ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 141

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
31 maggio 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (CE) n. 480/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008, concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011

1

 

 

Regolamento (CE) n. 481/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

3

 

*

Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005 ( 1 )

5

 

*

Regolamento (CE) n. 483/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (DOP), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (IGP), Chodské pivo (IGP)]

11

 

 

Regolamento (CE) n. 484/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o giugno 2008

13

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/404/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 maggio 2008, che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione secondo la quale una regione amministrativa dell’Italia è ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e talune regioni amministrative della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica [notificata con il numero C(2008) 1876]  ( 1 )

16

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

Commissione

 

 

2008/405/CE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 28 maggio 2008, relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze 2-nitrotoluene e 2,4-dinitrotoluene [notificata con il numero C(2008) 2233]  ( 1 )

20

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006)

22

 

*

Rettifica della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991)

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

31.5.2008   

IT

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L 141/1


REGOLAMENTO (CE) N. 480/2008 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2008

concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011 è stato adottato con il regolamento (CE) n. 115/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006 (2).

(2)

Conformemente all’articolo 9 dell’accordo, la Comunità europea e le Seicelle hanno istituito una commissione mista.

(3)

A seguito di questa commissione mista sono state apportate modifiche al protocollo che fissa, per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca firmato il 23 settembre 2004 e adottato con il regolamento (CE) n. 115/2006.

(4)

È nell’interesse della Comunità approvare tali modifiche del protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è allegato al presente protocollo (3).

Articolo 2

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo e decise dal regolamento (CE) n. 115/2006 del Consiglio, non sono modificate e sono confermate secondo il seguente criterio di ripartizione:

Categorie di pesca

Stato membro

Possibilità di pesca

Tonniere con reti a circuizione

Francia

17 unità

Spagna

22 unità

Italia

1 unità

Pescherecci con palangari di superficie

Spagna

2 unità

Francia

5 unità

Portogallo

5 unità

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca delle Seicelle secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (4).

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  GU C 286 E del 23.11.2006, pag. 481.

(2)  GU L 21 del 25.1.2006, pag. 1.

(3)  GU L 48 del 22.2.2008, pag. 33.

(4)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


31.5.2008   

IT

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L 141/3


REGOLAMENTO (CE) N. 481/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2)

In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

53,6

MK

44,3

TN

105,3

TR

69,5

ZZ

68,2

0707 00 05

MK

30,3

TR

109,7

ZZ

70,0

0709 90 70

TR

103,1

ZZ

103,1

0805 10 20

EG

67,0

IL

65,9

MA

54,5

TN

91,4

TR

71,2

US

60,7

ZA

97,5

ZZ

72,6

0805 50 10

AR

154,7

IL

134,6

TR

149,9

US

152,9

UY

61,8

ZA

110,6

ZZ

127,4

0808 10 80

AR

126,8

BR

88,0

CA

61,8

CL

91,2

CN

85,5

MK

65,0

NZ

112,5

TR

85,9

US

120,1

UY

94,7

ZA

83,5

ZZ

92,3

0809 20 95

TR

465,8

US

508,1

ZZ

487,0


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


31.5.2008   

IT

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L 141/5


REGOLAMENTO (CE) N. 482/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2008

che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (regolamento sulla fornitura di servizi) (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (CE) n. 550/2004, la Commissione è tenuta a individuare e adottare le disposizioni pertinenti delle norme di sicurezza di Eurocontrol (ESARR), tenendo conto della normativa comunitaria vigente. L’ESARR 6 relativo al software dei sistemi ATM contiene una serie di norme di sicurezza per l’attuazione di un sistema di garanzia della sicurezza del software.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (2) stabilisce, al considerando 12, ultima frase, che «Le pertinenti disposizioni dell’ESARR 1 sul controllo ATM e dell’ESARR 6 sui software dei sistemi ATM devono essere individuate e adottate mediante distinti atti comunitari».

(3)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005 impone ai fornitori di servizi di traffico aereo di mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza e requisiti di sicurezza per la valutazione e la riduzione del rischio con riferimento alle modifiche. Nel quadro del suo sistema di gestione della sicurezza e nell’ambito delle sue attività di valutazione e riduzione del rischio con riferimento alle modifiche, è opportuno che il fornitore di servizi di navigazione aerea definisca e attui un sistema di garanzia della sicurezza del software, focalizzato in modo specifico sugli aspetti relativi al software.

(4)

Il principale obiettivo in materia di sicurezza del software, che i sistemi funzionali contenenti software devono raggiungere, è quello di ridurre a un livello tollerabile i rischi collegati all’uso del software all’interno dei sistemi della rete europea di gestione del traffico aereo («software EATMN»).

(5)

È opportuno che le operazioni e l’addestramento militari di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (3) siano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

(6)

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti per la definizione e l’attuazione di un sistema di garanzia della sicurezza del software da parte dei fornitori di servizi di traffico aereo (ATS), degli enti che assicurano la gestione del flusso del traffico aereo (ATFM) e la gestione dello spazio aereo (ASM) per il traffico aereo generale e dei fornitori di servizi di comunicazione, di navigazione e di sorveglianza (CNS).

Il presente regolamento individua e adotta le disposizioni obbligatorie contenute nelle norme di sicurezza di Eurocontrol ESARR 6 relative al software nei sistemi ATM pubblicate il 6 novembre 2003.

2.   Il presente regolamento si applica al software nuovo e a qualsiasi modifica apportata al software dei sistemi ATS, ASM, ATFM e CNS.

Esso non si applica al software dei componenti installati a bordo di velivoli, né alle apparecchiature installate su velivoli spaziali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004.

S’intende inoltre per:

1)

«software», i programmi per computer e i corrispondenti dati di configurazione, compreso il software esterno, ma esclusi i dispositivi elettronici quali circuiti integrati destinati ad applicazioni specifiche, porte logiche oppure controllori logici programmabili a stato solido;

2)

«dati di configurazione», i dati che permettono di configurare un sistema di software generico per una determinata condizione di utilizzo;

3)

«software esterno», un software che non è stato sviluppato per il contratto in corso;

4)

«garanzia di sicurezza», tutte le azioni programmate e sistematiche necessarie a garantire con un grado di affidabilità sufficiente che un prodotto, un servizio, un’organizzazione o un sistema funzionale raggiunge un livello di sicurezza accettabile o tollerabile;

5)

«organizzazione», un fornitore ATS, un fornitore CNS oppure un ente che fornisce ATFM o ASM;

6)

«sistema funzionale», la combinazione di sistemi, procedure e risorse umane organizzate per svolgere una funzione nel contesto della gestione del traffico aereo;

7)

«rischio», la combinazione della probabilità generale o della frequenza del verificarsi di un effetto nocivo indotto da un pericolo e la gravità di tale effetto;

8)

«pericolo», qualsiasi condizione, evento o circostanza che possa indurre un incidente;

9)

«software nuovo», un software che è stato ordinato o per il quale sono stati sottoscritti contratti vincolanti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento;

10)

«obiettivo di sicurezza», una dichiarazione qualitativa e quantitativa che definisce la frequenza o la probabilità massima con la quale può verificarsi un pericolo;

11)

«requisito di sicurezza», un dispositivo atto a ridurre il rischio, definito dalla strategia di riduzione del rischio per il conseguimento di un determinato obiettivo di sicurezza, compresi i requisiti organizzativi, operativi, procedurali, funzionali, di rendimento e interoperabilità o le caratteristiche del contesto ambientale;

12)

«cutover o sostituzione a caldo», la sostituzione di componenti o software del sistema della rete europea di gestione del traffico aereo (EATMN) mentre il sistema è in funzione;

13)

«requisito di sicurezza del software», una descrizione di ciò che il software deve produrre tenuto conto di determinati input e vincoli, il cui rispetto garantisce il funzionamento sicuro e conforme alle esigenze operative del software EATMN;

14)

«software EATMN», il software utilizzato nei sistemi EATMN di cui all’articolo 1;

15)

«validità dei requisiti», la conferma, attraverso il controllo e la fornitura di prove obiettive, che i requisiti particolari per un uso specifico sono quelli previsti;

16)

«da eseguire in modo indipendente», per quanto riguarda le attività del processo di verifica del software, l’indipendenza della verifica che deve essere compiuta da una o più persone diverse dallo sviluppatore dell’elemento da verificare;

17)

«malfunzionamento del software», l’incapacità di un programma di eseguire correttamente una funzione richiesta;

18)

«avaria del software», l’incapacità di un programma di eseguire una funzione richiesta;

19)

«COTS», un programma disponibile in commercio e venduto attraverso cataloghi pubblici e non destinato ad essere personalizzato o migliorato;

20)

«componente software», un modulo software che può essere aggiunto o collegato ad altri moduli software per combinare e creare un’applicazione software personalizzata;

21)

«componenti software indipendenti», i componenti software il cui funzionamento non è pregiudicato dalla stessa condizione di avaria che provoca un pericolo;

22)

«tempi di risposta del software», il tempo impiegato dal software per rispondere a determinati input o a eventi periodici e/o le prestazioni del software in termini di transazioni o messaggi gestiti per unità di tempo;

23)

«capacità del software», l’abilità del software a gestire un determinato volume di flusso di dati;

24)

«precisione», la precisione di calcolo richiesta;

25)

«utilizzo di risorse», la quantità di risorse del sistema informatico che può essere utilizzata dal software applicativo;

26)

«robustezza del software», il comportamento del software in caso di input imprevisti, guasti all’hardware e interruzioni dell’alimentazione elettrica, nel sistema informatico stesso oppure nei dispositivi collegati;

27)

«tolleranza al sovraccarico», il comportamento del sistema, in particolare la sua tolleranza, in caso di immissione di una quantità di dati superiore a quella prevista durante il normale funzionamento del sistema;

28)

«verifica corretta e completa del software EATMN», tutti i requisiti di sicurezza del software che enunciano correttamente le condizioni che devono essere rispettate dal componente software nell’ambito del processo di valutazione e riduzione dei rischi e che è dimostrato il rispetto di tali condizioni secondo il necessario livello di sicurezza del software;

29)

«dati del ciclo di vita del software», i dati prodotti durante il ciclo di vita del software per pianificare, dirigere, spiegare, definire, registrare o dare prova di attività; questi dati permettono l’approvazione del ciclo di vita del software, del sistema o delle apparecchiature, nonché delle modifiche apportate al prodotto software, dopo la sua approvazione;

30)

«ciclo di vita del software»:

a)

un insieme ordinato di processi che un’organizzazione ritiene sufficiente e idoneo a produrre un prodotto software;

b)

il periodo di tempo compreso tra la decisione di produrre o modificare un prodotto software e il momento in cui il prodotto è ritirato dal servizio;

31)

«requisito di sicurezza applicabile al sistema», un requisito di sicurezza che si applica a un sistema funzionale.

Articolo 3

Requisiti generali di sicurezza

1.   Quando è tenuta a compiere un processo di valutazione e riduzione dei rischi conformemente alla legislazione comunitaria o nazionale in vigore, l’organizzazione definisce e attua un sistema di garanzia della sicurezza del software, riguardante in modo specifico le caratteristiche del software EATMN, comprese tutte le modifiche operative in linea, in particolare le procedure di cutover o le sostituzioni a caldo.

2.   L’organizzazione assicura, come minimo, che il proprio sistema di garanzia della sicurezza del software è in grado di fornire argomentazioni e comprovare che:

a)

i requisiti di sicurezza del software enunciano correttamente i criteri che il software deve rispettare per essere conforme agli obiettivi e ai requisiti di sicurezza, individuati dal processo di valutazione e riduzione dei rischi;

b)

è assicurata la tracciabilità di tutti i requisiti di sicurezza del software;

c)

l’implementazione del software non contiene alcuna funzione che ne possa pregiudicare la sicurezza;

d)

il software EATMN soddisfa i requisiti pertinenti, con un livello di affidabilità coerente con la criticità del medesimo;

e)

esistono garanzie del rispetto dei requisiti generali di sicurezza di cui alle lettere da a) a d) e argomentazioni che comprovano che tali garanzie poggiano, in ogni momento, su:

i)

una versione eseguibile nota del software;

ii)

un insieme noto di dati di configurazione;

iii)

un insieme noto dei prodotti software e delle relative descrizioni, comprese le specifiche, utilizzati nella produzione della versione in questione.

3.   L’organizzazione fornisce all’autorità nazionale di vigilanza le garanzie richieste del rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Requisiti applicabili al sistema di garanzia della sicurezza del software

L’organizzazione garantisce, come minimo, che il sistema di garanzia della sicurezza del software:

1)

è documentato, in particolare nell’ambito della documentazione complessiva relativa alla valutazione e riduzione dei rischi;

2)

attribuisce livelli di garanzia del software a tutto il software EATMN operativo conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato I;

3)

offre garanzie circa:

a)

la validità dei requisiti di sicurezza del software, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato II, parte A;

b)

la verifica del software, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato II, parte B;

c)

la gestione della configurazione del software, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato II, parte C;

d)

la tracciabilità dei requisiti di sicurezza del software, conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato II, parte D;

4)

stabilisce il rigore delle singole garanzie. Il rigore è definito per ogni livello di garanzia del software e aumenta con l’aumentare della criticità del medesimo. A tal fine:

a)

i vari gradi di rigore delle garanzie per ogni livello di garanzia del software comprendono i seguenti criteri:

i)

deve essere eseguito in modo indipendente;

ii)

deve essere eseguito;

iii)

non è richiesto;

b)

le garanzie corrispondenti a ogni livello di garanzia del software indicano con sufficiente affidabilità che il software EATMN può essere eseguito in condizioni di sicurezza tollerabili;

5)

utilizza l’esperienza acquisita nell’uso del software EATMN per confermare l’adeguatezza del sistema di garanzia della sicurezza e dell’attribuzione dei livelli di garanzia. A tal fine, per valutare gli effetti di un malfunzionamento o di un’avaria del software, notificati conformemente alle prescrizioni pertinenti in materia di notifica e analisi degli eventi legati alla sicurezza, si confrontano con gli effetti ottenuti applicando al sistema interessato lo schema di classificazione della gravità di cui alla sezione 3.2.4 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005.

Articolo 5

Requisiti applicabili alle modifiche del software e di software specifici

1.   Per ogni modifica del software o di determinati tipi di software come i COTS, il software esterno oppure il software riutilizzato per cui non si possono applicare alcune prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere d) ed e) e all’articolo 4, paragrafi 2, 3, 4 o 5, l’organizzazione fa sì che il sistema di garanzia della sicurezza del software offra, attraverso altri mezzi scelti e approvati dall’autorità nazionale di vigilanza, un livello di affidabilità pari al pertinente livello di affidabilità del software, se definito.

Tali mezzi permettono di stabilire con sufficiente affidabilità che il software rispetta gli obiettivi e i requisiti di sicurezza individuati dal processo di valutazione e riduzione dei rischi legati alla sicurezza.

2.   Per la valutazione dei mezzi di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale di vigilanza può fare ricorso a un’organizzazione riconosciuta o a un ente notificato.

Articolo 6

Modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005

All’allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005 è aggiunta la seguente sezione:

«3.2.5   Sezione 5

Sistema di garanzia della sicurezza del software

Nell’ambito del funzionamento del sistema di gestione della sicurezza, un fornitore di servizi di traffico aereo attua un sistema di garanzia della sicurezza del software conformemente al regolamento (CE) n. 482/2008 del 30 maggio 2008, della Commissione che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica del regolamento (CE) n. 2096/2005 (4).

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009 al nuovo software dei sistemi EATMN di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010 a ogni modifica apportata al software dei sistemi EATMN di cui all’articolo 1, paragrafo 2, in funzione in quel momento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Membro della Commissione


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  GU L 335 del 21.12.2005, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1315/2007 (GU L 291 del 9.11.2007, pag. 16).

(3)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(4)  GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5


ALLEGATO I

Requisiti applicabili ai livelli di garanzia del software di cui all’articolo 4, paragrafo 2

1.

Il livello di garanzia di un software mette in correlazione il rigore delle garanzie del software al grado di criticità del software EATMN utilizzando lo schema di classificazione della gravità stabilito all’allegato II, punto 3.2.4, sezione 4, del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione, in combinazione con la probabilità che si verifichi un determinato effetto avverso. Sono individuati almeno quattro livelli di garanzia del software, dei quali il livello 1 designa il livello più critico.

2.

Il livello di garanzia del software assegnato è commisurato all’effetto più negativo che può essere causato da malfunzionamenti o avarie del software, come stabilito nell’allegato II, punto 3.2.4, sezione 4, del regolamento (CE) n. 2096/2005 della Commissione. Tale livello tiene conto, in particolare, dei rischi collegati ai malfunzionamenti o alle avarie del software e alle difese a livello di architettura e/o procedura individuate.

3.

Ai componenti del software EATMN dei quali non è possibile dimostrare l’indipendenza è assegnato il livello di garanzia corrispondente al componente dipendente più critico.


ALLEGATO II

Parte A:   Prescrizioni applicabili alla garanzia della validità dei requisiti di sicurezza del software di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a)

1.

I requisiti di sicurezza del software specificano il comportamento operativo nelle modalità di funzionamento nominale e ridotto del software EATMN, nonché, in base alle esigenze, i tempi di risposta, la capacità, la precisione, l’utilizzo di risorse software nell’hardware per il quale il software è progettato, la sua robustezza in condizioni anomale di funzionamento e la sua tolleranza al sovraccarico.

2.

I requisiti di sicurezza del software sono completi, corretti e conformi ai requisiti di sicurezza del sistema.

Parte B:   Prescrizioni applicabili alla garanzia della verifica del software di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b)

1.

Il comportamento funzionale del software EATMN, i tempi di risposta, la capacità, la precisione, l’utilizzo di risorse software nell’hardware per il quale il software è progettato, la sua robustezza in condizioni anomale di funzionamento e la sua tolleranza al sovraccarico sono conformi ai requisiti del software.

2.

Il software EATMN è verificato adeguatamente attraverso analisi e/o prove e/o mezzi equivalenti, secondo quanto concordato con l’autorità nazionale di vigilanza.

3.

La verifica del software EATMN è corretta e completa.

Parte C:   Prescrizioni applicabili alle garanzie di gestione della configurazione del software di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c)

1.

Sono previste procedure di identificazione della configurazione, nonché di tracciabilità e di registrazione dello stato della configurazione, che permettono di dimostrare che i dati relativi al ciclo di vita del software sono sottoposti a un controllo di configurazione durante l’intero ciclo di vita del software EATMN.

2.

Sono previste procedure per la notifica dei problemi e il seguito da dare ai medesimi, nonché azioni correttive che permettono di dimostrare che i problemi di sicurezza legati al software sono stati ridotti.

3.

Sono previste procedure di recupero e di rilascio che permettono di ricostruire e di restituire i dati del ciclo di vita del software nel corso dell’intero ciclo di vita del software.

Parte D:   Prescrizioni applicabili alle garanzie di tracciabilità dei requisiti di sicurezza del software di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera d)

1.

La tracciabilità di ogni requisito di sicurezza del software permette di risalire al livello di progettazione al quale se ne dimostra il rispetto.

2.

La tracciabilità di ogni requisito di sicurezza del software, ad ogni livello di progettazione al quale se ne dimostra il rispetto, permette di risalire a un requisito di sicurezza del sistema.


31.5.2008   

IT

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L 141/11


REGOLAMENTO (CE) N. 483/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2008

recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (DOP), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (IGP), Chodské pivo (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich» presentata dalla Polonia, la domanda di registrazione della denominazione «Σταφίδα Ζακύνθου» (Stafida Zakynthou) presentata dalla Grecia e la domanda di registrazione della denominazione «Chodské pivo» presentata dalla Repubblica ceca sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell’allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 27).

(2)  GU C 179 dell’1.8.2007, pag. 15 (Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich), GU C 179 dell’1.8.2007, pag. 19 [Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou)] e GU C 184 del 7.8.2007, pag. 19 (Chodské pivo).


ALLEGATO

1.

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.4.   Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)

POLONIA

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (IGP)

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati

GRECIA

Σταφίδα Ζακύνθου (Stafida Zakynthou) (DOP)

2.

Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento:

Classe 2.1.   Birre

REPUBBLICA CECA

Chodské pivo (IGP)


31.5.2008   

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REGOLAMENTO (CE) N. 484/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2008

recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o giugno 2008

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

(3)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 1o giugno 2008, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 1/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di alcuni cereali per la campagna di commercializzazione 2007/2008 (3), l’applicazione di alcuni dazi fissati dal presente regolamento è sospesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 1o giugno 2008, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell’29.6.2007, pag. 6). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).

(3)  GU L 1 del 4.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 1o giugno 2008

Codice NC

Designazione delle merci

Dazi all’importazione (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00 (3)

di media qualità

0,00 (3)

di bassa qualità

0,00 (3)

1001 90 91

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 90 99

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00 (3)

1002 00 00

SEGALA

0,00 (3)

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00 (3)

1007 00 90

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00 (3)


(1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

(3)  Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1/2008 l’applicazione di questo dazio è sospesa.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

15.5.2008-29.5.2008

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Orzo

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

256,08

149,57

Prezzo FOB USA

325,14

315,14

295,14

156,80

Premio sul Golfo

4,24

Premio sui Grandi laghi

28,69

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

51,23 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

58,10 EUR/t


(1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

31.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2008

che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione secondo la quale una regione amministrativa dell’Italia è ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e talune regioni amministrative della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

[notificata con il numero C(2008) 1876]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/404/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, e l'allegato D, parti I ed E,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 64/432/CEE, uno Stato membro o parte di uno Stato membro può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva.

(2)

Gli elenchi delle regioni degli Stati membri riconosciute indenni da tubercolosi bovina e da leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2).

(3)

L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per tutte le province della regione Veneto sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tale regione possa essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

(4)

In seguito alla valutazione di detta documentazione, è opportuno dichiarare tale regione italiana ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

(5)

La Polonia ha presentato anch'essa alla Commissione una documentazione comprovante la conformità alle pertinenti condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE di due regioni amministrative (powiaty) facenti parte dell'unità amministrativa superiore (voivodato) di Małopolskie, in modo che tali regioni possano essere considerate regioni della Polonia ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

(6)

In seguito alla valutazione di detta documentazione, è opportuno dichiarare ufficialmente tali regioni (powiaty) della Polonia regioni di tale Stato membro indenni da leucosi bovina enzootica.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/467/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all’allegato di cui alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/234/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 58).


ALLEGATO

Gli allegati I e III della decisione 2003/467/CE sono modificati nel modo seguente:

(1)

Nell'allegato I, il capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

In Italia:

regione Abruzzo: provincia di Pescara,

regione Emilia-Romagna,

regione Friuli-Venezia Giulia,

regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco e Sondrio,

regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,

regione Piemonte: province di Novara, Verbania e Vercelli,

regione Toscana: province di Grosseto, Livorno, Lucca, Prato, Pisa, Pistoia e Siena,

regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento,

regione Veneto.»

(2)

Nell'allegato III, il testo del secondo paragrafo del capitolo 2 riguardante la Polonia è sostituito dal seguente:

«In Polonia:

Voivodato Dolnośląskie

Powiaty:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Voivodato Lubelskie

Powiaty:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Voivodato Kujawsko-Pomorskie

Powiaty:

Aleksandrowski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Grudziądzki, Grudziądz, Toruński, Toruń, Wąbrzeski.

Voivodato Łódzkie

Powiaty:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski.

Voivodato Małopolskie

Powiaty:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Proszowicki, Suski Tarnowski, Tarnów, Tatrzański, Wadowicki, Wielicki.

Voivodato Opolskie

Powiaty:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Oleski, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Voivodato Podkarpackie

Powiaty:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Voivodato Śląskie

Powiaty:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Voivodato Świętokrzyskie

Powiaty:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Voivodato Wielkopolskie

Powiaty:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.»


RACCOMANDAZIONI

Commissione

31.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/20


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2008

relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze 2-nitrotoluene e 2,4-dinitrotoluene

[notificata con il numero C(2008) 2233]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/405/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione a norma del regolamento (CE) n. 2364/2000 della Commissione, del 25 ottobre 2000, relativo al quarto elenco delle sostanze prioritarie previste ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (2):

2-nitrotoluene,

2,4-dinitrotoluene.

(2)

Lo Stato membro relatore designato a norma dei regolamenti summenzionati ha concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l’ambiente in relazione alle sostanze in questione, in conformità del regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l’uomo e per l’ambiente delle sostanze esistenti a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (3), e ha proposto una strategia per limitare i rischi.

(3)

Il Comitato scientifico dei rischi per la salute e per l’ambiente (SCHER) è stato consultato e ha espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dallo Stato membro relatore. I pareri sono stati pubblicati sul sito Internet del comitato scientifico.

(4)

I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione (4).

(5)

È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l’adozione di misure di riduzione del rischio per talune sostanze. Non risultano raccomandazioni per i destinatari della presente raccomandazione in merito alle sostanze non specificamente elencate.

(6)

Le misure di riduzione del rischio per i lavoratori dovrebbero essere considerate nell’ambito della normativa in materia di protezione dei lavoratori, che si ritiene offra un quadro adeguato per limitare in misura confacente i rischi delle sostanze in questione.

(7)

Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93,

RACCOMANDA:

SEZIONE 1

2,4-DINITROTOLUENE

(N. CAS: 121-14-2; N. Einecs: 204-450-0)

Misure di riduzione del rischio per l’ambiente (1, 2, 3)

1)

Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o misure tecniche relative al 2,4-dinitrotoluene per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (BAT), tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali locali.

2)

Gli Stati membri dovrebbero verificare con attenzione l’applicazione delle BAT relativamente al 2,4-dinitrotoluene e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell’ambito dello scambio di informazioni sulle BAT.

3)

Occorre verificare, ove necessario, le emissioni locali di 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) nell’ambiente acquatico e attraverso le emissioni atmosferiche mediante norme nazionali volte a evitare ogni rischio ambientale.

SEZIONE 2

DESTINATARI

4)

Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell’importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell’uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 273 del 26.10.2000, pag. 5.

(3)  GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

(4)  GU C 134 del 31.5.2008, pag. 4.

(5)  GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.


Rettifiche

31.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/22


Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 396 del 30 dicembre 2006 )

I riferimenti seguenti riguardano la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 136 del 29 maggio 2007, pagina 3, come modificata dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1)

Pagina 21, articolo 3, punto 20), lettera c):

anziché:

«c)

è stata immessa sul mercato nella Comunità o nei paesi che hanno aderito all’Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004 o il 1o gennaio 2007 prima dell’entrata in vigore del presente regolamento dal fabbricante o dall’importatore, ed è stata considerata notificata a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;»,

leggi:

«c)

è stata immessa sul mercato nella Comunità, o nei paesi che hanno aderito all'Unione europea il 1o gennaio 1995, il 1o maggio 2004 o il 1o gennaio 2007, dal fabbricante o dall'importatore in qualsiasi momento tra il 18 settembre 1981 e il 31 ottobre 1993 incluso e, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, è stata considerata notificata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 67/548/CEE, nella versione dell'articolo 8, paragrafo 1, risultante dalla modifica apportata dalla direttiva 79/831/CEE, ma non corrisponde alla definizione di polimero contenuta nel presente regolamento, a condizione che ne sia fornita la prova documentale;».


31.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/22


Rettifica della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 268 del 24 settembre 1991 )

A pagina 57, articolo 4, primo paragrafo, secondo trattino:

anziché:

«—

la loro destinazione successiva, in particolare in caso di transito o nel caso di animali i cui scambi non hanno formato oggetto di un'armonizzazione comunitaria o di requisiti specifici riconosciuti tramite una decisione comunitaria per lo Stato membro di destinazione,»;

leggasi:

«—

la loro destinazione successiva, in particolare in caso di transito o nel caso di animali i cui scambi non hanno formato oggetto di un'armonizzazione comunitaria o che sono soggetti a requisiti specifici riconosciuti tramite una decisione comunitaria per lo Stato membro di destinazione,».


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