ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104 |
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![]() |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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Rettifiche |
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* |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
13.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 586/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 12 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
83,2 |
204 |
95,5 |
|
212 |
139,0 |
|
624 |
147,8 |
|
999 |
116,4 |
|
0707 00 05 |
052 |
119,0 |
204 |
47,6 |
|
999 |
83,3 |
|
0709 10 00 |
220 |
226,6 |
999 |
226,6 |
|
0709 90 70 |
052 |
78,6 |
204 |
61,4 |
|
999 |
70,0 |
|
0805 10 20 |
052 |
73,3 |
204 |
34,8 |
|
212 |
48,6 |
|
220 |
35,8 |
|
624 |
62,0 |
|
999 |
50,9 |
|
0805 50 10 |
052 |
44,7 |
624 |
62,0 |
|
999 |
53,4 |
|
0808 10 80 |
388 |
80,3 |
400 |
118,0 |
|
404 |
80,7 |
|
508 |
82,2 |
|
512 |
75,8 |
|
524 |
57,0 |
|
528 |
75,5 |
|
720 |
89,8 |
|
804 |
113,4 |
|
999 |
85,9 |
|
0808 20 50 |
388 |
85,3 |
512 |
78,1 |
|
524 |
48,6 |
|
528 |
65,7 |
|
720 |
80,2 |
|
999 |
71,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
13.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 587/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2006
per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2),
visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India. |
(2) |
L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India. |
(3) |
L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata, dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi. |
(4) |
Nella settimana dal 3 al 7 aprile 2006, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India. |
(5) |
La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli d'importazione presentate dal 3 al 7 aprile 2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).
(2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
(3) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).
ALLEGATO
Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.4.2006-7.4.2006 |
Limite |
Barbados |
100 |
|
Belize |
100 |
|
Congo |
100 |
|
Figi |
100 |
Raggiunto |
Guiana |
100 |
|
India |
0 |
Raggiunto |
Costa d'Avorio |
100 |
|
Giamaica |
100 |
|
Kenya |
100 |
|
Madagascar |
100 |
|
Malawi |
100 |
|
Maurizio |
100 |
|
Mozambico |
100 |
|
S. Cristoforo e Nevis |
100 |
|
Swaziland |
0 |
Raggiunto |
Tanzania |
100 |
|
Trinidad e Tobago |
100 |
|
Zambia |
100 |
|
Zimbabwe |
100 |
|
Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.4.2006-7.4.2006 |
Limite |
India |
0 |
Raggiunto |
ACP |
100 |
|
Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006
Paesi |
Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 3.4.2006-7.4.2006 |
Limite |
Brasile |
0 |
Raggiunto |
Cuba |
100 |
|
Altri paesi terzi |
0 |
Raggiunto |
13.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 588/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2006
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine l'11 aprile 2006. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine l'11 aprile 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).
ALLEGATO
(EUR/100 kg) |
||
Prodotto |
Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura |
Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004 |
Burro |
ex ex 0405 10 19 9500 |
— |
Burro |
ex ex 0405 10 19 9700 |
103,40 |
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
125,89 |
13.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 589/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2006
che fissa una restituzione massima all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 582/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere (2), ha indetto una gara permanente. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine l'11 aprile 2006. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 582/2004, per il periodo di gara che ha termine l'11 aprile 2006, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento è 7,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 67. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 5).
(3) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1814/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 3).
13.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 590/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2006
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (1), in particolare gli articoli 10 e 21,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un elenco di paesi terzi e territori in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità purché vengano rispettate determinate condizioni. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 998/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (2), ha stabilito un elenco provvisorio di paesi terzi. |
(3) |
Tale elenco provvisorio, già oggetto di numerose modifiche, comprende i paesi terzi e i territori esenti dalla rabbia e i paesi terzi e i territori per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza da tali paesi terzi e territori non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri. |
(4) |
Da informazioni fornite dalla Bosnia-Erzegovina e dalla Bulgaria sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza da tali paesi non sia superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri o in provenienza dai paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere tali paesi terzi nell’elenco provvisorio dei paesi terzi e dei territori di cui alla parte C dell’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003. |
(5) |
A fini di chiarezza è opportuno sostituire nella sua totalità l’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003. |
(6) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 998/2003. |
(7) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II al regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 18/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 3).
(2) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
ELENCO DEI PAESI E TERRITORI
PARTE A
IE |
Irlanda |
MT |
Malta |
SE |
Svezia |
UK |
Regno Unito |
PARTE B
Sezione 1
a) |
DK Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer; |
b) |
ES Spagna, comprese le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla; |
c) |
FR Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione; |
d) |
GI Gibilterra; |
e) |
PT Portogallo, comprese le isole Azzorre e Madeira; |
f) |
Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione. |
Sezione 2
AD |
Andorra |
CH |
Svizzera |
IS |
Islanda |
LI |
Liechtenstein |
MC |
Monaco |
NO |
Norvegia |
SM |
San Marino |
VA |
Città del Vaticano |
PARTE C
AC |
Isola Ascension |
AE |
Emirati arabi uniti |
AG |
Antigua e Barbuda |
AN |
Antille olandesi |
AR |
Argentina |
AU |
Australia |
AW |
Aruba |
BA |
Bosnia-Erzegovina |
BB |
Barbados |
BG |
Bulgaria |
BH |
Bahrein |
BM |
Bermuda |
BY |
Bielorussia |
CA |
Canada |
CL |
Cile |
FJ |
Figi |
FK |
Isole Falkland |
HK |
Hong Kong |
HR |
Croazia |
JM |
Giamaica |
JP |
Giappone |
KN |
Saint Kitts e Nevis |
KY |
Isole Cayman |
MS |
Montserrat |
MU |
Mauritius |
MX |
Messico |
NC |
Nuova Caledonia |
NZ |
Nuova Zelanda |
PF |
Polinesia francese |
PM |
Saint-Pierre e Miquelon |
RO |
Romania |
RU |
Federazione russa |
SG |
Singapore |
SH |
Sant’Elena |
TT |
Trinidad e Tobago |
TW |
Taiwan |
US |
Stati Uniti d’America (compresa GU — Guam) |
VC |
Saint Vincent e Grenadine |
VU |
Vanuatu |
WF |
Wallis e Futuna |
YT |
Mayotte» |
13.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 591/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione (2) è indicato il quantitativo massimo di formaggio cheddar originario dell’Australia da importare per periodo contingentale. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 267/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativo all’attuazione degli accordi conclusi dalla CE in seguito ai negoziati condotti a norma dell’articolo XXIV.6 del GATT 1994 e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), prevede un quantitativo supplementare di 461 tonnellate di formaggio cheddar originario dell’Australia da assegnare nell’ambito del contingente tariffario annuo di importazione. È pertanto opportuno adeguare il quantitativo di formaggio previsto nell’ambito del contingente n. 09.4521 di cui all’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 deve essere modificato di conseguenza. |
(4) |
Dal momento che il contingente tariffario annuale di cui trattasi si apre il 1o gennaio, è necessario che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2006 ed entri in vigore quanto prima possibile. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato III.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 la parte relativa al contingente n. 09.4521 è sostituita dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 316/2006 (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 22).
(3) GU L 47 del 17.2.2006, pag. 1.
ALLEGATO
Numero del contingente |
Codice NC |
Descrizione |
Paese di origine |
Contingente annuo da gennaio a dicembre (in t) |
Aliquota dei dazi all’importazione (in EUR/100 kg di peso netto) |
Regole per la compilazione dei certificati IMA 1 |
«09.4521 |
ex 0406 90 21 |
Formaggi cheddar in forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi |
Australia |
3 711 |
17,06 |
Cfr. allegato XI(B)» |
13.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 592/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2006
recante modifica dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 473/2002 della Commissione, del 15 marzo 2002, che modifica gli allegati I, II e VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e che stabilisce norme dettagliate per quanto concerne la trasmissione di informazioni sull’impiego di composti di rame (2), ha prorogato di quattro anni l’autorizzazione all’impiego di rifiuti domestici compostati o fermentati nell’agricoltura biologica, subordinandola al rispetto di alcune condizioni che potrebbero essere riesaminate allo scadere di tale periodo, a fronte di un’eventuale nuova legislazione comunitaria in materia di rifiuti domestici. |
(2) |
Il periodo di quattro anni scade il 31 marzo 2006 e finora non è stata introdotta alcuna nuova normativa comunitaria relativa all’impiego dei rifiuti domestici. È pertanto opportuno mantenere l’autorizzazione all’impiego di rifiuti domestici compostati o fermentati nell’agricoltura biologica, alle attuali condizioni, ma senza limiti temporali. |
(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (CE) n. 2092/91. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1916/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 10).
(2) GU L 75 del 16.3.2002, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).
ALLEGATO
Nella tabella riportata nella parte A dell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 («Prodotti per la concimazione e l’ammendamento»), per il prodotto «Rifiuti domestici compostati o fermentati», sono soppresse le parole «Soltanto per un periodo che scade il 31 marzo 2006».
13.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 593/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2006
recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, tra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento. |
(2) |
A norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell’approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all’articolo 92 del medesimo regolamento. |
(3) |
A partire dal 1o gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro (4), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Nell’ambito della gara n. 5/2006 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.
L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri.
2. La vendita verte su un quantitativo di 678 571,8692 ettolitri di alcole a 100 % vol suddivisi nel modo seguente:
a) |
una partita numerata 40/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; |
b) |
una partita numerata 41/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; |
c) |
una partita numerata 42/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; |
d) |
una partita numerata 43/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; |
e) |
una partita numerata 44/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; |
f) |
una partita numerata 45/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; |
g) |
una partita numerata 46/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; |
h) |
una partita numerata 47/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; |
i) |
una partita numerata 48/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; |
j) |
una partita numerata 49/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; |
k) |
una partita numerata 50/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; |
l) |
una partita numerata 51/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; |
m) |
una partita numerata 52/2006 CE di un quantitativo di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol; |
n) |
una partita numerata 53/2006 CE di un quantitativo di 28 571,8692 ettolitri di alcole a 100 % vol. |
3. Nell’allegato I figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole.
4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Articolo 2
La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, da 95 a 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.
Articolo 3
1. Le offerte sono presentate presso gli organismi d’intervento che detengono l’alcole, indicati nell’allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.
2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 5/2006 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento destinatario.
3. Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 3 maggio 2006.
Articolo 4
1. Per essere ricevibile, l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere:
a) |
la prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol; |
b) |
il nome e l’indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol; |
c) |
l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara; |
d) |
una dichiarazione con cui il concorrente:
|
Articolo 5
Le comunicazioni previste all’articolo 94 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all’indirizzo indicato nell’allegato III.
Articolo 6
Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
L’organismo d’intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.
Gli interessati possono rivolgersi all’organismo d’intervento per ottenere campioni dell’alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d’intervento.
Articolo 7
1. Gli organismi d’intervento degli Stati membri che detengono l’alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. A tal fine essi possono:
a) |
avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000; |
b) |
procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell’alcole al momento dell’utilizzazione finale. |
2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l’alcole è venduto.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).
(3) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.
(4) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
ALLEGATO I
Stato membro e numero della partita |
Ubicazione |
Numero delle cisterne |
Quantitativo d’alcole espresso in hl (100 % vol) |
Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articoli) |
Tipo di alcole |
||||
Spagna Partita n. 40/2006 CE |
Tarancón |
A-5 |
24 943 |
30 |
Greggio |
||||
A-6 |
15 367 |
30 |
Greggio |
||||||
D-1 |
9 690 |
30 |
Greggio |
||||||
|
Totale |
|
50 000 |
|
|
||||
Spagna Partita n. 41/2006 CE |
Tarancón |
B-2 |
12 384 |
30 |
Greggio |
||||
B-8 |
22 838 |
30 |
Greggio |
||||||
D-1 |
14 778 |
30 |
Greggio |
||||||
|
Totale |
|
50 000 |
|
|
||||
Spagna Partita n. 42/2006 CE |
Tarancón |
B-5 |
24 754 |
27 + 28 |
Greggio |
||||
B-6 |
24 170 |
27 |
Greggio |
||||||
C-1 |
1 076 |
27 |
Greggio |
||||||
|
Totale |
|
50 000 |
|
|
||||
Spagna Partita n. 43/2006 CE |
Tomelloso |
1 |
46 476 |
27 |
Greggio |
||||
5 |
3 524 |
27 |
Greggio |
||||||
|
Totale |
|
50 000 |
|
|
||||
Spagna Partita n. 44/2006 CE |
Tomelloso |
5 |
50 000 |
27 |
Greggio |
||||
|
Totale |
|
50 000 |
|
|
||||
France Partita n. 45/2006 CE |
|
B2 |
43 430 |
27 |
Greggio |
||||
B2B |
810 |
27 |
Greggio |
||||||
|
506 |
5 760 |
30 |
Greggio |
|||||
|
Totale |
|
50 000 |
|
|
||||
Francia Partita n. 46/2006 CE |
|
7 |
1 435 |
28 |
Greggio |
||||
1 |
48 565 |
27 |
Greggio |
||||||
|
Totale |
|
50 000 |
|
|
||||
Francia Partita n. 47/2006 CE |
|
1 |
9 755 |
28 |
Greggio |
||||
2 |
22 700 |
27 |
Greggio |
||||||
1 |
12 780 |
30 |
Greggio |
||||||
21 |
4 765 |
28 |
Greggio |
||||||
|
Totale |
|
50 000 |
|
|
||||
Francia Partita n. 48/2006 CE |
|
10 |
8 060 |
27 |
Greggio |
||||
7 |
2 705 |
28 |
Greggio |
||||||
7 |
17 155 |
30 |
Greggio |
||||||
8 |
22 080 |
27 |
Greggio |
||||||
|
Totale |
|
50 000 |
|
|
||||
Italia Partita n. 49/2006 CE |
Bertoliono — Partinico (PA) |
34A-33A-15A-22A |
26 080 |
27 + 30 |
Greggio |
||||
Trapas — Petrosino (TP) |
7A-8A-24A |
9 255 |
30 |
Greggio |
|||||
Enodistil — Alcamo (TP) |
22A |
3 100 |
30 |
Greggio |
|||||
S.V.M. — Sciacca (AG) |
35A-36A-38A-39A-40A-44A |
1 690 |
27 |
Greggio |
|||||
GE.DIS — Marsala (TP) |
17A-18A-10B-12B |
9 875 |
27 + 30 |
Greggio |
|||||
|
Totale |
|
50 000 |
|
|
||||
Italia Partita n. 50/2006 CE |
Bonollo — Paduni-Anagni (FR) |
16A-31A |
21 024,23 |
27 + 30 |
Greggio |
||||
Bonollo — Torrita di Siena (SI) |
5C-6C-7C-8C-14C-15C-18C-25C-27C |
4 155,77 |
27 + 30 |
Greggio |
|||||
Deta — Barberino Val d’Elsa (FI) |
8A |
1 900 |
27 |
Greggio |
|||||
Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA) |
1A-6A |
22 920 |
27 |
Greggio |
|||||
|
Totale |
|
50 000 |
|
|
||||
Italia Partita n. 51/2006 CE |
S.V.A. — Ortona (CH) |
14A-20A |
2 500 |
27 |
Greggio |
||||
D’Auria — Ortona (CH) |
66A-67A-74A-79A |
8 000 |
27 |
Greggio |
|||||
Balice — San Basilio Mottola (TA) |
2A |
1 800 |
27 |
Greggio |
|||||
Balice S.n.c. — Valenzano (BA) |
34A-55A |
9 500 |
27 |
Greggio |
|||||
De Luca — Novoli (LE) |
15A |
6 500 |
27 |
Greggio |
|||||
Caviro — Carapelle (FG) |
2C |
7 200 |
30 |
Greggio |
|||||
Di Lorenzo — Ponte Nuovo di Torgiano (PG) |
1B-2B-7B-3B |
14 500 |
27 + 30 |
Greggio |
|||||
|
Totale |
|
50 000 |
|
|
||||
Italia Partita n. 52/2006 CE |
Caviro — Faenza (RA) |
4A-10A-12A-18A-15A |
18 000 |
27 + 30 |
Greggio |
||||
Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA) |
1A-6A |
3 080 |
27 |
Greggio |
|||||
Dister — Faenza (RA) |
121A-122A |
7 436,58 |
27 + 30 |
Greggio |
|||||
I.C.V. — Borgoricco (PD) |
5A |
2 183,42 |
27 |
Greggio |
|||||
Tampieri — Faenza (RA) |
4A-9A-10A |
1 300 |
27 |
Greggio |
|||||
Villapana — Faenza (RA) |
7A-8A |
12 000 |
27 |
Greggio |
|||||
Cipriani — Chizzola di Ala (TN) |
23A-33A |
6 000 |
27 |
Greggio |
|||||
|
Totale |
|
50 000 |
|
|
||||
Ungheria Partita n. 53/2006 CE |
|
E-3 |
1 340,7515 |
27 |
Greggio |
||||
E-4 |
1 352,1015 |
27 |
Greggio |
||||||
S-44 |
1 982,2883 |
27 |
Greggio |
||||||
|
I/3 |
127,3955 |
27 |
Greggio |
|||||
I/4 |
133,5340 |
27 |
Greggio |
||||||
I/5 |
133,7691 |
27 |
Greggio |
||||||
I/6 |
136,0673 |
27 |
Greggio |
||||||
I/7 |
133,8871 |
27 |
Greggio |
||||||
I/8 |
133,4023 |
27 |
Greggio |
||||||
I/9 |
128,8093 |
27 |
Greggio |
||||||
I/10 |
136,2838 |
27 |
Greggio |
||||||
I/11 |
123,9665 |
27 |
Greggio |
||||||
I/12 |
136,2838 |
27 |
Greggio |
||||||
III/31 |
117,0742 |
27 |
Greggio |
||||||
III/32 |
134,0073 |
27 |
Greggio |
||||||
III/33 |
131,8566 |
27 |
Greggio |
||||||
III/34 |
133,4854 |
27 |
Greggio |
||||||
|
2214440 |
4 802,7446 |
27 |
Greggio |
|||||
2214450 |
4 909,3598 |
27 |
Greggio |
||||||
|
SZ/I |
1 826,5187 |
27 |
Greggio |
|||||
SZ/II |
1 837,4081 |
27 |
Greggio |
||||||
SZ/III |
1 777,4340 |
27 |
Greggio |
||||||
|
007 |
4 760,3785 |
27 |
Greggio |
|||||
008 |
2 143,0620 |
27 |
Greggio |
||||||
|
Totale |
|
28 571,8692 |
|
|
ALLEGATO II
Organismi d’intervento che detengono l’alcole di cui all’articolo 3
Onivins-Libourne—
FEGA—
AGEA—
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal—
ALLEGATO III
Indirizzo di cui all’articolo 5
Commissione europea |
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2 |
Rue de la Loi 200 |
B-1049 Bruxelles |
Fax (32-2) 298 55 28 |
E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int |
13.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 594/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2006
recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 7a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 7a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 7a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
(EUR/100 kg) |
||||||
Formula |
A |
B |
||||
Modo di incorporazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
||
Prezzo minimo di vendita |
Burro ≥ 82 % |
Nello stato in cui si trova |
— |
210 |
— |
210 |
Concentrato |
— |
— |
— |
— |
||
Cauzione di trasformazione |
Nello stato in cui si trova |
— |
79 |
— |
79 |
|
Concentrato |
— |
— |
— |
— |
13.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 595/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2006
recante fissazione dell’importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato per la 7a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 7a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, l’importo massimo dell’aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato e importo della cauzione di trasformazione per la 7a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
(EUR/100 kg) |
|||||
Formula |
A |
B |
|||
Modo di incorporazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
|
Importo massimo dell’aiuto |
Burro ≥ 82 % |
33,5 |
30 |
33,5 |
30 |
Burro < 82 % |
— |
29,2 |
— |
29,2 |
|
Burro concentrato |
40 |
36,5 |
40 |
36,5 |
|
Crema |
— |
— |
16,3 |
12,8 |
|
Cauzione di trasformazione |
Burro |
37 |
— |
37 |
— |
Burro concentrato |
44 |
— |
44 |
— |
|
Crema |
— |
— |
18 |
— |
13.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 596/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2006
recante fissazione dell’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato per la 7a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %. |
(2) |
Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio. |
(3) |
Tenuto conto delle offerte ricevute, occorre fissare ad un livello adeguato l’importo massimo dell’aiuto e determinare contestualmente la cauzione di destinazione. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 7a gara parziale nell’ambito della gara permanente aperta in conformità del regolamento (CE) n. 1898/2005 l’importo massimo dell’aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è fissato a 38,8 EUR/100 kg.
L’importo della cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005 è fissato a 43 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
13.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/27 |
REGOLAMENTO (CE) N. 597/2006 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2006
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 aprile 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali. |
(4) |
I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. |
(5) |
Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento. |
(6) |
L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.
Per la Commissione
J. L. DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 aprile 2006
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all'importazione (1) (in EUR/t) |
1001 10 00 |
Frumento (grano) duro di qualità elevata |
0,00 |
di qualità media |
2,53 |
|
di bassa qualità |
22,53 |
|
1001 90 91 |
Frumento (grano) tenero destinato alla semina |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina |
0,00 |
1002 00 00 |
Segala |
51,27 |
1005 10 90 |
Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido |
54,49 |
1005 90 00 |
Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (2) |
54,49 |
1007 00 90 |
Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
51,27 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi di calcolo dei dazi
periodo dal 31.3.2006-11.4.2006
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96: Trasporto/costi: Golfo del Messico–Rotterdam: 17,13 EUR/t; Grandi Laghi–Rotterdam: 20,47 EUR/t. |
3) |
|
(1) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
13.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/30 |
DIRETTIVA 2006/39/CE DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2006
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del clodinafop, del pirimicarb, del rimsulfuron, del tolclofos-metile e del triticonazolo come sostanze attive
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e stabiliscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofos-metile e il triticonazolo. |
(2) |
Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il clodinafop lo Stato membro relatore erano i Paesi Bassi e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 7 novembre 2003. Per il pirimicarb lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 4 novembre 2003. Per il rimsulfuron lo Stato membro relatore era la Germania e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 6 agosto 2003. Per il tolclofos-metile lo Stato membro relatore era la Svezia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 3 novembre 2003. Per il triticonazolo lo Stato membro relatore era l'Austria e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 29 settembre 2003. |
(3) |
Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentate alla Commissione il 14 marzo e il 10 agosto 2005 sotto forma di rapporti scientifici dell'EFSA concernenti il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofos-metile e il triticonazolo (4). Tali rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ultimati il 27 gennaio 2006 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofos-metile e il triticonazolo. |
(4) |
Dall'esame del pirimicarb è emersa una serie di questioni aperte che sono state affrontate dal gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui (gruppo PPR) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Il gruppo scientifico è stato incaricato di formulare un parere riguardante da un lato l'uso di un metodo basato sul quoziente tempo («time quotient approach») nella valutazione del rischio acuto per gli uccelli e dall'altro la già condotta valutazione del rischio acuto per gli uccelli. Nel parere relativo al primo punto il gruppo PPR ha concluso che il metodo basato sul quoziente tempo proposto dall'OCSE è equivalente all'attuale valutazione del rischio aviario acuto di primo grado dell'UE, salvo che l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE prescrive un fattore di sicurezza 10. Pertanto occorrerebbe un'analisi scientifica dettagliata per valutare se l'attuale fattore di sicurezza tenga conto di tutti i fattori pertinenti. Dato che ciò richiederebbe un ulteriore, notevole approfondimento che esula dall'ambito del parere, il gruppo PPR propone che si segua un approccio «caso per caso». Di conseguenza sul secondo punto il gruppo PPR ha svolto una più approfondita valutazione del rischio ed è giunto alla conclusione che è improbabile che anche al limite massimo plausibile di esposizione gli uccelli che si cibano in natura di insetti assumano una dose letale di pirimicarb (5). |
(5) |
Dall'esame del clodinafop, del rimsulfuron, del tolclofos-metile e del triticonazolo non sono emerse questioni aperte da sottoporre al gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui (gruppo PPR) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). |
(6) |
In base ai vari esami effettuati è lecito prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo soddisfino in linea di massima le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell'allegato I affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere al rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive conformemente alla summenzionata direttiva. |
(7) |
Fatte salve queste conclusioni, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici riguardanti il pirimicarb e il triticonazolo. A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CE l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere subordinata a condizioni. È pertanto opportuno richiedere che ulteriori esami vengano effettuati per il pirimicarb e il triticonazolo al fine di avere una conferma della valutazione del rischio relativamente ad alcuni aspetti e che tali studi siano presentati dai notificanti. |
(8) |
È opportuno prevedere un lasso di tempo ragionevole prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione. |
(9) |
Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE e conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall'iscrizione affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle pertinenti condizioni dell'allegato I. È opportuno che gli Stati membri modifichino, sostituiscano o revochino, se del caso, le autorizzazioni esistenti secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al suddetto termine occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
(10) |
L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (6) ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione per quanto riguarda gli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate a modifica dell'allegato I. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE. |
(12) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 luglio 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o agosto 2007.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
1. In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 31 luglio 2007 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofos-metile e il triticonazolo.
Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofos-metile e il triticonazolo, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relative alle sostanze attive in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13 della medesima direttiva.
2. In deroga al paragrafo 1 ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofos-metile e il triticonazolo come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 gennaio 2007, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva riguardante rispettivamente il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofos-metile e il triticonazolo. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Una volta stabilito ciò, gli Stati membri:
a) |
nel caso di un prodotto contenente clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo come unica sostanza attiva, modificano o revocano, ove necessario, l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2011; |
b) |
nel caso di un prodotto contenente clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, ove necessario, l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2011 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il 1o febbraio 2007.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/19/CE della Commissione (GU L 44 del 15.2.2006, pag. 15).
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).
(3) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.
(4) EFSA Scientific Report (2005) 34, 1-78, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance clodinafop (ultimato: 10 agosto 2005).
EFSA Scientific Report (2005) 43, 1-76, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pirimicarb (ultimato: 10 agosto 2005).
EFSA Scientific Report (2005) 45, 1-61, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance rimsulfuron (ultimato: 10 agosto 2005).
EFSA Scientific Report (2005) 28, 1-77, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance triticonazole (ultimato: 14 marzo 2005).
EFSA Scientific Report (2005) 28, 1-77, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tolclofos-methyl (ultimato: 14 marzo 2005).
(5) Parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui a seguito di una richiesta dell'EFSA relativa alla valutazione del pirimicarb — The EFSA Journal (2005), 240, 1-21.
(6) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 (GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27).
ALLEGATO
Voci da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:
«Numero |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Entrata in vigore |
Scadenza dell'iscrizione |
Disposizioni specifiche |
||||||
125 |
Clodinafop CAS N. 114420-56-3 CIPAC N. 683 |
(R)-2-[4-(5-cloro-3-fluoro-2 piridilossi)-fenossi]-acido propionico |
≥ 950 g/kg (espresso come clodinafop-propargil) |
1o febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clodinafop, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. |
||||||
126 |
Pirimicarb CAS N. 23103-98-2 CIPAC N. 231 |
2-dimetil-amino-5,6-dimetilpirimidina-4-il) dimetilcar bammato |
≥ 950 g/kg |
1o febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimicarb, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni di impiego prescrivano l'uso di dispositivi di protezione individuale adeguati. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi come ad esempio la creazione di zone tampone. Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di ulteriori studi a conferma della valutazione del rischio a lungo termine per gli uccelli e del possibile rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto per quanto riguarda il metabolita R35140. Essi assicurano che i notificanti su richiesta dei quali il pirimicarb è stato iscritto nel presente allegato presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
||||||
127 |
Rimsulfuron CAS N. 122931-48-0 CIPAC N. 716 |
1-(4-6 dimetossipirimidina-2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil) urea |
≥ 960 g/kg (espresso come rimsulfuron) |
1o febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul rimsulfuron, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante non bersaglio e delle acque sotterranee in situazioni vulnerabili. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||
128 |
Tolclofos-metile CAS N. 57018-04-9 CIPAC N. 479 |
O-2,6-dicloro-p-tolil O,O-dimetil-fosforotioato O-2,6-dicloro-4-metilfenil O,O-dimetil-fosforotioato |
≥ 960 g/kg |
1o febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Può essere autorizzata solo l'utilizzazione come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tolclofos-metile per usi diversi dal trattamento presemina dei tuberi-seme delle patate e dal trattamento del suolo per la lattuga nelle serre, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tolclofos-metile, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. |
||||||
129 |
Triticonazolo CAS N. 131983-72-7 CIPAC N. 652 |
(±)-(E)-5-(4-clorobenzilidene) -2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazolo-1-ilmetil)ciclopentanolo |
≥ 950 g/kg |
1o febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Può essere autorizzata solo l'utilizzazione come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti triticonazolo per usi diversi dal trattamento delle sementi, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triticonazolo, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. In tale valutazione complessiva gli Stati membri devono:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione del rischio per gli uccelli granivori. Essi garantiscono che i notificanti su richiesta dei quali il triticonazolo è stato iscritto nel presente allegato presentino tali studi alla Commissione entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.»
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri
13.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/36 |
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 6 aprile 2006
relativa alla nomina di un avvocato generale alla Corte di giustizia delle Comunità europee
(2006/278/CE, Euratom)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 223,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 139,
considerando quanto segue:
a norma degli articoli 5, 7 e 8 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia e in seguito alle dimissioni del signor TIZZANO, occorre procedere alla nomina di un avvocato generale per la restante durata del suo mandato, ossia fino al 6 ottobre 2006,
DECIDONO:
Articolo 1
Il signor Paolo MENGOZZI è nominato avvocato generale alla Corte di giustizia delle Comunità europee a decorrere dalla data del giuramento fino al 6 ottobre 2006.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 6 aprile 2006.
Il presidente
G. WOSCHNAGG
13.4.2006 |
IT |
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L 104/37 |
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 6 aprile 2006
relativa alla nomina di un giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee
(2006/279/CE, Euratom)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 223,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 139,
considerando quanto segue:
a norma degli articoli 5 e 7 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia e in seguito alle dimissioni del sig. Antonio LA PERGOLA, occorre procedere alla nomina di un giudice per la restante durata del suo mandato, ossia fino al 6 ottobre 2006,
DECIDONO:
Articolo 1
Il sig. Antonio TIZZANO è nominato giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee a decorrere dalla data del giuramento fino al 6 ottobre 2006.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 6 aprile 2006.
Il presidente
G. WOSCHNAGG
13.4.2006 |
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L 104/38 |
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 6 aprile 2006
relativa alla nomina di un giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee
(2006/280/CE, Euratom)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 224,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 140,
considerando quanto segue:
a norma degli articoli 5 e 7, in combinato disposto con l'articolo 47 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, e in seguito alle dimissioni del signor Paolo MENGOZZI, occorre procedere alla nomina di un giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per la restante durata del mandato del signor Mengozzi, ossia fino al 31 agosto 2007,
DECIDONO:
Articolo 1
Il signor Enzo MOAVERO MILANESI è nominato giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee a decorrere dalla data del giuramento e fino al 31 agosto 2007.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 6 aprile 2006.
Il presidente
G. WOSCHNAGG
13.4.2006 |
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L 104/39 |
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 6 aprile 2006
relativa alla nomina di giudici e di avvocati generali alla Corte di giustizia delle Comunità europee
(2006/281/CE, Euratom)
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 223,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 139,
considerando quanto segue:
(1) |
I mandati dei signori Peter JANN, Christiaan TIMMERMANS, Konrad SCHIEMANN, Jiří MALENOVSKÝ, Jean-Pierre PUISSOCHET, della signora Ninon COLNERIC e dei signori Stig VON BAHR, Antonio TIZZANO, José Narciso DA CUNHA RODRIGUES, Pranas KŪRIS, George ARESTIS, Anthony BORG BARTHET, Egils LEVITS, giudici, nonché quelli della signora Christine STIX-HACKL e dei signori Philippe LÉGER, Leendert GEELHOED e Paolo MENGOZZI, avvocati generali alla Corte di giustizia delle Comunità europee, scadono il 6 ottobre 2006. |
(2) |
Occorre procedere al rinnovo parziale della Corte di giustizia delle Comunità europee per il periodo dal 7 ottobre 2006 al 6 ottobre 2012. Tuttavia, in mancanza di proposte, la nomina di un giudice potrà aver luogo solo in una fase successiva, |
DECIDONO:
Articolo 1
1. Sono nominati giudici alla Corte di giustizia delle Comunità europee, per il periodo dal 7 ottobre 2006 al 6 ottobre 2012:
|
il signor George ARESTIS, |
|
il signor Jean-Claude BONICHOT, |
|
il signor Anthony BORG BARTHET, |
|
il signor José Narciso DA CUNHA RODRIGUES, |
|
il signor Peter JANN, |
|
il signor Pranas KŪRIS, |
|
il signor Egils LEVITS, |
|
la signora Pernilla LINDH, |
|
il signor Jiří MALENOVSKÝ, |
|
il signor Christiaan TIMMERMANS, |
|
il signor Antonio TIZZANO, |
|
il signor Konrad SCHIEMANN. |
2. Sono nominati avvocati generali alla Corte di giustizia delle Comunità europee per il periodo dal 7 ottobre 2006 al 6 ottobre 2012,
|
il signor Yves BOT, |
|
il signor Ján MAZÁK, |
|
il signor Paolo MENGOZZI, |
|
la signora Verica TRSTENJAK. |
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 6 aprile 2006.
Il presidente
G. WOSCHNAGG
Commissione
13.4.2006 |
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L 104/40 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2006
che modifica la decisione 2004/450/CE relativamente ai requisiti uniformi per il contenuto delle domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle EST
[notificata con il numero C(2006) 1247]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/282/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione e di sorveglianza di alcune malattie animali ivi elencate. |
(2) |
La decisione 2004/450/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce requisiti uniformi per il contenuto delle domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali (2) definisce le informazioni che devono risultare nelle domande che gli Stati membri presentano alla Commissione. |
(3) |
L’allegato III della decisione 2004/450/CE stabilisce i requisiti uniformi per la presentazione di programmi di eradicazione e sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) cofinanziati dalla Comunità. L’allegato fa riferimento ad alcune disposizioni degli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (3). |
(4) |
Gli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 sono stati modificati dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1492/2004 (4), (CE) n. 36/2005 (5), e (CE) n. 214/2005 (6). È pertanto opportuno procedere ad una modifica della decisione 2004/450/CE, al fine di tener conto delle modifiche agli allegati III e VII del regolamento (CE) n. 999/2001. |
(5) |
È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2004/450/CE. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato III della decisione 2004/450/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).
(2) GU L 155 del 30.4.2004, pag. 90; versione rettificata nella GU L 92 del 12.4.2005, pag. 16.
(3) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 339/2006 della Commissione (GU L 55 del 25.2.2006, pag. 5).
(4) GU L 274 del 24.8.2004, pag. 3.
(5) GU L 10 del 13.1.2005, pag. 9.
(6) GU L 37 del 10.2.2005, pag. 9.
ALLEGATO
«ALLEGATO III
Requisiti uniformi per la presentazione di programmi di eradicazione e sorveglianza delle EST (1) cofinanziati dalla Comunità
1. Identificazione del programma
Stato membro:
Malattia(e) (2):
Anno di attuazione:
Riferimento del presente documento:
Persona di riferimento (nome, telefono, fax, e-mail):
Data di invio alla Commissione:
2. Descrizione del programma
3. Descrizione della situazione epidemiologica della malattia
4. Misure incluse nel programma
4.1. Designazione di un’autorità centrale incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l’attuazione del programma:
4.2. Descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma:
4.3. Sistema utilizzato per la registrazione delle aziende:
4.4. Sistema utilizzato per l’identificazione degli animali:
4.5. Misure applicate con riguardo alla notifica della malattia:
4.6. Controllo
4.6.1. Sorveglianza sui bovini
|
Numero stimato di test |
Animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1, 3 e 4.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) |
|
Animali di cui allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.2, 4.2 e 4.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 |
|
Altri (specificare) |
|
4.6.2. Sorveglianza sugli ovini
|
Numero stimato di test |
Ovini di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 |
|
Ovini di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 |
|
Ovini di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001 |
|
Ovini di cui all’allegato VII, punto 8, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001 |
|
Altri (specificare) |
|
4.6.3. Sorveglianza sui caprini
|
Numero stimato di test |
Caprini di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 |
|
Caprini di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 |
|
Caprini di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001 |
|
Caprini di cui all’allegato VII, punto 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001 |
|
Altri (specificare) |
|
4.6.4. Test di discriminazione
|
Numero stimato di test |
Test molecolare iniziale di cui all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c).i), del regolamento (CE) n. 999/2001 |
|
4.6.5. Genotipizzazione di animali positivi e animali selezionati con metodo casuale
|
Numero stimato di test |
Animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 |
|
Animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 |
|
4.7. Eradicazione
4.7.1. Misure da adottare a seguito della conferma di un caso di ESB
4.7.1.1. |
Descrizione: |
4.7.1.2. |
Tabella riepilogativa
|
4.7.2. Misure da adottare a seguito della conferma di un caso di scrapie
4.7.2.1. |
Descrizione: |
4.7.2.2. |
Tabella riepilogativa
|
4.7.3. Programma di allevamento di ovini resistenti alle EST
4.7.3.1. |
Descrizione generale (4): |
4.7.3.2. |
Tabella riepilogativa
|
5. Costi
5.1. Analisi particolareggiata dei costi:
5.2. Riepilogo dei costi
Costi connessi a |
Descrizione |
Numero di unità |
Costo unitario in EUR |
Importo totale in EUR |
Richiesta di un contributo comunitario (sì/no) |
||
1. Test per l’ESB (5) |
|||||||
|
Test: |
|
|
|
|
||
|
Test: |
|
|
|
|
||
|
Test: |
|
|
|
|
||
|
Test: |
|
|
|
|
||
2. Test per scrapie (6) |
|||||||
|
Test: |
|
|
|
|
||
|
Test: |
|
|
|
|
||
|
Test: |
|
|
|
|
||
3. Test di discriminazione (7) |
|||||||
|
Test: |
|
|
|
|
||
|
Test: |
|
|
|
|
||
4. Genotipizzazione |
|||||||
|
Metodo |
|
|
|
|
||
|
Metodo |
|
|
|
|
||
5. Macellazione obbligatoria |
|||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
TOTALE |
|
|
(1) Encefalopatia spongiforme bovina (ESB) e scrapie.
(2) Utilizzare un documento per malattia, a meno che tutte le misure del programma destinate alla popolazione bersaglio non vengano utilizzate per il controllo e l’eradicazione di varie malattie.
(3) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.
(4) Descrizione del programma conformemente alle prescrizioni minime previste dalla decisione 2003/100/CE della Commissione (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 41) [può essere fatto riferimento alla relazione di cui all’articolo 5, lettera a), della decisione].
(5) Secondo quanto previsto al punto 4.6.1.
(6) Secondo quanto previsto ai punti 4.6.2 e 4.6.3.
(7) Secondo quanto previsto al punto 4.6.4.
(8) Secondo quanto previsto ai punti 4.6.3 e 4.7.2.2.
(9) Secondo quanto previsto al punto 4.7.3.2.»
13.4.2006 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/45 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2006
relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: dibutilftalato; 3,4-dicloroanilina; diisodecilftalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C9-11-ramificati, arricchiti in C10; diisononilftalato; acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C8-10-ramificati, arricchiti in C9; etilendiamminatetraacetato; acetato di metile; acido monocloroacetico; n-pentano; etilendiamminatetraacetato di tetrasodio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/283/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 le seguenti sostanze sono state individuate come prioritarie per una valutazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1179/94 (2), (CE) n. 2268/95 (3) e (CE) n. 143/97 (4) della Commissione, relativi rispettivamente al primo, al secondo e al terzo elenco di sostanze prioritarie previsti dal regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio;
|
(2) |
Gli Stati membri relatori, designati ai sensi dei precitati regolamenti, hanno concluso le attività di valutazione dei rischi delle suddette sostanze per l’uomo e l’ambiente conformemente al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l’uomo e per l’ambiente delle sostanze esistenti (5) e hanno proposto una strategia per limitare tali rischi conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 793/93. |
(3) |
Il comitato scientifico «Tossicità, ecotossicità e ambiente» (SCTEE) è stato consultato e ha formulato pareri sulle valutazioni dei rischi eseguite dagli Stati membri relatori. I pareri sono stati pubblicati sul sito web del comitato scientifico. |
(4) |
I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione (6). |
(5) |
È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l’adozione di misure di riduzione del rischio per talune sostanze. |
(6) |
Le misure di riduzione del rischio per i lavoratori dovrebbero essere considerate nell’ambito della la normativa in materia di protezione dei lavoratori, che si ritiene offra un quadro adeguato per limitare in misura confacente i rischi delle sostanze in questione. |
(7) |
Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93, |
RACCOMANDA:
SEZIONE 1
DIBUTILFTALATO
(N. CAS 84-74-2; N. EINECS 201-557-4)
Misure di riduzione del rischio per l’ambiente (1, 2)
1) |
Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nei permessi rilasciati ai sensi della direttiva 96/61/CE del Consiglio (7), condizioni, valori limite delle emissioni o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative al dibutilftalato per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (in appresso BAT) entro la fine di ottobre 2007, tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale. |
2) |
Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l’applicazione delle BAT per quanto concerne il dibutilftalato e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell’ambito dello scambio di informazioni sulle BAT. |
SEZIONE 2
3,4-DICLOROANILINA
(N. CAS 95-76-1; N. EINECS 202-448-4)
Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (3) e per l’ambiente (4, 5)
3) |
I datori di lavoro che utilizzano 3,4-dicloroanilina nella produzione e successiva trasformazione in usi giudicati preoccupanti nella valutazione del rischio dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali per le operazioni di pulizia, manutenzione e di riparazione elaborati a livello nazionale e basati sugli orientamenti pratici di carattere non vincolante stabiliti dalla Commissione, come indicato all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE del Consiglio (8). Si può ritenere che la normativa in materia di prodotti fitosanitari [direttiva 91/414/CEE del Consiglio (9)] e di biocidi [direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10)] attualmente in vigore a livello comunitario fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d’applicazione. In questo ambito: |
4) |
Dovrebbero essere prese in considerazione le informazioni sulla valutazione del rischio della 3,4-dicloroanilina rilasciata dal diuron utilizzato come erbicida su superfici stagne. |
5) |
Dovrebbe essere evitato l’abuso di diuron in piccole confezioni. |
SEZIONE 3
ETILENDIAMMINATETRAACETATO
(N. CAS 60-00-4; N. EINECS 200-449-4)
Misure di riduzione del rischio per l’ambiente (6, 7, 8, 9)
6) |
Nel caso dei bacini fluviali in cui le emissioni di etilendiamminatetraacetato (EDTA) potrebbero essere fonte di rischio, gli Stati membri interessati dovrebbero definire standard di qualità ambientale; misure nazionali di riduzione dell’inquinamento atte a rispettare tali standard entro il 2015 dovrebbero essere incluse nei piani di gestione dei bacini fluviali in conformità delle disposizioni della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
7) |
Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nei permessi rilasciati ai sensi della direttiva 96/61/CE, condizioni, valori limite delle emissioni o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative all’etilendiamminatetraacetato (EDTA) per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le BAT entro la fine di ottobre 2007, tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale. |
8) |
Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l’applicazione delle BAT per quanto concerne l’etilendiamminatetraacetato (EDTA) e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell’ambito dello scambio di informazioni sulle BAT. |
9) |
Le emissioni locali nell’ambiente dovrebbero, ove necessario, essere verificate mediante norme nazionali volte a evitare ogni rischio ambientale. |
SEZIONE 4
ACETATO DI METILE
(N. CAS 79-20-9; N. EINECS 201-185-2)
Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (10)
10) |
I datori di lavoro che utilizzano prodotti per la pavimentazione nel campo dell’edilizia dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale e basati sugli orientamenti pratici di carattere non vincolante stabiliti dalla Commissione, come indicato all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE. |
SEZIONE 5
ACIDO MONOCLOROACETICO
(N. CAS 79-11-8; N. EINECS 201-178-4)
Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (11) e per l’ambiente (12, 13, 14)
11) |
I datori di lavoro che impiegano acido monocloroacetico (MCAA) negli usi caratterizzati come rischiosi dalla valutazione dei rischi dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale e basati sugli orientamenti pratici di carattere non vincolante stabiliti dalla Commissione, come indicato all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE. |
12) |
Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nei permessi rilasciati ai sensi della direttiva 96/61/CE, condizioni, valori limite delle emissioni o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative all’acido monocloroacetico (MCAA) per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le BAT entro la fine di ottobre 2007, tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale. |
13) |
Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l’applicazione delle BAT per quanto concerne l’acido monocloroacetico (MCAA) e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell’ambito dello scambio di informazioni sulle BAT. |
14) |
Le emissioni locali nell’ambiente dovrebbero, ove necessario, essere verificate mediante norme nazionali volte a evitare ogni rischio per l’ambiente e per le persone esposte indirettamente attraverso l’ambiente. |
SEZIONE 6
ETILENDIAMMINATETRAACETATO DI TETRASODIO
(N. CAS 08.02.1964; N. EINECS 200-573-9)
Misure di riduzione del rischio per l’ambiente (15, 16, 17, 18)
15) |
Nel caso dei bacini fluviali in cui le emissioni di etilendiamminatetraacetato di tetrasodio (Na4EDTA) potrebbero essere fonte di rischio, gli Stati membri interessati dovrebbero definire standard di qualità ambientale; misure nazionali di riduzione dell’inquinamento atte a rispettare tali standard entro il 2015 dovrebbero essere incluse nei piani di gestione dei bacini fluviali in linea con le disposizioni della direttiva 2000/60/CE. |
16) |
Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nei permessi rilasciati ai sensi della direttiva 96/61/CE, condizioni, valori limite delle emissioni o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative all’etilendiamminatetraacetato di tetrasodio (Na4EDTA) per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le BAT entro la fine di ottobre 2007, tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale. |
17) |
Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l’applicazione delle BAT per quanto concerne l’etilendiamminatetraacetato di tetrasodio (Na4EDTA) e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell’ambito dello scambio di informazioni sulle BAT. |
18) |
Le emissioni locali nell’ambiente dovrebbero, ove necessario, essere verificate mediante norme nazionali volte a evitare ogni rischio ambientale. |
SEZIONE 7
DESTINATARI
19) |
Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell’importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell’uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri. |
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2006.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 84, del 5.4.1993, pag. 1.
(2) GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3.
(3) GU L 231 del 28.9.1995, pag. 18.
(4) GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13.
(5) GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.
(7) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
(8) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.
(9) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(10) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(11) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
13.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/48 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2006
che modifica la decisione 2003/526/CE per quanto riguarda le misure di controllo della peste suina classica in Germania
[notificata con il numero C(2006) 1521]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/284/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito della comparsa di focolai di peste suina classica in taluni Stati membri, è stata adottata la decisione 2003/526/CE della Commissione del 18 luglio 2003 recante misure protettive contro la peste suina classica in certi Stati membri (2). Tale decisione ha stabilito determinati provvedimenti di controllo supplementari per tale malattia. |
(2) |
La Germania ha informato la Commissione delle recenti evoluzioni della malattia nei suini selvatici nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia. In considerazione delle informazioni epidemiologiche disponibili, occorre modificare le zone della Germania in cui si applicano di misure di controllo per includere alcune zone della Renania settentrionale-Vestfalia e zone adiacenti della Renania-Palatinato. |
(3) |
L’andamento della malattia nelle altre zone del Land Renania-Palatinato è notevolmente migliorato. Le misure adottate per tali zone a norma della decisione 2003/526/CE dovrebbero pertanto cessare di essere applicabili. |
(4) |
Occorre pertanto modificare la decisione 2003/526/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2003/526/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(2) GU L 183 del 22.7.2003, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2005/339/CE (GU L 108 del 29.4.2005, pag. 87).
ALLEGATO
«ALLEGATO
PARTE I
Zone della Germania e della Francia di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8
1. Germania
A. |
Nel Land della Renania-Palatinato:
|
B. |
Nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia:
|
2. Francia:
Il territorio del dipartimento Bas Rhin et Moselle situato a ovest del Reno e del canale Reno Marna, a nord dell’autostrada A 4, a est del fiume Saar e a sud del confine con la Germania e i comuni di Holtzheim, Lingolsheim e Eckbolsheim.
PARTE II
Zone della Slovacchia di cui agli articoli 2, 3, 5, 7 e 8
Il territorio dei distretti amministrativi veterinari e alimentari di Trenčín (comprendente i distretti di Trenčín e Bánovce nad Bebravou), Prievidza (comprendente i distretti di Prievidza e Partizánske), Púchov (comprendente solo il distretto di Ilava), Žiar nad Hronom (comprendente i distretti di Žiar nad Hronom, Žarnovica e Banská Štiavnica), Zvolen (comprendente i distretti di Zvolen, Krupina e Detva), Lučenec (comprendente i distretti di Lučenec e Poltár) e Veľký Krtíš.»
13.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/51 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2006
che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda l’estensione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in alcune zone della Renania Settentrionale-Vestfalia e della Renania-Palatinato e la cessazione dell’applicazione di tali piani in altre zone della Renania-Palatinato (Germania)
[notificata con il numero C(2006) 1531]
(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)
(2006/285/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 20, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2003/135/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l’eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar (2) è stata adottata come uno dei provvedimenti di lotta contro la peste suina classica. |
(2) |
La Germania ha informato la Commissione della diffusione della peste suina classica nei suini selvatici di alcune zone della Renania Settentrionale-Vestfalia. Le autorità tedesche hanno inoltre segnalato che i piani per l’eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro tale malattia sono stati estesi a dette zone e ad alcune zone confinanti della Renania-Palatinato. |
(3) |
La Germania ha altresì comunicato alla Commissione che in alcune zone della Renania-Palatinato la situazione della peste suina classica è notevolmente migliorata e che in dette zone non occorre più applicare i piani per l’eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro tale malattia. |
(4) |
La decisione 2003/135/CE va pertanto modificata. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2003/135/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.
(2) GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/950/CE (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 30).
ALLEGATO
«ALLEGATO
1. ZONE NELLE QUALI SONO ATTUATI PIANI DI ERADICAZIONE:
A. |
Nello Stato federale della Renania-Palatinato:
|
B. |
Nello Stato federale della Renania Settentrionale-Vestfalia:
|
2. ZONE NELLE QUALI SI APPLICA IL PIANO PER LA VACCINAZIONE DI EMERGENZA:
A. |
Nello Stato federale della Renania-Palatinato:
|
B. |
Nello Stato federale della Renania Settentrionale-Vestfalia:
|
13.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/54 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2006
relativa alla nomina dei membri del comitato per i medicinali orfani
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/286/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il mandato dei membri del comitato per i medicinali orfani (di seguito «il comitato»), costituito ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 141/2000 scade il 15 aprile 2006. È perciò necessario nominare due nuovi membri e rinnovare il mandato di taluni membri in carica. |
(2) |
L’Agenzia europea di valutazione dei medicinali ha raccomandato la nomina di tre persone. |
(3) |
I membri del comitato restano in carica per un periodo di tre anni a decorrere dal 16 aprile 2006, |
DECIDE:
Articolo 1
1. La persona di seguito menzionata viene nominata membro del comitato per i medicinali orfani (di seguito «il comitato»), al fine di rappresentarvi le organizzazioni dei pazienti, per un periodo di 3 anni a decorrere dal 16 aprile 2006:
|
Dott.ssa Marie Pauline EVERS. |
2. Le persone di seguito menzionate vengono confermate membri del Comitato, al fine di rappresentarvi le organizzazioni dei pazienti, per un periodo di 3 anni a decorrere dal 16 aprile 2006:
|
Sig.ra Birthe HOLM, |
|
Sig. Yann LE CAM. |
Articolo 2
1. Su raccomandazione dell’Agenzia europea dei medicinali, la persona di seguito menzionata viene nominata membro del comitato per un periodo di 3 anni a decorrere dal 16 aprile 2006:
|
Dott.ssa Julia DUNNE. |
2. Su raccomandazione dell’Agenzia europea dei medicinali, le persone di seguito menzionate vengono nominate membri del comitato per un periodo di 3 anni a decorrere dal 16 aprile 2006:
|
Prof. Gianmartino BENZI, |
|
Dott. David LYONS. |
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.
Rettifiche
13.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/55 |
Rettifica della direttiva 2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 313 del 29 novembre 2005 )
A pagina 2:
anziché:
«Articolo 1
Gli allegati I, II, III e IV della direttiva 2005/55/CE sono modificati conformemente all’allegato I della presente direttiva.»,
leggi:
«Articolo 1
Gli allegati I, II, III, IV e VI della direttiva 2005/55/CE sono modificati conformemente all’allegato I della presente direttiva.»
A pagina 17:
anziché:
6.5.1.2. Date di applicazione
Le prescrizioni di cui ai punti 6.5.3, 6.5.4 e 6.5.5 sono applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2006 per le nuove omologazioni e per tutte le immatricolazioni di veicoli nuovi.»,
leggi:
6.5.1.2. Date di applicazione
Le prescrizioni di cui ai punti 6.5.3, 6.5.4 e 6.5.5 sono applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2006 per le nuove omologazioni e dal 1o ottobre 2007 per tutte le immatricolazioni di veicoli nuovi.»