ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.159.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 159

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
11 giugno 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 530/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 531/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 341/2007 per quanto concerne il regime dei titoli di importazione per l’aglio a seguito dell’adesione della Croazia

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio ( 1 )

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metil-ciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron ( 1 )

9

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 534/2013 della Commissione, del 10 giugno 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

11

 

 

DECISIONI

 

 

2013/273/UE

 

*

Decisione del Consiglio, del 6 giugno 2013, relativa alla nomina di tre membri titolari maltesi e di tre membri supplenti maltesi del Comitato delle regioni

13

 

 

2013/274/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 giugno 2013, che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Ungheria [notificata con il numero C(2013) 3348]  ( 1 )

14

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

11.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 530/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2013

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (2), prevede preferenze tariffarie applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2014. A norma del suddetto regolamento, per beneficiare delle preferenze tariffarie i prodotti per i quali esse sono richieste devono essere originari di un paese beneficiario.

(2)

Le norme di origine, sulla base delle quali è attuato il sistema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione («il sistema»), sono state adeguate nel 2010 e sono stabilite negli articoli da 66 a 97 quatervicies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3). Le modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 978/2012 riguardano fra l’altro l’elenco dei paesi cui si applica il sistema e hanno pertanto ripercussioni su alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93, in particolare quelle relative al cumulo regionale. Occorre pertanto che il regolamento (CEE) n. 2454/93 tenga conto di tali modifiche.

(3)

Si deve quindi disporre che il cumulo regionale si applichi tra i paesi appartenenti allo stesso gruppo regionale solo se tali paesi sono beneficiari del sistema al momento dell’esportazione del prodotto nell’Unione.

(4)

Si deve inoltre prevedere che i paesi che cessano di essere beneficiari del sistema continuino a essere assoggettati ad alcuni obblighi, in particolare per quanto riguarda la cooperazione amministrativa, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di cambiamento di status allo scopo di consentire il controllo a posteriori delle prove dell’origine per i prodotti esportati da tali paesi.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1)

l’articolo 66 è sostituito dal seguente:

«Articolo 66

La presente sezione stabilisce le norme concernenti la definizione della nozione di “prodotti originari” nonché le procedure e i metodi di cooperazione amministrativa a essa correlati ai fini dell’applicazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) concesso dall’Unione ai paesi in via di sviluppo con il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (di seguito “il sistema”).

2)

l’articolo 67 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“paese beneficiario”, un paese o territorio quale definito all’articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 978/2012;»

b)

è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), nei casi in cui è fatto riferimento a un “paese beneficiario” il termine comprende anche, e non può superare, i limiti del mare territoriale di tale paese o territorio ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay, 10 dicembre 1982).»;

3)

all’articolo 70, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) l’elenco dei paesi beneficiari e la data da cui sono considerati adempienti alle condizioni stabilite negli articoli 68 e 69. La Commissione aggiorna tale elenco ogniqualvolta tali condizioni siano adempiute da un nuovo paese beneficiario e ogniqualvolta tali condizioni non siano più adempiute da un paese beneficiario.

2.   I prodotti originari, ai sensi della presente sezione, di un paese beneficiario, fruiscono del sistema all’atto dell’immissione in libera pratica nell’Unione solo se sono stati esportati da un paese beneficiario alla data specificata nell’elenco di cui al paragrafo 1 o successivamente a tale data.»;

4)

l’articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Articolo 71

1.   L’inosservanza, da parte delle autorità competenti di un determinato paese beneficiario, degli obblighi a essi incombenti ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, dell’articolo 69, paragrafo 2, degli articoli 91, 92 e 93 o dell’articolo 97 octies, o l’inosservanza sistematica degli obblighi a essi incombenti ai sensi dell’articolo 97 nonies, paragrafo 2, comporta, in conformità all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 978/2012, la revoca temporanea delle preferenze accordate a tale paese nell’ambito del sistema.

2.   Ai fini della presente sezione, un paese o territorio che sia stato soppresso dall’elenco dei paesi beneficiari di cui all’articolo 70, paragrafo 1, continua a essere assoggettato agli obblighi di cui all’articolo 68, all’articolo 88, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 97 octies, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 97 octies, paragrafo 3, e all’articolo 97 decies, paragrafo 1, lettera b), per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto elenco.»;

5)

all’articolo 75, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ciascuna delle condizioni di cui al paragrafo 2 può essere soddisfatta negli Stati membri o in diversi paesi beneficiari purché tutti i paesi beneficiari interessati fruiscano del cumulo regionale in conformità all’articolo 86, paragrafi 1 e 5. In tal caso i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario di cui la nave o la nave officina battono bandiera conformemente al paragrafo 2, lettera b).

Il primo comma si applica solo se sono state soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 86, paragrafo 2, lettere a), c) e d).»;

6)

l’articolo 86 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il cumulo regionale si applica ai seguenti quattro gruppi regionali distinti:

a)

gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam;

b)

gruppo II: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù, Venezuela;

c)

gruppo III: Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka;

d)

gruppo IV: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

2.   Il cumulo regionale fra paesi appartenenti allo stesso gruppo si applica unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

al momento dell’esportazione del prodotto nell’Unione i paesi partecipanti al cumulo sono:

i)

paesi beneficiari a condizione che il sistema degli esportatori registrati non sia ancora stato applicato in tali paesi;

ii)

paesi beneficiari compresi nell’elenco di cui all’articolo 70, paragrafo 1, qualora il sistema degli esportatori registrati sia stato applicato in tali paesi;

b)

ai fini del cumulo regionale fra paesi di un gruppo regionale si applicano le norme di origine stabilite nella presente sezione;

c)

i paesi del gruppo regionale si sono impegnati:

i)

a osservare o a far osservare la presente sezione e

ii)

a fornire la cooperazione amministrativa necessaria per assicurare la corretta applicazione della presente sezione sia nei confronti dell’Unione che nelle loro relazioni reciproche;

d)

gli impegni di cui alla lettera c) sono comunicati alla Commissione dal segretariato del gruppo regionale interessato o da un altro organismo comune competente che rappresenti tutti i membri del gruppo in questione.

Ai fini della lettera b), quando l’operazione che conferisce il carattere originario di cui all’allegato 13 bis, parte II, non è la stessa per tutti i paesi partecipanti al cumulo, l’origine dei prodotti esportati da un paese a un altro paese del gruppo regionale a fini del cumulo regionale è determinata sulla base della norma che si applicherebbe se i prodotti fossero esportati verso l’Unione.

Se i paesi di un gruppo regionale si sono già conformati, anteriormente al 1o gennaio 2011, alle disposizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non è necessaria la sottoscrizione di un nuovo impegno.»;

b)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«4.   Il cumulo regionale fra paesi beneficiari dello stesso gruppo regionale si applica solo se la lavorazione o la trasformazione eseguite nel paese beneficiario in cui i materiali sono ulteriormente trasformati o incorporati trascendono le operazioni elencate all’articolo 78, paragrafo 1, e, nel caso dei prodotti tessili, le operazioni elencate nell’allegato 16.»;

c)

nel paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e»;

7)

all’articolo 88, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

alle esportazioni da un determinato paese beneficiario a un altro per il cumulo regionale ai sensi dell’articolo 86, paragrafi 1 e 5, fatto salvo l’articolo 86, paragrafo 2, lettera b), secondo comma.»;

8)

l’articolo 97 duodecies è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le merci originarie di un paese o territorio ammesso o riammesso al beneficio del sistema delle preferenze generalizzate per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 possono beneficiare del sistema sempre che siano esportate dal paese o territorio stesso a decorrere dalla data indicata all’articolo 97 vicies.»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

«6.   «Ai fini delle sottosezioni 2 e 3 della presente sezione, un paese o territorio che sia stato soppresso dall’elenco dei paesi beneficiari di cui all’articolo 97 vicies, paragrafo 2, continua a essere assoggettato agli obblighi di cui all’articolo 97 duodecies, paragrafo 2, all’articolo 97 terdecies, paragrafo 5, all’articolo 97 unvicies, paragrafi 3, 4, 6 e 7, e all’articolo 97 duovicies, paragrafo 1, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua soppressione da detto elenco.

7.   Gli obblighi di cui al paragrafo 6 si applicano a Singapore per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2014.»;

9)

all’articolo 97 quaterdecies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La dichiarazione su fattura può essere compilata da qualsiasi esportatore che opera in un paese beneficiario per le spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000 EUR, a condizione che la cooperazione amministrativa di cui all’articolo 97 duodecies, paragrafo 2, si applichi a questa procedura.»;

10)

all’articolo 97 vicies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini dell’articolo 97 duodecies, paragrafo 4, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) la data in cui il paese o il territorio ammesso o riammesso al beneficio per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 ha adempiuto gli obblighi stabiliti nel paragrafo 1.»;

11)

l’allegato 13 bis è modificato come segue:

a)

la nota introduttiva 1.1 è sostituita dalla seguente:

«1.1.

Il presente allegato fissa norme per tutti i prodotti, ma il fatto che un prodotto vi figuri non significa necessariamente che sia soggetto al sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG). L’elenco dei prodotti soggetti all’SPG, il campo di applicazione delle preferenze dell’SPG e le esclusioni applicabili a determinati paesi beneficiari sono stabiliti nel regolamento (UE) n. 978/2012 (per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2023).»;

b)

la nota introduttiva 2.5 è sostituita dalla seguente:

«2.5.

Nella maggior parte dei casi le norme indicate nella colonna 3 si applicano a tutti i paesi beneficiari elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Tuttavia per alcuni prodotti originari di paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, il cui elenco figura nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 (“paesi beneficiari meno sviluppati”), si applica una norma meno rigorosa. In questi casi la colonna 3 è suddivisa in due sottocolonne: la sottocolonna a) riporta la norma applicabile ai paesi beneficiari meno sviluppati, mentre la sottocolonna b) indica la norma applicabile a tutti gli altri paesi beneficiari e alle esportazioni dall’Unione europea verso un paese beneficiario ai fini del cumulo bilaterale.»;

12)

il titolo della terza colonna dell’allegato 13 ter è sostituito dal seguente: «Gruppo I: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Singapore, Thailandia, Vietnam.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(4)  GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.»;


11.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 531/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 341/2007 per quanto concerne il regime dei titoli di importazione per l’aglio a seguito dell’adesione della Croazia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

visto l’atto di adesione della Croazia, in particolare l’articolo 41,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 341/2007 (1) della Commissione reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

(2)

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 341/2007 opera una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori per quanto riguarda gli operatori che possono chiedere titoli di importazione dell’aglio per i contingenti tariffari aperti e gestiti nell’ambito di tale regolamento.

(3)

In considerazione della prevista adesione della Croazia all’Unione a partire dal 1o luglio 2013, è necessario fissare regole transitorie per consentire agli importatori in Croazia di beneficiare dei contingenti di importazione in qualità di importatori tradizionali. È opportuno che tali regole si applichino solo finché gli importatori non saranno in grado di rispettare le norme esistenti.

(4)

Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 341/2007 di conseguenza.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 341/2007

All’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 341/2007 è aggiunto il quarto comma seguente:

«Nel caso della Croazia, per i periodi contingentali 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016:

a)

non si applica la lettera a) del primo comma; e

b)

per “importazioni nell’Unione” si intendono le importazioni da paesi di origine diversi dagli Stati membri dell’Unione nella sua composizione al 1o luglio 2013.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e alla data di detta entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.


11.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 532/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva biossido di carbonio è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) in forza della direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) seguendo la procedura di cui all’articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce ulteriori modalità di attuazione per la quarta fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4). Dopo la sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento ed è elencata nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (5).

(2)

In conformità all’articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, il 18 dicembre 2012 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l’Autorità», ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di rapporto di riesame del biossido di carbonio (6). L’Autorità ha trasmesso al notificante il proprio parere riguardo al biossido di carbonio. La Commissione lo ha invitato a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame riguardante il biossido di carbonio. Il progetto di rapporto di riesame e l’opinione dell’Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; il progetto di rapporto di riesame è stato approvato il 17 maggio 2013 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al biossido di carbonio.

(3)

Si conferma che la sostanza attiva biossido di carbonio è considerata approvata a termini del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(4)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione del biossido di carbonio relativamente alle quantità massime delle seguenti impurezze rilevanti: fosfano, benzene, monossido di carbonio, metanolo e cianuro di idrogeno.

(5)

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 va modificato di conseguenza.

(6)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione del presente regolamento al fine di permettere agli Stati membri, al notificante e ai titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti biossido di carbonio di ottemperare alle prescrizioni risultanti dalla modifica delle condizioni di approvazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89.

(4)  GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.

(5)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carbon dioxide (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva biossido di carbonio). The EFSA Journal 2013; 11(1):3053. [46 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3053. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal


ALLEGATO

Nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 225 relativa alla sostanza attiva biossido di carbonio è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«225

Biossido di carbonio

Numero CAS: 124-38-9

N. CIPAC: 844

Biossido di carbonio

≥ 99,9 %

Impurezze rilevanti:

 

fosfano max. 0,3 ppm v/v

 

benzene max. 0,02 ppm v/v

 

monossido di carbonio max. 10 ppm v/v

 

metanolo max. 10 ppm v/v

 

cianuro di idrogeno max. 0,5 ppm v/v

1 settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fumigante.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul biossido di carbonio (SANCO/2987/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata il 17 maggio 2013 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

All’occorrenza le condizioni d’impiego devono comprendere provvedimenti di attenuazione dei rischi.»


11.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 533/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metil-ciclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (2) elenca le sostanze attive che si ritengono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

L’approvazione delle sostanze attive 1-methyl-cyclopropene, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarb, tiofanato metile e tribenuron scadrà tra il 28 febbraio 2016 e il 31 marzo 2016. Sono state presentate domande di rinnovo dell’approvazione delle suddette sostanze attive. Dato che a tali sostanze attive si applicano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (3), è necessario concedere ai richiedenti il tempo sufficiente per completare la procedura di rinnovo nel rispetto di tale regolamento. Di conseguenza è probabile che l’approvazione delle suddette sostanze attive scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È quindi necessario prorogare il loro periodo di approvazione.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(4)

Considerate le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengono presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 non oltre 30 mesi dalla rispettiva data di scadenza indicata nell’allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima dell’entrata in vigore del presente regolamento o alla prima data possibile successiva alla sua pubblicazione.

(5)

Considerate le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l’approvazione di una sostanza attiva di cui all’allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(3)  GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26.


ALLEGATO

La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

1)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 101, clorotalonil, la data 28 febbraio 2016 è sostituita dalla data 31 ottobre 2017;

2)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 102, clorotoluron, la data 28 febbraio 2016 è sostituita dalla data 31 ottobre 2017;

3)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 103, cipermetrina, la data 28 febbraio 2016 è sostituita dalla data 31 ottobre 2017;

4)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 104, daminozide, la data 28 febbraio 2016 è sostituita dalla data 31 ottobre 2017;

5)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 105, tiofanato metile, la data 28 febbraio 2016 è sostituita dalla data 31 ottobre 2017;

6)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 106, tribenuron, la data 28 febbraio 2016 è sostituita dalla data 31 ottobre 2017;

7)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 117, 1-metil-ciclopropene, la data 31 marzo 2016 è sostituita dalla data 31 ottobre 2017;

8)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 118, forchlorfenuron, la data 31 marzo 2016 è sostituita dalla data 31 ottobre 2017;

9)

nella sesta colonna «Scadenza dell’approvazione» della riga numero 119, indoxacarb, la data 31 marzo 2016 è sostituita dalla data 31 ottobre 2017.


11.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 534/2013 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

41,5

TN

30,0

TR

50,2

ZZ

40,6

0707 00 05

AL

36,9

EG

172,5

MK

68,9

TR

142,5

ZZ

105,2

0709 93 10

TR

144,2

ZZ

144,2

0805 50 10

AR

100,0

TR

95,7

ZA

106,6

ZZ

100,8

0808 10 80

AR

156,7

BR

105,0

CL

125,3

CN

75,1

NZ

128,6

US

156,6

ZA

112,3

ZZ

122,8

0809 10 00

IL

325,6

TR

194,0

ZZ

259,8

0809 29 00

IL

750,0

TR

437,9

US

809,0

ZZ

665,6


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

11.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/13


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2013

relativa alla nomina di tre membri titolari maltesi e di tre membri supplenti maltesi del Comitato delle regioni

(2013/273/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la proposta del governo maltese,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE (1) e 2010/29/UE (2) relativi alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2)

Tre seggi di membro titolare del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Claudette ABELA BALDACCHINO, del sig. Michael COHEN e del sig. Malcolm MIFSUD. Due seggi di membro supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Doris BORG e del sig. Ian BORG. Un seggio di membro supplente diviene vacante a seguito della nomina del sig. Paul FARRUGIA a membro titolare del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a)

quali membri titolari:

sig. Peter BONELLO, Mayor of San Ġiljan,

sig. Paul FARRUGIA, Mayor of Ħal Tarxien,

sig. Marc SANT, Councillor, Ħal Lija Local Council,

e

b)

quali membri supplenti:

sig. Jesmond AQUILINA, Deputy Mayor of Ħal Qormi,

sig. Anthony MIFSUD, Councillor, Imtarfa Local Council,

sig. Raymond TABONE, Councillor, San Pawl il-Baħar Local Council.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2013

Per il Consiglio

Il presidente

A. SHATTER


(1)  GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

(2)  GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.


11.6.2013   

IT

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L 159/14


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2013

che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Ungheria

[notificata con il numero C(2013) 3348]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/274/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (3), stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all’allegato di tale decisione. Nell’elenco di cui all’allegato figura la contea di Pest in Ungheria.

(2)

L’Ungheria ha informato la Commissione dei recenti sviluppi della peste suina classica nel territorio della contea di Pest di cui all’allegato della decisione 2008/855/CE.

(3)

Secondo queste informazioni, la peste suina classica è stata eradicata nel territorio di tale contea. È dunque opportuno sospendere l’applicazione delle misure di cui alla decisione 2008/855/CE in tale contea e cancellare il riferimento alla contea di Pest dall’elenco di cui alla parte I del suo allegato.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/855/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato della decisione 2008/855/CE è cancellato il punto 3 della parte I.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.


11.6.2013   

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L 159/s3


AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.


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