ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 321

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

49o anno
21 novembre 2006


Sommario

 

I   Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

pagina

 

 

Regolamento (CE) n. 1709/2006 della Commissione, del 20 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 1710/2006 della Commissione, del 20 novembre 2006, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1711/2006 della Commissione, del 20 novembre 2006, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 462/2003 e (CE) n. 1556/2006 per quanto riguarda la presentazione delle domande di titoli di importazione nel settore delle carni suine per il primo trimestre 2007

5

 

*

Regolamento (CE) n. 1712/2006 della Commissione, del 20 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia

7

 

*

Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione, del 20 novembre 2006, che abolisce il prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli

11

 

*

Regolamento (CE) n. 1714/2006 della Commissione, del 20 novembre 2006, che determina, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, la ripartizione di 5000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti fra la Danimarca, la Grecia, l’Irlanda, l’Italia e il Lussemburgo

17

 

*

Regolamento (CE) n. 1715/2006 della Commissione, del 20 novembre 2006, relativo al divieto di pesca dello scorfano nelle zone CIEM V, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese

18

 

*

Regolamento (CE) n. 1716/2006 della Commissione, del 20 novembre 2006, relativo al divieto di pesca dello scampo nella zona CIEM VIII a, b, d, e per le navi battenti bandiera belga

20

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

21.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1709/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2006

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 novembre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

052

47,7

204

28,2

999

38,0

0707 00 05

052

132,3

204

66,2

628

171,8

999

123,4

0709 90 70

052

137,1

204

151,2

999

144,2

0805 20 10

204

79,3

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,3

092

17,6

400

77,8

999

53,9

0805 50 10

052

49,0

388

46,4

528

39,2

999

44,9

0808 10 80

388

93,5

400

103,5

404

99,2

720

78,4

800

152,5

999

105,4

0808 20 50

052

103,9

720

53,9

999

78,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».


21.11.2006   

IT

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L 321/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1710/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2006

che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006, per la campagna 2006/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2006/2007 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1686/2006 della Commissione (4).

(2)

I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1002/2006 per la campagna 2006/2007, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 55 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 179 dell'1.7.2006, pag. 36.

(4)  GU L 314 del 15.11.2006, pag. 26.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 99 applicabili dal 21 novembre 2006

(EUR)

Codice NC

Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto

Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

23,66

4,47

1701 11 90 (1)

23,66

9,70

1701 12 10 (1)

23,66

4,28

1701 12 90 (1)

23,66

9,27

1701 91 00 (2)

27,77

11,35

1701 99 10 (2)

27,77

6,83

1701 99 90 (2)

27,77

6,83

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

(2)  Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)  Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.


21.11.2006   

IT

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L 321/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1711/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2006

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 462/2003 e (CE) n. 1556/2006 per quanto riguarda la presentazione delle domande di titoli di importazione nel settore delle carni suine per il primo trimestre 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (2), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 (3), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 462/2003 della Commissione (4) stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP).

(2)

Il regolamento (CE) n. 1556/2006 della Commissione (5) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione per le carni suine.

(3)

I suddetti regolamenti prevedono che le domande di titoli di importazione possano essere presentate esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di contingentamento ivi definiti. In vista dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea a partire dal 1o gennaio 2007, occorre prevedere un periodo diverso per la presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre 2007.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 462/2003 e (CE) n. 1556/2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 462/2003, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 le domande di titoli devono essere presentate nei primi quindici giorni del mese di gennaio 2007.»

Articolo 2

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1556/2006, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007 le domande di titoli devono essere presentate nei primi quindici giorni del mese di gennaio 2007.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

(3)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

(4)  GU L 70 del 14.3.2003, pag. 8.

(5)  GU L 288 del 19.10.2006, pag. 7.


21.11.2006   

IT

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L 321/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1712/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione n. 2/2006 (2), il Consiglio di associazione CE-Turchia ha approvato la modifica dei protocolli 1 e 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio d’associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli.

(2)

Per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia, il protocollo 1 modificato prevede nuovi contingenti tariffari comunitari e alcune modifiche dei contingenti tariffari comunitari in vigore fissati dal regolamento (CE) n. 747/2001.

(3)

Per applicare i nuovi contingenti tariffari e modificare quelli attuali, occorre modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

(4)

Poiché la decisione n. 2/2006 del Consiglio di associazione CE-Turchia si applica a decorrere dal 1o novembre 2006, è necessario che il presente regolamento si applichi dalla stessa data ed entri in vigore quanto prima.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IX del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 19/2006 della Commissione (GU L 4 del 7.1.2006, pag. 7).

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

«ALLEGATO IX

TURCHIA

Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Contingenti tariffari

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume del contingente (in tonnellate, peso netto)

Dazio contingentale

09.0202

0701 90

Patate, fresche o refrigerate, diverse dalle patate da semina

Dall’1.1 al 31.12

2 500

Esenzione

09.0211

0703 10 11

0703 10 19

Cipolle, fresche o refrigerate

Dal 16.5 al 14.2

2 000

Esenzione

09.0213

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate

Dall’1.5 al 14.1

1 000

Esenzione

09.0215

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

Dall’1.3 al 30.11

500

Esenzione (1)

09.0204

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

Dall’1.5 al 17.6 e dall’1.8 al 14.11

350

Esenzione (1)

09.0217 (2)

0807 11 00

Cocomeri, freschi

Dall’16.6 al 31.3

16 500

Esenzione

09.0219

 

Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %:

Dall’1.1 al 31.12

100

Esenzione

0811 10 11

Fragole

0811 20 11

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina

0811 90 19

Altre, escluse le frutta tropicali e le noci tropicali

09.0206

1509 10 90

Altro olio di oliva vergine

Dall’1.1 al 31.12

100

7,5 % ad valorem

09.0221

 

Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico:

Dall’1.1 al 31.12

8 900

Esenzione

2002 10

interi o in pezzi

2002 90 11

2002 90 19

altri, aventi tenore di sostanza secca, in peso, inferiore a 12 %

09.0207 (2)

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 %.

Dall’1.1 al 30.6

15 000, aventi tenore di sostanza secca, in peso, dal 28 al 30 % (3)

Esenzione

09.0209 (2)

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Pomodori preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non interi né in pezzi, aventi tenore di sostanza secca, in peso, non inferiore a 12 %

Dall’1.7 al 31.12

15 000, aventi tenore di sostanza secca, in peso, dal 28 al 30 % (3)

Esenzione

09.0208

2007 10 10

2007 91 10

2007 91 30

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 55

2007 99 57

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta

Dall’1.1 al 31.12

1 750

33 % del dazio specifico

09.0223

2007 91 30

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, diverse da preparazioni omogeneizzate, di agrumi, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % ed inferiore o uguale a 30 %

Dall’1.1 al 31.12

100

Esenzione

09.0225

2007 99 39

Altre preparazioni di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, escluse le preparazioni omogeneizzate

Dall’1.1 al 31.12

100

Esenzione

09.0212

2008 30 19

2008 50 19

2008 50 51

2008 50 92

2008 50 94

2008 60 19

2008 70 19

2008 70 51

2008 80 19

Agrumi, albicocche, ciliegie, pesche, comprese le pesche noci e fragole, altrimenti preparati e conservati

Dall’1.1 al 31.12

2 100

Esenzione (1)

09.0214

2009 11 11

2009 11 91

2009 19 11

2009 19 91

2009 29 11

2009 29 91

2009 39 11

2009 39 51

2009 39 91

2009 61 90

2009 69 11

2009 69 79

2009 69 90

2009 80 11

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 61

2009 80 85

2009 80 86

2009 90 11

2009 90 21

2009 90 31

2009 90 71

2009 90 92

2009 90 94

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) e di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole

Dall’1.1 al 31.12

3 400

33 % del dazio specifico


(1)  L’esenzione si applica esclusivamente al dazio ad valorem.

(2)  L’applicazione di tale contingente tariffario è sospesa dal regolamento (CE) n. 1506/98 del Consiglio (GU L 200 del 16.7.1998, pag. 1).

(3)  Per la gestione di questi contingenti tariffari comunitari, alle importazioni di prodotti aventi un tenore, in peso, di sostanza secca diverso dal 28 al 30 %, si applicano i seguenti coefficienti:

Tenore in peso di sostanza secca

Coefficienti

uguale o superiore a:

ma inferiore a:

12

14

0,44828

14

16

0,51724

16

18

0,58621

18

20

0,65517

20

22

0,72414

22

24

0,7931

24

26

0,86207

26

28

0,93103

28

30

1

30

32

1,06897

32

34

1,13793

34

36

1,20689

36

38

1,27586

38

40

1,34483

40

42

1,41379

42

93

1,44828

93

100

3,32759»


21.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1713/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2006

che abolisce il prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 33, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Al momento dell’introduzione del sistema di prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione si era considerato necessario seguire il principio di garantire l’equilibrio tra l’utilizzo di prodotti di base comunitari da esportare nei paesi terzi previa trasformazione e l’utilizzo di prodotti di base provenienti dai paesi terzi e immessi nella Comunità nell’ambito del regime di perfezionamento attivo. A tal fine occorreva pagare un importo pari alla restituzione all’esportazione nel momento in cui i prodotti di base comunitari, destinati all’ottenimento di prodotti trasformati o di merci da esportare, venivano posti in regime di controllo doganale.

(2)

In quel periodo, per i prodotti coperti da un’organizzazione comune di mercato e importati dai paesi terzi che, a determinate condizioni, potevano essere sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca, il che sospendeva la riscossione dei dazi all’importazione, si era considerato necessario anche prevedere la possibilità di disporre il versamento di un importo pari alla restituzione all’esportazione non appena i prodotti comunitari o le merci comunitarie destinati all’esportazione fossero assoggettati a tale procedura.

(3)

Il regime del prefinanziamento da allora si è allontanato dall’obiettivo iniziale di porre le merci comunitarie su un piede di parità, in termini di prezzo, rispetto alle merci non comunitarie meno care, importate temporaneamente nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, e si è trasformato in un sistema complesso che persegue finalità diverse, cosicché le ragioni che ne avevano originariamente giustificato l’istituzione non sono più le ragioni principali dell’uso che si fa attualmente del prefinanziamento.

(4)

Oggi si ricorre al prefinanziamento soprattutto per rafforzare i controlli sulle esportazioni di carni bovine, ma la necessità di maggiori controlli non è, di per sé, una ragione sufficiente per il versamento di restituzioni anticipate nell’ambito del regime di prefinanziamento. Non appare pertanto appropriato ricorrere al regime del prefinanziamento per conseguire queste altre finalità.

(5)

La situazione sui mercati dei prodotti agricoli è cambiata per cui non esiste più una giustificazione economica per il proseguimento del regime di prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione.

(6)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 32/82 della Commissione, del 7 gennaio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione nel settore delle carni bovine (3), (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (4), (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (5), (CEE) n. 2723/87 della Commissione, del 10 settembre 1987, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i cereali esportati sotto forma di paste alimentari compresi nella voce 19.03 della tariffa doganale comune (6), (CE) n. 3122/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che stabilisce i criteri per l’analisi di rischio relativa ai prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (7), (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (8), (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (9), (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (10), (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (11), (CE) n. 2090/2002 della Commissione, del 26 novembre 2002, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (12), (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (13), (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (14), (CE) n. 2236/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (15), (CE) n. 596/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle uova (16), (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame (17) e (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (18).

(7)

Per gli stessi motivi occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (19), il regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine (20), il regolamento (CE) n. 456/2003 della Commissione, del 12 marzo 2003, che stabilisce condizioni specifiche in materia di prefinanziamento della restituzione all’esportazione per taluni prodotti del settore delle carni bovine sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca (21), il regolamento (CE) n. 500/2003 della Commissione, del 19 marzo 2003, relativo ai periodi durante i quali taluni prodotti del settore dei cereali e taluni prodotti del settore del riso possono essere sottoposti ai regimi doganali di pagamento anticipato delle restituzioni (22) e il regolamento (CE) n. 1994/2005 della Commissione, del 7 dicembre 2005, che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione (23).

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 32/82, il secondo comma è soppresso.

Articolo 2

All’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82, il secondo e il terzo comma sono soppressi.

Articolo 3

All’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2220/85 il secondo trattino è soppresso.

Articolo 4

All’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2723/87 il secondo trattino è soppresso.

Articolo 5

All’articolo 1, punto 7, del regolamento (CE) n. 3122/94 il primo trattino è soppresso.

Articolo 6

All’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1445/95 il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, paragrafo 1, la lettera k) è soppressa;

2)

all’articolo 4, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, i tassi di restituzione da prendere in considerazione sono quelli vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo. Se del caso, tali tassi vengono adeguati alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.»;

3)

all’articolo 5, paragrafo 6, il quinto comma è soppresso;

4)

l’articolo 9 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

qualora sia accertata l’inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell’applicazione dell’articolo 50 i giorni che superano il termine di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all’articolo 7.»;

b)

al paragrafo 2, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora sia accertata l’inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell’applicazione dell’articolo 50 i giorni che superano il termine di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all’articolo 7.»;

c)

al paragrafo 3, lettera b), il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora, una volta espletate le formalità di cui alla lettera a), si constati che i prodotti sono rimasti, in occasione di un trasbordo, in altri aeroporti situati sul territorio doganale della Comunità per oltre ventotto giorni, salvo casi di forza maggiore, ai fini dell’applicazione dell’articolo 50 i giorni che superano il periodo di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all’articolo 7.»;

5)

all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sono considerati importati come tali i prodotti per i quali nessun elemento attesta l’avvenuta trasformazione.

Tuttavia possono essere effettuate prima dell’importazione le seguenti manipolazioni destinate a garantire la conservazione dei prodotti, senza che ciò pregiudichi la conformità alle disposizioni del paragrafo 1:

a)

inventario;

b)

apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, timbri, etichette o altri segni distintivi simili, purché detta apposizione non sia tale da conferire ai prodotti un’origine apparente diversa dall’origine reale;

c)

modifica dei marchi e dei numeri dei colli o cambiamento di etichette, purché tale modificazione non sia tale da conferire ai prodotti un’origine apparente diversa dall’origine reale;

d)

imballaggio, disimballaggio, cambio d’imballaggio o riparazione degli imballaggi, purché tali manipolazioni non siano tali da conferire ai prodotti un’origine apparente diversa dall’origine reale;

e)

ventilazione;

f)

refrigerazione;

g)

congelamento.

Inoltre un prodotto è considerato importato come tale se è stato trasformato prima dell’importazione, a condizione che la trasformazione abbia avuto luogo nel paese terzo in cui sono stati importati tutti i prodotti risultanti dalla trasformazione stessa.»;

6)

al titolo II il capitolo 3 è soppresso;

7)

l’articolo 51 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Si considera restituzione richiesta l’importo calcolato in funzione delle informazioni fornite a norma dell’articolo 5. Qualora il tasso di restituzione vari in funzione della destinazione, la parte differenziata della restituzione si calcola in base ai dati relativi alla quantità, al peso e alla destinazione, forniti a norma dell’articolo 49.»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Le sanzioni non si applicano se la restituzione richiesta è superiore alla restituzione dovuta a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 3, e/o dell’articolo 50.»;

c)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Qualora il titolo non sia stato rilasciato per il prodotto indicato nella dichiarazione di esportazione, non è dovuta alcuna restituzione e non si applica il paragrafo 1.»;

8)

all’articolo 52, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

qualora l’obbligo del rimborso sia garantito da una cauzione non ancora svincolata, l’incameramento della stessa a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, costituisce il recupero degli importi dovuti;»;

9)

all’articolo 53 il terzo trattino è soppresso.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:

1)

l’articolo 4 è soppresso;

2)

all’articolo 24, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

nel caso di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata della restituzione, la dichiarazione relativa all’esportazione.»;

3)

all’articolo 32 il paragrafo 2 è soppresso;

4)

all’articolo 33, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

nei casi previsti dall’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, mediante presentazione dell’esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell’esemplare n. 1 dell’estratto o degli estratti di titoli vistati conformemente al disposto dell’articolo 24 o dell’articolo 25.»;

5)

l’articolo 48 è soppresso.

Articolo 9

All’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1623/2000 il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 10

All’allegato III del regolamento (CE) n. 2090/2002 il punto 10 è soppresso.

Articolo 11

All’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003 il terzo comma è soppresso.

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 1518/2003 è modificato come segue:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In tal caso, in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell’allegato I bis.»;

2)

è inserito l’allegato I bis accluso al presente regolamento.

Articolo 13

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2236/2003 è soppresso.

Articolo 14

Il regolamento (CE) n. 596/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In tal caso, in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell’allegato I bis.»;

2)

è inserito l’allegato I bis accluso al presente regolamento.

Articolo 15

Il regolamento (CE) n. 633/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   In deroga al paragrafo 1, i titoli per i prodotti della categoria 6 a) figuranti nell’allegato I sono validi 15 giorni dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»;

2)

all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In tal caso, in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 5, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell’allegato I bis.»;

3)

è inserito l’allegato I bis accluso al presente regolamento.

Articolo 16

All’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1043/2005 il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 17

I regolamenti (CEE) n. 565/80, (CEE) n. 2388/84, (CE) n. 456/2003, (CE) n. 500/2003 e (CE) n. 1994/2005 sono abrogati.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Le disposizioni abrogate o soppresse dal presente regolamento continuano ad applicarsi per i prodotti sottoposti al regime di prefinanziamento anteriormente al 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(3)  GU L 4 dell’8.1.1982, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 (GU L 89 dell’11.4.2000, pag. 3).

(4)  GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35).

(5)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).

(6)  GU L 261 dell’11.9.1987, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1054/95 (GU L 107 del 12.5.1995, pag. 5).

(7)  GU L 330 del 21.12.1994, pag. 31.

(8)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(9)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(10)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

(11)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1221/2006 (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 3).

(12)  GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1454/2004 (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 9).

(13)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 12).

(14)  GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1361/2004 (GU L 253 del 29.7.2004, pag. 9).

(15)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 45. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).

(16)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1475/2004 (GU L 271 del 19.8.2004, pag. 31).

(17)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/2004 (GU L 275 del 25.8.2004, pag. 8).

(18)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1580/2006 (GU L 291 del 21.10.2006, pag. 8).

(19)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(20)  GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

(21)  GU L 69 del 13.3.2003, pag. 18.

(22)  GU L 74 del 20.3.2003, pag. 19.

(23)  GU L 320 dell’8.12.2005, pag. 30.


ALLEGATO

«ALLEGATO I BIS

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

:

In ceco

:

Licence platná pět pracovních dní

:

In danese

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

:

In estone

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

:

In finlandese

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

:

In francese

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

:

In greco

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

:

In inglese

:

Licence valid for five working days

:

In italiano

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

:

In lettone

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

:

In lituano

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

:

In neerlandese

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

:

In polacco

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

:

In portoghese

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

:

In slovacco

:

Licencia platí päť pracovných dní

:

In sloveno

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

:

In spagnolo

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

:

In svedese

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar

:

In tedesco

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

:

In ungherese

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány»


21.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1714/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2006

che determina, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti fra la Danimarca, la Grecia, l’Irlanda, l’Italia e il Lussemburgo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione (2), recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000, prevede che la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000, è effettuata anteriormente al 16 novembre per la campagna di commercializzazione in corso.

(2)

A tal fine, la Danimarca e l'Italia hanno trasmesso alla Commissione le comunicazioni relative alle superfici per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione per conto terzi nonché alle stime delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.

(3)

D’altro canto, non vi sarà alcuna produzione di fibre di lino o di canapa a titolo della campagna 2006/2007 in Grecia, in Irlanda e nel Lussemburgo.

(4)

In base alle stime di produzione quali risultano dalle suddette informazioni, la produzione complessiva dei cinque Stati membri interessati non raggiungerà il quantitativo di 5 000 tonnellate che viene loro assegnato globalmente ed è opportuno determinare i quantitativi nazionali garantiti elencati in appresso.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1673/2000 è la seguente:

per la Danimarca 2 tonnellate,

per la Grecia 0 tonnellate,

per l’Irlanda 0 tonnellate,

per l’Italia 241 tonnellate,

per il Lussemburgo 0 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a partire dal 16 novembre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).

(2)  GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2005 (GU L 146 del 10.6.2005, pag. 3).


21.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/18


REGOLAMENTO (CE) N. 1715/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2006

relativo al divieto di pesca dello scorfano nelle zone CIEM V, XII e XIV per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione (GU L 308 dell’8.11.2006, pag. 5).


ALLEGATO

N.

50

Stato membro

Portogallo

Stock

RED/51214.

Specie

Scorfano (Sebastes spp.)

Zona

V, XII e XIV

Data

24 ottobre 2006


21.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/20


REGOLAMENTO (CE) N. 1716/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2006

relativo al divieto di pesca dello scampo nella zona CIEM VIII a, b, d, e per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio, del 22 dicembre 2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2006.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2006.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2006 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 768/2005 (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

(3)  GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2006 della Commissione (GU L 308 dell’8.11.2006, pag. 5).


ALLEGATO

N.

52

Stato membro

Belgio

Stock

NEP/8ABDE.

Specie

Scampo (Nephros norvegicus)

Zona

VIII a, b, d, e

Data

9 settembre 2006


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