ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
18.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320/1 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1662/2006 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli operatori del settore alimentare, laddove soggetti alle disposizioni dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, devono garantire che ogni prodotto di origine animale rechi un marchio di identificazione apposto conformemente a quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del medesimo regolamento. Salvo espressa indicazione e tranne che per motivi di controllo, non è opportuno che i prodotti di origine animale rechino più di un marchio di identificazione. |
(2) |
L'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione delle carni di ungulati domestici. Il capitolo IV, punto 8, della medesima sezione contiene deroghe alla scuoiatura completa della carcassa e di altre parti del corpo destinate al consumo umano. È opportuno provvedere a estendere tali deroghe al muso e alle labbra dei bovini, purché soddisfino gli stessi requisiti applicabili alla testa degli ovini e dei caprini. |
(3) |
Le tonsille fungono da filtro per tutti gli agenti nocivi che siano penetrati nella cavità orale degli animali e per motivi di igiene e sicurezza è opportuno asportarle durante la macellazione degli ungulati domestici. Dato che l'obbligo della loro asportazione è stato involontariamente omesso per quanto riguarda i suini domestici, è opportuno introdurre ora la prescrizione dell'asportazione delle tonsille dei suini. |
(4) |
L'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce le norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca destinati al consumo umano. L'olio di pesce è compreso nella definizione di prodotti della pesca. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni specifiche relative alla produzione e alla commercializzazione dell'olio di pesce destinato al consumo umano. È altresì opportuno prevedere un regime transitorio, al fine di consentire agli stabilimenti nei paesi terzi di adattarsi alla nuova situazione. |
(5) |
Il colostro è considerato un prodotto di origine animale, ma non rientra nella definizione di latte crudo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004. Il colostro è prodotto in modo simile e si può ritenere che rappresenti, per la salute umana, un rischio simile al latte crudo. È quindi necessario introdurre norme d'igiene specifiche per la produzione di colostro. |
(6) |
L'allegato III, sezione XV, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce i requisiti per la produzione di collagene. Precisa che il collagene deve essere prodotto mediante un processo che assicuri che le materie prime siano sottoposte ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH con acido o alcali seguita da uno o più risciacqui, la filtrazione e l'estrusione, oppure mediante un processo riconosciuto equivalente. È stato sottoposto alla valutazione dell'EFSA un diverso processo che produce un collagene idrolizzato che non può essere estruso. Il 26 gennaio 2005 l'EFSA ha adottato un parere sulla sicurezza del collagene e su un processo di produzione del collagene e ha concluso che il processo di produzione proposto garantisce, per il collagene destinato al consumo umano, una sicurezza per la salute equivalente o maggiore rispetto a quella che si consegue applicando le norme di cui alla sezione XV. È quindi opportuno modificare le norme applicabili alla produzione di collagene. |
(7) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 853/2004. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato come segue:
1) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l' allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
ALLEGATO I
La sezione I, parte A, punto 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 è sostituita dalla seguente:
«2. |
È tuttavia necessario applicare un nuovo marchio al prodotto laddove ne vengano rimossi l'imballaggio e/o la confezione oppure qualora esso sia ulteriormente trasformato in un altro stabilimento. In questi casi il nuovo marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui hanno luogo tali operazioni.» |
ALLEGATO II
L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato come segue:
1) |
nella sezione I, il capitolo IV è modificato come segue:
|
2) |
nella sezione VIII, capitolo III, è aggiunta la seguente parte E: «E. REQUISITI PER L'OLIO DI PESCE DESTINATO AL CONSUMO UMANO Gli operatori del settore alimentare devono garantire che le materie prime impiegate nella fabbricazione dell'olio di pesce destinato al consumo umano soddisfino i seguenti requisiti:
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3) |
la sezione IX è sostituita dalla seguente: «SEZIONE IX: LATTE CRUDO, COLOSTRO, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO Ai fini della presente sezione si intende per:
CAPITOLO I: LATTE CRUDO E COLOSTRO — PRODUZIONE PRIMARIA Gli operatori del settore alimentare che producono o, se del caso, raccolgono latte crudo e colostro devono garantire l'osservanza dei requisiti contenuti nel presente capitolo. I. REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO E COLOSTRO
II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE E COLOSTRO A. Requisiti per i locali e le attrezzature
B. Igiene in fase di mungitura, raccolta e trasporto
C. Igiene del personale
III. CRITERI APPLICABILI AL LATTE CRUDO E AL COLOSTRO
CAPITOLO II: REQUISITI RELATIVI AI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E AI PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO I. REQUISITI DI TEMPERATURA
II. REQUISITI PER IL TRATTAMENTO TERMICO
III. CRITERI PER IL LATTE VACCINO CRUDO
CAPITOLO III: CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO La chiusura ermetica delle confezioni destinate al consumo deve avvenire, immediatamente dopo il riempimento, nello stabilimento in cui ha luogo l'ultimo trattamento termico dei prodotti lattiero-caseari liquidi e dei prodotti liquidi ottenuti dal colostro, mediante dispositivi di chiusura che impediscano le contaminazioni. Il sistema di chiusura deve essere concepito in modo che l'eventuale apertura risulti evidente e sia facilmente verificabile. CAPITOLO IV: ETICHETTATURA
CAPITOLO V: MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE In deroga ai requisiti di cui all'allegato II, sezione I:
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4) |
nella sezione XV, capitolo III, il punto 1 è sostituito dal seguente:
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(1) Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
(2) Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/932/CE della Commissione (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 68).
(3) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/50/CE della Commissione (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).
(4) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese.
(5) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese, salvo indicazione da parte dell'autorità competente di una diversa metodologia che tenga conto delle variazioni stagionali dei livelli di produzione.
(6) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese.
(7) Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese.
(8) Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/2006 della Commissione (GU L 225 del 17.8.2006, pag. 3).
18.11.2006 |
IT |
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L 320/11 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1663/2006 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), spetta dell’operatore del settore alimentare asportare le tonsille dopo l’ispezione post mortem. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce i requisiti per la produzione di colostro. Detta produzione deve essere pertanto sottoposta a controlli ufficiali. |
(3) |
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce i principi generali applicabili ai certificati che accompagnano le importazioni di prodotti di origine animale dai paesi terzi. Esso prevede in particolare che i certificati siano redatti almeno nella lingua ufficiale del paese terzo di spedizione e in quella dello Stato membro di entrata. Dati i molti problemi pratici e operativi che questo duplice requisito ha già provocato, appare più opportuno ricondurre tale prescrizione al principio di base secondo cui i certificati devono essere redatti almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata. È tuttavia opportuno mantenere, come opzione integrativa del principio di cui sopra, la disposizione che consente al paese terzo di spedizione di utilizzare la propria lingua ufficiale, dato l’interesse che ciò riveste in alcuni casi. Si deve pertanto modificare in tal senso l’allegato VI. |
(4) |
Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 854/2004. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, IV e VI del regolamento (CE) n. 854/2004 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.
ALLEGATO
1. |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato come segue.
|
2. |
L’allegato IV al regolamento (CE) n. 854/2004 è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV LATTE CRUDO, COLOSTRO, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO CAPO I: CONTROLLO DELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE E COLOSTRO
CAPO II: CONTROLLO DEL LATTE CRUDO E DEL COLOSTRO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA
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3. |
All’allegato VI del regolamento (CE) n. 854/2004, il punto 2 è sostituito dal seguente:
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L 320/13 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1664/2006 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 9 e 11,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 16,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (4) stabilisce le modalità di attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004. |
(2) |
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 stabilisce modelli di certificati sanitari per le importazioni di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Tali certificati sono stati sviluppati per conformarsi al sistema Traces, creato dalla Commissione per seguire i movimenti di animali e prodotti di origine animale all’interno del territorio dell’UE e da paesi terzi. I dati particolari della descrizione delle merci sono stati aggiornati di recente. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i modelli esistenti dei certificati sanitari. |
(3) |
I regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e (CE) n. 853/2004 stabiliscono le regole per la produzione di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi e miele destinati al consumo umano. Per l’importazione di questi prodotti da paesi terzi vanno stabilite prescrizioni specifiche, inclusi i modelli di certificati sanitari nel regolamento (CE) n. 2074/2005. È pertanto necessario abrogare le decisioni esistenti relative ai certificati all’importazione, lasciando tuttavia ai paesi terzi un periodo di tempo adeguato per adattare la propria legislazione, prima di procedere all’abrogazione. |
(4) |
È inoltre opportuno semplificare la procedura di certificazione per i prodotti della pesca e per i molluschi bivalvi vivi e, per quanto riguarda le partite destinate al consumo umano, incorporare le prescrizioni di certificazione della salute animale stabilite dalla decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all’accrescimento, all’ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano (6) e dalla decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all’allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (7). |
(5) |
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 882/2004, occorre istituire metodi per l’analisi e la prova del latte e dei prodotti a base di latte. In questo contesto il laboratorio comunitario di riferimento ha compilato un elenco di metodi di riferimento aggiornati, che è stato approvato dai laboratori nazionali di riferimento alla loro riunione del 2005. È pertanto necessario inserire nel regolamento (CE) n. 2074/2005 il nuovo elenco approvato dei metodi di riferimento di analisi e di prova da utilizzare per la sorveglianza del rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004. Di conseguenza occorre abrogare la decisione 91/180/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1991, che stabilisce metodi di analisi e di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente (8). Agli Stati membri va concesso un periodo di tempo adeguato per conformarsi ai nuovi metodi. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 2074/2005 stabilisce i metodi analitici per l’individuazione del tenore di tossine PSP (paralytic shellfish poison) delle parti commestibili dei molluschi (corpo intero od ogni parte commestibile separatamente). Il cosiddetto metodo Lawrence, pubblicato nell’AOAC Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish) va considerato come metodo alternativo per l’individuazione di PSP nei molluschi bivalvi. Il suo impiego deve essere rivisto alla luce del lavoro di analisi attualmente in corso presso il laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine. |
(7) |
Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 2074/2005. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Modelli di certificati sanitari per le importazioni di taluni prodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 I modelli di certificati sanitari, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, da utilizzare per l’importazione dei prodotti di origine animale elencati nell’allegato VI del presente regolamento, figurano nell’allegato VI.»; |
2) |
è inserito il seguente articolo 6 bis: «Articolo 6 bis Metodi di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente I metodi di analisi di cui all’allegato VI bis del presente regolamento sono utilizzati dalle autorità competenti e, se del caso, dagli operatori del settore alimentare per verificare la conformità ai limiti stabiliti dall’allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004 e per garantire l’applicazione appropriata di un processo di pastorizzazione ai prodotti lattiero-caseari conformemente all’allegato III, sezione IX, capitolo II, parte II, di detto regolamento.»; |
3) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
4) |
l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
5) |
è inserito l’allegato VI bis conformemente all’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Le decisioni elencate nell’allegato IV del presente regolamento sono abrogate con effetto dal 1o maggio 2007.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’allegato III del presente regolamento si applica entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.
(3) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).
(4) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.
(5) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(6) GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/409/CE (GU L 139 del 2.6.2005, pag. 16).
(7) GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/680/CE (GU L 279 dell’11.10.2006, pag. 24).
(8) GU L 93 del 13.4.1991, pag. 1.
ALLEGATO I
L’allegato III, capitolo I, del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituito dal seguente:
«CAPITOLO I
METODO DI DETERMINAZIONE DELLE TOSSINE PSP
1. |
Il tenore di tossine PSP (paralytic shellfish poison) delle parti commestibili dei molluschi (corpo intero od ogni parte commestibile separatamente) deve essere determinato con il metodo dell’analisi biologica o con altro metodo internazionalmente riconosciuto. Il cosiddetto metodo Lawrence, nella forma pubblicata nell’AOAC Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish), può essere utilizzato come metodo alternativo per l’individuazione di tali tossine. |
2. |
In caso di contestazione dei risultati, il metodo di riferimento è il metodo biologico. |
3. |
I punti 1 e 2 saranno rivisti alla luce della conclusione positiva dall’armonizzazione delle fasi di attuazione del metodo Lawrence da parte del laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine.» |
ALLEGATO II
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituito dal seguente:
ALLEGATO VI
MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER LE IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO
SEZIONE I
COSCE DI RANA E LUMACHE
I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di cosce di rana e di lumache devono essere conformi ai modelli figuranti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell'appendice I del presente allegato.
SEZIONE II
GELATINA
Fatte salve le altre norme comunitarie specifiche, in particolare le norme relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e agli ormoni, i certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di gelatina e di materie prime per la produzione di gelatina devono essere conformi ai modelli figuranti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell'appendice II del presente allegato.
SEZIONE III
COLLAGENE
Fatte salve le altre norme comunitarie specifiche, in particolare le norme relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e agli ormoni, i certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di collagene e di materie prime per la produzione di collagene devono essere conformi ai modelli figuranti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell'appendice III del presente allegato.
SEZIONE IV
PRODOTTI DELLA PESCA
I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di prodotti della pesca devono essere conformi al modello figurante nell'appendice IV del presente allegato.
SEZIONE V
MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di molluschi bivalvi vivi devono essere conformi al modello figurante nell'appendice V del presente allegato.
SEZIONE VI
MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI
I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di miele e altri prodotti apicoli devono essere conformi al modello figurante nell'appendice VI del presente allegato.
Appendice I dell’allegato VI
PARTE A
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI COSCE DI RANA REFRIGERATE, CONGELATE O PREPARATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
PARTE B
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI LUMACHE REFRIGERATE, CONGELATE, SGUSCIATE, COTTE, PREPARATE O CONSERVATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Appendice II dell’allegato VI
PARTE A
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
PARTE B
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Appendice III dell’allegato VI
PARTE A
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO
PARTE B
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO
Appendice IV dell’allegato VI
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI AL CONSUMO UMANO
Appendice V dell'allegato VI
PARTE A
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO
PARTE B
MODELLO DI ATTESTATO SANITARIO SUPPLEMENTARE PER I MOLLUSCHI BIVALVI TRASFORMATI APPARTENENTI ALLA SPECIE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, attesta che i molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum, di cui al certificato sanitario n. di riferimento:…
1. |
sono stati raccolti in zone di produzione chiaramente identificate, monitorate e autorizzate dall'autorità competente ai fini della decisione 2006/766/CE della Commissione (1), e nelle quali il tenore di tossina PSP nelle parti commestibili di tali molluschi risulta inferiore a 300 μg per 100g; |
2. |
sono stati trasportati in container o veicoli sigillati dall'autorità competente, direttamente allo stabilimento: … … (denominazione e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento specificamente autorizzato dall'autorità competente per la trasformazione dei molluschi); |
3. |
durante il trasporto verso lo stabilimento di cui sopra erano accompagnati da un documento rilasciato dall'autorità competente che ne autorizza il trasporto ed attesta la natura e il quantitativo del prodotto, la zona d'origine e lo stabilimento di destinazione; |
4. |
sono stati sottoposti al trattamento termico di cui all'allegato della decisione 96/77/CE; |
5. |
non contengono un livello di PSP individuabile dal metodo del saggio biologico, come dimostrato dagli allegati resoconti analitici del test effettuato su ciascuna partita inclusa nella spedizione oggetto del presente attestato. |
L'ispettore ufficiale certifica che l'autorità competente ha verificato che le procedure di autocontrollo sanitario attuate presso lo stabilimento di cui al punto 2 riguardano specificamente il trattamento termico di cui al punto 4.
Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di conoscere le disposizioni di cui alla decisione 96/77/CE e che l'allegato resoconto analitico corrisponde/gli allegati resoconti analitici corrispondono all'esame effettuato sui prodotti a trasformazione avvenuta.
Ispettore ufficiale |
|
Nome (in lettere maiuscole): Data: Timbro: |
Qualifica e titolo: Firma: |
Appendice VI dell’allegato VI
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO
(1) Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO III
Il seguente allegato VI bis sui metodi di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente è aggiunto al regolamento (CE) n. 2074/2005:
«ALLEGATO VI BIS
METODI DI PROVA RELATIVI AL LATTE CRUDO E AL LATTE TRATTATO TERMICAMENTE
CAPITOLO I
DETERMINAZIONE DELLA CONTA BATTERICA MICROBICA E CONTA DELLE CELLULE SOMATICHE
1. |
Per la verifica dei criteri di cui all’allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004 vanno applicate come metodi di riferimento le seguenti norme:
|
2. |
È accettabile l’impiego di metodi analitici alternativi:
|
CAPITOLO II
DETERMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELLA FOSFATASI ALCALINA
1. |
Per la determinazione dell’attività della fosfatasi alcalina è applicata come metodo di riferimento la norma ISO 11816-1. |
2. |
L’attività di fosfatasi alcalina è espressa in milliunità di attività enzimatica per litro (mU/l). Un’unità di attività della fosfatasi alcalina corrisponde alla quantità di enzima fosfatasi alcalina che catalizza la trasformazione di 1 micromole di substrato al minuto. |
3. |
Il risultato del test della fosfatasi alcalina è considerato negativo se l’attività misurata nel latte vaccino non è superiore a 350 mU/l. |
4. |
L’impiego di metodi analitici alternativi è accettabile qualora i metodi siano convalidati in base al metodo di riferimento di cui al punto 1, conformemente ai protocolli approvati a livello internazionale.» |
ALLEGATO IV
1. |
Decisione 91/180/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1991, che stabilisce metodi di analisi e di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente (1). |
2. |
Decisione 2000/20/CE della Commissione, del 10 dicembre 1999, che stabilisce i certificati sanitari per l’importazione da paesi terzi di gelatina destinata al consumo umano e di materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano (2). |
3. |
Decisioni che stabiliscono le condizioni di importazione per i prodotti della pesca:
|
4. |
Decisioni che stabiliscono le condizioni d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini:
|
(1) GU L 93 del 13.4.1991, pag. 1.
(2) GU L 6 dell’11.1.2000, pag. 60.
(3) GU L 202 del 12.8.1993, pag. 31.
(4) GU L 202 del 12.8.1993, pag. 42.
(5) GU L 232 del 15.9.1993, pag. 37.
(6) GU L 232 del 15.9.1993, pag. 43.
(7) GU L 93 del 12.4.1994, pag. 26.
(8) GU L 93 del 12.4.1994, pag. 34.
(9) GU L 115 del 6.5.1994, pag. 38.
(10) GU L 145 del 10.6.1994, pag. 19.
(11) GU L 145 del 10.6.1994, pag. 23.
(12) GU L 145 del 10.6.1994, pag. 30.
(13) GU L 184 del 20.7.1994, pag. 16.
(14) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 31.
(15) GU L 42 del 24.2.1995, pag. 32; rettifica nella GU L 48 del 3.3.1995, pag. 27.
(16) GU L 70 del 30.3.1995, pag. 27.
(17) GU L 116 del 23.5.1995, pag. 41.
(18) GU L 123 del 3.6.1995, pag. 20.
(19) GU L 264 del 7.11.1995, pag. 37.
(20) GU L 304 del 16.12.1995, pag. 52.
(21) GU L 137 dell’8.6.1996, pag. 24.
(22) GU L 137 dell’8.6.1996, pag. 31.
(23) GU L 175 del 13.7.1996, pag. 27.
(24) GU L 269 del 22.10.1996, pag. 18.
(25) GU L 269 del 22.10.1996, pag. 23.
(26) GU L 269 del 22.10.1996, pag. 32.
(27) GU L 269 del 22.10.1996, pag. 37.
(28) GU L 35 del 5.2.1997, pag. 23.
(29) GU L 183 dell’11.7.1997, pag. 21.
(30) GU L 307 del 12.11.1997, pag. 33.
(31) GU L 356 del 31.12.1997, pag. 57.
(32) GU L 46 del 17.2.1998, pag. 13.
(33) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 59.
(34) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 66.
(35) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 71.
(36) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 76.
(37) GU L 190 del 4.7.1998, pag. 81.
(38) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 26; rettifica nella GU L 325 del 3.12.1998, pag. 23.
(39) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 36.
(40) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 44.
(41) GU L 33 dell’8.12.1998, pag. 9.
(42) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 40.
(43) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 52.
(44) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 58.
(45) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 63.
(46) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 68.
(47) GU L 315 del 9.12.1999, pag. 39.
(48) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 13.
(49) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 26.
(50) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 46.
(51) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 52.
(52) GU L 280 del 4.11.2000, pag. 63.
(53) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 59.
(54) GU L 221 del 17.8.2001, pag. 40.
(55) GU L 221 del 17.8.2001, pag. 45.
(56) GU L 221 del 17.8.2001, pag. 50.
(57) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 25.
(58) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 31.
(59) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 36.
(60) GU L 163 del 21.6.2002, pag. 24.
(61) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 1.
(62) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 6.
(63) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 11.
(64) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 19.
(65) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 24.
(66) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 33.
(67) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 38.
(68) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 43.
(69) GU L 301 del 5.11.2002, pag. 48.
(70) GU L 110 del 3.5.2003, pag. 6.
(71) GU L 210 del 20.8.2003, pag. 25.
(72) GU L 210 del 20.8.2003, pag. 30.
(73) GU L 273 del 24.10.2003, pag. 18.
(74) GU L 273 del 24.10.2003, pag. 23.
(75) GU L 273 del 24.10.2003, pag. 28.
(76) GU L 273 del 24.10.2003, pag. 33.
(77) GU L 273 del 24.10.2003, pag. 38.
(78) GU L 8 del 14.1.2004, pag. 12.
(79) GU L 8 del 14.1.2004, pag. 17.
(80) GU L 8 del 14.1.2004, pag. 22.
(81) GU L 8 del 14.1.2004, pag. 27.
(82) GU L 113 del 20.4.2004, pag. 48.
(83) GU L 113 del 20.4.2004, pag. 54.
(84) GU L 28 dell’1.2.2005, pag. 45.
(85) GU L 28 dell’1.2.2005, pag. 54.
(86) GU L 28 dell’1.2.2005, pag. 59.
(87) GU L 69 del 16.3.2005, pag. 50.
(88) GU L 183 del 14.7.2005, pag. 92.
(89) GU L 183 del 14.7.2005, pag. 99.
(90) GU L 183 del 14.7.2005, pag. 104.
(91) GU L 166 dell’8.7.1993, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/31/CE.
(92) GU L 312 del 6.12.1994, pag. 35.
(93) GU L 264 del 7.11.1995, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/676/CE.
(94) GU L 313 del 3.12.1996, pag. 38.
(95) GU L 183 dell’11.7.1997, pag. 38.
(96) GU L 232 del 23.8.1997, pag. 9.
(97) GU L 277 del 14.10.1998, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/819/CE.
(98) GU L 114 del 13.5.2000, pag. 42.
(99) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 64.
(100) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 73.
18.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320/46 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1665/2006 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare per quanto concerne la bollatura sanitaria. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (2), in linea generale non consente che le carni dei suini domestici lascino i macelli prima della comunicazione al veterinario ufficiale dei risultati degli esami per l’individuazione delle Trichine. Tuttavia, in presenza di talune precise condizioni, il regolamento (CE) n. 2075/2005 consente di applicare la bollatura sanitaria e di ammettere le carni al trasporto prima che siano noti i risultati. In dette circostanze è essenziale che l’autorità competente verifichi che sia sempre assicurata la piena tracciabilità delle carni ammesse al trasporto. |
(3) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2075/2005. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2075/2005, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora nel mattatoio sia adottata una procedura per garantire che nessuna parte delle carcasse esaminate lasci i locali prima che siano disponibili i risultati negativi degli esami per l’individuazione delle Trichine e tale procedura sia ufficialmente approvata dall’autorità competente, oppure nel caso in cui si applichi la deroga di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il bollo sanitario di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 può essere apposto prima che siano disponibili i risultati dell’esame per l’individuazione delle Trichine.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(2) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.
18.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320/47 |
REGOLAMENTO (CE) n. 1666/2006 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 9,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (3) fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È necessario modificarne alcune disposizioni. |
(2) |
La decisione 2006/766/CE della Commissione (5) stabilisce un elenco di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che i molluschi bivalvi, i tunicati, gli echinodermi e i gasteropodi marini e i prodotti della pesca esportati verso la Comunità siano conformi alle prescrizioni sanitarie stabilite dalla legislazione comunitaria a protezione della salute dei consumatori. |
(3) |
Le decisioni della Commissione 97/20/CE (6) e 97/296/CE (7) autorizzavano alcuni paesi terzi non ancora oggetto di un controllo comunitario ad esportare verso la Comunità, a certe condizioni, molluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca. Dette decisioni sono abrogate dalla decisione 2006/765/CE della Commissione (8). Questa possibilità non è prevista dal regolamento (CE) n. 854/2004. Per evitare un’interruzione degli scambi tradizionali, tale possibilità deve essere mantenuta in via transitoria. |
(4) |
Le prescrizioni da applicarsi alle importazioni da tali paesi terzi di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini e prodotti della pesca devono essere almeno equivalenti a quelle vigenti per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari. |
(5) |
Fatto salvo il principio generale stabilito nell’allegato II, capo II, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004, secondo cui i molluschi bivalvi vivi provenienti da zone classificate come zone di classe B non devono superare i limiti di 4 600E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvolare, deve essere consentita una tolleranza nel 10 % dei campioni per i molluschi bivalvi vivi provenienti da tali zone. Poiché la tolleranza nel 10 % dei campioni non costituisce un rischio per la salute pubblica e al fine di permettere alle autorità competenti di adattarsi progressivamente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 854/2004 relative alla classificazione delle zone di classe B, è opportuno prevedere un periodo transitorio per la classificazione di tali zone. |
(6) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2076/2005. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2076/2005 è modificato come segue.
1) |
All’articolo 7 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4: «3. In deroga all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte E, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 31 ottobre 2007 a importare olio di pesce proveniente da stabilimenti di paesi terzi che sono stati riconosciuti a tale scopo prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione (9). 4. In deroga all’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005, i prodotti di cui a tale allegato per i quali i relativi certificati d’importazione sono stati rilasciati in conformità delle norme comunitarie armonizzate in vigore prima del 1o gennaio 2006 nei casi in cui esse siano applicabili, e delle norme nazionali applicate dagli Stati membri prima di tale data negli altri casi, possono essere importate nella Comunità fino al 1o maggio 2007. |
2) |
All'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 2: «2. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca dai paesi elencati rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II del presente regolamento, a condizione che:
|
3) |
È inserito il seguente articolo 17 bis: «Articolo 17 bis Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione per i molluschi bivalvi vivi In deroga all’allegato II, capo II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004, l’autorità competente può continuare a classificare come zone di classe B le zone per le quali i limiti di 4 600E. coli per 100 g non sono superati nel 90 % dei campioni.» |
4) |
Sono aggiunti l'allegato I e l’allegato II figuranti nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.
(3) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.
(4) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).
(5) Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16).
(7) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/200/CE (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 50).
(8) Cfr. pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.
(9) GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13.»
(10) GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32.
(11) GU L 127 del 25.5.1996, pag. 33.»
ALLEGATO
ALLEGATO I
Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all’alimentazione umana
CA — |
CANADA |
GL — |
GROENLANDIA |
US — |
STATI UNITI D'AMERICA |
ALLEGATO II
Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana
AO — |
ANGOLA |
AZ — |
AZERBAIGIAN (1) |
BJ — |
BENIN |
CG — |
REPUBBLICA DEL CONGO (2) |
CM — |
CAMERUN |
ER — |
ERITREA |
FJ — |
FIGI |
IL — |
ISRAELE |
MM — |
MYANMAR |
SB — |
ISOLE SALOMONE |
SH — |
SANT'ELENA |
TG — |
TOGO |
(1) Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.
(2) Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.
II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
Commissione
18.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320/50 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2006
che abroga alcuni atti d’applicazione relativi all’igiene dei prodotti alimentari e alle norme sanitarie che disciplinano la produzione e l’immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano
[notificata con il numero C(2006) 5175]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/765/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche di igiene applicabili ai prodotti alimentari di origine animale (1), in particolare l’articolo 9,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti d’origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
Le norme sanitarie e di polizia sanitaria che disciplinano la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti d’origine animale sono stabilite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’igiene dei prodotti alimentari (3), (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004. |
(2) |
La direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha abrogato alcune direttive relative all’igiene dei prodotti alimentari e alle norme sanitarie che regolamentano la produzione e l’immissione sul mercato di alcuni prodotti d’origine animale destinati al consumo umano ed ha inoltre specificato che le misure d’applicazione adottate sulla base di tali testi restano in vigore fino a quando non vengano sostituite. Per motivi di sicurezza giuridica, è necessario procedere ad un’abrogazione formale delle misure d’applicazione che sono state effettivamente sostituite segnatamente dagli atti seguenti:
|
(3) |
I regolamenti suindicati sono applicabili a decorrere dall’11 gennaio 2006. |
(4) |
La decisione 94/371/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1994, che stabilisce alcune condizioni sanitarie specifiche riguardanti l’immissione sul mercato di alcuni tipi di uova (8) è stata adottata dal Consiglio previo parere sfavorevole del comitato veterinario. La Commissione conserva peraltro la sua competenza d’esecuzione. |
(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le direttive e le decisioni seguenti sono abrogate a decorrere dall’11 gennaio 2006:
1) |
direttiva 83/201/CEE della Commissione, del 12 aprile 1983, recante deroghe alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima (9); |
2) |
decisione 84/371/CEE della Commissione, del 3 luglio 1984, che stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche di cui all’articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (10); |
3) |
decisione 87/260/CEE della Commissione, del 28 aprile 1987, che concede una deroga ai Paesi Bassi e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (11); |
4) |
decisione 87/266/CEE della Commissione, dell’8 maggio 1987, che riconosce come sistema che offre garanzie equivalenti il regime di controllo medico del personale, presentato dai Paesi Bassi (12); |
5) |
decisione 87/562/CEE della Commissione, del 24 novembre 1987, che concede una deroga alla Repubblica federale di Germania e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (13); |
6) |
decisione 88/235/CEE della Commissione, del 7 marzo 1988, che concede una deroga alla Danimarca e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (14); |
7) |
decisione 88/363/CEE della Commissione, del 13 giugno 1988, che concede una deroga al Regno Unito e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (15); |
8) |
decisione 90/30/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1990, che concede una deroga alla Spagna e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (16); |
9) |
decisione 90/31/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1990, che concede una deroga alla Francia e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (17); |
10) |
decisione 90/469/CEE della Commissione, del 5 settembre 1990, che concede una deroga all’Italia e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (18); |
11) |
decisione 90/514/CEE della Commissione, del 25 settembre 1990, che riconosce come come equivalenti le garanzie offerte dal regime di controllo medico del personale presentato dalla Danimarca (19); |
12) |
decisione 92/92/CEE della Commissione, del 9 gennaio 1992, che stabilisce le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture dei centri di spedizione e di depurazione dei molluschi bivalvi vivi per le quali possono essere concesse deroghe (20); |
13) |
decisione 93/140/CEE della Commissione, del 19 gennaio 1993, che fissa le modalità del controllo visivo per l’individuazione dei parassiti nei prodotti ittici (21); |
14) |
decisione 94/14/CE della Commissione, del 21 dicembre 1993, che stabilisce l’elenco degli stabilimenti nella Comunità cui sono concesse deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (22); |
15) |
decisione 94/92/CE della Commissione, del 17 febbraio 1994, concernente l’aiuto finanziario della Comunità per l’espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spagna) (23); |
16) |
decisione 94/356/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, recante modalità d’applicazione della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, riguardo ai principi che presiedono agli autocontrolli sanitari per i prodotti della pesca (24); |
17) |
decisione 94/371/CE del Consiglio, del 20 giugno 1994, che stabilisce condizioni sanitarie specifiche per la commercializzazione di determinati tipi di uova (25); |
18) |
decisione 94/383/CE della Commissione, del 3 giugno 1994, in merito ai criteri da applicare pr quanto concerne gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriali (26); |
19) |
decisione 94/837/CE della Commissione, del 16 dicembre 1994, che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio e le norme in materia di bollatura dei prodotti che ne provengono (27); |
20) |
decisione 95/149/CE della Commissione, dell’8 marzo 1995, che fissa i valori limite di ABVT (azoto basico volatile totale) per talune categorie di prodotti della pesca e i relativi metodi d’analisi (28); |
21) |
decisione 95/165/CE della Commissione, del 4 maggio 1995, che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte (29); |
22) |
decisione 96/536/CE della Commissione, del 29 luglio 1996, che stabilisce l’elenco dei prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o generali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/46/CEE, nonché la natura delle deroghe applicabili alla fabbricazione di tali prodotti (30); |
23) |
decisione 96/658/CE della Commissione, del 13 novembre 1996, che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento degli stabilimenti situati presso mercati all’ingrosso (31); |
24) |
decisione 98/470/CE della Commissione, del 9 luglio 1998, recante modalità d’applicazione della direttiva 89/662/CEE del Consiglio per quanto riguarda le informazioni essenziali relative ai controlli veterinari (32); |
25) |
decisione 2001/471/CE della Commissione, dell’8 giugno 2001, che fissa le norme per i controlli regolari delle condizioni igieniche generali, svolti dagli operatori negli stabilimenti conformemente alla direttiva 64/433/CEE sulle condizioni sanitarie per la produzione e l’immissione sul mercato di carni fresche e alla direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (33); |
26) |
decisione 2002/225/CE della Commissione, del 15 marzo 2002, che fissa norme specifiche per l’attuazione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio per quanto concerne i tenori massimi e i metodi d’analisi di talune biotossine marine in molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini (34); |
27) |
decisione 2002/477/CE della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce i requisiti di sanità pubblica in materia di carni fresche e carni di volatili da cortile importate da paesi terzi e che modifica la decisione 94/984/CE (35); |
28) |
decisione 2003/380/CE della Commissione, del 22 maggio 2003, che riconosce alla Svezia il diritto di deroga alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio e che fissa condizioni sanitarie equivalenti da rispettarsi nelle operazioni di sezionamento delle carni fresche (36); |
29) |
decisione 2003/774/CE della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi (37). |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(4) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.
(5) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.
(6) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.
(7) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.
(8) GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34.
(9) GU L 112 del 28.4.1983, pag. 28.
(10) GU L 196 del 26.7.1984, pag. 46.
(11) GU L 123 del 12.5.1987, pag. 8.
(12) GU L 126 del 15.5.1987, pag. 20.
(13) GU L 341 del 3.12.1987, pag. 35.
(14) GU L 105 del 26.4.1988, pag. 20.
(15) GU L 177 dell’8.7.1988, pag. 57.
(16) GU L 16 del 20.1.1990, pag. 35.
(17) GU L 16 del 20.1.1990, pag. 37.
(18) GU L 255 del 19.9.1990, pag. 16.
(19) GU L 286 del 18.10.1990, pag. 29.
(20) GU L 34 dell’11.2.1992, pag. 34.
(21) GU L 56 del 9.3.1993, pag. 42.
(22) GU L 14 del 17.1.1994, pag. 1.
(23) GU L 46 del 18.2.1994, pag. 63.
(24) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 50.
(25) GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34.
(26) GU L 174 dell’8.7.1994, pag. 33.
(27) GU L 352 del 31.12.1994, pag. 15.
(28) GU L 97 del 29.4.1995, pag. 84.
(29) GU L 108 del 13.5.1995, pag. 84.
(30) GU L 230 dell’11.9.1996, pag. 12.
(31) GU L 302 del 26.11.1996, pag. 22.
(32) GU L 208 del 24.7.1998, pag. 54.
(33) GU L 165 del 21.6.2001, pag. 48.
(34) GU L 75 del 16.3.2002, pag. 62.
(35) GU L 164 del 22.6.2002, pag. 39.
(36) GU L 131 del 28.5.2003, pag. 18.
(37) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 78.
18.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320/53 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2006
che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca
[notificata con il numero C(2006) 5171]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/766/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Le condizioni particolari per l’importazione di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi, gasteropodi marini e prodotti della pesca dai paesi terzi sono stabilite nel regolamento (CE) n. 854/2004. |
(2) |
La decisione 97/20/CE della Commissione (2) fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, mentre la decisione 97/296/CE della Commissione (3) stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana. |
(3) |
Occorre stabilire gli elenchi dei paesi terzi e dei territori che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono pertanto in grado di garantire che i molluschi bivalvi, i tunicati, gli echinodermi, i gasteropodi marini e i prodotti della pesca esportati nella Comunità rispettano le condizioni sanitarie fissate per tutelare la salute dei consumatori. È tuttavia opportuno autorizzare l’importazione di muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, anche dai paesi terzi che non figurano in tale elenco. |
(4) |
Le autorità competenti dell’Australia, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay hanno fornito garanzie adeguate che le condizioni applicabili ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini vivi sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente. |
(5) |
Le autorità competenti dell’Armenia, della Bielorussia e dell’Ucraina hanno fornito garanzie adeguate che le condizioni applicabili ai prodotti della pesca sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente. |
(6) |
Occorre pertanto abrogare le decisioni 97/20/CE e 97/296/CE e sostituirle con una nuova decisione. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini
1. L’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, figura nell’allegato I della presente decisione.
2. In deroga a quanto disposto all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, il paragrafo 1 non si applica ai muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, che possono essere importati anche dai paesi terzi che non figurano nell’elenco di cui al paragrafo 1.
Articolo 2
Importazioni di prodotti della pesca
L’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, figura nell’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Abrogazione
Le decisioni 97/20/CE e 97/296/CE sono abrogate.
I riferimenti alla decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(2) GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16).
(3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/200/CE (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 50).
ALLEGATO I
Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano
[paesi e territori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]
AU — |
AUSTRALIA |
CL — |
CILE (1) |
JM — |
GIAMAICA (2) |
JP — |
GIAPPONE (1) |
KR — |
COREA DEL SUD (1) |
MA — |
MAROCCO |
NZ — |
NUOVA ZELANDA |
PE — |
PERÙ (1) |
TH — |
THAILANDIA (1) |
TN — |
TUNISIA |
TR — |
TURCHIA |
UY — |
URUGUAY |
VN — |
VIETNAM (1) |
(1) Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.
(2) Unicamente gasteropodi marini.
ALLEGATO II
Elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano
[paesi e territori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]
AE — |
EMIRATI ARABI UNITI |
AG — |
ANTIGUA E BARBUDA (1) |
AL — |
ALBANIA |
AM — |
ARMENIA (2) |
AN — |
ANTILLE OLANDESI |
AR — |
ARGENTINA |
AU — |
AUSTRALIA |
BD — |
BANGLADESH |
BG — |
BULGARIA (3) |
BR — |
BRASILE |
BS — |
BAHAMAS |
BY — |
BIELORUSSIA |
BZ — |
BELIZE |
CA — |
CANADA |
CH — |
SVIZZERA |
CI — |
COSTA D'AVORIO |
CL — |
CILE |
CN — |
CINA |
CO — |
COLOMBIA |
CR — |
COSTA RICA |
CU — |
CUBA |
CV — |
CAPO VERDE |
DZ — |
ALGERIA |
EC — |
ECUADOR |
EG — |
EGITTO |
FK — |
ISOLE FALKLAND |
GA — |
GABON |
GD — |
GRENADA |
GH — |
GHANA |
GL — |
GROENLANDIA |
GM — |
GAMBIA |
GN — |
|
GT — |
GUATEMALA |
GY — |
GUYANA |
HK — |
HONG KONG |
HN — |
HONDURAS |
HR — |
CROAZIA |
ID — |
INDONESIA |
IN — |
INDIA |
IR — |
IRAN |
JM — |
GIAMAICA |
JP — |
GIAPPONE |
KE — |
KENYA |
KR — |
COREA DEL SUD |
KZ — |
KAZAKISTAN |
LK — |
SRI LANKA |
MA — |
MAROCCO (6) |
MG — |
MADAGASCAR |
MR — |
MAURITANIA |
MU — |
MAURIZIO |
MV — |
MALDIVE |
MX — |
MESSICO |
MY — |
MALAYSIA |
MZ — |
MOZAMBICO |
NA — |
NAMIBIA |
NC — |
NUOVA CALEDONIA |
NG — |
NIGERIA |
NI — |
NICARAGUA |
NZ — |
NUOVA ZELANDA |
OM — |
OMAN |
PA — |
PANAMA |
PE — |
PERÙ |
PG — |
PAPUA NUOVA GUINEA |
PH — |
FILIPPINE |
PF — |
POLINESIA FRANCESE |
PM — |
SAINT-PIERRE E MIQUELON |
PK — |
PAKISTAN |
RO — |
ROMANIA (3) |
RU — |
RUSSIA |
SA — |
ARABIA SAUDITA |
SC — |
SEICELLE |
SG — |
SINGAPORE |
SN — |
SENEGAL |
SR — |
SURINAME |
SV — |
EL SALVADOR |
TH — |
THAILANDIA |
TN — |
TUNISIA |
TR — |
TURCHIA |
TW — |
TAIWAN |
TZ — |
TANZANIA |
UA — |
UCRAINA |
UG — |
UGANDA |
US — |
STATI UNITI D'AMERICA |
UY — |
URUGUAY |
VE — |
VENEZUELA |
VN — |
VIETNAM |
XM — |
MONTENEGRO (7) |
XS — |
|
YE — |
YEMEN |
YT — |
MAYOTTE |
ZA — |
SUD AFRICA |
ZW — |
ZIMBABWE |
(1) Unicamente crostacei vivi.
(2) Unicamente gamberi vivi non d’allevamento.
(3) Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.
(4) Unicamente pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento.
(5) Non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla decisione 94/360/CE della Commissione (GU L 158 del 26.5.1994, pag. 41).
(6) I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum devono essere corredati: a) da un certificato sanitario supplementare secondo il modello di cui all’allegato VI, appendice V, parte B, del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27); e b) dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP rilevabile con il metodo di analisi biologico.
(7) Unicamente pesce selvatico intero e fresco catturato in mare.
(8) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
18.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 320/58 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2006
che modifica le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE per quanto riguarda le condizioni di certificazione applicabili a molluschi vivi e pesci vivi di acquacoltura e ai relativi prodotti, destinati al consumo umano
[notificata con il numero C(2006) 5167]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/767/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, l’articolo 20, paragrafo 1 e l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2), stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (3), stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (4), stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005 (5), reca modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 e del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del e modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004. |
(5) |
La direttiva 95/70/CE del Consiglio (7) istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi. |
(6) |
La direttiva 91/67/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura. |
(7) |
La decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano (8) e la decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (9) stabiliscono le condizioni di certificazione applicabili a molluschi vivi e pesci vivi di acquacultura e ai relativi prodotti, destinati al consumo umano. |
(8) |
Al fine di semplificare la procedura di certificazione per questi prodotti, le condizioni di certificazione di polizia sanitaria stabilite da queste decisioni sono state inserite nei certificati sanitari redatti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 per le partite destinate al consumo umano. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE, tenendo conto anche della direttiva COM(2005) 362 del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (10). |
(10) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione 2003/804/CE
La decisione 2003/804/CE è così modificata:
1) |
L'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Condizioni per l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano 1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati al consumo umano unicamente se:
2. Se i molluschi sono stabulati o reimmersi in acque comunitarie, la partita deve essere conforme anche alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1. |
2) |
L'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Condizioni supplementari per l'importazione di taluni molluschi vivi destinati al consumo umano 1. Le partite di specie di molluschi sensibili ad una o più delle malattie figuranti nell’allegato D della direttiva 95/70/CE devono, oltre ad essere conformi alle condizioni di cui all’articolo 4:
2. Le partite di specie di molluschi sensibili alle infezioni da Bonamia ostrea e/o Marteilia refringens, importate negli Stati membri o nelle zone dichiarate indenni o soggette a un programma per ottenere tale qualifica a norma degli articoli 5 o 10 della direttiva 91/67/CEE, devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all’articolo 4:
3. Il presente articolo non si applica se i molluschi sono imballati ed etichettati per essere messi in vendita al consumatore finale conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.» |
3) |
Nell’allegato V, parte A, il punto 2 è sostituito dal seguente:
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Articolo 2
Modifiche della decisione 2003/858/CE
La decisione 2003/858/CE della Commissione è così modificata:
1) |
L'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano 1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano unicamente se:
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2) |
L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Condizioni supplementari per l'importazione di taluni prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano 1. Le partite di specie ittiche sensibili a ISA e/o EHN devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all’articolo 5:
2. Le partite di specie ittiche sensibili a VHS e/o IHN, importate negli Stati membri o nelle zone dichiarate indenni o soggette a un programma per ottenere tale qualifica a norma degli articoli 5 o 10 della direttiva 91/67/CEE, devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all’articolo 5:
|
3) |
Gli allegati IV e V sono soppressi. |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.
(5) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.
(6) GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).
(7) GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(8) GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/409/CE (GU L 139 del 2.6.2005, pag. 16).
(9) GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/742/CE (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 71).
(10) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
(11) GU L 320 del/dell'18.11.2006, pag. 53.»
(12) GU L 320 del/dell'18.11.2006, pag. 53.»