ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.251.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 251

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
25 settembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 845/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, recante divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera portoghese

1

 

 

Regolamento (UE) n. 846/2010 della Commissione, del 24 settembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

3

 

 

Regolamento (UE) n. 847/2010 della Commissione, del 24 settembre 2010, relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di settembre 2010

5

 

 

DECISIONI

 

 

2010/570/UE, Euratom

 

*

Decisione del Consiglio, del 13 settembre 2010, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015

8

 

 

2010/571/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 24 settembre 2010, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato [notificata con il numero C(2010) 6403]  ( 1 )

28

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

 

2010/572/UE

 

*

Raccomandazione della Commissione, del 20 settembre 2010, relativa all’accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) ( 1 )

35

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/1


REGOLAMENTO (UE) N. 845/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2010

recante divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (2) fissa i contingenti per il 2010.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2010.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

N.

27/T&Q

Stato membro

Portogallo

Stock

BFT/AE045W

Specie

Tonno rosso (Thunnus thynnus)

Zona

Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e Mar Mediterraneo

Data

23.7.2010


25.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/3


REGOLAMENTO (UE) N. 846/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2010

recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 settembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

82,9

MK

47,2

TR

50,2

XS

58,9

ZZ

59,8

0707 00 05

TR

127,9

ZZ

127,9

0709 90 70

TR

116,5

ZZ

116,5

0805 50 10

AR

100,5

CL

118,6

IL

127,5

TR

104,9

UY

139,0

ZA

106,2

ZZ

116,1

0806 10 10

TR

120,9

ZZ

120,9

0808 10 80

AR

63,5

BR

68,3

CL

91,6

NZ

103,2

US

128,5

ZA

92,8

ZZ

91,3

0808 20 50

CN

54,1

ZA

88,6

ZZ

71,4

0809 30

TR

149,8

ZZ

149,8

0809 40 05

BA

53,5

MK

45,0

ZZ

49,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


25.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/5


REGOLAMENTO (UE) N. 847/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2010

relativo al rilascio dei titoli di importazione di riso nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 327/98 per il sottoperiodo di settembre 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (3), in particolare l’articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 327/98 ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità dell’allegato IX del medesimo regolamento.

(2)

Il sottoperiodo del mese di settembre è il quarto sottoperiodo per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, il terzo sottoperiodo per i contingenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), ed il primo sottoperiodo per il contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del medesimo regolamento.

(3)

Dalla comunicazione effettuata a norma dell’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98, risulta che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4118-09.4119-09.4168, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2010, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno ad oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli d’importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione.

(4)

Risulta inoltre dalla summenzionata comunicazione che, per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127-09.4128-09.4129-09.4117, le domande presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2010, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento (CE) n. 327/98, hanno ad oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.

(5)

I quantitativi non utilizzati per il sottoperiodo di settembre dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4127-09.4128-09.4129 e 09.4130 sono trasferiti al contingente recante il numero 09.4138 per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 327/98.

(6)

Occorre pertanto fissare per i contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4138 e 09.4168 i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell’articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 327/98.

(7)

Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli d'importazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli di importazione per il riso di cui ai contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4118-09.4119-09.4168, previsti dal regolamento (CE) n. 327/98, presentate nel corso dei primi dieci giorni lavorativi del mese di settembre 2010, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

2.   I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo contingentale successivo nell’ambito dei contingenti recanti i numeri d’ordine 09.4138 e 09.4168, previsti dal regolamento (CE) n. 327/98, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 37 dell’11.2.1998, pag. 5.


ALLEGATO

Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di settembre 2010 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98

a)   Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2010

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di ottobre 2010

(in kg)

Stati Uniti d’America

09.4127

 (1)

 

Thailandia

09.4128

 (1)

 

Australia

09.4129

 (1)

 

Altre origini

09.4130

 (2)

 

Tutti i paesi

09.4138

 

4 127 145


b)   Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2010

Thailandia

09.4112

 (3)

Stati Uniti d’America

09.4116

 (3)

India

09.4117

 (4)

Pakistan

09.4118

9,553656 %

Altre origini

09.4119

1,995380 %

Tutti i paesi

09.4166

 (3)


c)   Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 327/98:

Origine

Numero d’ordine

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo di settembre 2010

Quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo del mese di ottobre 2010

(in kg)

Tutti i paesi

09.4168

1,402856 %

0


(1)  Le domande hanno ad oggetto quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

(2)  Per questo sottoperiodo non vi sono quantitativi disponibili.

(3)  Per questo sottoperiodo non vi sono quantitativi disponibili.

(4)  Le domande hanno ad oggetto quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.


DECISIONI

25.9.2010   

IT XM

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/8


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2010

relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015

(2010/570/UE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2, e l’articolo 302, in combinato disposto con l’articolo 7 del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

viste le proposte presentate da ciascuno Stato membro,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato dei membri attuali del Comitato economico e sociale europeo scade il 20 settembre 2010 (1). È opportuno pertanto procedere alla nomina dei membri del Comitato per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 settembre 2010.

(2)

Ciascuno Stato membro ha presentato un elenco contenente un numero di candidati pari al numero di seggi ad esso attribuiti dal trattato. Tutti questi candidati rappresentano le organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale. Tuttavia, in una fase successiva il governo della Romania proporrà un altro candidato per completare l’elenco in base al numero dei seggi attribuiti dal trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone elencate nell’allegato della presente decisione sono nominate membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  Decisione 2006/524/CE, Euratom del Consiglio, dell’11 luglio 2006, relativa alla nomina dei membri cechi, tedeschi, estoni, spagnoli, francesi, italiani, lettoni, lituani, lussemburghesi, ungheresi, maltesi, austriaci, sloveni e slovacchi del Comitato economico e sociale europeo (GU L 207 del 28.7.2006, pag. 30); decisione 2006/651/CE, Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa alla nomina dei membri belgi, greci, irlandesi, ciprioti, olandesi, polacchi, portoghesi, finlandesi, svedesi e britannici, nonché di due membri italiani del Comitato economico e sociale europeo (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 13); decisione 2006/703/CE, Euratom del Consiglio, del 16 ottobre 2006, relativa alla nomina dei membri danesi del Comitato economico e sociale europeo (GU L 291 del 21.10.2006, pag. 33); decisione 2007/3/CE, Euratom del Consiglio, del 1o gennaio 2007, relativa alla nomina dei membri bulgari e romeni del Comitato economico e sociale europeo (GU L 1 del 4.1.2007, pag. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ — ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK ANEXO — ANEXĂ — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

BELGIO

 

M. Tony VANDEPUTTE

Administrateur délégué honoraire et conseiller général de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB)

 

M. Robert de MÛELENAERE

Administrateur délégué à la Confédération de la construction

 

M. Yves VERSCHUEREN

Administrateur délégué d’Essenscia

 

M. Daniel MAREELS

Directeur général de Febelfin

 

M. Bernard NOËL

Secrétaire national de la CGSLB, syndicat libéral

 

M. Claude ROLIN

Secrétaire général ACV-CSC

 

Mme Bérengère DUPUIS

Conseiller — Services d’études, Confédération des syndicats chrétiens (CSC)

 

M. André MORDANT

Président honoraire de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)

 

Dhr. Xavier VERBOVEN

Gewezen Algemeen Secretaris van het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)

 

M. Jean-François HOFFELT

Secrétaire général de la Fédération belge de l’économie sociale et des coopératives (Febecoop), président du Conseil national belge de la coopération et président du service externe pour la prévention et la protection au travail Arista

 

M. Yves SOMVILLE

Directeur du service d’études de la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA)

 

Dhr. Ronny LANNOO

Adviseur-generaal UNIZO

BULGARIA

 

Ms Milena ANGELOVA

Member of the ИСС (Bulgarian Economic and Social Council), Bureau member of the European Economic and Social Committee, Secretary-General of the Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) (Bulgarian Industrial Capital Association, BICA)

 

Mr Bojidar DANEV

Member of the ИСС (Bulgarian Economic and Social Council), member of the European Economic and Social Committee, Chairman of the Българска стопанска камара (БСК) (Bulgarian Industrial Association, BIA)

 

Ms Lena RUSENOVA

Member of the ИСС (Bulgarian Economic and Social Council), member of the European Economic and Social Committee, Head Economist at the Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) (Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria, CEIB)

 

Mr Georgi STOEV

Member of the ИСС (Bulgarian Economic and Social Council), Deputy-Chairman of the Българска търговско-промишлена палата (БТПП) (Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, BCCI)

 

Mr Plamen DIMITROV

Chairman of the постоянната комисия по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения на ИСС (Standing Committee on Labour, Incomes, Standard of Living and Industrial Relations of the Bulgarian Economic and Social Council), member of the European Economic and Social Committee, Vice-President of КНСБ (CITUB, Confederation of Independent Trade Unions of Bulgaria)

 

Mr Dimiter MANOLOV

Member of the ИСС (Bulgarian Economic and Social Council), member of the European Economic and Social Committee, Vice-President of КТ „Подкрепа“ (Confederation of Labour «Podkrepa»)

 

Mr Veselin MITOV

Member of the ИСС (Bulgarian Economic and Social Council), member of the European Economic and Social Committee, Confederate Secretary of КТ „Подкрепа“ (Confederation of Labour «Podkrepa»)

 

Mr Jeliazko CHRISTOV

Member of the ИСС (Bulgarian Economic and Social Council), member of the European Economic and Social Committee, President of КНСБ (CITUB, Confederation of Independent Trade Unions of Bulgaria)

 

Mr Lalko DULEVSKI

President of the ИСС (Bulgarian Economic and Social Council), Head of the катедра в Университета за национално и световно стопанство (Human Resources and Social Protection Department at the University of National and World Economy)

 

Mr Plamen ZACHARIEV

Vice-President of the ИСС (Bulgarian Economic and Social Council), President of the Национален център за социална рехабилитация (НЦСР) (National Centre for Social Rehabilitation, NCSR)

 

Mr Lyubomir HADJIYSKI

Member of the European Economic and Social Committee, Marketing Manager for the auditing firm Grant Thornton Bulgaria

 

Ms Diliana SLAVOVA

Executive Director of the Национален млечен борд (National Milk Board) and the Национална асоциация на млекопреработвателите (National Association of Milk Producers), member of the European Commission High-Level Group on Milk

REPUBBLICA CECA

 

Vladimíra DRBALOVÁ

Ředitelka Sekce mezinárodních organizací a evropských záležitosti Svazu průmyslu a dopravy ČR

 

Josef ZBOŘIL

Člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

 

Marie ZVOLSKÁ

Specialistka odboru poradenských služeb Svazu českých a moravských výrobních družstev

 

Ivan VOLEŠ

Poradce prezidenta Hospodářské komory ČR pro mezinárodní vztahy

 

Helena ČORNEJOVÁ

Vedoucí sociálně-ekonomického oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

 

Zdeněk MÁLEK

Manažer ČMKOS pro sociální dialog a poradce ČMKOS

 

Lucie STUDNIČNÁ

Mezinárodní tajemnice Odborového svazu KOVO

 

Dana ŠTECHOVÁ

Poradkyně, Oddělení ČMKOS pro evropské a další mezinárodní vztahy

 

Roman HAKEN

Místopředseda Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace a předseda jejího Výboru pro spolupráci s regiony

 

Ludvík JÍROVEC

Člen Hospodářské komory ČR, člen Agrární komory ČR, expert v COPA-COGEGA/Brusel

 

Jaroslav NĚMEC

Ředitel Arcidiecézní charity Praha

 

Pavel TRANTINA

Manažer projektů a spolupráce s EU v České radě dětí a mládeže, expert UNDP pro tvorbu zákona o dobrovolnictví v Bosně a Hercegovině

DANIMARCA

 

Ms Dorthe ANDERSEN

Director EU policy, Confederation of Danish Employers

 

Ms Sinne Alsing CONAN

Director of European Affairs, Confederation of Danish Industry

 

Mr Nils Juhl ANDREASEN

Managing Director, Danish Confederation of Employers’ Associations in Agriculture (SALA)

 

Ms Marie-Louise KNUPPERT

Secretary of International Relations, Danish Confederation of Trade Unions

 

Mr Peder Munch HANSEN

EU-Advisor, Danish Confederation of Trade Unions

 

Mr Søren KARGAARD

International Consultant, FTF — Confederation of Professionals in Denmark

 

Mr Ask Abildgaard ANDERSEN

Policy Officer, Disabled Peoples Organisations Denmark

 

Ms Benedicte FEDERSPIEL

Senior Advisor, Danish Consumer Council

 

Ms Mette Pia KINDBERG

Vice Chair Person, Women’s Council in Denmark

GERMANIA

 

Mr Peter CLEVER

Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)

(Member of the Executive Board of the National Union of German Employers’ Associations (BDA))

 

Mr Bernd DITTMANN

Bereichsleiter Europa, Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)

(Vice President and Executive Director Europe — Federation of German Industries (BDI))

 

Mr Göke FRERICHS

Präsidiumsmitglied im Bundesverband des Deutschen Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA)

(Board member, German Federation for Wholesale and Foreign Trade (BGA))

 

Mr Thomas ILKA

Leiter der Vertretung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) bei der EU

(Director of the Representation to the EU of the Federation of German Chambers of Industry and Commerce (DIHK))

 

Mr Adalbert KIENLE

Stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes (DBV)

(Deputy General Secretary, German Farmers’ Association (DBV))

 

Mr Volker PETERSEN

Stellvertretender Generalsekretär im Deutschen Raiffeisenverband e.V. (DRV)

(Deputy Secretary-General of the Association of German Agricultural Credit Cooperatives (DRV))

 

Mr Joachim WÜRMELING

Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)

(Member of the Executive Board of the German Insurance Association (GDV))

 

Mr Joachim FRIED

Leiter Wirtschaft, Politik und Regulierung bei der Deutschen Bahn

(Director of Economics, Policy and Regulation, German Railways)

 

Ms Gabriele BISCHOFF

Bereichsleiterin Europapolitik beim Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)

(Director of European Policy — Federal Executive of the German Trade Union Confederation (DGB))

 

Mr Claus MATECKI

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)

(Member of the National Executive of the German Trade Union Confederation (DGB))

 

Mr Armin DUTTINÉ

Leiter des EU-Verbindungsbüros ver.di

(Director of the EU liaison office, German United Services Union (ver.di))

 

Mr Horst MUND

Bereichsleiter Internationales IG Metall

(Director of International Department, IG Metall)

 

Mr Alexander GRAF VON SCHWERIN

Berater Europäische Angelegenheiten beim Konzern Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV Konzern)

(European Affairs Adviser, DVV Konzern)

 

Mr Hans-Joachim WILMS

Europabeauftragter bei der IG Bauen — Agrar — Umwelt (IG Bau)

(European Affairs Officer, German Trade Union for Construction, Agriculture and the Environment (IG BAU))

 

Mr Egbert BIERMANN

Mitglied des Geschäftsführenden Hauptvorstandes der IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE)

(Member of the Executive Board of German Mining, Chemical and Energy Industrial Union (IG BCE))

 

Ms Michaela ROSENBERGER

Stellvertretende Vorsitzende Gewerkschaft Nahrung — Genuss — Gaststätten

(Deputy Chair of the German Trade Union of Food, Beverages, Tobacco, Hotel and Catering and Allied Workers)

 

Mr Jürgen KEßLER

Vorstandsvorsitzender Verbraucherzentrale Berlin

(Chairman of the Board, Berlin Consumers’ Association)

 

Mr Bernd SCHLÜTER

Berater bei der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW)

(Advisor, Federal Association of Non-Statutory Welfare Services (BAGFW))

 

Ms Renate HEINISCH

Mitglied im Bundesvorstand der Senioren-Organisationen (BAGSO)

(Member of the Federal Association of German Senior Citizens’ Organisations (BAGSO))

 

Mr Frank STÖHR

Zweiter Bundesvorsitzender dbb Beamtenbund und Tarifunion

(Vice-President, Federal Board of Management, German Civil Service Federation)

 

Mr Lutz RIBBE

Direktor, Stiftung Europäisches Naturerbe (Euronatur)

(Director, European Nature Heritage Fund (Euronatur))

 

Mr Prof. Dr Gerd WOLF

Beauftragter der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF)

(Representative of the Helmholtz Association of German Research Centres (HGF))

 

Mr Holger SCHWANNECKE

Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)

(General Secretary, Central Association of German Craft Trades (ZDH))

 

Mr Arno METZLER

Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Freien Berufe (BFB)

(Chief Executive and Head of Brussels Office, German National Association of Liberal Professions (BFB))

ESTONIA

 

Ms Eve PÄÄRENDSON

Estonian Employers’ Confederation, Director of International Relations

 

Ms Reet TEDER

Estonian Chamber of Commerce and Industry, policy director

 

Ms Mare VIIES

Estonian Employees’ Unions’ Confederation; Tallinn University of Technology, Researcher at Centre for Economic Research at TUT

 

Ms Liina CARR

Estonian Trade Union Confederation, International Secretary

 

Mr Kaul NURM

Estonian Farmers’ Federation, managing director

 

Ms Mall HELLAM

NGO Network of Estonian Nonprofit Organizations, member of the supervisory board; Executive Director of Open Estonia Foundation

 

Mr Meelis JOOST

Estonian Chamber of Disabled People, Foreign relations and European policy officer

IRLANDA

 

Ms Heidi LOUGHEED

Head of IBEC Europe

 

Mr David CROUGHAN

Head of Economics and Taxation, IBEC

 

Mr Thomas McDONOGH

Chairman, Thomas McDonogh and Sons Ltd

 

Mr Jim McCUSKER

Previously General Secretary of NIPSA

 

Mr Manus O’RIORDAN

Head of Research, SIPTU (rtd)

 

Ms Sally Anne KINAHAN

Assistant General Secretary, ICTU

 

Ms Jillian VAN TURNHOUT

Chief Executive, Children’s Rights Alliance, Former President National Youth Council of Ireland

 

Mr Padraig WALSHE

COPA President and former IFA President

 

Ms Siobhán EGAN

Policy and Advocacy Officer, BirdWatch Ireland

GRECIA

 

Mme Irini Ivoni PARI

Fédération des industries grecques (SEB)

 

M. Dimitris DIMITRIADIS

Confédération nationale de commerce hellénique (ESEE)

 

Μ. Georgios DRAKOPOULOS

Association des entreprises helléniques de tourisme (SETE)

 

Mme Anna BREDIMA

Association des armateurs grecs (Ε.Ε.Ε.)

 

M. Christos POLΥΖΟGOPOULOS

Confédération générale grecque des ouvriers (GE.S.E.E.)

 

M. Eleftherios PAPADOPOULOS

Confédération générale grecque des ouvriers (GE.S.E.E.)

 

M. Georgios DASSIS

Confédération générale grecque des ouvriers (GE.S.E.E.)

 

M. Spyridon PAPASΡΥROS

Fédération des fonctionnaires

 

M. Nikolaos LIOLIOS

Confédération hellénique des coopératives agricoles (PASEGES)

 

Mme Evangelia KEKELEKI

Centre de protection des consommateurs (KEPKA)

 

M. Panagiotis GKOFAS

Confédération générale grecque de commerçants et artisans (GSBEE)

 

M. Ioannis VARDAKASTANIS

Confédération nationale de personnes handicapées (ESAmeA)

SPAGNA

 

Sr. Rafael BARBADILLO LÓPEZ

Miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Sra. Lourdes CAVERO MESTRE

Miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Sr. José María ESPUNY MOYANO

Miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Sra. Margarita LÓPEZ ALMENDÁRIZ

Miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Sr. Ángel PANERO FLÓREZ

Miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Sr. José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO

Miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Sr. José SARTORIOUS ÁLVAREZ DE BOHORQUES

Miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Sr. José María ZUFIAUR

Presidente de la Fundación Educación y Trabajo

 

Sra. Isabel CAÑO AGUILAR

Directora de la Oficina de UGT en Bruselas

 

Sr. Juan MENDOZA CASTRO

Colaborador de UGT para Asuntos Internacionales

 

Sra. Joana AGUDO

Presidenta del Comité Coordinador de los Consejos Sindicales Interregionales de Comisiones Obreras (CC.OO.)

 

Sr. Juan MORENO PRECIADO

Responsable de la Oficina de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Bruselas

 

Sr. Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS

Secretaría de Política Internacional de la Confederación sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.)

 

Sra. Laura GONZÁLEZ TXABARRI

Miembro del Comité Ejecutivo de ELA

 

Sr. Javier SÁNCHEZ ANSÓ

Responsable de Relaciones Internacionales, Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural de la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)

 

Sr. Miguel Ángel CABRA DE LUNA

Función ejercida: Vocal de Relaciones Internacionales de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)

 

Sr. Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Director de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores (OPAGAC)

 

Sr. José Manuel ROCHE RAMO

Secretario de Relaciones Internacionales de UPA

 

Sr. Pedro Raúl NARRO SÁNCHEZ

Director de Asuntos Europeos de ASAJA

 

Sr. Carlos TRÍAS PINTO

Director en la Asociación General de Consumidores (ASGECO); Director en la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España (UNCCUE)

 

Sr. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

Secretario General de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC)

FRANCIA

 

Mme Emmanuelle BUTAUD-STUBBS

Déléguée générale de l’Union des industries textiles (UIT)

 

M. Bernard HUVELIN

Vice-président de la Fédération française du bâtiment (FFB)

 

M. Stéphane BUFFETAUT

Directeur chargé des relations institutionnelles, Veolia Environnement

 

M. Henri MALOSSE

Directeur, conseiller institutionnel pour les affaires européennes auprès de la présidence de l’ACFCI

 

M. Philippe de BRAUER

Président de la commission internationale de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)

 

M. Jean-Pierre CROUZET

Vice-président de la CGAD, président de la Confédération nationale de la boulangerie française, membre du conseil national de l’Union professionnelle artisanale (UPA)

 

M. Henri BRICHART

Président de la Fédération nationale des producteurs de lait

 

M. Éric PIGAL

Délégué national de la Confédération française de l’encadrement/Confédération générale des cadres (CFE-CGC), en charge de la coordination du Comité économique et social européen, du CESE français et du Conseil économique et social régional

 

M. Jacques LEMERCIER

Président de l’international UNI Europa Poste&logistique — membre de la commission exécutive confédérale, Force ouvrière (FO)

 

Mme Laure BATUT

Assistante confédérale au secteur international et Europe, Force ouvrière (FO)

 

M. Jean-Pierre COULON

Secrétaire confédéral en charge des affaires européennes et internationales de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)

 

Mme Béatrice OUIN

Chargée de mission au sein du service international et Europe de la Confédération française démocratique du travail (CFDT)

 

M. Gérard DANTIN

Chargé de mission au sein du service international et Europe de la Confédération française démocratique du travail (CFDT)

 

Mme An LENOUAIL-MARLIERE

Conseillère à l’espace Europe/international de la Confédération générale du travail (CGT)

 

M. Denis MEYNENT

Conseiller à l’espace Europe/international de la Confédération générale du travail (CGT)

 

Mme Reine-Claude MADER-SAUSSAYE

Présidente de la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV)

 

M. Édouard de LAMAZE

Avocat à la Cour, ancien délégué interministériel aux professions libérales, ancien membre du CEC, Union nationale des professions libérales (UNAPLE)

 

M. Julien VALENTIN

Agriculteur, responsable des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA)

 

M. Gilbert BROS

Vice-président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)

Président de la Chambre d’agriculture de Haute-Loire

 

Mme Évelyne PICHENOT

Présidente de la délégation pour l’Union européenne du Conseil économique, social et environnemental (CESE) français

Membre du CESE français

 

M. Joseph GUIMET

Administrateur de l’Union nationale des associations familiales (UNAF), président du groupe de l’UNAF au CESE français

 

M. Jean-Paul PANZANI

Membre du comité exécutif, président de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF)

 

M. Georges CINGAL

Administrateur de France nature environnement

 

M. Thierry LIBAERT

Professeur, université de Louvain, maître de conférences en communication à l’Institut d'études politiques (IEP) catholique de Paris, membre de la commission gouvernance au Grenelle de l’environnement

ITALIA

 

Mr Mario CAMPLI

Coordinatore politiche europee Legacoop

 

Mr Luigi CAPRIOGLIO

Consigliere nazionale della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità (CIDA)

 

Mr Francesco CAVALLARO

Segretario generale della CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)

 

Mr Carmelo CEDRONE

Professore incaricato di Politica Economica Europea, Univ. La Sapienza Roma — Componente del «Team Europe» — Collaboratore del Dipartimento Europeo ed Internazionale UIL (Unione Italiana del Lavoro) — Membro del Comitato Centrale UIL — Componente del Consiglio Direttivo del Movimento Europeo

 

Mr Franco CHIRIACO

Presidente del Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari (SUNIA) — Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)

 

Mr Roberto CONFALONIERI

Segretario generale CONFEDIR (Confederazione dei Dirigenti Italiani e delle Alte Professionalità) — Consigliere CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro)

 

Mr Gianfranco DELL’ALBA

Direttore della Delegazione di Confindustria presso l’Unione Europea

 

Mr Pietro Francesco DE LOTTO

Direttore Generale di Confartigianato Vicenza

 

Mr Giancarlo DURANTE

Direttore Centrale dell’Associazione Bancaria Italiana, Responsabile dell’area Sindacale e del Lavoro

 

Mr Emilio FATOVIC

Vice Segretario Generale CONFSAL

(Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori) con delega al privato

 

Mr Giuseppe GUERINI

Presidente Nazionale Federsolidarietà

 

Mr Edgardo Maria IOZIA

Segretario Nazionale Unione Italiana Lavoratori Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA) — Presidente UNI Europa Finanza

 

Mr Giuseppe Antonio Maria IULIANO

Dipartimento Politiche internazionali CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), Coordinatore di aree — Responsabile per l’Europa centro-orientale e per l’America latina

 

Mr Luca JAHIER

Presidente del Consiglio nazionale delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) e responsabile relazioni internazionali

 

Mr Antonio LONGO

Presidente dell’Associazione Movimento Difesa del Cittadino — Direttore della testata giornalistica «Diritti & Consumi»

 

Mr Sandro MASCIA

Responsabile Ufficio di Rappresentanza della Confagricoltura di Bruxelles

 

Mr Stefano PALMIERI

Responsabile dell’Ufficio Europa della CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) a Bruxelles

 

Mr Antonello PEZZINI

Imprenditore tessile-tecnico. Confindustria Bergamo

 

Mr Antonio POLICA

Dirigente Confederale UGL (Unione Generale del Lavoro)

 

Mr Virgilio RANOCCHIARI

Responsabile della Delegazione Fiat per l’Europa

 

Mr Maurizio REALE

Responsabile della Rappresentanza per le Relazioni con le Istituzioni Comunitarie — Coldiretti

 

Ms Daniela RONDINELLI

Responsabile Ufficio Internazionale FISASCAT CISL (Federazione Italiana Sindacati Addetti Commerciali Affitti Turismo — Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori)

 

Mr Corrado ROSSITTO

Presidente Nazionale della Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali (CIU)

 

Mr Claudio ROTTI

Presidente AICE (Associazione Italiana Commercio Estero)

CIPRO

 

Μιχάλης Αντωνίου (Mr Michalis ANTONIOU)

Βοηθός Γενικός Διευθυντής (Deputy Director General)

Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) (Cyprus Employers and Industrialists Federation)

 

Ανδρέας Λουρουτζιάτης (Mr Andreas LOUROUTZIATIS)

Αντιπρόεδρος Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) (Vice-President, Cyprus Chamber of Commerce and Industry)

Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) (Cyprus Chamber of Commerce and Industry)

 

Ανδρέας Παυλικκάς (Mr Andreas PAVLIKKAS)

Υπεύθυνος Γραφείου Ερευνών και Μελετών (Head of Research and Studies Department)

Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ) (Pancyprian Federation of Labour)

 

Δημήτρης Κιττένης (Mr Dimitris KITTENIS)

Τέως Γενικός Γραμματέας (Former Secretary-General)

Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) (Cyprus Workers’ Confederation)

 

Κωστάκης Κωνσταντινíδης (Mr Costakis CONSTANTINIDES)

Μέλος Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών (Member, Cyprus Consumers’ Association)

 

Μηχάλης Λύτρας (Mr Michalis LITRAS)

Γενικός Γραμματέας (Secretary-General)

Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (Panagrarian Union of Cyprus)

LETTONIA

 

Mr Vitālijs GAVRILOVS

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents

 

Mr Gundars STRAUTMANIS

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) viceprezidents un LTRK Padomes loceklis

 

Mr Pēteris KRĪGERS

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) priekšsēdētājs

 

Ms Ariadna ĀBELTIŅA

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) ārējo sakaru koordinētāja starptautiskos jautājumos

 

Mr Armands KRAUZE

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs

 

Ms Gunta ANČA

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja

 

Mr Andris GOBIŅŠ

Eiropas Kustības Latvijā (EKL) prezidents

LITUANIA

 

Mr Alfredas JONUŠKA

Director General, Siauliai Chamber of Commerce, Industry and Crafts

 

Mr Stasys KROPAS

President, Association of Lithuania Banks; Vice-president, Lithuanian business confederation ICC Lithuania

 

Mr Gintaras MORKIS

Deputy Director General, Lithuanian Confederation of Industrialists

 

Ms Gražina GRUZDIENĖ

Chairman, Trade Union of Lithuanian Food Producers

 

Ms Daiva KVEDARAITĖ

Head of Information Centre, Lithuanian Trade Union Solidarumas

 

Ms Inga PREIDIENĖ

Vice-chairperson, Youth Organization, Lithuanian Labour Federation

 

Mr Mindaugas MACIULEVIČIUS

Director, Agricultural cooperative «Lietuviško ūkio kokybė»

 

Mr Zenonas Rokas RUDZIKAS

Member, Lithuanian Academy of Sciences; Leading researcher, Institute of Theoretical Physics and Astronomy, Vilnius University

 

Ms Indrė VAREIKYTĖ

Member, Lithuanian Board of Education; Member, Youth Committee in the Tripartite Council of the Republic of Lithuania

LUSSEMBURGO

 

Mme Viviane GOERGEN

Secrétaire générale adjointe de la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens (LCGB)

 

M. Raymond HENCKS

Membre du comité exécutif de la Confédération générale de la fonction publique (CGFP)

 

M. Paul RECKINGER

Président honoraire de la Chambre des métiers du Grand-Duché de Luxembourg

 

M. Jean-Claude REDING

Président de la Confédération syndicale indépendante du Luxembourg (OGBL)

 

Mme Josiane WILLEMS

Directrice de la Centrale paysanne luxembourgeoise (CPL)

 

M. Christian ZEYEN

General Manager d’ArcelorMittal

UNGHERIA

 

Antal CSUPORT

Managing director, National Association of Strategic and Public Utility Companies

 

Tamás NAGY

Chairman, National Federation of Agricultural Cooperatives and Producers

 

Dr. Péter VADÁSZ

Co-chairman, Confederation of Hungarian Employers and Industrialists

 

János VÉRTES

Co-chairman in charge of international relations, National Federation of Traders and Caterers

 

József KAPUVÁRI

Member of the Board, National Confederation of Hungarian Trade Unions

 

Dr. Ágnes CSER

Co-chairman, LIGA Confederation

 

Dr. Miklós PÁSZTOR

Expert, National Federation of Workers’ Council

 

Dr. János WELTNER

Expert, Trade Union Block of Intellectual Employers

 

Dr. Etele BARÁTH

Hon. university professor, Hungarian Society for Urban Planning

 

Kinga JOÓ

Expert, HÖOK a Hallgatókért Foundation

 

Dr. Lajos MIKULA

Expert, Agricultural and Rural Youth Association

 

Ákos TOPOLÁNSZKY

Expert, «SOURCE» Mental Helpers Association

MALTA

 

Ms Grace ATTARD

President, National Council of Women (NCW)

 

Ms Anna Maria DARMANIN

Council Member, Confederation of Malta Trade Unions (CMTU)

 

Mr Vincent FARRUGIA

Director General, Malta Chamber of Small and Medium Enterprises (GRTU)

 

Mr Stefano MALLIA

Vice President, Malta Chamber of Commerce, Enterprise and Industry (MCCEI)

 

Mr Michael PARNIS

Deputy General Secretary, General Workers Union

PAESI BASSI

 

Ms Johanna Anna VAN DEN BANDT-STEL

Head of the Brussels Office of VNO-NCW and MKB-Nederland

 

Ms Melanie Irmgard BOUWKNEGT

Economic Policy Advisor at CNV

 

Ms Marjolijn BULK

Policy Advisor International Affairs at FNV

 

Mr Joost Peter VAN IERSEL

Member of the EESC

 

Mr Willem Wolter MULLER

Advisor International Affairs at MHP

 

Mr Nicolaas Clemens Maria VAN NIEKERK

Freelance management advisor/supervisor

 

Mr Frank VAN OORSCHOT

Senior Specialist International Affairs at LTO

 

Mr Ullrich SCHRÖDER

Permanent Delegate Brussels at MKB-Nederland

 

Mr Martin SIECKER

International Manager at FNV

 

Mr Joannes Gertrudis Wilhelmina SIMONS

Emeritus Professor Transport Economics Free University of Amsterdam, Member of the EESC

 

Mr Dick WESTENDORP

Emeritus General Director Consumers Union

 

Ms Anna Antonia Maria VAN WEZEL

Member of the EESC

AUSTRIA

 

Ms Waltraud KLASNIC

Landeshauptmann a. D.

 

Dr Johannes KLEEMANN

Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses in den Mandatsperioden 2002-2006 und 2006-2010

 

Mag. Dipl. Ing. Johann KÖLTRINGER

Hauptabteilungsleiter des Österreichischen Raiffeisenverbandes

 

Mag. Christa SCHWENG

Referentin der Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit

 

Mag. Thomas DELAPINA

Geschäftsführer des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen; Sekretär in der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien

 

Mag. Wolfgang GREIF

Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier; Bereichsleiter Europa, Konzerne und internationale Beziehungen

 

Mr Thomas KATTNIG

Gewerkschaft der Gemeindebediensteten; Leiter des Referats für Internationale Verbindungen

 

Dr Christoph LECHNER

Leiter der Abteilung Verfassungsrecht und Allgemeine und Internationale Sozialpolitik in der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich

 

Mag. Oliver RÖPKE

Leiter des Europabüros des ÖGB

 

Mr Alfred GAJDOSIK

Vorsitzender-Stellvertreter der Gewerkschaft VIDA

 

Mag. Gerfried GRUBER

Referent der Landwirtschaftskammer Österreich

 

Dr Anne-Marie SIGMUND

Europabeauftragte des Bundeskomitees Freie Berufe Österreichs

POLONIA

 

Mr Krzysztof OSTROWSKI

Consultant, Business Centre Club — Association of Employers

 

Mr Andrzej MALINOWSKI

President, Confederation of Polish Employers

 

Ms Anna NIETYKSZA

Member, Confederation of Polish Employers

 

Mr Marek KOMOROWSKI

Counsellor, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

 

Mr Jacek Piotr KRAWCZYK

Vice-president, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

 

Mr Jan KLIMEK

Vice-president, Polish Craft Association

 

Mr Tadeusz KLIŚ

Vice-president, Polish Craft Association

 

Ms Dorota GARDIAS

Secretary General, Trade Union Forum

 

Mr Wiesław SIEWIERSKI

President, Trade Union Forum

 

Mr Andrzej ADAMCZYK

Secretary of the international affairs, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność

 

Mr Marian KRZAKLEWSKI

Member of the National Commission, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność

 

Mr Andrzej CHWILUK

Vice-president of the Trade Unions of Miners, All-Poland Alliance of Trade Unions

 

Mr Tomasz Dariusz JASIŃSKI

Specialist of the international affairs, All-Poland Alliance of Trade Unions

 

Mr Stanisław Józef RÓŻYCKI

Vice-president of the Council of Education and Science of the Polish Teachers’ Union, All-Poland Alliance of Trade Unions

 

Mr Krzysztof BALON

Secretary of the Research programme Council, Working Community of Associations of Social Organisations WRZOS

 

Mr Krzysztof KAMIENIECKI

Vice-president, Institute for Sustainable Development Foundation

 

Ms Marzena MENDZA-DROZD

Member of the Board, Forum of Non-Government Initiatives’ Association, All-Poland Federation of Non-Governmental Organisations

 

Mr Krzysztof PATER

Member of the Scout Court, Polish Scouting and Guiding Association

 

Ms Jolanta PLAKWICZ

Member, Polish Women’s Lobby

 

Mr Władysław SERAFIN

President, National Union of Farmers, Circles and Agricultural Organizations

 

Ms Teresa TISZBIEREK

Vice-president, Association of the Voluntary Fire Brigades of the Republic of Poland

PORTOGALLO

 

Mr Manuel Eugénio PIMENTEL CAVALEIRO BRANDÃO

Confederação da Indústria Portuguesa (CIP)

(Confederation of Portuguese Industry)

 

Mr Luís Miguel CORREIA MIRA

Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP)

(Portuguse Farmers’ Confederation)

 

Mr Pedro D’ALMEIDA FREIRE

Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP)

(Portuguese Trade and Services Confederation)

 

Mr Paulo BARROS VALE

Associação Empresarial de Portugal (AEP)

(Portuguese Business Association)

 

Mr Mário David FERREIRINHA SOARES

Confederação Geral dos trabalhadores Portugueses (CGTP)

(General Confederation of Portuguese Workers)

 

Mr Carlos Manuel ALVES TRINDADE

Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP)

(General Confederation of Portuguese Workers)

 

Mr Alfredo Manuel VIEIRA CORREIA

União Geral de Trabalhadores (UGT)

(General Workers’ Union)

 

Mr Victor Hugo DE JESUS SEQUEIRA

União Geral de Trabalhadores (UGT)

(General Workers’ Union)

 

Mr Jorge PEGADO LIZ

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO)

(Portuguese Consumer Protection Association)

 

Mr Carlos Alberto PEREIRA MARTINS

Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP)

(National Council of Professional Bodies)

 

Mr Francisco João BERNARDINO DA SILVA

Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, CCRL (CONFAGRI)

(Portuguese National Confederation of Agricultural Coperatives and Agricultural Credit, limited-liability cooperative confederation)

 

Rev. Vítor José MELÍCIAS LOPES

União das Misericórdias Portuguesas (UMP)

(Union of Portuguese Charitable Institutions)

ROMANIA

 

Dl Petru Sorin DANDEA

Vicepreședinte, Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”

(Vice-President of the National Trade Union Confederation «Cartel ALFA»)

 

Dl Dumitru FORNEA

Secretar confederal, Confederația Sindicală Națională MERIDIAN

(Confederal secretary of the National Trade Union Confederation — Meridian)

 

Dl Minel IVAȘCU

Secretar general, Blocul Național Sindical

(Secretary-General of the National Trade Union Bloc (BNS))

 

Dl Sorin Cristian STAN

Secretar general, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România (FRĂȚIA)

(Secretary-General of the National Confederation of Romanian Free Trade Unions (FRĂȚIA))

 

Dl Sabin RUSU

Secretar general, Confederația Sindicatelor Democratice din România

(Secretary-General of the Confederation of Romanian Democratic Trade Unions)

 

Dl Eugen Mircea BURADA

Președinte executiv, Consiliul Național al Patronatului Român

(Executive President, National Council of Romanian Employers)

 

Dna Ana BONTEA

Director, Departamentul Juridic și Dialog Social — Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România

(Director of the Legislative and Social Dialogue Department, National Council of Small and Medium-Sized Private Enterprises in Romania)

 

Dl Mihai MANOLIU

Secretar general, Alianța Confederațiilor Patronale din România

(Secretary-General, Alliance of Romanian Employers’ Confederations)

 

Dl Aurel Laurențiu PLOSCEANU

Președinte, Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții

(President of the Romanian Construction Entrepreneurship Association)

 

Dl Ștefan VARFALVI

Președinte executiv, UGIR

(Executive President of UGIR)

 

Dl Cristian PÂRVULESCU

Președinte, Asociația Pro Democrația

(President of the Pro-Democracy Association)

 

Dl Ionuț SIBIAN

Director, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile

(Director, Civil Society Development Foundation)

 

Dl Sorin IONIȚĂ

Director de cercetare, Societatea Academică din România

(Director of research, Academic Society of Romania)

 

Dl Radu NICOSEVICI

Președinte, Academia de Advocacy

(Chairman of the Advocacy Academy)

SLOVENIA

 

Mr Cveto STANTIČ

Predstavnik velikega gospodarstva (representative of large business)

 

Mr Dare STOJAN

Predstavnik malega gospodarstva (representative of small business)

 

Mr Andrej ZORKO

Izvršni sekretar Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (Executive Secretary of the ZSSS (Free Trade Unions of Slovenia))

 

Mr Dušan REBOLJ

Predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Slovenije (President of Pergam Trade Union Federation (KSS Pergam))

 

Mr Bojan HRIBAR

Predstavnik sindikatov javnega sektorja (representative of the public sector trade unions)

 

Mr Igor HROVATIČ

Direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Director of the Agriculture and Forestry Federation)

 

Mr Primož ŠPORAR

Predstavnik organizacije SKUP – Skupnost privatnih zavodov (representative of SKUP — Community of Private Institutes)

SLOVACCHIA

 

Ján ORAVEC

Prezident Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS)

 

Michal PINTÉR

Člen Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), riaditeľ, U.S. Steel Košice, s.r.o.

 

Igor ŠARMÍR

Riaditeľ odboru potravinárstva a obchodu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, tajomník Únie potravinárov SR

 

Vladimír MOJŠ

Predseda Hospodárskeho a sociálneho výboru (HSV), viceprezident Konfederácie odborových zväzov SR

 

Dušan BARČÍK

Viceprezident Konfederácie odborových zväzov SR pre výrobné OZ, predseda Integrovaného odborového zväzu

 

Ján GAŠPERAN

Viceprezident Konfederácie odborových zväzov SR pre nevýrobné OZ, predseda OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

 

Juraj STERN

Prezident Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA)

 

Viliam PÁLENÍK

Prezident Inštitútu zamestnanosti

 

Tomáš DOMONKOS

Vedecký pracovník Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV)

FINLANDIA

 

Mr Filip Mikael HAMRO-DROTZ

asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK

 

Ms Ulla SIRKEINEN

erityisasiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK

 

Ms Marja-Liisa PELTOLA

osastopäällikkö Keskuskauppakamari

 

Mr Simo Markus PENTTINEN

kansainvälisten asioiden päällikkö Akava ry

 

Mr Reijo Veli Erik PAANANEN

EU-asiantuntija Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

 

Ms Leila KURKI

työllisyyspoliittinen asiantuntija Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

 

Ms Pirkko Marjatta RAUNEMAA

kuluttajaekonomisti ja elintarvikeasiantuntija Kotitalous- ja kuluttaja-asioiden neuvottelukunta/Kuluttajat — Konsumenterna ry

 

Mr Seppo Ilmari KALLIO

johtaja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

 

Mr Thomas PALMGREN

kansainvälisten asioiden asiamies Suomen yrittäjät

SVEZIA

 

Ms Ellen Paula NYGREN

Ombudsman, Landsorganisation i Sverige (LO) (Swedish Trade Union Confederation)

 

Mr Frank Thomas ABRAHAMSSON

Vice-president, Landsorganisation i Sverige (LO) (Swedish Trade Union Confederation)

 

Mr Thomas Mikael JANSON

International Secretary, Tjänstemännens centralorganisation (TCO) (Swedish Confederation of Professional Employees)

 

Mr Paul Henrik LIDEHÄLL

International Secretary, Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) (Swedish Confederation of Professional Associations)

 

Mr Ulf Christian ARDHE

Director, Svenskt näringsliv (Confederation of Swedish Enterprise)

 

Ms Annika Kristina BRÖMS

Deputy Director, Svenskt näringsliv (Confederation of Swedish Enterprise)

 

Mr Thord Stefan BACK

Manager Sustainable Logistics, Transportgruppen (The Transport Group)

 

Mr Erik SVENSSON

Director, ALMEGA

 

Mr Staffan Mats Vilhelm NILSSON

Member of the EESC, President Group III

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) (Federation of Swedish Farmers)

 

Ms Ingrid Eva-Britt KÖSSLER

President, The Swedish Breastcancer Association

Handikappförbundens samarbetsorgan (Swedish Disability Federation)

 

Ms Inger Kristina Elisabeth PERSSON

Chairman, Sveriges konsumenter (Swedish Consumers’ Association)

 

Ms Ariane Elisabeth RODERT

EU Policy Advisor, Forum for frivilligt socialt arbete (National Forum for Voluntary Social Work)

REGNO UNITO

 

Mr George LYON

Legal Counsel — Northgate Information Solutions UK Ltd

 

Ms Brenda KING

Chief Executive, ACDiversity

 

Mr David SEARS

Consultant

 

Mr Jonathan PEEL

Director, Jonathan Peel EU Communications Ltd

 

Mr Bryan CASSIDY

Consultant

 

Mr Peter MORGAN

Chairman, Association of Lloyd’s Members

 

Ms Madi SHARMA

Entrepreneur

 

Mr Brendan BURNS

Management Consultant & Financial Investor

 

Mr Peter COLDRICK

Part-time adviser to General Secretary, ETUC

 

Mr Brian CURTIS

Retired; Former Regional Organiser; National Union of Rail, Maritime & Transport Workers (RMT)

 

Ms Sandy BOYLE

Retired; Former Director, AMICUS (Trade Union)

 

Ms Christine BLOWER

General Secretary, National Union of Teachers (NUT)

 

Ms Monica TAYLOR

Member of UNITE (Trade Union) Executive Council

 

Mr Nicholas CROOK

International Officer, UNISON (Trade Union)

 

Ms Judy McKNIGHT

Retired; Former General Secretary NAPO (Trade Union)

 

Ms Kathleen Walker SHAW

Head of European Office, Britain’s General Union (GMB)

 

Ms Rose D’SA

Consultant in EU, Commonwealth and International Law

 

Ms Jane MORRICE

Deputy Chief Equality Commissioner; Equality Commission Northern Ireland

 

Ms Maureen O’NEILL

Director, Faith in Older People

 

Mr Michael SMYTH

Economist, University of Ulster

 

Mr Richard ADAMS

Senior Partner, Community Viewfinders Ltd

 

Mr Stuart ETHERINGTON

Chief Executive Officer, National Council for Voluntary Organisations

 

Mr Tom JONES

Self-employed Farmer

 

Mr Sukhdev SHARMA

Chairman of Board of Directors, Calderdale and Huddersfield Hospitals NHS Foundation Trust


25.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2010

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato

[notificata con il numero C(2010) 6403]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/571/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/95/CE vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato dopo il 1o luglio 2006. Le esenzioni da tale divieto sono elencate nell’allegato della direttiva. È necessario riesaminare tali esenzioni al fine di adeguarle al progresso scientifico e tecnico.

(2)

Il riesame delle esenzioni ha rivelato che è opportuno che alcune applicazioni contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente continuino ad essere esentate dal divieto in quanto l’eliminazione di tali sostanze pericolose nelle suddette applicazioni specifiche è ancora impraticabile sotto il profilo scientifico o tecnico. Occorre pertanto mantenere dette esenzioni.

(3)

Il riesame delle esenzioni ha rivelato che per alcune applicazioni contenenti piombo, mercurio o cadmio l’eliminazione o la sostituzione dell’uso di tali sostanze è divenuta scientificamente o tecnicamente possibile. Occorre pertanto sopprimere dette esenzioni.

(4)

Il riesame delle esenzioni ha rivelato che per alcune applicazioni contenenti piombo, mercurio o cadmio l’eliminazione o la sostituzione dell’uso di tali sostanze diverrà scientificamente o tecnicamente possibile in un prossimo futuro. Occorre pertanto fissare le date di scadenza di dette esenzioni.

(5)

Il riesame delle esenzioni ha rivelato che per alcune applicazioni contenenti mercurio l’eliminazione o la sostituzione parziale dell’uso di tale sostanza è scientificamente o tecnicamente possibile. È quindi opportuno ridurre il quantitativo di mercurio che può essere utilizzato in tali applicazioni.

(6)

Il riesame delle esenzioni ha rivelato che per alcune applicazioni contenenti mercurio in un prossimo futuro sarà scientificamente o tecnicamente possibile soltanto l’eliminazione o la sostituzione parziale e graduale dell’uso di tale sostanza. È quindi opportuno ridurre gradualmente il quantitativo di mercurio che può essere utilizzato in tali applicazioni.

(7)

In alcuni casi è tecnicamente impossibile riparare AEE con pezzi di ricambio diversi da quelli originali. Pertanto, unicamente in tali casi, è opportuno autorizzare l’utilizzo di pezzi di ricambio contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente o eteri di difenile polibromurato, che beneficiavano di un’esenzione, per la riparazione di AEE che sono state immesse sul mercato prima della scadenza dell’esenzione stessa.

(8)

Il regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico (2) e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) forniscono valori di riferimento per quanto concerne l’uso del mercurio nelle lampade. Nonostante il contenuto di mercurio delle lampade sia stato identificato in quanto parametro ambientale significativo nei regolamenti (CE) n. 244/2009 e (CE) n. 245/2009, si è ritenuto più appropriato disciplinare tale sostanza nell’ambito della direttiva 2002/95/CE, che riguarda anche tipi di lampade che sono esentati da tali regolamenti.

(9)

L’analisi effettuata per le misure previste dal regolamento (CE) n. 244/2009 rivela che, per alcune applicazioni contenenti mercurio, l’eliminazione o la sostituzione parziale dell’uso di tale sostanza è scientificamente o tecnicamente possibile senza che ciò produca impatti negativi sull’ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori in misura superiore ai benefici derivanti dalla sostituzione. È quindi opportuno ridurre il contenuto di mercurio per tali applicazioni in conformità del regolamento (CE) n. 244/2009.

(10)

È necessario apportare modifiche sostanziali all’allegato della direttiva 2002/95/CE. Pertanto, per motivi di chiarezza, occorre sostituire l’intero allegato.

(11)

In conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato le parti interessate.

(12)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2002/95/CE.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 2002/95/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2010.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

(2)  GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3.

(3)  GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17.

(4)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Applicazioni esentate dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 1

Esenzione

Ambito e date di applicazione

1

Mercurio in lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) fino ad un massimo di (per tubo di scarica):

 

1(a)

Per usi generali di illuminazione < 30 W: 5 mg

Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011 e fino al 31 dicembre 2012; devono essere utilizzati 2,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2012

1(b)

Per usi generali di illuminazione ≥ 30 W e < 50 W: 5 mg

Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

1(c)

Per usi generali di illuminazione ≥ 50 W e < 150 W: 5 mg

 

1(d)

Per usi generali di illuminazione ≥ 150 W: 15 mg

 

1(e)

Per usi generali di illuminazione, con una struttura di forma circolare o quadrata e un tubo di diametro ≤ 17 mm

Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 7 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

1(f)

Per usi speciali: 5 mg

 

2(a)

Mercurio in lampade fluorescenti lineari ad attacco doppio per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per lampada):

 

2(a)(1)

Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro < 9 mm (per esempio T2): 5 mg

Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 4 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

2(a)(2)

Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro ≥ 9 mm e ≤ 17 mm (per esempio T5): 5 mg

Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

2(a)(3)

Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 17 mm e ≤ 28 mm (per esempio T8): 5 mg

Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

2(a)(4)

Trifosforo con tempo di vita normale e tubo di diametro > 28 mm (per esempio T12): 5 mg

Scade il 31 dicembre 2012; possono essere utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2012

2(a)(5)

Trifosforo con tempo di vita lungo (≥ 25 000 h): 8 mg

Scade il 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

2(b)

Mercurio in altre lampade fluorescenti fino ad un massimo di (per lampada):

 

2(b)(1)

Lampade lineari alofosfato con tubo di diametro > 28 mm (per esempio T10 e T12): 10 mg

Scade il 13 aprile 2012

2(b)(2)

Lampade non lineari alofosfato (tutti i diametri): 15 mg

Scade il 13 aprile 2016

2(b)(3)

Lampade non lineari trifosforo con tubo di diametro > 17 mm (per esempio T9)

Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

2(b)(4)

Lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (per esempio lampade a induzione)

Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

3

Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali fino ad un massimo di (per lampada):

 

3(a)

Lampade corte (≤ 500 mm)

Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 3,5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

3(b)

Lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500 mm)

Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 5 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

3(c)

Lampade lunghe (> 1 500 mm)

Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 13 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

4(a)

Mercurio in altre lampade a scarica a bassa pressione (per lampada):

Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 15 mg per lampada dopo il 31 dicembre 2011

4(b)

Mercurio in lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione, in lampade con un indice di resa cromatica migliorato Ra > 60, fino ad un massimo di (per tubo di scarica):

 

4(b)-I

P ≤ 155 W

Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

4(b)-II

155 W < P ≤ 405 W

Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

4(b)-III

P > 405 W

Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

4(c)

Mercurio in altre lampade a sodio ad alta pressione (vapore) per usi generali di illuminazione fino ad un massimo di (per tubo di scarica):

 

4(c)-I

P ≤ 155 W

Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 25 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

4(c)-II

155 W < P ≤ 405 W

Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 30 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

4(c)-III

P > 405 W

Nessun limite di utilizzo fino al 31 dicembre 2011; possono essere utilizzati 40 mg per tubo di scarica dopo il 31 dicembre 2011

4(d)

Mercurio in lampade a mercurio ad alta pressione (vapore) (HPMV)

Scade il 13 aprile 2015

4(e)

Mercurio in lampade ad alogenuri metallici (MH)

 

4(f)

Mercurio in altre lampade a scarica per usi speciali non espressamente menzionate nel presente allegato

 

5(a)

Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici

 

5(b)

Piombo nel vetro di tubi fluorescenti in misura non superiore allo 0,2 % in peso

 

6(a)

Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell’acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso

 

6(b)

Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso

 

6(c)

Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso

 

7(a)

Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso)

 

7(b)

Piombo in saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete destinate alla commutazione, segnalazione, trasmissione, nonché gestione di rete nell’ambito delle telecomunicazioni

 

7(c)-I

Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica

 

7(c)-II

Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore

 

7(c)-III

Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC

Scade il 1o gennaio 2013 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2013

8(a)

Cadmio e suoi componenti in termofusibili monouso a pastiglia

Scade il 1o gennaio 2012 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2012

8(b)

Cadmio e suoi componenti in contatti elettrici

 

9

Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio in frigoriferi ad assorbimento (fino allo 0,75 % in peso nella soluzione di raffreddamento)

 

9(b)

Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)

 

11(a)

Piombo in sistemi di connettori a pin conformi “C-press”

Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010

11(b)

Piombo utilizzato in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi “C-press”

Scade il 1o gennaio 2013 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2013

12

Piombo come materiale di rivestimento per l’anello “C-Ring” dei moduli a conduzione termica

Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010

13(a)

Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche

 

13(b)

Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione

 

14

Piombo in saldature costituite da più di due elementi per la connessione fra i piedini e l’involucro dei microprocessori, aventi un contenuto di piombo superiore all’80 % ma inferiore all’85 % in peso

Scade il 1o gennaio 2011 e successivamente a tale data può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2011

15

Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione “Flip Chip”

 

16

Piombo in lampade lineari a incandescenza con tubi rivestiti di silicato

Scade il 1o settembre 2013

17

Alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia

 

18(a)

Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all’1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade speciali per la reprografia con stampa diazo, la litografia, come lampade cattura insetti, nei processi fotochimici e a fini terapeutici e contenenti sostanze fosforescenti quali SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb]

Scade il 1o gennaio 2011

18(b)

Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all’1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb)

 

19

Piombo con PbBiSn-Hg e PbInSn-Hg in composti specifici come amalgama principale e con PbSn-Hg come amalgama secondario nelle lampade compatte ESL (Energy Saving Lamps)

Scade il 1o giugno 2011

20

Ossido di piombo utilizzato nel vetro per fissare i sostrati anteriore e posteriore delle lampade fluorescenti piatte utilizzate negli schermi a cristalli liquidi (LCD)

Scade il 1o giugno 2011

21

Piombo e cadmio negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico

 

23

Piombo nelle finizioni di componenti “fine pitch”, esclusi i connettori, con passo di 0,65 mm o inferiore

Può essere utilizzato in pezzi di ricambio per AEE immesse sul mercato prima del 24 settembre 2010

24

Piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare

 

25

Ossido di piombo negli schermi ad emissione di elettroni (surface conduction electron emitter displays — SED) utilizzato negli elementi strutturali, in particolare il sigillo realizzato in miscela vetrificabile (frit) e l’anello realizzato in pasta vetrificabile

 

26

Ossido di piombo nell’involucro di vetro delle lampade di Wood

Scade il 1o giugno 2011

27

Leghe di piombo impiegate come paste saldanti per trasduttori utilizzati in altoparlanti ad alta potenza (destinati ad un funzionamento prolungato di molte ore a livelli di potenza acustica pari o superiori a 125 dB SPL)

Scade il 24 settembre 2010

29

Piombo legato nel vetro cristallo quale definito all’allegato I (categorie 1, 2, 3 e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (1)

 

30

Leghe di cadmio utilizzate per la saldatura elettrica o meccanica dei conduttori elettrici situati direttamente sul voice coil dei trasduttori impiegati negli altoparlanti ad alta potenza con livelli di pressione acustica pari o superiori a 100 dB (A).

 

31

Piombo contenuto nei materiali di saldatura delle lampade fluorescenti piatte prive di mercurio (utilizzate, ad esempio, negli schermi a cristalli liquidi o nell’illuminazione per interni o industriale)

 

32

Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per i tubi laser ad argon e kripton

 

33

Piombo in saldature di cavi sottili in rame di diametro pari o inferiore a 100 μm nei trasformatori di potenza

 

34

Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet

 

36

Mercurio utilizzato come inibitore dello sputtering dei catodi nei display CC al plasma che ne contengono fino a 30 mg

Scade il 1o luglio 2010

37

Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato

 

38

Cadmio e ossido di cadmio in paste a film spesso utilizzate su ossido di berillio legato all’alluminio

 

39

Cadmio in LED II-VI con conversione di colore (< 10 μg Cd per mm2 di superficie emettitrice luminosa) per uso in sistemi di illuminazione o visualizzazione di stato solido

Scade il 1o luglio 2014

Nota: Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/95/CE, nei materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima dello 0,1 % in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) ed eteri di difenile polibromurato (PBDE) e dello 0,01 % in peso di cadmio.»


(1)  GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36.


RACCOMANDAZIONI

25.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/35


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2010

relativa all’accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/572/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

visti i pareri dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e del Comitato per le comunicazioni (COCOM),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato unico UE dei servizi di comunicazione elettronica, e in particolare lo sviluppo di servizi di banda larga superveloci, sono essenziali ai fini della crescita economica e del conseguimento degli obiettivi delineati nella strategia «Europa 2020». Il ruolo fondamentale delle telecomunicazioni e della diffusione della banda larga in termini di investimenti, creazione di posti di lavoro e ripresa generale dell’economia nell’UE è stato particolarmente messo in evidenza dal Consiglio europeo nelle conclusioni della riunione del marzo 2009. Una delle sette iniziative faro della strategia «Europa 2020» è costituita dall’elaborazione dell’Agenda digitale europea, presentata nel maggio 2010.

(2)

L’Agenda digitale europea fissa obiettivi per l’installazione e la diffusione di una banda larga veloce e superveloce e prevede una serie di misure intese a favorire l’installazione delle reti di accesso di nuova generazione (NGA), basate sulla fibra ottica, e a sostenere gli ingenti investimenti che saranno necessari nei prossimi anni. La presente raccomandazione, che va inserita in questo contesto, mira a promuovere investimenti e innovazione efficienti in infrastrutture nuove e più avanzate, tenendo nel debito conto i rischi sostenuti da tutte le imprese investitrici e l’esigenza di mantenere una concorrenza effettiva, che costituisce un importante stimolo per gli investimenti nel tempo.

(3)

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE, le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) stanno elaborando risposte normative alle sfide poste dalla transizione da reti in rame a reti in fibra ottica. Sono rilevanti a tale riguardo il mercato dell’accesso all’ingrosso alle infrastrutture di rete (mercato 4) e il mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso (mercato 5). È di fondamentale importanza che gli approcci normativi adottati dalle ANR siano omogenei, in modo da evitare distorsioni del mercato unico e da creare certezza del diritto per tutte le imprese investitrici. Occorre pertanto fornire alle ANR orientamenti intesi a evitare inopportune divergenze degli approcci normativi, consentendo loro al tempo stesso di tener debitamente conto della situazione nazionale quando elaborano le opportune misure correttive. Le misure correttive adeguate imposte da un’ANR dovrebbero riflettere un’applicazione proporzionata del principio della scala degli investimenti (ladder of investment).

(4)

L’ambito di applicazione della presente raccomandazione riguarda principalmente le misure correttive da imporre agli operatori che, sulla base di una procedura per l’analisi del mercato effettuata ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE, risultano disporre di un significativo potere di mercato (SMP). Tuttavia, se giustificato dal fatto che una duplicazione delle infrastrutture è economicamente inefficiente o materialmente impossibile, gli Stati membri, in conformità all’articolo 12 della direttiva citata, possono anche imporre alle imprese che gestiscono una rete di comunicazione elettronica gli obblighi di condivisione delle infrastrutture che risultino adeguati per evitare strozzature nelle infrastrutture di ingegneria civile e nei segmenti terminali.

(5)

Si prevede che la diffusione delle reti NGA comporterà un cambiamento significativo delle condizioni della domanda e dell’offerta, sia all’ingrosso che al dettaglio. Potrà pertanto risultare necessario imporre nuove misure correttive e mettere a punto una nuova combinazione di misure attive e passive per l’accesso ai mercati 4 e 5.

(6)

La certezza del diritto è l’elemento fondamentale per promuovere investimenti efficienti da parte di tutti gli operatori. L’applicazione di un approccio normativo coerente nel tempo è importante per dare fiducia agli investitori nell’elaborazione dei loro progetti imprenditoriali. Al fine di attenuare l’incertezza associata alle periodiche revisioni del mercato è opportuno che le ANR chiariscano quanto più possibile come i cambiamenti prevedibili nella situazione del mercato potranno incidere sulle misure correttive.

(7)

Qualora nuove reti in fibra ottica siano installate in siti vergini, le ANR dovrebbero rivedere e, se del caso, adeguare gli obblighi normativi vigenti per accertare che siano applicati a prescindere dalla tecnologia di rete utilizzata.

(8)

La diffusione delle reti NGA comporterà probabilmente importanti cambiamenti nell’economia delle prestazioni di servizi e nella situazione concorrenziale.

(9)

A tale riguardo occorre che le ANR esaminino con attenzione le condizioni di concorrenza che stanno emergendo a seguito della diffusione delle reti NGA. Esse dovrebbero definire mercati geografici subnazionali in conformità alla raccomandazione 2007/879/CE della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2), laddove possano individuare con chiarezza condizioni di concorrenza sostanzialmente e oggettivamente differenti che rimangono stabili nel tempo. Quando non sia possibile concludere che le diverse condizioni di concorrenza giustificherebbero la definizione di mercati geografici subnazionali, le ANR potrebbero comunque rispondere a condizioni concorrenziali divergenti fra zone differenti di un mercato geograficamente definito, dovute ad esempio dalla presenza di diverse infrastrutture alternative o di vari operatori delle infrastrutture, imponendo misure correttive e prodotti di accesso differenziati.

(10)

La transizione dalle reti in rame alle reti in fibra ottica può modificare le condizioni di concorrenza nelle diverse zone geografiche e rendere necessaria una revisione dell’ambito di applicazione geografico dei mercati 4 e 5 o delle misure correttive applicabili a tali mercati nei casi in cui i mercati o le misure siano stati segmentati sulla base della concorrenza risultante dalla disaggregazione della rete locale (local loop unbundling — LLU).

(11)

Se nel mercato 4 si riscontra la presenza di un significativo potere di mercato, è necessario applicare un insieme adeguato di misure correttive.

(12)

L’accesso alle infrastrutture di ingegneria civile è cruciale per l’installazione di reti parallele in fibra ottica. È quindi importante che le ANR ottengano le informazioni necessarie per valutare se e dove sono disponibili condutture e altre infrastrutture della rete locale ai fini dell’installazione delle reti NGA. Occorre che le ANR utilizzino i poteri loro conferiti dalla direttiva 2002/21/CE per ottenere tutte le informazioni pertinenti con riguardo all’ubicazione, alla capacità e alla disponibilità di tali infrastrutture. Gli operatori alternativi dovrebbero in teoria avere la possibilità di installare le loro reti in fibra ottica in contemporanea con l’operatore SMP, condividendo i costi delle opere di ingegneria civile.

(13)

L’obbligo di consentire l’accesso alle infrastrutture di ingegneria civile sarà efficace solo se l’operatore SMP garantisce l’accesso alle medesime condizioni sia alla propria componente a valle sia ai terzi interessati. Le ANR dovrebbero attingere alla loro esperienza per elaborare procedure e strumenti relativi all’accesso disaggregato alla rete locale per mettere a punto i necessari processi commerciali riguardanti la richiesta e l’accesso operativo alle infrastrutture di ingegneria civile. L’obbligo per l’operatore SMP di pubblicare un’offerta di riferimento adeguata nel più breve tempo possibile in seguito alla richiesta di accesso di un soggetto interessato, è proporzionato all’obiettivo di incoraggiare investimenti efficienti e la concorrenza a livello delle infrastrutture. È necessario che tale offerta di riferimento specifichi le condizioni e le procedure di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, compresi i prezzi di accesso.

(14)

I prezzi orientati ai costi comportano un rendimento ragionevole del capitale investito. Quando gli investimenti in infrastrutture fisiche non replicabili, come quelle di ingegneria civile, non riguardano specificamente l’installazione delle reti NGA (e non comportano un livello analogo di rischio sistematico), il loro profilo di rischio non dovrebbe essere considerato diverso da quello delle infrastrutture in rame esistenti.

(15)

Ove possibile, le ANR devono adoperarsi affinché le infrastrutture di nuova costruzione dell’operatore SMP siano progettate in modo tale da consentire a diversi operatori di installare le loro linee in fibra.

(16)

Nell’ambito di una rete FTTH (fibra ottica fino all’abitazione — Fibre to the Home) la duplicazione del segmento di terminazione della rete in fibra sarà di norma costosa e inefficiente. Per consentire una concorrenza sostenibile a livello di infrastrutture è pertanto necessario fornire l’accesso al segmento di terminazione dell’infrastruttura in fibra installata dall’operatore SMP. Per garantire un ingresso sul mercato efficiente è importante che l’accesso sia fornito a un livello della rete dell’operatore SMP tale da permettere ai nuovi operatori di conseguire la dimensione minima di efficienza a sostegno di una concorrenza effettiva e sostenibile. Interfacce specifiche potrebbero essere necessarie per assicurare un accesso efficiente.

(17)

Gli obblighi di trasparenza e non discriminazione sono imposti a garanzia dell’efficienza dell’accesso al segmento di terminazione. Ove richiesta, la pubblicazione da parte dell’operatore SMP di un’adeguata offerta di riferimento entro un lasso di tempo breve è necessaria per consentire ai soggetti interessati all’accesso di compiere scelte di investimento.

(18)

Le ANR devono accertarsi che i prezzi di accesso riflettano i costi effettivamente sostenuti dall’operatore SMP, tenendo nel debito conto il livello di rischio dell’investimento.

(19)

Le reti basate su linee in fibra multipla possono essere installate ad un costo marginalmente superiore a quello delle reti in fibra singola ma presentano il vantaggio di consentire a ciascun operatore alternativo di controllare la connessione fino all’utente finale. Esse favoriranno probabilmente una concorrenza sostenibile nel lungo termine in linea con gli obiettivi del quadro normativo UE. Si auspica pertanto che le ANR utilizzino i loro poteri per facilitare l’installazione di linee a fibra multipla nel segmento di terminazione, tenendo conto in particolare della domanda e dei relativi costi.

(20)

È necessario fornire agli operatori alternativi, alcuni dei quali hanno già installato le proprie reti per collegarsi all’accesso disaggregato della rete in rame dell’operatore SMP, prodotti di accesso adeguati affinché possano continuare ad essere competitivi in un contesto di reti NGA. Per quanto riguarda la fibra ottica fino all’abitazione (FTTH), tali prodotti possono essere costituiti, a seconda del caso, dall’accesso alle infrastrutture di ingegneria civile o al segmento di terminazione, dall’accesso disaggregato alla rete in fibra o dall’accesso a banda larga all’ingrosso. Se le misure correttive imposte sul mercato 4 hanno come conseguenza una concorrenza effettiva nel mercato a valle corrispondente, in tutto il mercato o in determinate zone geografiche, altre misure correttive potrebbero essere ritirate nel mercato o nelle zone interessati. Tale ritiro sarebbe opportuno, ad esempio, se l’imposizione efficace di misure correttive per l’accesso fisico rendesse superflue le misure correttive supplementari relative all’accesso all’ingrosso per la fornitura di servizi di banda larga (cd. bitstream). Inoltre, in casi eccezionali, le ANR potrebbero evitare di imporre l’accesso disaggregato alla rete in fibra nelle zone geografiche in cui la presenza di diverse infrastrutture alternative, come le reti FTTH e/o il cavo, in combinazione con offerte di accesso competitive basate sulla disaggregazione, potrà dar luogo a una concorrenza effettiva a valle.

(21)

Gli obblighi imposti a norma dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE si basano sulla natura del problema individuato, a prescindere dalla tecnologia o dall’architettura di cui si avvale un operatore SMP. Pertanto il fatto che un operatore SMP utilizzi una topologia di rete «punto-multipunto» o «punto-punto» non dovrebbe di per sé incidere sulla scelta delle misure correttive, purché si tenga presente la disponibilità delle nuove tecnologie nel campo della disaggregazione per risolvere eventuali problemi tecnici al riguardo. È opportuno che le ANR possano adottare per un periodo transitorio misure che rendono obbligatori prodotti alternativi di accesso che offrono la soluzione equivalente maggiormente in grado di sostituire la disaggregazione fisica, purché tali misure siano accompagnate dai provvedimenti di salvaguardia più appropriati atti a garantire l’equivalenza di accesso e una concorrenza effettiva (3). Ad ogni modo le ANR dovrebbero comunque stabilire in tali casi l’obbligo di disaggregazione fisica non appena sia tecnicamente e commercialmente realizzabile.

(22)

Se l’accesso disaggregato alla rete in fibra è reso obbligatorio, occorre modificare l’offerta di riferimento esistente in materia di accesso disaggregato alla rete locale (LLU) per inserire tutte le pertinenti condizioni di accesso, comprese le condizioni finanziarie relative alla disaggregazione della rete in fibra, in conformità all’allegato II della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tale modifica deve essere pubblicata con la massima tempestività per offrire ai soggetti interessati all’accesso la necessaria trasparenza e sicurezza di programmazione

(23)

L’installazione della rete FTTH comporterà in linea di massima rischi notevoli, considerati gli alti costi di installazione per abitazione e il numero attualmente ancora limitato di servizi al dettaglio che richiedono caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità di trasmissione), fornibili solo mediante fibra ottica. Gli investimenti nella fibra ottica saranno ammortizzati in funzione dell’adozione dei nuovi servizi forniti tramite le reti NGA a breve e a medio termine. Ai fini della fissazione dei prezzi di accesso, i costi del capitale dell’operatore SMP dovrebbero riflettere il rischio più elevato di investimento rispetto a quello nelle reti in rame attualmente esistenti.

(24)

La diversificazione del rischio di installazione potrà favorire una diffusione più tempestiva ed efficiente delle reti NGA. Occorre pertanto che le ANR valutino i regimi di prezzi proposti dall’operatore SMP per diversificare il rischio dell’investimento.

(25)

Se gli operatori SMP offrono prezzi di accesso inferiori alla rete in fibra disaggregata chiedendo in cambio impegni immediati su contratti a lungo termine o di volume, tali prezzi non devono essere considerati indebitamente discriminatori qualora le ANR abbiano accertato che i prezzi inferiori riflettono in modo adeguato una riduzione effettiva del rischio di investimento. Le ANR devono tuttavia garantire che tali accordi di prezzo non comportino una compressione dei margini tale da impedire un’efficiente entrata sul mercato.

(26)

La compressione dei margini può essere provata dimostrando che le operazioni a valle dell’operatore SMP non poterebbero essere redditizie a causa del prezzo all’ingrosso applicato ai concorrenti dalla componente a monte dell’operatore SMP («test del concorrente altrettanto efficiente»). Alternativamente, una compressione dei margini può essere provata anche dimostrando che il margine tra il prezzo di accesso applicato ai concorrenti sul mercato a monte e il prezzo che la componente a valle dell’operatore SMP pratica sul mercato a valle è insufficiente per consentire a un prestatore di servizi ragionevolmente efficiente operante sul mercato a valle di ottenere un normale profitto («test del concorrente ragionevolmente efficiente»). Nel contesto specifico della regolazione ex ante dei prezzi, intesa a mantenere una concorrenza effettiva tra operatori che non beneficiano delle stesse economie di scala e scopo e presentano diversi costi unitari di rete, un «test del concorrente ragionevolmente efficiente» sarà generalmente più appropriato. Inoltre la valutazione di una compressione dei margini dovrebbe essere effettuata su un arco di tempo adeguato. Per favorire la prevedibilità è opportuno che le ANR specifichino chiaramente in anticipo la metodologia che seguiranno per determinare il test di prezzo, i parametri da utilizzare e le misure correttive da adottare in caso venga accertata una compressione dei margini.

(27)

Le reti basate sulle linee a fibra multipla garantiscono che i soggetti interessati all’accesso possano avere pieno controllo sulle linee in fibra senza dover duplicare investimenti costosi o rischiare un trattamento discriminatorio nel caso dell’obbligo di disaggregazione della rete in fibra unica. È pertanto più probabile che le reti basate sulle linee in fibra multipla porteranno in tempi più brevi a una concorrenza più intensa sul mercato a valle. Il coinvestimento nelle reti NGA, riducendo sia i costi che i rischi sostenuti da un’impresa investitrice, può favorire una maggiore diffusione dell’FTTH.

(28)

Accordi di coinvestimento nell’FTTH basate su linee a fibra multipla possono in certe condizioni condurre a una situazione di concorrenza effettiva nelle zone geografiche interessate dal coinvestimento. Tali condizioni comprendono in particolare il numero di operatori coinvolti, la struttura delle rete a controllo congiunto e altri accordi fra i coinvestitori intesi ad assicurare una concorrenza effettiva sul mercato a valle. In tale situazione, se le condizioni di concorrenza nelle zone interessate sono sostanzialmente e oggettivamente diverse da quelle prevalenti altrove, potrebbe essere giustificata la definizione di un mercato separato qualora, a seguito di un’analisi del mercato ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE, non venga riscontrato alcun significativo potere di mercato.

(29)

Occorre che le ANR valutino i costi della disaggregazione delle sottoreti. Esse dovrebbero, ove appropriato, organizzare una consultazione preliminare con gli operatori alternativi potenzialmente interessati a condividere gli armadi di distribuzione e decidere su tale base dove adeguare gli armadi di distribuzione e come ripartire i costi.

(30)

Ove impongano misure correttive per la disaggregazione delle sottoreti, le ANR dovrebbero adottare misure di backhaul appropriate per rendere efficaci tali soluzioni. I soggetti interessati all’accesso dovrebbero essere in grado di scegliere la soluzione più adatta alle loro esigenze, che si tratti di fibra inattiva (e, se del caso, rame), backhaul Ethernet o accesso ai condotti. Se necessario, le ANR potrebbero adottare misure che stabiliscano le dimensioni adeguate degli armadi di distribuzione appartenenti all’operatore SMP.

(31)

Il modo migliore per garantire la trasparenza delle condizioni di accesso alle sottoreti è includere tali condizioni nell’offerta di riferimento esistente in materia di accesso disaggregato alla rete locale (LLU). È importante che il requisito della trasparenza si applichi a tutti gli elementi necessari per la fornitura dei servizi di disaggregazione delle sottoreti, compresi backhaul e servizi accessori, per permettere la continuità delle offerte competitive esistenti. L’offerta di riferimento dovrebbe comprendere tutte le condizioni di prezzo per consentire ai nuovi operatori di calcolare l’opportunità economica della disaggregazione delle sottoreti.

(32)

Come per la fissazione dei prezzi della disaggregazione della rete locale, i prezzi di tutti gli elementi necessari per la fornitura dei servizi di disaggregazione delle sottoreti devono essere orientati ai costi e in linea con le metodologie attualmente utilizzate per stabilire i prezzi di accesso alla rete in rame disaggregata. La sostituzione del rame con la fibra ottica fino ad un punto di distribuzione intermedio rappresenta un investimento ingente che comporta rischi, anche se ritenuti inferiori a quelli delle reti FTTH, almeno nelle zone densamente popolate, a motivo dei relativi costi di installazione per abitazione e dell’incertezza della domanda di servizi più efficienti o aggiornati.

(33)

È opportuno che le ANR applichino principi di non discriminazione per evitare qualsiasi vantaggio temporale a favore della divisione commerciale retail dell’operatore SMP. Quest’ultimo dovrebbe essere obbligato ad aggiornare la propria offerta all’ingrosso di accesso bitstream prima di lanciare nuovi servizi al dettaglio in fibra ottica al fine di lasciare agli operatori concorrenti che fruiscono dell’accesso un lasso di tempo ragionevole per reagire al lancio di questi prodotti. Sei mesi sono considerati un periodo ragionevole per effettuare gli adeguamenti necessari, a meno che esistano altre misure di salvaguardia contro la discriminazione.

(34)

Si prevede che i prodotti di accesso a banda larga all’ingrosso basati sulla fibra ottica potranno essere configurati tecnicamente in modo da consentire maggiore flessibilità e caratteristiche di servizio migliori rispetto ai prodotti di accesso bitstream che utilizzano il rame. Per favorire la concorrenza dei prodotti al dettaglio è essenziale tener conto di tali diverse caratteristiche di servizio nei vari prodotti regolamentati basati sulle NGA, compresi i servizi per le imprese.

(35)

Diversi prodotti di accesso bitstream, che possono essere distinti a valle in funzione, ad esempio, della larghezza di banda, dell’affidabilità, della qualità dei servizi e di altri parametri, potrebbero essere forniti mediante una rete NGA.

(36)

Sarà necessario specificare accuratamente nuove misure correttive in materia di accesso, con riguardo ad esempio ai protocolli tecnici e alle interfacce che servono l’interconnessione delle reti in fibra ottica o alla portata e alle caratteristiche delle nuove misure correttive riguardanti l’accesso bitstream. È opportuno che le ANR collaborino fra loro e con organismi di normazione internazionali e le parti interessate del settore per mettere a punto norme tecniche comuni in materia.

(37)

Ove si applichi la regolazione dei prezzi ex ante, i prezzi all’ingrosso di accesso bitstream dovrebbero essere calcolati tenendo conto dell’orientamento ai costi o, ove opportuno, mediante metodologie cd. retail minus. Le ANR dovrebbero stabilire prezzi diversi per prodotti di accesso bitstream diversi se tali differenze di prezzo possono essere giustificate dai costi della fornitura del servizio, in modo da consentire a tutti gli operatori di beneficiare di differenziazioni di prezzo consistenti sia all’ingrosso che al dettaglio. Nel fissare il prezzo di accesso occorre tener nel debito conto il rischio cui è soggetto l’operatore SMP.

(38)

Misure correttive efficaci per l’accesso fisico potrebbero rendere non necessario, in alcune zone, imporre un obbligo di accesso a banda larga all’ingrosso per realizzare una concorrenza effettiva sul mercato a valle. In particolare, se l’operatore SMP ha installato una rete FTTH e per gli operativi alternativi è disponibile un accesso efficiente alla rete in fibra disaggregata (specialmente in installazioni punto a punto), un’ANR può ritenere che tale accesso sia sufficiente a garantire una concorrenza effettiva sul mercato a valle, soprattutto in zone densamente popolate. In tali casi evitare di imporre un obbligo di accesso a banda larga all’ingrosso può creare migliori incentivi all’investimento per tutti gli operatori e favorire un rapido sviluppo.

(39)

Se è comprovato che la separazione funzionale o disposizioni simili hanno dato luogo a un accesso pienamente equivalente alla rete NGA da parte di operatori alternativi e della componente a valle dell’operatore SMP e se esistono pressioni concorrenziali sufficienti su quest’ultima, le ANR dispongono di maggiore flessibilità nell’elaborare misure correttive per l’accesso a banda larga all’ingrosso. In particolare, il prezzo del prodotto per l’accesso bitstream potrebbe essere lasciato al mercato. Un attento monitoraggio, unitamente all’effettuazione di un test appropriato di compressione dei margini (come indicato sopra), sarebbero tuttavia essenziali per evitare esiti contrari alla concorrenza.

(40)

Gli operatori che attualmente fruiscono di accesso hanno un legittimo interesse a disporre di un lasso di tempo adeguato per prepararsi ai cambiamenti che incidono considerevolmente sui loro investimenti e sulle loro scelte imprenditoriali. In assenza di un accordo commerciale le ANR devono accertare che sia posto in atto un percorso di migrazione appropriato. È opportuno che tale percorso di migrazione sia trasparente e sufficientemente dettagliato in modo da consentire agli operatori che attualmente fruiscono dell’accesso di prepararsi ai cambiamenti e comprenda norme per le eventuali opere che dovranno essere realizzate congiuntamente dai soggetti interessati all’accesso e dall’operatore SMP nonché modalità precise di dismissione dei punti di interconnessione. Occorre mantenere gli obblighi vigenti degli operatori SMP per un periodo transitorio di durata adeguata. La durata di tale periodo transitorio dovrebbe essere uniformata al periodo standard d’investimento per la disaggregazione di una rete o di una sottorete locale, che in generale è di 5 anni. Se l’operatore SMP fornisce un accesso equivalente al permutatore principale (MDF — Main Distribution Frame), l’ANR può decidere di ridurre tale periodo.

(41)

Laddove l’operatore SMP preveda di sostituire parte della rete di accesso in rame esistente con la fibra e di dismettere i punti di interconnessione attualmente utilizzati, le ANR dovrebbero ottenere le informazioni pertinenti dall’operatore SMP e accertare, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2002/19/CE, che le imprese che fruiscono dell’accesso alla rete dell’operatore SMP ricevano tutte le necessarie informazioni in tempo utile per adeguare di conseguenza le proprie reti e i propri piani di espansione. È opportuno che le ANR definiscano il formato e il grado di dettaglio di tali informazioni, garantendo al tempo stesso che esse siano utilizzate esclusivamente per il fine a cui sono destinate e assicurandone la riservatezza per tutta la durata del processo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Scopo e ambito di applicazione

1)

Scopo della presente raccomandazione è favorire lo sviluppo del mercato unico rafforzando la certezza del diritto e promuovendo gli investimenti, la concorrenza e l’innovazione sul mercato dei servizi a banda larga, in particolare nella transizione alle reti di accesso di nuova generazione (NGA).

2)

La presente raccomandazione stabilisce un approccio comune per promuovere l’applicazione uniforme delle misure correttive relative alle reti NGA sulla base di una procedura per l’analisi del mercato conforme alle direttive 2002/19/CE e 2002/21/CE.

3)

Se, nell’ambito delle procedure per l’analisi del mercato effettuate ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE, le ANR ritengono opportuno imporre misure correttive, esse devono elaborare tali misure efficaci in conformità alle suddette direttive e all’approccio comune delineato nella presente raccomandazione. Il quadro normativo offre alle ANR una serie di misure correttive che consente loro di elaborare provvedimenti appropriati per far fronte alle carenze del mercato e conseguire gli obiettivi regolamentari prefissati in ciascuno Stato membro. È opportuno che le ANR tengano conto degli accordi conclusi dagli operatori intesi a diversificare il rischio di installare reti in fibra ottica per collegare abitazioni e edifici nonché a promuovere la concorrenza.

Approccio uniforme

4)

Le ANR dovrebbero utilizzare i poteri loro conferiti a norma dell’articolo 5 della direttiva 2002/21/CE per assicurare che l’operatore SMP fornisca tutte le informazioni necessarie per elaborare misure correttive appropriate nella transizione alle reti NGA, come le informazioni sui cambiamenti previsti nella topologia delle reti o sulla disponibilità di condotti.

5)

La revisione dei mercati 4 e 5 di cui alla raccomandazione 2007/879/CE dovrebbe tener conto delle reti NGA ed essere effettuata in modo coordinato e puntuale da ciascuna ANR. Le ANR dovrebbero garantire che le misure correttive imposte sui mercati 4 e 5 siano fra loro coerenti.

6)

Se dalle pertinenti analisi di mercato emerge che le condizioni di mercato rimangono in larga misura costanti, le ANR dovrebbero applicare un approccio normativo coerente per periodi di revisione adeguati. Ove possibile, esse dovrebbero spiegare nelle loro decisioni come intendono adeguare in future analisi di mercato le misure correttive relative ai mercati 4 e 5 in risposta a probabili cambiamenti nella situazione di mercato.

7)

Nell’applicare le misure simmetriche di cui all’articolo 12 della direttiva 2002/21/CE che concedono accesso alle strutture di ingegneria civile e al segmento di terminazione di un’impresa, le ANR dovrebbero adottare le misure di attuazione previste all’articolo 5 della direttiva 2002/19/CE.

8)

Se la fibra ottica è utilizzata nella rete di accesso su siti vergini, le ANR non dovrebbero richiedere all’operatore SMP di installare anche una rete in rame parallela al fine di conformarsi agli obblighi vigenti, compresi gli obblighi di servizio universale, ma autorizzare la fornitura di qualsiasi prodotto o servizio regolamentato esistente tramite la fornitura, attraverso la fibra, di prodotti o servizi funzionalmente equivalenti.

Variazione geografica

9)

È opportuno che le ANR esaminino le differenze tra le condizioni concorrenziali nelle diverse zone geografiche al fine di determinare se la definizione di mercati geografici subnazionali o l’imposizione di misure correttive differenziate siano giustificate. Se le divergenze tra le condizioni concorrenziali sono stabili e sostanziali, le ANR devono definire mercati geografici subnazionali in conformità alla raccomandazione 2007/879/CE. Negli altri casi occorre che le ANR verifichino se l’installazione di reti NGA e la conseguente evoluzione delle condizioni concorrenziali entro un mercato geograficamente definito giustifichino l’imposizione di misure correttive differenziate.

10)

Se in passato sono stati individuati nel mercato 5 mercati geografici subnazionali o misure correttive che dipendono dai prodotti di accesso sul mercato 4 e che possono diventare superflui a seguito della diffusione delle reti NGA, è opportuno che tali segmentazioni o misure correttive siano rivedute.

Definizioni

11)

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

 

«reti di accesso di nuova generazione (NGA)», reti di accesso cablate costituite in tutto o in parte da elementi ottici e in grado di fornire servizi d’accesso a banda larga con caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità di trasmissione) rispetto a quelli forniti tramite le reti in rame esistenti. Nella maggior parte dei casi le reti NGA risultano dall’aggiornamento di una rete di accesso già esistente in rame o coassiale;

 

«infrastrutture di ingegneria civile», infrastrutture fisiche di rete locale costruite da un operatore di comunicazioni elettroniche per alloggiare cavi di rete locale come cavi in rame, fibre ottiche e cavi coassiali. Si tratta generalmente (ma non esclusivamente) di strutture sotterranee o fuori terra quali sottocondotti, condotti, pozzetti e pali;

 

«condotto», conduttura o tubo sotterraneo utilizzato per alloggiare fibre ottiche, cavi in rame o coassiali di reti principali o di accesso;

 

«pozzetti» aperture, generalmente dotate di una copertura, attraverso le quali una persona può accedere a uno spazio sotterraneo utilizzato come punto di accesso per effettuare collegamenti incrociati o lavori di manutenzione su cavi sotterranei di comunicazione elettronica;

 

«nodo metropolitano» (Metropolitan Point of Presence — MPoP), il punto di interconnessione tra la rete di accesso e la rete principale di un operatore NGA. Nel caso della rete di accesso in rame è equivalente al permutatore principale (Main Distribution Frame — MDF). Tutte le connessioni degli abbonati alle reti NGA di una determinata zona (di solito una città o parte di essa) sono centralizzate nel nodo metropolitano (MpoP) su un permutatore ottico (Optical Distribution Frame — ODF). Dal permutatore ottico le reti NGA sono collegate alle apparecchiature della rete principale dell’operatore NGA o di altri operatori, eventualmente tramite collegamenti di backhaul intermedi se le apparecchiature non sono coubicate nel nodo metropolitano;

 

«punto di distribuzione», nodo intermedio in una rete NGA a partire dal quale uno o più cavi in fibra provenienti dal nodo metropolitano (segmento alimentatore) sono separati e distribuiti per collegare le abitazioni degli utenti finali (segmento di terminazione o raccordo d’utente). Un punto di distribuzione serve generalmente più edifici o case e può essere ubicato alla base di un edificio (nel caso di condomini) o nella strada. Un punto di distribuzione alloggia un quadro di distribuzione per la condivisione dei cavi di ingresso ed eventualmente apparecchiature senza alimentazione come i divisori ottici;

 

«segmento di terminazione», il segmento di una rete di accesso NGA che collega l’abitazione dell’utente finale al primo punto di distribuzione. Il segmento di terminazione comprende quindi il cablaggio verticale all’interno dell’edificio ed eventualmente il cablaggio orizzontale fino a un divisore ottico ubicato nel seminterrato dell’edificio o in un pozzetto vicino;

 

«FTTH» o «fibra ottica fino all’abitazione», una rete di accesso composta da linee in fibra ottica sia nel segmento alimentatore che in quelli di raccordo d’utente. della rete di accesso, ossia che collega i locali del cliente (la casa o l’appartamento nel caso di condomini) al nodo metropolitano (MPoP) mediante fibra ottica. Ai fini della presente raccomandazione per FTTH si intendono sia le fibre ottiche fino al domicilio che le fibre ottiche fino all’edificio;

 

«fibra multipla FTTH», una modalità di installazione della fibra in cui l’investitore installa più linee in fibra di quelle di cui ha bisogno per i propri scopi, sia nel cavo di alimentazione che nei segmenti di raccordo d’utente della rete di accesso, al fine di vendere ad altri operatori l’accesso alle linee in fibra supplementari, in particolare sotto forma di diritti irrevocabili d’uso (indefeasibile rights of use — IRU);

 

«coinvestimento nell’FTTH», un accordo tra prestatori indipendenti di servizi di comunicazione elettronica finalizzato all’installazione congiunta di reti FTTH, in particolare nelle zone meno densamente popolate. Il coinvestimento comprende diverse forme di accordo giuridico, ma di norma i coinvestitori costruiranno le infrastrutture di rete e ne condivideranno l’accesso fisico.

Accesso all’ingrosso alle infrastrutture fisiche di rete (mercato 4)

12)

Se sul mercato 4 si riscontra un significativo potere di mercato, le ANR devono imporre adeguate misure correttive tenendo conto in particolare dei principi esposti di seguito.

Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile dell’operatore SMP

13)

Ove la capacità delle condutture lo consenta, le ANR dovrebbero imporre l’obbligo dell’accesso alle infrastrutture di ingegneria civile. L’accesso dovrebbe essere fornito in conformità al principio di equivalenza esposto nell’allegato II.

14)

Le ANR dovrebbero assicurare che l’accesso alle infrastrutture di ingegneria civile esistenti sia fornito a prezzi orientati ai costi in conformità all’allegato I.

15)

Qualora sia stata presentata una richiesta di offerta di riferimento per l’accesso alle infrastrutture di ingegnera civile, le ANR dovrebbero obbligare alla pubblicazione di tale offerta con la massima tempestività. L’offerta di riferimento dovrebbe essere predisposta entro sei mesi dalla data in cui la richiesta è stata presentata.

16)

In funzione della domanda del mercato l’ANR dovrebbe incoraggiare o, ove possibile ai sensi del diritto nazionale, obbligare l’operatore SMP che costruisce le infrastrutture di ingegneria civile a predisporre capacità sufficiente affinché altri operatori le possano utilizzare.

17)

È opportuno che le ANR collaborino con le altre autorità al fine di realizzare una banca dati contenente informazioni sulla posizione geografica, sulla capacità disponibile e sulle altre caratteristiche fisiche di tutte le infrastrutture di ingegneria civile che potrebbero essere utilizzate per l’installazione delle reti in fibra ottica in un determinato mercato o segmento di mercato. Tale banca dati dovrebbe essere accessibile a tutti gli operatori.

Accesso al segmento di terminazione nel caso dell’FTTH

18)

Se un operatore SMP installa una rete FTTH, le ANR dovrebbero rendere obbligatorio l’accesso alle infrastrutture di ingegneria civile nonché l’accesso al segmento di terminazione della rete di accesso dell’operatore SMP, compreso il cablaggio all’interno degli edifici. A tale scopo le ANR dovrebbero obbligare l’operatore SMP a fornire informazioni dettagliate sull’architettura della rete di accesso e, facendo seguito a una consultazione con i soggetti potenzialmente interessati a punti di accesso disponibili determinare dove collocare il punto di distribuzione del segmento di terminazione della rete di accesso ai fini dell’obbligo di accesso, in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2002/19/CE. Nel prendere tale decisione le ANR dovrebbero tener conto del fatto che un punto di distribuzione, per essere commercialmente redditizio per il soggetto interessato, dovrà alloggiare un numero sufficiente di connessioni degli utenti finali.

19)

L’operatore SMP dovrebbe essere obbligato a fornire accesso ai punti di distribuzione in conformità al principio di equivalenza esposto nell’allegato II. Qualora sia stata presentata una richiesta di offerta di riferimento per l’accesso al segmento di terminazione, le ANR dovrebbero obbligare alla pubblicazione di tale offerta con la massima tempestività. L’offerta di riferimento dovrebbe essere predisposta entro sei mesi dalla data in cui la richiesta è stata presentata.

20)

Le ANR dovrebbero assicurare che l’accesso al segmento di terminazione sia fornito a prezzi orientati ai costi conformemente all’allegato I.

21)

In funzione della domanda del mercato l’ANR dovrebbe incoraggiare o, ove possibile ai sensi del diritto nazionale, obbligare l’operatore SMP a installare linee in fibra multipla nel segmento di terminazione.

Accesso disaggregato alla rete in fibra nel caso dell’FTTH

22)

In conformità ai principi previsti dalla direttiva 2002/19/CE (5), se l’operatore SMP installa l’FTTH, le ANR dovrebbero in linea di principio rendere obbligatorio l’accesso disaggregato alla rete in fibra. Eventuali eccezioni potrebbero essere giustificate solo in zone geografiche in cui la presenza di numerose infrastrutture alternative, come le reti FTTH e/o il cavo, combinata con offerte di accesso competitive, possa dar luogo a una concorrenza effettiva a valle. L’imposizione dell’accesso disaggregato alla rete in fibra dovrebbe essere accompagnata da idonee misure che assicurino la coubicazione e il backhaul. L’accesso dovrebbe essere fornito nel punto più appropriato della rete, che generalmente è il nodo metropolitano (MpoP).

23)

È opportuno che le ANR rendano obbligatorio l’accesso disaggregato alla rete in fibra a prescindere dall’architettura della rete e dalla tecnologia impiegata dall’operatore SMP.

24)

L’offerta di riferimento esistente in materia di accesso disaggregato alla rete locale (LLU) dovrebbe essere integrata il prima possibile con l’accesso disaggregato alla rete in fibra. L’allegato II della direttiva 2002/19/CE stabilisce un elenco minimo di condizioni che devono far parte dell’offerta di riferimento relativa all’accesso disaggregato alla rete locale (LLU) e che dovrebbero essere applicate, mutatis mutandis, all’accesso disaggregato alla rete in fibra. L’offerta di riferimento dovrebbe essere predisposta il prima possibile e comunque entro sei mesi dalla data in cui l’ANR ha imposto l’obbligo di concedere l’accesso.

25)

Il prezzo di accesso alla rete in fibra disaggregata dovrebbe essere orientato ai costi. Per fissare il prezzo di accesso alla rete in fibra disaggregata occorre che le ANR tengano nel debito conto il rischio supplementare e quantificabile di investimento sostenuto dall’operatore SMP. Di norma a tale rischio dovrebbe corrispondere un premio incluso nel costo del capitale investito, secondo quanto disposto nell’allegato I.

26)

Occorre inoltre che le ANR valutino i regimi di prezzi proposti dall’operatore SMP per diversificare il rischio dell’investimento. Le ANR dovrebbero approvare tali regimi solo se è accertato che l’operatore SMP ha fornito tutte le informazioni pertinenti relative all’investimento e unicamente se tali regimi non comportano effetti discriminatori o di esclusione. Nell’allegato I sono esposti criteri per la valutazione di tali regimi di prezzi.

27)

In tali casi è opportuno che le ANR garantiscano che tra i prezzi all’ingrosso e quelli al dettaglio rimanga un margine sufficiente per consentire l’ingresso sul mercato di un concorrente efficiente. Esse dovrebbero quindi verificare il comportamento dell’operatore SMP in relazione ai prezzi applicando per un periodo di tempo adeguato un test di compressione dei margini correttamente specificato. È opportuno che le ANR chiariscano in anticipo la metodologia che seguiranno per determinare il test di prezzo, i parametri da utilizzare e le misure correttive da adottare in caso venga accertata una compressione dei margini.

28)

Se le condizioni di concorrenza nella zona interessata dall’installazione congiunta dell’FTTH basate sulle linee a fibra multipla effettuata da più coinvestitori sono sostanzialmente diverse, ossia tali da giustificare la definizione di un mercato geografico separato, nel corso dell’analisi del mercato le ANR dovrebbero esaminare se, alla luce del livello di concorrenza infrastrutturale risultante dal coinvestimento, il riscontro di un significativo potere di mercato sia giustificato con riguardo a tale mercato. A tale proposito le ANR dovrebbero in particolare esaminare se ciascun coinvestitore gode di un accesso alle infrastrutture congiunte strettamente equivalente e orientato ai costi e se tra i coinvestitori è in atto una concorrenza effettiva nel mercato a valle. Esse dovrebbero inoltre accertare se i coinvestitori installano una capacità dei condotti sufficiente per l’utilizzo da parte di terzi e se assicurano un accesso orientato ai costi a tale capacità.

Obblighi di accesso nel caso dell’FTTN

29)

Occorre che le ANR impongano un obbligo di accesso disaggregato alla sottorete in rame. La misura correttiva relativa alla disaggregazione della sottorete in rame dovrebbe essere integrata da misure di backhaul, compreso, se del caso, backhaul in fibra o backhaul Ethernet, e da misure correttive accessorie a garanzia della sua efficacia e fattibilità, quali l’accesso non discriminatorio alle strutture di coubicazione o, in loro assenza, di coubicazione equivalente. L’offerta di riferimento deve essere predisposta il prima possibile e comunque entro sei mesi dalla data in cui l’ANR ha imposto l’obbligo di concedere l’accesso.

30)

Se le ANR impongono la disaggregazione della sottorete in rame, l’operatore SMP dovrebbe essere tenuto ad integrare l’offerta di riferimento relativa all’accesso disaggregato alla rete locale (LLU) con tutti gli elementi necessari. Il prezzo di accesso a tutti gli elementi dovrebbe essere orientato ai costi in conformità all’allegato I.

Accesso a larga banda all’ingrosso (mercato 5)

31)

Se sul mercato 5 si riscontra un significativo potere di mercato, si dovrebbero mantenere o modificare le misure correttive di accesso a banda larga all’ingrosso per i servizi esistenti e i loro sostituti nella catena. È opportuno che le ANR prendano in considerazione l’accesso a banda larga all’ingrosso mediante la tecnologia VDSL come un sostituto nella catena rispetto all’attuale accesso a banda larga all’ingrosso su circuiti esclusivamente in rame.

32)

Le ANR dovrebbero obbligare l’operatore SMP a rendere disponibili i nuovi prodotti di accesso a banda larga all’ingrosso di norma almeno sei mesi prima che l’operatore stesso o la sua filiale al dettaglio mettano in commercio i propri corrispondenti servizi al dettaglio di reti NGA, a meno che esistano altre efficaci misure di salvaguardia contro la discriminazione.

33)

Le ANR dovrebbero rendere obbligatoria la fornitura di diversi prodotti all’ingrosso che riflettono al meglio, in termini di larghezza di banda e qualità, le caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture NGA in modo da consentire ad operatori alternativi di esercitare una concorrenza effettiva, anche nel caso dei servizi alle imprese.

34)

Occorre che le ANR collaborino fra loro per definire specifiche tecniche appropriate per i prodotti di accesso a banda larga all’ingrosso forniti tramite le reti NGA e trasmettano informazioni agli organismi di normazione internazionali al fine di facilitare l’elaborazione di norme di settore pertinenti.

35)

È opportuno che le ANR impongano l’orientamento ai costi sui prodotti obbligatori di accesso a banda larga all’ingrosso in conformità all’allegato I, tenendo conto delle differenze in termini di larghezza di banda e qualità delle varie offerte all’ingrosso.

36)

Occorre che le ANR esaminino se l’obbligo di orientamento ai costi per l’accesso obbligato a banda larga all’ingrosso sia necessario per conseguire una concorrenza effettiva qualora una separazione funzionale o altre forme di separazione si siano rivelate altrettanto efficaci per garantire l’equivalenza dell’accesso. In assenza di un orientamento ai costi le ANR dovrebbero monitorare il comportamento dell’operatore SMP in relazione ai prezzi effettuando un test di compressione dei margini correttamente specificato.

37)

Se ritengono che in una determinata zona geografica esista un accesso effettivo all’anello in fibra disaggregato della rete dell’operatore SMP e che tale accesso possa portare a una concorrenza effettiva a valle, le ANR dovrebbero considerare la possibilità di sopprimere l’obbligo dell’accesso bitstream all’ingrosso nella zona interessata.

38)

Nell’esaminare se sussista un significativo potere di mercato le ANR dovrebbero ispirarsi, nel caso del coinvestimento, ai principi esposti nel paragrafo 28.

Migrazione

39)

Gli obblighi esistenti per l’operatore SMP con riguardo ai mercati 4 e 5 dovrebbero restare in vigore e non essere invalidati da modifiche apportate all’architettura e alla tecnologia della rete esistenti, tranne qualora l’operatore SMP e gli operatori che attualmente fruiscono dell’accesso alla rete di tale operatore si accordino su opportune modalità di migrazione. In assenza di tale accordo le ANR dovrebbero garantire che gli operatori alternativi siano informati con almeno cinque anni di anticipo, tenendo conto se del caso della situazione nazionale, della dismissione di punti di interconnessione quali la centrale di commutazione della rete locale. La durata di questo periodo può essere inferiore a cinque anni se al punto di interconnessione è fornito un accesso pienamente equivalente.

40)

È necessario che le ANR attuino un quadro trasparente per la migrazione da reti in rame a reti in fibra. Esse dovrebbero assicurare che i sistemi e le procedure posti in essere dall’operatore SMP, compresi i sistemi di supporto operativo, siano elaborati in modo da facilitare il passaggio dei fornitori alternativi a prodotti di accesso basati sulle reti NGA.

41)

Le ANR dovrebbero utilizzare i poteri loro conferiti ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2002/21/CE per ottenere dall’operatore SMP informazioni su eventuali progetti di modifica della rete che potrebbero incidere sulle condizioni di concorrenza in un determinato mercato o submercato. Se l’operatore SMP prevede di sostituire parte della rete esistente di accesso in rame con una rete in fibra e di dismettere i punti di interconnessione attualmente utilizzati, le ANR dovrebbero accertare, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2002/19/CE, che le imprese che fruiscono dell’accesso alla rete dell’operatore SMP ricevano tutte le necessarie informazioni in tempo utile per adeguare di conseguenza le proprie reti e i piani di ampliamento delle stesse. Occorre che le ANR definiscano il formato e il grado di dettaglio di tali informazioni e ne garantiscano la riservatezza.

42)

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2010.

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2)  GU L 344 del 28.12.2007, pag. 65.

(3)  Cfr. considerando 60 della direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37).

(4)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(5)  Cfr. in particolare il considerando 19.


ALLEGATO I

Criteri di determinazione dei prezzi e rischio

1.   CRITERI COMUNI DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI PER L’ACCESSO ALLE RETI NGA

A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE, le ANR promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati incoraggiando, fra l’altro, investimenti efficienti nelle infrastrutture. Nel determinare la base dei costi utilizzata per gli obblighi di orientamento ai costi, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/19/CE, le ANR dovrebbero valutare se la duplicazione delle pertinenti infrastrutture di accesso alle reti NGA sia economicamente fattibile ed efficiente. In caso contrario, l’obiettivo principale è creare condizioni di concorrenza veramente equivalenti fra la componente a valle dell’operatore SMP e gli operatori di rete alternativi. Un approccio normativo coerente può pertanto comportare l’utilizzo, da parte delle ANR, di basi di costo differenti al fine di calcolare i prezzi orientati ai costi dei beni replicabili e non replicabili o almeno, in quest’ultimo caso, l’adeguamento dei parametri che sottendono alle loro metodologie di calcolo dei costi.

Se la redditività degli investimenti nelle reti NGA dipende da fattori incerti quali l’ipotesi di ricavi medi per utenti (average revenue per user — ARPU) nettamente più elevati o di quote di mercato superiori, le ANR dovrebbero valutare se il costo del capitale riflette il maggior rischio di investimento in relazione a quello per le reti in rame esistenti. Per ripartire il rischio fra gli investitori e i soggetti interessati all’accesso e per favorire la penetrazione del mercato si potrebbero utilizzare anche meccanismi supplementari, come ad esempio la determinazione dei prezzi di accesso a lungo termine o sconti sul volume. Tali meccanismi di determinazione dei prezzi dovrebbero essere valutati dalle ANR conformemente ai criteri esposti nelle sezioni 7 e 8.

A norma dell’articolo 11 della direttiva 2002/19/CE, le ANR dovrebbero imporre la separazione contabile per far osservare gli obblighi di orientamento ai costi. La contabilità separata per le infrastrutture NGA e/o per gli elementi del servizio per i quali sussiste l’obbligo di accesso dovrebbe essere tenuta in modo che l’ANR possa i) individuare il costo di tutti i beni pertinenti per la determinazione dei prezzi di accesso (compresi deprezzamento e variazioni di valore) e ii) controllare efficacemente se l’operatore SMP concede l’accesso agli altri operatori del mercato alle stesse condizioni e agli stessi prezzi praticati per la propria componente a valle. Tale controllo dovrebbe comprendere l’effettuazione di testi di compressione dei margini. Per evitare il doppio conteggio, i costi dovrebbero essere ripartiti sulla base di criteri oggettivi tra i vari prodotti all’ingrosso e al dettaglio che utilizzano i fattori produttivi.

Occorre che le ANR effettuino una stima dei costi incrementali necessari per fornire accesso alle infrastrutture interessate. Tali costi si riferiscono alla richiesta e alla fornitura dell’accesso alle infrastrutture di ingegneria civile o alla fibra, alle spese di funzionamento e di manutenzione dei sistemi IT e alle spese di funzionamento associate alla gestione del prodotto all’ingrosso. Tali costi dovrebbero essere ripartiti in modo proporzionato fra tutte le imprese che fruiscono dell’accesso, compresa la componente a valle dell’operatore SMP.

2.   DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI INGEGNERIA CIVILE

L’accesso alle infrastrutture esistenti di ingegneria civile dell’operatore SMP sul mercato 4 dovrebbe essere obbligatorio a prezzi orientati ai costi. Le ANR dovrebbero regolamentare i prezzi di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile in modo coerente con la metodologia utilizzata per stabilire i prezzi di accesso alla rete locale in rame disaggregata, garantendo che i prezzi di accesso riflettano i costi effettivamente sostenuti dall’operatore SMP. Occorre in particolare tener conto del ciclo di vita effettivo delle infrastrutture interessate e delle possibili economie di installazione dell’operatore SMP. I prezzi di accesso devono riflettere il valore effettivo dell’infrastruttura interessata, compreso il suo deprezzamento.

Nel determinare il prezzo di accesso alle infrastrutture di ingegneria civile le ANR non dovrebbero considerare il profilo di rischio diverso da quello delle infrastrutture in rame, tranne qualora l’operatore SMP abbia dovuto sostenere costi speciali di ingegneria civile, superiori ai costi di normale manutenzione, per installare una rete NGA.

3.   DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI ACCESSO AL SEGMENTO DI TERMINAZIONE NEL CASO DELL’FTTH

Le ANR dovrebbero fissare i prezzi di accesso al punto di distribuzione in modo coerente con la metodologia utilizzata per stabilire i prezzi di accesso alla rete locale in rame disaggregata, garantendo che i prezzi di accesso riflettano i costi effettivamente sostenuti dall’operatore SMP, compreso, se del caso, un premio di rischio più elevato che tenga conto degli eventuali rischi supplementari e quantificabili incorsi dall’operatore SMP.

4.   DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI ACCESSO ALLA FIBRA NEL NODO METROPOLITANO (MPOP) NEL CASO DELL’FTTH (RETE IN FIBRA DISAGGREGATA)

Nel fissare i prezzi di accesso alla rete in fibra disaggregata le ANR dovrebbero includere un premio di rischio più elevato che tenga conto degli eventuali rischi supplementari e quantificabili incorsi dall’operatore SMP. Il premio di rischio va stimato conformemente alla metodologia esposta nella sezione 6. Un’ulteriore flessibilità dei prezzi potrebbe essere concessa in conformità alle sezioni 7 e 8.

Secondo il principio di non discriminazione, il prezzo applicato alla componente a valle dell’operatore SMP e quello applicato ai terzi dovrebbe essere lo stesso.

5.   DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI ACCESSO ALLA SOTTORETE IN RAME NEL CASO DELL’FTTN

Le ANR dovrebbero imporre un accesso basato sui costi a tutti gli elementi necessari per la disaggregazione della sottorete, comprese misure di backhaul e misure correttive accessorie, come l’accesso non discriminato alle strutture di coubicazione o, in loro assenza, di coubicazione equivalente.

I prezzi di accesso regolamentati non dovrebbero essere superiori ai costi sostenuti da un operatore efficiente. A tale scopo le ANR possono decidere di valutare i costi utilizzando, ove disponibili, modelli bottom-up o parametri di riferimento.

Nel fissare il prezzo di accesso alla sottorete in rame le ANR non dovrebbero considerare il profilo di rischio diverso da quello relativo all’infrastruttura in rame esistente.

6.   CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI RISCHIO

Il rischio di investimento dovrebbe essere ricompensato mediante un premio di rischio incorporato nel costo del capitale. Il rendimento del capitale autorizzato ex ante per investimenti nelle reti NGA dovrebbe essere di livello tale da fornire alle imprese incentivi adeguati per investire (il che implica un tasso di rendimento sufficientemente elevato) e nel contempo promuovere l’efficienza allocativa, la concorrenza sostenibile e i massimi benefici per i consumatori (il che implica un tasso di rendimento non eccessivo). Per conseguire tale obiettivo le ANR dovrebbero, ove giustificato, includere per il periodo di ammortamento dell’investimento un supplemento che tenga conto del rischio di investimento nel calcolo del costo medio ponderato del capitale (WACC) attualmente effettuato per fissare il prezzo di accesso alla rete in rame disaggregata. La calibrazione dei flussi di reddito per calcolare il WACC dovrebbe tener conto di tutte le dimensioni del capitale impiegato, compresi costi adeguati del lavoro, costi di costruzione, guadagni di efficienza previsti e il valore finale, in conformità al considerando 20 della direttiva 2002/19/CE.

Le ANR dovrebbero stimare il rischio di investimento tenendo fra l’altro conto dei seguenti fattori di incertezza: i) incertezza relativa alla domanda al dettaglio e all’ingrosso; ii) incertezza relativa ai costi di installazione, delle opere di ingegneria civile e di esecuzione gestionale; iii) incertezza relativa ai progressi tecnologici; iv) incertezza relativa alle dinamiche del mercato e all’evoluzione della situazione concorrenziale, come il grado di concorrenza basata sulle infrastrutture e/o del cavo; e v) incertezza macroeconomica. Questi fattori possono variare nel tempo, in particolare a seguito dell’aumento progressivo della domanda soddisfatta al dettaglio e all’ingrosso. Le ANR dovrebbero pertanto riesaminare la situazione periodicamente e adeguare il premio di rischio nel tempo, tenendo conto delle variazioni dei suddetti fattori.

Criteri quali l’esistenza di economie di scala (soprattutto se l’investimento riguarda solo zone urbane), quote elevate del mercato al dettaglio, controllo delle infrastrutture essenziali, risparmi OPEX (delle spese di gestione), ricavi della vendita di immobili nonché un accesso privilegiato ai mercati del capitale del credito potranno ridurre il rischio degli investimenti nelle reti NGA per l’operatore SMP. È opportuno che anche questi aspetti siano rivalutati periodicamente dalle ANR parallelamente al riesame del premio di rischio.

Le considerazioni che precedono riguardano in particolare gli investimenti nell’FTTH. Gli investimenti nell’FTTN, invece, costituiti da un aggiornamento parziale di una rete di accesso esistente (come ad esempio VDSL), presentano di norma un profilo di rischio nettamente inferiore rispetto agli investimenti nell’FTTH, almeno nelle zone densamente popolate. In particolare, essi comportano minore incertezza quanto alla domanda di banda larga da soddisfare mediante FTTN/VDSL e le esigenze complessive di capitale sono minori. Pertanto, mentre i prezzi regolamentati per WBA (Wholesale Broadband Access) basati su FTTN/VDSL dovrebbero tener conto di qualsiasi rischio di investimento, tale rischio non dovrebbe essere considerato di grandezza simile a quello inerente ai prodotti di accesso all’ingrosso basati sull’FTTH. Nel determinare i premi di rischio per il WBA basato su FTTN/VDSL le ANR dovrebbero tenere nel debito conto questi fattori e non dovrebbero di norma approvare i regimi di prezzi illustrati nelle sezioni 7 e 8. Esse dovrebbero effettuare una consultazione pubblica sulla metodologia di determinazione del premio di rischio.

7.   CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PREZZI DI ACCESSO A LUNGO TERMINE NEL CASO DELL’FTTH

I prezzi di accesso adattati per il rischio basati sull’accesso a lungo termine possono variare in funzione del tempo cui si riferiscono gli impegni in materia di accesso. I prezzi dei contratti di accesso a lungo termine sarebbero inferiori per linea di accesso a quelli dei contratti di accesso a breve termine. I prezzi di accesso a lungo termine dovrebbero unicamente riflettere la riduzione del rischio per l’investitore e non possono pertanto essere inferiori al prezzo orientato al costo, al quale non viene aggiunto alcun premio più elevato che tenga conto del rischio sistematico dell’investimento. Nell’ambito di contratti a lungo termine i nuovi operatori acquisirebbero il pieno controllo degli elementi fisici e avrebbero così la possibilità di operare sul mercato secondario. I contratti a breve termine, che non richiederebbero lunghi impegni, presenterebbero di norma prezzi più elevati per linea di accesso, con prezzi che riflettono il valore potenziale connesso alla flessibilità di tale forma di accesso che avvantaggia il soggetto interessato.

Nel tempo, tuttavia, l’operatore SMP può sfruttare a proprio favore i prezzi di accesso a lungo termine per vendere i propri servizi al dettaglio a prezzi inferiori a quelli dei suoi servizi all’ingrosso regolamentati (in quanto applicherebbe alla propria divisione commerciale retail i prezzi ridotti praticati per gli impegni a lungo termine), precludendo di fatto l’accesso al mercato. Inoltre i prestatori di servizi alternativi che hanno meno clienti e prospettive commerciali incerte, affrontano un rischio più elevato. Essi potrebbero non essere in grado di impegnarsi in un acquisto che si protrae per un lungo periodo di tempo e quindi in questo caso dovranno scaglionare il loro investimento e acquistare l’accesso regolamentato in una fase successiva.

Per questi motivi la determinazione dei prezzi di accesso a lungo termine sarà accettabile solo se le ANR garantiranno il rispetto delle seguenti condizioni:

a)

i prezzi dell’impegno a lungo termine rispecchiano unicamente la riduzione del rischio per l’investitore e

b)

fra i prezzi all’ingrosso e i prezzi al dettaglio esiste, per un periodo di tempo adeguato, un margine sufficiente da consentire l’ingresso di un concorrente efficiente nel mercato a valle.

8.   CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI SCONTI SUL VOLUME NEL CASO DELL’FTTH

I prezzi di accesso adeguati al rischio basati sugli sconti sul volume tengono conto del fatto che il rischio di investimento diminuisce con l’aumentare del numero totale di reti in fibra già vendute in una determinata zona. Il rischio di investimento è strettamente connesso al numero di reti in fibra che rimangono inutilizzate. Quanto più alta è la percentuale di reti in fibra utilizzate, tanto minore è il rischio. I prezzi di accesso potrebbero pertanto variare in funzione del volume acquistato. È opportuno autorizzare un livello unico di sconto, disponibile ad un prezzo uniforme per linea per tutti gli operatori ammissibili. Occorre che le ANR stabiliscano il volume di linee che deve essere acquistato per avere accesso allo sconto sul volume, tenendo conto delle dimensioni operative minime stimate necessarie affinché un soggetto interessato all’accesso competa in modo efficiente sul mercato e dell’esigenza di mantenere una struttura di mercato con un numero sufficiente di operatori qualificati per garantire una concorrenza effettiva. Tale sconto sul volume dovrebbe unicamente riflettere la riduzione del rischio per l’investitore e non può pertanto dar luogo a prezzi di accesso inferiori al prezzo orientato al costo, al quale non viene aggiunto alcun premio più elevato che tenga conto del rischio sistematico dell’investimento. Considerato che di norma il premio di rischio diminuisce con l’aumento globale della domanda soddisfatta al dettaglio e all’ingrosso, anche lo sconto sul volume dovrebbe diminuire di conseguenza e non potrà più essere giustificato una volta che la domanda al dettaglio e all’ingrosso è soddisfatta in misura elevata.

Le ANR dovrebbero accettare uno sconto sul volume solo se le seguenti condizioni sono soddisfatte:

a)

uno sconto sul volume di livello unico è calcolato per zona e si applica in maniera uguale a tutti i soggetti interessati all’accesso che, nella zona in questione, sono disposti ad acquistare almeno il volume di linee che dà diritto allo sconto; e

b)

lo sconto sul volume rispecchia unicamente la riduzione del rischio per l’investitore; e

c)

fra i prezzi all’ingrosso e i prezzi al dettaglio esiste, per un periodo di tempo adeguato, un margine sufficiente da consentire l’ingresso nel mercato di un concorrente efficiente.


ALLEGATO II

Applicazione del principio di equivalenza per l’accesso alle infrastrutture di ingegneria civile dell’operatore SMP ai fini dell’installazione delle reti NGA

1.   PRINCIPIO DI EQUIVALENZA

L’accesso alle infrastrutture di ingegneria civile dell’operatore SMP può rappresentare un fattore importante per la diffusione delle reti NGA. Al fine di creare condizioni di concorrenza uguali tra i nuovi operatori e l’operatore SMP è fondamentale che tale accesso sia fornito su basi strettamente equivalenti. Le ANR dovrebbero imporre all’operatore SMP di fornire accesso alle proprie infrastrutture di ingegneria civile alle stesse condizioni a soggetti interni e a terzi interessati all’accesso. In particolare l’operatore SMP dovrebbe condividere tutte le necessarie informazioni inerenti alle caratteristiche delle infrastrutture e applicare le stesse procedure in materia di richiesta e fornitura di accesso. Le offerte di riferimento e gli accordi sul livello servizio sono essenziali per garantire una corretta applicazione del principio dell’equivalenza. Viceversa, è importante che l’operatore SMP non utilizzi eventuali conoscenze asimmetriche in suo possesso relative ai piani di diffusione di terzi interessati all’accesso per ottenere un vantaggio commerciale indebito.

2.   INFORMAZIONI RELATIVE ALLE INFRASTRUTTURE DI INGEGNERIA CIVILE E AI PUNTI DI DISTRIBUZIONE

Occorre che l’operatore SMP fornisca ai terzi interessati all’accesso un livello di informazione sulle proprie infrastrutture di ingegneria civile e sui propri punti di distribuzione pari a quello disponibile internamente. Tali informazioni dovrebbero comprendere l’organizzazione delle infrastrutture di ingegneria civile e le caratteristiche tecniche dei diversi elementi che le compongono. Ove possibile, occorre indicare l’ubicazione geografica di tali elementi, compresi condotti, pali e altri beni materiali (ad esempio, locali di manutenzione), nonché lo spazio disponibile nei condotti. Va fornita anche l’ubicazione geografica dei punti di distribuzione e un elenco degli edifici collegati.

L’operatore SMP dovrebbe specificare tutte le norme di intervento e le condizioni tecniche inerenti all’accesso e all’utilizzo delle proprie infrastrutture di ingegneria civile e dei propri punti di distribuzione nonché dei diversi elementi che compongono le infrastrutture. Le stesse norme e condizioni devono essere applicate ai terzi e ai soggetti interni interessati all’accesso.

È opportuno che l’operatore SMP fornisca gli strumenti per garantire un corretto accesso alle informazioni, quali repertori facilmente consultabili, banche dati o portali web. Le informazioni vanno aggiornate periodicamente in modo da tener conto dell’evoluzione e dello sviluppo delle infrastrutture e degli ulteriori dati raccolti, in particolare nel caso di progetti di diffusione della fibra elaborati dall’operatore SMP o da altri soggetti interessati all’accesso.

3.   RICHIESTA E FORNITURA DI ACCESSO

L’operatore SMP dovrebbe applicare le procedure e gli strumenti necessari per garantire un accesso e un utilizzo efficienti delle proprie infrastrutture di ingegneria civile e dei propri punti di distribuzione nonché dei diversi elementi che compongono le infrastrutture. In particolare l’operatore SMP dovrebbe fornire ai terzi interessati all’accesso sistemi per la richiesta e la fornitura di accesso da punto a punto e sistemi di gestione dei guasti equivalenti a quelli forniti ai soggetti interni interessati, comprese misure intese a decongestionare i condotti utilizzati attualmente.

Le richieste di informazioni, di accesso e utilizzo delle infrastrutture di ingegneria civile, dei punti di distribuzione e dei diversi elementi che compongono le infrastrutture presentate da terzi interessati all’accesso devono essere trattate entro gli stessi tempi di richieste equivalenti presentate da soggetti interni interessati. Occorre fornire lo stesso livello di visibilità per quanto riguarda lo stato di avanzamento delle richieste e le risposte negative devono essere giustificate con motivazioni oggettive.

I sistemi di informazione dell’operatore SMP dovrebbero conservare una registrazione delle richieste trattate, che sia accessibile all’ANR.

4.   INDICATORI DEL LIVELLO DEL SERVIZIO

Allo scopo di garantire che l’accesso e l’utilizzo delle infrastrutture di ingegneria civile dell’operatore SMP siano forniti su base equivalente occorre definire e calcolare degli indicatori del livello di servizio per i soggetti interni e i terzi interessati all’accesso. Gli indicatori del livello di servizio dovrebbero misurare la prontezza con cui l’operatore SMP effettua le azioni necessarie per fornire accesso alle proprie infrastrutture di ingegneria civile. È opportuno convenire obiettivi dei livelli di servizio con i soggetti interessati all’accesso.

Gli indicatori del livello di servizio dovrebbero comprendere i termini per rispondere alle richieste di informazioni sulla disponibilità di elementi dell’infrastruttura, inclusi condotti, pali e altri beni materiali (ad esempio i pozzetti) o di punti di distribuzione; i termini per rispondere a una richiesta di fattibilità concernente l’utilizzo di elementi infrastrutturali; un’indicazione della prontezza con cui vengono trattate le richieste di accesso e di utilizzo di elementi infrastrutturali e un’indicazione della tempestività dei processi di risoluzione dei guasti.

Il calcolo degli indicatori del livello di servizio dovrebbe essere effettuato periodicamente, a intervalli fissi, e presentato ai terzi interessati all’accesso. Le ANR dovrebbero controllare che i livelli di servizio forniti ai terzi interessati siano equivalenti a quelli forniti internamente dall’operatore SMP. L’operatore SMP dovrebbe impegnarsi a garantire una compensazione adeguata qualora non rispetti gli obiettivi dei livelli di servizio convenuti con i terzi interessati all’accesso.

5.   OFFERTA DI RIFERIMENTO

È opportuno che i diversi elementi necessari per fornire accesso equivalente alle infrastrutture di ingegneria civile dell’operatore SMP siano pubblicati in un’offerta di riferimento, ove una richiesta in tal senso sia stata presentata da un soggetto interessato all’accesso. Tale offerta dovrebbe contenere almeno le procedure e gli strumenti pertinenti per reperire le informazioni sui beni che fanno parte delle infrastrutture di ingegneria civile; descrivere le condizioni di accesso e di uso dei diversi elementi che compongono le infrastrutture di ingegneria civile; descrivere le procedure e gli strumenti per la richiesta e la fornitura di accesso e la gestione dei guasti e stabilire obiettivi dei livelli di servizio e sanzioni per il mancato rispetto di tali livelli. Le disposizioni in materia di accesso interno dovrebbero essere basate sugli stessi termini e condizioni contenuti nell’offerta di riferimento fornita ai terzi interessati all’accesso.

6.   CONTROLLO DELL’ANR

Le ANR dovrebbero controllare che il principio di equivalenza sia applicato in modo efficace. A tale scopo esse dovrebbero accertare che un’offerta di riferimento per l’accesso alle infrastrutture di ingegneria civile sia fornita, su richiesta, ai terzi interessati in tempo utile. Oltre alle relazioni sul livello del servizio, le ANR dovrebbero assicurare che gli operatori SMP conservino registrazioni di tutti gli elementi necessari per verificare il rispetto del requisito sull’equivalenza di accesso. Queste informazioni dovrebbero permettere alle ANR di svolgere controlli periodici per verificare che l’operatore SMP comunichi ai terzi interessati all’accesso le informazioni prescritte e che le procedure relative alla richiesta e alla fornitura di accesso siano correttamente applicate.

Esse dovrebbero inoltre garantire la disponibilità di una procedura rapida ex post per risolvere le controversie.

7.   ASIMMETRIE DELL’INFORMAZIONE

L’operatore principale ha una conoscenza anticipata dei piani di sviluppo dei terzi interessati all’accesso. L’operatore SMP incaricato della gestione delle infrastrutture di ingegneria civile non dovrebbe condividere tali informazioni con il proprio reparto al dettaglio a valle per evitare il loro sfruttamento a fini di un indebito vantaggio concorrenziale.

Le ANR dovrebbero almeno garantire che le persone attive nel reparto al dettaglio dell’operatore SMP non possano far parte di strutture societarie dell’operatore SMP responsabile, direttamente o indirettamente, di gestire l’accesso alle infrastrutture di ingegneria civile.


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