ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.084.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 84

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
23 marzo 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 273/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 274/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 275/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 276/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 277/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 278/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 279/2013 della Commissione, del 19 marzo 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

15

 

*

Regolamento (UE) n. 280/2013 della Commissione, del 22 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 62/2006 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ( 1 )

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 281/2013 della Commissione, del 22 marzo 2013, che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013

19

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2013 della Commissione, del 22 marzo 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

24

 

 

DECISIONI

 

 

2013/148/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 21 marzo 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Svezia

26

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

 

2013/149/UE

 

*

Decisione n. 1/2013 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 6 marzo 2013, relativa alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

28

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992)

29

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 273/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

1.

Apparecchio elettronico (detto «analizzatore di composizione corporea»), con indicatore incorporato, che misura circa 30 × 30 × 4 cm, comprendente i seguenti elementi principali:

per pesare: un dinamometro e l’hardware necessario per calcolare e visualizzare il peso,

per misurare: 2 elettrodi sulla superficie superiore della bilancia, pulsanti di controllo e l’hardware necessario per calcolare e visualizzare le misure.

Tramite i 2 elettrodi in contatto con i piedi, l’apparecchio invia correnti elettriche che, utilizzando l’analisi della bioimpedenza, consentono all’apparecchio di determinare, ad esempio, la percentuale di grasso corporeo, la percentuale di muscolo, la massa ossea, i liquidi tessuti totali.

L’apparecchio si può anche usare come una semplice bilancia.

L’apparecchio può memorizzare i dati di 10 utilizzatori. Permette di visualizzare i valori di 2 misurazioni per utilizzatore.

L’apparecchio è destinato ad uso domestico.

8423 10 90

Classificazione a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6, nonché del testo dei codici NC 8423, 8423 10 e 8423 10 90.

L’apparecchio è un articolo composito costituito da componenti classificate al capitolo 84 e al capitolo 90. A norma della regola generale 3 b), dev’essere classificato come se consistesse della componente che conferisce all’articolo il suo carattere essenziale.

Viste le sue caratteristiche oggettive, in particolare il sistema di misurazione provvisto di 2 elettrodi soltanto, si ritiene che l’elemento che effettua la pesatura conferisca al prodotto il suo carattere essenziale.

L’apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 8423 10 90 come pesapersone.

2.

Apparecchio elettronico (detto «analizzatore di composizione corporea») sotto forma di bilancia personale, con indicatore incorporato, che misura circa 36 × 32 × 6 cm, comprendente i seguenti elementi principali:

per pesare: un dinamometro e l’hardware necessario per calcolare e visualizzare il peso,

per misurare: una barra manuale amovibile con 4 elettrodi, 4 elettrodi sulla superficie superiore della bilancia, pulsanti di controllo e l’hardware necessario per calcolare e visualizzare le misure.

Tramite il sistema di 8 elettrodi tenuti in mano e posti sotto i piedi, l’apparecchio invia correnti elettriche in misurazioni a più frequenze, che, utilizzando l’analisi della bioimpedenza, consentono all’apparecchio di determinare, ad esempio, la percentuale di grasso corporeo, la massa grassa, l’indice di massa corporea (IMC), la massa muscolo scheletrica, i liquidi tessuti totali.

L’apparecchio può essere utilizzato da operatori sanitari nella diagnosi dell’obesità o da altri utilizzatori per ottenere informazioni sulle loro caratteristiche fisiche, oppure per controllarle o migliorarle a fini sportivi o estetici.

L’apparecchio si può anche usare come una semplice bilancia.

L’apparecchio può memorizzare i dati di 99 utilizzatori e di 300 misurazioni. Tramite una chiavetta USB si possono trasferire i dati ad un elaboratore automatico di dati.

9031 80 38

Classificazione a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6, nonché del testo dei codici NC 9031, 9031 80 e 9031 80 38.

La classificazione alla voce 9018 come strumento e apparecchio per la medicina è esclusa in quanto l’apparecchio generalmente non è destinato alla pratica professionale (cfr. primo paragrafo delle note esplicative del SA relative alla voce 9018).

L’apparecchio è un articolo composito costituito da elementi classificati al capitolo 84 e al capitolo 90. A norma della regola generale 3 b), dev’essere classificato come se consistesse della componente che conferisce all’articolo il suo carattere essenziale.

Viste le sue caratteristiche oggettive, in particolare la tecnologia di misurazione utilizzata, si deve ritenere che l’elemento che effettua la misurazione conferisca all’apparecchio il suo carattere essenziale.

L’apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 9031 80 38 come altri strumenti di misura elettronici.

3.

Un apparecchio elettronico (detto «analizzatore di composizione corporea») con una base atta alla pesatura ed una colonna sulla quale è collocato un pannello di controllo comprendente un indicatore, che misura circa 120 × 87 × 52 cm, ed è costituito dai seguenti elementi:

per pesare: un dinamometro e l’hardware necessario per calcolare e visualizzare il peso,

per misurare: 2 barre manuali amovibili con 2 elettrodi ciascuna, 4 elettrodi sulla superficie superiore della bilancia, pulsanti di controllo e l’hardware necessario per calcolare e visualizzare le misure.

Tramite il sistema di elettrodi tattili con 8 punti di contatto in mano e sotto i piedi, l’apparecchio invia correnti elettriche in misurazioni a più frequenze, che, utilizzando l’analisi della bioimpedenza, consentono all’apparecchio di determinare, ad esempio, la quantità di acqua intercellulare ed extracellulare, la massa proteica, la massa minerale, la massa grassa, i liquidi tessuti totali, la massa magra, l’indice di massa corporea (BMI), la massa muscolo scheletrica.

L’apparecchio è dotato dei connettori seguenti:

RJ45,

porte USB,

RS232,

connettore D-sub a 25 pin.

L’apparecchio può essere utilizzato da operatori sanitari nella diagnosi dell’obesità o da altri utilizzatori per ottenere informazioni sulle loro caratteristiche fisiche, oppure per controllarle o migliorarle a fini sportivi o estetici.

L’apparecchio può essere collegato a una macchina automatica per il trattamento dell’informazione o ad una stampante.

9031 80 38

Classificazione a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6, nonché del testo dei codici NC 9031, 9031 80 e 9031 80 38.

La classificazione alla voce 9018 come strumento e apparecchio per la medicina è esclusa in quanto l’apparecchio non è destinato generalmente alla pratica professionale (cfr. primo paragrafo delle note esplicative del SA relative alla voce 9018).

L’apparecchio è un articolo composito costituito da elementi classificati al capitolo 84 e al capitolo 90. A norma della regola generale 3 b), dev’essere classificato come se consistesse della componente che conferisce all’articolo il suo carattere essenziale.

Viste le sue caratteristiche oggettive, in particolare la tecnologia di misurazione utilizzata, si deve ritenere che l’elemento che effettua la misurazione conferisca all’apparecchio il suo carattere essenziale.

L’apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 9031 80 38 come altri strumenti di misura elettronici.


23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 274/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare misure relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare a essere invocate, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) a colori, con diagonale dello schermo di 16,5 cm (6,5 pollici), con dispositivi di montaggio laterali e con dissipatore di calore in alluminio posteriore avente dimensioni di circa 16 × 10 × 2 cm.

Il dispositivo comprende un ricevitore di tipo LVDS (low-voltage differential signaling), un diodo a emissione luminosa (light emitting diode — LED) di retroilluminazione con controllo integrato della luminosità, un circuito di pilotaggio LED, circuiti stampati che consentono unicamente il controllo elettronico dell’indirizzamento dei pixel e includono un microcomando e un’interfaccia LVDS a 10-pin.

Il dispositivo di visualizzazione presenta le seguenti caratteristiche:

risoluzione di 400 × 240 pixel;

formato 16:9;

dot pitch di 0,1195(*3) × 0,3305 mm.

Il modulo non include alcun elemento per il trattamento del segnale video, come un convertitore video, un demoltiplicatore o un sintonizzatore.

Il modulo è destinato a essere incorporato in un cruscotto di un autoveicolo al fine di visualizzare segnali video.

8529 90 92

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera b), della sezione XVI, nota 2, lettera f), della sezione XVII nonché del testo dei codici NC 8529, 8529 90 e 8529 90 92.

Poiché il dispositivo non include alcun elemento per il trattamento del segnale video, è esclusa la classificazione come monitor incompleto alla voce 8528.

Il dispositivo non è classificabile alla voce 8531, perché, tenuto conto delle sue caratteristiche, non è considerato un apparecchio elettrico di segnalazione visiva della voce 8531 o una parte di siffatto apparecchio (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 8531)

Il dispositivo comprende un’unità di retroilluminazione, un circuito di pilotaggio LED e circuiti stampati che consentono unicamente il controllo elettronico dell’indirizzamento dei pixel. Di conseguenza è esclusa la classificazione alla voce 9013 [cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 9013 (1)].

Poiché il modulo è progettato per visualizzare segnali video, si tratta di un elemento classificabile alla voce 8529 (cfr. anche la nota esplicativa della NC relative alla sottovoce 8529 90 92). Deve pertanto essere classificato nel codice NC 8529 90 92, in quanto parte destinata esclusivamente o essenzialmente a un apparecchio della voce 8528.


23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 275/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare misure relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) con diagonale dello schermo di circa 11 cm (4,3 pollici) e una risoluzione di 480 × 272 pixels, in un telaio, dotato di circuiti stampati per l’indirizzamento dei pixel e una retroilluminazione.

Il modulo è concepito per essere incorporato in diversi prodotti che rientrano nel capitolo 85, come i lettori multimediali o i ricevitori radio, che possono essere classificati in diverse voci, come 8519, 8521, 8527 o 8528.

8548 90 90

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera c), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8548, 8548 90 e 8548 90 90.

Poiché il modulo può essere incorporato in apparecchi classificati tra l’altro alle voci 8519, 8521, 8527 o 8528, non è destinato esclusivamente o essenzialmente a un apparecchio delle voci 8519 o 8521 o destinato esclusivamente o essenzialmente a un apparecchio delle voci da 8525 a 8528. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alle voci 8522 e 8529.

Il modulo deve pertanto essere classificato nel codice NC 8548 90 90 fra le parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85.


23.3.2013   

IT

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L 84/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 276/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, che non sono conformi al presente regolamento, possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Listone in legno composito, di circa 0,15 × 0,02 × 3,7 m, composto di fibre di residui legnosi (60 %), materie plastiche riciclate (HDPE) (30 %), additivi in materiale non plastico, riempitivi, stabilizzanti UV e pigmenti (10 %). Fabbricato per estrusione. Profilo rettangolare e densità pari a 1,20 g/cm3.

Superficie superiore granulosa e ruvida, superficie inferiore nervata. Presenta scanalature ai lati su tutta la lunghezza.

L’articolo ha le caratteristiche di un prodotto in materia plastica non flessibile, il cui materiale riempitivo è costituito da residui di legno. Sostituto del legno, è usato ad esempio per la fabbricazione di pontili e passerelle.

3918 90 00

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6 e del testo dei codici NC 3918 e 3918 90 00.

Poiché le fibre di legno costituiscono solo il riempitivo e le materie plastiche contengono le fibre di legno e caratterizzano il prodotto, la classificazione nel capitolo 44 tra i lavori di legno è esclusa (cfr. anche le note esplicative del capitolo 44 del SA). Il prodotto rientra pertanto tra le materie plastiche usate per rivestimenti.

Deve quindi essere classificato tra i rivestimenti per pavimenti di materie plastiche sotto il codice NC 3918 90 00.


23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 277/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare misure relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Un prodotto in plastica con varie piccole aperture. Si tratta di un corpo isolante di un connettore. Non contiene contatti metallici, terminali o altri materiali conduttori.

Il prodotto è destinato ad isolare e tenere fermi i cavi elettrici con connessioni (terminali) o elementi di contatto alle estremità.

I cavi devono essere inseriti nei fori del corpo del connettore. Il prodotto protegge e isola i contatti conduttori l’uno dall’altro, evitando così un corto circuito, e dall’ambiente esterno, impedendo, ad esempio, l’intrusione di sporcizia.

 (1) Cfr. l’illustrazione.

8547 20 00

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2, lettera a), della sezione XVI e del testo dei codici NC 8547 e 8547 20 00.

Il prodotto è interamente fatto con materiali non conduttori ed è concepito per essere utilizzato come isolante; è un pezzo isolante di materie plastiche [cfr. anche le note esplicative del SA, voce 8547, lettera a), primo comma].

La classificazione alla voce 8538 fra le parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537 è esclusa, in quanto il prodotto è incluso nella voce 8547 e deve pertanto essere classificato nella rispettiva voce conformemente alla nota 2, lettera a), della sezione XVI.

Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 8547 20 00 come pezzi isolanti di materie plastiche.

Image


(1)  La fotografia è a scopo puramente informativo.


23.3.2013   

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L 84/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 278/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Scatola di circa 33 × 10 × 10 cm, costituita di fogli di metallo dello spessore di circa 0,2 mm.

All’esterno della scatola figurano il logo e il nome della marca.

All’interno della scatola un rivestimento in plastica facilmente amovibile è appositamente concepito per accogliere una bottiglia.

La scatola è destinata ad essere usata come confezione per una bottiglia di vino.

La scatola è presentata senza la bottiglia.

7326 90 98

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 7326, 7326 90 e 7326 90 98.

Date le sue caratteristiche, il prodotto è una scatola metallica da regalo con rivestimento amovibile. La voce 4202 comprende prodotti di natura diversa destinati ad un uso prolungato (ad esempio astucci per binocoli, custodie per strumenti musicali, per armi e simili contenitori), specialmente concepiti o adattati internamente per contenere particolari strumenti con o senza i relativi accessori. Il prodotto non è simile a valigette e contenitori della voce 4202 (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 4202). È pertanto esclusa la classificazione alla voce 4202 come valigette e simili contenitori.

La classificazione alla voce 7310 come scatole o recipienti simili è altresì esclusa in quanto il prodotto non è un recipiente più grande utilizzato per il trasporto commerciale e l’imballaggio delle merci e neppure un recipiente più piccolo, principalmente utilizzato come imballaggio per la vendita di burro, birra, biscotti ecc. La voce 7310 riguarda articoli utilizzati come recipienti per il trasporto e la vendita di merci, mentre il prodotto in questione è una scatola da regalo che contiene una bottiglia e ne abbellisce l’aspetto: è la bottiglia che contiene il liquido (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 7310).

La classificazione alla voce 7323, come oggetti per uso domestico è altresì esclusa in quanto il prodotto non è un articolo utilizzato per la cucina o per la tavola o per altri usi domestici, ma è una scatola metallica da regalo di utilità limitata (cfr. anche le note esplicative del SA relative alla voce 7323).

Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 7326 90 98 come altri lavori di ferro o acciaio.


23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 279/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(Codice CN)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Tubo flessibile di poliammide con un’estremità trasparente, rafforzato internamente da una sottile trecciatura metallica che è parte integrante del tubo. Il tubo misura 125,5 cm di lunghezza e ha un diametro esterno di 2,8 mm.

Il tubo non è sterilizzato al momento della presentazione. È presentato non avvolto, in un imballaggio doppio.

Il tubo è destinato al personale sanitario che lo usa per inserire uno «stent» nel corpo umano. Il tubo non viene lasciato nel corpo dopo l’uso.

3917 39 00

La classificazione è a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 8 del capitolo 39 e del testo dei codici NC 3917 e 3917 39 00.

Tenendo conto delle sue caratteristiche e delle sue proprietà oggettive, l’articolo soddisfa le condizioni della voce 3917 e adempie ai requisiti della nota 8 del capitolo 39.

L’uso a cui è destinato il tubo non è inerente alle sue caratteristiche oggettive, poiché alla presentazione il tubo non può essere identificato come uno strumento o un apparecchio destinato alla scienza medica. La classificazione alla voce 9018 è pertanto esclusa.

L’articolo deve pertanto essere classificato con il codice NC 3917 39 00 come altri tubi in materia plastica.


23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/17


REGOLAMENTO (UE) N. 280/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 62/2006 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2), prevede che l’Agenzia ferroviaria europea aggiorni i documenti di cui all’allegato A del regolamento (CE) n. 62/2006 in base alle richieste di modifica convalidate prima del 13 maggio 2012.

(2)

La Commissione ha ricevuto la raccomandazione ERA/REC/06a-2012/INT dell’Agenzia ferroviaria europea, del 24 luglio 2012, diretta ad aggiornare l’allegato A del regolamento (CE) n. 62/2006 in modo da fare riferimento ai documenti tecnici modificati in conformità alla procedura di gestione delle modifiche («Final Baseline 5.2»).

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 62/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato A del regolamento (CE) n. 62/2006 è sostituito dal testo riportato nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 13 del 18.1.2006, pag. 1.


ALLEGATO

«ALLEGATO A

ELENCO DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO

Elenco delle specifiche obbligatorie

Numero indice

Riferimento

Titolo del documento

Versione

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_ 5.doc

TAF TSI — ANNEX A.5: Figures and Sequence Diagrams of the TAF TSI Messages

1.0


Appendice

Riferimento

Titolo del documento

Versione

A

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_A.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX A (WAGON/ILU TRIP PLANNING)

1.0

B

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_B.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX B — WAGON AND INTERMODAL UNIT OPERATING DATABASE (WIMO)

1.1

C

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_C.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX C — REFERENCE FILES

1.1

D

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_D.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX D — INFRASTRUCTURE RESTRICTION NOTICE DATA

1.1

E

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_E.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX E — COMMON INTERFACE

1.0

F

ERA_FRS_TAF_D_2_ Appendix_F.doc

TAF TSI — ANNEX D.2: APPENDIX F — TAF TSI DATA AND MESSAGE MODEL

1.1»


23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 281/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2013

che istituisce misure eccezionali riguardanti l’immissione sul mercato dell’Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2012/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 64, paragrafo 2, e l’articolo 186, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Durante la campagna di commercializzazione dello zucchero 2011/12, il prezzo unionale medio stimato di vendita dello zucchero bianco alla rinfusa, franco fabbrica, ha raggiunto un livello pari al 175 % del prezzo di riferimento di 404 EUR/t ed era superiore al prezzo del mercato mondiale di circa 275 EUR/t. Il prezzo dell’Unione è ormai stabile, ad un livello che si aggira attorno a 700 EUR/t, che è il livello più elevato dalla riforma dell’organizzazione comune del mercato dello zucchero e nuoce alla fluidità ottimale dell’approvvigionamento di zucchero sul mercato dell’Unione. Il previsto aumento di questo prezzo, già elevato, nel corso della campagna 2012/13, suscita il rischio di gravi perturbazioni del mercato, che occorre prevenire mediante opportune misure.

(2)

In base alla valutazione dell’offerta e della domanda per la campagna 2012/13, si calcola che il livello delle scorte finali per il mercato dello zucchero sarà inferiore almeno di 0,5 milioni di tonnellate rispetto alla campagna 2011/12. Tale cifra tiene conto delle importazioni da paesi terzi che beneficiano di taluni accordi preferenziali.

(3)

D’altra parte, la previsione di un buon raccolto induce a stimare una produzione di zucchero che supera di 5 400 000 tonnellate la quota fissata dall’articolo 56 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Tenendo conto delle stime degli impegni contrattuali dei produttori di zucchero per determinati usi industriali previsti dall’articolo 62 di tale regolamento e degli impegni di esportazione di zucchero fuori quota per il 2012/13, resterebbero disponibili ingenti quantitativi di zucchero fuori quota, pari ad almeno 2 000 000 di tonnellate. Una parte di tale produzione di zucchero potrebbe essere destinata ad alleviare la scarsa offerta sul mercato dello zucchero dell’Unione ed evitare aumenti eccessivi di prezzo.

(4)

Per garantire la fluidità del mercato, occorre immettere sul mercato zucchero fuori quota. Dovrebbe essere possibile prendere tale misura ogni volta che sia necessario durante la campagna 2012/13.

(5)

Ai sensi degli articoli 186 e 188 del regolamento (CE) n. 1234/2007, se necessario, possono essere adottate le misure per rimediare alle perturbazioni di mercato o al rischio di perturbazioni nel caso in cui, in particolare, tali perturbazioni derivino da un significativo aumento dei prezzi nell’Unione purché tale obiettivo non possa essere raggiunto per mezzo di altre misure disponibili ai sensi di tale regolamento. Tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, il regolamento (CE) n. 1234/2007 non prevede misure specifiche atte a limitare la tendenza al rialzo del prezzo dello zucchero ed a consentire l’approvvigionamento di zucchero a prezzi ragionevoli sul mercato dell’Unione, diverse da quelle basate sull’articolo 186 del suddetto regolamento.

(6)

L’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 autorizza la Commissione a fissare il prelievo sulle eccedenze, per lo zucchero e l’isoglucosio prodotti in superamento della quota, a un livello sufficientemente elevato per evitare l’accumulo di eccedenze. L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo alla produzione fuori quota nel settore dello zucchero (2), ha fissato tale prelievo a 500 EUR/t.

(7)

Per un quantitativo limitato di zucchero prodotto in superamento della quota, è opportuno che il prelievo sulle eccedenze ridotto sia fissato ad un livello per tonnellata che permetta un equo trattamento dei produttori di zucchero dell’Unione, garantendo il buon funzionamento del mercato dello zucchero nell’Unione e che aiuti a ridurre la differenza tra i prezzi del mercato unionale e mondiale dello zucchero senza creare rischi di accumulo di eccedenze nel mercato dell’Unione.

(8)

Poiché il regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa quote tanto per lo zucchero quanto per l’isoglucosio, è opportuno che una misura analoga si applichi a un quantitativo adeguato di isoglucosio prodotto in superamento della quota, poiché quest’ultimo prodotto è, in una certa misura, un sostituto commerciale dello zucchero.

(9)

Per questo motivo e per aumentare l’offerta, è necessario che i produttori di zucchero e di isoglucosio presentino alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di rilascio di certificati che li autorizzano a mettere in vendita sul mercato dell’Unione determinati quantitativi, prodotti in superamento della quota, col beneficio di una riduzione del prelievo sulle eccedenze.

(10)

È opportuno disporre che il prelievo ridotto sulle eccedenze sia versato dopo l’accoglimento della domanda e prima del rilascio del certificato.

(11)

È opportuno limitare nel tempo la validità dei certificati per incoraggiare un rapido miglioramento della situazione sul fronte dell’offerta.

(12)

La fissazione di limiti massimi dei quantitativi per cui ogni produttore può fare domanda nel corso di un periodo di presentazione di domande e la limitazione dei certificati ai prodotti facenti parte della produzione di ciascun richiedente dovrebbe permettere di prevenire operazioni speculative nell’ambito del sistema istituito dal presente regolamento.

(13)

Nel presentare una domanda, i produttori di zucchero devono impegnarsi a pagare il prezzo minimo per la barbabietola da zucchero utilizzata nella produzione del quantitativo di zucchero oggetto della domanda. Occorre stabilire i requisiti minimi di ammissibilità per la presentazione delle domande.

(14)

Le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare alla Commissione le domande ricevute. Allo scopo di semplificare e di armonizzare tali comunicazioni, è necessario fornire alcuni modelli.

(15)

La Commissione deve provvedere affinché i certificati siano rilasciati nel rigoroso rispetto dei limiti quantitativi fissati dal presente regolamento. A tale scopo, se necessario, la Commissione deve poter fissare un coefficiente di attribuzione da applicare alle domande ricevute.

(16)

È necessario che gli Stati membri comunichino immediatamente ai richiedenti se la loro domanda è stata accolta integralmente o parzialmente.

(17)

Le autorità competenti devono comunicare alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati col beneficio di una riduzione del prelievo sulle eccedenze. A tal fine, la Commissione deve mettere a disposizione alcuni modelli.

(18)

È necessario che i quantitativi di zucchero immessi sul mercato dell’Unione in superamento dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati i certificati previsti dal presente regolamento siano soggetti al pagamento del prelievo sulle eccedenze previsto all’articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. È pertanto appropriato prevedere che i richiedenti che non rispettano l’impegno di immettere sul mercato dell’Unione il quantitativo indicato nel certificato loro rilasciato siano tenuti a versare un importo pari a 500 EUR per tonnellata. Lo scopo di questo approccio coerente è prevenire abusi nell’applicazione del meccanismo previsto dal presente regolamento.

(19)

Ai fini della fissazione dei prezzi medi dello zucchero di quota e dello zucchero fuori quota sul mercato dell’Unione in conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (3), lo zucchero coperto da un certificato rilasciato a norma del presente regolamento è considerato zucchero di quota.

(20)

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (4), stabilisce che i contributi e gli altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero devono costituire risorse proprie. È pertanto necessario fissare la data per la determinazione degli importi in questione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (5).

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Riduzione temporanea del prelievo sulle eccedenze

1.   In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 967/2006, l’importo del prelievo sulle eccedenze per un quantitativo massimo di 150 000 tonnellate di zucchero in equivalente zucchero bianco e di 8 000 tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, prodotti in eccesso della quota fissata nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1234/2007 e immessi sul mercato dell’Unione nella campagna di commercializzazione 2012/13, è fissato a 172 EUR/t.

2.   Il prelievo ridotto sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 è versato dopo l’accoglimento della domanda di cui all’articolo 2 e prima del rilascio del certificato di cui all’articolo 6.

Articolo 2

Domanda di certificato

1.   Per avvalersi delle condizioni di cui all’articolo 1, i produttori di zucchero e isoglucosio richiedono un certificato.

2.   Possono richiedere un certificato esclusivamente le imprese produttrici di zucchero di barbabietola, zucchero di canna o isoglucosio riconosciute a norma dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e detentrici di una quota di produzione per la campagna di commercializzazione 2012/13 ai sensi dell’articolo 56 del medesimo regolamento.

3.   Per ogni periodo di presentazione delle domande, ciascun richiedente può presentare non più di una domanda per lo zucchero e non più di una domanda per l’isoglucosio.

4.   Le domande di certificato sono presentate via fax o per posta elettronica all’autorità competente nello Stato membro in cui l’impresa è riconosciuta. Le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere che le domande elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

5.   Sono ammissibili le domande che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

le domande indicano:

i)

il nome, l’indirizzo e il numero di partita IVA del richiedente; e

ii)

i quantitativi oggetto della domanda, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco e tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, arrotondate senza decimali;

b)

i quantitativi richiesti nel periodo di presentazione delle domande di cui si tratta, espressi in tonnellate di equivalente zucchero bianco e in tonnellate di isoglucosio in sostanza secca, non superano 50 000 t nel caso dello zucchero e 2 500 t nel caso dell’isoglucosio;

c)

ove la domanda riguardi lo zucchero, il richiedente s’impegna a pagare il prezzo minimo della barbabietola stabilito all’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1234/2007, per il quantitativo di zucchero coperto da certificati rilasciati a norma dell’articolo 6 del presente regolamento;

d)

la domanda è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata;

e)

la domanda contiene un riferimento al presente regolamento e indica la scadenza prevista per la presentazione delle domande;

f)

il richiedente non introduce condizioni supplementari a quelle stabilite dal presente regolamento.

6.   Non sono ricevibili le domande non presentate in conformità ai paragrafi da 1 a 5.

7.   Non sono ammessi il ritiro o la modifica di una domanda dopo la sua presentazione, nemmeno se il quantitativo oggetto della domanda sia concesso solo in parte.

Articolo 3

Presentazione delle domande

Il primo periodo di presentazione delle domande scade alle ore 12:00 (ora di Bruxelles) del 3 aprile 2013.

Articolo 4

Trasmissione delle domande da parte degli Stati membri

1.   Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano sull’ammissibilità delle domande sulla base delle condizioni stabilite all’articolo 2. Se le autorità competenti decidono che una domanda è ammissibile, ne informano tempestivamente il richiedente.

2.   L’autorità competente comunica alla Commissione le domande ammissibili presentate nel precedente periodo di presentazione entro il venerdì immediatamente successivo, via fax o per posta elettronica. Detta comunicazione non contiene i dati di cui all’articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i). Anche gli Stati membri ai quali non è pervenuta nessuna domanda, ma cui è stata attribuita una quota di zucchero o isoglucosio per la campagna di commercializzazione 2012/13, inviano le rispettive comunicazioni di assenza di domande alla Commissione, entro la medesima scadenza.

3.   La forma ed il contenuto delle comunicazioni sono definite in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.

Articolo 5

Superamento dei limiti

Qualora le informazioni comunicate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, indichino che i quantitativi oggetto di domande superano i limiti stabiliti all’articolo 1, la Commissione:

a)

fissa un coefficiente di attribuzione, che gli Stati membri applicano ai quantitativi coperti da ciascuna domanda di certificato comunicata;

b)

respinge le domande non ancora comunicate.

Articolo 6

Rilascio dei certificati

1.   Fatto salvo l’articolo 5, il decimo giorno lavorativo successivo alla settimana di scadenza del periodo di presentazione delle domande, l’autorità competente rilascia i certificati per le domande comunicate alla Commissione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, nel corso di tale periodo.

2.   Ogni lunedì, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero e/o di isoglucosio per i quali hanno rilasciato certificati nella settimana precedente.

3.   Nell’allegato figura un modello del certificato.

Articolo 7

Validità dei certificati

I certificati sono validi fino al termine del secondo mese successivo al mese di rilascio.

Articolo 8

Trasferibilità dei certificati

Non sono trasferibili né i diritti né gli obblighi derivanti dai certificati.

Articolo 9

Comunicazione dei prezzi

Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006, il quantitativo di zucchero venduto, coperto da un certificato rilasciato a norma del presente regolamento, è considerato zucchero di quota.

Articolo 10

Monitoraggio

1.   I richiedenti includono nelle comunicazioni mensili di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 952/2006 i quantitativi per i quali hanno ricevuto certificati a norma dell’articolo 6 del presente regolamento.

2.   Anteriormente al 31 ottobre 2013 i titolari di un certificato rilasciato a norma del presente regolamento presentano alle autorità competenti degli Stati membri la prova dell’immissione sul mercato dell’Unione di tutti i quantitativi oggetto dei certificati. Ogni tonnellata oggetto del certificato che non sia stata immessa sul mercato dell’Unione per motivi diversi dalla forza maggiore è soggetta al pagamento di un importo di 328 EUR/t.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi non immessi sul mercato dell’Unione.

4.   Gli Stati membri calcolano e comunicano alla Commissione la differenza tra il quantitativo totale di zucchero e isoglucosio prodotto da ciascun produttore in superamento della quota e i quantitativi smaltiti dai produttori in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 967/2006. Qualora i quantitativi rimanenti di zucchero o isoglucosio fuori quota di un produttore siano inferiori ai quantitativi per i quali è stato rilasciato un certificato ai sensi del presente regolamento per tale produttore, questi è tenuto a versare un importo di 500 EUR/t su tale differenza.

5.   Le comunicazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono effettuate entro il 30 giugno 2014.

Articolo 11

Data di accertamento

Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, la data da considerare per l’accertamento del diritto dell’Unione è la data in cui il prelievo sulle eccedenze è versato dai richiedenti in conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso scade il 30 giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22.

(3)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39.

(4)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(5)  GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

(6)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.


ALLEGATO

Modello di certificato di cui all’articolo 6, paragrafo 3

CERTIFICATO

di riduzione, per la campagna di commercializzazione 2012/13, del prelievo di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 967/2006

Stato membro:

Titolare di quota:

 

Prodotto

 

Quantitativi oggetto di domanda:

 

Quantitativi per i quali è rilasciato il certificato:

 

Prelievo pagato (EUR/t):

172

Per la campagna di commercializzazione 2012/13, il prelievo di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 967/2006 non si applica ai quantitativi per i quali il presente certificato è rilasciato, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 281/2013, in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, lettera c).

Firma dell’autorità competente dello Stato membro

Data di rilascio

Il presente certificato è valido fino al termine del secondo mese successivo al mese di rilascio.


23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 282/2013 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

JO

97,3

MA

73,3

TN

98,3

TR

136,5

ZZ

101,4

0707 00 05

MA

158,2

TR

161,4

ZZ

159,8

0709 91 00

EG

66,7

ZZ

66,7

0709 93 10

MA

45,3

TR

102,3

ZZ

73,8

0805 10 20

EG

55,3

IL

66,6

MA

60,0

TN

59,3

TR

65,0

ZZ

61,2

0805 50 10

TR

81,1

ZZ

81,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

91,8

CL

136,2

CN

73,1

MK

29,3

US

169,1

ZA

101,5

ZZ

102,5

0808 30 90

AR

113,0

CL

167,5

CN

85,7

TR

171,6

US

150,6

ZA

108,5

ZZ

132,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2013

relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati sul DNA in Svezia

(2013/148/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l'articolo 20 e il capo 4 dell'allegato,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(2)

L'articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all'unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.

(3)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(4)

La Svezia ha informato il segretariato generale del Consiglio in merito agli schedari nazionali di analisi del DNA cui si applicano gli articoli da 2 a 6 della decisione 2008/615/GAI ed alle condizioni relative alla consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione conformemente all'articolo 36, paragrafo 2, di tale decisione.

(5)

A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

(6)

La Svezia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati sul DNA.

(7)

La Svezia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi.

(8)

Una visita di valutazione ha avuto luogo in Svezia e il gruppo di valutazione olandese ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

(9)

È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l'esperienza pilota in materia di scambio di dati sul DNA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata e della comparazione di dati sul DNA, la Svezia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma degli articoli 3 e 4 di tale decisione a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2013

Per il Consiglio

Il presidente

P. HOGAN


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/28


DECISIONE N. 1/2013 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 6 marzo 2013

relativa alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

(2013/149/UE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) e modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (3), in particolare l’articolo 2, paragrafo 6 dell’allegato III,

vista la decisione n. 8/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 20 luglio 2005, relativa allo statuto e al regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) (4), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9 dello statuto e regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI), adottato con decisione n. 8/2005, stipula che il Comitato degli ambasciatori è incaricato di nominare i membri del consiglio d’amministrazione per un periodo massimo di cinque anni.

(2)

Il mandato degli attuali membri del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese, quale modificato dalla decisione n. 3/2009 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE (5), giunge a scadenza il 6 marzo 2013.

(3)

È necessario garantire la stabilità e la continuità del CSI, tenendo conto che la sua gestione è assicurata da un direttore ad interim,

DECIDE:

Articolo 1

Il mandato degli attuali membri del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese è prorogato per un periodo di 6 mesi, fino al 6 settembre 2013.

Il consiglio di amministrazione del CSI è pertanto composto come segue:

sig. Ibrahim IDDI ANGO

sig. Adrien SIBOMANA

sig.ra Valerie Patricia VEIRA

sig. Bayo AKINDEINDE

sig. Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI

sig.ra Vera VENCLIKOVA.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2013

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

R. MONTGOMERY


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  Accordo che modifica l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27).

(3)  Accordo che modifica per la seconda volta l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

(4)  GU L 66 dell’8.3.2006, pag. 16.

(5)  GU L 171 dell’1.7.2009, pag. 36.


Rettifiche

23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/29


Rettifica della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

( Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 268 del 14 settembre 1992 )

A pagina 64, articolo 20, comma secondo:

anziché:

«In attesa dell’attuazione delle decisioni di cui all’articolo 8, punto 3 ed all’articolo 30 della direttiva 91/496/CEE …»,

leggi:

«In attesa dell’attuazione delle decisioni di cui all’articolo 8, punto B e all’articolo 30 della direttiva 91/496/CEE …».


  翻译: