ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.102.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 102

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
12 aprile 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2012/189/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione dell’accordo internazionale sul cacao del 2010

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell'11 aprile 2012, recante norme d’esecuzione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti

2

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 308/2012 della Commissione, dell’11 aprile 2012, che modifica l’aliquota del dazio supplementare per i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

5

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 309/2012 della Commissione, dell'11 aprile 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

7

 

 

DECISIONI

 

 

2012/190/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 aprile 2012, che modifica le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE per quanto concerne le deroghe temporanee alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione di Maurizio, delle Seychelles e del Madagascar con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno [notificata con il numero C(2012) 2321]

9

 

 

2012/191/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 aprile 2012, che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap, pinoxaden, tiosolfato di argento e tembotrione [notificata con il numero C(2012) 2259]  ( 1 )

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

12.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 2012

relativa alla conclusione dell’accordo internazionale sul cacao del 2010

(2012/189/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 giugno 2010 la conferenza di negoziato, istituita sotto gli auspici della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, ha approvato il testo dell’accordo internazionale sul cacao del 2010 («l’accordo»).

(2)

L'accordo è stato negoziato per sostituire l'accordo internazionale sul cacao del 2001 («l’accordo del 2001»), che è stato prorogato fino al 30 settembre 2012.

(3)

L'accordo è aperto alla firma dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2012 e nello stesso periodo possono essere depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

(4)

Gli obiettivi dell'accordo rientrano nel quadro della politica commerciale comune.

(5)

L'Unione europea è parte dell’accordo del 2001 e la firma dell’accordo e il deposito del suo strumento di applicazione provvisoria sono già stati autorizzati dalla decisione 2011/634/UE del Consiglio (1). È quindi nell'interesse dell'Unione concludere l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo internazionale sul cacao del 2010 («l’accordo») è approvato a nome dell’Unione europea (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, al deposito degli atti di cui all'articolo 54 dell’accordo (3).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 259 del 4.10.2011, pag. 7.

(2)  Il testo dell'accordo è stato pubblicato, unitamente alla decisione relativa alla sua firma, in GU L 259 del 4.10.2011, pag. 8.

(3)  La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


REGOLAMENTI

12.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/2


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 307/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2012

recante norme d’esecuzione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Le richieste presentate dagli Stati membri o su iniziativa della Commissione per l’avvio della procedura ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1925/2006, allo scopo di proibire, limitare o mettere sotto controllo dell’Unione una sostanza diversa da vitamine o minerali o un ingrediente che ne contiene una che viene aggiunta agli alimenti o utilizzata nella loro produzione devono soddisfare determinate condizioni e devono essere stabilite norme uniformi per verificare che tali condizioni vengano soddisfatte. Una delle condizioni descritte nell’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1925/2006 stabilisce che l’assunzione della sostanza deve superare ampiamente la normale assunzione in una dieta varia e bilanciata e deve rappresentare un rischio potenziale per il consumatore dimostrato da dati scientifici rilevanti. L’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1925/2006 dispone inoltre che la procedura venga applicata anche laddove la sostanza rappresenti un rischio potenziale per la salute per ragioni diverse da un forte eccesso della sua normale assunzione. L’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1925/2006 stabilisce inoltre che la sostanza deve essere aggiunta agli alimenti o utilizzata per la loro produzione.

(2)

Ai fini dell’applicazione della condizione di cui sopra, gli apporti dietetici della suddetta sostanza che superano ampiamente gli apporti previsti in condizioni normali nell’ambito di una dieta varia e bilanciata dovrebbero riflettere il reale apporto della sostanza e non un’assunzione teorica dell’apporto e vengono valutati su una base caso per caso rispetto al livello medio dell’apporto generale della sostanza nella popolazione adulta o in altri gruppi di popolazione per i cui consumatori è stato individuato un rischio potenziale.

(3)

Gli Stati membri che presentano una richiesta devono fornire tutte le informazioni necessarie per dimostrare che siano state rispettate le condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1925/2006. Ciò include informazioni riguardanti l’immissione sul mercato dei prodotti che contengono la sostanza e un riscontro scientifico, se disponibile e di rilievo, generalmente accettato che associ la sostanza a un rischio potenziale per i consumatori. Solo le richieste ritenute complete vanno inviate all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») per una valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni disponibili. L’Autorità adotta un parere sulla sicurezza della sostanza entro un determinato limite di tempo come stabilito nell’articolo 29, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Le parti interessate possono presentare osservazioni alla Commissione in seguito alla pubblicazione del parere dell’Autorità.

(4)

L’articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1925/2006 stabilisce che gli operatori del settore alimentare, o eventuali altre parti interessate, possono presentare in qualsiasi momento all’Autorità, perché lo valuti, un fascicolo con i dati scientifici attestanti la sicurezza di una sostanza inclusa nell’allegato III, parte C di tale regolamento, così come utilizzata in un alimento o in una categoria di alimenti e che illustrano la finalità di tale utilizzo. Il fascicolo presentato da un operatore del settore alimentare o da una parte interessata deve basarsi sui documenti di orientamento adottati o approvati dall’Autorità quali la guida per la presentazione di valutazione della sicurezza di fonti di sostanze nutritive o di altri ingredienti per l’utilizzo nella lavorazione di alimenti, o un’altra versione modificata di tale documento.

(5)

Affinché la Commissione prenda una decisione in merito alla sostanza presente nell’allegato III, parte C del regolamento (CE) n. 1925/2006 entro la scadenza richiesta, è necessario prendere in considerazione solo i fascicoli presentati entro 18 mesi dalla data di inserimento di una sostanza nel suddetto allegato. Affinché la Commissione si esprima entro il termine previsto, l’Autorità dà il suo parere sulla sicurezza della sostanza entro 9 mesi dal ricevimento di un fascicolo ritenuto valido e completo in conformità con i documenti di orientamento adottati o approvati dall’Autorità.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme d’esecuzione per l’attuazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006, in particolare:

a)

le condizioni per l’applicazione della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006; e

b)

la procedura di cui ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 sulle sostanze elencate nell’allegato III, parte C.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«richiesta» la presentazione alla Commissione da parte di uno Stato membro di informazioni che includono dati scientifici allo scopo di avviare la procedura di cui al paragrafo 2 dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006;

b)

«fascicolo» un fascicolo di cui ai paragrafi 4 e 5 dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 presentato all’Autorità da un operatore del settore alimentare o da una parte interessata;

c)

«immissione sul mercato» come stabilito nell’articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Articolo 3

Condizioni da rispettare per la richiesta

1.   Nel valutare le condizioni in cui la sostanza viene aggiunta agli alimenti o utilizzata nella loro realizzazione, come stabilito nell’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1925/2006 va considerata l’immissione sul mercato in uno o più Stati membri del prodotto alimentare a cui è stata aggiunta la sostanza.

2.   Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta se la valutazione di cui al paragrafo 1 rappresenta almeno uno dei seguenti rischi:

a)

un rischio potenziale per i consumatori associato all’ingestione di quantità della sostanza che superano ampiamente quelle ragionevolmente presunte in normali condizioni di assunzione in una dieta varia ed equilibrata, dovuto alle condizioni in cui la sostanza viene aggiunta all’alimento o utilizzata nella sua realizzazione;

b)

un rischio potenziale per i consumatori associato all’assunzione di questa sostanza da parte della popolazione adulta o di un altro gruppo determinato per cui è stato individuato un rischio potenziale.

3.   Ai fini del presente regolamento le condizioni tali da comportare l’ingestione di quantità di una sostanza ampiamente superiori a quelle che ci si può ragionevolmente aspettare in condizioni normali di consumo nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata devono verificarsi in circostanze specifiche e vanno valutate caso per caso rispetto all’apporto medio della sostanza in questione nella popolazione adulta o in un altro determinato gruppo di popolazione per cui si siano presentate preoccupazioni per la salute.

4.   Le condizioni e le richieste di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e le richieste di cui all’articolo 4 del presente regolamento si applicano mutatis mutandis qualora la procedura di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 viene avviata dalla Commissione.

Articolo 4

Contenuto della richiesta

1.   La richiesta deve contenere il riscontro scientifico disponibile rilevante e generalmente accettato che attesti il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1925/2006 e deve comprendere:

a)

un riscontro che attesti l’aggiunta della sostanza all’alimento o l’uso della stessa nella sua produzione.

Tale riscontro deve comprendere informazioni riguardanti l’attuale immissione sul mercato di prodotti alimentari che contengono la sostanza in conformità con l’articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento;

b)

nei casi previsti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) un riscontro che dimostri che l’apporto della sostanza supera ampiamente le normali condizioni di assunzione in una dieta varia ed equilibrata, valutata a norma dell’articolo 3, paragrafo 3.

Tale riscontro deve comprendere dati scientifici che rappresentino l’apporto dietetico effettivo della sostanza emersi nelle indagini disponibili più recenti sull’apporto dietetico o nelle indagini sull’assunzione di alimenti. Può essere preso in considerazione l’inserimento di alimenti a cui è stata aggiunta la sostanza e/o di integratori alimentari che la contengono. Gli Stati membri, presentando una richiesta, forniscono una giustificazione sulla base della loro valutazione delle «normali condizioni di consumo in una dieta varia ed equilibrata»;

c)

un riscontro che attesti un rischio potenziale per i consumatori in seguito al consumo della sostanza.

Questo riscontro deve essere costituito da dati scientifici rilevanti compresi rapporti convalidati non pubblicati, pareri scientifici di un ente per la valutazione del rischio o articoli indipendenti e verificati da esperti. Devono essere forniti un riassunto dei dati scientifici e l’elenco dei riferimenti degli stessi.

2.   Qualora la richiesta sia incompleta la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire chiarimenti o ulteriori informazioni.

3.   La Commissione può pubblicare sul suo sito ufficiale una richiesta completa presentata da uno Stato membro.

4.   La Commissione invia all’Autorità la richiesta corredata di tutte le informazioni disponibili previo parere degli Stati membri. L’Autorità adotta un parere scientifico entro un determinato limite di tempo come stabilito nell’articolo 29, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002.

5.   Le parti interessate possono presentare osservazioni alla Commissioni entro trenta giorni dalla pubblicazione ad opera dell’Autorità del suo parere.

Articolo 5

Sostanze incluse nell’allegato III, parte C

1.   Affinché sia ritenuto valido, un fascicolo presentato all’Autorità da un operatore del settore alimentare o da eventuali altre parti interessate deve essere basato su documenti orientativi pertinenti adottati o autorizzati dall’Autorità tenendo conto della valutazione della sicurezza della sostanza presente nella parte C dell’allegato III del regolamento (CE) 1925/2006 conformemente alla procedura prevista all’articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1925/2006.

Nel caso in cui un fascicolo non sia ritenuto valido ai sensi del primo comma, l’Autorità informa l’operatore del settore alimentare o la parte interessata che ha presentato il fascicolo e la Commissione indica le ragioni per cui questo non è ritenuto valido.

2.   L’Autorità prende in considerazione solo i fascicoli pervenuti entro 18 mesi dall’entrata in vigore di una decisione che inserisce una sostanza nella parte C dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 conformemente all’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1925/2006 quale fascicolo valido ai fini di una decisione come stabilito nel paragrafo 5 dell’articolo 8 del regolamento (CE) 1925/2006.

Articolo 6

Parere dell’Autorità

1.   L’autorità dà il suo parere sui fascicoli di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento entro 9 mesi dalla ricezione degli stessi. L’Autorità valuta la validità del fascicolo entro 30 giorni dal suo ricevimento.

2.   L’Autorità può richiedere all’operatore del settore alimentare o alla parte interessata di integrare i dati o le informazioni forniti nel fascicolo entro un preciso limite di tempo. Qualora l’autorità richieda informazioni supplementari all’operatore del settore alimentare o a una parte interessata il limite di tempo di cui al paragrafo 1 viene prorogato solo una volta fino a tre mesi e comprende il tempo necessario all’operatore del settore alimentare o alla parte interessata per fornire tali informazioni. L’operatore del settore alimentare o la parte interessata fornisce le informazioni richieste entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell’Autorità.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(2)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.


12.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 308/2012 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2012

che modifica l’aliquota del dazio supplementare per i prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (1), in particolare l’articolo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti del «Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) agli obblighi assunti nell’ambito degli accordi dell’OMC, il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale supplementare del 15 % ad valorem sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America a partire dal 1o maggio 2005. In conformità all’autorizzazione accordata dall’OMC di sospendere l’applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione deve adeguare annualmente il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato dal CDSOA all’Unione europea in tale periodo.

(2)

I pagamenti effettuati nel quadro del CDSOA nel corso dell’anno più recente per cui sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi nell’esercizio finanziario 2011 (dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011). L’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio causato all’Unione, calcolata in base ai dati pubblicati dalle autorità doganali statunitensi, è di 3 241 000 USD.

(3)

L’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è diminuita. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo prodotti all’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 o eliminandone alcuni. Di conseguenza, a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione deve mantenere immutato l’elenco di prodotti dell’allegato I e modificare l’aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all’entità dell’annullamento dei benefici o del pregiudizio. I tre prodotti indicati nell’allegato I devono perciò essere mantenuti nell’elenco e l’aliquota del dazio supplementare sulle importazioni deve essere modificata e fissata al 6 %.

(4)

L’effetto di un dazio supplementare del 6 % ad valorem sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all’allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 3 241 000 USD.

(5)

Per evitare ritardi nell’applicazione dell’aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento di esecuzione entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un dazio ad valorem del 6 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2), sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO I

I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati con tali codici figura nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato dal regolamento (CE) n. 493/2005 del Consiglio (2).

0710 40 00

9003 19 30

8705 10 00


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1.


12.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 309/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MA

52,4

TN

107,6

TR

101,9

ZZ

87,3

0707 00 05

TR

148,1

ZZ

148,1

0709 91 00

EG

66,1

ZZ

66,1

0709 93 10

MA

81,4

TR

120,6

ZZ

101,0

0805 10 20

EG

52,7

IL

72,2

MA

48,5

TN

56,3

TR

61,6

ZA

34,5

ZZ

54,3

0805 50 10

TR

48,2

ZZ

48,2

0808 10 80

AR

86,1

BR

85,2

CA

121,8

CL

103,1

CN

113,0

MK

31,8

US

164,2

ZA

153,1

ZZ

107,3

0808 30 90

AR

105,5

CL

129,5

CN

77,5

US

107,0

UY

67,7

ZA

111,7

ZZ

99,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

12.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/9


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2012

che modifica le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE per quanto concerne le deroghe temporanee alle norme di origine di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione di Maurizio, delle Seychelles e del Madagascar con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno

[notificata con il numero C(2012) 2321]

(2012/190/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (1), in particolare l’allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2008/603/CE, adottata il 17 luglio 2008 dalla Commissione (2), è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione di Maurizio riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno. Con la decisione di esecuzione 2011/377/UE (3), la Commissione ha concesso una proroga della suddetta deroga temporanea fino al 31 dicembre 2011. Il 6 ottobre 2011 Maurizio ha chiesto, in conformità all’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. In base alle informazioni ricevute da Maurizio le catture di tonno rimangono a livelli insolitamente bassi anche rispetto alle normali variazioni stagionali. Poiché la situazione anomala verificatasi nel 2008 rimane invariata e a motivo dei problemi di pirateria nell’Oceano indiano, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012.

(2)

Con la decisione 2008/691/CE, adottata il 14 agosto 2008 dalla Commissione (4), è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione delle Seychelles con riguardo alle conserve di tonno. Con la decisione di esecuzione 2011/377/UE, è stata concessa una proroga della suddetta deroga temporanea fino al 31 dicembre 2011. Il 17 novembre 2011 le Seychelles hanno chiesto, in conformità all’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. Secondo le informazioni trasmesse dalle Seychelles, le catture di tonno rimangono molto scarse anche in confronto alle normali variazioni stagionali. Inoltre, la minaccia di pirateria ha causato una riduzione dei giorni di pesca in zone molto pescose ma ad alto rischio. Poiché la situazione anomala verificatasi nel 2008 rimane invariata, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012.

(3)

Con la decisione 2008/751/CE, adottata il 18 settembre 2008 dalla Commissione (5), è stata concessa una deroga temporanea alle norme di origine stabilite nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione del Madagascar riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno. Con la decisione di esecuzione 2011/377/UE, è stata concessa una proroga della suddetta deroga temporanea fino al 31 dicembre 2011. Il 25 ottobre 2011 il Madagascar ha chiesto, in conformità all’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, una nuova deroga alle norme di origine stabilite in detto allegato. Dalle informazioni trasmesse da Madagascar, risulta che l’approvvigionamento di tonno originario resta difficile a causa dei problemi di pirateria nell’Oceano indiano. Poiché la situazione anomala verificatasi nel 2008 rimane invariata, è opportuno accordare una nuova deroga con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012.

(4)

Le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE erano applicabili fino al 31 dicembre 2011. È necessario assicurare la prosecuzione delle importazioni provenienti dai paesi ACP e destinate all’Unione europea nonché una transizione armoniosa verso l’accordo interinale di partenariato economico tra la Comunità dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra («accordo interinale di partenariato economico UE-ESA»). Occorre pertanto prorogare le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

(5)

Non è opportuno concedere deroghe a norma dell’allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007 che superino il contingente annuo assegnato alla regione ESA nell’ambito dell’accordo interinale di partenariato ESA-UE. Di conseguenza, per il 2012 i volumi del contingente devono essere stabiliti a 3 000 tonnellate di conserve di tonno e a 600 tonnellate di filetti di tonno sia per Maurizio che per le Seychelles e a 2 000 tonnellate di conserve di tonno e a 500 tonnellate di filetti di tonno per il Madagascar.

(6)

A fini di chiarezza è opportuno esplicitare che, perché le conserve di tonno e i filetti di tonno possano beneficiare della deroga, la sola materia non originaria ammessa nella produzione di conserve di tonno e filetti di tonno del codice NC 1604 14 16 è il tonno della voce SA 0302 o 0303.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2008/603/CE, 2008/691/CE e 2008/751/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2008/603/CE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da tonni non originari della voce 0302 o 0303, sono considerati originari di Maurizio alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.»;

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti da Maurizio e dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 e tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.»;

3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2012.»;

4)

l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2008/691/CE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da tonni non originari della voce 0302 o 0303, sono considerati originari delle Seychelles alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.»;

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dalle Seychelles e dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 e tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.»;

3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2012.»;

4)

l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La decisione 2008/751/CE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da tonni non originari della voce 0302 o 0303, sono considerati originari del Madagascar alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.»;

2)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti dal Madagascar e dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 e tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.»;

3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2012.»;

4)

l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato III della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2012

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

(2)  GU L 194 del 23.7.2008, pag. 9.

(3)  GU L 168 del 28.6.2011, pag. 12.

(4)  GU L 225 del 23.8.2008, pag. 17.

(5)  GU L 255 del 23.9.2008, pag. 31.


ALLEGATO I

«ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodi

Quantità

(tonnellate)

09.1668

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Conserve di tonno (1)

Dall'1.1.2008 al 31.12.2008

3 000

Dall'1.1.2009 al 31.12.2009

3 000

Dall'1.1.2010 al 31.12.2010

3 000

Dall'1.1.2011 al 31.12.2011

3 000

Dall'1.1.2012 al 31.12.2012

3 000

09.1669

1604 14 16

Filetti di tonno

Dall'1.1.2008 al 31.12.2008

600

Dall'1.1.2009 al 31.12.2009

600

Dall'1.1.2010 al 31.12.2010

600

Dall'1.1.2011 al 31.12.2011

600

Dall'1.1.2012 al 31.12.2012

600


(1)  In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di “conserve” ai sensi della voce SA ex ex 1604.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodi

Quantità

(tonnellate)

09.1666

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18, ex 1604 20 70

Conserve di tonno (1)

Dall'1.1.2008 al 31.12.2008

3 000

Dall'1.1.2009 al 31.12.2009

3 000

Dall'1.1.2010 al 31.12.2010

3 000

Dall'1.1.2011 al 31.12.2011

3 000

Dall'1.1.2012 al 31.12.2012

3 000

09.1630

1604 14 16

Filetti di tonno

Dall'1.1.2011 al 31.12.2011

600

Dall'1.1.2012 al 31.12.2012

600


(1)  In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di “conserve” ai sensi della voce SA ex ex 1604.»


ALLEGATO III

«ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodi

Quantità

(tonnellate)

09.1645

ex 1604 14 11, ex 1604 14 18ex 1604 20 70

Conserve di tonno (1)

Dall'1.1.2008 al 31.12.2008

2 000

Dall'1.1.2009 al 31.12.2009

2 000

Dall'1.1.2010 al 31.12.2010

2 000

Dall'1.1.2011 al 31.12.2011

2 000

Dall'1.1.2012 al 31.12.2012

2 000

09.1646

1604 14 16

Filetti di tonno

Dall'1.1.2008 al 31.12.2008

500

Dall'1.1.2009 al 31.12.2009

500

Dall'1.1.2010 al 31.12.2010

500

Dall'1.1.2011 al 31.12.2011

500

Dall'1.1.2012 al 31.12.2012

500


(1)  In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di “conserve” ai sensi della voce SA ex ex 1604.»


12.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/15


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2012

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap, pinoxaden, tiosolfato di argento e tembotrione

[notificata con il numero C(2012) 2259]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/191/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (2), in particolare l’articolo 80, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011.

(2)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2006 il Regno Unito ha ricevuto dalla Nissan Chemical Europe SARL una domanda per l’inserimento della sostanza attiva amisulbrom nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/669/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(3)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel febbraio 2007 l’Irlanda ha ricevuto dalla DuPont International Operations SARL una domanda per l’inserimento della sostanza attiva chlorantraniliprole nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2007/560/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(4)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nell’agosto 2005 il Regno Unito ha ricevuto dalla Dow Agrosciences una domanda per l’inserimento della sostanza attiva meptildinocap nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/589/CE della Commissione (5) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(5)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel marzo 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla Syngenta Ltd una domanda per l’inserimento della sostanza attiva pinoxaden nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2005/459/CE della Commissione (6) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(6)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel gennaio 2003 i Paesi Bassi hanno ricevuto una domanda della Enhold B.V. riguardante l’inclusione della sostanza attiva tiosolfato di argento nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/850/CE della Commissione (7) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(7)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, nel novembre 2005 l’Austria ha ricevuto una domanda della Bayer CropScience AG riguardante l’inclusione della sostanza attiva tembotrione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2006/586/CE della Commissione (8) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

(8)

La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE e, in particolare, delle condizioni relative alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti prescritti dalla direttiva.

(9)

Gli effetti delle succitate sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato i rispettivi progetti di relazione di valutazione alla Commissione il 15 luglio 2008 (amisulbrom), l’11 febbraio 2009 (chlorantraniliprole), il 25 ottobre 2006 (meptildinocap), il 30 novembre 2005 (pinoxaden), il 9 novembre 2005 (tiosolfato di argento) e il 2 febbraio 2007 (tembotrione).

(10)

In seguito alla presentazione dei progetti di relazione da parte degli Stati membri relatori si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. Per questo motivo l’esame dei fascicoli è ancora in corso e non sarà possibile completare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con le decisioni della Commissione 2010/353/UE (9) (amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap e pinoxaden) e 2010/149/UE (10) (tiosolfato di argento e tembotrione).

(11)

Dato che da tale valutazione non sono emersi finora motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di ventiquattro mesi le autorizzazioni provvisorie rilasciate per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che l’esame dei fascicoli possa proseguire. Si prevede che il processo di valutazione e decisione per un’eventuale approvazione conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 delle sostanze attive amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap, pinoxaden, tiosolfato di argento e tembotrione si concluderà entro ventiquattro mesi.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti amisulbrom, chlorantraniliprole, meptildinocap, pinoxaden, tiosolfato di argento o tembotrione fino al 31 maggio 2014.

Articolo 2

La presente decisione scade il 31 maggio 2014.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(3)  GU L 274 del 18.10.2007, pag. 15.

(4)  GU L 213 del 15.8.2007, pag. 29.

(5)  GU L 240 del 2.9.2006, pag. 9.

(6)  GU L 160 del 23.6.2005, pag. 32.

(7)  GU L 322 del 9.12.2003, pag. 28.

(8)  GU L 236 del 31.8.2006, pag. 31.

(9)  GU L 160 del 26.6.2010, pag. 26.

(10)  GU L 60 del 10.3.2010, pag. 24.


  翻译: