ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 173

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
6 luglio 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1049/2005 della Commissione, del 5 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1050/2005 della Commissione, del 5 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/1999 che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1051/2005 della Commissione, del 5 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1052/2005 della Commissione, del 5 luglio 2005, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

7

 

 

Regolamento (CE) n. 1053/2005 della Commissione, del 5 luglio 2005, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1081/1999 relativo all'importazione di tori, vacche e giovenche di alcune razze alpine e di montagna

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1054/2005 della Commissione, del 5 luglio 2005, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1013/2005

10

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione n. 1/2005 del Consiglio di associazione UE-Romania, del 25 maggio 2005, relativa alla partecipazione della Romania al sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l’uso di prodotti di consumo (RAPEX) a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

12

 

*

Decisione BiH/6/2005 del comitato politico e di sicurezza, del 14 giugno 2005, relativa alla nomina di un comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

14

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 4 luglio 2005, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di edifici frigoriferi e i sistemi di involucro per edifici frigoriferi [notificata con il numero C(2005) 1961]  ( 1 )

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

6.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 luglio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

61,4

096

25,6

999

43,5

0707 00 05

052

90,5

999

90,5

0709 90 70

052

86,0

999

86,0

0805 50 10

382

71,1

388

63,7

528

69,8

999

68,2

0808 10 80

388

84,8

400

112,4

404

94,3

508

76,1

512

77,9

528

64,9

720

78,9

804

92,7

999

85,3

0808 20 50

388

87,0

512

78,0

528

67,0

800

55,9

999

72,0

0809 10 00

052

191,6

999

191,6

0809 20 95

052

285,8

400

317,1

999

301,5

0809 40 05

624

121,4

999

121,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


6.7.2005   

IT

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L 173/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1050/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/1999 che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione (2) fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi. Nell’allegato di questo regolamento, più precisamente nella sezione concernente le caratteristiche minime di qualità, è previsto che i turioni possano essere lavati ma non lasciati a bagno nell’acqua.

(2)

È tuttavia prassi corrente nel settore immergere i turioni in acqua gelata prima dell’imballaggio per evitare che assumano una colorazione rosata.

(3)

È pertanto opportuno modificare la disposizione relativa al lavaggio inadeguato per tenere conto di questa usanza.

(4)

Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2377/1999.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999 è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 287 del 10.11.1999, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999, al punto A (Caratteristiche minime) del titolo II (Disposizioni relative alla qualità), il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

privi di danni provocati da un lavaggio inadeguato,».


6.7.2005   

IT

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L 173/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1051/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1622/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne il regime di ammasso applicabile alle uve secche e ai fichi secchi non trasformati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 2201/96 ha istituito un regime di ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati durante gli ultimi due mesi delle rispettive campagne di commercializzazione, il quale prevede un sistema di riconoscimento degli organismi ammassatori e la concessione a questi ultimi di un aiuto all’ammasso e di una compensazione finanziaria. Il regolamento (CE) n. 1622/1999 della Commissione (2) ha stabilito le condizioni per il riconoscimento degli organismi ammassatori, con particolare riguardo ai mezzi atti a garantire la buona conservazione dei prodotti immagazzinati.

(2)

L’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1622/1999 ha stabilito misure transitorie per i fichi secchi non trasformati sino alla fine della campagna di commercializzazione 2003/2004.

(3)

Le condizioni meteorologiche di una parte della campagna di commercializzazione 2004/2005 sono state sfavorevoli ed hanno impedito lo sviluppo dei frutti in condizioni soddisfacenti. Per questo motivo, alcuni produttori hanno dovuto raccogliere una parte della frutta di calibro leggermente inferiore alla norma, ma in possesso degli altri requisiti di qualità che la rendono atta al consumo umano. Per evitare che tali quantitativi di frutta debbano essere destinati alla trasformazione in pasta di fichi, con le notevoli perdite finanziarie che ne deriverebbero, appare quindi necessario prorogare le suddette misure transitorie prevedendo un calibro minimo supplementare per la campagna 2004/2005.

(4)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1622/1999, gli organismi ammassatori mettono in vendita i prodotti mediante gara. Per i fichi secchi non trasformati la destinazione prevista è un’utilizzazione industriale specifica che l’autorità competente deve precisare nel bando di gara. Poiché, a causa dello scarso interesse economico che presenta questo sbocco, non sono state presentate offerte nell’ambito delle gare indette, è opportuno dare alle autorità competenti la possibilità di ampliare la gamma delle possibili destinazioni dei prodotti da porre in vendita, aggiungendovi l’alimentazione animale diretta e l’utilizzazione nei processi di compostaggio e biodegradazione.

(5)

È necessario definire procedure di controllo materiale e documentale di queste nuove utilizzazioni, sia durante le operazioni di uscita dei prodotti dai magazzini degli organismi ammassatori che al termine delle stesse.

(6)

È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1622/1999.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli trasformati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1622/1999 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I prodotti di cui trattasi vengono consegnati agli organismi ammassatori in casse di plastica impilabili. Tuttavia, possono essere consegnati in recipienti idonei, in via transitoria, le uve secche non trasformate sino alla fine della campagna di commercializzazione 2001/2002 e i fichi secchi non trasformati sino alla fine della campagna di commercializzazione 2004/2005.

I prodotti consegnati devono essere:

uve secche non trasformate conformi ai requisiti minimi specificati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1621/1999,

fichi secchi non trasformati conformi ai requisiti minimi specificati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione (3) e di calibro minimo pari a 180 unità/kg, fino a tutta la campagna di commercializzazione 2004/2005, e a 150 unità/kg per le campagne successive.

2)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per i fichi secchi non trasformati, ai fini di un’utilizzazione industriale specifica o di un’utilizzazione indicata al paragrafo 3, da precisare nel bando di gara;»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Dopo aver comunicato alla Commissione i motivi giustificati che non hanno consentito le utilizzazioni indicate al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare gli organismi ammassatori a destinare i fichi secchi non trasformati alle seguenti utilizzazioni:

a)

distribuzione agli animali;

b)

utilizzazione in processi di compostaggio e di biodegradazione rispettosi dell’ambiente, in particolare della qualità delle acque e del paesaggio.»;

3)

l’articolo 10 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso delle utilizzazioni specificate all’articolo 4, paragrafo 3, i controlli di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, primo comma, riguardano il 100 % dei quantitativi delle partite di prodotti usciti dall’ammasso nel corso della campagna di commercializzazione. Al termine dei controlli, i prodotti usciti dall’ammasso sono sottoposti a denaturazione in presenza delle autorità competenti, alle condizioni previste dallo Stato membro.»;

b)

il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’autorità competente revoca il riconoscimento nel caso in cui non sia più soddisfatta una delle condizioni necessarie per il suo conferimento. In tal caso, non viene versato alcun aiuto all’ammasso né alcuna compensazione finanziaria per la campagna in corso e gli eventuali importi già versati sono restituiti, maggiorati di interessi calcolati in funzione del periodo trascorso tra il versamento e la restituzione.

Il tasso di interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle proprie operazioni in euro, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti percentuali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)  GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33.

(3)  GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.»;


6.7.2005   

IT

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L 173/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1052/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2005

che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 618/2005 della Commissione (3) ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.

(2)

Per i titoli del sistema B richiesti dal 14 maggio 2005 al 30 giugno 2005 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, i limoni e le mele, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 618/2005 dal 14 maggio 2005 al 30 giugno 2005, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello svilippo rurale


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 1).

(2)  GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

(3)  GU L 103 del 22.4.2005, pag. 22.


ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 14 maggio 2005 al 30 giugno 2005 (pomodori, arance, limoni e mele)

Prodotto

Tasso di restituzione

(EUR/t peso netto)

Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti

Pomodori

35

100 %

Arance

35

100 %

Limoni

60

100 %

Mele

36

100 %


6.7.2005   

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L 173/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1053/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2005

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1081/1999 relativo all'importazione di tori, vacche e giovenche di alcune razze alpine e di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1081/1999, i quantitativi riservati agli importatori tradizionali nell'ambito dei due contingenti tariffari sono assegnati proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel corso del periodo dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2005.

(2)

Per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, i quantitativi di cui possono disporre nell'ambito dei due contingenti sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Dato che i quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999, per il numero d'ordine 09.0003, superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di diritti d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1081/1999 per il numero d'ordine 09.0001 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

a)

100 % dei quantitativi importati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1081/1999;

b)

100 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999.

2.   Ogni domanda di diritti d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1081/1999 per il numero d'ordine 09.0003 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

a)

100 % dei quantitativi importati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1081/1999;

b)

42,253521 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33).


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IT

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L 173/10


REGOLAMENTO (CE) N. 1054/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2005

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali, fissate dal regolamento (CE) n. 1013/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le restituzioni applicabili all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1013/2005 della Commissione (2).

(2)

Poiché i dati di cui la Commissione dispone attualmente differiscono da quelli esistenti al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 1013/2005, è opportuno modificare tali restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate dal regolamento (CE) n. 1013/2005 sono modificate e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 39.


ALLEGATO

IMPORTI MODIFICATI DELLE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 6 LUGLIO 2005 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo delle restituzioni

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,90 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

32,04 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,90 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3483

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

34,83

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

33,59

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

33,59

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto

0,3483

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00

:

tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

6.7.2005   

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L 173/12


DECISIONE N. 1/2005 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-ROMANIA

del 25 maggio 2005

relativa alla partecipazione della Romania al sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l’uso di prodotti di consumo (RAPEX) a norma della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti

(2005/482/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l’accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, firmato a Bruxelles il 1o febbraio 1993, in particolare l’articolo 93,

vista la direttiva 2001/95/CE (1), in particolare l’articolo 12,

vista la lettera del 10 novembre 2003, trasmessa dalla missione della Romania al direttore generale per la Salute e la tutela dei consumatori della Commissione delle Comunità europee, con la richiesta di avviare le procedure per consentire l’accesso della Romania al sistema RAPEX,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 93 dell’accordo europeo stabilisce che le parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori della Romania e della Comunità. A tal fine, la cooperazione comprende, nell’ambito delle possibilità esistenti, scambi di informazioni e accesso alle banche dati della Comunità.

(2)

L’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2001/95/CE dispone che l’accesso al sistema RAPEX sia aperto ai paesi candidati nell’ambito di accordi fra la Comunità e detti paesi, secondo le modalità ivi definite. Tali accordi si basano sul principio di reciprocità e contengono disposizioni sulla riservatezza analoghe a quelle vigenti nella Comunità.

(3)

L’allegato II della direttiva 2001/95/CE stabilisce le procedure di applicazione del sistema RAPEX e gli orientamenti per la notifica.

(4)

A norma del punto 8 dell’allegato II della direttiva 2001/95/CE, il 29 aprile 2004 (2) la Commissione ha adottato orientamenti per la gestione del sistema RAPEX.

(5)

Dal suo avvio nel maggio del 1999, la Romania ha partecipato attivamente al sistema TRAPEX (Sistema comunitario transitorio di scambio rapido di informazione), che riflette le attività del RAPEX per i paesi candidati,

DECIDE:

Articolo 1

La Romania partecipa al sistema RAPEX con gli stessi diritti ed obblighi dei membri attuali, conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 2001/95/CE e degli orientamenti RAPEX.

Articolo 2

La Romania applica gli stessi principi di riservatezza applicati dagli altri membri del sistema RAPEX.

Articolo 3

In cooperazione con i servizi della Commissione, la Romania prende le disposizioni pratiche necessarie per garantire di essere in grado di ottemperare appieno alle prescrizioni stabilite dalla direttiva e di seguire le procedure incluse negli orientamenti RAPEX.

La Commissione fornisce in particolare la formazione iniziale dei funzionari della Romania riguardante l’utilizzo del sistema RAPEX.

Articolo 4

Eventuali problemi che possano sorgere dall’applicazione della presente decisione sono risolti mediante contatti diretti tra i servizi della Commissione e le autorità della Romania nell’ambito del sistema RAPEX. Qualora non sia possibile raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti, su richiesta di una di esse si procederà ad uno scambio di pareri in seno al consiglio di associazione entro i tre mesi successivi alla richiesta.

Successivamente allo scambio di pareri o alla scadenza del periodo indicato nel paragrafo precedente, il consiglio di associazione può emettere raccomandazioni appropriate per la risoluzione dei problemi.

Le procedure in seno al consiglio di associazione non pregiudicano le azioni intraprese a norma delle rispettive legislazioni di tutela dei consumatori in vigore nel territorio delle parti.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2005.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 151 del 30.4.2004, pag. 86; versione rettificata: GU L 208 del 10.6.2004, pag. 73.


6.7.2005   

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L 173/14


DECISIONE BiH/6/2005 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 14 giugno 2005

relativa alla nomina di un comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

(2005/483/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,

vista l’azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4 dell’azione comune 2004/570/PESC, il maggiore generale A. David LEAKEY è stato nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(2)

Il comandante dell’operazione UE ha raccomandato di nominare il maggiore generale Gian Marco CHIARINI nuovo comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

(3)

Il 1o giugno 2005 il comitato militare dell’UE ha appoggiato tale nomina.

(4)

A norma dell’articolo 6 dell’azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare ulteriori decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell’UE.

(5)

A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni in materia di difesa.

(6)

Il 12 e 13 dicembre 2002, il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell’UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,

DECIDE:

Articolo 1

Il maggiore generale Gian Marco CHIARINI è nominato comandante della forza dell’UE per l’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il 5 dicembre 2005.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 2005.

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

P. DUHR


(1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.


Commissione

6.7.2005   

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L 173/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2005

relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di edifici frigoriferi e i sistemi di involucro per edifici frigoriferi

[notificata con il numero C(2005) 1961]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/484/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione, tra le due procedure per l'attestazione della conformità di un prodotto di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, è tenuta a scegliere la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza; occorre pertanto stabilire se, per un dato prodotto o gruppo di prodotti, l'esistenza di un sistema di controllo della produzione nella fabbrica, applicato sotto la responsabilità del fabbricante, costituisca una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione della conformità oppure se, per motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto.

(2)

A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE la procedura così fissata è indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; è dunque opportuno definire il concetto di prodotto o gruppo di prodotti impiegato nei mandati e nelle specifiche tecniche.

(3)

Le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte dettagliatamente nell'allegato III della medesima direttiva. Occorre quindi precisare chiaramente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di applicazione delle due procedure con riferimento all'allegato III, in quanto quest'ultimo accorda una preferenza a taluni sistemi.

(4)

La procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 89/106/CEE corrisponde ai sistemi definiti alla voce «Possibilità 1» senza sorveglianza permanente, e alle voci «Possibilità 2» e «Possibilità 3» di cui all'allegato III, sezione 2, punto ii), della direttiva 89/106/CEE, mentre la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, sezione 2, punto i), e alla possibilità 1 con sorveglianza permanente, contemplata nell'allegato III, sezione 2, punto ii).

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La conformità dei prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura che prevede, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica gestito dal fabbricante, l'intervento — nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso — di un organismo di certificazione riconosciuto.

Articolo 2

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato II è indicata nei mandati per gli orientamenti per il benestare tecnico europeo.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO I

Sistemi di edifici frigoriferi e sistemi di involucro per edifici frigoriferi:

per impiego in opere edilizie.


ALLEGATO II

Nota: per i prodotti aventi più di uno degli impieghi previsti per i gruppi di prodotti di seguito indicati, i compiti dell'organismo riconosciuto, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

SISTEMI DI EDIFICI FRIGORIFERI E SISTEMI DI INVOLUCRO PER EDIFICI FRIGORIFERI

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli impieghi previsti di cui alla tabella qui di seguito, si chiede all'EOTA (Organizzazione europea per il benestare tecnico) di indicare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nel corrispondente orientamento per il benestare tecnico europeo:

Prodotti

Impieghi previsti

Livelli o classi

(reazione al fuoco)

Sistemi di attestazione della conformità

sistemi di edifici frigoriferi e sistemi di involucro per edifici frigoriferi

in opere edilizie

1

Sistema 1: cfr. Allegato III, sezione 2, punto i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove eseguite su campioni (audit-testing)

Il sistema deve possedere specifiche tali da consentirne l'applicazione anche nel caso in cui per una determinata caratteristica non sia necessario determinare le prestazioni di un prodotto data l'assenza, perlomeno in uno Stato membro, di una prescrizione normativa relativa a tale caratteristica (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e la clausola 1.2.3 del documento interpretativo, se applicabile). In tali casi non si deve imporre la verifica di tale caratteristica al fabbricante che non intenda dichiarare le prestazioni del prodotto sotto detto profilo.


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