ISSN 1725-258X doi:10.3000/1725258X.L_2011.202.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
54o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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2011/491/UE |
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REGOLAMENTI |
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Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
5.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/1 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2011
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco
(2011/491/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 764/2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (1). |
(2) |
Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dal suddetto accordo di partenariato è giunto a scadenza il 27 febbraio 2011. |
(3) |
L’Unione ha negoziato con il Regno del Marocco («Marocco») un nuovo protocollo, che conferisce alle navi UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco. |
(4) |
Al termine dei negoziati, il 25 febbraio 2011 è stato siglato il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco («protocollo»). |
(5) |
Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi UE, l’articolo 12 del protocollo prevede la sua applicazione in via provvisoria a decorrere dal 28 febbraio 2011. |
(6) |
È opportuno che il protocollo sia firmato e applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma del protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco («protocollo») è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 28 febbraio 2011, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
J. VINCENT-ROSTOWSKI
(1) GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1.
PROTOCOLLO
tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco
Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca
1. A decorrere dal 28 febbraio 2011 e per un periodo di un anno, le possibilità di pesca concesse a norma dell’articolo 5 dell’accordo sono fissate nella tabella allegata al presente protocollo.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.
3. A norma dell’articolo 6 dell’accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca marocchine soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.
Articolo 2
Contropartita finanziaria — modalità di pagamento
1. Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo è fissata a 36 100 000 EUR (1).
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 10 del presente protocollo.
3. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 da parte dell’UE avviene entro quattro mesi dalla data della firma del presente protocollo.
4. La contropartita finanziaria è versata al tesoriere generale del Regno su un conto aperto presso la tesoreria generale del Regno, le cui coordinate sono comunicate dalle autorità marocchine.
5. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 del presente protocollo, l’impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità del Marocco.
Articolo 3
Coordinamento in campo scientifico
1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca marocchine, in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali zone.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo l’UE e le autorità del Marocco cooperano al fine di sorvegliare lo stato delle risorse nelle zone di pesca marocchine nel quadro della riunione scientifica congiunta, secondo il disposto dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo.
3. Sulla base delle conclusioni di tali riunioni e dei migliori pareri scientifici disponibili, le due parti si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo e prendono di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.
Articolo 4
Revisione delle possibilità di pesca
1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni delle riunioni scientifiche di cui all’articolo 3, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse del Marocco. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dall’UE non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 1.
2. Nel caso in cui le parti decidano invece di adottare misure a norma dell’articolo 3, che comportino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis. Fatto salvo l’articolo 6 del presente protocollo, l’UE ha la facoltà di sospendere il pagamento della contropartita finanziaria qualora lo sforzo di pesca previsto dal presente protocollo non possa essere esercitato nella sua totalità.
3. Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le varie categorie di pescherecci, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalle riunioni scientifiche in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano il corrispondente adeguamento della contropartita finanziaria.
4. Le revisioni delle possibilità di pesca previste al paragrafo 1, al paragrafo 2, prima frase, e al paragrafo 3 sono decise di comune accordo dalle due parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.
Articolo 5
Pesca sperimentale
Le parti promuovono la pesca sperimentale nelle zone di pesca marocchine sulla base dei risultati delle ricerche realizzate sotto la direzione del comitato scientifico congiunto previsto dal presente accordo. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, le specie (quali le spugne), le condizioni ed altri parametri pertinenti.
Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova per un periodo non superiore a sei mesi.
Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, possono essere concesse all’UE ulteriori possibilità di pesca per il restante periodo di applicazione del presente protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all’articolo 4. In tal caso la contropartita finanziaria è maggiorata di conseguenza.
Articolo 6
Contributo dell’accordo di partenariato all’instaurazione di una politica settoriale della pesca in Marocco
1. Una quota pari a 13 500 000 EUR della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è destinata a contribuire allo sviluppo e all’attuazione della politica settoriale della pesca in Marocco, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque marocchine.
2. Tale dotazione è impiegata e gestita dal Marocco in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti in sede di commissione mista e della conseguente programmazione, in conformità alla strategia «Halieutis» per lo sviluppo del settore ittico.
Articolo 7
Attuazione del sostegno a favore dell’instaurazione di una pesca responsabile
1. Sin dalla firma del protocollo, su proposta del Marocco e ai fini dell’attuazione delle disposizioni del precedente articolo 6, l’UE e il Marocco concordano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 10 dell’accordo:
a) |
gli orientamenti per l’attuazione delle priorità della politica della pesca in Marocco ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, con particolare riguardo alle priorità previste all’articolo 6, paragrafo 2; |
b) |
gli obiettivi da raggiungere nonché i criteri e gli indicatori da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti. |
2. Qualsiasi modifica di tali orientamenti e obiettivi, nonché dei relativi criteri e indicatori, è approvata dalle due parti in sede di commissione mista.
3. La destinazione stabilita dal Marocco per il contributo di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è comunicata all’UE sin dall’approvazione, in sede di commissione mista, degli orientamenti e degli obiettivi nonché dei relativi criteri e indicatori di valutazione.
4. Alla fine del mese che precede lo scadere del protocollo, il Marocco presenterà una relazione sulla programmazione del sostegno settoriale previsto dal presente protocollo, indicando in particolare le ricadute economiche e sociali attese e la loro distribuzione geografica.
5. Se necessario, le due parti continueranno a monitorare l’attuazione del sostegno settoriale dopo lo scadere del presente protocollo e durante i periodi di sospensione di cui all’articolo 9, secondo le modalità stabilite dal presente protocollo.
Articolo 8
Integrazione economica degli operatori dell’UE nel settore della pesca in Marocco
1. Le due parti si impegnano a promuovere l’integrazione economica degli operatori dell’UE in tutta la filiera della pesca in Marocco.
2. Sarà avviata un’iniziativa patrocinata dalla Commissione europea, diretta a sensibilizzare gli operatori privati dell’UE alle opportunità commerciali e industriali offerte dall’intera filiera della pesca marocchina, anche in termini di investimenti diretti.
3. Inoltre, a tal fine, il Marocco concede a titolo di incentivo una riduzione dei canoni, in conformità alle disposizioni dell’allegato, agli operatori dell’UE che sbarcano nei porti marocchini le catture effettuate nelle zone di pesca marocchine, in particolare ai fini della vendita alle industrie locali, della valorizzazione in Marocco da parte di tali operatori o del successivo trasporto per via terrestre.
4. Le due parti convengono inoltre di istituire un gruppo di riflessione incaricato di identificare gli ostacoli agli investimenti diretti dell’UE nel settore e le misure atte a rendere più flessibili le condizioni applicabili a tali investimenti.
Articolo 9
Controversie — sospensione dell’applicazione del protocollo
1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è oggetto di consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.
2. L’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le due parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità al paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.
3. La parte interessata è tenuta a notificare per iscritto la propria intenzione di sospendere l’applicazione del protocollo almeno tre mesi prima della prevista decorrenza della sospensione stessa.
4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa, il protocollo riprende a essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.
Articolo 10
Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 4, in caso di mancata esecuzione da parte dell’UE del pagamento di cui all’articolo 2, l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni:
a) |
le autorità competenti del Marocco notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di trenta giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica; |
b) |
in mancanza di pagamento entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 3, o di un’adeguata giustificazione le autorità competenti del Marocco possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea; |
c) |
l’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento. |
Articolo 11
Disposizioni applicabili del diritto nazionale
Le attività dei pescherecci operanti in applicazione del presente protocollo e del relativo allegato, con particolare riguardo al trasbordo, all’uso dei servizi portuali e all’acquisto di forniture, sono disciplinate dalle leggi vigenti in Marocco.
Articolo 12
Applicazione provvisoria
Il presente protocollo e il suo allegato si applicano in via provvisoria a decorrere dal 28 febbraio 2011.
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente protocollo e il suo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie a tal fine.
Possibilità di pesca
Tipo di pesca |
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Pesca artigianale |
Pesca demersale |
Pesca pelagica industriale |
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Pesca pelagica nord: sciabiche |
Pesca artigianale sud: lenze, canne, nasse |
Pesca artigianale nord: palangari di fondo |
Pesca tonniera artigianale: pescherecci con lenze e canne |
Palangari di fondo, reti a strascico e reti da posta fisse in multifilamento per la pesca in acque profonde |
Stock C |
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Stazza: 60 000 tonnellate |
20 unità |
20 unità |
30 unità |
27 unità |
22 unità |
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Съставено в Брюксел на тринадесети юли две хиляди и единадесета година.
Hecho en Bruselas, el trece de julio de dos mil once.
V Bruselu dne třináctého července dva tisíce jedenáct.
Udfærdiget i Bruxelles den trettende juli to tusind og elleve.
Geschehen zu Brüssel am dreizehnten Juli zweitausendelf.
Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulikuu kolmeteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες έντεκα.
Done at Brussels on the thirteenth day of July in the year two thousand and eleven.
Fait à Bruxelles, le treize juillet deux mille onze.
Fatto a Bruxelles, addì tredici luglio duemilaundici.
Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada trīspadsmitajā jūlijā.
Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų liepos tryliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év július tizenharmadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tlettax-il jum ta’ Lulju tas-sena elfejn u ħdax.
Gedaan te Brussel, de dertiende juli tweeduizend elf.
Sporządzono w Brukseli dnia trzynastego lipca roku dwa tysiące jedenastego.
Feito em Bruxelas, em treze de Julho de dois mil e onze.
Întocmit la Bruxelles la treisprezece iulie două mii unsprezece.
V Bruseli dňa trinásteho júla dvetisícjedenásť.
V Bruslju, dne trinajstega julija leta dva tisoč enajst.
Tehty Brysselissä kolmantenatoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayksitoista.
Som skedde i Bryssel den trettonde juli tjugohundraelva.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Кралство Мароко
Por el Reino de Marruecos
Za Marocké království
For Kongeriget Marokko
Für das Königreich Marokko
Maroko Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο του Μαρόκου
For the Kingdom of Morocco
Pour le Royaume du Maroc
Per il Regno del Marocco
Marokas Karalistes vārdā –
Maroko Karalystės vardu
A Marokkói Királyság részéről
Għar-Renju tal-Marokk
Voor het Koninkrijk Marokko
W imieniu Królestwa Maroka
Pelo Reino de Marrocos
Pentru Regatul Maroc
Za Marocké kráľovstvo
Za Kraljevino Maroko
Marokon kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Marocko
(1) A tale importo si aggiunge l’importo dei canoni a carico degli armatori per le licenze di pesca rilasciate in forza dell’articolo 6 dell’accordo, secondo le modalità previste al capo I, punti 4 e 5, dell’allegato del presente protocollo.
ALLEGATO
Condizioni per l’esercizio della pesca nelle zone di pesca marocchine da parte delle navi dell’Unione europea
CAPO I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA E AL RILASCIO DELLE LICENZE
Domande di licenza
1. |
Possono ottenere una licenza di pesca nelle zone di pesca del Marocco soltanto le navi che ne hanno diritto. |
2. |
L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca in Marocco. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione marocchina, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Marocco nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’UE. |
3. |
Le autorità competenti dell’UE presentano al ministero dell’Agricoltura e della pesca marittima — dipartimento della Pesca marittima («dipartimento»), almeno venti giorni prima della data di inizio del periodo di validità delle licenze richieste, gli elenchi delle navi che intendono esercitare attività di pesca entro i limiti stabiliti nelle schede tecniche allegate al protocollo. |
4. |
Detti elenchi specificano, per ciascuna categoria e zona di pesca, la stazza utilizzata e il numero di navi, nonché, per ciascuna nave, le principali caratteristiche e l’ammontare dei pagamenti suddivisi per rubrica. Per le categorie «Palangari» e «Pesca artigianale» è inoltre fornita, per ciascuna nave, l’indicazione dell’attrezzo o degli attrezzi che saranno utilizzati nel periodo di validità richiesto. |
5. |
Alla domanda di licenza è altresì allegato un file contenente tutte le informazioni necessarie per il rilascio delle licenze di pesca, in un formato compatibile con i software utilizzati dal dipartimento. |
6. |
Le singole domande sono presentate al dipartimento su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice 1. |
7. |
Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:
|
Rilascio delle licenze
1. |
Le licenze di pesca sono rilasciate dal dipartimento alla delegazione dell’UE in Marocco («delegazione») per tutte le navi entro un termine di qunidici giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al precedente punto 6. |
2. |
Le licenze di pesca sono compilate sulla base dei dati contenuti nelle schede tecniche allegate al protocollo e recano in particolare l’indicazione della zona di pesca, della distanza dalla costa, degli attrezzi autorizzati, delle specie principali, delle dimensioni di maglia autorizzate, delle catture accessorie ammissibili e dei contingenti di cattura per i pescherecci da traino pelagici. |
3. |
Il rilascio delle licenze di pesca è subordinato all’espletamento di tutte le formalità amministrative a tal fine necessarie. |
4. |
Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze elettroniche. |
Validità e utilizzo delle licenze
1. |
Le licenze sono valide dal 28 febbraio 2011 al 27 febbraio 2012. |
2. |
La validità della licenza di pesca è limitata al periodo per il quale è pagato il canone nonché alla zona di pesca, ai tipi di attrezzi e alla categoria precisati nella licenza stessa. |
3. |
Ciascuna licenza di pesca è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di forza maggiore debitamente accertata dalle autorità competenti dello Stato di bandiera e su richiesta dell’UE, la licenza di una nave è sostituita nel più breve tempo possibile da una licenza a nome di un’altra nave appartenente alla stessa categoria di pesca, di stazza non superiore a quella autorizzata. |
4. |
L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza di pesca annullata al dipartimento tramite la delegazione. |
5. |
La licenza di pesca deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave beneficiaria e presentata per qualunque controllo alle autorità all’uopo abilitate. |
6. |
Le licenze di pesca hanno validità annuale, semestrale o trimestrale. Tuttavia, per la pesca pelagica industriale possono essere rilasciate e rinnovate licenze di pesca mensili. |
Diritti di licenza di pesca e canoni
1. |
I diritti annui per le licenze di pesca sono stabiliti dalla legislazione vigente in Marocco. |
2. |
I diritti di licenza coprono l’anno civile nel quale è rilasciata la licenza e devono essere versati all’atto della prima domanda di licenza dell’anno in corso. Gli importi corrispondenti alle licenze comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, ad eccezione delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi. |
3. |
Oltre ai diritti di licenza di pesca, i canoni sono calcolati per ogni nave sulla base dei tassi fissati nelle schede tecniche allegate al protocollo. |
4. |
Il calcolo del canone è effettuato in proporzione alla durata di validità effettiva della licenza di pesca. |
5. |
Qualsiasi modifica della normativa riguardante le licenze di pesca sarà comunicata alla delegazione almeno due mesi prima dell’entrata in vigore. |
Modalità di pagamento
Il pagamento dei diritti per le licenze di pesca, dei canoni e delle spese relative agli osservatori è effettuato a favore del tesoriere ministeriale del ministero dell’Agricoltura e della pesca marittima sul conto bancario numero 001 810 0078251501 1075 61 71, aperto presso la banca Al Maghrib (Marocco), prima del rilascio delle licenze di pesca.
Il pagamento del canone per le catture realizzate dai pescherecci da traino pelagici è effettuato in rate trimestrali al termine del trimestre successivo a quello della cattura.
CAPO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE NAVI DEDITE ALLA PESCA DI SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE (TONNIERE)
1. |
Il canone è fissato a 25 EUR per tonnellata pescata nelle zone di pesca del Marocco. |
2. |
Le licenze sono rilasciate per un anno civile previo versamento di un anticipo forfettario di 5 000 EUR per nave. |
3. |
L’anticipo è calcolato in proporzione alla durata di validità della licenza. |
4. |
I comandanti delle navi titolari di licenze per la pesca di specie altamente migratorie tengono un giornale di bordo secondo il modello riportato nell’appendice 6 dell’allegato e provvedono ad aggiornarlo regolarmente. |
5. |
Essi trasmettono copia del predetto giornale di bordo alle loro autorità competenti entro quindici giorni dalla fine del terzo mese successivo al mese cui è fatto riferimento. Le suddette autorità trasmettono senza indugio le copie alla delegazione, che provvede ad inoltrarle al dipartimento entro la fine del terzo mese successivo al mese cui è fatto riferimento. |
6. |
Entro il 30 aprile la delegazione presenta al dipartimento il computo dei canoni dovuti per la precedente campagna annuale, effettuato sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografía), l’INIAP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas) e l’INRH (Institut national de recherche halieutique). |
7. |
Il computo dei canoni dovuti per la campagna precedente è notificato entro quattro mesi dalla scadenza del protocollo. |
8. |
Il computo definitivo è trasmesso agli armatori interessati, che dispongono di 30 giorni, calcolati a decorrere dalla notifica dell’approvazione dei dati da parte del dipartimento, per assolvere i loro obblighi finanziari presso le rispettive autorità competenti. Il pagamento, da effettuare in euro a favore del tesoriere generale del Marocco sul conto di cui al capo I, punto 5, è trasmesso dalla delegazione al dipartimento entro un mese e mezzo dalla suddetta notifica. |
9. |
Tuttavia, se il computo è inferiore all’importo dell’anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non è rimborsata. |
10. |
Gli armatori prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che la trasmissione delle copie del giornale di bordo e l’esecuzione di eventuali pagamenti complementari abbiano luogo entro i termini indicati ai punti 6 e 7. |
11. |
Se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti ai punti 6 e 7, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti. |
CAPO III
ZONE DI PESCA
Le zone di pesca per ogni tipo di pesca nella zona atlantica del Marocco sono definite nelle schede tecniche (appendice 2). La zona mediterranea del Marocco, situata ad est di 35° 48' N-6° 20' O (Capo Spartel), è esclusa dal presente protocollo.
CAPO IV
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PESCA SPERIMENTALE
Le due parti decidono di comune accordo in merito agli operatori europei autorizzati a praticare la pesca sperimentale, al periodo a tal fine più propizio e alle relative condizioni. Al fine di agevolare le attività di esplorazione delle navi il dipartimento trasmette le informazioni scientifiche e gli altri dati di base disponibili.
L’industria alieutica locale è strettamente associata a tale processo (coordinamento e dialogo sulle condizioni di attuazione della pesca sperimentale).
La durata delle campagne varia da un minimo di tre mesi a un massimo di sei mesi, salvo variazioni decise di comune accordo dalle parti.
Selezione dei candidati per l’attuazione di campagne di pesca sperimentale
La Commissione europea comunica alle autorità marocchine le domande di licenza di pesca sperimentale. Essa trasmette a dette autorità un fascicolo tecnico contenente i seguenti elementi:
— |
caratteristiche tecniche della nave, |
— |
livello di esperienza degli ufficiali di bordo sulla pesca in questione, |
— |
parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.). |
Se lo ritiene necessario, il dipartimento promuove un dialogo sugli aspetti tecnici con la Commissione europea da un lato e con gli armatori interessati dall’altro.
Prima dell’inizio della campagna, gli armatori forniscono alle autorità marocchine e alla Commissione europea:
— |
una dichiarazione delle catture già detenute a bordo, |
— |
le caratteristiche tecniche dell’attrezzo da pesca che sarà utilizzato nel corso della campagna, |
— |
la garanzia del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa del Marocco in materia di pesca. |
Nel corso della campagna in mare, gli armatori:
— |
trasmettono alle autorità marocchine e alla Commissione europea una relazione settimanale sulle catture realizzate giornalmente e per ogni retata, in cui siano precisati i parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti), |
— |
comunicano la posizione, la velocità e la direzione della nave mediante VMS, |
— |
garantiscono la presenza a bordo di un osservatore scientifico marocchino o di un osservatore scelto dalle autorità del Marocco. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Le spese di vitto e alloggio dell’osservatore durante la sua permanenza a bordo sono a carico dell’armatore. La decisione relativa alla durata della permanenza dell’osservatore a bordo e ai porti di imbarco e di sbarco è adottata di concerto con le autorità marocchine. Salvo diverso accordo tra le parti, la nave non può essere obbligata a rientrare in porto più di una volta ogni due mesi, |
— |
su richiesta delle autorità del Marocco, sottopongono la loro nave ad ispezione prima dell’uscita dalle acque marocchine, |
— |
rispettano la normativa del Marocco in materia di pesca. |
Le catture realizzate nel corso della campagna scientifica, comprese le catture accessorie, restano di proprietà dell’armatore, purché siano rispettate le disposizioni adottate a tale riguardo dalla commissione mista.
Le autorità del Marocco designano una persona di riferimento incaricata di far fronte ad eventuali problemi imprevisti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della pesca sperimentale.
CAPO V
DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO VIA SATELLITE DELLE NAVI DA PESCA UE OPERANTI NELLE ZONE DI PESCA MAROCCHINE NELL’AMBITO DEL PRESENTE ACCORDO
1. |
Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti in forza del presente accordo sono soggetti a sorveglianza satellitare durante la loro permanenza nelle zone di pesca marocchine. |
2. |
Ai fini del controllo via satellite, le autorità marocchine comunicano alla parte europea le coordinate (latitudine e longitudine) delle zone di pesca marocchine. Le autorità del Marocco trasmettono in forma elettronica tali informazioni espresse in gradi minuti secondi. |
3. |
Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo. |
4. |
La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99 %. |
5. |
Ogniqualvolta una nave operante nell’ambito dell’accordo e soggetta a sorveglianza via satellite in forza della legislazione europea entra nelle zone di pesca marocchine, il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette immediatamente al Centro di sorveglianza e di controllo della pesca del Marocco (CSC), ad intervalli massimi di due ore, i successivi rapporti di posizione (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione. |
6. |
I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per via elettronica in formato X.25 o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella II. |
7. |
In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al centro di controllo dello Stato di bandiera e al CSC del Marocco. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni quattro ore. Detto rapporto di posizione globale comprende i rapporti di posizione registrati dal comandante della nave su base bioraria secondo le modalità di cui al punto 5. Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette immediatamente tali messaggi al CSC del Marocco. L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di un mese. Trascorso tale termine, la nave in questione dovrà uscire dalle zone di pesca marocchine o rientrare in uno dei porti del Marocco. |
8. |
I centri di controllo degli Stati di bandiera sorvegliano i movimenti delle loro navi nelle acque marocchine ad intervalli di un’ora. Se il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il CSC del Marocco ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7. |
9. |
Se il CSC del Marocco constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, i servizi competenti della Commissione europea ne vengono immediatamente informati. |
10. |
I dati relativi alla sorveglianza comunicati all’altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità marocchine, della flotta europea operante nell’ambito dell’accordo di pesca UE/Marocco. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi. |
11. |
I componenti hardware e software del sistema di controllo satellitare devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione. Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso. I comandanti delle navi provvedono affinché:
|
12. |
Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull’attrezzatura utilizzata per il controllo satellitare, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell’altra parte ai fini delle presenti disposizioni. Una prima riunione a questo scopo dovrà essere organizzata prima dell’entrata in vigore del protocollo. |
13. |
Qualsiasi controversia sull’interpretazione o sull’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo. |
14. |
Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni, se necessario, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo. |
CAPO VI
DICHIARAZIONE DELLE CATTURE
Giornale di bordo
1. |
I comandanti delle navi utilizzano il giornale di bordo specificamente previsto per l’esercizio della pesca nelle zone di pesca del Marocco e lo aggiornano secondo le disposizioni della relativa nota esplicativa. |
2. |
Gli armatori trasmettono copia del predetto giornale di bordo alle loro autorità competenti entro quindici giorni dalla fine del terzo mese successivo al mese cui è fatto riferimento. Le suddette autorità trasmettono senza indugio le copie alla delegazione, che provvede ad inoltrarle al dipartimento entro la fine del terzo mese successivo al mese cui è fatto riferimento. |
3. |
Se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti ai precedenti punti 1 e 2, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti. |
Dichiarazioni di cattura trimestrali
1. |
Entro la fine del terzo mese di ogni trimestre, la delegazione comunica al dipartimento i quantitativi catturati da tutti i pescherecci UE nel corso del trimestre precedente. |
2. |
I dati comunicati sono mensili e ripartiti per tipo di pesca, per nave e per ciascuna delle specie indicate nel giornale di bordo. |
3. |
I dati sono altresì trasmessi al dipartimento in un file informatico di formato compatibile con i software ivi utilizzati. |
Attendibilità dei dati
Le informazioni contenute nei documenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono rispecchiare la situazione reale delle attività di pesca, in modo da poter costituire una delle basi per il controllo dell’evoluzione degli stock.
CAPO VII
IMBARCO DI MARINAI MAROCCHINI
1. |
Per l’intera durata della loro permanenza nelle acque marocchine, gli armatori titolari di una licenza di pesca nell’ambito del presente accordo imbarcano marinai marocchini secondo la seguente ripartizione.
|
2. |
Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai da imbarcare sulle loro navi. |
3. |
I contratti di lavoro dei marinai pescatori sono conclusi tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai pescatori. |
4. |
L’armatore o un suo rappresentante comunica al dipartimento i nomi dei marinai marocchini imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio. |
5. |
La dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su pescherecci europei. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale. |
6. |
I contratti di lavoro dei marinai marocchini, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l’autorità competente del Marocco. Tali contratti garantiscono ai marinai l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni. |
7. |
Entro due mesi dal rilascio della licenza l’armatore o un suo rappresentante trasmette direttamente al dipartimento una copia del suddetto contratto, debitamente vistata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. |
8. |
Il salario dei marinai marocchini è a carico degli armatori. Esso è stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai marocchini interessati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marinai marocchini non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi marocchini; esse devono essere conformi, e in ogni caso non inferiori, alle norme dell’OIL. |
9. |
Se uno o più marinai ingaggiati non si presentano all’ora fissata per la partenza della nave, questa è autorizzata a intraprendere la bordata dopo avere informato le autorità competenti del porto di imbarco del fatto che non è stato raggiunto il numero prescritto di marinai e dopo avere aggiornato il suo ruolo di equipaggio. Dette autorità trasmettono tale informazione al dipartimento. Entro e non oltre la bordata successiva, l’armatore prende gli opportuni provvedimenti per garantire che la sua nave imbarchi il numero di marinai prescritto dal presente accordo. |
10. |
In caso di mancato imbarco di marinai marocchini per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi europee in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di pesca nelle zone di pesca marocchine, un importo forfettario di 20 EUR per marinaio. Tale versamento è effettuato entro un termine massimo di tre mesi. L’importo in questione, da versare sul conto indicato al capo I, punto 5, è utilizzato per la formazione dei marinai pescatori marocchini. |
11. |
Il 1o luglio 2011 e il 1o gennaio 2012 la delegazione comunica al dipartimento l’elenco dei marinai marocchini imbarcati a bordo delle navi UE, con l’indicazione dei dati relativi alla loro iscrizione alla matricola della gente di mare e delle navi su cui ha avuto luogo l’imbarco. |
12. |
Salvo nel caso previsto al punto 9, la reiterata inosservanza, da parte degli armatori, dell’obbligo di imbarcare il numero prescritto di marinai marocchini comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino all’adempimento dell’obbligo in questione. |
CAPO VIII
CONTROLLO E OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
Osservazione delle attività di pesca
1. |
Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca marocchine nell’ambito dell’accordo imbarcano gli osservatori designati dal Marocco alle condizioni di seguito precisate.
|
2. |
Nel caso dei pescherecci da traino pelagici, l’osservatore è presente a bordo in permanenza. Per le altre categorie di pesca la durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata per peschereccio. |
3. |
Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità del Marocco. |
4. |
L’osservatore è imbarcato, in un porto scelto dall’armatore, all’inizio della prima bordata effettuata nelle zone di pesca marocchine successivamente alla notifica dell’elenco delle navi designate. |
5. |
Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti del Marocco previsti per l’imbarco degli osservatori. |
6. |
In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore del Marocco lascia le zone di pesca marocchine, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore. |
7. |
Qualora il mancato rispetto degli impegni assunti dall’armatore renda inutile la trasferta dell’osservatore scientifico, l’armatore è tenuto a pagare, per i giorni di inattività dell’osservatore, le spese di viaggio e indennità giornaliere di ammontare pari a quelle percepite dai funzionari nazionali marocchini di grado equivalente. Allo stesso modo, se l’imbarco è ritardato per motivi imputabili all’armatore, quest’ultimo versa all’osservatore scientifico le indennità giornaliere sopra specificate. Qualsiasi modifica della normativa riguardante le indennità giornaliere è comunicata alla delegazione almeno due mesi prima dell’entrata in vigore. |
8. |
Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuto o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo. |
9. |
All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Egli assolve i compiti di seguito elencati:
|
10. |
Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni. |
11. |
L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza. |
12. |
Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:
|
13. |
Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti del Marocco, con copia alla delegazione dell’Unione europea. L’osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico. |
14. |
Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave. |
15. |
La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità marocchine competenti. |
16. |
Al fine di rimborsare al Marocco le spese derivanti dalla permanenza a bordo degli osservatori scientifici, oltre al canone a carico degli armatori è previsto il pagamento di appositi diritti a copertura dei costi di osservazione scientifica, calcolati sulla base di 3,5 EUR/GT/trimestre per ciascuna nave operante nelle zone di pesca del Marocco. Tali diritti sono corrisposti all’atto dei pagamenti trimestrali in conformità alle disposizioni previste al capo I, punto 5, dell’allegato. |
17. |
Se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti al precedente punto 4, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti. |
Sistema congiunto di sorveglianza della pesca
Le parti contraenti istituiscono un sistema congiunto di sorveglianza e osservazione dei controlli degli sbarchi a terra volto a rafforzare l’efficacia dei controlli in ottemperanza alle disposizioni del presente accordo.
A tal fine le autorità competenti di ciascuna parte contraente designano un rappresentante incaricato di assistere al controllo degli sbarchi e di osservarne le modalità di svolgimento e comunicano all’altra parte il nominativo del rappresentante designato.
Il rappresentante dell’autorità del Marocco assiste in qualità di osservatore alle ispezioni degli sbarchi delle navi che hanno operato nelle zone di pesca marocchine, effettuate dai servizi nazionali di controllo degli Stati membri.
Egli accompagna gli ispettori nazionali nel corso delle loro visite nei porti, a bordo delle navi, al molo, nei mercati di prima vendita, nei centri di vendita all’ingrosso, nei depositi frigoriferi e in altri locali connessi allo sbarco e al magazzinaggio del pescato nella fase precedente la prima vendita e ha accesso ai documenti che sono oggetto di tali ispezioni.
Il rappresentate dell’autorità del Marocco redige e presenta una relazione sul controllo o i controlli cui ha assistito.
Il dipartimento comunica alla delegazione, con un preavviso di dieci giorni, la sua intenzione di assistere alle missioni di ispezione programmate nei porti di sbarco.
Su richiesta della Commissione europea gli ispettori di pesca europei possono assistere in veste di osservatori alle ispezioni effettuate dalle autorità del Marocco sulle operazioni di sbarco dei pescherecci europei nei porti marocchini.
Le modalità pratiche di tali operazioni sono definite di comune accordo dalle autorità competenti delle due parti.
CAPO IX
CONTROLLO
1. L’UE tiene un elenco aggiornato delle navi cui è rilasciata una licenza di pesca in conformità alle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità del Marocco preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.
2. Ispezioni tecniche
2.1. |
Una volta all’anno, nonché dopo ogni variazione della stazza o cambiamento della categoria di pesca comportante l’uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, le navi europee di cui al precedente punto 1 devono presentarsi in un porto del Marocco per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni sono obbligatoriamente effettuate entro 48 ore dall’arrivo in porto della nave. |
2.2. |
Ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato avente la stessa durata di validità della licenza; la validità dell’attestato è automaticamente prorogata se la licenza è rinnovata nel corso dell’anno, per una durata non superiore a un anno. L’attestato deve essere sempre tenuto a bordo della nave. |
2.3. |
L’ispezione tecnica è volta a verificare la conformità delle caratteristiche tecniche degli attrezzi presenti a bordo e l’osservanza delle disposizioni relative all’equipaggio locale. |
2.4. |
Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e vengono determinate in base al tariffario stabilito dalla normativa del Marocco. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni. |
2.5. |
Se l’armatore non assolve gli obblighi di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti. |
3. Entrata e uscita dalla zona
3.1. |
Le navi europee notificano al dipartimento, con un anticipo minimo di quattro ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalle zone di pesca marocchine. |
3.2. |
Nel notificare l’uscita, ogni nave comunica altresì la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per le imbarcazioni che ne sono sprovviste, via radio (riferimenti riportati nell’appendice 8). |
3.3. |
Una nave sorpresa a esercitare attività di pesca senza aver avvertito il dipartimento è considerata sprovvista di licenza. |
3.4. |
I numeri di fax e di telefono e l’indirizzo e-mail sono comunicati anche al momento del rilascio della licenza di pesca. |
4. Procedure di controllo
4.1. |
I comandanti delle navi europee impegnate in attività di pesca nelle zone di pesca marocchine permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario marocchino incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni. |
4.2. |
La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni. |
4.3. |
Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave. |
5. Fermo
5.1. |
Entro un termine massimo di 48 ore il dipartimento informa la Commissione europea di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave europea nelle zone di pesca marocchine. |
5.2. |
Alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo. |
6. Verbale di fermo
6.1. |
L’autorità del Marocco preposta al controllo compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante del peschereccio. |
6.2. |
Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata. |
6.3. |
Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità di controllo del Marocco. La nave che ha violato la vigente normativa marocchina in materia di pesca marittima è trattenuta in porto fino all’espletamento delle consuete formalità amministrative. |
7. Risoluzione del fermo
7.1. |
Prima di avviare un procedimento giudiziario si cerca di definire la presunta infrazione con una procedura transattiva. Tale procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo. |
7.2. |
In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità alla normativa marocchina in materia di pesca. |
7.3. |
Qualora non sia stato possibile definire la controversia mediante procedura transattiva ed essa venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l’armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità marocchine una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi comportati dal fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione. |
7.4. |
La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità del Marocco. |
7.5. |
La nave è autorizzata a lasciare il porto:
|
8. Trasbordi
8.1. |
Nelle zone di pesca del Marocco è vietata qualsiasi operazione di trasbordo in mare delle catture. Tuttavia i pescherecci da traino pelagici europei che intendono trasbordare catture nelle acque marocchine effettuano tale operazione in un porto marocchino o in un altro luogo designato dalle autorità competenti del Marocco, previa autorizzazione del dipartimento. Il trasbordo è effettuato sotto la supervisione dell’osservatore o di un rappresentate della delegazione della pesca marittima e delle autorità di controllo. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa marocchina in vigore. |
8.2. |
Prima di qualsiasi operazione di trasbordo gli armatori delle navi interessate trasmettono al dipartimento, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:
La parte marocchina si riserva il diritto di negare l’autorizzazione al trasbordo qualora la nave da trasporto abbia esercitato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate all’interno o all’esterno delle zone marittime soggette alla giurisdizione del Marocco. |
8.3. |
Il trasbordo è considerato alla stregua di un’uscita dalle zone di pesca marocchine. Le navi devono pertanto trasmettere al dipartimento le rispettive dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalle zone di pesca marocchine. I comandanti dei pescherecci da traino pelagici europei impegnati in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto marocchino consentono agli ispettori del Marocco di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave. |
CAPO X
SBARCO DELLE CATTURE
Le parti contraenti, consapevoli della necessità di rafforzare l’integrazione per consentire lo sviluppo parallelo dei rispettivi settori della pesca, hanno deciso di adottare le seguenti disposizioni in relazione allo sbarco nei porti marocchini di parte delle catture effettuate dalle navi europee nelle acque del Marocco.
Lo sbarco obbligatorio è effettuato in base alla ripartizione indicata nelle schede tecniche allegate all’accordo.
Incentivi finanziari
1. Sbarchi
Le tonniere europee che decidono di sbarcare le loro catture in un porto marocchino beneficiano, per ogni tonnellata pescata nelle acque marocchine, di una riduzione di 2,5 EUR sull’importo del canone indicato nella scheda tecnica n. 5.
Un’ulteriore riduzione di 2,5 EUR è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca ai mercati generali.
Tale meccanismo si applica a tutte le navi europee fino a un massimo del 50 % del computo definitivo delle catture (quale definito nel capo II dell’allegato).
I pescherecci pelagici europei che decidono di sbarcare in un porto marocchino un quantitativo di catture superiore alla percentuale obbligatoria del 25 % prevista nella scheda tecnica n. 6 beneficiano di una riduzione del 10 % del canone per ogni tonnellata sbarcata volontariamente.
2. Modalità di applicazione
Ai fini della tracciabilità dei prodotti, i mercati generali compilano una distinta di pesatura per ogni operazione di sbarco.
Per le vendite effettuate ai mercati generali del pesce è compilato un attestato denominato «computo delle vendite e trattenute» (décompte des ventes et retenues — DVR).
Copie delle distinte di pesatura e degli attestati DVR sono trasmesse alla delegazione della pesca marittima del porto di sbarco. Gli importi che verranno restituiti sono comunicati agli armatori interessati previa approvazione del dipartimento. Tali importi saranno dedotti dai canoni relativi alle domande di licenza successive.
3. Valutazione
Il livello degli incentivi finanziari è adeguato in sede di commissione mista in funzione dell’impatto socioeconomico generato dagli sbarchi realizzati.
Appendici
a) |
Formulario per la domanda di licenza |
b) |
Schede tecniche |
c) |
Comunicazione dei messaggi VMS al Marocco, rapporto di posizione |
d) |
Limiti delle zone di pesca marocchine, coordinate delle zone di pesca |
e) |
Coordinate del CSC del Marocco |
f) |
Giornale di bordo dell’ICCAT per la pesca del tonno |
g) |
Formulario di dichiarazione delle catture. Modello da armonizzare. |
h) |
Caratteristiche della stazione radio del dipartimento della Pesca marittima del Marocco |
Appendice 1
ACCORDO DI PESCA MAROCCO-UNIONE EUROPEA
DOMANDA DI LICENZA DI PESCA
Appendice 2
Scheda tecnica di pesca n. 1
Pesca artigianale al nord: specie pelagiche
Numero di navi autorizzate |
20 |
Attrezzo autorizzato |
Sciabica Dimensioni massime autorizzate corrispondenti alle condizioni prevalenti nella zona: 500 m × 90 m Divieto di pesca alla lampara |
Tipo di nave |
< 100 GT |
Canone |
67 EUR/GT/trimestre |
Limite geografico |
A nord di 34° 18′ 00″ Al di là delle 2 miglia |
Specie bersaglio |
Sardine, acciughe e altre specie di piccoli pelagici |
Obbligo di sbarco |
25 % |
Riposo biologico |
Due mesi: febbraio e marzo |
Osservazioni |
|
Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.
Scheda tecnica di pesca n. 2
Pesca artigianale al nord
Numero di navi autorizzate |
30 |
||||
Attrezzo autorizzato |
Palangaro di fondo Categoria a): Numero massimo di ami autorizzato per palangaro: 2 000 Categoria b): Il numero massimo di ami autorizzato per palangaro è stabilito dalla commissione mista in una data successiva, in conformità al parere scientifico e alla normativa del Marocco |
||||
Tipo di nave |
|
||||
Canone |
60 EUR/GT/trimestre |
||||
Limite geografico |
A nord di 34° 18′ 00″ N Al di là delle 6 miglia marine |
||||
Specie bersaglio |
Pesce sciabola, sparidi e altre specie demersali |
||||
Obbligo di sbarco |
Sbarco volontario |
||||
Riposo biologico |
Dal 15 marzo al 15 maggio |
||||
Catture accessorie |
0 % di pesci spada e squali pelagici |
Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.
Scheda tecnica di pesca n. 3
Pesca artigianale al sud
Numero di navi autorizzate |
20 |
Attrezzo autorizzato |
Lenza, canna e nasse (max. due attrezzi per peschereccio) È vietato l’impiego di palangari, tramagli, reti da posta fisse, reti da posta derivanti, lenze trainate e reti per la pesca di ombrine |
Tipo di nave |
< 80 GT |
Canone |
60 EUR/GT/trimestre |
Limite geografico |
A sud di 30° 40' N Al di là delle 3 miglia marine |
Specie bersaglio |
Ombrine e sparidi |
Obbligo di sbarco |
Sbarco volontario |
Riposo biologico |
— |
Rete autorizzata |
Rete da 8 mm per la cattura di esche, al di là delle 2 miglia marine |
Catture accessorie |
0 % di cefalopodi e crostacei, ad eccezione del 10 % di granchi; è vietata la pesca diretta del granchio 10 % di altre specie demersali |
Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.
Scheda tecnica di pesca n. 4
Pesca demersale
Numero di navi autorizzate |
22 navi con un massimo di 11 pescherecci da traino all’anno |
||||||||
Attrezzo autorizzato |
|
||||||||
Tipo di nave |
Stazza media di 275 GT, con una profondità di pesca di oltre 200 m per i pescherecci da traino |
||||||||
Canone |
53 EUR/GT/trimestre |
||||||||
Limite geografico |
A sud di 29° N Al di là dell’isobata di 200 m per i pescherecci da traino (e di 12 miglia marine per i pescherecci con palangari) |
||||||||
Specie bersaglio |
Nasello, pesce sciabola, leccia/palamita bianca |
||||||||
Obbligo di sbarco |
50 % delle catture effettuate in Marocco |
||||||||
Riposo biologico |
Solo per i pescherecci da traino Il periodo di riposo biologico è quello fissato per i cefalopodi |
||||||||
Rete autorizzata |
È vietato doppiare il sacco della rete. È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete. Il numero massimo di ami autorizzato per palangaro è stabilito dalla commissione mista in una data successiva, in conformità al parere scientifico e alla normativa del Marocco |
||||||||
Catture accessorie |
0 % di cefalopodi e crostacei, ad eccezione dei granchi (5 %) |
Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.
Scheda tecnica di pesca n. 5
Pesca del tonno
Numero di navi autorizzate |
27 |
Attrezzo autorizzato |
Canna e lenza al traino Sciabica per la pesca con esche vive |
Limite geografico |
Al di là delle 3 miglia Cattura delle esche al di là delle 2 miglia Tutta la zona atlantica del Marocco, ad eccezione della zona protetta situata ad est della linea che va da 33° 30' N/7° 35' ovest a 35° 48' N/6° 20' ovest |
Specie bersaglio |
Tonnidi |
Obbligo di sbarco |
Una parte in Marocco al prezzo del mercato internazionale |
Riposo biologico |
No |
Rete autorizzata |
Cattura delle esche con sciabica da 8 mm |
Canoni |
25 EUR per tonnellata pescata |
Anticipo |
All’atto della domanda di licenza annuale è versato un anticipo forfettario di 5 000 EUR |
Osservazioni |
|
Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.
Scheda tecnica di pesca n. 6
Pesca pelagica industriale
Attrezzo autorizzato |
Pelagico o semipelagico |
||||||
Contingente assegnato |
60 000 t/anno, max. 10 000 t/mese |
||||||
Tipo di nave |
Peschereccio da traino pelagico per la pesca industriale |
||||||
Numero di navi autorizzate |
Massimo:
|
||||||
Stazza complessiva delle navi autorizzate |
Massimo: |
||||||
Limite geografico |
A sud di 29° N, al di là delle 15 miglia marine dalla costa calcolate a partire dalla linea di bassa marea |
||||||
Specie bersaglio |
Sardine, alacce, sgombri, suri e acciughe |
||||||
Obbligo di sbarco |
Ogni peschereccio dovrà sbarcare in Marocco il 25 % delle catture |
||||||
Riposo biologico |
I pescherecci autorizzati devono osservare i periodi di riposo biologici stabiliti dal ministero nella zona di pesca autorizzata e sospendere qualsiasi attività di pesca in detta zona. L’amministrazione del Marocco notifica anticipatamente tale decisione alla Commissione, specificando il periodo o i periodi di sospensione della pesca e le zone interessate |
||||||
Rete autorizzata |
La dimensione minima di maglia (maglie stirate) della rete da traino pelagica o semipelagica è di 40 mm. Il sacco della rete da traino pelagica o semipelagica può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l’una dall’altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici) |
||||||
Catture accessorie |
Massimo: 3,5 % di altre specie È rigorosamente vietata la cattura di cefalopodi, crostacei e altre specie demersali e bentoniche |
||||||
Trasformazione industriale |
È rigorosamente vietata la trasformazione industriale delle catture in farina e/o olio di pesce. Tuttavia i pesci danneggiati o deteriorati nonché gli scarti derivanti dalla manipolazione delle catture possono essere trasformati in farina o in olio di pesce a condizione di non superare il 5 % delle catture totali autorizzate |
||||||
Osservazioni |
Le navi si dividono in tre categorie: categoria 1: stazza lorda pari o inferiore a 3 000 GT, massimale di 12 500 t/anno/nave; categoria 2: stazza lorda superiore a 3 000 GT, ma inferiore o pari a 5 000 GT, massimale di 17 500 t/anno/nave; categoria 3: stazza lorda superiore a 5 000 GT, massimale di 25 000 t/anno/nave |
||||||
Numero di navi/canoni |
Numero max. di navi autorizzate a pescare contemporaneamente: 18 Canone a carico dell’armatore per tonnellata catturata entro il massimale autorizzato (in EUR): 20 EUR/t Canone a carico dell’armatore per tonnellata catturata al di là del massimale autorizzato (in EUR): 50 EUR/t |
Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.
(1) Il numero di navi può essere modificato dalle parti di comune accordo. La gestione della pesca pelagica industriale è effettuata limitando il numero di pescherecci operanti contemporaneamente.
Appendice 3
COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MAROCCO
RAPPORTO DI POSIZIONE
Dato |
Codice |
Obbligatorio/facoltativo |
Osservazioni |
||||
Inizio della registrazione |
SR |
O |
Dato relativo al sistema — indica l’inizio della registrazione |
||||
Destinatario |
AD |
O |
Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO alfa 3 del paese |
||||
Mittente |
FR |
O |
Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO alfa 3 del paese |
||||
Stato di bandiera |
FS |
F |
|
||||
Tipo di messaggio |
TM |
O |
Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio «POS» |
||||
Indicativo di chiamata |
RC |
O |
Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave |
||||
Numero di riferimento interno della parte contraente |
IR |
F |
Dato relativo alla nave — numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |
||||
Numero di immatricolazione esterno |
XR |
O |
Dato relativo alla nave — numero riportato sulla fiancata della nave |
||||
Latitudine |
LA |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84) |
||||
Longitudine |
LO |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84) |
||||
Rotta |
CO |
O |
Rotta della nave su scala di 360° |
||||
Velocità |
SP |
O |
Velocità della nave in decimi di nodi |
||||
Data |
DA |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |
||||
Ora |
TI |
O |
Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |
||||
Fine della registrazione |
ER |
O |
Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione |
||||
Serie di caratteri: ISO 8859.1 La trasmissione dei dati è strutturata come segue:
I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione. |
Appendice 4
LIMITI DELLE ZONE DI PESCA MAROCCHINE
COORDINATE DELLE ZONE DI PESCA/PROTOCOLLO VMS UE
Scheda tecnica |
Categoria |
Zona di pesca (latitudine) |
Distanza dalla costa |
1 |
Pesca artigianale al nord: specie pelagiche |
34°18′00″N-35°48′00″N |
Al di là delle 2 miglia |
2 |
Pesca artigianale al nord: palangari |
34°18′00″N-35°48′00″N |
Al di là delle 6 miglia |
3 |
Pesca artigianale al sud |
A sud di 30°40′00″ |
Al di là delle 3 miglia |
4 |
Pesca demersale |
A sud di 29°00′00″ |
Palangari: al di là delle 12 miglia |
Pescherecci da traino: al di là dell’isobata di 200 metri |
|||
5 |
Pesca del tonno |
Tutto l’Atlantico, eccetto la zona delimitata dai seguenti punti: 35°48′N; 6°20′O/33°30′N; 7°35′O |
Al di là delle 3 miglia (2 miglia per le esche) |
6 |
Pesca pelagica industriale |
A sud di 29°00′00″N |
Al di là delle 15 miglia |
Appendice 5
COORDINATE DEL CSC DEL MAROCCO
Nome del CSP: CSC (Centro di sorveglianza e di controllo della pesca)
Tel. VMS: + 212 537688146
Fax VMS: + 212 537688134
E-mail: VMS: alaouihamd@mpm.gov.ma; fouima@mpm.gov.ma
Tel. DSPCM:
Fax DSPCM:
Indirizzo X25 = non utilizzato
Dichiarazione entrate/uscite: via stazione radio (appendice 8)
Appendice 6
GIORNALE DI BORDO DELL’ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO
Appendice 7
Appendice 8
CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE RADIO DEL DIPARTIMENTO DELLA PESCA MARITTIMA DEL MAROCCO
MMSI: |
242 069 000 |
Indicativo di chiamata: |
CNA 39 37 |
Ubicazione |
Rabat |
Gamma di frequenza: |
da 1,6 a 30 MHz |
Classe di emissione: |
SSB-AIA-J2B |
Potenza di emissione: |
800 W |
Frequenze di lavoro
Bande |
Canali |
Emissione |
Ricezione |
Banda 8 |
831 |
8 285 kHz |
8 809 kHz |
Banda 12 |
1206 |
12 245 kHz |
13 092 kHz |
Banda 16 |
1612 |
16 393 kHz |
17 275 kHz |
Operatività della stazione
Periodo |
Orari |
Giorni lavorativi |
dalle 8.30 alle 16.30 |
Sabato, domenica e giorni festivi |
dalle 9.30 alle 14.00 |
VHF: |
Canale 16 |
Canale 70 ASN |
Radiotelex: |
|
|
|
Tipo: |
DP-5 |
|
Classe di trasmissione: |
ARQ-FEC |
|
Numero: |
31356 |
Telefax: |
|
|
|
Numeri: |
+212 537688213/45 |
REGOLAMENTI
5.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/31 |
REGOLAMENTO (UE) N. 779/2011 DEL CONSIGLIO
del 12 luglio 2011
relativo all’attribuzione delle possibilità di pesca a norma del protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 764/2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (1) («accordo di partenariato»). |
(2) |
Poiché il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato è giunto a scadenza il 27 febbraio 2011, il 25 febbraio 2011 è stato siglato un nuovo protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato (2) («protocollo»). Il protocollo conferisce alle navi UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco. |
(3) |
Il 12 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/491/UE (3) relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo. |
(4) |
Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del protocollo. |
(5) |
Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (4), qualora risulti che le possibilità di pesca accordate all’Unione nell’ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine. |
(6) |
Poiché il protocollo precedente è giunto a scadenza il 27 febbraio 2011 e il protocollo è applicato in via provvisoria dal 28 febbraio 2011, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 28 febbraio 2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca fra la Comunità europea e il Regno del Marocco («protocollo») sono ripartite fra gli Stati membri come segue:
Categoria di pesca |
Tipo di peschereccio |
Stato membro |
Licenze o contingente |
Pesca artigianale al nord, specie pelagiche |
Pescherecci con reti a circuizione |
Spagna |
20 |
Pesca artigianale al nord |
Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT |
Spagna |
20 |
Portogallo |
7 |
||
Pescherecci con palangari di fondo > 40 GT < 150 GT |
Portogallo |
3 |
|
Pesca artigianale al sud |
|
Spagna |
20 |
Pesca demersale |
Pescherecci con palangari di fondo |
Spagna |
7 |
Portogallo |
4 |
||
Pescherecci con reti da traino |
Spagna |
10 |
|
Italia |
1 |
||
Pesca del tonno |
Pescherecci con lenze e canne |
Spagna |
23 |
Francia |
4 |
||
Pesca pelagica industriale |
|
Germania |
4 850 t |
Lituania |
15 520 t |
||
Lettonia |
8 730 t |
||
Paesi Bassi |
19 400 t |
||
Irlanda |
2 500 t |
||
Polonia |
2 500 t |
||
Regno Unito |
2 500 t |
||
Spagna |
400 t |
||
Portogallo |
1 333 t |
||
Francia |
2 267 t |
2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in considerazione le domande di autorizzazione di pesca presentate da altri Stati membri a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del detto regolamento è fissato a dieci giorni lavorativi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 28 febbraio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
J. VINCENT-ROSTOWSKI
(1) GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1.
(2) Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.
5.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 780/2011 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2011
recante deroga al regolamento (CE) n. 1122/2009 e al regolamento (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda la riduzione degli importi dell’aiuto per presentazione tardiva della domanda unica nel Portogallo continentale per il 2011
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l’articolo 91,
visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (2), in particolare l’articolo 142, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (3) prevede, all’articolo 23, paragrafo 1, l’applicazione di riduzioni in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto nonché di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che siano determinanti ai fini dell’ammissibilità all’aiuto in questione. |
(2) |
Secondo l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (4), alle domande di pagamento di cui alla parte II, titolo I, del regolamento (UE) n. 65/2011 si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1122/2009. |
(3) |
Il Portogallo ha introdotto il sistema della domanda di aiuto unica che copre più regimi di sostegno ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009. In particolare, rientrano nella domanda unica le domande per il regime di pagamento unico ai sensi del titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, le domande di premi per pecora e capra di cui all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento (5) e talune domande di aiuti concessi a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005. |
(4) |
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 e all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 65/2011, il Portogallo ha fissato al 15 maggio dell’anno di domanda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica 2011. Per le domande uniche comprendenti una domanda di premio per pecora e capra, il Portogallo ha fissato, conformemente all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1121/2009, il 30 aprile dell’anno di domanda quale termine ultimo per la presentazione della domanda di premio per pecora e capra per il 2011. |
(5) |
In conformità dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1122/2009, se l’ultimo giorno utile per la presentazione di una domanda di aiuto o di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni ai sensi della parte II, titolo II, dello stesso regolamento è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno feriale successivo. Ne consegue che nel 2011 le domande uniche possono essere presentate al più tardi il 16 maggio, che è il primo giorno feriale successivo al 15 maggio 2011. Più specificamente, per le domande uniche comprendenti una domanda di premio per pecora e capra le domande possono essere presentate al più tardi il 2 maggio 2011, che è il primo giorno feriale successivo al 30 aprile 2011. |
(6) |
A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1122/2009, gli Stati membri provvedono affinché le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo che la domanda unica sia corredata dei documenti che consentono di identificare le parcelle per permettere l’attuazione del sistema di controllo. |
(7) |
Per ovviare alle carenze nell’identificazione delle parcelle agricole che sono state riscontrate regolarmente in passato, il Portogallo, di concerto con la Commissione, ha attuato un «piano d’azione», impegnandosi tra l’altro ad aggiornare il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) sul proprio territorio. |
(8) |
In ossequio a tali impegni, il Portogallo ha accresciuto la propria capacità amministrativa per il ricevimento e il trattamento delle domande di aiuto, anticipando al 1o febbraio 2011 la decorrenza del periodo di ricevimento delle domande di aiuto rispetto al 2010. |
(9) |
Nonostante ciò, il Portogallo ha dovuto far fronte a circostanze eccezionali nella gestione delle domande uniche 2011 per quanto riguarda la parte continentale del suo territorio. In particolare, a causa di ritardi nel completamento della fotointerpretazione di 1 800 000 parcelle da parte di un contraente esterno, non è stato possibile aggiornare il SIPA nei tempi previsti. I dati aggiornati sulle parcelle sono stati quindi comunicati agli agricoltori soltanto a partire dal 21 febbraio 2011. |
(10) |
Data la capacità tecnica esistente in Portogallo, che era già stata potenziata in vista dell’attuazione del «piano d’azione», questa situazione ha impedito a molti richiedenti di presentare la domanda unica per il Portogallo continentale entro i termini fissati all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 e all’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1121/2009. |
(11) |
Tali difficoltà sono aggravate dal fatto che la procedura di istruzione della domanda in Portogallo è particolarmente laboriosa in quanto gli agricoltori devono verificare attentamente i limiti delle parcelle di riferimento che sono stati corretti in seguito all’aggiornamento del SIPA. Risulta pertanto oltremodo difficile rispettare le scadenze del 16 maggio 2011 e del 2 maggio 2011 nel contesto generale del «piano d’azione» e degli impegni assunti dal Portogallo per migliorare il proprio sistema integrato di gestione e di controllo. |
(12) |
È quindi opportuno non applicare le riduzioni previste dal regolamento (CE) n. 1122/2009 in caso di presentazione tardiva della domanda unica nei confronti degli agricoltori che hanno creato la domanda elettronica per il Portogallo continentale entro il 16 maggio 2011 o, nel caso del premio per pecora e capra, entro il 2 maggio 2011 e che hanno ultimato e presentato la domanda stessa al più tardi nei 14 giorni di calendario successivi, rispettivamente, al 16 maggio o al 2 maggio 2011. |
(13) |
Analogamente, in deroga all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011 e in relazione alle domande di pagamento di cui alla parte II, titolo I, dello stesso regolamento, concernenti il Portogallo continentale, è opportuno non applicare riduzioni per presentazione tardiva delle domande uniche create elettronicamente entro il 16 maggio 2011 ed ultimate e presentate al più tardi nei 14 giorni di calendario successivi a tale data. |
(14) |
Dal momento che la deroga proposta deve comprendere le domande uniche presentate per il 2011, occorre che il presente regolamento sia applicato retroattivamente. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale e del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per il 2011 non si applicano riduzioni per presentazione tardiva delle domande uniche nei confronti degli agricoltori che hanno creato la domanda elettronica per il Portogallo continentale entro il 16 maggio 2011 e che hanno ultimato e presentato la domanda stessa al più tardi nei 14 giorni di calendario successivi al 16 maggio 2011.
2. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009, per le domande uniche relative al 2011 comprendenti una domanda di premio per pecora e capra non si applicano riduzioni per presentazione tardiva delle domande uniche in relazione al suddetto premio nei confronti degli agricoltori che hanno creato la domanda elettronica per il Portogallo continentale entro il 2 maggio 2011 e che hanno ultimato e presentato la domanda stessa al più tardi nei 14 giorni di calendario successivi al 2 maggio 2011.
Articolo 2
In deroga all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 65/2011, in relazione alle domande di pagamento di cui alla parte II, titolo I, dello stesso regolamento, presentate per il 2011 per il Portogallo continentale, non si applicano le riduzioni previste all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 per presentazione tardiva delle domande uniche se tali domande sono state create nel sistema elettronico entro il 16 maggio 2011 e sono state ultimate e presentate al più tardi nei 14 giorni di calendario successivi al 16 maggio 2011.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
(2) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
(3) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.
(4) GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.
(5) GU L 316 del 2.12.2009, pag. 27.
5.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/37 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 781/2011 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2011
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
ZA |
27,3 |
ZZ |
27,3 |
|
0707 00 05 |
TR |
105,8 |
ZZ |
105,8 |
|
0709 90 70 |
TR |
116,3 |
ZZ |
116,3 |
|
0805 50 10 |
AR |
67,4 |
CL |
76,3 |
|
TR |
56,0 |
|
UY |
72,6 |
|
ZA |
70,8 |
|
ZZ |
68,6 |
|
0806 10 10 |
EG |
172,4 |
MA |
187,3 |
|
TR |
167,0 |
|
ZA |
98,7 |
|
ZZ |
156,4 |
|
0808 10 80 |
AR |
118,6 |
BR |
73,2 |
|
CL |
99,7 |
|
CN |
56,8 |
|
NZ |
102,5 |
|
US |
100,4 |
|
ZA |
87,3 |
|
ZZ |
91,2 |
|
0808 20 50 |
AR |
70,0 |
CL |
102,2 |
|
CN |
50,2 |
|
NZ |
105,7 |
|
ZA |
88,2 |
|
ZZ |
83,3 |
|
0809 20 95 |
CA |
870,0 |
TR |
302,1 |
|
ZZ |
586,1 |
|
0809 30 |
TR |
116,6 |
ZZ |
116,6 |
|
0809 40 05 |
BA |
52,0 |
IL |
149,1 |
|
XS |
57,7 |
|
ZZ |
86,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».
5.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/39 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 782/2011 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 2011
recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010, per la campagna 2010/11
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2010/11 sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 della Commissione (3). Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 778/2011 della Commissione (4). |
(2) |
Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (UE) n. 867/2010 per la campagna 2010/11, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.
(3) GU L 259 dell'1.10.2010, pag. 3.
(4) GU L 201 del 4.8.2011, pag. 14.
ALLEGATO
Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 5 agosto 2011
(EUR) |
||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1701 11 10 (1) |
46,44 |
0,00 |
1701 11 90 (1) |
46,44 |
0,97 |
1701 12 10 (1) |
46,44 |
0,00 |
1701 12 90 (1) |
46,44 |
0,68 |
1701 91 00 (2) |
50,57 |
2,30 |
1701 99 10 (2) |
50,57 |
0,00 |
1701 99 90 (2) |
50,57 |
0,00 |
1702 90 95 (3) |
0,51 |
0,21 |
(1) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
(3) Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.