ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 201

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
2 agosto 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1260/2005 della Commissione, del 1o agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 della Commissione, del 20 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1262/2005 della Commissione, del 1o agosto 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio per quanto riguarda le possibilità di pesca dell’aringa nelle zone I e II

23

 

*

Regolamento (CE) n. 1263/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000

25

 

*

Regolamento (CE) n. 1264/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante quarantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

29

 

*

Regolamento (CE) n. 1265/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, relativo al divieto di pesca di cicerelli nelle zone CIEM IIa, IIIa e IV (acque comunitarie) per i pescherecci battenti bandiera danese

31

 

*

Regolamento (CE) n. 1266/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, relativa al divieto di pesca di rane pescatrici nelle zone CIEM VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1, per i pescherecci battenti bandiera francese

33

 

 

Regolamento (CE) n. 1267/2005 della Commissione, del 1o agosto 2005, che autorizza la presentazione di domande di titoli di restituzione a norma dell’articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1043/2005

35

 

*

Regolamento (CE) n. 1268/2005 della Commissione, del 1o agosto 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro

36

 

 

Regolamento (CE) n. 1269/2005 della Commissione, del 1o agosto 2005, relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti hampes della specie bovina congelati

37

 

 

Regolamento (CE) n. 1270/2005 della Commissione, del 1o agosto 2005, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2005 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 992/2005

38

 

 

Regolamento (CE) n. 1271/2005 della Commissione, del 1o agosto 2005, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2005 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria e la Romania

39

 

*

Regolamento (CE) n. 1272/2005 della Commissione, del 1o agosto 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

40

 

 

Regolamento (CE) n. 1273/2005 della Commissione, del 1o agosto 2005, che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

42

 

 

Regolamento (CE) n. 1274/2005 della Commissione, del 1o agosto 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

44

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2004/761/CE della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante disposizioni d’attuazione della direttiva 93/24/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio bovino e sul settore della produzione di bovini (GU L 337 del 13.11.2004)

46

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

2.8.2005   

IT

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L 201/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1260/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1o agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

71,8

096

21,9

999

46,9

0707 00 05

052

85,3

999

85,3

0709 90 70

052

75,7

999

75,7

0805 50 10

382

67,4

388

64,1

524

69,1

528

58,0

999

64,7

0806 10 10

052

135,9

204

80,3

220

106,3

334

91,2

624

162,7

999

115,3

0808 10 80

388

80,3

400

72,7

508

77,2

512

65,2

528

81,7

720

60,8

804

79,6

999

73,9

0808 20 50

052

123,2

388

70,8

512

45,6

528

20,4

999

65,0

0809 20 95

052

300,9

400

253,9

999

277,4

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,3

999

124,3

0809 40 05

094

49,8

624

87,4

999

68,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


2.8.2005   

IT

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L 201/3


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1261/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 183,

previa consultazione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Corte di giustizia delle Comunità europee, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del mediatore europeo e del garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 («regolamento finanziario») dispone che le istituzioni comunitarie osservino per gli appalti da esse organizzati le norme, figuranti nelle direttive, che si applicano agli Stati membri. La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), ha modificato tali norme. Occorre quindi introdurre nel regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (3), che essenzialmente recepisce nella normativa finanziaria interna alle istituzioni le disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio (4) in materia di appalti pubblici di servizi, le modifiche apportate dalla direttiva 2004/18/CE, ove esse siano pertinenti.

(2)

Tali modifiche riguardano in particolare le nuove possibilità di aggiudicazione degli appalti per via elettronica, fra cui il nuovo sistema dinamico di acquisizione per acquisti di uso corrente, e la procedura del dialogo competitivo; le disposizioni in materia di appalti dichiarati segreti e il ricorso ad accordi quadro, che per motivi pratici continueranno ad essere indicati come contratti quadro nell’ambito dell’esecuzione del bilancio comunitario, che consentono ormai il confronto concorrenziale tra le parti dell’accordo per l’aggiudicazione di contratti specifici; infine, il rafforzamento delle dimensioni sociali e ambientali nella valutazione delle offerte. Inoltre, sono state riesaminate le soglie previste per gli appalti di servizi ai quali non si applica l’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio. La direttiva 2004/18/CE armonizza anche le disposizioni disciplinanti le tre grandi categorie di appalti, per quanto riguarda in particolare la pubblicità, le specifiche tecniche e il calcolo del valore degli appalti.

(3)

Inoltre, le disposizioni relative ai mezzi per individuare gli interessi sui prefinanziamenti si sono rivelate troppo limitative. È opportuno autorizzare la possibilità d’individuare tali interessi mediante qualsiasi metodo contabile.

(4)

All’articolo 31 delle modalità d’esecuzione è definito l’elenco degli atti di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario, senza che sia inserita tuttavia l’intera gamma degli strumenti giuridici di cui dispone il Consiglio nel settore della politica estera e di sicurezza comune. Si deve quindi ampliare tale elenco, aggiungendovi le decisioni relative alla conclusione degli accordi internazionali e le decisioni riguardanti le azioni urgenti e di durata limitata intese ad affrontare situazioni di crisi.

(5)

Si deve prevedere anche una procedura d’informazione dei candidati ed offerenti ai quali non è stato aggiudicato il contratto nelle gare d’appalto bandite dalle istituzioni per proprio conto. Si deve procedere a tale informazione prima della firma del contratto, per consentire ai candidati ed offerenti respinti di prendere conoscenza dei motivi del rifiuto della loro candidatura od offerta. L’introduzione di tale procedura d’informazione mira ad assoggettare le istituzioni a un obbligo imposto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee agli Stati membri.

(6)

L’esperienza ha mostrato che gli obblighi previsti attualmente per le procedure riguardanti gli appalti di valore limitato e quelli relativi agli appalti di servizi legali, che sono più vincolanti di quanto prescrive la direttiva 2004/18/CE, si sono rivelati troppo gravosi nella prassi. È quindi opportuno mitigarli, specialmente per quanto riguarda le misure di pubblicità e, con riserva dell’analisi dei rischi da parte dell’ordinatore, i documenti giustificativi. In questo secondo caso, l’amministrazione aggiudicatrice dovrà sempre essere in grado di giustificare la propria scelta.

(7)

In seguito alla liberalizzazione del settore postale, è opportuno sopprimere la discriminazione storica fra l’invio per raccomandata e quello tramite corriere, poiché entrambi comportano il rilascio di una ricevuta, che può far fede per la data di spedizione dell’offerta.

(8)

È opportuno che le istituzioni comunitarie rispettino il vocabolario previsto dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (5).

(9)

Riguardo alle sovvenzioni, il termine del 31 gennaio per l’adozione del programma annuale di lavoro è troppo rigido o addirittura impossibile da rispettare, in particolare per gli atti di base o i progetti pilota di adozione tardiva o nel caso delle procedure di comitato. È quindi opportuno rendere tale termine meno imperativo, pur conservando al programma la sua dimensione di pubblicità ex ante e di condizione preliminare, necessaria per l’esecuzione di bilancio.

(10)

Le disposizioni sulla natura delle revisioni contabili chieste a sostegno delle domande di pagamento e sulle soglie da applicare in materia si sono rivelate ambigue o inutilmente complesse. È quindi necessario semplificarle e razionalizzarle.

(11)

Nel settore dell’aiuto umanitario, di solito i beneficiari di sovvenzioni sono vincolati alla Commissione da convenzioni di partenariato che comportano dispositivi di revisione e controllo generali e regolari. Sulla scorta della sua analisi dei rischi di gestione, l'ordinatore può considerare che tali dispositivi offrano garanzie equivalenti a quelle della revisione dei conti di un’azione, chiesta a sostegno del pagamento del saldo. Considerate tali condizioni e nell’intento di semplificare la gestione, è opportuno consentire all’ordinatore di non chiedere la revisione contabile per i pagamenti dei saldi.

(12)

Per migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’utilizzo dei fondi comunitari, sembra opportuno ampliare le condizioni per il ricorso a finanziamenti forfettari, rafforzando la responsabilità dei beneficiari ed i loro obblighi relativi ai risultati.

(13)

È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 è modificato come segue.

1)

All’articolo 4, paragrafo 2, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal seguente testo:

«Gli ordinatori garantiscono che, nelle convenzioni concluse con i beneficiari e con gli intermediari:

a)

tali prefinanziamenti siano versati su conti o sottoconti bancari che consentano d’identificare i fondi ed i relativi interessi; in alternativa, i metodi contabili dei beneficiari o degli intermediari devono consentire d’identificare i fondi versati dalla Comunità e gli interessi o altri vantaggi da essi derivanti;»

2)

All’articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nel campo della politica estera e di sicurezza comune, un atto di base può rivestire una delle forme indicate all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 14, all’articolo 23, paragrafo 2, e all’articolo 24 del trattato sull’Unione europea.

Nelle situazioni di crisi di cui all’articolo 168, paragrafo 2, del presente regolamento e per azioni di durata limitata, un atto di base può anche rivestire la forma indicata all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 23, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea.»

3)

L'articolo 116 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Un appalto relativo alla fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, a lavori di posa in opera e d’installazione, è considerato un appalto di forniture.»;

b)

al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli appalti di lavori hanno per oggetto l'esecuzione oppure la progettazione e l'esecuzione, congiuntamente, di lavori od opere relativi a una delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze precisate dall'amministrazione aggiudicatrice.

c)

al paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Queste prestazioni sono elencate negli allegati II A e II B della direttiva 2004/18/CE.»;

d)

al paragrafo 5 sono aggiunti i seguenti commi:

«Un appalto avente per oggetto allo stesso tempo servizi e lavori, ma questi soltanto a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto, è considerato un appalto di servizi.

Un appalto avente per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE si considera come facente parte degli appalti elencati nell’allegato II A, se il valore dei servizi ivi figuranti è superiore al valore dei servizi figuranti nell'allegato II B.»;

e)

è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

«5 bis.   La classificazione dei diversi tipi di appalto si basa sulla nomenclatura di riferimento costituita dal vocabolario comune per gli appalti pubblici (“CPV”), ai sensi del regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

In caso di divergenza tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (“NACE”) di cui all'allegato I della direttiva 2004/18/CE oppure tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura della classificazione centrale dei prodotti (“CPC”) (versione provvisoria) di cui all'allegato II della citata direttiva, prevale rispettivamente la nomenclatura NACE oppure la nomenclatura CPC.

f)

i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6.   I termini “imprenditore”, “fornitore” e “prestatore di servizi” designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o di opere, prodotti o servizi. L'operatore economico che ha presentato un’offerta è indicato con il termine di “offerente”. Chi ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta, incluso il dialogo competitivo, o ad una procedura negoziata è indicato con il termine di “candidato”.

I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare un’offerta o a candidarsi. Ai fini di una presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica, ma al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria ai fini della buona esecuzione dell’appalto.

7.   Sono considerati amministrazioni aggiudicatrici i servizi delle istituzioni comunitarie, salvo quando concludano fra loro accordi amministrativi intesi ad ottenere la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti o l’esecuzione di lavori.»

4)

Gli articoli 117 e 118 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 117

Contratti quadro e contratti specifici

(Articolo 88 del regolamento finanziario)

1.   Un contratto quadro è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici, allo scopo di stabilire le condizioni essenziali relative a una serie di appalti aggiudicabili in un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi ed eventualmente i quantitativi previsti. Quando viene concluso un contratto quadro con più operatori economici, questi devono essere almeno tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano ai criteri di selezione e/o di offerte ammissibili che soddisfano ai criteri di aggiudicazione.

Il contratto quadro concluso con più operatori economici può assumere la forma di contratti distinti, ma conclusi alle medesime condizioni.

La durata dei contratti quadro non può essere superiore a quattro anni, salvo in casi eccezionali, debitamente giustificati, in particolare dall’oggetto del contratto quadro.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a contratti quadro in modo abusivo o in modo tale che essi abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.

I contratti quadro sono assimilati a gare d’appalto per quanto riguarda la procedura di aggiudicazione, compresa la pubblicità.

2.   I contratti specifici basati su contratti quadro sono aggiudicati secondo le condizioni stabilite in tali contratti quadro, fra le sole amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici che erano originariamente parte contraenti del contratto quadro.

In sede di aggiudicazione dei contratti specifici basati su contratti quadro, le parti non possono apportare modifiche sostanziali alle condizioni stabilite nel contratto quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

3.   Quando un contratto quadro è concluso con un unico operatore economico, i contratti specifici sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni stabilite in quel contratto quadro.

Per l'aggiudicazione di tali contratti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore economico che è parte contraente del contratto quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

4.   I contratti specifici basati su contratti quadro conclusi con più operatori economici sono aggiudicati secondo le seguenti modalità:

a)

applicando le condizioni stabilite nel contratto quadro, senza nuovo confronto concorrenziale;

b)

qualora il contratto quadro non stabilisca tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto concorrenziale fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, ed eventualmente in base ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri del contratto quadro.

Per ogni contratto specifico da aggiudicare secondo le modalità previste al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto, fissando un termine sufficiente per presentare l’offerta. Le offerte vanno presentate per iscritto. Le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni contratto specifico all'offerente che ha presentato l'offerta migliore in base ai criteri di aggiudicazione indicati nel capitolato d'oneri del contratto quadro.

5.   Soltanto i contratti specifici basati su contratti quadro sono preceduti da un impegno di bilancio.

Articolo 118

Misure di pubblicità per gli appalti ai quali si applica la direttiva 2004/18/CE, ad eccezione degli appalti di cui all’allegato II B

(Articolo 90 del regolamento finanziario)

1.   Per gli appalti il cui valore è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 157 e 158, la pubblicazione comprende un avviso di preinformazione, un bando di gara o un bando di gara semplificato e un avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto.

2.   L'avviso di preinformazione è l'avviso con il quale le amministrazioni aggiudicatrici fanno conoscere, a titolo indicativo, l'importo totale previsto degli appalti e contratti quadro per categoria di servizi o gruppi di prodotti e le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che intendono aggiudicare nel corso di un esercizio di bilancio, esclusi gli appalti formanti oggetto di procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara. L'avviso di preinformazione è obbligatorio soltanto per gli appalti il cui importo totale stimato è pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 157 e se l’amministrazione aggiudicatrice intende avvalersi della facoltà di ridurre il termine per la ricezione delle offerte, a norma dell’articolo 140, paragrafo 4.

L'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (UPUCE) oppure dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici, sul loro “profilo di committente”, di cui all’allegato VIII, punto 2, lettera b) della direttiva 2004/18/CE.

L'avviso di preinformazione è inviato all’UPUCE o pubblicato sul profilo di committente non appena possibile e, in ogni caso, entro il 31 marzo di ogni esercizio, per gli appalti di forniture e di servizi, e al più presto possibile, dopo la decisione che autorizza il programma, per gli appalti di lavori.

Le amministrazioni aggiudicatrici che pubblicano l’avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano all’UPUCE, per via elettronica nel formato e secondo le modalità di trasmissione indicati nell’allegato VIII, punto 3, della direttiva 2004/18/CE, un avviso di annuncio della pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

3.   Il bando di gara permette alle amministrazioni aggiudicatrici di rendere nota l’intenzione d’iniziare la procedura di aggiudicazione di un appalto o di un contratto quadro o d’istituire un sistema dinamico di acquisizione, di cui all’articolo 125 bis. Il bando è obbligatorio per gli appalti il cui importo stimato è pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 158, paragrafo 1, lettere a) e c), fatti salvi gli appalti aggiudicati mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 126. Il bando non è obbligatorio per i contratti specifici basati su contratti quadro.

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto specifico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara semplificato.

In caso di procedura aperta, il bando di gara precisa data, ora ed eventualmente luogo della riunione della commissione incaricata dell’apertura delle offerte, alla quale possono partecipare gli offerenti.

Le amministrazioni aggiudicatrici informano se le varianti sono autorizzate o no e precisano i livelli minimi di capacità da esse richiesti se si avvalgono della facoltà conferita loro dall’articolo 135, paragrafo 2, secondo comma. Esse indicano i criteri di selezione, di cui all’articolo 135, che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all’occorrenza, il numero massimo ed i criteri obiettivi e non discriminatori per ridurre tale numero, a norma dell’articolo 123, paragrafo 1, secondo comma.

Se tutti i documenti di gara sono liberamente, direttamente e completamente accessibili per via elettronica, in particolare per i sistemi dinamici di acquisizione di cui all’articolo 125 bis, nel bando di gara figura l'indirizzo Internet sul quale è possibile consultare tali documenti.

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso manifestano tale intenzione mediante un avviso.

4.   L'avviso relativo all’appalto aggiudicato riporta i risultati della procedura di aggiudicazione di appalti, contratti quadro e appalti basati su un sistema dinamico d’acquisizione. Tale avviso è obbligatorio per gli appalti d'importo pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 158. Esso non è obbligatorio per i contratti specifici basati su contratti quadro.

L'avviso relativo all’appalto aggiudicato è inviato all'UPUCE entro quarantotto giorni di calendario con decorrenza dalla conclusione della procedura, ossia dalla data della firma del contratto o del contratto quadro. Gli avvisi relativi agli appalti basati su un sistema dinamico d’acquisizione possono tuttavia essere raggruppati su base trimestrale e sono inviati all’UPUCE entro quarantotto giorni dalla fine di ogni trimestre.

Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso inviano all’UPUCE un avviso relativo ai risultati di tale concorso.

5.   I bandi e gli avvisi sono redatti secondo i moduli standard adottati dalla Commissione in applicazione della direttiva 2004/18/CE.»

5)

L'articolo 119 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 119

Misure di pubblicità per gli appalti ai quali non si applica la direttiva 2004/18/CE e per gli appalti di cui all’allegato II B

(Articolo 90 del regolamento finanziario)»;

b)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste all’articolo 158 e gli appalti di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE formano oggetto di adeguata pubblicità, allo scopo di aprirli alla concorrenza e di garantire l'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.»;

ii)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

la pubblicazione annuale dell’elenco dei contraenti, che precisa l'oggetto e l'importo dell'appalto aggiudicato, per gli appalti di valore pari o superiore a 13 800 EUR.»;

iii)

è aggiunto il seguente comma:

«La pubblicazione di cui al primo comma, lettera b), non è obbligatoria per i contratti specifici basati su un contratto quadro.»;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli appalti immobiliari e gli appalti dichiarati segreti, di cui all’articolo 126, paragrafo 1, lettera j), formano oggetto soltanto di una pubblicazione annuale specifica dell’elenco dei contraenti, che precisa l'oggetto e l'importo dell'appalto aggiudicato. Tale elenco è trasmesso all'autorità di bilancio. Se l’amministrazione aggiudicatrice è la Commissione, essa allega l'elenco al sunto delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento finanziario.»

6)

All’articolo 120, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il termine di cui al primo comma è ridotto a cinque giorni di calendario nelle procedure accelerate di cui all’articolo 142.»

7)

All’articolo 122, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La procedura di gara è aperta quando ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. Ciò vale anche per i sistemi dinamici d'acquisizione di cui all'articolo 125 bis.

La procedura è ristretta quando tutti gli operatori economici possono chiedere di partecipare, ma soltanto i candidati che soddisfano i criteri di selezione di cui all'articolo 135 e che sono invitati contemporaneamente e per iscritto dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta o una soluzione nell’ambito della procedura di dialogo competitivo di cui all’articolo 125 ter.

La fase di selezione può svolgersi per ogni singola gara d’appalto, anche nell'ambito di un dialogo competitivo, oppure allo scopo di costituire un elenco di potenziali candidati nell’ambito della procedura ristretta di cui all'articolo 128.»

8)

L'articolo 123 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nella procedura negoziata e nella procedura ristretta previo dialogo competitivo, il numero di candidati invitati a negoziare o a presentare un’offerta non può essere inferiore a tre, purché vi sia un sufficiente numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione.

Il numero di candidati ammessi a presentare un’offerta deve essere sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza.

Il disposto del primo e del secondo comma non si applica:

a)

agli appalti d’importo molto limitato di cui all’articolo 129, paragrafo 3;

b)

agli appalti di servizi legali ai sensi dell’allegato II B della direttiva 2004/18/CE;

c)

agli appalti dichiarati segreti di cui all’articolo 126, paragrafo 1, lettera j).»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione ed i livelli minimi è inferiore al numero minimo previsto ai paragrafi 1 e 2, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando il o i candidati in possesso delle capacità richieste. Essa non può invece includere altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.»

9)

All'articolo 124 è aggiunto il seguente comma:

«Quando le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare un appalto secondo la procedura negoziata, dopo aver pubblicato il bando di gara a norma dell’articolo 127, esse possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero delle offerte da negoziare, applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.»

10)

All'articolo 125, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«La commissione giudicatrice può invitare i candidati a rispondere alle domande iscritte nel verbale, allo scopo di chiarire un progetto. Viene redatto il verbale integrale del dialogo che ne consegue.»

11)

Sono inseriti i seguenti articoli 125 bis e 125 ter:

«Articolo 125 bis

Sistemi dinamici di acquisizione

(Articolo 91 del regolamento finanziario)

1.   Il sistema dinamico di acquisizione, di cui all’articolo 1, paragrafo 6, e all’articolo 33 della direttiva 2004/18/CE, è un processo di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente, aperto per tutta la sua durata a ogni operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e abbia presentato un'offerta indicativa rispondente al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che restino rispondenti al capitolato d'oneri.

2.   Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara nel quale è precisato che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione ed è indicato l’indirizzo Internet sul quale è possibile consultare, liberamente, direttamente e completamente il capitolato d'oneri e ogni documento complementare, dalla pubblicazione del bando fino alla conclusione del sistema.

Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti formanti oggetto di tale sistema, e tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema stesso, l'attrezzatura elettronica utilizzata e le modalità e specifiche tecniche per il collegamento.

3.   Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a ogni operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa, allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 1. Esse portano a termine la valutazione entro il termine massimo di quindici giorni dalla presentazione dell'offerta indicativa. Tuttavia, esse possono prolungare il periodo di valutazione, a condizione che nel frattempo non intervenga un confronto concorrenziale.

Le amministrazioni aggiudicatrici informano al più presto l'offerente della sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o del rifiuto della sua offerta.

4.   Ogni appalto specifico forma oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedervi, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara semplificato, invitando tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa entro un termine che non può essere inferiore a quindici giorni dalla data d’invio dell’avviso di gara semplificato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative presentate entro il suddetto termine.

Le amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta entro un termine ragionevole. Esse aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato l’offerta più conveniente sotto il profilo economico, in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Questi criteri possono essere precisati, eventualmente, nell'invito a presentare un’offerta.

5.   La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a tale sistema in modo da impedire, limitare o falsare la concorrenza.

Nessun costo procedurale può essere posto a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema.

Articolo 125 ter

Dialogo competitivo

(Articolo 91 del regolamento finanziario)

1.   Nel caso di appalti particolarmente complessi, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del dialogo competitivo di cui all'articolo 29 della direttiva 2004/18/CE, quando ritengano che la procedura aperta o le modalità relative alla procedura ristretta non permettano di aggiudicare l’appalto all’offerta più conveniente sotto il profilo economico.

Un appalto è considerato particolarmente complesso quando l'amministrazione aggiudicatrice non è oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, oppure di stabilire l'impostazione giuridica o finanziaria del progetto.

2.   Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono note le loro necessità ed esigenze, definendole nel bando stesso e/o in un documento descrittivo.

3.   Le amministrazioni aggiudicatrici avviano un dialogo con i candidati che soddisfano i criteri di selezione di cui all’articolo 135, per individuare e definire i mezzi adeguati per soddisfare nel modo migliore le loro necessità.

Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti e la confidenzialità delle soluzioni proposte o di altre informazioni fornite dai candidati partecipanti al dialogo, salvo che questi non ne autorizzino la diffusione.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere nella fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo, se tale possibilità è prevista nel bando di gara o nel documento descrittivo.

4.   Dopo aver informato i partecipanti della conclusione del dialogo, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare l’offerta definitiva in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e precisate nel corso del dialogo. Tali offerte comprendono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate, a condizione che non ne consegua la modifica di elementi fondamentali dell'offerta o del bando di gara, la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di produrre effetti discriminatori.

A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l’offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico può essere indotto a chiarire alcuni aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che non ne consegua l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o del bando di gara, di falsare la concorrenza o di comportare discriminazioni.

5.   Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.»

12)

L’articolo 126 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal seguente testo:

«Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione preventiva di bando di gara, qualunque sia l’importo stimato dell’appalto, nei seguenti casi:

a)

qualora nessuna offerta o nessuna offerta adeguata o nessuna candidatura sia stata presentata in risposta a una procedura aperta o ristretta, previa conclusione della procedura iniziale, sempre che non siano sostanzialmente modificate le condizioni iniziali dell'appalto precisate nei documenti della gara di cui all'articolo 130;»

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

nella misura strettamente necessaria, qualora l'estrema urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili e non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice non consenta di rispettare i termini previsti per le altre procedure di cui agli articoli 140, 141 e 142;»

iii)

le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

per i servizi e lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente previsto né nel contratto iniziale, i quali in seguito a una circostanza imprevista sono divenuti necessari per la prestazione del servizio o l’esecuzione dell'opera, alle condizioni di cui al paragrafo 2;

f)

per nuovi servizi o lavori, consistenti nel rieffettuare servizi o lavori analoghi affidati all’operatore economico cui la medesima amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato l’appalto iniziale, a condizione che tali servizi e lavori siano conformi al progetto di base e che tale progetto abbia formato oggetto di una gara d’appalto mediante procedura aperta o ristretta, alle condizioni di cui al paragrafo 3;»

iv)

alla lettera g), sono aggiunti i seguenti punti:

«iii)

per forniture quotate e acquistate presso una borsa di materie prime;

iv)

per acquisti a condizioni particolarmente convenienti, presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale oppure presso il curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o procedura analoga prevista nel diritto nazionale;»

v)

la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

per gli appalti di servizi legali ai sensi dell’allegato II B della direttiva 2004/18/CE, purché questi appalti formino oggetto di adeguata pubblicità;»

vi)

è aggiunta la seguente lettera j):

«j)

per gli appalti dichiarati segreti dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate, o per gli appalti alla cui esecuzione devono accompagnarsi speciali misure di sicurezza, secondo le disposizioni amministrative vigenti o quando lo esige la tutela degli interessi essenziali delle Comunità o dell’Unione.»;

vii)

è aggiunto il seguente secondo comma:

«Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione preliminare del bando di gara anche per tutti gli appalti di valore inferiore a 13 800 EUR.»;

b)

al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nei casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera f), la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata è indicata sin dall’apertura della gara per la prima operazione e, per il calcolo delle soglie di cui all’articolo 158, viene preso in considerazione l’importo totale previsto per il proseguimento dei servizi o lavori.»

13)

L’articolo 127 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

la frase introduttiva e le lettere a) e b) sono sostituite dal seguente testo:

«Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, qualunque sia l’importo stimato dell’appalto, nei seguenti casi:

a)

in caso di offerte irregolari o inaccettabili secondo i criteri di selezione o di aggiudicazione, presentate in risposta a una procedura aperta o ristretta o ad un dialogo competitivo già conclusi, purché non siano sostanzialmente modificate le condizioni iniziali dell'appalto precisate nei documenti di gara di cui all'articolo 130 e fatta salva l’applicazione del paragrafo 2;

b)

in casi eccezionali, quando si tratta di lavori, forniture o servizi la cui natura o elementi d’incertezza non consentano all’offerente di stabilire preliminarmente il prezzo globale;»

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

per gli appalti di servizi di cui all’allegato II B della direttiva 2004/18/CE, salvo il disposto dell’articolo 126, paragrafo 1, primo comma, lettere i) e j), e secondo comma, del presente regolamento.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare il bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti e soltanto gli offerenti rispondenti ai criteri di selezione i quali, nella procedura precedente, abbiano presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura di aggiudicazione.»

14)

All’articolo 129, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Gli appalti di valore inferiore a 3 500 EUR possono formare oggetto di un’unica offerta.

4.   I pagamenti effettuati per spese d’importo inferiore a 200 EUR possono consistere nel semplice rimborso delle fatture, senza l'accettazione preliminare dell'offerta.»

15)

L'articolo 130 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

l’invito a presentare un’offerta o a negoziare o a partecipare al dialogo competitivo nell’ambito della procedura di cui all’articolo 125 ter;

b)

il capitolato d’oneri allegato all’invito o nel caso del dialogo competitivo di cui all’articolo 125 ter, un documento descrittivo delle necessità ed esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice o l’indicazione dell'indirizzo Internet sul quale è possibile consultare tali documenti;»

b)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

la frase introduttiva e le lettere a) e b) sono sostituite dal seguente testo:

«L’invito a presentare un’offerta o a negoziare o a partecipare al dialogo competitivo precisa almeno:

a)

le modalità d’invio e di presentazione delle offerte, in particolare la data e l'ora limite, l'eventuale obbligo di rispondere compilando un modulo tipo, i documenti da allegare, compresi i documenti attestanti la capacità economica, finanziaria, professionale e tecnica di cui all'articolo 135, se non sono precisati nel bando di gara, e l'indirizzo al quale devono essere trasmessi;

b)

che la presentazione di un'offerta costituisce accettazione del capitolato d'oneri di cui al paragrafo 1 al quale si riferisce e che tale presentazione vincola l'offerente durante l'esecuzione del contratto, qualora ne divenga l’aggiudicatario;»

ii)

è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

nel caso di dialogo competitivo, la data prevista e l’indirizzo per l’inizio della fase di consultazione.»;

c)

il paragrafo 3 è modificato come segue:

i)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

i criteri d'esclusione e di selezione per l’appalto, tranne che nella procedura ristretta, anche dopo il dialogo competitivo, e nelle procedure negoziate con pubblicazione preliminare del bando di gara di cui all'articolo 127; in questi casi, i criteri figurano soltanto nel bando di gara o nell'invito a manifestare interesse;

b)

i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione relativa oppure, eventualmente, l'ordine decrescente d’importanza di tali criteri, se non figurano nel bando di gara;»

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

le esigenze minime che le varianti devono rispettare, nell’ambito delle procedure di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 138, paragrafo 2, qualora l’amministrazione aggiudicatrice abbia indicato nel bando di gara che le varianti sono autorizzate.»;

iii)

è aggiunta la seguente lettera g):

«g)

nel sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 125 bis, la natura degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata e le modalità e specifiche tecniche per il collegamento.»

16)

L'articolo 131 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ogni volta che sia possibile, i criteri di accessibilità per i disabili o la progettazione per tutti gli utilizzatori;»

b)

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

o in termini di prestazioni o di esigenze funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali e devono essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;»

c)

al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

«Può costituire un mezzo adeguato la documentazione tecnica del fabbricante o una relazione riguardante il collaudo effettuato da un organismo riconosciuto.»;

d)

al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

«L'offerente è tenuto a provare, in modo tale da soddisfare l'amministrazione aggiudicatrice e con ogni mezzo adeguato, che l’offerta corrisponde alle prestazioni o alle esigenze funzionali stabilite da tale amministrazione. Può costituire un mezzo adeguato la documentazione tecnica del fabbricante o una relazione riguardante il collaudo effettuato da un organismo riconosciuto.»;

e)

sono inseriti i seguenti paragrafi 5 bis e 5 ter:

«5 bis.   Quando le amministrazioni aggiudicatrici prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di esigenze funzionali, esse possono servirsi delle specifiche particolareggiate, o all'occorrenza di parti di queste, quali sono definite dai marchi di qualità ecologica europei multinazionali, nazionali o da ogni altro marchio di qualità ecologica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le specifiche utilizzate siano adatte per definire le caratteristiche delle forniture o delle prestazioni formanti oggetto dell'appalto;

b)

i requisiti del marchio siano elaborati in base a informazioni scientifiche;

c)

i marchi di qualità ecologica siano adottati mediante un processo cui possono partecipare tutte le parti interessate, quali gli organismi governativi, i consumatori, i fabbricanti, i distributori e le organizzazioni ambientali;

d)

i marchi di qualità ecologica siano accessibili a tutte le parti interessate.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che i prodotti o servizi muniti di marchio di qualità ecologica sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri e accettano ogni altro mezzo adeguato di prova, quale la documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sul collaudo effettuato da un organismo riconosciuto.

5 ter.   Un organismo riconosciuto ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 5 bis è un laboratorio di collaudo o di calibratura o un organismo d’ispezione e di certificazione conforme alle norme europee in materia.»

17)

L'articolo 134 è sostituito dal seguente:

«Articolo 134

Mezzi di prova

(Articoli da 93 a 96 del regolamento finanziario)

1.   L'amministrazione aggiudicatrice accetta, come prova sufficiente che il candidato od offerente non si trova in nessuna delle situazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettere a), b) o e), del regolamento finanziario, la presentazione di un estratto recente del casellario giudiziario o, in mancanza di questo, di un documento equipollente rilasciato di recente da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato d'origine o di provenienza, dal quale risulti che i requisiti sono soddisfatti. L'amministrazione aggiudicatrice accetta, come prova sufficiente che il candidato o l'offerente non si trova nella situazione di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario, un certificato rilasciato di recente dall'autorità competente dello Stato interessato.

2.   Quando lo Stato interessato non rilascia il documento o certificato di cui al paragrafo 1, e per gli altri casi d’esclusione di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario, il suddetto documento o certificato può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento od eventualmente da una dichiarazione solenne pronunciata dall'interessato dinanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato d'origine o di provenienza.

Per gli appalti di valore inferiore a 50 000 EUR, l’amministrazione aggiudicatrice può, in funzione della sua analisi dei rischi, chiedere ai candidati od offerenti di presentare soltanto un’autocertificazione attestante che essi non si trovano in una delle situazioni di cui agli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario.

3.   Secondo il diritto nazionale dello Stato in cui risiede l'offerente o candidato, i documenti enumerati ai paragrafi 1 e 2 riguardano le persone giuridiche e le persone fisiche, ivi compresi, qualora l'amministrazione aggiudicatrice lo ritenga necessario, i direttori di azienda o altra persona avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del candidato od offerente.

4.   Quando abbiano dubbi sulla situazione personale dei candidati od offerenti, le amministrazioni aggiudicatrici possono rivolgersi direttamente alle autorità competenti di cui al paragrafo 1 per ottenere le informazioni che reputino necessarie a tale riguardo.»

18)

L'articolo 135 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il contenuto delle informazioni chieste dall'amministrazione aggiudicatrice come prova della capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale del candidato od offerente ed i livelli minimi di capacità richiesti ai sensi del paragrafo 2 non possono esulare dall'oggetto della gara d’appalto e devono tener conto dei legittimi interessi degli operatori economici, in particolare per quanto riguarda la protezione dei segreti tecnici e commerciali dell'impresa.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 6:

«6.   Per gli appalti di valore inferiore a 50 000 EUR, l’amministrazione aggiudicatrice, in funzione della sua analisi dei rischi, può non chiedere i documenti attestanti la capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale del candidato od offerente. In questo caso, non potrà essere effettuato nessun prefinanziamento o pagamento intermedio.»

19)

L'articolo 136 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La capacità finanziaria ed economica può essere comprovata in particolare da uno o più dei seguenti documenti:»;

b)

al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«Alle medesime condizioni, un raggruppamento di operatori economici ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 6, può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altre entità.»

20)

L'articolo 137 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«La capacità tecnica e professionale degli operatori economici può essere documentata a seconda della natura, della quantità o dell’importanza e della destinazione delle forniture, dei servizi da prestare o dei lavori da eseguire, da uno o più dei seguenti documenti:»;

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

descrizione dell’attrezzatura tecnica e delle misure adottate per garantire la qualità delle forniture e dei servizi, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;»

iii)

è aggiunta la seguente lettera i):

«i)

per gli appalti pubblici di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione dell'appalto.»;

b)

sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:

«3 bis.   Quando chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico si è conformato a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulla serie di norme europee pertinenti e certificati dai suddetti organismi conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione.

3 ter.   Quando chiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la rispondenza dell'operatore economico a determinate norme di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) previsto dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio (8) o alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificate dai suddetti organismi conformi alla normativa comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equipollenti rilasciati da organismi aventi sede in altri Stati membri. Esse ammettono anche altre prove relative a misure equivalenti di gestione ambientale presentate dagli operatori economici.

c)

al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

«Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici ai sensi dell’articolo 116, paragrafo 6, può far valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altre entità.»

21)

All'articolo 138, paragrafo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«L'amministrazione aggiudicatrice precisa la ponderazione relativa assegnata a ciascun criterio scelto per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nel bando di gara o nel capitolato d'oneri oppure nel documento descrittivo. Tale ponderazione può essere indicata mediante una forcella di valori che preveda un adeguato scarto massimale.

La ponderazione relativa del criterio del prezzo rispetto agli altri criteri non deve far sì che il criterio del prezzo sia neutralizzato nella scelta dell'aggiudicatario dell'appalto, fatte salve le tabelle fissate dall’istituzione per la remunerazione di determinati servizi, come per esempio quelli prestati da esperti valutatori.»

22)

È inserito il seguente articolo 138 bis:

«Articolo 138 bis

Ricorso alle aste elettroniche

(Articolo 97, paragrafo 2, del regolamento finanziario)

1.   Nell’ambito delle procedure aperte, ristrette o negoziate di cui all'articolo 127, paragrafo 1, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sia preceduta da un'asta elettronica, a norma dell’articolo 54 della direttiva 2004/18/CE, quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa.

Alle stesse condizioni, si può organizzare un’asta elettronica quando si rilancia il confronto concorrenziale fra le parti di un contratto quadro di cui all'articolo 117, paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento e quando si bandiscono gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 125 bis.

L'asta elettronica riguarda unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso, oppure i prezzi e/o il valore degli elementi delle offerte indicati nel capitolato d'oneri, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

2.   Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere a un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara.

