ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità |
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Consiglio |
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Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
18.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2006 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 17 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
096 |
42,0 |
999 |
42,0 |
|
0707 00 05 |
052 |
115,6 |
999 |
115,6 |
|
0709 90 70 |
052 |
84,3 |
999 |
84,3 |
|
0805 50 10 |
052 |
61,1 |
388 |
59,9 |
|
524 |
54,3 |
|
528 |
46,7 |
|
999 |
55,5 |
|
0808 10 80 |
388 |
88,6 |
400 |
101,4 |
|
404 |
83,4 |
|
508 |
88,1 |
|
512 |
80,7 |
|
524 |
45,3 |
|
528 |
83,3 |
|
720 |
68,8 |
|
800 |
162,7 |
|
804 |
99,4 |
|
999 |
90,2 |
|
0808 20 50 |
388 |
90,4 |
512 |
100,1 |
|
528 |
93,9 |
|
720 |
35,0 |
|
999 |
79,9 |
|
0809 10 00 |
052 |
156,7 |
999 |
156,7 |
|
0809 20 95 |
052 |
289,7 |
400 |
373,1 |
|
999 |
331,4 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
052 |
124,8 |
999 |
124,8 |
|
0809 40 05 |
052 |
60,3 |
624 |
141,2 |
|
999 |
100,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
18.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1100/2006 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2006
che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, norme dettagliate per l’apertura e la gestione di contingenti tariffari per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione originario di paesi meno sviluppati, nonché norme dettagliate da applicare all’importazione di prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 6,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, l’articolo 40, paragrafo 1, e l’articolo 40, paragrafo 2, lettera f),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005 stabilisce che, per i prodotti della voce tariffaria 1701 originari di paesi i quali, secondo l’allegato I del suddetto regolamento, beneficiano dell'accordo speciale per i paesi meno sviluppati, i dazi della tariffa doganale comune vanno ridotti del 20 % al 1o luglio 2006, del 50 % al 1o luglio 2007, dell'80 % al 1o luglio 2008 e del 100 % al 1o luglio 2009. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 318/2006 e dell’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, che stabilisce norme dettagliate per l’attuazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi nel settore dello zucchero (3), alle importazioni si possono applicare dazi supplementari qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Nel quadro della riforma del mercato comune nel settore dello zucchero sono stati esaminati i quantitativi importabili da paesi meno sviluppati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005. Entro tali limiti quantitativi le importazioni non perturberebbero i mercati comunitari. Per tale motivo l’applicazione totale di dazi aggiuntivi a tali importazioni costituirebbe un provvedimento sproporzionato ed eventuali dazi aggiuntivi su tali importazioni dovrebbero essere ridotti in proporzione alle riduzioni dei dazi della tariffa doganale comune di cui al medesimo articolo, soprattutto tenendo presente l'obiettivo di fornire a tali importazioni accesso a dazio zero e senza contingenti, in conformità del regolamento (CE) n. 980/2005. Le importazioni ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005 non sono soggette a dazi aggiuntivi. |
(3) |
L'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005 stabilisce che, fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi, si deve procedere all'apertura di un contingente tariffario globale a dazio zero per ogni campagna di commercializzazione per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10 originario di paesi meno sviluppati. Tale contingente tariffario era stato messo a disposizione dal regolamento (CE) n. 1381/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, che fissa norme dettagliate relative all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, originario dei paesi meno sviluppati, per le campagne di commercializzazione 2002/03-2005/06 (4), e deve restare disponibile fino al 30 giugno 2009. Per i prodotti del codice NC 1701 11 10 il contingente tariffario per la campagna di commercializzazione 2006/2007 deve essere pari a 149 214 tonnellate, in equivalente zucchero bianco. Per ciascuna delle successive campagne di commercializzazione, i contingenti saranno aumentati del 15 % rispetto a quelli della campagna di commercializzazione precedente. |
(4) |
L’apertura e la gestione di tali contingenti tariffari devono essere attuate nel quadro del regime comune degli scambi istituito dal regolamento (CE) n. 318/2006, in particolare per quanto riguarda le domande di titoli d’importazione. |
(5) |
Occorre che i quantitativi di zucchero destinato alla raffinazione che beneficiano di riduzioni dei dazi della tariffa doganale comune o del contingente tariffario globale siano importati secondo condizioni che soddisfino il fabbisogno tradizionale di raffinazione degli Stati membri di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006. |
(6) |
Per garantire un prezzo adeguato per lo zucchero greggio esportato dai paesi meno sviluppati verso la Comunità deve essere fissato un prezzo minimo che le raffinerie sono tenute a pagare. Per ogni campagna di commercializzazione il prezzo minimo di acquisto corrisponde almeno al prezzo garantito di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006. |
(7) |
Si applicano le norme generali relative ai titoli di importazione di cui al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), nonché le norme dettagliate specifiche per il settore dello zucchero, istituite dal regolamento (CE) n. 951/2006. Per la gestione delle importazioni e al fine di garantire il rispetto dei limiti annuali è necessario disporre di norme dettagliate relative al rilascio dei titoli d'importazione per lo zucchero greggio. |
(8) |
Poiché i contingenti tariffari globali non prevedono un margine per il superamento dei medesimi, il dazio della tariffa doganale comune, ridotto secondo quanto stabilito dall’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005, si applica a tutti i quantitativi importati che eccedono quelli figuranti sul titolo d’importazione. Al fine di evitare un'eccedenza di zucchero greggio importato nella Comunità dai paesi meno sviluppati, è necessario adottare disposizioni atte a garantire che i quantitativi di zucchero importati siano effettivamente raffinati prima della fine della campagna di commercializzazione considerata o prima di una data stabilita dallo Stato membro. |
(9) |
In considerazione del fabbisogno tradizionale stabilito per ogni per Stato membro nel settore dello zucchero da raffinare e della necessità di controllare scrupolosamente la suddivisione dei quantitativi di zucchero da importare, è opportuno che sia il rilascio che il trasferimento dei titoli d’importazione sia limitato alle raffinerie a tempo pieno. |
(10) |
Poiché la campagna di commercializzazione 2006/2007 durerà quindici mesi e le campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009 si protrarranno dall’ottobre di un anno al settembre dell’anno successivo, i volumi dei contingenti tariffari annui di cui all’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005 devono essere opportunamente modificati. |
(11) |
Per rispettare i quantitativi del contingente annuo di cui al regolamento (CE) n. 980/2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero greggio espressi in equivalente zucchero bianco. |
(12) |
Per gestire con efficacia le importazioni, gli Stati membri istituiscono un registro di tutti i dati pertinenti e li notificano alla Commissione. |
(13) |
A fini di controllo le importazioni devono essere oggetto di sorveglianza in conformità dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (6). |
(14) |
Le disposizioni relative al certificato di origine, di cui agli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, definiscono il concetto di prodotti originari, da impiegare nell'ambito delle preferenze tariffarie generalizzate. |
(15) |
Il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente. |
(16) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009:
— |
le modalità di apertura e di gestione dei contingenti tariffari globali per lo zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10 di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005, e |
— |
le norme applicabili all’importazione dei prodotti della voce tariffaria 1701, ai fini dell’articolo 12, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 980/2005. |
Articolo 2
Ai fini del presente regolamento:
— |
per «campagna di commercializzazione» s’intende la campagna di commercializzazione secondo la definizione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, avente inizio il 1o ottobre e fine il 30 settembre dell’anno successivo, eccetto la campagna di commercializzazione 2006/2007 che inizia il 1o luglio 2006 e termina il 30 settembre 2007, |
— |
per «raffineria a tempo pieno» s’intende un'unità di produzione:
|
— |
per «peso tal quale» s’intende il peso dello zucchero allo stato naturale. |
Articolo 3
1. Per le importazioni di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione del codice NC 1701 11 10 originario di paesi che, secondo l’allegato I al regolamento (CE) n. 980/2005, beneficiano dell'accordo speciale per i paesi meno sviluppati, vanno aperti i seguenti contingenti tariffari globali a dazio zero espressi in equivalente zucchero bianco:
— |
192 113 tonnellate per la campagna di commercializzazione compresa tra il 1o luglio 2006 ed il 30 settembre 2007, |
— |
178 030,75 tonnellate per la campagna di commercializzazione compresa tra il 1o ottobre 2007 ed il 30 settembre 2008, |
— |
148 001,25 tonnellate per la campagna di commercializzazione compresa tra il 1o ottobre 2008 ed il 30 giugno 2009. |
I contingenti recano i numeri d’ordine 09.4360, 09.4361 e 09.4362.
Ogni contingente va aperto il primo giorno della campagna di commercializzazione in questione e resta aperto fino all’ultimo giorno della medesima.
Alle importazioni effettuate nell’ambito di tali contingenti non si applicano i dazi della tariffa doganale comune, né gli eventuali dazi aggiuntivi di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 318/2006, fatto salvo l’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.
2. Per le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 originari di paesi meno sviluppati, diverse da quelle di cui al paragrafo 1, i dazi della tariffa doganale comune (TDC) nonché i dazi aggiuntivi di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 318/2006, fatto salvo l’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, sono ridotti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005 del 20 % al 1o luglio 2006, del 50 % al 1o luglio 2007 e dell’80 % al 1o luglio 2008; tali dazi sono totalmente sospesi a decorrere dal 1o luglio 2009.
Le suddette importazioni riceveranno un numero di riferimento a seconda del periodo di importazione e del tasso di riduzione applicabile.
I numeri di riferimento, i tassi della TDC e i dazi aggiuntivi applicabili sono:
a) |
per il periodo di importazione compreso fra il 1o luglio 2006 ed il 30 giugno 2007, il numero di riferimento è 09.4370 e la percentuale di dazio della TDC e dazi aggiuntivi da versare è l’80 %; |
b) |
per il periodo di importazione compreso fra il 1o luglio 2007 ed il 30 giugno 2008, il numero di riferimento è 09.4371 e la percentuale di dazio della TDC e dazi aggiuntivi da versare è il 50 %; |
c) |
per il periodo di importazione compreso fra il 1o luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, il numero di riferimento è 09.4372 e la percentuale di dazio della TDC e dazi aggiuntivi da versare è il 20 %; |
d) |
per il periodo di importazione compreso fra il 1o luglio 2009 ed il 30 settembre 2009, il numero di riferimento è 09.4373 e la percentuale di dazio della TDC e dazi aggiuntivi da versare è lo 0 %. |
I numeri di riferimento si applicano a quantità illimitate.
Articolo 4
Per le importazioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, è necessario un titolo d’importazione rilasciato in conformità del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 951/2006, fatte salve le prescrizioni del presente regolamento.
Articolo 5
1. Le domande di titolo d'importazione vengono presentate all'organismo competente dello Stato membro importatore.
2. Nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 6, paragrafo 2, le domande di titoli d’importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione nel quadro del fabbisogno tradizionale di cui all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 possono essere presentate, per la campagna di commercializzazione in questione, solo alle autorità competenti degli Stati membri, da:
— |
le raffinerie a tempo pieno dello Stato membro in questione, fino al 30 giugno della campagna di commercializzazione, |
— |
qualsiasi raffineria a tempo pieno della Comunità, dal 30 giugno fino al termine della campagna di commercializzazione. |
3. Per le importazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, le domande di titoli d’importazione possono essere presentate dal primo giorno della campagna di commercializzazione fino alla data di limitazione del rilascio dei titoli d’importazione di cui all’articolo 6, paragrafo 2.
Per le importazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, le domande di titoli d’importazione vanno presentate a partire dal primo giorno del periodo d’importazione al quale si riferiscono.
4. Le domande di titoli d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato ai fini dell’IVA.
5. Sarà consentita solo una domanda di titolo d’importazione per numero d’ordine per settimana per ogni richiedente. Se, in una determinata settimana, un richiedente presenta più di una domanda per un determinato numero d'ordine, tutte le domande del richiedente per quel determinato numero d'ordine per quella settimana saranno respinte e le cauzioni costituite saranno accreditate allo Stato membro in questione.
6. Le domande di titoli d'importazione indicano la campagna di commercializzazione alla quale si riferiscono e precisano se lo zucchero è destinato alla raffinazione o ad usi diversi dalla raffinazione.
7. La domanda di titolo di importazione è corredata:
a) |
della prova che il richiedente ha costituito una cauzione di 20 EUR/t del quantitativo di zucchero indicato nella casella 17 della domanda di titolo d’importazione; |
b) |
dell’originale del titolo di esportazione (secondo il modello contenuto nell'allegato) rilasciato dalle autorità del paese esportatore beneficiario, per un importo equivalente a quello indicato nella domanda di titolo d'importazione; |
c) |
per lo zucchero destinato alla raffinazione, di una dichiarazione dell’operatore riconosciuto in conformità dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 318/2006, secondo la quale il quantitativo sarà raffinato entro la fine del trimestre successivo alla fine del periodo di validità del titolo d'importazione; |
d) |
l’operatore riconosciuto si impegna ad accertare che il prezzo di acquisto corrisposto sia almeno pari al prezzo garantito di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 e a presentare una copia di un documento vincolante relativo alla transazione e firmato sia dall’acquirente che dal fornitore. |
Al posto del titolo di esportazione di cui alla lettera b) può essere presentata una copia, autenticata dalle autorità competenti del paese esportatore beneficiario, del certificato di origine (modulo A) di cui all’articolo 9, paragrafo 1.
8. Le domande di titoli d’importazione e i titoli rilasciati recano le seguenti informazioni:
a) |
nella casella 8: paese o paesi di origine [paese o paesi inclusi nell’accordo speciale per i paesi meno sviluppati, in conformità dell'allegato I, colonna D, del regolamento (CE) n. 980/2005]; |
b) |
nelle caselle 17 e 18: quantità di zucchero, espressa in equivalente zucchero bianco; |
c) |
nella casella 20:
|
Articolo 6
1. Gli Stati membri tengono un registro delle domande di titoli d’importazione presentate per lo zucchero destinato alla raffinazione.
2. Se uno Stato membro, per una determinata campagna di commercializzazione, ha ricevuto domande di titoli d’importazione riferite allo zucchero destinato alla raffinazione che raggiungono o superano il limite di cui all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006, lo Stato membro notifica alla Commissione l’esaurimento del proprio fabbisogno tradizionale. Se del caso, lo Stato membro specifica il coefficiente di attribuzione, in proporzione alla quantità disponibile, da applicare ad ogni domanda di titoli d’importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione.
3. Se le domande di titoli d’importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione per una determinata campagna di commercializzazione sono pari al quantitativo totale di cui all’articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006, la Commissione notifica agli Stati membri il raggiungimento del limite del fabbisogno tradizionale a livello della Comunità.
Dalla data di notifica di cui al primo comma fino al termine della campagna di commercializzazione in questione non si applicano più le restrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2.
Articolo 7
1. Entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero bianco o di zucchero greggio, espressi se del caso in equivalente zucchero bianco, per i quali nel corso della settimana precedente sono state presentate domande di titoli di importazione dopo l’applicazione del coefficiente di cui all’articolo 6, paragrafo 2. Gli Stati membri specificano la campagna di commercializzazione in questione, i quantitativi per paese di origine e per codice NC a otto cifre e indicano se lo zucchero è destinato alla raffinazione o ad usi diversi dalla raffinazione. Gli Stati membri informano la Commissione anche se non sono state presentate domande di titoli d’importazione.
2. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono stati richiesti i titoli di importazione.
3. Per i contingenti tariffari globali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, se le domande di titoli d’importazione eccedono il contingente della campagna di commercializzazione in corso, la Commissione fissa un coefficiente proporzionale al quantitativo disponibile per lo Stato membro in questione, da applicare ad ogni domanda di titoli d’importazione, e comunica agli Stati membri quando viene raggiunto il quantitativo massimo del contingente in questione e le domande di titoli d’importazione non sono più ricevibili.
4. Se il quantitativo totale settimanale di cui al paragrafo 2 rivela l’esistenza di quantitativi disponibili di zucchero per i quali era stato precedentemente raggiunto il quantitativo massimo, la Commissione informa gli Stati membri che il quantitativo massimo non è stato raggiunto.
Articolo 8
1. I titoli sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla data della comunicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1. I quantitativi autorizzati tengono conto dei limiti imposti dalla Commissione a norma dell’articolo 7, paragrafo 3.
2. Per le importazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, i titoli sono validi fino al termine della campagna di commercializzazione alla quale si riferiscono.
Per le importazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, i titoli sono validi fino al termine del periodo d’importazione al quale si riferiscono.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero per i quali sono stati rilasciati titoli durante la settimana precedente, specificando il paese di origine ed indicando se lo zucchero è destinato alla raffinazione o ad usi diversi dalla raffinazione.
4. In caso di cessione di un titolo di importazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, il cessionario ne informa immediatamente l’autorità competente dello Stato membro di emissione del titolo.
5. In deroga all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, se il titolo d’importazione per lo zucchero destinato ad usi diversi dalla raffinazione viene restituito all’organismo di emissione:
a) |
entro i primi sessanta giorni di validità, la cauzione da incamerare viene ridotta dell’80 %; |
b) |
tra il sessantunesimo giorno di validità ed il quindicesimo giorno successivo al termine del periodo di validità di cui al paragrafo 2, la cauzione da incamerare viene ridotta del 50 %. |
6. Contemporaneamente gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi corrispondenti ai titoli restituiti dalla data della precedente comunicazione in proposito. I quantitativi indicati nei titoli restituiti in conformità del paragrafo 5 possono essere riassegnati.
Articolo 9
1. La prova dell'origine delle importazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, deve essere fornita mediante un certificato di origine (modulo A), rilasciato in conformità degli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. Oltre al certificato di origine di cui al paragrafo 1, per l'importazione deve essere presentato alle autorità doganali un documento supplementare menzionante:
a) |
il numero di serie del certificato di origine (modulo A) di cui al paragrafo 1, nonché il paese beneficiario che lo ha rilasciato; |
b) |
se del caso:
|
c) |
la data di imbarco dello zucchero nel paese esportatore beneficiario e la campagna di commercializzazione per cui è effettuata la fornitura; |
d) |
il codice NC a otto cifre relativo allo zucchero. |
3. L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro d’immissione in libera pratica, a fini di eventuale controllo almeno dei quantitativi, una copia del documento complementare di cui al paragrafo 2, recante le informazioni riguardanti l'operazione d'importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero in peso tal quale effettivamente importati.
4. Se i titoli d’importazione vengono ceduti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, lo Stato membro raccoglie i certificati di origine compilati sul modulo A e ne invia una copia allo Stato membro che ha inizialmente rilasciato il titolo d’importazione.
Articolo 10
1. Ciascuno Stato membro contabilizza i quantitativi di zucchero bianco e di zucchero greggio effettivamente importati sulla scorta dei certificati di origine di cui all’articolo 9, paragrafo 1, eventualmente previa conversione dei quantitativi di zucchero greggio in equivalente zucchero bianco in base al grado di polarizzazione dichiarato, secondo il metodo definito nell’allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006.
2. Secondo l’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i dazi della tariffa doganale comune, ridotti in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 980/2005 e applicabili alla data di immissione in libera pratica, si applicano a tutti i quantitativi in peso tal quale di zucchero bianco importati in eccesso rispetto a quelli indicati dal titolo d’importazione di cui all’articolo 5.
3. Le imprese che hanno richiesto titoli d’importazione per la raffinazione devono, entro i tre mesi successivi al termine del periodo stabilito per la raffinazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera c), fornire una prova accettabile dell'avvenuta raffinazione allo Stato membro che ha rilasciato i titoli.
4. Eccetto nei casi di forza maggiore, se lo zucchero non è stato raffinato entro la scadenza stabilita, l’impresa che ha chiesto i titoli versa un importo pari a 500 EUR per tonnellata per i quantitativi in questione.
Articolo 11
Gli Stati membri di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006 comunicano alla Commissione:
a) |
prima della fine di ogni mese, i quantitativi di zucchero, espressi in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, effettivamente importati nel corso del terzo mese precedente; |
b) |
entro il 1o marzo, per la campagna di commercializzazione precedente:
|
Articolo 12
1. Le comunicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 6, e all'articolo 11 vanno effettuate per via elettronica nel formato indicato dalla Commissione agli Stati membri.
2. A richiesta della Commissione gli Stati membri forniscono informazioni sui quantitativi di zucchero immessi in libera pratica nell’ambito del regime tariffario preferenziale durante qualsiasi mese specifico, a norma dell’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 13
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2006.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.
(2) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.
(3) GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.
(4) GU L 200 del 30.7.2002, pag. 14.
(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).
(6) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).
ALLEGATO
Modello del titolo d’importazione di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera b)
18.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1101/2006 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2006
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 36.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 18 luglio 2006
(EUR) |
||
Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
31,46 |
1,85 |
1701 11 90 (1) |
31,46 |
5,80 |
1701 12 10 (1) |
31,46 |
1,71 |
1701 12 90 (1) |
31,46 |
5,37 |
1701 91 00 (2) |
36,94 |
6,76 |
1701 99 10 (2) |
36,94 |
3,26 |
1701 99 90 (2) |
36,94 |
3,26 |
1702 90 99 (3) |
0,37 |
0,30 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
18.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1102/2006 DELLA COMMISSIONE
del 17 luglio 2006
che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di certificati di importazione presentate nel mese di giugno 2006 per bovini vivi nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 1241/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 1241/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi originari della Bulgaria ai sensi della decisione 2003/18/CE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1241/2005 ha fissato a 46 000 il numero di animali vivi della specie bovina originari della Romania che possono essere importati a condizioni speciali nel periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007. |
(2) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1241/2005, i quantitativi richiesti possono essere ridotti. Le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni domanda di certificati di importazione, presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1241/2005, è soddisfatta a concorrenza del 7,664 % della quantità richiesta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 18 luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 200 del 30.7.2005, pag. 38.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Consiglio
18.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/14 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 6 luglio 2006
relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale
(2006/496/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità è competente per adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e per concludere accordi con paesi terzi e con organizzazioni internazionali. |
(2) |
La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della gestione e conservazione delle risorse biologiche marine. |
(3) |
La Comunità e i suoi Stati membri hanno ratificato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori. |
(4) |
La quinta conferenza intergovernativa delle parti interessate al futuro Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale ha presentato un progetto di accordo. |
(5) |
La Comunità effettua operazioni di pesca sugli stock ittici nella zona considerata; è pertanto nell'interesse della Comunità svolgere un ruolo attivo nell'attuazione dell'Accordo. È quindi necessario firmare l'Accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvata, a nome della Comunità, la firma dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione.
Il testo dell'Accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'Accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Fatto a Bruxelles, addì 6 luglio 2006.
Per il Consiglio
La presidente
P. LEHTOMÄKI
TRADUZIONE
ACCORDO DI PESCA PER L'OCEANO INDIANO MERIDIONALE (SIOFA)
LE PARTI CONTRAENTI,
MOSSE DA UN COMUNE INTERESSE alla corretta gestione, alla conservazione a lungo termine e all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca nell'Oceano Indiano meridionale e desiderose di proseguire la realizzazione dei loro obiettivi attraverso la cooperazione internazionale;
PRENDENDO ATTO che gli Stati costieri hanno acque soggette alla giurisdizione nazionale conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e ai principi generali del diritto internazionale, in virtù dei quali esercitano diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse della pesca e della conservazione delle risorse biologiche marine soggette all'impatto delle attività di pesca;
RICHIAMANDOSI alle pertinenti disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 dicembre 1995 e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993, e tenendo conto del codice di condotta per una pesca responsabile adottato il 31 ottobre 1995 in occasione della 28a sessione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;
RICHIAMANDOSI INOLTRE all'articolo 17 dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, e alla necessità che le parti non contraenti del presente Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale applichino le misure di conservazione e di gestione adottate nell'ambito dell'Accordo medesimo e non autorizzino le navi battenti la loro bandiera a esercitare attività di pesca non compatibili con la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo;
TENENDO PRESENTI le considerazioni economiche e geografiche e le particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nonché delle relative comunità costiere, a trarre equi benefici dalle risorse biologiche marine;
DESIDEROSE di cooperare con gli Stati costieri e con tutti gli altri Stati, organizzazioni ed entità di pesca interessati alle risorse alieutiche dell'Oceano Indiano meridionale al fine di garantire la compatibilità tra le varie misure di conservazione e di gestione;
CONSAPEVOLI che il conseguimento dei suddetti obiettivi contribuirà a realizzare un ordine economico giusto ed equo nell'interesse di tutta l'umanità, tenendo conto in particolare degli interessi e dei bisogni specifici degli Stati in via di sviluppo, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo;
CONVINTE che la conclusione di un accordo multilaterale per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nelle acque situate al di là delle zone soggette a giurisdizione nazionale nell'Oceano Indiano meridionale costituisca lo strumento più adatto a conseguire tali obiettivi;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) |
«Convenzione del 1982»: la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982; |
b) |
«Accordo del 1995»: l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 dicembre 1995; |
c) |
«Zona»: la zona di applicazione del presente accordo quale definita all'articolo 3; |
d) |
«Codice di condotta»: il codice di condotta per una pesca responsabile adottato il 31 ottobre 1995 in occasione della 28a sessione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura; |
e) |
«Parte contraente»: qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che abbia accettato di essere vincolato(a) dal presente accordo e per il quale (la quale) lo stesso è in vigore; |
f) |
«risorse della pesca»: pesci, molluschi, crostacei ed altre specie sedentarie presenti nella Zona, ad eccezione di:
|
g) |
«pesca»:
|
h) |
«entità di pesca»: le entità di pesca di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell'Accordo del 1995; |
i) |
«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata a essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi madri e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in operazioni di pesca, nonché le imbarcazioni impegnate in operazioni di trasbordo; |
j) |
«soggetti nazionali»: persone fisiche e giuridiche; |
k) |
«organizzazione regionale di integrazione economica»: un'organizzazione regionale di integrazione economica alla quale i relativi Stati membri hanno trasferito la competenza per le materie disciplinate dal presente Accordo, inclusa la facoltà di prendere decisioni vincolanti per detti Stati membri su tali materie; |
l) |
«trasbordo»: lo scarico, in parte o per intero, delle risorse della pesca detenute a bordo di un peschereccio verso un'altra imbarcazione in mare o in porto. |
Articolo 2
Obiettivi
Il presente Accordo mira a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nella Zona attraverso la cooperazione tra le Parti contraenti e a promuovere lo sviluppo sostenibile della pesca nella Zona, tenendo conto delle esigenze degli Stati in via di sviluppo rivieraschi della Zona che sono Parti contraenti del presente Accordo, con particolare riguardo a quelli meno avanzati e ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo.
Articolo 3
Campo di applicazione
1. Il presente Accordo si applica nella zona delimitata da una linea che congiunge i seguenti punti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine, ad esclusione delle acque soggette a giurisdizione nazionale:
Dalla costa del continente africano sul parallelo di latitudine 10° N; da qui verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 65° E; quindi verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con l'equatore; quindi verso est lungo l'equatore fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 80° E; da qui verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 20° S; quindi verso est lungo tale parallelo fino alla costa del continente australiano; da qui verso sud e quindi verso est lungo la costa dell'Australia fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 120° E; da qui verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 55° S; da qui verso ovest lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 80° E; quindi verso nord lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 45° S; da qui verso ovest lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 30° E; quindi verso nord lungo tale meridiano fino alla costa del continente africano.
2. Se ai fini del presente Accordo è necessario determinare la posizione di un punto, di una linea o di una zona sulla superficie terrestre, detta posizione è determinata sulla base del Sistema di Riferimento Internazionale Terrestre gestito dal Servizio internazionale di rotazione della terra, che per la maggior parte delle applicazioni pratiche è sostanzialmente equivalente al Sistema Geodetico Mondiale (World Geodetic System 1984 — WGS84).
Articolo 4
Principi generali
Nell'adempimento del loro dovere di cooperare in conformità della Convenzione del 1982 e del diritto internazionale, le Parti contraenti applicano segnatamente i seguenti principi:
a) |
le misure volte a garantire la conservazione a lungo termine delle risorse della pesca sono adottate sulla base delle risultanze scientifiche più attendibili, tenendo conto della necessità di assicurare lo sfruttamento sostenibile di tali risorse e di applicare un approccio ecosistemico ai fini della loro gestione; |
b) |
devono essere adottate misure volte a garantire che il livello dell'attività di pesca sia compatibile con lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche; |
c) |
l'approccio precauzionale è applicato in conformità del Codice di condotta e dell'Accordo del 1995, in base ai quali la mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può essere invocata quale giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione; |
d) |
le risorse della pesca sono gestite in modo da mantenere gli stock ittici a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile e da riportare gli stock depauperati a tali livelli; |
e) |
le pratiche di pesca e le misure di gestione tengono in debita considerazione l'esigenza di ridurre al minimo l'impatto negativo che le attività di pesca possono produrre sull'ambiente marino; |
f) |
deve essere protetta la biodiversità dell'ambiente marino; nonché |
g) |
devono essere pienamente riconosciute le esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo rivieraschi della Zona che sono Parti contraenti del presente Accordo, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo. |
Articolo 5
Riunioni delle Parti
1. Le Parti contraenti si riuniscono periodicamente per esaminare le questioni relative all'attuazione del presente Accordo e adottare tutte le decisioni ad esso pertinenti.
2. Salvo diversa decisione delle Parti, la riunione ordinaria delle Parti deve aver luogo almeno una volta all'anno, preferibilmente in concomitanza con le riunioni della Commissione per la pesca nell'Oceano Indiano sudoccidentale. Se lo ritengono necessario, le Parti contraenti possono inoltre organizzare riunioni straordinarie.
3. La riunione delle Parti adotta e modifica all'unanimità il proprio regolamento interno e quello dei suoi organi ausiliari.
4. In occasione della loro prima riunione le Parti contraenti esaminano l'adozione di un bilancio inteso a finanziare lo svolgimento della riunione delle Parti e l'esercizio delle sue funzioni, nonché del corrispondente regolamento finanziario. Il regolamento finanziario stabilisce i criteri applicabili per la fissazione del contributo di ciascuna Parte contraente al bilancio; a tal fine si terrà in debita considerazione la situazione economica delle Parti contraenti che sono Stati in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli meno avanzati e ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e si provvederà affinché una congrua quota del bilancio provenga da Parti contraenti che traggono profitto dalla pesca nella Zona.
Articolo 6
Funzioni della riunione delle Parti
1. La riunione delle Parti espleta le seguenti funzioni:
a) |
esamina lo stato delle risorse della pesca, anche in termini di abbondanza e di livello di sfruttamento; |
b) |
promuove ed eventualmente coordina le necessarie attività di ricerca sulle risorse della pesca e sugli stock transzonali presenti nelle acque soggette a giurisdizione nazionale adiacenti alla Zona, anche per quanto riguarda i rigetti e l'impatto della pesca sull'ambiente marino; |
c) |
valuta l'impatto della pesca sulle risorse alieutiche e sull'ambiente marino, tenendo conto delle caratteristiche ambientali e oceanografiche della Zona, di altre attività umane e dei fattori ambientali; |
d) |
elabora e adotta misure di conservazione e di gestione basate sulle migliori informazioni scientifiche disponibili, che consentano di garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse della pesca tenendo conto della necessità di preservare la biodiversità marina; |
e) |
adotta norme minime internazionali generalmente raccomandate per una gestione responsabile delle operazioni di pesca; |
f) |
stabilisce le modalità per la raccolta e la convalida di dati scientifici e statistici, nonché per la presentazione, pubblicazione, divulgazione e utilizzazione di tali dati; |
g) |
promuove la cooperazione e il coordinamento tra le Parti contraenti al fine di garantire che le misure di conservazione e di gestione degli stock transzonali presenti nelle acque soggette a giurisdizione nazionale adiacenti alla Zona siano compatibili con le misure adottate dalla riunione delle Parti per le risorse della pesca; |
h) |
elabora norme e procedure per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza della pesca volte a garantire l'osservanza delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti, compreso, se del caso, un sistema di controllo dei pescherecci e osservazione, nonché norme in materia di fermo e ispezione delle navi operanti nella zona; |
i) |
elabora misure volte a prevenire, contrastare ed eliminare la pesca non dichiarata e non regolamentata e ne controlla l'attuazione; |
j) |
richiama l'attenzione delle Parti non contraenti, in conformità del diritto internazionale e di altri strumenti applicabili, su qualsiasi attività atta a pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo; |
k) |
stabilisce i criteri e le norme per la partecipazione alle attività di pesca; nonché |
l) |
espleta altri compiti e funzioni necessari per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo. |
2. Nel definire i criteri per la partecipazione alle attività di pesca, compresa la ripartizione delle catture totali ammissibili o del livello globale di sforzo, le Parti contraenti tengono conto, tra l'altro, di principi internazionali quali quelli sanciti dall'Accordo del 1995.
3. Nell'applicare le disposizioni del paragrafo 2 le Parti contraenti possono, tra l'altro:
a) |
stabilire contingenti annui o limitazioni dello sforzo di pesca per le Parti contraenti; |
b) |
assegnare quantitativi di cattura a fini sperimentali e scientifici; nonché |
c) |
riservare, se del caso, possibilità di pesca per le Parti non contraenti. |
4. La riunione delle Parti riesamina, secondo le modalità concordate, la ripartizione dei contingenti e le limitazioni dello sforzo delle Parti contraenti nonché la partecipazione alle possibilità di pesca delle Parti non contraenti; a tal fine essa tiene conto, tra l'altro, delle informazioni riguardanti l'attuazione, ad opera delle Parti contraenti e non, delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti.
Articolo 7
Organi ausiliari
1. La riunione delle Parti istituisce un Comitato scientifico permanente che si riunisce almeno una volta all'anno, salvo decisione diversa della riunione delle Parti, preferibilmente prima dello svolgimento di quest'ultima; a tale Comitato si applicano le seguenti disposizioni.
a) |
Il Comitato scientifico esercita le seguenti funzioni:
|
b) |
nell'elaborare pareri e raccomandazioni il Comitato scientifico tiene conto dei lavori della Commissione per la pesca nell'Oceano Indiano sudoccidentale e di altre organizzazioni di ricerca e organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti. |
2. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 6 la riunione delle Parti istituisce un Comitato di applicazione incaricato di verificare l'attuazione e l'osservanza di dette misure. Il Comitato di applicazione si riunisce, secondo le modalità previste dal regolamento interno, in concomitanza con la riunione delle Parti, alla quale riferisce, fornisce consulenza e presenta raccomandazioni.
3. La riunione delle Parti può inoltre istituire comitati temporanei, speciali o permanenti incaricati di esaminare le questioni connesse al conseguimento degli obiettivi del presente Accordo e riferire al riguardo, nonché gruppi di lavoro incaricati di esaminare e formulare raccomandazioni su problemi tecnici specifici.
Articolo 8
Processo decisionale
1. Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, le decisioni della riunione delle Parti e dei relativi organi ausiliari su questioni fondo sono prese all'unanimità delle Parti contraenti presenti, dove per «unanimità» si intende l'assenza di obiezioni formali al momento dell'adozione della decisione. Il fatto di stabilire se una questione è una questione di fondo è trattato come una questione di fondo.
2. Le decisioni su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono prese a maggioranza semplice dalle Parti contraenti presenti e votanti.
3. Le decisioni adottate dalla riunione delle Parti sono vincolanti per tutte le Parti contraenti.
Articolo 9
Segretariato
La riunione delle Parti stabilisce le modalità per l'espletamento dei servizi di segretariato o per la creazione di un segretariato con le seguenti mansioni:
a) |
applicazione e coordinamento delle disposizioni amministrative del presente Accordo, compresa la compilazione e la distribuzione della relazione ufficiale della riunione delle Parti; |
b) |
stesura e registrazione dei verbali di seduta della riunione delle Parti e dei suoi organi ausiliari ed archiviazione di tutti gli altri documenti ufficiali relativi all'applicazione del presente Accordo; nonché |
c) |
qualsiasi altra funzione stabilita dalla riunione delle Parti. |
Articolo 10
Obblighi delle Parti contraenti
1. Per quanto concerne le sue attività nella Zona, ogni Parte contraente:
a) |
attua rapidamente il presente Accordo e le misure di conservazione, di gestione e di altra natura stabilite dalla riunione delle Parti; |
b) |
adotta opportuni provvedimenti volti a garantire l'efficacia delle misure decise dalla riunione delle Parti; |
c) |
raccoglie e scambia i dati scientifici, tecnici e statistici relativi alle risorse della pesca e provvede affinché:
|
2. Ciascuna Parte contraente trasmette alla riunione delle Parti un resoconto delle misure di attuazione adottate conformemente al presente articolo, comprese le eventuali sanzioni applicate in caso di violazioni; gli Stati costieri che sono Parti contraenti del presente Accordo trasmettono inoltre un resoconto delle misure di conservazione e di gestione da essi adottate per gli stock transzonali presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione adiacenti alla Zona.
3. Fatta salva la responsabilità principale dello Stato di bandiera, ciascuna Parte contraente provvede, nella misura del possibile, ad adottare opportuni provvedimenti o a cooperare nell'intento di garantire che i suoi soggetti nazionali e i pescherecci da questi posseduti o gestiti, che praticano attività di pesca nella Zona, si conformino alle disposizioni del presente Accordo e alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti.
4. Su richiesta di un'altra Parte contraente, debitamente corredata delle opportune informazioni, ciascuna Parte contraente è tenuta, nella misura del possibile, a indagare su qualsiasi presunta violazione grave ai sensi dell'Accordo del 1995, commessa da soggetti nazionali o da pescherecci da questi posseduti o gestiti, delle disposizioni del presente Accordo o delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti. Una risposta con la descrizione particolareggiata dei provvedimenti eventualmente adottati o proposti riguardo alla presunta violazione è trasmessa quanto prima possibile, e comunque entro due (2) mesi dalla richiesta, a tutte le Parti contraenti. Al completamento delle indagini è trasmessa alla riunione delle Parti una relazione sull'esito degli accertamenti.
Articolo 11
Obblighi dello Stato di bandiera
1. Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie a garantire che:
a) |
i pescherecci battenti la propria bandiera operanti nella Zona si conformino alle disposizioni del presente Accordo e alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti e non esercitino attività che ne pregiudichino l'efficacia; |
b) |
i pescherecci battenti la propria bandiera non pratichino attività di pesca non autorizzate in acque soggette alla giurisdizione nazionale adiacenti alla Zona; nonché |
c) |
per i pescherecci battenti la propria bandiera operanti nella Zona sia predisposto e attuato un sistema di controllo satellitare. |
2. Le Parti contraenti consentono ai pescherecci abilitati a battere la loro bandiera di praticare attività di pesca nella Zona unicamente se tali pescherecci sono stati a tal fine autorizzati dalla o dalle autorità competenti della Parte contraente considerata.
3. Le Parti contraenti:
a) |
autorizzano l'utilizzo di pescherecci battenti la loro bandiera per la pesca nelle acque al di là delle zone soggette a giurisdizione nazionale solo se sono in grado di esercitare con efficacia le proprie responsabilità nei confronti di tali pescherecci ai sensi del presente Accordo e in conformità del diritto internazionale; |
b) |
tengono un registro dei pescherecci abilitati a battere la loro bandiera e autorizzati a prelevare risorse della pesca e provvedono affinché in tale registro siano inseriti tutti i dati richiesti dalla riunione delle Parti in relazione ai succitati pescherecci. Lo scambio di tali informazioni è effettuato dalle Parti contraenti nel rispetto delle procedure stabilite dalla riunione delle Parti; |
c) |
trasmettono ogni anno alla riunione delle Parti, secondo le modalità da questa stabilite, una relazione sulle rispettive attività di pesca nella Zona; |
d) |
raccolgono e mettono in comune, in modo tempestivo, dati completi e accurati concernenti le attività di pesca praticate da pescherecci battenti la loro bandiera operanti nella Zona, con particolare riguardo alla posizione delle navi, alle catture trattenute a bordo e rigettate in mare e allo sforzo di pesca, ove del caso rispettando la riservatezza dei dati per quanto attiene all'applicazione della pertinente legislazione nazionale; nonché |
e) |
su richiesta di un'altra Parte contraente, debitamente corredata delle opportune informazioni, indagano, nella misura del possibile, su qualsiasi presunta violazione grave ai sensi dell'accordo del 1995, commessa da pescherecci battenti la loro bandiera, delle disposizioni del presente Accordo o delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti. Una risposta con la descrizione particolareggiata dei provvedimenti eventualmente adottati o proposti riguardo alla presunta violazione è trasmessa quanto prima possibile, e comunque entro due (2) mesi dalla richiesta, a tutte le Parti contraenti. Al completamento delle indagini è trasmessa alla riunione delle Parti una relazione sull'esito degli accertamenti. |
Articolo 12
Obblighi dello Stato di approdo
1. Le misure adottate in virtù del presente Accordo da uno Stato di approdo che è Parte contraente devono tenere pienamente conto del diritto e del dovere di tale Stato di prendere provvedimenti, in conformità del diritto internazionale, volti a promuovere l'efficacia delle misure subregionali, regionali e mondiali di conservazione e di gestione. Nel prendere tali provvedimenti uno Stato di approdo che è Parte contraente non esercita alcuna discriminazione formale o sostanziale nei confronti dei pescherecci di qualunque Stato.
2. Ciascuno Stato di approdo che è Parte contraente è tenuto:
a) |
a controllare, conformemente alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti, in particolare i documenti, gli attrezzi da pesca e le catture a bordo dei pescherecci, qualora tali pescherecci si trovino volontariamente nei suoi porti o nei suoi terminali al largo; |
b) |
a non autorizzare sbarchi, trasbordi o prestazioni di servizi in relazione ai pescherecci se non dopo aver accertato che le catture detenute a bordo sono state prelevate nel rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti; nonché |
c) |
ad assistere gli Stati di bandiera che sono Parti contraenti, per quanto possibile e in conformità della legislazione nazionale e del diritto internazionale, quando un peschereccio si trovi volontariamente nei suoi porti o nei suoi terminali al largo e lo Stato di bandiera di tale peschereccio richieda il suo intervento per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente Accordo e delle misure di gestione e di conservazione adottate dalla riunione delle Parti. |
3. Se uno Stato di approdo che è Parte contraente ritiene che una nave di un'altra Parte contraente che fa uso dei suoi porti o terminali al largo abbia violato una disposizione del presente Accordo o una misura di conservazione e di gestione adottata dalla riunione delle Parti, esso provvede a segnalarlo allo Stato di bandiera interessato e alla riunione delle Parti. Lo Stato di approdo che è Parte contraente trasmette allo Stato di bandiera e alla riunione delle Parti l'intera documentazione relativa a tale violazione, compresi eventuali verbali di ispezione.
4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'esercizio, ad opera delle Parti contraenti, della loro sovranità sui porti situati nel loro territorio, in conformità del diritto internazionale.
Articolo 13
Esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo
1. Le Parti contraenti riconoscono pienamente le esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo rivieraschi della Zona, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse della pesca e lo sviluppo sostenibile di tali risorse.
2. Le Parti contraenti riconoscono, in particolare:
a) |
la vulnerabilità degli Stati in via di sviluppo rivieraschi della Zona, e segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, che dipendono dallo sfruttamento delle risorse della pesca, anche per soddisfare i bisogni alimentari delle loro popolazioni o di una parte di queste; |
b) |
l'esigenza di evitare impatti negativi e assicurare l'accesso alla pesca ai pescatori che praticano la pesca di sussistenza, su piccola scala o artigianale e agli addetti del settore; nonché |
c) |
la necessità di evitare che le misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti abbiano l'effetto di trasferire, direttamente o indirettamente, un onere sproporzionato dell'azione di conservazione sugli Stati in via di sviluppo rivieraschi della Zona, in particolare su quelli meno avanzati e sui piccoli Stati insulari in via di sviluppo. |
3. La cooperazione tra le Parti contraenti nell'ambito del presente Accordo o di altre organizzazioni subregionali o regionali impegnate nella gestione delle risorse biologiche marine comprende iniziative finalizzate ai seguenti obiettivi:
a) |
potenziare le capacità degli Stati in via di sviluppo rivieraschi della Zona, in particolare di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, di conservare e gestire le risorse delle pesca e di sviluppare una propria attività di pesca di tali risorse; nonché |
b) |
assistere gli Stati in via di sviluppo rivieraschi della Zona, in particolare quelli meno avanzati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, per metterli in grado di partecipare alla cattura di tali risorse, segnatamente favorendone l'accesso conformemente al presente accordo. |
4. La cooperazione con gli Stati in via di sviluppo rivieraschi della Zona, in particolare con quelli meno avanzati e con i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, ai fini enunciati nel presente articolo comprende l'assistenza finanziaria, l'assistenza in materia di sviluppo delle risorse umane, l'assistenza tecnica, il trasferimento di tecnologia nonché attività finalizzate ai seguenti obiettivi specifici:
a) |
migliore conservazione e gestione delle risorse della pesca e degli stock transzonali presenti nelle acque soggette a giurisdizione nazionale adiacenti alla Zona, anche attraverso la raccolta, la comunicazione, la verifica, lo scambio e l'analisi di dati sulla pesca ed informazioni collegate; |
b) |
migliore raccolta di informazioni e gestione dell'impatto delle attività di pesca sull'ambiente marino; |
c) |
valutazione degli stock e ricerca scientifica; |
d) |
monitoraggio, controllo, sorveglianza, conformità ed esecuzione, compresi la formazione e lo sviluppo di capacità a livello locale, la messa a punto e il finanziamento di programmi di osservazione regionali e nazionali e l'accesso alle tecnologie; nonché |
e) |
partecipazione alla riunione delle Parti e alle riunioni dei suoi organi ausiliari nonché alla risoluzione delle controversie. |
Articolo 14
Trasparenza
1. Le Parti contraenti promuovono la trasparenza del processo decisionale e delle altre attività effettuate nell'ambito del presente Accordo.
2. Gli Stati costieri le cui acque soggette a giurisdizione nazionale sono adiacenti alla Zona e che non sono Parti contraenti del presente Accordo, sono autorizzati a partecipare in qualità di osservatori alla riunione delle Parti e alle riunioni dei suoi organi ausiliari.
3. Le Parti non contraenti del presente Accordo sono autorizzate a partecipare in qualità di osservatori alla riunione delle Parti e alle riunioni dei suoi organi ausiliari.
4. Le organizzazioni intergovernative che si occupano di questioni connesse con l'attuazione del presente Accordo, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la Commissione per la pesca nell'Oceano Indiano sudoccidentale e le organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti per le acque d'altura adiacenti alla Zona, sono autorizzate a partecipare in qualità di osservatori alla riunione delle Parti e alle riunioni dei suoi organi ausiliari.
5. Ai rappresentanti delle organizzazioni non governative che si occupano di questioni connesse con l'attuazione del presente Accordo è data la possibilità di assistere alla riunione delle Parti e alle riunioni dei suoi organi ausiliari in qualità di osservatori o in altra veste secondo quanto stabilito dalla riunione delle Parti. Il regolamento interno della riunione delle Parti e dei suoi organi ausiliari prevede tale partecipazione. Le procedure non possono essere indebitamente restrittive a tale riguardo.
6. Gli osservatori devono poter accedere tempestivamente alle informazioni pertinenti, nel rispetto del regolamento interno e delle regole di riservatezza eventualmente adottate dalla riunione delle Parti.
Articolo 15
Entità di pesca
1. Successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, le entità di pesca le cui navi abbiano praticato o intendano praticare la pesca di risorse alieutiche nella Zona possono, mediante strumento indirizzato al Presidente della riunione delle Parti, secondo le procedure da questa stabilite, esprimere il proprio impegno formale ad attenersi alle disposizioni del presente Accordo. Detto impegno prende effetto trascorsi trenta (30) giorni dal ricevimento dello strumento e può essere revocato mediante notifica scritta indirizzata al Presidente della riunione delle Parti. La revoca prende effetto trascorsi novanta (90) giorni dal ricevimento della relativa notifica da parte del Presidente della riunione delle Parti.
2. Le entità di pesca che hanno espresso il proprio impegno ad attenersi alle disposizioni del presente Accordo possono assistere alla riunione delle Parti e alle riunioni dei suoi organi ausiliari e partecipare al processo decisionale, in conformità del regolamento interno adottato dalla riunione delle Parti. Gli articoli da 1 a 18 e l'articolo 20, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis alle suddette entità di pesca.
Articolo 16
Cooperazione con altre organizzazioni
Le Parti contraenti, operanti congiuntamente nell'ambito del presente Accordo, cooperano strettamente, su materie di interesse reciproco, con altre organizzazioni internazionali per la pesca e organizzazioni affini, segnatamente con la Commissione per la pesca nell'Oceano Indiano sudoccidentale e con qualsiasi altra organizzazione regionale di gestione della pesca competente per le acque d'altura adiacenti alla Zona.
Articolo 17
Parti non contraenti
1. Le Parti contraenti adottano provvedimenti compatibili con il presente Accordo, con l'Accordo del 1995 e con il diritto internazionale per scoraggiare le attività di navi battenti bandiera di Parti non contraenti del presente Accordo che pregiudicano l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti o il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
2. Le Parti contraenti si scambiano informazioni sulle attività svolte da navi battenti bandiera di Parti non contraenti del presente Accordo che praticano la pesca nella Zona.
3. Le Parti contraenti segnalano alle Parti non contraenti del presente Accordo qualsiasi attività svolta da loro soggetti nazionali o da pescherecci battenti la loro bandiera che ritengano atta a pregiudicare l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti o il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
4. Le Parti contraenti invitano, individualmente o congiuntamente, le Parti non contraenti del presente Accordo i cui pescherecci operano nella Zona a collaborare pienamente ai fini dell'attuazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti, onde garantire che tali misure siano applicate a tutte le attività di pesca nella Zona. Le Parti non contraenti del presente accordo che collaborano a tale scopo beneficiano della partecipazione all'attività di pesca nella misura in cui si impegnano a rispettare, e hanno rispettato nel passato, le misure di conservazione e di gestione relative agli stock considerati.
Articolo 18
Buona fede e abuso di diritto
Le Parti contraenti adempiono in buona fede agli obblighi assunti nell'ambito del presente Accordo ed esercitano i diritti riconosciuti dal presente Accordo in modo tale da non incorrere in un abuso del diritto.
Articolo 19
Relazione con altri accordi
Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati conferiti dalla Convenzione del 1982 o dall'Accordo del 1995.
Articolo 20
Interpretazione e composizione delle controversie
1. Le Parti contraenti si adoperano per risolvere le loro controversie in via amichevole. Su richiesta di una delle Parti contraenti una controversia può essere deferita per una decisione vincolante secondo le procedure per la composizione delle controversie previste nella parte XV, sezione II, della Convenzione del 1982 oppure, qualora la controversia riguardi uno o più stock transzonali, secondo le procedure stabilite nella parte VIII dell'Accordo del 1995. Le pertinenti disposizioni della Convenzione del 1982 e dell'Accordo del 1995 si applicano a prescindere dal fatto che le parti in causa ne siano o meno Parti contraenti.
2. Se una controversia nella quale è coinvolta un'entità di pesca che ha espresso il proprio impegno ad attenersi alle disposizioni del presente Accordo non può essere risolta in via amichevole, essa è sottoposta, su richiesta di una delle parti in causa, ad arbitrato definitivo e vincolante conformemente alle norme pertinenti della Corte permanente di arbitrato.
Articolo 21
Modifiche
1. Qualsiasi Parte contraente può proporre modifiche al presente Accordo trasmettendo al Depositario il testo delle stesse almeno sessanta (60) giorni prima di una riunione ordinaria delle Parti. Il depositario trasmette senza indugio una copia del testo in questione a tutte le altre Parti contraenti.
2. Le modifiche dell'Accordo sono adottate da tutte le Parti contraenti per consenso.
3. Le modifiche del presente Accordo entrano in vigore trascorsi novanta (90) giorni dal deposito, presso il Depositario, degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di tali modifiche ad opera di tutte le Parti contraenti che godevano di tale statuto alla data in cui le modifiche sono state adottate.
Articolo 22
Firma, ratifica, accettazione e approvazione
1. Il presente Accordo è aperto alla firma:
a) |
degli Stati e delle organizzazioni internazionali di integrazione economica che hanno partecipato alla consultazione intergovernativa sull'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale; nonché |
b) |
di qualsiasi altro Stato dotato di competenza giurisdizionale sulle acque adiacenti alla Zona; e rimane aperto alla firma per dodici (12) mesi a decorrere da (data di apertura alla firma). |
2. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.
Articolo 23
Adesione
1. Trascorso il termine per la firma, il presente Accordo rimane aperto all'adesione di qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integrazione economica di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e di qualsiasi altro Stato o organizzazione regionale di integrazione economica interessati ad attività di pesca delle risorse alieutiche.
2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Depositario.
Articolo 24
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore trascorsi novanta (90) giorni dal ricevimento, da parte del Depositario, del quarto strumento di ratifica, accettazione o approvazione; almeno due di questi strumenti devono essere depositati da Stati costieri rivieraschi della Zona.
2. Per i firmatari che ratificano, accettano o approvano il presente Accordo dopo la sua entrata in vigore, esso entra in vigore trascorsi trenta (30) giorni dal deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica che aderiscono al presente Accordo dopo la sua entrata in vigore, esso entra in vigore trascorsi trenta (30) giorni dal deposito dei rispettivi strumenti di adesione.
Articolo 25
Depositario
1. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura è Depositario del presente Accordo e di eventuali modifiche. Il Depositario trasmette una copia conforme certificata del presente Accordo a ciascun firmatario e procede alla sua registrazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite a norma dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
2. Il Depositario informa tutti i firmatari del presente Accordo in merito alle firme e agli strumenti di ratifica, adesione, accettazione o approvazione depositati ai sensi degli articoli 22 e 23, nonché alla data di entrata in vigore dell'Accordo ai sensi dell'articolo 24.
Articolo 26
Denuncia
Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento trascorsi due anni dalla data in cui l'Accordo è entrato in vigore per detta Parte contraente, mediante notifica scritta al Depositario; quest'ultimo ne informa senza indugio tutte le Parti contraenti. Le denuncia prende effetto trascorsi novanta (90) giorni dal ricevimento della relativa notifica da parte del Depositario.
Articolo 27
Risoluzione
Il presente accordo è risolto di diritto quando, per effetto delle denunce, il numero delle Parti contraenti scende al di sotto di tre.
Articolo 28
Riserve
1. La ratifica, accettazione o approvazione del presente Accordo può essere soggetta a riserve la cui efficacia è subordinata all'accettazione unanime di tutte le Parti contraenti del presente Accordo. Il Depositario notifica senza indugio eventuali riserve a tutte le Parti contraenti. Le riserve si ritengono accettate dalle Parti contraenti salvo contestazione comunicata entro tre (3) mesi dalla data della notifica. In assenza di tale accettazione, lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica che ha presentato la riserva non diventa Parte contraente del presente Accordo.
2. Il disposto del paragrafo 1 non impedisce a uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica, per conto di uno Stato, di emettere una riserva in relazione a una partecipazione acquisita in virtù di territori e zone marittime circostanti su cui lo Stato rivendica un diritto a esercitare la sovranità o la giurisdizione marittima o territoriale.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a …, il …, nelle lingue inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea
18.7.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 196/25 |
DECISIONE BiH/9/2006 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 27 giugno 2006
relativa alla nomina di un comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina
(2006/497/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,
vista l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6 dell'azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) a adottare ulteriori decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE. |
(2) |
In conformità alla decisione BiH/6/2005 del CPS, il maggiore generale Gian Marco CHIARINI è stato nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina. |
(3) |
Il comandante dell'operazione UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Hans-Jochen WITTHAUER nuovo comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina. |
(4) |
Il comitato militare dell'UE ha appoggiato tale nomina. |
(5) |
A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni in materia di difesa. |
(6) |
Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'UE che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza, |
DECIDE:
Articolo 1
Il contrammiraglio Hans-Jochen WITTHAUER è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il 5 dicembre 2006.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2006.
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
F.J. KUGLITSCH
(1) GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.