ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2012.218.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 218

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

55o anno
15 agosto 2012


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 734/2012 della Commissione, del 10 agosto 2012, recante divieto di pesca del salmone atlantico nelle acque UE delle sottodivisioni 22-31 (Mar Baltico, escluso il Golfo di Finlandia) per le navi battenti bandiera svedese

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2012 della Commissione, del 14 agosto 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio ( 1 )

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2012 della Commissione, del 14 agosto 2012, recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2012/13

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 737/2012 della Commissione, del 14 agosto 2012, relativo alla protezione di taluni stock del Mar Celtico

8

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 738/2012 della Commissione, del 14 agosto 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

10

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 739/2012 della Commissione, del 14 agosto 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2012 della Commissione, del 14 agosto 2012, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 agosto 2012

14

 

 

DECISIONI

 

 

2012/474/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 agosto 2012, sull’approvazione da parte della Commissione dei piani di campionamento per la pesatura dei prodotti della pesca a norma dell’articolo 60, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, nonché dei piani di controllo per la pesatura dei prodotti della pesca a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 [notificata con il numero C(2012) 5568]

17

 

 

2012/475/UE

 

*

Decisione della Banca centrale europea, del 2 agosto 2012, che abroga la decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2012/17)

19

 

 

ORIENTAMENTI

 

 

2012/476/UE

 

*

Indirizzo della Banca centrale europea, del 2 agosto 2012, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’Indirizzo BCE/2007/9 (BCE/2012/18)

20

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/1


REGOLAMENTO (UE) N. 734/2012 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2012

recante divieto di pesca del salmone atlantico nelle acque UE delle sottodivisioni 22-31 (Mar Baltico, escluso il Golfo di Finlandia) per le navi battenti bandiera svedese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1256/2011 del Consiglio, del 30 novembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) n. 1124/2010 (2), fissa i contingenti per il 2012.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

(3)

È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Lowri EVANS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 320 del 3.12.2011, pag. 3.


ALLEGATO

N.

11/Baltic

Stato membro

Svezia

Stock

SAL/3BCD-F

Specie

Salmone atlantico (Salmo Salar)

Zona

Acque UE delle sottodivisioni 22-31 (Mar Baltico, escluso il Golfo di Finlandia)

Data

9 luglio 2012


15.8.2012   

IT

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L 218/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 735/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) in forza della direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) conformemente alla procedura prevista dall’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce ulteriori modalità di attuazione per la quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4). Dalla sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009, detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento ed è elencata nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (5).

(2)

In conformità all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, il 16 dicembre 2011 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l’Autorità», ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di rapporto di riesame della sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio (6). Il progetto di rapporto di riesame e il parere dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 13 luglio 2012 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente l’idrogenocarbonato di potassio.

(3)

L’Autorità ha trasmesso il suo parere sull’idrogenocarbonato di potassio al notificante e la Commissione lo ha invitato a presentare osservazioni sul rapporto di riesame.

(4)

Si conferma che la sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(5)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione della sostanza idrogenocarbonato di potassio. Considerato che l’uso del idrogenocarbonato di potassio come insetticida era stato valutato dal Belgio e non erano emersi rischi aggiuntivi, è opportuno autorizzare questo uso oltre all’impiego come fungicida.

(6)

È dunque opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(7)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione del presente regolamento, al fine di permettere agli Stati membri, al notificante e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti idrogenocarbonato di potassio di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2013

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.

(4)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(5)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(6)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance potassium hydrogen carbonate (conclusioni relative al riesame inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari per quanto concerne la sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio), EFSA Journal 2012;10(1):2524. Disponibile on line all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


ALLEGATO

Nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 244 concernente la sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«244

Idrogenocarbonato di potassio

Numero CAS 298-14-6

Numero CIPAC 853

Idrogenocarbonato di potassio

≥ 99,5 %

Impurezze:

 

Pb max 10 mg/kg

 

As max 3 mg/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’idrogenocarbonato di potassio (SANCO/2625/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 luglio 2012.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione al rischio per le api mellifere. Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel relativo rapporto di riesame.


15.8.2012   

IT

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L 218/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 736/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2012

recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2012/13

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 1670/2006 della Commissione, del 10 novembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche (2), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1670/2006, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo e distillati, moltiplicati per un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell’andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d’invecchiamento di detta bevanda alcolica.

(2)

In base alle informazioni fornite dall’Irlanda relativamente al periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2011, per l’Irish whiskey il periodo medio d’invecchiamento nel 2011 era di cinque anni.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 899/2011 della Commissione, del 7 settembre 2011, recante fissazione dei coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2011/12 (3), ha cessato di avere effetto dato che riguarda i coefficienti applicabili per il periodo 2011/12. Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013.

(4)

L’articolo 10 del protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. L’Unione ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all’esportazione. Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1670/2006, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo dei coefficienti per il periodo 2012/13.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013 i coefficienti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1670/2006, applicabili ai cereali utilizzati in Irlanda per la fabbricazione dell’Irish whiskey, sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 33.

(3)  GU L 231 dell’8.9.2011, pag. 13.


ALLEGATO

Coefficienti applicabili in Irlanda

Periodo di applicazione

Coefficiente applicabile

all’orzo utilizzato nella fabbricazione dell’Irish whiskey, categoria B (1)

ai cereali utilizzati nella fabbricazione dell’Irish whiskey, categoria A

Dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013

0,227

0,970


(1)  Compreso l’orzo trasformato in malto.


15.8.2012   

IT

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L 218/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 737/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2012

relativo alla protezione di taluni stock del Mar Celtico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (2), la politica comune della pesca deve prevedere misure coerenti in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive, incluse misure specifiche volte a ridurre l’impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio.

(2)

A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, qualora la conservazione degli stock di organismi marini richieda un intervento immediato, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie a complemento o in deroga al suddetto regolamento.

(3)

Il parere pervenuto nel giugno 2011 dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (in appresso: «CIEM») indica che i tassi di rigetto nel Mar Celtico, in particolare per quanto riguarda il novellame di eglefino e di merlano, sono elevati e in aumento. Il fatto di rigettare in mare i pesci prima che questi abbiano avuto la possibilità di riprodursi riduce la resa potenziale futura, minacciando in tal modo la sostenibilità degli stock.

(4)

Sia le flotte che praticano la pesca dello scampo che quelle con reti a strascico e sciabiche per la pesca mista di pesci a pinne presentano livelli elevati di rigetti di eglefino e di merlano a causa della scarsa selettività degli attrezzi utilizzati. Il CIEM sostiene inoltre che lo stock di merluzzo bianco è fortemente dipendente dal reclutamento e che occorre incoraggiare misure tecniche volte a ridurre i rigetti. Dato l’alto tasso di reclutamento recentemente registrato negli stock di eglefino e di merlano del Mar Celtico, si prevede che quest’anno i rigetti dovrebbero aumentare. Il CIEM raccomanda pertanto che vengano introdotte urgentemente misure tecniche volte ad aumentare la selettività e a ridurre i rigetti di eglefino, merlano e merluzzo bianco.

(5)

Occorre pertanto introdurre l’uso di pannelli a maglie quadrate per migliorare la selettività per taglia degli attrezzi utilizzati e proteggere il novellame che si aggiunge allo stock, mantenendo nel contempo le catture delle specie bersaglio a un livello quanto più possibile elevato. È dimostrato che i pannelli a maglie quadrate riducono in misura significativa la mortalità per pesca, poiché consentono la fuoriuscita dei pesci, e costituiscono una misura efficace che può essere introdotta immediatamente.

(6)

Nell’ottobre 2011 il Consiglio consultivo regionale per le acque nord-occidentali (NWWRAC) ha emesso un parere secondo cui le misure tecniche vigenti nel Mar Celtico dovrebbero essere migliorate per ridurre i rigetti, soprattutto di eglefino e di merlano, imponendo l’uso di un pannello a maglie quadrate disposto in modo adeguato, le cui dimensioni andrebbero specificate in funzione del tipo di attrezzo e della potenza motrice della nave.

(7)

La conservazione degli stock di eglefino e di merlano nel Mar Celtico richiede pertanto un intervento immediato.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci che operano con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni VIIf e VIIg del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e nella parte della divisione CIEM VIIj situata a nord di 50° latitudine nord e a est di 11° longitudine ovest (in appresso: «il Mar Celtico»), nei casi in cui:

a)

le reti a strascico e le sciabiche abbiano una dimensione unica di maglia, pari o superiore a 100 mm (in appresso: «navi TR1»);

b)

le reti a strascico e le sciabiche abbiano una dimensione unica di maglia, pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm (in appresso: «navi TR2»); oppure

c)

le navi operanti con reti a strascico o sciabiche abbiano un motore di potenza inferiore a 112 kilowatt (in appresso: «navi a bassa potenza motrice»).

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai pescherecci che operano con sfogliare.

Articolo 2

Misure tecniche

1.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, alle navi di cui all’articolo 1 si applicano le seguenti misure tecniche:

a)

le navi TR1 e le navi a bassa potenza motrice devono utilizzare un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm;

b)

le navi TR2 devono utilizzare un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensioni pari o superiori a 110 mm.

2.   In deroga all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, il pannello a maglie quadrate di cui al paragrafo 1 è posto nel pannello superiore del sacco. Il bordo posteriore del pannello a maglie quadrate, che è la parte più vicina alla sagola di chiusura, non deve trovarsi a più di 9 metri di distanza dalla sagola di chiusura.

Articolo 3

Programma di osservazione a bordo

1.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione (3), ogni Stato membro le cui navi sono interessate dalle misure tecniche di cui all’articolo 2 predispone immediatamente un programma di osservazione a bordo al fine di accertare l’efficacia di tali misure. In particolare, il programma di osservazione effettua una stima delle catture e dei rigetti di eglefino, di merlano e di merluzzo bianco con un’approssimazione pari almeno al 20 %.

2.   Entro il 15 ottobre di ogni anno in cui si applica il programma di osservazione, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulla selettività degli attrezzi, in cui figuri la quantità totale delle catture e dei rigetti dei pescherecci oggetto del programma.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 2 si applica a decorrere dal 26 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

(2)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(3)  GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.


15.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 738/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2012

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

MK

45,6

TR

55,3

ZZ

50,5

0707 00 05

MK

56,9

TR

104,5

ZZ

80,7

0709 93 10

TR

106,7

ZZ

106,7

0805 50 10

AR

92,1

TR

95,0

UY

90,2

ZA

95,0

ZZ

93,1

0806 10 10

EG

202,1

MA

168,7

MK

50,2

TR

165,0

ZZ

146,5

0808 10 80

AR

168,7

BR

106,3

CL

131,4

NZ

114,8

US

194,6

ZA

96,5

ZZ

135,4

0808 30 90

AR

111,1

CL

165,2

CN

80,2

TR

154,7

ZA

96,3

ZZ

121,5

0809 30

TR

166,3

ZZ

166,3

0809 40 05

BA

65,2

IL

69,8

ZZ

67,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


15.8.2012   

IT

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L 218/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 739/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2012

recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione (3). I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 732/2012 della Commissione (4).

(2)

Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

(3)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

(3)  GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

(4)  GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 17.


ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 15 agosto 2012

(in EUR)

Codice NC

Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto

Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto

1701 12 10 (1)

39,31

0,00

1701 12 90 (1)

39,31

2,81

1701 13 10 (1)

39,31

0,00

1701 13 90 (1)

39,31

3,11

1701 14 10 (1)

39,31

0,00

1701 14 90 (1)

39,31

3,11

1701 91 00 (2)

46,68

3,47

1701 99 10 (2)

46,68

0,33

1701 99 90 (2)

46,68

0,33

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)  Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3)  Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.


15.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 740/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2012

recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 agosto 2012

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2)

A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4)

Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 agosto 2012, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

(5)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 agosto 2012, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.


ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 agosto 2012

Codice NC

Designazione delle merci

Dazio all'importazione (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

0,00

di media qualità

0,00

di bassa qualità

0,00

ex 1001 91 20

FRUMENTO (grano) tenero da seme

0,00

ex 1001 99 00

FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEGALA

0,00

1005 10 90

GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

0,00

1005 90 00

GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

0,00


(1)  A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez,

2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2)  L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.


ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

31.7.2012-13.8.2012

1)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

 

Frumento tenero (1)

Granturco

Frumento duro di alta qualità

Frumento duro di media qualità (2)

Frumento duro di bassa qualità (3)

Borsa

Minnéapolis

Chicago

Quotazione

293,97

256,29

Prezzo fob USA

273,29

263,29

243,29

Premio sul Golfo

16,98

Premio sui Grandi Laghi

16,67

2)

Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico — Rotterdam:

16,76 EUR/t

Spese di nolo: Grandi Laghi — Rotterdam:

52,45 EUR/t


(1)  Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(2)  Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

(3)  Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].


DECISIONI

15.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/17


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2012

sull’approvazione da parte della Commissione dei piani di campionamento per la pesatura dei prodotti della pesca a norma dell’articolo 60, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, nonché dei piani di controllo per la pesatura dei prodotti della pesca a norma dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009

[notificata con il numero C(2012) 5568]

(I testi in lingua estone, finlandese, inglese, lituana, neerlandese, polacca, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2012/474/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 60, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 61, paragrafo 1,

vista la presentazione dei piani di campionamento e dei piani di controllo da parte degli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, uno Stato membro è tenuto ad assicurare che tutti i prodotti della pesca siano pesati allo sbarco prima di essere immagazzinati, trasportati o venduti, con sistemi approvati dalle autorità di controllo, a meno che non abbia adottato un piano di campionamento approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (2) in combinato disposto con l’allegato XIX del medesimo regolamento di esecuzione.

(2)

A norma dell’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio, in deroga all’obbligo generale di pesatura di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del medesimo regolamento, purché lo Stato membro abbia adottato un piano di campionamento di cui all’articolo 60, paragrafo 1, dello stesso regolamento, approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio di cui all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 in combinato disposto con l’allegato XX del medesimo regolamento di esecuzione.

(3)

A norma dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri possono autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, a condizione che siano destinati a una località situata sul territorio dello Stato membro interessato e che tale Stato membro abbia adottato un piano di controllo approvato dalla Commissione e basato sulla metodologia fondata sul rischio di cui all’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 in combinato disposto con l’allegato XXI del medesimo regolamento di esecuzione.

(4)

I piani di campionamento di Germania (14.11.2011), Irlanda (7.11.2011), Lituania (11.1.2012), Paesi Bassi (18.1.2012), Polonia (5.3.2012), Finlandia (7.11.2011) e Regno Unito (15.12.2011) e i piani di controllo di Germania (14.11.2011), Estonia (15.12.2011), Irlanda (7.11.2011), Polonia (5.3.2012), Finlandia (7.11.2011) e Regno Unito (15.12.2011) sono stati presentati alla Commissione per approvazione. Tali piani sono conformi alla pertinente metodologia fondata sul rischio. Essi devono pertanto essere approvati.

(5)

La presente decisione costituisce la decisione di approvazione ai sensi dell’articolo 60, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(6)

La Commissione è tenuta a monitorare l’applicazione dei piani di campionamento e dei piani di controllo, sia per quanto riguarda il corretto funzionamento dei piani medesimi, sia per quanto riguarda l’esecuzione dell’esame periodico da parte dello Stato membro interessato. Gli Stati membri devono pertanto riferire alla Commissione in merito all’applicazione di tali piani,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono approvati i piani di campionamento di cui all’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, presentati da Germania, Irlanda, Lituania, Polonia, Finlandia e Regno Unito per la pesatura dei prodotti della pesca.

2.   Sono approvati i piani di campionamento di cui all’articolo 60, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, presentati da Germania, Irlanda, Lituania, Paesi Bassi e Regno Unito per la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio.

3.   Sono approvati i piani di controllo di cui all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, presentati da Germania, Estonia, Irlanda, Polonia, Finlandia e Regno Unito per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto in una destinazione situata sul territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 2

Anteriormente al 1o aprile 2014, gli Stati membri di cui all’articolo 1 presentano alla Commissione una relazione sull’applicazione dei piani di campionamento e dei piani di controllo di cui all’articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2012

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1.


15.8.2012   

IT

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L 218/19


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 agosto 2012

che abroga la decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie

(BCE/2012/17)

(2012/475/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, gli articoli 12.1, 18, e il secondo trattino dell’articolo 34.1,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che la decisione BCE/2011/25, del 14 dicembre 2011, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (1) sia sostituita dall’Indirizzo BCE/2012/18, del 2 agosto 2012, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie e che modifica l’Indirizzo BCE/2007/9 (2), al fine di consentire alle banche centrali nazionali di dare attuazione alle misure supplementari rafforzate di supporto al credito nelle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari.

(2)

È opportuno che la decisione BCE/2011/25 sia abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Abrogazione della decisione BCE/2011/25

1.   La Decisione BCE/2011/25 è abrogata a decorrere dal 14 settembre 2012.

2.   I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti all’Indirizzo BCE/2012/18.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 agosto 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 65.

(2)  Cfr. pag. 20 della presente Gazzetta ufficiale.


ORIENTAMENTI

15.8.2012   

IT

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L 218/20


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 agosto 2012

relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’Indirizzo BCE/2007/9

(BCE/2012/18)

(2012/476/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono fissate nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1).

(2)

L’8 dicembre 2011 e il 20 giugno 2012 il Consiglio direttivo ha deciso in merito a misure supplementari rafforzate di supporto al credito per sostenere i prestiti bancari e la liquidità del mercato monetario dell’area dell’euro, ivi incluse le misure stabilite dalla decisione BCE/2011/25 del 14 dicembre 2011 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (2). È inoltre opportuno che i riferimenti all’aliquota di riserva di cui all’Indirizzo BCE/2007/9 del 1o agosto 2007 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (3) siano allineati alle modifiche al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (4) introdotte dal regolamento (UE) n. 1358/2011 (5).

(3)

Le BCN non dovrebbero essere obbligate ad accettare quali garanzie nelle operazioni di credito dell’Eurosistema obbligazioni bancarie idonee, garantite da uno Stato membro sottoposto ad un programma dell’Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, o da uno Stato membro la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa il valore di riferimento applicato dall’Eurosistema per stabilire il requisito minimo di elevati standard di credito, come stabilito nella decisione BCE/2011/25.

(4)

La decisione BCE/2011/25 ha revisionato l’eccezione al divieto di stretti legami di cui alla sezione 6.2.3.2 dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2011/14 con riferimento alle obbligazioni bancarie garantite dallo Stato emesse dalle controparti, e di cui le stesse fanno uso proprio quali garanzie.

(5)

Le controparti che partecipano alle operazioni di credito dell’Eurosistema hanno la possibilità di aumentare per uso proprio il livello di obbligazioni bancarie garantite dallo Stato, che hanno avuto il 3 luglio 2012, previa autorizzazione da parte del Consiglio direttivo in circostanze eccezionali. Unitamente alle richieste per la previa autorizzazione deve essere inviato al Consiglio direttivo un piano di finanziamento.

(6)

La decisione BCE/2011/25 deve essere sostituita dal presente Indirizzo, cui le BCN dovranno dare attuazione nelle loro disposizioni contrattuali o regolamentari.

(7)

Le misure supplementari, stabilite nel presente Indirizzo, si applicano temporaneamente, finché il Consiglio direttivo non ritenga che esse non siano più necessarie per garantire un meccanismo di trasmissione della politica monetaria appropriato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento e sull’idoneità delle garanzie

1.   Le regole per la conduzione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e i criteri di idoneità delle garanzie stabiliti nel presente Indirizzo si applicano congiuntamente all’Indirizzo BCE/2011/14.

2.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra il presente Indirizzo e l’Indirizzo BCE/2011/14, come attuato a livello nazionale da parte delle BCN, prevale il primo. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni dell’Indirizzo BCE/2011/14 senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nel presente Indirizzo.

Articolo 2

Facoltà di porre fine o modificare operazioni di rifinanziamento a lungo termine

L’Eurosistema può decidere che, a certe condizioni, le controparti possano porre fine a determinate operazioni di finanziamento a lungo termine o ridurne l’ammontare prima della scadenza. Tali condizioni sono pubblicate nell’annuncio dell’asta pertinente o in altra forma ritenuta opportuna dall’Eurosistema.

Articolo 3

Ammissione di alcuni ulteriori strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione

1.   Oltre agli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (ABS) idonei ai sensi del capitolo 6 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, anche gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione che non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, ma che soddisfano altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili agli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell’Indirizzo BCE/2011/14, sono garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, purché, all’emissione e successivamente in qualsiasi momento, abbiano due rating pari almeno alla tripla B (6). Devono soddisfare altresì i seguenti requisiti:

a)

le attività cartolarizzate che producono flussi di cassa sottostanti gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione devono appartenere ad una delle seguenti categorie: i) mutui ipotecari residenziali; ii) prestiti a piccole e medie imprese (PMI); iii) mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale; iv) prestiti per l’acquisto di auto; v) leasing; e vi) credito al consumo;

b)

non devono essere mischiate categorie di attività diverse all’interno delle attività che producono flussi di cassa;

c)

le attività cartolarizzate che producono flussi di cassa sottostanti gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione non comprendono alcun prestito che sia:

i)

in sofferenza al momento dell’emissione degli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione;

ii)

in sofferenza quando l’inclusione in uno strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione avviene durante la vita dello stesso, ad esempio mediante sostituzione, o integrazione delle attività che producono flussi di cassa;

iii)

in qualsiasi momento, strutturato, sindacato o a leva;

d)

i documenti dell’operazione in strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione contengono disposizioni sulla continuità dei servizi.

2.   Gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di cui al paragrafo 1, che abbiano due rating pari almeno alla singola «A» (7) sono soggetti a uno scarto di garanzia del 16 %.

3.   Gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione di cui al paragrafo 1, che non abbiano due rating pari almeno alla singola A, sono soggetti ai seguenti scarti di garanzia: a) gli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione le cui attività sottostanti siano mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale sono soggetti a uno scarto di garanzia del 32 %; e b) tutti gli altri strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione sono soggetti a uno scarto di garanzia del 26 %.

4.   Una controparte non può presentare strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione che siano idonei quale garanzia ai sensi del paragrafo 1, se la stessa controparte o qualsiasi terzo con cui essa abbia stretti legami fornisce copertura sui tassi di interesse in relazione allo strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione in questione.

5.   Le BCN possono accettare, come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione le cui attività sottostanti comprendano solo mutui ipotecari residenziali o solo prestiti a PMI ovvero entrambi, e che non soddisfino i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, né i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 4 del presente articolo, ma che soddisfino altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili agli strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell’Indirizzo BCE/2011/14 e abbiano due rating pari almeno alla tripla B. Tali strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione sono ammissibili se emessi prima del 20 giugno 2012 e sono soggetti a uno scarto di garanzia del 32 %.

6.   Ai fini del presente articolo:

1)

i «mutui ipotecari», oltre ai mutui garantiti da ipoteca su immobili ad uso residenziale, includono i mutui per immobili a carattere residenziale garantiti (non da ipoteca), se la garanzia è prontamente escutibile in caso di inadempienza. Tale garanzia può essere prestata in diverse forme contrattuali, ivi inclusi i contratti di assicurazione, a condizione che provengano da un ente pubblico o da un’istituzione finanziaria sottoposta a vigilanza pubblica. La valutazione della qualità creditizia del garante, ai fini di tali garanzie, deve soddisfare il grado 3 della scala di rating armonizzato dell’Eurosistema lungo la vita dell’operazione;

2)

i termini «piccole imprese» e «medie imprese» si riferiscono ad entità che svolgono un’attività economica, a prescindere dalla loro forma giuridica, e che riportano un fatturato individuale, o consolidato se l’entità fa parte di un gruppo, inferiore ai 50 milioni di EUR;

3)

i «prestiti in sofferenza» (non-performing loans) includono i prestiti per i quali il pagamento degli interessi o del capitale è in arretrato da oltre 90 giorni e il debitore è in stato di inadempimento, come definito al punto 44 dell’allegato VII della direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (8), o quando ci sono buone ragioni per dubitare che il pagamento venga effettuato per intero;

4)

per «prestiti strutturati» si intendono delle strutture di prestito che implicano crediti subordinati;

5)

per «prestiti sindacati» si intendono prestiti concessi da un gruppo di mutuanti costituiti in un consorzio di finanziatori (lending syndicate);

6)

per «prestiti a leva» (leveraged loan) si intendono i prestiti concessi a un’impresa che vanta già un grado considerevole di indebitamento, quali ad esempio operazioni di finanziamento di acquisizioni, anche a debito, in cui i prestiti sono utilizzati per l’acquisizione di strumenti di capitale di un’impresa che è anche il debitore del prestito;

7)

per «disposizioni sulla continuità del servizio del debito» si intendono le disposizioni della documentazione legale relativa a delle attività cartolarizzate, che assicurino che l’inadempimento del gestore (servicer) non conduca ad un’interruzione del servizio del debito, e che facciano scattare la nomina di un servicer di riserva (back-up servicer), nonché un piano d’azione strategico che definisca le fasi del processo operativo da attuare quando sia designato il servicer di riserva e il modo in cui sarà trasferita la gestione dei prestiti.

Articolo 4

Ammissione di taluni crediti aggiuntivi

1.   Le BCN possono accettare come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema crediti che non soddisfano i criteri d’idoneità dell’Eurosistema.

2.   Le BCN che decidono di accettare crediti di cui al paragrafo 1 stabiliscono a tal fine criteri d’idoneità e misure di controllo del rischio, specificando le differenze rispetto ai requisiti di cui all’allegato 1 dell’Indirizzo BCE/2011/14. Tali criteri d’idoneità e misure di controllo del rischio includono il criterio che i crediti sono regolati dalle leggi degli Stati membri della BCN che stabilisce i criteri d’idoneità e misure di controllo del rischio. Tali criteri d’idoneità e misure di controllo del rischio sono soggetti a previa approvazione da parte del Consiglio direttivo.

3.   In circostanze eccezionali, le BCN possono, previa approvazione del Consiglio direttivo, accettare crediti: a) in applicazione dei criteri d’idoneità e misure di controllo del rischio stabiliti da un’altra BCN ai sensi dei paragrafi 1 e 2; o b) regolati dalle leggi di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiede la BCN che accetta.

4.   Un’altra BCN può fornire assistenza alla BCN che accetta i crediti ai sensi del paragrafo 1 se ciò viene concordato bilateralmente tra le due BCN e previa approvazione del Consiglio direttivo.

Articolo 5

Accettazione di talune obbligazioni bancarie garantite dallo Stato

1.   Le BCN non sono obbligate ad accettare quali garanzie per le operazioni di credito dell’Eurosistema obbligazioni bancarie idonee garantite da uno Stato membro sottoposto ad un programma dell’Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, o da uno Stato membro la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa il valore di riferimento applicato dall’Eurosistema per stabilire il requisito minimo di elevati standard di credito, per coloro che emettono e garantiscono attivitá negoziabili ai sensi delle sezioni 6.3.1 e 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/4.

2.   Le BCN informano il Consiglio direttivo ogniqualvolta decidono di non accettare in garanzia i titoli di cui al paragrafo 1.

3.   Le controparti non possono presentare obbligazioni bancarie emesse da loro stesse e garantite da un ente del settore pubblico del SEE avente diritto di imposizione fiscale, incluse le obbligazioni emesse da enti con cui le controparti abbiano stretti legami, come garanzia per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema in misura oltre il valore nominale di queste obbligazioni già offerte in garanzia il 3 luglio 2012.

4.   In casi eccezionali, il Consiglio direttivo può decidere di applicare deroghe al requisito stabilito nel paragrafo 3. Una richiesta di deroga deve essere accompagnata da un piano di finanziamento.

Articolo 6

Verifica

Le BCN comunicano alla BCE entro e non oltre il 14 agosto 2012 i testi e le modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto negli articoli da 1 a 5.

Articolo 7

Modifiche all’Indirizzo BCE/2007/9

Nella parte 5 dell’allegato III il paragrafo che segue la tabella 2 è sostituito da quanto segue:

« Calcolo della detrazione forfettaria a fini di controllo (R6):

Detrazione forfettaria: la detrazione forfettaria si applica a tutti gli enti creditizi. Ciascun ente creditizio deduce una somma forfettaria massima diretta a ridurre i costi amministrativi della gestione degli obblighi di riserva di dimensioni molto ridotte. Se [l’aggregato soggetto a riserva × l’aliquota di riserva] dovesse essere inferiore a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a [l’aggregato soggetto a riserva × l’aliquota di riserva]. Se [l’aggregato soggetto a riserva × l’aliquota di riserva] dovesse essere superiore o uguale a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a 100 000 EUR. Le istituzioni autorizzate a segnalare i dati statistici relativi al proprio aggregato soggetto a riserva consolidato come gruppo [come definito dal regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), all’allegato III, parte 2, sezione 1] detengono le riserve minime attraverso una delle istituzioni del gruppo che agisce come intermediario esclusivamente per tali istituzioni. Ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea del 12 settembre 2003 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (9), in quest’ultimo caso solo il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione forfettaria.

Le riserve minime (o «obbligatorie») sono calcolate come segue:

Riserve minime (o «obbligatorie») = aggregato soggetto a riserva × aliquota di riserva – detrazione forfettaria

L’aliquota di riserva si applica ai sensi del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente Indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.

Si applica a decorrere dal 14 settembre 2012.

Articolo 9

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente Indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 agosto 2012

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 65.

(3)  GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.

(4)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(5)  Regolamento (UE) n. 1358/2011 della Banca centrale europea del 14 dicembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1745/2003 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (BCE/2011/26) (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 51).

(6)  Un rating «tripla B» è un rating pari almeno a «Baa3» di Moody’s, a «BBB–» di Fitch o Standard &Poor’s, ovvero ad un rating «BBB» di DBRS.

(7)  Un rating «singola A» è un rating pari almeno ad «A3» di Moody’s, «A–» di Fitch o Standard &Poor’s, ovvero ad un rating di «AL» di DBRS.

(8)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(9)  GU L 250, del 2.10.2003, pag. 10


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