ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.214.ita |
||
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
|
|
Rettifiche |
|
|
* |
|
|
||
|
* |
||
|
* |
Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti(vedi terza pagina di copertina) |
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
9.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 765/2013 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Walbecker Spargel (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2). |
(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Walbecker Spargel», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). |
(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Walbecker Spargel» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(3) GU C 288 del 25.9.2012, pag. 13.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
GERMANIA
Walbecker Spargel (IGP)
9.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 766/2013 DELLA COMMISSIONE
del 7 agosto 2013
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Günther OETTINGER
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
||||||||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||||||||
Prodotto liquido a base di latte fermentato addizionato di frutta e fiocchi di cereali, costituito da (% in peso):
e piccole quantità di preparazioni aromatiche (aromi), carotene (colorante) e microorganismi utilizzati in prodotti alimentari. Il prodotto, condizionato in una bottiglia di plastica contenente 400 g, è destinato al consumo diretto come bevanda. |
2202 90 95 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 2202, 2202 90 e 2202 90 95. La classificazione del prodotto alla voce 0403 come yogurt liquido è esclusa poiché i fiocchi di cereali non sono sostanze che possono essere aggiunte ai prodotti del capitolo 4 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative al capitolo 4, considerazioni generali, punto I, secondo paragrafo). Inoltre, i cereali non rispondono ai criteri del testo della voce 0403 in quanto non possono essere assimilabili ad aggiunta di "frutta o cacao". Inoltre, è esclusa la classificazione alla voce 1901 poiché il prodotto ha le caratteristiche di una bevanda di cui al capitolo 22 (cfr. le note esplicative del SA alla voce 1901, punto (III), secondo paragrafo). Poiché il prodotto è direttamente consumabile come bevanda, esso rientra nella voce 2202. Pertanto, il prodotto va classificato alla voce 2202 fra le "altre bevande non alcoliche". |
9.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 767/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2013
che revoca l’approvazione della sostanza attiva bitertanolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all’articolo 21, paragrafo 3, e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 della Commissione (2) ha approvato il bitertanolo come sostanza attiva conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, a condizione che il richiedente a seguito della cui domanda il bitertanolo è stato approvato fornisca informazioni di conferma per quanto riguarda la rilevanza tossicologica delle impurezze BUE 1662, così nominate per motivi di riservatezza, e del composto 3-clorofenossi entro il 30 giugno 2012. |
(2) |
Il richiedente a seguito della cui domanda il bitertanolo è stato approvato non ha fornito alcune informazioni di conferma entro la scadenza del 30 giugno 2012. Con lettera dell’11 dicembre 2011 aveva già informato la Commissione della sua intenzione di non fornire tali informazioni. |
(3) |
Di conseguenza, è opportuno revocare l’approvazione del bitertanolo. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 deve essere quindi abrogato. |
(5) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). |
(6) |
Agli Stati membri va concesso tempo per revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bitertanolo. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Revoca dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva bitertanolo è revocata.
Articolo 2
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 è abrogato.
Articolo 3
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la voce 21, bitertanolo, è soppressa.
Articolo 4
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri revocano le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bitertanolo a decorrere dal 1o marzo 2014.
Articolo 5
Periodo di tolleranza
Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque ha termine trascorsi dodici mesi dalla revoca della relativa autorizzazione.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 della Commissione, dell’8 dicembre 2011, che approva la sostanza attiva bitertanolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 49).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
9.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 768/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 110 in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione dei programmi apicoli nazionali previsti dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1234/2007. A norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 917/2004, le azioni dei programmi apicoli previste per ciascuno dei tre anni devono essere eseguite prima del 31 agosto dell’anno cui si riferiscono e i pagamenti devono essere effettuati durante l’esercizio annuale che inizia il 16 ottobre dello stesso anno e termina il 15 ottobre dell’anno successivo. Di conseguenza, gli Stati membri non possono eseguire azioni nel settore dell’apicoltura nell’arco di tempo compreso tra il 1o settembre dell’anno del programma apicolo e il 15 ottobre dello stesso anno. |
(2) |
Per garantire continuità tra l’attuazione e il finanziamento di azioni nel settore dell’apicoltura, sarà necessaria una modifica di tali date, al fine di poter eseguire le azioni durante tutto l’anno. |
(3) |
Il finanziamento di programmi apicoli nazionali da parte dell’Unione avviene sulla base del rapporto tra patrimonio apistico e numero di alveari di ciascuno Stato membro, come definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004. |
(4) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1234/2007 gli Stati membri hanno presentato i programmi apicoli nazionali e aggiornato il numero di alveari, come disposto dall’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 917/2004. I numeri aggiornati degli alveari devono figurare nell’allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004. |
(5) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 917/2004. |
(6) |
Le modifiche di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 917/2004 è così modificato:
1) |
all’articolo 2, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Ogni anno del programma apicolo («anno apicolo») ha una durata di 12 mesi consecutivi che iniziano il 1o settembre e terminano il 31 agosto. 3. Le azioni dei programmi apicoli previste per ciascun anno apicolo sono eseguite integralmente entro la fine dell’anno apicolo interessato. I pagamenti relativi alle azioni eseguite durante ciascun anno apicolo sono effettuati entro il periodo di dodici mesi che inizia il 16 ottobre dello stesso anno apicolo e termina il 15 ottobre dell’anno successivo.»; |
2) |
l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato al presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’anno apicolo 2014 che ha inizio il 1o settembre 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Stato membro |
Patrimonio apistico Numero di alveari |
BE |
107 800 |
BG |
526 014 |
CZ |
540 705 |
DK |
150 000 |
DE |
711 299 |
EE |
41 400 |
IE |
15 710 |
EL |
1 584 206 |
ES |
2 459 292 |
FR |
1 636 000 |
HR |
491 481 |
IT |
1 316 774 |
CY |
44 953 |
LV |
83 801 |
LT |
144 969 |
LU |
7 804 |
HU |
1 088 590 |
MT |
3 142 |
NL |
80 000 |
AT |
376 485 |
PL |
1 280 693 |
PT |
566 793 |
RO |
1 550 000 |
SI |
167 000 |
SK |
254 859 |
FI |
50 000 |
SE |
150 000 |
UK |
274 000 |
UE 28 |
15 704 270» |
9.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 769/2013 DELLA COMMISSIONE
dell’8 agosto 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0709 93 10 |
TR |
125,7 |
ZZ |
125,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
97,0 |
BO |
85,6 |
|
CL |
99,9 |
|
TR |
71,0 |
|
UY |
97,1 |
|
ZA |
101,4 |
|
ZZ |
92,0 |
|
0806 10 10 |
EG |
187,2 |
MA |
180,7 |
|
TR |
163,4 |
|
ZZ |
177,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
154,3 |
BR |
111,3 |
|
CL |
127,9 |
|
CN |
97,1 |
|
NZ |
135,0 |
|
US |
139,5 |
|
ZA |
110,5 |
|
ZZ |
125,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
177,2 |
CL |
168,6 |
|
NZ |
194,4 |
|
TR |
153,0 |
|
ZA |
114,2 |
|
ZZ |
161,5 |
|
0809 29 00 |
TR |
377,5 |
ZZ |
377,5 |
|
0809 30 |
TR |
146,3 |
ZZ |
146,3 |
|
0809 40 05 |
BA |
46,3 |
MK |
61,9 |
|
TR |
88,0 |
|
XS |
57,7 |
|
ZZ |
63,5 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
Rettifiche
9.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/11 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012 della Commissione, del 5 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l’elenco delle specie vettrici, le condizioni di polizia sanitaria e le condizioni di certificazione concernenti la sindrome ulcerativa epizootica e per quanto riguarda l’inserimento della Thailandia nell’elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati pesci e prodotti della pesca verso l’Unione
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 306 del 6 novembre 2012 )
Pagina 3, allegato I, «Modello di certificato sanitario per le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano», punto 1.28, «Identificazione della merce»:
anziché:
leggasi:
9.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.
Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.
9.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 214/s3 |
AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI
Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.
Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.