ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.242.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom |
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2010/487/Euratom |
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2010/488/Euratom |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
15.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 805/2010 DEL CONSIGLIO
del 13 settembre 2010
che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese fabbricate da Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 452/2007 (2) («il regolamento controverso»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo compreso tra il 9,9 % ed il 38,1 % sulle importazioni di assi da stiro, con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell’Ucraina. |
(2) |
Il 12 giugno 2007 un produttore esportatore cinese che ha cooperato, Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd («Foshan Shunde»), ha presentato al Tribunale («il Tribunale di primo grado» prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona) una domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 452/2007 nella misura in cui riguarda il ricorrente (3). |
(3) |
Il 29 gennaio 2008 il Tribunale ha respinto il ricorso di Foshan Shunde. |
(4) |
Il 3 aprile 2008 Foshan Shunde ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia chiedendo di riformare la sentenza del Tribunale e di annullare il regolamento (CE) n. 452/2007 nella misura in cui riguarda il ricorrente. |
(5) |
Il 1o ottobre 2009 la Corte di giustizia, con la sentenza pronunciata nella causa C-141/08 P («la sentenza della Corte») ha riformato la precedente sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2008. Nella sua sentenza la Corte di giustizia ha giudicato che i diritti della difesa di Foshan Shunde erano stati lesi dalla violazione dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base. La Corte di giustizia ha pertanto annullato il regolamento controverso nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Foshan Shunde. |
(6) |
Nella causa T-2/95 (4) (la «causa IPS») il Tribunale ha riconosciuto che, nei casi in cui un procedimento comprende varie fasi amministrative, l’annullamento di una delle fasi non comporta necessariamente l’annullamento di tutto il procedimento. Il procedimento antidumping è un tipo di procedimento che comprende varie fasi. Di conseguenza, l’annullamento del regolamento controverso per quanto riguarda una parte non implica l’annullamento dell’intero procedimento precedente l’adozione di tale regolamento. Inoltre, ai sensi dell’articolo 266 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le istituzioni dell’Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia del 1o ottobre 2009. Ciò implica anche la possibilità di rimediare agli aspetti del regolamento controverso che hanno portato al suo annullamento senza modificare le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza della Corte di giustizia, come disposto nella causa C-458/98 P (5) («ricorso IPS»). Va notato che, fatta eccezione per la violazione dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, tutte le altre constatazioni che figurano nel regolamento controverso restano automaticamente valide, in quanto la Corte di giustizia ha respinto tutte le obiezioni mosse a loro riguardo. |
(7) |
A seguito della sentenza della Corte di giustizia del 1o ottobre 2009, è stato pubblicato un avviso (6) di riapertura parziale dell’inchiesta antidumping riguardante le importazioni di assi da stiro originarie, tra l’altro, della RPC. La riapertura era limitata all’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia per quanto riguarda Foshan Shunde. |
(8) |
La Commissione ha ufficialmente informato della riapertura parziale dell’inchiesta i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e dell’industria dell’Unione. La Commissione ha dato inoltre alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro il termine indicato nell’avviso. |
(9) |
Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite. |
(10) |
Osservazioni sono state ricevute da due produttori esportatori della RPC (uno dei quali era la parte direttamente interessata, Foshan Shunde), dall’industria dell’Unione e da due importatori indipendenti. |
(11) |
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi per Foshan Shunde. È stato fissato un termine entro il quale esse potevano presentare le loro osservazioni su tali comunicazioni. Le osservazioni delle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, la Commissione ha modificato le proprie conclusioni di conseguenza. |
B. ESECUZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE
1. Osservazione preliminare
(12) |
Si ricorda che il regolamento controverso è stato annullato perché la Commissione aveva inviato la sua proposta di istituire un dazio antidumping definitivo al Consiglio prima della scadenza del termine obbligatorio di 10 giorni previsto dall’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base per la ricezione delle osservazioni formulate dopo l’invio alle parti interessate del documento d’informazione finale. |
2. Osservazioni delle parti interessate
(13) |
Foshan Shunde ha sostenuto che la sentenza della Corte di giustizia non richiede misure di esecuzione. Secondo la società, la riapertura dell’inchiesta è illegale perché il regolamento di base non prevede espressamente questa possibilità e perché una riapertura non permetterebbe di rispettare il termine di 15 mesi per la chiusura di un’inchiesta fissato dall’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base e di 18 mesi fissato dall’articolo 5.10 dell’accordo antidumping dell’OMC. Foshan Shunde ha sostenuto che la causa IPS non può costituire un precedente perché è basata sul regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell’11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (7) («il vecchio regolamento di base»), che non prevedeva ancora un termine obbligatorio. Foshan Shunde ha anche affermato che se la Commissione decidesse di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia, dovrebbe farlo sulla base del suo documento d’informazione finale datato 20 febbraio 2007, nel quale alla parte è stato attribuito lo status di società operante in condizioni di economia di mercato e non è stato constatata alcuna pratica di dumping per questa società, e non sulla base del documento d’informazione finale riveduto del 23 marzo 2007 nel quale la Commissione ha confermato le conclusioni provvisorie di non concedere a Foshan Shunde lo status di società operante in condizioni di economia di mercato e di fissare il margine di dumping al 18,1 %. |
(14) |
L’altro produttore esportatore cinese, Zheijiang Harmonic Hardware Products Co. Ltd («Zheijiang Harmonic») ha fatto valere alcuni argomenti sostanzialmente identici a quelli avanzati da Foshan Shunde, cioè che la riapertura del procedimento non ha alcuna base giuridica e che la legislazione non prevede la possibilità di reistituire dazi antidumping oltre i termini fissati dal regolamento di base e dall’accordo antidumping dell’OMC. Ha inoltre sostenuto che il fatto di ripubblicare un documento d’informazione riveduto e di concedere un termine per la risposta ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base non può porre rimedio alla violazione dei diritti della difesa di Zheijiang Harmonic e all’istituzione illegale di dazi. Infine, ha sottolineato che la Commissione non può reistituire misure antidumping sulla base di informazioni riguardanti l’anno 2005, un periodo che risale a oltre quattro anni prima della riapertura parziale dell’inchiesta, perché questo non sarebbe conforme all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base. Inoltre, Zheijiang Harmonic ha sostenuto che la Commissione non può riaprire il caso perché ha perso la sua obiettività e la sua imparzialità, in quanto l’impugnato regolamento, proposto dalla Commissione stessa, è stato parzialmente annullato dalla Corte di giustizia. |
(15) |
I due importatori/produttori indipendenti dell’Unione non hanno comunicato informazioni o dati riguardanti la fondatezza giuridica della riapertura dell’inchiesta, ma hanno sottolineato il loro ruolo come attori del mercato delle assi da stiro dell’Unione. Uno di loro ha anche fatto presenti le ripercussioni che l’annullamento del regolamento da parte della Corte di giustizia e la successiva riapertura parziale dell’inchiesta avranno sulle loro attività. |
(16) |
L’industria dell’Unione ha sostenuto che i produttori dell’Unione pagano il prezzo dell’irregolarità rilevata dalla Corte di giustizia perché sono lasciati senza protezione dalle importazioni per le quali è stato accertato il dumping e il relativo pregiudizio. L’industria dell’Unione ha proposto che la procedura riprenda dalla fase in cui è stata commessa l’irregolarità della Commissione, cioè dal momento in cui la società cinese doveva comunicare le sue osservazioni sul documento d’informazione finale riveduto della Commissione del 23 marzo 2007, che sia presa una decisione sulle osservazioni di questa parte e che sia inviata al Consiglio una nuova proposta, limitata alla situazione di Foshan Shunde, al fine di ristabilire i dazi antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Foshan Shunde. L’industria dell’Unione ha anche fatto valere che in passato si è già proceduto in modo simile [nelle sentenze della causa IPS e del ricorso IPS, e nel regolamento (CE) n. 235/2004 del Consiglio (8) adottato a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa C-76/00 P Petrotub SA e Republica SA contro Consiglio]. Inoltre, secondo questa parte, il termine di 15 mesi previsto dal regolamento di base non si applica alla modifica di un regolamento che istituisce dazi antidumping per dare esecuzione a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
3. Analisi delle osservazioni
(17) |
Si ricorda che la Corte di giustizia ha respinto tutti gli argomenti di merito avanzati da Foshan Shunde quanto alla fondatezza della causa. Le istituzioni dell’Unione hanno quindi unicamente l’obbligo di correggere la parte della procedura amministrativa in cui ha avuto luogo l’irregolarità nell’inchiesta iniziale. |
(18) |
L’argomento secondo il quale l’introduzione di termini rispettivamente di 15 e 18 mesi per la chiusura delle inchieste antidumping impedisce alla Commissione di procedere come nella causa IPS, è stato ritenuto infondato. Questo termine non è da considerarsi rilevante per l’esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Esso si riferisce infatti soltanto all’ultimazione dell’inchiesta iniziale e corre dalla data d’apertura dell’inchiesta alla data dell’azione finale, e non riguarda le misure ulteriori che possono eventualmente essere prese, ad esempio a seguito di un controllo giurisdizionale. Inoltre, è da notare che qualsiasi altra interpretazione significherebbe che ogni azione giudiziaria condotta con successo dall’industria dell’Unione sarebbe senza effetto concreto per questa parte, se si ammette che la scadenza del termine di chiusura dell’inchiesta iniziale non permette di dare esecuzione a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Questo sarebbe contrario al principio secondo cui tutte le parti hanno la possibilità di un efficace controllo giurisdizionale. |
(19) |
Viene inoltre rilevato che il Tribunale, nella sua sentenza nelle cause riunite T-163/94 e T-165/94 (9), ha considerato che anche il termine flessibile applicabile in base al vecchio regolamento di base non poteva essere esteso oltre limiti ragionevoli e ha ritenuto che per un’inchiesta una durata superiore a tre anni sia eccessiva. Questo è in contrasto con la causa IPS, nella quale l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia è intervenuta sette anni dopo l’apertura dell’inchiesta iniziale, senza che nulla indichi, in questa sentenza, che i termini hanno costituito un problema. |
(20) |
Pertanto, si conclude che l’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base si applica all’apertura del procedimento e alla chiusura dell’inchiesta avviata a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base e non a una riapertura parziale dell’inchiesta per dare esecuzione a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
(21) |
Questa conclusione è conforme all’approccio seguito per l’attuazione delle decisioni che figurano nelle relazioni dei gruppi speciali e dell’organo d’appello dell’OMC, in cui si riconosce che le istituzioni possono rimediare alle deficienze di un regolamento che istituisce dazi antidumping per conformarsi alle relazioni dell’organo di conciliazione anche in casi che riguardano l’Unione europea (10). In questi casi, è stato ritenuto necessario adottare procedure speciali per dare esecuzione alle relazioni dei gruppi speciali e dell’organo d’appello dell’OMC, dato che le loro relazioni non possono essere direttamente applicate nell’ordinamento giuridico dell’Unione, contrariamente alle sentenze della Corte di giustizia, che sono direttamente applicabili. |
(22) |
Per quanto riguarda gli argomenti avanzati circa l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, va notato che nessuna violazione di questo articolo ha potuto essere stabilita, dal momento che la Commissione non ha aperto un nuovo procedimento, ma ha riaperto l’inchiesta iniziale per dare esecuzione a una sentenza della Corte di giustizia. |
(23) |
Per quanto riguarda l’argomento secondo cui Foshan Shunde dovrebbe ricevere il documento d’informazione del 20 febbraio 2007 e non il documento d’informazione riveduto del 23 marzo 2007, si nota che, secondo la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia, la Commissione dovrebbe correggere l’irregolarità procedurale. Questa irregolarità amministrativa ha avuto luogo soltanto quando a Foshan Shunde è stato concesso meno di 10 giorni per presentare le sue osservazioni sul documento d’informazione riveduto. Di conseguenza, la validità delle fasi precedenti dell’inchiesta iniziale non è stata infirmata dalla sentenza della Corte di giustizia e non deve quindi essere riesaminata nel quadro dell’attuale riapertura parziale. |
4. Conclusione
(24) |
Tenuto conto delle osservazioni comunicate dalle parti e dell’analisi che ne è stata fatta, è stato concluso che per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia occorre trasmettere a Foshan Shunde e a tutte le altre parti interessate il documento d’informazione finale riveduto del 23 marzo 2007, sulla base del quale è stato proposto di reistituire il dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Foshan Shunde, sulla base del regolamento impugnato. |
(25) |
In base a quanto precede, si è anche concluso che la Commissione deve concedere a Foshan Shunde e a tutte le altre parti interessate un termine sufficiente per comunicare le loro osservazioni sul documento d’informazione finale riveduto del 23 marzo 2007, e quindi valutare tali osservazioni per decidere se proporre al Consiglio di reistituire il dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Foshan Shunde, sulla base dei fatti relativi al periodo d’inchiesta iniziale. |
C. COMUNICAZIONI
(26) |
Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si è inteso dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia. |
(27) |
A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni applicando il termine di 10 giorni prescritto dall’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base. Queste osservazioni sono state esaminate e prese in considerazione se lo si è ritenuto opportuno, ma non hanno portato a una modifica delle conclusioni di cui sopra. |
(28) |
Foshan Shunde e tutte le altre parti interessate hanno ricevuto il documento d’informazione finale riveduto del 23 marzo 2007, in base al quale è stato proposto di reistituire il dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro fabbricate da Foshan Shunde, tenuto conto dei fatti relativi al periodo d’inchiesta iniziale. |
(29) |
Foshan Shunde e tutte le altre parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sul documento d’informazione riveduto. Gli argomenti presentati in forma orale e scritta sono stati esaminati e, se lo si è ritenuto opportuno, presi in considerazione. Alle luce delle osservazioni presentate, si può rilevare quanto segue: la linea di condotta seguita nel presente regolamento si fonda sul fatto che nella sua sentenza la Corte di giustizia sottolinea che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base non può essere interpretato in un modo che obbligherebbe la Commissione a proporre al Consiglio misure definitive, che perpetuerebbero un errore commesso nella valutazione originaria dei criteri sostanziali di quella disposizione (11). Benché in quella causa la Corte di giustizia abbia formulato questa osservazione in relazione a un errore a detrimento del ricorrente, è chiaro che questa interpretazione dovrebbe essere applicata nello stesso modo in ogni caso, il che significa che anche un errore a detrimento dell’industria dell’Unione non può essere perpetuato. Come indicato nel documento d’informazione finale riveduto del 23 marzo 2007 e nel documento d’informazione specifico riveduto della stessa data, nonché nelle precedenti lettere inviate dalla Commissione al ricorrente, su cui questi documenti si basano, a Foshan Shunde dovrebbe essere rifiutato lo status di società operante in condizioni di economia di mercato perché le sue pratiche contabili presentavano molte carenze gravi e non erano quindi conformi alle norme contabili internazionali. La violazione del secondo criterio dell’articolo 2, paragrafo 7, non può essere contestata in base alle statistiche di cui all’ultima frase del paragrafo 12 della sentenza della Corte di giustizia. L’approccio originariamente considerato nel documento d’informazione finale del 20 febbraio 2007 va quindi qualificato come errore che dovrebbe essere corretto. Nell’interesse dell’industria dell’Unione, che dovrebbe essere protetta contro il dumping, il dazio antidumping risultante applicabile al ricorrente deve essere ristabilito il più presto possibile. |
(30) |
Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si è inteso raccomandare la reistituzione dei dazi antidumping definitivi, un produttore esportatore cinese ha proposto un impegno in materia di prezzi, secondo quanto previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Questa offerta di impegno, tuttavia, non ha permesso di risolvere i problemi già messi in rilievo nel considerando 68 dell’impugnato regolamento, in particolare la necessità di stabilire prezzi all’importazione minimi significativi per ciascuno dei numerosi tipi di prodotti, che potrebbero essere monitorati adeguatamente dalla Commissione senza rischio grave di elusione. L’offerta di impegno sui prezzi, inoltre, ha proposto o un prezzo minimo medio relativo a un solo tipo di prodotto esportato verso l’Unione o vari prezzi all’importazione minimi basati ancora su prezzi medi ponderati per combinazioni di alcuni prodotti. Tutte le combinazioni proposte per il prezzo all’importazione minimo erano notevolmente più basse dei prezzi all’esportazione più elevati stabiliti. In base a quanto precede, si è concluso che tale impegno era irrealizzabile e non poteva essere accettato. La parte è stata informata di questo e le è stata la possibilità di presentare le sue osservazioni, che non hanno però modificato le conclusioni di cui sopra. |
D. DURATA DELLE MISURE
(31) |
La presente procedura non modifica, come disposto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la data di scadenza delle misure istituite dall’impugnato regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È reistituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di assi da stiro con o senza supporto e dotate o meno di piano aspirante, riscaldante e/o soffiante, compresi il braccio per stirare le maniche e i componenti essenziali, vale a dire le gambe, il piano ed il portaferro, originarie della Repubblica popolare cinese, classificate nei codici NC ex 3924 90 00, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 ed ex 8516 90 00 (codici TARIC 3924900010, 4421909810, 7323939010, 7323999110, 7323999910, 8516797010 e 8516900051) e fabbricate da Foshan Shunde Yongjian Housewares and Hardware Co. Ltd., Foshan (codice addizionale TARIC A785).
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, è del 18,1 %.
3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 109 del 26.4.2007, pag. 12.
(3) Causa T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd/Consiglio, Raccolta 2008, pag. II-00001.
(4) Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Raccolta 1998, pag. II-3939.
(5) Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Raccolta 2000, pag. I-08147.
(6) GU C 308 del 18.12.2009, pag. 44.
(7) GU L 209 del 2.8.1988, pag. 1.
(8) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 11.
(9) Cause riunite T-163/94 e 165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko Co. Ltd/Consiglio, Raccolta 1995, pag. II-01381.
(10) Dazi antidumping delle Comunità europee sulle importazioni di biancheria da letto in cotone dall’India: ricorso da parte dell’India all’articolo 21.5 del DSU, WT/DS141/AB/RW (8 aprile 2003), paragrafi 82-86; regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall’organo di conciliazione dell’OMC in materia di misure antidumping e antisovvenzioni (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10); regolamento (CE) n. 436/2004 del Consiglio, dell’8 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1784/2000 del 23 luglio 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo, e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia (GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 15) in seguito alle relazioni adottate dall’organo di conciliazione dell’OMC.
(11) Paragrafo 111 della sentenza della Corte di giustizia.
15.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/6 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 806/2010 DEL CONSIGLIO
del 13 settembre 2010
che modifica i regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 relativamente alla concessione dell’esenzione dalle misure istituite da tali regolamenti a un esportatore israeliano di polietilene tereftalato (PET) originario dell’India e pone termine alla registrazione delle importazioni effettuate da tale esportatore
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo13, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2009/597 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare gli articoli 20, 23, paragrafi 5 e 6,
vista la proposta presentata dalla Commissione europea, previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
(1) |
Con i regolamenti (CE) n. 1676/2001 (3) e (CE) n. 2597/1999 (4), il Consiglio ha istituito rispettivamente misure antidumping e misure compensative sui fogli di PET originari, tra l’altro, dell’India («le misure iniziali»). Con i regolamenti (CE) n. 1975/2004 (5) e (CE) n. 1976/2004 (6), il Consiglio ha esteso tali misure ai fogli di PET spediti da Israele e dal Brasile («le misure estese»), ad eccezione delle importazioni di prodotti spediti da una società brasiliana (Terphane Ltd) e da una israeliana (Jolbar Ltd), specificamente menzionate in ciascuno di tali regolamenti. |
(2) |
Con il regolamento (CE) n. 101/2006 (7) il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 1975/2004 e (CE) n. 1976/2004 al fine di concedere ad un’altra società israeliana (Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd) l’esenzione dalle misure estese. |
(3) |
A seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1292/2007 (8), ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni di fogli di polietilentereftalato (PET) originari dell’India e ha mantenuto l’estensione di tale dazio alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Brasile e da Israele, dichiarato o meno originario di tali paesi, fatta eccezione per taluni produttori indicati all’articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento («misure antidumping in vigore»). |
(4) |
A seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 367/2006 (9), ha istituito un dazio compensativo sulle importazioni di fogli di polietilentereftalato (PET) originari dell’India e ha mantenuto l’estensione di tale dazio alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Brasile e da Israele, dichiarato o meno originario di tali paesi, fatta eccezione per taluni produttori indicati all’articolo 1, paragrafo 3, di tale regolamento («le misure compensative in vigore»). Le misure antidumping in vigore e le misure compensative in vigore sono indicate nel seguito come «le misure antidumping e compensative in vigore». |
(5) |
I regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 15/2009 del Consiglio (10). |
B. INCHIESTA ATTUALE
1. Richiesta di riesame
(6) |
La Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure estese, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, nonché dell’articolo 20 e dell’articolo 23, paragrafi 5 e 6, del regolamento antisovvenzioni di base. La domanda è stata presentata da S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd («SZP»), un produttore in Israele («il paese interessato»). |
2. Apertura di un riesame
(7) |
Dopo aver esaminato le prove presentate da SZP, la Commissione ha concluso che vi sono elementi sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, nonché dell’articolo 20 e dell’articolo 23, paragrafi 5 e 6, del regolamento antisovvenzioni di base allo scopo di determinare la possibilità di concedere a SZP l’esenzione dalle misure estese. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria dell’Unione interessata l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (UE) n. 6/2010 (11) («il regolamento di apertura»), un riesame dei regolamenti (CE) n. 1292/2007 e (CE) n. 367/2006 con riguardo a SZP. |
(8) |
Con il regolamento che ha avviato il riesame è stato abrogato il dazio antidumping imposto dal regolamento (CE) n. 1292/2007 sulle importazioni del prodotto in esame spedite da Israele da SZP. Contemporaneamente, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, è stato chiesto alle autorità doganali di adottare le misure opportune per la registrazione di tali importazioni. |
3. Prodotto in esame
(9) |
Il prodotto in esame è quello definito nei regolamenti che istituiscono le misure iniziali, vale a dire i fogli di polietilentereftalato (PET) originari dell’India, attualmente classificati nei codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90 («il prodotto in esame»). |
(10) |
Si ritiene che i fogli di PET spediti da Israele nell’Unione con i codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90 («il prodotto oggetto del riesame») possiedano le stesse caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche di base e siano destinati agli stessi usi del prodotto in esame. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 2, lettera c), del regolamento antisovvenzioni di base. |
4. Inchiesta
(11) |
La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame la società SZP e i rappresentanti del paese interessato. Le parti interessate sono state invitate a comunicare le rispettive opinioni e informate della possibilità di chiedere un’audizione. Non è stata tuttavia ricevuta alcuna richiesta in tal senso. |
(12) |
La Commissione ha inoltre inviato un questionario a SZP e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede della società. |
5. Periodo dell’inchiesta
(13) |
L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). Sono stati raccolti dati a partire dal 2006 sino alla fine del PI per valutare eventuali cambiamenti nella configurazione degli scambi. |
C. RISULTATI DELL’INCHIESTA
(14) |
Dalle conclusioni raggiunte risulta che SZP non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione europea durante il periodo dell’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure estese, vale a dire dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003. SZP ha effettuato le prime esportazioni del prodotto in questione dopo l’estensione delle misure, tra l’altro, ad Israele. |
(15) |
Inoltre, la società ha fornito prove documentali sufficienti a dimostrare di non essere collegata, né direttamente né indirettamente, ad alcuno dei produttori esportatori indiani o delle società israeliane soggetti alle misure antidumping e compensative in vigore. |
(16) |
Come risulta dal considerando 14, SZP ha esportato il prodotto in esame nell’Unione solo successivamente al periodo dell’inchiesta che ha portato all’adozione delle misure estese. I fogli di PET prodotti dalla società sono destinati alla vendita o all’uso interno per fabbricare una gamma di articoli per imballaggio. |
(17) |
Benché SZP utilizzi materie prime originarie, tra l’altro, dell’India per fabbricare fogli di PET esportati nell’Unione, ciò non è stato considerato come una pratica di elusione. Le materie prime indiane rappresentavano soltanto una piccola parte delle materie prime acquistate da SZP a normali condizioni di mercato insieme ad altre materie prime acquistate principalmente sul mercato interno. Il produttore indiano di materie prime è da lungo tempo uno dei fornitori di SZP. |
(18) |
Inoltre non è emerso alcun elemento a prova del fatto che SZP acquistava fogli di PET finiti in India per rivenderli o trasbordarli nell’Unione europea. |
D. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME
(19) |
Stando alle conclusioni di cui sopra secondo le quali la società SZP non è coinvolta in pratiche di elusione, è opportuno esentarla dalle misure antidumping e compensative in vigore. |
(20) |
Occorre mettere fine alla registrazione, prevista dal regolamento di apertura del riesame, per le importazioni di fogli PET spediti da Israele da SPZ. A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, che dispone l’applicazione delle misure alle importazioni registrate a decorrere dalla data di registrazione, e in considerazione dell’esenzione della società dalle misure, non deve essere riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni di fogli PET, spediti da Israele da SZP, che sono state sottoposte alla registrazione di cui al regolamento di apertura al loro arrivo sul territorio comunitario. |
(21) |
Per quanto riguarda le misure compensative, dal momento che è stato accertato che SZP non ha eluso le misure esistenti, l’esenzione prende effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 6/2010 ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base. Le domande di rimborso o di sgravio devono essere presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale nazionale applicabile. |
(22) |
Le esenzioni dall’estensione delle misure concesse ai fogli di PET prodotti da SZP rimangono valide, conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e all’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, a condizione che esistano riscontri effettivi che giustificano tale esenzione e che non si accerti che essa era stata concessa sulla base di informazioni false o fuorvianti presentate dalla società in questione. Qualora elementi di prova, a prima vista sufficienti, dovessero indicare il contrario, la Commissione può avviare un’inchiesta per stabilire se la revoca dell’esenzione sia o no giustificata. |
(23) |
L’esenzione dalle misure estese per le importazioni di fogli PET di SZP è stata decisa sulla base delle conclusioni del presente riesame. Tale esenzione deve essere pertanto applicata esclusivamente alle importazioni di fogli PET spediti da Israele e prodotti da tale persona giuridica. Le importazioni di fogli di PET prodotti o spediti da qualsiasi altra società non specificamente menzionata con nome e indirizzo all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1292/2007 e all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 367/2006, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare dell’esenzione e sono soggette all’aliquota del dazio residuo imposta da tali regolamenti. |
E. PROCEDIMENTO
(24) |
La Commissione ha informato SZP e tutte le altre parti interessate dei fatti e delle considerazioni in base ai quali intendeva concedere a SZP l’esenzione dalle misure estese, ma non ha ricevuto alcuna osservazione in proposito, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il regolamento (CE) n. 1292/2007 è così modificato:
All’articolo 2, paragrafo 4, è aggiunta la seguente società all’elenco delle società produttrici di fogli di polietilentereftalato in Brasile e in Israele per le quali le importazioni di fogli di polietilentereftalato sono esentate dall’applicazione del dazio antidumping residuo definitivo esteso:
«S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd, PO Box 53, Shavei Zion, 22086 Israele (codice addizionale TARIC A964)».
2. Il regolamento (CE) n. 367/2006 è così modificato:
All’articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la seguente società all’elenco delle società produttrici di fogli di polietilentereftalato in Brasile e in Israele per le quali le importazioni di fogli di polietilentereftalato sono esentate dall’applicazione del dazio compensativo definitivo esteso:
«S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd, PO Box 53, Shavei Zion, 22086 Israele (codice addizionale TARIC A964)».
Articolo 2
I dazi compensativi riscossi sulle importazioni provenienti da S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd a partire dal 7 gennaio 2010, a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 367/2006, sono rimborsati all’importatore o agli importatori interessati. Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate alle autorità doganali nazionali conformemente alla regolamentazione doganale nazionale applicabile.
Articolo 3
Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 6/2010. Non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni così registrate.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 7 gennaio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
S. VANACKERE
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(3) GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1.
(4) GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.
(5) GU L 342 del 18.11.2004, pag. 1.
(6) GU L 342 del 18.11.2004, pag. 8.
(7) GU L 17 del 21.1.2006, pag. 1.
(8) Regolamento (CE) n. 1292/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, e che conclude il riesame intermedio parziale di tali importazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97 (GU L 68 dell’8.3.2006, pag. 15).
(10) GU L 6 del 10.1.2009, pag.1.
(11) GU L 2 del 6.1.2010, pag. 5.
15.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/9 |
REGOLAMENTO (UE) N. 807/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2010
recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nell’Unione
(codificazione)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1), in particolare l’articolo 43, lettere g) e h), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione, del 29 ottobre 1992, recante modalità d’esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d’intervento a favore degli indigenti nella Comunità (2) è stato modificato in modo sostanziale a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. |
(2) |
È necessario che la procedura e le modalità di redazione del piano annuo di distribuzione dei prodotti provenienti dalle scorte d’intervento che la Commissione elabora in base ai dati forniti dagli Stati membri siano semplici e che il calendario della distribuzione sia modificato tenendo conto, da un lato, del fabbisogno di distribuzione ai beneficiari e, dall’altro, delle esigenze connesse alla gestione finanziaria delle scorte d’intervento. |
(3) |
Allo scopo di garantire un’applicazione più omogenea negli Stati membri che partecipano a tale azione, giova definire con maggiore precisione il concetto di «beneficiari» o di «destinatari finali» della misura. Al fine di agevolare la gestione e il controllo dell’esecuzione del piano annuale, è opportuno prevedere che le organizzazioni caritative designate dalle competenti autorità nazionali possano essere considerate come destinatarie finali quando garantiscono, sotto determinate forme, la distribuzione effettiva sul posto delle derrate alimentari agli indigenti, là dove essi risiedono. |
(4) |
La fornitura di prodotti agricoli e di derrate alimentari agli indigenti dell’Unione si effettua, di massima, sotto forma di prodotti condizionati o trasformati, ottenuti a partire da prodotti svincolati dai magazzini d’intervento unionali. Tuttavia, tale obiettivo può essere conseguito anche fornendo prodotti agricoli o derrate alimentari appartenenti alla stessa categoria di prodotti reperendoli sul mercato dell’Unione. In tal caso, il pagamento della fornitura si effettua attraverso la cessione di prodotti da ritirare presso i magazzini d’intervento. |
(5) |
Per ovviare a situazioni in cui tra le scorte d’intervento non siano temporaneamente disponibili alcuni prodotti di base al momento dell’adozione del piano annuale o durante il periodo di esecuzione di quest’ultimo, a norma dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 è possibile mobilitare i prodotti sul mercato dell’Unione a condizioni tali da non pregiudicare il principio secondo cui i prodotti devono provenire dalle scorte d’intervento. È opportuno stabilire le modalità di tale mobilitazione. |
(6) |
Nel rispetto del principio che i prodotti da distribuire agli indigenti devono essere attinti prioritariamente dalle scorte d’intervento, è opportuno garantire la ripartizione ottimale delle scorte pubbliche esistenti all’atto dell’adozione del piano tra gli Stati membri che partecipano al regime, nonché coordinare le operazioni di trasferimento intra-unionale rese necessarie a causa dell’indisponibilità di alcuni prodotti in uno o più Stati membri. In applicazione dell’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, è altresì necessario stabilire la quantità minima al di sotto della quale è opportuno non procedere ad alcun trasferimento intra-unionale, per ragioni di sana gestione economica. |
(7) |
Per permettere una gestione razionale del regime e organizzare l’esecuzione del piano annuale dell’Unione, è opportuno, da un lato, stabilire al momento della sua adozione i prodotti la cui indisponibilità temporanea giustifica la mobilitazione sul mercato dello stesso prodotto o di prodotti della stessa categoria e, dall’altro, fissare lo stanziamento messo a tal fine a disposizione dello Stato membro. Per conseguire questi obiettivi, le risorse finanziarie devono essere stanziate in funzione delle domande presentate dallo Stato membro nel quadro del piano annuale, dei quantitativi di prodotto non disponibili presso gli organismi di intervento, nonché dei quantitativi assegnati allo Stato membro nel corso degli esercizi precedenti e infine della loro effettiva utilizzazione. |
(8) |
Sempre nell’ottica dell’utilizzazione prioritaria delle scorte d’intervento, è opportuno disporre che, prima di procedere alla mobilitazione di prodotti della stessa categoria sul mercato dell’Unione, occorre assegnare le forniture relative a prodotti giacenti all’intervento. |
(9) |
Occorre garantire le condizioni migliori per la realizzazione dei vari tipi di fornitura e specificare l’obbligo di pubblicazione dei bandi di gara, allo scopo di garantire la parità di accesso degli operatori stabiliti nell’Unione. |
(10) |
È opportuno precisare che i bandi di gara devono comportare tutte le disposizioni necessarie per assicurare l’esecuzione delle forniture e prevedere la possibilità di adattare i pagamenti delle forniture in funzione dell’osservanza delle prescrizioni stabilite. |
(11) |
I prodotti prelevati dalle scorte di intervento possono essere forniti nello stato in cui si trovano o essere trasformati per fabbricare derrate alimentari, oppure essere destinati al pagamento della fornitura o della fabbricazione di derrate alimentari reperite sul mercato dell’Unione. Per quest’ultimo tipo di forniture, è opportuno precisare i prodotti disponibili nelle scorte di intervento che possono essere ritirati per pagare la fabbricazione di prodotti cerealicoli, dei prodotti a base di riso e lattiero-caseari. |
(12) |
Per meglio rispondere alla domanda delle associazioni caritative e per ampliare la gamma delle derrate alimentari distribuite, è opportuno specificare che i prodotti provenienti dalle scorte di intervento possono essere aggiunti ad altri prodotti al fine della fabbricazione di derrate alimentari. |
(13) |
È opportuno stabilire le condizioni per il rimborso alle organizzazioni caritative delle spese connesse al trasporto dei prodotti, nonché, se del caso, delle spese amministrative, limitatamente alle risorse finanziarie disponibili. È altresì opportuno stabilire le modalità di contabilizzazione del valore dei prodotti usciti dai magazzini d’intervento da imputare alle spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), nonché le modalità applicabili in caso di trasferimento di scorte di prodotti da uno Stato membro all’altro. |
(14) |
Le spese di trasporto devono essere rimborsate sulla base delle spese effettive determinate secondo una procedura di gara. Occorre tuttavia specificare che il rimborso delle spese di trasporto fra i magazzini degli enti caritativi e il luogo di distribuzione finale avviene dietro presentazione dei documenti giustificativi. |
(15) |
Allo scopo di garantire un’utilizzazione ottimale delle disponibilità, è opportuno precisare che le spese relative al trasporto dei prodotti non possono in nessun caso dare luogo a pagamenti in natura. |
(16) |
È opportuno precisare quali siano i controlli più adeguati nell’ambito dell’esecuzione del piano annuale e, soprattutto, la percentuale dei controlli che le autorità competenti devono effettuare. Nelle relazioni annuali di esecuzione del piano devono figurare i dati che consentono di valutare i risultati dei controlli suddetti e quindi dell’esecuzione dell’azione. |
(17) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Gli Stati membri che intendono attuare l’azione, prevista all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, a favore degli indigenti nell’Unione, ne informano ogni anno la Commissione, al più tardi il 1o febbraio precedente il periodo d’esecuzione del piano annuale di cui all’articolo 2 del presente regolamento.
2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione entro il 31 maggio:
a) |
i quantitativi di ciascun prodotto, espressi in tonnellate, necessari per eseguire il piano sul loro territorio nell’esercizio in questione; |
b) |
sotto quale forma i prodotti saranno distribuiti ai beneficiari; |
c) |
i criteri di ammissibilità dei beneficiari; |
d) |
eventualmente, l’aliquota delle spese che possono essere poste a carico dei beneficiari, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, lettera b) del regolamento (CE) n. 1234/2007. |
3. Ai fini del presente regolamento, per «indigenti» si intendono persone fisiche, individui e famiglie o gruppi composti da tali persone, la cui situazione di dipendenza sociale e finanziaria è constatata o riconosciuta in base a criteri di ammissibilità adottati dalle autorità competenti o giudicata sulla base dei criteri adottati dalle organizzazioni caritative e approvati dalle autorità competenti.
Articolo 2
1. Entro il 1o ottobre di ogni anno la Commissione adotta un piano annuale di distribuzione, per Stato membro, dei prodotti alimentari destinati agli indigenti, qui di seguito denominato «piano». Per la ripartizione delle risorse tra gli Stati membri la Commissione tiene conto delle stime più attendibili circa il numero degli indigenti negli Stati membri in questione. Essa tiene altresì conto dell’esecuzione e dell’utilizzazione nel corso degli esercizi precedenti, in particolare in base alle relazioni di cui all’articolo 11.
2. Prima di redigere il piano, la Commissione consulta le principali organizzazioni che conoscono i problemi degli indigenti nell’Unione.
3. Il piano prevede in particolare:
a) |
per ogni Stato membro che partecipa all’azione, i seguenti elementi:
|
b) |
gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di trasporto intra-unionale dei prodotti detenuti da un organismo d’intervento in uno Stato membro diverso da quello in cui il prodotto è richiesto. |
4. La Commissione provvede quanto prima alla pubblicazione del piano.
Articolo 3
1. Il periodo di esecuzione del piano inizia il 1o ottobre e termina il 31 dicembre dell’anno successivo.
2. Le operazioni di ritiro dei prodotti dalle scorte d’intervento sono effettuate a partire dal 1o ottobre sino al 31 agosto dell’anno successivo, con un ritmo regolare ed adeguato alle esigenze di esecuzione del piano.
Il 70 % dei quantitativi di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), deve essere ritirato dalle scorte anteriormente al 1o luglio dell’anno di esecuzione del piano. Tuttavia tale obbligo non si applica per le assegnazioni che vertono su quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate. I quantitativi che non sono stati ritirati dalle scorte di intervento al 30 settembre dell’anno di esecuzione del piano non sono assegnati allo Stato membro aggiudicatario designato, nell’ambito del piano di cui trattasi.
Tuttavia nel caso del burro e del latte scremato in polvere, il 70 % dei prodotti deve essere ritirato dalle scorte di intervento anteriormente al 1o febbraio dell’anno di esecuzione del piano. Tale obbligo non si applica per le assegnazioni che vertono su quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate.
In caso di superamento dei termini di cui al primo, secondo e terzo comma, le spese di ammasso dei prodotti d’intervento non sono più assunte in carico dall’Unione. Questa disposizione non si applica ai prodotti che non sono stati ritirati dalle scorte d’intervento al 30 settembre dell’anno di esecuzione del piano.
I prodotti da ritirare devono essere prelevati dalle scorte di intervento entro un termine di sessanta giorni dalla data di firma del contratto da parte dell’aggiudicatario della fornitura oppure, in caso di trasferimenti, entro un termine di sessanta giorni dalla notifica trasmessa dall’autorità competente dello Stato membro destinatario all’autorità competente dello Stato membro fornitore.
3. Per i prodotti da mobilitare sul mercato in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv), le operazioni di pagamento per i prodotti che devono essere forniti dall’operatore devono essere completate entro il 1o settembre dell’anno di esecuzione del piano.
4. Durante il periodo di esecuzione del piano, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le eventuali modifiche relative all’esecuzione dello stesso sul loro territorio entro il limite dei mezzi finanziari messi a loro disposizione. Tale comunicazione è corredata di tutte le informazioni utili. Si procede ad una revisione del piano se le modifiche giustificate riguardano almeno il 5 % delle quantità o dei valori previsti per prodotto nel piano dell’Unione.
5. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le riduzioni di spesa prevedibili nell’applicazione del piano. La Commissione può destinare le risorse disponibili ad altri Stati membri, in funzione delle loro richieste e dell’effettiva utilizzazione dei prodotti messi a disposizione nonché dei finanziamenti concessi nel corso degli esercizi precedenti.
Articolo 4
1. L’esecuzione del piano comporta:
a) |
la fornitura dei prodotti prelevati dalle scorte d’intervento; |
b) |
la fornitura dei prodotti mobilitati sul mercato dell’Unione in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv); |
c) |
la fornitura di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento. |
2. I prodotti mobilitati sul mercato, di cui al paragrafo 1, lettera b), devono appartenere allo stesso gruppo di prodotti del prodotto temporaneamente indisponibile nelle scorte d’intervento.
Tuttavia, qualora non vi sia disponibilità di riso nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di cereali dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di riso e di prodotti a base di riso mobilitati sul mercato.
Parimenti, qualora non vi sia disponibilità di cereali nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelievo di riso dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di cereali e di prodotti a base di cereali mobilitati sul mercato.
La mobilitazione di un determinato prodotto sul mercato può avvenire solamente dopo che siano state attribuite tutte le forniture previste, relative a tutti i quantitativi del prodotto dello stesso gruppo che devono essere ritirati dalle scorte d’intervento in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), compresi i quantitativi da trasferire in applicazione dell’articolo 8. L’autorità nazionale competente informa la Commissione dell’avvio delle procedure di mobilitazione sul mercato.
3. Qualora la fornitura riguardi prodotti prelevati dalle scorte d’intervento, le autorità nazionali competenti organizzano o fanno organizzare una gara per stabilire le condizioni di fornitura più vantaggiose. Il bando stabilisce con precisione la natura e le caratteristiche del prodotto da fornire. Il prodotto da distribuire proviene dalle scorte d’intervento, allo stato originale oppure condizionato e/o trasformato, oppure è reperito sul mercato dietro pagamento effettuato con un prodotto proveniente dalle scorte d’intervento.
La gara riguarda:
a) |
le spese di trasformazione e/o di condizionamento dei prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; oppure |
b) |
il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, eventualmente condizionati, che possono essere ottenuti utilizzando i prodotti provenienti dalle scorte d’intervento mediante la fornitura in pagamento di tali prodotti; oppure |
c) |
il quantitativo di prodotti agricoli trasformati o di derrate alimentari, disponibili o reperibili sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti provenienti dalle scorte d’intervento; la composizione di queste derrate alimentari deve comprendere un ingrediente appartenente allo stesso gruppo di prodotti del prodotto d’intervento fornito in pagamento. |
Nel caso di cui al secondo comma, lettera c), trattandosi di fornitura di cereali o di prodotti cerealicoli, la gara di licitazione specifica che il prodotto in oggetto è un dato cereale detenuto da un organismo d’intervento; trattandosi di fornitura di prodotti lattiero-caseari, la gara di licitazione specifica il prodotto da ritirare dalle scorte di un organismo d’intervento, burro o latte in polvere in funzione delle disponibilità di tale organismo.
Nel caso di cui al secondo comma, lettera c), se si tratta della fornitura di riso o di prodotti a base di riso in cambio di cereali ritirati dalle scorte di intervento, la gara di licitazione specifica che il prodotto da ritirare è un dato cereale detenuto da un organismo di intervento. Parimenti, qualora la fornitura riguardi cereali o prodotti a base di cereali in cambio di riso ritirato dalle scorte di intervento, nel bando di gara è specificato che il prodotto da ritirare è riso detenuto da un organismo di intervento.
Qualora la fornitura preveda la trasformazione e/o il condizionamento del prodotto, nel bando di gara è menzionato l’obbligo, per l’aggiudicatario, di costituire una cauzione a favore dell’organismo d’intervento prima di prendere in consegna il prodotto, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (4), per un importo pari al prezzo d’intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %. Ai fini dell’applicazione del titolo V di detto regolamento, l’esigenza principale è costituita dalla fornitura del prodotto alla destinazione prevista. In caso di consegna successiva alla fine del periodo di esecuzione del piano di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento la cauzione incamerata corrisponde al 15 % dell’importo garantito. L’importo restante della cauzione è inoltre incamerato nella misura di un ulteriore 2 % per giorno di superamento. Il presente comma non si applica se il prodotto ritirato dalle scorte d’intervento è messo a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura in pagamento di una fornitura già effettuata.
4. Qualora la fornitura preveda prodotti agricoli o derrate alimentari da mobilitare sul mercato, l’autorità nazionale competente organizza una gara per stabilire le condizioni di fornitura più vantaggiose. Il bando stabilisce con precisione la natura e le caratteristiche del prodotto o della derrata alimentare da mobilitare, le prescrizioni relative al condizionamento e all’etichettatura, nonché gli altri obblighi inerenti alla fornitura. Il contratto di fornitura è stipulato con l’aggiudicatario a condizione che quest’ultimo depositi una cauzione equivalente al 110 % dell’importo dell’offerta da lui presentata, intestata all’organismo d’intervento, a norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.
La gara riguarda tutte le spese per la fornitura e le offerte riguardano, a seconda dei casi:
a) |
il quantitativo massimo del prodotto agricolo o della derrata alimentare da mobilitare sul mercato, per un importo monetario stabilito nel bando; oppure |
b) |
l’importo monetario necessario per mobilitare sul mercato un quantitativo stabilito nel bando. |
5. I prodotti provenienti dall’intervento o mobilitati sul mercato in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv), o del paragrafo 1, primo comma, lettera c), del presente articolo possono essere incorporati o aggiunti ad altri prodotti mobilitati sul mercato per la fabbricazione di derrate alimentari da distribuire in esecuzione del piano.
6. Le spese di trasporto vengono determinate mediante gara.
Gli Stati membri possono prevedere che la fornitura includa altresì il trasporto dei prodotti fino ai magazzini dell’organizzazione caritativa. In tal caso il trasporto è soggetto ad una particolare disposizione nel bando di gara e costituisce un elemento specifico dell’offerta del concorrente.
Le offerte relative al trasporto sono espresse in denaro.
Il pagamento delle spese di trasporto non può in alcun caso essere effettuato in prodotti.
7. Le gare debbono garantire la parità di accesso di tutti gli operatori aventi sede nell’Unione. A tal fine i relativi bandi vengono pubblicati nelle pubblicazioni amministrative ufficiali e vengono messi a disposizione, in forma completa, degli operatori che ne facciano richiesta.
8. I bandi di gara comportano le disposizioni necessarie relative all’esecuzione della fornitura, segnatamente in materia di qualità, di condizionamento e di marchiatura dei prodotti. Comportano altresì una disposizione in base alla quale qualora la qualità, il condizionamento o la marchiatura dei prodotti, verificati al momento della fornitura, non corrispondono esattamente alle prescrizioni stabilite, ma non impediscono tuttavia l’accettazione della merce ai fini dell’uso previsto, l’autorità competente può applicare decurtazioni al momento della fissazione dell’importo da pagare.
Articolo 5
1. Ai fini della contabilizzazione da parte del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e fatto salvo l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione (5), il valore contabile dei prodotti d’intervento mobilitati nel quadro del presente regolamento corrisponde, per ogni esercizio, al prezzo d’intervento in vigore il 1o ottobre.
Per gli Stati membri che non hanno adottato l’euro, il valore contabile dei prodotti d’intervento è convertito in moneta nazionale mediante il tasso di cambio applicabile il 1o ottobre.
2. Qualora i prodotti d’intervento siano trasferiti da uno Stato membro ad un altro, lo Stato membro fornitore contabilizza il prodotto consegnato a valore zero, mentre lo Stato membro destinatario lo contabilizza come entrata relativa al mese di uscita, al prezzo determinato conformemente al paragrafo 1.
Articolo 6
Ai fini della distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti e dello svolgimento dei controlli, le organizzazioni caritative che si occupano dei beneficiari e che intervengono direttamente presso di loro, sono considerate destinatarie finali della distribuzione se procedono effettivamente alla distribuzione delle derrate alimentari. Sono considerate distribuite le derrate alimentari che, a livello locale, e senza alcun altro intervento, vengono direttamente consegnate sotto forma di pacco o di pasto, in funzione delle necessità quotidiane o settimanali, a seconda dei casi, dei beneficiari.
Articolo 7
1. Su richiesta debitamente giustificata presentata alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, gli organismi designati per la distribuzione dei prodotti ottengono il rimborso delle spese di trasporto sul territorio dello Stato membro fra i magazzini di stoccaggio degli enti caritativi e i luoghi di distribuzione ai beneficiari.
2. Su richiesta debitamente giustificata, presentata dai suddetti organismi, le competenti autorità di ciascuno Stato membro possono rimborsare le spese amministrative connesse con le forniture previste dal presente regolamento, nei limiti dell’1 % del valore dei prodotti messi a loro disposizione, determinato in base all’articolo 5, paragrafo 1.
3. Le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rimborsate agli Stati membri nei limiti dei mezzi finanziari disponibili messi a disposizione per l’esecuzione del piano in ciascuno Stato membro.
Le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono essere oggetto di un pagamento in prodotti.
Articolo 8
1. Qualora i prodotti previsti dal piano non siano disponibili nei magazzini d’intervento situati sul territorio dello Stato membro in cui sono richiesti, la Commissione autorizza, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007, il trasferimento di tali prodotti da uno Stato membro sul cui territorio sono in giacenza all’intervento verso lo Stato membro in cui saranno utilizzati per l’esecuzione del piano.
Lo Stato membro destinatario dei prodotti indice o fa indire una gara per determinare le condizioni meno onerose per la fornitura. Le spese relative al trasporto intra-unionale sono oggetto di un’offerta espressa in moneta: esse non possono essere oggetto di pagamenti in natura. Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 7 del presente regolamento si applicano nel quadro della gara in parola.
2. Le spese di trasporto intra-unionale sono assunte dall’Unione e vengono rimborsate allo Stato membro. A tal fine la domanda di rimborso reca tutti i documenti giustificativi necessari, relativi in particolare al trasporto effettuato. La spesa è imputata agli stanziamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b). Una volta che gli stanziamenti siano stati interamente attribuiti, qualsiasi finanziamento unionale supplementare per i trasporti intra-unionali viene concesso secondo il disposto dell’articolo 7, paragrafo 3.
3. Il bando di gara indica la possibilità, per l’operatore, di presentare un’offerta che verte sulla mobilitazione sul mercato dell’Unione dei prodotti agricoli o alimentari da fornire e sulla loro presa in consegna presso l’organismo d’intervento fornitore, senza trasferimento degli stessi a destinazione dello Stato membro richiedente. In tal caso, colui cui è stata attribuita la fornitura non sono versate spese di trasporto intra-unionale.
Lo Stato membro richiedente informa lo Stato membro fornitore dell’identità di colui al quale è stata attribuita la fornitura.
4. Prima di ritirare le merci, l’aggiudicatario costituisce una cauzione di importo pari al prezzo di acquisto all’intervento applicabile il giorno stabilito per la presa in consegna, maggiorato del 10 %.
La cauzione è costituita conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85.
Ai fini dell’applicazione del titolo V di detto regolamento l’obbligazione principale è costituita dall’esecuzione della fornitura nello Stato membro destinatario.
L’avvenuta esecuzione della fornitura dei prodotti è provata mediante presentazione di un documento di presa in consegna rilasciato dall’organismo d’intervento destinatario.
5. In caso di trasferimento, lo Stato membro destinatario informa lo Stato membro fornitore dell’identità di colui al quale è stata attribuita la fornitura.
L’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore dei prodotti mette questi ultimi a disposizione dell’aggiudicatario della fornitura o di un suo rappresentante debitamente autorizzato, dietro presentazione di un buono di ritiro rilasciato dall’organismo d’intervento dello Stato membro destinatario.
L’autorità competente accerta che la merce sia stata assicurata secondo condizioni appropriate.
La dichiarazione di spedizione emessa dall’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore reca una delle diciture riportate nell’allegato I.
L’organismo d’intervento dello Stato membro fornitore notifica senza indugio all’autorità competente dello Stato membro destinatario la data di fine delle operazioni di ritiro.
Le spese di trasporto intra-unionale sono sostenute dallo Stato membro destinatario dei prodotti di cui trattasi, per i quantitativi effettivamente presi in consegna.
6. Le eventuali perdite sono contabilizzate secondo le disposizioni dell’allegato X, lettera c) del regolamento (CE) n. 884/2006.
Articolo 9
Le domande di pagamento sono presentate alle autorità competenti di ciascuno Stato membro entro quattro mesi dall’avvenuta esecuzione dell’operazione di cui trattasi. Per le domande tardive, salvo in casi di forza maggiore, si applica una detrazione del 20 %. Le domande presentate oltre dieci mesi dopo l’avvenuta esecuzione dell’operazione sono inammissibili.
Le autorità competenti precedono al pagamento entro due mesi dalla presentazione della domanda.
Tuttavia, il termine di cui al secondo comma può essere sospeso mediante notifica per iscritto all’operatore o all’organizzazione incaricata della distribuzione dei prodotti, qualora i documenti giustificativi presentino gravi anomalie. Il termine continua a decorrere dalla data di ricevimento dei documenti richiesti, che devono essere trasmessi entro un termine di trenta giorni di calendario. Se i documenti non sono trasmessi entro tale termine, si applica la detrazione di cui al primo comma.
Salvo casi di forza maggiore e tenendo conto dell’eventuale sospensione di cui al terzo comma, il mancato rispetto del termine di due mesi previsto dal secondo comma dà luogo ad una riduzione del rimborso allo Stato membro a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (6).
Articolo 10
1. Gli Stati membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire che:
a) |
i prodotti d’intervento ed eventualmente gli stanziamenti per mobilitare i prodotti sul mercato siano destinati all’uso e ai fini previsti dall’articolo 27, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007; |
b) |
le merci che non sono consegnate alla rinfusa ai beneficiari rechino chiaramente visibile sull’imballaggio la dicitura «aiuto UE» e la riproduzione della bandiera dell’Unione europea, conforme alle istruzioni riportate nell’allegato II; |
c) |
le organizzazioni caritative incaricate dell’attuazione del piano tengano un’adeguata contabilità, corredata di tutti i documenti giustificativi, e ne consentano l’accesso alle competenti autorità per i controlli necessari; |
d) |
le gare di licitazione siano conformi al disposto degli articoli 3 e 4 e le forniture siano effettuate a norma delle disposizioni del presente regolamento; in particolare, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili quando i prodotti non sono ritirati entro il periodo di cui all’articolo 3, paragrafo 2. |
2. I controlli delle autorità competenti sono effettuati a partire dalla presa in consegna dei prodotti all’uscita dalle scorte d’intervento o, eventualmente, dalla mobilitazione dei prodotti sul mercato in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti iii) e iv), o dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), durante tutte le fasi del processo di esecuzione del piano e a tutti i livelli della catena di distribuzione. I controlli sono svolti durante l’intero periodo di esecuzione del piano, in tutte le fasi, anche a livello locale.
I controlli vertono almeno sul 5 % dei quantitativi per tipo di prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii). Questa percentuale di controlli si applica ad ogni fase del processo di esecuzione, esclusa la fase della distribuzione agli indigenti, tenendo conto dei criteri di rischio.
I controlli mirano a verificare le operazioni di entrata e di uscita dei prodotti nonché il trasferimento dei medesimi fra gli operatori successivi. Essi comportano anche un raffronto tra le scorte contabilizzate e le scorte fisiche dei prodotti selezionati per i controlli.
3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire la regolarità delle operazioni di esecuzione del piano e per prevenire e sanzionare le irregolarità. A tal fine, essi possono segnatamente sospendere la partecipazione degli operatori alle procedure di gara o delle organizzazioni incaricate della distribuzione ai piani, a seconda della natura e della gravità delle inosservanze o delle irregolarità constatate.
Articolo 11
Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, entro il 30 giugno, una relazione sull’esecuzione del piano nel loro territorio durante l’esercizio precedente. La relazione comprende un bilancio di esecuzione da cui risultino:
a) |
i quantitativi dei vari prodotti presi in consegna dai depositi d’intervento; |
b) |
la natura, la quantità e il valore delle merci distribuite ai beneficiari, distinguendo le merci distribuite tali e quali da quelle sotto forma di prodotti trasformati o sotto forma di prodotti ottenuti mediante sostituzione nonché i coefficienti di trasformazione; |
c) |
le spese di trasporto e trasferimento; |
d) |
le spese amministrative; |
e) |
il numero dei beneficiari nel corso dell’esercizio. |
La relazione indica le misure di controllo applicate per verificare che le merci abbiano raggiunto l’obiettivo previsto nonché i destinatari finali. Essa precisa in particolare il tipo e il numero dei controlli effettuati, i risultati ottenuti nonché i casi d’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 10, paragrafo 3. La relazione costituisce un elemento determinante di cui si tiene conto nell’elaborare i successivi piani.
Articolo 12
Le disposizioni del presente regolamento si applicano fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1130/2009 della Commissione (7).
Articolo 13
Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.
Articolo 14
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50.
(3) Cfr. allegato III.
(4) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.
(5) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.
(6) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.
(7) GU L 310 del 25.11.2009, pag. 5.
ALLEGATO I
Diciture di cui all’articolo 8, paragrafo 5, quarto comma
In bulgaro |
: |
Прехвърляне на интервенционни продукти — прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент (EC) № 807/2010. |
In spagnolo |
: |
Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) no 807/2010. |
In ceco |
: |
Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 807/2010. |
In danese |
: |
Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 807/2010. |
In tedesco |
: |
Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 807/2010. |
In estone |
: |
Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EL) nr 807/2010 artikli 8 lõike 5 rakendamine. |
In greco |
: |
Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (EE) αριθ. 807/2010. |
In inglese |
: |
Transfer of intervention products — Application of Article 8(5) of Regulation (EU) No 807/2010. |
In francese |
: |
Transfert de produits d’intervention — Application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 807/2010. |
In italiano |
: |
Trasferimento di prodotti d’intervento — Applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 807/2010. |
In lettone |
: |
Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (ES) Nr. 807/2010 8. panta 5. punktu. |
In lituano |
: |
Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (ES) Nr. 807/2010 8 straipsnio 5 dalį. |
In ungherese |
: |
Intervenciós termékek átszállítása – A 807/2010/EU rendelet 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazása. |
In maltese |
: |
Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 8 (5) tar-Regolament (UE) Nru 807/2010. |
In olandese |
: |
Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 8, lid 5, van Verordening (EU) nr. 807/2010. |
In polacco |
: |
Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 8 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 807/2010. |
In portoghese |
: |
Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 8.o do Regulamento (UE) n.o 807/2010. |
In rumeno |
: |
Transfer de produse de interventie — Aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 807/2010. |
In slovacco |
: |
Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 8 ods 5 nariadenia (EÚ) č.807/2010. |
In sloveno |
: |
Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 8(5) Uredbe (EU) št. 807/2010. |
In finlandese |
: |
Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (EU) N:o 807/2010 8 artiklan 5 kohdan soveltaminen. |
In svedese |
: |
Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 8.5 i förordning (EU) nr 807/2010. |
ALLEGATO II
Istruzioni per la creazione dell’emblema e definizione dei colori standard
1. Descrizione araldica
Un cerchio composto di dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.
2. Descrizione geometrica
L’emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base (il battente della bandiera) ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell’altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate sono allineate ad intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d’incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell’altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell’altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l’alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all’asta. Le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.
3. Colori regolamentari
I colori dell’emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l’area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle. La gamma internazionale PANTONE è largamente diffusa e facilmente reperibile, anche per i non addetti al settore grafico.
Riproduzione in quadricromia: in caso di stampa in quadricromia non è possibile utilizzare i due colori standard. Questi saranno quindi ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia. Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di «Process Yellow». Mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l’80 % di «Process Magenta» si ottiene un blu molto simile al PANTONE REFLEX BLUE.
Riproduzione in monocromia: se si dispone unicamente del nero, delimitare con un filetto di tale colore l’area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco. Se si dispone unicamente del blu (naturalmente deve trattarsi del Reflex Blue), usarlo al 100 % per lo sfondo e ricavare le stelle in negativo (bianche).
Riproduzione su sfondo colorato: l’emblema va riprodotto preferibilmente su sfondo bianco. Evitare gli sfondi di vario colore e comunque di tonalità stridente con il blu. Nel caso in cui fosse impossibile evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell’altezza del rettangolo.
ALLEGATO III
Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive
Regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione |
|
Regolamento (CEE) n. 3550/92 della Commissione |
|
Regolamento (CEE) n. 2826/93 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 267/96 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 2760/1999 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1098/2001 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1921/2002 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 2339/2003 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1903/2004 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 537/2005 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1608/2005 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 133/2006 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 208/2007 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 209/2007 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 724/2007 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 725/2007 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 758/2007 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1127/2007 della Commissione |
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
Regolamento (CEE) n. 3149/92 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 3, parole introduttive |
Articolo 2, paragrafo 3, parole introduttive |
Articolo 2, paragrafo 3, punto 1), frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), frase introduttiva |
Articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto i) |
Articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii) |
Articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera c) |
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto iii) |
Articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera d) |
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto iv) |
Articolo 2, paragrafo 3, punto 2) |
Articolo 2, paragrafo 3, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 bis |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 5 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 bis |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), primo comma |
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, parole introduttive |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, parole introduttive |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, primo trattino |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, secondo trattino |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera b) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), secondo comma, terzo trattino |
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, lettera c) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), terzo comma |
Articolo 4, paragrafo 3, terzo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), quarto comma |
Articolo 4, paragrafo 3, quarto comma |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a), quinto comma |
Articolo 4, paragrafo 3, quinto comma |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), primo comma |
Articolo 4, paragrafo 4, primo comma |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, frase introduttiva |
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, frase introduttiva |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, primo trattino |
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), secondo comma, secondo trattino |
Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, lettera b) |
Articolo 4, paragrafo 2 bis |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 6 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 7 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 4, paragrafo 8 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 5 bis |
Articolo 6 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 4 |
Articolo 7, paragrafo 3 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 bis |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Articolo 10, primo comma, parte introduttiva |
Articolo 11, primo comma, parte introduttiva |
Articolo 10, primo comma, primo trattino |
Articolo 11, primo comma, lettera a) |
Articolo 10, primo comma, secondo trattino |
Articolo 11, primo comma, lettera b) |
Articolo 10, primo comma, terzo trattino |
Articolo 11, primo comma, lettera c) |
Articolo 10, primo comma, quarto trattino |
Articolo 11, primo comma, lettera d) |
Articolo 10, primo comma, quinto trattino |
Articolo 11, primo comma, lettera e) |
Articolo 10, secondo comma |
Articolo 11, secondo comma |
Articolo 10 bis |
Articolo 12 |
Articolo 11 |
— |
— |
Articolo 13 |
Articolo 12, primo comma |
Articolo 14 |
Articolo 12, secondo comma |
— |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
— |
Allegato III |
— |
Allegato IV |
15.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/21 |
REGOLAMENTO (UE) N. 808/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
70,0 |
XS |
45,6 |
|
ZZ |
57,8 |
|
0707 00 05 |
MK |
57,0 |
TR |
142,5 |
|
ZZ |
99,8 |
|
0709 90 70 |
TR |
112,1 |
ZZ |
112,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
139,0 |
BR |
122,7 |
|
CL |
129,2 |
|
IL |
141,4 |
|
TR |
144,0 |
|
UY |
131,5 |
|
ZA |
132,5 |
|
ZZ |
134,3 |
|
0806 10 10 |
EG |
148,1 |
IL |
122,3 |
|
TR |
112,6 |
|
ZA |
92,1 |
|
ZZ |
118,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
60,8 |
BR |
70,5 |
|
CL |
96,7 |
|
CN |
64,4 |
|
NZ |
97,9 |
|
US |
87,4 |
|
ZA |
83,5 |
|
ZZ |
80,2 |
|
0808 20 50 |
AR |
80,1 |
CL |
150,5 |
|
CN |
69,9 |
|
ZA |
83,2 |
|
ZZ |
95,9 |
|
0809 30 |
TR |
156,2 |
ZZ |
156,2 |
|
0809 40 05 |
BA |
57,0 |
IL |
165,3 |
|
XS |
52,3 |
|
ZZ |
91,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
15.9.2010 |
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L 242/23 |
REGOLAMENTO (UE) N. 809/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2010
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009, per la campagna 2009/10
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2009/10 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (UE) n. 804/2010 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 877/2009 per la campagna 2009/10, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 253 del 25.9.2009, pag. 3.
(4) GU L 241 del 14.9.2010, pag. 10.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 15 settembre 2010
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
55,39 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
55,39 |
0,00 |
1701 12 10 (1) |
55,39 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
55,39 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
48,18 |
3,02 |
1701 99 10 (2) |
48,18 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
48,18 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,48 |
0,23 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
IV Atti adottati prima del 1o dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom
15.9.2010 |
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L 242/25 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2009
relativa alla conclusione, da parte della Commissione, dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica dell’India nel campo della ricerca relativa all’energia da fusione
(2010/487/Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alle direttive del Consiglio del 22 luglio 2008, la Commissione ha condotto negoziati concernenti un accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica dell’India nel campo della ricerca relativa all’energia da fusione. |
(2) |
È opportuno approvare la conclusione, da parte della Commissione, dell’accordo, |
DECIDE:
Articolo unico
È approvata la conclusione, da parte della Commissione per e a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica dell’India nel campo della ricerca relativa all’energia da fusione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 9 ottobre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
Å. TORSTENSSON
ACCORDO
di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica dell’India nel campo della ricerca relativa all’energia da fusione
LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA (Euratom),
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL’INDIA,
(in appresso denominate collettivamente «le parti»);
CONSIDERANDO che nell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India sulla compartecipazione e sullo sviluppo concluso il 20 dicembre 1993, le parti si impegnano a promuovere la cooperazione nel settore dell’energia e della protezione dell’ambiente;
INTENZIONATE a promuovere lo sviluppo dell’energia di fusione quale fonte di energia potenzialmente accettabile sotto l’aspetto ambientale, competitiva sotto l’aspetto economico e virtualmente illimitata,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo I
Obiettivo
Obiettivo del presente accordo è intensificare la cooperazione tra le parti nei settori contemplati dai rispettivi programmi sulla fusione, su una base di reciproci vantaggi e di generale reciprocità, al fine di sviluppare le cognizioni scientifiche e la capacità tecnologica necessarie per la fusione nucleare.
Articolo II
Settori di cooperazione
I settori di cooperazione ai sensi del presente accordo sono i seguenti:
a) |
tokamak, inclusi i grandi progetti della generazione attuale e le attività connesse a progetti della prossima generazione; |
b) |
alternative ai tokamak; |
c) |
tecnologia dell’energia da fusione magnetica; |
d) |
teoria del plasma e fisica del plasma applicata; |
e) |
politiche e piani concernenti programmi; inoltre |
f) |
altri settori stabiliti per iscritto di comune accordo dalle parti che rientrino nell’ambito dei loro rispettivi programmi. |
Articolo III
Forme di cooperazione
1. La cooperazione ai sensi del presente accordo può assumere, senza preclusione di eventuali altre forme, le seguenti forme:
a) |
scambio e comunicazione di informazioni e dati concernenti attività scientifiche e tecniche, sviluppi, pratiche, risultati, politiche e piani concernenti programmi, ivi compreso lo scambio di informazioni non divulgate secondo i termini e le condizioni di cui agli articoli VI e VII; |
b) |
scambio di ricercatori, ingegneri e altri specialisti per periodi di tempo concordati al fine di partecipare a esperimenti, analisi, attività di progettazione ed altre attività di ricerca e sviluppo in conformità dell’articolo VIII; |
c) |
organizzazione di seminari e altri incontri al fine di discutere e scambiare informazioni su temi specifici stabiliti di comune accordo nei settori menzionati all’articolo II e di individuare azioni di cooperazione che possano essere utilmente intraprese in conformità dell’articolo V; |
d) |
scambio e consegna di campioni, materiali e attrezzature (strumenti e componenti) per esperimenti, prove e valutazioni in conformità degli articoli IX e X; |
e) |
esecuzione di studi, progetti o esperimenti in comune, inclusa la progettazione, la costruzione e il funzionamento in comune degli stessi; |
f) |
creazione di collegamenti per lo scambio di dati, quali ad esempio, tra l’altro, gli strumenti di analisi a distanza di dati; inoltre |
g) |
altre forme di cooperazione concordemente stabilite dalle parti per iscritto. |
2. Ove opportuno, le parti coordinano le attività previste dal presente accordo con altre attività internazionali di ricerca e sviluppo nel campo della fusione al fine di ridurre al minimo la duplicazione di sforzi. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in maniera da pregiudicare accordi esistenti o futuri in tema di cooperazione tra le parti.
Articolo IV
Comitato di coordinamento e segretari esecutivi
1. Le parti istituiscono un comitato di coordinamento che ha il compito di coordinare e monitorare l’esecuzione delle attività previste dal presente accordo. Ciascuna parte designa un numero uguale di membri del comitato di coordinamento e nomina capo delegazione uno di tali membri designati. Il comitato di coordinamento si riunisce una volta l’anno, alternando tra la Repubblica dell’India e l’Unione europea, oppure nelle date e nei luoghi altrimenti concordati tra le parti. Il capo della delegazione della parte ospitante presiede il comitato.
2. Il comitato di coordinamento elabora un piano di attività cooperativa, approva ed esamina i progressi dalle attività di cooperazione in corso nell’ambito dell’accordo. Coordina, propone e approva le attività di cooperazione futura che rientrano nell’ambito del presente accordo per quanto riguarda il loro valore tecnico e il livello di impegno per garantire il mutuo vantaggio e la reciprocità complessiva nell’ambito dell’accordo.
3. Tutte le decisioni del comitato di coordinamento sono adottate per consenso.
4. Ciascuna delle parti nomina un segretario esecutivo abilitato ad agire in suo nome nei periodi intercorrenti tra una riunione e l’altra del comitato di coordinamento per qualsiasi questione riguardante la cooperazione ai sensi del presente accordo. Ai segretari esecutivi è affidata la gestione corrente di detta cooperazione.
Articolo V
Attuazione
1. Ciascuna delle parti designa soggetti giuridici idonei per la realizzazione delle attività previste dal presente accordo.
2. Quando decide di approvare un’attività di cooperazione, il comitato di coordinamento approva all’occorrenza un piano di progetto che è disciplinato dalle disposizioni del presente accordo.
3. Nei piani di progetto figurano gli organismi designati a dare attuazione al progetto stesso e contengono disposizioni dettagliate per l’attuazione delle attività di cooperazione volte a regolare, tra l’altro, l’ambito tecnico e la gestione, le disposizioni applicabili in materia di responsabilità di decontaminazione, lo scambio di informazioni non divulgate, lo scambio di apparecchiature, il regime della proprietà intellettuale, il costo totale, la ripartizione dei costi e il calendario, a seconda delle necessità.
Articolo VI
Disponibilità e diffusioni di informazioni
1. Nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e dalle disposizioni del presente accordo, ciascuna delle parti ed i soggetti da questa designati si impegnano a mettere liberamente a disposizione dell’altra, nonché dei soggetti da questa designati, ogni informazione in loro possesso necessaria per l’esecuzione delle attività di cooperazione di cui al presente accordo.
2. Le parti devono favorire la più vasta diffusione possibile delle informazioni che hanno il diritto di divulgare, sia che tali informazioni siano state elaborate in comune, sia che siano destinate ad essere comunicate o scambiate a norma del presente accordo, fatta comunque salva la necessità di proteggere le informazioni non divulgate e di tutelare i diritti di proprietà intellettuale sorti o forniti nell’ambito dell’esecuzione del presente accordo.
3. Le informazioni comunicate da una parte all’altra parte a norma del presente accordo devono essere accurate, in scienza e coscienza della parte che le comunica, senza tuttavia che quest’ultima sia tenuta a garantire l’idoneità di tali informazioni ad usi o applicazioni specifici ad opera dell’altra parte o di terzi. Le informazioni elaborate in comune dalle parti devono essere accurate in scienza e coscienza di entrambe le parti. Le parti non garantiscono l’accuratezza delle informazioni elaborate in comune né l’idoneità delle stesse per finalità, usi o applicazioni specifici ad opera delle parti o di terzi.
Articolo VII
Proprietà intellettuale
La tutela e l’attribuzione della proprietà intellettuale sorta o ceduta nell’ambito di attività di cooperazione previste dal presente accordo è regolata dalle disposizioni dell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente accordo e si applica a tutte le attività svolte ai sensi del presente accordo.
Articolo VIII
Scambio e distacco di personale
Per quanto riguarda lo scambio e il distacco di personale a norma del presente accordo tra le parti o i soggetti da queste designati si applicano le seguenti disposizioni:
a) |
ciascuna delle parti provvede affinché venga scelto personale qualificato che abbia le capacità e le competenze necessarie per svolgere le attività programmate nell’ambito del presente accordo. Ogni distacco o scambio di personale deve essere previamente concordato mediante scambio di lettere tra le parti, con riferimento al presente accordo e alle pertinenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale nonché le relative attività di cooperazione; |
b) |
ciascuna delle parti è responsabile del pagamento delle retribuzioni, delle assicurazioni e delle indennità del proprio personale scambiato o distaccato; |
c) |
la parte che invia il personale paga le spese di viaggio e di soggiorno del proprio personale scambiato o distaccato presso l’organismo ospitante, salvo che sia diversamente concordato; |
d) |
la parte che riceve il personale provvede a fornire adeguata sistemazione a tutto il personale scambiato o distaccato (e ai membri dei relativi nuclei familiari) dell’altra parte su base di reciprocità, che verrà concordemente stabilita; |
e) |
la parte che riceve il personale fornisce tutta l’assistenza necessaria, in base alla legge o regolamentazione pertinente, al personale scambiato o distaccato dell’altra parte per quanto riguarda le formalità amministrative (per esempio l’ottenimento dei visti); |
f) |
ciascuna delle parti garantisce che il personale scambiato o distaccato osservi la disciplina del lavoro e i regolamenti di sicurezza vigenti nell’istituto ospitante; e |
g) |
ciascuna delle parti può osservare, a proprie spese, specifiche attività sperimentali e lavori di analisi svolti dall’altra parte nei settori di cooperazione menzionati all’articolo II. Tale attività di osservazione può essere esercitata durante visite del personale, ogni volta previo consenso della parte che riceve la visita o il personale |
Articolo IX
Scambio di apparecchiature, campioni, ecc.
Qualora una parte o il soggetto da questa designata debba scambiare, prestare o fornire all’altra parte o ai soggetti designati da quest’ultima apparecchiature, strumenti, campioni, materiali o pezzi di ricambio necessari (in appresso denominati «apparecchiature et alia»), si applicano le seguenti disposizioni per quanto riguarda la spedizione e l’uso delle apparecchiature et alia:
a) |
la parte mittente fornisce, quanto prima possibile, un elenco dettagliato delle apparecchiature et alia da consegnare, unitamente alle specifiche e alla documentazione tecnica e informativa; |
b) |
le apparecchiature, ecc. fornite dalla parte mittente restano di proprietà della stessa e devono essere restituite alla parte mittente alla data che sarà stabilita dal comitato di coordinamento, salvo diverse disposizioni previste dal piano di progetto di cui all’articolo V; |
c) |
le apparecchiature sono messe in funzione presso l’istituto destinatario solo previo accordo tra le parti; inoltre |
d) |
la parte destinataria mette a disposizione i locali necessari per le apparecchiature et alia e provvede alla fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc., conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite di comune accordo dalle parti. |
Articolo X
Disposizioni generali
1. Ciascuna delle parti esegue le attività previste dal presente accordo nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili e fornisce risorse subordinatamente alla disponibilità dei fondi di bilancio approvati.
2. Salvo diverso e specifico accordo scritto delle parti, tutti i costi della cooperazione attuata in base al presente accordo sono a carico della parte che li sostiene.
3. Qualsiasi questione concernente l’interpretazione o l’attuazione del presente accordo che dovesse sorgere in vigenza dello stesso è risolta di comune accordo dalle parti.
4. Il presente accordo si applica, per quanto riguarda l’Euratom, ai territori a cui si applica il trattato che ha istituito l’Euratom e ai territori dei paesi che partecipano al programma fusione Euratom in qualità di Stati terzi pienamente associati.
Articolo XI
Durata, modifica e recesso
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo ed ha validità di cinque (5) anni. Salvo che una delle parti notifichi all’altra per iscritto la sua intenzione di recedere dall’accordo almeno sei (6) mesi prima della sua scadenza, il presente accordo si intende rinnovato automaticamente per un ulteriore periodo di cinque (5) anni.
2. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti.
3. Tutte le azioni e gli esperimenti in comune non ancora terminati alla data di recesso o di scadenza del presente accordo possono essere proseguiti fino al loro completamento alle condizioni previste dal presente accordo.
4. La parte che intende recedere dall’accordo o da un piano di progetto deve notificare per iscritto tale intenzione all’altra parte con preavviso di almeno sei (6) mesi. Il recesso dal presente accordo o da un piano di progetto lascia impregiudicati i diritti acquisiti dalle parti in virtù dello stesso anteriormente alla data del recesso.
5. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Fatto a New Delhi, addì sei novembre duemilanove.
Per la Comunità europea dell’energia atomica
BENITA FERRERO-WALDNER
Per il governo della repubblica dell’India
ANIL KAKODKAR
ALLEGATO A
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I diritti di proprietà intellettuale sorti o ceduti nell’ambito del presente accordo sono attribuiti secondo le disposizioni seguenti:
I. Applicazione
Il presente allegato si applica a tutte le attività di cooperazione svolte a norma del presente accordo, salvo diverso, specifico accordo tra le parti.
II. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti
A. Ai fini del presente accordo, l’espressione «proprietà intellettuale» ha il significato di cui all’articolo 2 della Convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967, che istituisce l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale.
B. Il presente allegato riguarda l’attribuzione di diritti, interessi e royalties tra le parti. Ciascuna parte garantisce che l’altra parte possa ottenere i diritti di proprietà intellettuale ad essa attribuiti in conformità del presente allegato. Quest’ultimo non altera o pregiudica in altra forma l’attribuzione di tali diritti, interessi e royalties tra una parte ed i suoi cittadini, che è disciplinata dalla legislazione e dagli usi di detta parte.
C. La cessazione di validità o la scadenza del presente accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal presente allegato.
1) |
In caso di attività di cooperazione tra le parti, la proprietà intellettuale derivante dalla ricerca congiunta, vale a dire dalla ricerca effettuata con il supporto di entrambe le parti, è disciplinata da un piano di gestione tecnologica conformemente ai seguenti principi:
|
2) |
In tutti i casi di attività di cooperazione diverse dalle attività di ricerca contemplate dalle disposizioni del paragrafo II.D.1), ciascuna parte stabilisce, entro i limiti stabiliti dalla propria legislazione, che i propri partecipanti concludano accordi specifici concernenti l’attuazione della ricerca comune e i rispettivi diritti e obblighi dei partecipanti. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, di norma gli accordi riguardano tra l’altro la titolarità, la tutela, i diritti di uso a scopi di ricerca, lo sfruttamento e la divulgazione, inclusi gli accordi per la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la risoluzione delle controversie. Gli accordi possono riguardare anche le informazioni precedenti il presente accordo e quelle da esso derivanti, la concessione di licenze e i risultati previsti. |
E. Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori contemplati dal presente accordo, ciascuna parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti a norma del presente accordo e gli accordi stipulati in base ad esso siano esercitati in maniera da promuovere, in particolare: i) l’uso delle informazioni elaborate o rese altrimenti disponibili in base al presente accordo e la loro divulgazione compatibilmente con le condizioni stabilite dal presente accordo, con le disposizioni della sezione IV dello stesso e di ogni altra disposizione in vigore in virtù delle legislazioni nazionali delle parti che disciplinano il trattamento dei dati sensibili o delle informazioni confidenziali nel settore nucleare e ii) l’adozione e l’attuazione di norme internazionali.
III. Opere oggetto di diritto d’autore
Conformemente alle disposizioni del presente accordo, i diritti d’autore spettanti alle parti sono disciplinati in conformità dell’accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale gestito dall’Organizzazione mondiale del commercio.
IV. Letteratura scientifica
Fatte salve le disposizioni sulle informazioni non divulgate di cui alla sezione V, si applicano le seguenti regole:
A. |
ciascuna delle parti ha diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita in tutti i paesi per la traduzione, la riproduzione e la diffusione pubblica delle informazioni contenute in pubblicazioni scientifiche e tecniche, articoli, relazioni, libri o altri mezzi di comunicazione derivanti direttamente dalla ricerca in comune svolta in base al presente accordo dalle parti o per conto di esse; |
B. |
tutte le copie oggetto di pubblica diffusione di opere tutelate dal diritto di autore ed elaborate in conformità della presente disposizione devono indicare il nome degli autori, salvo quelli che rifiutino espressamente di essere citati. Esse devono anche contenere un riconoscimento chiaramente visibile del supporto di cooperazione delle parti. |
V. Informazioni non divulgate
A. Informazioni documentali non divulgate
1) |
Ciascuna parte identifica con la massima tempestività le informazioni che non intende divulgare nell’ambito del presente accordo, tenendo conto, tra l’altro, dei seguenti criteri:
|
2) |
Ogni parte deve garantire che le informazioni riservate comunicate nel quadro del presente accordo e la conseguente natura privilegiata siano facilmente riconoscibili dall’altra parte, ad esempio mediante un chiaro contrassegno o mediante una dicitura restrittiva. Questa regola si applica a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, di tali informazioni. Una parte o un partecipante che riceve informazioni non divulgate ai sensi del presente accordo deve rispettare la loro natura riservata. L’obbligo cessa automaticamente se le informazioni vengono divulgate senza restrizioni dal proprietario. |
3) |
Le informazioni non divulgate comunicate a norma del presente accordo possono essere trasmesse dalla parte che le riceve ai suoi dipendenti e contraenti nonché ad altri dipartimenti interessati della parte che siano autorizzati a riceverle per gli scopi specifici della ricerca comune in corso, in funzione dell’effettiva necessità di conoscenza, purché le informazioni non divulgate in tal modo diffuse siano tutelate nella misura prevista dalla legislazione di ciascuna delle parti e siano facilmente riconoscibili come tali, secondo quanto sopra indicato. |
B. Informazioni non documentali non divulgate
Alle informazioni non documentali non divulgate o alle altre informazioni riservate o coperte da segreto comunicate nel corso di seminari e di altre riunioni organizzate nell’ambito del presente accordo, come pure alle informazioni ottenute tramite il personale distaccato, o derivanti dall’uso di impianti o da progetti comuni, sono applicati dalle parti e dai soggetti da queste designati i medesimi principi stabiliti dal presente accordo per le informazioni documentali, con l’intesa che chi riceve tali informazioni non divulgate, riservate o coperte da segreto, deve essere informato per iscritto, al più tardi all’atto della comunicazione di tali informazioni, del carattere riservato delle stesse.
C. Controllo
Ciascuna parte si adopera per garantire che le informazioni non divulgate da essa ricevute a norma del presente accordo siano assoggettate ai controlli in esso previsti. Se una parte si rende conto che non sarà in grado di rispettare le disposizioni sul divieto di divulgazione di cui ai paragrafi A e B, ovvero se si può ragionevolmente ritenere che non sarà in grado di rispettare tali disposizioni, essa deve informarne immediatamente l’altra parte. In seguito, le parti si consultano per definire un piano di azione adeguato.
VI. Risoluzione delle controversie e diritti di proprietà intellettuale di nuovo tipo non contemplati
A. Le controversie tra le parti in materia di proprietà intellettuale sono risolte conformemente all’articolo X, paragrafo 3 dell’accordo. Tuttavia, le parti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad un tribunale d’arbitrato internazionale al fine di ottenere una sentenza vincolante conformemente alle norme applicabili del diritto internazionale. Salvo disposizione contraria, trovano applicazione le norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).
B. Nell’eventualità che una parte ritenga che un diritto di proprietà intellettuale di nuovo tipo non contemplato in un piano di gestione tecnologica o in un accordo tra soggetti designati possa scaturire da attività di cooperazione intrapresa in base al presente accordo oppure qualora sorgano altre difficoltà impreviste, le parti avviano immediatamente una trattativa allo scopo di assicurare che la tutela, lo sfruttamento e la divulgazione della proprietà intellettuale in questione siano adeguatamente predisposti nei rispettivi territori.
15.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/33 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2009
relativa all’approvazione, da parte della Commissione, dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica federativa del Brasile nel settore della ricerca relativa all’energia da fusione
(2010/488/Euratom)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alle direttive del Consiglio del 22 luglio 2008, la Commissione ha condotto negoziati concernenti un accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica federativa del Brasile nel settore della ricerca relativa all’energia da fusione. |
(2) |
È opportuno approvare la conclusione, da parte della Commissione, dell’accordo, |
DECIDE:
Articolo unico
È approvata la conclusione, da parte della Commissione per e a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica federativa del Brasile nel settore della ricerca relativa all’energia da fusione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2009.
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM
ACCORDO
di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica federativa del Brasile, nel settore della ricerca relativa all’energia da fusione
LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA (Euratom),
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE,
(in seguito denominati collettivamente «le parti»),
CONSIDERANDO che con l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile, firmato il 19 gennaio 2004, le parti si sono impegnate a promuovere la cooperazione nelle attività di ricerca e di sviluppo tecnologico,
INTENZIONATE a continuare la promozione dello sviluppo dell’energia di fusione quale fonte di energia potenzialmente accettabile sotto l’aspetto ambientale, competitiva sotto l’aspetto economico e virtualmente illimitata,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Obiettivo del presente accordo è rafforzare la cooperazione tra le parti nei settori contemplati dai rispettivi programmi sulla fusione, su una base di reciproco vantaggio e di generale reciprocità, al fine di sviluppare le cognizioni scientifiche e la capacità tecnologica necessari per un sistema fondato sull’energia da fusione.
Articolo 2
Settori di cooperazione
I settori di cooperazione ai sensi del presente accordo comprendono:
a) |
tokamak, inclusi i grandi progetti della generazione attuale e le attività connesse a progetti della prossima generazione; |
b) |
alternative ai tokamak; |
c) |
tecnologia dell’energia da fusione magnetica; |
d) |
teoria del plasma e fisica del plasma applicata; |
e) |
politiche e piani concernenti i programmi; e |
f) |
altri settori stabiliti per iscritto di comune accordo dalle parti che rientrino nell’ambito dei loro rispettivi programmi. |
Articolo 3
Forme di cooperazione
1. La cooperazione ai sensi del presente accordo può assumere, senza preclusione di eventuali altre opzioni, le seguenti forme:
a) |
scambio e comunicazione di informazioni e dati concernenti attività, eventi, pratiche e risultati scientifici e tecnici e le politiche e piani in materia di programmi, ivi compreso lo scambio di informazioni confidenziali secondo i termini e le condizioni di cui agli articoli 6 e 7; |
b) |
scambio di ricercatori, ingegneri e altri specialisti per periodi di tempo concordati al fine di partecipare a esperimenti, analisi, attività di progettazione ed altre attività di ricerca e sviluppo a norma dell’articolo 8; |
c) |
organizzazione di seminari e altri incontri al fine di discutere e scambiare informazioni su temi specifici stabiliti di comune accordo nei settori elencati nell’articolo 2 e di individuare azioni di cooperazione che possano essere utilmente intraprese a norma dell’articolo 5; |
d) |
scambio e consegna di campioni, materiali e attrezzature (strumenti e componenti) per esperimenti, prove e valutazioni a norma degli articoli 9 e 10; |
e) |
esecuzione di studi, progetti o esperimenti in comune, inclusa la progettazione, la costruzione e il funzionamento in comune degli stessi; |
f) |
creazione di collegamenti per lo scambio di dati, quali ad esempio, tra l’altro, gli strumenti di analisi a distanza di dati; e |
g) |
altre forme di cooperazione concordemente stabilite dalle parti per iscritto. |
2. Ove opportuno, le parti coordinano le attività previste dal presente accordo con altre attività internazionali di ricerca e sviluppo nel settore dell’energia da fusione al fine di ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in maniera da pregiudicare accordi esistenti o futuri in tema di cooperazione tra le parti.
Articolo 4
Comitato di coordinamento e segretari esecutivi
1. Le parti istituiscono un comitato di coordinamento incaricato di coordinare e monitorare l’esecuzione delle attività previste dal presente accordo. Ciascuna parte designa un numero uguale di membri del comitato di coordinamento e nomina capo delegazione uno di tali membri designati. Il comitato di coordinamento si riunisce una volta l’anno, alternando tra la Repubblica federativa del Brasile e l’Unione europea, oppure nelle date e nei luoghi altrimenti concordati tra le parti. Il capo della delegazione della parte ospitante presiede il comitato.
2. Il comitato di coordinamento esamina i progressi e i piani delle attività previste dal presente accordo e propone, coordina e approva attività di cooperazione future che si iscrivono nell’ambito del presente accordo, in relazione alla loro validità tecnica e al livello di sforzo al fine di assicurare il reciproco vantaggio e la generale reciprocità nel contesto dell’accordo.
3. Tutte le decisioni del comitato di coordinamento sono prese per consenso.
4. Ciascuna delle parti nomina un segretario esecutivo abilitato ad agire in suo nome nei periodi intercorrenti tra una riunione e l’altra del comitato di coordinamento per qualsiasi questione riguardante la cooperazione ai sensi del presente accordo. Ai segretari esecutivi è affidata la gestione corrente della cooperazione.
Articolo 5
Attuazione
1. Ciascuna delle parti designa degli organismi idonei di attuazione delle attività previste dal presente accordo.
2. Quando decide di approvare un’attività di cooperazione, il comitato di coordinamento approva, se necessario, un piano di progetto che è disciplinato dalle disposizioni del presente accordo.
3. Nei piani di progetto figurano gli organismi designati di attuazione del progetto stesso e contengono disposizioni dettagliate per l’attuazione delle attività di cooperazione volte a regolare l’ambito tecnico e la gestione, le disposizioni applicabili in materia di responsabilità di decontaminazione, lo scambio di informazioni confidenziali, lo scambio di apparecchiature, il regime della proprietà intellettuale, il costo totale, la ripartizione dei costi e il calendario, in funzione delle esigenze.
Articolo 6
Disponibilità e diffusione di informazioni
1. Nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e dalle disposizioni del presente accordo, ciascuna delle parti ed i soggetti da questa designati si impegnano a mettere liberamente a disposizione dell’altra, nonché dei soggetti da questa designati, ogni informazione in loro possesso necessaria per l’esecuzione delle attività di cooperazione di cui al presente accordo.
2. Le parti e i soggetti da queste designati devono favorire la più vasta diffusione possibile delle informazioni che hanno il diritto di divulgare, sia che tali informazioni siano state elaborate in comune, sia che siano destinate ad essere comunicate o scambiate a norma del presente accordo, fatta salva comunque la necessità di proteggere le informazioni confidenziali e di tutelare i diritti di proprietà intellettuale sorti o forniti nell’ambito dell’esecuzione del presente accordo.
3. Le informazioni comunicate da una parte all’altra parte a norma del presente accordo devono essere accurate, in scienza e coscienza della parte che le comunica, senza tuttavia che quest’ultima sia tenuta a garantire l’idoneità di tali informazioni ad usi o applicazioni specifici ad opera dell’altra parte o di terzi. Le informazioni elaborate in comune dalle parti devono essere accurate in scienza e coscienza di entrambe le parti. Le parti non garantiscono l’idoneità delle stesse per finalità, usi o applicazioni specifici ad opera delle parti o di terzi.
Articolo 7
Proprietà intellettuale
La tutela e l’attribuzione della proprietà intellettuale sorta o fornita nell’ambito di attività di cooperazione previste dal presente accordo è regolata dalle disposizioni dell’allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo e si applica a tutte le attività svolte ai sensi del presente accordo.
Articolo 8
Scambio e distacco di personale
Per quanto riguarda lo scambio di personale a norma del presente accordo tra le parti o i soggetti da queste designati si applicano le seguenti disposizioni:
a) |
ciascuna parte provvede affinché venga scelto personale qualificato che abbia le capacità e le competenze necessarie per svolgere le attività previste nell’ambito del presente accordo. Lo scambio di personale deve essere reciprocamente concordato in anticipo mediante scambio di lettere tra le parti, con riferimento al presente accordo e alle pertinenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale nonché le relative attività di cooperazione; |
b) |
ciascuna parte è responsabile delle retribuzioni, delle assicurazioni e delle indennità da versare al proprio personale scambiato; |
c) |
la parte che invia il personale paga le spese di viaggio e di soggiorno del proprio personale scambiato o distaccato presso l’organismo ospitante, se non diversamente concordato; |
d) |
la parte che accoglie il personale provvede a fornire adeguata sistemazione a tutto il personale scambiato (e ai membri dei relativi nuclei familiari) dell’altra parte su base di reciprocità, che verrà concordemente stabilita; |
e) |
la parte che riceve il personale fornisce tutta l’assistenza necessaria, in base alla legge o alla regolamentazione pertinente, al personale scambiato dell’altra parte per quanto riguarda le formalità amministrative (per esempio l’ottenimento dei visti); |
f) |
ciascuna parte garantisce che il personale scambiato si attenga alla normativa in materia di lavoro e i regolamenti di sicurezza vigenti nell’istituto ospitante; |
g) |
ciascuna parte può osservare, a proprie spese, specifiche attività sperimentali e lavori di analisi svolti dall’altra parte nei settori di cooperazione di cui all’articolo 2. Tale attività di osservazione può avvenire nell’ambito di visite del personale, sempre previo consenso della parte che riceve la visita. |
Articolo 9
Scambi di apparecchiature, campioni e pezzi di ricambio
Qualora una parte o il soggetto da questa designata debba scambiare, prestare o fornire all’altra parte o ai soggetti designati da quest’ultima tra gli altri apparecchiature, strumenti, campioni, materiali o pezzi di ricambio necessari (in seguito denominati «apparecchiature»), si applicano le seguenti disposizioni per quanto riguarda la spedizione e l’uso delle apparecchiature:
a) |
la parte mittente deve fornire, quanto prima possibile, un elenco dettagliato delle apparecchiature da consegnare, unitamente alle specifiche e alla documentazione tecnica e informativa; |
b) |
le apparecchiature fornite dalla parte mittente restano di proprietà della stessa e devono essere restituite alla parte mittente alla data che sarà stabilita dal comitato di coordinamento, salvo diverse disposizioni previste dal piano di progetto di cui all’articolo 5; |
c) |
le apparecchiature sono messe in funzione presso l’istituzione destinataria solo previo accordo tra le parti; e |
d) |
la parte destinataria mette a disposizione i locali necessari per le apparecchiature e provvede alla fornitura di energia elettrica, acqua, gas e altre fonti necessarie, conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite di comune accordo dalle parti. |
Articolo 10
Disposizioni generali
1. Ciascuna parte esegue le attività previste dal presente accordo nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili e fornisce risorse in funzione della disponibilità di fondi di bilancio sufficienti.
2. Salvo diverso e specifico accordo scritto delle parti, tutti i costi della cooperazione attuata in base al presente accordo sono a carico della parte che li sostiene.
3. Qualsiasi questione concernente l’interpretazione o l’attuazione del presente accordo che dovesse sorgere in vigenza dello stesso è risolta di comune accordo dalle parti.
4. Il presente accordo si applica, per quanto riguarda l’Euratom, ai territori cui si applica il trattato che istituisce l’Euratom e ai territori dei paesi che partecipano al programma fusione Euratom in qualità di Stati terzi pienamente associati.
Articolo 11
Durata, modifica e denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore ed ha validità di cinque anni. Salvo che una delle parti notifichi all’altra per iscritto la sua intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della sua scadenza, il presente accordo si intende rinnovato automaticamente per un ulteriore periodo di cinque anni.
2. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore alla data dell’ultima notifica scritta con la quale le parti si informano che le loro rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore di una modifica sono state completate.
3. Tutte le azioni e gli esperimenti in comune non ancora terminati alla data del recesso del presente accordo possono essere proseguiti fino al loro completamento alle condizioni previste dal presente accordo.
4. Ciascuna parte può porre fine al presente accordo e a qualsiasi piano di progetto, in qualsiasi momento previa notifica scritta trasmessa all’altra parte. Il recesso comincia a produrre effetti sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica e lascia impregiudicati i diritti acquisiti dalle parti a norma del presente accordo o di un piano di progetto anteriormente alla data del recesso.
Firmato a Brasilia il 27 novembre 2009, in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Per la Comunità europea dell’energia atomica
JOÃO JOSÉ SOARES PACHECO
Per il governo della Repubblica federativa del Brasile
MARCOS NOGUEIRA MARTINS
ALLEGATO
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I diritti di proprietà intellettuale sorti o forniti in base al presente accordo sono attribuiti secondo le disposizioni seguenti:
I. Applicazione
Il presente allegato si applica a tutte le attività di cooperazione svolte nell’ambito del presente accordo, salvo diverso, specifico accordo tra le parti.
II. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti
A. |
Ai fini del presente accordo, l’espressione «proprietà intellettuale» ha il significato di cui all’articolo 2 della convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967, che istituisce l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale. |
B. |
Il presente allegato riguarda l’attribuzione di diritti, interessi e royalties tra le parti o gli organismi di attuazione designati a norma dell’articolo 5. Ciascuna parte garantisce che l’altra parte possa ottenere i diritti di proprietà intellettuale ad essa attribuiti o agli organismi di attuazione designati a norma dell’articolo 5, conformemente al presente allegato. Quest’ultimo non altera o pregiudica in altra forma l’attribuzione di tali diritti, interessi e royalties tra una parte ed i suoi cittadini, che è disciplinata dalla legislazione e dagli usi di detta parte. |
C. |
La cessazione della validità o la scadenza del presente accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal presente allegato. |
D. |
|
E. |
Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori contemplati dal presente accordo, ciascuna parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti a norma del presente accordo e gli accordi stipulati in base ad esso siano esercitati in maniera da promuovere, in particolare: i) l’uso delle informazioni elaborate o rese altrimenti disponibili in base al presente accordo e la loro divulgazione compatibilmente con le condizioni stabilite dal presente accordo, con le disposizioni della sezione IV dello stesso e di ogni altra disposizione in vigore in virtù delle legislazioni nazionali delle parti che disciplinano il trattamento dei dati sensibili o delle informazioni confidenziali nel settore nucleare e ii) l’adozione e l’attuazione di norme internazionali. |
III. Opere oggetto di diritto d’autore
Conformemente alle disposizioni del presente accordo, i diritti d’autore spettanti alle parti o alle agenzie incaricate dell’esecuzione a norma dell’articolo 5 sono disciplinati conformemente all’accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale gestito dall’Organizzazione mondiale del commercio.
IV. Letteratura scientifica
Fatte salve le disposizioni sulle informazioni confidenziali di cui alla sezione V, si applicano le seguenti regole:
A. |
Ciascuna delle parti o delle agenzie incaricate dell’esecuzione a norma dell’articolo 5 ha diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita in tutti i paesi per la traduzione, la riproduzione e la diffusione pubblica delle informazioni contenute in pubblicazioni scientifiche e tecniche, articoli, relazioni, libri o altri mezzi di comunicazione derivanti direttamente dalla ricerca congiunta svolta in base al presente accordo dalle parti o per conto di esse. |
B. |
Tutti i lavori tutelati da diritti di autore elaborati a norma della presente disposizione devono rispettare i diritti morali di cui all’articolo 6 bis della convenzione di Berna. Essi devono anche contenere un riconoscimento chiaramente visibile del supporto di cooperazione delle parti. |
V. Informazioni confidenziali
A. Informazioni documentali confidenziali
1) |
Ciascuna parte identifica con la massima tempestività le informazioni che non intende divulgare nell’ambito del presente accordo, tenendo conto, tra l’altro, dei seguenti criteri:
|
2) |
Ogni parte deve garantire che le informazioni confidenziali comunicate nel quadro del presente accordo e la conseguente natura privilegiata siano facilmente riconoscibili dall’altra parte, ad esempio mediante un chiaro contrassegno o mediante una dicitura restrittiva. Questa regola si applica a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, di tali informazioni. Una parte o un partecipante che riceve informazioni confidenziali ai sensi del presente accordo deve rispettare la loro natura riservata. L’obbligo cessa automaticamente se le informazioni vengono divulgate senza restrizioni dal proprietario. |
3) |
Le informazioni non divulgate comunicate a norma del presente accordo possono essere trasmesse dalla parte che le riceve ai suoi dipendenti e contraenti nonché ad altri dipartimenti interessati della parte che siano autorizzati a riceverle per gli scopi specifici della ricerca comune in corso, in funzione dell’effettiva necessità di conoscenza, purché le informazioni non divulgate in tal modo diffuse siano tutelate nella misura prevista dalla legislazione di ciascuna delle parti e siano facilmente riconoscibili come tali, secondo quanto sopra indicato. |
B. Informazioni non documentali non divulgate
Alle informazioni non documentali non divulgate o alle altre informazioni riservate o coperte da segreto comunicate nel corso di seminari e di altre riunioni organizzate nell’ambito del presente accordo, come pure alle informazioni ottenute tramite il personale distaccato, o derivanti dall’uso di impianti o da progetti comuni, sono applicati dalle parti e dagli organismi responsabili dell’attuazione da queste designati i medesimi principi stabiliti dal presente accordo per le informazioni documentali, con l’intesa che chi riceve tali informazioni non divulgate, riservate o coperte da segreto, deve essere informato per iscritto, al più tardi all’atto della comunicazione di tali informazioni, del carattere riservato delle stesse.
C. Controllo
Entrambe le parti si impegnano a garantire che le informazioni non divulgate ricevute in base al presente accordo siano assoggettate ai controlli ivi previsti. Se una parte si rende conto che non sarà in grado di rispettare le disposizioni sul divieto di divulgazione di cui ai paragrafi A e B, ovvero se si può ragionevolmente ritenere che non sarà in grado di rispettare tali disposizioni, essa deve informarne immediatamente l’altra parte. In seguito, le parti si consultano per definire un piano di azione adeguato.
VI. Risoluzione delle controversie e figure di proprietà intellettuale nuove e impreviste
A. |
Le controversie tra le parti in materia di proprietà intellettuale sono risolte a norma dell’articolo 10, paragrafo 3 del presente accordo. Tuttavia, le parti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad un tribunale d’arbitrato internazionale al fine di ottenere una sentenza vincolante conformemente alle norme applicabili del diritto internazionale. Salvo disposizione contraria, trovano applicazione le norme d’arbitrato dell’UNCITRAL. |
B. |
Nell’eventualità che una parte ritenga che un diritto di proprietà intellettuale di nuovo tipo non contemplato in un piano di gestione tecnologica o in un accordo tra soggetti designati possa scaturire da attività di cooperazione intrapresa in base al presente accordo oppure qualora sorgano altre difficoltà impreviste, le parti avviano immediatamente una trattativa allo scopo di assicurare che la tutela, la valorizzazione e la divulgazione della proprietà intellettuale in questione siano adeguatamente predisposti nei rispettivi territori. |