Il capitolato d'oneri comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a)

gli elementi il cui valore formerà oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere indicati in cifre o in percentuali;

b)

i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;

c)

le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica ed eventualmente il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d)

le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;

e)

le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f)

le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

3.   Prima di procedere all'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte, in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori. L’invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora d’inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

4.   Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta presentata dall'offerente in questione, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 138, paragrafo 3, primo comma.

L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, nel corso dell'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale è indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. A tale scopo, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.

Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

5.   In ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la loro classificazione rispettiva. Esse possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o altri valori presentati, purché ciò sia previsto nel capitolato d'oneri. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono annunciare, in qualsiasi momento, il numero di partecipanti alla fase dell'asta. Tuttavia, in nessun caso esse possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

6.   Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

a)

indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;

b)

quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso, le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima proposta prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;

c)

quando è stato raggiunto il numero di fasi dell'asta stabilito nell'invito a partecipare.

Se le amministrazioni aggiudicatrici decidono di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase di questa.

7.   Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 138, in funzione dei risultati dell'asta elettronica stessa.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo da impedire, restringere o falsare la concorrenza o tale da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione del bando di gara e quale definito nel capitolato d'oneri.»

23)

All'articolo 139, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente frase:

«Tali precisazioni possono riguardare, in particolare, il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro in vigore nella località in cui deve essere effettuata la prestazione.»

24)

L'articolo 140 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Nelle procedure aperte per appalti di valore pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 158, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di cinquantadue giorni dalla data d’invio del bando di gara.

3.   Nelle procedure ristrette, compresi i casi di dialogo competitivo di cui all’articolo 125 ter, e nelle procedure negoziate, con pubblicazione del bando di gara, per appalti di valore pari o superiore alle soglie fissate all’articolo 158, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trentasette giorni dalla data di invio del bando di gara.

Nelle procedure ristrette per appalti di valore pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 158, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di quaranta giorni dalla data d’invio dell'invito a presentare offerte.

Tuttavia, nelle procedure ristrette successive a un invito a manifestare interesse, di cui all'articolo 128, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di ventuno giorni dalla data di invio dell'invito.

4.   Nei casi in cui, a norma dell’articolo 118, paragrafo 2, le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato per la pubblicazione un avviso di preinformazione oppure hanno pubblicato esse stesse un avviso di preinformazione sul profilo di committente, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto di norma a trentasei giorni e in nessun caso è inferiore a ventidue giorni dalla data d’invio del bando di gara o dell'invito a presentare offerte.

La riduzione del termine di cui al primo comma è possibile soltanto se l’avviso di preinformazione risponde alle seguenti condizioni:

a)

comprende tutte le informazioni richieste nel bando di gara, purché tali informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso;

b)

è stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio del bando di gara.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   I termini per la ricezione delle offerte possono essere ridotti di cinque giorni se, alla data di pubblicazione del bando di gara o dell’invito a manifestare interesse, tutti i documenti di gara sono liberamente e direttamente accessibili per via elettronica.»

25)

L'articolo 141 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Purché siano stati tempestivamente richiesti prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, i capitolati d'oneri oppure i documenti descrittivi, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 125 ter, e i documenti complementari sono inviati a tutti gli operatori economici che hanno chiesto il capitolato d'oneri o hanno manifestato interesse a partecipare al dialogo o a presentare un’offerta, entro sei giorni di calendario dopo la ricezione della richiesta, fatto salvo il disposto del paragrafo 4. Le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a rispondere alle richieste di informazioni supplementari presentate meno di cinque giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

2.   Purché siano state tempestivamente richieste prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le informazioni supplementari sul capitolato d'oneri o sul documento descrittivo o sui documenti complementari sono comunicate contemporaneamente a tutti gli operatori economici che hanno chiesto il capitolato d'oneri o hanno manifestato interesse a partecipare al dialogo o a presentare offerte almeno sei giorni di calendario prima del termine ultimo per la ricezione delle offerte oppure, per le richieste d’informazioni ricevute meno di otto giorni di calendario prima di tale termine ultimo, il più presto possibile dopo la ricezione della richiesta. Le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a rispondere alle richieste d’informazioni supplementari presentate meno di cinque giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nella procedura aperta, ivi compresi i sistemi dinamici di acquisizione di cui all’articolo 125 bis, non si applica il disposto del paragrafo 1 se tutti i documenti di gara ed i documenti complementari sono liberamente, direttamente e completamente accessibili per via elettronica. In questo caso, il bando di gara di cui all'articolo 118, paragrafo 3, indica l'indirizzo del sito Internet sul quale è possibile consultare tali documenti.»

26)

L’articolo 142 è sostituito dal seguente:

«Articolo 142

Termini in caso d’urgenza

(Articolo 98, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

1.   Qualora un’urgenza debitamente motivata renda impossibile il rispetto dei termini minimi previsti all’articolo 140, paragrafo 3, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate, con pubblicazione del bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare, in giorni di calendario, i seguenti termini:

a)

per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o non inferiore a dieci giorni se il bando è inviato all’UPUCE per via elettronica;

b)

per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a dieci giorni, con decorrenza dalla data d’invio dell’invito a presentare offerte.

2.   Nell’ambito delle procedure ristrette e delle procedure negoziate accelerate, le informazioni supplementari sul capitolato d’oneri sono comunicate a tutti i candidati od offerenti almeno quattro giorni di calendario prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte, purché tali informazioni siano state richieste tempestivamente.»

27)

L'articolo 143 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’amministrazione aggiudicatrice determina le modalità di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione e può scegliere, a tale scopo, un mezzo esclusivo di comunicazione. Le offerte e le domande di partecipazione possono essere inviate per posta o per via elettronica. Le domande di partecipazione possono essere inviate anche via fax.

I mezzi di comunicazione prescelti hanno carattere non discriminatorio e non possono avere l’effetto di limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

I mezzi di comunicazione prescelti permettono di garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

a)

che ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie per la sua valutazione;

b)

che sia tutelata l'integrità dei dati;

c)

che sia tutelata la riservatezza delle offerte e l’amministrazione aggiudicatrice ne prenda visione soltanto alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

Se necessario a fini probatori, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le domande di partecipazione inviate via fax siano confermate per posta o per via elettronica nei tempi più brevi e in ogni caso entro il termine ultimo di cui agli articoli 140 e 251.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le offerte presentate per via elettronica siano corredate della firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Quando l’amministrazione aggiudicatrice autorizza l’invio per via elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, gli strumenti utilizzati e le loro caratteristiche tecniche devono avere carattere non discriminatorio ed essere disponibili al pubblico in generale e compatibili con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le informazioni riguardanti le specifiche necessarie per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, ivi compresa la cifratura, sono a disposizione degli offerenti o candidati.

Inoltre, i dispositivi di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione devono essere rispondere ai requisiti indicati nell'allegato X della direttiva 2004/18/CE.»;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Quando l’offerta è presentata in forma di lettera, gli offerenti scelgono fra le seguenti modalità:

a)

per via postale oppure tramite corriere: in questi casi, i documenti di gara precisano che vale la data di spedizione, della quale fa fede il timbro postale o la data della ricevuta;

b)

mediante deposito presso gli uffici dell'istituzione, direttamente o tramite qualsiasi mandatario dell'offerente, nel qual caso i documenti della gara d'appalto precisano, oltre alle informazioni di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), l'ufficio al quale le offerte sono consegnate contro ricevuta datata e firmata.»

28)

L'articolo 145 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Vengono aperte tutte le domande di partecipazione e le offerte che hanno rispettato il disposto dell'articolo 143.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La commissione di apertura comprende un numero minimo di tre persone, in rappresentanza di non meno di due entità organizzative dell'istituzione interessata, senza rapporto gerarchico tra loro. Almeno una delle tre persone non deve dipendere dall’ordinatore competente. Per prevenire ogni situazione di conflitto d'interessi, queste persone sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 52 del regolamento finanziario.

Presso le rappresentanze e le unità locali di cui all'articolo 254, o isolate all’interno di uno Stato membro, poiché mancano entità distinte non si applica l'obbligo dell'assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative.»;

c)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando l’offerta è presentata in forma di lettera, uno o più membri della commissione di apertura siglano i documenti comprovanti la data e l'ora d’invio di ogni offerta.»

29)

L'articolo 146 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Tutte le domande di partecipazione e le offerte dichiarate conformi sono valutate e classificate da un comitato di valutazione, costituito per ciascuna delle due fasi in base ai criteri rispettivamente di esclusione e di selezione, da un lato, e ai criteri di aggiudicazione, dall’altro, annunciati preliminarmente.»;

b)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il comitato di valutazione comprende un numero minimo di tre persone, in rappresentanza di non meno di due entità organizzative dell'istituzione interessata, senza rapporto gerarchico tra loro. Almeno una delle tre persone non deve dipendere dall’ordinatore competente. Per prevenire ogni situazione di conflitto d'interessi, queste persone sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 52 del regolamento finanziario.

Presso le rappresentanze e le unità locali di cui all'articolo 254, o isolate all’interno di uno Stato membro, poiché mancano entità distinte non si applica l'obbligo dell'assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative.»;

ii)

è aggiunto il seguente quarto comma:

«Per decisione dell'ordinatore competente, esperti esterni possono assistere il comitato. L’ordinatore competente si accerta che tali esperti rispettino gli obblighi di cui all'articolo 52 del regolamento finanziario.»;

c)

il paragrafo 3 è modificato come segue:

i)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, il comitato di valutazione o l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il candidato od offerente a completare o a rendere più chiari, entro un termine stabilito, i documenti giustificativi presentati in relazione ai criteri di esclusione e di selezione.»;

ii)

è aggiunto il seguente terzo comma:

«Sono ritenute ammissibili le offerte dei candidati od offerenti non esclusi che soddisfano i criteri di selezione.»

30)

L'articolo 147 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 147

Risultato della valutazione

(Articolo 99 del regolamento finanziario)»;

b)

al paragrafo 2, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal seguente testo:

«Il verbale di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

la denominazione e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, del contratto quadro o del sistema dinamico di acquisizione;»

c)

il paragrafo 3 è modificato come segue:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la propria denominazione e indirizzo e l'oggetto e il valore dell'appalto, del contratto quadro o del sistema dinamico di acquisizione;»

ii)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

per quanto riguarda le procedure negoziate e il dialogo competitivo, le circostanze di cui agli articoli 125 ter, 126, 127, 242, 244, 246 e 247, che li giustificano;».

31)

All’articolo 148 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Per gli appalti di servizi legali ai sensi dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE, l’amministrazione aggiudicatrice può avere con gli offerenti i contatti necessari per verificare i criteri di selezione e/o di aggiudicazione.»

32)

L’articolo 149 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima i candidati ed offerenti della loro decisione riguardo all'aggiudicazione di un appalto o alla conclusione di un contratto quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, inclusi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto o a concludere un contratto quadro o ad istituire un sistema dinamico di acquisizione per il quale era stata indetta una gara, oppure di ricominciare la procedura.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Nel caso di appalti aggiudicati dalle istituzioni comunitarie per proprio conto, ai sensi dell’articolo 105 del regolamento finanziario, le amministrazioni aggiudicatrici notificano, quanto prima dopo la decisione di aggiudicazione e al più tardi nella settimana successiva, per lettera o via fax o per posta elettronica, contemporaneamente ed individualmente ad ogni offerente o candidato non aggiudicatario, che la sua offerta o candidatura non è stata prescelta, precisando i motivi del rifiuto dell’offerta o della candidatura.

Le amministrazioni aggiudicatrici notificano, contemporaneamente alla notifica del rifiuto inviata ai candidati od offerenti non aggiudicatari, la decisione di aggiudicare l’appalto all’aggiudicatario, precisando che la decisione notificata non costituisce un impegno da parte dell’amministrazione aggiudicatrice stessa.

Gli offerenti o candidati ai quali non è stato aggiudicato l’appalto possono ottenere informazioni supplementari sui motivi del rifiuto, presentandone richiesta scritta per lettera o via fax o per posta elettronica, e, nel caso degli offerenti che avevano presentato un’offerta ammissibile, sulle caratteristiche e vantaggi relativi dell’offerta vincitrice della gara e sul nome dell’aggiudicatario, fatto salvo il disposto dell’articolo 100, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario. Le amministrazioni aggiudicatrici rispondono entro il termine massimo di quindici giorni di calendario con decorrenza dalla data di ricezione della richiesta.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere alla firma del contratto con l’aggiudicatario dell’appalto o del contratto quadro soltanto dopo che sono trascorse due settimane di calendario, con decorrenza dal giorno successivo alla data di notifica simultanea delle decisioni di rifiuto e di aggiudicazione. Eventualmente, le amministrazioni aggiudicatrici possono sospendere la firma del contratto per procedere a un esame supplementare, se lo giustificano le richieste o le osservazioni formulate dagli offerenti o candidati non aggiudicatari, nel suddetto periodo di due settimane di calendario dopo la notifica delle decisioni di rifiuto e di aggiudicazione, od ogni altra informazione pertinente ricevuta in questo periodo. In tal caso, tutti i candidati od offerenti sono informati della sospensione entro i tre giorni lavorativi successivi alla relativa decisione.»

33)

Il titolo dell’articolo 154 è sostituito dal seguente:

«Articolo 154

Identificazione del livello adeguato per il calcolo delle soglie

(Articoli 104 e 105 del regolamento finanziario)»

34)

All’articolo 155, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Quando l'oggetto di un appalto di forniture, di servizi o di lavori è ripartito in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, ai fini del calcolo globale della soglia pertinente si deve tener conto del valore di ogni singolo lotto.

Se il valore globale dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 158, a ogni lotto si applica il disposto dell'articolo 90, paragrafo 1, e dell'articolo 91, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario, ad eccezione dei lotti il cui valore stimato è inferiore a 80 000 EUR per gli appalti di servizi o di forniture o a un milione di EUR per gli appalti di lavori, purché l’importo cumulato del valore di questi lotti non superi il 20% del valore cumulato di tutti i lotti che formano l'appalto in oggetto.»

35)

L'articolo 156 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini del calcolo dell’importo stimato di un appalto, l'amministrazione aggiudicatrice include la remunerazione totale stimata dell'offerente.

Quando un appalto prevede opzioni o un possibile rinnovo, la base del calcolo è l’importo totale massimo autorizzato, compreso il ricorso alle opzioni e il rinnovo.

Si procede a tale stima al momento della trasmissione del bando di gara oppure, quando non sia prevista una simile pubblicità, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice inizia la procedura di aggiudicazione.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Per i contratti quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione si prende in considerazione il valore massimo del complesso degli appalti previsti nel corso dell'intera durata dei contratti quadro o del sistema dinamico di acquisizione.»;

c)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per le assicurazioni, il premio da versare e altre forme di rimunerazione;»

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

per gli appalti che comportano la progettazione, gli onorari, le commissioni da versare e altre forme di remunerazione.»

36)

L'articolo 157 è sostituito dal seguente:

«Articolo 157

Soglie per gli avvisi di preinformazione

(Articolo 105 del regolamento finanziario)

Le soglie di cui all'articolo 118, per la pubblicazione di un avviso di preinformazione, sono fissate come segue:

a)

750 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi di cui all'allegato II A della direttiva 2004/18/CE;

b)

5 923 000 EUR per gli appalti di lavori.»

37)

All'articolo 158, il titolo e il paragrafo 1 sono sostituiti dal seguente testo:

«Articolo 158

Soglie per l’applicazione delle procedure previste dalla direttiva 2004/18/CE

(Articolo 105 del regolamento finanziario)

1.   Le soglie di cui all'articolo 105 del regolamento finanziario sono fissate come segue:

a)

154 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi di cui all'allegato II A della direttiva 2004/18/CE, esclusi gli appalti di ricerca e sviluppo elencati nella categoria 8 del medesimo allegato;

b)

236 000 EUR per gli appalti di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e per gli appalti di ricerca e sviluppo elencati nella categoria 8 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE;

c)

5 923 000 EUR per gli appalti di lavori.»

38)

L'articolo 164, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

alla lettera d), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

del tasso massimo di finanziamento dei costi dell’azione o del programma di lavoro approvato, tranne nel caso dei contributi d’importo forfettario e delle tabelle di costi unitari di cui all’articolo 181, paragrafo 1;»

b)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

il bilancio di previsione e la distinta dei costi ammissibili dell’azione o del programma di lavoro approvato, tranne nel caso dei contributi d’importo forfettario e delle tabelle di costi unitari di cui all’articolo 181, paragrafo 1;».

39)

All'articolo 165, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il disposto del paragrafo 1 non si applica per le borse di studio, di ricerca o di formazione professionale erogate a persone fisiche, né per i premi accordati in seguito a concorsi, né nel caso dei contributi d’importo forfettario e delle tabelle di costi unitari di cui all’articolo 181, paragrafo 1;».

40)

L'articolo 166 è sostituito dal seguente:

«Articolo 166

Programmazione annuale

(Articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario)

1.   Ogni ordinatore competente predispone un programma annuale di lavoro in materia di sovvenzioni, che la Commissione adotta. Tale programma è pubblicato sul sito Internet della Commissione dedicato alle sovvenzioni, quanto prima all’inizio dell’esercizio e non oltre il 31 marzo di ciascun esercizio.

Nel programma di lavoro figurano l'atto di base, gli obiettivi e il calendario degli inviti a presentare proposte, precisando il rispettivo importo indicativo ed i risultati perseguiti.

2.   Per apportare eventuali modifiche sostanziali al programma di lavoro nel corso dell’esercizio, è necessario procedere per ciascuna modifica all’adozione e alla pubblicazione supplementare, secondo le modalità di cui al paragrafo 1.»

41)

All’articolo 168, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

a favore di organismi identificati in un atto di base come beneficiari di una sovvenzione, ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 31 del presente regolamento.»

42)

All'articolo 169, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

l’importo accordato e, tranne nel caso dei contributi d’importo forfettario e delle tabelle di costi unitari di cui all’articolo 181, paragrafo 1, il tasso di finanziamento dei costi dell’azione o del programma di lavoro approvato.»

43)

All'articolo 172, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il beneficiario giustifica l’importo dei cofinanziamenti ricevuti in risorse proprie o in forma di trasferimenti finanziari da parte di terzi o in natura, tranne nel caso dei contributi d’importo forfettario e delle tabelle di costi unitari di cui all’articolo 181, paragrafo 1.»

44)

L'articolo 180 è modificato come segue:

a)

è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Il beneficiario autocertifica che le informazioni figuranti nelle richieste di pagamento sono complete, affidabili e veritiere, fatto salvo il disposto dell’articolo 104. Inoltre, egli certifica che i costi sostenuti possono essere considerati ammissibili, a norma della convenzione di sovvenzione, e che le richieste di pagamento sono avvalorate da documenti giustificativi adeguati e verificabili.»;

b)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«L’ordinatore competente, in funzione alla sua analisi dei rischi, può esigere a sostegno di ogni pagamento che un revisore contabile autorizzato proceda alla revisione contabile esterna dei rendiconti finanziari e dei conti che ne sono alla base. Il rapporto di revisione contabile viene allegato alla richiesta di pagamento, nell’ambito di una sovvenzione di funzionamento o di azione, allo scopo di certificare che i costi dichiarati dal beneficiario nei rendiconti finanziari sui quali si basa la richiesta sono effettivi, esatti ed ammissibili ai sensi della convenzione di sovvenzione.

La revisione contabile esterna è obbligatoria per i pagamenti intermedi per ciascun esercizio e per il pagamento del saldo nei seguenti casi:

a)

sovvenzioni di azione pari o superiori a 750 000 EUR;

b)

sovvenzioni di funzionamento pari o superiori a 100 000 EUR.»;

ii)

il terzo comma è soppresso;

iii)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«In funzione della sua analisi dei rischi, l'ordinatore competente può inoltre esonerare dall'obbligo di revisione contabile esterna:

a)

gli organismi pubblici e le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 43;

b)

i beneficiari di sovvenzioni in materia di aiuto umanitario e di gestione delle situazioni di crisi, salvo per il pagamento del saldo;

c)

per il pagamenti del saldo, i beneficiari di sovvenzioni in materia umanitaria che hanno firmato una convenzione quadro di partenariato di cui all’articolo 163 ed hanno un sistema di controllo che offre garanzie equivalenti per quei pagamenti.»

45)

L'articolo 181 è sostituito dal seguente:

«Articolo 181

Finanziamenti forfettari

(Articolo 117 del regolamento finanziario)

1.   Oltre che per borse e premi, la Commissione può autorizzare il ricorso a contributi d’importo forfettario pari o inferiori a 10 000 EUR e a tabelle di costi unitari. Inoltre la Commissione può autorizzare indennità diarie per le spese di missione, in base alla tabella allegata allo statuto o a quella approvata ogni anno dalla Commissione stessa.

2.   A vantaggio del medesimo beneficiario possono essere cumulate più forme di finanziamento di cui al paragrafo 1, per sopperire a categorie diverse di costi ammissibili.

Nella decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione determina per il totale di tali finanziamenti l’importo massimo autorizzato per sovvenzione o tipo di sovvenzione.

3.   La convenzione di sovvenzione può autorizzare il finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti del beneficiario, al tasso massimo del 7% del totale dei costi diretti ammissibili dell'azione, tranne nel caso che il beneficiario riceva una sovvenzione di funzionamento finanziata dal bilancio comunitario. Il massima del 7% può essere superato mediante decisione motivata della Commissione.

4.   Per garantire il rispetto dei principi di cofinanziamento, assenza di profitto e sana gestione finanziaria, le forme di funzionamento di cui al paragrafo 1 e le condizioni del loro eventuale cumulo sono valutate e determinate dalla Commissione. Almeno ogni due anni, esse sono riesaminate dall’ordinatore competente. La Commissione conferma o modifica di conseguenza la decisione iniziale di cui al paragrafo 1.»

46)

L'articolo 182 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«In funzione della sua analisi dei rischi, l’ordinatore competente può esigere tale garanzia anche in considerazione della modalità di finanziamento prevista nella convenzione di sovvenzione.»;

b)

al paragrafo 3, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La garanzia è fornita da un istituto bancario o finanziario riconosciuto, avente sede in uno degli Stati membri. Nel caso che il beneficiario risieda in un paese terzo, l'ordinatore competente può accettare la garanzia fornita da un istituto bancario o finanziario stabilito in quel paese terzo, se ritiene che questa presenti garanzie e caratteristiche equivalenti a quelle fornite da un istituto bancario o finanziario avente sede in uno Stato membro.

A richiesta del beneficiario e previa accettazione dell’ordinatore competente, la garanzia può essere sostituita da una fideiussione solidale costituita da un terzo o da una garanzia solidale, irrevocabile e incondizionata dei beneficiari di un'azione che sono parti della medesima convenzione di sovvenzione.»;

c)

al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi di cui al paragrafo 1, secondo comma, la garanzia è liberata soltanto al pagamento del saldo.»

47)

L'articolo 183 è sostituito dal seguente:

«Articolo 183

Sospensione e riduzione della sovvenzione

(Articolo 119 del regolamento finanziario)

L'ordinatore competente sospende i pagamenti nei seguenti casi:

a)

in caso d’inesecuzione, di esecuzione difettosa o di esecuzione parziale o tardiva dell'azione o del programma di lavoro autorizzato;

b)

quando sono stati versati importi superiori ai massimali di finanziamento stabiliti dalla convenzione;

c)

quando gli importi pagati a norma della convenzione di sovvenzione sono superiori ai costi effettivi che il beneficiario ha sostenuto per l’azione oppure quando, a posteriori, il bilancio di funzionamento rivela un'eccedenza.

A seconda della fase della procedura, dopo aver dato al beneficiario o ai beneficiari la possibilità di presentare osservazioni, l’ordinatore competente riduce la sovvenzione o ne chiede il rimborso fino alla debita concorrenza da parte del beneficiario o dei beneficiari.»

48)

All’articolo 234, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per l'esecuzione dei pagamenti nella moneta dello Stato beneficiario, vengono aperti conti in euro presso un’istituzione finanziaria in quello Stato beneficiario o in uno degli Stati membri, a nome della Commissione o, di comune accordo, a nome del beneficiario.»

49)

All’articolo 241, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'amministrazione aggiudicatrice non riceve un minimo di tre offerte valide, la procedura deve essere annullata e ricominciata. Se nella seconda procedura non si ricevono tre offerte valide, l’amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare l’appalto in base a un’unica offerta valida.»

Articolo 2

Le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di concessione di sovvenzioni che sono state lanciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano assoggettate alle norme in applicazione al momento del loro avvio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005.

Per la Commissione

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membro della Commissione


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1874/2004 della Commissione (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17).

(3)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(4)  GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva abrogata dalla direttiva 2004/18/CE.

(5)  GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2151/2003 della Commissione (GU L 329 del 17.12.2003, pag. 1).

(6)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.»;

(7)  GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1.»;

(8)  GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.»;

(9)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.»;


2.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/23


REGOLAMENTO (CE) N. 1262/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio per quanto riguarda le possibilità di pesca dell’aringa nelle zone I e II

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 27/2005 consente di aumentare le possibilità di pesca della Comunità per gli stock di melù e di aringhe qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.

(2)

La Norvegia ha recentemente aumentato le proprie possibilità di pesca dell’aringa di un quantitativo supplementare del 14 %, senza tener conto della ripartizione delle possibilità di pesca nelle zone I e II applicata dagli Stati costieri interessati dal 1997. Ne consegue pertanto che la Norvegia non si attiene a una gestione responsabile dello stock di aringhe.

In attesa di un accordo con gli Stati costieri interessati sulla gestione a lungo termine dello stock di aringhe, è opportuno che la Comunità aumenti, a titolo provvisorio, il proprio contingente nelle zone I, II (acque CE e acque internazionali) della stessa percentuale del 14 %, portandolo a 89 537 tonnellate. Da un punto di vista scientifico tale provvedimento non dovrebbe produrre effetti negativi irreversibili sulla conservazione dello stock.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del settore della pesca e dell’acquacoltura.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 27/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IC del regolamento (CE) n. 27/2005 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato IC del regolamento (CE) n. 27/2005 è modificato come segue.

La voce relativa alla specie aringa nella zona I, II (acque CE e acque internazionali) è sostituita dal seguente testo:

«Specie

:

Aringa

Clupea harengus

Zona

:

I, II (acque CE e acque internazionali)

HER/1/2

Belgio

31

 

Danimarca

30 677

 

Germania

5 373

 

Spagna

101

 

Francia

1 324

 

Irlanda

7 942

 

Paesi Bassi

10 979

 

Polonia

1 553

 

Portogallo

101

 

Finlandia

475

 

Svezia

11 368

 

Regno Unito

19 613

 

CE

89 537

 

Isole Færøer

7 548 (1)

 

TAC

890 000

Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

II, Vb a nord di 62° N (acque delle isole Færøer) (HER/*25B-F)

Belgio

3

Danimarca

2 580

Germania

452

Spagna

9

Francia

111

Irlanda

668

Paesi Bassi

924

Polonia

131

Portogallo

9

Finlandia

40

Svezia

956

Regno Unito

1 650»


(1)  Può essere prelevato nelle acque CE.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

 

II, Vb a nord di 62° N (acque delle isole Færøer) (HER/*25B-F)

Belgio

3

Danimarca

2 580

Germania

452

Spagna

9

Francia

111

Irlanda

668

Paesi Bassi

924

Polonia

131

Portogallo

9

Finlandia

40

Svezia

956

Regno Unito

1 650»


2.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1263/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2005

recante quinta modifica del regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000 (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 798/2004 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso.

(2)

Il Belgio, l’Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 798/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 125 del 28.4.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 667/2005 (GU L 108 del 29.4.2005, pag. 35).


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 798/2004 è così modificato:

1)

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Belgio» è sostituito dal testo seguente:

«1.

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement

Egmont 1

Rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

Direction générale des affaires bilatérales

Service “Asie du sud et de l’Est, Océanie”

Téléphone (32-2) 501 82 74

Service des transports

Téléphone (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

Direction générale coordination et des affaires européennes

Coordination de la politique commerciale

Téléphone (32-2) 501 83 20

1.

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Egmont 1

Karmelietenstraat 15

B-1000 Brussel

Directie-generaal Bilaterale Zaken

Dienst Zuid- en Oost-Azië en Oceanië

Telefoon (32-2) 501 82 74

Dienst Vervoer

Telefoon (32-2) 501 37 62

Fax: (32-2) 501 88 27

Directie-generaal Europese Zaken en coördinatie

Coördinatie Handelsbeleid

Telefoon (32-2) 501 83 20

2.

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Potentiel économique

Direction Industries

Textile — Diamants et autres secteurs

City Atrium

Rue du Progrès 50

5e étage

B-1210 Bruxelles

Tél.: (32-2) 277 51 11

Fax: (32-2) 277 53 09

Fax: (32-2) 277 53 10

2.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Economisch potentieel

Directie Nijverheid

Textiel — Diamant en andere sectoren

City Atrium

Vooruitgangstraat 50

5de verdieping

B-1210 Brussel

Tel.: (32-2) 277 51 11

Fax: (32-2) 277 53 09

Fax: (32-2) 277 53 10

3.

Service public fédéral des finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

3.

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

4.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Kunstlaan 9

B-1210 Brussel

Telefoon: (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

4.

Région de Bruxelles-Capitale

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Avenue des Arts, 9

B-1210 Bruxelles

Téléphone (32-2) 209 28 25

Fax: (32-2) 209 28 12

5.

Région wallonne

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon

Rue May, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Téléphone (32-81) 33 12 11

Fax: (32-81) 33 13 13

6.

Vlaams Gewest

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37»

2)

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Italia» è sostituito dal testo seguente:

«Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.O. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax. (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax. (39) 06 3691 8815

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Fax. (39) 06 5964 7531»

3)

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:

«Minister van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

NL-8004 DE Zwolle

Tel.: (31-38) 467 25 41

Fax: (31-38) 469 5229

Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: (31-70) 342 8997

Fax: (31-70) 342 7984»

4)

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Regno Unito» è sostituito dal testo seguente:

«Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tel. (44-207) 215 0594

Fax (44-207) 215 0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 5977

Fax (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44-207) 601 4309

Per Gibilterra:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel. (350) 75707

Fax (350) 5875700»


2.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/29


REGOLAMENTO (CE) N. 1264/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2005

recante quarantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 25 luglio 2005 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1190/2005 (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 27).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è così modificato:

La voce «Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; codice fiscale: 01406430155; partita IVA: IT 01406430155», di cui all’elenco delle «Persone giuridiche, gruppi ed entità», è sostituita dal seguente:

Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Indirizzo: Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia. Altre informazioni: a) codice fiscale: 01406430155, b) partita IVA: IT 01406430155.


2.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/31


REGOLAMENTO (CE) N. 1265/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

relativo al divieto di pesca di cicerelli nelle zone CIEM IIa, IIIa e IV (acque comunitarie) per i pescherecci battenti bandiera danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), stabilisce i contingenti per il 2005.

(2)

In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato allo Stato membro di cui all'allegato al presente regolamento per lo stock ivi specificato per il 2005 si ritiene esaurito a partire dalla data ivi indicata.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data ivi fissata. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Stato membro

Danimarca

Stock

SAN/2A3A4.

Specie

Cicerelli (Ammodytidae)

Zone

IIa, IIIa, IV (acque comunitarie)

Data

2 luglio 2005


2.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/33


REGOLAMENTO (CE) N. 1266/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2005

relativa al divieto di pesca di rane pescatrici nelle zone CIEM VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1, per i pescherecci battenti bandiera francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3) stabilisce i contingenti per il 2005.

(2)

In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato allo Stato membro di cui all'allegato al presente regolamento per lo stock ivi specificato per il 2005 si ritiene esaurito a partire dalla data ivi indicata.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data ivi fissata. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2005.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 1).


ALLEGATO

Stato Membro

Francia

Stock

ANF/8C3411

Specie

Rane pescatrici (Lophiidae)

Zona

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (acque comunitarie)

Data

27 giugno 2005


2.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1267/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2005

che autorizza la presentazione di domande di titoli di restituzione a norma dell’articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1043/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione del 30 giugno 2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne l'importo (2), in particolare l’articolo 38, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Al termine dell’assegnazione dei certificati in conformità dell’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1043/2005, restano disponibili gli importi stabiliti in conformità dell’articolo 35, paragrafo 2 del medesimo regolamento.

(2)

Al fine di consentire che tali importi siano assegnati, è opportuno autorizzare gli operatori a presentare domande di titoli di restituzione per le merci da esportare entro il 1o ottobre 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Conformemente all’articolo 38, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1043/2005, le domande di titoli di restituzione possono essere presentate a partire da lunedì 8 agosto 2005, per le merci da esportare entro il 1o ottobre 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.


2.8.2005   

IT

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L 201/36


REGOLAMENTO (CE) N. 1268/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2005

che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione (2) prevede la concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro. Tenuto conto della riduzione del prezzo d’intervento per il burro e della conseguente riduzione del livello degli aiuti concessi nell’ambito di altri regimi di sostegno per il burro, appare necessario ridurre l’importo dell’aiuto suddetto.

(2)

Data la natura dei beneficiari finali del regime, è necessario prevedere un certo periodo di tempo fra la data di entrata in vigore del regolamento e quella della sua applicazione in modo da consentire ai beneficiari di adattarsi al nuovo livello dell’aiuto.

(3)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2191/81, l’importo di «80 EUR» è sostituito dall’importo di «60 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 213 dell’1.8.1981, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 181/2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 8).


2.8.2005   

IT

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L 201/37


REGOLAMENTO (CE) N. 1269/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2005

relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 996/97 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti «hampes» congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 2005/2006.

(2)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 996/97, i quantitativi richiesti possono essere ridotti. Le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 996/97 è soddisfatta entro il limite dello 0,53871 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).


2.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/38


REGOLAMENTO (CE) N. 1270/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2005

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2005 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 992/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 992/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2005-30 giugno 2006) (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 992/2005 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio al 30 settembre 2005. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione.

(2)

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o ottobre 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 169 000 capi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 992/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di luglio 2005 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 992/2005 è soddisfatta integralmente.

2.   I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 992/2005 ammontano a 84 280 capi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 168 del 30.6.2005, pag. 16.


2.8.2005   

IT

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L 201/39


REGOLAMENTO (CE) N. 1271/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2005

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2005 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni 2003/286/CE e 2003/18/CE del Consiglio per la Bulgaria e la Romania (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione sono state fissate le quantità di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Romania e della Bulgaria, che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Romania. Tuttavia, le quantità indicate nelle domande di prodotti del settore delle carni bovine originarie della Bulgaria devono essere ridotte proporzionalmente, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2005 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 sono soddisfatte integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(2)  GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).


2.8.2005   

IT

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L 201/40


REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso.

(2)

La decisione 2005/592/PESC del Consiglio (2), modifica l’allegato della posizione comune 2004/161/PESC (3). Occorre pertanto modificare in conformità l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.

(3)

Per garantire l’efficacia delle misure previste dal presente regolamento, esso dovrebbe entrare immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  L 55 del 24.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2005 della Commissione (GU L 153 del 16.6.2005, pag. 9).

(2)  GU L 200, del 30.7.2005, pag. 98.

(3)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.


ALLEGATO

L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come segue:

Sono aggiunte le seguenti persone fisiche:

1)

Sekesai Makwavarara, Sindaco facente funzione di Harare (ZANU-PF).

2)

Edmore Veterai, Commissario superiore aggiunto di polizia, Ufficiale in comando Harare

3)

Munyaradzi Musariri, Commissario aggiunto di polizia

4)

Wayne Bvudzijena, Commissario aggiunto di polizia

5)

Partson Mbiriri, Segretario permanente, Ministero degli enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano

6)

Melusi (Mike) Matshiya, Segretario permanente, Ministero dell’interno.


2.8.2005   

IT

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L 201/42


REGOLAMENTO (CE) N. 1273/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2005

che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l’importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all’importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all’importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell’articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all’importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (2), tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri.

(2)

È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili.

(3)

A seguito dell’adesione di Cipro all’Unione europea il 1o maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all’importazione per quanto riguarda questo paese.

(4)

Non è più necessario fissare prezzi all’importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio 2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d’Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo di associazione CE-Israele (3), 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell’accordo di associazione CE-Regno del Marocco (4) e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell’Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell’accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese (5).

(5)

Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all’importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell’allegato del presente regolamento per il periodo dal 3 al 17 agosto 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2)  GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

(3)  GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

(4)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.

(5)  GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.


ALLEGATO

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 3 al 17 agosto 2005

Prezzi comunitari alla produzione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

 

17,51

14,16

28,08

10,57

Prezzi comunitari all’importazione

Garofani a fiore singolo

(standard)

Garofani a fiore multiplo

(spray)

Rose a fiore grande

Rose a fiore piccolo

Giordania


2.8.2005   

IT

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L 201/44


REGOLAMENTO (CE) N. 1274/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2005

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 1069/2005 (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 174 del 7.7.2005, pag. 69.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 2 agosto 2005

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

21,62

5,49

1701 11 90 (1)

21,62

10,81

1701 12 10 (1)

21,62

5,30

1701 12 90 (1)

21,62

10,29

1701 91 00 (2)

27,52

11,47

1701 99 10 (2)

27,52

6,95

1701 99 90 (2)

27,52

6,95

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


Rettifiche

2.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/46


Rettifica della decisione 2004/761/CE della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante disposizioni d’attuazione della direttiva 93/24/CEE del Consiglio, riguardo alle indagini statistiche sul patrimonio bovino e sul settore della produzione di bovini

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 337 del 13 novembre 2004 )

A pagina 67, allegato II, alla voce «Lettonia»:

anziché:

«NUTS 3»,

leggi:

«NUTS 2».


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