ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
49o anno |
Sommario |
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I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1709/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2006
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 20 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
052 |
47,7 |
204 |
28,2 |
|
999 |
38,0 |
|
0707 00 05 |
052 |
132,3 |
204 |
66,2 |
|
628 |
171,8 |
|
999 |
123,4 |
|
0709 90 70 |
052 |
137,1 |
204 |
151,2 |
|
999 |
144,2 |
|
0805 20 10 |
204 |
79,3 |
999 |
79,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
66,3 |
092 |
17,6 |
|
400 |
77,8 |
|
999 |
53,9 |
|
0805 50 10 |
052 |
49,0 |
388 |
46,4 |
|
528 |
39,2 |
|
999 |
44,9 |
|
0808 10 80 |
388 |
93,5 |
400 |
103,5 |
|
404 |
99,2 |
|
720 |
78,4 |
|
800 |
152,5 |
|
999 |
105,4 |
|
0808 20 50 |
052 |
103,9 |
720 |
53,9 |
|
999 |
78,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».
21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1710/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2006
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1686/2006 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.
(4) GU L 314 del 15.11.2006, pag. 26.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 21 novembre 2006
(EUR) |
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Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
23,66 |
4,47 |
1701 11 90 (1) |
23,66 |
9,70 |
1701 12 10 (1) |
23,66 |
4,28 |
1701 12 90 (1) |
23,66 |
9,27 |
1701 91 00 (2) |
27,77 |
11,35 |
1701 99 10 (2) |
27,77 |
6,83 |
1701 99 90 (2) |
27,77 |
6,83 |
1702 90 99 (3) |
0,28 |
0,37 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1711/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2006
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 462/2003 e (CE) n. 1556/2006 per quanto riguarda la presentazione delle domande di titoli di importazione nel settore delle carni suine per il primo trimestre 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (2), in particolare l'articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (3), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 462/2003 della Commissione (4) stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1556/2006 della Commissione (5) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione per le carni suine. |
(3) |
I suddetti regolamenti prevedono che le domande di titoli di importazione possano essere presentate esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di contingentamento ivi definiti. In vista dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea a partire dal 1o gennaio 2007, occorre prevedere un periodo diverso per la presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre 2007. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 462/2003 e (CE) n. 1556/2006. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 462/2003, è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 le domande di titoli devono essere presentate nei primi quindici giorni del mese di gennaio 2007.»
Articolo 2
All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1556/2006, è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 le domande di titoli devono essere presentate nei primi quindici giorni del mese di gennaio 2007.»
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).
(3) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.
(4) GU L 70 del 14.3.2003, pag. 8.
(5) GU L 288 del 19.10.2006, pag. 7.
21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1712/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione n. 2/2006 (2), il Consiglio di associazione CE-Turchia ha approvato la modifica dei protocolli 1 e 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio d’associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli. |
(2) |
Per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia, il protocollo 1 modificato prevede nuovi contingenti tariffari comunitari e alcune modifiche dei contingenti tariffari comunitari in vigore fissati dal regolamento (CE) n. 747/2001. |
(3) |
Per applicare i nuovi contingenti tariffari e modificare quelli attuali, occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001. |
(4) |
Poiché la decisione n. 2/2006 del Consiglio di associazione CE-Turchia si applica a decorrere dal 1o novembre 2006, è necessario che il presente regolamento si applichi dalla stessa data ed entri in vigore quanto prima. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IX del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 19/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 7).
(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
«ALLEGATO IX
TURCHIA
Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.
Contingenti tariffari
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto) |
Dazio contingentale |
09.0202 |
0701 90 |
Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina |
Dall’1.1 al 31.12 |
2 500 |
Esenzione |
09.0211 |
0703 10 11 0703 10 19 |
Cipolle, fresche o refrigerate |
Dal 16.5 al 14.2 |
2 000 |
Esenzione |
09.0213 |
0709 30 00 |
Melanzane, fresche o refrigerate |
Dall’1.5 al 14.1 |
1 000 |
Esenzione |
09.0215 |
0709 90 70 |
Zucchine, fresche o refrigerate |
Dall’1.3 al 30.11 |
500 |
Esenzione (1) |
09.0204 |
0806 10 10 |
Uve da tavola, fresche |
Dall’1.5 al 17.6 e dall’1.8 al 14.11 |
350 |
Esenzione (1) |
09.0217 (2) |
0807 11 00 |
Cocomeri, freschi |
Dall’16.6 al 31.3 |
16 500 |
Esenzione |
09.0219 |
|
Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: |
Dall’1.1 al 31.12 |
100 |
Esenzione |
0811 10 11 |
Fragole |
||||
0811 20 11 |
Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina |
||||
0811 90 19 |
Altre, escluse le frutta tropicali e le noci tropicali |
||||
09.0206 |
1509 10 90 |
Altro olio di oliva vergine |
Dall’1.1 al 31.12 |
100 |
7,5 % ad valorem |
09.0221 |
|
Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico: |
Dall’1.1 al 31.12 |
8 900 |
Esenzione |
2002 10 |
interi o in pezzi |
||||
2002 90 11 2002 90 19 |
altri, aventi tenore di sostanza secca, in peso, inferiore a 12 % |
||||
09.0207 (2) |
2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99 |
Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 %. |
Dall’1.1 al 30.6 |
15 000, aventi tenore di sostanza secca, in peso, dal 28 al 30 % (3) |
Esenzione |
09.0209 (2) |
2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99 |
Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 % |
Dall’1.7 al 31.12 |
15 000, aventi tenore di sostanza secca, in peso, dal 28 al 30 % (3) |
Esenzione |
09.0208 |
2007 10 10 2007 91 10 2007 91 30 2007 99 20 2007 99 31 2007 99 33 2007 99 35 2007 99 39 2007 99 55 2007 99 57 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta |
Dall’1.1 al 31.12 |
1 750 |
33 % del dazio specifico |
09.0223 |
2007 91 30 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, diverse da preparazioni omogeneizzate, di agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 % |
Dall’1.1 al 31.12 |
100 |
Esenzione |
09.0225 |
2007 99 39 |
Altre preparazioni di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, escluse le preparazioni omogeneizzate |
Dall’1.1 al 31.12 |
100 |
Esenzione |
09.0212 |
2008 30 19 2008 50 19 2008 50 51 2008 50 92 2008 50 94 2008 60 19 2008 70 19 2008 70 51 2008 80 19 |
Agrumi, albicocche, ciliegie, pesche, comprese le pesche noci e fragole, altrimenti preparati e conservati |
Dall’1.1 al 31.12 |
2 100 |
Esenzione (1) |
09.0214 |
2009 11 11 2009 11 91 2009 19 11 2009 19 91 2009 29 11 2009 29 91 2009 39 11 2009 39 51 2009 39 91 2009 61 90 2009 69 11 2009 69 79 2009 69 90 2009 80 11 2009 80 34 2009 80 35 2009 80 61 2009 80 85 2009 80 86 2009 90 11 2009 90 21 2009 90 31 2009 90 71 2009 90 92 2009 90 94 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole |
Dall’1.1 al 31.12 |
3 400 |
33 % del dazio specifico |
(1) L’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.
(2) L’applicazione di tale contingente tariffario è sospesa dal regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1).
(3) Per la gestione di questi contingenti tariffari comunitari, alle importazioni di prodotti aventi un tenore, in peso, di sostanza secca diverso dal 28 al 30 %, si applicano i seguenti coefficienti:
Tenore in peso di sostanza secca |
Coefficienti |
|
uguale o superiore a: |
ma inferiore a: |
|
12 |
14 |
0,44828 |
14 |
16 |
0,51724 |
16 |
18 |
0,58621 |
18 |
20 |
0,65517 |
20 |
22 |
0,72414 |
22 |
24 |
0,7931 |
24 |
26 |
0,86207 |
26 |
28 |
0,93103 |
28 |
30 |
1 |
30 |
32 |
1,06897 |
32 |
34 |
1,13793 |
34 |
36 |
1,20689 |
36 |
38 |
1,27586 |
38 |
40 |
1,34483 |
40 |
42 |
1,41379 |
42 |
93 |
1,44828 |
93 |
100 |
3,32759» |
21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1713/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2006
che abolisce il prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 33, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Al momento dell’introduzione del sistema di prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione si era considerato necessario seguire il principio di garantire l’equilibrio tra l’utilizzo di prodotti di base comunitari da esportare nei paesi terzi previa trasformazione e l’utilizzo di prodotti di base provenienti dai paesi terzi e immessi nella Comunità nell’ambito del regime di perfezionamento attivo. A tal fine occorreva pagare un importo pari alla restituzione all’esportazione nel momento in cui i prodotti di base comunitari, destinati all’ottenimento di prodotti trasformati o di merci da esportare, venivano posti in regime di controllo doganale. |
(2) |
In quel periodo, per i prodotti coperti da un’organizzazione comune di mercato e importati dai paesi terzi che, a determinate condizioni, potevano essere sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca, il che sospendeva la riscossione dei dazi all’importazione, si era considerato necessario anche prevedere la possibilità di disporre il versamento di un importo pari alla restituzione all’esportazione non appena i prodotti comunitari o le merci comunitarie destinati all’esportazione fossero assoggettati a tale procedura. |
(3) |
Il regime del prefinanziamento da allora si è allontanato dall’obiettivo iniziale di porre le merci comunitarie su un piede di parità, in termini di prezzo, rispetto alle merci non comunitarie meno care, importate temporaneamente nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, e si è trasformato in un sistema complesso che persegue finalità diverse, cosicché le ragioni che ne avevano originariamente giustificato l’istituzione non sono più le ragioni principali dell’uso che si fa attualmente del prefinanziamento. |
(4) |
Oggi si ricorre al prefinanziamento soprattutto per rafforzare i controlli sulle esportazioni di carni bovine, ma la necessità di maggiori controlli non è, di per sé, una ragione sufficiente per il versamento di restituzioni anticipate nell’ambito del regime di prefinanziamento. Non appare pertanto appropriato ricorrere al regime del prefinanziamento per conseguire queste altre finalità. |
(5) |
La situazione sui mercati dei prodotti agricoli è cambiata per cui non esiste più una giustificazione economica per il proseguimento del regime di prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione. |
(6) |
Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 32/82 della Commissione, del 7 gennaio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione nel settore delle carni bovine (3), (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (4), (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (5), (CEE) n. 2723/87 della Commissione, del 10 settembre 1987, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i cereali esportati sotto forma di paste alimentari compresi nella voce 19.03 della tariffa doganale comune (6), (CE) n. 3122/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che stabilisce i criteri per l’analisi di rischio relativa ai prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (7), (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (8), (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (9), (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (10), (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (11), (CE) n. 2090/2002 della Commissione, del 26 novembre 2002, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (12), (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (13), (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (14), (CE) n. 2236/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (15), (CE) n. 596/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle uova (16), (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame (17) e (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (18). |
(7) |
Per gli stessi motivi occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (19), il regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine (20), il regolamento (CE) n. 456/2003 della Commissione, del 12 marzo 2003, che stabilisce condizioni specifiche in materia di prefinanziamento della restituzione all’esportazione per taluni prodotti del settore delle carni bovine sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca (21), il regolamento (CE) n. 500/2003 della Commissione, del 19 marzo 2003, relativo ai periodi durante i quali taluni prodotti del settore dei cereali e taluni prodotti del settore del riso possono essere sottoposti ai regimi doganali di pagamento anticipato delle restituzioni (22) e il regolamento (CE) n. 1994/2005 della Commissione, del 7 dicembre 2005, che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione (23). |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 32/82, il secondo comma è soppresso.
Articolo 2
All’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82, il secondo e il terzo comma sono soppressi.
Articolo 3
All’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2220/85 il secondo trattino è soppresso.
Articolo 4
All’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2723/87 il secondo trattino è soppresso.
Articolo 5
All’articolo 1, punto 7, del regolamento (CE) n. 3122/94 il primo trattino è soppresso.
Articolo 6
All’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1445/95 il paragrafo 2 è soppresso.
Articolo 7
Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 2, paragrafo 1, la lettera k) è soppressa; |
2) |
all’articolo 4, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, i tassi di restituzione da prendere in considerazione sono quelli vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo. Se del caso, tali tassi vengono adeguati alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.»; |
3) |
all’articolo 5, paragrafo 6, il quinto comma è soppresso; |
4) |
l’articolo 9 è modificato come segue:
|
5) |
all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono considerati importati come tali i prodotti per i quali nessun elemento attesta l’avvenuta trasformazione. Tuttavia possono essere effettuate prima dell’importazione le seguenti manipolazioni destinate a garantire la conservazione dei prodotti, senza che ciò pregiudichi la conformità alle disposizioni del paragrafo 1:
Inoltre un prodotto è considerato importato come tale se è stato trasformato prima dell’importazione, a condizione che la trasformazione abbia avuto luogo nel paese terzo in cui sono stati importati tutti i prodotti risultanti dalla trasformazione stessa.»; |
6) |
al titolo II il capitolo 3 è soppresso; |
7) |
l’articolo 51 è modificato come segue:
|
8) |
all’articolo 52, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
9) |
all’articolo 53 il terzo trattino è soppresso. |
Articolo 8
Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 4 è soppresso; |
2) |
all’articolo 24, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
all’articolo 32 il paragrafo 2 è soppresso; |
4) |
all’articolo 33, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
5) |
l’articolo 48 è soppresso. |
Articolo 9
All’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1623/2000 il paragrafo 4 è soppresso.
Articolo 10
All’allegato III del regolamento (CE) n. 2090/2002 il punto 10 è soppresso.
Articolo 11
All’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003 il terzo comma è soppresso.
Articolo 12
Il regolamento (CE) n. 1518/2003 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In tal caso, in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell’allegato I bis.»; |
2) |
è inserito l’allegato I bis accluso al presente regolamento. |
Articolo 13
L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2236/2003 è soppresso.
Articolo 14
Il regolamento (CE) n. 596/2004 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In tal caso, in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell’allegato I bis.»; |
2) |
è inserito l’allegato I bis accluso al presente regolamento. |
Articolo 15
Il regolamento (CE) n. 633/2004 è modificato come segue:
1) |
all’articolo 2, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. In deroga al paragrafo 1, i titoli per i prodotti della categoria 6 a) figuranti nell’allegato I sono validi 15 giorni dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»; |
2) |
all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In tal caso, in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 5, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell’allegato I bis.»; |
3) |
è inserito l’allegato I bis accluso al presente regolamento. |
Articolo 16
All’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1043/2005 il paragrafo 2 è soppresso.
Articolo 17
I regolamenti (CEE) n. 565/80, (CEE) n. 2388/84, (CE) n. 456/2003, (CE) n. 500/2003 e (CE) n. 1994/2005 sono abrogati.
Articolo 18
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Le disposizioni abrogate o soppresse dal presente regolamento continuano ad applicarsi per i prodotti sottoposti al regime di prefinanziamento anteriormente al 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).
(3) GU L 4 dell’8.1.1982, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 (GU L 89 dell’11.4.2000, pag. 3).
(4) GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35).
(5) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).
(6) GU L 261 dell’11.9.1987, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1054/95 (GU L 107 del 12.5.1995, pag. 5).
(7) GU L 330 del 21.12.1994, pag. 31.
(8) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).
(9) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).
(10) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).
(11) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1221/2006 (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 3).
(12) GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1454/2004 (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 9).
(13) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 12).
(14) GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1361/2004 (GU L 253 del 29.7.2004, pag. 9).
(15) GU L 339 del 24.12.2003, pag. 45. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).
(16) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1475/2004 (GU L 271 del 19.8.2004, pag. 31).
(17) GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/2004 (GU L 275 del 25.8.2004, pag. 8).
(18) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1580/2006 (GU L 291 del 21.10.2006, pag. 8).
(19) GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.
(20) GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.
(21) GU L 69 del 13.3.2003, pag. 18.
(22) GU L 74 del 20.3.2003, pag. 19.
(23) GU L 320 dell’8.12.2005, pag. 30.
ALLEGATO
«ALLEGATO I BIS
Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma
— |
: |
In ceco |
: |
Licence platná pět pracovních dní |
— |
: |
In danese |
: |
Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage |
— |
: |
In estone |
: |
Litsents kehtib viis tööpäeva |
— |
: |
In finlandese |
: |
Todistus on voimassa viisi työpäivää |
— |
: |
In francese |
: |
Certificat valable cinq jours ouvrables |
— |
: |
In greco |
: |
Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες |
— |
: |
In inglese |
: |
Licence valid for five working days |
— |
: |
In italiano |
: |
Titolo valido cinque giorni lavorativi |
— |
: |
In lettone |
: |
Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas |
— |
: |
In lituano |
: |
Licencijos galioja penkias darbo dienas |
— |
: |
In neerlandese |
: |
Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen |
— |
: |
In polacco |
: |
Pozwolenie ważne pięć dni roboczych |
— |
: |
In portoghese |
: |
Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis |
— |
: |
In slovacco |
: |
Licencia platí päť pracovných dní |
— |
: |
In sloveno |
: |
Dovoljenje velja 5 delovnih dni |
— |
: |
In spagnolo |
: |
Certificado válido durante cinco días hábiles |
— |
: |
In svedese |
: |
Licensen är giltig fem arbetsdagar |
— |
: |
In tedesco |
: |
Fünf Arbeitstage gültige Lizenz |
— |
: |
In ungherese |
: |
Öt munkanapig érvényes tanúsítvány» |
21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/17 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1714/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2006
che determina, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti fra la Danimarca, la Grecia, l’Irlanda, l’Italia e il Lussemburgo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (1), in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione (2), recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000, prevede che la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, è effettuata anteriormente al 16 novembre per la campagna di commercializzazione in corso. |
(2) |
A tal fine, la Danimarca e l'Italia hanno trasmesso alla Commissione le comunicazioni relative alle superfici per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione per conto terzi nonché alle stime delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa. |
(3) |
D’altro canto, non vi sarà alcuna produzione di fibre di lino o di canapa a titolo della campagna 2006/2007 in Grecia, in Irlanda e nel Lussemburgo. |
(4) |
In base alle stime di produzione quali risultano dalle suddette informazioni, la produzione complessiva dei cinque Stati membri interessati non raggiungerà il quantitativo di 5 000 tonnellate che viene loro assegnato globalmente ed è opportuno determinare i quantitativi nazionali garantiti elencati in appresso. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 è la seguente:
— |
per la Danimarca 2 tonnellate, |
— |
per la Grecia 0 tonnellate, |
— |
per l’Irlanda 0 tonnellate, |
— |
per l’Italia 241 tonnellate, |
— |
per il Lussemburgo 0 tonnellate. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a partire dal 16 novembre 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).
(2) GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2005 (GU L 146 del 10.6.2005, pag. 3).
21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1715/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2006
relativo al divieto di pesca dello scorfano nelle zone CIEM V, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione (GU L 308 dell’8.11.2006, pag. 5).
ALLEGATO
N. |
50 |
Stato membro |
Portogallo |
Stock |
RED/51214. |
Specie |
Scorfano (Sebastes spp.) |
Zona |
V, XII e XIV |
Data |
24 ottobre 2006 |
21.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1716/2006 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2006
relativo al divieto di pesca dello scampo nella zona CIEM VIII a, b, d, e per le navi battenti bandiera belga
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.
Per la Commissione
Jörgen HOLMQUIST
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).
(3) GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione (GU L 308 dell’8.11.2006, pag. 5).
ALLEGATO
N. |
52 |
Stato membro |
Belgio |
Stock |
NEP/8ABDE. |
Specie |
Scampo (Nephros norvegicus) |
Zona |
VIII a, b, d, e |
Data |
9 settembre 2006 |