ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 90

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
30 marzo 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, che adegua, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in Bulgaria e in Romania

1

 

 

Regolamento (CE) n. 338/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (CE) n. 339/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

5

 

 

Regolamento (CE) n. 340/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

8

 

*

Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi

12

 

*

Regolamento (CE) n. 342/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 489/2005 per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea

23

 

 

Regolamento (CE) n. 343/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

26

 

 

Regolamento (CE) n. 344/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

28

 

 

Regolamento (CE) n. 345/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

30

 

 

Regolamento (CE) n. 346/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

31

 

 

Regolamento (CE) n. 347/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

35

 

 

Regolamento (CE) n. 348/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

37

 

 

Regolamento (CE) n. 349/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

40

 

 

Regolamento (CE) n. 350/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

42

 

 

Regolamento (CE) n. 351/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino

43

 

 

Regolamento (CE) n. 352/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007

44

 

 

Regolamento (CE) n. 353/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

45

 

 

Regolamento (CE) n. 354/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 195/2007 recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1o marzo al 31 agosto 2007

47

 

 

Regolamento (CE) n. 355/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

48

 

 

Regolamento (CE) n. 356/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

50

 

 

Regolamento (CE) n. 357/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

52

 

 

Regolamento (CE) n. 358/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

54

 

 

Regolamento (CE) n. 359/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

56

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/198/Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

58

 

 

Commissione

 

 

2007/199/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2006, relativa al regime di aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore aeronautico cui il Belgio ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2006) 5792]  ( 1 )

73

 

 

2007/200/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2006, relativa all’aiuto di Stato alla ricerca e sviluppo cui il Belgio ha dato esecuzione in favore di Techspace Aero [notificata con il numero C(2006) 5799]  ( 1 )

79

 

 

2007/201/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 marzo 2007, recante modifica della decisione 2002/757/CE relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. [notificata con il numero C(2007) 1292]

83

 

 

2007/202/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 27 marzo 2007, che modifica l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, del pesce e del latte in Polonia [notificata con il numero C(2007) 1305]  ( 1 )

86

 

 

ACCORDI

 

 

Consiglio

 

*

Informazione sull’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994

92

 

*

Informazione sull’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994

92

 

*

Informazione sull’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994

92

 

*

Informazione sull’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

92

 

*

Informazione sull’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

93

 

*

Informazione sull’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

93

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Azione comune 2007/203/PESC del Consiglio, del 27 marzo 2007, che proroga il mandato del gruppo incaricato di contribuire ai preparativi per l’istituzione di una possibile missione civile internazionale in Kosovo, con una componente del rappresentante speciale dell’Unione europea (gruppo di preparazione MCI/RSUE)

94

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 337/2007 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2007

che adegua, a decorrere dal 1o gennaio 2007, la tabella delle indennità di missione dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee in Bulgaria e in Romania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 13 dell’allegato VII di detto statuto,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

A seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea il 1o gennaio 2007, il rimborso ai funzionari e agli altri agenti delle spese connesse alle missioni effettuate in detti paesi dovrebbe, a decorrere da tale data, essere soggetto al regime giuridico di cui all’articolo 13 dell’allegato VII dello statuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella delle indennità di missione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell’allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente.

(in EUR)

Destinazione

Massimale per le spese di alloggio (albergo)

Indennità giornaliera di missione

Belgio

140

92

Bulgaria

169

58

Repubblica ceca

155

75

Danimarca

150

120

Germania

115

93

Estonia

110

71

Grecia

140

82

Spagna

125

87

Francia

150

95

Irlanda

150

104

Italia

135

95

Cipro

145

93

Lettonia

145

66

Lituania

115

68

Lussemburgo

145

92

Ungheria

150

72

Malta

115

90

Paesi Bassi

170

93

Austria

130

95

Polonia

145

72

Portogallo

120

84

Romania

170

52

Slovenia

110

70

Slovacchia

125

80

Finlandia

140

104

Svezia

160

97

Regno Unito

175

101

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006 (GU L 194 del 14.7.2006, pag. 1).


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/3


REGOLAMENTO (CE) N. 338/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

175,4

MA

101,9

SN

320,6

TN

162,2

TR

123,6

ZZ

176,7

0707 00 05

JO

171,8

MA

99,2

TR

117,3

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

60,6

TR

109,1

ZZ

84,9

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

38,6

EG

43,5

IL

49,2

MA

49,9

TN

53,5

TR

53,8

ZZ

48,1

0805 50 10

IL

62,2

TR

52,4

ZZ

57,3

0808 10 80

AR

84,9

BR

78,1

CA

101,7

CL

84,3

CN

78,3

NZ

114,6

US

110,9

UY

78,7

ZA

82,6

ZZ

90,5

0808 20 50

AR

70,6

CL

117,6

CN

54,5

ZA

77,0

ZZ

79,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


30.3.2007   

IT

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L 90/5


REGOLAMENTO (CE) N. 339/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g), del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci contemplate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascun prodotto di base.

(4)

Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci che non rientrano nell’allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione alle restituzioni. Per evitare questa circostanza, appare quindi opportuno adottare adeguate misure precauzionali, senza pregiudicare la stipulazione di contratti a lungo termine. La definizione anticipata di tassi specifici per le restituzioni relative ai prodotti in questione dovrebbe permettere di raggiungere i due obiettivi in questione.

(5)

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato per il prodotto in questione, e si tengano presenti i prodotti di base che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o i prodotti ad essi assimilati.

(6)

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e crema a prezzo ridotto.

(8)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/99, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/99, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

(3)  GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 30 marzo 2007 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Tasso delle restituzioni

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

ex 0402 10 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):

 

 

a)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):

 

 

a)

in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

20,02

21,09

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

0,00

0,00

ex 0405 10

Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):

 

 

a)

in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1898/2005

63,14

66,50

b)

nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %

81,61

85,96

c)

nel caso d'esportazione di altre merci

79,75

84,00


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, l'isola di Heligoland, la Groenlandia, le isole Faerøer, gli Stati Uniti d'America e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/8


REGOLAMENTO (CE) N. 340/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 stabiliscono che la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sui mercati mondiali per i prodotti di cui all’articolo 1 dei suddetti regolamenti e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (3), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(5)

A seguito dell’intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio (4), è necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 a seconda della loro destinazione.

(6)

In conformità dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1043/2005, deve essere fissato un tasso di restituzione ridotto, tenendo conto dell’importo della restituzione alla produzione di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (5), per i prodotti di base utilizzati durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7)

Le bevande alcoliche sono considerate meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 dell’atto di adesione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate le misure necessarie ad agevolare l’utilizzo dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adeguare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 oppure all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1785/2003, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 8).

(4)  GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

(5)  GU L 159 dell’1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1584/2004 (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 30 marzo 2007 a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

(EUR/100 kg)

Codice NC

Descrizione dei prodotti (2)

Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1001 10 00

Frumento (grano) duro:

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi

1001 90 99

Frumento (grano) tenero e frumento segalato:

– all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America

– negli altri casi:

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

1002 00 00

segala

1003 00 90

orzo

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

1004 00 00

avena

1005 90 00

Granturco utilizzato sotto forma di:

– amido

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

– glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

– – in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– – negli altri casi

– – all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– altri (incluso allo stato naturale)

Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla lavorazione del granoturco:

– in caso di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1043/2005 (3)

– all'esportazione delle merci della voce 2208 (4)

– negli altri casi

ex 1006 30

Riso lavorato:

– a grani tondi

– a grani medi

– a grani lunghi

1006 40 00

Rotture

1007 00 90

Sorgo da granella, diverso da ibrido, destinato alla semina


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein.

(2)  Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.

(3)  Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50.

(4)  Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 (GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6).

(5)  Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/12


REGOLAMENTO (CE) N. 341/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 34, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A partire dal 1o giugno 2001 il dazio doganale normale per le importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00 si compone di un dazio doganale «ad valorem» del 9,6 % e di un importo specifico di 1 200 EUR per tonnellata netta. Tuttavia, mediante un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina, a norma dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT (2), approvato con decisione 2001/404/CE del Consiglio (3), è stato aperto un contingente di 38 370 tonnellate in esenzione dal dazio specifico.

(2)

L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (4), approvato con decisione 2006/398/CE del Consiglio (5), prevede per la Cina un aumento di 20 500 tonnellate del contingente tariffario di aglio.

(3)

Le condizioni che regolano la gestione dei suddetti contingenti (di seguito il «contingente GATT») sono state definite dal regolamento (CE) n. 1870/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio importato da paesi terzi (6). A fini di maggiore chiarezza è opportuno abrogare detto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento a partire dal 1o aprile 2007. Tuttavia, è necessario continuare ad applicare il regolamento (CE) n. 1870/2005 relativamente ai titoli di importazione rilasciati in conformità ad esso, per il periodo contingentale che scade il 31 maggio 2007.

(4)

L’aglio può essere importato anche al di fuori del contingente GATT, al dazio normale o a condizioni preferenziali nell’ambito degli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi.

(5)

L’aglio è un prodotto importante del settore ortofrutticolo della Comunità, con una produzione annua di circa 250 000 tonnellate. Anche le importazioni annuali dai paesi terzi sono consistenti, nell’ordine di 60 000-80 000 tonnellate. I due principali paesi terzi fornitori sono la Cina (da 30 000 a 40 000 tonnellate all’anno) e l’Argentina (circa 15 000 tonnellate all’anno).

(6)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (7), si applica ai titoli di importazione relativi ai periodi contingentali che hanno inizio il 1o gennaio 2007. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce, in particolare, disposizioni specifiche concernenti le domande di titoli di importazione, i richiedenti e il rilascio dei titoli. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. È necessario che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 si applichino ai contingenti tariffari stabiliti dal presente regolamento, fatte salve le condizioni supplementari e le deroghe relative ai richiedenti e alle notifiche alla Commissione in esso previste.

(7)

Dal momento che esiste un dazio specifico per le importazioni non preferenziali al di fuori del contingente GATT, per la gestione di quest’ultimo è necessario introdurre un regime di titoli di importazione. Tale sistema deve permettere un controllo dettagliato di tutte le importazioni di aglio. Le modalità relative a tale regime devono integrare, con possibilità di derogarvi, le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che fissa le modalità di applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (8).

(8)

Al fine di sorvegliare le importazioni il più strettamente possibile, soprattutto a seguito di recenti casi di frodi basate su una falsa indicazione dell’origine o del prodotto, è necessario che tutte le importazioni di aglio e di altri prodotti che potrebbero essere utilizzati per una scorretta indicazione dell’origine del prodotto siano soggette al rilascio di un titolo di importazione. È opportuno prevedere due categorie di titoli di importazione, una per le importazioni nell’ambito del contingente GATT e l’altra per tutti gli altri tipi di importazioni.

(9)

Nell’interesse degli attuali importatori, i quali di norma importano quantitativi rilevanti di aglio, come pure nell’interesse dei nuovi importatori entrati sul mercato, ai quali occorre dare la possibilità di presentare domande di titoli di importazione per un determinato quantitativo di aglio nell’ambito dei contingenti tariffari, è opportuno distinguere tra importatori tradizionali e nuovi importatori. Occorre stabilire una definizione precisa di queste due categorie di importatori, nonché alcuni criteri relativi ai richiedenti e all’utilizzo dei titoli di importazione rilasciati.

(10)

È necessario che i quantitativi da assegnare a queste categorie di importatori vengano stabiliti sulla base dei quantitativi effettivamente importati piuttosto che sulla base dei titoli di importazione rilasciati.

(11)

Occorre stabilire norme specifiche per consentire agli importatori in Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia di beneficiare dei contingenti di importazione. È opportuno che tali norme vengano sostituite da quelle normali non appena i suddetti importatori siano in grado di ottemperarvi.

(12)

Per tenere conto dei diversi modelli commerciali esistenti in Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, è opportuno permettere alle autorità competenti di questi paesi di scegliere tra due metodi per stabilire il quantitativo di riferimento dei loro importatori tradizionali.

(13)

Occorre che le domande di titoli di importazione per l’importazione di aglio da paesi terzi presentate da importatori di entrambe le categorie siano soggette ad alcune restrizioni. Tali restrizioni sono necessarie non solo per salvaguardare la concorrenza tra gli importatori, ma anche per dare la possibilità agli importatori che esercitano effettivamente un’attività commerciale nel mercato degli ortofrutticoli di difendere la loro legittima posizione commerciale nei confronti di altri importatori e per impedire che un solo importatore possa controllare il mercato.

(14)

Al fine di salvaguardare la concorrenza fra gli importatori effettivi e impedire speculazioni nell’assegnazione di titoli di importazione per l’aglio del contingente GATT ed eventuali abusi che pregiudicherebbero le legittime posizioni commerciali degli importatori nuovi e tradizionali, è necessario introdurre controlli più rigorosi della corretta utilizzazione dei titoli di importazione. A questo scopo è necessario vietare il trasferimento dei titoli di importazione e prevedere sanzioni nel caso in cui lo stesso soggetto presenti più domande.

(15)

Occorre inoltre adottare misure atte a ridurre al minimo le domande di titoli di importazione a scopo speculativo che potrebbero impedire un pieno utilizzo del contingente tariffario. Data la natura e il valore del prodotto in esame, è opportuno prevedere il deposito di una cauzione per ogni tonnellata di aglio oggetto di una domanda di titolo di importazione. È opportuno che l’importo della cauzione sia sufficientemente elevato per scoraggiare la presentazione di domande speculative, ma non così elevato da scoraggiare gli importatori che esercitano effettivamente un’attività commerciale nel settore dell’aglio. Il livello oggettivo più adeguato per detta cauzione corrisponde al 5 % del dazio addizionale medio applicabile alle importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00.

(16)

Allo scopo di rafforzare i controlli e di evitare rischi di sviamento degli scambi dovuti a documentazione inesatta, occorre mantenere il regime esistente dei certificati di origine per l’aglio importato da alcuni paesi terzi e l’obbligo del trasporto diretto dell’aglio in questione dal paese terzo di origine alla Comunità, nonché completare alla luce di nuove informazioni l’elenco dei suddetti paesi. È necessario che detti certificati d’origine vengano rilasciati dalle autorità nazionali competenti in conformità degli articoli da 55 a 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (9).

(17)

Oltre a quelle già previste nel regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre specificare le comunicazioni necessarie fra Stati membri e Commissione, in particolare ai fini della gestione dei contingenti tariffari, dell’adozione di misure contro le frodi e della sorveglianza del mercato.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Apertura di contingenti tariffari e dazi applicabili

1.   In conformità degli accordi approvati con le decisioni 2001/404/CE e 2006/398/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nella Comunità di aglio fresco o refrigerato del codice NC 0703 20 00 (di seguito «aglio»), fatte salve le condizioni stabilite nel presente regolamento. Il volume di ciascun contingente tariffario, il periodo contingentale e i sottoperiodi relativi, nonché il numero d’ordine figurano nell’allegato I del presente regolamento.

2.   Il dazio ad valorem applicabile all’aglio importato nell’ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 è del 9,6 %.

Articolo 2

Applicazione dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«periodo contingentale»: il periodo dal 1o giugno al 31 maggio successivo;

2)

«autorità competenti»: l’organismo o gli organismi designati dallo Stato membro ai fini dell’attuazione del presente regolamento.

Articolo 4

Categorie di importatori

1.   In deroga all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, i richiedenti dei titoli «A» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, soddisfano i pertinenti requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.   Per «importatori tradizionali» si intendono gli importatori in grado di comprovare:

a)

di aver ottenuto e utilizzato titoli di importazione per l’aglio ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione o titoli «A» a norma del regolamento (CE) n. 1870/2005 o del presente regolamento in ognuno dei tre precedenti periodi contingentali conclusi; nonché

b)

di aver importato nella Comunità, nel corso dell’ultimo periodo contingentale concluso precedente la presentazione della domanda, almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96.

Nel caso della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, per il periodo contingentale 2007/2008:

a)

non si applica la lettera a) del primo comma; e

b)

per «importazioni nella Comunità» si intendono le importazioni da paesi di origine diversi dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 2006.

Nel caso della Bulgaria e della Romania, per i periodi contingentali 2007/08, 2008/09, 2009/10 e 2010/11:

a)

non si applica la lettera a) del primo comma; e

b)

per «importazioni nella Comunità» si intendono le importazioni da paesi di origine diversi dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 1o gennaio 2007.

3.   Per «nuovi importatori» si intendono gli importatori diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che abbiano importato nella Comunità almeno 50 tonnellate di prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 in ciascuno dei due precedenti periodi contingentali conclusi o in ognuno degli anni civili precedenti.

I nuovi Stati membri scelgono e applicano a tutti i nuovi importatori uno dei due metodi di cui al primo comma, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.

4.   Gli importatori tradizionali e i nuovi importatori, al momento della presentazione della prima domanda di titoli di importazione relativa ad un dato periodo contingentale, trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti e dove sono iscritti nel registro dell’IVA, la prova che essi rispondono ai criteri di cui ai paragrafi 2 o 3.

La prova dello svolgimento di un’attività commerciale con paesi terzi è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario.

Articolo 5

Presentazione di titoli di importazione

1.   L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti elencati nell’allegato II è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato in conformità del presente regolamento.

2.   I titoli di importazione per l’aglio immesso in libera pratica nell’ambito dei contingenti di cui all’allegato I sono denominati di seguito «titoli A».

Gli altri titoli di importazione sono denominati di seguito «titoli B».

CAPO II

TITOLI «A»

Articolo 6

Disposizioni generali relative alle domande di titoli «A» e ai titoli «A»

1.   In deroga all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli «A» sono validi unicamente per il sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. I titoli recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell’allegato III.

2.   La cauzione di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 50 EUR per tonnellata.

3.   Nella casella 8 della domanda di titolo «A» e nel titolo stesso è riportato il paese d’origine e contrassegnata la dicitura «sì». Il titolo di importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

4.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli «A» non sono trasferibili.

Articolo 7

Ripartizione dei quantitativi totali tra importatori tradizionali e nuovi importatori

Il quantitativo totale assegnato all’Argentina, alla Cina e ad altri paesi terzi, a norma dell’allegato I, è così ripartito:

a)

70 % agli importatori tradizionali;

b)

30 % ai nuovi importatori.

Articolo 8

Quantitativo di riferimento degli importatori tradizionali

Ai fini del presente capo, per «quantitativo di riferimento» si intende il quantitativo di aglio importato da un importatore tradizionale ai sensi dell’articolo 4, quale di seguito indicato:

a)

per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio fra il 1998 e il 2000 nella Comunità nella sua composizione al 1o gennaio 1995, il quantitativo massimo di aglio importato nel corso del 1998, del 1999 o del 2000;

b)

per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio fra il 2001 e il 2003 nella Repubblica ceca, in Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia o Slovacchia, il quantitativo massimo di aglio importato:

i)

nel corso del 2001, del 2002 o del 2003; oppure

ii)

nel corso del periodo contingentale 2001/02, 2002/03 o 2003/04;

c)

per gli importatori tradizionali che hanno importato aglio in Bulgaria o in Romania fra il 2003 e il 2005, il quantitativo massimo di aglio importato:

i)

nel corso del 2003, del 2004 o del 2005; oppure

ii)

nel corso dei periodi contingentali 2003/04, 2004/05 o 2005/06;

d)

per gli importatori tradizionali che non rientrano nelle lettere a), b) o c), il quantitativo massimo di aglio importato nel corso di uno dei primi tre periodi contingentali conclusi durante i quali hanno ottenuto titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 565/2002 (10), del regolamento (CE) n. 1870/2005 o del presente regolamento.

Ai fini del calcolo del quantitativo di riferimento, non viene preso in considerazione l’aglio originario dei nuovi Stati membri della Comunità nella sua composizione al 1o gennaio 2007.

La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia o la Slovacchia scelgono e applicano a tutti gli importatori tradizionali uno dei due metodi di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.

La Bulgaria e la Romania scelgono e applicano a tutti gli importatori tradizionali uno dei due metodi di cui al paragrafo 1, lettera c), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire parità di trattamento tra gli operatori.

Articolo 9

Restrizioni applicabili alle domande di titoli «A»

1.   Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli «A» presentate da un importatore tradizionale in un determinato periodo contingentale non può essere superiore al quantitativo di riferimento di tale importatore. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

2.   Il quantitativo totale oggetto di domande di titoli «A» presentate da un nuovo importatore nel corso di un determinato sottoperiodo non può essere superiore al 10 % del quantitativo totale indicato nell’allegato I per quel sottoperiodo e quella origine. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

Articolo 10

Presentazione di domande di titoli «A»

1.   Gli importatori presentano le domande di titoli «A» nei primi cinque giorni lavorativi del mese di aprile, luglio, ottobre e gennaio che precede il sottoperiodo corrispondente.

2.   Le domande di titoli «A» recano nella casella 20 la dicitura «importatore tradizionale» o «nuovo importatore», a seconda del caso.

3.   Non possono essere presentate domande di titoli «A» per un sottoperiodo e per un’origine determinati se nell’allegato I non figurano quantitativi per tale sottoperiodo e per tale origine.

4.   Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

5.   Una domanda di titolo «A» non può dare luogo al rilascio di un titolo «B».

Articolo 11

Rilascio di titoli «A»

Le autorità competenti rilasciano i titoli «A» il settimo giorno lavorativo successivo al termine di presentazione della notifica di cui all’articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 12

Notifiche alla Commissione

1.   Entro il 15 di ogni mese di cui all’articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi in chilogrammi, oggetto di domande di titoli «A» presentate per il sottoperiodo corrispondente, incluse le comunicazioni negative.

In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri trasmettono le informazioni di cui al suddetto comma entro la stessa data.

Le notifiche sono suddivise per origine. In esse sono riportate separatamente anche le cifre relative ai quantitativi di aglio richiesti da importatori tradizionali e da nuovi importatori.

2.   Entro l’ultimo giorno di ogni mese di cui all’articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco degli importatori tradizionali e dei nuovi importatori che presentano domande di titoli «A» per il sottoperiodo corrispondente. Nel caso di associazioni di operatori istituite in conformità della normativa nazionale, è fornito anche l’elenco degli operatori membri di dette associazioni. La suddetta comunicazione avviene per via telematica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

CAPO III

TITOLI «B»

Articolo 13

Disposizioni relative alle domande di titoli «B» e ai titoli «B»

1.   I richiedenti possono presentare domande di titoli «B» solo alle autorità competenti dello Stato membro nel quale sono stabiliti e dove sono registrati ai fini dell’IVA.

2.   L’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, si applica, in quanto compatibile, ai titoli «B».

3.   I titoli «B» sono rilasciati immediatamente.

4.   Il loro periodo di validità è di tre mesi.

Articolo 14

Notifiche alla Commissione

Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali, incluse le comunicazioni negative, oggetto delle domande di titoli «B», entro il secondo giorno lavorativo di ogni settimana per le domande pervenute la settimana precedente.

I quantitativi in questione vengono ripartiti per giorno di domanda del titolo di importazione, per origine e per codice NC. Per prodotti diversi dall’aglio, è comunicato anche il nome del prodotto, come indicato nella casella 14 della domanda di titolo di importazione.

La suddetta notifica avviene per via telematica mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

CAPO IV

CERTIFICATI DI ORIGINE E TRASPORTO DIRETTO

Articolo 15

Certificati di origine

L’aglio originario di uno dei paesi terzi elencati nell’allegato IV può essere immesso in libera pratica nella Comunità soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

è presentato un certificato d’origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di tale paese, in conformità degli articoli da 55 a 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93; e

b)

il prodotto è stato trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, in conformità dell’articolo 16.

Articolo 16

Trasporto diretto

1.   Si considerano trasportati direttamente nella Comunità dai paesi terzi elencati nell’allegato IV:

a)

i prodotti il cui trasporto è stato effettuato senza attraversamento del territorio di un altro paese terzo;

b)

i prodotti il cui trasporto è stato effettuato attraversando il territorio di uno o più paesi terzi diversi dal paese di origine, con o senza trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che l’attraversamento sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto e a condizione che i prodotti:

i)

siano rimasti sotto il controllo delle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o di deposito;

ii)

non siano stati immessi sul mercato né offerti al consumo in tali paesi;

iii)

vi abbiano subito unicamente operazioni di scarico e di ricarico oppure operazioni destinate a garantirne la buona conservazione.

2.   La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), sono soddisfatte è fornita alle autorità competenti degli Stati membri con:

a)

un unico titolo di trasporto rilasciato nel paese d’origine che prevede l’attraversamento del paese o dei paesi di transito;

b)

un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito, contenente:

i)

l’esatta designazione delle merci;

ii)

le date di scarico e ricarico, con indicazioni che consentano di identificare i veicoli di trasporto utilizzati;

iii)

una dichiarazione attestante le condizioni in cui sono state tenute; oppure

c)

nei casi in cui non possa essere fornita la prova di cui alle lettere a) o b), qualsiasi altro documento probatorio.

Articolo 17

Cooperazione amministrativa con determinati paesi terzi

1.   Non appena ciascun paese terzo figurante nell’allegato IV del presente regolamento ha trasmesso le informazioni necessarie all’attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa, ai sensi degli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93, una comunicazione relativa a tale trasmissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

2.   I titoli «A» di importazione di aglio originario dei paesi elencati nell’allegato IV possono essere rilasciati solo se il paese in questione ha trasmesso alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1. Tali informazioni si considerano trasmesse alla data di pubblicazione prevista al paragrafo 1.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1870/2005 è abrogato.

Tuttavia, il regolamento (CE) n. 1870/2005 continua ad applicarsi ai titoli di importazione rilasciati in conformità di esso, per il periodo contingentale che scade il 31 maggio 2007.

Articolo19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

(2)  GU L 142 del 29.5.2001, pag. 8.

(3)  GU L 142 del 29.5.2001, pag. 7.

(4)  GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 24.

(5)  GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 22.

(6)  GU L 300 del 17.11.2005, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2000/2006 (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 37).

(7)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(8)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(9)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).

(10)  GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1870/2005.


ALLEGATO I

Contingenti tariffari aperti in applicazione delle decisioni 2001/404/CE e 2006/398/CE per le importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00

Origine

Numero d’ordine

Contingenti (in tonnellate)

Primo sottoperiodo

(giugno-agosto)

Secondo sottoperiodo

(settembre-novembre)

Terzo sottoperiodo

(dicembre-febbraio)

Quarto sottoperiodo

(marzo-maggio)

Totale

Argentina

 

 

 

19 147

Importatori tradizionali

09.4104

9 590

3 813

Nuovi importatori

09.4099

4 110

1 634

Totale

 

13 700

5 447

Cina

 

 

 

 

 

33 700

Importatori tradizionali

09.4105

6 108

6 108

5 688

5 688

Nuovi importatori

09.4100

2 617

2 617

2 437

2 437

Totale

 

8 725

8 725

8 125

8 125

Altri paesi terzi

 

 

 

 

 

6 023

Importatori tradizionali

09.4106

941

1 960

929

386

Nuovi importatori

09.4102

403

840

398

166

Totale

 

1 344

2 800

1 327

552

Totale

10 069

11 525

23 152

14 124

58 870


ALLEGATO II

Elenco dei prodotti di cui all’articolo 5, paragrafo 1

Codice NC

Designazione delle merci

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

ex 0703 90 00

Altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

ex 0710 80 95

Aglio (1) e Allium ampeloprasum (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati

ex 0710 90 00

Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio (1) e/o Allium ampeloprasum (crudi o cotti, in acqua o al vapore), congelati

ex 0711 90 80

Aglio (1) e Allium ampeloprasum temporaneamente conservati (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

ex 0711 90 90

Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio (1) e/o Allium ampeloprasum temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate

ex 0712 90 90

Agli secchi (1) e Allium ampeloprasum e miscele di ortaggi o legumi secchi contenenti aglio (1) e/o Allium ampeloprasum, interi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati


(1)  Comprende anche prodotti nei quali il termine «aglio» è solo parte della designazione. Fra essi figurano i termini «aglio monobulbo», «aglio elefante», «aglio a spicchio unico» o «aglio cipollino cinese».


ALLEGATO III

Diciture di cui all’articolo 5, paragrafo 2

:

in bulgaro

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

:

in spagnolo

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

:

in ceco

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

:

in danese

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

:

in tedesco

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

:

in estone

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

:

in greco

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

:

in inglese

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

:

in francese

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

:

in irlandese

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

:

in italiano

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

:

in lettone

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

:

in lituano

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

:

in ungherese

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

:

in maltese

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

:

in neerlandese

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

:

in polacco

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

:

in portoghese

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

:

in rumeno

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

:

in slovacco

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

:

in sloveno

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

:

in finlandese

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

:

in svedese

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]


ALLEGATO IV

Elenco dei paesi terzi di cui agli articoli 15, 16 e 17

 

Iran

 

Libano

 

Malaysia

 

Emirati arabi uniti

 

Vietnam


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/23


REGOLAMENTO (CE) N. 342/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 489/2005 per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento in seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, l’elenco dei centri di intervento per la presa in consegna del risone è determinato dalla Commissione previa consultazione con gli Stati membri. Tale elenco figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 489/2005 della Commissione, del 29 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio per quanto riguarda la designazione dei centri di intervento e la presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento (2). In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea il 1o gennaio 2007, risulta necessario determinare i centri di intervento per questi nuovi Stati membri ed includerli nell’elenco sopra menzionato.

(2)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 limita a 75 000 tonnellate i quantitativi che possono essere acquistati dagli organismi di intervento nell’insieme della Comunità. Al fine di ripartire equamente il suddetto quantitativo, il regolamento (CE) n. 489/2005 ha fissato quantitativi per Stato membro produttore, tenendo conto delle superfici di base nazionali fissate dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), nonché delle rese medie di cui all’allegato VII del medesimo regolamento. In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania, è opportuno rivedere questa ripartizione fra gli Stati membri produttori, applicando gli stessi criteri di ripartizione utilizzati al momento dell’adozione del regolamento (CE) n. 489/2005, ma prendendo in considerazione le superfici di base della Bulgaria e della Romania.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 489/2005.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 489/2005 è modificato come segue:

1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato V è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(2)  GU L 81 del 30.3.2005, pag. 26.

(3)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).


ALLEGATO I

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 489/2005 sono aggiunti i seguenti punti 7 e 8:

«7.   Bulgaria

Regioni

Centri di intervento

Пазарджишка област

Пазарджик

Пловдивска област

Пловдив

Старозагорска област

Стара Загора


8.   Romania

Regioni

Centri di intervento

Ialomita

Slobozia»


ALLEGATO II

«ALLEGATO V

Quota n. 1 di cui all’articolo 5

Stato membro

Quota n. 1

Bulgaria

584 t

Grecia

4 636 t

Spagna

20 320 t

Francia

4 148 t

Italia

40 432 t

Ungheria

305 t

Portogallo

4 549 t

Romania

26 t»


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/26


REGOLAMENTO (CE) N. 343/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 30 marzo 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,61 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2458

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,58

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2458

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d’Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole Faer Øer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/28


REGOLAMENTO (CE) N. 344/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2).

(5)

Le restituzioni all’esportazione possono essere fissate in modo da colmare il divario di competitività tra le esportazioni della Comunità e dei paesi terzi. Le esportazioni comunitarie verso alcune destinazioni vicine e verso i paesi terzi che concedono un trattamento preferenziale alle merci provenienti dalla Comunità godono attualmente di una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all’esportazione per tali destinazioni.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 soltanto i prodotti che soddisfano i pertinenti requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 951/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 24.


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dal 30 marzo 2007 (1)

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Importo della restituzione

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sostanza secca

24,58

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

24,58

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2458

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

24,58

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2458

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2458

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2458 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sostanza secca

24,58

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto

0,2458

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00

:

tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Città del Vaticano), Liechtenstein, Comuni di Livigno e Campione d’Italia, Heligoland, Groenlandia, Isole Faer Øer e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

(2)  L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/30


REGOLAMENTO (CE) N. 345/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 958/2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 958/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2006/2007 (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 29 marzo 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 29 marzo 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 958/2006, è di 29,583 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 49.


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/31


REGOLAMENTO (CE) N. 346/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

che fissa le restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1 di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.

(2)

Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(3)

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

(4)

In virtù del memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato dalla decisione 98/486/CE del Consiglio (3), un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Per questo motivo occorre ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all’esportazione sui prodotti esportati nell’ambito di tale regime.

(5)

Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all’esportazione previste dall’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.

(3)  GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

(4)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1919/2006 (GU L 380 del 28.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 30 marzo 2007

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

15,71

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

24,54

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

27,07

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

30,86

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

45,35

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

18,97

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

11,35

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

15,71

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

22,99

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

22,99

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

83,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

81,96

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

84,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

87,10

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

76,84

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

79,91

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

104,82

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

83,83

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Le destinazioni sono definite come segue:

L20

:

Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d’America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), comuni di Livigno a di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d’America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


(1)  Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell’ambito del contingente 2007/2008 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui al capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1282/2006, si applicano i seguenti tassi:

a)

prodotti di cui ai codici NC 0402 10 11 9000 e 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

prodotti di cui ai codici NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 e 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Le destinazioni sono definite come segue:

L20

:

Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d’America e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.

L04

:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Serbia, Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L40

:

Tutte le destinazioni eccetto Andorra, Gibilterra, L04, Ceuta, Melilla, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), comuni di Livigno a di Campione d'Italia, isola di Helgoland, Groenlandia, isola Faerøer, Stati Uniti d’America, Croazia, Turchia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo.


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/35


REGOLAMENTO (CE) N. 347/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

che fissa una restituzione massima all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 581/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 581/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di burro (2), ha indetto una gara permanente.

(2)

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta all'invito, è opportuno fissare una restituzione massima all'esportazione per il periodo di gara che ha termine il 27 marzo 2007.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 581/2004, per il periodo di gara che ha termine il 27 marzo 2007, l'importo massimo della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è stabilito all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 64. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 276/2007 (GU L 76 del 16.3.2007, pag. 16).

(3)  GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 128/2007 (GU L 41 del 13.2.2007, pag. 6).


ALLEGATO

(EUR/100 kg)

Prodotto

Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura

Importo massimo della restituzione all'esportazione per le esportazioni verso le destinazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 581/2004

Burro

ex ex 0405 10 19 9700

90,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

110,00


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/37


REGOLAMENTO (CE) N. 348/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4)

È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5)

Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8)

Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

(3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.


(1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10

:

Tutte le destinazioni.

C14

:

Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/40


REGOLAMENTO (CE) N. 349/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (2), ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(3)

Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

(4)

L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.

(5)

L'attuale situazione di mercato dei cereali, e in particolare le prospettive di approvvigionamento, porta a sopprimere le restituzioni all'esportazione.

(6)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono fissate, conformemente all'allegato del presente regolamento, le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali di cui al regolamento (CE) n. 1784/2003, soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1517/95.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.


ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Prodotti cerealicoli

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

Granturco e prodotti derivati dal granturco:

codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati

C10

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

C10

:

Tutte le destinazioni.


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/42


REGOLAMENTO (CE) N. 350/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente (2), stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

(2)

Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.

(3)

Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

a)

0,00 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo e di avena;

b)

0,00 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/43


REGOLAMENTO (CE) N. 351/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro (3), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato delle sottovoci NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, entro un limite previsto per campagna.

(2)

L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (4), prevede parimenti dei massimali mensili per il rilascio dei titoli.

(3)

Presso le autorità competenti sono state presentate domande per il rilascio di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006 per un quantitativo totale superiore al massimale di 5 000 tonnellate previsto per il mese di marzo.

(4)

La Commissione deve pertanto fissare una percentuale di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate il 26 e il 27 marzo 2007, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono accettate fino a concorrenza del 24,897202 % del quantitativo richiesto. Il massimale di 5 000 tonnellate previsto per il mese di marzo è raggiunto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

(2)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1.

(4)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.


30.3.2007   

IT

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L 90/44


REGOLAMENTO (CE) N. 352/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 38/2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 38/2007 della Commissione, del 17 gennaio 2007, recante apertura di una gara permanente per la rivendita per esportazione di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, slovacco e svedese (2), prevede che siano indette gare parziali.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 28 marzo 2007, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

(3)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara parziale che scade il 28 marzo 2007, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 38/2007, è di 363,50 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 11 del 18.1.2007, pag. 4.


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/45


REGOLAMENTO (CE) N. 353/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune del mercato dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), g), del regolamento stesso e i prezzi all’interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell’allegato VII al suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006.

(3)

Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di prodotti di base.

(4)

L’articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede che la restituzione concessa all’esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5)

Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d’ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(6)

Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all’esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell’allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi elevati per le restituzioni. Pertanto è opportuno adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni, senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la definizione anticipata delle restituzioni è un provvedimento che consente di raggiungere questi obiettivi.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all’articolo 1, paragrafo 1 e primo comma dell'articolo, del regolamento (CE) n. 318/2006, esportati sotto forma di merci di cui all’allegato VII al regolamento (CE) n. 318/2006, sono fissati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

(2)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006 pag. 11).


ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 30 marzo 2007 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)

Codice NC

Denominazione

Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg

In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni

Altri

1701 99 10

Zucchero bianco

24,58

24,58


(1)  I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Montenegro, il Kosovo, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Andorra, Gibilterra, Ceuta, Melilla, la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), il Liechtenstein, i comuni di Livigno e di Campione d'Italia, l'isola di Helgoland, la Groenlandia, le isole Færøer e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera.


30.3.2007   

IT

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L 90/47


REGOLAMENTO (CE) N. 354/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 195/2007 recante apertura degli acquisti di burro in alcuni Stati membri per il periodo dal 1o marzo al 31 agosto 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1),

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nel regolamento (CE) n. 195/2007 della Commissione (3) sono elencati gli Stati membri in cui sono aperti gli acquisti per il burro, secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2)

Sulla base delle più recenti comunicazioni trasmesse dalla Spagna, la Commissione ha constatato che per due settimane consecutive i prezzi di mercato del burro sono stati uguali o superiori al 92 % del prezzo di intervento. È pertanto opportuno che in Spagna siano sospesi gli acquisti all’intervento e che il medesimo Stato membro sia eliminato dall’elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 195/2007.

(3)

Il regolamento (CE) n. 195/2007 deve essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 195/2007 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Gli acquisti di burro di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 sono aperti nei seguenti Stati membri:

Portogallo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).

(3)  GU L 59 del 27.2.2007, pag. 62.


30.3.2007   

IT

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L 90/48


REGOLAMENTO (CE) N. 355/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/50


REGOLAMENTO (CE) N. 356/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.

(4)

Il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura della restitusione. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.

(5)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1784/2003, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

4

1o term.

5

2o term.

6

3o term.

76

4o term.

8

5o term.

9

6o term.

10

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

C01

:

Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, del Montenegro, della Serbia, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

C02

:

L'Algeria, l'Arabia Saudita, il Bahrein, l'Egitto, gli Emirati arabi uniti, l'Iran, l'Iraq, Israele, la Giordania, il Kuwait, il Libano, la Libia, il Marocco, la Mauritania, l'Oman, il Qatar, la Siria, la Tunisia e lo Yemen.

C03

:

Tutti i paesi esclusi la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/52


REGOLAMENTO (CE) N. 357/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2)

Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2).

(3)

La restituzione applicabile al malto deve essere calcolata tenendo conto del quantitativo di cereali necessario per fabbricare i prodotti considerati; tali quantitativi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1501/95.

(4)

La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(5)

La restituzione deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata nel periodo intermedio.

(6)

L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali ed in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare la restituzione secondo gli importi che figurano in allegato.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

Codice prodotto

Destinazione

Unità di misura

Ammontare delle restituzioni

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/54


REGOLAMENTO (CE) N. 358/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (2), ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1784/2003. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(3)

Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

N.B.: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

Corrente

4

1o term.

5

2o term.

6

3o term.

7

4o term.

8

5o term.

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Codice prodotto

Destinazione

6o term.

10

7o term.

11

8o term.

12

9o term.

1

10o term.

2

11o term.

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/56


REGOLAMENTO (CE) N. 359/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 2007

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare (3) prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.

(2)

Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

(3)

Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1785/2003 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.

(4)

I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 della Commissione (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 marzo 2007, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto

Ammontare della restituzione

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

0,00

1102 20 10 9400

0,00

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

0,00

1104 12 90 9100

0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/58


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2007

che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

(2007/198/Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 47, terzo e quarto comma, e l'articolo 48,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Grazie ad un sostegno, forte, costante e coordinato dei programmi di ricerca e formazione della Comunità economica europea dell'energia atomica («Euratom») così come allo sviluppo delle conoscenze e del capitale umano nei laboratori nazionali che operano nel campo della fusione, la Comunità, cooperando in particolare nel quadro dell'accordo europeo per lo sviluppo della fusione (EFDA), ha creato un programma unitario e pienamente integrato di ricerca nel settore della fusione che ha assunto un ruolo di preminenza internazionale nello sviluppo della fusione come fonte di energia potenzialmente illimitata, sicura, sostenibile, ecologicamente responsabile e economicamente competitiva.

(2)

L'avvio del progetto JET (Toroide europeo comune) di ricerca sulla fusione nel 1978 (1), che ha conseguito o superato tutti i suoi obiettivi, dimostrando in particolare che enormi quantità di energia possono essere liberate dalla fusione in modo controllato, e che ha fatto registrare record mondiali in termini tanto di potenza che di energia generata dalla fusione, ha dato prova del valore aggiunto derivante dalla messa in comune di risorse e competenze a livello comunitario sotto forma di un'impresa comune.

(3)

La Comunità ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di un progetto internazionale che rappresenta una nuova tappa nel settore della fusione: il progetto ITER che è stato avviato nel 1988 mediante le attività di progettazione di massima (2), è continuato nel 1992 con le attività di progettazione ingegneristica (3), prolungate di tre anni nel 1998 (4) e seguite nel 1994 da un secondo accordo (5) che nel 2001 ha prodotto un progetto dettagliato, completo e pienamente integrato per un impianto di ricerca inteso a dimostrare la fattibilità della fusione come fonte di energia da cui la Comunità potrebbe trarre importanti vantaggi, soprattutto nella prospettiva di assicurare la sicurezza e la diversità dei suoi approvvigionamenti energetici a lungo termine.

(4)

I sette partner dei negoziati relativi al progetto ITER (Euratom, Repubblica popolare cinese, India, Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti), che assieme rappresentano oltre la metà della popolazione mondiale, hanno concluso l'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (6) (di seguito «accordo ITER») che crea l'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER (di seguito «Organizzazione ITER»), la cui sede è a Saint-Paul-lès-Durance (Francia). L'Organizzazione ITER ha la piena responsabilità della costruzione, del funzionamento, della messa in esercizio e della disattivazione degli impianti ITER.

(5)

L'accordo ITER fa obbligo a tutte le parti di apportare contributi all'Organizzazione ITER per il tramite di idonei soggetti giuridici denominati «agenzie interne». Affinché la costruzione di ITER possa cominciare senza ritardi e dato che Euratom, in qualità di parte ospitante, avrà speciali responsabilità quale membro dell'organizzazione ITER, in termini sia di quota maggiore di contributi sia di preparazione del sito, è necessario che l'agenzia interna dell'Euratom sia istituita quanto prima.

(6)

Euratom e Giappone hanno concluso un accordo bilaterale per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato (di seguito «accordo con il Giappone sull'approccio allargato») che prevede attività complementari di ricerca congiunta sulla fusione nell'ambito di un «approccio allargato» volto alla realizzazione in tempi rapidi dell'energia da fusione, come deciso in occasione dei negoziati sull'accordo ITER. L'accordo con il Giappone sull'approccio allargato prevede che le relative attività siano condotte dall'Euratom per il tramite della sua agenzia interna, in qualità di agenzia esecutiva.

(7)

Al fine di conseguire la massima sinergia e le maggiori economie di scala possibili, l'agenzia interna dell'Euratom, nel contesto di una «corsia preferenziale» verso la fusione esaminata da un gruppo di esperti indipendenti su richiesta dei ministri della Ricerca sotto presidenza belga, dovrebbe anche attuare un programma di attività a lungo termine volto a preparare la costruzione di reattori dimostrativi a fusione e degli impianti associati, per rafforzare la competitività europea a tale riguardo.

(8)

Nelle sue conclusioni del 26 e 27 novembre 2003, il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, ha autorizzato la Commissione a proporre la Francia come Stato ospitante e la località di Cadarache come sito di ITER e ha deciso che l'agenzia interna dell'Euratom sarà ubicata in Spagna.

(9)

L'importanza fondamentale del progetto ITER e delle attività che rientrano nell'approccio allargato per lo sfruttamento della fusione come fonte di energia potenzialmente illimitata, sicura, sostenibile, ecologicamente responsabile ed economicamente competitiva rende necessario che l'agenzia interna dell'Euratom assuma la forma di un'impresa comune, come previsto nel capo 5 del trattato Euratom.

(10)

L'impresa comune, che sarebbe responsabile delle attività pubbliche di ricerca di interesse europeo e internazionale, nonché dell'adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali, dovrebbe essere considerata un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto (7), e dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (8), dell'articolo 22, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (9), e dell'articolo 15 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (10).

(11)

La presente decisione stabilisce, per la durata prevista per l'impresa comune, un riferimento finanziario che indica la volontà del legislatore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato Euratom.

(12)

L'impresa comune dovrebbe disporre, previa consultazione con la Commissione, del proprio regolamento finanziario, basato sui principi del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (11) (di seguito «regolamento finanziario quadro»), che tenga conto delle sue specifiche necessità operative derivanti, in particolare, dai suoi obblighi internazionali.

(13)

Per rafforzare la cooperazione internazionale in materia di ricerca, l'impresa comune dovrebbe essere aperta alla partecipazione di paesi che hanno concluso accordi di cooperazione con l'Euratom nel settore della fusione nucleare in virtù dei quali i loro rispettivi programmi sono associati a quelli dell'Euratom.

(14)

La proposta di decisione del Consiglio concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011), così come il programma specifico che attua il citato programma quadro (di seguito «7PQ») pongono ITER al centro della strategia europea nel settore della fusione e disciplinano le modalità del contributo dell'Euratom, tramite l'impresa comune, all'Organizzazione ITER, alle attività che rientrano nell'approccio allargato e ad altre attività nell'ambito della preparazione dei reattori dimostrativi a fusione.

(15)

La necessità di garantire condizioni di lavoro stabili e parità di trattamento del personale, in considerazione dell'esperienza maturata con l'impresa comune JET, per attirare personale specializzato scientifico e tecnico del più alto livello, richiede che lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (12) (di seguito «statuto dei funzionari») siano applicati a tutto il personale reclutato dall'impresa comune.

(16)

Atteso che l'impresa comune non è finalizzata al conseguimento di un obiettivo economico e che è responsabile della gestione della partecipazione di Euratom ad un progetto di ricerca internazionale di interesse pubblico, è necessario, ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, che il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 (13) sia applicato all'impresa comune, al suo direttore e al suo personale.

(17)

Viste la natura particolare delle attività dell'impresa comune e la sua importanza per lo sviluppo della ricerca nel settore della fusione e per promuovere una gestione economica sana dei fondi pubblici che saranno erogati all'impresa comune, occorre che tutti i vantaggi previsti nell'allegato III del trattato siano accordati all'impresa comune.

(18)

In quanto organismo dotato di personalità giuridica, l'impresa comune dovrebbe rispondere delle proprie azioni. Per quanto riguarda la composizione delle controversie in materia contrattuale, i contratti conclusi dall'impresa comune dovrebbero poter prevedere che giudice competente sia la Corte di giustizia.

(19)

In considerazione dei diritti e degli obblighi della Comunità enunciati al titolo II, capo 2, del trattato Euratom relativo alla diffusione delle cognizioni, l'impresa comune dovrebbe stabilire le opportune intese con la Commissione a tale riguardo.

(20)

Un accordo sulla sede deve essere concluso tra l'impresa comune e la Spagna per quanto riguarda gli uffici, i privilegi e le immunità e gli altri elementi che saranno forniti dalla Spagna all'impresa comune.

(21)

La presente decisione tiene conto del risultato dello studio effettuato dalla Commissione e, in particolare, del parere positivo sulle proposte emesso dal comitato consultivo per il programma specifico di ricerca e formazione dell'Euratom nel settore nucleare (fusione),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Costituzione di un'impresa comune

1.   È costituita l'Impresa comune europea per il progetto ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy) (di seguito «Impresa comune») per un periodo di 35 anni a decorrere dal 19 aprile 2007.

2.   L'Impresa comune svolge i seguenti compiti:

a)

apportare il contributo della Comunità europea dell'energia atomica (di seguito «Euratom») all'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER;

b)

apportare il contributo dell'Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone per la realizzazione in tempi rapidi dell'energia da fusione;

c)

preparare e coordinare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore dimostrativo a fusione e degli impianti associati, in particolare l'impianto internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (IFMIF).

3.   L'Impresa comune ha sede a Barcellona, in Spagna.

4.   L'Impresa comune è considerata un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 23, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 92/12/CEE, dell'articolo 22, lettera c), della direttiva 2004/17/CE e dell'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/18/CE.

Articolo 2

Membri

L'Impresa comune comprende i seguenti membri:

a)

l'Euratom, rappresentata dalla Commissione;

b)

gli Stati membri dell'Euratom;

c)

i paesi terzi che hanno concluso con l'Euratom, nel settore della fusione nucleare controllata, un accordo di cooperazione che associa i loro rispettivi programmi di ricerca a quelli dell'Euratom e che hanno espresso il desiderio di diventare membri dell'Impresa comune.

Articolo 3

Statuto

È adottato lo statuto dell'Impresa comune, quale riportato nell'allegato.

Articolo 4

Finanziamento

1.   Le risorse necessarie affinché l'Impresa comune possa adempiere ai suoi compiti sono individuate come segue:

a)

per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), secondo l'accordo ITER;

b)

per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo l'accordo con il Giappone sull'approccio allargato;

c)

per quanto riguarda i compiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), secondo i programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell'articolo 7 del trattato.

2.   Le risorse dell'Impresa comune consistono in un contributo dell'Euratom, contributi dello Stato che ospita ITER, contributi annuali di associazione dei membri e contributi volontari dei membri dell'Impresa comune diversi dall'Euratom, nonché risorse supplementari.

3.   Le risorse complessive indicative ritenute necessarie per l'Impresa comune conformemente al paragrafo 1 ammontano a 9 653 milioni di EUR (14). Questa somma è ripartita come segue:

(in milioni di EUR)

2007-2016

2017-2041

2007-2041

 

di cui (2007-2011)

 

Valori costanti

Totale

4 127

1 717

5 526

3 544

9 653

4.   Il contributo indicativo totale dell'Euratom alle risorse di cui al paragrafo 3 è di 7 649 milioni di EUR, di cui un massimo del 15 % per spese amministrative. Questa somma è ripartita come segue:

(in milioni di EUR)

2007-2016

2017-2041

2007-2041

 

di cui 7PQ (2007-2011)

 

Valori costanti

Totale

3 147

1 290

4 502

2 887

7 649

Articolo 5

Regolamento finanziario

1.   L'Impresa comune è dotata di un proprio regolamento finanziario, basato sui principi del regolamento finanziario quadro. Il regolamento finanziario dell'Impresa comune (di seguito «regolamento finanziario») può discostarsi dal regolamento finanziario quadro laddove ciò sia necessario per tener conto delle specifiche esigenze operative dell'Impresa comune, previa consultazione con la Commissione.

2.   L'Impresa comune istituisce il proprio servizio di audit interno.

3.   Lo scarico sull'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune è dato dal Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio.

Articolo 6

Personale

Al personale dell'Impresa comune si applicano lo statuto dei funzionari e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di tale statuto dei funzionari.

Articolo 7

Privilegi e immunità

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee si applica all'Impresa comune, al suo direttore e al suo personale.

Articolo 8

Vantaggi

Gli Stati membri accordano all'Impresa comune tutti i vantaggi di cui all'allegato III del trattato nell'ambito delle sue attività statutarie e durante l'intera esistenza dell'Impresa comune.

Articolo 9

Responsabilità e competenza della Corte di giustizia

1.   La responsabilità contrattuale dell'Impresa comune è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile al contratto in questione.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria che possa essere prevista in un contratto concluso dall'Impresa comune.

2.   In materia di responsabilità extracontrattuale l'Impresa comune risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni causati dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei suddetti danni.

3.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro l'Impresa comune, comprese le decisioni del consiglio di direzione, alle condizioni di cui agli articoli 146 e 148 del trattato.

4.   I pagamenti effettuati dall'Impresa comune con riferimento alla responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi i costi e le spese sostenuti in detto contesto, sono considerati spese dell'Impresa comune e coperti dalle risorse dell'Impresa comune.

Articolo 10

Diffusione delle cognizioni

L'Impresa comune concorda con la Commissione le disposizioni appropriate che consentano alla Comunità di esercitare i suoi diritti e adempire ai suoi obblighi a norma del titolo II, capo 2, del trattato.

Articolo 11

Accordo sulla sede

Un accordo sulla sede è concluso tra l'Impresa comune e la Spagna entro tre mesi dalla costituzione dell'Impresa comune.

Articolo 12

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  Decisione 78/471/Euratom del Consiglio, del 30 maggio 1978 relativa alla costituzione dell'impresa comune «Joint european Torus (JET) » (GU L 151 del 7.6.1978, pag. 10). Decisione modificata da ultimo dalla decisione 98/585/Euratom (GU L 282 del 20.10.1998, pag. 65).

(2)  Decisione 88/229/Euratom della Commissione (GU L 102 del 21.4.1988, pag. 31).

(3)  Decisione 92/439/Euratom della Commissione (GU L 244 del 26.8.1992, pag. 13).

(4)  Decisione 98/704/Euratom del Consiglio (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 61).

(5)  Decisione 94/267/Euratom della Commissione (GU L 114 del 5.5.1994, pag. 25).

(6)  GU L 358 del 16.12.2006, pag. 62.

(7)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

(8)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/106/CE (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 30).

(9)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).

(10)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE.

(11)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(12)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1895/2006 (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 6).

(13)  GU 152 del 13.7.1967, pag. 13. Protocollo modificato dal trattato di Amsterdam e dal trattato di Nizza.

(14)  Tutte le cifre sono espresse in valore corrente, salvo menzione contraria, e subordinate all’adozione dei corrispondenti bilanci per i programmi comunitari di ricerca e formazione a norma dell'articolo 7 del trattato.


ALLEGATO

STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE EUROPEA PER ITER E LO SVILUPPO DELL'ENERGIA DA FUSIONE

(FUSION FOR ENERGY)

Articolo 1

Nome, sede, membri

1.   Il nome dell'impresa comune è «Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (Fusion for Energy)» (di seguito «Impresa comune»).

2.   L'Impresa comune ha sede a Barcellona, in Spagna.

3.   Sono membri dell'Impresa comune:

a)

la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito «Euratom»);

b)

gli Stati membri dell'Euratom;

c)

i paesi terzi che hanno concluso con l'Euratom, nel settore della fusione nucleare controllata, un accordo di cooperazione che associa i loro rispettivi programmi di ricerca a quelli dell'Euratom e che hanno espresso il desiderio di diventare membri dell'Impresa comune.

Articolo 2

Obiettivi

L'Impresa comune persegue i seguenti obiettivi:

1)

apportare il contributo dell'Euratom all'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER (di seguito «Organizzazione ITER»), conformemente all'accordo sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (di seguito «accordo ITER»);

2)

apportare il contributo dell'Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone per la realizzazione in tempi rapidi dell'energia da fusione (di seguito «attività che rientrano nell'approccio allargato»), conformemente all'accordo bilaterale per l'attuazione congiunta delle attività che rientrano nell'approccio allargato (di seguito «accordo con il Giappone sull'approccio allargato»);

3)

preparare e coordinare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore dimostrativo a fusione e degli impianti associati, in particolare l'Impianto internazionale di irraggiamento dei materiali per la fusione (di seguito «IFMIF»).

Articolo 3

Attività

1.   In qualità di agenzia interna dell'Euratom per ITER, l'Impresa comune adempie agli obblighi dell'Euratom nei confronti dell'organizzazione ITER in conformità dell'accordo ITER e per l'intera durata dello stesso. In particolare, l'Impresa comune:

a)

sovrintende alla preparazione del sito per il progetto ITER;

b)

fornisce all'organizzazione ITER componenti, attrezzature, materiali e altre risorse;

c)

gestisce le procedure di aggiudicazione degli appalti nei confronti dell'organizzazione ITER, in particolare le procedure relative alla garanzia di qualità;

d)

prepara e coordina la partecipazione dell'Euratom allo sfruttamento scientifico e tecnico del progetto ITER;

e)

coordina le attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico a sostegno del contributo dell'Euratom all'organizzazione ITER;

f)

apporta il contributo finanziario dell'Euratom all'organizzazione ITER;

g)

prende le disposizioni necessarie affinché le risorse umane possano essere messe a disposizione dell'organizzazione ITER;

h)

garantisce l'interfaccia con l'organizzazione ITER e svolge ogni altra attività a sostegno dell'accordo ITER.

2.   In qualità di agenzia esecutiva nel contesto dell'accordo con il Giappone sull'approccio allargato, l'Impresa comune adempie agli obblighi dell'Euratom per l'attuazione delle attività che rientrano nell'approccio allargato. In particolare, l'Impresa comune:

a)

fornisce componenti, attrezzature, materiali e altre risorse per le attività che rientrano nell'approccio allargato;

b)

prepara e coordina la partecipazione dell'Euratom all'attuazione delle attività che rientrano nell'approccio allargato;

c)

coordina le attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico;

d)

apporta il contributo finanziario dell'Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato;

e)

prende le disposizioni necessarie affinché le risorse umane possano essere messe a disposizione delle attività che rientrano nell'approccio allargato;

f)

svolge qualsiasi altra attività necessaria all'adempimento degli obblighi dell'Euratom derivanti dall'accordo con il Giappone sull'approccio allargato.

3.   In preparazione della costruzione di un reattore dimostrativo a fusione e degli impianti associati, in particolare l'IFMIF, l'Impresa comune prepara e coordina un programma di attività di ricerca, sviluppo e progettazione diverse dalle attività che rientrano nel progetto ITER e nell'approccio allargato.

4.   L'Impresa comune svolge qualsiasi altra attività a sostegno degli obiettivi generali stabiliti all'articolo 2, comprese le attività di sensibilizzazione del pubblico all'Impresa comune e alla sua finalità istituzionale.

Articolo 4

Personalità giuridica

L'Impresa comune ha personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri, l'Impresa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. Può, in particolare, concludere contratti, ottenere licenze, acquistare o alienare beni mobili e immobili, contrarre prestiti e stare in giudizio.

Articolo 5

Organi

1.   Gli organi dell'Impresa comune sono il consiglio di direzione e il direttore.

2.   Il consiglio di direzione è assistito dal comitato esecutivo in conformità dell'articolo 7.

3.   Il consiglio di direzione e il direttore consultano il consiglio o i consigli di programma scientifico a norma dell'articolo 9.

Articolo 6

Consiglio di direzione

1.   Il consiglio di direzione è responsabile della supervisione dell'Impresa comune nel conseguimento dei suoi obiettivi stabiliti all'articolo 2 e assicura una stretta collaborazione tra l'Impresa comune e i suoi membri nell'espletamento delle attività della stessa.

2.   Ciascun membro dell'Impresa comune è rappresentato in seno al consiglio di direzione da due membri, uno dei quali possiede una competenza scientifica e/o tecnica nei settori connessi con le attività dell'Impresa comune.

3.   Il consiglio di direzione formula raccomandazioni e prende decisioni su qualsiasi questione, affare o aspetto che rientra nel campo del presente Statuto e conformemente allo stesso. In particolare, il consiglio di direzione:

a)

approva le proposte di modifica del presente statuto a norma dell'articolo 21;

b)

delibera su tutte le questioni deferitegli dal comitato esecutivo;

c)

nomina il presidente e i membri del comitato esecutivo;

d)

adotta il piano di progetto, i programmi di lavoro, il piano previsionale delle risorse e l'organigramma del personale nonché il piano per la politica del personale;

e)

adotta il bilancio annuale, approva i conti annuali, comprese le parti specifiche relative alle spese amministrative e per il personale, e dà scarico al direttore sull'esecuzione del bilancio, in conformità del regolamento finanziario;

f)

esercita nei confronti del direttore i poteri di cui all'articolo 10, paragrafo 3;

g)

approva la struttura organizzativa fondamentale dell'Impresa comune;

h)

adotta il regolamento finanziario comune e le sue modalità di esecuzione, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1;

i)

adotta le modalità di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, e all’articolo 10, paragrafo 4, riguardanti il personale;

j)

adotta norme di applicazione riguardanti la messa a disposizione di risorse umane per l'Organizzazione ITER e le attività che rientrano nell'approccio allargato;

k)

adotta e applica misure e orientamenti atti a combattere le frodi e le irregolarità, e a gestire i potenziali conflitti di interesse;

l)

approva l'accordo sulla sede tra l'Impresa comune e la Spagna (di seguito «lo Stato ospitante») di cui all'articolo 18;

m)

decide gli acquisti, le vendite, l'accensione di ipoteche sui beni fondiari e altri diritti reali, così come la costituzione di cauzioni o garanzie, il rilevamento di quote di partecipazione in altre imprese o istituzioni e la concessione o la contrazione di prestiti;

n)

approva la conclusione di accordi o convenzioni riguardanti la cooperazione con paesi terzi e altre istituzioni, imprese o persone di paesi terzi, o con organizzazioni internazionali;

o)

approva le relazioni annuali di attività sui progressi dell'Impresa comune per quanto riguarda i suoi programmi di lavoro e le sue risorse;

p)

adotta norme relative alla politica industriale, ai diritti di proprietà intellettuale e alla diffusione delle informazioni, d'intesa con la Commissione;

q)

istituisce il consiglio o i consigli di programma scientifico e ne nomina i membri;

r)

esercita tutti gli altri poteri e assume tutte le altre funzioni, compresa la costituzione di organi ausiliari, come necessario per l'esercizio delle sue funzioni in vista del conseguimento degli obiettivi.

4.   I voti attribuiti ai membri dell'Impresa comune sono riportati nell'allegato I. I voti dei singoli membri sono indivisibili.

5.   Le decisioni del consiglio di direzione di cui al paragrafo 3, lettera a), sono prese all'unanimità.

Le decisioni del consiglio di direzione di cui al paragrafo 3, lettere da b) a m), sono prese a maggioranza dei due terzi del totale dei voti.

Salvo indicazione contraria, tutte le altre decisioni del consiglio di direzione sono prese a maggioranza semplice del totale dei voti.

6.   L'Euratom ha il diritto di formulare una riserva su una decisione del consiglio di direzione qualora ritenga che essa sia contraria al diritto comunitario, compresi in particolare gli impegni internazionali derivanti dall'accordo internazionale ITER. L'Euratom fornisce una debita motivazione giuridica di tale riserva.

In questo caso la decisione è sospesa e deferita alla Commissione per un controllo di legittimità, unitamente al parere del consiglio di direzione.

La Commissione può prendere una decisione sulla legittimità della decisione del consiglio di direzione entro un mese dalla data in cui essa è stata adita; superato tale termine la decisione del consiglio di direzione è ritenuta approvata.

Il consiglio di direzione riesamina la sua decisione sulla scorta delle opinioni della Commissione e prende una decisione finale.

7.   Il consiglio di direzione elegge il presidente tra i suoi membri su proposta dell'Euratom, a maggioranza dei due terzi del totale dei voti. Il mandato del presidente è di due anni, rinnovabile una volta.

8.   Il consiglio di direzione si riunisce su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno. Il consiglio di direzione può anche essere convocato su richiesta della maggioranza semplice dei suoi membri, o su richiesta del direttore o dell'Euratom. Le riunioni si svolgono generalmente nella sede dell'Impresa comune.

9.   Salvo decisione contraria in casi particolari, il direttore dell'Impresa comune e il presidente del comitato esecutivo partecipano alle riunioni del consiglio di direzione.

10.   Il consiglio di direzione adotta il regolamento interno e approva il regolamento interno del comitato esecutivo a maggioranza dei due terzi del totale dei voti.

Articolo 7

Comitato esecutivo

1.   Il comitato esecutivo assiste il consiglio di direzione nella preparazione delle sue decisioni e svolge qualsiasi altro compito delegatogli dal consiglio di direzione.

2.   Il comitato esecutivo si compone di tredici membri nominati dal consiglio di direzione fra professionisti di riconosciuta levatura e provata esperienza nei settori scientifici, tecnici e finanziari pertinenti alle funzioni di cui al presente articolo. Uno dei membri del comitato esecutivo rappresenta l'Euratom.

3.   In particolare, il comitato esecutivo:

a)

approva l'attribuzione dei contratti conformemente al regolamento finanziario;

b)

formula osservazioni e rivolge raccomandazioni al consiglio di direzione sulle proposte riguardanti il piano di progetto, i programmi di lavoro, il piano previsionale delle risorse, il bilancio e i conti annuali redatti dal direttore;

c)

sottopone al consiglio di direzione, su richiesta dell'Euratom o a maggioranza dei membri, le decisioni di attribuzione di contratti o qualsiasi altra decisione di cui è incaricato.

4.   Ciascun membro del comitato esecutivo dispone di un voto.

5.   Salvo indicazione contraria, le decisioni del comitato esecutivo richiedono la maggioranza di nove voti favorevoli.

6.   Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di due anni, rinnovabile una volta. Ogni due anni, almeno la metà dei membri è rinnovata.

7.   Alla scadenza del loro mandato, i membri rimangono in funzione fino al rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione. In caso di dimissioni di un membro, l'interessato rimane in funzione fino alla sua sostituzione.

8.   Il presidente del comitato esecutivo è nominato dal consiglio di direzione per un periodo di due anni, rinnovabile una volta.

9.   Il comitato esecutivo si riunisce su convocazione del presidente, almeno sei volte all'anno. Il comitato esecutivo può anche essere convocato su richiesta di almeno tre membri, o su richiesta del direttore o dell'Euratom. Le riunioni si svolgono generalmente nella sede dell'Impresa comune.

10.   Il presidente del comitato esecutivo partecipa alle riunioni del consiglio di direzione, salvo decisione contraria del consiglio di direzione.

11.   Il comitato esecutivo adotta il proprio regolamento interno, previa approvazione da parte del consiglio di direzione.

Articolo 8

Il direttore

1.   Il direttore è il massimo responsabile della gestione delle attività correnti dell'Impresa comune, nonché suo rappresentante legale.

2.   Il direttore è nominato dal consiglio di direzione, che lo sceglie da un elenco di candidati proposto dalla Commissione in seguito all'invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale e in altri organi di stampa o su siti Internet. Il direttore è nominato per un periodo di cinque anni. Il consiglio di direzione può rinnovare il mandato per un ulteriore periodo di cinque anni al massimo su proposta dell'Euratom che effettua una previa valutazione dello svolgimento del mandato da parte del direttore nel corso del precedente periodo.

3.   Il direttore è soggetto allo statuto dei funzionari delle Comunità europee e al regime applicabile agli altri agenti di tali comunità stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/1968 (di seguito «statuto dei funzionari»), salvo ove disposto diversamente dal presente statuto.

4.   Il direttore attua i programmi di lavoro e dirige l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 3. Comunica al consiglio di direzione, al comitato esecutivo, al consiglio o ai consigli di programma scientifico e a ciascun organo ausiliario tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

In particolare, il direttore:

a)

organizza, dirige e sorveglia il personale ed esercita nei confronti del personale i poteri attribuiti all'autorità investita del potere di nomina;

b)

definisce la struttura organizzativa di base dell'Impresa comune e la sottopone al consiglio di direzione, per approvazione;

c)

elabora e aggiorna regolarmente il piano del progetto, i programmi di lavoro dell'Impresa comune, così come il piano per la politica del personale;

d)

elabora, conformemente all'accordo ITER e all'accordo con il Giappone sull'approccio allargato, le norme di applicazione riguardanti la messa a disposizione di risorse umane per l'organizzazione ITER e le attività che rientrano nell'approccio allargato;

e)

elabora, in conformità del regolamento finanziario, il piano previsionale delle risorse e i progetti di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico dell'Impresa comune;

f)

dà esecuzione al bilancio, tiene i registri di inventario e redige i conti annuali, in conformità del regolamento finanziario;

g)

assicura l'applicazione di una sana gestione finanziaria e controlli interni;

h)

stabilisce le norme relative ai diritti di proprietà intellettuale, alla politica industriale e alla diffusione di cognizioni;

i)

elabora la relazione di attività annuale sui progressi delle attività dell'Impresa comune iscritte nei programmi di lavoro e il piano previsionale delle risorse;

j)

elabora ogni altra relazione richiesta dal consiglio di direzione o dal comitato esecutivo;

k)

assiste il consiglio di direzione, il comitato esecutivo e ciascun organo ausiliario assumendone la segreteria;

l)

partecipa alle riunioni del consiglio di direzione, salvo decisione contraria di quest'ultimo, e partecipa alle riunioni del comitato esecutivo;

m)

provvede a che l'Impresa comune disponga delle competenze scientifiche e tecniche necessarie allo sviluppo delle sue attività;

n)

conduce altre attività e, se necessario, formula altre proposte al consiglio di direzione volte al conseguimento degli obiettivi dell'Impresa comune.

Articolo 9

Consiglio di programma scientifico

1.   Il consiglio di direzione nomina i membri del consiglio o dei consigli di programma scientifico. Il presidente del consiglio o dei consigli di programma scientifico è eletto fra i suoi membri.

2.   I consigli di programma scientifico trasmettono al consiglio di direzione e al direttore, se necessario, il loro parere sull'adozione e l'attuazione del piano di progetto e dei programmi di lavoro.

Articolo 10

Personale

1.   Il personale dell'Impresa comune assiste il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed è di norma composto da cittadini dei membri dell'Impresa comune.

2.   Al personale dell'Impresa comune si applicano lo statuto dei funzionari e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell'applicazione di detto statuto.

Il consiglio di direzione, di concerto con la Commissione, adotta le disposizioni di applicazione necessarie, conformemente agli accordi di cui all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

3.   L'Impresa comune esercita nei confronti del suo personale i poteri che sono attribuiti all'autorità investita del potere di nomina.

4.   Il consiglio di direzione può adottare disposizioni che permettono di distaccare presso l'Impresa comune esperti nazionali dei suoi membri.

Articolo 11

Programmi di lavoro e piano previsionale delle risorse

Il direttore prepara ogni anno, per sottoporli al consiglio di direzione, il piano di progetto, il piano previsionale delle risorse e i programmi di lavoro e il bilancio annuali dettagliati. Un programma di lavoro è elaborato per ciascuno dei gruppi di attività dell'Impresa comune, come indicato all'articolo 3.

Articolo 12

Risorse

1.   Le risorse dell'Impresa comune consistono in un contributo dell'Euratom, in contributi annuali di associazione e contributi volontari dei membri diversi dall'Euratom, in contributi dello Stato che ospita ITER e in risorse addizionali:

a)

il contributo dell'Euratom è reso disponibile tramite i programmi di ricerca e formazione adottati a norma dell'articolo 7 del trattato;

b)

i contributi annuali dei membri assumono la forma di contributi finanziari e sono messi a disposizione conformemente all'allegato II;

c)

i contributi volontari possono essere effettuati in denaro o in natura e non sono considerati come contributi annuali dei membri;

d)

contributi dello Stato che ospita ITER;

e)

risorse addizionali possono essere ricevute alle condizioni approvate dal consiglio di direzione.

2.   Le risorse dell'Impresa comune sono destinate unicamente al conseguimento dei suoi obiettivi come definiti all'articolo 2. Il valore dei contributi in natura è determinato dall'Impresa comune. Fatto salvo l'articolo 19, nessun pagamento è effettuato a favore dei membri dell'Impresa comune come ripartizione di un'eventuale eccedenza delle risorse rispetto alle spese dell'Impresa comune.

Articolo 13

Regolamento finanziario

1.   Il consiglio di direzione adotta il regolamento finanziario e le relative norme di applicazione.

2.   Il regolamento finanziario dispone le norme per la redazione e l'attuazione del bilancio dell'Impresa comune.

3.   Il regolamento finanziario è conforme ai principi generali enunciati nell'allegato III.

Articolo 14

Relazione annuale di attività

La relazione annuale di attività descrive l'attuazione dei programmi di lavoro da parte dell'Impresa comune. Indica le attività condotte dall'Impresa comune e ne valuta i risultati rispetto agli obiettivi e al calendario stabiliti, i rischi associati alle operazioni effettuate, l'utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell'Impresa comune. La relazione annuale di attività è elaborata dal direttore, approvata dal consiglio di direzione e inviata ai membri, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 15

Conti annuali e vigilanza

1.   Nei due mesi che seguono la fine di ogni esercizio finanziario, i conti provvisori dell'Impresa comune sono trasmessi alla Commissione e alla Corte dei conti delle Comunità europee (di seguito «Corte dei conti»).

La Corte dei conti, entro il 15 giugno successivo alla fine di ciascun esercizio finanziario, presenta le sue osservazioni sui conti provvisori dell'Impresa comune.

Nei sei mesi che seguono la fine di ciascun esercizio finanziario, il direttore trasmette i conti definitivi dell'Impresa comune alla Commissione, al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Corte dei conti.

Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che agisce a maggioranza qualificata, entro il 30 aprile dell'anno n+2, dà scarico al direttore sull'esecuzione del bilancio dell'Impresa comune per l'esercizio n.

2.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito con la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (1), gode nei confronti dell'Impresa comune e dell'insieme del suo personale degli stessi poteri che può esercitare sui servizi della Commissione. Non appena costituita, l'Impresa comune aderisce all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF (2). Il consiglio di direzione approva l'adesione e adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

3.   Tutte le decisioni adottate e i contratti stipulati dall'Impresa comune prevedono esplicitamente che l'OLAF e la Corte dei conti possano effettuare ispezioni in loco dei documenti di tutti i contraenti e subappaltatori che hanno ricevuto fondi comunitari, anche nei locali dei beneficiari finali.

Articolo 16

Adesione

1.   All'atto dell'adesione all'Euratom, ogni nuovo Stato membro dell'Unione europea diventa membro dell'Impresa comune.

2.   Qualsiasi paese terzo che concluda, nel settore della fusione nucleare controllata, un accordo di cooperazione con l'Euratom che associa i suoi rispettivi programmi di ricerca e i programmi dell'Euratom, ed esprime il desiderio partecipare all'Impresa comune, ne diventa membro.

Articolo 17

Durata

L'Impresa comune è costituita per un periodo di 35 anni a decorrere dal 19 aprile 2007.

Articolo 18

Sostegno dello Stato ospitante

Lo Stato ospitante e l'Impresa comune concludono un accordo di sede avente per oggetto, in particolare, il sito e il sostegno da fornire.

Articolo 19

Liquidazione

1.   Al termine del periodo di cui all'articolo 17 o a seguito di una decisione del Consiglio, l'Impresa comune è sciolta.

2.   Ai fini della procedura di liquidazione dell'Impresa comune, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori che si attengono alle istruzioni impartite dal consiglio di direzione.

3.   Nel corso della liquidazione l'Impresa comune restituisce allo Stato ospitante qualsiasi elemento di sostegno fisico che quest'ultimo ha messo a sua disposizione, conformemente all'accordo di sede di cui all'articolo 18.

4.   Una volta restituiti conformemente al paragrafo 3 tutti gli articoli che hanno fornito sostegno fisico all'Impresa comune, gli altri attivi sono utilizzati per coprire il passivo dell'Impresa comune e i costi associati alla sua liquidazione. Qualsiasi eccedenza o deficit saranno distribuiti fra i membri esistenti al momento della liquidazione, proporzionalmente ai loro contributi totali effettivi all'Impresa comune.

Articolo 20

Proprietà e cessione di diritti

1.   L'Impresa comune è proprietaria di tutte le risorse materiali, immateriali e finanziarie create o acquisite da essa, salvo accordo contrario tra la Commissione e l'Impresa comune.

2.   I membri e le loro organizzazioni nazionali per la fusione offrono gratuitamente all'Impresa comune i titoli, diritti e obblighi che derivano da contratti stipulati e da ordinativi fatti dall'Euratom o con il sostegno di questo in relazione con le attività dell'Impresa comune prima della sua costituzione.

3.   L'Impresa comune può subentrare in ogni contratto o ordinativo di cui al paragrafo 2.

Articolo 21

Modifiche

1.   Qualsiasi membro dell'Impresa comune può presentare al consiglio di direzione una proposta di modifica del presente statuto.

Tuttavia è l'Euratom che presenta le proposte per le modifiche del sistema e dei diritti di voto e per stabilire i diritti di voto dei nuovi membri.

2.   La proposta è presentata alla Commissione, previa approvazione del consiglio di direzione.

3.   La Commissione presenterà al Consiglio una proposta di approvazione di dette modifiche, ai sensi dell'articolo 50 del trattato.

Articolo 22

Composizione delle controversie

1.   Fatto salvo l'articolo 154 del trattato, qualsiasi controversia tra membri dell'Impresa comune o tra uno o più membri dell'Impresa comune e l'Impresa comune, che verta sull'interpretazione o sull'applicazione del presente statuto, e che non è risolta con la mediazione del consiglio di direzione può, su richiesta di qualsiasi parte nella controversia, essere sottoposta ad un tribunale arbitrale.

2.   Il tribunale arbitrale è costituito in ciascun caso particolare. È composto da tre membri designati congiuntamente dalle controparti nella controversia. I membri del tribunale arbitrale eleggono il loro presidente tra i membri stessi.

3.   Se le controparti in una controversia non designano i membri del tribunale arbitrale nei due mesi successivi alla richiesta di deferimento della controversia ad un tribunale arbitrale, o se, nel mese successivo alla designazione dei membri, questi non eleggono il presidente, i membri in causa o il presidente sono designati dal presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee su richiesta di una delle parti nella controversia.

4.   Il tribunale arbitrale delibera a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono vincolanti e definitive.


(1)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

(2)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

ALLEGATO I DELLO STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE

DIRITTI DI VOTO DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE

I diritti di voto dei membri del consiglio di direzione sono ripartiti come segue:

Euratom

5

Austria

2

Belgio

2

Bulgaria

1

Cipro

1

Repubblica ceca

2

Danimarca

2

Estonia

1

Finlandia

2

Francia

5

Grecia

2

Germania

5

Ungheria

2

Irlanda

2

Italia

5

Lettonia

2

Lituania

2

Lussemburgo

1

Malta

1

Polonia

3

Portogallo

2

Romania

2

Slovacchia

2

Slovenia

2

Svezia

2

Svizzera

2

Spagna

3

Paesi Bassi

2

Regno Unito

5

ALLEGATO II DELLO STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE

CONTRIBUTI ANNUALI DEI MEMBRI

1.

I membri diversi dall'Euratom versano un contributo annuale all'Impresa comune.

2.

La somma totale dei contributi annuali per l'anno n è calcolata sulla base del fabbisogno annuale di risorse per l'amministrazione dell'Impresa comune previsto per detto anno, approvato dal consiglio di direzione.

3.

La somma totale dei contributi annuali non supera il 10 % delle risorse annue necessarie per l'amministrazione dell'Impresa comune, come indicato al punto 2.

4.

Il contributo annuale di ciascuno membro, salvo decisione contraria del consiglio di direzione all'unanimità, è composto dalle seguenti voci:

a)

un contributo minimo dello 0,1 % della somma totale dei contributi annuali fissata al punto 2;

b)

un contributo aggiuntivo calcolato in proporzione alla partecipazione finanziaria dell'Euratom (1) (espressa in euro) alle spese dei membri nell'ambito del programma comunitario di ricerca nel settore della fusione, per l'anno n-2, senza includere il suo contributo volontario agli obblighi dell'Euratom previsto nell'accordo con il Giappone sull'approccio allargato.


(1)  Esclusa la partecipazione finanziaria dell'Euratom al funzionamento del JET.

ALLEGATO III DELLO STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE

PRINCIPI GENERALI DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

1.

Il regolamento finanziario è conforme ai principi di bilancio seguenti:

a)

l'unità e la verità del bilancio;

b)

l'annualità;

c)

l'equilibrio;

d)

l'unità di conto;

e)

l'universalità;

f)

la specializzazione;

g)

la sana gestione finanziaria;

h)

la trasparenza.

2.

L'Impresa comune attua norme e meccanismi di controllo interno, comprese le norme per i circuiti finanziari e le procedure applicabili alle operazioni finanziarie.

3.

L'Impresa comune istituisce un'unità di audit interno.

4.

In deroga al principio di equilibrio di cui al punto 1, lettera c), l'Impresa comune ha la possibilità di contrarre prestiti ai sensi dell'articolo 4 dello statuto, previa approvazione del consiglio di direzione e alle condizioni enunciate nel regolamento finanziario.

5.

Il regolamento finanziario stabilisce in particolare:

a)

l'esercizio finanziario, che comincia il primo giorno di gennaio e si conclude l'ultimo giorno di dicembre;

b)

le norme e procedure per il piano di progetto pluriennale e il piano relativo alle stime delle risorse, la loro presentazione e la loro struttura, comprese le disposizioni e stime di bilancio per un periodo di cinque anni;

c)

le norme e procedure per i programmi di lavoro annuali e il piano relativo alle stime delle risorse, la loro presentazione e la loro struttura, comprese le disposizioni e stime di bilancio per un periodo di due anni;

d)

le norme e procedure applicabili alla preparazione e all'adozione dei bilanci annuali, così come alla loro attuazione, comprese le procedure per gli impegni e i pagamenti;

e)

i principi applicabili al recupero e agli interessi prodotti dai fondi apportati dai membri;

f)

le norme e procedure applicabili al controllo finanziario interno, compresi i poteri delegati, con particolare riferimento ai massimali al di sotto dei quali il direttore può attribuire contratti con o senza l'approvazione del comitato esecutivo;

g)

le norme e procedure applicabili al metodo di calcolo e di trasferimenti dei pagamenti che corrispondono ai contributi dei membri all'Impresa comune;

h)

le norme e procedure applicabili alla gestione delle risorse, comprese le procedure di acquisto, di vendita e di fissazione del valore delle attività materiali e immateriali;

i)

le norme e procedure applicabili alla tenuta e alla presentazione dei conti e degli inventari, nonché all'elaborazione e presentazione del bilancio consuntivo annuale;

j)

le norme e procedure applicabili alla gestione dei conflitti di interesse e alla notifica dei sospetti di irregolarità e di frodi.

6.

L'Impresa comune tiene la contabilità di esercizio nel rispetto delle norme contabili internazionali e delle norme internazionali di informazione finanziaria. Le entrate e le uscite sono gestite e contabilizzate separatamente nei conti annuali, che includono l'esecuzione degli impegni e dei pagamenti di bilancio e delle spese amministrative. L'Impresa comune non tiene alcuna contabilità separata in funzione dell'origine dei membri, ma contabilizza i contributi annuali ricevuti e le attività intraprese.

7.

Il piano di costituzione dell'Impresa comune è stabilito d'intesa con la Commissione e ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1).

8.

La stima delle entrate e delle spese, assieme ai bilanci operativi, e il bilancio consuntivo dell'Impresa comune per ciascun esercizio finanziario sono sottoposti alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo.

9.

L'Impresa comune adotta disposizioni e norme che formano un sistema di appalti pubblici integrato e compatibile con quello dell'Organizzazione ITER, che tenga altresì conto delle specifiche esigenze operative dell'Impresa comune che derivano, tra l'altro, da impegni internazionali; detto sistema permette in tal modo all'Impresa comune di espletare efficacemente e tempestivamente le programmate attività di aggiudicazione degli appalti pubblici.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE,Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).


Commissione

30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/73


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2006

relativa al regime di aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore aeronautico cui il Belgio ha dato esecuzione

[notificata con il numero C(2006) 5792]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/199/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l’articolo 7,

vista la decisione del 22 giugno 2006 (2) con la quale la Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo all’aiuto C 27/2006 (ex NN 22/2004),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 13 febbraio 2004, protocollata dalla Commissione il 18 febbraio 2004, il Belgio ha notificato un regime di aiuti alla ricerca e sviluppo («R&S») nel settore dell’aeronautica. Con lettere del 23 dicembre 2004 e del 1o luglio 2005, protocollate dalla Commissione rispettivamente il 3 gennaio 2005 e il 5 luglio 2005, il Belgio ha comunicato informazioni complementari.

(2)

Con lettera del 22 giugno 2006 la Commissione ha informato il Belgio della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti di detto aiuto.

(3)

Con lettera dell’11 settembre 2006, protocollata lo stesso giorno, il Belgio ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni.

(4)

Con lettera del 2 ottobre 2006 la Commissione ha chiesto al Belgio informazioni complementari che sono state comunicate con lettere del 23 e del 24 novembre 2006, protocollate lo stesso giorno.

(5)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura in questione.

(6)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

2.   DESCRIZIONE

2.1.   Obiettivo, base giuridica, durata e stanziamento del regime

(7)

L’obiettivo della misura è rafforzare le capacità tecnologiche delle imprese belghe del settore dell’aeronautica che partecipano a un programma di sviluppo di aeroplani civili, come pure mantenere e incrementare il livello di occupazione in questo settore. Secondo le autorità belghe, il regime potrà determinare la creazione di 2 500-3 000 nuovi posti di lavoro nei prossimi venti anni.

(8)

Il Consiglio dei ministri belga del 1o dicembre 2000 ha deciso di accordare dei finanziamenti a un regime di aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore dell’aeronautica. Tali fondi vengono accordati dallo Stato federale conformemente a un accordo concluso il 20 novembre 2001 tra lo Stato e le Regioni sulla base della legge finanziaria («Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l’année budgétaire 2001» — legge del 27 luglio 2001, «Moniteur belge» del 14 maggio 2002).

(9)

Nel quadro di tale regime, lo Stato può versare degli anticipi alle imprese beneficiarie tra il 2002 e il 2006. La decisione del Consiglio dei ministri del 1o dicembre 2000 precisa che lo stanziamento globale di 195 038 000 EUR è ripartito come segue: 112 457 000 EUR per i fabbricanti di cellule («cellulistes»), 41 307 000 EUR per i fabbricanti di componenti e sistemi («équipementiers») e 41 274 000 EUR per i fabbricanti di motori («motoristes»).

2.2.   Beneficiari, attività di ricerca e costi ammissibili

(10)

Possono beneficiare del regime le imprese stabilite in Belgio che sono partner o subappaltatrici dei fornitori del motore o delle apparecchiature/componenti destinati a un programma di sviluppo di aeroplani civili. Le imprese devono disporre di una tecnologia che possa interessare il costruttore o i suoi partner ai fini di un’applicazione per il tipo di aeroplano in questione.

(11)

L’intervento dello Stato belga consiste in un sostegno ai costi di ricerca industriale (RI) e di sviluppo precompetitivo (SPC) ai sensi dell’allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (4) («la disciplina R&S»).

(12)

I costi di R&S ammissibili sono quelli direttamente collegati al progetto, esclusi tutti i costi commerciali e/o di marketing necessari per ottenere dei contratti, a condizione che siano stati sostenuti dopo il 1o dicembre 2000, che siano giustificati dall’impresa, controllati e accettati dallo Stato federale, e che siano necessari per la realizzazione delle attività di R&S così come definite in precedenza. I costi ammissibili devono rientrare nelle definizioni di cui all’allegato II della disciplina R&S. Sono esclusi i costi di certificazione.

2.3.   Strumento, intensità e cumulo dell’aiuto

(13)

L’aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili sulla base di pagamenti allo Stato indicizzati sulla commercializzazione dei prodotti o delle tecnologie in questione, di un’intensità massima del 75 % dei costi di RI (base del 60 % più eventuali maggiorazioni, ma senza mai superare il 75 %) e del 50 % dei costi di SPC (base del 40 % più eventuali maggiorazioni, ma senza mai superare il 50 %).

(14)

L’anticipo viene rimborsato in base al principio che prevede il pagamento di un contributo sul fatturato generato dal progetto, con l’obiettivo di un rimborso completo dell’anticipo. Il modello standard di convenzione che dovrà essere conclusa tra lo Stato belga e l’impresa beneficiaria prevede che la società interessata non sarà tenuta in nessun caso a rimborsare gli interessi sulla somma anticipata. I rimborsi cessano al momento del rimborso del capitale.

(15)

Le autorità belghe si impegnano a rispettare le regole relative al cumulo e a limitare l’intensità dell’aiuto ai massimali previsti dalla disciplina R&S. Nessun altro aiuto di Stato, oltre a quello concesso dallo Stato federale, sarà accordato per lo stesso progetto.

2.4.   Effetto di incentivazione dell’aiuto e impegni

(16)

Il regime prevede il rispetto delle condizioni di necessità dell’aiuto e di effetto di incentivazione dello stesso. Ogni progetto ammissibile deve comportare una percentuale di rischio tecnico e/o finanziario tale da impedire il finanziamento completo da parte dell’impresa che presenta la richiesta di aiuto. L’impresa richiedente deve presentare, prima dell’eventuale concessione dell’aiuto, un fascicolo tecnico e finanziario completo. Tutti i fascicoli formano oggetto di una valutazione individuale da parte dei servizi del ministro competente per l’economia e la politica scientifica. Le autorità belghe si impegnano inoltre a verificare l’effetto di incentivazione dell’aiuto mediante inchieste svolte presso le imprese beneficiarie e a dimostrare l’esistenza di tale effetto in relazioni annuali da presentare alla Commissione.

(17)

Le autorità belghe si impegnano a notificare individualmente i progetti di grandi dimensioni, in applicazione del punto 4.7 della disciplina R&S. Esse hanno notificato l’aiuto a favore della società Techspace Aero per la realizzazione della componente di bassa pressione del motore GP7000 (numero di aiuto C 28/2006 — ex NN 23/2004).

2.5.   Motivi che hanno condotto all’avvio del procedimento

(18)

Nella decisione del 22 giugno 2006 la Commissione ha esaminato la misura alla luce della disciplina R&S e ha espresso dei dubbi circa la compatibilità dell’aiuto con quest’ultima.

(19)

La Commissione ha osservato che l’aiuto era attribuito sotto forma di un anticipo le cui modalità di rimborso sono legate alla commercializzazione del prodotto che costituisce il risultato dell’attività di ricerca. Questo tipo di anticipi rimborsabili in caso di successo dell’attività di ricerca è molto diffuso nel settore aeronautico.

(20)

Si tratta per l’appunto di una possibilità prevista al punto 5.6 della disciplina R&S, dove viene precisato che per simili strumenti può essere accettata un’intensità dell’aiuto superiore ai tassi abituali (25 % per l’SPC e 50 % per la RI), in base a una valutazione caso per caso delle condizioni di rimborso previste.

(21)

Dall’entrata in vigore della disciplina R&S sono stati notificati alla Commissione numerosi casi di aiuti sotto forma di anticipo rimborsabile in caso di successo dell’attività di ricerca; la Commissione ha quindi potuto elaborare una prassi interpretativa del punto 5.6 di detta disciplina (5).

(22)

Nei casi esaminati dalla Commissione fino ad oggi le modalità di rimborso degli anticipi prevedevano, in caso di risultati positivi del programma, il rimborso non soltanto del capitale ma anche degli interessi, calcolati applicando il tasso di riferimento e di attualizzazione previsto dalla Commissione per lo Stato membro interessato al momento della concessione dell’aiuto. Il rimborso era persino superiore nel caso in cui il programma avesse registrato risultati particolarmente significativi.

(23)

In tale contesto, la prassi adottata dalla Commissione è consistita nel limitare la percentuale «importo dell’anticipo rispetto ai costi ammissibili» a un massimo del 40 % per le attività di SPC e del 60 % per le attività di RI; tuttavia, questi tassi di base possono eventualmente formare oggetto delle maggiorazioni in punti percentuali previste al punto 5.10 della disciplina R&S.

(24)

Nel caso del regime in esame, tuttavia, la Commissione osserva che le autorità belghe hanno applicato i suddetti massimali del 40 % e del 60 % (più le eventuali maggiorazioni, in conformità del punto 5.10 della disciplina R&S), mentre le modalità di rimborso dell’anticipo versato non prevedono il pagamento di interessi, neppure in caso di risultati positivi del programma.

(25)

Pertanto, le modalità di rimborso degli aiuti in questione sono notevolmente più favorevoli alle imprese beneficiarie del regime rispetto alle modalità di rimborso «tradizionali» previste per i beneficiari degli aiuti che la Commissione ha esaminato fino ad oggi. Infatti, l’assenza del rimborso degli interessi garantisce in ogni caso il beneficio di un elemento di aiuto, mentre con le modalità di rimborso «tradizionali» l’elemento di aiuto può venire del tutto a mancare in caso di risultati positivi (e può persino diventare negativo in caso di risultati particolarmente significativi poiché l’azienda permette allo Stato di guadagnare denaro, anche in termini reali).

3.   OSSERVAZIONI DEL BELGIO

3.1.   Stanziamento previsto dalla misura

(26)

In seguito alla decisione del 22 giugno 2006, le autorità belghe hanno precisato che il finanziamento destinato ai fabbricanti di cellule non ricade nell’ambito di applicazione del regime in esame. La decisione del Consiglio dei ministri del 1o dicembre 2000 opera una distinzione tra lo stanziamento accordato ai fabbricanti di cellule e quello accordato ai fabbricanti di componenti e sistemi e ai fabbricanti di motori. Le modalità di concessione dei finanziamenti attribuiti ai fabbricanti di cellule sono chiaramente diverse da quelle previste per i fabbricanti di componenti e sistemi e per i fabbricanti di motori: gli aiuti di Stato introdotti dalla decisione del Consiglio dei ministri del 1o dicembre 2000 riguardano esclusivamente le ultime due categorie di imprese.

3.2.   Adeguamento degli aiuti di Stato accordati ai fabbricanti di componenti e sistemi e ai fabbricanti di motori

(27)

Le autorità belghe intendono modificare gli aiuti accordati ai fabbricanti di componenti e sistemi e ai fabbricanti di motori sulla base di modelli di contratto che hanno inviato alla Commissione il 23 novembre 2006. I modelli presentano due alternative per l’adeguamento. Per ciascun progetto beneficiario di aiuti viene presa in considerazione una sola alternativa.

(28)

La prima alternativa prevede il recupero di una parte dell’aiuto accordato onde riportarne l’intensità al livello previsto dalla disciplina R&S per una sovvenzione: massimale del 50 % per le attività di RI e del 25 % per le attività di SPC, intensità eventualmente aumentate dalle maggiorazioni. Le autorità belghe recupereranno la parte eccedente dell’aiuto entro e non oltre il 31 marzo 2007, applicando un tasso di interesse pari al tasso di riferimento e di attualizzazione della Commissione in vigore al momento della concessione dell’aiuto. Oltre a questo recupero iniziale, e come previsto dal contratto di attribuzione dell’aiuto, le autorità belghe chiederanno, in caso di risultati positivi del progetto, il rimborso senza interessi della parte dell’aiuto conservata dall’azienda.

Tabella 1

Anticipi riportati all’intensità di sovvenzioni

Beneficiari

Costi ammissibili

(in migliaia di EUR)

Intensità finale

Anticipo versato

(in migliaia di EUR)

Recupero con gli interessi

(in migliaia di EUR)

Tasso

RI

SPC

RI

SPC

Septentrio

[…] (6)

[…]

60 %

35 %

5 454

912

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

1 473

407

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 434

988

3,95 %

ASCO

[…]

[…]

50 %

25 %

3 308

1 180

3,70 %

LMS

[…]

[…]

50 %

25 %

3 264

782

4,43 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

0

0

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

2 120

575

3,95 %

BARCO

[…]

[…]

50 %

25 %

904

189

4,08 %

Advanced products

[…]

[…]

60 %

35 %

23

8

4,43 %

(29)

In base alla seconda alternativa, l’anticipo rimborsabile è mantenuto soltanto in caso di risultati positivi del progetto e il rimborso dell’anticipo è in linea con la prassi della Commissione. Le autorità belghe hanno previsto modalità di rimborso progressive che consentono il recupero, in caso di risultati positivi, dell’importo nominale e degli interessi calcolati sulla base del tasso di riferimento e di attualizzazione della Commissione in vigore al momento della concessione dell’aiuto.

Tabella 2

Anticipi il cui rimborso viene allineato alla prassi comunitaria

Beneficiari

Costi ammissibili

(in migliaia di EUR)

Intensità

Anticipo

(in migliaia di EUR)

Interessi

(in migliaia di EUR) (7)

Tasso

Risultati positivi

(in «shipset» venduti)

RI

DPC

RI

DPC

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

1 262

525

4,80 %

[…]

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

719

290

4,80 %

[…]

Europlasma

[…]

[…]

75 %

50 %

1 202

362

4,80 %

[…]

Electronic Apparatus

[…]

[…]

70 %

50 %

8 131

3 062

4,08 %

[…]

Samtech

[…]

[…]

70 %

50 %

1 075

305

4,36 %

[…]

XenICS/FOS&S

[…]

[…]

70 %

50 %

8 214

3 482

4,08 %

[…]

(30)

Il successo commerciale dei progetti è misurato in termini di previsioni di vendita al momento della concessione dell’aiuto. Nel calcolare il rimborso dell’anticipo si tiene conto delle vendite totali.

(31)

Il rimborso legato a ciascuna vendita è fisso nel caso di Electronic Apparatus e di XenICS/FOS&S. Tale pagamento fisso consente di rimborsare il capitale, da un lato, e gli interessi, dall’altro.

(32)

Nel caso di Europlasma e di Samtech, invece, il rimborso legato a ciascuna vendita è variabile ed è composto dai seguenti elementi:

un importo fisso corrispondente al capitale, ripartito sul numero delle vendite che definiscono il successo commerciale, e

un importo variabile calcolato sulla base delle vendite realizzate, che copre gli interessi corrispondenti al saldo di capitale dovuto.

(33)

Nel caso di Europlasma si tratta di rimborsi lineari.

(34)

Nel caso di Electronic Apparatus si tratta invece di rimborsi graduali, che prevedono cinque fasi successive (pari a […] «shipset» ciascuna). Se il programma si interrompe nel corso di una determinata fase prima di conseguire risultati positivi, l’impresa effettua un rimborso finale proporzionale alle vendite realizzate dall’ultima fase già conclusa.

(35)

Nel caso di Samtech e di XenICS/FOS&S, infine, i rimborsi sono «esponenziali» e prevedono tre fasi:

una prima fase che corrisponde al primo terzo delle vendite,

una seconda fase che corrisponde al secondo terzo delle vendite e prevede rimborsi doppi rispetto alla prima fase,

una terza fase che corrisponde all’ultimo terzo delle vendite e prevede rimborsi triplicati rispetto alla prima fase.

(36)

Per tutti i contratti di cui alla tabella 2 le autorità belghe hanno fissato la scadenza unica del 31 dicembre 2018, fatta eccezione per quelli sottoscritti con Samtech, per i quali la scadenza è fissata al 31 dicembre 2021. In quest’ultimo caso, infatti, l’aiuto è stato accordato soltanto di recente.

3.3.   Impegni

(37)

Le autorità belghe si impegnano a:

modificare entro il 31 dicembre 2006 i contratti iniziali per renderli conformi ai modelli di contratto inviati alla Commissione il 23 novembre 2006 e alle modalità di rimborso indicate ai considerando da 28 a 36 della presente decisione,

inviare alla Commissione entro il 31 dicembre 2006 i suddetti contratti modificati e firmati,

rispettare la prassi della Commissione in materia di modalità di rimborso qualora, prima del 31 dicembre 2006, vengano accordati nuovi anticipi con intensità superiori a quelle previste per le sovvenzioni dalla disciplina R&S,

prendere le opportune disposizioni qualora dovessero essere attribuiti nuovi aiuti nel quadro del regime in esame dopo l’entrata in vigore della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e all’innovazione.

4.   VALUTAZIONE

4.1.   Sussistenza di un aiuto di Stato

(38)

Il regime è finanziato dai fondi dello Stato federale belga. Esso conferisce un vantaggio a taluni fabbricanti di componenti e sistemi e a taluni fabbricanti di motori del settore aeronautico. Gli anticipi sono rimborsati esclusivamente in caso di successo commerciale del prodotto che forma oggetto dell’attività di ricerca, in alcuni casi senza il pagamento degli interessi, il che rappresenta un vantaggio rispetto a prestiti accordati a condizioni di mercato. Infine, il regime è atto a falsare la concorrenza e a incidere sugli scambi tra Stati membri, dato che sono attivi in questo settore anche fabbricanti di componenti e sistemi e fabbricanti di motori di altri Stati membri. La misura risponde pertanto ai criteri cumulativi che indicano la sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(39)

Il volume totale di aiuti di Stato concessi nell’ambito del regime in esame è pari a 82 581 000 EUR, di cui 41 307 000 EUR accordati ai fabbricanti di componenti e sistemi e 41 274 000 EUR ai fabbricanti di motori.

4.2.   Illegalità dell’aiuto di Stato

(40)

Gli aiuti individuali cui è stata data esecuzione nel quadro del regime hanno formato oggetto di convenzioni stipulate tra lo Stato e le imprese beneficiarie. Il modello di convenzione trasmesso dalle autorità belghe non prevede una clausola di sospensione che subordini l’erogazione degli anticipi all’approvazione della misura da parte della Commissione ai sensi delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Dal momento che alla misura di aiuto è già stata data esecuzione, essa deve essere considerata illegale ai sensi dell’articolo 1, lettere b) e f), del regolamento (CE) n. 659/1999.

4.3.   Compatibilità dell’aiuto di Stato

(41)

La modifica secondo la prima alternativa descritta al considerando 28 annulla il vantaggio inizialmente concesso ai beneficiari, poiché riporta l’intensità dell’aiuto al livello previsto dalla disciplina R&S per le sovvenzioni: al 50 % per le attività di RI e al 25 % per le attività di SPC, intensità eventualmente aumentate dalle maggiorazioni previste. In aggiunta al recupero con gli interessi della parte eccedente dell’aiuto, il rimborso della parte rimanente va persino al di là di quanto previsto dalla disciplina R&S. Adeguati in questo modo, gli aiuti diventano quindi compatibili con detta disciplina.

(42)

In base alla modifica degli aiuti attribuiti prevista dalla seconda alternativa, descritta ai considerando da 29 a 36, le modalità di rimborso degli anticipi vengono rese conformi alla prassi della Commissione: il rimborso è progressivo e ammonta, in caso di risultati positivi del progetto, all’importo nominale dell’anticipo più gli interessi maturati. Adeguati in questo modo, gli aiuti risultano quindi conformi alla prassi della Commissione.

(43)

Nelle tabelle 1 e 2 sono elencate le imprese che hanno beneficiato fino ad oggi del regime in esame. Le autorità belghe si impegnano ad annullare il vantaggio supplementare che hanno temporaneamente concesso a dette imprese rispetto agli altri beneficiari di aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili che la Commissione ha esaminato fino ad oggi. Esse si impegnano inoltre a rispettare la prassi della Commissione in materia di modalità di rimborso qualora, prima del 31 dicembre 2006, vengano accordati nuovi anticipi con intensità superiori a quelle previste per le sovvenzioni dalla disciplina R&S. Infine, si impegnano a prendere le opportune disposizioni qualora dovessero essere attribuiti nuovi aiuti nel quadro del regime in esame dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e all’innovazione.

5.   CONCLUSIONE

(44)

La Commissione constata che il Belgio ha dato illegalmente esecuzione al regime di aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore aeronautico a favore dei fabbricanti di componenti e sistemi e dei fabbricanti di motori, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tuttavia, il Belgio si impegna ad adattare entro il 31 dicembre 2006 gli aiuti di Stato accordati al fine di renderli compatibili con la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e con la prassi della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto cui il Belgio ha dato esecuzione nell’ambito del regime di aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore aeronautico a favore dei fabbricanti di componenti e sistemi e dei fabbricanti di motori è compatibile con il mercato comune, alle condizioni previste dall’articolo 2.

Articolo 2

Il Belgio esige dai beneficiari del regime di cui all’articolo 1 il rimborso degli anticipi secondo uno dei due metodi descritti ai considerando da 28 a 36.

A tale scopo, il Belgio modifica entro il 31 dicembre 2006 i contratti sottoscritti con i beneficiari del regime di aiuti di cui all’articolo 1 per renderli conformi ai modelli di contratto inviati dalle stesse autorità belghe alla Commissione il 23 novembre 2006, in cui figurano le nuove modalità di rimborso descritte ai considerando da 28 a 36.

I contratti, modificati e firmati, sono inviati alla Commissione entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Belgio informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 196 del 19.8.2006, pag. 7.

(3)  Cfr. nota 2.

(4)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(5)  Si vedano i casi citati nella nota n. 5 della decisione della Commissione del 22 giugno 2006 (GU C 196 del 19.8.2006, pag. 7).

(6)  Segreto commerciale.

(7)  Recuperati man mano che viene rimborsato l’anticipo.


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/79


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2006

relativa all’aiuto di Stato alla ricerca e sviluppo cui il Belgio ha dato esecuzione in favore di Techspace Aero

[notificata con il numero C(2006) 5799]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/200/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), in particolare l’articolo 7,

vista la decisione del 22 giugno 2006 (2) con la quale la Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE riguardo all’aiuto C 28/2006 (ex NN 23/2004),

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 13 febbraio 2004, protocollata dalla Commissione il 18 febbraio 2004, il Belgio ha notificato un aiuto alla ricerca e sviluppo («R&S») a favore della società Techspace Aero. Con lettere del 23 dicembre 2004, del 1o luglio 2005 e dell’8 marzo 2006, protocollate dalla Commissione rispettivamente il 3 gennaio 2005, il 5 luglio 2005 e il 13 marzo 2006, il Belgio ha comunicato informazioni complementari alla Commissione.

(2)

La suddetta notifica era allegata alla notifica di un regime di aiuti alla ricerca e sviluppo nel settore dell’aeronautica: la misura rappresentava un caso di applicazione di importo consistente di tale regime, importo per il quale era necessaria una notifica individuale in applicazione del punto 4.7 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (3) (di seguito «la disciplina R&S»). Detto regime ha formato oggetto di un procedimento di indagine formale distinto, recante il numero di aiuto C 27/2006 (ex NN 22/2004).

(3)

Con lettera del 22 giugno 2006 la Commissione ha informato il Belgio della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell’aiuto individuale concesso a Techspace Aero.

(4)

Con lettera dell’11 settembre 2006, protocollata lo stesso giorno, il Belgio ha trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni.

(5)

Con lettera del 2 ottobre 2006 la Commissione ha chiesto al Belgio informazioni complementari che sono state comunicate con lettere del 23 e del 24 novembre 2006, protocollate lo stesso giorno.

(6)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto in questione.

(7)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

2.   DESCRIZIONE

2.1.   Beneficiario dell’aiuto

(8)

Techspace Aero è una società belga specializzata nella produzione di sottogruppi per motori con applicazioni nell’industria aeronautica e spaziale. Sul suo sito Internet si legge che la società è detenuta al 51 % dal gruppo francese Safran, al 28,4 % dalla Regione Vallona, al 19 % dalla società statunitense Pratt&Whitney e all’1,6 % dalla Société Wallonne d’Investissement. Nel 2004 essa aveva un organico di 1 230 persone e realizzava un fatturato di 271 milioni di EUR.

(9)

Techspace Aero dispone di competenze particolari nel settore dei compressori di bassa pressione e ha spesso partecipato allo sviluppo di importanti motori per aeroplani civili in collaborazione con integratori quali General Electric e Pratt&Whitney, o con la società SNECMA.

2.2.   Progetto di R&S sovvenzionato dall’aiuto

(10)

Techspace Aero partecipa al progetto sul motore per aeroplani civili GP7000. Il GP7000 è un motore realizzato in collaborazione dalle due industrie statunitensi General Electric e Pratt&Whitney. Al progetto partecipano anche altre società europee come MTU (Germania) o SNECMA (Francia).

(11)

Techspace Aero è incaricata dello sviluppo del compressore di bassa pressione del GP7000. L’importo totale dei costi ammissibili delle attività di R&S della società per il progetto in questione è di […] (5), ripartiti nel periodo 2002-2006. Secondo le autorità belghe, i costi totali del progetto sono scomponibili come segue: […] per attività di ricerca industriale (RI) e […] per attività di sviluppo precompetitivo (SPC) ai sensi dell’allegato I della disciplina R&S.

(12)

Le attività classificate come RI corrispondono alle fasi del progetto precedenti ai primi collaudi del motore, mentre le attività di SPC corrispondono alle fasi di collaudo del motore. I costi di certificazione non sono coperti dagli aiuti.

2.3.   Modalità di concessione dell’aiuto

(13)

Techspace Aero ha chiesto un sostegno al governo belga per realizzare il progetto sopra descritto già nel corso del 2000. Le autorità belghe hanno concesso l’aiuto il 1o ottobre 2003.

(14)

L’aiuto è accordato sotto forma di un anticipo rimborsabile per un importo massimo di 41 274 000 EUR, pari al 65 % dei costi di RI più il 45 % dei costi di SPC.

(15)

L’anticipo viene rimborsato in base al principio che prevede il pagamento di un contributo per ogni componente finito venduto, con un aumento progressivo a seconda della rilevanza del componente, nonché il pagamento di contributi sul fatturato generato dalle vendite dei pezzi di ricambio e dalle riparazioni. La convenzione firmata tra lo Stato belga e Techspace Aero prevede che la società non sarà tenuta in nessun caso a rimborsare gli interessi sulla somma anticipata. I rimborsi cessano al momento del rimborso del capitale.

(16)

Secondo lo scenario descritto dalle autorità belghe nella corrispondenza con la Commissione, basato tra l’altro su una previsione di vendite di […] «shipset» da qui al 2018, Techspace Aero dovrebbe rimborsare completamente l’anticipo entro il 2019.

2.4.   Effetto di incentivazione dell’aiuto

(17)

Secondo le autorità belghe, le spese di R&S di Techspace Aero sono aumentate, da […] l’anno prima del lancio del programma a […] l’anno per l’esercizio di bilancio 2005. La percentuale delle spese di R&S rispetto al fatturato della società è, del pari, aumentata, passando dal […] al […].

2.5.   Motivi che hanno condotto all’avvio del procedimento

(18)

Nella decisione del 22 giugno 2006 la Commissione ha esaminato la misura alla luce della disciplina R&S e ha espresso dei dubbi circa la compatibilità dell’aiuto con quest’ultima.

(19)

La Commissione ha osservato che l’aiuto era attribuito sotto forma di un anticipo le cui modalità di rimborso sono legate alle vendite del prodotto che costituisce il risultato dell’attività di ricerca. Questo tipo di anticipi rimborsabili in caso di successo dell’attività di ricerca è molto diffuso nel settore aeronautico.

(20)

Si tratta per l’appunto di una possibilità prevista al punto 5.6 della disciplina R&S, dove viene precisato che per simili strumenti può essere accettata un’intensità dell’aiuto superiore ai tassi abituali (25 % per l’SPC e 50 % per la RI), in base a una valutazione caso per caso delle condizioni di rimborso previste.

(21)

Dall’entrata in vigore della disciplina R&S sono stati notificati alla Commissione numerosi casi di aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili in caso di successo dell’attività di ricerca; la Commissione ha quindi potuto elaborare una prassi interpretativa del punto 5.6 di detta disciplina (6).

(22)

Nei casi esaminati dalla Commissione fino ad oggi le modalità di rimborso degli anticipi prevedevano, in caso di risultati positivi del programma, il rimborso non soltanto del capitale ma anche degli interessi, calcolati applicando il tasso di riferimento e di attualizzazione previsto dalla Commissione per lo Stato membro interessato al momento della concessione dell’aiuto. Il rimborso era persino superiore nel caso in cui il programma avesse registrato risultati particolarmente significativi.

(23)

In tale contesto, la prassi adottata dalla Commissione è consistita nel limitare la percentuale «importo dell’anticipo rispetto ai costi ammissibili» a un massimo del 40 % per le attività di SPC e del 60 % per le attività di RI; tuttavia, questi tassi di base possono eventualmente formare oggetto delle maggiorazioni in punti percentuali previste al punto 5.10 della disciplina R&S.

(24)

Nel caso in esame, tuttavia, la Commissione osserva che le autorità belghe hanno applicato i suddetti massimali del 40 % e del 60 % (più una maggiorazione del 5 % in conformità del punto 5.10.2, secondo comma, della disciplina R&S), mentre le modalità di rimborso dell’anticipo versato non prevedono il pagamento di interessi, neppure in caso di risultati positivi del programma.

(25)

Pertanto, come indicato nella decisione della Commissione del 22 giugno 2006, le modalità di rimborso dell’aiuto sono notevolmente più favorevoli a Techspace Aero rispetto alle modalità di rimborso «tradizionali» previste per i beneficiari degli aiuti che la Commissione ha esaminato fino ad oggi. Infatti, l’assenza del rimborso degli interessi garantisce in ogni caso il beneficio di un elemento di aiuto, mentre con le modalità di rimborso «tradizionali» l’elemento di aiuto può venire del tutto a mancare in caso di risultati positivi (e può persino diventare negativo in caso di risultati particolarmente significativi poiché l’azienda permette allo Stato di guadagnare denaro, anche in termini reali).

3.   OSSERVAZIONI DEL BELGIO

(26)

Le autorità belghe hanno modificato le modalità di concessione dell’aiuto in favore di Techspace Aero mediante una clausola aggiuntiva al contratto, firmata dalle parti e trasmessa alla Commissione il 24 novembre 2006. La clausola prevede il recupero di una parte dell’aiuto accordato onde riportarne l’intensità al livello previsto dalla disciplina R&S per una sovvenzione: massimale del 50 % per le attività di RI e del 25 % per le attività di SPC, intensità maggiorate del 5 % in quanto il progetto è realizzato in una regione di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Le autorità belghe recupereranno la parte eccedente dell’aiuto entro e non oltre il 31 marzo 2007, applicando un tasso di interesse pari al tasso di riferimento e di attualizzazione della Commissione in vigore al momento della concessione dell’aiuto. Oltre a questo recupero iniziale, e come previsto dal contratto di attribuzione dell’aiuto, le autorità belghe chiederanno, in caso di risultati positivi del progetto, il rimborso senza interessi della parte dell’aiuto conservata dall’azienda.

Tabella

Anticipo riportato all’intensità di una sovvenzione

Beneficiario

Costi ammissibili

(in migliaia di EUR)

Intensità finale

Anticipo versato (in migliaia di EUR)

Recupero con gli interessi (in migliaia di EUR)

Tasso

RI

SPC

RI

SPC

Techspace Aero

[…]

[…]

55 %

30 %

34 800

8 397

3,95 %

(27)

L’anticipo attribuito, in definitiva, a Techspace Aero ammonta a 31 978 850 EUR, pari a un’intensità del […] che corrisponde alla media ponderata delle intensità rispettivamente applicabili ai costi relativi alle attività di RI e di SPC.

4.   VALUTAZIONE

4.1.   Sussistenza di un aiuto di Stato

(28)

L’anticipo è attribuito dai fondi dello Stato federale belga e riguarda una sola impresa. Esso è rimborsato esclusivamente in caso di successo commerciale del prodotto che forma oggetto dell’attività di ricerca, il che rappresenta un vantaggio rispetto a un prestito accordato a condizioni di mercato. Infine, la società Techspace Aero è attiva in un settore in cui si registrano scambi significativi tra Stati membri. La misura risponde pertanto ai criteri cumulativi che indicano la sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

4.2.   Illegalità dell’aiuto di Stato

(29)

L’aiuto è stato concesso il 1o ottobre 2003, prima ancora che la misura venisse notificata alla Commissione e, a maggior ragione, prima che venisse approvata dalla Commissione stessa. Non è prevista una clausola di sospensione che subordini l’erogazione dell’anticipo all’approvazione della Commissione ai sensi delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Dal momento che alla misura di aiuto è già stata data esecuzione, essa deve essere considerata illegale ai sensi dell’articolo 1, lettere b) e f), del regolamento (CE) n. 659/1999.

4.3.   Compatibilità dell’aiuto di Stato

(30)

La modifica descritta ai considerando 26 e 27 della presente decisione annulla il vantaggio inizialmente concesso al beneficiario, poiché riporta l’intensità dell’aiuto al livello previsto dalla disciplina R&S per le sovvenzioni: al 50 % per le attività di RI e al 25 % per le attività di SPC, intensità maggiorate del 5 % in quanto il progetto è realizzato in una regione di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. In aggiunta al recupero con gli interessi della parte eccedente dell’aiuto, il rimborso della parte rimanente va persino al di là di quanto previsto dalla disciplina R&S. Adeguato in questo modo, l’aiuto diviene quindi compatibile con detta disciplina.

(31)

Le autorità belghe annullano pertanto il vantaggio supplementare che hanno temporaneamente concesso a Techspace Aero rispetto agli altri beneficiari di aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili che la Commissione ha esaminato fino ad oggi.

5.   CONCLUSIONE

(32)

La Commissione constata che il Belgio ha dato illegalmente esecuzione all’aiuto alla ricerca e sviluppo a favore della società Techspace Aero, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Tuttavia, il Belgio ha provveduto ad adattare l’aiuto di Stato accordato al fine di renderlo compatibile con la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’aiuto alla ricerca e sviluppo cui il Belgio ha dato esecuzione a favore della società Techspace Aero per un importo iniziale di 41 274 000 EUR e in seguito modificato secondo le modalità indicate ai considerando 26 e 27 della presente decisione è compatibile con il mercato comune.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2006.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 196 del 19.8.2006, pag. 16.

(3)  GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

(4)  Cfr. la nota 2.

(5)  Segreto commerciale.

(6)  Si vedano i casi citati nella nota n. 4 di pagina 18 della decisione della Commissione del 22 giugno 2006 (GU C 196 del 19.8.2006, pag. 16).


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/83


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2007

recante modifica della decisione 2002/757/CE relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov.

[notificata con il numero C(2007) 1292]

(2007/201/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/757/CE della Commissione (2) dispone che gli Stati membri adottino misure provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. (di seguito «organismo nocivo»).

(2)

Sulla base di recenti informazioni scientifiche sugli eventuali danni causati dall’organismo nocivo, appare opportuno ampliare ed aggiornare l’elenco delle piante, del legname e delle cortecce sensibili all’organismo nocivo.

(3)

Al fine di scongiurare interpretazioni errate, è opportuno prescrivere chiaramente l’obbligatorietà del ricorso a passaporti delle piante per ciascun movimento di specie specifiche di piante sensibili all’interno della Comunità.

(4)

Dai controlli ufficiali effettuati ai sensi della decisione 2002/757/EC è emersa la necessità di effettuare almeno due ispezioni ufficiali annue di determinate specie delle piante sensibili presso i luoghi di produzione durante il periodo di crescita, al fine di confermare l’assenza dell’organismo nocivo. In modo da poter disporre del tempo sufficiente per conformarsi a tale prescrizione, è opportuno che essa entri in vigore il 1o maggio 2007.

(5)

L’esperienza ricavata dal controllo dell’applicazione di misure di eradicazione presso i focolai dimostra che le misure non dovrebbero contemplare solo le piante, ma anche i substrati di coltivazione e i residui di piante. Tali misure dovrebbero comprendere anche misure fitosanitarie riguardanti la superficie di coltivazione che circonda i siti in questione.

(6)

Appare inoltre necessario estendere le indagini svolte dagli Stati membri riguardo agli indizi della contaminazione da parte dell’organismo nocivo e notificarne annualmente i risultati.

(7)

È opportuno che i risultati delle suddette misure siano oggetto di una revisione al termine del successivo periodo di crescita e che alla luce dell’esito di tale revisione siano considerate eventuali misure successive. Le misure successive devono inoltre tener conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dei pareri scientifici da essi formulati.

(8)

La decisione 2002/757/CE va dunque modificata di conseguenza.

(9)

Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2002/757/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1 i punti 2), 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

«2.   “piante sensibili”: vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron spp. L., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh e Viburnum spp. L.;

3.   “legname sensibile”: il legname di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. e di Taxus brevifolia Nutt.;

4.   “cortecce sensibili”: cortecce isolate di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. e di Taxus brevifolia Nutt.»;

2)

all’articolo 5, l’espressione «dal loro luogo di produzione» è sostituita dall’espressione «all’interno della Comunità»;

3)

all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 sono notificati annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 1o dicembre.»;

4)

all’articolo 8 la data «31 dicembre 2004» è sostituita da «31 gennaio 2008»;

5)

l’allegato è modificato in conformità dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  GU L 252 del 20.9.2002, pag. 37. Decisione modificata dalla decisione 2004/426/CE (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 1).


ALLEGATO

Il punto 3 dell’allegato della decisione 2002/757/CE è modificato come segue:

1)

nella prima frase, l’espressione «trasportate a partire dal luogo di produzione» è sostituita dall’espressione «trasportate all’interno della Comunità»;

2)

alla lettera b), prima della parola «; oppure», è inserita la frase seguente:

«e, a decorrere dal 1o maggio 2007, effettuati almeno due volte al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante; l’intensità di tali ispezioni dovrebbe tenere conto del particolare sistema di produzione delle piante»;

3)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

qualora la presenza di segni dell’organismo nocivo sia stata constatata nelle piante nel luogo di produzione, se siano state applicate adeguate procedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia almeno:

i)

distruzione delle piante infette e di tutte le piante sensibili in un raggio di due metri dalle piante infette, compresi i substrati di coltivazione e i residui di piante;

ii)

per tutte le piante sensibili situate in un raggio di 10 metri dalle piante infette e tutte le altre piante della partita contaminata:

le piante sono rimaste nel luogo di produzione,

sono state effettuate ispezioni ufficiali complementari almeno due volte nei tre mesi successivi all’adozione delle misure di eradicazione durante il periodo di crescita attiva delle piante,

nel corso del summenzionato periodo trimestrale non sono stati svolti trattamenti che potrebbero eliminare i sintomi dell’organismo nocivo,

le piante sono state riconosciute indenni dall’organismo nocivo in occasione di tali ispezioni ufficiali;

iii)

per tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, esse sono state sottoposte ad una nuova ispezione ufficiale approfondita a seguito della constatazione e in occasione di tali ispezioni sono state riconosciute indenni dall’organismo nocivo;

iv)

sono state prese le misure fitosanitarie del caso sulla superficie di coltivazione in un raggio di due metri dalle piante infette.»


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/86


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2007

che modifica l’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 riguardo ad alcuni stabilimenti dei settori delle carni, del pesce e del latte in Polonia

[notificata con il numero C(2007) 1305]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/202/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’allegato XII, capitolo 6, sezione B, sottosezione I, punto 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Alla Polonia sono stati concessi periodi transitori per alcuni stabilimenti elencati nell’allegato XII, appendice B (1), dell’atto di adesione del 2003.

(2)

L’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003 è stato modificato dalle decisioni 2004/458/CE (2), 2004/471/CE (3), 2004/474/CE (4), 2005/271/CE (5), 2005/591/CE (6), 2005/854/CE (7), 2006/14/CE (8), 2006/196/CE (9), 2006/404/CE (10), 2006/555/CE (11) e 2006/935/CE (12) della Commissione.

(3)

Secondo una dichiarazione ufficiale dell’autorità polacca competente alcuni stabilimenti che operano nei settori delle carni, del pesce e del latte hanno completato il processo di ammodernamento e risultano ora pienamente conformi alla normativa comunitaria. Alcuni di essi hanno inoltre cessato l’attività per cui avevano ottenuto un periodo transitorio. Occorre pertanto sopprimere questi stabilimenti dall’elenco degli stabilimenti in regime di transizione.

(4)

Pertanto è opportuno modificare di conseguenza l’allegato XII, appendice B dell’atto di adesione del 2003.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono state comunicate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stabilimenti elencati nell’allegato della presente decisione sono cancellati dall’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.

(2)  GU L 156 del 30.4.2004, pag. 53; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 39.

(3)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 56; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 31.

(4)  GU L 160 del 30.4.2004, pag. 73; rettifica nella GU L 212 del 12.6.2004, pag. 44.

(5)  GU L 86 del 5.4.2005, pag. 13.

(6)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 96.

(7)  GU L 316 del 2.12.2005, pag. 17.

(8)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 66.

(9)  GU L 70 del 9.3.2006, pag. 80.

(10)  GU L 156 del 9.6.2006, pag. 16.

(11)  GU L 218 del 9.8.2006, pag. 17.

(12)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 105.


ALLEGATO

Elenco degli stabilimenti da cancellare dall’allegato XII, appendice B, dell’atto di adesione del 2003

Stabilimenti del settore delle carni rosse

Elenco iniziale

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

63

12070108

Zakład Uboju Zwierząt Rzeźnych

91

14170305

Zakład Garmażeryjny sp.j.

105

14250310

Zakład Masarski «Sadełko» – Czapla-Świniarski sp.j.

197

30020201

Gminna Spółdzielnia «SCH» Masarnia Osuch


Stabilimenti a bassa capacità del settore delle carni rosse

Elenco iniziale

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

4

 

FHU «Pierożki-smakoszki», ul. Parkowa 15, 30-014 Kraków


Stabilimenti del settore delle carni rosse

Elenco supplementare

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

12

06080302

IMPERIAL sp. z o.o.

14

10010205

Zakład Przetwórstwa Mięsnego J.S.A.J. Mielczarek, sp.j.

15

10030201

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Bartos

17

10030204

Zakład Mięsny Wacław Szaflik

26

10184001

Zakład Produkcji Konserw «Marko-Pek» sp. z o.o.

27

10190201

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

28

10190204

ZPHU Ubojnia Masarnia, J. Karczmarek

30

10200322

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ALFA, Jan Chrzęst, Ignacy Karolak sp.j.

31

12070104

Bogdan Grabiec i Wspólnicy sp.j.

35

12100103

Ubojnia Zwierząt Kazimierz Mółka

36

12100104

Zakład Usługowo-Handlowy Zakup Żywca, Ubój i Sprzedaż Mięsa, Mieczysław Gawlik

37

12100105

Obrót Zwierzętami Rzeźnymi Skup i Ubój oraz Sprzedaż Mięsa, Ireneusz Bieniek

43

12120131

Ubój Zwierząt Rzeźnych, Skup, Sprzedaż Żywca i Mięsa, Stanisław Ogonek

44

12120218

Z.P.M. Edmund Barczyk

49

14230102

Rzeźnia Ubojnia, ZUH Jan Tomczyk

51

14250104

Zakład Masarski «SADEŁKO» sp.j.

52

14250205

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe «DURO» sp. z o.o.

60

18030105

Zakład Handlowo-Produkcyjno-Przetwórczy A. Leja i Wspólnicy sp.j. w Jodłowej

62

18060302

Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego «Radikal»

67

20070205

APIS sp.j.

70

22020201

Zakład Rzeźnicko-Wędliniarski, W. Gierszewski

71

22070301

Zakład Przetwórstwa Mięsnego W. Zieliński i Spółka, sp.j.

74

24060212

ZPU Ubój i Przetwórstwo Mięsa, Jan Matyja

87

28030202

ZPHU sp.j., R.S.M. Kamińscy

88

28030203

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Karscy sp.j., Filia Uzdowo

90

28070202

Masarnia Matis, sp. z o.o.

92

28120102

GOLDMAS sp.j. Szafarnia

93

28140313

BIO-LEGIZ SA, ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, Zakład w Jezioranach

103

06080302

Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Kamionce firmy «IMPERIAL» SA, 20-211 Lublin, ul. Gospodarcza 27

105

08030201

Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Szczerba Augustyn, 66-300 Międzyrzecz, ul. Polna 1

106

12060220

Firma «Świerczek» Zakład Uboju, Rozbioru i Przetwórstwa Mięsa, 32-043 Skała, ul. Rzeźnicza 1

108

24050201

ZPU Tadeusz Marciniszyn, Pniew, ul. Pyskowicka 2, 42-120 Pyskowice

113

24100202

PPH «HIT» sp. z o.o., 43-229 Ćwiklice, ul. Spokojna 48

114

30220201

Ubojnia Masarnia Folmas sp. z o.o., Rawicz, Folwark 49

116

0203806

«Agro-Tusz» sp.j., A. Okaj, R. Kręgulewski, J. Głodowski, 55-106 Zawonia, Tarnowiec 92a

128

14340309

«Wisapis» Zakład Mięsny – Andrzej Jurzyk, 05-200 Zielonka, ul. Bankowa 2

132

22050303

Zakład Przetwórstwa Mięsnego «BALERONIK» Ziegert Henryk, 83-300 Kartuzy, ul. Mściwoja II

134

22060201

Zakłady Mięsne Kościerzyna sp. z o.o., 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 30B

135

22060203

Zakład Mięsny Gminna Spółdzielnia «Samopomoc Chłopska» w Karsinie, ul. Długa 184, 83-440 Karsin

136

22123801

Zakład Mięsny «Wiklino» Dorota Jaworska, Andrzej Jaworski, spółka jawna, 76-200 Słupsk, Wiklino 2

137

22140301

«PiA» sp. z o.o., 83-130 Pelplin, ul. Podgórna 8

138

24010317

Prywatny Zakład Mięsny «GAIK», sp. z o.o. 42-460 Najdziszów, ul. Topolowa 14

142

24650301

Zakład Mięsny «ANTOSIK», 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Łącząca 39

143

24040206

Zakład Produkcyjno-Handlowy «Admar», ul. Częstochowska 34, 42-253 Siedlec gm. Janów

144

24040203

PHP «YABRA» sp. z o.o., 42-297 Poraj, ul. Wschodnia 15 Zakład Przetwórstwa Mięsnego i Produkcji Konserw w Kamienicy Polskiej, ul. Konopnickiej 404, 42-260 Kamienica Polska

145

24640307

PPHU «ROMAN» Eksport-Import sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Ks. Kordeckiego 85/87

147

24090304

Zakłady Mięsne «PORAJ» Marian Pucek, 42-360 Poraj, ul. Nadrzeczna 11

148

24100201

Warsztat Rzeźniczo-Wędliniarski, F. Szostok, 43-211 Czarków, ul. Boczna 1

149

24120102

Zakład Wędliniarski Andrzej Stania, 44-266 Świerklany, ul. Zygmunta Starego 14, Zakład Uboju Zwierząt w Jankowicach, ul. Sportowa 2, 44-264 Jankowice

151

24130301

Zakłady Mięsne Ryszard Wojtacha, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Nakielska 9/11

158

24080305

Rzeźnictwo-Wędliniarstwo Grzegorz Zdrzałek, 43-178 Ornontowice, ul. Leśna 2

159

28010103

Zakład Mięsny Bekon, ul. Prusa 2, 11-210 Sępopol

161

30050202

Zakład Mięsno-Wedliniarski Paweł Matysiak, 62-067 Rakoniew, Garbary 2a

165

30280102

PPH «ROMEX» Pachela, Łęgowo, Rzeźnia Wągrowiec, 62-100 Wągrowiec, ul. Skocka 14


Stabilimenti del settore del pollame

Elenco iniziale

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

5

08010505

«Ekpols» sp. z o.o

6

08010504

PHPU «DROSAN» sp. z o.o

11

10080801

Rabbits Slaughterhouse


Stabilimenti del settore del pollame

Elenco supplementare

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

173

14323901

Ejko – E. Kolczyńska, J. Kolczyński w Radonicach

176

20110501

Spółdzielnia Producentów Drobiu «Eko-Gril» w Sokółce

179

28070503

Zakład Drobiarski «Lech Drób» w Zalewie

181

10010501

PPHU «Kusy», Przetwórstwo Mięsne, spółka jawna, 97-400 Bełchatów, Korczew 6a

184

10160404

Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Mariola Tonder, 97-217 Lubochnia, Dąbrowa 54

187

22120501

PUH – Ubojnia Drobiu «Hubart», Piotr i Maria Powęzka, 76-206 Słupsk 8, Bruskowo Wielkie 24

191

28090401

Zbigniew Jaworski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HASPO

193

30193901

Rzeźnia Drobiu Krystyna Skowrońska, Chrustowo 43, Ujście

195

30210504

Ubojnia Drobiu Krystyna Hamrol, Dębienko, Stęszew


Depositi frigoriferi

Elenco iniziale

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

7

30641101

Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego


Stabilimenti del settore del pesce

Elenco iniziale

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

3

06611802

Zakład Przetwórstwa Ryb

4

10031801

PHU «Słodmor»

7

14191801

ZPR «Fileryb» s.c.

18

22621802

«Syrena» Royal sp. z o.o

20

24021802

PHU «Komers-Mag» s.j.

26

28051802

PW «Doryb»

30

30221801

PHU «Panix» P. Niziołek

31

32031801

ZPUH Z. Stebnicki

32

32071804

PPH «Mors» M. Wdzięczny

34

32081808

HPU «Tuka» M. Pozorski, J. Szyszko, s.j.


Stabilimenti del settore del pesce

Elenco supplementare

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

3

14251802

PPH «MARK» M.K. Szczęsny

10

02641801

«REX» PPHiU Przetwórnia Artykułów Spożywczych i Ryb, Roman Boniewski, 52-311 Wrocław, ul. Łanowa 2

15

22111820

Zakład Rybny «ARPOL», 84-120 Władysławowo, ul. Portowa 5

16

22111844

Przetwórstwo Ryb oraz Handel Obwoźny Halina Szymańska, 84-120 Władysławowo, ul. Róży Wiatrów 24

18

22151804

«REDRYB» mgr Helena Truszkowska, 84-240 Reda, ul. Spółdzielcza 13


Stabilimenti del settore del latte

Elenco iniziale

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

1

02011601

OSM Bolesławiec

4

02111601

OSM Lubin

5

02111602

OSM Lubin, Oddz. w Ścinawie

9

04621601

Grudziądzka SM

10

04021601

MPPH «Bromilk» sp. z o.o

15

06111601

SM Łuków

22

08051601

«Osmos» sp. z o.o w upadłości

25

08061601

Strzelecka SM

27

10081602

ZM «Zarębski»

34

12061601

OSM Skała

35

12081601

Oddz. Produkcyjny w Charsznicy OSM Miechów

40

12111601

SM Nowy Targ

45

14221603

SM «Mazowsze»

48

16011601

OSM Brzeg

54

18181601

OSM w Stalowej Woli

60

22151604

ZM «Śnieżka» Perlino

65

24041601

PPH «Pak» A.P. Kwiatkowscy

69

24071601

OSM Lubliniec-Dobrodzień

72

24151601

OSM Bełsznica

82

26091601

OSM w Sandomierzu

88

28071603

OSM Susz

94

30111602

OSM Śrem

97

30121602

OSM Kalisz, Zakład Produkcyjny w Koźminie Wlkp.

99

30131602

PPH «Emma» E

106

30221601

OSM w Rawiczu


Stabilimenti del settore del latte

Elenco supplementare

N.

N. vet.

Nome dello stabilimento

10

14021601

Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska w Ciechanowie

28

22011601

Zakład Produkcyjno-Handlowy «SER-MILK» J. Kazubska, S. Kazubski, 77-235 Trzebielino, Zieliń 1

34

06141601

Spółdzielnia Mleczarska «Kurów», 24-170 Kurów, ul. I. Armii Wojska Polskiego 66

35

14361601

Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska «Rolmlecz» w Radomiu, Zakład Mleczarski w Zwoleniu, 26-700 Zwoleń, ul. Puławska 88


ACCORDI

Consiglio

30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/92


Informazione sull’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994

Il summenzionato accordo (GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 24) è entrato in vigore il 13 aprile 2006.


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/92


Informazione sull’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994

Il summenzionato accordo (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 102) è entrato in vigore il 26 giugno 2006 (1).


(1)  La modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è stata attuata con il regolamento (CE) n. 838/2006 del Consiglio (GU L 154 dell’8.6.2006, pag. 1).


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/92


Informazione sull’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Malaysia a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994

Il summenzionato accordo (GU L 335 dell’1.12.2006, pag. 40) è entrato in vigore il 30 ottobre 2006.


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/92


Informazione sull’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

Il summenzionato accordo [a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994] (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 92) è entrato in vigore il 29 novembre 2006.


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/93


Informazione sull’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

Il summenzionato accordo [a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994] (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 11) è entrato in vigore il 18 dicembre 2006.


30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/93


Informazione sull’entrata in vigore dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea

Il summenzionato accordo [a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994] (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 11) è entrato in vigore il 18 dicembre 2006.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

30.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/94


AZIONE COMUNE 2007/203/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2007

che proroga il mandato del gruppo incaricato di contribuire ai preparativi per l’istituzione di una possibile missione civile internazionale in Kosovo, con una componente del rappresentante speciale dell’Unione europea

(gruppo di preparazione MCI/RSUE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14 e l’articolo 25, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 settembre 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/623/PESC relativa all’istituzione di un gruppo incaricato di contribuire ai preparativi per l’istituzione di una possibile missione civile internazionale in Kosovo, con una componente del rappresentante speciale dell’Unione europea (gruppo di preparazione MCI/RSUE) (1). Tale azione comune scade il 31 marzo 2007.

(2)

Il 27 febbraio 2007 il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare il mandato del gruppo di preparazione MCI/RSUE.

(3)

L’azione comune 2006/623/PESC dovrebbe essere prorogata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

L’azione comune 2006/623/PESC è prorogata fino al 31 luglio 2007.

Articolo 2

L’importo di riferimento finanziario di 869 000 EUR di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dell’azione comune 2006/623/PESC è aumentato di 807 000 EUR per coprire la spesa connessa al mandato del gruppo di preparazione MCI/RSUE tra il 15 settembre 2006 e il 31 luglio 2007.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU L 253 del 16.9.2006, pag. 29.


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