ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.214.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 214

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
9 agosto 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 765/2013 della Commissione, del 29 luglio 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Walbecker Spargel (IGP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 766/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 767/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che revoca l’approvazione della sostanza attiva bitertanolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) n. 768/2013 della Commissione, dell'8 agosto 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura

7

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 769/2013 della Commissione, dell’8 agosto 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

9

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012 della Commissione, del 5 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l’elenco delle specie vettrici, le condizioni di polizia sanitaria e le condizioni di certificazione concernenti la sindrome ulcerativa epizootica e per quanto riguarda l’inserimento della Thailandia nell’elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati pesci e prodotti della pesca verso l’Unione (GU L 306 del 6.11.2012)

11

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 

*

Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti(vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 765/2013 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2013

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Walbecker Spargel (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Walbecker Spargel», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3).

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Walbecker Spargel» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Dacian CIOLOȘ

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(3)  GU C 288 del 25.9.2012, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.6.   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

GERMANIA

Walbecker Spargel (IGP)


9.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 766/2013 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2013

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(Codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Prodotto liquido a base di latte fermentato addizionato di frutta e fiocchi di cereali, costituito da (% in peso):

yogurt (con tenore di materie grasse provenienti dal latte pari a 1,9% in peso)

78,9

zucchero

8,4

acqua

7,4

pesca

4,3

fiocchi di frumento

0,6

fiocchi di segale

0,3

e piccole quantità di preparazioni aromatiche (aromi), carotene (colorante) e microorganismi utilizzati in prodotti alimentari.

Il prodotto, condizionato in una bottiglia di plastica contenente 400 g, è destinato al consumo diretto come bevanda.

2202 90 95

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 2202, 2202 90 e 2202 90 95.

La classificazione del prodotto alla voce 0403 come yogurt liquido è esclusa poiché i fiocchi di cereali non sono sostanze che possono essere aggiunte ai prodotti del capitolo 4 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative al capitolo 4, considerazioni generali, punto I, secondo paragrafo). Inoltre, i cereali non rispondono ai criteri del testo della voce 0403 in quanto non possono essere assimilabili ad aggiunta di "frutta o cacao".

Inoltre, è esclusa la classificazione alla voce 1901 poiché il prodotto ha le caratteristiche di una bevanda di cui al capitolo 22 (cfr. le note esplicative del SA alla voce 1901, punto (III), secondo paragrafo).

Poiché il prodotto è direttamente consumabile come bevanda, esso rientra nella voce 2202.

Pertanto, il prodotto va classificato alla voce 2202 fra le "altre bevande non alcoliche".


9.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 767/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2013

che revoca l’approvazione della sostanza attiva bitertanolo, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all’articolo 21, paragrafo 3, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 della Commissione (2) ha approvato il bitertanolo come sostanza attiva conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, a condizione che il richiedente a seguito della cui domanda il bitertanolo è stato approvato fornisca informazioni di conferma per quanto riguarda la rilevanza tossicologica delle impurezze BUE 1662, così nominate per motivi di riservatezza, e del composto 3-clorofenossi entro il 30 giugno 2012.

(2)

Il richiedente a seguito della cui domanda il bitertanolo è stato approvato non ha fornito alcune informazioni di conferma entro la scadenza del 30 giugno 2012. Con lettera dell’11 dicembre 2011 aveva già informato la Commissione della sua intenzione di non fornire tali informazioni.

(3)

Di conseguenza, è opportuno revocare l’approvazione del bitertanolo.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 deve essere quindi abrogato.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(6)

Agli Stati membri va concesso tempo per revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bitertanolo.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Revoca dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva bitertanolo è revocata.

Articolo 2

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 è abrogato.

Articolo 3

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Alla parte B dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la voce 21, bitertanolo, è soppressa.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bitertanolo a decorrere dal 1o marzo 2014.

Articolo 5

Periodo di tolleranza

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e comunque ha termine trascorsi dodici mesi dalla revoca della relativa autorizzazione.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 della Commissione, dell’8 dicembre 2011, che approva la sostanza attiva bitertanolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 327 del 9.12.2011, pag. 49).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).


9.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 768/2013 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 917/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 110 in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 917/2004 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione dei programmi apicoli nazionali previsti dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1234/2007. A norma dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 917/2004, le azioni dei programmi apicoli previste per ciascuno dei tre anni devono essere eseguite prima del 31 agosto dell’anno cui si riferiscono e i pagamenti devono essere effettuati durante l’esercizio annuale che inizia il 16 ottobre dello stesso anno e termina il 15 ottobre dell’anno successivo. Di conseguenza, gli Stati membri non possono eseguire azioni nel settore dell’apicoltura nell’arco di tempo compreso tra il 1o settembre dell’anno del programma apicolo e il 15 ottobre dello stesso anno.

(2)

Per garantire continuità tra l’attuazione e il finanziamento di azioni nel settore dell’apicoltura, sarà necessaria una modifica di tali date, al fine di poter eseguire le azioni durante tutto l’anno.

(3)

Il finanziamento di programmi apicoli nazionali da parte dell’Unione avviene sulla base del rapporto tra patrimonio apistico e numero di alveari di ciascuno Stato membro, come definito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004.

(4)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (CE) n. 1234/2007 gli Stati membri hanno presentato i programmi apicoli nazionali e aggiornato il numero di alveari, come disposto dall’articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 917/2004. I numeri aggiornati degli alveari devono figurare nell’allegato I del regolamento (CE) n. 917/2004.

(5)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 917/2004.

(6)

Le modifiche di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 917/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 2, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Ogni anno del programma apicolo («anno apicolo») ha una durata di 12 mesi consecutivi che iniziano il 1o settembre e terminano il 31 agosto.

3.   Le azioni dei programmi apicoli previste per ciascun anno apicolo sono eseguite integralmente entro la fine dell’anno apicolo interessato.

I pagamenti relativi alle azioni eseguite durante ciascun anno apicolo sono effettuati entro il periodo di dodici mesi che inizia il 16 ottobre dello stesso anno apicolo e termina il 15 ottobre dell’anno successivo.»;

2)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’anno apicolo 2014 che ha inizio il 1o settembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 163 del 30.4.2004, pag. 83.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stato membro

Patrimonio apistico

Numero di alveari

BE

107 800

BG

526 014

CZ

540 705

DK

150 000

DE

711 299

EE

41 400

IE

15 710

EL

1 584 206

ES

2 459 292

FR

1 636 000

HR

491 481

IT

1 316 774

CY

44 953

LV

83 801

LT

144 969

LU

7 804

HU

1 088 590

MT

3 142

NL

80 000

AT

376 485

PL

1 280 693

PT

566 793

RO

1 550 000

SI

167 000

SK

254 859

FI

50 000

SE

150 000

UK

274 000

UE 28

15 704 270»


9.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 769/2013 DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0709 93 10

TR

125,7

ZZ

125,7

0805 50 10

AR

97,0

BO

85,6

CL

99,9

TR

71,0

UY

97,1

ZA

101,4

ZZ

92,0

0806 10 10

EG

187,2

MA

180,7

TR

163,4

ZZ

177,1

0808 10 80

AR

154,3

BR

111,3

CL

127,9

CN

97,1

NZ

135,0

US

139,5

ZA

110,5

ZZ

125,1

0808 30 90

AR

177,2

CL

168,6

NZ

194,4

TR

153,0

ZA

114,2

ZZ

161,5

0809 29 00

TR

377,5

ZZ

377,5

0809 30

TR

146,3

ZZ

146,3

0809 40 05

BA

46,3

MK

61,9

TR

88,0

XS

57,7

ZZ

63,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


Rettifiche

9.8.2013   

IT

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L 214/11


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1012/2012 della Commissione, del 5 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l’elenco delle specie vettrici, le condizioni di polizia sanitaria e le condizioni di certificazione concernenti la sindrome ulcerativa epizootica e per quanto riguarda l’inserimento della Thailandia nell’elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati pesci e prodotti della pesca verso l’Unione

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 306 del 6 novembre 2012 )

Pagina 3, allegato I, «Modello di certificato sanitario per le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano», punto 1.28, «Identificazione della merce»:

anziché:

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leggasi:

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9.8.2013   

IT

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L 214/s3


AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.


9.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 214/s3


AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI

Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.


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