ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 311/2008 della Commissione, del 3 aprile 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena ( 1 ) |
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* |
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* |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2008/42/CE della Commissione, del 3 aprile 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III ( 1 ) |
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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria |
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DECISIONI |
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Commissione |
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2008/286/CE |
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Decisione della Commissione, del 17 marzo 2008, che modifica la decisione 2007/176/CE per quanto riguarda l’elenco delle norme e/o delle specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati [notificata con il numero C(2008) 1001] ( 1 ) |
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2008/287/CE |
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Rettifiche |
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* |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
4.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 310/2008 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2008
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. |
(2) |
In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 3 aprile 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
JO |
63,1 |
MA |
40,8 |
|
TN |
125,1 |
|
TR |
110,7 |
|
ZZ |
84,9 |
|
0707 00 05 |
JO |
178,8 |
MA |
131,7 |
|
TR |
147,2 |
|
ZZ |
152,6 |
|
0709 90 70 |
MA |
43,8 |
TR |
145,0 |
|
ZZ |
94,4 |
|
0805 10 20 |
EG |
47,5 |
IL |
56,3 |
|
MA |
57,3 |
|
TN |
57,3 |
|
TR |
58,2 |
|
ZZ |
55,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
53,2 |
IL |
117,7 |
|
TR |
114,4 |
|
ZA |
112,5 |
|
ZZ |
99,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
86,9 |
BR |
84,9 |
|
CA |
80,7 |
|
CL |
81,8 |
|
CN |
85,8 |
|
MK |
52,8 |
|
US |
104,2 |
|
UY |
63,4 |
|
ZA |
71,7 |
|
ZZ |
79,1 |
|
0808 20 50 |
AR |
81,0 |
CL |
77,4 |
|
CN |
62,8 |
|
ZA |
95,0 |
|
ZZ |
79,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
4.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 311/2008 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 318/2007 che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 10, paragrafo 4, primo comma,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, quarto trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili diversi dal pollame e le condizioni di quarantena applicabili a detti volatili dopo l'importazione. |
(2) |
L'allegato V di tale regolamento stabilisce un elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri per l'importazione di determinati volatili diversi dal pollame. |
(3) |
La Repubblica ceca, l'Austria e il Regno Unito hanno riesaminato i rispettivi impianti e stazioni di quarantena riconosciuti ed hanno trasmesso alla Commissione un elenco aggiornato di tali impianti e stazioni. L'elenco di impianti e stazioni di quarantena riconosciuti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 va quindi modificato di conseguenza. |
(4) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 318/2007. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato V del regolamento (CE) n. 318/2007 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(2) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17).
(3) GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 86/2008 (GU L 27 del 31.1.2008, pag. 8).
ALLEGATO
«ALLEGATO V
Elenco degli impianti e delle stazioni riconosciuti di cui all'articolo 6, paragrafo 1
Codice ISO del paese |
Denominazione del paese |
Numero di riconoscimento dell'impianto o della stazione di quarantena |
AT |
AUSTRIA |
AT OP Q1 |
AT |
AUSTRIA |
AT-KO-Q1 |
AT |
AUSTRIA |
AT-3-HO-Q-1 |
AT |
AUSTRIA |
AT-3-KO-Q2 |
AT |
AUSTRIA |
AT-3-ME-Q1 |
AT |
AUSTRIA |
AT-4-KI-Q1 |
AT |
AUSTRIA |
AT 4 WL Q 1 |
AT |
AUSTRIA |
AT-4-VB-Q1 |
AT |
AUSTRIA |
AT 6 10 Q1 |
AT |
AUSTRIA |
AT 6 04 Q1 |
BE |
BELGIO |
BE VQ 1003 |
BE |
BELGIO |
BE VQ 1010 |
BE |
BELGIO |
BE VQ 1011 |
BE |
BELGIO |
BE VQ 1012 |
BE |
BELGIO |
BE VQ 1013 |
BE |
BELGIO |
BE VQ 1016 |
BE |
BELGIO |
BE VQ 1017 |
BE |
BELGIO |
BE VQ 3001 |
BE |
BELGIO |
BE VQ 3008 |
BE |
BELGIO |
BE VQ 3014 |
BE |
BELGIO |
BE VQ 3015 |
BE |
BELGIO |
BE VQ 4009 |
BE |
BELGIO |
BE VQ 4017 |
BE |
BELGIO |
BE VQ 7015 |
CY |
CIPRO |
CB 0011 |
CY |
CIPRO |
CB 0012 |
CY |
CIPRO |
CB 0061 |
CY |
CIPRO |
CB 0013 |
CY |
CIPRO |
CB 0031 |
CZ |
REPUBBLICA CECA |
21750016 |
CZ |
REPUBBLICA CECA |
21750027 |
CZ |
REPUBBLICA CECA |
21750050 |
CZ |
REPUBBLICA CECA |
61750009 |
DE |
GERMANIA |
BB-1 |
DE |
GERMANIA |
BW-1 |
DE |
GERMANIA |
BY-1 |
DE |
GERMANIA |
BY-2 |
DE |
GERMANIA |
BY-3 |
DE |
GERMANIA |
BY-4 |
DE |
GERMANIA |
HE-1 |
DE |
GERMANIA |
HE-2 |
DE |
GERMANIA |
NI-1 |
DE |
GERMANIA |
NI-2 |
DE |
GERMANIA |
NI-3 |
DE |
GERMANIA |
NW-1 |
DE |
GERMANIA |
NW-2 |
DE |
GERMANIA |
NW-3 |
DE |
GERMANIA |
NW-4 |
DE |
GERMANIA |
NW-5 |
DE |
GERMANIA |
NW-6 |
DE |
GERMANIA |
NW-7 |
DE |
GERMANIA |
NW-8 |
DE |
GERMANIA |
RP-1 |
DE |
GERMANIA |
SN-1 |
DE |
GERMANIA |
SN-2 |
DE |
GERMANIA |
TH-1 |
DE |
GERMANIA |
TH-2 |
ES |
SPAGNA |
ES/01/02/05 |
ES |
SPAGNA |
ES/05/02/12 |
ES |
SPAGNA |
ES/05/03/13 |
ES |
SPAGNA |
ES/09/02/10 |
ES |
SPAGNA |
ES/17/02/07 |
ES |
SPAGNA |
ES/04/03/11 |
ES |
SPAGNA |
ES/04/03/14 |
ES |
SPAGNA |
ES/09/03/15 |
ES |
SPAGNA |
ES/09/06/18 |
ES |
SPAGNA |
ES/10/07/20 |
FR |
FRANCIA |
38.193.01 |
GR |
GRECIA |
GR.1 |
GR |
GRECIA |
GR.2 |
HU |
UNGHERIA |
HU12MK001 |
IE |
IRLANDA |
IRL-HBQ-1-2003 Unit A |
IT |
ITALIA |
003AL707 |
IT |
ITALIA |
305/B/743 |
IT |
ITALIA |
132BG603 |
IT |
ITALIA |
170BG601 |
IT |
ITALIA |
233BG601 |
IT |
ITALIA |
068CR003 |
IT |
ITALIA |
006FR601 |
IT |
ITALIA |
054LCO22 |
IT |
ITALIA |
I – 19/ME/01 |
IT |
ITALIA |
119RM013 |
IT |
ITALIA |
006TS139 |
IT |
ITALIA |
133VA023 |
MT |
MALTA |
BQ 001 |
NL |
PAESI BASSI |
NL-13000 |
NL |
PAESI BASSI |
NL-13001 |
NL |
PAESI BASSI |
NL-13002 |
NL |
PAESI BASSI |
NL-13003 |
NL |
PAESI BASSI |
NL-13004 |
NL |
PAESI BASSI |
NL-13005 |
NL |
PAESI BASSI |
NL-13006 |
NL |
PAESI BASSI |
NL-13007 |
NL |
PAESI BASSI |
NL-13008 |
NL |
PAESI BASSI |
NL-13009 |
NL |
PAESI BASSI |
NL-13010 |
PL |
POLONIA |
14084501 |
PT |
PORTOGALLO |
05.01/CQA |
PT |
PORTOGALLO |
01.02/CQA |
UK |
REGNO UNITO |
21/07/01 |
UK |
REGNO UNITO |
21/07/02 |
UK |
REGNO UNITO |
01/08/01» |
4.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 312/2008 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento dei diritti spettanti all'agenzia europea di valutazione dei medicinali in rapporto al tasso d'inflazione
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l'articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (2), stabilisce che le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali (in seguito «l'Agenzia») siano composte da un contributo della Comunità e da tasse pagate all'Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti. |
(2) |
L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 stabilisce che la Commissione riesamini i diritti dell'Agenzia in rapporto al tasso d'inflazione e li aggiorni. |
(3) |
Dal 2005 i diritti dell'Agenzia non sono stati adeguati al tasso d'inflazione. Occorre pertanto riesaminare tali diritti in rapporto al tasso d'inflazione nella Comunità negli anni 2006 e 2007. |
(4) |
Dalle cifre pubblicate dall'Ufficio statistico delle Comunità europee il tasso d'inflazione nella Comunità risultava essere del 2,2 % nel 2006 e del 2,3 % nel 2007. |
(5) |
Per ragioni di semplicità è opportuno arrotondare gli importi dei diritti ai 100 EUR più vicino. |
(6) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95. |
(7) |
Per ragioni di certezza del diritto il presente regolamento non va applicato alle domande valide ancora sotto esame al 1o aprile 2008. |
(8) |
A norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95 l'aggiornamento va effettuato a decorrere dal 1o aprile 2008, è opportuno pertanto che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e sia applicabile a decorrere dalla stessa data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 297/95 è modificato come segue:
1) |
l'articolo 3 è modificato come segue:
|
2) |
all'articolo 4, l'importo «58 000 EUR» è sostituito da «60 600 EUR»; |
3) |
l'articolo 5 è modificato come segue:
|
4) |
All'articolo 6, l'importo «34 800 EUR» è sostituito da «36 400 EUR». |
5) |
L'articolo 7 è così modificato:
|
6) |
L'articolo 8 è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento non si applica alle domande valide sotto esame al 1o aprile 2008.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2008.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1905/2005 (GU L 304 del 23.11.2005, pag. 1).
(2) GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1394/2007 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).
4.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 313/2008 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2008
recante deroga al regolamento (CE) n. 1445/95 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di importazione di carni bovine dal Brasile
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (2), il periodo di validità dei titoli di importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio. |
(2) |
La decisione 2008/61/CE della Commissione, del 17 gennaio 2008, che modifica l'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio relativamente alle importazioni di carni fresche di bovini provenienti dal Brasile (3) ha modificato le prescrizioni in materia di importazione di carni bovine dal Brasile. A norma della citata decisione si può consentire il proseguimento delle importazioni in condizioni di sicurezza solo rafforzando i controlli e la sorveglianza sulle aziende da cui provengono gli animali ammissibili all'esportazione nella Comunità e richiedendo alle autorità brasiliane di redigere un elenco provvisorio delle aziende autorizzate, per le quali sono fornite determinate garanzie. |
(3) |
Negli ultimi anni il Brasile è stato il principale fornitore di carni bovine del mercato comunitario, in quanto rappresenta da solo circa due terzi delle importazioni comunitarie complessive del settore delle carni bovine. In seguito all'applicazione della decisione 2008/61/CE gli operatori che prima della sua entrata in vigore avevano ottenuto titoli per l'importazione di carni bovine nell'ambito dei contingenti tariffari di importazione di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (4), di cui al regolamento (CE) n. 529/2007 della Commissione, dell'11 maggio 2007, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008) (5) e di cui al regolamento (CE) n. 545/2007 della Commissione, del 16 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008) (6), incontrano alcune difficoltà pratiche per reperire i prodotti nel corso del normale periodo di validità dei titoli di importazione. Tenendo conto di queste circostanze particolari è opportuno prorogare, in via temporanea, il periodo di validità dei titoli fino al termine del periodo del contingente tariffario di importazione. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, per il periodo di importazione nell'ambito del contingente tariffario di importazione dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2008, i titoli rilasciati in conformità all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 936/97, e in conformità al regolamento (CE) n. 529/2007 e al regolamento (CE) n. 545/2007 sono validi fino al 30 giugno 2008.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 della Commissione (GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5). Il regolamento (CEE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1o luglio 2008.
(2) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/2007 (GU L 139 del 31.5.2007, pag. 5).
(3) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 33.
(4) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 317/2007 (GU L 84 del 24.3.2007, pag. 4).
(5) GU L 123 del 12.5.2007, pag. 26.
(6) GU L 129 del 17.5.2007, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 (GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5).
DIRETTIVE
4.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/13 |
DIRETTIVA 2008/42/CE DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2008
che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Sulla base del codice deontologico dell'IFRA (associazione internazionale dei produttori di profumi) il comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC) (2) ha identificato una sostanza utilizzata come composto profumato nei prodotti cosmetici per i quali si dovrebbero stabilire delle restrizioni. |
(2) |
Ritenendo giusto prendere in considerazione l'esposizione a queste sostanze a prescindere dalla funzione che esse svolgono nei prodotti cosmetici, le restrizioni non dovrebbero pertanto essere limitate all'uso delle sostanze identificate come composti profumati nei prodotti cosmetici. |
(3) |
Se tuttavia la sostanza viene utilizzata in prodotti per uso orale non si hanno reazioni di sensibilizzazione. Per ragioni di coerenza queste restrizioni non andrebbero quindi applicate alle sostanze di cui al repertorio giacché l'impiego di alcune tra queste sostanze in quanto sostanze aromatizzanti è autorizzato dalla decisione 1999/217/CE del 23 febbraio 1999 che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996 (3). |
(4) |
Alla luce dell'opinione del CSPC occorre modificare le restrizioni relative alle sostanze in questione che figurano nell'allegato III della direttiva 76/768/CEE sotto i numeri di riferimento 45, 72, 73, 88 e 89. È inoltre opportuno includere nell'allegato le sostanze identificate ma non ancora elencate insieme alle rispettive restrizioni e, per coerenza, le sostanze appartenenti alla stessa famiglia e identificate dalla decisione 96/335/CE della Commissione, dell'8 maggio 1996, che istituisce l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici (4). |
(5) |
Dato che l'alcol benzilico figura due volte nell'allegato III, parte 1, con i numeri di riferimento 45 e 68, il contenuto della voce 68 e le rispettive nuove restrizioni andrebbero incluse anche nella voce 45. |
(6) |
In seguito alla chiarificazione del CSPC relativa al balsamo del Perù sarebbe opportuno modificare la voce 1136 di cui all'allegato II. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare la direttiva 76/768/CEE. |
(8) |
Per garantire il passaggio graduale dalle formule esistenti dei prodotti cosmetici alle formule conformi alle prescrizioni della presente direttiva occorre disporre un periodo transitorio di opportuna durata. |
(9) |
I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati II e III alla direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano i provvedimenti del caso per garantire che i prodotti che non risultano conformi alla presente direttiva non vanno commercializzati o distribuiti al destinatario finale dopo il 4 ottobre 2009.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 4 ottobre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 aprile 2009.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2008.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/14/CE della Commissione (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 43).
(2) GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2007/263/CE (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 14).
(3) GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/252/CE (GU L 91 del 29.3.2006, pag. 48).
(4) GU L 132 dell'1.6.1996, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2006/257/CE (GU L 97 del 5.4.2006, pag. 1).
ALLEGATO
La direttiva 76/768/CEE è così modificata:
1) |
Nell'allegato II il numero di riferimento 1136 è sostituito dal seguente: «Essudazione di Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (balsamo del Perù, grezzo); (numero CAS 8007-00-9), se impiegata come ingrediente per le sue proprietà odorose». |
2) |
La parte 1 dell'allegato III è così modificata:
|
(1) As a preservative, see Annex VI, Part 1, No 34.
(2) Questo limite si applica soltanto alle sostanze e non al prodotto cosmetico finito.»
(3) Questo limite si applica soltanto alle sostanze e non al prodotto cosmetico finito.
(4) La somma dei composti non deve superare i limiti riportati nella colonna d».
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Commissione
4.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 2008
che modifica la decisione 2007/176/CE per quanto riguarda l’elenco delle norme e/o delle specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati
[notificata con il numero C(2008) 1001]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/286/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,
previa consultazione del comitato per le comunicazioni,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha adottato la decisione 2007/176/CE (2) che stabilisce un elenco delle norme e/o delle specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati. Il capitolo VIII dell’elenco riguarda le norme relative ai servizi di radiodiffusione. |
(2) |
L’offerta armonizzata di trasmissione televisiva terreste su piattaforme mobili è essenziale per realizzare economie di scala in tutta l’UE. Nella comunicazione dal titolo «Rafforzare il mercato interno per la televisione mobile» (3), la Commissione ha individuato nel Digital Video Broadcasting Handheld (DVB-H — radiodiffusione di segnali video digitali portatile) la norma più adeguata per lo sviluppo futuro della TV mobile terrestre in Europa e ha segnalato l’intenzione di aggiungerla all’elenco delle norme, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Alla sezione 8.3 (Radiodiffusione digitale), del capitolo VIII, dell’elenco delle norme di cui all’allegato della decisione 2007/176/CE viene aggiunto quanto segue:
«Radiodiffusione di segnali video digitali (portatile) DVB-H |
ETSI EN 302 304 |
Versione 1.1.1» |
Articolo 2
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2008.
Per la Commissione
Viviane REDING
Membro della Commissione
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).
(2) GU L 86 del 27.3.2007, pag. 11.
(3) COM(2007) 409 def. del 18.7.2007.
4.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/25 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2008
relativa al finanziamento di un programma di lavoro per il 2008 riguardante strumenti di formazione nel settore della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante
(2008/287/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1), in particolare l'articolo 75,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), in particolare l'articolo 90,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, punto i),
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (4), in particolare l'articolo 51 e l'articolo 66, paragrafo 1, lettere b) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell'articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 l'impegno di spesa è preceduto da una decisione di finanziamento la quale determina gli elementi essenziali di un'azione che implica una spesa a carico del bilancio. |
(2) |
Nell'ambito degli strumenti di formazione sono previste azioni diverse in vari atti legislativi riguardanti la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la salute delle piante. Tali azioni devono essere finanziate mediante il bilancio comunitario. Il finanziamento di dette azioni va stabilito in un'unica decisione, |
DECIDE:
Articolo unico
È adottato il programma di lavoro che figura in allegato relativo al finanziamento nel 2008 di azioni riguardanti strumenti di formazione nel settore della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante.
Il direttore generale della DG Salute e tutela dei consumatori è responsabile della pubblicazione e dell'applicazione.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
(2) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).
(3) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).
(4) GU L 165 del 30.4.2004, pag.1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4).
ALLEGATO
Programma di lavoro per il 2008 riguardante strumenti di formazione nel settore della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della salute delle piante
FORMAZIONE
1) Linee di bilancio: 17 04 07 01 e 17 04 04 01
Base giuridica:
— |
regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 51 e articolo 66, paragrafo 1, lettera b), |
— |
direttiva 2000/29/CE, articolo 2, paragrafo 1, punto i). |
L'azione che va finanziata a titolo di queste linee ha il fine di elaborare, organizzare e promuovere corsi di formazione, workshop o seminari nella Comunità e in paesi terzi in modo da garantire un'adeguata formazione del personale che effettua controlli ufficiali. Attraverso tali corsi di formazione e seminari i funzionari delle pubbliche amministrazioni, le autorità nazionali e gli esperti di laboratorio riceveranno informazioni e una formazione relativa alla legislazione comunitaria in tema di alimenti e mangimi e di prescrizioni sul controllo degli alimenti e dei mangimi che possono essere commercializzati nel mercato comunitario.
La Commissione contribuisce alla formazione di funzionari negli Stati membri completando la formazione impartita a livello internazionale con gli aspetti rilevanti dal punto di vista comunitario.
Nel 2008 le iniziative di formazione riguarderanno i seguenti temi:
— |
procedure di controllo degli alimenti e dei mangimi basate sui principi dell'HACCP (analisi dei rischi e dei punti critici di controllo); tecniche di revisione per verificare l'applicazione dei sistemi HACCP, |
— |
controlli veterinari e sulla sicurezza degli alimenti ai posti d'ispezione frontalieri (in aeroporti, porti, su strada e per ferrovia), |
— |
igiene e controllo degli alimenti: pesci, carne e prodotti lattiero-caseari, |
— |
prevenzione, controllo ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, |
— |
controlli fitosanitari (regime CE di quarantena delle piante applicabile alle patate, regime CE interno di quarantena delle piante, regime CE di quarantena delle piante applicabile alle importazioni), |
— |
prodotti fitosanitari (aspetti relativi alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi): valutazione e registrazione, |
— |
zoonosi e criteri microbiologici nei prodotti alimentari, |
— |
benessere degli animali: stordimento e abbattimento degli animali nei macelli e in situazioni di controllo delle malattie e benessere degli animali durante il trasporto, |
— |
legislazione alimentare, legislazione sui mangimi, norme relative alla salute e al benessere degli animali e alla salute delle piante (8 800 000 EUR), |
Finanziamento: mediante appalto pubblico.
La dotazione di bilancio complessiva destinata agli appalti nel corso dell'anno è pari a 8 800 000 EUR.
Per ciascuna delle tematiche tecniche sopra indicate saranno firmati uno o più contratti di servizi specifici. Si stima che saranno firmati circa 14 contratti di servizi. I contraenti esterni interverranno principalmente negli aspetti organizzativi e logistici delle attività di formazione.
L'obiettivo è avviare quanto prima la procedura di aggiudicazione degli appalti (approssimativamente tra marzo e maggio) per consentire la firma dei contratti nel 2008.
2) Linea di bilancio: 17 01 04 05
Base giuridica:
— |
regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 66, paragrafo 1, lettera c). |
L'azione che va finanziata a titolo di questa linea è destinata ad ottenere un riscontro sulle formazioni. Tale riscontro è uno degli aspetti chiave per una migliore formazione ai fini di una maggiore sicurezza alimentare. L'elaborazione di una relazione sulle attività del 2007 rientra in questo ambito.
Il riscontro sulle formazioni sarà basato anche su una valutazione ex post. I formulari o i questionari messi a punto a tal fine saranno distribuiti a un gruppo trasversale di partecipanti dopo la frequenza del corso di formazione in modo da valutare l'impatto della formazione sulle loro vite professionali.
Per gestire meglio i programmi di formazione occorre infine finanziare l'attrezzatura e gli strumenti informatici così come il materiale promozionale e i sussidi all'informazione e alla comunicazione (308 000 EUR).
Finanziamento: contratti quadro esistenti.
Si stima che saranno firmati circa 4 contratti di servizi.
Calendario indicativo per la firma dei contratti: tra marzo e luglio.
Sintesi
N. |
Denominazione |
Linea di bilancio |
Base giuridica |
Importo in EUR |
1 |
Formazione: contratti esterni per l'esecuzione del programma di formazione |
17 04 07 01 |
Regolamento (CE) n. 882/2004 |
8 350 000 |
17 04 04 01 |
Direttiva 2000/29/CE |
450 000 |
||
2 |
Formazione: relazione annuale, valutazione ex post, attrezzatura e strumenti informatici, materiale promozionale e sussidi all'informazione e alla comunicazione |
17 01 04 05 |
Regolamento (CE) n. 882/2004 |
308 000 |
Totale |
9 108 000 |
Rettifiche
4.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 93/28 |
Rettifica della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 255 del 30 settembre 2005 )
A pagina 31, articolo 10, lettera d):
anziché:
«d) |
fatti salvi gli articoli 21, paragrafo 1, 23 e 27 per i medici, gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei titoli …», |
leggi:
«d) |
fatti salvi gli articoli 21, paragrafo 1, 23 e 27 per i medici, gli infermieri, i dentisti, i veterinari, le ostetriche, i farmacisti e gli architetti in possesso di titoli di formazione specialistica, che devono aver seguito la formazione che porta al possesso dei titoli …»; |
a pagina 31, articolo 10, lettera e):
anziché:
«e) |
per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli …», |
leggi:
«e) |
per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che hanno seguito la formazione che porta al possesso dei titoli …»; |
a pagina 31, articolo 10, lettera f):
anziché:
«f) |
per gli infermieri specializzati … in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2;», |
leggi:
«f) |
per gli infermieri specializzati … in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri responsabili dell'assistenza generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che hanno seguito la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2;»; |
a pagina 33, articolo 14, paragrafo 3, secondo comma:
anziché:
«Questa disposizione si applica anche ai casi … per quanto riguarda i medici e i dentisti, … qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri, responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione …»,
leggi:
«Questa disposizione si applica anche ai casi … per quanto riguarda i medici e i dentisti, … qualora il migrante chieda il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attività professionali sono esercitate da infermieri, responsabili dell'assistenza generale e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che hanno seguito la formazione …»;
a pagina 49, articolo 49, paragrafo 1, primo comma:
anziché:
«… i titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI, punto 6, …»,
leggi:
«… i titoli di formazione di architetto, di cui all'allegato VI, …»;
a pagina 79 e seguenti, allegato V:
— |
a pagina 88, colonna «Anatomia patologica», per «Ireland»
|
— |
a pagina 91, colonna «Biologia clinica», per «Ελλάς», Sopprimi: «Χειρουργική Θώρακος»; |
— |
a pagina 91, colonna «Chirurgia plastica», per «Ireland»
|
— |
a pagina 92, colonna «Microbiologia-batteriologica», per «Ελλάς»
|
— |
a pagina 93, colonna «Chirurgia toracica», per «Italia»
|
— |
a pagina 95, colonna «Gastroenterologia» per «Belgique/België/Belgien»
|
— |
a pagina 97, colonna «Fisioterapia», per «Portugal»
|
— |
a pagina 99, colonna «Radiologia», per «Ireland»
|
— |
a pagina 99, colonna «Radiologia», per «Italia»
|
— |
a pagina 101, colonna «Medicina comunitaria», per «Κύπρος»
|
— |
a pagina 108, colonna «Medicina infortunistica», per «Česká republika»
|
— |
a pagina 108, colonna «Medicina infortunistica», per «Slovensko»
|
— |
a pagina 115, allegato V.3
|
— |
a pagina 116, punto «5.3.2. Titoli di formazione di base di dentista»
|
— |
a pagina 119, titolo, prima riga
|
— |
a pagina 121, punto «5.4.2. Titolo di formazione di veterinario», colonna «Titolo di formazione», per «Deutschland»
|
— |
a pagina 128, tabella 5.6.2 «Titoli di formazione di farmacista», per «Magyarorszàg», colonna «Ente che rilascia il titolo di formazione»
|
— |
a pagina 129 e seguenti, tabelle per gli architetti
|
a pagina 135, allegato VI, Diritti acquisiti:
Nella sottovoce sopprimere il riferimento al punto «6».