ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 305

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

48o anno
24 novembre 2005


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1908/2005 della Commissione, del 23 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1909/2005 della Commissione, del 23 novembre 2005, recante chiusura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1910/2005 della Commissione, dell’8 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e 6, i principi contabili internazionali (IAS) 1, 16, 19, 24, 38 e 39, e le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 4 e 5 ( 1 )

4

 

*

Regolamento (CE) n. 1911/2005 della Commissione, del 23 novembre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda l’acetato di flugestone ( 1 )

30

 

*

Direttiva 2005/83/CE della Commissione, del 23 novembre 2005, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore ( 1 )

32

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 14 novembre 2005, relativa alla manifestazione Capitale europea della cultura per l'anno 2009

36

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Repubblica di Estonia ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2005) 4423]

37

 

*

Decisione della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Repubblica di Lettonia ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2005) 4424]

38

 

*

Decisione della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Repubblica di Ungheria ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2005) 4427]

39

 

*

Decisione della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Repubblica di Lituania ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2005) 4429]

40

 

*

Decisione della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Repubblica slovacca a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno ed a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2005) 4430]

41

 

 

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

 

*

Decisione 2005/821/PESC del Consiglio, del 21 novembre 2005, che modifica la decisione 2004/658/PESC sulle disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Agenzia europea per la difesa

43

 

*

Azione comune 2005/822/PESC del Consiglio, del 21 novembre 2005, che modifica e proroga l’azione comune 2004/847/PESC concernente la missione di polizia dell’Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all’unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa)

44

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

24.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1908/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2005

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 novembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

204

37,4

999

37,4

0707 00 05

052

87,0

204

41,3

999

64,2

0709 90 70

052

111,2

204

70,6

999

90,9

0805 20 10

204

61,0

624

63,3

999

62,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,7

624

95,2

999

80,5

0805 50 10

052

68,1

388

74,2

999

71,2

0808 10 80

388

71,6

400

101,1

404

101,2

720

75,6

999

87,4

0808 20 50

052

70,3

400

99,0

720

54,2

999

74,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


24.11.2005   

IT

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L 305/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1909/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2005

recante chiusura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nell’ambito dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (2), occorre creare le condizioni per l’importazione in Spagna di una certa quantità di granturco.

(2)

Per garantire il rispetto dei quantitativi fissati nell’ambito di tali contingenti, il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), prevede la contabilizzazione delle importazioni di alcuni prodotti sostitutivi menzionati nell’articolo 2 del medesimo regolamento.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1808/2005 della Commissione (4) ha aperto una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di granturco proveniente dai paesi terzi.

(4)

Dal momento che è stato raggiunto per tale contingente il quantitativo annuale fissato nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1839/95, occorre chiudere la gara e abrogare il regolamento (CE) n. 1808/2005.

(5)

Le misure sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È chiusa la gara relativa alla riduzione del dazio previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabile al granturco importato in Spagna, aperta dal regolamento (CE) n. 1808/2005.

2.   Il regolamento (CE) n. 1808/2005 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(3)  GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).

(4)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 3.


24.11.2005   

IT

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L 305/4


REGOLAMENTO (CE) N. 1910/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’8 novembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 e 6, i principi contabili internazionali (IAS) 1, 16, 19, 24, 38 e 39, e le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 4 e 5

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002, compreso lo IAS 19 Benefici per i dipendenti.

(2)

Il 9 dicembre 2004 l’International Accounting Standard Board (IASB) ha pubblicato l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie (di seguito «IFRS 6»), come soluzione provvisoria per consentire alle entità del settore di rispettare le disposizioni degli IFRS senza dover apportare modifiche sostanziali alla propria prassi contabile. L’IFRS 6 accorda alle entità che sostengono costi di esplorazione e valutazione l’esenzione da alcune disposizioni di altri IFRS. In determinate circostanze, tali entità possono continuare ad applicare ai costi di esplorazione e valutazione il trattamento contabile vigente. L’IFRS 6 contiene inoltre orientamenti sugli indicatori per la riduzione di valore delle attività di esplorazione e di valutazione nonché sull’individuazione del livello al quale dette attività sono valutate per riduzione di valore.

(3)

Il 16 dicembre 2004 lo IASB ha pubblicato una modifica dello IAS 19 Benefici per i dipendenti. Tale modifica prevede un’ulteriore opzione per quanto riguarda gli utili e le perdite attuariali per piani pensionistici a benefici definiti. È pertanto possibile rilevare interamente utili e perdite attuariali in un conto di proventi e oneri rilevati al di fuori del conto economico, ossia gli utili e le perdite attuariali possono essere rilevati direttamente nel patrimonio netto. La modifica specifica inoltre il modo in cui le entità appartenenti ad un gruppo devono contabilizzare nei propri bilanci separati i piani a benefici definiti relativi al gruppo e prevede ulteriori obblighi di pubblicità.

(4)

Il 2 dicembre 2004 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l’interpretazione IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing (di seguito «IFRIC 4»). L’IFRIC 4 stabilisce criteri per determinare se un accordo sia o contenga un leasing, come ad esempio alcuni contratti «take or pay». L’IFRIC 4 chiarisce in quali circostanze tali accordi, pur non assumendo la forma legale di un leasing, dovrebbero tuttavia essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 17 Leasing.

(5)

Il 16 dicembre 2004 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l’interpretazione IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali (di seguito «IFRIC 5»). L’IFRIC 5 stabilisce in che modo un partecipante dovrebbe contabilizzare le proprie interessenze in un fondo e come dovrebbe contabilizzare i contributi aggiuntivi.

(6)

La consultazione degli esperti tecnici del settore ha confermato che l’IFRS 6, lo IAS 19 e l’IFRIC 4 e l’IFRIC 5 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(7)

L’adozione dell’IFRS 6, dello IAS 19 e dell’IFRIC 4 e dell’IFRIC 5 comporta di conseguenza modifiche all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, allo IAS 1 Presentazione del bilancio, allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, allo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, allo IAS 38 Attività immateriali e allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, al fine di garantire la coerenza fra i principi contabili internazionali.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:

1)

è inserito il testo dell’International Financial Reporting Standard (IFRS) 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie che figura all’allegato del presente regolamento;

2)

lo IAS 19 Benefici per i dipendenti viene modificato conformemente alla modifica che figura all’allegato del presente regolamento;

3)

è inserito il testo dell’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (interpretazione IFRIC) 4 Determinare se un accordo contiene un leasing che figura all’allegato del presente regolamento;

4)

è inserito il testo dell’interpretazione IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali che figura all’allegato del presente regolamento;

5)

l’IFRS 1, lo IAS 16 e lo IAS 38 vengono modificati conformemente all’appendice B dell’IFRS 6 che figura all’allegato del presente regolamento;

6)

l’IFRS 1, lo IAS 1 e lo IAS 24 vengono modificati conformemente all’appendice F dello IAS 19 che figura all’allegato del presente regolamento;

7)

l’IFRS 1 viene modificato conformemente all’appendice dell’interpretazione IFRIC 4 che figura all’allegato del presente regolamento;

8)

lo IAS 39 viene modificato conformemente all’appendice dell’interpretazione IFRIC 5 che figura all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano i principi e le interpretazioni che figurano all’allegato al più tardi a partire dalla data di inizio dell’esercizio finanziario 2006.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2005.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1751/2005 (GU L 282 del 25.10.2005, pag. 3).


ALLEGATO

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

IFRS 6

International Financial Reporting Standard (IFRS) 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie

IAS 19

Modifica allo IAS 19 Benefici per i dipendenti

IFRIC 4

Interpretazione IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing

IFRIC 5

Interpretazione IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali

«Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale e a fini di studio e di ricerca. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’IASB: www.iasb.org»

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 6

Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie

FINALITÀ

1.

La finalità del presente IFRS è di specificare la rappresentazione in bilancio dell’esplorazione e valutazione delle risorse minerarie.

2.

In particolare, il presente IFRS richiede:

a)

limitati miglioramenti alle vigenti prassi contabili per i costi di esplorazione e valutazione;

b)

alle entità che iscrivono le attività di esplorazione e valutazione di valutare tali attività per riduzione di valore secondo quanto previsto dal presente IFRS e di misurare eventuali riduzioni di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività;

c)

informativa che individua e illustra gli importi nel bilancio dell’entità derivanti dall’esplorazione e dalla valutazione di risorse minerarie e aiuta gli utilizzatori di tali bilanci a comprendere l’importo, i tempi e la certezza dei flussi finanziari futuri relativi a qualsiasi attività di esplorazione e valutazione rilevata.

AMBITO DI APPLICAZIONE

3.

Un’entità deve applicare il presente IFRS ai costi di esplorazione e valutazione che sostiene.

4.

Il presente IFRS non tratta altri aspetti contabili per le entità impegnate nell’esplorazione e valutazione di risorse minerarie.

5.

Un'entità non deve applicare il presente IFRS ai costi sostenuti:

a)

prima dell’esplorazione e della valutazione di risorse minerarie, quali i costi sostenuti prima che l'entità abbia ottenuto i diritti legali ad esplorare un'area specifica;

b)

dopo che la fattibilità tecnica e la realizzabilità commerciale dell’estrazione di una risorsa mineraria risultino dimostrabili.

RILEVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE E DI VALUTAZIONE

Esenzione temporanea dallo IAS 8, paragrafi 11 e 12

6.

Quando definisce i propri principi contabili, un’entità che iscrive le attività di esplorazione e valutazione deve applicare il paragrafo 10 dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori.

7.

I paragrafi 11 e 12 dello IAS 8 specificano le fonti delle disposizioni e delle guide applicative autorevoli che la direzione è tenuta a considerare nel definire un principio contabile per un elemento, qualora nessun IFRS trovi applicazione specifica a tale elemento. Subordinatamente ai successivi paragrafi 9 e 10, il presente IFRS esenta un’entità dall’applicare quei paragrafi ai propri principi contabili per la rilevazione e la valutazione delle attività di esplorazione e valutazione.

MISURAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE E DI VALUTAZIONE

Misurazione al momento della rilevazione iniziale

8.

Le attività di esplorazione e di valutazione devono essere rilevate al costo.

Elementi del costo delle attività di esplorazione e di valutazione

9.

Un’entità deve determinare un principio che specifichi quali costi sono rilevati come attività di esplorazione e di valutazione e applicare conformemente il principio. Nell'effettuare questa determinazione, un'entità considera la misura in cui tali costi sono associabili alla scoperta di risorse minerarie specifiche. Quelli che seguono sono esempi di costi che possono essere inclusi nella rilevazione iniziale delle attività di esplorazione e di valutazione (la lista non è esaustiva).

a)

acquisizione di diritti all’esplorazione;

b)

studi topografici, geologici, geochimici e geofisici;

c)

perforazioni esplorative;

d)

effettuazione di scavi;

e)

campionatura; e

f)

attività relative alla valutazione della fattibilità tecnica e realizzabilità commerciale dell’estrazione di una risorsa mineraria.

10.

I costi relativi allo sviluppo delle risorse minerarie non devono essere rilevati come attività di esplorazione e di valutazione. Il Quadro sistematico e lo IAS 38 Attività immateriali forniscono una guida applicativa in merito alla rilevazione di attività derivanti dallo sviluppo.

11.

Secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, un’entità rileva eventuali obblighi di rimozione e ripristino sorti durante un particolare periodo come conseguenza dell’avere intrapreso l’esplorazione e la valutazione di risorse minerarie.

Misurazione successiva alla rilevazione iniziale

12.

Dopo la rilevazione, un’entità deve applicare il modello del costo o il modello della rideterminazione del valore per le attività di esplorazione e di valutazione. Se è applicato il modello della rideterminazione del valore (il modello nello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari ovvero il modello nello IAS 38), esso deve essere coerente con la classificazione delle attività (vedere paragrafo 15).

Cambiamento di principi contabili

13.

Un’entità può cambiare i propri principi contabili per i costi di esplorazione e di valutazione, se il cambiamento comporta un bilancio più significativo per le esigenze decisionali di tipo economico degli utilizzatori e non meno rilevante per tali esigenze. Un’entità deve valutare la rilevanza e l'attendibilità utilizzando i criteri di cui allo IAS 8.

14.

Per giustificare il cambiamento dei principi contabili adottati per i costi di esplorazione e di valutazione, un'entità deve dimostrare che il cambiamento comporta una maggiore conformità del proprio bilancio ai criteri definiti nello IAS 8, ma non è necessario che tale cambiamento comporti una conformità completa con tali criteri.

PRESENTAZIONE

Classificazione delle attività di esplorazione e di valutazione

15.

Un’entità deve classificare le attività di esplorazione e di valutazione come materiali o immateriali secondo la natura delle attività acquisite e applicare conformemente la classificazione.

16.

Alcune attività di esplorazione e di valutazione sono trattate come immateriali (per esempio diritti di perforazione), mentre altre sono materiali (per esempio veicoli e impianti di trivellazione). Nella misura in cui un’attività materiale è utilizzata nello sviluppare un’attività immateriale, l’importo che riflette tale utilizzo è parte del costo dell’attività immateriale. Tuttavia, l’utilizzo di un’attività materiale per sviluppare un’attività immateriale, non trasforma l’attività materiale in un’attività immateriale.

Riclassificazione delle attività di esplorazione e di valutazione

17.

Un’attività di esplorazione e di valutazione non deve più essere classificata come tale quando la fattibilità tecnica e la realizzabilità commerciale dell’estrazione di una risorsa mineraria sono dimostrabili. Le attività di esplorazione e di valutazione devono essere valutate per riduzione di valore ed eventuali perdite per riduzioni di valore devono essere rilevate prima della riclassificazione.

RIDUZIONE DI VALORE

Rilevazione e valutazione

18.

Le attività di esplorazione e di valutazione devono essere valutate per riduzione di valore quando i fatti e le circostanze suggeriscono che il valore contabile di un’attività di esplorazione e di valutazione può superare il proprio importo recuperabile. Quando i fatti e le circostanze suggeriscono che il valore contabile supera il valore recuperabile, un’entità deve valutare, presentare e dare informativa di eventuali perdite per riduzioni di valore risultanti secondo quanto previsto dallo IAS 36 ad eccezione di quanto disposto dal successivo paragrafo 21.

19.

Ai fini delle sole attività di esplorazione e di valutazione, nell’identificazione di attività di esplorazione e di valutazione che potrebbero aver subito una riduzione di valore, deve essere applicato il paragrafo 20 del presente IFRS piuttosto che i paragrafi da 8 a 17 dello IAS 36. Il paragrafo 20 utilizza il termine «attività» ma esso è applicato ugualmente a singole attività distinte di esplorazione e di valutazione o ad un’unità generatrice di flussi finanziari.

20.

Uno o più dei seguenti fatti e circostanze indicano che un’entità dovrebbe verificare le attività di esplorazione e di valutazione per riduzione di valore (l’elenco non è esaustivo):

a)

il periodo per il quale l’entità ha il diritto di esplorare nell’area specifica è scaduto durante l’esercizio o scadrà nel prossimo futuro e non è previsto il rinnovo;

b)

non è preventivato né pianificato l’effettivo sostenimento di costi per ulteriori esplorazioni e valutazioni di risorse minerarie nell'area specifica;

c)

l’esplorazione e la valutazione di risorse minerarie nell'area specifica non hanno portato alla scoperta di quantità di risorse minerarie commercialmente realizzabili e l’entità ha deciso di interrompere tali attività nell’area specifica;

d)

esistono dati sufficienti per indicare che, per quanto uno sviluppo nell’area specifica possa continuare, è improbabile che il valore contabile dell’attività di esplorazione e di valutazione sia recuperato completamente da uno sviluppo positivo o dalla vendita.

In ognuno di tali casi, o in casi simili, l’entità deve effettuare una verifica per riduzione di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36. Eventuali perdite per riduzione di valore sono rilevate a conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 36.

Individuazione del livello al quale le attività di esplorazione e di valutazione sono valutate per riduzione di valore

21.

Un’entità deve determinare un principio contabile per attribuire le attività di esplorazione e di valutazione a unità generatrici di flussi finanziari o gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, al fine di valutare tali attività per riduzione di valore. Ogni unità generatrice di flussi finanziari o gruppo di unità a cui un’attività di esplorazione e di valutazione è attribuita non deve essere maggiore di un settore basato sullo schema primario o secondario di informativa per settori determinato secondo lo IAS 14 Informativa di settore.

22.

Il livello identificato dall’entità al fine della verifica per riduzione di valore delle attività di esplorazione e di valutazione può comprendere uno o più unità generatrici di flussi finanziari.

INFORMAZIONI INTEGRATIVE

23.

Un’entità deve indicare l’informativa che individua e illustra gli importi rilevati in bilancio derivanti dall'esplorazione e dalla valutazione di risorse minerarie.

24.

Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 23, l’entità deve indicare:

a)

i propri principi contabili per i costi di esplorazione e di valutazione inclusa l’iscrizione di attività di esplorazione e di valutazione;

b)

gli importi di attività, passività, ricavo e costo e flussi finanziari operativi e di investimento derivanti dall’esplorazione e dalla valutazione di risorse minerarie.

25.

Un’entità deve trattare le attività di esplorazione e di valutazione come una classe distinta di attività e dare l’informativa prevista dallo IAS 16 o dallo IAS 38 coerentemente con la classificazione delle attività.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

26.

L'entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2006, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

27.

Se non è fattibile applicare una specifica disposizione del paragrafo 18 alle informazioni comparative riferite a esercizi con inizio precedente al 1o gennaio 2006, l'entità deve evidenziare tale fatto. Nello IAS 8 è fornita la definizione del termine «non fattibile».

Appendice A

Definizione dei termini

Questa appendice è parte integrante dell'IFRS.

Attività di esplorazione e di valutazione

Costi di esplorazione e di valutazione rilevati come attività secondo il principio contabile dell’entità.

Costi di esplorazione e di valutazione

Costi sostenuti da un’entità in relazione all’esplorazione e valutazione di risorse minerarie prima che la fattibilità tecnica e la realizzabilità commerciale dell’estrazione di una risorsa mineraria siano dimostrabili.

Esplorazione e valutazione di risorse minerarie

La ricerca di risorse minerarie, inclusi minerali, petrolio, gas naturale e risorse naturali simili non rinnovabili, effettuata dopo che l’entità ha ottenuto diritti legali per l’esplorazione in un’area specifica, così come la determinazione della fattibilità tecnica e della realizzabilità commerciale dell’estrazione della risorsa mineraria.

Appendice B

Modifiche apportate ad altri IFRS

Le modifiche riportate nella presente appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva. Qualora un'entità applichi il presente IFRS a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.

B1.   Nell'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, un titolo e il paragrafo 36B sono aggiunti come segue.

Esenzione dalla disposizione di fornire informazioni comparative per l’IFRS 6

36B.   Un’entità che adotta gli IFRS prima del 1o gennaio 2006 e sceglie di adottare l’IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie prima del 1o gennaio 2006 non è tenuta a presentare l'informativa prevista dall'IFRS 6 per esercizi comparativi nel primo bilancio IFRS.

B2.   Nello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 2003 e rettificato dall’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate), il paragrafo 3 è rettificato come segue:

3)   Il presente principio non si applica a:

a)

immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;

b)

attività biologiche connesse all’attività agricola (vedere IAS 41 Agricoltura);

c)

la rilevazione e la misurazione delle attività relative all’esplorazione e alla valutazione (vedere IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie); o

d)

diritti e riserve minerari quali petrolio, gas naturale e simili risorse non rinnovabili.

Tuttavia, il presente principio si applica a immobili, impianti e macchinari utilizzati per sviluppare o mantenere le attività descritte in b)-d).

B3.   Nello IAS 38 Attività immateriali (rivisto nella sostanza nel 2004) il paragrafo 2 è modificato come segue:

2)    Il presente principio deve essere applicato per la contabilizzazione di attività immateriali, eccetto che per:

a)

le attività immateriali che rientrano nell’ambito di applicazione di un altro principio;

b)

le attività finanziarie, come definite nello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione;

c)

la rilevazione e la misurazione delle attività relative all’esplorazione e alla valutazione (vedere IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie); e

d)

costi di sviluppo ed estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse simili non rinnovabili.

Modifiche allo IAS 19 Benefici per i dipendenti

Piani pensionistici relativi a più datori di lavoro

Il paragrafo 32A e l’esempio illustrativo sono stati aggiunti e il paragrafo 35 è stato spostato e rinumerato 32B, come di seguito riportato.

32A.   Tra il piano pensionistico relativo a più datori di lavoro e i suoi partecipanti ci può essere un accordo contrattuale che determina come sarà distribuita ai partecipanti l’eccedenza (surplus) del piano (o il deficit coperto). Un partecipante a un piano pensionistico relativo a più datori di lavoro contabilizzato come un piano a contribuzione definita secondo quanto previsto dal paragrafo 30 con tale accordo deve rilevare l’attività o la passività derivante dall’accordo contrattuale e i conseguenti proventi od oneri a conto economico.

Esempio illustrativo del paragrafo 32AUn’entità partecipa a un piano pensionistico a benefici definiti relativo a più datori di lavoro che non predispone valutazioni del piano sulla base dello IAS 19. L’entità quindi contabilizza il piano come se fosse un piano a contribuzione definita. Una valutazione delle attività a servizio del piano non secondo lo IAS 19 mostra un deficit di 100 milioni nel piano. Il piano prevede, da contratto, una serie di versamenti da parte dei datori di lavoro partecipanti che eliminerà il deficit nei prossimi cinque anni. I contributi totali dell’entità secondo il contratto sono 8 milioni.L’entità rileva una passività per contributi attualizzata per il valore temporale del denaro e un equivalente onere a conto economico.

32B.   Lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali richiede che l’entità rilevi le determinate passività potenziali o fornisca informazioni integrative in merito. Nel contesto di un piano pensionistico relativo a più datori di lavoro, può sorgere una passività potenziale, per esempio, per:

a)

perdite attuariali relative ad altre entità partecipanti al piano, per il fatto che ogni entità che partecipa a un piano relativo a più datori di lavoro condivide i rischi attuariali delle altre entità partecipanti; o

b)

qualsiasi responsabilità, derivante dalle condizioni del piano, a finanziare possibili deficit del piano, qualora altre entità si ritirino dal piano.

35.   [Abrogato]

Piani a benefici definiti che condividono i rischi tra le diverse entità sotto controllo comune

Il paragrafo 34 è modificato e i paragrafi 34A e 34B sono stati aggiunti, come di seguito.

34.   I piani a benefici definiti che condividono i rischi tra varie entità sotto controllo comune, per esempio, una controllante e le sue controllate, non sono piani relativi a più datori di lavoro.

34A.   Un’entità che partecipa a tale piano deve ottenere informazioni in merito al piano nel suo complesso, valutate secondo lo IAS 19 sulla base di ipotesi che si applicano al piano nel suo complesso. Se esiste un accordo contrattuale o una prassi consolidata per addebitare il costo netto del piano a benefici definiti nel suo complesso, secondo quanto previsto dallo IAS 19 a singole entità del gruppo, l’entità deve rilevare nel bilancio individuale o separato il costo netto del piano a benefici definiti così addebitato. Se non esiste tale accordo o prassi, il costo netto del piano a benefici definiti deve essere rilevato nel bilancio individuale o separato dell’entità del gruppo che è legalmente il datore di lavoro che sponsorizza il piano. Le altre entità del gruppo devono, nei loro bilanci separati o individuali, rilevare un costo pari al loro contributo dovuto per l’esercizio.

34B.   Una partecipazione in tale piano è un’operazione con parti correlate per ogni singola entità del gruppo. Un’entità quindi, deve riportare le seguenti informazioni nel suo bilancio separato o individuale:

a)

l’accordo contrattuale o le definite procedure per cui si addebita il costo netto del piano a benefici definiti o il fatto che non vi siano tali procedure;

b)

la procedura per determinare il contributo che l’entità deve corrispondere;

c)

tutte le informazioni relative al piano nel suo insieme secondo quanto previsto dai paragrafi 120-121, se l’entità contabilizza una ripartizione del costo netto del piano a benefici definiti secondo quanto previsto dal paragrafo 34A;

d)

le informazioni relative al piano nel suo insieme secondo quanto previsto dai paragrafi 120A(b)-(e), (j), (n), (o) e (q) e 121, se l’entità contabilizza il contributo dovuto per l’esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 34A. Le altre informazioni richieste dal paragrafo 120A non si forniscono.

Rilevazione a conto economico dei componenti del costo relativo a piani a benefici definiti

Il titolo sopra il paragrafo 61 è modificato e il paragrafo 61 è modificato come segue.

Conto economico

61.    Un’entità deve rilevare il totale netto dei seguenti importi a conto economico, tranne nel caso e nella misura in cui un altro principio non richieda o consenta la loro inclusione nel costo di un’attività:

a)

il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti (vedere paragrafi 63-91);

b)

gli interessi passivi (vedere paragrafo 82);

c)

il rendimento atteso da qualsiasi attività a servizio del piano (vedere paragrafi 105-107) e da qualsiasi diritto di rimborso (vedere paragrafo 104A);

d)

utili e perdite attuariali, come disposto secondo il criterio contabile dell’entità (vedere paragrafi 92-93D);

e)

il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate (vedere paragrafo 96);

f)

l’effetto di eventuali riduzioni o estinzioni (vedere paragrafi 109 e 110); e

g)

l’effetto del limite indicato nel paragrafo 58(b), a meno che non sia rilevato al di fuori del conto economico secondo quanto previsto dal paragrafo 93C.

Utili e perdite attuariali

I paragrafi 92, 93 e 95 sono modificati e i paragrafi 93A-93D sono aggiunti, come di seguito riportato.

92.    Per la valutazione della passività dei piani a benefici definiti secondo quanto previsto dal paragrafo 54, l’entità deve, in base a quanto disposto dal paragrafo 58A, rilevare una parte (come specificato nel paragrafo 93) dei suoi utili e perdite attuariali come provento o costo, se il valore totale netto degli utili e delle perdite attuariali non rilevato al termine del precedente esercizio eccedeva il maggiore tra:

a)

il 10 % del valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti a quella data (prima della deduzione delle attività a servizio del piano); e

b)

il 10 % del fair value (valore equo) di qualsiasi attività a servizio del piano a quella data.

Questi limiti devono essere calcolati e applicati distintamente per ciascun piano a benefici definiti.

93.    La parte degli utili e delle perdite attuariali che deve essere rilevata per ogni piano a benefici definiti è l’eccedenza determinata secondo quanto previsto dal paragrafo 92, divisa per la rimanente vita lavorativa media prevista dei dipendenti che partecipano a quel piano. Tuttavia, l’entità può adottare qualsiasi metodo sistematico che comporti una più rapida determinazione degli utili e delle perdite attuariali da contabilizzare, a condizione che lo stesso criterio sia applicato sia agli utili sia alle perdite e coerentemente tra i diversi esercizi. L’entità può applicare tali metodi sistematici agli utili e alle perdite attuariali anche se essi ricadono nei limiti indicati nel paragrafo 92.

93A.    Se, come consentito dal paragrafo 93, un’entità adotta il criterio di rilevare gli utili e le perdite attuariali nell’esercizio in cui si verificano, essa può rilevarli al di fuori del conto economico, secondo quanto previsto dai paragrafi 93B-93D, a condizione che li rilevi per:

a)

tutti i piani a benefici definiti; e

b)

tutti gli utili e le perdite attuariali.

93B.   Gli utili e le perdite attuariali rilevati al di fuori del conto economico come consentito dal paragrafo 93A devono essere presentati in un prospetto delle variazioni del patrimonio netto intitolato «Prospetto dei proventi ed oneri rilevati» che comprende soltanto gli elementi specificati nel paragrafo 96 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2003). L’entità non deve presentare gli utili e le perdite attuariali in un prospetto delle variazioni del patrimonio netto nel formato a colonne a cui si fa riferimento nel paragrafo 101 dello IAS 1 o in eventuali altri formati che includono gli elementi specificati nel paragrafo 97 dello IAS 1.

93C.   Un’entità che rileva gli utili e le perdite attuariali secondo quanto previsto dal paragrafo 93A deve inoltre rilevare qualsiasi rettifica derivante dal limite indicato nel paragrafo 58(b) al di fuori del conto economico nel prospetto dei proventi ed oneri rilevati.

93D.   Gli utili e le perdite attuariali e le rettifiche derivanti dal limite indicato nel paragrafo 58(b) che sono stati rilevati direttamente nel prospetto dei proventi ed oneri rilevati devono essere rilevati immediatamente negli utili portati a nuovo. Questi non devono essere rilevati nel conto economico di un esercizio successivo.

95.   Nel lungo termine, gli utili e le perdite attuariali possono compensarsi tra loro. È quindi opportuno considerare le stime relative alle obbligazioni a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro come un intervallo (o «corridoio») intorno alla stima più corretta. All’entità è consentito, ma non richiesto, di contabilizzare gli utili e le perdite attuariali che ricadono in tale intervallo.

Informazioni integrative

È inserito un nuovo paragrafo 120 e il vecchio paragrafo 120, rinumerato 120A, ed il paragrafo 121 sono modificati come segue.

120.    Un’entità deve indicare le informazioni che permettono agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura dei suoi piani a benefici definiti e gli effetti sul bilancio dei cambiamenti in tali piani durante l’esercizio.

120A.    L’entità deve presentare le seguenti informazioni relative ai piani a benefici definiti:

a)

i principi contabili utilizzati dall’entità per la rilevazione contabile di utili e perdite attuariali;

b)

una descrizione generale del tipo di piano;

c)

una riconciliazione dei saldi d’apertura e di chiusura del valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti indicando separatamente, se applicabile, gli effetti durante l’esercizio attribuibili ad ognuna delle seguenti voci:

i)

costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti;

ii)

interessi passivi;

iii)

contributi da parte dei partecipanti al piano;

iv)

utili e perdite attuariali;

v)

variazioni nel tasso di cambio relative ai piani valutati in una valuta diversa dalla moneta di presentazione dell’entità;

vi)

benefici pagati;

vii)

costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate;

viii)

aggregazioni aziendali;

ix)

riduzioni; ed

x)

estinzioni;

d)

un’analisi dell’obbligazione a benefici definiti, distinguendo tra importi derivanti da piani che sono interamente non finanziati e importi derivanti da piani che sono interamente o parzialmente finanziati;

e)

una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura del fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano e dei saldi di apertura e di chiusura di qualsiasi diritto al rimborso rilevato come un’attività secondo quanto previsto dal paragrafo 104A, indicando separatamente, se applicabile, gli effetti durante l’esercizio attribuibile ad ognuna delle seguenti voci:

i)

rendimento atteso delle attività a servizio del piano;

ii)

utili e perdite attuariali;

iii)

variazioni nel tasso di cambio relative ai piani valutati in una valuta diversa dalla moneta di presentazione dell’entità;

iv)

contributi da parte del datore di lavoro;

v)

contributi da parte dei partecipanti al piano;

vi)

benefici pagati;

vii)

aggregazioni aziendali, e

viii)

estinzioni;

f)

una riconciliazione del valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti in (c) e il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano in (e) rispetto alle attività e passività rilevate nel bilancio indicando almeno:

i)

gli utili o le perdite attuariali netti non rilevati nello stato patrimoniale (vedere paragrafo 92);

ii)

il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate non rilevato nello stato patrimoniale (vedere paragrafo 96);

iii)

qualsiasi ammontare non rilevato come attività, a causa del limite di cui al paragrafo 58(b);

iv)

il fair value (valore equo) alla data di riferimento del bilancio di qualsiasi diritto al rimborso rilevato come attività secondo quanto previsto dal paragrafo 104A (con una sintetica descrizione della relazione tra il diritto al rimborso e la relativa obbligazione); e

v)

gli altri importi rilevati (contabilizzati) nello stato patrimoniale;

g)

il costo totale rilevato a conto economico per ciascuno dei seguenti elementi e le relative voci in cui sono inclusi:

i)

costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti;

ii)

interessi passivi;

iii)

rendimento atteso delle attività a servizio del piano;

iv)

rendimento atteso degli eventuali diritti di rimborso rilevati come attività secondo quanto previsto dal paragrafo 104A;

v)

utili e perdite attuariali;

vi)

costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate;

vii)

l’effetto di qualsiasi riduzione o estinzione; e

viii)

l’effetto del limite indicato nel paragrafo 58(b);

h)

l’importo totale rilevato nel prospetto dei proventi ed oneri rilevati per ognuna delle seguenti voci:

i)

utili e perdite attuariali; e

ii)

l’effetto del limite indicato nel paragrafo 58(b);

i)

per le entità che rilevano gli utili e le perdite attuariali nel prospetto dei proventi ed oneri rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 93A, l’importo cumulativo degli utili e delle perdite attuariali rilevati nel prospetto dei proventi ed oneri rilevati;

j)

per ogni categoria principale di attività a servizio del piano, che devono includere, ma non si limitano a, strumenti rappresentativi di capitale, strumenti di debito, immobili, e tutte le altre attività, la percentuale o importo che ogni categoria principale rappresenta del fair value (valore equo) delle attività totali a servizio del piano;

k)

gli importi inclusi nel fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano per:

i)

ogni categoria di strumenti finanziari propri dell’entità; e

ii)

qualsiasi immobile occupato da, o altre attività utilizzate da, l’entità;

l)

una descrizione della base utilizzata per determinare il tasso complessivo atteso di rendimento delle attività, incluso l’effetto delle principali categorie delle attività a servizio del piano;

m)

il rendimento effettivo delle attività a servizio del piano, così come il rendimento effettivo di qualsiasi diritto di rimborso contabilizzato come attività secondo quanto previsto dal paragrafo 104A;

n)

le principali ipotesi attuariali utilizzate alla data di riferimento del bilancio, includendo, se ricorrono le condizioni:

i)

i tassi di sconto;

ii)

i tassi di rendimento attesi delle attività a servizio del piano per gli esercizi presentati in bilancio;

iii)

i tassi di rendimento attesi, con riferimento agli esercizi presentati in bilancio, degli eventuali diritti di rimborso contabilizzati come attività secondo quanto previsto dal paragrafo 104A;

iv)

i tassi attesi di incrementi retributivi (e di variazione di un indice o di altre variabili specificate nelle condizioni formali o implicite di un piano come base per i futuri incrementi di benefici);

v)

i tassi tendenziali dei costi per assistenza medica; e

vi)

qualsiasi altra ipotesi attuariale significativa utilizzata.

L’entità deve indicare ciascuna ipotesi attuariale in termini assoluti (per esempio, come percentuale assoluta) e non come una differenza tra percentuali diverse o altre variabili;

o)

l’effetto di un incremento di un punto percentuale e l’effetto di una diminuzione di un punto percentuale nei tassi tendenziali presunti dei costi per assistenza medica su:

i)

la sommatoria delle componenti, il costo delle prestazioni di lavoro correnti e gli interessi passivi, relativa alle spese mediche periodiche nette successive al rapporto di lavoro; e

ii)

l’obbligazione a benefici accumulati successivi al rapporto di lavoro per spese mediche.

Ai fini della presente informativa, tutti gli altri presupposti devono essere mantenuti invariati. Per i piani che operano in un ambiente caratterizzato da un’alta inflazione, l’informativa deve essere l’effetto di un aumento o diminuzione percentuale del tasso tendenziale presunto dei costi per assistenza medica di un’ampiezza pari a un punto percentuale in un ambiente caratterizzato da inflazione bassa;

p)

gli importi per l’esercizio in corso e per i quattro precedenti esercizi di:

i)

il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti, il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano e l’eccedenza o deficit del piano; e

ii)

le rettifiche dovute all’esperienza derivanti da:

A.

le passività del piano espresse come 1) un importo o 2) una percentuale delle passività del piano alla data di riferimento del bilancio, e

B.

le attività a servizio del piano espresse come 1) un importo o 2) una percentuale delle attività a servizio del piano alla data di riferimento del bilancio;

q)

la migliore stima del datore di lavoro, non appena può essere ragionevolmente determinata, dei contributi attesi che ci si aspetta di versare al piano durante l’esercizio con inizio dopo la data di riferimento del bilancio.

121.   Il paragrafo 120A(b) richiede una descrizione generale del tipo di piano. Una descrizione di questo genere distingue, per esempio, i piani pensionistici basati su una retribuzione fissa dai piani pensionistici basati sull’ultima retribuzione e dai piani medici successivi alla fine del rapporto di lavoro. La descrizione del piano deve includere le prassi informali che danno origine a obbligazioni implicite incluse nella valutazione dell’obbligazione a benefici definiti secondo quanto previsto dal paragrafo 52. Non sono richiesti ulteriori dettagli.

Data di entrata in vigore

Sono stati aggiunti i paragrafi 159B e 159C e il paragrafo 160 è stato modificato, come di seguito riportato.

159B.    Un’entità deve applicare le modifiche dei paragrafi 32A, 34-34B, 61 e 120-121 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2006, tale fatto deve essere indicato.

159C.    L’opzione indicata nei paragrafi 93A-93D può essere utilizzata per i bilanci degli esercizi che si chiudono il 16 dicembre 2004 o in data successiva. Un’entità che utilizza l’opzione per i bilanci degli esercizi con inizio prima del 1o gennaio 2006 deve inoltre applicare le modifiche dei paragrafi 32A, 34-34B, 61 e 120-121.

160.   Lo IAS 8 si applica quando un’entità cambia i propri principi contabili per riflettere i cambiamenti specificati nei paragrafi 159-159C. Nell’applicare tali variazioni retroattivamente, come disposto dallo IAS 8, l’entità tratta tali cambiamenti come se essi fossero stati applicati allo stesso tempo come il resto del principio, salvo che l’entità può indicare gli importi richiesti dal paragrafo 120A(p), in quanto gli importi sono determinati prospetticamente per ogni esercizio a partire dal primo esercizio presentato in bilancio in cui l’entità ha applicato per la prima volta le modifiche del paragrafo 120A.

Altre modifiche apportate al principio

Come conseguenza delle modifiche di cui sopra, sono stati modificati i riferimenti incrociati di seguito riportati.

 

Nel paragrafo 29(b), « paragrafo 120 » è modificato in « paragrafo 120A ».

 

Nel paragrafo 60, «paragrafo 120(c)(vi)» è modificato in «paragrafo 120A(f)(iii)».

 

Nell’esempio illustrativo del paragrafo 60, «paragrafo 120(c)(vi)» è modificato in «paragrafo 120A(f)(iii)».

 

Nel paragrafo 104C, «paragrafo 120(c)(vii)» è modificato in «paragrafo 120A(f)(iv)».

 

Nel paragrafo 159(b),

« paragrafi 120(c)(vii), 120(f)(iv), 120(g) e 120(h)(iii) »

è modificato in

« paragrafi 120A(f)(iv), 120A(g)(iv), 120A(m) e 120A(n)(iii) ».

È inserita la seguente appendice F.

«APPENDICE F

Modifiche apportate ad altri principi

Le modifiche riportate nella presente appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva. Qualora un’entità applichi le modifiche allo IAS 19 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.

A1.   Lo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2003) è modificato come indicato di seguito.

Il paragrafo 96 è stato modificato come segue:

96.    Un’entità deve presentare un prospetto delle variazioni di patrimonio netto, che evidenzi:

a)

d)

Un prospetto delle variazioni del patrimonio netto che include soltanto queste voci deve essere intitolato prospetto dei proventi ed oneri rilevati.

A2.   Nello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (rivisto nella sostanza nel 2003), il paragrafo 20 è modificato come segue:

20.   Di seguito si riportano degli esempi di operazioni delle quali è data informativa, se effettuate con parti correlate:

a)

i)

La partecipazione da parte di una controllante o di una controllata in un piano a benefici definiti che condivide i rischi tra entità del gruppo è un’operazione con parti correlate (vedere paragrafo 34B dello IAS 19).

A3.   Nell’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, è aggiunto il seguente paragrafo 20A:

20A.   Un’entità può indicare gli importi previsti dal paragrafo 120A(p) in quanto gli importi sono determinati per ogni esercizio prospetticamente dalla data di passaggio.»

INTERPRETAZIONE DELL'IFRIC N. 4

Determinare se un accordo contiene un leasing

RIFERIMENTI

IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori

IAS 16 Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 2003)

IAS 17 Leasing (rivisto nella sostanza nel 2003)

IAS 38 Attività immateriali (rivisto nella sostanza nel 2004)

PREMESSA

1.

Un'entità può concludere un accordo, che include un’operazione o una serie di operazioni correlate, che, pur non assumendo la forma legale di un leasing, trasmettono un diritto a utilizzare un’attività (ossia un elemento di immobili, impianti e macchinari) in cambio di un pagamento o una serie di pagamenti. Esempi di accordi in cui un’entità (il fornitore) può trasmettere tale diritto a utilizzare un’attività ad un’altra entità (l’acquirente), spesso insieme a servizi correlati, includono:

accordi di outsourcing (per esempio, un outsourcing delle funzioni di elaborazione dei dati di un’entità);

accordi nell’industria delle telecomunicazioni, in cui i fornitori di capacità di rete (network capacity) sottoscrivono contratti per fornire agli acquirenti diritti a tale capacità;

contratti «take or pay» e contratti similari, in cui gli acquirenti devono effettuare pagamenti specifici indipendentemente dal fatto che accettino la fornitura di prodotti o servizi concordati (per esempio, un contratto «take or pay» per acquistare sostanzialmente tutta la produzione di un generatore di elettricità di un fornitore).

2.

La presente interpretazione fornisce una guida per determinare se tali accordi sono, o contengono, leasing che dovrebbero essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 17. Essa non fornisce una guida per determinare come il leasing dovrebbe essere classificato secondo tale principio.

3.

In alcuni accordi, l’attività sottostante che è oggetto del leasing è una parte di una più ampia attività. La presente interpretazione non tratta come si determina quando una parte di una più ampia attività è essa stessa l’attività sottostante ai fini dell'applicazione dello IAS 17. Tuttavia, gli accordi in cui l'attività sottostante rappresenti un’unità da rilevare secondo lo IAS 16 o lo IAS 38 rientrano nell’ambito di applicazione della presente interpretazione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4.

La presente interpretazione non si applica agli accordi che sono, o contengono, leasing esclusi dall'ambito di applicazione dello IAS 17.

PROBLEMI

5.

I problemi trattati dalla presente interpretazione sono:

a)

come determinare se un accordo è, o contiene, un leasing come definito nello IAS 17;

b)

quando dovrebbe essere effettuata la determinazione o la rideterminazione che un accordo è, o contiene, un leasing; e

c)

se un accordo è, o contiene, un leasing, come i pagamenti per il leasing dovrebbero essere separati dai pagamenti per eventuali altri elementi nell’accordo.

INTERPRETAZIONE

Determinare se un accordo è, o contiene, un leasing

6.

Determinare se un accordo è, o contiene, un leasing deve basarsi sulla sostanza dell’accordo e richiede di verificare se:

a)

l’adempimento dell’accordo dipende dall’utilizzo di un’attività specifica o più attività (l’attività); e

b)

l’accordo trasmette il diritto di utilizzare l’attività.

L’adempimento dell’accordo dipende dall’utilizzo di un’attività specifica

7.

Per quanto un’attività specifica possa essere esplicitamente identificata in un accordo, essa non è l’oggetto di un leasing se l’adempimento dell’accordo non dipende dall'utilizzo dell'attività specificata. Per esempio, se il fornitore è obbligato a fornire una determinata quantità di beni o servizi e ha il diritto e la capacità di fornire tali beni o servizi utilizzando altre attività non specificate nell’accordo, allora l’adempimento dell’accordo non dipende dall’attività specificata e l’accordo non contiene un leasing. Un’obbligazione di garanzia che consenta o disponga la sostituzione delle stesse attività o attività similari quando l’attività specificata non funziona correttamente non preclude il trattamento come leasing. Inoltre, una disposizione contrattuale (potenziale o non), che consenta o disponga che il fornitore sostituisca altre attività per qualsiasi ragione alla data specificata o in data successiva, non preclude il trattamento come leasing prima della data della sostituzione.

8.

Un'attività è stata implicitamente specificata se, per esempio, il fornitore possiede o concede in leasing soltanto un’attività con la quale adempie all’obbligazione e non è economicamente idoneo o fattibile per il fornitore adempiere alla propria obbligazione tramite l’utilizzo di attività alternative.

L’accordo trasmette il diritto di utilizzare l’attività

9.

Un accordo trasmette il diritto di utilizzare l’attività, se l’accordo trasmette all’acquirente (locatario) il diritto di controllo sull'utilizzo dell'attività sottostante. Il diritto di controllo sull’utilizzo dell’attività sottostante è trasmesso se una delle condizioni sottostanti è stata soddisfatta:

a)

l’acquirente ha la capacità o il diritto di gestire l’attività o di dirigere altri affinché la gestiscano in una maniera che esso determina, mentre ottiene o controlla più di un ammontare insignificante della produzione o altro beneficio dell’attività;

b)

l’acquirente ha la capacità o il diritto di controllare l’accesso fisico all’attività sottostante, mentre ottiene o controlla più di un ammontare insignificante della produzione o altro beneficio dell’attività;

c)

i fatti e le circostanze indicano che è un’eventualità remota che una o più parti diverse dall’acquirente acquisiscano più di un ammontare insignificante della produzione o altro beneficio che sarà prodotto o generato dall’attività durante il periodo dell’accordo, e il prezzo che l’acquirente corrisponderà per la produzione non è contrattualmente fissato per unità di prodotto né è pari al prezzo di mercato per unità di prodotto corrente al momento della distribuzione della produzione.

Determinare o rideterminare se un accordo è, o contiene, un leasing

10.

La verifica che un accordo contenga un leasing va effettuata all’inizio dell’accordo, ossia alla data più remota tra la data dell’accordo e la data dell'impegno delle parti alle condizioni principali dell’accordo, sulla base di tutti i fatti e circostanze. Una nuova verifica se l’accordo contiene un leasing va effettuata dopo l’inizio dello stesso solamente nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

a)

avviene una modifica nelle condizioni contrattuali, a meno che la modifica riguardi solo il rinnovo o il prolungamento dell’accordo;

b)

si esercita un’opzione di rinnovo o viene concordato dalle parti il prolungamento dell’accordo, a meno che le condizioni del rinnovo o il prolungamento siano stati inclusi inizialmente nelle condizioni di leasing secondo quanto previsto dal paragrafo 4 dello IAS 17. Un rinnovo o un prolungamento dell’accordo, che non comporti una modifica di una qualsiasi condizione nell’accordo originale prima del termine dello stesso, deve essere valutato secondo i paragrafi da 6 a 9 soltanto in merito al periodo di rinnovo o di prolungamento;

c)

avviene una modifica nel determinare se l’adempimento dipende da un’attività specificata;

d)

avviene una modifica sostanziale all’attività, per esempio una sostanziale modifica fisica agli immobili, impianti o macchinari.

11.

Una nuova verifica di un accordo deve basarsi sui fatti e sulle circostanze alla data della verifica, incluse le rimanenti condizioni dell’accordo. Le modifiche nella stima (per esempio, la stima dell’ammontare di produzione da fornire all’acquirente o ad altri potenziali acquirenti) non comporterebbero una nuova verifica. Se un accordo è nuovamente verificato e risulta contenere un leasing (o non contenere un leasing), la contabilizzazione del leasing deve essere applicata (o cessare di essere applicata) a partire da:

a)

nel caso a), c) o d) del paragrafo 10, quando si verifica il cambiamento delle condizioni che dà origine alla nuova verifica;

b)

nel caso b) del paragrafo 10, all’inizio del periodo di rinnovo o di prolungamento.

Separazione dei pagamenti destinati al leasing da altri pagamenti

12.

Se un accordo contiene un leasing, le parti dell’accordo devono applicare le disposizioni dello IAS 17 all’elemento del leasing dell’accordo, a meno che siano esentate da tali disposizioni secondo il paragrafo 2 dello IAS 17. Di conseguenza, se un accordo contiene un leasing, tale leasing deve essere classificato come un leasing finanziario o un leasing operativo, secondo quanto previsto dai paragrafi da 7 a 19 dello IAS 17. Altri elementi dell’accordo che non rientrano nell’ambito dello IAS 17 devono essere contabilizzati secondo quanto previsto da altri principi.

13.

Al fine dell’applicazione delle disposizioni dello IAS 17, i pagamenti e gli altri corrispettivi previsti dall’accordo devono essere separati all’inizio dell’accordo o alla revisione dello stesso, in pagamenti per il leasing e pagamenti per altri elementi sulla base dei relativi fair value (valori equi). I pagamenti minimi dovuti per il leasing come definito nel paragrafo 4 dello IAS 17 includono soltanto pagamenti per il leasing (ossia il diritto all’uso dell’attività) ed escludono i pagamenti diversi da altri elementi dell’accordo (ossia per servizi e il costo dei fattori produttivi).

14.

In alcuni casi, separare i pagamenti per il leasing dai pagamenti per altri elementi dell’accordo richiederà che l’acquirente utilizzi una tecnica di stima. Per esempio, un acquirente può stimare i pagamenti del leasing facendo riferimento a un accordo di leasing per un’attività comparabile che non contiene altri elementi, o stimando i pagamenti per altri elementi dell’accordo facendo riferimento ad accordi comparabili e quindi deducendo tali pagamenti dai pagamenti totali secondo quanto previsto dall’accordo.

15.

Se un acquirente conclude che non è fattibile separare attendibilmente i pagamenti, esso deve:

a)

nel caso di un leasing finanziario, rilevare un’attività e una passività a un importo pari al fair value (valore equo) dell’attività sottostante che era identificata nei paragrafi 7 e 8 come l’oggetto del leasing. Successivamente la passività deve essere ridotta man mano che i pagamenti sono effettuati e si deve rilevare un onere finanziario figurativo sulla passività utilizzando il tasso di interesse marginale dell’acquirente (1);

b)

nel caso di un leasing operativo, trattare tutti i pagamenti relativi all’accordo come pagamenti di leasing ai fini della conformità con le disposizioni informative dello IAS 17, ma:

i)

indicare tali pagamenti separatamente da pagamenti minimi di leasing di altri accordi che non includono pagamenti per elementi non di leasing, e

ii)

dichiarare che i pagamenti indicati includono anche i pagamenti per elementi non di leasing dell’accordo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

16.

L'entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2006, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

17.

Lo IAS 8 specifica come un’entità applichi un cambiamento nel principio contabile risultante dall’applicazione iniziale di un'interpretazione. Un’entità non è tenuta a conformarsi a tali disposizioni quando la presente interpretazione è applicata per la prima volta. Se un’entità utilizza la presente esenzione, deve applicare i paragrafi da 6 a 9 dell’interpretazione agli accordi esistenti all’inizio del primo periodo per il quale le informazioni comparative secondo gli IFRS sono presentate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti all’inizio di tale periodo.


(1)  Ossia il tasso di finanziamento marginale del locatario come definito nel paragrafo 4 dello IAS 17.

Appendice

Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

Le modifiche riportate nella presente appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva. Qualora un'entità applichi la presente interpretazione a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a quell'esercizio precedente.

A1.   L'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e i relativi documenti allegati sono modificati come descritto di seguito.

Al paragrafo 12, il riferimento ai paragrafi da 13 a 25E è modificato in «da 13 a 25F».

Nel paragrafo 13, i sottoparagrafi i) e j) sono modificati ed è inserito il sottoparagrafo k) come di seguito riportato:

i)

contratti assicurativi (paragrafo 25D);

j)

passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari (paragrafo 25E); e

k)

leasing (paragrafo 25F).

Dopo il paragrafo 25E, si inseriscono un nuovo titolo e il paragrafo 25F, come indicato di seguito:

LEASING

IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing

25F   Per una prima adozione si possono applicare le disposizioni transitorie dell’IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing. Quindi, un neoutilizzatore può determinare se un accordo in essere alla data della transizione agli IFRS contiene un leasing sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti in tale data.

INTERPRETAZIONE DELL’IFRIC N. 5 (inserimento di una rettifica allo IAS 39)

Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali

RIFERIMENTI

IAS 8

Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori

IAS 27

Bilancio consolidato e separato

IAS 28

Partecipazioni in società collegate

IAS 31

Partecipazioni in joint venture

IAS 37

Accantonamenti, passività e attività potenziali

IAS 39

Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (rivisto nella sostanza nel 2003)

SIC-12

Consolidamento — Società a destinazione specifica (società veicolo) (rivisto nella sostanza nel 2004)

PREMESSA

1.

Il fine dei fondi per smantellamenti (decommissioning), ripristini e bonifiche ambientali (di seguito «fondi di smantellamento» o «fondi») è di accantonare attività per finanziare parte o tutto il costo per lo smantellamento di una centrale (come una centrale nucleare) o di certi macchinari (come le automobili), o nell’intraprendere la bonifica ambientale (quale la decontaminazione dell’acqua o il ripristino di un terreno minato) (complessivamente di seguito «smantellamento».

2.

I contributi a questi fondi possono essere volontari o previsti da norme o leggi. I fondi possono avere una delle seguenti strutture:

a)

fondi che sono stati creati da un singolo partecipante per finanziare le proprie obbligazioni di smantellamento, sia per un sito particolare o per una serie di siti sparsi geograficamente;

b)

i fondi che sono creati da molteplici partecipanti per finanziare le loro obbligazioni per decontaminazione singole o congiunte, quando i partecipanti hanno il diritto al rimborso per costi di smantellamento nella misura dei loro contributi, più eventuali utili effettivi su tali contributi meno la loro parte dei costi per l’amministrazione del fondo. I partecipanti possono avere un obbligo a versare contributi aggiuntivi, per esempio nel caso di fallimento di un altro partecipante;

c)

i fondi che sono creati da molteplici partecipanti per finanziare le loro obbligazioni singole o congiunte per smantellamento quando il livello richiesto di contribuzione si basa sull’attività corrente di un partecipante e il beneficio ottenuto da tale partecipante si basa sulla sua attività passata. In tali casi esiste una potenziale diversità nell’importo dei contributi versati da un partecipante (basato su un’attività corrente) e il valore realizzabile dal fondo (basato su attività passate).

3.

Tali fondi generalmente hanno le seguenti caratteristiche:

a)

il fondo viene amministrato separatamente da fiduciari indipendenti;

b)

le entità (partecipanti) versano contributi nel fondo, che sono investiti in una gamma di attività che possono includere strumenti rappresentativi sia di debito sia di capitale, e sono disponibili ad aiutare i contribuenti a pagare lo smantellamento. I fiduciari determinano come investire i contributi, nel limite dei vincoli imposti dai regolamenti che disciplinano l’attività del fondo, dall’eventuale legislazione applicabile o da altre normative;

c)

i partecipanti mantengono l’obbligazione a pagare lo smantellamento. Tuttavia, i partecipanti sono in grado di ottenere un rimborso di smantellamento dal fondo, con un massimo pari al minore tra i costi di smantellamento sostenuti e la quota parte di attività del fondo del partecipante;

d)

i partecipanti possono avere titolo limitato o nessun titolo a eventuali eccedenze (surplus) di attività del fondo su quelle utilizzate per soddisfare i costi di smantellamento.

AMBITO DI APPLICAZIONE

4.

La presente interpretazione si applica per la contabilizzazione nel bilancio di un partecipante delle interessenze derivanti da fondi per lo smantellamento che hanno le due seguenti caratteristiche:

a)

le attività sono amministrate separatamente (essendo possedute in un’entità legale separata o come attività accantonate in un’altra entità); e

b)

un partecipante ha un diritto limitato di accedere alle attività.

5.

Un’interessenza residua in un fondo che eccede il diritto di rimborso, quale un diritto contrattuale alle distribuzioni una volta che lo smantellamento è stato completato o alla liquidazione del fondo, può essere uno strumento rappresentativo di capitale nell’ambito dello IAS 39 e non rientra nell’ambito di applicazione della presente interpretazione.

PROBLEMI

6.

I problemi trattati dalla presente interpretazione sono:

a)

come dovrebbe contabilizzare la propria interessenza in un fondo un partecipante?

b)

quando un partecipante ha un’obbligazione a versare contributi aggiuntivi, per esempio nel caso di fallimento di un altro partecipante, come dovrebbe essere contabilizzata tale obbligazione?

INTERPRETAZIONE

Contabilizzazione di un’interessenza nel fondo

7.

Il partecipante deve rilevare la propria obbligazione a pagare i costi di smantellamento come una passività e rilevare la propria interessenza nel fondo separatamente, a meno che il partecipante non sia responsabile del pagamento dei costi di smantellamento anche nel caso in cui il fondo non sia in grado di pagare.

8.

Il partecipante deve determinare se ha il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole sul fondo in base a quanto contenuto negli IAS 27, IAS 28, IAS 31 e SIC-12. Se così fosse, deve contabilizzare la propria interessenza nel fondo secondo quanto previsto da tali Principi.

9.

Se un contribuente non ha il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole sul fondo, il partecipante deve rilevare il diritto a ricevere il rimborso dal fondo come un rimborso secondo quanto previsto dallo IAS 37. Questo rimborso deve essere valutato al minore tra:

a)

l’importo dell’obbligazione di smantellamento rilevata; e

b)

l’interessenza del partecipante nel fair value (valore equo) delle attività nette del fondo attribuibile ai partecipanti.

Le variazioni nel valore contabile del diritto a ricevere un rimborso diverso dai contributi al, e dai pagamenti dal, fondo devono essere rilevati a conto economico nell’esercizio in cui queste variazioni si verificano.

Contabilizzazione delle obbligazioni per il versamento di contributi aggiuntivi

10.

Quando un partecipante ha un’obbligazione a versare contributi aggiuntivi potenziali, per esempio nel caso di fallimento di un altro partecipante o quando il valore delle attività dell’investimento possedute dal fondo diminuiscono in misura tale da essere insufficienti a soddisfare le obbligazioni di rimborso del fondo, la presente obbligazione è una passività potenziale che rientra nell’ambito dello IAS 37. Il partecipante deve rilevare una passività soltanto se è probabile che contributi aggiuntivi saranno versati.

Informazioni integrative

11.

Un partecipante deve indicare la natura della propria interessenza in un fondo ed eventuali limitazioni sull’accesso alle attività del fondo.

12.

Quando un partecipante ha un’obbligazione a effettuare contributi aggiuntivi potenziali che non sono rilevati come una passività (vedere paragrafo 10), deve fornire le informazioni integrative necessarie secondo il paragrafo 86 dello IAS 37.

13.

Quando un partecipante contabilizza la propria interessenza nel fondo secondo quanto previsto dal paragrafo 9, deve fornire le informazioni integrative previste dal paragrafo 85(c) dello IAS 37.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

14.

L’entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2006, tale fatto deve essere indicato.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

15.

I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 8.

Appendice

Modifica allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione

La modifica riportata nella presente appendice deve essere applicata a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2006 o da data successiva. Qualora un’entità applichi la presente interpretazione a partire da un esercizio precedente, questa modifica deve essere applicata a partire da quell’esercizio precedente.

A1.   Nel paragrafo 2 dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, sottoparagrafo 2 lettera j), deve essere aggiunto quanto segue:

2.    Il presente principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:

j)

i diritti dell’entità ad essere rimborsata per spese che deve sostenere per regolare una passività che essa rileva come un accantonamento secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, o per la quale, in un periodo precedente, essa ha rilevato un accantonamento secondo quanto previsto dallo IAS 37.


24.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1911/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2005

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda l’acetato di flugestone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 2,

visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali, formulato dal comitato dei medicinali per uso veterinario,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

L’acetato di flugestone è stato inserito nell’allegato I al regolamento (CEE) n. 2377/90 per somministrazione a ovini e caprini, uso intravaginale ed esclusivamente a scopi zootecnici, tessuto campione latte. La suddetta sostanza è stata anche inserita nell’allegato III al suddetto regolamento per i tessuti muscolo, grasso, fegato e reni, per le specie caprine e ovine, esclusivamente per usi terapeutici e zootecnici, in attesa del completamento degli studi scientifici. Tali studi sono ora stati completati e l’acetato di flugestone deve pertanto essere inserito nell’allegato I del regolamento per gli stessi scopi e tessuti di cui all’allegato III.

(3)

Occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2377/90.

(4)

Prima di applicare il presente regolamento, occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio rilasciate in forza della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2).

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 23 gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1518/2005 della Commissione (GU L 244 del 20.9.2005, pag. 11).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

A.

La seguente sostanza è inserita nell'allegato I (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui)

«6.   Agenti attivi sull'apparato riproduttivo

6.1.   Progestativi

Sostanze farmacologicamente attive

Residuo marcatore

Specie animali

LMR

Tessuti campione

Acetato di flugestone  (1)

Acetato di flugestone

Ovini/caprini

0,5 μg/kg

Muscolo

0,5 μg/kg

Grasso

0,5 μg/kg

Fegato

0,5 μg/kg

Reni


(1)  Esclusivamente per scopi terapeutici e zootecnici.»


24.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 305/32


DIRETTIVA 2005/83/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2005

che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo trattino,

vista la direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 72/245/CEE è una delle direttive particolari a norma della procedura di omologazione stabilita dalla direttiva 70/156/CEE.

(2)

I requisiti di compatibilità elettromagnetica e le norme sulle prove per gli apparecchi elettrici ed elettronici sono stati costantemente aggiornati grazie al lavoro di normalizzazione del Comitato internazionale speciale delle perturbazioni radioelettriche (CISPR) e dell’Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO). La direttiva 2004/104/CE della Commissione (3), che modifica la direttiva 72/245/CEE, ha pertanto introdotto riferimenti alle procedure di prova definite nelle più recenti edizioni delle rispettive norme.

(3)

Dopo l’entrata in vigore della direttiva 2004/104/CE, alcune norme sono state sostituite da versioni più recenti, al fine di adeguarle al progresso tecnico. Occorre pertanto aggiornare i riferimenti a tali norme di cui alla direttiva 72/245/CEE.

(4)

È inoltre necessario apportare alcune correzioni redazionali.

(5)

La direttiva 72/245/CEE deve quindi essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE sono modificati in conformità dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Entro e non oltre il 30 settembre 2006 gli Stati membri approvano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni insieme a una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/49/CE della Commissione (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 12).

(2)  GU L 152 del 6.7.1972, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/49/CE.

(3)  GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13.


ALLEGATO

La direttiva 72/245/CEE è modificata come segue:

1)

L’allegato I è modificato come segue:

a)

Al punto 2.1.12 a), la frase «che rallentano o modificano l’andatura: motore, cambio, freni, sterzo, sospensioni, dispositivi di limitazione della velocità,» è sostituita dalla frase «che rallentano o modificano l’andatura, quali motore, cambio, freni, sterzo, sospensioni, dispositivi di limitazione della velocità».

b)

Al punto 6.8.1, il riferimento «ISO 7637-2: DIS2002» è sostituito da «ISO 7637-2: 2a edizione 2004».

c)

Al punto 6.9.1, il riferimento «ISO 7637-2: DIS2002» è sostituito da «ISO 7637-2: 2a edizione 2004».

d)

Il punto 7 dell'appendice 1 è sostituito dal testo seguente:

«7.

ISO 11451 “Veicoli stradali — Metodi di prova di un veicolo sottoposto a perturbazioni elettriche per irradiazione di energia elettromagnetica a banda stretta”

Parte 1:

Considerazioni generali e definizioni

(ISO 11451-1: 3a ed. 2005)

Parte 2:

Fonti di irradiazione esterne al veicolo

(ISO 11451-2: 3a ed. 2005)

Parte 4:

Bulk current injection (BCI)

(ISO 11451-4: 1a ed. 1995)».

e)

Il punto 8 dell'appendice 1 è sostituito dal testo seguente:

«8.

ISO 11452 “Veicoli stradali — Metodi di prova di componenti sottoposte a perturbazioni elettriche per irradiazione di energia elettromagnetica a banda stretta”

Parte 1:

Considerazioni generali e definizioni

(ISO 11452-1: 3a ed. 2005)

Parte 2:

Camera anecoica

(ISO 11452-2: 2a ed. 2004)

Parte 3:

Cella a modo elettromagnetico trasverso (TEM)

(ISO 11452-3: 2a ed. 2001)

Parte 4:

Bulk current injection (BCI)

(ISO 11452-4: 3a ed. 2005)

Parte 5:

Stripline

(ISO 11452-5: 2a ed. 2002)».

2)

L'allegato VI è modificato come segue:

a)

Al punto 1.2, il riferimento «ISO DIS 11451-2: 2003» è sostituito da «ISO 11451-2: 3a edizione 2005».

b)

Ai punti 3.1, 3.1.1 e 4.1.1, il riferimento «ISO DIS 11451-1: 2003» è sostituito da «ISO 11451-1: 3a edizione 2005».

3)

Il punto 3.1 dell'allegato VII è sostituito dal testo seguente:

«3.1.

La prova va effettuata secondo la norma CISPR 25 (2a edizione 2002), clausola 6.4 — metodo della cella blindata anecoica (ALSE — Absorber lined shielded enclosure).»

4)

Il punto 3.1 dell'allegato VIII è sostituito dal testo seguente:

«3.1.

La prova va effettuata secondo la norma CISPR 25 (2a edizione 2002), clausola 6.4 — metodo della cella blindata anecoica (ALSE — Absorber lined shielded enclosure).»

5)

L'allegato IX è modificato come segue:

a)

Il punto 1.2.1 è sostituito dal testo seguente:

«1.2.1.

Le UEE devono soddisfare i requisiti di una combinazione qualsiasi dei seguenti metodi di prova, a discrezione del costruttore, purché sia coperta l’intera gamma di frequenze indicata al punto 3.1 del presente allegato:

Prova in camera anecoica: secondo la norma ISO 11452-2: 2a ed. 2004

Prova nella cellula TEM: secondo la norma ISO 11452-3: 2a ed. 2001

Prova Bulk current injection: secondo la norma ISO 11452-4: 3a ed. 2005.

Prova in stripline: secondo la norma ISO 11452-5: 2a ed. 2002

Stripline da 800 mm: secondo la clausola 4.5 del presente allegato

Gamma di frequenza e condizioni generali di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3a edizione 2005.»

b)

Il punto 2.1 è sostituito dal testo seguente:

«2.1.

Le condizioni di prova sono conformi alla norma ISO 11452-1: 3a edizione 2005.»

c)

Il punto 3.1 è sostituito dal testo seguente:

«3.1.   Banda di frequenza, durata delle prove

La misura deve avvenire nella banda di frequenza da 20 a 2 000 MHz e con gli intervalli di cui alla norma ISO 11452-1: 3a edizione 2005.

Modulazione del segnale di prova:

MA, con una modulazione di 1 kHz e un tasso di modulazione dell’80 % nella gamma di frequenze 20-800 MHz,

MF, t = 577 μs, periodo=4 600 μs, nella gamma di frequenze 800-2 000 MHz,

ove non altrimenti concordato tra il servizio tecnico e il costruttore dell’UEE.

Ampiezza degli intervalli e tempi di esposizione vanno scelti secondo la norma ISO 11452-1: 3a edizione 2005.»

d)

Il punto 3.2 è sostituito dal testo seguente:

«3.2.

Il servizio tecnico effettua le prove agli intervalli indicati nella norma ISO 11452-1: 3a edizione 2005 all’interno della gamma di frequenze da 20 a 2 000 MHz.

Altrimenti, se per l’intera banda di frequenza il costruttore fornisce misure effettuate da un laboratorio accreditato per le parti applicabili della norma ISO 17025: 1a edizione 1999 e riconosciuto dall’ente di omologazione, il servizio tecnico può scegliere un numero ridotto di frequenze caratteristiche nella banda (p. es. 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900, 1 300 e 1 800 MHz) per confermare che l’UEE soddisfa i requisiti del presente allegato.»

e)

Il punto 4.1.2 è sostituito dal testo seguente:

«4.1.2.   Metodologia

Per stabilire le condizioni del campo elettromagnetico si utilizza il cosiddetto «metodo di sostituzione» secondo la norma ISO 11452-2: 2a edizione 2004.

La prova va effettuata con polarizzazione verticale.»

f)

Il punto 4.1.2 è sostituito dal testo seguente:

«4.2.2.   Metodologia

La prova viene effettuata conformemente alla norma ISO 11452-3: 2a edizione 2001.

A seconda dell’UEE da testare, l’ente che esegue la prova sceglie se accoppiare il campo massimo con l’UEE o con il cablaggio all’interno della cellula TEM.»

g)

Il punto 4.3.2 è sostituito dal testo seguente:

«4.3.2.   Metodologia

La prova viene effettuata conformemente alla norma ISO 11452-4: 3a edizione su un apposito banco.

Altrimenti, si può testare l’UEE dopo averla montata sul veicolo secondo la norma ISO 11451-4: 1a edizione 1995.

La sonda d’iniezione va posta a 150 mm dall’UEE da testare.

Il metodo di riferimento va usato per calcolare le correnti iniettate dalla potenza diretta.

La gamma delle frequenze del metodo è limitata dalle caratteristiche della sonda d’iniezione.»

6)

Ai punti 2 e 3 dell’allegato X, il riferimento «ISO 7637-2: 2002» è sostituito da «ISO 7637-2: 2004».


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

24.11.2005   

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L 305/36


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2005

relativa alla manifestazione Capitale europea della cultura per l'anno 2009

(2005/815/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione La capitale europea della cultura per gli anni dal 2005 al 2019 (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

vista la relazione della giuria dell’aprile 2005, presentata alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 1419/1999/CE,

considerando che i criteri stabiliti nell’articolo 3 e nell’allegato II della decisione 1419/1999/CE sono pienamente soddisfatti,

vista la raccomandazione della Commissione del 18 ottobre 2005,

DECIDE:

Articolo 1

Linz e Vilnius sono designate «Capitali europee della cultura 2009», in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 1419/1999/CE.

Articolo 2

Le due città designate adottano i provvedimenti necessari per garantire l'attuazione effettiva degli articoli 1 e 5 della decisione 1419/1999/CE.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

T. JOWELL


(1)  GU L 166 dell’1.7.1999, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 649/2005/CE (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 20).


Commissione

24.11.2005   

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L 305/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2005

che autorizza la Repubblica di Estonia ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

[notificata con il numero C(2005) 4423]

(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)

(2005/816/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, base imponibile uniforme (2), di seguito denominata «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta alcune operazioni. Per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva, l'allegato VI sezione 7 (Fiscalità), paragrafo 1, lettera b), dell'atto di adesione della Repubblica di Estonia alle Comunità europee (3) autorizza tale Stato ad esentare alcune operazioni specificate nell'allegato F della sesta direttiva.

(3)

La Repubblica di Estonia non è in grado di calcolare precisamente la base delle risorse proprie IVA per le operazioni specificate nell'allegato F, punto 17, della sesta direttiva. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse IVA di tale Repubblica. La Repubblica di Estonia è in grado di effettuare un calcolo utilizzando stime approssimative per detta categoria di operazioni prevista nell'allegato F della sesta direttiva. La Repubblica di Estonia deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base IVA utilizzando valutazioni approssimative, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

(4)

Il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA a decorrere dal 1o maggio 2004, la Repubblica di Estonia è autorizzata ad utilizzare valutazioni approssimative per la seguente categoria di operazioni di cui all'allegato F della sesta direttiva:

1)

Trasporti di persone (Allegato F, punto 17).

Articolo 2

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

Per la Commissione

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(2)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(3)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 812.


24.11.2005   

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L 305/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2005

che autorizza la Repubblica di Lettonia ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

[notificata con il numero C(2005) 4424]

(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

(2005/817/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, base imponibile uniforme (2), di seguito denominata «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare ad imposta alcune operazioni. Per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva, l'allegato VIII, sezione 7 (Fiscalità), paragrafo 1, dell'atto di adesione della Repubblica di Lettonia alle Comunità europee (3) autorizza tale Stato ad esentare alcune operazioni specificate nell'allegato F della sesta direttiva.

(3)

La Repubblica di Lettonia non è in grado di calcolare precisamente la base delle risorse proprie IVA per alcune categorie di operazioni specificate nell'allegato F, punti 2 e 17, della sesta direttiva. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse IVA della Repubblica in questione. La Repubblica di Lettonia è in grado di effettuare un calcolo utilizzando stime approssimative per dette categorie di operazioni previste nell'allegato F della sesta direttiva. La Repubblica di Lettonia deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base IVA utilizzando valutazioni approssimative, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

(4)

Il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA a decorrere dal 1o maggio 2004, la Repubblica di Lettonia è autorizzata, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, ad utilizzare valutazioni approssimative per le seguenti categorie di operazioni di cui all'allegato F della sesta direttiva:

1)

Servizi forniti da autori, artisti e interpreti artistici (Allegato F, punto 2);

2)

Trasporti di persone (Allegato F, punto 17).

Articolo 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

Per la Commissione

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(2)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(3)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 830.


24.11.2005   

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L 305/39


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2005

che autorizza la Repubblica di Ungheria ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

[notificata con il numero C(2005) 4427]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(2005/818/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, base imponibile uniforme (2), di seguito denominata «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta alcune operazioni. Per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva, l'allegato X, sezione 7 (Fiscalità), paragrafo 1, lettera c), dell'atto di adesione della Repubblica di Ungheria alle Comunità europee (3) autorizza tale Stato ad esentare alcune operazioni specificate nell'allegato F della sesta direttiva.

(3)

La Repubblica di Ungheria non è in grado di calcolare precisamente la base delle risorse proprie IVA per alcune operazioni specificate nell'allegato F, punto 17, della sesta direttiva. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse IVA della Repubblica in questione. La Repubblica di Ungheria è in grado di effettuare un calcolo utilizzando stime approssimative per detta categoria di operazioni prevista nell'allegato F della sesta direttiva. La Repubblica di Ungheria deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base IVA utilizzando valutazioni approssimative, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

(4)

Il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA a decorrere dal 1o maggio 2004, la Repubblica di Ungheria è autorizzata ad utilizzare valutazioni approssimative per la seguente categoria di operazioni di cui all'allegato F della sesta direttiva:

1)

Trasporti di persone (Allegato F, punto 17).

Articolo 2

La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

Per la Commissione

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(2)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(3)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 853.


24.11.2005   

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L 305/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2005

che autorizza la Repubblica di Lituania ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

[notificata con il numero C(2005) 4429]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

(2005/819/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, base imponibile uniforme (2), di seguito denominata «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta alcune operazioni. Per determinare la base delle risorse IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva, nell'allegato IX, sezione 8 (Fiscalità), paragrafo 1, l'atto di adesione della Repubblica di Lituania alle Comunità europee (3) autorizza tale Stato ad esentare alcune operazioni specificate nell'allegato F della sesta direttiva.

(3)

La Repubblica di Lituania non è in grado di calcolare precisamente la base delle risorse proprie IVA per alcune categorie di operazioni specificate nell'allegato F della sesta direttiva. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse IVA della Repubblica di Lituania e quest’ultima deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base IVA utilizzando valutazioni approssimative, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

(4)

Il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA a decorrere dal 1o maggio 2004, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Repubblica di Lituania è autorizzata ad utilizzare valutazioni approssimative per quanto riguarda la tratta nazionale dei trasporti internazionali di persone (Allegato F, punto 17 della sesta direttiva).

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

Per la Commissione

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(2)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(3)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 842.


24.11.2005   

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L 305/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2005

che autorizza la Repubblica slovacca a utilizzare dati statistici anteriori al penultimo anno ed a ricorrere ad alcune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

[notificata con il numero C(2005) 4430]

(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)

(2005/820/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, base imponibile uniforme (2), di seguito denominata «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare all'imposta alcune operazioni. Per determinare la base delle risorse IVA, occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva, l'allegato XIV, sezione 7 (Fiscalità), paragrafo 1, dell'atto di adesione della Repubblica slovacca alle Comunità europee (3) autorizza tale Stato ad esentare alcune operazioni specificate nell'allegato F della sesta direttiva.

(3)

La Repubblica slovacca non è in grado di calcolare precisamente la base delle risorse proprie IVA per alcune categorie di operazioni specificate nell'allegato F, punto 17, della sesta direttiva. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse IVA della Repubblica slovacca e peraltro quest’ultima è in grado di effettuare un calcolo utilizzando stime approssimative per dette categorie di operazioni elencate nell'allegato F della sesta direttiva. La Repubblica slovacca deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base IVA utilizzando valutazioni approssimative conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

(4)

Quanto alla ripartizione delle operazioni per categorie statistiche conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Repubblica slovacca non è in grado di utilizzare i conti nazionali relativi al penultimo anno precedente l'esercizio finanziario per il quale occorre calcolare la base delle risorse IVA. È quindi opportuno autorizzare la Repubblica slovacca ad utilizzare i conti nazionali relativi ad anni anteriori al penultimo anno.

(5)

Il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della ripartizione per aliquota prevista all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Repubblica slovacca è autorizzata ad utilizzare, con riguardo all’esercizio finanziario 2004 per il quale occorre calcolare la base delle risorse IVA, dati desunti dai conti nazionali relativi al 2001.

Articolo 2

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA a decorrere dal 1o maggio 2004, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Repubblica slovacca è autorizzata ad utilizzare valutazioni approssimative per la seguente categoria di operazioni di cui all'allegato F della sesta direttiva:

1)

Trasporti di persone (Allegato F, punto 17).

Articolo 3

La Repubblica slovacca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

Per la Commissione

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(2)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(3)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 920.


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

24.11.2005   

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L 305/43


DECISIONE 2005/821/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2005

che modifica la decisione 2004/658/PESC sulle disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Agenzia europea per la difesa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista l’azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa alla creazione dell’Agenzia europea per la difesa (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 settembre 2004, il Consiglio ha adottato la decisione 2004/658/PESC (2) che stabilisce le disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Agenzia europea per la difesa.

(2)

Il 23 maggio 2005, il comitato direttivo dell’Agenzia europea per la difesa ha raccomandato al Consiglio di estendere da uno a due anni il periodo entro cui il comitato stesso dovrebbe riesaminare e modificare, ove necessario, tali disposizioni finanziarie.

(3)

Occorre pertanto modificare la decisione 2004/658/PESC,

DECIDE:

Articolo 1

All’articolo 1 della decisione 2004/658/PESC del Consiglio, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il comitato direttivo riesamina o modifica, ove necessario, dette disposizioni finanziarie entro il 31 dicembre 2006.»

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 245 del 17.7.2004, pag. 17.

(2)  GU L 300 del 25.9.2004, pag. 52.


24.11.2005   

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L 305/44


AZIONE COMUNE 2005/822/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2005

che modifica e proroga l’azione comune 2004/847/PESC concernente la missione di polizia dell’Unione europea a Kinshasa (RDC) relativa all’unità integrata di polizia (EUPOL Kinshasa)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14 e l’articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’azione comune 2004/847/PESC (1) che istituisce l’EUPOL Kinshasa scade il 31 dicembre 2005.

(2)

Il 6 ottobre 2005, il presidente della Repubblica democratica del Congo (RDC), sig. Joseph Kabila, ha inviato una lettera al segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) in cui invita l’UE a prorogare l’EUPOL Kinshasa.

(3)

Il 7 novembre 2005, il Consiglio ha convenuto di prorogare l’EUPOL Kinshasa di altri 12 mesi dallo scadere dell’attuale mandato. La presente azione comune copre la prima fase di tale proroga, fino al 30 aprile 2006.

(4)

Gli Stati terzi dovrebbero partecipare all’operazione secondo le direttive stabilite dal Consiglio europeo di Nizza.

(5)

La situazione attuale in materia di sicurezza in RDC può deteriorarsi con ripercussioni potenzialmente gravi sul processo di consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e della sicurezza a livello internazionale e regionale. Un impegno continuo dell’UE in termini di sforzo politico e di risorse contribuirà a radicare la stabilità nella regione.

(6)

Il 9 dicembre 2004, il Comitato politico e di sicurezza ha nominato il sig. Adílio Custódio capo della missione EUPOL Kinshasa; il suo mandato dovrebbe essere prorogato per la durata della missione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2004/847/PESC è modificata come segue:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Fase di pianificazione

Il segretariato generale del Consiglio sviluppa tutti gli strumenti tecnici necessari per l’esecuzione dell’EUPOL Kinshasa. Il capo della missione elabora un piano operativo (OPLAN) che tenga conto di una valutazione globale dei rischi. Il Consiglio approva l’OPLAN.»

2)

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Mandato della missione

L’Unione europea conduce una missione di polizia a Kinshasa (RDC) con funzioni di controllo, guida e consulenza nella creazione e nella fase di avviamento dell’IPU, al fine di assicurare che il suo operato sia conforme all’addestramento da essa ricevuto presso l’Accademia di polizia e alle migliori pratiche internazionali in tale settore. Le azioni riguardano principalmente la catena di comando dell’IPU per accrescere la capacità di gestione dell’unità e fornire alle unità operative controllo, guida e consulenza nell’espletamento dei loro compiti.

L’EUPOL Kinshasa continua ad assicurare le funzioni di controllo, guida e consulenza nella creazione e nello sviluppo dell’IPU, fornendo, fra l’altro, una consulenza più ampia alla catena di comando dell’IPU riguardo all’esecuzione delle missioni e consultazioni intensificate su altre problematiche complementari allo svolgimento effettivo delle attività di polizia in RDC e rafforza il collegamento con l’EUSEC RD CONGO nell’ambito della riforma del settore della sicurezza.»

3)

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Struttura della missione

La missione si comporrà di un comando e di osservatori della polizia. Il comando sarà costituito dall’ufficio del capo della missione e da una sezione di supporto amministrativo. Tutto il personale avente funzioni di controllo, guida e consulenza nonché i formatori avranno sede presso la base operativa dell’IPU.»

4)

All’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con la missione ammonta al massimo a 4 370 000 EUR per il periodo dal 9 dicembre 2004 al 30 aprile 2006.»

5)

All’articolo 10, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il capo della missione di polizia riferisce dettagliatamente alla Commissione sulle attività intraprese nell’ambito del suo contratto ed è soggetto a supervisione da parte della stessa.»

6)

All’articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa scade il 30 aprile 2006.»

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW


(1)  GU L 367 del 14.12.2004, pag. 30.


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