ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
51o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento (CE) n. 775/2008 della Commissione, del 4 agosto 2008, che fissa limiti massimi di residui per la cantaxantina utilizzata come additivo nell'alimentazione animale, in aggiunta alle condizioni stabilite dalla direttiva 2003/7/CE ( 1 ) |
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Regolamento (CE) n. 777/2008 della Commissione, del 4 agosto 2008, che modifica gli allegati I, V e VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ( 1 ) |
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III Atti adottati a norma del trattato UE |
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ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 773/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2008
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
27,8 |
TR |
74,2 |
|
XS |
26,5 |
|
ZZ |
42,8 |
|
0709 90 70 |
TR |
96,3 |
ZZ |
96,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
76,6 |
US |
95,7 |
|
UY |
65,4 |
|
ZA |
82,5 |
|
ZZ |
80,1 |
|
0806 10 10 |
CL |
68,1 |
EG |
146,1 |
|
IL |
145,6 |
|
MK |
76,7 |
|
TR |
137,6 |
|
ZZ |
114,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
107,0 |
BR |
92,3 |
|
CL |
88,4 |
|
CN |
84,0 |
|
NZ |
107,3 |
|
US |
92,3 |
|
ZA |
81,6 |
|
ZZ |
93,3 |
|
0808 20 50 |
AR |
75,7 |
CL |
59,2 |
|
NZ |
152,7 |
|
TR |
161,0 |
|
ZA |
89,9 |
|
ZZ |
107,7 |
|
0809 20 95 |
CA |
441,4 |
TR |
552,2 |
|
US |
459,3 |
|
ZZ |
484,3 |
|
0809 30 |
TR |
153,4 |
US |
191,9 |
|
ZZ |
172,7 |
|
0809 40 05 |
BA |
66,2 |
IL |
118,7 |
|
TR |
111,4 |
|
XS |
62,1 |
|
ZZ |
89,6 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 774/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2008
che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna 2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 772/2008 della Commissione (4). |
(2) |
I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 514/2008 (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 7).
(3) GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.
(4) GU L 206 del 2.8.2008, pag. 14.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 5 agosto 2008
(EUR) |
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Codice NC |
Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto |
Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
23,55 |
4,52 |
1701 11 90 (1) |
23,55 |
9,76 |
1701 12 10 (1) |
23,55 |
4,33 |
1701 12 90 (1) |
23,55 |
9,33 |
1701 91 00 (2) |
25,77 |
12,37 |
1701 99 10 (2) |
25,77 |
7,83 |
1701 99 90 (2) |
25,77 |
7,83 |
1702 90 95 (3) |
0,26 |
0,39 |
(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.
5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 775/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2008
che fissa limiti massimi di residui per la cantaxantina utilizzata come additivo nell'alimentazione animale, in aggiunta alle condizioni stabilite dalla direttiva 2003/7/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terza frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Le condizioni di autorizzazione della cantaxantina come additivo nell'alimentazione di talune categorie di animali sono stabilite dalla direttiva 2003/7/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, che modifica le condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). La direttiva 2003/7/CE ha sostituito per talune categorie di animali le condizioni di autorizzazione stabilite dal regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione (3). Detto additivo è stato di conseguenza iscritto nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(2) |
Su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato il 14 giugno 2007 un parere sui limiti massimi di residui (LMR) di cantaxantina nei prodotti alimentari provenienti da animali (4). Per rispettare la dose quotidiana ammissibile di cantaxantina, l'Autorità ha proposto di fissare per questa sostanza LMR corrispondenti ai valori indicati nel parere. |
(3) |
Occorre di conseguenza stabilire LMR per la cantaxantina utilizzata come additivo nell'alimentazione animale, in aggiunta alle condizioni esistenti di autorizzazione di questo additivo. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la cantaxantina, in aggiunta alle condizioni di autorizzazione previste dalla direttiva 2003/7/CE, si applicano i limiti massimi di residui indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(2) GU L 22 del 25.1.2003, pag. 28.
(3) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4.
(4) Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi in merito ai limiti massimi di residui per la cantaxantina nei prodotti alimentari provenienti da animali che hanno consumato cantaxantina come additivo alimentare. The EFSA Journal (2007) 507, 1-19.
ALLEGATO
Numero CE |
Additivo |
Formula chimica, descrizione |
Specie o categoria di animali |
Limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti d’origine animale interessati |
||
Coloranti compresi i pigmenti |
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E161 g |
Cantaxantina |
C40H52O2 |
Pollame (escluse le galline ovaiole) |
15 mg di cantaxantina/kg di fegato (tessuto umido) e 2,5 mg di cantaxantina/kg di pelle/grasso (tessuto umido) |
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Galline ovaiole |
30 mg di cantaxantina/kg di tuorlo d'uovo (tessuto umido) |
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Salmoni |
10 mg di cantaxantina/kg di muscolo (tessuto umido) |
|||||
Trote |
5 mg di cantaxantina/kg di muscolo (tessuto umido) |
|||||
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Pollame (escluse le galline ovaiole) |
15 mg di cantaxantina/kg di fegato (tessuto umido) e 2,5 mg di cantaxantina/kg di pelle/grasso (tessuto umido) |
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Galline ovaiole |
30 mg di cantaxantina/kg di tuorlo d'uovo (tessuto umido) |
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Salmoni |
10 mg di cantaxantina/kg di muscolo (tessuto umido) |
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Trote |
5 mg di cantaxantina/kg di muscolo (tessuto umido) |
5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 776/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2008
recante iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Acciughe sotto sale del Mar Ligure (IGP), Brussels grondwitloof (IGP), Œufs de Loué (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la domanda di registrazione della denominazione «Acciughe sotto sale del Mar Ligure», presentata dall’Italia, la domanda di registrazione della denominazione «Brussels grondwitloof», presentata dal Belgio, e la domanda di registrazione della denominazione «Œufs de Loué», presentata dalla Francia, sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre procedere alla registrazione delle suddette denominazioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le denominazioni che figurano nell'allegato del presente regolamento sono registrate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/2008 della Commissione (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 27).
(2) GU C 279 del 22.11.2007, pag. 7 (Acciughe sotto sale del Mar Ligure), GU C 279 del 22.11.2007, pag. 24 (Brussels grondwitloof), GU C 282 del 24.11.2007, pag. 30 (Œufs de Loué).
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato
|
Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.) FRANCIA Œufs de Loué (IGP) |
|
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati BELGIO Brussels grondwitloof (IGP) |
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Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati ITALIA Acciughe sotto sale del Mar Ligure (IGP) |
5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 777/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2008
che modifica gli allegati I, V e VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative alla raccolta, al trasporto, al magazzinaggio, alla manipolazione, alla trasformazione e all'uso o all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale e all'immissione sul mercato di tali prodotti. |
(2) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002 contiene una definizione di farine di sangue. Allo scopo di chiarire tale definizione è necessario specificare che essa comprende anche prodotti derivati da componenti del sangue sottoposti a trattamento termico conformemente all'allegato VII, capitolo II, di detto regolamento e destinati all'alimentazione animale o ad essere utilizzati come fertilizzanti organici. |
(3) |
I requisiti specifici applicabili alle proteine animali trasformate sono stabiliti nell'allegato VII, capitolo II, del regolamento (CE) n. 1774/2002. Le norme di trasformazione fissate al punto A.1 di detto capitolo per le proteine animali trasformate derivanti da mammiferi devono essere modificate per tener conto della nuova definizione delle farine di sangue figurante nell'allegato I di detto regolamento. |
(4) |
L'allegato V del regolamento (CE) n. 1774/2002 dispone che i sottoprodotti di origine animale possono essere trasformati nello stesso sito in cui avviene la loro raccolta solo se quest'ultima ha luogo in un edificio completamente separato. Esso autorizza inoltre, a certe condizioni, la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale nello stesso sito in impianti di trasformazione collegati a un macello mediante un convogliatore. |
(5) |
Allo scopo di facilitare l'applicazione pratica agli impianti di trasformazione di categoria 3 delle disposizioni dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1774/2002, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri possano derogare a tali disposizioni e permettere l'introduzione di materiale di categoria 3 proveniente da altri stabilimenti riconosciuti secondo il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2), in condizioni destinate a controllare i rischi per la salute degli animali e la sanità pubblica. |
(6) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I, V e VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 523/2008 (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 23).
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).
ALLEGATO
Gli allegati I, V e VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 sono così modificati:
1) |
nell'allegato I, il punto 6 è sostituito dal seguente:
|
2) |
nell'allegato V, capitolo I, la lettera a) del punto 1 è sostituita dalla seguente:
|
3) |
nell'allegato VII, capitolo II, punto A.1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente: «Le proteine animali trasformate derivanti da mammiferi devono essere state sottoposte al metodo di trasformazione 1. Peraltro, il sangue o componenti del sangue di suini possono essere trattati con qualsiasi metodo di trasformazione tra quelli figuranti da 1 a 5, o al metodo di trasformazione 7, a condizione che, in caso di applicazione di quest'ultimo, venga applicato un trattamento termico nel corso del quale è stata raggiunta la temperatura di almeno 80 °C in tutta la massa.» |
5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 778/2008 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2008
recante fissazione dell'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 2007/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 90, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati da versare alle imprese di trasformazione, limitatamente al quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 89 dello stesso regolamento. |
(2) |
In applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (2), gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati per i quali è stato riconosciuto il diritto all'aiuto per la campagna di commercializzazione 2007/2008. Dalle suddette comunicazioni risulta che il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati non è stato superato. |
(3) |
L'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati ammonta quindi a 33 EUR/t, in conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati è fissato a 33 EUR/t.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/2008 (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 6).
5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 779/2008 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2008
recante divieto di pesca del pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera svedese
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).
(3) GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 718/2008 (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 8).
ALLEGATO
N. |
14/T&Q |
Stato membro |
SWE |
Stock |
I/F/4AB-N. |
Specie |
Pesce industriale |
Zona |
Acque norvegesi della zona IV |
Data |
30.5.2008 |
5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 780/2008 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2008
recante divieto di pesca del merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone I e II per le navi battenti bandiera polacca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (3), fissa i contingenti per il 2008. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008. |
(3) |
È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).
(2) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).
(3) GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 718/2008 (GU L 198 del 26.7.2008, pag. 8).
ALLEGATO
N. |
13/T&Q |
Stato membro |
POL |
Stock |
POK/1N2AB. |
Specie |
Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) |
Zona |
Acque norvegesi delle zone I e II |
Data |
26.5.2008 |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Consiglio
5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/16 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 giugno 2007
relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania che modifica l’accordo di associazione CE-Giordania
(2008/637/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 15 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra (1) (di seguito «l’accordo di associazione»), l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell’accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo (2) (di seguito «l’accordo in forma di scambio di lettere»), approvato con decisione 2006/67/CE del Consiglio (3), ha introdotto, con effetto dal 1o gennaio 2006, nuove concessioni commerciali bilaterali per alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati. |
(2) |
Successivamente all’adozione della decisione 2006/67/CE, le autorità giordane hanno informato i servizi della Commissione che tale decisione presentava discrepanze relative a taluni codici della nomenclatura doganale giordana. |
(3) |
È opportuno specificare che le nuove misure di liberalizzazione reciproche introdotte dall’accordo in forma di scambio di lettere riguardano esclusivamente i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati e non i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 («Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici»). |
(4) |
È opportuno pertanto modificare gli articoli 11 bis e 16, nonché l’allegato III e l’allegato del protocollo 2 dell’accordo di associazione al fine di correggere queste discrepanze. |
(5) |
Per i prodotti agricoli trasformati, che formano oggetto di una clausola di revisione, è opportuno aggiungere un riferimento al calendario della revisione, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania che modifica l’accordo di associazione CE-Giordania.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 129 del 15.5.2002, pag. 3.
(2) GU L 41 del 13.2.2006, pag. 3.
(3) GU L 41 del 13.2.2006, pag. 1.
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania che modifica l’accordo di associazione CE-Giordania
Signor …,
Mi pregio far riferimento alle informazioni fornite dalle autorità del Suo paese successivamente all’adozione della decisione 2006/67/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell’accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo, per quanto riguarda le discrepanze relative a taluni codici della nomenclatura doganale giordana.
Al fine di far riferimento al calendario previsto per la revisione delle concessioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, un nuovo paragrafo 5 bis è inserito nell’articolo 11 bis dell’accordo di associazione:
«5 bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la Comunità e la Giordania esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e la Giordania devono applicare a decorrere dal 1o gennaio 2010.»
Al fine di confermare che le nuove misure di liberalizzazione reciproche introdotte dall’accordo approvato con la decisione 2006/67/CE riguardano esclusivamente i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati e non i prodotti della pesca, l’articolo 16 dell’accordo di associazione è sostituito dal seguente:
«Articolo 16
1. I prodotti agricoli diversi dai pesci e dai prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 (“Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici”), originari della Giordania, beneficiano all’importazione nella Comunità delle disposizioni di cui al protocollo 1.
2. I prodotti agricoli diversi dai pesci e dai prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 (“Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici”), originari della Comunità, beneficiano all’importazione nella Giordania delle disposizioni di cui al protocollo 2.»
Al fine di correggere le discrepanze summenzionate, relative a taluni codici della nomenclatura doganale giordana, l’allegato III e l’allegato del protocollo 2 dell’accordo di associazione sono modificati come segue:
1) |
all’allegato III:
|
2) |
all’allegato del protocollo 2:
|
Il presente accordo si applica con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2006.
La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede.
Voglia accogliere, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Done at Brussels,
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
26.9.2007
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā —
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Signor …
Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«Mi pregio far riferimento alle informazioni fornite dalle autorità del Suo paese successivamente all’adozione della decisione 2006/67/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche, la modifica dell’accordo di associazione CE-Giordania e la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli 1 e 2 di tale accordo, per quanto riguarda le discrepanze relative a taluni codici della nomenclatura doganale giordana.
Al fine di far riferimento al calendario previsto per la revisione delle concessioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, un nuovo paragrafo 5 bis è inserito nell’articolo 11 bis dell’accordo di associazione:
“5 bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, la Comunità e la Giordania esaminano la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e la Giordania devono applicare a decorrere dal 1o gennaio 2010.”
Al fine di confermare che le nuove misure di liberalizzazione reciproche introdotte dall’accordo approvato con la decisione 2006/67/CE riguardano esclusivamente i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati e non i prodotti della pesca, l’articolo 16 dell’accordo di associazione è sostituito dal seguente:
“Articolo 16
1. I prodotti agricoli diversi dai pesci e dai prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 (‘Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici’), originari della Giordania, beneficiano all’importazione nella Comunità delle disposizioni di cui al protocollo 1.
2. I prodotti agricoli diversi dai pesci e dai prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605 e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 (‘Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici’), originari della Comunità, beneficiano all’importazione nella Giordania delle disposizioni di cui al protocollo 2.”
Al fine di correggere le discrepanze summenzionate, relative a taluni codici della nomenclatura doganale giordana, l’allegato III e l’allegato del protocollo 2 dell’accordo di associazione sono modificati come segue:
1) |
all’allegato III:
|
2) |
all’allegato del protocollo 2:
|
Il presente accordo si applica con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2006.
La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede.»
Posso comunicarLe l’accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.
Voglia accogliere, Signor …, i sensi della mia più alta considerazione.
Done at Brussels,
Съставено в Брюксел на
Hecho en Bruselas, el
V Bruselu dne
Udfærdiget i Bruxelles, den
Geschehen zu Brüssel am
Brüssel,
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
Fait à Bruxelles, le
Fatto a Bruxelles, addì
Briselē,
Priimta Briuselyje,
Kelt Brüsszelben,
Gedaan te Brussel,
Sporządzono w Brukseli, dnia
Feito em Bruxelas,
Adoptat la Bruxelles,
V Bruseli
V Bruslju,
Tehty Brysselissä
Utfärdat i Bryssel den
26.9.2007
For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan
За правителството на Хашемитското кралство Йордания
En nombre del Gobierno del Reino Hachemita de Jordania
Za vládu Jordánského hášimovského království
På regeringen for Det Hashemitiske Kongerige Jordans vegne
Im Namen der Regierung des Haschemitischen Königreichs Jordanien
Jordaania Hašimiidi Kunungriigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση του Χασμετικού Βασιλείου της Ιορδανίας
Pour le gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie
Per il Regno hashemita di Giordania
Jordanijos Hašimitų Karalystěs Vyriausybės vardu
Jordānijas Hāšīmītu Karalistes valdības vārdā —
A Jordán Hasimita Királyság kormánya részéről
Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië
W imieniu Rządu Haszymidzkiego Królestwa Jordanii
Pelo Reino Hachemita da Jordânia
Pentru Guvernul Regatului Hașemit al Jordaniei
Za vládu Jordánskeho hášimovského kráľovstva
Za Vlado Hašemitiske kraljevine Jordanije
Jordanian hašemitiisen kuningaskunnan hallituksen puolesta
På Hashemitiska konungariket Jordaniens regerings vägnar
Commissione
5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2008
che modifica la decisione 2007/777/CE riguardante l'autorizzazione della Cina per quanto concerne l'importazione di prodotti a base di carne di pollame trattati termicamente
[notificata con il numero C(2008) 3874]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/638/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo paragrafo, l'articolo 8, punto 4), l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) e c),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (3), definisce le condizioni per l'importazione nella Comunità delle partite di determinati prodotti a base di carne destinati al consumo umano, oltre a stabilire gli elenchi dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui deve essere autorizzata l'importazione di tali prodotti. Tale decisione stabilisce anche i modelli dei certificati e le norme relative ai trattamenti prescritti per questi prodotti. |
(2) |
In base alla decisione 2007/777/CE la Cina è autorizzata ad esportare nella Comunità soltanto i prodotti a base di carne di pollame sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a 3, in conformità alla parte 4 dell'allegato II di tale decisione. |
(3) |
Le autorità cinesi hanno ora chiesto alla Commissione di autorizzare l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne di pollame sottoposti ad un trattamento meno rigoroso, vale a dire a un trattamento termico a una temperatura minima di 70 °C. |
(4) |
Alcune missioni d'ispezione effettuate in Cina dai servizi della Commissione hanno dimostrato che le autorità competenti di quel paese, in particolare nella provincia di Shandong, sono sufficientemente ben strutturate per trattare la qualifica zoosanitaria del pollame. |
(5) |
Inoltre, le autorità della provincia di Shandong sono state in grado di dimostrare che sono soddisfatte le condizioni specifiche di polizia sanitaria definite nella direttiva 2002/99/CE e nella decisione 2007/777/CE. |
(6) |
In seguito all'ultima sessione generale annuale dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) svoltasi a Parigi nel maggio 2007, in occasione della quale la Cina è diventata membro a pieno titolo dell'organizzazione, le autorità cinesi hanno inviato regolarmente informazioni zoosanitarie alla Commissione. Inoltre, esse hanno convenuto di comunicare alla Commissione, entro 24 ore dalla conferma, i focolai iniziali d'influenza aviaria e della malattia di Newcastle in ogni parte del suo territorio precedentemente indenne da tali malattie. |
(7) |
La Cina ha recentemente inviato campioni del virus dell'influenza aviaria al laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (LCR). Lo scambio di campioni del virus consente di effettuare studi più dettagliati sull'evoluzione del virus e valutare la possibile origine e le possibili modalità di diffusione del virus. |
(8) |
È opportuno pertanto autorizzare l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne di pollame dalla provincia cinese di Shandong trattati termicamente ad una temperatura minima di 70 °C conformemente alla parte 4 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE. |
(9) |
La decisione 2007/777/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le parti 1 e 2 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE sono sostituite dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33); rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12.
(2) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(3) GU L 312, del 30.11.2007, pag. 49.
ALLEGATO
«ALLEGATO II
PARTE 1
Territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3
Paese |
Territorio |
Descrizione del territorio |
|
Codice ISO |
Versione |
||
Argentina |
AR |
01/2004 |
Tutto il paese |
AR-1 |
01/2004 |
Tutto il paese, ad eccezione delle province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla decisione 79/542/CEE (come modificata da ultimo) |
|
AR-2 |
01/2004 |
Le province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego per le specie di cui alla decisione 79/542/CEE (come modificata da ultimo) |
|
Brasile |
BR |
01/2004 |
Tutto il paese |
BR-1 |
01/2005 |
Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul |
|
BR-2 |
01/2005 |
Parti dello stato del Mato Grosso do Sul (esclusi i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde del Mato Grosso e Corumbá); stato del Paraná; stato di São Paulo; parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí); stato di Espíritu Santo; stato del Rio Grande do Sul; stato di Santa Catarina; stato di Goiás; parte dello stato del Mato Grosso, comprendente: unità regionale di Cuiabá (esclusi i comuni di Santo António do Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone e Barão de Melgaço); unità regionale di Caceres (escluso il comune di Caceres); unità regionale di Lucas do Rio Verde; unità regionale di Rondonopolis (escluso il comune di Itiquiora); unità regionale di Barra do Garça e unità regionale di Barra do Burgres. |
|
BR-3 |
01/2005 |
Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo |
|
Cina |
CN |
01/2007 |
Tutto il paese |
CN-1 |
01/2007 |
Provincia di Shandong |
|
Malaysia |
MY |
01/2004 |
Tutto il paese |
MY-1 |
01/2004 |
Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale) |
|
Namibia |
NA |
01/2005 |
Tutto il paese |
NA-1 |
01/2005 |
Zone situate a sud della recinzione che va da Palgrave Point ad ovest fino a Gam ad est |
|
South Africa |
ZA |
01/2005 |
Tutto il paese |
ZA-1 |
01/2005 |
Tutto il paese, tranne: la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, il distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona frontaliera con il Botswana a est dei 28° di longitudine e il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal. |
PARTE 2
Paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'UE di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati
(Vedasi la parte 4 del presente allegato per l'interpretazione dei codici utilizzati nella tabella)
Codice ISO |
Paese d'origine o relativa parte |
|
Ovini/ caprini domestici |
|
Solipedi domestici |
|
Ratiti di allevamento |
Conigli domestici e leporidi di allevamento |
Artiodattili selvatici (esclusi i suini) |
Suini selvatici |
Solipedi selvatici |
Leporidi selvatici (conigli e lepri) |
Volatili selvatici |
Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi) |
||||||||||||
AR |
Argentina AR |
C |
C |
C |
A |
A |
A |
A |
C |
C |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
Argentina AR-1 (1) |
C |
C |
C |
A |
A |
A |
A |
C |
C |
XXX |
A |
D |
XXX |
|||||||||||||
Argentina AR-2 (1) |
A (2) |
A (2) |
C |
A |
A |
A |
A |
C |
C |
XXX |
A |
D |
XXX |
|||||||||||||
AU |
Australia |
A |
A |
A |
A |
D |
D |
A |
A |
A |
XXX |
A |
D |
A |
||||||||||||
BH |
Bahrein |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
C |
C |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
BR |
Brasile |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
D |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
Brasile BR-1 |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
XXX |
A |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
A |
XXX |
|||||||||||||
Brasile BR-2 |
C |
C |
C |
A |
D |
D |
A |
C |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
|||||||||||||
Brasile BR-3 |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
A |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
|||||||||||||
BW |
Botswana |
B |
B |
B |
B |
XXX |
A |
A |
B |
B |
A |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
BY |
Bielorussia |
C |
C |
C |
B |
XXX |
XXX |
A |
C |
C |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
CA |
Canada |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
XXX |
A |
A |
A |
||||||||||||
CH |
Svizzera (3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
CL |
Cile |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
B |
B |
XXX |
A |
A |
XXX |
||||||||||||
CN |
Cina |
B |
B |
B |
B |
B |
B |
A |
B |
B |
XXX |
A |
B |
XXX |
||||||||||||
Cina CN-1 |
B |
B |
B |
B |
D |
B |
A |
B |
B |
XXX |
A |
B |
XXX |
|||||||||||||
CO |
Colombia |
B |
B |
B |
B |
XXX |
A |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
ET |
Etiopia |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
GL |
Groenlandia |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
A |
A |
||||||||||||
HK |
Hong Kong |
B |
B |
B |
B |
D |
D |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
HR |
Croazia |
A |
A |
D |
A |
A |
A |
A |
A |
D |
XXX |
A |
A |
XXX |
||||||||||||
IL |
Israele |
B |
B |
B |
B |
A |
A |
A |
B |
B |
XXX |
A |
A |
XXX |
||||||||||||
IN |
India |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
IS |
Islanda |
A |
A |
B |
A |
A |
A |
A |
A |
B |
XXX |
A |
A |
XXX |
||||||||||||
KE |
Kenya |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
KR |
Corea del Sud |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
D |
D |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
MA |
Marocco |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
ME |
Montenegro |
A |
A |
D |
A |
D |
D |
A |
D |
D |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
MG |
Madagascar |
B |
B |
B |
B |
D |
D |
A |
B |
B |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
MK |
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4) |
A |
A |
B |
A |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
MU |
Mauritius |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
MX |
Messico |
A |
D |
D |
A |
D |
D |
A |
D |
D |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
MY |
Malaysia MY |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
||||||||||||
Malaysia MY-1 |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
D |
D |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
|||||||||||||
NA |
Namibia (1) |
B |
B |
B |
B |
D |
A |
A |
B |
B |
A |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
NZ |
Nuova Zelanda |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
XXX |
A |
A |
A |
||||||||||||
PY |
Paraguay |
C |
C |
C |
B |
XXX |
XXX |
A |
C |
C |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
RS |
Serbia (5) |
A |
A |
D |
A |
D |
D |
A |
D |
D |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
RU |
Russia |
C |
C |
C |
B |
XXX |
XXX |
A |
C |
C |
XXX |
A |
XXX |
A |
||||||||||||
SG |
Singapore |
B |
B |
B |
B |
D |
D |
A |
B |
B |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
SZ |
Swaziland |
B |
B |
B |
B |
XXX |
XXX |
A |
B |
B |
A |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
TH |
Thailandia |
B |
B |
B |
B |
A |
A |
A |
B |
B |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
TN |
Tunisia |
C |
C |
B |
B |
A |
A |
A |
B |
B |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
TR |
Turchia |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
D |
D |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
UA |
Ucraina |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
XXX |
XXX |
||||||||||||
US |
Stati Uniti |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
XXX |
A |
A |
XXX |
||||||||||||
UY |
Uruguay |
C |
C |
B |
A |
D |
A |
A |
XXX |
XXX |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
ZA |
Sud Africa (1) |
C |
C |
C |
A |
D |
A |
A |
C |
C |
A |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
ZW |
Zimbabwe (1) |
C |
C |
B |
A |
D |
A |
A |
B |
B |
XXX |
A |
D |
XXX |
||||||||||||
|
(1) Cfr. la parte 3 del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne pastorizzati ed essiccati (biltong).
(2) Per prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati preparati da carni fresche di animali macellati dopo il 1o marzo 2002.
(3) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva di tale paese, la quale sarà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.
(5) Escluso il Kosovo, come definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
XXX |
Non è redatto alcun certificato e non sono autorizzati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche ed intestini contenenti carni di questa specie.» |
5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2008
che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina
[notificata con il numero C(2008) 3882]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/639/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2002/994/CE della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina (2) si applica a tutti i prodotti di origine animale importati dalla Cina e destinati al consumo umano o animale. |
(2) |
In base all’articolo 2 di tale decisione, gli Stati membri autorizzano l’importazione dei prodotti elencati nella parte II dell’allegato alla decisione in questione, se accompagnati da un attestato in cui la competente autorità cinese dichiara che ogni partita è stata sottoposta prima dell’invio ad un’analisi chimica destinata a garantire che i prodotti suddetti non presentino alcun pericolo per la salute dell’uomo. Detta analisi deve essere effettuata al fine di individuare, in particolare, la presenza di cloramfenicolo e di nitrofurano e dei relativi metaboliti. |
(3) |
L’autorità cinese competente ha presentato il proprio piano di sorveglianza dei residui relativo al pollame destinato all’esportazione verso la Comunità. Tale piano è stato approvato attraverso la decisione 2004/432/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all’approvazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da paesi terzi conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio (3). |
(4) |
Inoltre la Commissione ha recentemente verificato in loco le misure di verifica applicate per il controllo dei residui di medicinali veterinari nel pollame, e il risultato di tale verifica è stato positivo. |
(5) |
Tramite la decisione 2007/777/CE della Commissione (4) la provincia cinese di Shandong è stata autorizzata a importare verso l’UE prodotti a base di carne di pollame sottoposti a trattamento termico. |
(6) |
Di conseguenza è opportuno inserire i prodotti a base di carne di pollame nell’elenco di prodotti di cui alla parte II dell’allegato della decisione 2002/994/CE e modificare di conseguenza la decisione in questione. |
(7) |
L’autorizzazione ad importare prodotti a base di carne di pollame dalla Cina verso la Comunità non pregiudica le altre misure sanitarie adottate per motivi di sanità pubblica o di salute animale. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella parte II dell’allegato della decisione 2002/994/CE, è aggiunto il seguente trattino:
«— |
prodotti a base di carne di pollame.» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(2) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/463/CE (GU L 160 del 19.6.2008, pag. 34).
(3) GU L 154 del 30.4.2004, pag. 42; rettifica nella GU L 189 del 27.5.2004, pag. 33. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/407/CE (GU L 143 del 3.6.2008, pag. 49).
(4) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.
5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2008
che modifica la decisione 2005/692/CE recante talune misure protettive contro l’influenza aviaria in diversi paesi terzi
[notificata con il numero C(2008) 3883]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/640/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A seguito di un’epidemia di influenza aviaria causata da un ceppo virale H5N1 ad alta patogenicità e insorta nel dicembre 2003 nel Sud-est asiatico, la Commissione ha adottato diverse misure di protezione contro l’influenza aviaria. Detti provvedimenti comprendono in particolare la decisione 2005/692/CE, del 6 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria in numerosi paesi terzi (3). |
(2) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di determinati prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati e abroga la decisione 2005/432/CE (4) ha autorizzato l’importazione nella Comunità di prodotti a base di carni di pollame provenienti dalla provincia cinese di Shandong che abbiano subito un trattamento termico ad una temperatura minima di 70 °C. |
(3) |
Giacché tale tipo di trattamento termico è sufficiente a rendere inattivo il virus dell’influenza aviaria, il rischio zoosanitario rappresentato dai prodotti sottoposti a trattamento termico può essere considerato irrilevante. |
(4) |
Risulta quindi opportuno derogare alla sospensione dell’importazione di prodotti costituiti da o contenenti carni di pollame prevista dalla decisione 2005/692/CE, al fine di consentire le importazioni di tali prodotti a base di carni di pollame, a condizione che siano stati sottoposti a trattamento termico ai sensi della decisione 2007/777/CE. |
(5) |
La decisione 2005/692/CE va quindi modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 2 della decisione 2005/692/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
1. Gli Stati membri sospendono l’importazione dalla Cina dei seguenti prodotti:
a) |
carni fresche di pollame; |
b) |
preparazioni di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame; |
c) |
alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame; |
d) |
uova per il consumo umano; nonché |
e) |
trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli. |
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di pollame, a condizione che tale carne abbia subito uno dei trattamenti specifici indicati ai punti B, C o D della parte 4 dell’allegato II alla decisione 2007/777/CE.»
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.
(3) GU L 263 dell’8.10.2005, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/869/CE (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 104).
(4) GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.
5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/34 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2008
che deroga alle decisioni 2003/858/CE e 2006/656/CE e sospende le importazioni dalla Malaysia nella Comunità delle partite di alcuni pesci vivi e di alcuni prodotti dell'acquacoltura
[notificata con il numero C(2008) 3849]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/641/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, e l'articolo 18, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (2) detta le norme che disciplinano le importazioni nella Comunità da paesi terzi di animali e prodotti dell'acquacoltura. Essa dispone che le importazioni di animali e prodotti dell'acquacoltura debbano soddisfare alcune condizioni in essa stabilite e provenire da paesi terzi o loro parti compresi in un elenco elaborato conformemente alla direttiva medesima. |
(2) |
La decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (3) stabilisce norme armonizzate di polizia sanitaria per l'importazione nella Comunità di alcuni pesci vivi, loro uova e gameti e di alcuni pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti. La decisione elenca inoltre i territori dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di talune specie di pesci vivi, loro uova e gameti. |
(3) |
La decisione 2006/656/CE della Commissione, del 20 settembre 2006, che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali (4) stabilisce norme armonizzate di polizia sanitaria per le importazioni di pesci ornamentali nella Comunità. La medesima decisione elenca i territori dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di pesci ornamentali. |
(4) |
Nella decisione 2003/858/CE la Malaysia è elencata quale paese terzo da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità di pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi (Cyprinidae), loro uova e gameti a fini d'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura della stessa famiglia, loro uova e gameti, destinati al ripopolamento di peschiere. |
(5) |
La decisione 2006/656/CE autorizza le importazioni nella Comunità dalla Malaysia di alcuni tipi di pesci ornamentali. I pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi rientrano nel campo di applicazione di tale decisione. |
(6) |
Dall'ultima visita di ispezione comunitaria in Malaysia sono emerse gravi carenze riguardanti la registrazione delle aziende di acquacoltura, la notifica delle malattie e i controlli ufficiali di polizia sanitaria nell'intero ciclo produttivo degli animali di acquacoltura e dei pesci ornamentali. Tali carenze rischiano di determinare la diffusione di malattie, il che costituirebbe quindi una grave minaccia per la salute degli animali nella Comunità. L'ispezione ha rivelato l'assenza di adeguati controlli di polizia sanitaria da parte dell'autorità competente della Malaysia — assenza che rischia di aggravare tale minaccia. |
(7) |
È quindi necessario sospendere le importazioni dalla Malaysia di pesci vivi appartenenti alla famiglia dei ciprinidi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, di pesci vivi di acquacoltura della stessa famiglia, loro uova e gameti, destinati al ripopolamento di peschiere, nonché di alcuni pesci ornamentali appartenenti alla stessa famiglia. Dato che tutti gli altri pesci ornamentali tropicali importati dalla Malaysia non sono soggetti alla necrosi ematopoietica epizootica, all'anemia infettiva dei salmoni, alla setticemia emorragica virale, alla necrosi ematopoietica infettiva, alla viremia primaverile della carpa, alla nefrobatteriosi, alla necrosi pancreatica infettiva, alla malattia da virus erpetico e all'infezione da Gyrodactylus salaris, non occorre sospendere le importazioni dei pesci ornamentali tropicali. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione 2003/858/CE e agli articoli 3 e 4 della decisione 2006/656/CE, gli Stati membri sospendono le importazioni dalla Malaysia nel loro territorio delle seguenti partite di pesci appartenenti alla famiglia dei ciprinidi (Cyprinidae), di loro uova e loro gameti:
a) |
partite di pesci vivi destinati all'allevamento; |
b) |
partite di pesci vivi di acquacoltura destinati al ripopolamento di peschiere; |
c) |
partite di pesci ornamentali appartenenti unicamente alle specie Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius e Tinca tinca della famiglia dei ciprinidi. |
Articolo 2
Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico del destinatario o del suo rappresentante.
Articolo 3
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o agosto 2008.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(2) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(3) GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/158/CE (GU L 68 dell'8.3.2007, pag. 10).
(4) GU L 271 del 30.9.2006, pag. 71. Decisione modificata dalla decisione 2007/592/CE (GU L 224 del 29.8.2007, pag. 5).
5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/36 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2008
che modifica l'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto riguarda le indicazioni relative ad Argentina, Brasile e Paraguay figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nella Comunità di determinate carni fresche
[notificata con il numero C(2008) 3992]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/642/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, articolo 8, punto 1, primo comma, e articolo 8, punto 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche (2), contiene l'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare carni fresche di determinati animali. |
(2) |
L'Argentina figura nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE ed è stata suddivisa in vari territori, principalmente in funzione della loro situazione zoosanitaria. Il territorio argentino della Patagonia situato a sud del 42o parallelo è riconosciuto indenne dall'afta epizootica senza vaccinazione. Le importazioni nella Comunità di carni fresche non disossate di determinati animali sono autorizzate da tale territorio. Gli altri territori dell'Argentina sono riconosciuti indenni dall'afta epizootica con vaccinazione e solo le importazioni nella Comunità di carni fresche disossate e frollate sono autorizzate da questi territori. |
(3) |
Nel 2007 un territorio argentino situato a nord del 42o parallelo corrispondente a parti delle province di Neuquén e di Río Negro è stato riconosciuto indenne dall'afta epizootica senza vaccinazione dall'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE). |
(4) |
In seguito a questo riconoscimento, l'Argentina ha chiesto che siano autorizzate le importazioni nella Comunità di carni fresche non disossate provenienti da questo territorio. Nel febbraio 2008 è stata effettuata in Argentina un'ispezione della Comunità per verificare sul posto la situazione. Poiché questa missione ha avuto un esito favorevole, è opportuno che le importazioni nella Comunità di carni fresche non disossate di determinati animali provenienti da questo territorio siano autorizzate. |
(5) |
Varie ispezioni comunitarie sono state recentemente effettuate in Brasile, tra l'altro negli Stati del Paraná e di São Paulo. A seguito di queste ispezioni, la decisione 79/542/CEE, come modificata dalla decisione 2008/61/CE, stabilisce misure d'importazione che rafforzano il controllo e la sorveglianza delle aziende da cui provengono gli animali che possono essere esportati verso la Comunità. Sono autorizzate le importazioni di carni bovine fresche disossate e frollate soltanto di animali provenienti da aziende specificamente approvate, situate in Stati riconosciuti indenni dall'afta epizootica con o senza vaccinazione. |
(6) |
Nel maggio 2008 l'OIE ha riattribuito lo status «indenne dall'afta epizootica con vaccinazione» ad alcuni Stati del Brasile, tra cui Paraná e São Paulo. |
(7) |
Tenuto conto del fatto che sono stati riconosciuti indenni dall'afta epizootica e dei risultati delle ispezioni effettuate in Brasile, questi Stati devono essere nuovamente inclusi nell'elenco dei territori da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità di carni bovine fresche disossate e frollate, alle stesse condizioni applicabili agli altri Stati brasiliani indenni dall'afta epizootica con vaccinazione da cui sono attualmente autorizzate tali importazioni nella Comunità. |
(8) |
Nel 2007 l'OIE ha riconosciuto il Paraguay indenne dall'afta epizootica con vaccinazione, ad eccezione di una zona di alta sorveglianza lungo le sue frontiere esterne. Nell'aprile 2008 è stata effettuata un'ispezione della Comunità in Paraguay per verificare la situazione sul posto. |
(9) |
L'esito favorevole di questa ispezione induce a ritenere opportuno autorizzare le importazioni nella Comunità di carni bovine fresche disossate e frollate provenienti dal territorio del Paraguay che l'OIE ha riconosciuto indenne dall'afta epizootica con vaccinazione. |
(10) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 79/542/CEE. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o agosto 2008.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/61/CE della Commissione (GU L 15 del 18.1.2008, pag. 33).
ALLEGATO
«Parte 1
ELENCO DEI PAESI TERZI E DELLE PARTI DI PAESI TERZI (1)
Paese |
Codice del territorio |
Delimitazione del territorio |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
Data di chiusura (entro la quale dev'essere avvenuta la macellazione) (2) |
Data di apertura (a partire dalla quale dev'essere avvenuta la macellazione) (3) |
||||||||||||
Modelli |
SG |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
AL – Albania |
AL-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
AR – Argentina |
AR-0 |
Tutto il paese |
EQU |
|
|
|
|
|||||||||||
AR-1 |
Le province di: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (esclusi i dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Parte di Neuquén (escluso il territorio compreso in AR-4), Parte di Río Negro (escluso il territorio compreso in AR-4), San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucuman, Cordoba, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy e Salta, eccettuata la zona tampone di 25 km dal confine con la Bolivia e il Paraguay che si estende dal distretto di Santa Catalina nella provincia di Jujuy al distretto di Laishi nella provincia di Formosa |
BOV |
A |
1 |
|
18 marzo 2005 |
||||||||||||
RUF |
A |
1 |
|
1o dicembre 2007 |
||||||||||||||
AR-2 |
Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego |
BOV, OVI, RUW, RUF |
|
|
|
1o marzo 2002 |
||||||||||||
AR-3 |
Corrientes: dipartimenti di Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme e San Luís del Palmar |
BOV, RUF |
A |
1 |
|
1o dicembre 2007 |
||||||||||||
AR-4 |
Parte di Río Negro (tranne: ad Avellaneda la zona situata a nord della strada provinciale 7 e a est della strada provinciale 250, a Conesa la zona situata a est della strada provinciale 2, a El Cuy la zona situata a nord della strada provinciale 7 dall'intersezione con la strada provinciale 66 al confine con il dipartimento di Avellaneda, e a San Antonio la zona situata a est della strada provinciale 250 e 2) Parte di Neuquén (tranne a Confluencia la zona situata a est della strada provinciale 17, e a Picun Leufú la zona situata a est della strada provinciale 17) |
BOV, OVI, RUW, RUF |
|
|
|
1o agosto 2008 |
||||||||||||
AU – Australia |
AU-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
|
|
|
|
|||||||||||
BA – Bosnia Herzegovina |
BA-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
BH – Bahrein |
BH-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
BR – Brazil |
BR-0 |
Tutto il paese |
EQU |
|
|
|
|
|||||||||||
BR-1 |
Parte dello stato di Minas Gerais (escluse le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas e Bambuí); stato di Espíritu Santo; stato di Goiás; parte dello stato di Mato Grosso comprendente le circoscrizioni regionali di:
|
BOV |
A e H |
1 |
|
31 gennaio 2008 |
||||||||||||
BR-2 |
Stato di Santa Catarina |
BOV |
A e H |
1 |
|
31 gennaio 2008 |
||||||||||||
BR-3 |
Stati di Paraná e São Paulo |
BOV |
A e H |
1 |
|
1o agosto 2008 |
||||||||||||
BW – Botswana |
BW-0 |
Tutto il paese |
EQU, EQW |
|
|
|
|
|||||||||||
BW-1 |
Le zone veterinarie di sorveglianza 3c, 4b, 5, 6, 8, 9 e 18 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 |
|
1o dicembre 2007 |
||||||||||||
BW-2 |
Le zone veterinarie di sorveglianza 10, 11, 12, 13 e 14 |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 |
|
7 marzo 2002 |
||||||||||||
BY – Bielorussia |
BY-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
BZ – Belize |
BZ-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
|
|
|
|
|||||||||||
CA – Canada |
CA-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW RUF, RUW, |
G |
|
|
|
|||||||||||
CH – Svizzera |
CH-0 |
Tutto il paese |
• |
|
|
|
|
|||||||||||
CL – Cile |
CL-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF |
|
|
|
|
|||||||||||
CN – Cina |
CN-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
CO – Colombia |
CO-0 |
Tutto il paese |
EQU |
|
|
|
|
|||||||||||
CR – Costa Rica |
CR-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
|
|
|
|
|||||||||||
CU – Cuba |
CU-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
|
|
|
|
|||||||||||
DZ – Algeria |
DZ-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
ET – Etiopia |
ET-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
FK – Isole Falkland |
FK-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU |
|
|
|
|
|||||||||||
GL – Groenlandia |
GL-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
|
|
|
|
|||||||||||
GT – Guatemala |
GT-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
|
|
|
|
|||||||||||
HK – Hong Kong |
HK-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
HN – Honduras |
HN-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
|
|
|
|
|||||||||||
HR – Croazia |
HR-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
|
|
|
|
|||||||||||
IL – Israele |
IL-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
IN – India |
IN-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
IS – Islanda |
IS-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU, RUF, RUW |
|
|
|
|
|||||||||||
KE – Kenya |
KE-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
MA – Marocco |
MA-0 |
Tutto il paese |
EQU |
|
|
|
|
|||||||||||
ME – Montenegro |
ME-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU |
|
|
|
|
|||||||||||
MG – Madagascar |
MG-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
MK – Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4) |
MK-0 |
Tutto il paese |
OVI, EQU |
|
|
|
|
|||||||||||
MU – Maurizio |
MU-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
MX – Messico |
MX-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
|
|
|
|
|||||||||||
NA – Namibia |
NA-0 |
Tutto il paese |
EQU, EQW |
|
|
|
|
|||||||||||
NA-1 |
Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point, ad ovest, a Gam, a est |
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 |
|
|
||||||||||||
NC – Nuova Caledonia |
NC-0 |
Tutto il paese |
BOV, RUF, RUW |
|
|
|
|
|||||||||||
NI – Nicaragua |
NI-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
NZ – Nuova Zelanda |
NZ-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW |
|
|
|
|
|||||||||||
PA – Panama |
PA-0 |
Tutto il paese |
BOV, EQU |
|
|
|
|
|||||||||||
PY – Paraguay |
PY-0 |
Tutto il paese |
EQU |
|
|
|
|
|||||||||||
PY-1 |
Tutto il paese tranne la zona di alta sorveglianza di 15 km dalle frontiere esterne |
BOV |
A |
1 |
|
1o agosto 2008 |
||||||||||||
RS – Serbia (5) |
RS-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, EQU |
|
|
|
|
|||||||||||
RU – Federazione russa |
RU-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
RU-1 |
Regione di Murmansk, area autonoma di Jamalo-Nenets |
RUF |
|
|
|
|
||||||||||||
SV – El Salvador |
SV-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
SZ – Swaziland |
SZ-0 |
Tutto il paese |
EQU, EQW |
|
|
|
|
|||||||||||
SZ-1 |
Zona situata ad ovest della “linea rossa” che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine con il Sudafrica ad ovest di Nkalashane |
BOV, RUF, RUW |
F |
1 |
|
|
||||||||||||
SZ-2 |
Le zone veterinarie di sorveglianza e di vaccinazione contro l'afta epizootica pubblicate, come atto legislativo, con il decreto n. 51 del 2001 |
BOV, RUF, RUW |
F |
1 |
|
4 agosto 2003 |
||||||||||||
TH – Thailandia |
TH-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
TN – Tunisia |
TN-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
TR – Turchia |
TR-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
TR-1 |
Le province di Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat e Kirikkale |
EQU |
|
|
|
|
||||||||||||
UA – Ucraina |
UA-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
US – Stati Uniti |
US-0 |
Tutto il paese |
BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW,RUF, RUW |
G |
|
|
|
|||||||||||
UY – Uruguay |
UY-0 |
Tutto il paese |
EQU |
|
|
|
|
|||||||||||
BOV |
A |
1 |
|
1o novembre 2001 |
||||||||||||||
OVI |
A |
1 |
|
|
||||||||||||||
ZA – Sudafrica |
ZA-0 |
Tutto il paese |
EQU, EQW |
|
|
|
|
|||||||||||
ZA-1 |
Tutto il paese, tranne :
|
BOV, OVI, RUF, RUW |
F |
1 |
|
|
||||||||||||
ZW – Zimbabwe |
ZW-0 |
Tutto il paese |
— |
|
|
|
|
|||||||||||
|
(1) Fatte salve specifiche prescrizioni in materia di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.
(2) La carne di animali macellati entro la data indicata nella colonna 7 può essere importata nella Comunità per 90 giorni a decorrere da tale data.
Le partite che sono trasportate via mare su rotte d'altura, se certificate prima della data indicata nella colonna 7, possono essere importate nella Comunità per 40 giorni a decorrere da tale data.
(NB: se nella colonna 7 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali).
(3) Può essere importata nella Comunità solo carne di animali macellati non prima della data indicata nella colonna 8 (se nella colonna 8 non figura alcuna data, non vi sono limitazioni temporali).
(4) Per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso alle Nazioni Unite.
(5) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
• |
= |
Certificati conformi all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132). |
— |
= |
Non è previsto alcun certificato e l'importazione di carni fresche è vietata (tranne che per le specie eventualmente indicate nella riga relativa a tutto il paese). |
1 |
= |
Limitazioni di categoria: Non sono autorizzate le frattaglie (tranne il diaframma e i muscoli masseteri per le specie bovine).» |
III Atti adottati a norma del trattato UE
ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE
5.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/43 |
AZIONE COMUNE 2008/643/PESC DEL CONSIGLIO
del 4 agosto 2008
che modifica l’azione comune 2007/369/PESC relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/369/PESC (1) della durata di tre anni. La fase operativa dell’EUPOL AFGHANISTAN è iniziata il 15 giugno 2007. |
(2) |
L’importo di riferimento finanziario di cui all’articolo 13, paragrafo 1, dell’azione comune 2007/369/PESC dovrebbe coprire il periodo fino al 30 novembre 2008, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L’articolo 13, paragrafo 1, dell’azione comune 2007/369/PESC è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUPOL AFGHANISTAN fino al 30 novembre 2008 è di EUR 43 600 000.»
Articolo 2
La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.
Articolo 3
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 4 agosto 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER
(1) GU L 139 del 31.5.2007, pag. 33. Azione comune modificata da ultimo dall’azione comune 2008/229/PESC (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 80).