ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2007/330/CE |
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Decisione della Commissione, del 4 maggio 2007, che elimina i divieti relativi alla circolazione di taluni prodotti di origine animale nell’isola di Cipro, applicati in virtù del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, e che fissa le condizioni per la circolazione di tali prodotti [notificata con il numero C(2007) 1911] ( 1 ) |
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RACCOMANDAZIONI |
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Commissione |
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2007/331/CE |
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Raccomandazione della Commissione, del 3 maggio 2007, sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti [notificata con il numero C(2007) 1873] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
12.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 519/2007 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 527/2003 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati dall’Argentina che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
In deroga all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il regolamento (CE) n. 527/2003 (2) autorizza l’importazione nella Comunità di vini prodotti in Argentina e sottoposti ad alcune pratiche enologiche non previste dalla normativa comunitaria, in particolare l’aggiunta di acido malico. L’autorizzazione è scaduta il 31 dicembre 2006. |
(2) |
L’utilizzo di acido malico è una pratica enologica approvata dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino. |
(3) |
Tra la Comunità e il Mercosur, di cui fa parte l’Argentina, sono tuttora in corso negoziati per la conclusione di un accordo sul commercio del vino. Tali negoziati vertono in particolare sulle rispettive pratiche enologiche delle due parti e sulla protezione delle indicazioni geografiche. |
(4) |
In attesa dell’entrata in vigore di un accordo tra la Comunità e il Mercosur sul commercio del vino che disponga il riconoscimento reciproco delle pratiche enologiche di ciascuna parte, facilitando così l’importazione nella Comunità di vini originari dell’Argentina che possono essere stati addizionati di acido malico, è opportuno prorogare fino alla suddetta entrata in vigore, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, l’autorizzazione di tale trattamento per i vini argentini. |
(5) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 527/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 527/2003, la data «31 dicembre 2006» è sostituita da «31 dicembre 2008».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
H. SEEHOFER
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 78 del 25.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1912/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 1).
12.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 520/2007 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 2007
che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità ha approvato con decisione 98/392/CE (1) la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene alcuni principi e norme relative alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche viventi. Nell’ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, la Comunità partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali. |
(2) |
In virtù della decisione 86/238/CEE (2) la Comunità è parte contraente, a decorrere dal 14 novembre 1997, della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, di seguito «convenzione ICCAT». |
(3) |
La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell’Oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, di seguito «ICCAT», e l’adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le parti contraenti. |
(4) |
L’ICCAT ha raccomandato una serie di misure tecniche per alcuni stock di grandi migratori nell’Atlantico e nel Mediterraneo, in particolare per quanto concerne la taglia e il peso autorizzati del pesce, le restrizioni in materia di catture in determinate zone e in certi periodi oppure con determinati attrezzi, nonché le limitazioni della capacità. Tali raccomandazioni sono vincolanti per la Comunità e occorre pertanto attuarle. |
(5) |
La Comunità ha approvato con decisione 95/399/CE (3) l’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano. Tale accordo fornisce un utile strumento per rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della conservazione e dello sfruttamento razionale dei tonni e delle specie affini dell’Oceano Indiano mediante la creazione della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano, di seguito «IOTC», e l’adozione di risoluzioni in materia di conservazione e di gestione nella zona di competenza della IOTC, che diventano vincolanti per le parti contraenti. |
(6) |
La IOTC ha adottato una raccomandazione che istituisce una serie di misure tecniche per alcuni stock di grandi migratori nell’Oceano Indiano, e segnatamente una limitazione della capacità. Tale raccomandazione è vincolante per la Comunità e occorre pertanto attuarla. |
(7) |
La Comunità ha approvato con decisione 2005/938/CE (4) l’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini. Occorre pertanto che la Comunità applichi le disposizioni previste dall’accordo. |
(8) |
Gli obiettivi dell’accordo comprendono la riduzione progressiva, fino a livelli prossimi allo zero, della mortalità accidentale di delfini nella pesca del tonno con ciancioli nell’Oceano Pacifico orientale mediante la fissazione di limiti annui di cattura, nonché la sostenibilità a lungo termine degli stock di tonno nella zona dell’accordo. |
(9) |
La Comunità ha interessi di pesca nel Pacifico orientale e ha partecipato al processo per l’adozione della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, di seguito «convenzione di Antigua». Essa ha firmato la convenzione di Antigua con decisione 2005/26/CE (5) e ha avviato la procedura per aderire a detta nuova convenzione. In attesa dell’entrata in vigore della convenzione di Antigua, la Comunità, in qualità di parte non contraente cooperante della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, di seguito «IATTC», ha deciso di applicare le misure tecniche adottate dalla IATTC. È quindi opportuno recepire tali misure nel diritto comunitario. |
(10) |
In virtù della decisione 2005/75/CE (6) la Comunità è parte contraente, dal 25 gennaio 2005, della convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centro-occidentale, di seguito «convenzione WCPFC». |
(11) |
La convenzione WCPFC istituisce un quadro di cooperazione regionale inteso a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock di grandi migratori nell’Oceano Pacifico centro-occidentale attraverso la creazione di una Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC). |
(12) |
Occorre pertanto che la Comunità applichi le disposizioni previste dalla convenzione nonché le misure tecniche adottate dalla WCPFC. |
(13) |
Le misure tecniche adottate dalle suddette organizzazioni regionali di pesca sono state recepite nel regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (7). |
(14) |
Dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 973/2001 le ORP hanno adottato nuove misure tecniche e aggiornato le misure esistenti; occorre pertanto abrogare tale regolamento e sostituirlo con il presente regolamento. |
(15) |
Le limitazioni della capacità devono essere stabilite in conformità dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (8). |
(16) |
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (9), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le misure tecniche di conservazione applicabili alla cattura e allo sbarco di alcuni stock di specie altamente migratorie di cui all’allegato I nonché alla cattura di specie accessorie.
Articolo 2
Campo di applicazione
Fatto salvo l’articolo 9, il presente regolamento si applica ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri e immatricolati nella Comunità, di seguito «pescherecci comunitari».
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1) |
«specie altamente migratorie»: le specie enumerate nell’allegato I; |
2) |
«tonnidi e specie affini disciplinate dall’ICCAT»: le specie enumerate nell’allegato II; |
3) |
«limite di mortalità dei delfini»: il limite definito all’articolo V dell’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (10); |
4) |
«pesca sportiva»: attività di pesca che sfruttano le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi; |
5) |
«rete da circuizione»: rete che cattura i pesci circondandoli lateralmente e dal basso, eventualmente dotata di un cavo di chiusura; |
6) |
«cianciolo»: rete da circuizione la cui parte inferiore è tenuta insieme da un cavo, collegato alla lima da piombo per mezzo di anelli, che consente la chiusura della rete. Il cianciolo può essere utilizzato per catturare piccoli pelagici, grandi pelagici o specie demersali; |
7) |
«palangaro»: attrezzo da pesca formato da un cavo principale (trave) cui sono attaccati spezzoni di filo (braccioli) dotati di numerosi ami; la lunghezza dei braccioli e la loro distanza sul trave variano in funzione della specie bersaglio. Il palangaro può essere posizionato verticalmente o orizzontalmente alla superficie del mare ed essere calato sul fondo o in prossimità di esso (palangaro di fondo) oppure a mezz’acqua o in prossimità della superficie (palangaro derivante); |
8) |
«amo»: uncino di acciaio appuntito generalmente dotato di ardiglione. La punta dell’amo può essere diritta oppure ritorta e ricurva; il gambo può avere forma e lunghezza variabili e sezione tonda (normale) o piatta (forgiata). La lunghezza totale dell’amo corrisponde alla lunghezza massima totale del gambo calcolata dall’estremità dell’amo che serve ad assicurare la lenza, di solito a forma di occhiello, all’apice del collo. La larghezza dell’amo corrisponde alla distanza massima orizzontale dalla parte esterna del gambo alla parte esterna dell’ardiglione; |
9) |
«dispositivo di concentrazione del pesce (DCP)»: qualsiasi dispositivo galleggiante sulla superficie del mare allo scopo di attirare i pesci; |
10) |
«tonniera con lenze e canne»: peschereccio attrezzato per la pesca al tonno con lenze a canna. |
Articolo 4
Zone
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime:
1) |
Zona 1 tutte le acque dell’Oceano Atlantico e dei mari adiacenti che fanno parte della zona della convenzione ICCAT quale definita all’articolo 1 della medesima; |
2) |
Zona 2 tutte le acque dell’Oceano Indiano che fanno parte della zona di competenza dell’accordo che istituisce la IOTC, quale definita all’articolo 2 del medesimo; |
3) |
Zona 3 tutte le acque del Pacifico orientale che fanno parte della zona definita all’articolo 3 dell’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini; |
4) |
Zona 4 tutte le acque del Pacifico centro-occidentale che fanno parte della zona definita all’articolo 3 della convenzione della WCPFC. |
TITOLO II
MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA 1
CAPO 1
Restrizioni relative all’impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi
Articolo 5
Protezione del tonno obeso in determinate acque tropicali
1. Nel periodo dal 1o al 30 novembre è vietata la pesca effettuata con pescherecci dotati di ciancioli o con tonniere con lenze e canne nella zona così delimitata:
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limite meridionale: latitudine 0° S, |
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limite settentrionale: latitudine 5° N, |
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limite occidentale: longitudine 20° O, |
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limite orientale: longitudine 10° O. |
2. Entro il 15 agosto di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione della presente misura, compreso, ove del caso, un elenco delle infrazioni commesse dai pescherecci comunitari battenti la loro bandiera e perseguite dalle rispettive autorità competenti.
Articolo 6
Pesca del tonno rosso nel Mar Mediterraneo
1. Nel Mar Mediterraneo è vietata la pesca del tonno rosso con ciancioli nel periodo dal 16 luglio al 15 agosto.
2. Nel Mar Mediterraneo è vietata la pesca del tonno rosso con palangari di superficie praticata da navi di lunghezza superiore a 24 m nel periodo dal 1o giugno al 31 luglio. La lunghezza delle navi è definita in conformità dell’allegato III.
3. Nel Mar Mediterraneo è vietato utilizzare aeromobili o elicotteri per le operazioni di pesca del tonno rosso nel periodo dal 1o al 30 giugno.
4. I periodi e le zone previsti dal presente articolo, nonché la lunghezza delle navi quale definita nell’allegato III, possono essere modificati dalla Commissione in applicazione delle raccomandazioni dell’ICCAT divenute vincolanti per la Comunità e secondo la procedura di cui all’articolo 30.
Articolo 7
Pesca del tonnetto striato, del tonno obeso e del tonno albacora in alcune acque portoghesi
È vietato conservare a bordo qualsiasi quantitativo di tonnetto striato, tonno obeso o albacora catturato con ciancioli nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo nella sottozona X del CIEM a nord di 36°30′ latitudine nord e nelle zone Copace a nord di 31° latitudine nord e a est di 17°30′ longitudine ovest, o pescare tali specie nelle suddette zone con i suddetti attrezzi da pesca.
CAPO 2
Taglia minima
Articolo 8
Dimensioni
1. Si considera che una specie figurante nell’allegato IV non abbia la taglia richiesta se le sue dimensioni sono inferiori alle dimensioni minime stabilite nell’allegato stesso.
2. Le dimensioni quali definite nell’allegato IV possono essere modificate in applicazione delle raccomandazioni dell’ICCAT divenute vincolanti per la Comunità, secondo la procedura di cui all’articolo 30.
Articolo 9
Divieti
1. È vietato tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre per la vendita, mettere in vendita e commercializzare le specie enumerate nell’allegato IV di taglia non conforme a quella prescritta e catturate nella zona 1. Queste specie devono essere rigettate in mare subito dopo la cattura.
2. È vietato immettere in libera pratica o commercializzare nella Comunità le specie enumerate nell’allegato IV di taglia non conforme a quella prescritta, originarie di paesi terzi e catturate nella zona 1.
Articolo 10
Misurazione della taglia
1. La misurazione di tutte le specie, eccetto gli istioforidi, è effettuata sulla base della lunghezza alla forca, ossia la distanza verticale tra l’estremità della mascella superiore e l’estremità del raggio caudale più corto.
2. La taglia degli istioforidi è misurata dalla punta della mascella inferiore alla forca della pinna caudale.
Articolo 11
Procedura di campionamento per le gabbie di tonno rosso
1. Ogni Stato membro stabilisce una procedura di campionamento atta a fornire una stima del numero, per taglia, dei tonni rossi catturati.
2. Il campionamento per taglia nelle gabbie è effettuato su un campione di 100 esemplari per 100 tonnellate di pesce vivo o su un campione pari al 10 % del numero totale di pesci messi in gabbia. I campioni per taglia sono prelevati durante la raccolta nell’allevamento, conformemente alla metodologia ICCAT per la comunicazione dei dati nell’ambito del compito II.
3. Metodi e campionamenti complementari vengono predisposti per i pesci tenuti in allevamento per periodi superiori a un anno.
4. Il campionamento è effettuato nel corso di una raccolta scelta in modo casuale e riguarda tutte le gabbie. I dati sono trasmessi all’ICCAT entro il 31 luglio per i campionamenti effettuati l’anno di calendario precedente.
CAPO 3
Limitazione del numero di navi
Articolo 12
Tonno obeso e alalunga dell’Atlantico settentrionale
1. Il Consiglio, secondo la procedura prevista dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero e la capacità totale, espressa in stazza lorda (SL), dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 m dediti alla pesca del tonno obeso come specie bersaglio nella zona 1. Tale determinazione è effettuata:
a) |
in funzione del numero medio e della capacità, espressa in SL, dei pescherecci comunitari che hanno praticato la pesca del tonno obeso come specie bersaglio nella zona 1 nel periodo 1991-1992; nonché |
b) |
in funzione della limitazione del numero di pescherecci comunitari che hanno praticato la pesca del tonno obeso nel 2005, notificato all’ICCAT il 30 giugno 2005. |
2. Il Consiglio, secondo la procedura prevista dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero di pescherecci comunitari dediti alla pesca dell’alalunga dell’Atlantico settentrionale come specie bersaglio. Tale numero corrisponde alla media dei pescherecci comunitari che hanno praticato la pesca dell’alalunga dell’Atlantico settentrionale come specie bersaglio nel periodo 1993-1995.
3. Il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002:
a) |
il numero e la capacità, espressa in SL, a norma del paragrafo 1; |
b) |
il numero di navi stabilito a norma del paragrafo 2. |
4. Anteriormente al 15 maggio di ogni anno gli Stati membri, avvalendosi dei consueti mezzi di trasmissione dei dati, inviano alla Commissione:
a) |
l’elenco delle navi battenti la loro bandiera, di lunghezza fuori tutto superiore a 24 m, dedite alla pesca del tonno obeso; |
b) |
l’elenco delle navi battenti la loro bandiera che partecipano alla pesca selettiva dell’alalunga dell’Atlantico settentrionale. |
La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell’ICCAT anteriormente al 31 maggio di ogni anno.
5. Negli elenchi di cui al paragrafo 4 è indicato il numero interno del «registro della flotta» assegnato alla nave, a norma dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (11), nonché il tipo di attrezzo utilizzato.
CAPO 4
Specie non bersaglio e pesca sportiva e ricreativa
Articolo 13
Marlin
Gli Stati membri incentivano l’impiego di braccioli in monofilamento sui tornichetti, al fine di agevolare la reimmissione in acqua dei marlin azzurri e marlin bianchi vivi.
Articolo 14
Squali
1. Gli Stati membri incentivano la reimmissione in acqua degli squali vivi catturati accidentalmente, con particolare riguardo al novellame.
2. Gli Stati membri incentivano la riduzione dei rigetti di squali ottenuta grazie all’impiego di attrezzi da pesca più selettivi.
Articolo 15
Tartarughe marine
Gli Stati membri incentivano la reimmissione in acqua delle tartarughe marine vive catturate accidentalmente.
Articolo 16
Pesca sportiva e ricreativa nel Mediterraneo
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per vietare l’impiego di reti da traino, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco, tramagli e palangari nell’ambito delle attività di pesca sportiva e ricreativa del tonno e di specie affini esercitate nel Mediterraneo.
2. Gli Stati membri garantiscono che i tonni e le specie affini catturati nel Mediterraneo nell’ambito della pesca sportiva e ricreativa non siano commercializzati.
Articolo 17
Relazioni
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 agosto di ogni anno, una relazione sull’attuazione del presente capo.
TITOLO III
MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA 2
CAPO 1
Limitazione del numero di navi
Articolo 18
Numero di pescherecci autorizzati
1. Il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero di pescherecci comunitari di lunghezza superiore a 24 metri fuori tutto autorizzati a pescare nella zona 2. Tale numero corrisponde al numero di pescherecci comunitari registrati nel 2003 nel registro delle navi della IOTC. La limitazione del numero di navi corrisponde alla stazza complessiva espressa in stazza lorda (SL); in caso di sostituzione di navi, la stazza complessiva non deve essere superata.
2. Il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il numero di navi stabilito in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
CAPO 2
Specie non bersaglio
Articolo 19
Squali
1. Gli Stati membri si adoperano per favorire la reimmissione in acqua degli squali vivi catturati accidentalmente, con particolare riguardo al novellame.
2. Gli Stati membri incentivano la riduzione dei rigetti in mare di squali.
Articolo 20
Tartarughe marine
1. Gli Stati membri si adoperano per ridurre l’impatto della pesca sulle tartarughe marine, segnatamente attraverso l’applicazione delle misure previste ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. L’impiego di qualsiasi attrezzo da pesca è subordinato alle seguenti condizioni:
a) |
corretta manipolazione, compreso il soccorso e l’immediata reimmissione in acqua delle tartarughe marine catturate accidentalmente (con gli ami o nelle reti) o accessoriamente; |
b) |
presenza a bordo delle attrezzature necessarie per procedere alla reimmissione in acqua delle tartarughe marine catturate accidentalmente o accessoriamente. |
3. L’impiego del cianciolo è subordinato alle seguenti condizioni:
a) |
obbligo di evitare, per quanto possibile, l’accerchiamento di tartarughe marine; |
b) |
elaborazione e applicazione di specifiche relative ad attrezzi da pesca adeguati che consentano di ridurre al minimo le catture accessorie di tartarughe marine; |
c) |
adozione di tutte le misure necessarie ai fini del rilascio delle tartarughe marine accerchiate o catturate; |
d) |
adozione di tutte le misure necessarie ai fini del controllo dei dispositivi di concentrazione del pesce nei quali potrebbero impigliarsi tartarughe marine, del rilascio delle tartarughe catturate e del recupero dei dispositivi non utilizzati. |
4. L’impiego del palangaro è subordinato alle seguenti condizioni:
a) |
sviluppo e ricorso a combinazioni di forme di ami e tipi di esche di profondità, nonché messa a punto di reti e di tecniche di pesca che consentano di ridurre al minimo le catture accidentali o accessorie e la mortalità delle tartarughe marine; |
b) |
presenza a bordo delle attrezzature necessarie per procedere alla reimmissione in acqua delle tartarughe marine catturate accidentalmente o accessoriamente, tra cui attrezzi atti a liberare le tartarughe dagli ami o a tagliare le lenze e coppi. |
TITOLO IV
MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA 3
Articolo 21
Trasbordo
1. È vietato l’utilizzo di navi ausiliarie a sostegno di navi operanti con dispositivi di concentrazione del pesce.
2. Ai pescherecci con reti a circuizione è fatto divieto di effettuare trasbordi di pesce in mare.
Articolo 22
Limitazione del numero di pescherecci
1. Il Consiglio, in conformità della procedura prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero di pescherecci comunitari con reti a circuizione autorizzati a praticare la pesca del tonno nella zona 3. Tale numero corrisponde al numero di pescherecci comunitari con reti a circuizione registrati nel registro della IATTC al 28 giugno 2002.
2. Anteriormente al 10 dicembre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco delle navi battenti la loro bandiera che intendono praticare la pesca del tonno nella zona 3. Le navi che non figurano nell’elenco suddetto sono considerate inattive e non sono autorizzate a praticare attività di pesca nell’anno in corso.
3. Negli elenchi è indicato il numero interno del «registro della flotta» assegnato alla nave, in conformità dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 nonché il tipo di attrezzo utilizzato.
Articolo 23
Protezione dei delfini
Nella pesca del tonno albacora nella zona 3 sono autorizzati ad accerchiare con ciancioli banchi o gruppi di delfini solamente i pescherecci comunitari che operano secondo le condizioni stabilite dall’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e che dispongono di un limite di mortalità dei delfini (LMD).
Articolo 24
Domande di LMD
Anteriormente al 15 settembre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione:
a) |
un elenco delle navi battenti la loro bandiera e aventi una capacità di carico superiore a 363 tonnellate metriche (400 tonnellate corte) che hanno chiesto un LMD per tutto l’anno successivo; |
b) |
un elenco delle navi battenti la loro bandiera e aventi una capacità di carico superiore a 363 tonnellate metriche (400 tonnellate corte) che hanno chiesto un LMD per il primo o il secondo semestre dell’anno successivo; |
c) |
per ogni nave che chiede un LMD, un certificato attestante che la nave dispone di tutti gli attrezzi e equipaggiamenti per la protezione dei delfini e che il suo comandante ha ricevuto una formazione riconosciuta sulle tecniche di liberazione e salvataggio dei delfini; |
d) |
un elenco delle navi battenti la loro bandiera presumibilmente operanti nella zona nel corso dell’anno successivo. |
Articolo 25
Ripartizione degli LMD
1. Gli Stati membri si accertano che le domande di LMD siano conformi alle condizioni previste dall’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e alle misure di conservazione adottate dalla IATTC.
2. La Commissione esamina gli elenchi e la loro conformità alle disposizioni dell’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e alle misure di conservazione adottate dalla IATTC e li trasmette al direttore della IATTC. Qualora dall’esame della Commissione emerga che una domanda non soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato di non poter trasmettere la domanda, in parte o per intero, al direttore della IATTC e gliene comunica i motivi.
3. La Commissione trasmette ad ogni Stato membro il totale di LMD da ripartire tra le navi battenti bandiera di tale Stato membro.
4. Anteriormente al 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione l’avvenuta ripartizione degli LMD tra le navi battenti la loro bandiera.
5. Anteriormente al 1o febbraio di ogni anno la Commissione trasmette al direttore della IATTC l’elenco e la distribuzione degli LMD tra i pescherecci comunitari.
Articolo 26
Protezione di altre specie non bersaglio
1. I pescherecci a ciancioli rilasciano rapidamente e, per quanto possibile, indenni tutte le tartarughe marine, gli squali, i tonnetti striati, le razze, le lampughe e le altre specie non bersaglio.
2. I pescatori sono invitati a mettere a punto e ad utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.
Articolo 27
Tartarughe marine
1. Ogniqualvolta nella rete è avvistata una tartaruga marina occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all’impiego di un motoscafo.
2. Se una tartaruga marina è impigliata nella rete, il sollevamento della rete deve essere interrotto non appena la tartaruga emerge dall’acqua e non deve essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua.
3. Se una tartaruga marina è issata a bordo del peschereccio, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per soccorrerla prima di rimetterla in acqua.
4. È fatto divieto alle tonniere di riversare in mare sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica.
5. Si deve provvedere, laddove possibile, al rilascio delle tartarughe marine impigliate in dispositivi di concentrazione dei pesci e in altri attrezzi da pesca.
6. I dispositivi di concentrazione dei pesci che non vengono utilizzati devono essere recuperati.
TITOLO V
MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA 4
Articolo 28
Riduzione dei rifiuti
Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per ridurre al minimo i rifiuti, i rigetti, le catture ad opera di dispositivi persi o abbandonati, l’inquinamento prodotto dai pescherecci, la cattura di pesci e di animali di specie non bersaglio nonché le ripercussioni subite dalle specie associate o dipendenti, con particolare riguardo a quelle minacciate di estinzione.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE
Articolo 29
Mammiferi marini
1. È vietato accerchiare con ciancioli banchi o gruppi di mammiferi marini.
2. Il paragrafo 1 si applica a tutti i pescherecci comunitari, ad eccezione di quelli contemplati all’articolo 23.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
Comitatologia
L’adozione di misure a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 8, paragrafo 2, è effettuata in conformità della procedura prevista all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Articolo 31
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 973/2001 è abrogato.
Articolo 32
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
H. SEEHOFER
(1) GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1.
(2) GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33.
(3) GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24.
(4) GU L 348 del 30.12.2005, pag. 26.
(5) GU L 15 del 19.1.2005, pag. 9.
(6) GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1.
(7) GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 831/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 33).
(8) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(9) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(10) GU L 348 del 30.12.2005, pag. 28.
(11) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1799/2006 (GU L 341 del 7.12.2006, pag. 26).
ALLEGATO I
Elenco delle specie altamente migratorie
— |
Tonno bianco o alalunga: Thunnus alalunga |
— |
Tonno rosso: Thunnus thynnus |
— |
Tonno obeso: Thunnus obesus |
— |
Tonnetto striato: Katsuwonus pelamis |
— |
Palamita: Sarda sarda |
— |
Tonno albacora: Thunnus albacares |
— |
Tonno pinna nera: Thunnus atlanticus |
— |
Tonnetti: Euthynnus spp. |
— |
Tonno: Thunnus maccoyii |
— |
Bisi o tombarelli: Auxis spp. |
— |
Pesci castagna: Bramidae |
— |
Aguglie imperiali o marlin: Tetrapturus spp.; Makaira spp. |
— |
Pesci vela: Istiophorus spp. |
— |
Pesce spada: Xiphias gladius |
— |
Costardelle: Scomberesox spp.; Cololabis spp. |
— |
Lampuga; corifena: Coryphaena hippurus; coryphaena equiselis |
— |
Squali: Hexandus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae Rhincodon typus; Carcharhinide; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae |
— |
Cetacei (balene e focene): Physeteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae. |
ALLEGATO II
Elenco ICCAT dei tonnidi e delle specie affini
— |
Tonno rosso: Thunnus thynnus |
— |
Tonno: Thunnus maccoyii |
— |
Tonno albacora: Thunnus albacares |
— |
Tonno bianco o alalunga: Thunnus alalunga |
— |
Tonno obeso: Thunnus obesus |
— |
Tonno pinna nera: Thunnus atlanticus |
— |
Tonnetto o alletterato: Euthynnus alletteratus |
— |
Tonnetto striato: Katsuwonus pelamis |
— |
Palamita: Sarda sarda |
— |
Biso o tombarello: Auxis thazard |
— |
Tombarello o biso: Auxis rochei |
— |
Palamita bianca: Orcynopsis unicolor |
— |
Maccarello striato: Acanthocybium solandri |
— |
Maccarello reale maculato: Scomberomorus maculatus |
— |
Maccarello reale: Scomberomorus cavalla |
— |
Maccarello reale di Guinea: Scomberomorus tritor |
— |
Maccarello reale maculato: Scomberomorus brasilliensis |
— |
Maccarello reale atlantico: Scomberomorus regalis |
— |
Pesce vela atlantico: Istiophorus albicans |
— |
Marlin nero: Makaira indica |
— |
Marlin azzurro: Makaira nigricans |
— |
Marlin bianco: Tetrapturus albidus |
— |
Pesce spada: Xiphias gladius |
— |
Aguglia imperiale: Tetrapturus pfluegeri. |
ALLEGATO III
Lunghezza delle navi (articolo 6, paragrafo 2)
Definizione della lunghezza delle navi secondo l’ICCAT:
— |
per qualsiasi peschereccio costruito dopo il 18 luglio 1982, il 96 % della lunghezza fuori tutto sulla linea di galleggiamento all’85 % dell’altezza minima di costruzione misurata a partire dal cielo della chiglia, oppure la distanza dalla parte anteriore della ruota di prora all’asse del manicotto del timone su questa stessa linea di galleggiamento, qualora detta distanza sia superiore. Per le navi munite di un rastrello di chiglia, la linea di galleggiamento sulla quale verrà misurata la lunghezza dovrà essere parallela alla linea di galleggiamento contrattuale; |
— |
per qualsiasi peschereccio costruito anteriormente al 18 luglio 1982, la lunghezza immatricolata che figura nei registri nazionali o in qualsiasi altro documento ufficiale riguardante la nave. |
ALLEGATO IV
TAGLIA MINIMA
(articolo 8, paragrafo 1)
Specie |
Taglie minime |
Tonno rosso (Thunnus thynnus) (1) |
6,4 kg o 70 cm |
Tonno rosso (Thunnus thynnus) (2) |
10 kg o 80 cm |
Pesce spada (Xiphias gladius) (3) |
25 kg o 125 cm (mandibola inferiore) |
(1) Questa taglia minima si applica unicamente per l’Oceano Atlantico orientale.
(2) Questa taglia minima si applica unicamente per il Mar Mediterraneo.
(3) Questa taglia minima si applica unicamente per l’Oceano Atlantico.
12.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 521/2007 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, dell'11 maggio 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
39,4 |
TN |
110,8 |
|
TR |
113,3 |
|
ZZ |
87,8 |
|
0707 00 05 |
JO |
171,8 |
MK |
35,1 |
|
TR |
115,6 |
|
ZZ |
107,5 |
|
0709 90 70 |
TR |
107,0 |
ZZ |
107,0 |
|
0805 10 20 |
EG |
43,2 |
IL |
62,2 |
|
MA |
44,8 |
|
ZZ |
50,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
50,0 |
ZZ |
50,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
86,7 |
BR |
79,9 |
|
CL |
81,7 |
|
CN |
96,5 |
|
NZ |
123,8 |
|
US |
127,6 |
|
UY |
88,5 |
|
ZA |
85,4 |
|
ZZ |
96,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
12.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 522/2007 DELLA COMMISSIONE
dell’11 maggio 2007
recante fissazione dei prezzi minimi di vendita del burro per la 31a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005. |
(2) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 31a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, i prezzi minimi di vendita del burro delle scorte di intervento e l’importo della cauzione di trasformazione di cui rispettivamente agli articoli 25 e 28 del suddetto regolamento sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
ALLEGATO
Prezzi minimi di vendita del burro e importo della cauzione di trasformazione per la 31a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005
(EUR/100 kg) |
||||||
Formula |
A |
B |
||||
Modo di incorporazione |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
Con rivelatori |
Senza rivelatori |
||
Prezzo minimo di vendita |
Burro ≥ 82 % |
Nello stato in cui si trova |
— |
265,2 |
— |
— |
Concentrato |
— |
— |
— |
— |
||
Cauzione di trasformazione |
Nello stato in cui si trova |
— |
30 |
— |
— |
|
Concentrato |
— |
— |
— |
— |
12.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 523/2007 DELLA COMMISSIONE
dell’11 maggio 2007
relativo alla 31a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi d’intervento possono procedere alla vendita, mediante gara permanente, di determinati quantitativi di burro delle scorte d’intervento da essi detenuti e concedere aiuti per la crema, il burro e il burro concentrato. L’articolo 25 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, siano fissati un prezzo minimo di vendita del burro e un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. Nell’articolo è inoltre precisato che il prezzo o l’aiuto possono essere differenziati a seconda della destinazione del burro, del suo tenore di materia grassa e del modo di incorporazione. Occorre fissare contestualmente l’importo della cauzione di trasformazione di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1898/2005. |
(2) |
L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara. |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 31a gara parziale nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo II, non è dato alcum seguito alla gara.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
12.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 524/2007 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 2007
relativo alla 31a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo III
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (2), gli organismi di intervento procedono all’apertura di una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. L’articolo 54 del suddetto regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale, sia fissato l’importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato con un tenore minimo di materie grasse del 96 %. |
(2) |
Occorre costituire la cauzione di destinazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1898/2005, a garanzia della presa in consegna del burro concentrato da parte dei commercianti al dettaglio. |
(3) |
L'esame delle offerte ricevute porta a non dare seguito alla gara. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 31a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CE) n. 1898/2005, capitolo III, non è dato alcun seguito alla gara.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2107/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 20).
12.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 525/2007 DELLA COMMISSIONE
dell’11 maggio 2007
che fissa i prezzi minimi di vendita del burro per la 63a gara particolare indetta nell’ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l’articolo 10, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte (2), gli organismi di intervento hanno messo in vendita mediante gara permanente alcuni quantitativi di burro da essi detenuti. |
(2) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, per ciascuna gara particolare è fissato un prezzo minimo di vendita oppure si decide di non procedere all’aggiudicazione, conformemente al disposto dell'articolo 24 bis del regolamento (CE) n. 2771/1999. |
(3) |
Tenendo conto delle offerte ricevute, occorre fissare un prezzo minimo di vendita. |
(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la 63a gara particolare indetta ai sensi del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 8 maggio 2007, il prezzo minimo di vendita del burro è fissato a 248,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 della Commissione (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/2005 (GU L 290 del 4.11.2005, pag. 3).
12.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 526/2007 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 2007
relativo al rilascio di titoli d'importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f). |
(2) |
L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007. |
(3) |
Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 maggio 2007 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di giugno 2007 possono essere presentate domande di titoli per 9 751,474 t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 317/2007 (GU L 84 del 24.3.2007, pag. 4).
12.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 527/2007 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2007
relativo al divieto di pesca del brosmio nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone CIEM V, VI e VII per le navi battenti bandiera della Spagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2007.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6).
(3) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).
ALLEGATO
N. |
06 |
Stato membro |
Spagna |
Stock |
USK/567EI. |
Specie |
Brosmio (Brosme brosme) |
Zona |
Acque comunitarie e acque internazionali delle zone CIEM V, VI e VII |
Data |
31 marzo 2007 |
12.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 528/2007 DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 2007
relativo al divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone CIEM I e II per le navi battenti bandiera del Portogallo
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tale stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di tale stock catturato dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2007.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9; rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6).
(3) GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 444/2007 della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 22).
ALLEGATO
N. |
07 |
Stato Membro |
Portogallo |
Stock |
COD/1N2AB. |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
Acque norvegesi delle zone CIEM I e II |
Data |
13 aprile 2007 |
12.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 529/2007 DELLA COMMISSIONE
dell'11 maggio 2007
relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41, primo comma,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’elenco CXL dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prevede l’apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario annuo per l’importazione di 53 000 tonnellate di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (numero d’ordine 09.4003). Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per l'anno contingentale 2007/2008 che inizia il 1o luglio 2007. |
(2) |
In applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, le importazioni verso la Comunità devono essere gestite mediante titoli di importazione. È tuttavia opportuno gestire il contingente considerato mediante l’attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli di importazione in una seconda fase, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2). In questo modo, gli operatori cui sono stati attribuiti diritti di importazione avranno la possibilità di decidere, nel corso del periodo contingentale, il momento in cui desiderano presentare domanda di titoli d'importazione in funzione dei loro flussi di scambi effettivi. Il medesimo regolamento limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale. |
(3) |
È opportuno applicare ai titoli d’importazione rilasciati a norma del presente regolamento il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (3) e il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), fatte salve le deroghe eventualmente necessarie. |
(4) |
Il contingente 2006/2007 è stato gestito secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 704/2006 della Commissione, dell'8 maggio 2006, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007) (5). Tale regolamento ha stabilito un metodo di gestione basato su un criterio che valuta i risultati delle importazioni in modo da garantire che il contingente sia attribuito a operatori professionisti in grado di importare carni bovine senza indebite speculazioni. |
(5) |
L’applicazione di questo metodo ha dato risultati positivi ed è perciò opportuno mantenere lo stesso metodo di gestione per il contingente relativo al periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008. Occorre pertanto definire un periodo di riferimento per le importazioni ammissibili la cui durata consenta di disporre di risultati rappresentativi, ma anche sufficientemente recenti e indicativi dell’andamento degli scambi commerciali. |
(6) |
Al fine di garantire condizioni eque di concorrenza per tutti i richiedenti della Comunità deve essere disposta una misura transitoria relativa alle importazioni in Bulgaria e in Romania effettuate prima del 31 dicembre 2006. Le domande presentate devono includere la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità nazionali competenti, che tali importazioni utilizzate come quantitativo di riferimento ai fini del presente contingente sono originarie di stabilimenti e paesi terzi o parti di paesi terzi di cui all'articolo 9 della decisione 79/542/CEE del Consiglio (6), all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (7) e agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(7) |
Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di diritti di importazione, ai richiedenti e al rilascio di titoli d'importazione. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1301/2006 devono applicarsi, a decorrere dal 1o luglio 2007, ai titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento, fatte salve eventuali condizioni aggiuntive stabilite dal presente regolamento. |
(8) |
Per evitare operazioni speculative, è necessario fissare una cauzione relativa ai diritti d’importazione per ciascun richiedente nell’ambito del contingente. |
(9) |
Al fine di obbligare gli operatori a chiedere titoli d’importazione per tutti i diritti d’importazione loro assegnati, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un’esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (9). |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Per il periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008 è aperto un contingente tariffario di 53 000 tonnellate, in peso di carne disossata, per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91.
Il contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4003.
2. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 % ad valorem.
Articolo 2
1. Il contingente tariffario d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito mediante l’attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli di importazione in una seconda fase.
2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1445/95, (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1301/2006.
Articolo 3
Ai fini del presente regolamento:
a) |
100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata; |
b) |
per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C. |
Articolo 4
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli operatori che hanno richiesto diritti di importazione devono dimostrare che un quantitativo di carni bovine di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 oppure 0206 29 91 è stato importato dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti tra il 1o maggio 2006 e il 30 aprile 2007 (di seguito «quantitativo di riferimento»).
2. Una società nata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento può utilizzare tali quantitativi di riferimento come base per la presentazione della domanda.
3. Nei casi in cui il quantitativo di riferimento si riferisce alle importazioni in Bulgaria e in Romania effettuate prima del 31 dicembre 2006, gli operatori che hanno richiesto diritti di importazione devono dimostrare che le importazioni sono originarie di stabilimenti e paesi terzi o parti di paesi terzi di cui all'articolo 9 della decisione 79/542/CEE, all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE e agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.
Le autorità nazionali competenti stabiliscono le prove documentali con cui può essere comprovato il rispetto delle condizioni di cui al primo comma.
Articolo 5
1. Le domande di diritti d'importazione devono essere presentate entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del 1o giugno 2007.
Il quantitativo totale oggetto delle domande di diritti d'importazione presentate nel corso del periodo contingentale non può superare i quantitativi di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.
2. Insieme alla domanda di diritti d'importazione dev'essere depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg di peso equivalente di carne disossata.
3. Entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo venerdì successivo al termine del periodo per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali richiesti.
Articolo 6
1. I diritti d'importazione vengono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
2. Se dall’applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risultano meno diritti d’importazione da assegnare rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento viene immediatamente svincolata in proporzione.
Articolo 7
1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nel quadro del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.
2. Le domande di titoli di importazione devono riguardare l'intero quantitativo attribuito. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.
Articolo 8
1. Il richiedente può presentare la domanda di titolo d’importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d’importazione nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1.
Ciascun titolo d’importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti d’importazione ottenuti e la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, viene immediatamente svincolata in proporzione.
2. I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell’operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.
3. Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:
a) |
nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:
|
b) |
nella casella 20, il numero d'ordine del contingente (09.4003) e una delle diciture di cui all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(3) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26; rettifica nella GU L 47 del 16.2.2007, pag. 21).
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).
(5) GU L 122 del 9.5.2006, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1965/2006.
(6) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(7) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(8) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.
(9) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006.
ALLEGATO
Diciture di cui all’articolo 8, paragrafo 3, lettera b)
— |
: |
In bulgaro |
: |
Замразено говеждо или телешко месо [Регламент (ЕО) № 529/2007] |
— |
: |
In spagnolo |
: |
Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 529/2007] |
— |
: |
In ceco |
: |
Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 529/2007) |
— |
: |
In danese |
: |
Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 529/2007) |
— |
: |
In tedesco |
: |
Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 529/2007) |
— |
: |
In estone |
: |
Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 529/2007) |
— |
: |
In greco |
: |
Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 529/2007] |
— |
: |
In inglese |
: |
Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 529/2007) |
— |
: |
In francese |
: |
Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 529/2007] |
— |
: |
In italiano |
: |
Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 529/2007] |
— |
: |
In lettone |
: |
Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 529/2007) |
— |
: |
In lituano |
: |
Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 529/2007) |
— |
: |
In ungherese |
: |
Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (529/2007/EK rendelet) |
— |
: |
In maltese |
: |
Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 529/2007) |
— |
: |
In neerlandese |
: |
Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 529/2007) |
— |
: |
In polacco |
: |
Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 529/2007) |
— |
: |
In portoghese |
: |
Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 529/2007] |
— |
: |
In rumeno |
: |
Carne de vită congelată [Regulamentul (CE) nr. 529/2007] |
— |
: |
In slovacco |
: |
Mrazené hovädzie mäso [Nariadenie (ES) č. 529/2007] |
— |
: |
In sloveno |
: |
Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 529/2007) |
— |
: |
In finlandese |
: |
Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 529/2007) |
— |
: |
In svedese |
: |
Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 529/2007) |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
12.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2007
che elimina i divieti relativi alla circolazione di taluni prodotti di origine animale nell’isola di Cipro, applicati in virtù del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, e che fissa le condizioni per la circolazione di tali prodotti
[notificata con il numero C(2007) 1911]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/330/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell’articolo 2 del protocollo n. 10 dell’atto di adesione (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
In attesa della riunificazione di Cipro, l’applicazione dell’acquis è sospesa nelle zone della Repubblica di Cipro su cui il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 10 dell’atto di adesione. |
(2) |
Al fine di proteggere la salute pubblica e la salute degli animali, il regolamento (CE) n. 866/2004 vieta che i prodotti di origine animale attraversino la linea di confine tra le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e quelle su cui esso esercita tale controllo. |
(3) |
A titolo iniziale e tenuto conto della produzione nelle zone della Repubblica di Cipro su cui il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo, i divieti possono essere sospesi per il pesce fresco e il miele. |
(4) |
È necessario provvedere a che la salute pubblica e la salute degli animali non siano compromesse dall’abolizione dei divieti; occorre inoltre garantire la sicurezza alimentare conformemente al regolamento (CE) n. 1480/2004 della Commissione (2) che stabilisce norme specifiche riguardanti le merci provenienti dalle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo che vengono introdotte nelle zone su cui il governo della Repubblica di Cipro esercita un controllo effettivo. Di conseguenza gli scambi dei prodotti interessati devono essere soggetti a determinate condizioni. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 866/2004 per quanto riguarda l’attraversamento da parte dei prodotti di origine animale della linea di confine tra le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo e quelle su cui esso esercita tale controllo, non si applica più ai prodotti di origine animale figuranti negli allegati I e II della presente decisione.
Gli scambi commerciali dei prodotti in questione sono soggetti alle condizioni indicate nei rispettivi allegati.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 161 del 30.4.2004, pag. 128; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 51. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1283/2005 della Commissione (GU L 203 del 4.8.2005, pag. 8).
(2) GU L 272 del 20.8.2004, pag. 3.
ALLEGATO I
Pesce fresco
A. Prodotto animale: pesce fresco
B. Condizioni
1. |
Il pesce fresco deve essere direttamente sbarcato da pescherecci, a bordo dei quali il pescato è conservato per un tempo inferiore a 24 ore. Tali pescherecci devono operare in conformità delle prescrizioni dell’allegato III, sezione VIII, capitolo I, punto IA, e dell’allegato III, sezione VIII, capitolo II del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1). Esperti indipendenti, designati dalla Commissione, devono ispezionare i pescherecci e trasmettere a quest’ultima l’elenco dei pescherecci conformi. La Commissione inoltrerà tale elenco all’autorità veterinaria competente della Repubblica di Cipro e lo pubblicherà sul suo sito Internet. |
2. |
In conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1480/2004, ogni partita di pesce fresco deve essere corredata da un documento rilasciato dalla camera di commercio turco-cipriota, debitamente autorizzata a tal fine dalla Commissione d’intesa con il governo della Repubblica di Cipro, o da un altro ente debitamente autorizzato d’intesa con quest’ultimo, nei termini stabiliti all’articolo 4, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CE) n. 866/2004. Dal documento deve risultare che il pesce è sbarcato direttamente da pescherecci figuranti nell’elenco dei pescherecci conformi, indicato al punto 1 e pubblicato nella debita forma. |
3. |
Il pesce fresco deve essere destinato ai negozi per la vendita al minuto, ai ristoranti o alla vendita diretta ai consumatori. |
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
ALLEGATO II
Miele destinato al consumo umano
A. Prodotto di origine animale: miele destinato al consumo umano
B. Condizioni
1. |
Il miele deve essere prodotto interamente da produttori residenti nelle zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo di Cipro non esercita un controllo effettivo. |
2. |
Il miele deve essere trasportato:
|
3. |
In conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1480/2004, ogni partita di miele deve essere accompagnata da un documento rilasciato dalla camera di commercio turco-cipriota, debitamente autorizzata a tal fine dalla Commissione d’intesa con il governo della Repubblica di Cipro, o da un altro ente debitamente autorizzato d’intesa con quest’ultimo, nei termini stabiliti all’articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 866/2004. Tale documento deve dichiarare che il miele rispetta le condizioni di cui al punto 1. |
4. |
Il miele può essere commercializzato non prima che siano pervenuti alla Commissione i risultati delle analisi effettuate su dieci campioni di miele prelevati nel corso della catena di produzione da esperti indipendenti designati dalla Commissione. Questa comunicherà i risultati delle analisi all’autorità veterinaria competente della Repubblica di Cipro e li pubblicherà sul suo sito Internet. Le analisi devono essere realizzate in un laboratorio accreditato, come previsto dall’articolo 2, lettera f), della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (2). I campioni devono essere ripartiti come segue:
|
5. |
Il prelievo di campioni e le analisi di cui al punto 4 vanno ripetuti annualmente. |
6. |
Le disposizioni della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (3) si applicano al miele che circola conformemente alle disposizioni della presente decisione. |
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
RACCOMANDAZIONI
Commissione
12.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 123/33 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2007
sul monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti
[notificata con il numero C(2007) 1873]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/331/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 19 aprile 2005 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato una dichiarazione scientifica sull'acrilammide negli alimenti con la quale ha approvato la valutazione del rischio relativa all'acrilammide negli alimenti, effettuata nel febbraio 2005 dal comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA). In tale valutazione il JECFA ha concluso che i margini di esposizione del medio e forte consumatore risultano bassi per un composto genotossico e cancerogeno e ciò può far ipotizzare un problema per la salute umana. Occorre quindi proseguire gli sforzi intesi a ridurre le concentrazioni di acrilammide nei prodotti alimentari. |
(2) |
L'industria alimentare e gli Stati membri hanno studiato i meccanismi di formazione dell'acrilammide. L'industria alimentare ha sviluppato misure volontarie, quali le linee guida note con il nome di «toolbox» (1), che forniscono orientamenti ai produttori e ai trasformatori in modo da aiutarli a individuare i mezzi per ridurre l'acrilammide nei propri prodotti. Già dal 2002 sono in atto notevoli sforzi per ridurre il tenore di acrilammide negli alimenti trasformati. |
(3) |
È necessario raccogliere in tutta la Comunità, almeno su un arco di tre anni, dati affidabili sui tenori di acrilammide negli alimenti così da ottenere un quadro dei livelli di acrilammide in quei prodotti alimentari di cui è noto l'elevato contenuto di acrilammide e/o che notoriamente contribuiscono in misura significativa alla sua assunzione per via alimentare da parte della popolazione nel suo complesso e di particolari gruppi vulnerabili, quali i lattanti e i bambini nella prima infanzia. |
(4) |
È importante che questi dati vengano comunicati una volta l'anno all'EFSA che provvederà al loro inserimento in una banca dati. |
(5) |
I risultati analitici verranno esaminati per valutare l'efficacia delle misure volontarie. Il programma di monitoraggio previsto dalla presente raccomandazione può essere adattato in qualsiasi momento qualora ciò risulti opportuno alla luce dell'esperienza acquisita, |
RACCOMANDA:
1) |
che, conformemente all'allegato I, gli Stati membri effettuino annualmente nel 2007, 2008 e 2009 il monitoraggio dei tenori di acrilammide nei prodotti alimentari di cui al medesimo allegato; |
2) |
che gli Stati membri comunichino all'EFSA, entro il 1o giugno di ogni anno, i dati relativi al monitoraggio dell'anno precedente, fornendo le informazioni di cui all'allegato II sulla base del modello ivi contenuto, per l'inserimento in un'unica banca dati; |
3) |
che ai fini del programma di monitoraggio gli Stati membri si attengano alle procedure di campionamento di cui all'allegato, parte B, del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (2), in modo da garantire la rappresentatività dei campioni rispetto alla partita sottoposta a campionamento; |
4) |
che gli Stati membri effettuino le analisi relative all'acrilammide secondo i criteri di cui all'allegato III, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3). |
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) Le linee guida contengono 13 parametri diversi («strumenti»), raggruppati in quattro categorie principali (sezioni delle linee guida), che possono essere utilizzate in modo selettivo dai produttori alimentari conformemente alle specifiche esigenze, in modo da ridurre i tenori di acrilammide nei propri prodotti. Queste quattro sezioni riguardano: i fattori agronomici, la formulazione alimentare, la trasformazione e la preparazione finale.
(2) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29.
(3) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO I
A. Punti e procedura di campionamento
1. |
Il campionamento dei prodotti dovrebbe essere effettuato al livello della commercializzazione (per esempio grandi supermercati, piccoli negozi, panetterie, chioschi per la vendita di patate fritte a bastoncino e ristoranti) laddove la rintracciabilità sia buona, oppure nei luoghi di produzione. Ove possibile, sarebbe opportuno sottoporre a campionamento i prodotti originari di uno Stato membro (1). |
2. |
Il campionamento e le analisi dovrebbero essere condotti prima della data di scadenza del campione. |
B. Prodotti, numero dei campioni e loro frequenza, requisiti analitici
1. |
La tabella 1 fornisce una panoramica del numero minimo raccomandato di campioni per categoria di prodotti, da sottoporre annualmente ad analisi. Gli Stati membri sono invitati a raccogliere, se possibile, un numero di campioni maggiore. La distribuzione dei campioni per Stato membro si basa sul numero di abitanti e il numero minimo di campioni per prodotto e per Stato membro è pari a 4. |
2. |
Il numero dei campioni si riferisce al numero minimo di campioni da prelevare annualmente. L'eventuale applicazione di condizioni particolari (per esempio campionamento due volte l'anno) è precisata all'allegato I, punto C, per ogni gruppo di prodotti. |
3. |
Dato che ogni categoria di prodotti comprende un'ampia gamma di prodotti con caratteristiche diverse, sarebbe opportuno fornire ulteriori informazioni per ogni prodotto oggetto di campionamento (secondo quanto indicato nell'allegato I, punto C). Se possibile, è importante sottoporre ogni anno a campionamento prodotti con le stesse caratteristiche (per esempio stesso tipo di pane, stessa marca, ecc.), in modo da seguire gli andamenti nel tempo. Per il campionamento delle patate fritte a bastoncino effettuato presso i chioschi si dovrebbero, se possibile, scegliere ogni anno gli stessi chioschi. |
4. |
Se nell'analisi di prodotti aventi le stesse caratteristiche si ottengono ripetutamente risultati inferiori al limite di quantificazione (LOQ), si può sostituire quel prodotto con un altro, purché appartenente alla stessa categoria di prodotti e purché se ne fornisca una descrizione. |
5. |
Per garantire la comparabilità dei risultati analitici, sarebbe opportuna la scelta di metodi in grado di raggiungere un LOQ di 30 μg/kg (la transizione MS/MS più intensa) per il pane e gli alimenti per la prima infanzia (baby foods) e di 50 μg/kg per prodotti a base di patate, per altri prodotti a base di cereali, per il caffè e altri prodotti. I risultati devono essere presentati corretti per il recupero. Tabella 1 Numero minimo di campioni per categoria di prodotti
|
C. Ulteriori informazioni minime da fornire per ciascun prodotto
I punti da 1 a 10 precisano quali ulteriori informazioni minime dovrebbero essere fornite per ciascun prodotto oggetto di campionamento. Gli Stati membri sono invitati a fornire maggiori informazioni dettagliate.
1.
Informazioni specifiche da fornire: materia prima, ovvero patate fresche o prodotti a base di patate, altri ingredienti aggiunti.
2.
Informazioni specifiche da fornire: materia prima, ovvero patate fresche o prodotti a base di patate, altri ingredienti aggiunti, aromi o additivi.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Informazioni specifiche da fornire: tipo di cereali, altri ingredienti.
10.
Informazioni specifiche da fornire: descrizione particolareggiata del prodotto (per esempio ingredienti principali), modalità di preparazione secondo quanto riportato sulla confezione.
(1) In casi eccezionali può accadere che un determinato prodotto sia sul mercato come prodotto importato da un paese terzo. In questi casi è possibile prelevare campioni del prodotto importato.
(2) Nel caso in cui il prodotto alimentare sia ottenuto da patate prodotti a base di patate, non è necessario il campionamento due volte l'anno.
ALLEGATO II
A. Modello per la trasmissione dei dati
B. Note esplicative al modello per la trasmissione dei dati
Paese dichiarante: Stato membro nel quale è stato condotto il monitoraggio.
Anno: anno di campionamento.
Codice del campione: codice identificativo del campione, a livello del laboratorio.
Categoria di prodotti: numero della categoria di prodotti, secondo l'allegato I, tabella 1 [inserire le cifre da 1 a 10: per esempio patate fritte a bastoncino (French fries) (1), patatine fritte (chips) (2), ecc.].
Nome del prodotto: va indicato il nome del prodotto in inglese e nella lingua originale.
Descrizione del prodotto: si dovrebbe fornire una breve descrizione del prodotto, che comprenda perlomeno le informazioni richieste in base all'allegato I, punto C.
Produttore: nome del produttore, se noto.
Paese di produzione: se noto. Utilizzare i codici ISO per il paese di produzione (per i codici ISO cfr. allegato I, tabella 1, prima colonna). In base all'allegato I, punto A, il prodotto oggetto di campionamento dovrebbe essere, se possibile, originario di uno Stato membro (cfr. nota 4).
Da consumarsi preferibilmente entro il: secondo quanto indicato sulla confezione. La data va indicata nel formato gg/mm/aa.
Data di produzione: secondo quanto eventualmente indicato sulla confezione. La data va indicata nel formato gg/mm/aa.
Data di campionamento: si tratta della data in cui il campione è stato prelevato. La data va indicata nel formato gg/mm/aa.
Punto di campionamento: luogo in cui il campione è stato prelevato, ad esempio supermercato, piccolo negozio, panetteria, catena di fast food, ecc.
Peso della confezione: se del caso, peso (in grammi) della confezione del prodotto, da cui sono stati prelevati i campioni elementari.
Peso del campione: peso (in grammi) del campione globale.
Condizioni di preparazione: si dovrebbero precisare le condizioni di preparazione delle patate fritte a bastoncino (French fries) o degli altri prodotti a base di patate di tipo precotto, destinati alla cottura domestica (categoria di prodotti n. 3); il campionamento e l'analisi di questa categoria di prodotti dovrebbero avvenire dopo la cottura. Si dovrebbero seguire le istruzioni per la cottura riportate sulla confezione, indicandole in questo campo. Lo stesso vale per alcuni «Altri prodotti» (categoria di prodotti n. 10).
Data dell'analisi: se il campione è stato omogeneizzato e conservato prima dell'analisi, la data da indicare è quella dell'inizio effettivo della procedura analitica. In questo caso si dovrebbero fornire indicazioni circa le condizioni di conservazione.
Metodo accreditato: precisare con un «Sì» o un «No» se il risultato dell'analisi è stato ottenuto mediante un metodo accreditato in base alla norma EN ISO 17025.
Metodo di analisi: indicare il metodo di analisi impiegato (GC-MS con derivatizzazione, GC-MS senza derivatizzazione, LC-MS-MS o altra tecnica) e descrivere brevemente la preparazione del campione (per esempio procedimento di purificazione, ecc.).
Informazioni sulle prove interlaboratorio (proficiency tests): fornire informazioni sull'organizzatore della prova interlaboratorio, sul numero del progetto, sul numero della fase, sulla matrice e sullo z-score (1) rispettando il seguente formato: organizzatore/progetto/fase/matrice/z-score. (Esempio: FAPAS/30/6/pane croccante detto knäckebrot/1,6).
Tenore di acrilammide: espresso in μg/kg, corretto per il recupero.
Limite di rilevazione: espresso in μg/kg.
Limite di quantificazione: espresso in μg/kg.
Incertezza di misura: si prega fornire le informazioni eventualmente disponibili sull'incertezza di misura (l'intervallo deve essere espresso in percentuale).
(1) Gli z-score verranno utilizzati unicamente per valutare la qualità dei dati e saranno tenuti riservati.