ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 95

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
4 aprile 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 547/2006 della Commissione, del 3 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 27 marzo 2006, che modifica la decisione 2005/648/CE concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria [notificata con il numero C(2006) 893]  ( 1 )

3

 

*

Decisione della Commissione, del 27 marzo 2006, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Romania [notificata con il numero C(2006) 892]  ( 1 )

6

 

*

Decisione della Commissione, del 31 marzo 2006, recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Svizzera [notificata con il numero C(2006) 1107]  ( 1 )

9

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione 2006/109/CE della Commissione, del 19 gennaio 2006, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese (GU L 47 del 17.2.2006)

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

4.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/1


REGOLAMENTO (CE) N. 547/2006 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

86,3

204

48,5

212

102,0

999

78,9

0707 00 05

052

106,1

204

40,5

628

155,5

999

100,7

0709 90 70

052

120,2

204

44,3

999

82,3

0805 10 20

052

67,6

204

39,0

212

48,8

220

41,5

400

58,7

624

65,8

999

53,6

0805 50 10

052

41,3

624

69,1

999

55,2

0808 10 80

388

78,8

400

118,3

404

101,5

508

81,9

512

74,9

524

73,0

528

83,1

720

110,4

804

123,0

999

93,9

0808 20 50

388

63,9

512

70,4

528

63,6

720

44,1

999

60,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

4.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2006

che modifica la decisione 2005/648/CE concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria

[notificata con il numero C(2006) 893]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/263/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La malattia di Newcastle è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce il pollame e gli altri uccelli. Vi è il rischio che l’agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

(2)

La decisione 2005/648/CE della Commissione, dell’8 settembre 2005, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria (3), è stata adottata in seguito all’individuazione di un focolaio di tale malattia nella regione amministrativa di Vraca. Tale decisione sospende l’importazione di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova, carne fresca e preparati e prodotti a base di carne di tali specie.

(3)

Il 23 gennaio 2006, la Bulgaria ha confermato la presenza di un focolaio della malattia di Newcastle nel distretto amministrativo di Blagoevgrad in Bulgaria.

(4)

Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica in Bulgaria per quanto riguarda la malattia di Newcastle e del fatto che il paese ha applicato alcune misure di lotta contro la malattia e ha inviato alla Commissione informazioni sulla situazione della malattia, informazioni secondo le quali la situazione in Bulgaria, escluse le regioni di Vraca e Blagoevgrad, è ancora soddisfacente, risulta appropriato limitare la sospensione delle importazioni a queste regioni, nonché prolungare il periodo di applicazione della decisione 2005/648/CE.

(5)

Occorre pertanto modificare l’allegato della decisione 2005/648/CE.

(6)

Per autorizzare le importazioni di prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento termico sufficiente a inattivare tutti i possibili virus ivi presenti, è necessario specificare il trattamento richiesto per la carne di pollame nei certificati sanitari redatti in conformità degli allegati III e IV della decisione 2005/432/CE della Commissione (4).

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/648/CE è modificata come segue.

1)

All’articolo 5, la data del «23 agosto 2006» è sostituita da quella del «23 gennaio 2007».

2)

All’articolo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4.   Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è specificato al punto 9.1, colonna B, del certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato III della decisione 2005/432/CE, cui va aggiunta la seguente dicitura:

“Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2005/648/CE della Commissione”.

5.   Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è certificato aggiungendo la seguente dicitura al certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato IV della decisione 2005/432/CE:

“Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2005/648/CE della Commissione”.»

3)

L’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione. Ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 238 del 15.9.2005, pag. 16.

(4)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Distretto amministrativo di Blagoevgrad

Distretto amministrativo di Vraca»


4.4.2006   

IT

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L 95/6


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2006

concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Romania

[notificata con il numero C(2006) 892]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/264/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

La malattia di Newcastle è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce il pollame e gli altri uccelli. Vi è il rischio che l’agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

(2)

La Romania ha comunicato alla Commissione la presenza di focolai della malattia di Newcastle sul proprio territorio.

(3)

Tenuto conto del rischio per la salute degli animali rappresentato dall’introduzione della malattia nella Comunità, è opportuno adottare provvedimenti in relazione alle importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie provenienti dalla Romania.

(4)

La Romania ha trasmesso ulteriori informazioni sulla situazione della malattia e ha chiesto una regionalizzazione nella sospensione delle importazioni dalla Comunità, affinché tale sospensione riguardasse solo le regioni colpite dalla malattia, poiché la situazione nel resto del paese sembra essere soddisfacente. Le informazioni al momento disponibili consentono di limitare le misure di protezione a regioni specifiche.

(5)

Le informazioni presentate alla Commissione indicano che la presenza della malattia in Romania è stata sospettata per la prima volta il 22 novembre 2005.

(6)

Pertanto, tenuto conto del periodo d’incubazione della malattia, le importazioni nella Comunità dalle regioni colpite della Romania dovrebbero essere sospese per quanto riguarda le carni fresche di pollame, di ratiti e di selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie ottenuti da uccelli macellati dopo il 1o ottobre 2005.

(7)

La decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE (3) stabilisce l’elenco dei paesi terzi o loro parti da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carne e definisce i trattamenti per i prodotti a base di carne considerati efficaci ai fini dell’inattivazione di certi agenti patogeni.

(8)

Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso i prodotti di cui alla decisione 2005/432/CE, occorre applicare un trattamento idoneo in funzione della situazione sanitaria del paese d’origine e della specie da cui è ottenuto il prodotto. È quindi opportuno continuare ad autorizzare le importazioni nella Comunità dei prodotti a base di carne di pollame originari delle regioni colpite della Romania i quali abbiano subito un trattamento termico ad almeno 70 °C in tutte le loro parti.

(9)

Per autorizzare le importazioni di prodotti a base di carne sottoposti a un trattamento termico sufficiente a inattivare qualunque virus eventualmente presente, è necessario specificare il trattamento richiesto per la carne di pollame nei certificati sanitari redatti in conformità degli allegati III e IV della decisione 2005/432/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sospendono le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie provenienti dalle contee della Romania elencate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sospendono le importazioni dalle contee della Romania elencate all’allegato della presente decisione per quanto riguarda:

a)

le carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento;

b)

le preparazioni a base di carne e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne delle specie di cui alla lettera a).

Articolo 3

1.   In deroga all’articolo 2, lettere a) e b), gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al suddetto articolo e ottenuti da pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento provenienti dalle contee della Romania di cui all’allegato della presente decisione macellati prima del 1o ottobre 2005.

2.   I certificati veterinari che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 1 recano le seguenti indicazioni:

«Carni fresche di pollame/carni fresche di ratiti/carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni fresche di selvaggina da penna d’allevamento/prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento/preparazione a base di carne costituita da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento (4), in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2006/264/CE della Commissione.

3.   In deroga all’articolo 2, lettera b), della presente decisione, gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, qualora le carni di tali specie siano state sottoposte a uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, lettere B, C o D, della decisione 2005/432/CE.

4.   Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è specificato al punto 9.1, colonna B, del certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato III della decisione 2005/432/CE, e a tale certificato è aggiunta la seguente dicitura:

«Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2006/264/CE della Commissione».

5.   Il trattamento specifico applicato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è certificato aggiungendo la seguente dicitura al certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato IV della decisione 2005/432/CE:

«Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2006/264/CE della Commissione».

Articolo 4

Gli Stati membri adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2006.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.

(4)  Cancellare le voci non pertinenti.»


ALLEGATO

Parti del territorio della Romania di cui agli articoli 1 e 2:

 

contea di Argeş

 

contea di Braşov

 

contea di Bucarest

 

contea di Brăila

 

contea di Buzău

 

contea di Caraş-Severin

 

contea di Călăraşi

 

contea di Constanţa

 

contea di Dâmboviţa

 

contea di Giurgiu

 

contea di Gorj

 

contea di Ialomiţa

 

contea di Ilfov

 

contea di Mehedinţi

 

contea di Mureş

 

contea di Olt

 

contea di Prahova

 

contea di Tulcea

 

contea di Vaslui

 

contea di Vâlcea

 

contea di Vrancea.


4.4.2006   

IT

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L 95/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2006

recante alcune misure di protezione per sospetta influenza aviaria ad alta patogenicità in Svizzera

[notificata con il numero C(2006) 1107]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/265/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafi 1, 3 e 6,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (3), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni, capaci di assumere rapidamente un carattere epizootico, e che è tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Sussiste il rischio che l'agente patogeno possa venir introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.

(2)

La Svizzera ha notificato alla Commissione l'isolamento di un virus H5 dell'influenza aviaria in un caso clinico in una specie selvatica. Il quadro clinico fa sospettare che si tratti di influenza aviaria ad alta patogenicità, in attesa della determinazione del tipo di neuraminidasi (N) e dell'indice di patogenicità.

(3)

In considerazione del rischio per la salute degli animali rappresentato dall'introduzione della malattia nella Comunità, è quindi opportuno come misura immediata sospendere le importazioni di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, volatili vivi diversi dal pollame e uova da cova di tali specie provenienti dalla Svizzera.

(4)

Inoltre, dovrebbero essere sospese le importazioni dalla Svizzera nella Comunità di carne fresca di selvaggina da penna selvatica nonché le importazioni di carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie.

(5)

Alcuni prodotti ottenuti dal pollame abbattuto prima del 1o febbraio 2006 dovrebbero continuare ad essere autorizzati, tenuto conto del periodo di incubazione della malattia.

(6)

La decisione 2005/432/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e abroga le decisioni 97/41/CE, 97/221/CE e 97/222/CE (4), contiene l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti a base di carne e definisce i trattamenti considerati efficaci ai fini dell'inattivazione dei rispettivi agenti patogeni. Per prevenire il rischio di trasmissione della malattia attraverso tali prodotti, occorre applicare un trattamento idoneo in funzione della situazione sanitaria del paese di origine e della specie da cui il prodotto è ottenuto. Risulta pertanto opportuno continuare ad autorizzare le importazioni di prodotti a base di carni di selvaggina da penna selvatica originari della Svizzera che abbiano subito un trattamento termico ad almeno 70 °C in tutte le loro parti.

(7)

Occorre tener conto dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (l'«accordo») (5).

(8)

A seguito della notifica dell'isolamento di un virus H5 dell'influenza aviaria in un caso clinico in una specie selvatica, si sono svolte consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e le autorità svizzere secondo quanto previsto dall'allegato 11, articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo. Al fine di trovare soluzioni adeguate conformi alla suddetta disposizione, la Svizzera ha notificato l'applicazione di misure equivalenti a quelle adottate dalla Comunità in base alla decisione 2006/115/CE della Commissione, del 17 febbraio 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici nella Comunità e abroga le decisioni 2006/86/CE, 2006/90/CE, 2006/91/CE, 2006/94/CE, 2006/104/CE e 2006/105/CE (6), nonché in base alla decisione 2006/135/CE della Commissione, del 22 febbraio 2006, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame della Comunità (7).

(9)

La Svizzera ha comunicato la volontà di notificare immediatamente alla Commissione eventuali future modifiche dell'attuale situazione zoosanitaria in Svizzera, compresi in particolare eventuali ulteriori focolai di influenza aviaria che dovessero manifestarsi e le aree interessate. La Commissione dovrebbe dare immediata notifica relativa a tali aree agli Stati membri.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri sospendono le importazioni o l'introduzione nella Comunità dalla parte del territorio della Svizzera di cui all'allegato per quanto riguarda:

pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento, volatili vivi diversi dal pollame di cui all'articolo 1, terzo trattino, della decisione 2000/666/CE, compresi gli uccelli al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia) e le uova da cova di tali specie,

carni fresche di selvaggina da penna selvatica,

carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica,

alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica,

trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatili.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1, dal secondo al quarto trattino, ottenuti da volatili abbattuti prima del 1o febbraio 2006.

3.   I certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi:

«Carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente o prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di selvaggina da penna selvatica/alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica (8) ottenute/o/i da volatili abbattuti prima del 1o febbraio 2006 e in conformità all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2006/265/CE della Commissione.

4.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all'allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione 2005/432/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 31 maggio 2006.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

(3)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).

(4)  GU L 151 del 14.6.2005, pag. 3.

(5)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(6)  GU L 48 del 18.2.2006, pag. 28.

(7)  GU L 52 del 23.2.2006, pag. 41.

(8)  Cancellare la voce non pertinente.»


ALLEGATO

Parte del territorio della Svizzera di cui all'articolo 1, paragrafo 1

Codice ISO del paese

Nome del paese

Parte del territorio

CH

Svizzera

In Svizzera: tutte le zone del territorio della Svizzera per le quali le autorità svizzere hanno ufficialmente applicato restrizioni equivalenti a quelle previste dalla decisione 2006/115/CE della Commissione e dalla decisione 2006/135/CE della Commissione.


Rettifiche

4.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/12


Rettifica della decisione 2006/109/CE della Commissione, del 19 gennaio 2006, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 47 del 17 febbraio 2006 )

A pagina 61, articolo 1, quindicesimo produttore esportatore dell’elenco:

anziché:

«Shane City Fangyuan Casting Co., Ltd, West of Nango Village, Shiliting Town, Shane City, Hebei Province»,

leggi:

«Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd, West of Nango Village, Shiliting Town, Shahe City, Hebei Province».


  翻译: