ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 317

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno
5 dicembre 2007


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 1419/2007 del Consiglio, del 29 novembre 2007, che conclude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1420/2007 del Consiglio, del 4 dicembre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell’Ucraina

5

 

 

Regolamento (CE) n. 1421/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

32

 

*

Regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti ( 1 )

34

 

*

Regolamento (CE) n. 1423/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

36

 

*

Regolamento (CE) n. 1424/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2304/2002 recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea (decisione sull’associazione d’oltremare) e stabilisce gli importi indicativi nell’ambito del 10o Fondo europeo di sviluppo

38

 

*

Regolamento (CE) n. 1425/2007 della Commissione, del 3 dicembre 2007, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona CIEM IV e nelle acque comunitarie della zona IIa per le navi battenti bandiera belga

55

 

*

Regolamento (CE) n. 1426/2007 della Commissione, del 3 dicembre 2007, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM VII b-k, VIII, IX e X e nelle acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

57

 

*

Regolamento (CE) n. 1427/2007 della Commissione, del 3 dicembre 2007, relativo al divieto di pesca della molva nelle acque comunitarie della zona CIEM IV per le navi battenti bandiera belga

59

 

*

Regolamento (CE) n. 1428/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ( 1 )

61

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2007/786/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 22 ottobre 2007, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

63

Protocollo all’accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

65

 

 

2007/787/CE

 

*

Decisione del Consiglio, del 29 novembre 2007, relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d’Israele, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

75

 

 

Commissione

 

 

2007/788/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 13 settembre 2007, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler) [notificata con il numero C(2007) 4275]

76

 

 

2007/789/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 4 dicembre 2007, che sospende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1420/2007 sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan

79

 

 

Banca centrale europea

 

 

2007/790/CE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 23 novembre 2007, relativa all’approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2008 (BCE/2007/16)

81

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Decisione 2007/791/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2007, che attua l'azione comune 2007/749/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BiH)

83

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1419/2007 DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2007

che conclude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1470/2001 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi dallo 0 % al 66,1 % sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali («CFL-i») originarie della Repubblica popolare cinese (RPC) a seguito di un’inchiesta. Precedentemente la Commissione aveva istituito dazi antidumping provvisori mediante il regolamento (CE) n. 255/2001 (3).

(2)

Con il regolamento (CE) n. 866/2005 (4) il Consiglio ha esteso le misure antidumping in vigore alle importazioni di lampade CFL-i spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan o dalla Repubblica delle Filippine, a prescindere dal fatto che esse fossero dichiarate o meno come originarie di tali paesi. Tale estensione è stata effettuata a seguito di un’inchiesta antielusione condotta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 1322/2006 (5) il Consiglio ha modificato le misure antidumping in vigore. Tale modifica è stata apportata in seguito a un riesame intermedio relativo alla definizione del prodotto. Alla luce dei risultati dell’inchiesta il regolamento modificativo ha avuto per effetto di escludere dal campo di applicazione delle misure le lampade a voltaggio a corrente continua («DC-CFL-i»). Le misure antidumping avrebbero di conseguenza riguardato soltanto le lampade funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua) («AC-CFL-i»).

(4)

Con il regolamento (CE) n. 1205/2007 (6) il Consiglio ha prorogato le misure antidumping in vigore. La proroga fa seguito ad un riesame in previsione della scadenza delle misure conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

L’inchiesta è stata aperta a seguito di una richiesta di riesame presentata conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dalla Community Federation of Lighting Industry of Compact Fluorescent Lamps Integrated (2CFLI) («il richiedente»).

(6)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame, l’8 settembre 2006 la Commissione ha avviato un’inchiesta (7) a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il campo di applicazione del riesame intermedio è limitato al livello di dumping relativo a un unico produttore esportatore, segnatamente la Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen).

(7)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame il richiedente, il produttore esportatore della RPC ed i rappresentanti del governo del paese esportatore.

(8)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(9)

Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l’inchiesta, la Commissione ha inviato una serie di questionari al produttore esportatore interessato. Il produttore esportatore ha cooperato rispondendo ai questionari; le visite di controllo sono state in seguito effettuate nei locali del produttore esportatore, nonché delle altre parti ad esso collegate, in particolare:

Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd

Azienda collegata nella RPC

Megaman Electrical & Lighting Ltd (Xiamen)

Aziende collegate a Hong Kong

Neonlite Electronic & Lighting Ltd (HK)

Electric Light Systems Ltd (HK)

Importatore collegato nella Comunità

IDV, Import und Direkt-Vertriebs-Ges.mbH, Germania.

(10)

L’inchiesta nel quadro del riesame intermedio parziale del livello di dumping dell’unico produttore esportatore, Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd, ha riguardato il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006.

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(11)

Il prodotto in esame è lo stesso di cui al regolamento modificativo, ovvero lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, originarie della RPC («il prodotto in esame»), attualmente classificabili nel codice NC ex 8539 31 90.

(12)

Come nell’indagine iniziale, si è constatato che le CFL-i prodotte e vendute sul mercato interno della RPC e le CFL-i esportate dalla RPC presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base ed erano destinate agli stessi usi. Di conseguenza, come concluso nel regolamento di proroga, questi prodotti sono simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   DUMPING

(13)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nel caso di inchieste antidumping relative ad importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quei produttori esportatori che possono dimostrare di soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, cioè di dimostrare la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile.

(14)

Mentre nell’indagine iniziale al produttore esportatore cinese è stato accordato lo statuto di società operante in condizioni di economia di mercato (TEM), nel riesame provvisorio è stato necessario effettuare una valutazione per verificare se i criteri per beneficiare del TEM fossero ancora soddisfatti. Un modulo di richiesta di ottenimento dello statuto di società operante in condizioni di economia di mercato conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base è stato quindi inviato e compilato dal produttore esportatore cinese e dalla sua azienda collegata Megaman Electrical & Lighting Ltd (Xiamen).

(15)

Per comodità di riferimento si riportano di seguito, in forma sintetica, i criteri per la concessione del TEM:

1)

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato;

2)

le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (international accounting standards o «principi IAS»), e che siano di applicazione in ogni caso;

3)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4)

vi sono leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

5)

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

(16)

Come indicato in precedenza, la Commissione ha raccolto e verificato nei locali del produttore esportatore e della sua azienda collegata Megaman Electrical & Lighting Ltd tutte le informazioni ritenute necessarie e fornite nei moduli di richiesta del TEM. Dall’inchiesta è emerso che il produttore esportatore cinese rispondeva a tutte le condizioni per la concessione del TEM.

(17)

Per stabilire il valore normale, è stato innanzitutto verificato se il volume complessivo delle vendite interne del produttore esportatore fosse rappresentativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5 % del volume complessivo delle vendite del prodotto in questione esportato nella Comunità.

(18)

Tenuto conto delle condizioni summenzionate, l’inchiesta ha dimostrato che le vendite interne del produttore esportatore non potevano essere considerate rappresentative e che, di conseguenza, il valore normale doveva essere elaborato conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, in altre parole calcolato in base al costo di produzione nel paese di esportazione maggiorato di un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e per i profitti.

(19)

È stato quindi elaborato il valore normale in base ai dati del produttore esportatore relativi al costo di fabbricazione della produzione destinata al consumo interno.

(20)

Per contro l’importo per le SGAV e per i profitti non ha potuto essere determinato conformemente al paragrafo introduttivo dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base sulla scorta di dati reali relativi alla produzione e alle vendite del prodotto interessato nel corso di normali operazioni commerciali.

(21)

Si è esaminato se le SGAV e i profitti potessero essere elaborati conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettere a) e b). Peraltro, dal momento che nessun altro esportatore è stato oggetto di inchiesta nel quadro del presente riesame, è stato impossibile applicare la metodologia di cui all’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), cioè la media ponderata degli importi effettivi degli altri esportatori. Analogamente, la metodologia di cui all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), non ha potuto essere applicata in quanto non si è verificata alcuna vendita sul mercato interno di prodotti della stessa categoria.

(22)

Di conseguenza la Commissione ha calcolato una media ponderata utilizzando le SGAV e i tassi di profitto dei due produttori esportatori, del paese analogo, che hanno cooperato e ai quali si è fatto ricorso in occasione del riesame in previsione della scadenza delle misure conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e per i quali si sono registrate vendite interne nel corso di normali operazioni commerciali. Le SGAV ed i tassi medi di profitto rilevati presso i produttori esportatori sud-coreani che hanno collaborato all’inchiesta sono stati sommati al costo di produzione sostenuto dal produttore esportatore in questione per quanto riguarda i tipi di prodotto esportati, secondo quanto stabilito dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(23)

Il produttore esportatore ha effettuato vendite per l’esportazione nella Comunità sia direttamente ad acquirenti indipendenti sia attraverso un importatore collegato nella Comunità. In tutti i casi in cui il prodotto in esame sia stato esportato verso clienti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè in base ai prezzi all’esportazione effettivamente corrisposti o pagabili.

(24)

Se le vendite sono avvenute tramite un importatore o un operatore commerciale collegato, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi di rivendita di tali operatori collegati ai clienti indipendenti. Per riflettere tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita (SGAV e congruo margine di profitto compresi), sono state effettuate correzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Il congruo margine di profitto è stato fissato in base a informazioni fornite da operatori commerciali/importatori non collegati, attivi sul mercato della Comunità, che hanno collaborato.

(25)

Per garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati quindi concessi al produttore esportatore oggetto dell’inchiesta, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti le spese di trasporto, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, i costi di imballaggio, credito e garanzie, come pure le commissioni.

(26)

Per quanto riguarda l’adeguamento per il costo del credito, il produttore esportatore dichiara che occorre utilizzare il tasso dei depositi piuttosto che il tasso di credito in quanto, dato che la società dispone di liquidità sufficienti, il suo costo del credito si limita ai redditi da interesse non percepiti sui suoi depositi bancari.

(27)

Secondo la prassi regolarmente utilizzata dalle istituzioni comunitarie, si è ritenuto inopportuno basare il calcolo dell’adeguamento per il costo del credito sul tasso di deposito, in quanto si tratta di un costo di opportunità e non di un costo effettivo.

(28)

In questo contesto va rilevato che gli interessi che i clienti dovrebbero pagare in caso di ritardo nei pagamenti dimostra che la società fissa tali interessi in base al tasso di credito e non al tasso dei depositi.

(29)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità è stata comparata alla media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. Dalla comparazione è emersa l’esistenza di un margine di dumping inferiore al de minimis per il produttore/esportatore che ha esportato verso la Comunità durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame.

D.   CONCLUSIONE

(30)

Su questa base si è concluso che le circostanze per quanto riguarda il dumping all’origine delle misure istituite per la società dal regolamento iniziale erano rimaste invariate. Occorre quindi chiudere il riesame parziale intermedio eseguito a titolo dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

E.   FINE DEL RIESAME

(31)

Tenendo conto delle considerazioni precedenti, occorre terminare il riesame intermedio parziale riguardante la Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd senza modificare il regolamento (CE) n. 1205/2007.

(32)

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base la Commissione proponeva di chiudere il presente procedimento. I pareri espressi sono stati esaminati, ma essi non erano di natura tale da modificare le conclusioni summenzionate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali fabbricate dalla Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd e originarie della Repubblica popolare cinese, aperto in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, è chiuso senza modifiche al regolamento (CE) n. 1205/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINO


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU L 195 del 19.7.2001, pag. 8.

(3)  GU L 38 dell’8.2.2001, pag. 8.

(4)  GU L 145 del 9.6.2005, pag. 1.

(5)  GU L 244 del 7.9.2006, pag. 1.

(6)  GU L 272 del 17.10.2007, pag. 1.

(7)  GU C 217 dell’8.9.2006, pag. 2.


5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/5


REGOLAMENTO (CE) N. 1420/2007 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2007

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(1)

Il 6 settembre 2006, a norma dell’articolo 5 del regolamento di base, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2) («avviso di apertura») la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di silico-manganese (comprendente ferro-silico-manganese) originario della Repubblica popolare cinese, del Kazakstan e dell’Ucraina («paesi interessati»).

(2)

Il procedimento è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 24 luglio 2006 dal Comitato di collegamento dell’industria delle ferroleghe (Euroalliages) («denunziante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso oltre il 50 %, della produzione comunitaria complessiva di silico-manganese («produttori denunzianti»). La denuncia conteneva elementi giustificanti una forte presunzione di pratiche di dumping relative al SiMn originario dei paesi interessati e del pregiudizio grave da esse derivante, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

(3)

Una delle parti interessate ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto aprire questo procedimento anche nei confronti delle importazioni originarie dell’India. Tuttavia, al momento dell’apertura del presente procedimento la Commissione non disponeva di prove sufficienti di pratiche di dumping pregiudizievoli che avrebbero giustificato l’apertura di un procedimento contro le importazioni originarie in India a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base.

2.   Parti interessate dal procedimento

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento il denunziante, i produttori denunzianti e altri produttori comunitari noti, i produttori esportatori nei paesi interessati, gli importatori/operatori commerciali e le loro associazioni, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, come pure i rappresentanti dei paesi esportatori interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(5)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC e del Kazakstan di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (di seguito «TEM») o un trattamento individuale («TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della RPC e del Kazakstan. Quattro gruppi di produttori esportatori nella RPC ed un singolo produttore esportatore nel Kazakstan hanno richiesto il TEM, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il TI per il caso in cui si fosse appurato che essi non soddisfacevano le condizioni per ottenere il TEM.

(6)

Dato il numero apparentemente elevato di produttori esportatori nella RPC e di importatori nella Comunità, nell’avviso di apertura è stato previsto di ricorrere a un campionamento per accertare l’esistenza del dumping e del pregiudizio, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

(7)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori nella RPC e i produttori comunitari sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006).

(8)

Per quanto riguarda i produttori esportatori nella RPC, visto che solo quattro gruppi di società con vendite all’esportazione di SiMn alla Comunità durante il PI hanno indicato di voler essere inclusi nel campione, è stato deciso di non ricorrere al campionamento.

(9)

Per quanto riguarda gli importatori nella Comunità europea, si sono manifestati ed hanno fornito le informazioni richieste in tempo debito solo due importatori indipendenti. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento.

(10)

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura. Risposte al questionario sono state ricevute da quattro produttori comunitari, da quattro produttori esportatori nella RPC, dal solo produttore esportatore kazako, da tre produttori esportatori ucraini, da due importatori indipendenti e da nove utilizzatori indipendenti nella Comunità. Inoltre, due utilizzatori hanno comunicato le proprie osservazioni senza rispondere al questionario.

(11)

Successivamente uno dei gruppi di produttori esportatori nella RPC ha tuttavia rifiutato la verifica in loco prevista delle informazioni fornite nelle domande TEM/TI e nelle risposte al questionario. Di conseguenza, dopo aver informato le società interessate delle conseguenze della non cooperazione a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione, conformemente all’articolo 18, ha considerato tali società come non cooperanti al procedimento e non ha preso in considerazione le informazioni da esse presentate.

(12)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini tanto della concessione del TEM/TI nel caso della RPC e del Kazakstan, quanto di una determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità per tutti i paesi interessati. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società.

a)

Produttori comunitari

Eramet Comilog Manganese, Parigi, Francia,

Ferroatlantica S.L., Madrid, Spagna,

Huta Łaziska SA, Łaziska Górne, Polonia,

OFZ, a.s., Istebne, Slovacchia.

b)

Utilizzatori nella Comunità

Compañía Española de Laminación, S.L., Castellbisbal, Spagna,

Mittal Steel Poland SA (Arcelor SA), Kraków, Polonia.

c)

Importatori non collegati

Metalleghe SpA, Brescia, Italia.

d)

Produttori esportatori nella RPC

Minmetals Group:

Minmetals (Guizhou) Ferro-Alloys Co., Ltd, Guiyang,

Guiyang Huaxi Minmetals Ferro-Alloys Co., Ltd, Qingzhen,

China Minmetals Shenzhen Co., Ltd, Shenzhen,

Minmetals Shanghai Pudong Trading Co., Ltd, Shanghai

China National Minerals Co., Ltd, Beijing,

Minmetals Orient Import & Export Trading Co., Ltd, Beijing,

Jilin Group:

Jilin Ferroalloys Co., Ltd, Jilin City,

Jilin Ferroalloy Imp & Exp Co., Ltd, Jilin City,

Shanxi Jinneng Group:

Shanghai Jinneng International Trade Co. Ltd, Shanghai,

Datong Jinneng Jinli Ferroalloy Co. Ltd, Datong,

Shanxi Jinneng Group Jinguan Ferroalloy, Datong,

Datong Jinneng Industrial Silicon Co. Ltd, Datong.

e)

Produttore esportatore in Kazakstan

OJSC Kazchrome («Kazchrome»), Aktyubinsk e Aksu.

f)

Produttori esportatori in Ucraina

PJSC Nikopol Ferroalloys Plant («NFP»), Nikopol e le società commerciali collegate:

SPIG «Interpipe» Corporation, Dniepopetrovsk,

Nikopolskie Ferrosplavy LLC, Dniepopetrovsk,

JSC Stakhanov Ferroalloys Plant («Stakhanov»), Stakhanov,

OJSC Zaporozhye Ferroalloys Plant («Zaporozhye»), Zaporozhye.

g)

Operatori commerciali collegati in Svizzera

Steelex SA, Lugano, collegata a PJSC Nikopol Ferroalloys Plant,

ENRC, Kloten, collegata a OJSC Kazchrome.

(13)

Al fine di stabilire un valore normale per i produttori esportatori della RPC e del Kazakstan che avrebbero potuto non ottenere il TEM e allo scopo di determinare tale valore sulla base dei dati di un paese di riferimento, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società e della sua società commerciale collegata negli Stati Uniti d’America («USA»):

Eramet Marietta, Inc., Marietta, Ohio (produttore),

Eramet North America, Inc., Coraopolis, Pennsylvania (società di vendita collegata).

3.   Periodo dell’inchiesta

(14)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2005 e il 30 giugno 2006 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(15)

Il prodotto in esame è costituito da silico-manganese (incluso il ferro-silico-manganese) («SiMn») originario della Repubblica popolare cinese, del Kazakstan e dell’Ucraina (di seguito «prodotto in esame»), dichiarato di norma ai codici NC 7202 30 00 ed ex 8111 00 11.

(16)

Il prodotto in esame è utilizzato dall’industria siderurgica sia per la deossidazione che come lega. Si ottiene principalmente mescolando minerale di manganese e silicio e portandoli a temperature di fusione in un forno.

(17)

Il SiMn esiste in diverse qualità e può avere un contenuto diverso di ferro (Fe), manganese (Mn), silicone (Si) e carbonio (C). Per quanto riguarda il contenuto di carbonio, si può distinguere tra il SiMn con un contenuto molto basso di carbonio, che è di qualità migliore (e comporta un prezzo più elevato), e il SiMn con un contenuto di carbonio più elevato che può essere considerato come la qualità normale. Il SiMn è commercializzato in polvere, grani o blocchi di dimensioni diverse. Nonostante queste differenze, tutte le qualità e tutte le dimensioni sono state considerate un prodotto unico poiché le principali caratteristiche fisiche e chimiche e gli usi principali sono simili.

2.   Prodotto simile

(18)

L’inchiesta ha dimostrato che il SiMn prodotto e venduto nella Comunità dall’industria comunitaria, il SiMn prodotto e venduto nei mercati interni della RPC, del Kazakstan e dell’Ucraina e nel mercato interno degli USA, che è stato utilizzato come paese di riferimento, e il SiMn importato nella Comunità dalla RPC, dal Kazakstan e dall’Ucraina hanno essenzialmente le stesse caratteristiche chimiche e fisiche e gli stessi usi di base. Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

(19)

Un produttore esportatore ha sostenuto che il manganese greggio, normalmente dichiarato al codice NC 8111 00 11 non dovrebbe essere oggetto dell’inchiesta. A questo riguardo è stato confermato che il prodotto in esame è il silico-manganese, come indicato al considerando 15 e non il manganese greggio, ma che è incluso nell’inchiesta anche il silico-manganese greggio. Sebbene il SiMn sia generalmente dichiarato al codice NC 7202 30 00, a seconda del contenuto di ferro esso può essere dichiarato come silico-manganese greggio o polveri di silico-manganese al codice NC 8111 00 11.

C.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(20)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC e del Kazakstan, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso dei produttori esportatori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, vale a dire quando tali produttori esportatori dimostrano la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Per comodità di riferimento, si riportano di seguito in forma sintetica tali criteri:

1)

le decisioni delle imprese sono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative ingerenze statali, e i costi rispecchiano i valori di mercato;

2)

le imprese dispongono di una serie di documenti contabili, soggetti a revisione contabile indipendente, conforme alle norme internazionali in materia di contabilità e che sono d’applicazione in ogni caso;

3)

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

4)

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità;

5)

le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.

(21)

Inizialmente, quattro gruppi di produttori esportatori cinesi hanno chiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno inviato entro il termine stabilito l’apposito formulario destinato ai produttori esportatori. Tuttavia, uno di questi gruppi ha deciso in seguito di non cooperare all’inchiesta (come menzionato nel considerando 11). Conseguentemente sono state prese in considerazione soltanto le richieste TEM dei tre gruppi rimanenti di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, elencati nel considerando 12. Tutti questi gruppi comprendevano sia produttori del prodotto in esame e società collegate ai produttori e attive nella vendita del prodotto in esame. È prassi abituale della Commissione esaminare se un gruppo di società collegate, considerato nel suo complesso, soddisfi le condizioni per ottenere il TEM.

(22)

L’unico produttore esportatore kazako ha chiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e ha inviato entro il termine stabilito l’apposito formulario destinato ai produttori esportatori.

(23)

Quanto ai produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, la Commissione ha cercato di ottenere tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha verificato, all’occorrenza, presso la sede di tali società tutti i dati contenuti nella richiesta del TEM.

1.1.   Decisione in merito alla concessione del TEM ai produttori esportatori nella RPC

(24)

L’inchiesta ha dimostrato che il TEM non poteva essere concesso a nessuno dei produttori esportatori cinesi di cui al considerando 12, poiché nessuno di questi gruppi soddisfaceva il criterio 1 di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e inoltre uno di essi non soddisfaceva il criterio 2 e un altro il criterio 3. Inoltre, per il gruppo che non soddisfaceva i criteri 1 e 2 rimanevano forti dubbi a riguardo del criterio 3 e il gruppo in questione, in ogni caso, non ha presentato tutti i moduli TEM necessari e tutte le risposte al questionario delle sue società collegate attive nella produzione e/o vendita del prodotto in esame.

(25)

Per quanto riguarda il criterio 1, nessuno dei gruppi di società cinesi ha dimostrato di soddisfare questo criterio. Tutti i gruppi di società sono risultate essere proprietà dello Stato e non hanno presentato prove considerate sufficienti per chiarire i dubbi di ingente interferenza da parte dello Stato nelle decisioni di gestione. Quindi non è stato possibile escludere che le società fossero sottoposte ad un significativo controllo e all’interferenza da parte dello Stato.

(26)

Per un gruppo di società, oltre alla non conformità al criterio 1, è stato stabilito che esso non poteva dimostrare l’assenza di distorsioni dovute al precedente sistema di economia non di mercato (criterio 3), visti taluni vantaggi sui prestiti non compensati che una delle società ha ricevuto dalla casa madre di proprietà dello Stato.

(27)

Per un altro gruppo di società, oltre alla non conformità al criterio 1 è stato stabilito che detto gruppo non poteva dimostrare l’assenza di distorsioni dovute al precedente sistema a economia non di mercato, in particolare alla luce dell’esistenza di prassi di compensazione nel periodo in esame. Tale gruppo inoltre non è stato in grado di dimostrare che i conti di diverse delle sue entità verificate fossero stati sottoposti a revisione contabile indipendente conformemente alle norme internazionali in materia di contabilità, visto che la casa madre non aveva rispettato rigorosi principi contabili di base, in particolare per quanto riguarda l’ammortamento delle immobilizzazioni e che tale infrazione era stata accettata dai revisori contabili di queste società.

(28)

Inoltre all’interno dello stesso gruppo almeno una società, che sembrava coinvolta nella vendita del prodotto in esame, non aveva presentato né un modulo di richiesta TEM né una risposta al questionario, creando quindi un dubbio circa l’affidabilità delle informazioni fornite.

(29)

Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni in merito alle conclusioni di cui sopra. Le osservazioni ricevute da due gruppi di produttori esportatori cinesi non presentavano prove che avrebbero potuto modificare la decisione in merito alla concessione del TEM.

(30)

È risultato da quanto precede che nessun gruppo di società di produttori esportatori cinesi ottemperava a tutti i criteri enunciati all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e non è stato quindi possibile concedere loro il TEM.

1.2.   Decisione in merito alla concessione del TEM all’unico produttore esportatore del Kazakstan

(31)

L’unico produttore esportatore kazako ha mostrato di soddisfare tutti i cinque criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base ed ha quindi ottenuto il TEM. Al produttore esportatore e all’industria comunitaria (cfr. il considerando 91) è stata data la possibilità di esprimersi su tali risultati. Le osservazioni ricevute dall’industria comunitaria non presentavano prove che avrebbero potuto modificare la decisone in merito alla concessione del TEM.

2.   Trattamento individuale (TI)

(32)

Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, eccettuati i casi in cui le società in questione sono in grado di provare che rispondono a tutti i criteri enunciati all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(33)

Per quanto riguarda la RPC, tutti i produttori esportatori che hanno chiesto il TEM hanno chiesto anche il TI nel caso in cui non fosse stato loro concesso il TEM.

(34)

Dalle informazioni disponibili è emerso che nessuna di queste società ha dimostrato di soddisfare cumulativamente tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Ovvero è stato stabilito che le società non soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 5, lettera c), del regolamento di base secondo le quali la maggioranza delle azioni deve appartenere a privati e, come illustrato nel considerando 25, tutte le società sono risultate di proprietà dello Stato. Di conseguenza le richieste sono state respinte.

3.   Valore normale

3.1.   Metodologia generale

i)   Rappresentatività globale

(35)

Per la determinazione del valore normale la Commissione ha stabilito in primo luogo, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, che per ogni produttore esportatore interessato in Kazakstan e in Ucraina, le vendite del prodotto in esame ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno erano rappresentative, ovvero che il volume complessivo di tali vendite era pari ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni del prodotto in esame nella Comunità.

ii)   Confronto dei tipi di prodotto

(36)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto, identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l’esportazione nella Comunità, venduti sul mercato interno dai produttori esportatori con vendite interne complessivamente rappresentative.

iii)   Rappresentatività di ciascun tipo di prodotto

(37)

Per ciascuno dei tipi di prodotto venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nella Comunità, la Commissione ha esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se il volume totale delle vendite interne di quel tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta corrispondeva almeno al 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nella Comunità.

iv)   Verifica delle normali operazioni commerciali

(38)

Successivamente, la Commissione ha esaminato se per ogni produttore esportatore interessato in Kazakstan e in Ucraina le vendite nel mercato interno di ciascun tipo di prodotto in quantità rappresentative fossero da ritenersi effettuate nell’ambito di normali operazioni commerciali a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata determinata per ogni tipo di prodotto esportato la proporzione di vendite interne redditizie a clienti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta.

(39)

Nel caso di tipi di prodotto per i quali oltre l’80 % in volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a prezzi non inferiori ai costi unitari e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata di tutti i prezzi di vendita del tipo in questione sul mercato interno.

(40)

Se il volume delle vendite remunerative di un prodotto rappresentava l’80 % o una percentuale inferiore del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto, o nel caso in cui la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto risultava inferiore ai costi di produzione, il valore normale è stato basato sul prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative di quel tipo di prodotto, a condizione che le vendite rappresentassero almeno il 10 % del volume delle vendite totali per quel tipo di prodotto.

(41)

Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di prodotto sia risultato inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite per quel tipo di prodotto, si è considerato che questo particolare tipo fosse venduto in quantità insufficienti a fornire una base appropriata per la determinazione del valore normale.

(42)

Ogni volta che, per calcolare il valore normale, non si sono potuti utilizzare i prezzi sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto in esame venduto da un produttore esportatore, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha calcolato invece un valore normale costruito secondo il metodo illustrato di seguito.

(43)

Il valore normale è stato calcolato sulla base del costo di produzione, eventualmente adeguato, dei tipi esportati per ciascun esportatore, maggiorato di un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV), nonché di un margine ragionevole di profitto.

(44)

In tutti i casi gli importi relativi alle SGAV e al margine di profitto sono stati calcolati in base al metodo illustrato all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base. A tal fine, la Commissione ha esaminato, per ciascun produttore esportatore interessato, se i dati relativi alle SGAV sostenute e agli utili realizzati sul mercato interno fossero attendibili.

3.2.   Paese di riferimento

(45)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nelle economie di transizione il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato (paese di riferimento) oppure al prezzo praticato da tale paese terzo nei confronti di altri paesi oppure, nei casi in cui ciò non sia possibile, in base a qualsiasi altro criterio ragionevole.

(46)

Nell’avviso di apertura la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare, all’occorrenza, il Brasile come paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC e il Kazakstan e aveva invitato le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta. Nessuna delle parti interessate si è dichiarata contraria alla proposta.

(47)

La Commissione ha chiesto la collaborazione di produttori noti in Brasile, e successivamente anche di produttori in altri paesi di riferimento potenziale, vale a dire India, Giappone, Norvegia, Sud Africa e Stati Uniti. Tuttavia, offerte di cooperazione sono state ricevute solo da produttori in Norvegia e Stati Uniti. In base alle informazioni ottenute da tre imprese norvegesi, è stato concluso che il mercato interno di SiMn in Norvegia era di dimensioni molto ridotte. Il mercato norvegese è risultato quindi insufficientemente rappresentativo ai fini della determinazione del valore normale per la RPC e il Kazakstan.

(48)

Per quanto riguarda il solo produttore statunitense noto, un questionario gli è stato inviato e i dati trasmessi nella risposta sono stati verificati in loco. È stato concluso che il volume delle vendite interne del produttore in questione negli Stati Uniti era significativo e sufficientemente rappresentativo rispetto al volume delle esportazioni nella Comunità del prodotto in esame proveniente da RPC e Kazakstan. Inoltre, il mercato statunitense può essere considerato aperto, dato che il livello del dazio all’importazione è basso (dazio NPF del 3,9 % del prezzo FOB). L’inchiesta ha dimostrato che vi erano importazioni significative di SiMn nel mercato statunitense. Il mercato statunitense è stato ritenuto un mercato competitivo e sufficientemente rappresentativo ai fini della determinazione del valore normale per la RPC e il Kazakstan.

(49)

Le parti interessate sono state invitate a presentare le proprie osservazioni in merito. Tre delle parti interessate si sono espresse contro la scelta degli Stati Uniti quale paese di riferimento. Un gruppo di produttori esportatori cinesi ha sostenuto in primo luogo che non esiste una concorrenza sufficiente nel mercato statunitense visto che: i) il produttore cooperante è l’unico produttore nel mercato interno; e ii) il volume di importazioni nel mercato statunitense sarebbe limitato a causa delle misure antidumping vigenti negli Stati Uniti sulle importazioni di silico-manganese proveniente dai principali paesi produttori nel mondo. In secondo luogo, il fatto che il produttore statunitense fosse una società collegata ad uno dei produttori denunzianti avrebbe messo in dubbio l’affidabilità e la rappresentatività delle informazioni sui costi e sui prezzi. In terzo luogo, il gruppo ha sostenuto che si doveva tenere conto del fatto che l’accesso alle materie prime è diverso negli Stati Uniti, dove non esiste offerta interna della principale materia prima, minerale di manganese, rispetto alla RPC dove sono disponibili materie prime interne. Inoltre, il gruppo ha affermato che un paese con un livello di sviluppo economico più simile a quello della RPC costituirebbe un paese di riferimento più appropriato degli Stati Uniti.

(50)

Il produttore esportatore cinese ha sostenuto che l’India, o in secondo luogo l’Ucraina, sarebbe stata una scelta più appropriata, principalmente in quanto le condizioni di concorrenza e di mercato in tali paesi erano maggiormente paragonabili alla situazione della RPC. Quale terza opzione il gruppo ha proposto di determinare il valore normale per la RPC in base ai dati trasmessi dai produttori cinesi a cui è stato concesso il TEM. Infine nel caso in cui gli Stati Uniti fossero considerati il paese di riferimento, è stato sostenuta la necessità di adeguare il valore normale in modo da tenere conto delle differenze d’accesso alle materie prime e alla differenze dei costi di produzione dovute ai costi ambientali e del lavoro più alti negli Stati Uniti.

(51)

Le osservazioni presentate da altri due interessati non hanno aggiunto elementi sostanziali alle osservazioni sopra indicate del produttore esportatore cinese.

(52)

Per quanto riguarda l’India, la Commissione aveva richiesto la cooperazione di diversi produttori indiani, ma nonostante le iniziali indicazioni positive nessuna cooperazione è stata ottenuta. Di conseguenza l’India non poteva essere considerata un paese di riferimento. Nel caso dell’Ucraina sono stati riscontrati elevati livelli di dumping nel corso dell’inchiesta su questo paese (cfr. il considerando 87). In linea con la prassi, un paese che pratica il dumping non può essere considerato un paese di riferimento appropriato. Per quanto riguarda la terza proposta, vale a dire di determinare il valore normale per la RPC in base ai dati trasmessi dai produttori cinesi cui è stato concesso il TEM, è sufficiente ricordare che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base indica specificamente che deve essere utilizzato un «paese terzo ad economia di mercato» e inoltre nessuno dei produttori cinesi cooperanti ottemperava ai criteri per ottenere il TEM.

(53)

Inoltre per quanto riguarda le obiezioni specifiche all’adeguatezza degli Stati Uniti come paese di riferimento va notato quanto segue: innanzitutto, per quanto riguarda l’assenza di concorrenza nel mercato interno, come già indicato al considerando 48, l’inchiesta ha dimostrato che nonostante il fatto che il produttore statunitense cooperante fosse il solo produttore a livello nazionale, esistevano notevoli importazioni di silico-manganese negli Stati Uniti. In effetti, le importazioni nel PI erano notevoli rispetto al volume delle vendite interne del produttore statunitense cooperante. A questo riguardo va notato che l’esistenza di misure di difesa commerciale in vigore per il prodotto in esame non preclude la scelta di un paese particolare quale paesi di riferimento, poiché il fine delle misure antidumping è proprio quello di restaurare una concorrenza leale nel mercato in questione.

(54)

Per quanto riguarda l’accusa che la relazione tra la società statunitense cooperante e un produttore europeo potesse falsare i dati forniti, nell’inchiesta non sono emersi elementi a sostegno di tali affermazioni. Non è stata riscontrata alcuna indicazione che la relazione potesse avere un effetto di distorsione sui prezzi, sui costi di produzione e sugli utili del produttore statunitense. La Commissione era soddisfatta dell’accuratezza e dell’affidabilità delle informazioni fornite ai fini della presente inchiesta.

(55)

Infine sono state esaminate anche le argomentazioni relative all’accesso alle materie prime e alla differenza dei costi. Il prezzo della materia prima principale (minerale di manganese) utilizzata nella produzione di silico-manganese da parte dell’impresa statunitense cooperante è stato confrontato ai prezzi pagati dalle società cinesi per il minerale di manganese e non sono risultate differenze. Inoltre, si sottolinea che anche i produttori cinesi cooperanti importavano una parte del loro fabbisogno di minerale di manganese. Questa argomentazione, nonché la richiesta di adeguamento, è stata pertanto respinta.

(56)

Per quanto riguarda gli altri fattori invocati, quali il livello di sviluppo economico o i costi ambientali e del lavoro, la parte interessata non ha potuto provare sufficientemente la sua affermazione e tali fattori non sono stati considerati rilevanti per la determinazione dell’idoneità degli Stati Uniti come paese di riferimento né per l’adeguamento del valore normale. Tra l’altro, poiché i costi ed i prezzi in generale non sono considerati una base valida per la determinazione del valore normale per i paesi che rientrano nel campo dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, un tale confronto va contro i fini dei metodi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

(57)

Sulla scorta di quanto precede, è stato concluso che gli Stati Uniti costituiscono un paese di riferimento appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.3.   Repubblica popolare cinese

(58)

In seguito alla scelta degli Stati Uniti come paese di riferimento e conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale determinato per i produttori esportatori cinesi, a nessuno dei quali è stato concesso il TEM, è stato stabilito in base alle informazioni verificate ricevute dal solo produttore statunitense cooperante.

(59)

La metodologia generale descritta nei considerando da 35 a 44 è stata applicata al produttore cooperante nel paese di riferimento. Visto che le vendite interne di SiMn da parte del produttore statunitense cooperante non sono avvenute nel normale corso del commercio durante il PI, il valore normale è stato costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Il margine di profitto impiegato per costruire il valore normale è stato determinato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base fondandosi sul margine di profitto applicabile alla stessa categoria generale di prodotti per il produttore statunitense. Sono state impiegate le spese generali, amministrative e di vendita sostenute dal produttore statunitense cooperante sulle vendite interne durante il PI.

3.4.   Kazakstan

(60)

La metodologia generale descritta nei considerando da 35 a 44 è stata applicata al solo produttore esportatore in Kazakstan cui è stato concesso il TEM. Viste le limitate vendite interne, il valore normale è stato costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. A questo riguardo è emerso che le vendite interne del prodotto analogo da parte di Kazchrome non erano rappresentative e che le vendite interne di questo produttore della stessa categoria di prodotti non sono state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. Quindi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi per le SGAV e per i profitti utilizzati per costruire il valore normale sono stati inizialmente basati sulla media ponderata di tali importi ottenuti dai produttori ucraini cooperanti sulle loro vendite interne del prodotto analogo. In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive il produttore esportatore ha sostenuto che la metodologia impiegata per determinare le SGAV e i profitti non era appropriata visto che è stato riscontrato un livello significativo di dumping per i produttori esportatori ucraini che hanno cooperato all’inchiesta. In alternativa il produttore esportatore kazako ha proposto di usare gli importi per le SGAV e per i profitti stabiliti nel paese di riferimento. In seguito a tale osservazioni è stato concluso che in queste circostanze non era appropriato utilizzare i profitti dei produttori ucraini. Quindi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base è stato riesaminato come stabilire gli importi delle SGAV e dei profitti. A tale riguardo è stata esaminata la possibilità di utilizzare alcuni dei dati della società relativi alle SGAV e ai profitti in relazione al SiMn per stabilire l’importo in questione. Poiché la società risultava operare a condizioni di mercato e al fine di rispecchiare nel modo più preciso possibile la situazione del mercato interno della società kazaka, si è deciso di utilizzare, a norma della parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, le SGAV e i profitti medi ponderati ottenuti sulle vendite interne di SiMn ad acquirenti collegati e non collegati. In quest’ambito va notato che le SGAV e i profitti realizzati sulle vendite interne ad acquirenti indipendenti e ad acquirenti collegati erano a livelli quasi identici; quindi né le SGAV né i profitti realizzati nelle vendite ad acquirenti interni collegati sono influenzati da questo rapporto. Inoltre le vendite interne sono risultate effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e a un livello ragionevolmente significativo (2,8 % del volume delle esportazioni nella Comunità di SiMn). Visto che la parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base assegna la priorità all’uso delle SGAV e dei profitti propri della società realizzati sulle vendite interne nel corso di normali operazioni commerciali, la richiesta di ricorrere a dati ottenuti dal produttore nel paese di riferimento è stata respinta.

3.5.   Ucraina

(61)

La metodologia generale descritta nei considerando da 35 a 44 è stata applicata a tutti e tre i produttori cooperanti in Ucraina. Per la maggior parte delle vendite il valore normale ha dovuto essere costruito vista l’assenza di vendite interne sufficienti di modelli comparabili. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base, gli importi relativi a spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti utilizzati per costruire il valore normale sono basati su dati effettivi delle imprese attinenti alla produzione e alla vendita di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale, nel corso di normali operazioni commerciali.

4.   Prezzo all’esportazione

(62)

I produttori esportatori esportavano nella Comunità direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società commerciali collegate o indipendenti situate in paesi non comunitari.

(63)

Per quanto riguarda le esportazioni verso la Comunità effettuate direttamente a clienti indipendenti nella Comunità o mediante società commerciali indipendenti situate al di fuori della Comunità, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in esame, secondo quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(64)

Per quanto riguarda le esportazioni verso la Comunità effettuate mediante società commerciali collegate situate in un paese terzo, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi della prima rivendita di tali società commerciali collegate ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

4.1.   Repubblica popolare cinese

(65)

Poiché a nessuno dei produttori esportatori cinesi cooperanti è stato concesso il TEM/TI, i dati sulle loro esportazioni non sono stati utilizzati per stabilire margini di dumping individuali ma solo nel calcolo del dazio applicabile su scala nazionale, come illustrato nel considerando 79.

(66)

Tutti e tre i gruppi di produttori esportatori cooperanti nella RPC hanno effettuato vendite all’esportazione nella Comunità direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità. I prezzi all’esportazione sono stati quindi stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili.

4.2.   Kazakstan

(67)

Il solo produttore esportatore cooperante ha effettuato esportazioni del prodotto in esame alla Comunità tramite una società commerciale situata in un paese terzo. Il prezzo all’esportazione di questa società è stato pertanto calcolato in base al prezzo di rivendita di questa società commerciale al primo acquirente indipendente nella Comunità.

4.3.   Ucraina

(68)

Due produttori esportatori in Ucraina hanno esportato nella Comunità esclusivamente tramite società commerciali non collegate situate in un paese non comunitario. Per quanto riguarda il terzo produttore esportatore ucraino, alcune delle vendite alla Comunità del prodotto in esame sono state effettuate mediante una società commerciale indipendente in Ucraina, che provvedeva all’esportazione nella Comunità. In entrambi i casi il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per il prodotto al momento della vendita alla società commerciale per l’esportazione nella Comunità.

(69)

Alcune delle vendite del terzo produttore esportatore sono state effettuate mediante una catena di società collegate e infine da una società commerciale collegata situata in un paese terzo. In questi casi il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base ai prezzi di rivendita ad acquirenti indipendenti nella Comunità da parte di questa società commerciale collegata.

5.   Confronto

(70)

Il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati messi a confronto a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all’esportazione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(71)

Su questa base per tutti i produttori esportatori kazaki e ucraini interessati dall’inchiesta sono stati concessi, qualora opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti le spese a livello di scambio commerciale, trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, spese accessorie, costi di imballaggio, di credito e di garanzia.

(72)

Le SGAV utilizzate per calcolare il valore normale per il produttore esportatore kazako a norma della metodologia di cui al considerando 60, includono i costi di trasporto e assicurazione interni. Sebbene non sia stata presentata alcuna richiesta a questo riguardo, è stato adeguato d’ufficio il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), in modo da ridurre le SGAV dell’importo dei costi sostenuti per il trasporto e l’assicurazione interni.

(73)

Il solo produttore esportatore cooperante in Kazakstan, Kazchrome, ha indicato che insieme alla sua società commerciale collegata in Svizzera, ENRC, formava quello che definiva «un’unica entità economica». Sosteneva pertanto che mentre il prezzo di vendita della società commerciale doveva essere usato per il prezzo all’esportazione, nessun adeguamento andava fatto per i costi di trasporto, le SGAV e i profitti della società commerciale.

(74)

L’argomentazione è stata debitamente esaminata. È risultato che ENRC e Kazchrome, sebbene parti collegate, sono entità giuridiche separate. Inoltre, queste due entità agivano in base ad un rapporto di venditore-acquirente. Di conseguenza si è concluso che nei flussi di vendita di Kazchrome alla Comunità, ENRC aveva funzioni simili a quelle di un agente che lavora su commissione. È emerso inoltre che mentre tutte le vendite comunitarie di Kazchrome erano effettuate mediante ENRC, questa società commerciale non faceva parte del canale di vendite interne di Kazchrome. Inoltre, è stato concluso che l’adeguamento del prezzo all’esportazione doveva coprire anche i costi di trasporto a partire dalla fabbrica, tenendo conto dei diversi termini di vendita, in modo da garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale a livello franco fabbrica.

(75)

Quindi la richiesta è stata respinta e sono stati effettuati gli adeguamenti al prezzo all’esportazione per una commissione conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base e per il trasporto conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base. Il livello della commissione è stato calcolato in base a prove dirette dell’esistenza di tali funzioni. In questo contesto nel calcolo della commissione si è tenuto conto delle SGAV sostenute da ENRC per vendere il prodotto in esame prodotto da Kazchrome, nonché del margine di profitto per ENRC basato, in questo caso, su quello dichiarato da un importatore non collegato cooperante all’inchiesta.

(76)

Per il produttore ucraino che vendeva mediante una società commerciale collegata situata in un paese terzo (cfr. il considerando 69) il prezzo all’esportazione è stato adeguato per tenere conto delle commissioni conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, nei casi di vendita tramite questa società commerciale collegata, poiché essa esercitava funzioni simili a quelle di un agente che lavora su commissione. La società in oggetto, NFP, e la società commerciale collegata in questione, Steelex SA, sono risultate essere entità giuridiche separate che lavorano, direttamente o indirettamente, in base ad un rapporto di venditore-acquirente. Inoltre, una commissione è stata versata per le vendite all’esportazione nella Comunità tramite Steelex SA. Il livello della commissione è stato calcolato dalle istituzioni comunitarie in base a prove dirette dell’esistenza di tali funzioni. In questo contesto sono state prese in considerazione le SGAV sostenute da Steelex SA per vendere il prodotto in esame prodotto da NFP, nonché un margine di profitto dichiarato da un importatore non collegato cooperante all’inchiesta. Tra l’altro, una parte delle vendite di NFP nella Comunità realizzate da Steelex SA è stata effettuata tramite una società commerciale non collegata situata in un altro paese terzo. Per queste vendite, oltre alla commissione per Steelex SA, è risultato ragionevole effettuare un adeguamento per una commissione per questa società commerciale non collegata, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, poiché anche quest’ultima svolgeva funzioni simili a quelle di un agente che lavora su commissione. La commissione è stata stabilita in base alla maggiorazione calcolata sulle vendite in questione.

(77)

Un produttore esportatore ucraino ha chiesto un adeguamento per le conversioni valutarie ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base. Questa richiesta si basava sulla fluttuazione del tasso di cambio tra la data della fattura e la data di pagamento. A questo riguardo è importante sottolineare che la data della fattura è considerata, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, la data di vendita e il tasso di cambio da applicare deve quindi essere quello valido alla data di vendita. La richiesta è stata quindi respinta.

6.   Margini di dumping

6.1.   Repubblica popolare cinese

(78)

Poiché nessuno dei produttori esportatori cinesi cooperanti ha ottenuto il TEM o il TI, è stato calcolato un margine di dumping nazionale per tutta la RPC utilizzando un fattore di ponderazione del valore cif di ogni gruppo di esportatori, cooperanti e non.

(79)

A questo fine è stato calcolato il margine di dumping per i produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, basandosi sul confronto tra la media ponderata dei valori normali del paese di riferimento, per tipo di prodotto, e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, per tipo di prodotto, secondo quanto illustrato sopra.

(80)

Si ricorda che le importazioni originarie della RPC consistevano di SiMn con un contenuto di carbonio normale e basso. Tuttavia, il produttore cooperante nel paese di riferimento produceva solo SiMn con contenuto di carbonio normale. Quindi solo i dati relativi a questo tipo di prodotto comune sono stati utilizzati per il confronto.

(81)

In secondo luogo, il margine di dumping è stato stabilito per tutti i produttori esportatori non cooperanti in base ai fatti disponibili, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(82)

Per poter calcolare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato all’inchiesta, si è determinato innanzitutto il livello di omessa collaborazione. A questo fine il volume di esportazioni nella Comunità indicato dai produttori esportatori cinesi cooperanti è stato confrontato con il volume totale di importazioni originarie della RPC in base alle statistiche sulle importazioni di Eurostat. Questo confronto ha fatto emergere che il livello di cooperazione era esiguo, visto che le esportazioni da parte di produttori cooperanti rappresentavano meno del 29 % delle importazioni totali della Comunità dalla RPC durante il PI.

(83)

Quindi il livello di dumping per i volumi di esportazione di produttori esportatori cinesi non cooperanti è stato determinato in base al margine di dumping più alto stabilito per i produttori esportatori cooperanti per il SiMn con un contenuto di carbonio normale. Questo approccio è stato ritenuto appropriato, poiché non vi erano indicazioni che uno qualsiasi dei produttori esportatori non cooperanti praticasse il dumping ad un livello più basso rispetto ai produttori esportatori cooperanti. Infine, è stato calcolato un margine di dumping medio unico per l’intero paese usando quale fattore di ponderazione il valore cif di ciascun gruppo di esportatori, cooperante e non cooperante. Su tale base il margine di dumping su scala nazionale, espresso in percentuale del prezzo all’importazione cif franco frontiera comunitaria, prima dell’imposizione del dazio, è pari al 60,1 %.

6.2.   Kazakstan

(84)

Sulla base della denuncia e delle informazioni ricevute dal produttore esportatore che ha contattato la Commissione, nonché di altri dati statistici risultava che OJSC Kazchrome fosse il solo produttore esportatore kazako di silico-manganese. Poiché non sono state riscontrate indicazioni che qualsiasi produttore esportatore si fosse deliberatamente astenuto dalla cooperazione, si è ritenuto appropriato fissare il margine di dumping residuo allo stesso livello di quello stabilito per OJSC Kazchrome.

(85)

I margini di dumping stabiliti, espressi come percentuale del prezzo cif all’importazione franco frontiera comunitaria prima dell’imposizione del dazio, sono i seguenti:

OJSC Kazchrome: 6,5 %,

tutte le altre società: 6,5 %.

6.3.   Ucraina

(86)

Sulla base della denuncia e delle informazioni ricevute dai produttori esportatori che hanno contattato la Commissione, nonché di altre informazioni statistiche si è concluso che nel caso dell’Ucraina il livello di cooperazione era superiore all’80 %. Quindi si è ritenuto appropriato fissare il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping più alto stabilito per un produttore esportatore cooperante nel paese interessato.

(87)

Su questa base, i margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif franco frontiera comunitaria, prima dell’imposizione del dazio, sono i seguenti:

PJSC Nikopol Ferroalloys Plant: 39,1 %,

JSC Stakhanov Ferroalloys Plant: 53,4 %,

OJSC Zaporozhye Ferroalloys Plant: 56,7 %,

Tutte le altre società: 56,7 %.

D.   PREGIUDIZIO

1.   Osservazioni di carattere generale

(88)

Nel 1998 misure antidumping sono state imposte sulle importazioni di SiMn originario della RPC e dell’Ucraina [regolamento (CE) n. 495/98 del Consiglio (3)]. Tali misure sono scadute all’inizio di marzo 2003. Nella prima parte del periodo in esame erano quindi in vigore misure sulle importazioni da due dei paesi paese interessati. Tale fatto è stato preso in considerazione nell’analisi del pregiudizio. Come indicato nel considerando 118, l’evoluzione della redditività indica chiaramente che la rimozione delle misure antidumping nel marzo del 2003 non ha influenzato significativamente la situazione dell’industria comunitaria nel periodo seguente. Si è pertanto concluso che contrariamente alle affermazioni da alcune parti interessate l’anno 2002 può essere considerato come base per il calcolo degli indici di cui ai considerando da 93 a 141.

(89)

Il SiMn è una materia prima chiave utilizzata per la produzione dell’acciaio. Si è registrato un aumento significativo nella domanda di acciaio a livello mondiale, ma soprattutto in Asia, che è iniziato alla fine del 2003 ed è continuato nella prima metà del 2004. Tale aumento insieme alle carenze produttive di SiMn in Asia è risultato in un’accresciuta domanda mondiale di SiMn, che ha comportato un aumento senza precedenti del prezzo nel 2004. Nel corso dell’analisi del pregiudizio si è tenuto conto di queste circostanze straordinarie in modo da garantire che esse non influenzino in modo indebito il quadro del pregiudizio.

2.   Produzione comunitaria e industria comunitaria

(90)

Nella Comunità il prodotto simile è fabbricato da cinque produttori. Si ritiene pertanto che l’attività produttiva di questi cinque produttori comunitari costituisca la produzione comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(91)

Di questi cinque produttori, quattro (membri dell’associazione che ha presentato la denuncia) hanno dichiarato il proprio interesse a collaborare al procedimento entro il termine stabilito nell’avviso di apertura e hanno debitamente collaborato all’inchiesta. Si è accertato che questi quattro produttori rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto simile, ossia in questo caso l’88 % circa. Essi costituiscono pertanto l’industria comunitaria a termini dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e sono denominati in appresso «industria comunitaria». Il rimanente produttore comunitario è definito di seguito «l’altro produttore comunitario». L’altro produttore comunitario non si è opposto alla denuncia.

3.   Consumo comunitario

(92)

Il consumo comunitario è stato determinato in base ai volumi della produzione interna della Comunità tenendo conto delle fluttuazioni dei livelli delle scorte, dei dati relativi ai volumi di importazione e esportazione per il mercato comunitario ottenuti da Eurostat e, per quanto riguarda l’altro produttore comunitario, da stime effettuate da parte dei produttori dell’industria comunitaria.

(93)

Nel periodo dell’inchiesta il mercato comunitario del prodotto in esame e del prodotto simile era superiore di circa il 9 % rispetto al livello del 2002, ammontando a circa 914 000 tonnellate. Nel periodo in esame i consumi hanno raggiunto un picco nel 2004, vale a dire un aumento del 14 % rispetto al 2002, ma sono scesi nei seguenti due anni.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Consumo totale CE (tonnellate)

835 419

882 607

953 692

921 654

914 240

Indice (2002 = 100)

100

106

114

110

109

4.   Importazioni dai paesi interessati

a)   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

(94)

La Commissione ha esaminato se le importazioni dai paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente in base ai criteri definiti dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(95)

Il margine di dumping riscontrato per ognuno dei paesi interessati era superiore al minimo, il volume delle importazioni da ciascuno di questi paesi non era trascurabile e la valutazione cumulativa poteva essere considerata appropriata alla luce delle condizioni di concorrenza tra le importazioni dai paesi interessati e il prodotto simile comunitario. Tali condizioni simili di concorrenza sono state evidenziate dal fatto che il prodotto in esame importato dai paesi interessati e il prodotto simile prodotto e venduto dall’industria comunitaria all’interno del mercato comunitario erano simili e distribuiti mediante gli stessi canali commerciali. Inoltre, tutti i volumi di importazione erano notevoli e ricoprivano quote significative di mercato. Tuttavia, vista l’assenza di sottoquotazione da parte delle importazioni dall’Ucraina come indicato al considerando 104, si è ritenuto opportuno valutare separatamene l’effetto delle importazioni dall’Ucraina.

(96)

Il produttore esportatore in Kazakstan sosteneva che il Kazakstan non doveva essere accumulato con la RPC ai fini della valutazione del pregiudizio a causa del suo comportamento di mercato completamente diverso. Tale produttore esportatore ha affermato, tra l’altro, che l’evoluzione dei volumi di importazione kazaki, i valori e la quota di mercato per la Comunità erano diversi dagli altri paesi interessati e che esisteva un diverso di mix di prodotti. A questo riguardo si riconosce che nel periodo in considerazione è stata registrata una diminuzione globale del volume delle importazioni e della quota di mercato in relazione al Kazakstan (quest’ultima era del 5,8 % nel 2002 e del 4,6 % nel PI). Tuttavia, sia il volume che la quota di mercato delle importazioni kazake nel periodo in esame erano relativamente stabili ed erano a livelli che non possono essere considerati insignificanti. Inoltre, l’inchiesta ha dimostrato che l’evoluzione dei prezzi per le importazioni kazake non è significativamente diversa da quella per le importazioni dagli altri paesi interessati. Di conseguenza, anche alla luce delle considerazioni di cui ai considerando da 73 a 75, non si può concludere che esiste un comportamento di mercato radicalmente diverso tra le importazioni originarie della RPC e quelle del Kazakstan. Quindi la richiesta deve essere respinta.

(97)

Alla luce di quanto precede, si è concluso che tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultano soddisfatti in relazione alla RPC e al Kazakstan. Le importazioni originarie di questi due paesi interessati sono state pertanto esaminate cumulativamente, mentre sono state valutate separatamente le importazioni dall’Ucraina.

b)   Volume

(98)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC e dal Kazakstan nella Comunità è aumentato costantemente, passando da circa 48 000 tonnellate nel 2002 a circa 162 000 tonnellate nel 2004, prima di scendere a circa 96 000 tonnellate nel PI. Tra il 2002 e il PI il volume delle importazioni originarie di questi paesi è aumentato del 99 %.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Volume delle importazioni dalla RPC e dal Kazakstan (tonnellate)

48 091

66 509

162 227

142 993

95 491

Indice (2002 = 100)

100

138

337

297

199

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC e dal Kazakstan

5,8 %

7,5 %

17,0 %

15,5 %

10,4 %

Prezzo delle importazioni dalla RPC e dal Kazakstan (EUR/tonnellata)

462

464

829

689

564

Indice (2002 = 100)

100

101

179

149

122

(99)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame dall’Ucraina nella Comunità è diminuito leggermente, passando da circa 154 000 tonnellate nel 2002 a circa 138 000 tonnellate nel 2003 e nel 2004, prima di salire a circa 180 000 tonnellate nel 2005 e a circa 210 000 tonnellate nel PI. Tra il 2002 e il PI il volume delle importazioni originarie di questi paesi è aumentato del 36 %.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Volume delle importazioni dall'Ucraina

(tonnellate)

154 391

137 683

137 514

179 993

210 302

Indice (2002 = 100)

100

89

89

117

136

Quota di mercato delle importazioni dall'Ucraina

18,5 %

15,6 %

14,4 %

19,5 %

23,0 %

Prezzo delle importazioni dall'Ucraina

(EUR/tonnellata)

508

490

912

602

550

Indice (2002 = 100)

100

97

180

118

108

c)   Quota di mercato

(100)

La quota di mercato delle importazioni dalla RPC e dal Kazakstan corrispondeva al 5,8 % nel 2002. Tale quota è aumentata nel 2003 e di nuovo nel 2004, raggiungendo il 17,0 % in quest’anno. Nel 2005 la quota di mercato è diminuita leggermente passando al 15,5 % ed è scesa nuovamente nel PI passando al 10,4 %. Complessivamente tra il 2002 e il PI la quota di mercato è aumentata di 4,6 punti percentuali, quasi raddoppiando rispetto al 2002.

(101)

La quota di mercato delle importazioni dall’Ucraina corrispondeva al 18,5 % nel 2002. Tale quota è diminuita nel 2003 e di nuovo nel 2004, passando al 14,4 % in questo anno. Nel 2005 la quota di mercato è aumentata passando al 19,5 % ed è salita nuovamente nel PI passando al 23,0 %. Complessivamente tra il 2002 e il PI la quota di mercato è aumentata di 4,5 punti percentuali.

d)   Prezzi

i)   Andamento dei prezzi

(102)

Nel 2004 i prezzi del SiMn sono aumentati a livelli eccezionali nel mercato mondiale a causa di una domanda straordinariamente alta e un’offerta limitata, come spiegato nel considerando 89. Ciò viene riflesso nei prezzi delle importazioni dai paesi interessati per questo anno e per parte del 2005. Tuttavia tale fenomeno non ha influenzato i prezzi nel PI. Complessivamente i prezzi medi delle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC e del Kazakstan sono aumentati del 22 % tra il 2002 e il PI, mentre il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originarie dell’Ucraina è aumentato dell’8 % nello stesso periodo.

ii)   Sottoquotazione dei prezzi

(103)

Sono stati messi a confronto i prezzi di diversi modelli applicati dai produttori esportatori e i prezzi medi di vendita dell’industria comunitaria sul mercato della Comunità. A tal fine i prezzi praticati dall’industria comunitaria nei confronti di acquirenti non collegati sono stati confrontati con i prezzi dei produttori esportatori cooperanti nei paesi interessati. All’occorrenza sono stati applicati adeguamenti per tenere conto delle differenze di livello di scambio commerciale e di qualità dei prodotti.

(104)

Il confronto ha dimostrato che nel PI il SiMn originario della RPC e del Kazakstan venduto nella Comunità sottoquotava i prezzi dell’industria comunitaria del 4,5 % e di conseguenza del 4,5 % complessivamente in base ad una media ponderata. I prezzi delle importazioni dall’Ucraina si situavano a livelli comparabili a quelli dell’industria comunitaria (non si è verificata la sottoquotazione).

(105)

Allo scopo di garantire che nel calcolo della sottoquotazione i prezzi fossero comparati allo stesso livello di scambio commerciale, i prezzi franco fabbrica dell’industria comunitaria sono stati confrontati con i prezzi dei prodotti importati al momento dell’ingresso fisico nel territorio della Comunità, debitamente adeguati per tenere conto dei costi relativi alle operazioni di scarico e di sdoganamento. Uno degli interessati ha contestato la metodologia usata nei confronti della società kazaka, sostenendo che la base di calcolo del prezzo delle importazioni doveva essere il prezzo cif al punto di sdoganamento ai porti UE e non il prezzo delle importazioni al momento dell’ingresso fisico nel territorio della Comunità (in questo caso il confine terrestre era in Lituania). Non sono stati presentati argomentazioni convincenti in grado di sostenere la necessità di applicare un metodo diverso di calcolo per questa società. Al contrario, va notato che i prezzi cif al punto di sdoganamento delle importazioni kazake includono un importo significativo di costi di trasporto dopo che i beni hanno passato la frontiera comunitaria in Lituania e il confronto con i prezzi franco fabbrica dell’industria comunitaria sarebbe discriminatorio per quest’ultima, visto che questi prezzi franco fabbrica non includono i costi di trasporto. Pertanto è stato concluso che la metodologia applicata era la più idonea e di conseguenza la richiesta è stata respinta.

5.   Situazione dell’industria comunitaria

(106)

In applicazione dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indici economici pertinenti che influenzano la situazione dell’industria comunitaria.

a)   Produzione

(107)

Partendo da un livello di circa 241 000 tonnellate nel 2002, la produzione dell’industria comunitaria è aumentata nel 2004 a causa della domanda eccezionale di cui al considerando 89, raggiungendo un picco di 255 000 tonnellate, per poi diminuire nel 2005 e salire leggermente nel PI. Nel periodo in esame la produzione è diminuita complessivamente del 6 %, raggiungendo un livello di circa 226 000 tonnellate durante il PI. Si sottolinea che un produttore comunitario ha cessato la produzione di SiMn nel 2003 e per gran parte del PI.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Produzione (tonnellate)

241 784

220 073

255 671

221 402

226 142

Indice (2002 = 100)

100

91

106

92

94

b)   Capacità e tassi di utilizzazione degli impianti

(108)

La capacità produttiva dell’industria comunitaria è rimasta stabile al livello di circa 325 000 tonnellate nell’intero periodo in esame.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Capacità di produzione (tonnellate)

325 226

325 537

325 254

326 068

326 696

Indice (2002 = 100)

100

100

100

100

100

Utilizzazione della capacità

74 %

68 %

79 %

68 %

69 %

Indice (2002 = 100)

100

91

106

91

93

(109)

Nel 2002 l’indice di utilizzazione degli impianti è stato pari al 74 %. Esso è sceso all’68 % nel 2003 ed è risalito al 79 % nel 2004, prima di scendere al 69 % nel PI. Questo riflette le variazioni dei volumi di produzione, come già descritto nel considerando 107.

c)   Scorte

(110)

Il livello delle scorte finali dell’industria comunitaria è diminuito del 45 % nel 2003, ritornando nel 2004 a circa lo stesso livello del 2002. La diminuzione netta delle scorte alla fine del 2003 era dovuta alla reazione all’aumento eccezionale della domanda, illustrata nel considerando 89. Successivamente nel 2005 le scorte finali sono aumentate del 22 % prima di scendere significativamente nel PI al un livello del 30 % inferiore a quello del 2002. Questo calo complessivo delle scorte finali spiega il fatto che il volume delle vendite nella CE dell’industria comunitaria è rimasto complessivamente stabile (cfr. il considerando 111) nonostante la diminuzione della produzione di cui al considerando 107.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Scorte finali (tonnellate)

21 017

11 561

20 983

25 682

14 618

Indice (2002 = 100)

100

55

100

122

70

d)   Volume delle vendite

(111)

Nel PI il volume delle vendite da parte dell’industria comunitaria della propria produzione ad acquirenti non collegati sul mercato comunitario era di circa 227 000 tonnellate, quindi lo stesso del 2002. Tuttavia, il volume delle vendite nel 2003 e nel 2005 era inferiore, rispettivamente, del 6 % e dell’8 %. Nel 2004 il volume delle vendite era superiore, situandosi al 104 % del livello del 2002 e del PI per gli stessi motivi già spiegati nel considerando 89.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Volume di vendite CE ai clienti

(tonnellate)

227 571

213 778

236 494

208 687

227 690

Indice (2002 = 100)

100

94

104

92

100

e)   Quota di mercato

(112)

La quota di mercato detenuta dall’industria comunitaria è scesa dal 27,2 % nel 2002 al 24,2 % nel 2003, per poi salire al 24,8 % nel 2004. Nel 2005 la quota di mercato è diminuita nuovamente, passando al 22,6 %. Nel corso del PI è risalita leggermente al 24,9 %. Nel periodo in esame l’industria comunitaria ha perso 2,3 punti percentuali di quota di mercato.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Quota di mercato dell'industria comunitaria

27,2 %

24,2 %

24,8 %

22,6 %

24,9 %

Indice (2002 = 100)

100

89

91

83

91

f)   Crescita

(113)

Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta, parallelamente all’aumento del consumo comunitario di 9 punti percentuali, il volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato comunitario non è aumentato e la sua quota di mercato è diminuita di 2,3 punti percentuali. D’altra parte, nello stesso periodo il volume delle vendite e la quota di mercato della RPC e dell’Ucraina sono aumentate. Risulta pertanto che l’industria comunitaria non ha potuto beneficiare della crescita del mercato comunitario.

g)   Occupazione

(114)

Il livello dell’occupazione dell’industria comunitaria è dapprima sceso del 32 % tra il 2002 ed il 2003, è poi salito di 27 punti percentuali nel 2004 prima di scendere di 13 punti percentuali nel 2005 e di altri 26 punti percentuali nel periodo dell’inchiesta. Nel periodo in esame il volume di produzione è rimasto relativamente stabile, variando tra il 91 % e il 106 % del livello del 2002. Tuttavia per un produttore che ha cessato la produzione di SiMn nel PI, come indicato al considerando 107, la variazione nei volumi di produzione nel periodo in esame era più pronunciata e ciò si riflette nella variazione registrata nell’occupazione. Nel complesso l’occupazione nell’industria comunitaria è diminuita del 44 % tra il 2002 ed il PI, passando da circa 700 a 400 persone. Ciò dimostra che l’industria comunitaria è diventata più efficiente, poiché nel contempo i volumi di produzione sono calati solo del 6 %.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Occupazione (persone)

702

475

668

577

391

Indice (2002 = 100)

100

68

95

82

56

h)   Produttività

(115)

La produttività della manodopera dell’industria comunitaria, calcolata come produzione annua (in tonnellate) per dipendente, partendo da un livello di 344 tonnellate per dipendente, è aumentata nel periodo in esame, fatta eccezione per il 2004, e nel PI ha raggiunto un aumento del 68 % rispetto al 2002. Ciò riflette il fatto che l’occupazione è scesa del 44 % nel periodo in esame, mentre la produzione è diminuita solo del 6 %. L’aumento della produttività è dovuto in parte al fatto che la riduzione dei posti di lavoro è stata superiore per quei produttori comunitari che registravano inizialmente una produttività relativamente bassa.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Produttività (tonnellate per dipendente)

344

463

383

384

578

Indice (2002 = 100)

100

135

111

111

168

i)   Salari

(116)

La retribuzione media per dipendente è aumentata del 26 % tra il 2002 e il 2003, rimanendo costante nel 2004 prima di aumentare di nuovo nel 2005 e nel PI, risultando superiore del 77 % rispetto al 2002. L’aumento dei costi medi di retribuzione è dovuto in parte al fatto che la riduzione dei posti di lavoro è stata superiore per quei produttori comunitari con salari inizialmente relativamente bassi.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Costo del lavoro annuo per dipendente (EUR)

17 602

22 102

21 636

22 459

31 092

Indice (2002 = 100)

100

126

123

128

177

j)   Fattori che incidono sui prezzi di vendita

(117)

I prezzi unitari per le vendite dell’industria comunitaria ad acquirenti non collegati sono aumentati complessivamente del 14 % tra il 2002 e il PI. Nel 2004 i prezzi erano eccezionalmente alti a causa della domanda mondiale straordinariamente alta insieme al basso livello dell’offerta, come spiegato nel considerando 89. L’effetto di questa situazione si è riversato parzialmente nel 2005 quando i prezzi sono ritornati a livelli più normali. Tuttavia i prezzi sono risultati 14 % più alti rispetto al 2002.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Prezzo unitario sul mercato CE

(EUR/tonnellata)

521

526

928

640

593

Indice (2002 = 100)

100

101

178

123

114

k)   Redditività e utili sul capitale investito

(118)

Nel periodo in esame la redditività delle vendite da parte dell’industria comunitaria di prodotti simili, espressa in percentuale delle vendite nette, è aumentata passando dallo 0,8 % nel 2002 al 3,1 % nel 2003; essa è salita eccezionalmente al 37,2 % nel 2004 a causa della situazione descritta al considerando 89 ed è ritornata al 7,0 % nel 2005, scendendo al 2,5 % nel PI. La redditività è quindi aumentata di 1,7 punti percentuali tra il 2002 e il PI.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Redditività delle vendite CE a non collegati (% delle vendite nette)

0,8 %

3,1 %

37,2 %

7,0 %

2,5 %

 

100

385

4 668

884

313

ROI (profitto in % del valore contabile netto degli investimenti)

3,6 %

11,0 %

410,2 %

24,4 %

10,4 %

 

100

303

11 252

668

284

(119)

L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento della redditività. Esso è aumentato da un livello del 3,6 % nel 2002 all’11 % circa nel 2003 ed eccezionalmente al 410 % nel 2004, scendendo al 24 % nel 2005 prima di attestarsi infine attorno al 10,4 % nel PI, aumentando quindi di 6,8 punti percentuali nel corso del periodo in esame.

l)   Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali

(120)

Nel 2002 il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative era quasi zero. Esso è aumentato a circa 9 milioni di EUR nel 2003, a 83 milioni di EUR nel 2004 prima di scendere a circa 16 milioni di EUR nel periodo dell’inchiesta. Non sono state riscontrate indicazioni che l’industria comunitaria abbia incontrato difficoltà nel raccogliere capitali.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Flusso di cassa (migliaia di EUR)

132

9 551

83 701

16 445

17 092

Indice (2002 = 100)

100

7 214

63 220

12 421

12 910

m)   Investimenti

(121)

Gli investimenti annui dell’industria comunitaria nella produzione del prodotto simile sono aumentati di cinque volte tra il 2002 e il 2003 prima di ritornare ai livelli del 2002 nel 2004. Gli investimenti sono aumentati nuovamente di circa otto volte tra il 2004 e il 2005 prima di diminuire leggermente nel PI. Complessivamente tra il 2002 e il PI gli investimenti sono aumentati del 900 %. Gli investimenti dell’industria comunitaria possono essere attribuiti principalmente ad un produttore comunitario ed è risultato che tali investimenti fossero destinati alla manutenzione e al rinnovo delle attrezzature esistenti e non all’aumento della capacità produttiva.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Investimenti netti (migliaia di EUR)

1 528

8 376

2 351

17 365

15 333

Indice (2002 = 100)

100

548

154

1 136

1 003

n)   Entità del margine di dumping

(122)

Tenuto conto del volume, della quota di mercato e dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati, l’impatto sull’industria comunitaria dell’entità dei margini di dumping effettivi non può considerarsi trascurabile.

o)   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(123)

Come indicato nel considerando 88, l’evoluzione della redditività indica chiaramente che la rimozione delle misure antidumping sul SiMn nel marzo del 2003 non ha influenzato significativamente la situazione dell’industria comunitaria nel periodo seguente.

6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(124)

In un contesto di crescita del consumo la quota di mercato dell’industria comunitaria è scesa di 2,3 punti percentuali passando al 24,9 % nel periodo in esame. Nel contempo la produzione è diminuita del 6 % e anche l’utilizzazione degli impianti è scesa di 5 punti percentuali. Inoltre, l’industria comunitaria ha dovuto licenziare diversi dipendenti. D’altra parte, alcuni indicatori del pregiudizio mostrano una tendenza positiva durante il periodo in esame, quali redditività, flusso di cassa, utili sugli investimenti e prezzi di vendita che sono aumentati del 14 %. Un’analisi più attenta dei dati dimostra tuttavia che, vista la natura dell’attività imprenditoriale, un margine di profitto del 2,5 % non è considerato sufficiente in quanto non può garantire la continuazione dell’industria a lungo termine. Per quanto riguarda l’aumento dei prezzi, esso era sufficiente per coprire l’aumento dei prezzi della materia prima ma non per aumentare il margine di profitto ad un livello sostenibile. Quindi mentre una serie di indicatori mostrano tendenze positive, l’industria comunitaria non ha potuto beneficiare dell’aumento complessivo del consumo sul mercato comunitario, come è dimostrato dalla perdita di quota di mercato, dal calo della produzione e dal basso livello di redditività.

(125)

Poiché un produttore comunitario non ha fabbricato il prodotto simile ininterrottamente per tutto il periodo in esame e ha cessato la produzione del tutto nel 2003 e per gran parte del PI, come spiegato nel considerando 107, l’impatto di questa intermittenza è stato ulteriormente esaminato. L’analisi ha dimostrato tuttavia che vista la produzione totale relativamente esigua di questo produttore, l’intermittenza della produzione ha avuto un impatto solo limitato sul quadro complessivo del pregiudizio e non ha gonfiato gli indicatori di pregiudizio in modo significativo. Ciò è evidenziato dal fatto che l’esclusione di questo produttore dall’analisi sarebbe risultata in cifre solo leggermente migliori. In particolare, la redditività dell’industria comunitaria sarebbe ancora lontana dall’essere soddisfacente con un livello del 3,2 % nel PI, mentre la produzione e l’utilizzazione degli impianti continuerebbe a registrare tendenze negative. Si conclude pertanto che il pregiudizio subito dall’industria comunitaria non può essere attribuito unicamente a questo produttore comunitario.

(126)

Alla luce delle considerazioni che precedono si conclude che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

E.   NESSO CAUSALE

1.   Introduzione

(127)

Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping abbiano arrecato all’industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. In quest’analisi sono stati esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria comunitaria, per garantire che l’eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venga attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

2.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(128)

Tra il 2002 e il PI il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario della RPC e del Kazakstan ha registrato un aumento del 99 % e la loro quota di mercato a livello comunitario è salita di circa 4,6 punti percentuali. Il prezzo medio di tali importazioni è aumentato complessivamente del 22 % tra il 2002 e il PI, ma i prezzi in genere erano inferiori a quelli dell’industria comunitaria nel periodo in esame. Nello stesso periodo il volume delle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario dell’Ucraina ha registrato un aumento del 36 % e la quota di mercato a livello comunitario è salita di circa 4,5 punti percentuali. Il prezzo medio di tali importazioni è aumentato dell’8 % tra il 2002 e il PI, ma i prezzi in genere erano vicini ai livelli dei prezzi dell’industria comunitaria nel periodo in esame.

(129)

Come indicato nel considerando 104, la sottoquotazione dei prezzi delle importazioni dalla RPC e dal Kazakstan corrispondeva complessivamente al 4,5 % in base ad una media ponderata, mentre non si è verificata sottoquotazione da parte delle importazioni dall’Ucraina.

(130)

Vista la sottoquotazione di prezzi dell’industria comunitaria da parte delle importazioni dalla RPC e dal Kazakstan, si ritiene che tali importazioni oggetto di dumping abbiano esercitato una pressione al ribasso dei prezzi, impedendo all’industria comunitaria di aumentare i prezzi di vendita al livello che sarebbe stato necessario per realizzare un profitto sostenibile. Quindi esiste un chiaro nesso causale tra tali importazioni e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria. D’altra parte, vista l’assenza di sottoquotazione da parte delle importazioni dall’Ucraina e il fatto che il margine di pregiudizio per l’Ucraina è a un livello minimo (cfr. i considerando 168 e 169), si ritiene che non esista un chiaro nesso causale tra le importazioni dall’Ucraina e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

3.   Effetti di altri fattori

a)   Andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria

(131)

Come si evince dalla tabella che segue, il volume delle vendite all’esportazione è diminuito del 40 % nel periodo in esame. Il prezzo unitario di queste vendite è rimasto relativamente stabile, ad eccezione del 2004.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Volume delle vendite all'esportazione (tonnellate)

12 056

16 445

10 524

9 713

7 191

Indice (2002 = 100)

100

136

87

81

60

Prezzo delle vendite all'esportazione

(EUR/tonnellata)

598

522

787

592

578

Indice (2002 = 100)

100

87

132

99

97

(132)

Va tuttavia ricordato che il livello delle vendite all’esportazione non è significativo nel contesto delle vendite complessive dell’industria comunitaria, poiché rappresenta solo circa dal 3 al 7 % delle vendite totali nel periodo in esame. Si ritiene pertanto che l’attività di esportazione non possa aver contribuito al pregiudizio grave subito dall’industria comunitaria.

b)   Importazioni originarie di paesi terzi

(133)

L’analisi delle importazioni da paesi terzi è basata sui dati di Eurostat. Per una serie di paesi è stato possibile fare controlli incrociati di questi dati con le informazioni verificate fornite dagli interessati, che confermano l’affidabilità dei dati di Eurostat.

(134)

Nel periodo in esame le importazioni complessive da tutti i paesi, ad eccezione dei paesi interessati, sono diminuite del 6 % circa, passando da circa 377 000 tonnellate nel 2002 a circa 354 000 tonnellate nel PI. La quota di mercato corrispondente ha registrato un calo, passando dal 45 % circa al 39 % circa. Le fonti principali di importazioni da paesi terzi sono Norvegia, India, Sud Africa e Brasile.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Volume di tutti gli altri paesi terzi

(tonnellate)

376 919

437 205

393 857

364 250

353 802

Indice (2002 = 100)

100

116

104

97

94

Quota di mercato di tutti gli altri paesi terzi

45,1 %

49,5 %

41,3 %

39,5 %

38,7 %

Prezzo di tutti gli altri paesi terzi (EUR/tonnellata)

523

528

823

691

597

Indice (2002 = 100)

100

101

157

132

114

Fonte: Eurostat.

(135)

Nel periodo in esame le importazioni dalla Norvegia sono diminuite di circa l’11 % e la quota di mercato è scesa di 4,9 punti percentuali (PI = 21,9 %). Complessivamente il prezzo medio delle importazioni dalla Norvegia era superiore a quello dell’industria comunitaria per tutto il periodo in esame. Sebbene il prezzo delle importazioni con un basso contenuto di carbonio possa, in una certa misura, costituire una sottoquotazione dei prezzi dell’industria comunitaria, visto che la qualità del prodotto rappresenta solo una piccola parte (circa il 5 %) della produzione totale dell’industria comunitaria e alla luce dell’assenza di una sottoquotazione globale e del calo dei volumi di importazioni e della quota di mercato, si è ritenuto che le importazioni dalla Norvegia non abbiano contribuito al pregiudizio grave subito dall’industria comunitaria.

Norvegia

2002

2003

2004

2005

PI

Volume delle importazioni

(tonnellate)

224 253

213 838

178 639

200 310

200 272

Indice (2002 = 100)

100

95

80

89

89

Quota di mercato delle importazioni

26,8 %

24,2 %

18,7 %

21,7 %

21,9 %

Prezzo delle importazioni

(EUR/tonnellata)

574

604

956

765

656

Indice (2002 = 100)

100

105

167

133

114

Fonte: Eurostat.

(136)

Nel periodo in esame le importazioni dall’India sono aumentate di circa il 300 % e la quota di mercato di queste importazioni è salita di 7,3 punti percentuali (PI = 9,7 %). Nel contempo il prezzo medio delle importazioni dall’India era leggermente superiore a quello dell’industria comunitaria (assenza di sottoquotazione). Vista l’assenza di sottoquotazione da parte delle importazioni dall’India, si è concluso che non vi sono prove chiare che le importazioni dall’India abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

India

2002

2003

2004

2005

PI

Volume delle importazioni

(tonnellate)

19 954

33 497

31 593

48 123

89 017

Indice (2002 = 100)

100

168

158

241

446

Quota di mercato delle importazioni

2,4 %

3,8 %

3,3 %

5,2 %

9,7 %

Prezzo delle importazioni

(EUR/tonnellata)

479

449

804

591

521

Indice (2002 = 100)

100

94

168

123

109

Fonte: Eurostat.

(137)

Nel periodo in esame le importazioni dal Sud Africa sono diminuite di circa il 38 % e la quota di mercato di queste importazioni è scesa di 2,5 punti percentuali (PI = 3,2 %). Il prezzo medio delle importazioni dal Sud Africa era inferiore a quello dell’industria comunitaria e simile a quello praticato dai paesi interessati. Si ritiene pertanto che le importazioni provenienti dal Sud Africa possano aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Tuttavia, vista la significativa diminuzione complessiva delle importazioni dal Sud Africa e la limitata quota di mercato, non si considera sufficiente ad annullare il nesso causale tra il pregiudizio grave subito dall’industria comunitaria e le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e dal Kazakstan.

Sud Africa

2002

2003

2004

2005

PI

Volume delle importazioni dal Sud Africa (tonnellate)

47 808

81 330

58 753

52 640

29 531

Indice (2002 = 100)

100

170

123

110

62

Quota di mercato delle importazioni dal Sud Africa

5,7 %

9,2 %

6,2 %

5,7 %

3,2 %

Prezzo delle importazioni dal Sud Africa (EUR/tonnellata)

417

429

660

611

501

Indice (2002 = 100)

100

103

158

147

120

Fonte: Eurostat.

(138)

Nel periodo in esame le importazioni da altri paesi terzi, incluso il Brasile, sono diminuite di circa il 59 % e la quota di mercato di queste importazioni è scesa di circa 6,4 punti percentuali (PI = 3,8 %). Nel contempo il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi era superiore a quello dell’industria comunitaria (assenza di sottoquotazione). Vista l’assenza di sottoquotazione e la tendenza alla diminuzione di queste importazioni, si ritiene che esse non abbiano contribuito al pregiudizio grave subito dall’industria comunitaria.

Altri paesi terzi (incluso il Brasile)

2002

2003

2004

2005

PI

Volume delle importazioni

(tonnellate)

84 904

108 539

124 872

63 178

34 982

Indice (2002 = 100)

100

128

147

74

41

Quota di mercato delle importazioni

10,2 %

12,3 %

13,1 %

6,9 %

3,8 %

Prezzo delle importazioni

(EUR/tonnellata)

460

476

713

598

528

Indice (2002 = 100)

100

104

155

130

115

Fonte: Eurostat.

c)   Concorrenza da parte dell’altro produttore comunitario

(139)

Come già indicato nel considerando 91, un produttore comunitario non ha collaborato all’inchiesta. In base alle informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta dai produttori comunitari cooperanti si stima che il suo volume di vendita nella Comunità fosse pari a circa 30 000 tonnellate per tutto il periodo in esame. Analogamente la quota di mercato corrispondente è rimasta stabile al 3 % nel periodo in esame. L’altro produttore non ha quindi guadagnato volumi di vendita o quote di mercato a scapito dell’industria comunitaria. Non erano disponibili informazioni sui prezzi praticati da questo produttore comunitario.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Volume delle vendite CE degli altri produttori comunitari (tonnellate)

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Indice (2002 = 100)

100

100

100

100

100

Quota di mercato degli altri produttori comunitari

3,6 %

3,4 %

3,1 %

3,3 %

3,3 %

Indice (2002 = 100)

100

95

88

91

91

Fonte: Inchiesta, denuncia.

(140)

Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra e in mancanza di informazioni contrarie, si conclude che l’altro produttore comunitario non ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

d)   Costi di produzione (materie prime)

(141)

I principali elementi nel costo totale della produzione sono le materie prima (circa 45-55 %) e l’elettricità (circa il 20-30 %). I costi del lavoro diretti rappresentano circa il 5 % dei costi. Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta i costi di produzione dell’industria comunitaria sono aumentati del 12 %.

 

2002

2003

2004

2005

PI

Costo unitario della produzione

(EUR/tonnellata)

517

510

583

595

578

Indice (2002 = 100)

100

99

113

115

112

(142)

Alcune parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio subito dall’industria comunitaria era attribuibile all’aumento dei costi di produzione. Per quanto riguarda i costi delle materie prime, visto che si tratta prodotti di base che sono generalmente commercializzati sul mercato internazionale, si ritiene che l’aumento del prezzo abbia colpito tutti i produttori di SiMn, che normalmente sarebbero obbligati ad aumentare tutti i prezzi di vendita. Il pregiudizio non è stato pertanto causato dell’aumento generale dei prezzi delle materie prime di per sé, ma dal fatto che a causa delle importazioni oggetto di dumping e la sottoquotazione dei prezzi dell’industria comunitaria, quest’ultima non era in grado di vendere a un livello che le avrebbe consentito di realizzare un margine di profitto sufficiente. Per quanto riguarda i costi del lavoro, come indicato nel considerando 115 sopra, i dati relativi alla produttività dimostrano che complessivamente l’industria comunitaria è riuscita ad affrontare gli aumenti dei costi migliorando l’efficienza e la produttività. Alcune parti hanno fatto riferimento ai costi dell’elettricità come causa principale del pregiudizio subito dall’industria comunitaria. In quest’ambito è stato determinato che i prezzi dell’elettricità per gli utilizzatori industriali nei paesi in cui è stabilita l’industria comunitaria erano in linea con i prezzi degli altri mercati principali nel mondo e di conseguenza non potevano essere considerati una fonte di pregiudizio autoinflitto. È possibile che i costi dell’elettricità abbiano avuto un qualche impatto sulla performance complessiva, ma solo nel caso di un produttore comunitario che ha subito carenze nella fornitura di elettricità a causa di importanti aumenti dei prezzi dell’elettricità e della relativa disputa con il fornitore d’energia. È stato concluso che complessivamente gli aumenti del costo della produzione non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

e)   Pregiudizio autoinflitto

(143)

Poiché gli investimenti di un produttore comunitario sono aumentati significativamente tra il 2004 e il 2005 (cfr. il considerando 121), è stato analizzato se il pregiudizio fosse autoinflitto. Questi investimenti hanno avuto un impatto diretto sul costo della produzione e quindi sulla redditività dell’industria comunitaria. Tuttavia, l’analisi ha dimostrato che a causa dell’importanza limitata di questi investimenti rispetto al costo totale della produzione, l’impatto sulla redditività è stato marginale. Si è quindi concluso che gli investimenti di un produttore comunitario potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria, ma non in misura sufficiente da annullare il nesso causale.

f)   Inversione di tendenza nel mercato per il silico-manganese a causa del ciclo nella produzione dell’acciaio

(144)

Alcune parti hanno sostenuto che il calo della domanda di acciaio e il conseguente calo della domanda di SiMn, registrato nella seconda metà del 2004 e nella prima metà del 2005 successivamente all’aumento senza precedenti della domanda di cui al considerando 89, abbiano contribuito alla difficile situazione dell’industria comunitaria. Tuttavia, l’inchiesta ha dimostrato che nel periodo in esame il consumo comunitario è aumentato complessivamente del 9 %. Alla luce di questo fatto l’argomentazione è stata respinta.

4.   Conclusioni sul nesso causale

(145)

La coincidenza tra l’aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e dal Kazakstan, l’aumento delle quote di mercato e della sottoquotazione dei prezzi constatata, da un lato, e l’evidente deterioramento della situazione dell’industria comunitaria, dall’altro, consentono di concludere che le importazioni oggetto di dumping sono la causa del pregiudizio grave subito dall’industria comunitaria a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

(146)

Altri fattori sono stati analizzati, ma non sono risultati determinanti nel pregiudizio subito. Per quanto riguarda l’Ucraina, che rappresenta il 23 % della quota di mercato, vista la complessiva assenza di sottoquotazione si ritiene che le importazioni ucraine non abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Le importazioni dal Sud Africa potrebbero aver contribuito al pregiudizio inflitto all’industria comunitaria, ma vista l’esigua quota di mercato e il calo dei volumi, non in misura tale da annullare il nesso causale stabilito con le importazioni dalla RPC e dal Kazakstan. Visti l’assenza di sottoquotazione, i volumi delle importazioni ed i dati relativi alle tendenze, non sono emersi elementi di prova che le importazioni dall’India o da altri paesi terzi (incluso il Brasile) abbiano contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Gli investimenti di un produttore comunitario potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria; tuttavia, vista l’importanza limitata di questi investimenti, non in misura tale da annullare il nesso causale. Inoltre, nessun altro fattore noto (risultati delle esportazioni dell’industria comunitaria, concorrenza da parte dell’altro produttore comunitario, aumento del costo della produzione o del ciclo di mercato per l’acciaio) ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(147)

Sulla base della precedente analisi, che ha distinto chiaramente e separato gli effetti di tutti i fattori noti aventi un impatto sulla situazione dell’industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude che le importazioni provenienti dalla RPC e dal Kazakstan hanno provocato un pregiudizio grave all’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(148)

La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni raggiunte sul dumping, sul pregiudizio e sul nesso causale, vi fossero valide ragioni per concludere che in questo caso particolare l’adozione di misure non sia nell’interesse della Comunità. A tal fine, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha considerato il probabile impatto delle misure su tutte le parti coinvolte nel procedimento nonché le probabili conseguenze di una mancata adozione di misure.

1.   Interesse dell’industria comunitaria

(149)

Alla luce di quanto sopra esposto, le misure sarebbero imposte sulle importazioni dalla RPC e dal Kazakstan. Si prevede che l’imposizione di tali misure comporti un aumento dei prezzi del SiMn proveniente da tali paesi e offra all’industria comunitaria l’opportunità di migliorare la propria situazione grazie a prezzi più elevati e, possibilmente, maggiori volumi di vendita nonché una quota di mercato più elevata. In assenza delle misure si prevede che le importazioni dalla RPC e dal Kazakstan continuino a mantenere bassi i prezzi e che l’industria comunitaria non abbia l’opportunità di migliorare la propria situazione.

(150)

Per quanto riguarda il prodotto a basso contenuto di carbonio, esso rappresenta solo il 5 % della produzione dell’industria comunitaria ed è importato principalmente dalla Norvegia, ma anche dalla RPC. Anche se si ritiene che le quantità attualmente provenienti dalla RPC potrebbero, in certa misura, essere sostituite da importazioni dalla Norvegia, l’imposizione di misure offrirebbe all’industria comunitaria l’opportunità di aumentare la produzione e la vendita del prodotto a basso contenuto di carbone per soddisfare la domanda.

2.   Interesse degli altri produttori comunitari

(151)

Esiste un solo altro produttore nella Comunità oltre all’industria comunitaria. In assenza di cooperazione e in base ai dati precisi riguardanti le sue attività, la produzione di questo produttore è stata stimata, in base alle informazioni fornite dai produttori comunitari cooperanti, a circa il 10-15 % di quella dell’industria comunitaria. In caso di istituzione di misure antidumping, si può prevedere che anche l’altro produttore comunitario tragga beneficio dagli sviluppi previsti per l’industria comunitaria nei considerando 149 e 150.

3.   Interesse degli importatori indipendenti nella Comunità

(152)

Due importatori indipendenti del prodotto in esame hanno cooperato al procedimento completando e presentando i questionari.

(153)

In merito all’eventuale istituzione di misure, questi importatori hanno espresso preoccupazioni relative a: i) l’impatto negativo sull’offerta all’interno della Comunità visto che la capacità produttiva interna della Comunità copriva solo circa un terzo del consumo; e ii) l’effetto negativo di eventuali misure sul costo del prodotto in esame, che in qualità di materia prima fondamentale per la produzione dell’acciaio avrebbe conseguenze sulla produzione comunitaria complessiva di acciaio.

(154)

Per quanto riguarda la situazione dell’offerta all’interno della Comunità, è vero che il consumo corrisponde a circa tre volte l’attuale capacità di produzione comunitaria e che l’industria comunitaria ha coperto solo circa il 25 % della domanda comunitaria nel PI. Tuttavia, l’industria comunitaria operava a circa il 70 % della sua capacità nel PI e al 70-80 % della capacità nel periodo in esame. È quindi in grado di aumentare significativamente l’attuale produzione. Inoltre, viste le quantità relativamente limitate delle importazioni che saranno soggette alle misure (come indicato ai considerando 149 e 150) e tenendo conto del fatto che la possibile riduzione di importazioni dai paesi interessati potrebbe essere compensata da esportazioni da altri paesi, si ritiene che l’imposizione dei dazi non avrebbe un impatto di rilievo sulla disponibilità dell’offerta per gli importatori. Oltre all’offerta dei produttori comunitari e dei paesi interessati, il mercato comunitario dispone di un’offerta, pari a circa il 40 % dei consumi, di importazioni da altri paesi quali Norvegia, India, Sud Africa e Brasile. In passato tali paesi hanno fornito cumulativamente alla Comunità quantità più elevate.

(155)

Si riconosce che se le misure vengono imposte, potrebbero verificarsi perturbazioni a breve termine a causa di possibili ritardi nell’aumento della produzione comunitaria e alcuni utilizzatori potrebbero dover ricorrere a fonti di approvvigionamento nuove o alternative.

(156)

Per quanto riguarda gli importatori, anche se l’industria dovesse aumentare la produzione, la quota di mercato e le vendite all’interno della Comunità, dato che l’industria comunitaria può solo coprire circa il 30 % del mercato e che il consumo comunitario è in crescita, rimarrebbe un sostanziale fabbisogno di importazioni. Sebbene sia stato riconosciuto che gli importatori operano in genere con un margine di profitto relativamente basso e che qualsiasi perturbazione a breve termine causata dal tentativo degli utilizzatori di reperire fonti nuove o alternative di approvvigionamento possa avere un effetto avverso sui loro margini, si ritiene che gli importatori siano nella posizione di salvaguardare i loro margini trasferendo sugli utilizzatori eventuali aumenti di costo.

4.   Interesse degli utilizzatori

(157)

Dieci utilizzatori del prodotto in esame nell’industria dell’acciaio hanno cooperato al procedimento completando e presentando i questionari o altri contributi. Un contributo è stato ricevuto anche dalla confederazione europea delle industrie siderurgiche (Eurofer).

(158)

Gli utilizzatori hanno espresso preoccupazioni simili a quelle degli importatori (considerando 153) riguardanti la sufficienza dell’offerta e l’aumento dei costi per gli utilizzatori finali. Per i motivi di cui al considerando 154 si ritiene che l’imposizione di misure non avrebbe un effetto negativo serio a medio termine sulla situazione dell’offerta nella Comunità.

(159)

L’effetto diretto dell’aumento del prezzo del SiMn sui costi di produzione dell’acciaio sarebbe limitato, visto che il SiMn rappresenta al massimo l’1 % del costo di produzione dell’acciaio al carbonio, e anche meno nel caso dell’acciaio inossidabile. In base alle informazioni fornite dall’associazione degli utilizzatori industriali (Eurofer) sul costo annuo totale per il loro utilizzo di SiMn, si stima che un aumento anche significativo del 20 % del prezzo di tutto il SiMn ridurrebbe la redditività dei produttori di acciaio (che attualmente raggiungono livelli di profitto tra il 10-40 %) solamente dello 0,2 %. Dato che le misure sarebbero significativamente più basse e che avrebbero una ripercussione su un massimo del 10 % del consumo comunitario (nel caso in cui le importazioni soggette alle misure non siano sostituite da importazioni con altre origini), sarebbe molto limitato l’effetto di eventuali misure sulla redditività dell’industria siderurgica.

(160)

Si è sostenuto che il mercato del SiMn è un mercato globale e che la domanda mondiale sta crescendo in linea con l’incremento della domanda di acciaio. Se la domanda aumenta più dell’offerta, possono risultare aumenti significativi dei prezzi, come nel 2004. Nel caso di una perturbazione temporanea dell’offerta e della domanda nella Comunità, come descritto nel considerando 155, sarebbero possibili aumenti dei prezzi a breve termine superiori al livello di eventuali dazi imposti. Tuttavia, visto che il mercato del SiMn è globale, si ritiene che il livello dei prezzi all’interno della Comunità sia determinato dall’andamento dell’offerta e della domanda a livello globale e che i prezzi comunitari non dovrebbero differenziarsi molto dai prezzi mondiali per un periodo esteso grazie alla presenza significativa sul mercato di importazioni con altre origini. In ogni caso i produttori d’acciaio che attualmente operano con livelli di profitti soddisfacenti (10-40 %) hanno la possibilità di passare agli acquirenti l’effetto di eventuali aumenti del prezzo del prodotto in esame. Tali aumenti saranno comunque limitati, vista la limitata importanza del SiMn nel costo complessivo della produzione dell’acciaio.

(161)

Gli utilizzatori hanno inoltre messo in dubbio l’efficacia dell’imposizione di misure, sostenendo che l’imposizione e la rimozione delle misure precedenti ha avuto poco effetto sulla redditività dell’industria comunitaria. A questo riguardo, sebbene il fine dell’imposizione di misure antidumping sia quello di restaurare condizioni di mercato eque in modo da offrire all’industria comunitaria, che ha subito un pregiudizio grave, l’opportunità di riprendersi, il fatto che una tale ripresa forse non si è verificata in passato non è un motivo per considerare inappropriata l’imposizione di misure antidumping qualora siano attualmente giustificate.

(162)

Alcuni utilizzatori hanno fatto notare che negli ultimi 10 anno circa l’industria comunitaria dell’acciaio è stata svantaggiata a causa degli aumenti dei costi dovute a misure antidumping imposte su una varietà di materie prime utilizzate esclusivamente o principalmente per la produzione dell’acciaio. Essi hanno sottolineato che, oltre al presente procedimento, esistevano una serie di altri procedimenti in corso riguardanti le materie prime utilizzate nella produzione dell’acciaio. L’effetto complessivo, essi sostengono, era quello di svantaggiare i produttori comunitari di acciaio a livello internazionale. Per quanto riguarda le misure precedenti, va notato che la maggioranza di esse è ora scaduta. Per quanto riguarda l’effetto cumulativo delle misure su una serie di materie prime, si deve ricordare che il fine delle misure antidumping è quello di eliminare l’impatto della distorsione delle condizioni di mercato dovute alla presenza del dumping. Quindi le misure antidumping, anche se imposte su una serie di materie prime utilizzate dalla stessa industria, non dovrebbero causare distorsioni. In ogni caso l’impatto sull’industria dell’acciaio dell’adozione di eventuali misure sarebbe in questo caso trascurabile, come spiegato nel considerando 159.

(163)

In seguito alla comunicazione Eurofer ha reiterato la sua argomentazione che l’imposizione di misure non sarebbe nell’interesse complessivo della Comunità, poiché comporterebbe aumenti di costo per gli utilizzatori e sarebbe poco efficace nel migliorare la situazione dell’industria comunitaria. Poiché non sono state fornite informazioni nuove in merito, il ragionamento di cui sopra (considerando da 157 a 162) è confermato. Su questa base si ritiene complessivamente trascurabile l’eventuale impatto dell’imposizione di un dazio antidumping sulla situazione finanziaria degli utilizzatori.

5.   Conclusioni in merito all’interesse della Comunità

(164)

Concludendo, nonostante la disponibilità limitata e in calo di SiMn proveniente da altri paesi sul mercato (Sud Africa e Norvegia nel caso di SiMn a basso contenuto di carbonio) e da altri fornitori non soggetti alle misure a prezzi simili a quelli praticati dalla RPC e del Kazakstan prima dell’imposizione di dazi, si prevede che l’imposizione delle misure sulle importazioni dalla RPC e dal Kazakstan offra un’opportunità all’industria comunitaria, nonché all’altro produttore comunitario, di migliorare la propria situazione mediante un aumento dei volumi di vendita, dei prezzi di vendita e della quota di mercato. Sebbene siano possibili alcuni effetti negativi sotto forma di aumenti di costo per gli utilizzatori a causa della necessità di reperire fonti alternative o nuove di approvvigionamento, si ritiene che sarebbe trascurabile l’effetto complessivo sugli utilizzatori dell’imposizione di misure sulla RPC e sul Kazakstan. In considerazione di quanto precede, la Commissione conclude che non vi sono motivi convincenti per non istituire misure nel presente caso e che l’applicazione di tali misure è nell’interesse della Comunità.

G.   MISURE DEFINITIVE

(165)

Il livello di eventuali misure antidumping deve essere sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping, senza superare i margini di dumping rilevati. Per calcolare l’entità del dazio necessario ad eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, si è considerato che le misure dovrebbero essere tali da consentire all’industria comunitaria di ottenere un profitto al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente ottenuto in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza delle importazioni oggetto di dumping.

(166)

L’industria comunitaria ha sostenuto che un margine di profitto dell’8 % del fatturato deve essere considerato un livello appropriato che potrebbe raggiungere in assenza di dumping. Tale affermazione è stata esaminata ed è risultato che il margine di profitto richiesto risulterebbe nel recupero degli investimenti di capitale in un periodo relativamente breve. Inoltre, l’inchiesta ha dimostrato che l’industria comunitaria stessa in genere ammortizza i propri investimenti di capitale su un periodo più lungo. Su questa base si ritiene che un margine di profitto del 5 %, che è in linea con il margine utilizzato nell’inchiesta che ha portato alle precedenti misure antidumping, sia un livello appropriato che l’industria comunitaria può prevedere di realizzare in assenza di dumping.

(167)

Il livello dell’aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base al confronto, per tipo di prodotto, tra la media ponderata dei prezzi all’importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo delle vendite dell’industria comunitaria in modo da riflettere il suddetto margine di profitto. L’eventuale differenza risultante da questo confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale all’importazione cif. In assenza di concessione del TEM o del TI ai produttori esportatori cinesi cooperanti, è stato calcolato un margine di pregiudizio nazionale per tutta la RPC in base ai prezzi Comext.

(168)

Dal suddetto confronto dei prezzi sono emersi i seguenti margini pregiudizievoli:

Ucraina: tutte le società

1,6 %

OJSC Kazchrome

7,3 %

RPC

8,2 %

(169)

Alla luce di quanto precede e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che nei confronti delle importazioni del prodotto in esame originarie del Kazakstan e della RPC debbano essere istituite misure antidumping definitive al livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, conformemente al principio del dazio inferiore. Per analogia all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, visto che il margine del pregiudizio per l’Ucraina è minimo, è opportuno chiudere l’inchiesta nei confronti di questo paese.

(170)

Di conseguenza e per i motivi già indicati ai considerando da 165 a 169, le misure antidumping devono essere le seguenti:

Paese

Società

Aliquota dei dazi

Kazakstan

Tutte le società

6,5 %

RPC

Tutte le società

8,2 %

H.   IMPEGNI

(171)

In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi, il produttore esportatore in Kazakstan ha offerto un impegno sui prezzi conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Negli ultimi anni il prodotto in esame è stato caratterizzato da prezzi notevolmente variabili, che lo rendono inadatto ad impegni su prezzi fissi. Per superare questo problema il produttore esportatore ha offerto di indicizzare il prezzo minimo di importazione al prezzo della materia prima principale, il minerale di manganese. Tuttavia, la fluttuazione del prezzo del prodotto in esame non può essere spiegata dalla variazione del prezzo della principale materia prima, quindi non è possibile indicizzare i prezzi all’importazione minimi in base al prezzo della materia prima. In alternativa il produttore esportatore ha anche offerto di indicizzare il prezzo minimo di importazione in base ai propri costi di produzione come indicati nei suoi conti sottoposti a revisione contabile. Tuttavia questo approccio non può essere accettato poiché l’evoluzione dei suoi costi non corrisponde necessariamente all’evoluzione dei suoi prezzi. Inoltre un tale impegno non è considerato fattibile, in quanto sarebbe molto difficile per la Commissione monitorare costantemente l’evoluzione dei costi. In base a quanto sopra, l’impegno offerto è stato respinto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese (incluso il ferro-silico-manganese) di cui ai codici NC 7202 30 00 ed ex 8111 00 11 (codice TARIC 8111001110), originario della RPC e del Kazakstan.

2.   Le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima del dazio, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese

Produttore

Aliquota dei dazi

Kazakstan

Tutte le società

6,5 %

RPC

Tutte le società

8,2 %

3.   Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell’Ucraina è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  GU C 214 del 6.9.2006, pag. 14.

(3)  GU L 62 del 3.3.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 154/2003 (GU L 25 del 30.1.2003, pag. 25).


5.12.2007   

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L 317/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1421/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 756/2007 (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 41).


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 dicembre 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

114,0

MA

63,5

SY

68,2

TR

97,5

ZZ

85,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

80,2

ZZ

109,7

0709 90 70

MA

57,9

TR

82,6

ZZ

70,3

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 10 20

AR

28,9

AU

15,0

SZ

38,2

TR

50,7

ZA

40,1

ZW

17,7

ZZ

31,8

0805 20 10

MA

66,5

ZZ

66,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

62,5

HR

21,2

IL

66,9

TR

81,9

UY

95,3

ZZ

65,6

0805 50 10

EG

61,3

TR

102,4

ZA

104,9

ZZ

89,5

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

78,9

MK

31,5

US

83,6

ZA

95,7

ZZ

78,7

0808 20 50

AR

71,1

CN

45,5

TR

141,1

ZZ

85,9


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


5.12.2007   

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REGOLAMENTO (CE) N. 1422/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2007

che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 69,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2), in particolare l’articolo 78,

sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie prime di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (3) il Consiglio ha concluso l’accordo sugli appalti pubblici (di seguito «accordo»). L’accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (di seguito «soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE è permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, le soglie previste da tali direttive per gli appalti pubblici e alle quali si applica l’accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all’accordo.

(3)

Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che non sono coperte dall’accordo.

(4)

Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE vanno modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2004/17/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 16 è modificato come segue:

a)

alla lettera a), l’importo «422 000 EUR» è sostituito da «412 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;

2)

l’articolo 61 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, l’importo «422 000 EUR» è sostituito da «412 000 EUR»;

b)

al paragrafo 2, l’importo «422 000 EUR» è sostituito da «412 000 EUR».

Articolo 2

La direttiva 2004/18/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 7 è modificato come segue:

a)

alla lettera a), l’importo «137 000 EUR» è sostituito da «133 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;

2)

l’articolo 8, primo comma, è modificato come segue:

a)

alla lettera a), l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR»;

3)

all’articolo 56, l’importo «EUR 5 278 000» è sostituito da «EUR 5 150 000»;

4)

all’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 278 000 EUR» è sostituito da «5 150 000 EUR»;

5)

l’articolo 67, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

alla lettera a), l’importo «137 000 EUR» è sostituito da «133 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l’importo «211 000 EUR» è sostituito da «206 000 EUR».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE.

(3)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.


5.12.2007   

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REGOLAMENTO (CE) N. 1423/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (2) prevede la possibilità di rilasciare titoli di importazione e di esportazione elettronici.

(2)

L’esperienza ha dimostrato che per aumentare l’efficienza delle operazioni di importazione e di esportazione, è possibile migliorare le disposizioni dell’articolo 25, al fine di chiarire che i titoli possono essere conservati e gestiti in forma elettronica dall’autorità competente dello Stato membro anziché essere rilasciati all’importatore o all’esportatore, e che, quando i dati relativi alle esportazioni sono stati introdotti e trasmessi elettronicamente all’organismo emittente, anche l’imputazione e la vidimazione del titolo elettronico di esportazione possono essere effettuate elettronicamente.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1291/2000.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga al disposto dell’articolo 24, uno Stato membro può consentire a che il titolo:

a)

venga depositato presso l’organismo emittente o l’autorità responsabile del pagamento della restituzione;

b)

nei casi in cui si applica l’articolo 19, venga conservato nella base di dati dell’organismo emittente o dell’autorità responsabile del pagamento della restituzione.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Lo Stato membro determina l’autorità competente per l’imputazione e la vidimazione del titolo.

Tuttavia, l’imputazione e la convalida e vidimazione del titolo si considerano ugualmente effettuate qualora:

a)

sussista un documento generato tramite computer, il quale specifichi i quantitativi esportati; siffatto documento deve essere allegato al titolo e con esso classificato;

b)

i quantitativi esportati sono stati introdotti in una base di dati elettronica ufficiale dello Stato membro interessato e vi è un link tra queste informazioni e il titolo elettronico; gli Stati membri possono decidere di archiviare queste informazioni utilizzando la versione cartacea dei documenti elettronici.

Si considera come data dell’imputazione la data di accettazione della dichiarazione di cui all’articolo 24, paragrafo 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6).

(2)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).


5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/38


REGOLAMENTO (CE) N. 1424/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 2304/2002 recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») e stabilisce gli importi indicativi nell’ambito del 10o Fondo europeo di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (1), in particolare l’articolo 23,

visto il regolamento (CE) n. 2304/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (2),

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (di seguito «accordo interno sul 10o FES») (3),

visto il regolamento finanziario applicabile al 10o FES (4),

considerando quanto segue:

(1)

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2304/2002 adottate a norma dell’articolo 23 della decisione sull’associazione d’oltremare devono essere allineate con le modifiche apportate a tale decisione in funzione del 10o Fondo europeo di sviluppo (di seguito «10o FES») di recente istituzione. Dette disposizioni devono inoltre essere allineate con la revisione degli articoli corrispondenti dell’allegato IV dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (5) («accordo di partenariato ACP-CE»).

(2)

Tenendo conto delle loro specifiche esigenze, capacità e limiti, il sostegno finanziario ai paesi e territori d’oltremare («PTOM») deve essere concesso sotto forma di aiuto al bilancio, purché la gestione della spesa pubblica dei PTOM sia sufficientemente trasparente, responsabile ed efficace. Le procedure dei PTOM in materia di appalti pubblici devono inoltre rispettare le norme in materia di accesso e trasparenza previste nel regolamento finanziario del 10o FES. Come dimostra l’esperienza acquisita con il 9o FES, il sostegno finanziario del 10o FES deve essere destinato a progetti o programmi specifici solo in casi eccezionali, cioè quando non sussistano le condizioni per l’aiuto al bilancio.

(3)

Per poter essere adottati, i documenti unici di programmazione («DOCUP») devono contenere tutti gli elementi di cui la Commissione ha bisogno per adottare la decisione di finanziamento di cui all’articolo 20, paragrafo 4, della decisione sull’associazione d’oltremare.

(4)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato II A bis della decisione sull’associazione d’oltremare, i DOCUP devono rivolgere, se del caso, particolare attenzione alle azioni volte a migliorare la governance e le capacità istituzionali dei PTOM beneficiari nonché, se pertinente, al calendario indicativo delle azioni in programma, anche nei settori finanziario, fiscale e giudiziario.

(5)

Nel programmare gli stanziamenti a titolo del 10o FES si devono destinare fondi sufficienti al sostegno della cooperazione e dell’integrazione regionali, affinché i PTOM possano rafforzarsi a fronte delle sfide cui sono confrontati in quanto microeconomie insulari mediante iniziative riguardanti, ad esempio, la preparazione alle catastrofi o la riduzione dei danni. In tale contesto, occorre assicurare in particolare che gli aiuti alla cooperazione e all’integrazione regionale siano coordinati con gli aiuti a livello territoriale. Si deve inoltre rivolgere particolare attenzione alla cooperazione fra i PTOM, gli Stati ACP e, in coordinamento con gli altri strumenti finanziari della Comunità, le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

(6)

Gli importi indicativi assegnati ai PTOM beneficiari nell’ambito del 10o FES devono essere stabiliti a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II A bis della decisione sull’associazione d’oltremare.

(7)

I PTOM sono stati consultati in merito alle misure di cui al presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato FES-PTOM istituito dall’articolo 24 della decisione sull’associazione d’oltremare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2304/2002 è modificato come segue.

1)

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le procedure per la programmazione, l’attuazione e il controllo dell’assistenza finanziaria della Comunità ai paesi e territori d’oltremare (“PTOM”) gestita dalla Commissione nel quadro del 10o Fondo europeo di sviluppo (“FES”), conformemente alle disposizioni della decisione sull’associazione d’oltremare e del regolamento finanziario applicabile al 10o FES.»

2)

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Programmazione territoriale

Le azioni finanziate con aiuti non rimborsabili a titolo del 10o FES nel quadro della decisione sull’associazione d’oltremare sono programmate il più rapidamente possibile dopo l’entrata in vigore dell’accordo interno che istituisce il 10o FES mediante adozione di un DOCUP basato sul modello che figura nell’allegato del presente regolamento.»

3)

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Elaborazione del DOCUP

1.   Le autorità PTOM competenti elaborano una proposta di documento unico di programmazione sulla base delle consultazioni tenute con il maggior numero di categorie di operatori interessati al processo di sviluppo, dell’esperienza maturata e delle migliori prassi.

Ogni proposta di DOCUP è adeguata alle esigenze e alla situazione particolare di ciascun PTOM, definisce indicatori orientati ai risultati e rafforza la partecipazione locale ai programmi di cooperazione.

2.   Il progetto di DOCUP è oggetto di uno scambio di opinioni tra i PTOM, lo Stato membro interessato e la Commissione, eventualmente attraverso la delegazione competente.

I PTOM forniscono tutte le informazioni necessarie, comprese le conclusioni degli studi di fattibilità, affinché la Commissione possa valutare il progetto di DOCUP nel modo più efficace possibile.

3.   L’assegnazione finanziaria del 10o FES viene erogata, in linea di massima, sotto forma di sostegno al bilancio, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

Qualora non sussistano i requisiti per il sostegno al bilancio, il DOCUP contempla misure volte a creare le condizioni per tale sostegno.

Va tenuto conto di ogni divergenza tra l’analisi condotta dal PTOM e quella della Comunità.»

4)

L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Valutazione del DOCUP da parte della Commissione

La Commissione esamina il progetto di DOCUP per valutare se contenga tutti gli elementi necessari e sia conforme agli obiettivi della decisione sull’associazione d’oltremare, del presente regolamento e delle pertinenti politiche comunitarie.

Nell’esaminare il progetto di DOCUP, la Commissione valuta inoltre se contenga tutti gli elementi di cui ha bisogno per adottare la decisione di finanziamento di cui all’articolo 20, paragrafo 4, della decisione sull’associazione d’oltremare.

Essa informa la Banca europea per gli investimenti del progetto ricevuto.

Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 3, la Commissione decide se l’assistenza finanziaria del 10o FES debba essere concessa sotto forma di sostegno al bilancio, previa valutazione della trasparenza, dell’affidabilità e dell’efficacia della gestione della spesa pubblica, nonché dell’accesso e della trasparenza degli appalti pubblici conformemente alle norme stabilite nel regolamento finanziario applicabile al 10o FES, o sotto forma di sostegno a programmi o progetti.»

5)

L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Programmi regionali

1.   Gli articoli 3, 4 e 5 si applicano, mutatis mutandis, al sostegno finanziario alla cooperazione e all’integrazione regionali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato II A bis della decisione sull’associazione d’oltremare.

La valutazione della Commissione tiene conto in particolare dell’impatto previsto sull’integrazione del PTOM beneficiario nella regione a cui appartiene.

Nei limiti del possibile, va garantito il coordinamento con i programmi a livello territoriale e con le azioni che interessano i paesi ACP e/o le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato. Possono rientrare in tale coordinamento l’identificazione delle priorità e delle risorse specifiche per il rafforzamento della cooperazione con i paesi ACP e/o le regioni ultraperiferiche e le modalità di identificazione e coordinamento per la selezione delle azioni di interesse comune.

L’impegno di spesa è preceduto da una decisione di finanziamento della Commissione riguardante il sostegno a progetti e programmi.

2.   Per ottenere una scala adeguata e aumentare l’efficacia, i fondi regionali e territoriali possono essere combinati per finanziare programmi regionali caratterizzati da una componente territoriale distinta.

3.   L’articolo 8 e gli articoli da 16 a 30 si applicano, mutatis mutandis, ai programmi regionali.»

6)

L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Uso della riserva

1.   La Commissione stanzia le risorse della riserva B per gli scopi indicati all’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), dell’allegato II A bis della decisione sull’associazione d’oltremare in base al riesame intermedio di cui all’articolo 22 del presente regolamento. La Commissione adegua opportunamente gli importi indicativi già assegnati e informa i PTOM e gli Stati membri della sua decisione in merito ai nuovi stanziamenti.

2.   Per impegnare le risorse di cui all’articolo 28 e all’allegato II D della decisione sull’associazione d’oltremare, i PTOM che ritengono di poter beneficiare di questi aiuti presentano una domanda completa utilizzando i formulari messi a disposizione dalla Commissione su cui riportano tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

La domanda è presentata alla Commissione al più tardi entro la fine dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il sostegno supplementare.

La Commissione comunica la sua decisione ai PTOM il più rapidamente possibile.»

7)

L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Impegni

1.   Gli importi destinati all’assistenza finanziaria ai PTOM sono impegnati dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al 10o FES.

2.   Nel quadro del DOCUP, l’impegno di spesa è preceduto da una decisione di finanziamento della Commissione relativa al sostegno al bilancio, salvo circostanze eccezionali debitamente giustificate.

3.   Al di là del campo di applicazione del DOCUP, la spesa relativa alla riserva B non assegnata, costituita conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato II A bis della decisione sull’associazione d’oltremare, è impegnata dalla Commissione e attuata conformemente al regolamento finanziario applicabile al 10o FES.»

8)

L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Pagatori delegati

Le istituzioni finanziarie del PTOM, con cui la Commissione apre dei conti in conformità del regolamento finanziario applicabile al 10o FES per attuare la cooperazione con il PTOM, esercitano le funzioni di “agenti pagatori”.

Gli interessi possono essere versati su fondi depositati presso agenti pagatori nella Comunità.

Gli agenti pagatori non sono remunerati per i loro servizi e non sono versati interessi sui fondi in deposito.»

9)

L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Norme generali applicabili agli appalti

1.   Le procedure che disciplinano l’aggiudicazione degli appalti sono precisate negli accordi di finanziamento.

2.   Se l’assistenza finanziaria è concessa sotto forma di sostegno al bilancio, si applicano le procedure per gli appalti pubblici del PTOM in questione.

3.   In tutti gli altri casi, l’aggiudicazione degli appalti è disciplinata dalle disposizioni pertinenti del regolamento finanziario applicabile al 10o FES.»

10)

L’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Delegazioni

1.   Se la Commissione è rappresentata da una delegazione guidata da un capo delegazione, ne informa il PTOM interessato. In questi casi si applicano le disposizioni del regolamento finanziario applicabile al 10o FES relative agli ordinatori e ai contabili sottodelegati.

2.   Il capo delegazione è l’interlocutore principale per tutte le parti interessate alla cooperazione nel PTOM in questione. Il capo delegazione opera in stretta collaborazione con l’ordinatore territoriale.

3.   Il capo delegazione dispone degli strumenti e delle deleghe necessarie per facilitare e accelerare tutte le operazioni previste nel quadro del presente regolamento.

4.   Il capo delegazione informa regolarmente le autorità del PTOM sulle attività comunitarie che possono riguardare direttamente la cooperazione tra la Comunità e il PTOM interessato.»

11)

L’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Ordinatore territoriale

1.   Il governo di ciascun PTOM nomina un ordinatore territoriale incaricato di rappresentarlo in tutte le attività finanziate con le risorse del FES gestite dalla Commissione e dalla Banca. L’ordinatore territoriale designa uno o più ordinatori nazionali supplenti, che lo sostituiscono qualora si trovi nell’impossibilità di svolgere le sue funzioni, e ne informa la Commissione. L’ordinatore territoriale può delegare, ogniqualvolta sussistano le condizioni di capacità istituzionale e di sana gestione finanziaria, le sue competenze per l’attuazione dei programmi e progetti in questione all’entità responsabile presso l’amministrazione del PTOM e informa la Commissione delle deleghe conferite.

Qualora venga a conoscenza di problemi nello svolgimento delle procedure relative alla gestione delle risorse del FES, la Commissione prende, insieme all’ordinatore territoriale, tutti i contatti necessari per rimediare alla situazione e adotta le misure necessarie.

L’ordinatore territoriale assume la responsabilità finanziaria dei soli compiti esecutivi affidatigli.

Nell’ambito della gestione decentrata delle risorse del FES, e fatti salvi gli eventuali poteri complementari conferitigli dalla Commissione, l’ordinatore territoriale:

a)

è responsabile del coordinamento, della programmazione, del controllo periodico e delle revisioni annuali, intermedie e finali dell’attuazione della cooperazione nonché, se del caso, del coordinamento con i donatori;

b)

è responsabile, in stretta collaborazione con la Commissione, della preparazione, della presentazione e dell’istruzione dei progetti e programmi;

c)

prepara i fascicoli di gara e, se del caso, i documenti degli inviti a presentare proposte;

d)

prima che siano pubblicati i bandi di gara e, se del caso, gli inviti a presentare proposte, sottopone all’approvazione della Commissione i fascicoli di gara e, se del caso, i documenti degli inviti a presentare proposte;

e)

in stretta collaborazione con la Commissione, indice le gare locali nonché, se del caso, gli inviti a presentare proposte;

f)

riceve le offerte nonché, se del caso, le proposte, e trasmette una copia delle offerte alla Commissione; presiede al loro spoglio e approva i risultati dello spoglio entro il termine di validità delle offerte tenendo conto del termine fissato per l’approvazione dell’appalto;

g)

invita la Commissione a procedere allo spoglio delle offerte e, se del caso, delle proposte e comunica il risultato dello spoglio delle offerte e delle proposte alla Commissione perché approvi le proposte di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni;

h)

sottopone all’approvazione della Commissione i contratti e i programmi a preventivo nonché le eventuali clausole aggiuntive;

i)

firma i contratti e le clausole aggiuntive approvati dalla Commissione;

j)

autorizza la spesa entro il limite dei finanziamenti assegnatigli;

k)

nel corso dell’esecuzione, prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione dei programmi e progetti approvati.

2.   Nel corso dell’esecuzione delle operazioni, fermo restando l’obbligo di informare la Commissione, l’ordinatore territoriale decide:

a)

adeguamenti e modifiche tecniche di scarso rilievo dei programmi e progetti, purché non alterino le soluzioni tecniche adottate e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti fissati nell’accordo di finanziamento;

b)

modifica della sede per progetti e programmi multipli, se giustificata da un punto di vista tecnico, economico e sociale;

c)

applicazione o condono delle penalità di mora;

d)

scarico della responsabilità dei garanti;

e)

acquisto di merci, a prescindere dalla loro origine, sul mercato locale;

f)

utilizzazione di attrezzature e macchinari non originari dei PTOM, degli Stati membri o degli Stati ACP, purché nei PTOM, negli Stati membri o negli Stati ACP non sia disponibile una produzione di attrezzature e macchinari dello stesso tipo;

g)

subappalti;

h)

collaudi definitivi; la Commissione deve essere comunque presente ai collaudi provvisori, vidimare i verbali ed eventualmente assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l’entità delle riserve formulate al collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo;

i)

assunzione di consulenti e altri esperti di assistenza tecnica.

3.   Inoltre, l’ordinatore territoriale:

a)

elabora e, ottenuta l’approvazione del comitato di sorveglianza, presenta alla Commissione la relazione annuale sull’attuazione;

b)

effettua il riesame intermedio di cui all’articolo 22;

c)

assicura che gli organismi che partecipano alla gestione e all’attuazione dei programmi del FES mantengano un sistema contabile distinto o una codificazione contabile appropriata per tutte le transazioni relative all’assistenza; e

d)

prende tutte le misure necessarie per l’attuazione degli articoli 16, 19, 24 e 30.

4.   All’atto della presentazione della relazione annuale sull’attuazione di cui all’articolo 21, la Commissione e l’ordinatore territoriale esaminano i principali risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente.

Dopo il riesame la Commissione può formulare osservazioni all’ordinatore territoriale. L’ordinatore territoriale informa la Commissione di ogni azione adottata in base a dette osservazioni. In casi debitamente giustificati, se ritiene che le misure adottate siano inadeguate, la Commissione può formulare raccomandazioni al PTOM e all’ordinatore territoriale perché siano apportati adeguamenti al fine di migliorare l’efficacia dei controlli o le modalità di gestione, specificando i motivi per cui ha formulato dette raccomandazioni.

Una volta ricevute le raccomandazioni, l’ordinatore territoriale illustra le misure adottate per migliorare le modalità di controllo o di gestione, oppure spiega i motivi per cui tali misure non sono state adottate.»

12)

L’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Riesame intermedio

1.   Il riesame intermedio è realizzato per valutare i risultati iniziali del DOCUP, la loro pertinenza e la misura in cui gli obiettivi sono stati raggiunti.

Esso valuta inoltre l’utilizzazione fatta delle risorse finanziarie e il funzionamento del monitoraggio e dell’attuazione.

2.   Il riesame intermedio è effettuato sotto la responsabilità della Commissione, in collaborazione con l’ordinatore territoriale e con lo Stato membro interessato.

Il riesame intermedio è effettuato di norma nei 30-42 mesi successivi all’entrata in vigore dell’accordo interno che istituisce il 10o FES.

Nel DOCUP può essere indicata una scadenza diversa, in particolare in relazione agli indicatori adottati nel caso di un sostegno al bilancio.

Il riesame interno viene eseguito da un esperto indipendente, presentato al comitato di sorveglianza e successivamente trasmesso alla Commissione.

3.   La Commissione valuta la pertinenza e la qualità del riesame in base ai criteri definiti nel DOCUP, ed anche in relazione allo stanziamento finanziario del FES.»

13)

L’articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Adeguamento dei contributi del FES

Tenuto conto dei risultati del monitoraggio, dell’audit e delle valutazioni, nonché delle osservazioni del comitato di sorveglianza, la Commissione può adeguare gli importi e le condizioni stabiliti inizialmente nel DOCUP di propria iniziativa o su proposta del PTOM interessato, tenendo conto delle esigenze, dei risultati registrati e degli ultimi dati statistici disponibili per il PTOM in questione.

L’adeguamento interviene di solito in occasione del riesame intermedio di cui all’articolo 22 o, in caso di irregolarità, il più rapidamente possibile, conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 della decisione sull’associazione d’oltremare.»

14)

L’articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Recupero e rimborsi

1.   Ogni rimborso alla Commissione deve essere effettuato entro il termine indicato nell’ordine di recupero emesso conformemente al regolamento finanziario applicabile al 10o FES. Il termine deve coincidere con l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello dell’emissione dell’ordine.

2.   Qualsiasi ritardo nella restituzione determina interessi di mora, con decorrenza dalla data di cui al paragrafo 1 e fino alla data dell’effettivo pagamento. Il tasso d’interesse è fissato ad un punto e mezzo percentuale al di sopra del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza.

3.   L’ordinatore territoriale calcola gli importi recuperabili dai pagamenti dell’assistenza comunitaria già effettuati e ne assicura il recupero tempestivo.

Il beneficiario rimborsa gli importi da recuperare, con gli interessi di mora, detraendo gli importi in questione dalle spese successive e dalla richiesta di pagamento alla Commissione o, se ciò non è sufficiente, rimborsando la Comunità.

Annualmente, l’ordinatore territoriale invia alla Commissione un rendiconto degli importi da recuperare, classificati in base all’anno di inizio della procedura di recupero.»

15)

L’allegato è sostituito da un nuovo allegato, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’allegato II A bis della decisione sull’associazione d’oltremare, gli importi indicativi stanziati nell’ambito del 10o FES sono i seguenti:

(milioni di euro)

PTOM

Stanziamento indicativo 10o FES

Nuova Caledonia

19,81

Polinesia francese

19,79

Wallis e Futuna

16,49

Mayotte

22,92

Saint-Pierre e Miquelon

20,74

Aruba

8,88

Antille olandesi

24

Isole Falkland

4,13

Turks e Caicos

11,85

Anguilla

11,7

Montserrat

15,66

Sant’Elena e dipendenze (Ascension, Tristan da Cunha)

16,63

Pitcairn

2,4

Cooperazione e integrazione regionali

40

Riserva B non assegnata

15

Articolo 3

Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore dell’accordo interno che istituisce il 10o FES.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007.

Per la Commissione

Louis MICHEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2007/249/CE (GU L 109 del 26.4.2007, pag. 33).

(2)  GU L 348 del 21.12.2002, pag. 82.

(3)  GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

(4)  Non ancora pubblicato — COM(2007) 410 def. del 16.7.2007.

(5)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del Consiglio dei ministri ACP-CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).


ALLEGATO

«ALLEGATO

STRUTTURA STANDARD DEI DOCUMENTI UNICI DI PROGRAMMAZIONE PER I PAESI E TERRITORI D’OLTREMARE A TITOLO DEL 10o FES

Il testo, nella sua interezza, si deve limitare a un massimo di 15 pagine (Word Count), compresi la sintesi e i capitoli da 1 a 6 ed esclusi gli allegati.

PARTE A:   STRATEGIA DI COOPERAZIONE

Sintesi

Il DOCUP è introdotto da una sintesi di mezza pagina che illustra le principali problematiche a medio e lungo termine di natura politica, istituzionale, economica, sociale o ambientale a cui deve far fronte il PTOM, l’obiettivo principale del DOCUP, le motivazioni principali della scelta del settore prioritario e la distribuzione globale dei fondi.

Capitolo 1:   Obiettivi della cooperazione comunitaria

Questo capitolo indica esplicitamente gli obiettivi globali della cooperazione comunitaria quali stabiliti dal trattato CE, dalla decisione sull’associazione d’oltremare, dagli accordi internazionali e dalla recente dichiarazione sulla politica comunitaria in materia di sviluppo.

Capitolo 2:   Valutazione della situazione politica, economica, sociale e ambientale

Il capitolo deve indicare i maggiori sviluppi/temi di politica interna e i rilevanti aspetti del contesto esterno e rendere conto della situazione politica, delle questioni commerciali, della situazione socio-economica, degli aspetti ambientali e, infine, del carattere sostenibile delle attuali linee politiche e delle sfide a medio e lungo termine.

Tale esercizio dovrebbe essere analitico e non soltanto descrittivo. L’analisi dovrebbe essere aperta al dialogo ed elaborata in stretta collaborazione con altri donatori (se possibile) e dovrebbe coinvolgere anche attori non statali.

Se del caso, va rivolta particolare attenzione all’applicazione dei principi internazionali del buon governo nei settori finanziario, fiscale e giudiziario, nonché all’entità e al calendario delle riforme.

Un altro aspetto di particolare importanza è la disponibilità di dati statistici aggiornati.

Capitolo 3:   Agenda politica del PTOM

Il capitolo riprende concisamente gli scopi e gli obiettivi stabiliti dal governo nei documenti strategici ufficiali, nei piani a medio e lungo termine, nelle strategie di riforma o nei programmi di sviluppo. Il governo deve inoltre specificare in che modo intende conseguire questi obiettivi.

Capitolo 4:   Valutazione della cooperazione comunitaria passata e in corso

Il capitolo deve descrivere brevemente i risultati e gli insegnamenti tratti dalla cooperazione CE passata e da quella in corso. Bisogna tenere conto delle raccomandazioni delle pertinenti valutazioni sul PTOM e su settori e progetti specifici.

In un paragrafo sulla coerenza (mix di politiche CE) occorre valutare il nesso tra il DOCUP e gli altri strumenti, risorse e politiche comunitari. Devono essere indicati i programmi degli Stati membri dell’UE e degli altri donatori (se del caso). Va rivolta particolare attenzione al coordinamento fra i programmi territoriali e regionali e alla cooperazione con i paesi ACP e con le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato.

Capitolo 5:   Strategia di risposta

Vengono qui illustrate le scelte strategiche della cooperazione comunitaria, precisando i settori/comparti in cui si concentreranno gli aiuti. Dette scelte sono la conseguenza logica:

degli obiettivi politici comunitari,

di un’analisi della situazione del PTOM e della sua strategia di sviluppo, che determina la rilevanza e la sostenibilità della strategia di sostegno,

delle conclusioni raggiunte nel contesto di ogni esercizio di analisi “mix di politiche”/coerenza,

del volume indicativo dei fondi disponibili,

degli insegnamenti tratti dalle attività CE realizzate in passato e da quelle in corso,

della complementarità con l’assistenza di altri importanti donatori e con i programmi del governo del PTOM. L’assistenza comunitaria deve concentrarsi nei settori in cui ha un vantaggio comparativo o particolare competenza.

Deve essere compresa anche una valutazione concisa della capacità istituzionale indicando, se del caso, le azioni eventualmente necessarie per lo sviluppo istituzionale e delle capacità o, all’occorrenza, le azioni da sostenere per migliorare la governance, anche a livello finanziario, fiscale e giudiziario.

Quando la modalità di finanziamento proposta è il sostegno a programmi o progetti, occorre descrivere le circostanze eccezionali e debitamente giustificate che impediscono di fornire assistenza mediante un sostegno al bilancio. Se non sussistono le condizioni per il sostegno al bilancio, occorre descrivere le misure che saranno attuate onde creare le condizioni per tale sostegno.

PARTE B:   PROGRAMMA TERRITORIALE

Capitolo 6:   Programma territoriale

Il capitolo illustra il programma territoriale del PTOM, basato sull’analisi strategica e perfettamente in linea con la medesima. Il programma territoriale è parte integrante del DOCUP e consta delle seguenti sezioni:

OPZIONE A:   PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE SETTORIALI

Identificazione

Titolo

 

Costo totale

Precisare: contributo CE e, se del caso, contributo del PTOM beneficiario (e, eventualmente, di altri donatori)

Metodologia degli aiuti/modalità di gestione

Programma di sostegno alle politiche settoriali:

sostegno al bilancio settoriale (gestione centralizzata),

fondo comune [gestione centralizzata (diretta o indiretta)/decentrata/o gestione congiunta],

tipo di progetto [gestione centralizzata (diretta o indiretta)/decentrata/o gestione congiunta].

Codice CAS

 

Settore

 

1.   Motivazione e contesto del PTOM

Situazione socio-economica

Principali conclusioni della valutazione della situazione macroeconomica, in particolare delle prospettive a medio-lungo termine.

Se la modalità di finanziamento utilizzata è il sostegno al bilancio, indicare quanto segue:

situazione macroeconomica: struttura del PIL; risultati economici recenti e tendenze previste, tra cui l’aumento del PIL e l’inflazione; finanze pubbliche, disavanzo fiscale, onere del debito e ammontare degli arretrati; quota di spesa nei settori principali; partite correnti e conto capitale della bilancia dei pagamenti, riserve; situazione monetaria; ruolo dell’assistenza esterna nell’economia; rapporti con il Fondo monetario internazionale,

profilo e tendenze della povertà: andamento del PIL reale pro capite; coerenza fra il tasso di crescita e l’obiettivo di riduzione della povertà; risultati degli studi sulla povertà; andamento dei principali indicatori sociali rispetto ad altri paesi; evoluzione degli indicatori negli ultimi anni (se disponibile),

conformità con il criterio di ammissibilità per il sostegno al bilancio, vale a dire esistenza di una situazione macroeconomica sufficientemente stabile.

Politica di cooperazione del PTOM beneficiario

Principali elementi della politica, priorità e orientamenti strategici:

caratteristiche principali della politica e della strategia di sviluppo nazionali (analisi della situazione attuale, dichiarazione relativa alla politica e alla strategia, piano/i d’azione, prospettive finanziarie a medio termine e bilancio, misurazione dei risultati, monitoraggio e valutazione),

realismo della politica e della strategia (ad esempio, collegamenti fra crescita e riduzione della povertà, orientamenti strategici),

titolarità della politica e della strategia da parte del governo in genere e, più specificatamente, del ministero competente per il settore.

Programma settoriale del governo

Origine e status del programma settoriale del governo:

principali conclusioni della valutazione della politica e del bilancio settoriali, prospettive finanziarie a medio termine (se disponibili) e nesso con il quadro strategico territoriale,

valutazione della capacità istituzionale,

quadro globale per il monitoraggio dell’attuazione delle politiche e strategie settoriali.

Se la modalità di finanziamento utilizzata è il sostegno al bilancio, esporre le conclusioni principali della valutazione della gestione delle finanze pubbliche:

qualità del sistema esistente di gestione delle finanze pubbliche, compresa qualsiasi questione e riforma settoriale specifica,

valutazione del processo volto a migliorare la gestione delle finanze pubbliche.

Se viene utilizzato il sostegno al bilancio, indicare che risultano soddisfatti i criteri di ammissibilità pertinenti:

una politica settoriale ben definita, e

un programma ben definito per migliorare la gestione delle finanze pubbliche.

Esperienza acquisita

Riferimento ai risultati dei riesami, del monitoraggio e delle valutazioni delle azioni precedenti che risultino pertinenti.

Azioni complementari

Panoramica delle azioni comunitarie in corso, delle azioni degli altri donatori e/o del PTOM beneficiario complementari alla presente azione.

Coordinamento dei donatori

Descrizione del processo di coordinamento con il PTOM beneficiario e/o con altri donatori, segnatamente gli Stati membri.

2.   Descrizione

Obiettivi e risultati previsti:

Obiettivi ed elementi principali del programma settoriale del governo e obiettivi del presente programma di sostegno alla politica settoriale in relazione a tale programma.

Risultati attesi dal programma settoriale del governo e dal programma di sostegno alla politica settoriale; attività specifiche da svolgere nell’ambito del programma di sostegno alla politica settoriale.

Parti interessate

Descrizione delle principali parti interessate, compresi i beneficiari; consultazione della società civile e degli altri partner; titolarità e valutazione della capacità istituzionale.

Rischi e presupposti

Identificazione dei rischi principali e panoramica delle misure di attenuazione; elementi che dimostrano la sostenibilità dell’azione proposta. Se la modalità di finanziamento utilizzata è il sostegno al bilancio, indicare i rischi connessi ai criteri di ammissibilità.

Questioni trasversali

Sostenibilità ambientale, parità fra i sessi, buon governo e diritti umani.

3.   Questioni relative all’attuazione

Metodologia

Scegliere l’opzione pertinente in funzione della modalità di finanziamento selezionata:

gestione centralizzata,

gestione congiunta previa firma di un accordo con un’organizzazione internazionale,

gestione decentrata previa firma di un accordo di finanziamento con un PTOM (usare questa opzione in caso di attuazione in parte centralizzata e in parte decentrata).

In caso di decentramento delle procedure relative agli appalti e alla concessione di sovvenzioni:

la Commissione procede a un controllo ex ante delle procedure di aggiudicazione per i contratti > 50 000 EUR e a un controllo ex post per i contratti ≤ 50 000 EUR,

oppure

la Commissione procede a un controllo ex post delle procedure di aggiudicazione (si può scegliere il decentramento totale solo se risultano pienamente soddisfatti i criteri per il decentramento stabiliti dal regolamento finanziario).

In caso di decentramento dei pagamenti (possibile solo se le procedure di aggiudicazione degli appalti pertinenti sono state decentrate):

in base alle stime del programma, i pagamenti sono effettuati in maniera decentrata per le spese di gestione e i contratti nell’ambito dei seguenti massimali:

Opere

Forniture

Servizi

Sovvenzioni

< 300 000 EUR

< 150 000 EUR

< 200 000 EUR

≤ 100 000 EUR

oppure

i pagamenti sono totalmente decentrati (si può scegliere il decentramento totale solo se risultano pienamente soddisfatti i criteri per il decentramento stabiliti dal regolamento finanziario).

Procedure relative agli appalti e alla concessione di sovvenzioni

Inserire quanto segue, senza apportare modifiche, per le attività cui si applicano le procedure comunitarie: “Tutti i contratti di attuazione relativi all’azione devono essere aggiudicati ed eseguiti conformemente alle procedure e ai documenti standard definiti e pubblicati dalla Commissione in materia di attuazione delle operazioni esterne, in vigore al momento dell’avvio della procedura interessata.”

Inserire quanto segue, senza apportare modifiche, se l’accordo con un’organizzazione internazionale prevede l’uso delle sue norme e procedure specifiche, conformi agli standard internazionali: “Tutti i contratti di attuazione relativi all’azione devono essere aggiudicati ed eseguiti conformemente alle procedure e ai documenti standard definiti e pubblicati dall’organizzazione internazionale in questione.”

Qualora si applichino norme e procedure diverse dalle procedure comunitarie, tali procedure devono essere specificate e soddisfare i criteri stabiliti dal regolamento finanziario.

Copertura finanziaria e scadenze

Ripartizione indicativa dell’importo globale per componenti principali, comprese la valutazione, la revisione contabile e la visibilità. Se del caso, indicare anche il contributo del PTOM beneficiario per voce di bilancio, specificando se si tratta di un contributo in natura o in contanti.

Nei limiti del possibile, indicare le quote del finanziamento riservate alle sovvenzioni e agli appalti; per i contratti, specificare il tipo di appalto (servizi, forniture, opere); per le sovvenzioni, specificare la categoria principale di beneficiari.

Se pertinente: allegare un calendario indicativo per l’avvio delle procedure di appalto o dell’invito a presentare proposte.

Se la modalità di finanziamento utilizzata è il sostegno al bilancio, allegare un calendario indicativo per gli esborsi diviso in mesi, all’occorrenza facendo una distinzione tra quote fisse e quote variabili.

Indicare la durata operativa (in mesi) a decorrere dalla firma dell’accordo di finanziamento (in mancanza di un accordo di finanziamento, contratto o altro accordo di attuazione).

Controllo dei risultati e criteri di esborso

Descrizione delle modalità di verifica dei risultati.

Indicatori di prestazione per il programma di sostegno alla politica settoriale; coerenza con il quadro globale di valutazione del programma settoriale del governo; monitoraggio dei risultati; strumenti di verifica; misure prese per migliorare la misurazione dei risultati (se del caso).

Se la modalità di finanziamento scelta è il sostegno al bilancio o il fondo comune: condizioni generali di esborso per tutte le quote; settori in cui saranno definite condizioni specifiche per l’esborso delle singole quote.

Occorre individuare gli indicatori di input, output, risultato e, possibilmente, di impatto per i comparti strategici coperti dal settore prioritario. Detti indicatori devono tener conto dei criteri SMART (specifici, misurabili a breve/medio termine, raggiungibili, realistici e parametrati in base al tempo) nonché prevedere un livello di partenza, un obiettivo e un calendario preciso, in modo tale da consentire il confronto in occasione dei riesami annuali, intermedi e finali.

Valutazione e revisione contabile

Descrizione delle modalità di valutazione (intermedia, finale, ex post) e di revisione contabile.

Comunicazione e visibilità

Descrizione delle attività di comunicazione e visibilità.

OPZIONE B:   SOSTEGNO AL BILANCIO GENERALE

Identificazione

Titolo

 

Costo totale

Contributo CE

Metodologia degli aiuti/modalità di gestione

Sostegno al bilancio generale — gestione centralizzata

Codice CAS

 

Settore

 

1.   Motivazione e contesto del PTOM

Situazione socio-economica

Situazione macroeconomica: struttura del PIL; risultati economici recenti, tra cui l’aumento del PIL e l’inflazione; finanze pubbliche, disavanzo fiscale, onere del debito e ammontare degli arretrati; quota di spesa nei settori principali; partite correnti e conto capitale della bilancia dei pagamenti, riserve; situazione monetaria; ruolo dell’assistenza esterna nell’economia; sintesi delle principali tendenze passate e previste per quanto riguarda le variabili macroeconomiche; descrizione dei rapporti fra il paese partner e il Fondo monetario internazionale; eventuali temi specifici di interesse macroeconomico per il PTOM.

Profilo e tendenze della povertà: andamento del PIL reale pro capite; coerenza fra il tasso di crescita e l’obiettivo di riduzione della povertà; risultati degli studi sulla povertà; andamento dei principali indicatori sociali rispetto ad altri paesi; evoluzione degli indicatori negli ultimi anni (se disponibile).

Indicare che risulta soddisfatto il criterio di ammissibilità pertinente per il sostegno al bilancio, secondo il quale deve essere già in vigore, o in fase di attuazione, una politica macroeconomica orientata alla stabilità e sostenuta dalla CE.

Politica e strategia di cooperazione del PTOM beneficiario

Principali elementi della politica, priorità e orientamenti strategici:

politica e strategia del PTOM:

caratteristiche principali della politica e della strategia di sviluppo del PTOM (analisi della situazione attuale, dichiarazione relativa alla politica e alla strategia, piano/i d’azione, prospettive finanziarie a medio termine e bilancio, misurazione dei risultati, monitoraggio e valutazione),

realismo della politica e della strategia (ad esempio, collegamenti fra crescita e riduzione della povertà, orientamenti strategici),

titolarità della politica e della strategia,

misurazione dei risultati: esistenza di un processo di monitoraggio con indicatori di risultato per misurare il conseguimento degli obiettivi; coerenza con gli obiettivi di sviluppo del millennio e avvicinamento all’UE sul piano politico ed economico; esistenza di un programma che garantisca la qualità degli indicatori di risultato utilizzati,

indicare che risulta soddisfatto il criterio di ammissibilità pertinente per il sostegno al bilancio, secondo il quale devono essere già in vigore, o in fase di attuazione, una politica e una strategia di sviluppo o di riforma ben definite e sostenute dalla CE.

Politiche settoriali (se pertinente)

Riepilogo delle caratteristiche dei settori principali e delle politiche settoriali nelle aree prioritarie contemplate dal presente programma.

Finanze pubbliche

Questioni principali inerenti alle finanze pubbliche nelle due aree prioritarie:

gestione delle finanze pubbliche:

valutazione della qualità del sistema esistente di gestione delle finanze pubbliche,

valutazione del processo volto a migliorare la gestione delle finanze pubbliche, compreso l’impegno delle autorità del PTOM a migliorare le prestazioni in questo campo; pertinenza e grado di attuazione della strategia di riforma; pertinenza e grado di coordinamento e di attuazione dei programmi volti a sviluppare le capacità per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche,

indicare che risulta soddisfatto il criterio di ammissibilità pertinente per il sostegno al bilancio, secondo il quale deve esistere un programma credibile e pertinente per migliorare la gestione delle finanze pubbliche,

bilancio nazionale e prospettive finanziarie a medio termine: entità del sostegno al bilancio rispetto al bilancio; tipo e copertura del bilancio (compresa la struttura delle entrate e delle spese); coerenza fra la politica e la strategia del PTOM, da una parte, e gli stanziamenti e le spese di bilancio, dall’altra; strategia di bilancio (compresa la sostenibilità finanziaria, la sostenibilità del debito, le regole di bilancio e le strategie di finanziamento); qualsiasi misura volta a ottimizzare le risorse; situazione delle prospettive finanziarie a medio termine (copertura, integrazione o meno nel processo di bilancio, entità del riorientamento in linea con le politiche e strategie).

Esperienza acquisita

Sintesi degli insegnamenti tratti, compresi i risultati dei riesami, del monitoraggio e delle valutazioni delle azioni precedenti che risultino pertinenti per questo programma specifico.

Azioni complementari

Panoramica delle azioni comunitarie in corso, delle azioni degli altri donatori e/o del PTOM beneficiario complementari alla presente azione.

Coordinamento dei donatori

Descrizione del processo di coordinamento con il PTOM beneficiario e/o con altri donatori, segnatamente gli Stati membri.

2.   Descrizione

Obiettivi

Obiettivi globali: derivanti dalla politica e dalla strategia del PTOM; di norma, si tratta di un contributo agli obiettivi di sviluppo in senso lato e agli obiettivi di sviluppo del millennio, come crescita, riduzione della povertà, sicurezza e buon vicinato, integrazione nell’economia mondiale e partenariato economico.

Finalità (obiettivo specifico): derivante dalla politica e dalla strategia del PTOM; rientrano in questa finalità aspetti particolari della strategia generale, spesso connessi al miglioramento della stabilità macroeconomica e della gestione delle finanze pubbliche, all’attuazione delle riforme e all’aumento dell’efficienza del governo e dei servizi sociali.

Risultati attesi e principali attività

Risultati attesi: riguardano spesso il miglior funzionamento del settore pubblico e dei beni e servizi da esso forniti, nonché il miglioramento del quadro della politica e della spesa pubblica. Si tratta di beni e servizi che contribuiscono agli obiettivi globali, come quelli connessi alla riduzione della povertà e agli obiettivi di sviluppo del millennio.

Le attività in questione riguardano il dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e il monitoraggio delle condizioni per l’erogazione del sostegno al bilancio. I mezzi (o input) si riferiscono principalmente al contributo finanziario fornito sotto forma di sostegno al bilancio, indicando l’entità di tale sostegno in relazione alle variabili macroeconomiche principali.

Parti interessate

Descrizione delle principali parti interessate, compresi i beneficiari; consultazione della società civile e degli altri partner; titolarità e valutazione della capacità istituzionale.

Rischi e presupposti

Identificazione dei rischi principali, specie per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e la panoramica delle misure di attenuazione.

Questioni trasversali

Sostenibilità ambientale, parità fra i sessi, buon governo e diritti umani.

3.   Questioni relative all’attuazione

Copertura finanziaria e scadenze

Bilancio totale e calendario per gli esborsi diviso in mesi, facendo una distinzione tra quote fisse e quote variabili.

Durata operativa (in mesi) a decorrere dalla firma dell’accordo di finanziamento.

Stanziamenti di bilancio per le misure complementari di sostegno all’azione.

Modalità del sostegno al bilancio

Precisare: diretto/indiretto; mirato/non mirato; politica e strategia a medio termine/a breve termine (se pertinente).

Procedure relative agli appalti e alla concessione di sovvenzioni

Solo per il sostegno complementare come assistenza tecnica, revisione contabile e valutazione. Inserire quanto segue, senza apportare modifiche: “Tutti i contratti di attuazione relativi all’azione devono essere aggiudicati ed eseguiti conformemente alle procedure e ai documenti standard definiti e pubblicati dalla Commissione in materia di attuazione delle operazioni esterne, in vigore al momento dell’avvio della procedura interessata.”

Controllo dei risultati e criteri di esborso

Descrizione delle modalità di verifica dei risultati, condizioni generali di esborso per tutte le quote, condizioni specifiche per l’esborso delle singole quote. Occorre individuare gli indicatori di input, output, risultato e, possibilmente, di impatto per i comparti strategici coperti dal settore prioritario. Detti indicatori devono tener conto dei criteri SMART (specifici, misurabili a breve/medio termine, raggiungibili, realistici e parametrati in base al tempo) nonché prevedere un livello di partenza, un obiettivo e un calendario preciso, in modo tale da consentire il confronto in occasione dei riesami annuali, intermedi e finali.

Valutazione e revisione contabile

Descrizione delle modalità di valutazione (intermedia, finale, ex post) e di revisione contabile.

Comunicazione e visibilità

Descrizione delle attività di comunicazione e visibilità.

OPZIONE C:   IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO

Identificazione

Titolo

 

Costo totale

Precisare: contributo CE e, se del caso, contributo del PTOM beneficiario (e, eventualmente, di altri donatori)

Metodologia degli aiuti/modalità di gestione

Impostazione del progetto [gestione centralizzata (diretta o indiretta)/decentrata/o gestione congiunta].

Codice CAS

 

Settore

 

1.   Motivazione

Contesto settoriale

Caratteristiche e politiche del settore o dell’area tematica in questione (se del caso, a livello regionale) e principali problemi che il progetto deve affrontare.

Esperienza acquisita

Riferimento ai risultati dei riesami, del monitoraggio e delle valutazioni delle azioni precedenti che risultino pertinenti per il progetto specifico.

Azioni complementari

Panoramica delle azioni comunitarie in corso, delle azioni degli altri donatori e/o del PTOM beneficiario complementari alla presente azione.

Coordinamento dei donatori

Descrizione del processo di coordinamento con il PTOM beneficiario e/o con altri donatori, segnatamente gli Stati membri.

2.   Descrizione

Obiettivi

Finalità generali e obiettivo (specifico) del sostegno comunitario.

Risultati attesi e principali attività

Strategia scelta per ovviare ai problemi individuati che il progetto deve affrontare; descrizione dei risultati attesi e del modo in cui saranno raggiunti.

Parti interessate

Descrizione delle principali parti interessate, compresi i beneficiari; se del caso, consultazione della società civile e degli altri partner; titolarità e valutazione della capacità istituzionale.

Rischi e presupposti

Identificazione dei rischi principali e panoramica delle misure di attenuazione, comprese le condizioni da rispettare prima e nel corso dell’attuazione; elementi che dimostrano la sostenibilità dell’azione proposta.

Questioni trasversali

Sostenibilità ambientale, parità fra i sessi, buon governo e diritti umani.

3.   Questioni relative all’attuazione

Metodologia

Scegliere l’opzione pertinente in funzione della modalità di finanziamento selezionata:

gestione centralizzata,

gestione congiunta previa firma di un accordo con un’organizzazione internazionale,

gestione decentrata previa firma di un accordo di finanziamento con un PTOM (usare questa opzione in caso di attuazione in parte centralizzata e in parte decentrata).

Indicare le funzioni (procedure relative agli appalti e alla concessione di sovvenzioni/pagamenti) che si prevede di centralizzare o di decentrare e la o le autorità di aggiudicazione e di pagamento.

In caso di decentramento delle procedure relative agli appalti e alla concessione di sovvenzioni:

la Commissione procede a un controllo ex ante delle procedure di aggiudicazione per i contratti > 50 000 EUR e a un controllo ex post per i contratti ≤ 50 000 EUR,

oppure

la Commissione procede a un controllo ex post delle procedure di aggiudicazione (si può scegliere il decentramento totale solo se risultano pienamente soddisfatti i criteri per il decentramento stabiliti dal regolamento finanziario).

In caso di decentramento dei pagamenti (possibile solo se le procedure di aggiudicazione degli appalti pertinenti sono state decentrate):

in base alle stime del programma, i pagamenti sono effettuati in maniera decentrata per le spese di gestione e i contratti nell’ambito dei seguenti massimali:

Opere

Forniture

Servizi

Sovvenzioni

< 300 000 EUR

< 150 000 EUR

< 200 000 EUR

≤ 100 000 EUR

oppure

i pagamenti sono totalmente decentrati (si può scegliere il decentramento totale solo se risultano pienamente soddisfatti i criteri per il decentramento stabiliti dal regolamento finanziario).

Procedure relative agli appalti e alla concessione di sovvenzioni.

Inserire quanto segue, senza apportare modifiche, per le attività cui si applicano le procedure comunitarie: “Tutti i contratti di attuazione relativi all’azione devono essere aggiudicati ed eseguiti conformemente alle procedure e ai documenti standard definiti e pubblicati dalla Commissione in materia di attuazione delle operazioni esterne, in vigore al momento dell’avvio della procedura interessata.”

Inserire quanto segue, senza apportare modifiche, se l’accordo con un’organizzazione internazionale prevede l’uso delle sue norme e procedure specifiche, conformi agli standard internazionali: “Tutti i contratti di attuazione relativi all’azione devono essere aggiudicati ed eseguiti conformemente alle procedure e ai documenti standard definiti e pubblicati dall’organizzazione internazionale in questione.”

Qualora si applichino norme e procedure diverse dalle procedure comunitarie, tali procedure devono essere specificate e soddisfare i criteri stabiliti dal regolamento finanziario.

Copertura finanziaria e scadenze

Ripartizione indicativa dell’importo globale per componenti principali, comprese la valutazione, la revisione contabile e la visibilità. Se del caso, indicare anche il contributo del PTOM beneficiario per voce di bilancio, specificando se si tratta di un contributo in natura o in contanti.

Nei limiti del possibile, indicare le quote del finanziamento riservate alle sovvenzioni e agli appalti; per i contratti, specificare il tipo di appalto (servizi, forniture, opere); per le sovvenzioni, specificare la categoria principale di beneficiari.

Se del caso, allegare un calendario indicativo per l’avvio delle procedure di appalto o dell’invito a presentare proposte.

Indicare la durata operativa prevista (in mesi) a decorrere dalla firma dell’accordo di finanziamento (in mancanza di un accordo di finanziamento, contratto o altro accordo di attuazione).

Controllo dei risultati

Descrizione delle modalità di verifica dei risultati; sintesi degli indicatori di base di misurazione dei progressi realizzati. Occorre individuare gli indicatori di input, output, risultato e, possibilmente, di impatto per i comparti strategici coperti dal settore prioritario. Detti indicatori devono tener conto dei criteri SMART (specifici, misurabili a breve/medio termine, raggiungibili, realistici e parametrati in base al tempo) nonché prevedere un livello di partenza, un obiettivo e un calendario preciso, in modo tale da consentire il confronto in occasione dei riesami annuali, intermedi e finali.

Valutazione e revisione contabile

Descrizione delle modalità di valutazione (intermedia, finale, ex post) e di revisione contabile.

Comunicazione e visibilità

Descrizione delle attività di comunicazione e visibilità.»


5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/55


REGOLAMENTO (CE) N. 1425/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2007

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona CIEM IV e nelle acque comunitarie della zona IIa per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

78

Stato membro

Belgio

Stock

COD/2AC4.

Specie

Merluzzo bianco (Gadus morhua)

Zona

IV; acque comunitarie della zona IIa

Data

15.11.2007


5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/57


REGOLAMENTO (CE) N. 1426/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2007

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM VII b-k, VIII, IX e X e nelle acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

79

Stato membro

Belgio

Stock

COD/7X7A34

Specie

Cod (Gadus morhua)

Zona

VIIb-k, VIII, IX e X; acque comunitarie della zona COPACE 34.1.1

Data

15.11.2007


5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/59


REGOLAMENTO (CE) N. 1427/2007 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2007

relativo al divieto di pesca della molva nelle acque comunitarie della zona CIEM IV per le navi battenti bandiera belga

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2007.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2007.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2007 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2007.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9); rettifica nella GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

(3)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).


ALLEGATO

N.

80

Stato membro

Belgio

Stock

LIN/04.

Specie

Molva (Molva molva)

Zona

Acque CE della zona CIEM IV

Data

15.11.2007


5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/61


REGOLAMENTO (CE) N. 1428/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2007

che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 dispone misure di eradicazione da attuarsi qualora sia confermata la presenza dell’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) in ovini e caprini.

(2)

Dando seguito alla comunicazione della Commissione «Un piano per le TSE» (2) del 15 luglio 2005 e in attuazione del programma di lavoro SANCO 2006-2007 sulle TSE (3) del 21 novembre 2006, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 727/2007, del 26 giugno 2007, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Il regolamento (CE) n. 999/2001, così modificato, prevede talune misure da applicarsi in caso di conferma della presenza di una TSE in un’azienda di ovini e caprini e qualora sia stata esclusa la presenza di un’encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

(3)

Poiché all’interno della Comunità esistono notoriamente differenze nella struttura del settore ovicaprino, il regolamento (CE) n. 999/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 727/2007, ha introdotto la possibilità di diversificare gli interventi nel quadro di norme armonizzate a livello comunitario.

(4)

L’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001, prima di essere modificato dal regolamento (CE) n. 727/2007, prevedeva una deroga per quanto riguarda la distruzione degli ovini e dei caprini a seguito della conferma della presenza in un’azienda di un caso di TSE in tali animali. Gli Stati membri potevano decidere, a certe condizioni, di differire la distruzione degli animali fino a un massimo di cinque anni riproduttivi. Questa deroga non è stata però inclusa, perché non più necessaria, nell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 come modificato.

(5)

Il 17 luglio 2007, con la causa T-257/07, la Francia ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso per l’annullamento di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 727/2007, riguardanti in particolare le misure da applicare ai greggi infetti da TSE, o in subordine l’annullamento del regolamento nella sua integralità. Nella sua ordinanza del 28 settembre 2007 il Tribunale ha sospeso in via interlocutoria l’applicazione di tali disposizioni, fino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale.

(6)

A seguito di tale ordinanza, gli Stati membri non hanno più la possibilità di applicare le disposizioni di cui è stata decisa la sospensione. Può darsi il caso, di conseguenza, che certi Stati membri abbiano difficoltà a procedere alla distruzione immediata degli animali in questione.

(7)

È quindi necessario reintrodurre la deroga in vigore prima che le relative disposizioni dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 fossero modificate dal regolamento (CE) n. 727/2007, per dare modo agli Stati membri nei quali la frequenza dell’allelo ARR nella razza o nell’azienda è bassa, o se ciò sia ritenuto necessario per evitare l’allevamento in consanguineità, di differire la distruzione degli animali in questione fino a un massimo di cinque anni riproduttivi decorrenti dalla data di detta ordinanza.

(8)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato VII, capitolo A, del regolamento (CE) n. 999/2001, al punto 2.3 è aggiunta la lettera f) seguente:

«f)

se la frequenza dell’allelo ARR nella razza o nell’allevamento è bassa o se ciò è ritenuto necessario per evitare l’allevamento in consanguineità, gli Stati membri possono decidere di differire la distruzione degli animali di cui alla lettera b), punti i) e ii), per un massimo di cinque anni riproduttivi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 settembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 727/2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8).

(2)  COM(2005) 322 def.

(3)  SEC(2006) 1527.


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/63


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2007

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo all’accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

(2007/786/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con Israele per adeguare l’accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (1), di seguito denominato «accordo euromediterraneo», per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

(2)

Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(3)

Il testo del protocollo negoziato con Israele prevede, all’articolo 9, paragrafo 2, l’applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

(4)

Fatta salva la sua conclusione in data successiva, è opportuno firmare il protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri e applicarlo in via provvisoria,

DECIDE:

Articolo 1

La firma del protocollo all’accordo euromediterraneo è autorizzata a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione di detto protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

Con riserva di trattamento reciproco, il protocollo è applicato su base provvisoria dal 1o gennaio 2007, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.


PROTOCOLLO

all’accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità», rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee,

da una parte, e

lo STATO DI ISRAELE, in appresso denominato «Israele»,

dall’altra,

CONSIDERANDO che l’accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra, in appresso denominato «l’accordo euromediterraneo», è stato firmato a Bruxelles il 20 novembre 1995 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2000;

CONSIDERANDO che il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e il relativo atto sono stati firmati a Lussemburgo il 25 aprile 2005 e sono entrati in vigore il 1o gennaio 2007;

CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del trattato di adesione del 2005, l’adesione delle nuove parti dell’accordo euromediterraneo deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo a tale accordo;

CONSIDERANDO che si sono svolte consultazioni ai sensi dell’articolo 21 dell’accordo euromediterraneo, per assicurare che si sia tenuto conto dei mutui interessi della Comunità e di Israele,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania, di seguito denominate «nuovi Stati membri», diventano parti dell’accordo euromediterraneo e rispettivamente, prendendone atto, adottano i testi dell’accordo euromediterraneo nonché le dichiarazioni comuni, le dichiarazioni e gli scambi di lettere, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità.

CAPO I

MODIFICHE AL TESTO DELL’ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI

Articolo 2

Prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca

1.   Alla tabella 1 dell’allegato VI dell’accordo euromediterraneo, che indica le concessioni tariffarie relative alle importazioni nella Comunità di prodotti originari di Israele, è aggiunta la seguente nuova concessione tariffaria:

«Codice NC (1)

Designazione delle merci (2)

Contingente annuo

(in tonnellate)

Concessione entro i limiti del contingente

ex 2106 90 98

Preparazioni a base di agrumi per bevande non alcoliche contenenti, in peso, 30 % o più di concentrati di succhi di frutta e non più di 50 % di saccarosio, non contenenti latte o prodotti lattiero-caseari

5 550 (3)

Riduzione del 33 % dell’elemento agricolo

2.   Ulteriori concessioni tariffarie per l’adeguamento delle concessioni bilaterali relative ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca saranno concordate tra le parti conformemente alle disposizioni di cui in allegato.

Articolo 3

Norme di origine

Il protocollo [4] è modificato come segue:

1)

all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1, il riferimento ai nuovi Stati membri è soppresso;

2)

Il testo dell’allegato IV bis è sostituito dal testo seguente:

«Versione bulgara

Износителят на продуктите, които се обхващатот този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Versione francese

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Versione italiana

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Versione ebraica

Image»

3)

Il testo dell’Allegato IV ter è sostituito dal testo seguente:

«Versione bulgara

Износителят на продуктите, които се обхващат от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione francese

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione italiana

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione olandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione rumena

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Versione ebraica

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CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 4

Prova dell’origine e cooperazione amministrativa

1.   Le prove dell’origine debitamente rilasciate da Israele o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi bilaterali di libero scambio o di regimi autonomi applicati tra i due Stati sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché:

a)

l’acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell’accordo euromediterraneo o nel regime comunitario delle preferenze generalizzate;

b)

la prova dell’origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione;

c)

la prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l’importazione in Israele o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell’adesione e nel quadro di accordi bilaterali di libero scambio o di regimi autonomi applicabili in quel momento tra Israele e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell’origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell’adesione.

2.   Israele e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi bilaterali di libero scambio o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

a)

una simile disposizione figuri anche nell’accordo concluso prima della data dell’adesione tra Israele e la Comunità; nonché

b)

l’esportatore autorizzato applichi le norme di origine in vigore nel quadro di detto accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell’adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell’accordo euromediterraneo.

3.   Le richieste di verifica a posteriori delle prove dell’origine rilasciate a norma degli accordi bilaterali di libero scambio o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere presentate dalle autorità doganali competenti di Israele o dei nuovi Stati membri e sono accettate da dette autorità per i tre anni successivi al rilascio della prova dell’origine in questione. Tali verifiche sono realizzate conformemente agli accordi bilaterali di libero scambio in vigore alla data del rilascio della prova dell’origine.

Articolo 5

Merci in transito

1.   Le disposizioni dell’accordo euromediterraneo si applicano alle merci esportate da Israele verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso Israele, che sono conformi alle disposizioni del protocollo [4] e che alla data di adesione si trovano in viaggio o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Israele o nel nuovo Stato membro in questione.

2.   In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell’adesione, una prova dell’origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 6

Israele si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 relativamente ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca con riferimento al presente allargamento della Comunità, fatta salva, per quanto riguarda prodotti diversi da quelli di cui al codice NC 2106 90 98, la conclusione di negoziati relativi ad un nuovo protocollo aggiuntivo per l’adeguamento delle concessioni bilaterali relative ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca conformemente all’allegato al presente protocollo.

Articolo 7

Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo euromediterraneo.

L’allegato del presente protocollo costituisce parte integrante dello stesso.

Articolo 8

1.   La Comunità, il Consiglio dell’Unione europea, a nome degli Stati membri, e Israele procedono all’approvazione del presente protocollo conformemente alle rispettive procedure.

2.   Le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al paragrafo 1. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 9

1.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.

2.   Il presente protocollo si applica, in via provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2007.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della firma del presente protocollo.

Articolo 10

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 11

Il testo dell’accordo euromediterraneo, inclusi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l’atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue bulgara e rumena (4), tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali.

Il Consiglio di associazione approva tali testi.

Съставено в Брюксел, 31 октомври 2007 г.

Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2007.

V Bruselu dne 31. října 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2007.

Geschehen zu Brüssel am 31. Oktober 2007.

Brüsselis, 31. oktoober 2007.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 31 Οκτωβρίου 2007.

Done at Brussels on the 31 October 2007, which corresponds to the 19th day of Heshvan in the year five thousend seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2007.

Briselē, 2007. gada 31. oktobrī.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 31 d.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 31-én.

Magħmul fi Brussell, 31 ta' Ottubru 2007.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 2007.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r.

Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro de 2007.

Întocmit la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

V Bruseli 31. októbra 2007.

V Bruslju, dne 31. oktobra 2007.

Tehty Brysselissä 31. lokakuuta 2007.

Som skedde i Bryssel den 31 oktober 2007.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā —

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

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За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Community

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienas vārdā —

Europos bendrijų vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskiej

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

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За Държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για τα Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā —

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' Iżrael

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

På Staten Israels vägnar

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(1)  Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1549/2006 (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1).

(2)  Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(3)  Per il 2007, tale contingente è fissato a 3 240 tonnellate.»

(4)  Le versioni bulgara e rumena della convenzione saranno pubblicate in un’edizione speciale della Gazzetta ufficiale in un momento successivo.

ALLEGATO

relativo ai regimi applicabili alle concessioni commerciali concernenti i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati e i prodotti della pesca

Le parti hanno concordato che l’attuale volume degli scambi e le attuali condizioni di accesso al mercato tra Israele e Bulgaria e tra Israele e Romania nel quadro degli attuali accordi bilaterali di libero scambio servano come quantità minima per l’adeguamento delle concessioni commerciali bilaterali relative ai prodotti agricoli, ai prodotti agricoli trasformati e ai prodotti della pesca nell’accordo euromediterraneo da attuarsi nel quadro di un nuovo protocollo aggiuntivo.


5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/75


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2007

relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d’Israele, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

(2007/787/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d’Israele, dall’altra (2), è stato firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri a Bruxelles il 31 ottobre 2007.

(2)

È opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

Articolo unico

Il protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato d’Israele, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è approvato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (3).

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. LINO


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

(3)  Cfr. pag. 65 della presente Gazzetta ufficiale.


Commissione

5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/76


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2007

relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE

(Caso COMP/E-2/39.140 — DaimlerChrysler)

[notificata con il numero C(2007) 4275]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2007/788/CE)

(1)

L’impresa DaimlerChrysler AG (di seguito «DaimlerChrysler») è destinataria della presente decisione, adottata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) e relativa alla fornitura di informazioni tecniche per la riparazione di autoveicoli a marchio Mercedes-Benz e Smart.

(2)

Le informazioni tecniche consistono in dati, procedimenti ed istruzioni necessari per verificare, riparare e sostituire parti difettose/rotte/usate di un autoveicolo o a riparare guasti dei sistemi degli autoveicoli. Le informazioni tecniche comprendono le seguenti sette categorie principali:

parametri di base (documentazione di tutti i valori e punti di riferimento dei valori misurabili relativi al veicolo, quali regolazione della coppia, misurazioni del rilascio dei freni, pressione idraulica e pneumatica),

diagrammi e descrizioni di fasi di operazioni di riparazione e di manutenzione (manuali d’uso e manutenzione, documenti tecnici quali programmi di lavoro, descrizioni degli strumenti utilizzati per effettuare una determinata riparazione e diagrammi quali schemi del sistema elettrico o idraulico),

test e diagnosi (compresi codici diagnostici indicanti anomalie/possibili interventi correttivi, software ed altre informazioni necessarie per diagnosticare anomalie dei veicoli); molte — ma non tutte — queste informazioni sono contenute in strumenti elettronici specialistici,

codici, software ed altre informazioni necessarie per riprogrammare, ricalibrare o riinizializzare le unità elettroniche di controllo («ECU») montate su un veicolo. Tale categoria è connessa alla precedente, in quanto spesso gli stessi strumenti elettronici sono utilizzati per diagnosticare l’anomalia e successivamente procedere agli adeguamenti necessari medianti le ECU,

informazioni sui pezzi di ricambio, compresi i cataloghi dei pezzi di ricambio con codici e descrizioni, e metodi d’identificazione del veicolo (ossia dati relativi ad un veicolo specifico che permettono ad un riparatore di identificare i singoli codici per le parti installate durante l’assemblaggio del veicolo e per identificare i codici corrispondenti per pezzi di ricambio originali compatibili per il veicolo specifico),

informazioni speciali (avvisi di ritiro dei prodotti e notifica di anomalie frequenti),

materiale per la formazione.

(3)

Nel dicembre 2006 la Commissione ha avviato un procedimento a tale riguardo ed ha trasmesso a DaimlerChrysler una valutazione preliminare, secondo la quale gli accordi DaimlerChrysler con i propri partner per i servizi post-vendita suscitavano riserve in merito alla loro compatibilità con le disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato CE.

(4)

Secondo la valutazione preliminare della Commissione, sembrava che DaimlerChrysler non avesse rivelato determinate categorie di informazioni tecniche per le riparazioni dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dal regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione (2). Inoltre, al momento in cui la Commissione ha avviato la propria indagine, DaimlerChrysler non aveva ancora realizzato un sistema efficace per consentire ai riparatori indipendenti di avere accesso in modo disaggregato alle informazioni tecniche necessarie per le riparazioni. Malgrado DaimlerChrysler abbia migliorato l’accessibilità delle sue informazioni tecniche nel corso dell’indagine della Commissione, in particolare realizzando a tale scopo nel giugno 2005 un sito web (di seguito «il sito web TI»), le informazioni messe a disposizione dei riparatori indipendenti sembravano essere ancora incomplete.

(5)

La valutazione preliminare ha constatato che i mercati rilevanti interessati dalla pratica in questione erano il mercato della fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione per le autovetture ed il mercato per la fornitura di informazioni tecniche ai riparatori. Le reti autorizzate Mercedes-Benz e Smart avevano quote di mercato molto elevate sul primo di tali mercati, mentre sul secondo DaimlerChrysler era l’unico fornitore in grado di offrire tutte le informazioni tecniche necessarie ai riparatori dei suoi autoveicoli.

(6)

In sostanza gli accordi di DaimlerChrysler sulla manutenzione e la distribuzione di pezzi di ricambio prevedono che i membri delle sue reti autorizzate eseguano una serie completa di servizi di riparazione specifici per il marchio e fungano da grossisti di pezzi di ricambio. La Commissione nutre preoccupazioni in merito al fatto che gli effetti negativi di tali accordi potrebbero essere inaspriti dal fatto che DaimlerChrysler non ha concesso un adeguato accesso alle informazioni tecniche ai riparatori indipendenti, escludendo in tal modo le imprese che intendano e possano offrire servizi di riparazione secondo un modello di attività diverso.

(7)

La conclusione preliminare della Commissione era che le misure adottate da DaimlerChrysler per la fornitura delle sue informazioni tecniche ai riparatori indipendenti non corrispondevano alle loro esigenze né per quanto riguarda la portata delle informazioni disponibili né per quanto riguarda la loro accessibilità e che una tale pratica, combinata a pratiche simili seguite da altri costruttori automobilistici, avrebbe potuto contribuire ad un peggioramento della posizione di mercato dei riparatori indipendenti. Ciò potrebbe a sua volta aver causato un considerevole danno per i consumatori in termini di riduzione significativa della scelta dei pezzi di ricambio, prezzi più elevati per i servizi di riparazione, riduzione della scelta delle officine di riparazione, potenziali problemi di sicurezza e mancanza di accesso alle officine di riparazione innovative.

(8)

Inoltre, il fatto che DaimlerChrysler non sembra aver concesso ai riparatori indipendenti un accesso adeguato alle informazioni tecniche potrebbe impedire ai suoi accordi con i partner per i servizi post-vendita di beneficiare dell’esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 1400/2002 poiché, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 di detto regolamento, l’esenzione non si applica qualora il fornitore di autoveicoli rifiuti di concedere agli operatori indipendenti l’accesso a tutte le informazioni tecniche, attrezzature di diagnostica e altre apparecchiature e strumenti, compreso tutto il software rilevante e la formazione richiesta per la riparazione e la manutenzione di detti autoveicoli. Come chiarito nel considerando 26 del regolamento, le condizioni di accesso non devono discriminare tra gli operatori autorizzati e quelli indipendenti.

(9)

La Commissione è infine giunta alla conclusione preliminare che, in mancanza dell’accesso alle informazioni tecniche per le riparazioni, era poco probabile che gli accordi tra DaimlerChrysler e i suoi riparatori autorizzati potessero beneficiare delle disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 3.

(10)

Il 14 febbraio 2007 DaimlerChrysler ha proposto alla Commissione una serie di impegni per ovviare alle riserve in materia di concorrenza contenute nella valutazione preliminare.

(11)

In base a tali impegni, il principio che determina la portata delle informazioni da fornire è quello della non discriminazione tra i riparatori indipendenti e quelli autorizzati. In questo contesto, DaimlerChrysler garantirà che tutte le informazioni tecniche, gli strumenti, le apparecchiature, il software e la formazione richiesti per la riparazione e la manutenzione dei suoi autoveicoli che vengono forniti ai riparatori autorizzati e/o agli importatori indipendenti dei suoi marchi Mercedes-Benz e Smart in qualsiasi Stato membro dell’UE da parte o per conto di DaimlerChrysler siano resi disponibili anche ai riparatori indipendenti.

(12)

Negli impegni è specificato che le «informazioni tecniche» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. (CE) n. 1400/2002 comprendono tutte le informazioni fornite ai riparatori autorizzati per la riparazione o la manutenzione di autoveicoli Mercedes-Benz e Smart. Tale nozione include, a titolo di esempio, software specifici, i codici di errore ed altri parametri, ivi compresi gli aggiornamenti, necessari per interventi sulle unità elettroniche di controllo (ECU) implicanti l’introduzione e/o il ripristino delle impostazioni raccomandate da DaimlerChrysler, i metodi d’identificazione dei veicoli, i cataloghi dei pezzi di ricambio, le soluzioni derivanti dall’esperienza pratica e relative a problemi che in genere riguardano un dato modello o una data partita, gli avvisi di ritiro dei prodotti nonché altri avvisi che indicano le riparazioni che possono essere effettuate senza spese nella rete dei riparatori autorizzati.

(13)

L’accesso agli strumenti comprende l’accesso alla diagnostica elettronica e ad altri strumenti di riparazione, assieme al relativo software, compresi aggiornamenti periodici e servizi di post-vendita per tali strumenti.

(14)

Gli impegni vincoleranno DaimlerChrysler e le sue imprese collegate ma non saranno direttamente obbligatori per gli importatori indipendenti di veicoli a marchio DaimlerChrysler. DaimlerChrysler ha pertanto convenuto, negli Stati membri nei quali distribuisce veicoli Mercedes-Benz e/o Smart attraverso importatori indipendenti, di compiere tutti gli sforzi possibili per obbligare contrattualmente tali imprese a fornire ai riparatori indipendenti, gratuitamente e in modo non discriminatorio, attraverso i loro siti web nazionali commerciali, qualsiasi informazione tecnica o qualsiasi versione linguistica delle informazioni tecniche che gli importatori in questione abbiano fornito a riparatori autorizzati nello Stato membro per il quale sono stati designati e che non sono disponibili per i riparatori indipendenti sul sito web TI.

(15)

Ai sensi del considerando 26 del regolamento (CE) n. 1400/2002, DaimlerChrysler non è obbligata a fornire ai riparatori indipendenti informazioni tecniche che potrebbero permettere a terzi di aggirare i dispositivi antifurto o di disattivarli e/o di ricalibrare (3) dispositivi elettronici o manomettere i dispositivi che limitano le prestazioni degli autoveicoli. Come avviene per qualsiasi deroga accordata a norma del diritto UE, il considerando 26 deve essere interpretato in modo restrittivo. Negli impegni si sottolinea che, qualora dovesse invocare tale eccezione come motivo per non comunicare qualsiasi informazione tecnica ai riparatori indipendenti, DaimlerChrysler si è impegnata a garantire che le informazioni non comunicate saranno limitate a quanto necessario per assicurare la protezione di cui al considerando 26, e che la mancanza delle informazioni in questione non impedirà ai riparatori indipendenti di effettuare operazioni diverse da quelle elencate al considerando 26, compresi lavori su dispositivi come ECU per la gestione del motore, airbag, pretensionatori per le cinture di sicurezza o elementi della chiusura centralizzata.

(16)

L’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1400/2002 prevede che le informazioni tecniche debbano essere rese disponibili in modo proporzionato alle esigenze dei riparatori indipendenti. Questo implica sia la fornitura delle informazioni in modo disaggregato sia una fissazione di prezzi che tengano conto della misura in cui i riparatori indipendenti utilizzano dette informazioni.

(17)

In linea con tale principio, gli impegni specificano che DaimlerChrysler metterà sul sito web TI tutte le informazioni tecniche relative ai modelli lanciati sul mercato dopo il 1996 e garantirà che tutte le informazioni tecniche aggiornate si trovino costantemente sul sito web TI o eventuali sostituti di tale sito. Tuttavia, se determinate informazioni tecniche concernenti modelli lanciati sul mercato dopo il 1996 o versioni linguistiche che DaimlerChrysler o le sue imprese collegate forniscono ai riparatori autorizzati in un determinato Stato membro non sono disponibili sul sito web TI, si riterrà che DaimlerChrysler abbia ottemperato agli impegni in tal senso qualora abbia messo a disposizione dei riparatori indipendenti le informazioni in questione senza indebiti ritardi e a titolo gratuito sul suo sito web commerciale nello Stato membro in questione.

(18)

DaimlerChrysler garantirà sempre che il sito web possa essere di facile reperibilità e fornirà un livello equivalente di prestazioni ai metodi impiegati per la fornitura delle informazioni tecniche ai membri delle sue reti autorizzate. Quando DaimlerChrysler o altra impresa che agisca per conto di DaimlerChrysler mette a disposizione dei riparatori autorizzati un’informazione tecnica in una particolare lingua dell’UE, DaimlerChrysler garantirà che tale versione linguistica sia messa subito sul sito web TI.

(19)

DaimlerChrysler ha fissato le tariffe annue di accesso al sito web TI a 1 254 EUR (1 239 EUR per l’accesso alla sezione principale denominata WIS net; il catalogo elettronico dei pezzi di ricambio è gratuito, a parte un contributo annuo per spese amministrative di 15 EUR). Tuttavia, per rispettare i requisiti di proporzionalità previsti dal regolamento, DaimlerChrysler si impegna a fornire una suddivisione proporzionata per l’accesso alla WIS net in fasce mensili, settimanali, giornaliere e orarie ad un prezzo, rispettivamente, di 180, 70, 20 e 4 EUR. DaimlerChrysler s’impegna a mantenere questa struttura di tariffe di accesso e di non aumentarne i livelli al di sopra del tasso d’inflazione medio all’interno dell’UE per tutto il periodo di validità degli impegni.

(20)

Gli impegni di DaimlerChrysler non pregiudicano le disposizioni, attuali o future, previste dal diritto comunitario o nazionale, che potrebbero estendere la portata delle informazioni tecniche che DaimlerChrysler deve fornire agli operatori indipendenti e/o precisare modalità più favorevoli per la fornitura di tali informazioni.

(21)

Su richiesta di un riparatore o di un’associazione indipendente di tali riparatori, DaimlerChrysler si è impegnata ad accettare l’arbitrato per comporre le controversie relative alla fornitura di informazioni tecniche. Tale arbitrato sarà disciplinato dalle norme nazionali in materia e dalle norme sostanziali concordate a livello contrattuale da DaimlerChrysler con i propri riparatori autorizzati nello Stato membro nel quale è situata la parte ricorrente. DaimlerChrysler si impegna a fornire su richiesta informazioni su dette norme. Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati in conformità a tali norme. L’arbitrato non pregiudicherà il diritto di ricorrere al competente tribunale nazionale.

(22)

Nell’ambito della decisione si rileva che, alla luce degli impegni, non sussistono più motivi per un intervento da parte della Commissione. Gli impegni saranno vincolanti fino al 31 maggio 2010.

(23)

Il comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e posizioni dominanti ha emesso un parere favorevole il 9 luglio 2007.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203 dell’1.8.2002, pag. 30). Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(3)  Ossia di modificare le impostazioni originali di una ECU in un modo non raccomandato da DaimlerChrysler.


5.12.2007   

IT

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L 317/79


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2007

che sospende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1420/2007 sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan

(2007/789/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1420/2007 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese (comprendente ferro-silico-manganese) («SiMn») originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e del Kazakstan, classificato ai codici NC 7202 30 00 ed ex 8111 00 11 (codice TARIC 8111001110) (nel seguito «prodotto in esame»). Le aliquote del dazio antidumping applicabile al prodotto originario della RPC e del Kazakstan sono rispettivamente dell’8,2 % e del 6,5 %.

(2)

La Commissione è stata informata di una modifica delle condizioni di mercato avvenuta dopo il periodo dell’inchiesta iniziale di cui al regolamento (CE) n. 1420/2007 che potrebbe giustificare la sospensione delle misure attualmente in vigore, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha pertanto esaminato se tale sospensione fosse giustificata.

B.   MOTIVI

(3)

L’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base dispone che, nell’interesse della Comunità, le misure antidumping possano essere sospese qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, a condizione che l’industria comunitaria abbia avuto la possibilità di presentare osservazioni e che queste siano state prese in considerazione. Inoltre, a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, le misure antidumping in questione possono essere ripristinate in qualsiasi momento se i motivi che ne giustificavano la sospensione non sono più validi.

(4)

Dal periodo dell’inchiesta iniziale è stato registrato un aumento dei prezzi del silico-manganese a livello mondiale che riflette una modifica della situazione e delle condizioni del mercato. Per tale ragione la Commissione ha effettuato un’ulteriore inchiesta volta a valutare la recente evoluzione dei volumi e dei prezzi del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o luglio 2006 e il 30 settembre 2007 e il relativo impatto sul pregiudizio arrecato all’industria comunitaria, così come l’interesse generale della Comunità.

(5)

Sulla base delle informazioni raccolte si è stabilito che dopo il periodo dell’inchiesta iniziale i prezzi del silico-manganese nel mercato comunitario sono aumentati del 69 % circa fino al terzo trimestre del 2007, passando da una media di 622 EUR/MT nel terzo trimestre 2006 a una media di 1 051 EUR/MT nel terzo trimestre 2007. Un aumento significativo, pari al 42 % circa, si è rilevato in particolare tra il secondo e il terzo trimestre 2007. Tali tendenze sono state registrate anche in altri importanti mercati del mondo nonché in relazione alle importazioni di SiMn nella Comunità.

(6)

Il silico-manganese è una materia prima fondamentale per la produzione dell’acciaio. L’aumento dei prezzi sopra descritto può essere attribuito a temporanei problemi di approvvigionamento uniti a una maggiore domanda di SiMn, dovuta all’aumento della domanda di acciaio a livello mondiale. I dati relativi a improvvise impennate dei prezzi verificatesi in precedenza, ad esempio nel 2004, indicano che tali squilibri tra domanda e offerta in questo mercato sono di carattere temporaneo. I prezzi tendono a tornare ai loro livelli a lungo termine non appena le capacità residue di SiMn vengono pienamente utilizzate.

(7)

Tra il periodo dell’inchiesta iniziale e quello compreso tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007 la quota di mercato delle importazioni di silico-manganese originario della RPC e del Kazakstan è diminuita di 0,6 punti percentuali passando al 9,8 % dell’intero consumo comunitario. Il consumo della CE è aumentato del 20 %.

(8)

Per quanto riguarda l’industria comunitaria, va notato che la sua situazione è migliorata dal periodo dell’inchiesta iniziale. Tra quest’ultimo periodo e quello compreso tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007 i volumi delle vendite e della produzione sono aumentati rispettivamente del 15 % e del 19 %. La quota di mercato dell’industria comunitaria è tuttavia diminuita dell’1,1 %, passando al 23,8 %. La situazione del profitto è migliorata sensibilmente e la redditività dell’industria comunitaria ha raggiunto il 42 % nel terzo trimestre 2007, superando così notevolmente anche il margine di profitto del 5 % ritenuto adeguato nell’inchiesta iniziale.

(9)

Come indicato ai considerando da 157 a 163 del regolamento (CE) n. 1420/2007, si prevedeva che l’istituzione delle misure in questione avrebbe comportato per gli utilizzatori alcuni effetti negativi, sebbene limitati, sotto forma di aumenti dei costi derivanti dall’eventuale necessità di ricorrere a fonti di approvvigionamento nuove o alternative. Data la temporanea modifica delle condizioni del mercato, in seguito alla quale l’industria comunitaria attualmente non subisce pregiudizi, gli eventuali effetti negativi sugli utilizzatori potrebbero essere eliminati sospendendo le misure. Si può pertanto concludere che la sospensione sia nell’interesse generale della Comunità.

(10)

Dato il carattere temporaneo della modifica delle condizioni di mercato e in particolare l’elevato livello dei prezzi del silico-manganese applicati nel mercato comunitario, notevolmente superiore al livello pregiudizievole riscontrato nell’inchiesta iniziale, nonché l’asserito squilibrio tra domanda e offerta del prodotto in esame, si ritiene improbabile che in seguito alla sospensione delle misure riemerga il pregiudizio connesso alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e del Kazakstan. Si propone pertanto di sospendere le misure in vigore per un periodo di nove mesi, in conformità dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   CONSULTAZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

(11)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha comunicato all’industria comunitaria l’intenzione di sospendere le misure antidumping vigenti. L’industria comunitaria ha avuto la possibilità di presentare osservazioni e non si è opposta alla sospensione delle misure antidumping.

D.   CONCLUSIONE

(12)

La Commissione ritiene pertanto che siano state rispettate tutte le prescrizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base per la sospensione del dazio antidumping istituito nei confronti del prodotto in esame. Il dazio antidumping istituito con il regolamento (CE) n. 1420/2007 va quindi sospeso per un periodo di nove mesi.

(13)

La Commissione seguirà l’evoluzione delle importazioni e dei prezzi del prodotto in esame. Qualora dovesse verificarsi, in qualsiasi momento, un nuovo aumento dei volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC e dal Kazakstan a prezzi oggetto di dumping, con conseguente pregiudizio per l’industria comunitaria, la Commissione provvederà a ripristinare il dazio antidumping tenendo conto delle norme sostanziali che disciplinano la valutazione del pregiudizio. Se del caso può essere aperto un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base,

DECIDE:

Articolo 1

Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1420/2007 sulle importazioni di silico-manganese (comprendente ferro-silico-manganese) originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan, classificato ai codici NC 7202 30 00 ed ex 8111 00 11 (codice TARIC 8111001110), è sospeso per un periodo di nove mesi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  Cfr. la pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.


Banca centrale europea

5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/81


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 novembre 2007

relativa all’approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2008

(BCE/2007/16)

(2007/790/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l’articolo 106, paragrafo 2,

visto l’articolo 1 della decisione 2007/503/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte di Cipro il 1o gennaio 2008 (1),

visto l’articolo 1 della decisione 2007/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte di Malta il 1o gennaio 2008 (2),

considerando quanto segue:

(1)

A partire dal 1o gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume di conio delle monete metalliche emesse dagli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti»).

(2)

La deroga goduta da Cipro e Malta di cui all’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003 è stata abrogata con effetto a partire dal 1o gennaio 2008.

(3)

Gli attuali 13 Stati membri partecipanti, insieme a Cipro e Malta, hanno sottoposto all’approvazione della BCE le proprie stime sul volume di conio delle monete metalliche in euro da emettersi nel 2008, accompagnate da note esplicative sulla metodologia utilizzata per formulare tali stime,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione del volume di conio delle monete metalliche in euro per il 2008

Con la presente decisione la BCE approva il volume di conio delle monete metalliche da emettersi nel 2008 da parte degli Stati membri partecipanti, conformemente alla seguente tabella:

(milioni di euro)

 

Conio di monete metalliche destinate alla circolazione e di monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione) nel 2008

Belgio

130,0

Germania

655,0

Irlanda

114,0

Grecia

97,3

Spagna

550,0

Francia

500,0

Italia

375,2

Cipro

147,4

Lussemburgo

49,0

Malta

56,7

Paesi Bassi

57,5

Austria

185,0

Portogallo

50,0

Slovenia

39,0

Finlandia

60,0

Articolo 2

Disposizione finale

Gli Stati membri partecipanti sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 novembre 2007.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29.

(2)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

5.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/83


DECISIONE 2007/791/PESC DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2007

che attua l'azione comune 2007/749/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BiH)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista l'azione comune 2007/749/PESC del Consiglio, del 19 novembre 2007, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina (BiH) (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2, secondo trattino, del trattato sull'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 novembre 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/749/PESC in cui si stabilisce che l'EUPM deve proseguire fino al 31 dicembre 2009. L'importo di riferimento finanziario per gli esercizi 2008 e 2009 dev'essere deciso anno per anno.

(2)

Il mandato dell'EUPM si svolgerà nell'ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe pregiudicare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 11 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa con l'attuazione dell'azione comune 2007/749/PESC è di 14 800 000 EUR per il 2008.

2.   La spesa finanziata tramite l'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU L 303 del 21.11.2007, pag. 40.


  翻译: