ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2011.347.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 347

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

54o anno
30 dicembre 2011


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 1336/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

1

 

*

Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

7

 

*

Regolamento (UE) n. 1338/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito

21

 

*

Regolamento (UE) n. 1339/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

30

 

*

Regolamento (UE) n. 1340/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

32

 

*

Regolamento (UE) n. 1341/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

34

 

*

Regolamento (UE) n. 1342/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 includendo l’oblast di Kaliningrad e taluni distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile

41

 

*

Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

44

 

 

Rettifiche

 

*

Verbale di rettifica del trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, firmato ad Atene il 16 aprile 2003(GU L 236 del 23.9.2003)

62

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

30.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1336/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea (2), ha introdotto misure commerciali eccezionali che concedono un accesso illimitato ed esente da dazi al mercato dell’Unione per quasi tutti i prodotti originari dei paesi e territori doganali che beneficiano del processo di stabilizzazione e di associazione. Atteso che il regolamento (CE) n. 2007/2000 ha subito diverse e sostanziali modificazioni, per motivi di chiarezza e razionalizzazione esso è stato codificato dal regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio (3).

(2)

Il 16 giugno 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra. In attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore, un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall’altra (4), è stato firmato e concluso (5) ed è entrato in vigore il 1o luglio 2008

(3)

Il 29 aprile 2008 è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra. In attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore, un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall’altra (6) è stato firmato e concluso (7) ed è entrato in vigore il 1o febbraio 2010.

(4)

Gli accordi di stabilizzazione e di associazione e gli accordi interinali istituiscono un regime commerciale contrattuale tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina e tra l’Unione europea e la Serbia. È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1215/2009 rimuovendo la Bosnia-Erzegovina e la Serbia dall’elenco dei beneficiari delle concessioni tariffarie per gli stessi prodotti nel quadro del regime contrattuale commerciale, nonché adeguare i volumi dei contingenti tariffari globali per i prodotti specifici per i quali sono stati concessi contingenti tariffari nel quadro del regime contrattuale commerciale. È opportuno, tuttavia, che la Bosnia-Erzegovina e la Serbia continuino a beneficiare del regolamento (CE) n. 1215/2009, nella misura in cui detto regolamento preveda concessioni più favorevoli rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 resta il principale strumento di regolamentazione degli scambi con il Kosovo (8). Un accesso costante del Kosovo al mercato dell’Unione è di fondamentale importanza per la ripresa economica del paese e per l’intera regione. Allo stesso tempo tale accesso non avrà conseguenze negative per l’Unione.

(6)

Per tali motivi e in considerazione del fatto che il regolamento (CE) n. 1215/2009 ha cessato di essere di applicazione il 31 dicembre 2010, è opportuno prorogare la validità del regolamento (CE) n. 1215/2009 fino al 31 dicembre 2015.

(7)

Al fine di garantire il rispetto da parte dell’Unione dei suoi obblighi internazionali, i regimi preferenziali previsti nel presente regolamento dovrebbero essere subordinati al mantenimento o al rinnovo dell’attuale deroga agli obblighi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ottenuta dall’Unione.

(8)

Al fine di tutelare gli interessi economici degli operatori, è necessario prevedere misure transitorie con riguardo alle merci che, alla data di applicazione del presente regolamento, si trovino in transito o in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o in zone franche.

(9)

Al fine di adottare le disposizioni necessarie per l’applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle necessarie modifiche e agli adeguamenti tecnici degli allegati I e II, in seguito alle modifiche ai codici della nomenclatura combinata e alle suddivisioni TARIC nonché ai necessari adeguamenti in seguito alla concessione di preferenze commerciali in base ad altri accordi tra l’Unione e i paesi e territori di cui al presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(10)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la sospensione del diritto di beneficiare dei regimi preferenziali in caso di non conformità, il rilascio di certificati di autenticità attestanti che le merci sono originarie del paese o territorio in questione e corrispondono alla definizione di cui al presente regolamento, nonché per la sospensione temporanea, integrale o parziale, dei regimi previsti dal presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (9).

(11)

Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, è necessario che il presente regolamento si applichi in via retroattiva, a decorrere dal 1o gennaio 2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Regimi preferenziali

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite all’articolo 3, i prodotti originari del territorio doganale del Kosovo, diversi da quelli delle voci 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata, sono ammessi all’importazione nell’Unione senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente.

2.   I prodotti originari dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro o della Serbia continuano a beneficiare delle disposizioni del presente regolamento laddove ciò sia indicato. Tali prodotti beneficiano inoltre di qualsiasi concessione contemplata dal presente regolamento che sia più favorevole rispetto a quelle previste dagli accordi bilaterali tra l’Unione e tali paesi.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

osservanza della definizione di “prodotti originari” di cui alla parte I, titolo IV, capo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   In caso di mancato rispetto di un paese o di un territorio dei paragrafi 1 o 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, il diritto del paese o del territorio in questione ai benefici a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»;

3)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I dazi doganali applicabili alle importazioni nell’Unione di prodotti di “baby-beef” definiti nell’allegato II e originari del territorio doganale del Kosovo corrispondono al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 475 tonnellate, espresso in peso carcasse.

Tutte le domande d’importazione nei limiti di questi contingenti sono corredate di un certificato di autenticità, rilasciato dalle autorità competenti del territorio esportatore, in cui si attesta che la merce è originaria del territorio in questione e corrisponde alla definizione di cui all’allegato II del presente regolamento. Tale certificato è redatto dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 10, considerato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricolo e della pesca, se le importazioni di prodotti agricoli e alieutici causano gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»;

4)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Applicazione dei contingenti tariffari ai prodotti di “baby-beef”

Le modalità di applicazione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti di “baby-beef” sono determinate dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»;

5)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 bis riguardo a:

a)

le modifiche e gli adeguamenti tecnici necessari agli allegati I e II richiesti da modifiche dei codici della nomenclatura combinata e delle suddivisioni TARIC;

b)

gli adeguamenti richiesti dalla concessione di preferenze commerciali ai sensi di altri accordi tra l’Unione e i paesi e territori di cui all’articolo 1.»;

6)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7 è conferito alla Commissione fino alla data di cessazione degli effetti del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima di tale data.

3.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7 può essere revocato in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

7)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Procedura di comitato

1.   Ai fini degli articoli 2 e 10, la Commissione è assistita dal comitato di attuazione per i Balcani occidentali. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (10).

2.   Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 4, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (11). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Ai fini dell’articolo 3, paragrafo 2, e dell’articolo 4, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (12). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

8)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

comunicato le proprie intenzioni al comitato di attuazione per i Balcani occidentali;»

ii)

è aggiunto il seguente comma:

«Le misure di cui al primo comma sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 4.»;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Al termine del periodo di sospensione, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria oppure di prorogare la misura di sospensione a norma del paragrafo 1.»;

9)

all’articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2015.

Le preferenze previste dal presente regolamento cessano di applicarsi, in tutto o in parte, qualora non fossero consentite da una deroga concessa dall’OMC. Tale cessazione si applica dal giorno in cui la deroga cessa di applicarsi. Con anticipo sufficiente rispetto a tale data, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per informare gli operatori e le autorità competenti. L’avviso specifica quali tra le preferenze previste dal presente regolamento cessano di applicarsi e la data di cessazione della loro applicazione.»;

10)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le merci che il 1o gennaio 2011 sono in transito o si trovano nell’Unione in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche e per le quali prima di tale data sono state debitamente rilasciate prove di origine della Bosnia-Erzegovina o della Serbia conformemente alla parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (13), continuano a beneficiare del regolamento (CE) n. 1215/2009 fino al 1o maggio 2011 per un periodo di quattro mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 13 ottobre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 novembre 2011.

(2)  GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1.

(3)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

(4)  GU L 233 del 30.8.2008, pag. 6.

(5)  GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10. Versione corretta in GU L 233 del 30.8.2008, pag. 5.

(6)  GU L 28 del 30.1.2010, pag. 2.

(7)  GU L 28 del 30.1.2010, pag. 1.

(8)  Come definito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244/99.

(9)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(10)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(11)  GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1.

(12)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;

(13)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, si considera che il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall’applicazione dei codici NC. Quando davanti al codice NC figura “ex”, il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione

Volume del contingente per anno (1)

Beneficiari

Aliquota dei dazi

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 18

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 18

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

15 tonnellate

Territorio doganale del Kosovo

0 %

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 18

ex 0304 19 91

ex 0304 29 18

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0505 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

20 tonnellate

Territorio doganale del Kosovo

0 %

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare delle specie (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

45 tonnellate

Territorio doganale del Kosovo

0 %

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; essiccate; salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

30 tonnellate

Territorio doganale del Kosovo

0 %

09.1515

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Vini di uve fresche, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 15 % vol, diversi dai vini spumanti

50 000 hl (2)

Albania (3), Bosnia-Erzegovina (4), Croazia (5), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (6), Montenegro (7), Serbia (8) o territorio doganale del Kosovo

Esenzione


(1)  Un volume globale per contingente tariffario accessibile per le importazioni originarie dei paesi beneficiari.

(2)  Il volume di questo contingente tariffario globale è ridotto qualora venga aumentato il volume del contingente tariffario individuale applicato in forza dell’ordine n. 09.1588 per taluni vini originari della Croazia.

(3)  L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell’Albania è subordinato al previo esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l’Albania. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1512 e n. 09.1513.

(4)  L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Bosnia-Erzegovina è subordinato al previo esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Bosnia-Erzegovina. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1528 e n. 09.1529.

(5)  L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Croazia è subordinato al previo esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con la Croazia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1588 e n. 09.1589.

(6)  L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia è subordinato al previo esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo aggiuntivo sul vino concluso con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1558 e n. 09.1559.

(7)  L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro è subordinato al previo esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Questo contingente tariffario individuale è aperto in forza dell’ordine n. 09.1514.

(8)  L’accesso a questo contingente tariffario globale per i vini originari della Serbia è subordinato al previo esaurimento dei contingenti tariffari individuali previsti dal protocollo sul vino concluso con la Serbia. Questi contingenti tariffari individuali sono aperti in forza degli ordini n. 09.1526 e n. 09.1527.»


30.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/7


REGOLAMENTO (UE) N. 1337/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (2), e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa alle indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (3), sono stati oggetto di numerose modifiche. Vista l’attuale necessità di ulteriori modifiche e semplificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza e conformemente al nuovo approccio finalizzato a semplificare la legislazione dell’Unione e a migliorare la regolamentazione, sostituire tali atti con un atto unico.

(2)

Per assolvere il compito assegnatole dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dalla legislazione dell’Unione che disciplina l’organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo, la Commissione ha bisogno di essere informata esattamente sul potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di colture permanenti nell’Unione. Per poter assicurare la corretta gestione della politica agricola comune, la Commissione necessita che le vengano regolarmente trasmessi ogni cinque anni dati sulle colture permanenti.

(3)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (4), definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee sulle colture permanenti. Detto regolamento prescrive, in particolare, la conformità con i principi dell’indipendenza professionale, dell’imparzialità, dell’obiettività, dell’affidabilità, del segreto statistico e dell’efficienza economica.

(4)

È necessario consolidare la cooperazione tra le autorità che concorrono all’elaborazione e alla pubblicazione delle statistiche europee.

(5)

In sede di preparazione ed elaborazione delle statistiche europee, è opportuno tener conto delle raccomandazioni e delle migliori pratiche a livello internazionale.

(6)

È opportuno disporre di statistiche strutturali sulle colture permanenti per garantire che il potenziale di produzione e la situazione del mercato possano essere monitorati. Oltre che dalle informazioni fornite nel contesto dell’organizzazione comune del mercato, è essenziale disporre dei dati disaggregati di statistiche per regione. È opportuno quindi che gli Stati membri raccolgano tali informazioni e le comunichino alla Commissione a date fisse.

(7)

Le statistiche strutturali sulle colture permanenti sono essenziali per la gestione dei mercati a livello dell’Unione. È essenziale che anche le statistiche strutturali sulle colture permanenti siano disciplinate, oltre alle statistiche annuali sulle superfici e sulla produzione disciplinate da altri atti legislativi dell’Unione in materia di statistiche.

(8)

Per evitare l’istituzione di oneri inutili per le aziende agricole e le amministrazioni, è opportuno stabilire soglie che escludano le unità non rilevanti dalle unità di base rispetto alle quali devono essere raccolte le statistiche sulle colture permanenti.

(9)

Per garantire l’armonizzazione dei dati, è necessario stabilire chiaramente le definizioni più importanti, i periodi di riferimento e i requisiti di precisione da applicare nella produzione delle statistiche sulle colture permanenti.

(10)

Affinché gli utilizzatori possano disporre delle statistiche in tempo utile, è opportuno fissare i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione.

(11)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (5), tutte le statistiche dello Stato membro trasmesse alla Commissione che sono disaggregate per unità territoriale devono basarsi sulla classificazione NUTS. Di conseguenza, perché le statistiche regionali sulle colture permanenti siano comparabili, le unità territoriali dovrebbero essere definite secondo la classificazione NUTS. Tuttavia, dato che per la buona gestione del settore vitivinicolo sono necessarie altre disaggregazioni territoriali, per tale settore possono essere specificate unità territoriali diverse.

(12)

Relazioni metodologiche e relazioni sulla qualità, essenziali per valutare la qualità dei dati e analizzare i risultati, dovrebbero quindi essere trasmesse periodicamente.

(13)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulle colture permanenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

Al fine di garantire una corretta transizione dal regime applicabile a norma della direttiva 2001/109/CE, il presente regolamento dovrebbe consentire la concessione di una deroga agli Stati membri nel caso in cui l’applicazione del presente regolamento ai loro sistemi nazionali di statistica richiedesse notevoli adeguamenti e fosse suscettibile di provocare rilevanti problemi di ordine pratico.

(15)

Al fine di tenere conto degli sviluppi economici e tecnici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica della disaggregazione delle specie per gruppi, classi di densità e classi d’età di cui all’allegato I e delle variabili/caratteristiche, classi di dimensione, grado di specializzazione e varietà di vite di cui all’allegato II, salvo per quanto riguarda la natura facoltativa delle informazioni richieste. È particolarmente importante che, nel quadro delle sue attività preparatorie, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(16)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6).

(17)

È opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 357/79 e la direttiva 2001/109/CE.

(18)

Al fine di garantire la continuità delle attività di cui al quadro di riferimento per le statistiche europee sulle colture permanenti, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2012.

(19)

Il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulle seguenti colture permanenti:

a)

meli che producono mele da tavola;

b)

meli destinati alla trasformazione industriale;

c)

peri da che producono pere tavola;

d)

peri destinati alla trasformazione industriale;

e)

albicocchi;

f)

peschi che producono pesche da tavola;

g)

peschi destinati alla trasformazione industriale;

h)

aranci;

i)

agrumi a piccoli frutti;

j)

limoni;

k)

olivi;

l)

viti destinate alla produzione di uve da tavola;

m)

viti destinate a fini diversi.

2.   La produzione di statistiche europee sulle colture permanenti di cui al paragrafo 1, lettere b), d), g) e l), è facoltativa per gli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)   «colture permanenti»: coltivazioni fuori avvicendamento, diverse dai prati permanenti e dai pascoli, che occupano il terreno per più annate e forniscono raccolti ripetuti;

2)   «parcella piantata»: una parcella agricola, quale definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (7), coltivata a colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento;

3)   «superficie piantata»: la superficie delle parcelle occupata da una piantagione omogenea di una data coltura permanente, arrotondata a 0,1 ettaro (ha);

4)   «anno del raccolto»: l’anno civile in cui ha inizio la raccolta;

5)   «densità»: il numero di piante per ettaro;

6)   «periodo abituale di impianto»: il periodo dell’anno durante il quale le colture permanenti sono abitualmente piantate, compreso tra metà autunno e metà primavera dell’anno successivo;

7)   «anno di impianto»: il primo anno nel quale la pianta presenta uno sviluppo vegetativo dopo la messa a dimora nel luogo di produzione definitivo;

8)   «età»: il numero di anni a partire dall’anno d’impianto, considerato l’anno 1;

9)   «meli che producono mele da tavola, peri che producono pere da tavola e peschi che producono pesche da tavola»: piantagioni di meli, di peri e di peschi, esclusi quelli specificamente destinati alla trasformazione industriale. Qualora risulti impossibile individuare le piantagioni destinate alla trasformazione industriale, le relative superfici rientrano nella presente categoria;

10)   «viti destinate ad altri fini»: l’intera superficie vitata da includere nello schedario viticolo come stabilito a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (8);

11)   «uve a duplice attitudine»: uve ottenute da varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti realizzata dagli Stati membri a norma dell’articolo 120 bis, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (9), che sono prodotte, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uve da vino e, secondo il caso, quali varietà di uve da tavola, varietà di uve da essiccare o varietà di uve destinate all’elaborazione di acquavite di vino;

12)   «colture consociate»: la combinazione di colture che occupano simultaneamente la stessa parcella.

Articolo 3

Copertura

1.   Le statistiche da fornire per le colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a l), dell’articolo 1 sono rappresentative di almeno il 95 % della superficie totale piantata la cui produzione è esclusivamente o principalmente destinata al mercato di ciascuna coltura permanente di ciascuno Stato membro.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono escludere le aziende la cui superficie è inferiore alla soglia di 0,2 ha di ciascuna coltura permanente la cui produzione è destinata esclusivamente o principalmente al mercato di ciascuno Stato membro. Se la superficie occupata da tali aziende è inferiore al 5 % della superficie piantata totale della singola coltura, gli Stati membri possono innalzare la soglia in questione purché ciò non comporti l’esclusione di oltre il 5 % in più della superficie piantata totale della singola coltura.

3.   La superficie delle colture consociate è ripartita tra le diverse colture in proporzione alla superficie occupata da ciascuna di esse.

4.   Le statistiche sulla coltura permanente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera m), del presente regolamento sono fornite utilizzando i dati disponibili contenuti nello schedario viticolo di cui all’articolo 185 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per tutte le aziende incluse in detto schedario, come previsto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009.

Articolo 4

Produzione dei dati

1.   Salvo che sia stata esercitata la facoltà di cui all’articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri la cui superficie piantata abbia almeno 1 000 ha di ciascuna coltura individuale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a l), producono, nel corso del 2012 e, successivamente, ogni cinque anni, i dati di cui all’allegato I.

2.   Gli Stati membri la cui superficie piantata abbia almeno 500 ha di ciascuna coltura individuale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera m), producono nel corso del 2015 e, successivamente, ogni cinque anni, i dati di cui all’allegato II.

3.   Per tener conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 riguardo alla modifica:

della disaggregazione delle specie per gruppi, classi di densità e classi d’età di cui all’allegato I, e

delle variabili/caratteristiche, classi di dimensione, grado di specializzazione e varietà di vite di cui all’allegato II,

salvo per quanto riguarda la natura facoltativa delle informazioni richieste.

Nell’esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti.

Articolo 5

Anno di riferimento

1.   Il primo anno di riferimento per i dati di cui all’allegato I per quanto riguarda le statistiche sulle colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a l), è il 2012.

2.   Il primo anno di riferimento per i dati di cui all’allegato II per quanto riguarda le statistiche sulle colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera m), è il 2015.

3.   Le statistiche sulle colture permanenti fornite riguardano la superficie piantata dopo l’abituale periodo di impianto.

Articolo 6

Requisiti di precisione

1.   Gli Stati membri che effettuano indagini a campione per ottenere le statistiche sulle colture permanenti adottano tutte le misure necessarie per far sì che il coefficiente di variazione dei dati della superficie piantata per ciascuna delle colture di cui all’articolo 1, paragrafo 1 non superi, a livello nazionale, il 3 %.

2.   Gli Stati membri che decidono di utilizzare fonti di informazioni statistiche diverse dalle indagini si accertano che la qualità delle informazioni così ottenute sia almeno pari a quella delle informazioni ricavate da indagini statistiche.

3.   Gli Stati membri che decidono di utilizzare una fonte amministrativa per fornire le statistiche sulle colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a l), ne informano in anticipo la Commissione e forniscono precisazioni riguardo al metodo da usare e alla qualità dei dati provenienti da detta fonte.

Articolo 7

Statistiche regionali

1.   I dati relativi alle statistiche sulle colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a l), del presente regolamento e ulteriormente precisati nell’allegato I del presente regolamento, sono disaggregati per unità territoriali NUTS 1 quali definite dal regolamento (CE) n. 1059/2003, salvo qualora nell’allegato I del presente regolamento sia specificata una disaggregazione meno dettagliata.

2.   I dati relativi alle statistiche sulle colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera m), del presente regolamento e ulteriormente precisati nell’allegato II del presente regolamento, sono disaggregati per unità territoriali NUTS 2, quali definite dal regolamento (CE) n. 1059/2003, salvo qualora nell’allegato II del presente regolamento sia specificata una disaggregazione meno dettagliata.

Articolo 8

Trasmissione alla Commissione

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui agli allegati I e II entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento.

2.   La Commissione adotta gli atti di esecuzione relativi al formato tecnico appropriato per la trasmissione dei dati di cui agli allegati I e II. Questi atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 9

Relazione metodologica e relazione sulla qualità

1.   Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

2.   Entro il 30 settembre 2013 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi e sui metodi impiegati per le statistiche sulle colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a l), del presente regolamento.

3.   Entro il 30 settembre 2016 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati pervenuti e sui metodi impiegati per le statistiche sulla coltura permanente di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera m), del presente regolamento.

4.   Le relazioni descrivono:

a)

l’organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia utilizzata;

b)

il livello di precisione e la copertura raggiunti per le indagini per campione di cui al presente regolamento; e

c)

la qualità delle fonti utilizzate, diverse dalle indagini, sulla base dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1.

5.   Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica che riguardi i metodi impiegati o di altre modifiche che possano influenzare sensibilmente le statistiche sulle colture permanenti al più tardi tre mesi prima dell’entrata in vigore della modifica in questione.

6.   È tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.

Articolo 10

Deroga

1.   Nel caso in cui l’applicazione del presente regolamento al sistema nazionale di statistica di un determinato Stato membro richieda notevoli adeguamenti e sia suscettibile di provocare rilevanti problemi di ordine pratico per quanto riguarda le colture permanenti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a l), la Commissione può adottare atti di esecuzione concedendo una deroga alla sua applicazione nello Stato membro in questione fino al 31 dicembre 2012. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

2.   Ai fini del paragrafo 1, uno Stato membro trasmette alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 1o febbraio 2012.

3.   Gli Stati membri che beneficiano di una deroga continuano ad applicare la direttiva 2001/109/CE.

Articolo 11

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata di periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito dall’articolo 1 della decisione 72/279/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, che istituisce un comitato permanente di statistica agraria (10). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 13

Riesame

Entro il 31 dicembre 2018 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione riesamina il funzionamento del presente regolamento e, nell’ambito di tale riesame, valuta se è necessario produrre tutti i dati di cui all’articolo 4. Qualora la Commissione ritenga che alcuni dei dati in questione non siano più necessari, essa ha il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 11, che sopprimano taluni dati dagli allegati I e II.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 357/79 e la direttiva 2001/109/CE sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2012.

I riferimenti al regolamento e alla direttiva abrogati s’intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 14 del presente regolamento, la direttiva 2001/109/CE resta di applicazione alle condizioni di cui all’articolo 10.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 1o dicembre 2011.

(2)  GU L 54 del 5.3.1979, pag. 124.

(3)  GU L 13 del 16.1.2002, pag. 21.

(4)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(5)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

(6)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(7)  GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

(8)  GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15.

(9)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(10)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.


ALLEGATO I

Dati statistici sui frutteti e sugli oliveti

1.   Disaggregazione delle specie per «gruppi»

Specie

Disaggregazione

Meli che producono mele da tavola

Gruppo Boskoop rouge

Gruppo Braeburn

Gruppo Cox Orange

Gruppo Cripps Pink

Gruppo Elstar

Gruppo Fuji

Gruppo Gala

Gruppo Golden Delicious

Gruppo Granny Smith

Gruppo Idared

Gruppo Jonagold/Jonagored

Gruppo Morgenduft

Gruppo Red Delicious

Gruppo Reinette blanche du Canada

Gruppo Shampion

Gruppo Lobo

Gruppo Pinova

Altri

Meli destinati alla trasformazione industriale (facoltativo)

Peri che producono pere da tavola

Gruppo Conference

Gruppo William

Gruppo Abate

Gruppo Rocha

Gruppo Coscia-Ercolini

Gruppo Guyot

Gruppo Blanquilla

Gruppo Decana

Gruppo Kaiser

Altri

Peri destinati alla trasformazione industriale (facoltativo)

Peschi che producono pesche da tavola

Pesche diverse dalle nettarine e pesche destinate alla trasformazione

Polpa gialla

Molto precoci: raccolta fino al 15 giugno

Precoci: raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio

Medie: raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto

Tardive: raccolta dopo il 15 agosto

Polpa bianca

Molto precoci: raccolta fino al 15 giugno

Precoci: raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio

Medie: raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto

Tardive: raccolta dopo il 15 agosto

Pesche Doughnut

Nettarine

Polpa gialla

Molto precoci: raccolta fino al 15 giugno

Precoci: raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio

Medie: raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto

Tardive: raccolta dopo il 15 agosto

Polpa bianca

Molto precoci: raccolta fino al 15 giugno

Precoci: raccolta tra il 16 giugno e il 15 luglio

Medie: raccolta tra il 16 luglio e il 15 agosto

Tardive: raccolta dopo il 15 agosto

Peschi destinati alla trasformazione industriale (compreso il gruppo Pavie) (facoltativo)

Albicocchi

Molto precoci: raccolta fino al 31 maggio

Precoci: raccolta tra il 1o e il 30 giugno

Medie: raccolta tra il 1o e il 31 luglio

Tardive: raccolta dopo il 1o agosto

Aranci

Navel

Precoci: raccolto tra ottobre e gennaio

Medie: raccolta tra dicembre e marzo

Tardive: raccolta tra gennaio e maggio

Blancas

Precoci: raccolta tra dicembre e marzo

Tardive: raccolta tra marzo e maggio

Sanguine

Altri

Agrumi a piccoli frutti

Satsumas

Mandarini satsuma extra precoci: raccolta tra settembre e novembre

Altri mandarini satsuma: raccolta tra ottobre e dicembre

Clementine

Clementine precoci: raccolta tra settembre e dicembre

Clementine medie: raccolta tra novembre e gennaio

Clementine tardive: raccolta tra gennaio e marzo

Altri piccoli agrumi compresi gli ibridi

Limoni

Varietà d’inverno: raccolta tra ottobre e aprile

Varietà d’estate: raccolta tra febbraio e settembre

Olivi

Per olive da tavola, olive da olio o a duplice attitudine

Viti per uve da tavola (facoltativo)

 

Bianche

Apirene

Normali

Rosse

Apirene

Normali

2.   Classi di densità

 

Classi di densità

Meli e peri

Peschi, peschi noci e albicocchi

Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni

Olivi

Viti per uve da tavola

Densità (in numero di alberi/ettaro)

1

< 400

< 600

< 250

< 140

< 1 000

2

400-1 599

600-1 199

250-499

140-399

1 000-1 499

3

1 600-3 199

≥ 1 200

500-749

≥ 400

≥ 1 500

4

≥ 3 200

 

≥ 750

 

 

3.   Classi d’età

 

Classi d’età

Meli e peri

Peschi, peschi noci e albicocchi

Aranci, agrumi a piccoli frutti e limoni

Olivi

Viti per uve da tavola

Età (numero di anni dall’anno di impianto)

1

0-4

0-4

0-4

0-4

0-3

2

5-14

5-14

5-14

5-11

3-9

3

15-24

15 e oltre

15-24

12-49

9-19

4

25 e oltre

 

25 e oltre

50 e oltre

20 e oltre

4.   Sintesi

4.1.   Superficie per classi di età e classi di densità, per ciascuna specie a livello nazionale

Stato membro:

Specie:

 

Totale

Classe d’età 1

Classe d’età 2

Classe d’età 3

Classe d’età 4

Totale

 

 

 

 

 

Classe di densità 1

 

 

 

 

 

Classe di densità 2

 

 

 

 

 

Classe di densità 3

 

 

 

 

 

Classe di densità 4

 

 

 

 

 


4.2.   Superficie per classi di età e per regioni, per ciascuna specie e ciascun gruppo (senza disaggregazione per classe di densità)

Stato membro:

Specie:

Gruppo:

 

Totale

Classe d’età 1

Classe d’età 2

Classe d’età 3

Classe d’età 4

Totale

 

 

 

 

 

Regione (NUTS 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.3.   Superficie per classi di età e per regioni, per ciascuna specie e ciascun gruppo (senza disaggregazione per classe di età)

Stato membro:

Specie:

Gruppo:

 

Totale

Classe di densità 1

Classe di densità 2

Classe di densità 3

Classe di densità 4

Totale

 

 

 

 

 

Regione (NUTS 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

Dati statistici sui vigneti

Significato delle abbreviazioni:

—   N.— numero

—   Az. o az.— azienda

—   Ha o ha— ettaro

—   Rso— rosso/rosato

—   Bco o bco— bianco

—   nca— non classificato altrove

—   DOP— denominazione d’origine protetta

—   IGP— indicazione geografica protetta

Tabella 1:   Aziende viticole per tipo di produzione  (1)

Variabili/caratteristiche

N. az.

Superficie

(ha)

Superficie vitata, totale (in produzione/non ancora in produzione)

Totale

 

 

Superficie vitata in produzione, piantata a:

varietà di uve da vino

 

 

di cui adatte alla produzione di vini DOP

 

 

adatte alla produzione di vini IGP

 

 

adatte alla produzione di vini non DOP o IGP

 

 

uve a duplice attitudine

 

 

uva passa

 

 

Totale

 

 

Superficie vitata non ancora in produzione, piantata a:

uve da vino (comprese le uve a duplice attitudine)

 

 

di cui adatte alla produzione di vini DOP

 

 

adatte alla produzione di vini IGP

 

 

adatte alla produzione di vini non DOP o IGP

 

 

uve a duplice attitudine

 

 

uva passa

 

 

Totale

 

 

Superfici vitate (in produzione/non ancora in produzione) destinate alla produzione di:

materiale di propagazione della vite

 

 

altre viti non classificate altrove (nca)

 

 

Tabella 2:   Aziende viticole per classe di dimensione a livello nazionale

Tabella 2.1:   Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, superficie totale coltivata a vite

Classe di dimensione di

(ha)

N. az.

Superficie

(ha)

< 0,10 (2)

 

 

0,10 - < 0,50

 

 

0,50 - < 1

 

 

1 - < 3

 

 

3 - < 5

 

 

5 - < 10

 

 

≥ 10

 

 

Tabella 2.2:   Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti per uve da vino — Totale

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 2.2.1:   Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti per uve da vino adatte alla produzione di vini DOP

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 2.2.2:   Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti per uve da vino adatte alla produzione di vini IGP

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 2.2.3:   Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti per uve da vino a duplice attitudine — Totale

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 2.2.4:   Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti per uve destinate alla produzione di vini non DOP e/o IGP

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 2.3:   Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti per uve destinate alla produzione di uva passa

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 2.4:   Aziende viticole per classe di dimensione della superficie vitata totale, viti non classificate altrove (nca).

Dati disaggregati come nella tabella 2.1.

Tabella 3:   Aziende viticole per grado di specializzazione e classe di dimensione a livello nazionale

Classe di dimensione (in colonna): vedere le righe della tabella 2 (< 0,1 ha/0,10 - < 0,50 ha/ecc.).

Grado di specializzazione

< 0,10 ha

N. az.

Superficie

(ha)

N. az.

Superficie

(ha)

Aziende con vigneti, di cui

 

 

 

 

aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione vinicola,

 

 

 

 

aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di vini non DOP e/o IGP

 

 

 

 

soltanto vini DOP

 

 

 

 

soltanto vini IGP

 

 

 

 

vini DOP e IGP

 

 

 

 

aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di vini non DOP e/o IGP

 

 

 

 

aziende con superfici vitate destinate alla produzione di diversi tipi di vini

 

 

 

 

Aziende con superfici vitate destinate esclusivamente alla produzione di uva passa

 

 

 

 

Aziende con altre superfici vitate

 

 

 

 

Aziende con superfici vitate destinate a diversi tipi di produzione

 

 

 

 

Tabella 4:   Principali varietà di viti  (3)

La disaggregazione dei dati andrebbe fornita unicamente quando la superficie totale della varietà è pari quanto meno a 500 ha.

Le varietà da indicare nelle tabelle sono quelle figuranti nell’elenco delle varietà principali e delle superfici corrispondenti comunicate ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (4) (allegato XIII, tabella 16).

Classi d’età da utilizzare:

 

< 3 anni

 

3-9 anni

 

10-29 anni

 

≥ 30 anni

Principali varietà di viti per uve da vino per classe d’età

Varietà di viti

< 3 anni

N. az.

Superficie

(ha)

N. az.

Superficie

(ha)

Aziende con vigneti, di cui

 

 

 

 

1.

varietà rosse, totale, di cui

 

 

 

 

1.1.

di cui di varietà 1

 

 

 

 

1.2.

di cui di varietà 2

 

 

 

 

1.3.

di cui di varietà …

 

 

 

 

 

 

 

 

1.N. di cui altre varietà miste rosse

 

 

 

 

2.

varietà bianche, totale,

 

 

 

 

2.1.

di cui di varietà 1

 

 

 

 

2.2.

di cui di varietà 2

 

 

 

 

2.3.

di cui di varietà …

 

 

 

 

 

 

 

 

2.N. di cui altre varietà bianche miste

 

 

 

 

3.

varietà di diversi colori, totale,

 

 

 

 

3.1.

di cui di varietà 1

 

 

 

 

3.2.

di cui di varietà 2

 

 

 

 

3.3.

di cui di varietà …

 

 

 

 

 

 

 

 

3.N. di cui altre varietà miste di altri diversi colori

 

 

 

 

4.

varietà di colore non specificato

 

 

 

 


(1)  Stati membri interessati dalla disaggregazione regionale: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HU, AT, PT, RO, SI e SK.

(2)  Soltanto per gli Stati membri interessati.

(3)  Stati membri interessati dalla disaggregazione regionale: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HU, AT, PT, RO, SI e SK.

(4)  GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.


30.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/21


REGOLAMENTO (UE) N. 1338/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2, e l’articolo 209, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 31 ottobre 2011 (1),

considerando quanto segue:

(1)

Dal 2007 la Comunità ha razionalizzato la sua cooperazione geografica con i paesi in via di sviluppo dell’Asia, dell’Asia centrale e dell’America latina, nonché con l’Iraq, l’Iran, lo Yemen e il Sud Africa, mediante il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (2).

(2)

L’obiettivo primario e generale del regolamento (CE) n. 1905/2006 è l’eliminazione della povertà mediante il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Inoltre, per i programmi geografici con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo istituiti a norma di tale regolamento la cooperazione si limita materialmente al finanziamento delle misure destinate a rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo («criteri APS») stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE/DAC»).

(3)

È nell’interesse dell’Unione approfondire ulteriormente le relazioni con i paesi in via di sviluppo in questione, che sono partner bilaterali importanti e svolgono un ruolo di rilievo nei consessi multilaterali e nell’ambito della governance globale. L’Unione ha un interesse strategico a promuovere contatti diversificati con tali paesi, specie in settori come gli scambi economici, commerciali, accademici, imprenditoriali e scientifici. Occorre pertanto uno strumento finanziario che permetta di finanziare le misure che, in linea di principio, non possono beneficiare dell’aiuto pubblico allo sviluppo conformemente ai criteri APS, pur rivestendo un’importanza fondamentale per il consolidamento delle relazioni e contribuendo in modo decisivo al progresso dei paesi in via di sviluppo interessati.

(4)

A tal fine, le procedure di bilancio 2007 e 2008 hanno istituito quattro azioni preparatorie per avviare questa cooperazione rafforzata in conformità dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3). Tali quattro azioni preparatorie sono: scambi aziendali e scientifici con l’India; scambi aziendali e scientifici con la Cina; cooperazione con i paesi a reddito medio dell’Asia e cooperazione con i paesi a reddito medio dell’America latina. A norma dello stesso articolo, la procedura legislativa a seguito delle azioni preparatorie deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio.

(5)

Gli obiettivi e le disposizioni del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio (4) permettono di portare avanti questa cooperazione rafforzata con i paesi che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1905/2006. Occorre pertanto estendere la copertura geografica del regolamento (CE) n. 1934/2006 e prevedere una dotazione finanziaria per coprire la cooperazione con questi paesi in via di sviluppo.

(6)

In conseguenza dell’estensione dell’ambito geografico di applicazione del regolamento (CE) n. 1934/2006, i paesi in via di sviluppo interessati rientrano in due diversi strumenti di finanziamento dell’azione esterna. È opportuno provvedere a che i due strumenti di finanziamento restino strettamente distinti l’uno dall’altro. Nell’ambito del regolamento (CE) n. 1905/2006 saranno finanziate le misure che soddisfano i criteri APS, mentre il regolamento (CE) n. 1934/2006 si applicherà solo alle misure che, in linea di principio, non soddisfano tali criteri. È inoltre necessario garantire che l’estensione dell’ambito di applicazione geografico non abbia per effetto di collocare in una posizione meno favorevole, in particolare dal punto di vista finanziario, i paesi finora rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1934/2006, ossia i paesi e i territori industrializzati nonché i paesi e i territori ad alto reddito.

(7)

Poiché la crisi economica ha creato in tutta l’Unione una situazione di bilancio estremamente tesa e l’estensione proposta riguarda paesi che hanno talvolta raggiunto un livello di competitività paragonabile a quello dell’Unione e un livello di vita medio prossimo a quello di taluni Stati membri, la cooperazione dell’Unione dovrebbe tener conto degli sforzi compiuti dai paesi beneficiari per rispettare gli accordi internazionali dell’Organizzazione internazionale del lavoro e partecipare agli obiettivi generali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

(8)

Il riesame dell’attuazione degli strumenti finanziari dell’azione esterna ha individuato incoerenze nelle disposizioni che escludono, considerandoli non ammissibili, i costi legati a tasse, dazi o altri oneri. Per motivi di coerenza, si propone di allineare queste disposizioni con quelle degli altri strumenti.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1934/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 1934/2006

Il regolamento (CE) n. 1934/2006 è così modificato:

1)

il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:

2)

gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Obiettivo

1.   Ai fini del presente regolamento, l’espressione “paesi industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito” comprende i paesi e territori elencati nell’allegato I del presente regolamento e l’espressione “paesi in via di sviluppo” comprende i paesi contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione allo sviluppo (5), ed elencati nell’allegato II del presente regolamento. Essi sono collettivamente denominati in prosieguo “paesi partner”.

Il finanziamento dell’Unione a norma del presente regolamento sovvenziona la cooperazione economica, finanziaria, tecnica, culturale e accademica con i paesi partner nei settori di cui all’articolo 4 che rientrano nella sua sfera di competenza. Il presente regolamento è inteso a finanziare misure che, in linea di principio, non soddisfano i criteri per l’aiuto pubblico allo sviluppo (“criteri APS”) stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (“OCSE/DAC”).

2.   Il principale obiettivo della cooperazione con i paesi partner è quello di provvedere in via prioritaria a fornire una risposta specifica alla necessità di rafforzare i vincoli e di impegnarsi ulteriormente con essi su una base bilaterale, regionale o multilaterale, per creare un contesto più favorevole e trasparente allo sviluppo delle relazioni tra l’Unione e i paesi partner, conformemente ai principi che informano l’azione esterna dell’Unione quali stabiliti nei trattati. Ciò riguarda tra l’altro la promozione della democrazia, il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, nonché la promozione del lavoro dignitoso e del buongoverno e la salvaguardia dell’ambiente, allo scopo di contribuire al progresso e ai processi di sviluppo sostenibile nei paesi partner.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La cooperazione mira al rafforzamento delle relazioni con paesi partner al fine di potenziare il dialogo e il ravvicinamento e di condividere e promuovere strutture e valori politici, economici e istituzionali simili. L’Unione mira altresì a intensificare la cooperazione e gli scambi con partner e attori bilaterali consolidati o sempre più importanti e che svolgono un ruolo di rilievo nei consessi internazionali e nell’ambito della governance globale. La cooperazione riguarda anche i partner con i quali l’Unione ha un interesse strategico a rafforzare i legami e i propri valori quali sanciti dai trattati.

2.   In circostanze debitamente giustificate e allo scopo di garantire la coerenza e l’efficacia del finanziamento dell’Unione nonché di favorire la cooperazione regionale, la Commissione può decidere, al momento di adottare i programmi di azione annuali di cui all’articolo 6, che paesi non elencati negli allegati possano beneficiare delle misure finanziate a norma del presente regolamento qualora il progetto o programma da realizzare abbia carattere regionale o transfrontaliero. Disposizioni in materia sono previste nei programmi di cooperazione pluriennale di cui all’articolo 5.

3.   La Commissione modifica gli elenchi degli allegati I e II dopo le revisioni periodiche dell’elenco di paesi in via di sviluppo dell’OCSE/DAC e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

4.   Ai fini del finanziamento dell’Unione a norma del presente regolamento, si presta particolare attenzione, se del caso, alla conformità dei paesi partner con le norme fondamentali in materia di lavoro dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e ai loro sforzi nel perseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

5.   In relazione ai paesi elencati nell’allegato II del presente regolamento, è rigorosamente osservata la coerenza politica con le misure finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1905/2006 e del regolamento (CE) n. 1337/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce uno strumento di risposta rapida all’impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (6).

Articolo 3

Principi generali

1.   L’Unione è fondata sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e cerca di promuovere, sviluppare e consolidare l’impegno al rispetto di questi principi nei paesi partner attraverso il dialogo e la cooperazione.

2.   Nell’attuazione del presente regolamento, si persegue un approccio differenziato nella concezione della cooperazione con i paesi partner, laddove opportuno, per tener conto dei loro contesti economici, sociali e politici così come degli interessi specifici, delle strategie e delle priorità dell’Unione.

3.   Le misure finanziate a norma del presente regolamento riguardano e sono coerenti con i settori di cooperazione contemplati, segnatamente, negli strumenti, negli accordi, nelle dichiarazioni e nei piani d’azione tra l’Unione e i paesi partner nonché con i settori che rappresentano interessi e priorità specifici dell’Unione.

4.   Per le misure finanziate a norma del presente regolamento, l’Unione intende assicurare la coerenza con altri settori della sua azione esterna nonché con altre pertinenti politiche dell’Unione, in particolare la cooperazione allo sviluppo. Questo è assicurato formulando politiche e pianificazione strategica nonché programmando e attuando le misure.

5.   Le misure finanziate a norma del presente regolamento completano e valorizzano gli sforzi intrapresi dagli Stati membri e da organismi pubblici dell’Unione nel settore delle relazioni commerciali e negli scambi culturali, accademici e scientifici.

6.   La Commissione informa il Parlamento europeo, con cui intrattiene uno scambio sistematico di opinioni.

Articolo 4

Settori di cooperazione

Il finanziamento dell’Unione sostiene le azioni di cooperazione a norma dell’articolo 1 ed è conforme alle finalità globali, all’ambito di applicazione, agli obiettivi e ai principi generali del presente regolamento. Il finanziamento dell’Unione riguarda azioni che, in via di principio, non soddisfano i criteri APS, e che possono includere una dimensione regionale, nei seguenti settori di cooperazione:

1)

la promozione della cooperazione, dei partenariati e delle imprese comuni tra attori economici, sociali, culturali, accademici e scientifici nell’Unione e nei paesi partner;

2)

l’incentivazione degli scambi bilaterali, dei flussi di investimenti e dei partenariati economici, tra cui una particolare attenzione alle piccole e medie imprese;

3)

la promozione del dialogo tra attori politici, economici, sociali e culturali ed altre organizzazioni non governative nei settori pertinenti dell’Unione e dei paesi partner;

4)

la promozione dei legami tra le persone, dei programmi d’istruzione e di formazione e degli scambi intellettuali e il miglioramento delle intese reciproche tra culture, in particolare a livello familiare, comprese le misure per garantire e rafforzare la partecipazione dell’Unione al programma Erasmus Mundus e la partecipazione a simposi europei in materia di istruzione;

5)

la promozione di progetti di cooperazione in settori quali la ricerca, la scienza e la tecnologia, lo sport e la cultura, l’energia (in particolare l’energia rinnovabile), i trasporti, le questioni ambientali (compresi i cambiamenti climatici), il settore doganale, le questioni finanziarie, giuridiche e relative ai diritti umani e altre materie di comune interesse tra l’Unione e i paesi partner;

6)

il miglioramento della consapevolezza e della comprensione dell’Unione e della sua visibilità nei paesi partner;

7)

il sostegno ad iniziative specifiche, compresi lavori di ricerca, studi, azioni pilota o progetti comuni destinati a rispondere in maniera efficace e flessibile agli obiettivi di cooperazione scaturiti dagli sviluppi delle relazioni bilaterali dell’Unione con i paesi partner o volti a incentivarne ulteriormente l’ampliamento e l’approfondimento.

3)

all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I programmi di cooperazione pluriennali non vanno al di là del periodo di validità del presente regolamento. Essi illustrano gli interessi e le priorità specifici, gli obiettivi generali e i risultati attesi che l’Unione si prefigge. Per quanto riguarda in particolare Erasmus Mundus, i programmi mirano a una ripartizione geografica il più equilibrata possibile. Essi fissano inoltre i settori individuati ai fini del finanziamento dell’Unione e stabiliscono gli stanziamenti finanziari indicativi, globalmente, per settore di priorità e per paese partner o gruppo di paesi partner per il periodo in questione, con l’indicazione, ove opportuno, di un massimo e di un minimo. I programmi di cooperazione pluriennali sono soggetti ad una revisione intermedia o, se necessario, a revisioni ad hoc.»;

4)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 5 bis

Interessi strategici, obiettivi generali, settori prioritari di finanziamento e risultati che l’Unione si prefigge per la cooperazione con i paesi partner elencati nell’allegato II

I programmi pluriennali di cooperazione di cui all’articolo 5 con i paesi partner elencati nell’allegato II si basano sui seguenti obiettivi generali, settori di priorità per il finanziamento e risultati attesi:

1)

diplomazia pubblica e sensibilizzazione, aventi quali obiettivi:

la promozione di un’ampia conoscenza e visibilità dell’Unione,

la promozione della posizione dell’Unione su questioni politiche importanti, nonché dei valori dell’Unione della democrazia, del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,

l’incoraggiamento della riflessione e della discussione sull’Unione e le sue politiche, nonché sulle relazioni dell’Unione con i paesi partner elencati nell’allegato II,

l’elaborazione di nuovi approcci che diano slancio a relazioni positive e orientate ai risultati con i paesi che hanno poca o nessuna conoscenza dell’Unione.

Le attività a sostegno di tali obiettivi dovrebbero condurre a una migliore percezione e a una maggiore conoscenza reciproca tra l’Unione e i paesi partner elencati nell’allegato II, con un conseguente effetto benefico sulle relazioni economiche e politiche dell’Unione con tali partner;

2)

partenariato economico e cooperazione commerciale, aventi quale obiettivo:

l’agevolazione dell’accesso al mercato per le imprese dell’Unione, in particolare attraverso programmi che le sostengano (ivi compreso un sostegno normativo pertinente in relazione alle barriere commerciali), basandosi sull’esperienza dei programmi di cooperazione commerciale consolidati.

Ove possibile, tali programmi dovrebbero essere complementari alle misure di sostegno esistenti. Tali programmi dovrebbero offrire opportunità concrete di migliori scambi e cooperazione scientifica, un aumento del fatturato e degli investimenti in settori mirati e maggiori flussi commerciali con i paesi partner elencati nell’allegato II.

Tali sforzi sono coerenti e complementari con la più ampia strategia della Commissione intesa a sviluppare la competitività europea nei mercati globali e con altre politiche dell’Unione verso regioni e paesi specifici.

Le risorse sono concentrate sui paesi in cui gli interventi possono aumentare la partecipazione delle aziende dell’Unione. Le piccole e medie imprese dell’Unione, desiderose di accedere ai mercati asiatici, latinoamericani, mediorientali e sudafricani, costituiscono un obiettivo importante. Se del caso, le risorse sono concentrate sui paesi che rispettano le norme fondamentali del lavoro dell’OIL e che contribuiscono allo sforzo globale di perseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

3)

legami tra le persone, aventi quali obiettivi:

il sostegno di partenariati di alta qualità tra istituti d’istruzione superiore nell’Unione e nei paesi terzi quale base per una cooperazione, scambi e mobilità strutturati, a tutti i livelli dell’istruzione superiore (Azione 2 — PARTE 2: Partenariati con paesi e territori coperti dallo strumento per i paesi industrializzati), nell’ambito dell’azione 2 di Erasmus Mundus II,

l’integrazione delle borse di studio dell’azione 2 di Erasmus Mundus, finanziate dallo strumento di cooperazione allo sviluppo (Azione 2 — PARTE 1: Partenariati con paesi coperti dallo strumento europeo di vicinato e partenariato, dallo strumento di cooperazione allo sviluppo, dal fondo di sviluppo europeo e dallo strumento di assistenza preadesione (ex finestra di cooperazione esterna), sostenendo la mobilità di studenti e professori dell’Unione verso i paesi terzi,

la promozione insieme alla società civile intesa nel senso più ampio di una migliore comprensione dell’Unione in quanto tale, delle sue posizioni su questioni globali nonché dei processi di integrazione economica, sociale e politica, completando in tale modo la relazione formale dell’Unione con i governi,

la promozione della cooperazione, dei partenariati e delle imprese comuni tra attori economici, sociali, culturali, accademici e scientifici nell’Unione e nei paesi partner.

Tali attività dovrebbero contribuire a produrre benefici reciproci dalla cooperazione nei settori dell’istruzione, della cultura e della società civile. Ciò avviene migliorando la qualità dell’istruzione offerta e affrontando le sfide reciproche costituite dallo sviluppo di società basate sulla conoscenza. Le attività intraprese dovrebbero aggiungere valore alla fertilizzazione incrociata delle idee, della conoscenza e dei risultati della ricerca e della tecnologia attraverso scambi accademici professionali, in particolare con i paesi partner i cui sistemi d’istruzione superiore sono comparabili a quelli dell’Unione.»;

5)

all’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione adotta annualmente programmi d’azione elaborati in base ai programmi pluriennali di cooperazione di cui all’articolo 5 e li trasmette simultaneamente al Parlamento europeo ed al Consiglio.»;

6)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il primo comma diventa paragrafo 1;

b)

al paragrafo 1, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

organismi misti istituiti dai paesi e dalle regioni partner e dall’Unione;

f)

istituzioni e organismi dell’Unione, nella misura in cui attuano misure di sostegno di cui all’articolo 9;»

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«2.   Le misure rientranti nel regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (7), nel regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (8), o nel regolamento (CE) n. 1905/2006 e ammissibili a un finanziamento a tale titolo non sono finanziate a titolo del presente regolamento.

3.   Il finanziamento dell’Unione a norma del presente regolamento non può essere destinato all’acquisto di armi o munizioni, né per operazioni aventi implicazioni nel settore militare o della difesa.

7)

all’articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In linea di massima, il finanziamento dell’Unione non è usato per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi partner.»;

8)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il finanziamento dell’Unione può coprire le spese relative alle azioni di preparazione, monitoraggio, controllo, verifiche contabili e valutazione, direttamente necessarie per l’attuazione del presente regolamento e per il conseguimento dei relativi obiettivi, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno tecnico-amministrativo che la Commissione e le sue delegazioni nei paesi partner potrebbero dover sostenere per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione adotta misure di sostegno non contemplate da programmi pluriennali di cooperazione e le trasmette simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

9)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Tutela degli interessi finanziari dell’Unione»;

b)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Qualsiasi accordo derivante dal presente regolamento contiene disposizioni che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare per quanto riguarda irregolarità, frodi, corruzione ed altre attività illegali, a norma dei regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (9), (Euratom, CE) n. 2185/96, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (10) e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (11).

2.   Gli accordi autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a condurre verifiche contabili, comprese verifiche documentali o verifiche sul posto di qualsiasi contraente o subcontraente che abbia ricevuto fondi dell’Unione. Essi autorizzano altresì esplicitamente la Commissione a condurre verifiche e ispezioni sul posto, a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

10)

gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

Valutazione

1.   La Commissione procede regolarmente a una valutazione periodica delle azioni e dei programmi finanziati a norma del presente regolamento, laddove opportuno o su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, attraverso valutazioni indipendenti esterne, nell’intento di verificare il conseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. I risultati alimentano la concezione del programma e la destinazione delle risorse.

2.   La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   La Commissione associa tutte le parti interessate, compresi gli attori non statali, nella fase di valutazione della cooperazione dell’Unione prevista a norma del presente regolamento.

Articolo 14

Relazione annuale

La Commissione esamina i progressi conseguiti nell’attuare le misure adottate a norma del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale dettagliata sull’attuazione del presente regolamento. La relazione riferisce sull’esito dell’esecuzione del bilancio e presenta tutte le azioni e tutti i programmi finanziati e, nella misura del possibile, illustra i principali risultati ed effetti delle azioni e dei programmi di cooperazione.»;

11)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Disposizioni finanziarie

L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 è pari a 172 milioni di EUR per i paesi elencati nell’allegato I e a 176 milioni di EUR per i paesi elencati nell’allegato II. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario.»;

12)

il titolo dell’allegato è sostituito dal seguente:

Elenco dei paesi e territori industrializzati e degli altri paesi e territori ad alto reddito contemplati dal presente regolamento»;

13)

sono aggiunti i nuovi allegati II e III, il cui testo figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2010 (GU C 7 E del 12.1.2011, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 novembre 2011.

(2)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41.

(5)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(6)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 62.»;

(7)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

(8)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.»;

(9)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(10)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(11)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.»;


ALLEGATO

«

ALLEGATO II

Elenco dei paesi in via di sviluppo contemplati dal presente regolamento

America latina

1.

Argentina

2.

Bolivia

3.

Brasile

4.

Cile

5.

Colombia

6.

Costa Rica

7.

Cuba

8.

Ecuador

9.

El Salvador

10.

Guatemala

11.

Honduras

12.

Messico

13.

Nicaragua

14.

Panama

15.

Paraguay

16.

Perù

17.

Uruguay

18.

Venezuela

Asia

19.

Afghanistan

20.

Bangladesh

21.

Bhutan

22.

Birmania/Myanmar

23.

Cambogia

24.

Cina

25.

India

26.

Indonesia

27.

Repubblica democratica popolare di Corea

28.

Laos

29.

Malaysia

30.

Maldive

31.

Mongolia

32.

Nepal

33.

Pakistan

34.

Filippine

35.

Sri Lanka

36.

Thailandia

37.

Vietnam

Asia centrale

38.

Kazakistan

39.

Repubblica del Kirghizistan

40.

Tagikistan

41.

Turkmenistan

42.

Uzbekistan

Medio Oriente

43.

Iran

44.

Iraq

45.

Yemen

Sud Africa

46.

Sud Africa

ALLEGATO III

Stanziamenti finanziari indicativi per la cooperazione con i paesi elencati nell’allegato II

La distribuzione dei finanziamenti per settori di priorità della cooperazione con i paesi partner elencati nell’allegato II è la seguente per il periodo 2011-2013:

Settore di priorità

 

Diplomazia pubblica e sensibilizzazione

Almeno il 5 %

Promozione del partenariato economico e della cooperazione commerciale

Almeno il 50 %

Legami tra i popoli

Almeno il 20 %

Riserva non assegnata e costi amministrativi

Al massimo il 10 %

»

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULL'ARTICOLO 16

Il regolamento riguarda la questione del sostegno a una serie di attività specifiche che non rientrano nell’aiuto pubblico allo sviluppo (APS) nei paesi contemplati dallo strumento di cooperazione allo sviluppo (regolamento DCI n. 1905/2006). Il regolamento intende fornire una soluzione una tantum a tale questione.

La Commissione riafferma che l'eliminazione della povertà, insieme al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio, è l'obiettivo fondamentale della cooperazione allo sviluppo e rimane una priorità.

Rammenta che l'importo di riferimento finanziario fissato all'articolo 16 per i paesi elencati nell'allegato II sarà prelevato da apposite linee di bilancio destinate ad attività diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo.

Inoltre la Commissione conferma l'intenzione di rispettare l'importo di riferimento finanziario fissato all'articolo 38 dello strumento di cooperazione allo sviluppo (regolamento n. 1905/2006) per il periodo 2007-2013 nonché le disposizioni dello stesso regolamento relative alla soddisfazione dei criteri per l'APS. Ricorda che sulla base della sua attuale programmazione finanziaria tale importo di riferimento sarà superato nel 2013.

In questo contesto la Commissione intende proporre progetti di bilancio che assicurino una progressione nell'assistenza allo sviluppo per l'Asia e l'America latina ai sensi del regolamento DCI n. 1905/2006 per il periodo fino al 2013, in modo da non modificare gli importi APS attualmente previsti nel quadro del DCI e del bilancio dell'UE in generale.


DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL RICORSO AGLI ATTI DELEGATI NEL FUTURO QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (QFP) 2014-2020

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della comunicazione della Commissione Un bilancio per la strategia Europa 2020 [COM (2011) 500] (1), specie in relazione al ricorso proposto agli atti delegati nei futuri strumenti di finanziamento esterno e attendono proposte legislative che saranno debitamente esaminate.


(1)  La Commissione nella sua comunicazione: Un bilancio per la strategia Europa 2020 [COM (2011) 500] stabilisce che:

«Inoltre, la futura base giuridica per i vari strumenti proporrà l'uso estensivo di atti delegati per consentire una maggiore flessibilità nella gestione delle politiche durante il periodo di finanziamento, nel rispetto delle prerogative dei due rami legislativi.»

e che:

«Si ritiene che il controllo democratico dell'aiuto esterno debba essere migliorato. Tale miglioramento si potrebbe ottenere ricorrendo agli atti delegati previsti dall' articolo 290 del trattato, in relazione a determinate componenti dei programmi, non soltanto ponendo i colegislatori su un piano di parità, ma anche garantendo una maggiore flessibilità della programmazione. Per il FES, si propone di allineare il controllo con il DCI, pur tenendo conto delle peculiarità di tale strumento.»


30.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/30


REGOLAMENTO (UE) N. 1339/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 31 ottobre 2011 (1),

considerando quanto segue:

(1)

Per migliorare l’efficacia e la trasparenza dell’assistenza esterna della Comunità, nel 2006 è stato istituito un nuovo quadro che disciplina la programmazione e l’esecuzione dell’assistenza, in cui rientrano il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2), il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (3), il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (4), il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (5), il regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (6), il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (7) e il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(2)

Dall’attuazione del regolamento (CE) n. 1905/2006, sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell’Unione dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti di tale regolamento per allinearle con quelle degli altri strumenti.

(3)

Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1905/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1905/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’assistenza dell’Unione non è di regola utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2010 (GU C 7 E del 12.1.2011, pag. 11). Posizione del Parlamento europea del 3 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 novembre 2011.

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(3)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(4)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34.

(5)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

(6)  GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1.

(7)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

(8)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.


DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL RICORSO AGLI ATTI DELEGATI NEL FUTURO QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (QFP) 2014-2020

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della comunicazione della Commissione «Un bilancio per la strategia Europa 2020» [COM (2011) 500 (1)], specie in relazione al ricorso proposto agli atti delegati nei futuri strumenti di finanziamento esterno e attendono proposte legislative che saranno debitamente esaminate.


(1)  La Commissione nella sua comunicazione: Un bilancio per la strategia Europa 2020 [COM (2011) 500], stabilisce che:

«Inoltre, la futura base giuridica per i vari strumenti proporrà l'uso estensivo di atti delegati per consentire una maggiore flessibilità nella gestione delle politiche durante il periodo di finanziamento, nel rispetto delle prerogative dei due rami legislativi.»

e che:

«Si ritiene che il controllo democratico dell'aiuto esterno debba essere migliorato. Tale miglioramento si potrebbe ottenere ricorrendo agli atti delegati previsti dall' articolo 290 del trattato, in relazione a determinate componenti dei programmi, non soltanto ponendo i colegislatori su un piano di parità, ma anche garantendo una maggiore flessibilità della programmazione. Per il FES, si propone di allineare il controllo con il DCI, pur tenendo conto delle peculiarità di tale strumento.»


30.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/32


REGOLAMENTO (UE) N. 1340/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 1, e l’articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 31 ottobre 2011 (1),

considerando quanto segue:

(1)

Per migliorare l’efficacia e la trasparenza dell’assistenza esterna della Comunità, nel 2006 è stato istituito un nuovo quadro che disciplina la programmazione e l’esecuzione dell’assistenza, in cui rientrano il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (2), il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (3), il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (4), il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (5), il regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (6), il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (8).

(2)

Dall’attuazione di detti regolamenti sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti dell’Unione dei costi relativi a tasse, dazi o altri oneri. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1889/2006 per allinearlo con gli altri strumenti.

(3)

Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1889/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1889/2006, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   L’assistenza dell’Unione non è di regola utilizzabile per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2010 (GU C 7 E del 12.1.2011, pag. 14). Posizione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 novembre 2011.

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(3)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

(4)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34.

(5)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

(6)  GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1.

(7)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

(8)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.


DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL RICORSO AGLI ATTI DELEGATI NEL FUTURO QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (QFP) 2014-2020

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della comunicazione della Commissione «Un bilancio per la strategia Europa 2020» [COM (2011) 500 (1)], specie in relazione al ricorso proposto agli atti delegati nei futuri strumenti di finanziamento esterno e attendono proposte legislative che saranno debitamente esaminate.


(1)  La Commissione nella sua comunicazione: «Un bilancio per la strategia Europa 2020» [COM (2011) 500], stabilisce che:

«Inoltre, la futura base giuridica per i vari strumenti proporrà l'uso estensivo di atti delegati per consentire una maggiore flessibilità nella gestione delle politiche durante il periodo di finanziamento, nel rispetto delle prerogative dei due rami legislativi.»

e che:

«Si ritiene che il controllo democratico dell'aiuto esterno debba essere migliorato. Tale miglioramento si potrebbe ottenere ricorrendo agli atti delegati previsti dall' articolo 290 del trattato, in relazione a determinate componenti dei programmi, non soltanto ponendo i colegislatori su un piano di parità, ma anche garantendo una maggiore flessibilità della programmazione. Per il FES, si propone di allineare il controllo con il DCI, pur tenendo conto delle peculiarità di tale strumento.»


30.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/34


REGOLAMENTO (UE) N. 1341/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 31 ottobre 2011 (1),

considerando quanto segue:

(1)

La politica di sviluppo dell’Unione persegue la riduzione e, a lungo termine, l’eliminazione della povertà.

(2)

L’Unione, quale membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si è impegnata a integrare gli scambi nelle strategie di sviluppo e a promuovere il commercio internazionale per favorire lo sviluppo e la riduzione della povertà, a lungo termine eliminandola, in tutto il mondo.

(3)

L’Unione sostiene il gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) nel cammino verso la riduzione della povertà e lo sviluppo economico e sociale sostenibile e riconosce l’importanza dei suoi settori dei prodotti di base.

(4)

L’Unione si è impegnata a sostenere l’integrazione uniforme e graduale dei paesi in via di sviluppo nell’economia mondiale ai fini dello sviluppo sostenibile. I principali paesi ACP esportatori di banane potrebbero trovarsi a dover affrontare difficoltà causate dall’evoluzione dei regimi commerciali, specialmente la liberalizzazione della tariffa della nazione più favorita (NPF) nel quadro dell’OMC e gli accordi bilaterali e regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l’Unione e taluni paesi dell’America latina. È pertanto opportuno aggiungere un programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero degli ACP («programma BAM») al regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(5)

È opportuno che le misure di assistenza finanziaria da adottare nell’ambito del programma BAM migliorino il livello e le condizioni di vita delle popolazioni che vivono nelle zone della coltura bananiera e ricavano un reddito dalle catene di valore del settore della banana, più specificamente i piccoli coltivatori e le piccole imprese, nonché che garantiscano il rispetto delle norme in materia di sanità, sicurezza del lavoro e protezione dell’ambiente, in particolare quelle che riguardano l’impiego dei pesticidi e l’esposizione agli stessi. Tali misure dovrebbero pertanto facilitare l’adeguamento e includere, se del caso, la riorganizzazione delle aree che dipendono dalle esportazioni di banane verso l’Unione europea mediante un sostegno settoriale al bilancio o interventi specifici per progetto. È opportuno che le misure prendano in considerazione lo sviluppo previsto del settore delle esportazioni di banane e prevedano politiche di resilienza sociale, una diversificazione economica o investimenti volti a migliorare la competitività, ove ciò risulti attuabile, tenendo conto dei risultati conseguiti e delle esperienze acquisite attraverso il sistema speciale di assistenza (SSA) in favore dei fornitori tradizionali ACP di banane, istituito a norma del regolamento (CE) n. 2686/94 del Consiglio (3), e la disciplina speciale per l’assistenza (RSA) ai fornitori ACP tradizionali di banane, istituita a norma del regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio (4), e del regolamento (CE) n. 1609/1999 della Commissione (5). L’Unione riconosce l’importanza di promuovere una più equa distribuzione dei redditi delle banane.

(6)

Il programma BAM dovrebbe accompagnare il processo di adeguamento nei paesi ACP che hanno esportato volumi significativi di banane verso l’Unione negli ultimi anni e che potrebbero risentire della liberalizzazione nel quadro dell’accordo di Ginevra sul commercio delle banane (6) o a seguito degli accordi bilaterali o regionali conclusi, o in via di conclusione, tra l’Unione e taluni paesi dell’America latina. Il programma BAM si fonda sulla RSA ai fornitori ACP tradizionali di banane. Esso è conforme agli obblighi internazionali dell’Unione nell’ambito dell’OMC, persegue un obiettivo di ristrutturazione e di miglioramento della competitività e ha quindi carattere temporaneo, con una durata di tre anni (2011-2013).

(7)

Secondo le conclusioni della comunicazione della Commissione, del 17 marzo 2010, intitolata «Relazione biennale sulla disciplina speciale di assistenza a favore dei fornitori ACP tradizionali di banane», i precedenti programmi di assistenza hanno fornito un sostanziale contributo al concreto miglioramento della capacità di diversificazione economica, benché non sia ancora possibile quantificare l’impatto esatto, e il carattere sostenibile delle esportazioni di banane dagli ACP permanga fragile.

(8)

La Commissione ha proceduto a una valutazione del programma RSA, senza realizzare alcuna analisi d’impatto delle misure di accompagnamento nel settore della banana.

(9)

La Commissione dovrebbe curare il coordinamento effettivo di tale programma con i programmi indicativi regionali e nazionali in atto nei paesi beneficiari, in particolare per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi in materia economica, agricola, sociale e ambientale.

(10)

Circa il 2 % del commercio mondiale di banane è certificato da organizzazioni di produttori partecipanti al commercio equo. I prezzi minimi del commercio equo sono fissati sulla base del calcolo dei «costi sostenibili di produzione», determinati a seguito di una consultazione delle parti interessate al fine di internalizzare i costi di allineamento a norme sociali e ambientali decenti e di generare un profitto ragionevole mediante il quale i produttori possano investire nella stabilità di lungo termine della loro attività.

(11)

Per evitare lo sfruttamento dei lavoratori locali, gli attori nella filiera di produzione del settore bananiero dovrebbero accordarsi su una ripartizione equa dei redditi generati dal settore.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1905/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1905/2006 è così modificato:

1)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Attuazione dell’assistenza dell’Unione

Coerentemente con le finalità globali, il campo d’applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, l’assistenza dell’Unione è attuata tramite i programmi geografici e tematici di cui agli articoli da 5 a 16 e i programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 17 bis

Principali paesi ACP fornitori di banane

1.   I paesi ACP fornitori di banane elencati nell’allegato III bis beneficiano di un programma di misure di accompagnamento nel settore bananiero (“programma BAM”).

a)

Obiettivi generali

L’assistenza dell’Unione a tali paesi intende:

i)

sostenere il processo di adeguamento alla liberalizzazione del mercato delle banane dell’Unione nel quadro dell’OMC;

ii)

lottare contro la povertà, migliorando il livello e le condizioni di vita degli agricoltori e delle persone interessate.

b)

Priorità generali

L’assistenza dell’Unione tiene conto delle politiche e delle strategie di adeguamento dei paesi in questione, nonché del loro ambiente regionale (in termini di prossimità alle regioni ultraperiferiche dell’Unione e ai paesi e territori d’oltremare) e riguarda uno o più dei seguenti ambiti di cooperazione:

i)

far fronte, in particolare nelle comunità locali e nei gruppi maggiormente vulnerabili all’interno di esse, alle ripercussioni più generali del processo di adeguamento collegate all’occupazione e ai servizi sociali, allo sfruttamento dei terreni e al recupero ambientale, ma non limitate a tali settori;

ii)

promuovere la diversificazione economica delle aree che dipendono dalle banane, qualora una tale strategia sia praticabile;

iii)

accrescere la competitività del settore delle esportazioni di banane, laddove ciò risulti sostenibile, tenendo conto della situazione delle diverse parti interessate della catena.

I programmi promuovono il rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza nonché delle norme ambientali, comprese quelle relative all’impiego di pesticidi e all’esposizione agli stessi.

c)

Risultati generali previsti

I risultati dell’assistenza sono conformi agli obiettivi enunciati alla lettera a) del presente paragrafo. In particolare, e in cooperazione con i paesi beneficiari, l’assistenza dell’Unione mira a conseguire risultati nei settori sociale, ambientale ed economico.

2.   Nei limiti dell’importo di cui all’allegato IV, la Commissione fissa l’importo massimo indicativo disponibile per ciascun paese ACP fornitore di banane di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base dei seguenti criteri:

a)

il volume del commercio di banane con l’Unione, laddove importazioni dell’Unione più elevate dal paese ACP interessato incideranno positivamente sull’assegnazione. Tale criterio è basato sulle dimensioni del settore delle esportazioni di banane verso l’Unione nei diversi paesi. Sarà presa in considerazione la media dei tre maggiori tonnellaggi annuali di banane che l’Unione ha importato da ciascun paese beneficiario ammissibile negli ultimi cinque anni precedenti al 2010;

b)

l’importanza delle esportazioni di banane nell’Unione per l’economia, laddove livelli di importanza più elevati nel paese ACP interessato incideranno positivamente sull’assegnazione. Tale criterio sarà misurato prendendo il valore delle importazioni dell’Unione di banane da ciascun paese beneficiario ammissibile in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) del paese beneficiario negli ultimi tre anni precedenti al 2010 per i quali si dispone di dati;

c)

il livello di sviluppo, laddove livelli di sviluppo più bassi, quali figurano nell’indice di sviluppo umano (HDI) elaborato dalle Nazioni Unite, nel paese ACP interessato incideranno positivamente sull’assegnazione. Questo criterio sarà misurato sulla base dell’HDI medio nel periodo 2005-2007, per il quale le Nazioni Unite hanno utilizzato la stessa metodologia.

La fissazione dei criteri di assegnazione si basa sui dati rappresentativi precedenti al 2011 e relativi a un periodo non superiore a cinque anni. Le assegnazioni indicative per paese terranno conto nello stesso modo dei tre criteri per tutti i paesi beneficiari ammissibili.

Sulla base dell’applicazione dei criteri di cui sopra, la Commissione informerà il Parlamento europeo e il Consiglio circa la destinazione degli stanziamenti finanziari indicativi di cui all’allegato IV anteriormente all’adozione delle strategie pluriennali di sostegno citate nel paragrafo 3 del presente articolo. Tali informazioni indicheranno l’importo massimo indicativo disponibile per ciascun paese ACP fornitore di banane ammissibile.

3.   La Commissione adotta strategie pluriennali di sostegno per analogia con l’articolo 19 e in conformità dell’articolo 21. Essa garantisce che tali strategie integrino i documenti di strategia geografici dei paesi in questione, nonché il carattere temporaneo delle misure di accompagnamento nel settore bananiero.

Le strategie di sostegno pluriennali per le misure di accompagnamento nel settore bananiero includono:

a)

un profilo ambientale aggiornato che tenga debitamente conto del settore bananiero del paese interessato, focalizzando l’attenzione tra l’altro sui pesticidi;

b)

informazioni sui risultati ottenuti durante i precedenti programmi di sostegno alla banana;

c)

indicatori che permettano di valutare i progressi realizzati in ordine alle condizioni di erogazione, quando la forma di finanziamento prescelta è il sostegno al bilancio;

d)

i risultati attesi grazie all’aiuto;

e)

un calendario delle attività di sostegno e delle previsioni di erogazione;

f)

la maniera in cui saranno realizzati e monitorati i progressi nel rispetto delle principali norme internazionalmente riconosciute dell’OIL e delle pertinenti convenzioni concernenti la sicurezza e la salute sul lavoro nonché delle principali norme ambientali convenute a livello internazionale.

Nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013, istituito dall’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (7) il programma BAM e i progressi fatti dai paesi interessati formano oggetto di una valutazione che comprende raccomandazioni sulle eventuali azioni da intraprendere e il loro carattere.

3)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Adozione di documenti di strategia e di programmi indicativi pluriennali

I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, e le eventuali relative revisioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 20, paragrafo 1, nonché le misure di accompagnamento di cui rispettivamente agli articoli 17 e 17 bis sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 35, paragrafo 2»;

4)

all’articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli impegni di bilancio sono assunti in base a decisioni prese dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17 bis, paragrafo 3, dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’articolo 26, paragrafo 1.»;

5)

all’articolo 31, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La partecipazione all’aggiudicazione degli appalti o dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito di un programma tematico di cui agli articoli da 11 a 16, nonché dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis, è aperta a tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo, quale definito dall’OCSE/DAC e nell’allegato II, nonché a tutte le persone giuridiche stabilite in un siffatto paese, oltre alle persone fisiche o giuridiche già ammissibili in virtù del rispettivo programma tematico o dei programmi di cui agli articoli 17 e 17 bis. La Commissione pubblica e aggiorna l’allegato II conformemente alle revisioni periodiche dell’elenco dei beneficiari degli aiuti dell’OCSE/DAC e ne informa il Consiglio.»;

6)

all’articolo 38, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L’importo finanziario di riferimento per l’attuazione del presente regolamento per il periodo 2007-2013 ammonta a 17 087 milioni di EUR.

2.   Gli importi indicativi stanziati per ciascun programma di cui agli articoli da 5 a 10, da 11 a 16, 17 e 17 bis sono riportati nell’allegato IV. Tali importi sono fissati per il periodo 2007-2013.»;

7)

è inserito l’allegato III bis, che figura nell’allegato I del presente regolamento;

8)

l’allegato IV è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2010 (GU C 7 E del 12.1.2011, pag. 17). Posizione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 1o dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 novembre 2011.

(2)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

(3)  GU L 286 del 5.11.1994, pag. 1.

(4)  GU L 108 del 27.4.1999, pag. 2.

(5)  GU L 190 del 23.7.1999, pag. 14.

(6)  GU L 141 del 9.6.2010, pag. 3.

(7)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.»;


ALLEGATO I

«ALLEGATO III bis

PRINCIPALI PAESI ACP FORNITORI DI BANANE

1.

Belize

2.

Camerun

3.

Costa d’Avorio

4.

Dominica

5.

Repubblica dominicana

6.

Ghana

7.

Giamaica

8.

Santa Lucia

9.

Saint Vincent e Grenadine

10.

Suriname».


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

DOTAZIONI FINANZIARIE INDICATIVE PER IL PERIODO 2007-2013

(in milioni di EUR)

Totale

17 087

Programmi geografici:

10 057

America latina

2 690

Asia

5 187

Asia centrale

719

Medio Oriente

481

Sudafrica

980

Programmi tematici:

5 596

Investimento nelle persone

1 060

Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali

804

Attori non statali e autorità locali nello sviluppo

1 639

Sicurezza alimentare

1 709

Migrazione e asilo

384

Paesi ACP aderenti al protocollo dello zucchero

1 244

Principali paesi ACP fornitori di banane

190»


DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE CONCERNENTE IL PROGRAMMA SULLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO NEL SETTORE DELLE BANANE (BAM) NEL QUADRO DELLO STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI)

Nel caso specifico delle misure di accompagnamento nel settore delle banane (BAM) e considerati i principi e gli obiettivi del programma stabiliti all'articolo 17 bis dello strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), la Commissione europea conferma che, nel determinare le assegnazioni indicative per paese, applicherà una metodologia in un modo obiettivo e uniforme che tenga conto dell'importanza del settore delle banane e delle realtà economiche e in materia di sviluppo di ciascun paese beneficiario ammissibile.

La Commissione dichiara che intende applicare una metodologia che attribuisca all'incirca lo stesso peso ai primi due criteri, mentre il terzo criterio sarà utilizzato come coefficiente di sviluppo. L'obiettivo di tale metodologia consiste nell'accordare lo stesso rilievo in tutti i paesi beneficiari al volume degli scambi di banane con l'Unione europea e all'importanza delle esportazioni di banane verso l'Unione per l'economia di ciascun paese beneficiario. Il livello di sviluppo relativo modulerà le assegnazioni a favore dei paesi con livelli di sviluppo inferiori, in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'Unione fissati nei trattati e nel DCI.


DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL RICORSO AGLI ATTI DELEGATI NEL FUTURO QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (QFP) 2014-2020

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto della comunicazione della Commissione «Un bilancio per la strategia Europa 2020» COM (2011) 500 (1), specie in relazione al ricorso proposto agli atti delegati nei futuri strumenti di finanziamento esterno e attendono proposte legislative che saranno debitamente esaminate.


(1)  La Commissione nella sua comunicazione: «Un bilancio per la strategia Europa 2020» [COM (2011) 500], stabilisce che:

«Inoltre, la futura base giuridica per i vari strumenti proporrà l'uso estensivo di atti delegati per consentire una maggiore flessibilità nella gestione delle politiche durante il periodo di finanziamento, nel rispetto delle prerogative dei due rami legislativi.»

e che:

«Si ritiene che il controllo democratico dell'aiuto esterno debba essere migliorato. Tale miglioramento si potrebbe ottenere ricorrendo agli atti delegati previsti dall' articolo 290 del trattato, in relazione a determinate componenti dei programmi, non soltanto ponendo i colegislatori su un piano di parità, ma anche garantendo una maggiore flessibilità della programmazione. Per il FES, si propone di allineare il controllo con il DCI, pur tenendo conto delle peculiarità di tale strumento.»


30.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/41


REGOLAMENTO (UE) N. 1342/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 includendo l’oblast di Kaliningrad e taluni distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le norme dell’Unione sul traffico frontaliero locale, istituite con regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (2), in vigore dal 2007, hanno evitato il crearsi di ostacoli al commercio, agli scambi sociali e culturali e alla cooperazione regionale tra Stati vicini, preservando nel contempo la sicurezza dell’intero spazio Schengen.

(2)

L’oblast di Kaliningrad è in una posizione geografica singolare: di dimensioni relativamente modeste, la regione è completamente circondata da due Stati membri e costituisce l’unica enclave nell’Unione europea; vista la sua forma e la distribuzione della sua popolazione, l’applicazione delle norme ordinarie sulla definizione della zona di frontiera dividerebbero artificialmente l’enclave, per cui alcuni abitanti usufruirebbero delle agevolazioni per il traffico frontaliero locale, al contrario della maggioranza degli stessi, compresi quelli della città di Kaliningrad. Alla luce della natura omogenea dell’oblast di Kaliningrad, al fine di potenziare il commercio, gli scambi sociali e culturali e la cooperazione regionale è opportuno introdurre una deroga specifica al regolamento (CE) n. 1931/2006 che permetta di considerare l’intero oblast di Kaliningrad quale zona di frontiera.

(3)

Parimenti, è opportuno riconoscere una specifica zona di frontiera sul versante polacco quale zona di frontiera ammissibile, in modo che l’applicazione del regolamento (CE) n. 1931/2006 in tale regione abbia un effetto reale, aumentando le opportunità di commercio, gli scambi sociali e culturali e la cooperazione regionale tra l’oblast di Kaliningrad e i principali centri della Polonia settentrionale.

(4)

Il presente regolamento non pregiudica la definizione generale di zona di frontiera né il pieno rispetto delle norme e delle condizioni del regolamento (CE) n. 1931/2006, comprese le sanzioni che gli Stati membri devono imporre ai residenti frontalieri che abusano del regime di traffico frontaliero locale.

(5)

Il presente regolamento contribuisce a promuovere ulteriormente il partenariato strategico tra l’Unione europea e la Federazione russa, in linea con le priorità stabilite nella tabella di marcia per lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, e tiene conto delle relazioni tra l’Unione europea e la Federazione russa nella loro globalità.

(6)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’inclusione dell’oblast di Kaliningrad e di taluni distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(7)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo (4).

(8)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6).

(9)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (8).

(10)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende attuarlo nel proprio diritto interno.

(11)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (9); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(12)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (10); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1931/2006 è così modificato:

1)

alla fine dell’articolo 3, punto 2, è aggiunta la frase seguente:

«le aree elencate all’allegato del presente regolamento sono considerate parte della zona di frontiera;»

2)

è aggiunto quale allegato il testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 1o dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 12 dicembre 2011.

(2)  GU L 405 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(5)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(7)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(8)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

(9)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

(10)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


ALLEGATO

«ALLEGATO

1.

Oblast di Kaliningrad;

2.

distretti amministrativi polacchi (powiaty) del Voivodato di Pomerania (województwo pomorskie): pucki, m. Gdynia, m. Sopot, m. Gdańsk, gdański, nowodworski, malborski;

3.

distretti amministrativi polacchi (powiaty) del Voivodato di Varmia-Masuria (województwo warmińsko-mazurskie): m. Elbląg, elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, m. Olsztyn, olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski, olecki.»


30.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/44


REGOLAMENTO (UE) N. 1343/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità europea ha aderito all’accordo relativo all’istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («accordo CGPM»), ai sensi della decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all’adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (3) («CGPM»).

(2)

L’accordo CGPM garantisce un quadro adeguato per la cooperazione multilaterale finalizzata a promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il migliore utilizzo delle risorse marine viventi nel Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento.

(3)

L’Unione europea, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, Cipro, Malta, la Romania e la Slovenia sono parti contraenti dell’accordo CGPM.

(4)

Le raccomandazioni adottate dalla CGPM sono vincolanti per le sue parti contraenti. Poiché l’Unione è parte contraente dell’accordo CGPM, tali raccomandazioni sono vincolanti per l’Unione e dovrebbero pertanto essere attuate nel diritto dell’Unione, a meno che il loro contenuto sia già contemplato dallo stesso.

(5)

Nelle sessioni annuali del 2005, 2006, 2007 e 2008 la CGPM ha adottato una serie di raccomandazioni e risoluzioni relative ad alcuni tipi di pesca nella zona coperta dall’accordo CGPM che sono state temporaneamente attuate nel diritto dell’Unione mediante i regolamenti annuali sulle possibilità di pesca o, nel caso delle raccomandazioni CGPM 2005/1 e 2005/2, dall’articolo 4, paragrafo 3, e dall’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1967/2006 (4).

(6)

Per ragioni di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto, e poiché il carattere permanente delle raccomandazioni richiede uno strumento legale stabile per la loro attuazione nel diritto dell’Unione, è opportuno attuare le raccomandazioni in oggetto mediante un unico atto legislativo, cui future raccomandazioni possono essere aggiunte mediante modifiche dello stesso.

(7)

Le raccomandazioni della CGPM si applicano all’intera zona coperta dall’accordo CGPM, ovvero il Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, quali definiti nel preambolo dell’accordo CGPM, e, pertanto, per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto, le stesse dovrebbero essere attuate mediante un regolamento distinto anziché mediante modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006, che si riferisce al solo Mare Mediterraneo.

(8)

Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1967/2006 dovrebbero applicarsi non solo al Mare Mediterraneo ma all’intera zona dell’accordo CGPM. È quindi opportuno sopprimere tali disposizioni dal regolamento (CE) n. 1967/2006 e includerle nel presente regolamento. Inoltre, alcune disposizioni riguardo alla dimensione minima delle maglie stabilita in detto regolamento dovrebbero essere ulteriormente precisate.

(9)

Le «zone di restrizione della pesca» cui fanno riferimento le raccomandazioni della CGPM per le misure di gestione dello spazio sono equivalenti alle «zone di pesca protette» nell’accezione del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(10)

Nella sessione annuale dal 23 al 27 marzo 2009, la CGPM ha adottato, sulla base del parere scientifico del comitato scientifico consultivo («CSC»), contenuto nella relazione della sua undicesima sessione (relazione FAO n. 890), una raccomandazione sull’istituzione di una zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone. È opportuno applicare la presente misura mediante un sistema di gestione dello sforzo di pesca.

(11)

Per le attività di pesca miste del Mediterraneo, la selettività di alcuni attrezzi di pesca non è consentita oltre un certo livello. Oltre al controllo globale e alla limitazione dello sforzo di pesca, è fondamentale limitare lo sforzo di pesca nelle zone in cui si concentrano gli esemplari adulti di importanti stock, allo scopo di garantire che il rischio di ostacolare la riproduzione sia sufficientemente basso da consentire il loro sfruttamento sostenibile. È pertanto consigliabile, riguardo alle zone esaminate dal CSC, in primo luogo limitare lo sforzo di pesca ai livelli precedenti e in secondo luogo non consentire alcun aumento di tale livello.

(12)

Il parere su cui si basano le misure di gestione dovrebbe fondarsi sull’uso scientifico dei pertinenti dati sulla capacità e attività della flotta, sullo stato biologico delle risorse sfruttate e sulla situazione socioeconomica delle attività di pesca. Tali dati dovrebbero essere raccolti e trasmessi in tempo per consentire agli organi ausiliari della CGPM di redigere i loro pareri.

(13)

Nella sessione annuale del 2008, la CGPM ha adottato una raccomandazione relativa a un regime di misure sullo Stato di approdo per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona CGPM. Se, da un lato, il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (5), comprende in termini generali il contenuto di tale raccomandazione e si applica dal 1o gennaio 2010, vi sono, dall’altro lato, alcune parti, quali la frequenza, la copertura e le procedure delle ispezioni in porto, che è opportuno indicare nel presente regolamento allo scopo di adattarle alle particolari caratteristiche della zona dell’accordo CGPM.

(14)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato e la trasmissione della relazione sulle attività di pesca svolte nelle zone di restrizione, delle domande di riporto dei giorni persi a causa delle avverse condizioni atmosferiche durante il fermo stagionale per la pesca della lampuga, e della relazione su tale riporto, della relazione nell’ambito della raccolta di dati sulla pesca della lampuga, le informazioni relative all’uso della dimensione minima delle maglie per attività di pesca a strascico degli stock demersali nel Mar Nero e i dati sulle matrici statistiche, nonché per quanto riguarda la cooperazione e lo scambio di informazioni con il segretario esecutivo della CGPM. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6).

(15)

Al fine di garantire che l’Unione continui a ottemperare ai suoi obblighi a titolo dell’accordo CGPM, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda l’attuazione nel diritto dell’Unione di modifiche, che siano divenute vincolanti per l’Unione, di misure CGPM vigenti già attuate nel diritto dell’Unione, per la trasmissione al segretario esecutivo della CGPM di informazioni sulla dimensione minima delle maglie nel Mar Nero, la trasmissione al segretario esecutivo della CGPM dell’elenco delle navi autorizzate ai fini del registro CGPM, le misure relative allo stato di approdo, la cooperazione, l’informazione e la rendicontazione, la tabella, la mappa e le coordinate geografiche delle sottozone geografiche CGPM, le procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo e le matrici statistiche della CGPM. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione da parte dell’Unione delle misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione ed esecuzione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura stabilite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura effettuate da navi UE e da cittadini degli Stati membri nella zona coperta dall’accordo CGPM.

Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1967/2006.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro di bandiera, e di cui la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca e il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (7) e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006, si applicano le seguenti definizioni:

a)   «zona coperta dall’accordo CGPM»: il Mare Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, definite all’accordo CGPM;

b)   «sforzo di pesca»: il prodotto che si ottiene moltiplicando la capacità di un peschereccio, espresso sia in kW sia in GT (stazza lorda), per l’attività espressa in numero di giorni in mare;

c)   «giorni in mare»: ciascun giorno di calendario in cui la nave è fuori dal porto, a prescindere dalla porzione di tempo durante tale giorno in cui la nave è presente nella zona;

d)   «numero di registro della flotta UE»: il numero del registro della flotta comunitaria definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (8).

TITOLO II

MISURE TECNICHE

CAPO I

Zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca

Sezione I

Zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca nel Golfo del Leone

Articolo 4

Istituzione di un zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca

È istituita una zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca nella parte orientale del Golfo del Leone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

42° 40' N, 4° 20' E,

42° 40' N, 5° 00' E,

43° 00' N, 4° 20' E,

43° 00' N, 5° 00' E.

Articolo 5

Sforzo di pesca

Per gli stock demersali, lo sforzo di pesca da parte delle navi che utilizzano reti da traino, palangari per la pesca di fondo e a medie profondità, e reti da fondo nella zona soggetta a restrizioni di cui all’articolo 4, non supera il livello dello sforzo di pesca applicato nel 2008 da ciascuno Stato membro in tale zona.

Articolo 6

Attività di pesca comprovate

Entro il 16 febbraio 2012, gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico l’elenco delle navi battenti la loro bandiera e che presentano per il 2008 un’attività comprovata di pesca nella zona di cui all’articolo 4 e nella sottozona geografica 7 della CGPM, quale definita nell’allegato I. Tale elenco riporta il nome della nave, il numero di registro della flotta UE, il periodo in cui la nave è stata autorizzata a svolgere attività di pesca nella zona di cui all’articolo 4 e il numero di giorni trascorsi da ciascuna nave nel 2008 nella sottozona geografica 7 e, più specificamente, nella zona di cui all’articolo 4.

Articolo 7

Navi autorizzate

1.   Alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di cui all’articolo 4 gli Stati membri di bandiera rilasciano un’autorizzazione di pesca in conformità dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (9).

2.   Le navi che non hanno comprovato un’attività di pesca nella zona di cui all’articolo 4 anteriormente al 31 dicembre 2008 non sono autorizzate ad avviare attività di pesca in tale zona.

3.   Entro il 16 febbraio 2012 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli atti della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 2008 relativamente:

a)

al numero massimo di ore per giorno per cui una nave è autorizzata a esercitare l’attività di pesca;

b)

al numero massimo di giorni per settimana che una nave è autorizzata a trascorrere in mare e a essere assente dal porto; e

c)

ai termini obbligatori entro cui le navi battenti la loro bandiera devono uscire dalla zona e fare ritorno al porto di registrazione.

Articolo 8

Protezione degli habitat vulnerabili

Gli Stati membri garantiscono che la zona di cui all’articolo 4 sia protetta dall’impatto di ogni altra attività umana che metta a repentaglio la conservazione delle caratteristiche distintive che individuano tale zona come area di aggregazione dei riproduttori.

Articolo 9

Informazioni

Entro il 1o febbraio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione in formato elettronico una relazione sulle attività di pesca svolte nella zona di cui all’articolo 4.

La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione della relazione su tali attività di pesca. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Sezione II

Zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca al fine di proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde

Articolo 10

Istituzione di zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca

La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche seguenti:

a)

zona di restrizione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

39° 27,72' N, 18° 10,74' E,

39° 27,80' N, 18° 26,68' E,

39° 11,16' N, 18° 32,58' E,

39° 11,16' N, 18° 04,28' E;

b)

zona di restrizione della pesca in acque profonde «Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

31° 30,00' N, 33° 10,00' E,

31° 30,00' N, 34° 00,00' E,

32° 00,00' N, 34° 00,00' E,

32° 00,00' N, 33° 10,00' E;

c)

zona di restrizione della pesca in acque profonde «Montagna sottomarina di Eratostene», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

33° 00,00' N, 32° 00,00' E,

33° 00,00' N, 33° 00,00' E,

34° 00,00' N, 33° 00,00' E,

34° 00,00' N, 32° 00,00' E.

Articolo 11

Protezione degli habitat vulnerabili

Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti siano chiamate a proteggere gli habitat vulnerabili in acque profonde nelle zone di cui all’articolo 10, in particolare dall’impatto di ogni altra attività che minacci la conservazione delle caratteristiche distintive che individuano tali habitat.

CAPO II

Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce

Articolo 12

Fermo stagionale

1.   La pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») è vietata dal 1o gennaio al 14 agosto di ogni anno.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che siano in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i giorni di pesca normalmente a loro disposizione, possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con l’uso di FAD fino al 31 gennaio dell’anno successivo. In questo caso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro fine anno una domanda indicante il numero di giorni da riportare.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alla zona di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

4.   La domanda di cui al paragrafo 2 contiene le seguenti informazioni:

a)

una relazione che illustri i particolari della cessazione dell’attività di pesca in questione, incluse le pertinenti informazioni giustificative di tipo meteorologico;

b)

il nome della nave e il numero di registro della flotta UE.

5.   La Commissione decide in merito alle domande di cui al paragrafo 2 entro sei settimane dalla data di ricevimento della domanda e informa per iscritto gli Stati membri della sua decisione.

6.   La Commissione comunica al segretario esecutivo della CGPM le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 5. Entro il 1o novembre di ciascun anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sul riporto dei giorni persi nel corso dell’anno precedente come indicato al paragrafo 2.

7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione delle domande di cui al paragrafo 4 e della relazione sul riporto di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 13

Autorizzazioni di pesca

Le navi autorizzate a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un’autorizzazione di pesca conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e sono incluse in un elenco fornito alla Commissione dallo Stato membro interessato indicante il nome della nave e il numero di registro della flotta UE. Le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri sono tenute ad avere un’autorizzazione di pesca.

Il presente requisito si applica anche alla zona di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 14

Raccolta dei dati

1.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (10), gli Stati membri mettono a punto un adeguato sistema di raccolta e trattamento dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno il numero delle navi impegnate nelle attività di pesca, così come il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel corso dell’anno precedente dalle navi battenti la loro bandiera in tutte le sottozone geografiche coperte dall’accordo CGPM, come indicato nell’allegato I.

La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione di tali relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

3.   La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretario esecutivo della CGPM.

CAPO III

Attrezzi da pesca

Articolo 15

Dimensione minima di maglia delle reti nel Mar Nero

1.   La dimensione minima delle maglie usate per attività di pesca a strascico degli stock demersali nel Mar Nero è pari a 40 mm. Non possono essere utilizzati o tenuti a bordo pannelli di reti aventi maglie di apertura inferiore a 40 mm.

2.   Entro il 1o febbraio 2012, le reti di cui al paragrafo 1 sono sostituite da reti a maglia quadrata da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente giustificata dell’armatore, da reti con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia quadrata da 40 mm nel sacco.

3.   Gli Stati membri le cui navi effettuano attività di pesca a strascico degli stock demersali nel Mar Nero trasmettono alla Commissione per la prima volta entro il 16 febbraio 2012, e successivamente ogni sei mesi, l’elenco delle navi che conducono tali attività nel Mar Nero e che sono equipaggiate con reti con maglia quadrata da 40 mm nel sacco o con reti con maglie a losanga di almeno 50 mm, così come la percentuale che tali navi rappresentano sull’insieme della flotta nazionale demersale.

La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione delle informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

4.   La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 3 al segretario esecutivo della CGPM.

Articolo 16

Pesca con draghe trainate e reti da traino

È proibito l’uso di draghe trainate e reti da traino a più di 1 000 metri di profondità.

TITOLO III

MISURE DI CONTROLLO

CAPO I

Registro delle navi

Articolo 17

Registro delle navi autorizzate

1.   Entro il 1o dicembre di ogni anno, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco aggiornato delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, battenti la sua bandiera e registrate nel suo territorio, autorizzate a pescare nella zona dell’accordo CGPM tramite il rilascio di una autorizzazione di pesca.

2.   L’elenco di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le seguenti informazioni:

a)

il numero di registro della flotta UE e la sua marcatura esterna, quale definita nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 del Consiglio;

b)

il periodo durante il quale la pesca e/o il trasbordo sono autorizzati;

c)

gli attrezzi da pesca utilizzati.

3.   La Commissione trasmette l’elenco aggiornato al segretario esecutivo della CGPM entro il 1o gennaio di ogni anno, affinché tali navi possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzate a pescare nella zona di applicazione dall’accordo CGPM («registro CGPM»).

4.   Qualsiasi modifica da apportare all’elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione, per trasmissione al segretario esecutivo della CGPM, tramite il supporto informatico abituale, almeno 10 giorni lavorativi prima della data in cui la nave inizia le attività di pesca nella zona dell’accordo CGPM.

5.   Ai pescherecci UE di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri non figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 1 è vietato pescare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi tipo di pesce o di mollusco all’interno della zona dell’accordo CGPM.

6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

a)

solo alle navi battenti la loro bandiera, che figurano nell’elenco di cui al paragrafo 1 e che detengono a bordo un’autorizzazione di pesca da essi rilasciata, sia permesso, alle condizioni indicate nella stessa, svolgere attività di pesca nella zona dell’accordo CGPM;

b)

nessuna autorizzazione di pesca venga concessa alle navi che hanno svolto attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN») nella zona dell’accordo CGPM o altrove, a meno che i nuovi armatori non forniscano prove documentarie adeguate che dimostrino che gli armatori e operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso con le navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o che le loro navi non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN;

c)

nella misura possibile, la loro legislazione nazionale proibisca agli armatori e operatori di navi battenti la loro bandiera, incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1, di partecipare o essere associate ad attività di pesca esercitate nella zona coperta dall’accordo CGPM da navi che non figurano nel registro CGPM;

d)

nella misura possibile, la loro legislazione nazionale preveda che gli armatori di navi battenti la loro bandiera incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1 siano cittadini o soggetti giuridici dello Stato membro di bandiera;

e)

le loro navi siano conformi all’insieme delle norme pertinenti della CGPM in materia di conservazione e di gestione.

7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di pesci e molluschi catturati nella zona dell’accordo CGPM da navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM.

8.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione ogni informazione che induca il sospetto fondato che navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM svolgono attività di pesca e/o di trasbordo di pesci e molluschi nella zona coperta dall’accordo CGPM.

CAPO II

Misure relative allo Stato di approdo

Articolo 18

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica ai pescherecci di paesi terzi.

Articolo 19

Notifica preliminare

In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la notifica preliminare perviene almeno 72 ore prima dell’orario di arrivo previsto in porto.

Articolo 20

Ispezioni in porto

1.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri sottopongono a ispezione nei loro porti designati almeno il 15 % delle operazioni di sbarco e di trasbordo effettuate ogni anno.

2.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci che entrano in un porto degli Stati membri senza notifica preventiva sono sempre soggetti a ispezione.

Articolo 21

Procedura di ispezione

Oltre alle disposizioni dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008, le ispezioni nei porti sono conformi alle disposizioni dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 22

Rifiuto dell’autorizzazione a utilizzare il porto

1.   Gli Stati membri non consentono a una nave di paesi terzi di utilizzare i loro porti a fini di sbarco, trasbordo o trasformazione di prodotti della pesca catturati nella zona dell’accordo CGPM, e le rifiutano l’accesso ai servizi portuali, quali tra l’altro i servizi di rifornimento carburante, se la nave:

a)

non è conforme alle disposizioni del presente regolamento;

b)

è compresa in un elenco di navi che hanno praticato o coadiuvato attività di pesca INN, adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca; oppure

c)

non dispone di un’autorizzazione valida a praticare la pesca o attività inerenti alla pesca nella zona dell’accordo CGPM.

In deroga al primo comma, nulla osta a che gli Stati membri consentano a una nave di un paese terzo, in situazioni di forza maggiore o pericolo ai sensi dell’articolo 18 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (11), di utilizzare i loro porti limitatamente ai servizi strettamente necessari per porre rimedio a tali situazioni.

2.   Il paragrafo 1 si applica in aggiunta alle disposizioni relative al rifiuto dell’autorizzazione a utilizzare il porto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 37, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

3.   Uno Stato membro che abbia rifiutato a una nave di un paese terzo l’utilizzo dei propri porti in conformità dei paragrafi 1 o 2, ne informa tempestivamente il comandante della nave, lo Stato di bandiera, la Commissione e il segretario esecutivo della CGPM.

4.   Ove i motivi del rifiuto di cui ai paragrafi 1 o 2 non siano più applicabili, lo Stato membro revoca il rifiuto e informa della revoca tutti i destinatari di cui al paragrafo 3.

TITOLO IV

COOPERAZIONE, INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Articolo 23

Cooperazione e informazione

1.   La Commissione e gli Stati membri cooperano e scambiano informazioni con il segretario esecutivo della CGPM, in particolare:

a)

chiedendo e fornendo informazioni alle banche dati pertinenti;

b)

chiedendo cooperazione e cooperando per promuovere un’efficace attuazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi nazionali di informazione sulla pesca consentano lo scambio diretto per via elettronica, fra gli stessi e il segretario esecutivo della CGPM, di dati sulle ispezioni da parte dello Stato di approdo di cui al titolo III, tenendo in debito conto gli obblighi in materia di riservatezza.

3.   Gli Stati membri adottano misure al fine di promuovere lo scambio elettronico delle informazioni fra gli organismi nazionali pertinenti e di coordinare le attività dei suddetti organismi nell’attuazione delle misure stabilite nel capo II del titolo III.

4.   Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri redigono un elenco di punti di contatto che viene trasmesso sollecitamente per via elettronica alla Commissione, al segretario esecutivo della CGPM e alle parti contraenti della CGPM.

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 24

Trasmissione delle matrici statistiche

1.   Gli Stati membri trasmettono al segretario esecutivo della CGPM, entro il 1o maggio di ogni anno, i dati relativi ai compiti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 della matrice statistica CGPM figurante nell’allegato III, sezione C.

2.   Per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano il sistema di inserimento dati della CGPM o qualsiasi altro standard adeguato per la trasmissione di dati e il protocollo definito dal segretario esecutivo della CGPM e disponibile sul sito Internet di quest’ultima.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione dei dati inviati sulla base del presente articolo.

La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione dei dati di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito dall’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 26

Delega di poteri

Nella misura in cui è necessario al fine di attuare nel diritto dell’Unione le modifiche, che diventano obbligatorie per l’Unione, a vigenti misure CGPM che sono già state attuate nel diritto dell’Unione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 27, allo scopo di modificare le disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda:

a)

la trasmissione al segretario esecutivo della CGPM delle informazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 4;

b)

la trasmissione al segretario esecutivo della CGPM dell’elenco delle navi autorizzate di cui all’articolo 17;

c)

le misure relative allo stato di approdo di cui agli articoli da 18 a 22;

d)

la cooperazione, l’informazione e la rendicontazione di cui agli articoli 23 e 24;

e)

la tabella, la mappa e le coordinate geografiche delle sottozone geografiche CGPM («GSA») di cui all’allegato I;

f)

le procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo di cui all’allegato II; e

g)

le matrici statistiche della CGPM di cui all’allegato III.

Articolo 27

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 26 è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal 19 gennaio 2012. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di poteri di cui all’articolo 26 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 26 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 28

Modifiche al regolamento (CE) n. 1967/2006

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso;

2)

all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente:

a)

una maglia quadrata da 40 mm nel sacco; o

b)

a richiesta debitamente motivata dell’armatore, una rete con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia di cui alla lettera a).

I pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull’attuazione del presente paragrafo, e in base alla stessa e alle informazioni fornite dagli Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011 propone, se del caso, le dovute modifiche.»;

3)

l’articolo 24 è soppresso;

4)

all’articolo 27, i paragrafi 1 e 4 sono soppressi.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

M. SZPUNAR


(1)  GU C 354 del 28.12.2010, pag. 71.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’8 marzo 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 20 ottobre 2011. Posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011.

(3)  GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.

(4)  GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11, come sostituita dalla rettifica (GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6).

(5)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(6)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(7)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(8)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

(9)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(10)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

(11)  GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.


ALLEGATO I

A)   Tabella delle CGPM (GSA)

SOTTOZONA FAO

DIVISIONI STATISTICHE FAO

GSA

OCCIDENTALE

1.1

BALEARI

1

Mare di Alboran settentrionale

2

Isola di Alboran

3

Mare di Alboran meridionale

4

Algeria

5

Isole Baleari

6

Spagna settentrionale

11.1

Sardegna (occidentale)

1.2

GOLFO DEL LEONE

7

Golfo del Leone

1.3

SARDEGNA

8

Corsica

9

Mare Ligure e Mare Tirreno settentrionale

10

Mare Tirreno meridionale

11.2

Sardegna (orientale)

12

Tunisia settentrionale

CENTRALE

2.1

ADRIATICO

17

Adriatico settentrionale

18

Adriatico meridionale (parte)

2.2

IONIO

13

Golfo di Hammamet

14

Golfo di Gabes

15

Isola di Malta

16

Sicilia meridionale

18

Adriatico meridionale (parte)

19

Mare Ionio occidentale

20

Mare Ionio orientale

21

Mare Ionio meridionale

ORIENTALE

3.1

EGEO

22

Mar Egeo

23

Isola di Creta

3.2

LEVANTE

24

Levante settentrionale

25

Isola di Cipro

26

Levante meridionale

27

Levante

MAR NERO

4.1

MARMARA

28

Mar di Marmara

4.2

MAR NERO

29

Mar Nero

4.3

MAR D’AZOV

30

Mar d’Azov

B)   Mappa delle CGPM GSA (CGPM, 2009)

Image

C)   Coordinate geografiche delle CGPM GSA (CGPM, 2009)

GSA

LIMITI

1

Linea costiera

36° N 5° 36′ O

36° N 3° 20′ O

36° 05′ N 3° 20′ O

36° 05′ N 2° 40′ O

36° N 2° 40′ O

36° N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° O

37° 36′ N 1° O

2

36° 05′ N 3° 20′ O

36° 05′ N 2° 40′ O

35° 45′ N 3° 20′ O

35° 45′ N 2° 40′ O

3

Linea costiera

36° N 5° 36′ O

35° 49′ N 5° 36′ O

36° N 3° 20′ O

35° 45′ N 3° 20′ O

35° 45′ N 2° 40′ O

36° N 2° 40′ O

36° N 1° 13′ O

Confine Marocco-Algeria

4

Linea costiera

36° N 2° 13′ O

36° N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° O

37° N 1° O

37° N 0° 30′ E

38° N 0° 30′ E

38° N 8° 35′ E

Confine Algeria-Tunisia

Confine Marocco-Algeria

5

38° N 0° 30′ E

39° 30′ N 0° 30′ E

39° 30′ N 1° 30′ O

40° N 1° 30′ E

40° N 2° E

40° 30′ N 2° E

40° 30′ N 6° E

38° N 6° E

6

Linea costiera

37° 36′ N 1° O

37° N 1° O

37° N 0° 30′ E

39° 30′ N 0° 30′ E

39° 30′ N 1° 30′ O

40° N 1° 30′ E

40° N 2° E

40° 30′ N 2° E

40° 30′ N 6° E

41° 47′ N 6° E

42° 26′ N 3° 09′ E

7

Linea costiera

42° 26′ N 3° 09′ E

41° 20′ N 8° E

Confine Francia-Italia

8

43° 15′ N 7° 38′ E

43° 15′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 9° 45′ E

41° 20′ N 8° E

41° 18′ N 8° E

9

Linea costiera

Confine Francia-Italia

43° 15′ N 7° 38′ E

43° 15′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 13° E

10

Linea costiera (compresa la Sicilia settentrionale)

41° 18′ N 13° E

41° 18′ N 11° E

38° N 11° E

38° N 12° 30′ E

11

41° 47′ N 6° E

41° 18′ N 6° E

41° 18′ N 11° E

38° 30′ N 11° E

38° 30′ N 8° 30′ E

38° N 8° 30′ E

38° N 6° E

12

Linea costiera

Confine Algeria-Tunisia

38° N 8° 30′ E

38° 30′ N 8° 30′ E

38° 30′ N 11° E

38° N 11° E

37° N 12° E

37° N 11° 04′ E

13

Linea costiera

37° N 11° 04′ E

37° N 12° E

35° N 13° 30′ E

35° N 11° E

14

Linea costiera

35° N 11° E

35° N 15° 18′ E

Confine Tunisia-Libia

15

36° 30′ N 13° 30′ E

35° N 13° 30′ E

35° N 15° 18′ E

36° 30′ N 15° 18′ E

16

Linea costiera

38° N 12° 30′ E

38° N 11° E

37° N 12° E

35° N 13° 30′ E

36° 30′ N 13° 30′ E

36° 30′ N 15° 18′ E

37° N 15° 18′ E

17

Linea costiera

41° 55′ N 15° 08′ E

Confine Croazia-Montenegro

18

Coste (entrambi i lati)

41° 55′ N 15° 08′ E

40° 04′ N 18° 29′ E

Confine Croazia-Montenegro

Confine Albania-Grecia

19

Linea costiera (compresa la Sicilia orientale)

40° 04′ N 18° 29′ E

37° N 15° 18′ E

35° N 15° 18′ E

35° N 19° 10′ E

39° 58′ N 19° 10′ E

20

Linea costiera

Confine Albania-Grecia

39° 58′ N 19° 10′ E

35° N 19° 10′ E

35° N 23° E

36° 30′ N 23° E

21

Linea costiera

Confine Tunisia-Libia

35° N 15° 18′ E

35° N 23° E

34° N 23° E

34° N 25° 09′ E

Confine Libia-Egitto

22

Linea costiera

36° 30′ N 23° E

36° N 23° E

36° N 26° 30′ E

34° N 26° 30′ E

34° N 29° E

36° 43′ N 29° E

23

36° N 23° E

36° N 26° 30′ E

34° N 26° 30′ E

34° N 23° E

24

Linea costiera

36° 43′ N 29° E

34° N 29° E

34° N 32° E

35° 47′ N 32° E

35° 47′ N 35° E

Confine Turchia-Siria

25

35° 47′ N 32° E

34° N 32° E

34° N 35° E

35° 47′ N 35° E

26

Linea costiera

Confine Libia-Egitto

34° N 25° 09′ E

34° N 34° 13′ E

Confine Egitto — Striscia di Gaza

27

Linea costiera

Confine Egitto — Striscia di Gaza

34° N 34° 13′ E

34° N 35° E

35° 47′ N 35° E

Confine Turchia-Siria

28

 

29

 

30

 


ALLEGATO II

Procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo

1.   Identificazione della nave

Gli ispettori del porto:

a)

verificano la validità della documentazione ufficiale presente a bordo, se necessario stabilendo opportuni contatti con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali delle navi;

b)

se necessario, provvedono affinché venga effettuata una traduzione ufficiale della documentazione;

c)

verificano che il nome della nave, la bandiera, il numero e le marcature esterne di identificazione [nonché il numero di identificazione della nave dell’organizzazione marittima internazionale («IMO»), se disponibile] e l’indicativo internazionale di chiamata siano corretti;

d)

per quanto possibile, verificano se la nave ha cambiato nome e/o bandiera e, in caso affermativo, annotano il(i) nome(i) e la(e) bandiera(e) precedenti;

e)

annotano il porto di immatricolazione, il nome e l’indirizzo dell’armatore (nonché dell’operatore e del beneficiario effettivo, se diversi dall’armatore), dell’agente e del comandante della nave, nonché, se disponibile, l’identificativo unico della società e dell’armatore registrato; e

f)

annotano nomi e indirizzi degli eventuali armatori precedenti nel corso degli ultimi cinque anni.

2.   Autorizzazioni

Gli ispettori del porto verificano che le autorizzazioni a catturare o trasportare pesci e prodotti della pesca siano compatibili con le informazioni di cui al punto 1 e controllano la durata di validità delle autorizzazioni nonché le zone, le specie e gli attrezzi da pesca a cui si applicano.

3.   Altra documentazione

Gli ispettori del porto esaminano tutta la documentazione pertinente, compresi i documenti in formato elettronico. Tale documentazione può comprendere i giornali di bordo, con particolare riguardo al giornale di pesca, nonché il ruolo dell’equipaggio, i piani di stivaggio e gli schemi grafici o le descrizioni delle stive, se disponibili. Le stive o zone di stivaggio possono essere sottoposte a ispezione al fine di verificare se la loro dimensione e composizione corrispondano agli schemi grafici o alle descrizioni e accertare che lo stivaggio sia effettuato in conformità dei piani corrispondenti. Se del caso, la documentazione comprende inoltre i documenti di cattura o i documenti commerciali rilasciati da organizzazioni regionali di gestione della pesca.

4.   Attrezzi da pesca

a)

Gli ispettori del porto verificano che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano conformi alle condizioni previste dalle autorizzazioni. Gli attrezzi possono inoltre essere controllati al fine di verificare che le loro caratteristiche, quali, tra le altre, le dimensioni di maglia (ed eventuali dispositivi), la lunghezza delle reti e le dimensioni degli ami, siano conformi alla normativa applicabile e che i contrassegni di identificazione degli attrezzi corrispondano a quelli autorizzati per la nave.

b)

Gli ispettori del porto possono inoltre ispezionare la nave alla ricerca di eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili o di eventuali attrezzi illegali.

5.   Pesce e prodotti della pesca

a)

Gli ispettori del porto verificano, per quanto possibile, che il pesce e i prodotti della pesca presenti a bordo siano stati prelevati in conformità delle condizioni previste dalle autorizzazioni applicabili. A tal fine essi esaminano il giornale di pesca e i rapporti presentati, compresi quelli eventualmente trasmessi da un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).

b)

Al fine di determinare i quantitativi e le specie presenti a bordo, gli ispettori del porto possono esaminare il pescato nella stiva o durante lo sbarco. A tal fine essi possono aprire le casse in cui il pesce è stato preimballato e spostare le catture o le casse per verificare l’integrità delle stive.

c)

Se la nave sta procedendo allo scarico, gli ispettori del porto possono verificare le specie e i quantitativi sbarcati. Tale verifica può vertere sul tipo di prodotto, sul peso vivo (quantitativi determinati sulla base del giornale di bordo) e sul fattore di conversione utilizzato per convertire il peso trasformato in peso vivo. Gli ispettori del porto possono inoltre esaminare eventuali quantitativi conservati a bordo.

d)

Gli ispettori del porto possono verificare il quantitativo e la composizione di tutte le catture presenti a bordo, anche mediante campionamento.

6.   Controllo delle attività di pesca INN

Si applica l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

7.   Rendicontazione

Al termine dell’ispezione l’ispettore compila e firma un rapporto scritto che è trasmesso in copia al comandante della nave.

8.   Risultati delle ispezioni dello Stato di approdo

I risultati delle ispezioni dello Stato di approdo comprendono almeno le seguenti informazioni:

1)

dati relativi all’ispezione

autorità di ispezione (nome dell’autorità di ispezione o dell’organismo da questa designato),

nome dell’ispettore,

data e ora dell’ispezione,

porto di ispezione (luogo in cui la nave è sottoposta a ispezione), e

data (data di compilazione del rapporto);

2)

identificazione della nave

nome della nave,

tipo di nave,

tipo di attrezzo,

numero di identificazione esterno (numero riportato sulla fiancata della nave) e numero IMO (se disponibile) o eventuale altro numero,

indicativo internazionale di chiamata,

numero MMS I (Maritime Mobile Service Identity number — identificativo del servizio mobile marittimo), se disponibile,

Stato di bandiera (lo Stato in cui la nave è immatricolata),

nomi e Stati di bandiera precedenti, se esistenti,

porto di origine (il porto di immatricolazione della nave) e porti di origine precedenti,

armatore della nave (nome, indirizzo, coordinate di contatto),

beneficiario effettivo della nave, se diverso dall’armatore (nome, indirizzo, coordinate di contatto),

operatore responsabile dell’utilizzo della nave, se diverso dall’armatore (nome, indirizzo, coordinate di contatto),

agente della nave (nome, indirizzo, coordinate di contatto),

nomi e indirizzi degli eventuali armatori precedenti,

nome, nazionalità e qualifiche marittime del comandante e del capopesca, e

ruolo dell’equipaggio;

3)

autorizzazione di pesca (licenze/permessi)

autorizzazioni della nave a catturare o trasportare pesce e prodotti della pesca,

Stati che rilasciano le autorizzazioni,

condizioni delle autorizzazioni, comprese le zone e la durata,

organizzazione regionale competente di gestione della pesca,

zone, campo di applicazione e durata delle autorizzazioni,

dati relativi all’assegnazione autorizzata — contingente, sforzo di pesca o altro,

specie, catture accessorie e attrezzi da pesca autorizzati, e

registri e documenti di trasbordo (se del caso);

4)

Informazioni relative alla bordata di pesca

data, ora, zona e luogo in cui ha avuto inizio la bordata di pesca considerata,

zone visitate (entrata e uscita da diverse zone),

attività di trasbordo in mare (data, specie, luogo, quantitativo di pesce trasbordato),

ultimo porto visitato,

data e ora in cui si è conclusa la bordata di pesca considerata, e

prossimo porto di scalo previsto, se del caso;

5)

risultati dell’ispezione delle catture

inizio e conclusione dell’operazione di scarico (ore e data),

specie ittiche,

tipo di prodotto,

peso vivo (quantitativi determinati sulla base del giornale di bordo),

fattore di conversione applicabile,

peso lavorato (quantitativi sbarcati per specie e presentazione),

equivalente peso vivo (quantitativi sbarcati in equivalente peso vivo, espressi in «peso del prodotto moltiplicato per il fattore di conversione»),

destinazione prevista del pesce e dei prodotti della pesca sottoposti a ispezione, e

quantitativi e specie ittiche tenuti a bordo, se del caso;

6)

risultati dell’ispezione degli attrezzi

dati relativi ai tipi di attrezzi;

7)

conclusioni

conclusioni dell’ispezione, in particolare individuazione delle infrazioni presunte e riferimento alle norme e alle misure pertinenti. Gli elementi di prova devono essere allegati al rapporto di ispezione.


ALLEGATO III

A)   Segmentazione della flotta CGPM/CSC

Gruppi

< 6 metri

6-12 metri

12-24 metri

Superiori a 24 metri

1.

Piccoli pescherecci polivalenti senza motore

A

 

 

2.

Piccoli pescherecci polivalenti a motore

B

C

 

 

3.

Pescherecci da traino

 

D

E

F

4.

Pescherecci con reti a circuizione

 

G

H

5.

Pescherecci con palangari

 

I

6.

Pescherecci da traino pelagici

 

J

7.

Tonniere con reti a circuizione

 

 

K

8.

Draghe

 

L

 

9.

Navi polivalenti

 

 

M

Descrizione dei segmenti

A   Piccoli pescherecci polivalenti senza motore— Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 12 metri sprovvisti di motore (a vela o a propulsione).

B   Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza inferiore a 6 metri— Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 6 metri.

C   Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri— Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 6 e 12 metri che nel corso dell’anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione.

D   Pescherecci da traino di lunghezza inferiore a 12 metri— Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.

E   Pescherecci da traino di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri— Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 12 e 24 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.

F   Pescherecci da traino di lunghezza superiore a 24 metri— Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 24 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.

G   Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri— Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 6 e 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione.

H   Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza superiore a 12 metri— Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione, a eccezione di quelli che utilizzano la circuizione tonniera in qualsiasi periodo dell’anno.

I   Pescherecci con palangari di lunghezza superiore a 6 metri— Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando palangari.

J   Pescherecci da traino pelagici di lunghezza superiore a 6 metri— Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti da traino pelagiche.

K   Tonniere con reti a circuizione— Tutti i pescherecci che utilizzano la circuizione tonniera in qualsiasi periodo dell’anno.

L   Draghe di lunghezza superiore a 6 metri— Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando una draga.

M   Pescherecci polivalenti di lunghezza superiore a 12 metri— Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 12 metri che nel corso dell’anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione.

Nota: Tutti i riquadri sono accessibili per consentire la raccolta di informazioni. Si ritiene che i riquadri lasciati in bianco nella tabella precedente possano essere indice di una popolazione poco significativa. Se necessario, tuttavia, si consiglia di accorpare le informazioni relative a un «riquadro lasciato in bianco» con quelle del «riquadro grigio» vicino più appropriato.

B)   Tabella per la misurazione dello sforzo di pesca nominale

Attrezzo

Numero e dimensioni

Capacità

Attività

Sforzo nominale (1)

Draghe (per la pesca dei molluschi)

Apertura, larghezza dell’apertura

GT

Tempo di pesca

Superficie di fondale dragata (2)

Reti da traino (incluse le draghe per i pleuronettiformi)

Tipo di rete da traino (pelagica, a strascico)

GT e/o TSL

Potenza del motore

Dimensione delle maglie

Dimensioni della rete (apertura)

Velocità

GT

Tempo di pesca

GT × giorni

GT × ore

KW × giorni

Reti a circuizione

Lunghezza e altezza della rete

GT

Illuminazione

Numero di piccoli pescherecci

GT

Lunghezza e altezza della rete

Tempo di ricerca

Cala

GT × cale di pesca

Durata della cale × numero di cale

Reti

Tipo di rete (ad esempio, tramagli, reti da imbrocco, ecc.)

Lunghezza delle reti (regolamentare)

GT

Superficie netta

Dimensione delle maglie

Lunghezza e altezza delle reti

Tempo di pesca

Lunghezza della rete × giorni

Superficie × giorni

Palangari

Numero di ami

GT

Numero di palangari

Caratteristiche degli ami

Esche

Numero di ami

Numero di palangari

Tempo di pesca

Numero di ami × ore

Numero di ami × giorni

Numero di palangari giorni/ore

Trappole

GT

Numero di trappole

Tempo di pesca

Numero di trappole × giorni

Pescherecci con reti a circuizione/FAD

Numero di FAD

Numero di FAD

Numero di uscite in mare

Numero di FAD × Numero di uscite in mare

C)   Compito 1 della CGPM — Unità operative

Image


(1)  Le misure dello sforzo che non corrispondono a un’attività circoscritta nel tempo dovrebbero fare riferimento a una durata (ad esempio, anno).

(2)  Dovrebbe riferirsi a una zona specifica (indicandone la superficie) per stimare l’intensità di pesca (sforzo/km2) e per mettere in relazione lo sforzo alle comunità oggetto di pesca.


Rettifiche

30.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/62


VERBALE DI RETTIFICA

del trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, firmato ad Atene il 16 aprile 2003

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 236 del 23 settembre 2003 )

La presente rettifica è stata realizzata con un verbale di rettifica firmato a Roma il 2 dicembre 2011, con il governo della Repubblica italiana quale depositario.

a)

Pagina 797, atto di adesione, allegato IV, «Elenco di cui all'articolo 22 dell'atto di adesione», sezione 2 «Diritto societario», «Meccanismo specifico», primo capoverso

anziché:

«Per quanto riguarda la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia o la Slovacchia, il detentore o il beneficiario di un brevetto o di un certificato protettivo complementare di un prodotto farmaceutico presentato …»,

leggi:

«Per quanto riguarda la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia o la Slovacchia, il detentore o il beneficiario di un brevetto o di un certificato protettivo complementare di un prodotto farmaceutico depositato …»

b)

Pagina 799, atto di adesione, allegato IV, «Elenco di cui all'articolo 22 dell'atto di adesione», sezione 5 «Unione doganale», adeguamento dei regolamenti (CEE) n. 2913/92 e (CEE) n. 2454/93, paragrafo 1, lettera b)

anziché:

«b)

uno dei documenti che comprovano il carattere comunitario previsti all'articolo 314, lettera c) e all'articolo 315 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»,

leggi:

«b)

uno dei documenti che comprovano il carattere comunitario previsti agli articoli 314 quater e 315 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»


  翻译: