ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.261.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 261

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
6 ottobre 2011


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio, del 3 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2011 della Commissione, del 5 ottobre 2011, che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE e l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto concerne le voci riguardanti il Sud Africa negli elenchi di paesi terzi o loro parti relativamente all’influenza aviaria ad alta patogenicità ( 1 )

19

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 992/2011 della Commissione, del 5 ottobre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

23

 

 

DECISIONI

 

 

2011/649/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2011, recante nomina di due membri irlandesi e di un supplente irlandese del Comitato delle regioni

25

 

 

2011/650/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 20 settembre 2011, recante nomina di un membro lussemburghese e di un supplente lussemburghese del Comitato delle regioni

26

 

 

2011/651/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 29 giugno 2011, relativa agli aiuti nel settore dell’eliminazione delle carcasse nel 2003 Aiuto di Stato C 23/05 (ex NN 8/04 e ex N 515/03) [notificata con il numero C(2011) 4425]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

6.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/1


Informazione relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

Il 13 luglio 2011 l’Unione europea ha notificato al governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe la sua approvazione, in data 12 luglio 2011, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca.

Il 28 agosto 2011 la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe ha notificato per iscritto al segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea l’avvenuto espletamento delle proprie procedure per l’entrata in vigore.

Di conseguenza il protocollo è entrato in vigore a decorrere dal 29 agosto 2011, conformemente al suo articolo 14.


REGOLAMENTI

6.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 990/2011 DEL CONSIGLIO

del 3 ottobre 2011

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 11, paragrafi 2, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione»), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 (2), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («le misure iniziali»). A seguito dello svolgimento di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (3) l’applicazione di questo dazio è stata estesa alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»). È stato inoltre deciso di creare un «sistema di esenzione» sulla base dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. I dettagli del sistema figurano nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (4). Per ottenere l’esenzione dal dazio esteso, i produttori di biciclette dell’Unione devono rispettare le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia devono rispettare un rapporto di parti di biciclette originarie della Cina inferiore al 60 % nelle loro operazioni o un valore aggiunto superiore al 25 % a tutte le parti utilizzate nelle operazioni. Sino ad oggi sono state concesse più di 250 esenzioni.

(2)

Sulla base di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1524/2000 (5), ha deciso che le misure di cui sopra dovrebbero essere mantenute.

(3)

Sulla base di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base («l’inchiesta precedente»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1095/2005 (6), ha deciso di aumentare il dazio antidumping esistente portandolo al 48,5 %.

2.   La presente inchiesta

(4)

Il 13 luglio 2010 la Commissione ha annunciato, con un avviso («avviso di apertura») (7) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di biciclette originarie della RPC.

(5)

Il riesame è stato avviato in seguito a una domanda debitamente motivata, presentata dalla European Bicycles Manufacturers Association (Associazione europea dei produttori di biciclette — «il denunziante») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 25 %, della produzione di biciclette dell’Unione.

(6)

La richiesta era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.

3.   Parti interessate dall’inchiesta

(7)

La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura dell’inchiesta il denunziante, i produttori dell’Unione menzionati nella domanda, tutti gli altri produttori dell’Unione noti, i produttori esportatori, gli importatori e le associazioni notoriamente interessate nonché le autorità della RPC.

(8)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(9)

Diversi produttori dell’Unione rappresentati dal denunziante, altri produttori dell’Unione che hanno collaborato, i produttori esportatori, gli importatori e le associazioni di utilizzatori hanno reso note le loro osservazioni.

(10)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

4.   Campionamento

(11)

Considerato il numero elevato di produttori esportatori, di produttori dell’Unione e di importatori interessati dall’inchiesta, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

(12)

Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori e i rappresentanti che agiscono per loro conto, i produttori dell’Unione e gli importatori sono stati invitati a manifestarsi e a fornire informazioni come indicato nell’avviso di apertura. La Commissione ha contattato inoltre le associazioni note di produttori esportatori e le autorità della RPC. Nessuna delle suddette parti si è opposta all’uso delle tecniche di campionamento.

(13)

Nel complesso, sette produttori esportatori, circa cento produttori dell’Unione e quattro importatori hanno fornito le informazioni richieste entro i termini fissati.

(14)

Poiché solo sette produttori cinesi hanno fornito le informazioni relative al campionamento richieste nell’avviso di apertura, è stato deciso di non ricorrere al campionamento. Sono stati inviati questionari a queste sette società, delle quali solamente tre hanno risposto. Di queste tre società, solo due hanno dichiarato di avere esportato il prodotto in esame verso l’Unione durante il periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»).

(15)

Per quanto riguarda i produttori dell’Unione, in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, il campione è stato selezionato previa consultazione, e con il consenso, della pertinente associazione di categoria, sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite e di produzione nell’Unione. Sono quindi stati inclusi nel campione otto produttori dell’Unione. La Commissione ha inviato i questionari alle otto società selezionate, le quali lo hanno restituito dopo averlo compilato in tutte le sue parti.

(16)

Dato il numero limitato di importatori (quattro) che hanno risposto al questionario e che si sono dichiarati disponibili a collaborare, si è deciso che nei loro confronti non era necessario applicare le tecniche di campionamento. La Commissione ha inviato i questionari ai quattro importatori. Solamente un importatore ha in seguito risposto al questionario, ma le sue risposte non sono risultate complete in quanto l’importatore era impegnato nel processo di chiusura delle attività.

(17)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e per accertare l’interesse dell’Unione. Sono state verificate in loco le informazioni fornite dalle società di seguito elencate.

a)

Produttori dell’Unione

Accell Group N.V., Heerenveen, Paesi Bassi,

Decathlon SA, Villeneuve d’Ascq, Francia,

Cycleurope Industries S.A.S., Romilly sur Seine, Francia,

Denver S.R.L., Dronero, Italia,

Derby Cycle Werke GmbH, Cloppenburg, Germania,

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG, Sangerhausen, Germania,

Sprick Rowery Sp.zo.o., Świebodzin, Polonia e Sprick Cycle GmbH, Gütersloh, Germania,

UAB Baltik Vairas e UAB Baltic Bicycle Trade, Šiauliai, Lituania, e Pantherwerke AG e Onyx Cycle GmbH, Löhne, Germania.

b)

Produttori esportatori della RPC

Oyama Bicycles (Taicang) Co., Cina,

Tianjin Golden Wheel Bicycle (Group) Co. Ltd, Cina.

(18)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il PIR. L’analisi degli andamenti pertinenti per l’analisi del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2007 e la fine del PIR («periodo in esame»).

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(19)

Il prodotto in esame è lo stesso di cui al regolamento (CE) n. 1524/2000, ossia biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 10, 8712 00 30 ed ex 8712 00 80.

(20)

Come nell’inchiesta precedente, le biciclette sono state classificate nelle seguenti categorie:

A: biciclette fuoristrada (all-terrain bicycle o ATB, comprese le mountain bike 24″ o 26″),

B: biciclette da trekking/biciclette «city bike»/biciclette ibride/VTC («vélos tout chemin»)/biciclette da turismo 26″ o 28″,

C: biciclette da cross (BMX) e biciclette per bambini 16″ o 20″,

D: altri tipi di biciclette/velocipedi (esclusi gli unicicli o monocicli).

(21)

Tutti i tipi di biciclette di cui sopra presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. Inoltre sono venduti attraverso canali di distribuzione simili come dettaglianti specializzati, catene di negozi di articoli sportivi e grande distribuzione sul mercato dell’Unione. Poiché le applicazioni e gli impieghi di base delle biciclette sono gli stessi, si tratta di prodotti in larga misura intercambiabili e, di conseguenza, i modelli classificati in diverse categorie sono reciprocamente concorrenziali. Si è quindi concluso che tutte le categorie di biciclette formano un unico prodotto.

(22)

L’inchiesta ha inoltre dimostrato che le biciclette prodotte e vendute dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, quelle fabbricate e vendute sul mercato del paese di riferimento e quelle importate sul mercato dell’Unione dalla RPC presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base.

(23)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, una parte ha affermato che la concorrenza tra biciclette cinesi e biciclette prodotte nel mercato dell’Unione era scarsa o inesistente. Nel dossier non figuravano però informazioni in grado di corroborare tale affermazione né sono stati presentati documenti giustificativi a sostegno. A tale proposito si osserva inoltre che, come indicato nel considerando 26, i produttori esportatori cinesi hanno collaborato in misura molto limitata, fornendo informazioni assai ridotte sui prodotti fabbricati e venduti dai produttori cinesi sul mercato dell’Unione. In mancanza di informazioni più attendibili, quest’affermazione è stata pertanto respinta.

(24)

Le biciclette prodotte e vendute dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, quelle prodotte e vendute sul mercato del paese di riferimento e quelle importate nel mercato dell’Unione e originarie della RPC sono quindi considerate prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

1.   Osservazioni preliminari

(25)

Come disposto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stata valutata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping nel caso in cui venissero a scadere le misure in vigore.

(26)

Il livello di collaborazione a questo procedimento è stato assai basso fin dalla sua apertura. Come indicato nel considerando 14, solo tre produttori cinesi hanno risposto ai questionari ed hanno espresso inizialmente la loro disponibilità a collaborare. Di queste tre società, solo due hanno dichiarato di avere esportato il prodotto in esame verso l’Unione durante il PIR, il che rappresentava nel complesso meno del 10 % delle esportazioni totali del prodotto in esame verso l’Unione.

(27)

Visite di verifica sono state realizzate nelle sedi delle due società che hanno effettuato vendite all’esportazione verso l’Unione. Per una di queste società, tuttavia, non è stato possibile verificare le informazioni fornite con le risposte al questionario poiché la società non è riuscita a fornire i documenti che corroborerebbero i dati presentati. L’altra società ha collaborato in misura soddisfacente, ma le sue esportazioni verso l’Unione durante il PIR rappresentano meno del 5 % delle esportazioni totali del prodotto in esame dalla RPC verso l’Unione.

(28)

Sulla scorta di quanto precede, le autorità cinesi e le tre società sono state informate della possibilità che venisse applicato l’articolo 18 del regolamento di base a causa dello scarso livello di collaborazione da parte dei produttori esportatori e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in risposta a tale comunicazione. Di conseguenza, le conclusioni circa il rischio del persistere o della reiterazione del dumping presentate nel seguito si basano, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili, ossia sulle statistiche relative agli scambi e sulle comunicazioni delle parti interessate, compresa la domanda.

2.   Importazioni cinesi oggetto di dumping durante il PIR

2.1.   Paese di riferimento

(29)

Nell’avviso di apertura era stato proposto il Messico come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. Le parti interessate sono state invitate a pronunciarsi su tale scelta.

(30)

Una parte ha presentato osservazioni sull’idoneità del Messico come paese di riferimento, affermando che i prezzi delle biciclette sul mercato interno del Messico erano inattendibili e inadatti ai fini della presente inchiesta. L’India è stata proposta come alternativa. Tale argomentazione non è stata tuttavia corroborata da alcun elemento di prova ed è stata pertanto respinta.

(31)

Il Messico è stato utilizzato come paese di riferimento nelle inchieste precedenti e non è stata dimostrata l’esistenza di circostanze nuove o diverse tali da giustificare un’altra scelta. Il profilo del mercato messicano per il prodotto in esame, il numero di operatori, la concorrenza sul mercato interno e le caratteristiche del processo di produzione hanno confermato che il Messico continua ad essere un paese di riferimento appropriato.

(32)

A tre società messicane sono stati inviati questionari. Delle tre società, solo una è stata disposta a collaborare e ha risposto al questionario.

2.2.   Valore normale

(33)

I prezzi di vendita sul mercato interno del paese di riferimento sono stati utilizzati per stabilire un valore normale medio, utilizzando il tasso di cambio medio tra euro e peso nel corso del PIR per ottenere un prezzo medio ponderato franco fabbrica in euro.

2.3.   Prezzo all’esportazione

(34)

Data l’applicazione dell’articolo 18 e in mancanza di altri dati attendibili, i prezzi all’esportazione sono stati stabiliti principalmente sulla base di dati Eurostat e delle informazioni fornite dall’unico esportatore cinese che ha collaborato.

(35)

Nel corso dell’inchiesta precedente era stato concluso che i prezzi ricavati dalle statistiche di Eurostat non erano utili ai fini dell’analisi (8). Tuttavia, alla luce dello scarso livello di collaborazione degli esportatori cinesi, la Commissione ha ritenuto che i prezzi all’importazione di Eurostat per la RPC fossero una fonte ragionevole ai fini della presente inchiesta. La Commissione è tuttavia consapevole dei limiti di quest’analisi e del fatto che essa può servire unicamente come indicatore dell’andamento dei prezzi.

(36)

Il prezzo all’esportazione ricavato dai dati di Eurostat è un prezzo cif, che ha dovuto essere adeguato in relazione al costo medio del trasporto marittimo per transazione onde calcolare uno stadio franco fabbrica. Le informazioni contenute nella risposta dell’unico produttore cinese che ha collaborato sono state utilizzate per calcolare il costo medio del trasporto marittimo per unità, risultato pari a 8,30 EUR. Il prezzo all’esportazione franco fabbrica verso l’Unione dell’unica società cinese che ha collaborato è stato calcolato in modo analogo. Il prezzo unitario che ne è derivato è stato utilizzato per calcolare un prezzo medio ponderato per la Cina franco fabbrica.

2.4.   Confronto

(37)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale del Messico è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione della Cina allo stadio franco fabbrica. In questo modo è stato stabilito un margine di dumping medio ponderato.

2.5.   Margine di dumping

(38)

I calcoli relativi al dumping hanno mostrato un margine di dumping per l’intero paese superiore al 20 %. Tale livello va tuttavia considerato prudente poiché i dati di Eurostat non tengono conto delle notevoli differenze di prezzo fra i vari tipi di prodotto in esame. A questo proposito va rilevato che, secondo le informazioni presentate nella domanda, i margini di dumping avevano raggiunto livelli superiori al 100 %.

3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

3.1.   Osservazione preliminare

(39)

L’andamento probabile delle importazioni dalla RPC è stato analizzato in termini sia di tendenze dei prezzi che di volumi previsti.

3.2.   Capacità produttiva inutilizzata dei produttori esportatori cinesi

(40)

Secondo le informazioni presentate nella domanda, l’industria cinese di fabbricazione delle biciclette è, in termini di volume, la più grande del mondo. La RPC dispone di una capacità produttiva compresa fra i 100 e i 110 milioni di biciclette e la sua produzione è di circa 80 milioni di biciclette all’anno. L’industria cinese delle biciclette è orientata verso le esportazioni: in una produzione annua di 80 milioni di biciclette, 25 milioni sono destinati al mercato interno, mentre i rimanenti 55 milioni, ossia il 69 % della produzione complessiva, sono destinati all’esportazione.

(41)

La capacità inutilizzata annua stimata della RPC è compresa fra i 20 e i 30 milioni circa di biciclette, il che rappresenta più del doppio dell’attuale produzione dell’Unione indicata al considerando 66. Dalle informazioni ottenute durante l’inchiesta emerge inoltre che la capacità produttiva di biciclette della RPC può essere facilmente aumentata ricorrendo, tra l’altro, al reclutamento di mano d’opera supplementare in caso di incremento della domanda.

(42)

Alla luce di quanto precede, non si può pertanto escludere che la capacità inutilizzata di cui dispone la RPC potrebbe essere utilizzata per aumentare le esportazioni verso l’Unione in assenza di misure antidumping.

(43)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, una parte ha affermato che la capacità produttiva cinese indicata nel regolamento era infondata e basata solamente su congetture. A tale proposito si ricorda che la collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi è stata assai scarsa e che le conclusioni hanno dovuto basarsi in larga misura sui dati disponibili. Nella fattispecie, e come indicato al considerando 40, in mancanza di altre informazioni maggiormente attendibili, la Commissione ha utilizzato gli elementi di prova prima facie presentati nella domanda. Dall’inchiesta non sono emerse informazioni tali da indicare che tali elementi di prova prima facie fossero inesatti. La parte in questione non ha inoltre presentato dati o elementi di prova tali da dimostrare livelli sostanzialmente diversi di capacità inutilizzata nella RPC. L’affermazione di cui sopra è stata pertanto respinta.

3.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione e prezzi all’esportazione nei paesi terzi

(44)

I dati di Eurostat e i dati contenuti nella domanda indicano che l’Unione rappresenta un mercato interessante per i produttori esportatori cinesi.

(45)

Dalle informazioni sui prezzi fornite dall’unica società esportatrice cinese che ha collaborato emerge che la media ponderata dei prezzi all’esportazione franco fabbrica del prodotto per quanto riguarda i paesi terzi è inferiore alla media dei prezzi di vendita franco fabbrica nell’Unione durante il PIR. Tenuto conto della capacità produttiva della RPC e della domanda nel mercato dell’Unione, è assai probabile che i produttori cinesi, in caso di abrogazione delle misure, aumentino immediatamente le loro esportazioni di biciclette verso l’Unione. La sovraccapacità esistente offre inoltre ai produttori cinesi la possibilità di essere presenti sul mercato dell’Unione a prezzi assai contenuti.

3.4.   Conclusioni sulla probabilità del persistere del dumping

(46)

Dato che, anche considerando le misure attualmente in vigore, un confronto prudente utilizzando i dati di Eurostat e le informazioni presentate dall’unico esportatore cinese che ha collaborato ha fatto emergere un margine di dumping superiore al 20 % per le esportazioni cinesi durante il PIR, il persistere del dumping è assai probabile in assenza di misure.

(47)

L’analisi di cui sopra ha dimostrato che le importazioni cinesi hanno continuato ad entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping. Tenuto conto in particolare della capacità inutilizzata disponibile nella RPC, che si presta ad essere ulteriormente aumentata con facilità ove necessario, nonché dell’analisi dei livelli dei prezzi nell’Unione e negli altri paesi terzi, è possibile concludere che esiste la probabilità del persistere del dumping qualora le misure fossero abrogate.

D.   SITUAZIONE DEL MERCATO DELL’UNIONE

1.   Produzione dell’Unione e industria dell’Unione

(48)

Nel corso della presente inchiesta è emerso che avevano fabbricato biciclette circa 100 produttori dell’Unione che si erano manifestati nel corso dell’inchiesta nonché altri produttori, la maggior parte dei quali rappresentati dalle rispettive associazioni nazionali. Tali società costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Dall’inchiesta è inoltre emerso che l’industria beneficia del sistema di esenzione descritto sopra al considerando 1.

(49)

Per determinare la produzione totale dell’Unione, sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili, comprese quelle contenute nella domanda, i dati raccolti presso i produttori dell’Unione e le associazioni nazionali prima e dopo l’apertura dell’inchiesta, nonché le statistiche generali sulla produzione.

2.   Consumo sul mercato dell’Unione

(50)

La stima delle vendite dei produttori dell’Unione è stata fatta in base ai dati forniti dai produttori nelle risposte al questionario per il campionamento e in base ai dati riportati nella domanda presentata dal denunziante. I dati presentati nella domanda sono stati inviati da diverse associazioni di produttori di biciclette dell’Unione.

(51)

Il consumo apparente nell’Unione è stato calcolato sulla base delle vendite realizzate da tutti i produttori dell’Unione sul mercato UE, come indicato al considerando 68, aggiungendovi le importazioni provenienti da tutti i paesi sulla base delle statistiche di Eurostat.

(52)

Tra il 2007 e il PIR il consumo nell’Unione è diminuito dell’11 %, passando da 22 912 066 unità nel 2007 a 20 336 813 unità durante il PIR. Il calo del consumo si è verificato segnatamente tra il 2008 e il 2009. Nella seguente tabella vengono presentati in dettaglio i dati relativi al consumo, espressi in unità:

Tabella 1 —   Consumo

 

2007

2008

2009

PIR

Volume (unità)

 

 

 

 

+ Totale delle importazioni

10 073 428

10 017 551

8 973 969

9 202 752

+ Produzione dell’Unione venduta sul mercato dell’Unione

12 838 638

12 441 446

11 604 072

11 134 061

= Consumo

22 912 066

22 458 997

20 578 041

20 336 813

Indice (2007 = 100)

100

98

90

89

3.   Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese

(53)

Il volume delle importazioni del prodotto in esame è stato calcolato in base ai dati statistici di Eurostat. Il volume delle importazioni in dumping del prodotto in esame originario della RPC è diminuito del 38 % nel periodo in esame, raggiungendo un livello di circa 615 920 unità durante il PIR (cfr. tabella 2). Le importazioni del prodotto in esame dalla RPC all’inizio del periodo in esame hanno superato del 26 % quelle effettuate durante il PIR dell’inchiesta precedente [dal 1o aprile 2003 al 31 marzo 2004: 733 901 unità (9)]. Il maggior calo delle importazioni del prodotto in esame si è verificato tra il 2008 e il 2009, il che corrisponde a quanto accaduto a livello del consumo totale dell’Unione (cfr. tabelle 1 e 2).

(54)

Poiché le importazioni dalla RPC sono diminuite più del consumo durante il periodo in esame, la quota di mercato della RPC si è ridotta leggermente, passando dal 4,4 % nel 2007 al 3,1 % durante il PIR.

(55)

Nella seguente tabella è illustrato l’andamento delle importazioni di biciclette originarie della RPC e della relativa quota di mercato durante il periodo in esame:

Tabella 2 —   Importazioni dalla RPC

 

2007

2008

2009

PIR

Volume delle importazioni dal paese interessato (unità)

986 514

941 522

598 565

615 920

Indice (2007 = 100)

100

95

61

62

Quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

4,4 %

4,3 %

3,0 %

3,1 %

4.   Prezzi delle importazioni in esame

4.1.   Andamento dei prezzi

(56)

Come spiegato nel considerando 35, la Commissione ha considerato che i prezzi all’importazione di Eurostat per la RPC fossero una fonte ragionevole ai fini della presente inchiesta.

(57)

In base ai dati di Eurostat, i prezzi all’importazione medi ponderati dalla RPC, riportati nella tabella seguente sotto forma di valori indicizzati, sono aumentati del 125 % tra il 2007 e il PIR. I prezzi all’importazione sono aumentati considerevolmente nel 2009 per poi mantenersi pressoché costanti. Nella tabella che segue vengono presentati dati dettagliati:

Tabella 3 —   Prezzi delle importazioni in esame

 

2007

2008

2009

PIR

RPC

 

 

 

 

Indice (2007 = 100)

100

128

224

225

4.2.   Sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

(58)

Per calcolare il livello di sottoquotazione dei prezzi delle biciclette originarie della RPC, la Commissione ha fondato la sua analisi sui dati forniti nel corso dell’inchiesta dai produttori dell’Unione inclusi nel campione e sui prezzi medi ricavati da Eurostat. Sono stati considerati pertinenti per l’analisi i prezzi di vendita applicati dall’industria dell’Unione agli acquirenti indipendenti, adeguati, ove necessario, allo stadio franco fabbrica. Il confronto ha mostrato che le importazioni dalla RPC erano effettuate a prezzi inferiori del 53 % a quelli dell’industria dell’Unione al netto del dazio antidumping.

5.   Importazioni da altri paesi

(59)

In base ai dati di Eurostat, le importazioni da altri paesi terzi sono diminuite, passando da 9 087 000 unità nel 2007 a 8 587 000 unità nel PIR, il che equivale a un calo complessivo del 6 %. Tali importazioni hanno seguito, anche se con un ritmo più lento, la tendenza al ribasso registrata dal consumo dell’Unione (– 11 %). La quota di mercato dei paesi terzi è aumentata nel periodo in esame, passando dal 40 % al 42 %. Tuttavia, come spiegato ai considerando 35 e 56, i prezzi ricavati dai dati di Eurostat non tengono conto dei diversi mix di prodotti di ciascun paese e per indicare gli andamenti dei prezzi si è fatto pertanto ricorso unicamente a valori indicizzati. Infatti, dal momento che il mix di prodotti delle importazioni da altri paesi terzi non è noto, sarebbe inutile mettere a confronto i prezzi delle importazioni riportati di seguito con i prezzi dell’industria dell’Unione. Nonostante ciò, la Commissione ha cercato di ottenere e ha raccolto una serie di dati aggiuntivi relativi alle importazioni provenienti dai che rappresentano la maggior parte delle altre importazioni di biciclette. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 4 —   Importazioni da altri paesi

 

2007

2008

2009

PIR

Tutti i tipi

Unità (in migliaia)

Quota di mercato

Prezzo EUR/unità

Unità (in migliaia)

Quota di mercato

Prezzo EUR/unità

Unità (in migliaia)

Quota di mercato

Prezzo EUR/unità

Unità (in migliaia)

Quota di mercato

Prezzo EUR/unità

Taiwan

3 186

14 %

 

3 428

15 %

 

2 949

14 %

 

2 958

15 %

 

Valore indicizzato

100

100

100

108

110

104

93

103

125

93

105

125

Thailandia

1 534

7 %

 

1 522

7 %

 

1 384

7 %

 

1 397

7 %

 

Valore indicizzato

100

100

100

99

101

107

90

100

127

91

103

127

Filippine

690

3 %

 

437

2 %

 

449

2 %

 

476

2 %

 

Valore indicizzato

100

100

100

63

65

105

65

73

106

69

78

103

Malaysia

475

2 %

 

361

2 %

 

193

1 %

 

265

1 %

 

Valore indicizzato

100

100

100

76

77

106

41

45

116

56

63

99

Sri Lanka

574

3 %

 

749

3 %

 

1 017

5 %

 

1 101

5 %

 

Valore indicizzato

100

100

100

131

133

107

177

197

108

192

216

107

Tunisia

550

2 %

 

527

2 %

 

530

3 %

 

495

2 %

 

Valore indicizzato

100

100

100

96

98

105

96

107

113

90

101

113

Altri

2 078

9 %

 

2 052

9 %

 

1 854

9 %

 

1 895

9 %

 

Valore indicizzato

100

100

100

99

101

110

89

99

131

91

103

127

TOTALE

9 087

40 %

 

9 076

40 %

 

8 375

41 %

 

8 587

42 %

 

Valore indicizzato

100

100

100

100

102

109

92

103

125

94

106

122

1)   Taiwan

(60)

Le importazioni da Taiwan sono diminuite durante il periodo in esame, passando da 3 158 600 unità nel 2007 a 2 958 000 unità nel PIR e la loro quota di mercato è leggermente aumentata (dal 14 % al 15 %) nel corso del medesimo periodo. Le biciclette importate da Taiwan sono destinate al segmento di mercato di alta gamma. Nel corso dell’inchiesta è stato dimostrato, mediante un confronto tra i modelli, che le importazioni da Taiwan vengono vendute a prezzi più elevati rispetto ai modelli simili fabbricati dall’industria dell’Unione, come nel periodo dell’inchiesta precedente (10). Nel periodo in esame il prezzo delle importazioni ha inoltre registrato una tendenza al rialzo, con un incremento del 25 % durante il PIR rispetto al 2007.

2)   Thailandia

(61)

Le importazioni dalla Thailandia sono diminuite nel periodo in esame, passando da 1 534 000 unità nel 2007 a 1 397 000 unità nel PIR. Il calo delle importazioni era in linea con l’andamento del consumo, mentre la loro quota di mercato si è mantenuta costante al 7 %. Le biciclette importate dalla Thailandia sono tuttavia di media gamma e dall’inchiesta è emerso che, se si opera un confronto tra i modelli, tali biciclette vengono vendute a prezzi più elevati rispetto ai modelli simili fabbricati dall’industria dell’Unione. Nel periodo in esame il prezzo delle importazioni ha inoltre registrato una tendenza al rialzo, con un incremento del 27 % durante il PIR rispetto al 2007.

3)   Sri Lanka

(62)

Le importazioni dallo Sri Lanka sono quasi raddoppiate durante il periodo in esame, passando da 574 000 unità nel 2007 a 1 101 000 unità nel PIR e la loro quota di mercato ha raggiunto il 5 % alla fine del periodo in esame. Una parte ha tuttavia affermato che gli esportatori cinesi starebbero eludendo i dazi antidumping mediante il trasbordo via Sri Lanka. Attualmente la Commissione non dispone di dati sufficienti per trarre conclusioni rispetto alla situazione di queste importazioni. Non è quindi possibile escludere che le importazioni dichiarate come originarie dello Sri Lanka contribuiscano al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(63)

Dopo avere ricevuto comunicazione di quanto sopra una parte interessata ha sostenuto che le conclusioni circa una possibile elusione via Sri Lanka erano pure congetture e che qualsiasi affermazione riguardante pratiche di elusione via Sri Lanka non doveva essere presa in considerazione nelle conclusioni definitive. In risposta a questa affermazione va sottolineato che, come indicato chiaramente al considerando 62, la Commissione non ha tratto alcuna conclusione a tale proposito.

6.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

6.1.   Osservazioni preliminari

(64)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell’industria dell’Unione.

(65)

Come si è detto, dato il gran numero di produttori dell’Unione all’origine della denuncia, si sono dovute applicare le disposizioni sul campionamento. Ai fini dell’analisi del pregiudizio gli indicatori di pregiudizio sono stati stabiliti come segue:

gli elementi macroeconomici (capacità di produzione, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, crescita, entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati al livello dell’intera produzione dell’Unione, sulla base delle informazioni raccolte presso le associazioni nazionali dei produttori dell’Unione e le singole società. Questi fattori sono stati confrontati, ove possibile, con le informazioni generali fornite dalle relative statistiche ufficiali,

gli elementi microeconomici (scorte, prezzi di vendita, flusso di cassa, redditività, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali, investimenti e salari) sono stati valutati in riferimento alle singole società, ossia al livello dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

6.2.   Indicatori macroeconomici

a)   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(66)

La produzione dell’industria dell’Unione è lievemente diminuita ogni anno nel corso del periodo in esame. Alla fine del PIR la produzione era diminuita dell’11 % rispetto al 2007 in linea con l’andamento del consumo. Nella tabella 5 vengono presentati dati dettagliati:

Tabella 5 —   Produzione totale dell’Unione

 

2007

2008

2009

PIR

Volume (unità)

 

 

 

 

Produzione

13 813 966

13 541 244

12 778 305

12 267 037

Indice (2007 = 100)

100

98

93

89

(67)

Tra il 2007 e il PIR la capacità produttiva ha registrato un leggero aumento pari al 2 %. Con il calo della produzione, l’utilizzo degli impianti ha registrato di conseguenza un calo complessivo del 13 % tra il 2007 e il PIR, giungendo all’81 % durante il PIR. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 6 —   Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2007

2008

2009

PIR

Volume (unità)

 

 

 

 

Capacità produttiva

14 785 000

15 804 000

15 660 000

15 118 000

Indice (2007 = 100)

100

107

106

102

Utilizzo degli impianti

93 %

86 %

82 %

81 %

Indice (2007 = 100)

100

92

87

87

b)   Volume delle vendite

(68)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 13 % tra il 2007 e il PIR. Questo andamento coincide con la tendenza generale alla riduzione dei consumi sul mercato dell’Unione. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 7 —   Vendite ad acquirenti indipendenti

 

2007

2008

2009

PIR

Volume (unità)

12 838 638

12 441 446

11 604 072

11 134 061

Indice (2007 = 100)

100

97

90

87

c)   Quota di mercato

(69)

La quota di mercato dell’industria dell’Unione ha lievemente fluttuato tra il 2007 e il PIR. Complessivamente, si è registrato un calo dell’1,3 % durante il periodo in esame. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 8 —   Quota di mercato dell’Unione

 

2007

2008

2009

PIR

Quota di mercato dell’Unione

56,0 %

55,4 %

56,4 %

54,7 %

Indice (2007 = 100)

100

99

101

98

d)   Occupazione e produttività

(70)

L’occupazione è diminuita del 9 % nel periodo in esame, passando da 14 925 dipendenti nel 2007 a 13 646 dipendenti durante il PIR.

(71)

La produttività è leggermente aumentata nel 2008 rispetto al 2007, per poi subire un calo. In generale la produttività è leggermente diminuita, scendendo del 3 % durante il periodo in esame. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 9 —   Occupazione e produttività totali dell’Unione

 

2007

2008

2009

PIR

Numero di dipendenti

14 925

14 197

14 147

13 646

Indice (2007 = 100)

100

95

95

91

Produttività (unità/anno)

926

954

903

899

Indice (2007 = 100)

100

103

98

97

e)   Crescita

(72)

Si deve osservare che, complessivamente, la quota di mercato di tutti i produttori dell’Unione è diminuita lievemente dell’1,3 %, mentre il livello del consumo ha registrato un calo dell’11 %, il che indica con chiarezza che i produttori dell’Unione non sono riusciti a registrare una crescita.

f)   Entità del margine di dumping

(73)

Durante il PIR le pratiche di dumping della RPC sono continuate. Visto lo scarso livello di collaborazione degli esportatori cinesi, il calcolo del dumping, come spiegato nel considerando 34, si basa sui prezzi medi di Eurostat. Come indicato nel considerando 35, i prezzi medi ricavati dai dati di Eurostat contengono informazioni limitate circa il mix di prodotti, che è di notevole importanza per il calcolo del margine di dumping; tuttavia, tenuto conto della capacità inutilizzata della RPC, l’impatto dei margini di dumping effettivi sull’industria dell’Unione non può essere considerato trascurabile.

g)   Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(74)

È stato esaminato se l’industria dell’Unione si fosse ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Si è concluso che l’atteso recupero dell’industria dell’Unione dagli effetti di precedenti pratiche di dumping non è avvenuto nella misura prevista, come è evidenziato in particolare dal persistere di un basso livello di redditività e dalla diminuzione dell’utilizzo degli impianti.

6.3.   Indicatori microeconomici

h)   Scorte

(75)

Un produttore non è stato in grado di presentare dati coerenti relativi alle scorte per il periodo in esame per via dell’attuale struttura interna della sua società. Di conseguenza, si sono dovuti escludere i dati forniti da questa società dall’analisi delle scorte per il periodo in esame.

(76)

Nel periodo dell’analisi le scorte di biciclette sono aumentate, passando da 880 935 unità nel 2007 a 1 091 516 unità nel PIR, il che equivale a un incremento del 24 %. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 10 —   Scorte

 

2007

2008

2009

PIR

Volume (unità)

 

 

 

 

Scorte finali

880 935

1 132 612

818 276

1 091 516

Indice (2007 = 100)

100

129

93

124

i)   Prezzi di vendita e costi

(77)

Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita franco fabbrica dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione hanno registrato una lieve tendenza al rialzo. Nel complesso, l’industria dell’Unione ha aumentato i suoi prezzi del 9 % tra il 2007 e il PIR, in linea con l’incremento del costo di produzione, come illustrato nel considerando 79.

Tabella 11 —   Prezzo unitario sul mercato dell’Unione

 

2007

2008

2009

PIR

Prezzo unitario delle vendite dell’Unione (EUR/unità)

163

170

176

178

Indice (2007 = 100)

100

104

108

109

(78)

Il costo di produzione è stato calcolato in base alla media ponderata di tutti i tipi di prodotto simile fabbricati dai produttori inclusi nel campione.

(79)

Nell’arco dell’intero periodo il costo di produzione ha registrato un incremento del 9 %. Questo incremento è dovuto principalmente a un cambiamento a livello del mix di prodotti. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 12 —   Costo unitario di produzione

 

2007

2008

2009

PIR

Costo unitario di produzione (EUR/unità)

165

169

180

180

Indice (2007 = 100)

100

102

109

109

(80)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, una parte ha affermato che l’aumento del costo di produzione era avvenuto in un contesto di notevole riduzione dei costi di alcune materie prime, in particolare acciaio e alluminio, il che sembrerebbe indicare che il pregiudizio subito sia stato autoinflitto. Tale argomentazione non è stata tuttavia corroborata da sufficienti elementi di prova. La parte in questione ha infatti unicamente presentato dati che mostrano, in termini assai generali, l’andamento dei prezzi dell’alluminio e dell’acciaio nel corso del periodo in esame, ma non ha dimostrato in quale misura tale evoluzione avrebbe dovuto ripercuotersi sul costo di produzione complessivo delle biciclette. Tale argomentazione è stata inoltre sollevata solo dopo la comunicazione delle conclusioni, ovvero in uno stadio avanzato del procedimento, quando non era più pertanto verificabile. L’affermazione è stata quindi respinta.

j)   Redditività

(81)

La redditività globale dei produttori inclusi nel campione relativamente al prodotto in esame durante il primo anno del periodo in esame è stata negativa (– 1,7 %). Nel 2008 i produttori dell’Unione hanno recuperato la redditività. Nel 2009 e durante il PIR l’industria è tuttavia ritornata in perdita.

(82)

L’andamento di cui sopra indica che l’industria si trova in una situazione fragile rispetto all’inchiesta precedente quando, nel corso del PIR, l’industria dell’Unione registrava una redditività del 3,6 %.

Tabella 13 —   Redditività

 

2007

2008

2009

PIR

Redditività (vendite dell’Unione)

–1,7 %

0,6 %

–2,2 %

–1,1 %

Indice (2007 = 100)

– 100

33

– 129

–68

(83)

Dopo la comunicazione delle conclusioni è stato affermato, senza tuttavia il sostegno di documenti giustificativi, che l’industria dell’Unione non era riuscita a migliorare la sua efficienza e il suo rendimento. L’inchiesta ha invece dimostrato che l’industria dell’Unione, trasferendo i suoi impianti di produzione all’interno dell’Unione, ha compiuto chiari sforzi per adattarsi alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping e, pertanto, per aumentare l’efficacia in termini di costi, come affermato nel considerando 85. Tali affermazioni sono state quindi respinte.

k)   Utile sul capitale investito

(84)

Gli investimenti nel settore del prodotto in esame hanno registrato un considerevole calo nel corso del periodo in esame, passando da 21 491 000 EUR nel 2007 a 11 738 000 EUR durante il PIR. Ciò è imputabile in gran parte alla crisi economica iniziata nel 2008, che ha raggiunto il punto più critico durante il PIR, quando l’accesso a nuovi capitali era ancora più difficile e le previsioni di vendita erano pessimistiche.

(85)

Va osservato che una quota considerevole degli investimenti è stata effettuata per accrescere l’efficienza del processo di fabbricazione e per mantenersi al passo con le più recenti tecnologie. Nel corso di questo processo parte della capacità produttiva è stata spostata dai paesi dell’Europa occidentale a quelli dell’Europa orientale, espandendo la base di produzione a quasi tutti gli Stati membri e dimostrando la vitalità dell’industria dell’Unione e i suoi sforzi per mantenersi concorrenziale.

Tabella 14 —   Investimenti e utile sul capitale investito

 

2007

2008

2009

PIR

Investimenti (in migliaia di euro)

21 491

21 743

10 701

11 738

Indice (2007 = 100)

100

101

50

55

Utile sul capitale investito

–16 %

5 %

–20 %

–10 %

(86)

A causa della struttura interna della sua società, un produttore non è stato in grado di fornire dati coerenti relativi alla produzione netta di immobilizzazioni durante il periodo in esame per il calcolo dell’utile sul capitale investito. Di conseguenza, si sono dovuti escludere i dati forniti da questa società dall’analisi dell’utile sul capitale investito per il periodo in esame.

(87)

L’utile sul capitale investito ha seguito lo stesso andamento della redditività. Nel 2007 i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato un utile negativo del 16 % sul capitale investito, risalito leggermente ad un valore negativo del 10 % durante il PIR.

l)   Flusso di cassa e capacità di reperire capitali

(88)

Un produttore non è stato in grado di fornire informazioni coerenti sul flusso di cassa nel periodo in esame a causa della struttura della sua società, il che ha reso impossibile stimare il flusso di cassa per una data parte delle biciclette rispetto al totale delle sue attività. Di conseguenza, si sono dovuti escludere i dati forniti da questa società dall’analisi del flusso di cassa per il periodo in esame.

(89)

Il flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell’industria di autofinanziare le sue attività, è rimasto positivo durante il periodo dell’inchiesta. Tuttavia è calato del 33 % circa tra il 2007 e il PIR. Nella tabella seguente sono riportati dati dettagliati:

Tabella 15 —   Flusso di cassa

 

2007

2008

2009

PIR

Flusso di cassa (in migliaia di euro)

19 981

20 767

19 261

13 350

Indice (2007 = 100)

100

104

96

67

(90)

I produttori inclusi nel campione hanno reperito capitali all’interno del loro gruppo, nel caso di quelli che fanno parte di un gruppo di società, oppure tramite prestiti bancari. In altri casi, viene utilizzato come fonte di finanziamento il flusso di cassa generato dalla società. Nessuno dei produttori inclusi nel campione ha incontrato particolari difficoltà a ottenere capitali.

m)   Salari

(91)

Nel periodo in esame il costo salariale per dipendente è aumentato dell’11 %. Questo riflette uno spostamento della produzione verso prodotti leggermente più sofisticati.

Tabella 16 —   Salari

 

2007

2008

2009

PIR

Costo salariale per dipendente (in EUR)

20 239

20 880

22 499

22 541

Indice (2007 = 100)

100

103

111

111

(92)

Dopo la comunicazione delle conclusioni è stato affermato che il costo salariale per dipendente era in aumento mentre, contemporaneamente, la domanda era in forte calo, il che sembrerebbe indicare che il pregiudizio subito sia stato autoinflitto. In effetti, come emerge dalla tabella precedente, nell’arco del periodo in esame il costo salariale per dipendente è aumentato dell’11 %. Come illustrato nel considerando 70, il numero di dipendenti è tuttavia diminuito del 9 %. Il costo salariale totale è quindi aumentato solo del 2 %. L’impatto complessivo sulla redditività dell’industria dell’Unione è pertanto risultato assai limitato.

7.   Conclusioni relative al pregiudizio

(93)

Le misure antidumping esistenti hanno avuto un netto impatto sulla situazione dell’industria dell’Unione. Quest’ultima è infatti riuscita a beneficiare in parte dell’imposizione delle misure mantenendo una quota di mercato stabile. La produzione dell’Unione è tuttavia diminuita e il margine di profitto è rimasto insufficiente. Qualsiasi possibilità di realizzare un’ulteriore crescita e ulteriori profitti è stata compromessa dalla pressione esercitata in termini di prezzi e di volume dalle importazioni oggetto di dumping.

(94)

Come indicato nel considerando 53 i volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti tra il 2007 e il PIR. Il maggior calo nel volume delle importazioni si è tuttavia registrato tra il 2008 e il 2009 quando i prezzi delle importazioni dalla RPC sono aumentati notevolmente. Ciononostante, come emerso dall’inchiesta e illustrato nel considerando 58, questo aumento dei prezzi non è stato sufficiente affinché l’industria migliorasse la sua situazione. Le importazioni dalla RPC avvenivano infatti a prezzi inferiori del 53 % rispetto ai prezzi praticati dall’industria dell’Unione.

(95)

L’industria è chiaramente in una situazione di fragilità dal momento che si trova in perdita. Nel periodo in esame quasi tutti gli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell’Unione — quali la redditività, l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa — sono peggiorati. Non si può quindi concludere che la situazione dell’industria dell’Unione sia sicura. Questa situazione può inoltre essere stata ulteriormente aggravata dalla pressione delle importazioni che avrebbero eluso le misure.

(96)

Alla luce delle considerazioni suesposte, si conclude che l’industria dell’Unione considerata nel suo complesso continua a rimanere in una situazione economica vulnerabile e ha continuato a subire un pregiudizio notevole, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.

8.   Impatto delle importazioni oggetto di dumping e di altri fattori

8.1.   Impatto delle importazioni oggetto di dumping

(97)

Parallelamente al calo dei consumi nell’Unione, la quota di mercato delle importazioni cinesi è leggermente diminuita, passando dal 4,4 % al 3,1 % (cfr. il considerando 53). Come indicato nel considerando 58, in base a un calcolo che non tiene conto del dazio antidumping, i prezzi delle importazioni cinesi erano inferiori del 53 % a quelli dell’industria dell’Unione durante il PIR. Si ricorda che l’aliquota del dazio è pari al 48,5 %. Di conseguenza, il livello di undercutting dimostra da un lato l’efficacia dei dazi in vigore e dall’altro la necessità di mantenere le misure. Tale conclusione è confermata dal fatto che l’undercutting riscontrato era allo stesso livello constatato nel corso dell’ultima inchiesta di riesame. L’impatto pregiudizievole dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC sull’industria dell’Unione è quindi rimasto considerevole e, come illustrato nel considerando 58, probabilmente continuerà.

8.2.   Incidenza della crisi economica

(98)

A causa delle condizioni economiche negative che hanno caratterizzato il PIR, il consumo di biciclette ha subito un calo. Anche la produzione e l’occupazione sono diminuite in linea con l’andamento del consumo. Poiché l’industria delle biciclette non ha costi fissi elevati, il calo della produzione non ha avuto ripercussioni sulla redditività dell’industria delle biciclette dell’Unione.

(99)

Dopo la comunicazione delle conclusioni è stato affermato che l’industria dell’Unione ha creato una capacità produttiva supplementare mentre il consumo dell’Unione era in calo, il che ha inciso negativamente sulla situazione dell’industria dell’Unione. Tale affermazione è in contraddizione con l’andamento del consumo e della capacità quale descritto nei considerando 52 e 67. In effetti il consumo è diminuito soprattutto tra il 2008 e il 2009, mentre la capacità produttiva era già aumentata un anno prima, ossia nel 2007 e nel 2008. L’affermazione è stata quindi respinta.

8.3.   Importazioni da altri paesi

(100)

Come indicato nel considerando 59, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito del 6 %, parallelamente all’andamento del consumo. La quota di mercato delle importazioni provenienti dagli altri paesi è aumentata, passando dal 40 % nel 2007 al 42 % nel PIR. Il prezzo medio di queste importazioni è aumentato del 6 % tra il 2007 e il PIR. I principali paesi dai quali è stato importato il prodotto in esame sono Taiwan, Thailandia e Sri Lanka.

(101)

Nel periodo in esame la quota di mercato delle importazioni da Taiwan è aumentata lievemente (dal 14 % al 15 %). Dalle informazioni disponibili emerge tuttavia che, come illustrato nel considerando 60, le importazioni da Taiwan sono in concorrenza con le biciclette prodotte dall’Unione a condizioni eque.

(102)

La quota di mercato delle importazioni dalla Thailandia si è mantenuta costante nel periodo in esame. Come illustrato nel considerando 61, le informazioni disponibili indicano che nel corso del PIR le biciclette importate dalla Thailandia erano vendute a prezzi competitivi rispetto alle biciclette simili prodotte nell’Unione.

(103)

Le importazioni provenienti dallo Sri Lanka sono aumentate del 92 % nel periodo in esame. La loro quota di mercato durante il PIR era del 5 %. Come illustrato nel considerando 62, tuttavia, le importazioni dallo Sri Lanka includerebbero biciclette originarie della Cina.

(104)

In conclusione, tra i maggiori esportatori di biciclette nell’Unione, le importazioni da Taiwan e dalla Thailandia non possono aver avuto un impatto negativo sulla situazione dell’industria dell’Unione principalmente a causa dei loro prezzi (simili o persino superiori a quelli dell’industria dell’Unione). Non si può invece escludere che le importazioni dichiarate come originarie dello Sri Lanka contribuiscano al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

8.4.   Elusione

(105)

È stato affermato, con il supporto di elementi di prova, che gli esportatori cinesi starebbero continuando ad eludere le misure mediante importazioni attraverso vari paesi e che queste importazioni comporterebbero un pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione. Se si considerano gli elementi di prova dell’elusione riscontrati in passato dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF»), segnatamente per quanto riguarda le importazioni attraverso le Filippine, non si può escludere che sul mercato sussistano ancora tali pratiche illegali e che esse comportino un pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione.

E.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE DEL PREGIUDIZIO

1.   Osservazioni preliminari

(106)

Come descritto nei considerando da 66 a 91, l’istituzione di misure antidumping ha permesso all’industria dell’Unione di riprendersi solo in certa misura dal pregiudizio subito. Nel periodo in esame l’industria dell’Unione è apparsa in una posizione fragile e vulnerabile, ancora sotto gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.

(107)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le importazioni dal paese interessato sono state valutate per stabilire la probabilità del persistere del pregiudizio.

2.   Volume delle esportazioni cinesi

(108)

Come indicato nel considerando 40, l’industria cinese delle biciclette è orientata verso le esportazioni. Le biciclette cinesi sono presenti sui principali mercati del mondo, soprattutto negli USA e in Giappone, dove godono di una posizione dominante. Come menzionato in un’inchiesta precedente (11), alla fine degli anni novanta, dopo due anni di assenza dal mercato statunitense a causa dell’istituzione di dazi antidumping, i produttori esportatori cinesi sono riusciti ad aumentare notevolmente la loro presenza su tale mercato in un breve arco di tempo. Nel 2009 le esportazioni di biciclette cinesi verso gli USA erano attorno a 14 055 000 unità su un consumo totale di 14 888 000 unità.

(109)

Questa situazione indica che i produttori cinesi sono in grado di esportare rapidamente e di accedere a nuovi mercati nonché di mantenere una posizione dominante per un lungo periodo.

(110)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, una parte ha affermato che, se si lasciassero scadere le misure, le importazioni di biciclette cinesi non aumenterebbero in misura significativa poiché gli esportatori cinesi hanno difficoltà a conformarsi alle norme di sicurezza europee applicabili alle biciclette (EN 14764, EN 14765, EN 14766 e EN 14781). Tale affermazione non è stata tuttavia corroborata da nessun documento giustificativo. Dall’inchiesta è al contrario emerso che una quota considerevole di biciclette e di parti di biciclette conformi alle norme di sicurezza applicabili è già importata dalla RPC. Non vi è quindi motivo di pensare che i produttori cinesi non siano in grado di rispettare le norme di sicurezza in vigore per le biciclette. Tale affermazione è stata pertanto respinta.

3.   Capacità produttiva inutilizzata sul mercato della RPC

(111)

Come descritto nel considerando 41, dai dati raccolti durante l’inchiesta emerge che la RPC dispone di una considerevole capacità inutilizzata. Sono stati riscontrati chiari indizi a favore della conclusione che gran parte di tale capacità inutilizzata potrebbe essere impiegata per aumentare le esportazioni nell’Unione in assenza di misure antidumping. Tale conclusione è confermata in particolare dall’assenza di indicazioni del fatto che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno cinese possano assorbire una produzione supplementare della RPC.

(112)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, è stato inoltre affermato che l’aumento del costo del lavoro nella RPC limiterebbe notevolmente l’incremento della capacità produttiva cinese. A tale proposito si osserva che, come indicato nel considerando 26, i produttori esportatori cinesi hanno collaborato in misura molto limitata e che non sono stati forniti dati relativi al costo del lavoro e alla capacità nella RPC. La parte in questione non ha inoltre presentato elementi di prova a sostegno della sua affermazione, che è stata pertanto respinta.

4.   Asserzioni relative all’elusione

(113)

Come illustrato nel considerando 105, è stato affermato, con il supporto di elementi di prova, che gli esportatori cinesi starebbero continuando ad eludere le misure mediante importazioni attraverso vari paesi. Ciò è ulteriormente confermato da OLAF nel caso delle Filippine. Questo tipo di pratiche mostra quanto sia interessante il mercato dell’Unione per gli esportatori cinesi.

5.   Conclusione

(114)

L’industria dell’Unione ha subito per vari anni gli effetti delle importazioni cinesi oggetto di dumping e la sua situazione economica attuale è ancora precaria.

(115)

Come indicato in precedenza, l’industria dell’Unione è riuscita a riprendersi dagli effetti delle pratiche di dumping cinesi grazie alle misure antidumping in vigore. Durante il PIR essa si è tuttavia trovata in una difficile situazione economica. In tale contesto, se l’industria dell’Unione si trovasse esposta a un aumento delle importazioni a basso prezzo dal paese interessato, le vendite, la quota di mercato e i prezzi di vendita con ogni probabilità subirebbero un ulteriore deterioramento, con un conseguente ulteriore aggravamento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione.

(116)

Inoltre, come indicato al considerando 58, si è constatato anche che il fatto che i prezzi di vendita dei produttori cinesi fossero inferiori del 53 % in media a quelli dell’industria dell’Unione sembra indicare che, in assenza di misure, i produttori esportatori cinesi con ogni probabilità esporterebbero il prodotto in esame nel mercato dell’Unione a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.

(117)

Alla luce di quanto rilevato nel corso dell’inchiesta, ossia della capacità inutilizzata della RPC, dell’orientamento alle esportazioni che caratterizza l’industria cinese e della strategia adottata in passato dagli esportatori cinesi sui mercati stranieri, l’abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente il persistere del pregiudizio.

(118)

Infine, come indicato nei considerando 105 e 113, alla base della conclusione di un probabile persistere del pregiudizio figura in misura considerevole l’elusione. Si tratta di un chiaro elemento di prova del fatto che il mercato dell’Unione continua ad essere interessante per i produttori cinesi, che con ogni probabilità indirizzerebbero volumi più elevati di esportazioni verso l’Unione in assenza di misure antidumping.

F.   INTERESSE DELL’UNIONE

1.   Introduzione

(119)

Conformemente all’articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se nonostante la conclusione sul dumping pregiudizievole, si potesse concludere chiaramente che non sarebbe nell’interesse dell’Unione mantenere misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla RPC.

(120)

Va ricordato che nelle precedenti inchieste si era ritenuto che l’adozione di misure non fosse contraria all’interesse dell’Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analizzi pertanto una situazione in cui sono già state applicate misure antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto negativo indebito delle misure antidumping in vigore sulle parti interessate.

(121)

La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione dei diversi interessi coinvolti, vale a dire quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

2.   Interesse dell’industria dell’Unione

(122)

L’industria delle biciclette dell’Unione ha dimostrato di essere efficiente dal punto di vista economico-finanziario e di essere concorrenziale, qualora prevalgano condizioni di mercato eque. Dall’inchiesta è tuttavia emerso che l’industria si trova tuttora in una situazione precaria, con risultati finanziari vicini al pareggio. Occorre pertanto mantenere condizioni di effettiva concorrenza sul mercato dell’Unione.

(123)

Se si considera inoltre che i nuovi modelli di biciclette vengono in larga misura concepiti e messi a punto dall’industria dell’Unione, anche in questo campo tale industria potrebbe beneficiare appieno di questi sviluppi, in termini di volumi e prezzi di vendita, qualora la pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping fosse mantenuta sotto controllo grazie alle misure.

(124)

Si ritiene che il mantenimento delle misure andrebbe a vantaggio dell’industria dell’Unione, che dovrebbe così essere in grado di mantenere ed eventualmente aumentare i volumi di vendita e probabilmente anche i prezzi di vendita, generando in tal modo il livello di utile necessario a consentirle la prosecuzione degli investimenti in nuove tecnologie.

(125)

In caso contrario, qualora le misure istituite sulle importazioni dalla RPC dovessero scadere, si verificherebbero probabilmente ulteriori distorsioni degli scambi che determinerebbero inevitabilmente un’interruzione del processo di ripresa dell’industria dell’Unione. Se si considerano la capacità produttiva inutilizzata della RPC e la strategia adottata in passato sui mercati stranieri dagli esportatori cinesi, è chiaro che, qualora si lasciassero scadere le misure, risulterebbe assai difficile, se non addirittura impossibile, per l’industria dell’Unione riprendersi e anche mantenere la propria posizione. In caso contrario, la situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione probabilmente si aggraverebbe ulteriormente, il che potrebbe comportare un’ulteriore riduzione della capacità produttiva dell’Unione e la chiusura di diverse società produttrici. Si conclude pertanto che le misure antidumping sono nell’interesse dell’industria dell’Unione.

(126)

Tenuto conto delle conclusioni sulla situazione dell’industria dell’Unione esposte nei considerando da 93 a 96 e degli argomenti relativi all’analisi della probabilità del persistere del pregiudizio illustrati nei considerando da 106 a 117, si può inoltre ritenere probabile che l’industria dell’Unione, qualora si lasciassero scadere i dazi antidumping, subirebbe un serio deterioramento della sua situazione finanziaria.

3.   Interesse degli utilizzatori

(127)

La presente inchiesta è sostenuta dalla European Cyclists’ Federation (Federazione ciclistica europea — ECF), una federazione di coordinamento delle associazioni ciclistiche nazionali in Europa.

(128)

L’ECF sostiene che l’Europa è il principale mercato dei prodotti ciclistici moderni, con standard elevati di qualità e sicurezza, e che un afflusso di prodotti dalla RPC abbasserebbe tali standard. L’ECF sostiene inoltre che esiste un enorme potenziale di crescita per l’industria delle biciclette nell’economia dell’Unione, potenziale che verrebbe compromesso qualora fossero eliminati i dazi antidumping.

(129)

Si ricorda che dalle precedenti inchieste è emerso che l’istituzione delle misure non avrebbe avuto un impatto significativo sugli utilizzatori. Nonostante le misure in vigore gli importatori/utilizzatori dell’Unione hanno potuto continuare ad approvvigionarsi anche dalla RPC. Non è stata comunque fornita alcuna indicazione su eventuali difficoltà a reperire altre fonti di approvvigionamento. Si conclude quindi che il mantenimento delle misure antidumping con ogni probabilità non avrà un effetto significativo sugli utilizzatori dell’Unione.

4.   Interesse dei fornitori

(130)

L’Association of the Bicycles Parts Producers (Associazione dei produttori di componenti di biciclette — COLIPED) si è manifestata nel corso dell’inchiesta. La COLIPED ha fatto presente che nell’Unione vi sono oltre 300 aziende che riforniscono di componenti i produttori di biciclette e che impiegano circa 7 300 persone, pertanto, la sopravvivenza dell’industria fornitrice dipende necessariamente dal fatto che in Europa si continuino a produrre biciclette. A tale proposito è emerso che, in assenza di misure, è prevedibile che in Europa altri produttori di biciclette cessino l’attività, il che avrebbe ripercussioni negative sull’industria produttrice di componenti dell’Unione e metterebbe a repentaglio posti di lavoro nell’industria fornitrice. Si conclude pertanto che l’istituzione di misure antidumping è nell’interesse dei fornitori.

5.   Interesse degli importatori

(131)

Solo un importatore indipendente ha risposto al questionario sulle importazioni dalla RPC, ma la sua risposta era incompleta in quanto la società si stava preparando a cessare le sue attività per motivi che non sono stati divulgati.

(132)

Occorre osservare anzitutto che, dato lo scarso livello di collaborazione degli importatori, è risultato impossibile valutare pienamente e adeguatamente gli eventuali effetti dell’istituzione o della mancata istituzione delle misure. Si deve poi ricordare che la finalità delle misure antidumping non è impedire le importazioni, ma ripristinare condizioni commerciali eque e garantire che le importazioni non vengano effettuate a prezzi in dumping che arrechino pregiudizio. Dal momento che le importazioni a prezzi equi potranno comunque entrare nel mercato dell’Unione e che continueranno anche le importazioni dai paesi terzi, è probabile che le misure non incideranno in misura rilevante sull’attività tradizionale degli importatori. È inoltre evidente che i produttori dell’Unione dispongono di capacità sufficiente per far fronte a un eventuale incremento della domanda di biciclette. Inoltre, come emerge dalla tabella al considerando 59, le importazioni provenienti da altri paesi terzi indicano la presenza di una capacità significativa di produzione di biciclette in questi paesi. È quindi estremamente improbabile che si registri una carenza di biciclette.

(133)

Dal momento che le importazioni a prezzi equi potranno comunque entrare nel mercato dell’Unione, è probabile che l’attività tradizionale degli importatori continui anche qualora siano mantenute le misure antidumping sulle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Questa conclusione è ulteriormente confermata dalla scarsa collaborazione offerta dagli importatori non collegati e dal fatto che, dopo l’istituzione delle misure sulle importazioni dalla RPC, l’inchiesta non ha riscontrato elementi di prova del fatto che gli importatori abbiano incontrato particolari difficoltà.

6.   Conclusione

(134)

La proroga delle misure sulle importazioni di biciclette originarie della RPC sarebbe chiaramente nell’interesse dell’industria dell’Unione, dei consumatori e dei fornitori di parti di biciclette dell’Unione. Essa consentirà all’industria dell’Unione di crescere e di migliorare la sua situazione con il ripristino di una concorrenza leale. Le misure non incideranno inoltre in misura significativa sugli importatori dal momento che continueranno comunque ad essere presenti sul mercato biciclette vendute a prezzi equi. In caso di mancata imposizione di misure è probabile invece che i produttori di biciclette dell’Unione sarebbero costretti a cessare le attività, il che costituirebbe una minaccia anche per l’esistenza dei fornitori di parti di biciclette dell’Unione.

(135)

In considerazione di quanto precede, si conclude che non esistono motivi validi per non istituire dazi antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della RPC.

G.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(136)

Alla luce di quanto esposto, le misure antidumping sulle biciclette dovrebbero essere mantenute. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la proroga delle misure a seguito di un riesame in previsione della scadenza si applica normalmente per cinque anni a meno che non esistano motivi o circostanze specifici che richiedano un periodo più breve.

(137)

A tale proposito si osserva che il presente procedimento è caratterizzato da circostanze particolari, come menzionato ai considerando 1 e 48, di cui andrebbe tenuto adeguatamente conto in termini di durata delle misure antidumping. Sostanzialmente l’industria dell’Unione beneficia di un pacchetto atipico di misure comprendente sia dazi ad valorem sulle biciclette finite che un sistema di esenzione che consente a questa industria di utilizzare parti di biciclette originarie della Cina esenti da dazi antielusione purché siano soddisfatte particolari condizioni.

(138)

L’attuale riesame in previsione della scadenza ha confermato la complessità del settore delle biciclette e la sua stretta correlazione con il settore delle parti di biciclette. È emerso, come indicato nel considerando 1, che l’industria delle biciclette dell’Unione si avvale in larga misura del sistema di esenzione per le importazioni di parti di biciclette. È quindi importante che il funzionamento delle misure sia regolarmente sottoposto a riesame. Per tali motivi si è esaminato se fosse opportuno limitare le misure a tre anni.

(139)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, vari produttori dell’Unione e loro associazioni hanno sostenuto che le misure dovessero essere prorogate di cinque anni. Le parti in questione hanno affermato che i produttori di biciclette erano pronti a investire nella produzione di parti di biciclette per ridurre la loro dipendenza dalle importazioni di parti di biciclette cinesi, ma che un periodo di tre anni non era sufficiente per ottenere un utile positivo rispetto a tali investimenti.

(140)

L’argomentazione secondo cui varie parti hanno effettuato o intendono effettuare investimenti nel settore delle biciclette o delle parti di biciclette non è pertinente ai fini della valutazione della necessità di misure antidumping e della loro durata nel quadro di un riesame in previsione della scadenza. In tale contesto l’unico elemento pertinente è la determinazione che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

(141)

Come già spiegato nel considerando 137, si ricorda che, dopo l’istituzione iniziale delle misure nel 1993 e la loro estensione alle parti di biciclette nel 1997, la situazione della produzione di biciclette nell’Unione è notevolmente cambiata poiché sono state concesse più di 250 esenzioni. Le misure relative alle biciclette sono inoltre direttamente collegate alle misure estese alle parti di biciclette e al sistema di esenzione che è stato introdotto. Alla luce di quanto sopra, la conclusione secondo cui le misure giustificano un riesame, come indicato al considerando 138, resta valida. Il Consiglio osserva al riguardo che la Commissione, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, ha la possibilità di avviare ex officio un riesame intermedio riguardante il dumping, il pregiudizio nonché gli aspetti relativi al sistema di esenzione.

(142)

Per tali motivi e tenuto conto del fatto che la durata delle misure sarebbe comunque una questione da considerare in qualsiasi riesame, appare prematuro valutare nel quadro del presente riesame in previsione della scadenza se esistano motivazioni o circostanze specifiche tali da richiedere una durata diversa dal normale periodo di cinque anni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Si ritiene pertanto che le misure debbano essere prorogate per cinque anni. Ciò non pregiudica la possibilità di una revisione della durata delle attuali misure antidumping nel corso di un eventuale riesame intermedio completo successivo, in funzione delle conclusioni.

H.   DISPOSIZIONI FINALI

(143)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base alle quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni al riguardo. Si è tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutte le osservazioni debitamente motivate.

(144)

Da quanto precede deriva l’opportunità di mantenere i dazi antidumping per cinque anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 10 (codice TARIC 8712001090), 8712 00 30 ed ex 8712 00 80 (codice TARIC 8712008090), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 è del 48,5 %.

3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 3 ottobre 2011

Per il Consiglio

La presidente

J. FEDAK


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1.

(3)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

(4)  GU L 17 del 21.2.1997, pag. 17.

(5)  GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39.

(6)  GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1.

(7)  GU C 188 del 13.7.2010, pag. 5.

(8)  GU L 183 del 14.7.2005, pag. 20.

(9)  GU L 183 del 14.7.2005, pag. 19.

(10)  GU L 183 del 14.7.2005, pag. 30.

(11)  GU L 175 del 14.7.2000, pag. 49.


6.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 991/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2011

che modifica l’allegato II della decisione 2007/777/CE e l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto concerne le voci riguardanti il Sud Africa negli elenchi di paesi terzi o loro parti relativamente all’influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1, primo comma, e l’articolo 8, punto 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 24, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (3), fissa le norme applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell’Unione di partite di prodotti a base di carne e di partite di stomaci, vesciche e intestini trattati quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4).

(2)

La decisione 2007/777/CE istituisce altresì elenchi di paesi terzi e loro parti in provenienza dai quali sono autorizzati le importazioni, il transito e il deposito di tali prodotti, nonché i modelli dei certificati sanitari e di polizia sanitaria e le norme relative all’origine e ai trattamenti richiesti per tali prodotti importati.

(3)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (5), stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, dei seguenti prodotti: pollame, uova da cova, pulcini di un giorno e uova esenti da organismi patogeni specifici e carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, compresi i ratiti e la selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti. Il regolamento stabilisce che tali prodotti possono essere importati nell’Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nell’allegato I, parte 1.

(4)

A causa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) scoppiati recentemente in Sud Africa, la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 sono stati modificati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 (6) in modo da imporre, per le importazioni dal Sud Africa di prodotti a base di carne, di stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano ottenuti da carni di ratiti da allevamento, nonché di prodotti di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati a base di o contenenti carne di selvaggina da penna di allevamento, di ratiti e di selvaggina da penna selvatica, trattamenti specifici sufficienti ad eliminare i rischi di polizia sanitaria collegati a tali prodotti e vietare le importazioni di ratiti da riproduzione e da reddito e di pulcini di un giorno, uova da cova e carne di ratiti da tutto il territorio del Sud Africa cui si riferisce il regolamento (CE) n. 798/2008.

(5)

Il Sud Africa ha presentato alla Commissione informazioni relative alle misure di lotta adottate in relazione ai recenti focolai di HPAI. La Commissione ha valutato tali informazioni e la situazione epidemiologica conseguente ai focolai registrati in Sud Africa.

(6)

Inoltre il gruppo veterinario d’emergenza dell’Unione ha effettuato una missione in Sud Africa per valutare la situazione e formulare raccomandazioni volte a migliorare la lotta contro la malattia.

(7)

Il Sud Africa ha attuato una politica di abbattimento totale per contrastare la malattia e limitarne la diffusione e sta attuando programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria che risultano conformi ai requisiti di cui all’allegato IV, parte II, del regolamento (CE) n. 798/2008.

(8)

I risultati positivi della valutazione relativa alla situazione della malattia e le indagini epidemiologiche condotte dal Sud Africa consentono di limitare le restrizioni sulle importazioni nell’Unione delle carni di ratiti alla parte del territorio del Sud Africa colpita dalla malattia e sottoposta a restrizioni dal Sud Africa medesimo. Occorre tuttavia mantenere le restrizioni sulle importazioni di ratiti vivi e delle loro uova da cova per tutto il territorio del Sud Africa, visto il rischio più elevato di una possibile introduzione del virus nell’Unione.

(9)

Quanto ai trattamenti previsti dalla decisione 2007/777/CE per le importazioni di taluni prodotti a base di carne, di stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e di prodotti a base di carne essiccati (bilton/jerky) e pastorizzati, a tali prodotti originari della parte del territorio del Sud Africa esente dalla malattia è opportuno applicare nuovamente i trattamenti applicati prima dell’insorgenza dei focolai di HPAI.

(10)

L’allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE reca l’elenco dei territori o delle parti dei territori di paesi terzi cui si applica la regionalizzazione per motivi di polizia sanitaria. La voce relativa al Sud Africa deve essere modificata per tener conto della nuova situazione relativa all’HPAI in tale paese terzo e di come essa si ripercuote sulle restrizioni all’importazione nell’Unione dei prodotti interessati.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(5)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(6)  GU L 147 del 2.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:

1)

Nella parte 1, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dalla seguente:

«Sud Africa

ZA

01/2005

Tutto il paese

ZA-1

01/2005

Tutto il paese, tranne:

la parte della zona di controllo dell’afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, il distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona alla frontiera con il Botswana a est dei 28° di longitudine e il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal.

ZA-2

01/2011

Tutto il paese, tranne:

la parte del territorio compresa all’interno dei seguenti confini:

a nord: catena montuosa dello Swart Berg,

a sud: catena montuosa dell’Outeniqua,

a est: la strada R339 che collega la catena montuosa dello Swartberg alla catena montuosa dell’Outeniqua, da Barandas passando per Uniondale,

a ovest: la catena montuosa del Gamka, che collega la catena montuosa dello Swartberg al fiume Gamka in direzione sud, verso la catena montuosa dell’Outeniqua.»

2)

Nella parte 2, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dalla seguente:

«ZA-0

Sud Africa (1)

Tutto il paese ZA-0

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZA-2

Sud Africa ZA-2 (1)

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

D

XXX»

3)

Nella parte 3, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dalla seguente:

«ZA

Sud Africa

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX

Sud Africa ZA-1

E

E

XXX

XXX

XXX

XXX

A

E

XXX

A

A

XXX

XXX

Sud Africa ZA-2

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

E

XXX»


ALLEGATO II

Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dalla seguente:

«ZA — Sud Africa

ZA-0

Tutto il paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4»

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

HER

III

ZA-1

Tutto il paese, tranne ZA-2

RAT

VII

 

 

9.10.2011

 

 

 

ZA-2

La parte del territorio compresa all’interno dei seguenti confini:

a nord: catena montuosa dello Swart Berg,

a sud: catena montuosa dell’Outeniqua,

a est: la strada R339 che collega la catena montuosa dello Swartberg alla catena montuosa dell’Outeniqua, da Barandas passando per Uniondale,

a ovest: la catena montuosa del Gamka, che collega la catena montuosa dello Swartberg al fiume Gamka in direzione sud, verso la catena montuosa dell’Outeniqua.

RAT

VII

P2

9.4.2011

 

 

 

 


6.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 992/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

BR

31,9

MK

38,5

ZZ

35,2

0707 00 05

EG

98,1

MK

44,0

TR

126,8

ZZ

89,6

0709 90 70

TR

123,0

ZZ

123,0

0805 50 10

AR

69,4

BR

41,3

CL

60,5

TR

64,6

UY

68,8

ZA

75,1

ZZ

63,3

0806 10 10

CL

79,6

EG

65,0

MK

82,2

TR

108,1

ZA

62,4

ZZ

79,5

0808 10 80

CL

90,0

CN

82,6

NZ

116,9

US

114,5

ZA

85,4

ZZ

97,9

0808 20 50

CN

50,2

TR

107,9

ZA

60,3

ZZ

72,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».


DECISIONI

6.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 261/25


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2011

recante nomina di due membri irlandesi e di un supplente irlandese del Comitato delle regioni

(2011/649/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo irlandese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della fine del mandato della sig.ra Michelle MULHERIN e del sig. Denis LANDY. Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Terry BRENNAN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quali membri:

sig. John SHEAHAN, member of Limerick County Council

sig. Des HURLEY, member of Carlow Local Authorities (County and Town)

e

b)

quale supplente:

sig.ra Catherine YORE, member of Meath County Council.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


6.10.2011   

IT

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L 261/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2011

recante nomina di un membro lussemburghese e di un supplente lussemburghese del Comitato delle regioni

(2011/650/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo lussemburghese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della fine del mandato del sig. Paul-Henri MEYERS. Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Gilles ROTH a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quale membro:

sig. Gilles ROTH, bourgmestre de la Commune de Mamer

e

b)

quale supplente:

sig. Pierre WIES, bourgmestre de la Commune de Larochette.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. SAWICKI


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


6.10.2011   

IT

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L 261/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2011

relativa agli aiuti nel settore dell’eliminazione delle carcasse nel 2003 Aiuto di Stato C 23/05 (ex NN 8/04 e ex N 515/03)

[notificata con il numero C(2011) 4425]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/651/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 7 novembre 2003, la rappresentanza permanente della Francia presso l’Unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito «TFUE») (1) un’esenzione dalla tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali a favore di talune imprese rivenditrici di carne al dettaglio.

(2)

La notifica originaria riguardava, da un lato, aiuti concessi nel 2003 e, dall’altro, aiuti previsti a partire dal 2004. Poiché una parte degli aiuti era già stata concessa, la Commissione ha deciso all’epoca di dividere il fascicolo. Tra gli aiuti concessi nel 2003, nel quadro della presente decisione è oggetto di esame solamente l’esenzione dalla tassa sull’eliminazione delle carcasse.

(3)

La tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali è stata soppressa il 1o gennaio 2004. Successivamente, il finanziamento del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali è stato garantito dal ricavato di una «tassa sulla macellazione» nei confronti della quale la Commissione non aveva sollevato obiezioni (2).

(4)

Nell’ambito dell’istruttoria del fascicolo relativo alla «tassa sulla macellazione» (aiuto di Stato n. N 515 A/03), le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione informazioni pertinenti anche per il caso di specie, in particolare una lettera del 29 dicembre 2003.

(5)

Con lettera del 7 aprile 2005, registrata il 12 aprile 2005, le autorità francesi hanno presentato informazioni supplementari, richieste dalla Commissione con lettera del 4 marzo 2005.

(6)

Con lettera n. SG (2005)D/202956, del 7 luglio 2005, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, in relazione all’aiuto in oggetto.

(7)

La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni in merito agli aiuti in questione.

(8)

Le autorità francesi hanno risposto con lettere del 20 settembre 2005 e del 15 novembre 2005, registrate il 17 novembre 2005.

(9)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (Confederazione francese della macelleria, della macelleria-salumeria e della gastronomia; di seguito «CFBCT») in data 18 ottobre 2005 e da una società privata in data 17 ottobre 2005 (4) e 11 luglio 2008.

(10)

Con lettera del 18 aprile 2011, le autorità francesi hanno confermato che l’esenzione dal pagamento della tassa sugli acquisti di carne (detta «tassa per l’eliminazione delle carcasse») concessa per l’anno 2003 a talune imprese di commercializzazione di prodotti agricoli rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (5).

II.   DESCRIZIONE

(11)

La misura in questione riguarda il finanziamento, per l’anno 2003, del servizio pubblico di eliminazione delle carcasse di animali e di distruzione delle farine di carni e di ossa non più idonee alla commercializzazione.

(12)

Il servizio pubblico di eliminazione delle carcasse era precedentemente finanziato dalla tassa sull’eliminazione delle carcasse, istituita mediante l’articolo 302 bis ZD del codice generale delle imposte francese, derivato dall’articolo 1 della legge francese n. 96-1139, del 26 dicembre 1996, relativa alla raccolta e all’eliminazione delle carcasse di animali e dei rifiuti dei macelli (di seguito la «legge del 1996»).

(13)

La tassa sull’eliminazione delle carcasse si applicava agli acquisti di carne e di altri prodotti specificati eseguiti da qualunque soggetto che effettuasse vendite al dettaglio di tali prodotti. In linea di principio, la tassa era dovuta da chiunque effettuasse vendite al dettaglio. La base imponibile era costituita dal valore, esclusa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), degli acquisti dei seguenti prodotti, indipendentemente dalla loro provenienza:

carni e frattaglie, fresche o cotte, refrigerate o congelate, di pollame, di coniglio, di fauna selvatica o di bovini, ovini, caprini, suini e delle specie equina, asinina e dei relativi incroci,

salumi, insaccati, strutto, conserve di carni e frattaglie trasformate,

alimenti per animali a base di carni e di frattaglie.

(14)

Le imprese il cui fatturato nell’anno precedente era risultato inferiore a 2,5 milioni di franchi francesi (FRF) (6) (381 122 EUR), IVA esclusa, erano esentate dalla tassa. Le aliquote relative, per quote d’acquisto mensili, IVA esclusa, erano fissate allo 0,5 % fino a 125 000 FRF (19 056 EUR) e allo 0,9 % oltre tale importo. L’articolo 35 della legge finanziaria di rettifica per il 2000 (legge n. 2000-1353 del 30 dicembre 2000) ha apportato alcune modifiche al meccanismo della tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali, che sono entrate in vigore il 1o gennaio 2001. Tali modifiche erano dirette a controbilanciare gli effetti della crisi dell’ESB e i costi aggiuntivi che ne derivavano. La base imponibile è stata così estesa anche agli «altri prodotti a base di carne». L’aliquota della tassa è stata fissata al 2,1 % per quote di acquisto mensili fino a 125 000 FRF (19 056 EUR) e al 3,9 % oltre 125 000 FRF. Inoltre, tutte le imprese il cui fatturato nell’anno precedente era risultato inferiore a 5 milioni di FRF (762 245 EUR), IVA esclusa, erano esentate dalla tassa.

(15)

Inizialmente, vale a dire a partire dal 1o gennaio 1997, il gettito della tassa è stato destinato ad un fondo ad hoc il cui obiettivo era finanziare un servizio consistente nella raccolta e nell’eliminazione delle carcasse di animali e del materiale sequestrato nei macelli riconosciuto non idoneo al consumo umano e animale, vale a dire le attività definite come missione di servizio pubblico dall’articolo 264 del codice rurale. Il fondo era gestito dal Centro nazionale per l’adattamento delle strutture delle aziende agricole (CNASEA).

(16)

Dal 1o gennaio 2001, il gettito della tassa sull’eliminazione delle carcasse è stato direttamente destinato al bilancio generale dello Stato, e non più al fondo creato a tale scopo. Per il 2003, i crediti erano stati destinati al ministero dell’Agricoltura, dell’Alimentazione, della Pesca e degli Affari rurali con il decreto n. 2002-1580, del 30 dicembre 2002, concernente l’applicazione della legge finanziaria per il 2003. Erano stati iscritti come spese ordinarie del ministero, al titolo IV, Interventi pubblici, quarta parte, azioni economiche, incentivi e interventi. Per il 2003, i proventi di tale tassa erano stati valutati a 550 milioni di EUR.

(17)

La notifica del 2003 prevedeva aiuti per il magazzinaggio e la distruzione delle farine animali, nonché aiuti per il trasporto e la distruzione di capi morti e dei rifiuti dei macelli. Inoltre, la legge del 1996 prevedeva l’esenzione delle imprese che vendevano carne al dettaglio con un fatturato annuo inferiore a 762 245 EUR. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, la legge del 1996 era in vigore per tutto il 2003.

(18)

Nella sua decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha concluso che le misure di aiuto per la rimozione e la distruzione dei capi morti e per il magazzinaggio e la distruzione delle farine animali e dei rifiuti dei macelli non rischiavano di alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tali misure potevano quindi beneficiare della deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, in quanto potevano contribuire allo sviluppo del settore. La Commissione ha tuttavia deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, per quanto riguarda l’esistenza e la compatibilità degli aiuti a favore del commercio esentato dal pagamento della tassa sull’eliminazione delle carcasse.

(19)

Nella fase di apertura del procedimento d’indagine, la Commissione aveva stimato che l’esenzione dal pagamento della tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali sembrava comportare una perdita di risorse per lo Stato e non sembrava essere giustificata dalla natura e dall’economia del sistema fiscale che mira ad assicurare le entrate dello Stato. Infatti, sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, l’esenzione non si riferiva al fatturato realizzato con vendite di carne, ma al fatturato globale delle vendite.

(20)

Poiché la tassa sull’eliminazione delle carcasse viene calcolata sul valore dei prodotti a base di carne, non sembrava giustificabile l’esenzione dal pagamento della tassa per un’impresa con un fatturato più elevato in termini di vendite di carne, mentre il suo concorrente, che realizzasse un fatturato inferiore con i prodotti a base di carne, sarebbe assoggettato alla tassa.

(21)

Di conseguenza, la suddetta esenzione sembrava costituire un vantaggio selettivo. Si tratterebbe pertanto di un aiuto a favore di venditori che, grazie all’esenzione, si avvantaggerebbero di un alleggerimento del carico fiscale. In base ai dati riguardanti il commercio di carne, la Commissione aveva concluso che l’esenzione nel 2003 dalla tassa dei commercianti che realizzavano un fatturato inferiore a 762 245 EUR era un vantaggio che costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(22)

La Commissione non poteva escludere che l’esenzione dalla tassa potesse incidere sugli scambi fra Stati membri, in particolare in zone frontaliere.

(23)

L’esenzione dalla tassa dei commercianti che realizzavano un fatturato inferiore a 762 245 EUR sembrava dunque costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(24)

Nella fattispecie, l’esenzione sembrava costituire una riduzione degli oneri priva di qualsiasi incentivo e di qualsiasi contropartita da parte dei beneficiari, la cui compatibilità con le regole di concorrenza non era stata dimostrata.

(25)

La Commissione aveva quindi ritenuto che l’aiuto rientrasse nel campo d’applicazione del punto 3.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (7), applicabili all’epoca. Quest’ultimo punto prevedeva che, per essere considerata compatibile con il mercato comune, qualsiasi misura di aiuto debba costituire un incentivo o esigere una contropartita dal beneficiario. Pertanto, salvo che vi siano eccezioni espressamente previste nella legislazione comunitaria o in detti orientamenti, gli aiuti di Stato unilaterali semplicemente destinati a migliorare la situazione finanziaria dei produttori, ma che non contribuiscono in alcun modo allo sviluppo del settore, sono equiparati ad aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune.

(26)

Per il commercio esentato dal pagamento della tassa sull’eliminazione delle carcasse, la Commissione non poteva escludere che si fosse in presenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e che si trattasse di un aiuto al funzionamento, sulla cui compatibilità con il mercato interno la Commissione nutriva dubbi.

III.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA FRANCIA

(27)

Le autorità francesi hanno presentato le loro osservazioni con lettere del 20 settembre 2005 e del 15 novembre 2005. In tali lettere hanno affermato che l’esenzione fiscale di cui avevano beneficiato le imprese non assoggettate rappresentava incontestabilmente un aiuto ai sensi del trattato CE. La Commissione avrebbe del resto adottato una qualifica comparabile nella sua decisione 2005/474/CE (8), relativa all’esenzione applicata tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre 2002 (aiuto NN 17/01 riclassificato C 49/02).

(28)

Tuttavia, le autorità francesi avevano sostenuto prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1998/2006 che gli aiuti rientravano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (9). Esse hanno sostenuto che, considerato il numero di imprese coinvolte, pari a oltre 100 000 in media all’anno, nonché la soglia di fatturato scelta per l’esenzione (762 245 EUR), l’importo dell’esenzione suscettibile di costituire un aiuto di Stato era, in tutti i casi, al di sotto del massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni previsto dal regolamento (CE) n. 69/2001.

(29)

Per dimostrare che l’importo dell’esenzione di cui hanno beneficiato queste imprese nel 2003 è stato costantemente inferiore a 100 000 EUR nell’arco di tre anni, le autorità francesi hanno utilizzato due metodi.

(30)

In un primo tempo, le autorità francesi hanno cercato di ricostruire il fatturato di un’impresa che avesse pagato una tassa di 100 000 EUR nell’arco di tre anni, ossia una media annua di 33 333 EUR. A partire da questo importo, suddiviso per fascia d’imposizione (al 2,1 % e al 3,9 %), hanno ricostruito la base imponibile della tassa corrispondente agli acquisti di carne dell’impresa. Infine, dal valore di tali acquisti di carne, hanno dedotto una stima del fatturato annuo, partendo dall’ipotesi — massimalista — che si trattasse di un’impresa specializzata nel commercio di carne. Questo metodo ha permesso loro di giungere a un fatturato dell’impresa ben al di sopra della soglia di esenzione dalla tassa. La soglia di esenzione di 762 245 EUR era quindi ampiamente superata, il che significa che un’impresa tenuta a versare una tassa di 100 000 EUR su un periodo di tre anni non può in alcun caso essere esentata dalla tassa sugli acquisti di carne.

(31)

In un secondo tempo, le autorità francesi hanno cercato di ricostruire l’importo della tassa di un’impresa specializzata nella vendita di carne con un fatturato di 762 000 EUR, appena al di sotto della soglia di esenzione. A partire dal coefficiente acquisti/fatturato, pari a 0,58 (10), le autorità francesi hanno dedotto il valore degli acquisti di carni di tale impresa, ossia 441 960 EUR (762 000 × 0,58). Questo secondo metodo dimostra che l’importo massimo di esenzione è di 13 132 EUR/anno per impresa, cioè un importo che rimane comunque inferiore a 100 000 EUR su un periodo di tre anni.

(32)

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1998/2006, le autorità francesi hanno confermato che l’esenzione dal pagamento della tassa sugli acquisti di carne (detta «tassa sull’eliminazione delle carcasse») concessa nel 2003 a talune imprese di commercializzazione di prodotti agricoli rientrava nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento, in particolare dell’articolo 5 relativo alle misure transitorie.

IV.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI

(33)

In primo luogo, la Confederazione francese della macelleria, della macelleria-salumeria e della gastronomia (di seguito «CFBCT») ha sostenuto che la misura in discussione non soddisfaceva i criteri di definizione di un aiuto di Stato e che il meccanismo fiscale applicato a talune imprese in funzione del loro fatturato era pienamente giustificato da ragioni attinenti all’economia generale del sistema fiscale. Secondo la CFBCT, la tassa sugli acquisti di carne era riscossa e controllata secondo le norme applicabili in materia di IVA e imposte assimilate. La fissazione della soglia di esenzione era basata su un criterio obiettivo e razionale identico a quello per le soglie applicabili ad altre imposte. La legge del 1996 rientrava nella logica del sistema francese della riscossione dell’IVA. Non aveva dunque lo scopo di fornire un vantaggio straordinario a talune imprese, ma mirava in realtà, con l’introduzione di una soglia d’imposta, a tenere conto della capacità contributiva delle imprese e, in particolare, della redditività dei macellai artigiani.

(34)

In secondo luogo, secondo la CFBCT tale misura non incideva sugli scambi tra Stati membri. Infatti, le dimensioni estremamente ridotte delle imprese interessate dal provvedimento in discussione e il mercato geografico estremamente ristretto in cui operano, permettevano di dubitare dell’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

(35)

Se anche si dovesse ritenere che le aziende esentate dal pagamento della tassa avessero effettivamente beneficiato di un aiuto, la CFBCT sostiene che tale aiuto sarebbe, in ogni caso, compatibile con le norme del trattato.

(36)

La Commissione dovrebbe considerare che l’esenzione delle piccole imprese di macelleria e delle macellerie artigianali era giustificata nella specie da un obiettivo di interesse generale: la gestione della crisi della mucca pazza e il necessario trattamento dei materiali pericolosi. Inoltre, tale misura riguardava solo piccole e medie imprese e sarebbe potenzialmente coperta dai regolamenti di esenzione applicabili all’epoca, ossia il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (11) e il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (12).

(37)

In ogni caso, la CFBCT sostiene che l’obbligo di recuperare l’aiuto, che conseguirebbe da un’eventuale qualificazione della misura come aiuto di Stato incompatibile, violerebbe l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (13) in quanto una decisione negativa con la quale si imponesse il recupero non terrebbe conto del legittimo affidamento delle imprese beneficiarie.

(38)

In ogni caso, la valutazione a posteriori dell’importo dell’aiuto, sulla base di un’imposizione forfettaria retroattiva, lo collocherebbe al di sotto delle soglie «de minimis», in quanto i potenziali beneficiari di tali aiuti erano per lo più microimprese.

(39)

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, la società privata in questione svolge, in Francia, un’attività di distribuzione alimentare. Avendo pagato la tassa sull’eliminazione delle carcasse per gli anni dal 2001 al 2003 e avendo chiesto il rimborso della somma versata ai servizi tributari francesi, l’impresa ritiene di avere un interesse a presentare osservazioni nel presente procedimento.

(40)

La società sostiene che, contrariamente a quanto la Commissione ha concluso nella sua decisione di apertura del procedimento, del 5 luglio 2005 (2005/C 228/06) (14), non esisteva alcuna discrepanza tra gli aiuti nel settore dell’eliminazione delle carcasse e la tassa sugli acquisti di carne. Essa ritiene che la tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali pagata per il 2003 sia fondata sull’articolo 302 bis ZD del codice generale delle imposte e finanzi un meccanismo di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Poiché questo meccanismo non è stato precedentemente notificato alla Commissione, dovrebbe essere dichiarato illegale.

(41)

Inoltre, la società sostiene che l’esenzione dalla tassa è incompatibile con l’articolo 107 TFUE e che ciò comporterebbe un’incompatibilità della tassa con il principio di uguaglianza dinanzi alle cariche pubbliche e per estensione con le regole in materia di concorrenza.

V.   VALUTAZIONE

(42)

Conformemente all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(43)

Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicano al settore delle carni suine conformemente all’articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (15). Si applicano al settore delle carni bovine conformemente all’articolo 40 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (16). Prima dell’adozione del regolamento (CE) n. 1254/11999, gli articoli 107, 108 e 109 TFUE si applicavano al settore delle carni bovine conformemente all’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio (17). Si applicano ai settori delle carni ovine e caprine conformemente all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all’organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (18). Si applicano al settore del pollame conformemente all’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (19). Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (20) ha abrogato questi vari regolamenti e sancisce, all’articolo 180, che le regole in materia di aiuti di Stato si applicano ai prodotti di cui sopra.

(44)

Le autorità francesi hanno confermato che l’esenzione dal pagamento della tassa sugli acquisti di carne (detta «tassa sull’eliminazione delle carcasse») concessa nel 2003 a talune imprese di commercializzazione di prodotti agricoli rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006.

(45)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, si ritiene che gli aiuti che soddisfano le condizioni in esso stabilite non corrispondano a tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

(46)

Il regolamento (CE) n. 1998/2006 si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ma, nel caso delle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato CE, unicamente quando l’importo dell’aiuto non è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate e quando l’aiuto non è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

(47)

Ai sensi del suo articolo 5, paragrafo 1, il regolamento (CE) n. 1998/2006 si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, se gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui agli articoli 1 e 2. Il regolamento (CE) n. 1998/2006 è entrato in vigore il 29 dicembre 2006.

(48)

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1998/2006, l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. I massimali stabiliti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto è l’equivalente sovvenzione lordo.

(49)

Le imprese in questione erano attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato CE e di altri prodotti ed erano esentate dalla tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali nel 2003. Conformemente alle misure transitorie previste al suo articolo 5, il regolamento (CE) n. 1998/2006 è pertanto applicabile al caso di specie.

(50)

Le autorità francesi hanno accertato che le condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1998/2006 erano soddisfatte, dimostrando che l’equivalente sovvenzione dell’aiuto ricevuto individualmente da ogni beneficiario non superava in alcun caso 200 000 EUR su un periodo di tre anni, poiché l’importo massimo di esenzione era di 13 132 EUR all’anno per ciascuna impresa (cfr. considerando 29).

(51)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ritiene che l’esenzione delle imprese rivenditrici di carne al dettaglio il cui fatturato annuo è inferiore a 762 245 EUR nel 2003 rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 e soddisfi le condizioni ivi previste. Pertanto, tale esenzione non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’esenzione dal pagamento della tassa sull’eliminazione delle carcasse di animali per il 2003 a favore delle imprese rivenditrici di carne al dettaglio il cui fatturato annuo è inferiore a 762 245 EUR non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  A decorrere dal 1o dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono sostituiti rispettivamente dagli articoli 107 e 108 TFUE. Queste due serie di disposizioni sono identiche nella sostanza. Se del caso, ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 TFUE devono essere considerati rispettivamente come riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(2)  Aiuto di Stato n. N 515 A/03, lettera alle autorità francesi n. C(2004) 936 def. del 30.3.2004.

(3)  GU C 228 del 17.9.2005, pag. 13.

(4)  La società ha chiesto che la sua identità non venisse rivelata.

(5)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

(6)  Sulla base di 1 FRF = 0,15 EUR.

(7)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

(8)  GU L 176 dell’8.7.2005, pag. 1.

(9)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

(10)  Informazioni delle autorità francesi basate su fonti professionali (Centri di gestione della confederazione della macelleria).

(11)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

(12)  GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1.

(13)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(14)  Cfr. nota 3.

(15)  GU L 282 dell’1.11.1975.

(16)  GU L 160 del 26.6.1999.

(17)  GU L 148 del 28.6.1968.

(18)  GU L 312 del 20.11.1998.

(19)  GU L 282 dell’1.11.1975.

(20)  GU L 299 del 16.11.2007.


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