ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2010.271.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
53o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2010/615/UE |
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2010/616/UE |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2010/617/UE |
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Decisione della Commissione, del 14 ottobre 2010, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema TRACES [notificata con il numero C(2010) 7009] ( 1 ) |
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2010/618/UE |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
15.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2010
relativa alla firma di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)
(2010/615/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Nel maggio 2003 la Commissione europea ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — proposta di un piano d’azione dell’Unione europea» che caldeggiava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio sul piano d’azione citato sono state adottate nell’ottobre 2003 (1). |
(2) |
Il 5 dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati su accordi di partenariato onde attuare il piano d’azione dell’Unione europea per FLEGT. |
(3) |
Il 20 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005 (2), che ha istituito un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell’Unione dai paesi con i quali l’Unione ha concluso accordi volontari di partenariato. |
(4) |
I negoziati con la Repubblica del Congo si sono conclusi e l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea («l’accordo») è stato siglato il 9 maggio 2009. |
(5) |
È opportuno firmare l’accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT), fatta salva la conclusione dell’accordo medesimo (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2010.
Per il Consiglio
La presidente
E. ESPINOSA
(1) GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.
(2) GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
(3) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
15.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 ottobre 2010
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale
(2010/616/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 e 27 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. |
(2) |
In conformità della decisione 2010/88/PESC/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale («l’accordo») è stato firmato il 30 novembre e il 15 dicembre 2009, con riserva della sua conclusione. |
(3) |
L’accordo non è ancora stato concluso. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, le procedure che l’Unione deve seguire al fine di concludere l’accordo sono previste dall’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. |
(4) |
È opportuno approvare l’accordo. |
(5) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione. |
(6) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato a nome dell’Unione l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone sull’assistenza giudiziaria reciproca in materia penale (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, allo scambio degli strumenti di approvazione previsto all’articolo 31, paragrafo 1, dell’accordo, allo scopo di impegnare l’Unione (2).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. WATHELET
(1) Il testo dell’accordo è stato pubblicato nella GU L 39 del 12.2.2010, pag. 20, unitamente alla decisione relativa alla firma.
(2) La data di entrata in vigore dell’accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
REGOLAMENTI
15.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 923/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2010
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Asparago di Badoere (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Asparago di Badoere», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 22 del 29.1.2010, pag. 52.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ITALIA
Asparago di Badoere (IGP)
15.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/6 |
REGOLAMENTO (UE) N. 924/2010 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2010
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2010.
Per la Commissione, a nome del presidente,
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
71,6 |
MK |
62,5 |
|
TR |
95,0 |
|
ZZ |
76,4 |
|
0707 00 05 |
MK |
66,6 |
TR |
141,4 |
|
ZZ |
104,0 |
|
0709 90 70 |
TR |
126,1 |
ZZ |
126,1 |
|
0805 50 10 |
AR |
76,3 |
BR |
100,4 |
|
CL |
70,1 |
|
IL |
91,2 |
|
TR |
98,7 |
|
UY |
117,2 |
|
ZA |
85,1 |
|
ZZ |
91,3 |
|
0806 10 10 |
BR |
209,0 |
TR |
137,1 |
|
ZA |
64,2 |
|
ZZ |
136,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
75,7 |
BR |
51,1 |
|
CL |
44,7 |
|
CN |
73,0 |
|
NZ |
104,7 |
|
ZA |
94,9 |
|
ZZ |
74,0 |
|
0808 20 50 |
CN |
112,3 |
ZA |
88,6 |
|
ZZ |
100,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
DECISIONI
15.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/8 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2010
che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema TRACES
[notificata con il numero C(2010) 7009]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/617/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 20, paragrafi 1 e 3,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (4), istituisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell’allegato I di detta decisione. |
(2) |
In seguito alla notifica della Danimarca, nuove categorie di prodotti di origine animale, che possono essere controllati nei posti d’ispezione frontalieri dei porti di Århus ed Esbjerg, vanno aggiunte nelle voci relative a tali posti d’ispezione frontalieri, figuranti nell’allegato I della decisione 2009/821/CE. |
(3) |
La Spagna ha comunicato che è stato sospeso uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri, che è stata revocata la sospensione per alcune categorie di prodotti di origine animale che possono essere controllati in uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri e che è stato aggiunto un nuovo centro d’ispezione in uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri. In seguito alla notifica della Spagna, occorre modificare l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro. |
(4) |
L’Italia ha comunicato che per uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri è stata aggiunta la categoria di prodotti non imballati di origine animale e che tre centri d’ispezione di uno dei suoi posti d’ispezione frontalieri hanno cambiato nome. Inoltre, è stato sospeso il centro d’ispezione «Docks Cereali» nel posto d’ispezione frontaliero del porto di Ravenna. In seguito alla notifica dell’Italia, occorre modificare l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro. |
(5) |
In seguito alla notifica della Lettonia, va sospesa l’approvazione di un centro d’ispezione del porto di Riga nell’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro. |
(6) |
I Paesi Bassi hanno comunicato che è cambiato il nome di un centro d’ispezione di un determinato posto d’ispezione frontaliero e che sono stati attivati due centri d’ispezione in un determinato posto d’ispezione frontaliero. Inoltre, occorre aggiungere alcune categorie di animali e prodotti di origine animale che possono essere controllati in un centro d’ispezione nel posto d’ispezione frontaliero del porto di Rotterdam. In seguito a tale notifica dei Paesi Bassi, va modificato l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro. |
(7) |
In seguito alla notifica del Regno Unito, occorre sopprimere il riconoscimento del posto d’ispezione frontaliero del porto di Grove Wharf Wharton dall’elenco dei posti d’ispezione frontalieri di tale Stato membro. |
(8) |
L’allegato II della decisione 2009/821/CE contiene l’elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato Traces. |
(9) |
In seguito alle comunicazioni di Germania, Irlanda, Francia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Regno Unito, occorre apportare per questi Stati membri alcune modifiche all’elenco di unità centrali, regionali e locali di Traces figurante nell’allegato II della decisione 2009/821/CE. |
(10) |
La decisione 2009/821/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(2) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(4) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati come segue:
1) |
L’allegato I è così modificato:
|
2) |
L’allegato II è così modificato:
|
15.10.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/18 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2010
concernente gli importi trasferiti dai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo al regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
[notificata con il numero C(2010) 7042]
(I testi in lingua francese, greca, inglese, maltese e spagnola sono i soli facenti fede)
(2010/618/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103 octovicies,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 103 quindecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, la ripartizione delle risorse finanziarie comunitarie disponibili e i massimali di bilancio per i programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo sono fissati nell’allegato X ter di detto regolamento. |
(2) |
In conformità all’articolo 103 sexdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, alcuni Stati membri hanno previsto il trasferimento di risorse al regime di pagamento unico o l’introduzione di successive modifiche ai rispettivi programmi nazionali di sostegno. |
(3) |
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 555/2008 (2) della Commissione prevede che gli Stati membri debbano comunicare ogni successivo trasferimento al regime di pagamento unico anteriormente al 1o dicembre che precede l’anno civile in cui detto regime è applicabile. |
(4) |
Per motivi di chiarezza e in conformità all’articolo 103 octovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione deve pubblicare gli importi comunicati dagli Stati membri interessati a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 555/2008. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi trasferiti dai programmi nazionali di sostegno al regime di pagamento unico per quanto concerne gli esercizi finanziari 2010-2013 sono indicati nell’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica ellenica, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno di Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2010.
Per la Commissione
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.
ALLEGATO
Importi trasferiti dai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo al regime di pagamento unico (esercizi finanziari 2010-2013)
(EUR 1000) |
||||
Esercizio finanziario |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Bulgaria |
|
|
|
|
Repubblica ceca |
|
|
|
|
Germania |
|
|
|
|
Grecia |
13 000 |
13 000 |
16 000 |
16 000 |
Spagna |
19 507 |
142 749 |
142 749 |
142 749 |
Francia |
|
|
|
|
Italia |
|
|
|
|
Cipro |
|
|
|
|
Lituania |
|
|
|
|
Lussemburgo |
467 |
485 |
595 |
587 |
Ungheria |
|
|
|
|
Malta |
318 |
329 |
407 |
401 |
Austria |
|
|
|
|
Portogallo |
|
|
|
|
Romania |
|
|
|
|
Slovenia |
|
|
|
|
Slovacchia |
|
|
|
|
Regno Unito |
61 |
67 |
124 |
120 |