ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.238.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 238

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
9 settembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2010/482/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato

1

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolamento (UE) n. 793/2010 della Commissione, dell’8 settembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (UE) n. 794/2010 della Commissione, dell’8 settembre 2010, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

5

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2010/62/UE della Commissione, dell’8 settembre 2010, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali ( 1 )

7

 

 

DECISIONI

 

 

2010/483/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 27 luglio 2010, che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2010/8)

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

9.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2010

relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato

(2010/482/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 ottobre 2008 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo fra l’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato («l’accordo»).

(2)

In conformità della decisione 2009/1023/GAI del Consiglio del 21 settembre 2009 (1), l’accordo è stato firmato il 30 novembre 2009, con riserva della sua conclusione.

(3)

Conformemente all’articolo 8 dell’accordo, alcune sue disposizioni si applicano a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

(4)

L’accordo non è ancora stato concluso. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, le procedure che l’Unione deve seguire al fine di concludere l’accordo sono previste dall’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(5)

È opportuno approvare l’accordo.

(6)

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione della presente decisione.

(7)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell’Unione l’accordo fra l’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato (2) («l’accordo»).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo, allo scopo di impegnare l’Unione (3).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  GU L 353 del 31.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 353 del 31.12.2009, pag. 3.

(3)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

9.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/3


REGOLAMENTO (UE) N. 793/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

48,2

XS

50,2

ZZ

49,2

0707 00 05

MK

41,0

TR

154,7

ZZ

97,9

0709 90 70

TR

114,7

ZZ

114,7

0805 50 10

AR

143,3

BR

122,7

CL

134,8

IL

141,4

TR

150,9

UY

77,2

ZA

120,6

ZZ

127,3

0806 10 10

EG

160,9

TR

107,8

US

179,8

ZA

152,0

ZZ

150,1

0808 10 80

AR

109,7

BR

67,1

CL

98,7

CN

57,6

NZ

104,5

US

86,6

ZA

85,0

ZZ

87,0

0808 20 50

AR

80,1

CL

150,5

TR

128,9

ZA

80,0

ZZ

109,9

0809 30

AR

55,2

TR

162,3

ZZ

108,8

0809 40 05

BA

52,6

IL

164,0

XS

52,3

ZZ

89,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


9.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/5


REGOLAMENTO (UE) N. 794/2010 DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2010

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 789/2010 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.

(4)  GU L 236 del 7.9.2010, pag. 3.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 9 settembre 2010

(EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 11 10 (1)

49,36

0,00

1701 11 90 (1)

49,36

0,10

1701 12 10 (1)

49,36

0,00

1701 12 90 (1)

49,36

0,00

1701 91 00 (2)

47,61

3,19

1701 99 10 (2)

47,61

0,05

1701 99 90 (2)

47,61

0,05

1702 90 95 (3)

0,48

0,23


(1)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DIRETTIVE

9.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/7


DIRETTIVA 2010/62/UE DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2010

che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all’omologazione dei trattori agricoli o forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il progresso tecnico consente di effettuare l’omologazione di un veicolo completo per quanto riguarda i trattori di categoria T4.3 (trattori a ridotta altezza libera dal suolo), quali definiti dalla direttiva 2003/37/CE. È pertanto opportuno modificare la direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote (2), la direttiva 2003/37/CE, la direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (3) e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (4) in modo da tener conto delle caratteristiche specifiche dei trattori a ridotta altezza libera dal suolo.

(2)

Al fine di portare avanti il completamento del mercato interno è opportuno introdurre — nella direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori agricoli e forestali a ruote ed alla relativa protezione (5) — prescrizioni sulle prese di forza anteriori per tutte le categorie di trattori oggetto della direttiva 2003/37/CE.

(3)

Le prescrizioni sulle zone libere e sulle dimensioni dello scudo protettivo delle prese di forza di cui alla direttiva 86/297/CEE vanno modificate al fine di giungere ad un’armonizzazione di tali zone e dimensioni su scala mondiale e promuovere così la competitività dei produttori dell’Unione a livello globale.

(4)

La norma ISO 500-1:2004, con la rettifica tecnica 1:2005, la norma ISO 500-2:2004 e la norma ISO 8759-1:1998 contengono prescrizioni riconosciute a livello mondiale per le prese di forza di tutti i tipi di trattori oggetto della direttiva 2003/37/CE. Nella direttiva 86/297/CEE è pertanto opportuno far riferimento a tali norme ISO.

(5)

La direttiva 2003/37/CE va modificata per tener conto dell’applicazione della direttiva 86/297/CEE ai trattori di categoria T5. Analogamente, è opportuno modificare la direttiva 2003/37/CE per tener conto dell’applicazione della direttiva 2009/60/CE e della direttiva 80/720/CEE ai trattori di categoria T4.3.

(6)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/720/CEE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Ai fini della presente direttiva per “trattore” si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

2.   La presente direttiva si applica alle categorie di trattori T1, T3, e T4, come definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

La presente direttiva non si applica ai trattori di categoria T4.3 qualora il punto indice del sedile del guidatore, quale definito nell’allegato II della direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), disti più di 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore.

2)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 86/297/CEE è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Ai fini della presente direttiva per “trattore” si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

2.   Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

3)

gli allegati I e II sono sostituiti dal testo contenuto nell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

L’allegato II della direttiva 2003/37/CE è modificato conformemente all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

La direttiva 2009/60/CE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Ai fini della presente direttiva per “trattore” si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE.

2.   Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

3.   La presente direttiva si applica soltanto ai trattori montati su pneumatici, aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h.»;

2)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato IV della presente direttiva.

Articolo 5

La direttiva 2009/144/CE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Ai fini della presente direttiva per “trattore” si intende un trattore quale definito all’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE.

2.   Ai fini della presente direttiva le categorie di trattori sono definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

3.   La presente direttiva si applica ai trattori delle categorie T1, T2, T3 e T4.»;

2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato V della presente direttiva.

Articolo 6

1.   Per le categorie T1, T2 e T3, quali definite nell’allegato II della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva, ai nuovi tipi di veicoli dal 29 settembre 2011 e ai veicoli nuovi dal 29 settembre 2012.

2.   Per la categoria T4.3 di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva, ai nuovi tipi di veicoli dal 29 settembre 2013 e ai veicoli nuovi dal 29 settembre 2016.

3.   Per i veicoli delle categorie T4.1, T4.2, T5, C, R e S di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della presente direttiva, ai nuovi tipi di veicoli e ai veicoli nuovi a partire dalle date stabilite all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2003/37/CE.

Articolo 7

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 settembre 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 8 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(2)  GU L 194 del 28.7.1980, pag. 1.

(3)  GU L 198 del 30.7.2009, pag. 15.

(4)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.

(5)  GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 19.

(6)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(7)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33.»;

(8)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.»;


ALLEGATO I

Nell’allegato I della direttiva 80/720/CEE, il punto I.2 è sostituito dal seguente:

«I.2.

Per tutti i trattori, eccettuati quelli a carreggiata stretta (di larghezza ≤ 1 150 mm) e i trattori di categoria T4.3, lo spazio di manovra deve avere una larghezza di almeno 900 mm a un’altezza compresa tra 400 e 900 mm al di sopra del punto di riferimento e su una lunghezza di 450 mm davanti a tale punto (cfr. figure 1 e 3).

Per i trattori di categoria T4.3 lo spazio di manovra, sopra la zona che si estende 450 mm davanti al punto di riferimento, deve avere una larghezza totale di almeno 700 mm a un’altezza di 400 mm al di sopra del punto di riferimento e una larghezza totale di almeno 600 mm a un’altezza di 900 mm al di sopra del punto di riferimento.»


ALLEGATO II

«

ALLEGATO I

Disposizioni generali e prescrizioni relative alle prese di forza

1.   Definizione e campo di applicazione

1.1.   Per “presa di forza” (pdf) si intende un albero esterno del trattore destinato a trasmettere energia di rotazione alla strumentazione.

1.2.   La presente direttiva si applica unicamente alle prese di forza di cui al punto 1.1 montate sulla parte posteriore o anteriore del trattore.

2.   Domanda di omologazione CE

2.1.   La domanda di omologazione di un tipo di trattore per quanto riguarda la presa di forza e la relativa protezione deve essere presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario utilizzando la scheda informativa il cui modello figura nell’allegato II, parte 1.

2.2.   Essa deve essere corredata di disegni, in tre esemplari, in scala appropriata e sufficientemente particolareggiata, delle parti del trattore soggette alle prescrizioni della presente direttiva.

2.3.   Al servizio tecnico responsabile dell’omologazione va presentato un trattore rappresentativo del tipo da omologare o le parti del trattore considerate essenziali per eseguire le prove prescritte dalla presente direttiva.

3.   Scheda di omologazione CE

Per ogni omologazione concessa o rifiutata occorre completare una scheda conforme al modello che figura nell’allegato II, parte 2.

4.   Disposizioni generali

Le prese di forza, di cui siano dotati i trattori, devono essere conformi alle prescrizioni del presente allegato.

Ai fini della presente direttiva si applicano le norme di cui ai punti 4.1 e 4.2.

4.1.   Disposizioni relative alle prese di forza posteriori

Ai trattori con prese di forza posteriori si applicano le disposizioni della norma ISO 500-1:2004, con la rettifica tecnica 1:2005, e della norma ISO 500-2:2004 conformemente alla tabella 1.

Tabella 1

Applicazione delle norme sulle prese di forza posteriori delle diverse categorie di trattori

Norma applicabile

T1

C1

T2

C2

T3

C3

T4.1

C4.1

T4.2

C4.2

T4.3

C4.3

T5

C5

ISO 500-1:2004 (1)  (3)

X

--

X1)

X1)

X1)

X

X1)

ISO 500-2:2004 (2)

--

X

X2)

X2)

X2)

--

X2)

X

Norma applicabile.

--

Norma non applicabile.

X1)

Norma applicabile ai trattori con carreggiata superiore a 1 150 mm.

X2)

Norma applicabile ai trattori con carreggiata pari o inferiore a 1 150 mm.

4.2.   Disposizioni relative alle prese di forza anteriori

Ai trattori con prese di forza anteriori si applicano le disposizioni della norma ISO 8759-1:1998 conformemente alla tabella 2.

Tabella 2

Applicazione delle norme sulle prese di forza anteriori delle diverse categorie di trattori

Norma applicabile

T1

C1

T2

C2

T3

C3

T4.1

C4.1

T4.2

C4.2

T4.3

C4.3

T5

C5

ISO 8759-1:1998

X

X

X3)

X4)

X

X4)

X

X

Norma applicabile.

X3)

Norma applicabile ai trattori dotati di prese di forza specificate in questa norma.

X4)

Norma applicabile, eccettuata la clausola 4.2.

ALLEGATO II

Parte 1

SCHEDA INFORMATIVA N. […]

a norma dell’allegato I della direttiva 2003/37/CE per quanto riguarda l’omologazione CE di un trattore in relazione alle prese di forza per trattori

Le seguenti informazioni vanno fornite, ove pertinente, in triplice copia e devono contenere un indice.

I disegni vanno forniti in scala adeguata e con sufficiente grado di dettaglio in formato A4. Anche eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

0.   DATI GENERALI

0.1.

Marca/marche (marca depositata dal costruttore):

0.2.

Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo:

0.3.1.

Targhetta del costruttore (posizione e modo di fissaggio):

0.4.

Categoria del veicolo (4):

0.5.

Denominazione e indirizzo del costruttore:

0.8.

Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:

4.12.

Presa/e di forza (frequenza di rotazione e rapporto con quella del motore) (numero, tipo e posizione):

4.12.1.

Presa/e di forza principale/i:

4.12.2.

Altra/e:

4.12.3.

Protezione/i della presa di forza (descrizione, dimensioni, disegni, foto):

Parte 2

DOCUMENTI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Comunicazione riguardante

l’omologazione (5)

l’estensione dell’omologazione (5)

il rifiuto dell’omologazione (5)

la revoca dell’omologazione (5)

di un tipo di trattore per quanto riguarda la direttiva 86/297/CEE.

Numero di omologazione: …

Motivo dell’estensione: …

Sezione I

0.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2.

Tipo di trattore:

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul trattore (6):

0.3.1.

Ubicazione della marcatura:

0.4.

Categoria del veicolo (7):

0.5.

Denominazione e indirizzo del costruttore:

0.8.

Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:

Sezione II

1.

Ulteriori informazioni (se necessarie): cfr. addendum

2.

Servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove:

3.

Data del verbale di prova:

4.

Numero del verbale di prova:

5.

Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6.

Luogo:

7.

Data:

8.

Firma:

9.

È allegato l’indice del fascicolo di informazione depositato presso l’autorità competente, che può essere ottenuto su richiesta.

»

(1)  Nella norma ISO 500-1:2004 l’ultima frase del punto 6.2 non è applicabile.

(2)  Ai fini della presente direttiva questa norma si applica anche ai trattori con prese di forza la cui potenza, misurata conformemente alla norma ISO 789-1:1990, è superiore a 20 kW.

(3)  Per le prese di forza di tipo 3, quando sia possibile ridurre le dimensioni dell’apertura dello scudo protettivo al fine di adeguarlo agli elementi nei quali deve essere inserito, il manuale d’uso deve contenere quanto segue:

avvertenza relativa alle conseguenze e ai rischi connessi alle dimensioni ridotte dello scudo protettivo,

istruzioni e avvertenze specifiche riguardanti l’inserimento e il disinserimento delle prese di forza,

istruzioni e avvertenze specifiche riguardanti l’utilizzo degli strumenti o delle macchine in cui viene inserita la presa di forza posteriore.

(4)  Secondo le definizioni di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE.

(5)  Barrare se non pertinente.

(6)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non appropriati ai fini della descrizione dei tipi di trattore oggetto della presente scheda di omologazione, detti caratteri vanno rappresentati nella documentazione dal simbolo “?” (per esempio ABC?123?).

(7)  Secondo le definizioni di cui all’allegato II della direttiva 2003/37/CE.


ALLEGATO III

L’allegato II della direttiva 2003/37/CE è così modificato:

1)

nel capitolo B, parte I, elenco delle direttive specifiche, riga 18.1, colonna T5, il segno «(X)» è sostituito dal segno «X»;

2)

nel capitolo B, appendice 1, la parte II è così modificata:

a)

nella riga 2.2, colonna T4.3, il segno «(X)» è sostituito dal segno «X»;

b)

nella riga 17.1, colonna T4.3, il segno «(X)» è sostituito dal segno «X».


ALLEGATO IV

Nel punto 2.2 dell’allegato I della direttiva 2009/60/CE è aggiunto il seguente comma:

«Per i trattori di categoria T4.3 la lunghezza della piattaforma non è superiore a 2,5 volte la carreggiata massima anteriore o, se maggiore, posteriore.»


ALLEGATO V

L'allegato II della direttiva 2009/144/CE è così modificato:

1)

il punto 2.3.2.11 è sostituito dal seguente:

«2.3.2.11.

Trattori a carreggiata stretta e trattori di categoria T4.3»;

2)

il punto 2.3.2.11.1 è sostituito dal seguente:

«2.3.2.11.1.

Nel caso dei trattori di carreggiata stretta quali definiti all'articolo 1, secondo trattino, della direttiva 87/402/CEE del Consiglio (1) e dei trattori di categoria T4.3 quali definiti nell'allegato II, capitolo B, appendice 1, parte I, della direttiva 2003/37/CE i requisiti del punto 2.3.2.9 non si applicano alla zona situata al di sotto di un piano inclinato posteriormente a 45°, trasversale alla direzione di avanzamento e passante per un punto situato 230 mm dietro al punto di riferimento del sedile (cfr. figura 7). Se esistono parti pericolose in questa zona, vanno opportunamente segnalate sul trattore.


(1)  GU L 220 dell'8.8.1987, pag. 1


DECISIONI

9.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 238/14


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 luglio 2010

che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti

(BCE/2010/8)

(2010/483/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6,

vista la decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Le soglie per le procedure pubbliche di aggiudicazione definite nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2) sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (3). La Banca centrale europea (BCE), sebbene non soggetta alla direttiva 2004/18/CE, intende appplicare le stesse soglie per le proprie procedure pubbliche di aggiudicazione.

(2)

Gli appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote richiedono misure di sicurezza speciali e non possono pertanto essere soggetti a procedure di aggiudicazione. Deve essere chiarito che tali appalti ricadono nell’eccezione prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della decisione BCE/2007/5 (4).

(3)

In seguito ad una recente sentenza della Corte di giustiza dell’Unione europea (5), è necessario chiarire che le eccezioni per gli accordi di cooperazione tra la BCE e le banche centrali nazionali (BCN) e gli accordi di cooperazione tra la BCE e le istituzioni e organi dell’Unione, organizzazioni internazionali o agenzie governative comprendono non solo cooperazione nell’adempimento dei compiti di servizio pubblico ma anche cooperazione nei sevizi ausiliari all’adempimento di tali compiti.

(4)

Secondo recenti sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (6), deve essere ulteriormente precisato il termine per sollevare eccezioni alle condizioni stabilite dalla BCE.

(5)

Per ragioni di trasparenza, e fatta salva la decisione BCE/2004/3 del 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (7), i candidati e gli offerenti esclusi devono avere il diritto di ricevere copie di tutti i documenti interni relativi alla valutazione della loro candidatura od offerta e, a determinate condizioni, copie dei documenti relativi alla valutazione dell’offerta prescelta.

(6)

È necessario chiarire che in casi eccezionali debitamente giustificati, le proroghe di un contratto possono protarsi oltre la scadenza iniziale di un appalto.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione BCE/2007/5,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2007/5 è modificata come segue:

1)

all’articolo 1 è aggiunta la definizione seguente:

«q)

“per appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote” si intendono gli appalti aventi per oggetto lavoro teorico o sperimentazione pratica, analisi e ricerca condotte sotto condizioni controllate in alternativa o:

per acquisire nuove conoscenze e inventare nuovi materiali o migliorare quelli esistenti, processi di fabbricazione o dispositivi per l’originazione, la produzione, il trasporto, l’emissione, l’autenticazione e la distruzione delle banconote in euro (compresi i materiali per la loro originazione),

per avviare la produzione di materiali nuovi o migliorare quelli esistenti, prodotti o dispositivi per l’originazione, la produzione, il trasporto, l’emissione, l’autenticazione e la distruzione delle banconote in euro (compresi i materiali per la loro originazione).

Gli appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote non comprendono gli appalti per la stampa di prototipi di banconote in euro.»;

2)

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

gli accordi di cooperazione tra la BCE e le BCN utili allo svolgimento delle funzioni pubbliche connesse all’Eurosistema/SEBC;»;

b)

al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

gli accordi di cooperazione tra la BCE e le altre istituzioni e organi dell’Unione, organizzazioni internazionali o agenzie governative, utili allo svolgimento di funzioni pubbliche;»;

3)

all’articolo 4, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Si applicano le seguenti soglie:

a)

193 000 EUR per gli appalti di forniture e servizi;

b)

4 845 000 EUR per gli appalti di lavori.»;

4)

l’articolo 6 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

quando la BCE ha classificato l’appalto come segreto o quando l’esecuzione dell’appalto è corredata dall’adozione di speciali misure di sicurezza, conformemente a quanto stabilito dalle regole di sicurezza della BCE, ovvero quando ciò è necessario a tutela di interessi essenziali della BCE. Gli appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote richiedono speciali misure di sicurezza e pertanto sono esonerati dagli obblighi stabiliti nella presente decisione.»;

b)

nel paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera g):

«g)

servizi sanitari e sociali.»;

5)

all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se un appalto è a tempo determinato, la sua durata può essere prorogata rispetto alla scadenza iniziale se sussistono le seguenti condizioni:

a)

il bando di gara o, nel caso di una procedura a norma del capitolo III, la richiesta di offerta, prevedono la possibilità di proroga;

b)

le eventuali proroghe sono debitamente motivate;

c)

le eventuali proroghe sono state prese in considerazione nel determinare la procedura applicabile ai sensi dell’articolo 4.

La totalità di tutte le proroghe non supera come regola la durata dell’appalto iniziale, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati.»;

6)

all’articolo 21, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Se i candidati o gli offerenti ritengono incomplete, incoerenti o illegali le condizioni stabilite dalla BCE nel bando di gara, nell’invito ad offrire o nella documentazione allegata, o ritengono che la BCE o un altro candidato/offerente ha infranto le regole applicabili agli appalti, comunicano le proprie obiezioni alla BCE entro 15 giorni. Se le irregolarità riguardano il bando di gara o altri documenti inviati dalla BCE, il termine decorre dalla data di ricevimento della documentazione. In altri casi, il termine decorre dal momento in cui i candidati o gli offerenti vengono a conoscenza delle irregolarità o possano ragionevolmente venirne a conoscenza. La BCE può quindi correggere o integrare le condizioni o porre rimedio alle irregolarità come richiesto, ovvero rigettare la richiesta indicandone i motivi. Le eccezioni che non sono comunicate alla BCE entro 15 giorni non possono essere proposte in una fase più avanzata.»;

7)

all’articolo 28, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, i candidati e gli offerenti possono richiedere alla BCE di fornire i motivi del rigetto delle proprie domande di partecipazione o delle loro offerte e di fornire copie di tutti i documenti relativi alla valutazione della loro domanda di partecipazione od offerta. Gli offerenti esclusi la cui offerta era ammissibile possono anche chiedere il nome del candidato aggiudicatario, così come le caratteristiche e i relativi vantaggi dell’offerta di quest’ultimo. Possono anche richiedere copie di tutti i documenti relativi alla valutazione del candidato aggiudicatario, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 4.»;

8)

all’articolo 30, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli offerenti possono richiedere alla BCE di fornire i motivi del rigetto della loro offerta e di fornire copie di tutti i documenti relativi alla valutazione della loro offerta.»

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2010.

2.   Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine in conformità delle disposizioni della decisione BCE/2007/5 in vigore alla data di avvio della procedura di aggiudicazione. Ai fini della presente disposizione, si ritiene che una procedura di appalto abbia inizio il giorno della trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, nel caso in cui tale bando non sia necessario, il giorno in cui la BCE abbia invitato uno o più fornitori a presentare un’offerta.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 luglio 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(3)  GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 64.

(4)  GU L 184 del 14.7.2007, pag. 34.

(5)  Causa C-480/06 Commissione/Repubblica federale di Germania, Raccolta 2009, pag. I-4747.

(6)  Causa C-406/08 Uniplex (UK)/NHS Business Services Authority Raccolta 2010, pag. I-0000 e Causa C-456/08 Commissione/Irlanda, Raccolta 2010, pag. I-0000.

(7)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42.


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