ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 320

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
18 novembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

*

Regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale  ( 1 )

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1663/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano  ( 1 )

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione  ( 1 )

13

 

*

Regolamento (CE) n. 1665/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni  ( 1 )

46

 

*

Regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004  ( 1 )

47

 

 

II   Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

 

 

Commissione

 

*

Decisione della Commissione, del 6 novembre 2006, che abroga alcuni atti d’applicazione relativi all’igiene dei prodotti alimentari e alle norme sanitarie che disciplinano la produzione e l’immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2006) 5175]  ( 1 )

50

 

*

Decisione della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca [notificata con il numero C(2006) 5171]  ( 1 )

53

 

*

Decisione della Commissione, del 6 novembre 2006, che modifica le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE per quanto riguarda le condizioni di certificazione applicabili a molluschi vivi e pesci vivi di acquacoltura e ai relativi prodotti, destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2006) 5167]  ( 1 )

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

18.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 320/1


REGOLAMENTO (CE) n. 1662/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli operatori del settore alimentare, laddove soggetti alle disposizioni dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, devono garantire che ogni prodotto di origine animale rechi un marchio di identificazione apposto conformemente a quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del medesimo regolamento. Salvo espressa indicazione e tranne che per motivi di controllo, non è opportuno che i prodotti di origine animale rechino più di un marchio di identificazione.

(2)

L'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione delle carni di ungulati domestici. Il capitolo IV, punto 8, della medesima sezione contiene deroghe alla scuoiatura completa della carcassa e di altre parti del corpo destinate al consumo umano. È opportuno provvedere a estendere tali deroghe al muso e alle labbra dei bovini, purché soddisfino gli stessi requisiti applicabili alla testa degli ovini e dei caprini.

(3)

Le tonsille fungono da filtro per tutti gli agenti nocivi che siano penetrati nella cavità orale degli animali e per motivi di igiene e sicurezza è opportuno asportarle durante la macellazione degli ungulati domestici. Dato che l'obbligo della loro asportazione è stato involontariamente omesso per quanto riguarda i suini domestici, è opportuno introdurre ora la prescrizione dell'asportazione delle tonsille dei suini.

(4)

L'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce le norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca destinati al consumo umano. L'olio di pesce è compreso nella definizione di prodotti della pesca. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni specifiche relative alla produzione e alla commercializzazione dell'olio di pesce destinato al consumo umano. È altresì opportuno prevedere un regime transitorio, al fine di consentire agli stabilimenti nei paesi terzi di adattarsi alla nuova situazione.

(5)

Il colostro è considerato un prodotto di origine animale, ma non rientra nella definizione di latte crudo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004. Il colostro è prodotto in modo simile e si può ritenere che rappresenti, per la salute umana, un rischio simile al latte crudo. È quindi necessario introdurre norme d'igiene specifiche per la produzione di colostro.

(6)

L'allegato III, sezione XV, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce i requisiti per la produzione di collagene. Precisa che il collagene deve essere prodotto mediante un processo che assicuri che le materie prime siano sottoposte ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH con acido o alcali seguita da uno o più risciacqui, la filtrazione e l'estrusione, oppure mediante un processo riconosciuto equivalente. È stato sottoposto alla valutazione dell'EFSA un diverso processo che produce un collagene idrolizzato che non può essere estruso. Il 26 gennaio 2005 l'EFSA ha adottato un parere sulla sicurezza del collagene e su un processo di produzione del collagene e ha concluso che il processo di produzione proposto garantisce, per il collagene destinato al consumo umano, una sicurezza per la salute equivalente o maggiore rispetto a quella che si consegue applicando le norme di cui alla sezione XV. È quindi opportuno modificare le norme applicabili alla produzione di collagene.

(7)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 853/2004.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato come segue:

1)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

2)

l' allegato III è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).


ALLEGATO I

La sezione I, parte A, punto 2, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004 è sostituita dalla seguente:

«2.

È tuttavia necessario applicare un nuovo marchio al prodotto laddove ne vengano rimossi l'imballaggio e/o la confezione oppure qualora esso sia ulteriormente trasformato in un altro stabilimento. In questi casi il nuovo marchio deve indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento in cui hanno luogo tali operazioni.»


ALLEGATO II

L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato come segue:

1)

nella sezione I, il capitolo IV è modificato come segue:

a)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

Deve essere effettuata una scuoiatura completa della carcassa e delle altre parti del corpo destinate al consumo umano, salvo per i suini, le teste degli ovini, dei caprini e dei vitelli, il muso e le labbra dei bovini, le zampe dei bovini, degli ovini e dei caprini. Le teste, compresi il muso e le labbra, e le zampe devono essere manipolate in modo da evitare contaminazioni.»;

b)

il punto 16, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

le tonsille dei bovini, dei suini e dei solipedi devono essere asportate in condizioni d'igiene;»

2)

nella sezione VIII, capitolo III, è aggiunta la seguente parte E:

«E.   REQUISITI PER L'OLIO DI PESCE DESTINATO AL CONSUMO UMANO

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che le materie prime impiegate nella fabbricazione dell'olio di pesce destinato al consumo umano soddisfino i seguenti requisiti:

1.

devono provenire da prodotti della pesca risultati idonei per il consumo umano;

2.

devono provenire da stabilimenti, navi comprese, riconosciuti a norma del presente regolamento;

3.

devono essere trasportate e immagazzinate fino alla trasformazione nel rispetto delle prescritte condizioni di igiene.»;

3)

la sezione IX è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE IX: LATTE CRUDO, COLOSTRO, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO

Ai fini della presente sezione si intende per:

1.

“colostro”: liquido secreto dalle ghiandole mammarie di femmine da latte nei 3-5 giorni dopo il parto, ricco di anticorpi e minerali e prodotto prima del latte crudo;

2.

“prodotti ottenuti dal colostro”: prodotti trasformati ottenuti dalla trasformazione del colostro o dalla trasformazione secondaria di tali prodotti trasformati.

CAPITOLO I: LATTE CRUDO E COLOSTRO — PRODUZIONE PRIMARIA

Gli operatori del settore alimentare che producono o, se del caso, raccolgono latte crudo e colostro devono garantire l'osservanza dei requisiti contenuti nel presente capitolo.

I.   REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO E COLOSTRO

1.

Il latte crudo e il colostro devono provenire da animali:

a)

che non presentano sintomi di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il latte e il colostro;

b)

che presentano uno stato di salute generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e del colostro e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con perdite, enterite con diarrea accompagnata da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;

c)

che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte e il colostro;

d)

ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati e i quali non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE;

e)

per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.

2.

a)

In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo e il colostro devono provenire da:

i)

vacche o bufale appartenenti ad un allevamento che è indenne o ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 64/432/CEE (1);

ii)

pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 91/68/CEE (2); oppure

iii)

femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente.

b)

Per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo e il colostro devono provenire da:

i)

vacche o bufale appartenenti a un allevamento che è ufficialmente indenne da tubercolosi ai sensi della direttiva 64/432/CEE; oppure

ii)

femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente.

c)

IIn caso di compresenza di capre e mucche, le capre devono essere sottoposte a un controllo e a un'analisi per la tubercolosi.

3.

Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:

a)

nel caso di vacche e bufale che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina;

b)

nel caso di pecore o capre che non presentano una reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono state vaccinate contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:

i)

per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi; oppure

ii)

previo trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova di fosfatasi alcalina;

c)

nel caso di femmine di altre specie che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui è stata individuata la tubercolosi o la brucellosi a seguito dei controlli di cui al punto 2, lettera a), sottopunto iii), o al punto 2, lettera b), sottopunto ii), purché sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.

4.

Non devono essere utilizzati per il consumo umano il latte crudo e il colostro di animali che non soddisfano i requisiti pertinenti di cui ai punti da 1 a 3, in particolare di singoli animali che presentano una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE.

5.

Deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infettati o che si sospetta siano infettati da una delle malattie di cui al punto 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali.

II.   IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE E COLOSTRO

A.   Requisiti per i locali e le attrezzature

1.

Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte e il colostro sono immagazzinati, manipolati o refrigerati devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte e del colostro.

2.

I locali per l'immagazzinamento del latte e del colostro devono essere opportunamente protetti dagli animali infestanti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e, ove ciò sia necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.

3.

Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte e il colostro (utensili, contenitori, bidoni, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto) debbono essere facili da pulire ed eventualmente da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.

4.

Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio o dopo ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte e del colostro devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di essere riutilizzati.

B.   Igiene in fase di mungitura, raccolta e trasporto

1.

La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare:

a)

prima dell'inizio della mungitura, che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;

b)

che il latte e il colostro di ciascun animale siano controllati dal mungitore o con un metodo che dia risultati analoghi per escludere anomalie organolettiche o fisico-chimiche, e che non siano utilizzati per il consumo umano il latte e il colostro che presentino tali anomalie;

c)

che per il consumo umano non siano utilizzati il latte e il colostro di animali che presentino segni clinici di malattie alla mammella, se non in conformità delle istruzioni di un veterinario;

d)

che siano identificati gli animali sottoposti a un trattamento medico che rischia di trasferire residui nel latte e nel colostro e che non siano utilizzati per il consumo umano il latte e il colostro ottenuti da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto;

e)

che il trattamento per immersione o per vaporizzazione dei capezzoli sia utilizzato solo previa autorizzazione o registrazione secondo le procedure di cui alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (3);

f)

che il colostro sia munto separatamente e non sia mescolato con il latte crudo.

2.

Il latte e il colostro devono essere posti, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione.

a)

Il latte deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8 oC in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6 oC qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.

b)

Il colostro deve essere immagazzinato separatamente e immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8 oC in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6 oC qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente, oppure congelato.

3.

La catena del freddo deve essere mantenuta durante il trasporto e, all'arrivo presso lo stabilimento di destinazione, la temperatura del latte e del colostro non deve superare i 10 oC.

4.

Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui ai punti 2 e 3 se il latte soddisfa i criteri definiti nella parte III e se:

a)

la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla mungitura; oppure

b)

per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari è necessaria una temperatura più elevata e l'autorità competente concede l'autorizzazione in tal senso.

C.   Igiene del personale

1.

Le persone addette alla mungitura e/o alla manipolazione del latte crudo e del colostro devono indossare abiti idonei e puliti.

2.

Le persone addette alla mungitura devono curare con grande attenzione la pulizia personale. A questo scopo devono essere disponibili strutture idonee attigue al locale di mungitura per consentire agli addetti alla mungitura e alla manipolazione del latte crudo e del colostro di lavarsi le mani e le braccia.

III.   CRITERI APPLICABILI AL LATTE CRUDO E AL COLOSTRO

1.

a)

In attesa della fissazione di criteri nel contesto di una normativa più specifica sulla qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al latte crudo si applicano le seguenti norme.

b)

In attesa dell'introduzione di una normativa comunitaria specifica, al colostro si applicano le norme nazionali relative alla carica batterica, alla conta delle cellule somatiche o ai residui di antibiotici.

2.

Deve essere controllato un numero rappresentativo di campioni di latte crudo e colostro raccolti mediante campionamento casuale presso aziende produttrici di latte, al fine di verificarne la conformità ai punti 3 e 4, nel caso del latte crudo, e alle norme nazionali vigenti di cui al punto 1), lettera b), nel caso del colostro. I controlli possono essere effettuati:

a)

da o per conto dell'operatore del settore alimentare che produce il latte;

b)

da o per conto dell'operatore del settore alimentare che raccoglie o trasforma il latte;

c)

da o per conto di un gruppo di operatori del settore alimentare; oppure

d)

nel quadro di un piano nazionale o regionale di controllo.

3.

a)

Gli operatori del settore alimentare devono porre in atto procedure intese a garantire che il latte soddisfi i seguenti criteri:

i)

nel caso del latte vaccino crudo:

carica batterica a 30 oC (per ml)

≤ 100 000 (4)

conta di cellule somatiche (per ml)

≤ 400 000 (5)

ii)

nel caso del latte crudo di altre specie:

carica batterica a 30 oC (per ml)

≤ 1 500 000 (6)

b)

Tuttavia, se il latte crudo di animali diversi dalle vacche è destinato alla fabbricazione di prodotti fatti con latte crudo mediante un processo che non comporta alcun trattamento termico, gli operatori del settore alimentare devono prendere misure affinché il latte crudo utilizzato soddisfi il criterio seguente:

carica batterica a 30 oC (per ml)

≤ 500 000 (7)

4.

Fatta salva la direttiva 96/23/CE, gli operatori del settore alimentare devono porre in atto procedure intese a garantire che il latte crudo non sia immesso sul mercato se:

a)

contiene residui di antibiotici in quantità tale che, in relazione a una qualunque delle sostanze di cui agli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 (8), siano superati i livelli autorizzati a norma di detto regolamento; oppure se

b)

il totale complessivo dei residui delle sostanze antibiotiche supera qualsiasi valore massimo consentito.

5.

Qualora il latte crudo non sia conforme ai punti 3 e 4, l'operatore del settore alimentare deve informare l'autorità competente e adottare misure volte a porre rimedio alla situazione.

CAPITOLO II: REQUISITI RELATIVI AI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E AI PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO

I.   REQUISITI DI TEMPERATURA

1.

Gli operatori del settore alimentare devono garantire che, al momento dell'accettazione presso uno stabilimento di trasformazione;

a)

il latte sia rapidamente refrigerato a una temperatura non superiore a 6 oC;

b)

il colostro sia rapidamente refrigerato a una temperatura non superiore a 6 oC o mantenuto congelato;

e siano tenuti a tale temperatura fino al termine della trasformazione.

2.

Gli operatori del settore alimentare possono tuttavia mantenere il latte e il colostro a una temperatura superiore se:

a)

la trasformazione ha inizio immediatamente dopo la mungitura o entro 4 ore dall'accettazione presso lo stabilimento di trasformazione; oppure se

b)

l'autorità competente autorizza una temperatura superiore per ragioni tecnologiche connesse alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari o di taluni prodotti ottenuti dal colostro.

II.   REQUISITI PER IL TRATTAMENTO TERMICO

1.

Quando il latte crudo, il colostro, i prodotti lattiero-caseari e i prodotti ottenuti dal colostro sono sottoposti a trattamento termico, gli operatori del settore alimentare devono garantire che ciò avvenga nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004. In particolare, quando utilizzano i processi di seguito elencati, provvedono affinché essi si svolgano alle condizioni sottoindicate:

a)

la pastorizzazione è ottenuta mediante un trattamento che comporti:

i)

un'alta temperatura per un breve periodo (almeno72 oC per 15 secondi);

ii)

una bassa temperatura per un periodo lungo (almeno 63 oC per 30 minuti); oppure

iii)

qualsiasi altra combinazione tempo/temperatura che consenta di ottenere un effetto equivalente;

in modo che, immediatamente dopo aver subito il trattamento, i prodotti reagiscano negativamente all'eventuale test della fosfatasi alcalina;

b)

il trattamento a temperatura ultra alta (UHT) è ottenuto mediante un trattamento:

i)

che comporti un flusso di calore continuo ad alta temperatura per un breve periodo (almeno 135 oC per un periodo di durata appropriata) tale da eliminare microrganismi o spore vitali in grado di svilupparsi nel prodotto trattato, tenuto in un recipiente chiuso asettico a temperatura ambiente; e

ii)

sufficiente ad assicurare la stabilità microbiologica dei prodotti dopo un periodo d'incubazione di 15 giorni a 30 oC, o di 7 giorni a 55 oC, in recipienti chiusi oppure dopo l'impiego di qualsiasi altro metodo che dimostri l'avvenuta applicazione del trattamento termico appropriato.

2.

Nel valutare se sottoporre il latte crudo e il colostro a trattamento termico, gli operatori del settore alimentare devono:

a)

tenere conto delle procedure elaborate sulla base dei principi del sistema HACCP di cui al regolamento (CE) n. 852/2004;

b)

conformarsi ai requisiti eventualmente prescritti dall'autorità competente all'atto del riconoscimento di uno stabilimento o dell'esecuzione di controlli a norma del regolamento (CE) n. 854/2004.

III.   CRITERI PER IL LATTE VACCINO CRUDO

1.

Gli operatori del settore alimentare che fabbricano prodotti lattiero-caseari devono porre in atto procedure intese a garantire che, immediatamente prima della trasformazione:

a)

il latte vaccino crudo utilizzato per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari abbia una carica batterica a 30 oC inferiore a 300 000/ml;

b)

il latte vaccino trasformato utilizzato per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari abbia una carica batterica a 30 oC inferiore a 100 000/ml.

2.

Se il latte non risponde ai criteri di cui al punto 1, gli operatori del settore alimentare devono informare l'autorità competente e prendere misure volte a porre rimedio alla situazione.

CAPITOLO III: CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO

La chiusura ermetica delle confezioni destinate al consumo deve avvenire, immediatamente dopo il riempimento, nello stabilimento in cui ha luogo l'ultimo trattamento termico dei prodotti lattiero-caseari liquidi e dei prodotti liquidi ottenuti dal colostro, mediante dispositivi di chiusura che impediscano le contaminazioni. Il sistema di chiusura deve essere concepito in modo che l'eventuale apertura risulti evidente e sia facilmente verificabile.

CAPITOLO IV: ETICHETTATURA

1.

Oltre a soddisfare i requisiti di cui alla direttiva 2000/13/CE, tranne nei casi di cui all'articolo 13, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva, l'etichetta deve recare chiaramente:

a)

per il latte crudo destinato al consumo umano, la dicitura “latte crudo”;

b)

per i prodotti fabbricati con latte crudo, il cui procedimento di fabbricazione non richieda alcun trattamento termico o altre forme di trattamento fisico o chimico, la dicitura “fabbricato con latte crudo”;

c)

per il colostro, la dicitura “colostro”;

d)

per i prodotti fabbricati con il colostro, la dicitura “fabbricato con il colostro”.

2.

I requisiti di cui al punto 1 si applicano ai prodotti destinati al commercio al dettaglio. Il termine “etichettatura” comprende qualsiasi imballaggio, documento, foglietto, etichetta, anello o fascetta che accompagni tali prodotti o che ad essi si riferisca.

CAPITOLO V: MARCHIATURA DI IDENTIFICAZIONE

In deroga ai requisiti di cui all'allegato II, sezione I:

1.

anziché indicare il numero di riconoscimento dello stabilimento, il marchio di identificazione può includere un riferimento al punto della confezione o dell'imballaggio su cui è indicato il numero di riconoscimento dello stabilimento;

2.

nel caso di bottiglie riutilizzabili, il marchio di identificazione può indicare soltanto la sigla del paese di spedizione e il numero di riconoscimento dello stabilimento.»;

4)

nella sezione XV, capitolo III, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Il collagene deve essere prodotto mediante un processo che assicuri che le materie prime siano sottoposte ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH con acido o alcali seguita da uno o più risciacqui, la filtrazione e l'estrusione, oppure mediante un processo riconosciuto equivalente. È consentito non eseguire la fase dell'estrusione nella fabbricazione di collagene a basso peso molecolare da materie prime ricavate da non ruminanti.»


(1)  Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU  121 del 29.7.1964, pag. 1977/64). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(2)  Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19). Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/932/CE della Commissione (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 68).

(3)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/50/CE della Commissione (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6).

(4)  Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese.

(5)  Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi, con almeno un prelievo al mese, salvo indicazione da parte dell'autorità competente di una diversa metodologia che tenga conto delle variazioni stagionali dei livelli di produzione.

(6)  Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese.

(7)  Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi, con almeno due prelievi al mese.

(8)  Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1231/2006 della Commissione (GU L 225 del 17.8.2006, pag. 3).


18.11.2006   

IT

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L 320/11


REGOLAMENTO (CE) n. 1663/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), spetta dell’operatore del settore alimentare asportare le tonsille dopo l’ispezione post mortem.

(2)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce i requisiti per la produzione di colostro. Detta produzione deve essere pertanto sottoposta a controlli ufficiali.

(3)

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce i principi generali applicabili ai certificati che accompagnano le importazioni di prodotti di origine animale dai paesi terzi. Esso prevede in particolare che i certificati siano redatti almeno nella lingua ufficiale del paese terzo di spedizione e in quella dello Stato membro di entrata. Dati i molti problemi pratici e operativi che questo duplice requisito ha già provocato, appare più opportuno ricondurre tale prescrizione al principio di base secondo cui i certificati devono essere redatti almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di entrata. È tuttavia opportuno mantenere, come opzione integrativa del principio di cui sopra, la disposizione che consente al paese terzo di spedizione di utilizzare la propria lingua ufficiale, dato l’interesse che ciò riveste in alcuni casi. Si deve pertanto modificare in tal senso l’allegato VI.

(4)

Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 854/2004.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, IV e VI del regolamento (CE) n. 854/2004 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.


ALLEGATO

1.

L’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato come segue.

a)

Alla sezione IV, capo I:

i)

nella parte A, al punto 1, le parole «asportazione delle amigdale» sono soppresse;

ii)

nella parte B, al punto 1, le parole «Asportazione delle amigdale» sono soppresse.

b)

Alla sezione IV, capo III, punto 1, le parole «asportazione delle amigdale» sono soppresse.

2.

L’allegato IV al regolamento (CE) n. 854/2004 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

LATTE CRUDO, COLOSTRO, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E PRODOTTI OTTENUTI DAL COLOSTRO

CAPO I: CONTROLLO DELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE E COLOSTRO

1.

Gli animali delle aziende di produzione di latte e colostro devono essere sottoposti a controlli ufficiali al fine di verificare il rispetto delle norme sanitarie relative alla produzione di latte crudo e colostro, in particolare di quelle relative allo stato di salute degli animali e all’impiego di medicinali veterinari.

Questi controlli possono essere effettuati in occasione dei controlli veterinari eseguiti in conformità delle norme comunitarie di sanità pubblica, di sanità animale o sul benessere degli animali e possono essere eseguiti da un veterinario autorizzato.

2.

Se vi è motivo di sospettare che le norme di polizia sanitaria non siano rispettate, si deve procedere a controllare lo stato di salute generale degli animali.

3.

Le aziende di produzione di latte e colostro devono essere sottoposte a controlli ufficiali per verificare il rispetto delle norme igieniche. Questi controlli ufficiali possono comportare ispezioni e/o il monitoraggio dei controlli svolti dalle organizzazioni professionali. Se viene dimostrato un livello d’igiene inadeguato, l’autorità competente deve verificare che siano adottati adeguati provvedimenti atti a porre rimedio alla situazione.

CAPO II: CONTROLLO DEL LATTE CRUDO E DEL COLOSTRO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1.

Per quanto concerne il latte crudo e il colostro, l’autorità competente deve monitorare i controlli svolti in conformità dell’allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004.

2.

Se entro tre mesi dalla prima comunicazione all’autorità competente della mancata conformità ai criteri riguardanti la carica batterica e/o la conta di cellule somatiche l’operatore del settore alimentare non ha posto rimedio alla situazione, la consegna del latte crudo e del colostro da parte di quell’azienda di produzione deve essere sospesa, oppure è subordinata — conformemente a una specifica autorizzazione dell’autorità competente o a sue istruzioni generali — alle prescrizioni di trattamento e uso necessarie a tutelare la salute pubblica. La sospensione oppure queste prescrizioni restano in vigore fino a che l’operatore del settore alimentare non abbia dimostrato che il latte crudo e il colostro soddisfano nuovamente i criteri.»

3.

All’allegato VI del regolamento (CE) n. 854/2004, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Il certificato deve essere redatto almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in quella o quelle dello Stato membro in cui è effettuata l’ispezione alla frontiera, oppure deve essere accompagnato da una traduzione conforme in detta o dette lingue ufficiali. Uno Stato membro può però acconsentire all’uso di una lingua della Comunità diversa dalla propria.»


18.11.2006   

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L 320/13


REGOLAMENTO (CE) n. 1664/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 9 e 11,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (4) stabilisce le modalità di attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004.

(2)

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 stabilisce modelli di certificati sanitari per le importazioni di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Tali certificati sono stati sviluppati per conformarsi al sistema Traces, creato dalla Commissione per seguire i movimenti di animali e prodotti di origine animale all’interno del territorio dell’UE e da paesi terzi. I dati particolari della descrizione delle merci sono stati aggiornati di recente. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i modelli esistenti dei certificati sanitari.

(3)

I regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e (CE) n. 853/2004 stabiliscono le regole per la produzione di prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi e miele destinati al consumo umano. Per l’importazione di questi prodotti da paesi terzi vanno stabilite prescrizioni specifiche, inclusi i modelli di certificati sanitari nel regolamento (CE) n. 2074/2005. È pertanto necessario abrogare le decisioni esistenti relative ai certificati all’importazione, lasciando tuttavia ai paesi terzi un periodo di tempo adeguato per adattare la propria legislazione, prima di procedere all’abrogazione.

(4)

È inoltre opportuno semplificare la procedura di certificazione per i prodotti della pesca e per i molluschi bivalvi vivi e, per quanto riguarda le partite destinate al consumo umano, incorporare le prescrizioni di certificazione della salute animale stabilite dalla decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all’accrescimento, all’ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano (6) e dalla decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all’allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (7).

(5)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 882/2004, occorre istituire metodi per l’analisi e la prova del latte e dei prodotti a base di latte. In questo contesto il laboratorio comunitario di riferimento ha compilato un elenco di metodi di riferimento aggiornati, che è stato approvato dai laboratori nazionali di riferimento alla loro riunione del 2005. È pertanto necessario inserire nel regolamento (CE) n. 2074/2005 il nuovo elenco approvato dei metodi di riferimento di analisi e di prova da utilizzare per la sorveglianza del rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004. Di conseguenza occorre abrogare la decisione 91/180/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1991, che stabilisce metodi di analisi e di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente (8). Agli Stati membri va concesso un periodo di tempo adeguato per conformarsi ai nuovi metodi.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 stabilisce i metodi analitici per l’individuazione del tenore di tossine PSP (paralytic shellfish poison) delle parti commestibili dei molluschi (corpo intero od ogni parte commestibile separatamente). Il cosiddetto metodo Lawrence, pubblicato nell’AOAC Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish) va considerato come metodo alternativo per l’individuazione di PSP nei molluschi bivalvi. Il suo impiego deve essere rivisto alla luce del lavoro di analisi attualmente in corso presso il laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine.

(7)

Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 2074/2005.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 è modificato come segue:

1)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Modelli di certificati sanitari per le importazioni di taluni prodotti di origine animale di cui al regolamento (CE) n. 853/2004

I modelli di certificati sanitari, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004, da utilizzare per l’importazione dei prodotti di origine animale elencati nell’allegato VI del presente regolamento, figurano nell’allegato VI.»;

2)

è inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Metodi di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente

I metodi di analisi di cui all’allegato VI bis del presente regolamento sono utilizzati dalle autorità competenti e, se del caso, dagli operatori del settore alimentare per verificare la conformità ai limiti stabiliti dall’allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004 e per garantire l’applicazione appropriata di un processo di pastorizzazione ai prodotti lattiero-caseari conformemente all’allegato III, sezione IX, capitolo II, parte II, di detto regolamento.»;

3)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

4)

l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

5)

è inserito l’allegato VI bis conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Le decisioni elencate nell’allegato IV del presente regolamento sono abrogate con effetto dal 1o maggio 2007.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’allegato III del presente regolamento si applica entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

(3)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

(4)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(6)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/409/CE (GU L 139 del 2.6.2005, pag. 16).

(7)  GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/680/CE (GU L 279 dell’11.10.2006, pag. 24).

(8)  GU L 93 del 13.4.1991, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato III, capitolo I, del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO I

METODO DI DETERMINAZIONE DELLE TOSSINE PSP

1.

Il tenore di tossine PSP (paralytic shellfish poison) delle parti commestibili dei molluschi (corpo intero od ogni parte commestibile separatamente) deve essere determinato con il metodo dell’analisi biologica o con altro metodo internazionalmente riconosciuto. Il cosiddetto metodo Lawrence, nella forma pubblicata nell’AOAC Official Method 2005.06 (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish), può essere utilizzato come metodo alternativo per l’individuazione di tali tossine.

2.

In caso di contestazione dei risultati, il metodo di riferimento è il metodo biologico.

3.

I punti 1 e 2 saranno rivisti alla luce della conclusione positiva dall’armonizzazione delle fasi di attuazione del metodo Lawrence da parte del laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine.»


ALLEGATO II

L’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005 è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO VI

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER LE IMPORTAZIONI DI TALUNI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

SEZIONE I

COSCE DI RANA E LUMACHE

I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di cosce di rana e di lumache devono essere conformi ai modelli figuranti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell'appendice I del presente allegato.

SEZIONE II

GELATINA

Fatte salve le altre norme comunitarie specifiche, in particolare le norme relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e agli ormoni, i certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di gelatina e di materie prime per la produzione di gelatina devono essere conformi ai modelli figuranti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell'appendice II del presente allegato.

SEZIONE III

COLLAGENE

Fatte salve le altre norme comunitarie specifiche, in particolare le norme relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e agli ormoni, i certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di collagene e di materie prime per la produzione di collagene devono essere conformi ai modelli figuranti rispettivamente nella parte A e nella parte B dell'appendice III del presente allegato.

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLA PESCA

I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di prodotti della pesca devono essere conformi al modello figurante nell'appendice IV del presente allegato.

SEZIONE V

MOLLUSCHI BIVALVI VIVI

I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di molluschi bivalvi vivi devono essere conformi al modello figurante nell'appendice V del presente allegato.

SEZIONE VI

MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI

I certificati sanitari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 853/2004 per le importazioni di miele e altri prodotti apicoli devono essere conformi al modello figurante nell'appendice VI del presente allegato.

Appendice I dell’allegato VI

PARTE A

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI COSCE DI RANA REFRIGERATE, CONGELATE O PREPARATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

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PARTE B

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI LUMACHE REFRIGERATE, CONGELATE, SGUSCIATE, COTTE, PREPARATE O CONSERVATE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

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Appendice II dell’allegato VI

PARTE A

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

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PARTE B

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI GELATINA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

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Appendice III dell’allegato VI

PARTE A

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO

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PARTE B

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI MATERIE PRIME PER LA PRODUZIONE DI COLLAGENE DESTINATO AL CONSUMO UMANO

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Appendice IV dell’allegato VI

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI DELLA PESCA DESTINATI AL CONSUMO UMANO

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Appendice V dell'allegato VI

PARTE A

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

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PARTE B

MODELLO DI ATTESTATO SANITARIO SUPPLEMENTARE PER I MOLLUSCHI BIVALVI TRASFORMATI APPARTENENTI ALLA SPECIE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, attesta che i molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum, di cui al certificato sanitario n. di riferimento:…

1.

sono stati raccolti in zone di produzione chiaramente identificate, monitorate e autorizzate dall'autorità competente ai fini della decisione 2006/766/CE della Commissione (1), e nelle quali il tenore di tossina PSP nelle parti commestibili di tali molluschi risulta inferiore a 300 μg per 100g;

2.

sono stati trasportati in container o veicoli sigillati dall'autorità competente, direttamente allo stabilimento:

(denominazione e numero di riconoscimento ufficiale dello stabilimento specificamente autorizzato dall'autorità competente per la trasformazione dei molluschi);

3.

durante il trasporto verso lo stabilimento di cui sopra erano accompagnati da un documento rilasciato dall'autorità competente che ne autorizza il trasporto ed attesta la natura e il quantitativo del prodotto, la zona d'origine e lo stabilimento di destinazione;

4.

sono stati sottoposti al trattamento termico di cui all'allegato della decisione 96/77/CE;

5.

non contengono un livello di PSP individuabile dal metodo del saggio biologico, come dimostrato dagli allegati resoconti analitici del test effettuato su ciascuna partita inclusa nella spedizione oggetto del presente attestato.

L'ispettore ufficiale certifica che l'autorità competente ha verificato che le procedure di autocontrollo sanitario attuate presso lo stabilimento di cui al punto 2 riguardano specificamente il trattamento termico di cui al punto 4.

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, dichiara di conoscere le disposizioni di cui alla decisione 96/77/CE e che l'allegato resoconto analitico corrisponde/gli allegati resoconti analitici corrispondono all'esame effettuato sui prodotti a trasformazione avvenuta.

Ispettore ufficiale

Nome (in lettere maiuscole):

Data:

Timbro:

Qualifica e titolo:

Firma:

Appendice VI dell’allegato VI

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER LE IMPORTAZIONI DI MIELE E ALTRI PRODOTTI APICOLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO

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»

(1)  Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO III

Il seguente allegato VI bis sui metodi di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente è aggiunto al regolamento (CE) n. 2074/2005:

«ALLEGATO VI BIS

METODI DI PROVA RELATIVI AL LATTE CRUDO E AL LATTE TRATTATO TERMICAMENTE

CAPITOLO I

DETERMINAZIONE DELLA CONTA BATTERICA MICROBICA E CONTA DELLE CELLULE SOMATICHE

1.

Per la verifica dei criteri di cui all’allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, del regolamento (CE) n. 853/2004 vanno applicate come metodi di riferimento le seguenti norme:

a)

EN/ISO 4833 per la conta delle colonie a 30 oC;

b)

ISO 13366-1 per la conta delle cellule somatiche.

2.

È accettabile l’impiego di metodi analitici alternativi:

a)

per la conta delle colonie a 30 oC, qualora i metodi siano convalidati in base al metodo di riferimento di cui al punto 1, lettera a), conformemente al protocollo stabilito dalla norma EN/ISO 16140 od ad altri protocolli simili riconosciuti a livello internazionale.

In particolare, il rapporto di conversione tra un metodo alternativo e il metodo di riferimento di cui al punto 1, lettera a), è stabilito conformemente alla norma ISO 21187;

b)

per la conta delle cellule somatiche, qualora i metodi siano convalidati in base al metodo di riferimento di cui al punto 1, lettera b), conformemente al protocollo stabilito dalla norma ISO 8196, e impiegati conformemente alla norma ISO 13366-2 od altri protocolli simili riconosciuti a livello internazionale.

CAPITOLO II

DETERMINAZIONE DELL’ATTIVITÀ DELLA FOSFATASI ALCALINA

1.

Per la determinazione dell’attività della fosfatasi alcalina è applicata come metodo di riferimento la norma ISO 11816-1.

2.

L’attività di fosfatasi alcalina è espressa in milliunità di attività enzimatica per litro (mU/l). Un’unità di attività della fosfatasi alcalina corrisponde alla quantità di enzima fosfatasi alcalina che catalizza la trasformazione di 1 micromole di substrato al minuto.

3.

Il risultato del test della fosfatasi alcalina è considerato negativo se l’attività misurata nel latte vaccino non è superiore a 350 mU/l.

4.

L’impiego di metodi analitici alternativi è accettabile qualora i metodi siano convalidati in base al metodo di riferimento di cui al punto 1, conformemente ai protocolli approvati a livello internazionale.»


ALLEGATO IV

1.

Decisione 91/180/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1991, che stabilisce metodi di analisi e di prova relativi al latte crudo e al latte trattato termicamente (1).

2.

Decisione 2000/20/CE della Commissione, del 10 dicembre 1999, che stabilisce i certificati sanitari per l’importazione da paesi terzi di gelatina destinata al consumo umano e di materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano (2).

3.

Decisioni che stabiliscono le condizioni di importazione per i prodotti della pesca:

1)

decisione 93/436/CEE della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari del Cile (3);

2)

decisione 93/437/CEE della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari dell’Argentina (4);

3)

decisione 93/494/CEE della Commissione, del 23 luglio 1993, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari delle Isole Færøer (5);

4)

decisione 93/495/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari del Canada (6);

5)

decisione 94/198/CE della Commissione, del 7 aprile 1994, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Brasile (7);

6)

decisione 94/200/CE della Commissione, del 7 aprile 1994, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari dell’Equador (8);

7)

decisione 94/269/CE della Commissione, dell’8 aprile 1994, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura originari della Colombia (9);

8)

decisione 94/323/CE della Commissione, del 19 maggio 1994, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca originari di Singapore (10);

9)

decisione 94/324/CE della Commissione, del 19 maggio 1994, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari dell’Indonesia (11);

10)

decisione 94/325/CE della Commissione, del 19 maggio 1994, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura originari della Tailandia (12);

11)

decisione 94/448/CE della Commissione, del 20 giugno 1994, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura originari della Nuova Zelanda (13);

12)

decisione 94/766/CE della Commissione, del 21 novembre 1994, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari di Taiwan (14);

13)

decisione 95/30/CE della Commissione, del 10 febbraio 1995, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Marocco (15);

14)

decisione 95/90/CE della Commissione, del 17 marzo 1995, che stabilisce le condizioni particolari per l’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura originari dell’Albania (16);

15)

decisione 95/173/CE della Commissione, del 7 marzo 1995, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Perù (17);

16)

decisione 95/190/CE della Commissione, del 17 maggio 1995, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura originari delle Filippine (18);

17)

decisione 95/454/CE della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura originari della Repubblica di Corea (19);

18)

decisione 95/538/CE della Commissione, del 6 dicembre 1995, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquicoltura originari del Giappone (20);

19)

decisione 96/355/CE della Commissione, del 30 maggio 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Senegal (21);

20)

decisione 96/356/CE della Commissione, del 30 maggio 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Gambia (22);

21)

decisione 96/425/CE della Commissione, del 28 giugno 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Mauritania (23);

22)

decisione 96/606/CE della Commissione, dell’11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari dell’Uruguay (24);

23)

decisione 96/607/CE della Commissione, dell’11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Sud Africa (25);

24)

decisione 96/608/CE della Commissione, dell’11 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Malesia (26);

25)

decisione 96/609/CE della Commissione, del 14 ottobre 1996, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Costa d’Avorio (27);

26)

decisione 97/102/CE della Commissione, del 16 gennaio 1997, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Russia (28);

27)

decisione 97/426/CE della Commissione, del 25 giugno 1997, che stabilisce le condizioni particolari di importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari dell’Australia (29);

28)

decisione 97/757/CE della Commissione, del 6 novembre 1997, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Madagascar (30);

29)

decisione 97/876/CE della Commissione, del 23 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari dell’India (31);

30)

decisione 98/147/CE della Commissione, del 13 febbraio 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Bangladesh (32);

31)

decisione 98/420/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Nigeria (33);

32)

decisione 98/421/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Ghana (34);

33)

decisione 98/422/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Tanzania (35);

34)

decisione 98/423/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle Isole Falkland (36);

35)

decisione 98/424/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle Maldive (37);

36)

decisione 98/568/CE della Commissione, del 6 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Guatemala (38);

37)

decisione 98/570/CE della Commissione, del 7 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari della Tunisia (39);

38)

decisione 98/572/CE della Commissione, del 12 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari di Cuba (40);

39)

decisione 98/695/CE della Commissione, del 24 novembre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Messico (41);

40)

decisione 1999/245/CE della Commissione, del 26 marzo 1999, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle Seicelle (42);

41)

decisione 1999/276/CE della Commissione, del 23 aprile 1999, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari di Maurizio (43);

42)

decisione 1999/526/CE della Commissione, del 14 luglio 1999, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari del Panama (44);

43)

decisione 1999/527/CE della Commissione, del 14 luglio 1999, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari dell’Oman (45);

44)

decisione 1999/528/CE della Commissione, del 14 luglio 1999, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari dello Yemen (46);

45)

decisione 1999/813/CE della Commissione, del 16 novembre 1999, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica socialista del Vietnam (47);

46)

decisione 2000/83/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari del Pakistan (48);

47)

decisione 2000/86/CE della Commissione, del 21 dicembre 1999, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Cina e abroga la decisione 97/368/CE (49);

48)

decisione 2000/672/CE della Commissione, del 20 ottobre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari del Venezuela (50);

49)

decisione 2000/673/CE della Commissione, del 20 ottobre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Namibia (51);

50)

decisione 2000/675/CE della Commissione, del 20 ottobre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica islamica dell’Iran (52);

51)

decisione 2001/36/CE della Commissione, del 22 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Giamaica (53);

52)

decisione 2001/632/CE della Commissione, del 16 agosto 2001, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari del Nicaragua (54);

53)

decisione 2001/633/CE della Commissione, del 16 agosto 2001, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari dell’Uganda (55);

54)

decisione 2001/634/CE della Commissione, del 16 agosto 2001, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Guinea (56);

55)

decisione 2002/25/CE della Commissione, dell’11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica della Croazia (57);

56)

decisione 2002/26/CE della Commissione, dell’11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica gabonese (58);

57)

decisione 2002/27/CE della Commissione, dell’11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione dei prodotti della pesca originari della Repubblica di Turchia (59);

58)

decisione 2002/472/CE della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Repubblica di Bulgaria (60);

59)

decisione 2002/854/CE della Commissione, del 29 ottobre 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Costa Rica (61);

60)

decisione 2002/855/CE della Commissione, del 29 ottobre 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Nuova Caledonia (62);

61)

decisione 2002/856/CE della Commissione, del 29 ottobre 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Groenlandia (63);

62)

decisione 2002/857/CE della Commissione, del 29 ottobre 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Suriname (64);

63)

decisione 2002/858/CE della Commissione, del 29 ottobre 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Mozambico (65);

64)

decisione 2002/859/CE della Commissione, del 29 ottobre 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Papua Nuova Guinea (66);

65)

decisione 2002/860/CE della Commissione, del 29 ottobre 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Svizzera (67);

66)

decisione 2002/861/CE della Commissione, del 29 ottobre 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall’Honduras (68);

67)

decisione 2002/862/CE della Commissione, del 29 ottobre 2002, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kazakistan (69);

68)

decisione 2003/302/CE della Commissione, del 25 aprile 2003, che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dallo Sri Lanka (70);

69)

decisione 2003/608/CE della Commissione, del 18 agosto 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Mayotte (71);

70)

decisione 2003/609/CE della Commissione, del 18 agosto 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Saint-Pierre e Miquelon (72);

71)

decisione 2003/759/CE della Commissione, del 15 ottobre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Belize (73);

72)

decisione 2003/760/CE della Commissione, del 15 ottobre 2003, stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Polinesia francese (74);

73)

decisione 2003/761/CE della Commissione, del 15 ottobre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dagli Emirati arabi uniti (75);

74)

decisione 2003/762/CE della Commissione, del 15 ottobre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalle Antille olandesi (76);

75)

decisione 2003/763/CE della Commissione, del 15 ottobre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Capo Verde (77);

76)

decisione 2004/37/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Serbia e Montenegro (78);

77)

decisione 2004/38/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall’Egitto (79);

78)

decisione 2004/39/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dal Kenya e che abroga la decisione 2000/759/CE (80);

79)

decisione 2004/40/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce condizioni speciali per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Guyana (81);

80)

decisione 2004/360/CE della Commissione, del 13 aprile 2004, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dallo Zimbabwe (82);

81)

decisione 2004/361/CE della Commissione, del 13 aprile 2004, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Romania (83);

82)

decisione 2005/72/CE della Commissione, del 28 gennaio 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Antigua e Barbuda (84);

83)

decisione 2005/73/CE della Commissione, del 28 gennaio 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Hong Kong (85);

84)

decisione 2005/74/CE della Commissione, del 28 gennaio 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da El Salvador (86);

85)

decisione 2005/218/CE della Commissione, dell’11 marzo 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall’Arabia Saudita (87);

86)

decisione 2005/498/CE della Commissione, del 12 luglio 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dall’Algeria (88);

87)

decisione 2005/499/CE della Commissione, del 12 luglio 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalle Bahamas (89);

88)

decisione 2005/500/CE della Commissione, del 12 luglio 2005, che stabilisce condizioni particolari per le importazioni di prodotti della pesca provenienti da Grenada (90).

4.

Decisioni che stabiliscono le condizioni d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini:

1)

decisione 93/387/CEE della Commissione, del 7 giugno 1993, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari del Marocco (91);

2)

decisione 94/777/CE della Commissione, del 30 novembre 1994, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Turchia (92);

3)

decisione 95/453/CE della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea (93);

4)

decisione 96/675/CE della Commissione, del 25 novembre 1996, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari del Cile (94);

5)

decisione 97/427/CE della Commissione, del 25 giugno 1997, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell’Australia (95);

6)

decisione 97/562/CE della Commissione, del 28 luglio 1997, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Thailandia (96);

7)

decisione 98/569/CE della Commissione, del 6 ottobre 1998, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari della Tunisia (97);

8)

decisione 2000/333/CE della Commissione, del 25 aprile 2000, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica socialista del Vietnam (98);

9)

decisione 2001/37/CE della Commissione, del 22 dicembre 2000, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di gasteropodi marini originari della Giamaica (99);

10)

decisione 2002/19/CE della Commissione, dell’11 gennaio 2002, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari dell’Uruguay (100);

11)

decisione 2002/470/CE della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini trasformati o congelati provenienti dal Giappone (101);

12)

decisione 2004/30/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce le condizioni specifiche d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini trasformati e congelati provenienti dal Perù e che abroga le decisioni 2001/338/CE e 95/174/CE (102).


(1)  GU L 93 del 13.4.1991, pag. 1.

(2)  GU L 6 dell’11.1.2000, pag. 60.

(3)  GU L 202 del 12.8.1993, pag. 31.

(4)  GU L 202 del 12.8.1993, pag. 42.

(5)  GU L 232 del 15.9.1993, pag. 37.

(6)  GU L 232 del 15.9.1993, pag. 43.

(7)  GU L 93 del 12.4.1994, pag. 26.

(8)  GU L 93 del 12.4.1994, pag. 34.

(9)  GU L 115 del 6.5.1994, pag. 38.

(10)  GU L 145 del 10.6.1994, pag. 19.

(11)  GU L 145 del 10.6.1994, pag. 23.

(12)  GU L 145 del 10.6.1994, pag. 30.

(13)  GU L 184 del 20.7.1994, pag. 16.

(14)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 31.

(15)  GU L 42 del 24.2.1995, pag. 32; rettifica nella GU L 48 del 3.3.1995, pag. 27.

(16)  GU L 70 del 30.3.1995, pag. 27.

(17)  GU L 116 del 23.5.1995, pag. 41.

(18)  GU L 123 del 3.6.1995, pag. 20.

(19)  GU L 264 del 7.11.1995, pag. 37.

(20)  GU L 304 del 16.12.1995, pag. 52.

(21)  GU L 137 dell’8.6.1996, pag. 24.

(22)  GU L 137 dell’8.6.1996, pag. 31.

(23)  GU L 175 del 13.7.1996, pag. 27.

(24)  GU L 269 del 22.10.1996, pag. 18.

(25)  GU L 269 del 22.10.1996, pag. 23.

(26)  GU L 269 del 22.10.1996, pag. 32.

(27)  GU L 269 del 22.10.1996, pag. 37.

(28)  GU L 35 del 5.2.1997, pag. 23.

(29)  GU L 183 dell’11.7.1997, pag. 21.

(30)  GU L 307 del 12.11.1997, pag. 33.

(31)  GU L 356 del 31.12.1997, pag. 57.

(32)  GU L 46 del 17.2.1998, pag. 13.

(33)  GU L 190 del 4.7.1998, pag. 59.

(34)  GU L 190 del 4.7.1998, pag. 66.

(35)  GU L 190 del 4.7.1998, pag. 71.

(36)  GU L 190 del 4.7.1998, pag. 76.

(37)  GU L 190 del 4.7.1998, pag. 81.

(38)  GU L 277 del 14.10.1998, pag. 26; rettifica nella GU L 325 del 3.12.1998, pag. 23.

(39)  GU L 277 del 14.10.1998, pag. 36.

(40)  GU L 277 del 14.10.1998, pag. 44.

(41)  GU L 33 dell’8.12.1998, pag. 9.

(42)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 40.

(43)  GU L 108 del 27.4.1999, pag. 52.

(44)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 58.

(45)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 63.

(46)  GU L 203 del 3.8.1999, pag. 68.

(47)  GU L 315 del 9.12.1999, pag. 39.

(48)  GU L 26 del 2.2.2000, pag. 13.

(49)  GU L 26 del 2.2.2000, pag. 26.

(50)  GU L 280 del 4.11.2000, pag. 46.

(51)  GU L 280 del 4.11.2000, pag. 52.

(52)  GU L 280 del 4.11.2000, pag. 63.

(53)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 59.

(54)  GU L 221 del 17.8.2001, pag. 40.

(55)  GU L 221 del 17.8.2001, pag. 45.

(56)  GU L 221 del 17.8.2001, pag. 50.

(57)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 25.

(58)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 31.

(59)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 36.

(60)  GU L 163 del 21.6.2002, pag. 24.

(61)  GU L 301 del 5.11.2002, pag. 1.

(62)  GU L 301 del 5.11.2002, pag. 6.

(63)  GU L 301 del 5.11.2002, pag. 11.

(64)  GU L 301 del 5.11.2002, pag. 19.

(65)  GU L 301 del 5.11.2002, pag. 24.

(66)  GU L 301 del 5.11.2002, pag. 33.

(67)  GU L 301 del 5.11.2002, pag. 38.

(68)  GU L 301 del 5.11.2002, pag. 43.

(69)  GU L 301 del 5.11.2002, pag. 48.

(70)  GU L 110 del 3.5.2003, pag. 6.

(71)  GU L 210 del 20.8.2003, pag. 25.

(72)  GU L 210 del 20.8.2003, pag. 30.

(73)  GU L 273 del 24.10.2003, pag. 18.

(74)  GU L 273 del 24.10.2003, pag. 23.

(75)  GU L 273 del 24.10.2003, pag. 28.

(76)  GU L 273 del 24.10.2003, pag. 33.

(77)  GU L 273 del 24.10.2003, pag. 38.

(78)  GU L 8 del 14.1.2004, pag. 12.

(79)  GU L 8 del 14.1.2004, pag. 17.

(80)  GU L 8 del 14.1.2004, pag. 22.

(81)  GU L 8 del 14.1.2004, pag. 27.

(82)  GU L 113 del 20.4.2004, pag. 48.

(83)  GU L 113 del 20.4.2004, pag. 54.

(84)  GU L 28 dell’1.2.2005, pag. 45.

(85)  GU L 28 dell’1.2.2005, pag. 54.

(86)  GU L 28 dell’1.2.2005, pag. 59.

(87)  GU L 69 del 16.3.2005, pag. 50.

(88)  GU L 183 del 14.7.2005, pag. 92.

(89)  GU L 183 del 14.7.2005, pag. 99.

(90)  GU L 183 del 14.7.2005, pag. 104.

(91)  GU L 166 dell’8.7.1993, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/31/CE.

(92)  GU L 312 del 6.12.1994, pag. 35.

(93)  GU L 264 del 7.11.1995, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/676/CE.

(94)  GU L 313 del 3.12.1996, pag. 38.

(95)  GU L 183 dell’11.7.1997, pag. 38.

(96)  GU L 232 del 23.8.1997, pag. 9.

(97)  GU L 277 del 14.10.1998, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/819/CE.

(98)  GU L 114 del 13.5.2000, pag. 42.

(99)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 64.

(100)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 73.

(101)  GU L 163 del 21.6.2002, pag. 19.

(102)  GU L 6 del 10.1.2004, pag. 53.


18.11.2006   

IT

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L 320/46


REGOLAMENTO (CE) n. 1665/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare per quanto concerne la bollatura sanitaria.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (2), in linea generale non consente che le carni dei suini domestici lascino i macelli prima della comunicazione al veterinario ufficiale dei risultati degli esami per l’individuazione delle Trichine. Tuttavia, in presenza di talune precise condizioni, il regolamento (CE) n. 2075/2005 consente di applicare la bollatura sanitaria e di ammettere le carni al trasporto prima che siano noti i risultati. In dette circostanze è essenziale che l’autorità competente verifichi che sia sempre assicurata la piena tracciabilità delle carni ammesse al trasporto.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2075/2005.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2075/2005, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora nel mattatoio sia adottata una procedura per garantire che nessuna parte delle carcasse esaminate lasci i locali prima che siano disponibili i risultati negativi degli esami per l’individuazione delle Trichine e tale procedura sia ufficialmente approvata dall’autorità competente, oppure nel caso in cui si applichi la deroga di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il bollo sanitario di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 può essere apposto prima che siano disponibili i risultati dell’esame per l’individuazione delle Trichine

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(2)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.


18.11.2006   

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L 320/47


REGOLAMENTO (CE) n. 1666/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (3) fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È necessario modificarne alcune disposizioni.

(2)

La decisione 2006/766/CE della Commissione (5) stabilisce un elenco di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che i molluschi bivalvi, i tunicati, gli echinodermi e i gasteropodi marini e i prodotti della pesca esportati verso la Comunità siano conformi alle prescrizioni sanitarie stabilite dalla legislazione comunitaria a protezione della salute dei consumatori.

(3)

Le decisioni della Commissione 97/20/CE (6) e 97/296/CE (7) autorizzavano alcuni paesi terzi non ancora oggetto di un controllo comunitario ad esportare verso la Comunità, a certe condizioni, molluschi bivalvi vivi e prodotti della pesca. Dette decisioni sono abrogate dalla decisione 2006/765/CE della Commissione (8). Questa possibilità non è prevista dal regolamento (CE) n. 854/2004. Per evitare un’interruzione degli scambi tradizionali, tale possibilità deve essere mantenuta in via transitoria.

(4)

Le prescrizioni da applicarsi alle importazioni da tali paesi terzi di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini e prodotti della pesca devono essere almeno equivalenti a quelle vigenti per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari.

(5)

Fatto salvo il principio generale stabilito nell’allegato II, capo II, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004, secondo cui i molluschi bivalvi vivi provenienti da zone classificate come zone di classe B non devono superare i limiti di 4 600E. coli per 100 g di polpa e liquido intervalvolare, deve essere consentita una tolleranza nel 10 % dei campioni per i molluschi bivalvi vivi provenienti da tali zone. Poiché la tolleranza nel 10 % dei campioni non costituisce un rischio per la salute pubblica e al fine di permettere alle autorità competenti di adattarsi progressivamente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 854/2004 relative alla classificazione delle zone di classe B, è opportuno prevedere un periodo transitorio per la classificazione di tali zone.

(6)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2076/2005.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2076/2005 è modificato come segue.

1)

All’articolo 7 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3.   In deroga all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte E, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 31 ottobre 2007 a importare olio di pesce proveniente da stabilimenti di paesi terzi che sono stati riconosciuti a tale scopo prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1664/2006 della Commissione (9).

4.   In deroga all’allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005, i prodotti di cui a tale allegato per i quali i relativi certificati d’importazione sono stati rilasciati in conformità delle norme comunitarie armonizzate in vigore prima del 1o gennaio 2006 nei casi in cui esse siano applicabili, e delle norme nazionali applicate dagli Stati membri prima di tale data negli altri casi, possono essere importate nella Comunità fino al 1o maggio 2007.

2)

All'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, gli Stati membri possono autorizzare l’importazione di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca dai paesi elencati rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II del presente regolamento, a condizione che:

a)

l’autorità competente del paese terzo o territorio abbia fornito allo Stato membro interessato le garanzie che i prodotti in questione sono stati ottenuti in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti comunitari; e

b)

l’autorità competente del paese terzo o territorio adotti idonee misure per assicurare che i prodotti importati siano accompagnati dai certificati sanitari di cui alle decisioni della Commissione 95/328/CE (10) e 96/333/CE (11) e commercializzati soltanto sul mercato nazionale dello Stato membro importatore o degli Stati membri che autorizzano la stessa importazione.

3)

È inserito il seguente articolo 17 bis:

«Articolo 17 bis

Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione per i molluschi bivalvi vivi

In deroga all’allegato II, capo II, parte A, punto 4, del regolamento (CE) n. 854/2004, l’autorità competente può continuare a classificare come zone di classe B le zone per le quali i limiti di 4 600E. coli per 100 g non sono superati nel 90 % dei campioni.»

4)

Sono aggiunti l'allegato I e l’allegato II figuranti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

(3)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

(4)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

(5)  Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16).

(7)  GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/200/CE (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 50).

(8)  Cfr. pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

(9)  GU L 320 del 18.11.2006, pag. 13

(10)  GU L 191 del 12.8.1995, pag. 32.

(11)  GU L 127 del 25.5.1996, pag. 33


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati all’alimentazione umana

CA —

CANADA

GL —

GROENLANDIA

US —

STATI UNITI D'AMERICA

ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi e territori dai quali può essere autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

AO —

ANGOLA

AZ —

AZERBAIGIAN (1)

BJ —

BENIN

CG —

REPUBBLICA DEL CONGO (2)

CM —

CAMERUN

ER —

ERITREA

FJ —

FIGI

IL —

ISRAELE

MM —

MYANMAR

SB —

ISOLE SALOMONE

SH —

SANT'ELENA

TG —

TOGO

»

(1)  Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

(2)  Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare.


II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

18.11.2006   

IT

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L 320/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che abroga alcuni atti d’applicazione relativi all’igiene dei prodotti alimentari e alle norme sanitarie che disciplinano la produzione e l’immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2006) 5175]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/765/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche di igiene applicabili ai prodotti alimentari di origine animale (1), in particolare l’articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti d’origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

Le norme sanitarie e di polizia sanitaria che disciplinano la produzione e l’immissione sul mercato di prodotti d’origine animale sono stabilite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all’igiene dei prodotti alimentari (3), (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.

(2)

La direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha abrogato alcune direttive relative all’igiene dei prodotti alimentari e alle norme sanitarie che regolamentano la produzione e l’immissione sul mercato di alcuni prodotti d’origine animale destinati al consumo umano ed ha inoltre specificato che le misure d’applicazione adottate sulla base di tali testi restano in vigore fino a quando non vengano sostituite. Per motivi di sicurezza giuridica, è necessario procedere ad un’abrogazione formale delle misure d’applicazione che sono state effettivamente sostituite segnatamente dagli atti seguenti:

regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, riguardante i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (5),

regolamento (CE) n. 2074/2005, della Commissione, del 5 dicembre 2005, che stabilisce le misure d’applicazione relative ad alcuni prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché all’organizzazione dei controlli ufficiali previsti dai regolamenti (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificante il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (6),

regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (7).

(3)

I regolamenti suindicati sono applicabili a decorrere dall’11 gennaio 2006.

(4)

La decisione 94/371/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1994, che stabilisce alcune condizioni sanitarie specifiche riguardanti l’immissione sul mercato di alcuni tipi di uova (8) è stata adottata dal Consiglio previo parere sfavorevole del comitato veterinario. La Commissione conserva peraltro la sua competenza d’esecuzione.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le direttive e le decisioni seguenti sono abrogate a decorrere dall’11 gennaio 2006:

1)

direttiva 83/201/CEE della Commissione, del 12 aprile 1983, recante deroghe alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima (9);

2)

decisione 84/371/CEE della Commissione, del 3 luglio 1984, che stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche di cui all’articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio (10);

3)

decisione 87/260/CEE della Commissione, del 28 aprile 1987, che concede una deroga ai Paesi Bassi e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (11);

4)

decisione 87/266/CEE della Commissione, dell’8 maggio 1987, che riconosce come sistema che offre garanzie equivalenti il regime di controllo medico del personale, presentato dai Paesi Bassi (12);

5)

decisione 87/562/CEE della Commissione, del 24 novembre 1987, che concede una deroga alla Repubblica federale di Germania e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (13);

6)

decisione 88/235/CEE della Commissione, del 7 marzo 1988, che concede una deroga alla Danimarca e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (14);

7)

decisione 88/363/CEE della Commissione, del 13 giugno 1988, che concede una deroga al Regno Unito e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (15);

8)

decisione 90/30/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1990, che concede una deroga alla Spagna e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (16);

9)

decisione 90/31/CEE della Commissione, del 10 gennaio 1990, che concede una deroga alla Francia e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (17);

10)

decisione 90/469/CEE della Commissione, del 5 settembre 1990, che concede una deroga all’Italia e fissa le equivalenti condizioni igienico-sanitarie da osservare in materia di sezionamento di carni fresche (18);

11)

decisione 90/514/CEE della Commissione, del 25 settembre 1990, che riconosce come come equivalenti le garanzie offerte dal regime di controllo medico del personale presentato dalla Danimarca (19);

12)

decisione 92/92/CEE della Commissione, del 9 gennaio 1992, che stabilisce le prescrizioni concernenti le attrezzature e le strutture dei centri di spedizione e di depurazione dei molluschi bivalvi vivi per le quali possono essere concesse deroghe (20);

13)

decisione 93/140/CEE della Commissione, del 19 gennaio 1993, che fissa le modalità del controllo visivo per l’individuazione dei parassiti nei prodotti ittici (21);

14)

decisione 94/14/CE della Commissione, del 21 dicembre 1993, che stabilisce l’elenco degli stabilimenti nella Comunità cui sono concesse deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche (22);

15)

decisione 94/92/CE della Commissione, del 17 febbraio 1994, concernente l’aiuto finanziario della Comunità per l’espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per le biotossine marine (Laboratorio del Ministerio de Sanidad y Consumo, Vigo, Spagna) (23);

16)

decisione 94/356/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, recante modalità d’applicazione della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, riguardo ai principi che presiedono agli autocontrolli sanitari per i prodotti della pesca (24);

17)

decisione 94/371/CE del Consiglio, del 20 giugno 1994, che stabilisce condizioni sanitarie specifiche per la commercializzazione di determinati tipi di uova (25);

18)

decisione 94/383/CE della Commissione, del 3 giugno 1994, in merito ai criteri da applicare pr quanto concerne gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriali (26);

19)

decisione 94/837/CE della Commissione, del 16 dicembre 1994, che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio e le norme in materia di bollatura dei prodotti che ne provengono (27);

20)

decisione 95/149/CE della Commissione, dell’8 marzo 1995, che fissa i valori limite di ABVT (azoto basico volatile totale) per talune categorie di prodotti della pesca e i relativi metodi d’analisi (28);

21)

decisione 95/165/CE della Commissione, del 4 maggio 1995, che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte (29);

22)

decisione 96/536/CE della Commissione, del 29 luglio 1996, che stabilisce l’elenco dei prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o generali ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/46/CEE, nonché la natura delle deroghe applicabili alla fabbricazione di tali prodotti (30);

23)

decisione 96/658/CE della Commissione, del 13 novembre 1996, che fissa le condizioni specifiche di riconoscimento degli stabilimenti situati presso mercati all’ingrosso (31);

24)

decisione 98/470/CE della Commissione, del 9 luglio 1998, recante modalità d’applicazione della direttiva 89/662/CEE del Consiglio per quanto riguarda le informazioni essenziali relative ai controlli veterinari (32);

25)

decisione 2001/471/CE della Commissione, dell’8 giugno 2001, che fissa le norme per i controlli regolari delle condizioni igieniche generali, svolti dagli operatori negli stabilimenti conformemente alla direttiva 64/433/CEE sulle condizioni sanitarie per la produzione e l’immissione sul mercato di carni fresche e alla direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (33);

26)

decisione 2002/225/CE della Commissione, del 15 marzo 2002, che fissa norme specifiche per l’attuazione della direttiva 91/492/CEE del Consiglio per quanto concerne i tenori massimi e i metodi d’analisi di talune biotossine marine in molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini (34);

27)

decisione 2002/477/CE della Commissione, del 20 giugno 2002, che stabilisce i requisiti di sanità pubblica in materia di carni fresche e carni di volatili da cortile importate da paesi terzi e che modifica la decisione 94/984/CE (35);

28)

decisione 2003/380/CE della Commissione, del 22 maggio 2003, che riconosce alla Svezia il diritto di deroga alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio e che fissa condizioni sanitarie equivalenti da rispettarsi nelle operazioni di sezionamento delle carni fresche (36);

29)

decisione 2003/774/CE della Commissione, del 30 ottobre 2003, recante approvazione di alcuni trattamenti destinati ad inibire lo sviluppo di microrganismi (37).

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.

(5)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

(6)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

(7)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.

(8)  GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34.

(9)  GU L 112 del 28.4.1983, pag. 28.

(10)  GU L 196 del 26.7.1984, pag. 46.

(11)  GU L 123 del 12.5.1987, pag. 8.

(12)  GU L 126 del 15.5.1987, pag. 20.

(13)  GU L 341 del 3.12.1987, pag. 35.

(14)  GU L 105 del 26.4.1988, pag. 20.

(15)  GU L 177 dell’8.7.1988, pag. 57.

(16)  GU L 16 del 20.1.1990, pag. 35.

(17)  GU L 16 del 20.1.1990, pag. 37.

(18)  GU L 255 del 19.9.1990, pag. 16.

(19)  GU L 286 del 18.10.1990, pag. 29.

(20)  GU L 34 dell’11.2.1992, pag. 34.

(21)  GU L 56 del 9.3.1993, pag. 42.

(22)  GU L 14 del 17.1.1994, pag. 1.

(23)  GU L 46 del 18.2.1994, pag. 63.

(24)  GU L 156 del 23.6.1994, pag. 50.

(25)  GU L 168 del 2.7.1994, pag. 34.

(26)  GU L 174 dell’8.7.1994, pag. 33.

(27)  GU L 352 del 31.12.1994, pag. 15.

(28)  GU L 97 del 29.4.1995, pag. 84.

(29)  GU L 108 del 13.5.1995, pag. 84.

(30)  GU L 230 dell’11.9.1996, pag. 12.

(31)  GU L 302 del 26.11.1996, pag. 22.

(32)  GU L 208 del 24.7.1998, pag. 54.

(33)  GU L 165 del 21.6.2001, pag. 48.

(34)  GU L 75 del 16.3.2002, pag. 62.

(35)  GU L 164 del 22.6.2002, pag. 39.

(36)  GU L 131 del 28.5.2003, pag. 18.

(37)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 78.


18.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 320/53


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca

[notificata con il numero C(2006) 5171]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/766/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Le condizioni particolari per l’importazione di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi, gasteropodi marini e prodotti della pesca dai paesi terzi sono stabilite nel regolamento (CE) n. 854/2004.

(2)

La decisione 97/20/CE della Commissione (2) fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini, mentre la decisione 97/296/CE della Commissione (3) stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana.

(3)

Occorre stabilire gli elenchi dei paesi terzi e dei territori che soddisfano i criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono pertanto in grado di garantire che i molluschi bivalvi, i tunicati, gli echinodermi, i gasteropodi marini e i prodotti della pesca esportati nella Comunità rispettano le condizioni sanitarie fissate per tutelare la salute dei consumatori. È tuttavia opportuno autorizzare l’importazione di muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, anche dai paesi terzi che non figurano in tale elenco.

(4)

Le autorità competenti dell’Australia, della Nuova Zelanda e dell’Uruguay hanno fornito garanzie adeguate che le condizioni applicabili ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini vivi sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente.

(5)

Le autorità competenti dell’Armenia, della Bielorussia e dell’Ucraina hanno fornito garanzie adeguate che le condizioni applicabili ai prodotti della pesca sono equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria pertinente.

(6)

Occorre pertanto abrogare le decisioni 97/20/CE e 97/296/CE e sostituirle con una nuova decisione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini

1.   L’elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, figura nell’allegato I della presente decisione.

2.   In deroga a quanto disposto all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, il paragrafo 1 non si applica ai muscoli adduttori dei pettinidi non d'acquacoltura, completamente separati dai visceri e dalle gonadi, che possono essere importati anche dai paesi terzi che non figurano nell’elenco di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Importazioni di prodotti della pesca

L’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 854/2004, figura nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Abrogazione

Le decisioni 97/20/CE e 97/296/CE sono abrogate.

I riferimenti alla decisioni abrogate si intendono fatti alla presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(2)  GU L 6 del 10.1.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/469/CE (GU L 163 del 21.6.2002, pag. 16).

(3)  GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/200/CE (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 50).


ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano

[paesi e territori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]

AU —

AUSTRALIA

CL —

CILE (1)

JM —

GIAMAICA (2)

JP —

GIAPPONE (1)

KR —

COREA DEL SUD (1)

MA —

MAROCCO

NZ —

NUOVA ZELANDA

PE —

PERÙ (1)

TH —

THAILANDIA (1)

TN —

TUNISIA

TR —

TURCHIA

UY —

URUGUAY

VN —

VIETNAM (1)


(1)  Unicamente molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati.

(2)  Unicamente gasteropodi marini.


ALLEGATO II

Elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano

[paesi e territori di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 854/2004]

AE —

EMIRATI ARABI UNITI

AG —

ANTIGUA E BARBUDA (1)

AL —

ALBANIA

AM —

ARMENIA (2)

AN —

ANTILLE OLANDESI

AR —

ARGENTINA

AU —

AUSTRALIA

BD —

BANGLADESH

BG —

BULGARIA (3)

BR —

BRASILE

BS —

BAHAMAS

BY —

BIELORUSSIA

BZ —

BELIZE

CA —

CANADA

CH —

SVIZZERA

CI —

COSTA D'AVORIO

CL —

CILE

CN —

CINA

CO —

COLOMBIA

CR —

COSTA RICA

CU —

CUBA

CV —

CAPO VERDE

DZ —

ALGERIA

EC —

ECUADOR

EG —

EGITTO

FK —

ISOLE FALKLAND

GA —

GABON

GD —

GRENADA

GH —

GHANA

GL —

GROENLANDIA

GM —

GAMBIA

GN —

GUINEA (4)  (5)

GT —

GUATEMALA

GY —

GUYANA

HK —

HONG KONG

HN —

HONDURAS

HR —

CROAZIA

ID —

INDONESIA

IN —

INDIA

IR —

IRAN

JM —

GIAMAICA

JP —

GIAPPONE

KE —

KENYA

KR —

COREA DEL SUD

KZ —

KAZAKISTAN

LK —

SRI LANKA

MA —

MAROCCO (6)

MG —

MADAGASCAR

MR —

MAURITANIA

MU —

MAURIZIO

MV —

MALDIVE

MX —

MESSICO

MY —

MALAYSIA

MZ —

MOZAMBICO

NA —

NAMIBIA

NC —

NUOVA CALEDONIA

NG —

NIGERIA

NI —

NICARAGUA

NZ —

NUOVA ZELANDA

OM —

OMAN

PA —

PANAMA

PE —

PERÙ

PG —

PAPUA NUOVA GUINEA

PH —

FILIPPINE

PF —

POLINESIA FRANCESE

PM —

SAINT-PIERRE E MIQUELON

PK —

PAKISTAN

RO —

ROMANIA (3)

RU —

RUSSIA

SA —

ARABIA SAUDITA

SC —

SEICELLE

SG —

SINGAPORE

SN —

SENEGAL

SR —

SURINAME

SV —

EL SALVADOR

TH —

THAILANDIA

TN —

TUNISIA

TR —

TURCHIA

TW —

TAIWAN

TZ —

TANZANIA

UA —

UCRAINA

UG —

UGANDA

US —

STATI UNITI D'AMERICA

UY —

URUGUAY

VE —

VENEZUELA

VN —

VIETNAM

XM —

MONTENEGRO (7)

XS —

SERBIA (7)  (8)

YE —

YEMEN

YT —

MAYOTTE

ZA —

SUD AFRICA

ZW —

ZIMBABWE


(1)  Unicamente crostacei vivi.

(2)  Unicamente gamberi vivi non d’allevamento.

(3)  Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.

(4)  Unicamente pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento.

(5)  Non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla decisione 94/360/CE della Commissione (GU L 158 del 26.5.1994, pag. 41).

(6)  I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum devono essere corredati: a) da un certificato sanitario supplementare secondo il modello di cui all’allegato VI, appendice V, parte B, del regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27); e b) dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP rilevabile con il metodo di analisi biologico.

(7)  Unicamente pesce selvatico intero e fresco catturato in mare.

(8)  Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


18.11.2006   

IT

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L 320/58


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2006

che modifica le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE per quanto riguarda le condizioni di certificazione applicabili a molluschi vivi e pesci vivi di acquacoltura e ai relativi prodotti, destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2006) 5167]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/767/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, l’articolo 20, paragrafo 1 e l’articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2), stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare.

(2)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (3), stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

(3)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (4), stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005 (5), reca modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 e del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del e modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.

(5)

La direttiva 95/70/CE del Consiglio (7) istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.

(6)

La direttiva 91/67/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

(7)

La decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano (8) e la decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (9) stabiliscono le condizioni di certificazione applicabili a molluschi vivi e pesci vivi di acquacultura e ai relativi prodotti, destinati al consumo umano.

(8)

Al fine di semplificare la procedura di certificazione per questi prodotti, le condizioni di certificazione di polizia sanitaria stabilite da queste decisioni sono state inserite nei certificati sanitari redatti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 per le partite destinate al consumo umano.

(9)

È pertanto opportuno modificare le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE, tenendo conto anche della direttiva COM(2005) 362 del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (10).

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2003/804/CE

La decisione 2003/804/CE è così modificata:

1)

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Condizioni per l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano

1.   Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati al consumo umano unicamente se:

a)

il paese terzo di spedizione figura nell’elenco definito dalla decisione 2006/766/CE (11) della Commissione;

b)

la partita è accompagnata da un certificato sanitario congiunto di sanità pubblica e di salute animale redatto secondo il modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005;

c)

la partita è conforme alle disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.

2.   Se i molluschi sono stabulati o reimmersi in acque comunitarie, la partita deve essere conforme anche alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

2)

L'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Condizioni supplementari per l'importazione di taluni molluschi vivi destinati al consumo umano

1.   Le partite di specie di molluschi sensibili ad una o più delle malattie figuranti nell’allegato D della direttiva 95/70/CE devono, oltre ad essere conformi alle condizioni di cui all’articolo 4:

a)

provenire da una zona senza alcuna mortalità anormale insoluta e riconosciuta indenne dalle malattie in questione conformemente alla normativa comunitaria o alle norme pertinenti dell’OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale) dall’autorità competente del paese terzo di origine; oppure

b)

essere importate come prodotti trasformati o non trasformati definiti nell’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure

c)

essere spedite direttamente a un centro di importazione riconosciuto dove i molluschi sono trasformati ulteriormente senza pregiudizio dell’allegato III, sezione VII del regolamento (CE) n. 853/2004 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 854/2004.

2.   Le partite di specie di molluschi sensibili alle infezioni da Bonamia ostrea e/o Marteilia refringens, importate negli Stati membri o nelle zone dichiarate indenni o soggette a un programma per ottenere tale qualifica a norma degli articoli 5 o 10 della direttiva 91/67/CEE, devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all’articolo 4:

a)

la zona di provenienza deve essere riconosciuta indenne dalla malattia in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell’OIE, dall’autorità competente del paese terzo di origine; oppure

b)

le partite devono essere importate come prodotti trasformati o non trasformati definiti nell’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure

c)

le partite devono essere spedite direttamente a un centro di importazione riconosciuto dove i molluschi sono trasformati ulteriormente senza pregiudizio dell’allegato III, sezione VII del regolamento (CE) n. 853/2004 e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 854/2004.

3.   Il presente articolo non si applica se i molluschi sono imballati ed etichettati per essere messi in vendita al consumatore finale conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.»

3)

Nell’allegato V, parte A, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

I molluschi vitali possono lasciare i centri di importazione autorizzati solo se sono imballati ed etichettati per essere messi in vendita al consumatore finale conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004.»

Articolo 2

Modifiche della decisione 2003/858/CE

La decisione 2003/858/CE della Commissione è così modificata:

1)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano

1.   Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano unicamente se:

a)

il paese terzo di spedizione compare nell’elenco previsto dalla decisione 2006/766/CE della Commissione (12);

b)

la partita è accompagnata da un certificato sanitario congiunto di sanità pubblica e di salute animale redatto secondo il modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione;

c)

la partita è conforme alle disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.

2)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Condizioni supplementari per l'importazione di taluni prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano

1.   Le partite di specie ittiche sensibili a ISA e/o EHN devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all’articolo 5:

a)

l’origine deve essere riconosciuta indenne dalle malattie in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell’OIE, dall’autorità competente del paese terzo di provenienza; oppure

b)

i pesci devono essere eviscerati prima della spedizione; oppure

c)

le partite devono essere spedite direttamente a un centro d'importazione riconosciuto dove i pesci sono sottoposti a un'ulteriore trasformazione.

2.   Le partite di specie ittiche sensibili a VHS e/o IHN, importate negli Stati membri o nelle zone dichiarate indenni o soggette a un programma per ottenere tale qualifica a norma degli articoli 5 o 10 della direttiva 91/67/CEE, devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all’articolo 5:

a)

l’origine deve essere riconosciuta indenne dalla malattia in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell’OIE, dall’autorità competente del paese terzo di provenienza, oppure

b)

i pesci devono essere eviscerati prima della spedizione, oppure

c)

le partite devono essere spedite direttamente a un centro d'importazione riconosciuto dove i pesci sono trasformati ulteriormente.»

3)

Gli allegati IV e V sono soppressi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

(5)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

(6)  GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

(7)  GU L 332 del 30.12.1995, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(8)  GU L 302 del 20.11.2003, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/409/CE (GU L 139 del 2.6.2005, pag. 16).

(9)  GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/742/CE (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 71).

(10)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(11)  GU L 320 del/dell'18.11.2006, pag. 53

(12)  GU L 320 del/dell'18.11.2006, pag. 53


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