ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.012.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 12

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
14 gennaio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell’Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009 ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva

14

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 30/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

22

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 31/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2012

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/1


REGOLAMENTO (UE) N. 28/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2012

che fissa requisiti per importare nell’Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3), in particolare l’articolo 9, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l’articolo 16, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, in particolare l’articolo 48, paragrafo 1 e l’articolo 63, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 97/78/CE stabilisce che i controlli veterinari su prodotti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità devono essere effettuati dagli Stati membri in conformità a tale direttiva e al regolamento (CE) n. 882/2004.

(2)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa regole generali in base alle quali effettuare controlli ufficiali tesi a verificare la conformità a norme miranti, in particolare, a prevenire, a eliminare o a ridurre a livelli accettabili rischi per l’uomo e gli animali che possono presentarsi sia direttamente che attraverso l’ambiente.

(3)

La direttiva 2002/99/CE fissa le norme generali di polizia sanitaria che disciplinano tutte le fasi di produzione, trasformazione, distribuzione nell’Unione nonché l’introduzione dai paesi terzi di prodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati al consumo umano.

(4)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale per gli operatori del settore alimentare. L’articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento stabilisce che gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (prodotti composti) devono garantire che i prodotti trasformati di origine animale contenuti in tali alimenti soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria da esso fissate. Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce inoltre che essi devono poter dimostrare, per esempio attraverso appositi documenti o certificati di aver ottemperato a tale prescrizione.

(5)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006. Tuttavia, l’applicazione con effetto immediato di alcune di queste misure a partire da tale data avrebbe comportato in alcuni casi problemi di ordine pratico.

(6)

Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (6), introduceva pertanto una deroga dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, grazie alla quale gli operatori del settore alimentare che importassero alimenti contenenti prodotti composti potevano essere esentati dall’obbligo imposto da tale articolo.

(7)

Il regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 2076/2005. Il regolamento (CE) n. 1162/2009 contiene la stessa deroga dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004 già introdotta dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1162/2009 stabilisce inoltre che l’importazione di prodotti composti deve eventualmente essere conforme alle norme armonizzate dell’Unione e, altrimenti, alle norme nazionali messe in atto dagli Stati membri.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1162/2009 resta in vigore fino al 31 dicembre 2013.

(10)

La decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (8), stabilisce che alcuni prodotti composti devono essere sottoposti a controlli veterinari al momento della loro importazione nell’Unione. Secondo tale decisione, i prodotti composti da sottoporre ai controlli veterinari sono quelli che contengono prodotti trasformati a base di carne, quelli in cui almeno la metà della massa sia costituita da un prodotto trasformato di origine animale diverso da un prodotto trasformato a base di carne e quelli che non contengono prodotti trasformati a base di carne e in cui meno della metà della massa sia costituita da un prodotto trasformato a base di latte ove i prodotti finali non soddisfino alcuni requisiti della decisione 2007/275/CE.

(11)

La decisione 2007/275/CE stabilisce inoltre alcune modalità di certificazione dei prodotti composti da sottoporre ai controlli veterinari. Ciò significa che prodotti composti contenenti prodotti trasformati a base di carne saranno accompagnati, al momento dell’introduzione nell’Unione, dal pertinente certificato per i prodotti a base di carne, richiesto dalla legislazione dell’Unione. I prodotti composti contenenti prodotti caseari trasformati da sottoporre ai controlli veterinari, saranno accompagnati al momento dell’introduzione nell’Unione dal pertinente certificato richiesto dalla legislazione dell’Unione. Inoltre, prodotti composti da sottoporre ai controlli veterinari, contenenti unicamente prodotti trasformati della pesca od ovoprodotti, saranno accompagnati al momento dell’introduzione nell’Unione dal pertinente certificato richiesto dalla legislazione dell’Unione o da un documento commerciale se non è prescritto alcun certificato.

(12)

I prodotti composti da sottoporre ai controlli veterinari ai sensi della decisione 2007/275/CE sono, naturalmente, quelli che possono presentare rischi più elevati per la sanità pubblica. I livelli dei potenziali rischi per la sanità pubblica variano a seconda del prodotto di origine animale incluso nel prodotto composto, della percentuale in cui il prodotto di origine animale è presente nel prodotto composto, il trattamento cui quest’ultimo è stato sottoposto nonché dalla stabilità della sua conservazione.

(13)

È perciò opportuno che le disposizioni di sanità pubblica prescritte dal regolamento (CE) n. 853/2004 si applichino a tali prodotti composti anche prima che spiri la deroga di cui al regolamento (CE) n. 1162/2009.

(14)

È necessario, in particolare, che il presente regolamento determini la certificazione della conformità alle disposizioni di sanità pubblica prescritte dal regolamento (CE) n. 853/2004, per consentire l’importazione di prodotti composti contenenti prodotti a base di carne trasformati, di prodotti composti in cui almeno la metà della massa sia costituita da prodotti a base di latte o da prodotti della pesca trasformati o da ovoprodotti, nonché di prodotti composti che non contengono prodotti a base di carne trasformati e in cui meno della metà della massa sia costituita da un prodotto trasformato a base di latte, se i prodotti finali non si conservano a temperatura ambiente o se la loro massa non subisce durante la fabbricazione un trattamento di cottura o termico completo tale da denaturare tutte le materie prime.

(15)

L’applicazione della deroga di cui al regolamento (CE) n. 1162/2009 a questi prodotti composti può pertanto cessare.

(16)

La legislazione dell’Unione contiene già le norme di polizia veterinaria relative a tali prodotti composti. Ai sensi di tali norme, tali prodotti composti possono essere importati esclusivamente da paesi terzi autorizzati.

(17)

Il presente regolamento deve contenere il modello di un certificato sanitario specifico attestante la conformità di tali prodotti composti importati nell’Unione alle suddette norme di sanità pubblica e polizia veterinaria. Pertanto, la certificazione richiesta ai sensi della decisione 2007/275/CE per questi prodotti composti non è più necessaria.

(18)

Per gli altri prodotti composti, costituiti per almeno metà della loro massa da prodotti d’origine animale diversi dai prodotti a base di latte, o della pesca o dagli ovoprodotti, continua a essere necessaria la certificazione di cui alla decisione 2007/275/CE. Tuttavia, per ragioni di semplificazione e di chiarezza della legislazione dell’Unione, è opportuno includere tale certificazione nel presente regolamento, in modo che le principali norme di certificazione dei prodotti composti siano esposte in un unico atto.

(19)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/275/CE e il regolamento (CE) n. 1162/2009.

(20)

Per ragioni di polizia veterinaria, occorre prevedere un certificato e una serie di condizioni specifiche di transito attraverso l’Unione. Tali condizioni vanno comunque applicate solo ai prodotti composti contenenti prodotti a base di carne trasformati o prodotti lattiero-caseari trasformati.

(21)

Data la situazione geografica di Kaliningrad che interessa soltanto la Lettonia, la Lituania e la Polonia, è opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito attraverso l’Unione di partite destinate alla Russia e da essa provenienti.

(22)

Per evitare perturbazioni negli scambi, l’uso di certificati conformi alla decisione 2007/275/CE, rilasciati prima della data di applicazione del presente regolamento, devono essere autorizzati per un periodo transitorio.

(23)

Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti la certificazione di partite costituite da alcuni prodotti composti, introdotti nell’Unione da paesi terzi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2007/275/CE.

Articolo 3

Importazioni di alcuni prodotti composti

1.   Le partite dei seguenti prodotti composti, introdotti nell’Unione, provengono da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell’Unione partite di prodotti d’origine animale contenute in tali prodotti composti, e i prodotti d’origine animale usati per fabbricare tali prodotti composti avranno la loro origine in stabilimenti conformi all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004:

a)

prodotti composti, contenenti prodotti a base di carne trasformati, di cui all’articolo 4, lettera a), della decisione 2007/275/CE;

b)

prodotti composti, contenenti prodotti caseari trasformati, di cui all’articolo 4, lettere b) e c), della decisione 2007/275/CE;

c)

prodotti composti, in cui almeno la metà della massa è costituita da prodotti trasformati della pesca od ovoprodotti, di cui all’articolo 4, lettera b), della decisione 2007/275/CE.

2.   Le partite di prodotti composti di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnate da un certificato conforme al modello di certificato sanitario illustrato all’allegato I e conforme alle condizioni stabilite da tali certificati.

3.   Partite di prodotti composti, in cui almeno metà della massa sia costituita da prodotti d’origine animale diversi da quelli di cui al paragrafo 1, devono provenire da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell’Unione partite di prodotti d’origine animale contenute in tali prodotti composti e devono essere accompagnate al momento dell’introduzione nell’Unione dal pertinente certificato richiesto dalla legislazione dell’Unione o da un documento commerciale se non è prescritto alcun certificato.

Articolo 4

Transito e stoccaggio di alcuni prodotti composti

L’introduzione nell’Unione di partite di prodotti composti, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), non destinate all’importazione nell’Unione ma a un paese terzo con transito immediato o dopo stoccaggio nell’Unione, ai sensi degli articoli 11, 12 o 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio, è autorizzata solo alle seguenti condizioni:

a)

esse provengono da un paese terzo, o da una parte di esso, autorizzato a introdurre nell’Unione partite di prodotti d’origine animale contenute in tali prodotti composti e soddisfano le pertinenti condizioni di trattamento per tali prodotti, ai sensi della decisione 2007/777/CE della Commissione (9) e del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (10), per il prodotto d’origine animale interessato;

b)

sono accompagnate da un certificato sanitario redatto in conformità al modello di certificato sanitario cui all’allegato II;

c)

soddisfano le norme specifiche di polizia veterinaria che regolano l’importazione nell’Unione dei prodotti d’origine animale contenuti nei prodotti composti interessati, esposte nell’attestato zoosanitario nel modello di certificato sanitario di cui al punto b);

d)

la loro ammissione al transito, e all’eventuale stoccaggio, è certificata dal documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (11), firmato dal veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione.

Articolo 5

Deroga per il transito di partite provenienti dalla Russia e ad essa destinate

1.   In deroga all’articolo 4, è autorizzato il transito attraverso l’Unione, per strada o ferrovia, tra i posti di ispezione frontalieri designati di Lettonia, Lituania e Polonia elencati nella decisione 2009/821/CE della Commissione (12), di partite di prodotti composti di cui all’articolo 3, provenienti dalla Russia e ad essa destinate, direttamente o attraverso un paese terzo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

i servizi veterinari dell’autorità competente appongono alla partita un sigillo numerato progressivamente presso il posto di ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione;

b)

ogni pagina dei documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE che accompagnano la partita reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA UE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell’autorità competente responsabile del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione;

c)

i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d)

il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliero di introduzione nell’Unione certifica l’ammissione della partita al transito con il documento veterinario comune di entrata.

2.   Nel territorio dell’Unione, le partite di cui sopra non possono essere oggetto di operazioni di scarico o di stoccaggio, quali definite all’articolo 12, paragrafo 4 o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

3.   L’autorità competente effettua controlli periodici volti a verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotto in uscita dal territorio dell’Unione corrispondano a quelli in entrata nell’Unione.

Articolo 6

Modifica della decisione 2007/275/CE

L’articolo 5 della decisione 2007/275/CE è soppresso.

Articolo 7

Modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009

Nel regolamento (CE) n. 1162/2009, all’articolo 3, il paragrafo 2, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«2.   In deroga all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli operatori del settore alimentare che importano alimenti contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale, diversi da quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (13), sono esenti dall’obbligo previsto in tale articolo.

Articolo 8

Disposizione transitoria

Per un periodo transitorio che termina il 30 settembre 2012, le partite di prodotti composti, per le quali siano stati rilasciati i certificati pertinenti ai sensi dell’articolo 5 della decisione 2007/275/CE prima del 1o marzo 2012, possono continuare a essere introdotti nell’Unione.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(5)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83.

(7)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 10.

(8)  GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

(9)  GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.

(10)  GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1.

(11)  GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

(12)  GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

(13)  GU L 12 del 14.1.2012, pag. 1


ALLEGATO I

Modello di certificato sanitario per l’importazione nell’Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano

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ALLEGATO II

Modello di certificato sanitario per il transito o lo stoccaggio nell’Unione europea di prodotti composti destinati al consumo umano

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14.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 29/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2012

relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (1) in particolare l’articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 121, primo comma, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

L’olio d’oliva possiede qualità organolettiche e nutritive che gli permettono di avere un mercato ad un prezzo relativamente elevato, tenuto conto dei costi di produzione, rispetto alla maggior parte degli altri grassi vegetali. Vista questa situazione di mercato, è opportuno stabilire norme di commercializzazione per l’olio d’oliva, contenenti in particolare norme specifiche in materia di etichettatura, complementari a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (4) in particolare ai principi enunciati all’articolo 2 della stessa.

(3)

Per garantire l’autenticità degli oli d’oliva venduti è opportuno prevedere, per il commercio al dettaglio, imballaggi di dimensioni ridotte provvisti di sistema di chiusura adeguato. È tuttavia opportuno che gli Stati membri possano autorizzare una capacità superiore per gli imballaggi destinati alle collettività.

(4)

Oltre alle denominazioni obbligatorie previste per le diverse categorie di oli d’oliva dall’articolo 118 del regolamento (CE) n. 1234/2007, è necessario informare il consumatore sulla tipologia degli oli offertigli.

(5)

A motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, gli oli di oliva vergini direttamente commercializzabili possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda dell’origine geografica. Ne possono risultare, all’interno di una stessa categoria di olio, differenze di prezzo che perturbano il mercato. Per le altre categorie di oli commestibili non vi sono differenze sostanziali legate all’origine, come potrebbe invece far credere l’indicazione dell’origine sugli imballaggi destinati ai consumatori. È pertanto necessario, per evitare rischi di distorsione del mercato degli oli d’oliva commestibili, stabilire un regime obligatorio dell’Unione relativo alla designazione dell’origine esclusivamente per l’olio «extra vergine» di oliva e l’olio di oliva «vergine» rispondente a precisi requisiti. Le disposizioni facoltative applicate fino al 2009 si sono rivelate insufficienti per evitare che i consumatori siano fuorviati circa le caratteristiche effettive degli oli vergini a questo riguardo. Inoltre, il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (5) ha introdotto norme in materia di tracciabilità applicabili dal 1o gennaio 2005. Sulla base dell’esperienza acquisita in questo campo dagli operatori e dalle amministrazioni è stato possibile rendere obbligatoria l’indicazione dell’origine sull’etichetta per l’olio extra vergine di oliva e l’olio di oliva vergine.

(6)

L’utilizzazione dei nomi di marchi esistenti, che recano riferimenti geografici, può proseguire qualora questi nomi siano stati ufficialmente registrati in passato conformemente alla prima direttiva 89/104/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (6), o conformemente al regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (7).

(7)

La designazione di un’origine regionale può formare oggetto di una denominazione d’origine protetta (DOP) o di un’indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (8). Per evitare d’ingenerare confusione nei consumatori e quindi di perturbare il mercato, è necessario riservare alle DOP e alle IGP le designazioni d’origine a livello regionale. Per gli oli di oliva importati devono esser osservate le disposizioni applicabili in materia di origine non preferenziale di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (9).

(8)

Qualora la designazione dell’origine degli oli d’oliva vergini si riferisca all’Unione o a uno Stato membro, bisogna tenere conto del fatto che le olive utilizzate, come pure le pratiche e le tecniche di estrazione, incidono sulla qualità e sul sapore dell’olio. La designazione dell’origine deve quindi riferirsi alla zona geografica nella quale l’olio d’oliva è stato ottenuto, che di norma corrisponde alla zona nella quale è stato estratto dalle olive. Tuttavia, se il luogo di raccolta delle olive è diverso da quello di estrazione dell’olio, è opportuno che tale informazione sia indicata sugli imballaggi o sulle relative etichette per non indurre in errore il consumatore e non perturbare il mercato dell’olio d’oliva.

(9)

Nell’Unione, una parte significativa degli oli di oliva vergini ed extra vergini è costituita da miscele di oli originari di vari Stati membri e paesi terzi. Occorre prevedere disposizioni semplici per l’indicazione dell’origine sull’etichetta delle suddette miscele.

(10)

Conformemente alla direttiva 2000/13/CE, le indicazioni che figurano sull’etichetta non devono indurre in errore l’acquirente, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche dell’olio d’oliva in questione, attribuendogli proprietà che non possiede o presentando come specifiche di quell’olio proprietà che sono comuni alla maggior parte degli oli. Inoltre, occorre stabilire norme armonizzate per alcune indicazioni facoltative, proprie dell’olio d’oliva e utilizzate frequentemente, che consentano di definirle con precisione e di controllarne la veridicità. Le nozioni ad esempio di «spremitura a freddo» o «estrazione a freddo» devono corrispondere ad un modo di produzione tradizionale tecnicamente definito. Alcuni termini che descrivono le caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore degli oli di oliva vergini ed extra vergini sono stati definiti dal Consiglio oleicolo internazionale (COI) nel suo metodo riveduto per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini. L’utilizzo di tali termini sull’etichetta degli oli di oliva vergini ed extra vergini va riservato agli oli sottoposti a valutazione in base al corrispondente metodo di analisi. Occorre prevedere disposizioni transitorie per gli operatori che si avvalgono attualmente dei termini riservati. L’acidità riportata fuori contesto induce erroneamente a creare una scala di qualità assoluta che è fuorviante per il consumatore, in quanto questo criterio corrisponde ad un valore qualitativo unicamente nell’ambito delle altre caratteristiche dell’olio d’oliva considerato. Tenuto quindi conto della proliferazione di talune indicazioni e dell’importanza economica che rivestono, è necessario stabilire criteri oggettivi relativi alla loro utilizzazione per garantire la trasparenza nel mercato dell’olio d’oliva.

(11)

È necessario evitare che i prodotti alimentari che contengono olio d’oliva ingannino il consumatore sfruttando la reputazione dell’olio d’oliva senza indicare la composizione reale del prodotto. Sulle etichette deve quindi apparire chiaramente l’indicazione della percentuale di olio d’oliva, nonché alcune diciture proprie dei prodotti costituiti esclusivamente da una miscela di oli vegetali. Occorre inoltre tener conto delle disposizioni particolari previste da alcuni regolamenti specifici relativi ai prodotti a base di olio d’oliva.

(12)

Le denominazioni delle categorie di olio d’oliva corrispondono alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche precisate nell’allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell’11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa nonché ai metodi ad essi attinenti (10). Le altre diciture che figurano in etichetta devono essere giustificate sulla scorta di elementi oggettivi, per prevenire ogni rischio di abuso a danno dei consumatori e distorsioni della concorrenza nel mercato degli oli in questione.

(13)

Nel quadro del sistema di controllo istituito all’articolo 113, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri devono precisare, in funzione delle diciture da etichettare, gli elementi di prova da addurre e le sanzioni economiche previste. Gli elementi di prova possono essere, senza scartare a priori alcuna possibilità, fatti accertati, risultati di analisi o registrazioni attendibili, informazioni amministrative o contabili.

(14)

Poiché i controlli delle aziende responsabili dell’etichettatura devono essere realizzati nello Stato membro nel quale esse hanno sede, è necessario prevedere una procedura di collaborazione amministrativa tra la Commissione e gli Stati membri nei quali sono commercializzati gli oli.

(15)

Per valutare il sistema previsto dal presente regolamento, gli Stati membri interessati devono riferire sui fatti e sulle difficoltà incontrate.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme di commercializzazione specifiche per il commercio al dettaglio degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell’allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007, fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/13/CE e del regolamento (CE) n. 510/2006.

2.   Ai fini del presente regolamento, per «commercio al dettaglio» si intende la vendita al consumatore finale di uno degli oli di cui al paragrafo 1, presentato come tale o incorporato in un prodotto alimentare.

Articolo 2

Gli oli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi della capacità massima di cinque litri. Tali imballaggi sono provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e recano un’etichetta conforme alle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 6.

Tuttavia, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o collettività simili, gli Stati membri possono fissare una capacità massima degli imballaggi superiore a cinque litri, in funzione del tipo di stabilimento di cui trattasi.

Articolo 3

Le denominazioni in conformità all’articolo 118 del regolamento (CE) n. 1234/2007 corrispondono alla denominazione di vendita di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2000/13/CE.

L’etichetta degli oli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, reca in caratteri chiari e indelebili, oltre alla denominazione di cui al primo comma del presente articolo ma non necessariamente in prossimità di essa, l’informazione seguente sulla categoria di olio:

a)

per l’olio extra vergine di oliva:

«olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;

b)

per l’olio di oliva vergine:

«olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»;

c)

per l’olio di oliva composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini:

«olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive»;

d)

per l’olio di sansa di oliva:

 

«olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive»;

oppure

 

«olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive».

Articolo 4

1.   La designazione dell’origine figura sull’etichetta del l’olio extra vergine di oliva e del l’olio di oliva vergine di cui all’allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

La designazione dell’origine non figura sull’etichetta dei prodotti definiti all’allegato XVI, punti 3 e 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Ai fini del presente regolamento, per «designazione dell’origine» si intende l’indicazione di un nome geografico sull’imballaggio o sull’etichetta ad esso acclusa.

2.   Le designazioni dell’origine di cui al paragrafo 1 comprendono unicamente:

a)

nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo — a seconda dei casi — in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5;

b)

nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture — a seconda dei casi — in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5:

i)

miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’Unione;

ii)

«miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’origine esterna all’Unione;

iii)

«miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione» oppure un riferimento all’origine interna ed esterna all’Unione, oppure;

c)

una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.

3.   Non è considerato come una designazione dell’origine soggetta alle disposizioni del presente regolamento il nome del marchio o dell’impresa la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 31 dicembre 1998 conformemente alla direttiva 89/104/CEE o entro il 31 maggio 2002 conformemente al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (11).

4.   Per le importazioni da paesi terzi, la designazione dell’origine è disciplinata dagli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

5.   La designazione dell’origine che indica uno Stato membro o l’Unione corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio.

Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la designazione dell’origine reca la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nell’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell’Unione), in (denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)».

Articolo 5

Tra le indicazioni facoltative che possono figurare sull’etichetta di un olio di cui all’articolo 1, paragrafo 1, quelle citate nel presente articolo sono soggette rispettivamente ai seguenti obblighi:

a)

l’indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con la prima spremitura meccanica della pasta d’olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;

b)

l’indicazione «estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive;

c)

le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore possono figurare unicamente per gli oli di oliva extra vergini o vergini; i termini di cui all’allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono figurare sull’etichetta unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all’allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91;

d)

l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CE) n. 2568/91.

Fino al 1o novembre 2012 i prodotti venduti sotto marchi la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 1o marzo 2008 e che contengano almeno uno dei termini di cui all’allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono essere difformi dalle prescrizioni di cui alla lettera c), del primo comma del presente articolo.

Articolo 6

1.   Se è riportata nell’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di oli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, in una miscela di olio d’oliva e di altri oli vegetali, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita della miscela è la seguente: «Miscela di oli vegetali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di olio d’oliva», seguita immediatamente dall’indicazione della percentuale di olio d’oliva nella miscela.

La presenza dell’olio d’oliva può essere indicata nell’etichetta delle miscele di cui al primo comma attraverso immagini o simboli grafici unicamente se la percentuale di olio d’oliva è superiore al 50 %.

Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali di cui al primo comma per il consumo interno. Tuttavia essi non possono vietare la commercializzazione, sul loro territorio, di siffatte miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di siffatte miscele ai fini della commercializzazione in un altro Stato membro o dell’esportazione.

2.   Eccezion fatta per il tonno all’olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio (12) e per le sardine all’olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio (13), se la presenza di oli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo è evidenziata sull’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall’indicazione della percentuale di oli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare.

L’indicazione della percentuale di olio di oliva aggiunto rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare può essere sostituita dalla percentuale di olio d’oliva aggiunto rispetto al peso totale delle materie grasse, con l’aggiunta dell’indicazione: «percentuale di materie grasse».

3.   Le denominazioni di cui all’articolo 3, primo comma, possono essere sostituite dai termini «olio di oliva» sull’etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Tuttavia, in caso di presenza di olio di sansa di oliva, i termini «olio di oliva» sono sostituiti dai termini «olio di sansa di oliva».

4.   Le informazioni di cui all’articolo 3, secondo comma, possono non figurare sull’etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 7

Su richiesta dello Stato membro nel quale è stabilita l’impresa di produzione, condizionamento o vendita che figura nell’etichetta, l’interessato fornisce la giustificazione delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, sulla base di uno o più dei seguenti elementi:

a)

dati di fatto o dati scientificamente provati;

b)

risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi;

c)

informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative dell’Unione e/o nazionali.

Lo Stato membro interessato ammette una tolleranza tra le indicazioni previste agli articoli 4, 5 e 6, riportate nell’etichetta, da un lato, e le conclusioni stabilite in base alle giustificazioni presentate e/o ai risultati di controperizie, dall’altro, tenendo conto della precisione e della ripetibilità dei metodi e della documentazione presentata, nonché, se del caso, della precisione e della ripetibilità delle controperizie effettuate.

Articolo 8

1.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri e gli interessati che ne facciano domanda, il nome e l’indirizzo degli organismi incaricati del controllo dell’applicazione del presente regolamento.

2.   In seguito a domanda di verifica, lo Stato membro nel quale è stabilita l’impresa di produzione, condizionamento o vendita che figura nell’etichetta, provvede al prelievo di campioni entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa, e verifica la veridicità delle indicazioni figuranti sull’etichetta contestata. La domanda di verifica può essere trasmessa:

a)

dai servizi competenti della Commissione;

b)

da un’organizzazione di operatori dello Stato membro prevista all’articolo 125 del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c)

dall’organismo di controllo di un altro Stato membro.

3.   La domanda di cui al paragrafo 2 è corredata di ogni informazione utile alla verifica richiesta, segnatamente:

a)

la data del prelievo o dell’acquisto dell’olio;

b)

il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dello stabilimento nel quale ha avuto luogo il prelievo o l’acquisto dell’olio;

c)

il numero di partite in questione;

d)

la copia di tutte le etichette che figurano sull’imballaggio dell’olio;

e)

i risultati delle analisi o delle altre controperizie, indicantii metodi utilizzati nonché il nome e l’indirizzo del laboratorio o dell’esperto in questione;

f)

se del caso, il nome e l’indirizzo del fornitore dell’olio, dichiarato dallo stabilimento di vendita.

4.   Lo Stato membro interessato informa il richiedente entro la fine del terzo mese successivo a quello della presentazione della domanda di cui al paragrafo 2 del numero di riferimento attribuito alla sua domanda e del seguito ad essa accordato.

Articolo 9

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie, comprese quelle concernenti il regime di sanzioni, per assicurare l’osservanza del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure prese a tale riguardo entro il 31 dicembre 2002, nonché le successive modifiche eventualmente apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al mese di adozione.

La Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia comunicano alla Commissione le misure di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2004, nonché le successive modifiche eventualmente apportate a tali misure entro la fine del mese successivo al mese di adozione.

La Bulgaria e la Romania comunicano alla Commissione le misure di cui al primo comma entro il 31 dicembre 2010 e le modifiche a dette misure entro la fine del mese successivo a quello della loro adozione.

2.   Per le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di confezionamento sono situati sul loro territorio.

Il riconoscimento e l’identificativo alfanumerico sono concessi a tutte le imprese che ne fanno domanda e che soddisfano i seguenti requisiti:

a)

dispongono di impianti di condizionamento;

b)

si impegnano a raccogliere e conservare gli elementi giustificativi previsti dallo Stato membro, conformemente all’articolo 7;

c)

dispongono di un sistema di magazzinaggio che consenta di accertare, in modo considerato soddisfacente dallo Stato membro, la provenienza degli oli che recano una designazione di origine.

L’etichetta riporta, se del caso, l’identificativo alfanumerico dell’impresa di condizionamento riconosciuta.

Articolo 10

Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, per l’anno precedente, una relazione relativa alle seguenti informazioni:

a)

le domande di verifica ricevute in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2;

b)

le verifiche effettuate e quelle che sono state avviate nel corso di campagne precedenti e sono ancora in corso;

c)

il seguito dato alle verifiche effettuate e le sanzioni applicate.

La relazione presenta tali informazioni per anno di svolgimento delle verifiche e per categoria d’infrazione. Se del caso, indica le difficoltà particolari incontrate e i miglioramenti suggeriti per i controlli.

Articolo 11

Il regolamento (CE) n. 1019/2002 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato II.

Articolo 12

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   I prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nell’Unione o legalmente importati nell’Unione e immessi in libera pratica prima del 1o luglio 2012 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27.

(3)  Cfr. l’allegato I.

(4)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

(5)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(6)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 1.

(7)  GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

(8)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(9)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(10)  GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.

(11)  GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

(12)  GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1.

(13)  GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.


ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione

(GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27).

 

Regolamento (CE) n. 1964/2002 della Commissione

(GU L 300 del 5.11.2002, pag. 3).

 

Regolamento (CE) n. 1176/2003 della Commissione

(GU L 164 del 2.7.2003, pag. 12).

 

Regolamento (CE) n. 406/2004 della Commissione

(GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10).

Limitatamente all’articolo 3

Regolamento (CE) n. 1750/2004 della Commissione

(GU L 312 del 9.10.2004, pag. 7).

 

Regolamento (CE) n. 1044/2006 della Commissione

(GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 20).

 

Regolamento (CE) n. 632/2008 della Commissione

(GU L 173 del 3.7.2008, pag. 16).

 

Regolamento (CE) n. 1183/2008 della Commissione

(GU L 319 del 29.11.2008, pag. 51).

 

Regolamento (CE) n. 182/2009 della Commissione

(GU L 63 del 7.3.2009, pag. 6).

 

Regolamento (UE) n. 596/2010 della Commissione

(GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 27).

 


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1019/2002

Presente regolamento

Articoli 1 a 8

Articoli da 1 a 8

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Article 12, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 12, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 12, paragrafo 2, quinto comma

Articolo 12, paragrafo 2

Allegato I

Allegato II


14.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/22


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 30/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

68,0

TN

72,8

TR

100,1

ZZ

80,3

0707 00 05

EG

206,0

TR

156,3

ZZ

181,2

0709 91 00

EG

252,4

MA

82,2

ZZ

167,3

0709 93 10

MA

98,3

TR

119,3

ZZ

108,8

0805 10 20

EG

63,8

MA

63,4

TR

64,1

ZZ

63,8

0805 20 10

MA

73,3

ZZ

73,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

78,4

JM

134,7

MA

57,0

TR

86,1

ZZ

89,1

0805 50 10

TR

53,7

ZZ

53,7

0808 10 80

CA

124,6

CN

113,3

MK

23,6

US

143,9

ZA

93,2

ZZ

99,7

0808 30 90

CN

74,1

US

114,4

ZZ

94,3


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


14.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 31/2012 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2012

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55%, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 gennaio 2012, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 gennaio 2012, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 gennaio 2012

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

30.12.2011-12.1.2012

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

249,35

198,30

Prezzo fob USA

352,97

342,97

322,97

Premio sul Golfo

81,26

15,87

Premio sui Grandi Laghi

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

19,85 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


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