ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 272

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
18 ottobre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1694/2005 della Commissione, del 17 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1695/2005 della Commissione, del 17 ottobre 2005, relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento francese

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1696/2005 della Commissione, del 17 ottobre 2005, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento francese

9

 

 

Regolamento (CE) n. 1697/2005 della Commissione, del 17 ottobre 2005, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 18 ottobre 2005

12

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 17 ottobre 2005, che attua l’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/428/PESC

15

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2005, relativa ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e di alcune TSE e relativa ai programmi intesi a prevenire le zoonosi, che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2006 [notificata con il numero C(2005) 3922]

18

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Azione comune 2005/724/PESC del Consiglio, del 17 ottobre 2005, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che abroga la decisione comune 2005/589/PESC

26

 

*

Posizione comune 2005/725/PESC del Consiglio, del 17 ottobre 2005, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2005/427/PESC

28

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 837/2005 del Consiglio, del 23 maggio 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 139 del 2.6.2005)

33

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

18.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1694/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

49,2

204

43,0

999

46,1

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

95,7

999

95,7

0805 50 10

052

71,3

388

69,5

524

57,2

528

68,5

999

66,6

0806 10 10

052

88,9

400

200,0

624

178,2

999

155,7

0808 10 80

388

81,6

400

105,9

404

91,3

512

52,0

528

45,5

720

48,5

800

172,7

804

73,9

999

83,9

0808 20 50

052

92,6

388

57,1

720

55,8

999

68,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


18.10.2005   

IT

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L 272/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1695/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2005

relativo all’apertura di una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3), stabilisce le modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento.

(3)

Data la situazione attuale del mercato è opportuno aprire una gara permanente per l’esportazione di 500 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento francese.

(4)

Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine si ravvisa l’opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(5)

Per evitare le reimportazioni è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni da realizzare nell’ambito della gara indetta dal presente regolamento.

(6)

Per ammodernare la gestione del regime occorre disporre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l’organismo di intervento francese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l’esportazione di frumento tenero da esso detenuto.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 500 000 tonnellate di frumento tenero che può essere esportato nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.

Articolo 3

1.   Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all’esportazione, né maggiorazioni mensili.

2.   Non si applica il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3.   In deroga all’articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l’esportazione è quello indicato nell’offerta, senza maggiorazione mensile.

Articolo 4

1.   I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

2.   Le offerte presentate nell’ambito della gara indetta ai sensi del presente regolamento non devono essere accompagnate da domande di titoli di esportazione presentate a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (5).

Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) del 26 ottobre 2005.

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, tranne il 3 novembre 2005, il 29 dicembre 2005, il 13 aprile 2006 e il 25 maggio 2006, settimane in cui non saranno realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 9 (ora di Bruxelles) del 22 giugno 2006.

2.   Le offerte devono essere presentate presso l’organismo di intervento francese al seguente indirizzo:

Office national interprofessionnel des céréales

21, avenue Bosquet

F-75007 Paris

Fax (33-1) 44 18 20 08/(33-1) 44 18 20 80

Articolo 6

L’organismo di intervento, l’ammassatore e l’aggiudicatario, a sua richiesta, procedono di comune accordo, prima dell’uscita o al momento dell’uscita dal magazzino, a scelta dell’aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio, alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate, e li fanno analizzare. L’organismo di intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest’ultimo non sia l’ammassatore.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell’aggiudicatario o nel termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all’uscita dal deposito.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi sono comunicati per via elettronica alla Commissione.

Articolo 7

1.   L’aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita senza riserve, qualora l’esito finale delle analisi dei campioni dimostri che la qualità:

a)

è superiore a quella descritta nel bando di gara;

b)

è superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

1 kg/hl per il peso specifico, senza comunque che il peso specifico sia inferiore a 75 kg/hl,

un punto percentuale per il tenore di umidità,

mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione (6), mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segale cornuta.

2.   Se dal risultato finale delle analisi dei campioni risulta una qualità superiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui a paragrafo 1, lettera b), l’aggiudicatario può:

a)

accettare la partita senza riserve;

b)

oppure rifiutare di prendere in consegna la partita.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’aggiudicatario è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato I.

3.   Se il risultato finale delle analisi dei campioni evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all’intervento, l’aggiudicatario non può procedere al ritiro della partita. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato I.

Articolo 8

Nei casi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e paragrafo 3, l’aggiudicatario può chiedere all’organismo di intervento di fornirgli un’altra partita di frumento tenero della qualità prevista, senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione utilizzando il modulo riportato all’allegato I.

L’aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro un mese dalla data della prima domanda di sostituzione presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l’organismo di intervento utilizzando il modulo riportato all’allegato I.

Articolo 9

1.   Se l’uscita del frumento tenero dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all’articolo 6, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all’aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest’ultimo nei confronti dell’ammassatore.

2.   Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all’articolo 6, escluse quelle di cui all’articolo 7, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un’analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall’aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 10

In deroga all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di frumento tenero a norma del presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l’ordine di ritiro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l’esemplare di controllo T5, recano una delle diciture figuranti nell’allegato II.

Articolo 11

1.   La cauzione costituita in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2.   In deroga all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell’obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo di intervento valido il giorno dell’aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, ma in nessun caso inferiore a 25 EUR/t. La metà della cauzione è depositata all’atto del rilascio del titolo e l’altra metà prima del ritiro dei cereali.

Articolo 12

L’organismo di intervento francese comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell’allegato III.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

(4)  Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell’8.10.2004, pag. 17).

(6)  GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).


ALLEGATO I

Comunicazione di rifiuto e di un eventuale scambio di partite nel quadro della gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento francese

[regolamento (CE) n. 1695/2005]

Cognome e nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

Data dell’aggiudicazione:

Data di rifiuto della partita da parte dell’aggiudicatario:


Numero della partita

Quantità in tonnellate

Indirizzo del silo

Motivo del rifiuto della partita

 

 

 

peso specifico (kg/hl)

% di chicchi germinati

% di impurità varie (Schwarzbesatz)

% di elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta

Altro


ANNEXE II

Mentions visées à l’article 10

:

en espagnol

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 1695/2005

:

en tchèque

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 1695/2005

:

en danois

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1695/2005

:

en allemand

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1695/2005

:

en estonien

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 1695/2005

:

en grec

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1695/2005

:

en anglais

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1695/2005

:

en français

:

blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 1695/2005

:

en italien

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1695/2005

:

en letton

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 1695/2005

:

en lituanien

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 1695/2005

:

en hongrois

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 1695/2005/EK rendelet

:

en néerlandais

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1695/2005

:

en polonais

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 1695/2005

:

en portugais

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1695/2005

:

en slovaque

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 1695/2005

:

en slovène

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 1695/2005

:

en finnois

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1695/2005

:

en suédois

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1695/2005.


ALLEGATO III

Gara permanente per l’esportazione di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento francese

Modulo (1)

[Regolamento (CE) n. 1695/2005]

1

2

3

4

5

6

7

Numero degli offerenti

Numero della partita

Quantità

in tonnellate

Prezzo di offerta

(in EUR/t) (2)

Maggiorazioni (+)

detrazioni (–)

(in EUR/t)

(p.m.)

Spese commerciali (3)

(in EUR/t)

Destinazione

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG Agricoltura e soiluppo rurale (D/2).

(2)  Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita oggetto dell’offerta.

(3)  Le spese commerciali corrispondono alle prestazioni di servizi e di assicurazione sostenute dopo l’uscita dai magazzini di intervento fino allo stadio franco a bordo (fob) nel porto di esportazione, escluse le spese relative al trasporto. Le spese comunicate sono determinate in base alla media delle spese effettive constatate dall’organismo di intervento nel semestre precedente l’apertura del periodo della gara e sono espresse in EUR/t.


18.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1696/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2005

relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento (2), i cereali detenuti dagli organismi di intervento devono essere venduti nell’ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato.

(2)

A seguito delle difficili condizioni climatiche che hanno colpito gran parte della Spagna, nel corso della campagna 2005/2006 la produzione di cereali subirà una forte riduzione. A livello locale questa situazione ha già determinato un aumento dei prezzi e causato difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi.

(3)

La Francia dispone di ingenti scorte di frumento tenero d’intervento, per le quali è difficile trovare sbocchi e che è quindi opportuno smerciare.

(4)

È opportuno pertanto rendere disponibili sul mercato spagnolo dei cereali le scorte di frumento tenero detenute dall’organismo di intervento francese le quali risultano particolarmente rispondenti alla domanda degli operatori.

(5)

Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.

(6)

Nella comunicazione dell’organismo di intervento francese alla Commissione è importante garantire l’anonimato degli offerenti.

(7)

Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L’organismo di intervento francese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 200 000 tonnellate di frumento tenero da esso detenute.

2.   Le vendite sono destinate all’approvvigionamento del mercato spagnolo.

Articolo 2

La vendita di cui all’articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

a)

le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;

b)

il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l’offerta è fissata a 10 EUR/t.

2.   Le offerte sono valide solo se accompagnate dall’impegno scritto dell’offerente di costituire una cauzione di 80 EUR/t nel termine di due giorni lavorativi dal giorno di ricevimento della dichiarazione di attribuzione dell’aggiudicazione.

Articolo 4

1.   Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 26 ottobre 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles).

Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 2 novembre 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006, il 24 maggio 2006 e il 14 giugno 2006, settimane nel corso delle quali non sono realizzate gare.

Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di mercoledì 28 giugno 2006.

2.   Le offerte devono essere presentate all’organismo di intervento francese al seguente indirizzo:

Office national interprofessionnel des céréales

21, avenue Bosquet

F-75007 Paris

Fax: (33-1) 44 18 20 08 — (33-1) 44 18 20 80

Articolo 5

L’organismo di intervento francese comunica alla Commissione, per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell’allegato.

Articolo 6

Secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

Articolo 7

1.   La cauzione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali:

a)

l’offerta non è stata accolta;

b)

il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

2.   La cauzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di cereali consegnati in Spagna. La prova della destinazione particolare è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3). L’esemplare di controllo T5 deve dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3)  GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).


ALLEGATO

Gara permanente per la rivendita sul mercato spagnolo di 200 000 tonnellate di frumento tenero detenuto dall’organismo di intervento francese

Modulo (1)

[Regolamento (CE) n. 1696/2005]

1

2

3

4

Numero degli offerenti

Numero della partita

Quantità

(t)

Prezzo offerto

(euro/t)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

ecc.

 

 

 


(1)  Da trasmettere alla DG AGRI (D/2).


18.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/12


REGOLAMENTO (CE) N. 1697/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2005

che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 18 ottobre 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1692/2005 della Commissione (3).

(2)

L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1692/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1692/2005 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 2005.

Esso si applica a decorrere dal 18 ottobre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

(3)  GU L 271 del 15.10.2005, pag. 35.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 18 ottobre 2005

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all'importazione (1)

(in EUR/t)

1001 10 00

Frumento (grano) duro di qualità elevata

0,00

di qualità media

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

Frumento (grano) tenero destinato alla semina

0,00

ex 1001 90 99

Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina

0,00

1002 00 00

Segala

37,19

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

45,40

1005 90 00

Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2)

45,40

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

37,19


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(data del 14.10.2005)

1.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)

HRS2

YC3

HAD2

qualità media (1)

qualità bassa (2)

US barley 2

Quotazione (EUR/t)

131,95 (3)

66,77

173,31

163,31

143,31

91,88

Premio sul Golfo (EUR/t)

22,14

 

 

Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)

30,28

 

 

2.

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 22,71 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 29,59 EUR/t.

3.

Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

18.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/15


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2005

che attua l’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2005/428/PESC

(2005/722/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del 27 dicembre 2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 giugno 2005 il Consiglio ha adottato la decisione 2005/428/PESC che attua l’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga la decisione 2005/221/PESC (2).

(2)

È stato deciso di adottare un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001,

DECIDE:

Articolo 1

L’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 è il seguente:

«[…]».

Articolo 2

La decisione 2005/428/PESC è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa ha effetto a decorrere dalla data della pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1207/2005 della Commissione (GU L 197 del 28.7.2005, pag. 16).

(2)  GU L 144 dell’8.6.2005, pag. 59.


ALLEGATO

1.   PERSONE

1.

ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) n. 1.2.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (pseudonimo «l’Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudita, cittadinanza saudita

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia Saudita, cittadinanza saudita

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia Saudita, cittadinanza saudita

6.

ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

7.

ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.8.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

8.

ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

9.

ASLI, Rabah n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

10.

ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese

11.

DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 1.2.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)

12.

DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 1.6.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)

13.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l’11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia Saudita, cittadinanza saudita

14.

FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.9.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

15.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

16.

LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

18.

MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

19.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)

20.

NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

21.

RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.9.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

22.

SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.6.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

23.

SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.6.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

24.

SENOUCI, Sofiane n. 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

25.

SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito comunista delle Filippine incluso NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine

26.

TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.4.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

2.   GRUPPI E ENTITÀ

1.

Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)

2.

Brigata dei martiri di Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir e al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Partito comunista delle Filippine , incluso New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito comunista delle Filippine, incluso NPA)

8.

Gama'a al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9.

Fronte islamico dei combattenti del grande oriente (IBDA-C)

10.

Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)

12.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

13.

Kahane Chai (Kach)

14.

Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK; anche noto come KONGRA-GEL)

15.

Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell’Iran» (NCRI)] [anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell’Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell’Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani]

16.

Esercito di Liberazione Nazionale (Ejército de Liberaciòn Nacional)

17.

Fronte di liberazione della Palestina (PLF)

18.

Jihad islamica palestinese (PIJ)

19.

Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)

20.

Fronte popolare di liberazione della Palestina — Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)

21.

Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)

22.

Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) [anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol]

23.

Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)

24.

Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)

25.

Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)


Commissione

18.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2005

relativa ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e di alcune TSE e relativa ai programmi intesi a prevenire le zoonosi, che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2006

[notificata con il numero C(2005) 3922]

(2005/723/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 5, e l’articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione programmi relativi all’eradicazione e alla sorveglianza delle malattie animali, programmi relativi ai controlli intesi a prevenire le zoonosi e programmi per l’eradicazione e la sorveglianza di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), per i quali desiderano fruire di un contributo finanziario della Comunità.

(2)

In virtù del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi devono essere finanziati dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del suddetto regolamento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (3), indica le norme per la sorveglianza e l’eradicazione delle TSE negli animali delle specie bovina, ovina e caprina.

(4)

Per stabilire l’elenco dei programmi per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali, l’elenco dei programmi di controllo destinati a prevenire le zoonosi e l’elenco dei programmi per l’eradicazione e la sorveglianza di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2006, nonché l’aliquota e l’importo massimo di tale contributo proposti per ciascun programma, va tenuto conto dell’interesse di ciascun programma per la Comunità, della conformità del programma stesso con le disposizioni tecniche stabilite dalla normativa comunitaria applicabile al settore veterinario e dell’entità degli stanziamenti disponibili.

(5)

Gli Stati membri hanno fornito alla Commissione informazioni che le hanno consentito di valutare l’interesse per la Comunità di fornire un contributo finanziario ai programmi nel 2006.

(6)

La Commissione ha valutato i programmi presentati sotto il profilo veterinario e finanziario e ritiene che i programmi in questione possano essere inclusi negli elenchi dei programmi che sono ammessi a fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2006.

(7)

Data l’importanza dei programmi in questione per la protezione della salute pubblica e di quella degli animali, nonché dato il carattere obbligatorio per tutti gli Stati membri dell'applicazione dei programmi relativi alle TSE, la Comunità deve garantire il livello più adeguato di contributo finanziario.

(8)

È quindi opportuno adottare l’elenco dei programmi ammessi a fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2006 e indicare l’aliquota e il contributo massimo proposti.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   I programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali elencati nell’allegato I possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2006.

2.   Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l’aliquota e l’importo massimo proposti nel contributo finanziario della Comunità sono fissati nell’allegato I.

Articolo 2

1.   I programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi elencati nell’allegato II possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2006.

2.   Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l’aliquota e l’importo massimo proposti per il contributo finanziario della Comunità sono fissati nell’allegato II.

Articolo 3

1.   I programmi di sorveglianza delle TSE (BSE e scrapie) elencati nell’allegato III possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2006.

2.   Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l’aliquota e l’importo massimo proposti per il contributo finanziario della Comunità sono fissati nell’allegato III.

Articolo 4

1.   I programmi per l’eradicazione delle BSE elencati nell’allegato IV possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2006.

2.   Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l’aliquota e l’importo massimo proposti per il contributo finanziario della Comunità sono fissati nell’allegato IV.

Articolo 5

1.   I programmi per l’eradicazione della scrapie elencati nell’allegato V possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2006.

2.   Per ciascun programma di cui al paragrafo 1, l’aliquota e l’importo massimo proposti per il contributo finanziario della Comunità sono fissati nell’allegato V.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(3)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1292/2005 della Commissione (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 3).


ALLEGATO I

Elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali (articolo 1, paragrafo 1)

ALIQUOTA E IMPORTO MASSIMO PROPOSTI PER IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ

Malattia

Stato membro

Aliquota

(in %)

Importo massimo

(in EUR)

Malattia di Aujeszky

Belgio

50

160 000

Spagna

50

100 000

Febbre catarrale degli ovini

Spagna

50

2 200 000

Francia

50

150 000

Italia

50

1 000 000

Portogallo

50

1 250 000

Brucellosi bovina

Grecia

50

300 000

Spagna

50

6 000 000

Irlanda

50

1 750 000

Italia

50

2 600 000

Cipro

50

300 000

Polonia

50

260 000

Portogallo

50

1 800 000

Regno Unito (1)

50

1 900 000

Tubercolosi bovina

Estonia

50

65 000

Spagna

50

5 000 000

Italia

50

1 800 000

Polonia

50

800 000

Portogallo

50

240 000

Peste suina classica

Repubblica ceca

50

35 000

Germania

50

600 000

Francia

50

400 000

Lussemburgo

50

15 000

Slovenia

50

25 000

Repubblica slovacca

50

400 000

Leucosi bovina enzootica

Estonia

50

5 000

Italia

50

200 000

Lituania

50

100 000

Lettonia

50

50 000

Portogallo

50

100 000

Brucellosi ovina e caprina (B. melitensis)

Grecia

50

600 000

Spagna

50

6 500 000

Francia

50

150 000

Italia

50

3 200 000

Cipro

50

310 000

Portogallo

50

1 000 000

Poseidom (2)

Francia (3)

50

100 000

Rabbia

Austria

50

180 000

Repubblica ceca

50

390 000

Germania

50

750 000

Estonia

50

990 000

Francia

50

105 000

Finlandia

50

100 000

Lituania

50

600 000

Lettonia

50

650 000

Polonia

50

3 750 000

Slovenia

50

300 000

Repubblica slovacca

50

400 000

Peste suina africana/peste suina classica

Italia

50

50 000

Totale

49 730 000


(1)  Soltanto per quanto riguarda l’Irlanda del Nord.

(2)  Cowdriosi, babesiosi e anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi e d’oltremare.

(3)  Solo per quanto riguarda Guadalupa, Martinica e Isola della Riunione.


ALLEGATO II

Elenco dei programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi (articolo 2, paragrafo 1)

ALIQUOTA E IMPORTO MASSIMO PROPOSTI PER IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ

Zoonosi

Stato membro

Aliquota

(in %)

Importo massimo

(in EUR)

Salmonella

Austria

50

72 000

Belgio

50

650 000

Cipro

50

69 000

Danimarca

50

155 000

Germania

50

900 000

Francia

50

315 000

Irlanda

50

75 000

Italia

50

675 000

Lettonia

50

73 000

Paesi Bassi

50

759 000

Portogallo

50

488 000

Repubblica slovacca

50

232 000

Totale

4 463 000


ALLEGATO III

Elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE (articolo 3, paragrafo 1)

ALIQUOTA E IMPORTO MASSIMO PROPOSTI PER IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ

Malattia

Stato membro

Percentuale di realizzazione di test diagnostici rapidi e test discriminatori realizzati

(in %)

Importo massimo

(in EUR)

TSE

Belgio

100

3 155 000

Repubblica ceca

100

1 485 000

Danimarca

100

2 115 000

Germania

100

13 940 000

Estonia

100

225 000

Grecia

100

545 000

Spagna

100

8 305 000

Francia

100

24 395 000

Irlanda

100

5 035 000

Italia

100

7 345 000

Cipro

100

280 000

Lettonia

100

340 000

Lituania

100

700 000

Lussemburgo

100

135 000

Ungheria

100

915 000

Malta

100

25 000

Paesi Bassi

100

4 375 000

Austria

100

1 755 000

Polonia

100

3 430 000

Portogallo

100

1 605 000

Slovenia

100

390 000

Repubblica slovacca

100

665 000

Finlandia

100

935 000

Svezia

100

285 000

Regno Unito

100

5 925 000

Totale

88 305 000


ALLEGATO IV

Elenco dei programmi per l’eradicazione della BSE (articolo 4, paragrafo 1)

ALIQUOTA E IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ

Malattia

Stato membro

Aliquota

Importo massimo

(in EUR)

BSE

Belgio

abbattimento del 50 %

150 000

Repubblica ceca

abbattimento del 50 %

750 000

Danimarca

abbattimento del 50 %

100 000

Germania

abbattimento del 50 %

875 000

Estonia

abbattimento del 50 %

15 000

Grecia

abbattimento del 50 %

15 000

Spagna

abbattimento del 50 %

1 000 000

Francia

abbattimento del 50 %

300 000

Irlanda

abbattimento del 50 %

2 800 000

Italia

abbattimento del 50 %

200 000

Cipro

abbattimento del 50 %

15 000

Lussemburgo

abbattimento del 50 %

100 000

Paesi Bassi

abbattimento del 50 %

60 000

Austria

abbattimento del 50 %

15 000

Polonia

abbattimento del 50 %

985 000

Portogallo

abbattimento del 50 %

685 000

Slovenia

abbattimento del 50 %

25 000

Repubblica slovacca

abbattimento del 50 %

65 000

Finlandia

abbattimento del 50 %

25 000

Regno Unito

abbattimento del 50 %

530 000

Totale

8 710 000


ALLEGATO V

Elenco dei programmi per l’eradicazione della scrapie (articolo 5, paragrafo 1)

ALIQUOTA E IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA COMUNITÀ

Malattia

Stato membro

Aliquota

Importo massimo

(in EUR)

Scrapie

Belgio

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

100 000

Repubblica ceca

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

105 000

Danimarca

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

5 000

Germania

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

1 105 000

Estonia

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

6 000

Grecia

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

1 060 000

Spagna

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

12 790 000

Francia

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

4 690 000

Irlanda

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

705 000

Italia

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

530 000

Cipro

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

5 215 000

Lettonia

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

10 000

Lituania

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

5 000

Lussemburgo

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

35 000

Ungheria

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

50 000

Paesi Bassi

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

685 000

Austria

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

15 000

Portogallo

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

865 000

Slovenia

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

160 000

Repubblica slovacca

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

250 000

Finlandia

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

6 000

Svezia

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

6 000

Regno Unito

abbattimento del 50 %; genotipizzazione del 100 %

5 740 000

Totale

34 138 000


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

18.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/26


AZIONE COMUNE 2005/724/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2005

relativa alla nomina del rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che abroga la decisione comune 2005/589/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5 e 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/589/PESC (1) che proroga il mandato del sig. Michael SAHLIN quale rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia fino al 15 novembre 2005.

(2)

È stato convenuto di nominare il sig. Erwan FOUÉRÉ quale nuovo rappresentante speciale dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia con effetto dal 1o novembre 2005.

(3)

L’azione comune 2005/589/PESC dovrebbe essere abrogata.

(4)

Il Rappresentante speciale dell’Unione europea espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il sig. Erwan FOUÉRÉ è nominato rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) presso l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia dal 1o novembre 2005 al 28 febbraio 2006.

Articolo 2

Il mandato dell’RSUE è basato sull’obiettivo politico dell’Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che consiste nel contribuire al consolidamento del processo politico di pace e alla piena attuazione dell’accordo quadro di Ohrid, facilitando in questo modo ulteriori progressi verso l’integrazione europea mediante il processo di stabilizzazione e associazione.

L’RSUE sostiene le attività dell’Alto rappresentante nella regione.

Articolo 3

Al fine di raggiungere l’obiettivo politico, l’RSUE ha mandato di:

a)

mantenere stretti contatti con il governo dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con le parti coinvolte nel processo politico;

b)

fornire i pareri e le facilitazioni dell’Unione europea nel processo politico;

c)

assicurare il coordinamento degli interventi della comunità internazionale volti a contribuire all’attuazione e alla sostenibilità delle disposizioni dell’accordo quadro del 13 agosto 2001, secondo quanto stabilito nell’accordo e nei relativi allegati;

d)

seguire attentamente le questioni interetniche e di sicurezza e riferirne in merito, nonché mantenere a tal fine i collegamenti con tutti gli organismi pertinenti;

e)

fornire un orientamento politico locale al responsabile della polizia/Capo della missione di polizia dell’Unione (EUPOL/Proxima), assicurare il coordinamento tra la missione di polizia e altri attori UE e assumere la responsabilità delle relazioni tra la missione di polizia e le autorità della parte ospitante e i media;

f)

in cooperazione con il responsabile della polizia/Capo della missione di polizia EUPOL/Proxima e in coordinamento con la presidenza, tenere un dialogo periodico con le autorità dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia sugli sviluppi dell’EUPOL/Proxima.

Articolo 4

1.   L’RSUE è responsabile dell’esecuzione del suo mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’Alto Rappresentante. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

2.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell’RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all’RSUE un orientamento strategico e un apporto politico nell’ambito del mandato.

Articolo 5

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE è pari a 215 000 EUR.

2.   Le spese finanziate dall’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.

3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione.

4.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l’RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dal segretario generale/Alto Rappresentante e in piena associazione con la Commissione. L’RSUE comunica alla presidenza ed alla Commissione la composizione definitiva della sua squadra.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l’RSUE. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione europea presso l’RSUE è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione europea interessata.

3.   Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione europea al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

4.   I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell’RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

Di norma l’RSUE riferisce personalmente all’Alto Rappresentante e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte sono trasmesse periodicamente all’Alto Rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. Su raccomandazione dell’Alto Rappresentante e del CPS, l’RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne».

Articolo 8

Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea, le attività dell’RSUE sono coordinate con quelle dell’Alto Rappresentante, della presidenza e della Commissione. I rappresentanti speciali dell’UE forniscono istruzioni regolari alle missioni degli Stati membri. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza e i Capimissione, i quali si adoperano per assistere l’RSUE nell’esecuzione del suo mandato. L’RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 9

L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Due mesi prima della scadenza del mandato, l’RSUE presenta all’Alto Rappresentante, al Consiglio e alla Commissione una relazione scritta esauriente sull’esecuzione del suo mandato. La relazione funge da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’Alto Rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 10

L’azione comune 2005/589/PESC è abrogata con effetto dal 31 ottobre 2005.

Articolo 11

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 12

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 103.


18.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/28


POSIZIONE COMUNE 2005/725/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2005

che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2005/427/PESC

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 15 e 34,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (1).

(2)

Il 6 giugno 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/427/PESC che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC (2).

(3)

La posizione comune 2001/931/PESC prevede un riesame a intervalli regolari.

(4)

È stato deciso di aggiornare l’allegato della posizione comune 2001/931/PESC e di abrogare la posizione comune 2005/427/PESC.

(5)

È stato redatto un elenco secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1, paragrafo 4 della posizione comune 2001/931/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’elenco di persone, gruppi ed entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC figura nell’allegato.

Articolo 2

La posizione comune 2005/427/PESC è abrogata.

Articolo 3

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT


(1)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2005/220/PESC (GU L 69 del 16.3.2005, pag. 59).

(2)  GU L 144 dell'8.6.2005, pag. 54.


ALLEGATO

Elenco delle persone, gruppi ed entità di cui all'articolo 1 (1)

1.   PERSONE

1.

ABOU, Rabah Naami (pseudonimo Naami Hamza; pseudonimo Mihoubi Faycal; pseudonimo Fellah Ahmed; pseudonimo Dafri Rèmi Lahdi) n. 1.2.1966 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (pseudonimo «l’Abderrahmane svizzero») n. 17.10.1964 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (attivista dell'ETA) n. 7.10.1963 a Durango (Vizcaya), carta di identità n. 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (attivista dell'ETA, membro di Gestoras Pro-amnistía) n. 7.6.1961 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (pseudonimo ABU OMRAN; pseudonimo AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) n. 26.6.1967 a Qatif-Bab al Shamal, Arabia Saudita, cittadinanza saudita

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, n. a Al Ihsa, Arabia Saudita, cittadinanza saudita

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, n. 16.10.1966 a Tarut, Arabia Saudita, cittadinanza saudita

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (attivista dell’ETA, membro di K.Madrid) n. 10.11.1971 a Besain (Guipùzcoa), carta di identità n. 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine n. 20.11.1960 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (pseudonimo Lamine Kamel) n. 18.8.1969 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (pseudonimo Dahmane Mohamed) n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah n. 13.5.1975 a Ain Taya (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (attivista dell'ETA) n. 8.11.1957 a Regil (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.927.207

14.

ATWA, Ali (pseudonimo BOUSLIM, Ammar Mansour; pseudonimo SALIM, Hassan Rostom), Libano, n. nel 1960 in Libano, cittadinanza libanese

15.

DARIB, Noureddine (pseudonimo Carreto; pseudonimo Zitoun Mourad) n. 1.2.1972 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (pseudonimo Touil) n. 1.6.1970 in Algeria (membro di al-Takfir e al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (attivista dell’ETA) n. 20.12.1977 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (attivista dell’ETA) n. 10.1.1958 a Plencia (Vizcaya), carta di identità n. 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (pseudonimo AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; pseudonimo EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) n. 10.7.1965 oppure l’11.7.1965 a El Dibabiya, Arabia Saudita, cittadinanza saudita

20.

FAHAS, Sofiane Yacine n. 10.9.1971 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (attivista dell'ETA) n. 29.4.1967 a Guernica (Vizcaya), carta di identità n. 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (attivista dell'ETA) n. 25.4.1961 a Escoriaza (Navarra), carta di identità n. 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (attivista dell’ETA) n. 30.7.1955 a Santurce (Vizcaya), carta di identità n. 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (pseudonimo GARBAYA, AHMED; pseudonimo SA-ID; pseudonimo SALWWAN, Samir), Libano, n. nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese

25.

LASSASSI, Saber (pseudonimo Mimiche) n. 30.11.1970 a Constantine (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (pseudonimo ALI, Salem; pseudonimo BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; pseudonimo HENIN, Ashraf Refaat Nabith; pseudonimo WADOOD, Khalid Adbul) n. 14.4.1965 oppure l’1.3.1964 in Pakistan, passaporto n. 488555

27.

MOKTARI, Fateh (pseudonimo Ferdi Omar) n. 26.12.1974 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 15.3.1967 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (pseudonimo MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ufficiale superiore dei servizi di intelligence dell'HEZBOLLAH, n. 7.12.1962 a Tayr Dibba, Libano, passaporto n. 432298 (Libano)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (attivista dell'ETA) n. 23.2.1961 a Pamplona (Navarra), carta di identità n. 15.841.101

31.

NOUARA, Farid n. 25.11.1973 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 22.9.1975 a Basauri (Vizcaya), carta di identità n. 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 17.10.1974 a Baracaldo (Vizcaya), carta di identità n. 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (attivista dell'ETA, membro di Jarrai/Haika/Segi) n. 18.9.1964 a San Sebastián (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 27.2.1968 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (pseudonimo Hallasa Farid) n. 11.9.1968 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (attivista dell’ETA; membro di K. Madrid), n. 18.9.1963 a Bilbao (Vizcaya), carta di identità n. 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (pseudonimo Nounou) n. 23.6.1963 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (pseudonimo Gano) n. 14.6.1974 a Algeri (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane n. 15.4.1971 a Hussein Dey (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito comunista delle Filippine incluso NPA) n. 8.2.1939 a Cabugao, Filippine

42.

TINGUALI, Mohammed (pseudonimo Mouh di Kouba) n. 21.4.1964 a Blida (Algeria) (membro di al-Takfir e al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (attivista dell'ETA, membro di Herri Batasuna/E.H./Batasuna) n. 25.5.1969 a Ondarroa (Vizcaya), carta di identità n. 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (attivista dell’ETA) n. 21.5.1976 a Bilbao (Vizcaya), carta d’identità n. 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (attivista dell'ETA, membro di Kas/Ekin) n. 12.3.1970 a Irún (Guipúzcoa), carta di identità n. 15.254.214

2.   GRUPPI E ENTITÀ

1.

Organizzazione Abu Nidal (ANO), (anche nota come Consiglio rivoluzionario Fatah, Brigate rivoluzionarie arabe, Settembre nero e Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti)

2.

Brigata dei martiri di Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir e al-Hijra

5.

* Nuclei Territoriali Antimperialisti

6.

Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini - Occasionalmente Spettacolare

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo

8.

Aum Shinrikyo (anche nota come AUM, Suprema verità Aum, Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

* CCCCC - Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle

11.

Partito comunista delle Filippine, incluso New People's Army (NPA), Filippine, collegato a Sison José Maria C. (pseudonimo Armando Liwanag, pseudonimo Joma, capo del Partito comunista delle Filippine, incluso NPA)

12.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Patria basca e libertà (ETA) (Le seguenti organizzazioni fanno parte del gruppo terroristico: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (pseudonimo Herri Batasuna, pseudonimo Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (Gruppo islamico), (anche noto come Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Fronte islamico dei combattenti del grande oriente (IBDA-C)

16.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Gruppi di resistenza antifascista 1° ottobre (G.R.A.P.O.)

17.

Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondazione della Terra Santa per il soccorso e lo sviluppo)

19.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

20.

* Solidarietà Internazionale

21.

Kahane Chai (Kach)

22.

Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK; anche noto come KONGRA-GEL)

23.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

24.

Organizzazione Mujahidin-e Khalq (MEK o MKO) [eccetto il «Consiglio nazionale di resistenza dell’Iran» (NCRI)] [anche nota come Esercito di liberazione nazionale dell’Iran (NLA, ala militare del MEK), Mujahidin del popolo dell’Iran (PMOI), Società musulmana degli studenti iraniani]

25.

Esercito di Liberazione Nazionale (Ejército de Liberaciòn Nacional)

26.

* Orange Volunteers (OV)

27.

Fronte di liberazione della Palestina (PLF)

28.

Jihad islamica palestinese (PIJ)

29.

Fronte popolare di liberazione della Palestina (PFLP)

30.

Fronte popolare di liberazione della Palestina – Comando generale (anche noto come Comando generale del PFLP, PFLP-GC)

31.

* Real IRA

32.

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente

33.

* Red Hand Defenders (RHD)

34.

Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC)

35.

* Nuclei rivoluzionari/Epanastatiki Pirines

36.

* Organizzazione rivoluzionaria 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri

37.

Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) [anche noto come Devrimci Sol (Sinistra rivoluzionaria), Dev Sol]

38.

* Lotta popolare rivoluzionaria/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

39.

Sentiero luminoso (SL) (Sendero Luminoso)

40.

Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)

41.

* Brigata XX Luglio

42.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

43.

Forze unite di autodifesa della Colombia (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)

44.

* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria

45.

* Nuclei di Iniziativa Proletaria

46.

* F.A.I. - Federazione Anarchica Informale


(1)  Le persone, i gruppi e le entità contraddistinti da un * sono soggetti unicamente all'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC.


Rettifiche

18.10.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/33


Rettifica del regolamento (CE) n. 837/2005 del Consiglio, del 23 maggio 2005, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 139 del 2 giugno 2005 )

A pagina 2, articolo 2, secondo comma,

anziché:

«Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.»

leggi:

«Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.»


  翻译: