ISSN 1977-0707

doi:10.3000/19770707.L_2013.230.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 230

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

56o anno
29 agosto 2013


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) n. 816/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso del copolimero di metacrilato neutro e del copolimero di metacrilato anionico negli integratori alimentari solidi e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205), del copolimero di metacrilato neutro e del copolimero di metacrilato anionico ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) n. 817/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico ( 1 )

7

 

*

Regolamento (UE) n. 818/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli esteri di saccarosio degli acidi grassi (E 473) negli aromi per bevande limpide aromatizzate a base d'acqua ( 1 )

12

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 819/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

14

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva 2013/46/UE della Commissione, del 28 agosto 2013, che modifica la direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento ( 1 )

16

 

 

DECISIONI

 

 

2013/443/UE

 

*

Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 agosto 2013, riguardante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Italia, compresa l’istituzione di ulteriori zone soggette a restrizioni, e che abroga la decisione di esecuzione 2013/439/UE [notificata con il numero C(2013) 5623]  ( 1 )

20

 

 

 

*

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (vedi terza pagina di copertina)

s3

 

*

Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti (vedi terza pagina di copertina)

s3

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

29.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/1


REGOLAMENTO (UE) N. 816/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2013

che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso del copolimero di metacrilato neutro e del copolimero di metacrilato anionico negli integratori alimentari solidi e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205), del copolimero di metacrilato neutro e del copolimero di metacrilato anionico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 14 e l’articolo 30, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.

(2)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3), stabilisce le specifiche degli additivi alimentari, compresi i coloranti e gli edulcoranti, elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(3)

Tali elenchi possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

Il 25 e 27 aprile 2009 sono state presentate e notificate agli Stati membri le domande di autorizzazione dell’uso del copolimero di metacrilato anionico e del copolimero di metacrilato neutro quali agenti di rivestimento negli integratori alimentari solidi.

(5)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza del copolimero di metacrilato neutro (4) e del copolimero di metacrilato anionico (5) quando vengono utilizzati come additivi alimentari e ha concluso che il loro uso negli integratori alimentari solidi, ai livelli di impiego proposti, non desta preoccupazioni per la sicurezza.

(6)

La necessità di utilizzare il copolimero di metacrilato neutro e il copolimero di metacrilato anionico negli integratori alimentari solidi è dettata da ragioni tecnologiche. Il copolimero di metacrilato neutro è destinato ad essere utilizzato come agente di rivestimento a rilascio prolungato. Le formulazioni a rilascio prolungato consentono la dissoluzione continua di un nutriente in un determinato lasso di tempo. Il copolimero di metacrilato anionico è destinato ad essere utilizzato come agente di rivestimento finalizzato alla protezione delle pareti dello stomaco da ingredienti irritanti e/o alla protezione dei nutrienti sensibili dalla disintegrazione ad opera dell’acido gastrico. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di entrambi gli additivi alimentari negli integratori alimentari solidi ed assegnare il numero E 1206 al copolimero di metacrilato neutro e il numero E 1207 al copolimero di metacrilato anionico.

(7)

Il regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione (6) autorizza l’uso del copolimero di metacrilato basico (E 1205) negli integratori alimentari solidi mentre il regolamento (UE) n. 231/2012 stabilisce le specifiche di tale additivo alimentare, compresi i livelli massimi di arsenico, piombo, mercurio e rame. Tali specifiche devono essere aggiornate per tenere conto dei livelli massimi di piombo, cadmio e mercurio negli integratori alimentari quali specificati nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari (7).

(8)

Il livello massimo di arsenico negli integratori alimentari non è stato stabilito a livello dell’Unione. Sono stati però stabiliti livelli specifici nella legislazione degli Stati membri. È pertanto opportuno aggiornare le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205) nel regolamento (UE) n. 231/2012 relativamente all’arsenico per tener conto delle legislazioni degli Stati membri.

(9)

Il livello massimo di rame negli integratori alimentari non è stato fissato a livello dell’Unione e non vi è alcuna indicazione della presenza di rame a livelli rilevanti sotto il profilo tossicologico nel copolimero di metacrilato basico (E 1205). È quindi opportuno eliminare il rame dalla sezione sulla purezza relativa al copolimero di metacrilato basico (E 1205) nel regolamento (UE) n. 231/2012.

(10)

Occorre adottare specifiche per il copolimero di metacrilato neutro (E 1206) e per il copolimero di metacrilato anionico (E 1207). I criteri di purezza per l’arsenico, il piombo, il mercurio e il cadmio dovrebbero seguire la medesima impostazione di quelli del copolimero di metacrilato basico (E 1205); i livelli massimi dovrebbero tenere conto della forma commerciale del copolimero di metacrilato neutro (E 1206) e del copolimero di metacrilato anionico (E 1207), ovvero una dispersione al 30 % della sostanza secca in acqua.

(11)

Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.

(4)  The EFSA Journal 2010; 8(7):1655.

(5)  The EFSA Journal 2010; 8(7):1656.

(6)  GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.

(7)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.


ALLEGATO I

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1)

nella parte B, punto 3 «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce E 1205 corrispondente al copolimero di metacrilato basico sono inserite le seguenti voci corrispondenti all’E 1206 e all’E 1207:

«E 1206

Copolimero di metacrilato neutro

E 1207

Copolimero di metacrilato anionico»

2)

nella parte E, categoria alimentare 17.1 «Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare», dopo la voce E 1205 corrispondente al copolimero di metacrilato basico sono inserite le seguenti voci:

 

«E 1206

Copolimero di metacrilato neutro

200 000

 

 

 

 

E 1207

Copolimero di metacrilato anionico

100 000»

 

 

 


ALLEGATO II

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato:

1)

la sezione sulla purezza della voce E 1205 (copolimero di metacrilato basico) è sostituita dalla seguente:

«Purezza

Perdita all’essiccazione

Non più del 2,0 % (3 ore a 105 °C)

Indice di alcalinità

162–198 mg KOH/g di sostanza secca

Ceneri solfatate

Non più dello 0,1 %

Monomeri residui

Butilmetacrilato < 1 000 mg/kg

Metilmetacrilato < 1 000 mg/kg

Dimetilamminoetilmetacrilato < 1 000 mg/kg

Residui di solventi

Propan-2-olo < 0,5 %

Butanolo < 0,5 %

Metanolo < 0,1 %

Arsenico

Non più di 1 mg/kg

Piombo

Non più di 3 mg/kg

Mercurio

Non più di 0,1 mg/kg

Cadmio

Non più di 1 mg/kg»

2)

dopo la voce corrispondente al copolimero di metacrilato basico (E 1205) sono inserite le seguenti voci per l’E 1206 e l’E 1207:

«E 1206 COPOLIMERO DI METACRILATO NEUTRO

Sinonimi

Polimero di etilacrilato-metilmetacrilato; polimero di etilacrilato, metilmetacrilato; etilacrilato, polimero con metilmetacrilato; polimero di metilmetacrilato, etilacrilato; metilmetacrilato, polimero con etilacrilato

Definizione

Il copolimero di metacrilato neutro è un copolimero completamente polimerizzato del metilmetacrilato e dell’etilacrilato. È prodotto mediante processo di polimerizzazione di emulsioni. Si prepara mediante polimerizzazione indotta da ossidoriduzione dei monomeri di etilacrilato o di metilmetacrilato, utilizzando un sistema di avvio dell’ossidoriduzione in presenza di un donatore di radicali liberi, stabilizzato con polietilenglicole monostearil etere e acido vinilico/idrossido di sodio. I monomeri residui sono eliminati mediante distillazione in corrente di vapore.

Numero CAS

9010-88-2

Denominazione chimica

Poli(etilacrilato-co-metilmetacrilato) 2:1

Formula chimica

Poli[(CH2:CHCO2CH2CH3)-co-(CH2:C(CH3)CO2CH3)]

Peso molecolare medio

Circa 600 000 g/mol

Tenore/residuo all’evaporazione

28,5-31,5 %

1 g della dispersione viene essiccato in stufa per 3 ore a 110 °C

Descrizione

Dispersione bianco-latte (forma commerciale: una dispersione al 30 % della sostanza secca in acqua) a bassa viscosità con debole odore caratteristico

Identificazione

Spettroscopia di assorbimento infrarosso

Caratteristica del composto

Viscosità

Max. 50 mPa.s, 30 rpm/20 °C (viscosimetro Brookfield)

pH

5,5–8,6

Densità relativa (a 20 °C)

1,037-1,047

Solubilità

La dispersione è miscibile con acqua in qualsiasi proporzione. Il polimero e la dispersione sono liberamente solubili in acetone, etanolo e alcool isopropilico. Non solubili se miscelati con idrossido di sodio 1 N in un rapporto di 1:2

Purezza

Ceneri solfatate

Non più dello 0,4 % nella dispersione

Monomeri residui

Monomeri totali (somma di metilmetacrilato e di etilacrilato): non più di 100 mg/kg nella dispersione

Emulsionante residuo

Polietilenglicole monostearil etere (macrogol stearil etere 20) non superiore allo 0,7 % nella dispersione

Residui di solventi

Etanolo non più dello 0,5 % nella dispersione

Metanolo non più dello 0,1 % nella dispersione

Arsenico

Non più di 0,3 mg/kg nella dispersione

Piombo

Non più di 0,9 mg/kg nella dispersione

Mercurio

Non più di 0,03 mg/kg nella dispersione

Cadmio

Non più di 0,3 mg/kg nella dispersione

E 1207 COPOLIMERO DI METACRILATO ANIONICO

Sinonimi

Polimero di metilacrilato, di metilmetacrilato e di acido metacrilico; acido metacrilico, polimero con metilacrilato e metilmetacrilato

Definizione

Il copolimero di metacrilato anionico è un copolimero completamente polimerizzato di acido metacrilico, metilmetacrilato e metilacrilato. È prodotto in mezzo acquoso per polimerizzazione di emulsione di metilmetacrilato, metilacrilato e acido metacrilico, utilizzando un iniziatore di radicali liberi stabilizzato con laurilsolfato di sodio e monooleato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 80). I monomeri residui sono eliminati mediante distillazione in corrente di vapore.

Numero CAS

26936-24-3

Denominazione chimica

Poli(metilacrilato-co-metilmetacrilato-co-acido metacrilico) 7:3:1

Formula chimica

Poli[(CH2:CHCO2CH3)-co-(CH2:C(CH3)CO2CH3)-co-(CH2:C(CH3)COOH)]

Peso molecolare medio

Circa 280 000 g/mol

Tenore/residuo all’evaporazione

28,5 – 31,5 %

1 g della dispersione viene essiccato in stufa per 5 ore a 110 °C

9,2-12,3 % unità di acido metacrilico nella sostanza secca

Descrizione

Dispersione bianco-latte (forma commerciale: una dispersione al 30 % della sostanza secca in acqua) a bassa viscosità con debole odore caratteristico

Identificazione

Spettroscopia di assorbimento infrarosso

Caratteristica del composto

Viscosità

Max. 20 mPa.s, 30 rpm/20 °C (viscosimetro Brookfield)

pH

2,0–3,5

Densità relativa (a 20 °C)

1,058-1,068

Solubilità

La dispersione è miscibile con acqua in qualsiasi proporzione Il polimero e la dispersione sono liberamente solubili in acetone, etanolo e alcool isopropilico. Solubili se miscelati con idrossido di sodio 1 N in un rapporto di 1:2. Solubile al di sopra di pH 7,0

Purezza

Indice di acidità

60-80 mg KOH/g di sostanza secca

Ceneri solfatate

Non più dello 0,2 % nella dispersione

Monomeri residui

Monomeri totali (somma di acido metacrilico, metilmetacrilato e metilacrilato): non più di 100 mg/kg nella dispersione

Emulsionanti residui

Laurilsolfato di sodio non più dello 0,3 %, nella sostanza secca

Polisorbato 80 non più dell’1,2 %, nella sostanza secca

Residui di solventi

Metanolo non più dello 0,1 % nella dispersione

Arsenico

Non più di 0,3 mg/kg nella dispersione

Piombo

Non più di 0,9 mg/kg nella dispersione

Mercurio

Non più di 0,03 mg/kg nella dispersione

Cadmio

Non più di 0,3 mg/kg nella dispersione»


29.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/7


REGOLAMENTO (UE) N. 817/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2013

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, l’articolo 14 e l’articolo 30, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco a livello d’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.

(2)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco a livello d’Unione degli additivi alimentari autorizzati in additivi alimentari, enzimi alimentari, aromi e nutrienti e ne specifica le condizioni d’uso.

(3)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3), stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(4)

Tali specifiche ed elenchi possono essere aggiornati in applicazione della procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o in seguito a una domanda.

(5)

Una domanda di autorizzazione per l’impiego della gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico come emulsionante per alcune categorie di alimenti e aromi è stata presentata il 12 novembre 2007 ed è stata comunicata agli Stati membri.

(6)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza della gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico come emulsionante da aggiungere agli aromi di alcuni altri prodotti alimentari e ha espresso il suo parere l’11 marzo 2010 (4). Sulla base dei risultati forniti dalle ricerche, nonché in base alle informazioni sulla stessa gomma di acacia e altri amidi e fecole modificati con acido ottenilsuccinico, l’Autorità ha concluso che l’impiego di gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico come emulsionante in alimenti negli impieghi e ai livelli proposti non desta preoccupazioni per la sicurezza.

(7)

La necessità di usare gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico come emulsionante in alcuni prodotti alimentari ed in emulsioni a base di oli essenziali che vengono aggiunte a vari prodotti alimentari è giustificata da ragioni tecniche, poiché tale sostanza è dotata di proprietà migliori rispetto agli emulsionanti esistenti. È pertanto opportuno autorizzare l’impiego della gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico nelle categorie di prodotti alimentari richieste e assegnare il numero E 423 a tale additivo.

(8)

Le specifiche della gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico vanno incluse nel regolamento (UE) n. 231/2012 se è presente negli elenchi degli additivi alimentari stabiliti per la prima volta dagli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1333/2008 e il regolamento (UE) n. 231/2012.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1.

(4)  The EFSA Journal 2010; 8(3):1539.


ALLEGATO I

A.

L’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:

1)

nella parte B, Tabella 3 «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti» la voce seguente è inserita dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 422:

«E 423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico»

2)

la parte E è modificata come segue:

a)

nella categoria 05.4 «Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4», la voce seguente è inserita dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 416:

 

«E 423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

10 000

Solo nella glassa»

 

b)

nella categoria 12.6 «Salse», la voce seguente è inserita dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 416:

 

«E 423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

10 000»

 

 

c)

nella categoria 14.1.4 «Bevande aromatizzate», la voce seguente è inserita dopo la voce concernente l’additivo alimentare E 405:

 

«E 423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

1 000

Solo nelle bevande energetiche o in bevande contenenti succo di frutta»

 

B.

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato come segue:

nella parte 4 «Additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, negli aromi alimentari», la voce seguente è inserita dopo la voce relativa all’additivo alimentare E 416:

«E 423

Gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico

Emulsioni a base di oli essenziali usate nelle categorie 03: Gelati; 07.2: Prodotti da forno fini; 08.2: Carni trasformate, solo carni di pollame trasformate; 09.2: Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei e nella categoria 16: Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4.

500 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 14.1.4: Bevande aromatizzate, solo bevande aromatizzate non contenenti succhi di frutta e bevande aromatizzate gassate contenenti succhi di frutta e nella categoria 14.2: Bevande alcoliche, comprese le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico.

220 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

Emulsioni a base di oli essenziali usate nelle categorie 05.1: Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE; 05.2: Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l’alito; 05.4: Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4 e nella categoria 06.3: Cereali per la prima colazione.

300 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 01.7.5: Formaggio fuso.

120 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 05.3: Gomma da masticare.

60 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 01.8: Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande; 04.2.5: Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi; 04.2.5.4: Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio; 08.2: Carni trasformate; 12.5: Minestre e brodi; 14.1.5.2: Altro, solo caffè istantaneo, tè e pasti pronti a base di cereali.

240 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 10.2: Uova e ovo-prodotti trasformati.

140 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

Emulsioni a base di oli essenziali usate nella categoria 14.1.4: Bevande aromatizzate, solo bevande aromatizzate non gassate contenenti succhi di frutta; 14.1.2: Succhi di frutta di cui alla direttiva 2001/112/CE e di ortaggi o legumi, solo succhi di ortaggi o legumi e nella categoria 12.6: Salse, solo sughi e salse dolci.

400 mg/kg nell’emulsione aromatizzata

Emulsioni aromatizzate usate nella categoria 15: Salatini e snack pronti al consumo.

440 mg/kg nell’emulsione aromatizzata»


ALLEGATO II

Nell’allegato al regolamento (UE) n. 231/2012, la voce seguente è inserita dopo le specifiche relative all’additivo alimentare E 422:

«E 423 GOMMA ARABICA MODIFICATA CON ACIDO OTTENILSUCCINICO

Sinonimi

Ottenilbutandioato di idrogeno di gomma arabica; Ottenilsuccinato di idrogeno di gomma arabica; Gomma arabica modificata con OSA; Gomma d’acacia modificata con OSA

Definizione

La gomma arabica modificata con acido ottenilsuccinico è prodotta esterificando la gomma arabica di Acacia seyal o di Acacia senegal in soluzione acquosa con non più del 3 % di anidride ottenilsuccinica. È in seguito essiccata a spruzzo.

EINECS

 

Denominazione chimica

 

Formula chimica

 

Peso molecolare medio

Frazione (i): 3,105 g/mol

Frazione (ii) 1,106 g/mol

Tenore

 

Descrizione

Polvere bianca di facile scorrimento il cui colore può andare dal biancastro al marrone molto chiaro

Identificazione

Viscosità a 25 °C di una soluzione al 5 %

Non più di 30 mPa.s

Reazione di precipitazione

Forma un precipitato flocculento in una soluzione di prova di acetato basico di piombo

Solubilità

Facilmente solubile in acqua; insolubile in etanolo

pH di una soluzione acquosa al 5 %

Dal 3,5 al 6,5

Purezza

Perdita all’essiccazione

Non più del 15 % (105 °C, 5 h)

Grado di esterificazione

Non più dello 0,6 %

Ceneri totali

Non più del 10 % (530 °C)

Ceneri insolubili in soluzione acida

Non più dello 0,5 %

Sostanze insolubili in acqua

Non più dell’1,0 %

Test per amido o destrina

Far bollire una soluzione acquosa 1/50 del campione, aggiungere circa 0,1 ml di soluzione di prova di iodio. Non si deve formare alcuna colorazione bluastra o rossastra.

Test per tannino

Aggiungere circa 0,1 ml di soluzione di prova di cloruro ferrico a 10 ml di soluzione acquosa 1/50 del campione. Non si deve formare alcuna colorazione o precipitato nerastro.

Residuo d’acido ottenilsuccinico

Non più dello 0,3 %

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Criteri microbiologici

Salmonella sp.

Assente in 25 g

Escherichia coli

Assente in 1 g»


29.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/12


REGOLAMENTO (UE) N. 818/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2013

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli esteri di saccarosio degli acidi grassi (E 473) negli aromi per bevande limpide aromatizzate a base d'acqua

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli aromi alimentari e ne specifica le condizioni d'uso.

(2)

Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2).

(3)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 l'aggiornamento dell'elenco UE degli additivi alimentari può avvenire su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.

(4)

Il 20 agosto 2008 è stata presentata e notificata agli Stati membri una domanda di autorizzazione dell'uso di esteri di saccarosio degli acidi grassi (E 473) quale emulsionante nelle sostanze aromatizzanti.

(5)

Gli emulsionanti sono necessari per stabilizzare gli aromatizzanti oleosi quando questi sono aggiunti alle bevande a base d'acqua. Senza l'aggiunta di un emulsionante l'olio aromatizzante non sarebbe solubile e si formerebbe un anello oleoso sulla superficie della bevanda. Ciò impedisce la dispersione uniforme dell'aromatizzante nella bevanda, ne aumenta l'esposizione all'ossigeno, con conseguente riduzione dell'accettabilità organolettica, e rende altresì estremamente difficoltosa l'elaborazione di bevande limpide. Questi ostacoli possono essere in una certa misura superati utilizzando oli di lavaggio, sebbene questi abbiano un'accettabilità organolettica ridotta. L'impiego di esteri di saccarosio degli acidi grassi consente la produzione di bevande limpide migliorando la funzionalità dell'aromatizzante aggiunto.

(6)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione chiede il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

(7)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha emesso un parere relativo agli esteri di saccarosio degli acidi grassi (E 473) e ha stabilito una dose giornaliera accettabile di 40 mg/kg peso corporeo/giorno (3). L'esposizione agli esteri di saccarosio degli acidi grassi derivanti dall'impiego supplementare che ne viene proposto per le bevande limpide aromatizzate a base d'acqua rappresenta meno dello 0,1 % della DGA (4). Considerando che l'impiego supplementare degli esteri di saccarosio degli acidi grassi (E 473) provoca un'esposizione trascurabile rispetto alla DGA, non ne possono risultare effetti sulla salute umana.

(8)

È dunque opportuno autorizzare l'uso di esteri di saccarosio degli acidi grassi (E 473) quali additivi alimentari nelle sostanze aromatizzanti per bevande limpide aromatizzate a base d'acqua.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  The EFSA Journal (2004)106, pagg. 1-24.

(4)  The EFSA Journal 2012; 10(5):2658.


ALLEGATO

Nella parte 4 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008, dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 459 è inserita la seguente voce:

"E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

Aromi per bevande limpide aromatizzate a base d'acqua appartenenti alla categoria 14.1.4

15 000 mg/kg nelle sostanze aromatizzanti, 30 mg/l nel prodotto finale"


29.8.2013   

IT

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L 230/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 819/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2013

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2013

Per la Commissione, a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

127,5

ZZ

127,5

0805 50 10

AR

122,1

CL

123,1

TR

70,0

UY

79,4

ZA

107,9

ZZ

100,5

0806 10 10

EG

179,1

TR

140,5

ZZ

159,8

0808 10 80

AR

100,3

BR

108,7

CL

130,5

CN

67,2

NZ

129,2

US

130,9

ZA

108,3

ZZ

110,7

0808 30 90

AR

194,7

CN

88,3

TR

147,4

ZA

84,5

ZZ

128,7

0809 30

TR

141,5

ZZ

141,5

0809 40 05

BA

47,5

MK

52,2

XS

55,6

ZZ

51,8


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DIRETTIVE

29.8.2013   

IT

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L 230/16


DIRETTIVA 2013/46/UE DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2013

che modifica la direttiva 2006/141/CE per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (2) stabilisce tra l’altro norme in materia di composizione e di etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento.

(2)

La direttiva 2006/141/CE stabilisce specificamente che gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono essere fabbricati con le fonti proteiche definite nella medesima direttiva. Tali fonti proteiche sono le proteine del latte vaccino e gli isolati proteici della soia, soli o combinati, nonché gli idrolizzati proteici.

(3)

In data 28 febbraio 2012, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha, su richiesta della Commissione, formulato un parere scientifico sull’idoneità delle proteine del latte caprino come fonte proteica negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento. Secondo le conclusioni contenute nel parere, le proteine del latte caprino possono essere una fonte proteica idonea negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento purché il prodotto finale sia conforme ai criteri di composizione di cui alla direttiva 2006/141/CE.

(4)

Sulla base di tale parere l’immissione sul mercato degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento a base di proteine di latte caprino deve essere autorizzata purché il prodotto finale sia conforme ai criteri di composizione di cui alla direttiva 2006/141/CE. È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/141/CE.

(5)

In data 5 ottobre 2005, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha, su richiesta della Commissione, formulato un parere scientifico sulla sicurezza e sull’idoneità, per la particolare alimentazione dei lattanti, di un alimento a base di idrolizzati parziali di proteine del siero di latte con un tenore proteico di almeno 1,9 g/100 kcal, valore questo inferiore al livello minimo stabilito all’epoca dalla legislazione dell’Unione. Secondo le conclusioni contenute nel parere, un alimento per lattanti a base di idrolizzati parziali di proteine del siero di latte derivate dal latte vaccino con un tenore proteico di almeno 1,9 g/100 kcal (0,47 g/100 kJ) e corrispondente alla formula proteica oggetto di valutazione, è sicuro e idoneo ad essere utilizzato come unica fonte di nutrimento per i lattanti. Sulla base di tale parere, la direttiva 2006/141/CE, modificata dal regolamento (CE) n. 1243/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica gli allegati III e VI della direttiva 2006/141/CE per quanto riguarda i requisiti in materia di composizione di determinati alimenti per lattanti (3), autorizza la commercializzazione di alimenti per lattanti a base di idrolizzati proteici con un tale tenore proteico, purché il prodotto sia conforme a determinati criteri specifici in essa stabiliti.

(6)

Il parere ha inoltre concluso che, pur non essendo stati presentati dati sugli alimenti di proseguimento a base della proteina idrolizzata del siero di latte con un tenore proteico di almeno 1,9 g/100 kcal (0,47 g/100 kJ), un alimento con tale formula proteica fosse idoneo per i lattanti più grandi in associazione ad alimenti complementari.

(7)

Sulla base di tale parere e per consentire lo sviluppo di prodotti innovativi, è opportuno autorizzare l’immissione sul mercato di questi alimenti di proseguimento. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/141/CE.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/141/CE è così modificata:

1)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per quanto concerne gli alimenti per lattanti a base di proteine del latte vaccino o caprino di cui all’allegato I, punto 2.1, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), l’idoneità per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull’effettuazione di tali studi.»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto concerne gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici di cui all’allegato II, punto 2.2, con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), l’idoneità per la particolare alimentazione dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull’effettuazione di tali studi, ed essere conforme alle corrispondenti norme stabilite nell’allegato VI.»;

2)

all’articolo 12, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Nel caso degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento fabbricati interamente con proteine di latte vaccino o caprino, la denominazione di vendita è, rispettivamente, la seguente:»;

3)

gli allegati I, II, III e VI sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio 2014. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

(2)  GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 25.


ALLEGATO

Gli allegati I, II, III e VI della direttiva 2006/141/CE sono così modificati:

1)

l’allegato I è così modificato:

a)

il punto 2.1 è così modificato:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«2.1.   Alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino o caprino»;

ii)

il testo della nota 1 è sostituito dal seguente:

«(1)

Gli alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino o caprino con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) devono essere conformi all’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma.»;

b)

al punto 2.3, il titolo è sostituito dal seguente:

«2.3.   Alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino»;

c)

al punto 10.1, il titolo è sostituito dal seguente:

«10.1.   Alimenti per lattanti a base di proteine o di idrolizzati proteici di latte vaccino o caprino»;

d)

al punto 10.2, il titolo è sostituito dal seguente:

«10.2.   Alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino»;

2)

l’allegato II è così modificato:

a)

al punto 2.1, il titolo è sostituito dal seguente:

«2.1.   Alimenti di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino»;

b)

al punto 2.2, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Minimo (1)

Massimo

0,45 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal)

0,8 g/100 kJ

(3,5 g/100 kcal)

c)

al punto 2.3, il titolo è sostituito dal seguente:

«2.3.   Alimenti di proseguimento a base di isolati proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino»;

d)

al punto 8.1, il titolo è sostituito dal seguente:

«8.1.   Alimenti di proseguimento a base di proteine o di idrolizzati proteici di latte vaccino o caprino»;

e)

al punto 8.2, il titolo è sostituito dal seguente:

«8.2.   Alimenti di proseguimento a base di isolati proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte vaccino o caprino»;

3)

nell’allegato III, punto 3, la nota 1 è sostituita dalla seguente:

«(1)

La L-arginina e il suo cloridrato vengono utilizzati unicamente nella fabbricazione degli alimenti per lattanti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, e degli alimenti di proseguimento di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.»;

4)

il titolo dell’allegato VI è sostituito dal seguente:

«Norme relative al tenore proteico, alla fonte proteica e alla trasformazione delle proteine utilizzate nella fabbricazione di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento con un tenore proteico inferiore a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) a base di idrolizzati proteici del siero di latte ottenuti da proteine del latte vaccino».


(1)  Gli alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici con un tenore proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) devono essere conformi all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.»


DECISIONI

29.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/20


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2013

riguardante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Italia, compresa l’istituzione di ulteriori zone soggette a restrizioni, e che abroga la decisione di esecuzione 2013/439/UE

[notificata con il numero C(2013) 5623]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/443/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale contagiosa dei volatili, compreso il pollame. Il contagio del pollame domestico con i virus dell’influenza aviaria provoca due forme principali di tale malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità causa, in genere, solo sintomi lievi mentre quella ad alta patogenicità comporta tassi di mortalità assai elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

L’influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze anche gli esseri umani possono essere infettati, benché tale rischio sia in genere limitato.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l’agente patogeno della malattia si diffonda ad altre aziende in cui vengono tenuti pollame o altri volatili in cattività. La malattia può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o dei loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce alcune misure di prevenzione relative alla sorveglianza e all’individuazione precoce dell’influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

La direttiva 2009/158/CE del Consiglio (4) definisce le norme che disciplinano gli scambi all’interno dell’Unione di tali prodotti, compresi i certificati veterinari da utilizzare.

(6)

In seguito alla notifica da parte dell’Italia della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in un’azienda situata nel comune di Ostellato, nella provincia di Ferrara, regione Emilia Romagna, in data 15 agosto 2013, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/439/UE (5), che stabilisce disposizioni sulle di zone di protezione e sorveglianza da istituire attorno al focolaio.

(7)

In data 21 agosto 2013 l’Italia ha notificato la comparsa di un secondo focolaio di malattia nel comune di Mordano, nella provincia di Bologna, e in data 23 agosto 2013 di un terzo focolaio di malattia nel comune di Portomaggiore, nella provincia di Ferrara, entrambi situati nella regione Emilia Romagna, e ha immediatamente adottato le misure richieste a norma della direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni, che sono definite nelle parti A, B e C dell’allegato della presente decisione.

(8)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con l’Italia, accertando che i limiti delle zone istituite dall’autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall’azienda in cui è stata confermata la comparsa del focolaio.

(9)

Al fine di prevenire inutili turbative al commercio interno all’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ingiustificate barriere agli scambi commerciali, è necessario definire rapidamente a livello di Unione tali zone istituite in Italia e disporre che non siano spedite dalle suddette zone verso altri Stati membri o paesi terzi partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova.

(10)

I pulcini di un giorno presentano un rischio trascurabile di diffusione della malattia, purché a norma della direttiva 2005/94/CE, articolo 30, lettera c), punto iii), secondo comma, siano nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza e purché l’incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzate quindi da un diverso stato sanitario.

(11)

Anche le uova da cova presentano un rischio trascurabile di diffusione della malattia, a condizione che a norma della direttiva 2005/94/CE, articolo 30, lettera c), punto iv), provengano da aziende situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza e i relativi imballaggi siano disinfettati prima della spedizione verso un incubatoio designato.

(12)

È quindi opportuno che l’autorità competente in Italia possa autorizzare la spedizione di partite di pulcini di un giorno e di uova da cova dalle ulteriori zone soggette a restrizioni definite nella presente decisione, conformemente alle disposizioni della direttiva 2005/94/CE, e purché l’Italia trasmetta preliminarmente una notifica scritta e lo Stato membro o il paese terzo di destinazione confermi il suo consenso preventivo a ricevere dette partite.

(13)

Ai fini della verifica della conformità alle disposizioni della presente decisione è opportuno che i certificati veterinari di cui alla direttiva 2009/158/CE contengano un riferimento in tal senso.

(14)

Per maggiore chiarezza occorre abrogare la decisione di esecuzione 2013/439/UE.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Italia garantisce che le zone di protezione e sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite in conformità della direttiva 2005/94/CE, articolo 16, paragrafi 1 e 4, comprendano almeno le aree indicate nelle parti A, B e C dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   L’Italia garantisce che dalle zone indicate nelle parti A, B e C dell’allegato non siano spedite verso altri Stati membri o paesi terzi partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova.

2.   In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente in Italia può autorizzare la spedizione verso altri Stati membri o paesi terzi di partite di pulcini di un giorno e di uova da cova provenienti dalle zone elencate nella parte C dell’allegato purché:

a)

siano applicate le misure di cui all’articolo 30, lettera c), punto iii), secondo comma e punto iv) della direttiva 2005/94/CE;

b)

l’autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di destinazione sia stata informata preliminarmente per iscritto e si impegni ad accettare le partite di pulcini di un giorno e di uova da cova, nonché a notificare all’autorità competente in Italia la data del loro arrivo nell’azienda di destinazione situata nel proprio territorio.

3.   L’Italia garantisce che sui certificati veterinari che accompagnano le partite di cui al paragrafo 2, da spedire in altri Stati membri, sia indicata la seguente dicitura:

«La partita è conforme alle condizioni di polizia sanitaria specificate nella decisione di esecuzione 2013/443/UE della Commissione (6).

Articolo 3

La decisione di esecuzione 2013/439/UE è abrogata.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(4)  Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

(5)  Decisione di esecuzione 2013/439/UE della Commissione, del 19 agosto 2013, riguardante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Italia (GU L 223 del 21.8.2013, pag. 10).

(6)  GU L 230 del 29.8.2013, pag. 20


ALLEGATO

PARTE A

Zone di protezione di cui all’articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice postale

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29 della direttiva 2005/94/CE

IT

Italia

 

Area comprendente i comuni di:

 

 

 

44020

Ostellato

14.9.2013

 

 

40027

Mordano

30.9.2013

48010

Bagnara di Romagna

40026

Parte del territorio del comune di Imola, situata a est della strada statale 610 e a nord della strada statale 9 «Via Emilia».

48027

Parte del territorio del comune di Solarolo, situata a nord del raccordo autostradale verso Ravenna dell’A14

 

 

44015

Portomaggiore

18.9.2013

PARTE B

Zone di sorveglianza di cui all’articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice postale

Nome

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

IT

Italia

 

Area comprendente i comuni di:

 

 

 

44011

Argenta

23.9.2013

44022

Comacchio

44027

Migliarino

44020

Migliaro

44015

Portomaggiore

44039

Tresigallo

 

 

48014

Castelbolognese

9.10.2013

40023

Castelguelfo

48017

Conselice

48010

Cotignola

48018

Faenza

40026

Imola (parte restante del comune)

48022

Lugo

48024

Massalombarda

48020

Sant’Agata sul Santerno

48027

Solarolo (parte restante del comune)

 

 

44020

Masi Torello

27.9.2013

44123

Parte del territorio del comune di Ferrara, situata a est della strada statale 15 «Via Pomposa» e della strada provinciale «Via Ponte Assa»

PARTE C

Ulteriore zona di restrizione di cui all’articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Codice postale

Nome

Termine ultimo di applicazione delle misure

IT

Italia

 

Area comprendente i comuni di:

 

 

 

48011

Alfonsine

11.9.2013

29002

Ariano nel Polesine

39002

Bagnacavallo

38002

Berra

40003

Brisighella

39004

Bertinoro

39005

Casola Valsenio

40005

Castrocaro Terme e Terra del sole

39007

Cervia

40007

Cesena

40008

Cesenatico

38005

Codigoro

29017

Corbola

40011

Dovadola

40013

Forlimpopoli

40012

Forlì

39011

Fusignano

40015

Gambettola

40016

Gatteo

38025

Goro

38010

Jolanda di Savoia

38011

Lagosanto

40018

Longiano

38013

Massa Fiscaglia

40019

Meldola

38014

Mesola

40022

Modigliana

29034

Papozze

29039

Porto Tolle

29052

Porto Viro

40032

Predappio

39014

Ravenna

39015

Riolo Terme

39016

Russi

40041

San Mauro Pascoli

40045

Savignano sul Rubicone

29046

Taglio di Po


29.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 230/s3


AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.


29.8.2013   

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L 230/s3


AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI

Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.


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