ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.160.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 560/2010 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Farine de blé noir de Bretagne» o «Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 157 del 10.7.2009, pag. 14.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
FRANCIA
Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh (IGP)
26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 561/2010 DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
44,4 |
MK |
39,0 |
|
TR |
53,0 |
|
ZZ |
45,5 |
|
0707 00 05 |
MK |
41,0 |
TR |
117,2 |
|
ZZ |
79,1 |
|
0709 90 70 |
TR |
101,0 |
ZZ |
101,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
86,2 |
TR |
73,7 |
|
US |
84,1 |
|
ZA |
87,6 |
|
ZZ |
82,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
115,3 |
BR |
92,3 |
|
CA |
95,4 |
|
CL |
103,9 |
|
CN |
59,1 |
|
NZ |
118,7 |
|
US |
112,0 |
|
UY |
160,6 |
|
ZA |
89,7 |
|
ZZ |
105,2 |
|
0809 10 00 |
TR |
229,7 |
ZZ |
229,7 |
|
0809 20 95 |
SY |
178,6 |
TR |
298,9 |
|
US |
700,6 |
|
ZZ |
392,7 |
|
0809 30 |
AR |
133,5 |
TR |
149,8 |
|
ZZ |
141,7 |
|
0809 40 05 |
AU |
258,9 |
EG |
218,2 |
|
IL |
210,4 |
|
US |
319,2 |
|
ZZ |
251,7 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/5 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 17 giugno 2010
relativa all’esame, da parte di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, delle modifiche dei trattati proposte dal governo spagnolo per quanto riguarda la composizione del Parlamento europeo, senza convocazione di una convenzione
(2010/350/UE)
IL CONSIGLIO EUROPEO,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 48, paragrafo 3,
visto il progetto inteso a modificare i trattati sottoposto dal governo spagnolo al Consiglio il 4 dicembre 2009 e trasmesso dal Consiglio al Consiglio europeo il 7 dicembre 2009,
vista l’approvazione del Parlamento europeo in merito alla non convocazione di una convenzione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
previa notificazione del progetto ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Commissione europea (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 4 dicembre 2009, a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008 e del 18 e 19 giugno 2009, il governo spagnolo ha sottoposto, a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, prima frase, del trattato sull’Unione europea (TUE), un progetto inteso a modificare i trattati per quanto riguarda la composizione del Parlamento europeo. |
(2) |
Il 7 dicembre 2009, a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, terza frase, TUE, il suddetto progetto è stato trasmesso dal Consiglio al Consiglio europeo. Esso è stato altresì notificato ai parlamenti nazionali. |
(3) |
Il 10 e 11 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha deciso, a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, primo comma, TUE, di consultare il Parlamento europeo e la Commissione sulle modifiche proposte. Ha inoltre deciso, a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, secondo comma, TUE, di chiedere l’approvazione del Parlamento europeo in merito all’intenzione di non convocare una convenzione in quanto ciò, a suo parere, non era giustificato dall’entità delle modifiche proposte. Lettere a tali fini sono state inviate dal presidente del Consiglio europeo il 18 dicembre 2009. |
(4) |
Il 6 maggio 2010 il Parlamento europeo ha adottato un parere favorevole alle modifiche proposte. Ha altresì approvato la decisione di non convocare una convenzione in quanto ciò non è giustificato dall’entità delle modifiche proposte. Il 28 aprile 2010 la Commissione ha adottato un parere favorevole alle modifiche proposte. |
(5) |
È pertanto opportuno che, a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, TUE, il Consiglio europeo decida che una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri esamini le modifiche proposte dal governo spagnolo, definisca il mandato della conferenza e decida di non convocare una convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Consiglio europeo decide che una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri esamini le modifiche all’articolo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica per quanto riguarda la composizione del Parlamento europeo proposte dal governo spagnolo il 4 dicembre 2009, nei termini di cui all’allegato della presente decisione, che costituirà il mandato della suddetta conferenza. Data l’entità delle modifiche proposte, non si procede alla convocazione di una convenzione a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 17 giugno 2010.
Per il Consiglio europeo
Il presidente
H. VAN ROMPUY
(1) Approvazione del 6 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 6 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere del 28 aprile 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
PROGETTO
PROTOCOLLO
che modifica il protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
DENOMINATI «LE ALTE PARTI CONTRAENTI»,
CONSIDERANDO che, alla luce del fatto che il trattato di Lisbona è entrato in vigore successivamente alle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009 e secondo quanto previsto nella dichiarazione adottata dal Consiglio europeo nella riunione dell’11 e 12 dicembre 2008 e nell’accordo politico raggiunto dal Consiglio europeo nella riunione del 18 e 19 giugno 2009, occorre prevedere disposizioni transitorie riguardanti la composizione del Parlamento europeo fino alla scadenza della legislatura 2009-2014,
CONSIDERANDO che tali disposizioni transitorie devono permettere agli Stati membri il cui numero di membri del Parlamento europeo sarebbe stato più elevato se il trattato di Lisbona fosse stato in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009 di disporre del numero adeguato di seggi supplementari e di occuparli,
TENUTO CONTO del numero di seggi per Stato membro previsto nel progetto di decisione del Consiglio europeo su cui hanno dato il loro accordo politico il Parlamento europeo l’11 ottobre 2007 e il Consiglio europeo (dichiarazione n. 5 allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona) e tenuto conto della dichiarazione n. 4 allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona,
CONSIDERANDO che occorre creare, per il periodo restante tra la data di entrata in vigore del presente protocollo e la scadenza della legislatura 2009-2014, i diciotto seggi supplementari previsti per gli Stati membri interessati dall’accordo politico raggiunto dal Consiglio europeo nella riunione del 18 e 19 giugno 2009,
CONSIDERANDO che, a tal fine, è opportuno consentire un superamento provvisorio rispettivamente del numero di membri del Parlamento europeo per Stato membro e del numero massimo di membri del Parlamento europeo previsti sia dai trattati in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009 sia dall’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull’Unione europea, quale modificato dal trattato di Lisbona,
CONSIDERANDO che occorre altresì fissare le modalità che permetteranno agli Stati membri interessati di occupare i seggi supplementari provvisoriamente creati,
CONSIDERANDO che, trattandosi di disposizioni transitorie, occorre modificare il protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:
Articolo 1
L’articolo 2 del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
1. Per il periodo della legislatura 2009-2014 restante alla data di entrata in vigore del presente articolo, e in deroga all’articolo 189, secondo comma, e all’articolo 190, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e all’articolo 107, secondo comma, e all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, che erano in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009, e in deroga al numero di seggi previsti all’articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull’Unione europea, ai 736 seggi esistenti sono aggiunti i diciotto seggi seguenti, con conseguente aumento provvisorio del numero totale dei membri del Parlamento europeo a 754 fino alla scadenza della legislatura 2009-2014:
Bulgaria |
1 |
Spagna |
4 |
Francia |
2 |
Italia |
1 |
Lettonia |
1 |
Malta |
1 |
Paesi Bassi |
1 |
Austria |
2 |
Polonia |
1 |
Slovenia |
1 |
Svezia |
2 |
Regno Unito |
1 |
2. In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, gli Stati membri interessati designano le persone che occuperanno i seggi supplementari previsti al paragrafo 1 secondo le rispettive legislazioni nazionali a condizione che tali persone siano state elette a suffragio universale diretto:
a) |
con elezione a suffragio universale diretto ad hoc nello Stato membro interessato, secondo le disposizioni applicabili per le elezioni del Parlamento europeo; |
b) |
con riferimento ai risultati delle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009; oppure |
c) |
attraverso la nomina del numero richiesto di membri da parte del parlamento nazionale dello Stato membro interessato, al proprio interno, secondo la procedura fissata da ciascuno degli Stati membri interessati. |
3. In tempo utile prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2014, il Consiglio europeo adotta, conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull’Unione europea, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.»
Articolo 2
Il presente protocollo è ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica italiana.
Il presente protocollo entra in vigore, se possibile, il 1o dicembre 2010, se tutti gli strumenti di ratifica sono stati depositati, altrimenti il primo giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procede per ultimo a tale formalità.
Articolo 3
Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, è depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvederà a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Fatto a …, addì …
26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/10 |
DECISIONE EUJUST LEX-IRAQ/1/2010 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 22 giugno 2010
relativa alla proroga del mandato del capo della missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ
(2010/351/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2010/330/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010, relativa alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della decisione 2010/330/PESC del Consiglio, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, conformemente all'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti ai fini del controllo politico e della direzione strategica della missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, EUJUST LEX-IRAQ («EUJUST LEX-IRAQ»), in particolare la decisione di nominare il capomissione. |
(2) |
Il 15 dicembre 2009, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il CPS ha adottato la decisione 2009/982/PESC (2), nominando Francisco DÍAZ ALCANTUD capo della missione EUJUST LEX-IRAQ. |
(3) |
Il 16 giugno 2010 l'AR ha proposto al CPS di prorogare il mandato di Francisco DÍAZ ALCANTUD quale capo della missione EUJUST LEX-IRAQ fino al 30 giugno 2011, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il mandato di Francisco DÍAZ ALCANTUD quale capo della missione dell'Unione europea EUJUST LEX-IRAQ è prorogato dal 1o luglio 2010 al 30 giugno 2011.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 2010.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
C. FERNÁNDEZ-ARIAS
(1) GU L 149 del 15.6.2010, pag. 12.
(2) GU L 338 del 19.12.2009, pag. 92.
26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/11 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 giugno 2010
relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2010
[notificata con il numero C(2010) 3940]
(I testi in lingua bulgara, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, olandese, polacca, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2010/352/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 21,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i rispettivi programmi di controllo delle attività di pesca per il 2010, insieme alle domande di partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese da sostenere per l’esecuzione dei progetti che fanno parte di tali programmi. |
(2) |
Le domande concernenti le azioni elencate all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 possono beneficiare del finanziamento europeo. |
(3) |
Le domande di finanziamento europeo devono essere conformi alle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione (2). |
(4) |
È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso della partecipazione finanziaria dell’Unione entro i limiti stabiliti dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione. |
(5) |
Al fine di promuovere gli investimenti nelle azioni prioritarie definite dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3) e tenuto conto dell’impatto negativo della crisi finanziaria sui bilanci degli Stati membri, le spese relative all’automazione e alla gestione dei dati, ai sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) e ai sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), nonché quelle destinate a prevenire la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), devono beneficiare di un tasso di cofinanziamento elevato, entro i limiti stabiliti dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006. |
(6) |
Al fine di limitare l’importo dedicato all’acquisto e all’ammodernamento di navi e aerei pattuglia, la partecipazione dell’Unione a tali spese sarà limitata a un importo massimo pari a un milione di euro per ciascuno Stato membro. |
(7) |
Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (4). |
(8) |
Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione, i dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione presenti a bordo dei pescherecci devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/2007 (5). |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione prevede, per il 2010, una partecipazione finanziaria dell’Unione europea alle spese sostenute dagli Stati membri nel 2010 per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (PCP), di cui all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006. Essa stabilisce l’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione per ciascuno Stato membro, il tasso di detta partecipazione e le condizioni alle quali può essere concessa.
Articolo 2
Liquidazione degli impegni residui
Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso devono essere effettuati dallo Stato membro interessato entro il 30 giugno 2014. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2015.
Articolo 3
Nuove tecnologie e reti informatiche
1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire uno scambio e una gestione dei dati sicuri ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
2. Le spese sostenute in relazione ai progetti di cui all’allegato I e ai sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), ai sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) o alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) beneficiano, entro i limiti indicati nel detto allegato, di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili.
3. Qualsiasi altra spesa sostenuta per le nuove tecnologie e le reti IT, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, beneficia, entro i limiti indicati nel suddetto allegato, di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili.
Articolo 4
Dispositivi automatici di localizzazione
1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato II, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano a un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema VMS beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
2. La partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è limitata a 2 500 EUR per peschereccio.
3. Per poter beneficiare della partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003.
Articolo 5
Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione
Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato III, per lo sviluppo, l’acquisto e l’installazione, compresa l’assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi ERS destinati a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
Articolo 6
Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione
1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato IV, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
2. Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è limitata a 3 000 EUR per peschereccio.
3. Per poter beneficiare di una partecipazione finanziaria, i dispositivi ERS devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1077/2008.
4. Per i dispositivi che combinino funzioni ERS e VMS e che risultino conformi ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 2244/2003 e (CE) n. 1077/2008, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è limitata a 4 500 EUR.
Articolo 7
Progetti pilota
Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato V, per progetti pilota riguardanti nuove tecnologie di controllo beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
Articolo 8
Programmi di formazione e di scambio
Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato VI, per programmi di formazione e di scambio di funzionari con mansioni di controllo, monitoraggio e sorveglianza nel settore della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
Articolo 9
Iniziative di sensibilizzazione relative alle norme della PCP
1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato VIII, per iniziative (quali seminari e sussidi mediali) intese a sensibilizzare i pescatori e altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e di promuovere l’applicazione del nuovo regolamento sul controllo, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
2. Qualsiasi altra spesa sostenuta, in relazione ai progetti di cui all’allegato VIII, per iniziative di sensibilizzazione relative alle norme della PCP, beneficia, entro i limiti indicati nell’allegato I, di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
Articolo 10
Navi e aerei pattuglia
1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato IX, per l’acquisto e l’ammodernamento di navi e aerei adibiti all’ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti degli Stati membri, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
2. La partecipazione finanziaria specificata per ogni Stato membro nell’allegato IX è calcolata sulla base del tasso percentuale di utilizzazione delle navi e degli aerei in questione a fini di ispezione e sorveglianza, quale dichiarato dagli Stati membri, rispetto all’attività annuale totale dei medesimi.
Articolo 11
Partecipazione massima totale dell’Unione per Stato membro
La spesa prevista, la parte ammissibile corrispondente e la partecipazione massima dell’Unione per Stato membro sono riepilogate come segue:
(in EUR) |
|||
Stato membro |
Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca |
Spesa ammissibile |
Partecipazione massima UE |
Belgio |
254 270 |
254 270 |
176 343 |
Bulgaria |
195 828 |
195 828 |
153 748 |
Danimarca |
3 215 749 |
3 148 559 |
2 729 961 |
Germania |
6 418 061 |
1 120 000 |
893 600 |
Estonia |
239 745 |
239 745 |
207 873 |
Irlanda |
51 495 000 |
46 395 000 |
1 997 500 |
Grecia |
18 595 000 |
7 085 750 |
5 111 175 |
Spagna |
9 563 245 |
9 153 093 |
7 735 444 |
Francia |
4 536 370 |
3 497 768 |
2 640 008 |
Italia |
26 650 600 |
2 625 600 |
1 312 800 |
Cipro |
357 800 |
357 800 |
318 900 |
Lituania |
460 001 |
460 001 |
404 001 |
Paesi Bassi |
2 809 000 |
1 616 000 |
1 424 000 |
Polonia |
702 600 |
696 000 |
600 000 |
Romania |
593 600 |
593 600 |
334 240 |
Slovenia |
510 807 |
507 649 |
383 900 |
Finlandia |
981 000 |
881 000 |
766 500 |
Svezia |
2 353 016 |
2 139 327 |
1 902 083 |
Regno Unito |
2 164 334 |
1 408 528 |
1 036 432 |
Totale |
132 096 027 |
82 375 517 |
30 128 508 |
Articolo 12
Destinatari
Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2010.
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30.
(3) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(4) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.
(5) GU L 295 del 4.11.2008, pag. 3.
ALLEGATO I
NUOVE TECNOLOGIE E RETI INFORMATICHE
Stato membro e codice del progetto |
Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca |
Spesa ammissibile |
Tasso di utilizzazione a fini di controllo |
Netto ammissibile |
Partecipazione massima UE |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
(EUR) |
||
Belgio |
|||||
BE/10/03 |
20 000 |
20 000 |
100 % |
20 000 |
18 000 |
Totale parziale |
20 000 |
20 000 |
|
20 000 |
18 000 |
Bulgaria |
|||||
BG/10/02 |
8 181 |
8 181 |
100 % |
8 181 |
7 363 |
BG/10/05 |
16 362 |
16 362 |
100 % |
16 362 |
14 725 |
Totale parziale |
24 543 |
24 543 |
|
24 543 |
22 088 |
Danimarca |
|||||
DK/10/01 |
1 343 815 |
1 343 815 |
100 % |
1 343 815 |
1 209 434 |
DK/10/02 |
44 346 |
44 346 |
100 % |
44 346 |
22 173 |
DK/10/03 |
67 191 |
0 |
100 % |
0 |
0 |
Totale parziale |
1 455 352 |
1 388 161 |
|
1 388 161 |
1 231 607 |
Germania |
|||||
DE/10/05 |
24 000 |
0 |
|
0 |
0 |
DE/10/08 |
220 000 |
220 000 |
100 % |
220 000 |
198 000 |
DE/10/07 |
14 000 |
0 |
|
0 |
0 |
Totale parziale |
258 000 |
220 000 |
|
220 000 |
198 000 |
Estonia |
|||||
EE/10/03 |
60 000 |
60 000 |
100 % |
60 000 |
54 000 |
Totale parziale |
60 000 |
60 000 |
|
60 000 |
54 000 |
Irlanda |
|||||
IE/10/01 |
200 000 |
200 000 |
100 % |
200 000 |
180 000 |
IE/10/03 |
45 000 |
45 000 |
100 % |
45 000 |
40 500 |
IE/10/05 |
100 000 |
100 000 |
100 % |
100 000 |
90 000 |
IE/10/06 |
300 000 |
300 000 |
100 % |
300 000 |
270 000 |
IE/10/09 |
100 000 |
100 000 |
100 % |
100 000 |
90 000 |
IE/10/11 |
100 000 |
100 000 |
100 % |
100 000 |
50 000 |
Totale parziale |
845 000 |
845 000 |
|
845 000 |
720 500 |
Grecia |
|||||
EL/10/01 |
400 000 |
400 000 |
100 % |
400 000 |
360 000 |
EL/10/03 |
1 000 000 |
1 000 000 |
100 % |
1 000 000 |
900 000 |
EL/10/09 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100 % |
1 500 000 |
1 350 000 |
EL/10/08 |
430 000 |
430 000 |
100 % |
430 000 |
387 000 |
EL/10/11 |
2 045 000 |
2 045 000 |
35 % |
715 750 |
644 175 |
Totale parziale |
5 375 000 |
5 375 000 |
|
4 045 750 |
3 641 175 |
Spagna |
|||||
ES/10/01-1 |
400 000 |
400 000 |
100 % |
400 000 |
200 000 |
ES/10/01-2 |
100 000 |
100 000 |
100 % |
100 000 |
50 000 |
ES/10/05-1 |
28 805 |
28 805 |
100 % |
28 805 |
25 924 |
ES/10/05-2 |
103 737 |
103 737 |
100 % |
103 737 |
93 364 |
ES/10/13 |
9 500 |
9 500 |
100 % |
9 500 |
8 550 |
Totale parziale |
642 042 |
642 042 |
|
642 042 |
377 838 |
Francia |
|||||
FR/10/01 |
320 000 |
320 000 |
100 % |
320 000 |
288 000 |
Totale parziale |
320 000 |
320 000 |
|
320 000 |
288 000 |
Italia |
|||||
IT/10/01 |
23 305 000 |
0 |
|
0 |
0 |
IT/10/02 |
480 000 |
380 000 |
100 % |
380 000 |
190 000 |
IT/10/03 |
60 000 |
60 000 |
100 % |
60 000 |
30 000 |
IT/10/04 |
10 000 |
10 000 |
100 % |
10 000 |
5 000 |
Totale parziale |
23 855 000 |
450 000 |
|
450 000 |
225 000 |
Cipro |
|||||
CY/10/02 |
50 000 |
50 000 |
100 % |
50 000 |
45 000 |
Totale parziale |
50 000 |
50 000 |
|
50 000 |
45 000 |
Lituania |
|||||
LT/10/01 |
39 389 |
39 389 |
100 % |
39 389 |
35 450 |
Totale parziale |
39 389 |
39 389 |
|
39 389 |
35 450 |
Paesi Bassi |
|||||
NL/10/01 |
300 000 |
300 000 |
100 % |
300 000 |
270 000 |
NL/10/02 |
285 000 |
285 000 |
100 % |
285 000 |
256 500 |
NL/10/03 |
75 000 |
75 000 |
100 % |
75 000 |
67 500 |
NL/10/04 |
135 000 |
60 000 |
100 % |
60 000 |
30 000 |
NL/10/07 |
100 000 |
100 000 |
100 % |
100 000 |
90 000 |
NL/10/08 |
80 000 |
80 000 |
100 % |
80 000 |
72 000 |
NL/10/10 |
6 000 |
6 000 |
100 % |
6 000 |
3 000 |
NL/10/11 |
3 000 |
0 |
|
0 |
0 |
Totale parziale |
984 000 |
906 000 |
|
906 000 |
789 000 |
Polonia |
|||||
PL/10/01 |
22 600 |
16 000 |
100 % |
16 000 |
8 000 |
Totale parziale |
22 600 |
16 000 |
|
16 000 |
8 000 |
Slovenia |
|||||
SI/10/03 |
40 000 |
40 000 |
100 % |
40 000 |
36 000 |
SI/10/04 |
9 000 |
9 000 |
100 % |
9 000 |
4 500 |
SI/10/05 |
3 158 |
0 |
|
0 |
0 |
Totale parziale |
52 158 |
49 000 |
|
49 000 |
40 500 |
Finlandia |
|||||
FI/10/06 |
40 000 |
40 000 |
100 % |
40 000 |
20 000 |
Totale parziale |
40 000 |
40 000 |
|
40 000 |
20 000 |
Svezia |
|||||
SE/10/04 |
97 132 |
97 132 |
100 % |
97 132 |
87 419 |
SE/10/05 |
48 566 |
48 566 |
100 % |
48 566 |
43 709 |
SE/10/06 |
485 659 |
485 659 |
100 % |
485 659 |
437 093 |
SE/10/09 |
291 395 |
291 395 |
100 % |
291 395 |
262 256 |
Totale parziale |
922 752 |
922 752 |
|
922 752 |
830 476 |
Regno Unito |
|||||
UK/10/01 |
2 212 |
2 000 |
100 % |
2 000 |
1 000 |
UK/10/02 |
5 144 |
4 000 |
100 % |
4 000 |
2 000 |
UK/10/03 |
4 425 |
4 000 |
100 % |
4 000 |
2 000 |
UK/10/06 |
3 319 |
3 319 |
100 % |
3 319 |
1 659 |
UK/10/08 |
6 637 |
6 000 |
100 % |
6 000 |
3 000 |
UK/10/09 |
7 965 |
7 965 |
100 % |
7 965 |
7 168 |
UK/10/12 |
27 655 |
0 |
|
0 |
0 |
UK/10/14 |
9 403 |
9 403 |
100 % |
9 403 |
8 462 |
UK/10/40 |
5 531 |
4 000 |
100 % |
4 000 |
2 000 |
UK/10/48 |
21 815 |
0 |
|
0 |
0 |
UK/10/49 |
7 300 |
6 000 |
100 % |
6 000 |
3 000 |
UK/10/50 |
38 717 |
38 717 |
100 % |
38 717 |
34 844 |
UK/10/51 |
442 478 |
0 |
|
0 |
0 |
Totale parziale |
582 600 |
85 402 |
|
85 402 |
65 134 |
Totale |
35 548 436 |
11 453 289 |
|
10 124 039 |
8 609 768 |
ALLEGATO II
DISPOSITIVI AUTOMATICI DI LOCALIZZAZIONE
(in EUR) |
|||
Stato membro e codice del progetto |
Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca |
Spesa ammissibile |
Partecipazione massima UE |
Bulgaria |
|||
BG/10/04 |
102 260 |
102 260 |
92 034 |
Totale parziale |
102 260 |
102 260 |
92 034 |
Germania |
|||
DE/10/12 |
465 000 |
0 |
0 |
Totale parziale |
465 000 |
0 |
0 |
Grecia |
|||
EL/10/10 |
1 000 000 |
0 |
0 |
Totale parziale |
1 000 000 |
0 |
0 |
Spagna |
|||
ES/10/02 |
90 000 |
90 000 |
75 000 |
ES/10/07 |
448 200 |
448 200 |
403 380 |
ES/10/12 |
132 470 |
0 |
0 |
Totale parziale |
670 670 |
538 200 |
478 380 |
Francia |
|||
FR/10/03 |
500 000 |
500 000 |
450 000 |
Totale parziale |
500 000 |
500 000 |
450 000 |
Paesi Bassi |
|||
NL/10/04 |
875 000 |
0 |
0 |
Totale parziale |
875 000 |
0 |
0 |
Slovenia |
|||
SI/10/01 |
182 649 |
182 649 |
95 000 |
Totale parziale |
182 649 |
182 649 |
95 000 |
Finlandia |
|||
FI/10/04 |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
Totale parziale |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
Svezia |
|||
SE/10/07 |
186 979 |
186 979 |
168 281 |
SE/10/08 |
97 131 |
0 |
0 |
Totale parziale |
284 110 |
186 979 |
168 281 |
Regno Unito |
|||
UK/10/61 |
5 531 |
0 |
0 |
UK/10/62 |
6 637 |
0 |
0 |
Totale parziale |
12 168 |
0 |
0 |
Totale |
4 191 857 |
1 610 087 |
1 373 695 |
ALLEGATO III
SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE
(in EUR) |
|||
Stato membro e codice del progetto |
Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca |
Spesa ammissibile |
Partecipazione massima UE |
Belgio |
|||
BE/10/01 |
9 270 |
9 270 |
8 343 |
Totale parziale |
9 270 |
9 270 |
8 343 |
Danimarca |
|||
DK/10/04 |
201 572 |
201 572 |
181 415 |
DK/10/05 |
100 786 |
100 786 |
90 708 |
DK/10/06 |
134 382 |
134 382 |
120 943 |
DK/10/07 |
503 931 |
503 931 |
453 538 |
DK/10/08 |
201 572 |
201 572 |
181 415 |
DK/10/09 |
67 191 |
67 191 |
60 472 |
DK/10/10 |
268 763 |
268 763 |
241 887 |
Totale parziale |
1 478 197 |
1 478 197 |
1 330 377 |
Germania |
|||
DE/10/13 |
350 000 |
350 000 |
315 000 |
DE/10/14 |
50 000 |
50 000 |
45 000 |
DE/10/15 |
60 000 |
0 |
0 |
DE/10/16 |
30 000 |
30 000 |
27 000 |
DE/10/17 |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
Totale parziale |
590 000 |
530 000 |
477 000 |
Irlanda |
|||
IE/10/10 |
80 000 |
80 000 |
72 000 |
IE/10/12 |
150 000 |
150 000 |
135 000 |
Totale parziale |
230 000 |
230 000 |
207 000 |
Spagna |
|||
ES/10/03-2 |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
Totale parziale |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
Francia |
|||
FR/10/02 |
811 120 |
811 120 |
730 008 |
Totale parziale |
811 120 |
811 120 |
730 008 |
Cipro |
|||
CY/10/01 |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
Totale parziale |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
Lituania |
|||
LT/10/02 |
379 612 |
379 612 |
341 651 |
Totale parziale |
379 612 |
379 612 |
341 651 |
Paesi Bassi |
|||
NL/10/09 |
700 000 |
700 000 |
630 000 |
Totale parziale |
700 000 |
700 000 |
630 000 |
Polonia |
|||
PL/10/02 |
560 000 |
560 000 |
504 000 |
Totale parziale |
560 000 |
560 000 |
504 000 |
Romania |
|||
RO/10/04 |
93 600 |
93 600 |
84 240 |
Totale parziale |
93 600 |
93 600 |
84 240 |
Slovenia |
|||
SI/10/02-01 |
246 000 |
246 000 |
221 400 |
Totale parziale |
246 000 |
246 000 |
221 400 |
Finlandia |
|||
FI/10/01 |
300 000 |
300 000 |
270 000 |
FI/10/02 |
400 000 |
400 000 |
360 000 |
Totale parziale |
700 000 |
700 000 |
630 000 |
Svezia |
|||
SE/10/01 |
339 961 |
339 961 |
305 965 |
SE/10/03 |
339 961 |
339 961 |
305 965 |
Totale parziale |
679 922 |
679 922 |
611 930 |
Totale |
7 077 720 |
7 017 720 |
6 315 949 |
ALLEGATO IV
DISPOSITIVI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE
(in EUR) |
|||
Stato membro e codice del progetto |
Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca |
Spesa ammissibile |
Partecipazione massima UE |
Belgio |
|||
BE/10/02 |
225 000 |
225 000 |
150 000 |
Totale parziale |
225 000 |
225 000 |
150 000 |
Germania |
|||
DE/10/10 |
84 000 |
84 000 |
75 600 |
Totale parziale |
84 000 |
84 000 |
75 600 |
Estonia |
|||
EE/10/01 |
160 000 |
160 000 |
144 000 |
Totale parziale |
160 000 |
160 000 |
144 000 |
Spagna |
|||
ES/10/03-1 |
6 912 000 |
6 912 000 |
6 220 800 |
Totale parziale |
6 912 000 |
6 912 000 |
6 220 800 |
Francia |
|||
FR/10/08 |
1 098 000 |
1 098 000 |
732 000 |
FR/10/07 |
1 109 250 |
188 648 |
150 000 |
Totale parziale |
2 207 250 |
1 286 648 |
882 000 |
Slovenia |
|||
SI/10-02-02 |
24 000 |
24 000 |
21 600 |
Totale parziale |
24 000 |
24 000 |
21 600 |
Svezia |
|||
SE/10/02 |
291 395 |
291 395 |
262 256 |
Totale parziale |
291 395 |
291 395 |
262 256 |
Regno Unito |
|||
UK/10/52 |
774 336 |
774 336 |
696 903 |
Totale parziale |
774 336 |
774 336 |
696 903 |
Totale |
10 677 981 |
9 757 379 |
8 453 159 |
ALLEGATO V
PROGETTI PILOTA
(in EUR) |
|||
Stato membro e codice del progetto |
Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca |
Spesa ammissibile |
Partecipazione massima UE |
Danimarca |
|||
DK/10/11 |
67 191 |
67 191 |
60 472 |
Totale |
67 191 |
67 191 |
60 472 |
ALLEGATO VI
PROGRAMMI DI FORMAZIONE E DI SCAMBIO
(in EUR) |
|||
Stato membro e codice del progetto |
Spese previste dal programma nazionale di controllo della pesca |
Spesa ammissibile |
Partecipazione massima UE |
Bulgaria |
|||
BG/10/01 |
40 904 |
40 904 |
20 452 |
BG/10/03 |
15 339 |
15 339 |
7 669 |
Totale parziale |
56 243 |
56 243 |
28 122 |
Danimarca |
|||
DK/10/12 |
87 348 |
87 348 |
43 674 |
DK/10/13 |
51 737 |
51 737 |
25 868 |
DK/10/14 |
75 926 |
75 926 |
37 963 |
Totale parziale |
215 010 |
215 010 |
107 505 |
Germania |
|||
DE/10/04 |
11 800 |
0 |
0 |
DE/10/11 |
130 000 |
130 000 |
65 000 |
DE/10/18 |
120 000 |
120 000 |
60 000 |
Totale parziale |
261 800 |
250 000 |
125 000 |
Estonia |
|||
EE/10/04 |
3 000 |
3 000 |
1 500 |
Totale parziale |
3 000 |
3 000 |
1 500 |
Irlanda |
|||
IE/10/02 |
150 000 |
50 000 |
25 000 |
IE/10/08 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
Totale parziale |
170 000 |
70 000 |
35 000 |
Grecia |
|||
EL/10/11 |
40 000 |
40 000 |
20 000 |
Totale parziale |
40 000 |
40 000 |
20 000 |
Spagna |
|||
ES/10/03-3 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
ES/10/04-3 |
30 240 |
0 |
0 |
ES/10/04-2 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
ES/10/14 |
8 225 |
0 |
0 |
ES/10/09 |
22 000 |
0 |
0 |
Totale parziale |
90 465 |
30 000 |
15 000 |
Francia |
|||
FR/10/04 |
70 000 |
0 |
0 |
Totale parziale |
70 000 |
0 |
0 |
Italia |
|||
IT/10/07 |
24 000 |
24 000 |
12 000 |
IT/10/08 |
51 600 |
51 600 |
25 800 |
IT/10/09 |
250 000 |
0 |
0 |
IT/10/10 |
150 000 |
0 |
0 |
Totale parziale |
475 600 |
75 600 |
37 800 |
Cipro |
|||
CYP/10/03 |
7 800 |
7 800 |
3 900 |
Totale parziale |
7 800 |
7 800 |
3 900 |
Lituania |
|||
LT/10/03 |
25 000 |
25 000 |
12 500 |
Totale parziale |
25 000 |
25 000 |
12 500 |
Paesi Bassi |
|||
NL/10/12 |
20 000 |
0 |
0 |
NL/10/13 |
20 000 |
0 |
0 |
NL/10/14 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
Totale parziale |
50 000 |
10 000 |
5 000 |
Polonia |
|||
PL/10/03 |
50 000 |
50 000 |
25 000 |
Totale parziale |
50 000 |
50 000 |
25 000 |
Romania |
|||
RO/10/02 |
50 000 |
50 000 |
25 000 |
RO/10/03 |
50 000 |
50 000 |
25 000 |
Totale parziale |
100 000 |
100 000 |
50 000 |
Finlandia |
|||
FI/10/03 |
26 000 |
26 000 |
13 000 |
Totale parziale |
26 000 |
26 000 |
13 000 |
Svezia |
|||
SE/10/10 |
174 837 |
58 279 |
29 140 |
Totale parziale |
174 837 |
58 279 |
29 140 |
Regno Unito |
|||
UK/10/07 |
2 212 |
2 212 |
1 106 |
UK/10/15 |
9 695 |
9 695 |
4 847 |
UK/10/16 |
2 729 |
0 |
0 |
UK/10/17 |
4 507 |
0 |
0 |
UK/10/18 |
93 405 |
0 |
0 |
UK/10/19 |
3 655 |
0 |
0 |
UK/10/20 |
12 824 |
0 |
0 |
UK/10/21 |
3 312 |
0 |
0 |
UK/10/22 |
11 403 |
11 403 |
5 701 |
UK/10/23 |
11 097 |
11 097 |
5 549 |
UK/10/24 |
6 750 |
6 750 |
3 375 |
UK/10/25 |
9 978 |
9 978 |
4 989 |
UK/10/26 |
9 978 |
9 978 |
4 989 |
UK/10/27 |
32 313 |
0 |
0 |
UK/10/28 |
7 200 |
0 |
0 |
UK/10/29 |
9 978 |
0 |
0 |
UK/10/30 |
9 978 |
0 |
0 |
UK/10/31 |
9 978 |
0 |
0 |
UK/10/32 |
13 382 |
0 |
0 |
UK/10/33 |
6 750 |
0 |
0 |
UK/10/34 |
6 307 |
0 |
0 |
UK/10/35 |
12 824 |
0 |
0 |
UK/10/36 |
9 978 |
9 978 |
4 989 |
UK/10/37 |
4 960 |
0 |
0 |
UK/10/38 |
8 384 |
0 |
0 |
UK/10/39 |
6 588 |
6 588 |
3 294 |
UK/10/41 |
3 319 |
3 319 |
1 659 |
UK/10/42 |
442 |
0 |
0 |
UK/10/43 |
442 |
0 |
0 |
UK/10/44 |
442 |
0 |
0 |
UK/10/54 |
2 084 |
2 084 |
1 042 |
UK/10/55 |
365 |
0 |
0 |
UK/10/56 |
243 |
0 |
0 |
UK/10/57 |
216 |
0 |
0 |
UK/10/58 |
127 |
0 |
0 |
UK/10/59 |
1 161 |
0 |
0 |
UK/10/60 |
513 |
0 |
0 |
Totale parziale |
329 522 |
83 082 |
41 541 |
Totale |
2 145 278 |
1 100 014 |
550 008 |
ALLEGATO VII
PROGRAMMI PILOTA IN MATERIA DI ISPEZIONE E OSSERVATORI
(in EUR) |
|||
Stato membro e codice del progetto |
Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca |
Spesa ammissibile |
Partecipazione massima UE |
Spagna |
|||
ES/10/17 |
138 500 |
0 |
0 |
Totale |
138 500 |
0 |
0 |
ALLEGATO VIII
INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE RELATIVE ALLE NORME DELLA PCP
(in EUR) |
|||
Stato membro e codice del progetto |
Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca |
Spesa ammissibile |
Partecipazione massima UE |
Bulgaria |
|||
BG/10/06 |
12 782 |
12 782 |
11 504 |
Totale parziale |
12 782 |
12 782 |
11 504 |
Irlanda |
|||
IE/10/13 |
50 000 |
50 000 |
35 000 |
Totale parziale |
50 000 |
50 000 |
35 000 |
Grecia |
|||
EL/10/02 |
500 000 |
500 000 |
450 000 |
Totale parziale |
500 000 |
500 000 |
450 000 |
Spagna |
|||
ES/10/08 |
645 851 |
645 851 |
322 926 |
ES/10/11 |
60 000 |
60 000 |
30 000 |
ES/10/04-1 |
20 000 |
20 000 |
18 000 |
Totale parziale |
725 851 |
725 851 |
370 926 |
Italia |
|||
IT/10/11 |
280 000 |
100 000 |
50 000 |
Totale parziale |
280 000 |
100 000 |
50 000 |
Lituania |
|||
LT/10/04 |
16 000 |
16 000 |
14 400 |
Totale parziale |
16 000 |
16 000 |
14 400 |
Polonia |
|||
PL/10/04 |
70 000 |
70 000 |
63 000 |
Totale parziale |
70 000 |
70 000 |
63 000 |
Finlandia |
|||
FI/10/05 |
15 000 |
15 000 |
13 500 |
Totale parziale |
15 000 |
15 000 |
13 500 |
Slovenia |
|||
SI/10/06 |
6 000 |
6 000 |
5 400 |
Totale parziale |
6 000 |
6 000 |
5 400 |
Totale |
1 675 633 |
1 495 633 |
1 013 730 |
ALLEGATO IX
NAVI E AEREI PATTUGLIA
Stato membro e codice del progetto |
Spesa prevista dal programma nazionale di controllo della pesca (EUR) |
Spesa ammissibile (EUR) |
Tasso di utilizzazione a fini di controllo |
Netto ammissibile (EUR) |
Partecipazione massima UE (EUR) (50 % limitato a 1 milione) |
Germania |
|||||
DE/10/01 |
45 000 |
0 |
|
0 |
0 |
DE/10/02 |
36 000 |
36 000 |
100 % |
36 000 |
18 000 |
DE/10/06 |
4 527 000 |
0 |
|
0 |
0 |
DE/10/09 |
151 261 |
0 |
|
0 |
0 |
Totale parziale |
4 759 261 |
36 000 |
|
36 000 |
18 000 |
Estonia |
|||||
EE/10/02 |
16 745 |
16 745 |
100 % |
16 745 |
8 373 |
Totale parziale |
16 745 |
16 745 |
|
16 745 |
8 373 |
Irlanda |
|||||
IE/10/04 |
200 000 |
200 000 |
100 % |
200 000 |
100 000 |
IE/10/07 |
50 000 000 |
50 000 000 |
90 % |
45 000 000 |
900 000 |
Totale parziale |
50 200 000 |
50 200 000 |
|
45 200 000 |
1 000 000 |
Grecia |
|||||
EL/10/04 |
2 000 000 |
0 |
|
0 |
0 |
EL/10/05 |
180 000 |
0 |
|
0 |
0 |
EL/10/06 |
4 500 000 |
0 |
|
0 |
0 |
EL/10/07 |
5 000 000 |
5 000 000 |
50 % |
2 500 000 |
1 000 000 |
Totale parziale |
11 680 000 |
5 000 000 |
|
2 500 000 |
1 000 000 |
Spagna |
|||||
ES/10/15 |
5 000 |
5 000 |
100 % |
5 000 |
2 500 |
ES/10/16 |
34 470 |
0 |
|
0 |
0 |
ES/10/10 |
44 248 |
0 |
|
0 |
0 |
Totale parziale |
83 718 |
5 000 |
|
5 000 |
2 500 |
Francia |
|||||
FR/10/05 |
48 000 |
0 |
|
0 |
0 |
FR/10/06 |
580 000 |
580 000 |
100 % |
580 000 |
290 000 |
Totale parziale |
628 000 |
580 000 |
|
580 000 |
290 000 |
Italia |
|||||
IT/10/05 |
40 000 |
0 |
|
0 |
0 |
IT/10/06 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100 % |
2 000 000 |
1 000 000 |
Totale parziale |
2 040 000 |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
1 000 000 |
Paesi Bassi |
|||||
NL/10/05 |
200 000 |
0 |
|
|
0 |
Totale parziale |
200 000 |
0 |
|
|
0 |
Romania |
|||||
RO/10/01 |
400 000 |
400 000 |
100 % |
400 000 |
200 000 |
Totale parziale |
400 000 |
400 000 |
|
400 000 |
200 000 |
Finlandia |
|||||
FI/10/07 |
100 000 |
0 |
|
|
0 |
Totale parziale |
100 000 |
0 |
|
|
0 |
Regno Unito |
|||||
UK/10/04 |
387 168 |
387 168 |
100 % |
387 168 |
193 584 |
UK/10/05 |
3 761 |
3 761 |
100 % |
3 761 |
1 881 |
UK/10/10 |
8 850 |
8 850 |
100 % |
8 850 |
4 425 |
UK/10/11 |
30 973 |
30 973 |
100 % |
30 973 |
15 487 |
UK/10/45 |
27 655 |
27 655 |
100 % |
27 655 |
13 827 |
UK/10/47 |
6 637 |
6 637 |
100 % |
6 637 |
3 319 |
UK/10/53 |
664 |
664 |
100 % |
664 |
332 |
Totale parziale |
465 708 |
465 708 |
|
465 708 |
232 854 |
Totale |
70 573 431 |
58 703 453 |
|
51 203 453 |
3 751 727 |
26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/26 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 giugno 2010
che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap e pinoxaden
[notificata con il numero C(2010) 4177]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/353/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2006 il Regno Unito ha ricevuto dalla Nissan Chemical Europe SARL una domanda per l’inserimento della sostanza attiva amisulbrom nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/669/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
(2) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel febbraio 2007 l’Irlanda ha ricevuto dalla DuPont International Operations SARL una domanda per l’inserimento della sostanza attiva chlorantraniliprole nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/560/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
(3) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’agosto 2005 il Regno Unito ha ricevuto dalla Dow AgroSciences una domanda per l’inserimento della sostanza attiva meptildinocap nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/589/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
(4) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla Syngenta Ltd una domanda per l’inserimento della sostanza attiva pinoxaden nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/459/CE della Commissione (5) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
(5) |
La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione dettagliata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari prescritta dalla direttiva. |
(6) |
Gli effetti delle succitate sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i rispettivi progetti di relazione di valutazione in data 15 luglio 2008 (amisulbrom), 11 febbraio 2009 (chlorantraniliprole), 25 ottobre 2006 (meptildinocap) e 30 novembre 2005 (pinoxaden). |
(7) |
In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. Per questo motivo, l’esame del fascicolo è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con la decisione 2008/724/CE della Commissione (6) (pinoxaden). |
(8) |
Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che l’esame dei fascicoli possa essere proseguito. Il processo di valutazione e di decisione sull’eventuale inserimento delle sostanze amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap e pinoxaden nell’allegato I della direttiva dovrà essere completato entro 24 mesi. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap e pinoxaden fino al 30 giugno 2012.
Articolo 2
La presente decisione scade il 30 giugno 2012.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 274 del 18.10.2007, pag. 15.
(3) GU L 213 del 15.8.2007, pag. 29.
(4) GU L 240 del 2.9.2006, pag. 9.
(5) GU L 160 del 23.6.2005, pag. 32.
(6) GU L 245 del 13.9.2008, pag. 15.
26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/28 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2010
che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica nei suini selvatici
[notificata con il numero C(2010) 4170]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/354/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (3) stabilisce determinate misure di protezione relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all'allegato di tale decisione. |
(2) |
L'allegato della decisione 2008/855/CE comprende tre parti, a seconda della situazione epidemiologica delle zone in esse elencate. Nelle parti I e II dell'allegato sono elencate le zone degli Stati membri in cui la situazione epidemiologica per quanto concerne i suini selvatici è considerata più favorevole. |
(3) |
Sebbene i suini selvatici rientrino nel campo d'applicazione della decisione 2008/855/CE, le misure di protezione di cui alla decisione stessa riguardano principalmente i suini d'allevamento e i prodotti da essi ottenuti. |
(4) |
La decisione 2002/106/CE della Commissione (4) stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica. |
(5) |
Per contrastare con maggiore efficacia la diffusione della peste suina classica, è opportuno predisporre determinate misure veterinarie in relazione ai suini selvatici colpiti dalla malattia. In particolare è opportuno prevedere il divieto di spedizione dalle zone elencate nell'allegato della decisione 2008/855/CE di suini selvatici vivi e di carni fresche, preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti tali carni. |
(6) |
Vanno comunque consentite le spedizioni di carni fresche di suini selvatici, di preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti le carni in questione dalle suddette zone ad altre zone non elencate nell'allegato della decisione 2008/855/CE, a condizione che vengano eseguiti esami virologici in conformità della decisione 2002/106/CE, che i risultati di tali esami siano negativi e che l'autorità veterinaria competente del luogo di destinazione fornisca un'autorizzazione preventiva. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/855/CE. |
(8) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nella decisione 2008/855/CE è inserito il seguente articolo 8 ter:
«Articolo 8 ter
Misure riguardanti i suini selvatici vivi, le carni fresche, i preparati e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di suini selvatici
1. Gli Stati membri interessati con zone elencate nell'allegato garantiscono che:
a) |
dalle zone elencate nell'allegato non vengono effettuate spedizioni di suini selvatici vivi verso altri Stati membri o verso altre zone del territorio dello stesso Stato membro; |
b) |
dalle zone elencate nell'allegato non vengono spedite carni fresche di suini selvatici, preparati o prodotti a base di carne costituiti da o contenenti tali carni verso altri Stati membri o verso altre zone del territorio dello stesso Stato membro. |
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati con zone elencate nelle parti I e II dell'allegato possono autorizzare le spedizioni di carni fresche di suini selvatici, di preparati e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti tali carni da dette zone verso altre zone non elencate nell'allegato, a condizione che:
a) |
i suini siano stati sottoposti, con esito negativo, a test per la diagnosi della peste suina classica effettuati secondo una delle procedure diagnostiche di cui alla parte A, punto 1, alla parte B o alla parte C del capitolo VI dell'allegato della decisione 2002/106/CE; |
b) |
l'autorità competente del luogo di destinazione fornisca l'autorizzazione preventiva.» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.
(4) GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.
26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2010
concernente la non iscrizione del trifluralin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2010) 4199]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/355/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 2007/629/CE della Commissione (2) è stato deciso di non includere la sostanza attiva trifluralin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione è stata presa nel quadro della seconda fase del programma di lavoro prevista dai regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (3) e (CE) n. 703/2001 (4) che stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(2) |
In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma non comprese nell’allegato I (5), il notificante iniziale ha presentato una nuova domanda. Il notificante ha richiesto l’applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 13 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 presentando un fascicolo aggiornato. La domanda è stata presentata alla Grecia, che era stata designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 451/2000. |
(3) |
Detta domanda è conforme ai requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008 ed è stata presentata entro i termini definiti nell’articolo 13, seconda frase, del regolamento. |
(4) |
La Grecia ha valutato le nuove informazioni e i dati presentati dal notificante e ha redatto una relazione supplementare il 7 gennaio 2009. |
(5) |
La relazione supplementare è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») e presentata alla Commissione il 14 luglio 2009 come rapporto scientifico dell’EFSA per il trifluralin (6). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottata l’11 maggio 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il trifluralin. |
(6) |
La nuova valutazione dello Stato membro relatore e la nuova conclusione dell’EFSA si concentrano sulle preoccupazioni alla base della non iscrizione, legate al rischio elevato per gli organismi acquatici, in particolare i pesci, alla tossicità dei metaboliti per gli organismi nei sedimenti, all’esposizione dei consumatori in caso di applicazioni su prodotti diversi dai cereali, alla persistenza elevata nel suolo, all’elevato potenziale di bioaccumulo, nonché al rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza. |
(7) |
I nuovi dati e informazioni sono stati inclusi dal notificante nel fascicolo aggiornato, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio acquatico, soprattutto per i pesci, la tossicità dei metaboliti per gli organismi nei sedimenti, la persistenza elevata nel suolo e l’elevato potenziale di bioaccumulo. Al fine di limitare il rischio per i consumatori, nella nuova domanda il notificante ha difeso solamente le applicazioni sulla colza oleaginosa. Per quanto riguarda il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza, i dati inviati riproducono semplicemente una relazione di controllo che era già presente nel fascicolo originale. È stata effettuata una nuova valutazione, inclusa nella relazione supplementare e nel rapporto scientifico dell’EFSA per il trifluralin. |
(8) |
I dati e le informazioni supplementari forniti dal notificante non hanno tuttavia eliminato le preoccupazioni specifiche che erano state all’origine della non iscrizione della sostanza. |
(9) |
In particolare, le lacune presenti negli studi inclusi alla nuova domanda hanno impedito di giungere ad una soluzione soddisfacente in merito alle perplessità relative al rischio acquatico potenzialmente elevato soprattutto per i pesci. Di conseguenza non è stato possibile finalizzare la valutazione del rischio nelle acque superficiali. Inoltre, il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza non è stato adeguatamente esaminato e spiegato poiché le informazioni a riguardo erano obsolete. |
(10) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sui risultati dell’esame inter pares. L’ha inoltre invitato a presentare le sue osservazioni circa il progetto di rapporto di riesame, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, in particolare circa le perplessità ancora presenti in merito al rischio acquatico e di propagazione atmosferica a lunga distanza. Il notificante ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame. |
(11) |
Tuttavia, nonostante gli argomenti fatti valere dal notificante, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti trifluralin possano soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. |
(12) |
Il trifluralin non può essere pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(13) |
È opportuno abrogare la decisione 2007/629/CE. |
(14) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e dal capo II del regolamento (CE) n. 33/2008, di un’ulteriore domanda per il trifluralin. |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il trifluralin non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
La decisione 2007/629/CE è abrogata.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 255 del 29.9.2007, pag. 42.
(3) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.
(4) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.
(5) GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.
(6) EFSA Scientific Report (2009) 327 — Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance trifluralin (nuova versione del 14 luglio 2009).
26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 giugno 2010
che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per la nuova sostanza attiva profoxydim
[notificata con il numero C(2010) 4225]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/356/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 1998 la Spagna ha ricevuto una domanda dalla BASF SE per l’inserimento della sostanza attiva profoxydim nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 1999/43/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva. |
(2) |
La conferma della completezza del fascicolo era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, per un periodo massimo di tre anni, relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione riguardante la valutazione dettagliata della sostanza attiva e dei prodotti fitosanitari alla luce delle prescrizioni della direttiva. |
(3) |
Gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore ha presentato il progetto di relazione di valutazione alla Commissione il 28 marzo 2001. |
(4) |
In seguito alla presentazione del progetto di relazione di valutazione da parte dello Stato membro relatore, è stato ritenuto necessario chiedere al richiedente di fornire ulteriori informazioni e allo Stato membro relatore di esaminarle e presentare una sua valutazione. Per questo motivo, l’esame del fascicolo è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con la decisione 2008/564/CE della Commissione (3). |
(5) |
Dato che finora dalla valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione, in modo che l’esame del fascicolo possa essere proseguito. Il processo di valutazione e di decisione sull’eventuale inserimento della sostanza profoxydim nell’allegato I della direttiva dovrà essere completato entro 24 mesi. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti profoxydim fino al 30 giugno 2012.
Articolo 2
La presente decisione scade il 30 giugno 2012.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 14 del 19.1.1999, pag. 30.
(3) GU L 181 del 10.7.2008, pag. 47.
Rettifiche
26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/34 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1744/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, che stabilisce le modalità relative all’aiuto per i bachi da seta
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 329 del 25 novembre 2006 )
A pagina 19, articolo 3, paragrafo 2:
anziché:
«2. Lo Stato membro versa l’importo dell’integrazione al bachicoltore nei mesi successivi a quello del deposito della domanda.»,
leggi:
«2. Lo Stato membro versa l’importo dell’integrazione al bachicoltore nei quattro mesi successivi a quello del deposito della domanda.»
26.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 160/34 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione, del 20 agosto 2008, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 254 del 20 settembre 2008 )
A pagina 227, OPS 1.1110 «Riposo», punto 1.2:
anziché:
«del precedente periodo di volo»,
leggi:
«del precedente periodo di servizio».