ISSN 1725-258X

doi:10.3000/1725258X.L_2011.252.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 252

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
28 settembre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2011/637/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 settembre 2011, che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 960/2011 della Commissione, del 26 settembre 2011, recante centocinquantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

8

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011 ( 1 )

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 962/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

16

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 963/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dall’8 al 14 settembre 2011 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli

18

 

 

DECISIONI

 

 

2011/638/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 26 settembre 2011, relativa ai parametri di riferimento per l’assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

20

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 15/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi (GU L 6 dell'11.1.2011)

22

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio, del 7 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria (GU L 94 dell'8.4.2009)

22

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2011

che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2007/641/CE relativa alla conclusione delle consultazioni con la Repubblica delle Isole Figi a norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e dell’articolo 37 dello strumento di cooperazione allo sviluppo

(2011/637/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato da ultimo a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (2) («l’accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l’articolo 96,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo («lo strumento di cooperazione allo sviluppo») (4), in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/641/CE del Consiglio (5) è stata adottata al fine di prendere le misure appropriate in seguito alla violazione degli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-UE e dei valori di cui all’articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo.

(2)

Dette misure sono state prorogate con la decisione 2009/735/CE del Consiglio (6) e, successivamente, con le decisioni del Consiglio 2010/208/UE (7), 2010/589/UE (8) e 2011/219/UE (9), visto che la Repubblica di Figi non solo non ha ancora ottemperato agli impegni importanti assunti in occasione delle consultazioni dell’aprile 2007 in merito a elementi essenziali dell’accordo di partenariato ACP-UE e dello strumento di cooperazione allo sviluppo, ma ha anche compiuto notevoli passi indietro per quanto riguarda una serie di impegni.

(3)

La decisione 2007/641/CE cessa di produrre effetti il 30 settembre 2011. È opportuno prorogarne la validità e aggiornarne opportunamente il contenuto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/641/CE è così modificata:

1)

all’articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2012. La decisione sarà riesaminata periodicamente almeno una volta ogni sei mesi.»;

2)

l’allegato è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica di Figi è destinataria della lettera allegata alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

(4)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(5)  GU L 260 del 5.10.2007, pag. 15.

(6)  GU L 262 del 6.10.2009, pag. 43.

(7)  GU L 89 del 9.4.2010, pag. 7.

(8)  GU L 260 del 2.10.2010, pag. 10.

(9)  GU L 93 del 7.4.2011, pag. 2.


ALLEGATO

S.E. Ratu Epeli NAILATIKAU

Presidente della Repubblica di Figi

Suva

Repubblica di Figi

Eccellenza,

l’Unione europea (UE) attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-UE e dell’articolo 3 dello strumento di cooperazione allo sviluppo. Il partenariato ACP-UE è fondato sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto, che costituiscono elementi essenziali dell’accordo di partenariato ACP-UE e sono, pertanto, alla base delle nostre relazioni.

L’11 dicembre 2006 il Consiglio dell’UE ha condannato il golpe militare nella Repubblica di (Figi).

A norma dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE, e ritenendo che il golpe militare del 5 dicembre 2006 costituisca una violazione degli elementi essenziali elencati all’articolo 9 dell’accordo, l’UE ha invitato le Figi ad avviare consultazioni, ai sensi dell’accordo di partenariato ACP-UE, per un esame approfondito della situazione e ad adottare misure, se necessario, per porvi rimedio.

La parte formale di tali consultazioni è iniziata a Bruxelles il 18 aprile 2007. L’UE ha espresso all’epoca approvazione per la conferma da parte del governo provvisorio di una serie di impegni fondamentali in materia di diritti umani e libertà fondamentali, rispetto dei principi democratici e stato di diritto, come indicato più avanti, proponendo provvedimenti concreti per la loro attuazione.

Purtroppo da allora si sono registrati diversi passi indietro, in particolare nell’aprile 2009, cosicché attualmente le Figi si trovano in violazione di una serie di impegni assunti, soprattutto per quanto riguarda l’abrogazione della costituzione, il ritardo considerevole nell’organizzazione delle elezioni politiche e le violazioni dei diritti umani. Malgrado il notevole ritardo nel tenervi fede, gli impegni rimangono in buona parte decisamente pertinenti rispetto alla situazione attuale nel paese e per questo motivo sono acclusi alla presente lettera. Per aver deciso unilateralmente di violare una serie di impegni fondamentali, le Figi hanno subito perdite in termini di finanziamenti allo sviluppo.

Tuttavia, nello spirito di partenariato su cui si fonda l’accordo di partenariato ACP-UE, l’UE si dichiara disposta ad avviare nuove consultazioni formali non appena si prospetti ragionevolmente la possibilità di condurle in porto con successo. Il 1o luglio 2009 il primo ministro ad interim ha reso nota una tabella di marcia per le riforme e il ripristino dell’ordine democratico, sulla quale l’UE si dichiara pronta ad avviare un dialogo e a valutare se possa fungere da base per nuove consultazioni. L’UE ha pertanto deciso di prorogare le misure appropriate attualmente in vigore nei confronti delle Figi per offrire la possibilità di nuove consultazioni. Sebbene alcune delle misure appropriate siano attualmente superate, l’UE ha ritenuto che, anziché aggiornarle unilateralmente, sia preferibile vagliare ulteriormente la possibilità di avviare nuove consultazioni con le Figi. È pertanto particolarmente importante che il governo provvisorio s’impegni a garantire un dialogo politico nazionale di ampio respiro e dia prova di flessibilità per quanto riguarda i tempi della tabella di marcia. Fermo restando che la posizione dell’UE è e sarà sempre improntata agli elementi essenziali dell’accordo di partenariato ACP-UE e ai suoi principi fondamentali, in particolare per quanto riguarda il ruolo centrale del dialogo e il rispetto degli obblighi reciproci, è importante sottolineare che l’UE non intende trarre conclusioni anticipate sull’esito delle consultazioni future.

L’UE si impegna a riesaminare rapidamente e in modo positivo le suddette misure appropriate se, nell’ambito delle nuove consultazioni, le Figi sottoscrivono impegni sostanziali. Viceversa, se la situazione nelle Figi non migliora, il paese subirà ulteriori perdite in termini di finanziamenti allo sviluppo. Nello specifico, le future decisioni dell’UE sulle misure di accompagnamento a favore dei paesi già aderenti al protocollo sullo zucchero e sul programma indicativo nazionale a favore delle Figi a titolo del 10o Fondo europeo per lo sviluppo (FES) verranno prese in funzione della valutazione dei progressi compiuti verso il ripristino dell’ordine costituzionale.

In attesa dello svolgimento delle nuove consultazioni, l’UE invita le Figi a proseguire e a intensificare il dialogo politico rafforzato.

Le misure appropriate sono le seguenti:

l’erogazione degli aiuti umanitari e il sostegno diretto alla società civile e alle popolazioni vulnerabili possono continuare,

le attività di cooperazione in corso, in particolare a titolo dell’8o e del 9 o FES, possono continuare,

le attività di cooperazione possono proseguire, salvo circostanze eccezionali, per favorire il ripristino della democrazia e migliorare la governance,

può proseguire l’attuazione delle misure di accompagnamento della riforma del settore dello zucchero del 2006. Si tenga presente che l’accordo di finanziamento, firmato a livello tecnico dalle Figi il 19 giugno 2007, prevede una clausola sospensiva,

la preparazione e, a termine, la firma del programma indicativo pluriennale nell’ambito delle misure di accompagnamento alla riforma del settore dello zucchero per il periodo 2011-2013 possono continuare,

il completamento, la firma a livello tecnico e l’attuazione del documento di strategia nazionale e del programma indicativo nazionale a titolo del 10o FES, con una dotazione finanziaria indicativa, e l’eventuale concessione di una quota di incentivazione non superiore al 25 % di tale importo sono subordinati al rispetto degli impegni assunti in materia di diritti umani e stato di diritto, vale a dire: rispetto della costituzione da parte del governo provvisorio; pieno rispetto dell’indipendenza del settore giudiziario; revoca, al più presto possibile, dello stato di emergenza reintrodotto il 6 settembre 2007; conformità delle indagini e dei provvedimenti riguardanti tutte le denunce di violazione dei diritti umani con le diverse procedure e strutture previste dalla legislazione delle Figi; massimo impegno del governo provvisorio per impedire che i servizi di sicurezza facciano dichiarazioni a carattere intimidatorio,

lo stanziamento «zucchero» per il 2007 è stato pari a zero,

la disponibilità dello stanziamento per il 2008 era subordinata all’organizzazione attendibile e tempestiva delle elezioni in linea con gli impegni concordati, specie per quanto riguarda il censimento dell’elettorato, la ridefinizione delle circoscrizioni e la riforma del sistema elettorale secondo il dettato costituzionale, e all’adozione di misure volte a garantire il funzionamento dell’ufficio elettorale, compresa la nomina di un supervisore delle elezioni entro il 30 settembre 2007 come previsto dalla costituzione. Lo stanziamento «zucchero» per il 2008 è stato annullato il 31 dicembre 2009,

lo stanziamento «zucchero» per il 2009 è stato annullato a maggio 2009 in seguito alla decisione del governo provvisorio di rinviare le elezioni politiche fino a settembre 2014,

lo stanziamento per il 2010 è stato annullato prima del 1o maggio 2010 per mancanza di progressi nell’ambito del processo democratico. Tuttavia, vista la grave situazione del settore dello zucchero, la Commissione ha accantonato parte dello stanziamento per fornire assistenza diretta alla popolazione che dipende direttamente dalla produzione di zucchero onde alleviare le ripercussioni negative sul piano sociale. I fondi sono gestiti in modo centralizzato dalla delegazione dell’UE a Suva e non tramite il governo,

lo stanziamento indicativo a titolo del programma indicativo pluriennale 2011-2013 nell’ambito delle misure di accompagnamento per i paesi già aderenti al protocollo sullo zucchero sarà reso disponibile se si giungerà a un accordo nell’ambito del processo di consultazione, in assenza del quale lo stanziamento potrà finanziare unicamente eventuali interventi intesi a ridurre le ripercussioni sociali,

potrà essere eventualmente preso in considerazione un sostegno specifico mirato alla preparazione e all’attuazione dei principali impegni, soprattutto in vista della preparazione e/o dello svolgimento delle elezioni,

non vengono pregiudicate né la cooperazione regionale né la partecipazione delle Figi a tale cooperazione.

Il rispetto degli impegni sarà verificato in base a quanto specificato nell’allegato della presente lettera in termini di dialogo regolare e di reale cooperazione. Sono previste missioni di valutazione e di controllo con le relative relazioni.

L’UE si aspetta inoltre che le Figi collaborino pienamente con il Forum delle isole del Pacifico per l’applicazione delle raccomandazioni formulate dal gruppo di personalità riconosciute a livello internazionale (Eminent Persons’ Group), avallate dai ministri degli esteri del Forum riuniti a Vanuatu il 16 marzo 2007.

L’UE continuerà a seguire con estrema attenzione gli sviluppi nelle Figi. A norma dell’articolo 8 dell’accordo di partenariato ACP-UE, verrà condotto con le Figi un intenso dialogo politico al fine di garantire la tutela dei diritti umani, il ripristino della democrazia e il rispetto dello stato di diritto, fino a quando entrambe le parti non saranno giunte alla conclusione che il dialogo rafforzato ha conseguito il suo scopo.

In caso di rallentamento, interruzione o inversione di tendenza nel rispetto degli impegni da parte del governo provvisorio, l’UE si riserva il diritto di adeguare le misure appropriate.

L’UE ribadisce che i privilegi di cui le Figi beneficiano nell’ambito della cooperazione con l’UE dipendono dal rispetto degli elementi essenziali dell’accordo di partenariato ACP-UE e dei principi sanciti dallo strumento di cooperazione allo sviluppo. Per dimostrare all’UE la sua ferma intenzione di rispettare gli impegni concordati, il governo provvisorio deve compiere progressi rapidi e sostanziali in tal senso.

Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio dell’Unione europea

Per la Commissione europea

ALLEGATO DELL’ALLEGATO

IMPEGNI CONCORDATI CON LA REPUBBLICA DI FIGI

A.   Rispetto dei principi democratici

Impegno n. 1

Indire elezioni politiche libere ed eque entro 24 mesi dal 1o marzo 2007, fatti salvi i risultati della valutazione effettuata dai revisori indipendenti nominati dal segretariato del Forum delle isole del Pacifico. Il processo in vista delle elezioni sarà monitorato, adeguato ed eventualmente riveduto congiuntamente in base a parametri concordati. Ciò presuppone, in particolare, che:

il governo provvisorio adotti, entro il 30 giugno 2007, un calendario per il completamento delle diverse misure preparatorie in previsione delle nuove elezioni politiche,

il calendario indichi le date per il censimento dell’elettorato, la ridefinizione delle circoscrizioni e la riforma del sistema elettorale,

la definizione delle circoscrizioni e la riforma elettorale siano conformi alla costituzione,

si adottino gli opportuni provvedimenti per garantire il funzionamento dell’ufficio elettorale, compresa la nomina di un supervisore delle elezioni, entro il 30 settembre 2007 in conformità della costituzione,

il vicepresidente sia nominato conformemente alla costituzione.

Impegno n. 2

Nell’adottare iniziative e cambiamenti di rilievo a livello legislativo, finanziario o di altre politiche, il governo provvisorio deve tener conto delle consultazioni con la società civile e con le altre parti interessate.

B.   Stato di diritto

Impegno n. 1

Il governo provvisorio deve profondere il massimo impegno per impedire che i servizi di sicurezza facciano dichiarazioni a carattere intimidatorio.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio deve far rispettare la costituzione del 1997 e garantire il funzionamento normale e indipendente delle istituzioni costituzionali delle Figi, come la Commissione per i diritti umani, la Commissione per il servizio pubblico e la Commissione per gli uffici costituzionali. Vengono tutelate l’indipendenza sostanziale e il funzionamento del Gran consiglio dei capi.

Impegno n. 3

Garantire il pieno rispetto dell’indipendenza del potere giudiziario, che deve poter svolgere liberamente le sue funzioni e le cui sentenze devono essere rispettate da tutte le parti interessate. In particolare:

il governo provvisorio si impegna a nominare il tribunale di cui alla sezione 138, paragrafo 3, della costituzione entro il 15 luglio 2007,

d’ora in poi, le nomine e le revoche dei giudici dovranno svolgersi nel pieno rispetto del dettato costituzionale e delle norme procedurali,

sarà evitata qualsiasi ingerenza nel processo giudiziario da parte dei militari, della polizia o del governo provvisorio, e sarà garantito il pieno rispetto delle professioni giuridiche.

Impegno n. 4

Tutti i procedimenti penali per corruzione devono svolgersi attraverso i canali giudiziari adeguati e tutti gli altri organi eventualmente istituiti per indagare sui presunti casi di corruzione devono operare entro i limiti costituzionali.

C.   Diritti umani e libertà fondamentali

Impegno n. 1

Il governo provvisorio adotta tutte le misure necessarie affinché qualsiasi denuncia di violazione dei diritti umani sia oggetto di indagini o provvedimenti conformemente alle diverse procedure e strutture previste dalla legislazione delle Isole Figi.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio revoca lo stato di emergenza a maggio 2007, fatte salve eventuali minacce per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Impegno n. 3

Il governo provvisorio garantisce che la Commissione delle Figi per i diritti umani possa operare in piena indipendenza conformemente alla costituzione.

Impegno n. 4

La libertà di espressione e la libertà dei media, sotto qualsiasi forma, sono pienamente rispettate, conformemente alla costituzione.

D.   Verifica dell’attuazione degli impegni

Impegno n. 1

Il governo provvisorio si impegna a intrattenere un dialogo regolare per consentire la verifica dei progressi compiuti e fare in modo che le autorità e/o i rappresentanti dell’UE e della Commissione europea possano accedere liberamente alle informazioni riguardanti tutte le questioni connesse ai diritti umani, al ripristino pacifico della democrazia e allo Stato di diritto nelle Figi.

Impegno n. 2

Il governo provvisorio collabora pienamente con eventuali missioni dell’UE incaricate di verificare e valutare i progressi.

Impegno n. 3

Il governo provvisorio invia ogni tre mesi, a decorrere dal 30 giugno 2007, relazioni sui progressi compiuti per quanto riguarda gli elementi essenziali dell’accordo di Cotonou e gli impegni assunti.

Va osservato che per affrontare efficacemente determinate questioni occorre un’impostazione pragmatica, che tenga conto della realtà attuale e, al tempo stesso, sia rivolta al futuro.


REGOLAMENTI

28.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 960/2011 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2011

recante centocinquantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 15 settembre 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due persone fisiche al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone fisiche»:

(a)

«Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (alias (a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, (b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, (c) Muhammad Hassan Qayed, (d) Mohammad Hassan Abu Bakar, (e) Hasan Qa'id, (f) Muhammad Hasan al-Libi, (g) Abu Yahya al-Libi, (h) Abu Yahya, (i) Sheikh Yahya, (j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, (k) Abu Yunus Rashid, (l) al-Rashid, (m) Abu al-Widdan, (n) Younes Al-Sahrawi, (o) Younes Al-Sahraoui). Indirizzo: Wadi ’Ataba, Libia (indirizzo precedente nel 2004). Data di nascita: (a) 1963, (b) 1969. Luogo di nascita: Marzaq, Giamahiria araba libica. Nazionalità: libica. Passaporto n.: 681819/88 (passaporto libico). Numero di identificazione nazionale: 5617/87 (identificazione nazionale libica). Altre informazioni: (a) alto dirigente di Al-Qaeda che alla fine del 2010 era responsabile della supervisione di altri alti esponenti di Al-Qaeda; (b) dal 2010 è un comandante di Al-Qaeda in Pakistan e fornisce assistenza finanziaria ai combattenti di Al-Qaeda in Afghanistan, (c) è stato anche un alto stratega di Al-Qaeda e un comandante sul campo in Afghanistan, nonché un istruttore presso il campo di addestramento di Al-Qaeda; (d) il nome della madre è Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias al Zahra’ ‘Umar). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.9.2011.»

(b)

«Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (alias (a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, (b) Yunis al-Mauritani, (c) Younis al-Mauritani, (d) Sheikh Yunis al-Mauritani, (e) Shaykh Yunis the Mauritanian, (f) Salih the Mauritanian, (g) Mohamed Salem, (h) Youssef Ould Abdel Jelil, (i) El Hadj Ould Abdel Ghader, (j) Abdel Khader, (k) Abou Souleimane, (l) Chingheity). Data di nascita: intorno al 1981. Luogo di nascita: Arabia Saudita. Nazionalità: mauritana. Altre informazioni: (a) alto dirigente di Al-Qaeda basato in Pakistan e associato all'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico; (b) ricercato dalle autorità mauritane. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.9.2011.»


28.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2011

che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento (UE) n. 297/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, appropriate misure urgenti a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano i livelli di azione negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima (2).

(3)

Il regolamento (UE) n. 297/2011 è stato a più riprese modificato per tener conto degli sviluppi della situazione. Le modifiche hanno riguardato l'adozione di livelli massimi di radioattività da applicare agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari originari del Giappone, l'aggiunta di prefetture alla zona alla quale si applicano restrizioni una volta constatati in tali prefetture livelli di contaminazione superiori ai livelli massimi, e infine l'eliminazione dalla zona soggetta a restrizioni delle prefetture per le quali un ampio monitoraggio ha dimostrato che esse non erano colpite in misura significativa dalla contaminazione radioattiva.

(4)

A metà luglio 2011 la Commissione è stata informata dalle autorità giapponesi che livelli elevati di cesio erano stati rilevati nelle carni di bovini allevati in varie prefetture del Giappone. Dato che per motivi di salute pubblica e degli animali diversi dalla radioattività l'importazione nell'UE di carni bovine giapponesi non è consentita, questi rilevamenti non incidono sul consumatore europeo. Sempre di recente sono stati riscontrati livelli di radioattività superiori a quelli massimi in nuovi prodotti alimentari. Questi dati e il fatto che nuove/altre colture agricole/orticole vengono coltivate e raccolte nella zona contaminata dimostrano l'opportunità di mantenere in vigore le attuali misure dopo il 30 settembre 2011. È quindi opportuno continuare ad applicare l'attuale regolamento fino al 31 dicembre 2011, invece che fino al 30 settembre 2011 come originariamente previsto. Viene mantenuto il principio di un riesame mensile dell'attuazione del regolamento.

(5)

Dato che il regolamento (UE) n. 297/2011 è stato ripetutamente modificato in un breve lasso di tempo, è opportuno sostituire il regolamento (UE) n. 297/2011 con un nuovo regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 3954/87 (3) originari del Giappone o da esso provenienti, ad esclusione dei prodotti che hanno lasciato il Giappone prima del 28 marzo 2011 e dei prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011.

Articolo 2

Attestazione

1.   Tutte le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 sono soggette alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2.   Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1, che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4), sono immesse nell'Unione attraverso un punto di entrata designato ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (di seguito "punto di entrata designato") (5).

3.   Le partite dei prodotti di cui all'articolo 1 sono accompagnate da una dichiarazione attestante:

a)

che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011, oppure

b)

che il prodotto è originario di e proveniente da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, oppure

c)

che il prodotto è proveniente dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito, oppure

d)

che il prodotto, ove esso sia originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, non contiene livelli dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi di cui all'allegato II del presente regolamento.

4.   Il paragrafo 3, lettera d), si applica anche ai prodotti catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture ivi elencate, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.

5.   La dichiarazione di cui al paragrafo 3 è redatta conformemente al modello contenuto nell'allegato I ed è firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del Giappone. Per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera d), la dichiarazione è accompagnata da un rapporto di analisi contenente i risultati del campionamento e dell'analisi.

Articolo 3

Identificazione

Ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 è contraddistinta da un codice che è riportato nella dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nel rapporto di analisi di cui all'articolo 2, paragrafo 5, nel certificato sanitario e nei documenti commerciali che accompagnano la partita.

Articolo 4

Notifica preventiva

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente l'arrivo di ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 alle autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato, almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita.

Articolo 5

Controlli ufficiali

1.   Le autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano:

a)

controlli documentali e di identità su tutte le partite dei prodotti di cui all'articolo 1, e

b)

controlli fisici, comprese analisi di laboratorio, sulla presenza di iodio 131, cesio 134 e cesio 137 su almeno:

il 10% delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e

il 20% delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c).

2.   Le partite sono tenute sotto controllo ufficiale per un massimo di cinque giorni lavorativi in attesa che siano disponibili i risultati delle analisi di laboratorio.

3.   L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi o di un suo rappresentante, della dichiarazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, debitamente vidimata dall'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato. La dichiarazione attesta che sono stati effettuati i controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 e che i controlli fisici eventualmente eseguiti hanno dato risultati favorevoli.

Articolo 6

Spese

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e le eventuali misure adottate in caso di non conformità sono a carico dell'operatore del settore alimentare e dei mangimi.

Articolo 7

Prodotti non conformi

Non sono immessi sul mercato gli alimenti per animali e i prodotti alimentari, originari del Giappone o da esso provenienti, non conformi ai livelli massimi di cui all'allegato II. Tali alimenti per animali e prodotti alimentari non conformi sono eliminati in condizioni di sicurezza o rinviati al paese di origine.

Articolo 8

Relazioni

Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione in merito a tutti i risultati delle analisi attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) e il sistema per uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (ECURIE) dell'Unione europea.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 297/2011 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Article10

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2011. Il regolamento è oggetto di un riesame mensile che tiene conto degli sviluppi della situazione della contaminazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.

(3)  GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11.

(4)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(5)  GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

Livelli massimi per i prodotti alimentari  (1) (Bq/kg)

 

Alimenti per lattanti e bambini e per la prima infanzia

Latte e prodotti lattiero-caseari

Altri prodotti alimentari, esclusi quelli liquidi

Prodotti alimentari liquidi

Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90

75

125

750

125

Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131

100 (2)

300 (2)

2 000

300 (2)

Somma degli isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241

1

1 (2)

10 (2)

1 (2)

Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 (dieci) giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137, eccetto C-14 e H-3

200 (2)

200 (2)

500 (2)

200 (2)

Livelli massimi per gli alimenti per animali  (3) (Bq/kg)

 

Alimenti per animali

Somma di Cs-134 e Cs-137

500 (4)

Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131

2 000 (5)


(1)  Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo.

(2)  Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio.

(3)  Livello massimo relativo a un mangime con un tasso di umidità del 12%.

(4)  Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione.

(5)  Il valore è fissato a titolo provvisorio e coincide con quello previsto per i prodotti alimentari in attesa di una valutazione dei fattori di trasferimento dello iodio dagli alimenti per animali ai prodotti alimentari.


28.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 962/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AR

25,3

EC

25,3

MK

52,7

ZZ

34,4

0707 00 05

MK

44,0

TR

107,2

ZZ

75,6

0709 90 70

TR

121,6

ZZ

121,6

0805 50 10

AR

72,7

CL

69,1

TR

68,8

UY

67,6

ZA

78,4

ZZ

71,3

0806 10 10

CL

69,0

IL

136,9

MK

82,2

TR

102,0

ZA

63,5

ZZ

90,7

0808 10 80

BZ

86,4

CL

142,0

NZ

95,3

US

90,6

ZA

101,7

ZZ

103,2

0808 20 50

AR

47,4

CN

68,0

TR

120,5

ZA

61,3

ZZ

74,3

0809 30

TR

166,1

ZZ

166,1


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


28.9.2011   

IT

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L 252/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 963/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2011

che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio di titoli d’importazione richiesti dall’8 al 14 settembre 2011 per i prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e sospende la presentazione di domande per tali titoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), e in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (3), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi oggetto di domande di titoli d’importazione presentate alle autorità competenti dall’8 al 14 settembre 2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 superano la quantità disponibile con il numero d’ordine 09.4320.

(2)

I quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione presentate alle autorità competenti dall’8 al 14 settembre 2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 sono pari alla quantità disponibile con il numero d'ordine 09.4317.

(3)

In tale contesto occorre fissare un coefficiente di attribuzione per il rilascio dei titoli relativi al numero d’ordine 09.4320, in applicazione del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(4)

Conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009, occorre sospendere sino alla fine della campagna di commercializzazione la presentazione di ulteriori domande di titoli per i numeri d’ordine 09.4317 e 09.4320,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d’importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 dall’8 al 14 settembre 2011 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell’allegato del presente regolamento.

2.   È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2011/2012 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d’ordine indicati nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13.

(3)  GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.


ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»

Campagna di commercializzazione 2011/12

Domande presentate dall’8.9.2011 al 14.9.2011

Numero d’ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4317

Australia

 (1)

Sospese

09.4318

Brasile

 

09.4319

Cuba

 

09.4320

Altri paesi terzi

4,761909

Sospese

09.4321

India

 

Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


«Zucchero Balcani»

Campagna di commercializzazione 2011/12

Domande presentate dall’8.9.2011 al 14.9.2011

Numero d’ordine

Paese

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4324

Albania

 

09.4325

Bosnia-Erzegovina

 

09.4326

Serbia

 (2)

 

09.4327

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

09.4328

Croazia

 (2)

 

Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


«Zucchero di importazione eccezionale e industriale»

Campagna di commercializzazione 2011/12

Domande presentate dall’8.9.2011 al 14.9.2011

Numero d’ordine

Tipo

Coefficiente di attribuzione

(in %)

Ulteriori domande

09.4380

Eccezionale

 

09.4390

Industriale

 (3)

 

Non pertinente: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.


(1)  Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

(2)  Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.

(3)  Non pertinente: le domande non superano i quantitativi disponibili e sono interamente accolte.


DECISIONI

28.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2011

relativa ai parametri di riferimento per l’assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/638/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 sexies, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

È necessario adottare i parametri di riferimento da applicare per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei per il periodo di scambio compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012, di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e per il periodo di scambio compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020, di cui all’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3 quater, paragrafo 2, della medesima direttiva.

(2)

Le quote basate su tali parametri dovrebbero essere fissate fino al 2020, eccetto nei casi in cui gli atti adottati a norma dell’articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE richiedano modifiche conseguenti.

(3)

A seguito dell’integrazione nello Spazio economico europeo (SEE) della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (2), per decisione del Comitato misto SEE n. 6/2011, del 1o aprile 2011, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE (3), i parametri di riferimento devono essere applicati all’interno dello spazio SEE.

(4)

Risulta pertanto necessario basare i parametri di riferimento sul numero di quote gratuite a livello del SEE fissate dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2011, del 20 luglio 2011, che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE (4).

(5)

I parametri di riferimento devono essere calcolati dividendo i numeri delle quote SEE applicabili al periodo di scambio compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012 e delle quote applicabili al periodo di scambio compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 per la somma dei dati in tonnellate-chilometro dichiarati nelle domande trasmesse alla Commissione a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Fatto salvo l’articolo 25 bis, della direttiva 2003/87/CE, il parametro di riferimento da applicare per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, della suddetta direttiva per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012 è di 0,000679695907431681 quote per tonnellata-chilometro.

2.   Fatto salvo l’articolo 25 bis, della direttiva 2003/87/CE, il parametro di riferimento da applicare per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei ai sensi dell’articolo 3 sexies, paragrafo 1, della suddetta direttiva per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 è di 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro.

Articolo 2

I calcoli relativi a un numero di quote da assegnare in conformità ai parametri di riferimento di cui all’articolo 1 sono arrotondati per difetto alla quota più vicina.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2)  GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

(3)  GU L 93 del 7.4.2011, pag. 35.

(4)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


Rettifiche

28.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/22


Rettifica del regolamento (UE) n. 15/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 6 dell'11 gennaio 2011 )

A pagina 5, nell'allegato, punto A.4, lettera b), seconda frase:

anziché:

«Tali metodi devono essere oggetto di una validazione interlaboratorio»

leggi:

« Tali metodi devono essere oggetto di una validazione intralaboratorio»


28.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/22


Rettifica del regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio, del 7 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94 dell'8 aprile 2009 )

A pagina 11, considerando 12:

anziché:

«Il regolamento (CE) n. 1803/2006 dovrebbe pertanto essere modificato.»,

leggi:

«Il regolamento (CE) n. 1083/2006 dovrebbe pertanto essere modificato.»


  翻译: