ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 300

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
31 ottobre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, e di applicazione dell’accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1617/2006 del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1207/2001 per quanto riguarda le conseguenze dell’introduzione del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1618/2006 della Commissione, del 30 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

9

 

*

Regolamento (CE) n. 1619/2006 della Commissione, del 30 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1620/2006 della Commissione, del 30 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1621/2006 della Commissione, del 30 ottobre 2006, recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle zone CIEM IIa (acque comunitarie), IIIa, IIIb, c, d (acque comunitarie) e IV per le navi battenti bandiera svedese

43

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Consiglio

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2005, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

45

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

46

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 giugno 2005, concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

53

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2006 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 130 del 18.5.2006)

54

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

31.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1616/2006 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2006

relativo ad alcune procedure di applicazione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, e di applicazione dell’accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 giugno 2006 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (di seguito denominato «ASA»). L’ASA è in corso di ratifica.

(2)

Il 12 giugno 2006 il Consiglio ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (1) (di seguito denominato «accordo interinale»), che prevede l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell’ASA. L’accordo interinale entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

(3)

È opportuno fissare le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell’ASA e dell’accordo interinale. Poiché le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali di tali strumenti sono in gran parte identiche, è opportuno che il presente regolamento si applichi anche all’attuazione dell’ASA dopo la sua entrata in vigore.

(4)

L’ASA e l’accordo interinale prevedono che i prodotti della pesca originari dell’Albania possano essere importati nella Comunità applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari. È pertanto opportuno fissare le disposizioni che disciplinano la gestione di tali contingenti tariffari.

(5)

Laddove dovesse essere necessario applicare misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate in conformità con le disposizioni generali di cui al regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (2), al regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all’instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (3), al regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (4) o, a seconda del caso, al regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (5).

(6)

Qualora uno Stato membro informi la Commissione circa una possibile frode o mancata cooperazione amministrativa si applica la pertinente normativa comunitaria, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (6).

(7)

Ai fini dell’attuazione delle disposizioni pertinenti del presente regolamento, è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (7).

(8)

È opportuno che le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa talune procedure per l’adozione di norme dettagliate relative all’attuazione di talune disposizioni dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (di seguito denominato «ASA») e dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania (di seguito denominato «accordo interinale»).

Articolo 2

Concessioni relative al pesce e ai prodotti della pesca

Le norme dettagliate per l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’ASA, riguardanti i contingenti tariffari per il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 3

Riduzioni tariffarie

1.   Fermo restando il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale.

2.   Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione in applicazione del paragrafo 1 è:

a)

pari o inferiore all’1 % nel caso dei dazi ad valorem, o

b)

pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

Articolo 4

Adeguamenti tecnici

Le modifiche e gli adeguamenti tecnici delle disposizioni adottate a norma del presente regolamento e resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni della TARIC o derivanti dalla conclusione di nuovi accordi, accordi modificati, protocolli, scambi di lettere o altri atti tra la Comunità e la Repubblica di Albania, vengono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 5

Clausola di salvaguardia generale

Fatto salvo l’articolo 7 del presente regolamento, laddove la Comunità dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all’articolo 25 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 38 dell’ASA, quest’ultima viene adottata in conformità con le condizioni e le procedure di cui al regolamento (CE) n. 3285/94, salvo diversamente indicato all’articolo 25 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 38 dell’ASA.

Articolo 6

Clausola di penuria

Fatto salvo l’articolo 7 del presente regolamento, laddove la Comunità dovesse adottare una misura in base alle disposizioni di cui all’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 39 dell’ASA, quest’ultima viene adottata in conformità con le procedure di cui al regolamento (CEE) n. 2603/69.

Articolo 7

Circostanze eccezionali e critiche

Qualora si verificassero circostanze eccezionali e critiche ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 39, paragrafo 4, dell’ASA, la Commissione può adottare misure immediate ai sensi dell’articolo 26 dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 39 dell’ASA.

Se la Commissione riceve una richiesta di uno Stato membro, essa adotta una decisione in merito entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La decisione della Commissione viene notificata al Consiglio.

Ogni Stato membro può sottoporre al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro due mesi.

Articolo 8

Clausola di salvaguardia per i prodotti dell’agricoltura e della pesca

1.   Fatte salve le procedure di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, qualora la Comunità debba adottare una misura di salvaguardia ai sensi dell'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, dell'articolo 38 dell'ASA riguardo ai prodotti dell’agricoltura e della pesca, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure necessarie previo ricorso, se applicabile, alla procedura di rinvio di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA.

Qualora la Commissione riceva una richiesta da uno Stato membro, essa prende una decisione in merito:

a)

entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta se non si applica la procedura di rinvio di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA; oppure

b)

entro tre giorni dal termine del periodo di trenta giorni di cui all'articolo 25, paragrafo 5, lettera a) dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38, paragrafo 5, lettera a) dell'ASA se si applica la procedura di rinvio di cui all'articolo 25 dell'accordo interinale e, successivamente, all'articolo 38 dell'ASA.

La Commissione notifica agli Stati membri le misure adottate.

2.   Ciascuno Stato membro può sottoporre al Consiglio, entro tre giorni lavorativi dalla data in cui gli sono state notificate, le misure adottate dalla Commissione a norma del paragrafo 1. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare le misure entro un mese dalla data in cui gli sono state sottoposte.

Articolo 9

Dumping e sovvenzioni

Nel caso di pratiche che possano giustificare l’applicazione da parte della Comunità delle misure previste all’articolo 24, paragrafo 2, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 37, paragrafo 2, dell’ASA, l’introduzione delle misure antidumping e/o compensative viene decisa in conformità con le disposizioni contenute, rispettivamente, nel regolamento (CE) n. 384/96 e/o nel regolamento (CE) n. 2026/97.

Articolo 10

Concorrenza

1.   Nel caso di pratiche che possano giustificare l’applicazione da parte della Comunità delle misure previste all’articolo 37 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 71 dell’ASA, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l’accordo.

Le misure previste all’articolo 37, paragrafo 9, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 71, paragrafo 9, dell’ASA, vengono adottate, in caso di aiuti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (CE) n. 2026/97 e, negli altri casi, in conformità con le procedure stabilite dall’articolo 133 del trattato.

2.   Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure prese dalla Repubblica di Albania a norma dell’articolo 37 dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 71 dell’ASA, dopo aver esaminato il caso la Commissione si pronuncia sulla loro compatibilità con i principi enunciati nell’accordo interinale e, successivamente, nell’ASA. Se del caso, essa prende le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall’applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato.

Articolo 11

Frode o mancata cooperazione amministrativa

Qualora la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri o di propria iniziativa, accerti che sussistono le condizioni di cui all’articolo 30 dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 43 dell’ASA, essa, senza indugio:

a)

ne informa il Consiglio;

b)

notifica al comitato misto e, successivamente, al comitato di stabilizzazione e di associazione, le sue constatazioni corredate di informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato di stabilizzazione e di associazione.

Tutte le pubblicazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 5, dell’accordo interinale e, successivamente, all’articolo 43, paragrafo 5, dell’ASA sono fatte dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 3 del presente regolamento, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, dell’accordo interinale e, successivamente, dell’articolo 43, paragrafo 4, dell’ASA.

Articolo 12

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.

4.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Notifica

La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al comitato misto e, successivamente, al consiglio di stabilizzazione e di associazione e al comitato di stabilizzazione e di associazione previste dall’accordo interinale o dall’ASA.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-E. ENESTAM


(1)  GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 2.

(2)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

(3)  GU L 324 del 27.12.1969, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3918/91 (GU L 372 del 31.12.1991, pag. 31).

(4)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(5)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(6)  GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(7)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).


31.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1617/2006 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1207/2001 per quanto riguarda le conseguenze dell’introduzione del sistema di cumulo paneuromediterraneo dell’origine

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio (1) sulle procedure destinate a facilitare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2 e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi, fissa norme intese a facilitare il rilascio o la compilazione corretti di prove dell’origine in relazione alle esportazioni di prodotti dalla Comunità nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con alcuni paesi terzi.

(2)

Nel 1997 è stato creato un sistema paneuropeo di cumulo diagonale dell’origine tra la Comunità, la Bulgaria, la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovenia, la Slovacchia, l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera (compreso il Liechtenstein), esteso nel 1999 alla Turchia. Il 1o maggio 2004 la Repubblica ceca, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno aderito all’Unione europea.

(3)

Nella riunione di Toledo del marzo 2002 i ministri del Commercio euromediterranei hanno deciso di estendere tale sistema ai paesi mediterranei, ad esclusione della Turchia, partecipanti al partenariato euromediterraneo, basato sulla dichiarazione di Barcellona adottata alla conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995. Nella riunione dei ministri del Commercio euromediterranei di Palermo, il 7 luglio 2003, per consentire tale estensione è stato avallato un nuovo modello paneuromediterraneo di protocollo degli accordi euromediterranei, riguardante la definizione del concetto di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. In seguito all’esito del comitato misto CE — Isole Færøer/Danimarca del 28 novembre 2003, è stato deciso di includere anche le Isole Færøer nel sistema di cumulo diagonale paneuromediterraneo dell’origine.

(4)

Sono già state o saranno adottate decisioni rispettivamente del consiglio di associazione o del comitato misto che introducono il nuovo protocollo paneuromediterraneo negli accordi euromediterranei e nell’accordo tra la CE e le Isole Færøer/la Danimarca.

(5)

L’applicazione del nuovo sistema di cumulo diagonale implica l’uso di nuovi tipi di prove dell’origine preferenziale, consistenti in certificati di circolazione EUR-MED e dichiarazioni su fattura EUR-MED. Il regolamento (CE) n. 1207/2001 dovrebbe pertanto contemplare anche questi tipi di prova dell’origine preferenziale.

(6)

Per consentire la corretta determinazione del carattere originario dei prodotti e sostenere adeguatamente la creazione delle prove dell’origine nel nuovo contesto, la dichiarazione del fornitore per i prodotti aventi carattere originario preferenziale dovrebbe integrare una dichiarazione aggiuntiva che indica se e con quali paesi è stato applicato il cumulo diagonale.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1207/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1207/2001 è modificato come segue:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

all’articolo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell’origine ai sensi delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e alcuni paesi;»

3)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio o di compilazione nella Comunità di prove dell’origine ai sensi delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra la Comunità e alcuni paesi.»;

4)

all’articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   In assenza di risposta entro cinque mesi dalla data della richiesta di verifica o se la risposta non contiene informazioni sufficienti per comprovare l’origine effettiva delle merci, le autorità doganali del paese di esportazione annullano la prova dell’origine redatta in base ai documenti in questione.»;

5)

l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;

6)

l’allegato II è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

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ALLEGATO II

«ALLEGATO II

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31.10.2006   

IT

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L 300/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1618/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

65,8

096

19,5

204

42,3

999

42,5

0707 00 05

052

153,0

204

42,1

999

97,6

0709 90 70

052

100,2

204

37,7

999

69,0

0805 50 10

052

67,7

388

53,7

524

53,6

528

54,3

999

57,3

0806 10 10

052

98,5

400

206,2

508

262,9

999

224,6

0808 10 80

096

29,0

388

92,3

400

107,1

404

100,4

800

148,5

804

153,2

999

105,1

0808 20 50

052

109,5

720

59,2

999

84,4


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


31.10.2006   

IT

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L 300/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1619/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

(2)

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2003, il 2004 e il 2005, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i cetrioli, i carciofi, le clementine, i mandarini e le arance.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1450/2006 (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 35).

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Livelli limite

(tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

dal 1o ottobre al 31 maggio

260 852

78.0020

dal 1o giugno al 30 settembre

18 281

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

dal 1o maggio al 31 ottobre

9 278

78.0075

dal 1o novembre al 30 aprile

16 490

78.0085

0709 10 00

Carciofi

dal 1o novembre al 30 giugno

5 770

78.0100

0709 90 70

Zucchine

dal 1o gennaio al 31 dicembre

68 401

78.0110

0805 10 20

Arance

dal 1o dicembre al 31 maggio

271 744

78.0120

0805 20 10

Clementine

dal 1o novembre a fine febbraio

116 637

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

dal 1o novembre a fine febbraio

91 359

78.0155

0805 50 10

Limoni

dal 1o giugno al 31 dicembre

301 899

78.0160

dal 1o gennaio al 31 maggio

34 287

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

dal 21 luglio al 20 novembre

189 604

78.0175

0808 10 80

Mele

dal 1o gennaio al 31 agosto

922 228

78.0180

dal 1o settembre al 31 dicembre

51 920

78.0220

0808 20 50

Pere

dal 1o gennaio al 30 aprile

263 711

78.0235

dal 1o luglio al 31 dicembre

33 052

78.0250

0809 10 00

Albicocche

dal 1o giugno al 31 luglio

4 569

78.0265

0809 20 95

Ciliege, diverse dalle ciliege acide

dal 21 maggio al 10 agosto

46 088

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

dall’11 giugno al 30 settembre

17 411

78.0280

0809 40 05

Prugne

dall’11 giugno al 30 settembre

11 155»


31.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/13


REGOLAMENTO (CE) n. 1620/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2006

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Avvio del procedimento

(1)

Il 4 febbraio 2006 la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («l’avviso di apertura»), l’avvio di un procedimento antidumping riguardante le importazioni nella Comunità di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») e dell’Ucraina.

(2)

Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 23 dicembre 2005 da tre produttori comunitari («i denunzianti») che rappresentano una proporzione ragguardevole (oltre il 40 %) della produzione comunitaria totale di assi da stiro. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping del prodotto citato e del notevole pregiudizio da esso derivante, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

1.2.   Parti interessate e visite di verifica

(3)

La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento i denunzianti, altri produttori noti nella Comunità, i produttori esportatori della RPC e dell’Ucraina, gli importatori e i dettaglianti notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, i produttori negli Stati Uniti d’America, inizialmente previsto come paese di riferimento, e produttori in altri paesi di riferimento potenziali. Inoltre, la Commissione ha contattato tutti gli altri operatori comunitari potenzialmente coinvolti nella produzione e/o distribuzione del prodotto in esame o di prodotti simili il cui indirizzo è stato fornito alla Commissione dopo l’avvio del procedimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

(4)

Visto il numero elevato dei produttori esportatori cinesi, nell’avviso di apertura è stato previsto di ricorrere ad un campionamento per stabilire l’esistenza del dumping, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori cinesi sono stati invitati a contattare la Commissione fornendo, secondo quanto specificato nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo 1o gennaio 2005-31 dicembre 2005. Tuttavia, soltanto otto produttori esportatori cinesi si sono fatti avanti ed hanno fornito le informazioni richieste per il campionamento nei termini indicati nell’avviso di apertura. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento.

(5)

Per consentire ai produttori esportatori dei paesi interessati di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («il TEM») o un trattamento individuale («il TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della RPC e dell’Ucraina. Otto società nella RPC e una società in Ucraina hanno chiesto il TEM, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI per il caso in cui si fosse appurato che esse non soddisfacevano le condizioni per ottenere il TEM.

(6)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre parti che ne hanno fatto richiesta entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura.

(7)

Sono state ricevute risposte al questionario da sei produttori esportatori cinesi, dall’unico produttore esportatore ucraino, da quattro produttori comunitari, da due importatori non collegati ai produttori esportatori e da un operatore commerciale. Inoltre, un importatore ha presentato osservazioni senza rispondere al questionario.

(8)

Informazioni sono state ricevute anche da diciassette produttori comunitari di prodotti simili (dei quali, quindici hanno sostenuto la denuncia, uno ha espresso una posizione neutrale ed uno si è dichiarato contrario alla denuncia) e da tre società che importano soltanto il prodotto in esame.

(9)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini tanto della concessione del TEM quanto di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso i seguenti operatori.

a)

Produttori comunitari

Visite di verifica sono state effettuate nelle sedi dei quattro produttori comunitari, i quali hanno chiesto che la loro identità non fosse divulgata, secondo quanto previsto dall’articolo 19 del regolamento di base. Essi hanno sostenuto che la rivelazione della loro identità avrebbe potuto esporli ad un rischio di danni gravi.

In effetti, alcuni produttori comunitari denunzianti riforniscono clienti nella Comunità che acquistano i loro prodotti anche dalla RPC e dall’Ucraina, traendo un beneficio diretto da tali importazioni. Questi denunzianti hanno sostenuto di trovarsi in una posizione particolarmente delicata in quanto hanno buone ragioni di ritenere che alcuni dei loro fornitori e dei loro clienti reagirebbero negativamente se venissero a sapere che essi hanno presentato o sostenuto una denuncia contro un presunto dumping nocivo: stando ai denunzianti, essi rischiano ritorsioni da questi fornitori o clienti, i quali potrebbero anche porre fine alle loro relazioni commerciali. Essendo sufficientemente giustificata, la richiesta è stata accolta.

b)

Produttori esportatori della RPC

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan,

Foshan Shunde Heng Yip Housewares Co. Ltd, Foshan,

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou,

Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, Guangzhou,

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan, e la società collegata Wire King International Ltd, Hong Kong,

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou.

c)

Produttore esportatore dell’Ucraina

Eurogold Industries Ltd, Zhitomir, e la società collegata Eurogold Service Zumbühl & Co., Zug (Svizzera).

(10)

Al fine di stabilire un valore normale per i produttori esportatori della RPC e dell’Ucraina che avrebbero potuto non ottenere il TEM e allo scopo di determinare tale valore sulla base dei dati di un paese di riferimento, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:

Gİpaş elektronik sanayi ithalat ihracaat dahili ticaret ve pazarlama anonim şirketi sanayi A.Ş., Istanbul (Turchia).

1.3.   Periodo dell’inchiesta

(11)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 (il «periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e la fine del PI («il periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(12)

I prodotti in esame sono assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina («il prodotto in esame»), di norma classificate con i codici NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 e ex 8516 90 00.

(13)

Ci sono diversi tipi di assi da stiro, i cui componenti essenziali dipendono soprattutto dal modo di costruzione, dalle dimensioni, dai materiali e dagli accessori. Tuttavia, tutti i diversi tipi presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e le medesime applicazioni. Pertanto, tutti i tipi esistenti sono considerati un unico prodotto ai fini della presente inchiesta.

2.2.   Prodotto simile

(14)

Si è stabilito che il prodotto in esame ha le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le medesime applicazioni delle assi da stiro e dei relativi componenti essenziali prodotti e venduti sul mercato interno della RPC, dell’Ucraina e della Turchia (che alla fine è servita da paese di riferimento) nonché delle assi da stiro e dei relativi componenti essenziali prodotti e venduti nella Comunità dall’industria comunitaria. Pertanto, tali prodotti sono provvisoriamente considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(15)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC e dell’Ucraina (per quest’ultimo paese ciò riguarda tutte le denunce presentate e tutti i procedimenti avviati prima del 30 dicembre 2005) il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quanto riguarda i produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, vale a dire quando tali produttori esportatori dimostrano la prevalenza di condizioni d’economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Per comodità di riferimento tali criteri vengono riportati qui di seguito in forma sintetica:

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze rilevanti da parte dello Stato,

i documenti contabili sono sottoposti a revisioni indipendenti e sono d’applicazione in ogni caso, conformemente alle norme internazionali in materia di contabilità (International Accounting Standards o «principi IAS»),

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità,

il cambio delle valute viene effettuato ai tassi di mercato.

(16)

Inizialmente, otto produttori esportatori cinesi hanno chiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno inviato entro il termine stabilito l’apposito formulario destinato ai produttori esportatori. Tuttavia, due di essi hanno successivamente deciso di non collaborare all’inchiesta. Conseguentemente sono state prese in considerazione soltanto le richieste TEM degli altri sei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, elencati nel considerando 9.

(17)

L’unico produttore esportatore ucraino ha chiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e ha inviato entro il termine stabilito l’apposito formulario destinato ai produttori esportatori.

(18)

Tuttavia, il produttore ucraino ha rilevato che il regolamento (CE) n. 2117/2005 ha eliminato l’Ucraina dall’elenco dei paesi non aventi un’economia di mercato di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. La società ha sostenuto che la decisione di riconoscere all’Ucraina lo status di economia di mercato è stata presa sulla base di una valutazione della situazione nei mesi precedenti. Pertanto, essa ha addotto che il TEM doveva esserle concesso per i seguenti motivi: i) il PI è l’anno civile 2005; ii) i denunzianti avrebbero dovuto dimostrare che i produttori ucraini interessati non operavano in condizioni di economia di mercato; iii) il mancato riconoscimento all’Ucraina dello status di economia di mercato la discriminerebbe rispetto alla Russia.

(19)

A tale riguardo, si deve ricordare che il regolamento (CE) n. 2117/2005 stabilisce chiaramente che il valore normale per gli esportatori ed i produttori ucraini è determinato conformemente all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base soltanto nelle inchieste avviate dopo il 30 dicembre 2005, in seguito ad una domanda di apertura di un procedimento presentata dopo tale data o su iniziativa della Commissione. Poiché la denuncia alla base del presente procedimento è stata presentata il 23 dicembre 2005, è evidente che l’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base non è applicabile e che dunque la società ucraina che collabora all’inchiesta deve provare di soddisfare le condizioni fissate nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Dalla formulazione di tale articolo risulta chiaramente che l’onere della prova quanto al soddisfacimento delle condizioni TEM grava sui produttori esportatori e non già sui denunzianti. Occorre inoltre notare che il riconoscimento ad un paese dello status di economia di mercato è basato su una valutazione globale della sua situazione economica complessiva diretta a stabilire se i costi ed i prezzi possano, in generale, essere considerati affidabili ai fini delle inchieste antidumping. In altre parole, non si tratta di valutare la situazione particolare di ciascuna singola impresa. Infine, l’argomento che l’Ucraina sarebbe discriminata rispetto alla Russia è infondato perché la Russia è considerata un’economia di mercato già dal 2002. Per queste ragioni la Commissione ha respinto gli argomenti del produttore esportatore ucraino ed ha esaminato se esso soddisfacesse le condizioni per l’ottenimento del TEM.

(20)

Quanto ai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, la Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha verificato presso la sede di tali società tutti i dati contenuti nella richiesta del TEM.

3.1.1.   Decisione in merito alla concessione del TEM ai produttori esportatori della RPC

(21)

Un produttore esportatore cinese, Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, Guangzhou, ha mostrato di soddisfare tutte e cinque le condizioni stabilite nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base ed ha ottenuto il TEM.

(22)

Per quanto riguarda gli altri produttori esportatori cinesi elencati nel considerando 9, uno non soddisfaceva le condizioni 1, 2 e 3, uno non soddisfaceva le condizioni 2 e 3 e tre non soddisfacevano la condizione 2.

(23)

A tutti i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e all’industria comunitaria è stata data la possibilità di presentare osservazioni sui risultati di cui sopra. Quattro società si sono opposte alle conclusioni, sostenendo di avere diritto al TEM.

(24)

Per quanto riguarda la condizione 1, un produttore esportatore cinese non ha dimostrato di soddisfarla. In particolare, non ha dimostrato in alcuna fase dell’inchiesta che uno dei suoi due azionisti ha effettivamente pagato le azioni che ha ottenuto dallo Stato. Inoltre, la società ha ottenuto dallo Stato l’erogazione di energia elettrica su base non contrattuale. La società ha contestato tali risultanze senza però fornire alcuna prova verificabile. Pertanto, non è stato possibile prendere in considerazione le sue osservazioni. Si è dunque concluso che la società non ha dimostrato di soddisfare la condizione 1.

(25)

Per quanto riguarda la condizione 2, cinque società non hanno dimostrato di avere una serie ben definita di documenti contabili soggetti a revisione indipendente in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. In effetti, l’esame dei documenti contabili ha rivelato gravi vizi in tutti e cinque i casi. Ad esempio, le società non specificavano nella contabilità tutte le differenti entrate e spese ma applicavano un ampio sistema di compensazione tra tali entrate e spese su base mensile. Inoltre, esse non rispettavano il principio della contabilità per competenza. In effetti, esse raggruppavano le transazioni per mese e le registravano nei libri contabili in forma succinta senza particolareggiare le singole transazioni. Poiché i revisori non hanno presentato rilievi su queste violazioni del principio IAS 1, i documenti contabili non sono stati verificati in linea con i principi IAS. Dopo la presentazione di questi risultati, quattro produttori esportatori hanno continuato a sostenere di rispettare i principi IAS, ma non hanno fornito alcuna prova che dimostrasse l’erroneità delle conclusioni raggiunte dalla Commissione. Di conseguenza, si è concluso che tutte queste società non hanno dimostrato di soddisfare la condizione 2.

(26)

Inoltre, due società non hanno dimostrato di soddisfare la condizione 3. Una verifica effettuata presso queste due società ha rivelato che esse non avevano onorato le loro obbligazioni contrattuali per quanto riguarda i pagamenti dovuti allo Stato per la concessione di diritti di utilizzo di terreni, senza che tale inadempimento avesse alcuna conseguenza finanziaria o di altra natura per le società. Inoltre, si è scoperto che durante il PI una delle società affittava terreni di proprietà statale per i quali non aveva formalmente ottenuto i relativi diritti di utilizzo. Questa situazione è stata corretta soltanto dopo il PI e per un corrispettivo inferiore a quello normale. I due produttori esportatori cinesi hanno contestato queste conclusioni, ma le nuove informazioni da essi presentate per corroborare le loro richieste erano non verificabili e dunque inaccettabili. Di conseguenza, si è concluso che entrambe le società non hanno dimostrato di soddisfare la condizione 3.

(27)

Sulla base di quanto precede, soltanto un produttore esportatore cinese, vale a dire la società Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni stabilite nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base ed ha ottenuto il TEM, mentre gli altri cinque produttori esportatori, non avendo dimostrato di soddisfare tutte queste condizioni, non hanno ottenuto il TEM.

3.1.2.   Decisione in merito alla concessione del TEM all’unico produttore esportatore dell’Ucraina

(28)

L’unico produttore esportatore ucraino, Eurogold Industries Ltd, Zhitomir, ha mostrato di soddisfare tutte le condizioni stabilite nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base ed ha quindi ottenuto il TEM. Al produttore esportatore e all’industria comunitaria è stata data la possibilità di esprimersi su tali risultati, ma alla Commissione non sono pervenute osservazioni.

3.2.   Trattamento individuale (TI)

(29)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applica tale articolo viene calcolato, se del caso, un dazio unico per l’intero paese, a meno che le imprese possano dimostrare di rispondere a tutti i criteri stabiliti dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(30)

Per quanto riguarda la RPC, tutti i produttori esportatori che hanno chiesto il TEM hanno chiesto anche il TI per il caso in cui non gli venisse concesso il TEM.

(31)

Dalle informazioni disponibili è emerso che quattro società soddisfano tutte le condizioni per la concessione del TI, di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(32)

Si è pertanto deciso di concedere il TI ai seguenti produttori esportatori della RPC:

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan,

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou,

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan,

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou.

(33)

Dalle informazioni disponibili è emerso che una società non ha dimostrato di soddisfare cumulativamente tutte le condizioni per la concessione del TI, di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(34)

In particolare, è stato appurato che le informazioni riguardanti le esportazioni effettuate direttamente o tramite una società collegata stabilita a Hong Kong non erano verificabili. Nonostante le richieste in tal senso, la società non ha fornito dati concreti riguardo ai suoi volumi totali di esportazione e le relative fatture. Inoltre, le informazioni sul volume d’affari totale, sulle vendite nel mercato interno e sulle esportazioni sono risultate incompatibili con le relazioni dei revisori contabili e con i documenti contabili della società. Si aggiunga che la società non ha potuto dimostrare la destinazione delle vendite che aveva dichiarato nel questionario. Pertanto, la Commissione non ha potuto verificare se la società fosse in grado di determinare liberamente i prezzi e i quantitativi delle sue esportazioni nonché le condizioni di vendita, secondo quanto stabilito dall’articolo 9, paragrafo 5, lettera b), del regolamento di base.

3.3.   Valore normale

3.3.1.   Paese di riferimento

(35)

L’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base prevede che, in caso di importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato e qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento il valore normale va determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.

(36)

Nell’avviso di apertura, la Commissione aveva annunciato l’intenzione di utilizzare gli Stati Uniti d’America (USA) come il paese di riferimento appropriato per determinare il valore normale per la RPC e l’Ucraina, invitando le parti interessate a pronunciarsi in merito.

(37)

Secondo le osservazioni inviate dai produttori esportatori della RPC e dell’Ucraina che hanno collaborato all’inchiesta, la Tailandia, l’India o la Turchia sarebbero stati paesi di riferimento più adatti degli USA. I principali argomenti addotti riguardavano le differenze in fatto di sviluppo economico complessivo, disponibilità e prezzi delle materie prime, costo della manodopera e metodi di produzione, ma anche le differenze in termini di concorrenza sul mercato interno delle assi da stiro. È stato anche sostenuto che il mercato statunitense delle assi da stiro è un mercato molto protetto caratterizzato da prezzi artificialmente elevati.

(38)

La Commissione ha cercato la collaborazione di produttori negli USA ed in altri paesi di riferimento potenziali come la Tailandia, l’India e la Turchia. Lettere e questionari sono stati inviati a cinque società negli USA, a tre società in Tailandia, a cinque società in India e a nove società in Turchia. Di tutte queste società, soltanto un produttore turco ha presentato a tempo debito tutte le informazioni necessarie per determinare il valore normale ed ha accettato di collaborare all’inchiesta.

(39)

Dall’inchiesta è emerso che la Turchia ha un mercato delle assi da stiro concorrenziale, nel quale il 90 % circa degli acquirenti sono forniti da una serie di produttori locali e gli altri si approvvigionano mediante importazioni provenienti da paesi terzi. Il volume di produzione in Turchia corrisponde a oltre il 5 % del volume delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nella Comunità. Per quanto riguarda la qualità delle assi da stiro turche e le norme ad esse applicabili, non è stata rilevata nessuna differenza globale importante rispetto ai prodotti cinesi ed ucraini. Il mercato turco è risultato quindi sufficientemente rappresentativo ai fini della determinazione del valore normale per la RPC e l’Ucraina.

(40)

Sulla scorta di quanto precede, si è concluso provvisoriamente che la Turchia costituisce un paese di riferimento appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.3.2.   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM

(41)

Per quanto riguarda uno dei produttori esportatori cinesi e l’unico produttore esportatore ucraino cui è stato concesso il TEM, il valore normale dovrebbe essere determinato sulla base dei dati relativi alle vendite nel mercato interno e ai costi di produzione che essi hanno presentato. Questi dati sono stati verificati presso le sedi delle società interessate.

(42)

Ai fini della determinazione del valore normale, la Commissione ha anzitutto accertato, relativamente a ciascun paese esportatore, se le vendite del prodotto in esame realizzate da ciascun produttore esportatore sul mercato interno fossero rappresentative in confronto alle esportazioni totali verso la Comunità. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando il volume totale di tali vendite per ciascun produttore esportatore era pari o superiore al 5 % del volume totale delle esportazioni del produttore verso la Comunità.

3.3.2.1.   Repubblica popolare cinese

(43)

Si è accertato che, durante il PI, le vendite realizzate sul mercato interno dal produttore esportatore cinese cui è stato concesso il TEM non erano sufficientemente rappresentative. Pertanto, il valore normale non poteva essere stabilito sulla base dei prezzi del produttore esportatore nel paese di esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base. È stato dunque necessario applicare un altro metodo.

(44)

Poiché non poteva essere utilizzato nessun prezzo interno per stabilire il valore normale, si è dovuto calcolare un valore normale costruito sulla base dei costi del produttore in questione. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione, eventualmente adattati, dei tipi di assi da stiro esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per i profitti. A tale riguardo, va osservato che i prezzi d’acquisto di certe materie prime/parti, in particolare quelle di acciaio, dichiarati da questa società sembrano essere artificialmente bassi, sicché il costo di produzione deve essere ulteriormente esaminato e i risultati provvisori potrebbero dover essere riconsiderati prima di trarre conclusioni definitive.

(45)

Poiché il produttore esportatore cui è stato concesso il TEM aveva realizzato vendite interne insufficientemente rappresentative, è stato necessario determinare le SGAV ed i profitti sulla base di un qualunque altro metodo appropriato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

(46)

Di conseguenza, la Commissione ha utilizzato le SGAV ed i tassi di profitto del produttore esportatore del paese di riferimento che ha collaborato e che ha effettuato vendite sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Le SGAV ed i tassi medi di profitto rilevati presso il produttore esportatore turco che ha collaborato all’inchiesta sono stati sommati al costo di produzione sostenuto dal produttore esportatore in questione per quanto riguarda i tipi di prodotto esportati, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.3.2.2.   Ucraina

(47)

Si è accertato che durante il PI l’unico produttore esportatore ucraino non aveva venduto sul mercato interno una quantità totale di prodotto in esame che fosse rappresentativa. Pertanto, il valore normale non poteva essere stabilito sulla base dei prezzi del produttore esportatore nel paese di esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di base. È stato dunque necessario applicare un altro metodo.

(48)

Poiché il produttore esportatore cui è stato concesso il TEM non aveva realizzato vendite interne sufficienti e dato che non vi era nessun altro produttore esportatore ucraino che collaborasse all’inchiesta, è stato necessario determinare le SGAV ed i profitti sulla base di un qualunque altro metodo appropriato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

(49)

Di conseguenza, la Commissione ha utilizzato le SGAV ed i tassi di profitto del produttore esportatore del paese di riferimento che ha collaborato e che ha effettuato vendite sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Le SGAV ed i tassi medi di profitto rilevati presso il produttore esportatore turco che ha collaborato all’inchiesta sono stati sommati al costo di produzione sostenuto dal produttore esportatore in questione per quanto riguarda i tipi di prodotto esportati, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.3.3.   Determinazione del valore normale nel paese di riferimento

(50)

Poiché quale paese di riferimento è stata scelta la Turchia, il valore normale è stato calcolato sulla base dei dati verificati presso la sede del produttore turco che ha collaborato all’inchiesta.

(51)

Le vendite del prodotto simile realizzate dal produttore turco sul mercato interno sono risultate rappresentative rispetto alle quantità del prodotto in esame esportate verso la Comunità dai produttori esportatori della RPC.

(52)

È stato inoltre valutato se le vendite interne potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, stabilendo la percentuale delle vendite remunerative a clienti indipendenti. La verifica eseguita presso il produttore turco ha rivelato che le vendite da esso realizzate ad un prezzo netto pari o superiore al costo unitario rappresentavano oltre l’80 % del volume totale di vendite. Pertanto, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, remunerative o meno, di quel tipo di prodotto realizzate sul mercato interno durante il PI. Inoltre, questi prezzi interni sono risultati complessivamente in linea con i prezzi di un altro importante produttore turco relativamente al quale sono state ottenute informazioni durante la verifica in loco nel paese di riferimento.

3.4.   Prezzo all’esportazione

3.4.1.   Repubblica popolare cinese

(53)

I produttori esportatori hanno effettuato esportazioni verso la Comunità i) direttamente a clienti indipendenti nella Comunità oppure ii) attraverso società commerciali indipendenti situate fuori della Comunità o ancora iii) attraverso società commerciali collegate situate fuori della Comunità.

(54)

Per quanto riguarda le esportazioni verso la Comunità effettuate direttamente a clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Per quanto riguarda le esportazioni verso la Comunità effettuate tramite società commerciali indipendenti, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi del prodotto venduto per l’esportazione verso la Comunità alle società commerciali, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(55)

Per quanto riguarda le esportazioni verso la Comunità effettuate tramite società commerciali collegate, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi del prodotto venduto dalle società commerciali collegate al primo acquirente indipendente, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(56)

Uno dei produttori esportatori vendeva parte del prodotto in esame tramite una società commerciale a Hong Kong. La società commerciale situata a Hong Kong non ha presentato scritture contabili da cui risultasse adeguatamente dimostrato l’effettivo pagamento dei prezzi all’esportazione che essa ha dichiarato di aver applicato ai clienti indipendenti nella Comunità. Inoltre, in occasione della verifica in loco i dati relativi agli acquisti della società commerciale di Hong Kong sono risultati incompatibili con le scritture contabili certificate riguardanti le vendite alla Comunità. La società è stata informata del fatto che vi erano seri dubbi circa l’esattezza dei dati relativi alle sue vendite nella Comunità tramite la società commerciale collegata di Hong Kong e che tali vendite non sarebbero state prese in considerazione ai fini dei calcoli provvisori del dumping. La società, cui è stata data la possibilità di presentare osservazioni, non ha fornito prove che potessero cambiare la conclusione preliminare. Pertanto, quelle esportazioni non sono state considerate ed il prezzo all’esportazione è stato calcolato soltanto sulla base dei prezzi delle vendite fatte direttamente ai clienti indipendenti nella Comunità o attraverso le società commerciali indipendenti situate fuori della RPC e della Comunità.

(57)

Uno dei produttori esportatori non aveva realizzato alcuna vendita diretta del prodotto in esame. Esso vendeva il prodotto tramite società commerciali indipendenti situate nella RPC oppure tramite una società commerciale collegata situata nella RPC. Poiché la destinazione finale delle vendite effettuate tramite le società indipendenti non poteva essere dimostrata, queste vendite sono state provvisoriamente tralasciate ed il prezzo all’esportazione è stato calcolato soltanto sulla base delle vendite realizzate tramite la società commerciale collegata, la quale è stata in grado di dimostrare la destinazione delle sue vendite. La società ne è stata informata ed ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. Le osservazioni non hanno cambiato questa conclusione preliminare.

(58)

Come è stato spiegato nel considerando 33 per quanto riguarda il TI, uno dei produttori esportatori non è stato in grado di dimostrare le sue esportazioni reali. Pertanto, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, tutte le sue esportazioni sono state tralasciate e i prezzi da esso dichiarati non sono stati utilizzati per determinare i prezzi all’esportazione dalla RPC alla Comunità. La società ne è stata informata ed ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. Tuttavia, le osservazioni non hanno cambiato i risultati dell’indagine e, poiché non era disponibile nessun’altra fonte per stabilire le esportazioni di questa società verso la Comunità, si è ritenuto opportuno non tener conto dei suoi dati sulle esportazioni e determinare il margine di dumping sulla base degli elementi disponibili (cfr. considerando 65).

3.4.2.   Ucraina

(59)

Tutte le esportazioni verso la Comunità dell’unico esportatore ucraino sono state fatte attraverso la sua società collegata situata fuori della Comunità. Questa società collegata eseguiva tutte le funzioni relative all’importazione delle merci che entravano in libera pratica nella Comunità e, conseguentemente, dovrebbe essere considerata un importatore collegato. Il prezzo all’esportazione è stato dunque stabilito, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sulla base del prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente. A tale scopo, per poter stabilire un prezzo all’esportazione attendibile, sono stati applicati adeguamenti per tener conto di tutti i costi, compresi i dazi e le imposte, sostenuti tra l’importazione e la rivendita nonché dei profitti realizzati di norma dagli importatori indipendenti che hanno collaborato all’inchiesta.

3.5.   Confronto

(60)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

(61)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. In quanto opportuno e giustificato, sono stati concessi a tutti i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta adeguamenti per le differenze riguardanti le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, le spese accessorie, i costi di imballaggio, credito e garanzia e le commissioni.

(62)

Per quanto riguarda il valore normale basato sul paese di riferimento per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM, l’inchiesta ha accertato che, a differenza dei prodotti cinesi, la maggior parte delle assi da stiro turche sono munite di presa elettrica e paracavo. Pertanto, ai prezzi turchi è stato applicato un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, in modo da eliminare l’effetto di tale differenza. Inoltre, sono state rilevate alcune differenze nello stadio commerciale. È stato stabilito che sul mercato interno turco le assi da stiro sono di norma fornite direttamente ai dettaglianti, sicché le quantità per ordinazione/consegna sono sostanzialmente inferiori a quelle vendute tramite gli importatori/operatori commerciali o tramite i centri di distribuzione/fornitura delle grandi catene di vendita al dettaglio, come avviene per le esportazioni cinesi. Pertanto, ai prezzi turchi è stato applicato un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base, in modo da eliminare l’effetto di tali differenze.

3.6.   Margini di dumping

3.6.1.   Metodologia generale

(63)

In conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per quanto riguarda i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta i margini di dumping sono stati calcolati in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali, per tipo di prodotto, e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, per tipo di prodotto, secondo quanto illustrato sopra. Si noti che in entrambi i paesi non vi sono stati produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, oltre a quelli cui è stato concesso il TEM o il TI.

(64)

Al fine di calcolare il margine di dumping per tutti i produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, si è determinato anzitutto il livello di omessa collaborazione. A tale scopo, il volume di esportazioni verso la Comunità dichiarato dai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta è stato confrontato al volume equivalente di importazioni stabilito sulla base della denuncia e di certe informazioni fornite da altri produttori esportatori noti dei paesi interessati che alla fine non hanno collaborato all’inchiesta. Si noti che non esistono statistiche Eurostat precise sulle importazioni del prodotto in esame.

(65)

Per i casi in cui il livello di collaborazione è basso, vale a dire inferiore all’80 % delle esportazioni totali del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, è stato ritenuto opportuno fissare il margine di dumping per gli altri produttori esportatori ad un livello superiore al margine di dumping più elevato stabilito per i produttori esportatori che hanno collaborato. In questi casi, pertanto, il margine di dumping è stato fissato ad un livello corrispondente alla media ponderata dei margini di dumping relativi ai tipi di prodotto più venduti dai produttori esportatori che hanno collaborato e che hanno i margini di dumping più elevati. Ciò è stato ritenuto opportuno in quanto vi era motivo di ritenere che il basso grado di collaborazione sia dovuto al fatto che in generale i produttori esportatori che non hanno collaborato nel paese oggetto dell’inchiesta hanno effettuato dumping in misura maggiore a quella di qualsiasi produttore esportatore che ha collaborato. Inoltre, non vi erano elementi per ritenere che una qualche società che non ha collaborato effettuasse dumping ad un livello più basso.

(66)

Per i casi in cui il livello di collaborazione è elevato, vale a dire pari o superiore all’80 % delle esportazioni totali del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, è stato ritenuto opportuno fissare il margine di dumping per gli altri produttori esportatori ad un livello pari al margine di dumping più elevato stabilito per un produttore esportatore che ha collaborato nel paese interessato.

3.6.2.   Margini di dumping

3.6.2.1.   Repubblica popolare cinese

(67)

Sulla base della denuncia e delle informazioni ricevute dai produttori esportatori che hanno contattato la Commissione e fornito certi dati nella fase iniziale dell’inchiesta, si è concluso in via provvisoria che il livello di collaborazione era inferiore all’80 %. Conseguentemente, per stabilire il margine di dumping per l’intero paese è stata utilizzata la metodologia descritta nel considerando 65.

(68)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan: 34,9 %

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou: 36,5 %

Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, Guangzhou: 0 %

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan: 18,1 %

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou: 26,5 %

tutte le altre società: 38,1 %.

(69)

Per quanto riguarda il solo produttore esportatore cinese cui è stato concesso il TEM, vale a dire Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, è stato provvisoriamente stabilito che le esportazioni non sono state effettuate a prezzi di dumping. A tale riguardo, occorre ricordare che i risultati provvisori potrebbero dover essere riconsiderati prima di trarre conclusioni definitive, per le ragioni esposte nel considerando 44.

3.6.2.2.   Ucraina

(70)

Sulla base della denuncia e delle informazioni ricevute dai produttori esportatori che hanno contattato la Commissione e fornito certi dati nella fase iniziale dell’inchiesta, si è concluso in via provvisoria che nel caso dell’Ucraina il livello di collaborazione era superiore all’80 %. In effetti, Eurogold Industries Ltd sembra essere l’unico produttore esportatore ucraino di assi da stiro e non sono emersi elementi in base ai quali si possa ritenere che un qualche produttore esportatore si sia deliberatamente astenuto dal collaborare. Conseguentemente, per stabilire il margine di dumping per tutti gli altri produttori esportatori ucraini del prodotto in esame è stata utilizzata la metodologia descritta nel considerando 66.

(71)

I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Eurogold Industries Ltd, Zhitomir: 17,3 %

tutte le altre società: 17,3 %.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Produzione comunitaria

(72)

I risultati provvisori dell’inchiesta indicano che il prodotto simile è fabbricato da almeno trenta piccole e medie imprese (PMI) nella Comunità. La maggior parte della produzione comunitaria ha luogo in Italia, in Polonia e nel Regno Unito.

(73)

Sebbene nel mercato comunitario vi siano diversi produttori, il livello di concentrazione è relativamente elevato in quanto la produzione dei cinque fabbricanti principali rappresenta oltre il 50 % della produzione stimata globale nella Comunità. La produzione di tutte le società suddette costituisce la produzione comunitaria totale.

4.2.   Definizione dell’industria comunitaria

(74)

La denuncia è stata presentata da tre produttori comunitari che rappresentano una proporzione considerevole (oltre il 40 %) della produzione comunitaria totale del prodotto simile.

(75)

I denunzianti ed un altro produttore comunitario hanno pienamente collaborato all’inchiesta (cfr. anche il considerando 9). Queste quattro società rappresentano oltre il 45 % della produzione comunitaria totale del prodotto simile. Uno di questi produttori comunitari aveva effettuato importazioni dalla RPC durante il PI. Tuttavia, l’importazione non costituiva la sua attività principale e si è ritenuto che questo produttore avesse importato in reazione all’afflusso di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping, principalmente per far sì che i suoi prodotti di fascia bassa rimanessero competitivi. Pertanto, non si considera opportuno escludere questo produttore dalla definizione dell’industria comunitaria.

(76)

Alla luce di quanto precede, si ritiene che i quattro produttori comunitari di cui al considerando 75 costituiscano l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Essi sono denominati in appresso «industria comunitaria».

4.3.   Consumo nella Comunità

(77)

Si ricorda che non esistono statistiche Eurostat precise sulle importazioni del prodotto in esame. Inoltre, non risulta che esistano importazioni significative di assi da stiro da paesi diversi dalla RPC e dall’Ucraina («i paesi interessati»). Il consumo nella Comunità è stato dunque determinato in base alle seguenti informazioni:

il volume delle vendite nella Comunità del prodotto simile fabbricato dall’industria comunitaria,

il volume delle vendite nella Comunità del prodotto simile fabbricato da altri produttori comunitari noti,

il volume delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità in provenienza dai produttori esportatori cinesi ed ucraini che hanno collaborato,

il volume delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità in provenienza da altri produttori esportatori cinesi noti.

Sulla base di tali dati, il consumo ha presentato il seguente andamento:

 

2002

2003

2004

PI

Consumo (unità)

6 684 000

6 795 000

7 187 000

8 557 000

Indice: 2002 = 100

100

102

108

128

Fonte: risposte al questionario inviate dall’industria comunitaria e dai produttori esportatori cinesi ed ucraini che hanno collaborato; informazioni fornite da altri produttori comunitari e da altri produttori esportatori cinesi.

(78)

Il consumo di assi da stiro nella Comunità è aumentato del 28 % tra il 2002 ed il PI (l’aumento più repentino si è avuto tra il 2004 ed il PI). Questo continuo aumento è attribuito principalmente al consumo crescente nei nuovi Stati membri, anche se l’aumento durante il PI può essere attribuito in una certa misura alle maggiori importazioni a basso prezzo dalla RPC e dall’Ucraina effettuate da alcuni produttori comunitari che, passando dalla loro attività tradizionale all’importazione, hanno aumentato gli stock.

4.4.   Importazioni dai paesi interessati

4.4.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping in esame

(79)

La Commissione ha esaminato l’opportunità di valutare cumulativamente gli effetti delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati, sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Tale articolo prevede che gli effetti delle importazioni originarie di due o più paesi contemporaneamente oggetto di inchieste antidumping sono valutati cumulativamente soltanto se è accertato che a) il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito dall’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile e che b) la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto comunitario simile.

(80)

Va ricordato che le importazioni provenienti da un produttore esportatore cinese sono risultate non essere oggetto di dumping. Pertanto, esse non sono state considerate nel novero delle importazioni oggetto di dumping.

(81)

I margini di dumping stabiliti relativamente alle importazioni oggetto di dumping provenienti da ciascuno dei paesi interessati sono stati superiori a quello minimo. Inoltre, il volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti da ciascuno di tali paesi non era trascurabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base.

(82)

Dall’inchiesta è inoltre emerso che le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping e tra queste e il prodotto comunitario simile erano analoghe. Si è constatato che, indipendentemente dalla loro origine, le assi da stiro prodotte/vendute dai paesi interessati e quelle prodotte/vendute dall’industria comunitaria sono in concorrenza in quanto simili per caratteristiche di base, interscambiabili dal punto di vista del consumatore e distribuite attraverso gli stessi canali.

(83)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che le condizioni per la valutazione cumulativa non erano soddisfatte perché esistono differenze fondamentali tra le importazioni dalla RPC e quelle dall’Ucraina in termini di prezzi e di comportamento di mercato.

(84)

Per quanto riguarda i prezzi, occorre rilevare che la differenza in termini assoluti tra i prezzi nei due paesi non è decisiva nel contesto della valutazione cumulativa giacché può essere dovuta a vari fattori, per esempio ad un diverso mix di prodotti. Ciò che conta è invece la tendenza dei prezzi durante il periodo considerato, tendenza comparabile nei due paesi. In effetti, il prezzo medio all’importazione dalla RPC e dall’Ucraina è aumentato rispettivamente del 27 % e del 12 % tra il 2002 (il 2003 nel caso dell’Ucraina) e il PI.

(85)

Per quanto riguarda il comportamento di mercato, come già detto nel considerando 82, non sono state rilevate differenze sostanziali in termini di caratteristiche del prodotto, canali di distribuzione, ecc.

(86)

In considerazione di quanto precede, si conclude provvisoriamente che, essendo soddisfatte tutte le condizioni per il cumulo, ai fini dell’analisi del pregiudizio è opportuno valutare cumulativamente gli effetti delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati.

4.4.2.   Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati

 

2002

2003

2004

PI

Importazioni (unità)

431 000

858 300

2 388 600

4 120 800

Indice: 2002 = 100

100

199

554

956

Fonte: risposte al questionario inviate dai produttori esportatori cinesi ed ucraini che hanno collaborato; informazioni fornite da altri produttori esportatori cinesi.

(87)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame è aumentato in misura significativa per tutto il periodo considerato. Le importazioni durante il PI sono aumentate di oltre l’850 % dal 2002.

(88)

Si noti che non vi sono state importazioni dall’Ucraina nel 2002. Il solo produttore ucraino di assi da stiro ha iniziato ad operare nel 2003. Le importazioni dall’Ucraina sono fortemente aumentate nel 2004, di oltre il 400 %.

 

2002

2003

2004

PI

Prezzo medio all’importazione (EUR/unità)

4,91

6,15

6,34

6,53

Indice: 2002 = 100

100

125

129

133

Fonte: risposte al questionario inviate dai produttori esportatori cinesi ed ucraini che hanno collaborato.

(89)

Il prezzo medio all’importazione è aumentato durante tutto il periodo considerato. Tuttavia, esso è rimasto sensibilmente al di sotto dei prezzi medi praticati dall’industria comunitaria (cfr. la tabella pertinente e il considerando 99). Durante il PI, il prezzo medio all’importazione è stato inferiore di oltre il 40 % al prezzo medio dell’industria comunitaria.

(90)

L’aumento dei prezzi medi all’importazione può essere attribuito ai seguenti fattori.

Gli esportatori della RPC si sono sensibilmente spostati verso il segmento medio/alto del mercato. In effetti, come già detto nel considerando 78, alcuni produttori comunitari tradizionali hanno diminuito in misura significativa o cessato la produzione nella Comunità ed hanno iniziato ad importare dai paesi interessati. La maggior parte di queste società occupano il segmento medio/alto del mercato.

La maggior parte dei produttori esportatori cinesi sono entrati solo di recente nel mercato delle assi da stiro e non è sorprendente osservare un certo aumento dei prezzi a mano a mano che essi si affermano.

La quota delle importazioni dall’Ucraina è aumentata improvvisamente nel 2004. Poiché il livello medio dei prezzi di queste importazioni è superiore al livello medio dei prezzi delle importazioni dalla RPC, il prezzo cumulato risulta più elevato.

 

2002

2003

2004

PI

Quota di mercato

6 %

13 %

33 %

48 %

Indice: 2002 = 100

100

196

515

747

Fonte: risposte al questionario inviate dai produttori esportatori cinesi ed ucraini che hanno collaborato; informazioni fornite da altri produttori esportatori cinesi.

(91)

La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati è aumentata considerevolmente durante tutto il periodo considerato: essa è quasi triplicata tra il 2003 ed il 2004, quando le importazioni dall’Ucraina hanno invaso il mercato comunitario, e ha continuato a crescere rapidamente nel PI arrivando quasi al 50 %.

4.4.3.   Sottoquotazione (undercutting)

(92)

Ai fini dell’analisi della sottoquotazione dei prezzi, i prezzi all’importazione dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta sono stati confrontati con i prezzi dell’industria comunitaria, utilizzando le medie ponderate per i tipi di prodotto comparabili durante il PI. I prezzi dell’industria comunitaria sono stati portati al livello franco fabbrica e confrontati ai prezzi all’importazione CIF frontiera comunitaria, maggiorati degli eventuali dazi. Il confronto dei prezzi è stato effettuato tra operazioni allo stesso stadio commerciale, previa esecuzione, ove necessario, dei dovuti adeguamenti e deduzione di riduzioni e sconti.

(93)

In base ai prezzi praticati dai produttori esportatori che hanno collaborato, i margini di sottoquotazione rilevati, per paese ed in percentuale dei prezzi dell’industria comunitaria, sono i seguenti:

Paese

Sottoquotazione dei prezzi

RPC

30,8 % — 45,5 %

Ucraina

6,6 %

4.5.   Situazione dell’industria comunitaria

4.5.1.   Osservazioni preliminari

(94)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici che potevano incidere sulla situazione dell’industria comunitaria. Un’analisi completa di questi fattori è stata effettuata con riferimento ai denunzianti e ad un altro produttore che ha pienamente collaborato, i quali costituiscono l’industria comunitaria.

4.5.2.   Indicatori di pregiudizio

 

2002

2003

2004

PI

Produzione (unità)

2 851 796

2 814 254

2 578 175

2 229 641

Indice: 2002 = 100

100

99

90

78

Capacità (unità)

5 304 158

5 304 158

5 304 158

5 484 620

Indice: 2002 = 100

100

100

100

103

Utilizzazione degli impianti

54 %

53 %

49 %

41 %

Indice: 2002 = 100

100

99

90

76

Fonte: risposte al questionario verificate.

(95)

Nel corso del periodo considerato la produzione dell’industria comunitaria ha registrato un calo del 22 %. Il leggero aumento della capacità nel PI è dovuto al fatto che un produttore comunitario ha installato ulteriori impianti per trarre beneficio dall’aumento del consumo dopo l’allargamento dell’UE. Sfortunatamente, soltanto le importazioni hanno beneficiato di tale aumento del consumo. Di conseguenza, nel PI l’utilizzazione degli impianti è diminuita più della produzione.

 

2002

2003

2004

PI

Scorte (unità)

96 729

131 811

180 518

144 543

Indice: 2002 = 100

100

136

187

149

Fonte: risposte al questionario verificate.

(96)

Tra il 2002 ed il PI si è registrato un generale aumento delle scorte. Sebbene con tutta probabilità il picco del 2004 sia in parte riconducibile a ordini completati ma non ancora eseguiti, la tendenza complessivamente al rialzo è evidente.

 

2002

2003

2004

PI

Vendite nella Comunità europea (unità)

2 605 381

2 567 285

2 348 934

2 050 373

Indice: 2002 = 100

100

99

90

79

Quota di mercato

39 %

38 %

33 %

24 %

Indice: 2002 = 100

100

97

84

61

Prezzo di vendita (EUR/unità)

12,99

12,31

11,17

11,18

Indice: 2002 = 100

100

95

86

86

Fonte: risposte al questionario verificate.

(97)

Le vendite dell’industria comunitaria sono diminuite durante il periodo considerato e nel corso del PI sono scese al 79 % del loro volume originario. Tale tendenza al ribasso è ancor più preoccupante se si considera la tendenza al rialzo del consumo comunitario. In effetti, l’industria comunitaria ha perso il 39 % della sua quota di mercato tra il 2002 ed il PI.

(98)

Non è stata osservata alcuna crescita dell’industria comunitaria. L’industria comunitaria non ha beneficiato della crescita del mercato, cioè del maggiore consumo comunitario, ed anzi nel periodo considerato ha perso il 21 % del suo volume di vendite.

(99)

Durante i primi tre anni il prezzo unitario medio della produzione propria dell’industria comunitaria è diminuito significativamente, vale a dire del 14 %. Esso ha toccato il suo livello più basso nel 2004 ed è rimasto stabile nel PI.

 

2002

2003

2004

PI

Margine di utile al lordo delle imposte

6,8 %

6,4 %

0,7 %

4,1 %

Indice: 2002 = 100

100

94

10

60

Fonte: risposte al questionario verificate.

(100)

Durante il periodo considerato la redditività dell’industria comunitaria è diminuita. Nel PI il margine di utile è stato inferiore del 40 % rispetto a quello del 2002. L’apparente miglioramento rispetto al 2004 registrato durante il PI è stato in realtà ottenuto tagliando le retribuzioni dei dirigenti in alcune società. Questi tagli hanno avuto un impatto significativo sui margini di utile. Ciò non toglie che durante il PI l’utile lordo globale abbia continuato a diminuire arrivando al 65 % del suo livello del 2002. È dunque evidente che l’aumento dell’utile globale al lordo delle imposte è artificiale e non sostenibile.

 

2002

2003

2004

PI

Investimenti (EUR)

1 437 087

779 490

1 303 287

635 836

Indice: 2002 = 100

100

54

91

44

Utile sul capitale investito

61,98 %

68,19 %

4,77 %

27,02 %

Indice: 2002 = 100

100

110

8

44

Flusso di cassa (EUR)

3 463 326

4 184 515

1 246 671

3 023 277

Indice: 2002 = 100

100

121

36

87

Fonte: risposte al questionario verificate.

(101)

Durante il periodo considerato gli investimenti sono sensibilmente diminuiti, riducendosi nel PI a meno della metà del livello del 2002. Inoltre, la maggior parte degli investimenti realizzati erano investimenti necessari di sostituzione e rinnovo. Una parte degli investimenti del 2004 sono stati effettuati anche in vista delle opportunità che si profilavano dopo l’allargamento dell’UE. Tuttavia, come si è già detto, l’aumento dei consumi ha giovato solamente alle importazioni provenienti dai paesi interessati.

(102)

L’utile sul capitale investito, espresso in termini di profitti netti dell’industria comunitaria e di valore contabile netto dei suoi investimenti, ha conosciuto un andamento in linea con quello degli investimenti e dei margini di utile. Per quanto riguarda il livello apparentemente elevato del rendimento delle attività nette, occorre tener presente che la maggior parte delle società che costituiscono l’industria comunitaria sono state create almeno trent’anni fa, sicché la maggior parte delle loro attività si sono già considerevolmente deprezzate. In effetti, nel 2004, quando sono stati fatti certi investimenti e quando i margini di utile rispecchiavano i risultati reali dell’industria comunitaria (e non il profitto artificialmente aumentato nel PI), l’utile sul capitale investito è sceso di 63 punti percentuali. Ciò conferma l’incapacità dei produttori comunitari di raccogliere capitale, in particolare a causa di volumi e prezzi di vendita in diminuzione.

(103)

Il flusso di cassa dell’industria comunitaria è stato variabile. Il miglioramento del 2003 è stato seguito da un calo improvviso nel 2004. Il recupero registrato durante il PI è in linea con le misure volte a migliorare la redditività descritte nel considerando 100. Nel complesso, il flusso di cassa si è deteriorato durante il periodo considerato.

 

2002

2003

2004

PI

Occupazione

347

326

283

234

Indice: 2002 = 100

100

94

82

67

Costo della manodopera (EUR)

7 521 183

7 209 158

5 701 507

5 361 572

Indice: 2002 = 100

100

96

76

71

Costo medio della manodopera per lavoratore (EUR)

21 675

22 114

20 147

22 913

Indice: 2002 = 100

100

102

93

106

Produttività per lavoratore (unità all’anno)

9 474

10 015

10 787

11 261

Indice: 2002 = 100

100

106

114

119

Fonte: risposte al questionario verificate.

(104)

Il numero di dipendenti nell’industria comunitaria del prodotto simile è diminuito del 33 % tra il 2002 ed il PI. Il costo medio della manodopera per dipendente, che riflette i salari, è rimasto piuttosto stabile; la diminuzione temporanea nel 2004 è stata compensata da un leggero aumento nel PI.

(105)

Gli sforzi per diminuire il costo di produzione, la razionalizzazione e la riduzione del numero di dipendenti si sono risolti in un aumento della produzione per lavoratore (aumento del 19 % durante il periodo considerato). Tuttavia, come risulta dagli indicatori finanziari dell’industria comunitaria sopra descritti, la maggiore produttività non è valsa a compensare la diminuzione nel volume delle vendite e nel livello dei prezzi.

4.5.3.   Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti dumping o sovvenzioni

(106)

Quanto all’incidenza del margine di dumping effettivo sull’industria comunitaria, essa non può considerarsi trascurabile, dati il volume ed i prezzi delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati.

(107)

Inoltre, non vi erano elementi per ritenere che durante il PI l’industria comunitaria stesse superando le conseguenze di precedenti dumping o sovvenzioni.

4.6.   Conclusioni in merito al pregiudizio

(108)

Durante il periodo considerato le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dall’Ucraina sono aumentate notevolmente: in termini di volume sono aumentate di oltre l’850 % e in termini di quota di mercato hanno guadagnato oltre 40 punti percentuali del mercato comunitario delle assi da stiro.

(109)

L’analisi degli indicatori economici dell’industria comunitaria ha rivelato che il pregiudizio è consistito in una diminuzione sia del volume e del prezzo di vendita sia della quota di mercato. Ciò ha avuto un impatto negativo diretto sulla situazione finanziaria dell’industria comunitaria, sul livello di produzione e sull’occupazione. Durante il periodo considerato il volume di vendite dell’industria comunitaria sul mercato della Comunità è diminuito di oltre il 20 %, la quota di mercato si è ridotta di 15 punti percentuali e l’occupazione è calata di oltre il 30 %. Il prezzo medio di vendita praticato dall’industria comunitaria è diminuito del 14 % ed i singoli prezzi hanno raggiunto il livello più basso possibile. In effetti, gli indicatori finanziari confermano che l’industria comunitaria non può più continuare a diminuire i prezzi senza subire perdite che, nel caso delle PMI, non possono essere sostenute per più di qualche mese senza che sorga il rischio di chiusura.

(110)

Considerando tutti questi fattori, si conclude provvisoriamente che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Introduzione

(111)

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie dei paesi interessati. Sono stati altresì esaminati fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto danneggiare l’industria comunitaria nello stesso periodo, in modo da non attribuire alle importazioni oggetto di dumping l’eventuale pregiudizio causato da tali fattori.

5.2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(112)

Occorre anzitutto ricordare che l’inchiesta ha rivelato che le assi da stiro importate dai paesi interessati sono in concorrenza diretta con quelle prodotte e vendute dall’industria comunitaria in quanto sono simili per caratteristiche di base, interscambiabili dal punto di vista del consumatore e distribuite attraverso gli stessi canali.

(113)

Il sensibile aumento di volume delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati (oltre l’850 %) ha coinciso con il deteriorarsi della situazione economica dell’industria comunitaria. Questo deterioramento è consistito, tra l’altro, in una contrazione delle vendite e dei prezzi dei produttori comunitari durante lo stesso periodo.

(114)

La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata di 42 punti percentuali durante il periodo considerato, mentre l’industria comunitaria ha perso il 15 % del mercato. Si ricorda che il consumo comunitario è aumentato di oltre il 20 % tra il 2002 ed il PI.

(115)

Dal momento che i prodotti importati sono stati venduti ad un prezzo nettamente inferiore a quello praticato dall’industria comunitaria, si può ragionevolmente concludere che tali importazioni oggetto di dumping sono all’origine della contrazione dei prezzi e del conseguente deteriorarsi della situazione finanziaria dell’industria comunitaria. Inoltre, l’industria comunitaria non ha potuto aumentare l’utilizzazione dei suoi impianti, come avrebbe potuto ragionevolmente accadere in seguito all’aumento dei consumi durante il periodo considerato.

(116)

Poiché risulta chiaramente dimostrato che l’afflusso di prodotti importati venduti a prezzi significativamente inferiori a quelli dell’industria comunitaria è coinciso temporalmente con la crisi dell’industria comunitaria, caratterizzata dal calo delle vendite e della produzione, dalla diminuzione delle quote di mercato e dell’occupazione e dalla contrazione dei prezzi, si conclude provvisoriamente che tali importazioni oggetto di dumping hanno avuto un ruolo determinante nel deterioramento della situazione dell’industria comunitaria.

5.3.   Effetto di altri fattori

5.3.1.   Situazione di altri produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia

(117)

Quindici produttori comunitari di assi da stiro diversi da quelli che costituiscono l’industria comunitaria hanno sostenuto la denuncia. Queste società, pur non collaborando pienamente all’inchiesta, hanno fornito certe informazioni riguardanti la loro produzione, capacità, utilizzazione degli impianti, volume di vendite, quota di mercato e occupazione. Queste società rappresentano insieme il 30 % circa della produzione comunitaria totale. Si osservi che nessuna di queste società ha importato quantità rilevanti del prodotto in esame.

(118)

La situazione di queste quindici società è stata analizzata e confrontata a quella dell’industria comunitaria.

 

2002

2003

2004

PI

Produzione (unità)

1 401 965

1 674 888

1 448 686

1 262 714

Indice: 2002 = 100

100

119

103

90

Capacità (unità)

2 758 900

2 865 300

3 284 500

3 299 800

Indice: 2002 = 100

100

104

119

120

Utilizzazione degli impianti

51 %

58 %

44 %

38 %

Indice: 2002 = 100

100

115

87

75

Occupazione

281

314

277

231

Indice: 2002 = 100

100

112

98

82

(119)

La produzione di questi produttori è aumentata del 19 % nel 2003, per poi scendere al suo livello iniziale nel 2004 e diminuire del 13 % nel PI. L’aumento della capacità nel 2004 può essere attribuito alle prospettive di maggiori vendite in seguito all’allargamento dell’UE. Dato l’aumento della capacità, l’utilizzazione degli impianti è diminuita più della produzione durante il periodo considerato. L’occupazione ha avuto un andamento analogo a quello della produzione: è aumentata nel 2003, è poi tornata al suo livello iniziale nel 2004 ed è infine calata improvvisamente durante il PI.

 

2002

2003

2004

PI

Vendite nella CE (unità)

1 206 714

1 446 522

1 204 336

1 079 264

Indice: 2002 = 100

100

120

100

89

Quota di mercato

18 %

21 %

17 %

13 %

Indice: 2002 = 100

100

118

93

70

(120)

Dopo un temporaneo miglioramento nel 2003, le vendite e la quota di mercato delle quindici società sono calate sensibilmente. Questo andamento coincide chiaramente con l’improvviso afflusso sul mercato comunitario delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati. Si ricorda che queste importazioni sono quasi triplicate nel 2004 e che nello stesso anno la loro quota di mercato è aumentata di 20 punti percentuali. Si ricorda inoltre che il consumo comunitario di assi da stiro è aumentato durante tutto il periodo considerato.

(121)

Alla luce di quanto precede, si può concludere che la situazione di questi quindici produttori comunitari di assi da stiro che hanno sostenuto la denuncia si è deteriorata in modo analogo a quella dell’industria comunitaria. Pertanto, queste società non hanno potuto causare nessun pregiudizio all’industria comunitaria.

5.3.2.   Situazione di altri produttori comunitari noti

(122)

Come già detto nel considerando 8, altri due produttori comunitari hanno fornito informazioni ma non hanno sostenuto la denuncia. Inoltre, nella Comunità vi sono altri due produttori che, pur sostenendo la denuncia, non hanno collaborato all’inchiesta ed un ex produttore che ha fornito alcune informazioni sulle sue attività pregresse. Tutte queste società hanno importato quantità considerevoli del prodotto in esame. Dalle informazioni disponibili su queste società si evincono le seguenti tendenze (per motivi di riservatezza non si possono divulgare i dati reali):

 

2002

2003

2004

PI

Vendite della produzione comunitaria nella CE

Indice: 2002 = 100

100

75

49

29

Quota di mercato

Indice: 2002 = 100

100

76

46

23

(123)

Le vendite di assi da stiro prodotte da questi produttori comunitari sono diminuite del 71 % durante il periodo considerato. La corrispondente quota di mercato è diminuita ancor di più, del 77 %, perché nello stesso periodo il mercato si è ampliato.

(124)

Come già detto nel considerando 78, nel 2004 e durante il PI alcuni produttori comunitari tradizionali di assi da stiro hanno diminuito in misura significativa o cessato del tutto la produzione nella Comunità ed hanno iniziato ad importare dai paesi interessati grandi quantità del prodotto. In effetti, alcune di queste società non possono più essere considerate come produttori comunitari in quanto i loro centri di produzione sono stati chiusi durante il PI.

(125)

Alla luce di quanto precede, si conclude che questi altri produttori comunitari si sono trovati in una situazione simile a quella dell’industria comunitaria e che le loro attività produttive non hanno causato alcun pregiudizio all’industria comunitaria.

5.3.3.   Andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria

 

2002

2003

2004

PI

Prodotti comunitari esportati (unità)

213 711

211 887

219 410

215 243

Indice: 2002 = 100

100

99

103

101

Prezzo di vendita all’esportazione (EUR/unità)

14,92

12,70

13,26

13,27

Indice: 2002 = 100

100

85

89

89

Fonte: risposte al questionario verificate.

(126)

Le esportazioni dell’industria comunitaria sono rimaste relativamente stabili durante il periodo considerato. In termini di volume non si osserva nessun deterioramento. In termini di prezzo di vendita, una diminuzione del 15 % nel 2003 è stata parzialmente recuperata nel 2004 e il prezzo all’esportazione è rimasto stabile nel PI. Si noti che il prezzo di vendita all’esportazione è nettamente superiore al prezzo di vendita nella Comunità e che il volume delle esportazioni rappresenta soltanto il 10 % circa della produzione dell’industria comunitaria.

(127)

Alla luce di quanto sopra si può concludere che le esportazioni dell’industria comunitaria non hanno contribuito al notevole pregiudizio da essa subito.

5.3.4.   Prodotti importati dalla RPC non venduti a prezzi di dumping

(128)

Va ricordato che per quanto riguarda i prodotti di un produttore esportatore cinese importati nella Comunità si è concluso che essi non erano venduti a prezzi di dumping; tali prodotti sono dunque stati esclusi dall’analisi delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e del loro impatto sulla situazione dell’industria comunitaria. Pertanto, è stato esaminato se le importazioni provenienti da questa società avessero potuto spezzare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(129)

L’inchiesta ha accertato che durante il periodo considerato il volume dei prodotti importati originari della RPC e non venduti a prezzi di dumping è aumentato del 467 %, mentre le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati sono cresciute dell’856 %. In termini assoluti, il volume delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati ha superato di oltre 5 volte il volume delle importazioni non oggetto di dumping. La quota di mercato delle importazioni originarie della RPC non oggetto di dumping è aumentata del 343 %, mentre la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è aumentata del 647 % durante lo stesso periodo. Il prezzo medio delle importazioni non oggetto di dumping è cresciuto durante il periodo considerato e, in termini assoluti, è rimasto ben al di sopra del prezzo medio delle importazioni oggetto di dumping, anche se al di sotto del prezzo medio praticato dall’industria comunitaria.

(130)

In considerazione di quanto sopra, si conclude provvisoriamente che l’eventuale impatto dei prodotti importati originari della RPC e non venduti a prezzi di dumping non può essere considerato tale da spezzare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

5.3.5.   Importazioni da altri paesi terzi

(131)

Alcune parti hanno sostenuto che le importazioni dalla Turchia sono entrate nel mercato della Comunità a prezzi simili a quelli dei prodotti importati dalla RPC e in volumi crescenti, causando in tal modo un danno all’industria comunitaria.

(132)

Si noti al riguardo che queste asserzioni non sono state confermate nell’inchiesta, durante la quale non è stata presentata nessuna prova sulle importazioni dalla Turchia. Inoltre, il produttore turco di assi da stiro che ha collaborato all’inchiesta (cfr. considerando 10) non ha esportato prodotti simili verso la Comunità. Infine, dall’inchiesta non è emersa nessun’altra fonte di importazioni.

(133)

In considerazione di quanto precede, l’affermazione relativa alle importazioni dalla Turchia è respinta e si conclude che le importazioni da altri paesi terzi non hanno causato all’industria comunitaria un pregiudizio notevole.

5.3.6.   Pregiudizio autoinflitto

(134)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio era autoinflitto perché l’industria comunitaria non ha saputo reagire ai cambiamenti nei modelli di distribuzione e consumo ed agli sviluppi tecnologici per quanto riguarda la produzione delle assi da stiro. È stato anche sostenuto che il pregiudizio autoinflitto è altresì dovuto alle importazioni di assi da stiro cinesi da parte degli stessi produttori comunitari.

(135)

Di solito le assi da stiro prodotte nella Comunità sono distribuite attraverso operatori commerciali oppure, come avviene nella maggior parte dei casi, direttamente fornite ai dettaglianti o ai loro centri di distribuzione. Le assi da stiro importate sono di norma distribuite attraverso importatori/operatori commerciali o tramite i centri di distribuzione/fornitura delle grandi catene di vendita al dettaglio. La proporzione in cui i prodotti importati sono distribuiti attraverso i due canali varia da un produttore esportatore all’altro. In tutti i casi possono essere coinvolti anche agenti. Questo modello di distribuzione esiste da diversi anni e non è stato osservato nessun cambiamento significativo ed improvviso. L’industria comunitaria ha tradizionalmente fornito sia i piccoli dettaglianti sia le grandi catene di vendita al dettaglio. Pertanto, il fatto che sia aumentata la proporzione di assi da stiro smerciate attraverso le catene di vendita al dettaglio non può essere visto di per sé come un fattore di pregiudizio. Non è stato confermato nessun cambiamento significativo nel modello di consumo.

(136)

Per quanto riguarda il processo e la tecnologia di produzione, si è sostenuto che l’industria comunitaria non è in grado di rispondere alle specifiche esigenze dei clienti/dettaglianti a causa dell’alto grado di automazione dei suoi processi produttivi. In primo luogo, occorre rilevare che senza automazione l’industria comunitaria non potrebbe certo competere con importazioni originare di paesi in cui l’energia, le materie prime e la manodopera hanno un costo bassissimo. In secondo luogo, la produzione automatizzata permette all’industria comunitaria di garantire alta qualità e tempi d’esecuzione brevi, cosa che agli occhi dei clienti costituisce un vantaggio comparativo. Infine, non è stata presentata nessuna prova a sostegno dell’affermazione che l’industria comunitaria era incapace di rispondere alle specifiche esigenze dei clienti/dettaglianti in fatto di progettazione e innovazione.

(137)

Riguardo alle importazioni di assi da stiro cinesi da parte dell’industria comunitaria, dall’inchiesta è emerso che durante il PI sono state importate soltanto quantità non significative. Ciò costituiva un’autodifesa dell’industria comunitaria contro l’afflusso di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo. Ad ogni modo, queste importazioni sono state rivendute nella Comunità a prezzi non pregiudizievoli. Di conseguenza tali importazioni non possono aver danneggiato l’industria comunitaria.

(138)

Alla luce di quanto sopra, queste affermazioni sono respinte e si conclude che il pregiudizio non può essere stato autoinflitto.

5.4.   Conclusioni in merito al nesso causale

(139)

In conclusione, la Commissione conferma che il pregiudizio notevole subito dall’industria comunitaria, caratterizzato soprattutto dalla diminuzione delle vendite, delle quote di mercato e del prezzo di vendita unitario con il conseguente deteriorarsi della situazione finanziaria, è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati. Se è vero che le importazioni dalla RPC non vendute a prezzi di dumping hanno con tutta probabilità contribuito a peggiorare la situazione dei produttori comunitari, rimane il fatto che l’andamento, il volume, la quota di mercato e il livello dei prezzi di tali importazioni non sono stati tali da spezzare il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(140)

Alla luce dell’analisi che precede, nella quale gli effetti sull’industria comunitaria di tutti gli altri fattori noti sono stati debitamente distinti dagli effetti nocivi delle importazioni oggetto di dumping, si conferma che questi altri fattori non sono di per sé sufficienti a invalidare la conclusione che il pregiudizio accertato deve essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

(141)

Pertanto, si conclude in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati hanno arrecato un notevole pregiudizio all’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

6.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

6.1.   Osservazioni di carattere generale

(142)

La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni provvisorie sull’esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli, esistessero validi motivi per ritenere che, nella fattispecie, l’adozione di misure non fosse nell’interesse della Comunità. A tal fine, conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base sono stati considerati, tenendo conto di tutti gli elementi di prova presentati, tanto l’impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento quanto le conseguenze della decisione di non adottare misure.

6.2.   Interesse dell’industria comunitaria

(143)

L’analisi del pregiudizio ha chiaramente dimostrato che l’industria comunitaria è stata danneggiata dalle importazioni oggetto di dumping. La sensibile crescita delle importazioni oggetto di dumping registrata negli ultimi anni ha causato una forte contrazione dei prezzi al livello — quello della vendita all’ingrosso/distribuzione e della vendita al dettaglio — in cui ha luogo la concorrenza tra le assi da stiro importate e quelle fabbricate nella Comunità. L’industria comunitaria non può diminuire ulteriormente i suoi prezzi di vendita, perché questo significherebbe vendere a un prezzo inferiore al costo di produzione. Conseguentemente, e visto che sul mercato delle assi da stiro è determinante soprattutto il prezzo a cui il prodotto è smerciato dalle catene di vendita al dettaglio, per l’industria comunitaria diventa sempre più difficile ottenere nuovi ordinativi. Si ricorda che diversi produttori tradizionali hanno già cessato la produzione ed ora sono attivi come importatori/operatori commerciali del prodotto in esame.

(144)

In tale contesto, è chiaro che senza l’imposizione di misure la posizione dell’industria comunitaria si deteriorerebbe ulteriormente e, con ogni probabilità, la produzione di assi da stiro nella Comunità cesserebbe ben presto. Gran parte dell’impatto negativo sull’occupazione riguarderebbe una regione geografica della Comunità giacché diversi produttori ed i loro fornitori di componenti si trovano in quella regione. D’altra parte, l’imposizione di misure eviterebbe un ulteriore incremento sostanziale delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati, consentendo all’industria comunitaria quantomeno di mantenere la sua attuale posizione sul mercato. L’inchiesta ha mostrato che qualsiasi aumento della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati avviene direttamente a spese dell’industria comunitaria.

(145)

A seguito dell’imposizione di dazi antidumping sulle importazioni di assi da stiro originarie dei paesi interessati, è assai più probabile che i distributori e le catene di vendita al dettaglio cambino le loro fonti di rifornimento, almeno in parte, a favore dei produttori comunitari. In effetti, se fossero imposte misure e se il prezzo all’importazione venisse riportato a livelli non di dumping, l’industria comunitaria potrebbe competere in condizioni commerciali eque, sulla base di un adeguato vantaggio comparativo.

(146)

Pertanto, è chiaro che l’imposizione di misure risponde all’interesse non solo dell’industria comunitaria e dei produttori comunitari che hanno attivamente sostenuto la denuncia, ma anche degli altri produttori comunitari che non l’hanno attivamente sostenuta.

6.3.   Interesse dei consumatori

(147)

In seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura del presente procedimento non sono state ricevute osservazioni da parte di organizzazioni dei consumatori. È stato tuttavia analizzato l’impatto delle misure sui consumatori.

(148)

Per valutare tale impatto sono stati considerati i seguenti elementi:

di solito la distribuzione ai consumatori avviene attraverso importatori/grossisti e/o distributori/dettaglianti. In ogni fase viene applicata una maggiorazione, o margine, per coprire i costi e permettere un certo profitto. L’ampiezza di tale margine può variare significativamente da un operatore all’altro, ma è in media notevole, anche se sembra che la maggiorazione applicata dai dettaglianti sia superiore a quella degli importatori. In effetti, il prezzo al dettaglio medio di un’asse da stiro è di circa 35 EUR, mentre il prezzo unitario medio delle importazioni oggetto di dumping frontiera comunitaria, vale a dire inclusi i costi di trasporto, è risultato pari a 6,53 EUR nel PI. Ne consegue che, anche considerando i costi che si aggiungono al livello degli importatori e dei dettaglianti, esiste un considerevole divario tra i prezzi all’importazione e i prezzi al dettaglio,

nel peggiore dei casi, vale a dire se l’onere delle misure antidumping venisse a ripartirsi in parti uguali su importatori, dettaglianti e consumatori (1/3 ciascuno), il consumatore si troverebbe a dover pagare meno di mezzo euro in più per la sua asse da stiro, un bene durevole con una durata utile di almeno cinque anni. Questo prezzo aggiuntivo va confrontato con la maggiorazione di cui al trattino precedente, che in totale è pari a circa il 500 %,

è opportuno notare che il consumatore non sembra aver tratto beneficio dal recente afflusso di importazioni a basso prezzo, giacché i prezzi al dettaglio non sono scesi di conseguenza. Non vi è dunque motivo di credere che i prezzi al dettaglio cambierebbero se fossero imposte misure antidumping.

(149)

Alla luce di quanto sopra, è assai probabile che l’impatto finanziario delle misure antidumping sui consumatori di assi da stiro sarebbe trascurabile. D’altra parte, se non fossero imposte misure antidumping, con ogni probabilità la produzione comunitaria scomparirebbe e i tipi di prodotto tra cui i consumatori possono scegliere potrebbero diminuire.

(150)

Pertanto, si conclude in via provvisoria che non è probabile che l’imposizione di misure sia contraria all’interesse dei consumatori comunitari di assi da stiro.

6.4.   Interesse dei distributori/dettaglianti

(151)

Nella fase attuale dell’inchiesta non sono state ricevute osservazioni da parte di distributori/dettaglianti o di loro organizzazioni. Tuttavia, è risaputo che al giorno d’oggi le assi da stiro sono smerciate principalmente da grandi catene di vendita al dettaglio, vale a dire ipermercati e supermercati. Pertanto, è più che probabile che per la maggior parte dei distributori/dettaglianti il prodotto interessato rappresenti solo una parte trascurabile del volume d’affari. Considerato ciò e la notevole maggiorazione che i distributori/dettaglianti applicano di solito (cfr. considerando 148), si conclude in via provvisoria che probabilmente le misure non avrebbero un impatto negativo significativo sulla loro situazione.

6.5.   Interesse degli importatori indipendenti nella Comunità

(152)

Risposte al questionario sono state ricevute da due importatori e da un operatore commerciale collegato ad uno di questi importatori. Inoltre, quattro importatori hanno inviato informazioni e/o osservazioni nei termini. Queste società rappresentano tutte insieme oltre il 20 % delle importazioni totali nella Comunità. Tutte si sono opposte all’imposizione di misure contro la RPC, ma non tutte si sono opposte all’imposizione di misure contro l’Ucraina.

(153)

La situazione degli importatori che hanno presentato osservazioni varia a seconda delle loro dimensioni e dell’importanza che il prodotto interessato riveste nelle loro attività. Come già detto, alcune di queste società sono/erano produttori tradizionali che, a scopo difensivo, hanno cambiato attività principale e attualmente operano soprattutto o esclusivamente come importatori. Di norma queste società producono/importano tutta una serie di altri casalinghi e le assi da stiro rappresentano una parte soltanto dei prodotti oggetto della loro attività. Relativamente ad un importante ex produttore, recentemente divenuto uno dei principali importatori di assi da stiro cinesi, è stato provvisoriamente stabilito che queste ultime rappresentavano nel PI meno del 4 % del suo volume d’affari. Inoltre, questa società ha espresso un parere sfavorevole soltanto con riferimento alle misure contro la RPC, e non anche con riferimento a quelle contro l’Ucraina, perché non ha effettuato importazioni da quest’ultimo paese. Si è anche accertato che questa società ha acquistato alcune assi da stiro da produttori comunitari. Considerate le diverse fonti di approvvigionamento della società in questione, si stima che, nell’ipotesi in cui essa non riesca a trasferire sui dettaglianti 1/3 del dazio antidumping (cfr. considerando 148), l’impatto sul suo margine lordo per le assi da stiro non supererà il 10 %. Si osservi tuttavia che le informazioni ricevute finora non hanno consentito di effettuare un calcolo esatto. Si dovrebbe inoltre ricordare che a quanto risulta anche tali importatori applicano una maggiorazione considerevole. Sebbene l’inchiesta sulla situazione di tali importatori sia ancora in corso, si è concluso che le misure provvisorie non inciderebbero significativamente sulla loro attività.

(154)

Un importatore che ha collaborato all’inchiesta produce coperture per assi da stiro e le vende insieme alle assi da stiro importate. Si è sostenuto che un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro inciderebbe anche sulla produzione delle coperture e avrebbe quindi un impatto significativo sul volume d’affari di questa società. Tuttavia, occorre rilevare che le coperture per assi da stiro sono vendute anche separatamente e che l’imposizione di misure antidumping non influirebbe su tali vendite. Si aggiunga che le vendite di assi da stiro non hanno rappresentato più del 10 % del volume d’affari della società in questione. Pertanto, l’impatto delle misure provvisorie sulla sua attività non sarebbe significativo.

(155)

Inoltre, la maggior parte degli importatori che commercia(va)no anche in prodotti comunitari hanno ammesso che non sarebbe nel loro interesse dipendere completamente dalle assi da stiro importate, e in particolare da quelle originarie della RPC, ed hanno confermato che preferiscono avere fonti alternative di approvvigionamento. Il modo migliore per assicurare tali fonti alternative consiste nell’eliminare le pratiche di dumping affinché l’industria comunitaria continui ad esistere.

(156)

Alla luce di quanto sopra e degli elementi riassunti nel considerando 148, in particolare delle notevoli maggiorazioni e del fatto che il costo supplementare dovuto al dazio sarà pari a meno di mezzo euro per unità, si conclude provvisoriamente che nessuna misura antidumping avrebbe un impatto sfavorevole decisivo sulla situazione degli importatori indipendenti di assi da stiro nella Comunità, anche se probabilmente alcuni di loro si troverebbero a sopportare un onere un poco superiore a quello dei dettaglianti. Ad ogni modo, prima di giungere a conclusioni definitive verranno prese in considerazione tutte le eventuali osservazioni.

6.6.   Conclusioni in merito all’interesse della Comunità

(157)

L’analisi che precede ha mostrato che l’istituzione di misure è nell’interesse dell’industria comunitaria, giacché tali misure dovrebbero, quanto meno, contenere il forte afflusso di importazioni a prezzi di dumping, che hanno dimostrato di avere un notevole effetto negativo sulla situazione dell’industria comunitaria. Anche gli altri produttori comunitari dovrebbero trarre beneficio da tali misure.

(158)

L’analisi ha inoltre dimostrato che probabilmente le misure antidumping non incideranno sulla situazione finanziaria dei consumatori: nel peggiore dei casi dovranno pagare meno di mezzo euro in più per un bene durevole. D’altra parte, se non si adottano misure la scelta dei consumatori potrebbe ridursi in quanto è possibile che le assi da stiro comunitarie scompaiano dal mercato.

(159)

I distributori ed i dettaglianti potrebbero veder crescere i prezzi d’acquisto del prodotto in esame, ma, dati i loro ampi margini, probabilmente non risentiranno molto delle misure.

(160)

Gli importatori del prodotto in esame probabilmente sosterrebbero un onere un poco superiore a quello dei dettaglianti. Tuttavia, essi manterrebbero i vantaggi derivanti dall’esistenza di diverse fonti di approvvigionamento ed eviterebbero di diventare dipendenti dalle importazioni, cosa che con ogni probabilità accadrebbe se non fossero imposte misure.

(161)

Tutto considerato, si ritiene che l’imposizione di misure, vale a dire l’eliminazione del dumping pregiudizievole, permetterà all’industria comunitaria di mantenere la sua attività e che gli effetti negativi che le misure possono avere su certi altri operatori economici nella Comunità non saranno sproporzionati rispetto agli effetti benefici per l’industria comunitaria.

(162)

Alla luce delle considerazioni che precedono, si conclude provvisoriamente che nel caso di specie non esistono validi motivi riguardanti l’interesse della Comunità per non imporre misure antidumping.

7.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

(163)

Viste le conclusioni provvisorie in merito al dumping, al pregiudizio che ne è derivato e all’interesse della Comunità, occorre istituire misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC e dell’Ucraina per evitare che importazioni oggetto di dumping danneggino ulteriormente l’industria comunitaria.

7.1.   Livello necessario per eliminare il pregiudizio

(164)

Il livello delle misure antidumping provvisorie dovrebbe essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping e non dovrebbe essere superiore ai margini di dumping rilevati.

(165)

Nel calcolare il dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, la Commissione ha ritenuto che le misure dovessero esser tali da consentire all’industria comunitaria di coprire i suoi costi e di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che sarebbe ragionevole attendersi in condizioni di concorrenza normali, vale a dire in assenza di importazioni oggetto di dumping. Il margine di utile al lordo delle imposte utilizzato in questo calcolo è pari al 7 % del fatturato. È stato dimostrato che questo era il livello di profitto che ci si poteva ragionevolmente attendere in assenza di dumping nocivo, poiché era il profitto dell’industria comunitaria prima che le importazioni cinesi ed ucraine verso la Comunità iniziassero ad aumentare sensibilmente durante il periodo considerato. È stato quindi calcolato un prezzo non pregiudizievole per l’industria comunitaria del prodotto simile. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando ai costi di produzione il summenzionato margine di utile del 7 %.

(166)

Il necessario aumento di prezzo è stato quindi determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all’importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione, e la media dei prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse come percentuale del valore medio CIF all’importazione. Per quanto riguarda tutti i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta, queste differenze sono risultate superiori ai margini di dumping rilevati. Nel caso dell’Ucraina, il livello necessario per eliminare il pregiudizio era inferiore al margine di dumping rilevato con riferimento all’unico produttore esportatore.

7.2.   Misure provvisorie

(167)

Alla luce di quanto precede e conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene che le misure antidumping provvisorie debbano essere imposte sulle importazioni originarie i) della RPC al livello dei margini di dumping rilevati e ii) dell’Ucraina al livello necessario per eliminare il pregiudizio.

(168)

Ne consegue che il tasso del dazio antidumping provvisorio per la RPC e l’Ucraina dovrebbe essere il seguente:

Paese

Società

Dazio antidumping

RPC

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan

34,9 %

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou

36,5 %

Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, Guangzhou

0 %

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan

18,1 %

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou

26,5 %

Tutte le altre società

38,1 %

Ucraina

Tutte le società

10,3 %

(169)

Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento e applicabili alle singole società sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Pertanto, esse rispecchiano la situazione constatata durante l’inchiesta con riferimento alle società in questione. Tali aliquote (diversamente dal dazio per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dei paesi interessati e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e il cui indirizzo non sono espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre società».

(170)

Qualsiasi richiesta concernente l’applicazione di tali aliquote del dazio applicabili alle singole società (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove unità produttive o di vendita) deve essere immediatamente indirizzata alla Commissione (3) unitamente a tutte le informazioni del caso, segnatamente per quanto riguarda eventuali modifiche delle attività della società concernenti la produzione, le vendite sul mercato interno o le esportazioni e connesse con il cambiamento di ragione sociale o con la creazione delle nuove unità produttive o di vendita. Se del caso la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, modificherà opportunamente il regolamento aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

(171)

Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l’aliquota del dazio residuo dovrebbe essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato ma anche ai produttori che non hanno esportato verso la Comunità durante il PI. Tuttavia, queste ultime società, se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, sono invitate a presentare una richiesta di riesame ai sensi di tale articolo affinché la loro situazione sia esaminata individualmente.

8.   DISPOSIZIONE FINALE

(172)

Ai fini di una sana amministrazione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che hanno contattato la Commissione nel termine stabilito nell’avviso di apertura possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni sull’istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell’adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, classificate con i codici NC ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924909010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 e 8516900051).

2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società indicate di seguito è la seguente:

Paese

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

RPC

Foshan City Gaoming Lihe Daily Necessities Co. Ltd, Foshan

34,9 %

A782

Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou

36,5 %

A783

Since Hardware (Guangzhou) Co. Ltd, Guangzhou

0 %

A784

Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd, Foshan

18,1 %

A785

Zhejiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd, Guzhou

26,5 %

A786

Tutte le altre società

38,1 %

A999

Ucraina

Tutte le società

10,3 %

3.   L’immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all’importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2006.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 29 del 4.2.2006, pag. 2.

(3)  

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

J-79 5/17

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles.


31.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/43


REGOLAMENTO (CE) N. 1621/2006 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2006

recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle zone CIEM IIa (acque comunitarie), IIIa, IIIb, c, d (acque comunitarie) e IV per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1262/2006 della Commissione (GU L 230 del 24.8.2006, pag. 4).


ALLEGATO

N.

43

Stato Membro

Svezia

Stock

POK/2A34.

Specie

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

Zona

IIa (acque comunitarie), IIIa, IIIb, c, d (acque comunitarie) e IV

Data

6 ottobre 2006


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

31.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/45


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2005

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/734/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Cile su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato a tale decisione.

(3)

Occorre firmare ed applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data ulteriore,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

L. LUX


ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA (di seguito «la Comunità»)

da un lato, e

LA REPUBBLICA DEL CILE

dall’altro,

(di seguito «le parti»),

CONSTATANDO che dieci Stati membri e la Repubblica del Cile hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione comunitaria;

CONSTATANDO che la Comunità dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che potrebbero essere inseriti in accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità con i paesi terzi;

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri e i paesi terzi;

VISTI gli accordi fra la Comunità ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire partecipazioni di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dagli Stati membri della Comunità;

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri e la Repubblica del Cile che sono in contrasto con il diritto comunitario devono essere rese integralmente conformi a quest’ultimo, in modo da istituire una solida base giuridica per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità e la Repubblica del Cile e per garantire la continuità di tali servizi aerei;

CONSTATANDO che la Comunità non ha lo scopo, nell’ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità e la Repubblica del Cile, di compromettere l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica del Cile, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si intendono per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità e per «Stati membri della CLAC» gli Stati membri della Commissione latinoamericana dell’aviazione civile.

2.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri.

3.   In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

Articolo 2

Designazione, autorizzazione e revoca

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, punti 1 e 2, in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica del Cile, nonché, rispettivamente, al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, punti 1 e 2, in relazione alla designazione, da parte della Repubblica del Cile, dei vettori aerei, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro, nonché, rispettivamente, al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica del Cile rilascia le autorizzazioni e i permessi opportuni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a)

il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro designante a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e sia in possesso di una licenza di esercizio valida conformemente al diritto comunitario;

b)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

c)

il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e che sia effettivamente e costantemente controllato da tali Stati e/o cittadini.

3.   La Repubblica del Cile può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

a)

il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro designante a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conformemente al diritto comunitario;

b)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA), ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione;

c)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato;

d)

la Repubblica del Cile dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in un altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo bilaterale concluso tra la Repubblica del Cile e tale altro Stato membro;

e)

il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro e non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra la Repubblica del Cile e tale Stato membro, e al vettore designato dalla Repubblica del Cile siano stati negati i diritti di traffico verso tale Stato membro.

La Repubblica del Cile esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

4.   Una volta ricevuta la designazione da parte della Repubblica del Cile, ciascuno Stato membro rilascia le autorizzazioni e i permessi opportuni, con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a)

il vettore aereo sia stabilito nella Repubblica del Cile;

b)

la Repubblica del Cile eserciti e mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo e sia competente per il rilascio del certificato di operatore aereo;

c)

il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite una partecipazione maggioritaria, a Stati membri della CLAC e/o cittadini di Stati membri della CLAC e sia da questi effettivamente controllato, a meno che siano state convenute disposizioni più favorevoli nell'accordo bilaterale relativo ai servizi aerei tra tale Stato membro e la Repubblica del Cile.

5.   Ciascuno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dalla Repubblica del Cile qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

a)

il vettore aereo non sia stabilito nella Repubblica del Cile;

b)

la Repubblica del Cile non eserciti o non mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo ovvero non sia competente per il rilascio del suo certificato di operatore aereo;

c)

il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite una partecipazione di maggioranza, agli Stati membri della CLAC e/o a cittadini di Stati membri della CLAC, e non sia da questi effettivamente controllato, a meno che siano state convenute disposizioni più favorevoli nell'accordo bilaterale relativo ai servizi aerei tra tale Stato membro e la Repubblica del Cile;

d)

lo Stato membro dimostri che, esercitando i diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in un altro Stato membro della CLAC, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte da un accordo bilaterale fra lo Stato membro e tale altro Stato membro della CLAC.

Articolo 3

Diritti relativi al controllo regolamentare

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati all’allegato II, punto 3.

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica del Cile a titolo delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica del Cile si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte di tale altro Stato membro per quanto riguarda la licenza d'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per aerei

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, punto 4.

2.   Fatta salva ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato II, punto 4, osta a che gli Stati membri impongano, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul loro rispettivo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Cile che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

3.   Fatta salva ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, punto 4, osta a che la Repubblica del Cile imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore designato da uno Stato membro che operano tra due punti situati nel territorio della Repubblica del Cile o tra un punto situato nella Repubblica del Cile e un punto situato in un altro Stato membro della CLAC.

Articolo 5

Tariffe di trasporto

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all’allegato II, punto 5.

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica del Cile in forza di un accordo di cui all’allegato I che contengano una disposizione elencata all’allegato II, punto 5, per trasporti effettuati interamente nella Comunità sono soggetti al diritto comunitario. Quest'ultimo è applicato su base non discriminatoria.

3.   Le tariffe praticate dal vettore aereo o dai vettori aerei designati da uno Stato membro in forza di un accordo di cui all’allegato I che contengano una disposizione elencata all’allegato II, punto 5, per trasporti fra la Repubblica del Cile ed un altro Stato membro della CLAC sono soggette alla legislazione del Cile per quanto riguarda la price leadership e sono applicate su base non discriminatoria.

Articolo 6

Allegati del presente accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante consenso reciproco.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto completamento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra gli Stati membri e la Repubblica del Cile che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono elencati all’allegato I, punto 2. Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 9

Denuncia

1.   L'eventuale denuncia di uno degli accordi elencati nell'allegato I comporta la simultanea denuncia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   La denuncia di tutti gli accordi elencati nell'allegato I comporta la simultanea denuncia del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Lussembourgo, in duplice esemplare, il sei ottobre duemilacinque, nelle lingue ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per Ia Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Por la República de Chile

Za Chilskou republiku

For Republikken Chile

Für die Republik Chile

Tšiili Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Χιλής

For the Republic of Chile

Pour la République du Chili

Per la Repubblica del Cile

Čīles Republikas vārdā

Čilės Respublikos vardu

A Chilei Köztársaság részéről

Għar-Repubblika taċ-Ċili

Voor de Republiek Chili

W imieniu Republiki Chile

Pela República do Chile

Za Čilskú republiku

Za Republiko Čile

Chilen tasavallan puolesta

För Republiken Chile

Image

ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all’articolo 1

1.

Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica del Cile e Stati membri conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:

accordo relativo ai servizi aerei tra il governo della Repubblica del Cile e il governo del Regno del Belgio, firmato a Bruxelles il 13 settembre 2001, di seguito «accordo Cile-Belgio»,

accordo relativo ai servizi aerei tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica del Cile, firmato a Copenhagen il 27 giugno 2001, di seguito «accordo Cile-Danimarca»,

accordo fra il governo della Repubblica del Cile e il governo della Repubblica francese relativo ai servizi aerei fra i loro territori rispettivi e oltre, firmato a Parigi il 6 dicembre 1979, di seguito «accordo Cile-Francia»,

accordo relativo ai trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica del Cile, firmato a Santiago del Cile il 30 marzo 1964, come modificato, di seguito «accordo Cile-Germanai»,

accordo relativo ai servizi aerei tra il governo della Repubblica del Cile e il governo della Repubblica italiana, firmato a Roma il 27 febbraio 2002, di seguito «accordo Cile-Italia»,

accordo fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica del Cile relativo ai servizi aerei fra i loro territori rispettivi, firmato a Lussemburgo il 25 febbraio 2002, di seguito «accordo Cile-Lussemburgo»,

accordo relativo ai servizi aerei fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica del Cile, firmato a Santiago del Cile il 13 luglio 1962, di seguito «accordo Cile-Paesi Bassi»,

progetto di accordo relativo ai servizi aerei fra la Repubblica del Cile e il Regno dei Paesi Bassi relativo ai servizi aerei fra i loro territori rispettivi, siglato ed allegato come allegato B al verbale concordato della riunione consultiva aeronautica fra i Paesi Bassi e il Cile, firmato a Santiago del Cile il 12 aprile 2001, di seguito «progetto riveduto di accordo Cile-Paesi Bassi»,

accordo fra il governo del Cile e il governo di Spagna relativo ai servizi di trasporto aereo commerciale, firmato a Santiago del Cile il 17 dicembre 1974, di seguito «accordo Cile-Spagna»,

accordo relativo ai servizi aerei tra il governo della Repubblica del Cile e il governo del Regno di Svezia, firmato a Copenhagen il 27 giugno 2001, di seguito «accordo Cile-Svezia»,

accordo fra la Repubblica del Cile e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord relativo ai servizi aerei, firmato a Santiago del Cile il 16 settembre 1947, di seguito «accordo Cile-Regno Unito»,

progetto di accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e il governo della Repubblica del Cile relativo ai servizi aerei, siglato e allegato come allegato B al memorandum di intesa fra le autorità aeronautiche del Regno Unito e del Cile, firmato a Santiago del Cile il 31 maggio 2000, di seguito «progetto riveduto di accordo Cile-Regno Unito».

2.

Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Cile e Stati membri non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo.

ALLEGATO II

Elenco degli articoli elencati nell'allegato I cui è fatto riferimento negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

1.

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3 dell’accordo Cile-Belgio,

articolo 3 dell’accordo Cile-Danimarca,

articolo 4 dell’accordo Cile-Francia,

articolo 3 dell’accordo Cile-Germania,

articolo 3 dell’accordo Cile-Italia,

articolo 3 dell’accordo Cile-Lussemburgo,

articolo 3 del progetto riveduto di accordo Cile-Paesi Bassi,

articolo 3 dell’accordo Cile-Spagna,

articolo 3 dell’accordo Cile-Svezia,

articolo 4 del progetto riveduto di accordo Cile-Regno Unito.

2.

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

articolo 4 dell’accordo Cile-Belgio,

articolo 4 dell’accordo Cile-Danimarca,

articolo 5 dell’accordo Cile-Francia,

articolo 4 dell’accordo Cile-Germania,

articolo 4 dell’accordo Cile-Italia,

articolo 4 dell’accordo Cile-Lussemburgo,

articolo V dell’accordo Cile-Paesi Bassi,

articolo 4 del progetto riveduto di accordo Cile-Paesi Bassi,

articolo 4 dell’accordo Cile-Spagna,

articolo 4 dell’accordo Cile-Svezia,

articolo 4 dell’accordo Cile-Regno Unito,

articolo 5 del progetto riveduto di accordo Cile-Regno Unito.

3.

Controllo regolamentare:

articolo 6 dell’accordo Cile-Belgio,

articolo 14 dell’accordo Cile-Danimarca,

allegato 3 al protocollo fra le autorità aeronautiche della Repubblica federale di Germania e della Repubblica del Cile, firmato a Berlino il 2 aprile 1998, quale applicato in via provvisoria nel quadro dell’accordo Germania-Cile,

articolo 6 dell’accordo Cile-Italia,

articolo 6 dell’accordo Cile-Lussemburgo,

articolo 6 del progetto riveduto di accordo Cile-Paesi Bassi,

articolo 14 dell’accordo Cile-Svezia,

articolo 14 del progetto riveduto di accordo Cile-Regno Unito.

4.

Tassazione del carburante per aerei:

articolo 9 dell’accordo Cile-Belgio,

articolo 6 dell’accordo Cile-Danimarca,

articolo 10 dell’accordo Cile-Francia,

articolo 6 dell’accordo Cile-Germania,

articolo 9 dell’accordo Cile-Italia,

articolo 15 dell’accordo Cile-Lussemburgo,

articolo III dell’accordo Cile-Paesi Bassi,

articolo 15 del progetto riveduto di accordo Cile-Paesi Bassi,

articolo 5 dell’accordo Cile-Spagna,

articolo 6 dell’accordo Cile-Svezia,

articolo 8 del progetto riveduto di accordo Cile-Regno Unito.

5.

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

articolo 12 dell’accordo Cile-Belgio,

articolo 10 dell’accordo Cile-Danimarca,

articolo 9 dell’accordo Cile-Francia,

articolo 8 dell’accordo Cile-Germania,

articolo 12 dell’accordo Cile-Italia,

articolo 14 dell’accordo Cile-Lussemburgo,

articolo 14 del progetto riveduto di accordo Cile-Paesi Bassi,

articolo 8 dell’accordo Cile-Spagna,

articolo 10 dell’accordo Cile-Svezia,

articolo 9 dell’accordo Cile-Regno Unito,

articolo 7 del progetto riveduto di accordo Cile-Regno Unito.

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2

1.

La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

2.

Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

3.

Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo)

4.

La Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo).


31.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/53


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2005

concernente la conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/735/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha deciso di autorizzare la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Cile su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato di tale decisione.

(3)

Fatta salva l’eventuale conclusione in data ulteriore, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea.

(4)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

L. LUX


(1)  Cfr. pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale.


Rettifiche

31.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/54


Rettifica del regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2006 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 130 del 18 maggio 2006 )

A pagina 10, nell'allegato I, le prime tre righe della tabella sono sostituite dalle seguenti:

«Codice paese

Codice stock

Specie

Zona

Quantità modificata 2005

Catture 2005

%

quantità modificata

Riporti 2006

Quantità iniziale 2006

Quantità rivista 2006

Nuovo codice

DEU

WHB/571214

Melù

V, VI, VII, XII, XIV

41 847

20 173,8

48,0

4 184,7

 

 

 

DEU

WHB/8ABDE.

Melù

VIIIa, b, d, e

2 000

 

0,0

200

 

 

 

DEU

WHB/1X14

Melù

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (CE e acque internazionali)

4 385

20 424

24 809

1X14»


  翻译: