ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.180.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
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I Atti legislativi |
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DIRETTIVE |
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IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom |
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2010/394/CE |
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Decisione della Commissione, del 20 maggio 2008, sull’aiuto di Stato C 57/06 (ex NN 56/06, ex N 451/06) relativo al finanziamento degli Hessische Staatsweingüter (vigneti statali dell’Assia) da parte del Land Assia [notificata con il numero C(2008) 1626] ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
I Atti legislativi
DIRETTIVE
15.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/1 |
DIRETTIVA 2010/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 7 luglio 2010
sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 157, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1986, relativa all’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (3), garantisce l’applicazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma o che contribuiscono all’esercizio di un’attività autonoma. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i coniugi di lavoratori autonomi la direttiva 86/613/CEE non si è dimostrata molto efficace; è opportuno riconsiderare il suo ambito di applicazione poiché la discriminazione fondata sul sesso e le molestie si verificano anche al di fuori del lavoro salariato. Per ragioni di chiarezza, è opportuno sostituire la direttiva 86/613/CEE con la presente direttiva. |
(2) |
Nella sua comunicazione del 1o marzo 2006 dal titolo «Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini» la Commissione ha annunciato che, per migliorare la governance sulla parità tra i generi, essa intende riesaminare la legislazione dell’Unione vigente in materia esclusa dalla rifusione del 2005, al fine di aggiornarla, modernizzarla e rifonderla, se necessario. La direttiva 86/613/CEE non è stata inclusa nella rifusione. |
(3) |
Nelle sue conclusioni del 5 e 6 dicembre 2007 sui «Ruoli equilibrati di uomini e donne per l’occupazione, la crescita e la coesione sociale» il Consiglio ha invitato la Commissione a tener conto della necessità di rivedere, se necessario, la direttiva 86/613/CEE, al fine di salvaguardare i diritti relativi alla condizione di madre o padre dei lavoratori autonomi e dei coniugi che li assistono. |
(4) |
Il Parlamento europeo ha conseguentemente invitato la Commissione a rivedere la direttiva 86/613/CEE, in particolare allo scopo di rafforzare la protezione della maternità delle lavoratrici autonome e di migliorare la situazione dei coniugi dei lavoratori autonomi. |
(5) |
Il Parlamento europeo ha già espresso la sua posizione al riguardo nella sua risoluzione del 21 febbraio 1997 sulla situazione dei coniugi che partecipano alle attività dei lavoratori autonomi (4). |
(6) |
Nella sua comunicazione del 2 luglio 2008 dal titolo «Agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell’Europa del XXI secolo» la Commissione ha affermato la necessità di intraprendere un’azione in materia di disparità fra uomini e donne in ambito imprenditoriale e per migliorare inoltre l’armonizzazione della vita professionale con la vita privata. |
(7) |
Vi sono già diversi atti normativi per l’attuazione del principio della parità di trattamento in rapporto al lavoro autonomo, in particolare la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (5), e la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (6). La presente direttiva non dovrebbe pertanto applicarsi a settori già disciplinati da altre direttive. |
(8) |
La presente direttiva fa salve le facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi sistemi di protezione sociale. La competenza esclusiva degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei rispettivi sistemi di protezione sociale comprende, fra l’altro, le decisioni relative all’istituzione, al finanziamento e alla gestione di detti sistemi e delle relative istituzioni, nonché il contenuto e l’erogazione delle prestazioni, il livello dei contributi e le condizioni di accesso. |
(9) |
È opportuno che la presente direttiva si applichi ai lavoratori autonomi e ai loro coniugi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai loro conviventi, qualora questi partecipino abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, alle attività dell’impresa. Al fine di migliorare la situazione dei coniugi e, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, dei conviventi dei lavoratori autonomi, è opportuno che il loro lavoro sia riconosciuto. |
(10) |
La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a questioni contemplate da altre direttive che attuano il principio della parità di trattamento tra uomini e donne, con particolare riguardo alla direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura (7). Resta d’applicazione, fra l’altro, l’articolo 5 della direttiva 2004/113/CE sui servizi assicurativi e sui servizi finanziari connessi. |
(11) |
Per evitare la discriminazione basata sul sesso, la presente direttiva dovrebbe applicarsi sia nei confronti della discriminazione diretta che di quella indiretta. Le molestie e le molestie sessuali dovrebbero essere considerate alla stregua di discriminazioni ed essere pertanto proibite. |
(12) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi i diritti e gli obblighi derivanti dallo status coniugale o di famiglia, come definiti dalla legislazione nazionale. |
(13) |
Il principio della parità di trattamento dovrebbe contemplare i rapporti tra i lavoratori autonomi e i terzi all’interno dell’ambito di applicazione della presente direttiva, ma non i rapporti tra i lavoratori autonomi e i loro coniugi o conviventi. |
(14) |
Nell’ambito del lavoro autonomo l’applicazione del principio della parità di trattamento significa che non deve sussistere alcuna discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda, ad esempio, la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma. |
(15) |
Ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli Stati membri possono mantenere o adottare misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività autonoma da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. In linea di principio, misure quali le azioni positive dirette a realizzare un’effettiva parità tra i generi non dovrebbero essere viste come una violazione del principio giuridico della parità di trattamento tra uomini e donne. |
(16) |
Occorre garantire che le condizioni fissate per la costituzione di imprese tra coniugi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, fra conviventi non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società tra altre persone. |
(17) |
In considerazione della loro partecipazione alle attività dell’impresa familiare, i coniugi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, i conviventi dei lavoratori autonomi, che hanno accesso a un sistema di protezione sociale dovrebbero avere il diritto di beneficiare della protezione sociale. Gli Stati membri dovrebbero essere chiamati ad adottare i provvedimenti necessari per organizzare detta protezione sociale conformemente al diritto nazionale. Spetta, in particolare, agli Stati membri decidere se applicare la protezione sociale su base obbligatoria o volontaria. Gli Stati membri possono stabilire che tale protezione sociale sia proporzionale alla partecipazione alle attività del lavoratore autonomo e/o al livello di contribuzione. |
(18) |
La vulnerabilità economica e fisica delle lavoratrici autonome gestanti e delle coniugi gestanti e, se e nella misura in cui siano riconosciute dal diritto nazionale, delle conviventi gestanti di lavoratori autonomi impone che venga loro riconosciuto il diritto alle prestazioni di maternità. A condizione che siano rispettati i requisiti minimi della presente direttiva, gli Stati membri restano competenti per l’organizzazione di tali prestazioni, inclusa la definizione del livello di contributi e tutti gli accordi in merito a prestazioni e pagamenti. In particolare, essi possono determinare il periodo precedente e/o successivo al parto in cui è riconosciuto il diritto alle prestazioni di maternità. |
(19) |
La durata del periodo durante il quale sono concesse le prestazioni di maternità alle lavoratrici autonome e alle coniugi o, se e nella misura in cui siano riconosciute dal diritto nazionale, alle conviventi di lavoratori autonomi, è analoga alla durata del congedo di maternità per le lavoratrici dipendenti attualmente in vigore a livello di Unione. Qualora la durata del congedo di maternità previsto per le lavoratrici dipendenti sia modificata a livello di Unione, la Commissione dovrebbe trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta se debba essere modificata anche la durata delle prestazioni di maternità per le lavoratrici autonome nonché per le coniugi e conviventi di lavoratori autonomi di cui all’articolo 2. |
(20) |
Per tenere conto delle specificità delle attività di lavoro autonomo, è opportuno garantire alle lavoratrici autonome e alle coniugi o, se e nella misura in cui siano riconosciute dal diritto nazionale, alle conviventi di lavoratori autonomi l’accesso ad ogni servizio di supplenza temporanea esistente che consenta loro interruzioni di attività in caso di gravidanza o per maternità, oppure ad ogni servizio sociale esistente a livello nazionale. L’accesso a tali servizi può costituire un’alternativa all’indennità di maternità oppure una parte di essa. |
(21) |
È opportuno che le vittime di discriminazioni fondate sul sesso dispongano di mezzi appropriati di protezione legale. Per assicurare un livello più efficace di tutela, le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbero avere la facoltà di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. |
(22) |
La protezione dei lavoratori autonomi e dei coniugi dei lavoratori autonomi e, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, dei conviventi dei lavoratori autonomi, dalle discriminazioni fondate sul sesso dovrebbe essere rafforzata dall’esistenza in ciascuno Stato membro di uno o più organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime. L’organismo o gli organismi possono essere gli stessi responsabili a livello nazionale dell’attuazione del principio della parità di trattamento. |
(23) |
La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. |
(24) |
Poiché l’obiettivo dell’azione prevista, segnatamente di assicurare un elevato livello comune di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
1. La presente direttiva stabilisce un quadro per l’attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che svolgono un’attività autonoma o che contribuiscono all’esercizio di un’attività autonoma, per gli aspetti che non sono disciplinati dalle direttive 2006/54/CE e 79/7/CEE.
2. L’attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura resta disciplinata dalla direttiva 2004/113/CE.
Articolo 2
Ambito di applicazione
La presente direttiva riguarda:
a) |
i lavoratori autonomi, vale a dire chiunque eserciti, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, un’attività lucrativa per proprio conto; |
b) |
i coniugi di lavoratori autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, i conviventi di lavoratori autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all’attività del lavoratore autonomo, svolgendo compiti identici o complementari. |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«discriminazione diretta», situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra persona in una situazione analoga; |
b) |
«discriminazione indiretta», situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso rispetto a persone dell’altro sesso, a meno che tali disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; |
c) |
«molestie», situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo; |
d) |
«molestie sessuali», situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. |
Articolo 4
Principio della parità di trattamento
1. Il principio della parità di trattamento significa che non è fatta alcuna discriminazione fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, né direttamente né indirettamente, ad esempio per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l’ampliamento di un’impresa o l’avvio o l’ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.
2. Nei settori contemplati dal paragrafo 1, le molestie e le molestie sessuali sono considerate come discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate. Il rifiuto di tali comportamenti da parte della persona o la sua sottomissione ad essi non possono essere utilizzati per una decisione che interessi la persona in questione.
3. Nei settori contemplati dal paragrafo 1, l’ordine di discriminare una persona in base al sesso è da considerarsi discriminazione.
Articolo 5
Azione positiva
Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, allo scopo di assicurare l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, volte, ad esempio, a promuovere le iniziative imprenditoriali delle donne.
Articolo 6
Costituzione di una società
Fatte salve le specifiche condizioni di accesso a talune attività che si applicano ad entrambi i sessi in modo eguale, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le condizioni per la costituzione di una società tra coniugi, o tra conviventi se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, non siano più restrittive di quelle per la costituzione di una società tra altre persone.
Articolo 7
Protezione sociale
1. Quando in uno Stato membro esiste un sistema di protezione sociale per i lavoratori autonomi, tale Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i coniugi e i conviventi di cui all’articolo 2, lettera b), possano beneficiare di una protezione sociale conformemente al diritto nazionale.
2. Gli Stati membri possono decidere se applicare la protezione sociale di cui al paragrafo 1 su base obbligatoria o volontaria.
Articolo 8
Prestazioni di maternità
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che alle lavoratrici autonome e alle coniugi e conviventi di cui all’articolo 2 possa essere concessa, conformemente al diritto nazionale, un’ indennità di maternità sufficiente che consenta interruzioni nella loro attività lavorativa in caso di gravidanza o per maternità per almeno 14 settimane.
2. Gli Stati membri possono decidere se concedere l’indennità di maternità di cui al paragrafo 1 su base obbligatoria o volontaria.
3. L’indennità di cui al paragrafo 1 è ritenuta sufficiente se assicura redditi almeno equivalenti a:
a) |
l’indennità che la persona interessata otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi al suo stato di salute; e/o |
b) |
la perdita media di reddito o di profitto in relazione ad un periodo precedente comparabile, entro i limiti di un’eventuale massimale stabilito dalla legislazione nazionale; e/o |
c) |
qualsiasi altra indennità connessa alla famiglia prevista dalla legislazione nazionale, entro i limiti di un eventuale massimale stabilito dalla legislazione nazionale. |
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le lavoratrici autonome e le coniugi e le conviventi di cui all’articolo 2 abbiano accesso a qualsiasi servizio di supplenza temporaneo esistente o a qualsiasi servizio sociale esistente a livello nazionale. Gli Stati membri possono disporre che l’accesso a tali servizi costituisca un’alternativa all’indennità di cui al paragrafo 1 del presente articolo oppure una parte di essa.
Articolo 9
Tutela dei diritti
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che ritengono di aver subito una perdita o un danno a seguito della mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari o amministrativi, comprese, qualora gli Stati membri lo ritengano opportuno, le procedure di conciliazione, finalizzati al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni, le organizzazioni o altre persone giuridiche che hanno, conformemente ai criteri stabiliti dalla rispettiva legislazione nazionale, un interesse legittimo a garantire che la presente direttiva sia rispettata, possano, per conto o a sostegno della persona offesa e con l’approvazione di quest’ultima, avviare qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo finalizzato al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le norme nazionali relative ai termini per la presentazione di ricorsi relativi al principio della parità di trattamento.
Articolo 10
Indennizzo o risarcimento
Gli Stati membri introducono nel proprio ordinamento giuridico interno i provvedimenti necessari affinché la perdita o il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione fondata sul sesso sia realmente ed effettivamente indennizzato o risarcito secondo modalità da essi fissate, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto alla perdita o al danno subito. Tali indennizzi o risarcimenti non sono limitati dalla fissazione a priori di un massimale.
Articolo 11
Organismi per la parità
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che uno o più organismi designati in conformità dell’articolo 20 della direttiva 2006/54/CE siano competenti anche per la promozione, l’analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone contemplate dalla presente direttiva senza discriminazioni fondate sul sesso.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di cui al paragrafo 1 abbiano, tra l’altro, le seguenti competenze:
a) |
fornire alle vittime di discriminazioni assistenza indipendente per dare seguito alle loro denunce per discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni e di altre persone giuridiche di cui all’articolo 9, paragrafo 2; |
b) |
svolgere inchieste indipendenti in materia di discriminazione; |
c) |
pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione connessa a tale discriminazione; |
d) |
scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti, come l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere. |
Articolo 12
Integrazione di genere
Gli Stati membri tengono attivamente conto dell’obiettivo dell’uguaglianza tra uomini e donne in sede di elaborazione e attuazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché delle politiche ed attività nei settori che formano oggetto della presente direttiva.
Articolo 13
Diffusione delle informazioni
Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni adottate a norma della presente direttiva, unitamente alle pertinenti disposizioni già in vigore in questo settore, siano portate con tutti i mezzi adeguati a conoscenza delle persone interessate in tutto il territorio nazionale.
Articolo 14
Livello di protezione
Gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alla tutela del principio della parità di trattamento tra uomini e donne rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.
L’attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già garantito dagli Stati membri nei settori contemplati dalla presente direttiva.
Articolo 15
Relazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili sull’applicazione della presente direttiva entro il 5 agosto 2015.
La Commissione redige una relazione di sintesi che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 5 agosto 2016. Tale relazione dovrebbe tenere conto di ogni modifica giuridica concernente la durata del congedo di maternità per le lavoratrici dipendenti. Tale relazione è corredata, all’occorrenza, di proposte di modifica della presente direttiva.
2. La relazione della Commissione tiene conto delle posizioni delle parti interessate.
Articolo 16
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 agosto 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Ove giustificato da difficoltà particolari, gli Stati membri possono all’occorrenza usufruire di un periodo supplementare di due anni fino al 5 agosto 2014 al fine di conformarsi all’articolo 7, nonché al fine di conformarsi all’articolo 8 per quanto riguarda le coniugi e le conviventi di cui all’articolo 2, lettera b).
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 17
Abrogazione
La direttiva 86/613/CEE è abrogata con effetto dal 5 agosto 2012.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì il 7 luglio 2010.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
O. CHASTEL
(1) GU C 228 del 22.9.2009, pag. 107.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Consiglio in prima lettura dell’8 marzo 2010 (GU C 123 E del 12.5.2010, pag. 5) e posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010.
(3) GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56.
(4) GU C 85 del 17.3.1997, pag. 186.
(5) GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.
(6) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(7) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
15.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/7 |
REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 617/2010 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2010
sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 337,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 187,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Ottenere un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione è essenziale per consentire alla Commissione di svolgere i suoi compiti nel settore dell’energia. La disponibilità di dati e informazioni sistematiche e aggiornate dovrebbe consentire alla Commissione di fare i necessari raffronti e valutazioni o di proporre le misure pertinenti sulla base di cifre e analisi adeguate, in particolare per quanto riguarda il futuro equilibrio fra domanda e offerta di energia. |
(2) |
Il contesto energetico all’interno e all’esterno dell’Unione è notevolmente mutato negli ultimi anni e fa degli investimenti nelle infrastrutture dell’energia una questione cruciale per garantire le forniture di energia all’Unione, per il funzionamento del mercato interno e per la transizione ad un sistema energetico a basse emissioni che l’Unione ha iniziato. |
(3) |
Il nuovo contesto energetico richiede importanti investimenti in tutti i tipi di infrastrutture e in tutti i settori dell’energia, nonché lo sviluppo di nuovi tipi di infrastrutture e di nuove tecnologie che devono essere assorbite dal mercato. La liberalizzazione del settore energetico e l’ulteriore integrazione del mercato interno attribuiscono maggiormente un ruolo di primo piano agli operatori per gli investimenti. Al tempo stesso, nuovi requisiti di politica energetica, come gli obiettivi che influenzano il mix di carburanti, modificheranno le politiche degli Stati membri indirizzandole verso nuove e/o più moderne infrastrutture per l’energia. |
(4) |
In tale contesto, è necessario riservare una maggiore attenzione agli investimenti nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione, in particolare allo scopo di anticipare i problemi, promuovere le migliori pratiche e introdurre una maggiore trasparenza sui futuri sviluppi del sistema energetico dell’Unione. |
(5) |
La Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell’energia dovrebbero quindi avere a disposizione informazioni e dati accurati sui progetti di investimento, inclusa la disattivazione, nei componenti più importanti del sistema energetico dell’Unione. |
(6) |
I dati e le informazioni relativi ai prevedibili sviluppi nella produzione, nel trasporto e nella capacità di stoccaggio e i progetti nei vari settori dell’energia interessano l’Unione e sono importanti per i progetti di investimento futuri. È quindi necessario garantire che siano comunicati alla Commissione i progetti d’investimento per i quali i lavori di costruzione o disattivazione sono stati avviati o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all’investimento. |
(7) |
Ai sensi degli articoli 41 e 42 del trattato Euratom, le imprese hanno l’obbligo di comunicare i loro progetti di investimento. È necessario completare tali informazioni, in particolare, con una comunicazione periodica sull’attuazione dei progetti di investimento. Tale ulteriore comunicazione fa salvi gli articoli da 41 a 44 del trattato Euratom. |
(8) |
Affinché la Commissione disponga di una visione coerente dei futuri sviluppi del sistema energetico dell’Unione nel suo complesso, è necessario disporre di un quadro armonizzato di comunicazione per i progetti di investimento basato su categorie aggiornate per dati e informazioni ufficiali che gli Stati membri devono trasmettere. |
(9) |
A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione dati e informazioni sui progetti d’investimento nelle infrastrutture per l’energia concernenti la produzione, lo stoccaggio e il trasporto di petrolio, gas naturale, energia elettrica, compresa l’energia elettrica da fonti rinnovabili, biocarburanti e la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica programmati o in costruzione sul loro territorio, comprese le interconnessioni con paesi terzi. Le imprese interessate dovrebbero essere tenute a comunicare ai rispettivi Stati membri i dati e le informazioni in questione. |
(10) |
Dato l’orizzonte temporale dei progetti di investimento nel settore dell’energia, dovrebbero essere sufficienti comunicazioni effettuate a intervalli biennali. |
(11) |
Allo scopo di evitare oneri amministrativi sproporzionati e ridurre al minimo i costi per gli Stati membri e le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, il presente regolamento dovrebbe offrire la possibilità di esentare gli Stati membri e le imprese dagli obblighi di comunicazione, a condizione che informazioni equivalenti siano fornite alla Commissione ai sensi degli atti giuridici specifici del settore energetico adottati dalle istituzioni dell’Unione, finalizzati a realizzare gli obiettivi di mercati dell’energia dell’Unione competitivi, della sostenibilità del sistema dell’energia dell’Unione e della sicurezza delle forniture di energia all’Unione. Dovrebbe pertanto evitarsi qualsiasi duplicazione degli obblighi di comunicazione specificati nel terzo pacchetto sul mercato interno dell’elettricità e del gas naturale. |
(12) |
Al fine di elaborare i dati e semplificare e rendere sicura la comunicazione dei dati, la Commissione e in particolare il suo Osservatore del mercato dell’energia dovrebbero poter adottare tutte le misure appropriate a questo fine, in particolare attraverso l’utilizzo di strumenti e procedure informatici integrati. |
(13) |
La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), mentre la tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il presente regolamento lascia impregiudicate tali disposizioni. |
(14) |
Gli Stati membri, o gli organismi da essi delegati, e la Commissione dovrebbero tutelare la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. Gli Stati membri o gli organismi da essi delegati dovrebbero pertanto aggregare tali dati e informazioni a livello nazionale, ad eccezione dei dati e delle informazioni riguardanti progetti di trasporto transfrontalieri, prima di trasmetterli alla Commissione. Se necessario, la Commissione dovrebbe aggregare ulteriormente tali dati in modo tale che non sia rivelato o possa essere dedotto alcun particolare riguardo alle singole imprese e ai singoli impianti. |
(15) |
La Commissione e in particolare il suo Osservatorio del mercato dell’energia dovrebbero effettuare delle analisi periodiche e transettoriali dell’andamento strutturale e delle prospettive del sistema energetico dell’Unione e, se opportuno, delle analisi maggiormente focalizzate su taluni aspetti di questo sistema dell’energia. Tali analisi dovrebbero in particolare contribuire a individuare eventuali carenze nelle infrastrutture e negli investimenti ai fini dell’equilibrio della domanda e dell’offerta di energia. Le analisi dovrebbero inoltre apportare un contributo alla discussione a livello dell’Unione sulle infrastrutture per l’energia e dovrebbero pertanto essere trasmesse al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, nonché essere rese disponibili ai soggetti interessati. |
(16) |
La Commissione può essere assistita da esperti degli Stati membri o da eventuali altri esperti competenti, allo scopo di sviluppare una visione comune delle potenziali carenze infrastrutturali e rischi connessi e di promuovere la trasparenza per quanto riguarda i futuri sviluppi. |
(17) |
Fondandosi il più possibile sul sistema di comunicazione utilizzato nel regolamento (CE) n. 2386/96 della Commissione (3), che applica il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell’elettricità (4), e previa consultazione degli esperti nazionali, le misure tecniche necessarie ai fini dell’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate dalla Commissione. |
(18) |
In considerazione della portata delle modifiche necessarie per adeguarlo alle sfide odierne nel settore dell’energia e a fini di maggiore chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 736/96 e sostituirlo con un nuovo regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la comunicazione alla Commissione di dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture nei settori del petrolio, del gas naturale, dell’energia elettrica, compresa l’energia elettrica da fonti rinnovabili, e dei biocarburanti, nonché sui progetti di investimento connessi alla cattura e allo stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta da tali settori.
2. Il presente regolamento si applica ai progetti di investimento dei tipi elencati nell’allegato per i quali i lavori di costruzione o disattivazione sono stati avviati o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all’investimento.
Gli Stati membri possono inoltre presentare dati stimati o informazioni preliminari sui progetti di investimento dei tipi elencati nell’allegato per i quali l’avvio dei lavori di costruzione è previsto entro cinque anni o la disattivazione è prevista entro tre anni, ma per i quali non è stata ancora adottata una decisione definitiva di investimento.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1) |
«infrastruttura», qualsiasi tipo di impianto o parte di impianto connesso alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio; |
2) |
«progetti di investimento», progetti finalizzati:
|
3) |
«decisione finale relativa all’investimento», la decisione adottata a livello di impresa riguardo allo stanziamento definitivo di fondi destinati alla fase di investimento di un progetto, ossia la fase durante la quale avviene la costruzione o la disattivazione e si sostengono i costi di capitale. La fase di investimento esclude la fase di pianificazione, nel corso della quale è preparata la realizzazione del progetto, ivi compresi, se del caso, una valutazione della fattibilità, gli studi preparatori e tecnici, l’ottenimento di licenze e autorizzazioni e si sostengono i costi di capitale; |
4) |
«progetti di investimento in costruzione», i progetti di investimento di cui è iniziata la costruzione e si sostengono i costi di capitale; |
5) |
«disattivazione», la fase in cui un’infrastruttura è smantellata in via definitiva; |
6) |
«produzione», la generazione di energia elettrica e il trattamento di carburanti, inclusi i biocarburanti; |
7) |
«trasporto», la trasmissione di fonti di energia o di prodotti o di anidride carbonica, attraverso una rete, in particolare:
|
8) |
«stoccaggio», lo stoccaggio su base permanente o temporanea di energia o fonti di energia in infrastrutture in superficie o sotterranee o in siti geologici o il confinamento dell’anidride carbonica in formazioni geologiche sotterranee; |
9) |
«impresa», qualsiasi persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che decide o realizza progetti di investimento; |
10) |
«fonti di energia»:
|
11) |
«organismo specifico», un organismo cui un atto giuridico dell’Unione specifico del settore energetico affida l’incarico di predisporre ed approvare piani pluriennali di sviluppo della rete e di investimenti in infrastrutture per l’energia a livello dell’UE, come la rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica («REGST dell’energia elettrica») di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (5), e la rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas («REGST del gas») di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (6). |
Articolo 3
Comunicazione dei dati
1. Pur mantenendo proporzionato l’onere amministrativo relativo alla raccolta e alla comunicazione, gli Stati membri o gli organismi a cui essi delegano questo compito, compilano tutti i dati e le informazioni specificati nel presente regolamento a partire dal 1o gennaio 2011 e successivamente ogni due anni.
Essi comunicano i dati e le informazioni pertinenti relative al progetto specificati nel presente regolamento alla Commissione nel 2011, che diviene il primo anno di riferimento, e successivamente ogni due anni. Tale comunicazione è effettuata in forma aggregata, salvo per i dati e le informazioni pertinenti relative ai progetti di trasmissione transfrontaliera.
Gli Stati membri o i loro organismi delegati comunicano i dati aggregati e le informazioni rilevanti entro il 31 luglio dell’anno di riferimento in questione.
2. Gli Stati membri o i loro organismi delegati sono esenti dagli obblighi enunciati al paragrafo 1 purché e nella misura in cui, ai sensi della normativa settoriale dell’Unione in campo energetico o del trattato Euratom:
a) |
lo Stato membro in questione o il suo organismo delegato abbiano già comunicato alla Commissione dati o informazioni equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento e abbiano indicato la data della comunicazione e il pertinente atto normativo specifico; o |
b) |
un organismo specifico sia incaricato della preparazione di un piano di investimenti pluriennale nelle infrastrutture per l’energia a livello dell’Unione e compili a questo fine dati e informazioni equivalenti a quelli richiesti dal presente regolamento. In questo caso e ai fini del presente regolamento, tale organismo specifico comunica tutti i dati e le informazioni pertinenti alla Commissione. |
Articolo 4
Fonti dei dati
Le imprese interessate comunicano i dati o le informazioni di cui all’articolo 3 agli Stati membri, o agli organismi da essi delegati, sul cui territorio intendono realizzare dei progetti di investimento, entro il 1o giugno di ogni anno di riferimento. I dati o le informazioni comunicati riflettono la situazione dei progetti di investimento a partire dal 31 marzo del pertinente anno di riferimento.
Il primo comma, tuttavia, non si applica alle imprese quando lo Stato membro interessato decide di ricorrere ad altri mezzi per trasmettere alla Commissione i dati e le informazioni di cui all’articolo 3.
Articolo 5
Contenuto della comunicazione
1. In merito ai progetti di investimento dei tipi elencati all’allegato, la comunicazione di cui all’articolo 3 indica, ove opportuno:
a) |
il volume di capacità programmata o in costruzione; |
b) |
il tipo e le caratteristiche principali dell’infrastruttura o le capacità programmate o in costruzione, compresa l’ubicazione dei progetti di trasmissione transfrontaliera, ove pertinente; |
c) |
l’anno probabile di attivazione; |
d) |
il tipo di fonti di energia utilizzate; |
e) |
gli impianti capaci di rispondere alle crisi in materia di sicurezza delle forniture, come impianti che consentano i flussi inversi o il cambio di combustibile; e |
f) |
l’installazione di sistemi di cattura del carbonio o di meccanismi di messa in conformità per la cattura e lo stoccaggio del carbonio. |
2. In merito a eventuali disattivazioni di impianti, la comunicazione di cui all’articolo 3 precisa:
a) |
la natura e la capacità dell’infrastruttura interessata; e |
b) |
l’anno probabile di disattivazione. |
3. Le comunicazioni di cui all’articolo 3 includono, se del caso, il volume totale delle capacità installate di produzione, trasporto e stoccaggio all’inizio dell’anno di riferimento in questione o il cui funzionamento è interrotto per un periodo superiore a tre anni.
Gli Stati membri, i loro organismi delegati o l’organismo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), possono aggiungere alle loro comunicazioni osservazioni pertinenti, ad esempio sui ritardi o sugli ostacoli incontrati alla realizzazione dei progetti di investimento.
Articolo 6
Qualità e pubblicità dei dati
1. Gli Stati membri, gli organismi da essi delegati o, ove opportuno, gli organismi specifici mirano ad assicurare la qualità, la pertinenza, l’accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati e delle informazioni che essi comunicano alla Commissione.
Nel caso di organismi specifici, i dati e le informazioni comunicati possono essere accompagnati da opportune osservazioni degli Stati membri.
2. La Commissione può pubblicare dati e informazioni ad essa trasmessi ai sensi del presente regolamento, in particolare nelle analisi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, a condizione che dati e informazioni siano pubblicati in forma aggregata e senza che siano diffusi o possano essere dedotti particolari concernenti singole imprese e singoli impianti.
3. Gli Stati membri, la Commissione o gli organismi da essi delegati tutelano ciascuno la riservatezza di dati e informazioni sensibili sotto il profilo commerciale in loro possesso.
Articolo 7
Disposizioni di attuazione
Entro i limiti stabiliti dal presente regolamento, la Commissione adotta, entro il 31 ottobre 2010, le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente regolamento, concernenti la forma e altri particolari tecnici della comunicazione di dati e informazioni di cui agli articoli 3 e 5.
Articolo 8
Trattamento dei dati
La Commissione è responsabile dello sviluppo, della custodia, della gestione e del mantenimento delle risorse informatiche necessarie per ricevere, immagazzinare ed eseguire il trattamento dei dati o delle informazioni sulle infrastrutture per l’energia notificati alla Commissione ai sensi del presente regolamento.
Articolo 9
Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali
Il presente regolamento fa salvo il diritto dell’Unione europea e, in particolare, non modifica gli obblighi degli Stati membri in merito al trattamento dei dati personali stabiliti dalla direttiva 95/46/CE o gli obblighi incombenti alle istituzioni e organismi dell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 in relazione al trattamento dei dati personali nell’esercizio delle loro funzioni.
Articolo 10
Monitoraggio e relazioni
1. Sulla base dei dati e delle informazioni ricevute e, se opportuno, di eventuali altre fonti di dati, inclusi quelli acquistati dalla Commissione, e tenendo conto delle analisi pertinenti tra cui i piani pluriennali di sviluppo della rete per gas naturale ed energia elettrica, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e pubblica ogni due anni un’analisi transettoriale dell’andamento strutturale e delle prospettive del sistema dell’energia dell’Unione. Tale analisi mira in particolare a:
a) |
individuare potenziali futuri divari tra la domanda e l’offerta di energia, rilevanti in una prospettiva di politica energetica dell’Unione; |
b) |
individuare gli ostacoli agli investimenti e promuovere le migliori pratiche per superarli; e |
c) |
aumentare la trasparenza per gli attori di mercato e per i potenziali nuovi operatori sul mercato. |
Sulla base di questi dati e informazioni, la Commissione può inoltre fornire le analisi specifiche che essa reputi necessarie o opportune.
2. Nel preparare le analisi di cui al paragrafo 1, la Commissione può farsi assistere da esperti di Stati membri e/o eventuali altri esperti, nonché associazioni professionali con competenze specifiche nel settore interessato.
La Commissione offre a tutti gli Stati membri la possibilità di formulare osservazioni sui progetti di analisi.
3. La Commissione discute delle analisi con i soggetti interessati, quali le REGST dell’energia elettrica e le REGST del gas, il gruppo di coordinamento del gas e il gruppo approvvigionamento petrolio.
Articolo 11
Riesame
Entro il 23 luglio 2015, la Commissione procede ad un riesame dell’applicazione del presente regolamento e ne presenta i risultati in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel riesame la Commissione prende in considerazione tra l’altro l’eventualità di estendere l’ambito di applicazione all’estrazione di gas, petrolio e carbone.
Articolo 12
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 736/96 è abrogato.
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
J. BLANCO LÓPEZ
(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(2) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(3) GU L 326 del 17.12.1996, pag. 13.
(4) GU L 102 del 25.4.1996, pag. 1.
(5) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15.
(6) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.
ALLEGATO
PROGETTI D’INVESTIMENTO
1. PETROLIO
1.1. Raffinazione
— |
Impianti di distillazione con una capacità di almeno 1 milione di tonnellate all’anno, |
— |
aumento delle capacità di distillazione oltre 1 milione di tonnellate all’anno, |
— |
impianti di reforming/cracking con una capacità minima di 500 tonnellate al giorno, |
— |
impianti di desolforazione per oli combustibili residui/gasolio/feedstock/altri prodotti petroliferi. |
Sono esclusi gli impianti chimici che non producono olio combustibile e/o carburante o che li producono soltanto come prodotti sussidiari.
1.2. Trasporto
— |
Oleodotti per petrolio grezzo con una capacità di almeno 3 milioni di tonnellate metriche all’anno e ampliamento o estensione di questi oleodotti di lunghezza non inferiore a 30 chilometri, |
— |
oleodotti per prodotti petroliferi con una capacità di almeno 1,5 milioni di tonnellate all’anno e ampliamento o estensione di questi oleodotti di lunghezza non inferiore a 30 chilometri, |
— |
condotte che costituiscono collegamenti essenziali nelle reti di interconnessione nazionali o internazionali, nonché condotte e progetti di interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell’articolo 171 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (1). |
Sono escluse le condotte destinate a fini militari e quelle che riforniscono impianti al di fuori dell’ambito di applicazione del punto 1.1.
1.3. Stoccaggio
— |
Impianti di stoccaggio per petrolio grezzo e prodotti petroliferi (impianti con una capacità di 150 000 m3 o più o, nel caso di serbatoi, con una capacità non inferiore a 100 000 m3). |
Sono esclusi i serbatoi destinati a fini militari e quelli che riforniscono impianti al di fuori dell’ambito di applicazione del punto 1.1.
2. GAS
2.1. Trasmissione
— |
Gas, compreso gas naturale e biogas, gasdotti che fanno parte di una rete contenente principalmente gasdotti ad alta pressione, esclusi quelli che fanno parte di una rete di gasdotti di coltivazione («gasdotti upstream») ed esclusa la parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale; |
— |
gasdotti e progetti d’interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell’articolo 171 TFUE (2). |
2.2. Stazioni di testa per GNL
— |
Stazioni di testa per l’importazione di gas naturale liquefatto con una capacità di rigassificazione pari a 1 miliardo o più di m3 all’anno. |
2.3. Stoccaggio
— |
Impianti di stoccaggio collegati alle condotte di trasporto di cui al punto 2.1. |
Sono esclusi i gasdotti, le stazioni di testa e gli impianti destinati a fini militari, nonché quelli che riforniscono gli impianti chimici che non producono prodotti energetici o che li producono soltanto come prodotti sussidiari.
3. ENERGIA ELETTRICA
3.1. Produzione
— |
Centrali termoelettriche e nucleari (gruppi di potenza di 100 MWe o più), |
— |
impianti di produzione di energia da biomassa/bioliquidi/rifiuti (con una potenza di 20 MW o più), |
— |
centrali a cogenerazione di energia elettrica e calore utile (impianti di potenza elettrica di 20 MW o più), |
— |
centrali idroelettriche (impianti con una potenza di 30 MW o più), |
— |
centrali eoliche con una potenza di 20 MW o più, |
— |
impianti solari termici e geotermici concentrati (potenza di 20 MW o più), |
— |
impianti fotovoltaici (potenza di 10 MW o più). |
3.2. Trasmissione
— |
Linee di trasmissione aeree, se progettate per la tensione comunemente utilizzata a livello nazionale per le linee di interconnessione e purché siano progettate per una tensione di 220 kV o più, |
— |
linee di trasmissione sotterranee o sottomarine, se progettate per una tensione di 150 kV o più, |
— |
progetti d’interesse comune identificati negli orientamenti stabiliti a norma dell’articolo 171 TFUE (3). |
4. BIOCARBURANTI
4.1. Produzione
— |
Impianti in grado di produrre o raffinare biocarburanti (impianti con una potenza di 50 000 tonnellate all’anno o più). |
5. ANIDRIDE CARBONICA
5.1. Trasporto
— |
Condotte per CO2 connesse agli impianti di produzione di cui ai punti 1.1 e 3.1. |
5.2. Stoccaggio
— |
Impianti di stoccaggio (sito di stoccaggio o complesso con una potenza di 100 kt o più). |
Sono esclusi gli impianti di stoccaggio destinati a ricerca e sviluppo tecnologico.
(1) La decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell’energia (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1) è stata adottata a norma dell’articolo 155 del trattato che istituisce la Comunità europea.
(2) La decisione n. 1364/2006/CE è stata adottata a norma dell’articolo 155 del trattato CE.
(3) La decisione n. 1364/2006/CE è stata adottata a norma dell’articolo 155 del trattato CE.
15.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/15 |
REGOLAMENTO (UE) N. 618/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
38,5 |
TR |
85,9 |
|
ZZ |
62,2 |
|
0707 00 05 |
TR |
108,5 |
ZZ |
108,5 |
|
0709 90 70 |
TR |
99,9 |
ZZ |
99,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
80,8 |
TR |
111,6 |
|
UY |
74,4 |
|
ZA |
83,6 |
|
ZZ |
87,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
110,8 |
BR |
71,3 |
|
CA |
119,1 |
|
CL |
96,5 |
|
CN |
57,9 |
|
NZ |
111,5 |
|
US |
115,5 |
|
UY |
116,3 |
|
ZA |
98,1 |
|
ZZ |
99,7 |
|
0808 20 50 |
AR |
123,5 |
CL |
130,6 |
|
NZ |
141,4 |
|
ZA |
99,9 |
|
ZZ |
123,9 |
|
0809 10 00 |
TR |
197,6 |
ZZ |
197,6 |
|
0809 20 95 |
TR |
273,5 |
US |
509,9 |
|
ZZ |
391,7 |
|
0809 30 |
AR |
130,0 |
TR |
148,9 |
|
ZZ |
139,5 |
|
0809 40 05 |
IL |
164,9 |
TR |
141,2 |
|
ZZ |
153,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
15.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/17 |
REGOLAMENTO (UE) N. 619/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2010
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 616/2010 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.
(4) GU L 179 del 14.7.2010, pag. 6.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 15 luglio 2010
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
41,21 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
41,21 |
2,54 |
1701 12 10 (1) |
41,21 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
41,21 |
2,24 |
1701 91 00 (2) |
47,57 |
3,20 |
1701 99 10 (2) |
47,57 |
0,07 |
1701 99 90 (2) |
47,57 |
0,07 |
1702 90 95 (3) |
0,48 |
0,23 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
15.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/19 |
REGOLAMENTO (UE) N. 620/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2010
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2010 nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per le carni di pollame
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni di pollame originarie del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 616/2007 ha aperto alcuni contingenti tariffari per l’importazione di prodotti del settore delle carni di pollame. |
(2) |
Le domande di titoli di importazione presentate nel corso dei primi sette giorni del mese di luglio 2010 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2010 riguardano, per alcuni contingenti, quantità superiori a quelle disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare alle quantità richieste, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2010 si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.
ALLEGATO
Numero del gruppo |
Numero d'ordine |
Coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo dell'1.10.2010-31.12.2010 (%) |
1 |
09.4211 |
0,400612 |
5 |
09.4215 |
0,378838 |
6 |
09.4216 |
7,14204 |
DECISIONI
15.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/21 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 luglio 2010
recante modifica degli allegati della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) alla Lituania e alla Regione italiana Molise e recante modifica degli allegati della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica di alcune regioni amministrative italiane
[notificata con il numero C(2010) 4592]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/391/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, parte I, punto 4, l’allegato A, parte II, punto 7, e l’allegato D, parte I, punto E,
vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l’allegato A, capitolo 1, rubrica II,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/68/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell’Unione e stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, devono essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi. |
(2) |
La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (3), riporta negli allegati l’elenco degli Stati membri e delle regioni riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) conformemente alla direttiva 91/68/CEE. |
(3) |
La Lituania ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per il riconoscimento all’intero territorio della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis). È opportuno pertanto che tale Stato membro sia dichiarato ufficialmente indenne da tale malattia. L’allegato I della decisione 93/52/CEE va pertanto modificato di conseguenza. |
(4) |
L’Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per tutte le Province della Regione Molise sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE affinché tale Regione possa essere dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis). È opportuno pertanto che tale Regione sia dichiarata ufficialmente indenne da tale malattia. |
(5) |
L’Italia ha richiesto inoltre che sia modificata la voce relativa a tale Stato membro nell’elenco delle regioni degli Stati membri cui è riconosciuta la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) nell’allegato II della decisione 93/52/CEE. Secondo l’attuale divisione amministrativa dell’Italia la Regione Trentino-Alto Adige è suddivisa in due regioni distinte: la Provincia di Bolzano e la Provincia di Trento. La Regione Sardegna comprende otto Province. Inoltre, dato che tutte le Province delle Regioni Lombardia, Piemonte, Toscana, Sardegna e Umbria sono già state dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis), è opportuno che a tali Regioni sia riconosciuta la qualifica di ufficialmente indenni da tale malattia. |
(6) |
La voce relativa all’Italia nell’allegato II della decisione 93/52/CEE va pertanto modificata di conseguenza. |
(7) |
La direttiva 64/432/CEE riguarda gli scambi nell’Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. |
(8) |
La decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (4) riporta tali Stati membri e regioni negli elenchi di cui rispettivamente agli allegati I, II e III di tale decisione. |
(9) |
L’Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per tutte le Province delle Regioni Lombardia e Toscana e per le Province di Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio della Regione Sardegna sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tali Regioni e Province italiane possano essere dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi. |
(10) |
L’Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per la Provincia di Campobasso della Regione Molise sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tale Provincia italiana possa essere dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis). |
(11) |
L’Italia ha presentato inoltre alla Commissione documenti comprovanti che per la Provincia di Napoli della Regione Campania, per la Provincia di Brindisi della Regione Puglia e per le Province di Agrigento, Caltanissetta, Siracusa e Trapani della Regione Sicilia sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE affinché tali Regioni italiane possano essere dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. |
(12) |
In base alla valutazione della documentazione presentata dall’Italia, le Province e le Regioni italiane interessate vanno dichiarate ufficialmente indenni rispettivamente da tubercolosi, brucellosi e da leucosi bovina enzootica. |
(13) |
L’Italia ha richiesto inoltre che sia modificata la voce corrispondente a tale Stato membro nell’elenco delle regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica negli allegati della decisione 2003/467/CE. Secondo l’attuale divisione amministrativa dell’Italia la Regione Trentino-Alto Adige è suddivisa in due regioni distinte: la Provincia di Bolzano e la Provincia di Trento. |
(14) |
Inoltre, dato che tutte le Province delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Sardegna e Umbria figuranti nell’elenco dell’allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE sono già state dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi e tutte le Province delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta figuranti nell’elenco dell’allegato III, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE sono già state dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica, tali Regioni vanno considerate ufficialmente indenni da tali rispettive malattie. |
(15) |
Gli allegati della decisione 2003/467/CE vanno quindi modificati di conseguenza. |
(16) |
Le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE vanno perciò modificate di conseguenza. |
(17) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati della decisione 93/52/CEE sono modificati in conformità dell’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
Gli allegati della decisione 2003/467/CE sono modificati in conformità dell’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 8 luglio 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.
(3) GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14.
(4) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.
ALLEGATO I
Gli allegati della decisione 93/52/CEE sono modificati come segue:
1) |
L’allegato I è sostituito dal seguente: «ALLEGATO I STATI MEMBRI
|
2) |
Nell’allegato II la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente: «In Italia:
|
ALLEGATO II
Gli allegati della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue:
1) |
Nell’allegato I, capitolo 2, la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente: «In Italia:
|
2) |
Nell’allegato II, capitolo 2, la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente: «In Italia:
|
3) |
Nell’allegato III, capitolo 2, la voce relativa all’Italia è sostituita dalla seguente: «In Italia:
|
15.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/26 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2010
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dell’India e della Malaysia
(2010/392/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. Procedimento
(1) |
Il 30 giugno 2009 la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una denuncia relativa al presunto pregiudizio causato da dumping praticato su taluni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dell’India e della Malaysia (i «paesi interessati»). |
(2) |
La denuncia è stata presentata dallo European Industrial Fasteners Institute (EIFI) a nome di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione totale UE di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(3) |
La denuncia conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti dell’esistenza di pratiche di dumping e del conseguente notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l’apertura di un procedimento antidumping. |
(4) |
Dopo aver sentito il comitato consultivo la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dei paesi interessati, attualmente classificabili ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70. |
(5) |
Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell’Unione di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dei paesi interessati (3). |
(6) |
La Commissione ha inviato questionari all’industria dell’Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell’Unione europea, ai produttori esportatori dei paesi interessati, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori note, nonché alle autorità dei paesi interessati. La parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura. |
B. Ritiro della denuncia e chiusura del procedimento
(7) |
Con lettera del 1o aprile 2010 indirizzata alla Commissione, l’EIFI ha formalmente ritirato la denuncia. |
(8) |
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione. |
(9) |
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state formulate osservazioni secondo cui la chiusura non era nell’interesse dell’Unione. |
(10) |
La Commissione ha pertanto concluso che si debba chiudere il procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dei paesi interessati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dell’India e della Malaysia, attualmente classificabili ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70, è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU C 190 del 13.8.2009, pag. 27.
(3) GU C 190 del 13.8.2009, pag. 32.
15.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/28 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2010
che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dell’India e della Malaysia
(2010/393/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
(1) |
Il 30 giugno 2009 la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una denuncia relativa al presunto pregiudizio causato da sovvenzioni alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dell’India e della Malaysia (i «paesi interessati»). |
(2) |
La denuncia è stata presentata dallo European Industrial Fasteners Institute (EIFI) a nome di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso più del 25 %, della produzione totale UE di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base. |
(3) |
La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell’esistenza di sovvenzioni relative al prodotto in esame e di un conseguente pregiudizio grave, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento antisovvenzioni. |
(4) |
Prima dell’apertura del procedimento e conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo dei paesi interessati di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si sostiene che le importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dei paesi interessati e oggetto di sovvenzioni arrecano un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. I governi dei paesi interessati sono stati invitati separatamente a prendere parte a consultazioni nell’intento di chiarire la situazione per quanto riguarda il contenuto della denuncia e di giungere ad una soluzione concordata. Durante le consultazioni non è stato possibile giungere ad una soluzione concordata. |
(5) |
Dopo aver sentito il comitato consultivo la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), ha aperto un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dei paesi interessati, attualmente classificabili ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70. |
(6) |
Lo stesso giorno la Commissione ha aperto un procedimento antidumping riguardante le importazioni nell’Unione di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dei paesi interessati (3). |
(7) |
La Commissione ha inviato questionari all’industria dell’Unione e a tutte le associazioni note di produttori dell’Unione europea, ai produttori esportatori dei paesi interessati, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori note, nonché alle autorità dei paesi interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura. |
B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(8) |
Con lettera del 1o aprile 2010 indirizzata alla Commissione, l’EIFI ha formalmente ritirato la denuncia. |
(9) |
Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione. |
(10) |
La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura era contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state formulate osservazioni secondo cui la chiusura non era nell’interesse dell’Unione. |
(11) |
La Commissione ha pertanto concluso che si debba chiudere il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni nell’Unione di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dei paesi interessati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dell’India e della Malaysia, attualmente classificabili ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70, è chiuso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) GU C 190 del 13.8.2009, pag. 32.
(3) GU C 190 del 13.8.2009, pag. 27.
IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom
15.7.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 180/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 2008
sull’aiuto di Stato C 57/06 (ex NN 56/06, ex N 451/06) relativo al finanziamento degli Hessische Staatsweingüter (vigneti statali dell’Assia) da parte del Land Assia
[notificata con il numero C(2008) 1626]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/394/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,
dopo aver invitato gli interessati a formulare osservazioni a norma delle suddette disposizioni (1) e viste dette osservazioni,
considerando quanto segue:
I. PROCEDIMENTO
(1) |
A seguito di alcune denunce pervenute nell’ottobre 2003 e nel novembre 2004, la direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale (DG AGRI) ha esaminato il finanziamento concesso agli Hessische Staatsweingüter da parte del Land Assia. |
(2) |
A tale riguardo hanno avuto luogo due riunioni, il 26 gennaio 2005, alla presenza delle autorità del Land Assia e dei funzionari della DG AGRI, e il 29 settembre 2005, alla presenza del governatore dell’Assia Koch e del commissario competente per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. In seguito all’incontro del 29 settembre 2005, la DG AGRI, ha inviato alle autorità del Land Assia la comunicazione del 13 ottobre 2005. |
(3) |
Con comunicazioni del 25 gennaio 2005, del 25 aprile 2005 e del 12 dicembre 2005, le autorità del Land Assia hanno trasmesso alla DG AGRI le dichiarazioni scritte cui si fa riferimento nella presente decisione. |
(4) |
Con e-mail del 6 luglio 2006 la Germania ha notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il finanziamento del capitale proprio di una nuova cantina vinicola. In base alle informazioni trasmesse, la notifica è stata effettuata per ragioni di certezza giuridica. Dato che parte delle risorse era già stata versata prima della notifica, la misura è stata trascritta nel registro degli aiuti non notificati al numero NN 56/06. Con e-mail del 21 settembre 2006 e del 14 novembre 2006 la Germania ha trasmesso ulteriori informazioni. |
(5) |
Con lettera del 20 dicembre 2006 [C(2006) 6605 definitivo] la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all’aiuto in oggetto. |
(6) |
La decisione della Commissione in merito all’avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a prendere posizione entro un mese. |
(7) |
La Commissione ha ricevuto le osservazioni di un interessato, che in un primo momento, con lettera del 15 febbraio 2007, ha chiesto che la sua identità venisse mantenuta riservata. |
(8) |
Le osservazioni sono state inviate alla Germania con comunicazione del 2 marzo 2007, senza indicazione dell’identità dell’interessato. Con lettera del 7 marzo 2007 l’interessato ha rinunciato alla richiesta di mantenere riservata la sua identità. Con e-mail del 4 aprile 2007 la Germania ha trasmesso ulteriori informazioni. |
II. DESCRIZIONE
(9) |
In base alle informazioni trasmesse, la società Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach, con sede a Eltville sul Reno e con una superficie di circa 190 ettari, gestisce il più grande vigneto della Germania, concentrandosi sulla produzione di vini di alta qualità, prevalentemente Riesling e, in misura crescente, vini rossi. La società appartiene interamente al Land Assia. |
(10) |
In un primo tempo, sino al 1998, l’azienda vinicola è stata gestita nell’ambito dell’amministrazione generale del Land Assia («gestione economica pubblica») e, in seguito, sino al 2003, come Landesbetrieb (azienda regionale). In relazione al finanziamento a favore degli Hessische Staatsweingüter, si devono esaminare varie misure. |
(11) |
Prima del 2003 gli Hessische Staatsweingüter hanno registrato, in alcuni esercizi, perdite che sono state ripianate dal Land. |
(12) |
Prima della notifica da parte della Germania, le autorità dell’Assia hanno presentato informazioni dettagliate circa i trasferimenti finanziari effettuati dal Land Assia agli Hessische Staatsweingüter negli anni 1995-2002. |
(13) |
Nel periodo della gestione economica pubblica dell’azienda, l’attività degli Hessische Staatsweingüter era iscritta ai capitoli 09 35 e 03 35 del bilancio del Land. Le perdite degli Hessische Staatsweingüter sono state ripianate integralmente dal Land Assia nel quadro dei rispettivi conti annuali. |
(14) |
In base alle informazioni trasmesse, in quel periodo anche il Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach (monastero di Eberbach, monumento architettonico e culturale), un’antica abbazia cistercense, faceva parte degli Hessische Staatsweingüter. I costi necessari per la manutenzione e l’amministrazione del monastero gravavano pertanto sugli Hessische Staatsweingüter. Il monastero viene oggi gestito, sempre secondo le informazioni pervenute, quale fondazione indipendente di diritto pubblico. |
(15) |
Dalle informazioni trasmesse emerge che nel periodo 1995-1997 gli Hessische Staatsweingüter hanno conseguito i seguenti risultati di esercizio:
|
(16) |
Le autorità dell’Assia hanno affermato che le spese imputabili alla manutenzione ed amministrazione del monastero di Eberbach non dovrebbero essere prese in considerazione ai fini della determinazione dell’importo complessivo dei trasferimenti finanziari del Land Assia ricollegabili all’azienda vinicola Hessische Staatsweingüter. |
(17) |
Le entrate e le uscite relative al monastero di Eberbach, imputate agli Hessische Staatsweingüter, sono riportate, in base a quanto comunicato, in una voce di bilancio separata (voce di bilancio 72) e possono pertanto essere chiaramente individuate. |
(18) |
Le autorità dell’Assia precisano che nei conti degli Hessische Staatsweingüter sono altresì comprese spese relative ad altre prestazioni di carattere pubblico non direttamente riconducibili alla gestione dell’azienda vinicola, in particolare le degustazioni di rappresentanza organizzate per conto del parlamento o del governo del Land, nonché investimenti connessi alle operazioni di ricomposizione fondiaria. In base alle informazioni trasmesse, tali uscite sono elencate nell’allegato esplicativo ai capitoli 09 35 e 03 35 del bilancio annuale. |
(19) |
Le autorità dell’Assia ritengono, per le ragioni citate, che i trasferimenti del Land Assia riferibili all’azienda vinicola Hessische Staatsweingüter vadano rettificati come indicato nella tabella seguente:
|
(20) |
Dalle informazioni trasmesse emerge che la Landesbetrieb Hessische Staatsweingüter (costituita a far data dal 1o gennaio 1998 come entità separata dall’amministrazione del Land e priva di personalità giuridica) ha ottenuto finanziamenti a favore dell’attività aziendale che comprendevano anche sovvenzioni e contributi concessi in relazione ad incarichi di rappresentanza (quali importi forfettari per l’organizzazione di degustazioni di vini per conto del parlamento e del governo del Land Assia). |
(21) |
Sulla base delle indicazioni delle autorità dell’Assia, i trasferimenti rilevanti per gli Hessische Staatsweingüter nel periodo 1998-2002 sarebbero i seguenti:
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(22) |
Le autorità dell’Assia ritengono pertanto che i trasferimenti rilevanti per il periodo 1995-2002 possano essere riepilogati nel seguente modo:
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(23) |
Nel quadro delle iniziative intese a preparare la ristrutturazione dell’azienda vinicola, su richiesta del Land Assia, gli Hessische Staatsweingüter hanno elaborato tra agosto e novembre 2001, in collaborazione con l’istituto di ricerca Geisenheim, il documento strategico «Analisi della situazione e prospettive di sviluppo», che presentava varie ipotesi di possibile futuro sviluppo dei vigneti statali. Nel documento erano contemplate due diverse possibili forme giuridiche per l’azienda vinicola: la società a responsabilità limitata (GmbH) o la fondazione. Per quanto attiene alla strategia d’impresa, le ipotesi esaminate riguardavano l’integrale ristrutturazione della vecchia cantina vinicola o la costruzione di una nuova cantina. |
(24) |
Nel giugno 2002, sulla base di detto documento, è stato redatto un piano aziendale che prendeva in considerazione ciascuna delle diverse ipotesi. Lo scenario dello «status quo» prevedeva il graduale restauro dei vecchi locali di Eltville nell’arco dei dieci anni a seguire, con costi pari a circa 6,7 milioni di EUR. Il mantenimento dello status quo non avrebbe però permesso di ripristinare la redditività dell’azienda vinicola. Dal piano aziendale emerge che per finanziare i vigneti statali si sarebbero resi necessari trasferimenti per circa 14,3 milioni di EUR nell’arco di dieci anni (importo comprensivo della copertura del deficit di cassa derivante dalla pregressa attività aziendale a partire dal 2000), oltre al ricavato della vendita di immobilizzazioni non strumentali all’attività d’impresa per circa 7,7 milioni di EUR. L’azienda vinicola avrebbe comunque chiuso anche l’esercizio 2011 con una perdita di circa 2 milioni di EUR. |
(25) |
La seconda opzione, ovvero la costruzione di una nuova cantina sul vecchio terreno di Eltville, non è stata presa in considerazione in quanto ritenuta la meno conveniente sotto il profilo economico. |
(26) |
Dal piano aziendale è emerso che l’unica opzione che avrebbe potuto ripristinare la redditività a lungo termine era la costruzione di una nuova cantina nell’area della tenuta di Steinberg e il trasferimento degli uffici amministrativi e dell’enoteca degli Hessische Staatsweingüter nel monastero di Eberbach. Tale opzione presupponeva l’accollo da parte del Land di tutti i debiti dell’azienda vinicola accumulati sino a fine 2002. Gli investimenti necessari per la nuova cantina sono stati preventivati in complessivi 15 milioni di EUR e dovevano essere finanziati, in parte, mediante la vendita di terreni non strumentali all’attività d’impresa e, in parte, mediante capitale di terzi. Il modello di sviluppo prospettato nel piano aziendale ipotizzava un primo contributo positivo alla copertura del debito degli Hessische Staatsweingüter nell’esercizio 2006/2007 e un primo flusso di cassa positivo nell’esercizio 2008/2009. I trasferimenti da parte del Land necessari per coprire le esigenze di cassa nei primi anni della ristrutturazione a partire dal 2003 sarebbero ammontati a 4,3 milioni di EUR. |
(27) |
Nel settembre 2002, in considerazione del cambiamento della situazione di mercato e tenuto conto di altre circostanze (tra l’altro, la crisi economica generalizzata che ha interessato la Germania e un’inondazione), si è dovuto aggiornare il piano aziendale del giugno 2002 e rivedere il modello finanziario. Secondo il modello rivisto, i ritardi nel conseguimento della redditività da parte degli Hessische Staatsweingüter avrebbero reso necessari ulteriori stanziamenti da parte del Land per 3,4 milioni di EUR. |
(28) |
Con decisione del 10 dicembre 2002, il governo del Land Assia ha deciso di trasformare l’azienda vinicola, con effetto a far data dal 1o gennaio 2003, in una società a responsabilità limitata, la Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach (in prosieguo la «GmbH»). Tale procedimento è stato qualificato dalle autorità dell’Assia come «privatizzazione formale». Il governo del Land ha approvato, inoltre, la costruzione di una nuova cantina nell’area della tenuta di Steinberg e il trasferimento degli uffici amministrativi da Eltville a Eberbach (realizzazione della terza opzione strategica illustrata nel piano aziendale). |
(29) |
L’attivo circolante e i beni mobili strumentali all’attività d’impresa già proprietà della Landesbetrieb Hessische Staatsweingüter, per un importo di 7,3 milioni di EUR, oltre ad alcune passività correnti e agli accantonamenti, sono stati trasferiti in capo alla GmbH. I beni immobili strumentali all’attività d’impresa (i terreni coltivati e gli edifici) sono stati conferiti in una cosiddetta Betrieb gewerblicher Art (un’azienda commerciale di diritto pubblico interamente di proprietà del Land) e concessi in affitto alla GmbH. Secondo le informazioni trasmesse, il canone è stato fissato sulla base di due perizie di valutazione del valore dell’affitto, presentate anch’esse dalle autorità dell’Assia. |
(30) |
Le autorità dell’Assia hanno dichiarato che il Land intendeva mettere a disposizione della GmbH, nell’ambito di un ampio piano di investimento, capitali sufficienti per garantirle il ripristino della redditività a medio e lungo termine sui mercati vinicoli internazionali senza dover ricorrere a finanziamenti statali. |
(31) |
A fine 2002 i debiti della Landesbetrieb nei confronti del Land Assia ammontavano a 1 792 000 EUR. Tali debiti sono stati cancellati dal Land al 31 dicembre 2002 mediante una corrispondente previsione in allegato al bilancio. |
(32) |
In un primo momento, all’atto della costituzione nel gennaio 2003, il Land Assia ha conferito nella GmbH un milione di EUR (il capitale sociale sottoscritto). Considerando il trasferimento di attivi (e di alcune passività), la cancellazione dei debiti e il conferimento iniziale, il capitale proprio della neo costituita GmbH ha raggiunto circa 7,6 milioni di EUR (il 91 % circa del totale di bilancio). |
(33) |
A fine 2003 è stato deliberato un secondo conferimento di capitale per 1,225 milioni di EUR. Tale importo è stato effettivamente versato in più tranche, di 400 000 EUR il 2 aprile, 300 000 EUR il 28 giugno, 125 000 EUR l’ 11 agosto e 100 000 EUR il 15 settembre 2004. L’ultima tranche di 300 000 EUR è stata infine versata il 27 febbraio 2006. Il capitale apportato è stato iscritto nel bilancio a riserva. |
(34) |
Il piano aziendale del settembre 2002 è stato nuovamente aggiornato nel febbraio 2003 (piano aziendale del 26 febbraio 2003, ampliato con una previsione completa degli utili e delle perdite) e ancora nel novembre 2003 (piano aziendale del 28 novembre 2003). Il piano aziendale del 28 novembre 2003 prevedeva un primo margine operativo lordo positivo (3) già per l’esercizio 2007, un primo flusso di cassa positivo per il 2010 e utili di esercizio a far data dal 2014. In base alle informazioni trasmesse, il modello finanziario di riferimento avrebbe portato ad un rendimento del capitale proprio (riferito al risultato ante imposte) superiore al 3 % nel 2016 e superiore al 7 % a far data dal 2019. |
(35) |
A tale riguardo, le autorità dell’Assia hanno trasmesso alla Commissione una perizia relativa alla posizione sul mercato e alla redditività di vigneti con caratteristiche simili (Relazione — La posizione sul mercato e la redditività in Germania e nell’Unione europea di vigneti con caratteristiche simili a quelli della Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach GmbH di Eltville; del prof. dott. Dieter Hoffmann, Istituto di ricerca Geisenheim, aprile 2005; in prosieguo «la perizia Hoffmann»). Nella stesura della relazione sono state utilizzate analisi d’impresa relative a oltre 130 vigneti, redatte con regolarità dall’istituto di ricerca Geisenheim al fine di analizzare l’indice di redditività media del settore. |
(36) |
Secondo la perizia Hoffmann, i vigneti e gli eventuali proprietari estranei al settore mirano ad ottenere a lungo termine un rendimento stabile del capitale proprio. L’analisi evidenzia, nel periodo 1992-2003, un tasso di rendimento del capitale proprio dell’1,9 % per tutte le tenute esaminate. I vigneti di punta hanno conseguito un tasso di rendimento del capitale proprio dell’11,7 %. Dalle informazioni trasmesse emerge che i vigneti di punta esaminati non possono però essere posti direttamente a confronto con gli Hessische Staatsweingüter, in quanto i primi sono imprese famigliari e l’indice di redditività andrebbe corretto tenuto conto dei costi per il personale in caso di gestione esterna. Dopo aver effettuato tale rettifica (considerando i costi di un dirigente tecnico e di due dirigenti commerciali), il rapporto evidenzia un rendimento del capitale proprio per i vigneti di punta del 2 % circa (1992-2003) o del 3 % (1998-2003). Le autorità dell’Assia ritengono che ci si debba riferire a tali valori quale termine di paragone per il finanziamento degli Hessische Staatsweingüter. |
(37) |
La perizia Hoffmann stima il lasso temporale necessario per raggiungere il punto di pareggio nell’ipotesi di ristrutturazione di vigneti o di investimenti a lungo termine di elevata entità in almeno 10 anni e, in media, tra i 10 e i 15 anni. |
(38) |
Le autorità dell’Assia hanno dichiarato che i piani finanziari di riferimento si basavano su previsioni estremamente prudenti. Dalle indicazioni trasmesse emerge che il piano finanziario del 26 febbraio 2003 è stato esaminato dalla KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft (KPMG), che lo ha qualificato come estremamente prudente, in linea con uno scenario pessimistico. |
(39) |
Il Land Assia mette ora a disposizione della Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach ulteriori capitali per la costruzione della nuova cantina sotterranea. Secondo le informazioni trasmesse, tale investimento costituisce una misura decisiva per il conseguimento della redditività a medio e lungo termine della GmbH (considerando da 23 a 26) e risulta indispensabile per il mantenimento del livello di qualità del vino e per garantire il rispetto delle norme alimentari internazionali, date le carenze strutturali della vecchia cantina di Eltville. La nuova cantina verrà costruita nell’area della tenuta di Steinberg. |
(40) |
L’investimento complessivo, per un importo di circa 15 milioni di EUR, verrà finanziato in parte mediante un trasferimento di capitale da parte del Land Assia. Diversamente da quanto inizialmente previsto nel piano di ristrutturazione, il finanziamento del capitale proprio per 7,5 milioni di EUR, notificato il 6 luglio 2006, non viene messo a disposizione come semplice conferimento di capitali, ma in forma di prestito partecipativo (Partiarisches Darlehen). |
(41) |
Tale Partiarisches Darlehen si fonda su di un rendimento fisso annuo del 3,7 %, con la possibilità di capitalizzare gli interessi annuali sino al 2014 o 2015 (e, quindi, con un rimborso del 50 % dei rispettivi interessi maturati e interessi composti nel 2014 e 2015). |
(42) |
Il Partiarisches Darlehen partecipa agli utili di esercizio in percentuale corrispondente alla quota del Partiarisches Darlehen nel capitale sottoscritto della GmbH, sino ad una quota del 25 % del capitale residuo del prestito. Nell’ottobre 2006 la quota di partecipazione agli utili era pari all’88 %. |
(43) |
Il Partiarisches Darlehen viene rimborsato a partire dal 2021 a un tasso annuo del 5 %. |
(44) |
L’erogazione del Partiarisches Darlehen avviene su richiesta della direzione della GmbH in base all’avanzamento dei lavori di costruzione del progetto di investimento. |
(45) |
Dalle informazioni trasmesse si evince che una prima tranche di 300 000 EUR è stata erogata in concomitanza con la progettazione della nuova cantina già nell’agosto del 2004. Altre tranche, per complessivi 2,3 milioni di EUR, sono state versate in relazione alla costruzione della nuova cantina nel periodo compreso tra marzo e settembre 2006. Tali importi sono stati concessi a titolo di stanziamenti nell’ambito di due decisioni del Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (ministero per l’ambiente, le zone rurali e la tutela del consumatore) dell’Assia del 22 dicembre 2004 e del 21 luglio 2006, per importi complessivi rispettivamente di 1,2 milioni di EUR e 6,3 milioni di EUR, destinati alla copertura delle spese connesse alla nuova cantina. La Germania ha dichiarato, nelle proprie osservazioni inviate a mezzo e-mail il 14 novembre 2006, che tali decisioni dovrebbero venir revocate includendo gli importi già erogati per la nuova cantina nel Partiarisches Darlehen alle condizioni ivi previste. |
(46) |
Con e-mail del 16 novembre 2006 veniva presentato alla Commissione il piano aziendale della GmbH aggiornato al 16 ottobre 2006, fondato sulla pianificazione iniziale per il periodo 2004-2020 e riportante i costi di finanziamento della nuova cantina. In base a tale piano finanziario, che copre il periodo tra il 2006 e il 2020 o il 2025 e prevede per il capitale messo a disposizione un rendimento fisso garantito del 3,7 %, ci si può attendere un flusso di cassa positivo a far data dal 2010 (4). A partire dal 2014 dovrebbero essere conseguiti utili. |
(47) |
Il piano aziendale indica per l’anno 2014 un rendimento complessivo del Partiarisches Darlehen del 4,3 % circa (comprensivo del rendimento fisso minimo del 3,7 %), che nel 2020 raggiungerà un livello di oltre il 13 %. |
(48) |
In base alle informazioni trasmesse, la GmbH ha chiaramente superato in entrambi i primi due esercizi, il 2004 e il 2005, il volume d’affari e gli utili previsti. |
(49) |
La quota residua del finanziamento della nuova cantina viene reperita mediante un prestito di una banca commerciale. La proposta di prestito della Commerzbank AG (che prevede un rifinanziamento mediante il Kreditanstalt für Wiederaufbau, l’istituto di credito per la ricostruzione) è stata presentata per informazione alla Commissione a mezzo e-mail il 22 settembre 2006. Contiene impegni (detti «covenants») tipicamente rientranti nelle condizioni di mercato, tra cui una clausola sul cambiamento di controllo (5) e la previsione di una quota minima di risorse proprie del 30 % per la durata del prestito. |
(50) |
Con la lettera del 20 dicembre 2006 [C(2006) 6605 definitivo], con cui ha comunicato alla Germania la sua decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha dichiarato che il Land Assia ha procurato un vantaggio agli Hessische Staatsweingüter mediante la continua copertura delle perdite accumulate dall’azienda vinicola nel periodo antecedente al 2003 e che la misura in oggetto costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
(51) |
La Commissione ha inoltre messo in dubbio che il Land Assia, con riguardo ai primi due conferimenti di capitale per, rispettivamente, un milione di EUR e 1,225 milioni di EUR, abbia agito come un investitore operante all’interno di un’economia di mercato. |
(52) |
La Commissione ha altresì dichiarato che si potrebbe giungere alla conclusione che il Land Assia, accordando alla Hessische Staatsweingüter GmbH il Partiarisches Darlehen a titolo di investimento autonomo, abbia agito come un investitore privato. |
(53) |
Tuttavia, ha poi proseguito la Commissione, il finanziamento del capitale proprio della cantina deve essere considerato un investimento complementare del Land Assia, per cui si pone l’interrogativo se un investitore privato, dopo aver ripianato perdite derivanti dalla pregressa attività di un’impresa e successivamente conferito capitale per 2,225 milioni di EUR, in seguito avrebbe ancora messo a disposizione un finanziamento del capitale proprio per una nuova cantina pari a 7,5 milioni di EUR alle condizioni previste per il Partiarisches Darlehen. |
III. OSSERVAZIONI DI INTERESSATI
(54) |
La Commissione ha ricevuto, con lettera del 15 febbraio 2007, le osservazioni della Interessensgemeinschaft der Rheingauer Winzer (il gruppo di interesse dei vignaioli del Reno, in prosieguo «interessato»); tale interessato chiedeva inizialmente che la sua identità venisse mantenuta riservata, ma rinunciava poi alla detta richiesta con comunicazione del 7 marzo 2007. |
(55) |
Nelle osservazioni di tale interessato, che si oppone alla costruzione della nuova cantina degli Hessische Staatsweingüter, vengono analizzati quattro aspetti: la fase preparatoria 2002-2006, le lacune del piano aziendale, gli investimenti non indicati all’interno del piano aziendale e le eccezioni previste dall’articolo 87 del trattato CE. |
(56) |
L’interessato ritiene che già prima del finanziamento della nuova cantina si sia potuto accertare che il governo dell’Assia non intendeva agire come un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato. A sostegno di tale affermazione l’interessato osserva quanto segue:
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(57) |
L’interessato solleva inoltre la questione fino a che punto i risultati conseguiti dalla GmbH per l’esercizio 2005/2006 siano dipesi da altre fonti di entrata straordinarie. |
(58) |
L’interessato ritiene che, in base al piano aziendale dell’ottobre 2006, comprendente anche il Partiarisches Darlehen, non sia possibile provare che i conferimenti di capitale del 2003 e del 2004 e il finanziamento del capitale proprio della nuova cantina siano stati posti in essere nel rispetto del principio dell’investitore operante all’interno di un’economia di mercato. A sostegno di tale affermazione esso osserva quanto segue:
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(59) |
Sulla base delle argomentazioni esposte, l’interessato ha presentato una previsione alternativa per l’anno 2014. Considerando un calo ponderale del 3 % su una produzione propria di 1,1 milioni di litri, un prezzo di vendita di 5 EUR per i 300 000 litri prodotti con uve acquistate da terzi, costi per l’impiego di materiale di 1,80 EUR al litro, il risultato della normale attività d’azienda porterebbe nel 2014 ad un disavanzo di 900 000 EUR, invece che all’utile di esercizio di 164 000 EUR previsto. Secondo l’interessato il piano aziendale non è quindi ben strutturato e non considera in maniera adeguata le possibili fluttuazioni. |
(60) |
In base alle dichiarazioni dell’interessato, gli uffici amministrativi e l’enoteca degli Hessische Staatsweingüter resterebbero nel monastero di Eberbach, che viene restaurato. L’interessato contesta il fatto che i costi relativi a detto restauro non sono esposti nel piano aziendale. Secondo l’interessato non si può quindi escludere una sovvenzione incrociata mediante il pagamento di canoni di affitto ridotti. |
(61) |
Esso critica altresì il fatto che i vignaioli privati possano utilizzare solo in maniera limitata l’enoteca del monastero come punto vendita. |
(62) |
Secondo l’interessato, il governo del Land Assia non può far valere gli argomenti che seguono al fine di ottenere che il sostegno finanziario da esso prestato venga autorizzato come aiuto compatibile ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE:
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IV. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA
(63) |
Il 4 aprile 2007 la Commissione ha ricevuto le osservazioni della Germania. Tali osservazioni riprendono la struttura delle osservazioni svolte dal gruppo interessato e contengono argomentazioni in relazione a quattro aspetti: il governo del Land Assia come investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato, la fondatezza del piano aziendale, la valutazione nel piano aziendale dei costi per il trasferimento nel monastero di Eberbach, e l’irrilevanza dei motivi di giustificazione ai fini della compatibilità dell’aiuto. Vengono inoltre fornite informazioni in merito alla vendita di terreni già di proprietà della Landesbetrieb. |
(64) |
La Germania sostiene che il governo del Land Assia abbia agito, fin dalla fase che ha preceduto la costruzione della nuova cantina, come un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato. Le argomentazioni addotte dall’interessato nelle sue osservazioni sarebbero errate nel merito e irrilevanti dal punto di vista giuridico. A sostegno di tale affermazione la Germania osserva quanto segue:
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(65) |
La Germania ritiene che lo sviluppo economico della GmbH sia conforme a quanto previsto nel piano aziendale. Nel corso del 2005 non ci sono state entrate straordinarie. Il volume d’affari previsto è stato superato di 500 000 EUR. Le maggiori entrate aziendali derivanti dai risarcimenti danni ottenuti da assicurazioni per i danni da inondazione compensano gli aggravi di spese di personale e operative dovute a tali danni. |
(66) |
Secondo quanto indicato dalla Germania, il risultato dell’esercizio 2006 dovrebbe corrispondere alle previsioni del piano aziendale nonostante la cattiva vendemmia del 2005 (21 % in meno del 2004) e del 2006 (32 % in meno del 2004). |
(67) |
In base alle informazioni trasmesse, entrambe le decisioni in forza delle quali sono state liquidate le prime tranche del finanziamento della nuova cantina sono state revocate e l’intero importo di 7,5 milioni di EUR verrà accordato come Partiarisches Darlehen. Le somme già liquidate verranno retroattivamente ricondotte al prestito, alle stesse condizioni. Il bilancio del Land è stato modificato di conseguenza. |
(68) |
Secondo la Germania il piano aziendale è ben strutturato e si basa su presupposti prudenti e realistici. A sostegno di tale affermazione viene osservato quanto segue:
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(69) |
In base alle informazioni trasmesse, il restauro del monastero di Eberbach, che durerà verosimilmente più di 25 anni, non è volto a garantire un sostegno economico alla GmbH, ma piuttosto a preservare un monumento culturale. La GmbH prenderà in affitto i locali a condizioni di mercato per collocarvi i propri uffici amministrativi e l’enoteca. Ad oggi non è stato stipulato un contratto tra la GmbH e la fondazione del monastero di Eberbach. Il piano aziendale tiene conto dei canoni di locazione stimati. |
(70) |
Dalle informazioni trasmesse si evince che il finanziamento della nuova cantina non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto il governo dell’Assia ha agito come un investitore privato. Gli argomenti che, a detta dell’interessato, il Land Assia potrebbe addurre a giustificazione di un eventuale aiuto appaiono quindi, nella presente fattispecie, irrilevanti. |
(71) |
La Germania ha inoltre comunicato alla Commissione che sono stati venduti terreni già di proprietà della Landesbetrieb per un valore di 2 959 675 EUR e che il ricavato è confluito nel bilancio del Land. |
V. VALUTAZIONE DELL’AIUTO
(72) |
Gli Hessische Staatsweingüter operano nel settore della produzione e commercializzazione di vino. Ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (6), gli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti disciplinati da detto regolamento. Le misure in oggetto devono quindi essere esaminate alla luce delle disposizioni in materia di aiuti di Stato. |
(73) |
In base all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. |
(74) |
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, un aiuto ad un’impresa può essere tale da pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri, quando tale impresa è attiva su un mercato operante a livello comunitario (7). Gli Hessische Staatsweingüter sono attivi nel settore della produzione e della commercializzazione di vino e operano quindi in un mercato internazionale altamente concorrenziale (8). Le misure adottate sono state finanziate con risorse statali (il bilancio del Land Assia), e si tratta di misure selettive, in quanto interessano una specifica impresa. Si rende pertanto necessario verificare se le misure in oggetto abbiano favorito o favoriscano gli Hessische Staatsweingüter in modo tale da falsare la concorrenza e da pregiudicare gli scambi e se rappresentino quindi un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Per valutare se le singole misure hanno procurato un vantaggio all’impresa si deve fare ricorso al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato (9). |
(75) |
L’inchiesta effettuata ha confermato che il Land Assia ha favorito gli Hessische Staatsweingüter ripianandone le perdite e che la misura in oggetto rappresenta, quindi, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
(76) |
Occorre verificare se gli Hessische Staatsweingüter, nel periodo in cui rientravano nella gestione economica pubblica come parte dell’amministrazione generale del Land Assia (sino a fine 1997), e successivamente, nel periodo in cui sono stati gestiti come Landesbetrieb, e quindi come parte separata dall’amministrazione generale ma comunque priva di personalità giuridica, potessero essere considerati un’impresa ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
(77) |
In base alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-118/85, Commissione contro Italia (10), quando uno Stato svolge un’attività economica non è rilevante se svolga tale attività mediante un’entità distinta o mediante un organo che fa parte della pubblica amministrazione, al fine di valutare se detta entità o organo debbano essere considerati come un’impresa pubblica. Se ne può pertanto dedurre che gli Hessische Staatsweingüter, già prima del 2003, andavano considerati come un’impresa ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
(78) |
La Commissione giunge alla conclusione che il periodo da tenere in considerazione ai fini della valutazione dell’aiuto è quello compreso tra il 1995 e il 2002. Ricorda che ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (11), i poteri della Commissione in materia di recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di dieci anni. Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite. |
(79) |
Nella decisione in merito all’avvio del procedimento la Commissione ha dichiarato che il primo incontro che ha avuto luogo tra le autorità dell’Assia e i funzionari della DG AGRI il 26 gennaio 2005 può essere considerato un evento idoneo a interrompere il periodo limite ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999. |
(80) |
Tale dichiarazione provvisoria non è stata oggetto di contestazione, né nelle osservazioni del gruppo interessato, presentate dopo la pubblicazione della citata decisione della Commissione, né nelle osservazioni della Germania. La Commissione rimane quindi dell’opinione che il primo incontro che ha avuto luogo tra le autorità dell’Assia e i funzionari della DG AGRI il 26 gennaio 2005 costituisca un evento che interrompe il termine di decadenza. |
(81) |
L’aiuto in oggetto, concesso con la copertura continuativa delle perdite degli Hessische Staatsweingüter da parte del Land Assia, è quindi costituito dai trasferimenti rilevanti posti in essere nel periodo 1995-1997 a favore dell’azienda vinicola oggetto di gestione economica pubblica (209 520 EUR) e dai trasferimenti a favore della Landesbetrieb nel periodo 1998-2002 (332 339 EUR), per un importo complessivo pari a 541 859 EUR (considerando 22). |
(82) |
Nella lettera del 20 dicembre 2006 [C(2006) 6605 definitivo] la Commissione ha inoltre dichiarato che il beneficiario effettivo degli aiuti concessi in passato sembra essere la Betrieb gewerblicher Art. |
(83) |
In base alle dichiarazioni della Germania, la Betrieb gewerblicher Art è il successore legale ed economico della Landesbetrieb Hessische Staatsweingüter, in quanto è il proprietario giuridico ed economico dei beni immobili degli Hessische Staatsweingüter, e deve essere considerato il beneficiario effettivo degli aiuti concessi in passato. La GmbH prende in affitto dalla Betrieb gewerblicher Art le immobilizzazioni strumentali all’attività d’impresa. Il canone di locazione è stato fissato sulla base di due perizie di valutazione del valore dell’affitto che sono state presentate dalle autorità dell’Assia (considerando 29). La Commissione constata perciò che le attività operative vengono affittate a condizioni di mercato. |
(84) |
La Commissione ritiene però che le misure adottate prima del 31 dicembre 2002 abbiano procurato un vantaggio alla GmbH, quale soggetto che porta avanti l’attività dell’azienda vinicola e dispone dell’attivo circolante nonché dei beni mobili strumentali all’attività di impresa ricevuti dalla Landesbetrieb (considerando 29): anche la GmbH deve quindi essere considerata quale beneficiario degli aiuti concessi in passato. |
(85) |
I dubbi che hanno condotto la Commissione a dare avvio al procedimento e le conclusioni provvisorie esposte all’interno della decisione di avvio del medesimo trovano dunque conferma. |
(86) |
L’inchiesta ha confermato i dubbi nutriti dalla Commissione, ovvero che il Land Assia, con il conferimento di capitale alla GmbH prima per un milione di EUR e in seguito per ulteriori 1,225 milioni di EUR, non abbia agito come un investitore operante in un’economia di mercato. |
(87) |
La Germania afferma che il capitale è stato messo a disposizione a condizioni di mercato, in quanto il rendimento atteso — come conferma la perizia Hoffmann — corrispondeva a quello medio per il settore o si è collocato addirittura al di sopra del medesimo; il piano aziendale della GmbH si fondava, inoltre, come attestato dalla KPMG, su previsioni oltremodo prudenti. |
(88) |
La Commissione constata che tale valutazione si riferisce alla ristrutturazione nel suo insieme, in quanto la Germania ha preso come riferimento la rendita del capitale proprio della GmbH comprendente tutte le misure di ristrutturazione adottate (e, quindi, non solo i conferimenti di capitale, ma anche l’apporto di attivi e la cancellazione dei debiti). |
(89) |
Il gruppo interessato afferma nelle sue osservazioni (cfr. considerando 54) che il Land Assia, nella fase precedente il finanziamento della nuova cantina, non avrebbe agito come un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato. Nelle osservazioni si fa riferimento in particolare alla composizione del consiglio di vigilanza della GmbH, alla mancata considerazione di altri vigneti non redditizi come termine di paragone e al fatto che non era previsto un rendimento per i capitali conferiti. L’interessato lamenta poi lacune nel piano aziendale e sostiene che il piano non sarebbe adeguatamente strutturato e non terrebbe conto in maniera adeguata di eventuali fluttuazioni. |
(90) |
Nelle proprie osservazioni (cfr. considerando 63) la Germania contesta le argomentazioni dell’interessato in quanto errate nel merito e irrilevanti sotto il profilo giuridico. |
(91) |
La Commissione ritiene pertanto che le perplessità manifestate dall’interessato possano ritenersi superate alla luce dei chiarimenti forniti dalla Germania e valuta il piano aziendale come ben strutturato. La Commissione condivide inoltre la posizione della Germania, secondo la quale il criterio dell’investitore operante in un’economia di mercato deve essere applicato prendendo come termine di paragone vigneti redditizi equiparabili (cfr. considerando 64). |
(92) |
La Commissione constata, quindi, che le misure di ristrutturazione adottate dal Land Assia a favore della GmbH (apporto di attivi, cancellazione dei debiti e conferimento di capitali) in sé considerate appaiono accettabili per un investitore che opera in normali condizioni di mercato. Ritiene però che i conferimenti di capitale debbano essere valutati alla luce di tutte le misure adottate, compresa la copertura delle perdite derivanti dalla gestione precedente al 31 dicembre 2002, quando l’azienda agricola costituiva parte integrante dell’amministrazione generale del Land Assia, ciò in quanto la GmbH ha rilevato l’attività dell’azienda agricola e, in una certa misura, deve essere considerata anch’essa come beneficiaria degli aiuti concessi in passato (cfr. considerando 83) (12). |
(93) |
Secondo la Commissione, con la cancellazione di debiti per 1 792 000 EUR, somma riconducibile ai crediti del Land Assia nei confronti della Landesbetrieb per la gestione pregressa, viene perseguito il medesimo scopo cui sono finalizzati gli interventi occasionali di copertura del deficit di bilancio antecedenti al 31 dicembre 2002. Pertanto tale operazione può essere considerata una sovvenzione a posteriori dell’attività pregressa. |
(94) |
La Commissione è quindi dell’opinione che le misure di ristrutturazione non possano essere adeguatamente distinte dalle misure adottate prima del 31 dicembre 2002. Arriva pertanto alla conclusione che il Land Assia, alla luce degli aiuti al funzionamento concessi dal Land in precedenza, non abbia agito, nel concedere le diverse misure di ristrutturazione a favore della GmbH (apporto di attivi, cancellazione dei debiti, due conferimenti di capitale) come un investitore operante nell’ambito di un’economia di mercato e che, quindi, le misure di ristrutturazione integrino un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
(95) |
Trovano pertanto conferma i dubbi che hanno condotto la Commissione ad avviare il procedimento e le conclusioni formulate in via provvisoria nella decisione di avvio. |
(96) |
Per quanto riguarda il finanziamento del capitale proprio della nuova cantina, l’inchiesta ha confermato i dubbi nutriti dalla Commissione, ovvero che il Land Assia, nel concedere il Partiarisches Darlehen a favore della Hessische Staatsweingüter GmbH, non abbia agito, alla luce dei suoi precedenti investimenti, come un imprenditore operante in un’economia di mercato. |
(97) |
Le argomentazioni del gruppo interessato sulle pretese lacune del piano aziendale si riferiscono anche al finanziamento della nuova cantina. Tali considerazioni sono state contestate dalla Germania nelle proprie osservazioni (cfr. considerando 58 e 68). La Commissione ritiene, anche con riguardo al finanziamento della nuova cantina, che le perplessità manifestate dall’interessato possano ritenersi superate alla luce delle osservazioni della Germania e valuta il piano aziendale come ben strutturato (cfr. considerando 91), in quanto tiene in adeguata considerazione le possibili oscillazioni del raccolto e della qualità nonché il calo di liquido, e contempla tutte le voci di costo necessarie (cfr. considerando 68 e 69). Il piano aziendale è stato inoltre esaminato dalla KPMG che lo ha qualificato come estremamente prudente (cfr. considerando 38). |
(98) |
L’interessato si è pronunciato anche sul fatto che il conferimento di capitale proprio da parte del Land Assia per finanziare la nuova cantina è stato convertito in un Partiarisches Darlehen solo in seguito ai contatti intervenuti con la Commissione. Ha osservato, inoltre, che il piano aziendale non indicherebbe i costi relativo agli uffici amministrativi e per l’enoteca degli Hessische Staatsweingüter. Secondo l’interessato non si potrebbe escludere una sovvenzione incrociata mediante il pagamento di canoni di affitto ridotti. |
(99) |
La Germania comunica nelle proprie osservazioni che tutti i pagamenti già effettuati in relazione alla nuova cantina sono stati retroattivamente ricondotti al Partiarisches Darlehen alle condizioni ivi previste (cfr. considerando 67). Chiarisce inoltre che il piano aziendale tiene conto di tutte le spese per il trasferimento nel monastero di Eberbach degli uffici amministrativi e dell’enoteca degli Hessische Staatsweingüter (cfr. considerando 69). Nel piano aziendale sono esposti canoni di locazione stimati. La Commissione ritiene quindi che le perplessità esposte dall’interessato possano dirsi superate alla luce dei chiarimenti della Germania. |
(100) |
Il Partiarisches Darlehen si fonda su un rendimento annuo fisso del 3,7 % e su una partecipazione agli utili dell’azienda (per una dettagliata descrizione delle condizioni di finanziamento, cfr. i considerando da 41 a 44). La Commissione è dell’opinione che tali previsioni integrino condizioni di mercato accettabili per questo tipo di investimento. La Commissione osserva inoltre che la parte residua del finanziamento proviene da un prestito bancario concesso a condizioni di mercato, circostanza questa che costituisce un indicatore della capacità economica dell’impresa. |
(101) |
La Commissione conferma, quindi, le conclusioni illustrate nella propria comunicazione del 20 dicembre 2006 [C(2006) 6605 definitivo], ovvero che il Partiarisches Darlehen in sé risulta essere stato concesso a condizioni che sarebbero accettabili per un investitore operante in un’economia di mercato e che la GmbH non è stata, di conseguenza, avvantaggiata. |
(102) |
La Commissione ritiene però che il finanziamento della nuova cantina non possa essere ragionevolmente distinto dagli aiuti concessi in precedenza alla GmbH. La nuova cantina era parte integrale del piano di ristrutturazione e deve essere considerata una misura ulteriore nell’ambito del processo di ristrutturazione (con la cancellazione dei debiti e i due conferimenti di capitale). L’attuale situazione economica e finanziaria della GmbH, che le ha permesso di ottenere un finanziamento parziale della cantina da parte di una banca commerciale, è il risultato delle misure di ristrutturazione approvate dal Land Assia a favore della GmbH e deve essere, quindi, valutata sulla base di tali premesse. |
(103) |
La Commissione giunge pertanto alla conclusione che il Land Assia, finanziando il capitale proprio della nuova cantina per 7,5 milioni di EUR, somma messa a disposizione come Partiarisches Darlehen alle condizioni da quest’ultimo previste, tenuto conto delle misure di ristrutturazione adottate in precedenza, non ha agito come un investitore operante in un’economia di mercato, con l’effetto che il Partiarisches Darlehen integra un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. |
(104) |
I dubbi che hanno indotto la Commissione ad avviare il procedimento e le conclusioni provvisorie esposte nella decisione di avvio del medesimo trovano, quindi, conferma. |
(105) |
Il divieto di aiuti di Stato previsto all’articolo 87, paragrafo 1, non esclude che determinate tipologie di aiuti possano essere considerate compatibili con il mercato comune alla luce delle eccezioni previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. |
(106) |
Non si può sostenere che le misure oggetto di esame abbiano carattere sociale o siano destinate a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, onde richiamarsi all’articolo 87, paragrafo 2, lettere a) o b), del trattato CE. Allo stesso modo, le misure chiaramente non sono finalizzate a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o la cultura né la conservazione del patrimonio. Ne consegue che neppure le eccezioni previste all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del trattato CE possono trovare applicazione nel caso in esame. |
(107) |
In applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria all’interesse comune. |
(108) |
Ai sensi del punto 15 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (13), per poter essere compatibili con il mercato comune le misure devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario. Gli aiuti di Stato unilaterali, intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. |
(109) |
La Commissione osserva che non è chiaro se gli Hessische Staatsweingüter nel periodo antecedente al 2003 potessero essere qualificati come un’impresa in difficoltà. È vero che l’importo di 541 859 EUR erogato agli Hessische Staatsweingüter dal Land Assia nel periodo 1995-2002 costituisce un aiuto al funzionamento, questo però non presuppone necessariamente che gli Hessische Staatsweingüter fossero un’impresa in difficoltà, ovvero che non fossero in grado di reperire ulteriori risorse finanziarie a condizioni di mercato. Gli occasionali interventi a copertura del deficit di bilancio rappresentavano inoltre misure ad hoc non fondate su un piano di ristrutturazione. Tali misure sono state adottate molto prima che venisse deciso il piano di ristrutturazione. L’ultimo degli interventi a copertura del deficit di bilancio, compreso nei 541 859 EUR, ha avuto luogo nel 1999 (cfr. considerando 21), mentre le attività preparatorie per la ristrutturazione sono iniziate solo nel 2001, un piano di ristrutturazione è stato elaborato non prima del 2002 e la ristrutturazione è stata decisa ufficialmente solo il 10 dicembre 2002 (cfr. la descrizione della ristrutturazione ai considerando da 23 a 38 e in particolare al considerando 28). La copertura delle perdite di bilancio non può quindi essere considerata parte del processo di ristrutturazione, in quanto quest’ultimo è iniziato, di fatto, il 31 dicembre 2002. |
(110) |
Tali misure non erano inoltre neppure collegate ad investimenti, progetti di formazione, creazione di posti lavoro o ad una qualche contropartita da parte del beneficiario. Gli aiuti avevano unicamente lo scopo di migliorare la situazione finanziaria del beneficiario. |
(111) |
La Commissione ritiene pertanto che questi aiuti rappresentino un aiuto al funzionamento non compatibile con il mercato comune. |
(112) |
La Commissione deplora che l’aiuto non sia stato comunicato dalla Germania ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ma che sia stato invece attuato illegalmente. |
(113) |
Avendo accertato che il finanziamento del capitale proprio della nuova cantina costituisce, alla luce delle misure di ristrutturazione adottate in precedenza, un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (cfr. considerando 103), esso verrà considerato in prosieguo come parte delle misure di ristrutturazione. |
(114) |
Gli aiuti per la ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà devono generalmente essere esaminati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (14). In base ai punti 103 e 104 di detti orientamenti, la Commissione tuttavia è tenuta ad esaminare gli aiuti notificati prima del 10 ottobre 2004 e gli aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione non notificati alla luce degli orientamenti in vigore al momento della notifica o al momento della concessione dell’aiuto. |
(115) |
Le misure di ristrutturazione a favore della futura GmbH sono state ufficialmente approvate con decisione del governo del Land del 10 dicembre 2002 (cfr. considerando da 28 a 33). Tale data deve essere pertanto considerata come momento della concessione dell’aiuto. A tale data erano in vigore gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999 (15) (in prosieguo «gli orientamenti per la ristrutturazione»). Il capitolo 3.2 di detti orientamenti contiene le disposizioni specifiche in materia di aiuti per la ristrutturazione. |
(116) |
In base al punto 30 degli orientamenti per la ristrutturazione, l’impresa deve poter essere considerata in difficoltà per poter essere presa in considerazione ai fini della concessione degli aiuti. |
(117) |
In conformità del punto 4 degli orientamenti per la ristrutturazione, la Commissione ritiene che un’impresa sia in difficoltà qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine. |
(118) |
Nel presente caso la GmbH disponeva, fin dal momento della sua costituzione ad inizio 2003, di una solida base finanziaria (cfr. considerando 32). Il bilancio di apertura rispecchiava però già la situazione successiva all’esecuzione della maggior parte delle misure di ristrutturazione (conferimento di attivi, cancellazione dei debiti e primo conferimento di capitale). Neppure a tali condizioni, con le sole risorse finanziarie proprie, la GmbH sarebbe stata in grado di contenere le perdite fino al raggiungimento del previsto punto di pareggio. I trasferimenti necessari per coprire le esigenze di cassa nei primi anni della ristrutturazione sono stati stimati nel piano aziendale del giugno 2002 in circa 4,3 milioni di EUR (cfr. considerando 26). Secondo il modello rivisto del settembre 2002 sarebbero stati necessari ulteriori 3,4 milioni di EUR (cfr. considerando 27). Nonostante una dotazione di capitale proprio relativamente forte della GmbH (capitale proprio per circa 7,6 milioni di EUR, pari quindi al 91 % del totale di bilancio), l’impresa molto probabilmente non sarebbe stata in grado, solo con risorse finanziare proprie, di far fronte alle esigenze di cassa fino al raggiungimento della redditività. È altamente improbabile, inoltre, che, senza la garanzia del Land Assia, la GmbH avrebbe ottenuto fondi da parte di terzi. È stato provato che nell’ambito delle misure di ristrutturazione il socio ha effettuato i conferimenti a condizioni che non sarebbero state accettabili per un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato (cfr. considerando 94). Date tali premesse, si deve ritenere che i mezzi messi a disposizione dal Land Assia costituiscano un elemento d’aiuto e non possano essere portati a prova del fatto che l’impresa sarebbe stata in grado di sopravvivere senza l’intervento dello Stato. |
(119) |
Ne consegue che, fin dal momento della sua costituzione, la GmbH poteva essere considerata un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 4 degli orientamenti per la ristrutturazione. |
(120) |
Ai sensi del punto 7 degli orientamenti per la ristrutturazione, un’impresa di nuova costituzione non può essere beneficiaria di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione anche se la sua posizione iniziale è precaria. Alla nota 9 degli orientamenti per la ristrutturazione si precisa tuttavia che la costituzione da parte di un’impresa di una società controllata al solo fine di riceverne gli attivi ed eventualmente il passivo non è considerata come la costituzione di una nuova impresa. |
(121) |
Nel caso in esame la GmbH è stata costituita il 1o gennaio 2003 e quindi, al momento in cui sono state adottate le misure di ristrutturazione, rientrava nella definizione di impresa di nuova costituzione. Tuttavia, mentre i beni immobili sono rimasti effettivamente in capo al Land Assia (conferiti alla Betrieb gewerblicher Art) e vengono concessi in affitto alla GmbH, l’attivo circolante, beni mobili strumentali all’attività d’impresa per un valore di 7,3 milioni di EUR, oltre a debiti a breve termine e accantonamenti, sono stati conferiti alla GmbH. La GmbH può pertanto essere considerata una controllata costituita al solo fine di ricevere determinate poste attive e passive della Landesbetrieb. La Commissione ritiene perciò che la GmbH rientri nell’eccezione prevista alla nota 9 degli orientamenti per la ristrutturazione e possa in linea di principio essere beneficiaria di aiuti alla ristrutturazione ai sensi del punto 30 dei citati orientamenti. |
(122) |
Ai sensi dei punti da 31 a 34 degli orientamenti per la ristrutturazione, la concessione degli aiuti è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione. Detto piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, deve permettere di ripristinare l’efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Il piano di ristrutturazione deve proporre una trasformazione tale da consentire all’azienda, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l’ammortamento e gli oneri finanziari. Il tasso di rendimento previsto del capitale proprio dovrà essere sufficiente per permettere all’azienda di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie risorse. |
(123) |
Nel caso in oggetto, nel quadro delle iniziative intese a preparare la ristrutturazione è stato predisposto, tra l’agosto e il novembre 2001, un documento strategico («Analisi della situazione e prospettive di sviluppo») che presentava varie ipotesi di sviluppo futuro dei vigneti statali (cfr. considerando 23). Sulla base di detto documento veniva redatto, nel giugno 2002, un piano aziendale che prendeva in considerazione ciascuna delle ipotesi. L’unica opzione che avrebbe potuto permettere il ripristino della redditività a lungo termine era la costruzione di una nuova cantina nell’area della tenuta di Steinberg e il trasferimento degli uffici amministrativi e dell’enoteca degli Hessische Staatsweingüter nel monastero di Eberbach. Tale opzione presupponeva l’accollo da parte del Land di tutti i debiti accumulati dall’azienda vinicola sino a fine 2002. Gli investimenti necessari per la nuova cantina sono stati preventivati in complessivi 15 milioni di EUR e dovrebbero essere finanziati in parte mediante la vendita di terreni non strumentali all’attività d’impresa e in parte mediante capitale di terzi. Il modello di sviluppo contenuto nel piano aziendale ipotizza un primo contributo di copertura da parte degli Hessische Staatsweingüter nell’esercizio 2006/2007 e un primo flusso di cassa positivo nell’esercizio 2008/2009. Nel settembre 2002, in considerazione del cambiamento della situazione di mercato e alla luce di altre circostanze, si è reso necessario aggiornare il piano aziendale, prevedendo che il ripristino della redditività sarebbe stato possibile solo in un momento successivo rispetto a quanto ipotizzato nel modello di sviluppo del giugno 2002. Con decisione del 10 dicembre 2002 il governo dell’Assia si pronunciava a favore di tale strategia (cfr. considerando da 24 a 28). |
(124) |
Il piano aziendale del settembre 2002 è stato aggiornato ancora una volta nel febbraio 2003 (e ampliato con una previsione completa degli utili e delle perdite) e, di nuovo, nel novembre 2003. Il piano aziendale prevedeva un primo margine operativo lordo positivo (16) già nell’esercizio 2007, un primo flusso di cassa positivo per il 2010 e utili di esercizio a far data dal 2014. In base alle informazioni trasmesse, il modello finanziario di riferimento avrebbe portato ad un rendimento del capitale proprio (riferito al risultato ante imposte) superiore al 3 % nel 2016 e superiore al 7 % a partire dal 2019. |
(125) |
La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione deciso dal governo del Land Assia nel dicembre 2002 permetterà di ripristinare la redditività a lungo termine della GmbH entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. |
(126) |
La Commissione è inoltre dell’opinione che il tasso di rendimento del capitale proprio dell’impresa ristrutturata sia sufficiente a permetterle di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie risorse. A tale riguardo la Commissione richiama la perizia Hoffmann, depositata dalle autorità dell’Assia. Detta perizia indica, per vigneti paragonabili agli Hessische Staatsweingüter, un tasso di redditività tra il 2 % e il 3 % circa. Il periodo necessario per il raggiungimento del punto di pareggio nel caso di ristrutturazione di una cantina o nel caso di investimenti a lungo termine di entità notevole viene stimato in almeno 10 anni, con una media compresa tra i 10 e i 15 anni (cfr. considerando da 35 a 37). In base alle informazioni trasmesse, il piano aziendale del febbraio 2003 è stato esaminato dalla KPMG, che lo ha qualificato come estremamente prudente, in linea con uno scenario pessimistico (cfr. considerando 38). |
(127) |
La Commissione ritiene inoltre che il piano di ristrutturazione proponga una trasformazione tale da consentire all’azienda, al termine della ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l’ammortamento e gli oneri finanziari, e di ripristinare la redditività dell’impresa (cfr. considerando 30). |
(128) |
Il piano di ristrutturazione di riferimento è quindi conforme al disposto dei punti da 31 a 34 degli orientamenti per la ristrutturazione. |
(129) |
Ai sensi dei punti da 35 a 39 degli orientamenti per la ristrutturazione, è necessario adottare misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti; tali misure comportano sovente una limitazione della presenza che l’impresa può avere sul suo mercato o sui suoi mercati una volta terminato il periodo di ristrutturazione. Se però la quota di mercato rilevante detenuta dall’impresa è trascurabile, la Commissione può lecitamente supporre che non vi è indebita distorsione del mercato (cfr. punto 36 degli orientamenti per la ristrutturazione). |
(130) |
In base alle informazioni trasmesse, gli Hessische Staatsweingüter sono, con una superficie coltivata di circa 190 ettari, il più grande vigneto della Germania. Il volume delle vendite della GmbH è stato stimato nel piano aziendale del giugno 2002 in circa un milione di litri l’anno. Dalle informazioni ricevute emerge che prima del 2003 gli Hessische Staatsweingüter producevano prevalentemente Riesling. A livello europeo (UE-25) sono stati prodotti nel periodo 2002/2003 complessivamente circa 15,6 miliardi di litri di vino (17). La quota degli Hessische Staatsweingüter rispetto alla produzione complessiva è inferiore allo 0,01 %. Le autorità tedesche hanno dichiarato che la superficie complessiva coltivata a Riesling all’interno dell’Unione europea è pari nell’insieme a 26 413 ettari (di cui 21 197 ettari, ovvero la maggior parte dell’area totale, si trovano in territorio tedesco). Gli Hessische Staatsweingüter detengono, quindi, con una superficie coltivata di circa 190 ettari, circa lo 0,7 % della superficie complessiva coltivata a Riesling all’interno dell’Unione europea. Si può pertanto legittimamente considerare trascurabile la quota di mercato rilevante detenuta dall’impresa; nel caso oggetto di esame è possibile pertanto prescindere dalle misure compensative previste. |
(131) |
La Commissione prevede in ogni caso, in linea con la possibilità offerta al punto 42. iii) degli orientamenti per la ristrutturazione, che gli Hessische Staatsweingüter non siano destinatari di altri aiuti durante la fase di ristrutturazione (e, quindi, in base al piano aziendale aggiornato nel novembre 2003, sino al 2014). |
(132) |
Ai sensi dei punti 40 e 41 degli orientamenti per la ristrutturazione, l’importo e l’intensità dell’aiuto devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione. I beneficiari dell’aiuto devono inoltre contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri, anche tramite la vendita di attivi, qualora non siano indispensabili alla sopravvivenza dell’impresa, che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. L’aiuto non può essere erogato sotto forma o di ammontare tale da consentire all’impresa di disporre di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione. Gli aiuti non dovrebbero nemmeno essere utilizzati per finanziare nuovi investimenti non indispensabili al ripristino della redditività. Deve essere dimostrato alla Commissione che l’aiuto servirà solo al ripristino della redditività dell’impresa e che non permetterà al beneficiario, durante la realizzazione del piano di ristrutturazione, di sviluppare la propria capacità di produzione, salvo che ciò sia necessario per ripristinare la redditività dell’impresa senza tuttavia falsare la concorrenza. |
(133) |
Nel quadro delle iniziative intese a preparare la ristrutturazione dell’azienda vinicola sono state considerate tre opzioni, ovvero il graduale restauro dei vecchi locali a Eltville, la costruzione di una nuova cantina a Eltville e la costruzione di una nuova cantina nell’area della tenuta di Steinberg (cfr. considerando da 24 a 26). La Commissione riconosce che l’unica opzione idonea a garantire il ripristino della redditività a lungo termine degli Hessische Staatsweingüter era la costruzione della nuova cantina nell’area della tenuta di Steinberg e il trasferimento degli uffici amministrativi e dell’enoteca degli Hessische Staatsweingüter nel monastero di Eberbach (cfr. considerando 26). In base alle informazioni trasmesse, la nuova cantina permetterebbe agli Hessische Staatsweingüter di produrre vini rossi di alta qualità. La Commissione è pertanto dell’opinione che l’ampliamento della capacità produttiva previsto nel piano aziendale sia necessario per il ripristino della redditività dell’impresa. Ritiene inoltre che l’aiuto sia limitato al minimo indispensabile per la ristrutturazione. La GmbH ha ottenuto, all’atto della sua costituzione, il 1o gennaio 2003, un conferimento di capitale per un milione di EUR. In base al bilancio presentato, la società disponeva inoltre di liquidità per circa 538 000 EUR. Il piano aziendale prevedeva invece che la GmbH avrebbe conseguito un primo flusso di cassa positivo solo nell’esercizio 2008/2009. I trasferimenti necessari per coprire le esigenze di cassa nei primi anni di attività della GmbH sono stati stimati in una somma complessiva compresa tra i 4,3 e i 7,7 milioni di EUR. Si può pertanto concludere che l’impresa, nonostante il conferimento di capitale iniziale, non disponeva di liquidità supplementare da poter essere utilizzata per iniziative aggressive o perturbatrici del mercato senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione. |
(134) |
La nuova cantina, con un volume di investimenti complessivo di circa 15 milioni di EUR, viene in parte finanziata mediante un Partiarisches Darlehen di 7,5 milioni di EUR. La parte residua del finanziamento della nuova cantina viene reperita mediante un prestito da parte di una banca commerciale (cfr. considerando 49). La Commissione constata che tale prestito costituisce un significativo contributo proprio. Nel caso oggetto di esame le condizioni previste ai punti 40 e 41 degli orientamenti per la ristrutturazione sono quindi soddisfatte. |
(135) |
Ai sensi del punto 43 degli orientamenti per la ristrutturazione l’impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione. |
(136) |
La Commissione è del parere che detta condizione sia stata rispettata. Secondo le informazioni trasmesse, nei primi due anni di attività la GmbH ha ampiamente superato il volume d’affari e gli utili previsti. Successivamente alla costituzione della GmbH e al primo apporto di capitale, il Land ha effettuato un ulteriore conferimento per 1,225 milioni di EUR (cfr. considerando 33). La nuova cantina (investimento preventivato di complessivi 15 milioni di EUR) viene finanziata, in parte, mediante un Partiarisches Darlehen del Land con un tasso di interesse minimo garantito (cfr. considerando da 40 a 45) e, in parte, mediante un prestito da parte di una banca commerciale (cfr. considerando 49). Gli uffici amministrativi e l’enoteca dovranno essere trasferiti nei locali del monastero di Eberbach. |
(137) |
Il punto 48 degli orientamenti per la ristrutturazione stabilisce che gli aiuti alla ristrutturazione sono da concedersi una sola volta nell’arco di dieci anni (a partire dalla conclusione della fase di ristrutturazione o dalla rinuncia all’esecuzione del piano), per evitare qualsiasi sostegno indebito alle imprese. Ai sensi del punto 49, le modifiche dell’assetto proprietario dell’impresa beneficiaria a seguito della concessione di un aiuto non pregiudicano l’applicazione di questa regola. |
(138) |
La Commissione ritiene che nella presente fattispecie sia stato rispettato il principio dell’aiuto unico, in quanto gli Hessische Staatsweingüter non hanno beneficiato di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione negli ultimi dieci anni. Come esposto al considerando 109, la Commissione non ha accertato che gli Hessische Staatsweingüter dovessero essere considerati un’impresa in difficoltà, nel periodo in cui erano ancora parte dell’amministrazione pubblica, e in seguito quando venivano gestiti come Landesbetrieb. Gli occasionali interventi volti a coprire il deficit di bilancio nel periodo 1995-2002 costituivano piuttosto solo aiuti al funzionamento illegittimi (cfr. considerando 111). |
(139) |
La Commissione valuta perciò che le misure di ristrutturazione del Land Assia a favore degli Hessische Staatsweingüter sono coerenti con le disposizioni applicabili degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999 e quindi sono compatibili con il mercato comune. |
(140) |
La Commissione deplora che l’aiuto non sia stato comunicato dalla Germania ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ma che sia stato invece attuato illegalmente. |
VI. CONCLUSIONE
(141) |
La Commissione constata che la Germania ha attuato misure illegittime in violazione delle disposizioni degli articoli 87 e 88 del trattato CE, al fine di concedere agli Hessische Staatsweingüter aiuti sotto forma di copertura continuativa del deficit di bilancio per un importo complessivo di 541 859 EUR. Tali aiuti hanno favorito sia la Betrieb gewerblicher Art che la GmbH. Alla luce delle caratteristiche specifiche del caso oggetto di esame si può affermare che il vantaggio conseguito è proporzionale all’attivo trasferito a suo tempo alla Landesbetrieb Hessische Staatsweingüter. |
(142) |
La Commissione constata inoltre che le misure di ristrutturazione poste in essere dal Land Assia a favore della GmbH rappresentano un aiuto di Stato compatibile con il trattato CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’aiuto di Stato per 541 859 EUR, illegittimamente concesso dalla Germania a favore degli Hessische Staatsweingüter nel periodo compreso tra il 1995 e il 2002, in violazione del disposto dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, non è compatibile con il mercato comune.
L’aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore della società Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach successivamente al 2002, sotto forma di misure per la ristrutturazione, in violazione del disposto dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, è compatibile con il mercato comune.
Articolo 2
1. La Germania richiede alla Betrieb gewerblicher Art e alla Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach il rimborso degli aiuti indicati all’articolo 1, primo comma, proporzionalmente a quanto conseguito da ciascuno dei beneficiari.
2. La somma da recuperare comprende gli interessi maturati a far data dalla concessione dell’aiuto e sino all’effettiva restituzione.
3. Gli interessi sono calcolati, in conformità alle disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (18), secondo il regime dell’interesse composto.
Articolo 3
1. Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1, primo comma, è immediato e effettivo.
2. Le autorità tedesche garantiscono l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla sua pubblicazione.
Articolo 4
1. Entro due mesi dalla pubblicazione della presente decisione, le autorità tedesche trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:
— |
l’importo complessivo (capitale ed interessi) che ciascuno dei destinatari è tenuto a restituire, |
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una descrizione dettagliata delle misure adottate e previste per garantire l’attuazione della presente decisione, |
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comunicazioni scritte inviate ai beneficiari per richiedere la restituzione degli aiuti. |
2. La Germania tiene la Commissione informata in merito allo stato di avanzamento delle misure per l’attuazione della decisione, sino all’effettiva restituzione dell’aiuto di cui all’articolo 1, primo comma. Su richiesta della Commissione, le autorità tedesche forniscono senza indugio informazioni circa le misure adottate e previste per garantire l’attuazione della decisione. Forniscono inoltre indicazioni dettagliate relativamente alle somme già restituite dai beneficiari a titolo di capitale e interessi.
Articolo 5
La Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU C 19 del 27.1.2007, pag. 2.
(2) Cfr. nota 1.
(3) EBITDA, ovvero Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (margine operativo lordo prima della gestione finanziaria, delle svalutazioni e dell’ammortamento).
(4) Nel piano aziendale presentato, ai fini dell’accertamento del flusso di cassa, l’utile/deficit di bilancio è stato corretto unicamente con riguardo agli ammortamenti quali oneri finanziari.
(5) Tale clausola prevede che la banca possa esigere a fronte del prestito ulteriori garanzie tipiche del settore bancario nel caso in cui le quote di partecipazione del Land Assia negli Hessische Staatsweingüter GmbH scendano sotto il 51 %.
(6) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
(7) Cfr. in particolare la sentenza della Corte 13 luglio 1988, causa C-102/87, Francia contro Commissione, Raccolta 1988, pag. I-4067.
(8) L’entità degli scambi intracomunitari di vino è estremamente elevata. Circa il 20 % della produzione complessiva di vino dell’UE-25 viene commercializzata a livello interno. Nel corso del 2005 sono stati oggetto di scambi intracomunitari rispettivamente 37,1 milioni di ettolitri (arrivi) e 38,8 milioni di ettolitri (spedizioni). Nel periodo 2004/2005 la Germania deteneva una quota pari a circa il 5,5 % della produzione complessiva di vino dell’UE-25 (fonte: Eurostat).
(9) Cfr. comunicazione della Commissione agli Stati membri — Applicazione degli articoli 92 e 93 (divenuti ora articoli 87 e 88) del trattato CEE e dell’articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione alle imprese pubbliche dell’industria manifatturiera (GU C 307 del 13.11.1993, pag. 4).
(10) Raccolta 1987, pag. I-2599.
(11) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.
(12) In base alla sentenza del Tribunale di primo grado del 15 settembre 1998, causa T-11/95, BP Chemicals Limited/Commissione, Raccolta 1998, pag. II-3235, il solo fatto che un’impresa pubblica abbia già effettuato dei conferimenti di capitale qualificabili come «aiuti» a favore della propria società controllata non esclude, in linea di principio, la possibilità che un ulteriore apporto di capitale possa essere qualificato investimento che soddisfa il criterio dell’investitore privato in economia di mercato, nel caso in cui l’apporto possa essere ragionevolmente dissociato dai primi conferimenti e considerato come un investimento autonomo (cfr. punto 170 della sentenza). Al punto 171 della medesima sentenza, il Tribunale osserva che tra gli elementi pertinenti per effettuare una simile valutazione figurano la cronologia dei conferimenti, la loro finalità e la situazione dell’impresa controllata al momento in cui sono state adottate le decisioni di effettuare ciascuno dei conferimenti.
(13) GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.
(14) GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.
(15) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
(16) EBITDA, ovvero Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (margine operativo lordo prima della gestione finanziaria, delle svalutazioni e dell’ammortamento).
(17) Fonte: Eurostat.
(18) GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.