ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.120.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
1.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 396/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2013
che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 per quanto riguarda alcuni requisiti per il monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Sulla base dell’esperienza acquisita con il monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove nel 2010 e 2011, è stato modificato l’allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009 per semplificare la raccolta di dati e fornire ai costruttori gli strumenti per verificarli in modo efficiente. |
(2) |
Al fine di garantire un approccio coerente nel monitoraggio delle emissioni di CO2, è opportuno allineare il regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione delle autovetture nuove ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), con le modifiche apportate all’allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009. |
(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1014/2010. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1014/2010 è così modificato:
1) |
all’articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Se un veicolo è dotato di assali di larghezze diverse, gli Stati membri comunicano la larghezza massima dell’assale alla voce “Carreggiata dell’asse sterzante” o “Carreggiata dell’altro asse” nei dati di monitoraggio dettagliati.»; |
2) |
l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Preparazione dei dati da parte degli Stati membri Quando completano i dati di monitoraggio dettagliati, gli Stati membri includono:
I dati di monitoraggio dettagliati sono comunicati con il livello di precisione indicato nella tabella di cui all’allegato II del presente regolamento.»; |
3) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Veicoli non coperti da omologazione CE 1. Se le autovetture sono soggette a omologazione nazionale di piccole serie, conformemente all’articolo 23 della direttiva 2007/46/CE o a omologazione individuale conformemente all’articolo 24 della stessa direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di autovetture di questo tipo immatricolate rispettivamente nel loro territorio, secondo quanto indicato nell’allegato II, parte C, sezione 1, del regolamento (CE) n. 443/2009. 2. Gli Stati membri possono completare i dati di monitoraggio dettagliati per i veicoli di cui al paragrafo 1 e, in tal caso, utilizzano una delle seguenti denominazioni anziché il nome del costruttore:
|
4) |
gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1014/2010 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
(2) GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15.
ALLEGATO
ALLEGATO I
Fonti dei dati
Parametro |
Certificato di conformità (parte I, modello A1, A2 o B, a seconda dei casi, indicati nell’allegato IX della direttiva 2007/46/CE) |
Documentazione relativa all’omologazione (direttiva 2007/46/CE) |
Costruttore |
Punto 0.5 |
Allegato III, parte I, punto 0.5 |
Numero di omologazione e relativa estensione |
Punto 0.10 |
Certificato di omologazione di cui all’allegato VI |
Tipo |
Punto 0.2 |
Allegato III, parte I, punto 0.2 |
Variante |
Punto 0.2 |
Allegato III, parte II |
Versione |
Punto 0.2 |
Allegato III, parte II |
Marca |
Punto 0.1 |
Allegato III, parte I, punto 0.1 |
Nome commerciale |
Punto 0.2.1 |
Allegato III, parte I, punto 0.2.1 |
Categoria del veicolo omologato |
Punto 0.4 |
Allegato III, parte I, punto 0.4 |
Massa (kg) |
Punto 13 |
Allegato III, parte I, punto 2.6 (1) |
Emissioni specifiche di CO2 (g/km) (2) |
Punto 49.1 |
Allegato VIII, punto 3 |
Interasse (mm) |
Punto 4 |
Allegato III, parte I, punto 2.1 (1) |
Carreggiata dell’asse sterzante — carreggiata dell’altro asse (mm) |
Punto 30 |
Allegato III, parte I, punti 2.3.1 e 2.3.2 (3) |
Tipo di carburante |
Punto 26 (o 23) |
Allegato III, parte I, punto 3.2.2.1 |
Modalità carburante |
Punto 26.1 (o 23.1) |
Allegato III, parte I, punto 3.2.2.4 |
Cilindrata (cm3) |
Punto 25 |
Allegato III, parte I, punto 3.2.1.3 |
Consumo elettrico (Wh/km) |
Punto 49.2 |
|
ALLEGATO II
Tabella relativa alla precisione dei dati
Precisione richiesta per i dati di monitoraggio da comunicare a norma dell’articolo 2:
CO2 (g/km) |
Numero intero |
Massa (kg) |
Numero intero |
Interasse (mm) |
Numero intero |
Carreggiata dell’asse sterzante — carreggiata dell’altro asse (mm) |
Numero intero |
Riduzione delle emissioni mediante tecnologie innovative (g/km) |
Arrotondata al terzo decimale più vicino |
(1) A norma dell’articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento.
(2) A norma dell’articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento.
(3) A norma dell’articolo 3, paragrafi 7 e 8, del presente regolamento.
1.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 397/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’esperienza acquisita in materia di monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove nel 2010 e 2011 mostra che è possibile calcolare le emissioni specifiche medie e gli obiettivi per le emissioni specifiche soltanto sulla base di dati dettagliati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 443/2009. È quindi opportuno adeguare i dati aggregati di cui alla prima tabella riportata nell’allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 443/2009, al fine di includere solo i dati strettamente necessari per l’attuazione di tale regolamento. |
(2) |
Al fine di migliorare la qualità e l’accuratezza del monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture, è tuttavia necessario precisare meglio alcuni dei parametri dei dati richiesti e aggiungere ulteriori parametri finora oggetto di un controllo su base volontaria. |
(3) |
L’inclusione del numero di omologazione come parametro dei dati da monitorare e comunicare può migliorare gli strumenti a disposizione dei fabbricanti per verificare i calcoli provvisori delle loro emissioni specifiche medie e degli obiettivi per le emissioni specifiche e, di conseguenza, garantire maggiore precisione nelle serie di dati definitive. |
(4) |
Le autovetture omologate a livello nazionale in piccole serie, in conformità all’articolo 23 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (2) e le autovetture omologate individualmente in conformità dell’articolo 24 di tale direttiva, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore. È tuttavia importante monitorare il numero di tali veicoli in modo coerente al fine di valutare l’eventuale impatto sul processo di monitoraggio e il raggiungimento dell’obiettivo per le emissioni medie di CO2 dell’Unione. Il numero complessivo di tali registrazioni deve pertanto essere indicato su base annuale. |
(5) |
Occorre altresì garantire che la riduzione delle emissioni di CO2 dalle autovetture sia allineata a quella per i veicoli commerciali leggeri, ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (3), includendo come parametri di monitoraggio obbligatori anche la potenza e il consumo di energia elettrica, oltre al numero di omologazione. Inoltre, se il certificato di conformità non è utilizzato in qualità di principale fonte dei dati e i dati sono tratti, tra l’altro, dai documenti di omologazione, è opportuno chiarire che in tali casi i dati devono essere coerenti con i dati forniti nei certificati di conformità. |
(6) |
Al fine di garantire che tali modifiche possano essere prese in considerazione per il monitoraggio dei dati nel 2013, è opportuno prevedere l’entrata in vigore al più tardi il settimo giorno dalla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(7) |
Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 443/2009 di conseguenza. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
(2) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(3) GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (CE) n. 443/2009 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO II
MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI
PARTE A — Rilevamento dei dati sulle autovetture nuove e determinazione delle informazioni sul monitoraggio del CO2
1. |
Gli Stati membri registrano, per ogni anno civile, i seguenti dati dettagliati per ciascuna autovettura nuova immatricolata nel loro territorio:
|
2. |
I dati dettagliati di cui al punto 1 devono essere ricavati dal certificato di conformità dell’autovettura cui si riferiscono o essere coerenti con il certificato di conformità rilasciato dal costruttore dell’autovettura cui si riferiscono. Se il certificato di conformità non viene utilizzato, gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l’adeguata accuratezza della procedura di controllo. Se per un’autovettura vengono indicati sia un valore minimo che un valore massimo per la massa o l’impronta di cui al punto 1, lettera i), ai fini del presente regolamento gli Stati membri utilizzano solo il valore massimo. Nel caso di veicoli a doppia alimentazione (benzina-gas), i cui certificati di conformità riportano le emissioni specifiche di CO2 sia per la benzina sia per il carburante gas, gli Stati membri utilizzano solo il valore misurato per il gas. |
3. |
Gli Stati membri stabiliscono, per ogni anno civile:
|
PARTE B — Metodi per accertare i dati di monitoraggio delle emissioni di CO2 prodotte dalle autovetture nuove
I dati di monitoraggio che gli Stati membri sono tenuti a determinare ai sensi del presente allegato, parte A, punti 1 e 3, sono ricavati secondo il metodo descritto nella presente parte.
1. |
Numero di autovetture nuove immatricolate Gli Stati membri determinano il numero di autovetture nuove immatricolate nel loro territorio nell’anno di monitoraggio interessato, suddiviso in veicoli soggetti a omologazione CE, omologazione individuale e omologazione nazionale di piccole serie. |
2. |
Distribuzione delle autovetture nuove per versione Per ciascuna versione di ciascuna variante di ciascun tipo di autovettura nuova, sono registrati il numero delle autovetture di nuova immatricolazione e i dati dettagliati di cui alla parte A, punto 1. |
3. |
Le stazioni di carburante nel loro territorio che erogano carburante E85 sono indicate ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione (1). |
PARTE C — Formato per la comunicazione dei dati
Per ogni anno, gli Stati membri comunicano i dati di cui al presente allegato, parte A, punti 1 e 3, secondo i formati indicati di seguito:
Dati aggregati che comprendono le informazioni generali di cui alla parte A, punto 3:
Stato membro (2) |
|
Anno |
|
Fonte dei dati |
|
Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove oggetto di omologazione CE |
|
Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate individualmente |
|
Numero totale di nuove immatricolazioni di autovetture nuove omologate a livello nazionale in piccole serie |
|
Percentuale del totale delle stazioni di servizio che erogano carburante E85, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1014/2010 |
|
Numero totale di stazioni di servizio che erogano carburante E85, quando la loro percentuale supera il 30 % di tutte le stazioni di rifornimento di carburante, a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1014/2010. |
|
Dati dettagliati di cui alla parte A, punto 1:
Anno |
Nome costruttore Denominazione standard UE |
Nome costruttore Denominazione costruttore |
Nome costruttore Denominazione registro nazionale |
Numero di omologazione e relativa estensione |
Tipo |
Variante |
Versione |
Marca |
Nome commerciale |
Categoria di veicolo omologato |
Nuove immatricolazioni totali |
Massa (kg) |
Emissioni specifiche di CO2 (g/km) |
Interasse (mm) |
Carreggiata dell’asse sterzante (mm) |
Carreggiata dell’altro asse (mm) |
Tipo di carburante (3) |
Modalità carburante (3) |
Cilindrata (cm3) |
Consumo elettrico (Wh/km) |
Codice per tecnologia innovativa o gruppo di tecnologie innovative (4) |
Riduzione delle emissioni mediante tecnologie innovative (g/km) (4) |
Anno 1 |
Costrutt. 1 |
Costrutt. 1 |
Costrutt. 1 |
Numero Omologa-zione 1Tan 1 |
Tipo 1 |
Variante 1 |
Versione 1 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Anno 1 |
Costrutt. 1 |
Costrutt. 1 |
Costrutt. 1 |
Numero omologa-zione 1Tan 1 |
Tipo 1 |
Variante 1 |
Versione 2 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Anno 1 |
Costrutt. 1 |
Costrutt. 1 |
Costrutt. 1 |
Numero omologazione 1Tan 1 |
Tipo 1 |
Variante 2 |
Versione 1 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
Anno 1 |
Costrutt. 1 |
Costrutt. 1 |
Costrutt. 1 |
Numero omologazione 1Tan 1 |
Tipo 1 |
Variante 2 |
Versione 2 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
(1) GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 15.
(2) Codici ISO 3166 alpha-2 ad eccezione della Grecia e del Regno Unito i cui codici sono, rispettivamente, «EL» e «UK».
(3) A norma dell’articolo 6.
(4) A norma dell’articolo 12.»
1.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 398/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 42,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (2) reca norme e prescrizioni specifiche per quanto riguarda, tra le altre cose, la tenuta dei conti e le dichiarazioni delle spese e delle entrate degli organismi pagatori, nonché il rimborso delle spese da parte della Commissione nell’ambito del regolamento (CE) n. 1290/2005. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro un termine non superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2006, la Commissione può interrompere il termine di pagamento di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005, per tutto l’importo oggetto della domanda di pagamento o per parte di esso, fino all’inoltro della dichiarazione di spesa del periodo successivo, qualora la Commissione abbia chiesto allo Stato membro di fornire informazioni supplementari in merito a discordanze, divergenze di interpretazione o incoerenze relative alle dichiarazioni di spesa. |
(4) |
Al fine di garantire che i fondi dell’Unione siano utilizzati secondo le norme applicabili, l’articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (3) prevede che la Commissione interrompa i termini di pagamento o sospenda i pagamenti conformemente alla normativa settoriale. |
(5) |
Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione si accerta dell’esistenza e del corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri e procede alla riduzione o alla sospensione dei pagamenti intermedi in caso di inadeguatezza di detti sistemi. Inoltre, ai sensi degli articoli 27 e 27 bis dello stesso regolamento, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti intermedi se uno Stato membro non fornisce le informazioni complementari soddisfacenti da essa richieste. |
(6) |
Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione rispetto al Fondo europeo agricolo di garanzia e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è opportuno estendere i casi in cui il termine del pagamento intermedio può essere interrotto ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2006, in modo da includere la fattispecie in cui le informazioni fornite alla Commissione evidenziano la presenza di irregolarità inerenti a una domanda di pagamento o carenze nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo dello Stato membro. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 883/2006. |
(8) |
Il comitato dei fondi agricoli non si è pronunciato nei termini fissati dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2006, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se sono necessarie ulteriori verifiche a motivo di discordanze, divergenze di interpretazione o incoerenze relative alle dichiarazioni di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 e relative modalità d’applicazione, o perché vi siano prove che facciano presumere che nelle spese riportate nella dichiarazione di spesa vi sono irregolarità aventi gravi conseguenze finanziarie, ovvero che vi sono carenze nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo per lo sviluppo rurale, lo Stato membro interessato, su richiesta della Commissione, fornisce informazioni supplementari entro un termine fissato nella richiesta secondo la gravità del problema constatato. Dette informazioni supplementari sono fornite attraverso il sistema protetto di scambio di informazioni di cui all’articolo 15, secondo comma, del presente regolamento.
Il termine di pagamento di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 può essere interrotto, per tutto l’importo oggetto della domanda di pagamento o per parte di esso, a decorrere dalla data di invio della richiesta di informazioni fino alla ricezione delle informazioni richieste, ma al più tardi fino alla presentazione della dichiarazione di spesa del periodo successivo.
In assenza di risposta dello Stato membro alla richiesta di informazioni supplementari entro il termine ivi fissato, oppure se la risposta è ritenuta insoddisfacente o permette di concludere che la normativa applicabile non è stata rispettata o che si è in presenza di un’utilizzazione impropria dei fondi dell’Unione, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.
(2) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.
(3) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
1.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 399/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MA |
77,1 |
TN |
92,5 |
|
TR |
125,9 |
|
ZZ |
98,5 |
|
0707 00 05 |
AL |
65,0 |
EG |
158,2 |
|
TR |
130,2 |
|
ZZ |
117,8 |
|
0709 93 10 |
TR |
99,6 |
ZZ |
99,6 |
|
0805 10 20 |
EG |
54,2 |
IL |
71,6 |
|
MA |
51,2 |
|
TN |
67,7 |
|
TR |
70,6 |
|
ZZ |
63,1 |
|
0805 50 10 |
TR |
97,0 |
ZA |
116,4 |
|
ZZ |
106,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
117,9 |
BR |
105,7 |
|
CL |
127,3 |
|
CN |
74,1 |
|
MK |
30,3 |
|
NZ |
136,2 |
|
US |
202,0 |
|
ZA |
109,7 |
|
ZZ |
112,9 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
1.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 400/2013 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2013
recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1o maggio 2013
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune. |
(2) |
A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif. |
(3) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [frumento (grano) tenero da seme], ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00 corrisponde al prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento. |
(4) |
Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1o maggio 2013, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione. |
(5) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
A decorrere dal 1o maggio 2013, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.
ALLEGATO I
Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, dal paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1o maggio 2013
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dazio all'importazione (1) (EUR/t) |
1001 19 00 1001 11 00 |
FRUMENTO (grano) duro di alta qualità |
0,00 |
di media qualità |
0,00 |
|
di bassa qualità |
0,00 |
|
ex 1001 91 20 |
FRUMENTO (grano) tenero da seme |
0,00 |
ex 1001 99 00 |
FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme |
0,00 |
1002 10 00 1002 90 00 |
SEGALA |
0,00 |
1005 10 90 |
GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido |
0,00 |
1005 90 00 |
GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2) |
0,00 |
1007 10 90 1007 90 00 |
SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina |
0,00 |
(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:
— |
3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez, |
— |
2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della Penisola iberica e se le merci arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico. |
(2) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
ALLEGATO II
Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I
16.4.2013-29.4.2013
1) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
2) |
Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:
|
(1) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(2) Premio negativo di 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
(3) Premio negativo di 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].
DECISIONI
1.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/16 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2013
che modifica la decisione 2010/221/UE riguardo all’approvazione delle misure nazionali volte a impedire l’introduzione dell’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) in alcune zone dell’Irlanda e del Regno Unito
[notificata con il numero C(2013) 2381]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/213/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione e al controllo di talune malattie degli animali acquatici (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici consente ad alcuni Stati membri, a norma dell’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (2), di applicare limitazioni alle partite degli animali acquatici immessi sul mercato o importati, al fine di impedire l’introduzione di determinate malattie sul loro territorio. |
(2) |
Gli Stati membri possono applicare tali limitazioni purché dimostrino di essere indenni da tali malattie in tutto il loro territorio o in alcune aree ben definite o di aver posto in opera un programma di eradicazione. |
(3) |
Le limitazioni relative all’ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) di cui alla decisione 2010/221/UE sono applicabili solamente fino al 30 aprile 2013. OsHV-1 μνar è una malattia emergente ancora poco conosciuta e i programmi di sorveglianza approvati dalla presente decisione non sono ancora stati sottoposti a una valutazione completa. È opportuno quindi prorogare di un altro anno il periodo in cui gli Stati membri possono applicare limitazioni riguardo alla malattia in esame. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/221/UE. |
(5) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 3a, paragrafo 2, della decisione 2010/221/UE la data «30 aprile 2013» va sostituita con «30 aprile 2014».
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2013.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
(2) GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.
1.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.
Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.