ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 335

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

51o anno
13 dicembre 2008


Sommario

 

I   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (CE) n. 1241/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

1

 

*

Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole

3

 

*

Regolamento (CE) n. 1243/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda i requisiti in materia di composizione di determinati alimenti per lattanti ( 1 )

25

 

*

Regolamento (CE) n. 1244/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di prodotti originari stabilita nell’ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

28

 

*

Regolamento (CE) n. 1245/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1615/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di prodotti originari stabilita nell’ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

30

 

*

Regolamento (CE) n. 1246/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modifica dell’articolo 23, paragrafo 2, e degli allegati II ed III del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda il trasferimento finanziario dall’organizzazione comune del mercato vitivinicolo allo sviluppo rurale

32

 

*

Regolamento (CE) n. 1247/2008 della Commissione, dell'11 dicembre 2008, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 27/2008 e (CE) n. 1067/2008 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione per il 2009 nell’ambito di contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, manioca, cereali, riso e olio di oliva e recante deroga ai regolamenti (CE) n. 382/2008, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2009 nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e del pollame

35

 

 

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

 

 

DECISIONI

 

 

Consiglio

 

 

2008/939/CE

 

*

Decisione del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

39

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

41

 

 

Commissione

 

 

2008/940/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 21 ottobre 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi, cofinanziati dalla Comunità [notificata con il numero C(2008) 6032]  ( 1 )

61

 

 

2008/941/CE

 

*

Decisione della Commissione, dell’8 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze [notificata con il numero C(2008) 7803]  ( 1 )

91

 

 

2008/942/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2008, relativa all’adeguamento dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o agosto 2007, 1o settembre 2007, 1o ottobre 2007, 1o novembre 2007, 1o dicembre 2007 e 1o gennaio 2008 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

94

 

 

2008/943/CE

 

*

Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2008, concernente la non iscrizione dell’olio di Dippel nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza [notificata con il numero C(2008) 8083]  ( 1 )

97

 

 

III   Atti adottati a norma del trattato UE

 

 

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

 

*

Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari

99

 

 

 

*

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1241/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

81,9

TR

108,0

ZZ

95,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

47,6

TR

128,4

ZZ

114,4

0709 90 70

MA

109,9

TR

136,5

ZZ

123,2

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

50,9

MA

64,4

TR

72,2

ZA

42,5

ZW

43,9

ZZ

48,1

0805 20 10

MA

71,0

TR

72,0

ZZ

71,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,6

HR

54,2

IL

70,6

TR

56,2

ZZ

58,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,2

ZZ

66,6

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

76,4

MK

35,3

US

111,7

ZA

123,2

ZZ

79,9

0808 20 50

CN

49,6

TR

104,0

US

138,0

ZZ

97,2


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1242/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2008

che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Le strutture e i sistemi di produzione nella Comunità sono molto diversi. Per agevolare l'analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici è stata istituita, con decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (2), una classificazione adeguata e omogenea delle aziende agricole per dimensione economica e per orientamento tecnico-economico.

(2)

La tipologia comunitaria deve essere strutturata in modo da permettere la costituzione di gruppi omogenei di aziende con un grado maggiore o minore di aggregazione e il raffronto della situazione delle aziende.

(3)

Considerata l'importanza crescente nel reddito degli agricoltori delle attività lucrative direttamente collegate all'azienda, ma diverse dalle sue attività agricole, è necessario inserire nella tipologia comunitaria una variabile di classificazione che rifletta la rilevanza delle altre attività lucrative (AAL) direttamente collegate all'azienda.

(4)

Per conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 79/65/CEE, occorre definire le modalità di applicazione della tipologia comunitaria. Essa deve inoltre essere applicata alle aziende contabili utilizzando i dati raccolti tramite la rete comunitaria d'informazione contabile agricola (RICA).

(5)

Ai sensi dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (3), le indagini campionarie sulla struttura delle aziende agricole devono essere statisticamente rappresentative del tipo e delle dimensioni delle aziende agricole in conformità alla tipologia comunitaria. È pertanto opportuno che la tipologia comunitaria sia applicata anche alle aziende i cui dati sono raccolti mediante le indagini sulla struttura delle aziende agricole.

(6)

L'orientamento tecnico-economico e la dimensione economica delle aziende devono essere determinati sulla base di un criterio economico che resti sempre positivo. È pertanto opportuno utilizzare la produzione standard. La produzione standard deve essere stabilita per prodotto. L'elenco dei prodotti per i quali occorre calcolare le produzioni standard deve essere armonizzato con l'elenco delle attività produttive utilizzato nelle indagini sulla struttura delle aziende agricole in conformità del regolamento (CE) n. 1166/2008. Per consentire l'applicazione della tipologia alle aziende della RICA è necessario redigere una tavola di concordanza fra le attività produttive delle indagini sulla struttura aziendale e le rubriche della scheda aziendale RICA.

(7)

Le produzioni standard sono basate su valori medi rilevati durante un periodo di riferimento quinquennale; esse, tuttavia, devono essere attualizzate periodicamente per tener conto dell'evoluzione economica, in modo che la tipologia conservi la sua validità. È opportuno che la frequenza dell'attualizzazione sia connessa agli anni di esecuzione delle indagini sulla struttura delle aziende agricole.

(8)

Ai fini dell'elaborazione del piano di selezione delle aziende contabili da inserire nell'ambito della RICA 2010 occorre prevedere che la tipologia definita nel presente regolamento sia già utilizzata nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole per il 2007. Inoltre, per assicurare la comparabilità delle analisi relative alla situazione delle aziende agricole classificate secondo tale tipologia, è necessario prevedere che essa sia utilizzata nell'ambito delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e della RICA anteriormente al 2010. Occorre pertanto stabilire una deroga, a condizione che le produzioni standard siano calcolate per il periodo di riferimento 2004.

(9)

Le produzioni standard e i dati necessari al loro calcolo devono essere trasmessi alla Commissione dall'organo di collegamento designato da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 6 del regolamento 79/65/CEE. Occorre prevedere che l'organo di collegamento possa comunicare i dati pertinenti direttamente alla Commissione, tramite il sistema d'informazione da essa stabilito. È inoltre necessario disporre che questo sistema consenta lo scambio elettronico dei dati richiesti sulla base dei modelli che il sistema mette a disposizione dell'organo di collegamento. È inoltre opportuno stabilire l'obbligo della Commissione di informare gli Stati membri, tramite il comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola, in merito alle condizioni generali di attuazione del sistema informatico.

(10)

A fini di chiarezza e tenuto conto del fatto che la tipologia comunitaria è una misura di applicazione generale, e non rivolta a destinatari specifici, è opportuno sostituire la decisione 85/377/CEE con un regolamento.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce la «tipologia comunitaria delle aziende agricole», di seguito «tipologia», consistente in una classificazione uniforme delle aziende della Comunità fondata sull'orientamento tecnico-economico, sulla dimensione economica e sulla rilevanza delle altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda.

2.   La tipologia è utilizzata principalmente per la presentazione, per classe d'orientamento tecnico-economico e per classe di dimensione economica, dei dati rilevati nel quadro delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole e della rete d'informazione contabile agricola della Comunità.

Articolo 2

Orientamento tecnico-economico

1.   Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l’«orientamento tecnico-economico» (OTE) di un'azienda è determinato dall'incidenza percentuale della produzione standard delle diverse attività produttive dell'azienda rispetto alla sua produzione standard totale. La produzione standard è definita all'articolo 5.

2.   A seconda del livello di precisione dell'orientamento tecnico-economico si distinguono:

a)

classi di OTE generali;

b)

classi di OTE principali;

c)

classi di OTE particolari.

Lo schema di classificazione per OTE figura nell'allegato I.

Articolo 3

Dimensione economica dell'azienda

La dimensione economica dell'azienda viene definita in base alla produzione standard totale dell'azienda ed è espressa in euro. Il metodo di calcolo della dimensione economica dell'azienda e le classi di dimensione economica figurano nell'allegato II.

Articolo 4

Altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda

L'importanza delle attività lucrative direttamente collegate all'azienda, ma diverse dalle sue attività agricole, è determinata sulla base della percentuale di dette altre attività lucrative nella produzione finale dell'azienda. Il rapporto è espresso sotto forma di fascia percentuale. Le fasce percentuali sono indicate nell'allegato III, parte C.

La produzione finale nonché la definizione e il metodo di stima del rapporto sono indicati nell'allegato III, parti A e B.

Articolo 5

Produzione standard e produzione standard totale

1.   Ai fini del presente regolamento, per «produzione standard» si intende il valore normale della produzione lorda.

La produzione standard è determinata per ciascuna regione di cui all'allegato IV del presente regolamento e per ciascuna attività produttiva vegetale e animale dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1166/2008.

Il metodo di calcolo delle produzioni standard di ciascuna attività produttiva e le procedure di raccolta dei dati corrispondenti sono illustrati nell'allegato IV del presente regolamento.

2.   La produzione standard totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti.

3.   Ai fini del calcolo delle produzioni standard per le indagini sulla struttura delle aziende agricole per l'anno N, per «periodo di riferimento» si intende l'anno N-3, che comprende i cinque anni consecutivi dall'anno N-5 all'anno N-1.

Le produzioni standard sono determinate utilizzando i dati di base medi calcolati per il periodo di riferimento di cinque anni di cui al primo comma. Esse sono attualizzate per tener conto dell'evoluzione economica almeno ogni volta che viene effettuata un'indagine sulla struttura delle aziende agricole.

Il primo periodo di riferimento per il quale è calcolata la produzione standard corrisponde al 2007, che comprende gli anni civili 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 o le campagne agricole 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.

4.   In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri calcolano le produzioni standard per il periodo di riferimento 2004 in relazione alle attività produttive elencate nell'indagine sulla struttura delle aziende agricole 2007 in conformità del regolamento (CE) n. 204/2006 della Commissione (4). In tal caso il periodo di riferimento comprende gli anni civili 2003, 2004 e 2005 o le campagne agricole 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006.

Articolo 6

Trasmissione alla Commissione

1.   Le produzioni standard e i dati di cui all'allegato IV, parte 3, sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) dall'organo di collegamento designato da ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 6 del regolamento 79/65/CEE o dall'organo a cui tale funzione è stata delegata.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le produzioni standard per il periodo di riferimento dell'anno N e i dati di cui all'allegato IV, parte 3, anteriormente al 31 dicembre dell'anno N+3 o, se necessario, entro un termine stabilito dalla Commissione previa consultazione del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola.

Le produzioni standard relative al periodo di riferimento 2004 sono trasmesse alla Commissione entro il 31 dicembre 2008.

3.   Per l'invio delle produzioni standard e dei dati di cui al paragrafo 1 gli Stati membri utilizzano i sistemi informatici messi a disposizione dalla Commissione (Eurostat) che permettono gli scambi elettronici di documenti e informazioni tra quest'ultima e gli Stati membri.

4.   La forma e il contenuto dei documenti richiesti per la trasmissione sono stabiliti dalla Commissione sulla base di modelli o questionari messi a disposizione tramite i sistemi di cui al paragrafo 3. Le disposizioni relative agli attributi dei dati di cui al paragrafo 1 sono definite in sede di comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola.

Articolo 7

Abrogazione

1.   La decisione 85/377/CEE è abrogata.

Essa continua tuttavia ad applicarsi per la classificazione delle aziende della rete di informazione contabile agricola fino all'esercizio 2009 compreso e per la classificazione delle aziende interessate dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole di cui al regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (5) fino all'indagine 2007 compresa.

2.   I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato V.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio 2010 per la rete di informazione contabile agricola e a decorrere dall'indagine 2010 per l'indagine sulla struttura delle aziende agricole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.

(2)  GU L 220 del 17.8.1985, pag. 1.

(3)  GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14.

(4)  GU L 34 del 7.2.2006, pag. 3.

(5)  GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1.


ALLEGATO I

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE SECONDO L'ORIENTAMENTO TECNICO-ECONOMICO (OTE)

A.   SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE

Aziende specializzate — Produzioni vegetali

OTE generali

OTE principali

OTE particolari

1.

Aziende specializzate nei seminativi

15.

Aziende specializzate nella coltivazione di cereali e di piante oleaginose e proteaginose

151.

Aziende specializzate nei cereali (escluso il riso) e in piante oleaginose e proteaginose

152.

Aziende risicole specializzate

153.

Aziende che combinano cereali, riso, piante oleaginose e piante proteaginose

16.

Aziende specializzate in altre colture

161.

Aziende specializzate nelle piante sarchiate

162.

Aziende che combinano cereali, piante oleaginose, piante proteaginose e piante sarchiate

163.

Aziende specializzate in orti in pieno campo

164.

Aziende specializzate nella coltura di tabacco

165.

Aziende specializzate nella coltura di cotone

166.

Aziende con diverse colture di seminativi combinate

2.

Aziende specializzate in ortofloricoltura

21.

Aziende specializzate in ortofloricoltura di serra

211.

Aziende specializzate in orticoltura di serra

212.

Aziende specializzate in floricoltura e piante ornamentali di serra

213.

Aziende specializzate in ortofloricoltura mista di serra

22.

Aziende specializzate in ortofloricoltura all'aperto

221.

Aziende specializzate in orticoltura all'aperto

222.

Aziende specializzate in floricoltura e piante ornamentali all'aperto

223.

Aziende specializzate in ortofloricoltura mista all'aperto

23.

Aziende specializzate in altri tipi di ortofloricoltura

231.

Aziende specializzate nella coltura di funghi

232.

Aziende specializzate in vivai

233.

Aziende specializzate in diverse colture ortofloricole

3.

Aziende specializzate nelle colture permanenti

35.

Aziende specializzate in viticoltura

351.

Aziende vinicole specializzate nella produzione di vini di qualità

352.

Aziende vinicole specializzate nella produzione di vini non di qualità

353.

Aziende specializzate nella produzione di uve da tavola

354.

Aziende vinicole di altro tipo

36.

Aziende specializzate in frutticoltura e agrumicoltura

361.

Aziende specializzate nella produzione di frutta fresca (esclusi gli agrumi, la frutta tropicale e la frutta a guscio)

362.

Aziende specializzate nella produzione di agrumi

363.

Aziende specializzate nella produzione di frutta a guscio

364.

Aziende specializzate nella produzione di frutta tropicale

365.

Aziende specializzate nella produzione di frutta fresca, agrumi, frutta tropicale e frutta a guscio: produzione mista

37.

Aziende specializzate in olivicoltura

370.

Aziende specializzate in olivicoltura

38.

Aziende con diverse combinazioni di colture permanenti

380.

Aziende con diverse combinazioni di colture permanenti


Aziende specializzate — Produzione animale

OTE generali

OTE principali

OTE particolari

4.

Aziende specializzate in erbivori

45.

Aziende bovine specializzate — orientamento latte

450.

Aziende specializzate nella produzione di latte

46.

Aziende bovine specializzate — orientamento allevamento e ingrasso

460.

Aziende bovine specializzate — orientamento allevamento e ingrasso

47.

Aziende bovine — latte, allevamento e ingrasso combinati

470.

Aziende bovine — latte, allevamento e ingrasso combinati

48.

Aziende con ovini, caprini ed altri erbivori

481.

Aziende ovine specializzate

482.

Aziende con ovini e bovini combinati

483.

Aziende caprine specializzate

484.

Aziende con vari erbivori

5.

Aziende specializzate in granivori

51.

Aziende suinicole specializzate

511.

Aziende specializzate in suini da allevamento

512.

Aziende specializzate in suini da ingrasso

513.

Aziende con suini da allevamento e da ingrasso combinati

52.

Aziende specializzate in pollame

521.

Aziende specializzate in galline ovaiole

522.

Aziende specializzate in pollame da carne

523.

Aziende con galline ovaiole e pollame da carne combinati

53.

Aziende con vari granivori combinati

530.

Aziende con vari granivori combinati


Aziende miste

OTE generali

OTE principali

OTE particolari

6.

Aziende di policoltura

61.

Aziende di policoltura

611.

Aziende con ortofloricoltura e colture permanenti combinate

612.

Aziende con seminativi e ortofloricoltura combinati

613.

Aziende con seminativi e vigneti combinati

614.

Aziende con seminativi e colture permanenti combinati

615.

Aziende con policoltura ad orientamento seminativi

616.

Altre aziende con policoltura

7.

Aziende con poliallevamento

73.

Aziende con poliallevamento ad orientamento erbivori

731.

Aziende con poliallevamento ad orientamento latte

732.

Aziende con poliallevamento ad orientamento erbivori non da latte

74.

Aziende con poliallevamento ad orientamento granivori

741.

Aziende con poliallevamento: granivori e bovini da latte combinati

742.

Aziende con poliallevamento: granivori ed erbivori non da latte

8.

Aziende miste (colture-allevamento)

83.

Aziende miste seminativi ed erbivori

831.

Aziende miste seminativi e bovini da latte

832.

Aziende miste bovini da latte e seminativi

833.

Aziende miste seminativi ed erbivori non da latte

834.

Aziende miste erbivori non da latte e seminativi

84.

Aziende con colture diverse e allevamenti misti

841.

Aziende miste seminativi e granivori

842.

Aziende miste colture permanenti ed erbivori

843.

Aziende apicole

844.

Aziende con colture diverse e allevamenti misti

9.

Aziende non classificate

90.

Aziende non classificate

900.

Aziende non classificate

B.   TAVOLA DI CONCORDANZA E CODICI DI RAGGRUPPAMENTO

I.   Corrispondenza tra le rubriche delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e le rubriche della scheda aziendale della rete d'informazione contabile agricola (RICA)

Rubriche equivalenti per l'applicazione delle produzioni standard

Codice da utilizzare per la rubrica

Indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole 2010, 2013 e 2016

[Regolamento (CE) n. 1166/2008]

Scheda aziendale RICA

[Regolamento (CE) n. 868/2008 relativo alla scheda aziendale (1)]

I.   

Seminativi

2.01.01.01.

Frumento (grano) tenero e spelta

120.

Frumento tenero e spelta

2.01.01.02.

Frumento (grano) duro

121.

Frumento duro

2.01.01.03.

Segala

122.

Segale (compreso il frumento segalato)

2.01.01.04.

Orzo

123.

Orzo

2.01.01.05.

Avena

124.

Avena

125.

Miscugli di cereali estivi

2.01.01.06.

Granturco

126.

Granturco (compreso il granturco umido)

2.01.01.07.

Riso

127.

Riso

2.01.01.99.

Altri cerali per la produzione di granella

128.

Altri cereali

2.01.02.

Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)

129.

Colture proteiche

2.01.02.01.

di cui piselli, fave e favette, lupini dolci

360.

Piselli, fave e favette, lupini dolci

361.

Lenticchie, ceci, vecce

330.

Altre colture proteiche

2.01.03.

Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

130.

Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

2.01.04.

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

131.

Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

2.01.05.

Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)

144.

Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)

2.01.06.01.

Tabacco

134.

Tabacco

2.01.06.02.

Luppolo

133.

Luppolo

2.01.06.03.

Cotone

347.

Cotone

2.01.06.04.

Colza e ravizzone

331.

Colza e ravizzone

2.01.06.05.

Girasole

332.

Girasole

2.01.06.06.

Soia

333.

Soia

2.01.06.07.

Semi di lino

364.

Lino diverso dal lino tessile

2.01.06.08.

Altri semi oleosi

334.

Altre piante oleaginose

2.01.06.09.

Lino

373.

Lino tessile

2.01.06.10.

Canapa

374.

Canapa

2.01.06.11.

Altre colture tessili

 

2.01.06.12.

Piante aromatiche, medicinali e spezie

345.

Piante medicinali, condimentarie, aromatiche e da profumeria, compresi il tè, il caffè e la cicoria da caffè

2.01.06.99.

Altre colture industriali, non menzionate altrove

346.

Canna da zucchero

348.

Altre piante industriali

2.01.07.

Ortaggi freschi, meloni, fragole:

 

2.01.07.01.

Coltivazione all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)

 

2.01.07.01.01.

Coltivazione di pieno campo

136.

Ortaggi freschi, meloni e fragole in pieno campo

2.01.07.01.02.

Coltivazione in orti stabili

137.

Ortaggi freschi, meloni e fragole in orti industriali in pieno campo

2.01.07.02.

Coltivazione in serra o sotto altre protezioni (accessibili)

138.

Ortaggi freschi, meloni, fragole in coltura protetta

2.01.08.

Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai):

 

2.01.08.01.

Coltivazione all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)

140.

Fiori e piante ornamentali in pieno campo (esclusi i vivai)

2.01.08.02.

Coltivazione in serra o sotto altre protezioni (accessibili)

141.

Fiori e piante ornamentali in coltura protetta

2.01.09.

Piante raccolte verdi

 

2.01.09.01.

Erbai temporanei

147.

Prati avvicendati

2.01.09.02.

Altre piante raccolte verdi

145.

Altre piante da foraggio

2.01.09.02.01.

Mais verde

326.

Granturco da foraggio

2.01.09.02.02.

Leguminose

E

327.

Altri cereali insilati

E

2.01.09.02.99.

Altre piante raccolte verdi non menzionate altrove

328.

Altre piante da foraggio

2.01.10.

Sementi e piantine per seminativi

142.

Sementi da prato

143.

Altre sementi

2.01.11.

Altre coltivazioni per seminativi

148.

Altri seminativi non compresi nelle rubriche da 120 a 147

149.

Terreni dati in affitto pronti per la semina, compresi i terreni messi a disposizione del personale a titolo di compenso in natura

2.01.12.01.

Terreni a riposo senza aiuti finanziari

146.

Terreni a riposo

Dati mancanti per il codice 3: Terreni a riposo senza aiuti finanziari

2.01.12.02.

Terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente

146.

Terreni a riposo

Dati mancanti per il codice 8: Terreni non coltivati, non più utilizzati a scopi produttivi, per i quali l'azienda beneficia di aiuti finanziari

2.03.01.

Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

150.

Prati e pascoli permanenti

2.03.02.

Pascoli magri

151.

Pascoli magri

2.03.03.

Prati permanenti non più destinati alla produzione ammessi a beneficiare di aiuti finanziari

314.

Pascoli permanenti, non più utilizzati a scopi produttivi e ammissibili al pagamento di aiuti

2.04.01.

Frutteti e piantagioni di bacche

152.

Frutteti e bacche

2.04.01.01.

Specie di frutta, di cui:

 

2.04.01.01.01.

Frutta di origine temperata

349.

Frutta a semi

350.

Frutta a nocciolo

2.04.01.01.02.

Frutta di origine subtropicale

353.

Frutta tropicale e subtropicale

2.04.01.02.

Bacche

352.

Piccoli frutti e bacche

2.04.01.03.

Frutta a guscio

351.

Frutta a guscio

2.04.02.

Agrumeti

153.

Agrumeti

2.04.03.

Oliveti

154.

Oliveti

2.04.03.01.

Per la produzione di olive da tavola

281.

Olive da tavola

2.04.03.02.

Per la produzione di olive da olio

282.

Olive destinate alla produzione di olio

283.

Olio d'oliva

2.04.04.

Vigneti, per la produzione di:

155.

Vigneti

2.04.04.01.

Vini di qualità

286.

Uve da vinificazione per vino di qualità DOP

292.

Uve da vinificazione per vino di qualità IGP

289.

Vino di qualità DOP

294.

Vino di qualità IGP

2.04.04.02.

Altri vini

293.

Uve da vinificazione per altri vini

288.

Diversi prodotti della viticoltura: mosti, succhi, mistelle, acquaviti, aceti e altri, se ottenuti nell'azienda

295.

Altri vini

2.04.04.03.

Uve da tavola

285.

Uve da tavola

2.04.04.04.

Uva passa

291.

Uva secca

2.04.05.

Vivai

157.

Semenzai e piantonai

2.04.06.

Altre coltivazioni permanenti

158.

Altre colture permanenti

2.04.07.

Coltivazioni permanenti in serra

156.

Colture permanenti protette

2.06.01.

Funghi

139.

Funghi

II.   

Patrimonio zootecnico

3.01.

Equini

22.

Equini (di tutte le età)

3.02.01.

Bovini di età inferiore a un anno, maschi e femmine

23.

Vitelli da ingrasso

24.

Altri bovini di meno di 1 anno

3.02.02.

Bovini maschi, da un anno a meno di due anni

25.

Bovini maschi da 1 anno a meno di 2 anni

3.02.03.

Bovini femmine, da un anno a meno di due anni

26.

Bovini femmine da 1 anno a meno di 2 anni

3.02.04.

Bovini maschi di due anni e più

27.

Bovini maschi di 2 anni e più

3.02.05.

Giovenche di due anni e più

28.

Giovenche per allevamento

29.

Giovenche da ingrasso

3.02.06.

Vacche da latte

30.

Vacche lattifere

31.

Vacche lattifere da riforma

3.02.99.

Altre vacche

32.

Altre vacche

3.03.01.

Ovini (di tutte le età)

 

3.03.01.01.

Femmine da riproduzione

40.

Pecore

3.03.01.99.

Altri ovini

41.

Altri ovini

3.03.02.

Caprini (di tutte le età)

 

3.03.02.01.

Femmine da riproduzione

38.

Capre riproduttrici

3.03.02.99.

Altri caprini

39.

Altri caprini

3.04.01.

Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

43.

Lattonzoli

3.04.02.

Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg

44.

Scrofe riproduttrici

3.04.99.

Altri suini

45.

Suini da ingrasso

46.

Altri suini

3.05.01.

Polli da carne

47.

Polli da carne

3.05.02.

Galline ovaiole

48.

Galline ovaiole

3.05.03.

Altro pollame

49.

Altro pollame

3.05.03.01.

Tacchini

3.05.03.02.

Anatre

3.05.03.03.

Oche

3.05.03.04.

Struzzi

3.05.03.99.

Altro pollame, non menzionato altrove

3.06.

Coniglie fattrici

34.

Coniglie riprodutttrici

3.07.

Api

33.

Alveari

II.   Codici che raggruppano varie attività produttive incluse nelle indagini sulla struttura delle aziende agricole 2010, 2013 e 2016

P45.

Bovini da latte = 3.02.01 (bovini di meno di un anno, maschi e femmine) + 3.02.03 (bovini da un anno a meno di due anni, femmine) + 3.02.05 (giovenche di due anni e più) + 3.02.06 (vacche da latte).

P46.

Bovini = P45 (bovini da latte) + 3.02.02 (bovini da un anno a meno di due anni, maschi) + 3.02.04 (bovini di due anni e più, maschi) + 3.02.99 (altre vacche).

GL

Erbivori = 3.01 (equini) + P46 (bovini) + 3.03.01.01 (ovini — femmine da riproduzione) + 3.03.01.99 (altri ovini) + 3.03.02.01 (caprini — femmine da riproduzione) + 3.03.02.99 (altri caprini).

Se GL=0

FCP1

Foraggio destinato alla vendita = 2.01.05 (piante sarchiate da foraggio) + 2.01.09 (piante raccolte verdi) + 2.03.01 (prati e pascoli, esclusi i pascoli magri) + 2.03.02 (pascoli magri)

FCP4

Foraggio destinato agli erbivori = 0.

P17

Tuberi = 2.01.03 (patate) + 2.01.04 (barbabietole da zucchero) + 2.01.05 (piante sarchiate da foraggio).

Se GL>0

FCP1

Foraggio destinato alla vendita = 0.

FCP4

Foraggio destinato agli erbivori = 2.01.05 (piante sarchiate da foraggio) + 2.01.09 (piante raccolte verdi) + 2.03.01 (prati e pascoli, esclusi i pascoli magri) + 2.03.02 (pascoli magri).

P17

Tuberi = 2.01.03 (patate) + 2.01.04 (barbabietole da zucchero).

P151.

Cereali escluso il riso = 2.01.01.01 [frumento (grano) tenero e spelta] + 2.01.01.02 [frumento (grano) duro] + 2.01.01.03 (segala) + 2.01.01.04 (orzo) + 2.01.01.05 (avena) + 2.01.01.06 (granturco) + 2.01.01.99 (altri cerali per la produzione di granella).

P15.

Cereali = P151 (cereali escluso il riso) + 2.01.01.07 (riso).

P16.

Piante oleaginose = 2.01.06.04 (colza e ravizzone) + 2.01.06.05 (girasole) + 2.01.06.06 (soia) + 2.01.06.07 (semi di lino) + 2.01.06.08 (altri semi oleosi).

P51.

Suini = 3.04.01 (lattonzoli di un peso vivo di meno di 20 kg) + 3.04.02 (scrofe riproduttrici di 50 kg e più) + 3.04.99 (altri suini).

P52.

Pollame = 3.05.01 (polli da carne) + 3.05.02 (galline ovaiole) + 3.05.03 (altro pollame).

P1.

Seminativi = P15 (cereali) + 2.01.02 (legumi secchi e colture proteiche) + 2.01.03 (patate) + 2.01.04 (barbabietole da zucchero) + 2.01.06.01 (tabacco) + 2.01.06.02 (luppolo) + 2.01.06.03 (cotone) + P16 (semi oleosi) + 2.01.06.09 (lino) + 2.01.06.10 (canapa) + 2.01.06.11 (altre colture tessili) + 2.01.06.12 (piante aromatiche, medicinali e spezie) + 2.01.06.99 (altre colture industriali, non menzionate altrove) + 2.01.07.01.01 [ortaggi freschi, meloni, fragole — coltivazione all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile) — di pieno campo] + 2.01.10 (sementi e piantine per seminativi) + 2.01.11 (altre coltivazioni per seminativi) + 2.01.12.01 (terreni a riposo senza aiuti finanziari) + FCP1 (foraggio destinato alla vendita).

P2.

Ortofloricoltura = 2.01.07.01.02 [ortaggi freschi, meloni, fragole — coltivazione all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile) — in orti stabili] + 2.01.07.02 [ortaggi freschi, meloni, fragole — coltivazione in serra o sotto altre protezioni (accessibili)] + 2.01.08.01 [fiori e piante ornamentali — coltivazione all'aperto o sotto protezione bassa (non accessibile)] + 2.01.08.02 [fiori e piante ornamentali — coltivazione in serra o sotto altre protezioni (accessibili)] + 2.06.01 (funghi) + 2.04.05 (vivai).

P3.

Colture permanenti = 2.04.01 (frutteti e piantagioni di bacche) + 2.04.02 (agrumeti) + 2.04.03 (oliveti) + 2.04.04 (vigneti) + 2.04.06 (altre coltivazioni permanenti) + 2.04.07 (coltivazioni permanenti in serra).

P4.

Erbivori e foraggio = GL (erbivori) + FCP4 (foraggio destinato agli erbivori).

P5.

Granivori = P51 (suini) + P52 (pollame) + 3.06. (coniglie fattrici).

C.   CARATTERISTICHE DELLE CLASSI

Per la determinazione delle classi di orientamento tecnico-economico si prendono in considerazione i due elementi seguenti:

a)

la natura delle attività produttive interessate

Le attività produttive si riferiscono all'elenco delle attività produttive censite nel quadro delle indagini sulle strutture delle aziende agricole del 2010, 2013 e 2016: esse sono designate con i rispettivi codici che figurano nella tavola di concordanza della parte B.I del presente allegato o con un codice che raggruppa diverse delle suddette attività produttive, come indicato nella parte B.II del presente allegato (2).

b)

il limite inferiore e/o il limite superiore corrispondente al limite (o ai limiti) di classe

Salvo indicazione contraria, detti limiti sono espressi in frazioni della produzione standard totale dell'azienda.

Aziende specializzate — Produzioni vegetali

Orientamento tecnico-economico

Definizioni

Codice delle attività produttive e soglie

(cfr. parte B del presente allegato)

generale

principale

particolare

Codice

 

Codice

 

Codice

 

1

Aziende specializzate nei seminativi

 

 

 

 

Seminativi, ossia cereali, legumi secchi e piante proteiche per la produzione di semi, piante oleaginose, patate, barbabietole da zucchero, piante industriali, ortaggi freschi, meloni, fragole in pieno campo, sementi e piantine di seminativi, altre colture di seminativi, terreni a riposo e foraggio destinato alla vendita > 2/3

P1 > 2/3

15

Aziende specializzate nella coltivazione di cereali e di piante oleaginose e proteaginose

 

 

Cereali, piante oleaginose e proteaginose e legumi secchi > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02 > 2/3

151

Aziende specializzate nei cereali (escluso il riso) e in piante oleaginose e proteaginose

Cereali (escluso il riso), piante oleaginose e proteaginose, legumi secchi > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02 > 2/3

152

Aziende risicole specializzate

Riso > 2/3

2.01.01.07 > 2/3

153

Aziende che combinano cereali, riso, piante oleaginose e piante proteaginose

Aziende della classe 15, escluse quelle delle classi 151 e 152

 

16

Aziende specializzate in altre colture

 

 

Seminativi > 2/3; cereali, piante oleaginose e proteaginose e legumi secchi ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02 ≤ 2/3

161

Aziende specializzate nelle piante sarchiate

Patate, barbabietola da zucchero e piante sarchiate da foraggio > 2/3

P17 > 2/3

162

Aziende che combinano cereali, piante oleaginose, piante proteaginose e piante sarchiate

Cereali, piante oleaginose e proteaginose e legumi secchi > 1/3; tuberi > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02 > 1/3; P17 > 1/3

163

Aziende specializzate in orti in pieno campo

Ortaggi freschi, meloni, fragole di pieno campo > 2/3

2.01.07.01.01 > 2/3

164

Aziende specializzate nella coltura di tabacco

Tabacco > 2/3

2.01.06.01 > 2/3

165

Aziende specializzate nella coltura di cotone

Cotone > 2/3

2.01.06.03 > 2/3

166

Aziende con seminativi diversi

Aziende della classe 16, escluse quelle delle classi 161, 162, 163, 164 e 165

 

2

Aziende specializzate in ortofloricoltura

 

 

 

 

Ortaggi freschi, meloni e fragole — in orti industriali e in serra, fiori e piante ornamentali — all'aperto e in serra, funghi e vivai > 2/3

P2 > 2/3

21

Aziende specializzate in ortofloricoltura di serra

 

 

Ortaggi freschi, meloni e fragole — in serra, fiori e piante ornamentali — in serra > 2/3

2.01.07.02 + 2.01.08.02 > 2/3

211

Aziende specializzate in orticoltura di serra

Ortaggi freschi, meloni e fragole in serra > 2/3

2.01.07.02 > 2/3

212

Aziende specializzate in floricoltura e piante ornamentali di serra

Fiori e piante ornamentali in serra > 2/3

2.01.08.02 > 2/3

213

Aziende specializzate in ortofloricoltura mista di serra

Aziende della classe 21, escluse quelle delle classi 211 e 212

 

22

Aziende specializzate in ortofloricoltura all'aperto

 

 

Ortaggi freschi, meloni e fragole in orti stabili, fiori e piante ornamentali all'aperto > 2/3

2.01.07.01.02 + 2.01.08.01 > 2/3

221

Aziende specializzate in orticoltura all'aperto

Ortaggi freschi, meloni e fragole in orti stabili > 2/3

2.01.07.01.02 > 2/3

222

Aziende specializzate in fiori e piante ornamentali all'aperto

Fiori e piante ornamentali all'aperto > 2/3

2.01.08.01 > 2/3

223

Aziende specializzate in ortofloricoltura mista all'aperto

Aziende della classe 22, escluse quelle delle classi 221 e 222

 

23

Aziende specializzate in altri tipi di ortofloricoltura

 

 

Aziende ortofloricole con ortofloricoltura in serra ≤ 2/3 e di pieno campo ≤ 2/3

2.01.07.01.02 + 2.01.08.01 ≤ 2/3; 2.01.07.02 + 2.01.08.02 ≤ 2/3

231

Aziende specializzate nella coltura di funghi

Funghi > 2/3

2.06.01 > 2/3

232

Aziende specializzate in vivai

Vivai > 2/3

2.04.05 > 2/3

233

Aziende specializzate in diverse colture ortofloricole

Aziende della classe 23, escluse quelle delle classi 231 e 232

 

3

Aziende specializzate nelle colture permanenti

 

 

 

 

Alberi da frutta e bacche, agrumi, olivo, vite, altre colture permanenti e colture permanenti in serra > 2/3

P3 > 2/3

35

Aziende specializzate nella viticoltura

 

 

Vigneti > 2/3

2.04.04 > 2/3

351

Aziende vinicole specializzate nella produzione di vini di qualità

Vigneti per la produzione di vini di qualità > 2/3

2.04.04.01 > 2/3

352

Aziende vinicole specializzate nella produzione di vini non di qualità

Vigneti per la produzione di altri vini > 2/3

2.04.04.02 > 2/3

353

Aziende specializzate nella produzione di uve da tavola

Vigneti per la produzione di uve da tavola > 2/3

2.04.04.03 > 2/3

354

Aziende vinicole di altro tipo

Aziende della classe 35, escluse quelle delle classi 351, 352 e 353

 

36

Aziende specializzate in frutticoltura e agrumicoltura

 

 

Frutteti e piantagioni di bacche e agrumeti > 2/3

2.04.01 + 2.04.02 > 2/3

361

Aziende specializzate in frutta fresca (esclusi gli agrumi, la frutta tropicale e la frutta a guscio)

Frutta di origine temperata e bacche > 2/3

2.04.01.01.01 + 2.04.01.02 > 2/3

362

Aziende specializzate in agrumi

Agrumeti > 2/3

2.04.02 > 2/3

363

Aziende specializzate nella frutta a guscio

Frutta a guscio > 2/3

2.04.01.03 > 2/3

364

Aziende specializzate in frutta tropicale

Frutta di origine subtropicale > 2/3

2.04.01.01.02 > 2/3

365

Aziende specializzate nella produzione di frutta fresca, agrumi, frutta tropicale e frutta a guscio: produzione mista

Aziende della classe 36, escluse quelle delle classi 361, 362, 363 e 364

 

37

Aziende specializzate in olivicoltura

370

Aziende specializzate in olivicoltura

Oliveti > 2/3

2.04.03 > 2/3

38

Aziende con diverse combinazioni di colture permanenti

380

Aziende con diverse combinazioni di colture permanenti

Aziende della classe 3, escluse quelle delle classi 35, 36 e 37

 


Aziende specializzate — Produzione animale

Orientamento tecnico-economico

Definizioni

Codice delle attività produttive e soglie

(cfr. parte B del presente allegato)

generale

principale

particolare

Codice

 

Codice

 

Codice

 

4

Aziende specializzate in erbivori

 

 

 

 

Foraggio per erbivori (ossia piante sarchiate da foraggio, piante raccolte verdi, prati e pascoli, pascoli magri) ed erbivori (ossia equini, tutti i tipi di bovini, ovini e caprini) > 2/3

P4 > 2/3

45

Aziende bovine specializzate — orientamento latte

 

 

Vacche da latte > 3/4 del totale degli erbivori; erbivori > 1/3 di erbivori e foraggio

3.02.06 > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

46

Aziende bovine specializzate — orientamento allevamento e ingrasso

 

 

Tutti i bovini [ossia bovini di meno di un anno, bovini da un anno a meno di due anni e bovini di due anni e più (maschi, giovenche, vacche da latte e altre vacche)] > 2/3 degli erbivori; vacche da latte ≤ 1/10 del totale degli erbivori; erbivori > 1/3 di erbivori e foraggio

P46 > 2/3 GL; 3.02.06 ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 P4

47

Aziende bovine — latte, allevamento e ingrasso combinati

 

 

Tutti i bovini > 2/3 degli erbivori; vacche da latte > 1/10 del totale degli erbivori; erbivori > 1/3 di erbivori e foraggio; escluse le aziende della classe 45

P46 > 2/3 GL; 3.2.06 > 1/10 GL; GL > 1/3 P4; escluso 45

48

Aziende con ovini, caprini ed altri erbivori

 

 

Tutti i bovini ≤ 2/3 degli erbivori;

P46 ≤ 2/3

481

Aziende ovine specializzate

Ovini > 2/3 degli erbivori; erbivori > 1/3 di erbivori e foraggio

3.03.01 > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482

Aziende con ovini e bovini combinati

Tutti i bovini > 1/3 di erbivori, ovini > 1/3 di erbivori ed erbivori > 1/3 di erbivori e foraggio

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483

Aziende caprine specializzate

Caprini > 2/3 degli erbivori; erbivori > 1/3 di erbivori e foraggio

3.03.02 > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484

Aziende con vari erbivori

Aziende della classe 48, escluse quelle delle classi 481, 482 e 483

 

5

Aziende specializzate in granivori

 

 

 

 

Granivori, ossia: suini (lattonzoli, scrofe riproduttrici, altri suini), pollame (polli da carne, galline ovaiole, altro pollame) e coniglie madri > 2/3

P5 > 2/3

51

Aziende suinicole specializzate

 

 

Suini > 2/3

P51 > 2/3

511

Aziende specializzate in suini d'allevamento

Scrofe riproduttrici > 2/3

3.04.02 > 2/3

512

Aziende specializzate in suini da ingrasso

Lattonzoli e altri suini > 2/3

3.04.01 + 3.04.99 > 2/3

513

Aziende con suini d'allevamento e da ingrasso combinati

Aziende della classe 51, escluse quelle delle classi 511 e 512

 

52

Aziende specializzate in pollame

 

 

Pollame > 2/3

P52 > 2/3

521

Aziende specializzate in galline ovaiole

Galline ovaiole > 2/3

3.05.02 > 2/3

522

Aziende specializzate in pollame da carne

Polli da carne e altro pollame > 2/3

3.05.01 + 3.05.03 > 2/3

523

Aziende con galline ovaiole e pollame da carne combinati

Aziende della classe 52, escluse quelle delle classi 521 e 522

 

53

Aziende con vari granivori combinati

 

 

Aziende della classe 5, escluse quelle delle classi 51 e 52

 


Aziende miste

Orientamento tecnico-economico

Definizioni

Codice delle attività produttive e soglie

(cfr. parte B del presente allegato)

generale

principale

particolare

Codice

 

Codice

 

Codice

 

6

Aziende con policoltura

61

Aziende con policoltura

 

 

Seminativi, ortofloricoltura e colture permanenti > 2/3 ma (seminativi ≤ 2/3 e ortofloricoltura ≤ 2/3 e colture permanenti ≤ 2/3)

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3;. P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611

Aziende con ortofloricoltura e colture permanenti combinate

Ortofloricoltura > 1/3; colture permanenti > 1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612

Aziende con seminativi e ortofloricoltura combinati

Seminativi > 1/3; ortofloricoltura > 1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613

Aziende con seminativi e vigneti combinati

Seminativi > 1/3; vigneti > 1/3

P1 > 1/3; 2.04.04 > 1/3

614

Aziende con seminativi e colture permanenti combinati

Seminativi > 1/3; colture permanenti > 1/3; vite ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04≤ 1/3

615

Aziende con policoltura ad orientamento seminativi

Seminativi > 1/3; nessun'altra attività > 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3

616

Altre aziende con policoltura

Aziende della classe 61, escluse quelle delle classi 611, 612, 613, 614 e 615

 

7

Aziende con poliallevamento

 

 

 

 

Erbivori, foraggio e granivori > 2/3; erbivori e foraggio ≤ 2/3; granivori ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73

Aziende con poliallevamento ad orientamento erbivori

 

 

Erbivori e foraggio > granivori

P4 > P5

731

Aziende con poliallevamento ad orientamento latte

Bovini da latte > 1/3 degli erbivori; vacche da latte > 1/2 dei bovini da latte

P45 > 1/3 GL; 3.02.06> 1/2 P45

732

Aziende con poliallevamento ad orientamento erbivori non da latte

Aziende della classe 73, escluse quelle della classe 731

 

74

Aziende con poliallevamento ad orientamento granivori

 

 

Erbivori e foraggio ≤ granivori

P4 ≤ P5

741

Aziende con poliallevamento: granivori e bovini da latte

Bovini da latte > 1/3 degli erbivori; granivori > 1/3, vacche da latte > 1/2 dei bovini da latte

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06 > 1/2 P45

742

Aziende con poliallevamento: granivori ed erbivori non da latte

Aziende della classe 74, escluse quelle della classe 741

 

8

Aziende miste (colture — allevamento)

 

 

 

 

Aziende escluse dalle classi 1-7

 

83

Aziende miste seminativi e ed erbivori

 

 

Seminativi > 1/3; erbivori e foraggio > 1/3

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831

Aziende miste seminativi e bovini da latte

Bovini da latte > 1/3 degli erbivori; vacche da latte > 1/2 dei bovini da latte; bovini da latte < seminativi

P45 > 1/3 GL; 3.02.06 1/2 P45; P45 < P1

832

Aziende miste bovini da latte e seminativi

Bovini da latte > 1/3 degli erbivori; vacche da latte > 1/2 dei bovini da latte: bovini da latte ≥ seminativi

P45 > 1/3 GL; 3.02.06> 1/2 P45; P45 ≥ P1

833

Aziende miste seminativi ed erbivori non da latte

Seminativi > erbivori e foraggio, escluse le aziende della classe 831

P1 > P4; escluso 831

834

Aziende miste erbivori non da latte e seminativi

Aziende della classe 83, escluse quelle delle classi 831, 832 e 833

 

84

Aziende con diverse combinazioni colture — allevamento

 

 

Aziende della classe 8, escluse quelle della classe 83

 

841

Aziende miste seminativi e granivori

Seminativi > 1/3; granivori > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842

Aziende miste colture permanenti ed erbivori

Colture permanenti > 1/3; erbivori e foraggio > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843

Aziende apicole

Api > 2/3

3.7 > 2/3

844

Aziende con diverse combinazioni colture — allevamento

Aziende della classe 84, escluse quelle delle classi 841, 842 e 843

 


Aziende non classificate

Orientamento tecnico-economico

Definizioni

Codice delle attività produttive e soglie

(cfr. parte B del presente allegato)

generale

principale

particolare

Codice

 

Codice

 

Codice

 

9

Aziende non classificate

 

 

 

 

Aziende non classificate

Totale produzione standard = 0


(1)  GU L 237 del 4.9.2008, pag. 18.

(2)  Le attività produttive 2.01.05 (piante sarchiate da foraggio), 2.01.09 (piante raccolte verdi), 2.01.12.01 (terreni a riposo senza aiuti finanziari), 2.01.12.02 (terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente), 2.02 (orti familiari), 2.03.01 (prati e pascoli, esclusi i pascoli magri), 2.03.02 (pascoli magri), 2.03.03 (prati permanenti non più destinati alla produzione ammessi a beneficiare di aiuti finanziari), 3.02.01 (bovini di età inferiore a un anno, maschi e femmine), 3.03.01.99 (altri ovini), 3.03.02.99 (altri caprini) e 3.04.01 (lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg), vengono prese in considerazione solo a determinate condizioni (cfr. punto 5 dell'allegato IV).


ALLEGATO II

DIMENSIONE ECONOMICA DELLE AZIENDE

A.   DIMENSIONE ECONOMICA DELL'AZIENDA

La dimensione economica di un'azienda è misurata come la produzione standard totale dell'azienda espressa in euro.

B.   CLASSI DI DIMENSIONE ECONOMICA DELLE AZIENDE AGRICOLE

Le aziende agricole sono classificate per classi di dimensione, i cui limiti figurano in appresso.

Classi

Limiti in EUR

I

meno di 2 000 EUR

II

da 2 000 a meno di 4 000 EUR

III

da 4 000 a meno di 8 000 EUR

IV

da 8 000 a meno di 15 000 EUR

V

da 15 000 a meno di 25 000 EUR

VI

da 25 000 a meno di 50 000 EUR

VII

da 50 000 a meno di 100 000 EUR

VIII

da 100 000 a meno di 250 000 EUR

IX

da 250 000 a meno di 500 000 EUR

X

da 500 000 a meno di 750 000 EUR

XI

da 750 000 a meno di 1 000 000 EUR

XII

da 1 000 000 a meno di 1 500 000 EUR

XIII

da 1 500 000 a meno di 3 000 000 EUR

XIV

pari o superiori a 3 000 000 EUR

In base alle norme di applicazione stabilite nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola e delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, le classi IV e V, VIII e IX, X e XI, da XII a XIV o da X a XIV possono essere raggruppate.

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 79/65/CEE, gli Stati membri devono fissare, per il campo d'osservazione della rete d'informazione contabile agricola, una soglia di dimensione economica delle aziende che corrisponda ai limiti delle classi di dimensione sopraindicati.


ALLEGATO III

ALTRE ATTIVITÀ LUCRATIVE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AZIENDA

A.   DEFINIZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ LUCRATIVE DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AZIENDA

Le attività lucrative direttamente collegate all'azienda, ma distinte dalle sue attività agricole, comprendono tutte le attività diverse dal lavoro agricolo direttamente collegate all'azienda e che hanno un'incidenza economica sulla stessa. Si tratta di attività che comportano l'utilizzo delle risorse dell'azienda (superficie, fabbricati, macchinari, ecc.) o dei suoi prodotti.

B.   STIMA DELL'IMPORTANZA DELLE ALTRE ATTIVITÀ LUCRATIVE (AAL) DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AZIENDA

La parte delle AAL direttamente collegate all'azienda nella produzione finale della stessa è stimata come la parte delle AAL direttamente collegate al fatturato dell'azienda nel fatturato complessivo della stessa (compresi i pagamenti diretti) come segue:

Formula

C.   CLASSI DI IMPORTANZA DELLE AAL DIRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AZIENDA

Le aziende sono classificate in classi in funzione dell'importanza delle AAL direttamente collegate all'azienda rispetto alla produzione finale secondo i limiti indicati di seguito:

Classi

Limiti in percentuale

I

Dallo 0% al 10%

II

Da più del 10% al 50%

III

Da più del 50% a meno del 100%


ALLEGATO IV

PRODUZIONI STANDARD (PS)

1.   DEFINIZIONE E CRITERI DI CALCOLO DELLE PS

a)   Per produzione di una attività produttiva agricola si intende il valore monetario della produzione agricola lorda «franco azienda».

Per produzione standard (PS) si intende il valore della produzione corrispondente alla situazione media di una determinata regione per ciascuna attività produttiva agricola.

b)   La produzione è pari alla somma del valore del prodotto principale (o dei prodotti principali) e del prodotto secondario (o dei prodotti secondari).

Tali valori vengono calcolati moltiplicando la produzione per unità per il prezzo «franco azienda». Non sono compresi l'IVA, le imposte sui prodotti e i pagamenti diretti.

c)   Periodo di produzione

Le PS corrispondono a un periodo produttivo di 12 mesi (anno civile o campagna agricola).

Per i prodotti vegetali e animali il cui periodo di produzione è inferiore o superiore a 12 mesi si calcola una PS corrispondente alla crescita o alla produzione di un anno (12 mesi).

d)   Dati di base e periodo di riferimento

Le PS vengono calcolate per mezzo degli elementi indicati alla lettera b). A tale scopo i dati di base vengono rilevati negli Stati membri per un periodo di riferimento comprendente cinque anni civili o cinque campagne agricole consecutivi. Il periodo di riferimento è lo stesso per tutti gli Stati membri ed è fissato dalla Commissione. Ad esempio, le PS corrispondenti al periodo di riferimento «2007» comprendono gli anni civili 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 o le campagne agricole 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.

e)   Unità

1)   Unità fisiche

a)

Le PS per le attività produttive vegetali sono determinate in base alla superficie espressa in ettari.

Tuttavia, per la coltivazione dei funghi la PS viene calcolata in base alla produzione lorda dell'insieme dei raccolti successivi annui ed è espressa per 100 m2 di superficie degli strati. Ai fini del loro utilizzo nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola le PS così determinate sono divise per il numero di raccolti successivi annui comunicato dagli Stati membri.

b)

Le PS per le attività produttive animali sono determinate per capo di bestiame, fatta eccezione per i volatili, per i quali sono determinate per ogni 100 capi, e per le api, per le quali vengono determinate per alveare.

2)   Unità monetarie e arrotondamento

Gli elementi di base per il calcolo delle PS e le PS medesime sono espressi in euro. Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria le PS sono convertite in euro applicando i tassi di cambio medi per il periodo di riferimento di cui al punto 1, lettera d), del presente allegato. Detti tassi sono comunicati dalla Commissione agli Stati membri.

Se necessario, le PS possono essere arrotondate al più vicino multiplo di 5 EUR.

2.   DISAGGREGAZIONE DELLE PS

a)   Secondo le attività produttive vegetali e animali

Le PS vengono determinate per tutte le attività produttive agricole corrispondenti alle rubriche che figurano nelle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole e in base a quanto fissato da tali indagini.

b)   Secondo criteri geografici

Le PS sono calcolate almeno sulla base di unità geografiche compatibili con quelle utilizzate per le indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole e per la rete d'informazione contabile agricola. Le zone svantaggiate o di montagna non sono considerate unità geografiche.

Per le attività produttive che non sono praticate nella regione interessata non viene calcolata alcuna PS.

3.   RILEVAMENTO DEI DATI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PS

a)

I dati di base necessari per determinare le PS sono rinnovati almeno ogni volta che un'indagine sulla struttura delle aziende agricole è effettuata sotto forma di censimento.

b)

Nell'arco di tempo che intercorre fra due indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole effettuate sotto forma di censimento, le PS sono aggiornate ogni volta che ha luogo un'indagine sulla struttura delle aziende agricole. Tale aggiornamento è effettuato:

o rilevando i dati di base in modo analogo a quello previsto alla lettera a),

oppure utilizzando un metodo di calcolo che permetta l'attualizzazione delle PS. I criteri di tale metodo sono stabiliti a livello comunitario.

4.   ESECUZIONE

Gli Stati membri provvedono a raccogliere i dati di base necessari per il calcolo delle PS, a calcolare le medesime e a convertirle in euro nonché a rilevare i dati necessari per l'eventuale applicazione del metodo di attualizzazione, in conformità delle disposizioni del presente allegato.

5.   CASI PARTICOLARI

Modalità particolari per il calcolo delle PS relative a determinati tipi di attività produttive sono fissate come segue.

a)   Terreni a riposo senza aiuti finanziari

Nel calcolo della PS totale dell'azienda si tiene conto della PS relativa ai terreni a riposo senza aiuti finanziari solo quando l'azienda presenta altre PS positive.

b)   Terreni a riposo ammessi a beneficiare di aiuti finanziari, non sfruttati economicamente, e prati e pascoli permanenti, non più utilizzati a scopi produttivi, ammissibili al pagamento di aiuti

Dato che i prodotti dei terreni non sfruttati economicamente che beneficiano di aiuti sono limitati ai pagamenti diretti, le relative PS sono considerate pari a zero.

c)   Orti familiari

Dato che i prodotti degli orti familiari sono generalmente destinati al consumo familiare e non alla vendita, le relative PS sono considerate pari a zero.

d)   Patrimonio zootecnico

Per quanto riguarda il patrimonio zootecnico, le attività produttive sono suddivise per categoria di età. La produzione corrisponde al valore della crescita dell'animale nel periodo trascorso nella categoria. In altri termini, esso corrisponde alla differenza tra il valore dell'animale quando lascia la categoria e il suo valore quando entra nella stessa (definito anche valore di sostituzione).

e)   Bovini di meno di un anno, maschi e femmine

Le PS determinate per i bovini di meno di un anno sono prese in considerazione ai fini del calcolo della PS totale dell'azienda solo se il numero di detti bovini nell'azienda è superiore al numero di vacche. In tal caso sono prese in considerazione solo le PS relative al numero eccedente di bovini di meno di un anno.

f)   Altri ovini e altri caprini

La PS determinata per gli altri ovini è presa in considerazione ai fini del calcolo della PS totale dell'azienda solo se l'azienda non detiene pecore da riproduzione.

La PS determinata per gli altri caprini è presa in considerazione ai fini del calcolo della PS totale dell'azienda solo se l'azienda non detiene capre da riproduzione.

g)   Lattonzoli

La PS determinata per i lattonzoli è presa in considerazione ai fini del calcolo della PS totale dell'azienda solo se l'azienda non detiene scrofe riproduttrici.

h)   Foraggio

Se nell'azienda non sono presenti erbivori (ossia equini, bovini, ovini o caprini), il foraggio (ossia piante sarchiate, piante raccolte verdi, pascoli e prati) è considerato destinato alla vendita e quindi parte della produzione dei seminativi.

Se nell'azienda sono presenti erbivori, il foraggio è considerato destinato alla loro alimentazione e quindi parte della produzione di erbivori e foraggio.


ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Decisione 85/377/CEE

Presente regolamento

Articolo 1, primo comma

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, secondo comma

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 2

Articoli da 3 a 5

Articolo 6

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 7, primo comma, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 7, primo comma, dal primo al terzo trattino

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 7, primo comma, quarto trattino

Articolo 7, secondo comma

Articolo 7, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articoli 8 e 9

Articolo 3

Articoli da 4 a 7

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 8

Allegato I

Allegato IV

Allegato II

Allegato I

Allegato III

Allegato II

Allegato III

Allegato V


13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/25


REGOLAMENTO (CE) N. 1243/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che modifica gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda i requisiti in materia di composizione di determinati alimenti per lattanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (2) stabilisce, tra l’altro, i criteri di composizione degli alimenti per lattanti.

(2)

La direttiva 2006/141/CE dispone che unicamente le sostanze elencate nell’allegato III possano essere utilizzate per la fabbricazione di alimenti per lattanti al fine di soddisfare i requisiti relativi, tra l’altro, agli amminoacidi e ad altri composti azotati.

(3)

Risulta opportuno modificare l’allegato III della direttiva in oggetto al fine di permettere l’impiego di L-arginina e del suo cloridrato negli alimenti per lattanti.

(4)

La direttiva 2006/141/CE stabilisce altresì che gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine definiti al punto 2.2 dell’allegato I aventi tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) devono essere conformi alle corrispondenti norme stabilite nell’allegato VI. Tale allegato fissa le norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine utilizzate nella fabbricazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1609/2006 della Commissione, del 27 ottobre 2006, che autorizza per un periodo di due anni la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine di siero di latte derivate dalle proteine di latte vaccino (3) autorizza la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di latte vaccino conformemente alle specifiche relative al tenore proteico, alla fonte proteica nonché alla trasformazione e alla qualità delle proteine stabilite nell’allegato. L’autorizzazione scade il 27 ottobre 2008.

(6)

La direttiva 2006/141/CE dispone, su base permanente, l’autorizzazione stabilita nel regolamento (CE) n. 1609/2006. L’allegato VI della direttiva 2006/141/CE contiene le norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine degli alimenti per lattanti in oggetto. In questo allegato non sono tuttavia elencati i requisiti specifici in materia di composizione riguardanti la qualità delle proteine. L’assenza di tali requisiti impedirebbe la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine in seguito alla scadenza del regolamento (CE) n. 1609/2006.

(7)

Nell’allegato VI della direttiva 2006/141/CE occorre aggiungere i requisiti mancanti concernenti la qualità delle proteine, compresi nell’autorizzazione stabilita dal regolamento (CE) n. 1609/2006. È pertanto opportuno modificare tale allegato di conseguenza.

(8)

Al fine di evitare perturbazioni del mercato degli alimenti per lattanti, il presente regolamento deve essere applicato a partire dal 28 ottobre 2008.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 ottobre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

(2)  GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 299 del 28.10.2006, pag. 9.


ALLEGATO

Gli allegati III e VI sono modificati come segue:

1)

In cima all’elenco intitolato «Amminoacidi e altri composti azotati» della sezione 3 dell’allegato III è aggiunta la seguente sostanza:

«L-arginina e suo cloridrato (1)

2)

nell’allegato VI è aggiunto il seguente punto 4:

«4.   Qualità delle proteine

Gli amminoacidi presenti nel latte materno che sono indispensabili o indispensabili in particolari condizioni, espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, sono i seguenti:

 

Per 100 kJ (2)

Per 100 kcal

Arginina

16

69

Cistina

6

24

Istidina

11

45

Isoleucina

17

72

Leucina

37

156

Lisina

29

122

Metionina

7

29

Fenilalanina

15

62

Treonina

19

80

Triptofano

7

30

Tirosina

14

59

Valina

19

80


(1)  La L-arginina e il suo cloridrato vengono utilizzati unicamente nella fabbricazione di alimenti per lattanti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma.»;

(2)  1 kJ = 0,239 kcal.»


13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/28


REGOLAMENTO (CE) N. 1244/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell’ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l’articolo 76,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (3), la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze alla Cambogia. Il regolamento (CE) n. 980/2005, che scade il 31 dicembre 2008, sarà sostituito a decorrere dal 1o gennaio 2009 dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (4), che conferma la concessione delle suddette preferenze tariffarie alla Cambogia da parte della Comunità.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell’ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate. Esso prevede inoltre una deroga a tale definizione a favore dei paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

(3)

La Cambogia ha beneficiato di tale deroga per alcuni prodotti tessili in virtù del regolamento (CE) n. 1614/2000 della Commissione (5), che è stato prorogato a varie riprese e che scadrà il 31 dicembre 2008.

(4)

Con lettere del 31 luglio e del 15 ottobre 2008 la Cambogia ha presentato una richiesta di proroga della deroga, conformemente all’articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5)

In occasione dell’ultima proroga della validità del regolamento (CE) n. 1614/2000, decisa con il regolamento (CE) n. 1807/2006 della Commissione (6), si auspicava che nuove norme sull’origine, nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate, più semplici e più favorevoli allo sviluppo, sarebbero state in vigore prima della scadenza della deroga. Tuttavia non sono ancora state adottate nuove norme sull’origine nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate e non si prevede che queste nuove norme entrino in vigore prima della fine del 2009.

(6)

La richiesta dimostra che l’applicazione delle norme sull’origine relative alle lavorazioni o trasformazioni sufficienti e al cumulo regionale comprometterebbe la possibilità dell’industria dell’abbigliamento della Cambogia di proseguire le esportazioni nella Comunità e rappresenterebbe un deterrente per gli investimenti. Ne conseguirebbero ulteriori chiusure di imprese con un aumento della disoccupazione in tale paese. Appare inoltre che l’applicazione, anche solo per un breve periodo, delle norme sull’origine nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate attualmente in vigore sarebbe suscettibile di avere le conseguenze sopra descritte.

(7)

È opportuno che il periodo di proroga della deroga copra il tempo necessario per adottare ed applicare nuove norme sull’origine nell’ambito dell’SPG. Poiché la conclusione di contratti a lungo termine che beneficiano della deroga è di grande importanza per la stabilità e la crescita dell’industria cambogiana, occorre prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere agli operatori economici di portare a compimento i contratti a lungo termine.

(8)

È opportuno che, con l’applicazione delle nuove norme sull’origine che saranno adottate, i prodotti cambogiani attualmente ammissibili al trattamento tariffario preferenziale esclusivamente grazie all’applicazione della deroga, in futuro possano beneficiare di tale trattamento nell’ambito dell’applicazione delle nuove norme sull’origine. In quel momento la deroga diventerà superflua. Per chiarezza nei confronti degli operatori sarà pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1614/2000 con effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove norme sull’origine.

(9)

Occorre prorogare la deroga fino alla data di entrata in applicazione delle nuove norme sull’origine che saranno stabilite nell’ambito del regolamento (CEE) n. 2454/93, ma in ogni caso è necessario che la sua applicazione sia limitata al 31 dicembre 2010.

(10)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1614/2000.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1614/2000 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga prevista dall’articolo 1 riguarda i prodotti importati e trasportati direttamente dalla Cambogia nella Comunità, limitatamente ai quantitativi annui elencati in allegato per ciascun prodotto, nel periodo che va dal 15 luglio 2000 fino alla data di applicazione di una modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 in ordine alla definizione della nozione di prodotti originari utilizzata a fini del sistema delle preferenze generalizzate; in ogni caso la deroga cessa di applicarsi il 31 dicembre 2010.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

(4)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

(5)  GU L 185 del 25.7.2000, pag. 46.

(6)  GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 71.


13.12.2008   

IT

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L 335/30


REGOLAMENTO (CE) N. 1245/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1615/2000 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell’ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione del Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l’articolo 76,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (3), la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze al Nepal. Il regolamento (CE) n. 980/2005, che scade il 31 dicembre 2008, sarà sostituito a decorrere dal 1o gennaio 2009 dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (4), che conferma la concessione delle suddette preferenze tariffarie al Nepal da parte della Comunità.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell’ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate. Esso prevede inoltre una deroga a tale definizione a favore dei paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

(3)

Il Nepal ha beneficiato di tale deroga per alcuni prodotti tessili in virtù del regolamento (CE) n. 1615/2000 della Commissione (5), che è stato prorogato a varie riprese e che scadrà il 31 dicembre 2008.

(4)

Con lettere del 9 luglio e del 3 ottobre 2008 il Nepal ha presentato una richiesta di proroga della deroga conformemente all’articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5)

In occasione dell’ultima proroga della validità del regolamento (CE) n. 1615/2000 decisa con il regolamento (CE) n. 1808/2006 della Commissione (6), si auspicava che nuove norme di origine, nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate, più semplici e più favorevoli allo sviluppo, sarebbero state in vigore prima della scadenza della deroga. Tuttavia non sono ancora state adottate nuove norme sull’origine nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate e non si prevede che queste nuove norme entrino in vigore prima della fine del 2009.

(6)

La richiesta dimostra che l’applicazione delle norme sull’origine relative alle lavorazioni o trasformazioni sufficienti e al cumulo regionale pregiudicherebbe la possibilità dell’industria dell’abbigliamento del Nepal di proseguire le esportazioni nella Comunità e rappresenterebbe un deterrente per gli investimenti. Ne conseguirebbero ulteriori chiusure di imprese con un aumento della disoccupazione in tale paese. Appare inoltre che l’applicazione, anche solo per un breve periodo, delle norme sull’origine nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzate attualmente in vigore sarebbe suscettibile di avere le conseguenze sopra descritte.

(7)

È opportuno che il periodo di proroga della deroga copra il tempo necessario per adottare ed applicare nuove norme sull’origine dell’SPG. Poiché la conclusione di contratti a lungo termine che beneficiano della deroga è di grande importanza per la stabilità e la crescita dell’industria nepalese, occorre prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere agli operatori economici di portare a compimento i contratti a lungo termine.

(8)

È opportuno che, con l’applicazione delle nuove regole sull’origine che saranno adottate, i prodotti nepalesi attualmente ammissibili al trattamento tariffario preferenziale esclusivamente grazie all’applicazione della deroga in futuro possano beneficiare di tale trattamento nell’ambito dell’applicazione delle nuove regole sull’origine. In quel momento la deroga diventerà superflua. Per chiarezza nei confronti degli operatori sarà pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1615/2000 con effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove norme sull’origine.

(9)

Occorre quindi prorogare la deroga fino alla data di entrata in applicazione delle nuove norme sull’origine che saranno stabilite nell’ambito del regolamento (CEE) n. 2454/93, ma in ogni caso è necessario che la sua applicazione sia limitata al 31 dicembre 2010.

(10)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1615/2000.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1615/2000 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga prevista dall’articolo 1 riguarda i prodotti importati e trasportati direttamente dal Nepal nella Comunità, limitatamente ai quantitativi annui elencati in allegato per ciascun prodotto, nel periodo che va dal 15 luglio 2000 fino alla data di applicazione di una modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 in ordine alla definizione della nozione di prodotti originari utilizzata a fini del sistema delle preferenze generalizzate; in ogni caso la deroga cessa di applicarsi il 31 dicembre 2010.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

(4)  GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

(5)  GU L 185 del 25.7.2000, pag. 54.

(6)  GU L 343 dell’8.12.2006, pag. 73.


13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/32


REGOLAMENTO (CE) N. 1246/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

recante modifica dell’articolo 23, paragrafo 2, e degli allegati II ed III del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda il trasferimento finanziario dall’organizzazione comune del mercato vitivinicolo allo sviluppo rurale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

La Slovenia ed il Regno Unito hanno notificato alla Commissione un trasferimento finanziario dalla dotazione dei programmi di sostegno alla dotazione per lo sviluppo rurale.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l’articolo 23, paragrafo 2, nonché gli allegati II ed III del regolamento (CE) n. 479/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 479/2008 è modificato come segue:

1)

all’articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei rispettivi anni civili sono resi disponibili i seguenti importi:

2009: 40,66 Mio EUR,

2010: 82,11 Mio EUR,

a partire dal 2011: 122,61 Mio EUR.»;

2)

gli allegati II e III sono sostituiti dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

DOTAZIONE DEI PROGRAMMI DI SOSTEGNO

(di cui all’articolo 8, paragrafo 1)

(in migliaia di euro)

Esercizio finanziario

2009

2010

2011

2012

2013

A partire dal 2014

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

ALLEGATO III

DOTAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE

(articolo 23, paragrafo 3)

(in migliaia di euro)

Esercizio finanziario

2009

2010

A partire dal 2011

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160

»

(1)  I massimali nazionali di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 per l’Italia, corrispondenti agli anni 2008, 2009 e 2010, sono ridotti di 20 Mio EUR e tali importi sono stati inclusi in quelli della dotazione dell’Italia per gli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 di cui alla presente tabella.


13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/35


REGOLAMENTO (CE) N. 1247/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2008

recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007, (CE) n. 27/2008 e (CE) n. 1067/2008 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli di importazione per il 2009 nell’ambito di contingenti tariffari di patate dolci, fecola di manioca, manioca, cereali, riso e olio di oliva e recante deroga ai regolamenti (CE) n. 382/2008, (CE) n. 1518/2003, (CE) n. 596/2004 e (CE) n. 633/2004 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli di esportazione per il 2009 nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all’attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell’articolo XXIII del GATT (1),

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (2), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (3), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, l’articolo 148 e l’articolo 161, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2402/96 della Commissione, del 17 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari annui di patate dolci e di fecola di manioca (4) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 da un lato, e di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 dall’altro.

(2)

Il regolamento (CE) n. 27/2008 della Commissione, del 15 gennaio 2008, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 98, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia (5) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione, per i prodotti che esso contempla, nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021.

(3)

Il regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (6), il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (7) e il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (8) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125, per l’orzo nell’ambito del contingente 09.4126 e per il granturco nell’ambito del contingente 09.4131.

(4)

Il regolamento (CE) n. 2058/96 della Commissione, del 28 ottobre 1996, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 (9), il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente di importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (10), il regolamento (CE) n. 1002/2007 della Commissione, del 29 agosto 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana (11) e il regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante apertura di un contingente all’importazione nella Comunità di riso originario dell’Egitto (12) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione per le rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079, per il riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517, per il riso di origine e provenienza egiziana nell’ambito del contingente 09.4094 e per il riso originario dell’Egitto nell’ambito del contingente 09.4097.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d’oliva originario della Tunisia (13) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli di importazione di olio d’oliva nell’ambito del contingente 09.4032.

(6)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2009 è opportuno derogare, per determinati periodi, ai regolamenti (CE) n. 2402/96, (CE) n. 2058/96, (CE) n. 2375/2002, (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 955/2005, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1918/2006, (CE) n. 1964/2006, (CE) n. 1002/2007 e (CE) n. 27/2008 per quanto riguarda le date di presentazione delle domande di titoli di importazione e di rilascio dei titoli stessi onde garantire il rispetto dei volumi contingentali di cui trattasi.

(7)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (14), dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (15), dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle uova (16) e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame (17), i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso nessuna misura particolare.

(8)

Tenuto conto dei giorni festivi del 2009 e delle conseguenze che ciò comporta per le date di pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli risulta troppo breve per una corretta gestione del mercato. Occorre quindi prolungare tale periodo.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Patate dolci

1.   In deroga all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2009 le domande di titoli di importazione di patate dolci nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 non possono essere presentate né prima di martedì 6 gennaio 2009 né dopo martedì 15 dicembre 2009.

2.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di patate dolci richiesti alla data indicata nell’allegato I del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 sono rilasciati alla data indicata nel suddetto allegato I, fatte salve le eventuali misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (18).

Articolo 2

Fecola di manioca

1.   In deroga all’articolo 9, primo comma, del regolamento (CE) n. 2402/96, per il 2009 le domande di titoli di importazione di fecola di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 non possono essere presentate né prima di martedì 6 gennaio 2009 né dopo martedì 15 dicembre 2009.

2.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2402/96, i titoli di importazione di fecola di manioca richiesti alla data indicata nell’allegato II del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 sono rilasciati alla data indicata nel suddetto allegato II, fatte salve le eventuali misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Manioca

1.   In deroga all’articolo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 27/2008, per il 2009 le domande di titoli di importazione di manioca nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 non possono essere presentate né prima di lunedì 5 gennaio 2009 né dopo mercoledì 16 dicembre 2009 alle 13 (ora di Bruxelles).

2.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 27/2008, i titoli di importazione di manioca richiesti alle date indicate nell’allegato III del presente regolamento nell’ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 sono rilasciati alle date indicate nel suddetto allegato III, fatte salve le eventuali misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 4

Cereali

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell’ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124 e 09.4125 decorre dal 1o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

2.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di orzo nell’ambito del contingente 09.4126 decorre dal 1o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

3.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di granturco nell’ambito del contingente 09.4131 decorre dal 1o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

Articolo 5

Riso

1.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2058/96, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di rotture di riso nell’ambito del contingente 09.4079 decorre dal 1o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

2.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario del Bangladesh nell’ambito del contingente 09.4517 decorre dal 1o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

3.   In deroga all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1002/2007, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso di origine e provenienza egiziana nell’ambito del contingente 09.4094 decorre dal 1o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

4.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 955/2005, per il 2009 il primo periodo di presentazione delle domande di titoli di importazione di riso originario dell’Egitto nell’ambito del contingente 09.4097 decorre dal 1o gennaio 2009. Le domande sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) di venerdì 11 dicembre 2009.

Articolo 6

Olio di oliva

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli di importazione di olio di oliva richiesti lunedì 6 o martedì 7 aprile 2009 nell’ambito del contingente 09.4032 sono rilasciati venerdì 17 aprile 2009, fatte salve le eventuali misure adottate in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 7

Titoli di esportazione con restituzione nei settori delle carni bovine e suine, delle uova e delle carni di pollame

In deroga all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 633/2004, i titoli di esportazione le cui domande sono presentate nei periodi indicati nell’allegato IV del presente regolamento sono rilasciati nelle date che figurano a fronte di tali periodi nello stesso allegato.

La deroga di cui al primo comma si applica a condizione che non sia stata presa, anteriormente alle suddette date di rilascio, nessuna delle misure particolari di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 382/2008, all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1518/2003, all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 596/2004 e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 633/2004.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

(2)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

(3)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(4)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 14.

(5)  GU L 13 del 16.1.2008, pag. 3.

(6)  GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3.

(7)  GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7.

(8)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

(9)  GU L 276 del 29.10.1996, pag. 7.

(10)  GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19.

(11)  GU L 226 del 30.8.2007, pag. 15.

(12)  GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5.

(13)  GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84.

(14)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10.

(15)  GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35.

(16)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33.

(17)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8.

(18)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.


ALLEGATO I

Rilascio dei titoli di importazione di patate dolci nell'ambito dei contingenti 09.4013 e 09.4014 per determinati periodi del 2009

Data di presentazione delle domande

Data di rilascio dei titoli

martedì 7 aprile 2009

venerdì 17 aprile 2009


ALLEGATO II

Rilascio dei titoli di importazione di fecola di manioca nell'ambito dei contingenti 09.4064 e 09.4065 per determinati periodi del 2009

Data di presentazione delle domande

Data di rilascio dei titoli

martedì 7 aprile 2009

venerdì 17 aprile 2009


ALLEGATO III

Rilascio dei titoli di importazione di manioca nell'ambito dei contingenti 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 e 09.4021 per determinati periodi del 2009

Date di presentazione delle domande

Data di rilascio dei titoli

lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 aprile 2009

venerdì 17 aprile 2009


ALLEGATO IV

Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione nei settori delle carni bovine, delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame

Date di rilascio

dal 6 al 10 aprile 2009

16 aprile 2009

dal 25 al 29 maggio 2009

4 giugno 2009

dal 13 al 17 luglio 2009

23 luglio 2009

dal 26 al 30 ottobre 2009

5 novembre 2009


II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/39


DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell’8 dicembre 2008

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

(2008/939/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere che proroga di un anno l’accordo vigente e i relativi protocolli sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia, con alcuni adattamenti dei limiti quantitativi.

(2)

È opportuno applicare l’accordo in forma di scambio di lettere a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2009, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione e fatta salva l’applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia.

(3)

È opportuno firmare l’accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 19 ottobre 2007, con riserva della sua conclusione.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Con riserva di trattamento reciproco, l’accordo in forma di scambio di lettere è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2009, in attesa della sua conclusione formale.

Articolo 3

1.   Qualora la Repubblica di Bielorussia non rispetti il paragrafo 2.4 dell’accordo in forma di scambio di lettere, i contingenti per il 2009 saranno ridotti ai livelli applicabili nel 2008.

2.   La decisione di attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 viene presa conformemente alle procedure di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 275 dell’8.11.1993, pag. 1.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia

Signor ambasciatore,

1.   Mi pregio fare riferimento all’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 19 ottobre 2007 (di seguito «l’accordo»).

2.   Dato che l’accordo scade il 31 dicembre 2008, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, di prorogarne la durata per un ulteriore periodo di un anno, fatte salve le seguenti modifiche e alle seguenti condizioni:

2.1.

L’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo è così modificato:

«Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Esso si applica fino al 31 dicembre 2009.»

2.2.

L’allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative sulle esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea, è sostituito dall’appendice 1 della presente lettera.

2.3.

L’allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative sulle esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, dall’appendice 2 della presente lettera.

2.4.

I dazi doganali che si applicheranno nel 2009 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Comunità europea non superano quelli stabiliti per il 2003, di cui all’appendice 4 dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l’11 novembre 1999, ora modificata dall’appendice 3 della presente lettera. La modifica riguarda soltanto le linee tariffarie 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 e 6310 90. Nel 2009 le tariffe applicate dalla Bielorussia a quei prodotti saranno le seguenti: 5407 72 — 4 %, 5606 00 10 — 0 %, 5905 00 — 4 %, 5906 91 — 0 %, 6309 00 — 20 %, 6310 10 — 20 %, 6310 90 — 20 %.

In caso di mancata applicazione di dette aliquote, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo di validità rimanente dell’accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2008 di cui allo scambio di lettere siglato il 19 ottobre 2007.

3.   La Comunità europea e la Bielorussia ribadiscono l’impegno ad avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

4.   Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della scadenza del presente accordo, gli accordi e le regole dell’OMC si applicheranno a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Bielorussia all’OMC.

5.   La prego di confermarmi che il suo governo è d’accordo su quanto precede. In tal caso il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure di legge. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2009, fatta salva la condizione di reciprocità.

Voglia gradire, Signor ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

Appendice 1

«ALLEGATO II

Bielorussia

Categoria

Unità

Contingente dal 1o gennaio 2009

Gruppo IA

1

tonnellate

1 586

2

tonnellate

6 643

3

tonnellate

242

Gruppo IB

4

1 000 pezzi

1 839

5

1 000 pezzi

1 105

6

1 000 pezzi

1 705

7

1 000 pezzi

1 377

8

1 000 pezzi

1 160

Gruppo IIA

20

tonnellate

329

22

tonnellate

524

Gruppo IIB

15

1 000 pezzi

1 726

21

1 000 pezzi

930

24

1 000 pezzi

844

26/27

1 000 pezzi

1 117

29

1 000 pezzi

468

73

1 000 pezzi

329

Gruppo IIIB

67

tonnellate

359

Gruppo IV

115

tonnellate

420

117

tonnellate

2 312

118

tonnellate

471»

Appendice 2

«ALLEGATO AL PROTOCOLLO C

Categoria

Unità

A decorrere dal 1o gennaio 2009

4

1 000 pezzi

6 610

5

1 000 pezzi

9 215

6

1 000 pezzi

12 290

7

1 000 pezzi

9 225

8

1 000 pezzi

3 140

15

1 000 pezzi

5 387

21

1 000 pezzi

3 584

24

1 000 pezzi

922

26/27

1 000 pezzi

4 492

29

1 000 pezzi

1 820

73

1 000 pezzi

6 979»

Appendice 3

«Appendice 4

Aliquote massime dei dazi applicabili alle importazioni nella Repubblica di Bielorussia di prodotti tessili originari della Comunità europea

Codice NC

Aliquota del dazio (%)

2000

2001

2002

2003

2009

5001 00

4

4

4

4

4

5002 00

4

4

4

4

4

5003 00

4

4

4

4

4

5004 00

4

4

4

4

4

5005 00

4

4

4

4

4

5006 00

4

4

4

4

4

5007 10

4

4

4

4

4

5007 20

4

4

4

4

4

5007 90

4

4

4

4

4

5101 11

4

4

4

4

4

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6303 19

25

18

12

12

12

6303 91

25

18

12

12

12

6303 92

25

18

12

12

12

6303 99

25

18

12

12

12

6304 11

25

18

12

12

12

6304 19

25

18

12

12

12

6304 91

25

18

12

12

12

6304 92

25

18

12

12

12

6304 93

25

18

12

12

12

6304 99

25

18

12

12

12

6305 10

4

4

4

4

4

6305 20

4

4

4

4

4

6305 32

4

4

4

4

4

6305 33

18

15

12

12

12

6305 39

5

4

4

4

4

6305 90

5

4

4

4

4

6306 12

25

18

12

12

12

6306 19

25

18

12

12

12

6306 22

25

18

12

12

12

6306 29

12

12

12

12

12

6306 30

12

12

12

12

12

6306 40

12

12

12

12

12

6306 91

12

12

12

12

12

6306 99

12

12

12

12

12

6307 10

25

18

12

12

12

6307 20

25

18

12

12

12

6307 90

25

18

12

12

12

6308 00

25

18

12

12

12

6309 00

25

18

12

12

20

6310 10

25

18

12

12

20

6310 90

25

18

12

12

20»

Signor ambasciatore,

Mi pregio comunicarle di aver ricevuto la sua lettera del … che così recita:

1.   Mi pregio fare riferimento all’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 19 ottobre 2007 (di seguito “l’accordo”).

2.   Dato che l’accordo scade il 31 dicembre 2008, la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia concordano, a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo accordo, di prorogarne la durata per un ulteriore periodo di un anno, fatte salve le seguenti modifiche e alle seguenti condizioni:

2.1.

L’articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo è così modificato:

“Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Esso si applica fino al 31 dicembre 2009.”

2.2.

L’allegato II, che stabilisce le restrizioni quantitative sulle esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea, è sostituito dall’appendice 1 della presente lettera.

2.3.

L’allegato del protocollo C, che stabilisce le restrizioni quantitative sulle esportazioni dalla Repubblica di Bielorussia nella Comunità europea previe operazioni di TPP nella Repubblica di Bielorussia, è sostituito, per il periodo che va dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, dall’appendice 2 della presente lettera.

2.4.

I dazi doganali che si applicheranno nel 2009 alle importazioni in Bielorussia di prodotti tessili e di abbigliamento originari della Comunità europea non superano quelli stabiliti per il 2003, di cui all’appendice 4 dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato l’11 novembre 1999, ora modificata dall’appendice 3 della presente lettera. La modifica riguarda soltanto le linee tariffarie 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 e 6310 90. Nel 2009 le tariffe applicate dalla Bielorussia a quei prodotti saranno le seguenti: 5407 72 — 4 %, 5606 00 10 — 0 %, 5905 00 — 4 %, 5906 91 — 0 %, 6309 00 — 20 %, 6310 10 — 20 %, 6310 90 — 20 %.

In caso di mancata applicazione di dette aliquote, la Comunità ha il diritto di ripristinare su base proporzionale, per il periodo di validità rimanente dell’accordo, i livelli delle restrizioni quantitative applicabili nel 2008 di cui allo scambio di lettere siglato il 19 ottobre 2007.

3.   La Comunità europea e la Bielorussia ribadiscono l’impegno ad avviare consultazioni entro i sei mesi che precedono la scadenza del presente accordo al fine di concluderne, eventualmente, uno nuovo.

4.   Qualora la Repubblica di Bielorussia diventasse membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima della scadenza del presente accordo, gli accordi e le regole dell’OMC si applicheranno a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Bielorussia all’OMC.

5.   La prego di confermarmi che il suo governo è d’accordo su quanto precede. In tal caso il presente accordo in forma di scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle necessarie procedure di legge. Nel frattempo, l’accordo sarà applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2009, fatta salva la condizione di reciprocità.

Voglia gradire, Signor ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.»

Mi pregio confermarle l’accordo del mio governo sul contenuto della sua lettera.

Voglia gradire, Signor ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica di Bielorussia


Commissione

13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/61


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2008

che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi, cofinanziati dalla Comunità

[notificata con il numero C(2008) 6032]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/940/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi.

(2)

Inoltre, l’articolo 24, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE dispone l’introduzione di una misura finanziaria della Comunità al fine di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi, il cui elenco figura nell’allegato della predetta decisione.

(3)

In seguito all’adozione della decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi (2) e al fine di migliorare il processo di presentazione, approvazione e valutazione dei progressi compiuti nella fase di attuazione dei programmi, la decisione 2008/425/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie degli animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario (3), ha aggiornato tali requisiti uniformi al fine di allinearli ai criteri di cui sopra.

(4)

A norma del punto 7, lettera e), dell’allegato della decisione 2008/341/CE, i programmi di eradicazione presentati dagli Stati membri alla Commissione ai fini di un cofinanziamento devono contenere disposizioni relative ad un indennizzo adeguato a favore dei proprietari degli animali che devono essere abbattuti nel quadro del programma e dei prodotti che devono essere distrutti.

(5)

È opportuno prevedere che, in assenza di tali norme, l’indennizzo sia versato entro 90 giorni, al fine di evitare una riduzione del contributo comunitario.

(6)

La decisione 90/424/CEE dispone che gli Stati membri presentino per ciascun programma approvato relazioni tecniche e finanziarie intermedie e, entro il 30 aprile, una relazione tecnica annua esauriente, contenente la valutazione dei risultati conseguiti e una distinta dettagliata delle spese sostenute nell’esercizio precedente.

(7)

È in atto un sistema di valutazione dei progressi conseguiti nell’attuazione dei programmi di eradicazione e di lotta. A norma della decisione 2002/677/CE della Commissione, del 22 agosto 2002, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunità e che abroga la decisione 2000/322/CE (4), detto sistema di valutazione prevede l’applicazione di un sistema di notifica che fornisca i dati epidemiologici ottenuti dai programmi.

(8)

In seguito all’adozione della decisione 2008/425/CE, è opportuno armonizzare il sistema di notifica; la decisione 2002/677/CE va pertanto abrogata e sostituita dalla presente decisione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In conformità della presente decisione gli Stati membri presentano relazioni intermedie e finali relative ai programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza adottati in forza dell’articolo 24 della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«relazioni intermedie»: le relazioni tecniche e finanziarie intermedie di valutazione dei programmi in corso, da presentare alla Commissione, come previsto all’articolo 24, paragrafo 7, lettera a), della decisione 90/424/CEE;

b)

«relazioni finali»: le relazioni tecniche e finanziarie esaurienti, da presentare alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, relative all’applicazione del programma nell’anno precedente, come previsto all’articolo 24, paragrafo 7, lettera b), della decisione 90/424/CEE;

c)

«domande di pagamento»: le domande di pagamento relative alle spese sostenute da uno Stato membro e da presentare alla Commissione, come previsto all’articolo 24, paragrafo 8, della decisione 90/424/CEE.

Articolo 3

1.   Per quanto riguarda i programmi in corso, approvati in vista di un cofinanziamento comunitario conformemente all’articolo 24, paragrafo 5, della decisione 90/424/CEE, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una relazione intermedia entro il 31 luglio di ogni anno.

2.   Le relazioni intermedie contengono:

a)

per quanto concerne la tubercolosi bovina, la brucellosi bovina, la brucellosi ovina e caprina (B. melitensis), la leucosi bovina enzootica (EBL), la malattia di Aujesky, la febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato, peste suina africana, la malattia vescicolare dei suini, la peste suina classica, il carbonchio, la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, l’echinococcosi, la trichinosi e l’Escherichia coli produttori di verocitotossine, tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati I, II, III, IV e VII, a seconda dei casi;

b)

per quanto concerne la rabbia, tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati I e VII, a seconda dei casi;

c)

per quanto concerne la salmonellosi (salmonella zoonotica), tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati I, V.A e VII, a seconda dei casi;

d)

per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato VIII, a seconda dei casi;

e)

per quanto concerne l’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato IX, a seconda dei casi;

f)

per quanto concerne le malattie delle specie animali d’acquacoltura, in particolare la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), l’anemia infettiva del salmone (ISA), la setticemia emorragica virale (VHS), il virus erpetico delle carpe koi (KHV), l’infezione da Bonamia ostreae, l’infezione da Marteilia refringens e la malattia dei punti bianchi nei crostacei, tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato X, a seconda dei casi;

Articolo 4

1.   Le relazioni finali contengono:

a)

per quanto concerne la tubercolosi bovina, la brucellosi bovina, la brucellosi ovina e caprina (B. melitensis), la leucosi bovina enzootica (EBL), la malattia di Aujesky, la febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato, peste suina africana, la malattia vescicolare dei suini, la peste suina classica, il carbonchio, la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini, l’echinococcosi, la trichinosi e l’Escherichia coli produttori di verocitotossine, la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati II, III, IV, V, VI e VII e negli allegati specifici VII.A, VII.B, VII.C o VII.D, a seconda dei casi;

b)

per quanto concerne la rabbia, la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati VII e VII.E, a seconda dei casi;

c)

per quanto concerne la salmonellosi (salmonella zoonotica), la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate negli allegati V.A, VI, VII e VII.F, a seconda dei casi;

d)

per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST), la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato VIII, a seconda dei casi;

e)

per quanto concerne l’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato IX, a seconda dei casi;

f)

per quanto concerne le malattie delle specie animali d’acquacoltura, in particolare la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), l’anemia infettiva del salmone (ISA), la setticemia emorragica virale (VHS), il virus erpetico delle carpe koi (KHV), l’infezione da Bonamia ostreae, l’infezione da Marteilia refringens e la malattia dei punti bianchi nei crostacei, la domanda di pagamento e tutte le informazioni pertinenti, quanto meno quelle specificate nell’allegato X, a seconda dei casi;

2.   Nel compilare la tabella di cui agli allegati VII, VII.C, VII.D e VII.F e fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione (5), gli Stati membri indicano nella colonna «indennizzo» l’indennità concessa entro 90 giorni dalla data di macellazione dell’animale o dalla distruzione dei prodotti oppure dalla presentazione della domanda compilata da parte del proprietario. Qualora le autorità competenti non rispettino il termine ultimo di 91 giorni per il pagamento dell’indennizzo, ma lo versino entro 210 giorni, è prevista la riduzione del contributo comunitario.

Articolo 5

La decisione 2002/677/CE è abrogata.

Articolo 6

La presente decisione si applica ai programmi di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi alle malattie degli animali da attuare a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.

(3)  GU L 159 del 18.6.2008, pag. 1.

(4)  GU L 229 del 27.8.2002, pag. 24.

(5)  GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.


ALLEGATO I

REQUISITI PER LA VALUTAZIONE TECNICA E FINANZIARIA INTERMEDIA

 

Stato membro:

 

Data:

 

Malattia/zoonosi (1):

 

Specie animale:

Contenuto minimo della valutazione:

1.

Valutazione tecnica e finanziaria:

1.1.

conferma che tutta la normativa concernente l’attuazione del programma era in vigore all’avvio del programma (in caso contrario, valutazione della situazione);

1.2.

valutazione dell’applicazione dei requisiti di bilancio necessari per lo svolgimento del programma;

1.3.

stima dei contributi già versati nell’ambito del programma per attuare le misure cofinanziate;

1.4.

previsione dei contributi da versare nel corso dell’anno oggetto della notifica per attuare le misure cofinanziate.


(1)  Malattia o zoonosi e specie animale, se del caso.


ALLEGATO II

DATI RELATIVI ALLE AZIENDE (1)

(una tabella per malattia e per specie)

 

Stato membro:

 

Data:

 

Anno:

 

Malattia (2):

 

Specie animale:

Periodo di notifica

:

 Relazione intermedia

 Relazione finale


Regione (3)

Numero totale di raggruppamenti di animali (4)

Numero totale di raggruppamenti di animali interessati dal programma

Numero di raggruppamenti di animali controllati (5)

Numero di raggruppamenti di animali positivi (6)

Numero di nuovi raggruppamenti di animali positivi (7)

Numero di raggruppamenti di animali soppressi

% di raggruppamenti di animali positivi soppressi

Indicatori

% di copertura degli allevamenti

% di raggruppamenti di animali positivi

Periodo di prevalenza negli allevamenti

% di nuovi raggruppamenti di animali positivi

Incidenza negli allevamenti

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9 = (4/3) × 100

10 = (5/4) × 100

11 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale — 1 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Azienda corrisponde a raggruppamenti di animali o allevamento, secondo il caso.

(2)  Malattia e specie animale, se del caso.

(3)  Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.

(4)  Numero totale di raggruppamenti di animali esistenti nella regione, compresi quelli ammissibili al programma e quelli non ammissibili.

(5)  Per controllo si intende l’esecuzione di un test a livello dell’azienda nell’ambito del programma per la malattia in causa allo scopo di mantenere, migliorare, ecc., lo status sanitario dell’azienda stessa. In questa colonna un’azienda va conteggiata una sola volta, anche se è stata controllata più volte.

(6)  Aziende con almeno un capo positivo nel periodo in causa, a prescindere dal numero di volte in cui l’azienda è stata controllata.

(7)  Azienda il cui status sanitario nel periodo precedente era sconosciuto, non indenne-negativo, indenne, ufficialmente indenne o sospeso e che in tale periodo hanno presentato almeno un animale positivo.

(8)  Dati dell’anno precedente nel periodo di notifica corrispondente.


ALLEGATO III

DATI RELATIVI AGLI ANIMALI

(una tabella per malattia e per specie)

 

Stato membro:

 

Data:

 

Anno:

 

Malattia (1):

 

Specie animale:

Periodo di notifica

:

 Relazione intermedia

 Relazione finale


Regione (2)

Numero totale di animali (3)

Numero di animali (4) da esaminare nel quadro del programma

Numero di animali (4) esaminati

Numero di animali esaminati individualmente (5)

Numero di animali positivi

Macellazione

Indicatori

Numero di animali risultati positivi macellati o abbattuti

Numero totale di animali macellati (6)

% di copertura a livello degli animali

% di animali positivi Prevalenza negli animali

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = (4/3) × 100

10 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale — 1 (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Malattia e specie animale, se del caso.

(2)  Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.

(3)  Numero totale di animali esistenti nella regione, comprese le aziende ammissibili al programma e quelle non ammissibili.

(4)  Includere gli animali sottoposti a test individuali o collettivi.

(5)  Includere soltanto gli animali esaminati individualmente, escludendo gli animali esaminati mediante campionamento in massa (ad esempio: prove sul latte in cisterna).

(6)  Includere tutti gli animali, positivi e negativi, macellati nell’ambito del programma.

(7)  Dati dell’anno precedente nel periodo di notifica corrispondente.


ALLEGATO IV

DATI RELATIVI AI PROGRAMMI DI VACCINAZIONE

(una tabella per malattia e per specie)

 

Stato membro:

 

Data:

 

Anno:

 

Malattia (1):

 

Specie animale:

Periodo di notifica

:

 Relazione intermedia

 Relazione finale


Regione (2)

Numero totale di raggruppamenti di animali (3)

Numero totale di animali

Informazione sul programma di vaccinazione dei giovani animali

Informazione sul programma di vaccinazione in massa

Numero di raggruppamenti di animali inclusi nel programma di vaccinazione

Numero di raggruppamenti di animali sottoposti a vaccinazione

Numero di animali vaccinati

Numero di dosi di vaccino somministrate

Numero di raggruppamenti di animali inclusi nel programma di vaccinazione

Numero di raggruppamenti di animali sottoposti a vaccinazione

Numero di animali adulti (4) vaccinati

Numero di animali giovani (4) vaccinati

Numero di dosi di vaccino somministrate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale — 1 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Malattia e specie animale, se del caso.

(2)  Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.

(3)  Azienda corrisponde a raggruppamento di animali o allevamento, secondo il caso.

(4)  Quali definiti nel programma.

(5)  Dati dell’anno precedente nel periodo di notifica corrispondente.


ALLEGATO V

DATI RELATIVI ALLO STATUS DELLE AZIENDE ALLA FINE DEL PERIODO

(una tabella per malattia e per specie)

 

Stato membro:

 

Malattia (1):

 

Data:

 

Specie animale:

 

Anno:


Regione (2)

Status delle aziende e degli animali inclusi nel programma (3)

Numero totale di raggruppamenti di animali e di animali inclusi nel programma

Sconosciuto (4)

Non indenne o non ufficialmente indenne

Indenne o ufficialmente indenne o sospeso (7)

Indenne (8)

Ufficialmente indenne (9)

Ultimo controllo positivo (5)

Ultimo controllo negativo (6)

Raggruppamenti di animali

Animali (10)

Raggruppamenti di animali

Animali (10)

Raggruppamenti di animali

Animali (10)

Raggruppamenti di animali

Animali (10)

Raggruppamenti di animali

Animali (10)

Raggruppamenti di animali

Animali (10)

Raggruppamenti di animali

Animali (10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale — 1 (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Malattia e specie animale, se del caso.

(2)  Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.

(3)  Alla fine del periodo di notifica.

(4)  Sconosciuto: non sono disponibili risultati di precedenti controlli.

(5)  Non indenne e ultimo controllo positivo: azienda controllata con almeno un risultato positivo nell’ultimo controllo.

(6)  Non indenne e ultimo controllo negativo: azienda controllata con risultati negativi nell’ultimo controllo, ma non «indenne» né «ufficialmente indenne».

(7)  Sospeso: conformemente alla normativa comunitaria per la malattia in causa alla fine del periodo di notifica.

(8)  Aziende indenni conformemente alla normativa comunitaria relativa alla malattia considerata.

(9)  Aziende ufficialmente indenni conformemente alla normativa comunitaria relativa alla malattia considerata.

(10)  Inclusi gli animali che nel quadro del programma appartengono alle aziende con lo status indicato (colonna a sinistra).

(11)  Totale dell’anno precedente nel periodo di notifica corrispondente.

ALLEGATO V.A

DATI SULLA SALMONELLOSI (SALMONELLA ZOONOTICA)

Relazione intermedia

Relazione tecnica finale

 

Stato membro:

 

Data:

 

Anno:

 

Sierotipi di salmonella (1):

 

Specie animale:

 

Regione (8):

Periodo di notifica

:

 Relazione intermedia

 Relazione finale


Tipo di gruppo di animali (2)

Numero totale di gruppi di animali (3)

Numero totale di animali

Numero totale di gruppi di animali inclusi nel programma

Numero totale di animali inclusi nel programma

Numero di gruppi di animali controllati (4)

Numero di gruppi di animali positivi (5)

Numero di gruppi di animali svuotati

Numero totale di animali macellati o distrutti

Quantità di uova distrutte (numero o kg)

Quantità di uova destinate a ovoprodotti (numero o kg)

Sierotipi inclusi nei programmi di controllo (6)

Altri sierotipi (7)

Sierotipi inclusi nei programmi di controllo (6)

Altri sierotipi (7)

Sierotipi inclusi nei programmi di controllo (6)

Altri sierotipi (7)

Sierotipi inclusi nei programmi di controllo (6)

Altri sierotipi (7)

Sierotipi inclusi nei programmi di controllo (6)

Altri sierotipi (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Specificare i sierotipi inclusi nei programmi di controllo, ad esempio S. Enteritidis, S. Typhimurium, altri sierotipi (specificare).

(2)  Ad esempio, gruppi di animali da riproduzione (gruppi di animali da allevamento, gruppi di animali adulti), gruppi di animali da produzione, gruppi di ovaiole, gruppi di animali da carne, tacchini da riproduzione, tacchini da carne, suini da riproduzione, suini da macello, ecc. Gruppo di animali corrisponde, a seconda dei casi, ad allevamento o branco.

(3)  Numero totale di gruppi di animali esistenti nella regione, compresi quelli ammissibili al programma e quelli non ammissibili.

(4)  Controllare significa eseguire una prova nell’ambito del programma a livello di gruppo di animali per stabilire la presenza di salmonella zoonotica. In questa colonna ciascun gruppo di animali va conteggiato una sola volta, anche se è stato oggetto di più controlli.

(5)  Se un gruppo di animali è stato controllato, conformemente alla nota d), più di una volta, un campione positivo dovrà essere conteggiato una sola volta.

(6)  Salmonella Enteritidis o Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow, Salmonella Infantis o altri sierotipi soggetti al programma di controllo.

(7)  Sierotipi della salmonella diversi da quelli specificati e soggetti al programma di controllo.

(8)  Regione o paese, a seconda dei casi.


ALLEGATO VI

REQUISITI PER LE RELAZIONI FINALI

 

Stato membro:

 

Data:

 

Malattia/zoonosi (1):

 

Specie animale:

Contenuto minimo della relazione (2):

1.

Presentazione dei dati (allegati II, III, IV e V.A secondo il caso)

2.

Valutazione tecnica della situazione:

2.1.

Mappe epidemiologiche di ciascuna malattia/infezione

2.2.

Informazioni sulle prove diagnostiche utilizzate (tabella A):

Tabella A

Malattia/specie

Prova (3)

Tipo di campione (4)

Tipo di prova (5)

Numero di prove eseguite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Dati sull’infezione:

Malattia/specie

Numero di aziende infette

Numero di animali infetti

 

 

 

 

 

 

2.4.

Motivi per la sospensione dello status «indenne» o «ufficialmente indenne» per ciascuna malattia (tabella B):

Tabella B

Malattia/specie

Motivo (6)

Numero di aziende sospese

 

 

 

2.5.

Conseguimento degli obiettivi e difficoltà tecniche

2.6.

Informazioni epidemiologiche supplementari: informazione sulle indagini epidemiologiche, aborti, lesioni rilevate nei macelli o durante la necroscopia, casi rilevati nell’uomo, ecc.

3.

Aspetti finanziari:

3.1.

Tabelle compilate dell’allegato VII

3.2.

Visione complessiva dei contributi versati nell’ambito del programma

3.3.

Elenco particolareggiato dei costi.


(1)  Malattia o zoonosi e specie animale, se del caso.

(2)  Per i programmi relativi alla salmonellosi è necessario coprire solo i punti 1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 e 3.

(3)  Indicare: prova cutanea, RB, FC, iELISA, cELISA, isolamento, PCR, analisi batteriologica, altro (specificare).

(4)  Indicare, se del caso: siero di sangue, sangue, plasma, latte, latte in cisterna, lesione sospetta, feto, feci, uova, polli morti, meconio, altro (specificare).

(5)  Indicare: test di screening, test di conferma, test complementare, test di routine, altro (specificare).

(6)  Indicare il motivo:

risultato non negativo nella prova diagnostica,

non è rispettata la frequenza delle prove di routine,

ingresso nell’azienda di un animale il cui status è insufficiente,

sospetto di malattia,

altro (specificare).


ALLEGATO VII

RELAZIONE FINANZIARIA INTERMEDIA/FINALE E DOMANDA DI PAGAMENTO

(una tabella per malattia/zoonosi e per specie)

 

Stato membro:

 

Data:

 

Anno:

 

Malattia/zoonosi:

 

Specie animale:

Periodo di notifica

:

 Relazione intermedia

 Relazione finale


Regione (1)

Misure ammissibili al cofinanziamento (2)

Indennizzo

Analisi di laboratorio o altra prova di diagnosi nel quadro di prelievi ufficiali

Vaccini

Altro (specificare)

Altro (specificare)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

Si dichiara che:

queste spese sono state effettivamente sostenute, esattamente conteggiate e ammissibili ai sensi della decisione/del regolamento (CE) n. … (indicare la decisione specifica di finanziamento),

i documenti giustificativi delle spese sostenute sono resi disponibili ai fini di un controllo, in particolare per giustificare il livello di indennizzo accordato per gli animali,

non è stato richiesto nessun altro contributo comunitario per il presente programma e tutte le entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma sono dichiarate alla Commissione,

il programma è stato eseguito in conformità della pertinente normativa comunitaria e, in particolare, delle norme in materia di concorrenza, di aggiudicazione degli appalti pubblici e di aiuti di Stato,

sono state applicate procedure di controllo, in particolare per verificare l’esattezza degli importi dichiarati, per prevenire, individuare e correggere irregolarità.

 

Data: ...

 

Nome e firma del direttore operativo: ...


(1)  Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.

(2)  Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

ALLEGATO VII.A

ALLEGATO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA FINALE SUI PROGRAMMI RELATIVI AI SUINI

 

Stato membro:

 

Periodo di riferimento:

 

Anno:

 

Specie animale:

Malattia di Aujesky — peste suina classica — peste suina africana — malattia vescicolare dei suini (1)

Regione (2)

Misure ammissibili al cofinanziamento (3)

Analisi di laboratorio e altre prove diagnostiche

Vaccinazione

Numero di prove o di analisi di laboratorio

(specificare il tipo di prova o di analisi)

Costo delle prove o delle analisi di laboratorio

(specificare il tipo di prova o di analisi)

Numero di dosi di vaccino e di esche

(specificare il tipo di vaccino)

Costo delle dosi di vaccino e delle esche

(specificare il tipo di vaccino)

Costo di distribuzione

(specificare il tipo di distribuzione)

ELISA

Altro

(specificare)

Altro

(specificare)

ELISA

Altro

(specificare)

Altro

(specificare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00


(1)  Un programma per tabella. Cancellare le voci non pertinenti.

(2)  Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.

(3)  Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

ALLEGATO VII.B

ALLEGATO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA RELATIVA AI PROGRAMMI PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

 

Stato membro:

 

Periodo di riferimento:

 

Anno:

 

Specie animale:

Febbre catarrale degli ovini

Regione (1)

Misure ammissibili al cofinanziamento (2)

Analisi di laboratorio e altre prove diagnostiche

Vaccinazione

Altre misure

Numero di prove o di analisi di laboratorio

(specificare il tipo di prova o di analisi)

Costo delle prove o delle analisi di laboratorio

(specificare il tipo di prova o di analisi)

Numero delle dosi di vaccino

(specificare il tipo di vaccino)

Costo delle dosi di vaccino

(specificare il tipo di vaccino)

Tipo di misure

(specificare)

Costo delle misure

(specificare)

ELISA

Altro (specificare)

Altro (specificare)

ELISA

Altro (specificare)

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

 

Esche

Altro

Esche

Altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00


(1)  Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.

(2)  Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

ALLEGATO VII.C

PARTE 1

ALLEGATO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA FINALE SUI PROGRAMMI RELATIVI AI BOVINI

 

Stato membro:

 

Periodo di riferimento:

 

Anno:

 

Specie animale:

Brucellosi bovina — tubercolosi bovina — leucosi bovina enzootica (1)

Regione (2)

Misure ammissibili al cofinanziamento (3)

Indennizzo

Numero di capi oggetto di indennizzo

Costo totale dell’indennizzo

Costo dell’indennizzo entro 90 giorni

Costo dell’indennizzo entro il 91o e il 120o giorno

Costo dell’indennizzo entro il 121o e il 150o giorno

Costo dell’indennizzo entro il 151o e il 180o giorno

Costo dell’indennizzo entro il 181o e il 210o giorno

Contributo concesso per il recupero delle carcasse (unicamente per la BB e la BT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PARTE 2

ALLEGATO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA FINALE SUI PROGRAMMI RELATIVI AI BOVINI

 

Stato membro:

 

Periodo di riferimento:

 

Anno:

 

Specie animale:

Brucellosi bovina — tubercolosi bovina — leucosi bovina enzootica (4)

Regione (5)

Misure ammissibili al cofinanziamento (6)

Analisi di laboratorio e altre prove diagnostiche

Vaccinazione

Numero di prove o di analisi di laboratorio

(specificare il tipo di prova o di analisi)

Costo delle prove o delle analisi di laboratorio

(specificare il tipo di prova o di analisi)

Numero di dosi di vaccino

(specificare il tipo di vaccino)

Costo delle dosi di vaccino

(specificare il tipo di vaccino)

ELISA

Rosa Bengala

Test di fissazione del complemento

Test tubercolinico

A.G.I.D.

Altro (specificare)

ELISA

Rosa Bengala

Test di fissazione del complemento

Test tubercolinico

A.G.I.D.

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00


(1)  Un programma per tabella. Cancellare le voci non pertinenti.

(2)  Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.

(3)  Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

(4)  Un programma per tabella. Cancellare le voci non pertinenti.

(5)  Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.

(6)  Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

ALLEGATO VII.D

PARTE 1

ALLEGATO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA FINALE SUI PROGRAMMI RELATIVI ALLA B. MELITENSIS

 

Stato membro:

 

Periodo di riferimento:

 

Anno:

 

Specie animale:

Brucellosi ovina e caprina

Regione (1)

Misure ammissibili al cofinanziamento (2)

Indennizzo

Numero di animali per specie

Costo degli animali per specie

Costo totale dell’indennizzo

Costo dell’indennizzo entro 90 giorni

Costo dell’indennizzo entro il 91o e il 120o giorno

Costo dell’indennizzo entro il 121o e il 150o giorno

Costo dell’indennizzo entro il 151o e il 180o giorno

Costo dell’indennizzo entro il 181o e il 210o giorno

Ovini

Caprini

Ovini

Caprini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PARTE 2

ALLEGATO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA FINALE SUI PROGRAMMI RELATIVI ALLA B. MELITENSIS

 

Stato membro:

 

Periodo di riferimento:

 

Anno:

 

Specie animale:

Brucellosi ovina e caprina

Regione (3)

Misure ammissibili al cofinanziamento (4)

Analisi di laboratorio e altre prove diagnostiche

Vaccinazione

Numero di prove o di analisi di laboratorio

(specificare il tipo di prova o di analisi)

Costo delle prove o delle analisi di laboratorio

(specificare il tipo di prova o di analisi)

Numero di dosi di vaccino

(specificare il tipo di vaccino)

Costo delle dosi di vaccino

(specificare il tipo di vaccino)

Rosa Bengala

Test di fissazione del complemento

Altro (specificare)

Altro (specificare)

Rosa Bengala

Test di fissazione del complemento

Altro (specificare)

Altro (specificare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00


(1)  Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.

(2)  Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

(3)  Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.

(4)  Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

ALLEGATO VII.E

ALLEGATO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA FINALE SUI PROGRAMMI RELATIVI ALLA RABBIA

 

Stato membro:

 

Periodo di riferimento:

 

Anno:

 

Specie animale:

Rabbia

Regione (1)

Misure ammissibili al cofinanziamento (2)

Vaccinazione

Numero di dosi di vaccino e di esche

(specificare il tipo di vaccino)

Costo delle dosi di vaccino e delle esche

(specificare il tipo di vaccino)

Costo di distribuzione

(specificare il tipo di distribuzione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


(1)  Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.

(2)  Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

ALLEGATO VII.F

PARTE 1

ALLEGATO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA FINALE SUI PROGRAMMI RELATIVI ALLA SALMONELLOSI

 

Stato membro:

 

Periodo di riferimento:

 

Anno:

 

Specie animale:

Salmonella

Regione (1)

Misure ammissibili al cofinanziamento (2)

Indennizzo

Numero di capi e di uova per livello di indennizzo

Costo dei capi e delle uova per livello di indennizzo

Indennizzo versato entro 90 giorni

Indennizzo versato entro il 91o e il 120o giorno

Indennizzo versato entro il 121o e il 150o giorno

Indennizzo versato entro il 151o e il 180o giorno

Indennizzo versato entro il 181o e il 210o giorno

Importo totale dell’indennizzo

Animali distrutti (3)

Animali sottoposti a trattamento termico (3)

Uova da cova incubate

Uova da cova non incubate distrutte

Uova da cova non incubate sottoposte a trattamento termico

Animali distrutti (3)

Animali sottoposti a trattamento termico (3)

Uova da cova incubate

Uova da cova non incubate distrutte

Uova da cova non incubate sottoposte a trattamento termico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

PARTE 2

ALLEGATO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA FINALE SUI PROGRAMMI RELATIVI ALLA SALMONELLOSI

 

Stato membro:

 

Periodo di riferimento:

 

Anno:

 

Specie animale:

Salmonella

Regione (4)

Misure ammissibili al cofinanziamento (5)

Analisi di laboratorio e altre prove diagnostiche

Vaccinazione

Numero di prove batteriologiche

(specificare il tipo di prova)

Costo delle prove batteriologiche

(specificare il tipo di prova)

Numero di dosi di vaccino

(specificare il tipo di vaccino)

Costo delle dosi di vaccino

(specificare il tipo di vaccino)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00


(1)  Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.

(2)  Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.

(3)  Specificare la specie animale e la categoria, ad esempio, animali da riproduzione, galline ovaiole, animali da carne, tacchini da riproduzione, suini da riproduzione, suini da macello, ecc.

(4)  Regione quale definita nel programma di eradicazione approvato dello Stato membro.

(5)  Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.


ALLEGATO VIII

RELAZIONE TECNICA E FINANZIARIA INTERMEDIA/FINALE E DOMANDE DI PAGAMENTO

 

Stato membro:

 

Data:

 

Anno:

 

Malattia (1):

Periodo di notifica

:

 Relazione intermedia

 Relazione finale


Tabella A

Sorveglianza delle TSE

Stato membro:

Anno:

Test sui bovini

 

Numero di prove

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte I, punti 2.1, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

 

 

 

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Totale

 

 

 

Test sugli ovini

 

Numero di prove

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Prove eseguite conformemente alle diverse prescrizioni dell’allegato VII, capo A, del regolamento (CE) n. 999/2001:

 

 

 

Altro (specificare):

 

 

 

Totale

 

 

 

Test sui caprini

 

Numero di prove

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test sugli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Prove eseguite conformemente alle diverse prescrizioni dell’allegato VII, capo A, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Altro (specificare):

 

 

 

Test su animali di altre specie

Prove su animali di altre specie (ripartire per specie)

 

 

 

Totale

 

 

 

Genotipizzazione

 

Numero di prove

Costo unitario

Costo totale

Genotipizzazione degli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 8.1, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Genotipizzazione degli animali di cui all’allegato III, capo A, parte II, punto 8.2, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Test molecolare iniziale con immunocolorazione a rilevazione mirata

 

Numero di prove

Costo unitario

Costo totale

Test sugli animali di cui all’allegato X, capo C, punto 3.2, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 


Tabella B

Eradicazione delle TSE

Stato membro:

Mese:

Anno:


Abbattimento di animali colpiti da BSE

 

Numero di capi

Costo unitario

Costo totale

Animali abbattuti conformemente alle prescrizioni dell’allegato VII, capo A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Scrapie

Abbattimento

 

 

Numero di capi

Costo unitario

Costo totale

Animali abbattuti conformemente alle prescrizioni dell’allegato VII, capo A, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Genotipizzazione

 

 

Numero di prove

Costo unitario

Costo totale

Animali sottoposti a genotipizzazione conformemente alle prescrizioni dell’allegato VII, capo A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Pecore sottoposte a genotipizzazione nell’ambito di un programma di allevamento ai sensi dell’articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Arieti sottoposti a genotipizzazione nell’ambito di un programma di allevamento ai sensi dell’articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 999/2001

 

 

 

Totale

 

 

 

Si dichiara che:

queste spese sono state effettivamente sostenute, esattamente conteggiate e ammissibili ai sensi della decisione/del regolamento (CE) n. … (indicare la decisione specifica di finanziamento),

i documenti giustificativi delle spese sostenute sono resi disponibili ai fini di un controllo, in particolare per giustificare il livello di indennizzo accordato per gli animali,

non è stato richiesto nessun altro contributo comunitario per il presente programma e tutte le entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma sono dichiarate alla Commissione,

il programma è stato eseguito in conformità della pertinente normativa comunitaria e, in particolare, delle norme in materia di concorrenza, di aggiudicazione degli appalti pubblici e di aiuti di Stato,

sono state applicate procedure di controllo, in particolare per verificare l’esattezza degli importi dichiarati, per prevenire, individuare e correggere irregolarità.

 

Data: …

 

Nome e firma del direttore operativo: …


(1)  Malattia e specie, se del caso.

(2)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.


ALLEGATO IX

RELAZIONE TECNICA E FINANZIARIA INTERMEDIA/FINALE E DOMANDE DI PAGAMENTO

 

Stato membro:

 

Data:

 

Anno:

 

Malattia:

 

Specie animale:

Periodo di notifica

:

 Relazione intermedia

 Relazione finale

PARTE A:   RELAZIONE TECNICA

Tabella 1

Allevamenti avicoli (2) sottoposti a campionamento (salvo anatre e oche)

Indagine sierologica conformemente al punto B dell’allegato I della decisione 2007/268/CE della Commissione (1) in allevamenti di polli da carne (soltanto se a rischio)/tacchini da ingrasso/polli da riproduzione/tacchini da riproduzione/galline ovaiole/galline ovaiole free range/ratiti/selvaggina da penna d’allevamento (fagiani, pernici, quaglie, ecc.)/piccoli allevamenti a carattere familiare/altro (cancellare le voci non pertinenti)

UTILIZZARE UN MODULO PER CIASCUNA CATEGORIA DI VOLATILI

Codice NUTS 2 (3)

Numero totale delle aziende (4)

Numero totale degli allevamenti sottoposti a campionamento

Numero di campioni per allevamento

Numero totale di prove effettuate per metodo

Metodi d’analisi di laboratorio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 


Tabella 2

Allevamenti di anatre e oche sottoposti a campionamento (5) conformemente al punto C dell’allegato I della decisione 2007/268/CE

Indagine sierologica

Codice NUTS 2 (6)

Numero totale degli allevamenti di anatre e oche (7)

Numero totale di allevamenti di anatre e oche sottoposti a campionamento

Numero di campioni per allevamento

Numero totale di prove effettuate per metodo

Metodi d’analisi di laboratorio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 


Tabella 3

Volatili selvatici — indagine secondo il programma di sorveglianza dell’influenza aviaria nei volatili selvatici di cui all’allegato II della decisione 2007/268/CE

Codice NUTS 2 (8)

Numero totale di volatili sottoposti a campionamento

Numero totale di campioni prelevati a fini di sorveglianza attiva

Numero totale di campioni prelevati a fini di sorveglianza passiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

PARTE B:   RELAZIONE FINANZIARIA

 

Stato membro: …

 

Periodo di riferimento: …

 

Anno: …

 

Specie animale: …

Influenza aviaria

Regione (9)

Misure ammissibili al cofinanziamento (10)

Analisi di laboratorio e altre prove diagnostiche

Campionamento

Numero di prove di laboratorio

Costo delle prove di laboratorio

Numero di campioni di volatili selvatici

ELISA

AGID

test HI per H5/H7

Isolamento del virus

PCR

Altro

(specificare)

ELISA

AGID

test HI per H5/H7

Isolamento del virus

PCR

Altro

(specificare)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Si dichiara che:

queste spese sono state effettivamente sostenute, esattamente conteggiate e ammissibili ai sensi della decisione/del regolamento (CE) n. … (indicare la decisione specifica di finanziamento),

i documenti giustificativi delle spese sostenute sono resi disponibili ai fini di un controllo, in particolare per giustificare il livello di indennizzo accordato per gli animali,

non è stato richiesto nessun altro contributo comunitario per il presente programma e tutte le entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma sono dichiarate alla Commissione,

il programma è stato eseguito in conformità della pertinente normativa comunitaria e, in particolare, delle norme in materia di concorrenza, di aggiudicazione degli appalti pubblici e di aiuti di Stato,

sono state applicate procedure di controllo, in particolare per verificare l’esattezza degli importi dichiarati, per prevenire, individuare e correggere irregolarità.

 

Data: …

 

Nome e firma del direttore operativo: …


(1)  GU L 115 del 3.5.2007, pag. 3.

(2)  Allevamenti, gruppi di animali o aziende, a seconda dei casi.

(3)  Il riferimento è all’ubicazione dell’azienda di origine. Qualora non sia possibile utilizzare il codice NUTS 2 (Nomenclature of Territorial Units for Statistics), indicare le coordinate (longitudine/latitudine) o la regione.

(4)  Numero totale di aziende di una specifica categoria di volatili nell’unità NUTS 2 o regione interessata.

(5)  Allevamenti, gruppi di animali o aziende, a seconda dei casi.

(6)  Il riferimento è all’ubicazione dell’azienda di origine. Qualora non sia possibile utilizzare il codice NUTS 2, indicare le coordinate (longitudine/latitudine) o la regione.

(7)  Numero totale di allevamenti di anatre e oche nell’unità NUTS 2 o regione interessata.

(8)  Il riferimento è al luogo di raccolta dei volatili/dei campioni. Qualora non sia possibile utilizzare il codice NUTS 2, indicare le coordinate (longitudine/latitudine).

(9)  Regione, quale definita nel programma approvato dello Stato membro.

(10)  Dati da fornire in valuta nazionale, IVA esclusa.


ALLEGATO X

RELAZIONE TECNICA E FINANZIARIA INTERMEDIA/FINALE

 

Stato membro:

 

Data:

 

Anno:

 

Malattia (1):

 

Specie animale:

Periodo di notifica

:

 Relazione intermedia

 Relazione finale

PARTE A:   RELAZIONE TECNICA

1.   Malattie

1.1.

Pesci

 VHS

 IHN

 ISA

 KHV

1.2.

Molluschi

 Marteilia refringens

 Bonamia ostreae

1.3.

Crostacei

 Malattia dei punti bianchi


2.   Presentazione generale del programma

2.1.

Autorità competente (2)

 

2.2.

Organizzazione e supervisione di tutte le parti coinvolte nel programma (3)

 

2.3.

Durata del programma

 


3.   Dati relativi agli animali esaminati

Stato membro, zona o compartimento (4)

 

Malattia:

 

Anno:


Nome dell’allevamento o della zona destinata a molluschicoltura

Numero di campionamenti

Numero di controlli sanitari

Temperatura dell’acqua al momento del campionamento/controllo

Specie presenti al campionamento

Specie sottoposte a campionamento

Numero di animali sottoposti a campionamento (totale e per specie)

Numero di prove

Risultati positivi agli esami di laboratorio

Risultati positivi ai controlli sanitari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

Totale


4.   Dati relativi agli allevamenti o alle zone destinate a molluschicoltura esaminati

 

Malattia:

 

Anno:


Stato membro, zona o compartimento (5)

Numero totale di allevamenti o zone destinate a molluschicoltura (6)

Numero totale di allevamenti o zone destinate a molluschicoltura interessate dal programma

Numero di allevamenti o zone destinate a molluschicoltura controllati (7)

Numero di allevamenti o zone destinate a molluschicoltura risultati positivi (8)

Numero di nuovi allevamenti o zone destinate a molluschicoltura positivi (9)

Numero di allevamenti o zone destinate a molluschicoltura svuotati

% di allevamenti o zone destinate a molluschicoltura positivi svuotati

Rimozione ed eliminazione degli animali (10)

Indicatori

% di copertura degli allevamenti o delle zone destinate a molluschicoltura

% di allevamenti o zone destinate a molluschicoltura positivi

Prevalenza negli allevamenti o nelle zone destinate a molluschicoltura

% di nuovi allevamenti o zone destinate a molluschicoltura positivi

Incidenza negli allevamenti o nelle zone destinate a molluschicoltura

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

11 = (5/4) × 100

12 = (6/4) × 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE B:   RELAZIONE FINANZIARIA

Tabella A

Analisi dettagliata dei costi del programma

Costi connessi a

Descrizione

Numero di unità

Costo unitario in EUR

Importo totale in EUR

Richiesta di un contributo (11) comunitario (sì/no)

1.   

Test

1.1.

Costo delle analisi

Test:

 

 

 

 

 

Test:

 

 

 

 

 

Test:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Costo del campionamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Altre spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

Vaccinazione o trattamento terapeutico

2.1.

Acquisto del vaccino/trattamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Spese di distribuzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Spese amministrative

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Spese relative ai controlli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   

Rimozione ed eliminazione degli animali d’acquacoltura

3.1.

Indennizzo per perdite di animali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Spese di trasporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Spese di eliminazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.

Perdite in caso di rimozione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Spese per il trattamento dei prodotti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   

Pulizia e disinfezione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   

Salari (personale assunto unicamente in funzione del programma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   

Materiale di consumo e attrezzature specifiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   

Altre spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

Si dichiara che:

queste spese sono state effettivamente sostenute, esattamente conteggiate e ammissibili ai sensi della decisione/del regolamento (CE) n. … (indicare la decisione specifica di finanziamento),

i documenti giustificativi delle spese sostenute sono resi disponibili ai fini di un controllo, in particolare per giustificare il livello di indennizzo accordato per gli animali,

non è stato richiesto nessun altro contributo comunitario per il presente programma e tutte le entrate derivanti da operazioni finanziate nel quadro del programma sono dichiarate alla Commissione,

il programma è stato eseguito in conformità della pertinente normativa comunitaria e, in particolare, delle norme in materia di concorrenza, di aggiudicazione degli appalti pubblici e di aiuti di Stato,

sono state applicate procedure di controllo, in particolare per verificare l’esattezza degli importi dichiarati, per prevenire, individuare e correggere irregolarità.

 

Data: …

 

Nome e firma del direttore operativo: …


(1)  Malattia e specie animale, se del caso.

(2)  Fornire una descrizione della struttura, delle competenze, delle mansioni e dei poteri dell’autorità competente o delle autorità competenti interessate.

(3)  Fornire una descrizione delle autorità cui competono la supervisione e il coordinamento del programma e dei diversi operatori coinvolti.

(4)  Stato membro, zona o compartimento quale definito nel programma approvato.

(5)  Stato membro, zona o compartimento quale definito nel programma approvato.

(6)  Numero totale di allevamenti o zone destinate a molluschicoltura esistenti nello Stato membro, nella zona o compartimento quale definito nel programma approvato.

(7)  Per «controllo» si intende l’esecuzione di un test a livello dell’allevamento/della zona destinata a molluschicoltura nell’ambito del programma per la malattia considerata allo scopo di mantenere, migliorare, ecc. lo status sanitario dell’allevamento/della zona destinata a molluschicoltura. In questa colonna ogni azienda/zona destinata a molluschicoltura va conteggiata una sola volta, anche se è stata oggetto di più controlli.

(8)  Allevamenti o zone destinate a molluschicoltura che presentano almeno un animale positivo nel periodo di riferimento, a prescindere dal numero di volte in cui l’allevamento o la zona destinata a molluschicoltura è stata controllata.

(9)  Allevamenti o zone destinate a molluschicoltura il cui status sanitario nel periodo precedente corrispondeva, conformemente all’allegato III, parte A, della direttiva 2006/88/CE, alle categorie I, II, III o IV e che presentano almeno un risultato positivo nell’ultimo controllo.

Nel caso di programmi presentati prima del 1o agosto 2008, indicare gli allevamenti o le zone destinate a molluschicoltura risultati negativi relativamente alla malattia in questione nel periodo precedente e che presentano almeno un capo positivo nel periodo di riferimento.

(10)  Animali × 1 000 o peso totale degli animali rimossi ed eliminati.

(11)  Con riferimento sia ai fondi veterinari sia al Fondo europeo per la pesca [regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio].


13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/91


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 dicembre 2008

concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze

[notificata con il numero C(2008) 7803]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/941/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) della Commissione fissano le modalità d’attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze attive incluse nell’allegato della presente decisione.

(3)

A norma dell’articolo 24 sexies del regolamento (CE) n. 2229/2004, entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione i notificanti interessati hanno rinunciato a sostenere l’iscrizione di tali sostanze.

(4)

La Commissione ha esaminato i progetti di relazione di valutazione, le raccomandazioni degli Stati membri relatori e le osservazioni degli altri Stati membri ed è giunta alla conclusione che gli articoli 24 ter e 24 septies non sono d’applicazione. Si applica quindi l’articolo 24 sexies.

(5)

Le sostanze attive elencate nell’allegato I della presente decisione non sono pertanto iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

Poiché la non iscrizione di queste sostanze non è basata sulla presenza di indizi chiari per ritenere che la sostanza abbia effetti nocivi, conformemente all’allegato VII del regolamento (CE) n. 2229/2004, gli Stati membri devono poter mantenere le autorizzazioni fino al 31 dicembre 2010, conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2229/2004.

(7)

L’eventuale periodo di moratoria consesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo.

(8)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (4), di una nuova domanda a norma della procedura accelerata di cui agli articoli da 13 a 22 del suddetto regolamento.

(9)

Gli articoli da 13 a 22 del regolamento (CE) n. 33/2008 prevedono una procedura accelerata per la nuova domanda. La procedura permette ai notificanti la cui sostanza non è stata inclusa nell’elenco a causa del loro ritiro, di presentare una nuova domanda in conformità della procedura accelerata stabilita dal regolamento (CE) n. 33/2008. Con la nuova domanda, a norma di tale procedura i notificanti possono presentare unicamente i dati aggiuntivi necessari per chiarire i punti specifici per cui è stata identificata la necessità di ulteriori informazioni durante la valutazione dei rischi. Il notificante ha ricevuto il progetto di relazione di valutazione che mette in evidenza tali dati.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le sostanze attive elencate nell’allegato della presente decisione non sono iscritte come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri ritirano l’autorizzazione relativa ai prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive elencate nell’allegato entro il 31 dicembre 2010.

Articolo 3

Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE scade il 31 dicembre 2011.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(4)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


ALLEGATO

ELENCO DELLE SOSTANZE ATTIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 1

Sostanza attiva

Progetto di relazione di valutazione comunicato al notificante il

1-Decanol

7 aprile 2008

6-Benziladenina

25 febbraio 2008

Solfato di alluminio

31 marzo 2008

Azadiractin

18 febbraio 2008

Bromadiolone

11 luglio 2008

Etossichina

13 marzo 2008

Alcoli grassi

3 aprile 2008

Acido indolilacetico

13 marzo 2008

Acido indolilbutirrico

13 marzo 2008

Zolfo calcico

31 marzo 2008

Acido naftilacetico

3 marzo 2008

1-Naftilacetammide

3 marzo 2008

Propisochlor

16 maggio 2008

Quassia

17 marzo 2008

Fosfuro di zinco

11 luglio 2008


13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/94


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2008

relativa all’adeguamento dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o agosto 2007, 1o settembre 2007, 1o ottobre 2007, 1o novembre 2007, 1o dicembre 2007 e 1o gennaio 2008 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(2008/942/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare l’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 624/2008 (2) del Consiglio sono stati fissati, in applicazione dell’articolo 13, primo comma, dell’allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o luglio 2007 alle retribuzioni pagate ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali delle Comunità europee in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.

(2)

In applicazione dell’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X dello statuto, è opportuno adeguare, con effetto dal 1o agosto 2007, 1o settembre 2007, 1o ottobre 2007, 1o novembre 2007, 1o dicembre 2007 e 1o gennaio 2008, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio, sono adeguati per determinati paesi, indicati in allegato. Quest’ultimo contiene sei tabelle mensili che precisano i paesi interessati e le date di applicazione successive per ciascuno di essi (1o agosto 2007, 1o settembre 2007, 1o ottobre 2007, 1o novembre 2007, 1o dicembre 2007 e 1o gennaio 2008).

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alle diverse date di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2008.

Per la Commissione

Benita FERRERO-WALDNER

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2)  GU L 172 del 2.7.2008, pag. 1.


ALLEGATO

AGOSTO 2007

Sedi di servizio

Tassi di cambio

Agosto 2007 (1)

Coefficienti correttori

Agosto 2007 (2)

Parità economiche

Agosto 2007

Bangladesh

94,2022

49,9

47,03

Ghana

1,279

67,5

0,863

Sudan

2,77849

53,6

1,489


SETTEMBRE 2007

Sedi di servizio

Tassi di cambio

Sett. 2007 (1)

Coefficienti correttori

Sett. 2007 (2)

Parità economiche

Sett. 2007

Kazakstan (Astana) (3)

170,67

71,8

122,6

Paraguay

6 968

76,0

5 298

Yemen (4)

271,551

72,1

195,7


OTTOBRE 2007

Sedi di servizio

Tassi di cambio

Ott. 2007 (1)

Coefficienti correttori

Ott. 2007 (2)

Parità economiche

Ott. 2007

Eritrea

21,4263

45,5

9,744

Guinea (Conakry) (5)

5 398,58

63,8

3 445

India

56,215

54,3

30,52


NOVEMBRE 2007

Sedi di servizio

Tassi di cambio

Nov. 2007 (1)

Coefficienti correttori

Nov. 2007 (2)

Parità economiche

Nov. 2007

Armenia

465,26

116,1

540,1

Cambodia

5 832

69,1

4 029

Gabon

655,957

116,6

765

Lesotho

9,4923

59,1

5,612

Madagascar

2 586,65

77,6

2 008

Venezuela (6)

3 097,51

64,1

1 987

Yemen2 (4)

286,558

64,5

184,7


DICEMBRE 2007

Sedi di servizio

Tassi di cambio

Dic. 2007 (1)

Coefficienti correttori

Dic. 2007 (2)

Parità economiche

Dic. 2007

Gibuti

261,925

90,9

238

Giamaica

104,777

83,6

87,59

Tonga

2,8039

87,0

2,438

Trinidad e Tobago

9,2323

67,0

6,19


GENNAIO 2008

Sedi di servizio

Tassi di cambio

Genn. 2008 (1)

Coefficienti correttori

Genn. 2008 (2)

Parità economiche

Genn. 2008

Algeria

97,9677

90,0

88,13

Cile

718,74

66,2

476

Gambia

32,75

69,7

22,82

Ghana

1,3895

65,3

0,907

Guinea (Conakry)3 (5)

6 072,9

59,6

3 618

Kazakstan (Astana)1 (3)

173,75

75,3

130,9

Swaziland

10,0012

58,0

5,805

Tagikistan

5,08916

65,2

3,319

Venezuela4 (6)

3 158,78

67,4

2 130

Yemen2 (4)

289,84

59,9

173,6


(1)  EURO 1 = moneta nazionale.

(2)  Bruxelles = 100 %.

(3)  Coefficiente di Astana adeguato due volte nel periodo interessato dalla presente decisione: per settembre 2007 e gennaio 2008.

(4)  Coefficiente dello Yemen adeguato tre volte nel periodo interessato dalla presente decisione: per settembre 2007, novembre 2007 e gennaio 2008.

(5)  Coefficiente di Conakry adeguato due volte nel periodo interessato dalla presente decisione: per ottobre 2007 e gennaio 2008.

(6)  Coefficiente del Venezuela adeguato due volte nel periodo interessato dalla presente decisione: per novembre 2007 e gennaio 2008.


13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/97


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2008

concernente la non iscrizione dell’olio di Dippel nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2008) 8083]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/943/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti (CE) n. 1112/2002 (2) e (CE) n. 2229/2004 (3) della Commissione fissano le modalità d’attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende l’olio di Dippel.

(3)

Gli effetti dell’olio di Dippel sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1112/2002 e (CE) n. 2229/2004 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2229/2004. Per l’olio di Dippel lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate nell’ottobre 2006.

(4)

La Commissione ha esaminato l’olio di Dippel in conformità all’articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004. Il progetto di rapporto di riesame su tale sostanza è stato esaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottato il 26 settembre 2008 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione.

(5)

Esaminando questa sostanza attiva, il comitato ha concluso, tenendo conto delle osservazioni ricevute dagli Stati membri, che esistono indizi chiari per ritenere che essa possa avere effetti nocivi sulla salute umana e in particolare che la mancanza di dati essenziali non consenta di fissare la dose giornaliera ammissibile (DGA) e la dose acuta di riferimento (DAR), valori necessari per effettuare una valutazione dei rischi. Inoltre, in tutte le ipotesi «modello», l’esposizione dell’operatore è superiore al 100 % del livello ammissibile di esposizione degli operatori. Nella sua relazione di valutazione lo Stato membro relatore ha individuato anche altri aspetti problematici, che sono stati ripresi nel rapporto di riesame sulla sostanza.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le proprie osservazioni sui risultati dell’esame dell’olio di Dippel e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Nonostante gli argomenti addotti dal notificante, gli aspetti problematici permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite non hanno dimostrato che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti olio di Dippel soddisfano, in generale, le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

L’olio di Dippel non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

È opportuno prendere misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti olio di Dippel siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, l’immagazzinaggio, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti olio di Dippel non deve superare i dodici mesi per consentire l’impiego delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo, così da garantire che i prodotti fitosanitari contenenti olio di Dippel rimangano disponibili per diciotto mesi dall’adozione della presente decisione.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (4), di una domanda relativa a un’eventuale iscrizione dell’olio di Dippel nell’allegato I della citata direttiva.

(11)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’olio di Dippel non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti olio di Dippel siano revocate entro il 12 giugno 2009;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti olio di Dippel a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, è il più breve possibile e scade entro il 12 giugno 2010.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(4)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/99


POSIZIONE COMUNE 2008/944/PESC DEL CONSIGLIO

dell’8 dicembre 2008

che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri intendono basarsi sui criteri comuni concordati nei Consigli europei di Lussemburgo e di Lisbona rispettivamente nel 1991 e 1992 e sul codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi adottato dal Consiglio nel 1998.

(2)

Gli Stati membri riconoscono la particolare responsabilità che incombe agli Stati esportatori di tecnologia e attrezzature militari.

(3)

Gli Stati membri sono determinati a fissare norme comuni rigorose che siano considerate come base minima per la gestione e la limitazione dei trasferimenti di tecnologia e attrezzature militari da parte di tutti gli Stati membri e a rafforzare lo scambio delle pertinenti informazioni al fine di raggiungere una maggiore trasparenza.

(4)

Gli Stati membri sono determinati a impedire l’esportazione di tecnologia e attrezzature militari che possano essere utilizzate per la repressione interna o l’aggressione internazionale o contribuire all’instabilità regionale.

(5)

Gli Stati membri intendono rafforzare la cooperazione e promuovere la convergenza riguardo all’esportazione di tecnologia e attrezzature militari nel quadro della Politica estera e di sicurezza comune (PESC).

(6)

Provvedimenti complementari sono stati adottati nei confronti dei trasferimenti illeciti, attraverso il programma dell’UE per la prevenzione e la lotta contro il traffico illecito di armi convenzionali.

(7)

Il 12 luglio 2002 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2002/589/PESC (1) in vista di un contributo dell’Unione europea alla lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere.

(8)

Il 23 giugno 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/468/PESC (2) sul controllo dell’intermediazione di armi.

(9)

Nel dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e nel dicembre 2005 una strategia volta a combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, che comportano un accresciuto interesse comune degli Stati membri dell’Unione europea verso un approccio coordinato al controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.

(10)

Nel 2001 è stato adottato il programma d’azione delle Nazioni Unite inteso a prevenire, combattere ed eliminare il commercio illegale di armi portatili e di armi leggere sotto tutti i suoi aspetti.

(11)

Nel 1992 è stato istituito il registro delle armi convenzionali delle Nazione Unite.

(12)

Gli Stati hanno il diritto di trasferire mezzi di autotutela, in conformità del diritto di autotutela riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite.

(13)

È riconosciuta l’intenzione degli Stati membri di mantenere l’industria della difesa quale elemento della loro base industriale e del loro sforzo di difesa.

(14)

Il rafforzamento di una base tecnica ed industriale di difesa europea, che contribuisce all’attuazione della politica estera e di sicurezza comune, segnatamente della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa, dovrebbe essere accompagnato dalla cooperazione e dalla convergenza nel settore della tecnologia e delle attrezzature militari.

(15)

Gli Stati membri intendono rafforzare la politica di controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari dell’Unione europea tramite l’adozione della presente posizione comune, che aggiorna e sostituisce il codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi adottato dal Consiglio l’8 giugno 1998.

(16)

Il 13 giugno 2000 il Consiglio ha adottato l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, che è riveduto periodicamente, tenendo conto se del caso di elenchi nazionali e internazionali analoghi (3).

(17)

L’Unione deve assicurare la coerenza globale della sua azione esterna nell’ambito delle relazioni esterne, in conformità dell’articolo 3, secondo comma, del trattato; a tale riguardo il Consiglio prende atto della proposta della Commissione volta a modificare il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1.   Ciascuno Stato membro valuta caso per caso le domande di licenza d’esportazione di prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, citato all’articolo 12, che gli pervengono, basandosi sui criteri di cui all’articolo 2.

2.   Le domande di licenza di esportazione di cui al paragrafo 1 comprendono:

domande di licenza di esportazioni fisiche anche se per la produzione di attrezzature militari soggette a licenza in paesi terzi,

domande di licenza di intermediazione,

domande di licenza di transito o trasbordo,

domande di licenza di trasferimenti intangibili di software e di tecnologia attraverso mezzi elettronici, telefax o telefono.

La legislazione degli Stati membri sancisce i casi in cui è necessaria la licenza di esportazione relativamente a dette domande.

Articolo 2

Criteri

1.   Criterio 1: rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali degli Stati membri, segnatamente delle sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di quelle adottate dall’Unione europea, degli accordi concernenti la non proliferazione ed altre materie, nonché degli altri obblighi internazionali

Una licenza di esportazione è respinta ove l’approvazione fosse incompatibile fra l’altro con:

a)

gli obblighi internazionali degli Stati membri e i loro impegni di rispettare misure di embargo sulle armi adottate dalle Nazioni Unite, dall’Unione europea e dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa;

b)

gli obblighi internazionali degli Stati membri in virtù del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, della convenzione sulle armi batteriologiche e tossiniche e della convenzione sulle armi chimiche;

c)

l’impegno degli Stati membri di non esportare sotto qualsiasi forma mine terrestri anti-persona;

d)

gli impegni degli Stati membri nell’ambito del gruppo Australia, del regime di non proliferazione nel settore missilistico, del Comitato Zangger, del gruppo dei fornitori nucleari, dell’intesa di Wassenaar e del codice di condotta dell’Aia contro la proliferazione dei missili balistici.

2.   Criterio 2: rispetto dei diritti umani nel paese di destinazione finale e rispetto del diritto internazionale umanitario da parte di detto paese

Dopo aver valutato la posizione del paese destinatario nei confronti dei pertinenti principi stabiliti dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani, gli Stati membri:

a)

rifiutano licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate a fini di repressione interna;

b)

sono particolarmente attenti e vigilanti nel rilascio di licenze, che è effettuato caso per caso e tenendo conto della natura della tecnologia o delle attrezzature militari, a paesi in cui i competenti organi delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o del Consiglio d’Europa abbiano registrato gravi violazioni dei diritti umani.

Al riguardo, per tecnologia o attrezzature che possono essere utilizzate a fini di repressione interna si intendono, fra l’altro, la tecnologia o le attrezzature in relazione alle quali sussistono prove dell’impiego della medesima tecnologia o di attrezzature di tipo analogo, da parte dell’utilizzatore finale proposto, a fini di repressione interna o per le quali è legittimo supporre una diversione dell’uso finale dichiarato o dell’utilizzatore finale dichiarato a fini di repressione interna. Conformemente all’articolo 1 della presente posizione comune, si esaminerà attentamente la natura della tecnologia o delle attrezzature, in particolare se esse sono destinate ad essere utilizzate a fini di sicurezza interna. Per repressione interna si intendono, fra l’altro, la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani e degradanti, le esecuzioni sommarie o arbitrarie, le sparizioni, le detenzioni arbitrarie e altre gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali definiti nei pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

Dopo aver valutato la posizione del paese destinatario nei confronti dei pertinenti principi stabiliti dagli strumenti internazionali in materia di diritto umanitario internazionale, gli Stati membri:

c)

rifiutano licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possono essere utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale.

3.   Criterio 3: situazione interna del paese di destinazione finale in termini di esistenza di tensioni o conflitti armati

Gli Stati membri rifiutano licenze di esportazione di tecnologia o attrezzature militari che provochino o prolunghino conflitti armati o aggravino tensioni o conflitti in corso nel paese di destinazione finale.

4.   Criterio 4: mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionali

Gli Stati membri rifiutano licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che il destinatario previsto utilizzi la tecnologia o le attrezzature militari da esportare a fini di aggressione contro un altro paese o per far valere con la forza una rivendicazione territoriale. Nel valutare tali rischi, gli Stati membri tengono conto tra l’altro:

a)

dell’esistenza o della probabilità di un conflitto armato fra il paese destinatario e un altro paese;

b)

di una rivendicazione territoriale nei confronti di un paese vicino che il paese destinatario abbia in passato tentato o minacciato di far valere con la forza;

c)

della probabilità che la tecnologia o l’attrezzatura militare sia usata per scopi diversi da quelli legittimi di sicurezza nazionale e difesa del paese destinatario;

d)

della necessità di non pregiudicare in modo significativo la stabilità della regione.

5.   Criterio 5: sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro, e sicurezza nazionale dei paesi amici e alleati

Gli Stati membri tengono conto degli aspetti seguenti:

a)

effetto potenziale della tecnologia o delle attrezzature militari da esportare sui loro interessi in materia di difesa e sicurezza e su quelli di Stati membri e dei paesi amici e alleati, pur riconoscendo che tale fattore non può incidere sull’osservanza dei criteri relativi al rispetto dei diritti umani e alla pace, sicurezza e stabilità regionali;

b)

rischio di utilizzazione della tecnologia o delle attrezzature militari in questione contro le loro stesse forze o quelle di Stati membri di paesi amici e alleati.

6.   Criterio 6: comportamento del paese acquirente nei confronti della comunità internazionale, segnatamente per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze e il rispetto del diritto internazionale

Gli Stati membri tengono conto, fra l’altro, dei comportamenti del paese acquirente per quanto concerne:

a)

il suo sostegno o incoraggiamento del terrorismo e della criminalità organizzata internazionale;

b)

il suo adempimento di impegni internazionali, in particolare riguardo al non ricorso alla forza, e del diritto umanitario internazionale;

c)

il suo impegno per la non proliferazione e altri settori del controllo degli armamenti e del disarmo, in particolare firma, ratifica e attuazione delle pertinenti convenzioni in materia di controllo degli armamenti e di disarmo, di cui alla lettera b) del criterio 1.

7.   Criterio 7: esistenza del rischio che la tecnologia o le attrezzature militari siano sviate all’interno del paese acquirente o riesportate a condizioni non ammissibili

Nel valutare l’impatto della tecnologia o delle attrezzature militari da esportare sul paese destinatario e il rischio che tale tecnologia o tali attrezzature possano essere sviate verso un utilizzatore finale non accettabile o per una destinazione finale non accettabile si tiene conto degli aspetti seguenti:

a)

legittimi interessi di difesa e sicurezza interna del paese destinatario, compresa la partecipazione ad iniziative di mantenimento della pace a livello di Nazioni Unite o di altre organizzazioni;

b)

capacità tecnica del paese destinatario di utilizzare la tecnologia o le attrezzature;

c)

capacità del paese destinatario di esercitare un efficace controllo delle esportazioni;

d)

rischio di riesportazione della tecnologia o delle attrezzature verso destinazioni non accettabili e comportamento del paese destinatario nel rispettare le disposizioni in materia di riesportazione o di consenso preventivo di riesportazione che lo Stato membro esportatore ritenga opportuno imporre;

e)

rischio di sviamento della tecnologia o delle attrezzature verso organizzazioni terroristiche o singoli terroristi;

f)

rischio di decompilazione o trasferimento di tecnologia non desiderato.

8.   Criterio 8: compatibilità delle esportazioni di tecnologia o di attrezzature militari con la capacità tecnica e economica del paese destinatario, tenendo conto che gli Stati dovrebbero essere in grado di soddisfare le loro legittime esigenze in materia di sicurezza e difesa con una diversione minima di risorse umane ed economiche per gli armamenti

Gli Stati membri valutano, alla luce delle informazioni provenienti da fonti pertinenti, quali le relazioni del Programma di sviluppo delle Nazioni unite, della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, se la prospettata esportazione ostacoli gravemente lo sviluppo sostenibile del paese destinatario. In questo contesto esaminano i livelli relativi di spesa nel settore militare e in quello sociale di detto paese, tenendo conto anche di eventuali aiuti dell’Unione europea o di aiuti bilaterali.

Articolo 3

La presente posizione comune lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare politiche nazionali più restrittive.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri diffondono i dati delle domande di licenza di esportazione che sono state rifiutate secondo i criteri della presente posizione comune, corredandoli di una spiegazione delle ragioni del rifiuto della licenza. Prima di rilasciare una licenza che sia stata rifiutata da un altro o da altri Stati membri per un’operazione sostanzialmente identica nei tre anni precedenti, uno Stato membro consulta lo Stato o gli Stati membri che hanno rifiutato il rilascio. Qualora, dopo aver effettuato le consultazioni, lo Stato membro decida comunque di rilasciare la licenza, esso ne informa lo Stato o gli Stati membri che l’avevano negata, fornendo una motivazione dettagliata.

2.   La decisione di trasferire o rifiutare di trasferire una qualsiasi tecnologia o attrezzatura militare resta di competenza esclusiva di ciascuno Stato membro. Si considera che vi sia rifiuto di licenza se lo Stato membro ha negato l’autorizzazione di vendita effettiva o esportazione della tecnologia o dell’attrezzatura militare in questione, mentre in caso contrario la vendita avrebbe avuto luogo, o la conclusione del contratto. A tal fine un rifiuto notificabile può, conformemente alle procedure nazionali, includere il rifiuto di autorizzare l’avvio di trattative o una risposta negativa ad una formale indagine iniziale in merito a un’ordinazione specifica.

3.   Gli Stati membri mantengono riservate tali decisioni di rifiuto e tali consultazioni e non le utilizzano per trarne vantaggi a fini commerciali.

Articolo 5

Le licenze sono concesse solo in base a informazioni preliminari affidabili sulla destinazione finale nel paese di destinazione finale. Perciò in generale saranno necessari il certificato di destinazione finale o la documentazione adeguata attentamente verificati e/o una qualche autorizzazione ufficiale rilasciata dal paese di destinazione finale. Nell’esaminare le domande di licenza di esportazione di tecnologia o attrezzature militari per la produzione in paesi terzi, gli Stati membri tengono conto in particolare dell’uso potenziale del prodotto finito nel paese di produzione e del rischio che esso possa essere sviato o esportato a un utilizzatore finale non accettabile.

Articolo 6

Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1334/2000, i criteri di cui all’articolo 2 della presente posizione comune e la procedura di consultazioni di cui all’articolo 4 devono applicarsi anche agli Stati membri in relazione ai prodotti e alla tecnologia a duplice uso specificati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 quando vi siano seri motivi per ritenere che i loro utilizzatori finali siano le forze armate o le forze di sicurezza interna o entità simili del paese destinatario. È inteso che i riferimenti della presente posizione comune alla tecnologia e alle attrezzature militari comprendono i prodotti e la tecnologia di cui sopra.

Articolo 7

Per ottimizzare l’efficacia della presente posizione comune gli Stati membri operano, nel quadro della PESC, per rafforzare la cooperazione e promuovere la convergenza nel settore delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.

Articolo 8

1.   Ciascuno Stato membro trasmette in via riservata agli altri Stati membri una relazione annuale sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e su come esso ha applicato la presente posizione comune.

2.   Una relazione annuale dell’UE, basata sui contributi di tutti gli Stati membri, è presentata al Consiglio e pubblicata nella serie «C» della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Inoltre, ciascuno Stato membro che esporta tecnologia o attrezzature figuranti nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE pubblica una relazione nazionale sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, il cui contenuto è conforme alla legislazione nazionale, ove applicabile, e che fornisce informazioni destinate alla relazione annuale dell’UE in merito all’attuazione della presente posizione comune, come disposto nel manuale per l’uso.

Articolo 9

Gli Stati membri, se del caso, procedono, nell’ambito della PESC, a una valutazione congiunta della situazione dei possibili o effettivi destinatari delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari provenienti dagli Stati membri, alla luce dei principi e criteri della presente posizione comune.

Articolo 10

Mentre, ove opportuno, gli Stati membri possono anche tener conto dell’effetto delle esportazioni prospettate sui loro interessi economici, sociali, commerciali e industriali, tali fattori non pregiudicano l’applicazione dei criteri summenzionati.

Articolo 11

Gli Stati membri si adoperano al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di tecnologia o attrezzature militari ad applicare i criteri della presente posizione comune. Essi scambiano periodicamente, con gli Stati terzi che applicano i criteri, le esperienze maturate in materia di politica di controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e di applicazione dei criteri.

Articolo 12

Gli Stati membri fanno sì che le rispettive legislazioni nazionali consentano loro di controllare le esportazioni della tecnologia e delle attrezzature incluse nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE. Detto elenco funge da riferimento per gli elenchi nazionali della tecnologia e delle attrezzature militari degli Stati membri, ma non li sostituisce direttamente.

Articolo 13

Il manuale per l’uso del codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di attrezzature militari, che è riveduto periodicamente, fornisce orientamenti per l’applicazione della presente posizione comune.

Articolo 14

Gli effetti della presente posizione comune decorrono dal giorno di adozione.

Articolo 15

La presente posizione comune è riveduta tre anni dopo l’adozione.

Articolo 16

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER


(1)  GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1.

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 79.

(3)  Modificato da ultimo il 10 marzo 2008 (GU C 98 del 18.4.2008, pag. 1).

(4)  GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1.


13.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 335/s3


NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.


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