ISSN 1725-258X |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
52o anno |
Sommario |
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I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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DIRETTIVE |
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Direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria
REGOLAMENTI
23.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 55/2009 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2009
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
IL |
138,6 |
JO |
78,3 |
|
MA |
45,4 |
|
TN |
139,0 |
|
TR |
110,6 |
|
ZZ |
102,4 |
|
0707 00 05 |
JO |
155,5 |
MA |
116,0 |
|
TR |
152,1 |
|
ZZ |
141,2 |
|
0709 90 70 |
MA |
163,7 |
TR |
136,6 |
|
ZZ |
150,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
49,7 |
IL |
56,3 |
|
MA |
64,4 |
|
TN |
49,3 |
|
TR |
55,7 |
|
ZZ |
55,1 |
|
0805 20 10 |
MA |
83,3 |
TR |
54,0 |
|
ZZ |
68,7 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
63,3 |
EG |
88,5 |
|
IL |
72,4 |
|
JM |
105,5 |
|
PK |
46,6 |
|
TR |
74,1 |
|
ZZ |
75,1 |
|
0805 50 10 |
EG |
52,5 |
MA |
67,1 |
|
TR |
61,3 |
|
ZZ |
60,3 |
|
0808 10 80 |
CN |
84,7 |
MK |
32,6 |
|
TR |
67,5 |
|
US |
103,4 |
|
ZZ |
72,1 |
|
0808 20 50 |
CN |
60,8 |
TR |
97,0 |
|
US |
111,8 |
|
ZZ |
89,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
23.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 56/2009 DELLA COMMISSIONE
del 21 gennaio 2009
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte, aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Sacca in tessuto di strisce di polipropilene di larghezza inferiore a 5 mm, di forma parallelepipeda, che misura approssimativamente 54,5 × 74 × 25 cm dotata di due robusti manici dello stesso materiale, cuciti sui due lati lunghi della sacca. Ognuno dei manici scende fino al fondo della sacca. La sacca è visibilmente rivestita, su entrambe le superfici, di fogli di materie plastiche, non vi sono compartimenti all'interno e può essere chiusa sulla parte superiore con una chiusura lampo. I bordi sono rinforzati con una striscia cucita. (contenitore simile a una sacca per provviste) (Cfr. la fotografia n. 649) (1) |
4202 92 19 |
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera m), del capitolo 39, della nota complementare 1 del capitolo 42 e del testo dei codici NC 4202, 4202 92 e 4202 92 19. Per via della forma parallelepipeda, tipica delle sacche per provviste, e dei manici rinforzati collocati in modo da essere impugnati dalla persona che se ne serve a tale scopo e dato che il rivestimento in fogli di materie plastiche, la chiusura lampo, i bordi rinforzati e i manici robusti (che continuano lungo i lati della borsa per ottenere maggiore robustezza) ne consentono un uso prolungato, la borsa presenta le caratteristiche oggettive di un «contenitore simile a una sacca per provviste». I contenitori simili a sacche per provviste sono contemplati alla voce 4202 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato, voce 4202, primo comma, che menzionano esplicitamente che la voce riguarda unicamente gli articoli espressamente indicati e contenitori simili). Per via delle caratteristiche sopraindicate, l'articolo in questione non è del tipo solitamente utilizzato per l'imballaggio o il trasporto di prodotti di tutti i generi, pertanto la classificazione alla voce 3923 è esclusa ai sensi del significato della nota 2, lettera m), del capitolo 39 [cfr. inoltre le note esplicative alla voce 3923, primo comma, lettera a), e secondo comma]. Poiché la superficie esterna è ricoperta con fogli di materie plastiche visibili ad occhio nudo, l'articolo deve essere classificato come articolo con superficie esterna di materie plastiche (cfr. la prima nota complementare al capitolo 42). L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 4202 92 19. |
(1) La fotografia ha carattere puramente informativo.
23.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 57/2009 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2009
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XVI, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
L'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che le restituzioni possano essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. |
(4) |
In virtù del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana (2), approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio (3), un determinato quantitativo di prodotti lattiero-caseari della Comunità può essere esportato verso la Repubblica dominicana a dazio ridotto. Occorre pertanto ridurre di una determinata percentuale le restituzioni all'esportazione sui prodotti esportati nell'ambito di tale regime. |
(5) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e con gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione (4).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 218 del 6.8.1998, pag. 46.
(3) GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.
(4) GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 23 gennaio 2009
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
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0401 30 31 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
8,60 |
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0401 30 31 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
13,42 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 31 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
14,80 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 39 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
8,60 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 39 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
13,42 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 39 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
14,80 |
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0401 30 91 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
16,87 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
16,87 |
|||||||||||||||||||||||||
0401 30 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
24,79 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 10 11 9000 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
17,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 10 19 9000 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
17,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 10 99 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
17,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 11 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
17,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 11 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
23,63 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 11 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
24,53 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 11 9900 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
26,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 17 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
17,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 19 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
23,63 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
24,53 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 19 9900 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
26,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 91 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
26,15 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 91 9200 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
26,28 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 91 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
26,53 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
26,15 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9200 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
26,28 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
26,53 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
27,79 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
28,23 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9600 |
L20 |
EUR/100 kg |
30,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 21 99 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
30,97 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 15 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
17,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 15 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
23,63 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 15 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
24,53 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 19 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
23,63 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
24,53 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 19 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
26,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
26,15 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 29 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
27,79 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 91 10 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
2,58 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 91 30 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
3,05 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 91 99 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
16,87 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 99 10 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
6,64 |
|||||||||||||||||||||||||
0402 99 31 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
8,60 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 11 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
17,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 13 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
17,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 13 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
23,63 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 13 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
24,53 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 13 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
26,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 33 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
23,63 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 59 9310 |
L20 |
EUR/100 kg |
8,60 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 59 9340 |
L20 |
EUR/100 kg |
13,42 |
|||||||||||||||||||||||||
0403 90 59 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
14,80 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 21 9120 |
L20 |
EUR/100 kg |
14,50 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 21 9160 |
L20 |
EUR/100 kg |
17,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 23 9120 |
L20 |
EUR/100 kg |
17,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 23 9130 |
L20 |
EUR/100 kg |
23,63 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 23 9140 |
L20 |
EUR/100 kg |
24,53 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 23 9150 |
L20 |
EUR/100 kg |
26,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 81 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
17,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 83 9110 |
L20 |
EUR/100 kg |
17,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 83 9130 |
L20 |
EUR/100 kg |
23,63 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 83 9150 |
L20 |
EUR/100 kg |
24,53 |
|||||||||||||||||||||||||
0404 90 83 9170 |
L20 |
EUR/100 kg |
26,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 11 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
43,90 |
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0405 10 11 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
45,00 |
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0405 10 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
43,90 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 19 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
45,00 |
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0405 10 30 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
43,90 |
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0405 10 30 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
45,00 |
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0405 10 30 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
45,00 |
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0405 10 50 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
43,90 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 50 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
45,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 10 90 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
46,65 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 20 90 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
41,16 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 20 90 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
42,80 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 90 10 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
54,49 |
|||||||||||||||||||||||||
0405 90 90 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
45,00 |
|||||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9640 |
L04 |
EUR/100 kg |
11,78 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
14,72 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9650 |
L04 |
EUR/100 kg |
9,82 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
12,27 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9830 |
L04 |
EUR/100 kg |
7,03 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
8,79 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 10 20 9850 |
L04 |
EUR/100 kg |
6,85 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
8,56 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9913 |
L04 |
EUR/100 kg |
8,54 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
10,68 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9915 |
L04 |
EUR/100 kg |
11,61 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
14,51 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9917 |
L04 |
EUR/100 kg |
12,34 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
15,42 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 20 90 9919 |
L04 |
EUR/100 kg |
13,79 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
17,24 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 31 9730 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,29 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
6,61 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 31 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,69 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
7,11 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 31 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,17 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
6,46 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
4,62 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
5,77 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9700 |
L04 |
EUR/100 kg |
4,96 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
6,20 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,31 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
6,64 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 30 39 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
5,11 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
6,39 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 40 50 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
12,47 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
15,59 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 40 90 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
13,82 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
17,28 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 13 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
17,58 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
21,98 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 15 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,17 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
22,71 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 17 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,17 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
22,71 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 21 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
17,60 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
22,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 23 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,93 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
19,91 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 25 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,53 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
19,41 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 27 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
14,06 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
17,58 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 32 9119 |
L04 |
EUR/100 kg |
13,02 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
16,28 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 35 9190 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,63 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
23,29 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 35 9990 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,63 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
23,29 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 37 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
17,58 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
21,98 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 61 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
20,31 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
25,39 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 63 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
19,93 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
24,91 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 63 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
19,93 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
24,91 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 69 9910 |
L04 |
EUR/100 kg |
19,56 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
24,45 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 73 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,20 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
20,25 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 75 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,61 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
20,76 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 76 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
14,65 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
18,31 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 76 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,41 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
20,51 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 76 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,02 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
18,77 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 78 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,53 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
20,66 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 78 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,87 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
19,84 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 79 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
13,22 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
16,53 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 81 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,41 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
20,51 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 85 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,12 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
22,65 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 85 9970 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,61 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
20,76 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 86 9200 |
L04 |
EUR/100 kg |
17,30 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
21,63 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 86 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
17,60 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
22,00 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 86 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,12 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
22,65 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,89 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
19,86 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,61 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
19,51 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9951 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,12 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
20,15 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9971 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,12 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
20,15 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9973 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,82 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
19,78 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9974 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,85 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
21,06 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9975 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,50 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
20,63 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 87 9979 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,93 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
19,91 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 88 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
13,82 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
17,28 |
||||||||||||||||||||||||||
0406 90 88 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
13,52 |
|||||||||||||||||||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
16,90 |
||||||||||||||||||||||||||
Le destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Per i prodotti destinati ad essere esportati nella Repubblica dominicana nell'ambito del contingente 2008/2009 di cui alla decisione 98/486/CE e alle condizioni di cui al capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006, si applicano i seguenti tassi:
|
0,00 EUR/100 kg |
||
|
0,00 EUR/100 kg |
Le destinazioni sono definite come segue:
L20 |
: |
Tutte le destinazioni, tranne:
|
||||||||
L04 |
: |
Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (), Montenegro ed ex Repubblica Iugoslava di Macedonia. |
||||||||
L40 |
: |
Tutte le destinazioni, tranne:
|
(2) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
23.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 58/2009 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2009
recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il burro nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2004
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente. |
(2) |
A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3), e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 20 gennaio 2009. |
(3) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2004, per il periodo di gara che ha termine il 20 gennaio 2009, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui rispettivamente all'articolo 1, lettere a) e b), e all’articolo 2 di detto regolamento è quello indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.
(3) GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.
ALLEGATO
(EUR/100 kg) |
||
Prodotto |
Restituzione all'esportazione/codice della nomenclatura |
Importo massimo della restituzione all’esportazione per le destinazioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 619/2008 |
Burro |
ex ex 0405 10 19 9700 |
50,00 |
Butteroil |
ex ex 0405 90 10 9000 |
58,00 |
23.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 59/2009 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2009
recante fissazione dell'importo massimo della restituzione all'esportazione per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 619/2008
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 619/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per taluni tipi di prodotti lattiero-caseari (2), prevede un procedimento di gara permanente. |
(2) |
A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1454/2007 della Commissione, del 10 dicembre 2007, recante norme comuni per l'istituzione di un procedimento di gara per la fissazione delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli (3) e dopo aver esaminato le offerte presentate in risposta al bando di gara, è opportuno fissare l'importo massimo della restituzione all'esportazione per il periodo di gara che termina il 20 gennaio 2009. |
(3) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'ambito della gara permanente aperta dal regolamento (CE) n. 619/2008, per il periodo di gara che ha termine il 20 gennaio 2009, l'importo massimo della restituzione per i prodotti e le destinazioni di cui all'articolo 1, lettera c), e all'articolo 2, di detto regolamento è di 20,00 EUR/100 kg.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 168 del 28.6.2008, pag. 20.
(3) GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 69.
23.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 60/2009 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2009
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l’articolo 170,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per i prodotti contemplati dall’allegato I, parte XV, del medesimo regolamento, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, è necessario fissare restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163 e 164 e da 167 a 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3), e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4). |
(5) |
Le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (5), prevedono una riduzione della restituzione all’esportazione particolare se la quantità destinata all’esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all’85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento. |
(6) |
Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1044/2008 della Commissione (6) e sostituirlo con un nuovo regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.
Articolo 2
Nel caso di cui all’articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, il tasso della restituzione applicabile ai prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 7 EUR/100 kg.
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 1044/2008 è abrogato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.
(5) GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.
(6) GU L 281 del 24.10.2008, pag. 10.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 23 gennaio 2009
Codice dei prodotti |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo delle restituzioni |
||||||||||||
0102 10 10 9140 |
B00 |
EUR/100 kg peso vivo |
25,9 |
||||||||||||
0102 10 30 9140 |
B00 |
EUR/100 kg peso vivo |
25,9 |
||||||||||||
0201 10 00 9110 (2) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
36,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
21,5 |
|||||||||||||
0201 10 00 9130 (2) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
48,8 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
28,7 |
|||||||||||||
0201 20 20 9110 (2) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
48,8 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
28,7 |
|||||||||||||
0201 20 30 9110 (2) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
36,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
21,5 |
|||||||||||||
0201 20 50 9110 (2) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
61,0 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
35,9 |
|||||||||||||
0201 20 50 9130 (2) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
36,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
21,5 |
|||||||||||||
0201 30 00 9050 |
US (4) |
EUR/100 kg peso netto |
6,5 |
||||||||||||
CA (5) |
EUR/100 kg peso netto |
6,5 |
|||||||||||||
0201 30 00 9060 (7) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
22,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
7,5 |
|||||||||||||
B04 |
EUR/100 kg peso netto |
84,7 |
|||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
49,8 |
|||||||||||||
EG |
EUR/100 kg peso netto |
103,4 |
|||||||||||||
B04 |
EUR/100 kg peso netto |
50,8 |
|||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
29,9 |
|||||||||||||
EG |
EUR/100 kg peso netto |
62,0 |
|||||||||||||
0202 10 00 9100 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
16,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
5,4 |
|||||||||||||
0202 20 30 9000 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
16,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
5,4 |
|||||||||||||
0202 20 50 9900 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
16,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
5,4 |
|||||||||||||
0202 20 90 9100 |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
16,3 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
5,4 |
|||||||||||||
0202 30 90 9100 |
US (4) |
EUR/100 kg peso netto |
6,5 |
||||||||||||
CA (5) |
EUR/100 kg peso netto |
6,5 |
|||||||||||||
0202 30 90 9200 (7) |
B02 |
EUR/100 kg peso netto |
22,6 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg peso netto |
7,5 |
|||||||||||||
1602 50 31 9125 (6) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
23,3 |
||||||||||||
1602 50 31 9325 (6) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
20,7 |
||||||||||||
1602 50 95 9125 (6) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
23,3 |
||||||||||||
1602 50 95 9325 (6) |
B00 |
EUR/100 kg peso netto |
20,7 |
||||||||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1). I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
(1) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).
(3) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).
(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7).
(5) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26.10.1996, pag. 18).
(6) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).
(7) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell’1.8.1986, pag. 39).
Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.
23.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/16 |
REGOLAMENTO (CE) N. 61/2009 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2009
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati nell'allegato I, parte XVII, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3) e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 23 gennaio 2009
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
0210 11 31 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
0210 11 31 9910 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
0210 19 81 9100 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
0210 19 81 9300 |
A00 |
EUR/100 kg |
54,20 |
1601 00 91 9120 |
A00 |
EUR/100 kg |
19,50 |
1601 00 99 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
15,20 |
1602 41 10 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
29,00 |
1602 41 10 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
17,10 |
1602 42 10 9110 |
A00 |
EUR/100 kg |
22,80 |
1602 42 10 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
17,10 |
1602 49 19 9130 |
A00 |
EUR/100 kg |
17,10 |
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato. |
23.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/18 |
REGOLAMENTO (CE) N. 62/2009 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2009
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'allegato I, parte XIX, del medesimo regolamento e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2) e del regolamento (CE) n. 853/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura stabiliti nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché quelli definiti nell'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 23 gennaio 2009
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||||||
0407 00 11 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,78 |
||||||
0407 00 19 9000 |
A02 |
EUR/100 unità |
0,39 |
||||||
0407 00 30 9000 |
E09 |
EUR/100 kg |
0,00 |
||||||
E10 |
EUR/100 kg |
16,00 |
|||||||
E19 |
EUR/100 kg |
0,00 |
|||||||
0408 11 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
25,10 |
||||||
0408 19 81 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
12,60 |
||||||
0408 19 89 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
12,60 |
||||||
0408 91 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
15,90 |
||||||
0408 99 80 9100 |
A03 |
EUR/100 kg |
4,00 |
||||||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
23.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/20 |
REGOLAMENTO (CE) N. 63/2009 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2009
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati dall'allegato I, parte XX, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (2). È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di marchiatura di identificazione stabiliti nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
ALLEGATO
Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 23 gennaio 2009
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Ammontare delle restituzioni |
||
0105 11 11 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,47 |
||
0105 11 19 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,47 |
||
0105 11 91 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,47 |
||
0105 11 99 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,47 |
||
0105 12 00 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,94 |
||
0105 19 20 9000 |
A02 |
EUR/100 pcs |
0,94 |
||
0207 12 10 9900 |
V03 |
EUR/100 kg |
40,00 |
||
0207 12 90 9190 |
V03 |
EUR/100 kg |
40,00 |
||
0207 12 90 9990 |
V03 |
EUR/100 kg |
40,00 |
||
NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato. Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:
|
23.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/22 |
REGOLAMENTO (CE) N. 64/2009 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2009
che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143,
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (2) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi. |
(3) |
È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.
ALLEGATO
del regolamento della Commissione del 22 gennaio 2009 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 10 |
Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate |
124,2 |
0 |
AR |
0207 12 90 |
Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate |
125,0 |
0 |
BR |
138,6 |
0 |
AR |
||
0207 14 10 |
Pezzi disossati di galli o di galline, congelati |
239,0 |
18 |
BR |
268,4 |
10 |
AR |
||
279,6 |
6 |
CL |
||
0207 14 50 |
Petti di pollo, congelati |
180,9 |
9 |
BR |
0207 14 60 |
Cosce di pollo, congelate |
126,7 |
5 |
BR |
0207 25 10 |
Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate |
213,5 |
0 |
BR |
0207 27 10 |
Pezzi disossati di tacchini, congelati |
311,9 |
0 |
BR |
316,5 |
0 |
CL |
||
0408 11 80 |
Tuorli |
452,7 |
0 |
AR |
0408 91 80 |
Uova sgusciate essiccate |
427,9 |
0 |
AR |
1602 32 11 |
Preparazioni non cotte di galli e di galline |
269,6 |
5 |
BR |
3502 11 90 |
Ovoalbumina essiccata |
604,0 |
0 |
AR |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice “ZZ” sta per “altre origini”.»
23.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 65/2009 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2009
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 162, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s) ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2), indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 ter, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale. |
(4) |
L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2009.
Per la Commissione
Heinz ZOUREK
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 23 gennaio 2009 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
(EUR/100 kg) |
||||
Codice NC |
Descrizione |
Destinazione (1) |
Tasso della restituzione |
|
0407 00 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: |
|
|
|
– di volatili da cortile: |
|
|
||
0407 00 30 |
– – altri: |
|
|
|
|
02 |
0,00 |
||
03 |
16,00 |
|||
04 |
0,00 |
|||
|
01 |
0,00 |
||
0408 |
Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: |
|
|
|
– tuorli d'uovo: |
|
|
||
0408 11 |
– – essiccati: |
|
|
|
ex 0408 11 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
25,10 |
||
0408 19 |
– – altri: |
|
|
|
– – – ad uso alimentare: |
|
|
||
ex 0408 19 81 |
– – – – liquidi: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
12,60 |
||
ex 0408 19 89 |
– – – – congelati: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
12,60 |
||
– altri: |
|
|
||
0408 91 |
– – essiccati: |
|
|
|
ex 0408 91 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
15,90 |
||
0408 99 |
– – altri: |
|
|
|
ex 0408 99 80 |
– – – ad uso alimentare: |
|
|
|
non dolcificati |
01 |
4,00 |
(1) Le destinazioni sono indicate come segue:
01 |
paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972, |
02 |
Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia, |
03 |
Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine, |
04 |
tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03. |
23.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 66/2009 DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2009
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera p), elencati nell'allegato I, parte XVI, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, dello stesso regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (2) indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora questi prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
(3) |
Conformemente all'articolo 14, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base interessati per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per gli stessi prodotti esportati allo stato naturale. |
(4) |
L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a quello stesso prodotto esportato senza essere trasformato. |
(5) |
Nondimeno, nel caso di taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, esiste il rischio che, qualora vengano fissati anticipatamente tassi elevati per le restituzioni, siano messi a rischio gli impegni presi in relazione a tali restituzioni. Per evitare questa circostanza appare quindi necessario adottare adeguati provvedimenti di salvaguardia senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di tassi di restituzione specifici per la fissazione anticipata delle restituzioni costituisce un provvedimento che dovrebbe consentire di raggiungere questi due obiettivi. |
(6) |
L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 dispone che, nel fissare il tasso di restituzione, si tenga conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente applicabili in tutti gli Stati membri conformemente al regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli, ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 o ai prodotti equiparati. |
(7) |
Conformemente all'articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, a condizione che detto latte e la caseina con esso fabbricata rispondano a determinati requisiti. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato (3) autorizza la fornitura di burro e crema a prezzo ridotto alle industrie che fabbricano talune merci. |
(9) |
Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 e nell'allegato I, parte XVI, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato XX, parte IV, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2009.
Per la Commissione
Heinz ZOUREK
Direttore generale per le Imprese e l'industria
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.
(3) GU L 308 del 25.11.2005, pag. 1.
ALLEGATO
Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 23 gennaio 2009 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato (1)
(EUR/100 kg) |
||||
Codice NC |
Designazione delle merci |
Tasso delle restituzioni |
||
In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni |
Altri |
|||
ex 0402 10 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
17,00 |
17,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
26,85 |
26,85 |
||
|
26,00 |
26,00 |
||
ex 0405 10 |
Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |
|
|
|
|
45,00 |
45,00 |
||
|
46,05 |
46,05 |
||
|
45,00 |
45,00 |
(1) I tassi di cui al presente allegato non si applicano alle esportazioni verso i seguenti
a) |
paesi terzi: Andorra, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Liechtenstein, stati della Uniti d'America e alle merci esportate verso la Confederazione svizzera di cui alle tabelle I e II del protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972; |
b) |
territori degli Stati membri dell'UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, Helgoland, Groenlandia, isole Færøer e le aree della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della stessa Repubblica non esercita un controllo effettivo; |
c) |
territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra. |
d) |
le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 1, e all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11). |
DIRETTIVE
23.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/29 |
DIRETTIVA 2008/121/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 gennaio 2009
relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile (3), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (4). In occasione di nuove modifiche, a fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla sua rifusione. |
(2) |
Qualora le disposizioni degli Stati membri relative alla denominazione, alla composizione e all’etichettatura dei prodotti tessili variassero da uno Stato membro all’altro, ciò creerebbe ostacoli al funzionamento del mercato interno. |
(3) |
Detti ostacoli possono essere eliminati se l’immissione sul mercato dei prodotti tessili sul piano comunitario è subordinata a norme uniformi; a tale scopo, occorre armonizzare le denominazioni delle fibre tessili nonché le menzioni adoperate su etichette, contrassegni o documenti che accompagnano i prodotti tessili nelle varie operazioni inerenti ai cicli della produzione, della trasformazione e della distribuzione. |
(4) |
Occorre regolamentare anche taluni prodotti non esclusivamente composti di fibre tessili, ma nei quali la parte tessile costituisce un elemento essenziale del prodotto o viene valorizzata da una specificazione del produttore, del trasformatore o del commerciante. |
(5) |
La tolleranza per fibre estranee, già ammessa per i prodotti puri, dovrebbe essere estesa anche ai prodotti misti. |
(6) |
Per raggiungere gli obiettivi cui si ispirano le disposizioni nazionali in materia, occorre rendere obbligatoria l’etichettatura. |
(7) |
Per i prodotti di cui è tecnicamente difficile precisare la composizione al momento della fabbricazione, si possono indicare nell’etichetta le fibre eventualmente note in detto momento, sempre che esse costituiscano una certa percentuale del prodotto finito. |
(8) |
È opportuno, per evitare divergenze d’applicazione nella Comunità, determinare con precisione le particolari modalità di etichettatura per alcuni prodotti tessili composti di due o più parti, nonché gli elementi dei prodotti tessili di cui non si deve tener conto nell’etichettatura e in sede di analisi. |
(9) |
L’offerta in vendita di prodotti tessili soggetti unicamente all’obbligo di etichettatura globale e di quelli venduti a metraggio o a taglio dovrebbe essere effettuata in modo che il consumatore possa effettivamente prendere conoscenza delle indicazioni apposte sull’imballaggio globale o sul rotolo. Spetta agli Stati membri determinare le misure da adottare in proposito. |
(10) |
È opportuno subordinare a determinate condizioni l’impiego di qualificativi o di denominazioni che godono di particolare favore presso gli utilizzatori e i consumatori. |
(11) |
È necessario stabilire metodi di campionatura e di analisi dei tessili, allo scopo di eliminare qualsiasi possibilità di contestazione dei metodi applicati. Tuttavia il mantenimento provvisorio dei metodi nazionali attualmente in vigore non ostacola l’applicazione di norme uniformi. |
(12) |
L’allegato V, che riporta i tassi convenzionali da applicare alla massa anidra di ciascuna fibra all’atto della determinazione mediante analisi della composizione fibrosa dei prodotti tessili, prescrive ai numeri 1, 2 e 3 due diversi tassi convenzionali per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lana e/o peli. Non è tuttavia sempre possibile ai laboratori riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato e in tal caso risultati divergenti potrebbero derivare dall’applicazione di tali disposizioni in occasione dei controlli di conformità dei prodotti tessili effettuati nella Comunità. È quindi opportuno autorizzare i laboratori ad applicare, nei casi dubbi, un tasso convenzionale unico. |
(13) |
Non è opportuno, in una direttiva specifica riguardante i prodotti tessili, armonizzare tutte le disposizioni loro applicabili. |
(14) |
Gli allegati III e IV della presente direttiva, in funzione del carattere eccezionale dei casi in essi contemplati, dovrebbero altresì contenere altri prodotti esonerati dall’etichettatura, in particolare i prodotti «monouso» o per i quali si giustifica soltanto un’etichettatura globale. |
(15) |
Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (5). |
(16) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico gli allegati I e V e di determinare nuovi metodi di analisi quantitativa per le mischie binarie e ternarie. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(17) |
I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto la procedura di comitato. A essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri. |
(18) |
La presente direttiva dovrebbe fare salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive indicate nell’allegato VI, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. I prodotti tessili possono essere immessi sul mercato interno della Comunità, prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione, soltanto se sono conformi alla presente direttiva.
2. La presente direttiva non si applica ai prodotti tessili:
a) |
destinati a essere esportati verso paesi terzi; |
b) |
introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri; |
c) |
importati dai paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo; |
d) |
dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi. |
Articolo 2
1. Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni seguenti:
a) |
per «prodotti tessili» s’intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato; |
b) |
per «fibre tessili» si intende:
|
2. Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alla presente direttiva:
a) |
i prodotti contenenti almeno l’80 % in peso di fibre tessili; |
b) |
i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l’80 % in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti; |
c) |
i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione. |
Articolo 3
1. Le denominazioni delle fibre di cui all’articolo 2, nonché le rispettive descrizioni, sono riportate nell’allegato I.
2. L’impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell’allegato I è riservato alle fibre la cui natura è precisata alla corrispondente voce della tabella.
3. È vietato l’impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia in forma d’aggettivo, sia in forma di radice, indipendentemente dalla lingua impiegata.
4. È vietato l’impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.
Articolo 4
1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine 100 % o «puro» o eventualmente «tutto», esclusa qualsiasi espressione equivalente.
2. Una quantità di altre fibre è tollerata fino al 2 % sul peso del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un’aggiunta sistematica. Tale tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.
Articolo 5
1. Un prodotto di lana può essere qualificato con uno dei nomi di cui all’allegato II, a condizione che sia composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamento o impiego che l’abbia danneggiata.
2. In deroga al paragrafo 1, le denominazioni indicate all’allegato II possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:
a) |
la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche di cui al paragrafo 1; |
b) |
la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25 %; |
c) |
in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un’altra fibra. |
Nel caso previsto dal presente paragrafo, l’indicazione della composizione percentuale completa è obbligatoria.
3. La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione è limitata allo 0,3 % di impurità fibrose per i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato.
Articolo 6
1. Il prodotto tessile composto di due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l’85 % del peso totale, viene designato in uno dei seguenti modi:
a) |
denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso; |
b) |
denominazione della fibra, seguita dell’indicazione «minimo 85 %», oppure |
c) |
composizione percentuale completa del prodotto. |
2. Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l’85 % del peso totale, reca l’indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in percentuale maggiore, seguita dalle denominazioni delle altre fibre che compongono il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. Tuttavia:
a) |
l’insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10 % della composizione di un prodotto, può essere indicato con l’espressione «altre fibre», seguita da una percentuale globale; |
b) |
qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10 % della composizione di un prodotto, si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso. |
3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40 % del peso totale del tessuto sbozzimato possono essere designati con la denominazione «misto lino», completata obbligatoriamente dall’indicazione della composizione «Ordito puro cotone-trama puro lino».
4. Le espressioni «fibre varie» o «composizione tessile non determinata» possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.
5. Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui ai paragrafi da 1 a 4, è ammessa:
a) |
una quantità di fibre estranee fino al 2 % del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un’aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5 % per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza di cui all’articolo 5, paragrafo 3; |
b) |
una tolleranza di fabbricazione del 3 %, riferita al peso totale delle fibre indicate nell’etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall’analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformità del paragrafo 2, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche ai fini dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b). |
In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente. Il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui alla lettera b), è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a).
Il cumulo delle tolleranze di cui alle lettere a) e b), è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a), risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull’etichetta.
Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nelle lettere a) e b), in sede di controlli di conformità dei prodotti previsti all’articolo 13, paragrafo 1, possono essere ammesse delle tolleranze superiori solo in casi eccezionali e allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 7
Fatte salve le tolleranze di cui all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafo 5, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui agli articoli 4 e 6 le fibre visibili e isolabili destinate a produrre un effetto meramente decorativo, purché non superino il 7 % del peso del prodotto finito. Lo stesso vale per le fibre (per esempio metalliche) incorporate per ottenere un effetto antistatico che non superino il 2 % del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e quello dell’ordito.
Articolo 8
1. I prodotti tessili ai sensi della presente direttiva sono etichettati o contrassegnati all’atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale. L’etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d’accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando sono consegnati in esecuzione di un’ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico o, negli Stati membri in cui tale nozione è sconosciuta, di un ente equivalente.
2. La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli da 3 a 6 e agli allegati I e II sono chiaramente indicati sui documenti commerciali. Questo obbligo esclude in particolare l’impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita. È però ammesso il ricorso a un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni.
3. All’atto dell’offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli da 3 a 6 e agli allegati I e II sono indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.
Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente direttiva sono separate. Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dalla presente direttiva.
Tuttavia, se all’atto dell’offerta in vendita o della vendita ai consumatori prevista al primo comma è indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l’impiego di una denominazione prevista all’allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale devono essere immediatamente accompagnati, in caratteri chiari, leggibili e uniformi, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti agli articoli da 3 a 6 e agli allegati I e II.
4. Gli Stati membri possono esigere che nel loro territorio, all’atto dell’offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal presente articolo siano redatti anche nelle rispettive lingue nazionali.
Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unità di fili per cucito, rammendo e ricamo, gli Stati membri possono esercitare la facoltà di cui al primo comma unicamente per quanto riguarda l’etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all’allegato IV, punto 18, le singole unità possono essere etichettate in qualsiasi lingua della Comunità.
5. Gli Stati membri non possono vietare l’impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei prodotti, diversi da quelli indicati agli articoli 3, 4 e 5, se essi sono conformi ai propri usi leali di commercio.
Articolo 9
1. Il prodotto tessile composto di due o più parti con diversa composizione fibrosa è munito di un’etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30 % del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.
2. Due o più prodotti tessili che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa possono essere muniti di una sola etichetta.
3. Fermo restando l’articolo 12:
a) |
la composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria è data indicando la composizione dell’intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:
La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al primo comma è data indicando la composizione globale del prodotto, oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; l’etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10 % del peso totale del prodotto. L’etichettatura separata delle varie parti di detti articoli di corsetteria è data in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull’etichetta; |
b) |
per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposto a procedimento di corrosione, parti che devono essere designate singolarmente; |
c) |
per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre è data per la totalità del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo, parti che devono essere designate singolarmente; se le parti ricamate sono inferiori al 10 % della superficie del prodotto, è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo; |
d) |
la composizione dei fili costituiti da un’anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, presentati ai consumatori in quanto tali, è data per l’insieme del prodotto e può essere indicata precisando separatamente la composizione dell’anima e del rivestimento, parti che devono essere designate singolarmente; |
e) |
per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre è data per l’insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo e uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti, che devono essere designate singolarmente; |
f) |
per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura, che deve essere designato singolarmente. |
Articolo 10
1. In deroga agli articoli 8 e 9:
a) |
gli Stati membri non possono esigere, per i prodotti tessili che figurano all’allegato III e in uno degli stati definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), un’etichetta o un contrassegno che si riferiscano alla denominazione e all’indicazione della composizione. Si applicano tuttavia le disposizioni degli articoli 8 e 9 se tali prodotti sono muniti di un’etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la composizione o il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un’impresa che comportino, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l’utilizzazione di una denominazione prevista all’allegato I o tale da poter essere confusa con essa; |
b) |
i prodotti tessili che figurano all’allegato IV, quando sono dello stesso tipo e hanno la stessa composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un’etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione previste dalla presente direttiva; |
c) |
l’etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita. |
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché l’offerta in vendita dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), avvenga in modo che il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza della composizione di tali prodotti.
Articolo 11
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le informazioni fornite all’atto dell’immissione sul mercato di prodotti tessili non possano dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dalla presente direttiva.
Articolo 12
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, e delle altre disposizioni della presente direttiva in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate senza tener conto degli elementi seguenti:
a) |
per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all’articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche; |
b) |
per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituiscano lo strato di usura; |
c) |
per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura; |
d) |
per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del diritto della stoffa; |
e) |
per gli altri prodotti tessili: supporti, rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano la trama e/o l’ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzione isolante e, fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, le fodere. Ai sensi della presente lettera:
|
f) |
le materie grasse, i leganti, le cariche, gli appretti, i prodotti di impregnazione, i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché altri prodotti per il trattamento dei tessili. In mancanza di disposizioni comunitarie, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per evitare che questi elementi siano presenti in quantità tale da indurre in errore il consumatore. |
Articolo 13
1. I controlli della conformità dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dalla presente direttiva sono effettuati secondo i metodi di analisi stabiliti nelle direttive di cui al paragrafo 2.
A tal fine le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all’allegato V, previa eliminazione degli elementi indicati all’articolo 12.
2. Speciali direttive precisano i metodi di prelievo dei campioni e di analisi da seguire negli Stati membri per determinare la composizione in fibre dei prodotti contemplati nella presente direttiva.
Articolo 14
1. Gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alle denominazioni o alle indicazioni della composizione, vietare od ostacolare l’immissione sul mercato dei prodotti tessili conformi alle disposizioni della presente direttiva.
2. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all’applicazione delle disposizioni vigenti in ogni Stato membro relative alla protezione della proprietà industriale e commerciale, alle indicazioni di provenienza, alle denominazioni d’origine e alla repressione della concorrenza sleale.
Articolo 15
1. La Commissione adotta le aggiunte all’allegato I e le aggiunte e le modifiche all’allegato V necessarie per adeguare tali allegati al progresso tecnico.
2. La Commissione determina i nuovi metodi di analisi quantitativa relativi alle mischie binarie e ternarie, diversi da quelli previsti nella direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (6) e nella direttiva 73/44/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’analisi quantitativa di mischie ternarie di fibre tessili (7).
3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 2.
Articolo 16
1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all’etichettatura dei prodotti tessili, istituito sulla base della direttiva 96/73/CE.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 17
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 18
La direttiva 96/74/CE, modificata dagli atti di cui all’allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all’allegato VI, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato VII.
Articolo 19
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 20
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 14 gennaio 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
A. VONDRA
(1) GU C 162 del 25.6.2008, pag. 40.
(2) Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 dicembre 2008.
(3) GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38.
(4) Vedi allegato VI, parte A.
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(6) GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1.
(7) GU L 83 del 30.3.1973, pag. 1.
ALLEGATO I
TABELLA DELLE FIBRE TESSILI
(di cui all’articolo 3)
Numeri |
Denominazione |
Descrizione delle fibre |
1 |
lana (1) |
Fibra tratta dal vello della pecora (Ovis aries) |
2 |
alpaca, lama, cammello, kashmir, mohair, angora, vigogna, yack, guanaco, cashgora, castoro, lontra, preceduta o meno dalla denominazione «lana» o «pelo» (1) |
Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora (incrocio della capra kashmir e della capra angora), castoro, lontra |
3 |
pelo o crine con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo …) |
Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2 |
4 |
seta |
Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni |
5 |
cotone |
Fibra proveniente dal seme del cotone (Gossypium) |
6 |
kapok |
Fibra proveniente dall’interno del frutto del kapok (Ceiba pentandra) |
7 |
lino |
Fibra proveniente dal libro del lino (Linum usitatissimum) |
8 |
canapa |
Fibra proveniente dal libro della canapa (Cannabis sativa) |
9 |
juta |
Fibra proveniente dal libro del Corchorus olitorius e del Corchorus capsularis. Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell’Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata |
10 |
abaca |
Fibra proveniente dalle guaine fogliari della Musa textilis |
11 |
alfa |
Fibra proveniente dalla foglia della Stipa tenacissima |
12 |
cocco |
Fibra proveniente dal frutto della Cocos nucifera |
13 |
ginestra |
Fibra proveniente dal libro del Cytisus scoparius e/o Spartium junceum |
14 |
ramié |
Fibra proveniente dal libro della Boehmeria nivea e della Boehmeria tenacissima |
15 |
sisal |
Fibra proveniente dalle foglie dell’Agave sisalana |
16 |
Sunn |
Fibra proveniente dal libro di Crotalaria juncea |
17 |
Henequen |
Fibra proveniente dal libro di Agave fourcroydes |
18 |
Maguey |
Fibra proveniente dal libro di Agave cantala |
19 |
acetato |
Fibra d’acetato di cellulosa di cui meno del 92 % ma almeno il 74 % dei gruppi ossidrilici è acetilato |
20 |
alginica |
Fibra ottenuta da sali metallici dell’acido alginico |
21 |
cupro |
Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale |
22 |
modal |
Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un’elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (BC) allo stato ambientato e la forza (BM) necessaria a ottenere un allungamento del 5 % allo stato umido sono: BC (centi-newton) ≥ 1,3 √T + 2 T BM (centi-newton) ≥ 0,5 √T dove T è la massa lineica media espressa in decitex |
23 |
proteica |
Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l’azione di agenti chimici |
24 |
triacetato |
Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92 % dei gruppi ossidrilici è acetilato |
25 |
viscosa |
Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua |
26 |
acrilica |
Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l’85 % in massa del motivo acrilonitrilico |
27 |
clorofibra |
Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % in massa del motivo monomerico vinilico clorurato o vinilidenico clorurato |
28 |
fluorofibra |
Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati |
29 |
modacrilica |
Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50 % e meno dell’85 % in massa del motivo acrilonitrilico |
30 |
poliammide o nylon |
Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l’85 % è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici |
31 |
aramide |
Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidici, di cui almeno l’85 % è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici |
32 |
poli-immide |
Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti |
33 |
Lyocell (2) |
Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati |
34 |
polilattide |
Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per l’85 % (in massa) unità di estere dell’acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno di 135 °C |
35 |
poliestere |
Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l’85 % in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico |
36 |
polietilenica |
Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti |
37 |
polipropilenica |
Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni |
38 |
poliureica |
Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenico (NH-CO-NH) |
39 |
poliuretanica |
Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico |
40 |
vinilal |
Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile |
41 |
trivinilica |
Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinicolo, nessuno dei quali rappresenta il 50 % della massa totale |
42 |
gomma |
Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione |
43 |
elastan |
Fibra elastomerica costituita da almeno l’85 % in massa di poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione |
44 |
vetro tessile |
Fibra costituita da vetro |
45 |
Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola «filo» o «fibra» |
Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle indicate altrove nel presente allegato |
46 |
elastomultiestere |
Fibra formata dall’interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l’85 % in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l’85 %), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione |
47 |
Elastolefina |
Fibra, composta di almeno il 95 % (massa) di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un’altra olefina, che, dopo essere stata stirata fino a una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale una volta cessata la trazione |
(1) La denominazione «lana» di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una mischia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna.
Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui agli articoli 4 e 5 nonché a quelli di cui all’articolo 6, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2.
(2) Per «solvente organico» s’intende essenzialmente una miscela di prodotti chimici organici e d’acqua.
ALLEGATO II
Nomi di cui all’articolo 5, paragrafo 1
— |
: |
in bulgaro |
: |
«необработена вълна», |
— |
: |
in spagnolo |
: |
«lana virgen» o «lana de esquilado», |
— |
: |
in ceco |
: |
«střižní vlna», |
— |
: |
in danese |
: |
«ren, ny uld», |
— |
: |
in tedesco |
: |
«Schurwolle», |
— |
: |
in estone |
: |
«uus vill», |
— |
: |
in greco |
: |
«παρθένο μαλλί», |
— |
: |
in inglese |
: |
«virgin wool» o «fleece wool», |
— |
: |
in francese |
: |
«laine vierge» o «laine de tonte», |
— |
: |
in italiano |
: |
«lana vergine» o «lana di tosa», |
— |
: |
in lettone |
: |
«pirmlietojuma vilna» o «jaunvilna», |
— |
: |
in lituano |
: |
«natūralioji vilna», |
— |
: |
in ungherese |
: |
«élőgyapjú», |
— |
: |
in maltese |
: |
«suf verġni», |
— |
: |
in olandese |
: |
«scheerwol», |
— |
: |
in polacco |
: |
«żywa wełna», |
— |
: |
in portoghese |
: |
«lã virgem», |
— |
: |
in rumeno |
: |
«lână virgină», |
— |
: |
in slovacco |
: |
«strižná vlna», |
— |
: |
in sloveno |
: |
«runska volna», |
— |
: |
in finlandese |
: |
«uusi villa», |
— |
: |
in svedese |
: |
«ren ull». |
ALLEGATO III
Prodotti che non possono essere assoggettati all’obbligo di etichettatura o di stampigliatura
[di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a)]
1. |
Fermamaniche di camicie |
2. |
Cinturini di materia tessile per orologio |
3. |
Etichette e contrassegni |
4. |
Manopole di materia tessile imbottite |
5. |
Copricaffettiere |
6. |
Copriteiere |
7. |
Maniche di protezione |
8. |
Manicotti non di felpa |
9. |
Fiori artificiali |
10. |
Puntaspilli |
11. |
Tele dipinte |
12. |
Prodotti tessili per rinforzi e supporti |
13. |
Feltri |
14. |
Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali |
15. |
Ghette |
16. |
Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali |
17. |
Cappelli di feltro |
18. |
Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria |
19. |
Articoli di materia tessile da viaggio |
20. |
Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare, e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi |
21. |
Chiusure lampo |
22. |
Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile |
23. |
Copertine di materia tessile per libri |
24. |
Giocattoli |
25. |
Parti tessili di calzature, ad eccezione delle fodere coibenti |
26. |
Centrini composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm2 |
27. |
Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno |
28. |
Copriuova |
29. |
Astucci per il trucco |
30. |
Borse in tessuto per tabacco |
31. |
Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini |
32. |
Articoli di protezione per lo sport, ad eccezione dei guanti |
33. |
«Nécessaires» da toletta |
34. |
«Nécessaires» per calzature |
35. |
Articoli funerari |
36. |
Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte Ai sensi della presente direttiva sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo |
37. |
Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche e ortopediche, ed articoli tessili d’ortopedia in generale |
38. |
Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell’allegato IV), destinati normalmente:
|
39. |
Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d’emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: quelli che proteggono contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi) |
40. |
Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d’esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche |
41. |
Vele |
42. |
Articoli tessili per animali |
43. |
Bandiere, stendardi e gagliardetti |
ALLEGATO IV
Prodotti per cui è obbligatoria soltanto un’etichettatura o stampigliatura globale
[di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b)]
1. |
Canovacci |
2. |
Strofinacci per pulizia |
3. |
Bordure e guarnizioni |
4. |
Passamaneria |
5. |
Cinture |
6. |
Bretelle |
7. |
Reggicalze e giarrettiere |
8. |
Stringhe |
9. |
Nastri |
10. |
Elastici |
11. |
Imballaggi nuovi e venduti come tali |
12. |
Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 38 dell’allegato III (1) |
13. |
Centrini |
14. |
Fazzoletti |
15. |
Retine per capelli |
16. |
Cravatte e nodi a farfalla per bambini |
17. |
Bavaglini; guanti e pannolini per bagno |
18. |
Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g |
19. |
Cinghie per tendaggi e veneziane |
(1) Per i prodotti di cui a questo punto, venduti a taglio, l’etichettatura globale è quella del rotolo. Fra le corde e le funi indicate in questo numero figurano in particolare quelle per alpinismo e quelle per gli sport nautici.
ALLEGATO V
Tassi convenzionali da impiegare per il calcolo della massa delle fibre contenute in un prodotto tessile
(di cui all’articolo 13)
N. delle fibre |
Fibre |
Percentuali |
1—2 |
Lana e peli: |
|
fibre pettinate |
18,25 |
|
fibre cardate |
17,00 (1) |
|
3 |
Peli: |
|
fibre pettinate |
18,25 |
|
fibre cardate |
17,00 (1) |
|
Crine: |
|
|
fibre pettinate |
16,00 |
|
fibre cardate |
15,00 |
|
4 |
Seta |
11,00 |
5 |
Cotone: |
|
fibre normali |
8,50 |
|
fibre mercerizzate |
10,50 |
|
6 |
Kapok |
10,90 |
7 |
Lino |
12,00 |
8 |
Canapa |
12,00 |
9 |
Juta |
17,00 |
10 |
Abaca |
14,00 |
11 |
Alfa |
14,00 |
12 |
Cocco |
13,00 |
13 |
Ginestra |
14,00 |
14 |
Ramié (fibra bianchita) |
8,50 |
15 |
Sisal |
14,00 |
16 |
Sunn |
12,00 |
17 |
Henequen |
14,00 |
18 |
Maguey |
14,00 |
19 |
Acetato |
9,00 |
20 |
Alginica |
20,00 |
21 |
Cupro |
13,00 |
22 |
Modal |
13,00 |
23 |
Proteica |
17,00 |
24 |
Triacetato |
7,00 |
25 |
Viscosa |
13,00 |
26 |
Acrilica |
2,00 |
27 |
Clorofibra |
2,00 |
28 |
Fluorofibra |
0,00 |
29 |
Modacrilica |
2,00 |
30 |
Poliammidica o Nylon |
|
fibra non continua |
6,25 |
|
Filamento |
5,75 |
|
31 |
Aramide |
8,00 |
32 |
Poli-immide |
3,50 |
33 |
Lyocell |
13,00 |
34 |
Polylactide |
1,50 |
35 |
Poliestere |
|
fibra non continua |
1,50 |
|
Filamento |
1,50 |
|
36 |
Polietilenica |
1,50 |
37 |
Polipropilenica |
2,00 |
38 |
Poliureica |
2,00 |
39 |
Poliuretanica: |
|
fibra non continua |
3,50 |
|
Filamento |
3,00 |
|
40 |
Vinilal |
5,00 |
41 |
Trivinilica |
3,00 |
42 |
Gomma |
1,00 |
43 |
Elastan |
1,50 |
44 |
Vetro tessile: |
|
di diametro medio superiore a 5 μm |
2,00 |
|
di diametro medio pari o inferiore a 5 μm |
3,00 |
|
45 |
Metallica |
2,00 |
Metallizzata |
2,00 |
|
Amianto |
2,00 |
|
Carta tessile |
13,75 |
|
46 |
Elastomultiestere |
1,50 |
47 |
Elastolefina |
1,50 |
(1) Il tasso convenzionale del 17 % è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato.
ALLEGATO VI
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 18)
Direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
|
Direttiva 97/37/CE della Commissione |
|
Punto 1.F.2 dell’allegato II dell’atto di adesione del 2003 |
|
Direttiva 2004/34/CE della Commissione |
|
Direttiva 2006/3/CE della Commissione |
|
Direttiva 2006/96/CE del Consiglio |
limitatamente all’allegato, punto D 2 |
Direttiva 2007/3/CE della Commissione |
|
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all’articolo 18)
Direttiva |
Termine di attuazione |
96/74/CE |
— |
97/37/CE |
1o giugno 1998 |
2004/34/CE |
1o marzo 2005 |
2006/3/CE |
9 gennaio 2007 |
2006/96/CE |
1o gennaio 2007 |
2007/3/CE |
2 febbraio 2008 |
ALLEGATO VII
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 96/74/CE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 2, alinea |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), alinea |
Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i) |
Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), ii) |
Articolo 2, paragrafo 3, alinea |
Articolo 2, paragrafo 2, alinea |
Articolo 2, paragrafo 3, primo trattino |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 3, terzo trattino |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5, paragrafo 1, parole ad eccezione dei trattini |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 1, trattini |
Allegato II |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 1, alinea |
Articolo 6, paragrafo 1, alinea |
Articolo 6, paragrafo 1, primo trattino |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino |
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 6, paragrafo 5 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 8, paragrafo 2 |
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 8, paragrafo 4 |
Articolo 8, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 8, paragrafo 5 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 1 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 2 |
Articolo 9, paragrafo 3, alinea |
Articolo 9, paragrafo 3, alinea |
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, alinea |
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, alinea |
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, primo trattino |
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, punto i) |
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, secondo trattino |
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, punto ii) |
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, terzo trattino |
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), primo comma, punto iii) |
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), secondo comma |
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), terzo comma |
Articolo 9, paragrafo 3, lettera a), terzo comma |
Articolo 9, paragrafo 3, lettere da b) a f) |
Articolo 9, paragrafo 3, lettere da b) a f) |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 12, alinea |
Articolo 12, alinea |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 12, lettera a) |
Articolo 12, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 12, lettera b) |
Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), primo comma |
Articolo 12, lettera c) |
Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), secondo comma |
Articolo 12, lettera d) |
Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), primo comma |
Articolo 12, lettera e), primo comma |
Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, alinea |
Articolo 12, lettera e), secondo comma, alinea |
Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, primo trattino |
Articolo 12, lettera e), secondo comma, punto i) |
Articolo 12, paragrafo 2, lettera c), secondo comma, secondo trattino |
Articolo 12, lettera e), secondo comma, punto ii) |
Articolo 12, paragrafo 3 |
Articolo 12, lettera f) |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
Articolo 15, alinea |
Articolo 1, paragrafo 2, alinea |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |
Articolo 15, paragrafo 3 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) |
Articolo 15, paragrafo 4 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) |
Articolo 16 |
Articoli 15 e 16 |
Articolo 17 |
Articolo 17 |
Articolo 18 |
— |
— |
Articolo 18 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 20 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 19 |
Allegato I, nn. da 1 a 33 |
Allegato I, nn. da 1 a 33 |
Allegato I, n. 33a |
Allegato I, n. 34 |
Allegato I, n. 34 |
Allegato I, n. 35 |
Allegato I, n. 35 |
Allegato I, n. 36 |
Allegato I, n. 36 |
Allegato I, n. 37 |
Allegato I, n. 37 |
Allegato I, n. 38 |
Allegato I, n. 38 |
Allegato I, n. 39 |
Allegato I, n. 39 |
Allegato I, n. 40 |
Allegato I, n. 40 |
Allegato I, n. 41 |
Allegato I, n. 41 |
Allegato I, n. 42 |
Allegato I, n. 42 |
Allegato I, n. 43 |
Allegato I, n. 43 |
Allegato I, n. 44 |
Allegato I, n. 44 |
Allegato I, n. 45 |
Allegato I, n. 45 |
Allegato I, n. 46 |
Allegato I, n. 46 |
Allegato I, n. 47 |
Allegato II, nn. da 1 a 33 |
Allegato V, nn. da 1 a 33 |
Allegato II, n. 33a |
Allegato V, n. 34 |
Allegato II, n. 34 |
Allegato V, n. 35 |
Allegato II, n. 35 |
Allegato V, n. 36 |
Allegato II, n. 36 |
Allegato V, n. 37 |
Allegato II, n. 37 |
Allegato V, n. 38 |
Allegato II, n. 38 |
Allegato V, n. 39 |
Allegato II, n. 39 |
Allegato V, n. 40 |
Allegato II, n. 40 |
Allegato V, n. 41 |
Allegato II, n. 41 |
Allegato V, n. 42 |
Allegato II, n. 42 |
Allegato V, n. 43 |
Allegato II, n. 43 |
Allegato V, n. 44 |
Allegato II, n. 44 |
Allegato V, n. 45 |
Allegato II, n. 45 |
Allegato V, n. 46 |
Allegato II, n. 46 |
Allegato V, n. 47 |
Allegato III |
Allegato III |
Allegato IV |
Allegato IV |
Allegato V |
— |
Allegato VI |
— |
— |
Allegato VI |
— |
Allegato VII |
II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria
DECISIONI
Parlamento europeo e Consiglio
23.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/49 |
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2008
concernente la mobilizzazione dello strumento di flessibilità, in conformità del punto 27 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(2009/45/CE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 27, quinto paragrafo,
vista la proposta della Commissione,
considerando che alla riunione di concertazione del 21 novembre 2008 i due rami dell’autorità di bilancio hanno convenuto l’attivazione dello strumento di flessibilità per integrare il finanziamento previsto nel bilancio 2009, oltre i massimali della rubrica 4, per un importo di 420 Mio EUR quale contributo al finanziamento dello strumento per una risposta rapida all’impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo,
DECIDONO:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio 2009, lo strumento di flessibilità è utilizzato per fornire la somma di 420 Mio EUR in stanziamenti di impegno.
Tale importo è destinato ad integrare il finanziamento dello strumento per una risposta rapida all’impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo, di cui alla rubrica 4.
Articolo 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’ Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 18 dicembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
E. WOERTH
(1) GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
Commissione
23.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/50 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2008
che esonera taluni servizi del settore postale in Svezia dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali
[notificata con il numero C(2008) 8409]
(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/46/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 4 e 6,
vista la richiesta presentata da Posten AB Sweden (in seguito «le Poste svedesi») a mezzo posta elettronica il 19 giugno 2008,
sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
I. I FATTI
(1) |
Il 19 giugno 2008, le Poste svedesi hanno presentato alla Commissione, tramite e-mail, una richiesta a norma dell’articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 5, primo comma, la Commissione ha informato le autorità svedesi mediante lettera del 25 giugno 2008, a cui le autorità svedesi, a seguito di una richiesta di proroga dei termini, hanno risposto a mezzo e-mail il 2 settembre 2008. Tramite e-mail del 30 luglio 2008, la Commissione ha anche chiesto alle Poste svedesi informazioni supplementari, che sono state trasmesse da queste ultime mediante e-mail del 15 agosto 2008. |
(2) |
La richiesta presentata dalle Poste svedesi riguarda taluni servizi postali nonché servizi diversi da quelli postali in Svezia. I servizi descritti nella richiesta sono i seguenti:
|
(3) |
La richiesta, inoltre, menziona un servizio che consiste nella fornitura di caselle postali, ma conclude — correttamente — che si tratta di un servizio aggiuntivo che si dovrebbe considerare parte della fornitura di un accesso all’infrastruttura postale. Non può pertanto essere oggetto di una decisione indipendente a norma dell’articolo 30. |
(4) |
La richiesta è accompagnata dalle conclusioni dell’autorità nazionale indipendente, Konkurrensverket (4) (autorità svedese per la concorrenza), le cui principali osservazioni e conclusioni sono le seguenti: «Konkurrensverket non ha alcuna obiezione determinante contro il modo in cui [le Poste svedesi] hanno delimitato i mercati in questione […] L’idea dell’esistenza di una concorrenza crescente nei confronti delle [Poste svedesi] da parte di nuove società nel settore postale è corretta e vale in particolare per le aree più densamente popolate. […] La Svezia, comunque, è scarsamente popolata con grandi aree geografiche all’interno delle quali, attualmente e probabilmente nell’immediato futuro, non sarà commercialmente interessante stabilirsi [vale a dire offrire servizi postali] per nuove società. Ciò significa che [le Poste svedesi] anche in futuro continueranno ad essere l’unico operatore di mercato o almeno avranno una posizione molto forte in certi settori del mercato postale svedese. […] Per concludere, Konkurrensverket ritiene che la richiesta delle [Poste svedesi] a norma dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE, settori speciali, soddisfi i requisiti per ottenere un’esenzione per i mercati [ivi] menzionati. […]». |
II. CONTESTO GIURIDICO
(5) |
L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che i contratti destinati a consentire la prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza è valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. L’accesso al mercato è ritenuto libero se lo Stato membro ha attuato e applicato la pertinente legislazione comunitaria che dà accesso a un determinato settore, o parte di esso. |
(6) |
Poiché la Svezia ha attuato e applicato la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (5), senza utilizzare la possibilità di riservare dei servizi a norma dell’articolo 7 della stessa direttiva, l’accesso al mercato dovrebbe essere ritenuto libero in conformità dell’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE. L’esposizione diretta alla concorrenza in un mercato specifico deve essere valutata in base a vari criteri, nessuno dei quali è determinante di per sé. |
(7) |
Per quanto riguarda i mercati interessati dalla decisione, un parametro da tenere in particolare considerazione è la quota di mercato degli operatori principali su un determinato mercato. Un secondo criterio è il grado di concentrazione su tali mercati. Poiché le condizioni variano per le diverse attività contemplate dalla presente decisione, nell’esame della situazione competitiva si dovrebbe tenere conto delle situazioni specifiche dei diversi mercati. |
(8) |
Per quanto in taluni casi si possano contemplare definizioni di mercato più restrittive, la definizione precisa del mercato pertinente può essere lasciata aperta, ai fini della presente decisione, per quanto riguarda una serie di servizi elencati nella richiesta presentata dalle Poste svedesi, in quanto il risultato dell’analisi resta immutato, che ci si basi su una definizione ristretta o su una più ampia. |
(9) |
La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme sulla concorrenza. |
III. VALUTAZIONE
(10) |
Per quanto riguarda le lettere prioritarie con indirizzo, le Poste svedesi hanno una quota di mercato che si è mantenuta stabile a poco più del […%] (6) ogni anno fra il 2005 e il 2007, se misurata in termini di valore o di volume (7). Secondo le Poste svedesi, questo livello non si discosterebbe in modo sensibile dai valori indicati anche se riferito separatamente a ognuno dei possibili segmenti (CtC, CtB, BtC, BtB, nazionale ed internazionale, lettere e quotidiani prioritari, elementi singoli e spedizioni in massa, spedizioni smistate e non smistate, grandi e piccole spedizioni, area metropolitana e il resto della Svezia […]) (8). Di conseguenza, nel presente caso si può lasciare aperta la questione se tutti i segmenti facciano parte o meno dello stesso mercato di prodotti. Ad ogni modo, secondo le Poste svedesi, il mercato pertinente in rapporto al quale valutare la loro posizione di mercato sarebbe un «mercato di messaggi» più ampio che, oltre alle lettere con indirizzo di tutte le categorie e i tipi, i quotidiani e i periodici prioritari e non prioritari, nonché la pubblicità diretta per corrispondenza con indirizzo, comprenderebbe «tutte le alternative elettroniche alla distribuzione fisica di elementi postali. […] Per fare qualche esempio: e-mail, EDI, comunicazione via siti web (con inoltro di informazioni, esecuzione di transazioni ecc.), sistemi aziendali (che generano comunicazione e applicazioni di servizi, come ad esempio i sistemi di fatturazione elettronica) e i servizi di telefonia (sotto forma di SMS ed MMS).» In un mercato così definito, le Poste svedesi avrebbero «una quota di mercato limitata». Secondo le Poste svedesi, esisterebbe infatti una pressione competitiva derivante dalla possibilità di sostituire le lettere cartacee «tradizionali» con mezzi di comunicazione elettronici (come e-mail o SMS). Per quanto riguarda la sostituzione, si noti che secondo le norme CE sulla concorrenza, la sostituibilità dovrebbe essere analizzata fra l’altro sulla base delle caratteristiche e dei prezzi dei prodotti, nonché delle barriere associate al passaggio a potenziali prodotti di sostituzione. In realtà, le caratteristiche della posta cartacea e delle comunicazioni elettroniche appaiono sostanzialmente diverse in termini di forma di comunicazione, consumo di tempo della comunicazione e preferenze dei clienti. Esistono inoltre forti ostacoli al passaggio dall’una alle altre (9) Da tali osservazioni si deduce che le comunicazioni elettroniche rientrano in un mercato di prodotti diverso e non possono esercitare una concorrenza diretta nei confronti dei servizi lettere prioritarie con indirizzo forniti dalle Poste svedesi. Sembrerebbe inoltre che l’aumento dell’uso della posta elettronica abbia l’effetto principale di ridurre la dimensione globale del mercato della posta cartacea, piuttosto che di aprirlo alla concorrenza (10). Non si può quindi giudicare se vi sia o meno un’esposizione diretta alla concorrenza utilizzando il «mercato dei messaggi» come termine di riferimento. In mancanza di questo elemento, le Poste svedesi sostengono che il mercato pertinente sarebbe un «mercato dei messaggi fisici con indirizzo», vale a dire un unico mercato che abbracci tutti i tipi e le categorie di lettere (prioritarie e non prioritarie, espresso e «normali»), la pubblicità diretta per corrispondenza con indirizzo, quotidiani e periodici. In un mercato così definito, la quota di mercato delle Poste svedesi per il 2007 è stimata a […%] in termini di valore e a […%] in termini di volume. A parte il fatto che le condizioni per la definizione dei prezzi sono molto diverse per i vari tipi di servizi interessati, per le Poste svedesi questa elevata quota di mercato abbraccia diverse quote di mercato che oscillano fra […%] e […%] in termini di valore e fra […%] e […%] in termini di volume, situazione incompatibile con un mercato unico. Il mercato delle lettere prioritarie con indirizzo dovrebbe quindi essere valutato separatamente e le quote di mercato delle Poste svedesi su quel mercato sono tali che, in mancanza di indicazioni del contrario, si dovrebbe affermare che i servizi relativi alle lettere prioritarie con indirizzo esaminati nel presente considerando non sono direttamente esposti alla concorrenza in Svezia. L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non si applica pertanto ai contratti finalizzati allo svolgimento di tali attività in Svezia. |
(11) |
Per quanto riguarda i servizi lettere non prioritarie in generale, quali definiti nel considerando 2, lettera b), primo trattino di cui sopra, nel 2007 le Poste svedesi hanno una quota di mercato stimata di […%] (11) in termini di valore, mentre il maggior concorrente detiene una quota pari al restante […%]. In questo contesto si dovrebbe ricordare la giurisprudenza costante (12), secondo cui «quote di mercato molto ampie sono di per sé, tranne in circostanze eccezionali, dimostrazione dell’esistenza di una posizione dominante. È questa la situazione quando vi è una quota di mercato del 50 %». Alla luce dell’elevato livello di concentrazione […%] su questo mercato e in mancanza di qualsiasi altro indicatore del contrario, si dovrebbe quindi affermare che i servizi lettere non prioritarie in generale non sono direttamente esposti alla concorrenza in Svezia. L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non si applica pertanto ai contratti finalizzati allo svolgimento di tale attività in Svezia. |
(12) |
Per quanto riguarda le grandi spedizioni smistate non prioritarie in Svezia, al di fuori delle aree metropolitane, definite nel considerando 2, lettera b), terzo trattino, le informazioni fornite dalle Poste svedesi indicano che le «quote di mercato degli operatori che offrono grandi spedizioni al di fuori delle aree metropolitane non sono misurate separatamente, bensì soltanto in quanto parte di tutta l’altra corrispondenza destinata a queste aree. Ciò significa che le quote di mercato di questi operatori sono più o meno uguali alle quote di mercato degli operatori che offrono elementi di 1a classe, il che vuol dire che la quota di mercato delle [Poste svedesi ] [è] pari a circa […%].» Alla luce dell’elevato livello di concentrazione su questo mercato e in mancanza di qualsiasi altro indicatore del contrario, si dovrebbe affermare che le grandi spedizioni smistate non prioritarie in Svezia, al di fuori delle aree metropolitane, non sono direttamente esposte alla concorrenza in Svezia (13). L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non si applica pertanto ai contratti finalizzati allo svolgimento di tale attività in Svezia. |
(13) |
Per quanto riguarda la pubblicità diretta per corrispondenza senza indirizzo, che ai fini della presente decisione comprende i recapiti non indirizzati intesi come comunicazioni commerciali, la quota di mercato delle Poste svedesi è stimata a […%] in termini di valore, mentre il maggior concorrente detiene […%], sempre in termini di valore. Tuttavia, secondo le Poste svedesi, il mercato pertinente rispetto al quale valutare le loro quote di mercato sarebbe un più ampio «mercato di distribuzione della pubblicità» che, oltre alla pubblicità diretta per corrispondenza senza indirizzo, comprenderebbe «altri canali di distribuzione della pubblicità, come ad esempio pubblicità sui quotidiani, alla TV e alla radio, annunci pubblicitari all’aperto, pubblicità via Internet, sponsorizzazioni ecc.» In un mercato così definito, la quota delle Poste svedesi sarebbe di circa […%] (14). Tuttavia, l’esistenza di un unico ampio mercato che comprenda la pubblicità in vari mezzi di comunicazione è stata già esaminata e respinta in una precedente decisione della Commissione (15). Non si può quindi giudicare se vi sia o meno un’esposizione diretta alla concorrenza utilizzando il «mercato della distribuzione della pubblicità» come termine di riferimento. Il mercato per servizi di pubblicità diretta per corrispondenza senza indirizzo deve quindi essere esaminato separatamente. Alla luce dell’elevato livello di concentrazione su questo mercato, tenendo conto anche della giurisprudenza costante menzionata nel considerando 11 di cui sopra, e in mancanza di qualsiasi altro indicatore del contrario, si dovrebbe affermare che i servizi di pubblicità diretta per corrispondenza senza indirizzo non sono direttamente esposti alla concorrenza in Svezia. L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non si applica pertanto ai contratti finalizzati allo svolgimento di tale attività in Svezia. |
(14) |
Le Poste svedesi ritengono che esista un unico mercato, chiamato «il mercato dei carichi generali evasi dagli uffici di smistamento», per la «distribuzione standardizzata di pacchi, le spedizioni di pacchi e i pallet nelle reti di trasporto nazionali, regionali o mondiali», in quanto queste attività avrebbero tutte un denominatore comune nel fatto che «gli uffici di smistamento per l’evasione di grandi volumi di merci sono un elemento centrale delle reti.» In un mercato così definito, le Poste svedesi avrebbero una quota di mercato dell’ordine di […%] . Tuttavia, tale quota abbraccia quote di mercato molto diverse, che oscillano fra […%] in termini di valore per i servizi pacchi espresso nazionali e […%] in termini di valore per servizi nazionali pacchi ordinari per consumatori. Questa situazione è incompatibile con un mercato unico. I servizi nazionali pacchi ordinari per i consumatori, quindi, devono essere considerati a parte, in quando soddisfano esigenze diverse (servizio postale universale) rispetto ai pacchi commerciali, per i quali il processo tecnologico utilizzato per prestare questo servizio in genere è sensibilmente diverso. Rispetto a tali servizi, la posizione delle Poste svedesi è piuttosto forte con una quota di mercato stimata che è rimasta stabile per tutto il periodo 2005-2007 attestandosi a […%] in termini di valore (16). Sebbene questa situazione possa cambiare nei prossimi anni a seguito dell’ingresso di due nuovi concorrenti verso la fine del 2007, si dovrebbe concludere che la categoria di servizi esaminati non è direttamente esposta alla concorrenza in Svezia. L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non si applica pertanto ai contratti finalizzati allo svolgimento di tali attività in Svezia. |
(15) |
In base alle informazioni presentate dalle Poste svedesi, ci sarebbe un unico mercato per l’esternalizzazione dei servizi di back office. In base a quanto stabilito nel considerando 2, lettera l) di cui sopra, esso coprirebbe diversi tipi di servizi spaziando da uno o più servizi relativi a elementi postali, ad esempio servizi di gestione dei locali adibiti alla raccolta e allo smistamento della posta, fino ai servizi di pulizia. La combinazione precisa dei servizi dipende dalle richieste dei singoli clienti. A parte tutte le altre considerazioni relative all’assenza di intercambiabilità fra servizi così diversi fra loro come i servizi di pulizia e i servizi di gestione delle sale adibite alla raccolta e allo smistamento della posta, sia sul lato dell’offerta che su quello della domanda, non è possibile stabilire in anticipo quali servizi potrebbero essere raggruppati in caso di richiesta da parte di uno o più clienti. Una decisione sul regime giuridico applicabile all’esternalizzazione dei servizi di back office comporterebbe quindi una profonda incertezza giuridica. In tali circostanze, l’esternalizzazione dei servizi di back office quale definita nella notifica delle Poste svedesi non può essere oggetto di una decisione a norma dell’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE come categoria unica di servizi. |
(16) |
Come esposto nel considerando 2, lettera b), di cui sopra, esiste un mercato separato in Svezia per grandi spedizioni smistate non prioritarie in aree metropolitane. Su questo mercato, per il 2007 la quota di mercato delle Poste svedesi ammonta a […%] in termini di valore. Tenuto conto del grado di concentrazione del mercato in questione, dove la quota ottenuta dal maggior concorrente è stimata a circa […%] in termini di valore per il 2007, questi fattori dovrebbero essere considerati un’indicazione di esposizione diretta alla concorrenza. |
(17) |
Riguardo ai pacchi ordinari BtB nazionali, nel 2007 la quota di mercato delle Poste svedesi ammontava a […%] in termini di valore. Tenuto conto che le quote di mercato aggregate stimate dei due maggiori concorrenti per quanto riguarda i servizi nazionali ammontano a […%], e che la quota aggregata dei tre maggiori concorrenti è compresa fra […%] e […%] in termini di valore, i tre maggiori concorrenti detengono una quota di mercato non indifferente e si può concludere che tale attività sia direttamente esposta alla concorrenza. |
(18) |
La quota di mercato delle Poste svedesi per i servizi nazionali è stimata a […%] in termini di valore per il 2007. Tuttavia, con […%] in termini di valore per il 2007, la quota di mercato stimata del principale concorrente ammonta a circa la metà di quella delle Poste svedesi, un livello che consente di esercitare una pressione concorrenziale rilevante su queste ultime. Questi fattori devono quindi essere considerati indice di un’esposizione diretta alla concorrenza. |
(19) |
Su questo mercato, nel 2007 le Poste svedesi hanno una quota in termini di valore di […%], mentre la quota di mercato aggregata dei due maggiori concorrenti ammontava a […%]. Questi fattori devono quindi essere considerati indice di un’esposizione diretta alla concorrenza dei servizi nazionali pacchi espressi o via corriere. |
(20) |
Sul mercato dei servizi pacchi internazionali quale definito nel considerando 2, lettera h), di cui sopra, nel 2007 le Poste svedesi hanno una quota di mercato, in termini di valore, di […%], mentre la quota del loro maggiore concorrente, con […%], era a un livello simile, e la quota aggregata dei due maggiori concorrenti, che raggiungeva il […%], era quasi il doppio di quella delle Poste svedesi. Questi fattori devono quindi essere considerati indice di un’esposizione diretta alla concorrenza dei servizi pacchi internazionali. |
(21) |
Sul mercato dei servizi nazionali pallet quale definito nel considerando 2, lettera i), di cui sopra, le Poste svedesi hanno una quota di mercato stimata di […%]. In base alle informazioni fornite dalle Poste svedesi «[…] il mercato è dominato da DHL, Schenker, DSV e [Poste svedesi], con le [Poste svedesi] e DSV che competono per il terzo posto. Inoltre, vi sono ditte di trasporto merci sia locali che nazionali che offrono il trasporto di pallet. Ci sono circa 14 000 ditte nel settore dei trasporti in Svezia ed è impossibile sapere quante di esse offrano anche un servizio pallet nella loro gamma di prodotti.» Questi fattori devono quindi essere considerati indice di un’esposizione diretta alla concorrenza. |
(22) |
Sul mercato della logistica 3PL e 4PL quale definito nel considerando 2, lettera k), di cui sopra, la quota di mercato delle Poste svedesi è quasi trascurabile, con meno d […%] e «un gran numero di operatori svedesi e internazionali presenti sul mercato svedese quali DHL, Schenker, DSV e Green Cargo. Inoltre, vi sono società che inizialmente operavano nell’industria delle spedizioni con reti mondiali proprie, come ad esempio Maersk e Tradimus», in base alle informazioni fornite dalle Poste svedesi. Questa situazione deve quindi essere considerata un indice di esposizione diretta alla concorrenza. |
(23) |
Ai fini della presente decisione, i servizi di filatelia sono definiti come «vendite di francobolli e prodotti associati ai francobolli, principalmente per collezionisti di francobolli e, in misura limitata, per acquirenti di regali e souvenir.» In base alla informazioni fornite, le Poste svedesi sono la più grande società che emette regolarmente nuovi francobolli in Svezia. Altri operatori che offrono francobolli emessi di recente sul mercato filatelico in Svezia sono operatori postali svedesi locali e operatori postali stranieri, principalmente nordici. Ad ogni modo, il mercato filatelico non si limita ai francobolli offerti dagli operatori postali, bensì comprende le vendite di francobolli attraverso case d’asta, commercianti filatelici e vendite su Internet tramite diversi siti di vendita ed asta. La quota di mercato stimata delle Poste svedesi sul mercato globale dei servizi di filatelia in Svezia, forniti da commercianti o case d’asta, è stimata a […%]; le case d’asta detengono una quota di mercato congiunta di […%], i commercianti di francobolli congiuntamente […%], le vendite su Internet congiuntamente […%] e gli altri operatori postali in Svezia nel complesso il restante […%]. La quota aggregata stimata delle tre maggiori case d’asta ([…%]) è leggermente superiore alla quota delle Poste svedesi. Questi fattori dovrebbero pertanto essere considerati un’indicazione dell’esposizione diretta alla concorrenza dei servizi di filatelia, sia che si consideri globalmente un mercato unico o separatamente i due mercati, quello del commercio di francobolli e quello delle aste di francobolli. |
IV. CONCLUSIONI
(24) |
In considerazione dei fattori esaminati ai considerando da 2 a 23, la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza prevista all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE deve essere considerata soddisfatta in Svezia riguardo ai seguenti servizi:
|
(25) |
Poiché si considera soddisfatta la condizione dell’accesso libero al mercato, non si deve applicare la direttiva 2004/17/CE quando gli enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati a consentire l’esecuzione in Svezia dei servizi di cui alle lettere da a) a h) del considerando 24, né quando si organizzano concorsi per l’esercizio di tale attività nel paese. |
(26) |
La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto del periodo da giugno a settembre 2008 quale risulta dalle informazioni presentate dalle Poste svedesi e dal Regno di Svezia. Essa può essere riesaminata se, in seguito a cambiamenti di rilievo nella situazione di diritto o di fatto, le condizioni di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non sono più rispettate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DCISIONE:
Articolo 1
La direttiva 2004/17/CE non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l’esecuzione dei seguenti servizi in Svezia:
a) |
grandi spedizioni smistate non prioritarie in aree metropolitane; |
b) |
servizi nazionali pacchi ordinari BtB; |
c) |
servizi nazionali pacchi ordinari BtC; |
d) |
servizi nazionali pacchi espressi o via corriere; |
e) |
servizi nazionali pallet (anche detti servizi merci leggere); |
f) |
logistica 3PL e 4PL; |
g) |
servizi di filatelia; e |
h) |
servizi pacchi internazionali. |
Articolo 2
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2008.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) Definite come determinate zone di codice postale appartenenti a città più grandi e dintorni, come ad esempio Stoccolma, Göteborg, Malmö e Västerås.
(3) Una media di 0,40 SEK — mentre al di fuori delle aree metropolitane il prezzo di una lettera non prioritaria fino a 20g (elemento singolo) è di 4,0 SEK e il prezzo per le lettere non prioritarie in grandi spedizioni smistate è di 2,84 SEK. In media, il prezzo nelle aree metropolitane è del 16,39 % più basso per le lettere non prioritarie in grandi spedizioni smistate.
(4) Nota del 28.2.2008, Dnr 656/2007.
(5) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.
(6) Informazione riservata.
(7) Misurate in valore, le quote di mercato erano del […%] per il 2005, 2006 e 2007 rispettivamente, mentre le corrispondenti quote di mercato misurate in termini di volume per gli stessi anni erano pari rispettivamente a […%].
(8) Cfr. la richiesta, punto 3.1, C, pag. 25.
(9) Ad esempio, circa un quarto delle famiglie svedesi non è collegato a Internet. Inoltre, si calcola che la parte della popolazione svedese che paga le proprie bollette via Internet sia «leggermente più della metà», il che vuol dire per contro, che quasi metà non lo fa.
(10) Cfr. anche le conclusioni dello stesso tenore esposte nel considerando 10 della decisione 2007/564/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, che esonera taluni servizi del settore postale in Finlandia, escluse le Isole Åland, dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure degli appalti di enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, GU L 215 del 18.8.2007, pag. 21.
(11) 2005: […%], 2006 […%].
(12) Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Camera) del 28 febbraio 2002 nella Causa T-395/94, Atlantic Container Line AB e altri contro Commissione delle Comunità europee, punto 328. Raccolta 2002 pag. II-875.
(13) La densità di popolazione non è stata considerata come un fattore rilevante al momento della formulazione della menzionata decisione 2007/564/CE relativa alla Finlandia, la cui densità di popolazione — 17,4 abitanti per km2 al 1o gennaio 2007 — è inferiore alla densità della popolazione svedese che è di 22,2 abitanti per km2, sempre al 1o gennaio 2007.
(14) Compresa la pubblicità diretta per corrispondenza con indirizzo che, comunque, le Poste svedesi nella loro richiesta considerano parte del mercato dei messaggi fisici con indirizzo, «tenendo conto, fra l’altro, della divisione dei servizi postali fatta nella direttiva Settori speciali.»
(15) Cfr. il punto 11 della decisione della Commissione dell’8 aprile 2005 (Caso n. IV/M.3648 — GRUNER + JAHR/MPS). I mezzi di comunicazione interessati erano periodici, televisione, radio e Internet. Cfr. nello stesso senso il punto 15 della decisione della Commissione del 24 gennaio 2005 (Caso n. IV/M.3579 — WPP/GREY) che, fra l’altro, afferma «[…] sembra piuttosto che diversi tipi di mezzi di comunicazione siano complementari invece che intercambiabili, poiché diversi mezzi di comunicazione possono rivolgersi a diversi tipi di pubblico in diversi modi.»
(16) In base a uno studio fornito dalle Poste svedesi e allegato alla loro richiesta, le Poste svedesi «in realtà non fanno alcuna distinzione fra i due tipi di servizi. Che il pacco sia C2C o C2B, il servizio prestato assume lo stesso nome di prodotto (“Postpaket”). Per questa estrema intercambiabilità sul lato dell’offerta, è corretto trattare questi servizi come un servizio C2X.» Questa situazione è anche compatibile con l’analisi adottata per la Finlandia nella decisione 2007/564/CE.
23.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/57 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2008
in base alla quale l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali non è applicabile alla produzione di energia elettrica nella Repubblica ceca
[notificata con il numero C(2008) 8569]
(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/47/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (1), in particolare l’articolo 30, paragrafi 4 e 6,
vista la domanda presentata dalla Repubblica ceca tramite e-mail il 3 luglio 2008,
sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
I. I FATTI
(1) |
Il 3 luglio 2008 la Repubblica ceca ha presentato alla Commissione, tramite e-mail, una richiesta a norma dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/CE. Il 26 settembre 2008, tramite e-mail, la Commissione ha chiesto informazioni supplementari, trasmesse dalle autorità ceche sempre tramite e-mail il 9 ottobre 2008. |
(2) |
La domanda presentata dalla Repubblica ceca riguarda la produzione di elettricità. |
(3) |
La richiesta è accompagnata da una lettera di un’autorità nazionale indipendente, (Energetický regulační úřad, l’autorità ceca per la regolamentazione dell’energia), e da una lettera di un’altra autorità indipendente (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, l’Ufficio ceco per la protezione della concorrenza). Entrambe le autorità analizzano le condizioni di accesso al mercato rilevante, giudicandole prive di restrizioni, mentre nessuna delle due stabilisce che è soddisfatta l’altra condizione inerente all’esposizione diretta alla concorrenza per quanto riguarda la produzione di elettricità nella Repubblica ceca. |
II. CONTESTO NORMATIVO
(4) |
L’articolo 30 della direttiva 2004/17/CE dispone che gli appalti destinati alla prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione della direttiva non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza viene valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme pertinenti della legislazione comunitaria che liberalizzano un determinato settore o parti di esso. Tale legislazione figura nell’allegato XI della direttiva 2004/17/CE, che per il settore dell’elettricità rinvia alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (2). La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (3), che impone un grado di apertura del mercato anche maggiore. |
(5) |
La Repubblica ceca ha recepito e applicato non solo la direttiva 96/92/CE ma anche la direttiva 2003/54/CE, optando per la separazione giuridica e organizzativa delle reti di trasmissione e distribuzione, eccetto per le imprese di distribuzione più piccole che, pur continuando a essere soggette alla separazione contabile, sono esonerate dall’obbligo di separazione giuridica e organizzativa se hanno meno di 100 000 acquirenti o servono reti elettriche con consumo inferiore a 3 TWh nel 1996. Inoltre, la proprietà del gestore del sistema di trasmissione, CEPS, è stata separata. In conformità dell’articolo 30, paragrafo 3, primo comma, il mercato va pertanto considerato liberamente accessibile. |
(6) |
L’esposizione diretta alla concorrenza deve essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è determinante di per sé. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un parametro da tenere in particolare considerazione è la quota di mercato degli operatori principali su un determinato mercato. Un secondo criterio è il grado di concentrazione su tali mercati. Considerate le caratteristiche dei mercati interessati è opportuno tener conto anche di altri fattori come il funzionamento del meccanismo di bilanciamento, la concorrenza in termini di prezzi e il grado di cambiamento di fornitore da parte dei clienti. |
(7) |
La presente decisione fa salva l’applicazione delle regole della concorrenza. |
III. VALUTAZIONE
(8) |
La domanda presentata dalla Repubblica ceca riguarda la produzione di elettricità nella Repubblica ceca. |
(9) |
Nella sua richiesta, la Repubblica ceca sostiene che il mercato geografico rilevante sarebbe un mercato più grande del territorio nazionale, comprendente i territori della Repubblica ceca, della Polonia, della Slovacchia, dell’Austria e della Germania. La ragione fondamentale per questa definizione del mercato sarebbe la quota elevata di capacità di interconnessione (con diversi Stati membri) rispetto alla produzione e alla domanda interna. In base alle informazioni fornite dalle autorità ceche nella loro risposta del 9 ottobre 2008, nel 2007 le esportazioni sono ammontate a 25,6 TWh, le importazioni a 9,5 TWh. La Repubblica ceca è pertanto un esportatore netto di elettricità con esportazioni nette pari a 16,1 TWh, equivalenti a quasi il 20 % (4) della produzione totale netta di energia elettrica (81,4 TWh). Un ulteriore argomento rispetto all’esistenza di un mercato geografico più ampio è l’esistenza di una tendenza alla convergenza dei prezzi tra il mercato nazionale all’interno della Repubblica ceca e quello tedesco, nonché il ruolo crescente della borsa dell’energia elettrica di Praga, la PXE. |
(10) |
Una capacità di interconnessione relativamente elevata e la convergenza dei prezzi non sono tuttavia sufficienti per identificare un mercato rilevante. Le regole del mercato locale, ed in particolare il carattere indispensabile e la posizione dominante di uno degli operatori del mercato (nel caso della Repubblica ceca l’operatore CEZ) possono portare a definire un mercato più ristretto. Occorre notare in questo contesto che, come risulta dalla risposta delle autorità ceche del 9 ottobre 2008, il volume crescente della PXE deriva in misura preponderante dalle operazioni a cui partecipa CEZ. La Commissione ha inoltre esaminato nella sua inchiesta di settore sull’energia (5), rispetto alla possibilità che le definizioni di mercato geografico vadano oltre l’ambito nazionale, se taluni paesi dell’Europa centrale possano costituire coppie dimercati rilevanti. Per quanto riguarda la coppia di paesi Austria/Germania, le dimensioni del principale operatore in Austria, abbinate alla congestione interna della rete austriaca, hanno impedito alla Commissione di concludere che esista un mercato rilevante più ampio di quello nazionale. Analogamente, nel caso della Repubblica ceca e della Slovacchia, le rispettive dimensioni degli operatori dominanti e la loro indispensabilità per soddisfare la domanda hanno indotto a concludere che persino tale coppia di paesi non fa parte di uno stesso ed unico mercato rilevante. La Commissione ha inoltre esaminato di recente i mercati austriaco e polacco per la produzione di energia elettrica, giungendo alla conclusione che sono di dimensioni nazionali (6). Infine, nella sua recente decisione C(2008) 7367, del 26 novembre 2008, in materia di intese nei confronti di E.ON riguardante il mercato tedesco all’ingrosso (7), la Commissione ha ritenuto che il mercato in questione sia di portata nazionale, escludendo che i paesi vicini (sia ad ovest che ad est) facciano parte di un mercato geografico più ampio. |
(11) |
È pertanto da escludere l’esistenza di un mercato regionale. Ciò è altresì conforme con la dichiarazione dell’Ufficio ceco per la tutela della concorrenza, secondo la quale «nel valutare [la domanda di cui all’articolo 30], l’Ufficio, tenuto conto dell’indagine in corso, è partito dal presupposto che il mercato rilevante della produzione di energia elettrica dovrebbe coincidere sotto il profilo geografico con il territorio della Repubblica ceca.» Alla luce dei fatti di cui ai considerando 9 e 10, si dovrebbe quindi considerare il territorio della Repubblica ceca come il mercato pertinente per valutare le condizioni previste all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE. |
(12) |
Come risulta da una prassi costante (8) rispetto alle decisioni della Commissione di cui all’articolo 30, essa ritiene, in riferimento alla produzione di energia elettrica, che «un indicatore del grado di concorrenza sui mercati nazionali è rappresentato dalla quota di mercato totale dei tre principali produttori». Secondo quanto risulta dalla«tabella 6: Wholesale Market Position», pagg. 12 e segg. del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione sui progressi compiuti nella realizzazione del mercato interno del gas e dell’elettricità (9), le quote dei tre principali produttori sono ammontate al 69,4 % della produzione di elettricità nel 2006 per poi salire al 73,9 % nel 2007. In base alle informazioni fornite dalle autorità ceche nella loro risposta del 9 ottobre 2008, l’impresa dominante deteneva quasi il 70 % della capacità installata totale, mentre al secondo ed al terzo operatore principale appartenevano rispettivamente il 3,5 % e il 3 %. Questi livelli di concentrazione, comprendenti la quota di mercato totale dei tre principali produttori, sono superiori alla percentuale corrispondente (39 %) a cui fanno riferimento le decisioni 2006/211/CE (10) e 2007/141/CE (11) della Commissione per il Regno Unito. Essi sono inoltre significativamente più elevati del livello (52,2 %) cui fa riferimento la decisione 2008/585/CE della Commissione (12) rispetto all’Austria, nonché più elevati del livello (58 % della produzione lorda) cui fa riferimento la decisione 2008/741/CE della Commissione (13) relativa alla Polonia. |
(13) |
I livelli di concentrazione dei tre principali operatori cechi sono alla fine analoghi o inferiori ai livelli corrispondenti di cui alle decisioni 2006/422/CE (14) e 2007/706/CE (15) della Commissione riguardanti rispettivamente la Finlandia (73,6 %) e la Svezia (86,7 %). Vi è tuttavia una differenza importante tra il caso della Repubblica ceca da un lato e quello della Svezia e della Finlandia dall’altro. In particolare nella Repubblica ceca vi è un unico operatore dominante e gli altri due produttori principali hanno quote di mercato inferiori di venti volte (il 3 % è la percentuale più bassa e quasi il 70 % quella più elevata). In Finlandia le cifre corrispondenti indicano che l’operatore con una quota di mercato del 18,3 % era il più piccolo tra i tre principali e quello con il 33,7 % era il più grande. Analogamente, per la Svezia la forcella varia tra il 17,4 % del più piccolo e il 47,1 % del più grande. |
(14) |
Occorre altresì ricordare in questo contesto una giurisprudenza costante (16), secondo la quale «quote di mercato molto alte costituiscono di per sé, e salvo circostanze eccezionali, la prova dell’esistenza di una posizione dominante. Tale è il caso di una quota di mercato del 50 %». |
(15) |
Il livello delle importazioni di energia elettrica nella Repubblica ceca ammonta a poco più dell’11 % della sua domanda totale (17), che, per quanto più elevata della quota delle importazioni di energia elettrica in Polonia, è pari a poco meno della metà di quella dell’Austria (18) (19). Anche nel caso della Svezia e della Finlandia, i livelli elevati di concentrazione dei tre principali produttori sono «compensati» dalla «pressione concorrenziale sul […] mercato derivante dalla possibilità di importare energia elettrica dall’esterno […]» (20). È pertanto difficile affermare che l’importazione di elettricità eserciterebbe una pressione concorrenziale sostanziale nella Repubblica ceca e l’esistenza di una capacità di trasporto per un notevole incremento del livello delle importazioni è un argomento solo teorico, giacché la Repubblica ceca è un esportatore netto almeno dal 2003 e continuerà ad esserlo nel medio termine. Questo livello di concentrazione non può pertanto essere considerato un indicatore dell’esposizione diretta alla concorrenza del mercato della produzione. |
(16) |
La risposta delle autorità ceche del 9 ottobre del 2008 suggerisce inoltre che CEZ pianifichi la maggior parte dei futuri progetti di produzione su larga scala a livello della rete di trasmissione, in particolare con la costruzione di nuovi impianti nucleari, l’estensione della durata di vita dell’impianto nucleare di Dukovany nonché la creazione di nuove centrali elettriche a carbone e a gas. Oltre ai piani di CEZ vi sono altri progetti, in particolare nel settore delle fonti di energia rinnovabile, in parte a livello di trasmissione ed in particolare a livello di distribuzione. |
(17) |
Il funzionamento dei meccanismi di bilanciamento, sebbene questi rappresentino una piccola parte della quantità totale di elettricità prodotta e/o consumata in uno Stato membro, va comunque considerato un ulteriore indicatore. In base alle informazioni disponibili, il funzionamento del meccanismo di bilanciamento, in particolare la tariffazione basata sul mercato ed un mercato infragiornaliero ben sviluppato con chiusure ogni ora e mezza, ovvero la possibilità per gli utenti della rete di adeguare la propria posizione ogni ora e mezza, è tale da non impedire che la produzione di energia elettrica sia direttamente esposta alla concorrenza. |
(18) |
Date le caratteristiche del prodotto interessato (l’elettricità) e la scarsità o l’indisponibilità di adeguati prodotti o servizi sostitutivi, la concorrenza in termini di prezzi e la formazione dei prezzi assumono maggiore importanza nella valutazione del grado di concorrenza dei mercati dell’elettricità. Rispetto ai grandi utenti (finali) industriali, il numero dei clienti che cambiano fornitore costituisce un indicatore di una reale concorrenza sui prezzi e quindi, indirettamente, «un indicatore naturale dell’efficacia della concorrenza. Se tale numero è basso, è probabile che ci si trovi di fronte ad un problema di funzionamento del mercato, anche se non vanno ignorati i vantaggi che comporta la possibilità di rinegoziare con il fornitore storico» (21). Inoltre «l’esistenza di prezzi regolamentati per gli utenti finali è indubbiamente un fattore determinante del comportamento della clientela […]. Sebbene il mantenimento di controlli possa essere giustificato in un periodo di transizione, tale scelta comporterà sempre più distorsioni con lo svilupparsi del bisogno d’investimenti» (22). |
(19) |
In base alle ultime informazioni disponibili, i tassi di cambiamento del fornitore nella Repubblica ceca sono stati qualificati come di «alto livello» (23) e dalle ultime informazioni fornite dalle autorità ceche nella loro risposta del 9 ottobre risulta che «dall’apertura del mercato dell’elettricità quasi un cliente su due nel segmento dei grandi clienti ha cambiato il fornitore di elettricità». Tali valori devono essere considerati sulla base della situazione illustrata nelle decisioni precedenti relative al settore dell’elettricità in cui la percentuale di cambio del fornitore per i grandi e grandissimi clienti industriali era compreso fra oltre il 75 % (decisione 2006/422/CE relativa alla Finlandia) e il 41,5 % (decisione 2008/585/CE relativa all’Austria). Inoltre i mercati dell’offerta (per le famiglie, i clienti industriali, ecc.) sono stati definiti come mercati del prodotto separati nella prassi decisionale della Commissione e possono, a causa dell’influenza di fornitori forti e consolidati, avere un quadro competitivo diverso rispetto al mercato all’ingrosso o della produzione. Il livello elevato di cambiamento di fornitore non può pertanto essere considerato come un indicatore inequivocabile dell’esposizione diretta alla concorrenza. |
(20) |
La situazione della produzione di energia elettrica nella Repubblica ceca può essere sintetizzata come segue: le quote di mercato aggregate dei tre principali produttori sono elevate, ma è ancora più importante il fatto che il principale produttore da solo rappresenta una quota di mercato di quasi il 70 %, senza che ciò sia compensato dall’importazione di elettricità, poiché la Repubblica ceca è un esportatore netto costante di quantitativi consistenti di elettricità da almeno 5 anni. Come indicato al considerando 17, il funzionamento del meccanismo di bilanciamento non costituisce un ostacolo all’esposizione diretta alla concorrenza del mercato della produzione di elettricità e vi è un grado elevato di cambio di fornitore. Il buon funzionamento del meccanismo di bilanciamento ed il livello elevato di cambiamento di fornitore non può tuttavia compensare il grado piuttosto elevato di concentrazione ed in particolare la quota elevata del principale produttore, tenuto conto anche della giurisprudenza menzionata al considerando 14 supra. |
IV. CONCLUSIONI
(21) |
In considerazione dei fattori esaminati nei considerando da 9 a 20, è opportuno concludere che allo stato attuale la produzione di elettricità nella Repubblica ceca non è direttamente esposta alla concorrenza. L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non si applica pertanto ai contratti finalizzati allo svolgimento di tali attività nella Repubblica ceca. Di conseguenza, si continua ad applicare la direttiva 2004/17/CE quando enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati ad assicurare la produzione di elettricità nella Repubblica ceca o quando organizzano gare nel paese per l’esercizio di tale attività. |
(22) |
La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto nel periodo tra luglio e ottobre 2008, quale risulta dalle informazioni presentate dalla Repubblica ceca, dalla comunicazione del 2007 e dal documento di lavoro del 2007, dalla relazione finale nonché dalla relazione sui progressi compiuti del 2007 e dal suo allegato. Essa può essere riesaminata qualora, in seguito a significativi cambiamenti della situazione di diritto o di fatto, le condizioni di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE siano rispettate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non si applica alla produzione di elettricità nella Repubblica ceca. Di conseguenza, la direttiva 2004/17/CE continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a consentire lo svolgimento di tali attività nella Repubblica ceca.
Articolo 2
La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2008.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione
(1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.
(3) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.
(4) 19,78 %. Le esportazioni totali (lorde) sono ammontate al 31,45 % della produzione netta totale, mentre le importazioni totali sono state pari all’11,67 % della produzione netta totale. Se considerato in rapporto al consumo netto interno di energia elettrica per il 2007 (circa 59,7 TWh secondo le autorità ceche), le esportazioni totali sono ammontate al 42,88 % e le esportazioni nette al 26,97 %, mentre le importazioni totali sono state pari al 15,91 % del consumo netto interno di energia elettrica.
(5) Cfr. COM(2006) 851 definitivo del 10.1.2007. Comunicazione della Commissione: Indagine a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell’elettricità (relazione finale), allegato B, punto A.2.7, pag. 339.
(6) Cfr. la decisione 2008/585/CE della Commissione, del 7 luglio 2008, che esonera la produzione di elettricità in Austria dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 188 del 16.7.2008, pag. 28), e la decisione 2008/741/CE della Commissione, dell’11 settembre 2008, in base alla quale l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali non è applicabile alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica in Polonia (GU L 251 del 19.9.2008, pag. 35).
(7) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Cfr. comunicato stampa IP/08/1774 del 26.11.2008.
(8) Più di recente nelle suddette decisioni 2008/585/CE e 2008/741/CE.
(9) COM(2008) 192 definitivo del 15.4.2008, di seguito «allegato alla relazione del 2007 sui progressi compiuti». La relazione stessa, SEC(2008) 460, è indicata di seguito come «relazione del 2007 sui progressi compiuti».
(10) Decisione della Commissione, dell’8 marzo 2006, in base alla quale l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, si applica alla produzione di energia elettrica in Inghilterra, in Scozia e nel Galles (GU L 76 del 15.3.2006, pag. 6).
(11) Decisione della Commissione, del 26 febbraio 2007, in base alla quale l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica alla produzione di energia elettrica e di gas in Inghilterra, Scozia e Galles (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 23).
(12) Decisione della Commissione, del 7 luglio 2008, che esonera la produzione di elettricità in Austria dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 188 del 16.7.2008, pag. 28).
(13) Decisione della Commissione, dell’11 settembre 2008, in base alla quale l’articolo 30, paragrafo 1 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali non è applicabile alla produzione e alla vendita all’ingrosso di energia elettrica in Polonia (GU L 251 del 19.9.2008, pag. 35).
(14) Decisione della Commissione, del 19 giugno 2006, in base alla quale l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, si applica alla produzione e alla vendita di energia elettrica in Finlandia, escluse le isole Åland (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 33).
(15) Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2007, che esonera la produzione e la vendita di elettricità in Svezia dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 287 dell’1.11.2007, pag. 18).
(16) Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza sezione) del 28 febbraio 2002 nella causa T-395/94, Atlantic Container Line AB e altri contro Commissione delle Comunità europee, punto 328, Raccolta 2002, pag. II-875.
(17) Ovvero la quantità di elettricità necessaria per il consumo interno e l’esportazione.
(18) 23,5 %, in base ai dati forniti dalle autorità austriache.
(19) Cfr. considerando 10 della decisione 2008/585/CE. «[…] l’elettricità importata rappresenta circa un quarto del fabbisogno totale, in particolare per soddisfare il carico di base.»
(20) Cfr., ad esempio, il considerando 12 della decisione 2007/706/CE. Nel caso della Svezia e della Finlandia è stata lasciata aperta la questione dell’esistenza di un mercato regionale, che, se preso come riferimento, porterebbe i livelli di concentrazione al 40 %.
(21) Relazione del 2005, pag. 9.
(22) Allegato tecnico, pag. 17.
(23) Cfr. la relazione sui progressi compiuti del 2007, pag. 8, punto 7.
23.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/62 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 gennaio 2009
che accorda a talune parti interessate l’esenzione dall’estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005, e che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping, esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, concessa a talune parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione
[notificata con il numero C(2009) 157]
(2009/48/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio esteso su tali importazioni registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 703/96 (2) («regolamento di estensione»),
visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3) («regolamento di esenzione»), in particolare l’articolo 7,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
(1) |
Dopo l’entrata in vigore del regolamento di esenzione, varie imprese di assemblaggio di biciclette hanno chiesto, ai sensi dell’articolo 3 di tale regolamento, di essere esentate dal dazio antidumping esteso alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese dal regolamento (CE) n. 71/97 («dazio antidumping esteso»). La Commissione ha pubblicato a più riprese nella Gazzetta ufficiale elenchi di imprese di assemblaggio (4) di biciclette per le quali è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, il pagamento del dazio antidumping esteso sulle importazioni da esse effettuate di parti essenziali di biciclette, dichiarate liberamente circolabili. |
(2) |
Dopo la pubblicazione di un elenco di parti interessate oggetto di esame (5), è stato scelto un periodo di esame. A tal fine è stato fissato il periodo dall’1 gennaio 2007 al 30 giugno 2008. A tutte le parti interessate oggetto di esame è stato inviato un questionario con cui venivano chieste informazioni sulle operazioni di assemblaggio effettuate durante il periodo di esame. |
A. DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI ERA STATA CONCESSA IN PRECEDENZA LA SOSPENSIONE
1. Domande di esenzione ammissibili
(3) |
La Commissione ha ricevuto dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1 tutte le informazioni necessarie per poter decidere in merito all’ammissibilità delle domande. In seguito a ciò, queste parti interessate hanno ricevuto la sospensione loro spettante. Le informazioni fornite sono state esaminate e, se necessario, verificate nelle sedi delle parti interessate. Alla luce delle informazioni ottenute, la Commissione ha giudicato ammissibili, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le domande di esenzione presentate dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1. Tabella 1
|
(4) |
La Commissione ha accertato che in tutte le operazioni di assemblaggio di biciclette effettuate dai richiedenti, il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese usate nelle operazioni di assemblaggio era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate e che tali operazioni non rientravano pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(5) |
Per questo motivo e in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le parti interessate elencate nella tabella precedente dovranno essere esentate dal dazio antidumping esteso. |
(6) |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, le parti interessate elencate nella tabella 1 sono esentate dal dazio antidumping esteso a decorrere dalla data di ricevimento delle rispettive domande di esenzione. A decorrere dalla stessa data va inoltre considerata nulla la loro obbligazione doganale riguardo al dazio antidumping esteso. |
2. Domande di esenzione non ammissibili e ritiri
(7) |
Anche le parti interessate elencate nella tabella 2 hanno presentato domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso. Tabella 2
|
(8) |
La parte interessata non ha risposto al questionario. |
(9) |
Poiché la parte interessata di cui alla tabella 2 non ha soddisfatto i criteri di esenzione fissati dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, la Commissione deve respingere, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del medesimo regolamento, la domanda di esenzione di tale parte interessata. La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, di cui all’articolo 5 del regolamento di esenzione, deve essere pertanto revocata; il dazio antidumping esteso andrà riscosso dalla data di ricevimento della domanda di tale parte interessata. |
B. DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI NON ERA STATA CONCESSA IN PRECEDENZA LA SOSPENSIONE
1. Domande di esenzione ammissibili per le quali deve essere concessa la sospensione
(10) |
Si informano le parti interessate che è stata ricevuta un’altra domanda di esenzione, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esenzione, introdotta dalla parte interessata di cui alla tabella 3. Il pagamento del dazio esteso viene sospeso, in seguito a questa domanda, a partire dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore»: Tabella 3
|
2. Domande di esenzione non ammissibili
(11) |
Anche le parti interessate elencate nella tabella 4 hanno presentato domanda di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso: Tabella 4
|
(12) |
Va notato che le domande presentate da queste parti interessate non soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di esenzione, perché tutti questi richiedenti per produrre o assemblare biciclette usano parti essenziali di biciclette in quantitativi inferiori alle 300 unità per tipo su base mensile. |
(13) |
Queste parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. A queste parti interessate non è stata concessa alcuna sospensione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le parti interessate elencate nella tabella 1 sono esentate dall’estensione alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (6).
Per ciascuna parte interessata, l’esenzione si applica a partire dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».
Tabella 1
Elenco delle parti interessate cui è stata concessa l’esenzione
Nome |
Indirizzo |
Paese |
Esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 |
Data di entrata in vigore |
Codice addizionale TARIC |
Blue Ocean Hungary Ltd. |
Sukorói u. 8, 8097 Nadap |
HU |
Articolo 7 |
30/1/2008 |
A858 |
Canyon Bicycles GmbH |
Koblenzer Strasse 236, 56073 Koblenz |
DE |
Articolo 7 |
4/12/2007 |
A856 |
Euro Bike Products |
Ul. Starolecka 18, 61-361 Poznan |
PL |
Articolo 7 |
6/8/2007 |
A849 |
KOVL spol. s.r.o |
Choceradská 3042/20, 14100 Prague |
CZ |
Articolo 7 |
29/3/2007 |
A838 |
MICPOL |
Ul. Myśliborska 93A/62, 03-185 Warsaw |
PL |
Articolo 7 |
17/4/2007 |
A839 |
N&W Cycle GmbH |
Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen |
DE |
Articolo 7 |
11/10/2007 |
A852 |
Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH |
Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf |
DE |
Articolo 7 |
25/6/2007 |
A850 |
Special Bike Società Cooperativa |
Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG) |
IT |
Articolo 7 |
22/1/2008 |
A533 |
Articolo 2
La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97 dalla parte interessata di cui alla seguente tabella 2, viene respinta.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 viene revocata per la parte interessata a decorrere dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».
Tabella 2
Parti interessate per le quali viene revocata la sospensione
Nome |
Indirizzo |
Paese |
Sospensione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 |
Data di entrata in vigore |
Codice addizionale TARIC |
Eusa Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG |
An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main |
DE |
Articolo 5 |
07/01/2008 |
A857 |
Articolo 3
L’elenco di cui alla tabella 3 costituisce attualmente l’elenco aggiornato delle parti interessate oggetto di esame, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97. La sospensione del pagamento del dazio esteso, concessa in seguito a queste domande, è stata applicata a partire dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore» della tabella 3.
Tabella 3
Nome |
Indirizzo |
Paese |
Sospensione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 |
Data di entrata in vigore |
Codice addizionale TARIC |
Winora-Staiger GmbH |
Max-Planck-Strasse 6, 97526 Sennfeld |
DE |
Articolo 5 |
27/11/2008 |
A894 |
Articolo 4
Le domande di esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso presentate dalle parti interessate elencate nella tabella 4, vengono respinte.
Tabella 4
Elenco delle parti interessate le cui domande di esenzione sono state respinte
Nome |
Indirizzo |
Paese |
Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand |
Königstor 48, 34117 Kassel |
DE |
MSC Bikes SL |
C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona |
ES |
Articolo 5
La presente decisione è destinata agli Stati membri e alle parti interessate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2009.
Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.
(2) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
(3) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.
(4) GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3; GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9; GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6; GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2; GU C 217 dell’11.7.1998, pag. 9; GU C 37 dell’11.2.1999, pag. 3; GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6; GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8; GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5; GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2; GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3; GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5; GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2; GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4; GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16; GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5; GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73 e GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19.
(5) GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73.
(6) GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1. Regolamento mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 (GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).