ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2007/560/CE |
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Decisione della Commissione, del 2 agosto 2007, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista dell’eventuale iscrizione di clorantraniliprolo, eptamalossiglucano e spirotetramat nonché del virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 3669] ( 1 ) |
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2007/561/CE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
15.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 960/2007 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2007
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 14 agosto 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
44,3 |
TR |
55,3 |
|
XK |
36,3 |
|
XS |
36,3 |
|
ZZ |
43,1 |
|
0707 00 05 |
TR |
127,9 |
ZZ |
127,9 |
|
0709 90 70 |
TR |
86,8 |
ZZ |
86,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
63,4 |
UY |
62,3 |
|
ZA |
59,0 |
|
ZZ |
61,6 |
|
0806 10 10 |
EG |
129,5 |
MA |
138,0 |
|
TR |
116,5 |
|
US |
184,5 |
|
ZZ |
142,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
68,0 |
BR |
112,6 |
|
CL |
89,5 |
|
CN |
100,2 |
|
NZ |
94,2 |
|
US |
101,1 |
|
ZA |
90,3 |
|
ZZ |
93,7 |
|
0808 20 50 |
AR |
55,3 |
CL |
83,9 |
|
TR |
134,4 |
|
ZA |
99,5 |
|
ZZ |
93,3 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
TR |
138,8 |
ZZ |
138,8 |
|
0809 40 05 |
IL |
125,2 |
ZZ |
125,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
15.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 961/2007 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2007
recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 agosto 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif. |
(3) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 agosto 2007, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 agosto 2007, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 16 agosto 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell’29.6.2007, pag. 6).
(2) GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).
ALLEGATO I
Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 agosto 2007
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazi all’importazione (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 00 00 |
SEGALA |
0,00 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
9,34 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
9,34 |
1007 00 90 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica. |
(2) L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I
31.7.2007-13.8.2007
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:
|
(1) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(2) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
(3) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].
15.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 962/2007 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2007
che modifica il regolamento (CE) n. 996/97 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione (2) prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91. |
(2) |
A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (3), i titoli di importazione non sono più validi dopo l’ultimo giorno del periodo contingentale. |
(3) |
Per conformare le disposizioni del regolamento (CE) n. 996/97 a quelle del regolamento (CE) n. 1301/2006, il regolamento (CE) n. 996/97 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 568/2007, in particolare con la soppressione della disposizione relativa al periodo di validità dei titoli di importazione. |
(4) |
Poiché l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (4) prevede per i titoli di importazione un periodo di validità di 90 giorni dalla data del rilascio, occorre chiarire nel regolamento (CE) n. 996/97 che i titoli sono validi fino al termine del periodo contingentale. |
(5) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 996/97. |
(6) |
Per garantire che i titoli di importazione rilasciati per il periodo contingentale compreso fra il 1o luglio 2007 e il 30 giugno 2008 siano validi fino al termine di tale periodo contingentale, occorre disporre che detta modifica si applichi a decorrere dal periodo contingentale che ha inizio il 1o luglio 2007. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 996/97 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. In deroga all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli di importazione sono validi fino al termine del periodo contingentale.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica ai titoli di importazione rilasciati a decorrere dal periodo contingentale che ha inizio il 1o luglio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).
(2) GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2007 (GU L 133 del 25.5.2007, pag. 15).
(3) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(4) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/2007 (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 5).
15.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 963/2007 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2007
recante attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio relativamente alle deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (1), in particolare l’articolo 12, punto x),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 ha istituito un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sulle spese per la tutela ambientale, come pure sulla struttura, sull’attività, sul rendimento e sulla competitività dei fondi pensione. |
(2) |
In forza dell’articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, durante i periodi di transizione possono essere ammesse deroghe alle disposizioni degli allegati di detto regolamento. Conformemente all’allegato 2, sezione 10, e all’allegato 7, sezione 10, di tale regolamento, i periodi di transizione fissati possono essere ulteriormente prorogati per quanto riguarda talune caratteristiche. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1667/2003 della Commissione (2) ha concesso deroghe agli Stati membri durante il periodo di transizione per gli anni di riferimento 2001-2004 con riguardo alle statistiche sulle spese per la tutela ambientale e per gli anni di riferimento 2002-2004 con riguardo alle statistiche sui fondi pensione. |
(4) |
Al fine di predisporre i necessari sistemi di rilevazione dei dati o di adeguare quelli esistenti, alcuni Stati membri hanno chiesto una proroga temporanea delle deroghe per talune disposizioni dell’allegato 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 per quanto riguarda le caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0 per gli anni di riferimento 2005-2008, in modo da soddisfare le disposizioni del regolamento entro la fine del periodo di transizione. |
(5) |
Al fine di predisporre i necessari sistemi di rilevazione dei dati o di adeguare quelli esistenti, numerosi Stati membri hanno chiesto una proroga temporanea delle deroghe per talune disposizioni dell’allegato 7 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 per quanto riguarda i fondi pensione per gli anni di riferimento 2005-2007, in modo da soddisfare le disposizioni del regolamento entro la fine del periodo di transizione. |
(6) |
Appare opportuno concedere tali deroghe, in quanto le richieste degli Stati membri sono basate sull’esigenza legittima di procedere a ulteriori adeguamenti dei loro sistemi di rilevazione dei dati. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per gli anni di riferimento 2005-2008 sono concesse deroghe per le caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0 dell’allegato 2, sezione 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, come specificato nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Per gli anni di riferimento 2005-2007 sono concesse deroghe per l’elenco di caratteristiche di cui all’allegato 7, sezione 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97, come specificato nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2007.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 244 del 29.9.2003, pag. 1.
ALLEGATO I
Deroghe per le variabili 21 12 0 e 21 14 0 dell’allegato 2
BELGIO
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0 |
Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0 |
Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata») |
Spese correnti complessive per la tutela ambientale |
|
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
Deroga parziale |
Proroga del termine di trasmissione |
18 + 3 |
18 + 3 |
Attività mancanti |
Divisione 37 della NACE Rev. 1.1 |
Divisione 37 della NACE Rev. 1.1 |
Classi di ampiezza mancanti |
Nessuna |
Nessuna |
Altri punti |
Nessuno |
Nessuno |
BULGARIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0 |
Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0 |
Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata») |
Spese correnti complessive per la tutela ambientale |
|
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga totale |
Nessuna deroga |
Proroga del termine di trasmissione |
|
Nessuna |
Attività mancanti |
|
Nessuna |
Classi di ampiezza mancanti |
|
Nessuna |
Altri punti |
|
Nessuno |
DANIMARCA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0 |
Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0 |
Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata») |
Spese correnti complessive per la tutela ambientale |
|
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga totale |
Deroga totale |
Proroga del termine di trasmissione |
|
|
Attività mancanti |
|
|
Classi di ampiezza mancanti |
|
|
Altri punti |
|
|
GERMANIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0 |
Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0 |
Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata») |
Spese correnti complessive per la tutela ambientale |
|
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
Deroga parziale |
Proroga del termine di trasmissione |
18 + 9 per la sezione E della NACE Rev. 1.1 |
18 + 9 per la sezione E della NACE Rev. 1.1 |
Attività mancanti |
Nessuna |
Nessuna |
Classi di ampiezza mancanti |
Nessuna |
Nessuna |
Altri punti |
Nessuno |
Nessuno |
GRECIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0 |
Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0 |
Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata») |
Spese correnti complessive per la tutela ambientale |
|
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
Deroga parziale |
Proroga del termine di trasmissione |
Nessuna |
Nessuna |
Attività mancanti |
Nessuna |
Nessuna |
Classi di ampiezza mancanti |
1-9 addetti |
1-9 addetti |
Altri punti |
Nessuno |
Nessuno |
FRANCIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0 |
Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0 |
Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata») |
Spese correnti complessive per la tutela ambientale |
|
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
Deroga parziale |
Proroga del termine di trasmissione |
Nessuna |
Nessuna |
Attività mancanti |
Nessuna |
Nessuna |
Classi di ampiezza mancanti |
1-49 addetti tranne: divisioni 15 e 16 della NACE Rev. 1.1 |
1-49 addetti tranne: divisioni 15 e 16 della NACE Rev. 1.1 |
Altri punti |
Nessuno |
Nessuno |
IRLANDA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0 |
Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0 |
Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata») |
Spese correnti complessive per la tutela ambientale |
|
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga totale |
Deroga totale |
Proroga del termine di trasmissione |
|
|
Attività mancanti |
|
|
Classi di ampiezza mancanti |
|
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Altri punti |
|
|
Nota: Conformemente alle disposizioni della sezione 4, paragrafo 3, e della sezione 4, paragrafo 4, dell’allegato 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, le informazioni necessarie per la compilazione delle statistiche relative alle caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 possono non essere raccolte se l’importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni C, D e E della NACE Rev. 1 rappresentano in uno Stato membro meno dell’1 % del totale per la Comunità. |
LUSSEMBURGO
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0 |
Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0 |
Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata») |
Spese correnti complessive per la tutela ambientale |
|
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga totale |
Deroga totale |
Proroga del termine di trasmissione |
|
|
Attività mancanti |
|
|
Classi di ampiezza mancanti |
|
|
Altri punti |
|
|
Nota: Conformemente alle disposizioni della sezione 4, paragrafo 3, e della sezione 4, paragrafo 4, dell’allegato 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, le informazioni necessarie per la compilazione delle statistiche relative alle caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 possono non essere raccolte se l’importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni C, D e E della NACE Rev. 1 rappresentano in uno Stato membro meno dell’1 % del totale per la Comunità. |
ROMANIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0 |
Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0 |
Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata») |
Spese correnti complessive per la tutela ambientale |
|
Eventuale deroga totale o parziale |
2005-2006: deroga totale |
2005-2006: deroga totale |
Proroga del termine di trasmissione |
|
|
Attività mancanti |
|
|
Classi di ampiezza mancanti |
|
|
Altri punti |
|
|
SLOVENIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0 |
Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0 |
Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata») |
Spese correnti complessive per la tutela ambientale |
|
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
Deroga parziale |
Proroga del termine di trasmissione |
18 + 6 |
18 + 6 |
Attività mancanti |
Divisione 41 della NACE Rev. 1.1 |
Nessuna |
Classi di ampiezza mancanti |
1-19 addetti per tutti i settori di attività; tutte le classi di ampiezza per la divisione 41 della NACE |
1-19 addetti per tutti i settori di attività tranne 1-9 addetti per la divisione 41 della NACE |
Altri punti |
Nessuno |
Nessuno |
SLOVACCHIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 12 0 |
Statistiche pluriennali sulle imprese 2005-2008 variabile 21 14 0 |
Investimenti in attrezzature e impianti collegati a tecnologie più pulite («tecnologia integrata») |
Spese correnti complessive per la tutela ambientale |
|
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
Deroga parziale |
Proroga del termine di trasmissione |
Nessuna |
Nessuna |
Attività mancanti |
Nessuna |
Nessuna |
Classi di ampiezza mancanti |
1-19 addetti |
1-19 addetti |
Altri punti |
Nessuno |
Nessuno |
ALLEGATO II
Deroghe per l’allegato 7
BELGIO
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
|
Deroga parziale |
|
Proroga del termine di trasmissione |
12 + 3 |
|
12 + 3 |
|
Variabili mancanti |
Per gli anni 2005-2007: |
|
Per il 2005: |
|
|
|
|
Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per ripartizione geografica |
|
12 15 0 |
Valore aggiunto al costo dei fattori |
48 61 0 |
Ripartizione geografica del fatturato |
|
Per il 2005: |
|
|
|
|
48 00 5 |
Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita |
|
|
|
48 00 6 |
Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita |
|
|
|
48 00 7 |
Contributi pensionistici a piani ibridi |
|
|
|
48 12 0 |
Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP) |
|
|
|
48 10 1 |
Investimenti complessivi nell’impresa promotrice |
|
|
|
48 13 2 |
Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI |
|
|
|
48 70 1 |
Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita |
|
|
|
48 70 2 |
Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita |
|
|
|
48 70 3 |
Numero di iscritti a piani ibridi |
|
|
|
|
Statistiche annuali sulle imprese su fondi pensione non autonomi |
|
|
|
11 15 0 |
Numero di imprese con fondi pensione non autonomi |
|
|
|
Altri punti |
Nessuno |
|
Nessuno |
|
BULGARIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Nessuna deroga |
|
Deroga parziale |
|
Proroga del termine di trasmissione |
Nessuna |
|
Nessuna |
|
Variabili mancanti |
Nessuno |
|
Per gli anni 2005-2006: |
|
|
Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per ripartizione geografica |
|||
48 61 0 |
Ripartizione geografica del fatturato |
|||
Altri punti |
Nessuno |
|
Nessuno |
|
DANIMARCA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
|
Deroga parziale |
|
Proroga del termine di trasmissione |
Nessuna |
|
Nessuna |
|
Variabili mancanti |
|
|
|
Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per ripartizione geografica |
48 00 5 |
Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita |
|
|
|
48 00 6 |
Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita |
48 61 0 |
Ripartizione geografica del fatturato |
|
48 00 7 |
Contributi pensionistici a piani ibridi |
|
|
|
48 03 1 |
Erogazioni in forma di rendita |
|
|
|
48 03 2 |
Erogazioni in forma di capitale |
|
|
|
48 03 3 |
Trasferimenti in uscita |
|
|
|
15 11 0 |
Investimenti lordi in beni materiali |
|
|
|
48 10 1 |
Investimenti complessivi nell’impresa promotrice |
|
|
|
48 13 2 |
Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI |
|
|
|
48 70 1 |
Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita |
|
|
|
48 70 2 |
Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita |
|
|
|
48 70 3 |
Numero di iscritti a piani ibridi |
|
|
|
48 70 5 |
Numero di differiti |
|
|
|
Altri punti |
Nessuno |
|
Nessuno |
|
GERMANIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga totale |
|
Deroga totale |
|
Proroga del termine di trasmissione |
|
|
|
|
Variabili mancanti |
|
|
|
|
Altri punti |
|
|
|
|
GRECIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga totale |
|
Deroga totale |
|
Proroga del termine di trasmissione |
|
|
|
|
Variabili mancanti |
|
|
|
|
Altri punti |
|
|
|
|
SPAGNA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
|
Deroga parziale |
|
Proroga del termine di trasmissione |
2005: 12 + 36 |
|
2005: 12 + 36 |
|
2006: 12 + 24 |
|
2006: 12 + 24 |
|
|
2007: 12 + 12 |
|
2007: 12 + 12 |
|
|
Variabili mancanti |
13 31 0 |
Costi del personale |
Nessuno |
|
48 07 0 |
Totale delle imposte |
|||
48 10 1 |
Investimenti complessivi nell’impresa promotrice |
|||
16 11 0 |
Numero di persone occupate |
|||
Altri punti |
Nessuno |
|
Nessuno |
|
FRANCIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga totale |
|
Deroga totale |
|
Proroga del termine di trasmissione |
|
|
|
|
Variabili mancanti |
|
|
|
|
Altri punti |
|
|
|
|
IRLANDA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
|
Deroga parziale |
|
Proroga del termine di trasmissione |
Nessuna |
|
Nessuna |
|
Variabili mancanti |
|
Statistiche annuali sulle imprese |
|
Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per classe di ampiezza |
11 11 0 |
Numero di imprese |
11 11 8 |
Numero di imprese ripartito in base alla dimensione degli investimenti |
|
12 11 0 |
Fatturato |
|||
48 00 1 |
Contributi pensionistici versati dagli iscritti |
11 11 9 |
Numero di imprese ripartito in base alle classi d’ampiezza degli iscritti |
|
48 00 2 |
Contributi pensionistici versati dai datori di lavoro |
|||
48 00 3 |
Trasferimenti in entrata |
|
Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per valuta |
|
48 00 4 |
Altri contributi pensionistici |
|
||
48 00 5 |
Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita |
48 64 0 |
Investimenti complessivi ripartiti in euro e componenti non euro |
|
48 00 6 |
Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita |
|||
48 01 0 |
Proventi da investimenti (FP) |
|
Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per ripartizione geografica |
|
48 01 1 |
Guadagni e perdite in conto capitale |
|
||
48 02 1 |
Indennizzi da ricevere |
48 61 0 |
Ripartizione geografica del fatturato |
|
48 02 2 |
Altri redditi |
|||
48 03 3 |
Trasferimenti in uscita |
|||
12 12 0 |
Valore della produzione |
|||
12 15 0 |
Valore aggiunto al costo dei fattori |
|||
48 03 0 |
Spesa complessiva in materia di pensioni |
|||
48 03 1 |
Erogazioni in forma di rendita |
|||
48 03 2 |
Erogazioni in forma di capitale |
|||
48 04 0 |
Variazione netta delle riserve tecniche |
|||
48 05 0 |
Premi assicurativi da pagare |
|||
48 06 0 |
Totale delle spese d’esercizio |
|||
13 11 0 |
Acquisti complessivi di beni e servizi |
|||
13 31 0 |
Costi del personale |
|||
15 11 0 |
Investimenti lordi in beni materiali |
|||
48 07 0 |
Totale delle imposte |
|||
48 11 0 |
Terreni e fabbricati (FP) |
|||
48 12 0 |
Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP) |
|||
48 13 0 |
Azioni ed altri titoli a reddito variabile |
|||
48 14 0 |
Unità di organismi d’investimento del risparmio |
|||
48 15 0 |
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso |
|||
48 16 0 |
Quote in investimenti comuni (FP) |
|||
48 17 0 |
Prestiti ipotecari ed altri prestiti non classificati altrove |
|||
48 18 0 |
Altri investimenti |
|||
48 10 0 |
Investimenti complessivi dei fondi pensione |
|||
48 10 1 |
Investimenti complessivi nell’impresa promotrice |
|||
48 10 4 |
Investimenti complessivi ai valori di mercato |
|||
48 13 1 |
Azioni quotate su un mercato regolamentato |
|||
48 13 2 |
Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI |
|||
48 13 3 |
Azioni non quotate pubblicamente |
|||
48 13 4 |
Altri titoli a reddito variabile |
|||
48 20 0 |
Altre attività |
|||
48 30 0 |
Patrimonio |
|||
48 40 0 |
Riserve tecniche nette (FP) |
|||
48 50 0 |
Altre passività |
|||
16 11 0 |
Numero di persone occupate |
|||
48 70 4 |
Numero di iscritti attivi |
|||
48 70 5 |
Numero di differiti |
|||
48 70 6 |
Numero di pensionati |
|||
Altri punti |
Nessuno |
|
Nessuno |
|
ITALIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
|
Deroga parziale |
|
Proroga del termine di trasmissione |
Nessuna |
|
Nessuna |
|
Variabili mancanti |
|
|
|
Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per valuta |
48 00 3 |
Trasferimenti in entrata |
|
|
|
48 01 0 |
Proventi da investimenti (FP) |
48 64 0 |
Investimenti complessivi ripartiti in euro e componenti non euro |
|
48 01 1 |
Guadagni e perdite in conto capitale |
|
Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per ripartizione geografica |
|
48 02 1 |
Indennizzi da ricevere |
48 61 0 |
Ripartizione geografica del fatturato |
|
48 02 2 |
Altri redditi (FP) |
|
|
|
12 12 0 |
Valore della produzione |
|
|
|
12 15 0 |
Valore aggiunto al costo dei fattori |
|
|
|
48 03 3 |
Trasferimenti in uscita |
|
|
|
48 04 0 |
Variazione netta delle riserve tecniche |
|
|
|
48 05 0 |
Premi assicurativi da pagare |
|
|
|
48 06 0 |
Totale delle spese d’esercizio |
|
|
|
13 11 0 |
Acquisti complessivi di beni e servizi |
|
|
|
13 31 0 |
Costi del personale |
|
|
|
15 11 0 |
Investimenti lordi in beni materiali |
|
|
|
48 07 0 |
Totale delle imposte |
|
|
|
48 16 0 |
Quote in investimenti comuni |
|
|
|
48 10 1 |
Investimenti complessivi nell’impresa promotrice |
|
|
|
48 10 4 |
Investimenti complessivi ai valori di mercato |
|
|
|
48 13 1 |
Azioni quotate su un mercato regolamentato |
|
|
|
48 13 2 |
Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI |
|
|
|
48 13 3 |
Azioni non quotate pubblicamente |
|
|
|
48 13 4 |
Altri titoli a reddito variabile |
|
|
|
16 11 0 |
Numero di persone occupate |
|
|
|
48 70 5 |
Numero di differiti |
|
|
|
48 12 0 |
Investimenti in imprese collegate e partecipazioni |
|
|
|
48 17 0 |
Prestiti ipotecari ed altri prestiti non classificati altrove |
|
|
|
48 30 0 |
Patrimonio |
|
|
|
Altri punti |
Nessuno |
|
Nessuno |
|
CIPRO
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga totale |
|
Deroga totale |
|
Proroga del termine di trasmissione |
|
|
|
|
Variabili mancanti |
|
|
|
|
Altri punti |
|
|
|
|
LETTONIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
|
Nessuna deroga |
|
Proroga del termine di trasmissione |
Nessuna |
|
Nessuna |
|
Variabili mancanti |
Per gli anni 2005-2007: |
|
Nessuna |
|
48 17 0 |
Prestiti ipotecari ed altri prestiti non classificati altrove |
|||
Per il 2005 |
|
|||
48 00 5 |
Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita |
|||
48 00 7 |
Contributi pensionistici a piani ibridi |
|||
48 04 0 |
Variazione netta delle riserve tecniche |
|||
48 07 0 |
Totale delle imposte |
|||
48 40 0 |
Riserve tecniche nette (FP) |
|||
48 70 1 |
Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita |
|||
48 70 3 |
Numero di iscritti a piani ibridi |
|||
Altri punti |
Nessuno |
|
Nessuno |
|
LUSSEMBURGO
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga totale |
|
Deroga totale |
|
Proroga del termine di trasmissione |
|
|
|
|
Variabili mancanti |
|
|
|
|
Altri punti |
|
|
|
|
UNGHERIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
|
Partial derogation |
|
Proroga del termine di trasmissione |
Nessuna |
|
Nessuna |
|
Variabili mancanti |
|
Statistiche annuali sulle imprese |
|
Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per valuta |
48 02 1 |
Indennizzi da ricevere |
48 64 0 |
Investimenti complessivi ripartiti in euro e componenti non euro |
|
48 05 0 |
Premi assicurativi da pagare |
48 61 0 |
Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per ripartizione geografica |
|
|
|
|
Ripartizione geografica del fatturato |
|
Altri punti |
Nessuno |
|
Nessuno |
|
MALTA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga totale |
|
Deroga totale |
|
Proroga del termine di trasmissione |
|
|
|
|
Variabili mancanti |
|
|
|
|
Altri punti |
|
|
|
|
PAESI BASSI
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
|
Nessuna deroga |
|
Proroga del termine di trasmissione |
Nessuna |
|
Nessuna |
|
Variabili mancanti |
48 13 2 |
Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI |
Nessuno |
|
Altri punti |
Nessuno |
|
Nessuno |
|
AUSTRIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
|
Nessuna deroga |
|
Proroga del termine di trasmissione |
Nessuna |
|
Nessuna |
|
Variabili mancanti |
Per il 2005 e il 2006: |
Statistiche annuali sulle imprese |
Nessuna |
|
48 00 5 |
Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita |
|||
48 00 6 |
Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita |
|||
48 12 0 |
Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP) |
|||
48 13 1 |
Azioni quotate su un mercato regolamentato |
|||
48 13 2 |
Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI |
|||
48 13 3 |
Azioni non quotate pubblicamente |
|||
48 13 4 |
Altri titoli a reddito variabile |
|||
48 70 1 |
Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita |
|||
48 70 2 |
Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita |
|||
48 70 5 |
Numero di differiti |
|||
Per gli anni 2005-2007: |
Statistiche annuali sulle imprese su fondi pensione non autonomi |
|||
11 15 0 |
Numero di imprese con fondi pensione non autonomi |
|||
Altri punti |
Nessuno |
|
Nessuno |
|
POLONIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
|
Nessuna deroga |
|
Proroga del termine di trasmissione |
Nessuna |
|
Nessuna |
|
Variabili mancanti |
|
Statistiche annuali sulle imprese |
Nessuna |
|
48 02 1 |
Indennizzi da ricevere |
|||
12 12 0 |
Valore della produzione |
|||
12 15 0 |
Valore aggiunto al costo dei fattori |
|||
48 03 1 |
Erogazioni in forma di rendita |
|||
48 03 2 |
Erogazioni in forma di capitale |
|||
48 04 0 |
Variazione netta delle riserve tecniche |
|||
48 05 0 |
Premi assicurativi da pagare |
|||
13 11 0 |
Acquisti complessivi di beni e servizi |
|||
13 31 0 |
Costi del personale |
|||
15 11 0 |
Investimenti lordi in beni materiali |
|||
48 07 0 |
Totale delle imposte |
|||
48 40 0 |
Riserve tecniche nette (FP) |
|||
48 70 6 |
Numero di pensionati |
|||
Altri punti |
Nessuno |
|
Nessuno |
|
PORTOGALLO
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
|
Nessuna deroga |
|
Proroga del termine di trasmissione |
Nessuna |
|
Nessuna |
|
Variabili mancanti |
|
Statistiche annuali sulle imprese |
Nessuno |
|
48 13 2 |
Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI |
|||
|
Statistiche annuali sulle imprese su fondi pensione non autonomi |
|||
11 15 0 |
Numero di imprese con fondi pensione non autonomi |
|||
Altri punti |
Nessuno |
|
Nessuno |
|
ROMANIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga totale |
|
Deroga totale |
|
Proroga del termine di trasmissione |
|
|
|
|
Variabili mancanti |
|
|
|
|
Altri punti |
|
|
|
|
SLOVENIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
|
Nessuna deroga |
|
Proroga del termine di trasmissione |
Nessuna |
|
Nessuna |
|
Variabili mancanti |
|
Statistiche annuali sulle imprese |
|
|
48 00 1 |
Contributi pensionistici versati dagli iscritti |
|||
48 00 2 |
Contributi pensionistici versati dai datori di lavoro |
|||
48 00 3 |
Trasferimenti in entrata |
|||
48 00 4 |
Altri contributi pensionistici |
|||
48 00 5 |
Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita |
|||
48 00 7 |
Contributi pensionistici a piani ibridi |
|||
48 03 1 |
Erogazioni in forma di rendita |
|||
48 03 2 |
Erogazioni in forma di capitale |
|||
48 03 3 |
Trasferimenti in uscita |
|||
48 07 0 |
Totale delle imposte |
|||
48 10 1 |
Investimenti complessivi nell’impresa promotrice |
|||
48 13 2 |
Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI |
|||
48 70 4 |
Numero di iscritti attivi |
|||
48 70 5 |
Numero di differiti |
|||
48 70 6 |
Numero di pensionati |
|||
|
Statistiche annuali sulle imprese su fondi pensione non autonomi |
|||
11 15 0 |
Numero di imprese con fondi pensione non autonomi |
|||
Altri punti |
Nessuno |
|
Nessuno |
|
SLOVACCHIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
|
Deroga parziale |
|
Proroga del termine di trasmissione |
12 + 6 |
|
12 + 6 |
|
Variabili mancanti |
|
Statistiche annuali sulle imprese |
|
Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per classe di ampiezza |
48 01 1 |
Guadagni e perdite in conto capitale |
11 11 8 |
Numero di imprese ripartito in base alla dimensione degli investimenti |
|
48 11 0 |
Terreni e fabbricati (FP) |
|
Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per valuta |
|
48 12 0 |
Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP) |
48 64 0 |
Investimenti complessivi ripartiti in euro e componenti non euro |
|
48 13 0 |
Azioni ed altri titoli a reddito variabile |
|
|
|
48 14 0 |
Unità di organismi d’investimento del risparmio |
|
|
|
48 15 0 |
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso |
|
|
|
48 16 0 |
Quote in investimenti comuni (FP) |
|
|
|
48 17 0 |
Prestiti ipotecari ed altri prestiti non classificati altrove |
|
|
|
48 18 0 |
Altri investimenti |
|
|
|
48 10 1 |
Investimenti complessivi nell’impresa promotrice |
|
|
|
48 13 1 |
Azioni quotate su un mercato regolamentato |
|
|
|
48 13 2 |
Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI |
|
|
|
48 13 3 |
Azioni non quotate pubblicamente |
|
|
|
48 13 4 |
Altri titoli a reddito variabile |
|
|
|
|
Statistiche annuali sulle imprese su fondi pensione non autonomi |
|
|
|
11 15 0 |
Numero di imprese con fondi pensione non autonomi |
|
|
|
Altri punti |
Nessuno |
|
Nessuno |
|
SVEZIA
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga totale |
|
Deroga totale |
|
Proroga del termine di trasmissione |
|
|
|
|
Variabili mancanti |
|
|
|
|
REGNO UNITO
|
Statistiche annuali sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Statistiche annuali disaggregate sulle imprese 2005-2007 |
Descrizione |
Eventuale deroga totale o parziale |
Deroga parziale |
|
Deroga parziale |
|
Proroga del termine di trasmissione |
12 + 3 |
|
12 + 3 |
|
Variabili mancanti |
|
Statistiche annuali sulle imprese |
|
Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per classe di ampiezza |
11 11 0 |
Numero di imprese |
11 11 8 |
Numero di imprese ripartito in base alla dimensione degli investimenti |
|
48 00 5 |
Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di prestazione definita |
11 11 9 |
Numero di imprese ripartito in base alle classi d’ampiezza degli iscritti |
|
48 00 6 |
Contributi pensionistici a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita |
|
Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per valuta |
|
48 00 7 |
Contributi pensionistici a piani ibridi |
48 64 0 |
Investimenti complessivi ripartiti in euro e componenti non euro |
|
48 01 0 |
Proventi da investimenti (FP) |
48 61 0 |
Statistiche annuali sulle imprese disaggregate per ripartizione geografica |
|
48 01 1 |
Guadagni e perdite in conto capitale |
|
Ripartizione geografica del fatturato |
|
48 02 1 |
Indennizzi da ricevere |
|
|
|
12 12 0 |
Valore della produzione |
|
|
|
12 15 0 |
Valore aggiunto al costo dei fattori |
|
|
|
48 04 0 |
Variazione netta delle riserve tecniche |
|
|
|
48 05 0 |
Premi assicurativi da pagare |
|
|
|
13 11 0 |
Acquisti complessivi di beni e servizi |
|
|
|
13 31 0 |
Costi del personale |
|
|
|
13 32 0 |
Retribuzioni |
|
|
|
13 33 0 |
Costi della sicurezza sociale |
|
|
|
48 12 0 |
Investimenti in imprese collegate e partecipazioni (FP) |
|
|
|
48 10 1 |
Investimenti complessivi nell’impresa promotrice |
|
|
|
48 13 2 |
Azioni quotate su un mercato regolamentato specializzato in PMI |
|
|
|
48 30 0 |
Patrimonio |
|
|
|
16 11 0 |
Numero di persone occupate |
|
|
|
48 70 0 |
Numero di iscritti |
|
|
|
48 70 1 |
Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di prestazione definita |
|
|
|
48 70 2 |
Numero di iscritti a forme pensionistiche in regime di contribuzione definita |
|
|
|
48 70 3 |
Numero di iscritti a piani ibridi |
|
|
|
48 70 4 |
Numero di iscritti attivi |
|
|
|
48 70 5 |
Numero di differiti |
|
|
|
48 70 6 |
Numero di pensionati |
|
|
|
Altri punti |
Nessuno |
|
Nessuno |
|
15.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 964/2007 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2007
recante modalità di apertura e di gestione dei contingenti tariffari applicabili al riso originario dei paesi meno avanzati, per le campagne di commercializzazione 2007/08 e 2008/09
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 6,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1401/2002 della Commissione (3) fissa norme dettagliate per l’apertura e la gestione dei contingenti tariffari di riso originario dei paesi meno progrediti, per le campagne di commercializzazione da 2002/03 a 2008/09. Dopo l’entrata in vigore di detto regolamento, sono stati adottati o modificati alcuni regolamenti orizzontali o settoriali, e cioè il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (4), il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (5), ed il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti ad un regime di titoli di importazione (6), regolamenti di cui occorre tenere conto per il presente contingente. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1301/2006 stabilisce in particolare le modalità relative alle domande di titoli d’importazione, ai richiedenti e al rilascio dei titoli. Detto regolamento si applica fatte salve eventuali condizioni supplementari o deroghe previste dai regolamenti settoriali. È quindi opportuno per motivi di chiarezza adattare le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per l’importazione di riso originario dei paesi meno avanzati adottando un nuovo regolamento ed abrogando il regolamento (CE) n. 1401/2002. |
(3) |
L’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005 dispone che, fino a quando i dazi della tariffa doganale comune non saranno totalmente sospesi, e cioè fino al 1o settembre 2009, per ogni campagna di commercializzazione sarà aperto un contingente tariffario globale a dazio zero per i prodotti del codice 1006 originari dei paesi che beneficiano, in conformità all’allegato I del suddetto regolamento, di un regime speciale concesso ai paesi meno avanzati. Detto contingente tariffario è calcolato sulla base di un quantitativo di 2 895 tonnellate per la campagna di commercializzazione 2002/03, espresse in equivalente riso semigreggio, per i prodotti del codice NC 1006, aumentato del 15 % per ciascuna delle successive campagne di commercializzazione. Su tali basi occorre determinare i quantitativi per le campagne future. |
(4) |
Per garantire la corretta gestione dei suddetti contingenti, è necessario permettere agli operatori di presentare domande nei primi sette giorni della campagna di commercializzazione che comincia il 1o settembre e, qualora ci fossero quantitativi residui, occorre prevedere la possibilità di presentare nuove domande nei primi sette giorni del mese di febbraio. Per lo stesso motivo occorre definire con il presente regolamento le norme specifiche relative alla compilazione delle domande di titoli, al loro rilascio, al periodo di validità e alla comunicazione delle informazioni alla Commissione nonché le misure amministrative idonee a garantire che il volume del contingente stabilito non sia superato. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all’ultimo giorno del periodo contingentale. Inoltre, al fine di migliorare il controllo di detto contingente, occorre fissare l’importo della cauzione ad un livello adeguato ai rischi incorsi. |
(5) |
Le disposizioni relative alla prova dell’origine contenute negli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7), definiscono la nozione di prodotti originari applicabile alle preferenze tariffarie generalizzate. Occorre prevedere la loro applicazione. |
(6) |
Occorre applicare dette misure a partire dall’inizio della prossima campagna di commercializzazione, e cioè dal 1o settembre 2007. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I contingenti tariffari di importazione annuali a dazio zero di cui all’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 980/2005, sono aperti il primo giorno di ogni campagna di commercializzazione per i prodotti del codice NC 1006 espressi in equivalente di riso semigreggio, alle seguenti condizioni:
a) |
numero d’ordine 09.4177 ed un quantitativo di 5 821 tonnellate, per la campagna di commercializzazione 2007/08; |
b) |
numero d’ordine 09.4178 ed un quantitativo di 6 694 tonnellate, per la campagna di commercializzazione 2008/09. |
I contingenti di cui al primo comma si applicano soltanto alle importazioni originarie dei paesi che, in conformità dell’allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005, beneficiano del regime speciale a favore dei paesi meno avanzati.
2. Il tasso di conversione tra il riso semigreggio ed il risone, il riso semilavorato o il riso lavorato è quello definito all’articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (8), eccetto per le rotture di riso, per le quali i quantitativi richiesti sono contabilizzati sulla base del loro peso effettivo.
3. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 e (CE) n. 1301/2006.
Articolo 2
1. La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano:
a) |
nella casella 8, l’indicazione dello Stato di cui il prodotto è originario e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta; |
b) |
nella casella 20, il numero d’ordine del contingente e la menzione «regolamento (CE) n. 964/2007». |
2. In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.
3. In deroga all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003, l’importo della cauzione relativa ai titoli di importazione è fissato a 46 EUR per tonnellata.
4. Le domande di titoli sono depositate presso le autorità competenti dello Stato membro interessato nel corso dei primi sette giorni della campagna di commercializzazione di cui trattasi ed eventualmente, in caso di apertura del periodo complementare di cui al paragrafo 7, nel corso dei primi sette giorni del mese di febbraio della stessa campagna di commercializzazione.
5. Il coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, è fissato dalla Commissione entro dieci giorni dall’ultimo giorno utile per la comunicazione di cui all’articolo 4, lettera a), del presente regolamento.
Se, in seguito all’applicazione del primo comma, il quantitativo per cui deve essere rilasciato il titolo è inferiore a 20 tonnellate, mentre la domanda riguardava un quantitativo superiore, la domanda di titolo può essere ritirata dall’operatore entro un termine di due giorni lavorativi a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che fissa il coefficiente di attribuzione.
6. Il titolo di importazione è rilasciato il ventesimo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per il deposito delle domande.
7. Se i titoli di importazioni rilasciati a norma del paragrafo 6, per le domande depositate nei primi sette giorni della campagna di commercializzazione, non coprono la totalità del contingente di cui trattasi, i quantitativi restanti possono essere attribuiti nel corso del periodo complementare che comincia nel mese di febbraio della campagna di commercializzazione in corso. Qualora decida l’apertura del suddetto periodo complementare, la Commissione fissa e pubblica i quantitativi disponibili entro il 1o novembre dell’anno contingentale in corso.
8. In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2003, il titolo di importazione è valido a partire dal giorno effettivo di rilascio ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, fino alla fine del sesto mese successivo.
Articolo 3
1. L’immissione in libera pratica nell’ambito dei contingenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, modulo A, rilasciato a norma degli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. Il certificato di origine, modulo A, reca nel riquadro 4:
a) |
la menzione «regolamento (CE) n. 964/2007»; |
b) |
la data di carico del riso nel paese di esportazione beneficiario e la campagna di commercializzazione, come fissata all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1785/2003, per la quale è effettuata la consegna; |
c) |
il codice NC ad otto cifre. |
Articolo 4
Gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica:
a) |
entro il secondo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno utile per il deposito delle domande di titoli, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le informazioni relative alle domande di titoli di importazione, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC ad otto cifre e per paese d’origine dei quantitativi totali (in peso di prodotto) su cui vertono le domande; |
b) |
entro il secondo giorno lavorativo successivo al rilascio dei titoli di importazione, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con una ripartizione per codice NC a otto cifre e per paese d’origine dei quantitativi totali (in peso di prodotto) per i quali sono stati rilasciati i titoli d’importazione, nonché i quantitativi per i quali le domande di titolo sono state ritirate, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma; |
c) |
entro l’ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi totali (in peso di prodotto) effettivamente immessi in libera pratica in applicazione del contingente in causa nel corso del secondo mese precedente, ripartiti per codice NC a otto cifre. Se nei mesi in questione non è stato immesso in libera pratica nessun quantitativo, è trasmessa una comunicazione negativa. Tuttavia, detta comunicazione non è più necessaria il terzo mese successivo al termine ultimo di validità dei titoli. |
Articolo 5
Il regolamento (CE) n. 1401/2002 è abrogato.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 606/2007 della Commissione (GU L 141 del 2.6.2007, pag. 4).
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 797/2006 (GU L 144 del 31.5.2006, pag. 1).
(3) GU L 203 dell’1.8.2002, pag. 42.
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).
(5) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 (GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1).
(6) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).
(7) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 6).
(8) GU 204 del 24.8.1967, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 (GU L 202 del 27.7.1988, pag. 41).
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
15.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/29 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2007
che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista dell’eventuale iscrizione di clorantraniliprolo, eptamalossiglucano e spirotetramat nonché del virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2007) 3669]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/560/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari. |
(2) |
Il 2 febbraio 2007 la società DuPont International Operations Sarl ha presentato alle autorità un fascicolo relativo alla sostanza attiva clorantraniliprolo chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 9 maggio 2006 la società ELICITYL ha presentato alle autorità della Francia un fascicolo relativo all’eptamalossiglucano chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 9 ottobre 2006 la società Bayer CropScience AG ha presentato alle autorità dell’Austria un fascicolo relativo allo spirotetramat chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 7 agosto 2006 la società Andermatt Biocontrol GmbH ha presentato alle autorità dell’Estonia un fascicolo relativo al virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Le autorità di Irlanda, Francia Austria ed Estonia hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in questione sembrano soddisfare i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e sono stati sottoposti all’esame del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(4) |
Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che i fascicoli sono considerati conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati e informazioni di cui all’allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE. |
(5) |
La presente decisione non deve pregiudicare il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo. |
(6) |
Le misure stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all’allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tali sostanze nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti in materia di dati e informazioni di cui all’allegato II della stessa.
I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.
Articolo 2
Gli Stati membri relatori procedono all’esame particolareggiato dei fascicoli di cui all’articolo 1 e comunicano alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni di tale esame insieme a una raccomandazione sull’iscrizione o meno delle sostanze attive di cui all’articolo 1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, nonché sulle eventuali condizioni per tale iscrizione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 44).
ALLEGATO
SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE
Nome comune, numero di identificazione CIPAC |
Richiedente |
Data della richiesta |
Stato membro relatore |
Clorantraniliprolo Numero CIPAC: 794 |
DuPont International Operations Sarl |
2 febbraio 2007 |
IE |
Eptamalossiglucano Numero CIPAC: non pertinente |
ELICITYL |
9 maggio 2006 |
FR |
Spirotetramat Numero CIPAC: 795 |
Bayer CropScience AG |
9 ottobre 2006 |
AT |
Virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera Numero CIPAC: non pertinente |
Andermatt Biocontrol GmbH |
7 agosto 2006 |
EE |
15.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 213/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2007
che approva la modifica del programma di eradicazione della brucellosi bovina in Italia per il 2007, approvato con decisione 2006/875/CE per quanto riguarda la brucellosi bufalina a Caserta (Regione Campania)
[notificata con il numero C(2007) 3692]
(2007/561/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per i programmi nazionali di eradicazione, controllo e sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi elencate nel suo allegato, compresa la brucellosi bovina. |
(2) |
Con decisione 2006/875/CE, del 30 novembre 2006, recante modifica della decisione 2006/875/CE che approva i programmi per l’eradicazione e la sorveglianza della malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2007 (2) è stato approvato il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall’Italia per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. |
(3) |
La situazione relativa alla brucellosi bufalina in Campania, in particolare nella provincia di Caserta, suscita preoccupazione, come è stato dimostrato dall’Italia nella presentazione in occasione della riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 5 e 6 marzo 2007. |
(4) |
L’Italia ha pertanto presentato alla Commissione un piano di controllo straordinario per l’eradicazione della brucellosi bufalina a Caserta, che comprende rigorose misure specifiche relative all’identificazione e alla vaccinazione degli animali. |
(5) |
Le misure proposte dall’Italia sono conformi alla normativa veterinaria della Comunità, e segnatamente ai criteri comunitari di eradicazione della brucellosi bovina. |
(6) |
È quindi opportuno approvare il piano di controllo straordinario per l’eradicazione della brucellosi bufalina a Caserta come parte integrante del programma di eradicazione della brucellosi bovina dell’Italia per il 2007. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il piano di controllo straordinario per l’eradicazione della brucellosi bufalina a Caserta presentato dall’Italia il 7 giugno 2007 è approvato per il periodo compreso tra il 1o luglio 2007 e il 31 dicembre 2007.
Esso è incluso nel programma di eradicazione della brucellosi bovina di tale Stato membro, approvato in conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2006/875/CE.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 337 del 5.12.2006, pag. 46. Decisione modificata dalla decisione 2007/22/CE (GU L 7 del 12.1.2007, pag. 46).