ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 244

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
20 settembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1515/2005 della Commissione, del 19 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1516/2005 della Commissione, del 19 settembre 2005, relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento austriaco

3

 

 

Regolamento (CE) n. 1517/2005 della Commissione, del 19 settembre 2005, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1518/2005 della Commissione, del 19 settembre 2005, recante modifica degli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, per quanto riguarda l’acetilisovaleriltilosina e il fluazuron ( 1 )

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1519/2005 della Commissione, del 19 settembre 2005, che apre la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2006 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

13

 

 

Regolamento (CE) n. 1520/2005 della Commissione, del 19 settembre 2005, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

19

 

*

Direttiva 2005/54/CE della Commissione, del 19 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il tribenuron come sostanza attiva ( 1 )

21

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 15 settembre 2005, riguardante un contributo finanziario della Comunità nel quadro della vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in Francia nel 2004 e nel 2005 [notificata con il numero C(2005) 3445]

24

 

*

Decisione della Commissione, del 15 settembre 2005, riguardante un contributo finanziario della Comunità nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Portogallo nel 2004 e nel 2005 [notificata con il numero C(2005) 3446]

28

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica al regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione, dell’8 dicembre 2004, che adatta e applica il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio e che modifica la decisione 2000/115/CE della Commissione ai fini dell’organizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel 2005 e nel 2007 (GU L 369 del 16.12.2004)

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

20.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1515/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

39,4

096

19,5

204

49,2

999

36,0

0707 00 05

052

89,6

096

81,9

999

85,8

0709 90 70

052

61,5

999

61,5

0805 50 10

388

66,1

524

60,9

528

61,4

999

62,8

0806 10 10

052

81,4

212

105,3

220

193,2

624

133,0

999

128,2

0808 10 80

388

80,9

400

82,7

508

34,6

512

52,3

528

22,9

720

37,8

800

136,7

804

68,1

999

64,5

0808 20 50

052

93,0

388

68,1

528

37,0

720

84,9

800

143,7

999

85,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

91,9

624

108,8

999

100,4

0809 40 05

052

77,7

066

72,0

098

65,3

388

18,0

508

24,5

624

125,8

999

63,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


20.9.2005   

IT

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L 244/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1516/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2005

relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce le modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento.

(3)

Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l’esportazione di 30 530 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo d’intervento austriaco.

(4)

Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese. A tal fine si ravvisa l’opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(5)

Per evitare le reimportazioni è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento.

(6)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93 possono essere rimborsate all’aggiudicatario esportatore le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un determinato massimale. Tenendo conto della situazione geografica dell’Austria, è opportuno applicare tale disposizione.

(7)

Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l’organismo di intervento austriaco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l’esportazione di orzo da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 30 530 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi eccetto l’Albania, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, gli Stati Uniti d’America, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4), e la Svizzera.

Articolo 3

1.   Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all’esportazione né maggiorazioni mensili.

2.   Non si applica il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3.   In deroga all’articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l’esportazione è quello indicato nell’offerta, senza maggiorazione mensile.

4.   A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento (CEE) n. 2131/93, all’aggiudicatario esportatore sono rimborsate le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti di un massimale fissato nel bando di gara.

Articolo 4

1.   I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2.   Le offerte presentate nell’ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).

Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 29 settembre 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade il 22 giugno 2006 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2.   Le offerte devono essere presentate all’organismo d’intervento austriaco al seguente indirizzo:

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Fax

:

(00 43 1) 33 151 46 24

(00 43 1) 33 151 44 69.

Articolo 6

L’organismo di intervento, l’ammassatore e l’aggiudicatario, a richiesta di quest’ultimo, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L’organismo d’intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della richiesta dell’aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal magazzino.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione per via elettronica.

Articolo 7

1.   L’aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale qualora l’esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

a)

è superiore a quella descritta nel bando di gara;

b)

è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

1 kg/hl per il peso specifico, che comunque non può essere inferiore a 64 kg/hl,

un punto percentuale per il tenore di umidità,

mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell’allegato del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (6),

mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui al paragrafo 1, lettera b), l’aggiudicatario può:

a)

accettare la partita tal quale,

b)

oppure rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato I.

3.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, l’aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l’organismo d’intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato I.

Articolo 8

Nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b) e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo di intervento di fornirgli un’altra partita di orzo della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all’allegato I.

L’aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato I.

Articolo 9

1.   Se l’uscita dell’orzo dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all’articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all’aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest’ultimo nei confronti dell’ammassatore.

2.   Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all’articolo 6, escluse quelle di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un’analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall’aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 10

In deroga all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di orzo a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l’ordine di ritiro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l’esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell’allegato II.

Articolo 11

1.   La cauzione costituita in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo di intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 euro per tonnellata. La metà della cauzione è depositata all’atto del rilascio del titolo e l’altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

L’organismo di intervento austriaco comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell’allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

(4)  Compreso il Kossovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell’8.10.2004, pag. 17).

(6)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).


ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento austriaco

[Regolamento (CE) n. 1516/2005]

Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

Data della gara:

Data di rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:


Numero della partita

Quantità in tonnellate

Indirizzo del silo

Giustificazione del rifiuto della partita

 

 

 

peso specifico (kg/hl)

% di chicchi germinati

% di impurità varie (Schwarzbesatz)

% di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta

altro


ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 10

:

in spagnolo

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1516/2005

:

in ceco

:

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1516/2005

:

in danese

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1516/2005

:

in tedesco

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1516/2005

:

in estone

:

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1516/2005

:

in greco

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1516/2005

:

in inglese

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1516/2005

:

in francese

:

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1516/2005

:

in italiano

:

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1516/2005

:

in lettone

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1516/2005

:

in lituano

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1516/2005

:

in ungherese

:

Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1516/2005/EK rendelet

:

in neerlandese

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1516/2005

:

in polacco

:

Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1516/2005

:

in portoghese

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1516/2005

:

in slovacco

:

Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1516/2005

:

in sloveno

:

Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1516/2005

:

in finlandese

:

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1516/2005

:

in svedese

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1516/2005.


ALLEGATO III

Gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento austriaco

Modulo (1)

[Regolamento (CE) n. 1516/2005]

1

2

3

4

5

6

7

Numero degli offerenti

Numero della partita

Quantità in tonnellate

Prezzo di offerta

(in EUR/t) (2)

Maggiorazioni (+)

detrazioni (–)

(in EUR/t)

(a titolo informativo)

Spese commerciali (3)

(in EUR/t)

Destinazione

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).

(2)  Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell'offerta.

(3)  Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l'uscita dai magazzini d’intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall'organismo d’intervento nel semestre precedente l'apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.


20.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1517/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2005

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (2),

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.

(2)

Le domande di titoli presentate dal 1o al 10 settembre 2005 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3)

Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o ottobre 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4)

Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 settembre 2005, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

 

Regno Unito:

150 t originarie del Botswana,

750 t originarie della Namibia;

 

Germania:

650 t originarie del Botswana,

120 t originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di ottobre 2005 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:

12 386 t,

Kenia:

142 t,

Madagascar:

7 579 t,

Swaziland:

3 337 t,

Zimbabwe:

9 100 t,

Namibia:

4 305 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

(2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(3)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(4)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).


20.9.2005   

IT

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L 244/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1518/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2005

recante modifica degli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, per quanto riguarda l’acetilisovaleriltilosina e il fluazuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 3,

visti i pareri dell’Agenzia europea per i medicinali formulati dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

L’acetilisovaleriltilosina è stata inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i suini, per il muscolo, la pelle, il grasso, il fegato e il rene. Detta sostanza è stata inoltre inserita nell’allegato III di tale regolamento per i pollami, per la pelle, il grasso e il fegato, escludendo gli animali che producono uova destinate al consumo umano, in attesa del completamento degli studi scientifici. Poiché tali studi sono ora terminati la sostanza acetilisovaleriltilosina va inserita nell’allegato I di tale regolamento per i pollami.

(3)

È stata presentata una richiesta di fissazione dei limiti massimi di residui per il «fluazuron». In attesa del completamento degli studi scientifici per le specie bovine, il fluazuron dovrebbe pertanto essere inserito nell’allegato III di tale regolamento.

(4)

Occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2377/90.

(5)

Prima dell'entrata in vigore del presente regolamento va concesso un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di apportare le modifiche necessarie in virtù del presente regolamento alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate in forza della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2).

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 19 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1356/2005 della Commissione (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 3).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

A.   La seguente sostanza è inserita nell'allegato I (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui)

«1.   Agenti antinfettivi

1.2.   Antibiotici

1.2.4.   Macrolidi

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Acetilisovaleriltilosina

Somma di acetil-isovaleriltilosina e 3-O-acetiltilosina

Pollame (1)

50 μg/kg

Pelle + grasso

50 μg/kg

Fegato

B.   La seguente sostanza è inserita nell'allegato III (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui provvisori)

«2.   Agenti antiparassitari

2.2.   Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.2.5.   Derivati dell’acilurea

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

Fluazuron  (2)

Fluazuron

Bovini (3)

200 μg/kg

Muscolo

7 000 μg/kg

Grasso

500 μg/kg

Fegato

500 μg/kg

Reni


(1)  Da non utilizzarsi in animali che producono uova destinate al consumo umano.»

(2)  I limiti massimi di residui provvisori scadono il 1o gennaio 2007.

(3)  Da non utilizzarsi in animali che producono latte destinato al consumo umano.»


20.9.2005   

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L 244/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1519/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2005

che apre la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2006 nell’ambito di alcuni contingenti GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 30,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2), stabilisce che i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d’America nell’ambito dei contingenti previsti dagli accordi conclusi durante i negoziati commerciali multilaterali possono essere assegnati in base ad un’apposita procedura da esso stabilita.

(2)

Occorre aprire tale procedura per le esportazioni del 2006 e stabilire ulteriori modalità in materia.

(3)

Nella gestione delle importazioni, le autorità competenti degli Stati Uniti d’America operano una distinzione tra il contingente supplementare concesso alla Comunità europea nel quadro dell’Uruguay Round e i contingenti derivanti dal Tokyo Round. È necessario che i titoli di esportazione siano assegnati tenendo conto dell’ammissibilità dei prodotti nel contingente statunitense secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America».

(4)

Al fine di esportare la quantità massima nell’ambito dei contingenti che suscitano un interesse moderato, è opportuno autorizzare la presentazione di domande relative all’intero quantitativo del contingente.

(5)

Per garantire stabilità e sicurezza agli operatori che presentano domande nell’ambito del regime speciale, è opportuno stabilire il giorno in cui le domande si considerano presentate ai fini dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli di esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 elencati nell’allegato I del presente regolamento, da esportare negli Stati Uniti d’America nel 2006 nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, sono rilasciati conformemente alle disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 174/1999 e del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Le domande di titoli provvisori di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 (in appresso «le domande») sono presentate alle autorità competenti dal 26 al 30 settembre 2005 al più tardi.

2.   Le domande sono ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 e se sono accompagnate dai documenti specificati in tale articolo.

Se per lo stesso gruppo di prodotti di cui all’allegato I, colonna 2, del presente regolamento la quantità disponibile è ripartita tra il contingente dell’Uruguay Round e il contingente del Tokyo Round, la domanda di titolo può riguardare soltanto uno di questi contingenti e indica di quale contingente si tratta, designando il gruppo e il contingente di cui all’allegato I, colonna 3.

Le informazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 devono essere indicate secondo il modello riportato nell’allegato II del presente regolamento.

3.   Per i contingenti designati come 22-Tokyo e 22-Uruguay nell’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare la quantità disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato.

Per gli altri contingenti di cui all’allegato I, colonna 3, le domande riguardano almeno 10 tonnellate e non devono superare il 40 % della quantità disponibile nell’ambito del contingente considerato, indicato nella colonna 4 dello stesso allegato.

4.   La domanda è ammissibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e di impegnarsi a non presentare altre domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente.

Qualora l’interessato inoltri in uno o più Stati membri diverse domande relative allo stesso gruppo di prodotti e allo stesso contingente, tutte le sue domande sono respinte.

5.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 174/1999, si presume che tutte le domande presentate entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano state presentate il 26 settembre 2005.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione, le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e, se del caso, per i contingenti di cui all’allegato I.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’assenza di domande, sono trasmesse per fax utilizzando il modello di cui all’allegato III.

2.   Tale comunicazione include per ciascun gruppo di prodotti ed eventualmente per ciascun contingente:

a)

l’elenco dei richiedenti;

b)

i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2005)»;

c)

l’indicazione del fatto che il richiedente abbia o meno esportato i prodotti in questione nel corso del triennio precedente;

d)

il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente, specificando se si tratta di una consociata del richiedente.

Articolo 4

In conformità dell’articolo 20, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 174/1999, la Commissione procede quanto prima all’assegnazione dei titoli e ne informa gli Stati membri entro e non oltre il 31 ottobre 2005.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione dei coefficienti di assegnazione dei titoli provvisori, per ciascun gruppo di prodotti ed eventualmente per ciascun contingente, i quantitativi per i quali sono stati assegnati titoli provvisori a ciascun richiedente, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999.

La comunicazione è trasmessa per fax utilizzando il modello di cui all’allegato IV.

Articolo 5

La verifica delle informazioni notificate ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento e dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999 è effettuata dagli Stati membri prima del rilascio dei titoli definitivi e al più tardi entro il 31 dicembre 2005.

Nel caso in cui si constati che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo provvisorio ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata. Gli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2)  GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2005 (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 45).


ALLEGATO I

Formaggi da esportare nel 2006 negli Stati Uniti d'America nell'ambito di taluni contingenti GATT

[Regolamento (CE) n. 174/1999, articolo 20, e regolamento (CE) n. 1513/2005]

Designazione del gruppo conformemente alle note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata USA

Designazione del gruppo e del contingente

Quantitativo disponibile per il 2006

Numero della nota

Gruppo

Tonnellate

(1)

(2)

(3)

(4)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16 — Tokyo

908,877

16 — Uruguay

3 446,000

17

Blue Mould

17

350,000

18

Cheddar

18

1 050,000

20

Edam/Gouda

20

1 100,000

21

Italian type

21

2 025,000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22 — Tokyo

393,006

22 — Uruguay

380,000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25 — Tokyo

4 003,172

25 — Uruguay

2 420,000


ALLEGATO II

Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999

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ALLEGATO III

Presentazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 174/1999

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ALLEGATO IV

Presentazione dei titoli provvisori rilasciati ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 174/1999

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20.9.2005   

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L 244/19


REGOLAMENTO (CE) N. 1520/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2005

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005, per la campagna 2005/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2005/2006 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 della Commissione (3). Questi prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/2005 (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1423/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95, fissati dal regolamento (CE) n. 1011/2005 per la campagna 2005/2006, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 (GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5).

(3)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 35.

(4)  GU L 225 del 31.8.2005, pag. 15.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 20 settembre 2005

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

22,93

4,84

1701 11 90 (1)

22,93

10,07

1701 12 10 (1)

22,93

4,64

1701 12 90 (1)

22,93

9,64

1701 91 00 (2)

27,43

11,52

1701 99 10 (2)

27,43

7,00

1701 99 90 (2)

27,43

7,00

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


20.9.2005   

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L 244/21


DIRETTIVA 2005/54/CE DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2005

recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il tribenuron come sostanza attiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e n. 703/2001 (3) della Commissione recano le disposizioni d'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il tribenuron.

(2)

Gli effetti di questa sostanza attiva sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti summenzionati per diversi impieghi proposti dai notificanti. Inoltre tali regolamenti designano lo Stato membro relatore che deve presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare il relativo rapporto di valutazione e le raccomandazioni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il tribenuron (in forma di tribenuron-metile) lo stato relatore era la Svezia, e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 19 giugno 2003.

(3)

Il rapporto di valutazione è stato esaminato dai pari dell’AESA – in seno al gruppo di lavoro «valutazione» – e degli Stati membri, e presentato alla Commissione il 19 ottobre 2004 sotto forma di rapporto scientifico dell’AESA per il tribenuron (4). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e finalizzato sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il tribenuron.

(4)

Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti tribenuron possano soddisfare, nelle linee generali, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il tribenuron nell’allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni della summenzionata direttiva.

(5)

È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta all'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'iscrizione.

(6)

Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo per riesaminare le autorizzazioni esistenti relative a prodotti fitosanitari contenenti tribenuron onde garantire il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, segnatamente dell’articolo 13 e delle condizioni specificate all'allegato I. Gli Stati membri dovrebbero modificare o ritirare, se del caso, le autorizzazioni esistenti o rilasciare nuove autorizzazioni ai sensi delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE; ai fini dell'efficienza e tenuto conto del poco tempo a disposizione, è opportuno che lo Stato membro relatore coordini il riesame di cui sopra tra gli Stati membri. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(7)

Le esperienze ottenute con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) hanno dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi di chi detiene autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri l’accesso ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II alla direttiva stessa. Tale chiarimento non impone nessun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che emendano l’allegato I.

(8)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

(9)

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 agosto 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano dette disposizioni dal 1o settembre 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o ritirano le autorizzazioni esistenti per fitofarmaci contenenti come sostanza attiva il tribenuron, entro il 31 agosto 2006.

Entro tale data essi verificano il rispetto delle condizioni dell’allegato a questa direttiva riguardanti il tribenuron, ad eccezione di quelle della parte B di iscrizioni delle sostanze attive in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possegga un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II alla suddetta direttiva o ne abbia accesso, conformemente alle condizioni dell'articolo 13 della direttiva stessa.

2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il tribenuron come unica sostanza attiva presente o in miscela con una delle sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 28 febbraio 2006, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell'allegato I di detta direttiva concernente il tribenuron. In base a tale riesame essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

a)

nel caso di un prodotto contenente tribenuron come unica sostanza attiva, ove necessario modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2010; o

b)

nel caso di prodotti contenenti tribenuron come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario modificano o revocano l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2010 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1o marzo 2006.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32)

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2004) 15, 1-52o, Peer review of the pesticide risk assessment of tribenuron (finalizzato: 19 ottobre 2004).

(5)  GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27).


ALLEGATO

Sostanze da inserire nella tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CE:

N.

Nome comune, Numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Entrata in vigore

Scadenza dell'iscrizione

Disposizioni speciali

«107

Tribenuron

N. CAS 106040-48-6 (tribenuron)

N. CIPAC 546

2-[4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-yl(metil)carbamoilsulfamoil] acido benzoico

950 g/kg (espresso in tribenuron-metile)

1o marzo 2006

28 febbraio 2016

PARTE A

Possono essere autorizzate le utilizzazioni come fungicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del tribenuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante terrestri non bersaglio, delle piante acquatiche superiori e delle falde freatiche in condizioni vulnerabili. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

20.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2005

riguardante un contributo finanziario della Comunità nel quadro della vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in Francia nel 2004 e nel 2005

[notificata con il numero C(2005) 3445]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2005/659/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale (1) degli ovini, in particolare, l’articolo 9, paragrafo 2,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (2) e, in particolare, l’articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni focolai di febbre catarrale degli ovini sono comparsi dopo il 2000 in Francia e in particolare in Corsica.

(2)

Il 13 settembre 2004, la Francia ha dichiarato nuovi focolai di febbre catarrale degli ovini in Corsica. La presenza dei sierotipi 2, 4 e 16 è stata confermata.

(3)

I focolai di febbre catarrale degli ovini costituiscono un serio pericolo per il patrimonio zootecnico comunitario.

(4)

Diverse decisioni e in particolare l’ultima, cioè la decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005, riguardante le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (3), sono state adottate dalla Commissione per definire le zone di sorveglianza e di protezione e per stabilire le condizioni alle quali devono rispondere gli animali oggetto di movimenti con partenza da tali zone.

(5)

Trattandosi di una malattia esclusivamente trasmessa attraverso «zanzare», fra tutte le misure previste dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, sono pertinenti soltanto quelle che hanno lo scopo di proteggere gli animali contro gli attacchi dei vettori (trattamenti insetticidi, uscite nelle ore di scarsa attività dei vettori) ovvero di prevenire l'estensione dell’epidemia tramite movimenti di animali (decisione 2005/393/CE). L’abbattimento degli animali delle specie sensibili è pertinente solo nel caso di animali clinicamente malati.

(6)

Dato che il virus non ha cessato di circolare e dato che la protezione fornita dal vaccino è soltanto di un anno, la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini deve essere rinnovata ogni anno per arrestare la progressione dell'epidemia. Considerata l’evoluzione della situazione della malattia, è opportuno attuare una campagna di vaccinazione nelle zone di protezione situate attorno ai focolai.

(7)

La vaccinazione è una misura che consente, insieme alle misure già adottate:

a)

di ridurre la mortalità della specie ovina;

b)

di prevenire la viremia nella specie bovina e di consentire così i movimenti di animali di tale specie con partenza dalle zone sottoposte a restrizione.

(8)

La Francia ha presentato un piano di vaccinazione che prevede l’utilizzazione del nuovo vaccino inattivato (sierotipo 2) ora disponibile.

(9)

Il 23 novembre 2004, la Francia ha presentato una domanda di rimborso delle spese sostenute per la vaccinazione contro la malattia. Stando alle informazioni disponibili, sono state acquistate circa 300 000 dosi di vaccino inattivato del sierotipo 2.

(10)

Il contributo finanziario della Comunità deve essere pari al 100 % del costo dell’approvvigionamento di vaccino e al 50 % dei costi sostenuti per eseguire la vaccinazione. In attesa che vengano svolti i controlli della Commissione, è opportuno stabilire fin da ora l'importo del versamento di una prima rata dell’aiuto finanziario della Comunità.

(11)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), le azioni di ordine veterinario e fitosanitario intraprese in base ai regolamenti comunitari sono finanziate tramite la sezione «Garanzia» del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. Il controllo finanziario di tali azioni è disciplinato dagli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento.

(12)

Il pagamento del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinato all’effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla presentazione, da parte delle autorità competenti, di tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti.

(13)

Le autorità francesi competenti hanno ottemperato pienamente ai loro obblighi tecnici e amministrativi relativamente alle misure previste dall’articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

(14)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della campagna di vaccinazione

Viene approvata la campagna di vaccinazione attuata dalla Francia contro la febbre catarrale degli ovini in Corsica, nelle zone di cui all’allegato I della decisione 2005/393/CE.

Articolo 2

Concessione di un contributo finanziario della comunità alla Francia

Ai fini della lotta contro la febbre catarrale degli ovini nel 2004 e durante il primo semestre del 2005, la Francia può ottenere, per la vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in Corsica, un contributo finanziario comunitario pari:

Al 100 % delle spese sostenute (IVA esclusa) per l’acquisto di 300 000 dosi di vaccino inattivato del sierotipo 2,

al 50 % dei costi delle retribuzioni e degli onorari pagati al personale particolarmente impiegato per tale vaccinazione, nonché del costo (IVA esclusa) delle spese direttamente connesse all’esecuzione di tale vaccinazione (materiale di consumo e piccola attrezzatura).

Articolo 3

Definizione

La definizione seguente si applica alla presente decisione:

«Pagamenti ragionevoli»: pagamenti effettuati per l’acquisto di materiale o servizi a prezzi ragionevoli rispetto ai prezzi di mercato in vigore prima della campagna di vaccinazione.

Articolo 4

Modalità di pagamento del contributo finanziario

1.   Con riserva del risultato dei controlli eventuali di cui all’articolo 7, viene versata una prima rata di 150 000 euro, a titolo del contributo finanziario della Comunità di cui all’articolo 2, sulla base dei documenti giustificativi presentati dalla Francia riguardanti la vaccinazione degli animali.

2.   Il saldo del contributo finanziario della Comunità previsto dall’articolo 2 verrà stabilito con una decisione successiva da adottare in conformità della procedura di cui all’articolo 41 della decisione 90/424/CEE.

Articolo 5

Spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità

Il contributo finanziario comunitario previsto dall’articolo 2 riguarda soltanto i pagamenti ragionevoli e giustificati relativi alle spese autorizzate di cui all’articolo 2.

Articolo 6

Condizioni per il pagamento e documenti giustificativi

1.   Il contributo finanziario comunitario previsto dall’articolo 2 viene versato sulla base dei seguenti elementi:

a)

una domanda presentata in conformità dell’allegato, entro il termine di cui al paragrafo 2;

b)

i documenti giustificativi delle spese di cui all’articolo 2, ivi compresa una relazione epidemiologica su ogni azienda agricola in cui sono stati vaccinati animali;

c)

i risultati di ogni controllo ispettivo effettuato in loco dalla Commissione, come previsto dall’articolo 7.

I documenti di cui al punto b) devono essere messi a disposizione per le verifiche in loco da realizzarsi da parte della Commissione.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere presentata sotto forma di scheda informatica, in conformità dell’allegato, entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo finanziario della Comunità verrà ridotto del 25 % per mese di ritardo.

Articolo 7

Controlli ispettivi effettuati in loco dalla Commissione

La Commissione, in collaborazione con le autorità francesi competenti, può effettuare controlli ispettivi in loco riguardanti l’attuazione delle misure di cui all’articolo 1 e le spese relative.

Articolo 8

Destinatario

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19, decisione modificata l’ultima volta dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(3)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/603/CE (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 11).

(4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.


ALLEGATO

Domanda di contributo alle spese ammissibili nel quadro della campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini

Costi sostenuti

Categoria di vaccini

Numero di dosi

Importo (IVA esclusa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribuzioni e onorari (personale specificamente impiegato)

 

Materiale di consumo e attrezzatura specifica di vaccinazione

 

Totale

 


20.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2005

riguardante un contributo finanziario della Comunità nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Portogallo nel 2004 e nel 2005

[notificata con il numero C(2005) 3446]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2005/660/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (2), in particolare, l’articolo 3, paragrafo 3, paragrafo 4 e paragrafo 5, secondo trattino, e l’articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 novembre 2004, sono comparsi focolai di febbre catarrale degli ovini in Portogallo. L’apparizione di tale malattia costituisce un serio pericolo per il patrimonio zootecnico comunitario.

(2)

Al fine di prevenire quanto prima l’estensione dell’epizoozia, la Comunità deve partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro nel quadro delle misure di urgenza di lotta contro la malattia, alle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE.

(3)

Diverse decisioni e in particolare l'ultima, cioè la decisione 2005/393/CE, del 23 maggio 2005, riguardante le zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e le condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (3), sono state adottate dalla Commissione per definire le zone di sorveglianza e di protezione e per stabilire le condizioni alle quali devono rispondere gli animali oggetto di movimenti con partenza da tali zone.

(4)

Trattandosi di una malattia esclusivamente trasmessa attraverso «zanzare», fra tutte le misure previste dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, sono pertinenti soltanto quelle che hanno lo scopo di proteggere gli animali contro gli attacchi dei vettori (trattamenti insetticidi, uscite nelle ore di scarsa attività dei vettori) ovvero di prevenire l’estensione dell’epidemia tramite movimenti di animali (decisione 2005/393/CE). L’abbattimento degli animali delle specie sensibili è pertinente solo nel caso di animali clinicamente malati.

(5)

Considerata l’evoluzione della situazione della malattia, è opportuno attuare una campagna di vaccinazione nelle zone di protezione situate attorno ai focolai.

(6)

La vaccinazione è una misura che consente, insieme alle misure di eradicazione pertinenti:

a)

di ridurre la mortalità della specie ovina;

b)

di prevenire la viremia nella specie bovina e di consentire così i movimenti di animali di tale specie con partenza dalle zone sottoposte a restrizione.

(7)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), le azioni di ordine veterinario e fitosanitarie intraprese in base ai regolamenti comunitari sono finanziate tramite la sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Il controllo finanziario di tali azioni è disciplinato dagli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento.

(8)

Il pagamento del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinato all’effettiva esecuzione delle azioni programmate ed alla presentazione, da parte delle autorità competenti, di tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti.

(9)

In data 28 dicembre 2004, il Portogallo ha presentato una prima stima delle spese sostenute nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la malattia; tale stima è stata aggiornata il 25 febbraio 2005 ed è pari a 9 005 320 EUR.

(10)

In attesa che vengano svolti i controlli della Commissione, è opportuno stabilire l’importo del versamento di una prima rata dell’aiuto finanziario della Comunità. Questa prima rata deve essere pari al 50 % del contributo comunitario stabilito in base alle spese stimate di indennizzo degli allevatori per gli animali ed alle altre spese.

(11)

È opportuno precisare la nozione «indennizzo rapido e adeguato degli allevatori», di cui all’articolo 3 della decisione 90/424/CEE, nonché le nozioni di «pagamenti ragionevoli» e di «pagamenti giustificati», nonché le categorie di spese ammissibili a titolo di «altre spese» connesse all’abbattimento obbligatorio degli animali.

(12)

Le autorità portoghesi competenti hanno ottemperato pienamente ai loro obblighi tecnici e amministrativi relativamente alle misure previste dall'articolo 3 della decisione 90/424/CEE.

(13)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della campagna di vaccinazione

Viene approvata la campagna di vaccinazione, attuata dal Portogallo contro la febbre catarrale degli ovini nelle zone di cui all’allegato I della decisione 2005/393/CE.

Articolo 2

Concessione di un contributo finanziario della Comunità al Portogallo

Il Portogallo deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute nel quadro delle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini nel 2004 e 2005:

1)

per il 50 % delle spese sostenute per:

a)

l'indennizzo rapido e adeguato degli allevatori costretti all’abbattimento obbligatorio dei loro animali ai sensi delle misure di lotta contro i focolai di febbre catarrale degli ovini apparsi nel 2004, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, settimo trattino, della decisione 90/424/CEE e della presente decisione;

b)

le spese connesse alle misure di distruzione degli animali contaminati, alla disinfestazione e alle spese sostenute per l’esecuzione della vaccinazione, alle condizioni rispettivamente previste dall’articolo 3, paragrafo 2, primo e terzo trattino, e dall’articolo 3, paragrafo 4 e paragrafo 5, secondo trattino, della decisione 90/424/CEE e dalla presente decisione;

2)

per il 100 % delle spese sostenute per le forniture di vaccini, alle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 4 e paragrafo 5, secondo trattino, della decisione 90/424/CEE e dalla presente decisione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione, sono applicabili le definizioni seguenti:

a)

«indennizzo rapido e adeguato»: il pagamento entro 90 giorni dall’abbattimento degli animali, di un’indennità corrispondente al valore di mercato (prezzo che il proprietario avrebbe normalmente potuto ottenere dall’animale immediatamente prima della sua contaminazione o del suo abbattimento, tenuto conto della sua attitudine, della sua qualità e della sua età) che essi avevano immediatamente prima della loro contaminazione, del loro abbattimento o della loro distruzione;

b)

«pagamenti ragionevoli»: pagamenti effettuati per l’acquisto di materiali o di servizi a prezzi proporzionati ai prezzi di mercato in vigore prima dell’apparizione della febbre catarrale degli ovini;

c)

«pagamenti giustificati»: pagamenti effettuati per l’acquisto di materiali o di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE, di cui siano stati dimostrati la natura e il legame diretto con l’abbattimento obbligatorio di animali nelle aziende agricole.

Articolo 4

Modalità di pagamento del contributo finanziario

1.   Con riserva del risultato dei controlli eventuali di cui all’articolo 7, viene versata una prima rata di 1 000 000 di EUR, a titolo del contributo finanziario della Comunità di cui all’articolo 2, sulla base dei documenti giustificativi presentati dal Portogallo riguardanti l’indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l’abbattimento obbligatorio, la distruzione degli animali, la disinfestazione dell’azienda agricola e, se del caso, la vaccinazione degli animali.

2.   Il saldo del contributo finanziario della Comunità previsto dall’articolo 2 verrà stabilito con una decisione successiva da adottare in conformità della procedura di cui all’articolo 41 della decisione 90/424/CEE.

Articolo 5

Spese ammissibili coperte dal contributo finanziario della Comunità

1.   Il contributo finanziario comunitario previsto dall'articolo 2 riguarda soltanto i pagamenti ragionevoli e giustificati relativi alle spese autorizzate di cui all’allegato I.

2.   Il mancato rispetto da parte delle autorità portoghesi del termine di pagamento di cui all'articolo 3, lettera a), determina una riduzione degli importi ammissibili in base alle regole seguenti:

25 % di riduzione per pagamenti effettuati fra 91 e 105 giorni dopo l’abbattimento degli animali,

50 % di riduzione per i pagamenti effettuati fra 106 e 120 giorni dopo l’abbattimento degli animali,

75 % di riduzione per pagamenti effettuati fra 121 e 135 giorni dopo l’abbattimento degli animali,

100 % di riduzione per pagamenti effettuati oltre 136 giorni dopo l’abbattimento degli animali.

Tuttavia, la Commissione può applicare uno scaglionamento diverso e/o tassi di riduzione inferiori o uguali a zero, in presenza di condizioni particolari di gestione per alcune misure o di giustificazioni fondate fornite dal Portogallo.

3.   Il concorso finanziario della Comunità previsto dall’articolo 2 esclude:

a)

la tassa sul valore aggiunto;

b)

le retribuzioni di funzionari o agenti pubblici;

c)

le spese connesse all’utilizzazione di attrezzature pubbliche, ad eccezione dei materiali consumabili;

d)

gli indennizzi risultanti da abbattimenti non obbligatori;

e)

gli indennizzi cumulati con altri sostegni comunitari, quali i premi all’abbattimento, in violazione delle regole comunitarie;

f)

gli indennizzi connessi alla distruzione o al rinnovo degli edifici aziendali, i costi di infrastruttura e i costi connessi alle perdite economiche e alla disoccupazione associati alla presenza della malattia o al divieto di ripopolazione.

Articolo 6

Condizioni per il pagamento e documenti giustificativi

1.   Il contributo finanziario comunitario previsto dall’articolo 2 viene versato sulla base degli elementi seguenti:

a)

una domanda presentata in conformità degli allegati II, III a e III b, entro il termine di cui al paragrafo 2;

b)

i documenti giustificativi delle spese di cui all'articolo 2, ivi compresa una relazione epidemiologica su ogni azienda agricola in cui siano stati abbattuti o distrutti animali, nonché una relazione finanziaria;

c)

i risultati dei controlli eventuali effettuati in loco dalla Commissione, di cui all’articolo 7.

I documenti di cui al precedente punto b) devono essere messi a disposizione per le verifiche in loco da realizzarsi da parte della Commissione.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere presentata sotto forma di scheda informatica, in conformità degli allegati II, III a e III b, entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della presente decisione. In caso di mancato rispetto di tale termine, il contributo finanziario della Comunità verrà ridotto del 25 % per mese di ritardo.

Articolo 7

Controlli ispettivi effettuati in loco dalla Commissione

La Commissione, in collaborazione con le autorità portoghesi competenti, può effettuare controlli ispettivi in loco riguardanti l'attuazione delle misure di cui all’articolo 2 e le spese relative.

Articolo 8

Destinatario

La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(3)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/603/CE (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 11).

(4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.


ALLEGATO I

Spese ammissibili di cui all’articolo 5, paragrafo 1

1.

Spese connesse all’abbattimento obbligatorio degli animali:

a)

retribuzioni del personale specialmente impiegato per l’abbattimento;

b)

materiali consumabili e attrezzatura specifica utilizzati per l’abbattimento;

c)

acquisti di servizi o locazione di attrezzatura per il trasporto degli animali verso il luogo di abbattimento.

2.

Spese connesse alla distruzione delle carcasse e/o delle uova:

a)

squartamento: acquisto di servizi o locazione di attrezzatura per il trasporto delle carcasse e/o delle uova verso l’impianto di squartamento, trattamento delle carcasse e/o delle uova nell’impianto di squartamento, materiali consumabili e attrezzatura specifica utilizzati per la distruzione delle uova e delle farine;

b)

sotterramento: personale specialmente impiegato, acquisti di servizi o locazione di attrezzatura per il trasporto e per il sotterramento delle carcasse e/o delle uova, e prodotti utilizzati per la disinfezione dell’azienda agricola;

c)

incenerimento, eventualmente in loco: personale specialmente impiegato, combustibili o altri materiali utilizzati, acquisti di servizi o locazione di attrezzature per il trasporto delle carcasse e/o delle uova e prodotti utilizzati per la disinfezione dell’azienda agricola.

3.

Spese connesse alla disinfestazione delle aziende agricole:

a)

prodotti utilizzati per la disinfestazione;

b)

retribuzioni del personale appositamente impiegato.

4.

Nel quadro della vaccinazione, le spese ammissibili possono coprire le retribuzioni del personale specificamente impiegato, i materiali consumabili e l’attrezzatura specifica utilizzati per la vaccinazione e, se del caso, l’acquisto dei vaccini da parte dello Stato membro, qualora la Commissione non risultasse in grado di fornire i vaccini necessari per l’eradicazione della malattia.


ALLEGATO II

Domanda di contributo all’indennizzo del costo degli animali obbligatoriamente abbattuti

N. di focolaio

Contatto con il focolaio n.

N. di identificazione dell’azienda

Proprietario

Ubicazione dell’azienda

Data dell’abbattimento

Metodo di distruzione

Peso al momento della distruzione

Numero di animali per categoria

Importo corrisposto per categoria

Altre spese pagate al proprietario

(IVA esclusa)

Indennizzo totale

(IVA esclusa)

Data del pagamento

Cognome

Nome

Squartamento

Altro

Pecore

Capre

Altro

Pecore

Capre

Altro

Pecore

Montoni

Agnelli

Capre

Becchi

Capretti

Pecore

Montoni

Agnelli

Capre

Becchi

Capretti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO III a

Domanda di contributo all’indennizzo delle altre spese ammissibili sostenute per l’abbattimento obbligatorio

«Altre spese» sostenute dall’azienda n. … (ad esclusione dell’indennizzo del valore degli animali)

Rubrica

Importo IVA esclusa

Abbattimento

 

Distruzione (trasporto e trattamento)

 

Disinfestazione (retribuzioni e prodotti)

 

Totale

 


ALLEGATO III b

Domanda di contributo all’indennizzo delle altre spese ammissibili nel quadro della campagna di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini

Spese sostenute

Categoria di vaccini

Numero di dosi

Importo IVA esclusa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribuzioni (personale specificamente impiegato)

 

Materiali consumabili e attrezzatura specifica per la vaccinazione

 

Totale

 


Rettifiche

20.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/34


Rettifica al regolamento (CE) n. 2139/2004 della Commissione, dell’8 dicembre 2004, che adatta e applica il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio e che modifica la decisione 2000/115/CE della Commissione ai fini dell’organizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel 2005 e nel 2007

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 369 del 16 dicembre 2004 )

Nell’allegato I, alla pagina 34, alla voce «I. Coltivazioni successive secondarie, funghi, irrigazione e ritiro dei seminativi»:

anziché:

«4.

Superfici soggette a regime di aiuti suddivise in:»,

leggi:

«8.

Superfici soggette a regime di aiuti suddivise in:».


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