ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.160.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 160

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
26 giugno 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 560/2010 della Commissione, del 25 giugno 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh (IGP)]

1

 

 

Regolamento (UE) n. 561/2010 della Commissione, del 25 giugno 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

DECISIONI

 

 

2010/350/UE

 

*

Decisione del Consiglio europeo, del 17 giugno 2010, relativa all’esame, da parte di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, delle modifiche dei trattati proposte dal governo spagnolo per quanto riguarda la composizione del Parlamento europeo, senza convocazione di una convenzione

5

 

 

2010/351/PESC

 

*

Decisione EUJUST LEX-IRAQ/1/2010 del Comitato politico e di sicurezza, del 22 giugno 2010, relativa alla proroga del mandato del capo della missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ

10

 

 

2010/352/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 22 giugno 2010, relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2010 [notificata con il numero C(2010) 3940]

11

 

 

2010/353/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 giugno 2010, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap e pinoxaden [notificata con il numero C(2010) 4177]  ( 1 )

26

 

 

2010/354/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 giugno 2010, che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica nei suini selvatici [notificata con il numero C(2010) 4170]  ( 1 )

28

 

 

2010/355/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 giugno 2010, concernente la non iscrizione del trifluralin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 4199]  ( 1 )

30

 

 

2010/356/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 25 giugno 2010, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva profoxydim [notificata con il numero C(2010) 4225]  ( 1 )

32

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le modalità relative all’aiuto per i bachi da seta (GU L 329 del 25.11.2006)

34

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili (GU L 254 del 20.9.2008)

34

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

26.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/1


REGOLAMENTO (UE) N. 560/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2010

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Farine de blé noir de Bretagne» o «Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 157 del 10.7.2009, pag. 14.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FRANCIA

Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh (IGP)


26.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/3


REGOLAMENTO (UE) N. 561/2010 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

44,4

MK

39,0

TR

53,0

ZZ

45,5

0707 00 05

MK

41,0

TR

117,2

ZZ

79,1

0709 90 70

TR

101,0

ZZ

101,0

0805 50 10

AR

86,2

TR

73,7

US

84,1

ZA

87,6

ZZ

82,9

0808 10 80

AR

115,3

BR

92,3

CA

95,4

CL

103,9

CN

59,1

NZ

118,7

US

112,0

UY

160,6

ZA

89,7

ZZ

105,2

0809 10 00

TR

229,7

ZZ

229,7

0809 20 95

SY

178,6

TR

298,9

US

700,6

ZZ

392,7

0809 30

AR

133,5

TR

149,8

ZZ

141,7

0809 40 05

AU

258,9

EG

218,2

IL

210,4

US

319,2

ZZ

251,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

26.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 17 giugno 2010

relativa all’esame, da parte di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, delle modifiche dei trattati proposte dal governo spagnolo per quanto riguarda la composizione del Parlamento europeo, senza convocazione di una convenzione

(2010/350/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 48, paragrafo 3,

visto il progetto inteso a modificare i trattati sottoposto dal governo spagnolo al Consiglio il 4 dicembre 2009 e trasmesso dal Consiglio al Consiglio europeo il 7 dicembre 2009,

vista l’approvazione del Parlamento europeo in merito alla non convocazione di una convenzione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

previa notificazione del progetto ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Commissione europea (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 dicembre 2009, a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008 e del 18 e 19 giugno 2009, il governo spagnolo ha sottoposto, a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, prima frase, del trattato sull’Unione europea (TUE), un progetto inteso a modificare i trattati per quanto riguarda la composizione del Parlamento europeo.

(2)

Il 7 dicembre 2009, a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, terza frase, TUE, il suddetto progetto è stato trasmesso dal Consiglio al Consiglio europeo. Esso è stato altresì notificato ai parlamenti nazionali.

(3)

Il 10 e 11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha deciso, a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, primo comma, TUE, di consultare il Parlamento europeo e la Commissione sulle modifiche proposte. Ha inoltre deciso, a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, TUE, di chiedere l’approvazione del Parlamento europeo in merito all’intenzione di non convocare una convenzione in quanto ciò, a suo parere, non era giustificato dall’entità delle modifiche proposte. Lettere a tali fini sono state inviate dal presidente del Consiglio europeo il 18 dicembre 2009.

(4)

Il 6 maggio 2010 il Parlamento europeo ha adottato un parere favorevole alle modifiche proposte. Ha altresì approvato la decisione di non convocare una convenzione in quanto ciò non è giustificato dall’entità delle modifiche proposte. Il 28 aprile 2010 la Commissione ha adottato un parere favorevole alle modifiche proposte.

(5)

È pertanto opportuno che, a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, TUE, il Consiglio europeo decida che una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri esamini le modifiche proposte dal governo spagnolo, definisca il mandato della conferenza e decida di non convocare una convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio europeo decide che una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri esamini le modifiche all’articolo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda la composizione del Parlamento europeo proposte dal governo spagnolo il 4 dicembre 2009, nei termini di cui all’allegato della presente decisione, che costituirà il mandato della suddetta conferenza. Data l’entità delle modifiche proposte, non si procede alla convocazione di una convenzione a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 giugno 2010.

Per il Consiglio europeo

Il presidente

H. VAN ROMPUY


(1)  Approvazione del 6 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Parere del 6 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Parere del 28 aprile 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

PROGETTO

PROTOCOLLO

che modifica il protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

DENOMINATI «LE ALTE PARTI CONTRAENTI»,

CONSIDERANDO che, alla luce del fatto che il trattato di Lisbona è entrato in vigore successivamente alle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009 e secondo quanto previsto nella dichiarazione adottata dal Consiglio europeo nella riunione dell’11 e 12 dicembre 2008 e nell’accordo politico raggiunto dal Consiglio europeo nella riunione del 18 e 19 giugno 2009, occorre prevedere disposizioni transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo fino alla scadenza della legislatura 2009-2014,

CONSIDERANDO che tali disposizioni transitorie devono permettere agli Stati membri il cui numero di membri del Parlamento europeo sarebbe stato più elevato se il trattato di Lisbona fosse stato in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009 di disporre del numero adeguato di seggi supplementari e di occuparli,

TENUTO CONTO del numero di seggi per Stato membro previsto nel progetto di decisione del Consiglio europeo su cui hanno dato il loro accordo politico il Parlamento europeo l’11 ottobre 2007 e il Consiglio europeo (dichiarazione n. 5 allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona) e tenuto conto della dichiarazione n. 4 allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona,

CONSIDERANDO che occorre creare, per il periodo restante tra la data di entrata in vigore del presente protocollo e la scadenza della legislatura 2009-2014, i diciotto seggi supplementari previsti per gli Stati membri interessati dall’accordo politico raggiunto dal Consiglio europeo nella riunione del 18 e 19 giugno 2009,

CONSIDERANDO che, a tal fine, è opportuno consentire un superamento provvisorio rispettivamente del numero di membri del Parlamento europeo per Stato membro e del numero massimo di membri del Parlamento europeo previsti sia dai trattati in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009 sia dall’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull’Unione europea, quale modificato dal trattato di Lisbona,

CONSIDERANDO che occorre altresì fissare le modalità che permetteranno agli Stati membri interessati di occupare i seggi supplementari provvisoriamente creati,

CONSIDERANDO che, trattandosi di disposizioni transitorie, occorre modificare il protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

Articolo 1

L’articolo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Per il periodo della legislatura 2009-2014 restante alla data di entrata in vigore del presente articolo, e in deroga all’articolo 189, secondo comma, e all’articolo 190, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e all’articolo 107, secondo comma, e all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, che erano in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009, e in deroga al numero di seggi previsti all’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull’Unione europea, ai 736 seggi esistenti sono aggiunti i diciotto seggi seguenti, con conseguente aumento provvisorio del numero totale dei membri del Parlamento europeo a 754 fino alla scadenza della legislatura 2009-2014:

Bulgaria

1

Spagna

4

Francia

2

Italia

1

Lettonia

1

Malta

1

Paesi Bassi

1

Austria

2

Polonia

1

Slovenia

1

Svezia

2

Regno Unito

1

2.   In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, gli Stati membri interessati designano le persone che occuperanno i seggi supplementari previsti al paragrafo 1 secondo le rispettive legislazioni nazionali a condizione che tali persone siano state elette a suffragio universale diretto:

a)

con elezione a suffragio universale diretto ad hoc nello Stato membro interessato, secondo le disposizioni applicabili per le elezioni del Parlamento europeo;

b)

con riferimento ai risultati delle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009;

oppure

c)

attraverso la nomina del numero richiesto di membri da parte del parlamento nazionale dello Stato membro interessato, al proprio interno, secondo la procedura fissata da ciascuno degli Stati membri interessati.

3.   In tempo utile prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2014, il Consiglio europeo adotta, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull’Unione europea, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.»

Articolo 2

Il presente protocollo è ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.

Il presente protocollo entra in vigore, se possibile, il 1o dicembre 2010, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati, altrimenti il primo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.

Articolo 3

Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a …, addì …


26.6.2010   

IT

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L 160/10


DECISIONE EUJUST LEX-IRAQ/1/2010 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 22 giugno 2010

relativa alla proroga del mandato del capo della missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ

(2010/351/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/330/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della decisione 2010/330/PESC del Consiglio, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, conformemente all'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti ai fini del controllo politico e della direzione strategica della missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ («EUJUST LEX-IRAQ»), in particolare la decisione di nominare il capomissione.

(2)

Il 15 dicembre 2009, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il CPS ha adottato la decisione 2009/982/PESC (2), nominando Francisco DÍAZ ALCANTUD capo della missione EUJUST LEX-IRAQ.

(3)

Il 16 giugno 2010 l'AR ha proposto al CPS di prorogare il mandato di Francisco DÍAZ ALCANTUD quale capo della missione EUJUST LEX-IRAQ fino al 30 giugno 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato di Francisco DÍAZ ALCANTUD quale capo della missione dell'Unione europea EUJUST LEX-IRAQ è prorogato dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2011.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 2010.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

C. FERNÁNDEZ-ARIAS


(1)  GU L 149 del 15.6.2010, pag. 12.

(2)  GU L 338 del 19.12.2009, pag. 92.


26.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2010

relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2010

[notificata con il numero C(2010) 3940]

(I testi in lingua bulgara, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, olandese, polacca, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2010/352/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i rispettivi programmi di controllo delle attività di pesca per il 2010, insieme alle domande di partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese da sostenere per l’esecuzione dei progetti che fanno parte di tali programmi.

(2)

Le domande concernenti le azioni elencate all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 possono beneficiare del finanziamento europeo.

(3)

Le domande di finanziamento europeo devono essere conformi alle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione (2).

(4)

È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso della partecipazione finanziaria dell’Unione entro i limiti stabiliti dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione.

(5)

Al fine di promuovere gli investimenti nelle azioni prioritarie definite dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3) e tenuto conto dell’impatto negativo della crisi finanziaria sui bilanci degli Stati membri, le spese relative all’automazione e alla gestione dei dati, ai sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) e ai sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), nonché quelle destinate a prevenire la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), devono beneficiare di un tasso di cofinanziamento elevato, entro i limiti stabiliti dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006.

(6)

Al fine di limitare l’importo dedicato all’acquisto e all’ammodernamento di navi e aerei pattuglia, la partecipazione dell’Unione a tali spese sarà limitata a un importo massimo pari a un milione di euro per ciascuno Stato membro.

(7)

Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (4).

(8)

Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione, i dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione presenti a bordo dei pescherecci devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007 (5).

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione prevede, per il 2010, una partecipazione finanziaria dell’Unione europea alle spese sostenute dagli Stati membri nel 2010 per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (PCP), di cui all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006. Essa stabilisce l’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione per ciascuno Stato membro, il tasso di detta partecipazione e le condizioni alle quali può essere concessa.

Articolo 2

Liquidazione degli impegni residui

Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso devono essere effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2014. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2015.

Articolo 3

Nuove tecnologie e reti informatiche

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire uno scambio e una gestione dei dati sicuri ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   Le spese sostenute in relazione ai progetti di cui all’allegato I e ai sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), ai sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) o alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) beneficiano, entro i limiti indicati nel detto allegato, di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili.

3.   Qualsiasi altra spesa sostenuta per le nuove tecnologie e le reti IT, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, beneficia, entro i limiti indicati nel suddetto allegato, di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili.

Articolo 4

Dispositivi automatici di localizzazione

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato II, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano a un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema VMS beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   La partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è limitata a 2 500 EUR per peschereccio.

3.   Per poter beneficiare della partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003.

Articolo 5

Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato III, per lo sviluppo, l’acquisto e l’installazione, compresa l’assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi ERS destinati a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Articolo 6

Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato IV, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è limitata a 3 000 EUR per peschereccio.

3.   Per poter beneficiare di una partecipazione finanziaria, i dispositivi ERS devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1077/2008.

4.   Per i dispositivi che combinino funzioni ERS e VMS e che risultino conformi ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 2244/2003 e (CE) n. 1077/2008, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è limitata a 4 500 EUR.

Articolo 7

Progetti pilota

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato V, per progetti pilota riguardanti nuove tecnologie di controllo beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Articolo 8

Programmi di formazione e di scambio

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato VI, per programmi di formazione e di scambio di funzionari con mansioni di controllo, monitoraggio e sorveglianza nel settore della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Articolo 9

Iniziative di sensibilizzazione relative alle norme della PCP

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato VIII, per iniziative (quali seminari e sussidi mediali) intese a sensibilizzare i pescatori e altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e di promuovere l’applicazione del nuovo regolamento sul controllo, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   Qualsiasi altra spesa sostenuta, in relazione ai progetti di cui all’allegato VIII, per iniziative di sensibilizzazione relative alle norme della PCP, beneficia, entro i limiti indicati nell’allegato I, di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Articolo 10

Navi e aerei pattuglia

1.   Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato IX, per l’acquisto e l’ammodernamento di navi e aerei adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti degli Stati membri, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2.   La partecipazione finanziaria specificata per ogni Stato membro nell’allegato IX è calcolata sulla base del tasso percentuale di utilizzazione delle navi e degli aerei in questione a fini di ispezione e sorveglianza, quale dichiarato dagli Stati membri, rispetto all’attività annuale totale dei medesimi.

Articolo 11

Partecipazione massima totale dell’Unione per Stato membro

La spesa prevista, la parte ammissibile corrispondente e la partecipazione massima dell’Unione per Stato membro sono riepilogate come segue:

(in EUR)

Stato membro

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa ammissibile

Partecipazione massima UE

Belgio

254 270

254 270

176 343

Bulgaria

195 828

195 828

153 748

Danimarca

3 215 749

3 148 559

2 729 961

Germania

6 418 061

1 120 000

893 600

Estonia

239 745

239 745

207 873

Irlanda

51 495 000

46 395 000

1 997 500

Grecia

18 595 000

7 085 750

5 111 175

Spagna

9 563 245

9 153 093

7 735 444

Francia

4 536 370

3 497 768

2 640 008

Italia

26 650 600

2 625 600

1 312 800

Cipro

357 800

357 800

318 900

Lituania

460 001

460 001

404 001

Paesi Bassi

2 809 000

1 616 000

1 424 000

Polonia

702 600

696 000

600 000

Romania

593 600

593 600

334 240

Slovenia

510 807

507 649

383 900

Finlandia

981 000

881 000

766 500

Svezia

2 353 016

2 139 327

1 902 083

Regno Unito

2 164 334

1 408 528

1 036 432

Totale

132 096 027

82 375 517

30 128 508

Articolo 12

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2010.

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.

(3)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(4)  GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.

(5)  GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.


ALLEGATO I

NUOVE TECNOLOGIE E RETI INFORMATICHE

Stato membro e codice del progetto

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa ammissibile

Tasso di utilizzazione a fini di controllo

Netto ammissibile

Partecipazione massima UE

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Belgio

BE/10/03

20 000

20 000

100 %

20 000

18 000

Totale parziale

20 000

20 000

 

20 000

18 000

Bulgaria

BG/10/02

8 181

8 181

100 %

8 181

7 363

BG/10/05

16 362

16 362

100 %

16 362

14 725

Totale parziale

24 543

24 543

 

24 543

22 088

Danimarca

DK/10/01

1 343 815

1 343 815

100 %

1 343 815

1 209 434

DK/10/02

44 346

44 346

100 %

44 346

22 173

DK/10/03

67 191

0

100 %

0

0

Totale parziale

1 455 352

1 388 161

 

1 388 161

1 231 607

Germania

DE/10/05

24 000

0

 

0

0

DE/10/08

220 000

220 000

100 %

220 000

198 000

DE/10/07

14 000

0

 

0

0

Totale parziale

258 000

220 000

 

220 000

198 000

Estonia

EE/10/03

60 000

60 000

100 %

60 000

54 000

Totale parziale

60 000

60 000

 

60 000

54 000

Irlanda

IE/10/01

200 000

200 000

100 %

200 000

180 000

IE/10/03

45 000

45 000

100 %

45 000

40 500

IE/10/05

100 000

100 000

100 %

100 000

90 000

IE/10/06

300 000

300 000

100 %

300 000

270 000

IE/10/09

100 000

100 000

100 %

100 000

90 000

IE/10/11

100 000

100 000

100 %

100 000

50 000

Totale parziale

845 000

845 000

 

845 000

720 500

Grecia

EL/10/01

400 000

400 000

100 %

400 000

360 000

EL/10/03

1 000 000

1 000 000

100 %

1 000 000

900 000

EL/10/09

1 500 000

1 500 000

100 %

1 500 000

1 350 000

EL/10/08

430 000

430 000

100 %

430 000

387 000

EL/10/11

2 045 000

2 045 000

35 %

715 750

644 175

Totale parziale

5 375 000

5 375 000

 

4 045 750

3 641 175

Spagna

ES/10/01-1

400 000

400 000

100 %

400 000

200 000

ES/10/01-2

100 000

100 000

100 %

100 000

50 000

ES/10/05-1

28 805

28 805

100 %

28 805

25 924

ES/10/05-2

103 737

103 737

100 %

103 737

93 364

ES/10/13

9 500

9 500

100 %

9 500

8 550

Totale parziale

642 042

642 042

 

642 042

377 838

Francia

FR/10/01

320 000

320 000

100 %

320 000

288 000

Totale parziale

320 000

320 000

 

320 000

288 000

Italia

IT/10/01

23 305 000

0

 

0

0

IT/10/02

480 000

380 000

100 %

380 000

190 000

IT/10/03

60 000

60 000

100 %

60 000

30 000

IT/10/04

10 000

10 000

100 %

10 000

5 000

Totale parziale

23 855 000

450 000

 

450 000

225 000

Cipro

CY/10/02

50 000

50 000

100 %

50 000

45 000

Totale parziale

50 000

50 000

 

50 000

45 000

Lituania

LT/10/01

39 389

39 389

100 %

39 389

35 450

Totale parziale

39 389

39 389

 

39 389

35 450

Paesi Bassi

NL/10/01

300 000

300 000

100 %

300 000

270 000

NL/10/02

285 000

285 000

100 %

285 000

256 500

NL/10/03

75 000

75 000

100 %

75 000

67 500

NL/10/04

135 000

60 000

100 %

60 000

30 000

NL/10/07

100 000

100 000

100 %

100 000

90 000

NL/10/08

80 000

80 000

100 %

80 000

72 000

NL/10/10

6 000

6 000

100 %

6 000

3 000

NL/10/11

3 000

0

 

0

0

Totale parziale

984 000

906 000

 

906 000

789 000

Polonia

PL/10/01

22 600

16 000

100 %

16 000

8 000

Totale parziale

22 600

16 000

 

16 000

8 000

Slovenia

SI/10/03

40 000

40 000

100 %

40 000

36 000

SI/10/04

9 000

9 000

100 %

9 000

4 500

SI/10/05

3 158

0

 

0

0

Totale parziale

52 158

49 000

 

49 000

40 500

Finlandia

FI/10/06

40 000

40 000

100 %

40 000

20 000

Totale parziale

40 000

40 000

 

40 000

20 000

Svezia

SE/10/04

97 132

97 132

100 %

97 132

87 419

SE/10/05

48 566

48 566

100 %

48 566

43 709

SE/10/06

485 659

485 659

100 %

485 659

437 093

SE/10/09

291 395

291 395

100 %

291 395

262 256

Totale parziale

922 752

922 752

 

922 752

830 476

Regno Unito

UK/10/01

2 212

2 000

100 %

2 000

1 000

UK/10/02

5 144

4 000

100 %

4 000

2 000

UK/10/03

4 425

4 000

100 %

4 000

2 000

UK/10/06

3 319

3 319

100 %

3 319

1 659

UK/10/08

6 637

6 000

100 %

6 000

3 000

UK/10/09

7 965

7 965

100 %

7 965

7 168

UK/10/12

27 655

0

 

0

0

UK/10/14

9 403

9 403

100 %

9 403

8 462

UK/10/40

5 531

4 000

100 %

4 000

2 000

UK/10/48

21 815

0

 

0

0

UK/10/49

7 300

6 000

100 %

6 000

3 000

UK/10/50

38 717

38 717

100 %

38 717

34 844

UK/10/51

442 478

0

 

0

0

Totale parziale

582 600

85 402

 

85 402

65 134

Totale

35 548 436

11 453 289

 

10 124 039

8 609 768


ALLEGATO II

DISPOSITIVI AUTOMATICI DI LOCALIZZAZIONE

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa ammissibile

Partecipazione massima UE

Bulgaria

BG/10/04

102 260

102 260

92 034

Totale parziale

102 260

102 260

92 034

Germania

DE/10/12

465 000

0

0

Totale parziale

465 000

0

0

Grecia

EL/10/10

1 000 000

0

0

Totale parziale

1 000 000

0

0

Spagna

ES/10/02

90 000

90 000

75 000

ES/10/07

448 200

448 200

403 380

ES/10/12

132 470

0

0

Totale parziale

670 670

538 200

478 380

Francia

FR/10/03

500 000

500 000

450 000

Totale parziale

500 000

500 000

450 000

Paesi Bassi

NL/10/04

875 000

0

0

Totale parziale

875 000

0

0

Slovenia

SI/10/01

182 649

182 649

95 000

Totale parziale

182 649

182 649

95 000

Finlandia

FI/10/04

100 000

100 000

90 000

Totale parziale

100 000

100 000

90 000

Svezia

SE/10/07

186 979

186 979

168 281

SE/10/08

97 131

0

0

Totale parziale

284 110

186 979

168 281

Regno Unito

UK/10/61

5 531

0

0

UK/10/62

6 637

0

0

Totale parziale

12 168

0

0

Totale

4 191 857

1 610 087

1 373 695


ALLEGATO III

SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa ammissibile

Partecipazione massima UE

Belgio

BE/10/01

9 270

9 270

8 343

Totale parziale

9 270

9 270

8 343

Danimarca

DK/10/04

201 572

201 572

181 415

DK/10/05

100 786

100 786

90 708

DK/10/06

134 382

134 382

120 943

DK/10/07

503 931

503 931

453 538

DK/10/08

201 572

201 572

181 415

DK/10/09

67 191

67 191

60 472

DK/10/10

268 763

268 763

241 887

Totale parziale

1 478 197

1 478 197

1 330 377

Germania

DE/10/13

350 000

350 000

315 000

DE/10/14

50 000

50 000

45 000

DE/10/15

60 000

0

0

DE/10/16

30 000

30 000

27 000

DE/10/17

100 000

100 000

90 000

Totale parziale

590 000

530 000

477 000

Irlanda

IE/10/10

80 000

80 000

72 000

IE/10/12

150 000

150 000

135 000

Totale parziale

230 000

230 000

207 000

Spagna

ES/10/03-2

300 000

300 000

270 000

Totale parziale

300 000

300 000

270 000

Francia

FR/10/02

811 120

811 120

730 008

Totale parziale

811 120

811 120

730 008

Cipro

CY/10/01

300 000

300 000

270 000

Totale parziale

300 000

300 000

270 000

Lituania

LT/10/02

379 612

379 612

341 651

Totale parziale

379 612

379 612

341 651

Paesi Bassi

NL/10/09

700 000

700 000

630 000

Totale parziale

700 000

700 000

630 000

Polonia

PL/10/02

560 000

560 000

504 000

Totale parziale

560 000

560 000

504 000

Romania

RO/10/04

93 600

93 600

84 240

Totale parziale

93 600

93 600

84 240

Slovenia

SI/10/02-01

246 000

246 000

221 400

Totale parziale

246 000

246 000

221 400

Finlandia

FI/10/01

300 000

300 000

270 000

FI/10/02

400 000

400 000

360 000

Totale parziale

700 000

700 000

630 000

Svezia

SE/10/01

339 961

339 961

305 965

SE/10/03

339 961

339 961

305 965

Totale parziale

679 922

679 922

611 930

Totale

7 077 720

7 017 720

6 315 949


ALLEGATO IV

DISPOSITIVI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa ammissibile

Partecipazione massima UE

Belgio

BE/10/02

225 000

225 000

150 000

Totale parziale

225 000

225 000

150 000

Germania

DE/10/10

84 000

84 000

75 600

Totale parziale

84 000

84 000

75 600

Estonia

EE/10/01

160 000

160 000

144 000

Totale parziale

160 000

160 000

144 000

Spagna

ES/10/03-1

6 912 000

6 912 000

6 220 800

Totale parziale

6 912 000

6 912 000

6 220 800

Francia

FR/10/08

1 098 000

1 098 000

732 000

FR/10/07

1 109 250

188 648

150 000

Totale parziale

2 207 250

1 286 648

882 000

Slovenia

SI/10-02-02

24 000

24 000

21 600

Totale parziale

24 000

24 000

21 600

Svezia

SE/10/02

291 395

291 395

262 256

Totale parziale

291 395

291 395

262 256

Regno Unito

UK/10/52

774 336

774 336

696 903

Totale parziale

774 336

774 336

696 903

Totale

10 677 981

9 757 379

8 453 159


ALLEGATO V

PROGETTI PILOTA

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa ammissibile

Partecipazione massima UE

Danimarca

DK/10/11

67 191

67 191

60 472

Totale

67 191

67 191

60 472


ALLEGATO VI

PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI SCAMBIO

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto

Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa ammissibile

Partecipazione massima UE

Bulgaria

BG/10/01

40 904

40 904

20 452

BG/10/03

15 339

15 339

7 669

Totale parziale

56 243

56 243

28 122

Danimarca

DK/10/12

87 348

87 348

43 674

DK/10/13

51 737

51 737

25 868

DK/10/14

75 926

75 926

37 963

Totale parziale

215 010

215 010

107 505

Germania

DE/10/04

11 800

0

0

DE/10/11

130 000

130 000

65 000

DE/10/18

120 000

120 000

60 000

Totale parziale

261 800

250 000

125 000

Estonia

EE/10/04

3 000

3 000

1 500

Totale parziale

3 000

3 000

1 500

Irlanda

IE/10/02

150 000

50 000

25 000

IE/10/08

20 000

20 000

10 000

Totale parziale

170 000

70 000

35 000

Grecia

EL/10/11

40 000

40 000

20 000

Totale parziale

40 000

40 000

20 000

Spagna

ES/10/03-3

20 000

20 000

10 000

ES/10/04-3

30 240

0

0

ES/10/04-2

10 000

10 000

5 000

ES/10/14

8 225

0

0

ES/10/09

22 000

0

0

Totale parziale

90 465

30 000

15 000

Francia

FR/10/04

70 000

0

0

Totale parziale

70 000

0

0

Italia

IT/10/07

24 000

24 000

12 000

IT/10/08

51 600

51 600

25 800

IT/10/09

250 000

0

0

IT/10/10

150 000

0

0

Totale parziale

475 600

75 600

37 800

Cipro

CYP/10/03

7 800

7 800

3 900

Totale parziale

7 800

7 800

3 900

Lituania

LT/10/03

25 000

25 000

12 500

Totale parziale

25 000

25 000

12 500

Paesi Bassi

NL/10/12

20 000

0

0

NL/10/13

20 000

0

0

NL/10/14

10 000

10 000

5 000

Totale parziale

50 000

10 000

5 000

Polonia

PL/10/03

50 000

50 000

25 000

Totale parziale

50 000

50 000

25 000

Romania

RO/10/02

50 000

50 000

25 000

RO/10/03

50 000

50 000

25 000

Totale parziale

100 000

100 000

50 000

Finlandia

FI/10/03

26 000

26 000

13 000

Totale parziale

26 000

26 000

13 000

Svezia

SE/10/10

174 837

58 279

29 140

Totale parziale

174 837

58 279

29 140

Regno Unito

UK/10/07

2 212

2 212

1 106

UK/10/15

9 695

9 695

4 847

UK/10/16

2 729

0

0

UK/10/17

4 507

0

0

UK/10/18

93 405

0

0

UK/10/19

3 655

0

0

UK/10/20

12 824

0

0

UK/10/21

3 312

0

0

UK/10/22

11 403

11 403

5 701

UK/10/23

11 097

11 097

5 549

UK/10/24

6 750

6 750

3 375

UK/10/25

9 978

9 978

4 989

UK/10/26

9 978

9 978

4 989

UK/10/27

32 313

0

0

UK/10/28

7 200

0

0

UK/10/29

9 978

0

0

UK/10/30

9 978

0

0

UK/10/31

9 978

0

0

UK/10/32

13 382

0

0

UK/10/33

6 750

0

0

UK/10/34

6 307

0

0

UK/10/35

12 824

0

0

UK/10/36

9 978

9 978

4 989

UK/10/37

4 960

0

0

UK/10/38

8 384

0

0

UK/10/39

6 588

6 588

3 294

UK/10/41

3 319

3 319

1 659

UK/10/42

442

0

0

UK/10/43

442

0

0

UK/10/44

442

0

0

UK/10/54

2 084

2 084

1 042

UK/10/55

365

0

0

UK/10/56

243

0

0

UK/10/57

216

0

0

UK/10/58

127

0

0

UK/10/59

1 161

0

0

UK/10/60

513

0

0

Totale parziale

329 522

83 082

41 541

Totale

2 145 278

1 100 014

550 008


ALLEGATO VII

PROGRAMMI PILOTA IN MATERIA DI ISPEZIONE E OSSERVATORI

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa ammissibile

Partecipazione massima UE

Spagna

ES/10/17

138 500

0

0

Totale

138 500

0

0


ALLEGATO VIII

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE RELATIVE ALLE NORME DELLA PCP

(in EUR)

Stato membro e codice del progetto

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

Spesa ammissibile

Partecipazione massima UE

Bulgaria

BG/10/06

12 782

12 782

11 504

Totale parziale

12 782

12 782

11 504

Irlanda

IE/10/13

50 000

50 000

35 000

Totale parziale

50 000

50 000

35 000

Grecia

EL/10/02

500 000

500 000

450 000

Totale parziale

500 000

500 000

450 000

Spagna

ES/10/08

645 851

645 851

322 926

ES/10/11

60 000

60 000

30 000

ES/10/04-1

20 000

20 000

18 000

Totale parziale

725 851

725 851

370 926

Italia

IT/10/11

280 000

100 000

50 000

Totale parziale

280 000

100 000

50 000

Lituania

LT/10/04

16 000

16 000

14 400

Totale parziale

16 000

16 000

14 400

Polonia

PL/10/04

70 000

70 000

63 000

Totale parziale

70 000

70 000

63 000

Finlandia

FI/10/05

15 000

15 000

13 500

Totale parziale

15 000

15 000

13 500

Slovenia

SI/10/06

6 000

6 000

5 400

Totale parziale

6 000

6 000

5 400

Totale

1 675 633

1 495 633

1 013 730


ALLEGATO IX

NAVI E AEREI PATTUGLIA

Stato membro e codice del progetto

Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca

(EUR)

Spesa ammissibile

(EUR)

Tasso di utilizzazione a fini di controllo

Netto ammissibile

(EUR)

Partecipazione massima UE

(EUR)

(50 % limitato a 1 milione)

Germania

DE/10/01

45 000

0

 

0

0

DE/10/02

36 000

36 000

100 %

36 000

18 000

DE/10/06

4 527 000

0

 

0

0

DE/10/09

151 261

0

 

0

0

Totale parziale

4 759 261

36 000

 

36 000

18 000

Estonia

EE/10/02

16 745

16 745

100 %

16 745

8 373

Totale parziale

16 745

16 745

 

16 745

8 373

Irlanda

IE/10/04

200 000

200 000

100 %

200 000

100 000

IE/10/07

50 000 000

50 000 000

90 %

45 000 000

900 000

Totale parziale

50 200 000

50 200 000

 

45 200 000

1 000 000

Grecia

EL/10/04

2 000 000

0

 

0

0

EL/10/05

180 000

0

 

0

0

EL/10/06

4 500 000

0

 

0

0

EL/10/07

5 000 000

5 000 000

50 %

2 500 000

1 000 000

Totale parziale

11 680 000

5 000 000

 

2 500 000

1 000 000

Spagna

ES/10/15

5 000

5 000

100 %

5 000

2 500

ES/10/16

34 470

0

 

0

0

ES/10/10

44 248

0

 

0

0

Totale parziale

83 718

5 000

 

5 000

2 500

Francia

FR/10/05

48 000

0

 

0

0

FR/10/06

580 000

580 000

100 %

580 000

290 000

Totale parziale

628 000

580 000

 

580 000

290 000

Italia

IT/10/05

40 000

0

 

0

0

IT/10/06

2 000 000

2 000 000

100 %

2 000 000

1 000 000

Totale parziale

2 040 000

2 000 000

 

2 000 000

1 000 000

Paesi Bassi

NL/10/05

200 000

0

 

 

0

Totale parziale

200 000

0

 

 

0

Romania

RO/10/01

400 000

400 000

100 %

400 000

200 000

Totale parziale

400 000

400 000

 

400 000

200 000

Finlandia

FI/10/07

100 000

0

 

 

0

Totale parziale

100 000

0

 

 

0

Regno Unito

UK/10/04

387 168

387 168

100 %

387 168

193 584

UK/10/05

3 761

3 761

100 %

3 761

1 881

UK/10/10

8 850

8 850

100 %

8 850

4 425

UK/10/11

30 973

30 973

100 %

30 973

15 487

UK/10/45

27 655

27 655

100 %

27 655

13 827

UK/10/47

6 637

6 637

100 %

6 637

3 319

UK/10/53

664

664

100 %

664

332

Totale parziale

465 708

465 708

 

465 708

232 854

Totale

70 573 431

58 703 453

 

51 203 453

3 751 727


26.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2010

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap e pinoxaden

[notificata con il numero C(2010) 4177]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/353/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2006 il Regno Unito ha ricevuto dalla Nissan Chemical Europe SARL una domanda per l’inserimento della sostanza attiva amisulbrom nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/669/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(2)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel febbraio 2007 l’Irlanda ha ricevuto dalla DuPont International Operations SARL una domanda per l’inserimento della sostanza attiva chlorantraniliprole nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/560/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(3)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’agosto 2005 il Regno Unito ha ricevuto dalla Dow AgroSciences una domanda per l’inserimento della sostanza attiva meptildinocap nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/589/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(4)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla Syngenta Ltd una domanda per l’inserimento della sostanza attiva pinoxaden nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/459/CE della Commissione (5) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(5)

La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione dettagliata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari prescritta dalla direttiva.

(6)

Gli effetti delle succitate sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i rispettivi progetti di relazione di valutazione in data 15 luglio 2008 (amisulbrom), 11 febbraio 2009 (chlorantraniliprole), 25 ottobre 2006 (meptildinocap) e 30 novembre 2005 (pinoxaden).

(7)

In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. Per questo motivo, l’esame del fascicolo è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con la decisione 2008/724/CE della Commissione (6) (pinoxaden).

(8)

Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che l’esame dei fascicoli possa essere proseguito. Il processo di valutazione e di decisione sull’eventuale inserimento delle sostanze amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap e pinoxaden nell’allegato I della direttiva dovrà essere completato entro 24 mesi.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap e pinoxaden fino al 30 giugno 2012.

Articolo 2

La presente decisione scade il 30 giugno 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 274 del 18.10.2007, pag. 15.

(3)  GU L 213 del 15.8.2007, pag. 29.

(4)  GU L 240 del 2.9.2006, pag. 9.

(5)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 32.

(6)  GU L 245 del 13.9.2008, pag. 15.


26.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2010

che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica nei suini selvatici

[notificata con il numero C(2010) 4170]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/354/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (3) stabilisce determinate misure di protezione relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all'allegato di tale decisione.

(2)

L'allegato della decisione 2008/855/CE comprende tre parti, a seconda della situazione epidemiologica delle zone in esse elencate. Nelle parti I e II dell'allegato sono elencate le zone degli Stati membri in cui la situazione epidemiologica per quanto concerne i suini selvatici è considerata più favorevole.

(3)

Sebbene i suini selvatici rientrino nel campo d'applicazione della decisione 2008/855/CE, le misure di protezione di cui alla decisione stessa riguardano principalmente i suini d'allevamento e i prodotti da essi ottenuti.

(4)

La decisione 2002/106/CE della Commissione (4) stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica.

(5)

Per contrastare con maggiore efficacia la diffusione della peste suina classica, è opportuno predisporre determinate misure veterinarie in relazione ai suini selvatici colpiti dalla malattia. In particolare è opportuno prevedere il divieto di spedizione dalle zone elencate nell'allegato della decisione 2008/855/CE di suini selvatici vivi e di carni fresche, preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti tali carni.

(6)

Vanno comunque consentite le spedizioni di carni fresche di suini selvatici, di preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti le carni in questione dalle suddette zone ad altre zone non elencate nell'allegato della decisione 2008/855/CE, a condizione che vengano eseguiti esami virologici in conformità della decisione 2002/106/CE, che i risultati di tali esami siano negativi e che l'autorità veterinaria competente del luogo di destinazione fornisca un'autorizzazione preventiva.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/855/CE.

(8)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2008/855/CE è inserito il seguente articolo 8 ter:

«Articolo 8 ter

Misure riguardanti i suini selvatici vivi, le carni fresche, i preparati e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di suini selvatici

1.   Gli Stati membri interessati con zone elencate nell'allegato garantiscono che:

a)

dalle zone elencate nell'allegato non vengono effettuate spedizioni di suini selvatici vivi verso altri Stati membri o verso altre zone del territorio dello stesso Stato membro;

b)

dalle zone elencate nell'allegato non vengono spedite carni fresche di suini selvatici, preparati o prodotti a base di carne costituiti da o contenenti tali carni verso altri Stati membri o verso altre zone del territorio dello stesso Stato membro.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati con zone elencate nelle parti I e II dell'allegato possono autorizzare le spedizioni di carni fresche di suini selvatici, di preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti tali carni da dette zone verso altre zone non elencate nell'allegato, a condizione che:

a)

i suini siano stati sottoposti, con esito negativo, a test per la diagnosi della peste suina classica effettuati secondo una delle procedure diagnostiche di cui alla parte A, punto 1, alla parte B o alla parte C del capitolo VI dell'allegato della decisione 2002/106/CE;

b)

l'autorità competente del luogo di destinazione fornisca l'autorizzazione preventiva.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.

(4)  GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.


26.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/30


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2010

concernente la non iscrizione del trifluralin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2010) 4199]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/355/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2007/629/CE della Commissione (2) è stato deciso di non includere la sostanza attiva trifluralin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione è stata presa nel quadro della seconda fase del programma di lavoro prevista dai regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (3) e (CE) n. 703/2001 (4) che stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(2)

In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma non comprese nell’allegato I (5), il notificante iniziale ha presentato una nuova domanda. Il notificante ha richiesto l’applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 13 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 presentando un fascicolo aggiornato. La domanda è stata presentata alla Grecia, che era stata designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 451/2000.

(3)

Detta domanda è conforme ai requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008 ed è stata presentata entro i termini definiti nell’articolo 13, seconda frase, del regolamento.

(4)

La Grecia ha valutato le nuove informazioni e i dati presentati dal notificante e ha redatto una relazione supplementare il 7 gennaio 2009.

(5)

La relazione supplementare è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») e presentata alla Commissione il 14 luglio 2009 come rapporto scientifico dell’EFSA per il trifluralin (6). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottata l’11 maggio 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il trifluralin.

(6)

La nuova valutazione dello Stato membro relatore e la nuova conclusione dell’EFSA si concentrano sulle preoccupazioni alla base della non iscrizione, legate al rischio elevato per gli organismi acquatici, in particolare i pesci, alla tossicità dei metaboliti per gli organismi nei sedimenti, all’esposizione dei consumatori in caso di applicazioni su prodotti diversi dai cereali, alla persistenza elevata nel suolo, all’elevato potenziale di bioaccumulo, nonché al rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza.

(7)

I nuovi dati e informazioni sono stati inclusi dal notificante nel fascicolo aggiornato, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio acquatico, soprattutto per i pesci, la tossicità dei metaboliti per gli organismi nei sedimenti, la persistenza elevata nel suolo e l’elevato potenziale di bioaccumulo. Al fine di limitare il rischio per i consumatori, nella nuova domanda il notificante ha difeso solamente le applicazioni sulla colza oleaginosa. Per quanto riguarda il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza, i dati inviati riproducono semplicemente una relazione di controllo che era già presente nel fascicolo originale. È stata effettuata una nuova valutazione, inclusa nella relazione supplementare e nel rapporto scientifico dell’EFSA per il trifluralin.

(8)

I dati e le informazioni supplementari forniti dal notificante non hanno tuttavia eliminato le preoccupazioni specifiche che erano state all’origine della non iscrizione della sostanza.

(9)

In particolare, le lacune presenti negli studi inclusi alla nuova domanda hanno impedito di giungere ad una soluzione soddisfacente in merito alle perplessità relative al rischio acquatico potenzialmente elevato soprattutto per i pesci. Di conseguenza non è stato possibile finalizzare la valutazione del rischio nelle acque superficiali. Inoltre, il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza non è stato adeguatamente esaminato e spiegato poiché le informazioni a riguardo erano obsolete.

(10)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati dell’esame inter pares. L’ha inoltre invitato a presentare le sue osservazioni circa il progetto di rapporto di riesame, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, in particolare circa le perplessità ancora presenti in merito al rischio acquatico e di propagazione atmosferica a lunga distanza. Il notificante ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.

(11)

Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti trifluralin possano soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(12)

Il trifluralin non può essere pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(13)

È opportuno abrogare la decisione 2007/629/CE.

(14)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal capo II del regolamento (CE) n. 33/2008, di un’ulteriore domanda per il trifluralin.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il trifluralin non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

La decisione 2007/629/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 255 del 29.9.2007, pag. 42.

(3)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

(4)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(5)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(6)  EFSA Scientific Report (2009) 327 — Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance trifluralin (nuova versione del 14 luglio 2009).


26.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2010

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva profoxydim

[notificata con il numero C(2010) 4225]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/356/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 1998 la Spagna ha ricevuto una domanda dalla BASF SE per l’inserimento della sostanza attiva profoxydim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 1999/43/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(2)

La conferma della completezza del fascicolo era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un periodo massimo di tre anni, relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione riguardante la valutazione dettagliata della sostanza attiva e dei prodotti fitosanitari alla luce delle prescrizioni della direttiva.

(3)

Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di relazione di valutazione alla Commissione il 28 marzo 2001.

(4)

In seguito alla presentazione del progetto di relazione di valutazione da parte dello Stato membro relatore, è stato ritenuto necessario chiedere al richiedente di fornire ulteriori informazioni e allo Stato membro relatore di esaminarle e presentare una sua valutazione. Per questo motivo, l’esame del fascicolo è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con la decisione 2008/564/CE della Commissione (3).

(5)

Dato che finora dalla valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, in modo che l’esame del fascicolo possa essere proseguito. Il processo di valutazione e di decisione sull’eventuale inserimento della sostanza profoxydim nell’allegato I della direttiva dovrà essere completato entro 24 mesi.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim fino al 30 giugno 2012.

Articolo 2

La presente decisione scade il 30 giugno 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 14 del 19.1.1999, pag. 30.

(3)  GU L 181 del 10.7.2008, pag. 47.


Rettifiche

26.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/34


Rettifica del regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le modalità relative all’aiuto per i bachi da seta

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 329 del 25 novembre 2006 )

A pagina 19, articolo 3, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Lo Stato membro versa l’importo dell’integrazione al bachicoltore nei mesi successivi a quello del deposito della domanda.»,

leggi:

«2.   Lo Stato membro versa l’importo dell’integrazione al bachicoltore nei quattro mesi successivi a quello del deposito della domanda.»


26.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/34


Rettifica del regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 254 del 20 settembre 2008 )

A pagina 227, OPS 1.1110 «Riposo», punto 1.2:

anziché:

«del precedente periodo di volo»,

leggi:

«del precedente periodo di servizio».


  翻译: