ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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Rettifiche |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
3.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 692/2005 DEL CONSIGLIO
del 28 aprile 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 2605/2000 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
(1) |
Le misure attualmente in vigore sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio (2). Ai sensi dello stesso regolamento, sono stati istituiti dazi antidumping anche sulle importazioni di bilance elettroniche originarie di Taiwan e della Repubblica di Corea. |
B. INCHIESTA ATTUALE
1. Domanda di riesame
(2) |
Dopo l'istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di bilance elettroniche originarie dell'RPC, la Commissione ha ricevuto una richiesta di avviare un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2605/2000, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, da due società cinesi collegate, la Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd e la Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd (il «richiedente»). Il richiedente affermava di non essere collegato ad alcun produttore esportatore dell'RPC soggetto alle misure antidumping in vigore per le bilance elettroniche. Esso dichiarava inoltre di non aver esportato bilance elettroniche nella Comunità nel periodo dell'inchiesta iniziale («PI iniziale», vale a dire dal 1o settembre 1998 al 31 agosto 1999) e di aver iniziato ad esportare bilance elettroniche nella Comunità dopo questo periodo. |
2. Avvio del riesame relativo ai «nuovi esportatori»
(3) |
La Commissione ha esaminato le prove presentate dal richiedente e le ha ritenute sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all'industria comunitaria l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 1408/2004, un riesame del regolamento (CE) n. 2605/2000 in relazione al richiedente e ha iniziato l'inchiesta. |
(4) |
A norma del regolamento della Commissione che avvia il riesame, il dazio antidumping del 30,7 % istituito dal regolamento (CE) n. 2605/2000 sulle importazioni di bilance elettroniche prodotte dal richiedente è stato abrogato. Contemporaneamente, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, si è chiesto alle autorità doganali di adottare le misure opportune per la registrazione di tali importazioni. |
3. Prodotto in esame
(5) |
I prodotti oggetto dell'attuale riesame sono gli stessi dell'inchiesta in seguito alla quale sono state istituite le misure in vigore sulle importazioni di bilance elettroniche originarie dell'RPC («inchiesta iniziale»), vale a dire le bilance elettroniche per il commercio al dettaglio aventi una capacità di peso pari o inferiore a 30 kg, con indicazione digitale del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (provviste o meno di dispositivo di stampa di questi dati), dichiarate di solito al codice NC ex 8423 81 50 (codice TARIC 8423815010), originarie dell'RPC. |
4. Parti interessate
(6) |
La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. |
(7) |
La Commissione ha inoltre inviato al richiedente un modulo per l'ottenimento dello status di economia di mercato («SEM») e un questionario, ricevendo risposte entro i termini stabiliti. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, compresa la richiesta di SEM, e ha effettuato una visita di verifica presso la sede del richiedente. |
5. Periodo dell'inchiesta
(8) |
L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo che va dal 1o luglio 2003 al 30 giugno 2004 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). |
C. RISULTATI DELL'INCHIESTA
1. Qualifica di «nuovo esportatore»
(9) |
L'inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il PI iniziale e che aveva cominciato ad esportarlo nella Comunità dopo questo periodo. |
(10) |
Inoltre, il richiedente è stato in grado di dimostrare di non essere collegato con nessuno degli esportatori o produttori dell'RPC soggetti alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di bilance elettroniche originarie dell'RPC. |
(11) |
In tale contesto, si conferma che il richiedente deve essere considerato un «nuovo esportatore» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2. Status di economia di mercato («SEM»)
(12) |
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie dell'RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso dei produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. I criteri suddetti sono riportati di seguito in forma sintetica:
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(13) |
Il richiedente ha chiesto il SEM a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. È prassi abituale della Commissione esaminare se un gruppo di società collegate, considerato nel suo complesso, soddisfi o no le condizioni per beneficiare del SEM. Di conseguenza, la Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd e la Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd sono state invitate a compilare il modulo necessario per richiedere il SEM. Entrambe le società hanno risposto entro il termine stabilito. |
(14) |
La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato tutte le informazioni presentate nel modulo di richiesta del SEM presso le sedi delle società richiedenti. |
(15) |
Non si è ritenuto opportuno concedere il SEM al richiedente, in quanto le due società cinesi collegate non soddisfacevano i primi due criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. |
(16) |
Per quanto riguarda il primo criterio, lo statuto di uno dei due produttori cinesi collegati autorizza il partner controllato dallo Stato, che non detiene alcuna quota del capitale della società ed è stato presentato come un semplice locatore, a chiedere un risarcimento qualora la società non raggiunga i suoi obiettivi in termini di produzione, vendite e utili. Occorreva inoltre l'autorizzazione delle autorità locali per contabilizzare gli edifici come attività fisse e iniziare ad ammortizzare i diritti di utilizzo dei terreni. Per di più, uno dei produttori cinesi non aveva mai pagato l'affitto per l'uso delle terre e beneficiava di garanzie bancarie prestate gratuitamente da un terzo. In considerazione di quanto precede e del fatto che la società non era in grado di dimostrare che le sue decisioni in materia di politica commerciale venivano prese in risposta a tendenze del mercato, in modo da rispecchiare i valori di mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato, si è concluso che questo criterio non veniva soddisfatto. |
(17) |
Per quanto riguarda il secondo criterio, si è stabilito che il richiedente aveva violato determinati principi contabili internazionali (IAS). Relativamente allo IAS 1, il richiedente ha infranto tre principi contabili fondamentali: contabilità per competenza, prudenza e preminenza della sostanza sulla forma. Il richiedente contravveniva inoltre allo IAS 2 sulle rimanenze, gli edifici non venivano contabilizzati e ammortizzati in linea con lo IAS 16 e i diritti di utilizzo dei terreni non erano ammortizzati a norma dello IAS 38. A ciò si aggiunge la violazione dello IAS 21 sugli effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere e dello IAS 36 sulla riduzione durevole di valore delle attività. Il fatto che la maggior parte delle violazioni degli IAS non risulti dalle relazioni dei revisori sta a dimostrare che l'audit non è stato effettuato in conformità degli IAS. |
(18) |
Va sottolineato inoltre che la relazione del revisore dei conti sull'esercizio finanziario 2001 per uno dei due produttori cinesi collegati aveva già segnalato i problemi relativi alle rimanenze, mentre le relazioni riguardanti gli esercizi finanziari 2002 e 2003 rilevavano che la società non aveva definito un'opportuna politica in merito alla riduzione durevole di valore delle attività. Il fatto che questi problemi ricorrenti siano stati evidenziati anno dopo anno dai revisori dei conti senza ottenere nessun risultato denota inequivocabilmente l'inaffidabilità della contabilità del richiedente. |
(19) |
Il richiedente e l'industria comunitaria hanno avuto la possibilità di fare osservazioni sulle risultanze di cui sopra. Dopo aver sentito il comitato consultivo, si è informato il richiedente dell'impossibilità di concedere il SEM. L'industria comunitaria non ha fatto commenti. Il richiedente ha dichiarato che non vi erano ingerenze da parte dello Stato, che i costi rispecchiavano i valori di mercato e che gli IAS suddetti non si applicavano nel suo caso. |
(20) |
In particolare, uno dei due produttori cinesi collegati ha affermato che di norma un accordo di joint venture concluso in condizioni di economia di mercato può contenere una richiesta di risarcimento, mentre l'altro produttore trovava normale che una società fosse esonerata dal pagamento dell'affitto durante la fase di costruzione di un progetto. Sempre secondo questo produttore, l'ammortamento degli edifici e dei diritti di uso dei terreni non riguardava specificamente le società e le autorità cinesi non ne traevano alcun profitto. |
(21) |
Queste argomentazioni sono state respinte. Anzitutto, sebbene la pura e semplice esistenza di una joint venture come quella oggetto dell'inchiesta attuale non indichi necessariamente un'ingerenza dello Stato, i meccanismi contenuti nello statuto consentono tale ingerenza. In particolare, il diritto del partner cinese (vale a dire le autorità locali) di chiedere un risarcimento non è limitato ai casi in cui l'affitto non venga pagato. Di conseguenza, i diritti del partner cinese vanno al di là di quelli di un semplice locatore. In secondo luogo, si sarebbe dovuto pagare un affitto allo Stato per i primi anni di attività, a meno che il contratto non stipulasse espressamente un'esenzione da tale obbligo. Infine, il fatto che il richiedente riconosca che l'ammortamento degli edifici e dei diritti di utilizzo dei terreni non veniva determinato dalle società stesse corrobora la conclusione secondo la quale lo Stato interferiva in misura considerevole nelle decisioni del richiedente in materia di politica commerciale. |
(22) |
La principale argomentazione addotta dal richiedente per quanto riguarda il criterio 2 è che gli IAS non sono stati adottati dalla professione contabile nell'RPC. Il richiedente ha ammesso che tali norme non venivano seguite, ritenendo tuttavia che gli IAS menzionati dalla Commissione non fossero applicabili nel PI. Si è riscontrato nondimeno che tutti gli IAS di cui al considerando 17 erano in vigore nel PI. |
(23) |
Nei suoi commenti in merito alle informazioni comunicategli, il richiedente ha obiettato che la decisione di non concedere il SEM ai due produttori cinesi collegati non era stata presa entro tre mesi dall'inizio dell'inchiesta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Secondo il richiedente, ciò ha influito sulla decisione della Commissione di non verificare le informazioni fornite da alcune delle sue società collegate e dal produttore del paese di riferimento, il che si è ripercosso negativamente sull'esito dell'inchiesta. |
(24) |
A tale proposito, si ritiene che l'inosservanza del termine di tre mesi non comporti conseguenze giuridiche immediate. Va osservato che le domande di SEM ricevute sono risultate carenti ed hanno richiesto chiarimenti sostanziali e informazioni aggiuntive, il che ha ritardato l'inchiesta. I due produttori esportatori cinesi collegati hanno chiesto e ottenuto una proroga dei termini per poter fornire i chiarimenti sostanziali e le informazioni aggiuntive in questione. Data inoltre l'impossibilità per detti produttori di ricevere l'unità incaricata della verifica all'inizio di ottobre 2004, le visite di verifica si sono svolte nella seconda metà del mese, ritardando ulteriormente la decisione relativa al SEM. Si è concluso pertanto che era possibile prendere una decisione valida in materia di SEM anche dopo lo scadere dei tre mesi. |
(25) |
La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie durante una visita in loco presso la sede del richiedente e ha accettato tutte le informazioni fornite dalle sue società collegate per il calcolo del prezzo all'esportazione. Pertanto, il fatto che non si siano effettuate visite di verifica presso la sede delle società collegate non ha avuto ripercussioni negative per il richiedente. Le risultanze relative al produttore del paese di riferimento sono esposte nei considerando da 29 a 41. |
(26) |
In considerazione di quanto precede, si è concluso che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base non venivano soddisfatte dal richiedente e che pertanto non era opportuno concedergli il SEM. |
3. Trattamento individuale
(27) |
Il richiedente ha chiesto anche il trattamento individuale qualora non potesse ottenere il SEM. Dalle informazioni disponibili risulta che le due società cinesi collegate soddisfano tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(28) |
Si è pertanto deciso di concedere al richiedente il trattamento individuale. |
4. Dumping
a) Paese di riferimento
(29) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di paesi non retti da un'economia di mercato e qualora non sia possibile concedere il SEM, per i paesi in fase di transizione, il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento. |
(30) |
Nel regolamento che avvia il riesame, la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare l'Indonesia come paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per l'RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta. L'Indonesia era stata usata come paese di riferimento anche nell'inchiesta iniziale. |
(31) |
Le parti interessate non hanno sollevato obiezioni in merito a questa scelta. Il produttore indonesiano che aveva collaborato all'inchiesta iniziale ha fatto altrettanto per l'inchiesta attuale e ha compilato il questionario della Commissione. |
(32) |
Va osservato inoltre che, prima di scegliere il paese di riferimento adeguato, si sono inviati questionari anche ai produttori della Repubblica di Corea, di Taiwan e del Giappone, i quali tuttavia non hanno collaborato. |
(33) |
In considerazione di quanto precede, in particolare del fatto che l'Indonesia era stata usata come paese di riferimento nell'inchiesta iniziale e che non sono emersi elementi tali da renderla inadeguata a tal fine, si conclude che l'Indonesia costituisce un paese di riferimento adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. |
(34) |
Secondo il richiedente, vi è stato un cambiamento metodologico discriminatorio in quanto, contrariamente all'inchiesta iniziale, durante il presente riesame non sono state effettuate visite di verifica presso la sede del produttore indonesiano. Il richiedente, inoltre, ha giudicato discriminatorio l'uso di dati non verificati ai fini del calcolo del valore normale per un produttore esportatore non operante in condizioni di economia di mercato, contrariamente alla prassi seguita per i riesami relativi ai «nuovi esportatori» riguardanti i produttori esportatori che operano in paesi ad economia di mercato. Basandosi sulle informazioni contenute nel file non riservato, il richiedente ha giudicato inadeguata la risposta del produttore indonesiano al questionario, in quanto le informazioni fornite permettevano soltanto un calcolo approssimativo del valore normale costruito. |
(35) |
In conformità dell'articolo 16 del regolamento di base, le visite di verifica non sono obbligatorie. Di conseguenza, la mancata verifica in loco non può essere giudicata discriminatoria. Inoltre, il fatto che durante il riesame non sia stata effettuata una visita di verifica presso la sede del produttore indonesiano non significa che le informazioni fornite non siano state esaminate attentamente. Le informazioni comunicate dal produttore indonesiano sono risultate coerenti con quelle fornite durante l'inchiesta iniziale, che erano state verificate in loco, e con le prove documentarie contenute nella risposta al questionario. Le informazioni suddette sono risultate sufficienti per calcolare con precisione il valore normale costruito come indicato in appresso. Il fatto che il richiedente non abbia potuto individuare nel file non riservato tutti gli elementi riservati delle informazioni comunicate dal produttore indonesiano non significa che tali informazioni non siano sufficienti per il calcolo del valore normale. Il richiedente, infine, non ha dichiarato che il file non riservato non conteneva sintesi sufficientemente dettagliate da consentire una comprensione sufficiente delle informazioni fornite in via riservata. |
(36) |
In considerazione di quanto precede, le osservazioni del richiedente sulla visita di verifica e sull'inadeguatezza delle informazioni sono state respinte. |
b) Determinazione del valore normale
(37) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i due produttori esportatori cinesi collegati è stato stabilito in base alle informazioni ricevute dal produttore del paese di riferimento. Nonostante i notevoli volumi di produzione e di esportazione del produttore in questione, le sue vendite ad acquirenti indipendenti sul mercato indonesiano sono state giudicate insufficienti. Di conseguenza, si è dovuto determinare il valore normale in base al valore costruito per tipi di prodotti paragonabili a quelli esportati dal richiedente nella Comunità, sommando quindi al costo di produzione delle bilance elettroniche fabbricate in Indonesia un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti. |
(38) |
Le SGAV utilizzate sono quelle sostenute dal produttore indonesiano e da una società collegata associata alle sue vendite sul mercato interno. |
(39) |
Visto che il produttore indonesiano non aveva venduto quantitativi sufficienti ad acquirenti indipendenti sul suo mercato interno, per il calcolo del margine di profitto si sono dovute utilizzare le informazioni ottenute durante l'inchiesta iniziale. Si è deciso di applicare il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale durante l'inchiesta iniziale sulle importazioni di bilance elettroniche da Taiwan. Questo margine è stato giudicato congruo in mancanza di altre informazioni sulla redditività delle vendite del prodotto simile in Indonesia. Va osservato inoltre che le bilance elettroniche vendute dai produttori esportatori di Taiwan sul loro mercato interno erano tutte di bassa gamma, come le bilance elettroniche fabbricate dal produttore nel paese di riferimento. |
(40) |
Il richiedente ha obiettato che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, per determinare il valore normale si sarebbe dovuto applicare lo stesso metodo dell'inchiesta iniziale, vale a dire i prezzi di vendita. Mancano inoltre indicazioni circa l'inclusione delle SGAV della società collegata nell'inchiesta iniziale e un riferimento in proposito nel regolamento iniziale, il che starebbe a dimostrare che il metodo applicato nell'inchiesta iniziale è stato modificato a danno del richiedente. Il richiedente, infine, ha fatto semplicemente notare come fosse insolito fare riferimento alla redditività nel PI iniziale di un mercato diverso da quello del paese di riferimento. |
(41) |
Come detto al considerando 37, si è utilizzato il valore normale costruito in base al profitto sulle vendite effettuate sul mercato interno di Taiwan durante l'inchiesta iniziale, perché le vendite effettuate sul mercato interno indonesiano durante il periodo dell'inchiesta sono state giudicate insufficienti per il calcolo del valore normale in base ai prezzi di vendita. Durante l'inchiesta iniziale, invece, si sono utilizzati i prezzi di vendita e non il valore costruito, il che spiega perché il regolamento iniziale non contenesse dati particolareggiati in merito alle SGAV. Va osservato inoltre che, se si fossero usati i prezzi delle poche vendite di bilance elettroniche effettuate sul mercato indonesiano, si sarebbe ottenuto un valore normale più elevato. Il risultato sarebbe stato lo stesso anche se per costruire il valore normale si fosse usato il margine di profitto delle poche vendite effettuate sul mercato interno indonesiano. Di conseguenza, non è corretto affermare che il metodo è stato modificato a danno del richiedente. |
(42) |
I due produttori esportatori cinesi collegati hanno venduto bilance elettroniche nella Comunità attraverso società (operatori commerciali) collegate registrate nelle Samoa e a Taiwan. Il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi di rivendita pagati o pagabili dal primo acquirente indipendente nella Comunità. |
(43) |
Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Se del caso, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, alle spese di trasporto e di movimentazione e alle commissioni. |
(44) |
Il valore normale è stato adeguato in modo da escludere il valore delle eventuali interfacce di stampa. Inoltre, visto che alcuni dei modelli venduti dai due produttori esportatori cinesi collegati nella Comunità attraverso società di vendita collegate comportavano un braccio, si è adeguato il valore normale per tener conto del valore del braccio. |
(45) |
Poiché gli operatori commerciali collegati ai produttori esportatori cinesi svolgono funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, si è applicato al prezzo all'esportazione un adeguamento per una commissione a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Il livello della commissione è stato calcolato in base a prove dirette dell'esistenza di tali funzioni. Nel calcolare la commissione, si è tenuto conto delle SGAV sostenute dagli operatori commerciali collegati per la vendita del prodotto in esame fabbricato dai due produttori cinesi collegati. |
(46) |
Il richiedente ha obiettato che il modello venduto nel paese di riferimento aveva specifiche superiori che incidevano sulla comparabilità dei prezzi. |
(47) |
Quest'argomentazione è stata respinta, perché il richiedente non ha potuto fornire alcun esempio delle presunte specifiche superiori e della loro incidenza sulla comparabilità dei prezzi. |
(48) |
Il richiedente ha dichiarato che si sarebbero dovute usare determinate informazioni posteriori alla risposta al questionario, onde calcolare l'adeguamento da applicare al prezzo all'esportazione per le spese di trasporto e di movimentazione. |
(49) |
La richiesta è stata accettata e il prezzo all'esportazione è stato aumentato. |
(50) |
Il richiedente ha obiettato che si sarebbe dovuto adeguare il valore normale, per tener conto delle spese di assistenza, garanzia e credito, e che si sarebbero dovuti detrarre dal valore normale i costi derivanti dall'accordo firmato tra una delle società collegate al produttore indonesiano e un distributore in Indonesia. |
(51) |
Queste argomentazioni sono state respinte in quanto i costi menzionati dal richiedente non rientravano né nei costi di fabbricazione né nelle SGAV di cui ci si è serviti per costruire il valore normale, per cui non vi è motivo di detrarli dal valore normale. |
(52) |
A detta del richiedente, l'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base non consente di detrarre una commissione dai prezzi all'esportazione delle sue società collegate poiché non è stata pagata nessuna commissione reale. In ogni caso, parallelamente all'adeguamento del prezzo all'esportazione, si sarebbe dovuto applicare un adeguamento analogo anche al valore normale, poiché la società collegata al produttore indonesiano svolgeva le stesse funzioni delle società collegate al richiedente. Per quanto riguarda le vendite via Taiwan, inoltre, il richiedente ha affermato che il calcolo dell'adeguamento comprendeva costi di produzione e di gestione. A suo parere, si sarebbe dovuta effettuare la ripartizione in base al numero di dipendenti della società taiwanese addetti alla distribuzione e alla vendita delle bilance elettroniche anziché in base al numero totale dei dipendenti addetti alla distribuzione e alle vendite. |
(53) |
L'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), non richiede il pagamento effettivo di una commissione sotto forma di margine, specie quando l'operatore commerciale è collegato al produttore esportatore, nei casi in cui le funzioni dell'operatore commerciale sono simili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Gli adeguamenti per le commissioni vanno applicati quando le parti non operano sulla base di una relazione proponente-agente, ma conseguono lo stesso risultato economico operando come acquirente e venditore. Le società collegate al richiedente hanno fatturato tutte le vendite per l'esportazione ad acquirenti indipendenti, che inviavano loro gli ordinativi, e hanno determinato i prezzi di vendita. Nel costruire il valore normale per il produttore indonesiano, invece, si sono utilizzate le sue SGAV. Di fatto, le vendite sul mercato indonesiano sono state effettuate da un'altra società collegata le cui SGAV, come si è già detto al considerando 51, non sono state utilizzate per costruire il valore normale. L'argomentazione del richiedente è stata quindi respinta perché non era opportuno applicare un adeguamento di tal genere al valore normale. |
(54) |
Per quanto riguarda il calcolo dell'adeguamento per le commissioni, va sottolineato che, pur essendo stato sollecitato espressamente, il richiedente non ha fornito informazioni sufficientemente dettagliate da consentire una diversa ripartizione delle sue SGAV. Di conseguenza, l'argomentazione del richiedente relativa al calcolo dell'adeguamento per le commissioni è stata respinta. |
(55) |
In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. |
(56) |
Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping. Conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie, è stato calcolato un unico margine di dumping per i due produttori esportatori collegati. Il margine di dumping per le società collegate Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd e Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd, espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 52,6 %. |
D. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME
(57) |
Considerate le risultanze dell'inchiesta, si ritiene opportuno applicare al richiedente un dazio antidumping definitivo pari al livello del margine di dumping accertato. Questo margine è inferiore al livello nazionale di eliminazione del pregiudizio stabilito per l'RPC nell'inchiesta iniziale. |
(58) |
Il dazio antidumping così modificato, applicabile alle importazioni di bilance elettroniche dalla Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd e dalla Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd, è del 52,6 %. |
E. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING
(59) |
In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile al richiedente è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1408/2004. |
F. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(60) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva istituire un dazio antidumping definitivo modificato sulle importazioni di bilance elettroniche dal richiedente e riscuotere tale dazio a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame registrate. Le loro osservazioni sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti. |
(61) |
Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite con regolamento (CE) n. 2605/2000, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. La tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2605/2000 è modificata con l'aggiunta del testo seguente:
«Paese |
Società |
Aliquota del dazio |
Codice addizionale TARIC |
|||
Repubblica popolare cinese |
|
52,6 % |
A561 |
|||
|
52,6 % |
A561» |
2. Il dazio istituito viene riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in esame registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1408/2004.
Si dà ordine alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dalla Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd e dalla Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd.
3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 28 aprile 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).
(2) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 42. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1408/2004 della Commissione (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 8).
3.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 693/2005 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 3 maggio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 2 maggio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
111,5 |
204 |
99,6 |
|
212 |
124,2 |
|
999 |
111,8 |
|
0707 00 05 |
052 |
140,8 |
204 |
67,7 |
|
999 |
104,3 |
|
0709 90 70 |
052 |
101,1 |
204 |
44,2 |
|
624 |
50,3 |
|
999 |
65,2 |
|
0805 10 20 |
052 |
53,9 |
204 |
46,6 |
|
212 |
59,7 |
|
220 |
42,3 |
|
388 |
65,2 |
|
400 |
40,2 |
|
624 |
70,8 |
|
999 |
54,1 |
|
0805 50 10 |
052 |
46,9 |
220 |
65,0 |
|
388 |
62,4 |
|
400 |
51,0 |
|
528 |
63,0 |
|
624 |
63,4 |
|
999 |
58,6 |
|
0808 10 80 |
388 |
96,8 |
400 |
103,0 |
|
404 |
95,1 |
|
508 |
63,2 |
|
512 |
73,2 |
|
524 |
52,9 |
|
528 |
69,1 |
|
720 |
68,9 |
|
804 |
107,1 |
|
999 |
81,0 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
3.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 694/2005 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acide
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza dell’importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). |
(2) |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2002, il 2003 ed il 2004, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli e per le ciliegie diverse da quelle acide. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1555/96. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).
(4) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione “ex”, il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.
Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Livelli limite (tonnellate) |
||
78.0015 |
ex 0702 00 00 |
Pomodori |
|
596 477 |
||
78.0020 |
|
552 167 |
||||
78.0065 |
ex 0707 00 05 |
Cetrioli |
|
10 626 |
||
78.0075 |
|
10 326 |
||||
78.0085 |
ex 0709 10 00 |
Carciofi |
|
2 071 |
||
78.0100 |
0709 90 70 |
Zucchine |
|
65 658 |
||
78.0110 |
ex 0805 10 20 |
Arance |
|
620 166 |
||
78.0120 |
ex 0805 20 10 |
Clementine |
|
88 174 |
||
78.0130 |
ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e altri ibridi simili di agrumi |
|
94 302 |
||
78.0155 |
ex 0805 50 10 |
Limoni |
|
341 887 |
||
78.0160 |
|
13 010 |
||||
78.0170 |
ex 0806 10 10 |
Uve da tavola |
|
227 815 |
||
78.0175 |
ex 0808 10 80 |
Mele |
|
730 999 |
||
78.0180 |
|
32 266 |
||||
78.0220 |
ex 0808 20 50 |
Pere |
|
274 921 |
||
78.0235 |
|
28 009 |
||||
78.0250 |
ex 0809 10 00 |
Albicocche |
|
4 123 |
||
78.0265 |
ex 0809 20 95 |
Ciliegie diverse da quelle acide |
|
54 213 |
||
78.0270 |
ex 0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
|
6 808 |
||
78.0280 |
ex 0809 40 05 |
Prugne |
|
51 276» |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
3.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/12 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2004
relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
(2005/353/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 94 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 16 ottobre 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Principato del Liechtenstein un accordo inteso ad assicurare l’adozione, da parte di tale Stato, di misure equivalenti a quelle da applicare all’interno della Comunità al fine di consentire un’imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. |
(2) |
Il testo dell’accordo risultante da tali negoziati è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. Tale testo è corredato di un memorandum d’intesa ausiliario tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, ed il Principato del Liechtenstein, dall’altro, il cui testo è accluso alla decisione 2004/897/CE del Consiglio, del 29 novembre 2004 (2). |
(3) |
L’applicazione delle disposizioni della direttiva 2003/48/CE (3) è subordinata all’applicazione, da parte del Principato del Liechtenstein, di misure equivalenti a quelle previste da tale direttiva, conformemente ad un accordo concluso tra tale paese e la Comunità europea. |
(4) |
Ai sensi della decisione 2004/897/CE e fatta salva l’adozione in una fase successiva di una decisione relativa alla conclusione dell’accordo, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 7 dicembre 2004. |
(5) |
È opportuno approvare l’accordo. |
(6) |
È necessario prevedere una procedura semplice e rapida per gli eventuali adeguamenti degli allegati I e II dell’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è approvato in nome della Comunità europea.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (4).
Articolo 2
La Commissione è autorizzata ad approvare, in nome della Comunità, le modifiche degli allegati dell’accordo necessarie per assicurare la corrispondenza degli stessi alle informazioni relative alle autorità competenti, quali risultano dalle notifiche di cui all’articolo 5, lettera a) della direttiva 2003/48/CE, e alle informazioni di cui al suo allegato.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica prevista all’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo (5).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
(1) Parere del 17 novembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 83.
(3) GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).
(4) GU L 379 del 24.12.2004, pag. 84.
(5) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
Commissione
3.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/14 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2005
che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia»
[notificata con il numero C(2005) 1307]
(I testi in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)
(2005/354/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera c),
visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
dopo aver consultato il comitato del Fondo,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999, nonché dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (3), la Commissione procede alle necessarie verifiche, comunica i propri risultati agli Stati membri, prende atto delle osservazioni da questi formulati, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica quindi formalmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1o luglio 1994, relativa all’istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» (4). |
(2) |
Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata in alcuni casi utilizzata e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione. |
(3) |
A norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, nonché dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 possono essere finanziati soltanto le restituzioni all’esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o effettuati secondo le norme comunitarie nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. |
(4) |
Dalle verifiche effettuate, dalle discussioni bilaterali e dalle procedure di conciliazione è risultato che una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia». |
(5) |
Occorre indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia». Detti importi non riguardano le spese eseguite anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta da parte della Commissione agli Stati membri interessati dei risultati delle verifiche. |
(6) |
Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere in quanto non conformi alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nell’ambito della pertinente relazione di sintesi. |
(7) |
La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre da sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 31 ottobre 2004 e riguardanti materie in essa trattate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le spese eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario in quanto non conformi alle norme comunitarie.
Articolo 2
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica del Portogallo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell’8.6.1995, pag. 1).
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(3) GU L 158 dell’8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).
(4) GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/535/CE (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25).
ALLEGATO
Settore |
Stato membro |
Voce di bilancio |
Motivo |
Moneta naz. |
Spese da escludere dal finanziamento |
Detrazioni già effettuate |
Conseguenze finanziarie della presente decisione |
Esercizio finanziario |
Audit finanziario |
BE |
Varie |
Rettifiche forfettarie del 2 % — mancato rispetto del criterio di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 1663/95 |
EUR |
– 354 172,05 |
0,00 |
– 354 172,05 |
2000-2001 |
|
Totale BE |
|
|
|
– 354 172,05 |
0,00 |
– 354 172,05 |
|
Restituzioni all'esportazione |
DE |
da 2100-013 a 2100-016 |
Esclusione di tutte le spese per le restituzioni all'esportazione di bovini vivi per il trasporto ferroviario e rettifica forfettaria del 5 % per le esportazioni destinate al trasporto su gomma — mancato rispetto della direttiva 91/628/CEE e del regolamento (CE) n. 615/98 |
EUR |
– 13 823 822,23 |
0,00 |
– 13 823 822,23 |
1999-2001 |
Ammasso pubblico |
DE |
2111, 2112, 2113 |
Carenze nella procedura di aggiudicazione e consegna inferiore alle 10 tonnellate previste dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000 |
EUR |
– 3 860 285,14 |
0,00 |
– 3 860 285,14 |
2001-2002 |
|
Totale DE |
|
|
|
– 17 684 107,37 |
0,00 |
– 17 684 107,37 |
|
Audit finanziario |
DK |
Varie |
Rettifica — applicazione del regolamento (CE) n. 1258/99 — inosservanza dei termini di pagamento |
DKK |
– 4 910,60 |
– 346 907,17 |
341 996,57 |
2002 |
|
Totale DK |
|
|
|
– 4 910,60 |
– 346 907,17 |
341 996,57 |
|
Premi animali |
GR |
2129 |
Rettifiche forfettarie del 2 % — mancanza del sistema di identificazione e di registrazione |
EUR |
– 33 809,35 |
0,00 |
– 33 809,35 |
2001-2002 |
Seminativi |
GR |
1041-1060, 1310, 1858 |
Rettifiche forfettarie del 5 % — carenze nei controlli della regolarità delle domande |
EUR |
– 25 361 283,00 |
0,00 |
– 25 361 283,00 |
2002 |
Olio d'oliva |
GR |
1220 |
Ritardi nella revoca del riconoscimento e sanzioni per la qualità |
EUR |
– 200 146,68 |
0,00 |
– 200 146,68 |
1996-1998 |
Audit finanziario |
GR |
Varie |
Rettifica — applicazione del regolamento (CE) n. 1258/99 — inosservanza dei termini di pagamento |
EUR |
– 875 706,08 |
– 1 083 685,95 |
207 979,87 |
2001 |
|
Totale GR |
|
|
|
– 26 470 945,11 |
– 1 083 685,95 |
– 25 387 259,16 |
|
Ortofrutticoli |
ES |
1508 |
Rettifiche forfettarie del 5 % per carenze nei controlli chiave/aiuto compensativo banane |
EUR |
– 348 947,00 |
0,00 |
– 348 947,00 |
2000 |
Lino e canapa |
ES |
1400, 1402 |
Rettifiche forfettarie del 25 % per il lino e rettifiche forfettarie del 10 % e del 25 % per la canapa — gravi carenze nel sistema di controllo |
EUR |
– 21 077 981,00 |
0,00 |
– 21 077 981,00 |
1996-2000 |
Lino |
ES |
1400 |
Rettifiche forfettarie del 100 % — gravi carenze nel sistema di controllo e situazione di frode generalizzata |
EUR |
– 113 399 346,00 |
0,00 |
– 113 399 346,00 |
1999-2004 |
Sviluppo rurale |
ES |
4051-4072 |
Rettifiche forfettarie del 2 % — carenze nell'applicazione del sistema di gestione e di controllo — misure agroforestali — livello nazionale |
EUR |
– 71 222,00 |
0,00 |
– 71 222,00 |
2001-2002 |
Sviluppo rurale |
ES |
4051 |
Rettifiche forfettarie del 2 % e del 5 % — carenze nell'applicazione del sistema di gestione e di controllo — misure agrarie (Andalusia) |
EUR |
– 8 067,00 |
0,00 |
– 8 067,00 |
2001-2002 |
Sviluppo rurale |
ES |
4051 |
Rettifiche forfettarie del 5 % — carenze nell'applicazione del sistema di gestione e di controllo — misure agrarie (Castiglia-La Mancha) |
EUR |
– 1 186,00 |
0,00 |
– 1 186,00 |
2001-2002 |
|
Totale ES |
|
|
|
– 134 906 749,00 |
0,00 |
– 134 906 749,00 |
|
Restituzioni all'esportazione |
FR |
da 2100-013 a 2100-016 |
Rettifiche forfettarie del 5 % — controlli inadeguati — e del 10 % — carenze constatate nell'organizzazione dei controlli di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 615/98 |
EUR |
– 1 649 755,75 |
0,00 |
– 1 649 755,75 |
1999-2001 |
Premi animali |
FR |
2120, 2122, 2124, 2125, 2128 |
Rettifiche forfettarie del 2 % — rettifica a livello nazionale — del 5 % — banca dati nazionale non operativa e controlli incrociati non effettuati — e del 10 % — assenza di controllo nonostante il rilevamento di una percentuale elevata di anomalie |
EUR |
– 293 300,82 |
0,00 |
– 293 300,82 |
2001-2003 |
Ortofrutticoli |
FR |
1508 |
Rettifiche forfettarie de 10 % (Guadalupa) e del 5 % (Martinica) per carenze nei controlli chiave/aiuto compensativo banane |
EUR |
– 14 216 626,64 |
0,00 |
– 14 216 626,64 |
2001-2003 |
Audit finanziario |
FR |
Varie |
Certificazione contabile 2001 — anomalie e carenze nella gestione degli aiuti da parte di vari organismi pagatori a livello di diverse linee di bilancio |
EUR |
– 1 234 211,49 |
0,00 |
– 1 234 211,49 |
2001 |
Audit finanziario |
FR |
4040-4051 |
Certificazione contabile 2001 — anomalie e carenze nella gestione degli aiuti da parte di vari organismi pagatori a livello di diverse linee di bilancio |
EUR |
– 1 058 464,21 |
0,00 |
– 1 058 464,21 |
2001 |
|
Totale FR |
|
|
|
– 18 452 358,91 |
0,00 |
– 18 452 358,91 |
|
Olio d'oliva |
IT |
1210 |
Superamento del limite che stabilisce la produzione effettiva di olio d'oliva per le campagne 1998/1999 e 1999/2000 |
EUR |
– 68 708 032,11 |
0,00 |
– 68 708 032,11 |
2000-2003 |
|
Totale IT |
|
|
|
– 68 708 032,11 |
0,00 |
– 68 708 032,11 |
|
Ortofrutticoli |
NL |
1502 |
Rettifica per superamento delle spese oltre il forfait del 2 % |
EUR |
– 68 812,25 |
0,00 |
– 68 812,25 |
2003 |
|
Totale NL |
|
|
|
– 68 812,25 |
0,00 |
– 68 812,25 |
|
Ortofrutticoli |
PT |
1502 |
Rettifica — programmi operativi — applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 296/96 — termini di pagamento |
EUR |
– 78 935,21 |
0,00 |
– 78 935,21 |
2002 |
|
Totale PT |
|
|
|
– 78 935,21 |
0,00 |
– 78 935,21 |
|
Latte |
UK |
2071 |
Errata corrige ad una rettifica finanziaria nella decisione relativa alla liquidazione dei conti 1994 (98/358/CE) |
GBP |
76 152,65 |
0,00 |
76 152,65 |
1991-1993 |
Sviluppo rurale |
UK |
40 |
Rettifica — errore nell'applicazione del tasso di cambio per il calcolo dell'anticipo |
GBP |
– 151 106,80 |
0,00 |
– 151 106,80 |
2000 |
Premi animali |
UK |
2120, 2122, 2124, 2125, 2128 |
Rettifiche forfettarie del 2 % e del 5 % — carenze nell'identificazione e nella registrazione, mancato raggiungimento, per le domande del 2000, del livello minimo dei controlli in loco di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3887/92 |
GBP |
– 6 822 958,75 |
0,00 |
– 6 822 958,75 |
2000-2001 |
Premi animali |
UK |
2126 |
Rettifiche forfettarie del 5 % e del 10 % — carenze nei controlli nel periodo di avvio dell'operazione |
GBP |
– 566 921,00 |
0,00 |
– 566 921,00 |
1998 |
Premi animali |
UK |
3700 |
Rettifica di un importo già rimborsato: caso di irregolarità — decisione 2003/481/CE del 27.6.2003 |
GBP |
43 474,18 |
0,00 |
43 474,18 |
1995 |
|
Totale UK |
|
|
|
– 7 421 359,72 |
0,00 |
– 7 421 359,72 |
|
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
3.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/20 |
AZIONE COMUNE 2005/355/PESC DEL CONSIGLIO
del 2 maggio 2005
relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, l'articolo 26 e l'articolo 28, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 12 aprile 2005, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/304/PESC sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa e che abroga la posizione comune 2004/85/PESC (1). |
(2) |
Il 22 novembre 2004, il Consiglio ha approvato un piano d'azione per il sostegno PESD alla pace e alla sicurezza in Africa. Il 13 dicembre 2004, esso ha approvato gli orientamenti per l'attuazione di detto piano d'azione. |
(3) |
Il 13 dicembre 2004, il Consiglio ha espresso nelle sue conclusioni la volontà dell'Unione europea di contribuire alla riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC). |
(4) |
Il 28 giugno 2004, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/530/PESC (2), relativa al rinnovo e alla modifica del mandato del sig. Aldo Ajello quale rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa. |
(5) |
Il 9 dicembre 2004, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/847/PESC concernente la missione di polizia dell'Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all'unità integrata di polizia (EUPOL «Kinshasa») (3). |
(6) |
L'accordo globale e completo, firmato dalle parti congolesi a Pretoria il 17 dicembre 2002, seguito dall'atto finale firmato a Sun City il 2 aprile 2003, ha attuato un processo di transizione nella RDC, nonché la formazione di un esercito nazionale ristrutturato ed integrato. |
(7) |
Il 30 marzo 2005, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1592 (2005) sulla situazione della RDC in cui riafferma, tra l'altro, il sostegno al processo di transizione nella RDC e chiede al governo di unità nazionale e di transizione di portare a buon fine la riforma nel settore della sicurezza e decide di prorogare il mandato della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella RDC (MONUC), quale definito dalla risoluzione n. 1565 (2004). |
(8) |
Il 26 aprile 2005, il governo della RDC ha rivolto una domanda ufficiale al segretario generale/alto rappresentante per ottenere l'assistenza dell'Unione europea attraverso l'istituzione di una missione di consulenza e di assistenza presso le autorità congolesi nel campo della riforma del settore della sicurezza. |
(9) |
L'attuale situazione della sicurezza nella RDC potrebbe deteriorarsi, con ripercussioni potenzialmente gravi sul processo di consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e della sicurezza internazionale e regionale. Un persistente impegno dell'Unione europea a livello di azione politica e di risorse contribuirà a radicare ulteriormente la stabilità nella regione. |
(10) |
Il 12 aprile 2005, il Consiglio ha approvato il concetto generale relativo all'istituzione di una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza nella RDC. |
(11) |
Lo status della missione sarà oggetto di consultazione con il governo della RDC per applicare l'accordo sullo status dell'EUPOL «Kinshasa» alla missione e al suo personale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
Missione
1. L'Unione europea istituisce una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza nella RDC denominata EUSEC RD Congo al fine di contribuire alla riuscita dell'integrazione dell'esercito nella RDC. La missione fornisce consulenza e assistenza alle autorità congolesi competenti in materia di sicurezza, facendo attenzione a promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i principi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello Stato di diritto.
2. La missione opera conformemente agli obiettivi e alle altre disposizioni illustrati nel mandato di cui all'articolo 2.
Articolo 2
Mandato
In coordinamento e cooperazione stretti con gli altri attori della comunità internazionale, la missione è volta a apportare un sostegno concreto in materia di integrazione dell'esercito congolese e di buon governo in materia di sicurezza, quale definito nel concetto generale, comprese l'individuazione e il contributo all'elaborazione dei vari progetti e delle differenti opzioni cui l'Unione europea e/o gli Stati membri potranno decidere di dare un sostegno in tale settore.
Articolo 3
Struttura della missione
La missione è strutturata come segue:
a) |
un ufficio a Kinshasa, composto dal capomissione e dal personale non distaccato presso le autorità congolesi; |
b) |
gli esperti distaccati in particolare presso i seguenti posti chiave dell'amministrazione congolese:
|
Articolo 4
Fase preparatoria
1. Il segretario generale del Consiglio, assistito dal capomissione, elabora un piano di attuazione della missione.
2. Il piano di attuazione e l'avvio della missione sono approvati dal Consiglio.
Articolo 5
Capomissione
1. Il generale Pierre Michel JOANA è nominato capomissione. Questi assume la gestione quotidiana della missione ed è responsabile del personale e delle questioni disciplinari.
2. Il capomissione stipula un contratto con la Commissione.
3. Tutti gli esperti della missione restano sotto l'autorità dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea competenti, svolgono le rispettive funzioni e operano nell'interesse della missione. Durante e dopo la missione, gli esperti sono tenuti a rispettare la massima discrezione su tutti i fatti e le informazioni ad essa relativi.
Articolo 6
Personale
1. Gli esperti della missione sono distaccati dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'Unione europea. Tranne che per il capomissione, ogni Stato membro o istituzione, sostiene i costi relativi agli esperti da esso distaccati, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le spese di viaggio per e dalla RDC e le indennità diverse da quella giornaliera e dall'indennità di alloggio.
2. La missione assume il personale civile internazionale e il personale locale su base contrattuale in funzione delle necessità.
Articolo 7
Catena di comando
La missione dispone di una catena di comando unificata:
— |
il capomissione dirige il gruppo di consulenza e di assistenza, ne assume la gestione quotidiana e riferisce al segretario generale/alto rappresentante tramite il rappresentante speciale dell'UE (EUSR), |
— |
l'EUSR riferisce al Comitato politico e di sicurezza (CPS) e al Consiglio tramite il segretario generale/alto rappresentante, |
— |
il segretario generale/alto rappresentante fornisce orientamenti al capomissione tramite l'EURS, |
— |
il CPS esercita il controllo politico e la direzione strategica. |
Articolo 8
Controllo politico e direzione strategica
1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in conformità dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di modificare il piano di attuazione e la catena di comando. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio, assistito dal segretario generale/alto rappresentante.
2. L'EUSR fornisce al capomissione gli orientamenti politici necessari per la sua azione a livello locale.
3. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio tenendo conto delle relazioni dell'EUSR.
4. Il CPS riceve periodicamente dal capomissione relazioni sulla condotta della missione. Il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione, se del caso.
Articolo 9
Disposizioni finanziarie
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è pari a 1 600 000 EUR.
2. Per quanto riguarda le spese finanziate attingendo all'importo di cui al paragrafo 1, si applica quanto segue:
a) |
la spesa è amministrata secondo le regole e le procedure di bilancio della Comunità europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta a cittadini di paesi terzi; |
b) |
il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto. |
3. Le disposizioni finanziarie ottemperano ai requisiti operativi della missione, compresa la compatibilità delle attrezzature.
Articolo 10
Coordinamento e collegamento
1. Conformemente al suo mandato, l'EUSR assicura il coordinamento con gli altri attori dell'Unione europea nonché le relazioni con le autorità dello Stato ospitante.
2. Senza pregiudizio della catena di comando, il capomissione agisce coordinandosi con EUPOL «Kinshasa» affinché le due missioni si iscrivano in modo coerente nel quadro generale delle attività dell'Unione europea in tale paese.
3. Senza pregiudizio della catena di comando, il capomissione agisce coordinandosi anche con la delegazione della Commissione.
4. Il capomissione coopera con gli altri attori internazionali presenti, in particolare la MONUC e gli Stati terzi impegnati nella RDC.
Articolo 11
Azione comunitaria
Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di orientare la sua azione, all'occorrenza, verso la realizzazione degli obiettivi della presente azione comune.
Articolo 12
Comunicazione di informazioni classificate
1. Il segretario generale/alto rappresentante è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, agli Stati terzi ed allo Stato ospitante, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'Unione europea prodotti ai fini della missione in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio.
2. Il segretario generale/alto rappresentante è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, agli Stati terzi ed allo Stato ospitante documenti non classificati dell'Unione europea connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione e coperti dall’obbligo del segreto professionale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio.
Articolo 13
Status del personale della missione
1. Lo status della missione e del suo personale è regolato mediante accordo con le autorità competenti della RDC.
2. Lo Stato o l'istituzione della Comunità che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione della Comunità in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.
Articolo 14
Valutazione della missione
Il CPS valuta al più tardi sei mesi dopo l'avvio della missione i primi risultati della missione e trasmette le sue conclusioni al Consiglio, compresa l'eventuale raccomandazione al Consiglio affinché quest'ultimo decida in merito alla proroga o alla modifica del mandato della missione.
Articolo 15
Entrata in vigore, durata e spese
1. La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.
Essa si applica fino al 2 maggio 2006.
2. Le spese di cui all'articolo 9 sono ammissibili dopo l'adozione dell'azione comune.
Articolo 16
Pubblicazione
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 2 maggio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 97 del 15.4.2005, pag. 57.
(2) GU L 234 del 3.7.2004, pag. 13. Azione comune modificata dall'azione comune 2005/96/PESC (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 70).
(3) GU L 367 del 14.12.2004, pag. 30.
Rettifiche
3.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/24 |
Rettifica della direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 24 del 29 gennaio 2004 )
A pagina 63, nell’allegato, punto 4), lettera j), voce «E 1520», alla fine della quarta casella:
anziché:
«(…) Per le bevande il livello massimo di E 1520 è pari a g/l.»,
leggi:
«(…) Per le bevande il livello massimo di E 1520 è pari a 1 g/l.»