ISSN 1725-258X |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
|
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
pagina |
|
|
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1260/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 1o agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
71,8 |
096 |
21,9 |
|
999 |
46,9 |
|
0707 00 05 |
052 |
85,3 |
999 |
85,3 |
|
0709 90 70 |
052 |
75,7 |
999 |
75,7 |
|
0805 50 10 |
382 |
67,4 |
388 |
64,1 |
|
524 |
69,1 |
|
528 |
58,0 |
|
999 |
64,7 |
|
0806 10 10 |
052 |
135,9 |
204 |
80,3 |
|
220 |
106,3 |
|
334 |
91,2 |
|
624 |
162,7 |
|
999 |
115,3 |
|
0808 10 80 |
388 |
80,3 |
400 |
72,7 |
|
508 |
77,2 |
|
512 |
65,2 |
|
528 |
81,7 |
|
720 |
60,8 |
|
804 |
79,6 |
|
999 |
73,9 |
|
0808 20 50 |
052 |
123,2 |
388 |
70,8 |
|
512 |
45,6 |
|
528 |
20,4 |
|
999 |
65,0 |
|
0809 20 95 |
052 |
300,9 |
400 |
253,9 |
|
999 |
277,4 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
124,3 |
999 |
124,3 |
|
0809 40 05 |
094 |
49,8 |
624 |
87,4 |
|
999 |
68,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/3 |
REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1261/2005 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2005
che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 183,
previa consultazione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Corte di giustizia delle Comunità europee, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del mediatore europeo e del garante europeo della protezione dei dati,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 («regolamento finanziario») dispone che le istituzioni comunitarie osservino per gli appalti da esse organizzati le norme, figuranti nelle direttive, che si applicano agli Stati membri. La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), ha modificato tali norme. Occorre quindi introdurre nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (3), che essenzialmente recepisce nella normativa finanziaria interna alle istituzioni le disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio (4) in materia di appalti pubblici di servizi, le modifiche apportate dalla direttiva 2004/18/CE, ove esse siano pertinenti. |
(2) |
Tali modifiche riguardano in particolare le nuove possibilità di aggiudicazione degli appalti per via elettronica, fra cui il nuovo sistema dinamico di acquisizione per acquisti di uso corrente, e la procedura del dialogo competitivo; le disposizioni in materia di appalti dichiarati segreti e il ricorso ad accordi quadro, che per motivi pratici continueranno ad essere indicati come contratti quadro nell’ambito dell’esecuzione del bilancio comunitario, che consentono ormai il confronto concorrenziale tra le parti dell’accordo per l’aggiudicazione di contratti specifici; infine, il rafforzamento delle dimensioni sociali e ambientali nella valutazione delle offerte. Inoltre, sono state riesaminate le soglie previste per gli appalti di servizi ai quali non si applica l’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio. La direttiva 2004/18/CE armonizza anche le disposizioni disciplinanti le tre grandi categorie di appalti, per quanto riguarda in particolare la pubblicità, le specifiche tecniche e il calcolo del valore degli appalti. |
(3) |
Inoltre, le disposizioni relative ai mezzi per individuare gli interessi sui prefinanziamenti si sono rivelate troppo limitative. È opportuno autorizzare la possibilità d’individuare tali interessi mediante qualsiasi metodo contabile. |
(4) |
All’articolo 31 delle modalità d’esecuzione è definito l’elenco degli atti di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario, senza che sia inserita tuttavia l’intera gamma degli strumenti giuridici di cui dispone il Consiglio nel settore della politica estera e di sicurezza comune. Si deve quindi ampliare tale elenco, aggiungendovi le decisioni relative alla conclusione degli accordi internazionali e le decisioni riguardanti le azioni urgenti e di durata limitata intese ad affrontare situazioni di crisi. |
(5) |
Si deve prevedere anche una procedura d’informazione dei candidati ed offerenti ai quali non è stato aggiudicato il contratto nelle gare d’appalto bandite dalle istituzioni per proprio conto. Si deve procedere a tale informazione prima della firma del contratto, per consentire ai candidati ed offerenti respinti di prendere conoscenza dei motivi del rifiuto della loro candidatura od offerta. L’introduzione di tale procedura d’informazione mira ad assoggettare le istituzioni a un obbligo imposto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee agli Stati membri. |
(6) |
L’esperienza ha mostrato che gli obblighi previsti attualmente per le procedure riguardanti gli appalti di valore limitato e quelli relativi agli appalti di servizi legali, che sono più vincolanti di quanto prescrive la direttiva 2004/18/CE, si sono rivelati troppo gravosi nella prassi. È quindi opportuno mitigarli, specialmente per quanto riguarda le misure di pubblicità e, con riserva dell’analisi dei rischi da parte dell’ordinatore, i documenti giustificativi. In questo secondo caso, l’amministrazione aggiudicatrice dovrà sempre essere in grado di giustificare la propria scelta. |
(7) |
In seguito alla liberalizzazione del settore postale, è opportuno sopprimere la discriminazione storica fra l’invio per raccomandata e quello tramite corriere, poiché entrambi comportano il rilascio di una ricevuta, che può far fede per la data di spedizione dell’offerta. |
(8) |
È opportuno che le istituzioni comunitarie rispettino il vocabolario previsto dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (5). |
(9) |
Riguardo alle sovvenzioni, il termine del 31 gennaio per l’adozione del programma annuale di lavoro è troppo rigido o addirittura impossibile da rispettare, in particolare per gli atti di base o i progetti pilota di adozione tardiva o nel caso delle procedure di comitato. È quindi opportuno rendere tale termine meno imperativo, pur conservando al programma la sua dimensione di pubblicità ex ante e di condizione preliminare, necessaria per l’esecuzione di bilancio. |
(10) |
Le disposizioni sulla natura delle revisioni contabili chieste a sostegno delle domande di pagamento e sulle soglie da applicare in materia si sono rivelate ambigue o inutilmente complesse. È quindi necessario semplificarle e razionalizzarle. |
(11) |
Nel settore dell’aiuto umanitario, di solito i beneficiari di sovvenzioni sono vincolati alla Commissione da convenzioni di partenariato che comportano dispositivi di revisione e controllo generali e regolari. Sulla scorta della sua analisi dei rischi di gestione, l'ordinatore può considerare che tali dispositivi offrano garanzie equivalenti a quelle della revisione dei conti di un’azione, chiesta a sostegno del pagamento del saldo. Considerate tali condizioni e nell’intento di semplificare la gestione, è opportuno consentire all’ordinatore di non chiedere la revisione contabile per i pagamenti dei saldi. |
(12) |
Per migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’utilizzo dei fondi comunitari, sembra opportuno ampliare le condizioni per il ricorso a finanziamenti forfettari, rafforzando la responsabilità dei beneficiari ed i loro obblighi relativi ai risultati. |
(13) |
È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 è modificato come segue.
1) |
All’articolo 4, paragrafo 2, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal seguente testo: «Gli ordinatori garantiscono che, nelle convenzioni concluse con i beneficiari e con gli intermediari:
|
2) |
All’articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Nel campo della politica estera e di sicurezza comune, un atto di base può rivestire una delle forme indicate all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 14, all’articolo 23, paragrafo 2, e all’articolo 24 del trattato sull’Unione europea. Nelle situazioni di crisi di cui all’articolo 168, paragrafo 2, del presente regolamento e per azioni di durata limitata, un atto di base può anche rivestire la forma indicata all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 23, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea.» |
3) |
L'articolo 116 è modificato come segue:
|
4) |
Gli articoli 117 e 118 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 117 Contratti quadro e contratti specifici (Articolo 88 del regolamento finanziario) 1. Un contratto quadro è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici, allo scopo di stabilire le condizioni essenziali relative a una serie di appalti aggiudicabili in un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi ed eventualmente i quantitativi previsti. Quando viene concluso un contratto quadro con più operatori economici, questi devono essere almeno tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano ai criteri di selezione e/o di offerte ammissibili che soddisfano ai criteri di aggiudicazione. Il contratto quadro concluso con più operatori economici può assumere la forma di contratti distinti, ma conclusi alle medesime condizioni. La durata dei contratti quadro non può essere superiore a quattro anni, salvo in casi eccezionali, debitamente giustificati, in particolare dall’oggetto del contratto quadro. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a contratti quadro in modo abusivo o in modo tale che essi abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza. I contratti quadro sono assimilati a gare d’appalto per quanto riguarda la procedura di aggiudicazione, compresa la pubblicità. 2. I contratti specifici basati su contratti quadro sono aggiudicati secondo le condizioni stabilite in tali contratti quadro, fra le sole amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici che erano originariamente parte contraenti del contratto quadro. In sede di aggiudicazione dei contratti specifici basati su contratti quadro, le parti non possono apportare modifiche sostanziali alle condizioni stabilite nel contratto quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3. 3. Quando un contratto quadro è concluso con un unico operatore economico, i contratti specifici sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni stabilite in quel contratto quadro. Per l'aggiudicazione di tali contratti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore economico che è parte contraente del contratto quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 4. I contratti specifici basati su contratti quadro conclusi con più operatori economici sono aggiudicati secondo le seguenti modalità:
Per ogni contratto specifico da aggiudicare secondo le modalità previste al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto, fissando un termine sufficiente per presentare l’offerta. Le offerte vanno presentate per iscritto. Le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni contratto specifico all'offerente che ha presentato l'offerta migliore in base ai criteri di aggiudicazione indicati nel capitolato d'oneri del contratto quadro. 5. Soltanto i contratti specifici basati su contratti quadro sono preceduti da un impegno di bilancio. Articolo 118 Misure di pubblicità per gli appalti ai quali si applica la direttiva 2004/18/CE, ad eccezione degli appalti di cui all’allegato II B (Articolo 90 del regolamento finanziario) 1. Per gli appalti il cui valore è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 157 e 158, la pubblicazione comprende un avviso di preinformazione, un bando di gara o un bando di gara semplificato e un avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto. 2. L'avviso di preinformazione è l'avviso con il quale le amministrazioni aggiudicatrici fanno conoscere, a titolo indicativo, l'importo totale previsto degli appalti e contratti quadro per categoria di servizi o gruppi di prodotti e le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che intendono aggiudicare nel corso di un esercizio di bilancio, esclusi gli appalti formanti oggetto di procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara. L'avviso di preinformazione è obbligatorio soltanto per gli appalti il cui importo totale stimato è pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 157 e se l’amministrazione aggiudicatrice intende avvalersi della facoltà di ridurre il termine per la ricezione delle offerte, a norma dell’articolo 140, paragrafo 4. L'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (UPUCE) oppure dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici, sul loro “profilo di committente”, di cui all’allegato VIII, punto 2, lettera b) della direttiva 2004/18/CE. L'avviso di preinformazione è inviato all’UPUCE o pubblicato sul profilo di committente non appena possibile e, in ogni caso, entro il 31 marzo di ogni esercizio, per gli appalti di forniture e di servizi, e al più presto possibile, dopo la decisione che autorizza il programma, per gli appalti di lavori. Le amministrazioni aggiudicatrici che pubblicano l’avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano all’UPUCE, per via elettronica nel formato e secondo le modalità di trasmissione indicati nell’allegato VIII, punto 3, della direttiva 2004/18/CE, un avviso di annuncio della pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente. 3. Il bando di gara permette alle amministrazioni aggiudicatrici di rendere nota l’intenzione d’iniziare la procedura di aggiudicazione di un appalto o di un contratto quadro o d’istituire un sistema dinamico di acquisizione, di cui all’articolo 125 bis. Il bando è obbligatorio per gli appalti il cui importo stimato è pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 158, paragrafo 1, lettere a) e c), fatti salvi gli appalti aggiudicati mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 126. Il bando non è obbligatorio per i contratti specifici basati su contratti quadro. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto specifico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara semplificato. In caso di procedura aperta, il bando di gara precisa data, ora ed eventualmente luogo della riunione della commissione incaricata dell’apertura delle offerte, alla quale possono partecipare gli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici informano se le varianti sono autorizzate o no e precisano i livelli minimi di capacità da esse richiesti se si avvalgono della facoltà conferita loro dall’articolo 135, paragrafo 2, secondo comma. Esse indicano i criteri di selezione, di cui all’articolo 135, che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all’occorrenza, il numero massimo ed i criteri obiettivi e non discriminatori per ridurre tale numero, a norma dell’articolo 123, paragrafo 1, secondo comma. Se tutti i documenti di gara sono liberamente, direttamente e completamente accessibili per via elettronica, in particolare per i sistemi dinamici di acquisizione di cui all’articolo 125 bis, nel bando di gara figura l'indirizzo Internet sul quale è possibile consultare tali documenti. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso manifestano tale intenzione mediante un avviso. 4. L'avviso relativo all’appalto aggiudicato riporta i risultati della procedura di aggiudicazione di appalti, contratti quadro e appalti basati su un sistema dinamico d’acquisizione. Tale avviso è obbligatorio per gli appalti d'importo pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 158. Esso non è obbligatorio per i contratti specifici basati su contratti quadro. L'avviso relativo all’appalto aggiudicato è inviato all'UPUCE entro quarantotto giorni di calendario con decorrenza dalla conclusione della procedura, ossia dalla data della firma del contratto o del contratto quadro. Gli avvisi relativi agli appalti basati su un sistema dinamico d’acquisizione possono tuttavia essere raggruppati su base trimestrale e sono inviati all’UPUCE entro quarantotto giorni dalla fine di ogni trimestre. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso inviano all’UPUCE un avviso relativo ai risultati di tale concorso. 5. I bandi e gli avvisi sono redatti secondo i moduli standard adottati dalla Commissione in applicazione della direttiva 2004/18/CE.» |
5) |
L'articolo 119 è modificato come segue:
|
6) |
All’articolo 120, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il termine di cui al primo comma è ridotto a cinque giorni di calendario nelle procedure accelerate di cui all’articolo 142.» |
7) |
All’articolo 122, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La procedura di gara è aperta quando ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. Ciò vale anche per i sistemi dinamici d'acquisizione di cui all'articolo 125 bis. La procedura è ristretta quando tutti gli operatori economici possono chiedere di partecipare, ma soltanto i candidati che soddisfano i criteri di selezione di cui all'articolo 135 e che sono invitati contemporaneamente e per iscritto dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta o una soluzione nell’ambito della procedura di dialogo competitivo di cui all’articolo 125 ter. La fase di selezione può svolgersi per ogni singola gara d’appalto, anche nell'ambito di un dialogo competitivo, oppure allo scopo di costituire un elenco di potenziali candidati nell’ambito della procedura ristretta di cui all'articolo 128.» |
8) |
L'articolo 123 è modificato come segue:
|
9) |
All'articolo 124 è aggiunto il seguente comma: «Quando le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare un appalto secondo la procedura negoziata, dopo aver pubblicato il bando di gara a norma dell’articolo 127, esse possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero delle offerte da negoziare, applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.» |
10) |
All'articolo 125, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: «La commissione giudicatrice può invitare i candidati a rispondere alle domande iscritte nel verbale, allo scopo di chiarire un progetto. Viene redatto il verbale integrale del dialogo che ne consegue.» |
11) |
Sono inseriti i seguenti articoli 125 bis e 125 ter: «Articolo 125 bis Sistemi dinamici di acquisizione (Articolo 91 del regolamento finanziario) 1. Il sistema dinamico di acquisizione, di cui all’articolo 1, paragrafo 6, e all’articolo 33 della direttiva 2004/18/CE, è un processo di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente, aperto per tutta la sua durata a ogni operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e abbia presentato un'offerta indicativa rispondente al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che restino rispondenti al capitolato d'oneri. 2. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara nel quale è precisato che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione ed è indicato l’indirizzo Internet sul quale è possibile consultare, liberamente, direttamente e completamente il capitolato d'oneri e ogni documento complementare, dalla pubblicazione del bando fino alla conclusione del sistema. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti formanti oggetto di tale sistema, e tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema stesso, l'attrezzatura elettronica utilizzata e le modalità e specifiche tecniche per il collegamento. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a ogni operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa, allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 1. Esse portano a termine la valutazione entro il termine massimo di quindici giorni dalla presentazione dell'offerta indicativa. Tuttavia, esse possono prolungare il periodo di valutazione, a condizione che nel frattempo non intervenga un confronto concorrenziale. Le amministrazioni aggiudicatrici informano al più presto l'offerente della sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o del rifiuto della sua offerta. 4. Ogni appalto specifico forma oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedervi, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara semplificato, invitando tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa entro un termine che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data d’invio dell’avviso di gara semplificato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative presentate entro il suddetto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta entro un termine ragionevole. Esse aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato l’offerta più conveniente sotto il profilo economico, in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Questi criteri possono essere precisati, eventualmente, nell'invito a presentare un’offerta. 5. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a tale sistema in modo da impedire, limitare o falsare la concorrenza. Nessun costo procedurale può essere posto a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema. Articolo 125 ter Dialogo competitivo (Articolo 91 del regolamento finanziario) 1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del dialogo competitivo di cui all'articolo 29 della direttiva 2004/18/CE, quando ritengano che la procedura aperta o le modalità relative alla procedura ristretta non permettano di aggiudicare l’appalto all’offerta più conveniente sotto il profilo economico. Un appalto è considerato particolarmente complesso quando l'amministrazione aggiudicatrice non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, oppure di stabilire l'impostazione giuridica o finanziaria del progetto. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono note le loro necessità ed esigenze, definendole nel bando stesso e/o in un documento descrittivo. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano un dialogo con i candidati che soddisfano i criteri di selezione di cui all’articolo 135, per individuare e definire i mezzi adeguati per soddisfare nel modo migliore le loro necessità. Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti e la confidenzialità delle soluzioni proposte o di altre informazioni fornite dai candidati partecipanti al dialogo, salvo che questi non ne autorizzino la diffusione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere nella fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo, se tale possibilità è prevista nel bando di gara o nel documento descrittivo. 4. Dopo aver informato i partecipanti della conclusione del dialogo, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare l’offerta definitiva in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e precisate nel corso del dialogo. Tali offerte comprendono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate, a condizione che non ne consegua la modifica di elementi fondamentali dell'offerta o del bando di gara, la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di produrre effetti discriminatori. A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l’offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico può essere indotto a chiarire alcuni aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che non ne consegua l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o del bando di gara, di falsare la concorrenza o di comportare discriminazioni. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.» |
12) |
L’articolo 126 è modificato come segue:
|
13) |
L’articolo 127 è modificato come segue:
|
14) |
All’articolo 129, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Gli appalti di valore inferiore a 3 500 EUR possono formare oggetto di un’unica offerta. 4. I pagamenti effettuati per spese d’importo inferiore a 200 EUR possono consistere nel semplice rimborso delle fatture, senza l'accettazione preliminare dell'offerta.» |
15) |
L'articolo 130 è modificato come segue:
|
16) |
L'articolo 131 è modificato come segue:
|
17) |
L'articolo 134 è sostituito dal seguente: «Articolo 134 Mezzi di prova (Articoli da 93 a 96 del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice accetta, come prova sufficiente che il candidato od offerente non si trova in nessuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere a), b) o e), del regolamento finanziario, la presentazione di un estratto recente del casellario giudiziario o, in mancanza di questo, di un documento equipollente rilasciato di recente da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato d'origine o di provenienza, dal quale risulti che i requisiti sono soddisfatti. L'amministrazione aggiudicatrice accetta, come prova sufficiente che il candidato o l'offerente non si trova nella situazione di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario, un certificato rilasciato di recente dall'autorità competente dello Stato interessato. 2. Quando lo Stato interessato non rilascia il documento o certificato di cui al paragrafo 1, e per gli altri casi d’esclusione di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario, il suddetto documento o certificato può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento od eventualmente da una dichiarazione solenne pronunciata dall'interessato dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato d'origine o di provenienza. Per gli appalti di valore inferiore a 50 000 EUR, l’amministrazione aggiudicatrice può, in funzione della sua analisi dei rischi, chiedere ai candidati od offerenti di presentare soltanto un’autocertificazione attestante che essi non si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario. 3. Secondo il diritto nazionale dello Stato in cui risiede l'offerente o candidato, i documenti enumerati ai paragrafi 1 e 2 riguardano le persone giuridiche e le persone fisiche, ivi compresi, qualora l'amministrazione aggiudicatrice lo ritenga necessario, i direttori di azienda o altra persona avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del candidato od offerente. 4. Quando abbiano dubbi sulla situazione personale dei candidati od offerenti, le amministrazioni aggiudicatrici possono rivolgersi direttamente alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 per ottenere le informazioni che reputino necessarie a tale riguardo.» |
18) |
L'articolo 135 è modificato come segue:
|
19) |
L'articolo 136 è modificato come segue:
|
20) |
L'articolo 137 è modificato come segue:
|
21) |
All'articolo 138, paragrafo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: «L'amministrazione aggiudicatrice precisa la ponderazione relativa assegnata a ciascun criterio scelto per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nel bando di gara o nel capitolato d'oneri oppure nel documento descrittivo. Tale ponderazione può essere indicata mediante una forcella di valori che preveda un adeguato scarto massimale. La ponderazione relativa del criterio del prezzo rispetto agli altri criteri non deve far sì che il criterio del prezzo sia neutralizzato nella scelta dell'aggiudicatario dell'appalto, fatte salve le tabelle fissate dall’istituzione per la remunerazione di determinati servizi, come per esempio quelli prestati da esperti valutatori.» |
22) |
È inserito il seguente articolo 138 bis: «Articolo 138 bis Ricorso alle aste elettroniche (Articolo 97, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1. Nell’ambito delle procedure aperte, ristrette o negoziate di cui all'articolo 127, paragrafo 1, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sia preceduta da un'asta elettronica, a norma dell’articolo 54 della direttiva 2004/18/CE, quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa. Alle stesse condizioni, si può organizzare un’asta elettronica quando si rilancia il confronto concorrenziale fra le parti di un contratto quadro di cui all'articolo 117, paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento e quando si bandiscono gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 125 bis. L'asta elettronica riguarda unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso, oppure i prezzi e/o il valore degli elementi delle offerte indicati nel capitolato d'oneri, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere a un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara. Il capitolato d'oneri comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:
3. Prima di procedere all'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte, in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori. L’invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora d’inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 4. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta presentata dall'offerente in questione, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 138, paragrafo 3, primo comma. L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, nel corso dell'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale è indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. A tale scopo, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. 5. In ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la loro classificazione rispettiva. Esse possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o altri valori presentati, purché ciò sia previsto nel capitolato d'oneri. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono annunciare, in qualsiasi momento, il numero di partecipanti alla fase dell'asta. Tuttavia, in nessun caso esse possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. 6. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:
Se le amministrazioni aggiudicatrici decidono di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase di questa. 7. Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 138, in funzione dei risultati dell'asta elettronica stessa. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo da impedire, restringere o falsare la concorrenza o tale da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione del bando di gara e quale definito nel capitolato d'oneri.» |
23) |
All'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente frase: «Tali precisazioni possono riguardare, in particolare, il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro in vigore nella località in cui deve essere effettuata la prestazione.» |
24) |
L'articolo 140 è modificato come segue:
|
25) |
L'articolo 141 è modificato come segue:
|
26) |
L’articolo 142 è sostituito dal seguente: «Articolo 142 Termini in caso d’urgenza (Articolo 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. Qualora un’urgenza debitamente motivata renda impossibile il rispetto dei termini minimi previsti all’articolo 140, paragrafo 3, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate, con pubblicazione del bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare, in giorni di calendario, i seguenti termini:
2. Nell’ambito delle procedure ristrette e delle procedure negoziate accelerate, le informazioni supplementari sul capitolato d’oneri sono comunicate a tutti i candidati od offerenti almeno quattro giorni di calendario prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte, purché tali informazioni siano state richieste tempestivamente.» |
27) |
L'articolo 143 è modificato come segue:
|
28) |
L'articolo 145 è modificato come segue:
|
29) |
L'articolo 146 è modificato come segue:
|
30) |
L'articolo 147 è modificato come segue:
|
31) |
All’articolo 148 è aggiunto il seguente paragrafo 5: «5. Per gli appalti di servizi legali ai sensi dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE, l’amministrazione aggiudicatrice può avere con gli offerenti i contatti necessari per verificare i criteri di selezione e/o di aggiudicazione.» |
32) |
L’articolo 149 è modificato come segue:
|
33) |
Il titolo dell’articolo 154 è sostituito dal seguente: «Articolo 154 Identificazione del livello adeguato per il calcolo delle soglie (Articoli 104 e 105 del regolamento finanziario)» |
34) |
All’articolo 155, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando l'oggetto di un appalto di forniture, di servizi o di lavori è ripartito in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, ai fini del calcolo globale della soglia pertinente si deve tener conto del valore di ogni singolo lotto. Se il valore globale dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 158, a ogni lotto si applica il disposto dell'articolo 90, paragrafo 1, e dell'articolo 91, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario, ad eccezione dei lotti il cui valore stimato è inferiore a 80 000 EUR per gli appalti di servizi o di forniture o a un milione di EUR per gli appalti di lavori, purché l’importo cumulato del valore di questi lotti non superi il 20% del valore cumulato di tutti i lotti che formano l'appalto in oggetto.» |
35) |
L'articolo 156 è modificato come segue:
|
36) |
L'articolo 157 è sostituito dal seguente: «Articolo 157 Soglie per gli avvisi di preinformazione (Articolo 105 del regolamento finanziario) Le soglie di cui all'articolo 118, per la pubblicazione di un avviso di preinformazione, sono fissate come segue:
|
37) |
All'articolo 158, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo: «Articolo 158 Soglie per l’applicazione delle procedure previste dalla direttiva 2004/18/CE (Articolo 105 del regolamento finanziario) 1. Le soglie di cui all'articolo 105 del regolamento finanziario sono fissate come segue:
|
38) |
L'articolo 164, paragrafo 1, è modificato come segue:
|
39) |
All'articolo 165, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica per le borse di studio, di ricerca o di formazione professionale erogate a persone fisiche, né per i premi accordati in seguito a concorsi, né nel caso dei contributi d’importo forfettario e delle tabelle di costi unitari di cui all’articolo 181, paragrafo 1;». |
40) |
L'articolo 166 è sostituito dal seguente: «Articolo 166 Programmazione annuale (Articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. Ogni ordinatore competente predispone un programma annuale di lavoro in materia di sovvenzioni, che la Commissione adotta. Tale programma è pubblicato sul sito Internet della Commissione dedicato alle sovvenzioni, quanto prima all’inizio dell’esercizio e non oltre il 31 marzo di ciascun esercizio. Nel programma di lavoro figurano l'atto di base, gli obiettivi e il calendario degli inviti a presentare proposte, precisando il rispettivo importo indicativo ed i risultati perseguiti. 2. Per apportare eventuali modifiche sostanziali al programma di lavoro nel corso dell’esercizio, è necessario procedere per ciascuna modifica all’adozione e alla pubblicazione supplementare, secondo le modalità di cui al paragrafo 1.» |
41) |
All’articolo 168, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
42) |
All'articolo 169, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
43) |
All'articolo 172, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il beneficiario giustifica l’importo dei cofinanziamenti ricevuti in risorse proprie o in forma di trasferimenti finanziari da parte di terzi o in natura, tranne nel caso dei contributi d’importo forfettario e delle tabelle di costi unitari di cui all’articolo 181, paragrafo 1.» |
44) |
L'articolo 180 è modificato come segue:
|
45) |
L'articolo 181 è sostituito dal seguente: «Articolo 181 Finanziamenti forfettari (Articolo 117 del regolamento finanziario) 1. Oltre che per borse e premi, la Commissione può autorizzare il ricorso a contributi d’importo forfettario pari o inferiori a 10 000 EUR e a tabelle di costi unitari. Inoltre la Commissione può autorizzare indennità diarie per le spese di missione, in base alla tabella allegata allo statuto o a quella approvata ogni anno dalla Commissione stessa. 2. A vantaggio del medesimo beneficiario possono essere cumulate più forme di finanziamento di cui al paragrafo 1, per sopperire a categorie diverse di costi ammissibili. Nella decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione determina per il totale di tali finanziamenti l’importo massimo autorizzato per sovvenzione o tipo di sovvenzione. 3. La convenzione di sovvenzione può autorizzare il finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti del beneficiario, al tasso massimo del 7% del totale dei costi diretti ammissibili dell'azione, tranne nel caso che il beneficiario riceva una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio comunitario. Il massima del 7% può essere superato mediante decisione motivata della Commissione. 4. Per garantire il rispetto dei principi di cofinanziamento, assenza di profitto e sana gestione finanziaria, le forme di funzionamento di cui al paragrafo 1 e le condizioni del loro eventuale cumulo sono valutate e determinate dalla Commissione. Almeno ogni due anni, esse sono riesaminate dall’ordinatore competente. La Commissione conferma o modifica di conseguenza la decisione iniziale di cui al paragrafo 1.» |
46) |
L'articolo 182 è modificato come segue:
|
47) |
L'articolo 183 è sostituito dal seguente: «Articolo 183 Sospensione e riduzione della sovvenzione (Articolo 119 del regolamento finanziario) L'ordinatore competente sospende i pagamenti nei seguenti casi:
A seconda della fase della procedura, dopo aver dato al beneficiario o ai beneficiari la possibilità di presentare osservazioni, l’ordinatore competente riduce la sovvenzione o ne chiede il rimborso fino alla debita concorrenza da parte del beneficiario o dei beneficiari.» |
48) |
All’articolo 234, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Per l'esecuzione dei pagamenti nella moneta dello Stato beneficiario, vengono aperti conti in euro presso un’istituzione finanziaria in quello Stato beneficiario o in uno degli Stati membri, a nome della Commissione o, di comune accordo, a nome del beneficiario.» |
49) |
All’articolo 241, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se l'amministrazione aggiudicatrice non riceve un minimo di tre offerte valide, la procedura deve essere annullata e ricominciata. Se nella seconda procedura non si ricevono tre offerte valide, l’amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare l’appalto in base a un’unica offerta valida.» |
Articolo 2
Le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di concessione di sovvenzioni che sono state lanciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano assoggettate alle norme in applicazione al momento del loro avvio.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.
Per la Commissione
Dalia GRYBAUSKAITĖ
Membro della Commissione
(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17).
(3) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.
(4) GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/18/CE.
(5) GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2151/2003 della Commissione (GU L 329 del 17.12.2003, pag. 1).
(6) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.»;
(7) GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1.»;
(8) GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.»;
(9) GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.»;
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/23 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1262/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio per quanto riguarda le possibilità di pesca dell’aringa nelle zone I e II
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 27/2005 consente di aumentare le possibilità di pesca della Comunità per gli stock di melù e di aringhe qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock. |
(2) |
La Norvegia ha recentemente aumentato le proprie possibilità di pesca dell’aringa di un quantitativo supplementare del 14 %, senza tener conto della ripartizione delle possibilità di pesca nelle zone I e II applicata dagli Stati costieri interessati dal 1997. Ne consegue pertanto che la Norvegia non si attiene a una gestione responsabile dello stock di aringhe. In attesa di un accordo con gli Stati costieri interessati sulla gestione a lungo termine dello stock di aringhe, è opportuno che la Comunità aumenti, a titolo provvisorio, il proprio contingente nelle zone I, II (acque CE e acque internazionali) della stessa percentuale del 14 %, portandolo a 89 537 tonnellate. Da un punto di vista scientifico tale provvedimento non dovrebbe produrre effetti negativi irreversibili sulla conservazione dello stock. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell’acquacoltura. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 27/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IC del regolamento (CE) n. 27/2005 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato IC del regolamento (CE) n. 27/2005 è modificato come segue.
La voce relativa alla specie aringa nella zona I, II (acque CE e acque internazionali) è sostituita dal seguente testo:
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Belgio |
31 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Danimarca |
30 677 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Germania |
5 373 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Spagna |
101 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Francia |
1 324 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Irlanda |
7 942 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Paesi Bassi |
10 979 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Polonia |
1 553 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Portogallo |
101 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Finlandia |
475 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Svezia |
11 368 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Regno Unito |
19 613 |
|
||||||||||||||||||||||||||
CE |
89 537 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Isole Færøer |
7 548 (1) |
|
||||||||||||||||||||||||||
TAC |
890 000 |
Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
||||||||||||||||||||||||||
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
(1) Può essere prelevato nelle acque CE.
Condizioni particolari:
Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:
|
II, Vb a nord di 62° N (acque delle isole Færøer) (HER/*25B-F) |
Belgio |
3 |
Danimarca |
2 580 |
Germania |
452 |
Spagna |
9 |
Francia |
111 |
Irlanda |
668 |
Paesi Bassi |
924 |
Polonia |
131 |
Portogallo |
9 |
Finlandia |
40 |
Svezia |
956 |
Regno Unito |
1 650» |
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/25 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1263/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2005
recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000 (1), in particolare l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 798/2004 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso. |
(2) |
Il Belgio, l’Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 798/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2005.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 667/2005 (GU L 108 del 29.4.2005, pag. 35).
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (CE) n. 798/2004 è così modificato:
1) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Belgio» è sostituito dal testo seguente:
|
2) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Italia» è sostituito dal testo seguente:
|
3) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:
|
4) |
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Regno Unito» è sostituito dal testo seguente:
Per Gibilterra:
|
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/29 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1264/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2005
recante quarantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 25 luglio 2005 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato I. |
(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2005.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1190/2005 (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 27).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:
La voce «Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale: 01406430155; partita IVA: IT 01406430155», di cui all’elenco delle «Persone giuridiche, gruppi ed entità», è sostituita dal seguente:
Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Indirizzo: Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia. Altre informazioni: a) codice fiscale: 01406430155, b) partita IVA: IT 01406430155.
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/31 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1265/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2005
relativo al divieto di pesca di cicerelli nelle zone CIEM IIa, IIIa e IV (acque comunitarie) per i pescherecci battenti bandiera danese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), stabilisce i contingenti per il 2005. |
(2) |
In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato allo Stato membro di cui all'allegato al presente regolamento per lo stock ivi specificato per il 2005 si ritiene esaurito a partire dalla data ivi indicata.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data ivi fissata. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).
ALLEGATO
Stato membro |
Danimarca |
Stock |
SAN/2A3A4. |
Specie |
Cicerelli (Ammodytidae) |
Zone |
IIa, IIIa, IV (acque comunitarie) |
Data |
2 luglio 2005 |
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/33 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1266/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2005
relativa al divieto di pesca di rane pescatrici nelle zone CIEM VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1, per i pescherecci battenti bandiera francese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3) stabilisce i contingenti per il 2005. |
(2) |
In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato allo Stato membro di cui all'allegato al presente regolamento per lo stock ivi specificato per il 2005 si ritiene esaurito a partire dalla data ivi indicata.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data ivi fissata. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).
ALLEGATO
Stato Membro |
Francia |
Stock |
ANF/8C3411 |
Specie |
Rane pescatrici (Lophiidae) |
Zona |
VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (acque comunitarie) |
Data |
27 giugno 2005 |
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/35 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1267/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2005
che autorizza la presentazione di domande di titoli di restituzione a norma dell’articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1043/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1),
visto il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione del 30 giugno 2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne l'importo (2), in particolare l’articolo 38, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Al termine dell’assegnazione dei certificati in conformità dell’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1043/2005, restano disponibili gli importi stabiliti in conformità dell’articolo 35, paragrafo 2 del medesimo regolamento. |
(2) |
Al fine di consentire che tali importi siano assegnati, è opportuno autorizzare gli operatori a presentare domande di titoli di restituzione per le merci da esportare entro il 1o ottobre 2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Conformemente all’articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1043/2005, le domande di titoli di restituzione possono essere presentate a partire da lunedì 8 agosto 2005, per le merci da esportare entro il 1o ottobre 2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/36 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1268/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2005
che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione (2) prevede la concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro. Tenuto conto della riduzione del prezzo d’intervento per il burro e della conseguente riduzione del livello degli aiuti concessi nell’ambito di altri regimi di sostegno per il burro, appare necessario ridurre l’importo dell’aiuto suddetto. |
(2) |
Data la natura dei beneficiari finali del regime, è necessario prevedere un certo periodo di tempo fra la data di entrata in vigore del regolamento e quella della sua applicazione in modo da consentire ai beneficiari di adattarsi al nuovo livello dell’aiuto. |
(3) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2191/81, l’importo di «80 EUR» è sostituito dall’importo di «60 EUR».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 213 dell’1.8.1981, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 181/2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 8).
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/37 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1269/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2005
relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 996/97 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti «hampes» congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 2005/2006. |
(2) |
A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 996/97, i quantitativi richiesti possono essere ridotti. Le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 996/97 è soddisfatta entro il limite dello 0,53871 % del quantitativo richiesto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/38 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1270/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2005
che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2005 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 992/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 992/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2005-30 giugno 2006) (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 992/2005 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2005. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione. |
(2) |
Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o ottobre 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 169 000 capi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 992/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di luglio 2005 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 992/2005 è soddisfatta integralmente.
2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 992/2005 ammontano a 84 280 capi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 168 del 30.6.2005, pag. 16.
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/39 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1271/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2005
che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2005 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria e la Romania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Romania e della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Romania. Tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Bulgaria devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2005 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte integralmente.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).
(2) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso. |
(2) |
La decisione 2005/592/PESC del Consiglio (2), modifica l’allegato della posizione comune 2004/161/PESC (3). Occorre pertanto modificare in conformità l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004. |
(3) |
Per garantire l’efficacia delle misure previste dal presente regolamento, esso dovrebbe entrare immediatamente in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) L 55 del 24.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2005 della Commissione (GU L 153 del 16.6.2005, pag. 9).
(2) GU L 200, del 30.7.2005, pag. 98.
(3) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.
ALLEGATO
L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come segue:
Sono aggiunte le seguenti persone fisiche:
1) |
Sekesai Makwavarara, Sindaco facente funzione di Harare (ZANU-PF). |
2) |
Edmore Veterai, Commissario superiore aggiunto di polizia, Ufficiale in comando Harare |
3) |
Munyaradzi Musariri, Commissario aggiunto di polizia |
4) |
Wayne Bvudzijena, Commissario aggiunto di polizia |
5) |
Partson Mbiriri, Segretario permanente, Ministero degli enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano |
6) |
Melusi (Mike) Matshiya, Segretario permanente, Ministero dell’interno. |
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/42 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1273/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2005
che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all’importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell’articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (2), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri. |
(2) |
È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili. |
(3) |
A seguito dell’adesione di Cipro all’Unione europea il 1o maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all’importazione per quanto riguarda questo paese. |
(4) |
Non è più necessario fissare prezzi all’importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio 2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (3), 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4) e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (5). |
(5) |
Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell’allegato del presente regolamento per il periodo dal 3 al 17 agosto 2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).
(2) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).
(3) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.
(4) GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.
(5) GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.
ALLEGATO
(EUR/100 pezzi) |
||||
Periodo: dal 3 al 17 agosto 2005 |
||||
Prezzi comunitari alla produzione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
|
17,51 |
14,16 |
28,08 |
10,57 |
Prezzi comunitari all’importazione |
Garofani a fiore singolo (standard) |
Garofani a fiore multiplo (spray) |
Rose a fiore grande |
Rose a fiore piccolo |
Giordania |
— |
— |
— |
— |
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/44 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1274/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2005
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 1069/2005 (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).
(3) GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.
(4) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 69.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 2 agosto 2005
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
21,62 |
5,49 |
1701 11 90 (1) |
21,62 |
10,81 |
1701 12 10 (1) |
21,62 |
5,30 |
1701 12 90 (1) |
21,62 |
10,29 |
1701 91 00 (2) |
27,52 |
11,47 |
1701 99 10 (2) |
27,52 |
6,95 |
1701 99 90 (2) |
27,52 |
6,95 |
1702 90 99 (3) |
0,28 |
0,37 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
Rettifiche
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/46 |
Rettifica della decisione 2004/761/CE della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante disposizioni d’attuazione della direttiva 93/24/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio bovino e sul settore della produzione di bovini
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 337 del 13 novembre 2004 )
A pagina 67, allegato II, alla voce «Lettonia»:
anziché:
«NUTS 3»,
leggi:
«NUTS 2».