ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2010.347.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 347

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

53o anno
31 dicembre 2010


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1264/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1265/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

9

 

*

Regolamento (UE) n. 1266/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, che modifica la direttiva 2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura per i vini ( 1 )

27

 

 

DECISIONI

 

 

2010/815/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa all’aiuto di Stato C 21/05 (ex PL 45/04) al quale la Polonia intende dare esecuzione in favore di Poczta Polka a titolo di compensazione degli obblighi di servizio postale universale [notificata con il numero C(2009) 9962]  ( 1 )

29

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2010/816/UE

 

*

Decisione n. 2/2010 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera istituito nell’ambito dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 26 novembre 2010, che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

54

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1264/2010 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

che modifica il regolamento (UE) n. 7/2010 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell’Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 7/2010 del Consiglio (1) ha aperto dei contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati ad aliquota ridotta o nulla. Per gli stessi motivi dovrebbe essere aperto per taluni ulteriori prodotti, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2011, un nuovo contingente tariffario ad aliquota nulla per un volume adeguato.

(2)

Il volume dei contingenti tariffari autonomi iscritti con i numeri d’ordine 09.2977 e 09.2635 è insufficiente per soddisfare il fabbisogno dell’industria dell’Unione per il periodo contingentale in corso, che termina il 31 dicembre 2010. Occorre pertanto aumentare i volumi contingentali in questione con effetto a decorrere dal 1o luglio 2010.

(3)

L’Unione non ha più interesse a mantenere nel 2011 contingenti tariffari per taluni prodotti i cui contingenti sono stati stabiliti per il 2010. Tali contingenti dovrebbero pertanto essere chiusi a decorrere dal 1o gennaio 2011 e i prodotti interessati dovrebbero essere cancellati dall’elenco figurante nell’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010.

(4)

Poiché le modifiche da apportare sono numerose, per ragioni di chiarezza occorre che l’allegato del regolamento (UE) n. 7/10 sia integralmente sostituito.

(5)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 7/2010.

(6)

Poiché i contingenti tariffari devono avere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2011, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Con effetto dal 1o luglio 2010, nell’allegato del regolamento (UE) n. 7/2010:

il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2977 è fissato a 40 000 tonnellate,

il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2635 è fissato a 1 300 000 km.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  GU L 3 del 7.1.2010, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

91

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 95

11

ex 2401 10 95

21

ex 2401 10 95

91

ex 2401 20 35

91

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 95

11

ex 2401 20 95

21

ex 2401 20 95

91

09.2841

ex 2712 90 99

10

Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2703

ex 2825 30 00

10

Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)

1.1.-31.12.

13 000 tonnellate

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu

1.1.-31.12.

12 000 tonnellate

0 %

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromoclorometano

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Diclorobenzene

1.1.-31.12.

2 600 tonnellate

0 %

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (1)

1.1.-31.12.

15 000 tonnellate

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2767

ex 2910 90 00

80

Ossido di allile e glicidile

1.1.-31.12.

2 500 tonnellate

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

 (3)09.2638

2915 21 00

10

Acido acetico di purezza, in peso, del 99 % o più

1.1.-31.12.

500 000 tonnellate

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anidride acetica

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacato di dimetile

1.1.-31.12.

1 300 tonnellate

0 %

09.2634

ex 2917 19 90

40

Acido dodecandioico, di purezza, in peso, di più di 98,5 %

1.1.-31.12.

4 600 tonnellate

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acido o-acetilsalicilico

1.1.-31.12.

120 tonnellate

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2632

ex 2921 22 00

10

Esametilendiammina

1.1.-31.12.

35 000 tonnellate

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenilendiammina

1.1.-31.12.

1 800 tonnellate

0 %

09.2977

2926 10 00

 

Acrilonitrile

1.1.-31.12.

30 000 tonnellate

0 %

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistina

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2603

ex 2930 90 99

79

Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)

1.1.-31.12.

9 000 tonnellate

0 %

09.2810

2932 11 00

 

Tetraidrofurano

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2812

ex 2932 29 85

77

Esan-6-olide

1.1.-31.12.

4 000 tonnellate

0 %

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acido ribonucleico

1.1.-31.12.

110 tonnellate

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosolfonato di sodio

1.1.-31.12.

40 000 tonnellate

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essenza di cellulosa al solfato

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofonie ed acidi resinici resinici di gemma

1.1.-31.12.

280 000 tonnellate

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

1.1.-31.12.

2 200 tonnellate

0 %

09.2829

ex 3824 90 97

19

Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

numero di acidità non superiore a 110,

e

punto di fusione non inferiore a 100 °C

1.1.-31.12.

1 600 tonnellate

0 %

09.2986

ex 3824 90 97

76

Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso:

60 % o più di dodecildimetilammina

20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina

0,5 % o più di esadecildimetilammina,

destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)

1.1.-31.12.

14 315 tonnellate

0 %

09.2907

ex 3824 90 97

86

Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

75 % o più di steroli,

non più del 25 % di stanoli,

destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnellate

0 %

09.2140

ex 3824 90 97

98

Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:

2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine

94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine

2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine

1.1.-31.12.

4 500 tonnellate

0 %

09.2992

ex 3902 30 00

93

Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e 32 % o più, ma non oltre il 40 % di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190 °C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

 (3)09.2947

ex 3904 69 80

95

Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (1)

1.1.-31.12.

1 300 tonnellate

0 %

 (3)09.2639

3905 30 00

 

Poli(alcole vinilico)

1.1.-31.12.

18 000 tonnellate

0 %

 (3)09.2640

ex 3905 99 90

91

Butirrale di polivinile

1.1.-31.12.

8 000 tonnellate

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tonnellate

0 %

 (3)09.2816

ex 3912 11 00

20

Fiocchi di acetato di cellulosa

1.1.-31.12.

58 500 tonnellate

0 %

 (3)09.2641

ex 3913 90 00

87

Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg

un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso

un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso

peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2813

ex 3920 91 00

94

Pellicola di poli butirrale di vinile coestruso a tre strati, senza striscia colorata graduata, con un contenuto in peso pari o superiore al 29 % ma non superiore al 31 % di 2,2’-etilenediossidietil bis(2-etilesanoato) come plastificante

1.1.-31.12.

2 000 000 m2

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Mattoni refrattari

che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e

che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all’1 % e

che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4 % e

che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700 °C,

1.1.-31.12.

75 tonnellate

0 %

09.2815

ex 6909 19 00

70

Supporti per catalizzatori o filtri, costituiti da parti in ceramica porosa, principalmente a base di ossidi di alluminio e titanio, di volume totale non superiore a 65 litri e dotati di almeno un canale (aperto ad una o entrambe le estremità) per cm2 della sezione trasversale

1.1.-31.12.

380 000 unità

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso

1.1.-31.12.

350 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0 %

09.2629

ex 7616 99 90

85

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

1.1.-31.12.

240 000 unità

0 %

 (3)09.2636

ex 8411 82 80

20

Motori a turbina a gas industriali aeroderivativi di 64 MW da incorporare in gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica industriale con un ciclo operativo di punta/medio inferiore a 5 500 ore annue e con un’efficienza di ciclo semplice superiore a 40 %

1.1.-31.12.

10 unità

0 %

09.2763

ex 8501 40 80

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 unità

0 %

 (3)09.2642

ex 8501 40 80

40

Unità costitutita da

motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, di potenza uguale o superiore a 480 W, ma non superiore a 1 400 W, di potenza in ingresso superiore a 900 W, ma non superiore a 1 600 W, di diametro esterno superiore a 119,8 mm, ma non superiore a 135,2 mm, e velocità nominale superiore a 30 000 giri al minuto, ma non superiore a 50 000 giri al minuto, e

un ventilatore a induzione

destinata alla fabbricazione di aspirapolveri (1)

1.1.-31.12.

120 000 unità

0 %

 (3)09.2633

ex 8504 40 82

20

Adattatore elettrico di potenza non superiore a 1 kVA, impiegato nella fabbricazione di depilatori elettrici (1)

1.1.-31.12.

4 500 000 unità

0 %

 (3)09.2643

ex 8504 40 82

30

Schede di alimentazione destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti di cui alle voci e 8521 e 8528 (1)

1.1.-31.12.

1 038 000 unità

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione

1.1.-31.12.

3 000 000 unità

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 unità

0 %

 (3)09.2635

ex 9001 10 90

20

Fibre ottiche destinate alla fabbricazione di cavi in fibre ottiche di vetro di cui alla voce 8544 (1)

1.1.-31.12.

2 600 000 km

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9005, 9013 e 9015 (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 unità

0 %


(1)  L'esenzione dai dazi doganali o la riduzione degli stessi sono subordinate alle condizioni stabilite dalle disposizioni UE in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1)]

(2)  Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

(3)  Posizione nuova o modificata.»


31.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/9


REGOLAMENTO (UE) N. 1265/2010 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

È nell’interesse dell’Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che attualmente non figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio (1).

(2)

Sette prodotti con codici NC e TARIC 2805309010, 2805309020, 2825500010, 2933790040, 3908900020, 3920621988 e 8525801930 attualmente elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 dovrebbero essere soppressi in quanto non è più nell’interesse dell’Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per tali prodotti.

(3)

Occorre modificare la designazione di 18 sospensioni contenute nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 al fine di tener conto dell’evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Tali sospensioni dovrebbero essere soppresse dall’elenco contenuto nel suddetto allegato e reinserite come nuove sospensioni che utilizzano nuove designazioni. Inoltre, i codici NC dovrebbero essere modificati per 20 prodotti e i codici TARIC per 11 prodotti.

(4)

Le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche tecniche dovrebbero essere eliminate dall’elenco delle sospensioni nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 e reinserite in tale elenco utilizzando nuove designazioni dei prodotti, nuovi codici NC o nuovi codici TARIC.

(5)

A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le voci modificate con un asterisco negli elenchi delle sospensioni soppresse e delle sospensioni inserite specificate nei testi dell’allegato I e dell’allegato II del presente regolamento.

(6)

L’esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni elencate nel regolamento (CE) n. 1255/96, per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non dovrebbe escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano addotte giustificazioni economiche, in conformità dei principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 1998 in materia di contingenti tariffari e sospensioni autonomi (2).

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.

(8)

Poiché le sospensioni stabilite nel presente regolamento devono avere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2011, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è così modificato:

1.

sono inserite le righe corrispondenti ai prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;

2.

sono soppresse le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC sono elencati nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1.

(2)  GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.


ALLEGATO I

Prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Aliquota dei dazi autonomi

Periodo di validità

ex 2805 30 90

30

Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2825 50 00

11

Ossido di rame (I o II) contenente, in peso, 78 % o più di rame e non più di 0,03 % di cloruro

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 2825 50 00

19

 

 

 

ex 2904 20 00

10

Nitrometano

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2904 20 00

20

Nitroetano

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropano

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2905 39 95

10

Propan-1,3-diolo

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2909 50 00

20

Ubiquinol

0 %

1.1.2011-31.12.2015

2912 41 00

 

Vanillina (aldeide metilprotocatechica)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-one

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2914 50 00

20

3’-Idrossiacetofenone

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2914 70 00

60

4’-terz-Butil-2’,6’-dimetil-3’,5’-dinitroacetofenone

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2915 90 00

60

Etil-6,8-dicloroottanoato

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2916 20 00

60

Acido 3-cicloesilpropionico

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2916 39 00

25

2-Metil-3-(4-Fluorofenil)-propionil cloruro

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2916 39 00

30

Cloruro di 2,4,6-trimetilbenzoilo

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2917 19 90

50

Acido tetradecandioico

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2917 39 95

20

Dibutil-1,4-benzenedicarbossilato

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2917 39 95

30

Dianidride benzen-1,2:4,5-tetracarbossilica

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2918 30 00

50

(3-Osso-2-pentilciclopentil)acetato di metile

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2921 29 00

40

Decametilendiammina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2921 30 99

30

1,3-Cicloesanodimetanammina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2921 49 00

70

2-Clorobenzilammina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2922 29 00

75

4-(2-Amminoetil)fenolo

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2922 39 00

20

2-Ammino-5-clorobenzofenone

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2928 00 90

25

Acetaldossima in soluzione acquosa

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2930 90 99

50

[S-(R (1), R (1))]-2-Ammino-1-[4-(Metilltio)-fenil]-1,3-Propanediolo

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2931 00 99

10

Dietilmetossiborano

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2931 00 99

15

Trietilborano

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2932 19 00

50

2-Metilfurano

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2932 99 00

50

7-Metil-3,4-diidro-2H-1,5-benzodioxepin-3-one

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2932 99 00

60

(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetrametil-2,4,5,5a,7,8,9,9b-octaidro-1H-benzo[e][1]benzofurano

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2933 39 99

49

2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetossi)-2-piridinil]metil]tio-1H-benzimidazolo

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2933 39 99

70

Cloridrato di 2-clorometil-4-metossi-3,5-dimetilpiridina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2933 39 99

80

5-Difluorometossi-2-[[(3,4-dimetossi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazolo

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2933 49 90

30

Chinolina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2933 49 90

40

Isochinolina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2933 69 80

60

Acido Cianurico

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2933 79 00

70

(S)-N-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-oxo-1-pirridolina acetamide L-(+)-tartrato

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2934 20 80

60

Benzotiazol-2-ile-(Z)-2-tritilossiimmino-2-(2-aminotiazol-4-ile)-tioacetato

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2934 20 80

70

N,N-Bis(1,3-benziotazolo-2-ylsulphanyl)-2-metilpropane-2-ammina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2934 99 90

25

2,4-Dietil-9H-tioxanten-9-one

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2934 99 90

40

2-Tiofene etilammina

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2934 99 90

50

Esafluorofosfato di 10-[1,1’-bifenil]-4-ile-2-(1-metiletil)-9-osso-9H-thioxanthenium

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 2938 90 30

10

Glicirrizato di ammonio

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 3208 90 19

60

Copolimero di idrossistirene contenente uno o più dei seguenti elementi:

stirene

alcossistirene

alchilacrilati

disciolti in lattato di etile

0 %

1.1.2011-31.12.2011

ex 3402 11 90

10

Sodio metil lauril isetionato

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3402 90 10

30

Preparazione tensioattiva costituita da una miscela di docusato sodico e di 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo etossilato

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3402 90 10

50

Preparazione tensioattiva a base di una miscela di polisilossano e di poli(etilenglicolo)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3701 30 00

30

Lastra tipografica in alluminio per stampa offset senz’acqua:

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8442 50 80

10

con pellicola plastica,

senza immagine di stampa

 (1)ex 3707 10 00

15

Emulsione per sensibilizzare le superfici, costituita di:

una percentuale in peso non superiore al 12 % di estere di acido diazoossonaftalensolfonico

resine fenoliche

in una soluzione contenente quanto meno acetato di 2-metossi-1-metiletile o lattato di etile o metil 3-metossipropionato 2-eptanone

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 3707 10 00

35

Emulsione o preparazione per sensibilizzare le superfici costituita da uno o più dei seguenti componenti:

0 %

1.1.2011-31.12.2011

 (1)ex 3707 90 90

70

polimeri di acrilato,

polimeri di metacrilato,

derivati di polimeri di stirene,

contenente, in peso, non più del 7 % di precursori di acidi fotosensibili disciolti in un solvente organico contenente almeno acetato 2-metossi-1-metiletile

ex 3707 90 90

80

Rivestimento antiriflesso, costituito da un polimero di silossano o da un polimero organico con un gruppo idrossifenolico modificato da un gruppo cromoforo, sotto forma di soluzione di solvente organico contenente acetato 1-etossi-2-propanolo oppure 2-metossi-1-metiletile, con un tenore, in peso, di polimero non superiore al 10 %

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3808 99 90

10

Oxamil (ISO) in una soluzione di cicloesanone e acqua

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3812 30 80

40

Miscela di:

80 % (± 5 %) in peso di 10-etil-4,4-dimetil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile, e

20 % (± 5 %) in peso di 10-etil-4-[[2-[(2-etilesile)ossi]-2-ossoetil]-tio]-4-metil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3824 90 97

24

Soluzione di clorometil)bis(4-fluorofenil)metilsilano al 65 % della concentrazione nominale nel toluene

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3824 90 97

27

Preparazione consistente in una miscela di 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo e di propan-2-olo

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3824 90 97

28

Preparazione contenente, in peso, una percentuale:

uguale o superiore all’85 % ma non superiore al 95 % di α-4-(2-ciano-2-butossicarbonil)vinil-2-metossi-fenil-ω-idrossiesa(ossietilene), e

uguale o superiore al 5 % ma non superiore al 15 % di monopalmitato di poliossietilene (20) sorbitano

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3902 10 00

50

Polipropilene altamente isotattico, colorato o meno, destinato alla fabbricazione di componenti in plastica per purificatori d’aria aventi le seguenti caratteristiche:

densità pari, o superiore, a 0,880 g/cm3 ma inferiore a 0,913 g/cm3 (misurato secondo il metodo ASTM D1505),

carico di snervamento pari, o superiore a, 350 kg/cm2 ma inferiore a 390 kg/cm2 (misurato secondo il metodo ASTM D638),

temperatura d’inflessione pari, o superiore a, 135 °C sotto un carico di 0,45 MPa (misurato secondo il metodo ASTM 648)

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3903 90 90

50

Copolimero cristallino in stilene e p-metilstilene:

il cui punto di fusione è pari, o superiore, a 240 °C ma inferiore a 260 °C,

avente tenore di p-methylstyrene, calcolato in peso, compreso tra il 5 % e il 15 %

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 3903 90 90

86

Miscela contenente in peso:

fra il 45 % e il 65 % di polimeri di stirene

fra il 35 % e il 45 % di etere polifenilenico

non più del 10 % di altri additivi

e con uno o più dei seguenti effetti speciali di colorazione:

effetto metallico o perlescente con un metamerismo angolare dovuto alla presenza di almeno lo 0,3 % di pigmento a scaglie

effetto fluorescente, caratterizzato da emissione di luce durante l’assorbimento di radiazioni ultraviolette

effetto bianco brillante, caratterizzato da L (1) non inferiore a 92, b (1) non superiore a 2 e a (1) compreso tra -5 e 7 sulla scala colorimetrica CIELab

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 3904 69 80

81

Polifluoruro di vinilidene

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 3904 69 80

93

Copolimero di etilene e di clorotrifluoroetilene, in una della forme previste dalla nota 6 b) del capitolo 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 3904 69 80

94

Copolimero di etilene e di tetrafluoroetilene

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 3904 69 80

96

Policlorotrifluoroetilene, in una delle forme previste dalle note 6 a) e b) del capitolo 39

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 3904 69 80

97

Copolimero di clorotrifluoretilene e di difluoruro di vinilidene

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 3905 99 90

92

Polimero di vinilpirrolidone e di metacrilato di dimetilamminoetile, contenente, in peso, 97 % o più e non più di 99 % di vinilpirrolidone, sotto forma di soluzione in acqua

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 3906 90 90

40

Polimero acrilico trasparente in imballaggi di peso non superiore a 1 kg, e non destinati alla vendita al dettaglio avente:

viscosità pari o inferiore a 50 000 Pa.s a 120 °C, misurata secondo la norma ASTM D 3835,

peso molecolare medio ponderale (Mw) compreso tra 500 000 e 1 200 000, misurato con cromatografia di gelpermeazione (GPC),

un contenuto residuo di monomero inferiore all’1 %

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3907 20 11

40

Polietilenglicole con una lunghezza della catena dell’ossido di etilene non superiore a 30, avente gruppi terminali di butil-2-ciano 3-(4-idrossifenil) acrilato, da utilizzare come barriera per i raggi UV nelle mescole madri liquide

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3907 99 90

30

Poli(idrossialcanoati), consistenti prevalentemente in poli(3-idrossibutirrato)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3912 11 00

30

Triacetato di cellulosa

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3912 11 00

40

Polvere di diacetato di cellulosa

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 3919 10 80

21

Foglio riflettente, costituito da:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 3919 90 00

21

una pellicola di policarbonato o di polimero acrilico integralmente stampata a secco su un lato con un motivo regolare,

 (1)ex 3920 61 00

20

ricoperto su entrambi i lati da uno o più strati di materia plastica,

ed eventualmente ricoperto su un lato da uno strato adesivo e da un foglio di protezione amovibile

 (1)ex 3919 10 80

50

Pellicola adesiva costituita da una base di copolimero di etilene e di acetato di vinile (EVA) di spessore di 70 μm o più e da una parte adesiva di tipo acrilico dello spessore di 5 μm o più, da utilizzare nei processi di rettifica e/o taglio di dischi di silicio

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 3919 90 00

41

 (1)ex 3920 10 89

25

 (1)ex 3919 10 80

65

Foglio riflettente adesivo, eventualmente segmentato:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 3919 90 00

57

che presenta un motivo regolare,

con o senza uno strato di nastro di applicazione,

costituito da una pellicola di polimero acrilico seguita da uno strato di polimetilmetacrilato contenente microprismi,

con o senza uno strato supplementare di poliestere e

con o senza adesivo e pellicola di protezione amovibile

 (1)ex 3919 90 00

35

Rotoli di fogli riflettenti a strati, di larghezza superiore a 20 cm, goffrati con motivo regolare, consistenti in una pellicola di cloruro di polivinile rivestita su un lato di:

uno strato di poliuretano contenente microperle di vetro,

uno strato di polietilene vinilacetato,

uno strato adesivo, e

un foglio amovibile

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 3919 90 00

37

Pellicola di poli(cloruro di vinile) assorbente i raggi UV

di spessore pari o superiore a 78 μm,

ricoperta su un lato con uno strato adesivo e con una pellicola protettiva amovibile,

con forza adesiva pari o superiore a 1 764 mN/25 mm

0 %

1.1.2011-31.12.2014

ex 3919 90 00

60

Foglio riflettente contenente:

uno strato di poli(cloruro di vinile),

uno strato di poliuretano,

uno strato di microsfere di vetro,

uno strato contenente eventualmente un marchio di sicurezza e/o un marchio ufficiale che cambia aspetto secondo l’angolo di visualizzazione,

uno strato di alluminio metallizzato, e

un adesivo, ricoperto su un lato da un rivestimento amovibile

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3919 90 00

65

Pellicola autoadesiva di spessore pari o superiore a 40 μm ma non superiore a 400μm, consistente in uno o più strati di polietilene tereftalato trasparente metallizzato, ricoperto su un lato da un rivestimento resistente alle scalfitture e dall’altro da un adesivo sensibile alla pressione e da una pellicola antiadesiva di silicone

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3919 90 00

70

Dischi autoadesivi per lucidare, anche rivestiti di un cuscinetto, in poliuretano microporoso

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 3920 20 29

92

Foglio orientato monoassialmente, di spessore totale non superiore a 75μm, costituito da due o tre strati, ognuno dei quali costituito da una miscela di polipropilene e polietilene e da uno strato centrale contenente o no biossido di titanio, avente:

una resistenza alla trazione in direzione di macchina compresa tra 140MPa e 270MPa

una resistenza alla trazione in direzione trasversale compresa tra 20MPa e 40MPa

determinate con il metodo di prova ASTM D882/ISO 527-3

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 3920 62 19

47

Fogli o rotoli di polietilene tereftalato:

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 3920 62 19

49

ricoperti su entrambi i lati da uno strato di resina epossidica acrilica,

di uno spessore totale di 37 μm (± 3 μm)

 (1)4106 31 00

 (1)4106 32 00

4106 40 90

4106 92 00

 

Pelli depilate di altri animali e pelli di animali senza peli, preparate, diverse da quelle della voce 4114, semplicemente conciate

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 5402 47 00

20

Monofilamento bicomponente, avente un titolo pari, o inferiore, a 30 dtex, composto da:

un’anima in polietilene tereftalato e

un rivestimento esterno in copolimero di polietilene tereftalato e polietilene isoftalato,

destinato alla fabbricazione di tessuti per filtrazione

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 5603 12 90

70

Stoffe non tessute di polipropilene con:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 5603 13 90

70

una nappa di fibre ottenute per polverizzazione del polimero fuso, sigillata termicamente su ciascuna faccia ad una nappa di filamenti di polipropilene ottenuti mediante filatura diretta,

 (1)ex 5603 92 90

40

uno spessore uguale o inferiore a 550 μm,

 (1)ex 5603 93 90

10

un peso uguale o inferiore a 150 g/m2,

in pezza o semplicemente tagliate a quadrati o rettangoli, e

non impregnate

ex 6805 10 00

10

Abrasivo formato da particelle di forma identica su un supporto

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 6805 20 00

10

 (1)ex 6805 30 00

10

 (1)ex 6909 19 00

20

Rulli o sfere in nitruro di silicio (Si3N4)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 6909 19 00

50

Lavori di ceramica fatti di filamenti continui di ossidi di ceramica, contenente, in peso:

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 6914 90 00

20

2 % o più di triossido di diboro,

28 % o meno di diossido di silicio e

60 % o più di triossido di dialluminio

 (1)ex 6914 90 00

30

Microsfere di ceramica, trasparenti, ottenute a partire da diossido di silicio e diossido di zirconio, di diametro di più di 125 μm

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 12 00

01

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 2 600 tex o più ed inferiore o uguale a 3 300 tex e di perdita di ignizione di 4 % o più ed inferiore o uguale a 8 % in peso (secondo il metodo ASTM D 2584-94)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 12 00

21

 (1)ex 7019 12 00

02

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 650 tex o più e non più di 2 500 tex, ricoperti da uno strato di poliuretano, anche in miscuglio con altri materiali

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 12 00

22

 (1)ex 7019 12 00

03

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 392 tex o più e non più di 2 884 tex, ricoperti da uno strato di un copolimero acrilico

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 12 00

23

 (1)ex 7019 12 00

04

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), con titolo di 417 tex o più e non più di 3 180 tex, ricoperti da uno strato di poli(acrilato di sodio) e di poli(acido acrilico)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 12 00

24

 (1)ex 7019 19 10

41

Filati di 33 tex o di un multiplo di 33 tex (± 7,5 %), ottenuti da fibre tessili di vetro continue di diametro nominale di 3,5 μm o di 4,5 μm, aventi prevalentemente un diametro di 3 μm o più ed uguale o inferiore a 5,2 μm, diversi da quelli trattati per fissare elastomeri

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

61

 (1)ex 7019 19 10

42

Filati di 22 tex (± 1,6 tex), ottenuti a partire da fibre tessili di vetro a filamento continuo di diametro nominale di 7 μm, avente prevalentemente un diametro di 6,35 μm o più ed uguale o inferiore 7,61 μm

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

62

 (1)ex 7019 19 10

43

Corda di vetro ad elevato modulo(di tipo K) impregnata di gomma, ottenuta da filamenti di vetro ritorti ad alto modulo, rivestita da lattice comprendente una resina resorcinolo-formaldeide con o senza vinilpiridina e/o gomma di acrilonitrile butadiene idrogenato (HNBR)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

63

ex 7019 90 99

30

 (1)ex 7019 19 10

44

Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide-vinilpiridina e una gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

64

ex 7019 90 99

20

 (1)ex 7019 19 10

45

Corda di vetro impregnata di gomma o di materia plastica, ottenuta da filati di filamenti di vetro ritorti, rivestita di una lattice comprendente perlomeno una resina di resorcinolo-formaldeide e di polietilene clorosolfonato

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 7019 19 10

65

ex 7019 90 99

10

 (1)ex 7019 19 10

46

Cavo in vetro impregnato di gomma o plastica, ottenuto da filamenti di vetro K o U, costituito da:

0 %

1.1.2011-31.12.2014

 (1)ex 7019 19 10

66

un valore compreso tra 9 % e 16 % di ossido di magnesio,

un valore compreso tra 19 % e 25 % di ossido di alluminio,

un valore compreso tra 0 % e 2 % di ossido di boro,

senza ossido di calcio,

rivestito con un lattice contenente almeno una resina di resorcinolo-formaldeide e polietilene clorosolfonato

ex 7202 99 80

10

Lega ferro-disprosio, contenente, in peso:

78 % o più di disprosio e

18 % o più, ma non più del 22 %, di ferro

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 7606 12 92

20

Nastri di una lega di alluminio e magnesio, contenenti in peso:

0 %

1.1.2011-31.12.2012

ex 7607 11 90

20

una percentuale di alluminio pari o superiore al 93,3 %

una percentuale di magnesio pari o superiore al 2,2 % ma inferiore al 5 % e

una percentuale di altri elementi non superiore all’1,8 %

in rotoli, di spessore pari o superiore a 0,14 mm ma non superiore a 0,40 mm e di larghezza pari o superiore a 12,5 mm ma non superiore a 89 mm, con una resistenza alla trazione pari o superiore a 285 N/mm2 e un allungamento a rottura pari o superiore all’1 %

 (1)ex 7607 20 90

10

Foglio stratificato di alluminio di spessore complessivo non superiore a 0,123 mm, costituito da uno strato di alluminio di spessore non superiore a 0,040 mm, da un foglio di base di poliammide e polipropilene nonché da un rivestimento protettivo contro la corrosione da acido idrofluorico, destinato alla fabbricazione di batterie al litio polimeri(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2012

ex 8108 90 30

30

Cavo in lega di titanio-alluminio-vanadio (TiAI6V4), conforme alle norme AMS 4228 e 4967

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8413 70 35

20

Pompa centrifuga monofase con le seguenti caratteristiche:

capacità minima di scarico di 400 cm3 fluidi al minuto

livello sonoro non superiore a 6 dBA,

diametro interno dell’apertura di suzione e dell’apertura di scarico non superiore a 15 mm, e

funzionamento a temperature ambienti fino a -10 °C

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8414 59 20

40

Ventilatore assiale con motore elettrico, di potenza non superiore a 2 W, destinato alla fabbricazione di prodotti di cui alla voce 8528 (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8501 33 00

30

Motopropulsore elettrico per autoveicoli, di potenza non superiore a 100 kW, che comprende:

un motore a corrente continua con trasmissione,

elettronica di potenza connessa via cavo

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8504 50 95

40

Induttore toroidale con le seguenti caratteristiche:

induttanza di 4,7 μΗ (± 20 %),

resistenza in corrente continua non superiore a 0,1 Ohms,

resistenza d’isolamento di 100 MOhms o superiore a 500 V (corrente continua)

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di schede d’alimentazione per moduli LCD e LED

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 8505 90 20

91

Solenoide con nucleo emergente, operante con tensione di alimentazione nominale di 24 V con una corrente continua nominale di 0,08 A, destinato alla fabbricazione di prodotti della voce 8517(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 8507 80 30

60

Batterie ricaricabili agli ioni di litio:

lunghezza 1 213 mm,

larghezza 245 mm,

altezza 755 mm,

peso 265 kg,

capacità nominale 66.6 Ah,

in pacchi da 48 moduli

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8507 80 30

70

Moduli rettangolari da incorporare in batterie ricaricabili agli ioni di litio:

lunghezza 350 mm o 312 mm,

larghezza 79,8 mm o 225 mm,

altezza 168 mm o 35 mm,

peso 6,2 kg o 3,95 kg,

capacità 129 Ah o 66,6 Ah

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8507 80 30

80

Accumulatore al litio-ione di forma rettangolare,

provvisto di involucro metallico, avente

lunghezza di 171 mm (± 3 mm),

larghezza di 45,5 mm (± 1 mm),

altezza di 115 mm (± 1 mm),

tensione nominale di 3,75 V e

capacità nominale di 50 Ah

destinato alla fabbricazione di batterie ricaricabili per veicoli a motore

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 8518 40 80

91

Sottoinsieme di circuto stampato, comprendente decodifica digitale del segnale audio, trattamento e amplificazione del segnale audio con funzionalità a due canali e/o multicanale

0 %

1.1.2011-31.12.2014

ex 8518 40 80

92

Componenti di circuito stampato, comprendenti circuiti di alimentazione, circuiti equalizzatori attivi e circuiti amplificatori di potenza

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 8521 90 00

20

Videoregistratore digitale:

senza unità di disco rigido,

anche con DVD-RW,

con rilevatore di movimento o capacità di rilevare il movimento tramite connessione IP grazie a un connettore LAN

anche con porta seriale USB,

destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sorveglianza tramite televisori a circuito chiuso (TVCC)

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2014

 (1)ex 8522 90 80

84

Meccanismo Blu-ray, registrabile o meno, per CD, DVD e dischi Blu-ray, comprendente almeno:

un pick-up ottico con diodi laser operanti a tre diverse lunghezze d’onda,

un motore mandrino,

un motore passo a passo

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 8525 80 19

31

Telecamere per televisione a circuito chiuso (TVCC), eventualmente in appositi alloggiamenti, con le seguenti caratteristiche:

peso non superiore a 960 g,

un sensore di tipo CCD (Charge-Couple Device) oppure un sensore di tipo CMOS (Complementary Metal–Oxide–Semiconductor),

un numero di pixel effettivi non superiore a 440 000

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 8528 59 40

20

Videomonitor a colori con visualizzatore a cristalli liquidi (LCD) con tensione d’ingresso a corrente continua di 7 V o più ma inferiore a 30 V e con diagonale dello schermo uguale o inferiore a 33,2 cm, incorporabile nei prodotti dei capitoli da 84 a 90 e 94

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 8529 90 65

55

Circuito a led per luce ambiente da inserire in prodotti della voce 8528(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8529 90 65

65

Circuito stampato che distribuisce tensione di alimentazione e segnali di comando direttamente a un circuito di controllo sullo schermo di vetro TFT di un modulo LCD

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 8529 90 65

75

Moduli contenenti quanto meno chip semiconduttori per:

generare segnali di controllo per indirizzare i pixel, o per

controllare l’indirizzamento dei pixel

0 %

1.1.2011-31.12.2012

ex 8529 90 92

25

Moduli LCD, non combinati con un dispositivo di schermo tattile, costituiti esclusivamente da:

una o più celle di vetro o di plastica TFT,

un dissipatore termico, pressofuso,

un’unità di retroilluminazione,

un circuito stampato con microcontrollore, e

un’interfaccia LVDS (Low Voltage Differential Signaling),

destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di radio per autoveicoli

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8535 90 00

30

Interruttore modulare a semiconduttore in apposito alloggiamento:

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 8536 50 80

83

costituito da un microprocessore a transistor IGBT e da un microprocessore a diodo su uno o più telai conduttori (lead frames),

per una tensione di 600 V o 1 200 V

 (1)ex 8540 11 00

91

Tubo catodico a colori con maschera a fessura di tipo «slot mask», dotato di un cannone elettronico e di un giogo di deflessione e che presenta un rapporto larghezza/altezza pari a 4/3 e una diagonale di schermo non superiore a 42 cm

0 %

1.1.2011-31.12.2011

 (1)ex 8540 11 00

92

Tubo catodico a colori con schermo curvo quadrato, dotato di un cannone elettronico e di un giogo di deflessione e che presenta un rapporto larghezza/altezza pari a 4/3 e una diagonale di schermo pari a 68 cm (± 2 mm)

0 %

1.1.2011-31.12.2011

 (1)ex 8540 11 00

93

Tubo catodico a colori, con cannoni elettronici posti gli uni a fianco agli altri (tecnologia in-line), con diagonale dello schermo non inferiore a 79 cm

0 %

1.1.2011-31.12.2011

 (1)ex 8540 11 00

94

Tubo catodico a colori dotato di un cannone elettronico e di un giogo di deflessione, con uno schermo che presenta un rapporto larghezza/altezza pari a 4/3 e una diagonale superiore a 72 cm

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 8540 11 00

95

Tubo catodico a colori, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 16/9 e una diagonale dello schermo di 39,8 cm (± 0,3 cm)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 8543 70 90

40

Amplificatore ad alta frequenza comprendente uno o più circuiti integrati e chip condensatori discreti su flangia metallica, in apposito alloggiamento

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 8544 42 90

10

Cavo per la trasmissione di dati con velocità di trasmissione pari o superiore a 600 Mbit/s, con le seguenti caratteristiche:

tensione di 1,25 V (± 0,25 V)

connettori a una o a entrambe le estremità, uno dei quali, almeno, con contatti con passo di 0,5 mm,

schermatura esterna,

utilizzato esclusivamente per la comunicazione tra un pannello LCD o PDP e circuiti elettronici per il trattamento di video

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 8545 19 00

20

Elettrodi di carbonio, destinati alla fabbricazione di pile secche al carbonio/zinco (1)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

 (1)ex 8547 10 00

10

Pezzo isolante in ceramica, contenente, in peso, 90 % o più di ossido di alluminio, metallizzato, sotto forma di un corpo cilindrico cavo di diametro esterno di 20 mm o più ed uguale o inferiore a 250 mm, destinato alla fabbricazione di interruttori a vuoto(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 9001 90 00

85

Pannello con guida luminosa realizzato in poli(metil metacrilato),

anche inciso,

anche stampato,

destinato ad essere utilizzato nella produzione di unità retroilluminate per televisori a schermo piatto

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

 (1)ex 9022 90 00

10

Pannelli per apparecchi a raggi X (sensori per pannelli piatti a raggi X/sensori a raggi X) costituiti da una lastra di vetro dotata di una matrice di transistori a strato sottile, ricoperta di una pellicola di silicio amorfo, rivestita di uno strato di scintillatore al cesio ioduro e da uno strato protettivo metallizzato, con una superficie attiva di 409,6 mm2 × 409,6 mm2 e una dimensione del pixel di 200 μm2 × 200 μm2

0 %

1.1.2011-31.12.2013

ex 9405 40 39

30

Apparato di illuminazione elettrica, contenente:

schede di circuiti stampati e

diodi a emissione luminosa (LED)

destinati alla fabbricazione di unità di illuminazione posteriore per televisori a schermo piatto

(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 9503 00 75

10

Modelli ridotti di teleferiche, in plastica, anche con motore, per la stampa(1)

0 %

1.1.2011-31.12.2015

ex 9503 00 95

10


(1)  Sospensione relativa ad un prodotto elencato nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 di cui è stato modificato con il presente regolamento il codice NC o TARIC o la designazione.


ALLEGATO II

Prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2

Codice NC

TARIC

ex 2805 30 90

10

ex 2805 30 90

20

ex 2825 50 00

10

ex 2933 79 00

40

 (1)ex 3208 90 19

60

 (1)ex 3707 10 00

15

 (1)ex 3707 10 00

35

 (1)ex 3707 90 90

70

 (1)ex 3903 90 90

86

 (1)ex 3904 69 90

81

 (1)ex 3904 69 90

93

 (1)ex 3904 69 90

94

 (1)ex 3904 69 90

96

 (1)ex 3904 69 90

97

 (1)ex 3905 99 90

94

ex 3908 90 00

20

 (1)ex 3919 10 80

21

 (1)ex 3919 10 80

50

 (1)ex 3919 10 80

65

 (1)ex 3919 90 00

21

 (1)ex 3919 90 00

35

 (1)ex 3919 90 00

37

 (1)ex 3919 90 00

41

 (1)ex 3919 90 00

57

 (1)ex 3920 10 89

25

 (1)ex 3920 20 29

92

 (1)ex 3920 61 00

20

ex 3920 62 19

88

 (1)4106 31 10

 

 (1)4106 32 90

 

 (1)4106 40 90

 

 (1)4106 92 00

 

 (1)ex 5603 12 90

70

 (1)ex 5603 13 90

70

 (1)ex 5603 92 90

40

 (1)ex 5603 93 90

10

 (1)ex 6805 10 00

10

 (1)ex 6805 20 00

10

 (1)ex 6805 30 80

10

 (1)ex 6909 19 00

20

 (1)ex 6909 19 00

50

 (1)ex 6914 90 90

20

 (1)ex 6914 90 90

30

 (1)ex 7019 12 00

10

 (1)ex 7019 12 00

15

 (1)ex 7019 12 00

50

 (1)ex 7019 12 00

70

 (1)ex 7019 19 10

10

 (1)ex 7019 19 10

30

 (1)ex 7019 19 10

55

 (1)ex 7019 19 10

60

 (1)ex 7019 19 10

70

 (1)ex 7019 19 10

80

 (1)ex 7019 90 99

10

 (1)ex 7019 90 99

20

 (1)ex 7019 90 99

30

 (1)ex 7606 12 10

10

 (1)ex 7607 11 90

20

 (1)ex 7607 20 99

10

 (1)ex 8505 90 10

91

 (1)ex 8518 40 89

91

 (1)ex 8521 90 00

20

 (1)ex 8522 90 80

84

ex 8525 80 19

30

 (1)ex 8528 59 90

20

 (1)ex 8529 90 65

75

 (1)ex 8540 11 11

95

 (1)ex 8540 11 15

20

 (1)ex 8540 11 19

91

 (1)ex 8540 11 19

93

 (1)ex 8540 11 91

31

 (1)ex 8544 42 90

10

 (1)ex 8545 19 90

20

 (1)ex 8547 10 10

10

 (1)ex 9022 90 90

10


(1)  Sospensione relativa ad un prodotto elencato nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 di cui è stato modificato con il presente regolamento il codice NC o TARIC o la designazione.


31.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/27


REGOLAMENTO (UE) N. 1266/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2010

che modifica la direttiva 2007/68/CE per quanto riguarda le prescrizioni relative all'etichettatura per i vini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità (1), in particolare l'articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2007/68/CE della Commissione (2) modifica l'elenco dell'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE fissando gli ingredienti che vanno indicati nell'etichetta dei prodotti alimentari perché possono provocare effetti indesiderati nelle persone sensibili; essa fissa anche un elenco di sostanze derivate dagli ingredienti figuranti nell'allegato III bis per le quali è stato scientificamente dimostrato che non rischiano di causare, in circostanze specifiche, effetti indesiderati e sono quindi escluse dall'obbligo di etichettatura. Essa abroga inoltre la direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005, che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE (3).

(2)

Dal momento che la modifica delle norme relative all'etichettatura ha ripercussioni sul settore industriale, in particolare sulle piccole e medie imprese, le quali hanno bisogno di un periodo di adeguamento che faciliti la transizione verso i nuovi obblighi in materia di etichettatura, la direttiva 2007/68/CE, al fine di facilitare l'applicazione delle nuove norme, ha stabilito misure temporanee che autorizzano la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari immessi sul mercato o etichettati prima del 31 maggio 2009 che sono conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE.

(3)

Il periodo transitorio previsto da queste misure temporanee è stato esteso fino al 31 dicembre 2010 dal regolamento (CE) n. 415/2009 della Commissione (4) per i vini definiti nell'allegato IV del regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio (5).

(4)

In seguito all'abrogazione del regolamento (CE) n. 479/2008, i vini sono ora definiti nell'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 (6). Occorre quindi fare riferimento a tale allegato.

(5)

L'articolo 6, paragrafo 11, primo comma, della direttiva 2000/13/CE dispone che l'elenco dell'allegato III bis sia riesaminato sistematicamente e, se necessario, aggiornato sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche.

(6)

Il settore dei vini ha condotto nuovi studi scientifici sull'allergenicità della caseina e dell'ovoalbumina, derivate rispettivamente dal latte e dalle uova, utilizzate come agenti chiarificanti nella vinificazione. Secondo il richiedente, questi studi si basano su nuovi dati scientifici che dimostrano che i vini chiarificati con caseina e ovalbumina secondo una buona prassi di fabbricazione non rischiano di provocare effetti indesiderati in persone allergiche al latte o alle uova.

(7)

L'8 giugno e il 19 luglio 2010 l'Organizzazione internazionale della vite e del vino ha chiesto un'esenzione dall'obbligo di indicare nell'etichetta la caseina e l'ovalbumina utilizzate nella produzione del vino come coadiuvanti di chiarifica.

(8)

Il 14 luglio e il 30 luglio 2010 la Commissione ha presentato all'EFSA richieste di un parere scientifico sulle sostanze sopra menzionate.

(9)

Al fine di evitare agli operatori economici inutili oneri dovuti alle modifiche delle norme sull'etichettatura, occorre posticipare l'applicazione obbligatoria della direttiva 2007/68/CE al settore dei vini in attesa della valutazione scientifica dell'EFSA.

(10)

La data di cui all'articolo 3, terzo comma, della direttiva 2007/68/CE che stabilisce un periodo di transizione, va quindi fissata al 30 giugno 2012 per i vini immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e fino all'esaurimento delle loro scorte, a condizione che siano conformi alle disposizioni in vigore in precedenza, vale a dire quelle della direttiva 2005/26/CE.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/68/CE.

(12)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 della direttiva 2007/68/CE, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati membri autorizzano la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei vini di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007, immessi sul mercato o etichettati prima del 30 giugno 2012 e conformi alle disposizioni della direttiva 2005/26/CE.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(2)  GU L 310 del 28.11.2007, pag. 11.

(3)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 33.

(4)  GU L 125 del 21.5.2009, pag. 52.

(5)  GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(6)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.


DECISIONI

31.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/29


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2009

relativa all’aiuto di Stato C 21/05 (ex PL 45/04) al quale la Polonia intende dare esecuzione in favore di Poczta Polka a titolo di compensazione degli obblighi di servizio postale universale

[notificata con il numero C(2009) 9962]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/815/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (1), in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (2), e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con messaggio di posta elettronica del 30 aprile 2004 le autorità polacche hanno notificato due regimi di aiuto a favore dell’operatore postale polacco Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska (in appresso «PP»), nell’ambito della «procedura del meccanismo provvisorio» di cui all’allegato IV.3 dell’atto di adesione, che forma parte del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea.

(2)

I due regimi di aiuto sono stati registrati con i seguenti numeri: PL 45/04, compensazione a PP per la fornitura di servizi postali universali, PL 49/04, aiuti in favore di PP per investimenti connessi alla fornitura di servizi postali universali.

(3)

In data 26 luglio 2004, 26 novembre 2004 e 7 febbraio 2005 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni. Le autorità polacche hanno fornito informazioni complementari con lettere del 10 settembre 2004, 27 ottobre 2004, 3 dicembre 2004 e 29 marzo 2005.

(4)

Due riunioni tra le autorità polacche e i servizi della Commissione hanno avuto luogo il 25 ottobre 2004 e il 31 gennaio 2005. Il 20 giugno 2005 la Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni dalle autorità polacche.

(5)

Con lettera del 29 giugno 2005 la Commissione ha informato la Polonia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dei due regimi di aiuto. Questi ultimi sono stati registrati con i seguenti numeri: C 21/05, compensazione a PP per la fornitura di servizi postali universali e C 22/05, aiuti in favore di PP per investimenti connessi alla fornitura di servizi postali universali.

(6)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato i terzi interessati a inviare osservazioni.

(7)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da parte di terzi interessati.

(8)

La Polonia ha presentato le sue osservazioni con lettera del 9 agosto 2005. Il 10 gennaio 2006 si è tenuta una riunione tra le autorità polacche e la Commissione. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettera del 24 gennaio 2006.

(9)

Con lettera del 10 febbraio 2006 le autorità polacche hanno informato la Commissione dell’intenzione di ritirare la notifica del regime di aiuti C 22/05, aiuti in favore di PP per investimenti connessi alla fornitura di servizi postali universali. Su richiesta della Commissione del 27 febbraio 2006, le autorità polacche hanno dichiarato, con lettera del 13 marzo 2006, che non avrebbero dato esecuzione al progetto di aiuti oggetto della succitata notifica e hanno modificato il quadro giuridico del regime in modo da eliminare la possibilità di concedere aiuti agli investimenti (4).

(10)

Con decisione del 27 aprile 2006 la Commissione ha chiuso il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell’aiuto C 22/05, aiuti in favore di PP per investimenti connessi alla fornitura di servizi postali universali, ormai privo di fondamento (5), in quanto tale aiuto non è mai stato eseguito.

(11)

Con lettera del 23 febbraio 2006 le autorità polacche hanno trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni concernenti l’aiuto di Stato C 21/05, compensazione a PP per la fornitura di servizi postali universali. Esse hanno tuttavia fatto notare che nel 2004 e 2005 non è stata corrisposta alcuna compensazione statale a PP per l’adempimento dell’obbligo del servizio postale. Nel 2004 e nel 2005 il regime in questione non ha mai ricevuto finanziamenti e non è mai stato applicato.

(12)

Con decisione del 9 gennaio 2007 la Commissione ha parzialmente chiuso il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell’aiuto C 21/05, compensazione a PP per la fornitura di servizi postali universali nel periodo 2004-2005, in quanto ormai privo di fondamento, poiché nel 2004 e nel 2005 a tale aiuto non è stata data esecuzione. Il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE è rimasto aperto in relazione al periodo a decorrere dal 1o gennaio 2006 (6). Con lettera del 3 gennaio 2007 la Commissione ha chiesto informazioni sul regime di aiuti in questione per il periodo a decorrere dal 2006. Le autorità polacche hanno risposto con lettera del 1o febbraio 2007.

(13)

PP aveva lo statuto di impresa di pubblica utilità ed esercitava le sue attività sulla base della «legge del 30 luglio 1997 relativa all’impresa di servizio pubblico PP». Nella sua decisione del 24 aprile 2007 concernente l’aiuto di Stato E 12/05, garanzia di Stato illimitata a favore di Poczta Polska, la Commissione ha concluso che l’impossibilità di fallire di PP derivante dal suo status giuridico equivaleva a una garanzia di Stato illimitata (7).

(14)

Secondo il piano adottato dal Consiglio dei ministri l’11 aprile 2006, la trasformazione della proprietà di Poczta Polska sarebbe avvenuta in due fasi, cioè immissione sul mercato e privatizzazione. Il 25 giugno 2008 la Polonia ha comunicato alla Commissione che il 25 aprile 2008 era entrata in vigore la nuova legge dell’11 aprile 2008, recante modifica della legge che prevedeva l’impossibilità di PP di essere sottoposta a procedura fallimentare ordinaria. Sulla base della nuova legge, alla Commissione non era però chiaro quale regime giuridico si applicasse a PP, in quanto il suo status giuridico non sembrava essere cambiato.

(15)

La prima fase della trasformazione è stata attuata ai sensi della legge del 5 settembre 2008 sull’immissione sul mercato dell’impresa di servizio pubblico PP (8), in forza della quale PP veniva trasformata da impresa statale in società per azioni (Spółka akcyjna), della quale il Tesoro deteneva il 100 % delle quote. Di conseguenza, PP ha perso lo status giuridico che le impediva di fallire. La garanzia di Stato illimitata a favore di PP è stata così soppressa e l’impresa è ora soggetta alla procedura fallimentare ordinaria.

(16)

Si sono tenute diverse riunioni tra le autorità polacche e la Commissione: il 27 giugno 2007, il 20 luglio 2007, il 26 settembre 2007 e il 25 luglio 2008.

(17)

A seguito di tali riunioni le autorità polacche hanno trasmesso informazioni complementari, che sono state protocollate dalla Commissione il 7 dicembre 2007 (A/40109/a), l’8 febbraio 2008 (A/2536), il 15 aprile 2008 (A/7047), il 28 aprile 2008 (A/8137), il 18 giugno 2008 (A/13261), il 7 novembre 2008 (A/23609), il 6 gennaio 2009 (A/191), il 2 febbraio 2009 (A/2483), il 29 aprile 2009 (A/10409), il 15 giugno 2009 (A/14530), il 4 settembre 2009 (A/19121), il 14 settembre 2009 (A/19796), il 25 settembre 2009 (A/20558), il 1o ottobre 2009 (A/20997) e il 2 novembre 2009 (A/23309).

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA

II.1.   Il beneficiario

(18)

PP, l’operatore postale pubblico, è una società che è stata fondata con il 1o gennaio 1992 mediante ordinanza del ministro delle Comunicazioni del 4 dicembre 1991 e risultante dalla scissione di «Poczta Polska, Telegraf i Telefon» (Posta, telegrafo e telefono) in due società distinte «Telekomunikację Polską» (Telecomunicazioni polacche) e «Pocztę Polską» (Poste polacche).

(19)

In base alla «legge del 12 giugno 2003 – Legge relativa ai servizi postali» (in appresso «legge postale») (9), PP è tenuta (10) a fornire il servizio postale universale su tutto il territorio della Repubblica di Polonia.

(20)

Tramite l’attuazione della Strategia per lo sviluppo di PP nel periodo 2004-2006, PP è stata trasformata in una holding. A seguito di tali cambiamenti, il gruppo PP di proprietà statale è costituito dalle seguenti controllate:

BankPocztowy S.A, appartenente per il 75 % a PP (in appresso «BP»),

Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA, un fondo pensionistico del quale PP detiene il 33 %,

Pocztowa Agencja Usług Finansowych SA, una società di servizi finanziari della quale PP detiene il 60 % (in appresso «PAUF»),

Post MEDIA Serwis Sp. z o.o. (11), un ex fornitore di servizi di leasing che ora si occupa di attività pubblicitarie, promozionali ed editoriali, del quale PP detiene l’intera proprietà,

Postdata S.A. (un fornitore di sistemi informatici, appartenente per il 51 % a PP),

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, un’associazione di mutua assicurazione della quale PP detiene l’intera proprietà (in appresso «PTUW»).

(21)

Nel 2007 l’impresa forniva i propri servizi attraverso 8 692 uffici postali, dei quali il 53 % era ubicato in zone rurali e il 47 % in aree urbane. PP è il maggiore datore di lavoro in Polonia e nel 2006 contava più di 95 000 dipendenti.

(22)

PP opera principalmente nel settore postale. Oltre ai servizi postali universali (riservati e non riservati), l’impresa fornisce servizi che non hanno carattere universale, quali servizi di corriere espresso, filatelia, distribuzione di prodotti editoriali e servizi di marketing diretto.

(23)

In conseguenza della continua tendenza al calo dei volumi dei servizi postali pubblici, soprattutto presso gli uffici delle zone rurali, per garantire il massimo impiego delle infrastrutture e delle risorse umane e rispettare al tempo stesso gli obblighi per quanto riguarda l’accessibilità, da diversi anni le poste polacche sviluppano attività finanziarie e commerciali e cooperano con alcune società finanziarie e assicurative. Alcuni servizi commerciali che generano perdite sono in corso di eliminazione nel quadro del «programma correttivo» lanciato alla fine del 2008. Le poste polacche mirano inoltre ad aumentare nel prossimo futuro il numero e il volume dei servizi forniti mediante Bank Pocztowy, PAUF e PTUW. Secondo le aspettative della Polonia, tali servizi, assieme all’attuale processo di rinegoziazione dei prezzi di trasferimento, dovrebbero garantire che, nell’arco di alcuni anni, PP ottenga un rendimento adeguato dalle attività svolte per conto di tali controllate.

(24)

Le attività finanziarie di PP comprendono la vendita di prodotti di Bank Pocztowy (controllata di PP e della banca PKO BP), cioè prestiti, conti correnti e di deposito, servizi di leasing (tramite la controllata di PP Post MEDIA Serwis), vari servizi finanziari tra cui bonifici verso conti correnti bancari, consegna di contante all’indirizzo del destinatario sotto forma di ordine di pagamento postale, riscossione di canoni radiotelevisivi, trattamento di assegni bancari emessi da diverse banche e crediti in conto corrente. PP opera anche sul mercato delle assicurazioni, con la distribuzione di prodotti assicurativi e finanziari offerti dalle imprese con le quali ha legami patrimoniali, cioè PAUF, OFE Pocztylion e TUW Pocztowe (12). PP gestisce inoltre un fondo pensionistico denominato Pocztylion-Arka PTE SA.

(25)

Infine PP fornisce servizi informatici attraverso la sua controllata Postdata, nonché servizi di commercio elettronico.

(26)

Dal punto di vista organizzativo, PP si compone (13) di:

4 unità commerciali (centri di profitto): centro di servizi postali; centro di servizi autorizzati; centro di logistica e centro rete postale,

5 unità di sostegno: centro di informatica; centro di infrastruttura; centro di servizi finanziari; centro di gestione sicurezza e centro di contabilità,

una direzione generale.

Image

(27)

Durante l’esercizio finanziario 2006 PP ha realizzato un fatturato di 6 289 milioni di PLN (14), un utile di esercizio di 146 milioni di PLN e un utile netto di 124 milioni di PLN. Al 31 dicembre 2006 il capitale proprio ammontava a 1 573 milioni di PLN, le passività totali compresi gli accantonamenti per perdite erano pari a 2 597 milioni di PLN, dei quali le passività correnti ammontavano a 1 525 milioni di PLN.

(28)

Poczta Polska fornisce servizi nell’ambito di tre tipi di attività:

attività di base (servizi postali universali, servizi contrattuali e servizi commerciali),

attività accessoria (attività ausiliarie svolte per le esigenze interne di PP (15) a sostegno delle attività di base, delle vendite e della gestione, per esempio servizi di trasporto, tutela dei beni e del personale addetto al trasporto e alla conservazione di contante),

attività sociale [offerta di servizi ai dipendenti, per esempio alloggi, mense, assistenza medica e istruzione (16)].

(29)

Nel 2006 il 99 % del fatturato di PP è stato generato dalle attività di base, che consistono in: i) servizi postali universali (riservati e non riservati), ii) servizi contrattuali (principalmente altri servizi postali non rientranti nel servizio postale universale, servizi finanziari quali pagamenti su conti correnti bancari e gestione di prestiti e depositi di Bank Pocztowy, gestione dei canoni radiotelevisivi e mediazione assicurativa), e iii) servizi commerciali (principalmente vendita di prodotti commerciali, filatelia, ordinativi per corrispondenza di libri, operazioni in valuta estera).

II.2.   Il servizio postale universale affidato a PP

(30)

In forza dell’articolo 46, paragrafo 2, della legge postale del 12 luglio 2003 (17), PP ha l’obbligo di fornire il servizio postale universale sul territorio della Repubblica di Polonia.

(31)

L’articolo 3, paragrafo 25, della legge postale definisce i seguenti servizi quali servizi postali universali:

la raccolta, il trasporto e la consegna di:

lettere con peso fino a 2 kg, comprese le raccomandate e le assicurate con valore dichiarato,

pacchi postali con peso fino a 10 kg, compresi i pacchi assicurati,

invii postali per persone non vedenti;

recapito di pacchi postali provenienti dall’estero con peso fino a 20 kg,

gestione di vaglia postali,

forniti nell’ambito del servizio nazionale e internazionale sul territorio della Repubblica di Polonia in modo costante, a condizioni compatibili e a prezzi accessibili, garantendo la qualità richiesta dalla legge e assicurando la raccolta dalle cassette postali e il recapito degli invii postali almeno tutti i giorni lavorativi e come minimo cinque giorni a settimana.

(32)

Le condizioni di fornitura del servizio postale universale sono definite nell’ordinanza del ministro delle Infrastrutture del 9 gennaio 2004, relativa alle condizioni di fornitura dei servizi postali universali (18).

(33)

I tempi di instradamento sono definiti come segue:

—   lettere prioritarie: D + 1 82 %, D + 2 90 %, D + 3 94 %,

—   lettere non prioritarie: D + 3 85 %, D + 5 97 %,

—   pacchi prioritari: D + 1 80 %,

—   pacchi non prioritari: D + 3 90 %.

(34)

Deve essere in funzione un ufficio postale:

ogni 7 000 abitanti nelle aree urbane,

ogni 65 km2 nelle zone rurali.

(35)

Anche ogni comune (gmina) con più di 2 500 abitanti deve avere almeno un ufficio postale. Un comune con meno di 2 500 abitanti può essere servito dall’ufficio postale di un comune limitrofo o da un ufficio postale mobile, purché garantisca una migliore qualità del servizio o sia stato autorizzato dalle autorità locali. Ogni ufficio deve essere aperto almeno cinque giorni a settimana.

(36)

L’articolo 47 della legge postale definisce i servizi riservati a PP. Tali servizi sono:

la raccolta, il trasporto e la consegna sul territorio nazionale di:

lettere (attualmente con peso non superiore a 50 grammi),

pubblicità diretta per corrispondenza (attualmente con peso non superiore a 50 grammi),

invii postali diversi da quelli summenzionati, spediti in modo da rendere impossibile esaminarne il contenuto (attualmente con peso non superiore a 50 grammi);

la raccolta, il trasporto e la consegna di invii postali internazionali (attualmente con un limite massimo di peso pari a 50 grammi).

(37)

Ai sensi dell’articolo 47 della legge postale, le tariffe applicate per i servizi postali universali sono stabilite in funzione dei costi di fornitura e sono uniformi sull’intero territorio nazionale, trasparenti e non discriminatorie.

(38)

La legge vieta inoltre espressamente di sovvenzionare i servizi postali universali non riservati con le entrate derivanti dai servizi riservati.

(39)

Secondo l’articolo 12 della «legge del 30 luglio 1997 relativa all’impresa di servizio pubblico PP», le poste polacche conducono la loro attività sulla base dei propri piani, applicando il principio dell’efficienza in termini di costi e di efficacia economica.

(40)

Sulla base della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, la Polonia intende abolire il monopolio legale dei servizi postali al più tardi entro il 31 dicembre 2012.

II.3.   La misura sottoposta a valutazione

(41)

In conformità dell’articolo 17 della «legge del 30 luglio 1997 relativa all’impresa di servizio pubblico PP» (19) e della «legge postale», dell’«ordinanza del ministro delle Infrastrutture del 9 gennaio 2004, relativa alle condizioni di fornitura dei servizi postali universali» e dell’«ordinanza del ministro delle Finanze del 24 dicembre 2003», le autorità polacche intendono concedere a PP sovvenzioni intese a compensare le potenziali perdite subite in relazione con la fornitura del servizio postale universale.

(42)

Tali sovvenzioni saranno concesse ex post sulla base delle perdite eventualmente registrate in un determinato esercizio finanziario. L’importo delle sovvenzioni sarà limitato all’ammontare delle perdite subite.

(43)

La valutazione approfondita del regime effettuata dalla Commissione si è incentrata sulla necessità di stabilire se la misura sia conforme alle condizioni di compatibilità stabilite dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. L’esame ha principalmente riguardato l’esistenza di garanzie ragionevoli che lo Stato non avrebbe concesso sovracompensazioni rispetto ai costi supplementari netti (20) che Poczta Polska sosterrà per l’adempimento dell’obbligo di servizio pubblico universale.

III.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(44)

Non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati.

IV.   OSSERVAZIONI DELLA POLONIA

(45)

La Polonia ha presentato le sue osservazioni nel corso dell’indagine (cfr. considerando 17 supra).

IV.1.   Informazioni fornite

(46)

La Polonia ha fornito informazioni concernenti la struttura organizzativa di PP, le attività e i mercati sui quali l’impresa è attiva (cfr. parte II.1), la legislazione in vigore, le norme di contabilità e la metodologia adottata, vari dati e relazioni dell’autorità nazionale di regolamentazione sulla conformità del sistema di contabilità dei costi all’articolo 52 della legge postale e all’ordinanza del ministro delle Finanze del 24 dicembre 2003 (in appresso «ordinanza»).

(47)

Più in particolare, la Polonia ha messo a disposizione della Commissione la legislazione in vigore, cioè la legge del 30 luglio 1997 relativa all’impresa di servizio pubblico PP, la legge postale del 12 luglio 2003 e successive modifiche, l’ordinanza del ministro delle Finanze del 24 dicembre 2003 e la legge del 5 settembre 2008 relativa all’immissione sul mercato dell’impresa di servizio pubblico PP.

(48)

La Polonia ha fornito informazioni dettagliate sui principi di separazione contabile e sulla metodologia di imputazione dei costi adottata dall’operatore postale per quantificare i costi (21) del servizio postale universale.

(49)

La Polonia ha fornito dati relativi alle diverse categorie di costi ed entrate, risultati per settore di attività (22), risultati dettagliati per i singoli servizi, rendiconti finanziari e altri tipi di dati finanziari.

(50)

Tutte le precedenti relazioni (23) annuali dell’autorità nazionale di regolamentazione sono state messe a disposizione della Commissione.

IV.2.   Sistema di contabilità di PP

(51)

Le autorità polacche hanno dichiarato che il sistema di contabilità interna di PP opera sulla base di principi di contabilità dei costi applicati coerentemente e obiettivamente giustificabili, in conformità delle disposizioni della legge postale che recepisce nel diritto polacco l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 97/67/CE, il quale impone ai fornitori del servizio universale di tenere conti separati nella loro contabilità interna.

(52)

In forza dell’articolo 52, paragrafi 1 (24) e 2 (25), della legge postale polacca, PP deve tenere i conti in modo da: i) permettere di calcolare i costi separatamente per ciascun servizio riservato e collettivamente per i servizi non riservati (servizio universale e servizi non universali); ii) permettere di calcolare i costi unitari. Sulla base della legge postale, il 24 dicembre 2003 il ministro delle Finanze ha adottato un’ordinanza sul metodo di imputazione dei costi dell’operatore che fornisce il servizio postale universale (26). Tale ordinanza (27), entrata in vigore il 1o gennaio 2004, dà attuazione all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE.

(53)

PP suddivide il suo sistema di contabilità integrato in tre categorie principali:

a)

sistema di contabilità finanziaria: le spese e le entrate sono registrate per tipo;

b)

sistema di contabilità analitica: i costi sono imputati alle unità organizzative di PP per centro di costo;

c)

sistema di imputazione diretta o indiretta dei costi ai prodotti.

IV.2.1.   Sistema di imputazione dei costi

(54)

Nell’ambito del sistema di contabilità finanziaria a), le spese sono registrate per tipo (28).

(55)

Nell’ambito del sistema di contabilità analitica b), le registrazioni contabili dei costi e delle entrate comprendono:

i centri di responsabilità: le unità organizzative responsabili della fornitura dei servizi,

i canali di distribuzione: le unità responsabili delle vendite.

(56)

Nell’ambito del sistema di imputazione dei costi ai servizi c), i costi sono suddivisi in:

—   costi diretti: costi che possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio sulla base di dati precisi o di documenti giustificativi. Nel 2006 rappresentavano […] (29) dei costi complessivi di PP. Tali costi comprendono, per esempio, il costo dei moduli necessari per servizi particolari, i pagamenti finali alle amministrazioni postali estere e il costo delle operazioni delle unità per i servizi di abbonamento radiotelevisivo,

—   costi indiretti: i costi che non possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio sono iscritti nei conti dei costi indiretti e quindi ripartiti tra i servizi applicando parametri di assegnazione specifici. Nel 2006 rappresentavano […] dei costi complessivi di PP. Le principali categorie di costi indiretti (30) sono:

a)   costi d’esercizio (31): nel 2006 rappresentavano […] dei costi complessivi di PP. Si tratta dei costi relativi al processo tecnologico di fornitura di servizi quali la raccolta, lo smistamento e il recapito di invii postali. Questo processo coinvolge il maggior numero dei dipendenti di PP, il che spiega l’importo elevato dei relativi costi. Questi costi comprendono anche l’ammortamento e la manutenzione delle attrezzature utilizzate nel processo tecnologico, per esempio le macchine di smistamento, i nastri trasportatori, le bilance, eccetera. I costi d’esercizio sono imputati ai servizi applicando parametri basati sul tempo necessario per fornire gli stessi. Le singole operazioni effettuate negli uffici postali, negli uffici centrali e nelle zone di distribuzione sono standardizzate (32). Nel 2006 PP contava circa 600 operazioni standardizzate, le quali vengono regolarmente aggiornate. Nel 2006 la valutazione ha riguardato 5 577 uffici postali, 242 uffici centrali e 23 800 zone di distribuzione;

b)   costi di trasporto (33): nel 2006 rappresentavano […] dei costi complessivi di PP. Questi costi comprendono il costo di trasporto della posta da parte del centro Logistica e il costo di trasporto della posta da parte di vettori esteri. I costi di trasporto sono imputati ai servizi applicando parametri basati principalmente sul peso (34) dell’invio postale trasportato;

c)   costi di manutenzione della rete (35): nel 2006 rappresentavano […] dei costi complessivi di PP. Questi costi riguardano il mantenimento degli uffici postali, per esempio canone di locazione, energia, attrezzature, riparazione e manutenzione degli edifici, imposte e oneri. Secondo la Polonia, questi costi sono imputati a tutti i tipi di servizi, non solo ai servizi postali pubblici per i quali la rete è stata realizzata e viene mantenuta. Sono attribuiti ai servizi in funzione della somma di i) costi diretti; ii) costi d’esercizio indiretti; iii) costi di trasporto indiretti già attribuiti ai servizi;

d)   altri costi indiretti (36): nel 2006 rappresentavano […] dei costi complessivi di PP. Questi costi comprendono in particolare i costi del centro Logistica relativi al recapito di pacchi e di oggetti spediti contrassegno, al recapito e alla raccolta di posta celere e ai telegrammi, i costi di servizi prestati da terzi per la raccolta dalle cassette postali, il recapito della posta e della posta non indirizzata e di servizi di spedizione e smistamento, i costi di trasporto aereo nazionale e dei servizi di terzi. I costi di recapito di tali invii sono imputati ai servizi applicando parametri basati principalmente sulle registrazioni del numero di invii recapitati;

—   altri costi [o «costi generali» (37)]: questi costi vengono attribuiti ai servizi applicando un parametro di assegnazione generale, sono cioè imputati in modo proporzionale, in funzione della maggiorazione percentuale dei costi precedentemente attribuiti. Le principali categorie di questi costi sono:

a)   spese generali, amministrative e di sviluppo (38): nel 2006 rappresentavano […] dei costi di tutti i servizi. Questi costi riguardano in particolare la spesa per l’amministrazione generale, la contabilità e le operazioni finanziarie, nonché i costi di sviluppo. Comprendono: ammortamento di edifici, strutture e locali, nonché di macchinari e attrezzature sia di uso generico sia utilizzati dai servizi di amministrazione, i costi d’esercizio e di manutenzione degli uffici amministrativi e delle relative attrezzature, le retribuzioni del personale e i contributi, la cancelleria e l’attrezzatura da ufficio utilizzata dal personale amministrativo, i costi di sviluppo e di realizzazione di progetti e altre iniziative attuate a livello centrale. Tali costi sono attribuiti a un prodotto secondo la metodologia «costo a costo» (39);

b)   costi di vendita e costi commerciali: nel 2006 rappresentavano […] dei costi di tutti i servizi.

—   Costi di vendita (40): sono i costi derivanti dalla vendita di servizi e comprendono anche i costi di mantenimento delle vendite, i costi di commercializzazione e i costi della pubblicità. I costi di vendita sono attribuiti ai servizi secondo la metodologia «costo a costo».

—   Costi commerciali (41): sono i costi sostenuti per svolgere le attività commerciali, compresa la commercializzazione e la distribuzione di prodotti commerciali negli uffici postali, nelle stazioni di rifornimento, nei ristoranti, nonché di articoli di filatelia. Si tratta principalmente dei costi di magazzinaggio dei prodotti commerciali e dei costi del personale e del materiale utilizzato per questa attività. Tali costi sono attribuiti al costo di acquisto dei prodotti e dei materiali venduti;

c)   costi finanziari: I costi finanziari relativi a interessi, differenze di cambio, leasing di mezzi di trasporto e altre immobilizzazioni sono inclusi nel calcolo dei costi dei servizi. Nel 2006 rappresentavano […] dei costi complessivi dei servizi di PP.

(57)

La contabilità analitica di PP è effettuata nell’ambito della contabilità generale.

(58)

Una quota considerevole dei costi delle poste polacche rappresenta costi indiretti per i quali esiste la possibilità di identificare l’origine dei costi e la loro misura. Gli «altri costi», che non possono essere classificati come diretti o indiretti, sono imputati ai servizi in fase di calcolo del costo unitario, in proporzione ai costi precedentemente attribuiti ai singoli servizi (42).

(59)

La metodologia di calcolo del costo unitario ha subito alcune modifiche, per esempio è stato cambiato l’ordine di imputazione degli «altri costi» conguagliati mediante maggiorazione in proporzione ai costi diretti e indiretti precedentemente attribuiti (43). Presso le poste polacche il calcolo del costo unitario è effettuato dal centro contabilità dell’impresa.

Modello di contabilità di PP

Image

IV.2.2.   Sistema di imputazione delle entrate

(60)

I ricavi delle vendite sono generati dalle attività postali, finanziarie e da altre attività (44) svolte da PP. Le entrate finanziarie comprendono principalmente i dividendi e gli interessi percepiti (per esempio su depositi, crediti commerciali). Altre entrate d’esercizio consistono essenzialmente in ricavi ottenuti dall’alienazione di immobilizzazioni non finanziarie, risarcimento danni, cancellazione di passività arretrate, disimpegno di riserve inutilizzate ed entrate derivanti da attività di carattere sociale.

(61)

I ricavi delle vendite di norma possono essere direttamente imputati ai servizi. Le entrate finanziarie e altre entrate d’esercizio che possono essere direttamente attribuite a un determinato gruppo di servizi sono state imputate come segue:

—   entrate finanziarie derivanti da differenze di cambio: […], costituito da differenze di cambio positive derivanti da transazioni tra amministrazioni per operazioni postali rientranti nel fatturato estero, è stato attribuito al gruppo dei servizi postali (universali e non universali) e il restante […] delle entrate direttamente legate alla vendita di valuta è stato attribuito al terzo gruppo «altri servizi» (45),

—   altre entrate d’esercizio derivanti da sovvenzioni per servizi esenti da oneri per disposizione di legge: interamente attribuite ai servizi universali cui si riferivano le esenzioni.

(62)

Le entrate finanziarie e altre entrate d’esercizio che non possono essere direttamente imputate ai servizi sono state attribuite ai gruppi di servizi nelle proporzioni adottate per l’imputazione dei costi finanziari e altri costi d’esercizio a tali gruppi di servizi.

IV.2.3.   Dati sui costi e sulle entrate per le tre categorie di servizi di PP

(63)

I 151 servizi di PP sono raggruppati in tre macrocategorie: servizi postali, servizi finanziari e altri servizi. Ciascun servizio ha un conto separato. La ripartizione dei costi e delle entrate tra le tre principali categorie di servizi di PP nel 2006 è fornita nell’allegato 1.

IV.3.   Garanzia supplementare dell’adeguatezza del sistema di contabilità

(64)

La legge postale prevede (46), da un lato, che l’autorità nazionale di regolamentazione garantisca che PP tenga registrazioni contabili in conformità delle disposizioni della legge postale e dell’ordinanza del 23 dicembre 2003 e, dall’altro lato, che la società di revisione responsabile della certificazione dei conti del fornitore del servizio universale verifichi anch’essa che i conti siano conformi alle norme suddette relative alla separazione dei conti.

(65)

Secondo la Polonia, l’autorità nazionale di regolamentazione (UKE) ha effettivamente valutato, tra l’altro, in quale misura PP rispettasse gli obblighi derivanti dall’articolo 52 della legge postale e dall’ordinanza del ministro delle Finanze del 24 dicembre 2003. Al termine di tale esame è stato sempre concluso che i) il calcolo dei costi unitari è effettuato per ciascun servizio del settore riservato e ii) le procedure di calcolo dei costi sono applicate separatamente ai servizi postali universali non riservati e ai servizi che esulano dai servizi postali universali. Ciò significa che PP ha tenuto i propri libri contabili e i consuntivi delle spese in conformità dei requisiti di cui all’articolo 52, parte 1, della legge postale. Inoltre, ogni anno i revisori dei conti hanno ottenuto una garanzia ragionevole del fatto che PP imputava i costi ai servizi in modo diretto e indiretto e che le imputazioni erano effettuate secondo il metodo definito nell’ordinanza del ministro delle Finanze del 24 dicembre 2003, relativo al metodo di ripartizione dei costi sostenuti dall’operatore che fornisce servizi postali universali.

(66)

Sulla base della verifica annuale effettuata dall’autorità nazionale di regolamentazione, nella relazione viene proposta una serie di raccomandazioni. Secondo la Polonia, negli ultimi anni sono state introdotte procedure e linee guida per migliorare la qualità o l’applicazione dei parametri di assegnazione adottati; per esempio è stata introdotta una procedura di controllo dei costi diretti che prevede quanto segue: a) effettuare una nuova valutazione al fine di stabilire se un determinato tipo di costi diretti possa presentarsi nell’ambito di un determinato servizio; b) verificare la corretta imputazione dei costi diretti ai diversi servizi, per esempio servizi riservati e non riservati, servizi commerciali e prioritari; c) accertare che il metodo uniforme di registrazione dei costi diretti dei servizi sia applicato in ogni filiale regionale del centro Contabilità; d) rivedere periodicamente le spese generali al fine di individuare eventuali costi non legati alla fornitura di servizi postali.

IV.4.   Importo della compensazione dell’obbligo di servizio universale

(67)

Secondo l’articolo 52 bis, paragrafo 1 (47), della legge postale, PP ha diritto a una compensazione delle perdite subite nell’ambito dei servizi universali, ma l’importo non può essere superiore alla differenza tra i costi di fornitura dei servizi postali universali e le entrate derivanti da tali servizi [cfr. articolo 52 bis, paragrafo 2 (48)].

(68)

Secondo l’articolo 52 bis, paragrafo 4, «La sovvenzione per l’anno in cui si è registrata la perdita è concessa entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la sovvenzione, sulla base dei seguenti documenti presentati dal presidente dell’UKE al ministro competente per le poste e telecomunicazioni entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la sovvenzione: 1) una copia della relazione finanziaria dell’operatore pubblico esaminata dal revisore di cui all’articolo 52, paragrafo 6; 2) la dichiarazione che le condizioni previste dalla legge in base alle quali sono conferiti i servizi universali sono soddisfatte; 3) informazioni riguardanti la verifica dei requisiti relativi ai libri contabili e alla contabilità dei costi, di cui all’articolo 52, paragrafi 1 e 2; 5. Alla sovvenzione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 bis, come indicato al paragrafo 1».

(69)

Le autorità polacche hanno comunicato che, nel periodo 1998-2008, non si sono registrate perdite in relazione alla fornitura del servizio postale universale. Di conseguenza, in tale periodo non sono state erogate compensazioni statali.

(70)

Una ripartizione più dettagliata dei risultati conseguiti dai servizi postali nel 2006 figura nell’allegato 2.

(71)

Sulla base delle proiezioni per il periodo 2009-2011, l’impresa prevede di realizzare un utile netto nel settore dei servizi postali universali. Si può dunque presumere che, durante l’intero periodo coperto dal regime, cioè 2006-2011, PP non riceverà compensazioni per l’adempimento degli obblighi di servizio postale universale (cfr. allegato 3 per informazioni dettagliate su costi ed entrate registrati e previsti nel settore del servizio postale universale).

Tabella 1

(milioni di PLN)

Servizi postali universali

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Entrate (A)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi (B)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utile del servizio postale universale (A)-(B) (49)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

IV.5.   Conclusione

(72)

La Polonia ha quantificato i costi e le entrate del servizio postale universale sulla base della separazione dei conti e della metodologia di imputazione sopra descritta.

(73)

La Polonia ha osservato che, considerando i) le informazioni fornite dalla Polonia sulla metodologia di contabilità dei costi e relative procedure; ii) i dati forniti; iii) la disposizione giuridica in vigore relativa alla compensazione; iv) la mancata inclusione di un margine di utile ragionevole nella base di calcolo dell’importo della compensazione, non è possibile che, nel quadro del regime di aiuto, Poczta Polska riceva una compensazione eccessiva per l’adempimento dell’obbligo di servizio pubblico.

V.   VALUTAZIONE

V.1.   Definizione della misura come aiuto di Stato

(74)

Secondo l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

V.1.1.   Esistenza di risorse statali

(75)

Per configurare un aiuto di Stato, i vantaggi devono essere imputabili allo Stato e concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali.

(76)

Nel caso in esame, la compensazione a favore di PP per l’adempimento degli obblighi di servizio postale universale sarà a carico del bilancio dello Stato. Strumenti giuridici specifici, quali la «legge del 30 luglio 1997 relativa all’impresa di servizio pubblico PP», la «legge postale», l’«ordinanza del ministro delle Infrastrutture del 9 gennaio 2004 relativa alle condizioni di fornitura dei servizi postali universali» e l’«ordinanza del ministro delle Finanze del 24 dicembre 2003», costituiscono la base giuridica per la concessione di tale compensazione.

(77)

Pertanto, nel presente caso ricorrono entrambe le condizioni di cui sopra.

V.1.2.   Selettività

(78)

L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE vieta inoltre gli aiuti che «favoriscano talune imprese o talune produzioni», cioè gli aiuti selettivi.

(79)

Poiché sarà concessa esclusivamente a PP, la compensazione è selettiva.

V.1.3.   Vantaggio economico

(80)

Per costituire un aiuto di Stato, la misura deve conferire un vantaggio alle imprese beneficiarie.

(81)

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che la compensazione dei servizi pubblici non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE se sono soddisfatte determinate condizioni (50). Tuttavia, se tali condizioni non ricorrono, e se i criteri generali di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatti, la compensazione dell’obbligo di servizio pubblico costituisce un aiuto di Stato.

(82)

Nella sentenza Altmark, la Corte ha stabilito le condizioni alle quali la compensazione del servizio pubblico non costituisce un aiuto di Stato:

«[…] In primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro […].

[…] In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente […].

[…] In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole […].

[…] In quarto luogo, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi […] [in quel settore], avrebbe dovuto sostenere per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti e di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi».

(83)

Se queste quattro condizioni cumulative sono rispettate, la compensazione del servizio pubblico non costituisce un aiuto di Stato, in quanto non conferisce un vantaggio economico e l’articolo 107, paragrafo 1, e l’articolo 108 del TFUE non sono applicabili. Se lo Stato membro non rispetta dette condizioni e se i criteri generali di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatti, la compensazione del servizio pubblico costituisce un aiuto di Stato, che deve essere notificato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

(84)

Nel caso in esame, la Commissione ritiene che la quarta condizione non sia soddisfatta.

(85)

In primo luogo, l’incarico di fornire il servizio pubblico non è stato conferito a seguito di una procedura di appalto pubblico.

(86)

In secondo luogo, le autorità polacche non hanno presentato argomenti a sostegno del fatto che la compensazione a favore di PP è stabilita in funzione dei costi di un’impresa media attiva nel settore, né la Commissione è in grado di concludere che i costi di PP siano analoghi a quelli di un’impresa media gestita in modo efficiente. Inoltre le sovvenzioni previste si riferiscono alle perdite subite. Si può quindi concludere che la misura selettiva in questione conferisce un vantaggio a PP, che può essere considerato un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

V.1.4.   Incidenza sugli scambi e distorsione della concorrenza

(87)

L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE vieta altresì gli aiuti che incidono sugli scambi tra Stati membri e falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

(88)

Nel valutare le due condizioni la Commissione non è tenuta a dimostrare un’incidenza effettiva degli aiuti sugli scambi tra gli Stati membri o un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se gli aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (51). Allorché un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall’aiuto.

(89)

Non è necessario che PP partecipi direttamente agli scambi intracomunitari. Quando uno Stato membro concede un aiuto a un’impresa, l’attività sul mercato nazionale può essere mantenuta o incrementata, con la conseguente diminuzione delle possibilità per le imprese con sede in altri Stati membri di penetrare nel mercato di tale Stato membro. Inoltre il rafforzamento di un’impresa che fino a quel momento non partecipava a scambi intracomunitari può porla nella condizione di penetrare nel mercato di un altro Stato membro.

(90)

Per quanto riguarda il segmento della corrispondenza al di fuori del settore riservato, tre operatori sono autorizzati a prestare tali servizi: PP, Dystrybucja Polska Sp. z o.o e Indesys Dominik Steinhaus. Secondo le autorità polacche, l’attuale posizione di Poczta Polska in questo segmento è ancora forte, perché un concorrente (Dystrybucja Polska Sp. z o.o.) si concentra sulla distribuzione di stampati pubblicitari e l’altro limita le proprie attività alla regione di Masovia.

(91)

Il segmento polacco dei pacchi e dei servizi di corriere è caratterizzato da una vivace concorrenza. PP detiene una quota del […] nel segmento dei pacchi e del […] nel segmento dei servizi di corriere (52). Su questo mercato operano imprese che offrono servizi di alta qualità per i quali addebitano un prezzo elevato (DHL, TNT, UPS), oppure imprese che forniscono servizi di base (per esempio General Logistics Systems, Opek, Schenker, X-Press Couriers, Blyskawica).

(92)

La quota di PP nel segmento della distribuzione di materiale pubblicitario è di circa […], mentre nel segmento della posta non indirizzata è di circa […] (53). Sebbene PP detenga una quota di mercato del […], si osserva una politica aggressiva da parte del crescente numero di concorrenti.

(93)

Per quanto riguarda i servizi finanziari, la Commissione rammenta che il settore bancario è aperto alla concorrenza da molti anni. La progressiva liberalizzazione ha rafforzato la concorrenza che probabilmente sarebbe già risultata dalla libera circolazione dei capitali prevista dal TFUE.

(94)

Le attività finanziarie di PP comprendono la vendita di prodotti di Bank Pocztowy (controllata della banca PKO BP), cioè prestiti, conti correnti e di deposito, servizi di leasing (tramite la controllata di PP Post MEDIA Serwis), vari servizi finanziari tra cui bonifici verso conti correnti bancari, consegna di contante all’indirizzo del destinatario sotto forma di ordine di pagamento postale, riscossione di canoni radiotelevisivi, trattamento di assegni bancari emessi da diverse banche e crediti in conto corrente. PP opera anche sul mercato delle assicurazioni, con la distribuzione di prodotti assicurativi e finanziari offerti dalle imprese con le quali ha legami patrimoniali, cioè PAUF, OFE Pocztylion e TUW Pocztowe. PP gestisce inoltre un fondo pensionistico denominato Pocztylion-Arka PTE SA.

(95)

Poiché distribuisce prodotti assicurativi e finanziari offerti da controllate o imprese collegate, PP è in concorrenza con altre banche, società di assicurazione e intermediari finanziari. Negli ultimi anni, inoltre, PP ha sensibilmente ampliato la gamma degli strumenti di pagamento offerti alla propria clientela, affiancando a quelli tradizionalmente postali anche gli strumenti un tempo tipicamente offerti dalle banche (carte di debito e di credito, bonifici, servizi di addebito in conto per il pagamento di bollette). Questi sviluppi hanno accresciuto la sostituibilità dei servizi finanziari offerti da PP con quelli offerti dalle banche.

(96)

Diversi istituti finanziari, di vari Stati membri, operano in Polonia direttamente, attraverso filiali o uffici di rappresentanza, oppure indirettamente, controllando banche ed enti finanziari con sede in Polonia.

(97)

Per concludere, esiste concorrenza tra imprese di diversi Stati membri nel settore dei servizi postali e finanziari. La compensazione dell’obbligo di servizio pubblico che potrebbe essere riconosciuta a PP ne rafforzerebbe la posizione nei confronti delle imprese attive nel settore postale e finanziario con sede in Polonia o in altri Stati membri, le quali potrebbero quindi avere maggiori difficoltà a entrare sul mercato polacco. Di conseguenza, la misura può falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

V.1.5.   Conclusione

(98)

Ogni compensazione concessa a PP nel quadro del presente regime costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

V.2.   Valutazione della compatibilità dell’aiuto

(99)

Come già indicato nella parte I, a seguito della decisione del 9 gennaio 2007, il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE rimane aperto in relazione al periodo che decorre dal 1o gennaio 2006.

(100)

Il paragrafo 25 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico del 2005 (54) (in appresso «disciplina») dispone che: «La presente disciplina si applica per un periodo di sei anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea». Il paragrafo 26 della disciplina stabilisce che: «La Commissione applicherà le disposizioni della presente disciplina a tutti i progetti d’aiuto notificati sui quali sarà chiamata a decidere dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente disciplina, anche nel caso in cui i progetti siano stati notificati prima della pubblicazione».

(101)

L’aiuto in esame è stato notificato dalle autorità polacche nell’ambito della procedura del «meccanismo provvisorio» (cfr. decisione di avvio del procedimento previsto dall’articolo 88, paragrafo 2, del 25 giugno 2005). Ne consegue che la normativa applicabile per la valutazione della compatibilità del regime di aiuti nel periodo 2006-2011 è la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

(102)

La Commissione ritiene che, «allo stadio attuale di sviluppo del mercato interno, la compensazione degli obblighi di servizio pubblico che configura un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE può essere dichiarata compatibile con il trattato a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, se è necessaria per la gestione del servizio di interesse economico generale e non compromette lo sviluppo degli scambi in misura contraria all’interesse dell’Unione».

(103)

Al fine di garantire tale equilibrio, nella valutazione della compatibilità del regime in esame, la Commissione applica le disposizioni della disciplina. Secondo la disciplina, i tre criteri fondamentali di compatibilità sono: i) il servizio in questione è realmente un servizio pubblico (cioè non vi sono errori manifesti per quanto riguarda la sua definizione di servizio di interesse economico generale), ii) il servizio è affidato all’impresa mediante un atto giuridico contenente gli elementi specificati al punto 2.3 della suddetta disciplina comunitaria; iii) l’impresa non riceve una compensazione eccessiva per la fornitura del servizio pubblico (tenendo conto di un margine di utile ragionevole).

V.2.1.   Reale servizio di interesse economico generale

(104)

Come indicato nella disciplina, gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la natura dei servizi che possono essere definiti di interesse generale. La Commissione ha quindi il compito di vigilare affinché tale margine di discrezionalità sia applicato senza errori manifesti per quanto riguarda la definizione dei servizi di interesse economico generale.

(105)

Il servizio pubblico conferito a PP è il servizio postale universale in conformità della direttiva postale (cfr. parte II.2 supra). La fornitura di servizi postali universali su tutto il territorio della Polonia al fine di offrire alla popolazione polacca identici servizi di base al medesimo costo è un classico esempio di servizio di interesse economico generale.

(106)

Di conseguenza, il servizio postale universale conferito a PP è un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106 del TFUE.

V.2.2.   Necessità di un atto che specifichi gli obblighi di servizio pubblico e le modalità di calcolo della compensazione (conferimento dell’incarico)

(107)

Come indicato nella disciplina, la nozione di servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 86 del trattato implica che l’impresa interessata sia stata incaricata di una specifica missione. La responsabilità del funzionamento del servizio di interesse economico generale deve essere attribuita all’impresa interessata mediante uno o più atti ufficiali.

(108)

Nel presente caso, la legge postale del 12 luglio 2003 e l’«ordinanza del ministro delle Infrastrutture del 9 gennaio 2004 relativa alle condizioni di fornitura dei servizi postali universali» costituiscono gli strumenti giuridici che definiscono e conferiscono a PP il servizio di interesse economico generale rappresentato dal servizio postale universale (cfr. parti II.2, II.3 e IV.4 supra).

(109)

In conformità del punto 2.3 della disciplina comunitaria summenzionata, tali atti indicano, in particolare:

la precisa natura degli obblighi di servizio pubblico (obbligo di servizio postale universale) (articolo 3, paragrafo 25, della legge postale),

l’impresa (PP) e il territorio interessato (l’intero territorio nazionale) (articolo 3, paragrafo 25, della legge postale),

la natura dei diritti esclusivi accordati a PP (articolo 46, paragrafo 2, della legge postale).

(110)

Sebbene gli articoli 52 e 52 bis della legge postale e l’ordinanza del ministro delle Finanze del 24 dicembre 2003 stabiliscano alcuni principi relativi alla compensazione (55), tali principi non sono sufficienti per considerare pienamente rispettati i requisiti di cui al paragrafo 12, lettere d) ed e), della disciplina.

(111)

Attualmente, secondo il punto 2.2 dell’ordinanza, il tipo di risultati da attribuire ai servizi si limita a «costi dei prodotti, beni e materiali venduti», «costi di vendita», «costi generali e amministrativi» e «interessi su passività legate al finanziamento dei servizi postali, comprese le differenze di cambio». La Commissione ritiene pertanto che gli atti nazionali non indichino tutti i parametri rilevanti ai fini del calcolo della compensazione. Poiché negli atti nazionali alcuni costi ed entrate (56) non figurano nell’elenco dei risultati da attribuire ai servizi, anche il loro successivo controllo e riesame risulta escluso (cfr. punto V.2.3.3 infra).

(112)

L’articolo 52 bis, paragrafo 4, stabilisce alcuni requisiti che l’UKE è tenuta a rispettare per procedere all’approvazione di una sovvenzione volta a compensare l’operatore postale per l’adempimento degli obblighi di servizio universale, cioè la previa presentazione dei seguenti documenti: 1) la relazione finanziaria dell’operatore pubblico sottoposto a revisione dei conti; 2) informazioni sul rispetto delle condizioni di conferimento dell’incarico; 3) informazioni sulla verifica dei requisiti concernenti la tenuta dei libri contabili e la contabilità dei costi di cui all’articolo 52, paragrafi 1 e 2. Per gli stessi motivi suesposti, considerato che l’articolo 52, paragrafo 2, contiene un riferimento diretto all’ordinanza e quest’ultima prevede l’imputazione ai servizi soltanto di alcuni costi, la Commissione ritiene che non tutti i parametri rilevanti ai fini del calcolo della compensazione siano presi in considerazione nell’atto o negli atti nazionali pertinenti. Di conseguenza, se non vengono presi in considerazione tutti i parametri rilevanti ai fini del calcolo della compensazione, il requisito relativo all’indicazione negli atti nazionali pertinenti delle modalità per evitare sovracompensazioni deve considerarsi non pienamente rispettato. L’ambito limitato delle verifiche annuali avvalora questa constatazione (cfr. ulteriori spiegazioni nella parte V.2.3.5 infra). Analogamente, le disposizioni esaminate dalla Commissione non sembrano prevedere modalità per il rimborso di eventuali sovracompensazioni.

(113)

La Commissione ritiene pertanto che il requisito secondo cui gli atti nazionali pertinenti devono indicare i) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione [paragrafo 12, lettera d), della disciplina] e ii) le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso [paragrafo 12, lettera e), della disciplina] non sia pienamente rispettato. Per i motivi suesposti, la Commissione ritiene inoltre che sarebbe opportuno, che l’atto nazionale pertinente indicasse chiaramente lo scopo della verifica annuale, ossia garantire l’assenza di sovracompensazione.

(114)

Per concludere, l’atto di conferimento dell’incarico non contiene tutti gli elementi previsti dalla disciplina degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, segnatamente quelli indicati al paragrafo 12, lettere d) ed e), della disciplina. Di conseguenza, il secondo criterio può considerarsi soddisfatto soltanto in parte e devono essere adottate opportune misure al fine di includere i costi e le entrate indicati al paragrafo 128, punto i), per valutare se sia necessario concedere a PP una compensazione nel quadro del regime in esame e per garantire la compatibilità di tale compensazione.

(115)

L’analisi dell’attuazione del regime nella parte V.2.3 illustra con maggiore chiarezza le conseguenze pratiche di una definizione incompleta dei parametri e delle modalità per evitare sovracompensazioni.

V.2.3.   Assenza di sovracompensazione

(116)

Secondo il paragrafo 14 della disciplina, «[…] l’importo della compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi determinati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi». Inoltre «[…] i costi da prendere in considerazione sono tutti i costi sostenuti per il funzionamento del servizio di interesse economico generale. […] Quando l’impresa svolge anche attività al di fuori dell’ambito del servizio di interesse economico generale, possono essere presi in considerazione solo i costi relativi al servizio di interesse economico generale […]».

(117)

Le attività di PP non si limitano al servizio di interesse economico generale (cfr. parte II.1 supra).

(118)

Per poter concludere che questo criterio è soddisfatto nel presente caso è necessario quantificare i costi dell’obbligo di servizio pubblico (servizio postale universale) imposto a PP dagli atti di conferimento e quindi raffrontarli ai vantaggi che lo Stato riconoscerà a PP.

(119)

La sovracompensazione è espressamente vietata dall’articolo 52 bis della legge postale polacca: «1. L’operatore pubblico tenuto a fornire servizi postali universali riceve dal bilancio dello Stato la sovvenzione per i servizi postali universali prestati qualora subisca delle perdite. 2. L’importo della sovvenzione è stabilito dalla legge di bilancio, tenendo conto del principio secondo cui l’importo totale della sovvenzione non può essere superiore alla differenza tra i costi di fornitura dei servizi postali universali e le entrate derivanti da tali servizi […]».

V.2.3.1.   Risultati effettivamente realizzati

(120)

La Commissione ha riscontrato che gli importi di determinate categorie di entrate e di costi riportati nella contabilità analitica figuravano anche nei rendiconti finanziari. Poiché la contabilità analitica è effettuata nell’ambito della contabilità finanziaria (57), e quest’ultima è sottoposta ogni anno a un controllo indipendente dal quale non risultano osservazioni sostanziali, la Commissione non ha motivo di dubitare che le entrate e i costi interni indicati non corrispondano al vero.

V.2.3.2.   Separazione contabile adeguata ai fini del calcolo del risultato netto dell’operatore del servizio universale

(121)

Poiché PP non è soltanto un fornitore di servizi di interesse economico generale, ma offre anche altri servizi commerciali, l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 97/67/CE impone all’impresa l’obbligo di tenere conti separati nella sua contabilità interna.

(122)

A norma dell’articolo 52, paragrafo 1, della legge postale, PP deve tenere i conti in modo da poter calcolare i costi separatamente per ciascun servizio riservato e collettivamente per i servizi non riservati, distinguendo tra servizi postali universali e altri servizi.

(123)

La Commissione ha verificato che dal sistema di contabilità interna risulti chiaramente la distinzione tra i conti che fanno parte del servizio universale (distinti tra servizi riservati e non riservati) e quelli che non ne fanno parte. La Polonia ha fornito prove di tale separazione presentando risultati per i singoli servizi e risultati aggregati per gruppo di servizi.

(124)

Come risulta dalle informazioni fornite alla Commissione e dalla verifica annuale effettuata dall’autorità nazionale di regolamentazione, i risultati di PP sono calcolati separatamente per ciascun servizio riservato (58) e collettivamente per ciascuno dei gruppi seguenti: i) servizi postali universali non riservati e ii) altri servizi commerciali (che esulano dai servizi di interesse economico generale), conformemente ai requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della legge postale.

(125)

In particolare, per il 2006 e il 2007 le relazioni dell’autorità nazionale di regolamentazione indicano che PP, in veste di operatore pubblico che fornisce servizi postali universali, ha tenuto i libri contabili e la contabilità dei costi in modo da poter separare i costi di ciascun servizio riservato da un lato e quelli dei servizi non riservati dall’altro, distinguendo tra servizio postale universale e altri servizi, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della legge postale.

(126)

Alla luce delle informazioni trasmesse dalla Polonia sulla separazione dei conti di PP, della verifica esterna relativa alla corretta separazione dei conti tra i servizi universali e non universali e dei controlli effettuati dalla Commissione, si può ragionevolmente concludere che la separazione contabile tra attività commerciali e attività gestite da PP nell’ambito dell’obbligo di servizio pubblico è adeguata. La Commissione è quindi del parere che PP tenga i propri conti adeguatamente separati, in modo da poter calcolare i costi di ciascun servizio del settore riservato da un lato e dei servizi non riservati dall’altro, distinguendo tra servizi postali universali e non universali, come previsto dall’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 97/67/CE.

V.2.3.3.   Piena imputazione dei costi e delle entrate ai servizi

(127)

Nell’ambito dell’esame, la Commissione ha verificato la completezza dei dati finanziari forniti, raffrontando i dati aggregati di PP risultanti dalla contabilità analitica con il conto profitti e perdite.

(128)

La Commissione ha riscontrato che: i) i costi e le entrate per alcune categorie, cioè «altri risultati operativi» (59), «risultati straordinari» e alcuni «risultati finanziari», non erano ripartiti tra i servizi, ii) l’ordinanza del ministro delle Finanze del 24 dicembre 2003 limitava le tipologie di costi da imputare ai servizi a «costi dei prodotti, beni e materiali venduti», «costi di vendita», «spese generali e amministrative» e «interessi su passività legate al finanziamento dei servizi postali, comprese le differenze di cambio». L’incidenza relativa di questi costi ed entrate, la cui imputazione non è prevista dalle disposizioni nazionali, nel 2006 era pari al 2,5 % e all’1,5 % dei rispettivi totali. Sebbene i costi e le entrate non attribuiti ai servizi possano risultare marginali in passato data la loro incidenza relativa, in futuro potrebbero avere un’incidenza sostanziale.

(129)

Tuttavia, per quanto riguarda il passato, la Polonia ha fornito nuove informazioni secondo le quali tali «risultati non attribuiti» sono stati imputati ex post ai servizi universali (riservati e non riservati) e ai servizi non universali (distinguendo tra servizi postali, finanziari e altri). La Polonia ha altresì fornito una descrizione della metodologia di imputazione adottata. Tutto ciò dimostra che PP ha utilizzato una metodologia ragionevole per l’attribuzione di tali risultati.

(130)

La concordanza tra le altre categorie di costi ed entrate interni (60) con il conto profitti e perdite è stata accertata.

(131)

La Commissione ritiene quindi necessario attribuire sistematicamente ai servizi tutte le entrate e i costi di cui al paragrafo 128, punto i), in conformità del principio della piena imputazione dei risultati e delle condizioni previste dalla disciplina.

V.2.3.4.   Metodo di imputazione dei costi adeguato e relativa applicazione

(132)

Come già rilevato, l’articolo 52, paragrafo 2, della legge postale prevede che «il ministro competente per le finanze pubbliche, in consultazione con il ministro competente per le poste e telecomunicazioni, stabilisce mediante ordinanza il metodo di imputazione dei costi, sulla base del principio che tale metodo permetta di calcolare i costi unitari, tenendo conto della parte 1».

(133)

Conformemente al suddetto articolo 52, paragrafo 2, il 24 dicembre 2003 il ministro delle Finanze ha adottato un’ordinanza sul metodo di imputazione dei costi dell’operatore che fornisce il servizio postale universale, che dà attuazione all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva.

(134)

Le relazioni dell’autorità nazionale di regolamentazione indicano che PP ha attribuito i costi direttamente o indirettamente ai costi dei servizi forniti e ha eseguito tale attribuzione secondo quanto previsto dall’ordinanza del ministro delle Finanze del 24 dicembre 2003, sul metodo di imputazione dei costi dell’operatore che fornisce il servizio postale universale. L’autorità nazionale di regolamentazione ha confermato annualmente che i costi di PP sono stati imputati nel seguente modo:

i)

i costi legati a un solo servizio o gruppo di servizi sono attribuiti direttamente a tale servizio o gruppo di servizi sulla base di documenti contabili;

ii)

i costi direttamente legati a più servizi sono attribuiti a ciascun servizio o gruppo di servizi sulla base di un’analisi del valore dei fattori che generano costi nell’ambito di un particolare servizio o gruppo di servizi;

iii)

nel caso in cui non sia possibile attribuire i costi in modo diretto, i costi legati a diversi servizi sono attribuiti a ciascun servizio o gruppo di servizi sulla base del loro rapporto con una particolare categoria di costi direttamente legati a tale servizio o gruppo di servizi;

iv)

nel caso in cui non sia possibile attribuire i costi in modo diretto o indiretto, gli altri costi sono attribuiti a ciascun servizio o gruppo di servizi sulla base di un indicatore generale determinato in base al rapporto fra i costi direttamente e indirettamente attribuiti a un particolare servizio o gruppo di servizi e il costo totale attribuito a tutti i servizi e gruppi di servizi.

(135)

Sebbene nel 2006 i costi considerati diretti rappresentassero soltanto […] dei costi, la Commissione non ha individuato motivi per mettere in dubbio la corretta ripartizione dei costi tra diretti e indiretti. Le verifiche effettuate dall’autorità nazionale di regolamentazione e dai revisori dei conti hanno inoltre concluso che «il controllo dei costi diretti è stato effettuato e funziona in modo efficace».

(136)

Per quanto riguarda i costi indiretti (cfr. supra, parte IV.2.1, Sistema di imputazione dei costi), la Commissione è del parere che i parametri applicati per ripartire le principali categorie di costi indiretti (cioè costi d’esercizio, costi di trasporto, costi di manutenzione della rete e altri costi indiretti) tra i servizi, nonostante il numero limitato, siano ragionevoli.

(137)

Per esempio, sembra ragionevole che il parametro applicato per imputare i «costi d’esercizio» sia il «tempo di lavorazione in minuti dedicato all’esecuzione di particolari servizi» (61), data la difficoltà di attribuire precisamente ai conti dei servizi i costi originati dall’esecuzione delle attività di raccolta, smistamento e recapito legate alla fornitura dei diversi servizi. La Commissione è al corrente della recente introduzione nel sistema di contabilità di PP di una ripartizione più precisa dei costi d’esercizio assieme a un maggior numero di parametri di attribuzione, il che dovrebbe migliorare l’accuratezza dei dati contabili interni.

(138)

Analogamente, il parametro «peso dell’invio postale recapitato» sembra plausibile per la ripartizione dei «costi di trasporto». Pertanto, ai fini dell’imputazione dei costi di trasporto ai servizi, la Commissione accetta il presupposto alla base del parametro adottato, cioè che ogni chilo di ogni servizio racchiude l’elemento di costo «trasporto» allo stesso modo.

(139)

Per poter procedere all’imputazione degli «altri costi indiretti» ai servizi, PP deve raccogliere dati su: i) peso degli invii postali recapitati; ii) volume/numero di invii postali recapitati; iii) tempo di lavorazione richiesto per eseguire le varie operazioni. Questi dati statistici sono rispettivamente raccolti mediante «risultati della ricerca statistica» (62), «volumi dei valori dei servizi» (63) e «ricerca relativa al carico di lavoro» (64). Quest’ultima ricerca è effettuata una volta all’anno per un mese e comprende tutti gli uffici postali, i centri di distribuzione e le regioni di recapito. Il processo di fornitura dei singoli servizi è suddiviso in operazioni molto dettagliate eseguite dai dipendenti di PP, per le quali viene stimato un modello di tempo di lavorazione sulla base di tale ricerca. La Commissione non ha motivo di dubitare della correttezza della periodicità dei dati raccolti.

(140)

Infine, l’imputazione ai servizi dei «costi di manutenzione della rete» in funzione della somma di i) costi diretti, ii) costi d’esercizio indiretti, iii) costi di trasporto indiretti già attribuiti ai servizi, se pur accettabile, sembra essere meno legata al nesso causale rispetto alle imputazioni dei costi sopra descritte.

(141)

Data la natura della maggior parte delle entrate percepite da PP, è possibile attribuirle direttamente ai servizi. Di conseguenza, la Commissione non mette in discussione la corretta imputazione delle «entrate delle vendite» ai servizi.

(142)

Le autorità polacche hanno dovuto fornire alla Commissione, su richiesta (65), la ripartizione di tutti i risultati in base alle categorie di servizi (servizi universali suddivisi in riservati e non riservati e servizi non universali suddivisi in servizi postali, finanziari e altri) e una descrizione della metodologia utilizzata per attribuirli ai servizi. Il fatto che le informazioni richieste siano pervenute dimostra che questi dati contabili interni possono essere forniti al livello di dettaglio richiesto. La Commissione non ha individuato errori manifesti nella metodologia applicata per imputare gli «altri risultati operativi» (66), i «risultati straordinari» (67) e i «risultati finanziari» (68) al gruppo di servizi.

(143)

La Commissione rileva altresì che una quota significativa dei costi di PP è attribuita ai servizi in base a un metodo proporzionale [circa (…) dei costi complessivi è stato imputato ai servizi in proporzione ai costi precedentemente attribuiti, in particolare i costi rientranti nella categoria «altri costi», cioè «spese generali, amministrative e di sviluppo», «costi di vendita» e «alcuni costi finanziari» (69)]. Di conseguenza, è necessario cercare di ridurre il più possibile l’incidenza del metodo proporzionale nel metodo di determinazione dei costi di PP, in modo da ottenere una relazione più stretta tra costi e servizi. In sintesi, la metodologia di imputazione è accettabile, ma può essere migliorata se i parametri di attribuzione utilizzati prevedono nella maggior misura possibile un collegamento tra il costo delle risorse impiegate e il servizio generato con tali risorse.

(144)

Al riguardo, PP ha informato la Commissione in merito alla regolare introduzione di disposizioni e procedure dettagliate (70), nonché di parametri di attribuzione più precisi per tenere maggiormente conto dei nessi causa-effetto tra le tipologie di costi sostenuti e la loro imputazione ai servizi e migliorare così l’attendibilità, in termini di accuratezza, del sistema di contabilità interna. Per lo stesso motivo, PP sta anche cercando di introdurre appieno la determinazione dei costi sulla base dell’attività nella sua contabilità di gestione, fatto che senza dubbio migliorerà la possibilità di attribuire i costi di esecuzione di un’attività ai servizi.

(145)

Analogamente, le norme specifiche per la ripartizione dei costi tra costi diretti e indiretti e le regole per il calcolo dei parametri di ripartizione vengono aggiornate a intervalli regolari, per esempio nel 2007 è stata avviata una procedura per il controllo dei costi diretti (71), allo scopo di introdurre norme meno ambigue per il controllo dei costi diretti semplici e dei costi diretti comuni nei conti dei servizi (72). Peraltro, il fatto che i parametri di attribuzione dei costi indiretti siano determinati a livello centrale (73) dovrebbe contribuire a garantire un’applicazione più omogenea di tali parametri in tutta l’impresa. Dal 1o gennaio 2007 le unità organizzative delle poste polacche che calcolano i parametri di ripartizione sono inoltre tenute a presentare i parametri al centro Contabilità. In proposito, la Commissione riconosce i miglioramenti introdotti nell’ambiente di controllo di PP, soprattutto per quanto riguarda le procedure di controllo concernenti le registrazioni dei costi diretti e indiretti.

(146)

L’autorità nazionale di regolamentazione ha altresì formulato raccomandazioni intese a porre rimedio ad alcune carenze (74) riscontrate durante la verifica annuale. Secondo le autorità polacche, un certo numero di raccomandazioni espresse nell’ambito della valutazione del 2005 e del 2006 sono già state attuate (75) o sono in procinto di esserlo. La Commissione considera importante che tutte le raccomandazioni siano messe in pratica quanto prima possibile, al fine di migliorare l’affidabilità del sistema di contabilità interna.

(147)

Di conseguenza, sulla base delle informazioni fornite dalla Polonia riguardo al metodo di imputazione dei costi utilizzato, la Commissione è del parere che le poste polacche applichino parametri di attribuzione con un ragionevole nesso causale tra il costo attribuito a un servizio e l’origine di tale costo. La Commissione riconosce inoltre gli sforzi profusi da PP i) per rafforzare l’ambiente di controllo relativo ai dati di gestione e ii) per migliorare la metodologia di imputazione dei costi, che costituiscono la base per il calcolo della compensazione futura.

(148)

Tuttavia, come già osservato nella parte V.2.3.3, per poter calcolare correttamente il risultato netto dell’adempimento dell’obbligo di servizio postale universale e i risultati non connessi con la fornitura di tale servizio, è necessario assicurare che tutti i costi e tutte le entrate vengano imputati e che i risultati (76) (entrate e costi) siano correttamente attribuiti a ciascun servizio del settore riservato e ai servizi non riservati nell’ambito del servizio postale universale, nonché ai servizi postali non universali.

V.2.3.5.   Verifica annuale indipendente

(149)

Secondo l’articolo 52, paragrafo 3, della legge postale, l’operatore che fornisce servizi postali universali presenta annualmente al presidente dell’UKE una dichiarazione di conformità ai requisiti di cui alla parte 1, entro il 31 marzo di ogni anno relativamente all’anno precedente. Inoltre il presidente dell’UKE è tenuto a verificare la conformità ai requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 4, parti 1 e 2.

(150)

Inoltre, conformemente all’articolo 52, paragrafo 6 della legge postale, l’«operatore pubblico è tenuto a presentare al presidente dell’UKE, al più tardi entro il 31 luglio di ciascun anno, relativamente all’anno precedente, la relazione finanziaria esaminata dal revisore dei conti, nell’ambito di applicazione conforme alla legge del 29 settembre 1994 r. sulla contabilità (Gazzetta ufficiale del 2002 n. 76, pos. 694, e del 2003 n. 60, pos. 535) e conforme alle parti 1 e 2».

(151)

Come già indicato, la Commissione ha ricevuto le relazioni dettagliate elaborate ogni anno dall’autorità nazionale di regolamentazione insieme con un revisore dei conti indipendente sul rispetto dei requisiti in materia di separazione dei conti e imputazione dei costi. In tali relazioni è stato concluso che la contabilità interna di PP si basava su principi di contabilità generalmente accettati ed era pertanto idonea a quantificare i costi supplementari del servizio postale universale fornito dall’impresa, e quindi conforme all’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva postale.

(152)

Poiché la contabilità analitica è effettuata nell’ambito della contabilità generale, è importante sottoporre a revisione anche quest’ultima. Ogni anno i rendiconti finanziari di PP sono sottoposti a una revisione dei conti indipendente (cfr. supra, parte V.2.3.1). Il revisore dei conti controlla inoltre la conformità delle registrazioni contabili ai requisiti dettagliati della legge postale (cioè all’articolo 52).

(153)

Tuttavia, il fatto che le relazioni annuali elaborate dall’UKE insieme con una società di revisione indipendente abbiano sempre indicato che l’ambito della verifica annuale indipendente si limita alla valutazione «della misura in cui l’operatore pubblico ha rispettato i requisiti previsti dall’articolo 52 della legge postale e dall’ordinanza», restringendo l’esame soltanto ad alcuni tipi di costi (77), dimostra che le modalità finora adottate per evitare le sovracompensazioni non sono sufficienti se non vengono introdotti i rimedi di cui alla parte V.2.3.3 supra. La Commissione ritiene che l’ambito di tale verifica sia troppo limitato per garantire l’effettivo conseguimento dell’obiettivo della verifica, cioè assicurare l’assenza di sovracompensazione [cfr. il paragrafo 20 della disciplina e l’articolo 52 bis della legge postale (78)].

(154)

Pertanto, come già rilevato nella parte V.2.2, la Commissione considera necessario includere nell’ambito della verifica annuale le «altre entrate d’esercizio», gli «altri costi d’esercizio», le «entrate finanziarie», i «costi finanziari», i «risultati straordinari» e le «entrate delle vendite».

(155)

In conclusione, la Commissione è del parere che l’ambito della verifica dei conti debba essere ampliato al fine di garantire che tutte le categorie di costi e di entrate rilevanti ai fini del calcolo della compensazione siano prese in considerazione.

V.2.3.6.   Assenza di sovracompensazione nel periodo 2009-2011

(156)

Secondo le previsioni dell’impresa (cfr. cifre sotto riportate), PP non dovrebbe subire perdite nette nell’adempimento dell’obbligo di servizio pubblico nei prossimi anni coperti dal regime (cfr. allegato 3 per dati più dettagliati). Di conseguenza, non è prevista alcuna sovracompensazione nel quadro del regime in questione per il periodo 2009-2011.

Tabella 2

(000 PLZ)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Entrate originate dall’obbligo di servizio pubblico

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi originati dall’obbligo di servizio pubblico

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Utile netto (79)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Margine % (utile netto/entrate originate dall’obbligo di servizio pubblico)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(157)

Come risulta dalla tabella sopra riportata, l’utile netto di PP nel servizio postale universale si riduce costantemente di anno in anno. Nonostante questa tendenza reale, PP ha previsto un miglioramento costante di questo risultato finanziario nei prossimi anni coperti dal regime. I motivi alla base dell’inversione di tendenza si fondano sull’introduzione di un programma di ottimizzazione dei costi lanciato alla fine del 2008, che dovrebbe determinare risparmi sui costi e quindi un graduale miglioramento dei risultati finanziari di PP. Il programma non riguarda soltanto il servizio di interesse economico generale, ma anche le attività commerciali di PP, per esempio alcuni servizi forniti nel quadro dell’attività accessoria in perdita non saranno più offerti in futuro. Sono state inoltre studiate misure volte a incrementare le entrate sia nell’ambito del servizio di interesse economico generale sia al di fuori di esso, per esempio la cessione di proprietà immobiliari non necessarie, la modernizzazione di alcuni servizi finanziari per rafforzare la competitività di PP, ecc.

(158)

Le principali ipotesi formulate per elaborare le previsioni si basano su parametri quali il grado di cambiamento atteso nella struttura organizzativa, il livello dei prezzi per i vari servizi postali, le variazioni del costo del lavoro e di altri costi, il numero di dipendenti, o su indicatori macroeconomici (crescita del PIL, tasso di disoccupazione, tasso di inflazione, tasso di cambio EUR/PLN e USD/PLN).

(159)

Inoltre, come già rilevato, sebbene PP possa, a norma della disciplina, «realizzare un margine di utile ragionevole», le autorità polacche hanno comunicato alla Commissione che, secondo la legislazione nazionale applicabile, PP riceverà una compensazione soltanto per le perdite subite in relazione alla fornitura dei servizi postali universali. Di conseguenza, l’importo della compensazione non coprirà un margine di utile ragionevole, il che rappresenta una garanzia supplementare dell’assenza di sovracompensazioni in futuro.

(160)

La Commissione non ha motivo di contestare le ipotesi formulate per calcolare i costi e le entrate nei restanti anni coperti dal regime. I miglioramenti regolarmente introdotti nell’ambiente di controllo e nel sistema di contabilità interna di PP forniscono inoltre ulteriori rassicurazioni in merito alla corretta imputazione dei risultati al servizio di interesse economico generale e ai servizi che ne esulano.

(161)

Poiché PP prevede di introdurre entro breve un nuovo modello di determinazione dei costi basato sul calcolo dei costi per attività, la Commissione chiede di essere informata entro tre mesi dall’introduzione di tale modello o di eventuali altri cambiamenti significativi nel sistema di contabilità interna di PP.

VI.   DURATA DELL’AUTORIZZAZIONE

(162)

La Polonia aveva inizialmente chiesto alla Commissione di estendere l’indagine fino al 2012. Tuttavia, poiché le attuali norme in materia di valutazione della compatibilità della compensazione dell’obbligo di servizio pubblico, cioè la «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione dell’obbligo di servizio pubblico», scadono nel 2011, le autorità polacche accettano un’autorizzazione del regime fino al 2011.

(163)

Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che, se nel periodo 2006-2011 fosse erogata una compensazione per l’adempimento dell’obbligo di servizio pubblico in conformità del regime in esame, tale compensazione costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE compatibile con l’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, fatte salve le condizioni elencate in appresso.

VII.   CONCLUSIONE

(164)

Consegue da quanto suesposto che il regime soddisfa i requisiti stabiliti dalla disciplina per poter essere dichiarato compatibile dalla Commissione, fatte salve le condizioni seguenti: 1) la Polonia migliora la definizione dei parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione, in modo da garantire che tutti i risultati siano attribuiti ai servizi secondo la metodologia approvata, 2) la Polonia migliora le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso, in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i risultati rilevanti ai fini del calcolo della compensazione e che siano definite adeguate modalità di rimborso delle sovracompensazioni, 3) la Polonia garantisce che il nuovo metodo di imputazione dei costi sia compatibile con le disposizioni di cui all’articolo 14 della direttiva 97/67/CE e, a questo proposito, informa la Commissione entro tre mesi dall’introduzione di eventuali cambiamenti significativi nel sistema di contabilità interna di PP,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura introdotta dalla Polonia per concedere a Poczta Polska una compensazione a fronte dei costi netti sostenuti nell’adempimento dell’obbligo di servizio postale universale nel periodo 2006-2011 è compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 2.

Articolo 2

La Polonia deve adottare le disposizioni necessarie per:

1)

migliorare la definizione dei parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione, in modo da garantire che tutti i risultati siano attribuiti ai servizi secondo la metodologia approvata;

2)

migliorare le modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso, in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i risultati rilevanti ai fini del calcolo della compensazione e che siano definite adeguate modalità di rimborso delle sovracompensazioni;

3)

garantire che il nuovo metodo di imputazione dei costi sia compatibile con le disposizioni di cui all’articolo 14 della direttiva 97/67/CE e, a questo proposito, informare la Commissione entro tre mesi dall’introduzione di eventuali cambiamenti significativi nel sistema di contabilità interna di Poczta Polska.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Polonia informa la Commissione dei provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  Con effetto dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del TFUE, ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 87 e 88 del trattato CE, ove necessario.

(2)  GU C 274 del 5.11.2005, pag. 14.

(3)  Cfr. nota 2.

(4)  L’articolo 17 della «legge del 30 luglio 1997 relativa all’impresa di servizio pubblico PP», che recita: «Le poste polacche ricevono […] sovvenzioni dal bilancio dello Stato […] per finanziare gli investimenti», è stato soppresso. Il nuovo articolo 52 bis della legge postale non prevede la possibilità di erogare aiuti agli investimenti.

(5)  GU C 223 del 16.9.2006, pag. 11.

(6)  GU C 33 del 15.2.2007, pag. 9.

(7)  La garanzia configurava un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e, nella misura in cui copriva tutte le attività di PP, aveva durata e portata illimitata e non era remunerata, era incompatibile con il mercato comune. L’aiuto di Stato costituiva un aiuto esistente ai sensi dell’allegato IV.3, punto 1, del trattato di adesione. Il 25 aprile 2007 la Commissione ha emesso una raccomandazione nella quale ha proposto alla Polonia di adottare opportune misure nei riguardi di tale garanzia, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE. Poiché le autorità polacche avevano già avviato il processo legislativo volto ad abolire la garanzia di Stato in favore di PP a causa dell’impossibilità di sottoporre l’impresa a procedura fallimentare e si erano impegnate ad abolirla al più tardi entro il 30 giugno 2008, la Commissione ha constatato che le autorità polacche avevano risposto alle sue riserve relative alla concorrenza e, con la medesima decisione, ha chiuso il procedimento in corso relativo all’aiuto in conformità dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 659/1999 , recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (Cfr. GU C 284 del 27.11.2007).

(8)  Gazzetta ufficiale n. 180 (1109).

(9)  GU n. 130 (1188 e successive modifiche).

(10)  Articolo 46, paragrafo 2. L’adempimento dei compiti dell’operatore pubblico descritti nella legge postale è affidato a Poczta Polska.

(11)  Attualmente denominato POST-TEL Sp. z o.o., attivo anche nel campo dell’informatica.

(12)  Pocztowa Agencja Usług Finansowych SA (PAUF), Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion (OFE Pocztylion) e Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (PTUW).

(13)  La struttura descritta ha recentemente subito diverse riorganizzazioni. La maggior parte dei centri suelencati ha filiali regionali.

(14)  Sulla base di un tasso di cambio medio di 1 EUR = 4 PLN, il fatturato ammonterebbe a 1 572 milioni di EUR.

(15)  Quando le capacità di produzione superano la esigenze interne, queste attività, per esempio trasporto, servizi di concessione, produzione secondaria, possono essere offerte a clienti esterni.

(16)  In presenza di capacità libera, questi servizi, per esempio servizi medici, di ristorazione, di locazione di stanze e di strutture per la formazione, possono essere forniti a terzi su base commerciale.

(17)  «L’adempimento dei compiti dell’operatore pubblico descritti nella legge postale è affidato a Poczta Polska».

(18)  GU n. 5 (34) e successive modifiche.

(19)  La «legge del 5 settembre 2008 relativa all’immissione sul mercato dell’impresa di servizio pubblico PP» ha in parte abrogato la «legge del 30 luglio 1997 relativa all’impresa di servizio pubblico PP». Il contenuto dell’articolo 17, riguardante le sovvenzioni in favore di PP per la fornitura di servizi postali universali, è stato trasferito in un nuovo articolo 52 bis introdotto nella vigente legge del 12 giugno 2003.

(20)  La Commissione ritiene che il costo supplementare netto dell’obbligo di servizio pubblico sia il costo originato dall’adempimento dell’obbligo di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi allo stesso e di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di tale obbligo.

(21)  Cfr. il documento «Istruzioni sui costi aziendali», che stabilisce norme in materia di registrazione e separazione dei costi, metodo e frequenza di calcolo dei parametri, fasi di conguaglio dei costi al termine di un periodo contabile e determinazione del costo di fornitura di un servizio. Definisce anche l’ambito di responsabilità delle unità organizzative.

(22)  Settore postale: servizi universali riservati, servizi universali non riservati e servizi non universali; settore servizi finanziari e altri servizi.

(23)  Sono state fornite relazioni complete o sintesi per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.

(24)  «L’operatore che fornisce servizi postali universali deve tenere i libri contabili e la contabilità dei costi in modo da permettere di calcolare i costi: 1) separatamente per ciascun servizio del settore riservato; 2) collettivamente per i servizi non riservati, distinguendo tra: a) servizi postali universali, b) servizi non rientranti nella categoria dei servizi postali universali.»

(25)  «Il ministro competente per le finanze pubbliche, in consultazione con il ministro competente per le poste e telecomunicazioni, stabilisce mediante ordinanza il metodo di imputazione dei costi, sulla base del principio che tale metodo permetta di calcolare i costi unitari, tenendo conto della parte 1».

(26)  GU n. 232 (2327).

(27)  Cfr. i paragrafi da 2.1.1 a 2.1.4 dell’ordinanza del ministro delle Finanze del 24 dicembre 2003.

(28)  Sotto le seguenti rubriche: ammortamento, consumo di materiali, consumo di energia, servizi di trasporto, servizi di riparazione, servizi di terzi, retribuzioni, servizi ai dipendenti, pubblicità, imposte e oneri, servizi bancari, spese di viaggio, varie.

(29)  Segreto commerciale.

(30)  I costi connessi ai servizi basati su concessioni non sono ulteriormente esaminati nel testo, data la loro modesta importanza relativa ([…] dei costi complessivi di PP).

(31)  Conti 511 e 515: Costi delle rimunerazioni e delle maggiorazioni sulle rimunerazioni; ammortamento di computer e programmi informatici; servizi di telecomunicazione; consumo di materiali e moduli; riparazione e manutenzione delle attrezzature postali.

(32)  Il processo di fornitura dei singoli servizi delle poste polacche è stato suddiviso in operazioni dettagliate. A ciascuna operazione è assegnato un modello di tempo di lavorazione che specifica il tempo necessario per eseguire un’attività. Una volta all’anno viene condotta una ricerca sul carico di lavoro, durante la quale si annota il numero di operazioni eseguite. Viene quindi stimato il tempo di lavorazione standard per la fornitura di un particolare servizio.

(33)  Conto 512: Costi connessi all’utilizzazione di vagoni postali; costi delle rimunerazioni, comprese le maggiorazioni per gli agenti di sorveglianza in relazione al trasporto degli invii postali; costi personali dei dipendenti responsabili dei furgoni postali; costi personali dei dipendenti del dipartimento gestione vagoni.

(34)  Registrazioni del numero di invii per peso medio degli invii, sulla base di dati statistici.

(35)  Conto 510: Costi di ammortamento di edifici, infrastrutture, macchinari e attrezzature di uso generico; costi di locazione, imposte sulla proprietà immobiliare, diritti di concessione per l’utilizzazione di terreni; servizi municipali; riparazione e manutenzione di edifici e infrastrutture; consumo di energia e di acqua; impiego di agenti di sorveglianza presso gli uffici postali; costi di pulizia.

(36)  Conto 514: Costi di servizi esterni relativi al recapito di pacchi e oggetti postali pagati alla consegna; posta celere; raccolta dalle cassette postali; costi di mantenimento dei dipartimenti per le operazioni e per la supervisione tecnica, costi dei servizi relativi alla distribuzione.

(37)  Gli «altri costi» sono i costi di carattere generale che non possono essere classificati come costi diretti o indiretti.

(38)  Conto 551.

(39)  I costi sono imputati in proporzione ai costi precedentemente attribuiti ai conti dei servizi.

(40)  Conto 527.

(41)  Conto 513.

(42)  Le poste polacche prevedono di effettuare entro breve il primo calcolo dei costi applicando il modello di calcolo dei costi per attività. Tutti i costi sono iscritti nei conti del gruppo «5»: i conti 500-509 sono i conti dei servizi nei quali sono iscritti i costi di produzione dei singoli servizi; i conti 510, 511, 512, 514 sono i conti nei quali sono iscritti i costi indiretti; i conti 527 e 551 sono i conti nei quali sono iscritti gli altri costi. I costi iscritti nel gruppo «5» sono quindi trasferiti ai conti 710-719.

(43)  Nel 2007 sono stati imputati innanzi tutto i «costi finanziari», poi sono state calcolate le maggiorazioni per i «costi di vendita e commerciali» e le «spese generali, amministrative e di sviluppo». Nel 2006 sono stati imputati tutti e tre i tipi di «altri costi» simultaneamente, applicando una maggiorazione comune.

(44)  Per esempio vendita di prodotti commerciali acquistati con l’intenzione di rivenderli in forma non lavorata, sia al dettaglio sia all’ingrosso, servizi di spedizione, vendita di diritti di servizio di trasporto municipale, pubblicità, vendita di servizi di trasporto e di altri servizi accessori quando la capacità è superiore al fabbisogno interno, ecc.

(45)  Vendita di prodotti e materiali.

(46)  Cfr. articolo 52 (parti 4, 5 e 6).

(47)  L’operatore pubblico tenuto a fornire servizi postali universali, qualora registri una perdita, riceve una sovvenzione dal bilancio dello Stato per i servizi postali universali forniti.

(48)  L’importo della sovvenzione è stabilito dalla legge di bilancio, tenendo conto del principio secondo cui l’importo totale della sovvenzione non può essere superiore alla differenza tra i costi di fornitura dei servizi postali universali e le entrate derivanti da tali servizi.

(49)  Dopo la completa attribuzione dei risultati (compresi i risultati finanziari e altri risultati operativi), fatta eccezione per i risultati straordinari.

(50)  Sentenza nella causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark, Raccolta 2003, pagina I-7747, e nelle cause riunite C-34/01 a C-38/01, Enirisorse contro ministero delle Finanze, Raccolta 2003, pagina I-14243.

(51)  Cfr., per esempio, la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-372/97, Repubblica italiana contro Commissione, Raccolta 2004, pagina I-3679, punto 44.

(52)  Cifre relative al 2006.

(53)  Cifre relative al 2006.

(54)  GU C 297 del 29.11.2005.

(55)  Per esempio, l’importo totale della compensazione non può essere superiore alla differenza tra i costi di fornitura dei servizi postali universali e le entrate derivanti da tali servizi. Per ulteriori spiegazioni cfr. parti II.2, II.3, IV.4 e V.3.3 della presente decisione.

(56)  Secondo la terminologia utilizzata nel conto profitti e perdite, nell’ordinanza è omessa l’indicazione dei seguenti risultati: «Entrate nette derivanti dalla vendita di prodotti, beni e materiali», «Altre entrate d’esercizio», «Altri costi d’esercizio», «Entrate finanziarie», «Costi finanziari» e «Risultati straordinari» (che corrispondono alle voci A, G, H, J, K e M nel «Conto profitti e perdite»).

(57)  Secondo la legge sulla contabilità del 29 settembre 1994.

(58)  Fatta eccezione per «altri risultati operativi», «risultati straordinari» e alcuni «risultati finanziari», attribuiti al gruppo di servizi soltanto in seguito alla richiesta della Commissione.

(59)  Per esempio, PP registra altri costi d’esercizio relativi all’attività, quali le perdite connesse all’alienazione di immobilizzazioni non finanziarie, i costi dovuti a interruzione della produzione, fornitura gratuita di servizi, sanzioni, ammende e risarcimento di danni, le riserve create a fronte di perdite potenziali e rischi ragionevoli sulle operazioni commerciali e i costi delle attività di carattere sociale. Nel 2006 PP ha registrato circa 147 milioni di PLN come altri costi d’esercizio.

(60)  Cfr. i diversi risultati aggregati forniti, intitolati «Risultati per servizi e attività delle poste polacche».

(61)  Cioè nei centri di distribuzione, nel centro Rete postale e nel centro Servizi postali.

(62)  Sulla base della ricerca statistica, vengono eseguiti i seguenti calcoli al fine di stimare il peso/tipo di invio postale: 1) volume medio di corrispondenza e invii pubblicitari rientranti nel fatturato nazionale ed estero (movimento in uscita), distinguendo tra settore riservato e non riservato, 2) volume medio di pacchi postali rientranti nel fatturato nazionale ed estero (movimento in uscita), distinguendo tra servizi universali e contrattuali, 3) volume medio di corrispondenza e pacchi rientranti nel fatturato estero (movimento in entrata), 4) indicatori per la ripartizione della corrispondenza e degli invii pubblicitari tra settore riservato e non riservato, 5) struttura dell’assortimento degli invii postali ufficiali (distinguendo tra invii postali ordinari e prioritari) in base al contenuto.

(63)  Al fine di stimare il numero di invii recapitati/tipo di servizio o gruppo di servizi.

(64)  Al fine di stimare il tempo di lavorazione/tipo di operazione.

(65)  Nei documenti inizialmente forniti alcuni risultati (cioè «altri risultati operativi», «risultati finanziari» e «risultati straordinari») non erano attribuiti ai servizi. Su richiesta della Commissione, le autorità polacche hanno fornito dati aggregati che mostrano una ripartizione di tutti i risultati tra le principali categorie di servizi.

(66)  Gli «altri costi d’esercizio» sono attribuiti in proporzione al costo dei servizi già imputato. Le «altre entrate d’esercizio derivanti da sovvenzioni ai servizi che beneficiano per legge di esenzione da oneri» sono state interamente attribuite al gruppo dei servizi universali. Le restanti «altre entrate d’esercizio» sono attribuite in proporzione all’imputazione degli altri costi d’esercizio.

(67)  Nel 2008 i «costi straordinari» (legati a perdite subite dagli uffici postali a causa di catastrofi naturali) e le «entrate straordinarie» (legate alle indennità percepite in seguito a catastrofi naturali) sono stati attribuiti al gruppo di servizi allo stesso modo dei costi della rete postale.

(68)  Le entrate finanziarie (escluse le entrate che potevano essere attribuite direttamente a un gruppo di servizi) sono state attribuite ai gruppi di servizi nelle proporzioni utilizzate per l’imputazione dei costi finanziari.

(69)  Costi finanziari relativi a interessi, differenze di cambio, leasing di mezzi di trasporto e altre immobilizzazioni.

(70)  Per esempio, nel 2006 PP ha introdotto le Istruzioni sui costi aziendali, che unificano e descrivono il metodo di strutturazione dei parametri per la contabilità dei costi indiretti e descrivono il metodo di imputazione dei costi ai servizi. Le Istruzioni sui costi aziendali vengono regolarmente aggiornate. Inoltre, conformemente alla procedura di controllo dei costi diretti introdotta nel 2007, vengono sistematicamente eseguite le seguenti operazioni: i) valutazione per stabilire se un certo tipo di costo diretto possa verificarsi nell’ambito di un particolare servizio, ii) verifica della corretta imputazione dei costi diretti ai servizi, iii) controllo del metodo uniforme di registrazione dei costi diretti dei servizi presso ciascuna filiale regionale del centro Contabilità. Tali linee guida prevedono anche la procedura da seguire nel caso in cui vengano individuate irregolarità.

(71)  Al ricevimento della valutazione delle attività di bilancio dal libro mastro relativo al costo diretto dei servizi da parte delle filiali regionali, il dipartimento per il calcolo dei costi presso la sede del centro Contabilità valuta la possibile esistenza di un determinato tipo di costo diretto su un determinato servizio, verifica la correttezza della ripartizione dei costi diretti tra i servizi e accerta se il metodo di registrazione dei costi diretti sia coerente in particolari filiali regionali. In caso di dubbi sull’attribuzione dei costi per tipo a un servizio, l’addetto del dipartimento per il calcolo dei costi chiede spiegazioni alla filiale regionale. L’unità regionale è tenuta a riverificare la descrizione del documento giustificativo in base al quale il costo è stato iscritto nei libri e la correttezza della classificazione dei costi è stata valutata. Se dalla verifica risulta che il costo è stato riconosciuto correttamente, se ne informa il dipartimento per il calcolo dei costi presso la sede del centro Contabilità. In caso di errore nell’attribuzione del costo diretto ai servizi, la voce viene corretta e le pertinenti informazioni vengono trasmesse al dipartimento per il calcolo dei costi.

(72)  Cfr. la relazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del 2007.

(73)  Dal dipartimento per il calcolo dei costi presso il centro Contabilità.

(74)  Per esempio, carenze nell’ambiente di controllo interno quali la mancanza di procedure per applicare in modo uniforme i parametri di assegnazione o per controllare la qualità dei dati inseriti, eccessiva semplificazione dei metodi di imputazione dei costi.

(75)  Per esempio, nel 2006 PP ha introdotto le Istruzioni sui costi aziendali, che unificano e descrivono il metodo di strutturazione dei parametri per la contabilità dei costi indiretti e descrivono il metodo di imputazione dei costi ai servizi. Le Istruzioni sui costi aziendali vengono regolarmente aggiornate. Inoltre, conformemente alla procedura di controllo dei costi diretti introdotta nel 2007, vengono sistematicamente eseguite le seguenti operazioni: i) valutazione per stabilire se un certo tipo di costo diretto possa verificarsi nell’ambito di un particolare servizio, ii) verifica della corretta imputazione dei costi diretti ai servizi, iii) controllo del metodo uniforme di registrazione dei costi diretti dei servizi presso ciascuna filiale regionale del centro Contabilità. Tali linee guida prevedono anche la procedura da seguire nel caso in cui vengano individuate irregolarità.

(76)  Anche gli «altri risultati operativi», i «risultati finanziari» e i «risultati straordinari» devono essere attribuiti ai servizi.

(77)  Cioè «costi dei prodotti, beni e materiali venduti», «costi di vendita», «spese generali e amministrative» e «interessi su passività legate al finanziamento dei servizi postali, comprese le differenze di cambio» (cfr. punto 2.2 dell’ordinanza).

(78)  […] tenendo conto del principio secondo cui l’importo totale della compensazione non può essere superiore alla differenza tra i costi di fornitura dei servizi postali universali e le entrate derivanti da tali servizi.

(79)  Dopo la completa attribuzione dei risultati (compresi i risultati finanziari e altri risultati operativi), fatta eccezione per i risultati straordinari.


ALLEGATO 1

A.   Costi nel 2006

(milioni di PLN)

 

 

Servizi postali

Servizi finanziari

Altro

Totale

1.

Costi diretti

[…]

[…]

[…]

[…]

2.

Costi indiretti:

[…]

[…]

[…]

[…]

2a

costi d’esercizio

[…]

[…]

[…]

[…]

2b

costi di trasporto

[…]

[…]

[…]

[…]

2c

costi di manutenzione della rete

[…]

[…]

[…]

[…]

2d

altri costi indiretti

[…]

[…]

[…]

[…]

3 = 1 + 2

COSTO DI FORNITURA DEI SERVIZI

[…]

[…]

[…]

[…]

4.

Spese generali e amministrative:

[…]

[…]

[…]

[…]

5.

Costi di vendita e commerciali

[…]

[…]

[…]

[…]

6.

Costi finanziari

[…]

[…]

[…]

[…]

7.

Altri costi d’esercizio

[…]

[…]

[…]

[…]

8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

COSTI TOTALI

[…]

[…]

[…]

[…]


(%)

 

 

Servizi postali

Servizi finanziari

Altro

Totale

1.

Costi diretti

[…]

[…]

[…]

[…]

2.

Costi indiretti:

[…]

[…]

[…]

[…]

2a

costi d’esercizio

[…]

[…]

[…]

[…]

2b

costi di trasporto

[…]

[…]

[…]

[…]

2d

costi di manutenzione della rete

[…]

[…]

[…]

[…]

2c

altri costi indiretti

[…]

[…]

[…]

[…]

3 = 1 + 2

COSTO DI FORNITURA DEI SERVIZI

[…]

[…]

[…]

[…]

4.

Spese generali e amministrative:

[…]

[…]

[…]

[…]

5.

Costi di vendita e commerciali

[…]

[…]

[…]

[…]

6.

Costi finanziari

[…]

[…]

[…]

[…]

7.

Altri costi d’esercizio

[…]

[…]

[…]

[…]

8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

COSTI TOTALI

100,0

100,0

100,0

100,0

B.   Entrate nel 2006

(milioni di PLN)

 

 

Servizi postali

Servizi finanziari

Altro

Totale

1.

Entrate delle vendite

[…]

[…]

[…]

[…]

2.

Entrate finanziarie

[…]

[…]

[…]

[…]

3.

Altre entrate d’esercizio

[…]

[…]

[…]

[…]

4 = 1 + 2 + 3

ENTRATE TOTALI

[…]

[…]

[…]

[…]


(%)

 

 

Servizi postali

Servizi finanziari

Altro

Totale

1.

Entrate delle vendite

[…]

[…]

[…]

[…]

2.

Entrate finanziarie

[…]

[…]

[…]

[…]

3.

Altre entrate d’esercizio

[…]

[…]

[…]

[…]

4 = 1 + 2 + 3

ENTRATE TOTALI

100,0

100,0

100,0

100,0


ALLEGATO 2

Risultati nel settore dei servizi postali – 2006

(in migliaia di PLN)

Descrizione

Servizi postali

Universali

Totale servizi universali

Servizi non universali

Totale servizi postali

Riservati

Non riservati

1

2

3 = 1 + 2

4

5 = 3 + 4

1

Entrate delle vendite

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2

Entrate finanziarie

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

3

Altre entrate d’esercizio

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

A

Entrate totali

(A = 1 + 2 + 3)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

4

Costi diretti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

5

Costi indiretti

(5 = 5a + 5b + 5c + 5d)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

5a

Costi di utilizzazione (servizi tecnologici)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

5b

Costi di recapito degli invii postali

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

5c

Costi fissi di manutenzione della rete postale

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

5d

Altri costi indiretti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

6

Spese aziendali generali

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

7

Costi di vendita

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

8

Costi finanziari

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

9

Altri costi d’esercizio

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

B

Costi totali

B = 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

C

Risultato

C = A – B

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


ALLEGATO 3

Risultati del servizio postale universale — 2006-2011

Entrate del servizio postale universale

(000 PLZ)

 

2006

2007

2008

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

Entrate originate dall’obbligo di servizio pubblico (2)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


Costi del servizio postale universale

(000 PLZ)

 

2006

2007

2008

2009 (3)

2010 (3)

2011 (3)

Costi originati dall’obbligo di servizio pubblico (4)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi diretti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi indiretti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi d’esercizio (servizi tecnologici)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costo di esecuzione dei recapiti postali

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi fissi di manutenzione della rete postale

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Altri costi indiretti

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Spese generali (costi aziendali)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi di vendita

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Costi finanziari

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Altri costi d’esercizio

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]


(1)  Cifre previste.

(2)  Entrate straordinarie escluse.

(3)  Cifre previste.

(4)  Costi straordinari esclusi.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

31.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/54


DECISIONE N. 2/2010 DEL COMITATO MISTO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA ISTITUITO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL TRASPORTO AEREO

del 26 novembre 2010

che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

(2010/816/UE)

Il COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l’accordo concluso tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, in appresso «l’accordo», in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo unico

L’allegato alla presente decisione sostituisce l’allegato all’accordo.

Fatto a Ginevra, il 26 novembre 2010.

Per il Comitato misto

Il capo della delegazione dell’Unione europea

Daniel CALLEJA CRESPO

Il capo della delegazione svizzera

Peter MÜLLER


ALLEGATO

Ai fini dell’applicazione del presente accordo:

a norma del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1o dicembre 2009, l’Unione europea sostituisce la Comunità europea,

in tutti i casi in cui gli atti, richiamati nel presente allegato, menzionano gli Stati membri della Comunità europea, sostituita dall’Unione europea, o prevedono la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali menzioni si intendono riferite, ai fini del presente accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese,

i riferimenti ai regolamenti (CEE) n. 2407/92 e (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, di cui agli articoli 4, 15, 18, 27 e 35 dell’accordo, devono essere intesi come riferimenti al regolamento (CE) n. 1008/2008,

fatto salvo l’articolo 15 del presente accordo, con il termine «vettore aereo comunitario», utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, si intende un vettore aereo detentore di autorizzazione di esercizio e avente il proprio centro di attività principale e, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio deve essere inteso come riferimento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,

nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente accordo.

1.   Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile

N. 1008/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

N. 2000/79

Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)

N. 93/104

Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, modificata da:

direttiva 2000/34/CE

N. 437/2003

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta

N. 1358/2003

Regolamento della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso

N. 785/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, modificato da:

regolamento (UE) n. 285/2010 della Commissione

N. 95/93

Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12), modificato da:

regolamento (CE) n. 793/2004

N. 2009/12

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (che la Svizzera deve applicare dal 1o luglio 2011)

N. 96/67

Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità

(Articoli da 1 a 9, da 11 a 23 e 25)

N. 80/2009

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio

2.   Regole di concorrenza

N. 3975/87

Regolamento del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (articolo 6, paragrafo 3), modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (articoli da 1 a 13, da 15 a 45).

N. 1/2003

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (articoli da 1 a 13 e da 15 a 45)

(Nella misura in cui questo regolamento è pertinente per l’applicazione del presente accordo. L’aggiunta di questo regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente accordo).

Il regolamento 17/62 è stato abrogato dal regolamento n. 1/2003 ad esclusione dell’articolo 8, paragrafo 3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento fino alla scadenza delle medesime.

N. 773/2004

Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, modificato da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione

N. 139/2004

Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

(Articoli da 1 a 18, 19, paragrafi 1 e 2, e da 20 a 23)

Con riferimento all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue:

1)

con riferimento a una concentrazione, quale definita all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione svizzera, le persone o imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento, possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione;

2)

la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo;

3)

qualora la Confederazione svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l’autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione svizzera ai sensi del presente paragrafo.

Nel rispetto dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni:

1)

la Commissione europea trasmette senza indugio all’autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo 22, paragrafo 2;

2)

il calcolo dei termini di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 ha inizio, per la Confederazione svizzera, a partire dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell’autorità svizzera della concorrenza.

N. 802/2004

Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (articoli da 1 a 24), modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione

N. 2006/111

Direttiva della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese

N. 487/2009

Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei

3.   Sicurezza aerea

N. 216/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato da:

regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1108/2009.

L’Agenzia esercita anche in Svizzera i poteri che le sono stati conferiti in conformità alle disposizioni del regolamento.

La Commissione esercita anche in Svizzera i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafi 5 e 7, dell’articolo 24, paragrafo 5, dell’articolo 25, paragrafo 1, dell’articolo 38, paragrafo 3, lettera i, dell’articolo 39, paragrafo 1, dell’articolo 40, paragrafo 3, dell’articolo 41, paragrafi 3 e 5, dell’articolo 42, paragrafo 4, dell’articolo 54, paragrafo 1 e dell’articolo 61, paragrafo 3.

Fermo restando l’adeguamento orizzontale previsto dal secondo trattino dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» di cui all’articolo 65 del regolamento o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE citate dal medesimo articolo non si intendono riferite alla Svizzera.

Nessun elemento del regolamento in questione deve essere interpretato nel senso di trasferire all’AESA il potere di agire a nome della Svizzera nell’ambito di accordi internazionali per scopi diversi da quelli di aiutarla ad adempiere agli obblighi che le incombono in conformità di tali accordi.

Ai fini dell’accordo il testo del regolamento si intende modificato come segue:

a)

l’articolo 12 è così modificato:

i)

al paragrafo 1, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

ii)

al paragrafo 2, lettera a), dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

iii)

sono soppresse le lettere b) e c) del paragrafo 2;

iv)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Comunità, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l’Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l’offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera. A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli della Comunità.»;

b)

all’articolo 29, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.»;

c)

all’articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Svizzera applica all’Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, riportato nell’allegato A del presente allegato, in conformità con l’appendice dell’allegato A.»;

d)

all’articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente:

«La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all’interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’Unione europea, eccetto il diritto di voto.»;

e)

all’articolo 59, è aggiunto il paragrafo seguente:

«12.   La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente:

S (0.2/100) + S [1 - (a + b) 0.2/100] c/C

dove:

S

=

è la parte del bilancio dell’Agenzia non coperta dalle tasse e dai corrispettivi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d)

a

=

il numero di Stati associati

b

=

il numero di Stati membri dell’UE

c

=

il contributo della Svizzera al bilancio dell’ICAO

C

=

il contributo totale degli Stati membri dell’UE e degli Stati associati al bilancio dell’ICAO.»;

f)

all’articolo 61 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell’Agenzia sono stabilite nell’allegato B del presente allegato.»;

g)

l’allegato II del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (1):

 

A/c - [HB IDJ] – tipo CL600-2B19

 

A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – tipo Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tipo Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – tipo MD900.

N. 1108/2009

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE

N. 91/670

Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’accettazione reciproca delle licenze per l’esercizio di funzioni nel settore dell’aviazione civile

(Articoli da 1 a 8)

N. 3922/91

Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (articoli da 1 a 3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da 5 a 11 e articolo 13), modificato da:

regolamento (CE) n. 1899/2006,

regolamento (CE) n. 1900/2006,

regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione,

regolamento (CE) n. 859/2008 della Commissione.

N. 94/56

Direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile

(Articoli da 1 a 13)

N. 2004/36

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (articoli da 1 a 9 e da 11 a 14), modificata da ultimo da:

direttiva 2008/49/CE della Commissione

N. 351/2008

Regolamento della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari

N. 768/2006

Regolamento della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo

N. 2003/42

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile (articoli da 1 a 12)

N. 1321/2007

Regolamento della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 1330/2007

Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 736/2006

Regolamento della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione

N. 1702/2003

Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato da:

regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione

regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione

regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione

regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione

regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione

regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione

regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione

Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono così modificate:

L’articolo 2 è così modificato:

ai paragrafi 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 e 14, la data «28 settembre 2003» è sostituita dalla «data di entrata in vigore della decisione del comitato Comunità/Svizzera per il trasporto aereo che integra il regolamento (CE) n. 216/2008 nell’allegato del regolamento».

N. 2042/2003

Regolamento della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato da:

regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione,

regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione,

regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione,

regolamento (UE) n. 127/2010 della Commissione.

N. 104/2004

Regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea

N. 593/2007

Regolamento della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 1356/2008 della Commissione

N. 2111/2005

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE

N. 473/2006

Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio

N. 474/2006

Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo da:

regolamento (UE) n. 1071/2010 della Commissione (2)

4.   Sicurezza aerea

N. 300/2008

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002

N. 272/2009

Regolamento della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo da:

regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione

N. 1254/2009

Regolamento (UE) della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative

N. 18/2010

Regolamento (UE) Commissione, dell’8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile

N. 72/2010

Regolamento (UE) della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile

No 185/2010

Regolamento della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile, modificato da:

regolamento (UE) n. 357/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 573/2010 della Commissione,

regolamento (UE) n. 983/2010 della Commissione.

N. 2010/774

Decisione (UE) della Commissione del 13 aprile 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenente le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008, modificata da:

decisione 2010/2604/UE della Commissione,

decisione 2010/3572/UE della Commissione.

5.   Gestione del traffico aereo

N. 549/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il regolamento quadro), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 6, 8, 10, 11 e 12.

L’articolo 10 è così modificato:

 

al paragrafo 2, l’espressione «a livello comunitario» viene sostituita con l’espressione «a livello comunitario, includendo la Svizzera».

 

Fermo restando l’adeguamento orizzontale disposto al secondo trattino dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detto articolo non sono da considerarsi applicabili alla Svizzera.

N. 550/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione gode nei confronti della Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 9 bis, 9 ter, 15 bis, 16 e 17.

Ai fini del presente accordo, il regolamento s’intende così modificato:

a)

l’articolo 3 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

b)

l’articolo 7 è così modificato:

ai paragrafi 1 e 6, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

c)

l’articolo 8 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

d)

l’articolo 10 è così modificato:

al paragrafo 1, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera»;

e)

il testo dell’articolo 16, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente interessato.»

N. 551/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’organizzazione e all’uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi dell’articolo 3 bis, dell’articolo 6 e dell’articolo 10.

N. 552/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità»), modificato da:

regolamento (CE) n. 1070/2009

La Commissione esercita in Svizzera i poteri che le sono conferiti in forza degli articoli 4, 7 e 10, paragrafo 3.

Ai fini del presente accordo, il regolamento s’intende così modificato:

a)

l’articolo 5 è così modificato:

al paragrafo 2, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

b)

l’articolo 7 è così modificato:

al paragrafo 4, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;

c)

l’allegato III è così modificato:

alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera».

N. 2096/2005

Regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, modificato da:

regolamento (CE) n. 1315/2007 della Commissione,

regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione,

regolamento (CE) n. 668/2008 della Commissione.

La Commissione esercita in Svizzera i poteri che le sono conferiti in forza dell’articolo 9.

N. 2150/2005

Regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo

N. 1033/2006

Regolamento della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo

N. 1032/2006

Regolamento della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo, modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 30/2009 della Commissione

N. 1794/2006

Regolamento della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (che la Svizzera applica a decorrere dall’entrata in vigore della legislazione svizzera pertinente e comunque non oltre il 1o gennaio 2012)

N. 2006/23

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo

N. 730/2006

Regolamento della Commissione, dell’11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l’accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista

N. 219/2007

Regolamento del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR), modificato da ultimo da:

regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio

N. 633/2007

Regolamento della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo

N. 1265/2007

Regolamento della Commissione, del 26 ottobre 2007, che stabilisce le prescrizioni relative alla spaziatura tra i canali per le comunicazioni vocali bordo-terra per il cielo unico europeo.

N. 29/2009

Regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo

N. 262/2009

Regolamento della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo

N. 73/2010

Regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo

N. 255/2010

Regolamento della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo.

6.   Ambiente e inquinamento acustico

N. 2002/30

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12 e da 14 a 18).

[Si applicano le modifiche all’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati alla base dell’Unione europea].

N. 89/629

Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione

(Articoli da 1 a 8)

N. 2006/93/CE

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988)

7.   Protezione dei consumatori

N. 90/314

Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

(Articoli da 1 a 10)

N. 93/13

Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

(Articoli da 1 a 11)

N. 2027/97

Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (articoli da 1 a 8), modificato da:

regolamento (CE) n. 889/2002

N. 261/2004

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91

(Articoli da 1 a 18)

N. 1107/2006

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

8.   Varie

N. 2003/96

Direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità

[Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2]

9.   Allegati

A:

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea

B:

Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dalla Comunità sui partecipanti svizzeri alle attività dell’AESA


(1)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6.

(2)  Questo regolamento si applica in Svizzera finché rimane in vigore nell’UE.

ALLEGATO A

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL’UNIONE EUROPEA

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, ai termini dell’articolo 343 del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea e dell’articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA), l’Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica:

CAPO I

BENI, FONDI, AVERI E OPERAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo 1

I locali e gli edifici dell’Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.

Articolo 2

Gli archivi dell’Unione sono inviolabili.

Articolo 3

L’Unione e i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l’Unione effettui per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno dell’Unione.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.

Articolo 4

L’Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale: gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese.

Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.

CAPO II

COMUNICAZIONI E LASCIAPASSARE

Articolo 5

Le istituzioni dell’Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell’Unione non possono essere censurate.

Articolo 6

I presidenti delle istituzioni dell’Unione possano rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione.

La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

CAPO III

MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 7

Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:

a)

dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;

b)

dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Articolo 8

I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 9

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri godono:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.

CAPO IV

RAPPRESENTANTI DEGLI STATI MEMBRI CHE PARTECIPANO AI LAVORI DELLE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo 10

I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavoro delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.

Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell’Unione.

CAPO V

FUNZIONARI E ALTRI AGENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Articolo 11

Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell’Unione:

a)

godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell’Unione e, dall’altro, alla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l’Unione ed i suoi funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;

b)

né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;

c)

godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;

d)

godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;

e)

godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Articolo 12

Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria, previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.

Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Unione.

Articolo 13

Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione europea al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.

I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.

Articolo 15

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell’Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, paragrafo 2 e l'articolo 13.

I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

CAPO VI

PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELLE MISSIONI DI STATI TERZI ACCREDITATE PRESSO L’UNIONE EUROPEA

Articolo 16

Lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede dell’Unione riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l’Unione i privilegi e le immunità diplomatici d’uso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione esclusivamente nell’interesse dell’Unione.

Ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione.

Articolo 18

Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell’Unione agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.

Articolo 19

Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

Articolo 20

Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell’Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Articolo 21

Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.

La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non dà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.

Articolo 22

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.

Appendice dell’Allegato A

MODALITÀ DI APPLICAZIONE IN SVIZZERA DEL PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL’UNIONE EUROPEA

1.   Estensione dell’applicazione alla Svizzera

Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (di seguito: «il protocollo») deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.

2.   Esenzione dell’Agenzia dalle imposte indirette (compresa l’IVA)

I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all’Agenzia per il suo uso ufficiale, l’esenzione dall’IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell’articolo 3, secondo comma del protocollo. L’esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa).

Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall’amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.

3.   Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell’Agenzia

Con riferimento all’articolo 12, secondo comma del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 (1) dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall’Unione europea e soggetti ad un’imposta interna a profitto di quest’ultima.

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice.

I funzionari e gli agenti dell’Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell’Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l’Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l’applicazione del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (2) e le altre disposizioni di diritto comunitario che stabiliscono le condizioni di lavoro.


(1)  Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1749/2002 del Consiglio (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 13).

(2)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2104/2005 del Consiglio (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 7).

ALLEGATO B

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI SVIZZERI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

Articolo 1

Comunicazione diretta

L’Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell’Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell’Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell’Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all’Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.

Articolo 2

Audit

1.   In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, sul regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), nonché agli altri atti normativi menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell’Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate.

2.   Gli agenti dell’Agenzia e della Commissione e le altre persone autorizzate da quest’ultima devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nel presente accordo.

3.   La Corte dei conti europea gode degli stessi diritti della Commissione.

4.   Gli audit possono aver luogo trascorsi cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nell’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni in materia.

5.   Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Articolo 3

Controlli in loco

1.   In base al presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (3).

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3.   Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.   Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5.   La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l’autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.

Articolo 4

Informazione e consultazione

1.   Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, procedono a consultazioni.

2.   Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente la Commissione e l’Agenzia di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l’esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l’esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.

Articolo 5

Trattamento riservato

Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.

Articolo 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità (4).

Articolo 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni adottate dall’Agenzia o dalla Commissione nell’ambito di applicazione della presente decisione che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l’Agenzia o la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(2)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

(3)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(4)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.


  翻译: