ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.230.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
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Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti (vedi terza pagina di copertina) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
29.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 816/2013 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2013
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso del copolimero di metacrilato neutro e del copolimero di metacrilato anionico negli integratori alimentari solidi e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205), del copolimero di metacrilato neutro e del copolimero di metacrilato anionico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 14 e l’articolo 30, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3), stabilisce le specifiche degli additivi alimentari, compresi i coloranti e gli edulcoranti, elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(3) |
Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(4) |
Il 25 e 27 aprile 2009 sono state presentate e notificate agli Stati membri le domande di autorizzazione dell’uso del copolimero di metacrilato anionico e del copolimero di metacrilato neutro quali agenti di rivestimento negli integratori alimentari solidi. |
(5) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza del copolimero di metacrilato neutro (4) e del copolimero di metacrilato anionico (5) quando vengono utilizzati come additivi alimentari e ha concluso che il loro uso negli integratori alimentari solidi, ai livelli di impiego proposti, non desta preoccupazioni per la sicurezza. |
(6) |
La necessità di utilizzare il copolimero di metacrilato neutro e il copolimero di metacrilato anionico negli integratori alimentari solidi è dettata da ragioni tecnologiche. Il copolimero di metacrilato neutro è destinato ad essere utilizzato come agente di rivestimento a rilascio prolungato. Le formulazioni a rilascio prolungato consentono la dissoluzione continua di un nutriente in un determinato lasso di tempo. Il copolimero di metacrilato anionico è destinato ad essere utilizzato come agente di rivestimento finalizzato alla protezione delle pareti dello stomaco da ingredienti irritanti e/o alla protezione dei nutrienti sensibili dalla disintegrazione ad opera dell’acido gastrico. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di entrambi gli additivi alimentari negli integratori alimentari solidi ed assegnare il numero E 1206 al copolimero di metacrilato neutro e il numero E 1207 al copolimero di metacrilato anionico. |
(7) |
Il regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione (6) autorizza l’uso del copolimero di metacrilato basico (E 1205) negli integratori alimentari solidi mentre il regolamento (UE) n. 231/2012 stabilisce le specifiche di tale additivo alimentare, compresi i livelli massimi di arsenico, piombo, mercurio e rame. Tali specifiche devono essere aggiornate per tenere conto dei livelli massimi di piombo, cadmio e mercurio negli integratori alimentari quali specificati nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (7). |
(8) |
Il livello massimo di arsenico negli integratori alimentari non è stato stabilito a livello dell’Unione. Sono stati però stabiliti livelli specifici nella legislazione degli Stati membri. È pertanto opportuno aggiornare le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205) nel regolamento (UE) n. 231/2012 relativamente all’arsenico per tener conto delle legislazioni degli Stati membri. |
(9) |
Il livello massimo di rame negli integratori alimentari non è stato fissato a livello dell’Unione e non vi è alcuna indicazione della presenza di rame a livelli rilevanti sotto il profilo tossicologico nel copolimero di metacrilato basico (E 1205). È quindi opportuno eliminare il rame dalla sezione sulla purezza relativa al copolimero di metacrilato basico (E 1205) nel regolamento (UE) n. 231/2012. |
(10) |
Occorre adottare specifiche per il copolimero di metacrilato neutro (E 1206) e per il copolimero di metacrilato anionico (E 1207). I criteri di purezza per l’arsenico, il piombo, il mercurio e il cadmio dovrebbero seguire la medesima impostazione di quelli del copolimero di metacrilato basico (E 1205); i livelli massimi dovrebbero tenere conto della forma commerciale del copolimero di metacrilato neutro (E 1206) e del copolimero di metacrilato anionico (E 1207), ovvero una dispersione al 30 % della sostanza secca in acqua. |
(11) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.
(4) The EFSA Journal 2010; 8(7):1655.
(5) The EFSA Journal 2010; 8(7):1656.
(6) GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.
(7) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.
ALLEGATO I
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
1) |
nella parte B, punto 3 «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce E 1205 corrispondente al copolimero di metacrilato basico sono inserite le seguenti voci corrispondenti all’E 1206 e all’E 1207:
|
2) |
nella parte E, categoria alimentare 17.1 «Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare», dopo la voce E 1205 corrispondente al copolimero di metacrilato basico sono inserite le seguenti voci:
|
ALLEGATO II
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato:
1) |
la sezione sulla purezza della voce E 1205 (copolimero di metacrilato basico) è sostituita dalla seguente:
|
2) |
dopo la voce corrispondente al copolimero di metacrilato basico (E 1205) sono inserite le seguenti voci per l’E 1206 e l’E 1207: «E 1206 COPOLIMERO DI METACRILATO NEUTRO
E 1207 COPOLIMERO DI METACRILATO ANIONICO
|
29.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/7 |
REGOLAMENTO (UE) N. 817/2013 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2013
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 14 e l’articolo 30, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco a livello d’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso. |
(2) |
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco a livello d’Unione degli additivi alimentari autorizzati in additivi alimentari, enzimi alimentari, aromi e nutrienti e ne specifica le condizioni d’uso. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3), stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(4) |
Tali specifiche ed elenchi possono essere aggiornati in applicazione della procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o in seguito a una domanda. |
(5) |
Una domanda di autorizzazione per l’impiego della gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico come emulsionante per alcune categorie di alimenti e aromi è stata presentata il 12 novembre 2007 ed è stata comunicata agli Stati membri. |
(6) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza della gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico come emulsionante da aggiungere agli aromi di alcuni altri prodotti alimentari e ha espresso il suo parere l’11 marzo 2010 (4). Sulla base dei risultati forniti dalle ricerche, nonché in base alle informazioni sulla stessa gomma di acacia e altri amidi e fecole modificati con acido ottenilsuccinico, l’Autorità ha concluso che l’impiego di gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico come emulsionante in alimenti negli impieghi e ai livelli proposti non desta preoccupazioni per la sicurezza. |
(7) |
La necessità di usare gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico come emulsionante in alcuni prodotti alimentari ed in emulsioni a base di oli essenziali che vengono aggiunte a vari prodotti alimentari è giustificata da ragioni tecniche, poiché tale sostanza è dotata di proprietà migliori rispetto agli emulsionanti esistenti. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego della gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico nelle categorie di prodotti alimentari richieste e assegnare il numero E 423 a tale additivo. |
(8) |
Le specifiche della gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico vanno incluse nel regolamento (UE) n. 231/2012 se è presente negli elenchi degli additivi alimentari stabiliti per la prima volta dagli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(9) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1333/2008 e il regolamento (UE) n. 231/2012. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.
(4) The EFSA Journal 2010; 8(3):1539.
ALLEGATO I
A. |
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:
|
B. |
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue: nella parte 4 «Additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, negli aromi alimentari», la voce seguente è inserita dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 416:
|
ALLEGATO II
Nell’allegato al regolamento (UE) n. 231/2012, la voce seguente è inserita dopo le specifiche relative all’additivo alimentare E 422:
«E 423 GOMMA ARABICA MODIFICATA CON ACIDO OTTENILSUCCINICO
Sinonimi |
Ottenilbutandioato di idrogeno di gomma arabica; Ottenilsuccinato di idrogeno di gomma arabica; Gomma arabica modificata con OSA; Gomma d’acacia modificata con OSA |
Definizione |
La gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico è prodotta esterificando la gomma arabica di Acacia seyal o di Acacia senegal in soluzione acquosa con non più del 3 % di anidride ottenilsuccinica. È in seguito essiccata a spruzzo. |
EINECS |
|
Denominazione chimica |
|
Formula chimica |
|
Peso molecolare medio |
Frazione (i): 3,105 g/mol Frazione (ii) 1,106 g/mol |
Tenore |
|
Descrizione |
Polvere bianca di facile scorrimento il cui colore può andare dal biancastro al marrone molto chiaro |
Identificazione |
|
Viscosità a 25 °C di una soluzione al 5 % |
Non più di 30 mPa.s |
Reazione di precipitazione |
Forma un precipitato flocculento in una soluzione di prova di acetato basico di piombo |
Solubilità |
Facilmente solubile in acqua; insolubile in etanolo |
pH di una soluzione acquosa al 5 % |
Dal 3,5 al 6,5 |
Purezza |
|
Perdita all’essiccazione |
Non più del 15 % (105 °C, 5 h) |
Grado di esterificazione |
Non più dello 0,6 % |
Ceneri totali |
Non più del 10 % (530 °C) |
Ceneri insolubili in soluzione acida |
Non più dello 0,5 % |
Sostanze insolubili in acqua |
Non più dell’1,0 % |
Test per amido o destrina |
Far bollire una soluzione acquosa 1/50 del campione, aggiungere circa 0,1 ml di soluzione di prova di iodio. Non si deve formare alcuna colorazione bluastra o rossastra. |
Test per tannino |
Aggiungere circa 0,1 ml di soluzione di prova di cloruro ferrico a 10 ml di soluzione acquosa 1/50 del campione. Non si deve formare alcuna colorazione o precipitato nerastro. |
Residuo d’acido ottenilsuccinico |
Non più dello 0,3 % |
Piombo |
Non più di 2 mg/kg |
Criteri microbiologici |
|
Salmonella sp. |
Assente in 25 g |
Escherichia coli |
Assente in 1 g» |
29.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/12 |
REGOLAMENTO (UE) N. 818/2013 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2013
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli esteri di saccarosio degli acidi grassi (E 473) negli aromi per bevande limpide aromatizzate a base d'acqua
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 30, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli aromi alimentari e ne specifica le condizioni d'uso. |
(2) |
Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2). |
(3) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 l'aggiornamento dell'elenco UE degli additivi alimentari può avvenire su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. |
(4) |
Il 20 agosto 2008 è stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione dell'uso di esteri di saccarosio degli acidi grassi (E 473) quale emulsionante nelle sostanze aromatizzanti. |
(5) |
Gli emulsionanti sono necessari per stabilizzare gli aromatizzanti oleosi quando questi sono aggiunti alle bevande a base d'acqua. Senza l'aggiunta di un emulsionante l'olio aromatizzante non sarebbe solubile e si formerebbe un anello oleoso sulla superficie della bevanda. Ciò impedisce la dispersione uniforme dell'aromatizzante nella bevanda, ne aumenta l'esposizione all'ossigeno, con conseguente riduzione dell'accettabilità organolettica, e rende altresì estremamente difficoltosa l'elaborazione di bevande limpide. Questi ostacoli possono essere in una certa misura superati utilizzando oli di lavaggio, sebbene questi abbiano un'accettabilità organolettica ridotta. L'impiego di esteri di saccarosio degli acidi grassi consente la produzione di bevande limpide migliorando la funzionalità dell'aromatizzante aggiunto. |
(6) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione chiede il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. |
(7) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha emesso un parere relativo agli esteri di saccarosio degli acidi grassi (E 473) e ha stabilito una dose giornaliera accettabile di 40 mg/kg peso corporeo/giorno (3). L'esposizione agli esteri di saccarosio degli acidi grassi derivanti dall'impiego supplementare che ne viene proposto per le bevande limpide aromatizzate a base d'acqua rappresenta meno dello 0,1 % della DGA (4). Considerando che l'impiego supplementare degli esteri di saccarosio degli acidi grassi (E 473) provoca un'esposizione trascurabile rispetto alla DGA, non ne possono risultare effetti sulla salute umana. |
(8) |
È dunque opportuno autorizzare l'uso di esteri di saccarosio degli acidi grassi (E 473) quali additivi alimentari nelle sostanze aromatizzanti per bevande limpide aromatizzate a base d'acqua. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) The EFSA Journal (2004)106, pagg. 1-24.
(4) The EFSA Journal 2012; 10(5):2658.
ALLEGATO
Nella parte 4 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008, dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 459 è inserita la seguente voce:
"E 473 |
Esteri di saccarosio degli acidi grassi |
Aromi per bevande limpide aromatizzate a base d'acqua appartenenti alla categoria 14.1.4 |
15 000 mg/kg nelle sostanze aromatizzanti, 30 mg/l nel prodotto finale" |
29.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 819/2013 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0707 00 05 |
TR |
95,4 |
ZZ |
95,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
127,5 |
ZZ |
127,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
122,1 |
CL |
123,1 |
|
TR |
70,0 |
|
UY |
79,4 |
|
ZA |
107,9 |
|
ZZ |
100,5 |
|
0806 10 10 |
EG |
179,1 |
TR |
140,5 |
|
ZZ |
159,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
100,3 |
BR |
108,7 |
|
CL |
130,5 |
|
CN |
67,2 |
|
NZ |
129,2 |
|
US |
130,9 |
|
ZA |
108,3 |
|
ZZ |
110,7 |
|
0808 30 90 |
AR |
194,7 |
CN |
88,3 |
|
TR |
147,4 |
|
ZA |
84,5 |
|
ZZ |
128,7 |
|
0809 30 |
TR |
141,5 |
ZZ |
141,5 |
|
0809 40 05 |
BA |
47,5 |
MK |
52,2 |
|
XS |
55,6 |
|
ZZ |
51,8 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DIRETTIVE
29.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/16 |
DIRETTIVA 2013/46/UE DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2013
che modifica la direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (2) stabilisce tra l’altro norme in materia di composizione e di etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento. |
(2) |
La direttiva 2006/141/CE stabilisce specificamente che gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono essere fabbricati con le fonti proteiche definite nella medesima direttiva. Tali fonti proteiche sono le proteine del latte vaccino e gli isolati proteici della soia, soli o combinati, nonché gli idrolizzati proteici. |
(3) |
In data 28 febbraio 2012, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha, su richiesta della Commissione, formulato un parere scientifico sull’idoneità delle proteine del latte caprino come fonte proteica negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento. Secondo le conclusioni contenute nel parere, le proteine del latte caprino possono essere una fonte proteica idonea negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento purché il prodotto finale sia conforme ai criteri di composizione di cui alla direttiva 2006/141/CE. |
(4) |
Sulla base di tale parere l’immissione sul mercato degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento a base di proteine di latte caprino deve essere autorizzata purché il prodotto finale sia conforme ai criteri di composizione di cui alla direttiva 2006/141/CE. È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/141/CE. |
(5) |
In data 5 ottobre 2005, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha, su richiesta della Commissione, formulato un parere scientifico sulla sicurezza e sull’idoneità, per la particolare alimentazione dei lattanti, di un alimento a base di idrolizzati parziali di proteine del siero di latte con un tenore proteico di almeno 1,9 g/100 kcal, valore questo inferiore al livello minimo stabilito all’epoca dalla legislazione dell’Unione. Secondo le conclusioni contenute nel parere, un alimento per lattanti a base di idrolizzati parziali di proteine del siero di latte derivate dal latte vaccino con un tenore proteico di almeno 1,9 g/100 kcal (0,47 g/100 kJ) e corrispondente alla formula proteica oggetto di valutazione, è sicuro e idoneo ad essere utilizzato come unica fonte di nutrimento per i lattanti. Sulla base di tale parere, la direttiva 2006/141/CE, modificata dal regolamento (CE) n. 1243/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda i requisiti in materia di composizione di determinati alimenti per lattanti (3), autorizza la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici con un tale tenore proteico, purché il prodotto sia conforme a determinati criteri specifici in essa stabiliti. |
(6) |
Il parere ha inoltre concluso che, pur non essendo stati presentati dati sugli alimenti di proseguimento a base della proteina idrolizzata del siero di latte con un tenore proteico di almeno 1,9 g/100 kcal (0,47 g/100 kJ), un alimento con tale formula proteica fosse idoneo per i lattanti più grandi in associazione ad alimenti complementari. |
(7) |
Sulla base di tale parere e per consentire lo sviluppo di prodotti innovativi, è opportuno autorizzare l’immissione sul mercato di questi alimenti di proseguimento. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/141/CE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2006/141/CE è così modificata:
1) |
l’articolo 7 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 12, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Nel caso degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento fabbricati interamente con proteine di latte vaccino o caprino, la denominazione di vendita è, rispettivamente, la seguente:»; |
3) |
gli allegati I, II, III e VI sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.
(2) GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.
(3) GU L 335 del 13.12.2008, pag. 25.
ALLEGATO
Gli allegati I, II, III e VI della direttiva 2006/141/CE sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
|
2) |
l’allegato II è così modificato:
|
3) |
nell’allegato III, punto 3, la nota 1 è sostituita dalla seguente:
|
4) |
il titolo dell’allegato VI è sostituito dal seguente: «Norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine utilizzate nella fabbricazione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento con un tenore proteico inferiore a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino». |
(1) Gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) devono essere conformi all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.»
DECISIONI
29.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/20 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 agosto 2013
riguardante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Italia, compresa l’istituzione di ulteriori zone soggette a restrizioni, e che abroga la decisione di esecuzione 2013/439/UE
[notificata con il numero C(2013) 5623]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/443/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa dei volatili, compreso il pollame. Il contagio del pollame domestico con i virus dell’influenza aviaria provoca due forme principali di tale malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità assai elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli. |
(2) |
L’influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze anche gli esseri umani possono essere infettati, benché tale rischio sia in genere limitato. |
(3) |
In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l’agente patogeno della malattia si diffonda ad altre aziende in cui vengono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o dei loro prodotti. |
(4) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all’individuazione precoce dell’influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. |
(5) |
La direttiva 2009/158/CE del Consiglio (4) definisce le norme che disciplinano gli scambi all’interno dell’Unione di tali prodotti, compresi i certificati veterinari da utilizzare. |
(6) |
In seguito alla notifica da parte dell’Italia della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in un’azienda situata nel comune di Ostellato, nella provincia di Ferrara, regione Emilia Romagna, in data 15 agosto 2013, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/439/UE (5), che stabilisce disposizioni sulle di zone di protezione e sorveglianza da istituire attorno al focolaio. |
(7) |
In data 21 agosto 2013 l’Italia ha notificato la comparsa di un secondo focolaio di malattia nel comune di Mordano, nella provincia di Bologna, e in data 23 agosto 2013 di un terzo focolaio di malattia nel comune di Portomaggiore, nella provincia di Ferrara, entrambi situati nella regione Emilia Romagna, e ha immediatamente adottato le misure richieste a norma della direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni, che sono definite nelle parti A, B e C dell’allegato della presente decisione. |
(8) |
La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con l’Italia, accertando che i limiti delle zone istituite dall’autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall’azienda in cui è stata confermata la comparsa del focolaio. |
(9) |
Al fine di prevenire inutili turbative al commercio interno all’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ingiustificate barriere agli scambi commerciali, è necessario definire rapidamente a livello di Unione tali zone istituite in Italia e disporre che non siano spedite dalle suddette zone verso altri Stati membri o paesi terzi partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova. |
(10) |
I pulcini di un giorno presentano un rischio trascurabile di diffusione della malattia, purché a norma della direttiva 2005/94/CE, articolo 30, lettera c), punto iii), secondo comma, siano nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza e purché l’incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzate quindi da un diverso stato sanitario. |
(11) |
Anche le uova da cova presentano un rischio trascurabile di diffusione della malattia, a condizione che a norma della direttiva 2005/94/CE, articolo 30, lettera c), punto iv), provengano da aziende situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza e i relativi imballaggi siano disinfettati prima della spedizione verso un incubatoio designato. |
(12) |
È quindi opportuno che l’autorità competente in Italia possa autorizzare la spedizione di partite di pulcini di un giorno e di uova da cova dalle ulteriori zone soggette a restrizioni definite nella presente decisione, conformemente alle disposizioni della direttiva 2005/94/CE, e purché l’Italia trasmetta preliminarmente una notifica scritta e lo Stato membro o il paese terzo di destinazione confermi il suo consenso preventivo a ricevere dette partite. |
(13) |
Ai fini della verifica della conformità alle disposizioni della presente decisione è opportuno che i certificati veterinari di cui alla direttiva 2009/158/CE contengano un riferimento in tal senso. |
(14) |
Per maggiore chiarezza occorre abrogare la decisione di esecuzione 2013/439/UE. |
(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’Italia garantisce che le zone di protezione e sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite in conformità della direttiva 2005/94/CE, articolo 16, paragrafi 1 e 4, comprendano almeno le aree indicate nelle parti A, B e C dell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. L’Italia garantisce che dalle zone indicate nelle parti A, B e C dell’allegato non siano spedite verso altri Stati membri o paesi terzi partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova.
2. In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente in Italia può autorizzare la spedizione verso altri Stati membri o paesi terzi di partite di pulcini di un giorno e di uova da cova provenienti dalle zone elencate nella parte C dell’allegato purché:
a) |
siano applicate le misure di cui all’articolo 30, lettera c), punto iii), secondo comma e punto iv) della direttiva 2005/94/CE; |
b) |
l’autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di destinazione sia stata informata preliminarmente per iscritto e si impegni ad accettare le partite di pulcini di un giorno e di uova da cova, nonché a notificare all’autorità competente in Italia la data del loro arrivo nell’azienda di destinazione situata nel proprio territorio. |
3. L’Italia garantisce che sui certificati veterinari che accompagnano le partite di cui al paragrafo 2, da spedire in altri Stati membri, sia indicata la seguente dicitura:
«La partita è conforme alle condizioni di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione 2013/443/UE della Commissione (6).
Articolo 3
La decisione di esecuzione 2013/439/UE è abrogata.
Articolo 4
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).
(4) Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).
(5) Decisione di esecuzione 2013/439/UE della Commissione, del 19 agosto 2013, riguardante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Italia (GU L 223 del 21.8.2013, pag. 10).
(6) GU L 230 del 29.8.2013, pag. 20.»
ALLEGATO
PARTE A
Zone di protezione di cui all’articolo 1:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice postale |
Nome |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29 della direttiva 2005/94/CE |
IT |
Italia |
|
Area comprendente i comuni di: |
|
|
|
44020 |
Ostellato |
14.9.2013 |
|
|
40027 |
Mordano |
30.9.2013 |
48010 |
Bagnara di Romagna |
|||
40026 |
Parte del territorio del comune di Imola, situata a est della strada statale 610 e a nord della strada statale 9 «Via Emilia». |
|||
48027 |
Parte del territorio del comune di Solarolo, situata a nord del raccordo autostradale verso Ravenna dell’A14 |
|||
|
|
44015 |
Portomaggiore |
18.9.2013 |
PARTE B
Zone di sorveglianza di cui all’articolo 1:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice postale |
Nome |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
IT |
Italia |
|
Area comprendente i comuni di: |
|
|
|
44011 |
Argenta |
23.9.2013 |
44022 |
Comacchio |
|||
44027 |
Migliarino |
|||
44020 |
Migliaro |
|||
44015 |
Portomaggiore |
|||
44039 |
Tresigallo |
|||
|
|
48014 |
Castelbolognese |
9.10.2013 |
40023 |
Castelguelfo |
|||
48017 |
Conselice |
|||
48010 |
Cotignola |
|||
48018 |
Faenza |
|||
40026 |
Imola (parte restante del comune) |
|||
48022 |
Lugo |
|||
48024 |
Massalombarda |
|||
48020 |
Sant’Agata sul Santerno |
|||
48027 |
Solarolo (parte restante del comune) |
|||
|
|
44020 |
Masi Torello |
27.9.2013 |
44123 |
Parte del territorio del comune di Ferrara, situata a est della strada statale 15 «Via Pomposa» e della strada provinciale «Via Ponte Assa» |
PARTE C
Ulteriore zona di restrizione di cui all’articolo 1:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice postale |
Nome |
Termine ultimo di applicazione delle misure |
IT |
Italia |
|
Area comprendente i comuni di: |
|
|
|
48011 |
Alfonsine |
11.9.2013 |
29002 |
Ariano nel Polesine |
|||
39002 |
Bagnacavallo |
|||
38002 |
Berra |
|||
40003 |
Brisighella |
|||
39004 |
Bertinoro |
|||
39005 |
Casola Valsenio |
|||
40005 |
Castrocaro Terme e Terra del sole |
|||
39007 |
Cervia |
|||
40007 |
Cesena |
|||
40008 |
Cesenatico |
|||
38005 |
Codigoro |
|||
29017 |
Corbola |
|||
40011 |
Dovadola |
|||
40013 |
Forlimpopoli |
|||
40012 |
Forlì |
|||
39011 |
Fusignano |
|||
40015 |
Gambettola |
|||
40016 |
Gatteo |
|||
38025 |
Goro |
|||
38010 |
Jolanda di Savoia |
|||
38011 |
Lagosanto |
|||
40018 |
Longiano |
|||
38013 |
Massa Fiscaglia |
|||
40019 |
Meldola |
|||
38014 |
Mesola |
|||
40022 |
Modigliana |
|||
29034 |
Papozze |
|||
29039 |
Porto Tolle |
|||
29052 |
Porto Viro |
|||
40032 |
Predappio |
|||
39014 |
Ravenna |
|||
39015 |
Riolo Terme |
|||
39016 |
Russi |
|||
40041 |
San Mauro Pascoli |
|||
40045 |
Savignano sul Rubicone |
|||
29046 |
Taglio di Po |
29.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.
Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.
29.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/s3 |
AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI
Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.
Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.