ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.027.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 27

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
31 gennaio 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 74/2012 della Commissione, del 27 gennaio 2012, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2012 della Commissione, del 30 gennaio 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miód z Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny / Seinų / Lazdijų krašto medus (DOP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 76/2012 della Commissione, del 30 gennaio 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken (IGP)]

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 77/2012 della Commissione, del 30 gennaio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 78/2012 della Commissione, del 30 gennaio 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

9

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione 2012/50/PESC del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

11

 

 

2012/51/UE

 

*

Decisione della Commissione, del 23 marzo 2011, relativa all’aiuto di Stato C 39/07 cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Legler SpA [notificata con il numero C(2011) 1758]  ( 1 )

12

 

 

2012/52/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 gennaio 2012, relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania e dei Paesi Bassi per le spese dell’esercizio finanziario 2010 finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) [notificata con il numero C(2012) 369]

21

 

 

2012/53/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 gennaio 2012, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE la quale fa obbligo agli Stati membri di adottare provvedimenti atti a garantire che vengano commercializzati solo accendini a prova di bambino e che sia proibita la commercializzazione di accendini fantasia [notificata con il numero C(2012) 370]  ( 1 )

24

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

31.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 74/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2012

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Pannello di alluminio e vetro temperato, di circa 140 x 30 cm (cosiddetto “pannello doccia con idromassaggio”).

Il pannello è dotato di un rubinetto miscelatore, 6 ugelli orizzontali idromassaggio, una doccetta manuale anticalcare, un soffione doccia con varie modalità di irrorazione e una mensola per accessori. Il pannello è dotato inoltre di manopole di controllo per stabilire la temperatura del getto d’acqua, la sua intensità ecc.

Il pannello è progettato per il montaggio in cabine doccia compatibili. Oltre alla funzione doccia, c’è la funzione idromassaggio fornita da sottili getti d’acqua che fuoriescono ad alta pressione dagli ugelli.

9019 10 90

Classificazione a norma delle regole generali 1, 3, lettera c), e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9019, 9019 10 e 9019 10 90.

Poiché il pannello è costituito da un rubinetto miscelatore con docce di cui alla voce 8481 e da un apparecchio per massaggio con 6 ugelli per idromassaggio, di cui alla voce 9019, è considerato un oggetto composto ai sensi della regola generale 3, lettera b).

L’assenza di ulteriori elementi per aumentare la pressione dell’acqua, quali pompe, non preclude la classificazione dei componenti dell’apparecchio per massaggio alla voce 9019 (cfr. anche la nota esplicativa del SA per la voce 9019, II, secondo paragrafo).

Date le loro caratteristiche e proprietà oggettive, nessuno dei componenti dà al pannello il suo carattere essenziale.

Il pannello deve pertanto essere classificato nel codice NC 9019 10 90 fra gli altri apparecchi per massaggio.


31.1.2012   

IT

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L 27/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 75/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [“Miód z Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny” / “Seinų / Lazdijų krašto medus” (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda presentata dalla Polonia e dalla Lituania per la registrazione della denominazione «Miód z Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny» / «Seinų / Lazdijų krašto medus» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elemnti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 116 del 14.4.2011, pag. 15.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.4.   Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari, burro escluso, ecc.)

POLONIA

Miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny (DOP)

LITUANIA

Seinų/Lazdijų krašto medus (DOP)


31.1.2012   

IT

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L 27/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 76/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 109 dell'8.4.2011, pag. 6.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2.   Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

GERMANIA

Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken (IGP)


31.1.2012   

IT

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L 27/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 77/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

138,3

MA

58,6

TN

90,3

TR

119,7

ZZ

101,7

0707 00 05

EG

217,9

JO

241,9

MA

148,6

TR

180,8

ZZ

197,3

0709 91 00

EG

143,2

ZZ

143,2

0709 93 10

MA

124,4

TR

177,7

ZZ

151,1

0805 10 20

EG

49,6

MA

54,8

TN

58,8

TR

63,2

ZZ

56,6

0805 20 10

IL

185,7

MA

94,2

ZZ

140,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,2

EG

88,5

IL

94,5

JM

118,0

KR

91,5

MA

55,4

PK

50,1

TR

97,0

ZZ

82,0

0805 50 10

TR

65,8

ZZ

65,8

0808 10 80

CA

118,4

CL

79,0

CN

74,5

US

155,0

ZZ

106,7

0808 30 90

CN

46,1

TR

95,1

US

120,1

ZA

97,6

ZZ

89,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


31.1.2012   

IT

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L 27/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 78/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 59/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 19 del 24.1.2012, pag. 15.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 31 gennaio 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

42,50

0,00

1701 12 90 (1)

42,50

1,86

1701 13 10 (1)

42,50

0,00

1701 13 90 (1)

42,50

2,15

1701 14 10 (1)

42,50

0,00

1701 14 90 (1)

42,50

2,15

1701 91 00 (2)

48,55

2,90

1701 99 10 (2)

48,55

0,00

1701 99 90 (2)

48,55

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


DECISIONI

31.1.2012   

IT

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L 27/11


DECISIONE 2012/50/PESC DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2012

che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC (1).

(2)

In base ad un riesame della decisione 2011/72/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 gennaio 2013.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 5 della decisione 2011/72/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2013. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.


31.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/12


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2011

relativa all’aiuto di Stato C 39/07 cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Legler SpA

[notificata con il numero C(2011) 1758]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/51/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito «trattato»), in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione con cui la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2 del trattato riguardo all’aiuto in oggetto (1),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle citate disposizioni e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 5 aprile 2007, sei mesi dopo la concessione di un aiuto al salvataggio approvato dalla Commissione in quanto considerato compatibile con il mercato interno (2), l’Italia ha notificato un piano di ristrutturazione a favore di Legler SpA.

(2)

Il 25 settembre 2007 la Commissione ha avviato un procedimento d’indagine formale sul piano di ristrutturazione (3). Il 30 novembre 2007 sono pervenute osservazioni dall’Italia.

(3)

Il 10 dicembre 2007 sono pervenute alla Commissione osservazioni di un terzo interessato che sono state trasmesse all’Italia il 3 marzo 2008 e a cui l’Italia ha dato risposta il 20 maggio 2008.

(4)

Il 23 luglio 2008 le autorità italiane hanno ritirato la notifica del piano di ristrutturazione dichiarando di averlo abbandonato.

(5)

In data 8 agosto 2008, 22 ottobre 2008, 9 febbraio 2009, 4 settembre 2009 e 17 marzo 2010 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni e le autorità italiane hanno risposto con lettere del 26 settembre 2008, 1o dicembre 2008, 3 giugno 2009, 6 ottobre 2009, 24 febbraio 2010 e 20 aprile 2010.

II.   DESCRIZIONE

II.1.   Il beneficiario

(6)

Legler SpA è la società madre di un gruppo di produzione tessile (di seguito «Legler», «il gruppo» o «la società») fondato nel 1863, che all’epoca dell’avvio del procedimento di indagine formale era costituito da diversi soggetti giuridici e segnatamente da: Legler Ottana SpA, Legler Siniscola SpA e Legler Macomer SpA Legler SpA deteneva una partecipazione di minoranza in Legler Maroc SA e una quota del 40 % in Legler Ottana SpA. A detenere la partecipazione maggioritaria in Legler SpA era la holding Piltar Ltd (di seguito: «Piltar»).

(7)

Nel 2007 Legler constava di 1 213 unità di lavoro (4) e possedeva impianti in Sardegna (precisamente a Macomer, nella provincia di Oristano, e a Siniscola e Ottana, nella provincia di Nuoro) e in Lombardia (a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo). Il fatturato del gruppo ammontava a 101 milioni di EUR nel 2006 e a 30,9 milioni di EUR nel settembre 2007.

(8)

L’attività principale di Legler consisteva nella produzione di tessuto denim di alta qualità di cui la società era stata un leader in Italia e in Germania e un importante fornitore in Francia e Benelux. Secondo le autorità italiane, il mercato del denim contiene due segmenti: il prêt-à-porter per marche molto note (settore in cui Legler era principalmente attiva) e i prodotti di largo consumo, settore nel quale la concorrenza è basata principalmente sul prezzo. I principali concorrenti di Legler erano italiani, greci, francesi, tunisini, turchi e giapponesi. Legler ha sperimentato le prime difficoltà nel 2003 quando una parte considerevole della produzione è stata trasferita in Asia o nel Mediterraneo meridionale.

(9)

Il 30 maggio 2007, in un consiglio di amministrazione di SFIRS SpA, che è una società d’investimento della regione Sardegna, è stato deciso che SFIRS avrebbe acquistato, per 450 000 EUR, un credito di valore nominale, pari 17 milioni di EUR vantato da Intex SpA, in liquidazione, nei confronti di Legler SpA e Legler Siniscola SpA.

(10)

Nel corso della stessa riunione è stato deciso inoltre di convertire in capitale di Legler una parte del credito pari a 14,5 milioni di EUR, del credito totale di 17 milioni di EUR.

(11)

Il 31 maggio 2007, nell’ambito dell’assemblea degli azionisti di Legler, SFIRS è diventata azionista di Legler. Convertendo una parte del debito in capitale (debt to equity swap) per un valore nominale di 14,5 milioni di EUR, SFIRS ha acquisito il 49 % delle azioni ordinarie [e il 100 % delle azioni straordinarie (5)] di Legler SpA Il rimanente 51 % era detenuto da Piltar.

(12)

Nel gennaio 2008 SFIRS ha deciso di cedere la propria partecipazione in Legler SpA e il proprio rimanente crediti vantati nei confronti di Legler e ha lanciato un appello a manifestare interesse all’acquisto congiunto della sua partecipazione e dei suoi crediti.

(13)

L’offerta vincente della società Ferratex srl (di seguito: «Ferratex») consisteva in un importo totale di 2 000 001 EUR. Secondo le autorità italiane, il prezzo rispecchiava il valore di mercato dei crediti complessivi vantati da SFIRS nei confronti di Legler e delle sue controllate, valutato da un esperto indipendente pari a 2 milioni di EUR cui si aggiungeva il prezzo simbolico di 1 EUR per la partecipazione di SFIRS in Legler, anch’esso conforme alla stima di un esperto indipendente. La vendita ha avuto luogo il 25 gennaio 2008.

(14)

Legler ha tuttavia messo fine alle proprie attività nei vari impianti nel periodo compreso tra il dicembre 2007 e l’agosto 2008 e tutti gli impianti sono rimasti inattivi da allora.

(15)

Il 23 luglio 2008 Legler SpA ha modificato il nome della società in Texfer SpA e tale cambiamento ha avuto ripercussioni sui nomi delle controllate della società, divenute Texfer Ottana SpA, Texfer Siniscola SpA e Texfer Macomer SpA.

(16)

Il 18 agosto 2008 la società madre del gruppo è stata dichiarata in stato di insolvenza dal tribunale competente e il 13 novembre 2008 è stata ammessa alla procedura concorsuale denominata «amministrazione straordinaria» insieme con le sue controllate.

(17)

La garanzia concessa a titolo di aiuto al salvataggio è stata escussa dalla banca poco dopo l’accertamento del mancato rimborso del prestito per il salvataggio da parte di Legler. Pertanto, il ministero competente ha rimborsato il prestito con i relativi interessi il 16 settembre 2008.

(18)

Il 21 ottobre 2010, Texfer SpA è stata dichiarata in fallimento e altrettanto è avvenuto per Texfer Ottana SpA, Texfer Siniscola SpA e Texfer Macomer SpA, in data 17 e 18 novembre 2010.

(19)

Nel 2006 il patrimonio netto di Legler era negativo per 8,6 milioni di EUR mentre nel 2005 esso era ancora positivo (17,2 milioni di EUR). Nel 2006 le perdite della società ammontavano a 25,9 milioni di EUR mentre nel 2005 erano pari a 28,1 milioni di EUR. Il suo fatturato ammontava a 101,4 milioni di EUR nel 2006 mentre era pari a 124,2 milioni di EUR nel 2005. Il margine operativo lordo (EBITDA) ammontava a – 10,9 nel 2006 e a – 0,7 nel 2005. Anche gli oneri per interessi erano in aumento.

(20)

Il 30 novembre 2007 il patrimonio netto di Legler era negativo per un importo di 16,3 milioni di EUR. Le perdite nel periodo 2003-2007 avevano raggiunto i 94,9 milioni di EUR e la situazione della società era andata via via peggiorando con un aumento delle perdite e una diminuzione del fatturato.

(21)

Dal 13 novembre 2008 il gruppo è oggetto di una procedura concorsuale conformemente alla legislazione nazionale che è si è conclusa con il fallimento (cfr. considerando 16-18).

II.2.   Le misure di ristrutturazione

(22)

Il piano di ristrutturazione, «piano industriale», notificato dall’Italia (di seguito: «il piano») prevedeva una durata di tre anni (2007-2009) e consisteva in tre misure: i) 13 milioni di EUR a titolo di garanzia a medio termine per il periodo di ristrutturazione, in sostituzione della garanzia di sei mesi autorizzata come aiuto al salvataggio (6); ii) 13,2 milioni di EUR a titolo di sovvenzione diretta; e iii) 13 milioni di EUR a titolo di conversione del debito in capitale. Tuttavia, il 31 maggio 2007 SFIRS ha attuato una conversione del debito in capitale per un importo nominale di 14,5 milioni di EUR.

(23)

Pur avendo presentato il «piano industriale» per il periodo 2007-2009, le autorità italiane sostenevano che il periodo di ristrutturazione sarebbe iniziato il 1o giugno 2007 e sarebbe terminato alla fine del 2012. Al fine di dimostrare come la ristrutturazione della società era destinata a proseguire tra il 2009 e il 2012, erano stati comunicati soltanto i flussi di cassa e l’andamento delle passività della società di nuova costituzione (Newco).

(24)

In tale prospettiva più ampia, i costi globali del piano per una società di nuova costituzione derivante dalla fusione di Legler SpA con le sue controllate sarde ammontavano a 106,2 milioni di EUR, di cui 86,7 milioni erano destinati a una vasta riorganizzazione del gruppo e la rimanente parte a ricostituire il capitale e coprire le perdite.

(25)

L’attività principale della società di nuova costituzione si sarebbe concentrata sul maggiore settore produttivo della società, ossia sui tessuti denim di alta qualità, mentre le altre due linee di produzione (velluto a coste e FLAT) sarebbero state soppresse. Anche la disposizione geografica del gruppo sarebbe stata concentrata in soli due impianti di produzione (Siniscola and Ottana), entrambi all’interno di una sola regione. I rimanenti attivi sarebbero stati venduti provvedendo così al contributo proprio di Legler e riducendo al tempo stesso i costi per l’energia, i trasporti e il personale. Il piano non comprendeva l’impianto di Macomer (7).

(26)

Il piano prevedeva altresì l’adesione di un nuovo azionista insieme a SFIRS e indicava la necessità di alcune linee di credito private per la riorganizzazione prevista.

II.3.   Motivi che hanno determinato l’avvio del procedimento

(27)

Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione esprimeva dubbi sul fatto che la conversione del debito in capitale fosse esente da elementi di aiuto di Stato. La Commissione dubitava che un investitore privato fosse disposto a permutare il suo debito con quote di capitale nelle presenti circostanze, specialmente perché risultava che una parte delle attività dell’impresa era sospesa da vari mesi e le autorità italiane non avevano presentato alla Commissione uno scenario alternativo che dimostrasse come, secondo il punto di vista della SFIRS, l’investimento nel gruppo Legler e l’assunzione delle spese di ristrutturazione fossero più convenienti sotto il profilo economico rispetto alla liquidazione del gruppo.

(28)

Per quanto riguarda la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno sulla base degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (8) (di seguito: «orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione»), la Commissione dubitava innanzitutto se l’azionista di maggioranza Piltar potesse risolvere le difficoltà di Legler e se vi fosse una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo.

(29)

In secondo luogo, la Commissione dubitava che il piano potesse ripristinare la redditività a lungo termine dal momento che la prevista cessione degli attivi e delle linee di produzione appariva alquanto indeterminata e molte ipotesi riguardanti le future condizioni operative apparivano poco realistiche, vista la sospensione della produzione di Legler. Inoltre, sollevava dubbi quanto al fatto che le misure compensative proposte fossero reali e andassero al di là di quelle necessarie per ripristinare la redditività, che il livello del contributo proprio fosse sufficiente e che fosse rispettato il principio dell’aiuto «una tantum».

(30)

Infine, la Commissione chiedeva alle autorità italiane di fornire informazioni sui punti che avevano dato origine ai suoi dubbi (origine dei crediti SFIRS, informazioni dettagliate su Piltar e ripartizione dei costi all’interno del gruppo, misure compensative, possibilità concrete di trovare un nuovo azionista e di accedere ai finanziamenti privati necessari per la ristrutturazione di Legler).

III.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DA TERZI INTERESSATI

(31)

Con lettera del 14 dicembre 2007, un terzo interessato ha inviato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento e ha sottolineato l’effetto distorsivo delle misure in questione sostenendo che il settore era caratterizzato da una situazione di sovraccapacità. Ha inoltre fornito dati sulla capacità di produzione di tessuti denim a livello mondiale per il 2006, affermando che la sovraccapacità a livello mondiale era pari al 27 %.

IV.   OSSERVAZIONI DELL’ITALIA

(32)

Le autorità italiane hanno prima di tutto illustrato come la SFIRS era diventata l’azionista di maggioranza di Legler. Nel marzo 2007, la SFIRS aveva acquistato al prezzo di 450 000 EUR un credito che la società Intex SpA, in liquidazione, vantava nei confronti di Legler SpA e Legler Siniscola SpA Il 31 maggio 2007, la SFIRS aveva utilizzato una parte di tale credito, di valore nominale di 14,5 milioni di EUR, per convertirlo in capitale acquisendo così il 49 % delle partecipazioni ordinarie di Legler (mentre Piltar deteneva il rimanente 51 %) e il 100 % delle azioni straordinarie (9).

(33)

In secondo luogo, le autorità italiane hanno specificato che Piltar era un mero ente strumentale controllato da persone fisiche. La società sarebbe stata fondata al fine di acquisire una partecipazione in Legler e non svolgeva alcuna altra attività commerciale. Inoltre le autorità italiane hanno sottolineato che Piltar aveva da tempo manifestato l’intenzione di non sostenere finanziariamente la società e di cedere progressivamente la sua partecipazione al gruppo. In effetti, insieme con la partecipazione del 49 %, SFIRS avrebbe acquisito il diritto di comprare il rimanente 51 % delle partecipazioni ordinarie.

(34)

In terzo luogo, le autorità italiane si sono impegnate a fornire informazioni sulle misure compensative.

(35)

In quarto luogo, l’Italia ha fatto riferimento alle tendenze incoraggianti emerse nei segmenti in cui Legler aveva previsto misure volte a ripristinare la redditività sulla base del piano di ristrutturazione, come descritto al considerando 25, e all’intenzione della società di trovare linee di credito private e un nuovo azionista per finanziare una parte del piano, nonché alle iniziative già assunte in tale direzione.

(36)

Successivamente, in risposta alle osservazioni di un terzo interessato, le autorità italiane hanno sottolineato che la quota di mercato di Legler per il 2006 era limitata allo 0,27 %. Hanno aggiunto che il piano prevedeva, come misura compensativa, una riduzione della capacità della società del 22 % rispetto al 2006 e del 40 % rispetto al 2005. Pertanto esse ritenevano che l’aiuto non avrebbe provocato distorsioni della concorrenza in maniera contraria all’interesse comune.

(37)

Nei loro commenti successivi al ritiro del piano di ristrutturazione, le autorità italiane hanno argomentato che la conversione del debito in capitale non si configurava come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del trattato considerato poiché che la SFIRS aveva agito conformemente al principio dell’investitore operante in condizioni di mercato. Secondo le autorità italiane, un investitore privato avrebbe agito allo stesso modo per prevenire il fallimento e recuperare almeno una parte del suo credito nel modo più efficace, cioè convertendolo in capitale, e ristrutturando la società insieme a un nuovo investitore privato e a una nuova linea di credito.

V.   VALUTAZIONE

(38)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 (10), lo Stato membro interessato può ritirare la notifica di cui all’articolo 2 prima che la Commissione adotti una decisione ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 7.

(39)

In tal caso la Commissione provvede a dichiarare chiuso, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, il procedimento d’indagine formale da essa eventualmente avviato.

(40)

La Commissione osserva che la sovvenzione diretta di 13,2 milioni di EUR non è stata erogata dall’Italia e che l’Italia non metterà in atto tale progetto di aiuto. A seguito del ritiro del piano di ristrutturazione, il procedimento di indagine formale avviato in merito a tale misura non ha quindi ragione di proseguire.

(41)

Dal momento che le altre due misure di ristrutturazione notificate sono state illegittimamente eseguite dall’Italia, la Commissione, per chiudere il procedimento di indagine formale, deve determinare se esse si configurino come un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del trattato e, in caso positivo, se l’aiuto sia compatibile con il mercato interno.

(42)

L’articolo 107, paragrafo 1, del trattato stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(43)

Nei casi in cui un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del trattato debba essere o sia stato concesso a un’impresa in difficoltà, occorre valutarne la compatibilità sulla base degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. L’aiuto può essere pertanto considerato compatibile sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato soltanto se sono soddisfatte le condizioni contenute in tali orientamenti.

V.1.   Sussistenza dell’aiuto

(44)

La garanzia concessa a titolo di aiuto al salvataggio per un importo di 13 milioni di EUR non è stata soppressa alla scadenza del periodo di sei mesi per il quale era stata autorizzata dalla Commissione ed è rimasta operativa dopo che la notifica del piano era stata ritirata (cfr. considerando 17).

(45)

La proroga della garanzia concessa a titolo di aiuto al salvataggio è stata notificata come provvedimento a carico delle risorse del ministero competente, finanziato mediante il bilancio di Stato. Pertanto, essa è stata concessa mediante risorse pubbliche ed è attribuibile allo Stato. La garanzia costituisce un vantaggio selettivo dal momento che consentiva a Legler di accedere a risorse finanziarie che altrimenti non avrebbe mai ottenuto, considerata la sua situazione finanziaria. In tal modo ha sgravato Legler da spese che avrebbe dovuto altrimenti sostenere. Inoltre, poiché Legler stava realizzando un progetto di ristrutturazione finalizzato all’attività di produzione, l’aiuto poteva indurre distorsioni della concorrenza sul mercato dell’Unione e incidere sugli scambi tra Stati membri. Nelle sue osservazioni, un soggetto terzo ha sottolineato l’effetto distorsivo della misura facendo inoltre notare che il settore è caratterizzato da una situazione di sovraccapacità.

(46)

La Commissione, pertanto, ritiene che la proroga della garanzia concessa a titolo di aiuto al salvataggio, che rappresenta altresì una misura di ristrutturazione, costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del trattato.

(47)

Al fine di determinare l’importo dell’aiuto, la Commissione fa riferimento al punto 4.1, lettera a), della comunicazione della Commissione sulle garanzie (11) in cui si sottolinea che «per le imprese in difficoltà, un (eventuale) garante di mercato, al momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato visto il tasso di inadempimento previsto; se la probabilità che il mutuatario non possa rimborsare il prestito diventa particolarmente elevata, tale tasso di mercato può non esistere ed in circostanze eccezionali l’elemento di aiuto della garanzia può rivelarsi elevato quanto l’importo effettivamente coperto da tale garanzia».

(48)

Considerate le gravi difficoltà finanziarie di Legler all’epoca in cui è stata concessa la garanzia (aumento delle perdite, diminuzione del fatturato e patrimonio netto negativo, come descritto ai considerando 19-21 e 52), la Commissione considera altamente improbabile che l’impresa fosse in grado di ottenere un prestito bancario sul mercato senza l’intervento dello Stato; la Commissione conclude pertanto che l’importo dell’aiuto corrisponde alla totalità dell’importo del prestito (12).

(49)

La Commissione osserva che la conversione è stata effettuata da SFIRS, un ente pubblico in cui la regione Sardegna detiene la maggioranza delle azioni e sulle cui decisioni essa esercita un influsso predominante (13). L’Italia non ha mai contestato tale fatto. La Commissione pertanto conclude che la misura in questione è attribuibile allo Stato ed è stata concessa mediante risorse statali. Dal momento che favorisce una sola impresa, ossia Legler, la misura è selettiva. Inoltre, poiché Legler stava realizzando un progetto di ristrutturazione finalizzato alla ripresa dell’attività di produzione, l’aiuto poteva provocare una distorsione della concorrenza sul mercato dell’Unione e incidere sugli scambi tra Stati membri. L’effetto potenzialmente distorsivo della misura è stato altresì messo in evidenza, nelle sue osservazioni, da un terzo interessato che ha fatto altresì notare che il settore è caratterizzato da una situazione di sovraccapacità.

(50)

L’Italia ha per contro sostenuto nei suoi commenti che la misura in oggetto non conferiva un vantaggio a Legler dal momento che, a suo parere, sarebbe conforme al principio dell’investitore operante in economia di mercato.

(51)

Secondo una giurisprudenza consolidata (14), al fine di accertare se Legler abbia ottenuto un vantaggio mediante risorse statali, è necessario determinare se, in circostanze analoghe, un investitore privato con caratteristiche comparabili a quelle di SFIRS sarebbe stato disposto ad effettuare un’analoga conversione del debito in capitale, sulla base delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili alla data in cui l’operazione è stata messo in atto.

(52)

Prima di tutto, la Commissione rileva, sulla base dei rendiconti finanziari di Legler, che nel 2007 il capitale della società era pari a 1,8 milioni di EUR e il suo patrimonio netto era negativo per un importo di 16,2 milioni di EUR, che le perdite nel periodo 2003-2007 si attestavano su 94,9 milioni di EUR e che la situazione della società si stava palesemente deteriorando, con perdite crescenti e una riduzione di fatturato.

(53)

La Commissione osserva inoltre che SFIRS, nonostante la situazione finanziaria critica appena descritta, non aveva realizzato un’analisi completa dell’economicità dell’operazione né una valutazione del rischio. In effetti, nonostante le numerose richieste della Commissione in tal senso, le autorità italiane non hanno mai presentato uno scenario alternativo documentato, il quale dimostrasse che la scelta di SFIRS era preferibile allo scenario della liquidazione di Legler.

(54)

Analoghe osservazioni sono state formulate dalla banca centrale italiana nella relazione (15) compilata dopo un’indagine sulle attività di SFIRS. In tale relazione viene criticato il comportamento di SFIRS per l’incompletezza della sua analisi preventiva della conversione del debito in capitale e per la contraddizione insita in un «investimento» privo di prospettive di rientro.

(55)

Ma anche a prescindere da tale valutazione la situazione finanziaria della società appare tale da escludere che un investitore avveduto operante in economia di mercato potesse compiere l’operazione di cui trattasi.

(56)

In proposito la Commissione osserva inoltre che il piano industriale notificato dall’impresa non può essere considerato una base affidabile per una previsione realistica del futuro andamento dell’impresa. È evidente, già dal semplice fatto che il piano non riguardava l’intero periodo di ristrutturazione ma solo una sua parte e non comprendeva informazioni su come sarebbe proseguita la ristrutturazione (cfr. considerando 23), che la scarsità delle informazioni avrebbe dissuaso un investitore privato dal realizzare l’operazione di cui trattasi.

(57)

In secondo luogo, non può essere ignorato il fatto che, in riferimento alle prospettive concrete di recupero del credito vantato da SFIRS nei confronti di Legler, la posizione di SFIRS in quanto azionista si era indebolita a seguito della conversione del debito in capitale rispetto alla precedente posizione preferenziale di creditrice.

(58)

Il valore e le prospettive future della partecipazione azionaria di SFIRS al momento della conversione del debito in capitale apparivano troppo limitati per controbilanciare i rischi di cui sopra, soprattutto in considerazione della situazione finanziaria critica dell’impresa. Ciò è stato chiaramente messo in evidenza da uno studio commissionato ad un esperto indipendente al fine di valutare il valore della società, che è stato simbolicamente equiparato a 1 EUR.

(59)

Sulla base di quanto precede si può dedurre che, per quanto attiene alla conversione del debito in capitale, SFIRS non ha agito come un investitore operante in normali condizioni di mercato. Un investitore privato non avrebbe effettuato una simile operazione senza un’affidabile e realistica valutazione preventiva da cui risultasse che era più vantaggioso permutare il debito in capitale anziché rimanere creditore preferenziale della società.

(60)

Effettuando la conversione del debito in capitale, SFIRS ha conferito un vantaggio a Legler.

(61)

Ne consegue che tale conversione costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del trattato.

(62)

Per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’aiuto, è opportuno notare che la nozione di aiuto di Stato è circoscritta agli aiuti finanziati con risorse pubbliche. L’importo dell’aiuto deve essere calcolato sulla base del valore di mercato del debito che è stato convertito da SFIRS in capitale di Legler. Quindi, se il credito vantato da SFIRS nei confronti di Legler aveva un valore nominale di 17 milioni di EUR, mentre il giorno prima della conversione il suo valore di mercato era di 450 000 EUR, il valore di mercato dell’operazione effettuata da SFIRS quando ha convertito in capitale l’85,3 % dell’importo totale del credito (vale a dire un importo nominale di 14,5 milioni di EUR) corrisponde ad un valore di mercato di 383 850 EUR (vale a dire l’85,3 % di 450 000 EUR). Pertanto, il beneficio conferito mediante risorse statali è di 383 850 EUR. Il valore nominale del credito convertito non può invece essere considerato un beneficio se non in termini meramente contabili.

V.2.   Compatibilità dell’aiuto con il mercato interno

(63)

Poiché si è riscontrato che le misure notificate (garanzia pubblica e conversione del debito in capitale) costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del trattato, la Commissione deve valutare se l’aiuto è compatibile con il mercato interno.

(64)

La compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato in oggetto deve essere valutata sulla base degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

(65)

Per quanto riguarda la garanzia pubblica occorre fare, ai fini dell’esame della compatibilità, una distinzione tra la proroga dell’aiuto al salvataggio, da una parte, e l’aiuto di Stato in guisa di garanzia a medio termine, costituente altresì una misura di ristrutturazione (per la durata del periodo di ristrutturazione), dall’altra.

(66)

Per quanto riguarda la proroga dell’aiuto al salvataggio, il punto 26 degli orientamenti stabilisce che qualora lo Stato membro presenti, entro 6 mesi dalla data dell’autorizzazione o, nel caso di aiuto non notificato, dall’attuazione della misura, un piano di ristrutturazione, il termine per il rimborso del prestito o per la cessazione della garanzia viene prorogato fino al momento dell’adozione da parte della Commissione di una decisione in merito al piano, a meno che la Commissione non decida che una tale proroga sia ingiustificata.

(67)

La notifica del piano di ristrutturazione permetteva che l’aiuto al salvataggio proseguisse dopo i sei mesi. L’Italia, tuttavia, ha ritirato la notifica. Dal punto 26 degli orientamenti discende che la notifica di un piano di ristrutturazione è una condicio sine qua non per la proroga dell’aiuto al salvataggio. Pertanto, se un piano di ristrutturazione notificato viene successivamente ritirato, la proroga dell’aiuto al salvataggio deve essere interrotta.

(68)

Dalla prassi decisionale della Commissione consegue [caso Ernault  (16) e caso Huta Cynku  (17)] che se non le è stato presentato un piano di ristrutturazione né un piano di liquidazione oppure se, come nel caso in esame, il piano di liquidazione è stato ritirato, l’aiuto alla ristrutturazione non è più legittimamente prorogabile a partire dalla data in cui lo Stato membro ha ritirato la notifica del piano di ristrutturazione.

(69)

Dal momento che costituiva una proroga della garanzia concessa a titolo di aiuto al salvataggio, la garanzia a medio termine (per la durata del piano di ristrutturazione) intesa come aiuto alla ristrutturazione notificato è compatibile fino al ritiro della notifica del piano stesso da parte dell’Italia.

(70)

Pertanto, occorre valutare la compatibilità della garanzia prorogata, concessa a titolo di aiuto di Stato, a partire dal giorno successivo a quello in cui l’Italia ha ritirato la sua notifica (vale a dire dal 24 luglio 2008).

(71)

Un aiuto di Stato ad un’impresa in difficoltà può essere considerato compatibile sulla base dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato solo se sono rispettate tutte le condizioni stabilite negli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

(72)

Conformemente al punto 12, lettera a), e 14 di tali orientamenti, sono ammissibili agli aiuti per la ristrutturazione solo le imprese in difficoltà.

(73)

In base al punto 9 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, la Commissione considera che un’impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico.

(74)

In base al punto 10 degli stessi orientamenti, un’impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a)

nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; o

b)

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; o

c)

per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale.

(75)

Dal punto 10, lettera a), di tali orientamenti risulta pertanto che, senza interventi esterni, un’impresa che abbia perso una parte sostanziale del proprio capitale è inevitabilmente destinata a cessare la propria attività a breve o medio termine. La Commissione è giunta alla conclusione in un caso precedente (18) che, qualora un’impresa abbia un patrimonio netto negativo, la presunzione dello stato di difficoltà vige a fortiori. Nella decisione Biria (19), il Tribunale ha inoltre confermato che una riduzione sostanziale di capitale è un segno di difficoltà e che la Commissione aveva a ragione considerato che un’impresa con un patrimonio netto negativo fosse un’impresa in difficoltà.

(76)

Legler rispondeva al criterio di cui al punto 10, lettera a), degli orientamenti dal momento che aveva un patrimonio netto negativo nel 2006 (cfr. il considerando 19).

(77)

La Commissione fa notare inoltre che Legler era già considerata un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 10, lettera a), degli orientamenti il 22 maggio 2007, data in cui il salvataggio era stato autorizzato.

(78)

Successivamente la situazione finanziaria di Legler non è migliorata. Infatti, l’impresa è stata dichiarata in stato di insolvenza dal tribunale competente nel 2008 (cfr. il considerando 16).

(79)

La Commissione osserva anche che Legler non è un’impresa di recente costituzione ai sensi del punto 12 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione.

(80)

In base al punto 13 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, un’impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all’impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

(81)

La Commissione osserva che Piltar era un puro ente strumentale che non svolgeva alcuna attività commerciale all’infuori della partecipazione nel capitale di Legler. Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, non vi sono indicazioni del fatto che le difficoltà dell’impresa potevano dipendere da un’arbitraria ripartizione dei costi all’interno del gruppo. Inoltre, poiché tutte le sue quote sociali erano detenute da privati e non svolgeva alcuna attività commerciale all’infuori della partecipazione nel capitale di Legler, Piltar non era in grado di contribuire alla ristrutturazione di Legler.

(82)

Sulla base di quanto precede, si può concludere che il punto 9 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione è soddisfatto.

(83)

Poiché Legler è ammissibile agli aiuti alla ristrutturazione, occorre valutare se siano rispettati i criteri stabiliti ai punti 32-51 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione ai fini della compatibilità dell’aiuto alla ristrutturazione

(84)

Il piano di ristrutturazione di Legler è tuttavia stato ritirato dall’Italia e non sussiste quindi alcun piano di ristrutturazione che impegni lo Stato membro ai sensi del punto 35 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione. La Commissione non può pertanto effettuare la valutazione dell’aiuto illegittimamente eseguito alla luce dei criteri stabiliti nei punti 32-51 di tali orientamenti.

(85)

Inoltre, la Commissione ritiene che la garanzia pubblica e la conversione del debito in capitale non possono essere considerate compatibili con il mercato interno su nessuna altra base giuridica.

VI.   CONCLUSIONE

(86)

Il procedimento di indagine formale avviato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione alla sovvenzione diretta per un importo di 13,2 milioni di EUR, deve essere chiuso, considerato che l’Italia ha ritirato la propria notifica e non intende attuare il progetto di aiuto in questione.

(87)

La Commissione considera che la garanzia pubblica e la conversione del debito in capitale rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1 del trattato.

(88)

Tali due misure sono state eseguite dall’Italia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3 del trattato.

(89)

A norma del trattato e della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione è competente per decidere che lo Stato membro debba abolire o modificare l’aiuto (20) qualora esso risulti incompatibile con il mercato interno. Secondo costante giurisprudenza della Corte, inoltre, nei casi in cui gli aiuti siano dichiarati dalla Commissione incompatibili con il mercato interno, l’obbligo di abolire l’aiuto, incombente allo Stato membro, ha l’obiettivo di ripristinare la situazione preesistente (21). La Corte ha stabilito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata (22).

(90)

Sulla scia di tale giurisprudenza, l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (23) stabilisce che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario».

(91)

Pertanto, dal momento che le misure in oggetto devono essere considerate aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, gli importi di tali due misure, pari rispettivamente a 13 milioni di EUR e 383 850 EUR, devono essere recuperati al fine di ripristinare la situazione vigente sul mercato prima della concessione degli aiuti.

(92)

Per quanto attiene alla garanzia pubblica, il recupero deve avere effetto dal giorno successivo al ritiro della notifica dell’aiuto alla ristrutturazione da parte dell’Italia, ossia dal 24 luglio 2008, e comprendere gli interessi fino all’effettivo recupero.

(93)

Per quanto riguarda la conversione del debito in capitale, il recupero deve avere effetto dal momento in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, ossia dal 31 maggio 2007, e comprendere gli interessi fino all’effettivo recupero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento di indagine formale avviato ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione alla sovvenzione diretta pari a 13,2 milioni di EUR, destinata alla società Legler SpA, è chiuso.

Articolo 2

La garanzia pubblica per un importo di 13 milioni di EUR e la conversione di debito in capitale per un importo di 383 850 EUR, disposte dall’Italia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato a favore della società Legler SpA, costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno.

Articolo 3

1.   L’Italia procede al recupero degli aiuti di cui all’articolo 2 presso il beneficiario.

2.   Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi fino all’effettivo recupero.

Relativamente alla garanzia pubblica, tali interessi decorrono dal giorno successivo al ritiro della notifica dell’aiuto alla ristrutturazione da parte dell’Italia.

Relativamente alla conversione del debito in capitale, tali interessi decorrono dal giorno in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario.

3.   Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente al capitolo V dei regolamenti della Commissione (CE) n. 794/2004 (24) e (CE) n. 271/2008 (25) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

4.   L’Italia annulla, con effetto a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, tutti i versamenti previsti ai fini degli aiuti di cui all’articolo 2.

Articolo 4

1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2 è immediato ed effettivo.

2.   L’Italia provvede affinché la presente decisione sia eseguita entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 5

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a)

l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

b)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e delle misure previste per conformarsi alla presente decisione;

c)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l’aiuto.

2.   L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2011

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Vicepresidente


(1)  GU C 289 dell’1.12.2007, pag. 22.

(2)  GU C 159 del 12.7.2007, pag. 2. L’aiuto al salvataggio è stato approvato per il periodo 5 ottobre 2006 - 5 aprile 2007.

(3)  Cfr. la nota 1.

(4)  Tale dato si riferisce al numero di persone che lavoravano a tempo pieno per la società durante l’intero periodo preso in considerazione.

(5)  Le azioni straordinarie conferivano all’azionista un diritto di preferenza nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale in caso di scioglimento della società.

(6)  Cioè fino al 31 dicembre 2012.

(7)  Il piano prevedeva un piano industriale separato per questo sito.

(8)  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2) e Comunicazione della Commissione relativa alla proroga degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 156 del 9.7.2009, pag. 3).

(9)  Cfr.la nota 6.

(10)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(11)  Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

(12)  Cfr. anche la decisione della Commissione nel caso C 59/07 del 28 ottobre 2009 sugli aiuti al salvataggio a favore di Ixfin (GU L 167 dell’1.7.2010, pag. 39).

(13)  SFIRS SpA (un intermediario finanziario ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legge n. 385 del 1o settembre 1993) effettua piani, programmi e redige orientamenti della Regione autonoma della Sardegna destinati allo sviluppo economico e sociale del territorio. SFIRS è considerata uno strumento operativo della Regione autonoma della Sardegna che detiene il 93 % delle partecipazioni di SFIRS. La società è amministrata da un consiglio di direttori nominati dalla Regione autonoma della Sardegna. Inoltre, SFIRS è subordinata alla stessa autorità di direzione e controllo da cui dipende l’amministrazione della Regione autonoma della Sardegna.

(14)  Causa C-482/99 Francia contro Commissione, punto 70. Causa C-42/93 Spagna contro Commissione, punto 13.

(15)  Presentata dall’Italia in allegato alla lettera del 29 maggio 2009.

(16)  Caso C 32/05 (ex N 250/05) del 4 aprile 2007 (GU L 277 del 20.10.2007, pag. 25).

(17)  Caso C 32/06 (ex N 179/06) del 25 settembre 2007 (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 36).

(18)  Caso C 38/07 (ex N 45/07) del 7 ottobre 2010, Arbel Fauvet Rail SA (GU C 249 del 24.10.2007, pag. 17).

(19)  Freistaat Sachsen (Germania) (T-102/07), MB Immobilien Verwaltungs e MB System & Co. (T-120/07) contro Commissione europea.

(20)  Causa C-70/72 Commissione contro Germania, punto 13.

(21)  Cause congiunte C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna contro Commissione, punto 75.

(22)  C-70/75, Belgio contro Commissione, punti 64-65.

(23)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(24)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.

(25)  GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1.


31.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/21


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2012

relativa alla liquidazione dei conti di alcuni organismi pagatori della Germania e dei Paesi Bassi per le spese dell’esercizio finanziario 2010 finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA)

[notificata con il numero C(2012) 369]

(I testi in lingua neerlandese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2012/52/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 30 e l’articolo 32, paragrafo 8,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione 2011/272/UE (2), la Commissione ha proceduto alla liquidazione dei conti di tutti gli organismi pagatori per l’esercizio finanziario 2010, ad eccezione dell’organismo pagatore tedesco «Rheinland-Pfalz», dell’organismo pagatore greco «Opekepe», dell’organismo pagatore italiano «ARBEA» e dell’organismo pagatore olandese «Dienst Regelingen».

(2)

Sulla base dei nuovi elementi d’informazione presentati e di controlli supplementari, la Commissione può ora adottare una decisione in merito alla completezza, all’esattezza e alla veridicità dei conti trasmessi dall’organismo pagatore tedesco «Rheinland-Pfalz» e dall’organismo pagatore olandese «Dienst Regelingen».

(3)

L’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006 Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (3), prevede che gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, di detto regolamento, sono determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l’esercizio finanziario in questione, nella fattispecie il 2010, dalle spese riconosciute per lo stesso anno a norma del paragrafo 1. La Commissione deduce tale importo dal pagamento mensile o lo aggiunge a tale pagamento mensile relativo alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti.

(4)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50 % a carico dello Stato membro e per il 50 % a carico del bilancio dell’Unione. L’articolo 32, paragrafo 3, del suddetto regolamento, impone agli Stati membri, all’atto della trasmissione dei conti annuali, di comunicare alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati a seguito di irregolarità. Il regolamento (CE) n. 885/2006 prevede le modalità di applicazione dell’obbligo di comunicazione da parte degli Stati membri degli importi oggetto di recupero. Nell’allegato III del suddetto regolamento è riportato il modello della tabella che doveva essere trasmessa nel 2011 dagli Stati membri. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere le conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o otto anni. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(5)

A norma dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere presa soltanto se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata presa nel termine di quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario che accerta l’irregolarità o nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 100 % a carico del bilancio dell’Unione. Nella tabella riepilogativa di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, figurano gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non procedere al recupero e le relative giustificazioni. I suddetti importi non sono imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’UE. Tale decisione lascia impregiudicate le future decisioni di conformità ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 8, del regolamento citato.

(6)

Nel liquidare i conti degli organismi pagatori in questione, la Commissione deve tener conto degli importi già trattenuti per quanto riguarda gli Stati membri di cui trattasi in base alla decisione di esecuzione 2011/272/UE.

(7)

A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la presente decisione non pregiudica ulteriori decisioni adottate dalla Commissione, intese ad escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non effettuate in conformità della normativa dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione sono liquidati i conti dell’organismo pagatore tedesco «Rheinland-Pfalz» e dell’organismo pagatore olandese «Dienst Regelingen» relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2010.

Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati nell’allegato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(2)  GU L 119 del 7.5.2011, pag. 70.

(3)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.


ALLEGATO

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Importo da recuperare o da pagare allo Stato membro

NB: Nomenclatura 2012: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

SM

 

2010 — Spese/Entrate con destinazione specifica per gli organismi pagatori i cui conti sono stati

Totale a + b

Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (1)

Riduzioni a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005

Totale incluse riduzioni e sospensioni

Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importo da recuperare o da pagare allo Stato membro (2)

Importi da recuperare (–) o versati allo (+) Stato membro a norma della decisione di esecuzione 2011/272/UE

Importo da recuperare (–) o da pagare (+) allo Stato membro (2)

liquidati

disgiunti

= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale

= totale delle spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nelle dichiarazioni mensili

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

i

j = h – i

DE

EUR

5 573 405 084,75

0,00

5 573 405 084,75

–7 108 483,29

– 779 304,45

5 565 517 297,01

5 565 435 172,87

82 124,14

84 373,43

–2 249,29

NL

EUR

895 187 155,61

0,00

895 187 155,61

–0,03

–5 835,72

895 181 319,86

894 473 110,44

708 209,42

0,00

708 209,42


SM

 

Spesa (3)

Entrate con destinazione specifica (3)

Fondo per lo zucchero

Articolo 32 (= e)

Totale (= h)

Spesa (4)

Entrate con destinazione specifica (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

DE

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

–2 249,29

–2 249,29

NL

EUR

714 045,14

0,00

0,00

0,00

–5 835,72

708 209,42


(1)  Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, a cui sono aggiunte in particolare le rettifiche. per il mancato rispetto dei termini di pagamento nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2010.

(2)  Ai fini del calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o versato allo Stato membro, l'importo considerato è il totale della dichiarazione annua per la spesa liquidata (colonna a) oppure il totale delle dichiarazioni mensili per la spesa disgiunta (colonna b).

Tasso di cambio applicabile: articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.

(3)  Se la quota relativa alle entrate con destinazione specifica va a vantaggio dello Stato membro, occorre dichiararla alla voce 05 07 01 06.

(4)  Se la parte di entrate con destinazione specifica del fondo per lo zucchero risulta a vantaggio dello Stato membro, essa deve essere dichiarata alla voce 05 02 16 02.

NB: Nomenclatura 2012: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


31.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/24


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2012

che proroga la validità della decisione 2006/502/CE la quale fa obbligo agli Stati membri di adottare provvedimenti atti a garantire che vengano commercializzati solo accendini a prova di bambino e che sia proibita la commercializzazione di accendini fantasia

[notificata con il numero C(2012) 370]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/53/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/502/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia.

(2)

La decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell’articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità della decisione a un periodo non superiore ad un anno, ma ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non può superare un anno.

(3)

La validità della decisione 2006/502/CE è stata estesa di anno in anno: la prima volta con la decisione 2007/231/CE della Commissione (3) fino all’11 maggio 2008, la seconda con la decisione 2008/322/CE della Commissione (4) fino all’11 maggio 2009, la terza con la decisione 2009/298/CE della Commissione (5) fino all’11 maggio 2010, la quarta con la decisione 2010/157/UE della Commissione (6) fino all’11 maggio 2011 e la quinta con la decisione 2011/176/UE della Commissione (7) fino all’11 maggio 2012.

(4)

In mancanza di altri provvedimenti soddisfacenti riguardo ad accendini sicuri per i bambini, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi.

(5)

La decisione 2006/502/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 6 della decisione 2006/502/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino all’11 maggio 2013.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l’11 maggio 2012 e pubblicano tali misure. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(2)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41.

(3)  GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16.

(4)  GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40.

(5)  GU L 81 del 27.3.2009, pag. 23.

(6)  GU L 67 del 17.3.2010, pag. 9.

(7)  GU L 76 del 22.3.2011, pag. 99.


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