ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2012.146.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
55o anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
6.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 475/2012 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 1 e il principio contabile internazionale (IAS) 19
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
Il 16 giugno 2011 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio — Esposizione nel bilancio delle voci delle altre componenti di conto economico complessivo (di seguito "le modifiche allo IAS 1") e allo IAS 19 Benefici per i dipendenti (di seguito "le modifiche allo IAS 19"). L'obiettivo delle modifiche allo IAS 1 è rendere più chiara l'esposizione del numero crescente di voci delle altre componenti di conto economico complessivo e aiutare gli utilizzatori dei bilanci a distinguere tra le voci delle altre componenti di conto economico complessivo che possono o meno essere riclassificate successivamente nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio. Per quanto riguarda le modifiche allo IAS 19, dovrebbero aiutare gli utilizzatori dei bilanci a comprendere meglio in che modo i piani a benefici definiti influenzino la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell'entità. La finalità del Principio è quella di definire le modalità di contabilizzazione e le informazioni integrative relative ai benefici per i dipendenti. |
(3) |
La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che le modifiche allo IAS 1 e le modifiche allo IAS 19 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
(4) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
(1) |
il principio contabile internazionale (IAS) 1 Presentazione del bilancio è modificato conformemente all'allegato al presente regolamento; |
(2) |
l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, l'IFRS 5, l'IFRS 7, lo IAS 12, lo IAS 20, lo IAS 21, lo IAS 32, lo IAS 33 e lo IAS 34 sono modificati in conformità delle modifiche allo IAS 1 di cui all'allegato al presente regolamento; |
(3) |
il principio contabile internazionale (IAS) 19 Benefici per i dipendenti è modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento; |
(4) |
l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, l'IFRS 8, l'IFRS 13, lo IAS 1, lo IAS 24 e l'interpretazione dello Standing Interpretations Committee (SIC) 14 sono modificati in conformità delle modifiche allo IAS 19 di cui all'allegato al presente regolamento. |
Articolo 2
1. Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, punti 1) e 2) al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o luglio 2012 o in data successiva.
2. Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, punti 3) e 4) al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2013 o in data successiva.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IAS 1 |
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IAS 19 |
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"Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org"
MODIFICHE ALLO IAS 1
Presentazione del bilancio
È modificato il paragrafo 7.
7 |
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati: … Le note contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, … |
È modificato il paragrafo 10, è aggiunto il paragrafo 10A e il paragrafo 12 è eliminato.
10 |
Un'informativa di bilancio completa include: … un prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio; … Un'entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, un'entità può utilizzare il titolo "prospetto di conto economico complessivo" piuttosto che "prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo". |
10A |
Un'entità può presentare un unico prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo in cui l'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo sono presentati in due sezioni distinte. Le sezioni devono essere presentate insieme rappresentando prima la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio, seguita immediatamente da quella delle altre componenti di conto economico complessivo. Un'entità può presentare la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto dell'utile (perdita) d'esercizio. In tal caso, il prospetto distinto dell'utile (perdita) d'esercizio dovrà immediatamente precedere il prospetto che rappresenta il conto economico complessivo, che dovrà iniziare con l'utile o con la perdita dell'esercizio. |
I titoli che precedono i paragrafi 81 e 82 e il paragrafo 82 sono modificati e il paragrafo 81 è eliminato. I paragrafi 81A e 81B, un titolo e il paragrafo 82A sono aggiunti e i paragrafi 83 e 84 sono eliminati.
Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo
81A |
Il prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo (prospetto di conto economico complessivo) deve rappresentare, oltre alle sezioni relative all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo:
Se una entità presenta un prospetto distinto dell'utile (perdita) d'esercizio, non deve presentare la sezione relativa all'utile (perdita) d'esercizio nel prospetto di conto economico complessivo. |
81B |
Oltre alle sezioni dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, una entità deve presentare la ripartizione dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo tra le seguenti voci:
Se una entità rappresenta l'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto, in tale prospetto deve riportare la ripartizione di cui al punto (a). |
Informazioni da esporre nella sezione dell'utile (perdita) d'esercizio o nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio
82 |
In aggiunta alle voci richieste da altri IFRS, la sezione dell'utile (perdita) d'esercizio o il prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio deve comprendere quelle voci che presentano i seguenti importi relativi all'esercizio:
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Informazioni da esporre nella sezione delle altre componenti di conto economico complessivo
82A |
La sezione relativa alle altre componenti di conto economico complessivo deve presentare le voci relative agli importi delle altre componenti di conto economico complessivo del periodo, classificate per natura (inclusa la quota parte delle altre componenti di conto economico complessivo di pertinenza di società collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto) e raggruppate in quelle che, in conformità agli altri IFRS:
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I paragrafi 85–87, 90, 91, 94, 100 e 115 e il titolo che precede il paragrafo 97 sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 139J.
85 |
Un'entità deve presentare voci aggiuntive, intestazioni e risultati parziali nel prospetto (nei prospetti) relativo(i) all'utile (perdita) d'esercizio e alle altre componenti di conto economico complessivo quando tale presentazione è significativa ai fini della comprensione del risultato economico-finanziario dell'entità. |
86 |
Poiché gli effetti delle varie attività di un'entità, operazioni e altri eventi differiscono in frequenza, potenzialità per utile o perdita e prevedibilità, l'evidenziazione delle componenti del risultato economico-finanziario aiuta gli utilizzatori a comprendere il risultato realizzato ed a prevedere quello futuro. Un'entità include voci aggiuntive nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo e modifica le descrizioni usate e l'ordinamento delle voci quando ciò è necessario per spiegare i fattori che hanno determinato il risultato economico-finanziario … |
87 |
Nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note, un'entità non deve presentare eventuali voci di ricavo o di costo come componenti straordinarie. |
90 |
Un'entità deve indicare l'ammontare di imposte sul reddito relativo a ciascuna voce delle altre componenti di conto economico complessivo, incluse le rettifiche da riclassificazione nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note. |
91 |
Un'entità può presentare le voci delle altre componenti di conto economico complessivo:
Se una entità sceglie l'alternativa (b), essa deve ripartire l'imposta tra le voci che potrebbero essere successivamente riclassificate nella sezione dell'utile (perdita) d'esercizio e quelle che non saranno successivamente riclassificate nella sezione dell'utile (perdita) d'esercizio. |
94 |
Un'entità può presentare le rettifiche da riclassificazione nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note. Un'entità che presenta le rettifiche da riclassificazione nelle note presenta le voci delle altre componenti di conto economico complessivo dopo qualsiasi rettifica da riclassificazione di pertinenza. |
Informazioni da esporre nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo o nelle note
100 |
Le entità sono incoraggiate a esporre l'analisi riportata nel paragrafo 99 nel prospetto (nei prospetti) che rappresenta(no) l'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo. |
115 |
In alcuni casi, potrebbe essere necessario o opportuno modificare l'ordine delle specifiche voci all'interno delle note. Per esempio, un'entità può presentare congiuntamente l'informativa sulle variazioni del fair value rilevate nell'utile (perdita) d'esercizio con le informazioni sulle scadenze degli strumenti finanziari, anche se la prima si riferisce al prospetto (ai prospetti) che rappresenta(no) l'utile (perdita) d'esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo e la seconda al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. Ciò nonostante, un'entità mantiene una struttura sistematica delle note, ove possibile. |
139J |
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato i paragrafi 7, 10, 82, 85-87, 90, 91, 94, 100 e 115, ha aggiunto i paragrafi 10A, 81A, 81B e 82A e ha eliminato i paragrafi 12, 81, 83 e 84. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o luglio 2012. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. |
MODIFICHE AD ALTRI IFRS
La presente appendice riporta le modifiche ad altri IFRS risultanti dalla pubblicazione delle modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio da parte del Board. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche allo IAS 1 nella Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo.
IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
Il paragrafo 21 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 39K.
21 |
Per rispettare quanto previsto dallo IAS 1, il primo bilancio che l'entità redige in conformità agli IFRS deve contenere almeno tre prospetti della situazione patrimoniale-finanziaria, due prospetti dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, due prospetti distinti dell'utile (perdita) d'esercizio (se presentato), due rendiconti finanziari e due prospetti delle variazioni di patrimonio netto e le relative note, incluse le informazioni comparative. |
39K |
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 21. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011. |
IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
Il paragrafo 33A è modificato ed è aggiunto il paragrafo 44I.
33A |
Se un'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in prospetto separato come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (modificato nel 2011), una sezione identificata come relativa alle attività operative cessate è presentata in tale prospetto separato. |
44I |
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 33A. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011. |
IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative
Il paragrafo 27B è modificato ed è aggiunto il paragrafo 44Q.
27B |
Relativamente alle valutazioni del fair value (valore equo) rilevate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, un'entità deve fornire, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le seguenti informazioni: …
… |
44Q |
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 27B. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011. |
IAS 12 Imposte sul reddito
È modificato il paragrafo 77, è aggiunto il paragrafo 98B e il paragrafo 77A è eliminato.
77 |
Gli oneri (proventi) fiscali relativi a profitti o perdite della gestione ordinaria devono essere esposti nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. |
98B |
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 77 e ha eliminato il paragrafo 77A. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011. |
IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica
È modificato il paragrafo 29, è aggiunto il paragrafo 46 e il paragrafo 29A è eliminato.
29 |
I contributi in conto esercizio sono presentati come componenti dell'utile (perdita) d'esercizio, separatamente oppure all'interno di una voce generica quale ‧Altri proventi‧ in alternativa, essi vengono dedotti dal costo correlato. |
46 |
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 29 e ha eliminato il paragrafo 29A. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011. |
IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
Il paragrafo 39 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 60H.
39 |
La situazione patrimoniale-finanziaria ed il risultato economico di un'entità la cui valuta funzionale non è la valuta di un'economia iperinflazionata devono essere convertiti in una diversa moneta di presentazione utilizzando le seguenti procedure: …
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60H |
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 39. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011. |
IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio
Il paragrafo 40 è modificato ed è aggiunto il paragrafo 97K.
40 |
I dividendi classificati come oneri possono essere esposti nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo insieme agli interessi per altre passività o in una voce distinta. In aggiunta alle disposizioni contenute nel presente Principio, l'illustrazione di interessi e dividendi è soggetta alle disposizioni dello IAS 1 e dell'IFRS 7. Talvolta, a causa del diverso trattamento al quale sono soggetti, per esempio dal punto di vista della deducibilità fiscale, è opportuno riportare distintamente gli interessi e i dividendi nel prospetto (nei prospetti) dell'utile (perdita) d'esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo. L'informativa sugli effetti fiscali è esposta secondo quanto previsto dallo IAS 12. |
97K |
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato il paragrafo 40. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011. |
IAS 33 Utile per azione
I paragrafi 4A, 67A, 68A e 73A sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 74D.
4A |
Se un'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 Presentazione del bilancio (modificato nel 2011), essa presenta l'utile per azione solo in tale prospetto distinto. |
67A |
Se un'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (modificato nel 2011), essa presenta l'utile di base e diluito per azione, come richiesto nei paragrafi 66 e 67, in tale prospetto distinto. |
68A |
Se un'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (modificato nel 2011), essa presenta l'utile di base e diluito per azione relativo alle attività operative cessate, come richiesto dal paragrafo 68, in tale prospetto distinto o nelle note. |
73A |
Il paragrafo 73 si applica anche a un'entità che indica, in aggiunta all'utile di base e diluito per azione, valori per azione utilizzando una voce dell'utile (perdita) d'esercizio diversa da quella richiesta dal presente Principi. |
74D |
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato i paragrafi 4A, 67A, 68A e 73A. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011. |
IAS 34 Bilanci intermedi
I paragrafi 8, 8A, 11A e 20 sono modificati ed è aggiunto il paragrafo 51.
8 |
Un bilancio intermedio deve includere, almeno, i seguenti componenti: …
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8A |
Se un'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (modificato nel 2011), essa presenta l'informativa sintetica intermedia in base a tale prospetto distinto. |
11A |
Se un'entità presenta le voci dell'utile (perdita) d'esercizio in un prospetto distinto come descritto nel paragrafo 10A dello IAS 1 (modificato nel 2011), essa presenta l'utile di base e diluito per azione in tale prospetto. |
20 |
La rendicontazione intermedia deve comprendere il bilancio intermedio (completo o sintetico) riferito a diversi periodi, come di seguito specificato: …
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51 |
Esposizione nel bilancio delle voci incluse nelle altre componenti di conto economico complessivo (Modifiche allo IAS 1), pubblicato a giugno 2011, ha modificato i paragrafi 8, 8A, 11A e 20. Un'entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 1 come modificato nel giugno 2011. |
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 19
Benefici per i dipendenti
FINALITÀ
1 |
La finalità del presente Principio è quella di definire le modalità di contabilizzazione e le informazioni integrative relative ai benefici per i dipendenti. Il presente Principio prevede che l’entità rilevi:
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AMBITO DI APPLICAZIONE
2 |
Il presente Principio deve essere applicato dal datore di lavoro per la contabilizzazione dei benefici per i dipendenti, ad eccezione di quelli ai quali si applica l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni. |
3 |
Il presente Principio non tratta la rendicontazione del piano di benefici per i dipendenti (vedere IAS 26 Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione). |
4 |
Il presente Principio si applica a tutti i benefici per i dipendenti, inclusi quelli forniti:
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5 |
I benefici per i dipendenti comprendono:
|
6 |
I benefici per i dipendenti comprendono benefici erogati ai dipendenti o alle persone a loro carico e possono essere liquidati per mezzo di pagamenti (o con la fornitura di beni o servizi) effettuati direttamente ai dipendenti, al coniuge, ai figli o ad altre persone a loro carico o a terzi, quali società assicuratrici. |
7 |
Un dipendente può prestare la propria attività lavorativa a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo indeterminato, occasionalmente o a tempo determinato. Per le finalità del presente Principio, tra i dipendenti sono inclusi gli amministratori e il personale direttivo. |
DEFINIZIONI
8 |
I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati indicati:
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BENEFICI A BREVE TERMINE PER I DIPENDENTI
9 |
I benefici a breve termine per i dipendenti includono benefici come i seguenti, se si prevede che siano liquidati interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano i servizi corrispondenti:
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10 |
L’entità non deve riclassificare un beneficio a breve termine per i dipendenti se le aspettative dell'entità in merito ai tempi di estinzione cambiano temporaneamente. Tuttavia, se le caratteristiche del beneficio cambiano (per esempio, si passa da un beneficio non accumulabile a un beneficio accumulabile) o se un cambiamento nelle aspettative in merito ai tempi di estinzione non è temporaneo, l'entità deve valutare se il beneficio soddisfa ancora la definizione di beneficio a breve termine per i dipendenti. |
Rilevazione e valutazione
Benefici a breve termine per i dipendenti
11 |
L’entità deve rilevare nel seguente modo l’ammontare non attualizzato dei benefici a breve termine che si prevede dovranno essere pagati al dipendente in cambio dell’attività lavorativa prestata dal dipendente durante un periodo amministrativo:
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12 |
I paragrafi 13, 16 e 19 spiegano come l’entità deve applicare il paragrafo 11 nel caso di benefici a breve termine per i dipendenti sotto forma di assenze retribuite, compartecipazione agli utili e piani di incentivazione. |
Brevi assenze retribuite
13 |
L’entità deve rilevare il costo previsto dei benefici a breve termine per i dipendenti sotto forma di assenze retribuite, come definite nel paragrafo 11, nel seguente modo:
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14 |
L’entità può retribuire le assenze dei dipendenti per diversi motivi tra i quali ferie, malattia e invalidità temporanea, maternità o paternità, servizi nelle corti di giustizia e servizio militare. Il diritto alle assenze retribuite rientra in due categorie differenti:
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15 |
Le assenze retribuite accumulabili sono quelle portate a nuovo e possono essere utilizzate negli esercizi successivi se, nell’esercizio di maturazione, il diritto non è stato esercitato completamente. Le assenze retribuite accumulabili possono essere acquisite (in altre parole, i dipendenti, al momento di lasciare l’entità, hanno diritto a un pagamento in contanti per il diritto non esercitato) o non acquisite (quando i dipendenti, al momento di lasciare l’entità, non hanno diritto a pagamenti in contanti per il diritto non esercitato). L’obbligazione sorge nel momento in cui è resa dal dipendente l’attività lavorativa che fa maturare il diritto a future assenze retribuite. L’obbligazione esiste, ed è rilevata, anche se le assenze retribuite sono non acquisite, sebbene la possibilità che i dipendenti possano lasciare il lavoro prima di aver esercitato il diritto maturato non acquisito influenzi la valutazione dell’obbligazione. |
16 |
L’entità deve valutare il costo previsto delle assenze retribuite accumulabili come importo aggiuntivo che prevede di dover pagare per le assenze maturate ma non godute alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. |
17 |
Il metodo specificato nel paragrafo precedente valuta l’obbligazione in base all’ammontare dei pagamenti addizionali previsti per il solo fatto che il beneficio è accumulabile. In molti casi, per l’entità può non essere necessario fare calcoli dettagliati per valutare che non ci sarà un’obbligazione rilevante per le assenze retribuite non godute. Per esempio, è probabile che l’obbligazione relativa alle assenze per malattia sia rilevante solo in presenza di un accordo, formalizzato o non formalizzato, in base al quale le assenze per malattia non utilizzate possono essere godute come ferie annuali retribuite.
Un’entità ha 100 dipendenti, ciascuno dei quali ha diritto, ogni anno, a cinque giorni lavorativi retribuiti di assenza per malattia. Le assenze per malattia non utilizzate possono essere riutilizzate per un anno. Le assenze per malattia vengono prima sottratte da quelle maturate nell’anno in corso e poi da un eventuale saldo portato a nuovo dall’anno precedente (criterio LIFO). Il 31 dicembre dell’anno 20X1, ogni dipendente ha mediamente due giorni di diritto non utilizzato. L’entità si attende che nel 20X2, sulla base dell’esperienza passata che si ritiene ancora valida, 92 dipendenti si assenteranno dal lavoro per malattia per non più di cinque giorni retribuiti e che i restanti 8 dipendenti faranno un periodo medio di assenza di sei giorni e mezzo ciascuno. L’entità prevede di pagare 12 giorni addizionali di assenza retribuita per malattia in seguito al diritto non utilizzato che è maturato al 31 dicembre 20X1 (un giorno e mezzo per ciascuno degli 8 dipendenti). Perciò, l’entità rileva una passività corrispondente a 12 giorni di assenza retribuita per malattia. |
18 |
Le assenze retribuite non accumulabili non si portano a nuovo negli esercizi successivi: esse si estinguono se il diritto relativo all’esercizio corrente non è utilizzato completamente e, al momento di lasciare l’entità, non danno diritto a ricevere un pagamento monetario in cambio del diritto non utilizzato. È quanto di solito accade nel caso di assenze per malattia (nella misura in cui il diritto relativo agli esercizi passati che non è stato utilizzato non incrementa il diritto relativo agli esercizi futuri), assenze per maternità o paternità e assenze retribuite per servizio nelle corti di giustizia o per servizio militare. L’entità non rileva alcuna passività o costo fino al momento dell’assenza per il fatto che l’attività lavorativa prestata dal dipendente non determina un beneficio maggiore. |
Compartecipazione agli utili e piani di incentivazione
19 |
L’entità deve rilevare il costo previsto relativo alla compartecipazione agli utili e ai pagamenti per incentivi come definiti dal paragrafo 11 quando, e solo quando:
Esiste un’obbligazione attuale quando, e solo quando, l’entità non ha alternative realistiche all’effettuazione dei pagamenti. |
20 |
Nell’ambito di alcuni piani di compartecipazione agli utili i dipendenti ricevono una quota degli utili solo se rimangono in servizio per un periodo stabilito. Tali piani fanno sorgere un’obbligazione implicita man mano che i dipendenti prestano il loro lavoro che aumenta l’ammontare che deve essere pagato se rimangono in servizio fino al termine del periodo stabilito. La valutazione di tali obbligazioni implicite riflette la possibilità che alcuni dipendenti possano lasciare l’entità senza ricevere i pagamenti derivanti dalla compartecipazione agli utili.
Un piano di compartecipazione agli utili prevede che l’entità versi una parte stabilita dell’utile dell’esercizio ai dipendenti che hanno lavorato per tutto l’anno. Se nessun dipendente lascia l’azienda durante l’anno, il totale dei pagamenti relativi alla compartecipazione agli utili sarà il 3 per cento dell’utile. L’entità stima che la rotazione del personale ridurrà i pagamenti al 2,5 per cento dell’utile. L’entità rileva una passività e un costo pari al 2,5 per cento dell’utile. |
21 |
L’entità può non avere nessuna obbligazione legale a pagare un incentivo. Tuttavia, a volte, può avere la consuetudine di pagare incentivi. In tali casi, essa ha un’obbligazione implicita, poiché non ha alternative realistiche al pagamento dell’incentivo. La valutazione dell’obbligazione implicita riflette la possibilità che alcuni dipendenti possano lasciare l’entità senza ricevere un incentivo. |
22 |
L’entità può compiere una stima attendibile della sua obbligazione legale o implicita nell’ambito di un piano di compartecipazione agli utili o di incentivazione quando, e solo quando:
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23 |
Nell’ambito di piani di compartecipazione agli utili e di incentivazione l’obbligazione deriva dall’attività lavorativa prestata dal dipendente e non da un’operazione con i soci. L’entità, quindi, rileva il costo dei piani di compartecipazione agli utili e di incentivazione come costo e non come distribuzione di utili. |
24 |
Se non si prevede che i pagamenti per compartecipazione agli utili e per incentivi siano regolati interamente entro i dodici mesi successivi al termine dell’esercizio nel quale i dipendenti hanno svolto la relativa attività lavorativa, essi rappresentano altri benefici a lungo termine per i dipendenti (vedere paragrafi 153-158). |
Informazioni integrative
25 |
Sebbene il presente Principio non richieda specifiche informazioni integrative sui benefici a breve termine per i dipendenti, esse possono essere richieste da altri IFRS. Per esempio, lo IAS 24 richiede indicazioni sui benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo IAS 1 Presentazione del bilancio richiede l’indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti. |
BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: DISTINZIONE TRA PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA E PIANI A BENEFICI DEFINITI
26 |
I benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro includono benefici quali:
Gli accordi in base ai quali l’entità eroga benefici successivi al rapporto di lavoro sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. L’entità applica il presente Principio a tutti questi accordi indipendentemente dal fatto che essi implichino la costituzione di un’entità distinta che riceva i contributi ed eroghi i benefici. |
27 |
I piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono classificati come piani a contribuzione definita o come piani a benefici definiti, a seconda della sostanza economica del piano, la quale dipende dai principali termini e condizioni del piano stesso. |
28 |
Nei piani a contribuzione definita, l’obbligazione legale o implicita dell’entità è limitata all’ammontare dei contributi da versare al fondo sulla base dell’accordo. L’ammontare dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro ricevuti dal dipendente è determinato, quindi, dall’ammontare di contributi pagati dall’entità (e a volte anche dal dipendente) a un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro o a una società assicuratrice, insieme ai rendimenti derivanti dall’investimento dei contributi. Di conseguenza, il rischio attuariale (che i benefici siano inferiori a quelli attesi) e il rischio di investimento (che le attività investite siano insufficienti a soddisfare i benefici attesi) ricadono, nella sostanza, sul dipendente. |
29 |
Esempi di situazioni in cui l’obbligazione dell’entità non si limita all’ammontare di contributi da versare, in base all’accordo, al fondo si hanno quando l’entità ha un’obbligazione legale o implicita derivante da:
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30 |
Nell’ambito di piani a benefici definiti:
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31 |
I paragrafi 32-49 spiegano la distinzione fra piani a contribuzione definita e piani a benefici definiti nel contesto di piani relativi a più datori di lavoro, piani statali e benefici assicurati. |
Piani relativi a più datori di lavoro
32 |
L’entità deve classificare un piano relativo a più datori di lavoro come un piano a contribuzione definita o come un piano a benefici definiti in base alle condizioni del piano (includendo eventuali obbligazioni implicite che vadano al di là delle condizioni formali). |
33 |
Se l’entità partecipa a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, a meno che non si applichi il paragrafo 34, essa deve:
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34 |
Quando, con riguardo a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, non è disponibile un’informativa sufficiente per adottare le modalità di contabilizzazione dei piani a benefici definiti, l’entità deve:
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35 |
Un esempio di piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro si ha quando:
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36 |
Quando, con riguardo a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, sono disponibili sufficienti informazioni, l’entità contabilizza, con criterio proporzionale, la sua obbligazione per benefici definiti, le attività a servizio del piano e il costo successivo alla fine del rapporto di lavoro associato al piano con le stesse modalità dei piani a benefici definiti. Tuttavia, l’entità può non essere in grado di identificare con sufficiente attendibilità, ai fini di una corretta contabilizzazione, la situazione patrimoniale-finanziaria sottostante e il risultato economico del piano che, proporzionalmente, le spettano. Questo può verificarsi se:
In questi casi, l’entità contabilizza il piano come se fosse un piano a contribuzione definita e fornisce le informazioni richieste dal paragrafo 148. |
37 |
Può sussistere un accordo contrattuale tra il piano relativo a più datori di lavoro e i suoi partecipanti che determina come l’eccedenza nel piano sarà ridistribuita ai partecipanti (o il deficit consolidato). Un partecipante in un piano relativo a più datori di lavoro con tale accordo che contabilizza il piano come un piano a contribuzione definita secondo il paragrafo 34 deve rilevare l’attività o la passività che deriva dall’accordo contrattuale e i proventi od oneri che ne risultano nel conto economico.
Un’entità partecipa a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro che non prepara valutazioni del piano in base allo IAS 19. Esso quindi contabilizza il piano come se fosse un piano a contribuzione definita. Una valutazione di contribuzione al fondo, non fatta secondo lo IAS 19, mostra un deficit di CU100 milioni* nel piano. Il piano ha accettato secondo il contratto un piano di contribuzioni con i datori di lavoro partecipanti al piano che elimineranno il deficit nei prossimi cinque anni. I contributi totali dell’entità secondo il contratto sono pari a CU8 milioni. L’entità rileva una passività per i contributi rettificati per il valore temporale del denaro e una stessa spesa nel conto economico. |
38 |
I piani relativi a più datori di lavoro sono distinti dai piani associativi. Un piano associativo è una semplice aggregazione dei piani dei datori di lavoro fatta per consentire loro di mettere in comune le loro attività a fini di investimento e di ridurre i costi di gestione e amministrazione dell’investimento, mantenendo distinti i propri diritti a esclusivo beneficio dei propri dipendenti. I piani associativi non pongono particolari problemi contabili poiché le informazioni per la contabilizzazione sono facilmente disponibili così come per ogni altro piano e perché tali piani non espongono le entità partecipanti ai rischi attuariali relativi ai dipendenti in servizio e a quelli in pensione appartenenti ad altre entità. Le definizioni del presente Principio richiedono che l’entità classifichi un piano associativo come un piano a contribuzione definita o a benefici definiti in accordo con le condizioni del piano (inclusa ogni obbligazione implicita che va al di là delle condizioni formali). |
39 |
Nello stabilire quando rilevare, e come valutare, una passività relativa all’estinzione di un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, o il ritiro dell’entità da un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, l’entità deve applicare lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali. |
Piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune
40 |
I piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune, per esempio una controllante e le sue controllate, non sono piani relativi a più datori di lavoro. |
41 |
Un’entità che partecipa a tale piano deve ottenere informazioni in merito al piano nel suo complesso valutato secondo il presente Principio sulla base di ipotesi che si applicano al piano nel suo complesso. Se esiste un accordo contrattuale o una prassi consolidata per addebitare a singole entità del gruppo il costo netto del piano a benefici definiti nel suo complesso, secondo quanto previsto dallo IAS 19, l’entità deve rilevare nel bilancio individuale o separato il costo netto del piano a benefici definiti così addebitato. Se non esiste tale accordo o prassi, il costo netto del piano a benefici definiti deve essere rilevato nel bilancio individuale o separato dell’entità del gruppo che è legalmente il datore di lavoro che sponsorizza il piano. Le altre entità del gruppo devono, nei loro bilanci separati o individuali, rilevare un costo pari al loro contributo dovuto per l’esercizio. |
42 |
Una partecipazione in tale piano è un’operazione con parti correlate per ogni entità del gruppo. Un’entità quindi, nel suo bilancio separato o individuale, deve riportare le informazioni richieste dal paragrafo 149. |
Piani statali
43 |
L’entità deve contabilizzare un piano statale con le stesse modalità dei piani relativi a più datori di lavoro (vedere paragrafi 32-39). |
44 |
I piani statali sono previsti dalla legislazione per tutte le entità (o tutte le entità di una particolare categoria, per esempio un settore specifico) e sono gestiti da enti pubblici nazionali o locali o da un altro organismo (per esempio un’agenzia autonoma creata appositamente) non sottoposti al controllo o all’influenza dell’entità che redige il bilancio. Alcuni piani predisposti dall’entità erogano sia benefici obbligatori, a sostituzione di benefici che, altrimenti, sarebbero forniti da un piano statale, sia ulteriori benefici volontari. Tali piani non sono piani statali. |
45 |
I piani statali sono classificati come piani a benefici definiti o piani a contribuzione definita, a seconda dell’obbligazione assunta dall’entità in base al piano. Molti piani statali sono finanziati con un criterio a ripartizione (pay-as-you-go): i contributi sono fissati a un livello che si prevede sufficiente a pagare i benefici richiesti dovuti nello stesso esercizio; i benefici futuri maturati nell’esercizio corrente saranno pagati dai contributi futuri. Nella maggior parte dei piani statali, tuttavia, l’entità non ha un’obbligazione legale o implicita a pagare quei benefici futuri: la sua sola obbligazione consiste nel pagamento dei contributi a man a mano che diventano dovuti e se l’entità smette di impiegare partecipanti al piano statale non ha nessuna obbligazione a pagare i benefici acquisiti dai propri dipendenti negli anni precedenti. Per questo motivo, i piani statali sono, di solito, piani a contribuzione definita. Tuttavia, nei casi in cui un piano statale è un piano a benefici definiti, l’entità applica i paragrafi 32-39. |
Benefici assicurati
46 |
L’entità può pagare premi assicurativi per finanziare un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. L’entità deve considerare tale piano come un piano a contribuzione definita salvo che essa abbia (direttamente o, indirettamente, attraverso il piano) un’obbligazione legale o implicita:
Se l’entità continua ad avere tale obbligazione legale o implicita, deve considerare il piano come un piano a benefici definiti. |
47 |
I benefici assicurati da una polizza assicurativa non devono necessariamente avere una relazione diretta o immediata con l’obbligazione dell’entità per benefici per i dipendenti. I piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro che comprendono polizze assicurative sono soggetti alle stesse distinzioni tra contabilizzazione e finanziamento degli altri piani finanziati. |
48 |
Quando l’entità finanzia un’obbligazione per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro versando i contributi a una polizza assicurativa che genera per l’entità (direttamente o indirettamente con il piano, attraverso il meccanismo di fissazione dei premi futuri o attraverso il rapporto di una parte correlata con l’assicuratore) un’obbligazione legale o implicita, il pagamento dei premi non equivale a un accordo a contribuzione definita. Ne consegue che l’entità:
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49 |
Quando una polizza assicurativa è intestata a un singolo partecipante al piano o a un gruppo di partecipanti al piano e l’entità non ha nessuna obbligazione legale o implicita a garantire un’eventuale perdita sulla polizza, non esiste per l’entità un’obbligazione a pagare benefici per i dipendenti e solo l’assicuratore ha questa responsabilità. Il pagamento di premi fissi relativo a tali contratti rappresenta, sostanzialmente, l’estinzione dell’obbligazione per i benefici per i dipendenti, piuttosto che un investimento per far fronte a tale obbligazione. Di conseguenza, l’entità non ha più un’attività o una passività. Quindi, un’entità considera tali pagamenti come contributi a un piano a contributi definiti. |
BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA
50 |
La contabilizzazione di piani a contribuzione definita è semplice perché, per ogni esercizio, l’obbligazione dell’entità che redige il bilancio è determinata sulla base dei contributi dovuti per quell’esercizio. Di conseguenza, per valutare l’obbligazione o il costo non sono necessarie ipotesi attuariali e non vi è possibilità di utili o perdite attuariali. Inoltre, le obbligazioni sono determinate su base non attualizzata, ad eccezione del caso in cui non si prevede che esse siano estinte interamente entro dodici mesi dal termine dell’esercizio in cui i dipendenti hanno prestato l’attività lavorativa relativa. |
Rilevazione e valutazione
51 |
Quando un dipendente ha prestato servizio a un’entità in un esercizio, l’entità deve rilevare i contributi da versare a un piano a contribuzione definita in cambio di quella prestazione lavorativa:
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52 |
Quando non si prevede che i contributi di un piano a contribuzione definita siano regolati interamente entro dodici mesi dal termine dell’esercizio in cui i dipendenti hanno prestato l’attività lavorativa relativa, essi devono essere attualizzati utilizzando il tasso di sconto indicato nel paragrafo 83. |
Informazioni integrative
53 |
L’entità deve dare informativa in bilancio dell’ammontare rilevato come costo per piani a contribuzione definita. |
54 |
Quando richiesto dallo IAS 24, l’entità fornisce informativa in merito ai contributi versati a piani a contribuzione definita a favore dei dirigenti con responsabilità strategiche. |
BENEFICI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO: PIANI A BENEFICI DEFINITI
55 |
La contabilizzazione dei piani a benefici definiti è complessa poiché, per determinare il valore dell’obbligazione e il costo, sono necessarie ipotesi attuariali ed esiste la possibilità che si verifichino utili e perdite attuariali. Inoltre, le obbligazioni sono assoggettate ad attualizzazione in quanto possono essere estinte molti anni dopo che i dipendenti hanno prestato l’attività lavorativa relativa. |
Rilevazione e valutazione
56 |
I piani a benefici definiti possono essere non finanziati o possono essere interamente o parzialmente finanziati dai contributi versati dall’entità, e talvolta dai suoi dipendenti, a un’entità, o fondo, giuridicamente distinto dall’entità che redige il bilancio e che eroga i benefici ai dipendenti. Nel momento in cui diventano esigibili, il pagamento dei benefici finanziati dipende non solo dalla situazione patrimoniale-finanziaria e dal risultato economico del fondo ma anche dalla capacità dell’entità, e dalla sua volontà, di assorbire le eventuali perdite delle attività del fondo. Quindi l’entità, sostanzialmente, si fa carico dei rischi attuariali e di investimento relativi al piano. Di conseguenza, il costo rilevato per un piano a benefici definiti non è necessariamente l’ammontare dei contributi dovuti per l’esercizio. |
57 |
La contabilizzazione di piani a benefici definiti da parte dell’entità comporta le seguenti fasi:
Le procedure sopra descritte sono applicate distintamente ad ogni piano rilevante dell’entità. |
58 |
L’entità deve determinare a intervalli regolari la passività (attività) netta per benefici definiti, in modo che gli importi rilevati nel bilancio non differiscano significativamente dagli importi che sarebbero determinati alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. |
59 |
Il presente Principio incoraggia, ma non richiede, che l’entità si rivolga a un attuario abilitato per valutare tutte le obbligazioni significative per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Per semplicità, l’entità può richiedere la consulenza di un attuario per valutare, in modo dettagliato, l’obbligazione prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Tuttavia, i risultati di tale valutazione sono aggiornati per tener conto di eventuali operazioni e altri cambiamenti significativi (inclusi cambiamenti dei prezzi di mercato e dei tassi di interesse) intervenuti fino alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. |
60 |
In alcuni casi stime, medie e semplificazioni di calcolo possono fornire un’attendibile approssimazione dei calcoli dettagliati illustrati nel presente Principio. |
Contabilizzazione dell’obbligazione implicita
61 |
Un’entità deve contabilizzare non solo la sua obbligazione legale derivante dalle condizioni formali di un piano a benefici definiti, ma deve anche contabilizzare qualsiasi obbligazione implicita derivante dalle consuetudini non formalizzate dell’entità. Le consuetudini non formalizzate danno origine a un’obbligazione implicita quando l’entità non ha alternative realistiche al pagamento di benefici per i dipendenti. Un esempio di obbligazione implicita si ha quando un cambiamento delle consuetudini non formalizzate dell’entità danneggerebbe in modo inaccettabile i suoi rapporti con i dipendenti. |
62 |
Le condizioni formali di un piano a benefici definiti possono consentire all’entità di porre termine alle obbligazioni derivanti dal piano. Tuttavia, per un’entità è solitamente difficile estinguere le obbligazioni derivanti dal piano (senza pagamento) se i dipendenti devono rimanere in servizio. Perciò, in mancanza di prova contraria, la contabilizzazione dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro presuppone che l’entità che attualmente garantisce tali benefici continuerà a garantirli per tutta la rimanente vita lavorativa dei dipendenti. |
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria
63 |
L’entità deve rilevare la passività (attività) netta per benefici definiti nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria. |
64 |
Se l’entità riporta un avanzo in un piano a benefici definiti, essa deve valutare l’attività netta per benefici definiti in base all’importo minore tra:
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65 |
Un’attività netta per benefici definiti può insorgere nel caso in cui un piano a benefici definiti sia stato sovrafinanziato o nei casi in cui si siano rilevati utili attuariali. In tali casi, l’entità rileva un’attività netta per benefici definiti perché:
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Rilevazione e valutazione: valore attuale delle obbligazioni per benefici definiti e costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti
66 |
Il costo complessivo di un piano a benefici definiti può essere influenzato da molte variabili, quali le retribuzioni finali, la rotazione e la mortalità dei dipendenti, i contributi dei dipendenti e l'andamento dei costi per assistenza medica. Il costo complessivo del piano non è certo ed è probabile che questa incertezza permanga per un lungo periodo di tempo. Per determinare il valore attuale delle obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro e il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti è necessario:
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Metodo di valutazione attuariale
67 |
L’entità deve utilizzare il metodo della proiezione unitaria del credito per determinare il valore attuale delle sue obbligazioni per benefici definiti e il relativo costo delle prestazioni di lavoro correnti e, se ricorrono le condizioni, il costo delle prestazioni di lavoro passate. |
68 |
Il metodo della proiezione unitaria del credito (anche conosciuto come metodo dei benefici maturati in proporzione all’attività lavorativa prestata o come metodo dei benefici/anni di lavoro) considera ogni periodo di lavoro fonte di un’unità aggiuntiva di diritto ai benefici (vedere paragrafi 70-74) e misura distintamente ogni unità ai fini del calcolo dell’obbligazione finale (vedere paragrafi 75-98).
Alla conclusione del rapporto di lavoro è dovuto il pagamento di una indennità, da effettuarsi in un’unica soluzione, pari all’1 per cento dell’ultima retribuzione per ciascun anno di lavoro. La retribuzione dell’anno 1 è di CU10.000 e si ipotizza che aumenti del 7 per cento (composto) ogni anno. Il tasso di sconto utilizzato è il 10 per cento annuo. La tabella che segue mostra come calcolare l’obbligazione per un dipendente che si prevede lasci il lavoro al termine del quinto anno, supponendo che non intervengano variazioni delle ipotesi attuariali. Per semplicità, questo esempio trascura le ulteriori rettifiche necessarie per tener conto della probabilità che il dipendente possa lasciare l’entità in una data differente.
Nota:
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69 |
L’entità attualizza il valore totale dell’obbligazione per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro anche se si prospetta che parte dell’obbligazione sia dovuta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio. |
Attribuzione del beneficio ai periodi di lavoro
70 |
Per determinare il valore attuale delle proprie obbligazioni per benefici definiti e il relativo costo delle prestazioni di lavoro correnti e, se ricorrono le condizioni, il costo delle prestazioni di lavoro passate, l’entità deve attribuire il beneficio ai periodi di lavoro secondo la formula dei benefici del piano. Tuttavia, se l’attività lavorativa prestata da un dipendente negli ultimi anni porterà a un beneficio sostanzialmente più elevato di quello dei periodi precedenti, l’entità deve attribuire i benefici con un criterio a quote costanti nell’intervallo compreso tra:
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71 |
Il metodo della proiezione unitaria del credito prevede che l’entità attribuisca il beneficio all’esercizio corrente (per determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti) e all’esercizio corrente e a quelli precedenti (per determinare il valore attuale di obbligazioni per benefici definiti). L’entità attribuisce il beneficio agli esercizi in cui sorge l’obbligazione a erogare benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Tale obbligazione sorge nel momento in cui i dipendenti prestano la propria attività lavorativa in cambio di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro che l’entità prevede di pagare negli esercizi futuri. Le tecniche attuariali consentono di valutare tale obbligazione in modo sufficientemente attendibile da giustificare la rilevazione di una passività.
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72 |
In un piano a benefici definiti l’attività lavorativa prestata da un dipendente fa sorgere un’obbligazione anche se i benefici dipendono dall’attività lavorativa prestata nei periodi successivi (in altre parole, i benefici non sono acquisiti). L’attività lavorativa prestata dal dipendente prima della data di acquisizione dà origine a un’obbligazione implicita per il fatto che, alla data di chiusura di riferimento di ogni esercizio successivo, la quantità di attività lavorativa che il dipendente dovrà prestare in futuro diminuisce. Per valutare la propria obbligazione per benefici definiti, l’entità considera la probabilità che alcuni dipendenti possano non avere i requisiti per l’acquisizione. Analogamente, sebbene alcuni benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, come per esempio i benefici per l’assistenza sanitaria, diventano esigibili solo se si verifica un determinato evento quando il dipendente non è più in servizio, l’obbligazione sorge durante la prestazione dell’attività lavorativa che farà maturare il diritto al beneficio al verificarsi dell’evento indicato. La probabilità che l’evento indicato accada influenza la valutazione dell’obbligazione, ma non ne determina l’esistenza.
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73 |
Il valore dell’obbligazione aumenta fino alla data in cui l’anzianità aggiuntiva del dipendente non produrrà ulteriori benefici di ammontare rilevante. Quindi, tutto il beneficio è attribuito agli esercizi chiusi a quella data o precedentemente. Il beneficio è attribuito ai singoli esercizi contabili con la formula dei benefici del piano. Tuttavia, se l’anzianità di servizio di un dipendente negli ultimi anni condurrà a un livello di benefici sostanzialmente più elevato di quello degli anni precedenti, l’entità attribuisce i benefici con un criterio a quote costanti fino alla data in cui l’anzianità di servizio aggiuntiva non produrrà ulteriori benefici di ammontare rilevante. Questo dipende dal fatto che tutta l’anzianità di servizio condurrà, in definitiva, a benefici maggiori.
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74 |
Quando l’ammontare di un beneficio è una percentuale costante dell’ultima retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio, gli incrementi retributivi futuri influenzeranno l’ammontare richiesto per estinguere l’obbligazione esistente per l’anzianità di servizio prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento, ma non danno luogo a un’altra obbligazione. Pertanto:
I dipendenti hanno diritto a un beneficio pari al 3 per cento dell’ultima retribuzione per ciascun anno di lavoro svolto prima dei 55 anni. Il beneficio pari al 3% dell’ultima retribuzione prevista è attribuito a ciascun anno fino all’età di 55 anni. Questa è la data in cui l’ulteriore lavoro svolto dal dipendente produrrà ulteriori benefici previsti dal piano di ammontare non rilevante. Al lavoro svolto dopo quell’età non è attribuito alcun beneficio. |
Ipotesi attuariali
75 |
Le ipotesi attuariali devono essere oggettive e tra loro compatibili. |
76 |
Le ipotesi attuariali sono utilizzate dall’entità per stimare, nel miglior modo possibile, le variabili che determineranno il costo complessivo da sostenere per l’erogazione di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Le ipotesi attuariali comprendono:
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77 |
Le ipotesi attuariali sono obiettive se non sono né imprudenti né eccessivamente prudenziali. |
78 |
Le ipotesi attuariali sono tra loro compatibili se riflettono la relazione economica tra fattori quali l’inflazione, il tasso di incremento delle retribuzioni e i tassi di sconto. Per esempio, tutte le ipotesi che dipendono da un particolare livello di inflazione (quali ipotesi su tassi di interesse, su aumenti retributivi e su incrementi dei benefici) assumono che nei periodi futuri si avrà lo stesso livello di inflazione dell’esercizio. |
79 |
L’entità determina il tasso di sconto e altre ipotesi finanziarie in termini nominali (definiti), a meno che siano più attendibili stime in termini reali (rettificate per tener conto dell’inflazione), come per esempio in un’economia iperinflazionata (vedere IAS 29 Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate) o quando il beneficio è indicizzato ed esiste un mercato spesso dei titoli a reddito fisso indicizzati della stessa valuta e alle stesse condizioni. |
80 |
Le ipotesi finanziarie devono basarsi sulle attese di mercato, alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento, relative all’esercizio nel quale le obbligazioni devono essere estinte. |
Ipotesi attuariali: mortalità
81 |
L'entità deve determinare le ipotesi di mortalità facendo riferimento alla migliore stima della mortalità dei partecipanti al piano sia durante, sia dopo la cessazione del rapporto di lavoro. |
82 |
Al fine di stimare il costo finale del beneficio, l’entità deve considerare i cambiamenti previsti nei tassi di mortalità, per esempio modificando le tabelle standard di mortalità con delle stime sui miglioramenti della mortalità. |
Ipotesi attuariali: tasso di sconto
83 |
Il tasso impiegato per attualizzare le obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro (finanziate e non finanziate) deve essere determinato con riferimento ai rendimenti di mercato alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento di titoli di aziende primarie. Nei Paesi dove non esiste un mercato spesso di tali titoli, devono essere utilizzati i rendimenti di mercato (alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento) dei titoli di enti pubblici. La valuta e le condizioni dei titoli obbligazionari o dei titoli di enti pubblici devono essere coerenti con la valuta e le condizioni previste delle obbligazioni a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. |
84 |
Un’ipotesi attuariale che ha un effetto significativo è il tasso di sconto. Il tasso di sconto riflette il valore temporale del denaro, ma non il rischio attuariale o di investimento. Inoltre, il tasso di sconto non riflette il rischio di credito specifico dell’entità che grava sui creditori dell’entità, né il rischio che, in futuro, i dati reali differiscano dalle ipotesi attuariali. |
85 |
Il tasso di sconto riflette la stima dei tempi di pagamento dei benefici. In pratica, l’entità spesso applica un unico tasso di sconto medio ponderato che riflette le stime relative ai tempi e all’ammontare dei pagamenti dei benefici e la valuta nella quale i benefici sono erogati. |
86 |
In alcuni casi, può non esistere un mercato spesso di titoli a reddito fisso con una scadenza sufficientemente lunga da essere correlata con quella prevista di pagamento dei benefici. In tali casi, l’entità utilizza i tassi correnti di mercato con scadenza appropriata per attualizzare i pagamenti a breve scadenza e, per scadenze più lunghe, stima il tasso di sconto estrapolando i tassi di mercato correnti lungo la curva del rendimento. È improbabile che il valore attuale totale di un’obbligazione per benefici definiti sia particolarmente sensibile al tasso di sconto applicato alla parte di benefici dovuta oltre la scadenza finale dei titoli obbligazionari o di enti pubblici disponibili. |
Ipotesi attuariali: retribuzioni, benefici e costi per assistenza medica
87 |
Un’entità deve valutare le proprie obbligazioni per benefici definiti secondo un criterio che rifletta:
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88 |
Le ipotesi attuariali riflettono le modifiche dei benefici futuri definite nelle condizioni formali di un piano (o di un’obbligazione implicita che va oltre tali condizioni) alla data di riferimento del bilancio. Ciò si verifica se, per esempio:
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89 |
Le ipotesi attuariali non riflettono le modifiche dei benefici futuri non definite dalle condizioni formali del piano (o da un’obbligazione implicita) alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento. Tali modifiche determineranno:
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90 |
Le stime degli incrementi retributivi futuri tengono conto dell’inflazione, dell’anzianità, delle promozioni e di altri fattori rilevanti, come l’offerta e la domanda sul mercato del lavoro. |
91 |
Alcuni piani a benefici definiti limitano i contributi che un’entità è tenuta a versare. Il costo complessivo dei benefici considera l’effetto di una limitazione dei contributi. L’effetto di una limitazione dei contributi viene determinato considerando il minor valore tra:
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92 |
Alcuni piani a benefici definiti richiedono ai dipendenti o a terzi di contribuire al costo del piano. I contributi versati dai dipendenti riducono il costo dei benefici per l'entità. Una entità deve considerare se i contributi di terzi riducono il costo dei benefici per l'entità o se rappresentano un rimborso, secondo quanto descritto nel paragrafo 116. I contributi da parte dei dipendenti o di terzi sono riportati nelle condizioni formali del piano (o derivano da un’obbligazione implicita che va oltre quelle condizioni) oppure sono discrezionali. I contributi discrezionali da parte di dipendenti o di terzi riducono il costo previdenziale nel momento in cui vengono conferiti nel piano. |
93 |
I contributi versati da dipendenti o terzi riportati nelle condizioni formali del piano riducono il costo previdenziale (se sono collegati al servizio) o riducono le rideterminazioni della passività (attività) per piani a benefici definiti (per esempio, se i contributi devono ridurre un disavanzo risultante da perdite sulle attività a servizio del piano o perdite attuariali). I contributi di dipendenti o di terzi relativi all’attività lavorativa prestata sono attribuiti ai periodi di servizio come un beneficio negativo, in conformità al paragrafo 70 (ossia, il beneficio netto viene attribuito secondo detto paragrafo). |
94 |
Le variazioni nei contributi di dipendenti o di terzi relative all’attività lavorativa comportano:
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95 |
Alcuni benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono legati a variabili come, per esempio, il livello dei benefici pensionistici statali o l’assistenza medica statale. La valutazione di tali benefici riflette la migliore stima di tali variabili sulla base dei dati storici e di altre prove attendibili. |
96 |
Le ipotesi sui costi per assistenza medica devono tener conto dei cambiamenti futuri stimati nel costo dei servizi medici, dovuti sia all’inflazione sia a variazioni specifiche di tali costi. |
97 |
La valutazione dei benefici per assistenza medica successivi alla fine del rapporto di lavoro richiede la formulazione di ipotesi sul livello e sulla frequenza di richieste di rimborso future e sul costo per soddisfarle. L’entità stima i costi futuri per assistenza medica sulla base dei suoi dati storici, integrati, se necessario, dai dati storici di altre entità, società assicuratrici, fornitori di prestazioni sanitarie o altre fonti. Le stime dei costi futuri per assistenza medica tengono conto dell’effetto del progresso tecnologico, dei cambiamenti delle modalità di utilizzo o di prestazione dei servizi sanitari e dei cambiamenti delle condizioni di salute dei partecipanti al piano. |
98 |
Il livello e la frequenza delle richieste di rimborso è particolarmente sensibile all’età, alle condizioni di salute e al sesso dei dipendenti (e delle persone a loro carico) e può essere sensibile ad altri fattori come, per esempio, la localizzazione geografica. Per questo motivo, i dati storici sono rettificati nella misura in cui la composizione demografica della popolazione differisce da quella della popolazione utilizzata come base per i dati. Sono rettificati anche nel caso esista una prova attendibile che i trend storici non si ripeteranno. |
Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate e utili e perdite al momento dell’estinzione
99 |
Prima di determinare il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate, o un utile o perdita al momento dell'estinzione, l'entità deve rideterminare la passività (attività) netta per benefici definiti utilizzando il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano e le ipotesi attuariali correnti (inclusi i tassi d’interesse di mercato correnti e altri prezzi di mercato correnti), riflettendo i benefici offerti dal piano prima che esso sia modificato, ridotto o estinto. |
100 |
Se tali operazioni si verificano contemporaneamente, l’entità non è tenuta a operare una distinzione tra il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate risultante da una modifica del piano, il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate risultante da una riduzione dello stesso e gli utili o le perdite al momento dell’estinzione. In alcuni casi, si ha una modifica del piano prima di un’estinzione, come nel caso in cui un’entità modifica i benefici previsti dal piano ed estingue i benefici modificati in un momento successivo. In tali casi l'entità rileva il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate prima degli utili o delle perdite al momento dell'estinzione. |
101 |
Si ha un’estinzione contemporaneamente a una modifica e a una riduzione del piano se lo stesso piano risulta concluso, con il risultato che l’obbligazione è estinta e il piano cessa di esistere. La conclusione di un piano, tuttavia, non costituisce estinzione se esso viene sostituito da un nuovo piano che garantisce benefici sostanzialmente identici. |
Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate
102 |
Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate è la variazione nel valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti risultante da una modifica o dalla riduzione di un piano. |
103 |
Un’entità deve rilevare il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate come costo alla data che si verifica prima tra le seguenti date:
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104 |
Si ha una modifica del piano quando l’entità introduce, o ritira, un piano a benefici definiti o modifica i benefici dovuti nell’ambito di un piano a benefici definiti esistente. |
105 |
Si ha una riduzione quando l’entità riduce significativamente il numero di dipendenti compresi nel piano. Una riduzione può derivare da un fatto isolato, quale la chiusura di un impianto, la cessione di un’attività o la conclusione o la sospensione di un piano. |
106 |
Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate può avere segno positivo (quando l’introduzione o la modifica di benefici determina un incremento del valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti) o negativo (quando il ritiro o la modifica dei benefici esistenti determina una riduzione del valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti). |
107 |
Quando l’entità riduce i benefici previsti da un piano esistente a benefici definiti e, nello stesso tempo, aumenta altri benefici previsti dal piano a favore degli stessi dipendenti, essa tratta il cambiamento come un’unica variazione netta. |
108 |
Il costo relativo alle prestazioni di lavoro passate non comprende:
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Utili e perdite al momento dell’estinzione
109 |
L’utile o perdita al momento dell’estinzione è la differenza tra:
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110 |
L’entità deve rilevare l’utile o la perdita sull’estinzione di un piano a benefici definiti nel momento in cui l’estinzione si verifica. |
111 |
Un’estinzione si verifica quando un’entità effettua un’operazione che elimina tutte le ulteriori obbligazioni legali o implicite relative a parte o tutti i benefici previsti da un piano a benefici definiti (diversa da un pagamento di benefici a, o per conto di, dipendenti conformemente alle condizioni del programma e incluso nelle ipotesi attuariali). Per esempio, un trasferimento una tantum di obbligazioni rilevanti del datore di lavoro, derivanti dal piano, a una compagnia assicurativa attraverso l’acquisto di una polizza assicurativa rappresenta una estinzione; un pagamento in un’unica soluzione, conforme alle condizioni del piano, ai partecipanti al piano in cambio dei loro diritti di ricevere determinati benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro non costituisce un’estinzione. |
112 |
In alcuni casi, l’entità acquisisce una polizza assicurativa per finanziare alcuni o tutti i benefici relativi all’anzianità di servizio dei dipendenti nell’esercizio corrente e nei periodi precedenti. L’acquisizione di tale polizza non rappresenta un’estinzione se l’entità mantiene un’obbligazione legale o implicita (vedere paragrafo 46) a pagare ulteriori importi nel caso l’assicuratore non corrisponda tutti i benefici per i dipendenti previsti dalle polizze assicurative. I paragrafi 116-119 trattano la rilevazione e valutazione dei diritti di ricevere un indennizzo secondo quanto previsto da polizze assicurative che non rappresentano attività a servizio del piano. |
Rilevazione e valutazione: attività a servizio del piano
Fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano
113 |
Il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano deve essere dedotto dal valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti ai fini della determinazione del disavanzo o dell’avanzo. Se il prezzo di mercato non è disponibile, si stima il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano, per esempio, attualizzando i flussi finanziari futuri attesi con un tasso di sconto che rifletta sia il rischio associato alle attività a servizio del piano sia la scadenza o la data prevista di cessione di quelle attività (o, se non hanno scadenza, il periodo previsto fino all'adempimento dell'obbligazione relativa). |
114 |
Le attività a servizio del piano escludono i contributi non pagati dovuti al fondo dall’entità che redige il bilancio, così come gli eventuali strumenti finanziari non trasferibili emessi dall’entità e posseduti dal fondo. Le attività a servizio del piano sono ridotte dalle passività del fondo non correlate a benefici per i dipendenti, per esempio debiti commerciali e di altra natura e passività relative a strumenti finanziari derivati. |
115 |
Quando le attività a servizio del piano comprendono polizze assicurative che soddisfano i requisiti richiesti e che corrispondono esattamente per ammontare e tempi ad alcuni o a tutti i benefici previsti dal piano, si ritiene che il fair value (valore equo) di tali polizze assicurative sia il valore attuale delle obbligazioni relative (suscettibile delle eventuali riduzioni da compiere nel caso gli ammontari esigibili in base alle polizze assicurative non siano completamente recuperabili). |
Indennizzi
116 |
Quando, e solo quando, è praticamente certo che un altro soggetto rimborserà alcuni o tutti i costi necessari per estinguere un’obbligazione per benefici definiti, l’entità deve:
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117 |
Talvolta, un’entità può fare affidamento su un altro soggetto, come ad esempio un assicuratore, per far fronte ad alcuni o tutti i costi necessari per estinguere una determinata obbligazione per benefici definiti. Le polizze assicurative che soddisfano i requisiti richiesti, come definite nel paragrafo 8, sono considerate attività a servizio del piano. L’entità contabilizza tali polizze assicurative con le stesse modalità previste per le altre attività a servizio del piano e in tal caso il paragrafo 116 non rileva (vedere i paragrafi 46-49 e 115). |
118 |
Se una polizza assicurativa detenuta da un’entità non soddisfa i requisiti richiesti, non è un’attività a servizio del piano. l’entità rileva il suo diritto a ricevere l’indennizzo relativo alla polizza assicurativa come attività distinta, e non in deduzione del disavanzo o dell’avanzo dei benefici definiti. Il paragrafo 140A(b) richiede che l’entità dia una breve descrizione della relazione tra il diritto a ricevere l’indennizzo e la relativa obbligazione. |
119 |
Se il diritto a ricevere l’indennizzo deriva da una polizza assicurativa che corrisponde esattamente, per tempi ed ammontare, ad alcuni o tutti i benefici da pagare secondo un piano a benefici definiti, si ritiene che il fair value (valore equo) del diritto a ricevere l’indennizzo sia il valore attuale dell’obbligazione relativa (suscettibile delle eventuali riduzioni nel caso l’indennizzo non sia pienamente recuperabile). |
Componenti del costo dei benefici definiti
120 |
Un’entità deve rilevare le componenti del costo dei benefici definiti, a meno che un altro IFRS non richieda o consenta la loro inclusione nel costo di un'attività, nel modo seguente:
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121 |
Altri IFRS richiedono l’inclusione di alcuni costi connessi ai benefici per i dipendenti nel costo di attività quali rimanenze o immobili, impianti e macchinari (vedere IAS 2 e IAS 16). Qualsiasi costo per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro incluso nel costo di tali attività comprende, con criteri proporzionali, i componenti indicati nel paragrafo 120. |
122 |
Le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo non devono essere riclassificate nell'utile (perdita) d'esercizio in un esercizio successivo. Tuttavia, l’entità può riclassificare nel patrimonio netto gli importi rilevati nelle altre componenti di conto economico complessivo. |
Passività (attività) netta per benefici definiti
123 |
Gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti devono essere determinati moltiplicando la passività (attività) netta per benefici definiti per il tasso di sconto di cui al paragrafo 83, entrambi determinati all’inizio dell’esercizio, tenendo conto delle variazioni nella passività (attività) netta per benefici definiti appostata nell’esercizio a seguito del pagamento di contributi e benefici. |
124 |
Gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti possono essere considerati comprensivi degli interessi attivi sulle attività a servizio del piano, degli interessi passivi sulle obbligazioni per benefici definiti e degli interessi sull’effetto del massimale di attività di cui al paragrafo 64. |
125 |
Gli interessi attivi sulle attività a servizio del piano rappresentano una componente del rendimento delle attività a servizio del piano e sono determinati moltiplicando il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano per il tasso di sconto di cui al paragrafo 83, entrambi determinati all’inizio dell’esercizio, tenendo conto delle variazioni nella passività (attività) netta per benefici definiti appostata nell’esercizio a seguito del pagamento di contributi e benefici. La differenza tra gli interessi attivi sulle attività a servizio del piano e il rendimento delle attività a servizio del piano è inclusa nella rivalutazione della passività (attività) netta per benefici definiti. |
126 |
Gli interessi sull’effetto del massimale di attività fanno parte della variazione complessiva dell'effetto del massimale di attività, e sono determinati moltiplicando l’effetto del massimale di attività per il tasso di sconto di cui al paragrafo 83, entrambi determinati all’inizio dell’esercizio. La differenza tra quest’importo e la variazione complessiva nell’effetto del massimale di attività è inclusa nella rivalutazione della passività (attività) netta per benefici definiti. |
Rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti
127 |
Le rivalutazioni della passività (attività) netta per benefici definiti comprendono:
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128 |
Gli utili e le perdite attuariali derivano da aumenti o diminuzioni del valore attuale di un’obbligazione per benefici definiti risultanti da variazioni delle ipotesi attuariali e dalle rettifiche basate sull’esperienza passata. Tra le cause di utili e perdite attuariali figurano, per esempio:
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129 |
Gli utili e le perdite attuariali non comprendono le variazioni del valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti risultante dall’introduzione, dalla modifica, dalla riduzione o dall’estinzione del piano a benefici definiti, né le variazioni dei benefici dovuti nell’ambito del piano a benefici definiti. Tali variazioni determinano un costo relativo a prestazioni di lavoro passate, oppure degli utili o delle perdite al momento dell’estinzione. |
130 |
Nel determinare il rendimento delle attività a servizio del piano, un’entità deve dedurre i costi di gestione delle attività a servizio del piano e tutte le imposte dovute dal piano stesso, diverse dalle imposte comprese nelle ipotesi attuariali utilizzate per valutare l’obbligazione per benefici definiti (paragrafo 76). Gli altri costi amministrativi non possono essere dedotti dal rendimento delle attività a servizio del piano. |
Esposizione nel bilancio
Compensazione
131 |
L’entità deve compensare un’attività relativa a un piano a fronte di una passività relativa a un altro piano se, e soltanto se, l’entità:
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132 |
I criteri di compensazione sono analoghi a quelli stabiliti per gli strumenti finanziari nello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio. |
Distinzione corrente/non corrente
133 |
Alcune entità distinguono le attività e passività correnti da quelle non correnti. Il presente Principio non specifica se l’entità debba distinguere le parti correnti e non correnti di attività e passività derivanti da benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. |
Componenti del costo dei benefici definiti
134 |
Il paragrafo 120 richiede a un’entità di rilevare nell’utile (perdita) d’esercizio il costo previdenziale e gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti. Il presente Principio non specifica come un’entità dovrebbe esporre in bilancio il costo previdenziale e gli interessi netti sulla passività (attività) netta per benefici definiti. L’entità espone in bilancio tali componenti secondo quanto disposto dallo IAS 1. |
Informazioni integrative
135 |
L'entità deve indicare informazioni che:
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136 |
Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 135, un’entità deve considerare:
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137 |
Se le informazioni integrative fornite in conformità alle disposizioni del presente Principio e di altri IFRS sono insufficienti a soddisfare le finalità di cui al paragrafo 135, un’entità deve fornire le informazioni integrative necessarie a soddisfare tali finalità. Per esempio, un’entità può presentare un’analisi del valore attuale dell’obbligazione per benefici definiti che distingua la natura, le caratteristiche e i rischi dell'obbligazione. Tali informazioni integrative potrebbero distinguere:
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138 |
Un’entità deve valutare se tutte le informazioni integrative devono essere disaggregate, o soltanto alcune di esse, per distinguere tra piani, o gruppi di piani, con gradi di rischio molto differenti. Per esempio, un’entità può decidere di disaggregare le informazioni integrative sui piani in base a una o più delle seguenti caratteristiche:
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Caratteristiche dei piani a benefici definiti e rischi correlati
139 |
L'entità deve indicare:
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Illustrazione degli importi nel bilancio
140 |
Un’entità deve fornire una riconciliazione tra il saldo di apertura e il saldo di chiusura per ciascuna delle seguenti voci, se applicabili:
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141 |
Ogni riconciliazione elencata nel paragrafo 140 deve illustrare uno dei seguenti elementi, se applicabile:
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142 |
Una entità deve disaggregare in classi il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano in maniera tale da indicare distintamente la natura e i rischi di tali attività, suddividendo ciascuna classe di attività a servizio del piano tra quelle che hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e quelle per le quali tale prezzo non è disponibile (come definito nell'IFRS 13 Misurazione del fair value (valore equo) (2)). Per esempio, considerando il livello delle informazioni integrative trattato nel paragrafo 136, un’entità potrebbe distinguere tra:
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143 |
Un’entità deve indicare il fair value (valore equo) degli strumenti finanziari trasferibili da essa posseduti come attività a servizio del piano e il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano consistenti in immobili occupati dall’entità o altre attività da essa utilizzate. |
144 |
Un’entità deve indicare le ipotesi attuariali rilevanti utilizzate per determinare il valore attuale dell'obbligazione per benefici definiti (vedere paragrafo 76). Tali informazioni integrative saranno in termini assoluti (per esempio, una percentuale assoluta e non soltanto un margine tra diverse percentuali e altre variabili). Quando l’entità presenta le informazioni integrative in forma aggregata per un insieme di piani, deve esporle in bilancio nella forma di medie ponderate o di intervalli relativamente ristretti. |
Importo, tempistica e incertezza dei flussi finanziari futuri
145 |
L'entità deve indicare:
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146 |
Un’entità deve fornire una descrizione delle strategie di correlazione delle attività e delle passività utilizzate dal piano o dall'entità, inclusi l’utilizzo di rendite e di altre tecniche, come i contratti di longevity swap, per la gestione del rischio. |
147 |
Per fornire un'indicazione dell'effetto del piano a benefici definiti sui flussi finanziari futuri dell'entità, un'entità deve indicare:
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Piani relativi a più datori di lavoro
148 |
Se un’entità partecipa a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, deve indicare:
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Piani a benefici definiti che condividono i rischi tra entità sotto controllo comune
149 |
Se un’entità partecipa a un piano a benefici definiti che condivide rischi tra entità sotto controllo comune, deve indicare:
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150 |
Le informazioni richieste dal paragrafo 149(c) e (d) possono essere indicate facendo riferimento alle informazioni integrative presentate nel bilancio di un'altra entità del gruppo se:
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Requisiti informativi di altri IFRS
151 |
Laddove richiesto dallo IAS 24 l’entità fornisce informazioni integrative su:
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152 |
Laddove richiesto dallo IAS 37 l’entità fornisce informazioni integrative sulle passività potenziali derivanti da obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. |
ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE PER I DIPENDENTI
153 |
Gli altri benefici a lungo termine per i dipendenti includono benefici come i seguenti, se non si prevede che essi siano estinti interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano l’attività lavorativa relativa:
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154 |
La valutazione degli altri benefici a lungo termine non presenta, di solito, lo stesso grado di incertezza della valutazione dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Per questa ragione, il presente Principio richiede un metodo semplificato di contabilizzazione di tali benefici. A differenza della contabilizzazione richiesta per i benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, questo metodo non rileva le rivalutazioni nelle altre componenti di conto economico complessivo. |
Rilevazione e valutazione
155 |
Nella rilevazione e valutazione dell'avanzo o del disavanzo in un altro piano per benefici a lungo termine per i dipendenti, un'entità deve applicare i paragrafi 56-98 e 113-115. Un’entità deve applicare i paragrafi 116-119 nella rilevazione e valutazione dei diritti di indennizzo. |
156 |
Per altri benefici a lungo termine per i dipendenti, un’entità deve rilevare il totale netto dei seguenti importi nell’utile (perdita) d’esercizio, ad eccezione del caso in cui un altro IFRS richieda o consenta la loro inclusione nel costo di un’attività:
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157 |
L’invalidità permanente è un esempio degli altri benefici a lungo termine per i dipendenti. Se il livello del beneficio dipende dalla anzianità lavorativa, l’obbligazione sorge man mano che l’attività lavorativa è prestata. La valutazione del valore di quella obbligazione riflette la probabilità che il pagamento venga richiesto e il periodo di tempo nel quale si ritiene il pagamento dovrà essere effettuato. Se il livello del beneficio è il medesimo per ogni dipendente invalido senza tener conto dell’anzianità di servizio, il costo atteso di quei benefici è rilevato al manifestarsi dell’evento che causa l’invalidità permanente. |
Informazioni integrative
158 |
Sebbene il presente Principio non richieda informazioni integrative specifiche sugli altri benefici a lungo termine per i dipendenti, queste possono essere richieste da altri IFRS. Per esempio, lo IAS 24 richiede indicazioni sui benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo IAS 1 richiede l’indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti. |
BENEFICI DOVUTI PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
159 |
Il presente Principio tratta i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro distintamente dagli altri benefici per i dipendenti per il fatto che l’evento che dà origine all’obbligazione è la cessazione del rapporto di lavoro piuttosto che l’esistenza di tale rapporto. I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro risultano dalla decisione dell’entità di concludere il rapporto di lavoro o dalla decisione di un dipendente di accettare un'offerta, da parte dell’entità, di benefici in cambio della cessazione del rapporto di lavoro. |
160 |
I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro non comprendono i benefici per i dipendenti risultanti dalla cessazione del rapporto di lavoro su richiesta del dipendente, senza offerta di benefici da parte dell'entità, oppure come conseguenza di requisiti obbligatori di pensionamento, perché tali benefici sono benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Alcune entità erogano minori benefici per la cessazione volontaria del rapporto di lavoro richiesta dal dipendente (in sostanza, un beneficio successivo alla fine del rapporto di lavoro) rispetto a quelli erogati per l’interruzione non volontaria richiesta dall’entità. La differenza tra il beneficio erogato per la cessazione del rapporto di lavoro su richiesta del dipendente e un beneficio maggiore erogato in caso di richiesta dell’entità è un beneficio dovuto ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro. |
161 |
La forma del beneficio per i dipendenti non determina se esso viene erogato in cambio dell’attività lavorativa svolta dal dipendente o in cambio della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente. Tipicamente sono pagamenti in un’unica soluzione, ma talvolta includono anche:
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162 |
Gli indicatori che un beneficio per i dipendenti è erogato in cambio dell’attività lavorativa svolta sono i seguenti:
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163 |
Alcuni benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro sono erogati in base alle condizioni di un piano per benefici per i dipendenti in essere. Per esempio, essi possono essere stabiliti da statuto, da contratto di lavoro o da accordo sindacale, o possono risultare dalla precedente prassi del datore di lavoro nell’erogare simili benefici. Un altro esempio riguarda il caso di un’entità che rende disponibile un’offerta di benefici per un periodo prolungato, o se intercorre un periodo prolungato tra l’offerta e la data prevista della cessazione effettiva; in tal caso l'entità valuta se ha costituito un nuovo piano per benefici per i dipendenti e, quindi, se i benefici offerti in base a quel piano sono benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro o benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. I benefici per i dipendenti erogati in base alle condizioni di un piano per benefici per i dipendenti, sono benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro se derivano dalla decisione dell’entità di cessare il rapporto di lavoro con un dipendente e non sono condizionati all’attività lavorativa da erogare in futuro. |
164 |
Alcuni benefici per i dipendenti sono dovuti indipendentemente dai motivi della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente. Il pagamento di tali benefici è certo (soggetto a eventuali condizioni per l’acquisizione del diritto o eventuali requisiti minimi di anzianità di servizio) ma è incerto il momento del pagamento. Nonostante tali benefici siano definiti in alcuni ordinamenti come indennità dovute ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, o gratifiche per la cessazione del rapporto di lavoro, essi rappresentano benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, piuttosto che benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e l’entità li contabilizza come tali (benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro). |
Rilevazione
165 |
Un’entità deve rilevare una passività e il costo relativo ai benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro nella data più immediata tra le seguenti:
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166 |
Per i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro a seguito della decisione del dipendente di accettare un’offerta di benefici in cambio della cessazione del rapporto di lavoro, il momento in cui l’entità non può più ritirare l’offerta di benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro è quello più immediato tra:
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167 |
Per quanto riguarda i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro a seguito della decisione di un’entità di cessare il rapporto di lavoro con un dipendente, l’entità non può più ritirare l’offerta se ha comunicato ai dipendenti interessati un piano di cessazione del rapporto di lavoro che soddisfa tutti i criteri seguenti:
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168 |
Quando l’entità rileva i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, può anche dover contabilizzare una modifica del piano o una riduzione degli altri benefici per i dipendenti (vedere paragrafo 103). |
Misurazione
169 |
Un’entità deve valutare i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro al momento della rilevazione iniziale e deve valutare e rilevare le variazioni successive, in conformità alla natura del beneficio per i dipendenti purché, qualora i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro siano un miglioramento dei benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, l’entità applichi i requisiti per i benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Altrimenti:
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170 |
Considerato che i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro non sono erogati in cambio dell’attività lavorativa svolta, i paragrafi 70-74 relativi all’attribuzione dei benefici ai periodi di lavoro non rilevano.
Premessa A seguito di una recente acquisizione, un’entità intende chiudere uno stabilimento entro dieci mesi e, quindi, dismettere tutti i dipendenti rimasti nello stabilimento. Per l'esecuzione di alcuni contratti, tuttavia, l'entità necessita dell'esperienza dei dipendenti dello stabilimento, e annuncia quindi il seguente piano di cessazione del rapporto di lavoro. Ciascun dipendente che rimane in servizio fino alla chiusura dello stabilimento riceverà, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, un pagamento in contanti di CU30.000. I dipendenti che vanno via prima della chiusura dello stabilimento percepiranno CU10.000. Nello stabilimento lavorano 120 dipendenti. Al momento dell’annuncio del piano, l’entità prevede che 20 di essi vadano via prima della chiusura. Pertanto, i flussi finanziari in uscita attesi complessivi derivanti dal piano ammontano a CU3.200.000 (ossia 20 × CU10.000 + 100 × CU30.000). Come disposto dal paragrafo 160, l’entità contabilizza i benefici erogati in cambio della cessazione del rapporto di lavoro come benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro e contabilizza i benefici erogati a titolo di corrispettivo per l’attività di lavoro svolta come benefici a breve termine per i dipendenti. Benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro Il beneficio erogato in cambio della cessazione del rapporto di lavoro è di CU10.000. Questo è l’ammontare che l’entità dovrebbe pagare per la cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che i dipendenti restino in servizio fino alla chiusura dello stabilimento o vadano via prima. Anche se ai dipendenti è data facoltà di andare via prima della chiusura, la cessazione del rapporto di lavoro di tutti i dipendenti è il risultato della decisione dell'entità di chiudere lo stabilimento e risolvere il rapporto di lavoro con gli stesso (ciò significa che tutti i dipendenti cesseranno il rapporto di lavoro alla chiusura dello stabilimento). Pertanto, l’entità rileva una passività di CU1.200.000 (ossia 120 × CU10.000) per i benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro, erogati in conformità al piano per benefici per i dipendenti nella data più immediata tra la data in cui l’entità annuncia il piano di cessazione del rapporto di lavoro e quella in cui essa rileva i costi di ristrutturazione associati alla chiusura dello stabilimento. Benefici erogati in cambio dell’attività lavorativa svolta I benefici marginali che i dipendenti riceveranno qualora forniscano la propria attività lavorativa per l’intero periodo di dieci mesi sono intesi come corrispettivo per l'attività lavorativa svolta in quel periodo. L’entità li contabilizza come benefici a breve termine per i dipendenti perché prevede di liquidarli entro dodici mesi dal termine dell'esercizio. In quest’esempio, l’attualizzazione non è richiesta, per cui un costo di CU200.000 (ossia CU2.000.000 ÷ 10) viene rilevato in ogni mese per il periodo di lavoro di dieci mesi, con un aumento corrispondente del valore contabile della passività. |
Informazioni integrative
171 |
Sebbene il presente Principio non richieda informazioni integrative specifiche in merito ai benefici dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro, esse possono essere richieste da altri IFRS. Per esempio, lo IAS 24 richiede indicazioni sui benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo IAS 1 richiede l’indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti. |
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DATA DI ENTRATA IN VIGORE
172 |
L'entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2013 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. Se l’entità adotta il presente Principio per un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. |
173 |
Un’entità deve applicare il presente Principio retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori, con le seguenti eccezioni:
|
(1) La polizza assicurativa che soddisfa i requisiti richiesti non è necessariamente un contratto assicurativo secondo la definizione dell’IFRS 4 Contratti assicurativi.
(2) If an entity has not yet applied IFRS 13, it may refer to paragraph AG71 of IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, or paragraph B.5.4.3 of IFRS 9 Financial Instruments (October 2010), if applicable.
APPENDICE
Modifiche ad altri IFRS
La presente appendice riporta le modifiche ad altri IAS risultanti dalla modifica dello IAS 19 da parte del Board nel giugno del 2011. Un’entità deve applicare tali modifiche quando applica lo IAS 19 modificato.
IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
A1 |
Il paragrafo 39L è aggiunto come segue:
|
A2 |
Nell’Appendice D (Esenzioni dall’applicazione di altri IFRS), il titolo che precede il paragrafo D10 e i paragrafi D10 e D11 sono eliminati e il paragrafo D1 è modificato come segue:
|
A3 |
Nell’Appendice E (Esenzioni a breve termine dagli IFRS), si aggiungono un’intestazione e il paragrafo E5: Benefici per i dipendenti
|
IFRS 8 Settori operativi
A4 |
Il paragrafo 24 è modificato come segue:
[nota a piè di pagina omessa] |
IFRS 13 Misurazione del fair value (valore equo)
A5 |
Il titolo che precede il paragrafo D61 è modificato come segue: |
IAS 19 Benefici per i dipendenti (modificato nel giugno 2011)
A6 |
I paragrafi D62 e D63 sono modificati come descritto di seguito:
|
IAS 1 Presentazione del bilancio
A7 |
Nel paragrafo 7, la definizione di ‘altre componenti di conto economico complessivo’ è modificata come segue:
|
A8 |
Il paragrafo 96 è modificato e il paragrafo 139K è aggiunto come segue:
|
IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
A9 |
Il paragrafo 22 è modificato come segue:
|
IFRIC 14 IAS 19 - Il limite relativo a una attività a servizio di un piano a benefici definiti, le previsioni di contribuzione minima e la loro interazione
A10 |
Sotto l’intestazione ‘Riferimenti’, dopo il riferimento allo IAS 19 Benefici per i dipendenti, è aggiunto ‘(modificato nel 2011)’. I paragrafi 25 e 26 sono eliminati, i paragrafi 1, 6, 17 e 24 sono modificati e il paragrafo 27C viene aggiunto come segue:
|
6.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/42 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 476/2012 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2012
relativo al divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo per i pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o francese o immatricolati in Spagna o in Francia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali, fissa il quantitativo di tonno rosso di cui è autorizzata la cattura nel 2012 da parte dei pescherecci dell’Unione europea nell’Oceano Atlantico, ad est di 45o di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (2), impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i contingenti individuali assegnati alle loro navi di lunghezza superiore a 24 metri. |
(3) |
La politica comune della pesca mira a garantire la redditività a lungo termine del settore della pesca attraverso lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nel rispetto del principio precauzionale. |
(4) |
In conformità dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri o di altre informazioni in suo possesso, quando constata che le possibilità di pesca di cui dispone l’Unione europea, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri sono considerate esaurite per uno o più attrezzi o flotte pescherecce, ne informa gli Stati membri interessati e vieta le attività di pesca per la zona in questione, gli attrezzi, lo stock, i gruppi di stock o la flotta coinvolti in queste attività di pesca specifiche. |
(5) |
Le informazioni di cui dispone la Commissione indicano che le possibilità di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45o di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo assegnate ai pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o francese o immatricolati in Spagna o in Francia sono state esaurite il 29 maggio 2012. |
(6) |
In data 26, 27 e 29 maggio la Francia ha comunicato alla Commissione di aver imposto un fermo di pesca ai suoi nove pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2012 alla pesca del tonno rosso, con effetto a decorrere dal 26 maggio per tre pescherecci, dal 27 maggio per due pescherecci e dal 29 maggio per i rimanenti quattro pescherecci, dopo l’ultimo trasferimento autorizzato in quello stesso giorno per questi quattro pescherecci; tutte le attività di pesca sono state quindi vietate a decorrere dal 30 maggio 2012. |
(7) |
In data 1o giugno 2012 la Spagna ha comunicato alla Commissione di aver imposto un fermo di pesca ai suoi sei pescherecci con reti a circuizione dediti nel 2012 alla pesca del tonno rosso, con effetto a decorrere dal 29 maggio per due di essi e dal 30 maggio per i rimanenti quattro; tutte le attività di pesca sono state quindi vietate a decorrere dal 30 maggio 2012. |
(8) |
Fatte salve le misure summenzionate adottate dalla Spagna e dalla Francia, è necessario che la Commissione confermi il divieto di pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45o di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo, a decorrere dal 30 maggio 2012, per i pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o francese o immatricolati in Spagna o in Francia, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La pesca del tonno rosso nell’Oceano Atlantico, ad est di 45o di longitudine ovest, e nel Mar Mediterraneo da parte dei pescherecci con reti a circuizione battenti bandiera spagnola o francese o immatricolati in Spagna o in Francia è vietata a decorrere, al più tardi, dal 30 maggio.
A decorrere da tale data è inoltre vietato conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di tale stock effettuate dai suddetti pescherecci.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.
6.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/44 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 477/2012 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2012
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2012
Per la Commissione, a nome del presidente
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
AL |
52,8 |
MA |
66,7 |
|
TR |
67,1 |
|
ZZ |
62,2 |
|
0707 00 05 |
MK |
43,6 |
TR |
112,6 |
|
ZZ |
78,1 |
|
0709 93 10 |
TR |
97,5 |
ZZ |
97,5 |
|
0805 50 10 |
BO |
105,2 |
TR |
110,6 |
|
ZA |
144,5 |
|
ZZ |
120,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
104,7 |
BR |
86,4 |
|
CH |
86,1 |
|
CL |
99,1 |
|
CN |
87,3 |
|
NZ |
123,9 |
|
US |
189,2 |
|
UY |
67,3 |
|
ZA |
102,5 |
|
ZZ |
105,2 |
|
0809 10 00 |
TR |
222,0 |
ZZ |
222,0 |
|
0809 29 00 |
TR |
468,6 |
US |
577,9 |
|
ZZ |
523,3 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
6.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/46 |
DECISIONE 2012/291/PESC DEL CONSIGLIO
del 5 giugno 2012
che modifica e proroga l’azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (1), EULEX KOSOVO
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/124/PESC (2) che istituisce una missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO). |
(2) |
L’8 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/322/PESC (3), che ha modificato e prorogato l’azione comune 2008/124/PESC per un periodo di due anni fino al 14 giugno 2012. |
(3) |
Sulla scorta delle raccomandazioni del riesame strategico, la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di due anni. |
(4) |
L’importo di riferimento finanziario copre il periodo fino al 14 giugno 2012. L’azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere modificata affinché preveda un nuovo importo di riferimento finanziario dal 15 giugno 2012 al 14 giugno 2013. |
(5) |
L’EULEX KOSOVO sarà condotta nell’ambito di una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe impedire il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione di cui all’articolo 21 del trattato. |
(6) |
L’azione comune 2008/124/PESC dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’azione comune 2008/124/PESC è così modificata:
1) |
all’articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:
|
2) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Struttura dell’EULEX KOSOVO 1. L’EULEX KOSOVO è una missione unificata PSDC in tutto il Kosovo. 2. L’EULEX KOSOVO istituisce:
|
3) |
l’articolo 9, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4. Tutto il personale esercita le sue funzioni e opera nell’interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime in materia di sicurezza stabiliti dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (4). |
4) |
l’articolo 14 è modificato come segue:
|
5) |
l’articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2010 è di 265 000 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2010 fino al 14 dicembre 2011 è di 165 000 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 dicembre 2011 fino al 14 giugno 2012 è di 72 800 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all’EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2012 fino al 14 giugno 2013 è di 111 000 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l’EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.»; |
6) |
l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Comunicazione di informazioni e documenti 1. L’AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO e ad altre parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell’UE prodotti ai fini dell’EULEX KOSOVO fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna, a norma della decisione 2011/292/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale. 2. Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l’AR è inoltre autorizzato a trasmettere alle competenti autorità locali informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello “RESTREINT UE/ EU RESTRICTED” prodotti ai fini dell’EULEX KOSOVO, conformemente alla decisione 2011/292/UE. In tutti gli altri casi, tali informazioni e documenti sono trasmessi alle competenti autorità locali secondo procedure consone al livello di cooperazione di tali autorità con l’UE. 3. L’AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO, ad altre parti terze associate alla presente azione comune ed alle competenti autorità locali documenti non classificati dell’UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito all’EULEX KOSOVO e soggetti all’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (5). 4. L’AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui sopra a persone poste sotto la propria autorità, al comandante delle operazioni civili e/o al capomissione. |
7) |
all’articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2014.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2012
Per il Consiglio
Il presidente
N. WAMMEN
(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status, ed è in linea con la risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(2) GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.
(3) GU L 145 dell’11.6.2010, pag. 13.
(4) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.»;
(5) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).»;
Rettifiche
6.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/48 |
Rettifica della decisione 2011/297/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica l’azione comune 2001/555/PESC sull’istituzione di un centro satellitare dell’Unione europea
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 136 del 24 maggio 2011 )
A pagina 62, considerando 1:
anziché:
«(1) |
In seguito alla denuncia del trattato modificato di Bruxelles del 1954 che istituisce l’Unione dell’Europa occidentale (“UEO”), è necessario garantire, a nome dei dieci Stati membri che partecipano all’UEO, la continuazione di determinati compiti amministrativi della UEO restanti dopo la sua chiusura il 30 giugno 2011, in particolare l’amministrazione delle pensioni del personale della UEO e il piano sociale della UEO, come pure la composizione di eventuali controversie tra la UEO e il precedente personale.», |
leggi:
«(1) |
In seguito alla denuncia del trattato modificato di Bruxelles del 1954 che istituisce l’Unione dell’Europa occidentale (“UEO”), è necessario garantire, a nome dei dieci Stati membri che partecipano all’UEO, la continuazione di determinati compiti amministrativi dell’UEO restanti dopo la sua chiusura il 30 giugno 2011, in particolare l’amministrazione delle pensioni degli agenti dell’UEO e il piano sociale della UEO, come pure la composizione di eventuali controversie tra la UEO e i suoi ex agenti.»; |
a pagina 62, articolo 1, punto 1:
anziché:
1) |
all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «5. A decorrere dal 1o luglio 2011, a seguito dello scioglimento dell’Unione dell’Europa occidentale (“UEO”), il centro espleta i compiti amministrativi previsti all’articolo 23 bis.», |
leggi:
1) |
all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. A decorrere dal 1o luglio 2011, a seguito dello scioglimento dell’Unione dell’Europa occidentale (“UEO”), il centro espleta i compiti amministrativi previsti all’articolo 23 bis.»; |
a pagina 62, articolo 1 (nuovo articolo 23 bis):
anziché:
«Articolo 23 bis
Compiti amministrativi a seguito dello scioglimento dell’UEO
1. A decorrere dal 1o luglio 2011, il centro, a nome del Belgio, della Germania, della Grecia, della Spagna, della Francia, dell’Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, del Portogallo e del Regno Unito (“i dieci Stati membri”), espleta i seguenti compiti amministrativi restanti dell’UEO:
a) |
amministrazione delle pensioni del precedente personale dell’UEO; |
b) |
amministrazione del piano sociale dell’UEO; |
c) |
amministrazione di eventuali controversie tra l’UEO e i membri del suo precedente personale e attuazione delle decisioni del competente consiglio di appello; |
d) |
assistenza ai dieci Stati membri in relazione alla liquidazione dei beni dell’UEO. |
2. L’amministrazione delle pensioni del precedente personale dell’UEO:
a) |
ha luogo conformemente alle norme dell’UEO in materia di pensioni, in vigore al 30 giugno 2011. Se necessario, dette norme possono essere modificate dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6, nell’ambito del quadro pensionistico delle organizzazioni coordinate; |
b) |
è gestita dalla Sezione comune di amministrazione delle pensioni nell’ambito delle organizzazioni coordinate (“SCAP”). A tal fine il centro, a nome dei dieci Stati membri, conclude un memorandum di intesa entro il 30 giugno 2011. L’UEO può anche essere parte di detto memorandum di intesa. Il memorandum di intesa è approvato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 e firmato dal suo presidente. |
Qualsiasi controversia riguardante queste pensioni e riguardante gli ex agenti dell’UEO è composta conformemente al paragrafo 3.
3. Qualsiasi controversia tra l’UEO e i suoi ex agenti è soggetta al sistema di risoluzione delle controversie dell’UEO in vigore al 30 giugno 2011.
Il sistema di risoluzione delle controversie è aggiornato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 per la sua attuazione a decorrere dal 1o luglio 2011 nell’ambito del centro.
Lo status di ex agente dell’UEO è disciplinato dalle norme sul personale dell’UEO in vigore al 30 giugno 2011, da ogni contratto applicabile, da ogni altra decisione dell’UEO applicabile e dal piano sociale dell’UEO.
4. L’amministrazione del piano sociale dell’UEO si svolge conformemente al piano sociale adottato dall’UEO il 22 ottobre 2010. È anche conforme a qualsiasi decisione successiva vincolante del competente consiglio di appello e a qualsiasi decisione presa dall’UEO o dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 di attuare tale decisione.
5. L’assistenza nelle operazioni di liquidazione dei beni dell’UEO comprende l’amministrazione di qualsiasi questione giuridica o finanziaria conseguente alla chiusura dell’UEO, espletata sotto la supervisione del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6.
6. Ogni decisione in relazione ai compiti definiti nel presente articolo, comprese le decisioni del consiglio di amministrazione di cui al presente articolo, è adottata all’unanimità dal consiglio di amministrazione composto dai rappresentanti dei dieci Stati membri. Il consiglio di amministrazione decide in questa configurazione sulle modalità di esercizio della presidenza da parte di uno dei suoi membri. Il direttore del centro o il suo rappresentante può presenziare le riunioni del consiglio di amministrazione in questa configurazione. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno una volta l’anno o su richiesta di almeno tre membri. Possono essere convocate riunioni ad hoc del consiglio di amministrazione a livello di esperti per trattare temi o problemi specifici. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con procedura scritta.
7. Il centro assume il personale necessario per espletare i compiti di cui al paragrafo 1. Se uno dei dieci Stati membri propone di distaccare una persona a tale scopo, quest’ultima è assunta. In caso contrario, o se i distacchi non sono sufficienti per coprire tutti i posti necessari, è assunto il personale necessario. Si applicano le norme del centro per il personale, fatte salve le disposizioni del presente articolo.
8. Tutte le voci di spesa derivanti dall’attuazione del presente articolo nonché le entrate che essa genera fanno parte di un bilancio separato del centro. Questo bilancio è stilato per ogni esercizio finanziario, corrispondente all’anno civile, ed è adottato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6, che delibera su proposta del suo presidente, entro il 1o settembre di ogni anno. Il bilancio è equilibrato in entrate e spese. Nel bilancio figura l’elenco del personale assunto per svolgere le mansioni di cui al paragrafo 7. Le entrate sono costituite dai contributi dei dieci Stati membri, fissati secondo le norme applicabili ai loro contributi all’UEO in vigore al 30 giugno 2011 e da entrate varie. Al fine di costituire un fondo iniziale di 5,3 milioni di EUR, i contributi iniziali, pari al 20 % di tale somma, sono versati entro il 30 giugno 2011. Il consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 adotta le norme finanziarie necessarie, ispirandosi, nella misura del possibile, alle norme finanziarie del centro, e le norme in materia di controllo del bilancio e scarico. Nelle more dell’adozione di tali norme, si applicano le norme dell’UEO.
9. Entro il 30 giugno 2011 il centro concluderà un accordo o un accordo amministrativo con l’UEO per quanto riguarda l’attuazione del presente articolo, che è approvato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 e firmato dal suo presidente.»,
leggi:
«Articolo 23 bis
Compiti amministrativi a seguito dello scioglimento dell’UEO
1. A decorrere dal 1o luglio 2011, il centro, a nome del Belgio, della Germania, della Grecia, della Spagna, della Francia, dell’Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, del Portogallo e del Regno Unito (“i dieci Stati membri”), espleta i seguenti compiti amministrativi restanti dell’UEO:
a) |
amministrazione delle pensioni degli ex agenti dell’UEO; |
b) |
amministrazione del piano sociale dell’UEO; |
c) |
amministrazione di eventuali controversie tra l’UEO e i suoi ex agenti e attuazione delle decisioni della competente commissione ricorsi; |
d) |
assistenza ai dieci Stati membri in relazione alla liquidazione dei beni dell’UEO. |
2. L’amministrazione delle pensioni degli ex agenti dell’UEO:
a) |
ha luogo conformemente al regolamento delle pensioni UEO, in vigore al 30 giugno 2011. Se necessario, detto regolamento può essere modificato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6, nell’ambito del quadro pensionistico delle organizzazioni coordinate; |
b) |
è gestita dalla Sezione comune di amministrazione delle pensioni nell’ambito delle organizzazioni coordinate (“SCAP”). A tal fine il centro, a nome dei dieci Stati membri, conclude un memorandum di intesa entro il 30 giugno 2011. L’UEO può anche essere parte di detto memorandum di intesa. Il memorandum di intesa è approvato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 e firmato dal suo presidente. |
Qualsiasi controversia riguardante queste pensioni e riguardante gli ex agenti dell’UEO è composta conformemente al paragrafo 3.
3. Qualsiasi controversia tra l’UEO e i suoi ex agenti è soggetta al sistema di risoluzione delle controversie dell’UEO in vigore al 30 giugno 2011.
Il sistema di risoluzione delle controversie è aggiornato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 per la sua attuazione a decorrere dal 1o luglio 2011 nell’ambito del centro.
Lo status di ex agente dell’UEO è disciplinato dal regolamento del personale dell’UEO in vigore al 30 giugno 2011, da ogni contratto applicabile, da ogni altra decisione dell’UEO applicabile e dal piano sociale dell’UEO.
4. L’amministrazione del piano sociale dell’UEO si svolge conformemente al piano sociale adottato dall’UEO il 22 ottobre 2010. È anche conforme a qualsiasi decisione successiva vincolante della competente commissione ricorsi e a qualsiasi decisione presa dall’UEO o dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 di attuazione di tale decisione.
5. L’assistenza nelle operazioni di liquidazione dei beni dell’UEO comprende l’amministrazione di qualsiasi questione giuridica o finanziaria conseguente alla chiusura dell’UEO, espletata sotto la supervisione del consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6.
6. Ogni decisione in relazione ai compiti definiti nel presente articolo, comprese le decisioni del consiglio di amministrazione di cui al presente articolo, è adottata all’unanimità dal consiglio di amministrazione composto dai rappresentanti dei dieci Stati membri. Il consiglio di amministrazione decide in questa configurazione sulle modalità di esercizio della presidenza da parte di uno dei suoi membri. Il direttore del centro o il suo rappresentante può presenziare le riunioni del consiglio di amministrazione in questa configurazione. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno una volta l’anno o su richiesta di almeno tre membri. Possono essere convocate riunioni ad hoc del consiglio di amministrazione a livello di esperti per trattare temi o problemi specifici. Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate con procedura scritta.
7. Il centro assume il personale necessario per espletare i compiti di cui al paragrafo 1. Se uno dei dieci Stati membri propone di distaccare una persona a tale scopo, quest’ultima è assunta. In caso contrario, o se i distacchi non sono sufficienti per coprire tutti i posti necessari, il personale necessario è assunto a contratto. Si applica il regolamento del personale del centro, fatte salve le disposizioni del presente articolo.
8. Tutte le voci di spesa derivanti dall’attuazione del presente articolo nonché le entrate ad essa connesse fanno parte di un bilancio separato del centro. Questo bilancio è stilato per ogni esercizio finanziario, corrispondente all’anno civile, ed è adottato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6, che delibera su proposta del suo presidente, entro il 1o settembre di ogni anno. Il bilancio chiude in pareggio in entrate e spese. Nel bilancio figura l’elenco del personale assunto per svolgere le mansioni di cui al paragrafo 7. Le entrate sono costituite dai contributi dei dieci Stati membri, fissati secondo le norme applicabili ai loro contributi all’UEO in vigore al 30 giugno 2011 e da entrate varie. Al fine di costituire un fondo iniziale di 5,3 milioni di EUR, i contributi iniziali, pari al 20 % di tale somma, sono versati entro il 30 giugno 2011. Il consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 adotta le norme finanziarie necessarie, ispirandosi, nella misura del possibile, alle norme finanziarie del centro, e le norme in materia di controllo del bilancio e discarico. Nelle more dell’adozione di tali norme, si applica il regolamento dell’UEO.
9. Entro il 30 giugno 2011 il centro concluderà un accordo o un’intesa amministrativa con l’UEO per quanto riguarda l’attuazione del presente articolo, che è approvato dal consiglio di amministrazione di cui al paragrafo 6 e firmato dal suo presidente.»