ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 213

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
15 agosto 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 960/2007 della Commissione, del 14 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

 

Regolamento (CE) n. 961/2007 della Commissione, del 14 agosto 2007, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 agosto 2007

3

 

*

Regolamento (CE) n. 962/2007 della Commissione, del 14 agosto 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 996/97 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 02062991

6

 

*

Regolamento (CE) n. 963/2007 della Commissione, del 14 agosto 2007, recante attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese

7

 

*

Regolamento (CE) n. 964/2007 della Commissione, del 14 agosto 2007, recante modalità di apertura e di gestione dei contingenti tariffari applicabili al riso originario dei paesi meno avanzati, per le campagne di commercializzazione 2007/08 e 2008/09

26

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2007/560/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 agosto 2007, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista dell’eventuale iscrizione di clorantraniliprolo, eptamalossiglucano e spirotetramat nonché del virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 3669]  ( 1 )

29

 

 

2007/561/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 2 agosto 2007, che approva la modifica del programma di eradicazione della brucellosi bovina in Italia per il 2007, approvato con decisione 2006/875/CE per quanto riguarda la brucellosi bufalina a Caserta (Regione Campania) [notificata con il numero C(2007) 3692]

32

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

15.8.2007   

IT

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L 213/1


REGOLAMENTO (CE) N. 960/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

44,3

TR

55,3

XK

36,3

XS

36,3

ZZ

43,1

0707 00 05

TR

127,9

ZZ

127,9

0709 90 70

TR

86,8

ZZ

86,8

0805 50 10

AR

63,4

UY

62,3

ZA

59,0

ZZ

61,6

0806 10 10

EG

129,5

MA

138,0

TR

116,5

US

184,5

ZZ

142,1

0808 10 80

AR

68,0

BR

112,6

CL

89,5

CN

100,2

NZ

94,2

US

101,1

ZA

90,3

ZZ

93,7

0808 20 50

AR

55,3

CL

83,9

TR

134,4

ZA

99,5

ZZ

93,3

0809 30 10, 0809 30 90

TR

138,8

ZZ

138,8

0809 40 05

IL

125,2

ZZ

125,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


15.8.2007   

IT

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L 213/3


REGOLAMENTO (CE) N. 961/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2007

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 agosto 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 agosto 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 agosto 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 agosto 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell’29.6.2007, pag. 6).

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 agosto 2007

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 00 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

9,34

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

9,34

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

31.7.2007-13.8.2007

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minneapolis

Chicago

Quotazione

188,54

94,53

Prezzo FOB USA

215,82

205,82

185,82

121,21

Premio sul Golfo

16,35

Premio sui Grandi laghi

5,16

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

41,79 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

44,05 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


15.8.2007   

IT

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L 213/6


REGOLAMENTO (CE) N. 962/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 996/97 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione (2) prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91.

(2)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3), i titoli di importazione non sono più validi dopo l’ultimo giorno del periodo contingentale.

(3)

Per conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 996/97 a quelle del regolamento (CE) n. 1301/2006, il regolamento (CE) n. 996/97 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 568/2007, in particolare con la soppressione della disposizione relativa al periodo di validità dei titoli di importazione.

(4)

Poiché l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (4) prevede per i titoli di importazione un periodo di validità di 90 giorni dalla data del rilascio, occorre chiarire nel regolamento (CE) n. 996/97 che i titoli sono validi fino al termine del periodo contingentale.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 996/97.

(6)

Per garantire che i titoli di importazione rilasciati per il periodo contingentale compreso fra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 siano validi fino al termine di tale periodo contingentale, occorre disporre che detta modifica si applichi a decorrere dal periodo contingentale che ha inizio il 1o luglio 2007.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 996/97 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   In deroga all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli di importazione sono validi fino al termine del periodo contingentale.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica ai titoli di importazione rilasciati a decorrere dal periodo contingentale che ha inizio il 1o luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2007 (GU L 133 del 25.5.2007, pag. 15).

(3)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(4)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/2007 (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 5).


15.8.2007   

IT

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L 213/7


REGOLAMENTO (CE) N. 963/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2007

recante attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (1), in particolare l’articolo 12, punto x),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 ha istituito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sulle spese per la tutela ambientale, come pure sulla struttura, sull’attività, sul rendimento e sulla competitività dei fondi pensione.

(2)

In forza dell’articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, durante i periodi di transizione possono essere ammesse deroghe alle disposizioni degli allegati di detto regolamento. Conformemente all’allegato 2, sezione 10, e all’allegato 7, sezione 10, di tale regolamento, i periodi di transizione fissati possono essere ulteriormente prorogati per quanto riguarda talune caratteristiche.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1667/2003 della Commissione (2) ha concesso deroghe agli Stati membri durante il periodo di transizione per gli anni di riferimento 2001-2004 con riguardo alle statistiche sulle spese per la tutela ambientale e per gli anni di riferimento 2002-2004 con riguardo alle statistiche sui fondi pensione.

(4)

Al fine di predisporre i necessari sistemi di rilevazione dei dati o di adeguare quelli esistenti, alcuni Stati membri hanno chiesto una proroga temporanea delle deroghe per talune disposizioni dell’allegato 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 per quanto riguarda le caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0 per gli anni di riferimento 2005-2008, in modo da soddisfare le disposizioni del regolamento entro la fine del periodo di transizione.

(5)

Al fine di predisporre i necessari sistemi di rilevazione dei dati o di adeguare quelli esistenti, numerosi Stati membri hanno chiesto una proroga temporanea delle deroghe per talune disposizioni dell’allegato 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 per quanto riguarda i fondi pensione per gli anni di riferimento 2005-2007, in modo da soddisfare le disposizioni del regolamento entro la fine del periodo di transizione.

(6)

Appare opportuno concedere tali deroghe, in quanto le richieste degli Stati membri sono basate sull’esigenza legittima di procedere a ulteriori adeguamenti dei loro sistemi di rilevazione dei dati.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli anni di riferimento 2005-2008 sono concesse deroghe per le caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0 dell’allegato 2, sezione 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, come specificato nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per gli anni di riferimento 2005-2007 sono concesse deroghe per l’elenco di caratteristiche di cui all’allegato 7, sezione 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, come specificato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2007.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 244 del 29.9.2003, pag. 1.


ALLEGATO I

Deroghe per le variabili 21 12 0 e 21 14 0 dell’allegato 2

BELGIO

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0

Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0

Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata»)

Spese correnti complessive per la tutela ambientale

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

Deroga parziale

Proroga del termine di trasmissione

18 + 3

18 + 3

Attività mancanti

Divisione 37 della NACE Rev. 1.1

Divisione 37 della NACE Rev. 1.1

Classi di ampiezza mancanti

Nessuna

Nessuna

Altri punti

Nessuno

Nessuno


BULGARIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0

Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0

Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata»)

Spese correnti complessive per la tutela ambientale

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga totale

Nessuna deroga

Proroga del termine di trasmissione

 

Nessuna

Attività mancanti

 

Nessuna

Classi di ampiezza mancanti

 

Nessuna

Altri punti

 

Nessuno


DANIMARCA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0

Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0

Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata»)

Spese correnti complessive per la tutela ambientale

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga totale

Deroga totale

Proroga del termine di trasmissione

 

 

Attività mancanti

 

 

Classi di ampiezza mancanti

 

 

Altri punti

 

 


GERMANIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0

Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0

Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata»)

Spese correnti complessive per la tutela ambientale

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

Deroga parziale

Proroga del termine di trasmissione

18 + 9 per la sezione E della NACE Rev. 1.1

18 + 9 per la sezione E della NACE Rev. 1.1

Attività mancanti

Nessuna

Nessuna

Classi di ampiezza mancanti

Nessuna

Nessuna

Altri punti

Nessuno

Nessuno


GRECIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0

Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0

Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata»)

Spese correnti complessive per la tutela ambientale

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

Deroga parziale

Proroga del termine di trasmissione

Nessuna

Nessuna

Attività mancanti

Nessuna

Nessuna

Classi di ampiezza mancanti

1-9 addetti

1-9 addetti

Altri punti

Nessuno

Nessuno


FRANCIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0

Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0

Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata»)

Spese correnti complessive per la tutela ambientale

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

Deroga parziale

Proroga del termine di trasmissione

Nessuna

Nessuna

Attività mancanti

Nessuna

Nessuna

Classi di ampiezza mancanti

1-49 addetti

tranne:

divisioni 15 e 16 della NACE Rev. 1.1

1-49 addetti

tranne:

divisioni 15 e 16 della NACE Rev. 1.1

Altri punti

Nessuno

Nessuno


IRLANDA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0

Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0

Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata»)

Spese correnti complessive per la tutela ambientale

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga totale

Deroga totale

Proroga del termine di trasmissione

 

 

Attività mancanti

 

 

Classi di ampiezza mancanti

 

 

Altri punti

 

 

Nota: Conformemente alle disposizioni della sezione 4, paragrafo 3, e della sezione 4, paragrafo 4, dell’allegato 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, le informazioni necessarie per la compilazione delle statistiche relative alle caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 possono non essere raccolte se l’importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni C, D e E della NACE Rev. 1 rappresentano in uno Stato membro meno dell’1 % del totale per la Comunità.


LUSSEMBURGO

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0

Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0

Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata»)

Spese correnti complessive per la tutela ambientale

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga totale

Deroga totale

Proroga del termine di trasmissione

 

 

Attività mancanti

 

 

Classi di ampiezza mancanti

 

 

Altri punti

 

 

Nota: Conformemente alle disposizioni della sezione 4, paragrafo 3, e della sezione 4, paragrafo 4, dell’allegato 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, le informazioni necessarie per la compilazione delle statistiche relative alle caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 possono non essere raccolte se l’importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni C, D e E della NACE Rev. 1 rappresentano in uno Stato membro meno dell’1 % del totale per la Comunità.


ROMANIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0

Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0

Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata»)

Spese correnti complessive per la tutela ambientale

Eventuale deroga totale o parziale

2005-2006: deroga totale

2005-2006: deroga totale

Proroga del termine di trasmissione

 

 

Attività mancanti

 

 

Classi di ampiezza mancanti

 

 

Altri punti

 

 


SLOVENIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0

Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0

Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata»)

Spese correnti complessive per la tutela ambientale

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

Deroga parziale

Proroga del termine di trasmissione

18 + 6

18 + 6

Attività mancanti

Divisione 41 della NACE Rev. 1.1

Nessuna

Classi di ampiezza mancanti

1-19 addetti per tutti i settori di attività; tutte le classi di ampiezza per la divisione 41 della NACE

1-19 addetti per tutti i settori di attività tranne 1-9 addetti per la divisione 41 della NACE

Altri punti

Nessuno

Nessuno


SLOVACCHIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0

Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0

Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata»)

Spese correnti complessive per la tutela ambientale

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

Deroga parziale

Proroga del termine di trasmissione

Nessuna

Nessuna

Attività mancanti

Nessuna

Nessuna

Classi di ampiezza mancanti

1-19 addetti

1-19 addetti

Altri punti

Nessuno

Nessuno


ALLEGATO II

Deroghe per l’allegato 7

BELGIO

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

 

Deroga parziale

 

Proroga del termine di trasmissione

12 + 3

 

12 + 3

 

Variabili mancanti

Per gli anni 2005-2007:

 

Per il 2005:

 

 

 

 

Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per ripartizione geografica

12 15 0

Valore aggiunto al costo dei fattori

48 61 0

Ripartizione geografica del fatturato

Per il 2005:

 

 

 

48 00 5

Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita

 

 

48 00 6

Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita

 

 

48 00 7

Contributi pensionistici a piani ibridi

 

 

48 12 0

Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP)

 

 

48 10 1

Investimenti complessivi nell’impresa promotrice

 

 

48 13 2

Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI

 

 

48 70 1

Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita

 

 

48 70 2

Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita

 

 

48 70 3

Numero di iscritti a piani ibridi

 

 

 

Statistiche annuali sulle imprese su fondi pensione non autonomi

 

 

11 15 0

Numero di imprese con fondi pensione non autonomi

 

 

Altri punti

Nessuno

 

Nessuno

 


BULGARIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Nessuna deroga

 

Deroga parziale

 

Proroga del termine di trasmissione

Nessuna

 

Nessuna

 

Variabili mancanti

Nessuno

 

Per gli anni 2005-2006:

 

 

Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per ripartizione geografica

48 61 0

Ripartizione geografica del fatturato

Altri punti

Nessuno

 

Nessuno

 


DANIMARCA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

 

Deroga parziale

 

Proroga del termine di trasmissione

Nessuna

 

Nessuna

 

Variabili mancanti

 

 

 

Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per ripartizione geografica

48 00 5

Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita

 

 

48 00 6

Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita

48 61 0

Ripartizione geografica del fatturato

48 00 7

Contributi pensionistici a piani ibridi

 

 

48 03 1

Erogazioni in forma di rendita

 

 

48 03 2

Erogazioni in forma di capitale

 

 

48 03 3

Trasferimenti in uscita

 

 

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

 

 

48 10 1

Investimenti complessivi nell’impresa promotrice

 

 

48 13 2

Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI

 

 

48 70 1

Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita

 

 

48 70 2

Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita

 

 

48 70 3

Numero di iscritti a piani ibridi

 

 

48 70 5

Numero di differiti

 

 

Altri punti

Nessuno

 

Nessuno

 


GERMANIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga totale

 

Deroga totale

 

Proroga del termine di trasmissione

 

 

 

 

Variabili mancanti

 

 

 

 

Altri punti

 

 

 

 


GRECIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga totale

 

Deroga totale

 

Proroga del termine di trasmissione

 

 

 

 

Variabili mancanti

 

 

 

 

Altri punti

 

 

 

 


SPAGNA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

 

Deroga parziale

 

Proroga del termine di trasmissione

2005: 12 + 36

 

2005: 12 + 36

 

2006: 12 + 24

 

2006: 12 + 24

 

2007: 12 + 12

 

2007: 12 + 12

 

Variabili mancanti

13 31 0

Costi del personale

Nessuno

 

48 07 0

Totale delle imposte

48 10 1

Investimenti complessivi nell’impresa promotrice

16 11 0

Numero di persone occupate

Altri punti

Nessuno

 

Nessuno

 


FRANCIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga totale

 

Deroga totale

 

Proroga del termine di trasmissione

 

 

 

 

Variabili mancanti

 

 

 

 

Altri punti

 

 

 

 


IRLANDA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

 

Deroga parziale

 

Proroga del termine di trasmissione

Nessuna

 

Nessuna

 

Variabili mancanti

 

Statistiche annuali sulle imprese

 

Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per classe di ampiezza

11 11 0

Numero di imprese

11 11 8

Numero di imprese ripartito in base alla dimensione degli investimenti

12 11 0

Fatturato

48 00 1

Contributi pensionistici versati dagli iscritti

11 11 9

Numero di imprese ripartito in base alle classi d’ampiezza degli iscritti

48 00 2

Contributi pensionistici versati dai datori di lavoro

48 00 3

Trasferimenti in entrata

 

Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per valuta

48 00 4

Altri contributi pensionistici

 

48 00 5

Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita

48 64 0

Investimenti complessivi ripartiti in euro e componenti non euro

48 00 6

Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita

48 01 0

Proventi da investimenti (FP)

 

Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per ripartizione geografica

48 01 1

Guadagni e perdite in conto capitale

 

48 02 1

Indennizzi da ricevere

48 61 0

Ripartizione geografica del fatturato

48 02 2

Altri redditi

48 03 3

Trasferimenti in uscita

12 12 0

Valore della produzione

12 15 0

Valore aggiunto al costo dei fattori

48 03 0

Spesa complessiva in materia di pensioni

48 03 1

Erogazioni in forma di rendita

48 03 2

Erogazioni in forma di capitale

48 04 0

Variazione netta delle riserve tecniche

48 05 0

Premi assicurativi da pagare

48 06 0

Totale delle spese d’esercizio

13 11 0

Acquisti complessivi di beni e servizi

13 31 0

Costi del personale

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

48 07 0

Totale delle imposte

48 11 0

Terreni e fabbricati (FP)

48 12 0

Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP)

48 13 0

Azioni ed altri titoli a reddito variabile

48 14 0

Unità di organismi d’investimento del risparmio

48 15 0

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso

48 16 0

Quote in investimenti comuni (FP)

48 17 0

Prestiti ipotecari ed altri prestiti non classificati altrove

48 18 0

Altri investimenti

48 10 0

Investimenti complessivi dei fondi pensione

48 10 1

Investimenti complessivi nell’impresa promotrice

48 10 4

Investimenti complessivi ai valori di mercato

48 13 1

Azioni quotate su un mercato regolamentato

48 13 2

Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI

48 13 3

Azioni non quotate pubblicamente

48 13 4

Altri titoli a reddito variabile

48 20 0

Altre attività

48 30 0

Patrimonio

48 40 0

Riserve tecniche nette (FP)

48 50 0

Altre passività

16 11 0

Numero di persone occupate

48 70 4

Numero di iscritti attivi

48 70 5

Numero di differiti

48 70 6

Numero di pensionati

Altri punti

Nessuno

 

Nessuno

 


ITALIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

 

Deroga parziale

 

Proroga del termine di trasmissione

Nessuna

 

Nessuna

 

Variabili mancanti

 

 

 

Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per valuta

48 00 3

Trasferimenti in entrata

 

 

48 01 0

Proventi da investimenti (FP)

48 64 0

Investimenti complessivi ripartiti in euro e componenti non euro

48 01 1

Guadagni e perdite in conto capitale

 

Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per ripartizione geografica

48 02 1

Indennizzi da ricevere

48 61 0

Ripartizione geografica del fatturato

48 02 2

Altri redditi (FP)

 

 

12 12 0

Valore della produzione

 

 

12 15 0

Valore aggiunto al costo dei fattori

 

 

48 03 3

Trasferimenti in uscita

 

 

48 04 0

Variazione netta delle riserve tecniche

 

 

48 05 0

Premi assicurativi da pagare

 

 

48 06 0

Totale delle spese d’esercizio

 

 

13 11 0

Acquisti complessivi di beni e servizi

 

 

13 31 0

Costi del personale

 

 

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

 

 

48 07 0

Totale delle imposte

 

 

48 16 0

Quote in investimenti comuni

 

 

48 10 1

Investimenti complessivi nell’impresa promotrice

 

 

48 10 4

Investimenti complessivi ai valori di mercato

 

 

48 13 1

Azioni quotate su un mercato regolamentato

 

 

48 13 2

Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI

 

 

48 13 3

Azioni non quotate pubblicamente

 

 

48 13 4

Altri titoli a reddito variabile

 

 

16 11 0

Numero di persone occupate

 

 

48 70 5

Numero di differiti

 

 

48 12 0

Investimenti in imprese collegate e partecipazioni

 

 

48 17 0

Prestiti ipotecari ed altri prestiti non classificati altrove

 

 

48 30 0

Patrimonio

 

 

Altri punti

Nessuno

 

Nessuno

 


CIPRO

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga totale

 

Deroga totale

 

Proroga del termine di trasmissione

 

 

 

 

Variabili mancanti

 

 

 

 

Altri punti

 

 

 

 


LETTONIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

 

Nessuna deroga

 

Proroga del termine di trasmissione

Nessuna

 

Nessuna

 

Variabili mancanti

Per gli anni 2005-2007:

 

Nessuna

 

48 17 0

Prestiti ipotecari ed altri prestiti non classificati altrove

Per il 2005

 

48 00 5

Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita

48 00 7

Contributi pensionistici a piani ibridi

48 04 0

Variazione netta delle riserve tecniche

48 07 0

Totale delle imposte

48 40 0

Riserve tecniche nette (FP)

48 70 1

Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita

48 70 3

Numero di iscritti a piani ibridi

Altri punti

Nessuno

 

Nessuno

 


LUSSEMBURGO

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga totale

 

Deroga totale

 

Proroga del termine di trasmissione

 

 

 

 

Variabili mancanti

 

 

 

 

Altri punti

 

 

 

 


UNGHERIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

 

Partial derogation

 

Proroga del termine di trasmissione

Nessuna

 

Nessuna

 

Variabili mancanti

 

Statistiche annuali sulle imprese

 

Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per valuta

48 02 1

Indennizzi da ricevere

48 64 0

Investimenti complessivi ripartiti in euro e componenti non euro

48 05 0

Premi assicurativi da pagare

48 61 0

Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per ripartizione geografica

 

 

 

Ripartizione geografica del fatturato

Altri punti

Nessuno

 

Nessuno

 


MALTA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga totale

 

Deroga totale

 

Proroga del termine di trasmissione

 

 

 

 

Variabili mancanti

 

 

 

 

Altri punti

 

 

 

 


PAESI BASSI

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

 

Nessuna deroga

 

Proroga del termine di trasmissione

Nessuna

 

Nessuna

 

Variabili mancanti

48 13 2

Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI

Nessuno

 

Altri punti

Nessuno

 

Nessuno

 


AUSTRIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

 

Nessuna deroga

 

Proroga del termine di trasmissione

Nessuna

 

Nessuna

 

Variabili mancanti

Per il 2005 e il 2006:

Statistiche annuali sulle imprese

Nessuna

 

48 00 5

Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita

48 00 6

Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita

48 12 0

Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP)

48 13 1

Azioni quotate su un mercato regolamentato

48 13 2

Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI

48 13 3

Azioni non quotate pubblicamente

48 13 4

Altri titoli a reddito variabile

48 70 1

Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita

48 70 2

Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita

48 70 5

Numero di differiti

Per gli anni 2005-2007:

Statistiche annuali sulle imprese su fondi pensione non autonomi

11 15 0

Numero di imprese con fondi pensione non autonomi

Altri punti

Nessuno

 

Nessuno

 


POLONIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

 

Nessuna deroga

 

Proroga del termine di trasmissione

Nessuna

 

Nessuna

 

Variabili mancanti

 

Statistiche annuali sulle imprese

Nessuna

 

48 02 1

Indennizzi da ricevere

12 12 0

Valore della produzione

12 15 0

Valore aggiunto al costo dei fattori

48 03 1

Erogazioni in forma di rendita

48 03 2

Erogazioni in forma di capitale

48 04 0

Variazione netta delle riserve tecniche

48 05 0

Premi assicurativi da pagare

13 11 0

Acquisti complessivi di beni e servizi

13 31 0

Costi del personale

15 11 0

Investimenti lordi in beni materiali

48 07 0

Totale delle imposte

48 40 0

Riserve tecniche nette (FP)

48 70 6

Numero di pensionati

Altri punti

Nessuno

 

Nessuno

 


PORTOGALLO

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

 

Nessuna deroga

 

Proroga del termine di trasmissione

Nessuna

 

Nessuna

 

Variabili mancanti

 

Statistiche annuali sulle imprese

Nessuno

 

48 13 2

Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI

 

Statistiche annuali sulle imprese su fondi pensione non autonomi

11 15 0

Numero di imprese con fondi pensione non autonomi

Altri punti

Nessuno

 

Nessuno

 


ROMANIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga totale

 

Deroga totale

 

Proroga del termine di trasmissione

 

 

 

 

Variabili mancanti

 

 

 

 

Altri punti

 

 

 

 


SLOVENIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

 

Nessuna deroga

 

Proroga del termine di trasmissione

Nessuna

 

Nessuna

 

Variabili mancanti

 

Statistiche annuali sulle imprese

 

 

48 00 1

Contributi pensionistici versati dagli iscritti

48 00 2

Contributi pensionistici versati dai datori di lavoro

48 00 3

Trasferimenti in entrata

48 00 4

Altri contributi pensionistici

48 00 5

Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita

48 00 7

Contributi pensionistici a piani ibridi

48 03 1

Erogazioni in forma di rendita

48 03 2

Erogazioni in forma di capitale

48 03 3

Trasferimenti in uscita

48 07 0

Totale delle imposte

48 10 1

Investimenti complessivi nell’impresa promotrice

48 13 2

Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI

48 70 4

Numero di iscritti attivi

48 70 5

Numero di differiti

48 70 6

Numero di pensionati

 

Statistiche annuali sulle imprese su fondi pensione non autonomi

11 15 0

Numero di imprese con fondi pensione non autonomi

Altri punti

Nessuno

 

Nessuno

 


SLOVACCHIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

 

Deroga parziale

 

Proroga del termine di trasmissione

12 + 6

 

12 + 6

 

Variabili mancanti

 

Statistiche annuali sulle imprese

 

Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per classe di ampiezza

48 01 1

Guadagni e perdite in conto capitale

11 11 8

Numero di imprese ripartito in base alla dimensione degli investimenti

48 11 0

Terreni e fabbricati (FP)

 

Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per valuta

48 12 0

Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP)

48 64 0

Investimenti complessivi ripartiti in euro e componenti non euro

48 13 0

Azioni ed altri titoli a reddito variabile

 

 

48 14 0

Unità di organismi d’investimento del risparmio

 

 

48 15 0

Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso

 

 

48 16 0

Quote in investimenti comuni (FP)

 

 

48 17 0

Prestiti ipotecari ed altri prestiti non classificati altrove

 

 

48 18 0

Altri investimenti

 

 

48 10 1

Investimenti complessivi nell’impresa promotrice

 

 

48 13 1

Azioni quotate su un mercato regolamentato

 

 

48 13 2

Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI

 

 

48 13 3

Azioni non quotate pubblicamente

 

 

48 13 4

Altri titoli a reddito variabile

 

 

 

Statistiche annuali sulle imprese su fondi pensione non autonomi

 

 

11 15 0

Numero di imprese con fondi pensione non autonomi

 

 

Altri punti

Nessuno

 

Nessuno

 


SVEZIA

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga totale

 

Deroga totale

 

Proroga del termine di trasmissione

 

 

 

 

Variabili mancanti

 

 

 

 


REGNO UNITO

 

Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007

Descrizione

Eventuale deroga totale o parziale

Deroga parziale

 

Deroga parziale

 

Proroga del termine di trasmissione

12 + 3

 

12 + 3

 

Variabili mancanti

 

Statistiche annuali sulle imprese

 

Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per classe di ampiezza

11 11 0

Numero di imprese

11 11 8

Numero di imprese ripartito in base alla dimensione degli investimenti

48 00 5

Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita

11 11 9

Numero di imprese ripartito in base alle classi d’ampiezza degli iscritti

48 00 6

Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita

 

Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per valuta

48 00 7

Contributi pensionistici a piani ibridi

48 64 0

Investimenti complessivi ripartiti in euro e componenti non euro

48 01 0

Proventi da investimenti (FP)

48 61 0

Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per ripartizione geografica

48 01 1

Guadagni e perdite in conto capitale

 

Ripartizione geografica del fatturato

48 02 1

Indennizzi da ricevere

 

 

12 12 0

Valore della produzione

 

 

12 15 0

Valore aggiunto al costo dei fattori

 

 

48 04 0

Variazione netta delle riserve tecniche

 

 

48 05 0

Premi assicurativi da pagare

 

 

13 11 0

Acquisti complessivi di beni e servizi

 

 

13 31 0

Costi del personale

 

 

13 32 0

Retribuzioni

 

 

13 33 0

Costi della sicurezza sociale

 

 

48 12 0

Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP)

 

 

48 10 1

Investimenti complessivi nell’impresa promotrice

 

 

48 13 2

Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI

 

 

48 30 0

Patrimonio

 

 

16 11 0

Numero di persone occupate

 

 

48 70 0

Numero di iscritti

 

 

48 70 1

Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita

 

 

48 70 2

Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita

 

 

48 70 3

Numero di iscritti a piani ibridi

 

 

48 70 4

Numero di iscritti attivi

 

 

48 70 5

Numero di differiti

 

 

48 70 6

Numero di pensionati

 

 

Altri punti

Nessuno

 

Nessuno

 


15.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/26


REGOLAMENTO (CE) N. 964/2007 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2007

recante modalità di apertura e di gestione dei contingenti tariffari applicabili al riso originario dei paesi meno avanzati, per le campagne di commercializzazione 2007/08 e 2008/09

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1401/2002 della Commissione (3) fissa norme dettagliate per l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari di riso originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione da 2002/03 a 2008/09. Dopo l’entrata in vigore di detto regolamento, sono stati adottati o modificati alcuni regolamenti orizzontali o settoriali, e cioè il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (5), ed il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti ad un regime di titoli di importazione (6), regolamenti di cui occorre tenere conto per il presente contingente.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli d’importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Detto regolamento si applica fatte salve eventuali condizioni supplementari o deroghe previste dai regolamenti settoriali. È quindi opportuno per motivi di chiarezza adattare le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per l’importazione di riso originario dei paesi meno avanzati adottando un nuovo regolamento ed abrogando il regolamento (CE) n. 1401/2002.

(3)

L’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005 dispone che, fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi, e cioè fino al 1o settembre 2009, per ogni campagna di commercializzazione sarà aperto un contingente tariffario globale a dazio zero per i prodotti del codice 1006 originari dei paesi che beneficiano, in conformità all’allegato I del suddetto regolamento, di un regime speciale concesso ai paesi meno avanzati. Detto contingente tariffario è calcolato sulla base di un quantitativo di 2 895 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2002/03, espresse in equivalente riso semigreggio, per i prodotti del codice NC 1006, aumentato del 15 % per ciascuna delle successive campagne di commercializzazione. Su tali basi occorre determinare i quantitativi per le campagne future.

(4)

Per garantire la corretta gestione dei suddetti contingenti, è necessario permettere agli operatori di presentare domande nei primi sette giorni della campagna di commercializzazione che comincia il 1o settembre e, qualora ci fossero quantitativi residui, occorre prevedere la possibilità di presentare nuove domande nei primi sette giorni del mese di febbraio. Per lo stesso motivo occorre definire con il presente regolamento le norme specifiche relative alla compilazione delle domande di titoli, al loro rilascio, al periodo di validità e alla comunicazione delle informazioni alla Commissione nonché le misure amministrative idonee a garantire che il volume del contingente stabilito non sia superato. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. Inoltre, al fine di migliorare il controllo di detto contingente, occorre fissare l’importo della cauzione ad un livello adeguato ai rischi incorsi.

(5)

Le disposizioni relative alla prova dell’origine contenute negli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7), definiscono la nozione di prodotti originari applicabile alle preferenze tariffarie generalizzate. Occorre prevedere la loro applicazione.

(6)

Occorre applicare dette misure a partire dall’inizio della prossima campagna di commercializzazione, e cioè dal 1o settembre 2007.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti tariffari di importazione annuali a dazio zero di cui all’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005, sono aperti il primo giorno di ogni campagna di commercializzazione per i prodotti del codice NC 1006 espressi in equivalente di riso semigreggio, alle seguenti condizioni:

a)

numero d’ordine 09.4177 ed un quantitativo di 5 821 tonnellate, per la campagna di commercializzazione 2007/08;

b)

numero d’ordine 09.4178 ed un quantitativo di 6 694 tonnellate, per la campagna di commercializzazione 2008/09.

I contingenti di cui al primo comma si applicano soltanto alle importazioni originarie dei paesi che, in conformità dell’allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005, beneficiano del regime speciale a favore dei paesi meno avanzati.

2.   Il tasso di conversione tra il riso semigreggio ed il risone, il riso semilavorato o il riso lavorato è quello definito all’articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (8), eccetto per le rotture di riso, per le quali i quantitativi richiesti sono contabilizzati sulla base del loro peso effettivo.

3.   Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006.

Articolo 2

1.   La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, l’indicazione dello Stato di cui il prodotto è originario e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

b)

nella casella 20, il numero d’ordine del contingente e la menzione «regolamento (CE) n. 964/2007».

2.   In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.

3.   In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l’importo della cauzione relativa ai titoli di importazione è fissato a 46 EUR per tonnellata.

4.   Le domande di titoli sono depositate presso le autorità competenti dello Stato membro interessato nel corso dei primi sette giorni della campagna di commercializzazione di cui trattasi ed eventualmente, in caso di apertura del periodo complementare di cui al paragrafo 7, nel corso dei primi sette giorni del mese di febbraio della stessa campagna di commercializzazione.

5.   Il coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, è fissato dalla Commissione entro dieci giorni dall’ultimo giorno utile per la comunicazione di cui all’articolo 4, lettera a), del presente regolamento.

Se, in seguito all’applicazione del primo comma, il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, mentre la domanda riguardava un quantitativo superiore, la domanda di titolo può essere ritirata dall’operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.

6.   Il titolo di importazione è rilasciato il ventesimo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per il deposito delle domande.

7.   Se i titoli di importazioni rilasciati a norma del paragrafo 6, per le domande depositate nei primi sette giorni della campagna di commercializzazione, non coprono la totalità del contingente di cui trattasi, i quantitativi restanti possono essere attribuiti nel corso del periodo complementare che comincia nel mese di febbraio della campagna di commercializzazione in corso. Qualora decida l’apertura del suddetto periodo complementare, la Commissione fissa e pubblica i quantitativi disponibili entro il 1o novembre dell’anno contingentale in corso.

8.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, il titolo di importazione è valido a partire dal giorno effettivo di rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla fine del sesto mese successivo.

Articolo 3

1.   L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, modulo A, rilasciato a norma degli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2.   Il certificato di origine, modulo A, reca nel riquadro 4:

a)

la menzione «regolamento (CE) n. 964/2007»;

b)

la data di carico del riso nel paese di esportazione beneficiario e la campagna di commercializzazione, come fissata all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1785/2003, per la quale è effettuata la consegna;

c)

il codice NC ad otto cifre.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica:

a)

entro il secondo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per il deposito delle domande di titoli, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli di importazione, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC ad otto cifre e per paese d’origine dei quantitativi totali (in peso di prodotto) su cui vertono le domande;

b)

entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d’origine dei quantitativi totali (in peso di prodotto) per i quali sono stati rilasciati i titoli d’importazione, nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma;

c)

entro l’ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali (in peso di prodotto) effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del secondo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nei mesi in questione non è stato immesso in libera pratica nessun quantitativo, è trasmessa una comunicazione negativa. Tuttavia, detta comunicazione non è più necessaria il terzo mese successivo al termine ultimo di validità dei titoli.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 1401/2002 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 606/2007 della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 4).

(2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).

(3)  GU L 203 dell’1.8.2002, pag. 42.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(5)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).

(6)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).

(8)  GU 204 del 24.8.1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 (GU L 202 del 27.7.1988, pag. 41).


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

15.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2007

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista dell’eventuale iscrizione di clorantraniliprolo, eptamalossiglucano e spirotetramat nonché del virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 3669]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/560/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 2 febbraio 2007 la società DuPont International Operations Sarl ha presentato alle autorità un fascicolo relativo alla sostanza attiva clorantraniliprolo chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 9 maggio 2006 la società ELICITYL ha presentato alle autorità della Francia un fascicolo relativo all’eptamalossiglucano chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 9 ottobre 2006 la società Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità dell’Austria un fascicolo relativo allo spirotetramat chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 7 agosto 2006 la società Andermatt Biocontrol GmbH ha presentato alle autorità dell’Estonia un fascicolo relativo al virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità di Irlanda, Francia Austria ed Estonia hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in questione sembrano soddisfare i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sono stati sottoposti all’esame del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che i fascicoli sono considerati conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati e informazioni di cui all’allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non deve pregiudicare il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all’allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tali sostanze nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all’allegato II della stessa.

I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori procedono all’esame particolareggiato dei fascicoli di cui all’articolo 1 e comunicano alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni di tale esame insieme a una raccomandazione sull’iscrizione o meno delle sostanze attive di cui all’articolo 1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, nonché sulle eventuali condizioni per tale iscrizione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 44).


ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

Nome comune, numero di identificazione CIPAC

Richiedente

Data della richiesta

Stato membro relatore

Clorantraniliprolo

Numero CIPAC: 794

DuPont International Operations Sarl

2 febbraio 2007

IE

Eptamalossiglucano

Numero CIPAC: non pertinente

ELICITYL

9 maggio 2006

FR

Spirotetramat

Numero CIPAC: 795

Bayer CropScience AG

9 ottobre 2006

AT

Virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera

Numero CIPAC: non pertinente

Andermatt Biocontrol GmbH

7 agosto 2006

EE


15.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 213/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2007

che approva la modifica del programma di eradicazione della brucellosi bovina in Italia per il 2007, approvato con decisione 2006/875/CE per quanto riguarda la brucellosi bufalina a Caserta (Regione Campania)

[notificata con il numero C(2007) 3692]

(2007/561/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per i programmi nazionali di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi elencate nel suo allegato, compresa la brucellosi bovina.

(2)

Con decisione 2006/875/CE, del 30 novembre 2006, recante modifica della decisione 2006/875/CE che approva i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza della malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2007 (2) è stato approvato il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall’Italia per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.

(3)

La situazione relativa alla brucellosi bufalina in Campania, in particolare nella provincia di Caserta, suscita preoccupazione, come è stato dimostrato dall’Italia nella presentazione in occasione della riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 5 e 6 marzo 2007.

(4)

L’Italia ha pertanto presentato alla Commissione un piano di controllo straordinario per l’eradicazione della brucellosi bufalina a Caserta, che comprende rigorose misure specifiche relative all’identificazione e alla vaccinazione degli animali.

(5)

Le misure proposte dall’Italia sono conformi alla normativa veterinaria della Comunità, e segnatamente ai criteri comunitari di eradicazione della brucellosi bovina.

(6)

È quindi opportuno approvare il piano di controllo straordinario per l’eradicazione della brucellosi bufalina a Caserta come parte integrante del programma di eradicazione della brucellosi bovina dell’Italia per il 2007.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano di controllo straordinario per l’eradicazione della brucellosi bufalina a Caserta presentato dall’Italia il 7 giugno 2007 è approvato per il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 31 dicembre 2007.

Esso è incluso nel programma di eradicazione della brucellosi bovina di tale Stato membro, approvato in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2006/875/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 337 del 5.12.2006, pag. 46. Decisione modificata dalla decisione 2007/22/CE (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 46).


  翻译: