ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 29

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
2 febbraio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 172/2005 del Consiglio, del 18 gennaio 2005, relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

1

 

*

Regolamento (CE) n. 173/2005 del Consiglio, del 24 gennaio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per quanto riguarda la proroga del programma PEACE e la concessione di nuovi stanziamenti d’impegno

3

 

*

Regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio

5

 

 

Regolamento (CE) n. 175/2005 della Commissione, del 1o febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

16

 

 

Regolamento (CE) n. 176/2005 della Commissione, del 1o febbraio 2005, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

18

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

2005/76/CE:Decisione del Consiglio, del 22 novembre 2004, concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

20

Accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

22

 

 

Commissione

 

*

2005/77/CE:Decisione della Commissione, del 30 marzo 2004, sul regime di aiuti attuato dal Regno Unito a favore delle società qualificate di Gibilterra [notificata con il numero C(2004) 928]  ( 1 )

24

 

*

2005/78/CE, Euratom:Decisione della Commissione, del 1o febbraio 2005, che modifica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom

39

 

*

2005/79/CE:Decisione n. 1/2005 del comitato misto CE-Svizzera, del 1o febbraio 2005, che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2

42

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Posizione comune 2005/80/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che proroga e modifica la posizione comune 2004/133/PESC concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

45

 

*

Decisione 2005/81/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che proroga il mandato del responsabile della polizia/capo della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

48

 

*

Posizione comune 2005/82/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che abroga le posizioni comuni 2002/401/PESC sulla Nigeria, 2002/495/PESC sull'Angola, 2002/830/PESC sul Ruanda e 2003/319/PESC sull'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e sul processo di pace nella Repubblica democratica del Congo

49

 

*

Decisione 2005/83/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che applica la posizione comune 2004/293/PESC che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)

50

 

 

Rettifiche

 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 103/2005 della Commissione, del 21 gennaio 2005, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall’organismo d’intervento greco (GU L 20 del 22.1.2005)

57

 

 

Rettifica del regolamento (CE) n. 165/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o febbraio 2005 (GU L 28 dell'1.2.2005)

57

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

2.2.2005   

IT

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L 29/1


REGOLAMENTO (CE) N. 172/2005 DEL CONSIGLIO

del 18 gennaio 2005

relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore (2), prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo, le parti contraenti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.

(2)

Le due parti contraenti hanno deciso di prorogare il protocollo attuale, approvato con il regolamento (CE) n. 1439/2001 del Consiglio (3), dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, mediante accordo in forma di scambio di lettere, in attesa dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.

(3)

È nell'interesse della Comunità approvare tale proroga.

(4)

Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo prorogato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso al presente regolamento (4).

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna

:

18 unità

Francia

:

21 unità

Italia

:

1 unità;

b)

pescherecci con palangari di superficie:

Spagna

:

20 unità

Portogallo

:

5 unità.

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca delle Comore secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (5).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER


(1)  Parere reso il 16 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 137 del 2.6.1988, pag. 19.

(3)  GU L 193 del 17.7.2001, pag. 1.

(4)  Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


2.2.2005   

IT

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L 29/3


REGOLAMENTO (CE) N. 173/2005 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per quanto riguarda la proroga del programma PEACE e la concessione di nuovi stanziamenti d’impegno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (3), nel quadro dell’obiettivo 1 è istituito per il periodo 2000-2004 un programma PEACE a favore dell’Irlanda del Nord e delle zone di frontiera dell’Irlanda per sostenere il processo di pace nell’Irlanda del Nord.

(2)

Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 ha invitato la Commissione a esaminare la possibilità di allineare gli interventi nell’ambito del programma PEACE e del Fondo internazionale per l’Irlanda con quelli previsti dagli altri programmi dei Fondi strutturali che giungono a scadenza nel 2006, anche per quanto riguarda le incidenze finanziarie.

(3)

Il consolidamento del processo di pace nell'Irlanda del Nord, al quale il programma PEACE ha finora apportato un contributo originale ed essenziale, richiede il mantenimento del sostegno finanziario della Comunità alle regioni interessate e, di conseguenza, la proroga del programma PEACE per altri due anni.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1260/1999 affinché la durata di attuazione del programma PEACE sia prorogata di due anni, venendo così a coincidere con il periodo di programmazione stabilito nell’ambito dei Fondi strutturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1260/1999 è modificato come segue:

1)

All'articolo 7, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4.   Nel quadro dell'obiettivo n. 1 è istituito per gli anni 2000-2006 un programma PEACE a favore dell'Irlanda del Nord e delle zone di frontiera dell'Irlanda, per sostenere il processo di pace.»

2)

L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  Parere conforme dell’11 gennaio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 16 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 3).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

FONDI STRUTTURALI

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2000-2006

(di cui all'articolo 7, paragrafo 1)

(in milioni di EUR, prezzi 1999)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

29 430

28 840

28 250

27 670

27 080

27 120

26 660»


2.2.2005   

IT

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L 29/5


REGOLAMENTO (CE) N. 174/2005 DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 2005

che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/852/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con la risoluzione 1572 (2004) del 15 novembre 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e deplorando la ripresa delle ostilità in Costa d'Avorio e le ripetute violazioni dell’accordo di cessate il fuoco del 3 maggio 2003, ha deciso di istituire misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio.

(2)

La posizione comune 2004/852/PESC prevede l’applicazione delle misure previste dalla risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui un divieto di prestare assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari e la messa al bando di materiale che può essere impiegato per la repressione interna.

(3)

Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(4)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

Per «assistenza tecnica» s’intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze e competenze di funzionamento o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;

2)

Per «comitato delle sanzioni» s’intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 14 della risoluzione 1572 (2004).

Articolo 2

Sono vietati:

a)

la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Costa d’Avorio o destinati a essere utilizzati in Costa d’Avorio;

b)

il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Costa d’Avorio o destinati a essere utilizzati in Costa d’Avorio;

c)

la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le transazioni di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3

È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, materiale che può essere impiegato per la repressione interna e figurante nell'allegato I, originario o meno della Comunità e destinato a qualunque persona, entità o organismo stabiliti in Costa d'Avorio o destinato a essere utilizzato in Costa d'Avorio;

b)

concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente al materiale di cui alla lettera a), a qualsiasi persona, entità o organismo stabiliti in Costa d'Avorio o destinato a essere utilizzato in Costa d'Avorio;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti al materiale di cui alla lettera a), a qualsiasi persona, entità o organismo stabiliti in Costa d'Avorio o destinato a essere utilizzato in Costa d'Avorio;

d)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le transazioni di cui alle lettere a), b) o c).

Articolo 4

1.   In deroga all’articolo 2, i divieti ivi contemplati non si applicano:

a)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato, qualora tale assistenza o tali servizi siano destinati unicamente a sostenere l'Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e le forze francesi che l'appoggiano, oppure ad essere da queste utilizzati;

b)

alla fornitura di assistenza tecnica connessa a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazione di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni;

c)

alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazione di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dall'ECOWAS;

d)

alla fornitura di assistenza tecnica connessa ad armamenti e a materiale correlato, destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e di sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f) dell'accordo di Linas Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo, previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni;

e)

alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato, destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e di sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f) dell'accordo di Linas Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo;

f)

alle vendite o alle forniture, temporaneamente trasferite o esportate in Costa d'Avorio, alle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio, previa notifica di tali attività anche al comitato delle sanzioni.

2.   Le autorizzazioni relative alle attività di cui al paragrafo 1, comprese quelle che richiedono l'approvazione da parte del comitato delle sanzioni o la notifica a quest'ultimo, sono rilasciate dalle autorità competenti, elencate nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore del servizio o dello Stato membro esportatore.

3.   Non è concessa alcuna autorizzazione per le attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Costa d’Avorio da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

Articolo 6

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 7

La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.

Articolo 9

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;

d)

a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e)

a tutte le persone giuridiche, entità o organismi che svolgano attività commerciali nella Comunità.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.


ALLEGATO I

Elenco del materiale previsto dall'articolo 3 che potrebbe essere utilizzato ai fini della repressione interna

L'elenco riportato qui di seguito non comprende gli articoli progettati o modificati specificamente per fini militari:

1)

elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici e relative componenti appositamente progettate;

2)

materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali;

3)

proiettori con regolatori di potenza;

4)

materiale da costruzione con protezione balistica;

5)

coltelli da caccia;

6)

apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia;

7)

attrezzature per caricare a mano i proiettili;

8)

dispositivi di intercettazione delle comunicazioni;

9)

rivelatori ottici a stato solido;

10)

tubi amplificatori d'immagine;

11)

strumenti di puntamento per armi da fuoco;

12)

armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e relative componenti appositamente progettate, tranne:

le pistole per il lancio di razzi di segnalazione,

i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali per stordire senza crudeltà gli animali;

13)

simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco e relative componenti e accessori appositamente progettati o modificati;

14)

bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e relative componenti appositamente progettate;

15)

giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme militari e relative componenti appositamente progettate;

16)

veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi;

17)

cannoni ad acqua e relative componenti appositamente progettate o modificate;

18)

veicoli dotati di cannone ad acqua;

19)

veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti e loro componenti appositamente progettati o modificati a tal fine;

20)

dispositivi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antisommossa e relative componenti appositamente progettate;

21)

ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettate per immobilizzare gli esseri umani, tranne manette di dimensione totale massima in posizione allacciata — catene incluse — non superiore a 240 mm;

22)

apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe, e relative componenti appositamente progettate;

23)

dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica [compresi manganelli a scariche elettriche, scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e pistole lanciafreccette a scarica elettrica (taser)] e relative componenti appositamente progettate o modificate a tal fine;

24)

apparecchiature elettroniche per l'individuazione di esplosivi nascosti e relative componenti appositamente progettate; tranne gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x;

25)

apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali e relative componenti appositamente progettate;

26)

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le relative componenti appositamente progettate, tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler);

27)

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:

i rivestimenti antideflagranti,

i cofani progettati per contenere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali;

28)

apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a tali scopi;

29)

cariche esplosive a taglio lineare;

30)

esplosivi e sostanze collegate:

amatolo,

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto),

nitroglicole,

tetranitrato di pentaeritrite (PETN),

cloruro di picrile,

trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile),

2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT);

31)

software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.


ALLEGATO II

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

BELGIO

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Potentiel économique, E4, Service des licences

Avenue du Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Tel.: (32-2) 206 58 16/27

Fax: (32-2) 230 83 22

Federale overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Economie

Economisch Potentieel, E4, Dienst vergunningen

Generaal Lemanstraat 60

B-1040 Brussel

Tel.: (32-2) 206 58 16/27

Fax: (32-2) 230 83 22

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel.: (420-2) 24 06 27 20

Fax: (420-2) 24 22 18 11

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: (420) 2 2418 2987

Fax: (420) 2 2418 4080

DANIMARCA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel.: (45) 35 46 62 81

Fax: (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel.: (45) 33 92 00 00

Fax: (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel.: (45) 33 92 33 40

Fax: (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Per i finanziamenti e l'assistenza finanziaria:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

Per l'assistenza tecnica:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ESTONIA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: (372) 6317 100

Fax: (372) 6317 199

GRECIA

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Indirizzo: Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tel.: (30) 210 3286401-3

Fax: (30) 210 3286404

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση : Κορνάρου 1, Τ.Κ. 101 80

Αθήνα - Ελλάς

Tel.: (30) 210 3286401-3

Fax: (30) 210 3286404

SPAGNA

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60

Fax: (34) 914 57 28 63

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel.: (33) 1 44 74 48 93

Fax: (33) 1 44 74 48 97

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel.: (33) 1 44 87 72 85

Fax: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations Unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tel.: (33) 1 43 17 59 68

Fax: (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel.: (33) 1 43 17 45 16

Fax: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: (353) 1 478 0822

Fax: (353) 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel.: (353) 1 671 6666

Fax: (353) 1 679 8882

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina 1, I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tel.: (39) 06 3691 7334

Fax: (39) 06 3691 5446

U.A.M.A.

Tel.: (39) 06 3691 3605

Fax: (39) 06 3691 8815

CYPRO

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 86 71 00

Fax: (357) 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel.: (357) 22 71 41 00

Fax: (357) 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel.: (357) 22 60 11 06

Fax: (357) 22 60 27 41/47

LETTONIA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tel.: (371) 7016 201

Fax: (371) 7828 121

LITUANIA

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J.Tumo-Vaizganto 2

2600 Vilnius

Tel.: (370) 5 2362516

Fax: (370) 5 2313090

LUSSEMBURGO

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

B.P. 113

L-2011 Luxembourg

Tel.: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

mail: office.licences@mae.etat.lu

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des affaires politiques

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel.: (352) 478 2421

Fax: (352) 22 19 89

UNGHERIA

Ministry of Economic Affairs and Transport — Hungarian Licencing and Administrative Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: (36-1) 336 7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium — Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: (36-1) 336 7300

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: (356) 21 24 28 53

Fax: (356) 21 25 15 20

PAESI BASSI

Ministerie van Economische Zaken

De Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 DE Zwolle

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel.: (43-1) 711 00-0

Fax: (43-1) 711 00-8386

POLONIA

Autorità di coordinamento:

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tel.: (48 22) 523 9427 or 9348

Fax: (48 22) 523 8329

Autorità preposte alla cooperazione:

Ministry of Defence

Department of Defence Policy

Al. Niepodległości 218

00-911 Warsaw

Poland

Tel.: (48 22) 687 49 17

Fax: (48 22) 682 621 80

Ministry of Economy and Labour

Department of Export Control

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warsaw

Poland

Tel.: (48 22) 693 51 71

Fax: (48 22) 693 40 33

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 60 72

Fax: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 32 32 40/47

Fax: (351) 21 882 32 49

SLOVENIA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: (386-1) 4782000

Fax: (386-1) 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: (386-1) 4783311

Fax: (386-1) 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel.: (386-1) 4712211

Fax: (386-1) 4318164

SLOVACCHIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: (421-2) 4854 1111

Fax: (421-2) 4333 7827

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 BRATISLAVA

Tel.: (421-2) 5958 1111

Fax: (421-2) 5249 8042

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358-9) 16 00 5

Fax: (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

Tel.: (358-9) 16 08 81 28

Fax: (358-9) 16 08 81 11

SVEZIA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tel.: (46-8) 406 31 00

Fax: (46-8) 20 31 00

REGNO UNITO

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

Tel.: (44) 20 7215 0594

Fax: (44) 20 7215 0593

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Relazioni esterne

Direzione PESC

Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne - Sanzioni

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel.: (32-2) 296 25 56

Fax: (32-2) 296 75 63


2.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/16


REGOLAMENTO (CE) N. 175/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1o febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

116,0

204

78,7

212

152,0

999

115,6

0707 00 05

052

154,7

999

154,7

0709 90 70

052

203,3

204

244,8

624

56,7

999

168,3

0805 10 20

052

46,2

204

48,3

212

47,9

220

49,5

421

38,1

448

35,4

624

44,6

999

44,3

0805 20 10

052

49,1

204

60,6

624

73,4

999

61,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,2

204

87,5

400

78,4

464

138,7

624

67,4

662

36,0

999

78,2

0805 50 10

052

60,0

999

60,0

0808 10 80

052

104,3

400

91,0

404

83,7

720

52,8

999

83,0

0808 20 50

388

78,8

400

89,3

528

79,2

720

36,8

999

71,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


2.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/18


REGOLAMENTO (CE) N. 176/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2005

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2005.

Esso si applica dal 2 al 15 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 1o febbraio 2005, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 2 al 15 febbraio 2005

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

16,75

12,41

41,05

17,27


Prezzi comunitari all'importazione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Israele

Marocco

Cipro

Giordania

Cisgiordania e Striscia di Gaza


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/20


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 2004

concernente la firma a nome della Comunità europea e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

(2005/76/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore (1), prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all'accordo, le parti contraenti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato.

(2)

Le due parti contraenti hanno deciso di prorogare il protocollo attuale, approvato con il regolamento (CE) n. 1439/2001 (2), dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, mediante accordo in forma di scambio di lettere, in attesa dei negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo.

(3)

Grazie a tale scambio di lettere, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Comore per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004.

(4)

Per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che la proroga sia applicata quanto prima. Occorre pertanto firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva della sua conclusione definitiva da parte del Consiglio.

(5)

Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri previsto dal protocollo prorogato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata, a nome della Comunità, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità, con riserva di conclusione dell'accordo stesso.

Articolo 3

L’accordo in forma di scambio di lettere è applicato a titolo provvisorio per la Comunità a decorrere dal 28 febbraio 2004.

Articolo 4

Le possibilità di pesca fissate all'articolo 1 del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri in base al seguente criterio:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna

:

18 unità

Francia

:

21 unità

Italia

:

1 unità;

b)

pescherecci con palangari di superficie:

Spagna

:

20 unità

Portogallo

:

5 unità;

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 5

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell'ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca delle Comore secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (3).

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  GU L 137 del 2.6.1988, pag. 19.

(2)  GU L 193 del 17.7.2001, pag. 1.

(3)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

relativo alla proroga, per il periodo dal 28 febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

Bruxelles,

Signor …,

mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (28 febbraio 2001-27 febbraio 2004), che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo allegato all'accordo di pesca:

1)

A partire dal 28 febbraio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni. Il contributo finanziario della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, pro rata temporis, all’importo previsto dall'articolo 2, del protocollo attualmente in vigore, vale a dire 291 875 EUR. Il pagamento di detto contributo finanziario sarà effettuato al più tardi il 1o dicembre 2004. Saranno altresì d'applicazione le condizioni attinenti al pagamento dell'importo di cui all'articolo 3 del protocollo.

2)

Durante il periodo provvisorio saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 1 dell'allegato del protocollo.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

A nome del Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles,

Signor …,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Mi pregio confermarLe che abbiamo concordato il seguente regime provvisorio per consentire la proroga del protocollo attualmente in vigore (28 febbraio 2001-27 febbraio 2004) che stabilisce le possibilità di pesca ed il contributo finanziario previsti dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore, in attesa che si tengano i negoziati relativi alle modifiche da apportare al protocollo allegato all'accordo di pesca:

1)

A partire dal 28 febbraio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, è prorogato il regime applicato negli ultimi tre anni. Il contributo finanziario della Comunità nell'ambito del regime provvisorio corrisponderà, pro rata temporis, all’importo previsto dall'articolo 2 del protocollo attualmente in vigore, vale a dire 291 875 EUR. Il pagamento di detto contributo finanziario sarà effettuato al più tardi il 1o dicembre 2004. Saranno altresì d'applicazione le condizioni attinenti al pagamento dell'importo di cui all'articolo 3 del protocollo.

2)

Durante il periodo provvisorio saranno concesse licenze di pesca nei limiti fissati all'articolo 1 del protocollo attualmente in vigore, mediante il pagamento di canoni o anticipi corrispondenti a quelli fissati al punto 1 dell'allegato del protocollo.

La prego di accusare ricevuta della presente lettera e di esprimere il Suo accordo sul contenuto della medesima.»

Mi pregio confermarLe che il contenuto della Sua lettera è accettabile per il governo dell'Unione delle Comore e che la Sua lettera con la presente costituisce un accordo conformemente alla Sua proposta.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo dell'Unione delle Comore


Commissione

2.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2004

sul regime di aiuti attuato dal Regno Unito a favore delle «società qualificate» di Gibilterra

[notificata con il numero C(2004) 928]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/77/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il primo sottoparagrafo dell’articolo 88, paragrafo 2,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni a norma di tali disposizioni (1) e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera datata 12 febbraio 1999 (D/50716), la Commissione ha richiesto al Regno Unito di fornire informazioni su una serie di provvedimenti fiscali, tra cui il regime relativo alle cosiddette «società qualificate» di Gibilterra. Il Regno Unito ha risposto con lettera datata 22 luglio 1999. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni il 23 maggio 2000 e ha inviato una sollecitatoria il 28 giugno 2000. Il Regno Unito ha risposto il 3 luglio 2000. Tramite lettera datata 12 settembre 2000 il Regno Unito ha fornito le informazioni sul regime delle società esenti (A/37430). Il regime fiscale offshore di Gibilterra, quello relativo alle società qualificate e alle società esenti sono stati discussi nel corso di una riunione tenutasi con le autorità del Regno Unito e quelle di Gibilterra il 19 ottobre 2000. Ulteriori informazioni in risposta alle domande poste nel corso della riunione sono state fornite dal Regno Unito l’8 gennaio 2001 (A/30254).

(2)

Tramite lettera datata 11 luglio 2001 (D/289757), la Commissione ha informato il Regno Unito della decisione di dare inizio al procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti del regime delle società qualificate di Gibilterra. In seguito ad un prolungamento della scadenza di un mese, il Regno Unito ha risposto con lettera datata 21 settembre 2001 (A/37407).

(3)

Con richiesta depositata al registro del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 7 settembre 2001, il governo di Gibilterra ha dato inizio ad un’azione per l’annullamento della decisione SG(2001) D/289755 che iniziava il procedimento di indagine formale del regime delle società qualificate di Gibilterra; l’azione è stata registrata come causa T-207/01. Un’ulteriore richiesta è stata presentata dal governo di Gibilterra nella stessa data, in favore dell’adozione di misure provvisorie allo scopo di sospendere la decisione SG(2001) D/289755 di dare inizio al procedimento di indagine formale e per ordinare alla Commissione di non renderla pubblica (causa T-207/01 R). Con ordinanza del 19 dicembre 2001, il presidente del Tribunale di primo grado ha respinto la richiesta di misure provvisorie (2). Con sentenza del 30 aprile 2002, il Tribunale di primo grado ha respinto la richiesta di annullamento della decisione (3).

(4)

Il 21 novembre 2001, la Commissione ha richiesto informazioni sull’aliquota di imposta applicabile alle società qualificate. In assenza di risposta, la Commissione ha inviato un sollecito formale il 21 marzo 2002 (D/51275). Il Regno Unito ha risposto il 10 aprile 2002 (A/32681). La Commissione ha fatto richiesta di ulteriori chiarimenti il 28 ottobre 2002 (D/56088). Il Regno Unito ha risposto l’11 novembre 2002 (A/38454) e ha aggiunto ulteriori commenti con lettera datata 13 dicembre 2002 (A/39209).

(5)

La decisione della Commissione di avviare la procedura formale di indagine è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, invitando le parti interessate a presentare le loro osservazioni (4). I commenti sono pervenuti da parte di Charles A. Gomez & Co Barristers and Acting Solicitors e dal governo di Gibilterra tramite lettere datate rispettivamente 27 (A/31518) e 28 febbraio 2002 (A/31557). I commenti sono stati inoltrati al Regno Unito che ha risposto con lettera datata 25 aprile 2002 (A/33257).

II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA

(6)

La definizione di società qualificata è stabilita nell’ordinanza sulle imposte sul reddito (emendamento) («Income Tax — Amendment Ordinance») di Gibilterra del 14 luglio 1983. Per mezzo delle norme sulle imposte sul reddito (società qualificate) [«Income Tax (Qualifying Companies) Rules»] del 22 settembre 1983 sono state attuate norme molto dettagliate; nella presente decisione si fa riferimento ad esse come «la normativa relativa alle società qualificate».

(7)

Per ottenere lo status di società qualificata, una società deve rispettare, tra l’altro, le seguenti condizioni:

deve essere registrata a Gibilterra secondo l’ordinanza sulle società («Companies Ordinance»),

deve disporre di un capitale interamente versato di 1 000 GBP (o valuta estera corrispondente),

deve avere effettuato un deposito di 1 000 GBP presso il governo di Gibilterra come cauzione per le tasse future,

deve pagare un onorario di 250 GBP per l’attribuzione del certificato di società qualificata,

nessun cittadino o residente di Gibilterra può trarre benefici dalle azioni della società,

non può disporre di registri di azioni al di fuori di Gibilterra e ciò deve essere anche proibito dal suo atto costitutivo o dagli statuti sociali,

la società non può, senza previo consenso del direttore del centro finanziario di Gibilterra, svolgere scambi o attività commerciali a Gibilterra, con cittadini o residenti di Gibilterra. La società può, tuttavia, svolgere attività commerciali con altre società esenti o qualificate.

(8)

Una società che rispetti le condizioni sopracitate ottiene l’attribuzione del certificato di società qualificata. Una volta rilasciato, questo ha una validità di 25 anni.

(9)

Una società qualificata è soggetta a una tassazione dei propri profitti con una aliquota che è sempre inferiore a quella standard per le società, attualmente fissata al 35 %. L’aliquota applicata viene negoziata tra la società interessata e il Finance Centre Division, che è parte del dipartimento del Commercio, dell’industria e delle telecomunicazioni di Gibilterra. Non esiste alcuna norma statutaria per la conduzione di queste negoziazioni. La maggioranza delle società qualificate paga un’aliquota compresa tra il 2 e il 10 % e, recentemente, la politica delle autorità di Gibilterra ha mirato a garantire che tutte queste società paghino un’aliquota che sia compresa entro questi limiti. All’interno di questi parametri, l’aliquota viene fissata in modo da assicurare una certa coerenza tra tutte le società che operano nello stesso settore (5). Le aliquote d’imposta sono:

(%)

Settore

Aliquota d’imposta

Investimento privato

5

Servizi finanziari

5

Gioco d’azzardo

5

Operazioni satellite

2

Servizi di cantieristica navale, inclusa la riparazione e la conversione di imbarcazioni

2

Imprenditori commerciali generali

5

Servizi di consulenza

5

Altro (per es. servizi di filatelia, commissionari)

2-10

(10)

Gli altri vantaggi derivanti dallo status di società qualificata comprendono:

gli onorari da pagare ai non residenti (tra cui i direttori) e i dividendi da versare agli azionisti sono soggetti alla ritenuta fiscale equivalente alla stessa aliquota prescritta per la società;

non esiste imposta di registro sul trasferimento di azioni di una società qualificata.

(11)

Secondo le informazioni fornite dal Regno Unito, in circostanze in cui l’attività in questione richiede una presenza «fisica» a Gibilterra, la società che intraprende questa attività, di solito, vedrebbe riconosciuto il proprio status di società qualificata piuttosto che quello di società esente (6). Lo status di società qualificata risulta inoltre particolarmente utile in situazioni in cui una società affiliata necessiti di effettuare versamenti di utili a una casa madre all’estero e debba avere oneri fiscali di un certo livello per ridurre ulteriormente la tassazione nel paese della casa madre.

III.   MOTIVAZIONI PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(12)

Nella sua valutazione delle informazioni presentate dal Regno Unito nel corso dell’indagine preliminare, la Commissione ha giudicato la revoca dell’obbligo di pagamento dell’intera somma dell’imposta sul reddito delle società come un possibile conferimento di vantaggi nei confronti delle società qualificate. La Commissione ha considerato che tale vantaggio era concesso da risorse statali, colpiva il commercio tra Stati membri ed era di natura selettiva. La Commissione ha anche considerato che non è stata applicata nessuna delle deroghe ai divieti generali sugli aiuti di Stato di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato. In tali circostanze, la Commissione ha espresso i propri dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato comune e, di conseguenza, ha deciso di dare inizio ad un procedimento di indagine formale.

IV.   OSSERVAZIONI DEL GOVERNO DI GIBILTERRA

(13)

Il governo di Gibilterra presenta osservazioni articolate sui quattro punti seguenti:

la normativa relativa alle società qualificate non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del trattato,

se la normativa relativa alle società qualificate costituisce aiuto, si tratta di aiuti già esistenti e non di aiuti nuovi e illegali,

se la normativa relativa alle società qualificate costituisce aiuto di Stato, essa è compatibile con il mercato comune in virtù dell’esenzione di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato,

se la normativa relativa alle società qualificate costituisce un aiuto di Stato illegale ed incompatibile, un ordine per il recupero dell’aiuto sarebbe contrario ai principi generali del diritto comunitario.

(14)

Queste osservazioni possono essere sintetizzate come segue.

(15)

L’articolo 87, paragrafo 1, del trattato non è applicabile ai regimi fiscali come quelli della normativa relativa alle società qualificate, che sono concepiti per operare in un contesto internazionale. In particolare, dato che lo status di società qualificata viene concesso nella misura in cui tali società non intraprendono attività economiche all’interno di Gibilterra, non vi è alcun vantaggio sotto forma di esenzione dalle aliquote d’imposta applicate normalmente, in quanto Gibilterra non può garantire un vantaggio relativo ad un’altra giurisdizione.

(16)

Sebbene il governo di Gibilterra ammetta che i vantaggi concessi dal regime delle società qualificate siano completamente isolati dall’economia nazionale nel senso espresso dal paragrafo B del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (7), adottato mediante la risoluzione del Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri in sede di Consiglio, del 1o dicembre 1997, non viene impiegata alcuna risorsa statale. La misura non costituisce un onere finanziario per il bilancio del governo di Gibilterra.

(17)

La misura non è di natura selettiva in quanto una società qualificata può essere costituita da qualsiasi persona fisica o giuridica, senza limitazione di nazionalità o attività economica. Il governo di Gibilterra ammette che lo status di società qualificata non è disponibile per quelle società che svolgono attività economiche a Gibilterra o dalle quali cittadini e residenti della stessa traggono dei benefici. Tuttavia, si tratta al massimo di un atto di discriminazione inversa che non ha effetti sulla concorrenza.

(18)

La misura non rientra nell’ambito dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato in quanto alcune società qualificate vengono costituite da persone fisiche per ragioni di pianificazione fiscale, per il mantenimento di beni o proprietà o per la gestione dei patrimoni personali. Queste società non svolgono alcuna attività, non producono e non competono sul mercato.

(19)

Gibilterra non costituisce parte del territorio della Comunità e viene trattata come paese terzo per il commercio di beni. Di conseguenza, l’articolo 87 del trattato non può essere applicato a nessuno degli aiuti percepiti come concessione alle società impegnate nel commercio di beni, poiché i beni prodotti a Gibilterra non circolano liberamente nel mercato comune, ma sono soggetti alle formalità doganali. In tali circostanze, non vi può essere alcuna ripercussione sugli scambi tra gli Stati membri.

(20)

L’argomentazione usata dalla decisione della Commissione 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, sulle misure di aiuto alle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi dagli oneri, previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995 (8), per affermare che il vantaggio concesso a certe aziende non costituiva aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, si applica alle società qualificate costituite per ragioni di pianificazione fiscale e a quelle che commerciano beni.

(21)

Un grande numero di società alle quali è stato riconosciuto lo status di società qualificata beneficerebbe delle norme de minimis attualmente applicabili.

(22)

La normativa relativa alle società qualificate risale al 1983, un periodo in cui non era chiaro alla Commissione, agli Stati membri e agli operatori economici se e in che misura le norme sugli aiuti di Stato dovessero essere applicate sistematicamente alla legislazione nazionale in materia di tassazione delle imprese. Esistono pochissimi esempi precedenti agli anni ‘90 di azioni della Commissione nell’ambito degli aiuti di Stato contro misure fiscali generali per le imprese. La normativa precede di 10 anni la liberalizzazione dei movimenti di capitale e di 15 il chiarimento del concetto di aiuto di Stato, elaborato dalla Commissione nella sua comunicazione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (9) (di seguito la «comunicazione»). La normativa relativa alle società qualificate è stata elaborata sul modello della normativa relativa alle società esenti del 1967, che precede l’adesione di Gibilterra all’Unione europea, avvenuta nel 1973.

(23)

La normativa relativa alle società qualificate fu notificata al cosiddetto gruppo «Primarolo», costituito secondo il paragrafo H del codice di condotta in materia di tassazione alle imprese, dal Regno Unito, anche prima della pubblicazione della comunicazione nel 1998. In quel periodo non c’era alcuna indicazione del fatto che le misure indicate dal codice come dannose sarebbero state trattate dalla Commissione come misure di aiuto nuove e mai notificate.

(24)

La comunicazione comprende la prima definizione completa, sebbene non esaustiva, di «aiuto di Stato fiscale». Si tratta di una innovazione amministrativa e può essere considerata più come una dichiarazione di politica delle future azioni della Commissione in quest’area piuttosto che come «chiarificazione» della normativa applicabile.

(25)

L’articolo 1, lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (10) stabilisce che le misure possono diventare aiuti a causa dell’evoluzione del mercato comune e in seguito alla liberalizzazione di talune attività. La normativa relativa alle società qualificate costituisce una misura, come previsto dalla suddetta disposizione, che è divenuta aiuto solo in un momento successivo. Nel non considerare la normativa relativa alle società qualificate come regime di aiuti esistenti, la Commissione sta applicando, retroattivamente, i criteri relativamente perfezionati di «aiuto di Stato» del 2001 alla diversa situazione economica e giuridica esistente nel 1983. A questo proposito, il regime fiscale irlandese per le imprese non fu inizialmente classificato come aiuto di Stato, sebbene l’opinione della Commissione sia in seguito cambiata (11) e abbia riflettuto il graduale «inasprimento» delle discipline comunitarie su tali regimi di incentivi fiscali.

(26)

Utilizzando la propria discrezione per trattare la normativa relativa alle società qualificate come aiuti di Stato nuovi e illegalmente concessi, la Commissione ha violato il principio della proporzionalità. Questo comportamento ha conseguenze economiche drammatiche. Il danno significativo che sarà causato è sproporzionato rispetto a qualsiasi interesse comunitario che potrebbe essere favorito dall’avvio di un procedimento nei confronti di aiuti illegalmente concessi, particolarmente in considerazione del peso ridotto dell’economia di Gibilterra e dell’impatto necessariamente insignificante della normativa in questione sulla concorrenza e sul commercio internazionale. La Commissione avrebbe avuto un approccio più equo se avesse considerato la normativa relativa alle società qualificate nel quadro del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, degli articoli 96 e 97 del trattato o del procedimento applicabile agli aiuti esistenti.

(27)

La Commissione ha infine violato i principi della certezza giuridica e delle legittime aspettative attendendo 18 anni prima di riesaminare la normativa relativa alle società qualificate e non applicando i propri procedimenti di indagine alla normativa in tempi ragionevoli. La conformità della normativa con il diritto comunitario non è mai stata messa in dubbio dalla Commissione prima del febbraio 1999. Per analogia con la causa Defrenne (12), la prolungata mancanza di azioni da parte della Commissione ha permesso il consolidarsi di legittime aspettative da parte di Gibilterra.

(28)

I procedimenti di indagine della Commissione dovrebbero essere soggetti a una limitazione in termini temporali. Di conseguenza, in conformità all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, qualsiasi aiuto individuale concesso nel quadro di un regime di aiuti 10 anni prima che la Commissione intraprenda un’azione deve essere considerato aiuto esistente. Secondo tale regola, la Commissione avrebbe dovuto considerare la normativa relativa alle società qualificate come un regime di aiuti già esistente. In ogni caso, la Commissione ha violato i principi delle legittime aspettative e della certezza giuridica, consentendo il trascorrere di un periodo di tempo troppo lungo dopo l’avvio dei suoi procedimenti di indagine sulla normativa in questione. L’indagine preliminare ha avuto inizio il 12 febbraio 1999, ma il procedimento formale non è iniziato che due anni e mezzo dopo. L’indagine preliminare è stata caratterizzata da lunghi periodi di inattività da parte della Commissione. Dato che nel novembre 2002 all’interno della Commissione vi erano dubbi sull’utilità di avviare il procedimento di indagine relativo ad aiuti statali sulle misure dannose identificate dal gruppo del codice di condotta, è ragionevole affermare che si sarebbe dovuto fare uso del procedimento sugli aiuti esistenti.

(29)

L’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato stabilisce che gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La normativa relativa alle società qualificate fu varata un anno prima della chiusura del Royal Navy Dockyard (annunciata nel 1981) e in un periodo in cui si stava riducendo la presenza militare britannica a Gibilterra. Il Dockyard costituiva la principale fonte occupazionale di Gibilterra nonché di reddito, poiché rappresentava il 25 % dell’occupazione totale e il 35 % del PIL. La sua chiusura aveva avuto forti ripercussioni sull’economia di Gibilterra, causando cambiamenti strutturali ed economici in termini di disoccupazione, maggiori costi sociali ed esodo di forza lavoro qualificata. La normativa sulle società qualificate era stata la risposta a questi gravi problemi.

(30)

Sebbene la Commissione e la Corte di giustizia delle Comunità europee abbiano interpretato l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato in maniera rigorosa, nel senso che il problema in questione deve avere conseguenze sull’intera economia dello Stato membro e non solamente su quella delle sue regioni o parti del suo territorio (13), ci sono le basi per applicare a Gibilterra l’esenzione di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera b). A differenza di una regione o di un territorio di uno Stato membro, Gibilterra è, per tutti gli aspetti più rilevanti, totalmente separata dal Regno Unito, in particolare, in termini costituzionali, politici, legislativi, economici, fiscali e geografici. È il solo territorio al quale viene applicato il diritto comunitario in virtù dell’articolo 299, paragrafo 4 del trattato. L’economia di Gibilterra e quella del Regno Unito sono in tutto distinte e separate. Gibilterra non riceve alcun supporto finanziario dal Regno Unito e raccoglie il proprio gettito fiscale per fare fronte ai propri impegni economici. Di conseguenza, i problemi che toccano una economia non influenzano generalmente l’altra, come nel caso della crisi scatenata dalla encefalopatia bovina spongiforme, un problema che ha colpito l’economia del Regno Unito ma non ha riguardato Gibilterra e che è stato trattato come circostanza eccezionale nel senso espresso dall’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(31)

In sostanza, un’argomentazione simile a quella illustrata nei punti da 22 a 28, sulla questione degli aiuti esistenti può essere utilizzata per difendere il principio delle legittime aspettative nel contesto del recupero. Queste argomentazioni riguardano in particolare l’incertezza sulla portata delle norme sugli aiuti di Stato, la novità dell’azione della Commissione sulle misure fiscali per le imprese, il significato della comunicazione come dichiarazione della politica da adottare, il periodo di applicazione della misura, la notifica al gruppo Primarolo, l’evoluzione del mercato comune e la liberalizzazione, la proporzionalità, la prolungata incapacità della Commissione ad agire e i ritardi nelle indagini preliminari. Di conseguenza, le legittime aspettative create impediscono una richiesta di recupero. In particolare, in ogni momento, sia il governo d Gibilterra che i beneficiari hanno agito in buona fede.

(32)

Il punto 26 della decisione che avvia il procedimento di indagine formale (14) comprendeva una richiesta specifica di osservazioni sulle possibili legittime aspettative che si potevano porre come ostacolo al recupero degli aiuti. Nelle sue memorie difensive nei casi T-207/01 e T-207/01 R, la Commissione ha confermato le sue esitazioni sulla possibilità di una richiesta di recupero e ha enfatizzato la natura insolita della richiesta di osservazioni specifiche. La Commissione ha anche dichiarato che l’incertezza che avrebbe potuto sussistere e la possibilità che la misura si trovasse in una «zona grigia» di incertezza giuridica ha dato luogo perlomeno a legittime aspettative e a un dibattito sul recupero degli aiuti già corrisposti. Nella sua ordinanza del 19 dicembre 2001, il presidente del Tribunale di primo grado osservò che questa richiesta inusuale della Commissione poteva convincere le società a non lasciare Gibilterra e doveva calmare notevolmente le eventuali preoccupazioni dei beneficiari (15). Di conseguenza, la Commissione ha portato il governo di Gibilterra e i beneficiari a credere che il recupero non sarebbe stato richiesto.

(33)

L’applicazione dell’articolo 87 del trattato a uno schema «offshore» classico è del tutto nuovo e presenta ancora difficoltà concettuali per quello che concerne la determinazione di un vantaggio, il peso finanziario per uno Stato e la selettività.

(34)

La Commissione stessa, al momento dell’avvio dell’indagine formale, non fu, cosa del tutto eccezionale, in grado di decidere sulla questione degli aiuti esistenti.

(35)

Il recupero sarebbe contrario al principio della proporzionalità. Nel diritto comunitario, quando vi è una scelta tra varie azioni, è la meno onerosa che deve essere operata. Gli svantaggi causati non devono essere sproporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti.

(36)

Il recupero degli aiuti concessi nei dieci anni precedenti rappresenterebbe un carico sproporzionato sul governo di Gibilterra. Gibilterra è un piccolo territorio con risorse amministrative limitate, dove solo circa 2 000 società vengono considerate tassabili ogni anno. Il recupero comporterebbe inoltre la richiesta di scritture contabili adeguate da parte delle società qualificate (incluse quelle non più attive), la valutazione dell’imponibilità fiscale per ogni anno, la consegna di cartelle esattoriali, la gestione dei ricorsi, dei controricorsi e dei procedimenti contro il mancato pagamento delle imposte dovute. Il carico amministrativo, i limitati poteri di investigazione del Gibraltar Tax Department, l’impossibilità di rintracciare le aziende che hanno cessato l’attività e l’assenza di patrimoni societari a Gibilterra paralizzerebbero l’attività governativa senza nessuna garanzia di ottenere dei recuperi soddisfacenti.

(37)

Il recupero avrebbe un effetto sproporzionato sull’economia di Gibilterra e sarebbe una sanzione fuori misura considerando le circostanze che hanno portato all’adozione della normativa per le società qualificate, l’effetto limitato sulla competitività e gli scambi e il ridotto numero dei beneficiari. I servizi finanziari costituiscono circa il 30 % del PIL di Gibilterra e l’occupazione direttamente collegata alle società qualificate viene stimata intorno a 1 400 unità (su una forza lavoro totale di circa 14 000 persone). Il settore finanziario ha un impatto significativo su tutti gli altri settori dell’economia. Una richiesta di recupero porterebbe alla cessazione, alla bancarotta o all’esodo delle società qualificate, a una destabilizzazione dei servizi finanziari, nonché ad una crisi dell’occupazione di grossa portata che, a loro volta, scatenerebbero un’instabilità politica, sociale ed economica.

(38)

Un gran numero di società qualificate di Gibilterra non verrebbero giudicate tassabili poiché i loro utili non derivano, né sono maturati o ricevuti a Gibilterra. Come risultato delle condizioni di ammissibilità, in molti casi, i beneficiari non avrebbero alcun patrimonio sottoposto alla giurisdizione di Gibilterra. Altri che hanno cessato le attività non sarebbero rintracciabili.

(39)

Un gran numero di beneficiari riceverebbe un aiuto che sarebbe conforme alla norma de minimis.

V.   OSSERVAZIONI DI CHARLES A. GOMEZ & CO

(40)

Le osservazioni di Charles A. Gomez & Co possono essere riepilogate come segue.

(41)

La professione legale a Gibilterra dipende sostanzialmente dal lavoro svolto dal Centro Finanziario per il quale le società qualificate costituiscono un contributo primario. Circa 130 professionisti del settore legale impiegano diverse altre centinaia di persone e offrono un notevole contributo indiretto all’occupazione in Spagna e a Gibilterra.

(42)

Il ricorso all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato non può essere limitato ad aree in cui gli standard di vita sono già bassi o dove esistono già grossi problemi di disoccupazione. Il principio dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), deve essere applicato anche al fine di evitare disoccupazione e povertà. Quando è stata varata la normativa relativa alle società qualificate, Gibilterra stava affrontando una serie di sanzioni economiche imposte dalla Spagna che duravano da 20 anni, nonché la chiusura imminente del Royal Navy Dockyard. Messa di fronte alla prospettiva della povertà, della disoccupazione e dell’emigrazione, Gibilterra ha trovato una fonte alternativa di prosperità costituendo il Gibraltar Finance Centre (Centro finanziario di Gibilterra), per il quale la normativa relativa alle società qualificate ha costituito un contributo molto importante. L’interesse europeo non può essere quello di unire l’accettazione della povertà alla disoccupazione escludendo, per questa situazione, l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, per la quale sono disponibili alternative applicabili. A differenza di altri importanti centri finanziari, quello di Gibilterra è stato istituito in una situazione di necessità. Questa necessità, l’autodifesa e il dovere di ridurre i danni causati da altri giustificano in pieno l’adozione della normativa delle società qualificate.

(43)

Sin dall’adesione avvenuta nel 1973, le istituzioni comunitarie hanno sempre mancato di difendere i diritti e gli interessi dei cittadini dell’Unione residenti a Gibilterra. Nonostante una sentenza della Corte di giustizia, i cittadini dell’Unione di Gibilterra non sono rappresentati nel Parlamento europeo. In assenza di un qualsiasi coinvolgimento nel «territorio UE di Gibilterra», l’insistenza della Commissione sulla notifica delle misure di natura difensiva adottate da Gibilterra appare eccessiva.

VI.   OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

(44)

Il Regno Unito ha limitato le sue osservazioni iniziali alla questione del recupero degli aiuti di Stato e della selettività regionale e ha fatto ulteriori osservazioni sui commenti del governo di Gibilterra. Queste osservazioni possono essere riepilogate come segue.

(45)

Se la normativa delle società qualificate viene dichiarata aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, esiste comunque un principio generale del diritto comunitario, quello delle legittime aspettative, che preclude la possibilità che venga richiesto di recuperare gli aiuti già versati. Sebbene il principio delle legittime aspettative possa essere invocato solo in circostanze del tutto eccezionali in cui il beneficiario degli aiuti abbia potuto legittimamente presumere che questi fossero legali (16), tali circostanze esistono e sarebbe inadeguato e illegale per la Commissione richiedere il recupero degli aiuti.

(46)

La procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato deriva dall’adozione del codice di condotta in materia di tassazione alle imprese nel 1997, nel quale la Commissione si impegna alla rigorosa applicazione delle norme sugli aiuti di Stato nei confronti delle misure relative alla tassazione diretta delle imprese. Viene dunque implicitamente dichiarato che, in passato, le norme sugli aiuti di Stato non siano state applicate in maniera altrettanto rigorosa ai regimi fiscali quali quelli di cui tratta il codice di condotta in materia di tassazione delle imprese.

(47)

È fortemente improbabile che nel 1984 il governo di Gibilterra o quello del Regno Unito prestassero attenzione alla possibilità che le normative in questione violassero gli obblighi in materia di aiuti di Stato del Regno Unito. Mentre appariva chiaro in quel periodo che un vantaggio fiscale altamente specifico o settoriale poteva divenire aiuto di Stato, l’applicazione della normativa sugli aiuti a schemi di imposizione delle imprese più generali, come quello delle società qualificate, non era stata oggetto né di un serio commento accademico né di un pronunciamento da parte della Commissione. Sarebbe irragionevole attendersi che diligenti uomini d’affari sollevino obiezioni e domande sulla conformità della misura alle norme sugli aiuti di Stato. Avrebbero elaborato piani finanziari e alterato la loro posizione economica sulla base della normativa sulle società qualificate e avrebbero il diritto di pensare che i vantaggi fiscali fossero del tutto legali.

(48)

Il punto 26 della comunicazione menziona specificamente le circostanze in cui le società non residenti sono trattate in modo più favorevole di quelle residenti. È stata la prima volta in cui la Commissione ha riconosciuto che il trattamento fiscale differenziato tra società residenti e non residenti si poneva come un atto di selezione o «specificità» che richiedeva il ricorso alle norme sugli aiuti di Stato. La normativa sulle società qualificate esisteva da molti anni prima e non aveva determinato critiche e obiezioni da parte della Commissione.

(49)

Il solo fatto che il regime delle società qualificate costituisca un aspetto della legislazione di Gibilterra, senza alcuna altra applicazione nel resto del Regno Unito non può dare luogo all’elemento di selettività di cui all’articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Gibilterra costituisce una giurisdizione separata dal resto del Regno Unito per ragioni fiscali ed è autonoma per quello che concerne le imposte. Non si può affermare che una divergenza tra le leggi fiscali applicabili a Gibilterra e quelle applicabili nel resto del Regno Unito determini automaticamente la concessione di aiuti di Stato. Una giurisdizione all’interno di uno Stato membro con autonomia riguardo alle questioni tributarie non può dare luogo ad aiuti di Stato semplicemente perché un aspetto particolare del suo sistema tributario si concretizza in un livello più basso o più alto di oneri fiscali rispetto a quelli applicabili al resto dello Stato membro. Se un provvedimento fiscale è generale all’interno della relativa giurisdizione, non può essere esaminato in base all’articolo 87, paragrafo 1 del trattato. Applicare le normative diversamente significherebbe mettere in questione i poteri di esazione e di variazione delle imposte di cui godono le amministrazioni decentralizzate in tutta la Comunità. Si tratterebbe di un serio intervento nei confronti degli assetti costituzionali degli Stati membri.

(50)

Il Regno Unito sostiene la tesi del governo di Gibilterra secondo cui la normativa sulle società qualificate dovrebbe essere trattata come regime di aiuto esistente in conformità con l’articolo 1, lettera b, punto v), del regolamento (CE) n. 659/1999. Negli anni ‘70 e ‘80 veniva universalmente ritenuto che la sovranità degli Stati membri in materia di fisco e imposte non fosse limitata dalle normative sugli aiuti di Stato per quanto riguardava l’intero sistema tributario delle società. La Commissione non fece alcun tentativo di applicare le norme sugli aiuti di Stato al regime fiscale di Gibilterra o ad altri regimi presenti nella Comunità e ciò ha offerto un trattamento fiscale favorevole a certe classi di società piuttosto che ad altre. È stato solo dopo l’accordo sulla completa liberalizzazione dei movimenti di capitali e dei servizi finanziari negli anni ‘80 e nei primi anni ‘90 e, in seguito, con la moneta unica negli anni ‘90, che è stata rivolta una particolare attenzione ai limiti da porre alla concorrenza dannosa derivanti dai vari regimi fiscali degli Stati membri. L’uso delle disposizioni del trattato sugli aiuti di Stato allo scopo di realizzare tale politica fiscale è un fenomeno degli ultimi 4 anni. Il mercato comune è evoluto negli ultimi tre decenni e molti strumenti relativi ad aiuti di Stato di oggi non sarebbero stati considerati tali 30, 20 o addirittura 10 anni fa.

(51)

Anche se la Commissione agisce correttamente alla luce dello stato attuale del diritto comunitario nel considerare l’introduzione della normativa sulle società qualificate come una misura di aiuto di Stato che richiederebbe la notifica se adottato oggi, né la Commissione stessa, né la Corte di giustizia l’avrebbero considerato tale all’epoca in cui esso fu adottato. Nel 1984 la Spagna non era ancora uno Stato membro e molti Stati membri mantenevano legislazioni bancarie e controlli sugli scambi che impedivano l’uso di vantaggi fiscali come quelli disponibili a Gibilterra. Non è affatto chiaro come, all’epoca, le misure adottate a Gibilterra fossero atte a distorcere la concorrenza e incidere negativamente sugli scambi tra Stati membri.

(52)

In quel periodo, la Commissione stessa si indirizzò su casi di trattamenti fiscali differenziati applicando, dove possibile, l’articolo 95 (oggi 90) del trattato, piuttosto che invocare le norme relative agli aiuti di Stato. I commentatori accademici e gli esperti di diritto tributario non considerarono il fatto che i principi degli aiuti di Stato si applicassero a casi diversi da quelli per i quali le esenzioni fiscali erano offerte a imprese individuali o a gruppi di imprese per ragioni di politica industriale. Non è possibile sostenere un’argomentazione secondo la quale le misure come la normativa delle società qualificate di Gibilterra potessero essere considerati aiuti di Stato fino a dopo la pubblicazione della comunicazione il 10 dicembre 1998.

(53)

Per quanto riguarda la questione del recupero, il Regno Unito appoggia in modo particolare la posizione del governo di Gibilterra, che sostiene che l’impegno della Commissione nell’applicazione sistematica della normativa relativa agli aiuti di Stato ai provvedimenti di tassazione diretta è un fenomeno del tutto nuovo e che sarebbe impossibile recuperare qualsiasi aiuto. Il recupero costituirebbe un carico sproporzionato per le autorità di Gibilterra, molte società qualificate non sarebbero soggette ad un’imposta sulle imprese a Gibilterra, sarebbe impossibile valutare e/o recuperare gli aiuti in un gran numero di casi e molti beneficiari avrebbero ricevuto un aiuto de minimis.

VII.   VALUTAZIONE DELLA MISURA DI AIUTO

(54)

Dopo avere considerato le osservazioni del Regno Unito, di Gibilterra e di Charles A. Gomez & Co, la Commissione mantiene la propria posizione, espressa nella decisione dell’11 luglio 2001 (17) indirizzata alle autorità del Regno Unito, di avvio del procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, secondo la quale il regime in esame costituisce una misura di aiuto di Stato dal funzionamento illegale, che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(55)

Per essere considerato aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, una misura deve soddisfare i quattro criteri esposti in appresso.

(56)

In primo luogo, la misura deve conferire ai beneficiari un vantaggio che alleggerisca gli oneri normalmente sostenuti nello svolgimento delle loro attività. Secondo il punto 9 della comunicazione, i vantaggi fiscali possono essere concessi attraverso vari tipi di riduzione degli oneri dell’impresa e, in particolare, attraverso una riduzione della pressione fiscale. Il regime delle società qualificate rispetta chiaramente questo criterio. Piuttosto che essere soggetti a imposte sul reddito conformi all’aliquota per le aziende di Gibilterra, fissata al 35 %, le società qualificate negoziano la loro aliquota con le autorità locali come descritto al punto 9 della presente decisione.

(57)

L’osservazione mossa secondo cui la normativa applicata alle società qualificate costituisce un regime fiscale progettato per operare in un contesto internazionale non è rilevante ai fini della sua qualifica come misura di aiuto di Stato. Sebbene la Commissione accetti l’argomentazione secondo cui non è di competenza di Gibilterra concedere vantaggi fiscali ad altre giurisdizioni, il fatto che le società qualificate negozino la loro aliquota dimostra chiaramente che esse ottengono profitti che, in assenza del loro speciale trattamento, sarebbero soggetti alla tassazione prevista per le imprese secondo l’aliquota standard. A prescindere dal tipo di attività svolta dalle società qualificate, lo status di società qualificata viene concesso alle società con sede legale a Gibilterra o a filiali di società d’oltreoceano. Da ciò ne deriva che le società qualificate di Gibilterra usufruiscono di un trattamento fiscale speciale e più favorevole rispetto ad altre società con sede legale nella stessa Gibilterra.

(58)

In secondo luogo, il vantaggio deve essere concesso dallo Stato o mediante risorse statali. La concessione di sgravi fiscali come quelli negoziati tra le società qualificate e le autorità di Gibilterra implica una perdita di gettito fiscale che, secondo il punto 10 della comunicazione, è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale.

(59)

La tesi del governo di Gibilterra secondo cui, attraverso il «ring-fencing», la misura non pone alcuna apparente pressione sul suo bilancio, deve essere respinta. La Commissione ritiene che il vantaggio fiscale, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, venga concesso attraverso risorse statali, poiché le origini di tale vantaggio derivano dalla rinuncia da parte dello Stato membro al gettito fiscale che, di norma, avrebbe dovuto ricevere (18). In assenza del vantaggio fiscale privilegiato, le attività delle società qualificate, nella misura in cui rientrano nella giurisdizione delle autorità di Gibilterra, sarebbero soggette alla piena aliquota fiscale locale prevista. Questa differenza nell’aliquota fiscale rappresenta il gettito fiscale perduto.

(60)

In terzo luogo, la misura deve incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri. Questo criterio viene rispettato nella misura in cui le società qualificate sono in grado, realmente o potenzialmente, di svolgere attività di commercio con società ubicate in altri Stati membri o di essere attive in mercati di paesi terzi aperti alle imprese di altri Stati membri. Questo in particolare è il caso, poiché le società qualificate non possono, in circostanze normali, svolgere commercio o attività economiche a Gibilterra, con cittadini o residenti di Gibilterra.

(61)

Anche se alcune società qualificate sono costituite da persone fisiche per ragioni di pianificazione fiscale e non commerciano, producono né competono sul mercato, non viene loro impedito di farlo. Tuttavia, il fatto che le società qualificate tendano ad avere una presenza «fisica» a Gibilterra e generino reddito soggetto alla tassazione delle imprese, sebbene ad un’aliquota ridotta, suggerisce che, di fatto, sono impegnate in attività economiche. Ciò è confermato dall’ampia presenza di settori in cui le società qualificate sono attive (cfr. supra, punto 9).

(62)

La Commissione osserva che Gibilterra non fa parte del territorio soggetto alle formalità doganali della Comunità. Tuttavia, ciò non interessa l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato alle imprese locali impegnate nello scambio di beni. A queste imprese non viene impedito di avere scambi con imprese situate nell’ambito del territorio doganale comune, né viene loro impedito di competere sui mercati dei paesi terzi dove sono attive, realmente o potenzialmente, altre imprese comunitarie. Pertanto vengono interessati gli scambi e la concorrenza, nella misura in cui i vantaggi fiscali concessi alle società qualificate impegnate nello scambio di beni rafforzano la loro posizione.

(63)

Il parallelo proposto con l’argomentazione della Commissione nella decisione 2000/394/CE sugli aiuti alle aziende di Venezia e Chioggia deve essere altresì respinto. Le circostanze dei due casi sono piuttosto diverse. In particolare, la conclusione secondo la quale non vi era incidenza sugli scambi e, di conseguenza, nessun aiuto a tre aziende precise si basava, tra l’altro, sulla natura locale dei servizi forniti. Queste considerazioni, chiaramente, non sono applicabili alle società qualificate le quali, come sottolinea lo stesso governo di Gibilterra, operano in un contesto internazionale.

(64)

La regola de minimis non può essere utilizzata per giustificare l’applicazione del regime delle società qualificate. Non esiste alcun meccanismo che possa impedire la concessione di aiuti superiori rispetto a quelli permessi in base alla regola de minimis, né, d’altra parte, la misura esclude settori per i quali tale norma non si applica.

(65)

Infine, la misura deve essere specifica o selettiva nel senso che favorisce «talune imprese o talune produzioni». I beneficiari di questa misura sono le società di Gibilterra dalle cui azioni nessun cittadino o residente del luogo trae beneficio. Inoltre, in circostanze normali, le società qualificate non possono effettuare scambi o svolgere attività a Gibilterra con cittadini o residenti del luogo. La misura è quindi selettiva in quanto concede un trattamento fiscale di favore alle società possedute da non residenti che operano a o a partire da Gibilterra.

(66)

L’osservazione secondo la quale la misura non è selettiva perché chiunque può costituire una società qualificata e le limitazioni sulla disponibilità dello status di società qualificata costituiscono un atto di discriminazione inversa contro i residenti di Gibilterra, non riesce a dimostrare la non selettività della misura in causa. Nell’esaminare una misura, il paragone deve essere fatto con il sistema applicabile in generale, in questo caso il regime standard di imposizione fiscale per le imprese di Gibilterra. Il regime delle società qualificate è chiaramente un’eccezione al sistema generale.

(67)

La Commissione prende atto delle osservazioni del Regno Unito a proposito della specificità regionale. La Commissione osserva anche che il Regno Unito non ha tentato di sostenere che il regime delle società qualificate costituisce una misura generale nel quadro della giurisdizione fiscale di Gibilterra. Di conseguenza, la Commissione rimane ferma sulle proprie conclusioni secondo cui la misura è materialmente selettiva all’interno di Gibilterra. Non è quindi necessario esaminare in questo caso la questione della selettività regionale che viene valutata in dettaglio nella decisione della Commissione, del 30 marzo 2004, sulla Gibraltar Government Corporation Tax Reform (riforma del sistema di tassazione delle imprese del governo di Gibilterra) (19).

(68)

Questa questione è stata esaminata dal Tribunale di primo grado ha respinto le argomentazioni del governo di Gibilterra contro la valutazione preliminare della Commissione sulle società qualificate come regime di aiuti illegali (20). A prescindere dal fatto che essa fosse stata elaborata sul modello di quella delle società esenti del 1967, la normativa relativa alle società qualificate fu varata nel 1983, in seguito all’adesione del Regno Unito alla Comunità. Di conseguenza, essa non può essere considerata «aiuto esistente» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo b, lettera i), del regolamento (CE) n. 659/1999. Il Tribunale di primo grado stesso ha concluso che vi erano ragioni sufficienti perché la Commissione avviasse un procedimento di indagine formale.

(69)

Nel 1973, la Corte europea di giustizia confermò espressamente l’applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato ai provvedimenti fiscali (21). Anche se ci sono stati pochi esempi di azioni della Commissione contro misure fiscali generali per le società, questo non riguarda la natura di illegalità o preesistenza delle misure in questione. In questo caso, la normativa relativa alle società qualificate non è una misura fiscale generale per le imprese, ma è piuttosto specifica nel suo ambito. In qualsiasi caso, l’applicazione di una disposizione del trattato per la prima volta ad una situazione particolare non costituisce applicazione retroattiva di una nuova normativa.

(70)

La normativa relativa alle società qualificate non fu notificata alla Commissione secondo l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Il fatto che essa fosse stata portata all’attenzione del gruppo Primarolo non può essere considerata una notifica formale alla Commissione secondo la normativa prevista per gli aiuti di Stato.

(71)

Per quanto concerne il fatto che la comunicazione rappresenti un’innovazione amministrativa o una dichiarazione di una politica da attuare, il Tribunale di primo grado ha già confermato che (22)«in tale comunicazione la Commissione non annuncia tuttavia un cambiamento della sua prassi decisionale concernente la valutazione delle misure fiscali alla luce degli artt. 87 e 88 CE». Ne consegue quindi, che il Regno Unito commette un errore nell’asserire che le misure come il regime delle società qualificate non erano in condizioni di essere classificati come aiuto di Stato fino a dopo la pubblicazione della comunicazione.

(72)

Nell’affermare che la normativa in questione fu considerata come regime di aiuto di Stato solo dopo essere stata resa effettiva nel 1983 ai sensi dell’articolo 1, lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 659/1999, il governo di Gibilterra afferma, con il sostegno del Regno Unito, che la misura precede di 10 anni la liberalizzazione dei movimenti di capitale. Tuttavia, questa osservazione generale non è stata sostenuta da argomentazioni specifiche relative alle società qualificate e quindi, non può, di per sé, stabilire che la misura in questione non costituisse aiuto di Stato nel 1983. Appare chiaro dalla normativa stessa che non ci sono limiti sui settori di attività economica nei quali le società qualificate possono operare. Di conseguenza, non è chiaro come e in che misura le restrizioni non specificate sui movimenti di capitali nel 1983 abbiano interessato società che beneficiavano di regimi fiscali vantaggiosi concessi dalla misura in causa.

(73)

Anche se, come sostiene il Regno Unito, alcune leggi bancarie e i controlli sugli scambi di alcuni Stati membri, a quel tempo, impedivano l’utilizzo di questi vantaggi fiscali offshore, l’esistenza di benefici fiscali avrebbe tuttavia rafforzato la posizione delle società qualificate su mercati non soggetti a tali restrizioni rispetto ai loro concorrenti di altri Stati membri. In questo senso, il governo di Gibilterra ha presentato essenzialmente le stesse argomentazioni usate per i suoi ricorsi al Tribunale di primo grado. Il Tribunale ha respinto queste obiezioni mosse alla Commissione per la sua classificazione provvisoria della normativa relativa alle società qualificate e ha concluso che «tale argomentazione generale non è tale da dimostrare che il regime fiscale del 1983, in ragione delle proprie caratteristiche intrinseche, debba essere classificato come regime di aiuti esistenti» (23). Il Tribunale ha inoltre respinto il paragone con il caso Irish Corporation Tax (24) sostenendo che la situazione di fatto e di diritto era nettamente diversa (25). Ne deriva che la Commissione non vede alcuna ragione di modificare la propria opinione.

(74)

Per quanto riguarda la presunta violazione dei principi di proporzionalità, certezza giuridica e legittime aspettative, le tesi del governo di Gibilterra fanno presumere un margine di discrezionalità che la Commissione non possiede. Nel caso della Piaggio (26), la Corte decise che la classificazione della Commissione di un regime di aiuto come esistente per ragioni di opportunità pratica non poteva essere accettata, poiché quel regime non era stato notificato in conformità all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Di conseguenza, come confermato dal Tribunale di primo grado (27), la classificazione di una misura come nuova o esistente deve avvenire indipendentemente dal tempo trascorso dal momento dell’introduzione della misura controversa e indipendentemente da ogni prassi amministrativa precedente o presunta conseguenza economica. Per queste ragioni, la tesi sostenuta da Charles A. Gomez & Co e il Regno Unito, secondo cui la Commissione ha agito in maniera eccessiva considerando la misura come avente obbligo di notifica, deve essere respinta. Analogamente, il termine di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 non stabilisce un principio generale per il quale gli aiuti illegali sono trasformati in aiuti esistenti ma, semplicemente, preclude la restituzione di quelli concessi oltre 10 anni prima del primo intervento della Commissione.

(75)

La Commissione osserva che il procedimento di cui agli articoli 96 e 97 del trattato riguarda le differenze tra disposizioni generali degli Stati membri (28). La normativa relativa alle società qualificate invece, non costituisce tanto una disposizione generale quanto, piuttosto, una misura selettiva di portata limitata che rientra chiaramente nell’ambito delle norme sugli aiuti di Stato. La Commissione osserva anche che la sua azione è del tutto coerente con il punto J del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese.

(76)

Nella misura in cui la normativa sulle società qualificate costituisce un regime di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la sua compatibilità col mercato comune deve essere valutata alla luce delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3.

(77)

Le deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato, sugli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, sugli aiuti in caso di calamità naturali o altri eventi eccezionali e quelli concessi a determinate regioni della Repubblica Federale di Germania, non si applicano in questo caso.

(78)

In particolare, la chiusura del Naval Dockyard non può essere considerata un evento eccezionale ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. La prassi decisionale della Commissione ha stabilito che questa deroga si applica solo in circostanze in cui l’evento eccezionale non è prevedibile ed è al di sopra e al di fuori del controllo delle autorità degli Stati membri. Le autorità del Regno Unito hanno annunciato la chiusura del Dockyard nel 1981, tre anni prima dell’effettiva chiusura nel 1984.

(79)

La deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), fornisce l’autorizzazione agli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di aree delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso o dove si abbia una grave forma di sottoccupazione. Il punto 3.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (29) stabilisce la metodologia da utilizzare in regioni da considerare ammissibili per beneficiare della deroga dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato. Vengono utilizzati dati storici. Contrariamente a quanto asserito da Charles A. Gomez & Co, questa disposizione non può essere usata in prospettiva e si applica solo alle regioni in cui già esistono condizioni di basso tenore di vita e grave sottoccupazione. Tali aree sono definite dalla mappa regionale degli aiuti del Regno Unito (30). Le autorità del Regno Unito hanno proposto Gibilterra come regione assistita e hanno accettato che non potesse essere concesso alcun aiuto a Gibilterra per il periodo 2000-2006. Poiché Gibilterra non è e non è mai stata un’area di questo tipo, l’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), non si applica. In ogni caso non è stato sostenuto che Gibilterra ha un PIL pro capite al di sotto della soglia stabilita al punto 3.5 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. L’articolo 87, paragrafo 3, non può essere utilizzato per attenuare effetti futuri incerti e non quantificabili che possono essere prevenuti o mitigati dalle autorità nazionali attraverso l’utilizzo di altri strumenti politici.

(80)

Il regime delle società qualificate non può essere considerato né un progetto di comune interesse europeo né un rimedio a gravi problemi economici di uno Stato membro, come previsto dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Come il governo di Gibilterra ha osservato, la Commissione e la Corte di giustizia interpretano l’articolo 87, paragrafo 3, lettera b), in maniera rigorosa quando si intende che un grave problema deve riguardare l’intera economia di uno Stato membro (31). Il grave problema in questione, ossia la chiusura del Naval Dockyard, non ha avuto ripercussioni sull’intera economia del Regno Unito. Sebbene la Commissione prenda atto delle affermazioni del governo di Gibilterra secondo cui Gibilterra è separato dal Regno Unito in termini costituzionali, politici, legislativi, economici fiscali e geografici, ciò non cambia il fatto che, per gli scopi della normativa sugli aiuti di Stato, Gibilterra faccia parte del Regno Unito, indipendentemente dal campo di applicazione dell’articolo 299, paragrafo 4, del trattato. Tuttavia esistono altre aree della Comunità caratterizzate altresì da tipi e gradi diversi di separazione dagli Stati membri di cui fanno parte. Nessuna di queste aree viene trattata come Stato membro a pieno diritto per gli scopi di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Il parallelo del governo di Gibilterra con i provvedimenti adottati in risposta alla crisi da BSE (encefalopatia bovina spongiforme) nel Regno Unito non è pertinente. La crisi scatenata dalla BSE fu considerata un evento eccezionale, e in base a ciò questi provvedimenti rientrarono nell’ambito dell’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Per applicare l’articolo 87, paragrafo 2, lettera b), non viene richiesto che l’evento eccezionale riguardi l’intera economia di uno Stato membro.

(81)

Il regime delle società qualificate non ha come oggetto la promozione della cultura e la conservazione del patrimonio come previsto dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato.

(82)

Infine, il regime delle società qualificate deve essere esaminato alla luce dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, che prevede l’autorizzazione degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune aree economiche in cui tali aiuti non hanno ripercussioni negative sugli scambi in misura contraria all’interesse comune. I vantaggi fiscali concessi al regime delle società qualificate non sono relativi a investimenti, alla creazione di posti di lavoro o a progetti specifici. Essi costituiscono semplicemente una riduzione degli oneri dovuti normalmente dalle imprese a seguito delle loro attività e devono, di conseguenza, essere considerati aiuti di Stato al funzionamento, i cui benefici cessano non appena gli aiuti vengono revocati. Secondo la pratica costante della Commissione, tali aiuti non possono essere considerati un’agevolazione dello sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche come previsto dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Gli aiuti operativi, secondo i punti 4.15 e 4.16 degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, possono essere accordati solo in circostanze eccezionali e a certe particolari condizioni. Inoltre, Gibilterra non è inclusa nella mappa degli aiuti regionali del Regno Unito per il periodo 2000-2006, come approvato dalla Commissione con il numero 265/00 relativo ad aiuti di Stato (32).

(83)

La Corte di Giustizia ha ripetutamente deliberato che laddove gli aiuti di Stato concessi illegalmente siano considerati incompatibili con il mercato comune, la naturale conseguenza di una tale constatazione è la restituzione degli aiuti da parte dei beneficiari (33). Attraverso la restituzione degli aiuti, la posizione concorrenziale che esisteva prima della loro concessione viene ripristinata per quanto possibile. Tuttavia, l’articolo 14, paragrafo 1), del regolamento (CE) n. 659/1999 stabilisce che «la Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario».

(84)

Le argomentazioni del governo di Gibilterra che sostengono che le legittime aspettative sono state create dall’incertezza del campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e dalla rarità o dalla novità dell’azione della Commissione nei confronti di misure fiscali, offshore o meno, devono essere respinte. Solo in casi eccezionali, un beneficiario di aiuti illegali può venire meno all’obbligo di restituire tali aiuti ed è di esclusiva competenza dei tribunali nazionali valutare le circostanze di ciascun caso (34). Analogamente, poiché la pubblicazione della comunicazione non ha costituito né una dichiarazione di politica da parte della Commissione, né, come sostenuto dal Regno Unito, un inasprimento nell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, essa non può avere creato legittime aspettative (35). Le applicazioni di una norma del trattato ad una situazione specifica per la prima volta non possono creare legittime aspettative rispetto al passato. In ogni caso, contrariamente a quanto affermato dal Regno Unito, il trattamento fiscale differenziato tra società residenti e non residenti ha svolto un ruolo importante nelle precedenti decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato (36).

(85)

La notifica della normativa relativa alle società qualificate al gruppo Primarolo, lungi dal creare aspettative legittime, ha collocato chiaramente la misura nell’ambito dell’impegno della Commissione, menzionato al paragrafo J del codice di condotta in materia di tassazione alle imprese, di esaminare o riesaminare gli accordi fiscali degli Stati membri, con tutte le conseguenze che comportano le indagini sugli aiuti di Stato.

(86)

Per quanto riguarda l’evoluzione del mercato comune e la liberalizzazione dei movimenti di capitali e dei servizi finanziari, il governo di Gibilterra ha prodotto solo argomentazioni generali insufficienti a stabilire l’esistenza di legittime aspettative. In particolare, la Commissione nota che non è stata avanzata alcuna argomentazione specifica né sul modo in cui l’evoluzione del mercato comune avrebbe creato queste aspettative, né sull’impatto dei provvedimenti specifici di liberalizzazione. Inoltre, è chiaro che l’ambito della normativa relativa alle società qualificate è più ampio di quei settori che possono essere stati interessati dalle restrizioni sui movimenti di capitali e sui servizi finanziari.

(87)

Il governo di Gibilterra cita il caso Defrenne a sostegno delle proprie argomentazioni sui ritardi, sia prima sia durante l’indagine sul regime delle società qualificate, che hanno creato legittime aspettative. La situazione di fatto e di diritto del caso Defrenne era tuttavia diversa. In particolare, attraverso la prolungata mancanza di un’azione contro le infrazioni connesse da determinati Stati membri, malgrado la propria indagine sulle infrazioni in questione e i ripetuti avvertimenti sul fatto che avrebbe avviato un’azione, la Commissione ha portato gli Stati Membri a consolidare la propria opinione relativamente alla portata degli effetti dell’articolo 119 del trattato (oggi articolo 411). Per contro, l’attenzione della Commissione non era stata ripetutamente richiamata sul regime delle società qualificate ed è stato solo in seguito all’adozione del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese che la Commissione ha avviato un’indagine sistematica sugli accordi fiscali degli Stati membri.

(88)

Analogamente, i presunti ritardi nelle indagini preliminari non possono creare legittime aspettative. Il mancato rispetto delle scadenze del Regno Unito stabilite nelle richieste di informazioni ha contribuito ai ritardi, ammesso che di ritardi si sia trattato. Le indagini preliminari devono anche essere inserite nel contesto più ampio del seguito dato dalla Commissione all’adozione del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, durante il quale la Commissione ha richiesto informazioni dagli Stati membri su circa 50 provvedimenti fiscali. Il regime delle società qualificate costituiva solo uno di questi provvedimenti. La Commissione non è stata inattiva durante l’indagine preliminare, ma ha dovuto fare procedere la sua indagine preliminare sulle società qualificate in parallelo con gli altri provvedimenti.

(89)

Una parte del tempo è stata impiegata nell’indagine sulla normativa relativa alle società esenti, sulla quale, secondo il governo di Gibilterra, il regime delle società qualificate è stato modellato pressoché «parola per parola». In questo caso, il governo di Gibilterra si è basato sulle informazioni comunicate sulle società esenti (per esempio, il documento sottoposto dal Regno Unito nella lettera del 12 settembre 2000), affermando che le osservazioni sulle società esenti si applicano, mutatis mutandis, alle società qualificate. Secondo quanto a conoscenza della Commissione, le autorità del Regno Unito hanno informato il governo di Gibilterra sul procedere dell’indagine. Al governo di Gibilterra è stata anche data l’opportunità di discutere le indagini condotte sui propri regimi fiscali offshore alla riunione tenutasi il 19 ottobre 2000 e, durante tutte le fasi, Gibilterra ha potuto richiedere di conoscere i progressi, i tempi e il probabile risultato del procedimento in corso.

(90)

Può essere vero che ci furono alcuni dubbi sull’utilità dell’avvio del procedimento di indagine sugli aiuti di Stato relativamente a certe misure fiscali in attesa di progressi nell’azione di contenimento delle misure dannose. Tuttavia, ciò è collegato in parte alle misure di aiuto già esistenti, per le quali, se vi fosse stata una riduzione in accordo al codice di condotta in materia di tassazione delle imprese, un’indagine sugli aiuti di Stato non avrebbe avuto più senso. La Commissione ha anche adottato il punto di vista secondo cui, onde salvaguardare l’equità di trattamento, sarebbe stato meglio avviare procedimenti su una serie di misure riguardanti più Stati membri allo stesso tempo, piuttosto che adottare un approccio frammentario.

(91)

Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui ci dovrebbe essere un periodo limite, tale periodo in realtà esiste ed è previsto dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999. Esso preclude la restituzione di aiuti concessi più di 10 anni prima del primo intervento della Commissione, in questo caso 10 anni prima della lettera della Commissione, datata 12 febbraio 1999.

(92)

La Commissione prende nota dei commenti del governo di Gibilterra sul significato della specifica richiesta da parte della Commissione di osservazioni sulla restituzione degli aiuti di Stato. Anche se la richiesta esprimeva chiaramente le incertezze della Commissione sulla questione del recupero, essa fungeva anche da segnale esplicito nei confronti dei beneficiari che, nel caso in cui la misura fosse stata dichiarata illegale e incompatibile, la restituzione restava una possibilità chiara e rappresentava, in linea di principio, il logico risultato. Anche se il presidente del Tribunale di primo grado ha osservato che questa inusuale richiesta «deve, prima facie, [...] calmare notevolmente le eventuali preoccupazioni degli attuali beneficiari», non ha concluso che tali preoccupazioni erano state eliminate (37). Se lo avesse fatto, la Commissione sarebbe stata messa nell’assurda situazione per cui le conseguenze perverse dell’invito a presentare osservazioni sul corso di un’azione avrebbero precluso il corso dell’azione stessa.

(93)

Analogamente, qualsiasi dubbio la Commissione abbia potuto esprimere pubblicamente sulla natura illegale o esistente delle misure in causa serviva a enfatizzare che l’individuazione di un aiuto illegale, con tutte le sue conseguenze, rappresentava una chiara possibilità.

(94)

L’affermazione secondo cui una richiesta di restituzione violerebbe il principio di proporzionalità deve essere altresì respinta. La Corte di giustizia ha costantemente sostenuto (38) che la restituzione di aiuti di Stato concessi illegalmente allo scopo di ristabilire la situazione esistente in precedenza non può essere considerata come sproporzionata.

(95)

La Commissione respinge l’asserzione secondo cui una richiesta di restituzione costituirebbe un carico amministrativo sproporzionato per le autorità di Gibilterra. Secondo il Regno Unito esistono circa 140 società qualificate, ossia meno del 10 % delle società soggette ad imposizione fiscale ogni anno a Gibilterra. Dato che la maggior parte, se non tutte le società qualificate, pagano in qualche modo imposte sul reddito, per quanto con un’aliquota ridotta, e che tali società tendono ad avere una presenza «fisica» a Gibilterra, la Commissione conclude che il carico amministrativo non sarebbe eccessivo. Per quanto riguarda il suggerimento secondo cui i poteri di indagine del Gibraltar Tax Department sono limitati, la Corte di giustizia ha deciso che le disposizioni nazionali non possono essere invocate in un modo che renderebbe la restituzione impossibile (39).

(96)

Argomentazioni simili a quelle di cui al punto 37 della presente decisione sulle conseguenze della restituzione degli aiuti per l’economia di Gibilterra furono utilizzate dal governo di Gibilterra nel tentativo di impedire la pubblicazione della decisione di avviare il procedimento formale di indagine (40). Tali effetti non si sono concretizzati ed è fortemente improbabile che ciò avverrebbe a seguito di un ordine di restituzione in questo caso. La Commissione osserva anche che le argomentazioni relative agli effetti della restituzione sull’economia di Gibilterra riguardavano sia il regime delle società qualificate che quello delle società esenti. Tuttavia, poiché il governo di Gibilterra ha presentato le sue osservazioni, la minaccia di restituzione è diminuita nella misura in cui, seguendo la revoca della decisione della Commissione di avviare il procedimento formale di indagine sugli aiuti di Stato (41), la normativa originale sulle società esenti risalente al 1967 è ora in corso di esame come regime di aiuti esistente. Non vi può essere alcuna richiesta di restituzione relativamente a tale normativa e, di conseguenza, le conseguenze previste dal governo di Gibilterra, se la restituzione si concretizzerà, saranno ridotte. In ogni caso la Commissione non può consentire che tali considerazioni ipotetiche impediscano il ripristino, per quanto possibile, della situazione di concorrenza esistente prima dell’attuazione di misure di aiuto illegali.

(97)

La Commissione prende nota delle osservazioni del governo di Gibilterra, secondo cui alcune società qualificate non sarebbero soggette ad imposizione fiscale a Gibilterra, alcune non avrebbero attivi all’interno della sua giurisdizione, altre avrebbero cessato le attività commerciali e altre ancora riceverebbero aiuti al di sotto della soglia de minimis. Tuttavia, tali considerazioni non possono, in sé stesse, precludere una richiesta di restituzione, né possono sollevare le autorità di uno Stato membro dall’obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rendere effettiva una richiesta di restituzione, in quanto diventano pertinenti solo nel contesto dell’esame di un caso singolo. In questo contesto, la Commissione osserva che i benefici dello status di società qualificata non si limitano né agli aiuti de minimis né si limitano alle imprese che sono imponibili a Gibilterra o che non hanno attivi all’interno della sua giurisdizione.

(98)

La Commissione non fa alcuna osservazione sulla buona fede, o altro, delle autorità di Gibilterra. Tuttavia, dalle decisioni della Corte di giustizia (42) deriva che, quando una misura di aiuti esistenti viene alterata per consentire a detta misura di divenire nuovo aiuto in virtù della modifica stessa, l’alterazione deve ampliare l’ambito della misura e/o accrescere il vantaggio disponibile.

(99)

Nel caso in questione, la Commissione prende atto della sentenza emessa dal Tribunale di primo grado secondo cui la normativa sulle società esenti di Gibilterra del 1967 deve essere considerata un regime di aiuti esistente (43). La Commissione nota anche che la normativa relativa alle società qualificate fu varata sul modello della normativa relativa alle società esenti. Le condizioni di ammissibilità sono ampiamente analoghe. Le differenze sostanziali riguardano la determinazione dell’imposta annuale dovuta. Invece di pagare solo un’imposta annuale fissa molto contenuta, le società qualificate versano una percentuale in base ai loro profitti annuali. Ne deriva quindi che le società qualificate pagano imposte sui propri profitti con un’aliquota superiore a quella delle società esenti. Il regime più restrittivo delle società qualificate può dunque essere considerato come un vantaggio ridotto, nel senso espresso dall’articolo 87, paragrafo 1, del trattato, rispetto al regime delle società esenti. La Commissione nota anche che nell’improbabile circostanza in cui le imposte versate da una delle società qualificate fossero più basse di quelle annuali fisse di una equivalente società esente, la differenza ricadrebbe al di sotto della soglia prevista de minimis. La normativa fissa un’aliquota d’imposta minima dello 0 % per una società qualificata, mentre le società esenti pagano un’aliquota fissa annuale tra 225 e 300 GBP.

(100)

La Corte di giustizia ha costantemente deliberato che l’operatore economico prudente ed accorto, qualora sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento comunitario idoneo a ledere i suoi interessi, non può invocare il principio della tutela delle legittime aspettative nel caso in cui il provvedimento venga adottato (44). Date le somiglianze tra il regime delle società esenti e quello delle società qualificate, è difficile immaginare che un operatore economico prudente ed accorto avrebbe potuto prevedere in anticipo che i due regimi sarebbero stati soggetti a diversi procedimenti sugli aiuti di Stato. Le differenze tra i due regimi, piuttosto che essere insite nella loro struttura, riflettono la pratica delle autorità di Gibilterra di richiedere a queste società offshore con presenza fisica a Gibilterra di pagare le imposte, sebbene con un’aliquota ridotta. Di conseguenza, è ragionevole ipotizzare che un diligente uomo d’affari, in buona fede, possa avere legittimamente creduto, optando per il regime meno generoso delle società qualificate, piuttosto che per quello palesemente legale (in termini di aiuti agli Stati, esistenti) delle società esenti, di rientrare anche in un regime la cui legalità non era in dubbio. Di conseguenza, la Commissione conclude che una richiesta di restituzione sarebbe, nelle circostanze eccezionali del caso in questione, contraria a un principio generale del diritto comunitario.

VIII.   CONCLUSIONI

(101)

Si conclude dunque che il regime delle società qualificate di Gibilterra costituisce regime di aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non viene applicata nessuna delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3. Si conclude inoltre che il Regno Unito ha illegalmente attuato il regime in questione, violando l’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia i beneficiari del regime avevano diritto a maturare la legittima aspettativa della indubbia legalità del regime. Non deve dunque essere richiesta la restituzione degli aiuti concessi nell’ambito della normativa delle società qualificate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti di Stato che il Regno Unito ha attuato attraverso il regime delle società qualificate, contenuto nell’ordinanza sulle imposte sul reddito (emendamento) («Income Tax — Amendment Ordinance») di Gibilterra del 14 luglio 1983 e nelle norme sulle imposte sul reddito (società qualificate) [«Income Tax (Qualifying Companies) Rules»)] di Gibilterra del 22 settembre 1983, sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 2

Il Regno Unito deve revocare il regime di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Il Regno Unito deve informare la Commissione entro due mesi dalla notifica della presente decisione dei provvedimenti adottati per conformarsi ad essa.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione


(1)  GU C 26 del 30.1.2002, pag. 9.

(2)  Cause riunite T-195/01 R e T-207/01 R Gibilterra/Commissione, Racc. 2001, pag. II-3915.

(3)  Cause riunite T-195/01 e T-207/01 Gibilterra/Commissione, Racc. 2002, pag. II–2309.

(4)  Cfr. nota 1.

(5)  All’incirca 12 di queste società non rientrano nei limiti fissati tra il 2 e il 10 %. Le aliquote per queste aziende vengono negoziate secondo una valutazione singola per ogni caso. Le aliquote variano dallo 0,5 % all’1,5 % e dal 21 % al 34 %. Non vi è correlazione tra l’aliquota applicata e l’area di attività della società. Le società operano in diversi settori, incluse le holding degli investimenti privati, il marketing, la vendita di case vacanze, il banking offshore, la riparazione di imbarcazioni e la consulenza di marketing.

(6)  Le società esenti non pagano imposte sui loro profitti ma una tassa annuale fissa intorno a 225-300 GBP.

(7)  GU C 2 del 6.1.1998, pag. 2.

(8)  GU L 150 del 23.6.2000, pag. 50 (punti 90, 91 e 93).

(9)  GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

(10)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(11)  GU C 395 del 18.12.1998, pag. 19.

(12)  Causa 43/75 Defrenne/Sabena, Racc. 1976, pag. 455, punti 72, 73 e 74.

(13)  Cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e altri/Commissione, Racc. 1999, pag. II-3663 punto 167 e seguenti.

(14)  Cfr. nota 1.

(15)  Cause riunite T-195/01 R e T-207/01, punti 104 e 113.

(16)  Causa 223/85, Rijn-Schelde-Verolme/Commissione, Racc. 1987, punto 4617.

(17)  Cfr. nota 1.

(18)  Cfr., per esempio, la causa C-156/98 Germania/Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857, punto 26.

(19)  Decisione della Commissione del 30 marzo 2004, non ancora pubblicata.

(20)  Cfr. cause riunite T-195/01 R e T-207/01, punti 117-131.

(21)  Causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. 709, punto 13.

(22)  Cause riunite T-269/99, T-271/99 e T-272/99, Diputación Foral de Guipúzcoa e a./Commissione, Racc. 2002, pag. II-4217, punto 79.

(23)  Cfr. cause riunite T-195/01 R e T-207/01.

(24)  GU C 395 del 18.12.98, pag. 14.

(25)  Cause riunite T-195/01 R e T-207/01, punti 120 e 123.

(26)  Causa C-295/97 Piaggio/Ifitalia e a., Racc. 1999, pag. I-3735.

(27)  Cause riunite T-195/01 e T-207/01, punto 121.

(28)  Cfr. punto 6 della comunicazione.

(29)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(30)  GU C 272 del 23.9.2000, pag. 43 e lettera di approvazione della Commissione N SG(2000) D/106293 del 17 agosto 2000.

(31)  Cfr. cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e a./Commissione, Racc. 1999, pag. II-3663 punti 166, 167 e 168.

(32)  Cause riunite T-132/96 e T-143/96.

(33)  Cfr., per esempio, la causa C-169/95 Spagna/Commissione, Racc. 1997, pag. I-135, punto 47.

(34)  Cfr., per esempio, le cause C-5/89, Commissione/Repubblica Federale della Germania (Racc. 1990, pag. I-3437), T-67/94, Ladbroke Racing/Commissione, (Racc. 1998, pag. II-1) e T-459/93 Siemens /Commissione (Racc. 1995, pag. II-1675).

(35)  Cfr. nota 23.

(36)  Cfr., per esempio, la decisione della Commissione 95/452/CE, del 12 aprile 1995, sugli aiuti di Stato sotto forma di vantaggi fiscali alle società operanti nel Centro di Servizi Finanziari ed Assicurativi di Trieste, secondo l’articolo 3 della legge italiana del 9 gennaio 1991, n. 19, pubblicata nella GU L 264 del 7.11.1995, pag. 30 (considerando 10).

(37)  Cause riunite T-195/01 R e T-207/01, Gibilterra/Commissione, punto 113.

(38)  Cfr., per esempio, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103.

(39)  Cfr., per esempio, cause C-24/95 Renania-Palatinato/Alcan, Racc. 1997, pag. I-1591.

(40)  Cause riunite T-195/01 R e T-207/01, Gibilterra/Commissione, punti 94-105.

(41)  Cause riunite T-195/01 e T-207/01, punto 115.

(42)  Cause riunite T-195/01 e T-207/01, punto 111.

(43)  Cause riunite T-195/01 e T-207/01, punto 113.

(44)  Cfr., per esempio, causa 265/85, Van den Bergh and Jurgens/Commissione, Racc. 1987, pag. 1155, punto 44.


2.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2005

che modifica la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom

(2005/78/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 131,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1, e 41, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema di sicurezza della Commissione si fonda sui principi enunciati nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (1), allo scopo di assicurare il buon funzionamento del processo decisionale dell'Unione.

(2)

Le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza figurano nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (2).

(3)

L’appendice 1 acclusa a tali disposizioni in materia di sicurezza riporta una tabella comparativa contenente le classificazioni nazionali di sicurezza.

(4)

Il 16 aprile 2003, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia hanno firmato un trattato relativo alla rispettiva adesione all’Unione europea (3). Occorre pertanto modificare l’appendice 1 delle disposizioni in materia di sicurezza per tener conto di tali paesi.

(5)

Il 14 marzo 2003, l’Unione europea ha firmato un accordo (4) con la NATO sulla sicurezza delle informazioni. Nell’appendice 1 delle disposizioni in materia di sicurezza occorre pertanto definire una corrispondenza con i livelli di classificazione della NATO.

(6)

La Francia e i Paesi Bassi hanno modificato le loro legislazioni in materia di classificazione.

(7)

Per chiarezza, l’appendice 1 delle disposizioni in materia di sicurezza va sostituita.

(8)

Al tempo stesso, occorre correggere l’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom per garantire che i termini relativi alle quattro classificazioni vengano utilizzati in modo omogeneo in tutte le versioni linguistiche,

DECIDE:

Articolo 1

L’appendice 1 delle disposizioni in materia di sicurezza, figurante nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, è sostituita dal testo allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom è corretto sostituendo adeguatamente in tutte le versioni linguistiche i termini relativi alle quattro classificazioni con i termini seguenti, da scrivere sempre in caratteri maiuscoli:

«RESTREINT UE»,

«CONFIDENTIEL UE»,

«SECRET UE»,

«TRES SECRET UE/EU TOP SECRET».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2005.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/194/CE (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 48).

(2)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(3)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.

(4)  GU L 80 del 27.3.2003, pag. 36.


ALLEGATO

«Appendice 1

RAFFRONTO TRA LE CLASSIFICAZIONI NAZIONALI DI SICUREZZA

Classificazione UE

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

SECRET UE

CONFIDENTIEL UE

RESTREINT UE

Classificazione UEO

FOCAL TOP SECRET

WEU SECRET

WEU CONFIDENTIAL

WEU RESTRICTED

Classificazione EURATOM

EURA TOP SECRET

EURA SECRET

EURA CONFIDENTIAL

EURA RESTRICTED

Classificazione NATO

COSMIC TOP SECRET

NATO SECRET

NATO CONFIDENTIAL

NATO RESTRICTED

Austria

Streng Geheim

Geheim

Vertraulich

Eingeschränkt

Belgio

Très Secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Zeer Geheim

Geheim

Vertrouwelijk

Beperkte Verspreiding

Cipro

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Repubblica ceca

Přísn tajné

Tajné

Důvěrné

Vyhrazené

Danimarca

Yderst hemmeligt

Hemmeligt

Fortroligt

Til tjenestebrug

Estonia

Täiesti salajane

Salajane

Konfidentsiaalne

Piiratud

Germania

Streng geheim

Geheim

VS (1) — Vertraulich

VS — Nur für den Dienstgebrauch

Grecia

Άκρως Απόρρητο

Απόρρητο

Εμπιστευτικό

Περιορισμένης Χρήσης

Abr: ΑΑΠ

Abr: (ΑΠ)

Αbr: (ΕΜ)

Abr: (ΠΧ)

Finlandia

Erittäin salainen

Erittäin salainen

Salainen

Luottamuksellinen

Francia

Très Secret Défense (2)

Secret Défense

Confidentiel Défense

 

Irlanda

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted

Italia

Segretissimo

Segreto

Riservatissimo

Riservato

Lettonia

Sevišķi slepeni

Slepeni

Konfidenciāli

Dienesta vajadzībām

Lituania

Visiškai slaptai

Slaptai

Konfidencialiai

Riboto naudojimo

Lussemburgo

Très Secret

Secret

Confidentiel

Diffusion restreinte

Ungheria

Szigorúan titkos !

Titkos !

Bizalmas !

Korlátozott terjesztésű !

Malta

L-Ghola Segretezza

Sigriet

Kunfidenzjali

Ristrett

Paesi Bassi

Stg (3). Zeer Geheim

Stg. Geheim

Stg. Confidentieel

Departementaalvertrouwelijk

Polonia

Ściśle Tajne

Tajne

Poufne

Zastrzeżone

Portogallo

Muito Secreto

Secreto

Confidencial

Reservado

Slovenia

Strogo tajno

Tajno

Zaupno

SVN Interno

Slovacchia

Prísne tajné

Tajné

Dôverné

Vyhradené

Spagna

Secreto

Reservado

Confidencial

Difusión Limitada

Svezia

Kvalificerat hemlig

Hemlig

Hemlig

Hemlig

Regno Unito

Top Secret

Secret

Confidential

Restricted»


(1)  VS = Verschlusssache.

(2)  La classificazione “Très Secret Défense”, riguardante questioni prioritarie per il governo, può essere modificata soltanto previa autorizzazione del primo ministro.

(3)  Stg = staatsgeheim.


2.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/42


DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA

del 1o febbraio 2005

che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2

(2005/79/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, stipulato tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, denominato qui di seguito «l’accordo», modificato dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, il rispettivo protocollo n. 2, in particolare l’articolo 7,

(1)

CONSIDERANDO che, ai fini dell’attuazione del protocollo n. 2 dell’accordo, il comitato misto stabilisce prezzi di riferimento interni per le parti contraenti.

(2)

CONSIDERANDO che sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi delle materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione dei prezzi.

(3)

CONSIDERANDO che occorre quindi aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2.

(4)

CONSIDERANDO che la presente decisione deve entrare in vigore alla data in cui diventa effettiva l’applicazione provvisoria dell’accordo di modifica firmato il 26 ottobre 2004, ovvero il primo giorno del quarto mese successivo alla data della firma, a condizione che i provvedimenti di attuazione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo n. 2 siano adottati alla stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La tabella III e la tabella IV, punto b), del protocollo n. 2 sono sostituite dalle tabelle dell’allegato I e dell’allegato II alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore 1o febbraio 2005.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2005.

Per il comitato misto

Il presidente

Richard WRIGHT


ALLEGATO I

«TABELLA III

Prezzi di riferimento interni CE e svizzeri

(CHF per 100 kg netti)

Materie prime d'origine agricola

Prezzi di riferimento interni svizzeri

Prezzi di riferimento interni CE

Differenza prezzi di riferimento CE/Svizzera

Frumento tenero

58,34

16,10

42,24

Frumento duro

37,85

25,40

12,45

Segala

48,01

16,10

31,91

Orzo

27,14

16,10

11,04

Granturco

31,79

16,10

15,69

Farina di frumento tenero

103,38

37,20

66,18

Latte intero in polvere

590,00

395,00

195,00

Latte scremato in polvere

468,60

333,00

135,60

Burro

917,00

468,00

449,00

Zucchero bianco

0,00

Uova (1)

255,00

205,50

49,50

Patate fresche

42,00

21,00

21,00

Grassi vegetali (2)

390,00

160,00

230,00»


(1)  Derivato dai prezzi per le uova di volatili liquide, senza guscio, moltiplicati per il fattore 0,85.

(2)  Prezzi dei grassi vegetali (destinati all'industria alimentare e dei prodotti da forno) aventi tenore di materia grassa pari al 100 %.


ALLEGATO II

«TABELLA IV

b)

Importi di base per le materie prime di origine agricola presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli:


(CHF per 100 kg netti)

Materia prima d’origine agricola

Importo di base applicato a partire dall’entrata in vigore

Importo di base applicato tre anni dopo l’entrata in vigore

Frumento tenero

38,00

36,00

Frumento duro

11,00

10,00

Segala

29,00

27,00

Orzo

10,00

9,00

Granturco

14,00

13,00

Farina di frumento tenero

57,00

54,00

Latte intero in polvere

176,00

166,00

Latte scremato in polvere

122,00

115,00

Burro

449,00 (1)

449,00 (1)

Zucchero bianco

Zero

Zero

Uova

36,00

36,00

Patate fresche

19,00

18,00

Grassi vegetali

207,00

196,00»


(1)  Tenuto conto delle sovvenzioni accordate al burro nel quadro del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, l’importo di base applicato al burro non è ridotto rispetto alla differenza di prezzo di cui alla tabella III.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/45


POSIZIONE COMUNE 2005/80/PESC DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 2005

che proroga e modifica la posizione comune 2004/133/PESC concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/133/PESC concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che abroga la posizione comune 2001/542/PESC (1).

(2)

La posizione comune 2004/133/PESC si applica per un periodo di dodici mesi.

(3)

A seguito del riesame della posizione comune 2004/133/PESC si considera opportuno prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo di dodici mesi nonché ampliare l'elenco delle persone di cui all'allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2004/133/PESC è prorogata sino al 9 febbraio 2006.

Articolo 2

L'elenco delle persone di cui all'allegato della posizione comune 2004/133/PESC è sostituito dall'elenco riportato nell'allegato della presente posizione comune.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Si applica dal 10 febbraio 2005.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 39 dell'11.2.2004, pag. 19.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

 

Nome

ADILI Gafur

Pseudonimo

Valdet Vardari

Data di nascita

5.1.1959

Luogo di nascita/origine

Kicevo (Harandjell)

 

Nome

BAJRAMI Hamdi

Pseudonimo

Breza

Data di nascita

16.8.1981

Luogo di nascita/origine

Brest (ex Repubblica iugoslava di Macedonia)

 

Nome

BEQIRI Idajet

Pseudonimo

 

Data di nascita

20.2.1951

Luogo di nascita/origine

Mallakaster, Fier (Albania)

 

Nome

BUTKA Spiro

Pseudonimo

Vigan Gradica

Data di nascita

29.5.1949

Luogo di nascita/origine

Kosovo

 

Nome

GEORGIEVSKI Goran

Pseudonimo

Mujo

Data di nascita

2.12.1969

Luogo di nascita/origine

Kumanovo

 

Nome

HYSENI Xhemail

Pseudonimo

Xhimi Shea

Data di nascita

15.8.1958

Luogo di nascita/origine

Lipkovo (Lojane)

 

Nome

JAKUPI Avdil

Pseudonimo

Cakalla

Data di nascita

20.4.1974

Luogo di nascita/origine

Tanusevce

 

Nome

JAKUPI Lirim

Pseudonimo

“Commandante Nazi”

Data di nascita

1.8.1979

Luogo di nascita/origine

Bujanovac (Serbia e Montenegro)

 

Nome

KRASNIQI Agim

Pseudonimo

 

Data di nascita

15.9.1979

Luogo di nascita/origine

Kondovo (ex Repubblica iugoslava di Macedonia)

 

Nome

LIMANI Fatmir

Pseudonimo

 

Data di nascita

14.1.1973

Luogo di nascita/origine

Kicevo (ex Repubblica iugoslava di Macedonia)

 

Nome

MATOSHI Ruzhdi

Pseudonimo

 

Data di nascita

6.3.1970

Luogo di nascita/origine

Tetovo (ex Repubblica iugoslava di Macedonia)

 

Nome

MISIMI Naser

Pseudonimo

 

Data di nascita

8.1.1959

Luogo di nascita/origine

Mala Recica, Tetovo (ex Repubblica iugoslava di Macedonia)

 

Nome

MUSTAFAJ Taip

Pseudonimo

Mustafai, Mustafi or Mustafa

Data di nascita

23.1.1964

Luogo di nascita/origine

Bacin Dol, Gostivar (ex Repubblica iugoslava di Macedonia)

 

Nome

REXHEPI Daut

Pseudonimo

Leka

Data di nascita

6.1.1966

Luogo di nascita/origine

Poroj

 

Nome

RUSHITI Sait

Data di nascita

7.7.1966

Luogo di nascita/origine

Tetovo

 

Nome

SAMIU Izair

Pseudonimo

Baci

Data di nascita

23.7.1963

Luogo di nascita/origine

Semsevo

 

Nome

STOJKOV Goran

Data di nascita

25.2.1970

Luogo di nascita/origine

Strumica

 

Nome

SUMA Emrush

Pseudonimo

 

Data di nascita

27.5.1974

Luogo di nascita/origine

Dirnce, Kosovo, Serbia e Montenegro

 

Nome

SULEJMANI Fadil

Data di nascita

5.12.1940

Luogo di nascita/origine

Tetovo (Bosovce)

 

Nome

SULEJMANI Gyner

Data di nascita

3.3.1954

Luogo di nascita/origine

Turchia

 

Nome

UKSHINI Sami

Pseudonimo

“Commandante Sokoli (Falcon)”

Data di nascita

5.3.1963

Luogo di nascita/origine

Djakovo, (Gjakova), Kosovo, Serbia e Montenegro»


2.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/48


DECISIONE 2005/81/PESC DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 2005

che proroga il mandato del responsabile della polizia/capo della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista l'azione comune 2002/210/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (1) (EUPM), in particolare l'articolo 4,

vista la decisione 2004/188/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa alla nomina del responsabile della polizia/capo della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/188/PESC che nomina il sig. Bartholomew Kevin Carty responsabile della polizia/capo dell’EUPM dal 1o marzo 2004 per la durata di un anno.

(2)

La decisione 2004/188/PESC scade il 1o marzo 2005.

(3)

Il segretario generale/alto rappresentante ha proposto di prorogare il mandato del sig. Bartholomew Kevin Carty quale responsabile della polizia/capo dell’EUPM fino al 31 dicembre 2005.

(4)

È opportuno di conseguenza prorogare il mandato del responsabile della polizia/capo dell’EUPM,

DECIDE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Bartholomew Kevin Carty quale responsabile della polizia/capo della missione di polizia dell'Unione europea è prorogato fino al 31 dicembre 2005.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2003/188/PESC (GU L 73 del 19.3.2003, pag. 9).

(2)  GU L 58 del 26.2.2004, pag. 27.


2.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/49


POSIZIONE COMUNE 2005/82/PESC DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 2005

che abroga le posizioni comuni 2002/401/PESC sulla Nigeria, 2002/495/PESC sull'Angola, 2002/830/PESC sul Ruanda e 2003/319/PESC sull'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e sul processo di pace nella Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio ha adottato conclusioni relative alla politica dell'Unione europea nei confronti della Nigeria il 17 maggio 2003, dell'Angola il 13 ottobre 2003, del Ruanda l'8 dicembre 2003 e della regione africana dei Grandi Laghi il 14 giugno 2004. Tali conclusioni definiscono a grandi linee la politica dell'Unione europa riguardo a tali paesi e tale regione.

(2)

Pertanto è opportuno abrogare le posizioni comuni adottate dal Consiglio nei confronti di detti paesi e detta regione, che non definiscono principi fondamentali comuni validi per un periodo prolungato e non sono richieste come base giuridica per l'attuazione della politica dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Le posizioni comuni 2002/401/PESC (1) sulla Nigeria, 2002/495/PESC (2) sull'Angola, 2002/830/PESC (3) sul Ruanda e 2003/319/PESC (4) sull'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e il processo di pace nella Repubblica democratica del Congo sono abrogate.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto il giorno della pubblicazione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 1.

(2)  GU L 167 del 26.6.2002, pag. 9.

(3)  GU L 285 del 23.10.2002, pag. 3.

(4)  GU L 115 del 9.5.2003, pag. 87.


2.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/50


DECISIONE 2005/83/PESC DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 2005

che applica la posizione comune 2004/293/PESC che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/293/PESC (1) e, in particolare, l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la posizione comune 2004/293/PESC il Consiglio ha adottato le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito, nel territorio degli Stati membri, di persone coinvolte in attività che possano aiutare latitanti a continuare a sottrarsi alla giustizia per reati di cui sono stati incriminati dal tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY), o che agiscono comunque in una maniera che possa ostacolare l'ICTY nell'efficace attuazione del suo mandato.

(2)

Il 28 giugno 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/528/PESC, che modifica l'elenco che figura nell'allegato della posizione comune 2004/293/PESC.

(3)

A seguito delle raccomandazioni dell'Ufficio dell'Alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina, altre persone dovrebbero essere oggetto di tali misure.

(4)

L'elenco allegato alla posizione comune 2004/293/PESC dovrebbe essere modificato per tenerne conto,

DECIDE:

Articolo 1

L'elenco delle persone riportato nell'allegato della posizione comune 2004/293/PESC è sostituito dall'elenco che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 65. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2004/528/PESC (GU L 233 del 2.7.2004, pag. 15).


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

1.

BAGIC, Zeljko

Figlio di Josip

Data e luogo di nascita: 29.3.1960, Zagabria

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi: Cicko

Indirizzo:

2.

BILBIJA, Milorad

Figlio di Svetko Bilbija

Data e luogo di nascita: 13.8.1956, Sanski Most

Passaporto n.: 3715730

Carta d'identità n.: 03GCD9986

Numero d'identificazione personale: 1308956163305

Pseudonimi:

Indirizzo: Brace Pantica 7, Banja Luka

3.

BJELICA, Milovan

Figlio di

Data e luogo di nascita: 19.10.1958, Rogatica, Bosnia-Erzegovina, RSFJ

Passaporto n.: 0000148 rilasciato il 26.7.1998 a Srpsko Sarajevo (annullato)

Carta d'identità n.: 03ETA0150

Numero d'identificazione personale: 1910958130007

Pseudonimi: Cicko

Indirizzo: Società CENTREK a Pale

4.

CESIC, Ljubo

Figlio di Jozo

Data e luogo di nascita: 20.2.1958 o 9.6.1966 (documento di riferimento del Ministero della giustizia croato), Batin, Posusje, RSFJ

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi: Rojs

Indirizzo: V Poljanice 26, Dubrava, Zagabria, risiede anche a Novacka 62c, Zagabria

5.

DILBER, Zeljko

Figlio di Drago

Data e luogo di nascita: 2.2.1955, Travnik

Passaporto n.:

Carta d'identità n.: 185581

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo: 17 Stanka Vraza, Zadar

6.

ECIM Ljuban

Figlio di

Data e luogo di nascita: 6.1.1964, Sviljanac, Bosnia-Erzegovina, RSFJ

Passaporto n.: 0144290 rilasciato il 21.11.1998 a Banja Luka. (annullato)

Carta d'identità n.: 03GCE3530

Numero d'identificazione personale: 0601964100083

Pseudonimi:

Indirizzo: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

7.

JOVICIC, Predrag

Figlio di Desmir Jovicic

Data e luogo di nascita: 1.3.1963, Pale

Passaporto n.: 4363551

Carta d'identità n.: 03DYA0852

Numero d'identificazione personale: 0103963173133

Pseudonimi:

Indirizzo: Milana Simovica 23, Pale, Pale-RS

8.

KARADZIC, Aleksandar

Figlio di

Data e luogo di nascita: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosnia-Erzegovina, RSFJ

Passaporto n.: 0036395, scaduto il 12.10.1998

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi: Sasa

Indirizzo:

9.

KARADZIC, Ljiljana (cognome da nubile: ZELEN)

Figlia di Vojo e Anka

Data e luogo di nascita: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosnia-Erzegovina, RSFJ

Passaporto/Identità n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:

10.

KESEROVIC, Dragomir

Figlio di Slavko

Data e luogo di nascita: 8.6.1957, Piskavica/Banja Luka

Passaporto n.: 4191306

Carta d'identità n.: 04GCH5156

Numero d'identificazione personale: 0806957100028

Pseudonimi:

Indirizzo:

11.

KIJAC, Dragan

Figlio di

Data e luogo di nascita: 6.10.1955, Sarajevo

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:

12.

KOJIC, Radomir

Figlio di Milanko e Zlatana

Data e luogo di nascita: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac Canton, Bosnia-Erzegovina, RSFJ

Passaporto n.: 4742002, rilasciato nel 2002 a Sarajevo. Scadenza: 2007

Carta d'identità n.: 03DYA1935, rilasciata il 7 luglio 2003 a Sarajevo

Numero d'identificazione personale: 2311950173133

Pseudonimi: Mineur o Ratko

Indirizzo: 115 Trifka Grabeza, Pale o Hotel KRISTAL, Jahorina

13.

KOVAC, Tomislav

Figlio di Vaso

Data e luogo di nascita: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnia-Erzegovina, RSFJ

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale: 0412959171315

Pseudonimi: Tomo

Indirizzo: Bijela, Montenegro e Pale, Bosnia-Erzegovina

14.

KRASIC, Petar

Figlio di

Data e luogo di nascita:

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:

15.

KUJUNDZIC, Predrag

Figlio di Vasilija

Data e luogo di nascita: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnia-Erzegovina, RSFJ

Passaporto n.:

Carta d'identità n.: 03GFB1318

Numero d'identificazione personale: 3001961120044

Pseudonimi: Predo

Indirizzo: Doboj, Bosnia-Erzegovina

16.

LUKOVIC, Milorad Ulemek

Figlio di

Data e luogo di nascita: 15.5.1968, Belgrado, Serbia, RSFJ

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi: Legija (identità falsificata come IVANIC, Zeljko)

Indirizzo: latitante

17.

MAKSAN, Ante

Figlio di Blaz

Data e luogo di nascita: 7.2.1967, Pakostane vicino Zadar

Passaporto n.: 1944207

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi: Djoni

Indirizzo: Proloska 15, Pakostane, Zadar

18.

MALIS, Milomir

Figlio di Dejan Malis

Data e luogo di nascita: 3.8.1966, Bjelice

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale: 0308966131572

Pseudonimi:

Indirizzo: Vojvode Putnika, Foca/Srbinje

19.

MANDIC, Momcilo

Figlio di

Data e luogo di nascita: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnia-Erzegovina, RSFJ

Passaporto n.: 0121391, rilasciato il 12.5.1999 a Srpsko Sarajevo, Bosnia-Erzegovina (Annullato)

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale: 0105954171511

Pseudonimi: Momo

Indirizzo: Discoteca GITROS a Pale

20.

MARIC, Milorad

Figlio di Vinko Maric

Data e luogo di nascita: 9.9.1957, Visoko

Passaporto n.: 4587936

Carta d'identità n.: 04GKB5268

Numero d'identificazione personale: 0909957171778

Pseudonimi:

Indirizzo: Vuka Karadzica 148, Zvornik

21.

MICEVIC, Jelenko

Figlio di Luka e Desanka, cognome da nubile: Simic

Data e luogo di nascita: 8.8.1947 Borci vicino Konjic, Bosnia-Erzegovina, RSFJ

Passaporto n.: 4166874

Carta d'identità n.: 03BIA3452

Numero d'identificazione personale: 0808947710266

Pseudonimi: Filaret

Indirizzo: Monastero di Milesevo, Serbia e Montenegro

22.

NINKOVIC, Milan

Figlio di Simo

Data e luogo di nascita: 15.6.1943, Doboj

Passaporto n.: 3944452

Carta d'identità nazionale n.: 04GFE3783

Numero d'identificazione personale: 1506943120018

Pseudonimi:

Indirizzo:

23.

OSTOJIC, Velibor

Figlio di Jozo

Data e luogo di nascita: 8.8.1945, Celebici, Foca

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale n.:

Pseudonimi:

Indirizzo:

24.

OSTOJIC, Zoran

Figlio di Mico Ostojic

Data e luogo di nascita: 29.3.1961, Sarajevo

Passaporto n.:

Carta d'identità n.: 04BSF6085

Numero d'identificazione personale: 2903961172656

Pseudonimi:

Indirizzo: Malta 25, Sarajevo

25.

PAVLOVIC, Petko

Figlio di Milovan Pavlovic

Data e luogo di nascita: 6.6.1957, Ratkovici

Passaporto n.: 4588517

Carta d'identità n.: 03GKA9274

Numero d'identificazione personale: 0606957183137

Pseudonimi:

Indirizzo: Vuka Karadjica 148, Zvornik

26.

PETRAC, Hrvoje

Figlio di

Data e luogo di nascita: 25.8.1955, Slavonski Brod

Passaporto n.: 01190016

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:

27.

POPOVIC, Cedomir

Figlio di Radomir Popovic

Data e luogo di nascita: 24.3.1950, Petrovici

Passaporto n.:

Carta d'identità n.: 04FAA3580

Numero d'identificazione personale: 2403950151018

Pseudonimi:

Indirizzo: Crnogorska 36, Bileca

28.

PUHALO, Branislav

Figlio di Djuro

Data e luogo di nascita: 30.8.1963, Foca

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale: 3008963171929

Pseudonimi:

Indirizzo:

29.

RADOVIC, Nade

Figlio di Milorad Radovic

Data e luogo di nascita: 26.1.1951, Foca

Passaporto n.: ex 0123256 (annullato)

Carta d'identità n.: 03GJA2918

Numero d'identificazione personale: 2601951131548

Pseudonimi:

Indirizzo: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje

30.

RATIC, Branko

Figlio di

Data e luogo di nascita: 26.11.1957, MIHALJEVCI SL POZEGA, Bosnia-Erzegovina, RSFJ

Passaporto n.: 0442022, rilasciato il 17.9.1999 a Banja Luka

Carta d'identità n.: 03GCA8959

Numero d'identificazione personale: 2611957173132

Pseudonimi:

Indirizzo: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

31.

ROGULJIC, Slavko

Figlio di

Data e luogo di nascita: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Serbia, RSFJ

Passaporto valido n.: 3747158, rilasciato il 12.4.2002 a Banja Luka. Scadenza: 12.4.2007. Passaporto non valido n. 0020222, rilasciato il 25.8.1988 a Banja Luka. Scadenza: 25.8.2003

Carta d'identità n.: 04EFA1053

Numero d'identificazione personale: 1505952103022

Pseudonimi:

Indirizzo: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnia-Erzegovina

32.

SAROVIC, Mirko

Figlio di

Data e luogo di nascita: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica

Passaporto n.: 4363471 rilasciato a Srpsko Sarajevo, scade l'8 ottobre 2008

Carta d'identità n.: 04PEA4585

Numero d'identificazione personale: 1609956172657

Pseudonimi:

Indirizzo: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo

33.

SKOCAJIC, Mrksa

Figlio di Dejan Skocajic

Data e luogo di nascita: 5.8.1953, Blagaj

Passaporto n.: 3681597

Carta d'identità n.: 04GDB9950

Numero d'identificazione personale: 0508953150038

Pseudonimi:

Indirizzo: Trebinjskih Brigade, Trebinje

34.

SPAJIC, Ratomir

Figlio di Krsto

Data e luogo di nascita: 8.4.1957, Konjic

Passaporto n.: 3667966

Carta d'identità n.: 04DYA7675

Numero d'identificazione personale: 0804957172662

Pseudonimi:

Indirizzo:

35.

VRACAR, Milenko

Figlio di

Data e luogo di nascita: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnia-Erzegovina, RSFJ

Passaporto: Passaporto valido n. 3865548, rilasciato il 29.8.2002 a Banja Luka. Scadenza: 29.8.2007. Passaporti non validi: n. 0280280, rilasciato il 4.12.1999 a Banja Luka (scadenza: 4.12.2004) e n. 0062130, rilasciato il 16.9.1998 a Banja Luka

Carta d'identità n.: 03GCE6934

Numero d'identificazione personale: 1505956160012

Pseudonimi:

Indirizzo: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnia-Erzegovina

36.

ZOGOVIC, Milan

Figlio di Jovan

Data e luogo di nascita: 7.10.1939, Dobrusa

Passaporto n.:

Carta d'identità n.:

Numero d'identificazione personale:

Pseudonimi:

Indirizzo:


Rettifiche

2.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/57


Rettifica del regolamento (CE) n. 103/2005 della Commissione, del 21 gennaio 2005, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall’organismo d’intervento greco

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 20 del 22 gennaio 2005 )

I. A pagina 5, nell’articolo 2, alla fine del paragrafo 3:

anziché:

«Tel. (30-10) 212 47 87 e 212 47 89

Fax (30-10) 862 93 73.»,

leggi:

«Tel. +30(210) 212 48 46 e +30(210) 212 47 88

Fax +30(210) 212 47 91.»


2.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/57


Rettifica del regolamento (CE) n. 165/2005 della Commissione, del 31 gennaio 2005, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 1o febbraio 2005

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 28 dell'1 febbraio 2005 )

A pagina 16, nell'allegato I, al codice NC 1001 10 00, per la designazione delle merci «di bassa qualità», nella colonna «Dazi all'importazione EUR/t»:

anziché:

«6,58»,

leggi:

«6,08».


  翻译: