ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.162.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2011/359/PESC |
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2011/360/UE |
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Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 giugno 2011, che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Ungheria e Slovacchia [notificata con il numero C(2011) 4213] ( 1 ) |
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REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA |
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Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
22.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 596/2011 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2011
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fichi di Cosenza (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dall’Italia, per la registrazione della denominazione “Fichi di Cosenza”, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU C 265 del 30.9.2010, pag. 18.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
ITALIA
Fichi di Cosenza (DOP)
22.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 597/2011 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2011
recante centocinquantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 9 giugno 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, rispettivamente, di depennare due persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e ha modificato nove voci dell'elenco. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
1. |
Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:
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2. |
La voce «Mahfouz Ould Al-Walid (alias (a) Abu Hafs the Mauritanian, (b) Khalid Al-Shanqiti, (c) Mafouz Walad Al-Walid). Data di nascita: 1.1.1975.» dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente: «Mahfouz Ould Al-Walid (alias (a) Abu Hafs the Mauritanian, (b) Khalid Al-Shanqiti, (c) Mafouz Walad Al-Walid). Data di nascita: 1.1.1975. Luogo di nascita: Mauritania. Nazionalità: mauritana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.» |
3. |
La voce «Zakarya Essabar. Indirizzo: Dortmunder Strasse 38, D-22419 Amburgo, Germania. Data di nascita: 13.4.1977. Luogo di nascita: Essaouira, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n. M 271351 rilasciato il 24.10.2000 dall'ambasciata del Marocco a Berlino, Germania. Altre informazioni: registrato da ultimo come residente a questo indirizzo.» dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dalla seguente: “Zakarya Essabar (alias Zakariya Essabar). Data di nascita: 3.4.1977. Luogo di nascita: Essaouria, Marocco. Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: (a) M 271351 (passaporto marocchino rilasciato il 24.10.2000 dall'ambasciata del Marocco a Berlino); (b) K-348486 (passaporto marocchino). Numero di identificazione nazionale: (a) E-189935 (numero d'identità nazionale marocchino); (b) G-0343089 (carta d'identità nazionale marocchina). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mohamed ben Ahmed; (b) il nome della madre è Sfia bent Toubali. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 30.9.2002.” |
4. |
La voce “Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti). Data di nascita: 17.8.1958. Luogo di nascita: villaggio di Tirpas-Selong, Lombok orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.1.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dalla seguente: “Mohamad Iqbal Abdurrahman (alias (a) Rahman, Mohamad Iqbal; (b) A Rahman, Mohamad Iqbal; (c) Abu Jibril Abdurrahman; (d) Fikiruddin Muqti; (e) Fihiruddin Muqti, (f) Abdul Rahman, Mohamad Iqbal). Indirizzo: Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia. Data di nascita: (a) 17.8.1957, (b) 17.8.1958. Luogo di nascita: (a) Korleko-Lombok Timur, Indonesia, (b) villaggio di Tirpas-Selong, Lombok orientale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Numero di identificazione nazionale: 3603251708570001. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 28.1.2003.” |
5. |
La voce “Abdelghani Mzoudi (alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti). Indirizzo: op de Wisch 15, 21149 Amburgo, Germania. Data di nascita: 6.12.1972. Luogo di nascita: Marrakech (Marocco). Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: (a) F 879567 (passaporto marocchino rilasciato a Marrakech, Marocco, il 29.4.1992, valido fino al 28.4.1997 e rinnovato fino al 28.2.2002), (b) M271392 (passaporto marocchino rilasciato il 4.12.2000 dall’ambasciata marocchina di Berlino, Germania). Numero di identificazione nazionale: E 427689 (documento d'identità personale marocchino rilasciato il 20.3.2001 dal consolato generale del Marocco di Düsseldorf, Germania). Altre informazioni: (a) registrato da ultimo a questo indirizzo, (b) una volta terminata la custodia cautelare, ha lasciato la Germania per il Marocco nel giugno 2005.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dalla seguente: “Abdelghani Mzoudi (alias (a) Abdelghani Mazwati, (b) Abdelghani Mazuti, (c) Talha). Indirizzo: Marocco. Data di nascita: 6.12.1972. Luogo di nascita: Marrakesh (Marocco). Nazionalità: marocchina. Passaporto n.: F 879567 (passaporto marocchino rilasciato a Marrakech, Marocco, il 29.4.1992). Numero di identificazione nazionale: E 427689 (carta d'identità nazionale marocchina, rilasciata il 20.3.2001 dal consolato generale del Marocco di Düsseldorf, Germania). Altre informazioni: (a) il nome del padre è Abdeslam Ahmed; (b) il nome della madre è Aicha Hammou; (c) dopo il rilascio ha lasciato la Germania per il Marocco nel giugno 2005. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.6.2003.” |
6. |
La voce “Ismail Abdallah Sbaitan SHALABI (alias (a) Ismain Shalabe, (b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Data di nascita: 30 aprile 1973. Luogo di nascita: Beckum, Germania. Nazionalità: giordana, di origine palestinese. Passaporto n.: a) passaporto del Regno hascemita di Giordania n.: E778675, rilasciato a Rusaifah il 23 giugno 1996, valido fino al 23 giugno 2001; b) passaporto del Regno hascemita di Giordania n.: H401056, JOR 9731050433, rilasciato l'11 aprile 2001, valido fino al 10 aprile 2006. Nota: altre informazioni: a) nome del padre: Abdullah Shalabi; b) nome della madre: Ammnih Shalabi; c) attualmente detenuto in attesa di processo.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dalla seguente: “Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi (alias (a) Ismain Shalabe, (b) Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi). Indirizzo: Germania. Data di nascita: 30.4.1973. Luogo di nascita: Beckum, Germania. Nazionalità: giordano di origine palestinese. Passaporto n.: (a) E778675 (passaporto del Regno hascemita di Giordania, rilasciato a Rusaifah il 23.6.1996, valido fino al 23.6.2001); (b) H401056, JOR 9731050433 (passaporto del Regno hascemita di Giordania, rilasciato l'11.4.2001, valido fino al 10.4.2006). N.B.: Altre informazioni: (a) il nome del padre è Abdullah Shalabi; (b) il nome della madre è Ammnih Shalabi; (e) associato a Djamel Moustfa, Mohamed Abu Dhess e Aschraf al-Dagma. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.” |
7. |
La voce “Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (alias (a) Yaser Hassan, nato il 1.2.1966, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, nato il 1.2.1966 a Hasmija, (c) Mohamed Abu Dhess, nato il 1.2.1966 a Hashmija, Iraq). Data di nascita: (a) 22.6.1966, (b) 1.2.1966. Luogo di nascita: Irbid, Giordania. Nazionalità: giordana. Passaporto n.: (a) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0695982, scaduto; (b) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0785146, valido fino all'8.4.2004. Altre informazioni: (a) nome del padre: Mouhemad Saleh Hassan; (b) nome della madre: Mariam Hassan, nata Chalabia; (c) nell'ottobre 2008 si trovava in carcere in Germania. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dalla seguente: “Mohamed Ghassan Ali Abu Dhess (alias (a) Yaser Hassan, (b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, (c) Mohamed Abu Dhess). Indirizzo: Germania. Data di nascita: (a) 22.6.1966, (b) 1.2.1966. Luogo di nascita: (a) Irbid, Giordania; (b) Hasmija; (c) Hashmija, Iraq. Nazionalità: giordana. Passaporto n.: (a) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0695982, scaduto; (b) documento di viaggio internazionale tedesco n. 0785146, valido fino all'8.4.2004. Altre informazioni: (a) il nome del padre è Mouhemad Saleh Hassan; (b) il nome della madre è Mariam Hassan, nata Chalabia; (c) associato a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa e Aschraf Al-Dagma. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.” |
8. |
La voce “Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Data di nascita: 28.4.1969. Luogo di nascita: (a) Absan, Striscia di Gaza, Territori palestinesi, (b) Kannyouiz, Territori palestinesi. Nazionalità: non stabilita/origine palestinese. Passaporto n.: documento di viaggio per i rifugiati rilasciato dal Landratsamt Altenburger Land (ufficio amministrativo della contea di Altenburg), Germania, il 30.4.2000. Altre informazioni: nel febbraio 2010 si trovava in Germania. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dalla seguente: “Aschraf Al-Dagma (alias Aschraf Al Dagma). Indirizzo: Germania. Data di nascita: 28.4.1969. Luogo di nascita: (a) Abasan, Striscia di Gaza, Territori palestinesi, (b) Kannyouiz, Territori palestinesi. Nazionalità: non stabilita/origine palestinese. Altre informazioni: (a) documento di viaggio per i rifugiati rilasciato dal Landratsamt Altenburger Land (ufficio amministrativo della contea di Altenburg), Germania, il 30.4.2000; (b) associato a Ismail Abdallah Sbaitan Shalabi, Djamel Moustfa e Mohamed Abu Dhess. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2003.” |
9. |
La voce “Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Data di nascita: 14.12.1965. Luogo di nascita: Kuwait. Passaporto n.: 849594 (passaporto kuwaitiano rilasciato il 27.11.1998 in Kuwait, scaduto il 24.6.2003). N.B.: cittadinanza kuwaitiana ritirata nel 2002.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita dalla seguente: Sulaiman Jassem Sulaiman Ali Abo Ghaith (alias Abo Ghaith). Data di nascita: 14.12.1965. Luogo di nascita: Kuwait. Passaporto n.: 849594 (passaporto kuwaitiano rilasciato il 27.11.1998 in Kuwait, scaduto il 24.6.2003). Altre informazioni: (a) cittadinanza kuwaitiana ritirata nel 2002; (b) ha lasciato il Kuwait per il Pakistan nel giugno 2001. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 16.1.2004. |
10. |
La voce Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (alias (a) Abdelmajid Al-Zindani, (b) Abd Al-Majid Al-Zindani, (c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Titolo: Sceicco. Indirizzo: Sanaa, Yemen. Data di nascita: a) 1942, b) circa 1950. Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: A005487 (rilasciato il 13.8.1995). dell’elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente: «Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (alias (a) Abdelmajid Al-Zindani, (b) ‘Abd Al-Majid Al-Zindani, (c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Titolo: Sceicco. Indirizzo: P.O. Box 8096, Sana'a, Yemen. Data di nascita: 1950. Luogo di nascita: Yemen. Nazionalità: yemenita. Passaporto n.: A005487 (rilasciato il 13.8.1995). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.2.2004.» |
22.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 598/2011 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2011
recante fissazione dei valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (2), in particolare l’articolo 138, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
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Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
57,8 |
MK |
31,8 |
|
TR |
55,0 |
|
ZZ |
48,2 |
|
0707 00 05 |
TR |
115,5 |
ZZ |
115,5 |
|
0709 90 70 |
TR |
109,9 |
ZZ |
109,9 |
|
0805 50 10 |
AR |
62,1 |
BR |
40,6 |
|
TR |
69,2 |
|
ZA |
116,8 |
|
ZZ |
72,2 |
|
0808 10 80 |
AR |
86,8 |
BR |
76,9 |
|
CL |
95,4 |
|
CN |
80,9 |
|
NZ |
115,2 |
|
UY |
56,7 |
|
ZA |
89,3 |
|
ZZ |
85,9 |
|
0809 10 00 |
TR |
296,7 |
ZZ |
296,7 |
|
0809 20 95 |
TR |
395,7 |
XS |
382,4 |
|
ZZ |
389,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
22.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 599/2011 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2011
relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate nei primi 7 giorni del mese di giugno 2011 nell’ambito del contingente tariffario per carni bovine di alta qualità gestito dal regolamento (CE) n. 620/2009
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 620/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, recante modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3) stabilisce le modalità per il rilascio dei titoli di importazione e per la presentazione delle relative domande. |
(2) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, se i quantitativi oggetto delle domande di titoli superano i quantitativi disponibili per il periodo contingentale di cui trattasi, è fissato un coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi oggetto di ciascuna domanda di titolo. Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009 dal 1o al 7 giugno 2011 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alle domande di titoli di importazione nell’ambito del contingente recante il numero d’ordine 09.4449, presentate dal 1o al 7 giugno 2011 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 620/2009, è applicato un coefficiente di attribuzione del 1,055739 %.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 182 del 15.7.2009, pag. 25.
22.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 600/2011 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2011
che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dal 1o al 7 giugno 2011 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), e in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I quantitativi oggetto di domande di titoli d’importazione presentate alle autorità competenti dal 1o al 7 giugno 2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 superano la quantità disponibile con il numero d’ordine 09.4320. |
(2) |
In tale contesto occorre fissare un coefficiente di attribuzione per il rilascio dei titoli relativi al numero d’ordine 09.4320, in applicazione del regolamento (CE) n. 1301/2006. Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d’ordine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d’importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dal 1o al 7 giugno 2011 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.
2. È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2010/11 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d’ordine indicati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.
ALLEGATO
«Zucchero concessioni CXL»
Campagna di commercializzazione 2010/2011
Domande presentate dall’1.6.2011 al 7.6.2011
Numero d’ordine |
Paese |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
||
09.4317 |
Australia |
— |
Sospese |
||
09.4318 |
Brasile |
— |
Sospese |
||
09.4319 |
Cuba |
— |
Sospese |
||
09.4320 |
Altri paesi terzi |
25,0026 |
Sospese |
||
09.4321 |
India |
— |
Sospese |
||
|
«Zucchero Balcani»
Campagna di commercializzazione 2010/2011
Domande presentate dall’1.6.2011 al 7.6.2011
Numero d’ordine |
Paese |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
||
09.4324 |
Albania |
— |
|
||
09.4325 |
Bosnia-Erzegovina |
— |
|
||
09.4326 |
Serbia |
|
|||
09.4327 |
ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
— |
|
||
09.4328 |
Croazia |
|
|||
|
«Zucchero di importazione eccezionale e industriale»
Campagna di commercializzazione 2010/2011
Domande presentate dall’1.6.2011 al 7.6.2011
Numero d’ordine |
Tipo |
Coefficiente di attribuzione (in %) |
Ulteriori domande |
||
09.4380 |
Eccezionale |
— |
Sospese |
||
09.4390 |
Industriale |
— |
|
||
|
(1) Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.
22.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162/12 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 601/2011 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2011
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 587/2011 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 22 giugno 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.
(4) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 82.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 22 giugno 2011
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
49,62 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
49,62 |
0,02 |
1701 12 10 (1) |
49,62 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
49,62 |
0,00 |
1701 91 00 (2) |
51,93 |
1,89 |
1701 99 10 (2) |
51,93 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
51,93 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,52 |
0,21 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.
DECISIONI
22.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162/14 |
DECISIONE DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA EUJUST LEX-IRAQ/1/2011
del 21 giugno 2011
relativa alla nomina del capomissione per la missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX-IRAQ
(2011/359/PESC)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, paragrafo 3,
vista la decisione 2010/330/PESC del Consiglio, del 14 giugno 2010, relativa alla missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX-IRAQ (1), in particolare l’articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della decisione 2010/330/PESC, il Comitato politico e di sicurezza è autorizzato, a norma dell’articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione integrata dell’Unione europea sullo stato di diritto per l’Iraq, EUJUST LEX-IRAQ (di seguito «EUJUST LEX-IRAQ»), in particolare la decisione relativa alla nomina del capomissione. |
(2) |
L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto che il sig. Carl TORNELL, attuale vicecapomissione EUJUST LEX-IRAQ, sia nominato capomissione a decorrere dal 1o luglio 2011 fino alla successiva nomina di un nuovo capomissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Carl TORNELL è nominato quale capomissione della missione EUJUST LEX-IRAQ a decorrere dal 1o luglio 2011 fino alla successiva nomina di un nuovo capomissione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2011.
Per il Comitato politico e di sicurezza
Il presidente
O. SKOOG
(1) GU L 149 del 15.6.2010, pag. 12.
22.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162/15 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2011
che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Ungheria e Slovacchia
[notificata con il numero C(2011) 4213]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2011/360/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (3) stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all’allegato di tale decisione. |
(2) |
L’Ungheria ha informato la Commissione dei recenti sviluppi della malattia nei suini selvatici nel territorio della contea di Heves e in alcune zone del territorio della contea di Borsod-Abaúj-Zemplén. |
(3) |
Secondo queste informazioni, la peste suina classica nei suini selvatici è stata eradicata nel territorio di tali contee. Di conseguenza, è opportuno cancellare dall’elenco di cui all’allegato della decisione 2008/855/CE le zone in cui la situazione risulta migliorata e sospendere l’applicazione delle misure previste dalla stessa decisione. |
(4) |
La Slovacchia ha informato la Commissione dei recenti sviluppi della malattia nei suini domestici e selvatici nei territori riportati per tale Stato membro nell’elenco di cui all’allegato della decisione 2008/855/CE. |
(5) |
Secondo queste informazioni, la peste suina classica nei suini domestici e selvatici è stata eradicata in tali territori. Di conseguenza, è opportuno cancellare dall’elenco di cui all’allegato della decisione 2008/855/CE le zone in cui la situazione risulta migliorata e sospendere l’applicazione delle misure previste dalla stessa decisione per l’intero territorio della Slovacchia. |
(6) |
Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2008/855/CE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2008/855/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2011.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.
ALLEGATO
Nell’allegato della decisione 2008/855/CEE, la parte I è modificata come segue:
1) |
il punto 3 è sostituito dal seguente: „3. Ungheria Il territorio della contea di Nógrád e il territorio della contea di Pest situato a nord e ad est del Danubio, a sud del confine con la Slovacchia, ad ovest del confine con la contea di Nógrád e a nord dell’autostrada E 71.”; |
2) |
il punto 4 è soppresso. |
REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA
22.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162/17 |
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE
LA CORTE DI GIUSTIZIA,
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 253, sesto comma,
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, in particolare, l'articolo 106 bis, paragrafo 1,
Visto l'articolo 63 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea,
Considerando che occorre modificare talune disposizioni del regolamento di procedura al fine di consentire il deposito e la notificazione di atti processuali per via elettronica, senza che occorra confermare queste operazioni inviando detti atti per posta o depositandoli materialmente in cancelleria,
Ricevuta l'approvazione del Consiglio in data 13 maggio 2011,
ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:
Articolo 1
Il regolamento di procedura della Corte di giustizia 19 giugno 1991 (1), modificato in ultimo in data 23 marzo 2010 (2), è così modificato:
1. |
Nell'articolo 79, paragrafo 2, primo comma, le parole «ad eccezione delle sentenze e delle ordinanze della Corte» vengono sostituite dalle parole «ivi comprese le sentenze e le ordinanze della Corte». |
2. |
All'articolo 79 viene aggiunto un terzo paragrafo, così formulato: «La Corte può stabilire, mediante decisione, le condizioni nel rispetto delle quali un atto processuale può essere notificato per via elettronica. Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea». |
Articolo 2
Le presenti modifiche del regolamento di procedura, facenti fede nelle lingue menzionate nell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro pubblicazione.
Così deciso in Lussemburgo, il 24 maggio 2011.
(1) GU L 176 del 4 luglio 1991, pag. 7, con rettifica in GU L 383 del 29 dicembre 1992, pag. 117.
(2) GU L 92 del 13 aprile 2010, pag. 12.
22.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162/18 |
MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE
IL TRIBUNALE,
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 254, quinto comma,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e, in particolare, l’articolo 106 bis, paragrafo 1,
Visto l’articolo 63 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
Visto l’accordo della Corte di giustizia,
Considerando che occorre modificare il regolamento di procedura al fine di consentire il deposito e la notificazione di atti processuali per via elettronica, senza che sia necessario procedere a un invio per posta o alla consegna materiale di tali atti,
Ricevuta l’approvazione del Consiglio in data 13 maggio 2011,
ADOTTA LA SEGUENTE MODIFICA DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:
Articolo 1
Il regolamento di procedura del Tribunale 2 maggio 1991 (GU L 136 del 30 maggio 1991, pag. 1, con rettifica nella GU L 317 del 19 novembre 1991, pag. 34) (1) è così modificato:
All’articolo 100 viene aggiunto un terzo paragrafo, così formulato:
«Il Tribunale può stabilire, mediante decisione, le condizioni nel rispetto delle quali un atto processuale può essere notificato per via elettronica. Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».
Articolo 2
La presente modifica del regolamento di procedura, facente fede nelle lingue menzionate nell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.
Così deciso in Lussemburgo, il 24 maggio 2011.
Il cancelliere
E. COULON
Il presidente
M. JAEGER
(1) Modificato il 15 settembre 1994 (GU L 249 del 24 settembre 1994, pag. 17), il 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28 febbraio 1995, pag. 64), il 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22 luglio 1995, pag. 3), il 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19 aprile 1997, pag. 6, con rettifica nella GU L 351 del 23 dicembre 1997, pag. 72), il 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29 maggio 1999, pag. 92), il 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19 dicembre 2000, pag. 4), il 21 maggio 2003 (GU L 147 del 14 giugno 2003, pag. 22), il 19 aprile 2004 (GU L 132 del 29 aprile 2004, pag. 3), il 21 aprile 2004 (GU L 127 del 29 aprile 2004, pag. 108), il 12 ottobre 2005 (GU L 298 del 15 novembre 2005, pag. 1), il 18 dicembre 2006 (GU L 386 del 29 dicembre 2006, pag. 45), il 12 giugno 2008 (GU L 179 dell’8 luglio 2008, pag. 12), il 14 gennaio 2009 (GU L 24 del 28 gennaio 2009, pag. 9), il 16 febbraio 2009 (GU L 60 del 4 marzo 2009, pag. 3), il 7 luglio 2009 (GU L 184 del 16 luglio 2009, pag. 10) e il 26 marzo 2010 (GU L 92 del 13 aprile 2010, pag. 14).
22.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 162/19 |
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA,
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 257, quinto comma,
Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e, in particolare, l’articolo 106 bis, paragrafo 1,
Visto l’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I al protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
Visto l’accordo della Corte di giustizia,
Considerando che occorre modificare talune disposizioni del regolamento di procedura al fine di consentire il deposito e la notificazione di atti processuali per via elettronica, senza che occorra confermare queste operazioni inviando detti atti per posta o consegnandoli materialmente,
Ricevuta l’approvazione del Consiglio in data 13 maggio 2011,
ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:
Articolo 1
Il regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 25 luglio 2007 (GU L 225 del 29 agosto 2007, pag. 1) (1) è così modificato:
1. |
Nell’articolo 99, paragrafo 2, prima frase, sono soppressi i termini «o se l’atto da notificare è una sentenza o un’ordinanza». |
2. |
All’articolo 99 viene aggiunto un terzo paragrafo, così formulato: «Il Tribunale può stabilire, mediante decisione, le condizioni nel rispetto delle quali un atto processuale può essere notificato per via elettronica. Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea». |
Articolo 2
Le presenti modifiche del regolamento di procedura, facenti fede nelle lingue menzionate nell’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea, applicabile al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato I al protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro pubblicazione.
Così deciso in Lussemburgo, il 18 maggio 2011.
(1) Modificato il 14 gennaio 2009 (GU L 24 del 28 gennaio 2009, pag. 10) e il 17 marzo 2010 (GU L 92 del 13 aprile 2010, pag. 17).