ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.210.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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REGOLAMENTI |
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DECISIONI |
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2013/424/UE |
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2013/425/UE |
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Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti(vedi terza pagina di copertina) |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
6.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/1 |
ACCORDO INTERNO
tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell’Unione Europea riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione Europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
VISTO il trattato sull’Unione europea,
VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
PREVIA consultazione della Commissione europea,
PREVIA consultazione della Banca europea per gli investimenti,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1), come modificato una prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (2) e come modificato una seconda volta a Ouagadougou il 22 Giugno 2010 (3) («accordo di partenariato ACP-UE»), prevede che siano definiti protocolli finanziari per ciascun periodo quinquennale. |
(2) |
Il 17 luglio 2006 i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato un accordo interno riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (4). |
(3) |
La decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea (5) («decisione sull’associazione d’oltremare»), si applica fino al 31 dicembre 2013. È opportuno adottare una nuova decisione prima di tale data. |
(4) |
Per attuare l’accordo di partenariato ACP-UE e la decisione sull’associazione d’oltremare è opportuno istituire un 11o Fondo europeo di sviluppo (FES) e stabilire una procedura per determinare l’assegnazione dei fondi e i contributi degli Stati membri a questi ultimi. |
(5) |
A norma dell’allegato Ib dell’accordo di partenariato ACP-UE, l’Unione e i suoi Stati membri hanno eseguito, insieme al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico («Stati ACP»), una verifica dei risultati valutando il grado di realizzazione degli impegni e degli esborsi. |
(6) |
È opportuno stabilire le norme per la gestione della cooperazione finanziaria. |
(7) |
È opportuno istituire un comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri («comitato FES») presso la Commissione e un comitato analogo presso la Banca europea per gli investimenti (BEI). I lavori svolti dalla Commissione e dalla BEI per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e delle disposizioni corrispondenti della decisione di associazione d’oltremare dovrebbero essere armonizzati. |
(8) |
La strategia di cooperazione allo sviluppo dell’Unione è definita in funzione degli obiettivi di sviluppo del millennio, adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite l’8 settembre 2000, comprese le successive modifiche. |
(9) |
Il 22 dicembre 2005 il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione hanno adottato una dichiarazione comune sulla politica di sviluppo dell’Unione europea dal titolo: «Il consenso europeo» (6). |
(10) |
Il 9 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato le conclusioni sulla responsabilità reciproca e trasparenza: un quarto capitolo del quadro operativo UE sull’efficacia degli aiuti. Tali conclusioni sono state aggiunte al testo consolidato del quadro operativo sull’efficacia degli aiuti che ribadisce quanto concordato nella dichiarazione di Parigi sull’efficacia degli aiuti (2005), nel codice di condotta dell’UE in materia di complementarità e di divisione dei compiti nell’ambito della politica di sviluppo (2007) e negli orientamenti dell’UE per il programma d’azione di Accra (2008). Il 14 novembre 2011 il Consiglio ha adottato una posizione comune dell’UE, anche sulla garanzia di trasparenza UE e sugli altri aspetti della trasparenza e della responsabilità, per il quarto forum ad alto livello sull’efficacia degli aiuti a Busan, Corea del Sud, che ha portato, fra l’altro, al documento finale di Busan. L’Unione e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo sul documento finale di Busan. Il 14 maggio 2012 il Consiglio ha adottato le conclusioni sul rafforzamento dell’impatto della politica dell’UE per lo sviluppo: un agenda per il cambiamento e sul futuro approccio al sostegno dell’UE al bilancio dei paesi terzi. |
(11) |
È opportuno tener presenti gli obiettivi in termini di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) di cui alle conclusioni enunciate al considerando 10. Nel riferire agli Stati e al comitato per l’aiuto allo sviluppo dell’OCSE in merito alle spese in ambito dell’11o FES, la Commissione dovrebbe fare una distinzione tra le attività APS e non APS. |
(12) |
Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato conclusioni sulle relazioni dell’UE con i paesi e territori d’oltremare (PTOM). |
(13) |
È opportuno che l’applicazione di tale accordo sia conforme alla decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (7). |
(14) |
Al fine di evitare l’interruzione dei finanziamenti tra marzo e dicembre del 2020, è opportuno uniformare il periodo di applicazione del quadro finanziario pluriennale dell’11o FES con il quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020 applicabile al bilancio generale dell’Unione. È quindi preferibile fissare come data ultima per l’impegno dei fondi dell’11o FES il 31 dicembre 2020 anziché il 28 febbraio 2020, data finale di applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE. |
(15) |
Sulla base dei principi fondamentali dell’accordo di partenariato ACP-UE gli obiettivi dell’undicesimo FES sono l’eliminazione della povertà, l’assicurazione di uno sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati ACP nell’economia mondiale. È opportuno che un trattamento speciale sia accordato ai paesi meno avanzati. |
(16) |
Per rafforzare la cooperazione socioeconomica tra le regioni ultraperiferiche dell’Unione, gli Stati ACP e i PTOM nei Caraibi, nell’Africa occidentale e nell’Oceano Indiano, è opportuno che i regolamenti sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sulla cooperazione territoriale europea prevedano un potenziamento delle assegnazioni nel periodo dal 2014 al 2020 per tale cooperazione tra queste regioni e i partner situati al di fuori dell’Unione, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO 1
RISORSE FINANZIARIE
Articolo 1
Risorse dell’11o FES
1. Gli Stati membri istituiscono l’undicesimo Fondo europeo di sviluppo, «11o FES».
2. L’11o FES è costituito dai seguenti elementi:
a) |
un importo di 30 506 milioni di EUR (a prezzi correnti) finanziati dagli Stati membri con i seguenti contributi:
L’importo di 30 506 milioni di EUR è disponibile a decorrere dall’entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020 secondo la seguente ripartizione:
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b) |
con l’eccezione delle sovvenzioni per il finanziamento degli abbuoni di interesse, la decisione 2005/446/CE (9), e il paragrafo 5 dell’allegato Ib dell’accordo di partenariato ACP-UE, che fissano le date oltre le quali i fondi del 9o e del 10o FES non possono più essere impegnati, non si applicano ai fondi di cui agli allegati I e Ib dell’accordo di partenariato ACP-UE e agli allegati II A e II A bis della decisione sull’associazione d’oltremare e stanziati nell’ambito del 9o e del 10o FES per finanziare le risorse dei fondi investimenti. Questi fondi sono trasferiti all’11o FES e gestiti secondo le modalità di esecuzione dell’11o FES, per quanto attiene ai fondi di cui agli allegati I e Ib dell’accordo di partenariato ACP-UE, dalla data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 a norma dell’accordo di partenariato ACP-UE e, per quanto attiene ai fondi di cui agli allegati II a e II Aa della decisione sull’associazione di oltremare dalla data di entrata in vigore delle decisioni del Consiglio relative all’assistenza finanziaria ai PTOM per il periodo 2014-2020. |
3. Dopo il 31 dicembre 2013 o, se successiva, dopo la data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, le rimanenze del 10o FES e dei FES precedenti non vengono più impegnate, salvo decisione unanime contraria del Consiglio su proposta della Commissione, a eccezione delle rimanenze e dei fondi disimpegnati dopo tale data e risultanti dal sistema che garantisce la stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti di base agricoli (Stabex) a titolo di FES precedenti al nono FES e dei fondi di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. I fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10o FES o di FES precedenti dopo il 31 dicembre 2013, o, se successiva, dopo la data di entrata in vigore del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, non vengono più impegnati, salvo decisione unanime contraria del Consiglio su proposta della Commissione, a eccezione dei fondi disimpegnati dopo tale data risultanti dal sistema che garantisce la stabilizzazione dei proventi da esportazione dei prodotti di base agricoli (Stabex) a titolo di FES precedenti al 9o FES, che sono automaticamente trasferiti ai programmi indicativi nazionali corrispondenti, di cui all’articolo 2, lettera a), punto i), e all’articolo 3, paragrafo 1, e dei fondi per finanziare le risorse dei fondi investimenti di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
5. L’importo complessivo delle risorse dell’11o FES copre il periodo che va dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. I fondi dell’11o FES e, nel caso del Fondo investimenti, i fondi derivanti dai rimborsi non sono più impegnati dopo il 31 dicembre 2020, salvo decisione unanime contraria del Consiglio su proposta della Commissione. Tuttavia, i fondi sottoscritti dagli Stati membri a titolo del 9o, del 10o e dell’11o FES per finanziare il Fondo investimenti rimarranno disponibili per l’esborso dopo il 31 dicembre 2020, fino a una data da stabilire nel regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
6. Il reddito proveniente da interessi sulle operazioni finanziate a titolo di impegni assunti nell’ambito di precedenti FES e sui fondi dell’11o FES gestiti dalla Commissione è accreditato su uno o più conti bancari aperti a nome della Commissione e utilizzato conformemente all’articolo 6. L’uso del reddito proveniente da interessi maturati sui fondi gestiti dalla BEI è stabilito nell’ambito del regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
7. In caso di adesione di un nuovo Stato all’Unione, gli importi e i criteri di contribuzione di cui al paragrafo 2, lettera a), sono modificati con decisione del Consiglio che delibera all’unanimità, su proposta della Commissione.
8. Le risorse finanziarie possono essere adeguate con decisione unanime del Consiglio, in particolare per agire a norma dell’articolo 62, paragrafo 2, dell’accordo di partenariato ACP-UE.
9. Fatte salve le norme e procedure decisionali di cui all’articolo 8, qualsiasi Stato membro può versare alla Commissione o alla BEI contributi volontari per sostenere la realizzazione degli obiettivi dell’accordo di partenariato ACP-UE. Gli Stati membri possono inoltre cofinanziare progetti o programmi, ad esempio nell’ambito di iniziative specifiche gestite dalla Commissione o dalla BEI. È garantita la titolarità di queste iniziative a livello nazionale da parte degli Stati ACP.
Il regolamento sull’esecuzione e il regolamento finanziario di cui all’articolo 10 comprendono le necessarie disposizioni sul cofinanziamento da parte dell’11o FES e sulle attività di cofinanziamento degli Stati membri. Gli Stati membri informano preventivamente il Consiglio dei loro contributi volontari.
10. L’Unione e i suoi Stati membri eseguono una verifica dei risultati valutando il grado di esecuzione degli impegni e degli esborsi, nonché gli effetti e l’impatto dell’aiuto fornito. La verifica viene eseguita in base a una proposta della Commissione.
Articolo 2
Risorse stanziate per gli Stati ACP
L’importo di 29 089 milioni di EUR di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), è ripartito fra gli strumenti di cooperazione nel modo seguente:
a) |
l’importo di 24 365 milioni di EUR per finanziare programmi indicativi nazionali e regionali. Quest’assegnazione serve a finanziare:
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b) |
l’importo di 3 590 milioni di EUR per finanziare una cooperazione regionale e interregionale che interessi molti o tutti gli Stati ACP, conformemente agli articoli da 12 a 14 dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-UE. La dotazione può comprendere un sostegno strutturale alle istituzioni e agli organismi creati a norma dell’accordo di partenariato ACP-UE. Questa dotazione copre l’assistenza per le spese di funzionamento del segretariato ACP menzionato ai punti 1 e 2 del protocollo 1 allegato all’accordo di partenariato ACP-UE; |
c) |
una parte delle risorse di cui alle lettere a) e b) potrebbe essere utilizzata per far fronte a esigenze impreviste e attenuare gli effetti negativi a breve termine di shock esogeni, conformemente agli articoli 60, 66, 68, 72, 72 bis e 73 dell’accordo di partenariato ACP-UE e agli articoli 3 e 9 dell’allegato IV dell’accordo di partenariato ACP-UE, ivi comprese, ove opportuno, le situazioni che richiedono aiuti umanitari complementari di emergenza e di soccorso a breve termine, qualora tali azioni di sostegno non possano essere finanziate dal bilancio UE; |
d) |
l’importo di 1 134 milioni di EUR assegnati alla BEI per finanziare il Fondo investimenti secondo le modalità e le condizioni di cui all’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-UE, compreso un contributo supplementare di 500 milioni di EUR alle risorse del Fondo investimenti, gestito come un fondo rotativo, e 634 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni per il finanziamento degli abbuoni di interesse e dell’assistenza tecnica connessa ai progetti di cui agli articoli 1, 2 e 4 dell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-UE nel periodo dell’11o FES. |
Articolo 3
Risorse stanziate per i PTOM
1. L’importo di 364,5 milioni di EUR di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), è stanziato conformemente a una nuova decisione dell’associazione d’oltremare, da adottare prima del 31 dicembre 2013, di cui 359,5 milioni di EUR sono stanziati per finanziare i programmi territoriali e regionali e 5 milioni di EUR sotto forma di assegnazione alla BEI per finanziare gli abbuoni d’interesse e l’assistenza tecnica conformemente alla nuova decisione sull’associazione d’oltremare.
2. Qualora un PTOM acquisisca l’indipendenza e aderisca all’accordo di partenariato ACP-UE, gli importi indicati al paragrafo 1, vale a dire 364,5 milioni di EUR, sono ridotti e gli importi indicati all’articolo 2, lettera a), punto i), sono aumentati in misura corrispondente con una decisione del Consiglio che delibera all’unanimità su proposta della Commissione.
Articolo 4
Prestiti sulle risorse proprie della BEI
1. All’importo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), destinato al Fondo investimenti nell’ambito del 9o, 10o e 11o FES e all’importo di cui all’articolo 2, lettera d), viene aggiunto un importo indicativo non superiore a 2 600 milioni di EUR sotto forma di prestiti concessi dalla BEI a valere sulle proprie risorse. Tali risorse sono stanziate per i fini stabiliti nell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-UE per un importo fino a 2 500 milioni di EUR che può essere aumentato a medio termine a seguito di una decisione che deve essere adottata dagli organi direttivi della BEI e per un importo fino a 100 milioni di EUR per gli scopi previsti nella decisione sull’associazione d’oltremare alle condizioni previste dal suo statuto e secondo le modalità e condizioni relative al finanziamento degli investimenti fissate dall’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-UE e dalla decisione sull’associazione d’oltremare.
2. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della BEI, a rendersi garanti verso di essa, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla BEI sulle sue risorse proprie in applicazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-UE e delle disposizioni corrispondenti della decisione sull’associazione d’oltremare.
3. La garanzia di cui al paragrafo 2 è limitata al 75 % dell’importo complessivo dei crediti aperti dalla BEI a titolo dell’insieme dei contratti di prestito e la garanzia copre tutti i rischi dei progetti del settore pubblico. Per i progetti del settore privato, la garanzia copre tutti i rischi politici, mentre la BEI assume integralmente il rischio commerciale.
4. Per gli impegni di cui al paragrafo 2 verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la BEI.
Articolo 5
Operazioni gestite dalla BEI
1. I pagamenti effettuati alla BEI a titolo dei prestiti a condizioni speciali concessi agli Stati ACP, ai PTOM e ai dipartimenti francesi d’oltremare nonché i proventi e i redditi delle operazioni di capitali di rischio effettuate nel quadro di FES precedenti al 9o FES ritornano agli Stati membri proporzionalmente ai loro contributi al FES da cui tali somme provengono, a meno che il Consiglio non decida all’unanimità, su proposta della Commissione, di accantonarli o di destinarli ad altre operazioni.
2. Le commissioni dovute alla BEI per la gestione dei prestiti e delle operazioni di cui al paragrafo 1 sono previamente detratte dalle somme da accreditare agli Stati membri.
3. I proventi e i redditi derivanti che la BEI ha ricavato da operazioni effettuate attraverso il Fondo investimenti a titolo del 9o, 10o e 11o FES sono utilizzati per ulteriori operazioni del Fondo investimenti, a norma dell’articolo 3 dell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-UE, previe deduzioni di spese straordinarie e passività originate nel contesto del Fondo investimenti.
4. La BEI è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti di cui al paragrafo 3, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-UE e delle disposizioni pertinenti della decisione sull’associazione d’oltremare.
Articolo 6
Risorse riservate alle spese di supporto della Commissione associate al FES
1. Le risorse dell’11o FES coprono i costi delle misure di supporto. Le risorse di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all’articolo 1, paragrafo 6, coprono i costi legati alla programmazione ed esecuzione del FES che non sono necessariamente coperti dai documenti di strategia e dai programmi indicativi pluriennali di cui al regolamento di esecuzione da adottare a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del presente accordo. La Commissione fornisce ogni due anni informazioni su come sono spese tali risorse e su ulteriori sforzi per fare risparmi di efficienza e guadagni di efficienza. La Commissione informa gli Stati membri in anticipo di eventuali importi aggiuntivi che sono tratti dal bilancio dell’UE per l’attuazione del FES.
2. Le risorse per le misure di supporto possono coprire le spese della Commissione riguardanti:
a) |
le attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, contabilità, audit e valutazione, compresa la comunicazione dei risultati, direttamente necessarie per la programmazione e l’esecuzione delle risorse del FES; |
b) |
la realizzazione degli obiettivi del FES, attraverso le attività di ricerca riguardanti la politica di sviluppo, gli studi, le riunioni, le attività di informazione e di sensibilizzazione e le attività di formazione e pubblicazione, comprese le attività di informazione e comunicazione che, tra l’altro, riferiscono i risultati dei programmi del FES. Le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente accordo coprono anche la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione in relazione al FES; |
c) |
le reti informatiche per lo scambio di informazioni e tutte le altre spese di assistenza tecnica o amministrativa sostenute per la programmazione e l’attuazione del FES. Le risorse di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all’articolo 1, paragrafo 6, includono anche le spese sostenute presso la sede centrale e le delegazioni dell’Unione per il supporto amministrativo richiesto per programmare e gestire le operazioni finanziate nel quadro dell’accordo di partenariato ACP-UE e della decisione sull’associazione d’oltremare. Le risorse di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii), e all’articolo 1, paragrafo 6, non sono destinate all’esecuzione delle mansioni fondamentali del servizio pubblico europeo. |
3. Le risorse per le misure di supporto intese a migliorare l’impatto dei programmi del FES di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto iii) includono le spese della Commissione associate all’esecuzione di un ampio quadro dei risultati e un potenziamento del monitoraggio e della valutazione dei programmi del FES dal 2014 in poi. Le risorse sostengono anche gli sforzi della Commissione per migliorare la gestione finanziaria e le previsioni del FES con relazioni periodiche sui progressi compiuti.
CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI E DI ATTUAZIONE
Articolo 7
Contributi all’11o FES
1. La Commissione stabilisce e comunica al Consiglio, entro il 20 ottobre di ogni anno, lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi da presentare nell’esercizio in corso e nei due esercizi seguenti, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del Fondo investimenti. Tali importi si basano sulla capacità concreta di erogare efficientemente il livello di risorse proposto.
2. Su proposta della Commissione il Consiglio decide a maggioranza qualificata come previsto dall’articolo 8, specificando la parte a carico della Commissione e quella a carico della BEI, il massimale del contributo annuale per il secondo anno successivo alla proposta della Commissione (n + 2) e, entro il massimale deciso l’anno precedente, l’importo annuale della richiesta di contributo per il primo anno successivo alla proposta della Commissione (n + 1).
3. Qualora i contributi decisi in base alle disposizioni di cui al paragrafo 2 dovessero deviare dalle esigenze effettive dell’11o FES nel corso dell’esercizio in questione, la Commissione presenta al Consiglio proposte volte a modificare l’importo di tali contributi entro il massimale di cui al paragrafo 2. A tal proposito, il Consiglio adotta una decisione a maggioranza qualificata, come previsto dall’articolo 8.
4. Le richieste di contributi non possono superare il massimale di cui al paragrafo 2, né può essere aumentato il massimale salvo se deciso dal Consiglio a maggioranza qualificata, come previsto dall’articolo 8, in caso di esigenze particolari derivanti da circostanze eccezionali o impreviste come le situazioni postcrisi. In tal caso la Commissione e il Consiglio assicurano che i contributi corrispondano ai pagamenti previsti.
5. Entro il 20 ottobre di ogni anno la Commissione trasmette al Consiglio, tenendo conto delle previsioni della BEI, le sue previsioni degli impegni, degli esborsi e dei contributi per ciascuno dei tre esercizi finanziari seguenti.
6. Per quanto riguarda le rimanenze dei precedenti FES da trasferire all’11o FES ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), il contributo di ciascuno Stato membro è calcolato proporzionalmente al suo contributo al relativo FES.
Per quanto riguarda i fondi del 10o FES e del FES precedente che non sono trasferiti all’11o FES, l’incidenza sul contributo di ciascuno Stato membro è calcolata in proporzione del contributo di ciascuno Stato membro al 10o FES.
7. Le modalità dettagliate di versamento dei contributi da parte degli Stati membri sono determinate dal regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
Articolo 8
Il Comitato del Fondo europeo di sviluppo
1. È istituito presso la Commissione, per le risorse dell’11o FES da essa amministrate, un comitato («comitato del FES») composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri. Il comitato del FES è presieduto da un rappresentante della Commissione; la Commissione provvede alle mansioni di segreteria. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la BEI.
2. Ai voti degli Stati membri è attribuita, in seno al comitato del FES, la seguente ponderazione:
Stato membro |
Voti |
Belgio |
33 |
Bulgaria |
2 |
Repubblica ceca |
8 |
Danimarca |
20 |
Germania |
206 |
Estonia |
1 |
Irlanda |
9 |
Grecia |
15 |
Spagna |
79 |
Francia |
178 |
Croazia (10) |
[2] |
Italia |
125 |
Cipro |
1 |
Lettonia |
1 |
Lituania |
2 |
Lussemburgo |
3 |
Ungheria |
6 |
Malta |
1 |
Paesi Bassi |
48 |
Austria |
24 |
Polonia |
20 |
Portogallo |
12 |
Romania |
7 |
Slovenia |
2 |
Slovacchia |
4 |
Finlandia |
15 |
Svezia |
29 |
Regno Unito |
147 |
Totale UE 27 |
998 |
Totale UE 28 (10) |
[1 000] |
3. Il comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 720 voti su 998, che esprimano il voto favorevole di almeno 14 Stati membri. La minoranza di blocco si compone di 279 voti.
4. In caso di adesione di uno Stato all’Unione, la ponderazione di cui al paragrafo 2 e la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 3 sono modificate con decisione del Consiglio che delibera all’unanimità.
5. Il Consiglio adotta il regolamento interno del comitato del FES, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione.
Articolo 9
Comitato del Fondo investimenti
1. È istituito, sotto l’egida della BEI, un comitato («comitato del Fondo investimenti»), composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione. La BEI provvede al segretariato e ai servizi di sostegno del comitato. Il presidente del comitato del Fondo investimenti è eletto dai membri e nell’ambito del comitato stesso.
2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, adotta il regolamento interno del comitato del Fondo investimenti.
3. Il comitato del Fondo investimenti si pronuncia a maggioranza qualificata conformemente all’articolo 8, paragrafi 2 e 3.
Articolo 10
Disposizioni di attuazione
1. Fatti salvi l’articolo 8 del presente accordo e i diritti di voto degli Stati membri in esso contemplati, tutte le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 617/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, sull’esecuzione del 10o Fondo europeo di Sviluppo nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-CE (11) e del regolamento (CE) n. 2304/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, recante attuazione della decisione 2001/822/CE del Consiglio (12) riguardanti l’assistenza ai PTOM, rimangono in vigore in attesa che il Consiglio adotti un regolamento sull’esecuzione dell’11o FES («regolamento sull’esecuzione dell’11o FES») e le modalità di esecuzione della decisione sull’associazione d’oltremare. Il regolamento sull’esecuzione dell’11o FES è deciso all’unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione della BEI. Le modalità di esecuzione per l’assistenza finanziaria dell’Unione ai PTOM sono adottate dopo l’adozione della nuova decisione sull’associazione d’oltremare da parte del Consiglio, all’unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo.
Il regolamento sull’esecuzione dell’11o FES e le modalità di esecuzione della decisione sull’associazione d’oltremare contengono opportune modifiche e miglioramenti delle procedure di programmazione e decisionali, che armonizzano ulteriormente, per quanto possibile, le procedure dell’Unione e dell’11o FES. Nel regolamento sull’esecuzione dell’11o FES sono inoltre mantenute procedure di gestione specifiche per il Fondo africano per la pace. Rammentando che l’assistenza finanziaria e tecnica per l’attuazione dell’articolo 11 ter dell’accordo di partenariato ACP-UE sarà finanziata da strumenti specifici diversi da quelli destinati a finanziare la cooperazione ACP-UE, le attività sviluppate ai sensi di tali disposizioni dovranno essere approvate mediante procedure di gestione del bilancio preventivamente specificate.
Il regolamento di esecuzione dell’11o FES contiene misure appropriate che consentono di combinare gli stanziamenti dell’11o FES e del Fondo europeo di sviluppo regionale per finanziare progetti di cooperazione tra le regioni ultraperiferiche dell’Unione e gli Stati ACP e gli OCT nei Caraibi, nell’Africa occidentale e nell’Oceano Indiano, in particolare meccanismi semplificati per la gestione congiunta di questi progetti.
2. Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, conformemente all’articolo 8, un regolamento finanziario su proposta della Commissione e previo parere della BEI, sulle disposizioni che la riguardano, e della Corte dei conti.
3. La Commissione presenterà le sue proposte relative ai regolamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 prevedendo, tra l’altro, la possibilità di delegare a terzi l’espletamento di determinate mansioni.
Articolo 11
Esecuzione finanziaria, contabilità, audit e scarico
1. La Commissione assicura l’esecuzione finanziaria delle dotazioni che essa gestisce, e in particolare l’esecuzione finanziaria dei progetti e dei programmi, conformemente al regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Ai fini del recupero delle somme indebitamente pagate, le decisioni della Commissione sono esecutive ai sensi dell’articolo 299 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
2. La BEI provvede, per conto dell’Unione, alla gestione del Fondo investimenti ed effettua operazioni nell’ambito di tale Fondo conformemente al regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2. Così facendo, la BEI agisce con un rischio per gli Stati membri. Gli Stati membri sono titolari di tutti i diritti che derivano da tali operazioni, segnatamente a titolo di creditori o proprietari.
3. La BEI provvede, conformemente al suo statuto e alle migliori pratiche bancarie, all’esecuzione finanziaria delle operazioni mediante prestiti sulle sue risorse proprie, di cui all’articolo 4, cui si applicano eventualmente abbuoni di interessi sulle risorse FES.
4. Per ciascun esercizio finanziario, la Commissione elabora e approva i conti del FES e li invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.
5. La BEI invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull’esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del FES da essa gestite.
6. Fatto salvo il paragrafo 9 del presente articolo, la Corte dei conti esercita nei confronti delle operazioni del FES i poteri conferitile dall’articolo 287 TFUE. Le condizioni alle quali la Corte dei conti esercita i propri poteri sono stabilite dal regolamento finanziario di cui all’articolo 10, paragrafo 2.
7. Il Parlamento europeo, previa raccomandazione del Consiglio, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all’articolo 8, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del FES, a esclusione delle operazioni gestite dalla BEI.
8. Le operazioni finanziate sulle risorse del FES gestite dalla BEI formano oggetto delle procedure di controllo e di scarico definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni.
Articolo 12
Clausola di revisione
L’articolo 1, paragrafo 3, e gli articoli contenuti nel capo II, a eccezione dell’articolo 8, possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. La BEI è associata alla proposta della Commissione nelle questioni concernenti le sue attività e quelle del Fondo investimenti.
Articolo 13
Servizio europeo per l’azione esterna
Il presente accordo è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna.
Articolo 14
Ratifica, entrata in vigore e durata
1. Il presente accordo è approvato da ciascuno Stato membro in base alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea l’adempimento delle procedure richieste per l’entrata in vigore del presente accordo.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della sua approvazione da parte dell’ultimo Stato membro.
3. Il presente accordo è concluso per la stessa durata del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020 allegato all’accordo di partenariato ACP-UE e della decisione sull’associazione d’oltremare (2014-2020). Tuttavia, fatto salvo il disposto dell’articolo 1, paragrafo 4, il presente accordo resta in vigore per il tempo necessario alla totale esecuzione di tutte le operazioni finanziate nell’ambito dell’accordo di partenariato ACP-UE, della decisione sull’associazione d’oltremare e del quadro finanziario pluriennale.
Articolo 15
Lingue facenti fede
Il presente accordo, redatto in unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.
Съставено в Люксембург и Брюксел съответно на двадесет и четвърти юни и на двадесет и шести юни две хиляди и тринадесета година.
Hecho en Luxemburgo y en Bruselas, el veinticuatro de junio de dos mil trece y el veintiseis de junio de dos mil trece respectivamente.
V Lucemburku dne dvacátého čtvrtého června dva tisíce třináct a v Bruselu dne dvacátého šestého června dva tisíce třináct.
Udfærdiget i Luxembourg og Bruxelles, henholdsvis den fireogtyvende juni og den seksogtyvende juni to tusind og tretten.
Geschehen zu Luxemburg und Brüssel am vierundzwanzigsten Juni beziehungsweise am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddreizehn.
Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne neljandal päeval Luxembourgis ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.
Έγινε στο Λουξεμβούργο και στις Βρυξέλλες στις είκοσι τέσσερις Ιουνίου και στις είκοσι έξι Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία, αντιστοίχως.
Done at Luxembourg and Brussels, on the twenty-fourth day of June and on the the twenty-sixth day of June in the year two thousand and thirteen, respectively.
Fait à Luxembourg et à Bruxelles, le vingt-quatre juin et le vingt-six juin deux mille treize respectivement.
Fatto a Lussemburgo e a Bruxelles, rispettivamente addì ventiquattro giugno e ventisei giugno duemilatredici.
Luksemburgā un Briselē, attiecīgi, divi tūkstoši trīspadsmitā gada divdesmit ceturtajā jūnijā un divdesmit sestajā jūnijā.
Priimta atitinkamai du tūkstančiai tryliktų metų birželio dvidešimt ketvirtą dieną ir birželio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge ir Briuselyje.
Kelt Luxembourgban, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonnegyedik napján, illetve Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év június havának huszonhatodik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu u fi Brussell, fl-erbgħa u għoxrin jum ta' Ġunju u fis-sitta u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u tlettax, rispettivament.
Gedaan te Luxemburg en te Brussel op vierentwintig, respectievelijk zesentwintig juni tweeduizend dertien
Sporządzono w Luksemburgu i w Brukseli odpowiednio dnia dwudziestego czwartego czerwca i dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące trzynastego
Feito no Luxemburgo e em Bruxelas, em vinte e quarto e vinte e seis de junho de dois mil e treze, respetivamente.
Întocmit la Luxemburg și Bruxelles, la douăzeci și patru iunie și, respectiv, la douăzeci și șase iunie două mii treisprezece.
V Luxemburgu dvadsiateho štvrtého júna a v Bruseli dvadsiateho šiesteho júna dvetisíctrinásť.
Sestavljeno v Luxembourgu in Bruslju na štiriindvajseti dan meseca junija oziroma šestindvajseti dan meseca junija leta dva tisoč trinajst.
Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta ja Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.
Som skedde i Luxemburg och Bryssel den tjugofjärde juni respektive den tjugosjätte juni tjugohundratretton.
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
За Република България
Za prezidenta České republiky
For Hendes Majestæt Danmarks Dronning
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Thar ceann Uachtarán na hÉireann
For the President of Ireland
Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
Por Su Majestad el Rey de España
Pour le Président de la République française
Per il Presidente della Repubblica italiana
Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā –
Lietuvos Respublikos Prezidento vardu
Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Magyarország köztársasági elnöke részéről
Għall-President tar-Repubblika ta' Malta
Voor Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden
Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pelo Presidente da República Portuguesa
Pentru România
Za predsednika Republike Slovenije
Za prezidenta Slovenskej republiky
Suomen tasavallan hallituksen puolesta
För republiken Finlands regering
För Konungariket Sveriges regering
For Her Majesty The Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.
(3) GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.
(4) GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.
(5) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.
(6) GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
(7) GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30.
(8) importo stimato.
(9) Decisione 2005/446/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 30 maggio 2005, che fissa la scadenza per l’impegno dei fondi del 9o Fondo europeo di sviluppo (FED) (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 19.)
(10) Voto stimato.
(11) GU L 152 del 13.6.2007, pag. 1.
(12) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 82.
REGOLAMENTI
6.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/15 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 751/2013 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kraški med (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2). |
(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Kraški med», presentata dalla Slovenia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Kraški med» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(3) GU C 290 del 26.9.2012, pag. 7.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)
SLOVENIA
Kraški med (DOP)
6.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 752/2013 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno e gli scambi con i paesi terzi nel settore vitivinicolo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 103 octovicies e l’articolo 158 bis, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (2) stabiliscono i criteri di ammissibilità per le azioni di promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi inclusi nei programmi nazionali di sostegno e per la procedura di selezione di tali azioni. |
(2) |
In considerazione della natura specifica della misura di promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi e alla luce dell’esperienza acquisita nel corso dell’esecuzione dei programmi nazionali di sostegno, è opportuno stabilire le norme per l’ammissibilità dei costi del personale e dei costi generali sostenuti dal beneficiario durante l’esecuzione di tali misure. |
(3) |
L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 prevede disposizioni relative alla gestione finanziaria delle misure di investimento. Per agevolare la realizzazione di progetti di investimento nell’ambito dell’attuazione del periodo di programmazione 2014-2018, si ravvisa l’opportunità di innalzare i massimali previsti per il pagamento degli anticipi nel 2014 e nel 2015. Occorre applicare lo stesso approccio anche alla realizzazione dei progetti di investimento nell’ambito della fine del primo periodo di programmazione (2009-2013). Di conseguenza, i massimali previsti per il pagamento degli anticipi saranno innalzati anche per il 2013. |
(4) |
È opportuno introdurre misure intese a garantire una sana gestione finanziaria e a migliorare il controllo dei finanziamenti dell’Unione erogati ai beneficiari nel quadro dei programmi nazionali di sostegno. In ragione del tempo necessario affinché gli Stati membri possano attuare queste misure, è necessario applicarle a partire dal 2014, tranne nei casi in cui gli Stati membri decidano di concedere maggiori anticipi nel 2013 fino ai massimali di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008. |
(5) |
Il titolo III, capo II, sezione 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti per l’importazione di vini, succhi e mosti di uve nell’Unione, definendo, in particolare, l’obbligo di produrre un documento V I 1, redatto su un formulario V I 1 conforme al modello contenuto nell’allegato IX di detto regolamento, firmato da un funzionario di un organismo ufficiale e da un funzionario di un laboratorio riconosciuto, oppure un documento V I 1 cartaceo semplificato per i prodotti vitivinicoli importati nell’Unione. Tenendo conto dello sviluppo dei sistemi informatici in questo settore e al fine di facilitare il monitoraggio dei movimenti e dei controlli dei prodotti della vite, è opportuno autorizzare l’utilizzo di sistemi informatici e, di conseguenza, di documenti elettronici. L’utilizzazione di sistemi informatici, tuttavia, deve essere subordinata al rispetto di determinate condizioni e al riconoscimento, da parte dell’Unione, che il sistema di controlli stabiliti in un paese terzo offre sufficienti garanzie in merito alla natura, all’origine e alla tracciabilità dei prodotti vitivinicoli importati nell’Unione da tale paese terzo. È pertanto necessario stabilire le condizioni minime richieste per il riconoscimento ufficiale da parte dell’Unione dell’equivalenza tra il sistema di controlli applicato nel paese terzo in questione e il sistema in vigore nell’Unione. |
(6) |
Per motivi di chiarezza, i paesi terzi che hanno istituito un sistema di controlli riconosciuto come equivalente dall’Unione devono essere inclusi in un elenco. |
(7) |
In seguito all’esame della domanda presentata dalle autorità competenti del Cile di beneficiare della procedura semplificata di cui all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 555/2008 e il riconoscimento da parte dell’Unione che il sistema adottato per i controlli nel settore vitivinicolo cileno offre garanzie speciali in merito al controllo e alla tracciabilità dei vini prodotti in Cile, si considerano attestati o bollettini di analisi, rilasciati dagli organismi e dai laboratori figuranti nell’elenco di cui all’articolo 48 di detto regolamento, i documenti V I 1 compilati dai produttori di vino del Cile che sono stati riconosciuti individualmente dalle autorità competenti e che sono stati soggetti al controllo di tali autorità. L’elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 43, paragrafo 2, all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 555/2008 e all’allegato XII deve essere completato di conseguenza. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 555/2008. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 555/2008 è così modificato:
1) |
al titolo II, capo II, sezione 1, è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Costi ammissibili 1. I costi del personale del beneficiario di cui all’articolo 4 sono considerati ammissibili se sono stati sostenuti in relazione alla preparazione, all’attuazione o al monitoraggio dello specifico progetto di promozione finanziato, inclusa la valutazione. Essi comprendono i costi del personale assunto dal beneficiario specificatamente per il progetto di promozione e i costi corrispondenti alla quota delle ore lavorative prestate per il progetto di promozione da parte del personale permanente del beneficiario. Gli Stati membri considerano ammissibili esclusivamente i costi del personale per i quali i beneficiari forniscono documenti giustificativi che precisano il lavoro effettivamente eseguito in relazione allo specifico progetto di promozione finanziato. 2. I costi generali sostenuti dal beneficiario sono considerati ammissibili soltanto se:
Gli Stati membri possono decidere se tali costi generali sono ammissibili sulla base di un importo forfettario o dietro presentazione di documenti giustificativi. In quest’ultimo caso il calcolo di tali costi si basa su principi, norme e metodi contabili utilizzati nel paese del beneficiario.»; |
2) |
all’articolo 19, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’importo dell’anticipo è limitato al 20 % dell’aiuto pubblico all’investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell’importo anticipato. Tuttavia, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata negli esercizi finanziari 2013, 2014 o 2015, l’importo dell’anticipo può essere innalzato al 50 % dell’aiuto pubblico per tale investimento. Ai fini del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (3) è obbligatorio spendere tutto l’importo anticipato nell’attuazione dell’operazione in questione entro due anni dalla data del pagamento. |
3) |
al titolo II, capo III, è inserito il seguente articolo 37 ter: «Articolo 37 ter Comunicazioni relative agli anticipi 1. Se gli anticipi sono concessi conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 7, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 24, paragrafo 3, i beneficiari sono tenuti a fornire annualmente agli organismi pagatori, per ciascun progetto, le seguenti informazioni:
Gli Stati membri definiscono nella normativa nazionale la data di trasmissione di queste informazioni affinché sia integrata nei corrispondenti conti annuali degli organismi pagatori a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 885/2006, entro il termine di cui all’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai conti annuali del 2013, tranne nei casi in cui gli anticipi di importo pari o superiore al 20 % e pari o inferiore al 50 % dell’aiuto pubblico connesso agli investimenti sono concessi a norma dell’articolo 19, paragrafo 2. 3. Ai fini dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012, la prova del diritto definitivo all’attribuzione da produrre è costituita dall’ultimo rendiconto delle spese e dalla conferma del saldo di cui al paragrafo 1. In relazione agli anticipi di fondi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, e dell’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, l’ultimo rendiconto delle spese e la conferma del saldo di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere prodotti entro la fine del secondo esercizio finanziario che segue il pagamento.»; |
4) |
nel titolo III, Capo II, è inserito il seguente articolo 45 bis: «Articolo 45 bis Documento elettronico 1. I documenti V I 1 redatti a norma degli articoli 43 e 45 possono essere sostituiti da un documento elettronico per l’importazione nell’Unione europea di prodotti vitivinicoli provenienti da paesi terzi che dispongono di un sistema di controlli riconosciuto dall’Unione equivalente a quello istituito per gli stessi prodotti dalla normativa unionale. Un sistema di controlli in un paese terzo può essere riconosciuto equivalente a quello istituito per gli stessi prodotti dall’Unione se soddisfa almeno le seguenti condizioni:
I paesi terzi che dispongono di un sistema di controlli riconosciuto dall’Unione come equivalente a norma del secondo comma sono elencati nell’allegato XII, parte C. 2. Il documento elettronico di cui al paragrafo 1 deve contenere almeno le informazioni necessarie alla redazione del documento V I 1. Un codice di riferimento amministrativo unico viene assegnato al documento elettronico da parte o sotto il controllo delle autorità competenti del paese terzo di esportazione. Questo codice è indicato nella documentazione commerciale necessaria per l’importazione nel territorio dell’Unione. 3. Su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione è consentito alle stesse l’accesso al documento elettronico o ai dati necessari per la redazione. I dati di cui al primo comma possono essere richiesti sotto forma di un documento cartaceo in cui le informazioni sono presentate come dati nello stesso modo in cui figurano nel documento elettronico.»; |
5) |
l’allegato XII è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli (GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4).»;
ALLEGATO
«ALLEGATO XII
Elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 43, paragrafo 2, all’articolo 45 e all’articolo 45 bis
PARTE A |
: |
Elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 43, paragrafo 2:
|
||||||
PARTE B |
: |
Elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 45:
|
||||||
PARTE C |
: |
Elenco dei paesi terzi di cui all’articolo 45 bis:
|
6.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 753/2013 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 121, primo comma, lettere k) e m), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 1o luglio 2013 la Croazia ha aderito all’Unione europea. |
(2) |
La normativa vitivinicola applicabile in Croazia anteriormente all’adesione all’Unione non contiene disposizioni relative alle denominazioni d’origine protette, alle indicazioni geografiche protette e all’etichettatura dei prodotti vitivinicoli corrispondenti alle disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare a quelle previste dal regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (2). Per consentire agli operatori economici stabiliti in Croazia di continuare a commercializzare i prodotti elaborati a norma delle disposizioni applicabili in Croazia prima dell’adesione all’Unione, occorre concedere a tali operatori la possibilità di smaltire le scorte di prodotti vitivinicoli ottenuti nel rispetto delle norme applicabili anteriormente all’adesione. |
(3) |
In vista dell’adesione all’Unione europea il 1o luglio 2013, a norma dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009, la Croazia ha chiesto che possano continuare a figurare sull’etichetta dei vini croati a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta i nomi delle varietà di uve da vino «Alicante Bouschet», «Burgundac crni», «Burgundac sivi», «Burgundac bijeli», «Borgonja istarska» e «Frankovka», tradizionalmente utilizzati per la commercializzazione di vini prodotti sul suo territorio, che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta nell’Unione. Da verifiche risulta opportuno che il nome della Croazia sia inserito, con effetto a partire dalla data dell’adesione, nell’allegato XV, parte A, del citato regolamento in relazione ai nomi di varietà di uve da vino oggetto della richiesta. |
(4) |
La Croazia ha chiesto inoltre che i nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi «Aglianico crni», «Nebbiolo», «Primitivo», «Rajnski rizling», «Radgonska ranina», «Sangiovese», «Stajerska belina», «Stajerka» e «Vermentino», che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all’elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta, possano figurare sull’etichetta di un prodotto croato a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta. Da verifiche risulta opportuno che il nome della Croazia sia inserito, con effetto a partire dalla data dell’adesione, nell’allegato XV, parte B, del regolamento (CE) n. 607/2009 in relazione ai nomi di varietà di uve da vino oggetto della richiesta. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 607/2009. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:
1) |
all’articolo 73 è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4. I vini prodotti in Croazia fino al 30 giugno 2013 incluso, conformi alle disposizioni applicabili in Croazia a tale data, possono essere ancora commercializzati fino a esaurimento delle scorte. Tali prodotti possono essere etichettati a norma delle disposizioni applicabili in Croazia al 30 giugno 2013.»; |
2) |
l’allegato XV è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.
ALLEGATO
L’allegato XV del regolamento (CE) n. 607/2009 è così modificato:
1) |
la parte A è così modificata:
|
2) |
la parte B è così modificata:
|
6.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 754/2013 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2013
recante centonovantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 23 luglio 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il Comitato per le sanzioni del CSNU ha inoltre deciso di modificare quattro voci dell'elenco. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
(1) |
La voce seguente è aggiunta all'elenco "Persone fisiche": "Abu Mohammed Al-Jawlani (alias (a) Abu Mohamed al-Jawlani, (b) Abu Muhammad al-Jawlani, (c) Abu Mohammed al-Julani, (d) Abu Mohammed al-Golani, (e) Abu Muhammad al-Golani, (f) Abu Muhammad Aljawlani, (g) Muhammad al-Jawlani, (h) Shaykh al-Fatih; (i) Al Fatih. Data di nascita: tra il 1975 e il 1979. Luogo di nascita: Siria. Nazionalità: siriana. Indirizzo: in Siria (giugno 2013). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 24.7.2013." |
(2) |
La voce "Haji Muhammad Ashraf (alias Haji M. Ashraf). Data di nascita: 1.3.1965. Nazionalità: pakistana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008. Altre informazioni: il nome del padre è Noor Muhammad." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue: "Haji Muhammad Ashraf (alias (a) Haji M. Ashraf, (b) Muhammad Ashraf Manshah, (c) Muhammad Ashraf Munsha). Data di nascita: (a) 1.3.1965, (b) 1955. Luogo di nascita: Faisalabad, Pakistan. Nazionalità: pakistana. N. passaporto: (a) AT0712501 (pakistano, rilasciato il 12.3.2008, scaduto l'11.3.2013), (b) A-374184 (pakistano). N. di identificazione nazionale: (a) 6110125312507 (pakistano), (b) 24492025390 (pakistano). Altre informazioni: il nome del padre è Noor Muhammad. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.12.2008." |
(3) |
La voce "Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq [alias (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled]. Data di nascita: 2.3.1984. Luogo di nascita: Bahrein. Passaporto n.: 1632207 (Bahrein). Altre informazioni: (a) ha operato per conto di Al-Qaeda e del gruppo combattente islamico libico e ha fornito loro un supporto finanziario, materiale e logistico, ad esempio parti elettriche utilizzate per esplosivi, computer, dispositivi GPS e materiale militare. (b) È stato addestrato da Al-Qaeda all'uso di armi leggere e esplosivi nell'Asia meridionale e ha combattuto con Al-Qaeda in Afghanistan. (c) Nel gennaio 2007 è stato arrestato negli Emirati arabi uniti (EAU) con l'accusa di essere membro di Al-Qaeda e del gruppo combattente islamico libico. (d) Dopo essere stato condannato negli Emirati arabi uniti alla fine del 2007, è stato trasferito in Bahrein agli inizi del 2008 per scontare il resto della pena." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue: "Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (alias (a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; (b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Data di nascita: 2.3.1984. Luogo di nascita: Bahrein. Nazionalità: bahreinita. N. passaporto: 1632207 (bahreinita). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 10.10.2008." |
(4) |
La voce "Sayf al-Adl (alias Saif Al-'Adil). Data di nascita: 1963. Luogo di nascita: Egitto. Altre informazioni: (a) presunta nazionalità egiziana; (b) responsabile della sicurezza di Osama bin Laden. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue: "Sayf-Al Adl (alias (a) Saif Al-'Adil, (b) Seif al Adel, (c) Muhamad Ibrahim Makkawi, (d) Ibrahim al-Madani). Data di nascita: (a) 1963, (b) 11.4.1963, (c) 11.4.1960. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: egiziana. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.1.2001." |
(5) |
La voce "Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari [alias (a) Shaykh Aminullah, (b) Sheik Aminullah, (c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, (d) Abu Mohammad Amin Bishawri, (e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, (f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, (g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari]. Indirizzo: distretto di Ganj, Peshawar, Pakistan. Data di nascita: (a) circa 1967, (b) circa 1961, (c) circa 1973. Luogo di nascita: provincia di Konar, Afghanistan. Altre informazioni: in custodia cautelare dal giugno 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.6.2009." dell'elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue: "Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed Ameen Al-Peshawari (alias (a) Shaykh Aminullah, (b) Sheik Aminullah, (c) Abu Mohammad Aminullah Peshawari, (d) Abu Mohammad Amin Bishawri, (e) Abu Mohammad Shaykh Aminullah Al-Bishauri, (f) Shaykh Abu Mohammed Ameen al-Peshawari, (g) Shaykh Aminullah Al-Peshawari). Nazionalità: afghana. Data di nascita: (a) circa 1967, (b) circa 1961, (c) circa 1973. Luogo di nascita: villaggio di Shunkrai, distretto di Sarkani, provincia di Konar, Afghanistan. Indirizzo: distretto di Ganj, Peshawar, Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 29.6.2009." |
6.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 755/2013 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0709 93 10 |
TR |
118,5 |
ZZ |
118,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
88,7 |
BO |
85,6 |
|
CL |
83,0 |
|
TR |
71,0 |
|
UY |
84,0 |
|
ZA |
93,3 |
|
ZZ |
84,3 |
|
0806 10 10 |
CL |
140,3 |
EG |
187,0 |
|
MA |
180,7 |
|
TR |
166,8 |
|
ZZ |
168,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
142,6 |
BR |
98,1 |
|
CL |
121,6 |
|
CN |
100,2 |
|
NZ |
131,4 |
|
US |
144,3 |
|
ZA |
116,3 |
|
ZZ |
122,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
121,0 |
CL |
167,1 |
|
NZ |
148,9 |
|
TR |
157,9 |
|
ZA |
113,0 |
|
ZZ |
141,6 |
|
0809 29 00 |
CA |
303,6 |
TR |
336,4 |
|
ZZ |
320,0 |
|
0809 30 |
TR |
149,8 |
ZZ |
149,8 |
|
0809 40 05 |
BA |
44,5 |
TR |
141,2 |
|
XS |
57,7 |
|
ZZ |
81,1 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
6.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/28 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 luglio 2013
relativa al contributo finanziario dell’Unione europea ai programmi nazionali di 11 Stati membri (Bulgaria, Danimarca, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia) nel 2013 per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca
[notificata con il numero C(2013) 4434]
(I testi in lingua bulgara, tedesca, danese, italiana, lettone, lituana, maltese, rumena, slovena, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)
(2013/424/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dall’Unione europea per le spese sostenute nell’ambito dei loro programmi nazionali di raccolta e gestione di dati. |
(2) |
I programmi devono essere elaborati in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (2) e del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione (3). |
(3) |
La Bulgaria, la Danimarca, la Germania, l’Italia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Romania, la Slovenia, la Finlandia e la Svezia hanno presentato programmi nazionali per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per gli anni 2011-2013, secondo quanto disposto dall’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 199/2008. Detti programmi sono stati approvati nel 2011 in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008. |
(4) |
I suddetti Stati membri hanno presentato le previsioni annuali di bilancio per il 2013, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca (4). La Commissione ha valutato le previsioni annuali di bilancio degli Stati membri in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008, tenendo conto dei programmi nazionali approvati. |
(5) |
A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1078/2008, la Commissione deve approvare le previsioni annuali di bilancio e decidere in merito al contributo finanziario annuale dell’Unione a ciascun programma nazionale secondo la procedura di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008. |
(6) |
Secondo il disposto dell’articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 861/2006, il tasso del contributo finanziario deve essere stabilito mediante decisione della Commissione. L’articolo 16 del medesimo regolamento dispone che per l’azione finanziaria dell’Unione nell’ambito della raccolta di dati di base il tasso di cofinanziamento non può superare il 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri per l’esecuzione del programma di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca. |
(7) |
La presente decisione costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (5). |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi massimi globali del contributo finanziario dell’Unione concessi a ciascuno Stato membro per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca per il 2013 e il tasso di detto contributo sono fissati nell’allegato.
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2013
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.
(2) GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.
(3) GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.
(4) GU L 295 del 4.11.2008, pag. 24.
(5) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
ALLEGATO
PROGRAMMI NAZIONALI 2011-2013
Spese ammissibili e contributo massimo dell’Unione per il 2013
(EUR) |
||
Stato membro |
Spese ammissibili |
Contributo massimo dell’Unione (tasso del 50 %) |
Bulgaria |
180 214,85 |
90 107,43 |
Danimarca |
5 956 908,05 |
2 978 454,03 |
Germania |
6 938 161,00 |
3 469 080,50 |
Italia |
9 245 522,75 |
4 622 761,38 |
Lettonia |
374 348,04 |
187 174,02 |
Lituania |
244 900,00 |
122 450,00 |
Malta |
799 170,09 |
399 585,05 |
Romania |
449 247,00 |
224 623,50 |
Slovenia |
160 896,42 |
80 448,21 |
Finlandia |
1 880 999,00 |
940 499,50 |
Svezia |
6 158 792,00 |
3 079 396,00 |
Totale |
32 389 159,20 |
16 194 579,60 |
6.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/30 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2013
che modifica la decisione di esecuzione 2012/782/UE che determina le restrizioni quantitative e assegna le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013
[notificata con il numero C(2013) 4922]
(I testi in lingua croata, francese, inglese, italiana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
(2013/425/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2 e l'articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La Croazia è diventata membro dell’Unione il 1o luglio 2013. |
(2) |
Le società croate devono pertanto essere prese in considerazione nella determinazione delle restrizioni quantitative e nell’assegnazione delle quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009. |
(3) |
La decisione di esecuzione 2012/782/UE della Commissione, dell’11 dicembre 2012, che determina le restrizioni quantitative e assegna le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2013, (2) deve pertanto essere modificata di conseguenza. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2012/782/UE è così modificata:
1) |
all’articolo 1, nella tabella, la riga
è sostituita dalla seguente:
|
2) |
gli allegati II e X sono modificati come specificato nell’allegato I della presente decisione; |
3) |
gli allegati IX e XI sono modificati come specificato nell’allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
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22 |
|
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
|
27 |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
|
31 |
|
32 |
|
33 |
|
34 |
|
35 |
|
36 |
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37 |
|
38 |
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39 |
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40 |
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41 |
|
42 |
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43 |
|
44 |
|
45 |
|
46 |
|
47 |
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48 |
|
49 |
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50 |
|
51 |
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52 |
|
53 |
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54 |
|
55 |
|
56 |
|
57 |
|
58 |
|
59 |
|
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2013
Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione
(1) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.
(2) GU L 347 del 15.12.2012, pag. 20.
ALLEGATO I
1. Nell’allegato II della decisione di esecuzione 2012/782/UE sono aggiunte le seguenti imprese:
Simat Prom d.o.o. (HR)
Vatro-Servis d.o.o. (HR)
2. Nell’allegato X della decisione di esecuzione 2012/782/UE, è aggiunta la seguente impresa:
ALLEGATO II
Informazioni commerciali sensibili - riservate - non destinate alla pubblicazione
6.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.
Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.
6.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/s3 |
AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI
Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.
Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.