ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 238 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Commissione |
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Decisione della Commissione, dell’8 settembre 2005, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria [notificata con il numero C(2005) 3389] ( 1 ) |
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Documenti allegati al bilancio generale per l'Unione europea |
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Primo bilancio rettificativo dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) per il 2005 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
15.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 238/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1484/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 14 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
38,5 |
096 |
35,0 |
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999 |
36,8 |
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0707 00 05 |
052 |
79,1 |
096 |
25,9 |
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999 |
52,5 |
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0709 90 70 |
052 |
63,8 |
999 |
63,8 |
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0805 50 10 |
052 |
100,1 |
382 |
64,7 |
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388 |
77,0 |
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524 |
60,4 |
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528 |
58,9 |
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999 |
72,2 |
|
0806 10 10 |
052 |
78,9 |
212 |
105,3 |
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220 |
193,2 |
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624 |
155,6 |
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999 |
133,3 |
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0808 10 80 |
388 |
78,8 |
400 |
80,6 |
|
508 |
36,0 |
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512 |
89,0 |
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528 |
22,6 |
|
720 |
37,8 |
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800 |
136,7 |
|
804 |
68,2 |
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999 |
68,7 |
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0808 20 50 |
052 |
93,2 |
388 |
81,1 |
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512 |
62,2 |
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528 |
37,0 |
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720 |
84,8 |
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800 |
143,7 |
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999 |
83,7 |
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0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
94,0 |
999 |
94,0 |
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0809 40 05 |
052 |
95,0 |
066 |
56,9 |
|
098 |
42,5 |
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624 |
126,2 |
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999 |
80,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
15.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 238/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1485/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2005
relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I e II (acque norvegesi) per i pescherecci battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005. |
(2) |
In base alle informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a partire dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di pescherecci battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolati è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dai suddetti pescherecci dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2005.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).
ALLEGATO
Stato Membro |
Portogallo |
Stock |
COD/1N2AB |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
I e II (acque norvegesi) |
Data |
24 agosto 2005 |
15.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 238/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1486/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2005
relativo al divieto di pesca dell’ippoglosso nero nella zona NAFO 3LMNO per le navi battenti bandiera spagnola
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2005. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2005. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2005 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle suddette navi dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2005.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale per la Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 (GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1).
ALLEGATO
Stato Membro |
Spagna |
Stock |
GHL/N3LMNO |
Specie |
Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) |
Zona |
NAFO 3LMNO |
Data |
1o settembre 2005 |
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
15.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 238/7 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2005
sull’assegnazione di quote di importazione delle sostanze controllate per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2005) 2036]
(I testi in lingua francese, greca, inglese, italiana, olandese, polacca, slovena, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)
(2005/647/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) |
I limiti quantitativi all’immissione di sostanze controllate sul mercato comunitario sono stabiliti nell’articolo 4 e nell’allegato III del regolamento (CE) n. 2037/2000. |
(2) |
L’articolo 4, paragrafo 2, punto i), lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 vieta a ciascun produttore e importatore l’immissione sul mercato e l’uso per proprio conto di bromuro di metile dopo il 31 dicembre 2004. L’articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), ammette una deroga a tale divieto se il bromuro di metile serve a soddisfare le richieste per usi critici da parte degli utilizzatori muniti di licenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, punto ii). Il quantitativo di bromuro di metile per usi critici per i quali è stata ottenuta licenza per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2005 è pubblicato in una distinta decisione della Commissione. |
(3) |
L’articolo 4, paragrafo 2, punto iii), prevede una deroga all’articolo 4, paragrafo 2, punto i), lettera d), se il bromuro di metile è prodotto o importato per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto. Il quantitativo di bromuro di metile che può essere importato o prodotto ai suddetti fini nel 2005 non deve essere superiore alla media del livello calcolato di bromuro di metile che un produttore o importatore ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto nel 1996, 1997 e 1998. |
(4) |
L’articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera e), del regolamento (CE) n. 2037/2000 fissa il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005. |
(5) |
La Commissione ha pubblicato una comunicazione agli importatori comunitari di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (2), a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2005. |
(6) |
Per gli idroclorofluorocarburi l’assegnazione di quote ai produttori e agli importatori è conforme alle disposizioni della decisione 2002/654/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che istituisce un meccanismo per l’assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(7) |
La decisione 2004/176/CE della Commissione sull’assegnazione di quote di importazione delle sostanze controllate nel 2004 ha cessato di essere in vigore il 31 dicembre 2004. Considerata l’esperienza acquisita con la suddetta decisione e le relative licenze e al fine di garantire che le imprese e gli operatori interessati possano continuare ad avvalersi per tempo del sistema di licenze, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2005. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2037/2000, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e del gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2005 a partire da fonti esterne è di 5 644 000,00 kg PRO (potenziale di riduzione dell’ozono — Ozone Depletion Potential).
2. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo III (halon), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2005 a partire da fonti esterne è di 31 584 500,00 kg PRO.
3. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2005 a partire da fonti esterne è di 17 601 428,90 kg PRO.
4. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1 tricloroetano), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2005 a partire da fonti esterne è di 500 060,00 kg PRO.
5. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2005 a partire da fonti esterne per applicazioni di quarantena o trattamenti anteriori al trasporto è di 502 736,06 kg PRO.
6. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2005 a partire da fonti esterne per tutti gli usi ad eccezione delle applicazioni di quarantena, dei trattamenti anteriori al trasporto e degli usi critici (4) è di 1 587 656,06 kg PRO.
7. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VIII (idroclorofluorocarburi), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2005 a partire da fonti esterne è di 3 157 554,752 kg PRO.
8. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2005 a partire da fonti esterne è di 120 612,000 kg PRO.
Articolo 2
1. Sono assegnate quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2005 alle imprese di cui all’allegato I della presente decisione per i fini ivi indicati.
2. Sono assegnate quote di importazione degli halon per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2005 alle imprese di cui all’allegato II della presente decisione per i fini ivi indicati.
3. Sono assegnate quote di importazione del tetracloruro di carbonio per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2005 alle imprese di cui all’allegato III della presente decisione per i fini ivi indicati.
4. Sono assegnate quote di importazione dell’1,1,1 tricloroetano per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2005 alle imprese di cui all’allegato IV della presente decisione per i fini ivi indicati.
5. Sono assegnate quote di importazione del bromuro di metile per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2005 alle imprese di cui all’allegato V della presente decisione per i fini ivi indicati.
6. Sono assegnate quote di importazione degli idroclorofluorocarburi per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2005 alle imprese di cui all’allegato VI della presente decisione per i fini ivi indicati.
7. Sono assegnate quote di importazione del bromoclorometano per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2005 alle imprese di cui all’allegato VII della presente decisione per i fini ivi indicati.
8. Le quote di importazione assegnate per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2005 per i clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l’1,1,1 tricloroetano, il bromuro di metile, gli idrobromofluorocarburi, gli idroclorofluorocarburi e il bromoclorometano sono indicate nell’allegato VIII della presente decisione.
Articolo 3
Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione:
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Articolo 4
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2005.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2005.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2077/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 28).
(2) GU C 187 del 22.7.2004, pag. 11.
(3) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 59.
(4) Per gli usi critici del bromuro di metile verrà pubblicata una distinta decisione della Commissione.
ALLEGATO I
GRUPPI I E II
Quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l’impiego come materie prime e la distruzione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005.
Impresa Cleanaway Ltd (UK) Honeywell Fluorine Products (NL) Solvay Fluor GmbH (DE) Syngenta Crop Protection (UK) Unitor ASA (NL)
ALLEGATO II
GRUPPO III
Quote di importazione degli halon assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 ai fini della distruzione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005.
Impresa Cleanaway Ltd (UK) Desautel SAS (FR) Poz Pliszka (PL) Siemens SAS (FR) Unitor ASA (NL)
ALLEGATO III
GRUPPO IV
Quote di importazione del tetracloruro di carbonio assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l’impiego come materia prima e la distruzione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005.
Impresa Cleanaway Ltd (UK) Dow Deutschland (DE) Fenner-Dunlop BV (NL) Honeywell Fluorine Products (NL) Ineos Fluor Ltd (UK) Phosphoric Fertilisers Industry (GR)
ALLEGATO IV
GRUPPO V
Quote di importazione dell’1,1,1–tricloroetano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l’impiego come materia prima e la distruzione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005.
Impresa Fujifilm Electronic Materials Europe (BE) Arkema SA (FR) Cleanaway Ltd (UK)
ALLEGATO V
GRUPPO VI
Quote di importazione del bromuro di metile assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per usi diversi dalle applicazioni di quarantena e dai trattamenti anteriori al trasporto o per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto, per l’impiego come materia prima e la distruzione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005.
Impresa Agropest (PL) Albemarle Chemicals (FR) Alfa Agricultural Supplies (EL) Arkema SA (FR) Cleanaway Ltd (UK) Eurobrom BV (NL) Great Lakes Chemicals (UK) Mebrom NV (BE) PUPH Solfum (PL) Sigma Aldrich Chemie (DE)
ALLEGATO VI
GRUPPO VIII
Quote di importazione degli idroclorofluorocarburi assegnate ai produttori e agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 e della decisione 2002/654/CE, per l’impiego come materie prime o come agenti di fabbricazione, la rigenerazione, la distruzione o altre applicazioni consentite ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2037/2000 nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005.
Produttore Arkema SA (FR) DuPont de Nemours (NL) Honeywell Fluorine Products (NL) Ineos Fluor Ltd (UK) Rhodia Organique (UK) Solvay Fluor GmbH (DE) Solvay Solexis SpA (IT)
Importatore Alcobre (ES) Asahi Glass (NL) Avantec SA (FR) Boc Gazy (PL) BaySystems Iberia (ES) Calorie SA (FR) Caraïbes Froid SARL (FR) Etis d.o.o. (SI) Empor d.o.o. (SI) Galco SA (BE) Galex SA (FR) Tazzetti Fluids S.r.l. (IT) Harp International (UK) Linde Gaz Polska (PL) Matero (CY) Mebrom (BE) Prodex-Systems (PL) Refrigerant Products (UK) Sigma Aldrich Chimie (FR) Sigma Aldrich Company (UK) SJB Chemical Products (NL) Solquimia Iberia, SL (ES) Synthesia Espanola (ES) UAB Genys (LT) Wigmors (PL)
ALLEGATO VII
GRUPPO IX
Quote di importazione del bromoclorometano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l’impiego come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005.
Impresa Eurobrom BV (NL) Great Lakes (UK) Laboratorios Miret, SA (LAMIRSA) (ES) Sigma Aldrich Chemie (DE)
ALLEGATO VIII
(L’allegato non viene pubblicato in quanto contiene informazioni commerciali riservate).
15.9.2005 |
IT |
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L 238/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 settembre 2005
concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria
[notificata con il numero C(2005) 3389]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/648/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 agosto 2005 la Bulgaria ha confermato l’esistenza di un focolaio della malattia di Newcastle nel distretto amministrativo di Vraca (Vratsa) in Bulgaria. La malattia di Newcastle è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce il pollame e gli altri uccelli, e vi è il rischio che l’agente della malattia possa essere introdotto, mediante il commercio internazionale, tra il pollame vivo e i prodotti a base di pollame. |
(2) |
Tenuto conto del rischio per la salute degli animali rappresentato dall’introduzione della malattia nella Comunità, è opportuno adottare provvedimenti in relazione alle importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie provenienti dalla Bulgaria. |
(3) |
La Bulgaria ha trasmesso ulteriori informazioni sulla situazione della malattia e ha chiesto una regionalizzazione nella sospensione delle importazioni dalla Comunità, affinché tale sospensione riguardasse solo il distretto di Vraca, poiché la situazione nel resto del paese sembra essere soddisfacente. Le informazioni al momento disponibili consentono di limitare le misure di protezione a una regione specifica. |
(4) |
Pertanto, le importazioni nella Comunità dal distretto amministrativo di Vraca in Bulgaria dovrebbero essere sospese per quanto riguarda le carni fresche di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie ottenuti da uccelli macellati dopo il 16 luglio 2005. |
(5) |
La decisione 2005/432/CE (3) della Commissione reca l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di prodotti a base di carne e stabilisce trattamenti specifici al fine di ridurre il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti. Il trattamento a cui deve essere sottoposto il prodotto dipende dalla condizione sanitaria del paese di origine riguardo alla specie da cui è ottenuta la carne; per non ostacolare inutilmente gli scambi, è opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di pollame originari della Bulgaria che abbiano subito un trattamento termico di almeno 70 °C in tutte le loro parti. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri sospendono le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie provenienti dai distretti amministrativi della Bulgaria elencati all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sospendono le importazioni dai distretti amministrativi della Bulgaria elencati all’allegato della presente decisione per quanto riguarda:
a) |
le carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento; |
b) |
le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne delle specie di cui alla lettera a). |
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 2, lettere a) e b), gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al suddetto articolo e ottenuti da pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento provenienti dai distretti amministrativi della Bulgaria di cui all’allegato della presente decisione macellati prima del 16 luglio 2005.
2. I certificati veterinari che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni:
«Carni fresche di pollame/carni fresche di ratiti/carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni fresche di selvaggina da penna d’allevamento/prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento/preparazione a base di carne costituito da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2005/648/CE (4).
3. In deroga all’articolo 2, lettera b), della presente decisione, gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, qualora le carni di tali specie siano state sottoposte a uno dei trattamenti specifici di cui ai punti B, C o D della parte 4 dell’allegato II di cui alla decisione 2005/432/CE della Commissione.
Articolo 4
Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 5
La presente decisione si applica fino al 23 agosto 2006.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.
(4) Cancellare a seconda del caso.»
ALLEGATO
Distretto amministrativo di Vraca.
15.9.2005 |
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L 238/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2005
che modifica la decisione 2003/63/CE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie di determinate provincie di Cuba
[notificata con il numero C(2005) 3406]
(2005/649/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2000/29/CE, le patate diverse da quelle destinate alla piantagione originarie di Cuba non possono essere introdotte nella Comunità. Tuttavia, la direttiva summenzionata prevede alcune deroghe a tale norma, a condizione che non vi sia alcun rischio di diffusione di organismi nocivi. |
(2) |
La decisione 2003/63/CE della Commissione (2) prevede una deroga per l’importazione di patate diverse da quelle destinate alla piantagione, originarie di determinate province di Cuba, a determinate condizioni. |
(3) |
La Germania e il Regno Unito hanno chiesto di prolungare tale deroga. |
(4) |
La situazione che giustifica siffatta deroga resta immutata per cui la medesima continua ad applicarsi. |
(5) |
La decisione 2003/63/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(6) |
Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2003/63/CE è così modificata:
1) |
All’articolo 2, il secondo paragrafo è sostituito dal comma seguente: «Gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, prima del 1o settembre di ciascun anno di calendario in cui viene effettuata l’importazione, informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui al punto 2, lettera f) dell’allegato. Copie di ciascun certificato fitosanitario vengono inviate alla Commissione.» |
2) |
L’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Il disposto dell’articolo 1 si applica alle patate non destinate alla piantagione introdotte nella Comunità nei seguenti periodi:
|
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/16/CE della Commissione (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 19).
(2) GU L 24 del 29.1.2003, pag. 11.
15.9.2005 |
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L 238/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2005
riguardante un contributo finanziario della Comunità nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Spagna nel 2004 e nel 2005
[notificata con il numero C(2005) 3440]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(2005/650/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (2), in particolare l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, e paragrafo 5, secondo trattino, e l’articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Alcuni focolai di febbre catarrale degli ovini sono comparsi in Spagna nel 2004 e nel 2005. L’apparizione di tale malattia costituisce un serio pericolo per il patrimonio zootecnico comunitario. |
(2) |
Al fine di prevenire l’estensione dell’epizoozia quanto prima, la Commissione deve partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia, alle condizioni di cui alla decisione 90/424/CEE. |
(3) |
Diverse decisioni, e in particolare l’ultima, cioè la decisione 2005/393/CE, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (3), sono state adottate dalla Commissione per definire le zone di sorveglianza e di protezione e per stabilire le condizioni alle quali devono rispondere gli animali oggetto di movimenti con partenza da tali zone. |
(4) |
Trattandosi di una malattia esclusivamente trasmessa attraverso «zanzare», fra tutte le misure previste dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, sono pertinenti soltanto quelle che hanno lo scopo di proteggere gli animali contro gli attacchi dei vettori (trattamenti insetticidi, uscite nelle ore di scarsa attività dei vettori) ovvero di prevenire l’estensione dell’epidemia tramite movimenti di animali (decisione 2005/393/CE). L’abbattimento degli animali delle specie sensibili è pertinente solo nel caso di animali clinicamente malati. |
(5) |
Considerata l’evoluzione della situazione della malattia, è quindi utile attuare una campagna di vaccinazione nelle zone di protezione situate attorno ai focolai. |
(6) |
La vaccinazione è una misura che consente, insieme alle misure già adottate:
|
(7) |
In conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), le azioni di ordine veterinario e fitosanitario intraprese in base ai regolamenti comunitari sono finanziate tramite la sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo finanziario di tali azioni è disciplinato dagli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento. |
(8) |
Il pagamento del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinato all’effettiva esecuzione delle azioni programmate ed alla presentazione, da parte delle autorità competenti, di tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti. |
(9) |
In data 28 dicembre 2004, la Spagna ha presentato una stima delle spese sostenute nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia, ammontante a circa 11,5 milioni di EUR. |
(10) |
In attesa che vengano svolti i controlli della Commisione, è opportuno stabilire l’importo del versamento di una prima rata dell’aiuto finanziario della Comunità. Questa prima rata deve essere pari al 50 % del contributo comunitario stabilito in base alle spese stimate di indennizzo degli allevatori per gli animali e alle altre spese. |
(11) |
È opportuno precisare la nozione di «indennizzo rapido e adeguato degli allevatori», utilizzato dall’articolo 3 della decisione 90/424/CEE, nonché le nozioni di «pagamenti ragionevoli» e di «pagamenti giustificati», nonché le categorie di spese ammissibili a titolo di «altre spese» connesse all’abbattimento obbligatorio degli animali. |
(12) |
Le autorità spagnole competenti hanno ottemperato pienamente ai loro obblighi tecnici e amministrativi relativamente alle misure previste dall’articolo 3 della decisione 90/424/CEE. |
(13) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Approvazione della campagna di vaccinazione
Viene approvata la campagna di vaccinazione attuata dalla Spagna contro la febbre catarrale degli ovini nelle zone di cui all’allegato I della decisione 2005/393/CE.
Articolo 2
Concessione di un contributo finanziario della Comunità alla Spagna
La Spagna deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nel 2004 e nel 2005:
1. |
per il 50 % delle spese sostenute per:
|
2. |
per il 100 % delle spese sostenute per le forniture di vaccini, alle condizioni previste dall’articolo 3, paragrafo 4 e paragrafo 5, secondo trattino, della decisione 90/424/CEE e dalla presente decisione. |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
a) |
«indennizzo rapido e adeguato»: il pagamento, entro 90 giorni dall’abbattimento degli animali, di un indennità corrispondente al valore di mercato (prezzo che il proprietario avrebbe normalmente potuto ottenere dall’animale immediatamente prima della sua contaminazione o del suo abbattimento, tenuto conto della sua attitudine, della sua qualità e della sua età) che essi avevano immediatamente prima della loro contaminazione, del loro abbattimento o della loro distruzione; |
b) |
«pagamenti ragionevoli»: pagamenti effettuati per l’acquisto di materiali o servizi a prezzi proporzionati ai prezzi di mercato in vigore prima dell’apparizione della febbre catarrale degli ovini; |
c) |
«pagamenti giustificati»: pagamenti effettuati per l’acquisto di materiali o di servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, di cui siano stati dimostrati la natura e il legame diretto con l’abbattimento obbligatorio di animali nelle aziende agricole. |
Articolo 4
Modalità di pagamento del contributo finanziario
1. Con riserva del risultato dei controlli eventuali di cui all’articolo 7, viene versata una prima rata di 2 500 000 EUR, a titolo del contributo finanziario della Comunità di cui all’articolo 2, sulla base dei documenti giustificativi presentati dalla Spagna riguardanti l’indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l’abbattimento obbligatorio, la distruzione degli animali, la disinfestazione delle aziende agricole e, se del caso, la vaccinazione degli animali.
2. Il saldo del contributo finanziario della Comunità previsto dall’articolo 2 verrà stabilito con una decisione successiva da adottare in conformità della procedura di cui all’articolo 41 della decisione 90/424/CEE.
Articolo 5
Spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità
1. Il concorso finanziario comunitario previsto dall’articolo 2 riguarda soltanto i pagamenti ragionevoli e giustificati relativi alle spese autorizzate di cui all’allegato I.
2. Il mancato rispetto da parte delle autorità spagnole del termine di pagamento di cui all’articolo 3, lettera a), determina una riduzione degli importi ammissibili in base alle regole seguenti:
— |
25 % di riduzione per pagamenti effettuati fra 91 e 105 giorni dopo l’abbattimento degli animali; |
— |
50 % di riduzione per pagamenti effettuati fra 106 e 120 giorni dopo l’abbattimento degli animali; |
— |
75 % di riduzione per pagamenti effettuati fra 121 e 135 giorni dopo l’abbattimento degli animali; |
— |
100 % di riduzione per pagamenti effettuati oltre 136 giorni dopo l’abbattimento degli animali. |
Tuttavia, la Commissione può applicare uno scaglionamento diverso e/o tassi di riduzione inferiori o uguali a zero, in presenza di determinate condizioni particolari di gestione per alcune misure o di giustificazioni fondate fornite dalla Spagna.
3. Il contributo finanziario della Comunità previsto dall’articolo 2 esclude:
a) |
l’imposta sul valore aggiunto; |
b) |
le retribuzioni di funzionari o agenti pubblici; |
c) |
le spese connesse all’utilizzazione di attrezzature pubbliche, ad eccezione dei materiali consumabili; |
d) |
gli indennizzi risultanti da abbattimenti non obbligatori; |
e) |
gli indennizzi cumulati con altri sostegni comunitari, quali i premi all’abbattimento, in violazione delle regole comunitarie; |
f) |
gli indennizzi connessi alla distruzione o al rinnovo degli edifici aziendali, ai costi di infrastruttura e i costi connessi alle perdite economiche e alla disoccupazione associati alla presenza della malattia o al divieto di ripopolazione. |
Articolo 6
Condizioni per il pagamento e documenti giustificativi
1. Il contributo finanziario della Comunità previsto dall’articolo 2 viene versato sulla base degli elementi seguenti:
a) |
una domanda presentata in conformità degli allegati II, III a e III b, entro il termine di cui al paragrafo 2; |
b) |
i documenti giustificativi delle spese di cui all’articolo 2, ivi compresa una relazione epidemiologica su ogni azienda agricola in cui siano stati abbattuti o distrutti animali, nonché una relazione finanziaria; |
c) |
i risultati dei controlli eventuali effettuati in loco dalla Commissione, come previsto dall’articolo 7. |
I documenti di cui al precedente punto b) devono essere messi a disposizione per le verifiche in loco da realizzarsi da parte della Commissione.
2. La domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere presentata sotto forma di scheda informatica, in conformità degli allegati II, III a e III b, entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo finanziario della Comunità verrà ridotto del 25 % per mese di ritardo.
Articolo 7
Controlli ispettivi effettuati in loco dalla Commissione
La Commissione, in collaborazione con le autorità spagnole competenti, può effettuare controlli ispettivi in loco riguardanti l’attuazione delle misure di cui all’articolo 2 e le spese relative.
Articolo 8
Destinatario
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).
(3) GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata dalla decisione 2005/603/CE (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 11).
(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
ALLEGATO I
Spese ammissibili di cui all’articolo 5, paragrafo 1
1. |
Spese connesse all’abbattimento obbligatorio degli animali:
|
2. |
Spese connesse alla distruzione delle carcasse e/o delle uova:
|
3. |
Spese collegate alla disinfestazione delle aziende:
|
4. |
Nel quadro della vaccinazione, le spese ammissibili possono coprire le retribuzioni del personale specificamente impiegato, i materiali consumabili e l’attrezzatura specifica utilizzati per la vaccinazione e, se del caso, l’acquisto dei vaccini da parte dello Stato membro, qualora la Comunità non risultasse in grado di fornire i vaccini necessari per l’eradicazione della malattia. |
ALLEGATO II
Domanda di contributo all’indennizzo del costo degli animali obbligatoriamente abbattuti
Focolaio n. |
Contatto con il focolaio n. |
N. di identificazione dell’azienda |
Proprietario |
Ubicazione dell’azienda |
Data dell’abbattimento |
Metodo di distruzione |
Peso al momento della distruzione |
Numero di animali per categoria |
Importo corrisposto per categoria |
Altri costi pagati al proprietario (IVA esclusa) |
Compensazione totale (IVA esclusa) |
Data del pagamento |
||||||||||||||
Cognome |
Nome |
Squartamento |
Altro (da precisare) |
Pecore |
Capre |
Altro |
Pecore |
Capre |
Altro |
|||||||||||||||||
Pecore |
Montoni |
Agnelli |
Capre |
Becchi |
Capretti |
Pecore |
Montoni |
Agnelli |
Capre |
Becchi |
Capretti |
|||||||||||||||
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|
Allegato III a
Domanda di contributo all’indennizzo delle altre spese ammissibili sostenute per l’abbattimento obbligatorio
«Altre spese» sostenute dall’azienda n. … (ad esclusione dell’indennizzo del valore degli animali) |
|
Rubrica |
Importo IVA esclusa |
Abbattimento |
|
Distruzione (trasporto e trattamento) |
|
Disinfestazione (retribuzioni e prodotti) |
|
Totale |
|
ALLEGATO III B
Domanda di contributo all’indennizzo delle altre spese ammissibili nel quadro della campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini
Spese sostenute |
||
Categoria di vaccino |
Numero di dosi |
Importo IVA esclusa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Retribuzioni (personale specificamente impiegato) |
|
|
Materiali consumabili e attrezzatura specifica per la vaccinazione |
|
|
Totale |
|
Documenti allegati al bilancio generale per l'Unione europea
15.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 238/25 |
Primo bilancio rettificativo dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA) per il 2005
(2005/651/CE, Euratom)
Ai sensi dell’articolo 26, par. 2, del regolamento finanziario dell’Agenzia europea per i medicinali (EMEA), adottato dal consiglio di amministrazione il 10 giugno 2004, «il bilancio e i bilanci rettificativi, una volta adottati definitivamente, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».
Il primo bilancio rettificativo dell’EMEA per il 2005 è stato adottato dal consiglio di amministrazione il 14 luglio 2005 (MB/226064/2005).
(in euro) |
||||||
Voce |
Demarcazione |
Bilancio 2003 |
Bilancio 2004 |
Bilancio 2005 |
Rettifiche |
Bilancio modificato 2005 |
Entrate |
||||||
|
Contributo speciale per i farmaci orfani |
2 709 700 |
4 000 000 |
3 700 000 |
1 300 000 |
5 000 000 |
|
Entrate derivanti da interessi bancari |
450 003 |
520 000 |
625 000 |
125 000 |
750 000 |
|
Contributi ai programmi comunitari ed entrate da servizi |
1 117 618 |
103 |
p.m. |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
1 675 000 |
|
|
|
Bilancio totale |
84 362 701 |
99 089 103 |
110 160 000 |
1 675 000 |
111 835 000 |
Spese |
||||||
|
Sistemazione dei locali |
1 273 314 |
1 265 000 |
1 562 000 |
125 000 |
1 687 000 |
|
Valutazione dei farmaci orfani designati |
1 999 780 |
2 837 000 |
3 700 000 |
1 300 000 |
5 000 000 |
|
Programmi comunitari |
1 385 034 |
103 |
p.m. |
250 000 |
250 000 |
|
|
|
|
1 675 000 |
|
|
|
Bilancio totale |
81 691 485 |
99 089 103 |
110 160 000 |
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