ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
50o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Consiglio |
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2007/880/CE |
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2007/881/CE |
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Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante modifica del suo regolamento interno |
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2007/882/CE |
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2007/883/CE |
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2007/884/CE |
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Commissione |
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2007/885/CE |
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Decisione della Commissione, del 26 dicembre 2007, che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente alla Germania ( 1 ) |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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2007/886/PESC |
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2007/888/PESC |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
29.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1579/2007 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2007
che fissa, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse afferenti applicabili nel Mar Nero per alcuni stock o gruppi di stock ittici
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 20,
visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (2), in particolare l’articolo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio adotta le misure necessarie che disciplinano l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e, segnatamente, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. |
(2) |
A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il Consiglio fissa le possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca e le ripartisce tra gli Stati membri. |
(3) |
Ai fini di un’efficace gestione delle possibilità di pesca occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca. |
(4) |
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 stabilisce definizioni rilevanti ai fini dell’assegnazione delle possibilità di pesca. |
(5) |
Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure menzionate nel detto regolamento. |
(6) |
Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2008 vengano attuate alcune misure supplementari relative alle condizioni tecniche delle attività di pesca. |
(7) |
È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate in conformità della pertinente normativa comunitaria, segnatamente del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (3), e del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (4). |
(8) |
Tenuto presente che in uno Stato membro, anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, per la pesca del rombo chiodato si sono utilizzate tradizionalmente reti aventi una maglia di dimensione inferiore a 200 mm, e al fine di consentire un adeguato adattamento alle misure tecniche introdotte nel presente regolamento, tale Stato membro è autorizzato a praticare la pesca del rombo chiodato utilizzando reti aventi una maglia di dimensione minima pari a 180 mm. |
(9) |
Data l’urgenza della questione, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici del Mar Nero, le possibilità di pesca per il 2008 e le condizioni specifiche cui è subordinato il loro utilizzo.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari (navi comunitarie) operanti nel Mar Nero.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro considerato, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni che figurano nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«CGPM»: Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo; |
b) |
«Mar Nero»: la sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/31/2007/2; |
c) |
«totale ammissibile di catture (TAC)»: il quantitativo che può essere prelevato e sbarcato annualmente da ciascuno stock; |
d) |
«contingente»: la quota del TAC assegnata alla Comunità, a uno Stato membro o a un paese terzo. |
CAPO II
POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE AFFERENTI
Articolo 4
Limiti di cattura e loro ripartizione
I limiti di cattura, la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni supplementari applicabili ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 5
Disposizioni speciali in materia di ripartizione
La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti di cattura che figura nell’allegato I non pregiudica:
a) |
gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
b) |
le riassegnazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e dell’articolo 23, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002; |
c) |
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; |
d) |
le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell’articolo 23, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002. |
Articolo 6
Condizioni applicabili alle catture principali e accessorie
1. Le conservazione a bordo e lo sbarco di catture provenienti da stock soggetti a limiti di cattura sono autorizzati solo se le catture sono state effettuate da navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito.
2. Tutti gli sbarchi sono imputati al contingente o alla quota della Comunità, se questa non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti.
Articolo 7
Misure tecniche transitorie
Le misure tecniche transitorie figurano nell’allegato II.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 8
Trasmissione dei dati
Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi prelevati da ciascuno stock, prevista all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. NUNES CORREIA
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.
(3) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9).
(4) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).
ALLEGATO I
Limiti di cattura e condizioni ad essi afferenti per la gestione annuale dei limiti di cattura applicabili alle navi comunitarie in zone in cui sono imposti limiti di cattura per specie e per zona
Nelle seguenti tabelle sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione), la loro ripartizione tra gli Stati membri e le condizioni associate per la gestione annuale dei contingenti.
All’interno di ogni zona gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Nelle tabelle vengono utilizzati per le diverse specie i codici seguenti:
Nome scientifico |
Codice alfa a 3 lettere |
Nome comune |
Psetta maxima |
TUR |
Rombo chiodato |
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
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Bulgaria |
50 |
TAC precauzionale Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96. |
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Romania |
50 |
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CE |
100 |
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TAC |
Non pertinente |
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CE |
15 000 (1) |
TAC precauzionale Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96. |
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TAC |
Non pertinente |
(1) Può essere pescato solo da navi battenti bandiera della Bulgaria o della Romania.
ALLEGATO II
MISURE TECNICHE TRANSITORIE
1. |
Dal 15 aprile al 15 giugno è vietata qualsiasi attività di pesca nelle acque comunitarie del Mar Nero. |
2. |
In uno Stato membro in cui la dimensione minima per legge delle maglie delle reti utilizzate per la pesca del rombo chiodato era di 200 mm prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, le reti la cui la dimensione minima delle maglie delle reti è di almeno 180 mm possono essere utilizzate per tale pesca. |
3. |
La taglia minima di sbarco del rombo chiodato corrisponde a una lunghezza totale di almeno 45 cm, misurata in conformità dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 850/98. |
DIRETTIVE
29.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/6 |
DIRETTIVA 2007/74/CE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2007
sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all’importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (1) ha istituito un sistema comunitario di esenzioni fiscali. Tale sistema deve essere mantenuto in vigore, sia al fine di evitare la doppia imposizione sia nei casi in cui, date le condizioni alle quali le merci vengono importate, non sussiste l’esigenza di proteggere l’economia, ma deve continuare ad applicarsi solo alle importazioni non commerciali di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi. |
(2) |
Tuttavia, tenuto conto del numero di modifiche necessarie, nonché dell’esigenza di adeguare la direttiva 69/169/CEE all’allargamento e alle nuove frontiere esterne della Comunità e di ristrutturare e semplificare talune disposizioni a fini di chiarezza, la revisione completa, l’abrogazione e la sostituzione della direttiva 69/169/CEE appaiono giustificate. |
(3) |
I limiti quantitativi e le soglie monetarie cui sono soggette le esenzioni dovrebbero rispondere alle esigenze attuali degli Stati membri. |
(4) |
La soglia monetaria dovrebbe essere stabilita tenendo conto del cambiamento del valore reale del denaro dall’ultimo aumento nel 1994 e dovrebbe anche riflettere l’abolizione dei limiti quantitativi sui prodotti soggetti alle accise in alcuni Stati membri che rientrano ora nel massimale generale applicabile all’IVA. |
(5) |
La facilità degli acquisti all’estero potrebbe essere fonte di problemi per gli Stati membri che condividono una frontiera terrestre con paesi terzi in cui i prezzi siano notevolmente inferiori. È giustificato pertanto fissare una soglia monetaria inferiore per forme di viaggio diverse dal viaggio aereo o marittimo. |
(6) |
In base all’esperienza della Commissione i limiti quantitativi per i prodotti del tabacco e per le bevande alcoliche si sono, in linea generale, dimostrati adeguati e dovrebbero pertanto essere mantenuti. |
(7) |
I limiti quantitativi per l’esenzione delle merci soggette ad accise dovrebbero rispecchiare il regime di tassazione vigente per tali merci negli Stati membri. Di conseguenza, è opportuno stabilire un limite per la birra mentre devono essere soppressi i limiti per i profumi, il caffè e il tè. |
(8) |
È opportuno consentire agli Stati membri di fissare soglie monetarie inferiori per i bambini e di escludere i minori dalle esenzioni per i prodotti del tabacco e per le bevande alcoliche, al fine di garantire un livello elevato di tutela della salute. |
(9) |
Tenuto conto dell’esigenza di promuovere un livello elevato di tutela della salute per i cittadini comunitari, è opportuno consentire agli Stati membri di applicare limiti quantitativi ridotti per l’esenzione dei prodotti del tabacco. |
(10) |
Gli Stati membri dovrebbero potere applicare esenzioni più limitate per i lavoratori frontalieri e per le persone residenti in prossimità delle frontiere comunitarie, nonché per il personale dei mezzi di trasporto utilizzati nei viaggi internazionali, considerata la situazione particolare in cui si trovano tali categorie di soggetti a causa del loro luogo di residenza o delle loro condizioni di lavoro. |
(11) |
Si deve ricordare che l’Austria condivide una frontiera terrestre con la Samnauntal, un’enclave svizzera in cui si applica un regime fiscale specifico che comporta una tassazione notevolmente inferiore rispetto a quella applicabile in base alla normativa del resto della Svizzera e in particolare del cantone dei Grigioni di cui la Samnauntal fa parte. In considerazione di questa situazione speciale, che ha indotto l’Austria ad applicare limiti quantitativi inferiori ai prodotti del tabacco per quanto riguarda tale enclave conformemente all’articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 69/169/CEE, è opportuno consentire a detto Stato membro di applicare solo alla Samnauntal il limite inferiore previsto per i prodotti del tabacco dalla presente direttiva. |
(12) |
Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro dovrebbe essere istituito un meccanismo volto a consentire la conversione in euro degli importi espressi in valuta nazionale e garantire in tal modo la parità di trattamento negli Stati membri. |
(13) |
L’importo al quale gli Stati membri possono rinunciare alla riscossione delle imposte sull’importazione di merci dovrebbe essere aumentato affinché rispecchi i valori monetari attuali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
La presente direttiva disciplina l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) e dalle accise delle merci importate nel bagaglio personale dei viaggiatori provenienti da un paese terzo o un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o di accise, quali definiti all’articolo 3.
Articolo 2
Quando un viaggio comporta il transito nel territorio di un paese terzo o la partenza da un territorio di cui all’articolo 1 la presente direttiva si applica solo se il viaggiatore non è in grado di dimostrare che le merci trasportate nei suoi bagagli sono state acquistate alle condizioni fiscali generali del mercato interno di uno Stato membro e non beneficiano di alcun rimborso dell’IVA o delle accise.
Il sorvolo senza atterraggio non è considerato transito.
Articolo 3
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) |
«paese terzo»: qualsiasi paese diverso dagli Stati membri dell’Unione europea. Tenuto conto dell’accordo fiscale tra la Francia e il Principato di Monaco del 18 maggio 1963 e della convenzione di amicizia e buon vicinato tra l’Italia e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939, Monaco non è considerato paese terzo e San Marino non è considerato paese terzo per quanto riguarda le accise; |
2) |
«territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o di accise»: qualsiasi territorio, diverso dal territorio di un paese terzo, in cui non si applicano la direttiva 2006/112/CE (2) e/o la direttiva 92/12/CEE. Tenuto conto dell’accordo tra i governi del Regno Unito e dell’Isola di Man in materia di dogane e accise e questioni connesse del 15 ottobre 1979, l’Isola di Man non è considerata quale territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o di accise; |
3) |
«viaggiatori aerei» e «viaggiatori via mare»: tutti i passeggeri che effettuano viaggi aerei o marittimi, fatta eccezione per l’aviazione privata da diporto o la navigazione privata da diporto; |
4) |
«aviazione privata da diporto» e «navigazione privata da diporto»: l’uso di un aeromobile o di un battello marittimo da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che ne ha la disponibilità in forza di un contratto di locazione o a qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche; |
5) |
«zona di frontiera»: la zona che, in linea d’aria, non si estende oltre 15 chilometri dalla frontiera di uno Stato membro nonché i comuni parzialmente situati in tale zona; gli Stati membri possono prevedere deroghe a tale riguardo; |
6) |
«lavoratore frontaliero»: ogni persona che, per la sua abituale attività, deve varcare la frontiera nei suoi giorni di lavoro. |
CAPO II
ESENZIONI
SEZIONE 1
Disposizioni comuni
Articolo 4
Gli Stati membri esentano dall’IVA e dalle accise le merci importate nel bagaglio personale dei viaggiatori, in base a soglie monetarie o limiti quantitativi ed a condizione che le importazioni abbiano natura non commerciale.
Articolo 5
Ai fini dell’applicazione delle esenzioni, per bagagli personali si intendono tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo, nonché quelli che presenta in un secondo tempo a questo stesso servizio, a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagaglio appresso, al momento della partenza, presso l’impresa che ha provveduto al trasporto del viaggiatore. Il carburante diverso da quello di cui all’articolo 11 non è considerato bagaglio personale.
Articolo 6
Ai fini dell’applicazione delle esenzioni, le importazioni si considerano aventi natura non commerciale se soddisfano le seguenti condizioni:
a) |
hanno carattere occasionale; |
b) |
riguardano esclusivamente merci riservate all’uso personale o familiare dei viaggiatori o merci destinate ad essere regalate. |
La natura e la quantità delle merci non devono essere tali da indicare che l’importazione avviene per ragioni commerciali.
SEZIONE 2
Soglie monetarie
Articolo 7
1. Gli Stati membri esentano dall’IVA e dalle accise le importazioni delle merci non contemplate dalla sezione 3 che abbiano valore totale non superiore a 300 EUR per persona.
Nel caso dei viaggiatori aerei e via mare, la soglia monetaria di cui al primo comma è di 430 EUR.
2. Gli Stati membri possono ridurre la soglia monetaria per viaggiatori di età inferiore a quindici anni, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. La soglia monetaria non può tuttavia essere inferiore a 150 EUR.
3. Ai fini dell’applicazione delle soglie monetarie il valore dei singoli articoli non può essere suddiviso.
4. Ai fini dell’applicazione delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si tiene conto del valore del bagaglio personale di un viaggiatore che viene importato temporaneamente o reimportato a seguito di esportazione temporanea, né del valore dei medicinali corrispondenti alle sue necessità personali.
SEZIONE 3
Limiti quantitativi
Articolo 8
1. Gli Stati membri esentano dall’IVA e dalle accise le importazioni dei seguenti tipi di prodotti del tabacco applicando il limite quantitativo superiore o inferiore in appresso:
a) |
200 sigarette o 40 sigarette; |
b) |
100 sigaretti o 20 sigaretti; |
c) |
50 sigari o 10 sigari; |
d) |
250 g di tabacco da fumare o 50 g di tabacco da fumare. |
Ciascun importo specificato nelle lettere da a) a d) rappresenta, ai fini del paragrafo 4, il 100 % del quantitativo totale di prodotti del tabacco ammesso in esenzione.
I sigaretti sono sigari di peso massimo pari a 3 grammi al pezzo.
2. Gli Stati membri possono decidere di operare una distinzione fra viaggiatori aerei e altri viaggiatori applicando solo a questi ultimi i limiti quantitativi inferiori di cui al paragrafo 1.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l’Austria può, fintantoché il regime fiscale dell’enclave svizzera di Samnauntal differisce da quello applicabile nel resto del cantone dei Grigioni, limitare l’applicazione del limite quantitativo inferiore ai prodotti del tabacco importati nel territorio di detto Stato membro dai viaggiatori che vi entrano direttamente dall’enclave svizzera summenzionata.
4. Per ciascun viaggiatore l’esenzione può essere applicata a qualsiasi combinazione di prodotti del tabacco purché il totale delle percentuali dei massimali individuali non superi il 100 %.
Articolo 9
1. Gli Stati membri esentano dall’IVA e dalle accise alcol e bevande alcoliche diverse dal vino tranquillo e dalla birra, applicando i seguenti limiti quantitativi:
a) |
un totale di 1 litro di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22 % vol, o di alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico uguale o superiore a 80 % vol; |
b) |
un totale di 2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22 % vol. |
Ciascuno degli importi specificati nelle lettere a) e b) rappresenta, ai fini del paragrafo 2, il 100 % del quantitativo totale di alcol e bevande alcoliche ammesso in esenzione.
2. Per ciascun viaggiatore l’esenzione può essere applicata a qualsiasi combinazione dei tipi di alcol e bevande alcoliche di cui al paragrafo 1, purché il totale delle percentuali dei massimali individuali non superi il 100 %.
3. Gli Stati membri esentano dall’IVA e dalle accise un totale di 4 litri di vino tranquillo e 16 litri di birra.
Articolo 10
Le esenzioni di cui agli articoli 8 o 9 non si applicano ai viaggiatori di età inferiore a 17 anni.
Articolo 11
Gli Stati membri esentano dall’IVA e dalle accise, nel caso di qualsiasi mezzo di trasporto, il carburante contenuto nel serbatoio normale e una quantità non superiore a 10 litri di carburante contenuto in un contenitore portatile.
Articolo 12
Il valore delle merci di cui agli articoli 8, 9 o 11 non viene preso in considerazione ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1.
CAPO III
CASI PARTICOLARI
Articolo 13
1. Gli Stati membri possono ridurre le soglie monetarie o i limiti quantitativi, o entrambi, per i viaggiatori che rientrano nelle seguenti categorie:
a) |
persone residenti nella zona di frontiera; |
b) |
lavoratori frontalieri; |
c) |
personale dei mezzi di trasporto utilizzati per viaggi da paesi terzi o da un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o di accise. |
2. Il paragrafo 1 non si applica se il viaggiatore appartenente ad una delle categorie ivi elencate prova che egli si reca oltre la zona di frontiera dello Stato membro o che non sta rientrando dalla zona di frontiera del paese terzo confinante.
Esso si applica tuttavia se i lavoratori frontalieri o il personale dei mezzi di trasporto utilizzati in viaggi internazionali importano merci quando viaggiano nell’esercizio del proprio lavoro.
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 14
Gli Stati membri possono decidere di non applicare l’IVA o le accise per le merci importate dai viaggiatori quando l’importo dell’imposta da applicare non supera 10 EUR.
Articolo 15
1. L’equivalente euro in moneta nazionale che si applica per l’attuazione della presente direttiva viene fissato una volta all’anno. I tassi applicabili per la conversione sono quelli vigenti il primo giorno feriale del mese di ottobre. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applicano dal 1o gennaio dell’anno successivo.
2. Gli Stati membri possono arrotondare gli importi in valuta nazionale risultanti dalla conversione degli importi in euro di cui all’articolo 7, a condizione che l’arrotondamento non superi 5 EUR.
3. Gli Stati membri possono mantenere immutate le soglie monetarie vigenti al momento dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se, prima dell’arrotondamento di cui al paragrafo 2, la conversione dei corrispondenti importi espressi in euro porterebbe ad una variazione inferiore al 5 % dell’esenzione espressa in valuta nazionale o ad una riduzione di tale esenzione.
Articolo 16
Ogni quattro anni, e per la prima volta nel 2012, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente direttiva, eventualmente corredata di una proposta di modifica.
Articolo 17
All’articolo 5, paragrafo 9, della direttiva 69/169/CEE la data del 31 dicembre 2007 è sostituita da quella del 30 novembre 2008.
Articolo 18
La direttiva 69/169/CEE è abrogata e sostituita dalla presente direttiva con effetto dal 1o dicembre 2008.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza contenuta nell’allegato.
Articolo 19
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 15 della presente direttiva con effetto dal 1o dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 20
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o dicembre 2008.
Tuttavia l’articolo 17 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Articolo 21
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. NUNES CORREIA
(1) GU L 133 del 4.6.1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/93/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 16).
(2) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).
ALLEGATO
TAVOLA DI CORRISPONDENZA
Direttiva 69/169/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 2 |
— |
Articolo 3, punto 1 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 3, punto 2 |
Articolo 6 |
Articolo 3, punto 3, primo comma |
Articolo 5 |
Articolo 3, punto 3, secondo comma |
Articoli 5 e 11 |
Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 8, paragrafo 1, frase introduttiva, articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva |
Articolo 4, paragrafo 1, colonna II |
— |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), colonna I |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), colonna I |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettere c), d), e), colonna I |
— |
Articolo 4, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 10 |
Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma |
— |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 12 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 2 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
— |
Articolo 5, paragrafo 1 |
— |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
— |
Articolo 5, paragrafo 4 |
Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 5 |
— |
Articolo 5, paragrafo 6, frase introduttiva, primo trattino |
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 5, paragrafo 6, frase introduttiva, secondo trattino |
Articolo 3, paragrafo 6 |
Articolo 5, paragrafo 7 |
— |
Articolo 5, paragrafo 8 |
— |
Articolo 5, paragrafo 9 |
— |
Articolo 7, paragrafo 1 |
— |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 4 |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 5 |
— |
Articolo 7 bis, paragrafo 1 |
— |
Articolo 7 bis, paragrafo 2 |
Articolo 14 |
Articolo 7 ter |
— |
Articolo 7 quater |
— |
Articolo 7 quinquies |
— |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma |
Articolo 19, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma |
— |
Articolo 9 |
Articolo 21 |
29.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/13 |
DIRETTIVA 2007/75/CE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2007
che modifica la direttiva 2006/112/CE con riguardo ad alcune disposizioni temporanee relative alle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2), prevede alcune deroghe in materia di aliquote IVA. Alcune di esse scadono a una data fissa, mentre altre restano in vigore fino all’adozione del regime definitivo. |
(2) |
Le deroghe in materia di aliquote IVA previste dalla direttiva 2006/112/CE in conformità dell’atto di adesione del 2003 e intese a permettere alle economie di taluni nuovi Stati membri un migliore adeguamento al mercato interno, prevedono una data fissa e scadono prossimamente. |
(3) |
Alcuni di tali nuovi Stati membri hanno espresso l’auspicio di applicare per un ulteriore periodo le deroghe di cui beneficiano tuttora. |
(4) |
Tenendo conto delle attuali discussioni sulle aliquote ridotte e della presentazione di una proposta legislativa da parte della Commissione, è appropriato prorogare talune deroghe sino alla fine del 2010, data sino alla quale è stata prorogata l’applicazione, in via sperimentale, di un’aliquota ridotta ad alcuni servizi ad alta intensità di lavoro. |
(5) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Con effetto dal 1o gennaio 2008, la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:
1) |
L’articolo 123 è sostituito dal seguente: «Articolo 123 La Repubblica ceca può continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2010, un’aliquota ridotta non inferiore al 5 % alla fornitura di lavori di edilizia abitativa che non rientra nell’ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili.»; |
2) |
l’articolo 124 è soppresso. |
3) |
All’articolo 125, paragrafi 1 e 2, i termini «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituiti dai termini «fino al 31 dicembre 2010.»; |
4) |
l’articolo 126 è soppresso. |
5) |
All’articolo 127, i termini «1o gennaio 2010» sono sostituiti dai termini «31 dicembre 2010.»; |
6) |
l’articolo 128 è sostituito dal seguente: «Articolo 128 1. La Polonia può applicare un’esenzione, con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente, alle cessioni di taluni libri e periodici specializzati fino al 31 dicembre 2010. 2. La Polonia può continuare ad applicare un’aliquota ridotta, non inferiore al 7 %, alla prestazione di servizi di ristorazione fino al 31 dicembre 2010 o fino all’introduzione del regime definitivo di cui all’articolo 402, ove quest’ultima data sia precedente. 3. La Polonia può continuare ad applicare un’aliquota ridotta, non inferiore al 3 %, alle cessioni di prodotti alimentari di cui al punto 1) dell’allegato III fino al 31 dicembre 2010. 4. La Polonia può continuare ad applicare un’aliquota ridotta, non inferiore al 7 %, alla fornitura di servizi di costruzione, ristrutturazione e trasformazione di abitazioni, fuori dell’ambito di una politica sociale, esclusi i materiali edili, e alla cessione, effettuata anteriormente alla prima occupazione, di immobili residenziali o frazioni di immobili residenziali di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), fino al 31 dicembre 2010.»; |
7) |
all’articolo 129, paragrafi 1 e 2, i termini «fino al 31 dicembre 2007» sono sostituiti dai termini «fino al 31 dicembre 2010.»; |
8) |
L’articolo 130 è soppresso. |
Articolo 2
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. NUNES CORREIA
(1) Parere dell’11 dicembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
29.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/15 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2007
che autorizza la Francia, a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare una riduzione dell’imposta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante, immessa in consumo nei dipartimenti della Corsica
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2007/880/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, in combinato disposto con il suo allegato II, la Francia è stata autorizzata ad applicare una riduzione dell’imposta di consumo in Corsica. L’autorizzazione era stata concessa fino al 31 dicembre 2006. |
(2) |
Con lettera del 16 ottobre 2006 le autorità francesi hanno chiesto l’autorizzazione di applicare una riduzione dell’imposta sull’energia unicamente sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante, per continuare una prassi seguita nell’ambito della suddetta deroga. La domanda è stata presentata prima della scadenza di tale deroga. La riduzione richiesta è di 1 EUR all’ettolitro per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2012. In Corsica la fornitura di benzina senza piombo ai distributori comporta un considerevole sovraccosto rispetto alla fornitura sul continente ed i prezzi finali sono di 4 fino a 7 EUR superiori a quelli praticati sul continente. |
(3) |
Se si riduce l’imposta sulla benzina senza piombo in Corsica, i consumatori ai quali essa si applica si troveranno maggiormente equiparati con i consumatori del continente. Questo provvedimento risponde pertanto ad obiettivi di politica regionale e di coesione. |
(4) |
La riduzione fiscale non va oltre quanto è necessario per tener conto dei costi supplementari di trasporto e di distribuzione a carico dei consumatori in Corsica. |
(5) |
La richiesta riduzione dell’imposta rispetta il livello minimo previsto nella direttiva 2003/96/CE, che è attualmente di 359 EUR/1 000 l (vale a dire 35,90 EUR/hl), anche tenendo conto dell’autorizzazione concessa con la decisione 2005/767/CE del Consiglio (2), i cui effetti possono cumularsi con quelli della presente decisione. |
(6) |
Tenuto conto della lontananza e dell’isolamento dei dipartimenti ai quali si applica tale provvedimento, e data anche la modesta entità della riduzione dell’imposta in questione, che peraltro è molto superiore al livello minimo comunitario, il provvedimento richiesto non comporterà specificamente un maggiore afflusso di fornitura di carburanti. |
(7) |
Di conseguenza, il provvedimento è accettabile ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e in considerazione dell’esigenza di assicurare una concorrenza leale e non è incompatibile con le politiche comunitarie in materia di ambiente, energia e trasporti. |
(8) |
È quindi opportuno autorizzare la Francia, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ad applicare fino al 31 dicembre 2012 una riduzione dell’imposta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante, immessa in consumo in Corsica. |
(9) |
È opportuno assicurare che la Francia possa applicare l’esatta riduzione, oggetto della presente decisione, senza discontinuità rispetto alle disposizioni in applicazione prima del 1o gennaio 2007 in virtù della deroga di cui all’articolo 18 della direttiva 2003/96/CE, in combinato disposto con il suo allegato II. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 1o gennaio 2007, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Francia è autorizzata ad applicare una riduzione dell’imposta sulla benzina senza piombo utilizzata come carburante, immessa in consumo nei dipartimenti della Corsica.
Per evitare una compensazione eccessiva, la riduzione non deve essere superiore ai costi supplementari di trasporto, immagazzinamento e distribuzione rispetto alla Francia continentale.
La riduzione dell’imposta deve soddisfare agli obblighi previsti nella direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all’articolo 7.
Articolo 2
La presente decisione si applica con decorrenza dal 1o gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2012.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. NUNES CORREIA
(1) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 31).
(2) GU L 290 del 4.11.2005, pag. 25.
29.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/17 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2007
recante modifica del suo regolamento interno
(2007/881/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 121, paragrafo 3,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,
visto l’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento interno del Consiglio (di seguito denominato «regolamento interno») prevede che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifica che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell’Unione europea calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all’articolo 1 dell’allegato III del regolamento interno. |
(2) |
L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione dei voti nel Consiglio prevede che, con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatta, conformemente ai dati di cui l’Ufficio statistico delle Comunità europee dispone al 30 settembre dell’anno precedente, le cifre di cui all’articolo 1 di detto allegato. |
(3) |
È pertanto opportuno effettuare tale adeguamento del regolamento interno per il 2008, |
DECIDE:
Articolo 1
L’articolo 1 dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
Per l’applicazione dell’articolo 205, paragrafo 4, del trattato CE e dell’articolo 118, paragrafo 4, del trattato Euratom, nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, e dell’articolo 34, paragrafo 3, del trattato UE, la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008, è la seguente:
Stato membro |
Popolazione (× 1 000) |
Germania |
82 314,9 |
Francia |
63 392,1 |
Regno Unito |
60 823,8 |
Italia |
59 131,3 |
Spagna |
44 474,6 |
Polonia |
38 125,5 |
Romania |
21 565,1 |
Paesi Bassi |
16 358 |
Grecia |
11 171,7 |
Portogallo |
10 599,1 |
Belgio |
10 584,5 |
Repubblica ceca |
10 287,2 |
Ungheria |
10 066,1 |
Svezia |
9 113,2 |
Austria |
8 298,9 |
Bulgaria |
7 679,3 |
Danimarca |
5 447,1 |
Slovacchia |
5 393,6 |
Finlandia |
5 276,9 |
Irlanda |
4 319,4 |
Lituania |
3 384,9 |
Lettonia |
2 281,3 |
Slovenia |
2 010,3 |
Estonia |
1 342,4 |
Cipro |
778,7 |
Lussemburgo |
476,2 |
Malta |
407,8 |
Totale |
495 103,9 |
soglia (62 %) |
306 964,4» |
Articolo 2
La presente decisione prende effetto il 1o gennaio 2008.
Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. NUNES CORREIA
(1) Decisione 2006/683/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47).
29.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/19 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2007
che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Banca centrale di Cipro
(2007/882/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 27.1,
vista la raccomandazione BCE/2007/12 della Banca centrale europea, del 15 novembre 2007, al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banca centrale di Cipro (1).
Considerando quanto segue:
(1) |
La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema è verificata da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell’Unione europea. |
(2) |
In virtù dell’articolo 1 della decisione del Consiglio 2007/503/CE del 10 luglio 2007, e conformemente all’articolo 122, paragrafo 2, del trattato, che riguarda l’adozione da parte di Cipro della moneta unica il 1o gennaio 2008, (2) Cipro attualmente soddisfa tutte le condizioni necessarie ai fini dell’adozione dell’euro e la deroga in suo favore di cui all’articolo 4 dell’Atto di adesione del 2003 dovrebbe essere abrogata con effetto dal 1o gennaio 2008. |
(3) |
In base all’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), della Legge 34(I) del 2007 che modifica la normativa del 2002 e 2003 sulla Banca centrale di Cipro, che entrerà in vigore il 1o gennaio 2008, i rendiconti finanziari annuali di quest’ultima sono verificati in conformità dell’articolo 27 dello statuto del SEBC. |
(4) |
A seguito dell’abrogazione della deroga in favore di Cipro il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che il Consiglio approvi la nomina di PriceWaterhouseCoopers Limited quale revisore esterno della Banca centrale di Cipro per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2012. |
(5) |
È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione del Consiglio 1999/70/CE (3), |
DECIDE:
Articolo 1
All’articolo 1 della decisione 1999/70/CE è aggiunto il seguente paragrafo:
«14. PricewaterhouseCoopers Limited è accettata quale revisore esterno della Banca centrale di Cipro per gli esercizi finanziari dal 2008 al 2012.».
Articolo 2
La presente decisione è comunicata alla BCE.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. NUNES CORREIA
(1) GU C 277 del 20.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29.
(3) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/145/CE (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 35).
29.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/20 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2007
che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Banca centrale di Malta
(2007/883/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 27.1,
vista la raccomandazione BCE/2007/17 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2007, al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Banca centrale di Malta (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema dev’essere verificata da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell’Unione europea. |
(2) |
In virtù dell’articolo 1 della decisione 2007/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato, relativa all’adozione da parte di Malta della moneta unica il 1o gennaio 2008 (2), Malta attualmente soddisfa le condizioni necessarie ai fini dell’adozione dell’euro e la deroga in suo favore di cui all’articolo 4 dell’atto di adesione del 2003 dovrebbe essere abrogata con effetto dal 1o gennaio 2008. |
(3) |
A norma dell’articolo 20 della legge modificata sulla Banca centrale di Malta, che entrerà in vigore il 1o gennaio 2008, i rendiconti finanziari annuali di quest’ultima sono verificati in conformità dell’articolo 27 dello statuto del SEBC. |
(4) |
A seguito dell’abrogazione della deroga in favore di Malta il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che il Consiglio approvi la nomina di PricewaterhouseCoopers e Ernst & Young quali revisori esterni della Banca centrale di Malta per l’esercizio finanziario 2008. |
(5) |
È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (3), |
DECIDE:
Articolo 1
All’articolo 1 della decisione 1999/70/CE è aggiunto il seguente paragrafo:
«15. PricewaterhouseCoopers e Ernst & Young sono accettati quali co-revisori esterni della Banca centrale di Malta per l’esercizio finanziario 2008.»
Articolo 2
La presente decisione è notificata alla Banca centrale europea.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. NUNES CORREIA
(1) GU C 304 del 15.12.2007, pag. 1.
(2) GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32.
(3) GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/145/CE (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 35).
29.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/21 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2007
che autorizza il Regno Unito a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2007/884/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisioni 95/252/CE (2) e successivamente 98/198/CE (3), il Consiglio ha autorizzato il Regno Unito a limitare al 50 % il diritto dei soggetti che prendono a noleggio o in leasing un autoveicolo di detrarre l’IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing nei casi in cui l’autoveicolo non è utilizzato interamente per fini aziendali. Il Regno Unito è stato inoltre autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l’uso a fini privati di un autoveicolo che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing per fini aziendali. Questa misura di semplificazione ha eliminato l’obbligo per il soggetto che prende a noleggio o in leasing un autoveicolo di tenere una registrazione del chilometraggio effettuato a fini privati con un’autovettura aziendale e di contabilizzare ai fini dell’IVA il chilometraggio effettivamente percorso a fini privati da ciascun autoveicolo. |
(2) |
Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 5 febbraio 2007, il Regno Unito ha chiesto una proroga del periodo di validità di detta deroga, che scade il 31 dicembre 2007. |
(3) |
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 15 ottobre 2007 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 17 ottobre 2007 la Commissione ha comunicato al Regno Unito di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. |
(4) |
Gli elementi di diritto e di fatto che giustificavano la concessione dell’autorizzazione ad applicare una deroga non sono cambiati e sono ancora pertinenti. |
(5) |
Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, ora direttiva 2006/112/CE, nella quale è prevista l’armonizzazione delle categorie di spese per le quali possono applicarsi esclusioni del diritto alla detrazione. Nell’ambito di questa proposta ai veicoli stradali a motore possono applicarsi esclusioni del diritto alla detrazione. È dunque opportuno prorogare la durata dell’autorizzazione fino all’entrata in vigore della suddetta direttiva. Tuttavia, se detta direttiva non sarà entrata in vigore entro il 31 dicembre 2010, l’autorizzazione scadrà comunque entro tale data, per permettere di valutare la ragion d’essere della presente decisione alla luce del rapporto globale esistente tra uso aziendale e uso privato. |
(6) |
La deroga, come prorogata, non avrà effetti negativi sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall’IVA. |
(7) |
Data l’urgenza della questione è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I (3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga agli articoli 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato a limitare al 50 % il diritto dei soggetti che noleggiano o prendono in leasing un autoveicolo di detrarre l’IVA gravante sulle spese di noleggio o di leasing di detto autoveicolo nei casi in cui esso non è utilizzato interamente per fini aziendali.
Articolo 2
In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato a non equiparare a prestazioni di servizio a titolo oneroso l’uso a fini privati di un autoveicolo aziendale che un soggetto passivo abbia preso a noleggio o in leasing.
Articolo 3
La presente decisione si applica con effetto dal 1o gennaio 2008.
Essa cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della detrazione totale dell’IVA, e comunque entro il 31 dicembre 2010.
Articolo 4
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. NUNES CORREIA
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).
(2) GU L 159 dell’11.7.1995, pag. 19.
(3) GU L 76 del 13.3.1998, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/855/CE (GU L 369 del 16.12.2004, pag. 61).
Commissione
29.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/23 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 dicembre 2007
che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente alla Germania
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/885/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (3), stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione della malattia, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio. |
(2) |
A seguito della comparsa di focolai di influenza ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel Regno Unito, in Germania e in Polonia, la decisione 2006/415/CE è stata modificata da ultimo dalla decisione 2007/878/CE del 21 dicembre 2007, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame relativamente a tali Stati membri (4). |
(3) |
Poiché in Germania è stato registrato un ulteriore focolaio della malattia al di fuori dell'area soggetta a restrizioni, la delimitazione di tale area e la durata delle misure vanno modificate per tener conto della situazione epidemiologica. |
(4) |
La decisione 2006/415/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione vanno riesaminate nella prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2006/415/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 dicembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/785/CE (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 62).
(4) GU L 344 del 28.12.2007, pag. 55.
ALLEGATO
L'allegato della decisione 2006/415/CE è così modificato:
1. |
Nella parte A, il testo seguente sostituisce la voce relativa alla Germania:
|
2. |
Nella parte B, il testo seguente sostituisce la voce relativa alla Germania:
|
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
29.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/26 |
DECISIONE EUPOL AFGH/2/2007 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 30 novembre 2007
relativa all'istituzione del comitato dei contributori per la missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)
(2007/886/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,
vista l'azione comune 2007/369/PESC del Consiglio, del 30 maggio 2007, relativa all'istituzione della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'azione comune 2007/369/PESC, il Comitato politico e di sicurezza (CPS), sotto la responsabilità del Consiglio, deve esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione ed è autorizzato dal Consiglio ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato. |
(2) |
Nelle conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg del 15 e 16 giugno 2001 sono stati stabiliti i principi guida e le modalità per i contributi di paesi terzi alle missioni di polizia. Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato il documento «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE», che ha sviluppato ulteriormente le modalità per la partecipazione dei paesi terzi alle operazioni di gestione civile delle crisi, tra cui la costituzione di un comitato dei contributori (CoC). |
(3) |
Il CoC per la missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana della missione. Esso deve costituire la principale sede in cui si discutono tutte le questioni relative alla gestione quotidiana della missione. Il CPS, che esercita il controllo politico e assicura la direzione strategica della missione, deve tenere conto delle opinioni espresse dal CoC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Costituzione
È costituito un comitato dei contributori (CoC) per la missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN).
Articolo 2
Funzioni
1. Il CoC può formulare pareri, che saranno presi in considerazione dal CPS, il quale esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione.
2. Il mandato del CoC è fissato nel documento dal titolo «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE».
Articolo 3
Composizione
1. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno il diritto di assistere ai lavori del CoC. Tuttavia, soltanto gli Stati contributori partecipano alla gestione quotidiana della missione. I rappresentanti dei paesi terzi che partecipano alla missione possono essere presenti alle riunioni del CoC, così come un rappresentante della Commissione delle Comunità europee.
2. Il CoC riceve regolarmente informazioni dal Capo della missione.
Articolo 4
Presidenza
Ai fini della missione di cui all'articolo 1, conformemente al documento «Consultazioni e modalità» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, la presidenza del CoC è esercitata da un rappresentante del Segretario generale/Alto Rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza.
Articolo 5
Riunioni
1. Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, il presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un rappresentante di uno Stato partecipante, può convocare riunioni di emergenza.
2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il presidente è responsabile della trasmissione dei risultati delle discussioni del CoC al CPS.
Articolo 6
Riservatezza
1. Alle riunioni e ai lavori del CoC si applicano le norme di sicurezza del Consiglio. In particolare, i rappresentanti presso il CoC devono essere in possesso degli adeguati nulla osta di sicurezza.
2. Le deliberazioni del CoC sono coperte dall'obbligo del segreto professionale.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2007.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
C. DURRANT PAIS
(1) GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33. Azione comune modificata dall'azione comune 2007/733/ PESC (GU L 295 del 14.11.2007, pag. 31).
29.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/28 |
AZIONE COMUNE 2007/887/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2007
che abroga l’azione comune 2005/557/PESC concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,
vista l’azione comune 2005/557/PESC, del 18 luglio 2005, concernente l’azione di sostegno civile-militare dell’Unione europea alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia (1), e in particolare l’articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Con l’azione comune 2005/557/PESC l’Unione europea ha istituito un’azione di sostegno civile-militare alle missioni dell’Unione africana nella regione sudanese del Darfur e in Somalia («AMIS/AMISOM»). |
(2) |
A norma della risoluzione 1769 (2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l’operazione dell’ONU/Unione africana in Darfur (UNAMID) subentrerà all’AMIS entro il 31 dicembre 2007. |
(3) |
È opportuno che l’ azione di sostegno dell’UE AMIS/AMISOM sia conclusa al momento del trasferimento dei poteri all’UNAMID e che siano adottate le misure necessarie alla sua liquidazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L’azione comune 2005/557/PESC è abrogata dal 1o gennaio 2008.
Articolo 2
La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 3
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F. NUNES CORREIA
(1) GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46. Azione comune modificata dall’azione comune 2007/245/PESC (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 65).
29.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 346/29 |
DECISIONE EUPT/2/2007 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 18 dicembre 2007
relativa alla nomina del capo del gruppo di pianificazione dell'Unione europea (EUPT Kosovo)
(2007/888/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,
vista l'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo (1), in particolare l'articolo 6,
vista l'azione comune 2007/778/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2007, che modifica e proroga l'azione comune 2006/304/PESC relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo (2),
considerando quanto segue:
L'articolo 6 dell'azione comune 2006/304/PESC prevede che il Consiglio autorizzi il Comitato politico e di sicurezza ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato, compresa la decisione di nominare, su proposta del Segretario Generale/Alto Rappresentante, il capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo).
Il Segretario Generale/Alto Rappresentante ha proposto la nomina del sig. Roy REEVE,
DECIDE:
Articolo 1
Il sig. Roy REEVE è nominato capo del gruppo di pianificazione dell'Unione Europea (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo.
Articolo 2
La presente decisione ha effetto il 1o gennaio 2008.
Essa si applica fino al 31 marzo 2008.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2007.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
C. DURRANT PAIS
(1) GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19.
(2) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 68.