ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 268

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
13 ottobre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1664/2005 della Commissione, del 12 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1665/2005 della Commissione, del 12 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2002 che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero

3

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

 

Comitato misto SEE

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2005, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2005, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2005, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

8

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2005, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

10

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2005, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

12

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2005, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

13

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2005, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2005, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

17

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2005, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 86/2005, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 87/2005, del 10 giugno 2005, che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

23

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 88/2005, del 10 giugno 2005, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

24

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2005, del 10 giugno 2005, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

25

 

 

 

*

Avviso ai lettori(vedi terza pagina di copertina)

s3

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

13.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1664/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

53,1

204

54,8

999

54,0

0707 00 05

052

85,6

999

85,6

0709 90 70

052

99,5

999

99,5

0805 50 10

052

77,6

382

63,3

388

66,4

528

64,9

999

68,1

0806 10 10

052

81,1

400

215,8

999

148,5

0808 10 80

388

80,5

400

99,8

512

71,9

528

11,2

720

48,5

800

163,1

804

75,4

999

78,6

0808 20 50

052

91,8

388

56,8

720

83,0

999

77,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


13.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1665/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2002 che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione (2) stabilisce le modalità per la constatazione del quantitativo di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina smerciato per il consumo interno della Comunità, di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2)

Per ragioni di trasparenza e chiarezza, è opportuno precisare determinate modalità di calcolo e tener conto, in particolare, delle scorte eccedenti le scorte normali, fissate all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 832/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (3).

(3)

Per valutare le scorte di inizio e di fine campagna e i quantitativi di zucchero disponibili sul mercato comunitario, è opportuno tener conto anche delle scorte di intervento.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 314/2002.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 314/2002 è modificato come segue:

1)

il paragrafo 4 è modificato come segue:

a)

il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

«I quantitativi di cui al primo comma, lettere c) e d), e di cui al secondo comma, lettere a) e b), sono ricavati dalle banche dati di Eurostat o da fonti di informazione alternative e vertono, in assenza di dati completi per una determinata campagna, sugli ultimi dodici mesi disponibili. I quantitativi in regime di perfezionamento attivo o passivo non sono presi in considerazione.»;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«I quantitativi di cui al primo comma, lettera a), e al secondo comma, lettera c), comprendono i quantitativi eccedenti le scorte normali, fissati all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 832/2005 della Commissione (4) e le scorte di intervento costituite in applicazione dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1260/2001.

2)

il paragrafo 5 è modificato come segue:

a)

al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere:

«d)

i quantitativi di prodotti di base espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rilasciati titoli di restituzione alla produzione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 nel corso della campagna considerata;

e)

l’aiuto alimentare.»;

b)

il secondo comma è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

(2)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 40. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 38/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 13).

(3)  GU L 138 dell’1.6.2005, pag. 3.

(4)  GU L 138 dell’1.6.2005, pag. 3


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

13.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 76/2005

del 10 giugno 2005

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito ₪l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell’11 marzo 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2004/104/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2), rettificata dalla GU L 56 del 2.3.2005, pag. 35,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0104: direttiva 2004/104/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004 (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13), rettificata dalla GU L 56 del 2.3.2005, pag. 35.»;

2)

al punto 11 (direttiva 72/245/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0104: direttiva 2004/104/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004 (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13), rettificata dalla GU L 56 del 2.3.2005, pag. 35.»;

3)

al punto 11 (direttiva 72/245/CEE del Consiglio) viene aggiunto l’adattamento seguente:

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

Al punto 5.2 dell’allegato I viene aggiunto il testo seguente:

«IS per l’Islanda

FL per il Liechtenstein

16 per la Norvegia»;

4)

dopo il punto 45ze (decisione 2004/90/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«45zf.

32004 L 0104: direttiva 2004/104/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13), rettificata dalla GU L 56 del 2.3.2005, pag. 35

Articolo 2

I testi della direttiva 2004/104/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 giugno 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

(2)  GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.10.2005   

IT

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L 268/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 77/2005

del 10 giugno 2005

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 58/2005 del 29 aprile 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che mantiene la deroga prevista all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l’applicazione della deroga (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato II dell’accordo, capitolo XII, dopo il punto 54zzp [regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente punto:

«54zzq.

32003 R 1452: regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che mantiene la deroga prevista all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l’applicazione della deroga (GU L 206 del 15.8.2003, pag. 17).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1452/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 giugno 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 239 del 15.9.2005, pag. 36.

(2)  GU L 206 del 15.8.2003, pag. 17.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 78/2005

del 10 giugno 2005

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 62/2005 del 29 aprile 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2004/97/CE della Commissione, del 27 settembre 2004, che modifica la direttiva 2004/60/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/2/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive Ampelomyces quisqualis e Gliocladium catenulatum  (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/3/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive imazosulfuron, laminarin, metossifenozide e S-metolachlor (4),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato II dell’accordo, capitolo XV, è modificato come segue:

1)

al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32005 L 0002: direttiva 2005/2/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005 (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 15),

32005 L 0003: direttiva 2005/3/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005 (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 19).»;

2)

al punto 12a, quarantanovesimo trattino (direttiva 2004/60/CE della Commissione), viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32004 L 0097: direttiva 2004/97/CE della Commissione, del 27 settembre 2004 (GU L 301 del 28.9.2004, pag. 53).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2004/97/CE, 2005/2/CE e 2005/3/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 giugno 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 239 del 15.9.2005, pag. 44.

(2)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 53.

(3)  GU L 20 del 22.1.2005, pag. 15.

(4)  GU L 20 del 22.1.2005, pag. 19.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.10.2005   

IT

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L 268/10


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 79/2005

del 10 giugno 2005

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito ₪l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 36/2005 dell’11 marzo 2005 (1).

(2)

L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell’11 marzo 2005 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (3),

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato II dell’accordo, capitolo XVII, dopo il punto 8 (direttiva 94/63/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente punto:

«9.

32004 L 0042: direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).

Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

All’articolo 3, paragrafo 4, dopo i termini “al prodotto in questione” è inserita l’espressione seguente: “e, per quanto riguarda l’Islanda, per un periodo di 36 mesi successivo all’ultima data stabilita nell’allegato II, in modo da esaurire le scorte islandesi”.»

Articolo 2

Nell’allegato XX dell’accordo, al punto 21ab (direttiva 1999/13/CE del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32004 L 0042: direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87).»

Articolo 3

I testi della direttiva 2004/42/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l’11 giugno 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 198 del 28.7.2005, pag. 30.

(2)  GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

(3)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 268/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 80/2005

del 10 giugno 2005

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 128/2004 del 24 settembre 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 2003/887/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2003, relativa all’applicazione e all’uso degli Eurocodici per lavori di costruzione e prodotti strutturali da costruzione (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato II, capitolo XXI, dopo il punto 3 (C/62/94/p.1: comunicazione della Commissione) viene aggiunto il seguente punto:

«4.

32003 H 0887: raccomandazione 2003/887/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2003, relativa all’applicazione e all’uso degli Eurocodici per lavori di costruzione e prodotti strutturali da costruzione (GU L 332 del 19.12.2003, pag. 62).»

Articolo 2

I testi della raccomandazione 2003/887/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 giugno 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 53.

(2)  GU L 332 del 19.12.2003, pag. 62.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.10.2005   

IT

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L 268/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 82/2005

del 10 giugno 2005

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione n. 68/2005 del Comitato misto SEE, del 29 aprile 2005 (1).

(2)

Il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (2), rettificato dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 3, si prefigge di potenziare il livello di interoperabilità dei sistemi ferroviari e di sviluppare un approccio comune in materia di sicurezza del sistema ferroviario europeo.

(3)

Le attività dell’Agenzia potrebbero incidere sul livello di interoperabilità e di sicurezza ferroviarie dello Spazio economico europeo.

(4)

Occorre pertanto integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 881/2004, al fine di consentire la partecipazione a pieno titolo degli Stati EFTA all’Agenzia ferroviaria europea,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 881/2004, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 giugno 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 239 del 15.9.2005, pag. 57.

(2)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Nell’allegato XIII dell’accordo, dopo il punto 42e (direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«42f.

32004 R 0881: regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1, rettificato dalla GU L 220 del 21.6.2004, pag. 3).

Ai fini del presente accordo il regolamento si intende adattato come segue:

a)

se non altrimenti stipulato di seguito e ferme restando le disposizioni del protocollo 1 dell’accordo, va inteso che i termini «Stato/i membro/i» e altri termini che si riferiscono ai loro enti pubblici contenuti nel regolamento comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici. Si applica il paragrafo 11 del protocollo 1;

b)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, l’Agenzia assiste, qualora sia necessario, l’Autorità di vigilanza EFTA o il comitato permanente, a seconda dei casi, nello svolgimento dei loro rispettivi compiti;

c)

gli Stati EFTA sono adeguatamente rappresentati in seno ai gruppi di lavoro istituiti dall’Agenzia;

d)

all’articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Gli Stati EFTA applicano all’Agenzia e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e le regole applicabili adottate ai sensi del protocollo.»;

e)

all’articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

“5.   In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono dei diritti politici possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.”;

f)

nell’articolo 25, paragrafo 2, lettera b), i termini “al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione” vanno letti “al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all’Autorità di vigilanza EFTA”;

g)

all’articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente:

“5.   Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’UE, ad eccezione del diritto di voto.”;

h)

all’articolo 33 è aggiunto il paragrafo seguente:

“4.   Quando le visite sono state effettuate in uno Stato EFTA, l’Agenzia trasmette la relazione anche all’Autorità di vigilanza EFTA.”;

i)

all’articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il testo seguente:

“Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1), si applica anche, ai fini dell’attuazione del presente regolamento, a qualsiasi documento dell’Agenzia riguardante gli Stati EFTA.

j)

all’articolo 38 è aggiunto il paragrafo seguente:

“10.   Gli Stati EFTA partecipano al contributo finanziario della Comunità di cui al paragrafo 2, primo trattino. A tal fine si applicano, mutatis mutandis, le procedure di cui all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo.”»


(1)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.”;


13.10.2005   

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L 268/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 83/2005

del 10 giugno 2005

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 68/2005 del 29 aprile 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2004/111/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2004/112/CE della Commissione, del 13 dicembre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (3),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 17e (direttiva 94/55/CE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0111: direttiva 2004/111/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004 (GU L 365 del 10.12.2004, pag. 25).»;

2)

al punto 17d (direttiva 95/50/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 L 0112: direttiva 2004/112/CE della Commissione, del 13 dicembre 2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 23).»

Articolo 2

I testi delle direttive 2004/111/CE e 2004/112/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 giugno 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 239 del 15.9.2005, pag. 57.

(2)  GU L 365 del 10.12.2004, pag. 25.

(3)  GU L 367 del 14.12.2004, pag. 23.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.10.2005   

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L 268/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 84/2005

del 10 giugno 2005

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/2005 del 29 aprile 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 13/2005 della Commissione, del 6 gennaio 2005, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla «partecipazione sociale» (2).

(3)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato XXI dell’accordo, dopo il punto 18o [regolamento (CEE) n. 28/2004 della Commissione] viene aggiunto il seguente punto:

«18p.

32005 R 0013: regolamento (CE) n. 13/2005 della Commissione, del 6 gennaio 2005, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla “partecipazione sociale” (GU L 5 del 7.1.2005, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni di cui al regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 13/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 giugno 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 239 del 15.9.2005, pag. 59.

(2)  GU L 5 del 7.1.2005, pag. 5.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.10.2005   

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L 268/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 85/2005

del 10 giugno 2005

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/2005 del 29 aprile 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (2).

(3)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato XXI dell’accordo, dopo il punto 19q [regolamento (CEE) n. 1222/2004 del Consiglio] viene aggiunto il seguente punto:

«19r.

32005 R 0116: regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni di cui al regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 giugno 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 239 del 15.9.2005, pag. 59.

(2)  GU L 24 del 27.1.2005, pag. 6.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.10.2005   

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L 268/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 86/2005

del 10 giugno 2005

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 69/2005 del 29 aprile 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (2).

(3)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato XXI dell’accordo, dopo il punto 19r [regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione] viene aggiunto il seguente punto:

«19s.

32005 R 0184: regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni di cui al regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 184/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 giugno 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 239 del 15.9.2005, pag. 59.

(2)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.10.2005   

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L 268/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 87/2005

del 10 giugno 2005

che modifica l’allegato XXII (Diritto societario) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 71/2005 del 29 aprile 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 211/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standards (IFRS) 1 e 2 e i principi contabili internazionali IAS 12, 16, 19, 32, 33, 38 e 39 (2),

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato XXII dell’accordo, al punto 10ba [regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 R 0211: regolamento (CE) n. 211/2005 della Commissione, del 4 febbraio 2005 (GU L 41 dell’11.2.2005, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 211/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua adozione, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 239 del 15.9.2005, pag. 62.

(2)  GU L 41 dell’11.2.2005, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.10.2005   

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L 268/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 88/2005

del 10 giugno 2005

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 183/2004 del 16 dicembre 2004 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo per includere la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (2).

(3)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2005,

DECIDE:

Articolo 1

Nel protocollo 31 dell’accordo, all’articolo 4, paragrafo 2, lettera k), è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 D 2241: decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo (3).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 48.

(2)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.10.2005   

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L 268/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 89/2005

del 10 giugno 2005

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 135/2002 del 27 settembre 2002 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo per includere la decisione 2005/12/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica la decisione 1999/847/CE per quanto riguarda la durata del programma d’azione comunitario a favore della protezione civile (2).

(3)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2005,

DECIDE:

Articolo 1

Nel protocollo 31 dell’accordo, articolo 10, paragrafo 8, lettera b), al terzo trattino (decisione 1999/847/CE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32005 D 0012: decisione 2005/12/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica la decisione 1999/847/CE per quanto riguarda la durata del programma d’azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 6 dell’8.1.2005, pag. 7).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 336 del 12.12.2002, pag. 36.

(2)  GU L 6 dell’8.1.2005, pag. 7.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


13.10.2005   

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L 268/s3


La decisione del Comitato misto SEE n. 81/2005 è stata ritirata prima dell’adozione e pertanto non esiste.


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