ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
48° anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2005, che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1577/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
33,4 |
096 |
29,4 |
|
999 |
31,4 |
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0707 00 05 |
052 |
103,4 |
999 |
103,4 |
|
0709 90 70 |
052 |
71,4 |
999 |
71,4 |
|
0805 50 10 |
052 |
78,8 |
382 |
63,8 |
|
388 |
56,6 |
|
524 |
62,6 |
|
528 |
59,0 |
|
999 |
64,2 |
|
0806 10 10 |
052 |
80,7 |
096 |
52,6 |
|
624 |
181,7 |
|
999 |
105,0 |
|
0808 10 80 |
388 |
83,6 |
400 |
88,4 |
|
508 |
32,4 |
|
512 |
86,1 |
|
528 |
46,8 |
|
800 |
143,1 |
|
804 |
82,9 |
|
999 |
80,5 |
|
0808 20 50 |
052 |
91,7 |
388 |
69,8 |
|
720 |
75,4 |
|
999 |
79,0 |
|
0809 30 10 , 0809 30 90 |
052 |
93,3 |
624 |
73,7 |
|
999 |
83,5 |
|
0809 40 05 |
052 |
68,5 |
066 |
64,4 |
|
388 |
18,0 |
|
508 |
24,5 |
|
624 |
110,9 |
|
999 |
57,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1578/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
che riduce, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi dell’aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha stabilito, per taluni agrumi, un limite comunitario di trasformazione, ripartito tra gli Stati membri, in conformità all’allegato II del medesimo regolamento. |
(2) |
L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 prevede che, in caso di superamento del limite comunitario, gli importi dell’aiuto indicati nell’allegato I del medesimo regolamento siano ridotti negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati nell’ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne di commercializzazione o dei periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l’aiuto. |
(3) |
A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione, del 1o dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (2), gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di arance trasformate nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 151 420 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell’ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi all’Italia e al Portogallo. Pertanto per la campagna di commercializzazione 2005/2006 gli importi dell’aiuto per le arance di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 devono essere diminuiti del 21,69 % in Italia e del 20,64 % in Portogallo. |
(4) |
A norma dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di piccoli agrumi trasformati nell’ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 54 460 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell’ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi all’Italia, al Portogallo e a Cipro. Pertanto per la campagna di commercializzazione 2005/2006 gli importi dell’aiuto per i mandarini, le clementine e i satsuma di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 devono essere diminuiti del 44,26 % in Italia, del 47,02 % in Portogallo e del 17,83 % a Cipro. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per quanto riguarda l’Italia e il Portogallo, e per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi dell’aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance consegnate alla trasformazione figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda l’Italia, il Portogallo e Cipro, e per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi dell’aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i mandarini, le clementine e i satsuma consegnati alla trasformazione figurano nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
ALLEGATO I
(EUR/100 kg) |
|||
|
Contratti pluriennali |
Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione |
Singoli produttori |
Italia |
8,83 |
7,67 |
6,91 |
Portogallo |
8,94 |
7,78 |
7,00 |
ALLEGATO II
(EUR/100 kg) |
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Contratti pluriennali |
Contratti relativi a una sola campagna di commercializzazione |
Singoli produttori |
Italia |
5,84 |
5,07 |
4,57 |
Portogallo |
5,55 |
4,82 |
4,34 |
Cipro |
8,60 |
7,48 |
6,73 |
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1579/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3). |
(2) |
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2002, il 2003 e il 2004, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1344/2005 (GU L 212 del 17.8.2005, pag. 11).
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione “ex”, il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC sia del corrispondente periodo di applicazione.
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo di applicazione |
Livelli limite (tonnellate) |
78.0015 |
ex 0702 00 00 |
Pomodori |
— dal 1o ottobre al 31 maggio |
810 159 |
78.0020 |
— dal 1o giugno al 30 settembre |
883 976 |
||
78.0065 |
ex 0707 00 05 |
Cetrioli |
— dal 1o maggio al 31 ottobre |
10 626 |
78.0075 |
— dal 1o novembre al 30 aprile |
10 326 |
||
78.0085 |
ex 0709 10 00 |
Carciofi |
— dal 1o novembre al 30 giugno |
2 071 |
78.0100 |
0709 90 70 |
Zucchine |
— dal 1o gennaio al 31 dicembre |
65 658 |
78.0110 |
ex 0805 10 20 |
Arance |
— dal 1o dicembre al 31 maggio |
620 166 |
78.0120 |
ex 0805 20 10 |
Clementine |
— dal 1o novembre a fine febbraio |
88 174 |
78.0130 |
ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi |
— dal 1o novembre a fine febbraio |
94 302 |
78.0155 |
ex 0805 50 10 |
Limoni |
— dal 1o giugno al 31 dicembre |
291 598 |
78.0160 |
— dal 1o gennaio al 31 maggio |
50 374 |
||
78.0170 |
ex 0806 10 10 |
Uve da tavola |
— dal 21 luglio al 20 novembre |
222 307 |
78.0175 |
ex 0808 10 80 |
Mele |
— dal 1o gennaio al 31 agosto |
804 433 |
78.0180 |
— dal 1o settembre al 31 dicembre |
117 107 |
||
78.0220 |
ex 0808 20 50 |
Pere |
— dal 1o gennaio al 30 aprile |
239 335 |
78.0235 |
— dal 1o luglio al 31 dicembre |
29 158 |
||
78.0250 |
ex 0809 10 00 |
Albicocche |
— dal 1o giugno al 31 luglio |
127 403 |
78.0265 |
ex 0809 20 95 |
Ciliege, diverse dalle ciliege acide |
— dal 21 maggio al 10 agosto |
54 213 |
78.0270 |
ex 0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
— dall’11 giugno al 30 settembre |
982 366 |
78.0280 |
ex 0809 40 05 |
Prugne |
— dall’11 giugno al 30 settembre |
54 605 » |
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1580/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di granturco detenuto dall’organismo d’intervento ungherese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento (2), i cereali detenuti dagli organismi d’intervento devono essere venduti nell’ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato. |
(2) |
A seguito delle difficili condizioni climatiche che hanno colpito gran parte della Spagna, nel corso della campagna 2005/2006 la produzione di cereali subirà una forte riduzione. A livello locale questa situazione ha già determinato un aumento dei prezzi e causato difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi. |
(3) |
L’Ungheria dispone di ingenti scorte di granturco d’intervento, per le quali è difficile trovare sbocchi e che è quindi opportuno smerciare. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1082/2005 della Commissione (3) aveva indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di granturco detenuto dall’organismo d’intervento ungherese, gara che è scaduta il 14 settembre 2005 mentre le quantità messe a disposizione nell’ambito del regolamento non sono state completamente utilizzate, in particolare a causa delle difficoltà di ingresso dei cereali nei porti spagnoli. |
(5) |
Dato il persistere delle difficoltà del mercato e tenendo conto delle prevedibili domande degli operatori, appare opportuno continuare a mettere a disposizione del mercato spagnolo dei cereali le scorte di granturco detenute dall’organismo d’intervento ungherese, per quantitativi equivalenti a quelli fissati nell’ambito della precedente gara. È opportuno tuttavia abolire l’obbligo del passaggio dei cereali attraverso alcuni importi marittimi spagnoli. |
(6) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita. |
(7) |
Nella comunicazione dell’organismo d’intervento ungherese alla Commissione, è importante garantire l’anonimato degli offerenti. |
(8) |
Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’organismo d’intervento ungherese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 100 000 tonnellate di granturco da esso detenute.
2. Le vendite sono destinate all’approvvigionamento del mercato spagnolo.
Articolo 2
La vendita di cui all’articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
Tuttavia, in deroga a tale regolamento:
a) |
le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono; |
b) |
il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali. |
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l’offerta è fissata a 10 EUR/t.
2. Le offerte sono valide solo se accompagnate dall’impegno scritto dell’offerente di costituire una cauzione di 80 EUR/t nel termine di due giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della dichiarazione di attribuzione dell’aggiudicazione.
Articolo 4
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 ottobre 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 2 novembre 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006, il 24 maggio 2006 e il 14 giugno 2006, settimane nel corso delle quali non sono realizzate gare.
Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di mercoledì 28 giugno 2006.
2. Le offerte devono essere presentate all’organismo d’intervento ungherese al seguente indirizzo:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal |
Alkotmány u. 29. |
H-1385 Budapest 62 |
Pf. 867 |
Tel. (36-1) 219 62 60 |
Fax (36-1) 219 62 59. |
Articolo 5
L’organismo d’intervento ungherese comunica alla Commissione, per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell’allegato.
Articolo 6
Secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.
Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.
Articolo 7
1. La cauzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:
a) |
l’offerta non è stata accolta; |
b) |
il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2. |
2. La cauzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di cereali consegnati in Spagna. La prova della destinazione particolare è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (4). L’esemplare di controllo T5 deve dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1169/2005 (GU L 188 del 20.7.2005, pag. 19).
ALLEGATO
Gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di 100 000 tonnellate di granturco detenuto dall’organismo d’intervento ungherese
Modulo (*1)
[Regolamento (CE) n. 1580/2005]
1 |
2 |
3 |
4 |
Numero degli offerenti |
Numero della partita |
Quantità (t) |
Prezzo offerto (EUR/t) |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
ecc. |
|
|
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(*1) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1581/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento ungherese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento (2), i cereali detenuti dagli organismi d’intervento devono essere venduti nell’ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato. |
(2) |
A seguito delle difficili condizioni climatiche che hanno colpito gran parte della Spagna, nel corso della campagna 2005/2006 la produzione di cereali subirà una forte riduzione. A livello locale questa situazione ha già determinato un aumento dei prezzi e causato difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi. |
(3) |
L’Ungheria dispone di ingenti scorte di frumento tenero d’intervento, per le quali è difficile trovare sbocchi e che è quindi opportuno smerciare. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1080/2005 della Commissione (3) aveva indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento ungherese, gara che è scaduta il 14 settembre 2005 mentre le quantità messe a disposizione nell’ambito del regolamento non sono state completamente utilizzate, in particolare a causa delle difficoltà di ingresso dei cereali nei porti spagnoli. |
(5) |
Dato il persistere delle difficoltà del mercato e tenendo conto delle prevedibili domande degli operatori, appare opportuno continuare a mettere a disposizione del mercato spagnolo dei cereali le scorte di frumento tenero detenute dall’organismo d’intervento ungherese, per quantitativi equivalenti a quelli fissati nell’ambito della precedente gara. È opportuno tuttavia abolire l’obbligo del passaggio dei cereali attraverso alcuni importi marittimi spagnoli. |
(6) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita. |
(7) |
Nella comunicazione dell’organismo d’intervento ungherese alla Commissione, è importante garantire l’anonimato degli offerenti. |
(8) |
Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’organismo d’intervento ungherese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 200 000 tonnellate di frumento tenero da esso detenute.
2. Le vendite sono destinate all’approvvigionamento del mercato spagnolo.
Articolo 2
La vendita di cui all’articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
Tuttavia, in deroga a tale regolamento:
a) |
le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono; |
b) |
il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali. |
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l’offerta è fissata a 10 EUR/t.
2. Le offerte sono valide solo se accompagnate dall’impegno scritto dell’offerente di costituire una cauzione di 80 EUR/t nel termine di due giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della dichiarazione di attribuzione dell’aggiudicazione.
Articolo 4
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 ottobre 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 2 novembre 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006, il 24 maggio 2006 e il 14 giugno 2006, settimane nel corso delle quali non sono realizzate gare.
Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di mercoledì 28 giugno 2006.
2. Le offerte devono essere presentate all’organismo d’intervento ungherese al seguente indirizzo:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal |
Alkotmány u. 29. |
H-1385 Budapest 62 |
Pf. 867 |
Tel. (36-1) 219 62 60 |
Fax (36-1) 219 62 59 |
Articolo 5
L’organismo d’intervento ungherese comunica alla Commissione, per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell’allegato.
Articolo 6
Secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.
Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.
Articolo 7
1. La cauzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:
a) |
l’offerta non è stata accolta; |
b) |
il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2. |
2. La cauzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di cereali consegnati in Spagna. La prova della destinazione particolare è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (4). L’esemplare di controllo T5 deve dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1169/2005 (GU L 188 del 20.7.2005, pag. 19).
ALLEGATO
Gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di 200 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo d’intervento ungherese
Modulo (*1)
[Regolamento (CE) n. 1581/2005]
1 |
2 |
3 |
4 |
Numero degli offerenti |
Numero della partita |
Quantità (t) |
Prezzo offerto (EUR/t) |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
ecc. |
|
|
|
(*1) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1582/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di orzo detenuto dall’organismo d’intervento tedesco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento (2), i cereali detenuti dagli organismi d’intervento devono essere venduti nell’ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato. |
(2) |
A seguito delle difficili condizioni climatiche che hanno colpito gran parte della Spagna, nel corso della campagna 2005/2006 la produzione di cereali subirà una forte riduzione. A livello locale questa situazione ha già determinato un aumento dei prezzi e causato difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi. |
(3) |
La Germania dispone di ingenti scorte di orzo d’intervento, per le quali è difficile trovare sbocchi e che è quindi opportuno smerciare. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1083/2005 della Commissione (3) aveva indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di orzo detenuto dall’organismo d’intervento tedesco, gara che è scaduta il 14 settembre 2005 mentre le quantità messe a disposizione nell’ambito del regolamento non sono state completamente utilizzate, in particolare a causa delle difficoltà di ingresso dei cereali nei porti spagnoli. |
(5) |
Dato il persistere delle difficoltà del mercato e tenendo conto delle prevedibili domande degli operatori, appare opportuno continuare a mettere a disposizione del mercato spagnolo dei cereali le scorte di orzo detenute dall’organismo d’intervento tedesco, per quantitativi equivalenti a quelli fissati nell’ambito della precedente gara. È opportuno tuttavia abolire l’obbligo del passaggio dei cereali attraverso alcuni importi marittimi spagnoli. |
(6) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita. |
(7) |
Nella comunicazione dell’organismo d’intervento tedesco alla Commissione, è importante garantire l’anonimato degli offerenti. |
(8) |
Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’organismo d’intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 100 000 tonnellate di orzo da esso detenute.
2. Le vendite sono destinate all’approvvigionamento del mercato spagnolo.
Articolo 2
La vendita di cui all’articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
Tuttavia, in deroga a tale regolamento:
a) |
le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono; |
b) |
il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali. |
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l’offerta è fissata a 10 EUR/t.
2. Le offerte sono valide solo se accompagnate dall’impegno scritto dell’offerente di costituire una cauzione di 80 EUR/t nel termine di due giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della dichiarazione di attribuzione dell’aggiudicazione.
Articolo 4
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 ottobre 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 2 novembre 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006, il 24 maggio 2006 e il 14 giugno 2006, settimane nel corso delle quali non sono realizzate gare.
Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di mercoledì 28 giugno 2006.
2. Le offerte devono essere presentate all’organismo d’intervento tedesco al seguente indirizzo:
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) |
Deichmannsaue 29 |
D-53179 Bonn |
Fax 1 (49-228) 6845 3985 |
Fax 2 (49-228) 6845 3276 |
Articolo 5
L’organismo d’intervento tedesco comunica alla Commissione, per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell’allegato.
Articolo 6
Secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.
Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.
Articolo 7
1. La cauzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:
a) |
l’offerta non è stata accolta; |
b) |
il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2. |
2. La cauzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di cereali consegnati in Spagna. La prova della destinazione particolare è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (4). L’esemplare di controllo T5 deve dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1169/2005 (GU L 188 del 20.7.2005, pag. 19).
ALLEGATO
Gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di 100 000 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo d’intervento tedesco
Modulo (*1)
[Regolamento (CE) n. 1582/2005]
1 |
2 |
3 |
4 |
Numero degli offerenti |
Numero della partita |
Quantità (t) |
Prezzo offerto (EUR/t) |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
ecc. |
|
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(*1) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1583/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di granturco detenuto dall’organismo d’intervento slovacco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento (2), i cereali detenuti dagli organismi d’intervento devono essere venduti nell’ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato. |
(2) |
A seguito delle difficili condizioni climatiche che hanno colpito gran parte della Spagna, nel corso della campagna 2005/2006 la produzione di cereali subirà una forte riduzione. A livello locale questa situazione ha già determinato un aumento dei prezzi e causato difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi. |
(3) |
La Slovacchia dispone di ingenti scorte di granturco d’intervento, per le quali è difficile trovare sbocchi e che è quindi opportuno smerciare. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1081/2005 della Commissione (3) aveva indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di granturco detenuto dall’organismo d’intervento slovacco, gara che è scaduta il 14 settembre 2005 mentre le quantità messe a disposizione nell’ambito del regolamento non sono state completamente utilizzate, in particolare a causa delle difficoltà di ingresso dei cereali nei porti spagnoli. |
(5) |
Dato il persistere delle difficoltà del mercato e tenendo conto delle prevedibili domande degli operatori, appare opportuno continuare a mettere a disposizione del mercato spagnolo dei cereali le scorte di granturco detenute dall’organismo d’intervento slovacco, per quantitativi equivalenti a quelli fissati nell’ambito della precedente gara. È opportuno tuttavia abolire l’obbligo del passaggio dei cereali attraverso alcuni importi marittimi spagnoli. |
(6) |
Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita. |
(7) |
Nella comunicazione dell’organismo d’intervento slovacco alla Commissione, è importante garantire l’anonimato degli offerenti. |
(8) |
Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica. |
(9) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’organismo d’intervento slovacco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 100 000 tonnellate di granturco da esso detenute.
2. Le vendite sono destinate all’approvvigionamento del mercato spagnolo.
Articolo 2
La vendita di cui all’articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
Tuttavia, in deroga a tale regolamento:
a) |
le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono; |
b) |
il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali. |
Articolo 3
1. In deroga all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l’offerta è fissata a 10 EUR/t.
2. Le offerte sono valide solo se accompagnate dall’impegno scritto dell’offerente di costituire una cauzione di 80 EUR/t nel termine di due giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della dichiarazione di attribuzione dell’aggiudicazione.
Articolo 4
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 ottobre 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 2 novembre 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006, il 24 maggio 2006 e il 14 giugno 2006, settimane nel corso delle quali non sono realizzate gare.
Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di mercoledì 28 giugno 2006.
2. Le offerte devono essere presentate all’organismo d’intervento slovacco al seguente indirizzo:
Pôdohospodárska platobná agentúra |
Oddelenie obilnín a škrobu |
Dobrovičova 12 |
SK-815 26 Bratislava |
Tel. (421-2) 58 24 32 71 |
Fax (421-2) 58 24 33 62 |
Articolo 5
L’organismo d’intervento slovacco comunica alla Commissione, per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell’allegato.
Articolo 6
Secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.
Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.
Articolo 7
1. La cauzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:
a) |
l’offerta non è stata accolta; |
b) |
il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2. |
2. La cauzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di cereali consegnati in Spagna. La prova della destinazione particolare è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (4). L’esemplare di controllo T5 deve dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1169/2005 (GU L 188 del 20.7.2005, pag. 19).
ALLEGATO
Gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di 100 000 tonnellate di granturco detenuto dall’organismo d’intervento slovacco
Modulo (*1)
[Regolamento (CE) n. 1583/2005]
1 |
2 |
3 |
4 |
Numero degli offerenti |
Numero della partita |
Quantità (t) |
Prezzo offerto (EUR/t) |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
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|
ecc. |
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(*1) Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1584/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999. |
(3) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base. |
(4) |
Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione. |
(5) |
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati. |
(6) |
Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti. |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
(3) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, p. 25).
ALLEGATO
I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 30 settembre 2005 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
(EUR/100 kg) |
||||
Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso delle restituzioni |
||
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
|||
ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
10,00 |
10,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
21,99 |
21,99 |
||
|
52,10 |
52,10 |
||
ex 0405 10 |
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |
|
|
|
|
46,00 |
46,00 |
||
|
99,25 |
99,25 |
||
|
92,00 |
92,00 |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1585/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003. |
(3) |
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base. |
(4) |
Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi. |
(5) |
A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione. |
(6) |
In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci. |
(7) |
Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche. |
(8) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.
(3) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
(4) GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.
(5) GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
ALLEGATO
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili dal 30 settembre 2005 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del Trattato (*1)
(EUR/100 kg) |
|||
Codice NC |
Descrizione dei prodotti (1) |
Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base |
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro: |
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero e frumento segalato: |
|
|
– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America |
— |
— |
|
– negli altri casi: |
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (2) |
— |
— |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (3) |
— |
— |
|
– – negli altri casi |
— |
— |
|
1002 00 00 |
segala |
— |
— |
1003 00 90 |
orzo |
|
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (3) |
— |
— |
|
– negli altri casi |
— |
— |
|
1004 00 00 |
avena |
— |
— |
1005 90 00 |
Granturco utilizzato sotto forma di: |
|
|
– amido |
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (2) |
2,393 |
2,393 |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (3) |
1,846 |
1,846 |
|
– – negli altri casi |
4,014 |
4,014 |
|
– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51 , 1702 30 59 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 2106 90 55 (4): |
|
|
|
– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (2) |
1,389 |
1,389 |
|
– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (3) |
1,385 |
1,385 |
|
– – negli altri casi |
3,011 |
3,011 |
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (3) |
1,846 |
1,846 |
|
– altri (incluso allo stato naturale) |
4,014 |
4,014 |
|
Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco: |
|
|
|
– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (2) |
1,834 |
1,834 |
|
– all'esportazione delle merci della voce 2208 (3) |
1,846 |
1,846 |
|
– negli altri casi |
4,014 |
4,014 |
|
ex 1006 30 |
Riso lavorato: |
|
|
– a grani tondi |
— |
— |
|
– a grani medi |
— |
— |
|
– a grani lunghi |
— |
— |
|
1006 40 00 |
Rotture |
— |
— |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina |
— |
— |
(*1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
(1) Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.
(2) Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.
(3) Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).
(4) Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1586/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato V al suddetto regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001. |
(3) |
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base. |
(4) |
L’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
(5) |
Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi. |
(6) |
Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati conformemente all’allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 30 settembre 2005 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
Codice NC |
Denominazione |
Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg |
|
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
||
1701 99 10 |
Zucchero bianco |
37,44 |
37,44 |
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/28 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1587/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato. |
(2) |
A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:
|
(3) |
Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:
|
(4) |
A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione. |
(5) |
L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane. |
(6) |
A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2). La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3). Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità. |
(7) |
Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione (4), ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti. |
(8) |
Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione. |
(9) |
Nel determinare i prodotti e le destinazioni ammissibili alle restituzioni, conviene tener conto da una parte del fatto che la posizione competitiva di certi prodotti comunitari non giustifica di incoraggiarne l’esportazione, e dall’altra parte del fatto che la prossimità geografica di certi territori rischia di facilitare certe deviazioni di traffico e abusi. |
(10) |
L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento. |
(11) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 22).
(3) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(4) GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 (GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||||
0401 30 31 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
13,20 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
18,86 |
|||||||||
0401 30 31 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
20,62 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,47 |
|||||||||
0401 30 31 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
22,75 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
32,49 |
|||||||||
0401 30 39 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
13,20 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
18,86 |
|||||||||
0401 30 39 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
20,62 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
29,47 |
|||||||||
0401 30 39 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
22,75 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
32,49 |
|||||||||
0401 30 91 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
25,92 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
37,04 |
|||||||||
0401 30 99 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
25,92 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
37,04 |
|||||||||
0401 30 99 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
38,10 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
54,43 |
|||||||||
0402 10 11 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
8,28 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||
0402 10 19 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
8,28 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||
0402 10 91 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,0828 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1000 |
|||||||||
0402 10 99 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,0828 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1000 |
|||||||||
0402 21 11 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
8,28 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||
0402 21 11 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
36,50 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
46,83 |
|||||||||
0402 21 11 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
38,08 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
48,89 |
|||||||||
0402 21 11 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
40,58 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,10 |
|||||||||
0402 21 17 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
8,28 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||
0402 21 19 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
36,50 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
46,83 |
|||||||||
0402 21 19 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
38,08 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
48,89 |
|||||||||
0402 21 19 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
40,58 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,10 |
|||||||||
0402 21 91 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
40,84 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,41 |
|||||||||
0402 21 91 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
41,08 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,74 |
|||||||||
0402 21 91 9350 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
41,51 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
53,27 |
|||||||||
0402 21 91 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
44,60 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
57,25 |
|||||||||
0402 21 99 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
40,84 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,41 |
|||||||||
0402 21 99 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
41,08 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,74 |
|||||||||
0402 21 99 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
41,51 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
53,27 |
|||||||||
0402 21 99 9400 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
43,80 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
56,23 |
|||||||||
0402 21 99 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
44,60 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
57,25 |
|||||||||
0402 21 99 9600 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
47,75 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
61,29 |
|||||||||
0402 21 99 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
49,52 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
63,59 |
|||||||||
0402 21 99 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
068 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
51,59 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
66,22 |
|||||||||
0402 29 15 9200 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,0828 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1000 |
|||||||||
0402 29 15 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3650 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,4683 |
|||||||||
0402 29 15 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3808 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,4889 |
|||||||||
0402 29 15 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4058 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,5210 |
|||||||||
0402 29 19 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3650 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,4683 |
|||||||||
0402 29 19 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3808 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,4889 |
|||||||||
0402 29 19 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4058 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,5210 |
|||||||||
0402 29 91 9000 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4084 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,5241 |
|||||||||
0402 29 99 9100 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4084 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,5241 |
|||||||||
0402 29 99 9500 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4380 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,5623 |
|||||||||
0402 91 11 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
4,127 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
5,895 |
|||||||||
0402 91 19 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
4,127 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
5,895 |
|||||||||
0402 91 31 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
4,877 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
6,967 |
|||||||||
0402 91 39 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
4,877 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
6,967 |
|||||||||
0402 91 99 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
15,93 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
22,76 |
|||||||||
0402 99 11 9350 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1055 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1508 |
|||||||||
0402 99 19 9350 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1055 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1508 |
|||||||||
0402 99 31 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1095 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1565 |
|||||||||
0402 99 31 9300 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,0953 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1362 |
|||||||||
0402 99 39 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1095 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1565 |
|||||||||
0403 90 11 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
8,18 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
9,86 |
|||||||||
0403 90 13 9200 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
8,18 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
9,86 |
|||||||||
0403 90 13 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
36,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
46,42 |
|||||||||
0403 90 13 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
37,75 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
48,45 |
|||||||||
0403 90 13 9900 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
40,23 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,63 |
|||||||||
0403 90 19 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
40,47 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,95 |
|||||||||
0403 90 33 9400 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3616 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,4642 |
|||||||||
0403 90 33 9900 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4023 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,5163 |
|||||||||
0403 90 59 9310 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
13,20 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
18,86 |
|||||||||
0403 90 59 9340 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
19,32 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
27,59 |
|||||||||
0403 90 59 9370 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
19,32 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
27,59 |
|||||||||
0403 90 59 9510 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
19,32 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
27,59 |
|||||||||
0404 90 21 9120 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
7,07 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
8,53 |
|||||||||
0404 90 21 9160 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
8,28 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||
0404 90 23 9120 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
8,28 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
10,00 |
|||||||||
0404 90 23 9130 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
36,50 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
46,83 |
|||||||||
0404 90 23 9140 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
38,08 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
48,89 |
|||||||||
0404 90 23 9150 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
40,58 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,10 |
|||||||||
0404 90 29 9110 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
40,84 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,41 |
|||||||||
0404 90 29 9115 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
41,08 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,74 |
|||||||||
0404 90 29 9125 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
41,51 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
53,27 |
|||||||||
0404 90 29 9140 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
44,60 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
57,25 |
|||||||||
0404 90 81 9100 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,0828 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1000 |
|||||||||
0404 90 83 9110 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,0828 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1000 |
|||||||||
0404 90 83 9130 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3650 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,4683 |
|||||||||
0404 90 83 9150 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,3808 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,4889 |
|||||||||
0404 90 83 9170 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,4058 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,5210 |
|||||||||
0404 90 83 9936 |
L01 |
EUR/kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/kg |
0,1055 |
|||||||||
A01 |
EUR/kg |
0,1508 |
|||||||||
0405 10 11 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
66,57 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
89,76 |
|||||||||
0405 10 11 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
68,24 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
92,00 |
|||||||||
0405 10 19 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
66,57 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
89,76 |
|||||||||
0405 10 19 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
68,24 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
92,00 |
|||||||||
0405 10 30 9100 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
66,57 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
89,76 |
|||||||||
0405 10 30 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
68,24 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
92,00 |
|||||||||
0405 10 30 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
68,24 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
92,00 |
|||||||||
0405 10 50 9300 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
68,24 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
92,00 |
|||||||||
0405 10 50 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
66,57 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
89,76 |
|||||||||
0405 10 50 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
68,24 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
92,00 |
|||||||||
0405 10 90 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
70,73 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
95,37 |
|||||||||
0405 20 90 9500 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
62,41 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
84,16 |
|||||||||
0405 20 90 9700 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
64,90 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
87,51 |
|||||||||
0405 90 10 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
85,16 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
114,82 |
|||||||||
0405 90 90 9000 |
L01 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L02 |
EUR/100 kg |
68,11 |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
91,83 |
|||||||||
0406 10 20 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 10 20 9230 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
12,99 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
16,24 |
|||||||||
0406 10 20 9290 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 10 20 9300 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 10 20 9610 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 10 20 9620 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 10 20 9630 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
19,96 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
24,94 |
|||||||||
0406 10 20 9640 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
29,32 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
36,65 |
|||||||||
0406 10 20 9650 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
24,44 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
30,55 |
|||||||||
0406 10 20 9830 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
9,08 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
11,33 |
|||||||||
0406 10 20 9850 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
10,99 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
13,74 |
|||||||||
0406 20 90 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 20 90 9913 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
21,76 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
27,20 |
|||||||||
0406 20 90 9915 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
29,54 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
36,93 |
|||||||||
0406 20 90 9917 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
31,41 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
39,24 |
|||||||||
0406 20 90 9919 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,08 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
43,86 |
|||||||||
0406 30 31 9710 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 30 31 9730 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
3,91 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
9,17 |
|||||||||
0406 30 31 9910 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 30 31 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
3,91 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
9,17 |
|||||||||
0406 30 31 9950 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
13,34 |
|||||||||
0406 30 39 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
3,91 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
9,17 |
|||||||||
0406 30 39 9700 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
13,34 |
|||||||||
0406 30 39 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
13,34 |
|||||||||
0406 30 39 9950 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
6,44 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
15,09 |
|||||||||
0406 30 90 9000 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 40 50 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
34,48 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
43,09 |
|||||||||
0406 40 90 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,41 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
44,26 |
|||||||||
0406 90 13 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
39,25 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
56,18 |
|||||||||
0406 90 15 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
40,57 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
58,06 |
|||||||||
0406 90 17 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
40,57 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
58,06 |
|||||||||
0406 90 21 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
39,43 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
56,30 |
|||||||||
0406 90 23 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,35 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,82 |
|||||||||
0406 90 25 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
34,67 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
49,63 |
|||||||||
0406 90 27 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
31,39 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
44,95 |
|||||||||
0406 90 31 9119 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
29,03 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
41,60 |
|||||||||
0406 90 33 9119 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
29,03 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
41,60 |
|||||||||
0406 90 33 9919 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 33 9951 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 35 9190 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
41,33 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
59,45 |
|||||||||
0406 90 35 9990 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
41,33 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
59,45 |
|||||||||
0406 90 37 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
39,25 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
56,18 |
|||||||||
0406 90 61 9000 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
44,68 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
64,65 |
|||||||||
0406 90 63 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
44,02 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
63,49 |
|||||||||
0406 90 63 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
42,31 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
61,32 |
|||||||||
0406 90 69 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 69 9910 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
42,93 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
62,22 |
|||||||||
0406 90 73 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,12 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,75 |
|||||||||
0406 90 75 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,84 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,98 |
|||||||||
0406 90 76 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
32,71 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
46,82 |
|||||||||
0406 90 76 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,63 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,44 |
|||||||||
0406 90 76 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
33,92 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
48,15 |
|||||||||
0406 90 78 9100 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,88 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,42 |
|||||||||
0406 90 78 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,54 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,76 |
|||||||||
0406 90 78 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
34,55 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
49,04 |
|||||||||
0406 90 79 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
29,35 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
42,19 |
|||||||||
0406 90 81 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,63 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,44 |
|||||||||
0406 90 85 9930 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
40,16 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
57,80 |
|||||||||
0406 90 85 9970 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
36,84 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,98 |
|||||||||
0406 90 86 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 86 9200 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,61 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
52,80 |
|||||||||
0406 90 86 9300 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 86 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
38,16 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
55,80 |
|||||||||
0406 90 86 9900 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
40,16 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
57,80 |
|||||||||
0406 90 87 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 87 9200 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 87 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
33,16 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
49,00 |
|||||||||
0406 90 87 9400 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
33,86 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
49,49 |
|||||||||
0406 90 87 9951 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,97 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,50 |
|||||||||
0406 90 87 9971 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,97 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
51,50 |
|||||||||
0406 90 87 9972 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
15,21 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
21,86 |
|||||||||
0406 90 87 9973 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,33 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,57 |
|||||||||
0406 90 87 9974 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
37,84 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
53,93 |
|||||||||
0406 90 87 9975 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
37,52 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
53,02 |
|||||||||
0406 90 87 9979 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
35,35 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
50,82 |
|||||||||
0406 90 88 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
0406 90 88 9300 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
29,29 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
43,13 |
|||||||||
0406 90 88 9500 |
L03 |
EUR/100 kg |
— |
||||||||
L04 |
EUR/100 kg |
30,20 |
|||||||||
400 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
A01 |
EUR/100 kg |
43,15 |
|||||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/36 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1588/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 27 settembre 2005. |
(3) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 27 settembre 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
ALLEGATO
(EUR/100 kg) |
||
Prodotto |
Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura |
Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004 |
Burro |
ex ex 0405 10 19 9500 |
— |
Burro |
ex ex 0405 10 19 9700 |
99,00 |
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
121,00 |
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/38 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1589/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 27 settembre 2005. |
(3) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine il 27 settembre 2005, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 13,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2005 (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 32).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2250/2004 (GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25).
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/39 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1590/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 30 settembre 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento. |
(3) |
Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68. |
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi. |
(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
(2) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).
(3) GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/95.
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 30 settembre 2005
(EUR) |
|||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (1) |
1703 10 00 (2) |
11,00 |
— |
0 |
1703 90 00 (2) |
11,60 |
— |
0 |
(1) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/41 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1591/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste. |
(3) |
Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2). L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore. |
(4) |
In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa. |
(5) |
La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo. |
(6) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni. |
(7) |
L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale. |
(8) |
Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
(9) |
In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 30 SETTEMBRE 2005 (1)
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,44 (1) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,44 (1) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,44 (1) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
34,44 (1) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,3744 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
37,44 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
37,44 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
37,44 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto |
0,3744 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:
|
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/43 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1592/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero (2), la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica (3), per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento. |
(4) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento. |
(5) |
Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento. |
(6) |
A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95. |
(7) |
Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo. |
(8) |
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni. |
(9) |
L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale. |
(10) |
Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento. |
(11) |
In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione. |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag, 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 6).
ALLEGATO
RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 30 SETTEMBRE 2005 (1)
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
37,44 (1) |
|||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
37,44 (1) |
|||
1702 60 80 9100 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
71,15 (2) |
|||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3744 (3) |
|||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
37,44 (1) |
|||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3744 (3) |
|||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3744 (3) |
|||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
||||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg di sostanza secca |
37,44 (1) |
|||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto |
0,3744 (3) |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
(1) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).
(1) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(2) Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(3) L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
(4) L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/46 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1593/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 7a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 (2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi. |
(2) |
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 7a gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,848 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/47 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1594/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
(2) |
In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
(4) |
È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato. |
(5) |
Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione. |
(6) |
La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione. |
(7) |
La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio. |
(8) |
Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione. |
(9) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 29 settembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||||||||
1102 20 10 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
56,20 |
||||||||||||
1102 20 10 9400 (1) |
C10 |
EUR/t |
48,17 |
||||||||||||
1102 20 90 9200 (1) |
C10 |
EUR/t |
48,17 |
||||||||||||
1102 90 10 9100 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1102 90 10 9900 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1102 90 30 9100 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1103 19 40 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1103 13 10 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
72,25 |
||||||||||||
1103 13 10 9300 (1) |
C10 |
EUR/t |
56,20 |
||||||||||||
1103 13 10 9500 (1) |
C10 |
EUR/t |
48,17 |
||||||||||||
1103 13 90 9100 (1) |
C10 |
EUR/t |
48,17 |
||||||||||||
1103 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1103 19 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1103 20 60 9000 |
C12 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1103 20 20 9000 |
C11 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 19 69 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 12 90 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 12 90 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 19 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 19 50 9110 |
C10 |
EUR/t |
64,22 |
||||||||||||
1104 19 50 9130 |
C10 |
EUR/t |
52,18 |
||||||||||||
1104 29 01 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 29 03 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 29 05 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 29 05 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 22 20 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 22 30 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 23 10 9100 |
C10 |
EUR/t |
60,21 |
||||||||||||
1104 23 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
46,16 |
||||||||||||
1104 29 11 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 29 51 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 29 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 30 10 9000 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1104 30 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
10,04 |
||||||||||||
1107 10 11 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1107 10 91 9000 |
C13 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1108 11 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1108 11 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1108 12 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
64,22 |
||||||||||||
1108 12 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
64,22 |
||||||||||||
1108 13 00 9200 |
C10 |
EUR/t |
64,22 |
||||||||||||
1108 13 00 9300 |
C10 |
EUR/t |
64,22 |
||||||||||||
1108 19 10 9200 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1108 19 10 9300 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1109 00 00 9100 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
||||||||||||
1702 30 51 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
62,92 |
||||||||||||
1702 30 59 9000 (2) |
C10 |
EUR/t |
48,17 |
||||||||||||
1702 30 91 9000 |
C10 |
EUR/t |
62,92 |
||||||||||||
1702 30 99 9000 |
C10 |
EUR/t |
48,17 |
||||||||||||
1702 40 90 9000 |
C10 |
EUR/t |
48,17 |
||||||||||||
1702 90 50 9100 |
C10 |
EUR/t |
62,92 |
||||||||||||
1702 90 50 9900 |
C10 |
EUR/t |
48,17 |
||||||||||||
1702 90 75 9000 |
C10 |
EUR/t |
65,93 |
||||||||||||
1702 90 79 9000 |
C10 |
EUR/t |
45,76 |
||||||||||||
2106 90 55 9000 |
C10 |
EUR/t |
48,17 |
||||||||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Le altre destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.
(2) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/50 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1595/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti. |
(3) |
Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali. |
(4) |
L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni. |
(5) |
L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione. |
(6) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
ALLEGATO
del regolamento della Commissione, del 29 settembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali
Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:
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2309 10 11 9000 , |
|
2309 10 13 9000 , |
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2309 10 31 9000 , |
|
2309 10 33 9000 , |
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2309 10 51 9000 , |
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2309 10 53 9000 , |
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2309 90 31 9000 , |
|
2309 90 33 9000 , |
|
2309 90 41 9000 , |
|
2309 90 43 9000 , |
|
2309 90 51 9000 , |
|
2309 90 53 9000 . |
Prodotti cerealicoli |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
|||
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60 , 0712 90 19 , 1005 , 1102 20 , 1103 13 , 1103 29 40 , 1104 19 50 , 1104 23 , 1904 10 10 |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati |
C10 |
EUR/t |
0,00 |
|||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.
|
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/52 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1596/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata. |
(2) |
Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare. |
(3) |
Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:
a) |
12,64 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena; |
b) |
21,54 EUR/t per la fecola di patata. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/53 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1597/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1), in particolare l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. |
(2) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo. |
(3) |
In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 28 settembre 2005, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 15 novembre 2005, per la zona di destinazione 2) Asia, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme d’accettazione delle domande presentate dal 21 al 27 settembre 2005 e sospendere per questa zona fino al 16 novembre 2005 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 21 al 27 settembre 2005 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 61,95 % dei quantitativi richiesti per la zona 2) Asia.
2. Fino al 16 novembre 2005, sono sospesi per la zona di destinazione 2) Asia il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 28 settembre 2005, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 30 settembre 2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).
(2) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1188/2005 della Commissione (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 24).
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/54 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1598/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione (2). |
(2) |
Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara. |
(3) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 23 al 29 settembre 2005 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/55 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1599/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 1438/2005 della Commissione, del 2 settembre 2005, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2005/2006 (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1438/2005. |
(2) |
Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 23 al 29 settembre 2005, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/56 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1600/2005 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2005
che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione (2). |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima. |
(3) |
L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le offerte comunicate dal 23 al 29 settembre 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 7,50 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/57 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2005
relativa alla firma del protocollo aggiuntivo dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell’allargamento dell’Unione europea
(2005/672/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,
visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 (di seguito «accordo di Ankara») (1), è entrato in vigore il 1o dicembre 1964. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, i nuovi Stati membri sono tenuti ad aderire agli accordi con paesi terzi conclusi congiuntamente dagli Stati membri e dalla Comunità. |
(3) |
La Commissione, autorizzata dal Consiglio a negoziare con la Turchia un protocollo dell’accordo di Ankara per tener conto dell’allargamento dell’Unione europea, ha condotto a termine con successo tali negoziati. |
(4) |
Fatta salva la sua conclusione, il protocollo aggiuntivo deve essere firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, |
DECIDE:
Articolo unico
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata (le persone abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo aggiuntivo dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell’allargamento dell’Unione.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
30.9.2005 |
IT |
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L 254/58 |
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell’allargamento dell’Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
di seguito «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e
la COMUNITÀ EUROPEA, rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea,
da una parte,
e LA REPUBBLICA DI TURCHIA, di seguito «la Turchia»,
dall’altra,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) |
L’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 (di seguito «accordo di Ankara») (1), è entrato in vigore il 1o dicembre 1964; esso è stato modificato da un protocollo complementare, firmato il 30 giugno 1973 (2), in virtù del quale esso è divenuto applicabile alla Danimarca, all’Irlanda e al Regno Unito. |
(2) |
L’accordo di Ankara modificato, è divenuto applicabile alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica d’Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia e al Regno di Svezia successivamente alla loro adesione alla Comunità europea. |
(3) |
L’accordo di Ankara si applica alla Turchia e a tutti gli Stati membri dell’Unione europea allargata in virtù del trattato relativo all’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea (di seguito «trattato di adesione») (3), firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed entrato in vigore il 1o maggio 2004, |
DETERMINATI ad estendere ulteriormente l’associazione nel contesto di un’Unione allargata;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
PARTI CONTRAENTI E CAMPO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE
Articolo 1
1. La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca (di seguito «i nuovi Stati membri») sono parti contraenti dell’accordo europeo che istituisce un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, e di conseguenza adottano e prendono atto, come gli altri Stati membri della Comunità europea, vale a dire il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dei testi del presente accordo, dei protocolli e delle dichiarazioni allegati all’atto finale firmato alla stessa data, nonché di tutte le modifiche, gli accordi, i protocolli, le decisioni e le dichiarazioni successivamente adottati in relazione all’accordo di Ankara.
2. L’espressione «Comunità economica europea» o, nella sua versione abbreviata, «Comunità», è sostituita dall’espressione «Comunità europea» nell’insieme dei testi di cui al precedente paragrafo.
3. L’articolo 29 dell’accordo di Ankara è sostituito dal seguente:
«Articolo 29
Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite, e al territorio della Repubblica di Turchia.»
SCADENZA DEL TRATTATO CECA E PRODOTTI CECA
Articolo 2
Scadenza del trattato CECA
Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all’interno dell’Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), le attuali disposizioni degli accordi e degli atti correlati di cui all’articolo 1, paragrafo 1, riguardanti detta Comunità, si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.
Articolo 3
Norme d’origine
Il protocollo 1 dell’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (4) (di seguito «accordo sui prodotti del carbone e dell’acciaio») è modificato come segue:
1) |
all’articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
|
2) |
all’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
|
3) |
l’allegato IV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV Testo della dichiarazione su fattura La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (5)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (6). Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (5)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (6). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (5)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (6). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (5)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (6) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (5)) deklareerib, et need tooted on … (6) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (5)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (6). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (5)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (6) preferential origin. Versione francese L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (5)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (6). Versione italiana L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (5)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (6). Versione lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (5)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (6). Versione lituana Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (5)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (6) preferencinės kilmės prekės. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (5)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (6) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (5)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (6). Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (5)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (6). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (5)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (6) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (5)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (6). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (5)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (6) poreklo. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (5)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (6). Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (5)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (6). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (5)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (6). Versione turca İşbu belge (gümrük onay No: … (5)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … menşeli ve tercihli (6) maddeler olduğunu beyan eder. ... (7) (luogo e data) ... (8) (firma dell’esportatore; inoltre, il nome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) |
PRODOTTI AGRICOLI
Articolo 4
Norme d’origine
Il protocollo 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (9) (di seguito «decisione sui prodotti agricoli»), è modificato come segue:
1) |
all’articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
|
2) |
all’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
|
3) |
l’allegato IV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV Testo della dichiarazione su fattura La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte. Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (10)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (11). Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (10)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (11). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (10)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (11). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (10)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (11) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (10)) deklareerib, et need tooted on … (11) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (10)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (11). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (10)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (11) preferential origin. Versione francese L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (10)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (11). Versione italiana L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (10)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (11). Versione lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (10)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (11). Versione lituana Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (10)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (11) preferencinės kilmės prekės. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (10)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (11) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (10)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (11). Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (10)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (11). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (10)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (11) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (10)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (11). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (10)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (11) poreklo. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (10)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (11). Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa nro … (10)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (11). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (10)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (11). Versione turca İşbu belge (gümrük onay No: … (10)) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … menşeli ve tercihli (11) maddeler olduğunu beyan eder. ... (12) (luogo e data) ... (13) (firma dell’esportatore; inoltre, il nome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) |
Articolo 5
Adeguamento dei contingenti tariffari applicabili ai prodotti agricoli
Il regime applicabile all’importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia e il regime applicabile all’importazione in Turchia di taluni prodotti agricoli originari della Comunità devono essere congiuntamente e debitamente approvati dalle parti quanto prima, nell’ambito del quadro istituzionale previsto dall’accordo di Ankara. Nel contesto di tale approvazione, le concessioni commerciali esistenti e i flussi di scambi tradizionali di prodotti agricoli tra la Turchia e i nuovi Stati membri devono essere rispettati.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’UNIONE DOGANALE
Articolo 6
Certificato di circolazione A.TR e cooperazione amministrativa
1. I certificati di circolazione A.TR debitamente rilasciati dalla Turchia o dai nuovi Stati membri sono reciprocamente accettati. Le disposizioni applicabili al rilascio di certificati di circolazione A.TR e alla cooperazione amministrativa in questo settore sono definite nella decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia (14).
2. I duplicati dei certificati di circolazione A.TR rilasciati ai sensi dell’articolo 10 della decisione n. 1/2001 devono recare una delle seguenti diciture:
ES |
«DUPLICADO» |
CS |
«DUPLIKÁT» |
DA |
«DUPLIKAT» |
DE |
«DUPLIKAT» |
ET |
«DUPLIKAAT» |
EL |
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» |
EN |
«DUPLICATE» |
FR |
«DUPLICATA» |
IT |
«DUPLICATO» |
LV |
«DUBLIKĀTS» |
LT |
«DUBLIKATAS» |
HU |
«MÁSODLAT» |
MT |
«DUPLIKAT» |
NL |
«DUPLICAAT» |
PL |
«DUPLIKAT» |
PT |
«SEGUNDA VIA» |
SL |
«DVOJNIK» |
SK |
«DUPLIKÁT» |
FI |
«KAKSOISKAPPALE» |
SV |
«DUPLIKAT» |
TR |
«İKİNCİ NÜSHADIR» |
3. I certificati di circolazione A.TR rilasciati nell’ambito della procedura semplificata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, della decisione n. 1/2001 devono recare una delle seguenti diciture:
ES |
«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO» |
CS |
«ZJEDNODUŠENÝ POSTUP» |
DA |
«FORENKLET FREMGANGSMÅDE» |
DE |
«VEREINFACHTES VERFAHREN» |
ET |
«LIHTSUSTATUD TOLLIPROTSEDUUR» |
EL |
«ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜEΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ» |
EN |
«SIMPLIFIED PROCEDURE» |
FR |
«PROCÉDURE SIMPLIFIÉE» |
IT |
«PROCEDURA SEMPLIFICATA» |
LV |
«VIENKĀRŠOTA PROCEDŪRA» |
LT |
«SUPAPRASTINTA PROCEDŪRA» |
HU |
«EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS» |
MT |
«PROCEDURA SIMPLIFIKATA» |
NL |
«VEREENVOUDIGDE REGELING» |
PL |
«PROCEDURA UPROSZCZONA» |
PT |
«PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO» |
SL |
«POENOSTAVLJEN POSTOPEK» |
SK |
«ZJEDNODUŠENÝ POSTUP» |
FI |
«YKSINKERTAISTETTU MENETTELY» |
SV |
«FÖRENKLAT FÖRFARANDE» |
TR |
«BASITLEŞTIRILMIŞ IŞLEM». |
4. I certificati di circolazione A.TR rilasciati a posteriori ai sensi dell’articolo 14 della decisione n. 1/2001 devono recare una delle seguenti diciture:
ES |
«EXPEDIDO A POSTERIORI» |
CS |
«VYSTAVENO DODATEČNĚ» |
DA |
«UDSTEDT EFTERFØLGENDE» |
DE |
«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT» |
ET |
«TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD» |
EL |
«ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ» |
EN |
«ISSUED RETROSPECTIVELY» |
FR |
«DÉLIVRÉ A POSTERIORI» |
IT |
«RILASCIATO A POSTERIORI» |
LV |
«IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI» |
LT |
«RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS» |
HU |
«KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL» |
MT |
«MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT» |
NL |
«AFGEGEVEN A POSTERIORI» |
PL |
«WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE» |
PT |
«EMITIDO A POSTERIORI» |
SL |
«IZDANO NAKNADNO» |
SK |
«VYDANÉ DODATOČNE» |
FI |
«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN» |
SV |
«UTFÄRDAT I EFTERHAND» |
TR |
«SONRADAN VERİLMİŞTİR». |
Articolo 7
Perfezionamento passivo
1. I bollettini di informazione INF2, debitamente rilasciati dalla Turchia o dai nuovi Stati membri ai sensi degli articoli da 22 a 26 della decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, sono reciprocamente accettati.
2. I duplicati dei bollettini di informazione INF2 rilasciati ai sensi dell’articolo 26 della decisione n. 1/2001 devono recare una delle seguenti diciture:
ES |
«DUPLICADO» |
CS |
«DUPLIKÁT» |
DA |
«DUPLIKAT» |
DE |
«DUPLIKAT» |
ET |
«DUPLIKAAT» |
EL |
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» |
EN |
«DUPLICATE» |
FR |
«DUPLICATA» |
IT |
«DUPLICATO» |
LV |
«DUBLIKĀTS» |
LT |
«DUBLIKATAS» |
HU |
«MÁSODLAT» |
MT |
«DUPLIKAT» |
NL |
«DUPLICAAT» |
PL |
«DUPLIKAT» |
PT |
«SEGUNDA VIA» |
SL |
«DVOJNIK» |
SK |
«DUPLIKÁT» |
FI |
«KAKSOISKAPPALE» |
SV |
«DUPLIKAT» |
TR |
«İKİNCİ NÜSHADIR». |
Articolo 8
Merci in reintroduzione
1. I bollettini di informazione INF3, debitamente rilasciati dalla Turchia o dai nuovi Stati membri ai sensi degli articoli da 35 a 41 della decisione n. 1/2001 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, sono reciprocamente accettati.
2. I duplicati dei bollettini di informazione INF3 rilasciati ai sensi dell’articolo 40 della decisione n. 1/2001 devono recare una delle seguenti diciture:
ES |
«DUPLICADO» |
CS |
«DUPLIKÁT» |
DA |
«DUPLIKAT» |
DE |
«DUPLIKAT» |
ET |
«DUPLIKAAT» |
EL |
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» |
EN |
«DUPLICATE» |
FR |
«DUPLICATA» |
IT |
«DUPLICATO» |
LV |
«DUBLIKĀTS» |
LT |
«DUBLIKATAS» |
HU |
«MÁSODLAT» |
MT |
«DUPLIKAT» |
NL |
«DUPLICAAT» |
PL |
«DUPLIKAT» |
PT |
«SEGUNDA VIA» |
SL |
«DVOJNIK» |
SK |
«DUPLIKÁT» |
FI |
«KAKSOISKAPPALE» |
SV |
«DUPLIKAT» |
TR |
«İKİNCİ NÜSHADIR». |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 9
Prova dello status delle merci nel quadro delle disposizioni sulla libera circolazione dei prodotti industriali
1. Le prove di origine debitamente rilasciate dalla Turchia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi commerciali preferenziali da essi applicati, che consentono un cumulo dell’origine con la Comunità sulla base di norme d’origine identiche e del divieto di concedere eventuali sgravi o sospensioni dei dazi doganali per le merci in questione, sono reciprocamente accettate come prova di status nell’ambito delle disposizioni sulla libera circolazione dei prodotti industriali di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio d’associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all’attuazione della fase finale dell’unione doganale (15), a condizione che:
a) |
la prova dell’origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il 30 aprile 2004; |
b) |
la prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dal 1o maggio 2004. |
Nel caso di merci dichiarate anteriormente al 1o maggio 2004 per l’importazione in Turchia o in un nuovo Stato membro, nell’ambito dei suindicati accordi commerciali preferenziali, anche le prove di origine rilasciate successivamente in base a tali accordi possono essere accettate a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro il 31 agosto 2004.
2. Le richieste di verifiche a posteriori delle prove di origine di cui al paragrafo 1 sono accettate dalle competenti autorità doganali della Turchia o degli Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di rilascio delle prove in questione e possono essere presentate da dette autorità nei tre anni successivi all’accettazione della prova di origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.
Articolo 10
Prova di origine e cooperazione amministrativa nell’ambito delle disposizioni di cui agli accordi preferenziali sui prodotti del carbone e dell’acciaio e sui prodotti agricoli (16)
1. Le prove di origine debitamente rilasciate dalla Turchia o da un nuovo Stato membro nell’ambito di accordi preferenziali da essi applicati per prodotti diversi da quelli di cui all’articolo 9 sono reciprocamente accettate, a condizione che:
a) |
l’acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali previste dall’accordo sui prodotti del carbone e dell’acciaio o dalla decisione sui prodotti agricoli; |
b) |
la prova dell’origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il 30 aprile 2004; |
c) |
la prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dal 1o maggio 2004. |
Nel caso di merci dichiarate per l’importazione in Turchia o in un nuovo Stato membro anteriormente al 1o maggio 2004, nell’ambito di accordi preferenziali o di regimi autonomi da essi all’epoca applicati, anche le prove di origine rilasciate successivamente in base a tali accordi o regimi possono essere accettate, a condizione che siano presentate alle autorità doganali entro il 31 agosto 2004.
2. La Turchia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni che conferiscono lo status di «esportatori autorizzati» nell’ambito degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi da essi conclusi, a condizione che:
a) |
una simile disposizione figuri anche negli accordi conclusi tra la Turchia e la Comunità anteriormente al 1o maggio 2004; e |
b) |
l’esportatore autorizzato applichi le norme d’origine in vigore nell’ambito di detto accordo, stabilite nel protocollo 1 dell’accordo sui prodotti del carbone e dell’acciaio o nel protocollo 3 della decisione sui prodotti agricoli. |
Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro un anno dalla data dell’adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite dal protocollo 1 dell’accordo sui prodotti del carbone e dell’acciaio o dal protocollo 3 della decisione sui prodotti agricoli.
3. Le richieste di verifiche a posteriori delle prove di origine rilasciate nell’ambito degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali della Turchia o degli Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di rilascio delle prove in questione e possono essere presentate da dette autorità nei tre anni successivi all’accettazione della prova di origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.
Articolo 11
Merci in transito
1. Le disposizioni relative alla libera circolazione dei prodotti industriali, di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, o il regime tariffario preferenziale conferito sulla base delle misure tariffarie preferenziali previste dall’accordo sui prodotti del carbone e dell’acciaio o dalla decisione sui prodotti agricoli, possono essere applicate alle merci esportate dalla Turchia verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Turchia che soddisfano le condizioni relative all’attuazione delle disposizioni sulla libera circolazione dei prodotti industriali oppure le disposizioni del protocollo 1 dell’accordo sui prodotti del carbone e dell’acciaio o del protocollo 3 della decisione sui prodotti agricoli e che, alla data dell’adesione, erano in transito, in custodia temporanea, in deposito doganale o in una zona franca in Turchia o nel nuovo Stato membro di cui trattasi.
2. In tali casi, si applicano le disposizioni sulla libera circolazione dei prodotti industriali oppure si concede il trattamento preferenziale purché, entro quattro mesi dalla data dell’adesione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dello status delle merci oppure una prova di origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 12
Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo di Ankara.
Articolo 13
1. Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure.
2. Le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.
Articolo 14
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Articolo 15
Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nella lingua ufficiale della Turchia, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 16
Il testo dell’accordo di Ankara, comprensivo degli allegati e dei protocolli che ne costituiscono parte integrante, e l’atto finale con le dichiarazioni ad esso allegate sono stilati nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese e tali testi fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di associazione approva tali testi.
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüsselis
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Magħmula fi Brussel,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
Brüksel 'de akdedilmiştir,
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Üye Devletler adına
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Avrupa Topluluğu adına
Por la República de Turquía
Za Tureckou republiku
For Republikken Tyrkiet
Für die Republik Türkei
Türgi Vabariigi nimel
Για την Τουρκική Δημοκρατία
For the Republic of Turkey
Pour la République de Turquie
Per la Repubblica di Turchia
Turcijas Republikas vārdā
Turkijos Respublikos vardu
A Török Köztársaság részeről
Għar-Republikka tat- Turkija
Voor de Republiek Turkije
W imieniu Republiki Turcji
Pela República da Turquia
Za Tureckú republiku
Za Republiko Turčijo
Turkin tasavallan puolesta
för Republiken Turkiet
Türkiye Cumhuriyeti adına
(1) GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64.
(2) GU L 361 del 31.12.1977, pag. 2.
(3) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 17.
(4) GU L 227 del 7.9.1996, pag. 3. Accordo modificato dalla decisione n. 2/1999 del comitato misto (GU L 212 del 12.8.1999, pag. 21).
(5) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 20 del presente protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore dev’essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
(6) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 33 del presente protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.
(7) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l’informazione sia già presente nel documento.
(8) Cfr. articolo 19, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, l’esonero dall’obbligo della firma implica anche l’esonero dall’obbligo di apporre il nome del firmatario (*1).
(*1) Il protocollo cui è fatto riferimento nelle presenti note è il protocollo 1 dell’accordo tra la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.»
(9) GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.
(10) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 20 del presente protocollo, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore dev’essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
(11) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell’articolo 34 del presente protocollo, l’esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”.
(12) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l’informazione sia già presente nel documento.
(13) Cfr. articolo 19, paragrafo 5, del protocollo. Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, l’esonero dall’obbligo della firma implica anche l’esonero dall’obbligo di apporre il nome del firmatario (*2).
(*2) Il protocollo cui è fatto riferimento nelle presenti note è il protocollo 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli.»
(14) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione n. 1/2003 (GU L 28 del 4.2.2003, pag. 51).
(15) GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 2/1999 (GU L 72 del 18.3.1999, pag. 36).
(16) Di cui all’allegato IV, capitolo 5, paragrafi da 3 a 5, dell’atto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).
30.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 254/69 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2005
che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/673/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma della direttiva 2000/53/CE la Commissione è tenuta a valutare l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente vietato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della stessa direttiva. |
(2) |
In esito alle consultazioni scientifiche e tecniche svolte, la Commissione è giunta a precise conclusioni. |
(3) |
Alcune esenzioni dal divieto non dovrebbero essere prorogate perché l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente in determinate applicazioni non è più inevitabile. |
(4) |
Determinati materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente dovrebbero beneficiare o continuare a beneficiare dall’esenzione dal divieto d’impiego di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), poiché per essi l’uso di queste sostanze pericolose risulta ancora inevitabile. In alcuni casi è opportuno riesaminare la data di scadenza delle esenzioni per verificare se l’uso delle sostanze proibite continui a essere inevitabile anche in futuro. |
(5) |
Per quanto riguarda l’alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, fino all’1,5 % di piombo, di cui al punto 2, lettera a) dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1o luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista in funzione della disponibilità di sostituti del piombo. |
(6) |
Per quanto riguarda i cuscinetti e pistoni contenenti piombo, di cui al punto 4 dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1o luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista per garantire che applicazioni non contenenti piombo possano essere montate in tutti i motori e le trasmissioni senza comprometterne il buon funzionamento. |
(7) |
Per quanto riguarda l’uso del cromo esavalente per i rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai, di cui al punto 13, lettera b) dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1o luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista per garantire che nel ciclo di vita del veicolo non si verifichi il distacco accidentale di componenti meccanici essenziali. |
(8) |
Per quanto riguarda l’uso del cadmio negli accumulatori dei veicoli elettrici, di cui al punto 17 dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1o luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista per garantire la disponibilità di tecnologie alternative per le batterie e i veicoli elettrici. |
(9) |
È opportuno dunque modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatta salva la decisione 2005/438/CE della Commissione (2), l’allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo contenuto nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 20 settembre 2005.
Per il Consiglio
La presidente
M. BECKETT
(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/438/CE della Commissione (GU L 152 del 15.6.2005, pag. 19).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
Materiali e componenti |
Ambito di applicazione e termine di scadenza dell’esenzione |
Da etichettare o rendere identificabili in base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv) |
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Piombo come elemento di lega |
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1o luglio 2008 |
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1o luglio 2008 |
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Piombo e composti di piombo nei componenti |
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X |
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X |
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1o luglio 2006 |
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X (i) |
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1o luglio 2007 |
X |
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Tipi di motore sviluppati tra il 1o luglio 2003 e il 1o luglio 2007 |
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X (ii) (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) |
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Veicoli omologati entro il 1o luglio 2006 e inneschi di ricambio per tali veicoli |
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Cromo esavalente |
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1o luglio 2007 |
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1o luglio 2008 |
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X |
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Mercurio |
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X |
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Cadmio |
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1o luglio 2006 |
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Dopo il 31 dicembre 2008 l’immissione sul mercato di batterie NiCd sarà consentita solo come parti di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima di tale data |
X |
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1o luglio 2007 |
X |
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Note:
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(i) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.
(ii) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 8, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.