ISSN 1977-0707 doi:10.3000/19770707.L_2013.244.ita |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
56o anno |
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Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti (vedi terza pagina di copertina) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
13.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 875/2013 DEL CONSIGLIO
del 2 settembre 2013
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare l’articolo 291, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea, presentata previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Misure in vigore
(1) |
In seguito a un’inchiesta antidumping («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 682/2007 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato, attualmente classificati ai codici NC ex 2001 90 30 ed ex 2005 80 00, originari della Thailandia («misure antidumping definitive»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 3,1 % e il 12,9 %. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 954/2008 (3) ha modificato il regolamento (CE) n. 682/2007 per quanto riguarda il dazio applicato a una società e a «tutte le altre società». I dazi modificati variano dal 3,1 % al 14,3 %. Le importazioni di due produttori esportatori tailandesi, i cui impegni erano stati accettati con la decisione 2007/424/CE della Commissione (4), sono state esentate dal dazio. |
(3) |
Il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 847/2009 (5), ha ritenuto che gli impegni sui prezzi basati su prezzi minimi all’importazione fissi non sono più adatti a contrastare gli effetti pregiudizievoli del dumping. L’accettazione di tali impegni è stata pertanto ritirata e le offerte d’impegno da parte di altri dieci produttori esportatori tailandesi sono state respinte. |
2. Domanda di riesame in previsione della scadenza
(4) |
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6) delle misure antidumping definitive in vigore, il 19 marzo 2012 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in questione, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata dall’Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (AETMD) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria della produzione complessiva dell’Unione di granturco dolce preparato o conservato, in questo caso oltre il 50 %. |
(5) |
La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione. |
3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(6) |
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, l’esistenza di elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 19 giugno 2012 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7) («avviso di apertura»), l’apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. |
4. Inchiesta
4.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(7) |
L’inchiesta sul persistere del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2011 e il 31 marzo 2012 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze pertinenti per la valutazione del rischio di persistenza del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). |
4.2. Parti interessate ai procedimenti
(8) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, gli altri produttori dell’Unione noti, i produttori esportatori tailandesi, gli importatori non collegati, gli utenti dell’Unione notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine previsto nell’avviso di apertura. |
(9) |
È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere motivi particolari per essere sentite. |
(10) |
Visto l’elevato numero di produttori esportatori tailandesi e di importatori non collegati dell’Unione coinvolti nell’inchiesta, nell’avviso di apertura è stata presa in considerazione la possibilità di ricorrere al campionamento, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere in merito alla necessità di ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti menzionate sono state invitate a manifestarsi entro quindici giorni dall’apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell’avviso di apertura. |
(11) |
Per quanto riguarda la selezione del campione di produttori esportatori in Thailandia, la Commissione ha ricevuto informazioni complete da diciassette produttori esportatori, di cui nove hanno effettuato esportazioni nell’Unione durante il PIR. È stato deciso di scegliere un campione di tre produttori esportatori le cui esportazioni rappresentavano complessivamente il 90 % dei quantitativi totali esportati nell’Unione durante il PIR dai produttori esportatori che hanno collaborato. |
(12) |
Poiché è stata ricevuta soltanto una risposta da un importatore non collegato, il campionamento non è stato applicato agli importatori non collegati. |
(13) |
Visto l’elevato numero di produttori dell’Unione coinvolti nelle procedure in questione, nell’avviso di apertura la Commissione ha annunciato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione per accertare il pregiudizio a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. Tale preselezione era stata effettuata utilizzando le informazioni a disposizione della Commissione nella fase di apertura e si era basata sul volume della produzione e delle vendite dei produttori nonché sulla loro ubicazione geografica nell’Unione. Il campione proposto corrisponde al massimo volume rappresentativo della produzione atto a essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile; esso corrisponde al 58 % della produzione totale dell’industria dell’Unione. Il campione proposto è inoltre rappresentativo in termini di ubicazione geografica delle società, in quanto coinvolge tre diversi Stati membri. I produttori dell’Unione sono stati consultati in merito al campione proposto alla data di pubblicazione dell’avviso di apertura. Poiché non si è manifestato nessun altro produttore, né sono pervenute osservazioni in merito al campione, il campione proposto è stato confermato. |
(14) |
Due parti interessate hanno affermato che il campione dei produttori dell’Unione è stato scelto unicamente tra i produttori richiedenti e che sarebbero stati necessari maggiori sforzi per includervi produttori esterni al gruppo dei richiedenti. |
(15) |
Tuttavia sono stati invitati a collaborare tutti i produttori noti dell’Unione, sia richiedenti che non richiedenti. Dieci produttori dell’Unione, sia richiedenti che non richiedenti, hanno presentato informazioni in merito al campionamento. Come spiegato al considerando 13, il campione selezionato corrisponde al massimo volume rappresentativo della produzione atto a essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile; esso rappresenta il 58 % della produzione totale dell’industria dell’Unione. La Commissione considera che il campione selezionato sia rappresentativo in termini di ubicazione geografica, indipendentemente dal fatto che i produttori appartengano o meno al gruppo dei richiedenti. Tale obiezione è quindi respinta. |
(16) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. A tal fine la Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori ed ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, nonché all’importatore non collegato. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle società elencate di seguito.
|
(17) |
È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere motivi particolari per essere sentite. |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Prodotto in esame
(18) |
Il prodotto in esame è il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30, e il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00, originario della Thailandia. |
(19) |
L’inchiesta ha dimostrato che, malgrado le differenze di conservazione, i diversi tipi di prodotto in esame presentano tutti le stesse caratteristiche chimiche e biologiche di base e sono essenzialmente utilizzati per gli stessi fini. |
(20) |
Due parti interessate hanno affermato che i codici NC per il granturco dolce non rappresentano solo il prodotto in esame, ma comprendono notevoli quantitativi di baby mais in scatola, che è diverso dal prodotto simile e non è prodotto nell’Unione. Essi hanno suggerito che la Commissione includa il baby mais nella propria analisi. |
(21) |
Tuttavia, l’inchiesta si è concentrata esclusivamente sul prodotto oggetto delle misure, che esclude il baby mais, e ha utilizzato i corrispondenti codici TARIC come base per l’analisi. L’obiezione è pertanto respinta poiché risulta di fatto infondata. |
2. Prodotto simile
(22) |
È stato accertato che il granturco dolce prodotto e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione e il granturco dolce prodotto e venduto in Thailandia presentano essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi impieghi di base del granturco dolce prodotto in Thailandia e venduto per l’esportazione nell’Unione. Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING
(23) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è valutato se la scadenza delle misure in vigore implichi il rischio del persistere o della reiterazione del dumping. |
1. Osservazioni preliminari
(24) |
Come indicato al considerando 10, visto il numero potenzialmente elevato di produttori esportatori che hanno manifestato la volontà di collaborare, l’avviso di apertura ha previsto il ricorso al campionamento. Per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping, tra i produttori esportatori che hanno manifestato la volontà di collaborare è stato selezionato un campione di tre produttori esportatori, che rappresenta circa il 90 % delle esportazioni totali. |
(25) |
Poiché la somma delle esportazioni dei tre produttori esportatori inclusi nel campione rappresentava circa il 25 % di tutte le esportazioni dalla Thailandia nell’Unione durante il PIR, al fine di valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping è stato necessario utilizzare informazioni provenienti da altre fonti, quali la domanda di riesame e le statistiche commerciali disponibili relative alle esportazioni (provenienti dalle dogane tailandesi) e alle importazioni (provenienti da Eurostat). |
(26) |
Per la determinazione del margine di dumping non sono state prese in considerazione le vendite a operatori commerciali in Thailandia di merci da esportare verso destinazioni sconosciute. |
(27) |
Come già accertato dall’inchiesta iniziale, è stato confermato che taluni produttori esportatori ottengono da fornitori esterni una parte delle vendite del prodotto in esame. Ai fini dell’inchiesta, le vendite del prodotto in esame non prodotto dagli stessi produttori esportatori non sono state prese in considerazione nella determinazione dei loro rispettivi margini di dumping. |
2. Importazioni oggetto di dumping durante il PIR
2.1. Determinazione del valore normale
(28) |
In applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, prima frase, del regolamento di base, per determinare il valore normale è stato prima accertato, per ciascuno dei tre produttori esportatori, se le rispettive vendite complessive del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore durante il PIR fossero rappresentative rispetto al totale delle loro vendite all’esportazione nell’Unione, vale a dire se i volumi di vendita del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno del paese esportatore rappresentassero una percentuale pari o superiore al 5 % delle loro esportazioni del prodotto in esame nell’Unione. |
(29) |
Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore si sono rivelate rappresentative per una delle tre società incluse nel campione. |
(30) |
È stato successivamente valutato se i tipi di prodotto simile, venduti da tale società e destinati al consumo sul mercato interno del paese esportatore, fossero identici o direttamente comparabili ai tipi di prodotto destinati all’esportazione nell’Unione. Per ciascuno di tali tipi di prodotto si è stabilito se le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite destinate al consumo interno sono state considerate sufficientemente rappresentative quando corrispondevano a una percentuale pari o superiore al 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nell’Unione. |
(31) |
È stato rilevato che, per questa società, solo un tipo di prodotto simile era direttamente comparabile ai tipi di prodotto esportati nell’Unione. Questo specifico tipo di prodotto era inoltre venduto in quantità rappresentative anche sul mercato interno del paese esportatore. |
(32) |
Successivamente, per la società di cui al considerando 31, si è verificato se il tipo di prodotto fosse stato venduto nel corso di normali operazioni commerciali a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine è stato necessario determinare, per il tipo di prodotto in esame, la quota di vendite remunerative effettuate sul mercato interno del paese esportatore a clienti non collegati. |
(33) |
È emerso che, delle vendite effettuate sul mercato interno del paese esportatore, oltre l’80 % sono risultate remunerative; conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, per determinare il valore normale sono state utilizzate tutte le transazioni riguardanti questo specifico tipo di prodotto. |
(34) |
In relazione al tipo di prodotto in esame per il quale le vendite sul mercato interno del paese esportatore sono risultate rappresentative e sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, il valore normale è stato stabilito in base al prezzo effettivo applicato sul mercato interno del paese esportatore, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo di prodotto sul mercato interno del paese esportatore durante il PIR. |
(35) |
In relazione agli altri due produttori esportatori, le cui vendite sul mercato interno del paese esportatore non sono state considerate rappresentative (uno dei quali non ha venduto affatto il prodotto simile sul mercato interno) e al terzo produttore/esportatore le cui vendite complessive sono state considerate rappresentative, sebbene per determinati tipi di prodotto simile i quantitativi venduti sul mercato interno non siano stati considerati rappresentativi, è stato necessario costruire il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. |
(36) |
Il valore normale è stato costruito sommando al costo di fabbricazione di ogni tipo di prodotto esportato nell’Unione un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e un margine di utile. |
(37) |
In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, per i due produttori esportatori che hanno fatto registrare vendite sul mercato interno del paese esportatore inferiori o superiori al 5 % delle rispettive vendite nell’Unione, le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di utile sono stati ricavati dalle rispettive vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore. |
(38) |
In relazione al terzo produttore esportatore, che non ha venduto il prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore, le spese generali, amministrative e di vendita utilizzate sono state ottenute dalla media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita e del margine di utile degli altri due produttori esportatori di cui al considerando 37, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base. |
(39) |
Due parti interessate hanno contestato la metodologia utilizzata, quale illustrata al considerando 37, vale a dire la costruzione del valore normale mediante il margine di utile quando quest’ultimo è basato su operazioni commerciali, effettuate sul mercato interno del paese esportatore, che raggiungono volumi inferiori al 5 % dei quantitativi venduti nell’Unione. Esse affermano che, quando le vendite realizzate sul mercato interno del paese esportatore non raggiungono quantità sufficienti per essere considerate rappresentative, in tal caso il margine di utile derivante da tali vendite non deve essere utilizzato. |
(40) |
Tuttavia la stessa metodologia è stata impiegata nell’inchiesta iniziale e, poiché le circostanze non sono mutate, la Commissione ritiene che tale metodologia sia ancora valida ai fini delle presenti procedure. |
2.2. Determinazione del prezzo all’esportazione
(41) |
Tutte le vendite dei produttori esportatori inclusi nel campione sono state effettuate direttamente a clienti non collegati nell’Unione. I prezzi di vendita sono stati pertanto calcolati sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili da tali clienti non collegati nell’Unione, secondo quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
2.3. Confronto e adeguamenti
(42) |
Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo si è tenuto conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
(43) |
In relazione alle differenze inerenti a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, commissioni e spese bancarie, all’occorrenza si sono applicati i necessari adeguamenti che sono stati debitamente giustificati. |
(44) |
Inoltre, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera d), del regolamento di base, e seguendo la metodologia impiegata nell’inchiesta iniziale, sono stati applicati adeguamenti per le differenze inerenti allo stadio commerciale per i produttori esportatori che sul mercato interno del paese esportatore vendono prodotti col proprio marchio, mentre nell’Unione vendono prodotti con il marchio del rivenditore. Il livello dell’adeguamento — calcolato sotto forma di una riduzione del margine di utile impiegato per costruire il valore normale, come indicato al considerando 33 — è stato stimato in base al rapporto fra i margini di utile ottenuti dall’industria dell’Unione sui prodotti con il proprio marchio e su tutti i prodotti. Il margine di utile è stato pertanto oggetto di una riduzione compresa tra il 20 % e il 50 %. |
(45) |
Due parti interessate hanno affermato che il mercato dell’Unione e il mercato interno della Thailandia non possono essere messi a confronto, date le diverse dimensioni e il fatto che i produttori tailandesi vendono prodotti con il proprio marchio sul mercato interno della Thailandia. |
(46) |
Occorre innanzitutto ricordare che al considerando 22 si è accertato che il granturco dolce venduto sul mercato interno della Thailandia e quello venduto per l’esportazione nell’Unione sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
(47) |
In secondo luogo, a causa delle differenze inerenti allo stadio commerciale, è stato effettuato un adeguamento al ribasso del margine di utile, vale a dire una riduzione compresa tra il 20 % e il 50 % del margine di utile ottenuto dalle vendite sul mercato interno della Thailandia di prodotti con il marchio del produttore. Anche tale criterio rispecchia la metodologia applicata nell’inchiesta iniziale. |
2.4. Dumping durante il PIR
(48) |
Sulla base di quanto precede, si è accertato che i margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, erano compresi tra l’8 % e il 44 %. |
3. Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure
3.1. Capacità produttiva dei produttori esportatori
(49) |
La produzione di granturco dolce dipende dall’accesso al granturco appena raccolto che viene consegnato direttamente al conservificio dopo il raccolto. Il granturco appena raccolto deve essere inscatolato entro 24 ore; la capacità di ottenere il prodotto in questione dipende pertanto direttamente dalla disponibilità di granturco appena raccolto. |
(50) |
La stagione del raccolto in Thailandia dura circa nove-dieci mesi all’anno e comprende due raccolti annuali. Nel valutare la capacità tecnica di produzione disponibile, occorre includere nell’analisi le limitazioni legate alla stagionalità delle materie prime. |
(51) |
I tre produttori esportatori inclusi nel campione disponevano di una capacità tecnica complessiva compresa tra le 130 000 e le 150 000 tonnellate. Il tasso di utilizzo effettivo della capacità tecnica disponibile ha oscillato tra il 50 % e l’80 % |
(52) |
Varie parti interessate, pur prendendo atto della metodologia impiegata per ridurre la capacità tecnica in base alle limitazioni derivanti dalla disponibilità di materie prime, hanno sostenuto che la capacità inutilizzata disponibile era eccessiva. |
(53) |
Come già spiegato al considerando 50, la capacità tecnica non può essere utilizzata pienamente a causa della mancanza di granturco dolce appena raccolto in determinati periodi dell’anno. L’inchiesta ha tuttavia dimostrato che alcuni produttori hanno raggiunto un tasso di utilizzo degli impianti pari o superiore all’80 %, laddove altri produttori inclusi nel campione hanno raggiunto livelli nettamente inferiori. Poiché tutti i produttori hanno accesso alle materie prime in modo analogo, tale minor tasso di utilizzo degli impianti non può essere spiegato unicamente come conseguenza della mancanza di granturco appena raccolto in determinati periodi dell’anno. |
(54) |
Secondo le informazioni fornite dall’associazione tailandese delle imprese produttrici di generi alimentari, i quantitativi totali esportati dalla Thailandia nel resto del mondo sono aumentati in modo costante, facendo registrare una crescita del 20 % circa durante il periodo in esame e raggiungendo un volume compreso tra le 150 000 e le 200 000 tonnellate durante il PIR. Ciò dimostra che i quantitativi di granturco dolce disponibili possono aumentare, e di fatto aumentano, in modo costante quando i produttori esportatori hanno bisogno di aumentare la produzione. A tale riguardo va notato che la produzione totale di granturco giallo in Thailandia è oscillata tra 4,1 e 4,5 milioni di tonnellate durante il periodo in esame. Benché si riconosca che la produzione di granturco giallo non può essere riconvertita in produzione di granturco dolce in rapporto di 1:1, basta considerare l’enorme differenza tra i volumi di produzione per rendersi conto che anche il passaggio di una piccola parte della produzione da granturco giallo a granturco dolce può avere un'incidenza significativa sulla produzione totale di granturco dolce in Thailandia. |
(55) |
Sulla base di quanto precede si è stabilito che i tre produttori esportatori potevano produrre una quantità supplementare approssimativa compresa tra le 40 000 e le 60 000 tonnellate all’anno («capacità inutilizzata effettiva»), che rappresenta circa il doppio o il triplo rispetto alle esportazioni totali del prodotto in esame dalla Thailandia nell’Unione. |
(56) |
La capacità inutilizzata effettiva dei soli produttori inclusi nel campione può pertanto essere considerata significativa. In Thailandia esistono inoltre altri 15 produttori noti che fabbricano il prodotto in esame e che hanno ugualmente accesso all’ingente produzione di granturco dolce in Thailandia. |
(57) |
In base a informazioni provenienti da altre fonti, tra cui:
si può concludere che almeno due dei principali produttori esportatori, uno dei quali ha collaborato all’inchiesta di riesame senza essere incluso nel campione (e quindi non ha fornito informazioni dettagliate al riguardo), hanno una capacità complessiva compresa tra le 50 000 e le 100 000 tonnellate. |
(58) |
Infine, nulla lascia presupporre un aumento del livello di consumo sul mercato interno della Thailandia o di altri paesi terzi in grado di assorbire l’eventuale aumento di produzione qualora i produttori tailandesi decidessero di impiegare la capacità produttiva inutilizzata. In particolare, il mercato interno tailandese ha dimensioni ridotte e ha rappresentato una media compresa tra l’1 % e il 2 % del totale delle vendite di tutti i produttori tailandesi inclusi nel campione. Ciò conferma che un eventuale aumento di produzione verrà esportato fuori dal mercato tailandese. |
3.2. Attrattiva del mercato dell’Unione
(59) |
Dal confronto tra i prezzi all’esportazione del prodotto in esame applicati sul mercato dell’Unione e i prezzi del prodotto simile applicati sul mercato interno del paese esportatore, sono emersi due fatti: i prezzi applicati sul mercato interno del paese esportatore sono relativamente alti (sostenuti dalle vendite dei prodotti con il marchio del produttore) e i volumi sono relativamente ridotti in confronto alle vendite per l’esportazione. Date tali premesse, in caso di abrogazione delle misure non sembra esservi un rischio evidente di deviazione del traffico commerciale dal mercato interno del paese esportatore all’Unione. |
(60) |
Dal confronto tra i prezzi all’esportazione del prodotto in esame nell’Unione e i prezzi del prodotto simile applicati sul mercato di paesi terzi, risulta che i prezzi all’esportazione nell’Unione dei tre produttori esportatori inclusi nel campione sono in media un 14 % più elevati. |
(61) |
Le statistiche commerciali delle dogane tailandesi confermano anch’esse tale conclusione. Una volta trasformato il peso lordo dichiarato (latta + granturco + liquido) in peso netto (granturco + liquido) seguendo la metodologia impiegata nella domanda di riesame, i prezzi al kg praticati nell’Unione sono in media superiori del 5 % rispetto ai prezzi applicati nei paesi terzi. |
(62) |
Sebbene diverse parti interessate abbiano manifestato dubbi riguardo alla possibilità che una differenza di prezzo compresa tra 5 % e 14 % sia sufficiente a provocare una deviazione del traffico commerciale verso l’Unione, l’inchiesta ha dimostrato che nel mercato del granturco dolce tale possibilità esiste concretamente. Durante i presenti procedimenti, una società tailandese (Karn Corn) aveva previamente ottenuto un’aliquota del dazio inferiore in una misura compresa tra l’8 % e il 10 % rispetto a quella della maggioranza degli altri esportatori tailandesi. Tale vantaggio, compreso tra l’8 % e il 10 %, è stato tuttavia sufficiente a permetterle di moltiplicare per sette la propria quota di mercato delle esportazioni tailandesi nell’Unione tra il PI dell’inchiesta precedente e il PIR della presente inchiesta. |
(63) |
Inoltre, e nonostante il dazio antidumping vigente pari a 3,1 %, Karn Corn ha più che raddoppiato i volumi delle proprie esportazioni nell’Unione dal momento in cui è stato istituito il dazio antidumping. Ciò dimostra l’attrattiva del mercato dell’Unione rispetto ad altri mercati, anche qualora sussista un lieve differenziale di prezzo. |
(64) |
In conclusione, considerando che il rischio di deviazione del traffico commerciale dal mercato interno del paese esportatore verso il mercato dell’Unione è piuttosto ridotto a causa delle vendite di prodotti con il marchio del produttore effettuate sul mercato interno del paese esportatore, esiste un notevole rischio di deviazione del traffico commerciale dai paesi terzi verso il mercato dell’Unione a causa dei prezzi più elevati applicati sul mercato dell’Unione. |
(65) |
Diverse parti interessate hanno affermato che i prezzi applicati sul mercatodell’Unione sono meno interessanti rispetto ai prezzi applicati in altri paesi, tra cui il Giappone. Di conseguenza, il rischio di deviazione del traffico commerciale in caso di abrogazione delle misure sarebbe esagerato. |
(66) |
Va ricordato che le vendite a paesi terzi vengono considerate nel loro complesso e che le conclusioni di cui al considerando 63 sono basate sui prezzi di vendita medi in tutti i paesi terzi. Si prende pienamente atto del fatto che, nel gruppo di paesi terzi, esistono mercati in cui i prezzi all’esportazione sono più elevati, e altri paesi in cui tali prezzi sono più ridotti. Risulta evidente che, in caso di abrogazione delle misure, il rischio di deviazione del traffico commerciale è più elevato laddove siano più ridotti i prezzi all’esportazione. |
(67) |
In aggiunta, soltanto una tra le parti interessate ha affermato che l’esistenza di vincoli contrattuali con gli importatori nei paesi terzi renderà difficile per i produttori esportatori tailandesi deviare il traffico commerciale da determinati clienti ad altri in paesi diversi. |
(68) |
Benché tali vincoli contrattuali tra i produttori esportatori tailandesi e gli importatori di diversi paesi terzi esistano e vengano rispettati a breve termine, nulla lascia presupporre che tali vincoli contrattuali non possano essere gradualmente sciolti così da permettere ai produttori esportatori di vendere su mercati con prezzi più elevati, come sul mercato dell’Unione. |
(69) |
Infine, le parti interessate hanno affermato che le esportazioni in paesi terzi come la Corea del sud non sono comparabili in quanto sia l’assortimento dei prodotti (per esempio le dimensione delle latte) sia le condizioni commerciali (per esempio le condizioni di spedizione) possono essere diversi. |
(70) |
Va ricordato che il risultato dei confronti di cui ai considerando 58, 59 e 60 indica chiaramente le differenze relative ai prezzi all’esportazione in tutti i paesi terzi. Di conseguenza eventuali questioni che incidano sulle esportazioni tailandesi in un numero ridotto di paesi possono soltanto avere ripercussioni limitate sul confronto complessivo. In aggiunta, poiché i dati relativi alle esportazioni tailandesi sono registrati in base al valore fob (franco bordo) l’impatto di eventuali differenze relative ai costi o alle condizioni di spedizione è limitato al costo del trasporto nazionale in Thailandia e può dunque essere ritenuto insignificante. |
(71) |
Poiché nulla lascia presupporre che i prezzi medi all’esportazione in tutti i paesi terzi non siano comparabili ai prezzi all’esportazione nell’Unione, risulta pertanto valida la conclusione di cui al considerando 63. |
4. Conclusioni sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping
(72) |
Sembra probabile che, qualora la misura venisse abrogata, il mercato dell’Unione, caratterizzato da un livello di prezzi relativamente alto, attirerebbe considerevoli volumi del prodotto in esame che sono attualmente venduti a prezzi più bassi sui mercati di paesi terzi. |
(73) |
I produttori esportatori della Thailandia hanno continuato le pratiche di dumping durante il PIR. |
(74) |
Inoltre, considerando la capacità inutilizzata disponibile in Thailandia e il fatto che i prezzi applicati sul mercato dell’Unione sono molto più elevati rispetto a quelli applicati sui mercati di paesi terzi, si può concludere che, in caso di abrogazione delle misure, esiste il rischio di un aumento delle esportazioni del prodotto in esame. |
(75) |
In conclusione, esiste un’elevata probabilità di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. |
D. DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE
(76) |
Durante il PIR il prodotto simile era fabbricato nell’Unione da circa venti produttori. Si ritiene pertanto che la produzione di tali produttori (determinata sulla base delle informazioni raccolte presso i produttori che hanno collaborato e, per gli altri produttori dell’Unione, sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame) costituisca la produzione dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(77) |
Come spiegato al considerando 13, visto il numero elevato di produttori dell’Unione, ne è stato selezionato un campione. Ai fini dell’analisi del pregiudizio sono stati stabiliti due livelli di indicatori di pregiudizio:
|
E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL UNIONE
1. Consumo dell’Unione
(78) |
Il consumo dell’Unione è stato determinato considerando il volume delle vendite della produzione propria dell’industria dell’Unione destinata al mercato dell’Unione, i dati sul volume di importazioni nel mercato dell’Unione ottenuti dalla banca dati istituita a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base e, per quanto riguarda gli altri produttori dell’Unione, sulla base delle informazioni ottenute dalla domanda. |
(79) |
Nell’arco dell’intero periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato un aumento del 9 %. Mentre dal 2008 al 2009 è diminuito del 5 %, nel 2010 e nel 2011 il consumo dell’Unione è aumentato rispettivamente di 6 e 9 punti percentuali rispetto all’anno precedente; in seguito si è stabilizzato su 350 000 tonnellate circa durante il PIR.
|
2. Importazioni dal paese interessato
a) Volume
(80) |
Il volume delle importazioni del prodotto in esame dal paese interessato nell’Unione ha registrato una diminuzione del 43 %, passando da 38 000 tonnellate circa nel 2008 a 22 000 tonnellate circa durante il PIR. Esso è poi diminuito del 15 % nel 2009, di altri 20 punti percentuali nel 2010 e ancora di 11 punti percentuali nel 2011, prima di tornare a far registrare un leggero aumento, pari a 3 punti percentuali, durante il PIR.
|
b) Quota di mercato
(81) |
La quota di mercato detenuta dagli esportatori tailandesi nel paese interessato è progressivamente diminuita, facendo registrare un calo pari al 50 % circa o a 6 punti percentuali durante il periodo in esame e passando dal 12 % nel 2008 al 6 % durante il PIR. Più specificamente, la quota del mercato tailandese detenuta da detti esportatori è scesa dal 12 % nel 2008 all’11 % nel 2009, fino all’8 % nel 2010 e al 6 % nel 2011 e durante il PIR. |
c) Prezzi
i)
(82) |
Tra il 2008 e il PIR il prezzo medio delle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato è diminuito del 3 %, passando da 835 EUR/tonnellata nel 2008 a 807 EUR/tonnellata durante il PIR. In particolare, i prezzi sono aumentati del 6 % nel 2008, per poi diminuire di 10 punti percentuali nel 2010 e di altri 3 punti percentuali nel 2011. Tra il 2011 e il PIR tali prezzi sono aumentati nuovamente di 4 punti percentuali. |
ii)
(83) |
In relazione ai tipi di prodotto simile è stato effettuato un confronto tra i prezzi di vendita nell’Unione applicati dai produttori esportatori e quelli applicati dall’industria dell’Unione. A tal fine, i prezzi dell’industria dell’Unione franco fabbrica, al netto di tutte le riduzioni e imposte, sono stati confrontati con i prezzi cif franco frontiera dell’Unione applicati dai produttori esportatori del paese interessato, debitamente adeguati per tener conto dei dazi convenzionali e dei costi relativi alle operazioni di scarico e di sdoganamento. Dal confronto è emerso che durante il PIR i prezzi del prodotto in esame originario del paese interessato e venduto nell’Unione erano complessivamente superiori a quelli dell’industria dell’Unione. Inoltre, le statistiche relative alle importazioni (provenienti dalla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base) indicano che non è esistito alcun margine di sottoquotazione per tutte le importazioni tailandesi nell’Unione (sia per gli esportatori che hanno collaborato, sia per quelli che non hanno collaborato, indipendentemente dall’assortimento di prodotti). |
3. Situazione dell’industria dell’Unione
(84) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell’industria dell’Unione. |
(85) |
Tale mercato è caratterizzato, tra l’altro, da due canali di vendita: le vendite del prodotto con il marchio del produttore e le vendite del prodotto con il marchio del rivenditore. Le vendite attraverso il primo canale comportano prezzi più elevati e normalmente implicano anche costi di vendita più elevati rispetto al secondo canale; tali costi derivano in particolare dalla commercializzazione e dalla pubblicità. |
(86) |
L’inchiesta ha dimostrato che tutte le importazioni degli esportatori tailandesi che hanno collaborato sono state effettuate attraverso il canale di vendita del prodotto con il marchio del rivenditore. Ove necessario, nell’analisi del pregiudizio si è ritenuto opportuno distinguere, in seno all’industria dell’Unione, tra le vendite recanti il marchio del produttore e quelle recanti il marchio del rivenditore, giacché le importazioni oggetto di dumping si trovano a competere innanzitutto con i prodotti simili dell’industria dell’Unione venduti con il marchio del rivenditore. Tale distinzione è stata operata in particolare per determinare i volumi di vendita, i prezzi di vendita e la redditività. A fini di completezza, nelle tabelle riportate più avanti sono tuttavia indicati e commentati anche i totali (comprendenti sia le vendite con il marchio del produttore sia quelle con il marchio del rivenditore). Durante il PIR le vendite dell’industria dell’Unione di prodotti con il marchio del rivenditore hanno rappresentato circa il 70 % del volume totale delle vendite dell’industria dell’Unione e circa il 60 % del loro valore di vendita. |
(87) |
Dato che nell’Unione il granturco dolce viene trasformato unicamente durante i mesi estivi, determinati indicatori di pregiudizio sono praticamente identici per il 2011 e per il PIR (dal 1o aprile 2011 al 30 marzo 2012). Ciò vale in particolare per la produzione e la capacità produttiva. |
3.1. Elementi macroeconomici
a)
(88) |
La produzione dell’industria dell’Unione, che nel 2008 ammontava a circa 372 000 tonnellate, ha registrato un calo pari all’8 % durante il periodo in esame. In particolare, la produzione è diminuita del 25 % nel 2009 e di 13 punti percentuali nel 2010, per poi tornare ad aumentare di 31 punti percentuali nel 2011 e durante il PIR.
|
b)
(89) |
La capacità produttiva è stata pari a circa 488 000 tonnellate nel 2008, 2009 e 2010 ed è diminuita del 9 % nel 2011 e durante il PIR. Il calo è attribuibile alla chiusura di un impianto da parte di uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
|
(90) |
Nel 2008 il tasso di utilizzo degli impianti è stato pari al 76 %. Esso è sceso al 57 % nel 2009 e al 47 % nel 2010, prima di aumentare fino al 77 % nel 2011 e durante il PIR. Durante l’intero periodo in esame, il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto stabile poiché il calo della produzione è stato accompagnato da un calo equivalente della capacità produttiva. |
c)
(91) |
Per quanto riguarda la produzione dell’industria dell’Unione destinata alla vendita con il marchio del rivenditore, il volume delle vendite sul mercato dell’Unione a clienti non collegati è dapprima diminuito del 6 % nel 2009, per poi aumentare di 17 punti percentuali nel 2010 e di altri 24 punti percentuali nel 2011. Tra il 2011 e il PIR tali vendite sono diminuite nuovamente di 4 punti percentuali. Nel complesso tali vendite sono aumentate del 31 % circa tra il 2008 e il PIR.
|
(92) |
Le vendite totali (sia con il marchio del produttore che con il marchio del rivenditore) della produzione dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE a clienti non collegati hanno fatto registrare un’evoluzione simile, anche se meno pronunciata. Tali vendite sono infatti dapprima diminuite del 5 % nel 2009, per poi aumentare di 12 punti percentuali nel 2010 e ancora di 14 punti percentuali nel 2011. Tra il 2011 e il PIR tali vendite sono diminuite nuovamente di 2 punti percentuali. Nel periodo compreso tra il 2008 e il PIR, tali vendite sono aumentate complessivamente del 19 % circa. |
d)
(93) |
La quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione era pari all’83 % nel 2008 e nel 2009. Essa è aumentata fino all’88 % nel 2010 e al 91 % nel 2011, poi ha subito una leggera flessione, attestandosi a un livello pari al 90 % durante il PIR. Nel complesso la quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione è aumentata di 7 punti percentuali durante il periodo in esame.
|
e)
(94) |
Tra il 2008 e il PIR il consumo dell’Unione è aumentato del 9 % e il volume delle vendite sul mercato dell’Unione della produzione dell’industria UE destinata al marchio del rivenditore è aumentato del 31 %, mentre il volume delle vendite sul mercato dell’Unione della produzione dell’industria UE destinata sia al marchio del produttore che al marchio del rivenditore è aumentato del 19 %. Tra il 2008 e il PIR, l’industria dell’Unione ha guadagnato circa 7 punti percentuali di quota di mercato, mentre le importazioni oggetto di dumping hanno perso circa 6 punti percentuali di quota di mercato. Si conclude pertanto che l’industria dell’Unione è stata in grado di beneficiare di un mercato in crescita. |
f)
(95) |
Il livello di occupazione dell’industria dell’Unione è dapprima diminuito del 17 % tra il 2008 e il 2009, poi si è nuovamente ridotto di 5 punti percentuali nel 2010, ed è infine aumentato di 11 punti percentuali nel 2011 e durante il PIR. Nel suo complesso, durante il periodo in esame l’occupazione dell’industria dell’Unione è diminuita dell’11 %, passando da 2 300 a 2 000 dipendenti circa.
|
g)
(96) |
La produttività della manodopera dell’industria dell’Unione, calcolata come produzione annua (in tonnellate) per lavoratore, da un livello iniziale di 163 tonnellate all’anno è dapprima aumentata del 10 % nel 2009, poi è cresciuta ancora di 10 punti percentuali nel 2010, e ha continuato a crescere di 23 punti percentuali nel 2011 e di 1 punto percentuale durante il PIR. Nel suo complesso la produttività dell’Unione è aumentata del 4 % durante il periodo in esame. Tale andamento si spiega con una riduzione della manodopera più marcata rispetto al calo della produzione.
|
h)
(97) |
Per quanto riguarda i prodotti con il marchio del rivenditore, i prezzi unitari di vendita applicati dall’industria dell’Unione a clienti non collegati sono aumentati del 7 % nel 2009 per poi diminuire di 8 punti percentuali nel 2010 e di altri 5 punti percentuali nel 2011. Dal 2011 al PIR sono aumentati di 3 punti percentuali. Nel complesso tali prezzi sono diminuiti del 3 % durante il periodo in esame, passando da 1 073 EUR/tonnellata a 1 041 EUR/tonnellata durante il PIR.
|
(98) |
Per quanto riguarda le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato interno, i prezzi delle vendite totali, compresi sia i prodotti con il marchio del produttore sia quelli con il marchio del rivenditore, a clienti non collegati hanno seguito un andamento simile, aumentando del 5 % nel 2009 per poi diminuire di 7 punti percentuali nel 2010 e di altri 3 punti percentuali nel 2011. Dal 2011 al PIR essi sono aumentati di 2 punti percentuali. Durante il periodo in esame tali prezzi sono complessivamente diminuiti del 3 %, passando da 1 248 EUR/tonnellata a 1 215 EUR/tonnellata durante il PIR. |
i)
(99) |
L’inchiesta ha stabilito la persistenza del dumping e ha determinato che l’entità del margine di dumping effettivo, che arriva fino al 44 %, non può essere considerata trascurabile. |
j)
(100) |
Sia i macroindicatori esaminati in precedenza, sia i microindicatori esaminati di seguito mostrano che, sebbene le misure antidumping istituite abbiano parzialmente ottenuto il risultato di eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione, l’industria dell’UE versa ancora in una situazione di vulnerabilità e fragilità. In effetti il segmento dei prodotti con il marchio del rivenditore, che si trova in concorrenza diretta con le importazioni provenienti dalla Thailandia, ha ottenuto scarsi risultati in termini di redditività. I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione in tale segmento di mercato sono diminuiti del 3 % durante il periodo in esame, laddove i costi di produzione sono aumentati del 10 % circa durante lo stesso periodo. Risulta chiaro che l’industria dell’Unione non è riuscita a recuperare i costi sostenuti, incorrendo quindi in perdite significative. Data l’importanza del marchio del rivenditore nelle vendite di granturco dolce dell’industria dell’Unione, che rappresenta il 70 % del volume totale e il 60 % del valore totale delle vendite, tale situazione ha avuto ripercussioni negative sulla redditività complessiva. Non si è pertanto potuta constatare un’effettiva ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping; l’industria dell’Unione resta dunque vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione. |
3.2. Elementi microeconomici
a)
(101) |
Il livello delle scorte finali dell’industria dell’Unione è progressivamente diminuito durante il periodo in esame. Esso è sceso del 2 % nel 2009, di 27 punti percentuali nel 2010, di altri 2 punti percentuali nel 2011 e ancora di 24 punti percentuali durante il PIR. Va osservato tuttavia che il livello delle scorte non è un indicatore significativo del pregiudizio per questa specifica industria. Il livello elevato di scorte alla fine di ogni anno deriva dal fatto che il raccolto e l’inscatolamento generalmente si concludono ogni anno in ottobre. Le scorte sono pertanto costituite dalle merci in attesa di essere spedite nel periodo compreso tra novembre e luglio.
|
b)
(102) |
Tra il 2008 e il PIR il costo del lavoro è diminuito del 7 %. In particolare, esso è diminuito del 16 % nel 2009, di un altro punto percentuale nel 2010, per poi aumentare di 10 punti percentuali nel 2011 e durante il PIR. La diminuzione complessiva durante il periodo in esame è stata dettata da un calo dell’occupazione.
|
c)
(103) |
Per quanto concerne i prodotti con il marchio del rivenditore, durante il periodo in esame la redditività delle vendite dell’industria dell’Unione, espressa in percentuale delle vendite nette, è diminuita passando da un margine di utile del 5,6 % nel 2008 a una perdita pari al 5,4 % durante il PIR.
|
(104) |
La redditività delle vendite dell’industria dell’Unione, per quanto riguarda sia i prodotti con il marchio del produttore che quelli con il marchio del rivenditore, è anch’essa diminuita passando da 8,5 % nel 2008 a 1,6 % durante il PIR. Il calo è quindi meno marcato rispetto a quello registrato per le vendite concernenti unicamente i prodotti con il marchio del rivenditore ed è dovuto al fatto che, durante il periodo in esame, i prezzi di vendita sono diminuiti del 3 % laddove i costi di produzione (legati prevalentemente al costo dei barattoli e del granturco dolce non lavorato) sono aumentati del 5 % durante lo stesso periodo. Risulta pertanto chiaro che l’industria dell’Unione non è stata in grado di trasferire ai propri clienti l’aumento dei costi di produzione. |
(105) |
L’utile sul capitale investito («ROI»), espresso sia per i prodotti con il marchio del produttore sia per quelli con il marchio del rivenditore in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso lo stesso andamento della redditività, passando approssimativamente da 24,3 % circa nel 2008 a 4,4 % durante il PIR e quindi facendo registrare un calo dell’82 % durante il periodo in esame. |
d)
(106) |
Nel 2008 il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative era pari a circa 27 000 EUR. Esso è aumentato fino a raggiungere circa 23 milioni di EUR nel 2009 e circa 58 milioni di EUR nel 2010, prima di diminuire fino a circa 8 milioni di EUR nel 2011. Tra il 2011 e il PIR il flusso di cassa è aumentato fino a circa 11 milioni di EUR. Nessuno dei produttori dell’Unione che hanno collaborato ha segnalato di aver avuto difficoltà a reperire capitali.
|
e)
(107) |
Gli investimenti realizzati dall’industria dell’Unione nella produzione del prodotto simile sono aumentati del 45 % dal 2008 al 2009, sono diminuiti di 34 punti percentuali dal 2009 al 2010, poi sono nuovamente cresciuti di 57 punti percentuali durante il 2011 e infine sono calati di 4 punti percentuali dal 2011 al PIR. Nel complesso gli investimenti realizzati durante il periodo in esame sono aumentati del 64 %; tali investimenti sono stati destinati alla manutenzione ed al rinnovo degli impianti esistenti e non a un incremento della capacità.
|
4. Conclusioni relative al pregiudizio
(108) |
Vi sono diversi indicatori che hanno fatto registrare un’evoluzione negativa tra il 2008 e il PIR. L’utile sul capitale investito è calato, il volume di produzione è diminuito dell’8 %, la capacità produttiva si è ridotta del 9 % e l’occupazione ha fatto registrare un calo pari all’11 %. Per quanto concerne la riduzione dei livelli di produzione, va osservato che nel 2008 il rendimento del raccolto è stato migliore del previsto e ha portato a un aumento della produzione dell’industria dell’Unione nello stesso anno. Durante lo stesso periodo le importazioni dalla Thailandia (che vengono fatturate prevalentemente in USD) sono divenute più interessanti a causa dell’indebolimento della moneta statunitense. L’aumento dell’offerta di granturco dolce, proveniente sia dall’Unione che dalla Tailandia, ha coinciso con la crisi economica e finanziaria che ha colpito l’Unione, con conseguenti ripercussioni sui consumi. La maggior produzione dell’Unione non ha pertanto potuto essere interamente venduta sul mercato dell’Unione; tale situazione ha portato a un calo della produzione e alla riduzione delle scorte negli anni seguenti, ma non spiega interamente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
(109) |
La redditività delle vendite di granturco dolce dell’industria dell’Unione (sia con il marchio del produttore che con quello del rivenditore) si è ridotta significativamente durante il periodo in esame. Il segmento dei prodotti con il marchio del rivenditore, in cui l’industria dell’Unione deve affrontare la concorrenza delle importazioni provenienti dalla Thailandia, è chiaramente in perdita (la redditività è diminuita passando da un utile superiore al 5 % nel 2008 a una perdita di oltre il 5 % durante il PIR). I produttori dell’Unione hanno diminuito i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione del 3 %, riuscendo così a recuperare quote di mercato a scapito della redditività. L’industria ha bisogno delle vendite dei prodotti con il marchio del rivenditore poiché la domanda dei prodotti con il marchio del produttore è insufficiente; considerando che le vendite di prodotti con il marchio del rivenditore rappresentano circa il 60 % del valore totale delle vendite, la redditività complessiva è scesa dall’8,5 % all’1,6 % durante il periodo in esame. |
(110) |
Alcuni indicatori suggeriscono che le misure in vigore hanno permesso all’industria di recuperare la propria posizione. Il volume delle importazioni tailandesi e la relativa quota di mercato si sono quasi dimezzati, passando dal 12 % nel 2008 al 6 % durante il PIR. La quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata, passando dall’83 % nel 2008 al 90 % durante il PIR. Inoltre, durante il PIR i prezzi medi delle importazioni dalla Thailandia non sono stati sottoquotati rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, ma hanno nel contempo impedito all’industria dell’Unione di trasferire l’aumento dei costi ai clienti. Anche altri indicatori hanno avuto un’evoluzione positiva. Il tasso di utilizzo degli impianti è cresciuto del 2 % durante il periodo in esame, attestandosi su un livello piuttosto alto, pari al 77 %, durante il PIR. Per quanto riguarda i prodotti con il marchio del rivenditore, che si trovano in concorrenza diretta con le importazioni tailandesi, il volume di vendita dell’industria dell’Unione è aumentato del 31 % e le vendite complessive di entrambi i segmenti sono aumentate del 19 %. Inoltre gli investimenti sono cresciuti del 64 %. Tali fattori indicano che l’industria è riuscita a riprendersi. Essa tuttavia non è stata in grado di raggiungere un livello di redditività sufficiente a mantenere una quota di mercato significativa in un mercato in cui ha come uniche concorrenti l’industria dell’Unione e le importazioni dalla Thailandia (le importazioni provenienti da altri paesi terzi sono frammentarie e insignificanti). |
(111) |
La situazione della concorrenza sul mercato dell’Unione è effettivamente delicata. Da un lato, il segmento dei prodotti con il marchio del produttore non deve far fronte alla concorrenza esterna. I titolari dei marchi detengono un elevato potere negoziale nei confronti dei rivenditori e di fatto si trovano nella condizione di poter decidere il prezzo. Si tratta inoltre di un mercato consolidato, in cui i quattro produttori inclusi nel campione detengono complessivamente il 54 % della quota di mercato. Dall’altro lato, i rivenditori hanno la meglio nel segmento dei prodotti con il marchio del rivenditore, in cui i prezzi sono costantemente sotto pressione a causa della concorrenza sia esterna sia interna all’Unione. Risulta quindi più difficile per i produttori dell’Unione trasferire ai loro clienti l’aumento dei costi di produzione, legati prevalentemente ai barattoli e al granturco dolce, che per l’industria dell’Unione sono aumentati del 5 % durante il periodo in esame, a causa della pressione esercitata sui prezzi dalle importazioni tailandesi. |
(112) |
Risulta dunque evidente che l’industria dell’Unione ha potuto accrescere la propria quota di mercato privilegiando i volumi a scapito dei prezzi. Tuttavia, non si può ignorare che, per la maggior parte delle vendite di granturco dolce (con il marchio del rivenditore) l’industria dell’Unione non è stata in grado di recuperare i costi sostenuti. Si può pertanto concludere che l’industria dell’Unione versa ancora in situazione di fragilità e vulnerabilità. |
(113) |
Diverse parti interessate hanno affermato che l’industria dell’Unione si è ripresa, a giudicare dal miglioramento di diversi indicatori e in particolare dall’elevata quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione e dalla sottoquotazione negativa. |
(114) |
Va riconosciuto che la situazione relativa al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è contrastante. Le misure antidumping hanno parzialmente raggiunto il proprio obiettivo eliminando una parte del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione a causa delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Thailandia. Nel complesso la situazione dell’industria dell’Unione è tuttavia ancora fragile, soprattutto se si considera che la redditività è moderata e continua a diminuire. |
(115) |
La sottoquotazione negativa e l’elevata quota di mercato non indicano necessariamente una mancanza di pregiudizio. Il proseguimento delle importazioni oggetto di dumping dalla Thailandia, con margini di dumping che arrivano fino al 44 %, ha causato un’eccessiva contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione. L’industria dell’Unione, nel tentativo di riguadagnare la quota di mercato perduta, ha mantenuto i prezzi bassi, causando un deterioramento della redditività. |
(116) |
Una delle parti interessate ha sostenuto che la valutazione del pregiudizio deve basarsi sui risultati globali dell’industria dell’Unione e non sui risultati di un segmento di mercato. |
(117) |
In linea con l’inchiesta iniziale, la valutazione del pregiudizio si è fondata sui risultati complessivi dell’industria dell’Unione (prodotti sia con il marchio del produttore sia con quello del rivenditore), oltre a prendere in considerazione, per una serie di indicatori del pregiudizio, quali la redditività, il volume e i prezzi di vendita, i prodotti con il marchio del rivenditore. Poiché le circostanze non sono mutate, non è giustificabile allontanarsi dalla metodologia seguita, che rimane valida al fine di valutare la situazione dell’industria dell’Unione. Come si è già ricordato ai considerando 84 e 85, il mercato del granturco dolce è tuttora caratterizzato da due canali di vendita; tutte le importazioni dei produttori esportatori tailandesi che hanno collaborato si inserivano nel canale di vendita dei prodotti con il marchio del rivenditore. In aggiunta, anche prendendo in considerazione unicamente i risultati complessivi dell’industria dell’Unione, se si considera che la redditività è ridotta e in continua diminuzione, si giungerebbe alla medesima conclusione secondo cui l’industria dell’Unione versa in una situazione di fragilità. Sulla base delle considerazioni esposte tale obiezione è respinta. |
(118) |
Due parti interessate hanno affermato che la difficoltà dell’industria dell’Unione può essere conseguenza della situazione concorrenziale all’interno dell’Unione. |
(119) |
Tuttavia, la situazione concorrenziale sul mercato dell’Unione non risulta fondamentalmente diversa da quella del periodo esaminato durante l’inchiesta iniziale (con circa 20 produttori dell’UE e due canali di vendita). Nel 2002, prima che i produttori esportatori tailandesi iniziassero a esportare nell’Unione a prezzi di dumping, l’industria dell’Unione ha tuttavia raggiunto un livello di utile complessivo (prodotti con il marchio del produttore e del rivenditore) superiore al 20 % e del 17 % sulle vendite dei prodotti con il marchio del rivenditore. Ciò dimostra che la concorrenza sul mercato dell’Unione non impedisce all’industria di quest’ultima di ottenere un margine di utile solido. Ciò che impedisce all’industria dell’Unione di aumentare i propri prezzi è piuttosto la presenza continua di importazioni oggetto di dumping, che causa un’eccessiva contrazione dei prezzi. |
F. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
(120) |
Date tali premesse, risulta che le misure antidumping hanno parzialmente ottenuto i risultati previsti di eliminazione del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. D’altro canto, come dimostra l’evoluzione negativa di una serie di indicatori di pregiudizio, l’industria versa ancora in una situazione di vulnerabilità e fragilità. |
(121) |
Come si è già menzionato, gli esportatori tailandesi posseggono una capacità inutilizzata sufficiente ad aumentare le esportazioni molto rapidamente. Le statistiche commerciali tailandesi confermano inoltre che nel 2011 la Thailandia ha esportato in paesi terzi circa 140 000 tonnellate, pari a circa 7 volte il volume delle esportazioni tailandesi nell’Unione. Considerando che sul mercato dell’Unione i prezzi permettono guadagni superiori rispetto a quelli che si possono ottenere sui mercati di alcuni paesi terzi, in caso di decadenza delle misure è probabile che vengano deviate sul mercato dell’Unione quantità significative di prodotti che attualmente sono vendute sui mercati di tali paesi terzi. Una simile conseguenza immediata è stata rilevata durante l’inchiesta iniziale, quando la quota di mercato delle importazioni tailandesi nell’Unione è quasi raddoppiata in soli tre anni, passando da 6,8 % nel 2002 a 12,7 % nel 2005. |
(122) |
Date tali premesse si può dunque concludere che, in caso di abrogazione delle misure, sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. |
(123) |
Diverse parti interessate hanno espresso dubbi circa la conclusione relativa al rischio di reiterazione del pregiudizio. In particolare hanno obiettato che una differenza di prezzo pari al 5 % tra il mercato dell’Unione e quello dei paesi terzi non è sufficiente a deviare le importazioni di granturco dolce verso il mercato dell’Unione. Tale obiezione è già stata affrontata nel considerando 61. È stato inoltre affermato che il granturco dolce non è un prodotto di base che possa essere deviato facilmente da un mercato all’altro. Tale affermazione non è sostenuta da alcuna prova e non corrisponde alle conclusioni della presente inchiesta. |
(124) |
Sebbene il rischio della reiterazione del pregiudizio derivi da una valutazione prospettiva, si basa sui fatti descritti nel considerando 121. Tale obiezione è quindi respinta. |
G. INTERESSE DELL’UNIONE
(125) |
A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sia contrario all’interesse generale dell’Unione. L’interesse dell’Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. |
1. Interesse dell’industria dell’Unione
(126) |
Come indicato in precedenza, l’industria dell’Unione versa ancora in una situazione di fragilità e vulnerabilità. Il mantenimento delle misure le permetterebbe di aumentare i prezzi di vendita (in particolare dei prodotti con il marchio del rivenditore), al fine di recuperare i maggiori costi di produzione. In tal modo l’industria sarebbe in condizione di migliorare la propria situazione finanziaria. |
2. Interesse dei rivenditori e dei consumatori
(127) |
È stata richiesta la collaborazione di più di 40 importatori/rivenditori e di due organizzazioni commerciali e dei consumatori. Soltanto un rivenditore ha collaborato. Le sue importazioni rappresentavano una parte ridotta delle importazioni totali dalla Thailandia durante il PIR. Il fatturato delle vendite di granturco dolce era trascurabile rispetto al fatturato totale. Inoltre, le rivendite di granturco dolce durante il PIR hanno generato profitti molto elevati. Tali fattori indicano che i rivenditori non sarebbero colpiti in modo sproporzionato da un’eventuale proroga delle misure. |
(128) |
Allo stesso tempo, una serie di associazioni commerciali hanno presentato osservazioni e hanno partecipato a un’audizione. Esse sostengono che le misure antidumping devono essere soppresse poiché la quota di mercato delle importazioni tailandesi è bassa e continua a diminuire, mentre quella dell’industria dell’Unione è elevata e si trova in fase di aumento. |
(129) |
Per quanto riguarda i consumatori, un nucleo familiare spende in media un importo annuale molto ridotto, pari a 5 EUR, per acquistare granturco dolce. Tenuto conto del livello moderato delle misure in vigore, è probabile che gli effetti del mantenimento delle misure siano trascurabili per i consumatori. |
(130) |
Date tali premesse, e vista la scarsa collaborazione ottenuta, si ritiene dunque improbabile che le misure proposte incidano in modo sostanziale sulla situazione dei rivenditori e dei consumatori dell’Unione. |
3. Rischio di difficoltà di approvvigionamento/concorrenza sul mercato dell’Unione
(131) |
Va innanzitutto ricordato che l’obiettivo delle misure antidumping non è quello di bloccare l’accesso all’Unione alle importazioni interessate dalle misure, bensì quello di eliminare le conseguenze della distorsione del mercato derivante dalla continua presenza di importazioni oggetto di dumping. |
(132) |
Il consumo dell’Unione è aumentato del 9 % durante il PIR, raggiungendo circa 350 000 tonnellate. La capacità dell’industria dell’Unione ha costantemente superato la domanda durante il periodo in esame, raggiungendo circa 440 000 tonnellate durante il PIR. Esiste una concorrenza sufficiente tra i produttori dell’Unione. Poiché l’industria dell’Unione durante il PIR ha operato a un livello di utilizzo degli impianti pari al 77 %, pare che essa disponga di una capacità inutilizzata sufficiente per far fronte ad una crescita della domanda aumentando il livello di produzione. Le importazioni da altri paesi terzi, in particolare Stati Uniti d’America e Repubblica popolare cinese, possono altresì soddisfare una parte della domanda. Come si è menzionato in precedenza, va osservato che le misure antidumping non si ripropongono di bloccare le importazioni tailandesi nell’Unione. Considerando il livello moderato delle misure, si prevede che le importazioni tailandesi continueranno a rappresentare una quota non trascurabile del mercato dell’Unione. |
(133) |
Alla luce di tali considerazioni, non è possibile concludere che il mantenimento delle misure antidumping possa causare difficoltà di approvvigionamento o una limitazione della concorrenza nel mercato dell’Unione. |
4. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
(134) |
Sulla base di quanto precede, risulta che gli effetti negativi del mantenimento delle misure sarebbero limitati e comunque non sproporzionati rispetto ai benefici per l’industria dell’Unione derivanti dal prolungamento delle misure. |
H. MISURE ANTIDUMPING
(135) |
Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali alla base dell’intenzione di raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore. È stato inoltre accordato loro un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni al riguardo. Sono state prese nella dovuta considerazione tutte le comunicazioni e le osservazioni debitamente giustificate pervenute. |
(136) |
Ne consegue che, come dispone l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, occorre mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia. Si ricorda che queste misure consistono in dazi ad valorem ad aliquote diverse. |
(137) |
Le aliquote individuali dei dazi antidumping applicate alle società specificate nel presente regolamento, sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato da tali società e, pertanto, dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». |
(138) |
Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (per esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno inviate alla Commissione (8) immediatamente e con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l’esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. All’occorrenza, il regolamento sarà modificato aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, attualmente classificato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001903010) e di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti di cui alla voce 2006, attualmente classificato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005800010), originario della Thailandia.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:
Società |
Dazio antidumping (%) |
Codice addizionale TARIC |
Karn Corn Co Ltd, 68 Moo 7 Tambol Saentor, Thamaka, Kanchanaburi 71130, Thailandia |
3,1 |
A789 |
Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd, 236 Krung Thon Muang Kaew Building, Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Thailandia |
14,3 |
A890 |
Malee Sampran Public Co., Ltd, Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Thailandia |
12,8 |
A790 |
River Kwai International Food Industry Co., Ltd, 52 Thaniya Plaza, 21st Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Thailandia |
12,8 |
A791 |
Sun Sweet Co., Ltd, 9 M. 1, Sanpatong, Chiang Mai 50120, Thailandia |
11,1 |
A792 |
Produttori che hanno collaborato elencati nell’allegato |
12,9 |
A793 |
Tutte le altre società |
14,3 |
A999 |
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.
Articolo 2
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato del 12,9 %, qualora un nuovo produttore esportatore della Thailandia fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare:
a) |
che non ha esportato nell’Unione il prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta di riesame (dal 1o aprile 2011 al 30 marzo 2012); |
b) |
che non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della Thailandia soggetti alle misure istituite dal presente regolamento, e |
c) |
che ha effettivamente esportato le merci in questione nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta oppure che ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo di tali merci nell’Unione. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2013
Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVIČIUS
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio, del 18 giugno 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 159 del 20.6.2007, pag. 14).
(3) Regolamento (CE) n. 954/2008 del Consiglio, del 25 settembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 1).
(4) Decisione 2007/424/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, recante accettazione degli impegni offerti nel quadro della procedura anti-dumping concernente le importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 159 del 20.6.2007, pag. 42).
(5) Regolamento (CE) n. 847/2009 del Consiglio, del 15 settembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 682/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (GU L 246 del 18.9.2009, pag. 1).
(6) GU C 258 del 2.9.2011, pag. 11.
(7) GU C 175 del 19.6.2012, pag. 22.
(8) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, B-1049 Bruxelles, Belgio.
ALLEGATO
Elenco dei produttori che hanno collaborato all’inchiesta di cui all’articolo 1, paragrafo 2 (al codice addizionale TARIC A793)
Nome |
Indirizzo |
Agro-On (Thailand) Co., Ltd. |
50/499-500 Moo 6 Baan Mai, Pakkret, Monthaburi 11120, Thailandia |
B.N.H. Canning Co., Ltd. |
425/6-7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai, Kongsan Bangkok 10600, Thailandia |
Boonsith Enterprise Co., Ltd. |
7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd., Chomthong, Bangkok 10150, Thailandia |
Erawan Food Public Company Limited |
Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Thailandia |
Great Oriental Food Products Co., Ltd. |
888/127 Panuch Village Soi Thanaphol 2, Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailandia |
Lampang Food Products Co., Ltd. |
22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailandia |
O.V. International Import-Export Co., Ltd. |
121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn, Bangkok 10500, Thailandia |
Pan Inter Foods Co., Ltd. |
400 Sunphavuth Rd, Bangna, Bangkok 10260, Thailandia |
Siam Food Products Public Co., Ltd. |
3195/14 Rama IV Road, Vibulthani Tower 1, 9th Fl., Klong Toey, Bangkok, 10110 Thailandia |
Viriyah Food Processing Co. Ltd. |
100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok 10310 Thailandia |
Vita Food Factory (1989) Ltd. |
89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad, Bangkok 10700, Thailandia |
13.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/19 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 876/2013 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2013
che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Per assicurare il funzionamento coerente e uniforme dei collegi in tutta l’Unione è necessario precisare le modalità di partecipazione nei collegi per le controparti centrali al fine di facilitare l’esercizio dei compiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. |
(2) |
L’esclusione di una banca centrale di emissione di una valuta dell’Unione pertinente in rapporto agli strumenti finanziari compensati dalla controparte centrale lascia impregiudicati i diritti della banca centrale di emissione di chiedere e ricevere informazioni ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, e dell’articolo 84 del regolamento (UE) n. 648/2012. |
(3) |
Le attività delle controparti centrali possono essere pertinenti per una determinata banca centrale di emissione in ragione dei volumi compensati nella valuta emessa da detta banca centrale. Tuttavia, al fine di mantenere una composizione proporzionata del collegi, occorre che la pertinenza della valuta ai fini della partecipazione della relativa banca centrale di emissione al collegio relativo alla controparte centrale sia determinata in considerazione della quota di detta valuta nella media delle posizioni aperte compensate dalla controparte centrale. |
(4) |
Per assicurare che le riunioni del collegio consentano di giungere efficacemente a un risultato, gli obiettivi delle riunioni o delle attività del collegio devono essere chiaramente indicati dall’autorità competente della controparte centrale, di concerto con i membri del collegio. Occorre che gli obiettivi siano comunicati ai partecipanti con sufficiente anticipo e che sia loro trasmessa la documentazione preparata dall’autorità competente della controparte centrale o da altri membri del collegio, in modo da creare un effettivo dibattito. |
(5) |
I collegi hanno la funzione di facilitare l’esercizio dei compiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012; nel regolamento il legislatore ha definito i compiti assegnati ai membri dei collegi, e ha definito la composizione, l’istituzione e la gestione degli stessi come obblighi giuridici, che pertanto sono vincolanti e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri. Per il funzionamento pratico del collegio occorre che i membri dello stesso adottino un accordo scritto. Per assicurare l’uso di accordi scritti standard da parte di tutti i collegi, che includano le migliori pratiche nel funzionamento dei collegi e approcci uniformi da parte delle autorità competenti, e per facilitare la rapida istituzione di collegi entro il termine stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, occorre che l’AESFEM emani orientamenti e raccomandazioni seguendo la procedura di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (2). |
(6) |
Le disposizioni del presente atto lasciano impregiudicato il potere della Commissione di avviare procedure di infrazione ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, nonché le azioni di cui all’articolo 265 e all’articolo 271, lettera d), del TFUE. |
(7) |
Per assicurare lo scambio tempestivo di informazioni aggiornate tra i membri del collegio, occorre che il collegio si riunisca regolarmente e offra l’opportunità ai suoi membri di discutere e di dare un contributo al riesame effettuato dall’autorità competente delle modalità, delle strategie, dei processi e dei meccanismi utilizzati dalla controparte centrale per attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché di discutere la valutazione dell’autorità competente dei rischi ai quali la controparte centrale è esposta o potrebbe essere esposta e che essa stessa potrebbe rappresentare. |
(8) |
Per assicurare che il punto di vista di tutti i membri del collegio sia debitamente preso in considerazione, l’autorità competente deve fare tutto il possibile per garantire che i disaccordi tra le autorità che diventeranno membri del collegio siano risolti prima di finalizzare l’accordo scritto per l’istituzione e il funzionamento del collegio. Occorre che l’AESFEM faciliti la finalizzazione dell’accordo svolgendo il suo compito di mediazione, se del caso. |
(9) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ha presentato alla Commissione. |
(10) |
L’AESFEM ha consultato, laddove pertinente, l’Autorità bancaria europea (ABE), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e i membri del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) prima di presentare i progetti di norme tecniche su cui si basa il presente regolamento. Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l’AESFEM ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Determinazione delle valute più pertinenti
1. Le valute dell’Unione più pertinenti sono individuate sulla base della quota relativa di ogni valuta nella media delle posizioni aperte della controparte centrale a fine giornata per tutti gli strumenti finanziari compensati dalla controparte centrale, calcolata su un periodo di un anno.
2. Le valute dell’Unione più pertinenti sono le tre valute con la quota relativa più elevata calcolata conformemente al paragrafo 1, purché ogni singola quota superi il 10 %.
3. La quota relativa delle valute è calcolata su base annua.
Articolo 2
Organizzazione operativa dei collegi
1. Dopo aver accertato la completezza della domanda ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’autorità competente della controparte centrale presenta una proposta di accordo scritto ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 ai membri del collegio definiti ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. L’accordo scritto prevede anche una procedura di revisione annuale. Esso stabilisce anche la procedura di modifica, che prevede che l’iter di modifica possa essere avviato in qualsiasi momento dall’autorità competente della controparte centrale o da altri membri del collegio, previa approvazione del collegio conformemente alla procedura prevista nel presente articolo.
2. In assenza di commenti dei membri del collegio di cui al paragrafo 1 entro 10 giorni di calendario, l’autorità competente della controparte centrale procede all’adozione dell’accordo scritto da parte del collegio e con l’istituzione del collegio ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.
3. Se formulano commenti sulla proposta di accordo scritto presentata ai sensi del paragrafo 1, i membri del collegio trasmettono i commenti, corredati di un’esauriente spiegazione, all’autorità competente della controparte centrale entro 10 giorni di calendario. Se pertinente, l’autorità competente della controparte centrale prepara una proposta rivista e indice una riunione per concordare la versione definitiva dell’accordo scritto, tenendo conto del termine di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012.
4. Il collegio si considera istituito a seguito dell’adozione dell’accordo scritto.
5. Tutti i membri del collegio sono tenuti al rispetto dell’accordo scritto adottato conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Articolo 3
Partecipazione ai collegi
1. Quando, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, una richiesta di informazioni è presentata al collegio da un’autorità competente di uno Stato membro che non è membro del collegio, l’autorità competente della controparte centrale, dopo aver consultato il collegio, decide sulle modalità più idonee per fornire le informazioni alle autorità che non sono membri del collegio e per chiedere informazioni a dette autorità.
2. Ogni membro del collegio designa un partecipante alle riunioni del collegio e può designare un supplente, ad eccezione dell’autorità competente della controparte centrale che può chiedere di poter designare ulteriori partecipanti senza diritto di voto.
3. Se la banca centrale di emissione delle valute dell’Unione più pertinenti corrisponde a più di una banca centrale, le banche centrali interessate designano un rappresentante unico che parteciperà al collegio.
4. L’autorità avente diritto di partecipare al collegio ai sensi di più di una delle lettere da c) a h) dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 può nominare altri partecipanti senza diritto di voto.
5. Se ai sensi del presente articolo vi è più di un partecipante in rappresentanza di un membro del collegio o il numero di membri del collegio appartenenti allo stesso Stato membro è superiore al numero di voti che possono essere espressi da detti membri del collegio ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, il membro o i membri del collegio comunicano al collegio i partecipanti che eserciteranno il diritto di voto.
Articolo 4
Governance dei collegi
1. L’autorità competente della controparte centrale assicura che i lavori dei collegi facilitino l’esercizio delle funzioni conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012.
2. Il collegio comunica all’AESFEM le funzioni che il collegio esercita conformemente al paragrafo 1. L’AESFEM ha compiti di coordinamento del controllo delle funzioni esercitate dal collegio e assicura, per quanto possibile, che i suoi obiettivi siano in linea con quelli di altri collegi.
3. L’autorità competente della controparte centrale assicura almeno che:
a) |
gli obiettivi di ogni riunione o attività del collegio siano chiaramente definiti; |
b) |
le riunioni o le attività del collegio rimangano efficaci, assicurando allo stesso tempo che tutti i membri del collegio siano pienamente informati delle attività del collegio che li riguardano; |
c) |
il calendario delle riunioni o delle attività del collegio sia definito in modo tale che il loro risultato sia d’ausilio alla vigilanza della controparte centrale; |
d) |
la controparte centrale e altri portatori di interesse comprendano correttamente il ruolo e il funzionamento del collegio; |
e) |
le attività del collegio siano riesaminate periodicamente e siano adottate azioni correttive qualora il collegio non funzioni efficacemente; |
f) |
sia fissato l’ordine del giorno di una riunione annuale di pianificazione della gestione delle crisi tra i membri del collegio in cooperazione con la controparte centrale, se necessario. |
4. Per assicurare l’efficienza e l’efficacia del collegio, l’autorità competente della controparte centrale funge da punto di contatto centrale per tutte le questioni relative all’organizzazione pratica del collegio. L’autorità competente della controparte centrale esercita almeno le seguenti funzioni:
a) |
redigere, aggiornare e diffondere l’elenco dei recapiti dei membri del collegio; |
b) |
distribuire l’ordine del giorno, nonché la documentazione delle riunioni o delle attività del collegio; |
c) |
redigere i verbali delle riunioni e formalizzare le azioni; |
d) |
gestire il sito Internet del collegio o altro meccanismo elettronico di scambio delle informazioni, se esistente; |
e) |
se possibile, fornire informazioni e, se del caso, istituire gruppi specializzati con il compito di coadiuvare il collegio nell’esercizio delle sue funzioni; |
f) |
condividere informazioni in modo appropriato con i membri del collegio. |
5. La frequenza delle riunioni del collegio è determinata dall’autorità competente della controparte centrale tenendo conto delle dimensioni, della scala e della complessità della controparte centrale, delle implicazioni sistemiche della controparte centrale per le varie giurisdizioni e valute, del potenziale impatto delle attività della controparte centrale, delle circostanze esterne e delle potenziali richieste dei membri del collegio. Il collegio si riunisce almeno una volta l’anno e, se ritenuto necessario dall’autorità competente della controparte centrale, ogni volta che occorra adottare una decisione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. L’autorità competente della controparte centrale organizza riunioni periodiche tra i membri del collegio e l’alta dirigenza della controparte centrale.
6. L’accordo scritto di cui all’articolo 2 fissa un quorum di due terzi per le riunioni del collegio.
7. L’autorità competente della controparte centrale si adopera per assicurare che ogni riunione del collegio raggiunga il quorum valido richiesto per l’adozione delle decisioni. Se il quorum non viene raggiunto, il presidente si assicura che le decisioni da prendere siano rinviate fino alla presenza del quorum di partecipanti, tenendo conto dei termini pertinenti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
Articolo 5
Scambio di informazioni tra autorità
1. Ogni membro del collegio trasmette tempestivamente all’autorità competente della controparte centrale tutte le informazioni necessarie per il funzionamento operativo del collegio e per lo svolgimento delle attività principali alle quali il membro partecipa. L’autorità competente della controparte centrale fornisce tempestivamente ai membri del collegio informazioni analoghe.
2. L’autorità competente della controparte centrale fornisce al collegio almeno le seguenti informazioni:
a) |
cambiamenti significativi della struttura e della proprietà del gruppo della controparte centrale; |
b) |
variazioni significative del livello di capitale della controparte centrale; |
c) |
cambiamenti dell’organizzazione, sostituzioni di alti dirigenti, modifiche dei processi o dei dispositivi, quando tali cambiamenti abbiano un impatto significativo sulla governance e sulla gestione dei rischi; |
d) |
l’elenco dei partecipanti diretti della controparte centrale; |
e) |
i dati delle autorità partecipanti alla vigilanza della controparte centrale, ivi compresi i cambiamenti delle loro competenze; |
f) |
informazioni relative a eventuali rischi sostanziali che pesano sulla capacità della controparte centrale di attenersi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 e dei pertinenti regolamenti delegati e di esecuzione; |
g) |
difficoltà che possano avere significativi effetti di ricaduta; |
h) |
fattori che indicano un rischio potenzialmente elevato di contagio; |
i) |
evoluzioni significative della situazione finanziaria della controparte centrale; |
j) |
allerta precoce su possibili difficoltà di liquidità o di frode rilevante; |
k) |
eventi di inadempimento dei partecipanti e azioni adottate; |
l) |
sanzioni e misure di vigilanza eccezionali; |
m) |
relazioni su problemi e incidenti connessi alle prestazioni e sulle misure correttive adottate; |
n) |
dati periodici sull’attività della controparte centrale, la cui portata e frequenza sono fissate nell’accordo scritto di cui all’articolo 2; |
o) |
panoramica delle principali proposte commerciali, compresi prodotti o servizi nuovi che verranno offerti; |
p) |
modifiche del modello di rischio della controparte centrale, prove di stress e prove a posteriori; |
q) |
modifiche degli accordi di interoperabilità della controparte centrale, se del caso. |
3. Lo scambio di informazioni tra i membri del collegio riflette le rispettive competenze ed esigenze di informazione. Per evitare un flusso inutile di informazioni, lo scambio di informazioni deve restare proporzionato e incentrato sul rischio.
4. I membri del collegio adottano le modalità più efficaci di comunicazione delle informazioni per assicurare uno scambio di informazioni continuo, tempestivo e proporzionato.
5. La relazione sulla valutazione del rischio che l’autorità competente della controparte centrale è tenuta a redigere ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 è presentata al collegio entro un lasso di tempo adeguato per consentire ai membri del collegio di esaminarla e di fornire il loro contributo, se richiesto.
Articolo 6
Ripartizione e delega volontarie dei compiti
1. I membri del collegio decidono le condizioni dettagliate di ogni specifico accordo di delega e di affidamento volontario di compiti ad altri membri, in particolare quando l’accordo determina la delega delle principali funzioni di vigilanza del membro.
2. Le parti degli accordi di delega e degli accordi di affidamento volontario di compiti decidono le condizioni dettagliate, che disciplinino almeno i seguenti aspetti:
a) |
le attività specifiche in settori chiaramente specificati che saranno affidate o delegate; |
b) |
le procedure e i processi da applicare; |
c) |
il compito e le responsabilità di ciascuna parte; |
d) |
il tipo di informazioni che saranno scambiate tra le parti. |
3. La ripartizione e la delega delle funzioni non determina una modifica nell’attribuzione dei poteri decisionali dell’autorità competente della controparte centrale.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.
13.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/23 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 877/2013 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2013
che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 473/2013 istituisce un monitoraggio più rigoroso per gli Stati membri la cui moneta è l’euro sottoposti alla procedura per disavanzi eccessivi, mediante obblighi d’informazione aggiuntivi al fine di prevenire eventuali deviazioni dalle raccomandazioni o dalle decisioni di intimazione del Consiglio volte a correggere il disavanzo eccessivo e porvi tempestivamente rimedio. |
(2) |
Detto monitoraggio integra gli obblighi d’informazione vigenti istituiti con l’articolo 3, paragrafo 4 bis, e con l’articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), in base ai quali lo Stato membro oggetto di procedura per disavanzo eccessivo, destinatario di una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, del trattato o di un’intimazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, del trattato, presenta al Consiglio e alla Commissione una relazione sul seguito dato alla raccomandazione o all’intimidazione per correggere il disavanzo eccessivo. La relazione comprende gli obiettivi in termini di spese ed entrate pubbliche e le misure discrezionali adottate sul fronte delle spese e delle entrate in linea con la raccomandazione del Consiglio, nonché informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per conseguire i suddetti obiettivi. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 473/2013 integra questo primo obbligo d’informazione con un requisito d’informazione più frequente per gli Stati membri la cui moneta è l’euro che si trovano in situazione di disavanzo eccessivo. Questi dovranno riferire alla Commissione e al comitato economico e finanziario (CEF), ogni sei mesi se sono oggetto di una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE e ogni tre mesi se sono oggetto di una decisione di intimazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, sul seguito dato per correggere il disavanzo eccessivo. Le relazioni in questione dovrebbero specificare, per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l’esecuzione del bilancio nel corso dell’esercizio, l’impatto sul bilancio delle misure discrezionali adottate sul versante delle spese e delle entrate, gli obiettivi delle spese e delle entrate pubbliche e informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per conseguire i suddetti obiettivi. Queste informazioni a scadenza più frequente aiuteranno la Commissione e il CEF a monitorare su base continuativa se lo Stato membro in questione è avviato a correggere il disavanzo eccessivo. |
(4) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013, i contenuti di questa ulteriore relazione sono precisati dalla Commissione. Il presente atto delegato offre un quadro chiaro delle informazioni che gli Stati membri la cui moneta è l’euro sono tenuti a fornire se sono oggetto di procedura per disavanzo eccessivo. Le informazioni stabilite dal presente regolamento delegato offrono una panoramica strutturata e armonizzata della situazione di bilancio degli Stati membri interessati. La relazione dovrebbe contenere dati annuali e trimestrali per specificare i particolari della correzione in corso. I dati dovrebbero essere trasmessi secondo i metodi di contabilità per cassa e per competenza (conformemente al Sistema europeo dei conti nazionali, SEC) per permettere una migliore comprensione delle dinamiche della situazione di bilancio. Poiché è possibile avviare una procedura per disavanzo eccessivo per inosservanza dei valori di riferimento del trattato sia in merito al disavanzo sia in merito al rapporto debito/PIL, occorre riferire sull’evoluzione delle principali componenti sia del disavanzo che del debito delle amministrazioni pubbliche. |
(5) |
I dati effettivi trasmessi a norma del presente atto delegato dovrebbero essere coerenti con quelli trasmessi a Eurostat nell’ambito della procedura per disavanzo eccessivo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le specifiche relative ai contenuti delle relazioni che la Commissione può richiedere agli Stati membri la cui moneta è l’euro che sono oggetto di procedura per disavanzo eccessivo.
Articolo 2
Struttura e contenuto delle relazioni
1. Le relazioni di cui all’articolo 1 si articolano secondo la struttura seguente:
— |
saldo effettivo, andamento del debito e documenti programmatici di bilancio aggiornati delle amministrazioni pubbliche e relativi sottosettori per il periodo interessato dalla correzione, |
— |
descrizione e quantificazione della strategia di bilancio in termini nominali e strutturali (componente ciclica del saldo al netto delle misure una tantum e temporanee) volta a correggere il disavanzo eccessivo entro il termine fissato dal Consiglio, alla luce dell’ultima raccomandazione o decisione di intimazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, o dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE, con informazioni dettagliate sulle misure di bilancio programmate o già adottate per conseguire i suddetti obiettivi, e relativo impatto sul bilancio. |
2. Le relazioni comprendono le tabelle riportate nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente a trattati.
Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 140 del 27.5.2013, pag. 11.
(2) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
ALLEGATO
Tabelle da inserire nelle relazioni da trasmettere a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro
NB: Nelle tabelle di seguito l’anno t corrisponde all’anno in cui è trasmessa la relazione. Le informazioni di cui alle voci indicate in grassetto sono obbligatorie. Occorre applicare il quadro concettuale convenuto nell’ambito della direttiva 2011/85/UE del Consiglio (1).
Tabella 1a
Esecuzione trimestrale del bilancio nel corso dell’esercizio in base alla contabilità di cassa (3) per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori (4)
Milioni di EUR |
Anno t (2) |
|||||
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
|||
Bilancio complessivo per sottosettore (6-7) |
||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
||
Per sottosettore (indicare quale) |
||||||
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di cui (elenco indicativo): |
||||||
Imposte, di cui: |
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Imposte dirette |
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Imposte indirette, di cui: |
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IVA |
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Contributi sociali |
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Vendite |
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Altre entrate correnti |
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Entrate in conto capitale |
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Introiti da operazioni su strumenti finanziari |
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|
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||
di cui (elenco indicativo): |
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Acquisti di beni e servizi |
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Redditi da lavoro dipendente |
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Interessi |
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Contributi |
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Prestazioni sociali |
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Altre spese correnti |
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Trasferimenti in conto capitale |
|
|
|
|
||
Investimenti di capitale |
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|
||
Uscite per operazioni su strumenti finanziari |
|
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|
Tabella 1b
Esecuzione trimestrale del bilancio nel corso dell’esercizio e prospettive secondo le norme SEC, non destagionalizzate (6) , per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori
I dati dell’esecuzione del bilancio contenuti nelle tabelle 1a e 1b dovrebbero essere coerenti: si dovrebbe trasmettere una tabella di concordanza che indichi la metodologia di transizione tra le due.
Milioni di EUR |
Codice SEC |
Anno t (5) |
|||||
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
||||
Accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) |
|||||||
|
S.13 |
|
|
|
|
||
|
S.1311 |
|
|
|
|
||
|
S.1312 |
|
|
|
|
||
|
S.1313 |
|
|
|
|
||
|
S.1314 |
|
|
|
|
||
Per le amministrazioni pubbliche (facoltativo per i sottosettori) |
|||||||
|
TR |
|
|
|
|
||
di cui: |
|||||||
Imposte sulla produzione e sulle importazioni |
D.2 |
|
|
|
|
||
Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio ecc. |
D.5 |
|
|
|
|
||
Imposte in conto capitale |
D.91 |
|
|
|
|
||
Contributi sociali |
D.61 |
|
|
|
|
||
Redditi da capitale |
D.4 |
|
|
|
|
||
Altro (7) |
|
|
|
|
|
||
|
TE |
|
|
|
|
||
di cui: |
|||||||
Redditi da lavoro dipendente |
D.1 |
|
|
|
|
||
Consumi intermedi |
P.2 |
|
|
|
|
||
Prestazioni sociali |
D.62, D.632 (8) |
|
|
|
|
||
Spesa per interessi |
D.41 |
|
|
|
|
||
Contributi |
D.3 |
|
|
|
|
||
Investimenti fissi lordi (6) |
P.51 |
|
|
|
|
||
Trasferimenti in conto capitale |
D.9 |
|
|
|
|
||
Altro (9) |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Tabella 1c
Obiettivi di bilancio annuali secondo le norme SEC per le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori
|
Codice SEC |
Anno t – 1 |
Anno t |
Anno t + … (11) |
||
Accreditamento netto (+)/indebitamento netto (–) per sottosettore (% PIL) |
||||||
|
S.13 |
|
|
|
||
|
S.1311 |
|
|
|
||
|
S.1312 |
|
|
|
||
|
S.1313 |
|
|
|
||
|
S.1314 |
|
|
|
||
Amministrazioni pubbliche (S.13) (% PIL) |
||||||
|
TR |
|
|
|
||
|
TE |
|
|
|
||
|
D.41 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
tasso di variazione |
tasso di variazione |
tasso di variazione |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
contributi: |
||||||
|
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|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
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|
|
% PIL potenziale |
% PIL potenziale |
% PIL potenziale |
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|
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|
|
||
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|
|
|
|
||
|
|
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|
Tabella 2
Obiettivi di spesa e di entrate delle amministrazioni pubbliche (S.13) secondo le norme SEC
% PIL |
Codice SEC |
Anno t – 1 |
Anno t |
Anno t + 1 |
Anno t + … (14) |
||
|
TR |
|
|
|
|
||
di cui |
|||||||
|
D.2 |
|
|
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|
||
|
D.5 |
|
|
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|
||
|
D.91 |
|
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|
D.61 |
|
|
|
|
||
|
D.4 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
p.m.: Oneri fiscali (D.2 + D.5 + D.61 + D.91-D.995) (16) |
|
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|
|
||
|
TE (17) |
|
|
|
|
||
di cui |
|||||||
|
D.1 |
|
|
|
|
||
|
P.2 |
|
|
|
|
||
|
D.62, D.6311, D.63121, D.63131 (20) |
|
|
|
|
||
di cui: Prestazioni di disoccupazione (18) |
|
|
|
|
|
||
|
D.41 |
|
|
|
|
||
|
D.3 |
|
|
|
|
||
|
P.51 |
|
|
|
|
||
|
D.9 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Tabella 3a
Misure di bilancio adottate e previste dalle amministrazioni pubbliche e relativi sottosettori, sul fronte delle spese e delle entrate, per conseguire gli obiettivi presentati nella tabella 2
Impatto di bilancio previsto delle misure adottate e previste (22) |
||||||||||
Elenco delle misure |
Descrizione dettagliata (23) |
Obiettivo (spese/entrate) Codice SEC |
Principio contabile (24) |
Status dell’adozione |
Impatto aggiuntivo di bilancio (milioni di EUR) sull’anno |
|||||
|
T – 1 |
t |
t + 1 |
t + 2 |
T + (21) |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
TOTALE |
Tabella 3b
Relazioni trimestrali nel corso dell’esercizio sull’impatto di bilancio delle misure presentate nella tabella 3a
Elenco delle misure (25) |
Relazioni nel corso dell’esercizio sulle misure che hanno un effetto sull’anno t (scegliere una delle alternative di seguito) (26) |
Impatto di bilancio annuale previsto per l’anno t (milioni di EUR) (= tabella 3a) |
||||
Impatto di bilancio rilevato su base trimestrale (milioni di EUR) (27) |
Impatto di bilancio cumulativo rilevato dall’inizio dell’anno (milioni di EUR) |
|||||
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE |
|
|
|
|
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Tabella 4
Evoluzione del debito delle amministrazioni pubbliche (S.13) e prospettive
|
|
Anno t – 1 |
Anno t |
Anno t + … (28) |
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|
Codice SEC |
% PIL |
% PIL |
% PIL |
||
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
||
Contributi alla variazione dell’indice di indebitamento lordo |
||||||
|
|
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|
D.41 |
|
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|
||
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|
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||
di cui: |
||||||
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||
di cui: |
||||||
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|
||
p.m.: Tasso d’interesse implicito sul debito (33) (%) |
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Altre variabili rilevanti |
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(1) GU L 306 del 23.11.2011, pag. 41.
(2) L’informazione è obbligatoria fino al trimestre in corso compreso. Se i dati del trimestre in corso non sono disponibili, fornire gli ultimi dati mensili disponibili, con l’indicazione del mese. Per il saldo complessivo delle amministrazioni pubbliche, fornire i dati fino all’ultimo trimestre disponibile (ossia q-1). Occorre applicare la consueta politica di garanzia di qualità e di revisione.
(3) Si possono fornire dati equivalenti di conti pubblici se non sono disponibili quelli in base alla contabilità di cassa; precisare il principio contabile adottato per tutti i dati forniti in questa tabella.
(4) Corrispondenti alle informazioni da fornire a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/85/UE.
(5) I dati si estendono fino alla fine dell’anno t in corso; le prospettive trimestrali non sono obbligatorie e sono comunicate come stime (eventualmente soggette a revisione) a fini d’informazione e monitoraggio.
(6) Per le amministrazioni pubbliche, le voci con nota «(a)» devono essere fornite in via supplementare in termini depurati dei valori stagionali; se non può essere fornita dalle autorità nazionali, la destagionalizzazione sarà effettuata da Eurostat di concerto con lo Stato membro interessato.
(7) P.11 + P.12 + P.131 + D.39rec + D.7rec + D.9rec (diverso da D.91rec).
(8) Su base SEC95: D6311_D63121_D63131pay; in SEC2010 D632pay.
(9) D.29pay + D.4pay (diverso da D.41pay) + D.5pay + D.7pay + P.52 + P.53 + K.2 + D.8.
(10) Definito nel regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (GU L 145 del 10.6.2009, pag.1).
(11) Su richiesta della Commissione di attivare gli obblighi d’informazione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013, la trasmissione d’informazioni inizia dall’anno di apertura della procedura per disavanzo eccessivo a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE e si estende finché è programmata la correzione del disavanzo eccessivo, secondo il termine stabilito nella raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE o della decisione d’intimazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE.
(12) Il saldo primario è calcolato come (B.9, punto 8) più (D.41, punto 9).
(13) Il segno più indica misure volte a ridurre il disavanzo.
(14) Su richiesta della Commissione di attivare gli obblighi d’informazione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013, la trasmissione d’informazioni inizia dall’anno di apertura della procedura per disavanzo eccessivo a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE e si estende finché è programmata la correzione del disavanzo eccessivo, secondo il termine stabilito nella raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE o della decisione d’intimazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE.
(15) P.11 + P.12 + P.131 + D.39rec + D.7rec + D.9rec (diverso da D.91rec).
(16) Compresi quelli riscossi dall’UE e compreso un aggiustamento per imposte e contributi sociali di improbabile riscossione (D.995), se opportuno.
(18) Comprende le prestazioni in denaro (D.621 e D.624) e le prestazioni in natura (D.631) connesse alle prestazioni di disoccupazione.
(19) D.29 + D.4 (diverso da D.41) + D.5 + D.7 + P.52 + P.53 + K.2 + D.8.
(20) In SEC2010: D.62, D.632.
(21) Anno in cui è programmata la correzione del disavanzo eccessivo, secondo il termine stabilito nella raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE o della decisione d’intimazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE.
(22) Occorre trasmettere solo misure sufficientemente dettagliate e annunciate su basi affidabili.
(23) Compresa l’informazione sul sottosettore destinatario della misura.
(24) Se non altrimenti specificato, l’impatto delle misure sarà trasmesso secondo il principio di competenza, ma se questo non fosse possibile, dovrebbe essere indicato espressamente che l’informazione si basa sul principio di cassa. L’impatto deve essere registrato in termini di impatto aggiuntivo — in contrapposizione alla registrazione in termini di livelli — rispetto alla proiezione di base dell’anno precedente. Le misure permanenti semplici dovrebbero essere registrate con un effetto di +/– X nell’anno o negli anni in cui sono introdotte e zero negli altri casi (l’impatto globale sul livello delle entrate o delle spese non deve neutralizzarsi). Se l’impatto della misura varia nel tempo, occorre riportare nella tabella solo l’impatto aggiuntivo. Per natura, le misure una tantum dovrebbero essere sempre registrate con un effetto di +/– X nell’anno del primo impatto di bilancio e di –/+ X nell’anno successivo, vale a dire che in due anni consecutivi l’impatto globale sul livello delle entrate o delle spese deve essere pari a zero.
(25) Selezionare la misure riportate nella tabella 3a che hanno un impatto di bilancio nell’anno t.
(26) È d’obbligo la compilazione secondo una delle due alternative: dati trimestrali (stime eventualmente soggette a revisione) almeno fino al trimestre corrente e/o somma dell’impatto di bilancio osservato fino alla data corrente.
(27) Per ciascun trimestre indicare se i dati riportati corrispondono a quelli rilevati; l’informazione è obbligatoria fino al trimestre corrente compreso.
(28) Su richiesta della Commissione di attivare gli obblighi d’informazione di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 473/2013, la trasmissione d’informazioni inizia dall’anno di apertura della procedura per disavanzo eccessivo a norma dell’articolo 126, paragrafo 6, TFUE e si estende finché è programmata la correzione del disavanzo eccessivo, secondo il termine stabilito nella raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 126, paragrafo 7, TFUE o della decisione d’intimazione a norma dell’articolo 126, paragrafo 9, TFUE.
(29) Definito nel regolamento (CE) n. 479/2009.
(30) Le differenze riguardanti le spese per interessi, altre spese e entrate potrebbero essere distinte se rilevanti o se il rapporto debito/PIL è superiore al valore di riferimento.
(31) Le attività liquide (valuta), i titoli di Stato, le attività su paesi terzi, le imprese statali e la differenza tra attività quotate e non quotate potrebbero essere distinte se rilevanti o se il rapporto debito/PIL è superiore al valore di riferimento.
(32) Le variazioni dovute a movimenti dei tassi d’interesse e a operazioni sul mercato secondario potrebbero essere distinte se rilevanti o se il rapporto debito/PIL è superiore al valore di riferimento.
(33) Espresso dalle spese per interessi divise per il livello di debito dell’anno precedente.
(34) Le attività liquide sono definite come AF.1, AF.2, AF.3 (consolidate per la pubblica amministrazione, ossia al netto delle posizioni finanziarie tra gli enti pubblici), AF.511, AF.52 (solo se quotate in borsa).
13.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/32 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 878/2013 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2013
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. |
(2) |
Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.
ALLEGATO
Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
(EUR/100 kg) |
||
Codice NC |
Codice dei paesi terzi (1) |
Valore forfettario all'importazione |
0702 00 00 |
MK |
37,9 |
XS |
31,3 |
|
ZZ |
34,6 |
|
0707 00 05 |
MK |
43,1 |
TR |
95,4 |
|
ZZ |
69,3 |
|
0709 93 10 |
TR |
134,7 |
ZZ |
134,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
125,2 |
CL |
136,3 |
|
IL |
142,1 |
|
TR |
78,9 |
|
UY |
100,2 |
|
ZA |
119,6 |
|
ZZ |
117,1 |
|
0806 10 10 |
EG |
184,6 |
TR |
148,4 |
|
ZZ |
166,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
100,2 |
BA |
68,8 |
|
BR |
54,6 |
|
CL |
123,8 |
|
NZ |
144,9 |
|
US |
130,2 |
|
ZA |
109,7 |
|
ZZ |
104,6 |
|
0808 30 90 |
AR |
202,6 |
CN |
82,3 |
|
TR |
131,0 |
|
ZA |
206,6 |
|
ZZ |
155,6 |
|
0809 30 |
TR |
129,4 |
ZZ |
129,4 |
|
0809 40 05 |
BA |
45,1 |
MK |
54,9 |
|
XS |
53,5 |
|
ZZ |
51,2 |
(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».
DECISIONI
13.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/34 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 settembre 2013
che modifica la decisione di esecuzione 2013/443/UE riguardante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Italia
[notificata con il numero C(2013) 5904]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/453/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito alla notifica da parte dell’Italia della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in un’azienda situata nel comune di Ostellato, nella provincia di Ferrara, regione Emilia-Romagna, in data 15 agosto 2013, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/439/UE (3), che stabilisce disposizioni sulle zone di protezione e sorveglianza da istituire attorno al focolaio. |
(2) |
A causa della comparsa di un secondo focolaio di malattia nel comune di Mordano, nella provincia di Bologna, regione Emilia-Romagna, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/443/UE (4), che ha modificato i limiti delle zone di protezione e sorveglianza ed ha istituito ulteriori zone soggette a restrizioni. Tali zone sono state definite nelle parti A, B e C dell’allegato di tale decisione. La comparsa di ulteriori focolai di malattia rende necessario modificare le zone soggette a restrizioni di cui alle succitate parti A, B e C dell’allegato della decisione di esecuzione 2013/443/UE. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione 2013/443/UE. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione 2013/443/UE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
(3) Decisione di esecuzione 2013/439/UE della Commissione, del 19 agosto 2013, riguardante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Italia (GU L 223 del 21.8.2013, pag. 10).
(4) Decisione di esecuzione della Commissione 2013/443/UE, del 27 agosto 2013, riguardante alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Italia, compresa l’istituzione di ulteriori zone soggette a restrizioni, e che abroga la decisione di esecuzione 2013/439/UE (GU L 230 del 29.8.2013, pag. 20).
ALLEGATO
«ALLEGATO
PARTE A
Zone di protezione di cui all’articolo 1:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice postale |
Nome |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 29 della direttiva 2005/94/CE |
IT |
Italia |
|
Area comprendente i comuni di: |
|
|
|
44020 |
Ostellato |
17.9.2013 |
|
|
44015 |
Portomaggiore |
|
|
|
40027 |
Mordano |
29.9.2013 |
|
|
48010 |
Bagnara di Romagna |
|
|
|
40026 |
Parte del territorio del comune di Imola, situata a est della strada statale 610 e a nord della strada statale 9 “via Emilia”. |
|
|
|
48027 |
Parte del territorio del comune di Solarolo, situata a nord del raccordo autostradale dell’A14 verso Ravenna. |
|
|
|
44012 |
Parte del territorio del comune di Bondeno, situata a sud della strada statale 496 e ad ovest del fiume Panaro. |
26.9.2013 |
|
|
41034 |
Parte del territorio del comune di Finale Emilia situata a nord della strada statale 468, ad est della strada provinciale 9 e ad ovest del fiume Panaro. |
|
PARTE B
Zone di sorveglianza di cui all’articolo 1:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice postale |
Nome |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 31 della direttiva 2005/94/CE |
IT |
Italia |
|
Area comprendente i comuni di: |
|
|
|
44011 |
Argenta |
26.9.2013 |
|
|
44022 |
Comacchio |
|
|
|
44020 |
Masi Torello |
|
|
|
44027 |
Migliarino |
|
|
|
44020 |
Migliaro |
|
|
|
44020 |
Ostellato |
|
|
|
44015 |
Portomaggiore |
|
|
|
44039 |
Tresigallo |
|
|
|
44123 |
Parte del territorio del comune di Ferrara, situata ad est della strada statale 15 “via Pomposa” e della strada provinciale “via Ponte Assa”. |
|
|
|
48010 |
Bagnara di Romagna |
8.10.2013 |
|
|
48014 |
Castelbolognese |
|
|
|
40023 |
Castelguelfo |
|
|
|
48017 |
Conselice |
|
|
|
48010 |
Cotignola |
|
|
|
48018 |
Faenza |
|
|
|
40026 |
Imola |
|
|
|
48022 |
Lugo |
|
|
|
48024 |
Massalombarda |
|
|
|
40059 |
Medicina |
|
|
|
40027 |
Mordano |
|
|
|
48020 |
Sant’Agata sul Santerno |
|
|
|
48027 |
Solarolo |
|
|
|
44012 |
Bondeno |
5.10.2013 |
|
|
41034 |
Finale Emilia |
|
|
|
44043 |
Mirabello |
|
|
|
44047 |
Sant’Agostino |
|
|
|
44042 |
Cento |
|
|
|
40014 |
Parte del territorio del comune di Crevalcore, situata a nord di “via Provanone” e ad est della strada provinciale 9 “via Provane”. |
|
|
|
41037 |
Parte del territorio del comune di Mirandola, situata ad est della linea ferroviaria Modena — Verona. |
|
|
|
41038 |
Parte del territorio del comune di San Felice sul Panaro, situata ad est della linea ferroviaria Modena — Verona. |
|
|
|
46028 |
Parte del territorio del comune di Sermide, situata a sud della strada provinciale 35 “via Pole” e ad ovest della strada provinciale 37. |
|
|
|
46022 |
Parte del territorio del comune di Felonica, situata a sud della strada provinciale 35 “via Pole”. |
|
PARTE C
Ulteriore zona di restrizione di cui all’articolo 1:
Codice ISO del paese |
Stato membro |
Codice postale |
Nome |
Termine ultimo di applicazione delle misure |
IT |
Italia |
|
Area comprendente i comuni di: |
|
|
|
48011 |
Alfonsine |
24.9.2013 |
|
|
29002 |
Ariano nel Polesine |
|
|
|
39002 |
Bagnacavallo |
|
|
|
38002 |
Berra |
|
|
|
40003 |
Bertinoro |
|
|
|
39004 |
Brisighella |
|
|
|
39005 |
Casola Valsenio |
|
|
|
40005 |
Castrocaro Terme e Terra del Sole |
|
|
|
39007 |
Cervia |
|
|
|
40007 |
Cesena |
|
|
|
40008 |
Cesenatico |
|
|
|
38005 |
Codigoro |
|
|
|
29017 |
Corbola |
|
|
|
40011 |
Dovadola |
|
|
|
40013 |
Forlimpopoli |
|
|
|
40012 |
Forlì |
|
|
|
39011 |
Fusignano |
|
|
|
40015 |
Gambettola |
|
|
|
40016 |
Gatteo |
|
|
|
38025 |
Goro |
|
|
|
38010 |
Jolanda di Savoia |
|
|
|
38011 |
Lagosanto |
|
|
|
40018 |
Longiano |
|
|
|
38013 |
Massa Fiscaglia |
|
|
|
40019 |
Meldola |
|
|
|
38014 |
Mesola |
|
|
|
40022 |
Modigliana |
|
|
|
29034 |
Papozze |
|
|
|
29039 |
Porto Tolle |
|
|
|
29052 |
Porto Viro |
|
|
|
40032 |
Predappio |
|
|
|
39014 |
Ravenna |
|
|
|
39015 |
Riolo Terme |
|
|
|
39016 |
Russi |
|
|
|
40041 |
San Mauro Pascoli |
|
|
|
40045 |
Savignano sul Rubicone |
|
|
|
29046 |
Taglio di Po». |
|
13.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/s3 |
AVVISO AI LETTORI
Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1o luglio 2013 solo l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.
Laddove non sia possibile pubblicare l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale per circostanze impreviste o eccezionali, l’edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.
13.9.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 244/s3 |
AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI
Dal 1o luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.
Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.