ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 93

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
4 aprile 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 310/2008 della Commissione, del 3 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 311/2008 della Commissione, del 3 aprile 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena ( 1 )

3

 

*

Regolamento (CE) n. 312/2008 della Commissione, del 3 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dei diritti spettanti all'agenzia europea di valutazione dei medicinali in rapporto al tasso d'inflazione

8

 

*

Regolamento (CE) n. 313/2008 della Commissione, del 3 aprile 2008, recante deroga al regolamento (CE) n. 1445/95 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di importazione di carni bovine dal Brasile

11

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2008/42/CE della Commissione, del 3 aprile 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III ( 1 )

13

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/286/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 17 marzo 2008, che modifica la decisione 2007/176/CE per quanto riguarda l’elenco delle norme e/o delle specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati [notificata con il numero C(2008) 1001]  ( 1 )

24

 

 

2008/287/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 3 aprile 2008, relativa al finanziamento di un programma di lavoro per il 2008 riguardante strumenti di formazione nel settore della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante

25

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005)

28

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

4.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/1


REGOLAMENTO (CE) N. 310/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

63,1

MA

40,8

TN

125,1

TR

110,7

ZZ

84,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

131,7

TR

147,2

ZZ

152,6

0709 90 70

MA

43,8

TR

145,0

ZZ

94,4

0805 10 20

EG

47,5

IL

56,3

MA

57,3

TN

57,3

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

114,4

ZA

112,5

ZZ

99,5

0808 10 80

AR

86,9

BR

84,9

CA

80,7

CL

81,8

CN

85,8

MK

52,8

US

104,2

UY

63,4

ZA

71,7

ZZ

79,1

0808 20 50

AR

81,0

CL

77,4

CN

62,8

ZA

95,0

ZZ

79,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


4.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/3


REGOLAMENTO (CE) N. 311/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l'importazione.

(2)

L'allegato V di tale regolamento stabilisce un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame.

(3)

La Repubblica ceca, l'Austria e il Regno Unito hanno riesaminato i rispettivi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ed hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. L'elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 va quindi modificato di conseguenza.

(4)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 318/2007.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17).

(3)  GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 86/2008 (GU L 27 del 31.1.2008, pag. 8).


ALLEGATO

«ALLEGATO V

Elenco degli impianti e delle stazioni riconosciuti di cui all'articolo 6, paragrafo 1

Codice ISO del paese

Denominazione del paese

Numero di riconoscimento dell'impianto o della stazione di quarantena

AT

AUSTRIA

AT OP Q1

AT

AUSTRIA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIA

AT-3-HO-Q-1

AT

AUSTRIA

AT-3-KO-Q2

AT

AUSTRIA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIA

AT 4 WL Q 1

AT

AUSTRIA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIA

AT 6 10 Q1

AT

AUSTRIA

AT 6 04 Q1

BE

BELGIO

BE VQ 1003

BE

BELGIO

BE VQ 1010

BE

BELGIO

BE VQ 1011

BE

BELGIO

BE VQ 1012

BE

BELGIO

BE VQ 1013

BE

BELGIO

BE VQ 1016

BE

BELGIO

BE VQ 1017

BE

BELGIO

BE VQ 3001

BE

BELGIO

BE VQ 3008

BE

BELGIO

BE VQ 3014

BE

BELGIO

BE VQ 3015

BE

BELGIO

BE VQ 4009

BE

BELGIO

BE VQ 4017

BE

BELGIO

BE VQ 7015

CY

CIPRO

CB 0011

CY

CIPRO

CB 0012

CY

CIPRO

CB 0061

CY

CIPRO

CB 0013

CY

CIPRO

CB 0031

CZ

REPUBBLICA CECA

21750016

CZ

REPUBBLICA CECA

21750027

CZ

REPUBBLICA CECA

21750050

CZ

REPUBBLICA CECA

61750009

DE

GERMANIA

BB-1

DE

GERMANIA

BW-1

DE

GERMANIA

BY-1

DE

GERMANIA

BY-2

DE

GERMANIA

BY-3

DE

GERMANIA

BY-4

DE

GERMANIA

HE-1

DE

GERMANIA

HE-2

DE

GERMANIA

NI-1

DE

GERMANIA

NI-2

DE

GERMANIA

NI-3

DE

GERMANIA

NW-1

DE

GERMANIA

NW-2

DE

GERMANIA

NW-3

DE

GERMANIA

NW-4

DE

GERMANIA

NW-5

DE

GERMANIA

NW-6

DE

GERMANIA

NW-7

DE

GERMANIA

NW-8

DE

GERMANIA

RP-1

DE

GERMANIA

SN-1

DE

GERMANIA

SN-2

DE

GERMANIA

TH-1

DE

GERMANIA

TH-2

ES

SPAGNA

ES/01/02/05

ES

SPAGNA

ES/05/02/12

ES

SPAGNA

ES/05/03/13

ES

SPAGNA

ES/09/02/10

ES

SPAGNA

ES/17/02/07

ES

SPAGNA

ES/04/03/11

ES

SPAGNA

ES/04/03/14

ES

SPAGNA

ES/09/03/15

ES

SPAGNA

ES/09/06/18

ES

SPAGNA

ES/10/07/20

FR

FRANCIA

38.193.01

GR

GRECIA

GR.1

GR

GRECIA

GR.2

HU

UNGHERIA

HU12MK001

IE

IRLANDA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIA

003AL707

IT

ITALIA

305/B/743

IT

ITALIA

132BG603

IT

ITALIA

170BG601

IT

ITALIA

233BG601

IT

ITALIA

068CR003

IT

ITALIA

006FR601

IT

ITALIA

054LCO22

IT

ITALIA

I – 19/ME/01

IT

ITALIA

119RM013

IT

ITALIA

006TS139

IT

ITALIA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

PAESI BASSI

NL-13000

NL

PAESI BASSI

NL-13001

NL

PAESI BASSI

NL-13002

NL

PAESI BASSI

NL-13003

NL

PAESI BASSI

NL-13004

NL

PAESI BASSI

NL-13005

NL

PAESI BASSI

NL-13006

NL

PAESI BASSI

NL-13007

NL

PAESI BASSI

NL-13008

NL

PAESI BASSI

NL-13009

NL

PAESI BASSI

NL-13010

PL

POLONIA

14084501

PT

PORTOGALLO

05.01/CQA

PT

PORTOGALLO

01.02/CQA

UK

REGNO UNITO

21/07/01

UK

REGNO UNITO

21/07/02

UK

REGNO UNITO

01/08/01»


4.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/8


REGOLAMENTO (CE) N. 312/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dei diritti spettanti all'agenzia europea di valutazione dei medicinali in rapporto al tasso d'inflazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (2), stabilisce che le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali (in seguito «l'Agenzia») siano composte da un contributo della Comunità e da tasse pagate all'Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.

(2)

L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 stabilisce che la Commissione riesamini i diritti dell'Agenzia in rapporto al tasso d'inflazione e li aggiorni.

(3)

Dal 2005 i diritti dell'Agenzia non sono stati adeguati al tasso d'inflazione. Occorre pertanto riesaminare tali diritti in rapporto al tasso d'inflazione nella Comunità negli anni 2006 e 2007.

(4)

Dalle cifre pubblicate dall'Ufficio statistico delle Comunità europee il tasso d'inflazione nella Comunità risultava essere del 2,2 % nel 2006 e del 2,3 % nel 2007.

(5)

Per ragioni di semplicità è opportuno arrotondare gli importi dei diritti ai 100 EUR più vicino.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95.

(7)

Per ragioni di certezza del diritto il presente regolamento non va applicato alle domande valide ancora sotto esame al 1o aprile 2008.

(8)

A norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 l'aggiornamento va effettuato a decorrere dal 1o aprile 2008, è opportuno pertanto che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e sia applicabile a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/95 è modificato come segue:

1)

l'articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

la lettera a) è modificata come segue:

al primo comma, l'importo «232 000 EUR» è sostituito da «242 600 EUR»,

al secondo comma, l'importo «23 200 EUR» è sostituito da «24 300 EUR»,

al terzo comma, l'importo «5 800 EUR» è sostituito da «6 100 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, l'importo «90 000 EUR» è sostituito da «94 100 EUR»,

al secondo comma, l'importo «150 000 EUR» è sostituito da «156 800 EUR»,

al terzo comma, l'importo «9 000 EUR» è sostituito da «9 400 EUR»,

al quarto comma, l'importo «5 800 EUR» è sostituito da «6 100 EUR»;

iii)

la lettera c) è modificata come segue:

al primo comma, l'importo «69 600 EUR» è sostituito da «72 800 EUR»,

al secondo comma, gli importi «17 400 EUR e 52 200 EUR» sono sostituiti da «18 200 EUR e 54 600 EUR»,

al terzo comma, l'importo «5 800 EUR» è sostituito da «6 100 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è modificato come segue:

i)

il primo comma della lettera a) è modificato come segue:

«2 500 EUR» è sostituito da «2 600 EUR»,

«5 800 EUR» è sostituito da «6 100 EUR»;

ii)

la lettera b) è così come segue:

al primo comma, l'importo «69 600 EUR» è sostituito da «72 800 EUR»,

al secondo comma, gli importi «17 400 EUR e 52 200 EUR» sono sostituiti da «18 200 EUR e 54 600 EUR»;

c)

al paragrafo 3, l'importo «11 600 EUR» è sostituito da «12 100 EUR»;

d)

al paragrafo 4, l'importo «17 400 EUR» è sostituito da «18 200 EUR»;

e)

al paragrafo 5, l'importo «5 800 EUR» è sostituito da «6 100 EUR»;

f)

il paragrafo 6 è modificato come segue:

i)

al primo comma, l'importo «83 200 EUR» è sostituito da «87 000 EUR»;

ii)

al secondo comma, gli importi «20 800 EUR a 62 400 EUR» sono sostituiti da «21 700 EUR a 65 200 EUR»;

2)

all'articolo 4, l'importo «58 000 EUR» è sostituito da «60 600 EUR»;

3)

l'articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è modificato come segue:

i)

la lettera a) è modificata come segue:

al primo comma, l'importo «116 000 EUR» è sostituito da «121 300 EUR»,

al secondo comma, l'importo «11 600 EUR» è sostituito da «12 100 EUR»,

al terzo comma, l'importo «5 800 EUR» è sostituito da «6 100 EUR»,

il quarto comma modificato come segue:

«58 000 EUR» è sostituito da «60 600 EUR»,

«5 800 EUR» è sostituito da «6 100 EUR»;

ii)

la lettera b) è modificata come segue:

al primo comma, l'importo «58 000 EUR» è sostituito da «60 600 EUR»,

al secondo comma, l'importo «98 000 EUR» è sostituito da «102 500 EUR»,

al terzo comma, l'importo «11 600 EUR» è sostituito da «12 100 EUR»,

al quarto comma, l'importo «5 800 EUR» è sostituito da «6 100 EUR»,

il quinto comma è modificato come segue:

«29 000 EUR» è sostituito da «30 300 EUR»,

«5 800 EUR» è sostituito da «6 100 EUR»;

iii)

la lettera c) è modificata come segue:

al primo comma, l'importo «29 000 EUR» è sostituito da «30 300 EUR»,

al secondo comma, gli importi «7 200 EUR e 21 700 EUR» sono sostituiti da «7 500 EUR e 22 700 EUR»,

al terzo comma, l'importo «5 800 EUR» è sostituito da «6 100 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

alla lettera a) l'importo «2 500 EUR» è sostituito da «2 600 EUR» e l'importo «5 800 EUR» è sostituito da «6 100 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, l'importo «34 800 EUR» è sostituito da «36 400 EUR»,

al secondo comma, gli importi «8 700 EUR e 26 100 EUR» sono sostituiti da «9 100 EUR e 27 300 EUR»,

al terzo comma, l'importo «5 800 EUR» è sostituito da «6 100 EUR»;

c)

al paragrafo 3, l'importo «5 800 EUR» è sostituito da «6 100 EUR»;

d)

al paragrafo 4, l'importo «17 400 EUR» è sostituito da «18 200 EUR»;

e)

al paragrafo 5, l'importo «5 800 EUR» è sostituito da «6 100 EUR»;

f)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

al primo comma, l'importo «27 700 EUR» è sostituito da «29 000 EUR»,

ii)

al secondo comma, gli importi «6 900 EUR e 20 800 EUR» sono sostituiti da «7 200 EUR e 21 700 EUR».

4)

All'articolo 6, l'importo «34 800 EUR» è sostituito da «36 400 EUR».

5)

L'articolo 7 è così modificato:

a)

al primo paragrafo, l'importo «58 000 EUR» è sostituito da «60 600 EUR»;

b)

al secondo paragrafo, l'importo «17 400 EUR» è sostituito da «18 200 EUR».

6)

L'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al secondo comma, l'importo «69 600 EUR» è sostituito da «72 800 EUR»;

ii)

al terzo comma, l'importo «34 800 EUR» è sostituito da «36 400 EUR»;

iii)

al quarto comma, gli importi «17 400 EUR e 52 200 EUR» sono sostituiti da «18 200 EUR e 54 600 EUR»;

iv)

al quinto comma, gli importi «8 700 EUR e 26 100 EUR» sono sostituiti da «9 100 EUR e 27 300 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al secondo comma, l'importo «232 000 EUR» è sostituito da «242 600 EUR»;

ii)

al terzo comma, l'importo «116 000 EUR» è sostituito da «121 300 EUR»;

iii)

al quinto comma, gli importi «2 500 EUR e 200 000 EUR» sono sostituiti da «2 600 EUR e 209 100 EUR»;

iv)

al sesto comma, l'importo «100 000 EUR» è sostituito da «104 600 EUR»;

c)

al paragrafo 3, l'importo «5 800 EUR» è sostituito da «6 100 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide sotto esame al 1o aprile 2008.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1905/2005 (GU L 304 del 23.11.2005, pag. 1).

(2)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1394/2007 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).


4.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/11


REGOLAMENTO (CE) N. 313/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2008

recante deroga al regolamento (CE) n. 1445/95 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di importazione di carni bovine dal Brasile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (2), il periodo di validità dei titoli di importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio.

(2)

La decisione 2008/61/CE della Commissione, del 17 gennaio 2008, che modifica l'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio relativamente alle importazioni di carni fresche di bovini provenienti dal Brasile (3) ha modificato le prescrizioni in materia di importazione di carni bovine dal Brasile. A norma della citata decisione si può consentire il proseguimento delle importazioni in condizioni di sicurezza solo rafforzando i controlli e la sorveglianza sulle aziende da cui provengono gli animali ammissibili all'esportazione nella Comunità e richiedendo alle autorità brasiliane di redigere un elenco provvisorio delle aziende autorizzate, per le quali sono fornite determinate garanzie.

(3)

Negli ultimi anni il Brasile è stato il principale fornitore di carni bovine del mercato comunitario, in quanto rappresenta da solo circa due terzi delle importazioni comunitarie complessive del settore delle carni bovine. In seguito all'applicazione della decisione 2008/61/CE gli operatori che prima della sua entrata in vigore avevano ottenuto titoli per l'importazione di carni bovine nell'ambito dei contingenti tariffari di importazione di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (4), di cui al regolamento (CE) n. 529/2007 della Commissione, dell'11 maggio 2007, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008) (5) e di cui al regolamento (CE) n. 545/2007 della Commissione, del 16 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008) (6), incontrano alcune difficoltà pratiche per reperire i prodotti nel corso del normale periodo di validità dei titoli di importazione. Tenendo conto di queste circostanze particolari è opportuno prorogare, in via temporanea, il periodo di validità dei titoli fino al termine del periodo del contingente tariffario di importazione.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, per il periodo di importazione nell'ambito del contingente tariffario di importazione dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008, i titoli rilasciati in conformità all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 936/97, e in conformità al regolamento (CE) n. 529/2007 e al regolamento (CE) n. 545/2007 sono validi fino al 30 giugno 2008.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 della Commissione (GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5). Il regolamento (CEE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/2007 (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 5).

(3)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 33.

(4)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 317/2007 (GU L 84 del 24.3.2007, pag. 4).

(5)  GU L 123 del 12.5.2007, pag. 26.

(6)  GU L 129 del 17.5.2007, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 (GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5).


DIRETTIVE

4.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/13


DIRETTIVA 2008/42/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2008

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base del codice deontologico dell'IFRA (associazione internazionale dei produttori di profumi) il comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC) (2) ha identificato una sostanza utilizzata come composto profumato nei prodotti cosmetici per i quali si dovrebbero stabilire delle restrizioni.

(2)

Ritenendo giusto prendere in considerazione l'esposizione a queste sostanze a prescindere dalla funzione che esse svolgono nei prodotti cosmetici, le restrizioni non dovrebbero pertanto essere limitate all'uso delle sostanze identificate come composti profumati nei prodotti cosmetici.

(3)

Se tuttavia la sostanza viene utilizzata in prodotti per uso orale non si hanno reazioni di sensibilizzazione. Per ragioni di coerenza queste restrizioni non andrebbero quindi applicate alle sostanze di cui al repertorio giacché l'impiego di alcune tra queste sostanze in quanto sostanze aromatizzanti è autorizzato dalla decisione 1999/217/CE del 23 febbraio 1999 che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996 (3).

(4)

Alla luce dell'opinione del CSPC occorre modificare le restrizioni relative alle sostanze in questione che figurano nell'allegato III della direttiva 76/768/CEE sotto i numeri di riferimento 45, 72, 73, 88 e 89. È inoltre opportuno includere nell'allegato le sostanze identificate ma non ancora elencate insieme alle rispettive restrizioni e, per coerenza, le sostanze appartenenti alla stessa famiglia e identificate dalla decisione 96/335/CE della Commissione, dell'8 maggio 1996, che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici (4).

(5)

Dato che l'alcol benzilico figura due volte nell'allegato III, parte 1, con i numeri di riferimento 45 e 68, il contenuto della voce 68 e le rispettive nuove restrizioni andrebbero incluse anche nella voce 45.

(6)

In seguito alla chiarificazione del CSPC relativa al balsamo del Perù sarebbe opportuno modificare la voce 1136 di cui all'allegato II.

(7)

È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE.

(8)

Per garantire il passaggio graduale dalle formule esistenti dei prodotti cosmetici alle formule conformi alle prescrizioni della presente direttiva occorre disporre un periodo transitorio di opportuna durata.

(9)

I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III alla direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano i provvedimenti del caso per garantire che i prodotti che non risultano conformi alla presente direttiva non vanno commercializzati o distribuiti al destinatario finale dopo il 4 ottobre 2009.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 4 ottobre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 aprile 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/14/CE della Commissione (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 43).

(2)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2007/263/CE (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 14).

(3)  GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/252/CE (GU L 91 del 29.3.2006, pag. 48).

(4)  GU L 132 dell'1.6.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2006/257/CE (GU L 97 del 5.4.2006, pag. 1).


ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è così modificata:

1)

Nell'allegato II il numero di riferimento 1136 è sostituito dal seguente: «Essudazione di Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (balsamo del Perù, grezzo); (numero CAS 8007-00-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose».

2)

La parte 1 dell'allegato III è così modificata:

a)

Il numero di riferimento 68 è soppresso.

b)

I numeri di riferimento 45, 72, 73, 88 e 89 sono sostituiti dal testo seguente:

Numero di riferimento

Sostanza

Limitazioni

Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta

Campo d'applicazione e/o uso

Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito

Altre limitazioni e prescrizioni

a

b

c

d

e

f

«45

Benzyl alcohol (1)

CAS n. 100-51-6

a)

Solvente

b)

Profumo/composti aromatici/le loro materie prime

 

b)

La presenza di questa sostanza va indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e quando la sua concentrazione supera:

lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

lo 0,01 % in prodotti da eliminare con il risciacquo.

 

72

Hydroxycitronellal

CAS n. 107-75-5

a)

Prodotti per uso orale

 

a) b)

La presenza di questa sostanza va indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e quando la sua concentrazione supera:

lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

lo 0,01 % in prodotti da eliminare con il risciacquo.

 

b)

Altri prodotti

b)

1,0 %

73

Isoeugenol

CAS n. 97-54-1

a)

Prodotti per uso orale

 

a) b)

La presenza di questa sostanza va indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e quando la sua concentrazione supera:

lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

lo 0,01 % in prodotti da eliminare con il risciacquo.

 

b)

Altri prodotti

b)

0,02 %

88

d-Limonene

CAS n. 5989-27-5

 

 

La presenza di questa sostanza va indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e quando la sua concentrazione supera:

lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

lo 0,01 % in prodotti da eliminare con il risciacquo.

Valore di perossido minore a 20 mmol/L (2)

 

89

Methyl 2-octynoate

CAS n. 111-12-6

a)

Prodotti per uso orale

 

a) b)

La presenza di questa sostanza va indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g) quando sia usata in quanto composto odorante e aromatico e quando la sua concentrazione supera:

lo 0,001 % nei prodotti che non vengono risciacquati,

lo 0,01 % in prodotti da eliminare con il risciacquo.

 

Methyl heptine carbonate

b)

Altri prodotti

b)

0,01 % quando usato da solo

Quando è impiegato in combinazione con carbonato di metilottino, il livello combinato nel prodotto finito non deve superare lo 0,01 % (del quale contenuto di carbonato di metilottino non deve superare lo 0,002 %)

c)

Sono aggiunti i seguenti numeri di riferimento da 103 a 184:

Numero di riferimento

Sostanza

Limitazioni

Modalità d'impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta

Campo d'applicazione e/o uso

Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito

Altre limitazioni e prescrizioni

a

b

c

d

e

f

«103

Abies alba cone oil e extract

CAS n. 90028-76-5

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

104

Abies alba needle oil e extract

CAS n. 90028-76-5

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

105

Abies pectinata needle oil e extract

CAS n. 92128-34-2

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

106

Abies sibirica needle oil e extract

CAS n. 91697-89-1

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

107

Abies balsamea needle oil e extract

CAS n. 85085-34-3

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

108

Pinus mugo pumilio leaf e twig oil e extract

CAS n. 90082-73-8

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

109

Pinus mugo leaf e twig oil e extract

CAS n. 90082-72-7

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

110

Pinus sylvestris leaf e twig oil e extract

CAS n. 84012-35-1

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

111

Pinus nigra leaf e twig oil e extract

CAS n. 90082-74-9

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

112

Pinus palustris leaf e twig oil e extract

CAS n. 97435-14-8

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

113

Pinus pinaster leaf e twig oil e extract

CAS n. 90082-75-0

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

114

Pinus pumila leaf e twig oil e extract

CAS n. 97676-05-6

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

115

Pinus species leaf e twig oil e extract

CAS n. 94266-48-5

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

116

Pinus cembra leaf e twig oil e extract

CAS n. 92202-04-5

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

117

Pinus cembra leaf e twig extract acetylated

CAS n. 94334-26-6

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

118

Picea Mariana Leaf Oil e Extract

CAS n. 91722-19-9

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

119

Thuja Occidentalis Leaf Oil e Extract

CAS n. 90131-58-1

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

120

Thuja Occidentalis Stem Oil

CAS n. 90131-58-1

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

121

3-Carene

CAS n. 13466-78-9

3,7,7-Trimetilbiciclo[4.1.0]ept-3-ene (isodiprene)

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

122

Cedrus atlantica wood oil e extract

CAS n. 92201-55-3

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

123

Cupressus sempervirens leaf oil e extract

CAS n. 84696-07-1

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

124

Turpentine gum (Pinus spp.)

CAS n. 9005-90-7

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

125

Turpentine oil e rectified oil

CAS n. 8006-64-2

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

126

Turpentine, steam distilled (Pinus spp.)

CAS n. 8006-64-2

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

127

Terpene alcohols acetates

CAS n. 69103-01-1

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

128

Terpene hydrocarbons

CAS n. 68956-56-9

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

129

Terpenes e terpenoids fatta eccezione per il limonene (d-, l-, e dl-isomers) di cui al numero di riferimento da 167,a 168 e 88 del presente allegato III, parte 1

CAS n. 65996-98-7

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

130

Terpene terpenoids sinpine

CAS n. 68917-63-5

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

131

α-Terpinene

CAS n. 99-86-5

p-menta-1,3-diene

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

132

γ-Terpinene

CAS n. 99-85-4

p-menta-1,4-diene

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

133

Terpinolene

CAS n. 586-62-9

p-menta-1,4(8)-diene

 

 

Valore di perossido minore a 10 mmol/L (3)

 

134

Acetyl hexamethyl indan

CAS n. 15323-35-0

a)

Prodotti da non risciacquare

a)

2 %

 

 

1,2,3,3,6-esametilindan-5-il metilchetone

b)

Prodotti da risciacquare

135

Allyl butyrate

CAS n. 2051-78-7

2-propenil butanoato

 

 

Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %

 

136

Allyl cinnamate

CAS n. 1866-31-5

2-propenil-3-fenil-2- propenoato

 

 

Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %

 

137

Allyl cyclohexylacetate

CAS n. 4728-82-9

Cicloesilacetato di 2-propenile

 

 

Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %

 

138

Allyl cyclohexylpropionate

CAS n. 2705-87-5

2-propenile-3-cicloesilpropionato

 

 

Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %

 

139

Allyl heptanoate

CAS n. 142-19-8

Butanoato di 2-propenile

 

 

Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %

 

140

Allyl caproate

CAS n. 123-68-2

Esanoato di allile

 

 

Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %

 

141

Allyl isovalerate

CAS n. 2835-39-4

3-metilbutanoato di 2-propenile

 

 

Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %

 

142

Allyl octanoate

CAS n. 4230-97-1

Caprilato di 2-allile

 

 

Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %

 

143

Allyl phenoxyacetate

CAS n. 7493-74-5

Fenossiacetato di 2-propenile

 

 

Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %

 

144

Allyl phenylacetate

CAS n. 1797-74-6

Benzeneacetato di 2-propenile

 

 

Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %

 

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

CAS n. 71500-37-3

 

 

Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %

 

146

Allyl cyclohexyloxyacetate

CAS n. 68901-15-5

 

 

Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %

 

147

Allyl isoamyloxyacetate

CAS n. 67634-00-8

 

 

Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %

 

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate

CAS n. 67634-01-9

 

 

Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %

 

149

Allyl nonanoate

CAS n. 7493-72-3

 

 

Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %

 

150

Allyl propionate

CAS n. 2408-20-0

 

 

Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %

 

151

Allyl trimethylhexanoate

CAS n. 68132-80-9

 

 

Il livello di alcol senza allile nell'estere deve essere al di sotto dello 0,1 %

 

152

Allyl heptine carbonate

CAS n. 73157-43-4

ott-2-inoato di allile

 

0,002 %

Questa sostanza non deve essere utilizzata in combinazione con qualsiasi altro estere di acido 2-alcanoico (p.e. carbonato di metileptino)

 

153

Amylcyclopentenone

CAS n. 25564-22-1

2-pentileciclopent-2-en-1-one

 

0,1 %

 

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae extracts e distillates

CAS n. 8007-00-9

Olio di balsamo del Perù, assoluto e anidro

(Olio di balsamo del Perù)

 

0,4 %

 

 

155

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde

CAS n. 18127-01-0

3-(4-terz-butilfenil)propionaldeide

 

0,6 %

 

 

156

Cuminum cyminum fruit oil e extract

CAS n. 84775-51-9

a)

Prodotti da non risciacquare

b)

Prodotti da risciacquare

a)

0,4 % d'olio di cumino

 

 

157

cis-Rose ketone-1 (4)

CAS n. 23726-94-5

(Z)-1-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one

(cis-α-damascone)

a)

Prodotti per uso orale

 

 

 

b)

Altri prodotti

b)

0,02 %

158

trans-Rose ketone-2 (4)

CAS n. 23726-91-2

(E)-1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one (trans- β -damascone)

(trans-β-damascone)

a)

Prodotti per uso orale

 

 

 

b)

Altri prodotti

b)

0,02 %

159

trans-Rose ketone-5 (4)

CAS n. 39872-57-6

(E)-1-(2,4,4-trimetil-2-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one

(Isodamascone)

 

0,02 %

 

 

160

Rose ketone-4 (4)

CAS n. 23696-85-7

1-(2,6,6-trimetilcicloesa-1,3-dien-1-il)-2-buten-1-one (Damascenone)

a)

Prodotti per uso orale

 

 

 

b)

Altri prodotti

b)

0,02 %

161

Rose ketone-3 (4)

CAS n. 57378-68-4

1-(2,6,6-trimetil-3-cicloesan-1-il)-2-buten-1-one

(Delta-damascone)

a)

Prodotti per uso orale

 

 

 

b)

Altri prodotti

b)

0,02 %

162

cis-Rose ketone-2 (4)

CAS n. 23726-92-3

1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one

(cis-β-damascone)

a)

Prodotti per uso orale

 

 

 

b)

Altri prodotti

b)

0,02 %

163

trans-Rose ketone-1 (4)

CAS n. 24720-09-0

1-(2,6,6-trimetil-3-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one

(trans-α-damascone)

a)

Prodotti per uso orale

 

 

 

b)

Altri prodotti

b)

0,02 %

164

Rose ketone-5 (4)

CAS n. 33673-71-1

1-(2,4,4-trimetil-2-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one

 

b)

0,02 %

 

 

165

trans-Rose ketone-3 (4)

CAS n. 71048-82-3

1-(2,6,6-trimetil-3-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one

(trans-delta-damascone)

a)

Prodotti per uso orale

 

 

 

b)

Altri prodotti

b)

0,02 %

166

trans-2-hexenal

CAS n. 6728-26-3

a)

Prodotti per uso orale

 

 

 

b)

Altri prodotti

b)

0,002 %

167

l-Limonene

CAS n. 5989-54-8

(S)-p-menta-1,8-diene

 

 

Peroxide value less than 20 mmoles/L (3)

 

168

dl-Limonene (racemic)

CAS n. 138-86-3

1,8(9)-p-mentadiene; p-menta-1,8-diene

(Dipentene)

 

 

Peroxide value less than 20 mmoles/L (3)

 

169

Perillaldehyde

CAS n. 2111-75-3

p-menta-1,8-dien-7-al

a)

Prodotti per uso orale

 

 

 

b)

Altri prodotti

b)

0,1 %

170

Isobergamate

CAS n. 68683-20-5

Mentadien-7-formiato di metile

 

0,1 %

 

 

171

Methoxy dicyclopentadiene carboxaldehyde

CAS n. 86803-90-9

Ottaidro-5-metossi-4,7-metan-1H-inden-2-carbossaldeide

 

0,5 %

 

 

172

3-methylnon-2-enenitrile

CAS n. 53153-66-5

 

0,2 %

 

 

173

Methyl octine carbonate

CAS n. 111-80-8

3-meilenon-2-inoato

a)

Prodotti per uso orale

 

 

 

b)

Altri prodotti

b)

0,002 % quando usato da solo

Quando sia impiegato in combinazione con carbonato di metileptino, il livello combinato nel prodotto finito non deve superare lo 0,01 % (del quale contenuto di carbonato di metilottino non deve superare lo 0,002 %)

174

Amylvinylcarbinyl acetate

CAS n. 2442-10-6

1-otten-3-il acetato

a)

Prodotti per uso orale

 

 

 

b)

Altri prodotti

b)

0,3 %

175

Propylidenephthalide

CAS n. 17369-59-4

3-propilidenftalide

a)

Prodotti per uso orale

 

 

 

b)

Altri prodotti

b)

0,01 %

176

Isocyclogeraniol

CAS n. 68527-77-5

2,4,6-trimetil-3-cicloesen-1-metanolo

 

0,5 %

 

 

177

2-Hexylidene cyclopentanone

CAS n. 17373-89-6

a)

Prodotti per uso orale

 

 

 

b)

Altri prodotti

b)

0,06 %

178

Methyl heptadienone

CAS n. 1604-28-0

6-metil-3,5-eptadien-2-one

a)

Prodotti per uso orale

 

 

 

b)

Altri prodotti

b)

0,002 %

179

p-methylhydrocinnamic aldehyde

CAS n. 02.12.5406

Cresilpropionaldeide

p-metildiidrocinnamaldeide

 

0,2 %

 

 

180

Liquidambar orientalis Balsam oil e extract

CAS n. 94891-27-7

(styrax)

 

0,6 %

 

 

181

Liquidambar styraciflua balsam oil e extract

CAS n. 8046-19-3

(styrax)

 

0,6 %

 

 

182

Acetyl hexamethyl tetralin

CAS n. 21145-77-7

CAS n. 1506-02-1

1-(5,6,7,8-tetraidro-3,5,5,6,8,8-esametil-2-naftil)etan-1-one

(AHTN)

Tutti i prodotti cosmetici, eccetto quelli per uso orale

a)

Prodotti da non risciacquare: 0,1 %

tranne:

i prodotti idroalcolici: 1 %

parfum: 2,5 %

creme profumanti:

0,5 %

b)

Prodotti da risciacquare: 0,2 %

 

 

183

Commiphora erythrea engler var. glabrescens engler gum extract e oil

CAS n. 93686-00-1

 

0,6 %

 

 

184

Opopanax chironium resin

CAS n. 93384-32-8

 

0,6 %

 

 


(1)  As a preservative, see Annex VI, Part 1, No 34.

(2)  Questo limite si applica soltanto alle sostanze e non al prodotto cosmetico finito.»

(3)  Questo limite si applica soltanto alle sostanze e non al prodotto cosmetico finito.

(4)  La somma dei composti non deve superare i limiti riportati nella colonna d».


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

4.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2008

che modifica la decisione 2007/176/CE per quanto riguarda l’elenco delle norme e/o delle specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati

[notificata con il numero C(2008) 1001]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/286/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato per le comunicazioni,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha adottato la decisione 2007/176/CE (2) che stabilisce un elenco delle norme e/o delle specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati. Il capitolo VIII dell’elenco riguarda le norme relative ai servizi di radiodiffusione.

(2)

L’offerta armonizzata di trasmissione televisiva terreste su piattaforme mobili è essenziale per realizzare economie di scala in tutta l’UE. Nella comunicazione dal titolo «Rafforzare il mercato interno per la televisione mobile» (3), la Commissione ha individuato nel Digital Video Broadcasting Handheld (DVB-H — radiodiffusione di segnali video digitali portatile) la norma più adeguata per lo sviluppo futuro della TV mobile terrestre in Europa e ha segnalato l’intenzione di aggiungerla all’elenco delle norme,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alla sezione 8.3 (Radiodiffusione digitale), del capitolo VIII, dell’elenco delle norme di cui all’allegato della decisione 2007/176/CE viene aggiunto quanto segue:

«Radiodiffusione di segnali video digitali (portatile)

DVB-H

ETSI EN 302 304

Versione 1.1.1»

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2008.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).

(2)  GU L 86 del 27.3.2007, pag. 11.

(3)  COM(2007) 409 def. del 18.7.2007.


4.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2008

relativa al finanziamento di un programma di lavoro per il 2008 riguardante strumenti di formazione nel settore della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante

(2008/287/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 75,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l'articolo 90,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, punto i),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (4), in particolare l'articolo 51 e l'articolo 66, paragrafo 1, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 l'impegno di spesa è preceduto da una decisione di finanziamento la quale determina gli elementi essenziali di un'azione che implica una spesa a carico del bilancio.

(2)

Nell'ambito degli strumenti di formazione sono previste azioni diverse in vari atti legislativi riguardanti la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante. Tali azioni devono essere finanziate mediante il bilancio comunitario. Il finanziamento di dette azioni va stabilito in un'unica decisione,

DECIDE:

Articolo unico

È adottato il programma di lavoro che figura in allegato relativo al finanziamento nel 2008 di azioni riguardanti strumenti di formazione nel settore della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante.

Il direttore generale della DG Salute e tutela dei consumatori è responsabile della pubblicazione e dell'applicazione.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

(3)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

(4)  GU L 165 del 30.4.2004, pag.1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4).


ALLEGATO

Programma di lavoro per il 2008 riguardante strumenti di formazione nel settore della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante

FORMAZIONE

1)   Linee di bilancio: 17 04 07 01 e 17 04 04 01

Base giuridica:

regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 51 e articolo 66, paragrafo 1, lettera b),

direttiva 2000/29/CE, articolo 2, paragrafo 1, punto i).

L'azione che va finanziata a titolo di queste linee ha il fine di elaborare, organizzare e promuovere corsi di formazione, workshop o seminari nella Comunità e in paesi terzi in modo da garantire un'adeguata formazione del personale che effettua controlli ufficiali. Attraverso tali corsi di formazione e seminari i funzionari delle pubbliche amministrazioni, le autorità nazionali e gli esperti di laboratorio riceveranno informazioni e una formazione relativa alla legislazione comunitaria in tema di alimenti e mangimi e di prescrizioni sul controllo degli alimenti e dei mangimi che possono essere commercializzati nel mercato comunitario.

La Commissione contribuisce alla formazione di funzionari negli Stati membri completando la formazione impartita a livello internazionale con gli aspetti rilevanti dal punto di vista comunitario.

Nel 2008 le iniziative di formazione riguarderanno i seguenti temi:

procedure di controllo degli alimenti e dei mangimi basate sui principi dell'HACCP (analisi dei rischi e dei punti critici di controllo); tecniche di revisione per verificare l'applicazione dei sistemi HACCP,

controlli veterinari e sulla sicurezza degli alimenti ai posti d'ispezione frontalieri (in aeroporti, porti, su strada e per ferrovia),

igiene e controllo degli alimenti: pesci, carne e prodotti lattiero-caseari,

prevenzione, controllo ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili,

controlli fitosanitari (regime CE di quarantena delle piante applicabile alle patate, regime CE interno di quarantena delle piante, regime CE di quarantena delle piante applicabile alle importazioni),

prodotti fitosanitari (aspetti relativi alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi): valutazione e registrazione,

zoonosi e criteri microbiologici nei prodotti alimentari,

benessere degli animali: stordimento e abbattimento degli animali nei macelli e in situazioni di controllo delle malattie e benessere degli animali durante il trasporto,

legislazione alimentare, legislazione sui mangimi, norme relative alla salute e al benessere degli animali e alla salute delle piante (8 800 000 EUR),

Finanziamento: mediante appalto pubblico.

La dotazione di bilancio complessiva destinata agli appalti nel corso dell'anno è pari a 8 800 000 EUR.

Per ciascuna delle tematiche tecniche sopra indicate saranno firmati uno o più contratti di servizi specifici. Si stima che saranno firmati circa 14 contratti di servizi. I contraenti esterni interverranno principalmente negli aspetti organizzativi e logistici delle attività di formazione.

L'obiettivo è avviare quanto prima la procedura di aggiudicazione degli appalti (approssimativamente tra marzo e maggio) per consentire la firma dei contratti nel 2008.

2)   Linea di bilancio: 17 01 04 05

Base giuridica:

regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 66, paragrafo 1, lettera c).

L'azione che va finanziata a titolo di questa linea è destinata ad ottenere un riscontro sulle formazioni. Tale riscontro è uno degli aspetti chiave per una migliore formazione ai fini di una maggiore sicurezza alimentare. L'elaborazione di una relazione sulle attività del 2007 rientra in questo ambito.

Il riscontro sulle formazioni sarà basato anche su una valutazione ex post. I formulari o i questionari messi a punto a tal fine saranno distribuiti a un gruppo trasversale di partecipanti dopo la frequenza del corso di formazione in modo da valutare l'impatto della formazione sulle loro vite professionali.

Per gestire meglio i programmi di formazione occorre infine finanziare l'attrezzatura e gli strumenti informatici così come il materiale promozionale e i sussidi all'informazione e alla comunicazione (308 000 EUR).

Finanziamento: contratti quadro esistenti.

Si stima che saranno firmati circa 4 contratti di servizi.

Calendario indicativo per la firma dei contratti: tra marzo e luglio.

Sintesi

N.

Denominazione

Linea di bilancio

Base giuridica

Importo in EUR

1

Formazione: contratti esterni per l'esecuzione del programma di formazione

17 04 07 01

Regolamento (CE) n. 882/2004

8 350 000

17 04 04 01

Direttiva 2000/29/CE

450 000

2

Formazione: relazione annuale, valutazione ex post, attrezzatura e strumenti informatici, materiale promozionale e sussidi all'informazione e alla comunicazione

17 01 04 05

Regolamento (CE) n. 882/2004

308 000

Totale

9 108 000


Rettifiche

4.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 93/28


Rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 255 del 30 settembre 2005 )

A pagina 31, articolo 10, lettera d):

anziché:

«d)

fatti salvi gli articoli 21, paragrafo 1, 23 e 27 per i medici, gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli …»,

leggi:

«d)

fatti salvi gli articoli 21, paragrafo 1, 23 e 27 per i medici, gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono aver seguito la formazione che porta al possesso dei titoli …»;

a pagina 31, articolo 10, lettera e):

anziché:

«e)

per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli …»,

leggi:

«e)

per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che hanno seguito la formazione che porta al possesso dei titoli …»;

a pagina 31, articolo 10, lettera f):

anziché:

«f)

per gli infermieri specializzati … in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2;»,

leggi:

«f)

per gli infermieri specializzati … in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che hanno seguito la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2;»;

a pagina 33, articolo 14, paragrafo 3, secondo comma:

anziché:

«Questa disposizione si applica anche ai casi … per quanto riguarda i medici e i dentisti, … qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri, responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione …»,

leggi:

«Questa disposizione si applica anche ai casi … per quanto riguarda i medici e i dentisti, … qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri, responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che hanno seguito la formazione …»;

a pagina 49, articolo 49, paragrafo 1, primo comma:

anziché:

«… i titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6, …»,

leggi:

«… i titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI, …»;

a pagina 79 e seguenti, allegato V:

a pagina 88, colonna «Anatomia patologica», per «Ireland»

anziché

:

«Morbid anatomy and histopathology»,

leggi

:

«Histopathology»;

a pagina 91, colonna «Biologia clinica», per «Ελλάς»,

Sopprimi: «Χειρουργική Θώρακος»;

a pagina 91, colonna «Chirurgia plastica», per «Ireland»

anziché

:

«Plastic surgery»,

leggi

:

«Plastic, reconstructive and aesthetic surgery»;

a pagina 92, colonna «Microbiologia-batteriologica», per «Ελλάς»

anziché

:

«1.

Ιατρική Βιοπαθολογία

2.

Μικροβιολογία»,

leggi

:

«—

Ιατρική Βιοπαθολογία

Μικροβιολογία»;

a pagina 93, colonna «Chirurgia toracica», per «Italia»

anziché

:

«Chirurgia toracica; Cardiochirurgia»,

leggi

:

«—

Chirurgia toracica;

Cardiochirurgia»;

a pagina 95, colonna «Gastroenterologia» per «Belgique/België/Belgien»

anziché

:

«Gastro-entérologie/Gastroenterologie»,

leggi

:

«Gastro-entérologie/Gastro-enterologie»;

a pagina 97, colonna «Fisioterapia», per «Portugal»

anziché

:

«Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação»,

leggi

:

«—

Fisiatria,

Medicina física e de reabilitação»;

a pagina 99, colonna «Radiologia», per «Ireland»

anziché

:

«Radiology (**)»,

leggi

:

«Radiology»;

a pagina 99, colonna «Radiologia», per «Italia»

anziché

:

«Radiologia»,

leggi

:

«Radiologia (**)»;

a pagina 101, colonna «Medicina comunitaria», per «Κύπρος»

anziché

:

«Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική»,

leggi

:

«—

Υγειονολογία

Κοινοτική Ιατρική»;

a pagina 108, colonna «Medicina infortunistica», per «Česká republika»

anziché

:

«Traumatologie

Urgentní medicína»,

leggi

:

«—

Traumatologie

Urgentní medicína»;

a pagina 108, colonna «Medicina infortunistica», per «Slovensko»

anziché

:

«Úrazová chirurgia

Urgentná medicína»,

leggi

:

«—

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína»;

a pagina 115, allegato V.3

a)

titolo

anziché

:

«V.3.   Odontoiatra»,

leggi

:

«V.3.   Dentista»;

b)

punto 5.3.1., titolo

anziché

:

«5.3.1.   Programma di studi per l'odontoiatra»,

leggi

:

«5.3.1.   Programma di studi per il dentista»;

c)

punto 5.3.1., frase introduttiva

anziché

:

«… dei titoli di formazione di odontoiatra comprende …»,

leggi

:

«… dei titoli di formazione di dentista comprende …»;

d)

punto 5.3.2., titolo

anziché

:

«5.3.2.   Titoli di formazione di base di odontoiatra»,

leggi

:

«5.3.2.   Titoli di formazione di base di dentista»;

e)

punto «5.3.2. Titoli di formazione di base di dentista», colonna «Titolo di formazione», per «Česká republika»

anziché

:

«… (doktor)»,

leggi

:

«… (doktor zubního lékařství, MDDr.)»;

a pagina 116, punto «5.3.2. Titoli di formazione di base di dentista»

a)

colonna «Titolo di formazione», per «Italia»

anziché

:

«Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria»,

leggi

:

«Diploma di laurea in Dentista e Protesi Dentaria»;

b)

colonna «Certificato che accompagna il titolo di formazione», per «Italia»

anziché

:

«Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra»,

leggi

:

«Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di dentista»;

c)

colonna «Titolo professionale», per «Italia»

anziché

:

«Odontoiatra»,

leggi

:

«Dentista»;

a pagina 119, titolo, prima riga

anziché

:

«Chirurgia odontostomatologia»,

leggi

:

«Chirurgia odontostomatologica»;

a pagina 121, punto «5.4.2. Titolo di formazione di veterinario», colonna «Titolo di formazione», per «Deutschland»

anziché

:

«… des Dritten Abscnitts …»,

leggi

:

«… des Dritten Abschnitts …»;

a pagina 128, tabella 5.6.2 «Titoli di formazione di farmacista», per «Magyarorszàg», colonna «Ente che rilascia il titolo di formazione»

anziché

:

«EG Egyetem»,

leggi

:

«Egyetem»;

a pagina 129 e seguenti, tabelle per gli architetti

a)

pagina 130, tabella per «España»:

La tabella recita quanto segue (allineamento degli anni accademici di riferimento nell'ultima colonna):

«Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1989

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

 

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

 

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

 

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

 

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

 

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

 

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

 

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

 

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

 

Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

1999/2000

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999/2000

Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998/1999

Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia.

1999/2000

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada

1994/1995»

b)

a pagina 132, ultima parte della tabella per «Italia»

Questa parte della tabella recita quanto segue (allineamento degli anni accademici di riferimento nell'ultima colonna):

«Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma “La Sapienza”

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Ferrara

Università di Genova

Università di Palermo

Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999/2000

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

 

Laurea specialistica in Architettura

Università di Firenze

Università di Napoli II

Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004/2005»

c)

pagina 133, tabella per «Portugal»

La tabella recita quanto segue (allineamento degli anni accademici di riferimento nell'ultima colonna):

«Paese

Titolo di formazione

Ente che rilascia il titolo di formazione

Certificato che accompagna il titolo di formazione

Anno accademico di riferimento

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988/1989

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991/1992»

a pagina 135, allegato VI, Diritti acquisiti:

Nella sottovoce sopprimere il riferimento al punto «6».


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